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    <title>ce9a595f27dc436aa3e86b9a17f89d2c</title>
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    <item>
      <title>SPAZI CONFINATI: NUOVA NORMA PER LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/spazi-confinati-nuova-norma-per-la-progettazione-e-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>La nuova norma UNI EN ISO 11958 del 14 novembre 2024 sugli spazi confinati fornisce criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi in questi ambienti, colmando una lacuna nella normativa italiana. Bacchetta discute l'importanza della norma nonostante l'esistenza di standard internazionali, evidenzia criticità relative alla formazione e all'applicazione pratica, e propone modifiche legislative, come l'abrogazione del DPR 177/2011, per migliorare la prevenzione degli infortuni. L'intervista approfondisce inoltre il ruolo degli "operatori addetti" e le implicazioni per la formazione futura.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Gli spazi confinati, le criticità e la nuova normativa tecnica
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         La nuova norma UNI EN ISO 11958, entrata in vigore il 14 novembre 2024, si propone di migliorare la sicurezza negli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento. La sua introduzione è stata ritenuta necessaria per colmare un vuoto normativo in Italia, che, pur in presenza di norme internazionali, non affrontava in modo specifico questo tema. La UNI EN ISO 11958 fornisce indicazioni pratiche per la progettazione e la valutazione dei rischi in questi ambienti, integrando il DPR 177/2011 che si focalizza principalmente sugli aspetti amministrativi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La norma si è resa necessaria dopo diversi anni di lavoro da parte del gruppo di lavoro della Commissione UNI, a seguito di numerosi e gravi infortuni avvenuti in Italia, uno dei più recenti a Casteldaccia nel 2024. Essa recepisce le migliori tecnologie disponibili a livello internazionale, adattandole al contesto normativo italiano, rendendola così di più facile consultazione e applicazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Uno degli aspetti più innovativi della norma è la chiara definizione di ruoli, posizioni e competenze per chi opera in spazi confinati. La norma specifica le responsabilità di ogni figura coinvolta, dall'operatore che entra nello spazio confinato all'attendente, al supervisore e ai componenti della squadra di soccorso. In particolare, la norma sottolinea l'importanza del ruolo dell'attendente, una figura chiave per la sicurezza. L'attendente, infatti, deve essere in grado di riconoscere tempestivamente situazioni di pericolo, sia all'interno che all'esterno dello spazio confinato, e intervenire per garantire la sicurezza degli operatori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, la sola esistenza della norma non è sufficiente a garantire la prevenzione degli infortuni. È fondamentale che i tecnici che si occupano di sicurezza acquisiscano le competenze necessarie per applicare correttamente i principi della norma. A questo proposito, è stata criticata la diffusa pratica di utilizzare valutazioni dei rischi precompilate, perché ogni spazio confinato ha le sue peculiarità e necessita di una valutazione specifica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra gli aspetti da migliorare nella norma, si segnala la mancanza di indicazioni specifiche sulla formazione degli operatori. La formazione dovrebbe andare oltre la gestione delle emergenze e concentrarsi sulla prevenzione dei rischi. Si auspica che questo tema venga affrontato in modo approfondito nell'accordo Stato-Regioni, attualmente in fase di approvazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine, è stata espressa la necessità di abrogare il DPR 177/2011 e introdurre un titolo specifico sugli spazi confinati nel decreto 81/2008. La certificazione dei contratti prevista dal DPR 177/2011 si è dimostrata uno strumento inefficace, mentre l'inserimento di un titolo specifico nel decreto 81/2008 allineerebbe l'Italia alle normative internazionali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In conclusione, la norma UNI EN ISO 11958 rappresenta un passo avanti importante per la sicurezza negli spazi confinati. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dalla capacità di formare adeguatamente gli operatori e di creare un quadro legislativo più chiaro ed efficace.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Scopri come proteggere i tuoi lavoratori e rispettare la nuova normativa sugli spazi confinati
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se operi in settori dove i lavoratori sono esposti a rischi legati a spazi confinati, sai quanto sia fondamentale essere sempre aggiornati e conformi alle normative vigenti. La sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo di legge, ma un dovere morale verso chi ogni giorno contribuisce al successo della tua azienda.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La nostra consulenza ti aiuta a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ✔ Elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi su misura per le tue esigenze aziendali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ✔ Assumere l’incarico di RSPP Esterno, offrendoti professionalità e competenza senza gravare sul tuo organico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ✔ Organizzare corsi di formazione personalizzati, per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, coprendo tutti i livelli di rischio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ✔ Attivare la Sorveglianza Sanitaria, garantendo l’idoneità dei tuoi lavoratori con il supporto di un Medico Competente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non lasciare che la complessità normativa metta a rischio il tuo business e la sicurezza del tuo team. Contattaci oggi stesso per una consulenza gratuita o per approfondire i dettagli del nostro articolo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fai della sicurezza sul lavoro il tuo punto di forza: proteggi i tuoi lavoratori e la tua azienda!
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 05:55:08 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,Ambienti confinati o a sospetto inquinamento,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio spazi confinati,sicurezza spazi confinati,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SETTORE SOCIO-SANITARIO: UN METODO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/settore-socio-sanitario-un-metodo-per-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>Un documento della Federation of European Social Employers presenta dieci raccomandazioni per migliorare le condizioni di lavoro nei servizi sociali. Focus sulla valutazione dei rischi e sugli agenti e rischi fisici.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come migliorare le condizioni di lavoro nel settore socio-sanitario
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un documento della Federation of European Social Employers presenta dieci raccomandazioni per migliorare le condizioni di lavoro nei servizi sociali. Focus sulla valutazione dei rischi e sugli agenti e rischi fisici.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
         Il documento discute le difficili condizioni di lavoro nel settore socio-sanitario europeo, caratterizzato da carenza di personale e difficoltà di reclutamento. Per far fronte a questo problema, la Federation of European Social Employers ha pubblicato un documento con dieci raccomandazioni per migliorare le condizioni di lavoro. Il documento si concentra sulla valutazione dei rischi e sui rischi fisici.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La valutazione dei rischi, il primo passo per la prevenzione, deve essere condotta a livello organizzativo e per ogni unità lavorativa, tenendo conto delle diversità tra i lavoratori. Il documento fornisce indicazioni pratiche per la valutazione, tra cui:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Identificare norme e standard applicabili al settore
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Valutare il luogo di lavoro per identificare i rischi potenziali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Valutare la probabilità del rischio e la gravità delle conseguenze
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Identificare i pericoli e la conformità alle norme di sicurezza
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Aggiornare la valutazione dei rischi regolarmente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Documentare le valutazioni, gli incidenti e le azioni correttive
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento evidenzia l'importanza della collaborazione tra datore di lavoro e lavoratori nella valutazione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda i rischi fisici, il documento ne elenca diversi, tra cui:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Rischi biologici: esposizione ad agenti biologici e infezioni come Covid-19 e influenza
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Rischi chimici: esposizione a sostanze chimiche come farmaci e prodotti per la pulizia
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Collisioni, scivolamenti, inciampi e cadute
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Rischi legati alla qualità dell'aria, al rumore e alle temperature estreme
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Rischi ergonomici: sollevamento e movimentazione di persone, uso di attrezzature, posture scomode e movimenti ripetitivi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento sottolinea che la prevenzione dei rischi fisici inizia con una valutazione olistica del rischio. Oltre alle misure preventive, è fondamentale organizzare il lavoro in modo da prevenire infortuni e malattie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sicurezza dei tuoi Lavoratori nel settore socio-sanitario è fondamentale!
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Offriamo una consulenza completa per la sicurezza sul lavoro, aiutandoti a prevenire i rischi specifici del tuo settore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I nostri servizi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), specifico per il settore socio-sanitario
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno, con esperienza nel settore
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Corsi di formazione per Lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, con focus sui rischi del settore socio-sanitario: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          o	Formazione sui rischi biologici, chimici, ergonomici e fisici
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          o	Formazione antincendio e primo soccorso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          o	Formazione per l'assunzione diretta dell'incarico di RSPP
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          •	Attivazione della Sorveglianza Sanitaria: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          o	Assunzione incarico di Medico Competente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          o	Visite mediche per i Lavoratori con rilascio del certificato di idoneità alla mansione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Contattaci per una consulenza gratuita e scopri come possiamo aiutarti a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i tuoi Lavoratori!
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 05:48:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/settore-socio-sanitario-un-metodo-per-la-valutazione-dei-rischi</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>D.LGS 81/08: AGGIORNAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/d-lgs-81-08-aggiornamento-sorveglianza-sanitaria</link>
      <description>Approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di lavoro. Le modifiche al decreto 81 con riferimento all’attività del medico competente e alla sorveglianza sanitaria.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         DdL lavoro e D.lgs. 81/2008: quali modifiche per la sorveglianza sanitaria
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Il Disegno di Legge (ddl) 1264, recante "Disposizioni in materia di lavoro", è stato approvato definitivamente dal Senato l'11 dicembre 2024 e dalla Camera il 9 ottobre 2024. Il ddl introduce diverse novità per il mondo del lavoro, tra cui alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). Le modifiche riguardano la **sorveglianza sanitaria**, la Commissione Interpelli e lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. 
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          **Alcune di queste modifiche hanno sollevato critiche**. Il ddl non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale al 16 dicembre 2025.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          **Modifiche alla sorveglianza sanitaria:**
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          * **Visita medica preventiva in fase preassuntiva:** La nuova formulazione dell'articolo 41 del Testo Unico introduce la visita medica preventiva in fase preassuntiva, che dovrà essere effettuata esclusivamente dal medico competente. Questa modifica elimina la possibilità per il datore di lavoro di scegliere se affidare la visita al medico competente o ai Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie locali. La visita dovrà concludersi con un giudizio di idoneità, che dovrà essere consegnato al datore di lavoro e al lavoratore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          * **Visite mediche dopo assenze per motivi di salute:** La nuova formulazione dell'articolo 41 prevede che la visita medica al rientro al lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi sia **facoltativa**. Il medico competente potrà decidere se effettuare o meno la visita in base alla documentazione sanitaria relativa all'evento che ha determinato l'assenza e ai possibili risvolti funzionali inerenti alla mansione svolta dal lavoratore. Nel caso in cui non ritenga necessaria la visita, il medico competente dovrà comunque esprimere un giudizio di idoneità. Questa disposizione ha sollevato alcune perplessità, in quanto sembra **contraddire** il comma 6-bis dell'articolo 41, che prevede che il giudizio di idoneità debba essere espresso solo dopo la visita medica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          * **Esami clinici e biologici:** Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 41 stabilisce che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici, dovrà **tenere conto di quelli già effettuati dal lavoratore** e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          * **Ricorso avverso il giudizio del medico competente:** Il comma 9 dell'articolo 41 specifica che il ricorso avverso il giudizio del medico competente dovrà essere presentato **all'azienda sanitaria locale**. Questa modifica chiarisce quale sia l'organo competente a ricevere e trattare il ricorso, escludendo l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          **Altre modifiche:**
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          * **Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:** Il ddl introduce l'obbligo per il Ministro del Lavoro di presentare una relazione annuale alle Camere sulla situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          * **Verifica dei requisiti formativi del medico competente:** Il Ministero della Salute avrà l'incombenza di verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti formativi ECM del medico competente. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          * **Utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei:** Il ddl aggiorna l'articolo 65 del Testo Unico, consentendo l'utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei a determinate condizioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, il ddl introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria. Le modifiche sono volte a semplificare e snellire le procedure, ma alcune disposizioni sollevano perplessità e potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          **Nota:** L'autore dell'articolo sulle modifiche alla sorveglianza sanitaria è Ernesto M. Ramistella, medico del lavoro e componente del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro (S.I.M.L.). Le opinioni espresse nell'articolo sono personali e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale della S.I.M.L.. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 05:53:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/d-lgs-81-08-aggiornamento-sorveglianza-sanitaria</guid>
      <g-custom:tags type="string">medico competente,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Sicurezza sul lavoro autotrasporti,sorveglianza sanitaria,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Medico+Competente+Sorveglianza+Sanitaria.jpg">
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO: I FUMI DI SALDATURA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-e-mutageno-i-fumi-di-saldatura</link>
      <description>Si stima che 1,2 milioni di lavoratori siano coinvolti nella saldatura. I fumi e le polveri generati durante questo processo possono contenere potenzialmente composti cancerogeni di cromo VI, nichel e cobalto e altre sostanze pericolose.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Agenti cancerogeni: i fumi di saldatura
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Si stima che 1,2 milioni di lavoratori siano coinvolti nella saldatura. I fumi e le polveri generati durante questo processo possono contenere potenzialmente composti cancerogeni di cromo VI, nichel e cobalto e altre sostanze pericolose.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I fumi di saldatura sono stati classificati cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1) dall'IARC. Si stima che l'occupazione come saldatore sia associata a un aumento significativo del rischio di cancro ai polmoni, che può essere causato dall'inalazione di polvere e fumi provenienti dai metalli di saldatura.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Dove si verificano i rischi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I fumi di saldatura si formano quando i metalli vengono riscaldati oltre il loro punto di ebollizione (vaporizzati) e i loro vapori si condensano rapidamente in particelle molto fini (particelle solide o polvere). I metalli principali utilizzati in Europa sono l'acciaio (non legato e basso-medio legato), l'acciaio inossidabile (ghisa e a base di nichel) e l'alluminio e le leghe di alluminio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Saldatura a gas, saldatura ad arco, saldatura a fascio, brasatura dolce, brasatura forte, brasatura, taglio termico o scriccatura, raddrizzatura a fiamma e spruzzatura termica sono i processi di saldatura più rilevanti durante i quali potrebbero essere generate polveri e fumi cancerogeni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'esposizione ai fumi di saldatura si verifica in molteplici settori come la cantieristica navale, l'ingegneria automobilistica e meccanica, l'edilizia (ad esempio ponti, scale, balconi), l'idraulica, i trasporti e nelle telecomunicazioni. Le occupazioni sono principalmente saldatori, tagliatori a fiamma e lavoratori dei metalli e quei lavoratori che lavorano nelle vicinanze.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Maggiori informazioni sulla sostanza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il tipo di processo di saldatura utilizzato avrà un impatto sulla natura e l'entità delle sostanze pericolose prodotte nelle polveri e nei fumi. Il fumo emesso dai processi di saldatura e taglio a caldo è una miscela variabile di sostanze pericolose che possono essere inalate. La composizione dei fumi di saldatura dipenderà dal materiale di base e di riempimento e dalla tecnica di saldatura. Le tecniche di saldatura che hanno i tassi di emissione più elevati sono la saldatura laser con materiali di riempimento, MIG (filo pieno, nichel, leghe a base di nichel), MAG (filo pieno e animato con e senza gas di protezione), taglio laser, taglio a fiamma autogeno, taglio al plasma, spruzzatura ad arco e spruzzatura a fiamma. I cancerogeni potenzialmente rilasciati durante i processi di saldatura sono composti di berillio, cadmio, cromo VI, cobalto e nichel.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Come i sintomi possono influenzarti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'esposizione acuta ai fumi e ai gas di saldatura può causare irritazione agli occhi, al naso e alla gola, vertigini e nausea, nonché febbre da fumi metallici. L'esposizione prolungata ai fumi di saldatura può causare danni ai polmoni e vari tipi di cancro, tra cui polmone, laringe e tratto urinario. Le principali malattie non cancerose sono effetti acuti o cronici nel tratto respiratorio come BPCO, asma professionale e polmone del saldatore. Tuttavia, la luce UV emessa durante la saldatura può anche causare melanoma oculare. I fumi rilasciati durante la saldatura di acciaio dolce (e la presenza di manganese nell'acciaio) possono portare a sintomi neurologici simili al morbo di Parkinson. Questi sintomi includono disturbi del linguaggio e dell'equilibrio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Cosa si può fare
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il livello esatto di rischio dei fumi di saldatura dipenderà da tre fattori: quanto sono tossici i fumi, quanto sono concentrati e per quanto tempo li si respira. I fumi possono essere eliminati passando a un processo a freddo (ad esempio ghigliottina) oppure è possibile utilizzare materiali di consumo diversi (barre/fili di pulizia)? In caso contrario, la soluzione migliore è quella di ridurre al minimo i fumi riprogettando il lavoro e riconsiderando le tecniche e i materiali utilizzati, ad esempio la torcia di saldatura estratta. In secondo luogo, le soluzioni potrebbero essere l'installazione di sistemi di ventilazione generale e locale (LEV) efficienti e il posizionamento corretto (stare controvento). Se non è possibile fornire un controllo adeguato da LEV, o se non è ragionevolmente praticabile fornire LEV, i lavoratori devono utilizzare dispositivi di protezione respiratoria (RPE) idonei. Per lavori fino a un'ora si consiglia una maschera monouso FFP3 o una semimaschera con filtro P3. Per lavori di durata maggiore utilizzare dispositivi di protezione ad aria alimentati a batteria, con un fattore di protezione minimo assegnato di 20 (APF20). Assicurarsi di fornire un test di adattamento del viso per l'RPE. Per la saldatura all'aperto, LEV non funziona, quindi i lavoratori devono usare RPE adatti per controllare l'esposizione. I saldatori devono comprendere i pericoli dei materiali con cui lavorano. È consigliabile indagare se i lavoratori segnalano sintomi precoci.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 05:55:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-e-mutageno-i-fumi-di-saldatura</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio cancerogeno e mutageno,Rischio fumi di saldatura,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,valutazione dei rischio cancerogeno e mutageno,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO: LA SILICE CRISTALLINA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-e-mutageno-la-silice-cristallina</link>
      <description>Un nuovo documento dell’Inail si sofferma sull’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile. Focus sul biossido di silicio, sulle forme di silice nei cantieri e sui possibili effetti sulla salute.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le conseguenze dell’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo documento dell’Inail si sofferma sull’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile. Focus sul biossido di silicio, sulle forme di silice nei cantieri e sui possibili effetti sulla salute.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Molte attività in cantiere - scavi, demolizione, perforazione, taglio dei materiali, miscelazione, … - possono produrre grandi volumi di polvere e gli addetti a queste lavorazioni “sono soggetti all’inalazione diretta del particolato fine generato e disperso nell’aria e quindi anche alla silice cristallina contenuta nei materiali stessi”. E i dati dimostrano che, in realtà, anche “altri lavoratori presenti nel cantiere possono essere esposti a livelli non trascurabili di silice cristallina respirabile”. In uno studio del 2011 si stima che “su 5,3 milioni di lavoratori esposti a silice in tutta Europa ben 4 milioni siano addetti del settore delle Costruzioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo è una recente pubblicazione realizzata dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (CTSS) che, riguardo al rischio silice, fa riferimento ad un protocollo di intesa tra Inail e Formedil che ha portato alla realizzazione di una campagna di misurazione dell’esposizione a silice cristallina respirabile in alcune attività del settore edile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con i campionamenti effettuati in diversi cantieri edili di Roma e Milano, “la Banca dati esposizione silice dell’Inail ora include circa 1400 misurazioni idonee a descrivere l’esposizione personale a silice dei lavoratori edili e dell’ingegneria civile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il nuovo protocollo di intesa del 18 gennaio 2024 tra Inail e Formedil ha previsto la divulgazione dei risultati ottenuti e tali dati, raccolti nella presente pubblicazione, “permettono di rappresentare in modo statisticamente significativo determinate mansioni tipiche del settore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel documento – dal titolo “L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile” – viene elaborata una “proposta per un procedimento sperimentale riguardo la stima dell’esposizione delle mansioni per le quali sono disponibili dati misurati in cantieri diversi e rappresentativi della variabilità dell’esposizione riscontrabile nella realtà del settore dell’edilizia”. Questo strumento “potrebbe costituire un aiuto nella progettazione e nella scelta delle più appropriate misure di protezione dei lavoratori dal rischio di inalazione di polveri di silice cristallina nei cantieri edili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La silice cristallina respirabile e i cantieri edili
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento – a cura di Marco Mecchia e Giuseppe Gargaro (CTSS, Direzione generale), Michele Tritto (FORMEDIL), Katia Barbirato (ESEM-CPT provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza) e Paolo Bruni (CEFMECTP di Roma e Provincia) – ricorda che il termine silice “indica l’insieme delle numerose forme di biossido di silicio che si incontrano in natura o che sono state sintetizzate dall’uomo” e ogni forma ha una “specifica disposizione spaziale degli atomi di ossigeno e silicio e quindi proprietà distinte, anche in relazione ai possibili danni per la salute”: può presentarsi allo “stato cristallino (ovvero in cui gli atomi sono disposti in modo molto ordinato nel solido) o allo stato amorfo (con struttura casuale e disordinata, non cristallina”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che in mancanza di “adeguate evidenze della cancerogenicità e di altre gravi patologie della silice amorfa nell’uomo (IARC, 1997), la valutazione del rischio di inalazione di polveri contenenti silice si concentra esclusivamente sulle forme cristalline”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, si segnala che le forme di silice cristallina presenti nei cantieri edili, e in generale nei luoghi di lavoro, “sono il quarzo e la cristobalite, e quindi il termine silice cristallina viene solitamente utilizzato per rappresentare l’insieme di questi due minerali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La silice cristallina respirabile e gli effetti sulla salute
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo agli effetti sulla salute.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che l’inalazione “protratta nel tempo di polveri contenenti silice cristallina può provocare danni importanti ai polmoni” e si ricorda che nella prima metà del ‘900 “la silicosi (infiammazione cronica e irreversibile del polmone, con formazione di fibromi che alterano la funzionalità polmonare) è stata la più frequente e la più grave tra le malattie professionali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I sintomi della silicosi si manifestano “generalmente in modo progressivo, anche dopo molti anni dall’esposizione, e consistono in tosse, dispnea da sforzo, bronchiti ricorrenti, con possibilità di bronchite cronica, enfisema polmonare, tubercolosi polmonare, insufficienza cardiaca”. Tuttavia la silicosi polmonare è solo “l’aspetto maggiormente conosciuto dell’attività biologica della silice”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti da diversi anni è stata riscontrata “l’associazione tra malattia silicotica e patologie autoimmuni come lupus, artrite reumatoide e sclerodermia, mentre più recenti sono le evidenze scientifiche che legano l’effetto dell’esposizione a silice e la comparsa di malattie renali, sempre su base autoimmune”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In relazione poi all’associazione tra silicosi e cancro polmonare, l’Agenzia IARC (International Agency for Research on Cancer) ha concluso nel 1997 che “le forme quarzo e cristobalite della silice cristallina nelle polveri generate nei luoghi di lavoro sono cancerogene per l’uomo (categoria 1A)”. Tuttavia, nella monografia IARC si sottolinea che la cancerogenicità negli esseri umani non è “stata individuata in tutte le attività lavorative studiate”, e da questo si deduce l’esistenza di una “dipendenza da caratteristiche intrinseche del minerale e di fattori esterni che interessano la sua attività biologica, non ancora sufficientemente identificati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel 2020 anche l’Italia ha “incluso fra gli agenti cancerogeni i Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica poi che sicuramente i danni più importanti determinati dall’inalazione di polveri di silice cristallina si manifestano nei polmoni, ma danni alla salute “possono però essere dovuti anche alla polvere un po’ più grossolana che si deposita nei tratti superiori del sistema respiratorio, come la bronchite cronica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, alcuni studi indicano che “il particolato molto fine, delle dimensioni delle nanoparticelle, può migrare dal sistema respiratorio e raggiungere organi bersaglio secondari, come segnalato, per esempio, per le polveri generate dal taglio/macinazione di pietra artificiale di quarzo (Carrieri et al, 2020)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta altre indicazioni sulla silice cristallina “respirabile”, anche con riferimento al contenuto del D.Lgs. 81/2008.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile”, a cura di Marco Mecchia e Giuseppe Gargaro (CTSS, Direzione generale), Michele Tritto (FORMEDIL), Katia Barbirato (ESEM-CPT provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza) e Paolo Bruni (CEFMECTP di Roma e Provincia), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2024.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro, INAIL
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 05:49:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-e-mutageno-la-silice-cristallina</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,rischio cancerogeno e mutageno,DVR,81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,valutazione dei rischio cancerogeno e mutageno,Rischio silice libera cristallina,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE:LA SICUREZZA NELLE ATTIVITA DI PULIZIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-la-sicurezza-nelle-attivita-di-pulizia</link>
      <description>Un documento Inail sulla pulizia e la sanificazione si sofferma sui rischi dovuti all’impiego di macchinari per la pulizia. Focus sulle operazioni di manutenzione a inizio e fine lavoro, sulla manutenzione specifica e sulle cause degli infortuni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come usare in sicurezza le macchine nelle attività di pulizia?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un documento Inail sulla pulizia e la sanificazione si sofferma sui rischi dovuti all’impiego di macchinari per la pulizia. Focus sulle operazioni di manutenzione a inizio e fine lavoro, sulla manutenzione specifica e sulle cause degli infortuni
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            I macchinari e le attrezzature impiegati, a livello professionale, per le pulizie e la sanificazione non solo devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto o ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D. Lgs. 81/2008, ma devono comunque essere “tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento e di pulizia e devono essere dotate di quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre le attrezzature ed i macchinari di lavoro devono essere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “scelti in base alla destinazione e all’operazione da svolgere;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzati applicando correttamente le procedure di lavoro fornite dal datore di lavoro, onde ridurre al minimo il rischio di infortuni per utilizzatori e terzi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             puliti perfettamente dopo l’uso;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sottoposti ad adeguata manutenzione, che è opportuno sia registrata in apposite schede, su cui dovranno essere registrati tutti gli interventi ordinari e straordinari eseguiti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             vuotati dal materiale sporco raccolto seguendo le regolamentazioni locali applicabili sul corretto smaltimento dei rifiuti, in base al livello di rischio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a segnalare alcuni rischi e precauzioni connesse all’uso delle attrezzature di lavoro nelle attività di pulizia è il documento Inail “ La sanificazione nel post Pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’uso delle macchine e le operazioni di manutenzione a inizio e fine lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se in un precedente articolo dedicato ai rischi relativi ai macchinari per la pulizia si è parlato di urti, cadute, aspetti ergonomici e vibrazioni, ci soffermiamo oggi su quanto indicato per le operazioni di manutenzione a inizio e fine lavoro a salvaguardia della sicurezza di macchine e operatori comuni a tutte le categorie di macchine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che all’inizio del lavoro è bene:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Leggere attentamente le istruzioni d’uso prima di mettere in funzione la macchina. Attenersi rigorosamente a quanto indicato. Interpellare personale esperto per chiarire eventuali dubbi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Verificare lo stato della macchina, prestare attenzione alle parti elettriche (cavo di alimentazione e relativa spina, interruttore, fermacavo eccetera).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Equipaggiare la macchina con gli accessori necessari per il lavoro.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Provare la macchina, controllandone il corretto funzionamento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Verificare, a seconda della macchina, se fuoriescono polvere o liquidi” (“in caso di anomalie o dubbi sull’efficienza della macchina, non utilizzarla, ma informare subito i responsabili dell’azienda”).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Si segnala poi che non bisogna “collegare/scollegare mai la macchina alla/dalla presa di corrente con le mani bagnate”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mentre a fine lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Prima operazione: con le mani asciutte, scollegare la macchina della presa impugnando la spina.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare di tirare il cavo elettrico, sia per scollegare la macchina dalla spina, sia per spostarla.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Controllare il buono stato delle parti elettriche (interruttori ed eventuali prese).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pulire con panno umido la parte esterna della macchina.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pulire con panno umido il cavo elettrico verificandone l’integrità” (“in caso di abrasioni, tagli, strappi, richiedere l’intervento di personale specializzato”).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre bisogna sempre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Attenersi a quanto indicato sul libretto di istruzione, uso e manutenzione che deve accompagnare sempre la macchina.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fare effettuare le riparazioni da un’officina specializzata e autorizzata dal costruttore.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fare effettuare, anche in assenza di guasti, interventi periodici di manutenzione da un’officina specializzata e autorizzata dal costruttore.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fare utilizzare la macchina solo a personale addestrato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non mescolare mai detergenti di tipo diverso.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non appoggiare mai contenitori di liquidi sulla macchina.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Utilizzare parti di ricambio originali.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non lavare la macchina con getti d’acqua diretti o in pressione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’uso delle macchine e le operazioni di manutenzione specifiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma anche sulle operazioni di manutenzione ordinaria specifiche per varie tipologie di macchine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo, a titolo esemplificativo, quanto indicato per la spazzatrice.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A “macchina spenta (scollegata se a cavo):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Svuotare e sciacquare il serbatoio con abbondante acqua.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pulire esternamente il corpo macchina con panno umido (evitare l’utilizzo di getti d’acqua).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pulire i filtri d’aspirazione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Controllare lo stato delle spazzole.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare di raccogliere cavi, corde, reggette e qualsiasi altro oggetto che possa avvolgersi alle spazzole, danneggiandole.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il livello dell’elettrolito deve sempre coprire le piastre, per cui bisogna controllarne periodicamente lo stato”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’uso delle macchine e le cause degli infortuni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo aver parlato anche delle precauzioni nell’utilizzo delle macchine per pulizia professionale semoventi con uomo a bordo, il documento si sofferma, più in generale, sulle cause di infortuni connessi all’uso delle macchine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio con riferimento a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Intossicazione: “È vietato l’utilizzo di macchine azionate da motore a combustione interna: benzina, gasolio (diesel), gas di petrolio liquido (GPL) in ambienti chiusi. Per evitare rischi di intossicazione si consiglia l’utilizzo di macchine a batteria. Il rifornimento di carburante delle macchine a motore deve essere fatto a motore spento e freddo utilizzando gli appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). È vietato fumare durante l’operazione di rifornimento”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Viabilità:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Ostacoli, buche, ristrettezza di spazio, angoli ciechi, scarsa illuminazione, pendenze eccessive, mancanza di cartelli segnalatori sui percorsi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Portata insufficiente di passerelle e rampe precorse dalle macchine;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Scarsa aderenza delle ruote al pavimento”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi agli infortuni derivanti dall’uso della macchina con conducente a bordo si parla anche di: istruzione del personale, posto di manovra, dispositivo di messa in moto, cesoiamento, stabilità, investimento e ribaltamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo aver ricordato che la perdita di stabilità “è al primo posto come causa d' infortunio nell'uso di queste macchine, sia per spazi interni sia per spazi esterni”, sono poi analizzate le dinamiche più frequenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Incidente statico: “una macchina viene travolta da un'altra macchina e si rovescia.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Incidente in rampa o su pozzetto: a causa del superamento del bordo di una rampa o di un pozzetto, la macchina si rovescia.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Incidente causato da fondi irregolari: durante la marcia in rettilineo o in curva, un lato della macchina finisce in un avvallamento, su asperità del fondo o affonda nel terreno e si rovescia. In curva la macchina si trova su un tratto inclinato e si rovescia.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Incidente dovuto al carico: la macchina entra in curva troppo velocemente (con serbatoi pieni in caso di lavapavimenti o vano raccolta pieno in caso di spazzatrici) e si ribalta a causa del baricentro alto in queste condizioni di marcia. La spazzatrice dotata di scarico automatico del vano raccolta, si rovescia causa l'elevato peso dei rifiuti, durante l'operazione di sollevamento e scarico.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Incidente dovuto alla forza centrifuga: la macchina si rovescia a causa della velocità elevata in curva, anche a serbatoi o vano raccolta vuoti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Incidente dovuto alla forza d'inerzia: la macchina non riesce ad arrestarsi quando si affrontano salite o discese su rampe troppo ripide.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Incidente dovuto a fondo scivoloso: la macchina perde aderenza con il pavimento, allungando i tempi di frenata e/o modificando la traiettoria impostata”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che in caso di ribaltamento “il conducente viene proiettato all'esterno nella direzione di caduta della macchina. Se il conducente cerca di uscire dal posto guida, viene travolto dalla macchina o colpito dalle protezioni procurandosi lesioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si rimanda alla lettura integrale del documento che, riguardo alle macchine utilizzate nel settore delle pulizie, riporta vari dettagli e indicazioni sulla manutenzione di molte altre macchine oltre alla spazzatrice (lavasciugapavimenti, monospazzola, aspirapolvere e aspirapolvere/liquidi, battitappeto, macchina a iniezione-estrazione, idropulitrice, generatore di vapore, batteria e caricabatteria).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ La sanificazione nel post Pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro”, a cura di di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich e Maria Rosaria Marchetti (Inail, Dimeila), Patrizia Anzidei e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria - Commissione ambiente e sicurezza), Stefania Verrienti e Lorenzo Di Vita (Afidamp - Aderente Finco - Confimi Industria) – Accordo Inal e Confimi Industria, edizione 2023
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 05:47:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-la-sicurezza-nelle-attivita-di-pulizia</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,Valutazione rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,addetto alle pulizie,Rischio macchine e attrezzature,pulizia e sanificazione,DPI addetto pulizie,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischi attività pulizia,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Pulizia+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Pulizia+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO LAVORI IN QUOTA NEI CANTIERI: ASCENSORI E CASTELLI DI TIRO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-nei-cantieri-ascensori-e-castelli-di-tiro</link>
      <description>Un vademecum sulla prevenzione in edilizia degli infortuni nei lavori in quota si sofferma sui castelli di tiro e sulla presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio. Le indicazioni normative.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Lavori in quota in edilizia: ascensore del cantiere e castello di tiro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un vademecum sulla prevenzione in edilizia degli infortuni nei lavori in quota si sofferma sui castelli di tiro e sulla presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio. Le indicazioni normative.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per migliorare la sicurezza e prevenire le cadute dall’alto nei lavori in quota nel comparto costruzioni è importante, per chi opera in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, conoscere accuratamente quanto indicato dalle indicazioni normative, dagli standard tecnici e dai vari documenti di buona prassi prodotti in questi anni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per favorire una corretta conoscenza di tutti questi aspetti, e favorire una corretta analisi, valutazione e scelta delle misure di prevenzione/protezione, è stato pubblicato dalla Regione Liguria nel 2023 il “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sul documento, risultato di un Tavolo tecnico in materia edile, ci siamo già soffermati in passato parlando di ponteggi, di protezione individuale anticaduta e di parapetti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Vademecum regionale sui lavori in quota: la presenza di ascensori
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il paragrafo 1.8 del documento regionale si sofferma sulla presenza di ascensori e piattaforme vincolati al ponteggio.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si indica che l'ancoraggio dell'ascensore del cantiere “deve essere realizzato in conformità alle istruzioni del fabbricante. Perciò, l'ascensore può essere vincolato al ponteggio solo se ciò è previsto dal fabbricante dell’ascensore o piattaforma. In tali casi il ponteggio deve essere progettato da ingegnere o architetto abilitati” in applicazione dell'art. 133 (Progetto) D.Lgs. 81/2008 per “resistere alle azioni trasmesse dall'ascensore”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In tal caso – continua il documento – “l'installatore dell'ascensore fornisce al progettista del ponteggio il manuale di istruzioni dell'attrezzatura, affinché il professionista, ingegnere o architetto, possa applicare al calcolo di resistenza e stabilità del ponteggio le azioni derivanti dal vincolo previste dal fabbricante dell’ascensore o piattaforma”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si segnala poi che nel progetto sono individuate “le modifiche allo schema di ponteggio necessarie, con particolare riguardo all'irrigidimento locale in corrispondenza del vincolo ed alla previsione di ancoraggi supplementari. L'installatore, dopo aver ricevuto copia del progetto del ponteggio ed il disegno esecutivo, procede al montaggio dell'ascensore, avendo cura, per quanto di competenza, di rispettare le indicazioni sull'ancoraggio dell'attrezzatura dettate dal progettista. Di ciò deve essere dato atto nella dichiarazione di corretta installazione”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Vademecum regionale sui lavori in quota: il castello di tiro
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il documento si sofferma anche sui castelli di tiro, volumi che si sviluppano verticalmente e che sono destinati in modo particolare a permettere il flusso del materiale edile, consentendone il sollevamento e la discesa.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si segnala che per l'installazione del castello di tiro devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 3 (Trasporto dei materiali) dell’Allegato XVIII del D. Lgs. 81/2008, che “prevede, fra l'altro, la progettazione dello stesso in applicazione dell'art. 133 D. Lgs. 81/2008”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In particolare si indica che il punto 3.3 dell’Allegato “ammette che gli apparecchi di tiro siano installati direttamente sui montanti del ponteggio, purché gli stessi siano rafforzati e controventati adeguatamente, al fine di garantire stabilità e sicurezza nei riguardi delle maggiori sollecitazioni derivanti dal sollevamento”. E la relativa configurazione, oggetto di specifica progettazione, “deve essere comunque conforme ai requisiti del citato punto 3 dell'Allegato XVIII D. Lgs. 81/2008, che prevede, tra l'altro, che il numero dei montanti cui sono applicati gli elevatori deve essere ampiamente sufficiente e non minore di due” ( Circolare Ministero del Lavoro n. 29/2010).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Riprendiamo il contenuto del punto 3.3.1, con riferimento al montaggio degli elevatori, in cui si indica che ‘i montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti’.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il vademecum ricorda poi che laddove siano impiegati argani a mano per altezze superiori a 5 metri, “gli stessi devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico”. Inoltre, i ganci impiegati nel sollevamento “devono essere dotati di dispositivo contro lo sgancio accidentale del carico e devono essere utilizzati accessori specifici, scelti in base ai carichi da sollevare”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si ricorda, a questo proposito, che gli accessori di sollevamento “rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE (cd. Direttiva Macchine) e pertanto, ove siano stati costruiti dopo l’entrata in vigore di tale disposizione, recano la marcatura CE”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Segnaliamo, a questo proposito, che dalla data di riferimento del 20 gennaio 2027 il nuovo regolamento (UE) 2023/1230 sostituirà la direttiva Macchine 2006/42/CE attualmente in vigore.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il documento indica poi che “non è possibile l’autocostruzione di accessori di sollevamento al di fuori delle procedure della Direttiva”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Altre indicazioni tratte dal vademecum:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              “la temporanea rimozione del parapetto esterno o di parti di esso per necessità legate alla movimentazione dei materiali rende indispensabile l'adozione di misure di sicurezza equivalenti ed efficaci (art. 111 c. 6 D. Lgs. 81/2008), come l'assicurazione in trattenuta del lavoratore mediante dispositivi di protezione individuali (imbragatura, cordini, moschettoni, ecc.) a parti stabili dell'opera provvisionale ovvero a linea vita”;
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              “i correnti a protezione verso l’esterno devono presentare almeno due vincoli”.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Infine, “resta fermo l'obbligo di delimitazione e interdizione dell'area al di sotto della linea di tiro, nonché l'eventuale protezione della stessa con riguardo al rischio – lungo tutto lo sviluppo verticale – di indebite interferenze sia con l'attività di cantiere sia con attività estranee”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Rimandiamo alla lettura integrale del documento, che riporta ulteriori dettagli per migliorare la prevenzione, e che ricorda anche alcune delle fonti bibliografiche:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Inail - Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili. “ Ponteggi fissi” (2018);
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Ispesl - “ Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata. Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi” (2004);
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Inail - I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee (2021). 
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Riferimenti
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 04:54:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-nei-cantieri-ascensori-e-castelli-di-tiro</guid>
      <g-custom:tags type="string">dvr,sicurezza cantieri,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio castello di tiro,sicurezza sul lavoro,81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,rischio caduta dall'alto,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Direttiva macchine,rischio ascensore cantiere,titolo IV D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro,rischio ponteggi</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavori+in+quota.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavori+in+quota.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: LE MISURE DI PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-le-misure-di-prevenzione</link>
      <description>Un documento CIIP su stress e rischi psicosociali si sofferma anche sulla individuazione di misure correttive collettive e individuali adatte alla gestione dei nuovi fattori di rischio stress lavoro correlato. Focus sulla monotonia.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono le misure correttive per il rischio stress lavoro correlato?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento CIIP su stress e rischi psicosociali si sofferma anche sulla individuazione di misure correttive collettive e individuali adatte alla gestione dei nuovi fattori di rischio stress lavoro correlato. Focus sulla monotonia.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come sottolineato anche nella comunicazione della Commissione europea relativa all’ approccio globale alla salute mentale, sono tanti le possibili cause – ad esempio la pandemia, le problematiche delle guerre ai confini europei, i cambiamenti climatici, … - della diminuzione del livello di salute mentale nella popolazione, anche lavorativa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per questo motivo è importante tornare a parlare, nel mondo del lavoro, dei rischi psicosociali, dei problemi connessi allo stress lavoro correlato e delle possibili cause di disagio psicologico, magari evidenziando anche, laddove possibile, le eventuali misure di supporto e sostegno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per farlo torniamo a sfogliare il documento della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) “ Primo documento di consenso. Dallo stress lavoro correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali”, prodotto a dicembre 2022 dal gruppo di lavoro sullo stress lavoro correlato (SLC) della Consulta CIIP. Un importante documento che riporta utili proposte e raccoglie strumenti e suggerimenti per la gestione dei rischi psicosociali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Stress lavoro correlato: come gestire i rischi a livello aziendale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento CIIP ricorda che, in linea generale, l’ Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, relativo allo stress nei luoghi di lavoro, sottolinea come la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro correlato “possano comportare l’adozione di interventi che si riferiscono alle fonti del rischio e possono includere: misure di gestione e di comunicazione, la formazione dei dirigenti e dei lavoratori e l’informazione e consultazione dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, una volta conclusa la parte di valutazione del rischio, “il percorso metodologico adottato prevede infatti l’identificazione degli interventi e delle azioni necessarie a correggere le criticità emerse ed a migliorare le condizioni di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tenendo conto, come ricordato dagli autori, anche della diminuzione del benessere psico-fisico dovuto alle conseguenze dell’emergenza pandemica, è infatti importante che il focus del processo di gestione del rischio stress lavoro correlato si sposti “sul piano di azione”, senza “ridursi a un monitoraggio annuale e a una valutazione come spesso accade triennale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci dovrebbe, invece, essere “un impegno costante da parte del gruppo di gestione che progetta, realizza e valuta le azioni di intervento a intervalli regolari in base alle caratteristiche dell’azienda e all’esito dell’ultima valutazione effettuata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra l’altro – continua il documento – “sembra che nel nostro Paese siano in percentuale poche le aziende virtuose che adottino veri e propri piani di monitoraggio e azione e, quando li realizzano, l’enfasi è spesso posta sulle misure individuali (es. percorso formativi individuali sulla resilienza, sportelli di ascolto, counseling, coaching) o su misure collettive (formazione di team/reparti su soft skills quali ad esempio il team working o la gestione dei conflitti) piuttosto che sugli interventi primari di tipo organizzativo che spesso risultano i veri stressor riconosciuti dalla maggioranza dei lavoratori ma sui quali si ritiene spesso complesso o troppo rischioso intervenire”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che delle possibili azioni correttive di tipo organizzativo fanno parte anche “gli interventi che consentono la gestione delle condizioni di disagio al lavoro e dei comportamenti prevaricatori o illeciti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo senso l’eventuale adozione di un codice etico o di comportamento potrebbe “facilitare l’identificazione di comportamenti non accettabili in azienda e responsabilizzare i dirigenti nella promozione ed applicazione delle procedure per contrastarli”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che bisogna tener conto che spesso i piani intrapresi sono purtroppo “separati dalle altre azioni di management organizzativo dettati dal vertice aziendale”, quasi come se il rischio connesso allo stress lavoro correlato fosse “un ‘rischio’ specifico da gestire da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e non una ‘criticità’ di interesse dell’intero management aziendale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È invece importante “integrare i risultati della valutazione del rischio stress da lavoro correlato con gli esiti di altre analisi (es. indagini di clima, bilancio di genere, percorsi di carriera…), in capo ad altre funzioni aziendali, per poi lavorare in perfetta sincronia in termini di ruoli e di tempi per sviluppare piani di azione congiunti e coesi verso un unico obiettivo comune”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva, le modifiche all’organizzazione aziendale, anche dovute alle problematiche pandemiche di questi ultimi anni, “necessitano della massima collaborazione e coesione di tutte le funzioni aziendali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Stress lavoro correlato: il carico mentale e la monotonia
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica poi che, in relazione alla individuazione di misure adatte alla gestione dei nuovi fattori di rischio stress lavoro correlato, oltre alle misure correttive collegate all’organizzazione e gestione del lavoro, “vanno considerati anche gli effetti del carico di lavoro mentale capaci di indurre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fatica mentale generalizzata,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             monotonia,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ridotta vigilanza (con rischio di errori/incidenti),
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             saturazione mentale (con rischio di disagio psichiatrico)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dal documento alcuni suggerimenti per contrastare la monotonia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste le indicazioni riportate:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “favorire possibilità relazionali con collaboratori e superiori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             verificare l’adeguatezza delle pause di riposo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ridurre la staticità di certe mansioni
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non concentrare l’attività lavorativa prevalentemente nelle ore pomeridiane e/o notturne
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rendere più ‘qualificanti’ le attività attraverso maggior varietà, allargamento o arricchimento dei compiti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             facilitare una comunicazione ‘fluida’ fra collaboratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             favorire un livello di autonomia accettabile nella scelta del ritmo di lavoro (evitando tempi troppo imposti e ‘scanditi’)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             limitare gli effetti negativi del lavoro in turno”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che laddove non fosse possibile “aggirare” progettualmente la monotonia, attraverso metodi tecnici e organizzativi, potrebbero essere meccanizzate o automatizzate le funzioni più ripetitive.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento e, in particolare, del paragrafo 9 che, in relazione alle possibili misure correttive, si sofferma anche sulla formazione e riporta ulteriori suggerimenti per i problemi connessi alla “ridotta vigilanza”, alla “saturazione mentale” e al “rischio tecnostress”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           CIIP - Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, “Primo documento di consenso. Dallo stress lavoro correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali”, versione dicembre 2022, realizzato dal gruppo di lavoro composto da Antonia Ballottin (SNOP), Quintino Bardoscia, Tommaso Bellandi (SIE), Laura Bodini (CIIP), Danilo Bontadi (ANMA), Renata Borgato (Ambiente&amp;amp;Lavoro), Maria Pia Cancellieri, Paola Cenni, Alberto Crescentini (SIPLO), Angelo D’Errico (AIE), Priscilla Dusi (AIFOS), Claudia Fabris, Maria Frassine (AIFOS), Maria Grazia Fulco, Antonia Guglielmin (SNOP), Annalisa Lama (SIE), Michele Maisetti, Maurizio Martinelli (UNPISI), Modesto Prosperi (casa RLS Milano), Patrizia Serranti (SIE), Matteo Tripodina (AIRESPSA), Katia Razzini (UNPISI).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 05:21:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-le-misure-di-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio stress lavoro correlato,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,valutazione rischio stress lavoro correlato,stress lavoro correlato,consulenza sicureza sul lavoro roma,rischio stress,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/stress+lavoro+correlato+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: COMUNICAZIONE DEL PERICOLO (CLP, REACH)</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-comunicazione-del-pericolo-clp-reach</link>
      <description>Un intervento si sofferma sull’implementazione del regolamento CLP nel d.lgs. 81/2008 con riferimento all’informazione di pericolo per i lavoratori. Il regolamento CLP, la comunicazione del pericolo e gli agenti chimici pericolosi</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il regolamento CLP, il decreto 81 e l’informazione di pericolo
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sull’implementazione del regolamento CLP nel d.lgs. 81/2008 con riferimento all’informazione di pericolo per i lavoratori. Il regolamento CLP, la comunicazione del pericolo e gli agenti chimici pericolosi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I vari convegni nazionali che si sono tenuti in questi anni durante la manifestazione Ambiente Lavoro a Bologna non solo si sono proposti come momento di aggiornamento e riflessione sul rischio chimico e sull’applicazione  del Regolamento (CE) n.1907/2006 ( Regolamento REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ( Regolamento CLP), ma hanno spesso messo in luce le ricadute dei regolamenti sulla normativa di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Titolo IX Capi I e II - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ai fini di un corretto adempimento dei regolamenti e dei supporti che questi possono fornire all’applicazione della normativa sociale ed ambientale, molti interventi hanno cercato di stimolare “un’appropriata individuazione delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro in modo che la comunicazione del pericolo si attui attraverso azioni quali la corretta classificazione di pericolosità, l’etichettatura, la segnaletica di sicurezza, la completezza, la coerenza, la correttezza e la qualità dei dati delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) e dei corrispondenti scenari espositivi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Regolamento CLP, processo valutativo e comunicazione del pericolo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’introduzione dell’intervento si ricorda che il Regolamento CLP stabilisce che “per classificare ed etichettare correttamente sostanze e miscele è necessario esaminare tutte le informazioni adeguate ed attendibili a disposizione valutandone la conformità in base ai criteri enunciati nel Regolamento stesso”. E questo processo valutativo “non ha solo una comprensibile finalità di corretto adeguamento alla Normativa e di scudo sanzionatorio, ma ha lo scopo fondamentale di assicurare che i lavoratori e i consumatori siano informati obbligatoriamente e in modo chiaro dei rischi associati all’utilizzo di sostanze chimiche, tal quali o in miscela”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che classificare una sostanza o una miscela “implica una disamina ad ampio spettro che coinvolge una conoscenza sinergica e traversale: spesso può non bastare limitarsi ad applicare i criteri stabiliti dal CLP”. Infatti, se una sostanza o una miscela non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento CLP e non possono “essere considerate loro stesse pericolose possono tuttavia contenere sostanze pericolose”. E la comunicazione del pericolo è imprescindibile “e va contestualizzata nell’ambito lavorativo per minimizzare il rischio chimico che ne può derivare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva valutare il rischio chimico implica sempre “un percorso di conoscenza che deve fondere l’identità chimica di una sostanza con la sua comprovata pericolosità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento che si sofferma poi su vari aspetti e criteri del Regolamento CLP sottolinea che chiarire come leggere le varie sfaccettature dei criteri CLP “è un’implicazione irrinunciabile se si vuole assicurare un percorso di conoscenza trasparente ed efficace che porti a fare interagire produttori, valutatori ed ispettori sulle sostanze chimiche senza generare contraddizioni nell’applicare le Normative di prodotto e quelle sociali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Segnaletica e etichettatura degli agenti chimici pericolosi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra i tanti approfondimenti dell’intervento ci soffermiamo brevemente su quanto indicato relativamente alla segnaletica e all’etichettatura di salute e sicurezza sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro per l’applicazione del Titolo IX Capo I e II del D.Lgs.81/2008 ha la particolarità di essere “regolamentata sia dal Titolo V D.Lgs. 81/2008 che dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 e “di conseguenza deve soddisfare all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la legislazione in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose con qualche piccola eccezione e con modalità che variano in funzione dell’applicazione del Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda gli agenti chimici pericolosi o del Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo in particolare alla segnaletica e l’etichettatura degli agenti chimici pericolosi si indica che nel campo di applicazione del Titolo IX Capo I D.Lgs.81/2008 “al fine della comunicazione del pericolo e dell’identificazione delle sostanze e delle miscele pericolose il Datore di Lavoro (DdL) deve fornire ai lavoratori o ai loro rappresentanti le informazioni che individuano la pericolosità degli agenti chimici impiegati nei luoghi di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso il datore di lavoro deve “garantire che i lavoratori siano informati correttamente e siano messi in grado di individuare il pericolo dei prodotti chimici che sono presenti sul luogo di lavoro mediante le informazioni regolatorie previste per le sostanze e le miscele pericolose”. Inoltre deve garantire che “gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro siano chiaramente identificati mediante le modalità previste dal Regolamento (CE) n.1907/2006 e dal Regolamento (CE) n.1272/2008”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che l’aspetto primario della comunicazione del pericolo per il datore di lavoro (DdL) è “informare i lavoratori dell’identità degli agenti chimici pericolosi presenti al fine di essere in grado di distinguerli e associare ad ogni identificatore di prodotto la propria pericolosità per crearsi la consapevolezza dei potenziali rischi per la sicurezza e la salute associando il rispetto degli eventuali valori limite di esposizione professionale”. E si segnala, tra le altre cose, che “conseguentemente all’identificazione dell’agente chimico pericoloso sono previste sia la formazione che l’informazione sulle precauzioni e sulle azioni specifiche da intraprendere per proteggere i lavoratori stessi e gli altri lavoratori presenti nel luogo di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che “un'altra procedura da adottare ai sensi del Regolamento REACH, del Regolamento CLP e del D.Lgs.39/16 è stabilire la procedura per l’accesso ad ogni Scheda di Dati di Sicurezza corrispondente ad ogni agente chimico pericoloso associato ad un identificatore di prodotto.  Infatti, i DdL hanno l’obbligo cogente di consentire ai propri lavoratori o ai loro rappresentanti di accedere alle SDS o alle Schede Informative delle sostanze e delle miscele alle quali possono essere esposti nel corso del loro lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il datore di lavoro – continua la relazione - assicurando queste informazioni di base, “deve fornire i risultati della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi associando ad ogni lavoratore il proprio rischio in relazione all’adozione delle misure generali per la prevenzione del rischio chimico di cui al Titolo II, Allegato IV del D.Lgs.81/08 ed ai 4 parametri espositivi previsti dalla Normativa: tipologia di agente chimico, quantità in uso, modalità d’impiego e frequenza d’esposizione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che è fondamentale “mantenere sempre aggiornata la segnaletica di salute e di sicurezza e l’etichettatura degli imballaggi, dei contenitori e delle condutture degli impianti contenenti gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E dunque il cosiddetto “Contrassegno di salute e di sicurezza” da apporre su qualsiasi “contenitore” presente in un luogo di lavoro “non solo deve essere rispettoso di quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs.81/08, ma il DdL deve anche provvedere all’identificazione, con apposita segnaletica, sulla base della valutazione di pericolosità da condurre rispettando i criteri di classificazione ed etichettatura ai sensi dell’Allegato I del Regolamento CLP, di tutte le sostanze e le miscele pericolose acquistate o preparate sul luogo da lavoro per il successivo impiego nei processi produttivi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva l’obiettivo è “dare la possibilità concreta al lavoratore che oltre alla natura del contenuto dei contenitori, delle condutture e degli impianti, gli eventuali rischi chimici connessi siano chiaramente identificabili da parte di tutti lavoratori che ne venissero coinvolti durante l’impiego”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo in conclusione alla lettura dell’intero intervento, come presentato nella raccolta degli atti citata a inizio articolo, segnalando che i relatori si soffermano anche sui seguenti argomenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          prescrizioni per la segnaletica dei contenitori, delle tubazioni e degli impianti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          segnaletica e l’etichettatura degli agenti cancerogeni e mutageni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          esempi applicativi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ REACH-OSH 2021 - SICUREZZA CHIMICA - Individuazione del Pericolo, Valutazione del Rischio, Valutazione dell’Esposizione, Misure di Gestione del Rischio”, pubblicazione, a cura di C. Govoni, G. Gargaro, R. Ricci, che raccoglie gli atti dei convegni “REACH-OSH 2021 - sicurezza chimica” e “REACH-OSH 2021 - misurazioni e misure” che si sono tenuti a Bologna durante Ambiente Lavoro 2021 (dicembre 2021).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 04:46:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-comunicazione-del-pericolo-clp-reach</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,schede di sicurezza,valutazione del rischio chimico,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Chimico,etichettatura,81/08,Regolamento CLP,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Schede dei dati di sicurezza,Regolamento Reach,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+3.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+3.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CARRELLI ELEVATORI: LE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/carrelli-elevatori-le-misure-organizzative-e-procedurali-di-sicurezza</link>
      <description>Una scheda di Infor.mo. si sofferma sull’utilizzo dei carrelli elevatori e sulle misure preventive per migliorare la prevenzione degli infortuni. Focus sulle misure organizzative e sulle misure procedurali. Formazione, sorveglianza e vigilanza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Carrelli: quali sono le misure organizzative e procedurali per la sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Una scheda di Infor.mo. si sofferma sull’utilizzo dei carrelli elevatori e sulle misure preventive per migliorare la prevenzione degli infortuni. Focus sulle misure organizzative e sulle misure procedurali. Formazione, sorveglianza e vigilanza.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non c’è dubbio che, come ricordato in molti nostri articoli e in varie puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, siano ancora molti gli infortuni, anche gravi e mortali che avvengo nell’uso di una delle attrezzature di lavoro più diffuse: il carrello elevatore o muletto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In considerazione dei molti fattori di rischio – connessi, ad esempio, alla viabilità, alle interferenze, allo stato di manutenzione, all’assenza di dispositivi di protezione, alle manovre scorrette o all’uso improprio del mezzo – per ridurre gli infortuni e migliorare la prevenzione è necessario mettere diverse tipologie di misure di prevenzione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misure tecnico-strutturali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misure organizzative
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misure procedurali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A fornire alcune informazioni sulle possibili misure, divise nelle tre macro-categorie viste sopra, è una scheda (scheda 21) prodotta dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi (INFOR.MO.) e intitolata “ Utilizzo dei carrelli elevatori: dinamiche infortunistiche, fattori di rischio e misure preventive”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure organizzative: formazione, informazione e addestramento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo dalle misure organizzative che sono misure derivanti dall’organizzazione aziendale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che la loro introduzione “eviterebbe, per esempio, la mancata messa a disposizione di DPI, l’omessa formazione e/o sorveglianza sanitaria, l’omessa verifica della conformità CE delle macchine in presenza di vizi palesi ovvero la manutenzione inadeguata delle stesse, ecc”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E in tema di manutenzione la scheda rimanda, per un approfondimento, alla lettura della “ Linea guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature”, un documento redatto nel 2006 dall’ex Ispesl che “resta ancora un importante contributo in materia di manutenzione ed allestimento dei carrelli elevatori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che un aspetto spesso sottovalutato o ignorato dall’organizzazione aziendale è quello relativo all’acquisto “di una macchina adeguata al lavoro da svolgere nel contesto situato, criterio costantemente bypassato da un rapporto ‘non lineare’ tra Ufficio acquisti e Servizio di prevenzione e protezione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti – continua la scheda - la fase di scelta ed acquisto di ogni attrezzatura “dovrebbe essere frutto di un confronto sinergico con preposti, manutenzione e RSPP, cosa che invece spesso non avviene”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fatta questa premessa riprendiamo dalla scheda le principali misure di carattere organizzativo a cui ottemperare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La prima misura su cui il documento si sofferma è relativa alla formazione, informazione e addestramento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il carrello elevatore “rientra tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73 comma 5 del d.lgs. 81/2008”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al di là di future modifiche negli Accordi Stato-Regioni ad oggi il percorso formativo abilitante è “quello stabilito dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che prevede, per l’addetto alla conduzione del carrello elevatore, un corso di 12 ore complessive (8 ore per il modulo giuridico-normativo/tecnico e 4 ore per il modulo pratico) ed un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni”. E il conseguimento della specifica abilitazione “è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale del carrello elevatore (punto 2 della circolare del Ministero del Lavoro n. 12 dell’11 marzo 2013)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre la suddetta formazione “non è prevista per i conduttori di carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile (punto 4 della circolare del Ministero del Lavoro n. 21 del 10 giugno 2013) mentre permane l’obbligo di formazione specifica da realizzarsi ai sensi dell’art. 71 comma 7 del già citato d.lgs.: il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano un addestramento adeguato. In ogni caso è quanto mai necessario che nelle lezioni siano inseriti elementi caratterizzanti la realtà aziendale (contesto situato)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure organizzative: sorveglianza sanitaria, vigilanza e controllo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Continuiamo con le indicazioni relative alle misure organizzative parlando di sorveglianza sanitaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La scheda ricorda che “l’addetto autorizzato alla conduzione del carrello elevatore deve essere sottoposto ad uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria per l’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (Allegato I della conferenza Stato-Regioni del 30/10/2007 - addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un’altra misura cui ottemperare e la vigilanza e controllo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Bisogna procedere alla “individuazione del preposto che sovrintenda alle attività connesse all’utilizzo dei carrelli elevatori; tale lavoratore dovrà porre particolare attenzione all’utilizzo del carrello elevatore, verificando, a titolo esemplificativo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            eccesso di velocità, omesso uso delle cinture di sicurezza e mancato rispetto delle precedenze;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo in marcia con le colonne alzate ovvero improprio utilizzo degli specifici accessori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasporto di carichi instabili ovvero di carichi eccedenti la portata nominale del mezzo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasporto colleghi o soggetti terzi ovvero sollevamento sulle forche e/o bancali inforcati”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancato rispetto delle procedure aziendali in merito allo stazionamento temporaneo del carrello, collegamento alla stazione di ricarica, parcheggio e utilizzo in generale secondo le istruzioni del fabbricante;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            urti impropri contro scaffalature e strutture in genere;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancata segnalazione di danni visibili (vizi palesi);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancato controllo iniziale dello stato del mezzo se presente una specifica check-list;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancata conoscenza della portata del mezzo e del peso del carico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancato rispetto della idonea collocazione per lo stoccaggio delle attrezzature intercambiabili”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E a tal proposito, “sarebbe opportuno che l’azienda mettesse a disposizione una specifica check-list di controllo sui comportamenti come per altro richiesto dal nuovo ruolo del preposto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le misure procedurali per la sicurezza nell’uso dei carrelli
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo parlando di misure procedurali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La scheda indica che sono misure che “afferiscono maggiormente alla individualità e al comportamento dei soggetti front line; parliamo di percezione e accettazione del rischio condizionate dall’ambito culturale, informazione e formazione sul corretto utilizzo degli impianti o di attrezzature acquisite nei corsi di formazione ed addestramento ovvero l’omesso rispetto di procedure adeguate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’introduzione delle misure procedurali indicate nella scheda “eviterebbe, per esempio, il mancato uso dei DPI comunque messi a disposizione o il non rispetto della segnaletica esistente e adeguata alla specifica situazione di rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le principali misure di carattere procedurale “che andrebbero implementate:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definizione di una procedura per i flussi di circolazione aziendali (ad esempio prediligendo i sensi unici);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definizione di una procedura per l’autorizzazione all’uso del carrello da parte dell’addetto (incarico, formazione e sorveglianza sanitaria);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definizione di una procedura di consegna dei DPI specifici da utilizzare per tali attrezzature;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definizione di una procedura per la gestione chiavi del carrello elevatore, in caso di uso promiscuo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definizione di una procedura per il controllo giornaliero del carrello elevatore, a cura dell’addetto, prevedendo apposite check-list di inizio e fine turno. La segnalazione di eventuali anomalie da parte del conduttore risulta fondamentale anche per il personale che effettua la manutenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definizione di una istruzione per il rabbocco e ricarica delle batterie dei carrelli elevatori.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definizione di una procedura relativa alla registrazione dei near-miss correlati all’uso del carrello elevatore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            redazione e messa a disposizione del/i preposto/i di una check-list generale che comprenda anche la vigilanza dei comportamenti” che devono essere adottati anche da “soggetti terzi quali appaltatori o autonomi che lavorino all’interno” dell’azienda “ai sensi del Titolo IV o dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008”.   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 05:24:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/carrelli-elevatori-le-misure-organizzative-e-procedurali-di-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">procedure di sicurezza,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Art. 71 D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,art 73 D.Lgs. 81/08,formazione attrezzature speciali,Accordo Stato Regioni 22.02.2012,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: VALUTAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-valutazione-e-misure-di-prevenzione</link>
      <description>Un documento della Regione Toscana presenta linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare. Focus sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione del rischio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio caldo: identificazione dei pericoli e valutazione del rischio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento della Regione Toscana presenta linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare. Focus sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione del rischio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono tante le azioni che, con l’arrivo della stagione estiva e del caldo, è bene mettere in atto, specialmente nella attività lavorative più esposte a questi rischi, per prevenire le malattie da calore e gli effetti della radiazione solare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per comprendere quali azioni si possono attuare, è possibile consultare le nuove “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare” della Regione Toscana, aggiornate rispetto ad un analogo documento del 2023 (che non teneva conto dei rischi connessi alle radiazioni solari).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste le azioni di prevenzione delle malattie da calore nei luoghi di lavoro e le informazioni indicate nel documento regionale (connesse anche al contenuto del progetto Worklimate):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Designare una persona addestrata sui pericoli e sulle misure di tutela da adottare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Identificazione dei pericoli /valutazione del rischio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Come prevenire la disidratazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rendere disponibili e accessibili acqua e aree ombreggiate per le pause
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Favorire l’acclimatazione dei lavoratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Organizzazione dei turni di lavoro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Indumenti da Lavoro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Formazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare di lavorare da soli al caldo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pianificazione e risposta alle emergenze
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Riconoscimento delle condizioni di suscettibilità individuale
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo oggi, in particolare, sul punto 2 relativo alla identificazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Linee di indirizzo sul caldo: identificazione dei pericoli e lista di riscontro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Linee di indirizzo sul caldo: lavorazioni all’aperto e indicatore WBGT
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Linee di indirizzo sul caldo: indice di calore e indicatore PHS
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Linee di indirizzo sul caldo: identificazione dei pericoli e lista di riscontro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento sottolinea che l'identificazione dei pericoli “implica il riconoscimento dei rischi legati al calore e delle malattie da calore, dovuti agli effetti di alte temperature, elevata umidità, esposizione al sole o ad altre fonti di calore, modalità lavorative, indumenti di lavoro, DPI e fattori di rischio personali”. E si segnala che in caso di lavorazioni all’aperto “la radiazione solare può raggiungere livelli particolarmente elevati nella componente ultravioletta anche in assenza di temperature elevate, oltre che in estate anche in primavera e in autunno (in determinate condizioni anche in presenza di copertura nuvolosa o in inverno in alta quota specie se su superficie innevata)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dal documento, era già presente nella versione del 2023, una lista di riscontro che può essere utile per “individuare in via preliminare la presenza/assenza di criticità relative al microclima in una attività lavorativa, a prescindere dalla tipologia di attività e dal fatto che essa sia effettuata all’aperto o al chiuso”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Premesso che “per qualsiasi lavorazione all'aperto va effettuata la valutazione del rischio microclima”, si indica che “qualora la lista di riscontro presenti uno o più ‘SI’ andrà condotta una valutazione specifica finalizzata alla riduzione ed al controllo delle criticità evidenziate, ed all’attuazione delle misure di tutela conseguenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che “negli ambienti non vincolati (come ad esempio uffici, aule, attività commerciali) l’obiettivo deve essere il comfort termico; in particolare vista la maggiore probabilità di presenza in tali ambienti di soggetti particolarmente sensibili, i requisiti dovrebbero essere quelli degli edifici di categoria A secondo la norma EN 16768-2, che implicano condizioni molto prossime alla neutralità termica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Linee di indirizzo sul caldo: lavorazioni all’aperto e indicatore WBGT
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle lavorazioni all’aperto, si segnala che sul sito del Portale Agenti Fisici (PAF) alla sezione microclima/worklimate è disponibile il link al sito di progetto Worklimate che, sulla base dell’indicatore WBGT, “fornisce previsioni a 3 giorni del rischio caldo riferite a un profilo di lavoratore sano (in assenza di condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo e che non indossa dispositivi di protezione individuale o che comunque indossa un abbigliamento che non determina un ulteriore aumento del rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “le previsioni sono personalizzate sulla base di diversi scenari espositivi outdoor (ombra/sole/attività fisica intensa/attività fisica moderata), su tutto il territorio nazionale”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la previsione del livello di rischio è definita dal rapporto percentuale tra il WBGT previsto e il valore limite raccomandato (la soglia personalizzata di WBGT) del lavoratore in funzione dello scenario espositivo outdoor”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “se il WBGT previsto si colloca al di sotto dell’80% del valore limite raccomandato di WBGT, il conseguente rischio sarà nullo (Nessun rischio: verde), se invece si colloca tra l’80 ed il 100% il rischio sarà basso (giallo)”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “nel caso in cui invece il WBGT previsto sia superiore alla soglia personale, il rischio potrà essere moderato (tra il 100 ed il 120%, arancione) oppure alto (oltre il 120%, rosso)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che le condizioni di rischio moderato e alto “sono quindi quelle in cui viene previsto un valore di WBGT superiore al valore limite raccomandato di WBGT e che quindi richiedono di programmare ed attuare idonee misure di tutela dei lavoratori”. Saranno allora necessarie “azioni indirizzate a un sistema di prevenzione orientato a fornire soluzioni organizzative o comportamentali per proteggere i lavoratori dagli effetti del caldo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “nel caso di ‘Rischio MODERATO (aree in arancione)’, la sudorazione sarà elevata e pertanto si consiglia di sorseggiare acqua frequentemente. In questa situazione bisogna ricordarsi di mantenere alto il livello di idratazione anche al di fuori dell’orario di lavoro (la sete non è un buon indicatore del proprio livello di idratazione quando la sudorazione è elevata). È necessario aumentare il numero di pause in luoghi ombreggiati. Se il livello di rischio MODERATO è previsto nei primi giorni del periodo estivo (quando ancora non si è acclimatati al caldo), prestare ulteriore attenzione al grado di idratazione. Si può anche considerare di riprogrammare le attività lavorative, preferendo, per le attività più impegnative, i periodi più freschi della giornata”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “nel caso di ‘Rischio ALTO (aree in rosso)’, è prevista una condizione di stress da caldo particolarmente critica per la salute. In questo caso è fortemente consigliato modificare l’orario lavorativo, privilegiando i periodi meno caldi della giornata. Se possibile, incrementare ulteriormente le pause in luoghi ombreggiati o in zone con aria condizionata dove è anche possibile reidratarsi. L’elevato fabbisogno idrico può rendere necessaria anche l’assunzione di poco più di 1 litro di acqua durante le ore più calde. Il medico competente può prevedere anche una integrazione con sali minerali”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, tuttavia, che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “anche condizioni di rischio BASSO (aree in giallo) rappresentano condizioni da non sottovalutare, soprattutto se persistenti per molte ore o giorni e/o nel caso di lavorazioni che richiedano uso di DPI impermeabili o indumenti da lavoro pesanti”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il parametro WBGT utilizzato ai fini della valutazione del rischio è utilizzabile per prevenire il rischio termico solo per soggetti che non siano in condizioni di vulnerabilità termica”. Per tali soggetti “anche in presenza di rischio basso (aree in giallo) andranno previste ed attuate misure di tutela ad hoc.  Stesso criterio è da applicarsi nel caso di lavorazioni che richiedano uso di DPI impermeabili o indumenti da lavoro pesanti”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Linee di indirizzo sul caldo: indice di calore e indicatore PHS
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che uno degli indicatori più comuni usati “per valutare in loco se e in che misura le condizioni dell’ambiente termico possono compromettere la salute degli individui della popolazione generale, in cui rientrano i lavoratori che operano in ‘ambienti moderabili’ o lavoratori che siano comunque ‘inconsapevoli’ del rischio da calore, è l'utilizzo dell'indice di calore (Heat Index) basato sulla lettura dei valori di temperatura e di umidità relativa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio l’uso di un semplice termoigrometro nel luogo di lavoro, “abbinato al calcolatore o alle tabelle presenti sul sito PAF” permette di “avere una prima stima in tempo reale delle condizioni termiche puntuali, utili anche come conferma di quanto previsto dagli strumenti di Worklimate, in base alle quali mettere in atto le opportune misure di prevenzione e protezione per le differenti categorie di lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel caso poi fosse possibile fare un monitoraggio microclimatico dettagliato allora “sarà possibile effettuare una valutazione del rischio caldo più accurata utilizzando l’indicatore PHS (Predicted Heat Strain) descritto nella norma ISO 7933”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Si ricorda che il PHS “rappresenta sicuramente l’indice più accurato per effettuare valutazioni di impatto dello stress da caldo in quanto permette di effettuare una valutazione più approfondita tenendo in considerazione, oltre alle variabili microclimatiche rilevate in loco, anche parametri specifici del soggetto come il metabolismo energetico, l'isolamento termico, la durata dell'attività, il peso, l'altezza, la capacità di ripristinare i liquidi persi con la sudorazione oltre che il livello di acclimatazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche in questo caso la valutazione del PHS “è possibile effettuarla utilizzando il calcolatore disponibile sul sito del PAF.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il calcolatore “consente di stimare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             andamento nel tempo della temperatura rettale (°C);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la quantità di liquido perduto nel corso dell’esposizione (grammi);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tempo massimo di esposizione (minuti);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tempo massimo di esposizione all'ambiente (minuti) affinché la temperatura rettale rimanga inferiore ai 38 °C;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tempo massimo di esposizione all'ambiente (minuti) affinché la quantità di liquido perduto sia inferiore a quella massima possibile per il 50% della popolazione lavorativa;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tempo massimo di esposizione all'ambiente (minuti) affinché la quantità di liquido perduto sia inferiore a quella massima possibile per il 95% della popolazione lavorativa (limite più protettivo)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che, nel caso di appalto di lavorazioni, i committenti “oltre a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici, anche in relazione alla prevenzione del rischio caldo, coordinano e facilitano gli interventi di prevenzione e protezione per il rispetto delle misure sopra indicate, con particolare riferimento agli interventi di pronto soccorso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine, per quanto riguarda il rischio da radiazione solare, “in fase di valutazione preliminare si possono prevedere i livelli di esposizione per occhi e cute utilizzando i calcolatori presenti sul PAF”, mentre “per una valutazione basata sui dati meteo relativi al luogo di lavoro” si può utilizzare i dati ricavabili da un altro calcolatore presente sul portale PAF.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che presenta ulteriori dettagli e si sofferma su molti altri temi connessi alla protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Regione Toscana, “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare”, edizione 2024, aggiornamento a cura del Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est in collaborazione con CNR - Centro di Bioclimatologia - Università di Firenze e INAIL - Laboratorio di Epidemiologia occupazionale e ambientale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 05:20:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-valutazione-e-misure-di-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,Rischio microclima,D.Lgs. 81/08,rischi microclima,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,valutazione del rischio microclima,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,colpo di calore,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Microclima+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Microclima+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ATTIVITA DI PULIZIA: IL RISCHIO MACCHINE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/attivita-di-pulizia-il-rischio-macchine</link>
      <description>Un documento Inail sulla pulizia e la sanificazione si sofferma sui rischi dovuti all’impiego di macchinari per la pulizia. Focus sui rischi e la prevenzione per gli urti, le cadute, i dolori di schiena e le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le macchine nelle attività di pulizia: urti, dolori di schiena e vibrazioni
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un documento Inail sulla pulizia e la sanificazione si sofferma sui rischi dovuti all’impiego di macchinari per la pulizia. Focus sui rischi e la prevenzione per gli urti, le cadute, i dolori di schiena e le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel comparto delle pulizie professionali sono presenti ormai da diverso tempo macchine e “soluzioni studiate appositamente per l’ottimizzazione di prestazioni, tempi e costi, che difficilmente sono raggiungibili con operazioni di pulizia svolte esclusivamente attraverso sistemi manuali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tutti i macchinari e le attrezzature impiegati per le pulizie e la sanificazione “devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto o ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. qualora costruite antecedentemente all’emanazione delle normative di riferimento e prive di marcatura CE”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Malgrado ciò non sono pochi i pericoli e i rischi a cui possono essere soggetti gli operatori che utilizzano queste macchine.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo e a ricordare i vari fattori di rischio connessi alle attività di pulizia e sanificazione è il documento Inail “ La sanificazione nel post Pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro”. Un documento che si sofferma ampiamente anche sul rischio macchina.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le macchine nella pulizia e sanificazione: rischio di urti e cadute
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai rischi dovuti all’impiego di macchinari per la pulizia il documento ricorda che oggi “esiste una moltitudine di macchine dedicate alla pulizia, ognuna studiata per operare in specifici ambienti e con azioni mirate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E per prevenire infortuni “occorre quindi imparare a conoscere queste macchine ed essere informati sui rischi che comporta il loro utilizzo, comprese le corrette operazioni di manutenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che “i rischi di infortunio e malattia di origine professionale più frequenti connessi all’utilizzo di macchine per la pulizia professionale” sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            urti (con riferimento alla collisione di un oggetto, per esempio un macchinario, con una persona);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cadute;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esposizione a vibrazioni delle mani e delle braccia;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi ergonomici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi elettrici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo agli urti si indica che un “pericolo” per i lavoratori è la “perdita di controllo della monospazzola, in particolare all’accensione che costituisce un momento critico”, è una misura di prevenzione è il “fare attenzione nell’avviare l’apparecchio ed evitare di trovarsi nella traiettoria della spazzola”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi, invece, alcuni “pericoli” connessi alle cadute:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “inciampare sul cavo elettrico di alimentazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            inciampare durante l’utilizzo dell’apparecchio in corrispondenza di un dislivello (scale, gradini)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E questa alcune misure di prevenzione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “tenere il cavo dietro al macchinario
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare che il cavo si tenda al livello del ginocchio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fare attenzione alle irregolarità del pavimento e ai gradini
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare gli appositi cartelli e/o barriere per avvertire gli altri del pericolo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le macchine nella pulizia e sanificazione: mal di schiena e dolori muscolari
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma anche sulla prevenzione del mal di schiena e dei dolori muscolari negli operatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti “i macchinari (oltre a certi apparecchi e utensili di lavoro) possono provocare dorsalgie o altri dolori muscolari, soprattutto a causa del loro peso, della conseguente difficoltà di manipolazione, della forza richiesta per manovrarli e dei gesti e posture necessari al loro impiego”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi alcuni pericoli:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “movimentazione di carichi: sollevare, trasportare o spostare macchinari senza adottare le posture corrette
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            movimenti scorretti nella manipolazione dei macchinari
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scarsa ergonomia dei macchinari (non regolabili, troppo pesanti)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            affaticamento muscolare e articolare a causa di macchinari che richiedono troppa forza nell’utilizzo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio durante l’uso di macchinari che vibrano”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E alcune misure di prevenzione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “se l’apparecchio è troppo pesante, effettuare il trasporto in due, facendo attenzione che la persona che deve accovacciarsi mantenga la schiena diritta
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adattare i macchinari al proprio corpo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adottare gesti e posture di lavoro corretti” (il documento si sofferma, nella parte dedicata al rischio ergonomico, sulla movimentazione manuale dei carichi e sulle corrette posture di lavoro).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le macchine nella pulizia e sanificazione: vibrazioni alle mani e alle braccia
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che i macchinari utilizzati nel settore delle pulizie “possono trasmettere vibrazioni al corpo intero (macchine a conduzione uomo a bordo) o al sistema mano braccia (monospazzola)”. E l’entità del rischio “dipende dalle caratteristiche dei macchinari e dalla durata del loro utilizzo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo l’articolo soffermandoci, in particolare, sulle vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricordano i possibili sintomi delle conseguenze della vibrazione: “formicolii, gonfiori, riduzione della sensibilità al tatto, limitazione dei movimenti e dolori a livello delle articolazioni della mano e del braccio, mani o dita bianche o blu”, …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i pericoli per i lavoratori:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “macchinari che vibrano eccessivamente
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            macchinari in cattivo stato di manutenzione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo eccessivamente prolungato e senza pause della monospazzola”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E queste, infine, sono alcune possibili misure di prevenzione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per quanto possibile abbreviare i tempi di utilizzo della monospazzola
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mantenere il corpo al caldo, soprattutto le mani
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            impugnare i macchinari il più leggermente possibile durante il lavoro (le vibrazioni sono ridotte)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non tenere gli apparecchi a contatto con il corpo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurarsi della buona manutenzione dei macchinari
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            segnalare qualsiasi problema tecnico ai responsabili
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non fumare (la nicotina restringe i vasi sanguigni delle mani e delle dita e aumenta i rischi collegati alle vibrazioni)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo segnalando che il documento Inail, riguardo ai rischi dovuti all’impiego di macchinari per la pulizia, si sofferma anche su questi aspetti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            operazioni di manutenzione a inizio e fine lavoro a salvaguardia della sicurezza di macchine e operatori comuni a tutte le categorie di macchine
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            operazioni di manutenzione ordinaria specifiche per tipologia di macchine
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo delle macchine per pulizia professionale semoventi con uomo a bordo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ La sanificazione nel post Pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro”, a cura di di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich e Maria Rosaria Marchetti (Inail, Dimeila), Patrizia Anzidei e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria - Commissione ambiente e sicurezza), Stefania Verrienti e Lorenzo Di Vita (Afidamp - Aderente Finco - Confimi Industria) – Accordo Inal e Confimi Industria, edizione 2023.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 05:54:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/attivita-di-pulizia-il-rischio-macchine</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,addetto alle pulizie,Rischio macchine e attrezzature,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio vibrazioni,rischi attività pulizia,valutazione rischio vibrazioni,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Pulizia+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Pulizia+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SOPPALCHI: LE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/soppalchi-le-misure-di-riduzione-del-rischio</link>
      <description>Un documento dell’ATS Val Padana si sofferma sulla la gestione dei rischi connessi alla presenza nelle aziende dei soppalchi. Focus sul decreto 81/2008, sull’accesso ai macchinari e sulle raccomandazioni per migliorare la sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le raccomandazioni per la sicurezza nell’uso dei soppalchi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento dell’ATS Val Padana si sofferma sulla la gestione dei rischi connessi alla presenza nelle aziende dei soppalchi. Focus sul decreto 81/2008, sull’accesso ai macchinari e sulle raccomandazioni per migliorare la sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato nelle “ Linee guida gestione soppalchi”, realizzate dall’ ATS Val Padana e validate dal Gruppo di Lavoro Area Tematica “Metalmeccanica”, spesso nelle aziende, per aumentare gli spazi utili, vengono realizzati soppalchi metallici o sono utilizzati solai esistenti che, tuttavia, vengono ad assolvere una seconda funzione generalmente non prevista dal costruttore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il problema è che “spesso tali luoghi di lavoro, ancorché occasionale, non sono gestiti correttamente” e possono rappresentare un “serio problema” confermato dal fatto che “avvengono infortuni relativamente l’uso, l’accesso e lo stazionamento sul soppalco”, specialmente con riferimento al rischio di cadute dall’alto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre la legge “non sempre è chiara ed applicabile nel caso specifico”. E serve, dunque - ribadendo quanto già indicato nel primo articolo di presentazione del documento - andare “oltre” il mero rispetto del dettato normativo per arrivare ad “assicurare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile ma concretamente attuabile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le linee guida per la gestione dei soppalchi e il decreto 81
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla normativa il documento non solo si sofferma sul Decreto Ministeriale del 14.1.2008, su varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulle norme tecniche applicabili, ma riporta anche alcune indicazioni relative al Decreto legislativo 81/2008.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, per ciò che riguarda i soppalchi, “gli obblighi attinenti alla loro progettazione, realizzazione, utilizzo/gestione e manutenzione, tutti sanzionati penalmente, sono contenuti” in vari articoli del Dlgs. 81/08 (Titolo II – Luoghi di lavoro):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Articoli che, “in combinato disposto con gli artt. 18 comma 1 lett. d), e), f) e z) e art. 15 – Misure generali di Tutela - del medesimo D.Lgs”, riportano obblighi per il datore di lavoro “connessi all’uso e alla manutenzione dei luoghi di lavoro, luoghi di cui i soppalchi entrano normalmente a far parte”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che le eventuali attrezzature e dispositivi di sicurezza (cancelli manuali, automatici e semiautomatici) ed altri dispositivi, sono, invece, “normati dal titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione Individuale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le linee guida riportano alcune delle “problematiche più ricorrenti che costituiscono un preciso obbligo per il datore di lavoro: 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “La larghezza delle vie e uscite di emergenza deve essere conforme a quella prevista dalla normativa applicabile;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro deve essere sufficiente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Aria salubre in quantità sufficiente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I luoghi di lavoro e gli impianti devono essere sottoposti a regolare manutenzione, controllo del loro funzionamento e pulitura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Particolare attenzione va posta ad evitare la caduta dall’alto degli utilizzatori e la caduta di qualsiasi materiale dal soppalco stesso;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Deve essere garantita anche il corretto utilizzo delle scale di accesso;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’utilizzo delle baie di carico deve essere limitato a personale che abbia ricevuto opportuna formazione e le stesse;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i rischi residui, successivamente alla valutazione dei rischi ex art. 28 e 29 del D.Lgs 81/08, devono essere oggetto di proceduralizzazione, prevedendo appositi pittogrammi e adeguata segnaletica di sicurezza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si osserva – continua il documento - che in alcuni casi “i solai di uffici ed altri locali di servizio, sono utilizzati, sempre nell’ottica di utilizzare tutti gli spazi a disposizione dell’azienda, come ‘locale impianti’, ove collocare compressori per l’aria compressa, condizionatori, Unità Trattamento Aria, impianti elettrici generali ovvero impianti di allarme (centraline ed affini), batterie dei server ed altre parti di impianti che taluni ritengono non necessitino di accesso frequente”. E le linee guida riportano vari casi di eventi significativi occorsi in provincia di Mantova che hanno mostrato quanto fosse necessario elaborare un “contributo in termini preventivi per una corretta ed adeguata gestione delle criticità che si osservano da alcuni anni” in merito ai soppalchi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le linee guida per la gestione dei soppalchi e l’accesso ai macchinari
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le linee guida si soffermano poi su alcune specifiche criticità:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scale di accesso
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             soppalchi su macchine e impianti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo a quest’ultimo aspetto il documento segnala che un particolare utilizzo dei soppalchi è quello “relativo ai sistemi di accesso ai macchinari” (nel documento sono presenti alcune immagini esplicative).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che “sebbene gli spazi risicati presenti in prossimità di macchine ed impianti ne limitino la realizzazione, è sempre meglio preferire scale a gradini rispetto a quelle a pioli che comunque potranno essere installate”, secondo le specifiche norme vigenti richiamate in una tabella presente nelle linee guida.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che in particolare tipologie di soppalchi/passerelle “potrebbe sostanziarsi la necessità di realizzare aree di accesso per il passaggio di parti di macchine particolarmente pesanti, quali ad es. motoriduttori, pompe, scambiatori di calore, autoclavi ed altro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Laddove possibile sarà pertanto necessario “effettuare una seria ed approfondita valutazione dei rischi che sia in grado di analizzare il contesto lavorativo e le reali attività connesse alla manutenzione dei macchinari al fine di evitare infortuni ed incidenti durante la movimentazione di tali parti di macchina che spesso risente della presenza di limiti di spazi di manovra e/o presenza di altre parti di macchina che ne possono limitare la movimentazione in sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel documento vengono presentate alcune soluzioni e riportate varie norme tecniche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le linee guida per la gestione dei soppalchi e le raccomandazioni
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo, infine, ad alcune raccomandazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica che, in breve, “si dovrà attenzionare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             che i soppalchi sia costruiti secondo la regola dell’arte da ditta specializzata ed in mancanza della quale, solo a seguito di regolare progetto ed autorizzazione dell’U.T. del Comune competente per territorio dell’U.L. della ditta ove si realizza l’opera;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             che sia sempre presente la portata, preferibilmente come carico distribuito e ‘concentrato’;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             che le scale di accesso siano a gradini di buona realizzazione e con elevato grip;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             che le ‘baie di carico’ rispettino la miglior tecnologia presente sul mercato e l’uso sia proceduralizzato con la corretta informazione agli utilizzatori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             che le (eventuali) scale di accesso ‘non a gradini’ siano ancorate alla sommità e dotate di corrimano/ parapetto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             che i soppalchi siano oggetto di specifiche procedure di utilizzo a seguito della valutazione dei rischi e di ciò ne siano informati e formati tutti i lavoratori, anche quelli che, pur non specificatamente addetti al loro utilizzo, potrebbe, per qualsiasi ragione, accedervi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             che i soppalchi siano oggetto di regolari controlli e manutenzione, comprese le scaffalature, se presenti”.    
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo rimandando alla lettura integrale delle linee e segnalando che un importante capitolo è dedicato alle soluzioni che rappresentano lo stato dell’arte dell’eliminazione dei rischi che sono solitamente presenti nella gestione di aree di lavoro in quota quali soppalchi o solai dedicati a magazzino. Per ogni soluzione sono presenti immagini esplicative commentate “al fine di offrire spunti di valutazione sulle soluzioni maggiormente ‘sicure’”. E queste sono accompagnate da altre immagini, “spesso frutto dell’attività di vigilanza nel territorio mantovano, che rappresentano misure di prevenzione di basso profilo se non addirittura completamente assenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala, infine, che “sono presenti sul mercato imprese dedicate alla produzione (e progettazione) di specifiche soluzioni adattabili alle più disparate situazioni”. È lì – conclude il documento – “che bisogna convergere per assicurare la salute e la sicurezza dei propri collaboratori”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ATS Val Padana, “Linee guida gestione soppalchi”, documento validato il 16 dicembre 2022 dal Gruppo di Lavoro Area Tematica “Metalmeccanica”, composto da Righi Alberto, Ortu Giuseppe, Montresor Michele, Bernardo Pasquale, Pincella Luca, Losi Giacomo, Pasquali Marco, Guarnieri Ettore e Solci Marco.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 05:02:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/soppalchi-le-misure-di-riduzione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">dpi anticaduta,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,cadute dall'alto,rischio caduta dall'alto,Rischio caduta dall'alto,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+caduta+dall-alto.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+caduta+dall-alto.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ATTIVITA' DI PULIZIA: IL RISCHIO ELETTRICO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/attivita-di-pulizia-il-rischio-elettrico</link>
      <description>Un documento Inail sulla pulizia e la sanificazione si sofferma sui vari fattori di rischio per il personale addetto. Focus sui rischi elettrici, sulle conseguenze e sulla prevenzione nell’uso di macchine alimentate elettricamente.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Attività di pulizia e sanificazione: come prevenire i rischi elettrici
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail sulla pulizia e la sanificazione si sofferma sui vari fattori di rischio per il personale addetto. Focus sui rischi elettrici, sulle conseguenze e sulla prevenzione nell’uso di macchine alimentate elettricamente.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se la grande maggioranza degli infortuni che avvengono nel settore delle pulizie e delle sanificazioni è generalmente di lieve entità, tuttavia avvengono anche infortuni più gravi e, a volte, mortali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente anche nell’ambito delle imprese di pulizia i datori di lavoro hanno la responsabilità non solo di valutare tutti i rischi, ma anche quello di adottare idonee misure di prevenzione e protezione per prevenire infortuni e malattie professionali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a fornire utili spunti e schede sui rischi possibili nelle attività di pulizia e sanificazione è un documento pubblicato dall’Inail e dal titolo “ La sanificazione nel post Pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento - a cura di Giuseppe Bucci, Diego De Merich, Maria Rosaria Marchetti, Patrizia Anzidei, Giannunzio Sinardi, Sara Veneziani, G. Ivo Vogna, Stefania Verrienti e Lorenzo Di Vita – ha approfondito, oltre che i temi della pianificazione e organizzazione delle attività di pulizia e sanificazione, anche i vari fattori di rischio di queste attività.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le attività di pulizia e sanificazione: rischi elettrici e conseguenze
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento segnala che l’elettricità “rappresenta uno dei pericoli più gravi per la sicurezza e per la salute”; “pertanto è necessario utilizzare gli apparecchi elettrici adottando tutte le necessarie precauzioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare i rischi connessi all’elettricità “sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Folgorazione o elettrocuzione: la folgorazione o elettrocuzione è il passaggio di una forte corrente elettrica attraverso il corpo umano che determina effetti patologici: ustioni, di disturbi del ritmo cardiaco (fibrillazione), di lesioni degenerative dei muscoli e del sistema nervoso, fino alla morte.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Bruciature cutanee: sono una delle conseguenze più comuni della folgorazione, si verificano sulle zone del corpo che sono state a contatto con la sorgente dell’elettricità.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Marchio elettrico: è in genere localizzato nel punto di contatto tra il conduttore di elettricità e la cute. In alcune circostanze è rilevabile nel punto cutaneo di scarico della corrente. Può avere colorito giallo grigiastro o presentarsi alla vista come carbonizzazione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Cortocircuiti e sovraccarichi: possono essere all’origine di incendi o esplosioni”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre le cause di un problema connesso al rischio elettrico possono riguardare il contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Contatto diretto: “contatto, sia con il corpo sia attraverso la manipolazione di strumenti, con la parte normalmente attiva di un apparecchio o di una installazione elettrica normalmente sotto tensione, per esempio prendendo in mano inavvertitamente un cavo danneggiato con un filo scoperto.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Contatto indiretto: contatto con una parte dell’impianto o dell’attrezzatura normalmente non in tensione, messa accidentalmente sotto tensione per un guasto dell’isolamento, per esempio quando la parte scoperta di un cavo entra in contatto con una parte metallica della macchina che si sta manovrando”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E le “conseguenze” del “ rischio elettrico” possono estendersi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “alle immediate vicinanze del soggetto colpito
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alla sicurezza dei soccorritori e ad eventuali danni al materiale attraversato dalla corrente elettrica”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le attività di pulizia e sanificazione: manutenzione dei macchinari
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che i rischi di contatto accidentale “possono essere aumentati dall’errato utilizzo o dalla negligenza nella manipolazione degli impianti e degli apparecchi elettrici, oltre che dalla mancata manutenzione degli stessi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque è indispensabile “sottoporre le apparecchiature a frequente e attenta revisione e adottare ogni precauzione nel loro utilizzo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono ripostate alcune misure di prevenzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Verificare che i macchinari non siano difettosi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non toccare mai un interruttore, una presa di corrente o un apparecchio elettrico con le mani bagnate
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non staccare l’apparecchio dalla rete tirando il cavo: tirare la spina, tenendo fissa la presa murale con l’altra mano
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non tentare mai di riparare o sostituire un cavo difettoso
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Segnalare qualsiasi anomalia della macchina, spine o interruttori guasti, surriscaldamenti anomali”.     
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le attività di pulizia e sanificazione: prevenzione nell’uso delle macchine
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre in merito ai rischi elettrici, si ricorda, infine, che l’utilizzo di macchinari alimentati elettricamente “comporta il rischio di contatto con parti in tensione (scosse, folgorazioni, ustioni ecc)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo alcune dei macchinari più utilizzati nel settore delle pulizie:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             macchine lavasciuga di medio-grandi dimensioni per i grandi spazi liberi interni (atri, corridoi);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             macchine lavasciuga di piccole dimensioni per locali interni con ridotti spazi di manovra;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             monospazzola ad alta velocità (per spray cleaning);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             monospazzola a bassa velocità per lavaggio di fondo dei pavimenti e manutenzione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             spazzatrice meccanica per esterni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             idropulitrice ad acqua fredda o acqua calda in base alla tipologia di sporco da rimuovere;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aspiraliquidi di dimensioni e potenza congrue rispetto alla tipologia ed al quantitativo di materiale da recuperare ed alla dimensione degli ambienti di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aspirapolvere per pavimenti o superfici, su ruote o a spalla, in grado di garantire una classe di filtrazione adeguata in base alla tipologia di sporco da recuperare, alla relativa classe rischio”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “elettrospazzola, battitappeto e/o macchina da iniezione/estrazione per arredi o superfici in tessuto con capacità filtrante adeguata in base alla tipologia di sporco;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             attrezzature ed automezzi per lavori in quota per il lavaggio esterno delle vetrate non apribili o soluzioni alternative per pulizia in altezza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dal documento alcune indicazioni sui “pericoli” relativi all’uso di macchinari alimentati elettricamente:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Utilizzare apparecchi elettrici con le mani o i piedi bagnati
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Lavorare su pavimenti bagnati
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Manutenzione o piccole riparazioni estemporanee
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fili di alimentazione elettrica passanti sotto una monospazzola
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Macchinari con guasti all’isolamento”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo, infine, alle misure di prevenzione descritte nella pubblicazione Inail:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Azionare gli apparecchi elettrici con le mani asciutte
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Verificare la buona manutenzione dei macchinari
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Segnalare ai responsabili qualsiasi problema che possa comportare rischi elettrici
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Verificare lo stato di cavi, prese e prolunghe
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non staccare gli apparecchi tirando il cavo. Staccare la spina tenendo fissa la presa murale con l’altra mano
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rivolgersi a persone competenti per la riparazione di macchinari difettosi”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo l’articolo segnalando gli altri rischi nel comparto pulizia e sanificazione su cui il documento si sofferma:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi infortunistici
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi ergonomici
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi chimici
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi per l’ambiente
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi biologici
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi dovuti all’impiego di macchinari.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ La sanificazione nel post Pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro”, a cura di di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich e Maria Rosaria Marchetti (Inail, Dimeila), Patrizia Anzidei e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria - Commissione ambiente e sicurezza), Stefania Verrienti e Lorenzo Di Vita (Afidamp - Aderente Finco - Confimi Industria) – Accordo Inal e Confimi Industria, edizione 2023
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 12 Jun 2024 04:52:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/attivita-di-pulizia-il-rischio-elettrico</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio elettrico,rischio elettrocuzione,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischi attività pulizia,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Valutazione del rischio elettrico,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+elettrico.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+elettrico.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA: L'IMPORTANZA DEI DPI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-in-edilizia-l-importanza-dei-dpi</link>
      <description>Esempi di infortuni professionali correlati alla presenza di rischi chimici in edilizia e all’assenza di idonei dispositivi di protezione individuale. La stesura dell'impermeabilizzante nelle pareti a fondo di una vasca. Focus sui DPI in edilizia.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio chimico e dispositivi di protezione in edilizia
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni professionali correlati alla presenza di rischi chimici in edilizia e all’assenza di idonei dispositivi di protezione individuale. La stesura dell'impermeabilizzante nelle pareti a fondo di una vasca. Focus sui DPI in edilizia.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E' un tema frequente quello  della sottovalutazione dei rischi chimici che ancora è presente in molte piccole imprese edili, una sottovalutazione che può portare i lavoratori, in assenza di idonee valutazioni e protezioni, ad essere esposti a pericolosi agenti chimici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nel 2004, aveva evidenziato la relazione tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia, “con particolare riferimento a silicosi e a gravi patologie respiratorie, a dermatiti professionali e, anche se meno frequentemente, all’asma allergica”. E per alcune categorie di operai edili ci sono, poi, “evidenze statistiche di un maggior rischio di sviluppare neoplasie del polmone e delle cavità nasali, ed associazioni con l’esposizione a cancerogeni occupazionali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio a partire da queste indicazioni, torniamo oggi a parlare degli incidenti di lavoro, in assenza di dispositivi di protezione individuale, con riferimento, in questo caso, al settore dell’edilizia e all’esposizione al rischio chimico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questa occasione si presentano casi e dinamiche tratti da INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli infortuni professionali e il rischio chimico in edilizia
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo caso di infortunio, un operaio di un’azienda, che svolge lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, è impegnato in attività di stesura dell'impermeabilizzante nelle pareti a fondo di una vasca.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Durante lo svolgimento di tale mansione perde i sensi all'interno del vascone per l'inalazione della sostanza chimica utilizzata, riportando una asfissia polmonare. Non utilizzava gli adeguati dispositivi di protezione individuale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I fattori causali presentati nella scheda:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'infortunato “non era a conoscenza della pericolosità del prodotto utilizzato”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “l'infortunato non utilizzava alcun dispositivo per la protezione delle vie respiratorie”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche il secondo caso di infortunio riguarda lavori di costruzione svolti in un cantiere edile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tre infortunati stanno lavorando in cantiere, due sono addetti alla posa del pavimento sulla scala in muratura di collegamento tra il piano terra ed il primo piano e il terzo sta piastrellando il bagno al primo piano.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad un certo punto accusano un malore ed escono dall’edificio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel corso delle indagini si è accertata “un’installazione non a regola dell’arte di una caldaia murale a condensazione a gas metano che ha causato un’intossicazione per inalazione di monossido di carbonio (CO) dei tre lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare: “lo scarico dei fumi avveniva direttamente nell'ambiente chiuso; la caldaia si alimentava utilizzando l'aria dell'ambiente; il locale era privo di prese d'aria verso l'esterno”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori causali individuati nella scheda: “installazione caldaia murale a condensazione non a regola d'arte. Lo scarico dei fumi avveniva direttamente nell'ambiente chiuso. La caldaia si alimentava utilizzando l'aria dell'ambiente. Il locale era privo di prese d'aria verso l'esterno”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I rischi chimici in edilizia: i dispositivi di protezione individuale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I due casi presentati mostrano come possa essere presente, anche in edilizia, il pericolo di essere esposti a sostanze pericolose e come, almeno riguardo al primo caso, siano evidenti le carenze di adeguati dispositivi di protezione individuale. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per approfondire il tema dei DPI in edilizia possiamo fare riferimento al contenuto del factsheet Inail “ I dispositivi di protezione individuale per ilrischio agenti chimici nel settore dell’edilizia”, a cura di A. Paola Castellano (Inail - Dimeila) e Maria Pia Gatto (Inail - UOT Avellino).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel documento si segnala che nel cantiere edile l’esposizione al rischio chimico “può manifestarsi non solo attraverso l’utilizzo e la manipolazione di sostanze e/o preparati pericolosi quali solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e similari, ma anche a seguito di specifiche lavorazioni che prevedono, ad esempio, l’utilizzo di bitume o asfalti a caldo, soprattutto durante la spruzzatura manuale di emulsione bituminosa e la stesa di asfalto in particolari condizioni (gallerie, sottopassi, ecc.). Come pure lavorazioni quali la saldatura, con la produzione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell’aria dei materiali fusi, recentemente classificati come cancerogeni di gruppo 1 (Iarc Vol. 118, 2018); o i lavori quali la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie, che possono comportare esposizione a particolato e fibre”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, che si sofferma anche sulla potenziale esposizione a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta ‘edilizia verde’, ricorda che sono “sostanzialmente due le tipologie di DPI per la protezione da rischio chimico nel comparto edile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La prima tipologia riguarda i dispositivi per la protezione della cute, “nel caso di agenti chimici che, per contatto cutaneo, possono determinare un pericolo per la cute dell’utilizzatore o essere assorbiti tramite essa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo caso si parla – continua il factsheet – “di guanti e di dispositivi di protezione del corpo che garantiscono una copertura la più ampia possibile della superficie cutanea potenzialmente esposta, compresa quella del viso e degli occhi. La norma EN ISO 374-1:2018 specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l’utilizzatore contro i prodotti chimici pericolosi in funzione della:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             penetrazione, ovvero il movimento di una sostanza chimica attraverso materiali porosi, cuciture, micro forature o altre imperfezioni nel materiale del guanto protettivo, a livello non molecolare;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             permeazione, espressa in funzione del tempo necessario a una particolare sostanza liquida ad impregnare completamente lo spessore del guanto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             degradazione, ossia la mutata resistenza alla perforazione dopo il contatto chimico, che deve essere testata con tutte le sostanze chimiche dichiarate per il guanto".
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La seconda tipologia è invece relativa ai dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (APVR - apparecchi di protezione delle vie respiratorie) “destinati a proteggere il lavoratore da sostanze pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per identificare l’APVR più idoneo è necessaria “un’attenta e specifica valutazione del rischio, attraverso la determinazione della natura dell’inquinamento, appurando se esso sia dovuto a particelle, a gas, a vapori, ad insufficienza di ossigeno o ad una combinazione di questi fattori”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per i lettori che volessero fare un approfondimento sugli apparecchi APVR può fare riferimento alla presentazione di un factsheet sui facciali filtranti antipolvere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda anche che ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 i DPI “devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile, e in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego e, in caso di rischi multipli che richiedano l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra di loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, per ulteriori approfondimenti sui DPI per le vie respiratorie in edilizia, alla lettura integrale dei due factsheet Inail citati nell’articolo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 30 May 2024 04:54:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-in-edilizia-l-importanza-dei-dpi</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,Sicurezza sul lavoro autotrasporti,sicurezza cantieri,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI vie respiratorie,Dispositivi di Protezione Individuale,Rischio Chimico,81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio chimico cantieri,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE ED ATTREZZATURE: PROCEDURE DI VALUTAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-procedure-di-valutazione</link>
      <description>Una guida sull’utilizzo in sicurezza delle macchine riporta una scheda di autovalutazione aziendale. Messa in servizio, valutazione dei rischi, manutenzione, rischi residui, formazione e addestramento dei lavoratori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio macchina: come valutare le eventuali carenze nella prevenzione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una guida sull’utilizzo in sicurezza delle macchine riporta una scheda di autovalutazione aziendale. Messa in servizio, valutazione dei rischi, manutenzione, rischi residui, formazione e addestramento dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Non c’è dubbio che per diminuire gli ancora numerosi infortuni, anche gravi e mortali, che avvengono durante l’utilizzo di macchine e impianti, sia necessaria nelle aziende una maggiore attenzione al rischio macchina (anche con riferimento alle attività di controllo, manutenzione, preparazione, pulizia, …) e ai lavoratori una maggiore consapevolezza dei pericoli per la propria salute e sicurezza.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            E per supportare le aziende e migliorare le tutele nei luoghi di lavoro possono essere molto importanti le varie azioni di supporto, promozione e vigilanza, ad esempio attraverso i cosiddetti “ piani mirati di prevenzione” (PMP) o la pubblicazione di efficaci guide operative, messe in atto dalle aziende sanitarie locali/agenzie di tutela della salute.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Un buon esempio di queste attività di supporto, almeno per quanto riguarda il rischio macchina, è rappresentato dal documento Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese” dell’ ATS Brianza, prodotto attraverso il lavoro svolto dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08. Un documento che, come abbiamo ricordato in precedenti articoli di presentazione, “non ha la pretesa di essere esaustivo di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle macchine, ma può essere utilizzato come punto di partenza e/o confronto per impostare/revisionare la propria valutazione del rischio macchine aziendale”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Il documento oltre soffermarsi su molti aspetti relativi alle attrezzature e alla prevenzione raccoglie vari allegati contenenti istruzioni operative, esempi di schede, check list e procedure. E negli allegati sono presenti, ad esempio, anche una scheda di autovalutazione e indicazioni sulla formazione/addestramento dei lavoratori.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Scheda di autovalutazione: messa in servizio e gestione dei rischi
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Nell’Allegato U è presente una vera e propria scheda di autovalutazione aziendale che, oltre a raccogliere le informazioni dell’azienda e dell’organizzazione della prevenzione, riporta diverse domande a cui le aziende possono rispondere per valutare ed eventualmente migliorare la prevenzione dei rischi relativi all’utilizzo delle macchine.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riportiamo alcune di queste domande e le annotazioni/indicazioni che l’ATS raccoglie nella schedA.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            È presente in azienda un elenco (censimento) di tutte le macchine/impianti?
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riguardo a questa domanda si indica che per “effettuare una puntuale valutazione dei rischi è opportuno disporre di un elenco delle macchine/impianti, meglio se con numero progressivo interno e relativa collocazione planimetrica in azienda (layout)”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Per ogni macchina in ingresso è compilata una specifica check list di controllo del buon acquisto/installazione e completezza documentale?
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Si indica che è opportuno “predisporre una specifica ‘scheda macchina’ che contenga l’elenco dei requisiti di sicurezza, dei controlli necessari per garantire la loro efficienza e degli interventi manutentivi che dovranno essere svolti”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Quali sono le misure che s’intraprendono in azienda prima di mettere in servizio una macchina?
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            L’introduzione di una macchina in un ambiente di lavoro – indica la scheda – “rappresenta un momento importante per poter agire a livello preventivo. Sia che la scelta ricada su macchine di nuova costruzione, sia per quelle già utilizzate da altre aziende e/o ricondizionate è opportuno impostare un processo secondo le indicazioni riportate al Capitolo 1 della guida in relazione alla scelta, acquisto, messa in servizio, vendita e/o dismissione delle macchine.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Come è stata effettuata la valutazione dei rischi correlati alle macchine? La valutazione dei rischi correlati alle macchine prende in considerazione le diverse attività connesse al loro utilizzo?
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Si segnala che la valutazione dei rischi “deve riguardare ogni macchina/impianto e relative postazioni di lavoro e deve prendere in considerazione anche l’interazione tra ambiente, uomo e macchina in modo da determinare il rischio complessivo riguardante lo svolgimento della specifica attività”. In questo caso si fa riferimento al Capitolo 2 “La valutazione dei rischi delle macchine presenti in azienda” e si ricorda che i rischi “devono essere valutati per tutte le attività effettuate sulla macchina”, ad esempio anche attrezzaggio, regolazione, controllo/ispezione, manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Scheda di autovalutazione: rischi residui e manutenzione
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Per quanto riguarda la gestione del rischio residuo delle macchine si chiede come il rischio residuo sia gestito “durante il normale ciclo di lavoro e relativo a malfunzionamenti o situazioni di emergenza o per pulizia, attrezzaggio, cambio formato, inceppamenti”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            A questo proposito si indica che la salute e la sicurezza “non sono obiettivi statici, che vengono raggiunti una volta per tutte, ma esiti emergenti dal continuo aggiustamento della prestazione lavorativa alle variazioni del contesto in cui è resa. È opportuno, quindi, sostenere gli operatori a gestire con consapevolezza le variabilità delle prestazioni lavorative”. 
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Si sottolinea poi che tra i principali accorgimenti, in fase di manutenzione, “risulta necessario la corretta gestione delle chiavi a bordo macchina” e “idonee misure per il rischio relativo alla riattivazione non intenzionale o inattesa di fonti di energia”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riguardo alla manutenzione si indica anche che “l’adempimento agli obblighi sanciti dal decreto legislativo n. 81/2008 richiede che siano garantite:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per macchine ed impianti, anche effettuando la manutenzione nei modi e nei tempi indicati nei manuali specifici;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              la salute e la sicurezza degli stessi addetti alle attività di manutenzione”.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Rimandiamo alla lettura integrale della scheda di autovalutazione che si sofferma su vari altri aspetti:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Informazione e formazione dei lavoratori
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Addestramento
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Controllo dello stato di integrità dei presidi di sicurezza delle macchine
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Manutenzione
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Per ogni tema si rimanda ai vari capitoli della guida e ai diversi allegati al documento.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Rischio macchina: formazione e addestramento dei lavoratori
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Per fornire qualche informazione sul tema della formazione possiamo fare riferimento all’Allegato P relativo alla “Formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano macchine in azienda”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riportiamo alcune indicazioni tratte dall’allegato relative ai contenuti:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Prima di adibire il lavoratore all’utilizzo di macchine:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Formazione generale: “Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza”;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Formazione specifica (di base): “Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda e con riferimento agli esiti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale”;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Al momento dell’uso della macchina:
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Formazione integrativa: “Rischi derivanti dall’utilizzo di una determinata macchina nello specifico contesto aziendale”;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Addestramento: “Modalità d’utilizzo in sicurezza della macchina, comprese le operazioni di manutenzione ordinaria affidate all’operatore, come ad esempio la pulizia”;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Entro 5 anni dall’erogazione della formazione specifica:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Aggiornamento della formazione specifica: “Approfondimenti giuridico-normativi. Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori. Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda. Fonti di rischio e relative misure di prevenzione”.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Nell’allegato sono poi riportate altre indicazioni sulla durata delle attività di formazione/addestramento, sui docenti e ulteriori note su vari aspetti (crediti permanenti, evidenze documentali, …). E si sottolinea che se la macchina “rientra tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5 del DLgs 81/08) dovrà essere rispettato anche quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione (fino a quando non entrerà in vigore il futuro Accordo Unico vale l’ Accordo Stato Regioni n.53/CSR del 22/02/2012).
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Segnaliamo che alla guida dell’ATS Brianza è allegato anche una fac-simile di una “Scheda addestramento sul campo”, addestramento che la scheda di autovalutazione indica dover essere “effettuato da persona esperta con alto grado di conoscenza specifica della macchina (esempio preposto), sul luogo di lavoro in particolare sulle corrette procedure (istruzione operative)”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Concludiamo, infine, ricordando che riguardo alle macchine e attrezzature lavorative nel 2023 è stato pubblicato il Regolamento Macchine 2023/1230 che, come ricordato anche in una intervista sulle novità del Regolamento, è già entrato in vigore ma diventerà attuativo soltanto dal 20 gennaio 2027 (da quel giorno decadrà la direttiva macchine 2006/42).
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riferimenti:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              ATS Brianza, “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, documento elaborato dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08, Rev.25a del 19 giugno 2020.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 04:59:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-procedure-di-valutazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Regolamento Macchine 2023/1230,Rischi macchine ed attrezzature,Valutazione rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,81/08,D.Lgs. 81/08,consulenza sicurezza sul lavoro,infortunio macchine e attrezzature,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Direttiva macchine,formazione attrezzature speciali,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ATTIVITA DI PULIZIA: RISCHIO SCIVOLAMENTO E CADUTE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/attivita-di-pulizia-rischio-scivolamento-e-cadute</link>
      <description>Un documento Inail sulla sanificazione nel post pandemia si sofferma sui fattori di rischio per il personale addetto alle pulizie e alla disinfezione. Focus sui rischi di cadute, scivolamenti e inciampi: pavimenti, ostacoli, scale e lavoro in elevazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come prevenire le cadute e gli scivolamenti nelle attività di pulizia?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail sulla sanificazione nel post pandemia si sofferma sui fattori di rischio per il personale addetto alle pulizie e alla disinfezione. Focus sui rischi di cadute, scivolamenti e inciampi: pavimenti, ostacoli, scale e lavoro in elevazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tutte le attività lavorative comportano dei rischi, anche quelle connesse alle attività di pulizia e sanificazione, attività che sono molto importanti per la prevenzione della diffusione di microrganismi patogeni negli ambienti di vita e di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E se la gran parte degli infortuni nel settore delle pulizie sono di lieve entità, “tuttavia capitano anche incidenti gravi e mortali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il datore di lavoro “ha la responsabilità di valutare tutti i rischi e adottare le misure di prevenzione e protezione più utili al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali”. Senza dimenticare che l’attuale approccio alla prevenzione dei rischi sul posto di lavoro “si inscrive nella definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che considera la salute non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere fisico, mentale e sociale delle persone”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il rischio di cadere nell’attività di pulizia: i pavimenti e gli ostacoli
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il primo rischio infortunistico che affronta il documento Inail è relativo alle cadute, scivolamenti e inciampi che sono “le cause di infortunio più ricorrenti nel settore delle pulizie e sono legate a diversi fattori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che molti infortuni “potrebbero essere evitati con l’adozione di adeguate misure di prevenzione e di comportamenti sicuri in base alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro”. E, In primo luogo, è necessario “evitare di correre nei locali, sulle scale e nelle vie di accesso al posto di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo, innanzitutto, ai pavimenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che “lo stato di conservazione o manutenzione dei pavimenti può aumentare i rischi di cadute e scivolate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i “pericoli”: “pavimenti scivolosi, perché bagnati, unti, cerati, impolverati; pavimenti irregolari”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E queste sono delle misure di prevenzione adeguate:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             indossare calzature adeguate antiscivolo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             asciugare immediatamente il pavimento dopo la pulizia;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             evitare la creazione di pozze d’acqua sul pavimento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzare segnali di avvertimento per indicare le zone trattate o bagnate”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È poi importante parlare di ostacoli, fissi o provvisori, che negli ambienti di lavoro “possono causare inciampi o cadute”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alcuni “pericoli”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cavi (sia delle macchine per la pulizia, sia delle postazioni PC, telefoniche eccetera);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             oggetti vari;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             macchine e attrezzature di pulizia;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             spigoli di armadi e infissi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste, invece, le misure di prevenzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             liberare le superfici prima di iniziare l’attività;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             maneggiare i cavi degli apparecchi di pulizia adottando le necessarie precauzioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non maneggiare i cavi degli impianti informatici e telefonici, se non sono state impartite apposite disposizioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             riposizionare le attrezzature subito dopo averle utilizzate (i carrelli di lavoro sono dotati degli appositi spazi per ogni tipo di attrezzo);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non lasciare incustodite le macchine.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il rischio di cadere nell’attività di pulizia: le scale e il lavoro in elevazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre parlando di cadute, scivolamenti e inciampi, non si può non parlare di scale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che le scale d’accesso agli ambienti di lavoro “possono essere causa di numerosi infortuni”. Quindi “è necessario prestare la massima attenzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta i “pericoli”: “scale male illuminate, senza protezione, molto ripide, con gradini rotti o scivolosi”. E le misure di prevenzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             indossare calzature adeguate antiscivolo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se la scala è ricoperta da una passatoia, assicurarsi che sia ben fissata;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sgomberare le scale da eventuali oggetti che potrebbero provocare inciampi e cadute;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non scendere né salire mai di corsa”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo, infine, al lavoro in elevazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che a volte capita di “dovere pulire scaffali od oggetti fuori portata, per cui non è possibile lavorare da terra, ma occorre servirsi di strumenti che consentano di lavorare in elevazione”. Ed è “questo uno dei maggiori fattori di rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra i “pericoli” il documento segnala l’utilizzo di “basi di appoggio improvvisate: sedie, cestini della spazzatura, sedie con rotelle che offrono un equilibrio estremamente precario”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alle misure di prevenzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non usare mai sedie con rotelle, sedie in generale, cestini della spazzatura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzare l’apposita scaletta o sgabello, assicurandosi che sia ben appoggiata al suolo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             controllare lo stato del pavimento, per non appoggiare il supporto in punti sconnessi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             indossare calzature adeguate (evitare ciabatte, infradito o scarpe aperte);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             evitare di sporgersi, in avanti o di fianco, ma posizionare bene la scaletta o lo sgabello e spostarli di volta in volta”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che il datore di lavoro “dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro (es: ponti su cavalletto per altezze fino a 2 mt) considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare” (D.Lgs. 81/2008, comma 3, art. 111).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre per le pulizie in quota (es. pulizia vetri in altezza) “è opportuno prediligere gli interventi da terra utilizzando aste telescopiche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine si indica, sempre riguardo alla prevenzione dei rischi di cadute, scivolamenti e inciampi, che è bene “informare il preposto degli eventuali elementi di pericolo (scarsa illuminazione, stato dei pavimenti, delle scale, degli ambienti eccetera)”.    
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ La sanificazione nel post Pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro”, a cura di di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich e Maria Rosaria Marchetti (Inail, Dimeila), Patrizia Anzidei e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria - Commissione ambiente e sicurezza), Stefania Verrienti e Lorenzo Di Vita (Afidamp - Aderente Finco - Confimi Industria) – Accordo Inal e Confimi Industria, edizione 2023
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 13:52:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/attivita-di-pulizia-rischio-scivolamento-e-cadute</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,rischio cadute in piano,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,pulizia e sanificazione,sicurezza sul lavoro,DPI addetto pulizie,81/08,D.Lgs. 81/08,consulenza sicurezza sul lavoro,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio scivolamento,rischi attività pulizia,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Pulizia+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Pulizia+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SICUREZZA CANTIERI: PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-cantieri-patente-a-crediti-per-le-imprese</link>
      <description>Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge del decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19. Il pacchetto sicurezza e le novità in materia di patente a crediti: obblighi, requisiti e punteggi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Conversione in legge del DL 19/2024: come cambia la patente a crediti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge del decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19. Il pacchetto sicurezza e le novità in materia di patente a crediti: obblighi, requisiti e punteggi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il 30 aprile 2024 è stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Legge di conversione importante perché, come ricordato in diversi articoli del nostro giornale, il DL conteneva al suo interno un “ pacchetto sicurezza sul lavoro” relativo ai tre articoli del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), in cui si riscrive l’articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo (articolo 30);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro (articolo 31).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, la nuova formulazione dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 introduce, come vedremo, un sistema di qualificazione tramite crediti ( patente a crediti) delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso di una patente a crediti/punti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Conversione in legge e patente a crediti: l’obbligo e i requisiti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella fase di conversione del DL 19/2024 la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stata parzialmente riscritta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo dunque al nuovo articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) così come riscritto dalla legge di conversione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel comma 1 del nuovo articolo si indica che “A decorrere dal 1° ottobre 2024” (non c’è più il riferimento all'esito della integrazione di uno specifico portale) sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La legge di conversione disciplina anche le ipotesi riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE. Inoltre (comma 15) non sono tenute al possesso della patente “le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre la patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti (anche qui ci sono varie modifiche operate nella fase di conversione):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si indica poi (comma 2) che il “possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Conversione in legge e patente a crediti: i punteggi e le decurtazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il comma 5 indica poi che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre (comma 6) il punteggio della patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo il contenuto di questo nuovo allegato che contiene le “fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessi formazione e addestramento: 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 06 May 2024 05:11:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-cantieri-patente-a-crediti-per-le-imprese</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,Sicurezza sul lavoro autotrasporti,Cantieri edili,sicurezza cantieri,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,81/08,Cantieri temporanei e mobili,patente a crediti,D.Lgs. 81/08,Legge 56/2024,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,titolo IV D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: L'USO CORRETTO DELLE CAPPE E DELLE BOMBOLE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-l-uso-corretto-delle-cappe-e-delle-bombole</link>
      <description>Un manuale dell’Inail presenta informazioni sui rischi chimici del personale dei laboratori di ricerca. Focus sulle buone prassi e i principi generali da adottare nell’uso delle cappe e nell’utilizzo di bombole di gas a pressione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio chimico: quali sono le buone prassi con le cappe e le bombole di gas?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un manuale dell’Inail presenta informazioni sui rischi chimici del personale dei laboratori di ricerca. Focus sulle buone prassi e i principi generali da adottare nell’uso delle cappe e nell’utilizzo di bombole di gas a pressione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei laboratori di ricerca sono tante le figure professionali, e/o all’interno di uno specifico percorso di formazione, che sono chiamate a manipolare agenti chimici che rappresentano un rischio per la salute in assenza di adeguate prassi e strategie di prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E gli effetti sulla salute che possono verificarsi a seguito di eventi espositivi “sono i più diversi, fortemente condizionati dal tipo di agente chimico con cui si viene in contatto e dalle condizioni di esposizione che si realizzano; l’utilizzo di sostanze e miscele in questo particolare contesto lavorativo porta l’operatore a contatto con volumi comunemente ridotti di sostanze con pericolosità diversa, che sono spesso adoperate in miscela, realizzando, così, esposizioni multiple ad agenti chimici ma a basse dosi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare i pericoli espositivi è la seconda edizione di un opuscolo, pubblicato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’ Inail, dal titolo “ Rischio Chimico. Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento vuole fornire al personale addetto ai laboratori “una guida rapida e di facile consultazione per identificare il rischio chimico e adottare le giuste buone prassi di lavoro in sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio per favorire l’informazione sulla sicurezza nei laboratori di ricerca, ci soffermiamo oggi su alcune buone prassi presentate nel documento (nel primo articolo di presentazione abbiamo già illustrato i “principi generali e accorgimenti da adottare”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza del personale dei laboratori di ricerca: l’utilizzo delle cappe
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, che non sostituisce la conoscenza del d.lgs. 81/2008, né l’obbligo formativo per i lavoratori  e che è curato da Lidia Caporossi, Mariangela De Rosa e Bruno Papaleo, si sofferma innanzitutto sull’utilizzo delle cappe.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, a questo proposito, che, quando la natura dell’attività non consente la sostituzione della sostanza pericolosa a cui si è esposti, tra le misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio c’è anche l’uso delle cappe per ridurre al minimo la durata e l’esposizione agli agenti chimici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i “principi generali da adottare nell’utilizzo delle cappe”, presentati nel documento Inail:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Prima di iniziare le attività, accertarsi che la cappa sia in funzione e controllare il suo corretto funzionamento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare di creare correnti d’aria in prossimità di una cappa in funzione (apertura di porte o finestre, transito frequente di persone).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le cappe chimiche sono da considerarsi zone di potenziale pericolo: all’interno di esse possono svilupparsi atmosfere anche estremamente infiammabili, esplosive e tossiche. Per tale motivo la cappa deve essere utilizzata correttamente e mantenuta sempre in perfetta efficienza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Sostituire periodicamente i filtri di ventilazione delle cappe, in funzione della tipologia di contaminazione e delle ore di utilizzo, in ogni caso, in assenza di indicazioni più specifiche, prevedere la sostituzione almeno ogni 9 - 12 mesi, indipendentemente dall’utilizzo della cappa.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Tenere abbassato il frontale a massimo 40 cm di apertura durante il lavoro; non introdursi all’interno della cappa per nessun motivo (ad es. con la testa).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La zona lavorativa e tutto il materiale devono essere tenuti il più possibile verso il fondo della cappa, senza dover per questo sollevare maggiormente il frontale mobile.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Tenere sotto la cappa solo il materiale strettamente necessario all’attività, cercando di non ostruire il passaggio d’aria lungo il piano della cappa.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non utilizzare la cappa come mezzo per lo smaltimento dei reagenti mediante evaporazione forzata.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Quando la cappa non è in uso spegnere l’aspirazione e abbassare il frontale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Quando si utilizzano all’interno della cappa apparecchiature elettriche, queste devono possedere un “impianto elettrico di sicurezza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Registrare su un apposito registro le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono condotte sulla cappa”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza del personale dei laboratori di ricerca: le bombole di gas
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un’altra fonte di rischi è connessa all’eventuale utilizzo di bombole di gas a pressione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre dal documento riprendiamo i “principi generali da adottare nell’utilizzo delle bombole di gas a pressione”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “È opportuno utilizzare sempre particolari precauzioni in tutte le attività che comportano l’uso, il trasporto e il deposito dei recipienti contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione, anche quando il gas contenuto è un gas “inerte”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Un recipiente di gas deve essere messo in utilizzo solo se il suo contenuto e/o il rischio associato, risultano chiaramente identificabili, nel seguente modo:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             colorazione dell’ogiva, secondo il colore codificato dalla normativa di legge;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nome commerciale del gas segnato sull’ogiva a tutte lettere o abbreviato, quando esso sia molto lungo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scritte indelebili, etichette autoadesive, decalcomanie poste sul corpo del recipiente oppure cartellino identificativo attaccato alla valvola di sicurezza e/o al cappellotto di protezione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Nei laboratori, abitualmente, è vietato l’utilizzo di bombole di gas compresso, liquefatto e disciolto sotto pressione, salvo particolari esigenze determinate dalle attività di ricerca.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             In quest’ultimo caso è consentito tenere delle bombole di piccole dimensioni, solo per il tempo strettamente necessario, a condizione che:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             si tratti di gas non infiammabile/non comburente e non tossico, stabile chimicamente (inerte);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i recipienti siano correttamente ancorati alla parete in prossimità della zona di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             al termine della giornata lavorativa, salvo particolari esigenze, da valutare di volta in volta, le bombole siano ricollocate nel deposito esterno”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che, in generale, la colorazione dell’ogiva della bombola “non identifica tanto il gas quanto il rischio principale associato al gas”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso nel documento sono presenti due tabelle, una (Tabella 2) con le colorazioni principali delle ogive delle bombole in relazione al tipo di pericolo e una (Tabella 3) con le colorazioni delle ogive in relazione al tipo di gas.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altri accorgimenti per la sicurezza nell’utilizzo di bombole di gas a pressione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo riprendendo dal documento alcuni accorgimenti relativi all’utilizzo delle bombole:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - “Prima di utilizzare un recipiente è necessario assicurarlo alla parete, solo in questo caso si può togliere il cappellotto di protezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - I recipienti non devono mai essere riscaldati a temperatura superiore a 50 °C e mai essere raffreddati artificialmente a temperature molto basse.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - I recipienti di gas devono essere maneggiati solo dal personale autorizzato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - Le valvole delle bombole devono essere sempre tenute chiuse, tranne quando sono in uso. L’apertura delle valvole dei recipienti deve avvenire gradualmente e lentamente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - È preferibile evitare l’utilizzo di riduttori, manometri o manichette, ma qualora sia necessario utilizzarli dovranno essere a norma e tarati, per sopportare una pressione superiore almeno al 20% rispetto alla pressione massima della bombola.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - Si consiglia di lasciare sempre, prima di restituire un recipiente vuoto, una leggera pressione positiva all’interno della bombola.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - È comunque buona norma, in caso di fuga di gas inerti (ad es. azoto, elio) allontanarsi dal laboratorio e rientrarvi solo dopo avere aerato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - Tutti i recipienti devono essere provvisti di appositi cappellotti di protezione delle valvole, che devono rimanere sempre avvitati o di un’altra idonea protezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - Le bombole devono essere maneggiate con la massima cautela, evitando urti e utilizzando sempre opportuni mezzi di trasporto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - I locali per il deposito delle bombole contenenti gas infiammabili devono essere dotati di “impianti elettrici a sicurezza”, di sistemi antincendio e di protezione contro le scariche elettriche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - È vietato stoccare in uno stesso magazzino gas incompatibili tra loro (ad es. combustibili e comburenti).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - I locali devono essere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             contraddistinti con il nome del gas posto in stoccaggio. Se in uno stesso deposito sono presenti gas diversi ma compatibili tra loro, i recipienti devono essere raggruppati secondo il tipo di gas contenuto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             predisposti per far sì che i recipienti siano tenuti in posizione verticale e fissati alle pareti con catenelle o altri mezzi idonei, per evitare il ribaltamento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dotati di un adeguato sistema di ventilazione, asciutti, freschi, ben ventilati e privi di sorgenti di calore.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            - 
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Nei locali devono essere:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tenuti separati i recipienti vuoti da quelli pieni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             affisse le cartellonistiche contenenti le indicazioni dei divieti, dei mezzi di protezione individuale da utilizzare, delle norme di sicurezza e degli interventi di emergenza da adottare in caso di incidente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presenti sistemi di aerazione adeguati o, se non possibile, sistemi di controllo automatico e di segnalazione del raggiungimento di concentrazioni dei gas in aria pericolose. Se ciò non fosse tecnicamente possibile dovrebbero essere condotte periodiche misurazioni.   
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riferimenti:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Rischio Chimico. Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca”, seconda edizione curata da Lidia Caporossi, Mariangela De Rosa e Bruno Papaleo, seconda edizione 2023, Collana Ricerche 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 02 May 2024 04:50:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-l-uso-corretto-delle-cappe-e-delle-bombole</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,rischio bombole gas,Rischio Bombole Gas,cappe di aspirazione,attrezzature a pressione,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Chimico,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/bombole+gas+sicurezza+sul+lavoro.png">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/bombole+gas+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LAVORATORI ANZIANI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE MISURE ORGANIZZATIVE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoratori-anziani-la-valutazione-dei-rischi-e-le-misure-organizzative</link>
      <description>Un nuovo decreto riporta disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione a quanto richiesto dalla legge delega 33/2023. Focus sulla struttura della norma e sulle novità per i lavoratori anziani.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il nuovo decreto legislativo 29/2024: cosa cambia per i lavoratori anziani?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo decreto riporta disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione a quanto richiesto dalla legge delega 33/2023. Focus sulla struttura della norma e sulle novità per i lavoratori anziani.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo alcuni dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Italia “la popolazione di 65 anni e più oggi rappresenta il 23,5% del totale, quella fino a 14 anni di età il 12,9%, quella nella fascia 15-64 anni il 63,6% mentre l’età media si è avvicinata al traguardo dei 46 anni”. E se nel 2021 la quota di persone sole di 65 anni e più rappresenta la metà di chi vive da solo, “nel 2041 si stima che raggiungerà il 60%”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, alla luce di alcune ipotesi “entro il 2050 le persone di 65 anni e più potrebbero rappresentare il 34,9% del totale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso, in relazione all’ invecchiamento della popolazione, “l’impatto sulle politiche di protezione sociale sarà importante” e sono necessarie riforme che possano impattare sulla “qualità della vita dei cittadini anziani”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo è una presentazione ufficiale della legge delega 23 marzo 2023 n. 33 contenente "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2023.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La norma, con riferimento a quanto riportato nel sito del Ministero del Lavoro, contiene 3 principali deleghe al Governo, per l'adozione di uno o più decreti legislativi, riguardanti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “la materia dell'invecchiamento attivo, della promozione dell'inclusione sociale e della prevenzione della fragilità;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           la materia dell'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           le politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane, anche non autosufficienti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne parliamo con particolare riferimento a quanto brevemente indicato, nel mondo del lavoro, per i lavoratori anziani e in relazione agli obiettivi prevenzionistici del d.lgs. 81/2008.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29: obiettivi e deleghe
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il nuovo decreto legislativo attua le deleghe legislative di cui agli articoli della legge 23 marzo 2023 n. 33:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             articolo 3 (Delega al Governo in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità),
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             articolo 4 (Delega al Governo in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti),
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             articolo 5 (Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La norma, come ricordato al comma 1 dell’articolo 1, reca disposizioni volte a “promuovere la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           All’articolo 2 si ricorda che in questo decreto con “persona anziana” si intende la persona che ha compiuto 65 anni, mentre con “persona grande anziana”, la persona che ha compiuto 80 anni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29: promozione salute e lavoro agile
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ora alle indicazioni per il mondo del lavoro e per i lavoratori anziani, almeno nell’accezione indicata all’articolo 2 del decreto (ricordiamo che per l’OMS un lavoratore anziano è invece il lavoratore che ha superato i 55 anni, come ricordato anche in un documento Inail).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare l’articolo 5 del Decreto 29/2024 contiene le misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro, ad esempio attraverso l’adempimento degli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e della sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che comunque già prende in considerazione gli aspetti relativi all’età e alla condizione di vulnerabilità del lavoratore anziano.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo infatti che già l’articolo 28 del D. lgs. 81/2008 segnala che la valutazione dei rischi (…) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, (…) nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili (…).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle novità del decreto 29/2024 riprendiamo integralmente il comma 1 dell’articolo 5: ‘nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che il PNP è il Piano nazionale di prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il comma 2 si sofferma anche sul lavoro agile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il datore di lavoro ‘adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti’
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Decreto Legislativo 15 marzo 2024 n. 29: l’articolazione della norma
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo riportando l’articolazione del nuovo provvedimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Decreto LegiSlativo 15 marzo 2024 n. 29 si compone di 2 Titoli e 43 articoli e il Titolo I (Principi generali e misure a sostegno della popolazione anziana) si compone di 5 Capi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Capo I (artt. 1-3) Principi generali,
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Capo II (artt. 4-10) Misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute, dell’invecchiamento attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane,
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Capo III (artt. 11-14) Misure volte a contrastare l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali,
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Capo IV (artt. 15-18) contiene indicazioni per la Coabitazione solidale domiciliare, la coabitazione intergenerazionale e progetti pilota sperimentali
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Capo V (artt. 19-20) Misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Titolo II - Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti - si compone di due Capi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Capo I (artt. 21-33) Riordino, la semplificazione, e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale,
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Capo II (artt. 34-42) Disposizioni in materia di Prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decreto, come indicato all’articolo 43 in riferimento alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 19 marzo 2024.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 - Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 04:51:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoratori-anziani-la-valutazione-dei-rischi-e-le-misure-organizzative</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,D.Lgs. 29/2024,rischio lavoratori anziani,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO:  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-dispositivi-di-protezione-individuale</link>
      <description>Un documento Inail che riporta istruzioni ad uso dei lavoratori sugli agenti chimici pericolosi riporta indicazioni sui dispositivi di protezione individuale. Focus sulle caratteristiche, sulle categorie, la scelta e le istruzioni del fabbricante.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Gli agenti chimici pericolosi e la scelta dei dispositivi di protezione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail che riporta istruzioni ad uso dei lavoratori sugli agenti chimici pericolosi riporta indicazioni sui dispositivi di protezione individuale. Focus sulle caratteristiche, sulle categorie, la scelta e le istruzioni del fabbricante.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un utile strumento per migliorare la prevenzione delle conseguenze connesse all’esposizione alle sostanze pericolose, agli agenti chimici pericolosi, è un documento prodotto dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (CTSS) dell’ Inail, che è stato realizzato nel 2012 e successivamente aggiornato nel 2018 e, più recentemente, nel 2023.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Torniamo a soffermarci, dunque, sul documento del 2023 “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori” - a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci – tornando a parlare dell’uso e la scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI). Dispositivi che “vengono impiegati laddove il rischio da agenti chimici non può essere evitato o ridotto a livelli accettabili attraverso misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo oggi sulla presentazione in generale dei DPI, con riferimento agli obblighi, alle categorie, alla scelta e alle istruzioni e informazioni del fabbricante.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: quali attrezzature non sono DPI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che i dispositivi di protezione individuale sono attrezzature – “compresi complementi e accessori” - destinate “ad essere indossate e tenute dai lavoratori per proteggersi da uno o più rischi per la sicurezza o la salute che si presentano durante il lavoro”. E il datore di lavoro “deve mettere a disposizione del lavoratore DPI idonei e adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, con riferimento anche a quanto indicato nell’articolo 76 del D.Lgs. 81/2008, i DPI devono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “essere marcati CE in modo visibile e duraturo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             essere adeguati al rischio che si vuole prevenire;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non introdurre ulteriori fattori di rischio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             poter essere adattabili alle esigenze del lavoratore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             E nel caso di uso simultaneo di più DPI, i dispositivi “non devono interferire tra loro e devono mantenere la propria efficacia”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, come ricordato anche nelle precedenti versioni del documento, non costituiscono DPI:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i materiali sportivi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: le categorie dei DPI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (‘sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio’) definisce “tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Categoria I: “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lesioni meccaniche superficiali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             contatto con superfici calde che non superino i 50°C;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Categoria II: “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Categoria III: “comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi (morte o danni alla salute irreversibili) con riguardo a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sostanze e miscele pericolose per la salute;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             atmosfere con carenza di ossigeno;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             agenti biologici nocivi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazioni ionizzanti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cadute dall’alto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             annegamento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tagli da seghe a catena portatili;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             getti ad alta pressione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ferite da proiettile o da coltello;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rumore nocivo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: la scelta e le istruzioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI, “effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie e quindi, valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, l’articolo 79 comma 2 bis del d.lgs. 81/2008 (come modificato dal DL 21 ottobre 2021, n. 146) “riconduce i criteri per l’individuazione e uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all’edizione più aggiornata delle norme tecniche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che tutti i DPI devono essere corredati dalle “Istruzioni e informazioni del fabbricante”. E queste “devono essere comprensibili, complete e corrette ed essere redatte nella lingua del paese in cui il DPI viene utilizzato. Nelle istruzioni deve essere indicato in che modo deve essere usato il DPI, per quanto tempo e in quali condizioni esso si mantiene efficace, nonché le modalità di pulizia, disinfezione e manutenzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La manutenzione, in particolare, “deve essere svolta dal fabbricante o da personale in possesso dei requisiti da questo indicati e può essere di tipo preventivo o di riparazione. È necessario conoscere la scadenza o vita utile di un DPI e dei suoi componenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dal documento, sempre parlando in generale dei vari dispositivi di protezione individuale, una tabella che riporta il contenuto delle istruzioni e informazioni del fabbricante con riferimento a quanto richiesto dall’Allegato II del Regolamento UE 2016/425:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Significato delle eventuali marcature.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio da cui il DPI è destinato a proteggere.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - collana Salute e sicurezza, aggiornamento - edizione 2023
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 04:48:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-dispositivi-di-protezione-individuale</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,rischio chimico,guanti protettivi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI vie respiratorie,Dispositivi di Protezione Individuale,Rischio Chimico,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO: AGGIORNAMENTO INAIL</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-e-mutageno-aggiornamento-inail</link>
      <description>Aggiornato un documento Inail sulla sicurezza nelle attività lavorative con esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. Focus sugli agenti più conosciuti, sugli ambienti e le attività a rischio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Agenti cancerogeni e mutageni: ambienti di lavoro e attività a rischio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Aggiornato un documento Inail sulla sicurezza nelle attività lavorative con esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. Focus sugli agenti più conosciuti, sugli ambienti e le attività a rischio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Considerando che gli agenti cancerogeni e mutageni sono purtroppo presenti ancora oggi in molti ambiti lavorativi, è importante tornare a parlare di tumori professionali. Ed è necessario, anche attraverso i nostri articoli, continuare a sensibilizzare i lavoratori e le aziende sulle potenziali esposizioni e, attraverso la presentazione documenti e ricerche, cercare di promuovere idonee misure preventive e protettive.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il problema è che il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate “è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione e insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale, che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale, e la difficoltà nel redigere anamnesi accurate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a soffermarsi in particolare sull’esposizione ad agenti chimici cancerogeni è l’aggiornamento di un documento Inail, prodotto nel 2015, dal titolo “Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il nuovo documento, realizzato dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (Ctss) dell’Inail e a cura di Maria Ilaria Barra, Francesca Romana Mignacca e Paola Ricciardi, vuole essere uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Agenti cancerogeni e mutageni: alcuni dati sui tumori professionali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica che, secondo quanto riportato sul sito del World Cancer Day, “si stimano circa 10 milioni di decessi dovuti al cancro ogni anno, e le previsioni sull’incidenza e sulla mortalità risultano in crescita”. E se “per le sostanze endogene e per alcune sostanze esogene come i nutrienti e i farmaci lo sviluppo di patologie è legato a esposizioni a concentrazioni elevate, come evidenziato da misurazioni di tali sostanze nel sangue, per gli inquinanti ambientali l’incidenza è elevata per esposizione a concentrazioni molto basse”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parlando poi di tumori professionali, le stime prodotte dall’ILO (International Labour Office) riferiscono che nel mondo ‘è associabile ai tumori il 32% dei decessi conseguenti ad attività lavorativa’. In particolare in Europa questa percentuale “arriva al 53% che, in valore assoluto, corrisponde a un’oscillazione tra i 60 mila e i 100 mila lavoratori deceduti in un anno a causa di neoplasie”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente la percentuale “è variabile a seconda del settore economico e della sede anatomica della neoplasia”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Agenti cancerogeni e mutageni: ambienti di lavori e attività a rischio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La prima parte del documento si sofferma anche sugli ambienti di lavoro in cui si può venire in contatto con agenti cancerogeni e/o mutageni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In generale gli ambiti lavorativi “nei quali il rischio di contrarre patologie neoplastiche è più elevato sono quelli in cui si utilizzano polveri di legno o cuoio”: studi epidemiologici “hanno, infatti, rilevato per falegnami, mobilieri e carpentieri, un aumentato rischio per tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si accenna poi all’ esposizione a benzene nell’industria petrolchimica che ha “evidenziato una maggiore incidenza di varie patologie di tipo leucemico negli addetti ai processi di produzione, trasporto e utilizzazione della sostanza, soprattutto in caso di sversamenti, perdite accidentali di vapori o interventi di manutenzione degli impianti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre l’esposizione ai composti del cromo esavalente “è stata associata a un aumento dell’insorgenza di neoplasie polmonari sia nelle attività di produzione di composti cromati che nei processi di saldatura”, placcatura e verniciatura dei materiali metallici (trattamento e rivestimento dei metalli)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si parla poi dell’esposizione a Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che ha evidenziato “un aumento di rischio per cancro dei polmoni e della pelle. Gli IPA si trovano spesso sotto forma di miscele complesse e derivano principalmente da combustioni incomplete; possono quindi essere presenti in tutte le attività dove avvengono combustioni (fonderie, raffinerie, produzione di coke, di asfalto, industria della gomma, produzione di energia, ecc.)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Andando più nel dettaglio il documento riporta poi una tabella che offre una panoramica sugli agenti cancerogeni (o gruppi di agenti) più conosciuti, sulla classificazione di cancerogenicità e sulle principali lavorazioni in cui è possibile l’esposizione agli agenti presi in esame (dalla tabella sono esclusi i chemioterapici antiblastici, i principi attivi di antiparassitari e le sostanze elencate nell’allegato XL del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo parzialmente il contenuto della tabella (non abbiamo inserito la classificazione):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Composti inorganici dell’arsenico:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di vetri speciali
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di semiconduttori
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Composti del cromo esavalente:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concia dei pellami
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Impiego come pigmenti per vernici e pitture
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Trattamenti galvanici (cromatura, ecc.)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Saldatura di acciai inox
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di batterie
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Incisione e litografia
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Composti del nickel:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Raffinazione del nickel
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Trattamenti galvanici (nichelatura)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Saldatura di acciai inox
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di batterie
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Impiego come pigmenti per vetro e ceramica
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Composti del berillio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Saldatura di leghe a base di berillio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di ceramiche speciali
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dismissione e riciclo di materiali fluorescenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Composti del cadmio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di batterie e altri componenti elettronici
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Trattamenti galvanici (cadmiatura)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Brasatura
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Impiego come pigmenti per vernici, plastica, ceramica
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nebbie di acido solforico:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di alcool isopropilico con processo agli acidi forti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Benzene:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Distillazione del petrolio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione e distribuzione di carburanti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Intermedio per la produzione di farmaci, cosmetici, coloranti ecc.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lavorazioni che implicano combustioni in generale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Idrocarburi policiclici aromatici (IPA):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Distillazione e altri trattamenti del carbon fossile
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione dell’alluminio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Asfaltatura stradale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lavorazioni a contatto con fuliggine, ad esempio: pulizia e manutenzione di canne fumarie e caldaie
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lavorazioni a contatto con oli minerali, ad esempio lubrificazione di macchine utensili; recupero di oli esausti in autofficine; disarmo del calcestruzzo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lavorazioni che implicano combustioni in generale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Formaldeide:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione e impiego di resine Urea-Formaldeide (UF), Melammina-Formaldeide (MF), Fenolo-Formaldeide (FF)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Intermedio per la produzione di disinfettanti, detergenti, cosmetici
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Imbalsamatura di animali
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Conservazione di campioni in istopatologia
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concia dei pellami
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cloruro di vinile:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di materie plastiche (PVC)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Butadiene:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di gomma sintetica (es. SBR)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di materie plastiche (ABS)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Bisclorometiletere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Intermedio per la produzione di materie plastiche e resine scambiatrici di ioni
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ossido di etilene:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Intermedio per la produzione di glicole etilenico, glicole polietilenico, tensioattivi non ionici
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sterilizzazione di presidi medico-chirurgici e di prodotti vegetali termolabili
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Impiego come disinfettante nel restauro di libri e manufatti in legno
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           N-nitrosoammine alifatiche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vulcanizzazione della gomma (decomposizione termica di additivi)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Incenerimento di rifiuti contenenti cloro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonderie di seconda fusione (contaminante di materiali metallici di recupero)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di diserbanti e antiparassitari (contaminante di composti fenolici)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alcune ammine aromatiche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Intermedi per la produzione di coloranti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Attività che comportano l’uso di coloranti, ad esempio produzione e impiego di vernici, colorazione della carta (decomposizione dei coloranti ed eventuale rilascio delle ammine di partenza)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Impiego come indurenti per resine epossidiche e poliuretaniche
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Polveri di legno duro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Prima lavorazione del legno (segheria)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Seconda lavorazione (produzione di mobili e altri oggetti in legno)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Polveri di cuoio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione e riparazione di calzature
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Produzione di articoli vari in cuoio (pelletteria)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo, infine, che il capitolo 4 del documento Inail riporta le schede di approfondimento relative alle sostanze o famiglie di sostanze ritenute di maggior rilievo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri”, edizione 2024 - a cura di Maria Ilaria Barra, Francesca Romana Mignacca e Paola Ricciardi – aggiornamento di un analogo documento Inail del 2015 - collana Salute e Sicurezza, edizione 2024
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 07:40:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-e-mutageno-aggiornamento-inail</guid>
      <g-custom:tags type="string">ALL. XLIII D.Lgs. 81/08,malattie professionali,rischio cancerogeno e mutageno,DVR,81/08,rischio cancerogeno,D.Lgs. 81/08,valutazione dei rischio cancerogeno e mutageno,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AGGRESSIONE: LA PREVENZIONE IN AMBITO SANITARIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-aggressione-la-prevenzione-in-ambito-sanitario</link>
      <description>Un intervento si sofferma sulla valutazione del rischio di violenza nelle strutture sanitarie e nelle strutture territoriali. I dati, il clima di sfiducia, la valutazione del rischio, le linee guida regionali e le misure di prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La valutazione del rischio e la prevenzione della violenza in sanità
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un intervento si sofferma sulla valutazione del rischio di violenza nelle strutture sanitarie e nelle strutture territoriali. I dati, il clima di sfiducia, la valutazione del rischio, le linee guida regionali e le misure di prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato nell’articolo “ Minacce e aggressioni sui luoghi di lavoro: mobbing e malattie da stress”, ben 4800, nel triennio 2019-2021, sono i casi accertati che sono imputabili a minacce e aggressioni sui luoghi di lavoro e che hanno interessato gli operatori sanitari. Il 37% è “concentrato nel settore assistenza sanitaria, che include ospedali, case di cura, istituti, cliniche e policlinici universitari, il 33% nei servizi di assistenza sociale residenziale, che comprendono case di riposo, strutture di assistenza infermieristica e centri di accoglienza, mentre il restante 30% ricade nel comparto dell’assistenza sociale non residenziale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partendo da questi dati torniamo a parlare del problema della violenza nel comparto sanità con riferimento al convegno “La sicurezza degli operatori in sanità. Educare alla prevenzione e alla gestione del conflitto e della violenza” che, organizzato da FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e dall’Azienda Usl di Piacenza, si è tenuto a Piacenza il 9 marzo 2023.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo oggi, in particolare, su un intervento che si sofferma su due aspetti molto importanti: la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il rischio di violenza in sanità: i dati e il clima di sfiducia
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento “Valutazione del rischio di violenza nelle strutture sanitarie e nelle strutture territoriali”, a cura di Mara Bernardini (Dirigente Area Tutela della salute nei luoghi di lavoro - Assessorato politiche per la salute – Regione Emilia-Romagna) si sofferma sulla epidemiologia del fenomeno, sull’analisi delle nuove connotazioni del rischio e sulle azioni di prevenzione messe in campo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che l’ effetto della violenza sul luogo di lavoro, riconosciuta ormai come un importante problema di salute pubblica nel mondo, “si ripercuote anche sugli altri membri dell’equipe. Si genera di conseguenza un clima di sfiducia, di ostilità e di paura, e vengono meno le basi del lavoro di gruppo e della condivisione degli obiettivi, ripercuotendosi sull’operato dei singoli e sulla qualità delle cure prestate dal gruppo”. E il comportamento violento avviene spesso “secondo una progressione che, partendo dall’uso di espressioni verbali aggressive, arriva fino a gesti estremi quali l’omicidio”. E proprio la conoscenza di tale progressione “può consentire al personale di comprendere quanto accade ed interrompere il corso degli eventi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le statistiche ci dicono che “circa 85% delle aggressioni è commesso dagli stessi pazienti di cui il 25% di essi risulta essere affetto da disturbi psichici e circa il 6% è sotto l’influsso di droghe/alcool”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il rischio di violenza in sanità: riflessioni per la valutazione del rischio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta poi utili considerazioni sui dati ed alcuni elementi per la valutazione del rischio (anche con riferimento ad alcune indicazioni della Regione Emilia-Romagna:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              “Analisi dati infortuni: rappresenta circa il 2% (1,8) del totale degli infortuni riconosciuti in Sanità, fenomeno contenuto nella numerosità e sostanzialmente stabile negli anni
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Analisi segnalazioni da parte degli operatori numericamente maggiori delle denunce di infortunio e con tendenza in crescita negli ultimi anni
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Non tutte le aggressioni esitano in un infortunio quindi è necessario che esistano diversi sistemi di segnalazione (es. vigilanza)
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Analisi dei luoghi di lavoro in riferimento al rischio specifico
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Analisi dell’organizzazione del lavoro
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              L’adozione di strategie di intervento mirate e le indicazioni della Regione per l’adozione di un programma specifico aziendale per la prevenzione della violenza sugli operatori ha sicuramente contribuito ad una maggiore caratterizzazione del fenomeno e al suo contenimento
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Gli interventi di informazione e formazione effettuati in questi anni nelle Aziende Sanitarie hanno fatto aumentare la sensibilità degli operatori alla segnalazione degli eventi anche se ancora oggi il quadro non è ancora esaustivo del fenomeno, inoltre va sviluppato l’aspetto della comunicazione
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Rimane aperto il tema delle Aree Psichiatriche e delle Dipendenze che per la tipologia dei pazienti e per la specificità dell’assistenza necessitano di strategie di intervento diversificate da quella messe in atto nelle altre aree clinico assistenziali”.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il rischio di violenza in sanità: linee guida e misure di prevenzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le slide si soffermano poi sulle azioni di prevenzione messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna con specifico riferimento alle “Linee di indirizzo per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari”, precedute, a loro volta, da:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Raccomandazione del Ministero della Salute n. 8 di novembre 2007
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Raccomandazione dell’Agenzia Sanitaria della Regione Emilia-Romagna del maggio 2010
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi gli obiettivi del documento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Promuovere una politica di prevenzione del fenomeno della violenza sugli operatori sanitari nelle aziende sanitarie regionali
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Aumentare la conoscenza del fenomeno e dei suoi determinanti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Programmare e implementare misure (strutturali, tecnologiche, organizzative e formative) che consentano la riduzione del rischio di comportamenti aggressivi e di atti di violenza contro gli operatori sanitari
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Promuovere la diffusione di competenze da parte degli operatori per valutare, prevenire e gestire tali eventi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Promuovere l’offerta di supporto psicologico e/o sanitario al lavoratore che subisce l’atto di violenza, qualora necessario”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che la prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari “richiede che l’organizzazione sanitaria identifichi i fattori di rischio per la sicurezza del personale e ponga in essere le strategie ritenute più opportune. A tal fine, le strutture sanitarie devono mettere in atto interventi di prevenzione della violenza che dovranno essere applicati in relazione al contesto e alle valutazioni di rischio effettuate:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Esplicitazione dell’impegno programmatico della Direzione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Analisi del contesto lavorativo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Definizione ed implementazione di misure di prevenzione e controllo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ad alcune misure strutturali e tecnologiche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “progetti di nuova costruzione o di modifica delle strutture esistenti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sistemi di allarme o altri dispositivi di sicurezza (pulsanti antipanico, cellulari)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             impianti di videoregistrazione a circuito chiuso nelle aree ad elevato rischio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             accessi con sistemi a badge o elettronici,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             installazione di sistemi di illuminazione idonei e sufficienti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ecc…”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E ad alcune misure organizzative:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “interfaccia operativa con le Forze dell’Ordine e potenziamento dei servizi di vigilanza interni
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             procedure atte a garantire la sicurezza nel caso di gestione di pazienti con comportamenti violenti potenzialmente aggressivi (es. strutture della Salute Mentale)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             diffusione e utilizzo di strumenti di segnalazione degli episodi di violenza
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scoraggiare il personale dall’indossare monili
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             supporto (psicologico, sanitario, legale e medico-legale, amministrativo) per operatori che subiscono episodi di violenza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma poi sulle indicazioni per la formazione del personale e fa una sintesi cumulativa degli interventi effettuati dalle aziende sanitarie della Regione per la prevenzione del fenomeno della violenza sugli operatori sanitari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda a questo proposito che “tutte le aziende hanno una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni e dei casi di violenza sugli operatori sanitari, nonché tutte hanno adottato la scheda di segnalazione degli episodi proposta e hanno realizzato interventi di formazione per gli operatori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo rimandando alla lettura integrale delle slide che riportano, oltre a varie tabelle ricche di dati, anche le azioni già attuate dalle Aziende Sanitarie sulla base della specificità della valutazione del rischio da aggressioni nel 2020.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Valutazione del rischio di violenza nelle strutture sanitarie e nelle strutture territoriali”, a cura di Mara Bernardini (Dirigente Area Tutela della salute nei luoghi di lavoro - Assessorato politiche per la salute – Regione Emilia-Romagna), intervento al convegno “La sicurezza degli operatori in sanità. Educare alla prevenzione e alla gestione del conflitto e della violenza”, marzo 2023.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;div&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Fonte articolo: Puntosicuro
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 05:56:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-aggressione-la-prevenzione-in-ambito-sanitario</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Operatori sanitari,rischi operatore sanitario,valutazione rischio aggressione,rischio aggressioni,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+aggressioni.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+aggressioni.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI: LE SCHEDE INAIL 2023</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-sovraccarico-biomeccanico-degli-arti-superiori-le-schede-inail-2023</link>
      <description>Il terzo volume Inail relativo alle schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori si sofferma anche sui possibili interventi preventivi. Gli interventi di carattere strutturale, di carattere organizzativo e di carattere formativo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come prevenire il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il terzo volume Inail relativo alle schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori si sofferma anche sui possibili interventi preventivi. Gli interventi di carattere strutturale, di carattere organizzativo e di carattere formativo.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei casi in cui la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori evidenzi una situazione che richieda attenzione, “si pone la necessità di mettere in atto interventi preventivi che siano in grado di incidere anche significativamente sul livello di rischio”. E a questo proposito “sono ipotizzabili interventi di tipologia ed entità variabile a seconda di fattori quali il livello di rischio individuato, le finalità del comparto produttivo, le caratteristiche della singola postazione di lavoro in esame, ecc”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare, in questi termini, come affrontare le criticità che emergono dalla valutazione del rischio di sovraccarico è il documento Inail “ Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III”. Un documento che, pubblicato nel 2023, presenta 60 schede di valutazione di vari compiti lavorativi in relazioni ai rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio da sovraccarico biomeccanico: interventi di carattere strutturale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai principi di prevenzione e agli “ipotizzabili interventi di tipologia ed entità variabile” indicati sopra, si segnala che nelle situazioni più critiche tali interventi, “oltre a rivestire carattere di urgenza, possono contraddistinguersi anche per una notevole complessità di realizzazione”. E affinché siano efficaci “devono essere progettati con particolare attenzione ed andare ad incidere, quanto più possibile contemporaneamente, su tre aree di intervento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Area strutturale: “sono gli interventi più complessi da realizzare in quanto possono richiedere modifiche anche importanti dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, con un costo diretto elevato; sono però interventi che presentano il maggior impatto prevenzionale e la maggiore garanzia di mantenimento del risultato raggiunto nel tempo. Le norme tecniche nazionali, europee ed internazionali sono ricche di spunti utili in questo senso”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Area organizzativa: “questi interventi sono più facilmente e più velocemente realizzabili; richiedono maggiore sforzo riorganizzativo da parte dell’azienda, ma con costi diretti decisamente inferiori”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Area comportamentale/formativa: “di grande rilievo per la tipologia di rischi affrontata è la formazione del personale operativo, del personale dirigente e dei preposti”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare gli interventi di carattere strutturale “riguardano essenzialmente l’individuazione di un’idonea disposizione delle attrezzature di lavoro e di appropriate soluzioni ergonomiche, la corretta disposizione degli arredi, oltre che l’accurata progettazione degli spazi di lavoro e di transito”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E può risultare fondamentale “agire direttamente sulla postazione di lavoro, ottimizzando, ad esempio, l’altezza del piano di lavoro e del sedile e riducendo la profondità del piano in modo che tutti i materiali utilizzati (materie prime e attrezzi) siano ‘a portata’ dell’operatore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È poi indispensabile procedere “ad un’accurata progettazione, scelta e manutenzione di idonea strumentazione ed attrezzatura. L’ergonomia degli strumenti va ricercata con attenzione, dal momento che sono disponibili differenti tipologie del medesimo strumento, che può in alcuni casi risultare non perfettamente idoneo al tipo di compito per il quale viene utilizzato o, meglio, è idoneo dal punto di vista della produzione, ma può non esserlo sotto l’aspetto del rischio posturale”. In questi casi – continua il documento - potrebbe essere utile “scegliere strumenti/attrezzature - come impugnature o prese - ad hoc per compiti specifici con attenzione anche alle caratteristiche antropometriche dei lavoratori a cui sono destinati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente anche l’automazione dei processi produttivi o di singole fasi “può rappresentare senz’altro un intervento utile a ridurre il carico di lavoro e il conseguente rischio ergonomico per i lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio da sovraccarico biomeccanico: interventi di carattere organizzativo
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo ora sugli interventi di carattere organizzativo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che le valutazioni proposte nelle 60 schede sono state realizzate “ipotizzando, per ciascun compito esaminato, adibizioni di 8 ore giornaliere con 2 pause da 10 minuti ciascuna oltre alla pausa mensa. Questa condizione è stata assunta come standard al fine di rendere confrontabili le stime valutative ottenute ed al tempo stesso facilitarne l’utilizzo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E dunque con “un’organizzazione del lavoro standardizzata e maestranze operative adibite in via esclusiva o comunque prevalente ad un unico compito, sono stati evidenziati nelle relative schede gli interventi di tipo organizzativo che possono essere messi in atto”, con particolare riferimento a 
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            tempi di recupero; 
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            rotazione tra compiti diversi.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si ricorda che è indispensabile “valutare attentamente la presenza di tempi di recupero ed inserire nel ciclo le pause opportune, in quanto hanno un’importanza basilare nella prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che in una realtà artigianale o semiindustriale, che sono oggetto del volume Inail, questo è un aspetto più facilmente perseguibile, “in quanto la parziale autonomia con cui operano gli addetti consente, anche nell’ipotesi peggiore, di dedicare a compiti diversi, ma ugualmente indispensabili ai fini produttivi, i minuti che dal punto di vista del sovraccarico biomeccanico sono invece considerati di ‘riposo’ del distretto articolare interessato dal rischio. Si realizza in questo modo contemporaneamente sia la rotazione tra compiti che l’introduzione di tempi considerabili di recupero”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda comunque che nelle realtà industriali “sono presenti di norma molte postazioni lavorative differenti fra le quali è possibile impostare una rotazione ottimale per ridurre il livello di rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio da sovraccarico biomeccanico: interventi di carattere formativo
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo, infine, agli interventi di carattere formativo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella gran parte delle piccole realtà produttive “si riscontra spesso una scarsa consapevolezza del lavoratore, a volte anche del datore di lavoro, in assoluta buona fede, della relazione esistente tra sovraccarico biomeccanico e possibili problemi di salute, almeno fino all’insorgenza di una qualche patologia muscolo-scheletrica nel lavoratore o nel titolare stesso”. E questo testimonia una “forte necessità di formazione nei confronti di queste figure professionali, connessa naturalmente anche a precisi obblighi di legge”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E il documento segnala che in un gran numero di situazioni critiche, anche laddove si evidenzi la necessità di attuare solamente piccoli interventi per la riduzione del rischio, “non si procede alla messa in atto di qualsivoglia intervento preventivo; questo perché difficilmente si assiste ad un momento di riflessione sull’argomento interno all’azienda o di ‘progettazione’ intesa in senso molto pratico”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si sottolinea che il primo scopo della formazione è “la consapevolezza del rischio e della necessità di farvi fronte oltre a fornire strumenti utili alla sua gestione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che l’obbligo di formazione per tutte le figure aziendali “è previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 ed è stato integrato dal d.l. n. 146/2021 (convertito in legge 215/2021) per i preposti, dirigenti e datori di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta anche qualche specifica indicazione sulla “formazione, informazione e addestramento dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questa formazione deve portare i lavoratori “a eseguire le azioni tecniche in modo corretto, ad esempio eliminando le ‘azioni inutili’, suddividendo quanto più possibile il carico di lavoro su entrambi gli arti, mantenendo le posture corrette”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre i lavoratori “devono conoscere le possibili conseguenze dovute al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e la possibilità di rivolgersi al medico competente qualora ravvisino sintomi riconducibili a questo tipo di patologie”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza dimenticare che i lavoratori consapevoli dei rischi e a conoscenza dei sistemi di prevenzione “costituiscono anche un validissimo aiuto per i datori di lavoro nella ricerca di soluzioni ergonomiche efficaci”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail che nel quarto capitolo, in merito alla prevenzione del rischio lavorativo da sovraccarico biomeccanico e all’area formativa si sofferma anche su:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             formazione dei preposti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             formazione dei datori di lavoro/titolari e dirigenti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale e delle direzioni regionali di Umbria, Toscana, Puglia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lombardia, Basilicata, Lazio, Liguria, “ Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura - Volume III”, edizione 2023, pubblicazione a cura di Elena Guerrera, Chiara Breschi, Luigi Caradonna, Ugo Caselli, Raffaella Compagnoni, Laura De Filippo, Genoveffa Giaquinta, Maria Angela Gogliettino, Marina Mameli, Gabriella Marena, Teresa Mastromartino, Eleonora Mastrominico, Francesco Nappi, Diego Rughi, Daniela Sarto.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 14 Mar 2024 07:33:18 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,Art. 37 del D.Lgs. 81/08,rischio movimentazione manuale dei carichi,D.Lgs. 81/08,rischio sovraccarico biomeccanico arti superiori,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio movimenti ripetitivi,rischio sovraccarico bio-meccanico,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SICUREZZA NEI CANTIERI: PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-nei-cantieri-patente-a-crediti-per-le-imprese</link>
      <description>Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19. Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti. Le indicazioni normative.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il decreto-legge 19/2024 e le novità della patente a crediti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19. Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti. Le indicazioni normative.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Entra in vigore il “pacchetto sicurezza sul lavoro” annunciato nelle riunioni tra incontro tra Governo e rappresentanze sindacali e datoriali dopo il crollo di venerdì 16 febbraio 2024 a Firenze e presentato già nello schema di un decreto-legge, il decreto-legge PNRR di cui avevamo parlato nell’articolo “ Decreto-legge e pacchetto sicurezza sul lavoro: quali sono le novità?”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Infatti il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Decreto che, come ricordato all’articolo 46 “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Sono tanti e diversi i temi affrontati dal decreto e quelli che riguardano anche la salute e sicurezza sul lavoro sono all’interno del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”. Ad esempio con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e alle misure per il rafforzamento delle attività di accertamento e di contrasto delle violazioni (articolo 31).
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Decreto-legge e patente a crediti: decorso, rilascio e crediti
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riguardo al sistema di qualificazione, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con l’articolo 29, comma 19, apporta importanti cambiamenti relativamente all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riportiamo quanto presente nel nuovo articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Nel comma 1 si indica che “a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Il comma 3 ricorda che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Decreto-legge e patente a crediti: decurtazioni, reintegro ed esoneri
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Il comma 4 ricorda poi che la patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              la morte: venti crediti;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            E “nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può “sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”. Ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Veniamo al reintegro dei dati.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Il comma 7 ricorda che crediti decurtati “possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Come indicato sopra, e come sottolineato al comma 8, “una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Il comma 9 ricorda poi che le informazioni relative alla patente “confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            E (comma 10) le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 “possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Si parla anche di esoneri e il comma 11 indica che non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Segnaliamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             L’articolato del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Rimandando ad altri articoli di approfondimento e commento delle novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, concludiamo riportando l’intero articolato del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 1 - Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR 
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 2 - Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 3 - Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 4 - Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 5 - Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 6 - Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 7 - Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 8 - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 9 - Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Articolo 10 - Contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro all’attuazione del PNRR
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riferimenti:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
        &lt;div&gt;&#xD;
          
             Fonte articolo: Puntosicuro
            &#xD;
        &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 06:03:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-nei-cantieri-patente-a-crediti-per-le-imprese</guid>
      <g-custom:tags type="string">Cantieri edili,sicurezza cantieri,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Allegato XI D.Lgs. 81/08,81/08,Cantieri temporanei e mobili,patente a crediti,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,titolo IV D.Lgs. 81/08,valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: CRITERI DI VALUTAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-manuale-dei-carichi-criteri-di-valutazione</link>
      <description>Un documento si sofferma sulla valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da sovraccarico biomeccanico. Focus sulla diffusione dei disturbi muscoloscheletrici, sulla normativa e sui vantaggi e svantaggi degli approcci per la stima del rischio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio da sovraccarico biomeccanico: diffusione, normativa e valutazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento si sofferma sulla valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da sovraccarico biomeccanico. Focus sulla diffusione dei disturbi muscoloscheletrici, sulla normativa e sui vantaggi e svantaggi degli approcci per la stima del rischio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le patologie e i disturbi muscoloscheletrici (DMS) da sovraccarico biomeccanico lavoro-correlati, cioè connessi all’attività lavorativa, si possono considerare un insieme di “condizioni infiammatorie e degenerative dolorose delle articolazioni, dei dischi vertebrali, della cartilagine, dei muscoli, dei tendini, dei legamenti e dei nervi periferici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare i disturbi muscoloscheletrici “sono associati a fattori di rischio fisici legati ad attività di movimentazione manuale dei carichi (MMC), tra cui, ad esempio, il sollevamento di carichi pesanti, la movimentazione ripetitiva di carichi leggeri e le attività che richiedono il mantenimento di posture fisse e incongrue per prolungati periodi di tempo”. E la “tipologia di ambiente di lavoro e di attività lavorativa incidono in modo sostanziale sulla loro insorgenza, severità e durata”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo, soffermandosi anche sulla definizione e sulla dimensione del fenomeno DMS in Italia, è il Dipartimento Inail di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) con il documento “ La valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da Sovraccarico Biomeccanico”, curato da Alberto Ranavolo, Giorgia Chini, Francesco Draicchio, Tiwana Varrecchia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, che segue altri analoghi pubblicati in passato – come, ad esempio, nel 2021 la scheda “ Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico”, ha l’obiettivo di “definire i criteri di base che devono essere rispettati per eseguire una corretta valutazione strumentale e in tempo reale del rischio biomeccanico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare il documento descrive:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “le tecnologie per il monitoraggio del movimento umano che possono essere utilizzate direttamente nei luoghi di lavoro e non solo nei laboratori di ricerca;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli algoritmi e gli indici che possono essere considerati per il ‘rating’ del livello di rischio biomeccanico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i tool di valutazione sviluppati all’interno di due progetti: SOPHIA e MELA”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico: la diffusione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’introduzione del documento, oltre a definire cosa siano i disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico, ricorda la diffusione di questi problemi nel mondo del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si segnala che in Italia la banca dati Inail e la ‘Relazione annuale 2021’ dell’Inail hanno evidenziato che “delle 55.202 denunce di malattia professionale nel 2021, 38.472 (il 70%) sono DMS”. E i dati del 2021 hanno evidenziato “un aumento del 22,8% delle denunce di malattia professionale in confronto all’anno precedente in cui il fenomeno tecnopatico è risultato più attenuato a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel ricorso alla tutela assicurativa delle patologie correlate al lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre nel quinquennio dal 2017 al 2021 si indica che le dorsopatie e i disturbi a carico dei tessuti molli sono i DMS con l’incidenza più alta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che l’elevata prevalenza e incidenza rende i disturbi muscoloscheletrici correlati al lavoro “la forma più costosa di disabilità lavorativa e la principale causa di assenza per malattia e di disabilità in molte popolazioni professionali nel mondo industrializzato determinando un impatto negativo sulla salute e sulla produttività dei lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E partendo da questi dati si evidenzia la necessità di “progettare efficaci attività di prevenzione attraverso appropriati interventi ergonomici” di concezione (“quando è possibile effettuare l’intervento già in fase di progettazione della postazione di lavoro, prima che essa venga realizzata) e di correzione (“quando l’intervento viene eseguito su una postazione di lavoro esistente per cui sono possibili solo delle modifiche”). Interventi che “tengano anche conto delle opportunità offerte dal nuovo scenario dell’industria 4.0”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico: la normativa
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi la normativa di riferimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che in Italia il tema della valutazione del rischio da sovraccarico  biomeccanico viene trattato all’interno del Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi) del d.lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E già all’interno delle disposizioni generali del testo”, oltre alla definizione di movimentazione manuale dei carichi di patologia da sovraccarico biomeccanico, si esplicita che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure organizzative necessarie, ricorrendo anche ad attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori o di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A tal fine – continua il documento - il datore di lavoro “deve organizzare i posti di lavoro, anche in fase di progettazione, in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di salute e sicurezza”. Inoltre le norme tecniche della serie ISO 11228 nelle parti 1 (sollevamento carichi pesanti), 2 (traino e spinta) e 3 (movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi quelle di riferimento tra quelle previste all’art. 168, comma 3:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ISO 11228-1: 2021 Ergonomics - Manual Handling - Part 1: Lifting, Lowering and Carrying;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ISO 11228-2: 2007, Ergonomics - Manual Handling - Part 2: Pushing and Pulling;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ISO 11228-3: 2007, Ergonomics - Manual Handling - Part 3: Handling of low loads at high frequency;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ISO/TR 12295: 2014, Ergonomics - Application Document for ISO Standards on Manual Handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and Static Working Postures (ISO 11226);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ISO 11226: 2000, Ergonomics - Evaluation of Static Working Postures”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che “le norme tecniche, ove applicabili, costituiscono criteri di riferimento per il testo unico. Negli altri casi si fa riferimento alle buone prassi e alle linee guida”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico: i metodi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riassume anche alcuni punti di forza e limiti degli approcci elencati negli standard internazionali di ergonomia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti in questi ultimi decenni molti gruppi di studio e di ricerca hanno proposto “molteplici approcci per la stima del rischio da sovraccarico biomeccanico, alla misura di efficacia degli interventi ergonomici implementati per la riduzione dell’impegno fisico e complessivamente per la riduzione del fenomeno tecnopatico”. E molti di questi metodi “sono elencati all’interno degli Standard internazionali di ergonomia (ISO 11228 1-2-3)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Diverse tabelle nel documento elencano alcuni di questi metodi divisi per tipologia di MMC (sollevamento carichi pesanti, rischio per spinta e traino, movimenti ripetuti).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il documento non si sofferma, invece, sulle attività di movimentazione manuale dei pazienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A titolo esemplificativo riprendiamo la tabella relativa ai metodi di valutazione del rischio per sollevamenti di carichi pesanti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I metodi elencati nelle tabelle richiedono, generalmente, “la misurazione di specifiche variabili (forze, frequenze, distanze, angoli articolari, ecc.) che a loro volta definiscono moltiplicatori e/o addendi utilizzati in equazioni/algoritmi/procedure che restituiscono un punteggio che definisce il livello di rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che i principali punti di forza di questi approcci sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la semplicità di utilizzo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il basso costo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la non invasività”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma ad essi “sono associate alcune criticità, quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la natura spesso osservazionale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la soggettività;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’attuazione delle procedure attraverso un approccio con carta e penna;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            una ridotta efficienza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            limitazioni d’uso associate a restrizioni delle equazioni e delle variabili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            accuratezza e precisione non sempre sufficienti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ripetibilità non sempre elevata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            affidabilità non sempre elevata”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito alcuni autori hanno sottolineato la “necessità di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definire procedure per la produzione di standard ergonomici che siano basate sull'evidenza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definire criteri certi di identificazione dei comitati che lavorano a specifiche sezioni degli standard;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rilevare sempre l'identità dei membri dei comitati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pubblicare i profili scientifici dei membri;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coinvolgere attivamente le principali parti interessate: autorità del lavoro, aziende, professionisti del mondo dell’ergonomia (medici del lavoro, tecnici della prevenzione, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, ecc.) e scienziati competenti della materia;  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            motivare la scelta di alcuni metodi di valutazione del rischio rispetto ad altri al fine di evitare potenziali conflitti di interesse;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare dichiarazioni basate su opinioni personali e in contrasto con la letteratura scientifica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E’ poi necessario che “si tenga conto di ulteriori aspetti cruciali che possano apportare un significativo rinnovamento in questo campo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti la quarta rivoluzione industriale “sta permettendo l’adozione di nuovi approcci basati su reti di sensori indossabili per il monitoraggio del comportamento motorio e dell’impegno fisico del lavoratore durante l’esecuzione delle attività di MMC. Questo nuovo scenario è solo parzialmente e correttamente contemplato dalle modifiche che si stanno apportando alla serie ISO 11228 con la finalità di includere le nuove tecnologie”.      
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che si sofferma proprio sulle nuove opportunità tecnologiche e sui criteri di base che devono essere rispettati per eseguire una corretta valutazione del rischio biomeccanico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ La valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da Sovraccarico Biomeccanico”, a cura di Alberto Ranavolo, Giorgia Chini, Francesco Draicchio, Tiwana Varrecchia, Collana Salute e Sicurezza, edizione 2023
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 05:43:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-manuale-dei-carichi-criteri-di-valutazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio mmc,DVR,UNI ISO 11228-3,ALL. VI D.Lgs. 81/08,rischio movimenti ripetitivi,rischio sovraccarico bio-meccanico,sicurezza movimenti ripetitivi,disturbi muscolo scheletrici,Rischio movimentazione carichi,UNI ISO 11228,81/08,rischio movimentazione manuale dei carichi,movimentazione manuale dei carichi,D.Lgs. 81/08,rischio sovraccarico biomeccanico arti superiori,ISO TR 112228,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>OPERATORI SANITARI: RISCHIO VIOLENZA ED AGGRESSIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/operatori-sanitari-rischio-violenza-ed-aggressioni</link>
      <description>Un decreto della Regione Sicilia approva le nuove linee guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Operatori sanitari: linee guida per la prevenzione della violenza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un decreto della Regione Sicilia approva le nuove linee guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come rilevato anche nei motivi che hanno portato all’istituzione dell’ Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ex legge 14 agosto 2020, n. 113), la violenza in ambito lavorativo è un problema globale sempre più diffuso nel settore sanitario e gli interventi, anche normativi, per prevenire gli incidenti connessi e formare il personale su questi temi non sono ancora attuati in modo coerente ed efficace.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tra l'8% e il 38% degli operatori sanitari “subisce violenza fisica a un certo punto della propria carriera. Molti di più sono i minacciati o gli esposti ad aggressioni verbali”. E sempre l’OMS sottolinea che “ la violenza e le molestie colpiscono tutti i gruppi di operatori nei vari ambienti di lavoro nel settore sanitario. Fino al 62% degli operatori sanitari ha subito forme di violenza sul posto di lavoro. L'abuso verbale (58%) è la forma più comune di violenza non fisica, seguita da minacce (33%) e molestie sessuali (12%)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare questi dati è una recente linea guida, nata dalla constatazione che gli operatori sanitari sono ad alto rischio di violenza in tutto il mondo, approvata nella Regione Sicilia con Decreto n. 1603 del 21 dicembre 2023 “Linee guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le linee guida sulla prevenzione della violenza: il rischio aggressioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le “Linee Guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Siciliana”, elaborate dal "Gruppo di Coordinamento Regionale per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Siciliana" (D.A. n. 315 del 28 marzo 2023), sottolineano che il rischio aggressioni “presenta una notevole difficoltà di approccio e gestione, non essendo ancora regolamentato, come altri rischi ‘tradizionali’, pur essendo la sua valutazione imposta dalla norma”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo senso gli atti di violenza “vanno affrontati secondo disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008” e l'obiettivo è quello “di eliminare e/o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi legati all'attività lavorativa per evitare infortuni o malattie professionali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Recenti indagini di settore – continua l’introduzione delle linee guida – “hanno evidenziato quanto una corretta politica orientata alla sicurezza dei lavoratori porti un ritorno positivo in azienda, non solo per ciò che concerne i rapporti umani, ma anche in termini di produttività. Benessere psico-fisico e ambientale, positività diffusa e produttività aumentata sono solo alcuni dei benefit che possono svilupparsi nell'ambiente lavorativo grazie a un mirato investimento su prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le linee guida sulla prevenzione della violenza: definizioni e forme
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le linee guida indicano poi che “nell'attuale contesto sociale tra i maggiori e ricorrenti rischi nel settore della Sanità si annoverano gli atti di violenza e aggressione a danno degli operatori sanitari”. E subire una aggressione verbale e/o fisica ma anche assistere ad un evento aggressivo nello svolgimento del proprio lavoro può determinare un danno emotivo/psicologico in quanto "rappresenta un evento traumatico più o meno acuto in relazione all'entità dell'evento e alla fragilità delle persone" (Mitchell J.T. e Everly G.S. - 1996).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma sulle varie definizioni di violenza:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization - WHO - 2002) la definisce come ‘l'utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro un'altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione",
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'International Labour Organization (ILO — 2003) definisce la violenza sul luogo di lavoro come ‘qualsiasi azione, incidente o comportamento che si discosti da una condotta ragionevole in cui una persona viene aggredita, minacciata, danneggiata, ferita nel corso o come diretta conseguenza del suo lavoro’,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH - 2002) definisce la violenza sul luogo di lavoro: ‘ogni aggressione, comportamento minaccioso, abuso verbale o fisico che si verifica sul posto di lavoro’,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             secondo l'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (EU-OSHA— 2011) la violenza sul posto di lavoro comprende: ‘insulti e comportamenti incivili, minacce, forme di aggressione fisica, aggressione psicologica tale da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza e il benessere dell'individuo, la presenza di una componente razziale o sessuale’.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E la violenza – continua il documento - si può “manifestare attraverso le seguenti forme:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aggressione fisica contro la persona con l'intento di causare danni fisici alla persona;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aggressione fisica contro oggetti con la distruzione deliberata di ogni tipo di oggetto disponibile;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aggressione verbale/psicologica che provoca nella persona che subisce l'aggressione un danno psicologico o emotivo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aggressione indiretta intesa come qualsiasi atto di aggressione che viene effettuata indirettamente, causando danni anche in modo anonimo (diffondere voci e calunnie o pubblicare su siti web messaggi umilianti e offensivi);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aggressione relazionale basata sull'esclusione sociale della persona lesa;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aggressione simbolica caratterizzata dal fatto che l'attacco non viene effettuato direttamente sulla vittima, ma su elementi che simboleggiano aspetti collegati come religione, politica, orientamento sessuale o nazionalità;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             molestie psicologiche e fisiche intese come comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Regione Sicilia, Decreti assessoriali, Assessorato della Salute, Decreto n. 1603 del 21 dicembre 2023 “Linee guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 05:54:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/operatori-sanitari-rischio-violenza-ed-aggressioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,rischio stress lavoro correlato,rischio stress,valutazione rischio aggressione,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,stress lavoro correlato,rischio aggressioni,rischio violenza ed aggressioni,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+aggressioni.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+aggressioni.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LAVORI IN QUOTA: VALUTAZIONE DEI RISCHI, PIANIFICAZIONE E DPI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavori-in-quota-valutazione-dei-rischi-pianificazione-e-dpi</link>
      <description>Un documento riporta indicazioni sulla prevenzione degli infortuni nei lavori in quota che avvengono nei cantieri edili. Focus sui sistemi di protezione individuale anticaduta: pianificazione, uso e manutenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cantieri: come pianificare i sistemi di protezione individuale anticaduta?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento riporta indicazioni sulla prevenzione degli infortuni nei lavori in quota che avvengono nei cantieri edili. Focus sui sistemi di protezione individuale anticaduta: pianificazione, uso e manutenzione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota, secondo quanto indicato dalla valutazione dei rischi e fermo restando il principio di priorità delle misure collettive (art. 111, D.Lgs. 81/2008), può essere necessaria la progettazione di un adeguato sistema di protezione individuale anticaduta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sistema che è “costituito da più elementi connessi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ancoraggio (ancoraggi puntuali, linee vita rigide e flessibili);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             connettore (dispositivo che permette di vincolare l'imbragatura indossata dal lavoratore all'ancoraggio);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cordino singolo, cordino doppio, con o senza dissipatore; dispositivo retrattile (dispositivi che collegano il connettore all'imbragatura);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             imbragatura, indossata dal lavoratore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a fornire utili informazioni sulla prevenzione dei rischi nei lavori in quota, anche con riferimento ai DPI anticaduta, è un documento, dal titolo “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”, che è stato realizzato da un Tavolo tecnico ligure in materia edile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, che vuole “individuare e rafforzare iniziative di tutela delle condizioni di sicurezza dei cantieri”, si sofferma su vari aspetti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Vademecum tecnico e DPI anticaduta: pianificazione e tipologie
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato in apertura di articolo, il sistema di protezione individuale anti-caduta protegge il lavoratore dal rischio di caduta dall’alto, quando, “in relazione alla valutazione dei rischi ed avuto riguardo dei luoghi, non siano stati predisposti dispositivi di protezione collettivi, nel rispetto, comunque, delle disposizioni recate dall'art. 111 D. Lgs. 81/2008”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E la protezione è offerta, “alternativamente:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             prevenendo la caduta del lavoratore (cd. sistemi di trattenuta), quando il lavoratore vincolato al sistema è materialmente impedito di raggiungere il punto di caduta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             arrestando la caduta del lavoratore (cd. sistemi di arresto caduta), in modo che le azioni dinamiche sul corpo siano contenute entro valori accettabili ed evitando che il lavoratore in caduta urti contro ostacoli. Devono prevedersi, in tal caso, anche misure di emergenza tali da garantire il recupero ed il soccorso al lavoratore caduto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Si ricorda che il sistema di trattenuta “è da privilegiarsi, adottando la soluzione in arresto caduta solo ove non sia tecnicamente possibile prevenire la caduta”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che, se si adotta un sistema di protezione individuale anti-caduta, “è necessario preliminarmente:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             conoscere le caratteristiche della superficie in quota sulla quale opereranno i lavoratori: accesso, geometria, struttura, carico ammissibile e praticabilità in sicurezza, presenza di sistemi di protezione in dotazione all'opera, consultando, fra l'altro, il fascicolo dell'opera;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             valutare in ragione dei lavori da eseguirsi quali siano le aree ed i punti della superficie da raggiungersi e quali siano le postazioni di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             definire tipologia, caratteristiche e geometria degli ancoraggi, in modo che il vincolo offerto possa prevenire la caduta del lavoratore ovvero possa arrestarla in sicurezza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scegliere i dispositivi di protezione individuale (tipologia, caratteristiche e dimensioni) in modo che possano permettere al lavoratore, che li utilizza correttamente, di operare in sicurezza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             informare il lavoratore, formato ed addestrato all'uso dei DPI, in merito alle condizioni specifiche dei luoghi e del sistema di protezione adottato”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Vademecum tecnico e DPI anticaduta: effetto pendolo e ancoraggi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre se il sistema prevede l’arresto caduta, “dovranno essere previsti accorgimenti specifici per evitare l’ effetto pendolo e dovrà essere verificata la presenza di un sufficiente tirante d’aria in modo che il lavoratore in caduta nel vuoto non urti contro ostacoli o al suolo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il sistema deve essere pensato in modo che “il lavoratore, che indossa l'imbragatura, possa vincolarsi mediante cordino e connettore all'ancoraggio al momento dell'accesso in quota ed in posizione tale da non esporsi al rischio di caduta prima di essersi vincolato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo agli ancoraggi si indica che la loro tipologia e posizione (“siano essi in dotazione all'opera ovvero siano installati temporaneamente dagli operatori”) devono permettere “il movimento agevole ed il posizionamento dei lavoratori assicurando che gli stessi siano in ogni momento vincolati a parti stabili. Al riguardo, sono da privilegiarsi soluzioni che riducano le operazioni di aggancio e sgancio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine i dispositivi indossati dal lavoratore “devono essere scelti, per tipologia e dimensione, in modo da permettere il movimento ed il posizionamento in sicurezza in tutte le aree e punti raggiungibili per l'esecuzione dei lavori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Vademecum tecnico e DPI anticaduta: uso, manutenzione e normativa
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che i dispositivi di protezione individuale anti-caduta indossati dal lavoratore ed utilizzati per collegarsi al sistema di ancoraggio (ad esempio imbragatura, cordini, connettori, dissipatori, dispositivi retrattili) “rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425” e perciò “devono essere marcati CE e accompagnati da istruzioni redatte dal fabbricante”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, le istruzioni del fabbricante forniscono, tra l'altro, “indicazioni in merito:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             al corretto uso del dispositivo di protezione individuale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alle modalità di conservazione, manutenzione e controllo necessarie a garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che la norma tecnica UNI EN 365 “stabilisce precise indicazioni per quanto attiene la manutenzione e l’ispezione periodica (almeno annuale) dei DPI da parte di persona competente. I fabbricanti recepiscono tali indicazioni nel manuale di istruzioni del dispositivo e stabiliscono i requisiti della persona competente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre la marcatura o l'etichetta “riportano il periodo di fabbricazione, in modo che l'utilizzatore possa verificarne la scadenza, considerato che per i tessili è stabilita dal fabbricante una vita utile, che non supera i 10 anni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine si indica che i DPI anticaduta, riservati a lavoratori “che abbiano ricevuto istruzione ed addestramento specifici (comprensivi di prove pratiche ed esercitazioni)”, sono forniti dal datore di lavoro “che li sceglie, avendo considerato, tra l'altro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il sistema d'ancoraggio al quale dovranno essere collegati (p.es. prevedendo un doppio cordino per gli spostamenti fra ancoraggi puntuali ovvero un cordino supplementare per permettere di collegarsi ad un ancoraggio puntuale anti-pendolo; ecc.);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il lavoro da svolgersi e le posizioni da raggiungere (p.es. prevedendo una lunghezza di cordino corretta che permetta di raggiungere la posizione di lavoro, ma che impedisca un’indebita esposizione alla caduta; ecc.)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 06:57:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavori-in-quota-valutazione-dei-rischi-pianificazione-e-dpi</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,Rischio caduta dall'alto,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Dispositivi di Protezione Individuale,dpi anticaduta,81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,DPI lavori in quota,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Art. 111 D.Lgs. 81/08,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavori+in+quota.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavori+in+quota.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI: CHECK-LIST OCRA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sovraccarico-biomeccanico-arti-superiori-check-list-ocra-e-valutazione-del-rischio</link>
      <description>Il terzo volume Inail relativo alle schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori si sofferma sulla metodologia usata per la valutazione dei compiti. La metodologia check list OCRA e l’indice multitask medio e multitask complesso</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Valutare il sovraccarico biomeccanico: la metodologia check list OCRA
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il terzo volume Inail relativo alle schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori si sofferma sulla metodologia usata per la valutazione dei compiti. La metodologia check list OCRA e l’indice multitask medio e multitask complesso.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato in un precedente articolo, la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale dell’Inail (ex Contarp), insieme a diverse Direzioni regionali Inail, ha pubblicato nel 2023 il terzo volume di una raccolta di schede – dopo il primo volume nel 2012 e il secondo volume nel 2014 – che hanno l’obiettivo di migliorare l’approccio alla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, permettendo “la stima dei fattori di rischio maggiormente problematici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento “ Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III” raccoglie 60 nuove schede che nascono dalla valutazione di un gruppo di lavoro che si è riunito analizzando i casi di denunce di malattia professionale pervenute all’Istituto e gli approfondimenti tematici e studi di settore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel volume, anche in relazione al fatto che non sempre i compiti analizzati e presenti nelle situazioni occupazionali sono effettuati dai lavoratori per tutto il turno di lavoro, si è sentita la necessità anche di presentare le due metodologie OCRA che “consentono la valutazione di compiti complessi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il metodo valutativo applicato è “la check list OCRA che, oltre ad essere validato a livello internazionale (UNI ISO 11228-3: 2009; ISO/TR 12295: 2014), ha il merito di considerare tutti i fattori correlabili al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori evidenziati dalla letteratura di settore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Valutazione dei compiti e metodologia check list OCRA
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come indicato sopra, per la valutazione dei compiti, relativi alle 60 schede della nuova monografia, è stata adottata la metodologia check list OCRA, derivata dal metodo OCRA Index (Occupational Ripetitive Action Index) riportato dalla norma tecnica UNI ISO 11228-3 “Ergonomia; Movimentazione manuale, Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza” del 2009, aggiornata poi nel ISO/TR 12295:2014.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che la norma UNI ISO 11228-3 è “finalizzata a definire le raccomandazioni ergonomiche per i compiti di lavoro ripetitivi che coinvolgono la movimentazione manuale di carichi leggeri ad alta frequenza”. E la norma - citata nel d.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Titolo VI “Movimentazione manuale di carichi”, Allegato XXXIII “Riferimenti a norme tecniche” – “propone come metodo valutativo preferenziale l’OCRA Index”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo metodo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “considera i fattori di rischio identificati dalla letteratura tecnica,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             è applicabile a lavori multicompito e
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fornisce una previsione dell’insorgenza di disordini muscolo-scheletrici lavoro-correlati degli arti superiori (UL-WMSD) nella popolazione lavorativa”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La check list OCRA, descritta in dettaglio nel già citato ISO/TR 12295, rappresenta poi “una semplificazione del metodo OCRA Index ed è ottimizzata per identificare rapidamente il livello di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, consentendo anche di raccogliere informazioni essenziali per la gestione del rischio stesso e del danno relativo alla popolazione lavorativa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare la check list OCRA, che “può essere considerata uno strumento di indubbia utilità sia in ambito industriale, sia in quei comparti produttivi” caratterizzati dalle “maggiori criticità nella valutazione e gestione del rischio”, considera i seguenti fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             carenza di periodi di recupero;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             frequenza di azione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             applicazione di forza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             assunzione di posture incongrue/presenza di stereotipia;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fattori complementari (vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio, esposizione a basse temperature, effettuazione di lavori di precisione, ecc.)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ed è presa in esame, per la stima del rischio, “la durata netta giornaliera del lavoro ripetitivo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che l’ultimo aggiornamento del metodo (Colombini et al. 2011), come riportato nell’ISO/TR 12295, “individua, attraverso valori numerici preassegnati, crescenti in funzione dell’aumentare del rischio, i punteggi relativi a tre fattori principali - frequenza di azione, applicazione di forza ed assunzione di posture incongrue/presenza di stereotipia - e a quelli complementari. Alla somma dei suddetti punteggi vengono applicati due moltiplicatori, uno relativo alla durata del lavoro ripetitivo e l’altro riguardante la carenza di tempi di recupero”. Proprio quest’ultimo fattore, nell’aggiornamento 2011, è stato modificato “da fattore additivo a moltiplicatore al fine di aumentare l’aderenza dei risultati della check list OCRA a quelli del metodo OCRA Index e di valorizzare l’efficacia degli interventi migliorativi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dal documento una tabella relativa alla “classificazione per fasce di rischio dei valori della check list OCRA, confrontati con quelli dell’indice OCRA e corrispondente stima dell’occorrenza attesa (%) di lavoratori con patologie degli arti superiori”: 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Metodologia check list OCRA: criteri valutativi e modalità operative
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai criteri valutativi si indica poi che ogni compito analizzato nella monografia presentata “è stato valutato nell’ambito della realtà lavorativa in cui è inserito”. E “al fine di rendere confrontabili le stime valutative ottenute e facilitarne l’utilizzo, sono state considerate le seguenti modalità operative:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             operatore destrimane;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             adibizione al compito in esame, sovrapponibile all’orario di lavoro giornaliero (8 ore);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presenza di 2 pause di 10 minuti ciascuna (la prima inserita a metà mattinata e la seconda a metà pomeriggio), oltre la pausa mensa (comunque esterna all’orario di lavoro) [moltiplicatore per il recupero pari a 1,33]”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi come “i risultati stimati siano riferibili alle specifiche caratteristiche (layout, macchinari/attrezzature utilizzate, organizzazione del lavoro, ciclo di lavoro, ecc.) descritte per ciascun compito; ne consegue che per un corretto utilizzo dei dati illustrati nelle schede, sarà necessario tener conto delle particolarità di ogni singola realtà lavorativa esaminata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si riportano poi altre informazioni sulle eventuali possibili differenze nelle tempistiche di recupero rispetto alle situazioni lavorative sovrapponibili a quelle indicate nelle singole schede.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Valutazione di più compiti ripetitivi: multitask medio e multitask complesso
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma anche sulla valutazione di più compiti ripetitivi (multitask) eseguiti nello stesso turno di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si indica che gli aggiornamenti presenti nell’ISO/TR 12295 consentono di “procedere alla valutazione integrata di più compiti ripetitivi eseguiti nello stesso turno di lavoro”. In particolare “sono state previste, nei diversi aggiornamenti riportati nella letteratura internazionale, apposite procedure di calcolo per l’analisi di più compiti ripetitivi svolti dallo stesso gruppo di lavoratori (Multitask analysis)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio abbiamo una prima procedura, definita “medio ponderato per il tempo” o OCRA Multitask Medio, che “è appropriata nei casi in cui le rotazioni tra i compiti siano molto frequenti, ad esempio almeno una volta ogni 90 minuti (o per periodi ancora più brevi); in questi scenari, infatti, si può ipotizzare che periodi di esposizione a indici elevati siano in qualche modo compensati da periodi di esposizione a indici più bassi, che si alternano fra di loro in tempi assai ravvicinati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, laddove “la rotazione tra i compiti sia meno frequente (una volta ogni 90 minuti o per periodi maggiori), l’approccio ‘medio ponderato per il tempo’ potrebbe condurre ad una sottostima del livello effettivo di esposizione, per via dell’effetto di appiattimento dei picchi di esposizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E dunque, “nel caso la rotazione avvenga tra compiti ripetitivi di durata superiore a 90 minuti, si adotterà pertanto l’approccio dell’OCRA Multitask Complesso oppure del check list Multitask Complesso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, in conclusione, alle schede e al capitolo 6 della monografia in cui le due metodologie (Indice check list OCRA Multitask Medio e Indice check list OCRA Multitask Complesso) sono ampiamente spiegate anche attraverso la loro applicazione ad esempi concreti tratti dalle schede di rischio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale e delle direzioni regionali di Umbria, Toscana, Puglia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Lombardia, Basilicata, Lazio, Liguria, “ Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura - Volume III”, edizione 2023, pubblicazione a cura di Elena Guerrera, Chiara Breschi, Luigi Caradonna, Ugo Caselli, Raffaella Compagnoni, Laura De Filippo, Genoveffa Giaquinta, Maria Angela Gogliettino, Marina Mameli, Gabriella Marena, Teresa Mastromartino, Eleonora Mastrominico, Francesco Nappi, Diego Rughi, Daniela Sarto.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 06:13:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sovraccarico-biomeccanico-arti-superiori-check-list-ocra-e-valutazione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,Art. XXXIII D.Lgs. 81/08,UNI ISO 11228-3,ALL. VI D.Lgs. 81/08,rischio movimenti ripetitivi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,UNI ISO 11228,81/08,rischio movimentazione manuale dei carichi,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,ISO/TR 12295,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI: ERP ED RSPP</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-ionizzanti-erp-ed-rspp</link>
      <description>Un factsheet Inail riporta informazioni sull’esperto in radioprotezione e sul servizio di prevenzione e protezione con riferimento ai punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Radiazioni ionizzanti: l’esperto in radioprotezione e la sinergia con l’RSPP
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un factsheet Inail riporta informazioni sull’esperto in radioprotezione e sul servizio di prevenzione e protezione con riferimento ai punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordando che l’obiettivo della radioprotezione è quello di ridurre l’espo­sizione alle radiazioni ionizzanti (RI) a carico dei soggetti coinvolti – “perseguendo la preven­zione degli effetti deterministici nonché la minimizzazio­ne degli effetti stocastici” (gli effetti probabilistici) – è importante creare una reale sinergia operativa “fra le figure di valutazione del rischio introdotte dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.” e  quelle introdotte dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i. (decreto che norma che disciplina la ra­dioprotezione).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il tutto “dando seguito allo sforzo già profuso dalla Sezio­ne di supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni” con i prodotti editoriali Inail del 2016 e del 2018:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Proposta di procedura per la gestione dei dispositivi di protezione individuale dalla radiazione X per uso medico-diagnostico: camici e collari per la protezione del lavoratore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni. Approccio alla valutazione del rischio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo, con queste parole, è una recente scheda informativa, un fact sheet, curato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail, intitolato “L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione: punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa” e a cura di W. D’Amico, M. Mattozzi, M. Di Luigi e F. Campanella.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel seguito un estratto del documento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Figure tecniche per la prevenzione del rischio in materia di radioprotezione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La scheda ricorda che – “fatte salve le prerogative delle figure giuridiche di prevenzione (datore di lavoro DL, dirigenti e preposti)” - le “figure tecniche per la prevenzione del rischio in materia di radioprotezione sono due:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’esperto di radioprotezione (ERP) già esperto qualificato, la cui figura professionale è abilitata al controllo e alla sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il medico autorizzato (MA), la cui qualifica è riconosciuta attraverso il superamento di un esame di abilitazione presso il Ministero del lavoro, in seguito al quale viene iscritto in un apposito elenco nazionale istituito presso lo stesso Ministero”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre si indica che il datore di lavoro “è tenuto ad assicurare, mediante uno o più medici autorizzati, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, apprendisti e studenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Detto ciò  si segnala anche l’importanza del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che, “pur non avendo titolo per valutare il rischio” da radiazioni ionizzanti, ha comunque il compito di “stilare il documento aziendale di valutazione dei rischi (DVR), ed è quindi tenuto a collaborare e a interagire con l’ERP per garantire una ottimale gestione della strategia radioprotezionistica laddove esista un qualche fattore di interferenzialità con aspetti di rischio più generali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Radiazioni ionizzanti: indicazioni sull’esperto in radioprotezione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli autori si soffermano poi, in particolare, sull’esperto di radioprotezione (ERP) che “possiede le cognizioni e le competenze atte a garantire la sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’esperto di radioprotezione è “iscritto in un elenco nazionale tenuto dal Ministero del lavoro, ripartito in quattro diversi gradi di abilitazione, dipendenti dalla tipologia di sorgente e/o dallo scenario di rischio”. E i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione “sono disciplinati dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2022, attuativo dell’art. 129 comma 4 del d.lgs. 101/2020”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I compiti dell’ERP sono inoltre indicati negli articoli 130, 131 e 132, sempre del d.lgs. 101/2020, “concernenti le verifiche e valutazioni preventive e periodiche, le comunicazioni al DL, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La scheda chiarisce poi che l’esperto di radioprotezione è chiamato a produrre per il datore di lavoro “una valutazione del rischio preventiva, da elaborare anche sulla base delle informazioni acquisite grazie all’interazione con il DL medesimo. All’ERP spetta poi dare indicazioni al DL in merito a: classificazione delle aree e del personale, norme interne di radioprotezione da osservare durante le normali procedure di lavoro e durante le emergenze, eventuale sorveglianza dosimetrica personale ed ambientale, programmi di formazione, ecc”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza dimenticare che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “l’ERP è tenuto inoltre a istituire e a tenere aggiornato, per conto del DL, un registro con la documentazione inerente alla sorveglianza fisica di radioprotezione, i risultati dosimetrici, il controllo dei dispositivi, dei sistemi di misura delle RI e delle attrezzature di lavoro”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “le competenze dell’ERP sono estese anche alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’ERP “è chiamato a partecipare alle riunioni periodiche inerenti alla sicurezza del lavoro di cui all’art. 35 del d.lgs. 81/2008, anche quando non rientri fra le risorse umane afferenti al servizio di prevenzione e protezione aziendale, scenario che è largamente il più comune rispetto alla situazione nazionale delle installazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti in ambienti di lavoro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Radiazioni ionizzanti: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo riportando le informazioni della scheda relative al ruolo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si ricorda che per la valutazione e la gestione dei rischi presenti in ambiente di lavoro, il datore di lavoro è “tenuto ad avvalersi di un Servizio di prevenzione e protezione (SPP), con a capo un proprio responsabile (RSPP) - da nominare in forma scritta e previa accettazione - secondo quanto stabilito dagli artt. 31 e 32 del d.lgs. 81/2008”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che i requisiti curriculari dell’RSPP sono: “titolo di studio non inferiore al diploma o, in assenza del titolo di studio, comprovata esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSSP; attestato di frequenza di corsi di formazione e aggiornamenti specifici sulla figura del RSPP (modulo A per la formazione generica, modulo B e modulo C per la formazione specifica)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Sono poi riportati alcuni dei più importanti compiti del RSPP:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              “collaborare con il DL alla stesura del DVR,
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              valutare i fattori di rischio in ambienti di lavoro,
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              individuare misure di prevenzione e protezione idonee ed efficaci,
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              elaborare procedure di sicurezza per la gestione delle emergenze,
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              proporre ed istituire programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              prendere parte alle riunioni periodiche”.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della scheda, su cui ci soffermeremo nuovamente, che riporta dettagli anche sulla valutazione dei rischi, sulle riunioni periodiche, sugli elementi di contatto fra ERP e sistema di gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e sulla formazione. Inoltre il documento segnala anche alcune modalità per condividere strategie e modalità di gestione del rischio in materia di radioprotezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione: punti di contatto tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 101/2020 per la realizzazione di una sinergia operativa”, a cura di W. D’Amico, M. Mattozzi, M. Di Luigi e F. Campanella, Factsheet, edizione 2023
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 05:48:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-ionizzanti-erp-ed-rspp</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio radiazioni ionizzanti,dvr,81/08,D.Lgs. 81/08,esperto in radioprotezione,Rischio radiazioni,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,RSPP,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+radiazioni.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+radiazioni.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: LA QUALITA DELL'ARIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-la-qualita-dell-aria</link>
      <description>L’Inail pubblica un documento sulla valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro. Gli obiettivi, la mancanza di un quadro univoco, i diversi approcci e le indicazioni dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come valutare la qualità dell’aria nei luoghi di lavoro?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’Inail pubblica un documento sulla valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro. Gli obiettivi, la mancanza di un quadro univoco, i diversi approcci e le indicazioni dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei luoghi di lavoro non sempre ci rendiamo conto di quanto la qualità dell’aria possa rappresentare “uno degli elementi cardine in grado di assicurare o al contrario compromettere il benessere di chi vi opera”. Può determinare “condizioni che possono interferire con la normale attività con conseguenti impatti sulla produttività”, ad esempio può portare ad un maggior numero di errori in una determinata attività, ad una minor velocità e “di conseguenza un maggior tempo richiesto, nell’esecuzione del compito”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il problema è che la valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro “è resa complessa dalla simultanea presenza nell’aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall’esterno”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo è la presentazione di un recente documento dell’ Inail, elaborato dalla Direzione regionale per la Campania, dal titolo “La valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro. Benessere, performance” e a cura di Michele del Gaudio (Inail, Direzione regionale Campania, Unità Operativa Territoriale di Avellino), Daniela Freda (Inail, Dipartimento DIT), Pasquale Avino (Università degli Studi del Molise, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti) e Paolo Lenzuni (Inail, Direzione regionale Toscana, Unità Operativa Territoriale di Firenze).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La qualità dell’aria nei luoghi di lavoro: il nuovo documento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La presentazione, a cura del Direttore regionale Inail Campania Daniele Leone, ricorda che benché il d.lgs. 81/2008 fornisca indicazioni riguardo alla qualità dell’aria nell’Allegato IV “Luoghi di lavoro”, “l’assenza di elementi quantitativi implica che qualsiasi valutazione in merito va realizzata facendo riferimento alla normativa tecnica”. Tuttavia – continua il documento – “al contrario di ciò che avviene in altri ambiti dell’igiene occupazionale, la normativa, sia nazionale che internazionale, non fornisce un quadro univoco e facilmente applicabile nelle molteplici realtà dei luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio per questo motivo l’Inail Campania ha realizzato questo documento per fornire ai datori di lavoro, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e a tutti coloro che si occupano di prevenzione, “un momento di sintesi sulle attuali conoscenze e permettere loro di valutare nel migliore dei modi l’accettabilità della qualità dell’aria presente nei luoghi di lavoro, mettendoli così in grado di realizzare, se necessario, le migliori azioni correttive”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che, riguardo al tema della qualità dell’aria indoor (IAQ) nei luoghi di lavoro, uno degli aspetti che possono creare confusione è la “storica e sgradevole convivenza di due approcci sia concettualmente sia praticamente molto distanti”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il primo “valuta la qualità dell’aria mediante la portata d’aria immessa nell’ambiente”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il secondo “utilizza per lo stesso scopo la concentrazione di alcune sostanze inquinanti”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’approccio che si basa sulle portate d’aria da immettere nell’ambiente (chiamato anche “prescrittivo”) si è affermato come il metodo di riferimento, probabilmente perché “la grande maggioranza delle leggi e delle normative tecniche che disciplinano questo tema sono relative alla progettazione di impianti RCV (Riscaldamento Condizionamento Ventilazione)”. Tuttavia se la fase di interesse “è quella della valutazione della qualità dell’aria, le cose cambiano radicalmente, e l’approccio basato sulla misura delle concentrazioni di diversi inquinanti (altresì detto prestazionale) risulta non solo più coerente con i metodi utilizzati per la valutazione degli altri aspetti del comfort, ma anche concettualmente più diretto e praticamente più semplice”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ed infatti la nuova pubblicazione Inail si concentra esclusivamente su questo secondo approccio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La qualità dell’aria nei luoghi di lavoro: la legislazione italiana
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo brevemente su quanto contenuto nel d.lgs. 81/2008 sul tema della qualità dell’aria con riferimento all’Allegato IV (Luoghi di lavoro) che “rappresenta l’elemento di dettaglio a supporto del più generale art. 63 (Requisiti di salute e sicurezza)” dove si indica, al comma 1, che “i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, presentiamo alcune indicazioni del punto 1.9.1 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi) dell’allegato IV nel quale viene richiesta “la conformità dell’ambiente lavorativo ad una serie di requisiti, tutti peraltro qualitativi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda poi che, “come ogni agente di discomfort, e quindi interferente con l’attività lavorativa, la qualità dell’aria va opportunamente valutata ed inserita all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza (DVR)”. E nella valutazione della qualità dell’aria “vanno indicati i seguenti elementi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             data certa di esecuzione della valutazione, con eventuali misurazioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dati identificativi del RLS o, ove assente, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50, comma 1, e delle modalità della relativa consultazione e informazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dati identificativi della relazione tecnica allegata (es.: data, estremi del protocollo, numero di pagine, ecc.), la quale deve contenere, almeno:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tipologia di impianto (se presente), tempi e modalità di manutenzione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’elenco dei punti di ingresso/uscita dell’aria nell’ambiente analizzato;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il quadro di sintesi dei soggetti esposti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i risultati delle misure eseguite;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la/le categorie assegnate ai diversi soggetti esposti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le pertinenti soglie di accettabilità;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la valutazione del comfort dei soggetti esposti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il programma delle misure tecniche e organizzative che si adotteranno per eliminare, o ridurre, l’eventuale discomfort individuato, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento segnala nelle note che si definisce “personale qualificato” “un operatore in possesso di esperienza specifica nel settore o di conoscenze specifiche acquisite, ad esempio, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione; in assenza di ulteriori specifiche è possibile valutare l’operato del valutatore in base alla qualità dell’elaborato prodotto e in base all’aderenza alle normative cogenti e di buona tecnica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda poi che la relazione tecnica (indicata nel punto D) “va sempre conservata in azienda in vista della programmazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e, ovviamente, a disposizione degli organi di vigilanza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori indicazioni sulla legislazione degli altri Paesi europei e sulla normativa tecnica internazionale in materia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail - Direzione regionale Campania, “ La valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro. Benessere, performance” - Responsabile scientifico Michele del Gaudio - Autori: Michele del Gaudio (Inail, Direzione regionale Campania, Unità Operativa Territoriale di Avellino), Daniela Freda (Inail, Dipartimento DIT), Pasquale Avino (Università degli Studi del Molise, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti) e Paolo Lenzuni (Inail, Direzione regionale Toscana, Unità Operativa Territoriale di Firenze) - Collana Salute e Sicurezza, edizione 2023.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 08:00:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-la-qualita-dell-aria</guid>
      <g-custom:tags type="string">ergonomia luoghi di lavoro,DVR,81/08,valutazione della qualità dell'aria,D.Lgs. 81/08,qualita aria,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi+dvr.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi+dvr.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SICUREZZA SUL LAVORO: I COSTI DELLA NON SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-sul-lavoro-i-costi-della-non-sicurezza</link>
      <description>Un intervento ricorda che la non sicurezza costa più della sicurezza e che investire nella formazione può favorire il successo e il benessere aziendale. I costi della non sicurezza e le strategie di investimento.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La non sicurezza costa più della sicurezza: investire conviene
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento ricorda che la non sicurezza costa più della sicurezza e che investire nella formazione può favorire il successo e il benessere aziendale. I costi della non sicurezza e le strategie di investimento. 
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I dati Inail che presentano periodicamente gli infortuni e le malattie professionali denunciati, al di là delle variazioni e oscillazioni in positivo o in negativo, mostrano un dato evidente. In Italia non riusciamo a mettere in atto strategie di prevenzione in grado di ridurli efficacemente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per incidere su questi dati, per aumentare la salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro è necessario che aumentino nelle aziende, piccole e grandi, gli investimenti nella sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E perché questi investimenti possano crescere, è necessario che cresca la consapevolezza dei costi della non sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti se le aziende conoscono i costi della sicurezza, necessari per essere conformi alla normativa, spesso non si rendono conto dei costi che rischiano di affrontare se non investono adeguatamente in sicurezza. Ad esempio i costi legati alle assenze per malattia dei dipendenti, quelli connessi alle sostituzioni di lavoratori infortunati, quelli derivanti dalla mancata produzione o gli oneri dovuti a sanzioni penali e costi assicurativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Solo se si è consapevoli di tutti questi costi, si può comprendere che investire in sicurezza conviene.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per approfondire questo tema ci soffermiamo oggi sull’intervento conclusivo dell’evento "Chi non si (in)forma è perduto" che si è tenuto il 20 ottobre 2023 a Brescia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “La non sicurezza costa più della sicurezza: investire nella formazione per il successo e il benessere aziendale", a cura di Luigi Matteo Meroni (CEO di Mega Italia Media), non solo si sottolinea l'importanza strategica della formazione, come elemento cardine per il successo a lungo termine degli individui e delle aziende, ma si segnalano i costi della non sicurezza e si rimarca l’importanza di investire in sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I costi della non sicurezza e l’investimento pragmatico
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento che vi invitiamo a visionare si evidenzia che investire nella sicurezza sul lavoro non è solo un imperativo etico, ma un investimento pragmatico nel successo a lungo termine delle aziende.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti, la sicurezza non dovrebbe essere vista come un costo, ma come un investimento che protegge i lavoratori e migliora la salute economica delle imprese.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma quali sono i costi della non sicurezza?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato anche nell’articolo “ È possibile risparmiare investendo di più e meglio nella sicurezza?”, molti studi dimostrano che i costi globali della non sicurezza sono molto altri. In Italia ammontano al 3,5% del PIL, pari a ben 45 miliardi di euro. E se dividiamo 45 miliardi di euro per il numero degli infortuni sul lavoro si ottiene un costo globale per infortunio pari a circa 64.000 euro. Costo che tra l’altro non considera tutta una serie di fattori intangibili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Malgrado queste cifre, ciò che sorprende - continua l’intervento - è come questi costi vengano spesso sottovalutati invece di essere considerati una priorità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come sottolineato poi anche dalla ‘ Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati’ i costi della non sicurezza sono articolabili in costi diretti (per le aziende sono, ad esempio, le assenze per malattia, i risarcimenti, le spese mediche, i costi amministrativi, …), in costi indiretti (ad esempio la perdita di produttività, i costi per formare nuove persone, …) e costi intangibili, ad esempio i costi reputazionali, come l'impatto negativo sull'immagine dell'azienda in seguito a incidenti o violazioni della sicurezza. Senza dimenticare i costi assicurativi legati alla gestione degli infortuni sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento indica che una volta identificati questi costi e valutato il rapporto costi/benefici, è possibile sviluppare una strategia di investimento sulla sicurezza sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una strategia di investimento che, ad esempio, comprenda corsi di formazione specifici per i dipendenti, l'acquisizione di attrezzature e dispositivi di sicurezza adeguati, nonché l'implementazione di procedure e politiche aziendali per promuovere una efficace cultura della sicurezza nel proprio ambiente di lavoro. E la formazione sulla sicurezza sul lavoro deve coinvolgere tutti i livelli dell'organizzazione, dai dirigenti ai dipendenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti, la formazione, anche in considerazione dei tanti infortuni lavorativi dovuti a comportamenti e procedure errate, è uno degli investimenti più importanti per ridurre i dati infortunistici ed evitare i costi della non sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Investire nella formazione sulla sicurezza dei lavoratori significa investire nel futuro delle aziende.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 24 Nov 2023 06:07:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-sul-lavoro-i-costi-della-non-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,costi non sicurezza,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,infortuni inail,formazione lavoratori,malattie professionali,81/08,D.Lgs. 81/08,INAIL,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,costi sicurezza,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: GLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-gli-interruttori-di-sicurezza</link>
      <description>Un documento svizzero si sofferma sull'interruttore per la revisione e sui dispositivi di protezione per evitare l'avviamento inatteso delle macchine. Le indicazioni del documento e la procedura per decidere se installare l’interruttore.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Gli interruttori di sicurezza e i rischi nella manutenzione delle macchine
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento svizzero si sofferma sull'interruttore per la revisione e sui dispositivi di protezione per evitare l'avviamento inatteso delle macchine. Le indicazioni del documento e la procedura per decidere se installare l’interruttore.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato nella nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, molte tipologie di interventi sulle macchine, ad esempio in attività di manutenzione, riparazione, pulizia o eliminazione di guasti, possono essere causa di infortuni “dovuti all'avviamento involontario della macchina o all'improvvisa liberazione di energie residue a causa di un guasto tecnico o di un errore umano.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E il cosiddetto “interruttore per la revisione” (interruttore di sicurezza), che “consente il disinserimento e l'isolamento sicuro dall'alimentazione, impedendo che una o più parti di un'installazione tecnica si avviino in modo inatteso”, può essere uno strumento valido per evitare questi infortuni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio per favorire la prevenzione degli incidenti nelle attività di revisione, manutenzione, riparazione delle macchine, ci soffermiamo oggi su un documento elvetico – prodotto nel 2022 da Suva, Istituto elvetico per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, in collaborazione con l’Ente di certificazione SCESp 0008 – dal titolo “L'interruttore per la revisione (interruttore di sicurezza). Dispositivo di protezione per evitare l'avviamento inatteso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, a cura di Urs Bühlmann, Giuseppe Carlantuono, Marcel Reiter, Mathias Hartmann e Daniel Vock, si sofferma sui requisiti di questo interruttore e sulle procedure per rilevare i possibili pericoli e per comprendere se installarlo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Installare l’interruttore per la revisione: sono presenti pericoli meccanici?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, che fa riferimento alla normativa elvetica, ma anche alle norme tecniche (EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN ISO 14118:2018, …) e alla direttiva macchinevigente alla data di elaborazione del documento, indica che l’interruttore di revisione “garantisce di lavorare in sicurezza durante interventi ad esempio di manutenzione, riparazione, pulizia o eliminazione di guasti, senza necessariamente mettere l'intero impianto fuori esercizio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Viene poi presentata una procedura per verificare se può essere necessario installare un interruttore per la revisione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio, bisogna rispondere alla domanda: sono presenti pericoli meccanici?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si segnala che nell'ambito della valutazione dei rischi, “occorre identificare i pericoli e le situazioni pericolose associate”. E ad esempio, “un pericolo legato a un avviamento inatteso può essere causato da:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un ordine di avvio generato da un errore nel sistema di comando (guasto di un componente / errore del software);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un ordine di avvio generato da un influsso esterno sul sistema di comando (campo elettromagnetico);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un ordine di avvio generato dal funzionamento errato di un dispositivo di comando (azionamento accidentale del tasto di avvio);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un ordine di avvio generato mediante attivazione di un sensore o di un elemento di comando della potenza (scollegamento accidentale di una barriera fotoelettrica di sicurezza, azionamento manuale di un contattore);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ripristino dell'alimentazione dopo un'interruzione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             influssi esterni o interni su parti della macchina (gravità, vento, autoaccensione in motori a combustione...)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, sempre nell'ambito della valutazione dei rischi “occorre tenere conto di tutte le forme di energia che possono causare pericoli di natura meccanica, in particolare energia elettrica, pneumatica, idraulica e potenziale”. E tra i pericoli figurano:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “pericoli di natura meccanica causati dall'inserimento delle mani in parti mobili o rotanti non protette (schiacciamento, cesoiamento, incastro, urto, sezionamento, perforazione, trascinamento, intrappolamento, impigliamento, avvolgimento, taglio, attrito o abrasione);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             pericoli di natura meccanica causati da parti, materiale o sostanze azionati da una macchina, energie residue, caduta di oggetti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             pericoli di natura meccanica causati da mezzi di trasporto, attrezzature di lavoro in movimento (urto o schianto, investimento, ribaltamento con mezzi di trasporto, cadute dall'alto, scagliamento, avvicinamento di un elemento in movimento a una parte fissa);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             pericoli di natura meccanica causati da parti in movimento incontrollate (ribaltamento e collisione con persone o cose, investimento, capovolgimento, caduta, parti che volano via);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             pericoli causati da liquidi o gas sotto pressione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Installare l’interruttore per la revisione: si deve accedere alla zona di pericolo?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ribadisce poi che l'interruttore per la revisione “è un dispositivo di protezione che previene l'avviamento inatteso ai sensi della norma EN 60204-1:2018, punto 5.4”. E “protegge in primo luogo dai pericoli meccanici, isolando l'attuatore dalla fonte di alimentazione. Può succedere, tuttavia, che parti dell'equipaggiamento elettrico continuino a essere sotto tensione, ad esempio gli interruttori di sovratemperatura del motore o i dispositivi di riscaldamento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi alla necessità di un interruttore di questo tipo si ricorda che “per eseguire alcuni interventi, ad esempio di manutenzione, riparazione, pulizia o eliminazione di guasti, è necessario accedere alla zona di pericolo”, e occorre “arrestare l'unità funzionale e impedire il riavvio. Per farlo, le misure tecniche come i ripari interbloccati (monitorati) non sono sufficienti, dunque, per interrompere l'alimentazione, occorre adottare misure di protezione complementari, come gli interruttori per la revisione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vengono presentati tre esempi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             esempio 1: per accedere alla zona di pericolo, a volte è necessario rimuovere un riparo interbloccato fisso; le parti in movimento nella zona di pericolo devono essere isolate dalla fonte di alimentazione fino a quando il dispositivo di protezione non si trova in posizione di sicurezza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             esempio 2: le zone in cui operano robot o altre macchine automatizzate possono essere dotate, ad esempio, di barriere fotoelettriche di sicurezza, le quali arrestano ogni movimento della macchina non appena una persona accede alla zona di pericolo durante il processo di produzione. Interventi di maggiore durata, come la pulizia settimanale, richiedono l'isolamento delle parti in movimento dalla fonte di alimentazione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             esempio 3: se occorre smontare parti della copertura di un nastro trasportatore per lavori di pulizia o se bisogna accedere alla zona di pericolo, è necessario isolare l'attuatore dalla fonte di alimentazione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del documento Suva che risponde ad altre domande (l'interruttore generale deve rimanere inserito? L'interruttore generale è facilmente accessibile?) e si sofferma sui requisiti del dispositivo e sulla creazione di unità funzionali per gli impianti o le macchine di grosse dimensioni.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Riferimenti:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Documento Suva “L'interruttore per la revisione (interruttore di sicurezza). Dispositivo di protezione per evitare l'avviamento inatteso”.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 05:43:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-gli-interruttori-di-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,Rischi macchine ed attrezzature,rischio macchine,Valutazione rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,81/08,sicurezza macchine,D.Lgs. 81/08,infortunio macchine e attrezzature,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Direttiva macchine,macchine e attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO NELL'USO DEL TRABATTELLO: QUADERNO TECNICO INAIL 2022</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-nell-uso-del-trabattello-quaderno-tecnico-inail-2022</link>
      <description>Un quaderno tecnico Inail per i cantieri temporanei o mobili si sofferma sulla sicurezza dei trabattelli. Focus sulle risposte alle domande più frequenti: ancoraggio, stabilità, sicurezza strutturale, accesso e requisiti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come migliorare la sicurezza nell’uso dei trabattelli in cantiere?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un quaderno tecnico Inail per i cantieri temporanei o mobili si sofferma sulla sicurezza dei trabattelli. Focus sulle risposte alle domande più frequenti: ancoraggio, stabilità, sicurezza strutturale, accesso e requisiti.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quando si utilizzano trabattelli nei cantieri temporanei o mobili, magari per la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e, comunque, per attività ad altezze non elevate, deve essere scelto “il trabattello più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le dimensioni dell’impalcato,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’altezza massima in base alla presenza o all’assenza di vento,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la classe di carico,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le condizioni del terreno,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la necessità degli ancoraggi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo, tornando a parlare dell’ uso dei trabattelli, o ponti su ruote a torre, è il documento dal titolo “ Trabattelli. Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”, un documento a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa, che, come tutti gli altri Quaderni tecnici prodotti dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’ Inail, hanno l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nelle attività di cantiere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza dei trabattelli: il trabattello deve essere ancorato?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo alcune risposte sulla sicurezza dei trabattelli, partendo dal tema dell’ancoraggio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che un trabattello “non può essere realizzato in cantiere con elementi di ponteggio a cui vengono applicate delle ruote alla base”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre un trabattello deve essere ancorato?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La risposta è che un trabattello “deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i trabattelli conformi all’Allegato XXIII” del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E un trabattello conforme alla UNI EN 1004-1:2021 e alla UNI EN 1004-2:2021 deve essere ancorato?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Risposta: “un trabattello conforme alla UNI EN 1004-1:2021 e alla UNI EN 1004-2:2021, disponendo di stabilita propria, non deve essere ancorato alla struttura di servizio. Il fabbricante può raccomandare l’ancoraggio in alcuni casi specifici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E un piccolo trabattello conforme alla UNI 11764:2019 deve essere ancorato?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche in questo caso si indica che “un piccolo trabattello conforme alla UNI 11764:2019, disponendo di stabilita propria, non deve essere ancorato alla struttura di servizio”. Tuttavia il fabbricante “può raccomandare l’ancoraggio in alcuni casi specifici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I trabattelli: sicurezza strutturale, stabilità e bloccaggio delle ruote
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vediamo altre risposte sul tema della sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sicurezza strutturale del trabattello da quali fattori dipende?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che dipende dall’utilizzo conforme al manuale di istruzioni, dalla corretta manutenzione degli elementi costituenti, dalla frequenza di utilizzo, dal numero dei montaggi e degli smontaggi, dal corretto stoccaggio dei componenti, dall’ambiente di lavoro e dallo stato di 
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            conservazione”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E quali sono gli elementi fondamentali ai fini della stabilità del trabattello?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono “le dimensioni della base, gli stabilizzatori, le zavorre, il puntone a parete, le ruote”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vediamo anche alcune breve risposte:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un trabattello deve poggiare sempre sulle ruote?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Si. In caso contrario il trabattello è considerato ponteggio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’uso del trabattello è indispensabile fissare gli stabilizzatori?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Quando previsto dalle indicazioni del fabbricante”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In caso manchi o sia insufficiente il sistema di bloccaggio delle ruote è possibile usare il trabattello?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           No.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È possibile utilizzare tavole da cassero per l’intavolato del trabattello?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           No.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per salire e scendere dal trabattello cosa è necessario utilizzare?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Il sistema di accesso previsto dal fabbricante”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quando occorre spostare il trabattello, cosa è necessario fare?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Far scendere le persone e togliere il materiale di lavoro dal trabattello”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I trabattelli: l’accesso, il montaggio e i requisiti dei lavoratori
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo, infine, al tema dell’accesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cosa si intende per accesso secondo la UNI EN 1004-1:2021 e la UNI EN 1004-2:2021?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che secondo le due norme “per accesso si intende quello al trabattello e non ad un’altra struttura”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E un trabattello marcato UNI EN 1004-1:2021 oppure un piccolo trabattello marcato UNI 11764:2019 non possono essere utilizzati “per accedere ad altra struttura, come per esempio alla copertura o ad altre parti di un edificio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È poi possibile costruire e impiegare un trabattello che permetta l’accesso alla copertura o ad altre parti di un edificio?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La risposta è positiva, “purchè il trabattello possegga i requisiti di resistenza e stabilità necessari e garantisca la eliminazione del rischio di caduta dall’alto. Il trabattello deve essere destinato dal fabbricante dello stesso a tale scopo ed il manuale di istruzioni deve contenere la procedura di accesso in sicurezza, sia al trabattello che all’altra struttura. Tale attrezzatura è denominata ‘Attrezzatura speciale movibile’ nella ‘ Guida Tecnica Inail per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre prima del montaggio di un trabattello un datore di lavoro deve redigere il Pi.M.U.S (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio)?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo caso la risposta è negativa. “È sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni relative alla specifica realizzazione (per esempio sistemi di ripartizione del carico alla base)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo con i requisiti dei lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I lavoratori addetti al montaggio, trasformazione, smontaggio, impiego e spostamento dei trabattelli:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - “devono essere allo scopo incaricati dal datore di lavoro che abbia provveduto a fornire loro una informazione, formazione e addestramento adeguati”;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - “devono seguire dei corsi specifici”. Tali corsi “devono avvenire in orario di lavoro e non possono comportare oneri economici per i lavoratori. I contenuti minimi di tali corsi sono indicati nel secondo e quarto punto del modulo pratico del corso ponteggi nell’Accordo Stato, Regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota (vedi Allegato XXI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.). Il lavoratore deve seguire corsi di aggiornamento specifici ogni 4 anni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo all’ uso del trabattello si segnala che “i trabattelli vengono utilizzati durante i lavori in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto un’informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71 comma 7 lettera a del d.lgs. 81/08 e s.m.i.)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Trabattelli. Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”, a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa, con la collaborazione di Calogero Vitale, collana Cantieri, versione 2022 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 06:01:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-nell-uso-del-trabattello-quaderno-tecnico-inail-2022</guid>
      <g-custom:tags type="string">sicurezza trabattelli,DVR,Rischio caduta dall'alto,addestramento lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio trabattelli,formazione lavoratori,rischio trabattello,81/08,caduta materiale dall'alto,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,rischio caduta dall'alto,DPI lavori in quota,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: VALUTAZIONE IN AMBITO SANITARIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-valutazione-in-ambito-sanitario</link>
      <description>Un documento Inail presenta un modulo contestualizzato al settore sanitario per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Il focus group e i possibili interventi per le aree relative al contenuto e al contesto del lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio stress nel settore sanitario: focus group e possibili interventi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail presenta un modulo contestualizzato al settore sanitario per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Il focus group e i possibili interventi per le aree relative al contenuto e al contesto del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato nel documento Inail “ La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Modulo contestualizzato al settore sanitario” nelle strutture sanitarie e tra gli operatori è stata più volte rilevata una maggiore esposizione al rischio stress”. E per questo motivo il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) ha intrapreso un’attività di ricerca per approfondire le aree specifiche di rischio psicosociale presenti nel settore con il fine di fornire, attraverso la pubblicazione, un modulo integrativo con strumenti di valutazione contestualizzati a tale ambito.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che se le modalità utilizzate per la valutazione del rischio stress possono essere diverse (questionari, focus group, interviste semistrutturate, …), il focus group (un’intervista rivolta ad un gruppo omogeneo di persone) risulta essere uno strumento che si caratterizza per la capacità, in un confronto diretto con gli operatori, di far emergere opinioni, criticità e spunti di miglioramento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il percorso metodologico proposto nella pubblicazione identifica la tecnica del focus group quale “tecnica utile a favorire l’individuazione di interventi correttivi specifici sulla base delle criticità emerse attraverso un approccio partecipativo (Inail, 2017)”. E a tal proposito “sono state sviluppate delle ‘Schede di supporto alla conduzione del focus group per l’approfondimento dei risultati della valutazione del rischio (sia preliminare che approfondita) e la proposta di azioni di intervento’”. Schede che hanno l’obiettivo di “guidare la raccolta delle informazioni attraverso il coinvolgimento diretto dei lavoratori per approfondire ed integrare i risultati emersi al fine di individuare le azioni di correzione/miglioramento e prevenzione più adeguate”. E che sono corredate anche da sezioni specifiche per favorire un approfondimento sugli aspetti critici connessi ai cambiamenti nell’organizzazione del lavoro determinati dalla precedente emergenza Covid-19 e che possono essere utili oggi per comprendere anche come migliorare in futuro la risposta a eventuali altre emergenze sanitarie.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’importanza dei focus group e la loro conduzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo agli strumenti integrativi offerti nel “ Modulo contestualizzato” ci soffermiamo in particolare sull’appendice 5 “Scheda di supporto alla conduzione del focus group per l’approfondimento dei risultati della valutazione preliminare e la proposta di azioni di intervento”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La scheda permette di approfondire “alcuni aspetti utili all’individuazione delle misure e azioni di correzione/miglioramento e prevenzione più adeguate” e anche di raccogliere approfondimenti e aggiornamenti sui potenziali rischi emergenti a seguito dell’emergenza Covid-19. La compilazione “è a cura del moderatore che dovrà guidare la discussione dei partecipanti e tradurre i loro contributi in proposte operative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come indicato sopra, la tecnica del focus group può costituire “uno strumento utile per le aziende sanitarie qualora si ritenga necessario approfondire i risultati emersi dalla valutazione del rischio, al fine di favorire l’individuazione degli interventi di gestione. Grazie al coinvolgimento diretto dei lavoratori previsto da tale tecnica, è possibile raccogliere sia ulteriori informazioni relative agli aspetti di organizzazione del lavoro che eventuali proposte di miglioramento e di risoluzione delle criticità riscontrate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ poi opportuno che il focus group sia condotto da un componente del Gruppo di gestione della valutazione “in quanto il conduttore deve essere a conoscenza in modo dettagliato di tutti i passaggi implementati nel processo di valutazione del rischio, in particolare, sia rispetto ai risultati emersi che agli aspetti specifici dell’organizzazione del lavoro risultati critici”. In ogni caso quanto emerso dal focus group “sarà poi analizzato nel dettaglio dal Gruppo di gestione al completo, al fine di valutare se le eventuali proposte migliorative/correttive possano concretamente essere prese in considerazione sulla base di alcuni criteri, quali la fattibilità e la specificità rispetto al problema riscontrato, la priorità di implementazione, la disponibilità di risorse e le tempistiche per l’attuazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio stress e sanità: area “Contenuto del lavoro” e possibili interventi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel documento è riportata poi una lista, non esaustiva, di aree di intervento specifiche anche in relazione ai cambiamenti in atto a seguito dell’emergenza pandemica, nell’obiettivo di stimolare, anche per future emergenze sanitarie, “la riflessione sugli elementi chiave da considerare nella valutazione e gestione dei potenziali rischi emersi come conseguenza della pandemia Covid-19”. Le aree di intervento sono poi corredate “da proposte di azioni correttive/migliorative utili ad affrontare i rischi. La lista dei possibili interventi ha in ogni caso carattere indicativo e non vuole essere esaustiva, in quanto ogni realtà organizzativa presenta le proprie peculiarità e specificità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dalla Tabella 12 del documento alcuni esempi di possibili interventi per le dimensioni dell’area “Contenuto del lavoro” (ambiente ed attrezzature di lavoro, pianificazione dei compiti, carico/ritmo di lavoro, orario di lavoro).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio, in relazione alla pianificazione dei compiti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Riorganizzare le attività in termini di carico del lavoro, tempi e risorse
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Adeguamento delle attrezzature e strumentazioni presenti o dei tempi di esecuzione del compito
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rotazione, implementazione della mansione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ricognizione di documenti che descrivano eventuali cambiamenti intercorsi nelle procedure, processi e flussi di lavoro relativi a specifiche attività
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ricognizione e divulgazione chiara degli eventuali cambiamenti intercorsi nelle procedure, ruoli e compiti assegnati a ciascun lavoratore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Formazione sulle skills e procedure propedeutiche anche per poter fronteggiare la pandemia Covid-19
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vediamo anche alcuni possibili interventi (gli esempi sono indicativi) in merito al carico/ritmo di lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Predisposizione di incontri/momenti di confronto sulle necessità lavorative insorte anche in seguito all’emergenza Covid-19
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Interventi sui tempi o sulle variazioni dei carichi anche implementando l’autonomia del lavoratore nell’esecuzione dei compiti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Identificazioni di attività secondarie da effettuare nei tempi di inattività, anche su proposta dei lavoratori in linea con le esigenze aziendali in emergenza
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Possibilità di rotazione del personale o inserimento di pause durante il turno
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Migliorare la pianificazione dei compiti e se possibile implementare l’autonomia del lavoratore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inserimento pause durante il turno di lavoro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Revisione e ridistribuzione dei carichi di lavoro in funzione delle competenze individuali e anche delle necessità imposte dall’emergenza Covid-19
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Effettuare un’attenta valutazione delle situazioni di sovraccarico lavorativo determinate dall’emergenza Covid-19 per individuare soluzione/interventi da attuare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Identificazione delle responsabilità, formazione e comunicazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Stabilire in maniera chiara e condivisa le fasce orarie in cui i lavoratori in smart-working sono disponibili, garantendo il diritto alla disconnessione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E riguardo all’orario di lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ricognizione e divulgazione chiara degli eventuali cambiamenti intercorsi nelle procedure, ruoli e compiti assegnati a ciascun lavoratore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Possibilità di avvalersi di misure di reclutamento emergenziale del personale sanitario per consentire il potenziamento dei presidi sanitari
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Programmazione dell’orario di lavoro per conciliazione vita/lavoro, dove possibile implementare flessibilità
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Programmazione orario di lavoro e comunicazione ai lavoratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Limitare il più possibile variazioni, corretta pianificazione dei compiti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Implementazione del sistema informativo e partecipativo dei lavoratori coinvolti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Favorire una migliore organizzazione dei turni di lavoro, al fine di consentire un maggior riposo e garantire il recupero del lavoratore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordo che nel documento è presente anche la vera e propria “scheda di supporto” compilabile per la conduzione del focus group sulla base dei risultati della valutazione preliminare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne riportiamo uno stralcio con riferimento alla sezione relativa alla ricognizione dei gruppi omogenei coinvolti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rischio stress e sanità: area “Contesto del lavoro” e possibili interventi
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo, infine, alla tabella 13 che contiene alcuni esempi di possibili interventi per le dimensioni dell’area “Contesto del lavoro” (funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo, interfaccia casa/lavoro).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ad esempio, riguardo alla funzione e cultura organizzativa:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Individuazione di momenti e strumenti che agevolino il livello di conoscenza dell’organigramma aziendale e verifica congruità con la realtà
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ricognizione di documenti che descrivano procedure, processi e flussi di lavoro e diffusione ai lavoratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Individuazione di momenti e strumenti (mail aziendale, circolari, intranet, etc.) che agevolino il processo di diffusione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Comunicazione interna in precisi periodi dell’anno o verifica obiettivi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Individuazione chiara delle responsabilità, procedure, processi e relative risorse
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Programmazione di incontri/momenti di confronto tra i lavoratori e i loro dirigenti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Oltre alla formazione obbligatoria, prevedere corsi di formazione trasversali in linea con gli obiettivi aziendali accessibili a tutti i lavoratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Adozione del codice di comportamento da parte del DL il quale affida l’applicazione ai dirigenti e indica le procedure che i lavoratori possono adottare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Individuazione di una persona o ufficio competente e di fiducia e ne dà la massima divulgazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Formazione ai nuovi arrivati sulle skills necessarie anche per poter fronteggiare adeguatamente la pandemia Covid-19
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Predisposizione di incontri/momenti di confronto sulle necessità lavorative insorte anche in seguito all’emergenza Covid-19
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fornire ai lavoratori aggiornamenti precisi e puntuali su ciò che sta accadendo (es. procedure) e sulle misure implementate
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo anche sull’autonomia decisionale e controllo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Implementazione della conoscenza da parte dei lavoratori del ciclo produttivo e delle risorse presenti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Valorizzare l’esperienza di ogni lavoratore e implementare l’autonomia
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Implementazione del sistema informativo anche in merito alle motivazioni delle decisioni prese, che limiti eventuali resistenze agite dai lavoratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Programmazione di incontri/momenti di confronto tra i lavoratori e i loro dirigenti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Condivisione dei protocolli, procedure e criteri di valutazione del lavoro svolto dai singoli lavoratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Predisposizione di incontri/momenti di confronto sulle necessità lavorative insorte anche in seguito all’emergenza Covid-19
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Formazione del dirigente in merito al codice etico e sua applicazione anche con l’ausilio di un suo referente interno
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il dirigente si preoccupa della gestione dei conflitti e attiva le procedure di contenimento/contrasto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Presenza di procedure e politiche in grado di offrire sostegno adeguato ai lavoratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Introduzione di una policy aziendale che assicuri allo staff adeguata protezione e che contribuisca ad inibire forme di discriminazione e violenza
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del documento che riporta altri possibili interventi e che in merito al focus group si sofferma anche sulla conduzione del focus group per l’approfondimento dei risultati della valutazione approfondita e la proposta di azioni di intervento (Appendice 6).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Modulo contestualizzato al settore sanitario”, a cura di Cristina Di Tecco, Monica Ghelli, Matteo Ronchetti, Benedetta Persechino e Sergio Iavicoli (Inail, Dimeila) e Ivan Marzocchi (Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma), Collana Ricerche, edizione 2022 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 06:15:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-valutazione-in-ambito-sanitario</guid>
      <g-custom:tags type="string">dvr,81/08,rischio stress lavoro correlato,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,stress lavoro correlato,rischio stress,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/stress+lavoro+correlato+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ANALISI INFORTUNI: LAVORI A CALDO E RISCHIO INCENDIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/analisi-infortuni-lavori-a-caldo-e-rischio-incendio</link>
      <description>Esempi di infortuni correlati allo svolgimento di lavori a caldo. La saldatura per la costruzione di una stalla sulla base di una vasca e la costruzione di un cavalletto in metallo. Le precauzioni di sicurezza prima dello svolgimento dei lavori a caldo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: gli infortuni gravi e mortali nei lavori a caldo
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni correlati allo svolgimento di lavori a caldo. La saldatura per la costruzione di una stalla sulla base di una vasca e la costruzione di un cavalletto in metallo. Le precauzioni di sicurezza prima dello svolgimento dei lavori a caldo.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con “lavori a caldo” generalmente si fa riferimento a varie attività e metodi lavorativi che producono scintille o prevedono l’uso di fiamma libera o, comunque, altre fonti di calore che possono, dunque, costituire un pericolo di incendio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Con riferimento alle “ Linee guida: le precauzioni di sicurezza per i lavori a caldo” – un lavoro a caldo può riguardare, ad esempio, le attività di posa delle guaine impermeabilizzanti in copertura che potrebbero includere l’asciugatura della base utilizzando fiamma o aria calda, il riscaldamento del bitume in un bollitore e l’incollaggio delle guaine utilizzando fonti di calore. Ma sono diverse le fonti di calore comunemente coinvolte nei processi di lavori a caldo (saldatura o il taglio a gas o ad arco elettrico, mole o dischi da taglio, brasatura e saldatura, …).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In relazione al fatto che queste attività sono spesso correlate anche a numerosi infortuni gravi e mortali è utile presentare cronache di alcuni incidenti cercando di evidenziarne i fattori causali e provando a soffermarsi sui materiali che in rete presentano utili indicazioni per migliorare la prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I casi di infortunio che presentiamo sono tratti da INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli infortuni professionali nei lavori a caldo
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo caso che presentiamo, un'impresa edile ha ricevuto l'incarico di costruire una stalla utilizzando come basamento una vasca dei liquami ancora in uso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La vasca è stata superiormente coperta da manufatti in cemento fessurati e in previsione della successiva colata di calcestruzzo è stato steso un telo in politene per evitare cadute di calcestruzzo nella vasca sottostante durante la gettata.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al momento dell'infortunio sono in corso le operazioni di posa dell'armatura metallica predisposta su tutta la superficie della vasca, per la costruenda soletta, e le strutture di basamento del nuovo edificio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare il collegamento fra le strutture metalliche avviene in parte con filo di ferro ma soprattutto mediante saldatura ad arco. Ad operazione quasi ultimata, alla ripresa dei lavori pomeridiani, durante l' utilizzo della saldatrice, verosimilmente qualche residuo incandescente, bucato il telo, finisce nella vasca costituendo un innesco per la miscela dei biogas che si è formata sotto il telo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'incendio del gas determinava uno scoppio che dissesta la struttura metalliche, mentre le fiamme investono alcuni lavoratori che si trovavano sulla superficie della vasca ed in particolar modo un lavoratore che muore per ustioni sul cingolo toracico sinistro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori causali individuati nella scheda:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “saldatura gabbia in ferro nelle vicinanze di gas infiammabile”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “vasca liquami coperta solo con del telo”.   
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel secondo caso il giorno dell’incidente un titolare insieme ad un amico dipendente stanno costruendo un cavalletto in metallo da montare su di un piccolo autocarro per il trasporto degli infissi da loro prodotti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mentre stanno saldando/molando, verosimilmente delle scintille vanno a contatto con bidoni che hanno contenuto e/o contengono vernici e solventi (probabilmente alcuni bidoni non erano coperti) che si trovano lì vicino innescando una prima esplosione e un successivo incendio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si trovano all’interno di un prolungamento costruito a ridosso del capannone (abusivo), dove all’interno si eseguono piccoli lavori di saldatura e di verniciatura.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A causa dell’incendio in prossimità dell’unica apertura (portone) presente, il titolare, che si trova all’interno, rimane intrappolato, mentre il dipendente che si trova all’esterno viene solo leggermente ferito dall’esplosione e dall’incendio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I fattori causali individuati:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “bidoni contenenti vernici e solventi non coperti”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             'infortunato “stava eseguendo delle saldature/molature vicino a bidoni di diluente e vernice”.  
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le precauzioni per la sicurezza dei lavori a caldo
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per migliorare la prevenzione degli incendi e delle esplosioni che possono avvenire durante le attività connesse ai lavori a caldo, ci soffermiamo oggi su alcune indicazioni presenti in una linea guida prodotta dalla Confederation of Fire Protection Association Europe ( CFPA-Europe) con l’obiettivo di fornire esempi condivisi di soluzioni, concetti e modelli in materia di sicurezza antincendio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel documento “ Sicurezza antincendio per gli addetti ai lavori a caldo” (Fire safety basics for hot work operatives) – elaborato da SPEK (Associazione Finlandese di Soccorso Nazionale), curato da Matti Orrainen e tradotto in italiano da Guido Zaccarelli – si riportano, tra le altre cose, le precauzioni di sicurezza da mettere in atto prima dello svolgimento dei lavori a caldo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne riprendiamo alcune:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Valutate il valutazione del rischio nella zona di lavoro.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ispezionate il soffitto, le pareti e il pavimento e posizionate schermi sulle aperture ed i passaggi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Richiedete un permesso scritto per lavori a caldo alla persona incaricata di rilasciarlo.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Disponete una vigilanza sui lavori a caldo per la durata del lavoro e dopo che il lavoro è stato completato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Assicuratevi che chiunque sul luogo di lavoro conosca l’indirizzo del luogo di lavoro, la posizione del telefono, la modalità di effettuare una telefonata di emergenza e la modalità di usare i dispositivi antincendio di primo intervento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Assicuratevi che il luogo di lavoro sia dotato di almeno un estintore portatile di caratteristiche estinguenti almeno 43A‐183BC ed inoltre, alla distanza massima di 10 m, un altro estintore analogo oppure due estintori di caratteristiche estinguenti almeno 27A-144BC oppure un idrante. I requisiti possono variare nei diversi paesi” (il traduttore ricorda che, alla data di elaborazione del documento, in Italia “non risulta siano in vendita estintori 27A-144BC, mentre sono comuni gli estintori 34A-144BC”).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Pulite e mettete in sicurezza il luogo dove avverrà il lavoro a caldo. Rimuovete o proteggete tutte le apparecchiature con sostanze infiammabili o combustili, compresi i cestini ed i contenitori, i macchinari ed i materiali sul luogo di lavoro e sulle aree circostanti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Proteggete le strutture combustibili ed anche le aperture nelle strutture. La lana minerale può essere usata per la protezione temporanea.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Se necessario, bagnate il luogo di lavoro e le aree circostanti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ispezionate le aree intorno al luogo dove avverrà il lavoro a caldo. Se necessario organizzate una vigilanza anche in queste aree.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Coperture non combustibili o fogli di lana minerale devono essere disponibili sul luogo di lavoro allo scopo di prevenire lo spargimento di scintille. Inumidire la copertura aumenta l’effetto della schermatura. Lo spargimento di scintille può essere prevenuto anche mediante schermi mobili realizzati con materiali non combustibili.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Nel caso di lavori su una griglia, è necessario prevenire l’ingresso delle scintille nell’attività sottostante mediante copertura della griglia con materiale non combustibile.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Proteggete le canaline elettriche sul luogo di lavoro con coperture inumidite o fogli di lana minerale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Prevenite la conduzione di calore verso le aree circostanti attraverso tubazioni, condotte di ventilazione, ecc.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Se necessario, misurate la concentrazione di gas nell’area di lavoro e ventilate la zona.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Se c’è la possibilità che il calore o il fumo generato durante il lavoro a caldo possano causare un allarme incendio non desiderato, disattivate il rilevatore dell’impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. L’impianto deve essere disattivato solo dalla persona responsabile dell’impianto o da una persona appositamente incaricata dal responsabile ed occorre consultare l’assicurazione (il rivelatore deve essere riattivato immediatamente dopo la fine del lavoro a caldo”).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “L’impianto sprinkler normalmente non necessita di essere disattivato a meno che il lavoro a caldo sia svolto sul medesimo impianto sprinkler. Ad ogni modo, gli erogatori sprinkler devono essere protetti dal calore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Imparare dagli errori – Gli infortuni gravi e mortali nei lavori a caldo – le schede di Infor.mo. 7007 e 7709.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 05:04:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/analisi-infortuni-lavori-a-caldo-e-rischio-incendio</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,rischio attività di saldatura,rischio incendio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,81/08,Rischio lavori a caldo,D.Lgs. 81/08,consulenza sicurezza sul lavoro,valutazione rischio incendio,valutazione del rischio incendio,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,lavori a caldo,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SICUREZZA CANTIERI: FORNITURE E NOLEGGI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-cantieri-forniture-e-noleggi</link>
      <description>Un documento sulle indicazioni per i coordinatori della sicurezza in edilizia si sofferma sulla presenza nei cantieri di fornitori e noleggiatori. Le tipologie di fornitura, la fornitura con posa in opera e i noleggi a caldo e a freddo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Edilizia e sicurezza: le forniture e i noleggi a caldo e a freddo
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento sulle indicazioni per i coordinatori della sicurezza in edilizia si sofferma sulla presenza nei cantieri di fornitori e noleggiatori. Le tipologie di fornitura, la fornitura con posa in opera e i noleggi a caldo e a freddo.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Articolo che riguarda un estratto della pubblicazione: “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, un documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada riguardo il mondo dei cantieri edili per comprendere i compiti, i ruoli, le specificità che riguardano, dal punto di vista della sicurezza e salute, i tanti soggetti che possono essere presenti in questi ambienti di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             L'argomento riguarda i fornitori e i noleggiatori e sulle incombenze ed obblighi connessi a questa eventuale presenza.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Cantieri e sicurezza: chi è il fornitore? Quali sono le tipologie di fornitura?
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Il documento indica che per fornitore si intende “un soggetto (azienda o impresa o, più raramente, lavoratore autonomo) che si presenta in cantiere per fornire materiali ed attrezzature (mattoni, calcestruzzo, serramenti, ferri d’armatura, componenti della gru, opere provvisionali, eccetera)”:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              “se i lavoratori di tale soggetto si limitano ad eseguire operazioni di scarico (manuale o con autogrù o con altri mezzi), siamo di fronte ad una mera fornitura;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              “se, invece, i lavoratori di tale soggetto, oltre alle eventuali operazioni di carico o scarico, posano in opera i materiali o le attrezzature fornite (posa in opera della gru, posa in opera dei serramenti, posa in opera dei ferri d’armatura, eccetera) siamo di fronte ad una fornitura con posa in opera”.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Si segnala che la distinzione è rilevante perché “i meri fornitori non sono tenuti a redigere il POS, mentre i fornitori con posa in opera sì”.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Sono poi assimilati ai fornitori “i soggetti (aziende o imprese o, più raramente, lavoratori autonomi) che si presentano in cantiere per ritirare materiali ed attrezzature (componenti della gru o del ponteggio, rifiuti, rottami, eccetera): se essi si limitano ad eseguire operazioni di carico (manuale o con autogrù o con altri mezzi) sono assimilabili ai meri fornitori, se, invece, recuperano in opera i materiali o le attrezzature che ritirano sono assimilabili ai fornitori con posa in opera”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            È necessario precisare – continua il documento - che “i fornitori con posa in opera devono essere trattati come imprese esecutrici (spesso subappaltatrici o subaffidatarie) e, pertanto, ad essi si applicano” le regole che la pubblicazione ha presentato per le imprese esecutrici. E qualora il fornitore con posa in opera sia un lavoratore autonomo, “ad esso si applicano le medesime regole viste per i lavoratori autonomi”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Si ricorda che la mera fornitura è regolata dall’art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008 che “così prevede:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              il fornitore non è tenuto a redigere il POS (D. Lgs. 81/8, art 96, comma 1-bis);
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              il soggetto che ha ordinato la fornitura deve affidare la fornitura in appalto (o subappalto o subaffidamento) o mediante un contratto d’opera o di somministrazione o d’acquisto e deve verificare l’idoneità tecnico-professionale del fornitore acquisendo il certificato camerale e l’autocertificazione con cui il fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti d’idoneità tecnico professionale”;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              “il soggetto che ha ordinato la fornitura deve comunicare al fornitore, preferibilmente per iscritto, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esso deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              il soggetto che ha ordinato la fornitura deve cooperare col fornitore all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              il soggetto che ha ordinato la fornitura deve coordinare col fornitore gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto, dando e ricevendo, preferibilmente per iscritto, informazioni per eliminare o contenere gli eventuali rischi da interferenza tra la fornitura e le altre lavorazioni in corso;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              il soggetto che ha ordinato la fornitura deve comunicare al fornitore le eventuali prescrizioni contenute nel PSC che lo possono riguardare (ad esempio, l’obbligo per i mezzi di circolare all’interno del cantiere in senso antiorario, procedure d’emergenza particolari, divieto di deposito sotto le linee elettriche, eccetera);
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              il fornitore deve, preferibilmente per iscritto, fornire preventivamente al soggetto che gli ha ordinato la fornitura tutte le informazioni necessarie sulle operazioni che deve eseguire all’interno del cantiere (ad esempio, l’utilizzazione di un’autogrù)”.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              Inoltre il soggetto che ha ordinato la fornitura deve informare per tempo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) “sull’arrivo in cantiere del fornitore. Per completezza d’informazione, si ricorda che, fra le misure di sicurezza alla cui osservanza è tenuto il fornitore, sono sicuramente rilevanti quelle legate alla movimentazione con mezzi meccanici, oggetto nel recente passato di numerosi infortuni, anche mortali”.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Si ricorda poi che poiché l’art. 96, comma 2, del D. Lgs. 81/08 prevede che ‘l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui  all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5’, è sufficiente, “al fine di fornire le indicazioni sui rischi di cui sopra, che l’impresa dia al fornitore copia del proprio POS”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Cantieri: la fornitura con posa in opera di materiali e attrezzature
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riguardo poi alla fornitura con posa in opera di materiali e/o attrezzature, come già indicato, i fornitori con posa in opera “sono considerati imprese esecutrici o lavoratori autonomi e, pertanto, ad essi si applicano le regole di cui al capo I del titolo IV del D. Lgs. 81/08; in particolare, devono redigere il POS se sono imprese esecutrici”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Si segnala che un caso particolare di fornitura con posa in opera “è rappresentato dai fornitori di gru, ponteggi, centrali di betonaggio e simili attrezzature. Se essi, oltre alle operazioni di scarico, posano in opera la gru, il ponteggio, la centrale di betonaggio e le altre simili attrezzature, devono essere considerati ‘imprese esecutrici’ perché partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera con l’obbligo quindi di redazione del POS se sono imprese esecutrici”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Mentre un altro caso particolare di fornitura con posa in opera è la “fornitura di calcestruzzo regolata sia dalla lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, sia dalla nota n. 2597 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2016. Dalla lettura di questi documenti si evince che “l’impresa fornitrice di calcestruzzo non deve redigere il POS se i suoi lavoratori si limitano a utilizzare la canaletta o la pompa senza tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa; in caso contrario deve redigere il POS”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Cantieri e sicurezza: il noleggio a freddo e il noleggio a caldo
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Poiché nei cantieri sono spesso presenti attrezzature prese a noleggio (escavatori, compressori, betoniere, autogrù, …), il documento si sofferma anche sul noleggio e sui noleggiatori; le indicazioni che, in questo caso, riguardano i noleggi sono contenute nell’art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) del D. Lgs. 81/2008.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Si premette che esistono due forme di noleggio:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              noleggio a freddo: “è il noleggio di un’attrezzatura (macchina, apparecchio, utensile, eccetera) senza operatore; in tale caso, l’attrezzatura viene manovrata ed utilizzata dal noleggiatore o da suo personale”. Il noleggio a freddo “non è mai un subappalto o un subaffidamento”;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              noleggio a caldo: “è il noleggio di un’attrezzatura con operatore (o più operatori); in tale caso, l’attrezzatura viene manovrata ed utilizzata dal noleggiante o da suo personale”. Il noleggio a caldo “è un subappalto se viene superata una qualunque delle soglie” indicate nell’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “o un subaffidamento se non vengono superate le suddette soglie”.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Le norme indicate nell’art. 72 valgono sia per le imprese esecutrici, sia per i lavoratori autonomi ed è “naturalmente compito del CSE verificare che le stesse vengano attuate e, allo scopo, è sufficiente che prenda visione delle attestazioni del noleggiante circa la conformità dell’attrezzatura noleggiata e delle dichiarazioni del noleggiatore circa la formazione e l’abilitazione del personale cui affida l’attrezzatura noleggiata, salvo constatare l’incapacità dell’operatore addetto alla manovra dell’attrezzatura ed intervenire di conseguenza”.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Per quanto riguarda il trattamento dei noleggiatori si indica che:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              “nel caso di noleggio a freddo da parte di un’impresa esecutrice, affidataria o subappaltatrice o subaffidataria, le modalità d’impiego dell’attrezzatura noleggiata dovranno essere indicate nel POS dell’impresa esecutrice;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              nel caso di noleggio a caldo, se il noleggiante è un’impresa, esso è soggetto a tutte le regole”, già presentate nel documento per le imprese esecutrici; “in particolare, il noleggiante è obbligato a redigere il POS”;
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              nel caso di noleggio a caldo, “se il noleggiante è un lavoratore autonomo, egli è soggetto a tutte le regole già viste per i lavoratori autonomi”.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che riporta anche alcune utili risposte a quesiti specifici sulle forniture e sui noleggi nei cantieri.
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riferimenti:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;ul&gt;&#xD;
          &lt;li&gt;&#xD;
            
              “I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.
             &#xD;
          &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;/ul&gt;&#xD;
        &lt;div&gt;&#xD;
          
             Fonte articolo: Puntosicuro
            &#xD;
        &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 04:54:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-cantieri-forniture-e-noleggi</guid>
      <g-custom:tags type="string">Nolo a freddo,PSC,Art. 26 D.Lgs. 81/08,piano di sicurezza e coordinamento,Protocollo sicurezza cantieri edili,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Piano operativo di sicurezza,Lavoratore autonomo,Nolo a caldo,81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,POS,rischi interferenziali,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,titolo IV D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza titolo IV</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: LA PROTEZIONE DELLA PELLE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-la-protezione-della-pelle</link>
      <description>Uno spazio web di Suva in Svizzera è dedicato alla protezione della pelle nei luoghi di lavoro. Come affrontare le malattie cutanee, i pericoli per la pelle, le sostanze chimiche, le lesioni cutanee, gli eczemi e le allergie</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Protezione della pelle nei luoghi di lavoro: lesioni cutanee ed allergie
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Uno spazio web di Suva in Svizzera è dedicato alla protezione della pelle nei luoghi di lavoro. Come affrontare le malattie cutanee, i pericoli per la pelle, le sostanze chimiche, le lesioni cutanee, gli eczemi e le allergie.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel mondo del lavoro le malattie cutanee sono numerose: “epossidi e detersivi possono causare allergie”, i detergenti e i disinfettanti aggressivi “danneggiano la pelle”. E anche i guanti di protezione, che sono generalmente efficaci, “devono essere della taglia giusta e idonei all'impiego”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per fare una corretta prevenzione di queste malattie è importante, laddove possibile, “cambiare i processi di lavoro per ridurre o evitare il contatto con le sostanze dannose”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E anche disturbi lievi “possono facilmente peggiorare in malattie professionali che rendono necessario cambiare la professione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a fornire diverse informazioni e documenti per la protezione della pelle, è uno spazio web realizzato da Suva, Istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, dal titolo “ Protezione della pelle: così evitate lesioni e malattie cutanee”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo spazio, molto ricco di materiali, non sono presenti solo utili indicazioni e riferimenti a materiali più dettagliati sul tema, ma anche piccoli video di presentazione dei rischi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La protezione della pelle: come affrontare le malattie cutanee
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella parte dedicata alle malattie cutanee professionali si ribadisce che le malattie della pelle (in Svizzera una malattia professionale accertata su sei è un’affezione cutanea) “non sono soltanto spiacevoli e antiestetiche: possono anche condurre all’incapacità al lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Bisogna comunicare immediatamente gli eventuali problemi alla pelle. In molti casi gli eczemi migliorano rapidamente, tuttavia bisogna “assolutamente consultare un medico se:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la guarigione è lenta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un’alterazione cutanea correlata al lavoro si ripresenta continuamente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un eczema si espande ulteriormente”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            E si sconsiglia di “trattare problemi cutanei di questo genere con prodotti comprati di propria iniziativa, ad esempio con pomate al cortisone”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le affezioni cutanee, che spesso “hanno un decorso lungo e difficile e comportano ingenti spese”, “in genere sono accompagnate da arrossamenti, noduli, vescicole, screpolature e desquamazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che le lesioni cutanee, come i frequenti eczemi irritativi, “sono provocate da sostanze irritanti quali solventi, detergenti o disinfettanti, e molto spesso anche soltanto dal contatto prolungato con il bagnato, senza protezione".
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se trattiamo la pelle tempestivamente, la proteggiamo durante il lavoro e la curiamo (“gli eczemi in genere guariscono rapidamente”). Tuttavia, “se l’eczema irritativo evolve in un’allergia cutanea o in un eczema delle mani permanente, spesso cambiare lavoro è l’unica soluzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La protezione della pelle: i pericoli e le sostanze chimiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ma quando è in pericolo la pelle?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Suva ricorda che la pelle protegge il corpo da effetti nocivi, “quando però la pelle è danneggiata viene meno la sua funzione protettiva. Ecco quindi perché è importante preservare la pelle da pericoli derivanti da agenti esterni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il sito si rivolge direttamente ai lavoratori esposti ricordando che “è importante riconoscere i pericoli e adottare misure di protezione adeguate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi alcuni aspetti a cui prestare attenzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “La vostra pelle entra in contatto con sostanze chimiche o prodotti sgrassanti?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Al lavoro le vostre mani possono sporcarsi molto oppure sono esposte a un ambiente umido?”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se la risposta è positiva “sussiste il pericolo che la pelle si danneggi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono infatti molte le professioni nelle quali possono insorgere malattie cutanee: “il rischio è maggiore se si lavora nell'edilizia, nell'industria chimica e nel settore dell'acconciatura”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che le sostanze chimiche vengono “classificate e contrassegnate in base ai pericoli connessi” e “simboli e indicazioni di pericolo (frasi H) sulla confezione richiamano l'attenzione sulle caratteristiche del prodotto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricordano alcune frasi H che rinviano a un pericolo per la pelle:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari (H314).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Provoca irritazione cutanea (H315).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Può provocare una reazione allergica cutanea (H317).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle (EUH066).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Contiene cromo (VI).Può provocare una reazione allergica (EUH203).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica (EUH205)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che “detergenti, saponi, shampoo, preparazioni alcoliche e prodotti analoghi hanno un effetto sgrassante”, ma “anche lavare le mani in modo eccessivo logora la pelle. Se la pelle viene sgrassata con grande frequenza possono insorgere eczemi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche lo sporco può avere degli “effetti tossici per la pelle. Particelle piccole e appuntite, come ad esempio trucioli metallici, provocano sottili lacerazioni. I saponi abrasivi utilizzati per rimuovere lo sporco ostinato dalle mani danneggiano ulteriormente la pelle”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un altro problema è il lavoro in ambiente umido. “Lavorando in ambiente umido la pelle si gonfia (macerazione)e ciò favorisce l'insorgere di malattie cutanee”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La protezione della pelle: le lesioni cutanee, gli eczemi e le allergie
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Suva ricorda che le allergie “sono frequenti e spesso interessano la pelle”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una reazione allergica della pelle “può comparire inaspettatamente e risolversi”. Ma anche se inizialmente rimane un episodio isolato, “non è il caso di sottovalutarla, soprattutto se sul lavoro” si viene a contatto con sostanze chimiche o la pelle viene stressata in altro modo. “Una volta sviluppata un’allergia, non è facile liberarsene”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica di tenere presente che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “i danni cutanei di origine professionale sono causati da sostanze chimiche e biologiche, e da agenti fisici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             eczemi irritativi e allergie cutanee sono tra le malattie professionali della pelle più comuni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             è necessario proteggersi dalle sostanze aggressive e allergizzanti. Perché una volta sviluppata l’allergia, basta venire solo brevemente a contatto con la sostanza scatenante per avere una nuova reazione allergica”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ma come si sviluppano le lesioni cutanee?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che in genere “le lesioni cutanee non compaiono dalla sera alla mattina. Spesso si sviluppano gradualmente dopo una lunga attività lavorativa, se la persona colpita è stata ripetutamente esposta ad agenti chimici e fisici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Spesso le lesioni “sono provocate da continui contatti con il bagnato o da sostanze chimiche quali sali metallici, resine epossidiche, profumi o conservanti. Ad esempio, il contatto ripetuto, senza protezione, con resine epossidiche può sfociare in un’allergia a questo materiale. In generale si parla di allergia alle sostanze chimiche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia anche “agenti fisici quali calore, freddo, luce ultravioletta, laser o radiazioni ionizzanti possono provocare reazioni cutanee. Sostanze vegetali (piante esotiche, fiori e alcuni tipi di verdure), organismi animali come determinati acari presenti in natura, e agenti microbici quali virus, batteri o funghi possono ugualmente causare eruzioni cutanee di origine professionale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre svolgono un ruolo la frequenza e il modo in cui le persone interessate vengono a contatto con le sostanze/gli agenti citati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio può trattarsi di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un “contatto diretto singolo o ripetuto con sostanze chimiche aggressive o reattive come acidi forti e basi forti (ad es. con cemento fresco umido) o colle e resine bicomponenti”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un “contatto frequente e non protetto con sostanze chimiche percepite come poco pericolose, ad esempio lubrorefrigeranti, solventi organici, oli minerali, disinfettanti per superfici, composti metallici e conservanti”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un “contatto molto frequente con prodotti che stressano la pelle, come saponi, detersivi e prodotti per la cura dei capelli. Anche lavorare regolarmente in un ambiente umido costituisce un problema per la pelle”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, infine, che l’eczema “è una malattia cutanea infiammatoria, non contagiosa, che dà prurito. Alla base di ogni eczema c’è un disturbo della barriera cutanea”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi alcuni degli eczemi più comuni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             eczemi irritativi: “soprattutto se l’esposizione è ripetuta, determinate sostanze con effetti irritativi di tipo fisico o chimico provocano un’infiammazione della pelle e nel tempo possono condurre a un ‘eczema irritativo’ (detto anche dermatite da contatto irritativa). Segni tipici sono arrossamento, gonfiore e desquamazione della pelle, associati a sensazione di bruciore e/o prurito nella parte interessata. Può bastare un solo contatto con sostanze chimiche molto irritanti o corrosive, come basi e acidi diluiti, per danneggiare gravemente la pelle. Altre sostanze quali lubrorefrigeranti, solventi e saponi, ma anche i lavori in ambiente molto umido, provocano alterazioni cutanee locali solo dopo un contatto frequente e/o prolungato”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             eczemi allergici da contatto: “negli eczemi allergici da contatto inizialmente la pelle è arrossata e gonfia e presenta piccoli noduli e vescicole. Il prurito può essere molto forte. A determinate sostanze chimiche la pelle reagisce con ipersensibilità o allergia. Le allergie non si sviluppano quasi mai al primo contatto con la sostanza allergizzante. Perché si instauri un’allergia devono verificarsi contatti ripetuti per giorni o settimane, spesso anche per mesi o anni. In caso di forte allergia cutanea, in genere basta un contatto di modesta entità per scatenare nuovamente la reazione allergica. Purtroppo l’ipersensibilità permane anche dopo la remissione dell’affezione cutanea, perciò possono verificarsi delle ricadute se non si evita rigorosamente qualsiasi contatto con l’allergene. Le sostanze chimiche allergizzanti sono definite anche ‘sensibilizzanti’”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per ulteriori informazioni rimandiamo, infine, alla lettura integrale dello spazio web Suva e anche ad un corposo documento, dal titolo “ La protezione della pelle sul lavoro”, prodotto nel 2006 da Suva e aggiornato nel 2014.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 04:53:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-la-protezione-della-pelle</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,guanti protettivi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Dispositivi di Protezione Individuale,Rischio Chimico,rischio allergie,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio sostanze pericolose,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,sostanze chimiche,DPI,Mascherine,Consulenza sicurezza sul lavoro,Sostanze pericolose</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg">
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE ED ATTREZZATURE: L'OBBLIGO DELLE MANUTENZIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-l-obbligo-delle-manutenzioni</link>
      <description>L’obbligo del registro delle manutenzioni anche detto registro di controllo</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’obbligo del registro delle manutenzioni anche detto registro di controllo
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Titolo III del Decreto Legislativo 81/08, con l’articolo 71, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di gestire correttamente le attrezzature di lavoro. In pratica, il datore di lavoro deve fornire attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, nonché garantirne l’idonea manutenzione nel tempo per assicurarne la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali. Tale obbligo si estende al personale che nelle aziende pubbliche o private vengono incaricati al controllo dell’efficienza operativa ed alla manutenzioni dei mezzi in dotazione.   L’obbligo della manutenzione si applica a tutte le attrezzature di lavoro senza alcuna eccezione. Per alcune attrezzature particolari, riportate nell’Allegato VII del D. Lgs. 81/08, è necessario eseguire verifiche periodiche da personale specializzato incaricato da enti abilitati sia pubblici che privati. Gli interventi di manutenzione si distinguono in ordinarie, per garantire il corretto uso dell’attrezzatura e sono dettati dal costruttore attraverso il libretto d’uso e manutenzioni, e straordinarie, che si effettuano in seguito a inconvenienti non prevedibili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La manutenzione ha come scopo fondamentale, il mantenimento delle attrezzature nelle condizioni stabilite dal costruttore, la garanzia della sicurezza degli operatori e la tutela ambientale, la prolungazione della vita utile delle attrezzature e la prevenzione dei guasti. È obbligatorio predisporre un documento nel quale registrare le manutenzioni programmate dal costruttore al fine di garantire una corretta gestione delle attrezzature nel tempo e documentare le verifiche effettuate. La mancata osservanza di tali obblighi è sanzionata con arresto o ammenda per il datore di lavoro per il dirigente e per il preposto incaricato al controllo delle manutenzioni. Non per questo l’operatore incaricato alla conduzione è esimente o privo di responsabilità in quanto l’operatore addetto alla conduzione, ai sensi dell’art. 20 dello stesso decreto, deve segnalare le inefficienze dell’attrezzatura affidata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il D. legislativo 81/2008 obbliga i soggetti interessati alla manutenzione e del controllo periodico delle attrezzature di lavoro per garantirne l’efficienza e la sicurezza nel tempo. Il datore di lavoro è responsabile di organizzare e gestire questi interventi, che devono essere condotti da persone competenti ma soprattutto ove necessario da officine autorizzate alla manutenzione in modo da aggiornare l’ apposito registro da istituire in virtù dell’ obbligo di cui all’art. 4 dell’art. 71 del D. lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Naturalmente le manutenzioni  delle attrezzature, come anche il controllo di funi e catene per quanto possibile, devono rispettare le prescrizioni del costruttore indicate attraverso il libretto d’uso e manutenzione che ogni produttore predispone specificamente per ogni macchina o attrezzatura. In caso d’infortunio, la mancanza delle manutenzioni ordinarie o straordinarie, comportano responsabilità a carico dell’addetto incaricato alla conduzione del mezzo dato in affidamento, sul quale ricade l’obbligo di comunicare eventuali malfunzionamenti riscontrati o manomissioni dei sistemi di scurezza. L’addetto o il preposto incaricato alle manutenzioni non può esimersi dall’obbligo di osservanza imposto dal programma delle manutenzioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Notiziario Sicurezza
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 04:51:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-l-obbligo-delle-manutenzioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Rischi macchine ed attrezzature,manutenzioni macchine e attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,verifiche periodiche,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO: LO STOCCAGGIO DI LIQUIDI INFIAMMABILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-lo-stoccaggio-di-luquidi-infiammabili</link>
      <description>Una lista di controllo di Suva in Svizzera è dedicata alla sicurezza nello stoccaggio di liquidi facilmente infiammabili. I pericoli, gli impianti, le installazioni, le zone e locali di stoccaggio, l’organizzazione</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Lista di controllo per lo stoccaggio di liquidi facilmente infiammabili
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una lista di controllo di Suva in Svizzera è dedicata alla sicurezza nello stoccaggio di liquidi facilmente infiammabili. I pericoli, gli impianti, le installazioni, le zone e locali di stoccaggio, l’organizzazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nelle attività di stoccaggio sono presenti vari possibili rischi d’infortunio (incendi, esplosioni, cadute dall’alto di gravi, …). 
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Sicuramente ci sono però situazioni particolarmente pericolose, ad esempio quando si ha a che fare con lo stoccaggio di liquidi facilmente infiammabili.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio, liquidi come benzina, acetone, toluolo e diluente nitro possono essere estremamente pericolosi. Se “vengono stoccati in modo errato, si corre un elevato rischio di esplosione e incendio”. E se l'incidente si verifica, “di norma le conseguenze per l'azienda sono disastrose”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo è la presentazione di una nuova lista di controllo prodotta in Svizzera da Suva, Istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, e “l'impegno necessario per compilare il questionario è piuttosto modesto rispetto ai possibili danni che potrebbero essere causati da uno stoccaggio errato di liquidi facilmente infiammabili” (come ricordato sempre nella presentazione).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel documento – dal titolo “Stoccaggio di liquidi facilmente infiammabili. Lista di controllo” – si chiede alle aziende se hanno sotto controllo i rischi associati a questi liquidi. Dove per liquidi ‘facilmente infiammabili’ si intendono “quelli il cui punto di infiammabilità si trova al di sotto dei 30°C”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La lista di controllo permette di individuare meglio queste fonti di pericolo (rispondendo a una delle domande della check list con «no» o «in parte», “occorre adottare una misura” di prevenzione).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Liquidi facilmente infiammabili: zone e locali di stoccaggio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento Suva, parlando di liquidi facilmente infiammabili, indica che bisogna conoscere i rischi legati a questi liquidi immagazzinati nell’azienda e sapere quali sono le caratteristiche rilevanti dal punto di vista della sicurezza (per es. punto di infiammabilità).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E a tale scopo è possibile consultare le schede di sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre si è esaminata la possibilità di sostituire i liquidi facilmente infiammabili con liquidi meno pericolosi? Per es. con liquidi infiammabili con punto di infiammabilità superiore a 30°C?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si parla poi di zone e locali di stoccaggio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che i recipienti (bidoni, cisterne), le tubazioni, ecc. devono essere “protetti dalle sollecitazioni termiche?”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È poi importante:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             adottare “adeguate misure per evitare la fuoriuscita di liquidi in locali adiacenti, canalizzazioni e in altre zone”. Per es. soglie, vasche di ritenzione, ecc;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             contrassegnare i locali o le zone di stoccaggio con pericolo di esplosione. Per es. con avvisi di pericolo di incendio ed esplosione, divieto di fumare;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             evitare tutte le fonti di innesco efficaci nelle zone con pericolo di esplosione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ventilare a norma i locali di stoccaggio (i locali “devono disporre di una sufficiente ventilazione naturale o artificiale con aperture di ventilazione o di aspirazione ubicate nel punto più basso: ricambio d’aria da 3 a 5 volte l’ora”). Mentre i locali di stoccaggio interrati o ciechi “devono essere equipaggiati con una ventilazione artificiale”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ventilare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Gli sbocchi dei canali di ventilazione sono ubicati in modo che l’aria di scarico possa essere espulsa senza creare pericoli (per es. sopra il tetto)?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I ventilatori installati nel flusso d’aria di scarico hanno una protezione antideflagrante?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Sono a disposizione apparecchiature e dispositivi di estinzione e raffreddamento appropriati (estintori, posti di estinzione)?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I locali o le zone di stoccaggio sono protetti contro l’accesso non autorizzato?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             È garantita la via di fuga? Per es. direttamente all’aperto, attraverso corridoi formanti un compartimento tagliafuoco, ecc”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale della lista che riporta anche diverse immagini esplicative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Liquidi facilmente infiammabili: impianti e installazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La lista Suva si sofferma poi sugli impianti e le installazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Bisogna verificare se gli impianti e le installazioni sono a ciclo chiuso. Per esempio “sistemi provvisti di condotte per il recupero del gas, cisterne con condotte di equilibrio prolungate fino all’aperto, recipienti chiusi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre gli impianti (recipienti, tubazioni, ecc.) “sono costruiti o protetti in modo da sopportare eventuali sollecitazioni di natura meccanica? Resistenza alla pressione, protezione antiurto, ecc”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La lista chiede poi di verificare che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i recipienti, le tubazioni, ecc. siano “contrassegnati in modo visibile e indelebile in base al loro contenuto”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
              nei luoghi di lavoro le piccole quantità di liquidi facilmente infiammabili (fino a circa 100 l in totale) vengano “conservate in armadi ignifughi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Liquidi facilmente infiammabili: organizzazione e formazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La lista si conclude, come spesso avviene con le check list elvetiche, parlando di organizzazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si chiede, intanto, di verificare che nella zona di stoccaggio i carichi di fuoco siano ridotti al minimo (per es. materiale di imballaggio).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dal documento riprendiamo un’immagine relativa allo stoccaggio di materiale infiammabile in un deposito separato:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, più specificatamente in tema di organizzazione, si chiede se i collaboratori “vengono istruiti al momento dell’assunzione e in seguito a intervalli regolari sui pericoli cui sono esposti e sulle misure di protezione da adottare”?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli impianti vengono poi sottoposti a manutenzione da parte di personale competente? E sono stati individuati i pericoli associati allo stoccaggio e alla manipolazione di liquidi facilmente infiammabili?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, in conclusione, che la lista di controllo elvetica fa riferimento alla normativa svizzera in materia di prevenzione incendi e che alla lista è allegato un documento dedicato alla pianificazione delle misure da adottare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           N.B.: Se i riferimenti legislativi e alcune indicazioni contenute nei documenti di Suva riguardano la realtà elvetica, i suggerimenti e le informazioni riportate sono comunque utili per migliorare la prevenzione di tutti gli operatori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Suva, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, “Stoccaggio di liquidi facilmente infiammabili. Lista di controllo”, lista di controllo, febbraio 2023.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 04:50:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-lo-stoccaggio-di-luquidi-infiammabili</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio esplosione,DVR,rischio liquidi infiammabili,rischio incendio,rischio gas infiammabili,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,81/08,Rischio atmosfere esplosive,D.Lgs. 81/08,valutazione del rischio incendio,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,sicurezza antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO IN CANTIERE: LA GESTIONE DEI MATERIALI INFIAMMABILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-in-cantiere-la-gestione-dei-materiali-infiammabili</link>
      <description>Un documento Inail sul rischio incendio ed esplosione in edilizia si sofferma sui possibili rischi connessi alla ristrutturazione e manutenzione. Le lavorazioni per la catramatura, lo stoccaggio di materiali infiammabili e gli edifici sottoposti a tutela.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Incendi in edilizia: la catramatura e lo stoccaggio di materiali infiammabili
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail sul rischio incendio ed esplosione in edilizia si sofferma sui possibili rischi connessi alla ristrutturazione e manutenzione. Le lavorazioni per la catramatura, lo stoccaggio di materiali infiammabili e gli edifici sottoposti a tutela.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo agli incendi e alle esplosioni che possono avvenire in edilizia, sono molti i possibili rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione. Ad esempio con riferimento ai lavori effettuati con attrezzature che impiegano fiamme libere (o che producono calore o scintille), allo stoccaggio di materiali infiammabili o, ancora, alle attività negli edifici sottoposti a tutela.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A parlarne, fornendo utili suggerimenti per organizzare idoneamente il cantiere e migliorare la prevenzione, è il documento “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza” nato dalla collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel capitolo dedicato ai possibili rischi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione (capitolo 3), il documento, dopo aver parlato delle operazioni di saldatura e delle operazioni di smerigliatura, si sofferma sulle lavorazioni per la catramatura indicando che la “posa di guaina bituminosa con l'ausilio di un cannello alimentato a GPL costituisce la lavorazione a fiamma libera ‘per eccellenza’ in un cantiere e spesso fonte d'incendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Edilizia e attività di catramatura: le indicazioni per la prevenzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Durante le lavorazioni per la catramatura, al di là degli altri rischi che le caratterizzano, “sono presenti rischi per la sicurezza e la salute come la scottatura e le ustioni per contatto accidentale con la fiamma del cannello, la quale può provocare l'innesco accidentale d'incendio e di esplosione o perdite di gas con i pericoli che ne conseguono”.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            A questo proposito il documento indica che sia l’analisi dei rischi, che le procedure durante e al termine delle lavorazioni”, devono “seguire le seguenti indicazioni:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - trasportare le bombole sul posto utilizzando appositi carrelli o analoghi dispositivi;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - controllare la funzionalità del riduttore di pressione posto sulla bombola;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - controllare l'integrità delle tubazioni in gomma con particolare riguardo ai punti di connessione con la bombola e il cannello;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - controllare l'efficienza del cannello;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - verificare che nelle vicinanze non vi siano materiali infiammabili;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - effettuare un'accurata pulizia della superficie di posa, ponendo attenzione alla eliminazione di scarti di lavorazione (trucioli, polvere ecc.) che potrebbero accendersi;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - distendere le tubazioni in curve ampie lontano dai punti di passaggio, proteggendole da calpestio, scintille, fonti di calore e dal contatto con attrezzature o rottami taglienti;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - non utilizzare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - tenere la bombola in posizione verticale e lontano da fonti di calore;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - porre attenzione a non lambire con la fiamma altri elementi combustibili presenti sulla copertura, come lucernai in materiale plastico, legno strutturale e non di pezzatura minuta ecc.;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - durante pause di lavoro spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas sul cannello e sulla bombola e porre il cannello caldo su apposito supporto e non in adiacenza a materiale combustibile;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - non sottoporre le tubazioni di alimentazione del cannello a trazione;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - non piegare le tubature di alimentazione per interrompere il flusso del gas;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - accendere i cannelli utilizzando appositi accenditori (non usare mai fiammiferi, torce di carta, scintille prodotte da mole o altri sorgenti di fortuna);
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - per evitare pericoli di esplosione, se il cannello non si accende tempestivamente, verificare che non si sia accumulato gas in sacche o interstizi o nell'ambiente di lavoro, prima di effettuare altri tentativi;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            - in caso di principio di incendio o di fuga di gas, chiudere immediatamente le bombole agendo sulla valvola principale”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E “le procedure che devono essere seguite una volta terminata la lavorazione sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas sul cannello e sulla bombola;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rimuovere la bombola dal luogo della lavorazione per riporla nell'apposito deposito di cantiere;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non abbandonare l'attrezzatura sul luogo di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sorvegliare accuratamente l'area operativa per almeno un'ora dopo aver completato le operazioni”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Edilizia e attività di catramatura: lo stoccaggio dei contenitori di GPL
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente, con riferimento alle lavorazioni per la catramatura, particolare attenzione deve essere rivolta anche alle “modalità di stoccaggio dei contenitori di GPL, che di fatto, vanno a costituire un deposito temporaneo di gas infiammabile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si indica che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili deve essere limitato a quello strettamente necessario per il normale svolgimento dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo; inoltre, il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che le bombole di gas, quando non sono utilizzate, “devono essere depositate all'esterno del luogo di lavoro, al fine di limitare il coinvolgimento di queste bombole in situazioni che potrebbero verificarsi nel cantiere quando è chiuso, oppure quando sono in corso altre lavorazioni. La presenza del gas infiammabile, infatti, potrebbe configurarsi come l'elemento di amplificazione di un eventuale incendio, aumentandone le conseguenze”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E, dunque, la localizzazione di un'area o di un locale dove depositare queste bombole diventa “un aspetto di particolare importanza nella gestione in sicurezza del cantiere”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si rimanda alle specifiche direttive per quanto concerne i depositi di GPL in bombole.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Stoccaggio di materiali infiammabili ed edifici sottoposti a tutela
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parlando di stoccaggio veniamo invece, più in generale, ai problemi connessi allo stoccaggio di materiali infiammabili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel capitolo 3 il documento ricorda che anche alcuni materiali per isolamento termico in particolari fasi del cantiere possono rappresentare “materiali da ‘attenzionare’ ai fini del rischio d’incendio per la loro elevata capacità di partecipare alla combustione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pertanto, nella gestione del cantiere, “è necessario tenere in considerazione i seguenti aspetti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - posizionare i depositi di materiale combustibile lontano dalle possibili fonti di innesco come aree in cui vengono effettuare operazioni di saldatura, presenza di sorgenti di calore dovute ad attriti, presenza di apparecchiature per la produzione di calore, presenza di fiamme libere;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - evitare di stoccare grandi quantitativi di materiale combustibile, è buona norma limitare il deposito al normale consumo nel breve periodo;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - individuare le aree di deposito dei materiali avendo cura di mantenere costantemente fruibili le vie di esodo per la tutela dei lavoratori e di garantire l’accesso dei mezzi di soccorso;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - installare la necessaria segnaletica di sicurezza indicante i pericoli presenti e i divieti da rispettare;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - prevedere la presenza di estintori, nel caso in cui siano depositati consistenti quantitativi di materiale combustibile, posizionare estintori carrellati;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - tutte le aree di cantiere ed in particolare i depositi di materiale infiammabile o combustibile, devono essere tenute pulite e in ordine;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - nelle aree di deposito deve essere rispettato il divieto di fumo;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo di tutte le aree per verificare che non sussistano condizioni per l’innesco di un incendio;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - gli scarti di lavorazione devono essere rimossi quotidianamente e depositati in aree appositamente destinate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma su altri possibili rischi aggiuntivi relativi ai cantieri di ristrutturazione e manutenzione (anche con riferimento alla presenza di materiali contenenti amianto o ai lavori di scavo in prossimità di tubazioni del gas e cavi di energia elettrica) e riporta utili indicazioni anche per i lavori in edifici sottoposti a tutela.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito, dopo aver ricordato che l’Italia “ha un patrimonio di monumenti, centri storici, parchi archeologici e naturali che non ha eguali nel mondo”, si segnala che negli edifici di valore storico-artistico il fine della sicurezza antincendio “deve essere perseguito in maniera coordinata con le esigenze di conservazione del bene tutelato, che spesso non consentono il rispetto di prescrizioni imposte dal classico approccio alla prevenzione incendi”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito ove l'adeguamento risulti troppo invasivo per il bene tutelato “si può ricorrere al procedimento di deroga, o anche all’approccio ingegneristico denominato “Fire Safety Engineering” (FSE), che consiste nel quantificare l’impatto di ogni soluzione tecnica sull’evoluzione dell’incendio, al fine di progettare soluzioni che siano maggiormente proporzionate al rischio reale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riguardo alla sicurezza antincendio degli edifici sottoposti a tutela riporta anche esempi dei particolari pericoli di incendio nelle attività di restauro degli edifici e delle possibili misure di prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Beatrice Conestabile Della Staffa, Francesca Maria Fabiani, Daniela Freda, Alessandro Ledda, Donato Lancellotti, Barbara Manfredi, Federica Paglietti, Arcangelo Prezioso, Giovanna Ricupero, Alessio Rinaldini, Raffaele Sabatino, Maria Teresa Settino, Fabrizio Baglioni, Armando De Rosa, Federico Lombardo, Andrea Marino, Fabio Mazzarella, Francesco Notaro, Antonio Petitto, Amalia Tedeschi
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 04:57:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-in-cantiere-la-gestione-dei-materiali-infiammabili</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,gestione emergenze,rischio incendio,Cantieri edili,sicurezza cantieri,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,sicurezza sul lavoro,81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,valutazione del rischio incendio,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,sicurezza cantieri temporanei e mobili,sicurezza antincendio,antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: IL PERSONALE SANITARIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-il-personale-sanitario</link>
      <description>Un documento dell’Agenzia EU-OSHA si sofferma sui rischi psicosociali nel settore della salute e dell’assistenza sociale. Focus sui rischi: carichi di lavoro, impegno emotivo, richieste cognitive, violenza, orari, lavoro precario e risorse organizzative.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono i rischi psicosociali nelle strutture socio-sanitarie?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento dell’Agenzia EU-OSHA si sofferma sui rischi psicosociali nel settore della salute e dell’assistenza sociale. Focus sui rischi: carichi di lavoro, impegno emotivo, richieste cognitive, violenza, orari, lavoro precario e risorse organizzative.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’Unione europea più di un lavoratore su dieci è impiegato nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, un settore che comprende varie attività nell’ambito dell’assistenza medica, residenziale e sociale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi settori sono presenti elevati rischi psicosociali caratterizzati, ad esempio, da carichi di lavoro elevati, da eventuali comportamenti violenti da parte di terzi, da orari di lavoro irregolari e da un’elevata componente emotiva delle varie mansioni. E questi rischi possono avere forti ripercussioni sulla salute mentale e fisica dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio a partire da queste constatazioni è nato, in seno all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA), il progetto di ricerca (2022-2026) «Il settore dell’assistenza sociosanitaria e la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL)». L’obiettivo del progetto è migliorare la conoscenza delle diverse sfide che il settore si trova ad affrontare per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori, al fine di aumentare la consapevolezza e orientare il processo di elaborazione delle strategie di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione al progetto di ricerca è stato recentemente pubblicato un “discussion paper” - commissionato dall’Agenzia europea e a cura di Irene Niks, Maartje Bakhuys Roozeboom (TNO Netherlands) – dal titolo “Psychosocial risks in the health and social care sector” (Rischi psicosociali nel settore della salute e dell’assistenza sociale).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, in lingua inglese, esamina i fattori di rischio psicosociale che incidono sulla salute e sul benessere dei lavoratori del settore, analizza le strategie di gestione dei rischi e mette in evidenza le pratiche che hanno avuto esito positivo in materia di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I rischi psicosociali nell'assistenza socio-sanitaria: carichi di lavoro ed emozioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai rischi psicosociali nel settore dell'assistenza socio-sanitaria il documento si sofferma innanzitutto sull’elevato carico di lavoro e sulla pressione relativa ai tempi di esecuzione delle attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti in questo settore il carico di lavoro è generalmente elevato e anche in aumento a causa delle crescenti esigenze dell'invecchiamento della popolazione e della carenza globale di professionisti per l'assistenza sanitaria e sociale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E gli operatori sanitari e sociali devono spesso fare i conti con la “pressione del tempo”, con la fretta. Secondo i dati ESENER 2019, la pressione del tempo è il secondo rischio psicosociale più comunemente segnalato in questo settore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro aspetto trattato riguarda l’impegno emotivo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il lavoro nel settore dell'assistenza socio-sanitaria è emotivamente impegnativo, agli operatori è richiesto uno sforzo ai lavoratori per contenere e regolare le proprie emozioni. E questo specialmente in riferimento alla gestione del dolore e dell'ansia dei pazienti, alla gestione delle pressioni dei parenti e relativamente al continuo contatto con malattie gravi, emergenze e eventi traumatici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sicuramente l'assistenza a persone alla fine della loro vita è uno degli aspetti più stressanti del lavoro infermieristico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I rischi psicosociali nell'assistenza socio-sanitaria: richieste cognitive e violenza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sulle richieste cognitive.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le attività in ambito socio-sanitario possono essere impegnative a livello cognitivo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ne sono un esempio l'uso di nuove tecnologie sanitarie e le mansioni complesse che richiedono la massima concentrazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, gli operatori si trovano spesso di fronte alla necessità di svolgere più attività e di seguire procedure rigorose. E il personale sanitario può temere di commettere errori con possibili conseguenze legali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro aspetto, più volte trattato anche dal nostro giornale, riguarda la violenza e le molestie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli operatori sanitari e gli operatori in ambito sociale possono essere esposti a rischio di violenza e molestie da parte di terzi (cioè causate da pazienti, familiari dei pazienti o altre persone nelle strutture), violenze che sono scatenate, ad esempio, da frustrazione, ansia, dolore, fattori psichiatrici o dalla percezione di una mancanza di attenzione o cura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo rischio è particolarmente presente nelle situazioni in cui gli operatori lavorano da soli o al di fuori del normale orario di lavoro, maneggiano farmaci, forniscono o negano attività di assistenza, lavorano con persone emotivamente o mentalmente instabili o sotto l'effetto di sostanze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Uno studio condotto in cinque Paesi europei ha dimostrato che su 260 infermieri oltre il 90% ha riferito di aver subito violenza da parte di terzi nel corso della propria carriera professionale. E oltre alla violenza da parte di terzi, gli operatori sanitari e sociali corrono anche il rischio di subire mobbing e bullismo da parte dei colleghi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I rischi psicosociali nell'assistenza socio-sanitaria: orari e lavoro precario
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il “discussion paper” europeo si sofferma poi sugli orari di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che poiché molti servizi di assistenza socio-sanitaria forniscono assistenza 24 ore su 24, il lavoro a turni e gli orari irregolari sono molto comuni nel settore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo i dati ESENER 2019, quasi un terzo dei lavoratori di questo settore riferisce di lavorare con orari lunghi o irregolari, il che può rappresentare una minaccia significativa per l'equilibrio tra lavoro e vita privata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro problema è connesso al lavoro precario.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Negli ultimi 30 anni sono indubbiamente aumentate le condizioni di lavoro precarie. E molti operatori si trovano ad affrontare situazioni contrattuali precarie, con imprevedibilità del reddito, degli orari e delle mansioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine, un altro aspetto riguarda la mancanza di risorse organizzative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che le risorse organizzative che possono aiutare gli operatori del settore a far fronte alle elevate esigenze sono generalmente carenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio le indagini hanno rilevato, tra i fattori psicosociali, una scarsa comunicazione o cooperazione all'interno delle organizzazioni. E la mancanza di supporti adeguati, dovuti alla carenza di personale, può aumentare il rischio di violenza da parte di terzi nei confronti di infermieri di comunità e ospedalieri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva, conclude il documento, i rischi psicosociali legati al lavoro nel settore socio-sanitario rappresentano una minaccia per la salute e il benessere del personale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulle conseguenze dei rischi psicosociali, sulla loro gestione, sull’impatto del COVID-19, sull’impatto della digitalizzazione e su alcuni esempi positivi di gestione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “Psychosocial risks in the health and social care sector”, Discussion paper, a cura di Irene Niks, Maartje Bakhuys Roozeboom (TNO Netherlands), progetto “Il settore dell’assistenza sociosanitaria e la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL)”, documento commissionato dall’Agenzia europea, edizione 2023.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 05:03:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-il-personale-sanitario</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischi psicosociali,rischio stress lavoro correlato,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,stress lavoro correlato,Operatori sanitari,rischio stress,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/stress+lavoro+correlato+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/stress+lavoro+correlato+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: LE ATTIVITA' DI LABORATORIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-le-attivita-di-laboratorio</link>
      <description>Un manuale dell’Inail presenta informazioni per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca in relazione al rischio chimico. I possibili rischi per la salute e i principi generali e accorgimenti da adottare nei laboratori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio chimico: come tutelare il personale dei laboratori di ricerca
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un manuale dell’Inail presenta informazioni per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca in relazione al rischio chimico. I possibili rischi per la salute e i principi generali e accorgimenti da adottare nei laboratori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le figure professionali che si trovano ad operare all’interno dei laboratori di ricerca, “e che sono chiamate a manipolare agenti chimici, possono essere molto diverse e in certa misura possono trovarsi in un percorso di formazione (tesisti, tirocinanti, specializzandi, dottorandi), senza avere ancora acquisito un’adeguata attenzione in termini di gestione dei rischi”. Ma gli agenti chimici manipolati “potrebbero rappresentare un rischio per i lavoratori potenzialmente esposti” ed è quindi “centrale conoscere, controllare e gestire questi rischi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare l’importanza di una adeguata informazione, oltre che formazione, per il personale addetto ai laboratori in materia di rischio chimico è la presentazione della seconda edizione di un documento Inail (la prima edizione risale al 2015), pubblicato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’ Inail e dal titolo “Rischio Chimico. Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questa seconda edizione, curata da Lidia Caporossi, Mariangela De Rosa e Bruno Papaleo, vuole fornire al personale addetto ai laboratori “una guida rapida e di facile consultazione per identificare il rischio chimico e adottare le giuste buone prassi di lavoro in sicurezza”. Una guida che, si sottolinea, “non esaurisce l’argomento e non sostituisce la conoscenza del d.lgs. 81/2008, né l’obbligo formativo per i lavoratori”, ma va invece a “costituire uno strumento aggiuntivo per favorire l’informazione sulla sicurezza nei laboratori di ricerca”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza del personale dei laboratori di ricerca: i rischi per la salute
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma sui rischi per la salute del personale di laboratorio e indica che gli effetti sulla salute dovuti all’esposizione ad agenti chimici “possono essere sia locali che sistemici, sia acuti che cronici”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un effetto cronico è “un effetto negativo sulla salute derivante dall’esposizione per lunghi periodi a una sostanza chimica. I sintomi di solito non diminuiscono quando l’esposizione si ferma. Possono produrre effetti anche gravi come ad esempio: cancerogenesi, mutagenesi, tossicità riproduttiva, tossicità d’organo. Questo tipo di effetti sono quelli maggiormente coinvolti nella definizione di ‘malattia professionale’ e su cui il medico del lavoro agisce in ottica preventiva con le visite di sorveglianza sanitaria periodica”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un effetto acuto sulla salute può essere osservato “immediatamente o subito dopo una esposizione”; spesso gli effetti acuti “sono legati ad esposizioni consistenti di breve durata. In genere, i sintomi diminuiscono quando l’esposizione termina, tuttavia, secondo la quantità/dose dell’agente chimico e le sue caratteristiche intrinseche di pericolosità, il danno può essere permanente, fino alla morte, anche per una singola esposizione. Più facilmente questo tipo di effetti rientrano in una definizione di ‘infortunio sul lavoro’ e richiedono una costante attività di gestione in sicurezza dell’ambiente di lavoro, poiché l’esposizione di questo tipo si realizza tipicamente in caso di eventi accidentali”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che “una stessa sostanza chimica può causare effetti sia acuti che cronici” e gli effetti sulla salute “possono variare a seconda dell’organo bersaglio, della dose, della frequenza, della durata e della via di esposizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, ricorda poi i diversi e possibili segni/sintomi di esposizione alle sostanze chimiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza del personale dei laboratori di ricerca: i principi generali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come indicato in apertura di articolo il manuale vuole essere una guida di facile consultazione anche per adottare le giuste buone prassi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dunque, tra le tante buone prassi di laboratorio contenute, i principi generali e accorgimenti da adottare nei laboratori:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Non si dovrebbe mai lavorare da soli in laboratorio, specialmente fuori dai normali orari di lavoro.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Nei locali è proibito fumare, conservare e assumere cibi e bevande.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Mantenere il laboratorio pulito e in ordine, non introdurre sostanze e oggetti estranei alle attività.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Indossare sempre il camice e toglierlo prima di lasciare il laboratorio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rispettare le normali norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, facciali filtranti, occhiali, ecc.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Acquisire le informazioni necessarie per l’uso dei dispositivi di protezione collettiva e di emergenza: uso delle cappe, posizionamento ed uso delle docce di emergenza e dei lavaocchi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Cambiare spesso i guanti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non toccare le maniglie delle porte o altri oggetti con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze chimiche, non uscire dal laboratorio con i guanti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non portare oggetti alla bocca.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Informarsi sulle procedure di sicurezza, l’uso delle attrezzature e la loro dislocazione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non bloccare le uscite di emergenza, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Manipolare le sostanze pericolose, specialmente se volatili, sempre sotto cappe opportune.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Registrare e custodire gli agenti pericolosi sotto chiave, in particolare i cancerogeni e mutageni, sostanze radioattive e agenti biologici.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Predisporre una copia delle schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati, aggiornata e facilmente consultabile.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Tenere separati i prodotti incompatibili (ad es. combustibili e comburenti).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Conservare i liquidi negli appositi armadi dotati di vasche di contenimento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Etichettare correttamente tutti i recipienti in modo che sia possibile riconoscere il contenuto anche a distanza di tempo, specificando la data di stoccaggio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Adottare sempre il principio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi in funzione o, nel caso, munirli di opportuni sistemi di sicurezza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso l’etichettatura e le schede dati di sicurezza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, biologici e radioattivi, solidi e liquidi, prodotti nei laboratori, secondo le indicazioni di legge.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che il proprio posto di lavoro sia pulito ed in ordine e che tutti gli apparecchi, eccetto quelli necessari, siano spenti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare l’uso di lenti a contatto poiché possono essere causa di un accumulo di sostanze nocive o, in presenza di determinate sostanze, possono saldarsi alla cornea; in caso di incidente possono peggiorare le conseguenze e pregiudicare le operazioni di primo soccorso.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare l’uso di abbigliamento non idoneo (es. tacchi alti e scarpe aperte).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I capelli lunghi dovrebbero essere raccolti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare l’affollamento dei locali del laboratorio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le operazioni di pesata delle polveri di sostanze pericolose devono eseguirsi in due passaggi: la manipolazione preliminare dell’agente deve svolgersi sotto cappa mentre la pesata in un locale apposito, adibito all’uso delle bilance, in condizioni di calma d’aria; si raccomanda la protezione della zona operativa.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Riferire sempre al responsabile del laboratorio eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riferimenti:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Rischio Chimico. Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca”, seconda edizione curata da Lidia Caporossi, Mariangela De Rosa e Bruno Papaleo, seconda edizione 2023, Collana Ricerche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 04:53:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-le-attivita-di-laboratorio</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio sostanze pericolose,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,sostanze chimiche,formazione lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Chimico,Sostanze pericolose</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: LISTA DI CONTROLLO PER LA PROTEZIONE DELLE MANI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-lista-di-controllo-per-la-protezione-delle-mani</link>
      <description>Una lista di controllo di Suva è dedicata alla protezione della pelle nei luoghi di lavoro. I pericoli dei prodotti utilizzati, le misure di protezione individuale, l’organizzazione di lavoro, la formazione e i principi di protezione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come migliorare la protezione della pelle nei luoghi di lavoro?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una lista di controllo di Suva è dedicata alla protezione della pelle nei luoghi di lavoro. I pericoli dei prodotti utilizzati, le misure di protezione individuale, l’organizzazione di lavoro, la formazione e i principi di protezione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nelle attività di lavoro specialmente le mani – ma anche gli avambracci, il collo e il viso – vengono spesso in contatto con sostanze di ogni tipo (detergenti, disinfettanti, solventi, prodotti chimici, …).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E il “contatto costante con questi prodotti provoca irritazioni e può scatenare eczemi e allergie”. Nei casi più estremi, inoltre, il personale qualificato si trova a dover “cambiare professione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le lesioni cutanee interessano spesso le mani che “sono lo strumento più importante dei vostri collaboratori” e “meritano di essere adeguatamente protette”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo è la presentazione della versione aggiornata di una lista di controllo, prodotta da Suva, Istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, che permette di analizzare e migliorare nelle aziende i piani di protezione della pelle.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le misure presentate “sono facili da attuare e i vantaggi superano di gran lunga i costi”. Ed è già molto informare esaustivamente il personale specializzato e fornire “guanti, detergenti e prodotti curativi rispettosi della pelle”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La check list “Protezione della pelle sul posto di lavoro. Lista di controllo” è composta di domande: rispondendo “no” o “in parte” “occorre adottare una contromisura” che è possibile poi annotare sull’ultima pagina del documento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La protezione della pelle sul posto di lavoro: i prodotti utilizzati
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento Suva, che permette di verificare se nella propria azienda “si presta sufficiente attenzione alla protezione della pelle”, ribadisce che “le sostanze irritanti e allergizzanti, la sporcizia, il lavaggio frequente delle mani e l’uso prolungato di guanti non traspiranti possono danneggiare la pelle”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i pericoli principali riportati:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “irritazioni cutanee
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             eczemi e allergie che possono portare all’incapacità lavorativa e a una conseguente riqualificazione professionale”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La prima parte della lista si sofferma sui prodotti utilizzati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si chiede di verificare se si utilizzano sostanze pericolose per la pelle e se le sostanze hanno, dunque, effetti caustici, irritanti, sensibilizzanti (allergizzanti) o possono essere assorbite dalla pelle (e quindi penetrare nel corpo).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I prodotti più pericolosi sono “i detergenti, gli adesivi, i disinfettanti, solventi, i lubrorefrigeranti, i coloranti, le malte, gli enzimi, i conservanti, le sostanze chimiche reattive, ecc”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre l’azienda deve verificare se vengono svolte attività che “sono solite sporcare molto la pelle”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo alcune indicazioni che si possono ricavare dalle domande presenti nella lista.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È importante:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             essere in possesso “della documentazione necessaria che indichi chiaramente le caratteristiche e i pericoli dei prodotti utilizzati e le misure di protezione da osservare” (ad esempio schede di sicurezza e raccomandazioni del fornitore)”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             avere fornito al personale tutte “le informazioni necessarie”, ad esempio “informazioni sul pericolo di causticazione e sulle misure di protezione necessarie ecc”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             verificare che “i contenitori in cui sono stati travasati dei liquidi sono provvisti dell’etichettatura corretta e il personale conosce le misure di protezione”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la valutazione della “la possibilità di sostituire le sostanze pericolose per la pelle con altre meno aggressive”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sapere in quali ambienti dell’azienda vengono svolti lavori in ambienti umidi. Si ricorda che per lavori in ambienti umidi si intendono “le attività della durata superiore a due ore per turno a contatto con liquidi, l’utilizzo prolungato di guanti non traspiranti e il lavarsi frequentemente le mani. Lavorare in ambienti umidi aumenta notevolmente il rischio di irritazione cutanea e impone quindi maggiori misure di protezione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si segnala anche che nella maggior parte dei casi, “gli eczemi dovuti a lavori in ambienti umidi e a sostanze irritanti si formano tra le dita”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La protezione della pelle sul posto di lavoro: le misure di protezione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La lista si sofferma poi sulle misure di protezione individuale. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea, innanzitutto, che i lavoratori devono avere a disposizione guanti idonei ed è dunque importante informarsi presso il fornitore “se i guanti di protezione utilizzati sono adatti al lavoro previsto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre “esistono disposizioni sull’ uso dei guanti quando si manipolano sostanze pericolose o che possono sporcare la pelle”?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un consiglio del documento è chiedere ai collaboratori/lavoratori “se sono soddisfatti dei prodotti che utilizzano per la protezione della pelle. Spesso il fatto che tali prodotti non siano del tutto soddisfacenti fa sì che le misure di protezione stesse siano trascurate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E se un prodotto è mal tollerato, “è bene valutare delle alternative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il personale dispone di creme o lozioni per proteggere la pelle  da tutti i pericoli legati ai lavori nell’azienda? Questi prodotti vengono applicati sulle mani e sugli avambracci non protetti prima di iniziare il lavoro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il personale dispone di detergenti per una pulizia profonda e accurata ma che al contempo non irritino la pelle?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il personale dispone di una crema per la cura della pelle da applicare alla fine del lavoro?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gli spazi adibiti a servizi igienici sono dotati di installazioni idonee e vengono sottoposti a pulizia regolare”?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Riguardo a questi spazi si ricorda l’importanza di poter regolare la temperatura dell’acqua e di un’adeguata manutenzione (“dosatori di sapone e crema pieni, pulizia giornaliera della vasca di lavaggio, dispenser di carta e rotoli pieni”, …).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La protezione della pelle sul posto di lavoro: organizzazione e formazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine la lista di controllo parla di organizzazione e formazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che, se possibile, è bene ricorrere a “misure tecniche per impedire il contatto con sostanze irritanti, corrosive o sensibilizzanti”. Ad esempio, “mediante l’utilizzo di cestelli per il lavaggio di pezzi, esponendo la pelle al contatto solo dopo il risciacquo, preferendo un ciclo di lavorazione chiuso a uno aperto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci deve essere poi “un piano di protezione della pelle per l’utilizzo di creme protettive, detergenti per le mani e creme per la cura della pelle”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “i dipendenti che manifestano alterazioni cutanee alle mani vengono indirizzati sempre al medico di famiglia o a quello aziendale?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             si è a conoscenza di tutti i casi di problemi cutanei registrati nell’azienda?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo, infine, alla formazione e ai comportamenti, si indica che i superiori:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             devono verificare e far rispettare le regole in materia di protezione della pelle in vigore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             devono istruire sufficientemente il personale sui pericoli a cui è esposta la pelle e sulle misure di protezione da adottare. È, infatti, importante “che i nuovi collaboratori ricevano sempre le dovute istruzioni”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ma nell’azienda “è presente una persona che possiede conoscenze di base sulla tutela della salute, l’igiene e la protezione della pelle”?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In caso contrario – continua il documento – “per garantire la tutela della salute, è necessario ricorrere a uno specialista”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi, in conclusione, i principi di protezione della pelle con prodotti specifici:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             protezione prima del lavoro: “applicare una crema protettiva prima del lavoro e dopo ogni pausa. Se la crema è utilizzata da più persone, si consiglia un dosatore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             pulizia delle mani: utilizzare sempre detergenti che non irritano la pelle. Un uso frequente di prodotti aggressivi (con o senza granuli abrasivi) danneggia la pelle. Utilizzare prodotti contenenti granuli solo in casi eccezionali quando lo sporco è persistente. Se la pelle dei vostri collaboratori si sporca regolarmente, verificate il tipo di protezione”. Viene riportato il link di una pagina web di Suva per avere ulteriori informazioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             protezione dopo il lavoro: “al termine del lavoro è opportuno spalmare una crema per la cura della pelle sulle mani che sono state esposte all’umidità, sono state a lungo a contatto con guanti di gomma o lavate frequentemente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             guanti adeguati: indossare guanti adeguati quando si lavora a contatto con sostanze tossiche, corrosive, sensibilizzanti, irritanti o materiale infettivo. In questi casi la sola crema protettiva non basta”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale della lista di controllo elvetica che riporta diverse immagini esplicative e riporta, in allegato, un documento dedicato alla pianificazione delle misure.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           N.B.: Se i riferimenti legislativi e alcune indicazioni contenuti nei documenti di Suva riguardano la realtà elvetica, i suggerimenti indicati e le informazioni riportate sono comunque utili per migliorare la prevenzione di tutti gli operatori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Suva, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, “Protezione della pelle sul posto di lavoro. Lista di controllo”, lista di controllo, luglio 2023.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 05:04:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-lista-di-controllo-per-la-protezione-delle-mani</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,guanti protettivi,arti su,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Dispositivi di Protezione Individuale,Rischio Chimico,malattie professionali,81/08,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: FORMAZIONE LAVORATORI FUORI ORARIO DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-formazione-lavoratori-fuori-orario-di-lavoro</link>
      <description>Una sentenza della Corte di Cassazione chiarisce il significato di “La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro”. Il Datore di lavoro può chiedere che venga fatta durante il lavoro “straordinario”?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Formazione in materia antinfortunistica al di fuori dell’orario di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una sentenza della Corte di Cassazione chiarisce il significato di “La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro”. Il Datore di lavoro può chiedere che venga fatta durante il lavoro “straordinario”?
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il D. Lgs. n. 81/2008, all’art. 37, prevede l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurarsi che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”, evidentemente con la finalità di eliminare, ovvero ridurre al minimo i rischi connessi allo svolgimento delle mansioni lavorative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza, in questa sede, voler approfondire l’obbligo formativo nel suo complesso, si intende focalizzarsi sul comma 12 del citato art. 37, al quale si legge “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire […] durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sul punto, viene in rilievo una recente sentenza della Cassazione, n. 20259 del 14 luglio 2023, in cui i Supremi Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi proprio su cosa debba intendersi per “durante l’orario di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vediamo, di seguito, brevemente, i fatti di causa e la decisione della Suprema Corte.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e le sentenze di merito
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La società datrice di lavoro [di seguito, la “Società”] licenziava il dipendente [di seguito il “Lavoratore”] a seguito del rifiuto di quest’ultimo, espresso in più occasioni, di partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, il Lavoratore, assunto dalla Società a tempo parziale (i.e. dalle 6 alle 10 del mattino su cinque giorni settimanali), aveva rifiutato di partecipare ai corsi di formazione organizzati al di fuori dell’orario di lavoro concordato, di talché era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, motivato dalla conseguente impossibilità, da parte della Società, di avvalersi della prestazione del Lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I Giudici del merito respingevano il ricorso del Lavoratore, volto a vedersi dichiarare l’illegittimità del licenziamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il ricorso del lavoratore
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricorreva in Cassazione la difesa del Lavoratore, sulla base – inter alia – del seguente motivo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In dettaglio, sosteneva la violazione a falsa applicazione dell’art. 37, c. 12, D. Lgs. n. 81/2008, che, secondo la tesi difensiva, chiaramente dispone che la formazione in materia di salute e sicurezza debba avvenire durante l’orario di lavoro, e, quindi, nel caso de quo, tra le 6.00 e le 10.00 del mattino, come stabilito contrattualmente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tutt’al più, la Società avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità di erogare il corso di formazione nell’orario concordato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La pronuncia della Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            I Supremi Giudici ritengono il ricorso infondato, sulla base dei seguenti motivi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “L’art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 pone specificamente a carico del soggetto datore di lavoro l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […] dettando una articolata disciplina circa le modalità e i contenuti di tale obbligo […]. Infine, il comma 12, di immediato rilievo in relazione alla presente fattispecie, stabilisce che ‘La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire […] durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fermo restando, come affermano i Supremi Giudici, il carattere chiaramente ineludibile di tale obbligo, resta da comprendere cosa il Legislatore abbia inteso per “durante l’orario di lavoro”, ovvero l’esigibilità, da parte del datore di lavoro, della partecipazione a corsi di formazione al di fuori dell’orario contrattualmente stabilito e, nel caso di risposta affermativa, come vada inquadrata tale fattispecie affinché sia conforme alla normativa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I Supremi Giudici evidenziano, il primo luogo, come la norma in esame preveda genericamente che la formazione debba tenersi “durante l’orario di lavoro”, senza ulteriori specificazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È evidente, continua la Suprema Corte, che la disamina della fattispecie non possa prescindere dall’analisi del concetto di “orario di lavoro”, come definito dalla L. n. 66/2003, all’art. 1, c. 1, vigente al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, per cui presa necessariamente a riferimento dal Legislatore al momento della adozione del Testo Unico Sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ai sensi del sopracitato art. 1, c. 1, per “orario di lavoro” deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Trattasi, invero, di una definizione molto ampia, riferita a qualsiasi momento in cui il lavoratore presti attività lavorativa, a prescindere dall’orario contrattualmente concordato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale genericità non può che ricadere anche sulla formulazione dell’art. 37, c. 12, D. Lgs. n. 81/2008, dovendosi intendere quale periodo in cui il datore di lavoro può legittimamente esigere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa, in un momento anche eccedente l’orario ordinario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Peraltro, il fatto di prevedere che la formazione non possa comportare oneri per il lavoratore “rappresenta un implicito riconoscimento della possibilità datoriale di richiedere che la formazione avvenga in orario corrispondente a prestazioni esigibili oltre l’orario normale, fermo restando, sotto il profilo della relativa remunerazione, l’applicazione delle prescritte maggiorazioni” previste per il lavoro straordinario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Di talché, il datore di lavoro può richiedere che il lavoratore partecipi a corsi di formazione al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, fermo restando che il tempo di partecipazione al corso deve anch’esso considerarsi orario di lavoro, chiaramente straordinario e remunerato come di conseguenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Peraltro, una diversa interpretazione della normativa finirebbe per pregiudicare, o rendere comunque eccessivamente difficoltoso l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo formativo, posto che questo necessita della collaborazione di enti formatori sulla cui modalità di organizzazione dei corsi il datore di lavoro non ha diritto di incidere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si pensi al lavoro notturno, o, anche, nel caso di specie, al fatto che il Lavoratore ricorrente avesse turni dalle 6.00 alle 10.00 del mattino.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E neanche si può ritenere che la pretesa del Lavoratore di partecipare ai corsi di formazione durante il proprio orario di lavoro possa giustificare una compressione di interessi, quali la salute e sicurezza propria, dei propri colleghi e di terzi, costituzionalmente garantiti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Le considerazioni che precedono orientano quindi nel senso della ragionevolezza di una lettura meno rigida di quella propugnata dal lavoratore ricorrente, della espressione ‘orario di lavoro’, da intendersi quindi comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sulla scorta di tali considerazioni, i Supremi Giudici ritengono i motivi di cui al ricorso privi di fondamento, ritenendo legittima la richiesta, da parte del datore di lavoro, di partecipare a corsi di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, sempreché corrisponda la dovuta retribuzione, con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. – Sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023 - Legittima la richiesta datoriale di seguire il corso di formazione in orario astrattamente destinabile al lavoro supplementare. Non basta un generico rifiuto del lavoratore.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 04:38:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-formazione-lavoratori-fuori-orario-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,DVR,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,formazione sicurezza lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro,valutazione dei rischi</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: STUDIO INAIL PER OPERATORI SANITARI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-studio-inail-per-operatori-sanitari</link>
      <description>Un documento dell’Inail presenta un modello integrato per la valutazione dell’impatto dell’esposizione a fattori di rischio fisico, chimico e biologico sulla salute e la sicurezza degli operatori sanitari. Focus sul rischio chimico dei gas anestetici.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I rischi per gli operatori sanitari: rischio chimico e gas anestetico
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento dell’Inail presenta un modello integrato per la valutazione dell’impatto dell’esposizione a fattori di rischio fisico, chimico e biologico sulla salute e la sicurezza degli operatori sanitari. Focus sul rischio chimico dei gas anestetici.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’Unione europea il settore sanitario occupa circa il 10% dei lavoratori e risulta essere uno dei più grandi settori occupazionali, con un’ampia gamma di professioni, dove le donne “rappresentano circa il 77% della forza lavoro”. E la percentuale di infortuni sul lavoro in questo settore, “con un 30% circa in più rispetto alla media, è tra le più elevate nell'Unione europea”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È evidente che “con una porzione così ampia della forza lavoro globale impiegata in questo settore ad alto rischio, e in previsione di un crescente bisogno di operatori sanitari in futuro, il potenziale impatto di questi rischi è considerevole e richiede una risposta adeguata”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo, con queste parole, è la presentazione di un progetto connesso all’esperienza dell’Azione centrale del CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) 2018 rivolto agli operatori del settore sanitario.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per presentare i risultati del progetto all’interno del programma CCM 2018 (che è suddiviso in area progettuale e azioni centrali) il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’ Inail ha pubblicato due diversi volumi, ognuno articolato in due parti, curati da Giuseppe Campo, Diego De Merich, Giusi Piga e Massimo Spagnuolo (Dimeila, Inail).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il primo volume “Report azione centrale CCM 2018 - Volume 1. Modello integrato per la valutazione dell’impatto dell’esposizione a fattori di rischio fisico, chimico e biologico sulla salute e la sicurezza degli operatori sanitari”, di cui ci occupiamo oggi, affronta in particolare i rischi lavorativi per gli operatori del comparto sanitario e presenta anche una sintesi statistica dei dati disponibili su infortuni e malattie professionali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Strutture sanitarie e gas anestetici: i rischi per gli operatori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il capitolo 2 (“Rischio da agenti chimici nelle strutture sanitarie”) della seconda parte del Report presenta i rischi legati all'utilizzo di sostanze chimiche (disinfettanti, gas anestetici, detergenti, …) e all’esposizione a medicamenti e farmaci pericolosi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento al contenuto del capitolo - curato da Renato Cabella, Paola Castellano, Monica Gherardi, Mariangela Spagnoli, Mauro Pellicci e Giovanna Tranfo (Dimeila, Inail) – ci soffermiamo oggi, in particolare, su quanto indicato riguardo ai gas anestetici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che da lungo tempo i gas anestetici vengono impiegati nel settore sanitario, ma solo recentemente “il primo anestetico inalatorio, l’alotano (fluotano), ha sostituito i precedenti anestetici inalatori, ad eccezione del protossido di azoto (N2O), seguito da nuovi anestetici inalatori alogenati quali isoflurano, enflurano, desfurano e sevfluorano (sevorane)”. E la letteratura scientifica “riporta numerosi studi inerenti agli effetti tossici provocati da esposizioni a gas anestetici per il personale di sala operatoria evidenziando, in alcuni casi, alterazioni dei parametri immunologici, insorgenza di disturbi neuro comportamentali, danni epatici e renali, fino ad arrivare ad ipotizzare una correlazione fra inalazione di tali sostanze ed effetti genotossici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, sebbene “la bassa solubilità di questi gas porti ad una rapida eliminazione dal corpo umano”, in molti lavori scientifici, si evidenzia comunque, “per gli operatori professionalmente esposti, l’insorgenza di effetti epatotossici e tossicologici riproduttivi, oltre a disfunzioni renali ed epatiche”. Si ricorda poi che gli effetti cronici a lungo termine “mostrano una relazione con la concentrazione del gas anestetico e la durata dell’esposizione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta molti altri dettagli sulle relazioni tra esposizione a gas anestetici e rischi lavorativi e patologie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Strutture sanitarie e gas anestetici: le misure di prevenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle misure di prevenzione e protezione, si indica che tali misure “devono rispondere ai requisiti di salute e di sicurezza di cui ai disposti del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare – continuano gli autori del capitolo – “per quanto riguarda il protossido d’azoto, caratterizzato da una maggiore tossicità rispetto ai liquidi volatili anestetici (ad es. sevoflurano, desflurano, ecc.), il datore di lavoro deve evitarne, per quanto possibile, l’utilizzo e considerare, per i comparti operatori di nuova realizzazione, l’assenza di impianti di erogazione di tale anestetico, salvo particolari esigenze nell’ambito di tecniche chirurgiche e/o anestesiologiche”. Ed è poi opportuno “sottolineare l’importanza di un costante controllo dell’impianto di anestesia (tenuta dei giunti, degli snodi, dei collegamenti, ecc.), della periodicità delle manutenzioni ordinarie e degli interventi di manutenzione settimanali al fine di garantire la corretta funzionalità dell’apparecchiatura provvedendo, ove necessario, alla sostituzione di componenti difettosi o in via di usura così da prevenire eventuali perdite di gas medicali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi all’impianto di climatizzazione “deve essere garantita la funzionalità dello stesso riguardo ad aspetti tecnico procedurali e comportamentali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mantenimento delle condizioni termoigrometriche idonee allo svolgimento delle attività previste (conciliando le esigenze di benessere del personale con quelle primarie del paziente);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            idonea aerazione, finalizzata al contenimento delle concentrazioni ambientali di gas anestetici e/o altri inquinanti gassosi entro i limiti prefissati (requisito imprescindibile dalla presenza di un sistema di evacuazione dei gas anestetici e dal corretto uso e manutenzione del sistema di anestesia);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mantenimento della concentrazione di particolato totale aeroportato (biologico e inerte) al di sotto dei limiti previsti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            garanzia di gradienti di pressione ben definiti tra i diversi ambienti del reparto operatorio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            espletamento di corrette procedure comportamentali del personale conseguibili attraverso un’adeguata formazione ed informazione sui temi correlati al rischio di esposizione ad agenti chimici in sala operatoria”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre una corretta valutazione dell’esposizione professionale a gas anestetici “deve essere condotta mediante puntuale verifica della rispondenza di quanto riscontrato nei sopralluoghi effettuati nelle strutture sanitarie, ai requisiti previsti nella normativa specifica e nei documenti tecnici sulla tematica in questione, nonché ai disposti nell’ambito delle misure tecniche, organizzative e procedurali di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che per rendere agevole, durante i sopralluoghi condotti da parte di personale tecnico, l’acquisizione completa delle informazioni necessarie alla verifica dell’adeguatezza delle strutture e delle procedure operative, tra gli allegati di questo volume è riportata una check-list da adottare in presenza di gas anestetici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Report azione centrale CCM 2018 - Volume 1. Modello integrato per la valutazione dell’impatto dell’esposizione a fattori di rischio fisico, chimico e biologico sulla salute e la sicurezza degli operatori sanitari”, documento e allegato. Il volume è curato da Giuseppe Campo, Diego De Merich, Giusi Piga e Massimo Spagnuolo (Dimeila, Inail); Coordinamento scientifico: Giuseppe Campo (Inail), Maria Giuseppina Lecce (Ministero della Salute), edizione 2023
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 09:33:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-studio-inail-per-operatori-sanitari</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio sostanze pericolose,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,consulenza sicureza sul lavoro roma,sostanze chimiche,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Chimico,Sostanze pericolose</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: METODOLOGIA PER L'AMBITO SANITARIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-metodologia-per-l-ambito-sanitario</link>
      <description>Un documento Inail presenta un modulo contestualizzato al settore sanitario per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Focus sulla lista di controllo integrata per la fase di valutazione preliminare.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio stress: lista di controllo per la valutazione nel settore sanitario
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail presenta un modulo contestualizzato al settore sanitario per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Focus sulla lista di controllo integrata per la fase di valutazione preliminare.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alcune rilevazioni connesse a Insula (Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro) hanno evidenziato, nel 2014 e nel 2021 e nel settore sanitario una maggiore esposizione al rischio stress lavoro correlato”. Partendo da questi dati è stata intrapresa dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail un’attività di ricerca “finalizzata all’approfondimento delle aree specifiche di rischio psicosociale presenti nel settore sanitario, con il fine di fornire un modulo integrativo con strumenti di valutazione contestualizzati a tale ambito”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo lo sviluppo di una sperimentazione che ha coinvolto varie strutture sanitarie, che “hanno utilizzato il percorso metodologico Inail e gli strumenti di valutazione integrativi predisposti per il settore sanitario”, è stato anche pubblicato nel 2022 il documento Inail “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Modulo contestualizzato al settore sanitario”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento - a cura di Cristina Di Tecco, Monica Ghelli, Matteo Ronchetti, Benedetta Persechino e Sergio Iavicoli (Inail, Dimeila) e Ivan Marzocchi (Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma) – fornisce una descrizione degli strumenti integrativi offerti nel modulo contestualizzato al settore sanitario, “descrivendone i contenuti e le modalità di utilizzo e approfondendo i percorsi di ricerca e sperimentazione condotti nel tempo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In questo articolo si parla della lista di controllo contestualizzata al settore sanitario: “per la valutazione preliminare” – come indicato dagli autori - si è partiti dall’analisi della Lista di controllo originaria per procedere con l’integrazione di indicatori aggiuntivi riferibili ad aspetti da investigare nel settore sanitario. Sono stati aggiunti nuovi indicatori sia negli Eventi sentinella che nelle aree di Contenuto e di Contesto del lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La lista di controllo, la valutazione preliminare e il coinvolgimento dei lavoratori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’appendice 1 del documento Inail contiene, dunque, la “Lista di controllo integrata per la fase di valutazione preliminare in aziende appartenenti al settore sanitario”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella breve guida introduttiva alla compilazione della lista ci si sofferma sui principi da rispettare nella valutazione preliminare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che nel settore sanitario, e in generale per tutti i comparti produttivi, “la valutazione preliminare deve essere attuata in modo sistematico e deve rispettare, in aderenza alle indicazioni normative, alcuni principi base che garantiscano la corretta esecuzione e quindi l’efficacia della valutazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            creazione di Gruppi omogenei secondo criteri chiari e definiti che tengano conto della complessità organizzativa e/o delle differenti mansioni dei lavoratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adeguata rappresentatività dei componenti del Gruppo di gestione della valutazione in relazione alle diverse componenti aziendali (es. dirigenti, preposti, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e/o lavoratori);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scelta per il supporto alla compilazione della Lista di controllo, di lavoratori rappresentanti del Gruppo omogeneo sufficientemente esperti in relazione alle condizioni organizzative, ambientali e relazionali (reparti, uffici, ambulatori, etc.). Evitare ad esempio lavoratori appena assunti o appena trasferiti nel Gruppo omogeneo oggetto di valutazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le risposte ai singoli indicatori vanno ancorate il più possibile a riscontri documentali o comunque verificabili, sia per gli Eventi sentinella, sia in relazione ai fattori di Contenuto e Contesto del lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per i fattori di Contenuto e Contesto del lavoro, va considerata sia l’esistenza di condizioni di lavoro potenzialmente stressogene, sia le eventuali misure preventive già adottate (e riportarle nelle annotazioni, se esistenti)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento affronta anche il tema del coinvolgimento dei lavoratori nella valutazione preliminare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che secondo quanto riportato nelle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva permanente, “la partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e/o di lavoratori è richiesta in relazione ai fattori di Contesto e Contenuto del lavoro, ove ‘occorre sentire i lavoratori, o un campione rappresentativo di questi, e/o i loro rispettivi Rls/Rlst’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E nell’ottica dell’approccio partecipativo alla base del percorso metodologico Inail, “si suggerisce tuttavia un coinvolgimento dei lavoratori (diretto o attraverso i loro Rls/Rlst) sin dalle prime fasi del percorso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque “in qualità di rappresentanti dei Gruppi omogenei, i lavoratori coinvolti dal Gruppo di gestione della valutazione nella compilazione della Lista di controllo devono conoscere la realtà organizzativa e/o raccogliere le informazioni dai propri colleghi. Ai fini della corretta compilazione della Lista di controllo è importante che i lavoratori siano sentiti durante la fase di compilazione e non dopo. Il contributo dei lavoratori deve essere chiaramente riportato nella Lista di controllo. In caso di disaccordo sulle risposte ai singoli indicatori, le eventuali posizioni discordanti, quando adeguatamente motivate, devono essere documentate e riportate nelle annotazioni”. Tra l’altro, continua il documento, l’esistenza di valutazioni divergenti tra parte datoriale e lavoratori “può costituire motivo di ricorso a metodi di valutazione approfondita”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La lista di controllo, la compilazione, le annotazioni e la documentazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma cos’è la lista di controllo e come va compilata?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si scrive che la lista di controllo è “uno strumento organizzativo e osservazionale che viene utilizzato per raccogliere elementi oggettivi e/o verificabili da considerarsi quali possibili segnali e indicatori di situazioni di Stress lavoro-correlato (Slc)”. Ed è “uno strumento ‘a valenza collettiva’ che prende in considerazione Gruppi omogenei di lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le risposte agli indicatori “devono riflettere la reale condizione osservata per il Gruppo omogeneo considerato. Per tale motivo deve essere possibile verificare ogni elemento valutato, devono essere esplicitate eventuali diverse posizioni motivate e indicate misure di prevenzione già adottate”. In questo senso è errato “utilizzare la Lista di controllo come un questionario, ovvero somministrarla per la compilazione ai singoli lavoratori”. La sua compilazione deve essere il frutto di una discussione di gruppo in cui le risposte vengano ancorate il più possibile a dati oggettivi o comunque verificabili, anche con l’ausilio di documentazione a supporto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che per una corretta valutazione è “vincolante valutare tutte e tre le famiglie di fattori e rispondere a tutti gli indicatori presenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre è errato “modificare la Lista di controllo, eliminando uno o più indicatori o modificandone il contenuto. Adattare la valutazione alla propria realtà, infatti, non significa modificare strumenti di valutazione riconosciuti e validati, bensì attribuire alle singole voci un significato coerente con le specifiche caratteristiche dell’azienda”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’uso delle annotazioni si indica che nelle annotazioni “devono essere indicati, per ciascun parametro considerato, i dati con le relative fonti che consentono di conferire il carattere di autenticità e oggettività alla valutazione effettuata:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per ciascun Evento sentinella devono essere indicati i dati e i relativi documenti aziendali concernenti gli infortuni sul lavoro, le assenze per malattia, il turn-over del personale, le segnalazioni del medico competente, etc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per ogni indicatore dei fattori di Contenuto e Contesto del lavoro devono essere indicati eventuali documenti aziendali o elementi facilmente verificabili che attestino le risposte fornite, nonché eventuali misure preventive già predisposte dall’azienda.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nelle annotazioni devono essere riportate anche le osservazioni degli Rls e/o dei lavoratori sentiti in fase di valutazione, soprattutto se discordanti con le conclusioni espresse dal Gruppo di gestione della valutazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi l’importanza della documentazione di supporto: “la documentazione necessaria a illustrare le condizioni aziendali organizzative, ambientali e relazionali, deve essere sempre disponibile per eventuali verifiche e accertamenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La lista di controllo, gli eventi sentinella e il contenuto e contesto del lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando alla lettura integrale della lista di controllo contestualizzata al settore sanitario, ricordiamo che la parte A comprende l’area degli Eventi sentinella e “si compone di 10 indicatori oggettivi standard più 6 indicatori contestualizzati al settore sanitario che rappresentano alcuni dei segnali potenzialmente riconducibili allo Slc”. E per la valutazione di tutti gli indicatori (ad esclusione del n. 9 e del n. 10 della parte standard e del n. V e del n. VI della parte contestualizzata) è stato adottato il criterio temporale, che permette all’azienda di verificare il loro andamento nel corso degli ultimi tre anni: diminuito, inalterato o aumentato. Per ottenere il dato sull’andamento è necessario confrontare il valore dell’ultimo anno con quello medio degli ultimi 3 anni, seguendo, caso per caso, le formule per il calcolo riportate al di sotto di ogni singolo indicatore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che per agevolare l’esecuzione delle formule “viene messo a disposizione dell’azienda un foglio di calcolo Excel, disponibile all’interno della Piattaforma Inail e utilizzabile offline, nel quale è possibile inserire i dati grezzi degli Eventi sentinella e verificare i risultati dei singoli indicatori da riportare sulla Lista di controllo. Una volta effettuato il calcolo si segna con la X la risposta e si riporta il valore nella casella punteggio”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La parte B della contiene l’area Contenuto del lavoro e l’area Contesto del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare l’area Contenuto del lavoro “è composta di 4 dimensioni che riguardano aspetti connessi all’ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro, alla pianificazione dei compiti, ai carichi e ritmi di lavoro e all’orario di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che, per quanto riguarda l’integrazione relativa al settore sociosanitario, “la dimensione ‘Orario di lavoro’ è stata integrata con due indicatori aggiuntivi ‘Sono presenti reperibilità notturne e/o festive’ ed ‘È previsto un momento ed uno spazio dedicato al passaggio di consegne da un turno all’altro’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine l’area Contesto del lavoro “è composta di 6 dimensioni di indicatori che comprendono i flussi comunicativi, il ruolo nell’organizzazione, il grado di partecipazione, l’interfaccia casa/lavoro, etc”. Nella lista viene riportata “la descrizione di ogni singola dimensione e delle indicazioni utili alla corretta compilazione dei diversi indicatori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo infine alla lettura del documento che, oltre a riportare indicazioni sul calcolo dei punteggi e la rilevazione dei livelli di rischio, e contiene altre 6 appendici:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Appendice 2 - Scheda per la compilazione dei punteggi della lista di controllo per il settore sanitario
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Appendice 3 - Questionario per la valutazione approfondita del rischio stress lavoro-correlato. Versione personale sanitario
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Appendice 4 - Questionario per la valutazione approfondita del rischio stress lavoro-correlato. Versione personale amministrativo del settore sanitario
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Appendice 5 - Scheda di supporto alla conduzione del focus group per l’approfondimento dei risultati della valutazione preliminare e la proposta di azioni di intervento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Appendice 6 - Scheda di supporto alla conduzione del focus group per l’approfondimento dei risultati della valutazione approfondita e la proposta di azioni di intervento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Appendice 7 - Scheda di supporto al gruppo di gestione per l’identificazione degli interventi correttivi e/o preventivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Modulo contestualizzato al settore sanitario”, a cura di Cristina Di Tecco, Monica Ghelli, Matteo Ronchetti, Benedetta Persechino e Sergio Iavicoli (Inail, Dimeila) e Ivan Marzocchi (Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma), Collana Ricerche, edizione 2022 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 05:09:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-stress-lavoro-correlato-metodologia-per-l-ambito-sanitario</guid>
      <g-custom:tags type="string">dvr,81/08,rischio stress lavoro correlato,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,stress lavoro correlato,rischio stress,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio%2Bstress%2Bsicurezza%2Bsul%2Blavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio%2Bstress%2Bsicurezza%2Bsul%2Blavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO LAVORI IN QUOTA: VEDEMECUM PONTEGGI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-vedemecum-ponteggi</link>
      <description>Un vademecum tecnico riporta indicazioni sulla prevenzione degli infortuni nei lavori in quota che avvengono nei cantieri edili. Focus sui ponteggi: l’autorizzazione ministeriale e il piano di montaggio e smontaggio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Un vademecum tecnico per migliorare la prevenzione nei lavori in quota
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un vademecum tecnico riporta indicazioni sulla prevenzione degli infortuni nei lavori in quota che avvengono nei cantieri edili. Focus sui ponteggi: l’autorizzazione ministeriale e il piano di montaggio e smontaggio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questi anni, in relazione all’introduzione di bonus e agevolazioni in edilizia, non solo è aumentato il numero di cantieri edili aperti in Italia, ma anche, di conseguenza, le criticità in materia di salute e sicurezza e i possibili infortuni nei lavori in quota.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo è l’introduzione di un documento, il “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, presentato il 22 giugno 2023 a Genova come risultato di un Tavolo tecnico in materia edile, costituito a settembre 2021, con varie realtà del territorio, a seguito di un incidente mortale avvenuto nel capoluogo ligure in un cantiere edile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Tavolo è stato istituto - si legge nel vademecum - “per svolgere un’analisi congiunta delle criticità che affliggono il settore edile, nell’ottica di individuare e rafforzare iniziative di tutela delle condizioni di sicurezza dei cantieri, favorendo la diffusione di una cultura della sicurezza del lavoro”. E l’apertura dei lavori del Tavolo tecnico è avvenuta contestualmente all’inizio della programmazione di un nuovo Piano Mirato di Prevenzione inerente le cadute dall’alto in edilizia che, a partire da un documento regionale di buone pratiche, vuole diffondere in modo capillare ed uniforme sul territorio “informazioni e conoscenze utili a promuovere l’adozione di misure di prevenzione e protezione, anche attraverso l’autovalutazione e l’autocontrollo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il vademecum, frutto di “un approfondito ed intenso lavoro realizzato dal Tavolo tecnico in materia edile”, si propone, come indicato nella presentazione, di essere “il pioniere di una lunga serie di momenti di discussione e confronto che produrranno altri materiali e strumenti dedicati alla prevenzione ad uso di lavoratori, aziende e professionisti del settore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Vademecum tecnico e ponteggi: l’autorizzazione ministeriale
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           All’interno del capitolo dedicato ai ponteggi, il primo paragrafo del Vademecum tecnico sui lavori in quota si sofferma sull’autorizzazione ministeriale, sulle configurazioni fuori schema e miste.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che i ponteggi “non rientrano in direttive o regolamenti comunitari di prodotto”. E “la costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, è sottoposta ad autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro” in applicazione dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque anche se i ponteggi sono conformi a norme tecniche, se “sprovvisti di autorizzazione, non posso essere impiegati”. E il comma 3 dell’art. 131 “fornisce indicazioni sull'attestazione di conformità alle norme tecniche, richiamando, comunque, la necessità di autorizzazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo che il paragrafo riporta altre informazioni sulla richiesta dell’autorizzazione al Ministero del Lavoro con riferimento anche alla relazione tecnica e alle prove di carico sul ponteggio. Si ricorda che le prove su prototipo sono “indispensabili a risolvere le indeterminazioni di calcolo nei riguardi dei rischi di instabilità, riconducibili alle oggettive difficoltà di valutazione in relazione ai giochi esistenti fra le parti costituenti il ponteggio, al numero - necessariamente discontinuo - di ancoraggi ed alla indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti alle diagonali di facciata, di stilata e nei piani orizzontali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che il progetto del ponteggio fuori schema-tipo “deve comprendere un calcolo di resistenza e stabilità, eseguito secondo le istruzioni che costituiscono specifico allegato dell’autorizzazione ministeriale, e il disegno esecutivo. La definizione di dettaglio esecutivo del progetto deve permetterne l’esecuzione da parte della squadra di montaggio. Per questo il progetto deve essere in cantiere”. In ogni caso la configurazione di progetto, “sebbene volta a superare i limiti degli schemi-tipo, non può prescindere dagli elementi di calcolo e di prova sulla base dei quali è stata rilasciata l’autorizzazione, con particolare riguardo a quanto espresso in relazione ai rischi di instabilità, locale e globale della struttura”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del paragrafo che si sofferma su vari altri aspetti, anche con riferimento alla circolare ministeriale n. 20/2003, e indica, in bibliografia, varie altre circolari e documenti utili, ad esempio il documento Inail “ I ponteggi di facciata. Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Vademecum tecnico e ponteggi: il piano di montaggio e smontaggio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il secondo paragrafo su cui ci soffermiamo, sempre parlando dei ponteggi nei cantieri, è relativo al “Piano di Montaggio Uso e Smontaggio e disegno esecutivo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) è un “documento tecnico ed operativo che deve essere conservato in cantiere” e che i contenuti del PiMUS sono “dettagliatamente descritti nell'allegato XXII del D.Lgs. 81/2008”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, il PiMUS è “redatto dal datore di lavoro, a mezzo di persona competente, tenuto conto delle prescrizioni del libretto ministeriale, e fornisce le indicazioni necessarie affinché:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il ponteggio sia realizzato a regola d'arte, utilizzando materiali in buono stato di conservazione (allegato XIX D. Lgs. 81/2008), secondo un progetto o un disegno esecutivo, parte integrante del PiMUS stesso;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             siano stabilite prima dell'inizio delle operazioni di montaggio le modalità di tracciamento e posa, di verifica della verticalità e di ancoraggio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre si forniscono indicazioni affinché:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il ponteggio sia montato e smontato in piena sicurezza, stabilendo quali dispositivi di protezione debbano essere utilizzati dagli addetti (parapetti provvisori, linee vita, imbragature, cordini doppi e singoli, ecc.) e quale sequenza ‘passo dopo passo’ debba essere seguita nelle operazioni. Le istruzioni devono essere corredate da schemi, disegni e fotografie;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il ponteggio sia utilizzato in sicurezza, anche con riguardo alle verifiche (allegato XIX D. Lgs. 81/2008) da effettuare nel tempo e/o in seguito ad eventi straordinari (incidenti, trasformazioni, eventi meteo, ecc.)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il paragrafo si sofferma anche sulla portata della superficie di appoggio, sull’azione massima trasferita dai montanti, sulla tipologia e la resistenza di progetto degli ancoraggi e le eventuali prove da effettuarsi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il PiMUS deve, dunque, “fornire informazioni ed istruzioni pratiche, realmente applicabili nella specifica configurazione di montaggio ed è essenziale che sia facilmente leggibile dal preposto e dagli addetti, privilegiando la forma schematica e grafica. Il disegno esecutivo dell'opera provvisionale deve essere, parimenti, realizzabile in concreto, tenuto conto dello stato dei luoghi”. E la redazione del PiMUS è richiesta “per il montaggio, la trasformazione, l'uso e lo smontaggio di tutte le tipologie di ponteggi, qualunque ne sia la complessità, mentre è stato chiarito con la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006 che per i ponti su ruote è sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, anche in questo caso, alla lettura integrale del paragrafo che riporta molte altre informazioni, alcune fonti documentali e un utile riassunto della documentazione che dovrà essere tenuta a disposizione in cantiere ogniqualvolta venga impiegato un ponteggio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Regione Liguria, Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo, “Vademecum tecnico – Lavori in quota”, documento curato dalle varie realtà componenti il Tavolo Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova, Piano regionale della prevenzione 2021-2025, edizione dicembre 2022.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;div&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Fonte articolo: Puntosicuro
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 05:05:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-vedemecum-ponteggi</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,montaggio e smontaggio ponteggi,rischio opere provvisionali,lavori in quota,Rischio caduta dall'alto,sicurezza cantieri,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,81/08,rischio ponte su ruote,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,rischio caduta dall'alto,sicurezza lavori in quota,DPI lavori in quota,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro,rischio ponteggi</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavori+in+quota.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavori+in+quota.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA: VIGILANZA E CONTROLLI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/il-preposto-per-la-sicurezza-vigilanza-e-controlli</link>
      <description>Il numero di preposti da individuare, il tempo per il controllo, l’interruzione dell’attività, l’“illusione” del preposto di se stesso, la vigilanza verso chi opera fuori sede: le indicazioni della Commissione Parlamentare d’Inchiesta</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il preposto e i modi della vigilanza: la Relazione finale del Senato
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          l numero di preposti da individuare, il tempo per il controllo, l’interruzione dell’attività, l’“illusione” del preposto di se stesso, la vigilanza verso chi opera fuori sede: le indicazioni della Commissione Parlamentare d’Inchiesta
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si prende in analisi il tema delle modalità di esercizio dell’obbligo di vigilanza - con specifico riferimento ai “nuovi” obblighi del preposto e più in generale alla riforma normativa introdotta in materia alla fine del 2021 - alla luce e secondo le indicazioni della Relazione non più Intermedia bensì Finale approvata in via conclusiva dalla medesima Commissione il 26 luglio 2022 e comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 2022.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Cosa distingue e cosa accomuna datore di lavoro, dirigente e preposto?
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Relazione del Senato chiarisce che “mentre le prime due funzioni descritte, tipicamente svolte dai datori di lavoro e dai dirigenti, si distinguono dalle funzioni tipiche dei preposti, per essere connotate da autonomia decisionale, le attività di vigilanza di questi ultimi si caratterizzano per la mancanza dell’autonomia decisionale, poiché essi devono esclusivamente vigilare sul rispetto delle disposizioni autonomamente impartite da datori di lavoro e dirigenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al contrario, le tre figure sopra descritte sono accomunate dall’essere tutte posizioni funzionali che operano nell’ambito di poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto ai lavoratori.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anzitutto - come ricordato dalla Relazione della Commissione - “il rinnovato articolo 19, rubricato «obblighi del preposto», contiene due importanti novità rispetto all’articolo 19 del decreto legislativo n.81 del 2008, precedentemente vigente prima della riforma.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Più “in particolare, è stata modificata la lettera a) del comma 1 ed è stata aggiunta una nuova lettera f-bis).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come noto, il nuovo testo della lettera a) del comma 1 prevede quanto segue: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione  collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento a questo nuovo testo della lettera a) dell’art.19 D.Lgs.81/08, la Relazione della Commissione d’Inchiesta sottolinea che “le grandi novità rispetto al vecchio testo consistono nell’aver introdotto, tra gli obblighi di vigilanza e di sovrintendenza, l’intervento diretto del preposto sul lavoratore per fargli «modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza» e «l’interruzione» da parte del preposto «dell’attività del lavoratore, in caso di mancata attuazione delle disposizioni a lui impartite o di persistenza della inosservanza».”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ora alla nuova lettera f-bis) aggiunta ex novo all’interno dell’art.19 del Testo Unico, secondo la quale il preposto, deve obbligatoriamente, “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se   necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Commissione del Senato, la lettera f-bis) aggiunta all’articolo 19 del D.Lgs.81/08 dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 “richiede al preposto da un lato un comportamento proattivo e se necessario interruttivo con riferimento alle «deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di ogni condizione di pericolo», e dall’altro di adempiere all’obbligo aggiuntivo di «segnalare tempestivamente al datore di lavoro e dirigente le non conformità rilevate» ai fini di un loro intervento risolutivo.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E - prosegue la Relazione sul punto - “ovviamente, sia le non conformità comportamentali rilevate, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature devono essere state oggetto della formazione specifica ricevuta dal preposto (articolo 1, lettera g)).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fatte tali premesse, a questo punto la Commissione d’Inchiesta precisa che “la riforma introdotta dalla legge n.215 del 2021, che ha modificato il tipo di intervento richiesto dal legislatore al preposto nel caso che rilevi delle non conformità comportamentali dei lavoratori o non conformità di ambienti, macchine e attrezzature, non ha però modificato gli aspetti generali dell’istituto della vigilanza sotto il profilo organizzativo.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tal senso, “infatti, la riforma non ha innovato le regole in ordine al numero dei preposti che devono essere individuati dai datori di lavoro o dai dirigenti, né ha modificato la natura della vigilanza in ordine ai tempi da dedicare alle attività di controllo.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Relazione specifica che “nel primo caso, con riferimento al numero dei preposti da individuare, la materia continua ad essere completamente demandata alle scelte gestionali ed organizzative dei datori di lavoro e dei dirigenti, i quali potranno ampliare o diminuire il numero dei preposti sia sulla base della pericolosità delle lavorazioni da effettuare, pericolosità che deve essere ricavata dai documenti di valutazione dei rischi sia sulla base della concreta organizzazione di tale attività.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Commissione del Senato, per quanto concerne poi i “tempi da dedicare alle attività di controllo e, quindi, anche in ordine alla frequenza dei controlli da effettuare, la materia è demandata alle scelte gestionali ed organizzative dei datori di lavoro e dirigenti i quali, come nel primo caso, dovranno decidere tenendo conto della pericolosità delle lavorazioni da controllare.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si legge poi nel prosieguo della Relazione, che “a conferma dei su esposti principi, si segnala una importante pronuncia della Corte di cassazione che ha stabilito che «il compito del preposto non è quello di sorvegliare a vista ed ininterrottamente da vicino il lavoratore, ma di assicurarsi personalmente che questi esegua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Ciò il preposto può farlo anche allontanandosi dal luogo dove si trova il lavoratore, dedicandosi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro, purché quando effettua il controllo si assicuri in modo efficace (senza tollerare non conformità) personalmente e senza intermediazione di altri dell’osservanza degli ordini impartiti» (Cass. Pen. Sez IV, 12 gennaio 1988, n. 108, CED 177370, Grotti.)”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A parere della Commissione d’Inchiesta, “pertanto, si può concludere su questo punto riaffermando che l’obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo principio viene confermato in maniera inequivocabile anche per il fatto che quando la presenza di un preposto deve essere continuativa rispetto ad una attività di lavoro tale presenza continuativa viene espressamente prevista dalla legge, come nel caso di lavori di montaggio e smontaggio di opere provvisionali che a norma dell’articolo 123 del decreto legislativo n.81 del 2008 «[il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali] devono essere eseguiti sotto alla diretta sorveglianza di un preposto ai lavori».”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre - precisa la Relazione su questo tema - “la presenza continuativa di un preposto ai lavori delle ditte appaltatrici viene anche richiesta nel caso di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2011, n.177).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un ultimo passaggio del documento che richiamiamo qui (ultimo ma assai importante, al fine di evitare i fraintendimenti nei quali a volte capita di imbattersi) è il seguente: “rimane, in ogni caso, confermato che un lavoratore non può essere il preposto di sé stesso, per cui, nel caso di una impresa con un solo lavoratore il ruolo di preposto dovrà essere svolto dal suo datore di lavoro.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E, a seguire, la Relazione della Commissione d’Inchiesta precisa che, “anche nel caso di un lavoratore o più lavoratori che normalmente vengano inviati ad effettuare lavori fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro o i dirigenti dovranno organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante, in mancanza del quale l’obbligo di vigilanza di cui all’articolo 19, che è un obbligo irrinunciabile, ricadrà sui dirigenti o sullo stesso datore di lavoro.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non si dimentichi infatti che, come ricordato dalla giurisprudenza, ai sensi dell’art.18 D.Lgs.81/08 “il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez.4, n.14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv.275577).” (Cassazione Penale, Sez.IV, 17 gennaio 2020 n.1683).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In un’altra pronuncia la Suprema Corte chiarisce poi, con riferimento all’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro e sul dirigente, che, “quanto alle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (e viceversa).” (Cassazione Penale, Sez.IV, 4 aprile 2019 n.14915.)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020, - Prassi contra legem nelle operazioni di sollevamento e di carico delle casseforme. Responsabilità di un preposto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 14915 del 04 aprile 2019 - Operaio travolto da un manufatto in cemento. L'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 04:53:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/il-preposto-per-la-sicurezza-vigilanza-e-controlli</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,vigilanza preposto,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,obblighi preposto,preposto,preposto sicurezza,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,vigilanza datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro,art. 18 D.Lgs. 81/08</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corso+preposto+e+dirigente.png">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corso+preposto+e+dirigente.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHI NELL'USO DEL TRABATTELLO: GUIDA ALLE ISPEZIONI E MANUTENZIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischi-nell-uso-del-trabattello-guida-alle-ispezioni-e-manutenzioni</link>
      <description>Una guida tecnica sulla scelta e l’uso in sicurezza dei trabattelli riporta indicazioni sulle ispezioni, le manutenzioni e le riparazioni di queste attrezzature. Le tipologie di ispezione, la scheda dei controlli e le registrazioni necessarie.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Trabattelli sicuri: le ispezioni, le manutenzioni e le riparazioni
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una guida tecnica sulla scelta e l’uso in sicurezza dei trabattelli riporta indicazioni sulle ispezioni, le manutenzioni e le riparazioni di queste attrezzature. Le tipologie di ispezione, la scheda dei controlli e le registrazioni necessarie
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         .
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” che, realizzato nel 2022 dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), sono presenti utili indicazioni  per migliorare la prevenzione nell’uso di queste opere provvisionali. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Guida tecnica ricorda che i trabattelli sono, infatti, opere provvisionali (“il termine trabattello discende dal linguaggio utilizzato da alcuni fabbricanti lombardi negli anni ‘60”) che possono essere identificate, nei documenti di riferimento normativi o legislativi, con termini diversi: ‘Ponti su ruote a torre’, ‘Trabattelli’, ‘Piccoli trabattelli’. E nel passato “sono stati utilizzati anche i termini ‘Ponteggio su ruote’ (prima versione del d.lgs. 81/08) e ‘ Torri mobili di accesso e di lavoro’ (UNI EN 1004:2005, ritirata nel 2021)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti i trabattelli “devono essere regolarmente ispezionati e manutenuti secondo quanto prescritto dal fabbricante nel manuale di istruzioni. Nel manuale devono essere indicati i criteri per eseguire l’ispezione, per la valutazione del danno e le procedure da seguire per gli elementi danneggiati, sostituzione, riparazione o distruzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E il trabattello “che non è stato ispezionato e mantenuto, come da indicazioni del fabbricante, deve essere posto fuori servizio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Trabattelli in sicurezza: le varie tipologie di ispezione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma su varie tipologie di ispezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo alcune indicazioni, rimandando alla lettura integrale del documento che riporta informazioni anche sulle modalità di ispezione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ispezione prima del montaggio o dopo lo smontaggio: “l’ispezione prima del montaggio o dopo lo smontaggio deve essere effettuata dal lavoratore”;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ispezione d’uso: “prima di ogni attività, il lavoratore deve ispezionare il trabattello, mediante controllo visivo prima e dopo l’uso includendo ogni suo componente”. Si indica che deve essere “immediatamente segnalato al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente rilevato”, nel qual caso si deve effettuare un’ispezione straordinaria;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ispezione periodica: “il trabattello deve essere ispezionato ad intervalli raccomandati dal fabbricante ed al massimo ogni anno. L’ispezione periodica deve essere effettuata dal lavoratore”. Il controllo “deve essere di tipo visivo e/o strumentale. Nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti, deve essere effettuata l'ispezione straordinaria”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ispezione straordinaria: “ogni trabattello che ha subito un danno e/o presenta un difetto deve essere immediatamente ritirato dal servizio e riposto in un luogo idoneo; sullo stesso deve essere apposta una indicazione che ne attesti la condizione di fuori servizio. Il trabattello deve essere controllato dal fabbricante o da un soggetto autorizzato dallo stesso che deve decidere se rimetterlo in servizio, sostituirlo, distruggerlo o ripararlo, in accordo con le istruzioni del fabbricante”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Trabattelli: le riparazioni, la scheda dei controlli e la manutenzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Guida si sofferma anche sulle riparazioni, sulla scheda dei controlli e sulla manutenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle riparazioni si indica che i trabattelli “devono essere riparati dal fabbricante o da un soggetto autorizzato dallo stesso; essi hanno le competenze per garantire l’utilizzo sicuro di un trabattello riparato. È necessario quindi effettuare la riparazione fuori dal luogo di lavoro per assicurare la qualità della stessa. Qualsiasi riparazione effettuata non dove pregiudicare le caratteristiche del trabattello”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre dopo ogni riparazione è necessario riportare sulla scheda di registrazione “gli identificativi relativi a chi ha eseguito la riparazione e la data di effettuazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si fa poi riferimento alla scheda dei controlli e una tabella, che riprendiamo dal documento, illustra “i controlli che devono essere effettuati durante l'ispezione prima del montaggio e dopo lo smontaggio, d'uso e periodica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi alla manutenzione si indica che “deve essere effettuata secondo le modalità e la periodicità definite dal fabbricante nel manuale di istruzioni. Se, durante la manutenzione, sono rilevati difetti o inconvenienti, deve essere effettuata l'ispezione straordinaria”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Trabattelli: registrare le ispezioni, le manutenzioni e le riparazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine un paragrafo della Guida Inail è riservato anche alle registrazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle registrazioni delle ispezioni, delle manutenzioni e delle riparazioni si segnala che le ispezioni periodiche, le ispezioni straordinarie e gli interventi di manutenzione “devono essere registrati su un registro di controllo i cui contenuti minimi sono i seguenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             identificazione del trabattello;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             riferimenti del fabbricante o del fornitore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             luogo e data dell’ispezione o della manutenzione”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             identificazione del soggetto che esegue l’ispezione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             identificazione del soggetto che esegue la manutenzione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “per ciascuna delle ispezioni periodiche: controlli effettuati e risultati dei controlli;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per ciascuna delle ispezioni straordinarie: controlli effettuati e risultati dei controlli;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per ciascuna manutenzione: descrizione degli interventi effettuati;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per ciascuna riparazione: descrizione degli interventi effettuati”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             E il registro di controllo “deve essere conservato dal datore di lavoro o da un soggetto autorizzato dallo stesso”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2022.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 05:43:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischi-nell-uso-del-trabattello-guida-alle-ispezioni-e-manutenzioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio trabattello,sicurezza trabattelli,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,manuale uso e manutenzione,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio trabattelli,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>D.LGS 81/08: MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 85/2023</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/d-lgs-81-08-modifiche-introdotte-dalla-legge-85-2003</link>
      <description>La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto-Legge del governo in materia di lavoro che all’articolo 14 modifica il D.Lgs. n. 81/2008. Tutte le novità, i commenti e le note.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Conversione del DL lavoro: quali sono le modifiche definitive al decreto 81
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto-Legge del governo in materia di lavoro che all’articolo 14 modifica il D.Lgs. n. 81/2008. Tutte le novità, i commenti e le note.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si è concluso l’iter del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (il cosiddetto DL Lavoro) e nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge 3 luglio 2023, n. 85 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi mesi abbiamo ricordato come il DL n. 48/2023, ora convertito in legge, presenti nel Capo II (“Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”) diverse modifiche agli articoli del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La legge n. 85/2023 ha convertito il Decreto Legge del governo in materia di lavoro che all’art. 14 modifica il Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con la Legge 3 luglio 2023, n. 85 è stata disposta la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Legge 85/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 153 del 3 luglio 2023, ed è in vigore dal 4 luglio 2023.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo qui di seguito tutti gli articoli modificati, con il commento desunto dalla Relazione governativa che accompagna la legge e con un ulteriore approfondimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.1. Nomina del medico competente e valutazione dei rischi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.2. Gli obblighi a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.3 Nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.4. Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.5. Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.6. Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche quali incaricati di pubblico servizio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.7. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.8. Uso di attrezzature da parte del datore di lavoro: obbligo di formazione ed addestramento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.9 Riconoscimento ulteriori titoli per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e per l’esecuzione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1. Articolo 14 del Decreto Legge n. 48/2023 come convertito dalla Legge n. 85/2023: le modifiche al D.Lgs. 81/2008
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1.1. Nomina del medico competente e valutazione dei rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Relazione governativa: "L’articolo 15 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nota Confindustria 9 maggio 2023: “Modificando l’art. 18, comma 1, lett. a), si prevede, infatti, che il datore di lavoro debba nominare il medico competente non solamente nelle ipotesi previste dal Dlgs 81/2008, ma anche “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 … È una modifica d’impatto notevole perché, stravolgendo l’impostazione precedente che aveva formato supporto alla risposta ad interpello n. 2/2022, estende l’obbligo di nomina del medico competente a ipotesi non più tassativamente previste dalla legge ma rimesse alla valutazione del datore di lavoro. … È evidente che l’intento del legislatore è quello di estendere la sorveglianza sanitaria (ai rischi cd non normati), per cui nel Disegno di legge delega sul lavoro che il Governo ha in animo di presentare alle Camere è presente – a superamento della criticità qui rilevata – una disposizione che modifica l’art. 41 del Dlgs 81/2008, prevedendo che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria laddove prevista dal documento di valutazione dei rischi. Sul piano concreto, le conseguenze sono notevoli, su diversi piani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In primo luogo, si estende la valutazione dei rischi in tema di sorveglianza sanitaria al di fuori dei casi previsti dalla legge, e la relativa valutazione non può che essere rimessa ad un medico, che dovrà necessariamente partecipare (prima della nomina) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Egli – quale supporto scientifico al quale il datore di lavoro deve necessariamente riferire le proprie decisioni – dovrà formalmente assumersi la responsabilità (ed è bene che le sue determinazioni, a tutela del datore di lavoro, siano formalizzate nel documento di valutazione dei rischi) relative alla individuazioni dei casi nei quali, al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa, è obbligatoria la nomina del medico competente e, deve ritenersi, l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. Nel merito, partendo dall’amplissima ed impropria nozione di salute accolta nel Dlgs 81/2008 (“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”), si ipotizza che la sorveglianza sanitaria si possa estendere notevolmente, coinvolgendo aspetti finora non oggetto di intervento sanitario. Di qui, potenziali riflessi anche sul tema della privacy. Questo ampliamento potrà impattare anche sui giudizi di inidoneità, che probabilmente aumenteranno, con evidenti ripercussioni sull’organizzazione del lavoro, sia sul versante della sostituzione temporanea del lavoratore (in caso di inidoneità temporanea) sia su quello della individuazione di mansioni alternative (in caso di inidoneità permanente), quindi anche sul versante della applicazione dell’obbligo di repêchage (art. 42). Aspetti che probabilmente si estenderanno anche al contenzioso in caso di inidoneità. Sul piano operativo, si incrementerà il lavoro per il medico competente, con potenziale incremento dei costi aziendali, legati anche alla difficoltà di reperimento sul mercato di medici competenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Approfondimento avv. Dubini
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l'obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008 (rischi nominati), ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ragionevolmente da predisporre con la collaborazione di un medico del lavoro, ne evidenzi la necessità (rischi valutati). Pensiamo al lavoro all’estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La questione riguarda tanto le aziende che non hanno nominato il medico competente perché non presentano rischi nominati in base ai quali era obbligatoria la nomina del medico competente, ma anche quelle che già hanno nominato il medico competente, e col quale si dovrà valutare l’esistenza di rischi per i quali sia opportuno e necessario istituire la sorveglianza sanitaria, ed in tal senso la Cassazione Penale Sez. III, 15 gennaio 2013 n.1856 ha sottolineato che “in tema di valutazione dei rischi, il “medico competente” assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire dì sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, come scrive il collega avv. Giovanni Scudier: “la diretta correlazione tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria è ora espressamente nella norma: la nuova lettera a) dell’art. 18 comma 1 dovrebbe portare con sé il superamento della interpretazione - suggerita in particolare dal dettato testuale dell’art.41 comma 1 lettera a) - che intende(va) la sorveglianza sanitaria come un insieme di atti medici da applicare nei (soli) “casi previsti dalla normativa vigente”. È bensì vero che l’art. 41 rimane invariato; ma il nuovo art. 18 sembra offrire una chiave interpretativa per superare l’apparente conflitto, perché tra i “casi previsti dalla normativa vigente” rientrano anche, ora, i casi in cui la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla valutazione dei rischi.".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1.2. Gli obblighi a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Approfondimento avv. Dubini
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il nuovo comma 3.3 del D.Lgs. n. 81/2008 individua nella valutazione congiunta [dal datore di lavoro scolastico congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione] dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli (comma 3,2 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008), da programmare “nel limite delle risorse disponibili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo inciso è in contraddizione con l'obbligo della massima sicurezza tecnica-organizzativa e procedurale di cui all’articolo 2087 del Codice Civile, e agli obblighi incondizionati dal punto di vista economico di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008. Ma è pur vero che se le risorse disponibili non consentono la messa in sicurezza di questo o quel locale scolastico, il dirigente scolastico dovrà dichiararne l’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 comma 3.1 che così dispone: “Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1.3 Nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Relazione governativa: "La lettera b) introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Approfondimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all'utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. La norma riguarda non solo gli autonomi che montano e utilizzano proprie opere provvisionali, ma anche gli autonomi che utilizzano opere provvisionali da altri predisposte ma incomplete/insicure esponendosi consapevolmente ad un rischio aggiuntivo,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conformi alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1.4. Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 25 - Obblighi del medico competente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Il medico competente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento; (...)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Occorre ricordare quanto prevede il comma e di questo articolo 25 a carico del medico competente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni per il medico competente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 25, c. 1, lett. e), primo periodo: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [art. 58, c. 1, lett. a)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Relazione governativa: "La lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “La modifica pare una norma di buon senso utile per conoscere meglio la storia lavorativa e il quadro clinico del lavoratore nonché atta a evitare duplicazioni di esami.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ritiene che il MC, con il consenso del lavoratore, possa anche richiedere al precedente datore di lavoro la cartella sanitaria qualora il lavoratore non riesca ad esibirla.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’impossibilità di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro il MC formulerà il giudizio di idoneità, come di consueto, sulla base delle informazioni disponibili. Suggeriamo ai MC di annotare nella cartella sanitaria tale evenienza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nota Confindustria 9 maggio 2023: Sempre in tema di sorveglianza sanitaria, si apportano due modifiche all’art. 25 del D.lgs. 81/2008 relativo all’attività del medico competente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Innanzitutto, si prevede che questi, in occasione delle visite di assunzione (che, si ricorda, possono avvenire anche in fase preassuntiva), debba richiedere al lavoratore “la cartella rilasciata dal precedente datore di lavoro” e che “tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”. La modifica normativa appare positiva, in quanto offre al medico ulteriori elementi per la valutazione dello stato di salute del lavoratore ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Potendo la visita avvenire in fase preassuntiva, il datore di lavoro ha, quindi, maggiori elementi per procedere all’assunzione del lavoratore solamente laddove idoneo alle mansioni che intende attribuirgli anche sulla base degli elementi relativi all’attività lavorativa pregressa… La modifica, come si diceva, è positiva, sia ai fini prevenzionali (idoneità alle mansioni) che assicurativi, soprattutto con riguardo alle malattie professionali che il lavoratore può aver sviluppato durante l’attività lavorativa pregressa o alle conseguenze della eventuale pregressa esposizione a sostanze o lavorazioni nocive.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da notare che la norma prevede l’obbligo (e non la mera possibilità) per il medico competente di tener conto del contenuto della cartella sanitaria relativa al lavoro pregresso. Vanno a questo proposito ricordati due obblighi significativi del datore di lavoro: “nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e, dall’altro, “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il giudizio di idoneità è, dunque, particolarmente incisivo (ancor più con la conoscenza della precedente cartella sanitaria), e lo sarà maggiormente per effetto della estensione della sorveglianza sopra commentata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Approfondimento avv. Dubini
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Due novità di buon senso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La prima produrrà un lato un incremento del numero di cartelle sanitarie dei lavoratori formate delle precedenti aziende e consegnate al nuovo medico competente, tramite il lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente dal medico competente nominato dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro. Gli uffici del personale dovrebbero comunicare al lavoratore da assumere la necessità che si munisca di cartella sanitaria da consegnare al medico competente in occasione della visita preassuntiva. In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore, qualora disponibile..
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La seconda facilita la sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione (che può spedire a se stesso via PEC, oltre che all'azienda interessata dalla sorveglianza sanitaria in oggetto).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La novità della scelta del sostituto da parte dello stesso MC è significativa posto che in precedenza il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 aveva in precedenza chiarito che il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora non è più così. Il sostituto lo sceglie il medico competente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1.5. Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Relazione governativa: "La lettera d) prevede di aggiungere all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023): “Importante aggiunta che stabilisce che gli Accordi Stato-Regioni/P.A. sulla materia debbano prevedere anche il sistema dei controlli sulle attività formative erogate, controlli che devono riguardare sia gli erogatori che i destinatari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il controllo, per essere efficace, deve essere sostenuto da una sanzione in caso di inadempienza. Per quanto riguarda i destinatari della formazione (lavoratori e loro rappresentanti) il D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi e sanzioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli erogatori sono sia i datori di lavoro che i soggetti formatori. Mentre per i primi il D.Lgs. 81/08 prevede specifici obblighi e sanzioni, per i formatori non è prevista alcuna sanzione in caso mancato rispetto della normativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nota Confindustria 9 maggio 2023: La modifica è teoricamente positiva, in quanto volta a contrastare percorsi formativi non erogati con la dovuta professionalità e non efficaci sul piano dell’accrescimento della cultura e della conoscenza e consapevolezza degli aspetti tecnici e comportamentali legati alla prevenzione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Approfondimento avv. Dubini
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una recente notizia da una idea di quella che è una vera e propria piaga sociale: “ Scoperta la "fabbrica" dei falsi attestati di sicurezza sul lavoro: 20 indagati” (2 giugno 2023 – Palermo Today)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Un vero e proprio “commercio” di attestati falsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a beneficio di imprenditori, clienti e lavoratori con la necessità di dimostrare agli enti di vigilanza che le loro imprese sono inappuntabili sotto quel profilo. E' quello che è emerso dall'operazione denominata “Fake Courses”, condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, collaborati da varie stazioni carabinieri tra cui in particolare, quella di Misilmeri e Ciminna.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono 20 le persone indagate accusate, a vario titolo, di truffa aggravata, falsità materiale, falsità ideologica, esercizio abusivo della professione di medico”. (…) “Dal comando dei carabinieri aggiungono: "L’attuale emergenza infortuni, dei quali sono piene le cronache degli ultimi mesi, si spiega anche e soprattutto con l’impiego di personale ignaro delle procedure che consentono di svolgere l’attività lavorativa in relativa sicurezza per sé e per gli altri”. Diverse centinaia di lavoratori e datori di lavoro, dunque, che hanno svolto le loro mansioni sulla base di attestati falsi ottenuti in relazione a corsi mai frequentati o frequentati in misura parziale o in maniera difforme in relazione a quanto previsto dalle specifiche norme. Bastava, semplicemente, versare al professionista compiacente, amministratore o presidente di un fantomatico ente non iscritto nell’apposito albo della Regione siciliana, la cifra prevista dal tariffario proposto e si otteneva, in brevissimo tempo, un attestato apparentemente, regolare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Produrre attestati falsi per corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è solo un malcostume purtroppo non raro in Italia, ma costituisce anche una o più violazioni del codice penale, del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficace ed obbligatoria e ovviamente, dal lato del datore di lavoro, una violazione dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La nuova norma di legge prevede che il (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia strutturato in modo da facilitare agli organi di vigilanza INL e ASL/ATS il monitoraggio e il controllo sugli "spacciatori e utilizzatori finali" di falsi attestati di formazione. Superfluo aggiungere che l'individuazione di questi comportamenti truffaldini comporterà, tra le altre cose, anche la denuncia all'autorità giudiziaria da parte degli UPG di Asl/ATS e INL per tutte le fattispecie penali in materia di reato di falso, reati associativi, reati tentati ecc. previsti dalle norme vigenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione Penale, Sez. VII, con sentenza n.16715 del 17 aprile 2019, dove al datore di lavoro di una ditta edile, a seguito di una richiesta di documentazione da parte dell’autorità competente nell'ambito di accertamenti per un infortunio sul lavoro occorso ad un operaio, è stato contestato il reato di falso in atto pubblico relativamente alla formazione specifica dell’infortunato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel giudizio di merito il Tribunale di Genova ha accertato che il personale presente in cantiere non aveva ricevuto la formazione specifica, adeguata e sufficiente, prevista dal D. Lgs. 81/08 per lo svolgimento dell’attività certamente pericolosa posta in essere, ovvero la formazione relativa all’utilizzo di specifico apparecchio di sollevamento e alle modalità corrette di configurazione dell’imbracatura che avrebbero potuto evitare l’infortunio. Difatti il Piano Operativo di Sicurezza (POS) del cantiere non richiamava alcuna documentazione in merito a detta formazione, né tanto meno era stata consegnata una copia al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), che solo in un momento successivo ha fatto pervenire all’organo di vigilanza la documentazione inviatagli dalla ditta esecutrice, da cui risultava che i due lavoratori impiegati in quel cantiere non avevano partecipato ad alcuno degli eventi formativi documentati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, dulcis in fundo, la società ha fornito, solo successivamente e a richiesta delle autorità competenti, un falso attestato di formazione relativamente al lavoratore che stava utilizzando la gru per la movimentazione del pozzetto, e che ha cagionato l’infortunio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La falsità di tale attestato è poi stata dimostrata dagli accertamenti eseguiti presso la società che effettuava i corsi di formazione, risultando che il numero progressivo indicato nell’attestato riguardava un altro lavoratore ed un diverso corso di formazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Cassazione ha ritenuto poi la produzione di un documento falso all’organo di vigilanza come ostativa al riconoscimento delle attenuanti all’imputato, in quanto denota un negativo giudizio sulla personalità dello stesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1.6. Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche quali incaricati di pubblico servizio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro [attrezzature]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Comma abrogato e così sostituito:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Relazione governativa: "La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “È stata eliminata la prima frase “Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11 (n.d.r. si tratta delle verifiche, prima e periodiche, delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII), le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo modo la procedura è stata semplificata:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nel caso di prima verifica il datore di lavoro si avvale in prima istanza dell’INAIL e in seconda istanza (“trascorsi inutilmente 45 gg dalla richiesta”) di soggetti pubblici o privati abilitati
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          per le verifiche periodiche il datore di lavoro sceglie liberamente di avvalersi delle ASL o dei soggetti pubblici o privati abilitati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Approfondimento avv. Dubini
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          "Incaricati di un pubblico servizio", ai sensi dell’art. 358 del codice penale sono coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarità (Cass. Sez. Un. 11.7.1992, n. 7958). Agli incaricati di un pubblico servizio il nostro ordinamento riserva una particolare tutela giuridica, ad esempio in relazione ai comportamenti che, se posti in essere nei loro confronti (o nei confronti di un pubblico ufficiale), assumono un'autonoma rilevanza penale, come i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 336 c.p. e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 337 c.p.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1.7. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. Periodo abrogato e sostituito come segue]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni Amministrative
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Relazione governativa: "La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma" .
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Con questa modifica vengono rafforzate le misure di prevenzione nell’uso di attrezzature di lavoro senza operatore rafforzando gli obblighi di chi le noleggia o concede in uso. Ricordiamo che la norma riguarda attrezzature che espongono a rischi gravi per la sicurezza di chi le utilizza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti, tali soggetti diventano responsabili, sia pur mediante la acquisizione di un’autodichiarazione del noleggiante, dell’accertamento che tale soggetto sia adeguatamente formato ed addestrato all’utilizzo delle attrezzature secondo quanto disposto dalla norma".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Approfondimento avv. Dubini
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altra novità significativa che mira a rafforzare l' obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo "patentino", ma non solo).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione nominativa (“individuazione”) dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (Accordo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso di tale specifica abilitazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1.8. Uso di attrezzature da parte del datore di lavoro: obbligo di formazione ed addestramento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene introdotto un nuovo comma.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          CAPO IV - SANZIONI
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: ...
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Relazione governativa: "Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una sanzione".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Documento CIIP (Consulta Interassociativa per la Prevenzione – maggio 2023): “L’obbligo di formazione e addestramento in caso di utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari è esteso anche al datore di lavoro che ne faccia uso. Il mancato adempimento è sanzionato dal nuovo art. 87".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Approfondimento avv. Dubini
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Finalmente viene normato in modo chiaro e diretto l'obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l'arresto o l'ammenda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si apre così un nuovo universo inesplorato di violazioni punibili che consentirà agli organi di vigilanza di ASL-ATS e INL una più incisiva azione di contrasto alla illegalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1.9 Riconoscimento ulteriori titoli per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e per l’esecuzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In grassetto viene indicata la laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, che dal 4 luglio 2023 abilità all’assunzione dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e/o l’esecuzione. Fatto salvo l’obbligo ulteriore di frequentare lo specifico corso abilitante e i successivi corsi di aggiornamento periodico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             LEGGE 3 luglio 2023, n. 85 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro - testo della legge 85/2023 e testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Confindustria - Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (DL Lavoro) – Nota di aggiornamento - 9 maggio 2023.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 05:51:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/d-lgs-81-08-modifiche-introdotte-dalla-legge-85-2003</guid>
      <g-custom:tags type="string">medico competente,DVR,art. 73 D.Lgs. 81/08,nomina medico competente,addestramento lavoratori,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,verifiche periodiche,Lavoratore autonomo,81/08,D.Lgs. 81/08,verifica periodica attrezzature,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,sorveglianza sanitaria,formazione attrezzature speciali,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/dlgs+81-08+SICUREZZA.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/dlgs+81-08+SICUREZZA.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: STRESS DA CALDO E DA FREDDO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-micriclima-stress-da-caldo-e-da-freddo</link>
      <description>Un intervento sulla fisiopatologia della termoregolazione in ambienti caldi e freddi riporta indicazioni sulle manifestazioni patologiche da calore o da freddo. Crampi da calore, squilibri idrominerali, orticarie da freddo, assideramento, geloni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Stress termico: indicazioni sulle patologie da calore o da freddo
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          un intervento sulla fisiopatologia della termoregolazione in ambienti caldi e freddi riporta indicazioni sulle manifestazioni patologiche da calore o da freddo. Crampi da calore, squilibri idrominerali, orticarie da freddo, assideramento, geloni, ecc.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda il rischio microclima, nel lavoro indoor e outdoor, alcuni ambiti lavorativi “sono vincolati a condizioni di esercizio tali da configurarli come ambienti termicamente severi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se negli ambienti moderati – che non hanno vincoli tali da impedire interventi che possano rendere l’ambiente termico confortevole - l’obiettivo da perseguire è il raggiungimento di una condizione di comfort”, negli ambienti tecnicamente severi l’obiettivo da raggiungere “non è il comfort termico, ma il mantenimento dell’equilibrio termico, per salvaguardare la salute e la sicurezza del lavoratore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti “un’attivazione intensa e prolungata dei meccanismi deputati alla termoregolazione dà luogo ad una condizione di stress termico, che può portare ad un cedimento di tale sistema di controllo, con conseguente insorgenza di manifestazioni patologiche da calore o da freddo anche gravi, conseguenti ad un progressivo ed inesorabile innalzamento (o riduzione) della temperatura centrale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo, in questi termini, è un intervento al seminario webinar “ Rischio microclima” che, connesso ad un accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Direzione Ricerca INAIL, si è tenuto il 7 giugno 2022.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento “Fisiopatologia della termoregolazione in ambienti caldi e freddi e cenni di sorveglianza sanitaria”, a cura di Vincenzo Molinaro ( Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale – Laboratorio di ergonomia e fisiologia), si sofferma su vari aspetti connessi allo stress termico e riporta diverse informazioni sulle manifestazioni fisiopatologiche da calore o da freddo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Esposizione agli ambienti severi caldi: soggetti a rischio e fattori predisponenti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partiamo dall’esposizione agli ambienti severi caldi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il relatore ricorda alcuni “soggetti a rischio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Lavoratori di agricoltura ed edilizia
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fonditori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Vetrai
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Panificatori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Minatori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Vigili del Fuoco”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi, invece, i fattori predisponenti estrinseci:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Elevata temperatura ambientale
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Elevata umidità relativa
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Scarsa ventilazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Esposizione diretta all’irradiazione solare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pressione barometrica bassa
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Vestiario inadeguato”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            E i fattori predisponenti intrinseci:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Scarsa assuefazione al caldo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Mancata assunzione di acqua e sali
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Intensa attività muscolare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Assunzione di particolari farmaci
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Condizioni patologiche: cardiovasculopatie epatopatie, nefropatie, alcolismo, broncopneumopatie, disendocrinopatie”.   
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Esposizione agli ambienti severi caldi: le manifestazioni patologiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle patologie connesse all’esposizione ad ambienti severi caldi il relatore si sofferma, ad esempio, sui crampi da calore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si tratta di “spasmi muscolari dolorosi causati dallo svolgimento di attività muscolari intense in ambiente caldo-umido e in soggetti abitualmente giovani, non acclimatati e non allenati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se la prevenzione può consistere in un’adeguata “somministrazione di acqua e cloruro di sodio”, l’intervento si sofferma anche su aspetti connessi alla patogenesi, alla sintomatologia e alla terapia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sofferma anche sugli squilibri idrominerali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti “il deficit idrico è dovuto all’inadeguato ripristino delle perdite d’acqua conseguenti alla sudorazione e può instaurarsi nel giro di qualche ora, dal momento che i disturbi da disidratazione cominciano a manifestarsi quando le perdite raggiungono il 5% del volume d’acqua totale”. Il deficit sodico “è dovuto ad inadeguato ripristino del sodio perso con il sudore e si instaura generalmente dopo almeno 3-5 giorni di esposizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sintomatologia ha “una certa variabilità in rapporto alla prevalenza dell’uno o dell’altro deficit:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sete marcata, polso rapido, sudorazione ridotta o abolita, densità urinaria elevata, Na plasmatico aumentato nel caso di deficit idrico prevalente
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             intensa sensazione di fatica, polso lento, sete discreta, frequenti vertigini, crampi e vomito, emoconcentrazione precoce e pronunciata, marcata diminuzione di Na e Cl urinari, riduzione di Na plasmatico nel caso di deficit sodico predominante”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura dell’intervento che si sofferma anche su:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sincope dovuta a calore 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             esaurimento della termoregolazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alterazioni della pelle e delle ghiandole sudoripare.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Esposizione agli ambienti severi freddi: soggetti a rischio e fattori predisponenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ora all’esposizione agli ambienti severi freddi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo caso i soggetti a rischio possono essere, ad esempio, i lavoratori di agricoltura ed edilizia e i lavoratori dell’industria conserviera.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori predisponenti estrinseci:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Abbassamento della temperatura ambientale
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Aumento di ventilazione e umidità
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Qualità e stato dell’abbigliamento”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mentre questi sono i fattori predisponenti intrinseci:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Scarsa assuefazione al freddo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Costituzione gracile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Età avanzata
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Sesso femminile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Etilismo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Denutrizione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Iposurrenalismo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ipotiroidismo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Cardiopatie e nefropatie”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Esposizione agli ambienti severi freddi: le manifestazioni patologiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per l’esposizione agli ambienti severi freddi, il relatore si sofferma poi su alcune patologie sistemiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio, l’orticaria da freddo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che i soggetti con “abnorme reattività alle basse temperature, l’esposizione anche breve al freddo non eccessivo può essere seguita da vasodilatazione prolungata, con formazione di elementi eritemato-pomfoidi dolenti e pruriginosi. Tali elementi possono estendersi a tutto il corpo e può accompagnarsi una reazione sistemica con tachicardia, ipotensione, vampate al volto e anche sincope”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un’altra patologia possibile è l’assideramento, una sindrome “connessa all’abbassamento della temperatura del nucleo corporeo (t.i. inferiore a 35°C) causata dall’esposizione prolungata al freddo e caratterizzata da progressiva depressione delle funzioni vitali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono presentate le diverse fasi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fase di resistenza
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fase di scompenso termico
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fase di coma
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si parla poi di patologie localizzate come l’acrocianosi, “dermatosi caratterizzata da aspetto cianotico-violaceo, ipotermia ed iperidrosi delle zone distali degli arti, cui si associano ipoestesie e parestesie delle zone interessate, prevalente nel sesso femminile. Alla base vi è una circolazione periferica torpida per spasmo arteriolare ed atonia venulo-capillare. Si distinguono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Forme semplici
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Forme di acrocianosi cronica ipertrofica, con edema persistente ed ispessimento del tessuto sottocutaneo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Forme sintomatiche (sindrome di Raynaud, sclerodermia, ecc.)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si fa riferimento anche a geloni ed eritema pernio che “sono manifestazioni localizzate alle estremità, causate dalla esposizione al freddo e che interessano soggetti predisposti (linfatismo, anemia, distonia neurovegetativa), prevalentemente di sesso femminile, alla cui base vi è un’alterata regolazione del tono e della permeabilità vascolare con edema localizzato”: 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gelone acuto: “Gonfiore caldo, arrossato, ben delimitato, molto pruriginoso, nel contesto di cute iperidrosica, tesa, lucida, sul dorso delle dita delle mani e dei piedi, sui talloni, oppure ai padiglioni auricolari o al naso”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             eritema pernio: “Interessa le zone distali delle gambe con formazione bilaterale e simmetrica di lesioni piccole, non dolenti, rotondeggianti, di color rosso opaco o violaceo, a volte con vescicole emorragiche centrali. Possono residuare esiti cicatriziali ed atrofia della cute e del tessuto sottocutaneo”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, infine, alla lettura integrale dell’intervento che riporta molte informazioni anche sul congelamento (in relazione alle varie fasi e gradi della patologia) e che riporta indicazioni anche sui soggetti particolarmente sensibili agli stress termici e sulla sorveglianza sanitaria.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Fisiopatologia della termoregolazione in ambienti caldi e freddi e cenni di sorveglianza sanitaria”, a cura di Vincenzo Molinaro (Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale – Laboratorio di ergonomia e fisiologia), intervento al webinar “Rischio microclima”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Inail, ISS, “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” – Titolo VIII Capo I, Radiazione Solare, Microclima, Rumore, Vibrazioni - Rev01 2021.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 05 Jul 2023 05:05:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-micriclima-stress-da-caldo-e-da-freddo</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio microclima,DVR,81/08,Rischio microclima,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,valutazione rischio microclima,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/microclima+sicurezza+sul+lavoro.png">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO IL CALDO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-prevenzione-e-protezione-contro-il-caldo</link>
      <description>Le temperature sono ormai estive e hanno cominciato a superare i 30 °C. Come affrontare queste temperature nel mondo del lavoro? Gli effetti sulla salute, la prevenzione e la protezione</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ora si lavora al caldo: prevenzione e azioni di protezione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le temperature sono ormai estive e hanno cominciato a superare i 30 °C. Come affrontare queste temperature nel mondo del lavoro? Gli effetti sulla salute, la prevenzione e la protezione. A cura di Michele Del Gaudio, ricercatore Inail.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel clima estivo, un lavoratore, soprattutto se impegnato in attività con elevato dispendio metabolico, è esposto ad uno stress termico che può portare a gravi danni per la salute e può esporlo maggiormente anche ad altri rischi, che sono in agguato quando si abbassa il livello di attenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un recente studio svolto da Inail DIMEILA, CNR e ASL Roma 1, ha evidenziato come nel settore dell’edilizia nel periodo 2014-2019 ci sia una forte correlazione fra i casi di infortunio e condizioni climatiche con temperature elevate. Analogamente ci si può aspettare una stretta correlazione con gli infortuni occorsi ai lavoratori di altri settori come l’agricoltura, il turismo ecc.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono ormai diffuse App per Smartphone che sono in grado di darci previsioni meteorologiche affidabili nel breve periodo (3-4 giorni) ma utilizzandole con maggiore attenzione o collegandosi direttamente ai rispettivi siti web è possibile acquisire ulteriori informazioni per prevenire danni alla salute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La temperatura dell’aria non è l’unico parametro da tenere sotto controllo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È importante considerare l’esposizione diretta al sole, come avviene nelle attività lavorative svolte all’aperto, ma indirettamente, un aumento delle temperature esterne, ha influenza anche sui luoghi di lavoro indoor soprattutto quando si svolgono attività con produzione di calore come nelle fonderie, nella produzione di ceramiche, e nella cottura industriale di alimenti. Anche il parametro umidità è importantissimo perché valori elevati rendono più difficile la sudorazione e quindi la termoregolazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come già detto i siti metereologici segnalano, con messaggi di Alert, condizioni rischiose per la salute conseguenti alla combinazione di temperature elevate e altrettanto elevati valori di umidità nell’aria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tipicamente queste condizioni sfavorevoli si verificano nelle ore centrali della giornata e pertanto il datore di lavoro potrebbe organizzare il lavoro dei giorni successivi modificando l’orario d’inizio delle attività per approfittare delle ore più fresche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ulteriori approfondimenti possono essere fatti localmente utilizzando gli indici di valutazione dello stress termico suggeriti dalla normativa tecnica, tra i quali occorre segnalare il PHS (UNI EN ISO 7933 Predicted Heat Stress) che a partire dalla misura dei parametri ambientali e dalla stima dell’impegno metabolico permette di calcolare il tempo massimo di esposizione prima che il soggetto subisca un surriscaldamento degli organi interni o perda una significativa quantità di liquidi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando l’attività svolta lo consente possono essere attivate delle azioni di protezione per allontanare, ad esempio negli ambienti indoor, le masse d’aria calda con aspiratori o ventilatori. L’utilizzo di schermi pure può essere utile per evitare l’esposizione diretta ai raggi solari o l’effetto serra in presenza di coperture trasparenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le lavorazioni outdoor è molto utile utilizzare, quando possibile, protezioni quali teli, ombrelloni ecc.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella scelta del vestiario è preferibile utilizzare tessuti naturali e larghi. Vanno fatte salve però le situazioni in cui è richiesto l’utilizzo di specifici DPI dei quali occorrerà tenere conto nella valutazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Negli stessi siti metereologici è possibile acquisire informazioni sui livelli di radiazioni ultraviolette perché è riportato il valore dell’indice UV Index che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha standardizzato con una scala compresa fra 1 e 11+ e in cui valori superiori a 6 sono da considerarsi rischiosi per lo sviluppo di patologie, anche gravi, della pelle e degli occhi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A tal proposito è importante che i lavoratori adottino le protezioni necessarie utilizzando filtri solari (creme), vestiario coprente anche su parti delicate come il collo, ed utilizzino occhiali dotati di filtri per UV.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’utilizzo di mezzi meccanici per la climatizzazione deve essere attentamente valutato. L’igiene è sicuramente un aspetto da non sottovalutare e tutte le parti a contatto con l’aria immessa nell’ambiente debbono essere sanificate seguendo tutte le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza degli eventuali prodotti chimici utilizzati. La temperatura deve esser scelta evitando valori troppo bassi che creano quindi grosse differenze con l’esterno. Una differenza di 7 °C tra interno ed esterno è normalmente un valore sufficiente a garantire il comfort e ad evitare sbalzi di temperatura nelle zone di transizione. Nell’utilizzo dei climatizzatori (split), molto diffusi negli uffici, e in altre attività del terziario è bene ricordare che questi apparecchi raffreddano l’aria ma non provvedono ricambiarla favorendo dopo poche ore condizioni poco confortevoli legate all’accumulo di bioeffluenti ed altri inquinanti indoor.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine è necessario adeguare anche lo stile di vita alle mutate condizioni climatiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, curando l’alimentazione, soprattutto durante le ore di lavoro, preferendo il consumo di frutta e verdura e limitando alle ore serali il consumo di cibi più grassi e salati che influisco sul bilancio idrico dell’organismo predisponendo a patologie legate al caldo. L’idratazione è sicuramente importante anche se la velocità con cui l’organismo perde liquidi è maggiore di quella con cui riesce a reidratarsi assumendo bevande varie. È sempre da sconsigliare nelle ore più calde l’assunzione di bevande alcoliche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 29 Jun 2023 05:41:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-prevenzione-e-protezione-contro-il-caldo</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,Rischio microclima,D.Lgs. 81/08,rischi microclima,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,valutazione rischio microclima,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,colpo di calore,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Microclima+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Microclima+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: AGGRESSIONI DEL PERSONALE SANITARIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-aggressioni-del-personale-sanitario</link>
      <description>Un contributo si sofferma sulle aggressioni al personale sanitario come rischio lavorativo. Focus sulla legge 113/2020, sull’organizzazione lavorativa, sulla valutazione dei rischi, sulla riunione periodica e la formazione</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come valutare ed evitare le aggressioni al personale sanitario?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un contributo si sofferma sulle aggressioni al personale sanitario come rischio lavorativo. Focus sulla legge 113/2020, sull’organizzazione lavorativa, sulla valutazione dei rischi, sulla riunione periodica e la formazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E' bene ricordare che a violenza nei luoghi di lavoro è un rischio che rientra nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro normata dal   Decreto legislativo 81/2008 e come tale deve essere attentamente valutato tenendo conto degli eventi sentinella, della tipologia di attività e di utenza. E questo vale anche per i tanti casi di aggressioni e violenze commesse sul personale sanitario e socio-sanitario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per parlare di questa tipologia di aggressioni e fare alcune riflessioni sulla normativa e sulla necessaria valutazione dei rischi, possiamo fare riferimento ad un intervento di Paolo Pascucci (professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo) pubblicato sul numero 1/2022 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino. Un contributo che costituisce un’ampia rielaborazione di interventi presentati l’11 marzo 2022 al seminario “Violenza nei confronti degli operatori sanitari: educare per prevenire” e al webinar “Violenze contro operatori sanitari e socio-sanitari. Oltre l’indignazione alcune proposte per la salute e sicurezza dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Pascucci ricorda l’orientamento della giurisprudenza che, in relazione al rischio di rapina nelle banche e si interroga sulla natura del rischio di aggressioni nelle strutture sanitarie sottolineando come si tratti spesso di un rischio endogeno che può essere causato da disfunzioni dell’organizzazione del servizio.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si indica che se i rischi di aggressione che avvengono nel settore sanitario possono spesso assumere le connotazioni di rischi endogeni, c’è la necessità di “adottare non solo misure puramente difensive, tipiche di una prevenzione secondaria, ma anche misure organizzative che possano quanto più possibile eliminare alla fonte i fattori che concorrono ad alimentare i rischi, secondo una logica ispirata al principio della prevenzione primaria”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le aggressioni al personale sanitario e la legge 113/2020
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’affrontare il tema dei rischi di aggressioni al personale sanitario Paolo Pascucci si sofferma anche sulla legge 14 agosto 2020, n. 113.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che “qualunque residuo dubbio sulla prevedibilità degli eventi di aggressione al personale sanitario è stato definitivamente spazzato via dall’emanazione della l. n. 113/2020” recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”. Una legge che ha posto “esplicitamente in diretta relazione il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario con la disciplina della sicurezza del lavoro nel momento in cui nell’art. 2, comma 1. lett. d, ha attribuito all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie anche il compito di monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008” (l’Osservatorio è stato istituito con un decreto del 27 gennaio 2022).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che nella legge il collegamento con la disciplina della sicurezza sul lavoro “emerge anche nell’art. 7 il quale prevede che, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale menzionato nell’art. 119 prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le aggressioni al personale sanitario e la valutazione dei rischi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Paolo Pascucci sottolinea nel contributo che una “cattiva organizzazione del lavoro può far emergere rischi psico-sociali, compresi atteggiamenti violenti tra gli stessi operatori sanitari” e una “cattiva organizzazione dell’assetto e del funzionamento della struttura sanitaria ai fini dell’erogazione del relativo servizio pubblico può concorrere a generare rischi di tensione, di aggressività e di violenza in capo agli utenti di tale servizio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E chiaramente il fatto che in molti casi “il rischio possa essere innescato o quanto meno favorito dalla disorganizzazione aziendale incide sul modo di prevenirlo, presupponendo la sua valutazione il più ampio coinvolgimento del personale e non solo la pur necessaria consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parlando di valutazione dei rischi si indica, dunque, che, “come accade per gli altri rischi psico-sociali, la loro analisi non può prescindere da un’indagine sul campo volta a segnalarne tutte le possibili fonti che difficilmente possono essere individuate adeguatamente ‘dall’alto’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque la valutazione dei rischi di aggressioni non può “prescindere dall’ascolto dei lavoratori e del loro malessere, considerando la particolare importanza in tal caso dei cosiddetti ‘eventi sentinella’”. E questo per “mirare le azioni di prevenzione là dove ve ne sia maggior bisogno e considerando attentamente tutte le possibili criticità dell’organizzazione del lavoro che possano in qualche modo concorrere ad alimentare le manifestazioni violente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento, che rimanda, per quanto riguarda i fattori di rischio ed le misure di prevenzione applicabili, alla Raccomandazione del Ministro della salute n. 8 del novembre 2007,  sottolinea come la valutazione dei rischi di aggressioni “dovrebbe essere inglobata in tutte le scelte strategiche e organizzative dell’azienda: sia quelle che riguardano aspetti strutturali e logistici, sia quelle che hanno a che fare con il modo di eseguire le prestazioni lavorative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E tra l’altro – continua Pascucci – “obbligando il datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, menziona in particolare quelli riguardanti ‘gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari’, quali ben possono essere, a ben guardare, i rischi di aggressioni che incombono sul personale sanitario esposto ad un maggiore contatto con il pubblico”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le aggressioni: le sanzioni, la riunione periodica e la formazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque un documento di valutazione dei rischi di una struttura sanitaria che non considerasse i rischi di aggressioni sarebbe palesemente incompleto e, dal punto di vista squisitamente giuridico, equivalente – come afferma la giurisprudenza – ad un’omessa valutazione” (Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10448), “con le possibili conseguenze sanzionatorie dell’art. 55 del d.lgs. n. 81/2008”. Né, come emerge nella sentenza n. 1299 del 26 ottobre 2021 del Tribunale di Bari che ha condannato il direttore generale di una ASL, “la valutazione dei rischi di sicurezza sul lavoro, compreso quello in esame, potrebbe essere subordinata a criteri economici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che la questione delle aggressioni “deve essere monitorata costantemente anche nell’ambito della riunione periodica di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 81/2008 alla quale partecipano tutti gli attori del sistema di prevenzione aziendale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza dimenticare, infine, l’altro fondamentale strumento della prevenzione: la formazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Attività e azioni di formazione e informazione devono essere calibrate “in modo da consentire ai lavoratori di affrontare adeguatamente il rischio violenza ove non sia altrimenti eliminabile, come prevede l’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 quando obbliga il datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata”. Senza dimenticare i “requisiti quali-quantitativi” previsti dai vari Accordi Stato-Regioni per i corsi di formazione – che ora sono, come ricordato anche nei nostri articoli, in fase di revisione – sono “requisiti minimi che vanno integrati in caso di necessità”: questi corsi di formazione devono essere finalizzati “non solo a consentire di affrontare il fenomeno, ma anche ad individuarne le radici al fine di rendere effettivo quel coinvolgimento dei lavoratori nell’analisi del rischio” di cui si parlava nel contributo e che è prevista anche dal d.lgs. n. 81/2008.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “Le aggressioni al personale sanitario come rischio lavorativo”, a cura di Paolo Pascucci, professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo, Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 1/2022.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             LEGGE 14 agosto 2020, n. 113 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 04:51:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-aggressioni-del-personale-sanitario</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,rischio stress lavoro correlato,valutazione rischio aggressione,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,81/08,rischi psicosociali,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,stress lavoro correlato,rischio aggressioni,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+aggressioni-3d026895.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+aggressioni-3d026895.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO: FOCUS SUL DM 01 SETTEMBRE 2021</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-il-dm-01-settembre-2021</link>
      <description>Un documento Inail si sofferma sulla nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi decreti antincendio. Focus sull’evoluzione normativa e sul DM 1 settembre 2021.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come è cambiata la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail si sofferma sulla nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi decreti antincendio. Focus sull’evoluzione normativa e sul DM 1 settembre 2021.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se negli ultimi vent'anni, il DM 10 marzo 1998 ha rappresentato lo strumento principe per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, non c’è dubbio che con il D.Lgs. 81/2008, il DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) e poi ancor più con i tre decreti ministeriali di settembre 2021, ci sono stati importanti trasformazioni nella prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Trasformazioni, che pur essendo “un ampliamento ed un logico sviluppo” di quanto nato precedentemente, hanno tuttavia bisogno di essere ben conosciute e approfondite per portare le aziende a operare una più efficace prevenzione incendi rispetto al passato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio per tenere il passo con l'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore antincendio, è stato prodotto dall’ Inail un nuovo documento nato in seno all’accordo tra Inail e Confimi industria (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata) per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo lavoro, redatto dall’Inail con il contributo di Finco (Acmi, Fisa, Zenital), aderenti a Confimi industria, si presenta, dunque, “come una guida pratica e di facile consultazione che di fatto svolge la funzione di manuale formativo e informativo con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro in merito alla valutazione e gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento tecnico – dal titolo “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica” - ripercorre in particolare le novità dei tre decreti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e l’evoluzione normativa
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, ormai definitivamente abrogato, ha continuato ad applicarsi “nelle more dell'attuazione dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., rappresentando il principale e fondamentale atto normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, dopo oltre due decenni, anche in conseguenza dell'importante evoluzione del Codice di prevenzione incendi era necessario “allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E se l'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. già prevedeva la possibilità di adottare "uno o più Decreti" ai fini del conseguimento di obiettivi e contenuti prefissati, tali contenuti sono stati poi articolati, sviluppando tre nuovi distinti decreti monotematici:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “con la pubblicazione del d.m. 1 settembre 2021 si è focalizzato l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             con la pubblicazione del d.m. 2 settembre 2021 si è focalizzato l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             con la pubblicazione del d.m. 3 settembre 2021 si è focalizzato l’aspetto relativo alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri contenuti nell’allegato I”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il DM 1 settembre 2021: la manutenzione, i controlli e la sorveglianza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo brevemente al DM 1 settembre 2021, il cosiddetto decreto “Controlli".
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decreto “riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punto 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ed è costituito da un articolato normativo e da due allegati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento all’allegato I (Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio) si segnala che “per quanto riguarda la manutenzione e il controllo periodico, il Datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove vengano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione”. E il registro “deve essere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio “devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi alla sorveglianza, l'Allegato I prevede che “gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio debbano essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti e adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. È ragionevole ritenere che tale compito possa essere affidato a lavoratori designati come addetti al servizio antincendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura degli articoli sul DM 15 settembre 2022 in riferimento alle proroghe per le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il DM 1 settembre 2021: la qualificazione dei manutentori e i docenti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’allegato II riporta poi le indicazioni per la “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’allegato, che si compone di 5 paragrafi, “una delle innovazioni principali apportata dal decreto riguarda la formazione”. Infatti è previsto che “sia erogata ad un livello più elevato e contribuirà al soddisfacimento del livello di sicurezza da perseguire per le attività esaminate, integrandosi nella misura antincendio S.5 (GSA) del Codice”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il nuovo decreto comporta “l’intensificazione dei controlli ispettivi dell’Organo di vigilanza, con l’obiettivo di verificare la corretta tenuta del registro dei controlli e dell’adeguata qualificazione dei tecnici manutentori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo paragrafo dell’allegato (“Generalità”) sono fornite indicazioni su:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “responsabilità del tecnico manutentore qualificato;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso (con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2 e valutazione dell'apprendimento (par. 1.4);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             esonero frequenza corso (se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni) e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.5);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento di cui al par 1.4;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             indicazioni sull'aggiornamento del tecnico manutentore qualificato (par. 1.7)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai docenti (secondo paragrafo) il decreto richiede che “i docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e abbiano conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma poi anche sugli altri tre paragrafi dell’allegato:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           4. Valutazione dei requisiti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           5. Procedure amministrative
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Consulenza Statistico Attuariale, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, Confimi industria, “ La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”, documento tecnico a cura di Giuseppe Bucci (Inail, CSA), Diego De Merich (Inail, DIMEILA), Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Ruggero Maialetti e Giannunzio Sinardi (Inail, CTSS), Sara Veneziani e G. Ivo Vogna (Confimi Industria), Stefania Verrienti (Afidamp), Marco Annatelli e Marco Patruno (Fisa), Collana Ricerche, edizione 2023
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ministero dell’Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 05:34:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-il-dm-01-settembre-2021</guid>
      <g-custom:tags type="string">DM 03/09/2021,DVR,rischio incendio,DM 02/09/2021,DM 01/09/2021,decreto controlli,minicodice,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Codice prevensione incendio,81/08,D.Lgs. 81/08,valutazione rischio incendio,prevenzione incendi,valutazione del rischio incendio,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,sicurezza antincendio,antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: INFORMAZIONE PER I LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-chimico-informazione-per-i-lavoratori</link>
      <description>L’Inail ha pubblicato l’aggiornamento di un documento che riporta istruzioni rivolte ai lavoratori sugli agenti chimici pericolosi. Le sostanze pericolose, la normativa nazionale, i regolamenti europei e la valutazione del rischio da agenti chimici.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Inail: novità sugli agenti chimici pericolosi e sui rischi per i lavoratori
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’Inail ha pubblicato l’aggiornamento di un documento che riporta istruzioni rivolte ai lavoratori sugli agenti chimici pericolosi. Le sostanze pericolose, la normativa nazionale, i regolamenti europei e la valutazione del rischio da agenti chimici.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È a partire dal 2006 che il quadro legislativo europeo sulle sostanze pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, ha cominciato ad avere una profonda trasformazione connessa ai tanti regolamenti UE che hanno istituito una disciplina articolata delle sostanze chimiche, con particolare riferimento al Regolamento REACH (regolamento 1907/2006 relativo a registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione, …) e al Regolamento CLP  (regolamento  1272/2008 relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Entrambi i regolamenti “hanno avuto un importante impatto sulla valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro (d.lgs. 81/2008 Titolo IX), in quanto ne hanno integrato alcuni aspetti, hanno migliorato la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e contribuito al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Regolamenti che sono stati poi aggiornati, integrati e arricchiti di nuove indicazioni sulle varie sostanze.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare l’importante ruolo dei regolamenti UE nello stabilire il quadro legislativo europeo sulle sostanze pericolose è la terza edizione di un documento Inail, realizzato nel 2012 e poi aggiornato nel 2018 e successivamente nel 2023, dal titolo “Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento - realizzato dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (CTSS) dell’Inail e a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - è indirizzato, come indicato nella premessa del documento, “alle figure coinvolte a vario titolo nella manipolazione dei agenti chimici e nella valutazione e/o gestione del relativo rischio, quali ad esempio lavoratori e RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), datori di lavoro, personale dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) e figure comunque impegnate in materia di igiene industriale e sicurezza sul lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, aggiornato rispetto all’edizione precedente (presentata in “ Inail: gli agenti chimici pericolosi e i rischi per i lavoratori esposti”, contiene “una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, UE n. 878/2020 sulle SDS e fa riferimento al Titolo IX, Capo I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i dispositivi di protezione (DPI), la segnaletica di sicurezza, l’informazione e formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La pubblicazione “può essere utilizzata come supporto per l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La nuova pubblicazione Inail e gli agenti chimici pericolosi sul lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che gli agenti chimici “possono trovarsi negli ambienti di lavoro per vari motivi, ad esempio perché:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             normalmente presenti nell’ambiente (per evaporazione, dispersione, deposito, ecc.);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzati nel ciclo produttivo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             intermedi e sottoprodotti di reazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presenti a seguito di un accadimento accidentale (sversamento o rilascio non voluti, incendio o esplosione, reazione anomala, perdite o anomalie degli impianti, dei reattori ecc.)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E il D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX - Capo I) riguarda la protezione dei lavoratori dagli agenti chimici e “determina i requisiti minimi contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             da effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Si fa riferimento a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti nei luoghi di lavoro, “esclusi quelli per i quali valgono le disposizioni sulle radiazioni ionizzanti” ed è “fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica sul trasporto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Mentre poi le attività che comportano esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad amianto “sono, invece, disciplinate rispettivamente dal Capo II e III dello stesso Titolo IX” Del D.Lgs. 81/2008.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La nuova pubblicazione Inail e la valutazione del rischio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo aver ricordato la normativa nazionale sugli agenti chimici pericolosi, il documento presenta brevemente la valutazione del rischio da agenti chimici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti si ricorda che il datore di lavoro “ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici, che deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Tale valutazione include sia quella del rischio per la salute, correlata a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, che quella del rischio per la sicurezza, collegata principalmente alle proprietà chimico-fisiche, oltre che alla tossicità acuta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E – continua il documento – il processo di valutazione del rischio “prende in considerazione tutte le possibili vie di esposizione (inalatoria, cutanea, ingestione) e comporta l’individuazione dei pericoli, la valutazione dell’esposizione e dei soggetti esposti. A tale scopo il datore di lavoro determina preliminarmente la presenza nell’ambiente di lavoro di tutti gli agenti chimici pericolosi, facendo un accurato censimento e controllandone la classificazione; sono utili l’etichettatura e le informazioni riportate nelle Schede dati di sicurezza o desumibili da altre fonti di letteratura (ad es. Banche dati chimico-fisiche, tossicologiche ecc.)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E nella valutazione del rischio devono essere presi in considerazione in particolare alcuni fattori. Dal documento riprendiamo i fattori da considerare per la valutazione del rischio chimico:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Proprietà pericolose degli agenti chimici.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Livello, tipo e durata dell’esposizione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria (se disponibili)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La valutazione del rischio può poi “includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva al termine del processo di valutazione del rischio “si possono verificare le seguenti 4 situazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si rimanda  alla lettura integrale del documento che riporta altre indicazioni sulla valutazione del rischio e che contiene, tra le altre cose, anche varie appendici in materia di rischio chimico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - collana Salute e sicurezza, aggiornamento - edizione 2023 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 04 May 2023 04:44:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-chimico-informazione-per-i-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,Rischio Chimico,81/08,Regolamento CLP,D.Lgs. 81/08,rischio sostanze pericolose,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,informazione lavoratori,sostanze chimiche,Regolamento Reach,Consulenza sicurezza sul lavoro,Sostanze pericolose</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO NELLE SDS</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-manipolazione-ed-immagazzinamento-nelle-sds</link>
      <description>Gli orientamenti ECHA sulla compilazione delle schede dati di sicurezza e le indicazioni relative alla sezione 7 delle schede su manipolazione e immagazzinamento. Le precauzioni per la sicurezza nella manipolazione e nello stoccaggio</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         SDS: cosa indica la sezione relativa alla manipolazione e allo stoccaggio?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Gli orientamenti ECHA sulla compilazione delle schede dati di sicurezza e le indicazioni relative alla sezione 7 delle schede su manipolazione e immagazzinamento. Le precauzioni per la sicurezza nella manipolazione e nello stoccaggio.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Helsinki, 2 Mag – Le schede di dati di sicurezza (SDS) devono permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo è il documento “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4), che contiene gli orientamenti elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) e che riflette il testo della revisione dell’allegato II del regolamento REACH, come sostituito dall’allegato del regolamento (UE) 2020/878.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il formato e i contenuti prescritti per la SDS sono definiti proprio dall’articolo 31 e dall’allegato II del regolamento REACH.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sezione 7 delle SDS: le precauzioni per la manipolazione sicura
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per presentare la Sezione 7 delle SDS (manipolazione e immagazzinamento) il documento riprende il testo dell’allegato II del regolamento REACH.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sezione 7 della scheda di dati di sicurezza “fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si devono sottolineare le precauzioni adeguate per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela. Le informazioni da fornire per questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l’ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate in conformità all’articolo 5 della direttiva 98/24/CE e all’articolo 5 della direttiva 2004/37/CE”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, “le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio citati nella relazione e stabiliti nell’allegato della scheda di dati di sicurezza”. E “oltre alle informazioni fornite in tale sezione, è possibile reperire altre informazioni pertinenti nella sezione 8” (controlli dell’esposizione/della protezione individuale).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alla prima sottosezione (sottosezione 7.1) e alle precauzioni per la manipolazione sicura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, sempre con riferimento all’allegato II del Regolamento Reach, devono essere fornite raccomandazioni “che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            consentano di manipolare la sostanza o la miscela in modo sicuro, quali misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prevengano la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            segnalino le operazioni e le condizioni che creano nuovi rischi, modificando le proprietà della sostanza o della miscela, e le contromisure appropriate; e
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            riducano il rilascio della sostanza o della miscela nell’ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre devono essere fornite “raccomandazioni generiche sull’igiene del lavoro quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non mangiare, non bere e non fumare nelle zone di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lavare le mani dopo l’uso; e
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque questa sottosezione “deve fornire informazioni concernenti misure protettive per la manipolazione sicura e misure tecniche raccomandate quali contenimento, misure per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonché il fuoco, misure necessarie per la protezione dell’ambiente (ad esempio uso di filtri o di torri di lavaggio chimico (scrubber) negli impianti di ventilazione, uso in zone di protezione sigillate (bunding), dispositivi per la raccolta e lo smaltimento di fuoriuscite, ecc.) e qualsiasi altra prescrizione o norma specifica relativa alla sostanza o alla miscela (ad esempio equipaggiamenti o procedure d’impiego raccomandati o vietati)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dal documento ECHA un esempio di come potrebbe apparire la struttura di questa sottosezione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sezione 7 delle SDS: le condizioni per lo stoccaggio sicuro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alla sottosezione 7.2 relativa alle condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’allegato II del Regolamento Reach indica che le raccomandazioni fornite “devono essere coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Ove necessario devono essere fornite raccomandazioni su prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          come gestire i rischi connessi a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            atmosfere esplosive;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            condizioni corrosive;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pericoli di infiammabilità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sostanze o miscele incompatibili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            condizioni di evaporazione; e
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Come contenere gli effetti di:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            condizioni meteorologiche;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pressione ambiente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            temperatura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            luce solare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            umidità; e
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vibrazioni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            stabilizzanti; e
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            antiossidanti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Altre raccomandazioni, quali:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prescrizioni relative alla ventilazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (se pertinenti); e
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            compatibilità degli imballaggi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva questa sottosezione “deve, se pertinente, precisare le condizioni per uno stoccaggio sicuro, fra cui:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            materiali incompatibili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            condizioni di immagazzinamento (limiti/intervalli di umidità, luce, gas inerte, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            impianto elettrico speciale e prevenzione dell’accumulo di elettricità statica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sottosezione deve inoltre includere “suggerimenti, all’occorrenza, sui limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (o ad esempio un’indicazione dei quantitativi di soglia al di sopra dei quali la direttiva Seveso III verrebbe applicata alla sostanza o alla classe della sostanza)”. E dovrebbe “fornire in particolare indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l’imballaggio e i contenitori della sostanza o della miscela” (il termine “incompatibilità” va inteso “comprensivo delle incompatibilità della sostanza o miscela con i materiali d’imballaggio con i quali entreranno probabilmente in contatto”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che alcuni fornitori “possono scegliere di indicare qui le informazioni sui sistemi di classi di immagazzinamento nazionali. La classe di immagazzinamento è derivata dalla classificazione della sostanza o della miscela pura - a tal fine non va tenuto conto dell’imballaggio. Non si raccomanda di aggiungere informazioni correlate alla qualità in questa sottosezione. Se si aggiungono queste informazioni, deve essere indicato in modo chiaro che si tratta di informazioni correlate alla qualità e non alla sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sezione 7 delle SDS: le indicazioni per gli usi finali particolari
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si fa poi un breve cenno alla sottosezione 7.3 sugli usi finali particolari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti (allegato II) “per le sostanze e le miscele destinate ad usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2” (Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati) ed essere dettagliate e operative. Se “è allegato uno scenario di esposizione vi può essere fatto riferimento, oppure devono essere fornite le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica della miscela, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica della miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici dell’industria o di settore, si può fare riferimento ad essi in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare per i prodotti biocidi, “come esempio di sostanze e miscele progettate per usi finali specifici, oltre agli usi identificati elencati nella sottosezione 1.2”, possono essere “indicati eventuali usi aggiuntivi per i quali il prodotto e stato autorizzato (ad esempio protezione del legno, disinfezione, controllo dei fanghi, conservazione in scatola, ecc.). Un ulteriore riferimento può essere fatto a eventuali libretti tecnici in cui sono contenute informazioni concernenti la quantità da applicare e le istruzioni sulla manipolazione per ogni tipo di uso. Se alla SDS sono allegati scenari di esposizione corrispondenti, cui si fa riferimento e in cui sono fornite le necessarie raccomandazioni relative alla manipolazione e all’uso sicuri, non è necessario utilizzare questa sottosezione per raccomandazioni dettagliate per usi finali specifici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento ECHA che riporta ulteriori dettagli sulla sezione 7 e, in particolare, sulla sottosezione relativa agli “usi finali particolari” (ad esempio con riferimento alle sostanze per le quali non sono prescritti scenari d’esposizione).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), “Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza”, versione 4.0, Dicembre 2020, versione in italiano, ECHA-20-H-25-IT. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 02 May 2023 05:09:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-manipolazione-ed-immagazzinamento-nelle-sds</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Schede dei dati di sicurezza,schede dati di sicurezza,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Chimico,Sostanze pericolose</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: LA VALUTAZIONE NEGLI AMBIENTI SEVERI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-la-valutazione-negli-ambienti-severi</link>
      <description>Un intervento si sofferma sulla fisiopatologia della termoregolazione in ambienti caldi e freddi e sulla sorveglianza sanitaria. Focus sui soggetti particolarmente sensibili caratterizzati da una alterata capacità di termoregolazione fisiologica.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Microclima e ambienti severi: quali sono i lavoratori più sensibili?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sulla fisiopatologia della termoregolazione in ambienti caldi e freddi e sulla sorveglianza sanitaria. Focus sui soggetti particolarmente sensibili caratterizzati da una alterata capacità di termoregolazione fisiologica.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono molto importanti i rischi microclimatici lavorativi, dove il microclima è – come ricordato sul sito del Portale Agenti Fisici – quel complesso di parametri ambientali che “caratterizzano localmente l’ambiente in cui l’individuo vive e lavora e che congiuntamente a parametri individuali quali l’attività̀ metabolica correlata al compito lavorativo, la resistenza termica del vestiario determinata dalle caratteristiche dell’abbigliamento indossato, condizionano gli scambi termici tra soggetto e ambiente circostante”. Inoltre gli ambienti termici vengano generalmente distinti generalmente in ambienti moderati e severi (caldi o freddi).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In quelli moderati “l’obiettivo da perseguire è il raggiungimento di una condizione di comfort, non essendo presente in genere, in questa tipologia di ambienti, un vincolo dettato da esigenze produttive tali da impedire un intervento di carattere tecnico, organizzativo o procedurale che possa rendere l’ambiente termico confortevole ai fini dell'espletamento delle attività ivi svolte”. Mentre negli ambienti severi “esiste di solito un vincolo legato alle necessità produttive o alle condizioni ambientali che non consente di poter conseguire le condizioni di comfort”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tal caso, l’obiettivo da porsi è la “salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, il cui sistema di termoregolazione può essere sollecitato in maniera significativa nel tentativo di mantenere la temperatura centrale nei limiti fisiologici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia in questi ambienti o negli ambienti moderati ma in condizioni esterne agli intervalli di applicabilità degli indici PMV/PPD, sarà “necessario tenere conto dei rischi legati all’esposizione di soggetti sensibili”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio a partire da questa indicazione del portale PAF ci soffermiamo oggi su un intervento al seminario webinar “ Rischio microclima” (7 giugno 2022), un seminario connesso ad un accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Direzione Ricerca INAIL, cha ha affrontato anche il tema dei soggetti sensibili e con disabilità termiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I soggetti sensibili al rischio microclimatico: donne in gravidanza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento “Fisiopatologia della termoregolazione in ambienti caldi e freddi e cenni di sorveglianza sanitaria”, a cura di Vincenzo Molinaro ( Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale – Laboratorio di ergonomia e fisiologia) ribadisce che negli ambienti severi, così come negli ambienti moderati in condizioni esterne agli intervalli di applicabilità dell’indice PMV/PPD, è necessario tenere conto dei rischi legati all’esposizione di soggetti particolarmente sensibili, “caratterizzati da una alterata capacità di termoregolazione fisiologica:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             donne in gravidanza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             soggetti affetti da patologie preesistenti che possono alterare la percezione termica, quali ad esempio patologie dell’apparato cardiocircolatorio o del sistema endocrino”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             soggetti che seguono “trattamenti farmacologici che influiscono sul sistema di termoregolazione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio, si sofferma sulle donne in gravidanza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il relatore indica che in gravidanza “l'organismo femminile va incontro ad una serie di cambiamenti fisiologici: l’aumento del volume del sangue materno per un adeguato flusso sanguigno alla placenta, richiede una sufficiente idratazione. Il caldo può essere causa di disidratazione, con la perdita, attraverso la sudorazione, di liquidi e sali minerali, preziosi per l’equilibrio materno-fetale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I soggetti sensibili al rischio microclimatico: persone con malattie croniche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma poi sulle persone con malattie croniche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio le persone ipertese e cardiopatiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Indica che “i soggetti ipertesi e cardiopatici sono particolarmente sensibili agli effetti negativi del caldo e del freddo e, in particolare, possono manifestare episodi di abbassamento della pressione arteriosa che possono causare anche perdita di coscienza in ambienti caldi o crisi ipertensive al freddo. In caso di esposizione lavorativa ad ambienti severi bisogna quindi tener conto di un’eventuale modifica del dosaggio farmacologico, sotto controllo medico”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Bisogna tener conto anche delle persone con diabete.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti nei diabetici “si verifica una globale alterazione nella reattività microvascolare, con conseguente ridotta vasodilatazione al caldo e ridotta vasocostrizione al freddo, condizioni esacerbate nei soggetti affetti da neuropatia periferica, i quali sembrano essere ancora più suscettibili all’esposizione a temperature ambientali estreme, che richiederebbero una rapida e valida attivazione dei meccanismi termoregolatori”. Ne consegue, “in un caso, una minore dispersione termica con rischio di incremento della temperatura centrale e il manifestarsi di patologie correlate all’esposizione ad alte temperature, tanto più se l’attività lavorativa dovesse comportare un elevato dispendio energetico, dall’altro un’eccessiva perdita periferica di calore con decremento della temperatura centrale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma anche sulle:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             persone con insufficienza renale e/o dializzate: “i soggetti con grave insufficienza renale o dializzati sono maggiormente a rischio poiché, soprattutto nel caso di nefropatia diabetica, è riportata in letteratura una frequente associazione con ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari ad alta mortalità”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             persone affette da disturbi psichici: “le persone che soffrono di disturbi psichici possono essere più vulnerabili perché a causa del loro minore grado di consapevolezza del rischio possono assumere comportamenti inadeguati. Inoltre, questo gruppo di persone fa abituale uso di farmaci e ciò può aggravare gli effetti indotti dall’esposizione a temperature severe”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I soggetti sensibili al rischio microclimatico: trattamenti farmacologici
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine l’intervento si sofferma anche sulle persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che alcuni farmaci “possono favorire disturbi causati da ambienti severi, perché interferiscono con i meccanismi della termoregolazione o perché influenzano lo stato di idratazione del soggetto. Ad esempio i farmaci assunti per:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ipertensione e malattie cardiovascolari
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             disturbi della coagulazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             malattie neurologiche
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             malattie psichiatriche
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             disturbi della tiroide
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             malattie respiratorie croniche”.  
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nelle slide dell’intervento è presente una tabella di sintesi delle principali disabilità termiche e delle disabilità primarie associate (tratta da UNI EN ISO 28803:2012):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’intervento che raccoglie varie informazioni sullo stress termico, sulle patologie della termoregolazione con riferimento all’esposizione ad ambienti severi caldi o freddi e sulla sorveglianza sanitaria con riferimento anche alla normativa tecnica (ISO 15743:2008, ISO 12894:2002).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Fisiopatologia della termoregolazione in ambienti caldi e freddi e cenni di sorveglianza sanitaria”, a cura di Vincenzo Molinaro (Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale – Laboratorio di ergonomia e fisiologia), intervento al webinar “Rischio microclima”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Inail, ISS, “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” – Titolo VIII Capo I, Radiazione Solare, Microclima, Rumore, Vibrazioni - Rev01 2021.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 05:45:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-la-valutazione-negli-ambienti-severi</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio microclima,81/08,Rischio microclima,D.Lgs. 81/08,rischio ambienti severi freddi,rischi microclima,rischio ambienti severi caldi,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio ambienti severi,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Microclima+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Microclima+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE: RELAZIONE TECNICA E NORMATIVA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-rumore-relazione-tecnica-e-normativa</link>
      <description>Un intervento sulla valutazione del rischio rumore con riferimento alla normativa tecnica riporta indicazioni sulla relazione tecnica e sull’analisi di alcune valutazioni. Focus sulle norme UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 9612.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Valutazione del rischio rumore: la relazione tecnica e la normativa
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento sulla valutazione del rischio rumore con riferimento alla normativa tecnica riporta indicazioni sulla relazione tecnica e sull’analisi di alcune valutazioni. Focus sulle norme UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 9612.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riporta la conclusione della presentazione del seminario/webinar “ Rischio rumore” - dedicato al Portale Agenti Fisici (Sezione Rumore) - che si è tenuto l’8 aprile 2022 nel ciclo delle attività informative e formative rivolte agli operatori dei servizi di prevenzione delle Regioni e Province Autonome, in attuazione dell’Accordo di collaborazione del 2021 Regione Toscana – Direzione Ricerca INAIL "Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Attraverso i vari interventi al seminario abbiamo potuto affrontare vari temi, dal ruolo dei DPI uditivi ai soggetti particolarmente sensibili al rumore, dagli effetti extrauditivi alla normativa e alla valutazione del rischio in particolari ambienti di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il corso, oltre a rispondere alle esigenze di approfondimento degli aspetti tecnici e delle potenzialità informative del Portale, si propone come momento di discussione di aspetti critici inerenti alla prevenzione a partire non solo dagli aspetti normativi ma anche da quelli applicativi connessi al rischio rumore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per questo motivo ci soffermiamo oggi su un intervento dal titolo “Valutazione del rischio rumore: casi studio” e con riferimento alle slide “Valutazione del Rumore ai sensi del D.L. 81/2008 - Documenti di Valutazione del Rumore” prodotte da Andrea Bogi, Iole Pinto e Nicola Stacchini (Azienda USL Toscana Sud Est).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione del rischio rumore e la relazione tecnica
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Innanzitutto l’intervento si sofferma sul contenuto delle “ Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” aggiornate nel 2021 e realizzate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, con la collaborazione di Inail e ISS.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma sulla risposta (D.1) alla seguente domanda: “Alla luce delle indicazioni del D.Lgs. 81/08, Capo II, come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica”?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il Documento redatto sotto la responsabilità del Datore di lavoro a conclusione della valutazione del rischio sulla base della Relazione Tecnica “deve essere datato (con data certa o attestata) e contenere quanto indicato all’art.28 comma 2” del Decreto legislativo 81/2008 (ed in particolare “identificare e suggerire le opportune misure di prevenzione e protezione da adottare con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi nonché il piano temporale delle azioni per la minimizzazione)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E si fornisce uno “schema di riferimento per la stesura della Relazione Tecnica, che dovrà essere redatta da ‘personale qualificato’”. E “premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione del rumore da parte del personale qualificato sono libere, si forniscono le seguenti indicazioni sul contenuto minimo richiesto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo, in particolare su quanto richiesto “per le attività lavorative ove il valore di azione LEX 80 dB(A) o LpiccoC 135 dB(C) è superato. In tali casi la valutazione è condotta obbligatoriamente con misurazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Relazione tecnica dovrà indicare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Contenuti generali della Relazione Tecnica
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - Obiettivo della valutazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - Luogo e data della valutazione / professionisti responsabili della valutazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - Luogo / reparto di lavoro;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - Caratterizzazione del luogo di lavoro con individuazione dei macchinari in grado di esporre a rischio rumore e dei cicli di lavoro che prevedono l'uso di macchinari rumorosi o esposizione a rumore;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - Caratterizzazione dei macchinari che espongono a rumore (acquisire indicazioni riportate sui manuali di uso e manutenzione, dati costruttore, ecc.) ;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - Elenco delle mansioni dei lavoratori esposti per ragioni professionali o di gruppi omogenei”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che “le indicazioni fornite dal fabbricante in relazione alla prevenzione rischio rumore, incluse le modalità di installazione, corretto impiego e manutenzione del macchinario, se presenti nel manuale di istruzioni, e rilevanti ai fini della prevenzione del rischio rumore devono necessariamente essere prese in considerazione e riportate nel documento di valutazione del rischio rumore”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Relazione tecnica dovrà indicare anche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Risultati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Indicazione delle condizioni espositive (lavorazioni/sorgenti) oggetto della valutazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Durate espositive riferite a ciascuna sorgente in relazione alla giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio oggetto di valutazione (nel caso di utilizzo criterio semplificato ex art. 191 non necessario specificare)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Risultati delle misurazioni di rumore (LAeq, LCeq, Lpicco,C) con incertezze di misura riferito a ciascuna sorgente/postazione di misura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Calcolo dei LEX (giornalieri/settimanali) (nel caso di utilizzo criterio semplificato ex art. 191 non necessario il calcolo)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Caratteristiche dei DPI-u da fornire ai diversi gruppi omogenei di lavoratori e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli stessi nelle diverse modalità espositive (FAQ C.8)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Valutazione dell'effettivo rispetto dei VLE (per LEX &amp;gt; 87 dB(A) / Lpicco,C &amp;gt; 140 dB(C))
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Conclusioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Quadro sinottico del rischio con i dati acustici -LEX e LC,picco - dei lavoratori esposti ad oltre 80 dB(A) o 135 dB(C), con indicate le condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 - rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individuazione delle aree con LAeq &amp;gt; 85 dB(A) e/o Lpicco,C &amp;gt; 137 dB(C))
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli interventi che si propone siano messi in atto dall’azienda, con indicazione dei soggetti preposti all'attuazione ed al controllo degli stessi ed in particolare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per qualsiasi valore di esposizione: le procedure di corretta installazione, manutenzione, impiego e gestione di ciascun macchinario e dei dispositivi di protezione collettiva, schermature etc. in relazione alla riduzione ed al controllo dell’ esposizione al rumore presso le differenti aree di lavoro, inclusi i protocolli di manutenzione preventiva e periodica, se di interesse ai fini del controllo dell’esposizione a rumore, anche sulla base di quanto riportato nel manuale di istruzioni ed uso di ciascun macchinario;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso di LEX &amp;gt; 85 dB(A) / Lpicco,C &amp;gt; 137 dB(C): Programma di interventi tecnici specifici per la riduzione del rischio rumore (vedi FAQ D.3)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le caratteristiche tecniche specifiche dei DPI che si propone siano adottati nelle differenti condizioni espositive e per i diersi gruppi omogenei di lavoratori, le procedure di utilizzo degli stessi, le modalità di acquisto, sostituzione e manutenzione degli stessi;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il piano proposto per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza raggiunti;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le procedure di acquisto, impiego e gestione del parco macchine, mirate alla riduzione del rischio rumore;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le procedure per la segnalazione di condizioni di suscettibilità individuale da parte dei lavoratori;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Scadenza / periodicità della valutazione del rischio professionale da esposizione a rumore, in relazione all'entità del rischio riscontrato ed e delle misure di tutela predisposte”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E le eventuali carenze della Relazione Tecnica “andranno successivamente superate nel Documento di valutazione del rischio; si raccomanda pertanto ai Datori di lavoro (responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificarne i contenuti della prestazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale delle slide e delle Indicazioni operative che si soffermano anche sulla Relazione tecnica nei casi delle attività lavorative ove i valori di azione LEX 80 dB(A) e LpiccoC 135 dB(C) non sono superati. In questi casi le misurazioni del LAeq non sono obbligatorie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione del rischio rumore e la normativa tecnica
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento riporta poi diverse informazioni sulla normativa tecnica, ad esempio con riferimento alla UNI EN ISO 9612 “Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli autori riportano le informazioni da riportare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti il rapporto sulle misurazioni di esposizione al rumore “eseguite in conformità alla presente norma internazionale deve riportare le seguenti informazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          informazioni generali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nome del cliente (azienda, dipartimento, ecc.) dove si svolge l’esame,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            identificazione del lavoratore (dei lavoratori) o del gruppo (gruppi) di lavoratori (come nome o numero di matricola) per il quale (i quali) è stata valutata l’esposizione,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nome della persona (delle persone) e azienda o ente che ha eseguito le misurazioni e i calcoli,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scopo della verifica,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            riferimento alla presente norma internazionale e la strategia che è stata adottata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          analisi del lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            descrizione delle attività lavorative investigate,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dimensione e composizione dei gruppi acusticamente omogenei, dove rilevante,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            descrizione del giorno (dei giorni) investigati, compresi i compiti che costituiscono la giornata nominale lavorativa quando si è utilizzato il metodo delle misurazioni basate sui compiti,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strategia/strategie di misurazione adottata/adottate, insieme al riferimento all’approccio statistico impiegato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          strumentazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            identificazione e classe di strumentazione utilizzata (costruttore, modello, numero di serie),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            configurazione del sistema, per esempio schermo paravento, cavo di prolunga, ecc.,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tracciabilità della taratura (data e risultato della verifica più recente dei componenti del sistema di misura),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            documentazione delle verifiche di calibrazione eseguite prima e dopo ciascuna misurazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          misurazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            identificazione del lavoratore (lavoratori) soggetti alla misura dell’esposizione al rumore,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            data e ora delle misurazioni,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strumenti utilizzati per ogni misurazione (nel caso di impiego di diversi strumenti),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            descrizione del lavoro eseguito dal lavoratore durante il corso delle misurazioni, compreso la durata dell’attività lavorativa e, se rilevante, durata degli eventi ciclici compresi nell’attività lavorativa,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            segnalazione di eventuali differenze dalle normali condizioni di lavoro o dai normali comportamenti durante il corso delle misurazioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indicatori di produzione relativi al lavoro svolto, quando rilevanti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            descrizione delle sorgenti di rumore che contribuiscono all’esposizione al rumore,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            descrizione di eventuali rumori irrilevanti inclusi o cancellati dai risultati misurati,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale delle slide che si soffermano anche sulla norma UNI 9432:2011 “Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro” che è stata “necessaria per l’emanazione della UNI EN ISO 9612 che è parallela ad essa. Entrambe sono finalizzate a valutare i livelli di esposizione giornaliera, settimanale e di picco utilizzabili per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente. La norma si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelli per cui sono previste normative specifiche. La nuova UNI 9432, rispetto alla UNI EN ISO 9612, contiene puntualizzazioni in merito a particolari problemi, alcuni metodi semplificati per la valutazione dei livelli sonori di esposizione (utili per ridurre i tempi di misurazione e di calcolo, garantendo comunque l’affidabilità del risultato), i criteri di valutazione di aspetti non descritti nella UNI EN ISO 9612.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle slide che riportano anche l’analisi e la discussione di diverse valutazioni dei rischi, in vari ambiti, che possono servire a cogliere le criticità e alcuni errori nell’analisi dei rischi e nell’applicazione della normativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Valutazione del rischio rumore: casi studio” - slide “Valutazione del Rumore ai sensi del D.L. 81/2008 - Documenti di Valutazione del Rumore” prodotte da Andrea Bogi, Iole Pinto e Nicola Stacchini (Azienda USL Toscana Sud Est), intervento al seminario webinar “Rischio rumore”, aprile 2022.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Inail, ISS, “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” – Titolo VIII Capo I, Radiazione Solare, Microclima, Rumore, Vibrazioni - Rev01 2021.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 14 Apr 2023 05:38:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-rumore-relazione-tecnica-e-normativa</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio rumore,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,valutazione rischio rumore,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+rumore.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+rumore.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CANGEROGENO E MUTAGENO: QUADRO NORMATIVO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cangerogeno-e-mutageno-quadro-normativo</link>
      <description>Un documento Inail si sofferma sull’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro e fornisce informazioni sul quadro normativo, sugli strumenti operativi e sulle analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Inail: l’esposizione ad agenti cancerogeni e il quadro normativo
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail si sofferma sull’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro e fornisce informazioni sul quadro normativo, sugli strumenti operativi e sulle analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sorveglianza epidemiologica dell’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro è un elemento molto importante per poter definire gli interventi di prevenzione primaria dei rischi oncogeni. E il sistema informativo SIREP - Sistema informativo registri di esposizione professionale - è uno “strumento evoluto di registrazione e analisi del flusso dati previsto dall’art. 243 del d.lgs. n. 81/2008 relativo ai registri di esposizione professionale ad agenti cancerogeni in Italia”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo sistema si inserisce in un contesto internazionale di sorveglianza e “si basa sulla raccolta, archiviazione ed analisi delle notifiche” pervenute all’Inail da parte dei datori di lavoro “inclusive del settore di attività economica, della mansione, degli agenti cancerogeni coinvolti e dei livelli di esposizione”. E questo archivio è una “piattaforma preziosa per l’attività di ricerca scientifica e di analisi epidemiologica su un tema decisivo per la sanità pubblica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A parlare in questi termini dell’esposizione agli agenti cancerogeni, della sorveglianza epidemiologica e del sistema SIREP è una recente pubblicazione Inail dal titolo “L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia. Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Esposizione ad agenti cancerogeni e quadro normativo di riferimento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento – scritto da Alberto Scarselli, Renato Cabella, Davide Di Marzio, Tiziana Castaldi e Concetta Lanzalaco (Inail, Dimeila) – segnala che “la lunga latenza delle patologie neoplastiche e la probabilità di insorgenza dei tumori correlata alla dose cumulativa di esposizione, sia in termini di intensità che di durata, sono gli elementi epidemiologici di base che rendono essenziale lo sviluppo e la diffusione di sistemi di sorveglianza sistematici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo senso la prima norma che, in Italia, ha regolamentato la sorveglianza epidemiologica dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni “è stata emanata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 962/1982 riguardante la ‘protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero’, che prevedeva al suo interno l’istituzione di un registro dei lavoratori esposti”. E successivamente il d.lgs. n. 277/1991 “ha disposto l’istituzione del registro degli esposti ad amianto, a piombo e rumore, e, poi, il d.lgs. n. 626/1994 ha regolamentato in modo più organico la sorveglianza epidemiologica degli esposti agli agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro assegnando al datore di lavoro, tramite il medico competente, la valutazione dei rischi in azienda, la definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria, e l’istituzione del registro dei lavoratori esposti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il quadro è stato poi completato dal decreto del Ministero della salute n. 155/2007 che ha “fissato le modalità di tenuta e di trasmissione del registro degli esposti, allegando i modelli standard da utilizzare per la tenuta del registro e le specifiche per la sua corretta compilazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine si arriva poi al d.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, che “ha riunito in modo organico in un unico testo tutte le norme previste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, confermando l’impianto normativo relativo ai rischi connessi alla presenza di cancerogeni in azienda e alla sorveglianza sanitaria dei lavorati esposti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi, a conclusione di queste attività legislative e in relazione all’adeguamento delle norme al progresso tecnologico, “il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 183/2016 ha introdotto l’uso dello strumento informatico per il registro delle esposizioni occupazionali, prevedendo la completa gestione informatizzata e la trasmissione dei dati sui lavoratori esposti e sulle esposizioni lavorative on line tramite un applicativo web dedicato, fruibile dal sito istituzionale dell’Inail tra i servizi ‘on line’ a disposizione degli utenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Esposizione ad agenti cancerogeni, norme e quadro strategico
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che alcune modifiche in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sono state apportate dal d.lgs. 44/2020 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste modifiche hanno poi seguito “il recepimento delle previsioni introdotte da due direttive europee (dir. 2019/130/CE e dir. 2019/983/CE), modificato la direttiva cancerogeni 2004/37/CE e con essa il quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituito dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nei contenuti degli Allegati XLII ‘Elenco di Sostanze Miscele e Processi’ e XLIII ‘Valori limite di esposizione professionale’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare nell’Allegato I del d.lgs. 44/2020 “vengono introdotte, per quanto riguarda i processi responsabili di esposizione al rischio cancerogeno, le lavorazioni comportanti ‘l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da procedimento di lavorazione’; nell’Allegato II, rispetto all’Allegato XLIII, si trovano nuovi composti introdotti e i relativi limiti di esposizione professionale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che un nuovo decreto interministeriale emanato l’11 febbraio 2021 “recepisce anch’esso le indicazioni contenute nelle direttive (UE) 2019/130 e 2019/983, modificando ulteriormente l’Allegato XLIII del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e dotandolo di due nuovi processi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             7. Lavori comportanti la penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Inoltre – continua il documento – “vengono inserite 13 nuove sostanze nell’Allegato XLIII, e i relativi valore limite di esposizione professionale su 8 ore (mg/m3)”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento fa poi riferimento alla proposta della comunicazione COM/2021/323, in relazione al “ Quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027”, di valori limite di protezione per:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’amianto nella direttiva sull’esposizione all’amianto durante il lavoro nel 2022 (direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il piombo e i diisocianati nella direttiva sugli agenti chimici nel 2022;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il cobalto nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni nel primo trimestre 2024”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine si ricorda che la strategia dell’Unione europea segue, in linea generale, “la tabella di marcia sugli agenti cancerogeni 2020 - 2024 che indica quattro obiettivi [Roadmap on Carcinogens Group, 2022]:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             creare consapevolezza in Europa tra imprese e lavoratori sui rischi dell’esposizione a sostanze cancerogene e sulla necessità di azioni preventive;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fornire aiuto alle imprese e ai lavoratori per prevenire l’esposizione ad agenti cancerogeni sul posto di lavoro e minimizzarne l’effetto sulla forza lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             coinvolgere l’industria e i settori e aumentare il coinvolgimento delle parti interessate per moltiplicare i nostri sforzi in tutta Europa;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             puntare sull’innovazione per colmare il divario tra i risultati della ricerca e le esigenze delle imprese”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo agli agenti oncogeni e alla tutela dei lavoratori ricordiamo anche le risposte che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) ha dato al nostro giornale e che abbiamo raccolto nell’articolo “ I tumori in Europa: le risposte dell’Agenzia europea a PuntoSicuro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia. Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)”, scritto da Alberto Scarselli, Renato Cabella, Davide Di Marzio, Tiziana Castaldi e Concetta Lanzalaco (Inail, Dimeila) - collana Ricerche, edizione 2023.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 04:54:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cangerogeno-e-mutageno-quadro-normativo</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,rischio cancerogeno e mutageno,DVR,81/08,rischio cancerogeno,D.Lgs. 81/08,valutazione dei rischio cancerogeno e mutageno,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SISTEMI DI GESTIONE: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sistemi-di-gestione-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>Le nuove linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza per l’industria chimica si soffermano sulla pianificazione, sull’identificazione dei pericoli, sulla valutazione dei rischi e la definizione delle attività.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La valutazione dei rischi nella pianificazione di un sistema di gestione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le nuove linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza per l’industria chimica si soffermano sulla pianificazione, sull’identificazione dei pericoli, sulla valutazione dei rischi e la definizione delle attività.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) deve essere “costruito e realizzato in relazione alla specifica unità produttiva e/o logistica, deve essere progettato sulla base delle attività svolte e dei rischi lavorativi connessi alla dimensione ed alla tipologia d’impresa, al fine di gestire e tenere costantemente sotto controllo tutti i rischi lavorativi connessi, presenti e derivanti dall’organizzazione propria della unità produttiva e/o logistica considerata”. Inoltre il sistema di gestione “deve includere le attività, i prodotti e servizi che possono avere un impatto sul SGSSL dell’organizzazione e deve essere attuato, mantenuto e migliorato in modo continuo dall’organizzazione stessa”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo e a soffermarsi sui sistemi di gestione nel settore chimico è il recente documento dell’ Inail, in aggiornamento di un precedente documento del 2015, dal titolo “ Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, realizzato in collaborazione con Federchimica, intende costituire “un punto di riferimento per la corretta gestione degli aspetti di salute e sicurezza per tutte le imprese chimiche che operano in Italia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella pianificazione del sistema di gestione è necessario “tenere conto dell’esito dell’analisi del contesto e della valutazione dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate. Le procedure gestionali, organizzative ed operative necessarie all’intera gestione dell’attività dell’impresa devono essere integrate dalle componenti di salute e sicurezza previste nel piano operativo specifico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Linee di indirizzo, identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’identificazione dei pericoli e alla valutazione dei rischi e delle opportunità per la salute e sicurezza, il documento indica che l’impresa deve “sistematicamente identificare i pericoli, valutare i rischi per la SSL e individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione, al fine di assicurare il migliore livello possibile di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (inclusi quelli delle imprese appaltatrici) e di tutte le persone che accedono a qualsiasi titolo alle aree sotto il controllo diretto dell’impresa, e della popolazione in particolar modo per le imprese soggette alla Direttiva Seveso III (d.lgs. 105/15 e s.m.i.)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che l’analisi dei rischi per la SSL “deve essere effettuata su tutti i processi e le attività presenti”. E nelle fasi di identificazione dei pericoli e di valutazione dei rischi per la SSL “si devono prendere in considerazione le attività ordinarie e straordinarie di tutte le persone che operano o si possano trovare, a vario titolo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, compresi i visitatori. Vanno anche effettuate valutazioni che tengano conto di fattori ed aspetti ritenuti critici per i lavoratori (ad esempio, lavoro notturno, lavoro in ambienti confinati) ed anche dei rischi derivanti da attività che si svolgono all’esterno dell’impresa, se essi hanno impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che è necessario “eseguire un’attenta pianificazione delle connesse attività di controllo e monitoraggio”. E anche la valutazione dei rischi connessi con situazioni di emergenza “deve essere tenuta in considerazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre riguardo ai rischi connessi alla sicurezza del processo (process safety), “l’identificazione e la valutazione devono essere condotte considerando sia un corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati, sia di eventuali guasti, oltre che dei rischi presenti e potenziali che si generano da:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            eventi controllati e non controllati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            condizioni usuali e non usuali (di routine e di non routine)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi l’organizzazione deve tenere in considerazione “anche:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            eventuali infortuni e incidenti, anche di processo, eventualmente accaduti in passato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cambiamenti nella organizzazione, attività e processi e in caso di modifiche pianificate, sia permanenti che temporanee, le valuta prima che la modifica venga attuata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cambiamenti nella conoscenza e nelle informazioni dei pericoli”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per quanto attiene poi la valutazione dei rischi provenienti da agenti chimici, “si ritiene necessario tenere in considerazione i seguenti elementi di valutazione:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuazione delle sostanze che possono venire a contatto con i lavoratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze pericolose;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informazioni indicate dal produttore o dal fornitore (scheda dati di sicurezza); 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modifiche della normativa cogente e di settore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modalità di svolgimento delle mansioni lavorative;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            livello, tipo e durata dell’esposizione professionale agli agenti chimici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misure preventive e protettive;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sorveglianza sanitaria”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che l’analisi e la valutazione dei rischi “devono essere condotte con metodologie di lavoro standardizzate, ove possibile, e comunque idonee alla natura e alla dimensione dei rischi. Tali metodologie devono essere definite a priori sia per la modalità applicativa sia per il metodo di valutazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Valutazione delle opportunità del SGSSL e definizione delle attività
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che l’organizzazione deve, “in aggiunta alla valutazione dei rischi e delle opportunità per la SSL, attività che si realizza di fatto in massima parte in ottemperanza alle normative cogenti”, effettuare anche “una valutazione dei rischi e delle opportunità per il sistema di gestione. In altri termini l’azienda deve individuare e valutare quei rischi e quelle opportunità di natura organizzativa e gestionale che non hanno un immediato riscontro in termini di SSL ma che hanno comunque la capacità di creare i presupposti per un infortunio o una malattia professionale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio è necessario “valutare le eventuali carenze organizzative in occasione del cambio turno, le modalità di conservazione delle schede di sicurezza, le modalità di stoccaggio degli agenti chimici. Raramente questi rischi sono valutati in sede di DVR ma sono comunque circostanze che possono generare eventi lesivi”. E la valutazione dei rischi e delle opportunità per la SSL “viene effettuata tenendo conto dell’individuazione dei fattori interni ed esterni e dei bisogni ed aspettative delle parti interessate, poiché proprio in quella sede, se ben analizzati, possono emergere rischi o opportunità nei confronti del sistema di gestione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una nota indica poi che una buona pratica “consiste nel valutare attentamente i rischi e le opportunità per il sistema di gestione nelle prime ore della giornata dove si concentra il maggior numero di eventi infortunistici nel settore” ( Analisi statistica sugli infortuni e sulle malattie professionali e strumenti a sostegno delle politiche di prevenzione per l’industria chimica, Inail 2021).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alla definizione delle attività conseguenti la valutazione dei rischi e delle opportunità, il documento (6.4) indica che l’organizzazione “deve identificare le azioni da attuare per mitigare i rischi e valorizzare le opportunità, sulla scorta dell’output dei processi di pianificazione” descritti e di seguito elencati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità per la SSL;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutazione dei rischi e delle opportunità per il SGSSL;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gestione dei requisiti legali e volontari;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            identificazione dei possibili scenari emergenza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In altri termini – conclude il paragrafo - l’impresa “deve decidere quali sono le modalità per lavorare in sicurezza:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per quanto riguarda quelle relative al punto 1 queste coincidono sostanzialmente con le misure di prevenzione e protezione di cui al DVR”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per quanto concerne quelle relative al punto 2 queste saranno realisticamente attuate su base procedurale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Comunque, in entrambi i casi, “sarà necessario tenere conto di quanto prescritto dal punto 3”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che riporta molte altre indicazioni e linee di indirizzo riguardo alla fase di pianificazione di un sistema di gestione SGSSL nel settore della chimica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Federchimica, “ Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, Comitato di coordinamento: Giuseppe Bucci, Alessandra Menicocci, Giovanna Tranfo, Enrico Brena, Ilaria Malerba, Giovanni Postorino; autori: Maria Ilaria Barra, Lucina Mercadante e Antonio Terracina (Inail, Contarp), Enrico Brena e Antonio Corvino (Federchimica) con la collaborazione di Filctem – Cgil, Femca – Cisl, Uiltec – Uil, edizione 2023 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 05:09:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sistemi-di-gestione-la-valutazione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,dvr,MOG,rischio residuo,SGSL,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,81/08,D.Lgs. 81/08,modelli di gestione,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,sistemi di gestione,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+dvr+2.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+dvr+2.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI:LAMPADE GERMICIDE E SALDATURA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-lampade-germicide-e-saldatura</link>
      <description>Un intervento si sofferma su alcuni casi studio di valutazione del rischio radiazioni ottiche. Focus sulle indicazioni relative alle lampade germicide UV, ai sistemi LED UVC, alle lampade nei condotti di impianti di ricambio aria e alla saldatura.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Radiazioni ottiche: come gestire i rischi per lampade germicide e saldatura?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un intervento si sofferma su alcuni casi studio di valutazione del rischio radiazioni ottiche. Focus sulle indicazioni relative alle lampade germicide UV, ai sistemi LED UVC, alle lampade nei condotti di impianti di ricambio aria e alla saldatura.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il gruppo di lavoro della Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ( IARC) ha classificato la radiazione ultravioletta, nelle sue componenti UV-A, UV-B ed UV-C, nel Gruppo 1 degli agenti certamente cancerogeni per l'uomo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E al di là dei possibili problemi per la salute connessi a sorgenti UV come le lampade germicide, non mancano i rischi anche in relazione all’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali nelle attività di saldatura.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato nel Portale Agenti fisici (PAF) “le saldature ad arco elettrico (tranne quelle a gas) a prescindere dal metallo, possono superare i valori limite previsti per la radiazione UV per tempi di esposizione dell’ordine delle decine di secondi a distanza di un metro dall’arco. I lavoratori, le persone presenti e di passaggio possono essere sovraesposti in assenza di adeguati precauzioni tecnico-organizzative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Radiazioni ottiche artificiali: i rischi connessi alle lampade germicide
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento riprende diverse indicazioni anche con riferimento alla revisione delle Indicazioni operative, per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici, approvata dal gruppo di lavoro Agenti Fisici il 27 ottobre 2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che una lampada germicida è “un tipo particolare di lampada che produce radiazione ultravioletta con componente spettrale dominante nella regione UV-C. La radiazione ultravioletta nella regione UV-C modifica il DNA o l'RNA dei microorganismi e quindi impedisce loro di riprodursi o di essere dannosi. Per tale motivo viene utilizzata in diverse applicazioni, quali la disinfezione di cibo, acqua e aria”. E “tipicamente le lampade germicida, installate in cappe sterili di laboratorio o a parete per sterilizzare ambienti, sono costituite da lampade al mercurio, con emissione dominante nella riga spettrale a 253 nm (UVC). Gli organi bersaglio sono la cornea e la cute”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo all’esposizione si segnala che le misurazioni effettuate “in condizione di esposizione diretta dell’operatore (ad altezza operatore) alla radiazione emessa da lampade installate a soffitto a 3 metri dal pavimento, evidenziano esposizioni particolarmente elevate, che comportano il superamento dei limiti di legge per la radiazione UV in pochi secondi di esposizione, per un soggetto non protetto”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E come ricordato nel PAF “analoghi risultati sono stati ottenuti per lampade germicida installate in cappe da laboratorio, in posizione operatore ed a cappa aperta (cfr. Portale Agenti Fisici - Banca dati ROA)”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che “i danni indotti, soprattutto a livello degli occhi e della cute, possono avvenire con tempi molto brevi di esposizione (nell’ordine di pochi secondi in presenza di lampade UV-C non schermate): per questo motivo, l'utilizzazione degli UV-C con attività germicida negli ambienti di lavoro deve avvenire in assenza di personale ed effettuata da personale professionalmente formato e informato”. E sulla base di tali evidenze “appare indispensabile che vengano stabilite procedure di sicurezza per l’impiego di tali lampade e che tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo accedano ai locali ove sono installate tali lampade siano a conoscenza delle procedure di sicurezza e le rispettino con consapevolezza. È indispensabile prevenire l’accesso al locale a soggetti non protetti ed inconsapevoli del rischio, nel caso in cui l’accesso avvenga con le lampade in funzione. Una misura di tutela particolarmente efficace a tale proposito è quella di predisporre che l'accensione delle lampade avvenga solo grazie ad appositi interruttori a chiave, e che queste siano affidate solo a personale adeguatamente formato”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Radiazioni ottiche artificiali: i sistemi LED UVC e la sanificazione dell’aria
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che sono state di recente sviluppate “lampade con emissione UVC tipicamente nell'intervallo 260-280 nm in sistemi portatili e per un'ampia gamma di applicazioni, anche per uso domestico e non professionale, che hanno trovato ampia diffusione a seguito della pandemia Covid-19”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A differenza delle tradizionali lampade fluorescenti UVC a mercurio, “in genere i sistemi LED UVC hanno bassa potenza; se utilizzati a distanza di pochi centimetri sono in grado di produrre una dose germicida efficace con durate espositive comparabili a quelle richieste per le lampade tradizionali; in caso contrario, per raggiungere la dose germicida efficace la durata espositiva richiesta sarebbe molto più lunga, dell'ordine delle ore; al momento non esistono sufficienti evidenze sperimentali che - a parità di dose - esposizioni UVC a bassa potenza e di lunga durata siano di pari efficacia di esposizioni ad alta potenza e di breve durata”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma poi sulla gestione del rischio per lampade germicide inserite nei condotti di impianti di ricambio aria.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che la gestione del rischio dei sistemi di sanificazione dell’aria che utilizzano sorgenti UVC inserite nei sistemi di canalizzazione, “può essere effettuata seguendo la norma IEC/EN 60335-2-65] e per le applicazioni industriali la norma EN ISO 15858; mentre la norma ISO 15714 fornisce un metodo di misura dell’efficienza dell’azione germicida. Invece per i sistemi UVC di sanificazione dell’acqua si può applicare la norma IEC/EN 60335-2-109”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E per tali sistemi “l’efficienza della disinfezione dovrebbe essere dichiarata come previsto dalla norma ISO 15714; tale informazione risulta importante sia per garantire il buon funzionamento del sistema, sia per confrontare le prestazioni di sistemi differenti. Tale dato consente inoltre un’agevole valutazione dell’efficacia dell’azione di sterilizzazione, mediante un appropriato dimensionamento dei ricambi d’aria all’interno degli ambienti”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma sulla sanificazione per UTA (Unità di Trattamento Aria), sulla sanificazione per SPLIT e riporta altre indicazioni sulle indicazioni di sicurezza, sul rischio ozono, sulle procedure in caso di rottura della sorgente e sullo smaltimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Radiazioni ottiche artificiali: la valutazione del rischio ROA in saldatura
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso consigliato comprende il censimento delle sorgenti: “è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (non limitandosi a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed acquisirne le caratteristiche di emissione a partire dai dati forniti dai fabbricanti (UV/IR/Visibile)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, a questo proposito, che l'art. 202 punto m) del D.Lgs. 81/2008 “prescrive che la valutazione del rischio prenda in esame le informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature in conformità alle pertinenti direttive comunitarie. Il censimento pertanto non potrà prescindere da un'attenta analisi dei manuali di istruzioni ed uso delle sorgenti ROA”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che la valutazione del rischio ROA in saldatura “non necessita in genere di effettuazione di misure. I dati espositivi, i criteri di delimitazione delle aree, il dimensionamento dei DPI per coloro che a qualsiasi titolo operino in area di saldatura sono riportati nel Portale Agenti Fisici alla sezione ROA (Banca dati e procedura guidata saldature) per le differenti tipologie di saldatura”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono poi riportate indicazioni sulla normativa:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “UNI EN 168 protezione oculare per il saldatore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             UNI EN 169 la maschera di protezione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             UNI EN 379 filtri oculari auto-oscuranti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ISO EN 25980 pannellature per compartimentazione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si ricorda che la norma UNI EN ISO 11611:2015 “specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti antinfortunistici destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che “durante i lavori di saldatura dovrebbero essere sistematicamente utilizzati cappucci per saldatori per la protezione di testa e collo ovvero indumenti di lavoro e DPI di pari efficacia nella protezione della cute”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Casi studio di valutazioni del rischio radiazioni ottiche in ambiente sanitario, estetico ed industriale”, a cura di Nicola Stacchini (Azienda U.S.L. Toscana Sud Est - Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est - Laboratorio Agenti Fisici), intervento al corso base “Radiazioni ottiche”, novembre 2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 05:09:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-lampade-germicide-e-saldatura</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,rischio attività di saldatura,radiazioni ottiche artificiali,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio radiazioni UV,Dispositivi di Protezione Individuale,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio radiazioni ottiche artificiali,Rischio radiazioni,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+radiazioni+ottiche+artificiali+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: SICUREZZA ED ISTRUZIONI D'USO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-sicurezza-ed-istruzioni-d-uso</link>
      <description>Un approfondimento delle linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Focus sulle istruzioni per l’uso che devono accompagnare le macchine. Indicazioni normative, non conformità, traduzioni ed eventuali errori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sicurezza delle macchine: l’importanza delle istruzioni per l’uso
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un approfondimento delle linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Focus sulle istruzioni per l’uso che devono accompagnare le macchine. Indicazioni normative, non conformità, traduzioni ed eventuali errori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli obblighi di fabbricanti e datori di lavoro per garantire la messa a disposizione di attrezzature sicure ‘sono obblighi importantissimi’ e  il Titolo III del decreto legislativo 81/2008 ‘si sposa e si integra costantemente con le disposizioni regolamentari vigenti importate dalle normative europee’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per ricordare questi obblighi, e in attesa delle novità che porterà l’atteso Regolamento Macchine di cui abbiamo parlato in una recente intervista, si presentano alcuni aspetti delle “Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA” che il nostro giornale ha presentato insieme a diverse interviste realizzate con vari componenti del Gruppo tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Gruppo tematico che ha aggiornato il documento a dicembre 2020. Un documento che, come indica il titolo, è destinato agli organi di vigilanza nelle attività di accertamento della conformità delle macchine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le istruzioni per l’uso: indicazioni normative e possibili non conformità
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo capitolo delle linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature si fa riferimento alle “macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza” e alle procedure per l’applicazione dell’art. 70, c. 4, del d.lgs. 81/2008.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Deve essere “sempre accertato che la macchina sia accompagnata dalle istruzioni rilasciate dal fabbricante, verificando che le stesse si riferiscano allo specifico esemplare (con riferimento alla tipologia di macchina, al modello, comprese le eventuali varianti)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E le eventuali non conformità “riguardanti carenze dei contenuti delle istruzioni devono, pertanto, essere riferite a quanto previsto nei punti relativi”. E a questo proposito “si precisa che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le istruzioni per l’uso non devono necessariamente essere tutte contenute in un unico volume, ma possono essere in documenti diversi, forniti all’utilizzatore anche in momenti differenti (istruzioni per l’installazione e il montaggio, l’uso, la manutenzione, ecc.). Tutte le istruzioni per l’uso devono essere disponibili prima della messa in servizio. Le istruzioni devono essere fornite in formato cartaceo, in quanto non si può presumere che l’utilizzatore abbia accesso ai mezzi per leggere le istruzioni fornite in formato elettronico o rese disponibili su un sito internet. Tuttavia, può risultare utile disporre anche delle istruzioni in formato elettronico e su internet in quanto ciò consente all’utilizzatore di scaricare il formato elettronico e di recuperare, eventualmente, le istruzioni se la copia cartacea dovesse andare perduta.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non tutte le informazioni devono necessariamente essere fornite all’utilizzatore finale. Alcune istruzioni, ad esempio quelle destinate a personale specializzato non dipendente dall’utilizzatore finale, potranno essere fornite solamente alle persone preposte alla conduzione delle specifiche attività (ad esempio le istruzioni per l’installazione di una gru su autocarro o quelle per l’effettuazione di alcune manutenzioni riservate a tecnici con specifiche competenze individuate dal fabbricante, ecc.).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il ‘registro di controllo della macchina’, previsto per registrare tutti gli interventi che incidono sulla ‘vita’ della macchina ai fini della sicurezza, per gli apparecchi di sollevamento deve essere fornito dal fabbricante ovvero lo stesso ne deve indicare i contenuti per la sua costituzione (punto 4.4.2 lettera b dell’allegato I).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le informazioni relative a specifici obblighi determinati da leggi nazionali non necessariamente devono essere riportate nelle istruzioni per l’uso, in quanto specifiche di ogni Paese e riferite ad obblighi in capo al datore di lavoro/utilizzatore e non riguardanti aspetti costruttivi di responsabilità del fabbricante (ad esempio la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento è prevista in Italia ai sensi del D.lgs. 81/08, ma non riguarda il fabbricante e pertanto detti obblighi in capo al datore di lavoro/utilizzatore, seppure concernono la gestione della macchina, esulano dalle responsabilità del fabbricante). Eventuali carenze di questa natura non sono da considerare violazione dei RES da parte del fabbricante; ne consegue che non si procederà con la segnalazione ai Ministeri competenti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le informazioni inerenti i limiti di utilizzo della macchina (legati ad esempio alla velocità del vento, alle temperature limite, all’operatività in atmosfere esplosive, ecc.) non obbligano il fabbricante a fornire anche gli strumenti tecnici per il rilevamento di tali valori (anemometro, termometro, esplosimetro, ecc.). È quindi esclusiva responsabilità dell’utilizzatore usare la macchina solo nelle condizioni previste dal fabbricante, dotandosi di strumenti idonei e predisponendo le misure necessarie al rispetto di tali condizioni d’uso”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le linee di indirizzo indicano che eventuali potenziali situazioni di pericolo che siano riconducibili alle carenze sopracitate (punti c-d-e), “sono da attribuire ad una non corretta messa in servizio/utilizzo dell’attrezzatura, effettuata senza una preventiva valutazione dei rischi e senza adottare tutte ‘ … le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. …. omissis…’ (art. 71, comma 3, del D.Lgs. 81/08)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le istruzioni per l’uso: registro di controllo e traduzione in italiano
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento precisa poi, in relazione agli apparecchi di sollevamento, che “la predisposizione del registro di controllo o le indicazioni per predisporlo sono un onere in capo al fabbricante e, pertanto, possono essere oggetto di segnalazione di presunta non conformità. Si dovrà, pertanto, procedere nei confronti del datore di lavoro utilizzatore della macchina, prescrivendo l’adozione o l’adeguamento delle procedure necessarie a garantire condizioni di sicurezza in fase di utilizzo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un aspetto importante, per la comprensione delle istruzioni per l’uso, riguarda la traduzione nella lingua italiana.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le linee di indirizzo indicano che la lettera b) del punto 1.7.4 e 1.7.4.1 (allegato I DPR 459/96 e D.Lgs. 17/2010) stabilisce che ‘le istruzioni per l’uso sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura ‘istruzioni originali’. Qualora non esistano ‘istruzioni originali’ nella o nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la traduzione nella/e lingua/e di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura ‘Traduzione delle istruzioni originali’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E la traduzione “deve essere fatta da chi introduce la macchina in Italia ed è un atto che è collegato direttamente alla messa in servizio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quando poi l’utilizzatore italiano acquista la macchina utilizzando la rete di vendita del fabbricante estero, “l’obbligo della traduzione ricade sul fabbricante stesso o sul suo mandatario costituito nella comunità o sul rivenditore, secondo gli accordi commerciali che questi soggetti hanno stabilito”. Mentre nel caso in cui l’utilizzatore italiano acquisti direttamente dal fabbricante estero, “la traduzione delle istruzioni rientra nell’ambito della trattativa commerciale e deve essere attuata dal soggetto che se ne è fatto carico secondo gli accordi”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel primo caso “siamo in presenza di una non conformità ascrivibile al fabbricante”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel secondo caso “si tratta della responsabilità del datore di lavoro connessa alla violazione degli obblighi previsti dall’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 D.Lgs. 81/08” (il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si precisa poi che il datore di lavoro “ha in ogni caso l’obbligo di mettere a disposizione le istruzioni a corredo dell’attrezzatura scritte nella lingua compresa dal proprio personale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le istruzioni per l’uso: cosa succede in caso di errori od omissioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica, infine, che la presenza di errori od omissioni nella traduzione non è “automaticamente raffigurabile come responsabilità del fabbricante”. E le medesime considerazioni “devono ritenersi valide per la dichiarazione CE di conformità, che, come le istruzioni, deve essere disponibile nella lingua del paese di utilizzo della macchina”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica che nel caso di errori nella traduzione o carenze che “riguardino aspetti formali che non incidono sulla sicurezza della macchina (riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, uno schema/tabella non nella lingua dell’utilizzatore, ecc.), non si procederà con la segnalazione ai Ministeri competenti, ma si prescriverà ai sensi dell’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 D.Lgs. 81/08 all’utilizzatore di eliminare gli errori o le carenze di traduzione esistenti nel manuale d’istruzioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Qualora, invece, gli errori o le carenze di traduzione comportino anche reali situazioni di rischio, “si procederà:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nei confronti del datore di lavoro utilizzatore della macchina, ai sensi del D.Lgs. 758/94, per la violazione del combinato disposto di cui all’art. 71 comma 1 D.Lgs. 81/08 e al comma 4 lettera a) punto 2 del medesimo articolo (per non aver messo a disposizione una macchina adeguata al lavoro da svolgere, priva di istruzioni per l’uso comprensibili ai lavoratori, se il rischio determinato dalla traduzione è palese, in alternativa si redigerà un verbale di disposizione);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nei confronti del/dei soggetti che hanno immesso sul mercato la macchina, nel caso in cui non si tratti di un acquisto diretto (il fabbricante o il suo mandatario o il rivenditore), seguendo le stesse procedure già riportate precedentemente, e cioè:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             segnalazione ai Ministeri competenti per il mancato rispetto del RES 1.7.4.1;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             espletamento da parte dell’OVT delle procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 nei confronti del/i contravventore/i nel caso in cui l’Autorità nazionale per la sorveglianza confermasse la non conformità dell’attrezzatura di lavoro ai RES segnalati”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo ricordando il contenuto del primo capitolo delle linee di indirizzo (“Macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza: procedure per l’applicazione dell’art. 70, c. 4, del d.lgs. 81/08”):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             1.1. Premessa
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             1.2. Procedure in presenza di una macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conformi ai RES
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             1.3. Vizio palese o occulto: quando si utilizza la prescrizione o la disposizione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             1.3.1 Procedure in caso di accertamento di un “vizio palese”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             1.3.2 Procedure in caso di “vizio occulto”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             1.4. Procedura nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             1.5. Procedure in caso di rischio grave e immediato
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             1.6. Istruzioni per l’uso
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, Gruppo tematico Macchine e Impianti, “Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA”, documento redatto dal Gruppo tematico Macchine e Impianti, edizione dicembre 2020.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 06:02:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-sicurezza-ed-istruzioni-d-uso</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,Art. 70 D.Lgs. 81/08,Rischi macchine ed attrezzature,Valutazione rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,81/08,D.Lgs. 81/08,direttiva macchine,direttiva 2006/42/CE,infortunio macchine e attrezzature,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,D.Lgs. 17/2010,Direttiva macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>TRABATTELLI: LA SICUREZZA  E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/trabattelli-la-sicurezza-e-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>Una guida tecnica sulla scelta e l’uso in sicurezza dei trabattelli riporta indicazioni sul manuale di istruzioni e sulla documentazione. Le indicazioni generali e specifiche del manuale, il DVR, il POS, il PSC e il PIMUS.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La sicurezza dei trabattelli: il manuale di istruzioni e la documentazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una guida tecnica sulla scelta e l’uso in sicurezza dei trabattelli riporta indicazioni sul manuale di istruzioni e sulla documentazione. Le indicazioni generali e specifiche del manuale, il DVR, il POS, il PSC e il PIMUS.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento Inail  “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, realizzato nel 2022 dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail, ci ha permesso in questi mesi di affrontare molti aspetti connessi alla sicurezza dei trabattelli (ponti su ruote a torre) considerando anche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i piccoli trabattelli (UNI 11764:2019), generalmente destinati “ad essere utilizzati in contesti specifici quali spazi ristretti e/o luoghi ad altezza ridotta ove devono essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente”,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le “attrezzature speciali movibili” che, non conformi alle norme tecniche, sono “in genere concepite per risolvere particolari esigenze di lavoro, hanno caratteristiche diverse dai trabattelli e dai piccoli trabattelli”, in genere dimensionali o di utilizzo.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo aver parlato, in precedenti articoli, di aspetti come l’evoluzione normativa, la classificazione, i requisiti e i criteri di scelta, sempre tenendo in conto la sicurezza e la tutela degli operatori, ci soffermiamo oggi sul manuale di istruzioni e sulla documentazione relativa ai rischi (valutazione, POS, PSC, …).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza dei trabattelli e il manuale d’istruzioni: le indicazioni generali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento Inail – a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail) – ricorda che il manuale di istruzioni “deve fornire informazioni sull'utilizzo sicuro del trabattello ed in particolare su:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le caratteristiche specifiche dei componenti riguardo il loro funzionamento corretto e sicuro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’impiego e lo spostamento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’ispezione e la manutenzione compresa la procedura da seguire per gli elementi danneggiati (sostituzione, riparazione o distruzione);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il trasporto e il deposito”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala, più in generale, che il suddetto manuale di istruzioni “fa parte del trabattello e deve essere scritto nella lingua ufficiale del paese in cui si trova il prodotto immesso sul mercato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il trabattello deve essere utilizzato in conformità” al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il fabbricante deve essere chiaramente identificato nel manuale ed è responsabile dei contenuti e della fornitura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il manuale deve fornire informazioni riguardo alla struttura complessiva del trabattello e ai singoli componenti necessari. È opportuno che il fabbricante fornisca queste informazioni con chiari riferimenti ai singoli componenti rispetto alla struttura complessiva, per esempio con disegni esplosi”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “le istruzioni devono indicare tutte le informazioni necessarie al lavoratore per l’utilizzo sicuro del trabattello”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il livello di descrizione e i dettagli delle informazioni devono tenere conto del livello di conoscenza dei lavoratori. Le istruzioni devono garantire che il lavoratore abbia informazioni complete e con un livello di dettaglio sufficiente in base alle sue esigenze”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza dei trabattelli e il manuale d’istruzioni: le indicazioni specifiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo invece ad alcune indicazioni specifiche indicate nella guida tecnica Inail.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala, infatti, che il manuale di istruzioni “deve indicare esplicitamente che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non è consentito aumentare l'altezza della piattaforma mediante l'uso di scale, casse o altri dispositivi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non è consentito l’utilizzo del trabattello all'esterno se non è previsto dal fabbricante;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il trabattello conforme alla UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non è progettato per essere sollevato o sospeso;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il trabattello conforme alla UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non è progettato per essere utilizzato come mezzo per entrare o uscire da altre strutture, ad esempio come una torre scala;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il trabattello conforme alla UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non è progettato per essere utilizzato come attrezzatura per la protezione dei bordi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il manuale di istruzioni “deve riportare le seguenti frasi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ‘Il presente manuale di istruzioni deve essere disponibile sul luogo di utilizzo del trabattello’;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ‘Questo trabattello deve essere utilizzato solo in conformità al presente manuale senza nessuna modifica’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E deve contenere il “seguente testo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i corsi di addestramento per il lavoratore non possono sostituire i manuali di istruzioni, ma solo completarli;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzare esclusivamente i componenti originali del [nome del fabbricante], specificati nel presente manuale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non utilizzare componenti danneggiati o non corretti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             questo prodotto deve essere utilizzato solo in accordo al manuale di istruzioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i trabattelli progettati secondo la UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non possono essere utilizzati come punti di ancoraggio per i sistemi di protezione individuale dalle cadute;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il lavoro è consentito solo su una piattaforma con una protezione laterale completa che comprende correnti e fermapiede;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dopo la fase di montaggio o di trasformazione, sul trabattello deve essere apposto in posizione chiaramente visibile un cartello che riporti almeno le seguenti informazioni minime:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il nominativo e gli estremi del responsabile;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la data di montaggio del trabattello;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la classe di carico e il carico uniformemente distribuito;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se il trabattello è pronto per essere immediatamente impiegato;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se il trabattello è per esclusivo uso interno”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’utilizzo dei trabattelli e la documentazione sulla sicurezza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento segnala poi che quando un trabattello è utilizzato nei luoghi di lavoro, oltre al manuale di istruzioni ed al cartello (“dopo la fase di montaggio o di trasformazione, sul trabattello deve essere apposto in posizione chiaramente visibile un cartello” che riporti diverse informazioni: se ne parla nel capitolo 9) occorre “inserire le informazioni necessarie all’utilizzo del trabattello anche nei seguenti documenti, ai sensi del d.lgs. 81/08:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Documento di valutazione dei rischi (DVR);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Piano operativo di sicurezza (POS);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dal documento alcune brevi indicazioni relative alla documentazione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Documento di valutazione dei rischi (DVR): la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 (TU) “nella scelta delle attrezzature di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige - in riferimento al singolo cantiere interessato e sempre ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del TU, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV. Si segnala che “il punto 3.2.1 dell’Allegato XV lettera d) prevede ‘l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere’ e alla lettera g) ‘l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere’. E il POS “deve contenere indicazioni sull’utilizzo dei trabattelli e delle relative misure preventive e protettive”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i cui contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’Allegato XV del TU. Il punto 2.1.2 dell’Allegato XV “contiene l’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC fra cui figura alla lettera f) ‘le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5’”. E l’Allegato XV.1 “Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2” al punto 1 specifica che ‘Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi’….”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio): si indica che “il datore di lavoro ai fini del montaggio, della trasformazione, dello smontaggio, dell’impiego e dello spostamento del trabattello deve far riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante e contenute nel manuale di istruzioni, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che si sofferma su vari altri aspetti connessi alla sicurezza e all’ utilizzo dei trabattelli (montaggio e smontaggio dei dispositivi di protezione collettiva, designazione e marcatura, criteri di scelta, ispezione e manutenzione, …). E segnaliamo, in conclusione, che, successivamente alla guida tecnica, nel 2022 è stato aggiornato anche il Quaderno tecnico Inail dal titolo “ Trabattelli. Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2022.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 06:22:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/trabattelli-la-sicurezza-e-la-valutazione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,sicurezza trabattelli,Rischio caduta dall'alto,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Piano operativo di sicurezza,rischio trabattelli,rischio trabattello,81/08,D.Lgs. 81/08,consulenza sicurezza sul lavoro,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CANTIERI EDILI: APPALTI, SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cantieri-edili-appalti-subappalti-e-subaffidamenti</link>
      <description>Un documento sulle indicazioni per i coordinatori della sicurezza in edilizia si sofferma sul tema degli appalti, dei subappalti e dei subaffidamenti nei cantieri. La normativa, le clausole nei subappalti e le specificità dei subaffidamenti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Edilizia e sicurezza: gli appalti, i subappalti e i subaffidamenti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento sulle indicazioni per i coordinatori della sicurezza in edilizia si sofferma sul tema degli appalti, dei subappalti e dei subaffidamenti nei cantieri. La normativa, le clausole nei subappalti e le specificità dei subaffidamenti.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si parla delle attività di coordinamento in cantiere si configurano nell’ambito di appalti, subappalti e subaffidamenti, realtà in cui in uno stesso luogo di lavoro si trovino spesso ad operare insieme lavoratori che provengono da ditte diverse con rischi che possono aumentare anche laddove non ci sia un corretto coordinamento ed un’adeguata conoscenza dei rischi interferenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'appalto è “l’assegnazione di un lavoro ad un’impresa (o ad un lavoratore autonomo) eseguita dal committente (o dal responsabile dei lavori), mentre il subappalto è l’assegnazione di un lavoro ad un’altra impresa (o ad un lavoratore autonomo) eseguita dall’impresa che ha ricevuto l’appalto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre “l’impresa aggiudicataria di un appalto, oltre che essere un’impresa affidataria è anche un’impresa appaltatrice e, quindi, possiamo chiamarla ‘impresa affidataria appaltatrice’. Mentre l’impresa aggiudicataria di un subappalto “si chiama ‘impresa subappaltatrice’; e lo stesso discorso vale per i lavoratori autonomi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare, in questi termini, cosa siano un appalto ed un subappalto è il documento “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” - elaborato dall’Ing. Brunello Camparada - nella versione aggiornata del 2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento fa riferimento anche al contenuto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 19 aprile 2016, e più volte modificato in questi anni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Cantieri e sicurezza: appalti, subappalti e normativa
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che i subappalti, a meno di vincoli contrattuali e legislativi, “possono essere più di uno, anche in cascata; in altri termini, un’impresa subappaltatrice, se le è concesso, può subappaltare una parte dei lavori ad un’altra impresa o a un lavoratore autonomo”. In particolare “nel settore dei lavori pubblici “vige il divieto ad un’impresa subappaltatrice di subappaltare a sua volta, salvo che per i casi previsti dal comma 3” dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se nel settore dei lavori privati sono invece consentiti i subappalti in cascata, “sarebbe però ottima cosa che anche in tale settore si adottassero volontariamente, indicandole nei contratti d’appalto, le regole del D. Lgs. 50/16 al fine di evitare il proliferare incontrollato dei subappalti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il comma 2 dell’articolo 105 indica poi che costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mentre il comma 3 indica che le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Appalti, subappalti, coordinatori e lavoratori autonomi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica poi che nei contratti d’appalto, pubblici e privati, “è opportuno inserire alcune clausole che regolamentino i subappalti e salvaguardino, al tempo stesso, l’operato” dei due coordinatori della sicurezza. Ad esempio “le seguenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’impresa esecutrice subappaltatrice dovrà, per il tramite dell’impresa affidataria, inviare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prima dell’inizio dei lavori di cui al presente contratto, copia del piano operativo di sicurezza redatto secondo quanto indicato nel piano di sicurezza e di coordinamento che si trasmette in allegato;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’impresa esecutrice subappaltatrice si impegna a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i vari soggetti operanti nel cantiere e ad attuare tutto quanto indicato sia nel piano di sicurezza e di coordinamento, sia nel proprio piano operativo di sicurezza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il coordinatore per l’esecuzione dei lavori potrà convocare riunioni con l’impresa esecutrice subappaltatrice, potrà effettuare nel cantiere tutti i sopralluoghi che riterrà opportuni, potrà eseguire rilievi, scattare fotografie, esaminare e chiedere copia della documentazione relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori potrà avvalersi al riguardo di collaboratori di fiducia;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il coordinatore per l’esecuzione, secondo quanto indicato dall’articolo 92 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. direttamente o per il tramite dell’impresa affidataria contesterà per iscritto all’impresa esecutrice subappaltatrice le inosservanze rilevate in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, potrà proporre al committente e/o al responsabile dei lavori la sospensione dei lavori o l’allontanamento dal cantiere dell’impresa esecutrice subappaltatrice o la risoluzione del contratto di subappalto, e potrà sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino a che non verificherà l’avvenuto adeguamento da parte dell’impresa esecutrice subappaltatrice;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel caso che l’impresa esecutrice subappaltatrice a sua volta subappalti una parte dei lavori ad altre imprese esecutrici, essa è tenuta ad inserire nei contratti di subappalto o nei contratti d’opera verso dette imprese tutte le presenti clausole contrattuali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel caso che l’ impresa esecutrice subappaltatrice a sua volta subappalti una parte dei lavori a lavoratori autonomi, essa è tenuta ad inserire nei contratti di subappalto o nei contratti d’opera verso detti lavoratori autonomi clausole simili alle presenti e la clausola del divieto al lavoratore autonomo di effettuare subappalti”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica poi che le imprese esecutrici, “purché autorizzate dal committente (o dal responsabile dei lavori) e purché vengano rispettati i vincoli legislativi e/o contrattuali, possono subappaltare. E i lavoratori autonomi? Possono subappaltare? No, non possono perché l’art. 2222 del Codice civile dice che il lavoratore autonomo deve svolgere la propria prestazione ‘con lavoro prevalentemente proprio’. Ne segue che un lavoratore autonomo, sia esso affidatario o subappaltatore, non può subappaltare, totalmente o parzialmente, il lavoro affidatogli; infatti, gli verrebbe meno la condizione di ‘lavoro prevalentemente proprio’ e finirebbe con l’avere sotto di sé o comunque coordinare/guidare/assistere altri lavoratori, cosa non conforme alla definizione di lavoratore autonomo che non può avere lavoratori alle proprie dipendenze”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Cantieri e sicurezza: la normativa e i subaffidamenti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma poi sui subaffidamenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala ancora che l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 “considera subappalti i contratti aventi entrambe queste caratteristiche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la manodopera è di importo superiore a 100.000 € oppure è superiore al 2% dell’importo affidato in appalto all’appaltatore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare in subappalto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque “quando vengono superate entrambe le soglie sopraindicate” si configura un subappalto e “se non viene superata anche una sola delle due suddette soglie, non si configura un subappalto. Allora, cosa si configura? Si configura un subaffidamento per il quale il committente (o il responsabile dei lavori) può decidere di impiegare le medesime regole dei subappalti (autorizzazione, divieto di ulteriori subaffidamenti in cascata) oppure può limitarsi ad esserne informato (in genere, mediante comunicazione scritta preventiva)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È infatti evidente – continua l’Ing. Camparada - che “sia il committente (o il responsabile dei lavori), sia il CSE debbano sapere quali soggetti esecutori arriveranno in cantiere. Nel caso di subaffidamenti, il committente (o il responsabile dei lavori) potrebbe non gradire un soggetto in subaffidamento e negare quindi l’autorizzazione o il consenso al subaffidamento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per i soggetti in subaffidamento “valgono naturalmente tutte le regole previste dal titolo IV” del Decreto Legislativo 81/2008; “ad esempio un’impresa esecutrice in subaffidamento è tenuta a redigere il proprio POS, a presentare la documentazione di rito, eccetera”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente “quanto qui indicato, facendo riferimento al D. Lgs. 50/16, vale soltanto per i lavori pubblici. Come ormai detto più volte, è però opportuno che anche nel settore dei lavori privati si adottino le medesime regole”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche su altri aspetti (ad esempio tipologie e costo di aggiudicazione degli appalti) e segnaliamo anche che il D.Lgs. 50/2016 ha avuto alcune modifiche con la legge 23 dicembre 2021, n. 238 che ha disposto, ad esempio, la modifica di varie parti del comma 4 e l'abrogazione del comma 6 dell'art. 105.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 06:52:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cantieri-edili-appalti-subappalti-e-subaffidamenti</guid>
      <g-custom:tags type="string">PSC,DVR,piano di sicurezza e coordinamento,Cantieri edili,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Piano operativo di sicurezza,81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,POS,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,titolo IV D.Lgs. 81/08,contratti di appalto d'opera e di somministrazione,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coordinamento-della-sicurezza-sui-cantieri.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coordinamento-della-sicurezza-sui-cantieri.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO E RISCHI PSICOSOCIALI: LE CRITICITA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-e-rischi-psicosociali-le-criticita</link>
      <description>Un documento di un gruppo di lavoro CIIP si sofferma sul passaggio dalla prevenzione dello stress lavoro correlato ai rischi psicosociali. Focus sulle indicazioni, sulla normativa, sul monitoraggio e sulle perplessità.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Stress sul lavoro e rischi psicosociali: normativa e criticità
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento di un gruppo di lavoro CIIP si sofferma sul passaggio dalla prevenzione dello stress lavoro correlato ai rischi psicosociali. Focus sulle indicazioni, sulla normativa, sul monitoraggio e sulle perplessità.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non c’è dubbio che le emergenze sanitarie, la guerra vicina, la crisi economica e i problemi climatici abbiano portato in questi anni a diversi cambiamenti organizzativi e sociali nel mondo del lavoro. E in questa situazione di continuo cambiamento nelle aziende sono necessari veri e propri interventi di supporto per singoli e gruppi di lavoratori, anche come integrazione delle attività di gestione dello stress lavoro correlato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          InfattI la prevenzione delle condizioni di salute mentale nei luoghi di lavoro riguarda la gestione dei rischi psicosociali e l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), riguardo a queste tematiche, raccomanda ai datori di lavoro di implementare specifici interventi organizzativi che prendano di mira direttamente le condizioni di lavoro e gli ambienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo è un recente documento prodotto dal gruppo di lavoro sullo stress lavoro correlato (SLC) attivato nel 2014 dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) e coordinato da Antonia Ballottin.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, dal titolo “Primo documento di consenso. Dallo stress lavoro correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali”, ricorda che, con riferimento specifico al tema della violenza e delle molestie sul lavoro, la ratifica in Italia della convenzione ILO (legge 04/2021, in vigore dal  29 ottobre 2022) “sancisce l’inclusione della violenza e delle molestie nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i luoghi di lavoro e fornisce l’opportunità di lavorare su una gestione complessiva dei rischi psicosociali come da tempo l’approccio ergonomico e le norme tecniche indicano”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con il documento il gruppo di lavoro intende fornire un primo contributo alla discussione e rinnovare l’impegno di CIIP a mantenere nel tempo l’attenzione sullo stress lavoro-correlato e sulle aggressioni. Inoltre si vuole:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “sostenere con iniziative la sensibilizzazione alla cultura del benessere valorizzando il contributo interdisciplinare (psicologi, ergonomi…)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ribadire la necessità di integrare la prevenzione dei rischi psicosociali e dei disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            promuovere le competenze organizzative delle figure interne al sistema di prevenzione di impresa
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            raccogliere e diffondere esperienze, strumenti e soluzioni sulla gestione dello stress lc anche considerando le diverse specificità aziendali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            promuovere ‘l’ascolto attivo’ del sistema lavorativo aziendale e istituzionale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            confrontarsi su analisi e soluzioni/proposte operative”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel presentare il documento CIIP, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La gestione dello stress, le indicazioni, il monitoraggio e le perplessità
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il passaggio dalla prevenzione dello stress ai rischi psicosociali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’indice del documento e gli allegati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La gestione dello stress, le indicazioni, il monitoraggio e le perplessità
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla gestione dello stress lavoro correlato e alla prevenzione dei rischi psicosociali si ricorda che “è in vigore per tutte le aziende italiane l’obbligo di valutare il rischio da stress correlato al lavoro, introdotto in forma esplicita all’interno dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 secondo le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva permanente”, pubblicate nel novembre del 2010.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che negli anni 2014-2016 l’efficacia della metodologia di valutazione del rischio stress lavoro correlato e le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente “sono state monitorate nell’ambito di un progetto CCM”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il monitoraggio ha confermato “l’efficacia della metodologia introdotta dalla Commissione Consultiva e promosso l’utilizzo della valutazione approfondita come strategia di coinvolgimento dei lavoratori nell’identificazione delle condizioni di stress e strumento di verifica della valutazione preliminare”. Tuttavia restano delle “perplessità sull’efficacia del metodo di valutazione del rischio stress lavoro correlato in Italia, in relazione a mancata o limitata:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cultura del benessere da parte di molte aziende (sottovalutazione del problema, difensivismo, paura di contenziosi medico-legali, burocratismo)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adozione dell’Accodo Quadro SLC come strategia di miglioramento dell’efficienza delle aziende (art.1 com3) e partecipazione dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni (art.4 com3)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valorizzazione delle competenze, conoscenze interne all’impresa e frequente affidamento ad esterni della VDR
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attivazione di strumenti di ascolto e partecipazione informata e formata di lavoratori e RLS
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coinvolgimento dei medici competenti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            corretta identificazione ed analisi per gruppi omogenei, aspecificità, mancato coinvolgimento degli RLS
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attenzione ai problemi man mano rilevati e scarsa attitudine alle soluzioni (ergonomiche, formative, organizzative) dei problemi individuati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attenzione agli aspetti di progettazione, organizzazione, gestione del lavoro e predilezione per interventi di prevenzione rivolti al singolo ed al sostegno delle sue capacità di far fronte allo stress”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E si segnala che, considerato che “un modello di valutazione dei rischi standard è difficilmente adattabile a tutte le realtà lavorative, attraverso la valutazione approfondita è possibile rilevare le problematiche relative alle dinamiche socio-lavorative che si instaurano nei gruppi di lavoro e che condizionano il clima organizzativo”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il passaggio dalla prevenzione dello stress ai rischi psicosociali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che tutte le indicazioni normative e scientifiche degli ultimi anni riportano la “necessità ed opportunità di aprire la prospettiva della prevenzione ad una analisi più ampia e corrispondente non solo a nuovi fattori di rischio (es. telelavoro), ma anche alla dimensione individuale che ne può derivare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E i fattori di rischio psicosociale – continua il documento CIIP - “comprendono tutte le condizioni in quanto pongono l’attenzione sugli aspetti di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che potenzialmente possono arrecare danni alla salute psico-fisica: lo stress lavoro-correlato, la fatica mentale e condizioni di molestie e violenze sono tra gli effetti possibili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento segnala poi che il “passaggio dalla prevenzione dello stress lavoro correlato ai rischi psicosociali” è evidenziato da alcuni documenti (nel testo CIIP sono riportati alcuni estratti):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il Quadro strategico dell'UE 2021-2027 che prevede l’attivazione di un “Focus sui rischi psicosociali”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale ( 2021/2098 INI);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’introduzione della legge 04/2021 di ratifica della convenzione ILO che fornisce l’opportunità di lavorare su una gestione complessiva dei rischi psicosociali come da tempo l’approccio ergonomico e le norme tecniche indicano;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la norma ISO 45003: 2021 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Salute psicologica e sicurezza sul lavoro che “armonizza i contenuti divisi dagli Accordi Europei (Stress Lavoro Correlato 2004; Molestie e Violenze sul lavoro 2007) all’interno dei rischi psicosociali”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la legge 14 agosto 2020, n. 113 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’indice del documento e gli allegati
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del “Primo documento di consenso. Dallo stress lavoro correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali” che, come è possibile verificare nell’indice degli argomenti che riportiamo, è ricco di informazioni, indicazioni su valutazione/misure correttive e strumenti pratici (check list, schede, …).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’indice del documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gestione dello stress lavoro correlato e prevenzione dei rischi psicosociali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pandemia Covid-19 2020-2022 e rischio stress lavoro correlato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dal rischio stress lavoro correlato ai rischi psicosociali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fattori di rischio psicosociale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Modalità di valutazione del rischio psicosociale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fasi della valutazione del rischio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Strumenti per la valutazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Metodi e strumenti per complessità organizzativa: intervista semi-strutturata per PMI
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individuazione di misure correttive collettive ed individuali adatte alla gestione dei nuovi fattori di rischio stress lavoro correlato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il ruolo dei servizi pubblici nella prevenzione e gestione dei rischi psicosociali e dello stress lavoro-correlato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli allegati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Checklist per la valutazione ergonomica degli ambienti di lavoro integrate stress lavoro correlato e fattori psicosociali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lista di controllo per l’analisi dei fattori psicosociali nell’organizzazione – PSAC Psycho-social Assessment Checklist
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Scheda rischi psicosociali in azienda
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Check List Cambiamenti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Valutazione del rischio stress lavoro correlato – dimensione tecnostress
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            CIIP - Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, “Primo documento di consenso. Dallo stress lavoro correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali”, versione dicembre 2022, realizzato dal gruppo di lavoro composto da Antonia Ballottin (SNOP), Quintino Bardoscia, Tommaso Bellandi (SIE), Laura Bodini (CIIP), Danilo Bontadi (ANMA), Renata Borgato (Ambiente&amp;amp;Lavoro), Maria Pia Cancellieri, Paola Cenni, Alberto Crescentini (SIPLO), Angelo D’Errico (AIE), Priscilla Dusi (AIFOS), Claudia Fabris, Maria Frassine (AIFOS), Maria Grazia Fulco, Antonia Guglielmin (SNOP), Annalisa Lama (SIE), Michele Maisetti, Maurizio Martinelli (UNPISI), Modesto Prosperi (casa RLS Milano), Patrizia Serranti (SIE), Matteo Tripodina (AIRESPSA), Katia Razzini (UNPISI).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 06:24:02 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-e-rischi-psicosociali-le-criticita</guid>
      <g-custom:tags type="string">dvr,81/08,rischi psicosociali,rischio stress lavoro correlato,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,stress lavoro correlato,rischio stress,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/stress+lavoro+correlato+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/stress+lavoro+correlato+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO RUMORE: VALUTAZIONE, NORMATIVA E MISURE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischi-rumore-valutazione-normativa-e-misure</link>
      <description>Un intervento si sofferma sui criteri generali per la valutazione del rischio rumore con riferimento al D.Lgs. 81/2008. Focus su livelli di esposizione, lavoratori particolarmente sensibili, sostanze ototossiche e segnali di avvertimento.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Valutazione del rischio rumore: normativa, livelli e segnali di avvertimento
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sui criteri generali per la valutazione del rischio rumore con riferimento al D.Lgs. 81/2008. Focus su livelli di esposizione, lavoratori particolarmente sensibili, sostanze ototossiche e segnali di avvertimento.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico) al Titolo VIII “Agenti Fisici” indica che (articolo 181) nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. E nella valutazione dei rischi il datore di lavoro precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con l’articolo 187 (Campo di applicazione) si indica poi che il Capo II (Rumore) determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia malgrado queste indicazioni e l’innegabile evoluzione delle norme e della prevenzione, a 30 anni dalla prima legge sul rumore (D.Lgs. 277/91), ci sono ancora troppe ipoacusie, vengono fatte poche bonifiche acustiche, si interviene troppo solo con DPI uditivi (DPI-u) e sono assenti le valutazioni dei rischi extra uditivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo è un intervento al seminario webinar dal titolo “Rischio rumore” che si è tenuto l’8 aprile 2022 nel ciclo delle attività informative e formative rivolte agli operatori dei servizi di prevenzione delle Regioni e Province Autonome, in attuazione dell’Accordo di collaborazione del 2021 Regione Toscana – Direzione Ricerca INAIL "Rischio di esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: sviluppo e adeguamento del Portale Agenti Fisici per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione nelle PMI di tutti i comparti lavorativi".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “Il rischio rumore nei luoghi di lavoro. Criteri generali per la valutazione del rischio rumore. Statistiche delle ipoacusie professionali e malattie associate al rumore”, a cura di Pietro Nataletti (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL), il relatore si sofferma sia sulle malattie professionali connesse al rischio rumore sia su vari aspetti normativi connessi alla valutazione e prevenzione del rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Rischio rumore: i livelli di esposizione e l’eliminazione alla fonte
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento ricorda cosa indica la normativa sui livelli di esposizione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che l'articolo 188 del Testo Unico “definisce:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Livello di esposizione personale giornaliera al rumore, LEX,8h, in dB(A): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Livello di esposizione settimanale al rumore, LEX,w, in dB(A): “valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nelle slide dell’intervento sono riportate anche le formule corrispondenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 182 (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi) si sottolinea che tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. E che in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei vari capi relativi agli agenti fisici. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Rischio rumore: valutazione, persone sensibili e sostanze ototossiche
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla valutazione del rischio si ricorda (articolo 190) che il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, prendendo in considerazione diverse cose.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ne riprendiamo alcune:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi incluso il rumore impulsivo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza derivanti da interazione fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza risultanti da interazione fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I lavoratori particolarmente sensibili sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavoratrici madri (D.Lgs.151/2001)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavoratori minori (D.Lgs. 262/2000)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavoratori che svolgono mansioni usuranti in ambienti termici severi freddi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavoratori otolabili e/o otosensibili e/o ipoacusici a causa di malattie pregresse o di fattori congeniti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per questo aspetto è importante un confronto con il medico competente. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma anche sulle sostanze ototossiche (dalle slide riprendiamo anche una tabella relativa ai farmaci ototossici).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Bisogna tenere conto nella valutazione del rischio dell’interazione tra rumore e sostanze ototossiche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Farmaci (occupazionali/non occupazionali): l’intervento riporta molti esempi di farmaci)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tossici industriali. Ad esempio:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            solventi (toluene, stirene, xilene, n-esano, etilbenzene, acquaragia,…)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gas (disolfuro di carbonio CS2, ossido di carbonio CO, acido cianidrico HCN, ...)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            metalli (piombo, cadmio, mercurio, ...)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Rischio rumore: la valutazione del rischio e i segnali di avvertimento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione si sofferma anche sui segnali di avvertimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti bisogna tenere conto nella valutazione del rischio dell’interazione tra rumore e segnali acustici di avvertimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I segnali “devono essere udibili, discriminabili e inequivocabili”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Udibilità - “Segnale di almeno 65 dB(A) e 15 dB(A) superiore al rumore ambientale. Se questo è superiore a 110 dB è necessario associare un segnale luminoso a quello acustico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Discriminabilità - Tre sono i parametri che determinano la discriminabilità: livello sonoro, distribuzione temporale e composizione spettrale. Almeno due devono differire nettamente dal rumore ambientale; l’intervallo di frequenze deve essere compreso tra 300-3000 Hz e la frequenza di ripetizione compresa tra 0,5 e 5 s.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inequivocabilità - I segnali acustici pulsanti sono preferibili a quelli costanti nel tempo. I profili temporali e in frequenza di diversi segnali acustici di pericolo devono essere sensibilmente diversi tra loro”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’intervento ricorda, a questo proposito, alcune norme di riferimento come la UNI EN 981:2009 e la UNI EN ISO 7731:2009.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo rimandando alla lettura integrale delle slide dell’intervento che si soffermano anche su altri aspetti rilevanti in relazione al rischio rumore e alla valutazione del rischio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informazioni sull’emissione di rumore
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            certificazione acustica delle macchine
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misura e valutazione del rischio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misure di prevenzione e protezione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            uso dei dispositivi di protezione individuale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Il rischio rumore nei luoghi di lavoro. Criteri generali per la valutazione del rischio rumore. Statistiche delle ipoacusie professionali e malattie associate al rumore”, a cura di Pietro Nataletti (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL), intervento al seminario webinar “Rischio rumore”, aprile 2022.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 06:42:18 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischi-rumore-valutazione-normativa-e-misure</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio rumore,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,valutazione rischio rumore,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+rumore.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: INFORTUNIO IN ASSENZA DI FORMAZIONE DEL LAVORATORE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/setnenze-commentate-infortunio-in-assenza-di-formazione-del-lavoratore</link>
      <description>Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una condotta imprudente, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La responsabilità per l’infortunio di un lavoratore non formato
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una condotta imprudente, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ la formazione dei lavoratori l’argomento di cui si è interessata la Corte di Cassazione in questa sentenza emessa a seguito del ricorso alla stessa presentato dal datore di lavoro di una azienda condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale occorso a un lavoratore dipendente investito da alcuni pesanti elementi metallici che stava sollevando con un carrello elevatore al posto di una gru così come previsto dal POS aziendale. L’accusa era stata di non avere idoneamente formato il lavoratore, di non avere scoraggiato l’utilizzo di un mezzo diverso da quello previsto per le operazioni di sollevamento mentre la difesa era stata basata sulla notevole pregressa esperienza lavorativa posseduta dall’infortunato e sul suo comportamento ritenuto nella circostanza imprudente e negligente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Due i principi richiamati dalla Corte di Cassazione ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità e ai quali la stessa ha fatto ricorso per assumere le proprie decisioni. Il primo secondo cui in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro e il secondo in base al quale il datore di lavoro stesso che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore se, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti essendo stato proprio il suo comportamento  una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ quindi in applicazione fondamentalmente di tali due importanti principi riguardanti la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che la Corte suprema ha rigettato il ricorso dell’imputato confermando le decisioni già assunte dalla Corte di Appello e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale con la quale il legale rappresentante di una società, oltre che datore di lavoro e responsabile per la sicurezza del cantiere gestito dalla società stessa, era stato condannato per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore dipendente deceduto in conseguenza di un infortunio avvenuto all'interno di uno stabilimento, ha escluso uno degli addebiti colposi e rideterminata la pena, previa concessione delle attenuanti generiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, la società doveva procedere alla realizzazione di nuove linee per la distribuzione esterna dell'acqua riscaldata mediante la realizzazione di una dorsale metallica sopraelevata e previa posa in opera di alcuni moduli metallici che assemblati avrebbero dovuto sormontare una pipe-rack preesistente. Per tale operazione doveva servirsi di una gru, così come previsto nel POS aziendale mentre la stessa era stata effettuata mediante l'impiego di un muletto, macchinario risultato inadatto allo scopo. Durante tali operazioni il lavoratore infortunato, che era anche caposquadra, non era riuscito a reggere la fiancata di uno dei moduli del peso di circa 3,5 quintali finendo con l’essere colpito dalla stessa e riportava lesioni dalle quali era poi derivato, a distanza di circa due mesi, il decesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’imputato in primo grado era stato giudicato responsabile di un addebito colposo commissivo e cioè di aver dato l'ordine di spostare la gru in una differente zona del cantiere all'interno della stessa area di lavoro, privando i lavoratori coordinati dalla vittima dell'unico strumento idoneo a quella operazione, nonché di omessa formazione e informazione del lavoratore stesso circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguirsi. Il primo addebito era stato però escluso dalla Corte territoriale non essendo emersa una prova idonea della sua esistenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La difesa del legale rappresentante della società ha proposto ricorso formulando due motivi con i quali ha dedotto un vizio di motivazione per avere la Corte territoriale addebitato al datore di lavoro di non avere formato il lavoratore deceduto e di non averlo scoraggiato a utilizzare un diverso mezzo inadatto allo scopo, pur riconoscendo che aveva disatteso le previsioni del POS in ordine alla idoneità della sola gru a eseguire tale lavorazione, e per non avere la stessa Corte valutato il suo comportamento esorbitante, eccentrico e eccezionale ritenuto tale da interrompere il nesso causale tra la condotta addebitata e l'evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la difesa, infatti, non era stata l'omessa formazione sul corretto funzionamento della gru a causare l'evento, ma l'uso da parte del lavoratore di un diverso macchinario il cui impiego era escluso dai documenti per la sicurezza. Il suo comportamento quindi e la sua scelta di proseguire la lavorazione con il muletto aveva generato un rischio nuovo che il datore di lavoro non poteva prevedere e neppure valutare secondo un giudizio ex ante, avendo gli obblighi di informazione e formazione riguardato solo la pericolosità del mezzo previsto per quella lavorazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nessuna responsabilità quindi, secondo la difesa, poteva essere ascritta all’imputato, rispetto a un rischio generato da una scelta estemporanea della vittima diverso da quelli previsti nel POS ed estraneo alle procedure lavorative in esecuzione, in quanto vi sarebbe stata l'interruzione del nesso causale tra la condotta addebitata e l'evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha messo in evidenza che la Corte territoriale aveva ritenuto provata la responsabilità del datore di lavoro essendo emersa dalle evidenze la mancanza di una formazione del lavoratore e aveva ritenuta irrilevante l'esperienza dello stesso maturata sul campo. In particolare, era emerso che il lavoratore infortunato, benché era un caposquadra e un preposto di fatto, non era mai stato formato per tali attività; il suo bagaglio professionale vantava anche una SOA che certificava la sua partecipazione a lavori pubblici ma i giudici territoriali tuttavia avevano ritenuto che tale condizione non esentasse il datore dagli obblighi di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, recante la disciplina della formazione del lavoratore sotto il profilo specifico della sicurezza. Proprio tale gap formativo, secondo la Corte suprema, è stato correlato alla scelta infausta operata il giorno dell'infortunio non essendo stato provato che l'ordine di spostare la gru in altro sito e di procedere con il muletto per quella lavorazione fosse stato impartito dal datore di lavoro o che costui lo avesse in alcun modo saputo e avallato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I giudici di merito, ha sottolineato ancora la Corte di Cassazione, erano giunti alla conclusione secondo cui il lavoratore infortunato, nella qualità di preposto, soggetto al quale è anche destinata l'attività contemplata nella norma citata, avrebbe dovuto ricevere una formazione non limitata all'impiego della gru, ma indirizzata anche alla conoscenza dei fattori di rischio connessi alla lavorazione assegnatagli e, quindi, estesa anche alle ragioni per le quali era la gru il macchinario da utilizzare, come tale insostituibile per la sua esecuzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Né tale difetto poteva ritenersi compensato dalla professionalità acquisita negli anni dal lavoratore, il cui agire, nell'occorso certamente colpevole, non poteva comunque ritenersi imprevedibile per il datore di lavoro, stante il difetto di informazioni allo stesso fornite. Il lavoratore quindi, secondo la suprema Corte, aveva agito nell'ambito delle funzioni assegnategli e del segmento di lavorazione attribuitogli, in assenza di adeguata e specifica formazione che avrebbe potuto scoraggiare l'impiego di un mezzo non idoneo per la lavorazione, in un cantiere nel quale, nonostante le possibili interferenze tra le lavorazioni in corso, non esisteva neppure una figura di controllo e organizzativa, essendo il datore di lavoro l’unica figura apicale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La suprema Corte, inoltre, non ha ritenuto condivisibile l'obiezione difensiva correlata alla asserita imprevedibilità per il gestore del rischio di quello introdotto dalla condotta imprudente del lavoratore, ritenuto dalla difesa del tutto eccentrico rispetto a quello oggetto della regola cautelare violata. La sentenza impugnata, secondo la Sezione IV, ha fatto corretta applicazione di un principio più volte affermato dal giudice di legittimità, a mente del quale “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi” citando in merito, come precedente, la sentenza n. 39765 del 2/10/2015, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Infortunio per comportamento abnorme e mancata formazione: le responsabilità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Né la difesa ha colto nel segno, ha sostenuto ancora la Sezione IV, allorquando ha agitato, anche in sede di ricorso, l'argomento che fa leva sul profilo professionale e sull'esperienza della vittima, maturata sul campo. Ancora una volta pertanto la risposta della Corte di merito è risultata essere coerente con un condivisibile principio più volte affermato dalla Corte di legittimità e cioè che in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quindi in conclusione, secondo la Sezione IV, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato nel caso in esame che la condotta del lavoratore non era stata imprevedibile, proprio in relazione alla sua mancata formazione e informazione sui rischi specifici connessi all'impiego di un macchinario diverso da quello contemplato nel POS e che nessun rischio eccentrico poteva dirsi essere stato introdotto imprevedibilmente dallo stesso ponendosi la sua condotta quale diretta e prevedibile conseguenza della mancanza conoscitiva sui rischi connessi alla lavorazione nel corso della quale era avvenuto l'infortunio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A seguito del rigetto del ricorso è seguita la condanna dell’imputato, da parte della Corte di Cassazione, al pagamento delle spese processuali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 39489 del 19 ottobre 2022 (u. p. 22 settembre 2022) -  Pres. Ciampi – Est. Cappello – P.M. Odello -  Ric. R.E.. - Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una condotta imprudente, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 06:27:40 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/setnenze-commentate-infortunio-in-assenza-di-formazione-del-lavoratore</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,condanna datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,sentenza datore di lavoro,infortunio sicurezza sul lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,formazione sicurezza lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SICUREZZA NEI CANTIERI: L'IMPRESA AFFIDATARIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-nei-cantieri-l-impresa-affidataria</link>
      <description>Un documento riporta i compiti dei soggetti coinvolti nell’attività dei cantieri edili. Le imprese esecutrici e le imprese esecutrici affidatarie. La normativa e gli importanti compiti in materia di sicurezza sul lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Edilizia e sicurezza: quali sono i compiti delle imprese affidatarie
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento riporta i compiti dei soggetti coinvolti nell’attività dei cantieri edili. Le imprese esecutrici e le imprese esecutrici affidatarie. La normativa e gli importanti compiti in materia di sicurezza sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per comprendere l’organizzazione della sicurezza di un cantiere edile è necessario conoscere bene le funzioni, i ruoli e le responsabilità dei tanti soggetti che vi operano direttamente o indirettamente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E dopo aver parlato nelle scorse settimane del ruolo dei coordinatori alla sicurezza, di quello dei committenti, dei direttori e dei responsabili dei lavori, ci soffermiamo oggi su alcune delle realtà che operano, a livello esecutivo, nei cantieri: le imprese esecutrici e le imprese affidatarie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire utili informazioni su questi soggetti riprendiamo la presentazione del contenuto del documento, nella versione aggiornata del 2021, “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” elaborato dall’Ing. Brunello Camparada.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Soggetti che operano in cantiere: le imprese esecutrici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica che con impresa esecutrice si intende un’impresa che “concorre direttamente alla realizzazione dell’opera eseguendo scavi, fondazioni, murature, impianti, strade, eccetera; di conseguenza, non sono da intendersi come imprese esecutrici”  le imprese che “non concorrono alla realizzazione dell’opera o vi concorrono soltanto indirettamente (imprese finanziarie, imprese di consulenza, imprese che eseguono gli allacciamenti alle reti pubbliche di servizi, imprese che ritirano i rifiuti, imprese che eseguono le verifiche periodiche delle attrezzature, imprese di trasporti, eccetera)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che un’importante precisazione è contenuta nell’art. 89 del Decreto Legislativo 81/2008 laddove per “impresa esecutrice” si definisce una ‘impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali’. In altri termini – continua l’Ing. Camparada – “un’impresa che si è aggiudicata un contratto ma, per realizzarlo, non impiega né proprio personale, né propri materiali, macchine ed attrezzature non può essere considerata ‘esecutrice’ (è il caso di imprese che subappaltano tutto)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Posto che in cantiere ogni impresa esecutrice “deve avere propri referenti responsabili, oltre che degli aspetti esecutivi dell’opera, anche della sicurezza e salute dei propri lavoratori dipendenti, ogni impresa deve designare un proprio direttore di cantiere (soltanto se è un’impresa affidataria) e un proprio capocantiere che ha il compito di assicurare l’attuazione del POS e l’attuazione, per quanto compete la sua impresa, del PSC; per ciò che concerne gli aspetti generali del cantiere egli si attiene alle scelte ed alle disposizioni impartite al riguardo dal proprio direttore di cantiere (o dal direttore di cantiere dell’impresa affidataria). In caso di assenza prolungata dal cantiere, il capocantiere deve designare un’altra persona, di sicura competenza ed affidabilità, a sostituirlo temporaneamente. Il capocantiere è di fatto un preposto; poiché i preposti possono essere più di uno nella medesima impresa (preposto agli scavi, preposto alle fondazioni, eccetera), il capocantiere è, fra i preposti, il ‘primus inter pares’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le imprese che operano in un cantiere e concorrono direttamente o indirettamente all’esecuzione dell’opera, devono tutte redigere il POS?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La risposta – continua Camparada - è no, ma “occorre fare alcune distinzioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel cantiere “operano, ad esempio, anche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le società distributrici di pubblici servizi (elettricità, gas, acqua, eccetera) che accedono al cantiere per eseguire gli allacciamenti di loro competenza; esse operano con proprio personale oppure mediante loro imprese appaltatrici”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i fornitori che accedono al cantiere unicamente per consegnare o ritirare materiali e/o attrezzature (ferri d’armatura, mattoni, calcestruzzo, rottami, rifiuti, eccetera)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In questo caso “non sono imprese esecutrici che concorrono direttamente all’esecuzione delle opere; vi concorrono soltanto indirettamente”. Naturalmente – continua il documento – “sono tenute ad osservare le misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ad attenersi alle eventuali misure di coordinamento indicate nel PSC o disposte dal soggetto che ha loro commissionato l’intervento; è compito di chi li ha chiamati ad operare nel cantiere metterli al corrente delle disposizioni contenute nel PSC (se del caso dando loro un estratto del piano): ad esempio, se nel piano è detto che gli automezzi si devono muovere a passo d’uomo nel cantiere, ciò vale anche per le società ed i fornitori di cui sopra. Tali imprese sono tenute a segnalare il loro prossimo arrivo nel cantiere e ad osservare le norme di sicurezza previste dalle norme legislative vigenti, in particolare per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico e di transito all’interno del cantiere”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre è evidente che non concorrono direttamente all’esecuzione dell’opera e sono esentate dall’obbligo di redazione del POS, “quelle imprese o società che non hanno necessità di accedere al cantiere o che accedono all’area dell’opera dopo che tutti i lavori sono stati ultimati e che detta area è stata riconsegnata al committente: ad esempio le imprese di pulizia incaricate della pulizia delle opere realizzate oppure le società incaricate di eseguire un servizio fotografico oppure le imprese di giardinaggio incaricate di piantumare le aree verdi, ovviamente purché esse operino dopo la riconsegna dell’area al committente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che più imprese “possono raggrupparsi e costituire:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un ‘raggruppamento temporaneo’, ossia un insieme di imprese costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto, mediante presentazione di una unica offerta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un ‘consorzio’, con o senza personalità giuridica, analogo, per quanto concerne i cantieri, al precedente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            una cooperativa di imprese (o imprese cooperative) costituita da imprese di dimensioni piccole e medie che si aggregano formando un’alleanza temporanea”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E riguardo ai lavori da eseguirsi in un cantiere, “ogni impresa appartenente ad uno dei raggruppamenti di cui sopra mantiene la propria identità; pertanto è sottoposta alla verifica, da parte del committente, della sua idoneità tecnico-professionale e deve redigere il proprio POS”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Soggetti che operano in cantiere: le imprese esecutrici affidatarie
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si definisce poi affidataria l’impresa che “ha ricevuto un appalto di lavori direttamente dal committente (o dal responsabile dei lavori)” e le imprese affidatarie “possono essere più di una, se più di uno sono i contratti d’appalto eseguiti dal committente (o dal responsabile dei lavori)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che – “salvo il caso di imprese affidatarie che subappaltano tutto il lavoro loro affidato” - le imprese affidatarie sono anche imprese esecutrici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo una tavola relativa all’organigramma di cantiere nel caso di una sola impresa affidataria (nel documento c’è anche l’organigramma nel caso di più imprese affidatarie):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi che gli articoli 97 e 101 e l’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 assegnano ai datori di lavoro delle imprese affidatarie i seguenti compiti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “verificare l’idoneità tecnico professionale dei soggetti, imprese e/o lavoratori autonomi, cui affida subappalti o subaffidamenti. Tale verifica deve essere effettuata con le stesse modalità a carico del committente”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “prima dell’inizio dei lavori, trasmettere il PSC ai soggetti subappaltatori o subaffidatari (imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici subappaltatrici o subaffidatarie rispetto al proprio e chiederne l’eventuale modifica o integrazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasmettere detti POS, oltre al proprio, al CSE e, prima di dare avvio ai lavori, attenderne il giudizio di idoneità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei confronti dei soggetti subappaltatori o subaffidatari (imprese e/o lavoratori autonomi), verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coordinare con i soggetti subappaltatori o subaffidatari, imprese e/o lavoratori autonomi, l’applicazione delle misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D. Lgs. 81/08 (mantenimento del cantiere in condizioni ordinate, condizioni di movimentazione dei vari materiali, manutenzione e controllo periodico degli impianti e delle attrezzature, delimitazione e allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, eccetera);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coordinare con i soggetti subappaltatori o subaffidatari, imprese e/o lavoratori autonomi, l’attuazione degli obblighi di cui all’art. 96 del D. Lgs. 81/08 (misure di sicurezza conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII, accesso e recinzione del cantiere, disposizione o accatastamento di materiali o attrezzature, condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, redazione del POS, eccetera);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            corrispondere ai soggetti subappaltatori o subaffidatari, imprese e/o lavoratori autonomi, i costi della sicurezza di loro competenza senza alcun ribasso”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si sottolinea che per lo svolgimento delle attività tipiche delle imprese affidatarie di cui sopra, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione (D. Lgs. 81/08, art. 97, comma 3-ter)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sicurezza in cantiere: gli importanti compiti delle imprese affidatarie
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’ing. Camparada segnala poi che tra i compiti delle imprese affidatarie assumono particolare rilevanza “la verifica delle condizioni di sicurezza con cui operano i soggetti subappaltatori o subaffidatari, imprese esecutrici o lavoratori autonomi, e le attività di coordinamento con gli stessi. In altri termini, l’impresa affidataria non si può disinteressare dei subappaltatori e dei subaffidatari, ma deve essere lei la prima a verificare che essi attuino le misure di sicurezza e di salute necessarie e si conformino alla organizzazione generale del cantiere; in pratica, deve vigilare sull’operato dei subappaltatori e dei subaffidatari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per farlo il datore di lavoro dell’impresa affidataria, “personalmente o per il tramite di un proprio preposto, deve compiere visite periodiche in cantiere ed intervenire qualora noti inosservanze alle misure di sicurezza e di salute” (nelle note il documento riporta varie casistiche).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma in cosa differiscono i doveri del CSE (Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dell’opera) da quelli dei datori di lavoro delle imprese affidatarie?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La risposta – continua Camparada – “è implicita nel diverso ruolo tra impresa affidataria e CSE; in altri termini, il CSE ha compiti organizzativi (cioè fornire indicazioni e prescrizioni, dettare regole di coordinamento, risolvere problemi di cooperazione, ovviamente sulla scorta del PSC), mentre i datori di lavoro delle imprese affidatarie hanno compiti operativi di attuazione delle disposizioni indicate nel PSC e/o fornite dal CSE verificando che esse vengano osservate anche dai loro subappaltatori e subaffidatari, tenuto pure conto che i datori di lavoro delle imprese affidatarie, o i loro collaboratori, sono costantemente presenti in cantiere mentre il CSE lo è soltanto saltuariamente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che un altro tra i compiti delle imprese affidatarie “è quello di verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti subappaltatori e subaffidatari, imprese esecutrici o lavoratori autonomi, ossia fare sia un primo esame della documentazione di rito dei subappaltatori e dei subaffidatari (compresa l’eventuale ulteriore documentazione prevista nel PSC) chiedendo loro di produrre, modificare, integrare l’eventuale documentazione mancante o incompleta o errata, sia completare l’esame” con i criteri già esposti nel documento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre un ulteriore compito “è la verifica dei POS delle imprese esecutrici subappaltatrici e subaffidatarie; detti POS devono essere congruenti col POS dell’impresa affidataria, ossia non devono essere in contraddizione con quest’ultimo, oltre che essere completi e redatti secondo la normativa esposta più avanti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi, infine, che nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, anche privo di personale addetto all’esecuzione dei lavori, “l’ impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori e comunicata al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione (D. Lgs. 81/08, art. 89, comma 1, lettera i). La stessa cosa vale per i raggruppamenti temporanei di imprese”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 06:44:40 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-nei-cantieri-l-impresa-affidataria</guid>
      <g-custom:tags type="string">PSC,DVR,impresa affidataria,sicurezza cantieri,piano di sicurezza e coordinamento,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Piano operativo di sicurezza,Dispositivi di Protezione Individuale,81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,titolo IV D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza titolo IV</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO SMART WORKING: LA GESTIONE DELLE EMERGENZE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-smart-working-la-gestione-delle-emergenze</link>
      <description>Le linee di indirizzo CNI sulla gestione dei rischi nel lavoro agile riportano indicazioni sulle criticità della gestione delle emergenze. Le attività in coworking, le attività presso l’abitazione, il lavoro in solitario e gli strumenti di comunicazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Attività in smart working e sicurezza: come gestire le emergenze?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Le linee di indirizzo CNI sulla gestione dei rischi nel lavoro agile riportano indicazioni sulle criticità della gestione delle emergenze. Le attività in coworking, le attività presso l’abitazione, il lavoro in solitario e gli strumenti di comunicazione.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quando un’attività lavorativa è svolta presso locali dotati di piani di emergenza “i lavoratori hanno a disposizione le informazioni per l’individuazione delle vie di uscita, la corretta lettura della segnaletica, la conoscenza delle modalità d’uso dell’ impianto di allarme incendio e in particolare delle ubicazioni dei pulsanti di allarme di emergenza (qualora presenti), dell’ubicazione degli impianti di spegnimento, e dei nominativi degli addetti antincendio ed evacuazione del sito”. Riguardo poi a particolari eventi naturali - come inondazioni, allagamenti, terremoti - occorre poi “riferirsi ed eseguire se non presente, il Piano Generale di Protezione Civile di pertinenza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cosa accade invece nel lavoro agile per quanto riguarda le emergenze?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A fornire alcune informazioni sul tema delicato della gestione delle emergenze nel lavoro agile è il documento “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working” elaborato nel 2021 dal Consiglio Nazionale Ingegneri ( CNI) e dal nostro giornale più volte utilizzato per approfondimenti su rischi e criticità nelle attività in smart working.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Lavoro agile e gestione delle emergenze: le attività in coworking
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento - curato da Gaetano Fede, da Stefano Bergagnin e dal Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine” del CNI – sottolinea che in caso di attività in smart working, qualora il lavoratore operi presso locali comuni, come ad esempio nelle attività in coworking, le informazioni correlate alla eventuale gestione di un’emergenza “devono essere fornite dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, sulla scorta di quanto indicato dal locatore di tali locali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli autori forniscono alcune regole generali che, comunque, “vanno sempre adottate dai lavoratori per la limitazione del rischio incendio, qualora in condizioni di smart working si operi direttamente da luoghi aziendali o privati condivisi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             uso circoscritto di materiali infiammabili, combustibili e di fonti di calore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             vie di fuga di emergenza e procedure di intervento proporzionati al grado di rischio incendio presente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rispetto delle norme di sicurezza degli impianti e dei locali con presenza gas;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             predisposizione e mantenimento in efficienza di impianti, compresi quelli di estinzione incendi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dare l’allarme a voce qualora non disponibili pulsanti di allarme;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             intervenire solo se nominati addetti antincendio o se sicuri di essere in grado di farlo senza mettere a rischio la propria incolumità, utilizzando le attrezzature antincendio a disposizione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             verificare preventivamente chi deve contattare immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco, che dovrà accogliere il loro arrivo e fornire le prime indicazioni sull’emergenza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Lavoro agile e gestione delle emergenze: le attività presso l’abitazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il problema è che molte di queste informazioni, salvo diverse indicazioni normative che non sono disponibili nella norma specifica di legge (legge 22 maggio 2017, n. 81), a meno di futuri aggiornamenti, “non si applicano nel caso in cui il lavoratore in modalità smart working svolga la sua mansione presso la propria abitazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito sono proposti alcuni comportamenti che sono “da adottare in ogni caso in caso di incendio, quindi durante lo svolgimento delle mansioni smart working presso abitazioni o altri locali non aziendali”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “mantenere la calma;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             togliere tensione ai dispositivi elettrici ed elettronici in uso;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             assicurarsi di conoscere le vie di esodo e di avere a disposizione una sicura via di fuga;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non usare acqua su apparecchiature elettriche;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel caso l’incendio raggiunga dimensioni tali da non riuscire a spegnerlo senza mettere a rischio la propria incolumità, abbandonare immediatamente il locale o l’intera area;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in presenza di fumo camminare chinati respirando il meno possibile e proteggere la bocca e il naso con un fazzoletto preferibilmente bagnato;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             raggiungere un punto di raccolta, senza usare l’ascensore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non allontanarsi dal punto di raccolta prima dell’arrivo dei soccorsi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Lavoro agile e gestione delle emergenze: lavoro in solitario e comunicazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque è importante che tutte queste informazioni “vengano comunque trasmesse al lavoratore in modalità di lavoro agile da parte dell’azienda al fine di sensibilizzarlo sul corretto comportamento da adottare per limitare una tipologia di rischio comunque presente in ogni ambito, sia lavorativo che privato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma poi sullo svolgimento di attività di lavoro in solitario e in situazioni in cui si dovesse rivelare difficoltosa la richiesta esterna di assistenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo caso è necessario che “il luogo di lavoro sia sì idoneo alle caratteristiche della mansione, ma che abbia anche i requisiti di ragionevolezza e prudenza idonei”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare – continua il documento - gli strumenti di comunicazione “devono essere scelti con attenzione e diligenza, mediante la disponibilità a fornire a chi opera in queste modalità lavorative, per esempio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Telefoni cellulari GSM che abbiano un pulsante di emergenza e un sistema che possa registrare la perdita di verticalità e/o l’assenza di movimento. In caso di allarme (manuale e/o automatico) il dispositivo compone, anche automaticamente, una serie di numeri in sequenza pre-programmati e può inviare SMS riguardanti la tipologia dell’allarme e la relativa localizzazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Telecomandi radio: dedicati esclusivamente al tema allarme (senza fonia);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Dispositivi radio portatili che consentano la comunicazione vocale (ad esempio tipo Walkie Talkie)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel capitolo dedicato alla “Criticità della gestione delle emergenze” il documento CNI conclude indicando che tra le procedure da adottare per tutti i lavoratori che svolgono le loro mansioni secondo le varie tipologie oggetto del documento – il documento si sofferma su varie forme di lavoro a distanza – “si consiglia di trasmettere informazioni al fine di non lavorare in luoghi all’aperto durante le giornate ventose e con condizioni climatiche avverse, in particolare per il personale affetto da allergie, previo coinvolgimento a tal proposito anche del Medico Competente aziendale”.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che al di là della gestione delle emergenze si sofferma su molte altre criticità e rischi connessi al lavoro agile con riferimento a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ergonomia;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rumore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sostanze pericolose;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio incendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sindrome da visione al computer;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             esposizione a campi elettromagnetici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             microclima
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi psicosociali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sicurezza delle informazioni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dell’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine” del CNI, versione maggio 2021.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 06:28:44 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-smart-working-la-gestione-delle-emergenze</guid>
      <g-custom:tags type="string">Smart working,rischio smart working,DVR,81/08,gestione delle emergenze,rischio lavoro agile,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,sicurezza smart working,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg">
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: L' USO IN SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-l-uso-in-sicurezza</link>
      <description>Un documento dell’Università degli Studi di Roma si sofferma sulla sicurezza nell’utilizzo delle macchine. Focus sui principali rischi, sulla verifica della sicurezza delle macchine, sui sistemi di protezione e sulle buone prassi. Utensili, mola e tornio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sicurezza nell’utilizzo delle macchine: rischi, verifiche e buone prassi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento dell’Università degli Studi di Roma si sofferma sulla sicurezza nell’utilizzo delle macchine. Focus sui principali rischi, sulla verifica della sicurezza delle macchine, sui sistemi di protezione e sulle buone prassi. Utensili, mola e tornio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In considerazione dei tanti infortuni che hanno riguardato in questi anni l’uso delle macchine, torniamo a parlare del rischio macchina.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E ricordiamo a questo proposito, come indicato all’articolo 2 del D.Lgs. 17/2010, che per macchina si può intendere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insieme equipaggiato, o destinato ad essere equipaggiato, di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3) o di quasi-macchine, di cui alla lettera g, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per parlare del rischio macchina e riepilogare alcune indicazioni per prevenire gli infortuni possiamo fare riferimento ad un quaderno informativo, il quaderno n.5, elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e pubblicato nel Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I principali rischi connessi con l’uso delle macchine
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Quaderno ricorda che i principali rischi connessi con l’uso delle macchine sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “meccanici
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            caduta, verticale od orizzontale, del lavoratore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            urti, compressioni e colpi ad alcune parti del corpo, specialmente capo ed arti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            caduta di oggetti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vibrazioni pericolose, che possono provocare danni all’operatore, alla macchina e all’ambiente in cui è posizionata
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            inserimento accidentale nella macchina di una parte del corpo o di un indumento che possa poi trascinare parti del corpo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          elettrici o contatto con cavi di alimentazione e distribuzione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            elementi metallici sotto tensione per un guasto elettrico interno alla macchina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            elettricità statica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dovuti alla presenza di accumulatori (batterie)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          calore sviluppato dal funzionamento o dal surriscaldamento della macchina, incendio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          esplosione, implosione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          rumore;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          radiazioni interne o esterne;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          impiego di raggi laser;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          emissione nell’ambiente di polveri, gas, rifiuti o scarti di lavorazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          proiezione di frammenti di materiale in lavorazione o di parti metalliche della macchina che si rompono.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea inoltre che al fine di un utilizzo in sicurezza delle macchine è necessario:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “evidenziare le zone pericolose per l’operatore e le persone esposte, ad esempio tramite nastri adesivi, verniciature molto evidenti e d’idonea dimensione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            illuminare le zone nascoste o in ombra, in vicinanza delle macchine;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indicare le modalità di trasporto per le movimentazioni ed il traino”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E i requisiti principali dei sistemi di comando delle macchine “sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            meccanismi sicuri ed affidabili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            netta separazione tra i comandi dell’avviamento e dell’arresto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il comando dell’arresto d’emergenza deve essere ben visibile”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La verifica della sicurezza di una macchina
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento dell’Università degli Studi di Roma si sofferma anche sulla verifica della sicurezza di una macchina.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La scheda riporta indicazioni, riguardo ai requisiti di sicurezza, con riferimento alla:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sicurezza del posizionamento della macchina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sicurezza elettrica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sicurezza negli organi di trasmissione del moto rettilineo, rotatorio e composto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sicurezza negli organi lavoratori.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo su quanto indicato per i sistemi di protezione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Protezioni fisse: “Le protezioni fisse hanno di norma una buona affidabilità e l’unico punto debole sono le aperture per l’alimentazione e lo scarico; se la distanza dello schermo di protezione dovesse consentire il raggiungimento dell’organo lavoratore con le mani, le aperture non devono superare i 7-8 mm”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Protezioni amovibili: “Le protezioni amovibili sono di norma ripari incernierati, e vengono utilizzati quando si richiede all’operatore di accedere spesso all’organo lavoratore.  Questo tipo di protezioni deve essere dotato di dispositivi di blocco che, in caso di apertura, determinino l’arresto immediato o non permettono l’avviamento della macchina”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Protezioni mobili: “Le protezioni mobili impediscono di raggiungere la zona pericolosa della macchina. Queste protezioni consistono in schermi che vengono abbassati automaticamente prima dell’avviamento degli organi lavoratori. Se incontrano ostacoli nella fase di abbassamento, come ad esempio una parte del corpo del lavoratore, impediscono l’avviamento della macchina”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Barriere: “Le barriere impediscono l’accesso dei lavoratori a zone pericolose delle macchine. Vengono realizzate mediante funi o fotocellule che, se attivate, provocano l’interruzione immediata dell’energia elettrica e del moto. Le barriere devono essere a sicurezza intrinseca, cioè, in caso di un loro guasto, non devono consentire il funzionamento della macchina”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Misure sostitutive: “Nel caso in cui, per motivi tecnici o necessità legate al ciclo di lavorazione, non sia possibile installare protezioni efficaci, occorre adottare soluzioni alternative per permettere agli operatori di avvicinarsi alle macchine senza correre rischi (ad esempio dispositivi di frenatura, interruzione dell’alimentazione con blocco immediato del moto, ecc.)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli esempi di buone prassi: utensili, mola e tornio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il quaderno riporta alcuni esempi pratici riguardo ai suggerimenti e alle misure di prevenzione per l’utilizzo in sicurezza di alcune attrezzature e macchine, segnalando, tuttavia, che in tutti i casi, prima dell’utilizzo di una attrezzatura, “è necessario verificarne, tramite un’ispezione visiva, la rispondenza alle norme di sicurezza con l’ausilio di idonea check list”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo alcune semplici regole per l’impiego dei principali utensili da lavoro quali pinze, cacciavite, martello, scalpelli, ecc., …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’uso in sicurezza di questi utensili necessita di “semplici, quanto essenziali, regole pratiche di utilizzo che possono essere così riassunte:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            uso dei mezzi protettivi individuali e collettivi in dotazione, ogni qualvolta sussistano rischi di lesioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo a vista dell’efficienza dell’utensile o dell’attrezzatura prima del suo utilizzo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo dell’utensile, solo per l’uso a cui è stato destinato”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo a qualche attrezzatura più complessa e con maggiori rischi e riprendiamo le indicazioni per due macchine operatrici, la mola e il tornio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni per l’uso in sicurezza della mola, utilizzata nelle attività di molatura:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “controllare il fissaggio della macchina;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione individuale (occhiali, cuffie antirumore maschera antipolvere, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare, per le mole artificiali abrasive, di farle girare a velocità superiore a quella indicata sull’etichetta posizionata sul macchinario;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rispettare il diametro massimo prescritto in funzione della tipologia di impasto e del numero di giri della macchina, nella fase di sostituzione della mola;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare l’integrità della mola prima della sostituzione: tale operazione viene eseguita sollevando il disco della mola e colpendolo leggermente, sulle due facce, con un bastoncino di legno, e verificando che si generi un suono limpido, quasi metallico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare l’assenza di vibrazioni anomale della mola, durante il funzionamento, la sostituzione del disco e la prova a vuoto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            regolare correttamente lo schermo di protezione e non modificare o asportare la cuffia di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di spingere il materiale contro la mola repentinamente e di usare lateralmente le mole non progettate per tale uso;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            regolare la posizione del poggiapezzi in modo tale che la distanza dalla mola non sia maggiore di 2 mm, al fine di evitare il trascinamento del pezzo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo in conclusione anche qualche indicazione per l’uso in sicurezza del tornio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “verificare l’efficacia del serraggio del pezzo sull’organo di trascinamento e controllare sullo stesso, prima dell’avviamento della macchina, l’assenza di chiavi di fissaggio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare lo schermo di protezione del mandrino;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di appoggiare qualsivoglia oggetto sulla testa del tornio, nel caso in cui non sia predisposta, al fine di evitare che gli stessi cadano tra le parti in movimento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            svuotare periodicamente le vasche di raccolta trucioli a macchina ferma;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            effettuare la rimozione dei residui di lavorazione con strumenti idonei, evitando l’uso delle mani”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, in conclusione, che il quaderno informativo si sofferma anche sulla sicurezza nell’utilizzo di varie altre macchine (macchine da falegnameria, sega alternativa/fresatrice, attrezzature per saldatura, trapano a colonna), comprese anche attrezzature ad aria compressa e attrezzature a motore a scoppio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione, “La sicurezza nell’utilizzo delle macchine”, quaderno informativo n. 5 elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, redatto - nelle varie stesure – Filippo Monti, Luciano Papacchini, Domenico Petrucci, Giuseppe Pichezzi, Emiliano Rapiti e Enzo Spagnuolo - Collana “Cultura della sicurezza”, edizione 2013.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 09 Nov 2022 14:18:07 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-l-uso-in-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,rischio macchine,Rischi macchine ed attrezzature,Valutazione rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,81/08,D.Lgs. 81/08,infortunio macchine e attrezzature,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,D.Lgs. 17/2010,Direttiva macchine,macchine e attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CANTIERE: LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-in-cantiere-le-misure-generali-di-prevenzione</link>
      <description>Una scheda di Infor.mo. si sofferma sugli infortuni in edilizia riportando le tipologie di incidenti più frequenti e le principali misure generali di prevenzione. Organizzazione, formazione, sorveglianza, cooperazione e modelli organizzativi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le misure generali per la prevenzione degli infortuni in edilizia
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una scheda di Infor.mo. si sofferma sugli infortuni in edilizia riportando le tipologie di incidenti più frequenti e le principali misure generali di prevenzione. Organizzazione, formazione, sorveglianza, cooperazione e modelli organizzativi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Roma, 3 Nov – Nel quinquennio 2014 - 2018, il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi (INFOR.MO.) – un sistema che fornisce informazioni essenziali per la programmazione degli interventi di prevenzione – ha registrato 607 infortuni nel settore delle Costruzioni, distinti in 292 mortali e 315 gravi. Infortuni che sono stati “indagati dalle Asl e ricostruiti in termini di dinamica infortunistica con la metodologia Infor.Mo al fine di mostrare i principali fattori di rischio rilevati nelle diverse fasi lavorative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordando che nel comparto edile è particolarmente evidente il fenomeno della frammentazione delle imprese (in edilizia “spesso si ricorre a forme di contratto in appalto e subappalto”) si rileva che il 64% degli infortuni sono “avvenuti in aziende fino a 9 addetti (microimprese)”. E l’elevata quota di microimprese operanti nel settore edile “è confermata anche dal confronto di queste con quelle operanti negli altri settori: nello stesso quinquennio di analisi (2014 - 2018), escludendo il settore dell’Edilizia la quota di microimprese è pari al 48%”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A fornire utili informazioni sugli infortuni in edilizia, con particolare riferimento al quinquennio 2014 – 2018, è la Scheda n. 18 di InforMO dal titolo “ Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive”. La pubblicazione, che abbiamo già presentato sul nostro giornale, non solo fornisce utili informazioni statistiche sugli eventi infortunistici, ma analizza i fattori di rischio e riporta anche una serie di misure generali preventive e protettive per ridurre gli infortuni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le tipologie di incidenti più frequenti nel settore delle costruzioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento di InforMO - a cura di A. Guglielmi, A. Leva, G. Campo e V. Meloni (Inail, Dimeila), P. Conte (Regione Sicilia - Assessorato della salute DASOE) e A. Leonardi (Regione Sicilia, Dipartimento di prevenzione ASP) – ricorda le tipologie di incidenti più frequenti nel settore delle Costruzioni: “le cadute di lavoratori dall’alto, modalità che da sola raggruppa oltre la metà degli infortuni (54%), le cadute dall’alto di oggetti e carichi su lavoratori (12%), le perdite di controllo durante la conduzione di mezzi (7%)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le prime tre modalità di accadimento degli infortuni “rappresentano insieme quasi i ¾ del data-set analizzato” nel quinquennio.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In particolare “si rileva che le cadute dall’alto di lavoratori avvengono principalmente da attrezzature per lavoro in quota, ponteggi e scale portatili, da tetti/coperture o da altre parti in quota come solai e balconi privi dei necessari sistemi di protezione dei lavoratori contro le cadute dall’alto”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre negli incidenti dovuti a caduta dall’alto di gravi, “le situazioni più frequenti hanno riguardato sia cadute di materiali durante il loro sollevamento o trasporto con mezzi di lavoro sia cedimenti di terreno o parti di muri/pareti, spesso durante attività svolte dai lavoratori in aree di lavoro ad alto rischio quali ad esempio gli scavi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine, per gli incidenti correlati alla perdita di controllo di un mezzo, “le attrezzature maggiormente coinvolte sono le macchine per la movimentazione della terra e per i lavori stradali. In tali dinamiche, l’infortunio è risultato essere spesso causato da un investimento dell’operatore a terra da parte del mezzo in movimento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Misure generali: organizzazione, formazione e sorveglianza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La scheda ricorda che il D.Lgs. 81/2008 riserva un intero capitolo, il Titolo IV ai cantieri temporanei o mobili, e ben 15 allegati, dal IX al XXIII, “proprio per l’intrinseca pericolosità delle lavorazioni e per l’elevato indice di accadimento infortunistico riscontrato nel tempo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si indica che in questo ambito lavorativo la normativa è “decisamente esaustiva, prevedendo in maniera chiara e dettagliata i singoli adempimenti cui sono tenuti i vari soggetti impegnati a vario titolo in cantiere”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se, semplificando, le misure previste possono essere distinte in misure generali e misure specifiche, riportiamo le principali misure generali presentate nella scheda.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le prime tre misure generali descritte riguardano l’organizzazione del cantiere e delle attività, la formazione/informazione/addestramento e il coordinamento e sorveglianza delle attività di cantiere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica, ad esempio, che l’organizzazione del cantiere deve essere programmata ed attuata “con sufficiente anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, prevedendo sia l’organizzazione sul campo delle varie attività sia il chi deve fare cosa, giorno per giorno”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla formazione, informazione, addestramento si sottolinea che “ogni lavoratore deve essere istruito preliminarmente sui vari aspetti connessi alla salute ed alla sicurezza riferiti al singolo cantiere ove si trova ad operare. Non è sufficiente che venga assicurata una formazione generale/generica connessa alla mansione, la quale rappresenta comunque prerequisito indispensabile per l’accesso in cantiere: diversi infortuni hanno avuto luogo a causa di singole specificità presenti nell’ambiente di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In merito poi al coordinamento e sorveglianza delle attività di cantiere “occorre dare fiducia ai lavoratori ma è necessario assicurare una supervisione continua sulle varie attività che hanno luogo in cantiere al fine di sovrintendere, vigilare e, se del caso, intervenire per porre rimedio a situazioni di potenziale pericolo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per tale attività – continua la scheda - è necessario “prevedere un congruo numero di persone, in funzione della grandezza del cantiere. Tali soggetti, che assumono la funzione di preposti, devono essere a loro volta opportunamente formati ed in possesso di specifica esperienza e le loro attività non vanno confuse con quelle in capo ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, il cui ruolo è di alta vigilanza (non continua) sulle attività di cantiere e la cui individuazione è prevista dal d.lgs. 81/2008 solo per i cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Misure generali: cooperazione e modelli organizzativi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle misure generali il documento di InforMO si sofferma anche sulla cooperazione e coinvolgimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che è necessario che “chiunque acceda al cantiere, a qualunque titolo, sia in possesso di un quadro complessivo dei vari ruoli di tutti i soggetti presenti e delle misure poste in essere per prevenire e proteggersi da potenziali accadimenti infortunistici. A tal fine risulta essenziale prevedere periodici momenti di incontro/riunione, durante i quali avvenga uno scambio di informazioni tra i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, sulle eventuali criticità riscontrate e proposte di soluzioni correttive”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine la scheda si sofferma sui modelli organizzativi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, infatti, che “nei cantieri ove operano aziende che adottano modelli di organizzazione e gestione è più improbabile che avvengano eventi infortunistici”. E le caratteristiche di tali modelli sono “espressamente individuate dall’art. 30 del d.lgs. 81/2008, ove è indicato come la sua concreta attuazione rivesta carattere di esimente nei confronti della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (secondo quanto previsto dal d,lgs. 231/2001)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, in conclusione, che ai fini della validità e dell’efficienza del modello organizzativo “occorre assicurare un sistema interno aziendale (audit) per l’adempimento degli obblighi giuridici relativi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alle attività di sorveglianza sanitaria;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Infor.mo., Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, “ Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive”, scheda n. 18 a cura di A. Guglielmi, A. Leva, G. Campo e V. Meloni (Inail, Dimeila), P. Conte (Regione Sicilia - Assessorato della salute DASOE) e A. Leonardi (Regione Sicilia, Dipartimento di prevenzione ASP), edizione 2022.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte Articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 07:06:47 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-in-cantiere-le-misure-generali-di-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,Cantieri edili,sicurezza cantieri,Protocollo sicurezza cantieri edili,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,POS,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,titolo IV D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza cadute dall'alto</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: RISCHI NON CONTEMPLATI NEL DVR</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-rischi-non-contemplati-nel-dvr</link>
      <description>L’obbligo di adozione in concreto delle misure necessarie (DPI, formazione, sistemi di sicurezza etc.) anche quando i relativi rischi non sono specificamente previsti nel DVR: sentenze di Cassazione Penale del biennio 2021-2022</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le misure da adottare anche a fronte di rischi non contemplati nel DVR
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’obbligo di adozione in concreto delle misure necessarie (DPI, formazione, sistemi di sicurezza etc.) anche quando i relativi rischi non sono specificamente previsti nel DVR: sentenze di Cassazione Penale del biennio 2021-2022
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un principio consolidato e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui “il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo contributo analizziamo tre sentenze di Cassazione Penale che hanno applicato questo principio (segnatamente: due pronunce dell’aprile del 2022 e una del 2021).  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mancata valutazione nel DVR del rischio legato all’operazione di carico di merce sul camion da parte degli autisti e responsabilità del datore di lavoro per la carente formazione del personale sul modo di fronteggiare tale rischio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13198, la Corte ha confermato la condanna di C.G.L. - in qualità di datore di lavoro della ditta R. Trasporti s.n.c. - per lesioni colpose “ai danni di un autista dipendente dell’impresa suindicata presso la cartiera P., dove egli si era recato, per caricare sul camion dei rotoli di carta.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sua colpa consisteva (per quello che qui interessa) nella violazione dell’articolo “28, comma 2, lett.A), D.Lgs.n.81 del 2008, in quanto nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziendale, il datore di lavoro non ha valutato i rischi a cui sono esposti i lavoratori autisti nelle operazioni di legatura delle bobine di carta condotte sul pianale dei camion e stivate ad una altezza da terra di circa 2,80 metri, né tantomeno i rischi a cui sono esposti gli stessi durante l’utilizzo delle cinghie e/o dei sistemi di ancoraggio dei carichi al pianale degli stessi, ed in cui è rimasto involto T.I.P. nel momento in cui si è verificato infortunio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque, “in particolare, il T.I.P. nelle operazioni di fissaggio di bobine di carta già caricate su un autoarticolato, in seguito all’improvvisa rottura di una cinghia cadeva a terra da un’altezza di circa m.2,80, subendo le predette lesioni; le predette operazioni di legatura e fissaggio delle bobine avvenivano in violazione delle regole cautelari sopra descritte.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Da un esame della documentazione aziendale compiuto nei gradi di merito, era emerso che “il DVR dell’impresa non prevedeva tale tipologia di rischio: misure più precise erano predisposte soltanto dopo l’infortunio al T.I.P.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, dagli accertamenti era emerso che “il pericolo derivava dall’operazione stessa di legatura, che era effettuata salendo ad una discreta altezza, senza nessuna protezione (anche perché il cassone del camion era aperto) e addirittura senza disporre neppure di una scala (che l’autista non aveva in dotazione), per di più utilizzando una cinghia certamente non adatta, per la conformazione dei ganci, a quel tipo di legatura.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A fronte di ciò, “il DVR dell’impresa R. non conteneva indicazioni specifiche in merito all’operazione di carico delle bobine sul camion, ma si limitava a prescrivere di non effettuare operazioni a quote superiori a 2 metri e di verificare l’eventuale scivolosità del pianale.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pertanto “il DVR non considerava l’evidente difficoltà di compiere un’operazione quale quella descritta dai testimoni rimanendo a terra, considerato anche lo spazio ristretto esistente tra la sommità delle bobine e la copertura del camion.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come già anticipato, risulta quindi “sostanzialmente incontestato che la C.G.L. non aveva effettuato nessuna valutazione del rischio specifico sul DVR; di tal che la carente formazione del personale sul modo di fronteggiare il rischio derivanti dalle operazioni di sistemazione delle bobine sulle casse del camion assume rilievo ai fini della sua responsabilità, atteso che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata (Sez.4, n.4075 del 13/01/2021, Paulicelli, Rv.280389).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si tenga poi conto che, “come dichiarato dall’isp. D., dopo l’infortunio e l’intervento della ASL, la valutazione dei rischi era stata rielaborata, aggiornando le procedure proprio con riferimento all’operazione di “legatura del carico al pianale mediante cinghie” nonché la formazione - informazione delle maestranze mediante la previsione di un modello per la verifica del rispetto delle procedure stesse.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tale contesto, secondo la Cassazione “la Corte di appello, pertanto, ha legittimamente tratto da tale aggiornamento un’ulteriore conferma delle riscontrate lacune del DVR; ha poi tratto un ulteriore elemento a sostegno della tesi accusatoria dalla circostanza che […] le procedure aziendali erano state effettivamente modificate e sussisteva un rapporto di causalità tra l’omessa previsione del rischio e l’infortunio stesso, in quanto la tempestiva individuazione di quello specifico rischio avrebbe consentito di approntare misure specifiche, tali da non costringere il lavoratore a salire in quota senza nessuna sicurezza, al fine di bloccare le bobine nelle medesime posizioni nelle quali erano state avvinte dai magazzinieri.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mancata rielaborazione del DVR e omessa fornitura dei DPI: “il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13199 (una sentenza emanata lo stesso giorno di quella appena esaminata), la Corte ha confermato la condanna dell’Amministratore Delegato della C.E. s.p.a., “società datrice di lavoro della dipendente C.T., assunta con mansioni di addetta alla ristorazione all’interno dell’autogrill di L.”, in quanto “cagionava per colpa alla predetta lesioni da cui derivava una malattia nel corpo della durata di circa 156 giorni (frattura dello scafoide carpale del polso sinistro, con indebolimento permanente dello stesso)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La colpa dell’imputato consisteva “nella violazione dell’art.29, comma 3, D.Lgs.n.81 del 2008, avendo omesso di rielaborare un nuovo documento per la valutazione dei rischi successivamente alla verificazione di due infortuni sul lavoro aventi modalità, dinamica, luogo di verificazione uguali a quello descritto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, la lavoratrice era scivolata “nel punto di passaggio tra l’area del bancone ed il luogo - sito nel retro - ove erano preparate le vivande. I due ambienti erano separati da una porta a soffietto e collocati su piani diversi: perciò nel punto di passaggio era stata collocata una rampa dotata di tappetino antiscivolo.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A seguito di accertamenti, “il tecnico della prevenzione individuava la causa dell’incidente nella perdita di aderenza dovuta anche all’usura del tappetino antiscivolamento per effetto del tempo. Inoltre, la C.T. non indossava scarpe antinfortunistiche, dispositivo menzionato nel DVR elaborato il 5 luglio 2012, in base alla nota integrativa del 15 gennaio 2013, e non previsto nella misura in cui le c.d. “cadute in piano” ovvero le “cadute di oggetti dall’alto” avrebbero rappresentato un pericolo poco rilevante.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In sostanza, questi erano i profili di colpa:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “A) La mancata predisposizione di dispositivi antinfortunistici (calzature antiscivolo). L’esigenza di apposite scarpe è stata ricavata sulla scorta dell’esperienza derivante dai due pregressi analoghi infortuni verificatisi nel medesimo posto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           B) La presenza di un tappetino antisdrucciolo logoro sul luogo del fatto, che aveva contribuito allo scivolamento a terra della persona offesa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           C) L’omesso aggiornamento del DVR, doveroso a seguito dell’infortunio antecedente rispetto a quello oggetto del presente procedimento e l’omessa previsione nel DVR della necessità di rendere disponibili ed operativi i due semplici presidi antinfortunistici.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel confermare la condanna del ricorrente, la Cassazione ha ricordato che “l’art.18, comma primo, lett.d), D.Lgs.9 aprile 2008, n.81”, secondo cui “il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 dello stesso decreto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, “quanto all’uso di un tappetino antisdrucciolo logoro, va rilevato che è configurabile la responsabilità del datore di lavoro - quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio - in caso di incidente conseguente al mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E “ciò vale a maggior ragione per attrezzi del genere, di non particolare complessità, agevolmente sostituibili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In conclusione, “con riferimento al DVR, è altrettanto pacifico che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata (Sez.4, n.4075 del 13/01/2021” […]; in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore a seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando, nonostante tale specifico pericolo di precipitazione non fosse contemplato nel DVR).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mancata valutazione nel DVR del rischio di precipitazione della cabina di un ascensore e omessa adozione del sistema di sicurezza costituito dall’ancoraggio dell’ascensore stesso alle relative guide mediante l’apposito paranco di sicurezza
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo questa breve analisi (condotta come sempre senza pretese di esaustività) dando conto del precedente giurisprudenziale risalente all’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 3 febbraio 2021 n.4075) richiamato da entrambe le sentenze analizzate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con tale pronuncia la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro (G.P.) per le lesioni riportate dal lavoratore C.A. (avente la qualifica di apprendista) a seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando su richiesta dell’imputato, nonostante lo specifico rischio di precipitazione non fosse contemplato nel DVR.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, era emerso che “in occasione di altri interventi analoghi c’era stata l’adozione dell’ulteriore sistema di sicurezza costituito dall’ancoraggio dell’ascensore alle relative guide mediante l’apposito paranco di sicurezza”, mentre “quel giorno ciò non fu fatto perché tale strumento non era disponibile e si cominciò l’intervento, nonostante le perplessità del C.A., per l’insistenza del G.P., che si posizionò lui stesso ad operare sulla cabina ascensore, mentre l’apprendista in una prima fase si limitava a passargli gli attrezzi rimanendo sul pianerottolo.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fu poi in un secondo momento, “quando il G.P. chiese a C.A. di aiutarlo perché non ce la faceva a compiere da solo l’operazione cui era intento, e il lavoratore salì anche lui sul tetto della cabina, che la stessa precipitò per l’inadeguato funzionamento del freno.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anzitutto la Cassazione ha ricordato che “per il dettato della normativa prevenzionistica e per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità la circostanza che il datore di lavoro operi anche in prima persona e sottoponga anche se stesso al rischio derivante dall’omessa predisposizione di misure prevenzionali, non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fatta tale premessa, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sottolineando che “non può essere infatti posto in dubbio, come fa il ricorrente, che nella specie fosse doveroso il porre in essere ulteriori cautele per evitare il rischio di evento infausto a prescindere dal contenuto del documento di valutazione del rischio previsto dall’art.28 D.Lgs 81/2008.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ciò perché, “come infatti ha messo correttamente in luce la Corte territoriale nei casi in cui, come nella specie, tale documento non preveda specificamente un rischio, è obbligo del datore di lavoro, in concreto, adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato, così sopperendo all’omessa previsione anticipata. In altri termini, nel documento di valutazione del rischio depositato dalla difesa, non era affatto contemplato il rischio specifico connesso alla riparazione di ascensori in cui vi fosse la necessità di lavorare sul tetto della cabina come piano di lavoro e derivante dal pericolo di precipitazione della cabina, presidi che comunque il G.P., quale titolare della T. s.r.l. e datore di lavoro della parte offesa, aveva l’obbligo di porre in essere.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 13198 del 7 aprile 2022 - Infortunio durante le operazione di fissaggio di bobine di carta caricate su un autoarticolato a seguito all'improvvisa rottura di una cinghia. Lacune del DVR
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 13199 del 7 aprile 2022 - Frattura dello scafoide carpale nell'area di servizio. Tappetino antisdrucciolo logoro e mancanza di scarpe antinfortunistiche. Omesso aggiornamento del DVR a seguito di infortunio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 4075 del 3 febbraio 2021 - Caduta dell'ascensore e infortunio dell'apprendista. Il fatto che il l datore di lavoro operi anche in prima persona non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei suoi lavoratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 05:14:56 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-rischi-non-contemplati-nel-dvr</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,DVR,infortuni sul lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>NERA MISS: IL MONITORAGGIO DEGLI INCIDENTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/nera-miss-il-monitoraggio-degli-incidenti</link>
      <description>Un documento Inail riporta una procedura per la segnalazione dei near miss e si sofferma sul modello di analisi Infor.Mo che può supportare le aziende nel monitorare i fattori potenziali degli incidenti di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ci sono strumenti per analizzare le cause di infortuni e near miss?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail riporta una procedura per la segnalazione dei near miss e si sofferma sul modello di analisi Infor.Mo che può supportare le aziende nel monitorare i fattori potenziali degli incidenti di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La necessità di costruire un sistema di gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro basato sulla programmazione di misure di sicurezza utili alla prevenzione, ponendo l’accento sugli aspetti metodologici e organizzativi, è uno degli scopi alla base del d. lgs 81/80 e, sulla sua scia, delle Linee di indirizzo per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore afferente a Utilitalia (SGSL-U) in conformità alle norme internazionali UNI ISO 45001:2018”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo è il documento “ Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss”, curato dalla Contarp e dal Dipartimento Dimeila dell’Inail, correlato al Protocollo d’intesa stipulato nel 2013 tra Inail e Utilitalia, relativamente ad un settore complesso costituto da aziende di servizi idrici, ambientali, energetici e funerari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento continua indicando che, in relazione al quadro normativo delineato sopra e in linea con le indicazioni dei piani nazionali di prevenzione (PNP), è stata sviluppata nel corso degli anni, “una iniziativa di assistenza alle aziende con la finalità di diffondere e adeguare alle specifiche esigenze strumenti e metodologie utili al controllo ed al monitoraggio dei processi di valutazione e di gestione dei rischi, basati su di un modello di ricostruzione delle cause e delle dinamiche degli incidenti (near miss) e degli infortuni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare la metodologia di analisi degli incidenti ( near miss) e degli infortuni “è rappresentata dal modello multifattoriale Infor.Mo sviluppato da Inail Dimeila e Regioni, utilizzato dai Servizi di prevenzione delle ASL per la sintesi e la standardizzazione delle informazioni acquisite durante le inchieste sugli infortuni occorsi negli ambienti di lavoro, informazioni che poi sono raccolte nel Sistema nazionale di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            A cosa può servire un modello di analisi dei near miss?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che il modello consente di “evidenziare le modalità di accadimento e, soprattutto, le cause degli eventi per fornire indicazioni utili ad attivare interventi di prevenzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E l’applicabilità di questo modello, nato nell’ambito del sistema pubblico, “è stata verificata con successo, nel corso degli anni, all’interno delle aziende consentendo di tararlo sulle specificità ed esigenze gestionali/organizzative delle imprese”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In relazione al processo di valutazione dei rischi, il modello costituisce “un supporto per l’azienda nel monitorare con approccio proattivo i fattori potenziali degli incidenti del ciclo lavorativo”. L’utilizzo della metodologia di analisi multifattoriale rappresenta, inoltre, un “supporto alla compliance aziendale, per la conformità di tutte le attività aziendali in tema di procedure, regolamenti, disposizioni di legge e codici di condotta volti a proteggere l’azienda dai rischi di carattere legale e reputazionale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il modello Infor.Mo per la ricostruzione delle dinamiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare il modello di analisi Infor.Mo, a cui spesso facciamo riferimento per gli articoli pubblicati nella rubrica “ Imparare dagli errori”, è un “modello multifattoriale ad albero delle cause che consente di esporre in maniera strutturata e standardizzata la dinamica incidentale o infortunistica, cioè quella sequenza di circostanze che hanno portato all’evento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo modello è costituito dai “seguenti elementi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             incidente (quel particolare episodio che ha reso disponibile e incontrollata una ‘energia pericolosa’ nell’ambiente lavorativo)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             contatto (il momento in cui avviene lo scambio di energia tra l’ambiente ed il lavoratore, non sempre presente nel mancato infortunio)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             danno riportato dal lavoratore (solo in caso di infortunio)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             determinante: fattore di rischio che aumenta la probabilità di accadimento dell’incidente
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modulatore: fattore di rischio che incide sulla gravità del danno (non influisce sulle probabilità di accadimento dell’incidente)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il modello Infor.Mo è un modello energetico, cioè “permette di evidenziare e circoscrivere una qualsiasi energia pericolosa che a causa di ‘buchi’ nei processi aziendali per il contenimento dei rischi non è stata più controllabile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti possibili “derivano da due situazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rapida e non intenzionale liberazione/trasformazione di energia lesiva (di sede, tipo o intensità);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nessuna variazione nella situazione energetica, ma modifica dell’interfaccia ambiente-lavoratore che porta quest’ultimo in contatto con l’energia lesiva nelle ordinarie condizioni di lavoro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una volta individuato l’incidente “vanno poi identificati i determinanti e gli eventuali modulatori che rappresentano i fattori prossimi degli eventi e sono dettagliati dal modello secondo schede specifiche”. Inoltre la gestione ed il contenimento dei fattori di rischio rilevati “avviene in base all’individuazione delle misure immediate (gestione tempestiva della criticità) e delle azioni di miglioramento (correttive e preventive collegate ai problemi di sicurezza individuati) con relativo piano di monitoraggio (tempi attuazione, figure responsabili del processo di attuazione e della verifica della realizzazione dello stesso)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le azioni vengono così categorizzate:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             intervento tecnico
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             formazione/addestramento
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             informazione/comunicazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             definizione/revisione delle procedure e istruzioni lavorative
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             verifica applicazione procedure/istruzioni/comportamenti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             altro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le definizioni, le rappresentazioni grafiche e il software
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta poi diverse definizioni importanti per l’implementazione del sistema Infor.Mo. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne riportiamo alcune:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Mancato infortunio ( near miss): “incidente avvenuto nei luoghi di lavoro che non ha recato danno fisico al lavoratore pur avendone il potenziale. Può essere rappresentato da incidenti a variazione di energia o a variazione di interfaccia. Tale definizione è in linea con la norma UNI ISO 45001:2018 che definisce il ‘near miss’ o ‘mancato infortunio’ come un ‘incidente che non ha causato infortunio’”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Incidente a variazione di energia: “è una rapida e non intenzionale variazione di energia (di sede, tipo e/o intensità) che può consistere in una sua modificazione qualitativa, quantitativa o qualiquantitativa (esempi: energia potenziale che si trasforma in energia cinetica, come capita nelle cadute dall’alto di persone o oggetti; accelerazione anomala di un veicolo in movimento; etc.) o in un suo spostamento dal luogo in cui abitualmente si trova o in una fuoriuscita dal suo sistema di contenimento (esempi: carrello che deraglia dai binari su cui stava marciando; getto di vapore che fuoriesce da una flangia, etc.)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Incidente a variazione di interfaccia: “è una rapida e non intenzionale variazione dell’interfaccia energia/lavoratore. Sono situazioni in cui l’energia non cambia (né di sede, né tipo, né d’intensità) ma può entrare in contatto col lavoratore, mentre ciò non si dovrebbe realizzare nelle ordinarie condizioni di lavoro (esempi: la mano di un operatore che entra in contatto con la lama di una sega circolare non adeguatamente protetta; un lavoratore che viene colpito da un carrello elevatore in un’area riservata ai carrelli e vietata al traffico pedonale, etc.)”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che la dinamica dell’evento ( near miss o infortunio) può essere riassunta attraverso “un sistema di rappresentazione e simbologia grafica degli elementi fondamentali quali: i fattori di rischio e l’incidente, il contatto, il danno (se si tratta di evento lesivo). Il grafico consente di esplicitare le relazioni tra gli elementi individuati nella ricostruzione secondo legami di natura logico-cronologica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo a titolo esemplificativo lo schema grafico per near miss a variazione di energia:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel caso di near miss (mancato infortunio) dove l’incidente è a variazione di energia, in questa rappresentazione grafica si riportano: “i fattori di rischio determinanti, il tipo di incidente ed il suo agente materiale, gli eventuali modulatori e il contatto (parte del corpo – parte dell’ambiente) se avviene. Un esempio è rappresentato da un grave che cade da un ponteggio senza procurare danno o per mancato contatto o per contatto modulato da un elemento protettivo collettivo o individuale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In relazione alla metodologia è stato poi sviluppato un software che “permette di archiviare ed estrarre le varie informazioni sulle dinamiche dei near miss e degli infortuni rilevati, per le successive elaborazioni statistiche a fini prevenzionali. Il software si propone come strumento di supporto alla applicazione della procedura di segnalazione analisi degli eventi (near miss e infortuni). Oltre all’analisi il software supporta le aziende anche nella definizione delle conseguenti azioni/interventi di prevenzione e/o protezione da attuare conseguentemente alla criticità individuata (determinanti e modulatori) come da schema seguente comune a tutte le categorie dei fattori di rischio definite dal modello”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura del documento che riporta ulteriori indicazioni sull’applicativo e alla pagina Inail relativa al sistema Informo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Consulenza Statistico Attuariale – CSA, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Contarp, Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale – DiMEILA, “ Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss”, documento curato, con la collaborazione di Utilitalia e della Fondazione Rubes Trivas, dal Comitato di coordinamento costituito da Silvia Mochi, Stefano Moriani, Lorenzo Lama, Gianpaolo Montermini, Giuseppe Mulazzi, Monica Bigliardi, Diego De Merich, Fabrizio Girello e Uber Rossi, edizione 2021 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 18 Oct 2022 05:27:54 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/nera-miss-il-monitoraggio-degli-incidenti</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,infortuni sul lavoro,DVR,Near Miss,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,UNI ISO 45001,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,sistemi di gestione,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+near+miss.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+near+miss.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SMART WORKING: IL RISCHIO ILLUMINAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/smart-working-il-rischio-illuminazione</link>
      <description>Le linee di indirizzo CNI sulla gestione dei rischi nel lavoro agile riportano indicazioni e suggerimenti sull’illuminazione naturale ed artificiale nelle postazioni di lavoro. Percezione visiva, fattori di rischio e normativa.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Smart working: quanto è importante l’illuminazione dell’ambiente di lavoro?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le linee di indirizzo CNI sulla gestione dei rischi nel lavoro agile riportano indicazioni e suggerimenti sull’illuminazione naturale ed artificiale nelle postazioni di lavoro. Percezione visiva, fattori di rischio e normativa.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come abbiamo visto in questi ultimi anni parlando di lavoro a distanza, di lavoro agile o smart working, anche in relazione alle conseguenze della pandemia da virus SARS-CoV-2, sono numerosi i fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori agili: rischi connessi agli agenti fisici, al microclima, agli aspetti psicosociali ed ergonomici, ai pericoli elettrici o di incendio, …
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E molti di questi rischi, come abbiamo visto in precedenti articoli parlando di postazione di lavoro e di “sindrome da visione al computer”, riguardano la percezione visiva e la salute degli occhi dei lavoratori agili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Torniamo a parlarne oggi, con particolare attenzione alle problematiche connesse all’illuminazione naturale ed artificiale nelle postazioni, con riferimento al contenuto del documento “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working” elaborato nel 2021 dal Consiglio Nazionale Ingegneri ( CNI).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Lavoro agile: l’importanza dell’adeguatezza dell’illuminazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento CNI – a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dell’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine” del CNI – sottolinea che l’adeguatezza dell’illuminazione nei locali di lavoro “influenza l’ambiente stesso, modificando le prestazioni visive degli operatori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare l’illuminazione di un ambiente di lavoro “deve fornire condizioni ottimali per lo svolgimento del compito visivo richiesto, anche quando si distoglie lo sguardo dal compito o per riposo o per variazione di attività” e il lavoratore in smart working dovrebbe essere sensibilizzato su questi aspetti e sull’importanza di una corretta illuminazione anche in riferimento al fatto che l’impressione visiva di un ambiente è influenzata da vari elementi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             superfici degli oggetti visivi principali (compito visivo, arredi, persone),
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             interni (pareti, soffitti, pavimenti, arredi, macchine),
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sorgenti di luce (finestre, lampade).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque la quantità di luce che cade sulle superfici “influenza notevolmente la percezione visiva” e la visione “può essere resa difficoltosa da un difetto di illuminamento come anche da un eccesso in quanto possono insorgere fenomeni collaterali (es. abbagliamento) che disturbano e alterano la visione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si sottolinea che l’illuminamento dell’ambiente lavorativo “va correlato a quello presente nella zona del compito visivo e non deve presentare eccessive difformità all’interno del locale o tra ambienti comunicanti poiché il passaggio da zone scarsamente illuminate e zone illuminate può determinare abbagliamento o, nel passaggio inverso, creare difficoltà di adattamento visivo”. E, come ricordato in premessa di articolo, nelle attività che comportano un elevato impegno visivo “l’incidenza delle differenti condizioni di illuminazione assume una rilevanza particolare, ed una scorretta gestione delle sorgenti luminose può determinare situazioni di rischio, anche significativo, per la vista e gli occhi degli operatori addetti alle singole lavorazioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare l’aumento del livello d’illuminazione “determina un conseguente aumento dell’acuità visiva e della sensibilità al contrasto, ma un eccesso di luce riduce la stessa acuità visiva, quindi è necessario effettuare dei controlli al fine di evitare eccessi sia in un senso che nell’altro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Illuminazione di un ambiente di lavoro e normativa
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta poi alcune utili indicazioni normative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda quanto previsto, nel decreto legislativo n. 81/2008, dall’art. 63 (Requisiti di salute e di sicurezza) e dall’allegato IV (Art. 63, comma 1: I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo la prima parte del punto 1.10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro) dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea in particolare il punto 1.10.1 che indica come “a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale”. E in ogni caso tutti i locali e luoghi di lavoro “devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere del lavoratore”. Indicazioni che devono essere applicate, laddove il lavoro agile avviene in tali ambienti, anche all’ambiente domestico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento segnala poi che la norma UNI EN 12464-2 Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 2: Posti di lavoro in esterno specifica “i requisiti illuminotecnici per garantire sufficienti livelli di comfort visivo e prestazione visiva ai lavoratori che svolgono la loro opera in ambienti esterni”, mentre la norma UNI EN 12464-1 Illuminazione dei posti di lavoro. Parte 1: Posti di lavoro in interni” definisce “i criteri per una corretta progettazione illuminotecnica dei luoghi di lavoro in interni” ed introduce alcuni nuovi “concetti atti a migliorare la qualità dell'illuminazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Illuminazione e difficoltà nelle attività in smart working
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente se quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle due norme UNI EN 12464 è generalmente facilmente applicabile negli ambienti di lavoro aziendali o negli ambienti condivisi con altri soggetti (ad esempio nelle attività svolte in co-working), è meno facilmente applicabile e verificabile negli ambienti e locali di lavoro privati, come, ad esempio, l’abitazione del lavoratore usata, magari in modo sporadico, per attività in smart working.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tal caso – continua il documento – “diventa importante per il datore di lavoro promuovere, anche tramite l’attività del Servizio Prevenzione e Protezione”, la trasmissione delle informazioni sul tema illuminazione e sicurezza ai lavoratori interessati, “coinvolgendo inoltre il Medico Competente affinché prenda in considerazione eventuali segnali legati ad una non sufficiente illuminazione che possa arrecare danno allo stato dell’apparato visivo del lavoratore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva, indicano gli autori, l’illuminazione di un ambiente di lavoro deve “essere tale da soddisfare esigenze umane fondamentali quali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             buona visibilità: per svolgere in modo corretto una determinata attività, l’oggetto della visione deve essere riconosciuto in modo inequivocabile con facilità, velocità e precisione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             confort visivo: l’insieme dell’ambiente visivo deve soddisfare esigenze di carattere fisiologico e psicologico;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sicurezza: le condizioni di illuminazione devono sempre consentire sicurezza e facilità di movimento nell’ambiente di lavoro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dell’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine” del CNI, versione maggio 2021.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 05:39:47 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/smart-working-il-rischio-illuminazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,ALL. IV D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,sicurezza smart working,Smart working,rischio smart working,81/08,illuminazione ambienti di lavoro,D.Lgs. 81/08,rischio illuminazione ambiente di lavoro,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio illuminazione,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+Illuminazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+Illuminazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CADUTE IN PIANO: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cadute-in-piano-criteri-di-valutazione-del-rischio</link>
      <description>Un documento fornisce indicazioni su come valutare il rischio di caduta in piano e sulle condizioni che incrementano il rischio di scivolare. Focus sugli aspetti fisico-tecnici dell’ambiente, sugli arredi e sul layout dell’edificio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono le caratteristiche dell’ambiente che favoriscono lo scivolamento?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento fornisce indicazioni su come valutare il rischio di caduta in piano e sulle condizioni che incrementano il rischio di scivolare. Focus sugli aspetti fisico-tecnici dell’ambiente, sugli arredi e sul layout dell’edificio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sicuramente per una corretta prevenzione di questi incidenti è necessaria un’adeguata analisi negli ambienti lavorativi in grado di rilevare le condizioni che incrementano il rischio di scivolare. E per fornire utili informazioni alle aziende su queste condizioni, vediamo il documento “ Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1”, frutto della collaborazione tra Inail - Direzione regionale Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Documento – curato da Erminia Attaianese, Gennaro Bufalo, Raffaele d’Angelo, Gabriella Duca, Gabriella De Margheriti, Paola De Joanna, Alfonso Giglio, Liborio Mennella, Ernesto Russo – presenta “una rassegna dei dati sugli infortuni per scivolamento e caduta e riporta utili indicazioni sui criteri e protocolli per la valutazione del rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio scivolamento: aspetti fisico-tecnici dell’ambiente
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento segnala che l’analisi della letteratura, sul tema dei rischi di caduta in piano, ha permesso di rilevare che “dalla prevalenza di ricerche di taglio epidemiologico, che mettono in relazione gli effetti degli incidenti con alcune caratteristiche fisiche della pavimentazione, si registra l’incremento di ricerche che pongono il problema del rischio caduta in una prospettiva sistemica, dove emerge il ruolo cruciale di molteplici ed eterogenee variabili, che incidono sia sul coefficiente di attrito delle pavimentazioni sia sulle condizioni di rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E dunque per una adeguata valutazione del rischio di scivolamento e inciampo bisogna tener conto non solo delle particolari caratteristiche della pavimentazione, ma, più in generale, anche di altri fattori come le caratteristiche generali dell’ambiente di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ecco alcuni aspetti fisico-tecnici dell’ambiente, come riportati nel documento, di cui tener conto:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Umidità ambientale: “In caso di elevata umidità ambientale o attività che prevedono formazione di vapore, la differenza di temperatura fra l’aria e il pavimento può determinare la formazione di condensa, che crea sul pavimento un film scivolante
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Illuminamento medio: Una quantità di luce 100 lux sul piano di calpestio o &amp;lt;150 lux all’altezza degli occhi risulta insufficiente, e può determinare incertezza nel passo e distrazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fonti di luce naturale:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ampie fonti di illuminazione possono causare abbagliamento e alterare la percezione del percorso, con passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fonti di luce poste frontalmente alla direzione di marcia possono causare abbagliamento e alterare la percezione del percorso, con passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fonti di luce artificiale:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fonti di luce poste all’altezza dell’occhio umano possono causare abbagliamento e alterare la percezione del percorso, con passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fonti di luce poste frontalmente alla direzione di marcia possono causare abbagliamento e alterare la percezione del percorso, con passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rapporto luce/ombra: La contiguità di aree molto illuminate e aree in ombra determina abbagliamento o disorientamento, ed è possibile causa di passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rumorosità ambientale: Rumore ambientale elevato &amp;gt; 50dB, determina affaticamento e distrazione, ed è possibile causa di passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rumori improvvisi: Rumori improvvisi causano distrazione, con possibili passi falsi e perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Eco: Sentire l’eco dei propri passi è, per alcune persone, fonte di disagio ed è possibile causa di passi falsi o perdita di equilibrio”.   
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio scivolamento: elementi tecnici e arredi dello spazio architettonico
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre per rilevare le condizioni che incrementano il rischio scivolamento, il documento si sofferma ampiamente anche sui fattori connessi a
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             elementi tecnici e arredi dello spazio architettonico
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             layout dell’edificio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partiamo da quanto indicato dal documento in relazione alle condizioni connesse agli elementi tecnici e arredi dello spazio architettonico:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Materiale delle superfici di calpestio esterne/prossime all’edificio: Materiali incoerenti come ghiaia, terriccio o prato lasciano residui sulle suole che poi verranno rilasciati sul pavimento, sporcandolo e provocandone, talvolta, usura meccanica
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Zerbino: L’assenza di zerbini in prossimità dell’ingresso esterno causa l’accumulo di acqua e sporcizia rilasciati dalle scarpe
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pareti verticali:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pareti riflettenti e specchiate determinano abbagliamento o disorientamento, e sono possibili causa di passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pareti con texture ruvide o dall’apparenza lesiva non offrono supporto in caso di scivolamento, determinando o aggravando la conseguente caduta
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pareti verticali interne o esterne interamente trasparenti possono determinare problemi di propriocezione e difficolta di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corrimano: L’assenza di un corrimano nei percorsi lunghi impedisce l’appoggio in caso di scivolamento, utile per le conseguenze dell’incidente”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Segnaletica per il wayfinding (trovare la strada, avere idonea cognizione dello spazio in cui ci si trova): “Negli edifici complessi, segnaletica insufficiente o errata e causa di distrazione e possibili conseguenti passi falsi o perdita di equilibrio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio scivolamento: disposizione e organizzazione dell’edificio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine veniamo a parlare anche delle condizioni per lo scivolamento connesse alla disposizione, all’organizzazione degli ambienti e dell’edificio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori (e le condizioni correlate) relativamente al layout dell’edificio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Filtro interno/esterno: Passaggi diretti (senza pensiline, spazi semiaperti, ecc.) fra la strada e l’interno dell’edificio facilitano l’accumulo di sporco portato dall’esterno con conseguente alterazione dell’attrito fra suola e superficie di calpestio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Distanza dell’unità ambientale dall’ingresso all’edificio: Maggiore è la distanza percorsa dall’ingresso dell’edificio all’unità ambientale e minore sarà lo sporco rilasciato sul pavimento
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Andamento planimetrico dei percorsi: Percorsi con numerosi cambi di direzione (&amp;gt;3) provocano disorientamento e distrazione, e sono possibili causa di passi falsi o perdita di equilibrio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Andamento altimetrico dei percorsi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rampe con forte pendenza determinano rapido affaticamento, con conseguenti possibili difficoltà di propriocezione ed equilibrio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pendenze lievi della superficie di calpestio, siano esse intenzionali o causate da guasti/degrado, determinano problemi di propriocezione e, quindi, di equilibrio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dislivelli:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gradini isolati risultano difficilmente percepibili e determinano passi falsi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Cambi di quota molto ridotti (alzata &amp;lt; 2,5 cm) risultano difficilmente percepibili e determinano passi falsi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Prossimità dell’unità ambientale ad ambienti contaminati: La prossimità ad ambienti dove sono presenti acqua o altre sostanze liquide o in polvere sul pavimento implica una maggiore probabilità di contaminazione e conseguente alterazione dell’attrito fra suola e superficie di calpestio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ostacoli: La presenza di ostacoli come pilastri isolati, spigoli e ingombri inattesi è causa di improvvisi cambi di direzione, ed è possibile causa di passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Orientamento: Un’organizzazione plano volumetrica degli spazi che non permette di intuire l’organizzazione degli spazi (assenza di viste dell’esterno, molteplici cambi di direzione, intersezione di livelli diversi) può generare disagio o straniamento, ed è possibile causa di passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Larghezza dei percorsi: Percorsi di larghezza insufficiente (&amp;lt;180 cm) non permettono il passaggio agevole di due persone con verso di marcia opposto, determinando in caso di incrocio movimenti che possono causare passi falsi o perdita di equilibrio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ascensori: Edifici alti (&amp;gt; 3 piani) o con corpi scala non progettati per l’uso quotidiano (es. corpo scale recondito, poco illuminato, con finiture poco pregiate rispetto al resto dell’edificio) riducono il numero di passi effettuati per raggiungere l’unità ambientale di destinazione, che quindi risulterà soggetta ad accumulo di sporco”, alterando il COF (il coefficiente di attrito) di “esercizio previsto”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Perpendicolarità delle pareti: “Pareti non perpendicolari alterano la percezione dello spazio e delle distanze, causando problemi di propriocezione e, quindi, di equilibrio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II, “ Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1”, a cura di Erminia Attaianese e Paola De Joanna (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Bufalo (UOT di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli), Raffaele d’Angelo e Ernesto Russo (Direzione regionale Campania-Contarp), Gabriella Duca e Gabriella De Margheriti (esperti in Fattori Umani), Alfonso Giglio (Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli), Liborio Mennella (Avvocato Civilista, già Delegato OUA Organismo Unitario Avvocatura Italiana), Progetto RAS, volume 1, collana Salute e Sicurezza, edizione 2021 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 13 Oct 2022 05:38:41 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cadute-in-piano-criteri-di-valutazione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio cadute in piano,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio scivolamento,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/valutazione+rischi+cadute+in+piano.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-indicazioni-sulla-valutazione-del-rischio</link>
      <description>Un intervento sulla valutazione del rischio microclimatico con particolare riferimento alle indicazioni operative aggiornate nel 2021, ai lavoratori outdoor e ai soggetti con suscettibilità individuale. La valutazione e la gestione del rischio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come fare la valutazione microclimatica per i lavoratori outdoor?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento sulla valutazione del rischio microclimatico con particolare riferimento alle indicazioni operative aggiornate nel 2021, ai lavoratori outdoor e ai soggetti con suscettibilità individuale. La valutazione e la gestione del rischio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           É evidente come le temperature estreme dei mesi estivi abbiano spesso reso più difficili le condizioni di lavoro e aumentato anche i rischi per la salute e la sicurezza connessi direttamente o indirettamente (ad esempio gli incendi) al caldo con  riferimento al contenuto degli interventi al seminario webinar “ Rischio microclima” (7 giugno 2022), un seminario dedicato al Portale Agenti Fisici e connesso ad un accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Direzione Ricerca INAIL.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Lavoratori outdoor: come valutare il rischio microclimatico?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento segnala il punto C.12 delle Indicazioni operative (la sezione C è dedicata alla valutazione del rischio) e risponde alla domanda: come si valuta il rischio microclima in lavorazioni outdoor?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella risposta si indica che in una fase di valutazione preliminare, “al fine di individuare le condizioni di insorgenza di criticità, e predisporre un adeguato piano d’azione, a partire dalla tutela dei soggetti sensibili”, è possibile utilizzare l’indice di calore (Heat Index) che PuntoSicuro ha già presentato in altri articoli.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale indice “richiede la conoscenza di temperatura ed umidità dell’aria, valutabili rendendo disponibile un termoigrometro sul luogo di lavoro, ovvero – in sede di valutazione previsionale -­‐ utilizzando i dati storici per il sito in esame”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo valore rappresenta in definitiva un “indice semplificato, che combina la temperatura dell’aria e l’umidità relativa restituendo il valore di una temperatura apparente ovvero una stima del caldo percepito”. E sulla base dell’indicatore vengono poi individuate “3 fasce di rischio (giallo/arancione/rosso) e le corrispondenti misure di tutela da prevedere”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che l'utilizzo dell'indice di calore “risulta valido per lavoro all’ombra e con leggera ventilazione”. E in caso di lavoro al sole “l’indice fornito dal foglio di calcolo va aumentato di 15”. Ad esempio – continua l’intervento – “in caso di temperatura 30°C ed umidità relativa 60% l'indicatore Heat Index fornito dal foglio di calcolo sarà 89 (cautela).  In caso di esposizione alla radiazione solare diretta sarà invece 89+15=104 (estrema cautela/rischio possibilità colpo di calore)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come abbiamo visto il calcolatore Heat index richiede di poter “disporre di un semplice termoigrometro (dovrebbe essere sempre presente in tutte le aziende con lavorazioni outdoor/indoor con criticità) ovvero disporre dei dati da qualsiasi sito metereologico: Temperatura aria ed umidità relativa”.   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Lavoratori outdoor: le indicazioni per la gestione del rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al di là della valutazione/analisi dei rischi come poi gestire il rischio per i lavoratori outdoor?  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento, sempre con riferimento alle Indicazioni operative del 2021 (punto D.5) riporta alcuni criteri (che in alcuni casi sono utilizzabili “anche nel caso di lavori in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche interne siano influenzate dalle condizioni climatiche esterne”):  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individuare un responsabile, presente sul luogo dove si svolge l’attività, che potrà coincidere con il preposto o con l’addetto al pronto soccorso, per la sorveglianza delle condizioni meteoclimatiche, formato sull’appropriato uso dell’indice di calore e sugli indicatori di rischio di stress termico, preposto all’attuazione delle misure di tutela specifiche in caso di insorgenza delle condizioni di stress termico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rendere disponibile sui luoghi di lavoro un termometro ed igrometro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Programmare pause in luoghi freschi e comunque in aree ombreggiate; le aree ombreggiate dovranno essere situate il più possibile in prossimità delle aree di lavoro. Dovranno essere di dimensioni e numero tali da garantire il riposo all’ombra di tutti i lavoratori in ciascuna area.  Qualora le aree ombreggiate non siano sufficienti per tutti lavoratori, dovranno essere predisposte idonee turnazioni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Programmare i lavori più faticosi in orari con temperature favorevoli
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I pasti dovranno essere consumati sempre in aree ombreggiate”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “fornire ai lavoratori pasti adeguati ricchi in frutta e verdura, evitando cibi ricchi in grassi e sale che rallentano la digestione e predispongono a stress da caldo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prevedere un programma di acclimatamento per i lavoratori alle condizioni termiche di esercizio”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “programmare, laddove possibile, una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fornire ai lavoratori:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cappelli a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “abiti leggeri di tessuto traspirante”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “scarpe di sicurezza /protezione di modello estivo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indumenti da lavoro refrigeranti, da valutare di concerto con i lavoratori e MC, in situazioni specifiche in cui le misure di tutela attuate non siano sufficienti a prevenire lo stress termico”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “formare ed informare i lavoratori sulle problematiche legate all’esposizione al caldo; liste di autocontrollo fattori individuali; come rispondere alle allerte”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formare in modo specifico i lavoratori sottoposti ad autorestrizione idrica”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È riguardo poi all’idratazione è necessario – sempre riguardo al rischio per lavoratori outdoor - predisporre una procedura:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Identificare un’area dove sia accessibile il rifornimento di acqua potabile per ciascun lavoratore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rendere sempre disponibili almeno 1 litro d’acqua/ora per ogni lavoratore e che siano disponibili bicchieri, borracce, taniche di acqua individuali per ciascun lavoratore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Verificare periodicamente (almeno ogni ora) il rifornimento d’acqua ed il consumo d’acqua;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’acqua fornita dovrà essere fresca, a temperatura inferiore alla temperatura ambiente, (temperatura intorno a 14-16 °C), potabile e disponibile gratuitamente per tutti i lavoratori.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I contenitori dell’acqua dovranno essere situati in posizioni facilmente raggiungibili e vicine alle postazioni di lavoro. Qualora ciò non sia facilmente realizzabile, dovranno essere forniti ai lavoratori contenitori individuali, bottiglie o borracce, da conservare in luogo fresco in prossimità del posto di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ad inizio turno dovrà essere ribadita a ciascun lavoratore la necessita di bere ad intervalli regolari;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Raccomandare di bere prima di iniziare il lavoro, per non cominciare il lavoro in condizioni di disidratazione. Si raccomanda di utilizzare segnali acustici, messaggi audio, qualsiasi tipo di comunicazione efficace per ricordare ai lavoratori di effettuare pause al fresco e bere”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione del rischio per soggetti con suscettibilità individuale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma anche sulla valutazione del rischio per soggetti con suscettibilità individuale al rischio microclima (punto C.14 delle Indicazioni).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che per i soggetti che presentino condizioni individuali di suscettibilità termica, “andrà sempre effettuata una valutazione specifica, individuando, caso per caso, le appropriate misure di tutela da mettere in atto, di concerto con il Medico competente e, se, del caso, con il medico curante”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al fine di rendere consapevoli i lavoratori della necessità del tempestivo riconoscimento delle condizioni di suscettibilità individuale, “è raccomandato che nell'ambito della valutazione del rischio venga predisposta una lista di controllo”, un possibile esempio di tale lista, tratto dall’intervento, è presentato nell’immagine sopra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La lista di controllo deve mettere in grado ciascun lavoratore di “segnalare al Medico Competente, nel rispetto delle normative sulla privacy, la presenza o l'insorgenza di fattori di rischio individuali prima di svolgere il lavoro in condizioni di stress termico, per poter pianificare, le opportune misure di tutela”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Le indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici e il Portale Agenti Fisici”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (Responsabile scientifico Portale Agenti Fisici 2008/2021), intervento al webinar “Rischio microclima”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Inail, ISS, “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” – Titolo VIII Capo I, Radiazione Solare, Microclima, Rumore, Vibrazioni - Rev01 2021.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 05:34:32 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-indicazioni-sulla-valutazione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,microclima,81/08,Rischio microclima,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,colpo di calore,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VIGILANZA DEI FATTORI DI RISCHIO: IL MODELLO PRE.VI.S</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/vigilanza-dei-fattori-di-rischio-il-modello-pre-vi-s</link>
      <description>Un documento Inail presenta il modello Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio lavorativo attraverso l’attività di vigilanza. Focus sui sopralluoghi svolti dagli UPG: motivazioni, contravventori e violazioni riscontrate.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Modello Pre.Vi.S e vigilanza: le informazioni su sopralluoghi e verbali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail presenta il modello Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio lavorativo attraverso l’attività di vigilanza. Focus sui sopralluoghi svolti dagli UPG: motivazioni, contravventori e violazioni riscontrate.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il sistema di monitoraggio dei rischi attraverso l’attività di vigilanza”, in materia di salute e sicurezza sul lavoro il Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2020-2025 per il contrasto di infortuni e malattie professionali prevede anche il perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, tra questi il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.Mo che “costituisce una fonte importante per l’approfondimento delle conoscenze sui fattori causali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questa cornice sono stati poi realizzati altri progetti con l’obiettivo di “estendere la conoscenza sulle criticità presenti negli ambienti di lavoro, valorizzando le informazioni derivanti dalle attività di vigilanza e di indagine dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Asl”. E tale approccio è stato sviluppato “integrando i dati di Infor.Mo sui fattori causali rilevati nelle indagini di infortunio (analisi post-evento) con il nuovo sistema Pre.Vi.S, che monitora le condizioni di non sicurezza evidenziate durante i sopralluoghi negli ambienti di lavoro (analisi pre-evento)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A presentare in questi termini il sistema Pre.Vi.S, ricordando lo studio di fattibilità per la definizione del modello e lo studio pilota per la sua applicazione, è il documento Inail “PRE.VI.S: il sistema di monitoraggio dei fattori di rischio lavorativo attraverso l’attività di vigilanza” a cura del Gruppo di Lavoro Pre.Vi.S (formato da rappresentanti di varie aziende sanitarie, rappresentanti Inail e del Ministero della Salute) di Giuseppe Campo e Valentina Meloni (Inail, Dimeila).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare nel documento è presentato lo studio pilota per l’applicazione del modello sui verbali di prescrizione redatti da alcune Asl durante un biennio, studio che può fornire un esempio di raccolta delle sanzioni irrogate e favorire l’individuazione e la programmazione di efficaci interventi di prevenzione per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I sopralluoghi svolti dagli UPG e il database del modello Pre.Vi.S
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica che per l’avvio del sistema Pre.Vi.S si è proceduto “allo studio preliminare delle informazioni che emergono dai sopralluoghi svolti dai tecnici di prevenzione delle Asl che, con qualifica di Ufficiali di Polizia giudiziaria (UPG), effettuano l’accertamento dello stato di fatto dell’azienda o del cantiere e controllano le condizioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare nel caso di violazioni riscontrate durante l’attività di vigilanza, “l’UPG redige uno specifico verbale di prescrizione in cui descrive quanto accertato e richiede il ripristino delle condizioni di sicurezza. Le informazioni contenute in tali verbali, private dei dati sensibili, costituiscono la fonte del sistema”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È stato, quindi, sviluppato un database per l’acquisizione informatizzata dei dati da parte delle Asl e la successiva analisi tra le diverse variabili previste dal modello concettuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva il modello Pre.Vi.S si caratterizza per “l’approccio multifattoriale, consentendo di registrare più fattori di rischio, con conseguenti interventi, che emergono dall’accertamento e dalla prescrizione per ogni articolo violato”. E tale approccio permette di “valorizzare tutte le informazioni presenti nei verbali redatti dagli UPG, al fine di analizzare i dati raccolti in fase di vigilanza allo scopo di fornire elementi utili a indirizzare interventi mirati di prevenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che la banca dati Pre.Vi.S ad oggi “è costituita da oltre 12.000 violazioni pervenute da 18 Asl di 10 Regioni e Province Autonome per il quinquennio 2014 – 2018”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I verbali e lo studio pilota: la tipologia e motivazione dei sopralluoghi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo su alcuni dati tratti dai verbali e riportati nelle tabelle del documento Inail con riferimento al biennio di rilevazione 2017 - 2018 (studio pilota) per un totale di 6424 violazioni che evidenziano 7938 fattori di rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che le informazioni, fornite secondo la terminologia in uso presso ciascuna Asl, “sono state riclassificate e accorpate in quattro voci che identificano la tipologia del sopralluogo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Piano mirato: sopralluogo per attività di vigilanza pianificata per settore o rischio specifico (sono inclusi i piani regionali e nazionali di edilizia e agricoltura);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Vigilanza ordinaria: sopralluogo per attività di vigilanza non pianificata nei piani mirati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Segnalazione/esposto: sopralluogo per vigilanza attivata dopo formale segnalazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Delega Autorità giudiziaria: sopralluogo per indagini infortunio e malattia professionale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È interessante riprendere i dati e le percentuali sulle motivazioni dei sopralluoghi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che il numero totale dei verbali è 4494 e, riguardo ai settori economici delle aziende ispezionate, 3754 verbali (83,5%) sono con codice Ateco attribuito e 740 senza Ateco.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I verbali e lo studio pilota: i soggetti contravventori e le violazioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre in relazione ai dati dei verbali ci soffermiamo sui soggetti contravventori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo una tabella che riporta la “distribuzione dei verbali analizzati secondo il soggetto destinatario delle sanzioni ai sensi del d.lgs. 81/2008”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente e che è ricco di informazioni e di dati, riporta poi in diverse tabelle anche le violazioni riscontrate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio nella Tabella 4 è riportata la “distribuzione tra i Titoli del d.lgs. 81/2008 delle 6424 violazioni riscontrate” (il Titolo IV, dedicato ai cantieri temporanei e mobili, risulta il maggiormente rappresentato):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre tabelle mostrano poi “la distribuzione degli articoli sanzionati all’interno dei quattro Titoli del d.lgs. 81/2008, che racchiudono il 97% delle violazioni analizzate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva il documento, anche con riferimento al successivo capitolo dedicato ai rischi riscontrati, mostra “la capacità del modello Pre.Vi.S di ottenere informazioni di dettaglio sui diversi fattori di rischio rilevati in fase di sopralluogo” coniugando la sorveglianza degli eventi dannosi con il monitoraggio dei fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:ù
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail - Dipartimento di medicina epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale, “ PRE.VI.S: il sistema di monitoraggio dei fattori di rischio lavorativo attraverso l’attività di vigilanza”, a cura del Gruppo di Lavoro Pre.Vi.S (formato da rappresentanti di varie aziende sanitarie, rappresentanti Inail e del Ministero della Salute), di Giuseppe Campo e Valentina Meloni (Inail, Dimeila), collana Salute e Sicurezza, edizione 2022.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 12 Sep 2022 06:04:58 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/vigilanza-dei-fattori-di-rischio-il-modello-pre-vi-s</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: NOTA DI CONFINDUSTRIA SUL PROTOCOLLO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-nota-di-confindustria-sul-protocollo</link>
      <description>Una nota di Confindustria si sofferma sul nuovo protocollo condiviso per il contrasto del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Focus sulle indicazioni operative per le aziende e sulle questioni interpretative.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Protocollo COVID-19: quali sono le indicazioni per i datori di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una nota di Confindustria si sofferma sul nuovo protocollo condiviso per il contrasto del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Focus sulle indicazioni operative per le aziende e sulle questioni interpretative.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La nota di Confindustria: informazione, mascherine e sorveglianza sanitaria
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo qualche commento sui vari punti del nuovo Protocollo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al punto 1 (Informazione) si sottolinea che, rispetto agli altri protocolli, anche quello del 6 aprile 2021, è “venuto meno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°, essendo caduta la norma di base che legittimava questa previsione pattizia”. E l’informazione per favorire la consapevolezza delle restrizioni all’accesso in azienda “è stata aggiornata in considerazione delle modifiche normative intervenute nel tempo e va ora posta in relazione con le nuove disposizioni in tema di isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter, DL 52/2021 e circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022), parametro al quale va ricondotto anche il tema della riammissione al lavoro (oggetto di specifica disciplina al successivo punto 2 del Protocollo)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che viene anche eliminata la previsione inerente alla mascherina chirurgica “in quanto essa non costituisce più un dispositivo di protezione individuale (dal 30 aprile 2022, DL 24/2022, art. 5, comma 8), per cui il Protocollo fa esclusivamente riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, che sono DPI ai fini del Dlgs 81/2008. Ne consegue che la mascherina chirurgica, ai fini del Protocollo e delle sue conseguenze in termini di tutela del datore di lavoro, non costituisce più un rimedio efficace”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo poi qualche commento relativo al punto 10 (Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “non sono stati operati stravolgimenti nelle considerazioni svolte nel precedente Protocollo”. Resta anche confermato il tema della sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili, benché in scadenza al 31 luglio 2022.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Nota ricorda che è “venuto meno il passaggio relativo alla suggestione di strategia di testing e screening da parte del medico competente, che peraltro erroneamente faceva riferimento ad un ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi (dal momento che la valutazione precauzionale in fase pandemica è effettuata dallo Stato e non dal datore di lavoro)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La nota di Confindustria: le indicazioni operative per le aziende
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando ad una lettura dettagliata della Nota per quanto riguarda i vari commenti agli altri punti del Protocollo, veniamo invece ad alcune indicazioni operative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che le imprese “sono nuovamente chiamate – come sempre accaduto, alla modifica del Protocollo, all’evoluzione normativa o scientifica - ad aggiornare prima possibile i protocolli aziendali con il coinvolgimento del Comitato” indicato al punto 13 del protocollo stesso. E “ciascuna azienda potrà integrare il proprio documento con misure equivalenti o più incisive”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare – continua la Nota – “le azioni che si reputano più opportune sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            acquistare mascherine di tipo FFP2, laddove il datore di lavoro non ne sia già in possesso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            organizzare un sistema che garantisca a tutti i lavoratori l’effettiva disponibilità di mascherine di tipo FFP2 e ne gestisca e regoli la distribuzione, ricordando che la normale durata di una mascherina FFP2 è di circa 8 ore (in assenza di particolare deterioramento)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            diffondere una informativa relativa al determinante passaggio” costituito dal punto 6 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) del Protocollo relativo, in particolare, ai seguenti punti:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            salve le ipotesi particolari segnalate dal medico competente o dal RSPP, il nuovo obbligo del datore di lavoro è esclusivamente mettere a disposizione di tutti le mascherine FFP2
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il Protocollo responsabilizza i lavoratori in ordine all’uso corretto della mascherina FFP2 almeno nelle situazioni di maggior rischio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i lavoratori sono ovviamente liberi di usarle anche a prescindere di situazioni particolarmente a rischio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il mancato utilizzo della mascherina e le relative conseguenze non sono più imputabili al datore di lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il datore di lavoro potrà imporre l’uso della mascherina FFP2 in ipotesi particolari, su indicazione del medico competente o del RSPP”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La nota di Confindustria: le questioni interpretative
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine la Nota riporta alcune possibili questioni interpretative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio: Ci sono margini per stabilire nel proprio protocollo aziendale che la FFP2 è obbligatoria o raccomandata solo in determinati contesti o mansioni?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Nota risponde sottolineando che “la mascherina non è più obbligatoria nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro la mette a disposizione per permettere al lavoratore di usarla nei luoghi di lavoro. In questo modo il Protocollo rimette a ciascun lavoratore l’onere (e la responsabilità) di proteggersi, previa adeguata informazione. Si tratta del vero cambio di passo del Protocollo rispetto al passato”. Tuttavia a fronte della apparente rimessione ai lavoratori di tutte le scelte in ordine all’uso della mascherina e per consentire ai datori di lavoro di gestire situazioni particolari (possibilità che altrimenti sarebbe venuta meno), “il secondo capoverso del punto 6 lascia spazio a decisioni aziendali, previa specifica indicazione da parte del medico competente ed il RSPP. È una situazione che non contempla una valutazione dei rischi e che è differente da quella disciplinata, in via generale, nella premessa del Protocollo, che prevede la possibilità di introdurre misure equivalenti o di maggior rigore, dove il Protocollo inserisce questa decisione all’interno del confronto tra le parti (es., a fronte del venir meno dell’obbligo della mascherina, il comitato potrebbe decidere di mantenere obbligatoriamente le chirurgiche laddove i lavoratori non optino individualmente per la FFP2, che comunque deve essere messa a loro disposizione, e laddove non ricorra una situazione di obbligo indicata nella seconda parte del punto 6)”. In questo caso, invece, “manca un riferimento al Comitato, e la decisione è di natura tecnica (specifica indicazione del medico competente o del RSPP), il che non impedisce ovviamente al datore di lavoro di condividere volontariamente il tema all’interno del Comitato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo a un’altra questione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nei casi di spazi comuni condivisi e visto il caldo, si può continuare con l’obbligo di usare la chirurgica piuttosto che raccomandare la FFP2?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “manca una previsione di raccomandazione, è il Protocollo che fa della FFP2 un utile protezione nelle particolari situazioni indicate nel documento. Il comitato può disciplinare anche l’uso della mascherina chirurgica. A fronte del venir meno dell’obbligo, infatti, la mascherina chirurgica – per quanto non sia più un DPI - diminuisce oggettivamente la diffusione del virus”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine ci si chiede se il datore di lavoro “deve mettere a disposizione la FFP2 per ciascun dipendente, con evidente aumento di costi, anche se l’uso è solo raccomandato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si risponde che l’azienda “deve mettere a disposizione la mascherina, ma dall’altra parte c’è l’obbligo di rispettare le indicazioni aziendali e di usare correttamente i dispositivi di protezione individuale (art. 20, Dlgs 81/2008), per cui sarebbe opportuno che l’azienda disciplinasse le modalità con le quali mette a disposizione le mascherine FFP2, ad esempio monitorando il prelievo delle mascherine per finalità lavorative, ricordando che la mascherina ha una durata media di efficacia di circa 8 ore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che riporta anche (Allegato 1) uno specchietto che ripercorre i termini di decadenza dell’uso della mascherina nelle diverse attività con riferimento alla normativa vigente (Art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Confindustria, Nota di aggiornamento 5 luglio 2022 - “Il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 19 Jul 2022 05:29:43 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-nota-di-confindustria-sul-protocollo</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,incarico rspp,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-nuove-misure-di-prevenzione</link>
      <description>Le indicazioni del nuovo protocollo condiviso del 30 giugno 2022 per i luoghi di lavoro. Focus sull’aggiornamento del protocollo, sull’informazione, la gestione degli appalti, degli spazi comuni e dell’entrata e uscita dei dipendenti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Nuove regole COVID-19: aggiornamento del protocollo e organizzazione aziendale
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni del nuovo protocollo condiviso del 30 giugno 2022 per i luoghi di lavoro. Focus sull’aggiornamento del protocollo, sull’informazione, la gestione degli appalti, degli spazi comuni e dell’entrata e uscita dei dipendenti.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Del nuovo protocollo, mi soffermo in questo testo
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            su alcuni altri aspetti e indicazioni connesse al nuovo protocollo del 30 giugno 2022, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’aggiornamento nelle aziende del protocollo anti-contagio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In premessa si indica che “in continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali” (14 marzo 2020, 24 aprile 2020, 6 aprile 2021), il Protocollo condiviso “ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 – si sottolinea – “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”. Il Protocollo contiene “misure che seguono la logica della precauzione” e i datori di lavoro, "aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione” elencate, “da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il punto 13 è dedicato all’aggiornamento del protocollo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare si indica, in modo non dissimile a quanto già indicato in precedenza, che “sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS”. E laddove, “per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre “in mancanza di quanto previsto dai punti precedenti” (questa indicazione non era presente nel precedente protocollo) e per le finalità del Protocollo, “potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/ COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo protocollo: informazione e gestione degli appalti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al punto 1 “Informazione”, nel testo non è più presente l’indicazione relativa all’obbligo del lavoratore di rimanere a casa in caso di febbre o sintomi influenzali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il datore di lavoro, “attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre il datore di lavoro “fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi al punto 3 “Gestione degli appalti”, molto semplificato rispetto al precedente punto 3 del protocollo del 6 aprile 2021 (modalità di accesso dei fornitori esterni), si indica che “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente”. E l’azienda committente “è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo protocollo: le novità sull’organizzazione aziendale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo poi sul punto 7 “Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)” che ha poche, in realtà, differenze rispetto al precedente protocollo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             “occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie”;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Molto semplificati alcuni punti relativi all’organizzazione aziendale, ad esempio con riferimento (punto 8) alla “Gestione entrata e uscita dei dipendenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del nuovo protocollo condiviso che si sofferma anche sulla “Gestione di una persona sintomatica in azienda” (nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, “lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2”) e riporta anche specifiche indicazioni sulla riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/ COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimentri:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo condiviso sottoscritto il 30 giugno 2022.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 08 Jul 2022 05:21:53 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-nuove-misure-di-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,DVR,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+2+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+2+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-aggiornamento-del-protocollo-anticontagio</link>
      <description>Un approfondimento delle indicazioni del nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Ingressi, dispositivi, pulizia e lavoro agile.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cosa indica il nuovo protocollo anticovid per i luoghi di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un approfondimento delle indicazioni del nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Ingressi, dispositivi, pulizia e lavoro agile.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo l’incontro del 4 maggio 2022 tra Ministeri e parti sociali che, in materia di contrasto al COVID-19, aveva confermato la validità del “Protocollo condiviso” nella versione del 6 aprile 2021, era previsto un incontro a fine giugno per eventuali aggiornamenti anche in relazione alla situazione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato nella news " Covid-19: l’accordo sull’aggiornamento del protocollo per i luoghi di lavoro”, dopo una giornata di confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali il 30 giugno scorso è stato siglato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo che aggiorna e rinnova i precedenti accordi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi giorni sono state presentate le linee principali dell’accordo, specialmente in relazione all’uso delle mascherine FFP2 che rimangono un presidio rilevante, ma per le quali ogni azienda è tenuta a svolgere un’analisi interna al fine di individuare “particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo protocollo: ingresso, sanificazioni e precauzioni igieniche
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che nella premessa del protocollo si indica che questa versione tiene conto dei vari provvedimenti recenti in materia COVID-19, della Circolare 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ma anche e della “circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo dalla “modalità di ingresso nei luoghi di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che, come era già nel Protocollo del 6 aprile 2021, il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro “potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le persone in tale condizione “saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2” (non più solo mascherina chirurgica) ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si indica che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/ COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. E “qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come nel precedente protocollo si ricorda che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alla “Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria”, con indicazioni, anche in questo caso non dissimili, ma più semplificate rispetto ai precedenti protocolli.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il datore di lavoro “assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID- 19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, “si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Occorre poi “garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questa parte del protocollo si indica poi che in tutti gli ambienti di lavoro “vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Qualche cenno poi alle “precauzioni igieniche personali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che è obbligatorio (lo era anche per i precedenti protocolli) che le persone presenti nel luogo di lavoro “adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo protocollo: dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo dunque ai “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riportano i vari obblighi previsti dalle normative vigenti e si sottolinea che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative” (ma non si parla più, come in precedenza, di obbligo dei dispositivi “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il nuovo Protocollo indica che “il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una parte del protocollo si rivolge poi a “sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che è necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, “che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare la sorveglianza sanitaria “oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV- 2/COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, ove presente, il medico competente “attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art.  10 del decreto legge 24 marzo 2022 n.  24 convertito in legge 19 maggio 2022 n.  52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il protocollo – che vi invitiamo a leggere integralmente - si sofferma poi sulla riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/ COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo protocollo: il lavoro agile e i lavoratori fragili
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al “lavoro agile” si indica che “pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso – continua il protocollo – “le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai “lavoratori fragili”, si segnala che il datore di lavoro “stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili”. E anche in questo caso le Parti sociali “auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo condiviso sottoscritto il 30 giugno 2022 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ministero per la pubblica amministrazione, Circolare n. 1/2022 del 29 Aprile 2022 - indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 04 Jul 2022 07:30:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-aggiornamento-del-protocollo-anticontagio</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Consulenza COVID-19,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Consulenza COVID-19 Roma,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,protocollo anticontagio,Rischio COVID 19</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO: LA PROGETTAZIONE NEI MAGAZZINI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-la-progettazione-nei-magazzini</link>
      <description>Una linea guida CFPA-E si sofferma sulla sicurezza antincendio nei depositi. Focus sulla protezione e lotta antincendio: impianti di rivelazione ed estinzione, compartimentazione, esodo e informazioni al personale di soccorso.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come fare un’adeguata protezione antincendio nei magazzini e depositi?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una linea guida CFPA-E si sofferma sulla sicurezza antincendio nei depositi. Focus sulla protezione e lotta antincendio: impianti di rivelazione ed estinzione, compartimentazione, esodo e informazioni al personale di soccorso.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci siamo soffermati più volte sui rischi correlati ad ambienti di lavoro particolari come i depositi e i magazzini in relazione alle attività di stoccaggio, immagazzinamento, accatastamento e movimentazione; anche perché, come ricordato nell’articolo “ Sicurezza e logistica: quali sono i rischi connessi alle nuove tecnologie?”, la logistica ha avuto in questi anni un notevole sviluppo anche nel nostro Paese.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Riguardo ai depositi e magazzini è bene poi soffermarsi in particolare sul rischio incendio. Infatti se l’incidenza degli incendi in questi ambienti non è particolarmente alta, la loro dimensione e la quantità di materiali combustibili stoccati “fanno sì che spesso gli incendi diventino di grandi dimensioni, e pongano sfide impegnative per il personale di soccorso”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            A ricordarlo fornendo varie informazioni sulla gestione della sicurezza antincendio e sugli impianti di protezione è il documento “ Fire safety in warehouses” elaborato dalla Fire Protection Association (FPA), a cura di Adair Lewis e tradotto in italiano (“Sicurezza antincendio nei depositi”) da Guido Zaccarelli (Presidente Vicario APC Prevenzione incendi di AIAS).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il documento è una delle linee guida prodotte in questi anni dalla Confederation of Fire Protection Association Europe ( CFPA-Europe), un’associazione europea di organizzazioni nazionali che si occupano di prevenzione e protezione dagli incendi.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Incendi nei depositi: impianti di rivelazione ed estinzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La linea guida dopo aver ricordato che le persone coinvolte nella progettazione, installazione e ispezione degli impianti di protezione antincendio “devono essere abilitate in conformità alle normative nazionali ed alla buona pratica del settore”, si sofferma in particolare sugli impianti di rivelazione ed allarme incendio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che, “come determinato dalla valutazione del rischio ed in accordo con l’assicurazione”, un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio “deve essere progettato in modo da tenere in considerazione la necessità della protezione dell’attività e deve essere installato in conformità alle norme di buona tecnica nazionali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             deve essere “monitorato sia sul posto sia da un centro remoto accreditato per la ricezione dell’allarme in conformità alle norme nazionali”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’installazione “deve essere periodicamente verificata e manutenuta in conformità alle norme nazionali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “quando nastri trasportatori, impacchettatrici automatiche o apparecchi simili sono in uso, essi devono essere collegati all’impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio in modo tale che il movimento delle merci sia interrotto non appena si attivi l’impianto”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la manutenzione “deve comprendere il controllo di questi sistemi, insieme con l’operatività dei sistemi di ventilazione automatica, del rilascio delle porte tagliafuoco ad intervento automatico e di tutti gli altri sistemi connessi al pannello di controllo dell’impianto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma poi sugli impianti di estinzione ricordando che la fornitura idrica deve essere una o più delle seguenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Idranti esterni sulla pubblica via.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Impianto privato di idranti esterni progettato in conformità alle norme nazionali e preferibilmente formante un impianto chiuso ad anello. Gli apparecchi devono essere posizionati a non più di 70 m dall’ingresso dell’edificio e a non più di 150 m sul lato. Essi devono preferibilmente essere posizionati immediatamente adiacenti alle vie di circolazione o alle postazioni dotate di pavimentazione di sufficiente resistenza predisposte per il servizio antincendio, a distanza non inferiore di 6 m dall’edificio in modo tale che possano restare utilizzabili anche durante un incendio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Una fornitura idrica statica o naturale in grado di fornire una capacità minima che soddisfi il servizio antincendio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            E quando l’attività è ancora in uno stadio di progettazione “occorre considerare seriamente l’installazione di un impianto di estinzione automatico ad acqua (sprinkler). L’impianto sprinkler deve essere progettato, installato, gestito e manutenuto da parte di società abilitate in conformità alle norme nazionali”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Testine sprinkler dentro gli scaffali (in-rack sprinklers) “devono essere installate quando appropriato e quando sono in uso bancali di plastica occorre utilizzare un impianto sprinkler addizionato con schiuma. Occorre considerare se installare impianti localizzati di estinzione dove essi possono essere utili, come per esempio per proteggere i motori elettrici dei sistemi di autoimpilamento”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che “in aggiunta all’installazione di un impianto sprinkler o altri impianti fissi di estinzione incendi, devono essere disponibili ed immediatamente accessibili in caso di incendio estintori in numero adeguato e con appropriate caratteristiche estinguenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura intera della linea guida che riporta ulteriori dettagli e veniamo ad altri aspetti come la compartimentazione e l’esodo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Incendi nei depositi: compartimentazione ed esodo
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla compartimentazione, si indica che occorre prestare attenzione che “tutte le forometrie intorno alle tubazioni di servizio ed ai cavi che attraversano i muri, i pavimenti ed i soffitti che devono avere una resistenza al fuoco siano dotate di adeguate barriere passive. Una attenzione particolare va posta nella sigillatura di forometrie che attraversano pannelli compositi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre le aree pericolose e le aree che sono critiche per la continuità lavorativa “devono essere identificate nella valutazione del rischio. Tali aree possono comprendere operazioni di imballaggio, locali tecnici, centrali termiche, cabine elettriche di trasformazione, locali quadri elettrici, locali dati, aree per la manutenzione dei veicoli e aree per la ricarica delle batterie. Occorre valutare se racchiudere tali aree con strutture di resistenza al fuoco di almeno 120 minuti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo all’esodo gli occupanti di questi ambienti “devono essere in grado di evacuare l’attività rapidamente e in sicurezza in caso di incendio. Il numero, la larghezza e la posizione delle vie di esodo (per esempio passaggi interni, corridoi e vani scale) e le uscite di sicurezza devono essere adeguati al rischio e devono essere sempre sgombri da ostacoli al deflusso, allo scopo di evitare ogni rischio di cadute, scivolate o incidenti. Pertanto, le baie e le piattaforme di carico non possono essere considerate nel piano di evacuazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre dentro un locale molto ampio “le vie di esodo devono essere quanto possibile corte e lineari. Ad ogni modo, il piano di evacuazione deve tenere conto della specifica disposizione per esempio di macchinari, scaffali lunghi o depositi di sostanze pericolose. Pertanto si raccomanda di rafforzare la segnaletica di sicurezza obbligatoria e di segnalare le vie di esodo mediante apposita segnaletica a terra”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Incendi nei depositi: lotta antincendio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla lotta antincendio si segnala che è necessario “garantire un accesso veloce ai Vigili del Fuoco al loro arrivo sul posto. Il personale della sicurezza o una persona incaricata deve attendere il loro arrivo ed aprire i cancelli o le barriere presenti. Esternamente, è necessario mantenere la strada libera per permettere ai veicoli dei Vigili del Fuoco di accedere adeguatamente al deposito. L’accessibilità agli edifici per i Vigili del Fuoco deve essere conforme alle norme nazionali ed alle richieste dell’assicurazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre all’interno del deposito “un percorso sgombro largo non meno di 0,5 m deve essere mantenuto lungo tutti i muri perimetrali e, dove possibile, i corridoi devono essere larghi almeno 2,5 m. Le aree di stoccaggio libero a terra devono essere limitate in modo tale da non restringere l’accesso per i Vigili del Fuoco”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che gli impianti di evacuazione di fumo e calore “possono essere installati nei depositi allo scopo della salvaguardia della vita e della protezione dei beni, e la loro installazione può essere una prescrizione dei Vigili del Fuoco. La ventilazione aiuta a prevenire l’accumulo del fumo, favorendo l’evacuazione e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Quando l’evacuazione del fumo e del calore è presente all’interno di un edificio protetto da impianto sprinkler, è necessaria una progettazione esperta per assicurarsi che essa non interagisca in modo negativo con l’operatività dell’impianto sprinkler”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo al documento che si sofferma in particolare sulle porte tagliafuoco, anche con una nota del traduttore, e concludiamo ricordando, sempre con riferimento al contenuto della linea guida CFPA, che per i Vigili del Fuoco devono essere disponibili le necessarie informazioni, “che includono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il layout del complesso, compresa la planimetria dell’edificio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la posizione dei pulsanti di sgancio elettrico per i nastri trasportatori e/o apparecchi automatici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la posizione del pannello di controllo dell’impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dettagli su tutti gli impianti di estinzione automatici e la posizione dei loro dispositivi di controllo (per esempio il gruppo di controllo dell’impianto sprinkler);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dettagli sull’impianto di ventilazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la natura e posizione di tutte le sostanze pericolose presenti nell’attività;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dettagli sui contatti del personale che potrebbe essere necessario consultare;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la posizione degli idranti, dei montanti principali e delle altre alimentazioni idriche utilizzabili a fini antincendio presenti nel sito o nelle vicinanze”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al tema della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ricordiamo anche la recente pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             CFPA-Europe, “ Fire safety in warehouses”, prodotto dalla Fire Protection Association (FPA) e a cura di Adair Lewis, CFPA-E Guideline No 35:2017 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 27 Jun 2022 11:48:11 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-la-progettazione-nei-magazzini</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,rischio incendio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Codice prevensione incendio,81/08,D.Lgs. 81/08,valutazione rischio incendio,prevenzione incendi,valutazione del rischio incendio,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,sicurezza antincendio,antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: LE CADUTE IN PIANO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-le-cadute-in-piano</link>
      <description>Un documento fornisce informazioni sulla valutazione del rischio di caduta in piano e sulle condizioni che incrementano il rischio di scivolamento. Focus sulla prima fase di un protocollo per la misura strumentale e sull’analisi della pavimentazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Valutare il rischio della caduta in piano: la verifica della pavimentazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento fornisce informazioni sulla valutazione del rischio di caduta in piano e sulle condizioni che incrementano il rischio di scivolamento. Focus sulla prima fase di un protocollo per la misura strumentale e sull’analisi della pavimentazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se il rischio di caduta in piano rappresenta oggi un rischio che il datore di lavoro deve valutare, identificando adeguate misure protettive, nella pratica corrente “la valutazione del pericolo caduta viene condotta solo per gli ambienti nei quali questo è riconosciuto come rischio specifico”. E bisogna ricordare che i datori di lavoro “sono chiamati ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza e protezione non solo per i propri dipendenti, ma per tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo e indipendentemente dal tempo di permanenza, sono presenti nell’ambiente di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare in questi termini le criticità e l’importanza della valutazione del rischio di caduta in piano è il documento “ Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1”, frutto della collaborazione tra Inail - Direzione regionale Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II; un documento che oltre ad analizzare la letteratura tecnica e scientifica sul tema della scivolosità delle pavimentazioni presenta indicazioni sui criteri e sui protocolli per la valutazione del rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per favorire la prevenzione e un’adeguata valutazione del rischio di caduta in piano e del rischio di scivolamento, ci soffermiamo oggi sulle prime fasi del protocollo per la misura strumentale con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Caduta in piano e valutazione: la campagna di rilievo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione ai protocolli per la valutazione del rischio il documento si sofferma sul protocollo per la misura strumentale, con particolare riferimento alla campagna di rilievo con cui si definisce l’area operativa “nelle sue coordinate spaziali e le modalità con cui devono essere svolte le operazioni per la misura”. Chiaramente i criteri con cui va impostato il rilievo incidono “sul tipo di risultati che produce, che dipendono strettamente dai criteri di rilevamento e la cui rappresentatività discende dalla logica con cui la campagna di rilevamento è stata istruita”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda, come già indicato in altre parti del documento, che la misura della scivolosità dei pavimenti “dipende da diversi fattori che possono pregiudicare la sicurezza della superficie di camminamento”. Tra questi, il CoF (coefficiente di attrito) rappresenta “la forza che resiste al movimento tra due superfici ed è espressa dal rapporto: μ = F/L dove μ è il coefficiente di attrito dinamico ed un valore adimensionale in quanto rapporto tra due forze, F è la forza orizzontale necessaria per mantenere il movimento tra le due superfici e L è la forza verticale o carico”. E al valore di μ così ottenuto corrispondono i range di tolleranza espressi dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il progetto della campagna di rilievo – continua il documento - può essere articolato in funzione di “diverse finalità:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare se su di una stessa pavimentazione si riscontri una variazione del CoF al variare delle condizioni d’uso cui è sottoposta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare se le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia producono variazioni del CoF;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuare la distribuzione delle variazioni del CoF mappando le superfici omogenee rispetto ai fattori selezionati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare la variazione del dato rispetto a condizioni d’uso e manutenzione uguali su superfici differenti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che gli stessi fattori rispetto a pavimentazioni differenti o a differenti condizioni d’uso “possono produrre effetti peggiorativi o anche migliorativi del CoF perché combinazioni di più fattori (come uso, pulizia, usura, ecc.) determinano un incremento del valore di μ o anche un decremento in rapporto alle caratteristiche del materiale. Un esempio significativo può essere dato dalla oggettiva constatazione che il valore di μ diminuisce su superfici porose con depositi di polvere rispetto alla condizione di “pulito”, mentre sulle superfici lisce non pulite il μ ha un valore più elevato rispetto a quello rilevabile dopo un ciclo di pulizia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Caduta in piano e pavimentazione: finiture, vetustà e manutenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che tra i “fattori maggiormente rilevanti rispetto alla valutazione del COF delle superfici di camminamento si considerano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            finitura superficiale (liscia, rugosa, lucida, matta, assorbente, idrorepellente);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vetustà del pavimento (anno di messa in opera o anno di rigenerazione del pavimento);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cicli di pulizia, attrezzature e detergenti impiegati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dimensione delle linee di fuga;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dimensione degli elementi (piastrella/lastra/doga);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            disposizione degli elementi (parallela, perpendicolare, trasversale al verso di camminamento)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non bisogna poi dimenticare che la finitura superficiale di ogni pavimentazione “ha un COF proprio che in genere è certificato dal fornitore e dipende dalla porosità del materiale e dalla rugosità della superficie esposta al calpestio. Questi parametri possono tuttavia variare nel tempo in funzione delle condizioni d’uso e manutenzione a cui sono sottoposti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio le superfici usurate “possono presentare un coefficiente di attrito più elevato nei casi in cui, perso lo strato di finitura, la superficie del materiale di supporto abbia caratteristiche di maggiore porosità e rugosità, mentre in altri casi la rugosità superficiale può essere invece attenuata dall’usura se il materiale è poco resistente e così offrire al camminamento una superficie liscia con un valore di μ più basso rispetto alle condizioni di fornitura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Influenti nella valutazione della resistenza allo scivolamento delle superfici e nel mantenimento delle prestazioni iniziali possono poi essere elementi come:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “la resistenza alle condizioni di usura dettate dal carico di utenza (per ambienti interni) ed anche dagli agenti atmosferici (per ambienti esterni)”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “i trattamenti cui è soggetto per le operazioni di pulizia e lucidatura”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rispetto a questi fattori gli effetti delle operazioni di manutenzione ordinaria “possono essere contrastanti producendo in taluni casi un miglioramento del coefficiente di attrito ed in altri un decremento del suo valore (μ)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala, ad esempio, che i prodotti e solventi “possono sia danneggiare le superfici, se troppo aggressivi o incompatibili con la finitura superficiale dei pavimenti, sia lasciare un residuo che ne alteri le proprietà di resistenza allo scivolamento. Nelle operazioni di rilievo deve pertanto essere considerato con quali modalità, frequenza, attrezzature e prodotti viene effettuata la pulizia delle superfici e con quale periodicità, laddove previsto, siano effettuati cicli di rigenerazione della lucidatura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Caduta in piano e pavimentazione: le variabili della posa in opera
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento - curato da Erminia Attaianese, Gennaro Bufalo, Raffaele d’Angelo, Gabriella Duca, Gabriella De Margheriti, Paola De Joanna, Alfonso Giglio, Liborio Mennella, Ernesto Russo – indica poi che nel rilevamento del coefficiente di attrito “intervengono anche altre variabili che sono connesse alla posa in opera degli elementi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti oltre alle caratteristiche di superficie indicate, si devono considerare “la disposizione delle linee di fuga e la dimensione degli elementi componenti, fattori che concorrono a determinare una texture intercalata alla superficie della pavimentazione che ne modifica la resistenza allo scivolamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare l’orditura delle linee di fuga “può essere in diversa misura rilevante in ragione di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            larghezza delle fughe;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            maggiore o minore profondità rispetto alla superficie degli elementi della pavimentazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            materiale con cui sono realizzate le fughe;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            distanza tra le linee di fuga”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si ricorda poi che qualunque alterazione della complanarità “produce un’usura anomala delle superfici ed un accumulo di depositi di polvere e contaminanti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva la messa a sistema di tutte le informazioni e le osservazioni esposte nel documento, in questa prima parte del protocollo per la misura strumentale, possono dunque condurre “ad una mappatura delle superfici di camminamento in cui, a variazioni del CoF corrispondono diverse condizioni di usura della superficie, diversi modi di percorrenza e differenti condizioni di pulizia e manutenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo questa presentazione dei primi rilievi rispetto alla pavimentazione e ai materiali, sempre in relazione al rischio di scivolamento e inciampo, il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche su altri aspetti complementari come l’uso degli spazi arrivando poi alla procedura di rilevamento che “corrisponde alla messa in opera del progetto di rilievo e quindi traduce in modalità esecutive gli indirizzi tracciati in fase istruttoria”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, infine, che il documento presenta anche un protocollo per la valutazione non strumentale del rischio da scivolamento sulla pavimentazione con due sezioni. La prima presenta “la rassegna dei fattori che possono costituire le principali cause del verificarsi di eventi di scivolamento e/o inciampo”, mentre la seconda è costituita da una “check-list ragionata degli indicatori per il rilevamento dei fattori di rischio presenti, che associati al valore di coefficiente di attrito rilevato strumentalmente, consentono di valutare se sussistono nell’ambiente situazioni che aggravano il livello di rischio in rapporto al contesto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II, “ Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1”, a cura di Erminia Attaianese e Paola De Joanna (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Bufalo (UOT di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli), Raffaele d’Angelo e Ernesto Russo (Direzione regionale Campania-Contarp), Gabriella Duca e Gabriella De Margheriti (esperti in Fattori Umani), Alfonso Giglio (Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli), Liborio Mennella (Avvocato Civilista, già Delegato OUA Organismo Unitario Avvocatura Italiana), Progetto RAS, volume 1, collana Salute e Sicurezza, edizione 2021
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 05:43:00 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-le-cadute-in-piano</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio cadute in piano,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio scivolamento,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/valutazione+rischi+cadute+in+piano.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: I COSTI DELLA NON SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali-i-costi-della-non-sicurezza</link>
      <description>La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia si sofferma sull’impatto sociale ed economico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L’importanza di adottare un sistema di misurazione condiviso.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Qual è l’impatto sociale ed economico di infortuni e malattie professionali?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia si sofferma sull’impatto sociale ed economico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L’importanza di adottare un sistema di misurazione condiviso.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo una stima dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro ( OIL) ogni anno nel mondo 2,8 milioni di persone muoiono per incidenti o malattie legate al lavoro e, di questi, circa 400 mila lavoratori sono vittime d’infortuni mortali e 2,4 milioni sono le morti causate da malattie professionali. E a queste cifre si aggiungono più di 374 milioni di lavoratori vittime ogni anno d’infortuni sul lavoro non mortali ma che provocano lesioni gravi e portano ad assenze dal lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se spesso i dati reali, relativi alle denunce, rappresentano una sottostima del fenomeno anche il calcolo degli impatti economici e sociali della salute e sicurezza sul lavoro (SSL), “nonostante gli sforzi di ricerca, è finora riuscito a stimare probabilmente solo la punta dell’iceberg”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si stima Che a livello mondiale gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono costati nel 2019 “circa 3.050 MLD di euro, quasi il 4% del PIL e a livello europeo ca 460 MLD di euro, oltre il 3,3 % del PIL” (Fonte Comunicazione CE 2021).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A livello italiano, secondo alcune stime dell’Inail, “il danno economico causato da infortuni e malattie professionali è risultato, nel 2007, pari a quasi 48 miliardi di euro, ovvero più del 3% del PIL (Andamento degli infortuni sul lavoro, Dati Inail, luglio 2011)”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro dato significativo è poi la stima del ROP (Return On Prevention), il ritorno dell’ investimento in sicurezza e prevenzione da malattie e infortuni, che risulta pari a 2,2: “ovvero ogni euro speso in Salute Sicurezza sul Lavoro (SSL) genera un valore più che doppio (analisi e-Labo su dati DGUV e EU-OSHA)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A fornire questi interessanti dati e a fare un’analisi dettagliata sull’impatto sociale ed economico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati nella recente “ Relazione Intermedia sull’attività svolta” approvata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile 2022.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Infortuni e malattie professionali: l’impatto economico
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Commissione dedica il punto 2 della relazione all’impatto sociale ed economico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ricordando che “le implicazioni della Salute Sicurezza sul Lavoro (SSL) sono molteplici ed impattano su numerosi ambiti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sociale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pubblico
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Aziendale/organizzativo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sistema sanitario
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sistema previdenziale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Compagnie di assicurazione”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E risulta fondamentale “stimare i relativi impatti economici e sociali in quanto, un miglioramento delle condizioni di lavoro consente l’aumento di produttività dei lavoratori, con conseguenze importanti sull’azienda e sulla società in generale”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se ci soffermiamo sugli impatti economici si segnala che nei principali studi esaminati per valutare l’impatto economico “i costi vengono così articolati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Costi diretti facilmente quantificabili in termini monetari, sono direttamente connessi all’oggetto di costo considerato.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Costi indiretti non definiti univocamente e che necessitano di altre stime (riduzione della produttività della forza lavoro dovuta all’infortunio, costi di sostituzione per l’assenza del lavoratore infortunato e degli straordinari necessari a recuperare il tempo perso, costo delle attività di indagine, compilazione di verbali e rapporti con le autorità di controllo, costi di retraining nel caso in cui al lavoratore infortunato venga modificata la mansione)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Costi intangibili che non rientrano nella contabilità aziendali e sono difficili sia da individuare che da stimare (es. danno reputazionale) e spesso richiedono la ‘quantificazione economica’ di un impatto eminentemente sociale (es. dolore e sofferenza morale e psicologica)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente “il «costo» maggiormente rilevante per i lavoratori riguarda certamente la perdita della qualità della vita, o, addirittura, la morte prematura risultante dagli infortuni o dalle malattie. La traduzione di questo impatto in termini economici è difficile e a volte distorto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Infortuni e malattie professionali: i costi per le aziende
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Commissione si sofferma poi sui costi degli infortuni e delle malattie professionali per l’azienda/datore di lavoro: “aumentano i costi dell’impresa (nel breve termine) e diminuiscono i profitti (nel lungo periodo), anche a causa della mancanza di produttività (giornate di assenza del lavoratore, misure per riorganizzare il lavoro, sostituzione del lavoratore)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio gli effetti sui costi comprendono (Mossink &amp;amp; De Greef, 2002):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Assenza della vittima
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Interruzione nei processi di produzione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riorganizzazione del lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Primo soccorso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Spesa per reclutamento/sostituzione di personale temporaneo e ricadute sui collegi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Formazione del lavoro che sostituisce l’infortunato/deceduto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Danni ai macchinari
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Aumento dei premi assicurativi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi gli effetti sui profitti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Perdite di produzione (in base all’occupazione del lavoro, alla qualifica, ai tempi di produzione)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Danno di immagine dell’azienda
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Scarsa soddisfazione lavorativa
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Senza dimenticare che la maggioranza degli infortuni, “in particolare l’82% di tutti gli infortuni sul lavoro e il 90% degli infortuni mortali avvengono all’interno di piccole e medie imprese (Eurostat, Statistical analysis of socio-economic costs of accidents at work in the European Union, Luxembourg, 2004). È evidente che queste tipologie di imprese sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista organizzativo sono strutturalmente meno resistenti ai problemi che si generano in seguito a fatti di gravità come gli incidenti sul lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Infortuni e malattie professionali: l’impatto sociale e i sistemi di misurazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Commissione si sofferma poi sui costi per la società e sull’impatto sociale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo sull’impatto sociale che “riguarda i risvolti degli infortuni e delle malattie sul lavoro sulla qualità della vita”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo Dorman (2012) i «costi sociali» “devono essere intesi come la somma di tutti i costi collegati all’infortunio e alla malattia del lavoratore e possono essere espressi in termini di impatto sull’abilità della persona colpita da infortunio nel perseguire le sue principali attività sociali, incluso il lavoro, la cura dei membri della famiglia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Bisogna ricordare poi che le conseguenze sociali riguardano sì in modo diretto il lavoratore infortunato, ma “l’impatto si estende anche ai membri della famiglia, ai colleghi di lavoro, alle compagnie di assicurazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dembe (2001) ha cercato di “stimare le ripercussioni degli incidenti o delle malattie professionali sulla società, assumendo che abbiano anche un impatto sull’intera rete di relazioni del lavoratore: familiari, colleghi, fornitori di cure mediche, assicurazioni e una miriade di altri individui e gruppi”. L’impatto sociale si estende “alla famiglia dell’infortunato, agli amici e ai colleghi del lavoratore (colonna 1) e in base al ruolo sociale esercitato (ruolo domestico, professionale svago, tempo libero, civile, politico, religioso, economico, educativo, professionale, biologico e culturale, presenti nella colonna 2). L’influenza di un infortunio sul lavoro può estendersi a diversi contesti, tra cui case, luoghi di lavoro, cliniche mediche e istituzioni comunitarie, chiese, scuole, negozi, imprese, tribunali, le carceri (colonna 3).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Sono possibili molteplici impatti, inclusi effetti professionali, psicologici, comportamentali, sociali, economici e funzionali (colonna 4)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo segnalando che l’analisi presentata mette in risalto “l’estrema difficoltà nel riuscire a definire calcoli attendibili in tema di ricadute economiche dovute alla SSL. Le difficoltà sono tali da rendere poco attendibile dal punto di vista scientifico ogni risultato e di conseguenza non idoneo a supportare decisioni di policy”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso italiano le stime variano addirittura “dal 3% di peso sul PIL al 6%. Tutto dipende dai dati epidemiologici di partenza e dalla loro interpretazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In sostanza, «nonostante negli ultimi anni si siano sviluppati vari metodi e strumenti per stabilire i costi della salute sul lavoro, non esiste ancora un reale strumento di stima data la complessità e la molteplicità di fattori da prendere in considerazione» (D’Erario, et al., 2012).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Commissione ritiene, infine, che “proprio questa grande difficoltà di misurazione del fenomeno, sia nei suoi aspetti immeditati (entità degli infortuni sul lavoro) sia nelle sue conseguenze economiche e sociali, contribuisca in modo significativo a renderlo difficilmente governabile ma fortemente indicativo del peso specifico che assume nella bilancia economica”. Ne consegue che “l’adozione di un sistema di misurazione condiviso dei costi economici e sociali dovuti agli infortuni sul lavoro” costituirebbe “un obiettivo politico in sé, necessario a fare evolvere a livelli superiori le politiche di contrasto e mitigazione degli incidenti sul lavoro e in genere dello sfruttamento lavorativo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati - Relazione intermedia sull’attività svolta approvata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile 2022
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 05:52:34 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali-i-costi-della-non-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,consulenza sicurezza sul lavoro,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortuni+sicurezza+sul+lavoro-cd050a8e.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortuni+sicurezza+sul+lavoro-cd050a8e.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AMIANTO: LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-amianto-la-formazione-dei-lavoratori</link>
      <description>Un documento sulla sicurezza nelle bonifiche da amianto si sofferma sulla formazione e addestramento dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Il datore di lavoro e i contenuti della formazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come formare chi può essere esposto a polveri contenenti amianto?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento sulla sicurezza nelle bonifiche da amianto si sofferma sulla formazione e addestramento dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Il datore di lavoro e i contenuti della formazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La gestione in sicurezza delle attività di bonifica in cantieri contaminati da amianto presuppone l’adozione di misure di prevenzione di tipo organizzativo e tra queste hanno particolare rilevanza le attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori. I percorsi formativi devono riguardare le “procedure sito specifiche” stabilite, l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature, in relazione all’attività e ai rischi, e vari altri aspetti connessi anche indirettamente alla tutela dalla salute e della sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio in considerazione dell’elevato rischio per la salute degli operatori e per l’ambiente circostante, nell’ambito della gestione della sicurezza in un cantiere di bonifica amianto “serve organizzare un team dedicato alla sicurezza composto da personale qualificato, costituito da professionisti afferenti ad imprese abilitate in termini di esperienza e formazione specifica, che posseggano oltre alle competenze specifiche anche giuste qualità di leadership e costanza, per eseguire il coordinamento continuo del programma dei lavori preventivato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo, a sottolineare l’importanza della formazione e a fornire utili formazioni è il documento Inail “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita” elaborato nel 2020 dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (DIT).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda che il datore di lavoro (Dl) ha l’obbligo di accertarsi che “ciascun lavoratore presente sul cantiere riceva una informazione e formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi riferiti alle mansioni ed a quanto potrebbe conseguirne, misure e procedure di prevenzione e protezione necessarie, caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La formazione nei cantieri e il ruolo del datore di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Il documento ricorda che, in generale, “la formazione prevista dal Dl dovrà vertere su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le procedure che riguardano ii primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il ruolo e gli obblighi dell’Rspp e del Mc” (medico competente);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            !i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inoltre “il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori stranieri, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La formazione deve poi avvenire “al momento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dell’assunzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            del trasferimento o cambiamento di mansioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I contenuti della formazione, il caposquadra e l’addestramento del lavoratore  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento poi al sistema degli appalti, spesso connessi alle attività di bonifica da amianto, si indica che “il personale delle imprese, i Lavoratori Autonomi, i Subappaltatori dovranno essere informati, e formati secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell’inizio dei lavori”. E i contenuti della formazione “dovranno essere congrui alle necessità dei cantieri nei quali i lavoratori presteranno la loro opera e la documentazione relativa alla frequenza ai corsi dovrà, oltre ad essere allegata al Pos, essere disponibile presso l’impresa per ciascun operaio impiegato, per i controlli dell’Organo di vigilanza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre per ogni Impresa “dovrà essere formato un Capo squadra (Cs) per turno e un numero di addetti alle emergenze e primo soccorso sufficienti a ricoprire i bisogni valutati per le diverse situazioni. Nel corso dei lavori potranno essere indette dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse) delle riunioni informative sulla sicurezza alle quali tutto il personale convocato dovrà partecipare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che, in base alle attività svolte, “deve essere previsto anche l’addestramento del lavoratore. Tale attività è essenziale per far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La formazione per i lavoratori esposti a polveri contenenti amianto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso specifico dell’amianto (art. 258 del decreto legislativo n. 81/2008) il datore di lavoro deve assicurare che “tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il contenuto della formazione – continua il documento – “deve consentire ai lavoratori di acquisire conoscenze in particolare per quanto riguarda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le procedure di emergenza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le procedure di decontaminazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’eliminazione dei rifiuti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la necessità della sorveglianza medica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre tutti i lavoratori “addetti agli interventi a diretto contatto con materiali contenenti amianto devono inoltre essere formati e addestrati anche con corsi specifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 da 30 ore per i lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica (operativi) e 50 ore per chi coordina e sovrintende le attività di rimozione, smaltimento e bonifica (gestionale)”. E questi lavoratori devono “dimostrare di aver frequentato il relativo corso di aggiornamento con periodicità preferibilmente quinquennale, o come previsto dai regolamenti regionali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che, “fatte salve le specifiche normative regionali, è auspicabile che fasi di lavoro per la demolizione e rimozione di materiali contenenti amianto siano coordinate e sovraintese da un ‘coordinatore amianto (Ca)’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non bisogna poi dimenticare “la specifica formazione e relativa verifica di idoneità che deve avere il Responsabile tecnico delle Ditte iscritte all’Albo gestori ambientali, categoria 10 A e 10B, per poter operare in cantiere”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine, per favorire il raggiungimento dell’obiettivo di giungere ad una formazione efficiente e sicura, il documento indica che “si ritiene opportuno:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coinvolgere nel processo i dipendenti di tutte le parti dell’organizzazione, dagli alti dirigenti agli addetti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ottenere il chiaro appoggio della dirigenza in tutte le decisioni che riguardano il processo di formazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            integrare la formazione in una strategia di produzione come elemento chiave della produttività e assicurarsi che tutti i dipendenti siano consapevoli del ruolo che svolgono per migliorare le prestazioni dell’azienda”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva è molto importante che, “attraverso un percorso formativo e la disseminazione dei temi della prevenzione e protezione, si sviluppi una cultura della sicurezza che consenta di adempiere alle proprie responsabilità con maggiore preparazione e fiducia nelle proprie competenze; infatti attraverso l’educazione e la formazione si può giungere a compiere scelte sicure, attenuando e prevenendo così gli incidenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, rimandiamo alla lettura integrale del documento e segnaliamo, infine, che ulteriori informazioni ed approfondimenti sulla formazione sono reperibili nell’Appendice normativa della pubblicazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, a cura di Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone (Dit, Inail) e con la collaborazione di Crescenzo Massaro, Daniele Taddei e Ivano Lonigro (Dicma, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Sapienza Università di Roma), collana Ricerche, edizione 2020
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 05:36:32 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-amianto-la-formazione-dei-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,formazione rischio amianto,addestramento lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,Valutazione rischio amianto,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,formazione sicurezza lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Amianto</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio%2Bamianto.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio%2Bamianto.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: LO SMARTWORKING</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-lo-smartworking</link>
      <description>Linee di indirizzo CNI sulla gestione dei rischi nelle attività in smart working: il rischio incendio e l’esposizione ai campi elettromagnetici. Gli addetti alla gestione delle emergenze, la prevenzione degli incendi e i sistemi wi-fi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I rischi nello smart working: incendi e campi elettromagnetici
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Linee di indirizzo CNI sulla gestione dei rischi nelle attività in smart working: il rischio incendio e l’esposizione ai campi elettromagnetici. Gli addetti alla gestione delle emergenze, la prevenzione degli incendi e i sistemi wi-fi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La diffusione del lavoro agile e del telelavoro, in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, ha avuto un impatto non indifferente su vari aspetti organizzativi, anche correlati alla prevenzione dei rischi e alle strategie di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio riguardo alla gestione del rischio incendio la diffusione del lavoro agile può ridurre in quantità significativa il numero di personale addetto alla gestione delle emergenze. E il datore di lavoro dovrà riorganizzare le misure di prevenzione e protezione correlate a incendi ed emergenze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre nelle attività in smart working come gestire il rischio derivante dai campi elettromagnetici (CEM) e legato, dunque, alla presenza di apparecchiature o impianti che emettono onde elettromagnetiche in determinati valori di azione?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per rispondere a queste domande e fornire utili indicazioni per le aziende e per i lavoratori torniamo a parlare del documento CNI “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”, curato dall’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dall’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla gestione dei rischi la pubblicazione, che abbiamo presentato attraverso alcune interviste, si sofferma anche sul rischio incendio e il rischio CEM fornendo diverse soluzioni per le nuove realtà organizzative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Smart working: il problema della gestione delle emergenze
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento alla gestione delle emergenze il documento indica che è consigliabile, laddove possibile, “organizzare l'eventuale turnazione del personale in smart working o comunque che opera a distanza, tenendo conto del fatto che sarà necessario garantire la presenza in continuità degli addetti designati alla gestione delle emergenze”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti se il modello organizzativo tradizionale deve prevedere un numero di incaricati debitamente proporzionale al contesto, “tenendo conto delle possibili assenze (es. malattie, ferie, ecc.), lo smart working introduce − all'atto pratico − una variante del ciclo produttivo che andrà accompagnata da un aggiornamento del modello stesso, mediante:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'informazione, la responsabilizzazione e la formazione del personale secondo una logica non compartimentale, bensì improntata ad una diffusa quanto sostanziale cultura della sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'aggiornamento delle procedure operative secondo un modello flessibile (portato a rispondere in maniera ottimale anche nel caso di scenari imprevisti e/o di rischi generici non necessariamente associati al binomio incendio/primo soccorso) ma in riferimento a tutti i lavoratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la conseguente integrazione del DVR e l’aggiornamento del piano di emergenza”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque la diffusione del lavoro agile “potrebbe ridurre in quantità significativa il numero di personale addetto alla gestione delle emergenze e pertanto il datore di lavoro, con l’ausilio del Servizio Prevenzione e Protezione, dovrà riorganizzare la gestione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle emergenze”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Smart working: rischio incendio e accumulo delle batterie
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi al rischio incendio nasce la “necessità di verificare, prima di prendere in locazione spazi comuni, che anche presso gli ambienti condivisi come co-working siano effettivamente state prese in considerazione le misure di prevenzione e protezione antincendio necessarie, anche in base alle dimensioni dei locali interessati, del numero di lavoratori di cui è prevista la presenza, delle strumentazioni e dei materiali che ivi saranno condivisi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifiche che sono, invece, “difficilmente estendibili ai luoghi di lavoro privati utilizzati in piena libertà dal lavoratore in modalità smart working. In questo caso vanno trasmesse al lavoratore le informazioni utili alla prevenzione di situazioni di rischio presenti anche in locali privati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Benché lo smart working “sia associato, solitamente, ad un livello di rischio basso per quanto concerne l'evenienza di esplosione e/o incendio”, gli autori indicano che è comunque opportuno tenere presente alcune considerazioni cautelative come “ad esempio in merito alle batterie al litio e agli accumulatori utilizzati nell'alimentazione di molteplici varietà di dispositivi (es. notebook, tablet ecc.)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti se gestite e stoccate correttamente (“evitare la vicinanza a fonti d'interferenza elettrica”, come il forno a microonde, oppure a fonti di calore diretto che potrebbero danneggiare i dispositivi) le “batterie agli ioni di litio garantiscono un utilizzo sicuro, ma − considerando la forte variabilità di contesto e, soprattutto, di formazione individuale che contraddistingue la modalità di lavoro agile e/o di telelavoro − non sono completamente da escludere pericoli legati all'incendio spontaneo e/o all'esplosione subitanea con rilascio di esalazioni gassose nocive. Le cause potrebbero infatti essere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il sovraccarico elettrico (durante la carica e la scarica);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il surriscaldamento (sovraccarico termico dovuto a calore o fonti energetiche esterne, solitamente preceduto da un anomalo rigonfiamento della batteria);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un urto violento (danneggiamento meccanico dell'involucro multistrato in combinazione con densità energetica elevata della batteria)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che gli incendi dovuti alle batterie agli ioni di litio “vengono domati con difficoltà e il fuoco si estende velocemente, motivo per il quale è opportuno non tentare di gestire autonomamente l'emergenza e chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco”. Ed è necessario che il lavoratore agile “venga opportunamente informato e formato anche in merito a questa tipologia di rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Smart working: esposizione a campi elettromagnetici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine ricordiamo che, riguardo all’esposizione a campi elettromagnetici (CEM), il D.Lgs. 81/2008 prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’ esposizione a CEM (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento analizza il caso specifico dei potenziali rischi nello smart working.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che lo smart worker è “a contatto con oggetti e attrezzature ‘giustificabili’”, dove per “giustificazione” si intende “quanto riportato dal legislatore nell’art.181, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, ed essa pertanto è riconducibile a tutte quelle situazioni espositive per le quali non è necessario effettuare un approfondimento della valutazione, poiché si ritiene che non causino rischi considerati rilevanti per la salute. Queste ricomprendono computer ed attrezzature informatiche, impianto di wi-fi, attrezzature da ufficio, cellulari e cordless, apparecchiature audio video, sistemi di allarme, apparecchi elettrici a bassa potenza” (“l’elenco è ampio e in mutamento continuo”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli autori e specificano, tra l’altro, che, per quanto riguarda l’impianto Wi-Fi per la connessione a internet in banda larga, “i sistemi Wi-Fi sono disciplinati da apposite normative internazionali” che ne regolano funzionamento e caratteristiche: “per l’Italia la normativa tecnica di riferimento è la ET S 300-382-2 che impone per i dispositivi Wi-Fi di non irradiare con una potenza superiore a 100 milliwatt”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il campo elettrico generato dagli impianti Wi-Fi “non è costante nel tempo, in quanto la sorgente Wi-Fi (access point) non emette in modo continuativo, ma varia in funzione del traffico dati da gestire (con un picco durante le operazioni di download dati da terminale)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E le evidenze disponibili – conclude il documento – “portano al momento a non considerare preoccupante l’esposizione ai campi elettromagnetici provocata da un impianto WiFi”. Tuttavia, per operare in sicurezza, “compito dello smart worker sarà verificare la rispondenza delle attrezzature utilizzate ai dettami riportati nelle normative relative agli standard C.EM. e la presenza del marchio CE, nel caso utilizzi propri strumenti. Se le attrezzature vengono invece fornite dall’azienda sarà compito del datore di lavoro e del RSPP effettuare tali verifiche prima di conferire in uso le stesse al lavoratore agile”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori indicazioni sugli aspetti da tenere in considerazione per la valutazione dei rischi relativi all’esposizione a campi elettromagnetici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dell’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine” del CNI, versione maggio 2021.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 07 Jun 2022 05:28:06 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-lo-smartworking</guid>
      <g-custom:tags type="string">piano di evacuazione,DVR,rischio incendio,sicurezza smart working,Smart working,valutazione del rischio CEM,rischio smart working,piano di emergenza,81/08,D.Lgs. 81/08,prevenzione incendi,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio CEM,Legge 81/2017</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/smart+working+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/smart+working+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI: VALUTAZIONE E SORVAGLIANZA SANITARIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-campi-elettromagnetici-valutazione-e-sorvaglianza-sanitaria</link>
      <description>Un intervento si sofferma sulle condizioni che possono comportare una maggiore suscettibilità dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Focus sui possibili effetti diretti e sulla sorveglianza sanitaria.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La sorveglianza sanitaria dei lavoratori con particolare sensibilità ai CEM
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sulle condizioni che possono comportare una maggiore suscettibilità dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Focus sui possibili effetti diretti e sulla sorveglianza sanitaria.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Capo IV del Titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008 ricorda che per quanto riguarda l’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) possono sussistere specifiche condizioni che comportano una maggiore suscettibilità al rischio CEM.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Bisogna dunque prestare particolare attenzione a tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quali sono gli effetti diretti e indiretti sui lavoratori particolarmente sensibili al rischio? Attraverso quali meccanismi si esplicano? E quali possibili criteri possono essere applicati per attuare un’efficace sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori nei quali è stata riscontrata una maggiore suscettibilità al rischio?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per rispondere a queste domande torniamo a presentare l’intervento “CEM: le condizioni che possono comportare una maggiore suscettibilità dei lavoratori e le misure di prevenzione” al convegno “dBA2019 – Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro” (Ambiente Lavoro, Bologna, 17 ottobre 2019).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento, a cura di Fabriziomaria Gobba e Alberto Modenese (Cattedra di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia), è stato pubblicato nel volume “dBA2019 – Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro” – a cura di Silvia Goldoni, Pietro Nataletti, Nino Della Vecchia e Antonio Santarpia - che raccoglie gli interventi all’omonimo convegno bolognese.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            CEM: gli effetti diretti e le condizioni di maggior sensibilità
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo agli effetti diretti dell’esposizione l’intervento indica che “quelli delle basse frequenze sono sostanzialmente correlati a correnti indotte, e sono riconducibili ad una stimolazione di strutture nervose (in particolare di quelle a funzione neurosensoriale) e muscolari, mentre per le frequenze elevate sono invece riferibili principalmente ad una deposizione di energia, con conseguente aumento della temperatura di organi e tessuti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parlando poi delle condizioni di maggior sensibilità agli effetti diretti dei CEM, in base alle conoscenze attuali sui meccanismi d’azione, gli autori indicano che “possiamo attenderci che siano essenzialmente riconducibili a situazioni in grado di ridurre la soglia di stimolazione di strutture nervose e della funzione neurosensoriale nel caso di esposizioni a basse frequenze, o ridurre la soglia di tolleranza al riscaldamento di organi e tessuti per le frequenze elevate (anche se, almeno per l’effetto termico va osservato che un rispetto rigoroso del valori limite dovrebbe essere sufficiente per prevenirlo)”. E se in questo caso “i dati della ricerca scientifica su cui basare una valutazione del rischio sono certamente carenti”, non è casuale che nella “ Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/EU relativa ai campi elettromagnetici” gli effetti diretti non vengano presi in considerazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli autori indicano che – con riferimento a considerazioni che “derivano da studi di letteratura piuttosto datati e con vari limiti metodologici, e dall’esperienza pratica, piuttosto che da valutazioni ‘evidence-based’”- per quanto riguarda le basse frequenze “tra le condizioni che potrebbero potenzialmente comportare una maggiore suscettibilità alla stimolazione di strutture nervose e della funzione sensoriale” da parte dei campi elettromagnetici, si sono considerati alcuni possibili effetti a carico del sistema nervoso e a carico del sistema cardiovascolare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la vertigine e, più in generale, la sensazione di instabilità: “possono essere indotte da esposizioni ai CEM generati quali dalle apparecchiature per la risonanza magnetica, anche se non solo”. Si indica che “la variabilità individuale per quanto riguarda la probabilità di insorgenza e l’intensità della sintomatologia rendono complessa una prevenzione efficace, specie considerando l’esistenza di alcune specifiche condizioni individuali che, potenzialmente, potrebbero rendere il lavoratore più suscettibile alla comparsa, con possibili problemi in termini anche di sicurezza. Sono infatti note una serie di patologie dell’orecchio o di natura sistemica che possono indurre, tra l’altro, una sintomatologia vertiginosa e/o comportare instabilità; gli stessi sintomi possono peraltro anche essere dovuti a trattamenti farmacologici o a alcune sostanze tossiche”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i fosfeni (fenomeno visivo che consiste nella visione all'interno del campo visivo di punti, scintille e lampi di luce, ndR): “possono originare da patologie oculari o, più in generale, del sistema nervoso centrale, oppure essere correlati all’assunzione di alcuni farmaci, suggerendo la necessità di una maggiore attenzione per lavoratori con tali patologie o sotto trattamento farmacologico in caso di esposizione a CEM, in particolare per i campi statici indotti dalla RM, o comunque da quelli a bassa frequenza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effetti sul sistema nervoso: “per esposizione a campi statici a bassa e alta frequenza, sono stati osservati effetti quali alterazioni EEG minori sia durante il sonno che la veglia”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effetti sul sistema cardiovascolare: “sono possibili per elevate esposizione a campi magnetici a varie frequenze, ad es.  aumenti (pur entro limiti fisiologici) della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Su queste basi, in via del tutto precauzionale – indicano gli autori – “è da ritenersi che soggetti affetti da patologie dell’orecchio o di natura sistemica, o che assumano trattamenti farmacologici o siano esposti a sostanze tossiche che possono indurre una sintomatologia vertiginosa e/o comportare instabilità, con un’anamnesi positiva per epilessia con crisi di piccolo o grande male nell’ultimo anno con un incompleto controllo farmacologico, ma anche soggetti con patologia cardiaca aritmica e/o su base ischemica, anche in questo caso non adeguatamente compensate e controllate a livello terapeutico, siano annoverabili nelle categorie di lavoratori con particolare sensibilità al rischio da esposizione a CEM”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            CEM: lo stato di gravidanza, la normativa vigente e i rischi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento ricorda poi che anche lo stato di gravidanza rientra “tra le condizioni esplicitamente citate dalla normativa che conferiscono aumentata suscettibilità al rischio da esposizione a CEM”. Infatti, “sebbene i dati di studi scientifici sugli effetti dell’esposizione occupazionale a CEM in corso di gravidanza siano piuttosto carenti”, “sia la donna in gravidanza che il prodotto del concepimento sono ritenuti potenzialmente particolarmente vulnerabili nei confronti dei possibili effetti di numerosi fattori di rischio di natura fisica, chimica e biologica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che a livello normativo il principale testo di riferimento è il D.lgs. 151/2001 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000", che “prevede da un lato il divieto di adibizione ad alcune lavorazioni ed esposizioni, mentre per alcuni fattori di rischio, tra i quali sono incluse le radiazioni non ionizzanti, è prevista una valutazione particolarmente approfondita che tenga conto dello stato di maggior sensibilità della gestante (allegato C del D.lgs. 151/01). In modo coerente anche il D.lgs. 81/08, all’art.183, riconosce la donna in gravidanza tra i gruppi da considerare particolarmente sensibili al rischio da esposizione professionale a campi elettromagnetici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma anche sui possibili limiti, ad esempio in termini si valori limite di esposizione (VLE), per la tutela particolare della donna in gravidanza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Sorveglianza sanitaria dei lavoratori con particolare sensibilità ai CEM
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo, infine, al tema della sorveglianza sanitaria si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 prevede che “le attività di sorveglianza sanitaria (SS) affidate al Medico Competente (MC) dal Datore di Lavoro (DL) per la protezione dei lavoratori dai rischi da CEM siano mirate agli effetti dei basati su meccanismi noti, che vengono anche definiti nell’art. 207, escludendo esplicitamente gli ipotizzati effetti a lungo termine in quanto l‘esistenza di un rapporto di causalità, non è considerato dimostrato”. E nei lavoratori esposti a CEM (art. 211): ‘la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che come per gli altri rischi, la SS per il rischio connesso ai campi elettromagnetici “va definita sulla base della Valutazione del Rischio e, similarmente ad altri rischi (es. da Radiazioni Ottiche), l’esito della valutazione, e quindi l’organizzazione della SS, dipende anche dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di soggetti con particolare sensibilità al rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E potrebbero verificarsi “tre condizioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ambienti di lavoro in cui vi è un’assenza di rischio da CEM, e, conseguentemente, non sono necessarie ulteriori misure specifiche
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ambienti di lavoro dove, per modalità operative e livelli di esposizione, non sono attesi in generale rischi per la salute dei lavoratori che non presentino condizioni di particolare sensibilità ma nei quali, in caso di presenza di lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili o indossabili (DMI) attivi, siano necessarie misure di prevenzione (quali una formazione e informazioni specifiche e, eventualmente, una SS per il rischio da CEM almeno in fase preventiva);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ambienti di lavoro in cui vi sia un rischio ‘non trascurabile’ da esposizione a CEM, e nei quali si renda pertanto necessaria l’attivazione della SS per i lavoratori esposti; in questi casi le modalità debbono essere definite tenendo in considerazione anche la presenza di eventuali soggetti con particolare sensibilità”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che, data “la diffusione dei CEM negli ambienti di vita che di lavoro e la relativa frequenza di lavoratori con condizioni di particolare sensibilità, possono essere non rare le situazioni lavorative in cui il medico competente, nell’ambito della collaborazione alla valutazione del rischio e nel rispetto della privacy dei lavoratori, si può trovare a dover segnalare l’esistenza di condizioni di particolare sensibilità, e richiedere quindi al Datore di Lavoro una valutazione del rischio che possa garantire un’adeguata protezione anche di questi lavoratori, anzi, sarebbe forse opportuno che, almeno preliminarmente, la valutazione tenga sempre conto di questa possibilità”. E a questo proposito utili indicazioni sono rintracciabili nella “Guida Non Vincolante della Commissione Europea per l’applicazione della Direttiva 2013/35/EU” (Tabella 3.2 “Prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi elettromagnetici relative ad attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni di esposizione”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma poi su vari aspetti connessi al rispetto della normativa e alla tutela dei lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, ad esempio, che il D. Lgs. 81/2008, all’articolo 212 “espressamente prevede la possibilità di deroghe del rispetto dei VLE, seppure solo in presenza di circostanze specifiche che devono essere autorizzate: per i lavoratori che dovessero essere coinvolti, un’accurata verifica dell’assenza di condizioni che comportino una maggiore suscettibilità è, ovviamente, un presupposto preliminare imprescindibile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È poi importante il rispetto dell’art. 210-bis: ‘il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione; b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti “una corretta e completa informazione e formazione sul rischio e sui possibili sintomi è fondamentale per tutti, ma lo diventa ancora di più nel caso di lavoratori con condizioni di particolare sensibilità al rischio e, tra questi, specialmente le persone con DMI attivi per la possibilità di soglie inferiori e di effetti potenzialmente anche gravi, e quindi la necessità di attenersi rigorosamente alle limitazioni/prescrizioni previste, incluse anche alle eventuali raccomandazioni fornite dal fabbricante del dispositivo impiantato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine – conclude l’intervento – “ovunque sia identificabile un rischio non trascurabile da esposizione a CEM conseguente a possibili superamenti dei livelli di esposizione previsti per la popolazione generale, in ambito di sorveglianza sanitaria, sarebbe opportuno che il medico competente valutasse in modo attivo in tutti i lavoratori, non solo in quelli particolarmente sensibili, la eventuale occorrenza di sintomatologie che possono essere riferite all’azione dei campi elettromagnetici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ dBA2019 – Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro”, a cura di Silvia Goldoni, Pietro Nataletti, Nino Della Vecchia e Antonio Santarpia, pubblicazione che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno - Bologna, 17 ottobre 2019.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 20 May 2022 05:33:08 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-campi-elettromagnetici-valutazione-e-sorvaglianza-sanitaria</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,Valutazione del rischio campi elettromagnetici,rischio campi elettromagnetici,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,81/08,Titolo VIII D.Lgs. 81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio radiazioni,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio radiazioni non ionizzanti,sorveglianza sanitaria,rischio agenti fisici,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Campi+Elettromagnetici+sicurezza.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO VIBRAZIONI: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-la-valutazione-del-rischio</link>
      <description>Un intervento parla della valutazione dei rischi e degli effetti connessi all’esposizione professionale a vibrazioni. Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero, i livelli di azione, la prevenzione e i guanti antivibranti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio vibrazioni: definizioni, valutazione, prevenzione e protezione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento parla della valutazione dei rischi e degli effetti connessi all’esposizione professionale a vibrazioni. Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero, i livelli di azione, la prevenzione e i guanti antivibranti
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         .
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Titolo VIII (Agenti fisici) del Decreto legislativo 81/2008 all’articolo 181 indica che nell’ambito della valutazione, “il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi”. E la valutazione deve essere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato …in possesso di specifiche conoscenze in materia.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inoltre il datore di lavoro nella valutazione dei rischi “precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E, articolo 182, si indica che, “tenuto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione” contenuti nel D.Lgs. 81/2008.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare in questi termini cosa indica la normativa in materia di agenti fisici e a fornire una introduzione sul rischio vibrazioni è un intervento che si è tenuto il 22 aprile 2022 in un seminario webinar organizzato dalla Regione Toscana nell'ambito dell'accordo di collaborazione INAIL - Regione Toscana per lo sviluppo e la diffusione del Portale Agenti Fisici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il seminario “Rischio vibrazioni” oltre a rispondere alle esigenze di approfondimento degli aspetti tecnici e delle potenzialità informative del Portale in relazione al rischio vibrazioni, si è proposto come momento di discussione degli aspetti critici inerenti alla prevenzione del rischio anche in riferimento ai contenuti delle nuove Linee di Indirizzo approvate dal Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio vibrazioni: le vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’intervento “Rischio esposizione a vibrazioni”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (Responsabile scientifico Portale Agenti Fisici 2008/2021) si ricorda si parla di vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio in merito alle “vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Ad esempio le vibrazioni sono trasmesse al sistema mano-braccio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “dalle impugnature di utensili, macchinari (es. Martelli, motoseghe, manubri etc.)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             da materiali in lavorazione con macchinari vibranti (es polimentatura, smerigliatrici a colonna etc.)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E gli effetti delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono essere “di tipo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             vascolare: (fenomeno di Raynaud)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             neurologico: (neuropatia periferica sensitiva)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             osteorticolare: (lesioni croniche degeneranti a carico dei segmenti ossei)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mentre si parla di vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) per le vibrazioni meccaniche “che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vi sono poi anche altri tipi di effetti da vibrazioni WBV: affaticamento-concentrazione, equilibrio, attenzione visiva, nausea, mal di mare (vibrazioni a frequenze inferiori a 0.1 Hz), effetti su altri organi/apparati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio vibrazioni: le misurazioni, i livelli di azione e i valori limite
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che riguardo all’identificazione dell’esposizione al rischio e alla valutazione del rischio, si può avere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           identificazione esposizione con misurazioni: “in accordo con le metodiche di misura stabilite da Standard CEN ISO
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           identificazione esposizione senza misurazioni: sulla base di Banche Dati” (in Italia sul Portale Agenti Fisici)e attraverso le “informazioni fornite dal costruttore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma sul rischio vibrazioni, con particolare riferimento alla norma ISO 5349/2001, alla norma ISO 2631-1, ricordando anche i livelli di azione e i valori limite come contenuti nel D.Lgs. 81/2008:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il valore limite di esposizione su periodi brevi per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è pari a 20 m/s2, mentre per le vibrazioni trasmesse al corpo intero è pari a 1,5 m/s2.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio vibrazioni: la valutazione, la prevenzione e i guanti antivibranti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre al di là del livello, del tipo e della durata dell’esposizione, “ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti” (articolo 202), cosa altro considerare nella valutazione del rischio?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si riportano alcune indicazioni con riferimento al comma 5 dell’articolo 202:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “gli eventuali effetti sulla salute dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza (..)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             condizioni di lavoro particolari come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma poi su varie criticità e sulle misure di prevenzione (articolo 203) che sono obbligatorie se si superano i valori di azione, senza dimenticare anche l’importanza di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, etc
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo così al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che la riduzione del rischio vibrazioni per il lavoratore è sempre obbligatoria per esposizioni superiori al livello d’azione e si segnala l’utilità di alcuni dispositivi per ridurre il rischio, ad esempio i guanti antivibranti con una riduzione del rischio da valutare in funzione del tipo di utensile. Infatti i normali guanti da lavoro “amplificano le vibrazioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I guanti antivibranti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             devono essere marcati CE
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             devono avere una scheda tecnica allegata contenente i dati di certificazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             devono essere omologati secondo la UNI EN ISO 10819”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si presentano poi diverse indicazioni e immagini su altre forme di riduzione, come la riduzione dei rischi sul percorso di propagazione o la “fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, per esempio sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie (o guanti) che riducano le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”. E per i veicoli “questo vuole dire per prima cosa una cabina di guida disaccoppiata dal telaio del veicolo stesso. In seconda istanza vuole dire un sedile idoneamente progettato e realizzato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricordano poi, con riferimento alla direttiva 2002/44/EC, i livelli di azione giornalieri e valori limite per l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (VDV) non recepiti dal D.L.vo 81/2008 e si segnala che i parametri valutativi del rischio WBV contenuti nel d.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo III “sono valevoli solo per prevenire danni al rachide ma non sono utili per valutare il rischio per organi/apparati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In conclusione riprendiamo alcuni degli aspetti citati dall’autrice per migliorare la prevenzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             formazione ed addestramento per operare correttamente e in modo sicuro in presenza di vibrazioni
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             regolare manutenzione del parco macchine
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             controllo dei co-fattori di rischio: posture/ movimentazione carichi/ freddo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             controllo dei rischi per la sicurezza associati alle vibrazioni anche per esposizioni inferiori ai valori di azione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Rischio esposizione a vibrazioni”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (Responsabile scientifico Portale Agenti Fisici 2008/2021), intervento al seminario webinar “Rischio vibrazioni”, aprile 2022.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 19 May 2022 05:27:23 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-la-valutazione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,agenti fisici,vibrazioni corpo intero,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Dispositivi di Protezione Individuale,81/08,Titolo VIII D.Lgs. 81/08,D.Lgs. 81/08,consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,rischio vibrazioni,rischio agenti fisici,valutazione rischio vibrazioni,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,vibrazioni mano braccio</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vibrazioni+rischio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vibrazioni+rischio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO RADIAZIONI SOLARI: ATTIVITA' ED ESPOSIZIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-solari-attivita-ed-esposizioni</link>
      <description>Un intervento si sofferma sul rischio da radiazioni UV per i lavoratori outdoor. Gli effetti sulla salute, la sensibilità individuale, il fototipo, l’associazione tra lavoro outdoor e tumori, le attività che comportano un maggiore rischio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Radiazioni solari e lavoro outdoor: quali sono le attività a maggiore rischio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sul rischio da radiazioni UV per i lavoratori outdoor. Gli effetti sulla salute, la sensibilità individuale, il fototipo, l’associazione tra lavoro outdoor e tumori, le attività che comportano un maggiore rischio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           I possibili effetti sulla salute dell’esposizione a radiazione solare, in mancanza di prevenzione e protezione idonea, possono essere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “effetti sulla cute:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             acuti (eritema solare, ustioni solari)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cronici (tumori, fotoinvecchiamento)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            effetti oculari:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             acuti (retinopatia acuta)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cronici (pterigio, cataratta, melanoma oculare)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            altri effetti: interazione con agenti fotosensibilizzanti/fototossici”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E riguardo agli effetti cancerogeni l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tramite l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC), “classifica agenti sostanze e circostanze di esposizione, valutandone la cancerogenicità per l’uomo, secondo criteri generali condivisi dalla comunità scientifica internazionale e basati su studi epidemiologici e/o studi sugli animali e sui meccanismi di cancerogenesi”. E c’è “sufficiente evidenza nell’uomo della cancerogenicità della radiazione solare”. In particolare la radiazione solare “causa il melanoma maligno, il carcinoma squamocellulare e il carcinoma basocellulare”. C’è anche una positiva associazione “per il tumore del labbro, carcinoma a cellule squamose congiuntivale, melanoma oculare”. C’è poi “sufficiente evidenza negli esperimenti animali della cancerogenicità della radiazione solare nell’ampio spettro UVR” e “anche l’uso di apparecchiature per l’abbronzatura artificiale è cancerogeno per l’uomo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A segnalare in questi termini i possibili effetti sulla salute della radiazione solare e a fornire diverse informazioni sull’esposizione lavorativa è un intervento al webinar “ Portale Agenti Fisici: report attività e presentazione risultati” (10 dicembre 2020) che, organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con Inail,  ha presentato, con riferimento al Portale Agenti Fisici e alle banche dati, utili indicazioni per la prevenzione dei rischi correlati all’esposizione agli agenti fisici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Radiazioni solari: la sensibilità individuale e il fototipo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai lavoratori all’aperto e al rischio da radiazione solare le relatrici indicano che l’esposizione a radiazione solare riguarda una “interazione complessa del fattore ambientale con fattori costituzionali e con il lavoro oltre che abitudini di tipo comportamentale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti un importante fattore di rischio per i tumori della cute “è quello strettamente correlato alla sensibilità individuale alla radiazione UV”: il fototipo di ogni individuo “riassume in sé alcune caratteristiche individuali che possono determinare un maggior rischio. Diverse sono le sfumature di colore della cute, da cui dipende il grado di protezione naturale dai raggi del sole cui si associa inoltre la capacità o meno di abbronzarsi o di scottarsi”, anche con riferimento alla classificazione schematica proposta da Thomas B. Fitzpatrick.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare i fototipi 1 e 2, rappresentativi di una cute molto chiara, “sono i più sensibili ai danni UV sia per gli effetti acuti che a lungo termine, ma anche i fototipi 3 e 4 non sono esenti dal rischio. Il tipo di cute è spesso associato al colore degli occhi e dei capelli indicando in linea di massima un corrispondente fototipo nella classificazione proposta da Fitzpatrick, ma questi due elementi non sempre concordano”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Radiazioni solari: il lavoro outdoor e l’aumento di tumori della pelle
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che l’esposizione cumulativa a radiazione UV può essere determinata da motivi molto diversi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esposizione occupazionale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esposizione ricreazionale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esposizione per uso di apparecchi abbronzanti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “numerosi studi condotti in diverse parti del mondo hanno messo in relazione il lavoro outdoor e l’aumento di tumori della pelle non melanocitici (NMSC)”: i lavoratori outdoor “possono avere un’esposizione cronica in alcune sedi del corpo mentre in altre è intermittente”. E alcune recenti analisi sugli studi epidemiologici sul rischio di NMSC e lavoro all' aperto “mostrano aumenti di rischio del carcinoma squamocellulare del 77% in più per i lavoratori all’aperto rispetto ai lavoratori indoor e del 43% per i carcinomi basocellulari (Bauer et al. 2011, basato su 18 studi, (Schmitt et al. 2011, basato su 23 studi)”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque l’evidenza scientifica disponibile indica “chiaramente che l’esposizione occupazionale a radiazione UV rappresenta un fattore di rischio sostanziale e robusto” nello sviluppo di tumori cutanei (sia SCC, carcinoma a cellule squamose, che BCC, carcinoma basocellulare).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          C’è dunque la necessità di “stabilire misure di prevenzione primaria e secondaria e di aumentare la consapevolezza di questo rischio negli individui con elevati livelli di esposizione alle radiazioni UV correlati al lavoro implementando pratiche per una esposizione sicura al sole”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Radiazioni solari: le attività che comportano un maggiore rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma poi su quanto fatto in Toscana con riferimento, ad esempio, al piano mirato della Regione Toscana sul rischio radiazione solare nei comparti Agricoltura, Estrazione del marmo, Pesca ed Edilizia; le relatrici si soffermano anche sul comparto balneare e su altre esperienze nel comparto agricolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alcune misure effettuate, nell’ambito del piano mirato, nel lavoro all’aperto hanno mostrato “valori alti o molto alti di dose personale di radiazione solare UV biologicamente efficace anche in situazioni molto poco studiate”, come può esserlo l’albedo (l’albedo riguarda la radiazione solare incidente e riflessa, indica il potere riflettente di una superficie) della “superficie delle cave di marmo e di calcestruzzo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le slide riportano poi indicazioni sulle attività che possono comportare elevato rischio di esposizione a radiazione UV solare: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Lavorazioni agricolo/forestali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Floricoltura - Giardinaggio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Addetti alla balneazione e ad altre attività su spiaggia o a bordo piscina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Edilizia e Cantieristica stradale/ferroviaria/navale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavorazioni in cave e miniere a cielo aperto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pesca e lavori a bordo di imbarcazioni, ormeggiatori, attività portuali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Addetti di piazzale movimentazione merci in varie tipologie lavorative (compresi addetti di scalo aeroportuali)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Addetti alle attività di ricerca e stoccaggio idrocarburi liquidi e di gassosi nel territorio, nel mare e nelle piattaforme continentali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Maestri di sci o addetti impianti. Altri istruttori di sport all’aperto”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E sulle attività che possono comportare, comunque, un rischio di esposizione a radiazione UV solare: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Parcheggiatori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Operatori ecologici/netturbini
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Addetti agli automezzi per la movimentazione di terra
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rifornimento carburante: stradale/aero-portuale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Portalettere/ recapito spedizioni. Conducenti di taxi, autobus, autocarri etc
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Polizia municipale/ Forze ordine/militari con mansioni all’aperto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Addetti alla ristorazione all’aperto, venditori ambulanti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Operatori di eventi all’aperto. Manutenzioni piscine
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Manutenzioni linee elettriche ed idrauliche esterne”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale dell’intervento che riporta molti dati e grafici relativi alle ricerche svolte e propone utili indicazioni per la valutazione del rischio solare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Il rischio da radiazioni UV per i lavoratori outdoor”, a cura di Lucia Miligi (SS di Epidemiologia dell’ambiente e del lavoro, SC Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita, ISPRO Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) e Lucia Bramanti (UF di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, zona Versilia. Dipartimento di Prevenzione AUSL Toscana Nord Ovest), intervento al webinar “Portale Agenti Fisici: report attività e presentazione risultati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 16 May 2022 05:43:58 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-solari-attivita-ed-esposizioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">Rischio radiazioni,misure di prevenzione e protezione,DVR,rischio cancerogeno e mutageno,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio radiazioni solari,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+radiazioni+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+radiazioni+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO VIBRAZIONI:  PROGETTAZIONE MACCHINE E VALUTAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-progettazione-macchine-e-valutazione</link>
      <description>Un documento Inail sulla certificazione acustica e vibratoria delle macchine riporta utili indicazioni sui requisiti concernenti i sedili, sulla normativa europea e sulle norme tecniche in materia di vibrazioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Macchine e certificazione vibratoria: requisiti dei sedili e norme tecniche
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail sulla certificazione acustica e vibratoria delle macchine riporta utili indicazioni sui requisiti concernenti i sedili, sulla normativa europea e sulle norme tecniche in materia di vibrazioni.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Interessante lavoro dell'Inail nell'elaborazione del documento: “Definizione di linee guida innovative, basate sullo stato dell’arte attuale, ai fini della progettazione, costruzione, certificazione e bonifica di macchine, attrezzature e ambienti di lavoro a basso rischio di esposizione a rumore e vibrazioni per i lavoratori” che ha lo scopo di definire le procedure e le tecniche più adeguate per ridurre il rischio di esposizione a rumore e vibrazioni per i lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al progetto è correlata la pubblicazione del documento “ Certificazione acustica e vibratoria delle macchine. Manuale operativo” che, prodotto dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’ Inail, affronta gli aspetti relativi alla certificazione delle macchine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La direttiva macchine, i requisiti essenziali e i sedili
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I punti fondamentali relativi al rischio vibrazioni dell’allegato I della direttiva macchine ( 2006/42/CE) riguardano i criteri generali (1.5.9), la redazione delle istruzioni (1.7.4.2), le indicazioni per le macchine portatili tenute e condotte a mano (2.2) e per le macchine mobili (3.6), anche con riferimento ai metodi da utilizzare per misurare le vibrazioni,  e il punto 1.1.8 riguardante i sedili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si sottolinea che il requisito di cui al punto 1.1.8 dell’Allegato I della direttiva macchine tratta dunque “un aspetto specifico dell’interfaccia fra l’operatore e la macchina che può essere causa di disagio, affaticamento e danno alla salute in caso di progettazione scorretta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il primo paragrafo prevede che la macchina “sia progettata in modo da consentire l’installazione di sedili ‘ove appropriato e se le condizioni di lavoro lo consentono’. I fabbricanti devono quindi considerare se gli operatori potrebbero stare più comodi ed eseguire tutti o parte dei loro compiti più agevolmente ed efficacemente seduti. In tal caso, il posto di lavoro, in altri termini il punto della macchina in cui si siede l’operatore, deve essere progettato in modo da prevedere l’installazione dei sedili necessari. Ciò comporta che si presti particolare attenzione all’altezza delle superfici di lavoro, all’ubicazione e alla forma dei dispositivi di comando e delle altre parti della macchina cui deve poter avere accesso l’operatore, nonché allo spazio in cui posizionare il sedile e a quello di manovra per gli arti superiori e inferiori dell’operatore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il secondo paragrafo – continua il documento - si applica nel caso in cui “l’operatore rimane seduto durante l’attività lavorativa e il posto di lavoro è parte integrante della macchina; in altre parole il sedile dell’operatore non viene installato sul pavimento accanto alla macchina ma su parti della macchina stessa. In tal caso, il sedile deve essere fornito con la macchina”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il secondo e il terzo paragrafo definiscono poi i requisiti concernenti i sedili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il sedile “deve essere progettato in modo da consentire all’operatore di mantenere una posizione stabile, tenendo conto delle condizioni d’uso prevedibili, inclusi in particolare i prevedibili movimenti della macchina. I parametri pertinenti del sedile stesso, come l’altezza, la larghezza, la profondità e l’inclinazione del sedile, la posizione dello schienale e la posizione di eventuali braccioli e poggiapiedi devono essere regolabili per tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche degli operatori. Deve essere possibile regolare anche la posizione del sedile rispetto a quella dei dispositivi di comando, inclusa la pedaliera azionata dall’operatore, dotando la posizione del sedile, i dispositivi di comando o entrambi di un dispositivo di regolazione. Per le macchine in cui l’operatore seduto può essere esposto a vibrazioni dovute al funzionamento della macchina stessa o al movimento della macchina su un terreno accidentato, un modo per ridurre il rischio di esposizione alle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero è quello di dotare il sedile di un sistema di sospensioni adeguato per ridurre le vibrazioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le macchine e le indicazioni della direttiva sulle vibrazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma anche sulla direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questa direttiva, spesso definita direttiva sulle vibrazioni, è stata recepita dalla legislazione italiana attraverso il d.lgs. 187/2005 poi abrogato dall’articolo 304 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La direttiva 2002/44/CE “stabilisce i valori limite di esposizione e valori di azione; specifica gli obblighi dei datori di lavoro relativi alla determinazione e valutazione dei rischi; stabilisce le misure da adottare per ridurre o evitare l’esposizione e spiega in dettaglio le modalità di una corretta informazione e formazione dei lavoratori”. Inoltre la direttiva impone agli Stati membri dell’UE “di porre in opera un sistema appropriato di controllo della salute dei lavoratori esposti ai rischi associati a vibrazioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento Inail non entra nel dettaglio di questa direttiva in quanto il manuale prodotto si sofferma nello specifico della certificazione vibratoria delle macchine.   
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La certificazione vibratoria e la normativa tecnica
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi alle norme tecniche generali il documento Inail indica che “i termini e le definizioni in materia di vibrazioni meccaniche e urti sono definiti nella norma UNI 9513:1989, redatta in accordo con il progetto di norma ISO/DIS 2041:1986, bozza della norma ISO 2041:1990, ora sostituita da ISO 2041:2018 - Mechanical vibration, shock and condition monitoring – Vocabulary”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare nella normativa si differenziano “vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio (HAV) e vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)”. E quasi sempre “la misura dell’accelerazione vibrazionale trasmessa al sistema mano-braccio (HAV) è eseguita in accordo con quanto descritto dalle norme UNI EN ISO 5349-1:2004 e UNI EN ISO 5349-2:2015”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che la misurazione dell’accelerazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) “di norma viene eseguita in accordo con la norma UNI ISO 2631-1:2014 Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali” che “definisce i metodi per la misurazione delle vibrazioni periodiche, casuali e transitorie trasmesse al corpo intero”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta poi informazioni sullo standard UNI ISO 2631-5:2019 Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 5: Metodo per la valutazione delle vibrazioni a carattere impulsivo, sulla norma UNI CEN/TR 15172:2008 Vibrazioni al corpo intero - Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazione - Parte 1: Metodo tecnico progettuale per la progettazione delle macchine e sulla norma UNI EN 12096:1999: Dichiarazione dei valori di emissione vibratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che la norma UNI EN 1299 fornisce “linee guida per assicurare che i produttori diano informazioni utili e sufficienti per la scelta e la progettazione di un sistema per l’isolamento vibrazionale, per ridurre i rischi connessi alle vibrazioni generate dalla macchina”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre insieme alla norma UNI EN 12096, la norma UNI EN 1032:2009: Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di emissione vibratoria è considerata “la norma base per la valutazione dell’ emissione vibratoria di machine mobili, trasmesse al corpo intero o al sistema mano braccio. Lo scopo della norma è che le procedure stabilite dai vari comitati di normazione tecnica per le diverse famiglie di macchine:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             siano il più possibile omogenee e conformi alle norme generali per la misurazione dell’emissione vibratoria;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             forniscano ai produttori un metodo normalizzato per la determinazione e la dichiarazione dei valori di emissione delle loro macchine;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             facciano rifermento alle più recenti tecniche e metodi per la misurazione delle emissioni vibratorie;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             permettano all’utente, o agli organismi ispettivi, di confrontare i valori di emissione di macchine differenti e verificare i valori di emissione forniti dal produttore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo in conclusione alla lettura degli altri dettagli di queste norme tecniche ricordando che l’allegato B.2 del manuale Inail presenta un database normativo con circa 100 norme sulle vibrazioni, tra norme generiche e, successivamente, norme di prodotto, aggiornate alla data di pubblicazione del manuale (ottobre 2020).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Certificazione acustica e vibratoria delle macchine. Manuale operativo”, a cura di Patrizio Fausti, Cristina Marescotti, Francesco Pompoli e Andrea Santoni (Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria), Eleonora Carletti e Francesca Pedrielli (Imamoter - Istituto per le macchine agricole e movimento a terra - Consiglio nazionale delle ricerche), Alessandro Peretti (Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, Università di Padova), Jacopo Griguolo (Tecnico competente in acustica ambientale), Pietro Nataletti e Antonio Moschetto (Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), manuale predisposto nell’ambito del progetto Bric Inail ID26 del Piano delle attività di ricerca Inail 2016 - 2018, Collana Salute e Sicurezza, edizione 2020.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 12 May 2022 05:38:12 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-progettazione-macchine-e-valutazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,vibrazioni corpo intero,rischio macchine,Valutazione rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,81/08,Titolo VIII D.Lgs. 81/08,D.Lgs. 81/08,direttiva 2006/42/CE,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Direttiva macchine,rischio vibrazioni,rischio agenti fisici,valutazione rischio vibrazioni,vibrazioni mano braccio,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vibrazioni+rischio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vibrazioni+rischio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO SETTORE CAVE ED ATTIVITA ESTRATTIVE: LA STABILITA DEI FRONTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-settore-cave-ed-attivita-estrattive-la-stabilita-dei-fronti</link>
      <description>Un documento di analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto riporta informazioni sul rischio geologico e sull’analisi e la valutazione della stabilità dei fronti di cava. I pericoli, la normativa e la valutazione dei rischi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sicurezza nella cave: come affrontare e valutare i rischi geologici?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento di analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto riporta informazioni sul rischio geologico e sull’analisi e la valutazione della stabilità dei fronti di cava. I pericoli, la normativa e la valutazione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nelle attività estrattive delle cave a cielo aperto la stabilità dei fronti di cava rappresenta “un elemento primario per l’impostazione e la gestione del sito estrattivo, in quanto fattore fortemente influente sugli aspetti della sicurezza dei lavoratori e sulle stesse scelte dei metodi di coltivazione”, di sfruttamento delle cave.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ed è evidente come la stabilità dei fronti “rientri nelle valutazioni, nelle determinazioni e nelle scelte da compiere sin dalle prime fasi progettuali, in un’ottica di continua valutazione e miglioramento, affinché le attività siano gestite in maniera corretta sul piano della sicurezza sul lavoro, dell’economia del progetto e della tutela ambientale, anche in previsione della restituzione dei siti al futuro utilizzo e del recupero ambientale a fine attività”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A sottolineare l’importanza di questo approccio nelle attività estrattive e dell’attenzione alla stabilità dei fronti di cava è il documento Inail “ Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto. Innovazione tecnologica e prospettive future” pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e curato da diversi autori con il coordinamento scientifico di Antonella Pireddu (DIT, Inail).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Settore estrattivo: frequenza infortunistica e rischio geologico
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che in Italia l’estrazione di materiali da cave a cielo aperto rappresenta “un settore classificato ad alto rischio infortunistico”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare nella classificazione ATECO ISTAT 2007, le cave a cielo aperto ricadono all’interno del gruppo B 08 - “Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere”, nei due sottogruppi 08.11 - “Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia” e 0812 - “Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E i dati certificati dell’Istituto relativi agli incidenti sul lavoro in questi due gruppi del settore estrattivo “evidenziano un comparto con una frequenza infortunistica con tassi d’incidenza per numero di lavoratori (specialmente per quelli mortali) costantemente tra i più alti in Italia (terzo settore dopo quelli delle Costruzioni e dei Trasporti)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai rischi geologici nelle cave si segnala che ogni area di cava è di fatto “contraddistinta dalla maggior parte delle prerogative di rischio geologico in senso stretto, in quanto trattasi di ambienti dinamici, continuamente perturbati e in evoluzione. In quest’ambito, i fenomeni di crollo sono tristemente noti per aver causato numerose vittime nelle cave e costituiscono uno dei maggiori elementi di rischio a cui sono sottoposte le maestranze coinvolte nelle lavorazioni che, pur adottando tutte le misure di sicurezza prescritte dalla normativa, restano esposte ad un elevato rischio di incidenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I rischi, insiti “nella natura stessa dell’opera e dei materiali coinvolti e nell’assetto morfologico e strutturale che contraddistingue le aree di cava”, sono dovuti alla “continua variazione delle condizioni al contorno, come ad esempio proprio i casi legati alla stabilità degli scavi a giorno, che presentano quasi sempre pareti verticali, spesso di svariate decine di metri di altezza, costituite anche da ammassi rocciosi contenenti discontinuità e fratture variamente orientate che incombono sulle aree occupate dai lavoratori durante le loro attività”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Settore estrattivo: l’analisi e la valutazione della stabilità dei fronti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento sottolinea che l’analisi e la valutazione della stabilità dei fronti rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, essendo essa parte integrante dei contenuti del DSS - documento di sicurezza e salute, la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo - ed è indicata al punto m) dell’art. 10 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 come “uno degli elementi per i quali deve essere effettuata, preliminarmente alle attività estrattive e per ogni tipologia di coltivazione, la valutazione dei rischi ‘e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l’assenza di rischio’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare per le cave a cielo aperto “l’analisi preliminare di stabilità dei fronti deve prevedere un aggiornamento annuale, come richiamato dall’art. 52 dello stesso decreto, ed includere indicazioni di carattere tecnico in merito alla geometria e al metodo di coltivazione, in funzione della natura e dello stato del terreno e dei macchinari impiegati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’art. 10 del d.lgs. n. 624/96 “dispone sostanzialmente la valutazione dei rischi, e tra essi quelli derivanti dalla instabilità dei fronti, individuando le misure di prevenzione e protezione per il loro abbattimento alla fonte e la riduzione degli effetti di  possibili eventi dannosi; l’analisi di stabilità del sito, intesa come valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione, è richiesta per tutte le tipologie di coltivazione e deve essere chiaramente aggiornata”, al pari di altri contenuti del DSS, “a seguito di ogni modifica significativa dei luoghi e dei metodi di coltivazione usati, di eventi naturali eccezionali (meteorici, sismici ecc.) e di ogni circostanza che possa influire sulle situazioni di rischio per i lavoratori, anche in funzione della durata temporale dell’attività”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre spunti di riflessione per ulteriori aggiornamenti “possono derivare a seguito di accadimenti inaspettati, quali infortuni e incidenti che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti o l’inadeguatezza di misure di prevenzione, oppure quando il progresso tecnico e scientifico fornisce la possibilità di ridurre o eliminare alcuni rischi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ribadisce poi che le analisi di stabilità “condotte preliminarmente per tutte le tipologie di cave, con l’obiettivo di soddisfare la valutazione del rischio inerente la stabilità dei fronti ai sensi dell’art. 10”, devono poi essere “aggiornate annualmente, ex lege, solo per le cave a giorno, come prescritto dall’art. 52 dello stesso decreto, applicabile specificatamente alle attività a cielo aperto, che riguarda maggiormente l’intera vita progettuale dell’opera e tende, di fatto, al monitoraggio del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza rispetto a quanto progettato, sia dal punto di vista geometrico che operativo con obblighi in capo anche al direttore responsabile delle attività”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Stabilità dei fronti: condizioni di pericolo e metodologie di analisi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La stabilità dei fronti – continua il documento - rappresenta dunque “uno dei fattori determinanti dell’intero progetto di coltivazione”, di sfruttamento della cava, in quanto le operazioni di abbattimento “determinano sempre, seppur in maniera variabile, una perturbazione delle condizioni di equilibrio dei terreni, siano essi roccia, materiale aggregato o sciolto. La misura di tale perturbazione, fino eventualmente alla rottura dell’equilibrio preesistente, dipenderà dalla reciproca interazione della metodologia e della geometria di scavo con le caratteristiche geologiche, geo-strutturali, fisiche e meccaniche, lo stato tensionale, le condizioni idrauliche e idrogeologiche dell’ammasso oggetto di coltivazione che possono, per particolari litologie, mutare anche nel tempo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare nelle cave a cielo aperto il personale “può essere esposto a differenti tipi di processi d’instabilità dei versanti. I collassi di roccia possono dipendere da una serie di fattori predisponenti, la maggior parte dipendente dalle relazioni tra condizioni geologiche locali e attività specifiche di cava”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio condizioni di pericolo possono incorrere “quando sfavorevoli caratteristiche sedimentologiche e discontinuità geologiche (faglie, giunti ecc.) di masse rocciose sono rese più critiche dall’estrazione di materiale. Così come è da evidenziare il ruolo cruciale giocato da caratteristiche morfologiche, quali versanti con forti acclività, nel potenziale innesco di crolli rocciosi”. E la comprensione delle “relazioni geometriche tra discontinuità geologiche e morfologia dei versanti è essenziale per valutare il potenziale rischio di cadute rocciose, poiché l’orientamento del set di fratture può influenzare sia le dimensioni che i meccanismi di rottura dei blocchi di roccia soggetti a collasso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che, in linea teorica, il problema della stabilità dei fronti “potrebbe essere affrontato con un approccio di tipo probabilistico, in cui gli elementi coinvolti nelle valutazioni possono esprimersi come funzioni di distribuzione di probabilità. La stabilità stessa del fronte è definita come la probabilità che la funzione che individua il cosiddetto rapporto fra i fattori stabilizzanti e quelli destabilizzanti” rimanga “al di sopra di un valore limite, scelto in maniera cautelativa secondo le condizioni e gli schemi del metodo di calcolo utilizzato. Tale approccio terrebbe conto della variabilità dei parametri di resistenza dei materiali e delle incertezze associate ai meccanismi di instabilità che si ripercuotono sui modelli concettuali e geotecnici che si sceglieranno per le analisi. Tuttavia esso si rivela difficilmente applicabile nella realtà per l’elevato numero di prove necessarie per avere distribuzioni significative dei parametri, per la generale variabilità del dato geologico, la complessità delle elaborazioni e l’insieme delle incertezze di cui è necessario tenere conto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per tale motivo nella definizione del modello geologico-geotecnico “è necessario far ricorso a osservazioni e stime di tipo sperimentale da condurre in situ e/o in laboratorio. Per questo andranno preferite, per quanto possibile, attività di esplorazione diretta sul campo durante le indagini preliminari, da espletarsi mediante uno studio topografico, stratigrafico, strutturale, geomorfologico e idrogeologico a gradi crescenti di dettaglio fino alla scala del singolo fronte di avanzamento o bancata, così come la caratterizzazione geo-meccanica dei materiali avverrà mediante prove sperimentali e test di laboratorio, assicurandosi che i dati ottenuti siano sufficientemente rappresentativi del comportamento dell’intero affioramento produttivo, o almeno per porzioni di esso riconosciute omogenee dal punto di vista geo-meccanico”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che il progresso tecnico e scientifico sui criteri di progettazione nel campo dell’ingegneria civile e della geotecnica ha “determinato lo sviluppo di metodi di tipo semi-probabilistico agli stati limiti nelle verifiche di sicurezza, i quali consentono anche di introdurre gli effetti della risposta sismica locale nella valutazione. I metodi caratterizzati da un approccio semi-probabilistico risultano, in genere, maggiormente cautelativi rispetto a quelli che fanno tradizionalmente riferimento alle tensioni ammissibili ma, a seconda del modello geologico definito con le indagini preliminari su cui si applica, questa condizione può venir meno. Per tale motivo la scelta dell’uno o dell’altro approccio va valutato caso per caso, a seconda della situazione oggetto di analisi, preferendo il modello di verifica concettualmente più cautelativo da seguire in maniera rigorosa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva una corretta valutazione del rischio implica “un approccio rigoroso e di estrema cautela nella valutazione dei potenziali fenomeni di instabilità, soprattutto nelle fasi iniziali dell’analisi e qualora manchi una robusta base sperimentale nella stima dei parametri caratteristici dei materiali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che riporta molte altre informazioni sulla sicurezza dei fronti di cava con particolare riferimento anche al piano di controlli e monitoraggi e ad alcune best practices (con riferimento alla stabilità delle vasche di decantazione e procedure di pulizia).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto. Innovazione tecnologica e prospettive future”, a cura di Amicucci Giovanni Luca, Anastasi Sara, Bucci Giuseppe, Di Basilio Marco, Di Francesco Alessandro, Lancellotti Donato, Lovati Raimondo, Melani Lorenzo, Monica Luigi, Pireddu Antonella (coordinatrice scientifica), Romualdi Gina, Rossi Luca, Simeoni Carla, Todini Barbara, Valori Luca, Vignani Donatella, Zambianchi Paolo Antonio, collana Ricerche, edizione 2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 10 May 2022 06:23:10 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-settore-cave-ed-attivita-estrattive-la-stabilita-dei-fronti</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,documento sicurezza e salute,D.Lgs. 81/08,DSS,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/pericoli+documento+valutazione+dei+rischi.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/pericoli+documento+valutazione+dei+rischi.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: GLI EFFETTI DELLE ALTE TEMPERATURE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-gli-effetti-delle-alte-temperature</link>
      <description>Un documento dell’AUSL Toscana centro si sofferma sul rischio da temperature elevate nei cantieri edili e sugli effetti del caldo sulla salute. Focus sulle vulnerabilità e sulle patologie associate alle alte temperature ambientali.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le temperature elevate nei cantieri: quali sono gli effetti del caldo?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento dell’AUSL Toscana centro si sofferma sul rischio da temperature elevate nei cantieri edili e sugli effetti del caldo sulla salute. Focus sulle vulnerabilità e sulle patologie associate alle alte temperature ambientali.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella difficile sfida contro il riscaldamento della superfice terrestre sono ormai frequenti le cronache delle tante temperature anomale, come le alte temperature in Siberia del giugno 2020, e dei vari estesi incendi in molti territori del nostro pianeta causate dall’aumento del calore atmosferico. E anche in Italia con il costante aumento delle temperature estive aumenteranno anche le cosiddette “ondate di calore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questa fase di cambiamenti climatici l’incremento della frequenza e intensità di episodi di ondate di calore, insieme al progressivo invecchiamento della popolazione, favorisce e favorirà una più grande carico di decessi e patologie nelle fasce più vulnerabili e anche nel mondo del lavoro tra i lavoratori più esposti, come ad esempio i cantieri edili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per fornire qualche informazione e aumentare la consapevolezza dei rischi microclimatici connessi agli effetti del caldo presentiamo un documento non recente ma ancora ricco di utili spunti per affrontare questo rischio nei cantieri edili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Stiamo parlando del documento “Il rischio da temperature elevate nei cantieri edili. Gli effetti del caldo sulla salute”, elaborato dal Dipartimento di Prevenzione Area Funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’ Azienda USL Toscana centro, che fa riferimento anche alle Linee di indirizzo per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute a cura del Ministero della salute.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il rischio da temperature elevate: effetti del caldo e vulnerabilità
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento dell’AUSL Toscana centro ricorda che è disponibile una grande quantità di evidenze scientifiche relative agli effetti a breve termine sulla salute delle popolazioni esposte alle ondate di calore e in termini di incrementi della mortalità. E tale effetto “si verifica al di sopra di un valore di temperatura definito ‘valore soglia’, che è specifico per ogni popolazione, ed è funzione del suo livello di suscettibilità e della sua capacità di adattamento alle condizioni climatiche locali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La funzione che lega temperatura e mortalità giornaliera non è lineare: “il minimo della mortalità si osserva a temperature moderate, mentre incrementi della mortalità giornaliera si osservano quando le temperature aumentano e diminuiscono rispetto al valore minimo di mortalità definito ‘punto di svolta’ o ‘valore soglia’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Numerosi studi hanno confermato, dunque, che le temperature elevate “hanno un effetto a breve termine sulla mortalità con picchi caratterizzati da un tempo di latenza molto breve, di 1-2 giorni, dal picco osservato di temperatura”. E l’impatto delle ondate di calore  “dipende anche dal particolare contesto geografico ed è maggiore là dove le condizioni sperimentate dalla popolazione deviano in maniera rilevante da quelle abituali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alla vulnerabilità della popolazione e ad alcuni fattori di rischio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che la vulnerabilità della popolazione è “funzione di vari fattori:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             livello di esposizione (intensità e durata),
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ‘suscettibilità’ individuale (stato di salute, caratteristiche socio-demografiche e ambientali)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             capacità di adattamento sia a livello individuale che di contesto sociale e ambientale (percezione/riconoscimento del rischio, disponibilità di risorse).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Inoltre la perdita di calore con l’ambiente circostante “avviene attraverso:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazione mediante l‘emissione di onde elettromagnetiche (nel campo dell’infrarosso)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             convezione mediante lo scambio di aria e acqua dalla superficie cutanea
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             conduzione mediante il contatto diretto con oggetti più freddi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             evaporazione di acqua prodotta dalle ghiandole sudoripare che ricoprono la superficie cutanea”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare “conduzione, evaporazione e convezione richiedono la presenza di un gradiente termico”, di una differenza dio temperatura, “tra l’ambiente e la superficie cutanea mentre il processo di evaporazione richiede un gradiente di vapore acqueo. Quando questi meccanismi sono inefficienti o insufficienti per assicurare una adeguata dispersione del calore (per intensità dell’esposizione o per limitazioni patologiche della risposta compensatoria) la temperatura corporea interna aumenta causando uno stress all’organismo, soprattutto a carico del sistema cardiovascolare”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In queste situazioni il centro termoregolatore del sistema nervoso centrale attiva, “sulla base delle informazioni ricevute dai termorecettori periferici”, una “vasodilatazione cutanea con conseguente aumento di volume del circolo ematico cutaneo e una maggior produzione di sudore”. Infatti “quando la temperatura esterna è maggiore di quella della pelle l’unico meccanismo disponibile per il controllo della perdita di calore è l’evaporazione attraverso la sudorazione”. Tuttavia vi sono fattori, come l’umidità e l’assenza di correnti d’aria o l’uso di particolari farmaci che “possono modificare questo tipo di risposta e determinare un incremento della temperatura corporea con rischio di danni diretti ( stress da calore, colpo di calore, disidratazione, crampi, lipotimia ed edemi) o indiretti (aggravamento di condizioni morbose preesistenti)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il rischio da temperature elevate: persone con malattie e uso di farmaci
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi alla vulnerabilità il documento si sofferma su:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             stato di salute delle persone con malattie croniche: “l’eccesso di calore conduce a morte in modo indiretto quando pre-esistenti condizioni patologiche impediscono di beneficiare dei meccanismi compensativi della termoregolazione. Si tratta di pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco congestizio cronico, aritmie cardiache, insufficienza renale, diabete oppure che assumono bevande alcoliche, oppiacei, psicostimolanti, oppure obesi”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             stato di salute di persone che fanno uso di farmaci: “sulla base dei meccanismi con cui i farmaci interferiscono con gli effetti del caldo, possono essere individuate diverse categorie di farmaci che aggravano gli effetti sulla salute e per i quali una rimodulazione della terapia dovrebbe essere valutata in condizioni di caldo estremo”. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha predisposto nel tempo diversi documenti e guide per evitare “spiacevoli inconvenienti” con i farmaci in situazioni di temperature atmosferiche elevate.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il rischio da temperature elevate: colpo di calore, disidratazione e sintomi minori
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta poi vari approfondimenti sulle patologie associate alle alte temperature ambientali con particolare riferimento a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             colpo di calore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             disidratazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sintomi minori [crampi, stress da calore, lipotimia ed edemi].
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il colpo di calore si manifesta “con una ampia gradazione di segni e sintomi a seconda della gravità della condizione”, ad esempio debolezza, nausea, vomito, cefalea, orripilazione (“pelle d’oca”) al torace ed agli arti superiori, brividi, iperpnea, crampi muscolari e andatura instabile. E se il quadro clinico progredisce “si manifestano alterazioni della coscienza di vario grado e intensità (stato d’ansia, stato confusionale, delirio, sincope, coma), la temperatura corporea sale sopra i 40°C ed è seguita da una sindrome pluriorgano che può condurre a morte”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per fornire qualche “principio di terapia” si indica che “oltre che curare la disidratazione, bisogna raffreddare l’organismo nel modo più fisiologico ed efficace possibile” ricordando, però, che l’esposizione ad acqua fredda non è ottimale “perché comporta una brusca vasocostrizione e, quindi, richiede un costante monitoraggio”. È, invece, preferibile “il raffreddamento per evaporazione, che si ottiene bagnando il corpo o avvolgendolo in teli di cotone bagnato e, successivamente, esponendolo a flussi di aria calda, non caldissima, come quella che esce da un asciugacapelli a basso regime”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La disidratazione – “conseguente a profuse perdite idriche, in genere dovute a sudorazione e iperventilazione” - in assenza di adeguato reintegro “si manifesta con i sintomi, specie cardiocircolatori e neurologici, ma il suo tempestivo riconoscimento presuppone la conoscenza di alcuni parametri vitali di base, in particolare della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa abituali”. Chiaramente in presenza di “segni e sintomi compatibili” (raccontati nel documento) “occorre stimolare subito il paziente a bere in abbondanza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ai sintomi minori:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Crampi: “causati da uno squilibrio elettrolitico, dovuta alla perdita di liquidi, si verificano in persone che svolgono attività fisica senza reintegrare a sufficienza i liquidi persi con la sudorazione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Stress da calore: “causato da un collasso dei vasi periferici con un insufficiente apporto di sangue al cervello e si manifesta con un senso di leggero disorientamento, malessere generale, debolezza, nausea, vomito, cefalea, tachicardia ed ipotensione, confusione e irritabilità. La temperatura corporea può essere leggermente elevata ed è comunemente è presente una forte sudorazione. Se lo stress da calore non viene diagnosticato e trattato immediatamente, può progredire fino al colpo di calore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Lipotimia [collasso da calore]: “improvvisa perdita della coscienza da calo di pressione arteriosa dovuto al sequestro di sangue nelle zone periferiche con conseguente diminuzione dell’apporto di sangue al cervello. Lo svenimento può essere prevenuto se, ai primi sintomi, quali vertigini, sudore freddo, offuscamento visivo o secchezza delle fauci, si fa assumere al paziente una posizione distesa con le gambe sollevate rispetto al cuore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo in conclusione sia alla lettura integrale del documento, che riporta utili indicazioni sulle possibili misure di prevenzione, sia allo spazio del nostro giornale dedicato ai rischi microclimatici con informazioni aggiornate sugli strumenti utilizzabili dalle aziende per evitare gli effetti del caldo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Azienda USL Toscana centro, Dipartimento di Prevenzione Area Funzionale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, “Il rischio da temperature elevate nei cantieri edili. Gli effetti del caldo sulla salute”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 05 May 2022 05:48:25 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-gli-effetti-delle-alte-temperature</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,Valutazione del rischio campi elettromagnetici,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio microclima,81/08,Rischio microclima,D.Lgs. 81/08,rischi microclima,rischio ambienti severi caldi,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,colpo di calore,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LE RESPONSABILITA DEL LAVORATORE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/my-post</link>
      <description>La condotta di un lavoratore infortunato se attiva un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia, anche se tenuta nell’ambito delle sue mansioni, è idonea ad escludere il nesso causale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sull’annullamento di una sentenza perché carente e erronea in diritto
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La condotta di un lavoratore infortunato se attiva un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia, anche se tenuta nell’ambito delle sue mansioni, è idonea ad escludere il nesso causale.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Diversi sono i principi della giurisprudenza che emergono dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione che la stessa ha richiamati citando le principali precedenti sentenze nelle quali sono stati evidenziati. Il caso sottoposto all’esame della Corte suprema in questa occasione riguarda l’infortunio mortale accaduto all’interno di un capannone a un lavoratore dipendente di una cooperativa, alla quale il committente aveva affidato dei lavori di carico scarico e pulizia di colli, che era caduto dall’altezza di circa 5 metri mentre era posizionate sulle forche di un carrello elevatore con il quale si stava facendo portare in quota. Ritenuto il committente sia dal Tribunale che dalla corte di Appello fra i responsabili dell’accaduto in quanto identificato come datore di lavoro dell’infortunato per essere stato riconosciuto il contratto di appalto come contratto di somministrazione di manodopera. lo stesso ha ricorso per cassazione sostenendo di avere regolarmente adempiuto agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 ed evidenziando altresì il comportamento abnorme tenuto dall’infortunato nella dinamica dell’evento infortunistico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il principio richiamato in primis nella sentenza e riguardante la figura del committente è quello in base al quale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare, nel caso dell’infortunio di un lavoratore, la responsabilità del committente stesso occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda invece la figura e la responsabilità del datore di lavoro la suprema Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute dalle quali sia scaturito l'evento infortunistico e ricordato inoltre che in altre occasioni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza  della prassi stessa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In merito poi alla individuazione della responsabilità del datore di lavoro, nel caso dell’infortunio di un suo lavoratore dipendente, la Corte di legittimità ha richiamato il principio secondo il quale in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore stesso. Una evoluzione questa che ha avuto il sistema della normativa antinfortunistica passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento invece al comportamento del lavoratore infortunato la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, la condotta abnorme del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore stesso, ma può essere anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alla luce di tutti gli indirizzi e gli insegnamenti sopra richiamati la Corte di Cassazione, avendo  ritenute carenti e erronee in diritto le motivazioni addotte dalla Corte territoriale nella sentenza di condanna dell’imputato, ha accolto il ricorso e ha annullata la sentenza stessa con rinvio degli atti a altra Sezione per un nuovo esame e un nuovo giudizio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e l’iter giudiziario.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità del rappresentante legale di una società per il reato di omicidio colposo di un lavoratore dipendente. Lo stesso, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, si trovava all'interno del capannone di proprietà di una società committente assieme a un suo collega con il quale stava effettuando dei lavori con l'uso di un muletto. I soccorritori infatti avevano trovato il corpo del lavoratore disteso a terra in una pozza di sangue, privo di sensi e di dispositivi di sicurezza, ai piedi di uno scaffale sito lungo la parete sinistra di un box e accanto a lui vi era il muletto con le forche ancora alzate e dirette verso lo scaffale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dalla perizia medica svolta sul corpo dell’infortunato era emerso che le fratture riportate dallo stesso, causa del decesso, erano compatibili con una caduta da un'altezza minima di almeno 4 metri e massima di 10 metri e trattandosi di scaffali aventi un'altezza complessiva di 5,5 metri, era stato escluso che la vittima si fosse arrampicata. Alcuni t testi avevano riferito che il lavoratore quando è caduto era posizionato sulle forche di un carrello elevatore che lo stava sollevando per effettuare dei lavori di pulizia degli scaffali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte territoriale, in ciò confermando l'impostazione del primo giudice, aveva ritenuto che il contratto di appalto stipulato dal committente con una cooperativa appaltatrice, avente ad oggetto  "il carico, lo scarico e pulizia dei colli" da realizzare all'interno del capannone, fosse sostanzialmente da qualificare come contratto di somministrazione di manodopera, stipulato in violazione della legge 276/2003 e che quindi fosse da ritenersi nullo ex art. 21, comma 4, della stessa legge ciò comportando, di fatto, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra i dipendenti della cooperativa e la società committente con la conseguenza che il rappresentante legale della stessa società fosse stato identificato come datore di lavoro della persona offesa. Da ciò era stata fatta derivare la sua posizione di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro: per non aver predisposto alcuna misura atta ad impedire l'utilizzo inadeguato del muletto, in violazione dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 e per omessa vigilanza; per non avere adeguatamente valutato il rischio e disposto circa i lavori di pulizia su scaffali alti o merce esposta in altezza. Erano stati esclusi, altresì, profili di abnormità della condotta del lavoratore, posto che l’infortunato era impegnato a svolgere compiti propri delle mansioni allo stesso affidate, peraltro in assenza di corsi di formazione offerti dalla parte datoriale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il ricorso per cassazione e le motivazioni.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza di condanna da parte della Corte di Appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo alcune motivazioni. Con riferimento, in particolare, alla parte in cui era stato escluso il contributo causale autonomo dei lavoratori nella produzione dell'evento, il ricorrente ha sostenuto che i giudici avevano escluso un comportamento abnorme del lavoratore, senza considerare gli aspetti innovativi del vigente modello di protezione antinfortunistica, in funzione del quale anche il comportamento esorbitante che fuoriesce dalle mansioni, ordini e disposizioni impartite dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, esclude la responsabilità penale del datore di lavoro. Era stato appurato il comportamento pericoloso ed incosciente dell’infortunato in quanto messo in atto senza le opportune misure di sicurezza ed in presenza di un altro socio della cooperativa il quale svolgeva anche le funzioni di preposto alla vigilanza sulle norme antinfortunistiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il datore di lavoro, ha sostenuto ancora il ricorrente, non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato e nel DVR predisposto era stato previsto il divieto di sollevare e farsi alzare sulle forche del muletto ed anche quello di utilizzare scale a mano per accedere ai soppalchi o scaffalature. La carenza formativa, inoltre, non era addebitabile a lui e comunque non era stato dimostrato che la stessa abbia avuto un'efficacia causale nella produzione dell'infortunio mortale. Il collega era abilitato all'uso del muletto e l’infortunato aveva un'esperienza pluriennale nel settore. Non era stato dimostrato, altresì, che l'incidente mortale fosse avvenuto durante l'attività di pulizia delle scaffalature sulle quali erano depositati i bancali, né tra le mansioni affidate al lavoratore era stata ricompresa quella di pulizia della merce riposta sugli scaffali. Era stato dimostrato inoltre nel corso del processo e non era stato preso in considerazione dalla Corte di Appello che la Cooperativa aveva provveduto ad organizzare in modo autonomo l'aspetto della sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento all’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs, n, 81/2008 il ricorrente ha sottolineato che prima dell'affidamento del servizio era stato redatto apposito verbale di sopralluogo allo scopo di portare a conoscenza dell'affidatario dei rischi propri dell'ambiente di lavoro, dandosi atto anche della acquisizione del certificato della camera di commercio, al quale era allegata la relativa comunicazione di inizio attività. Era stata acquisita anche la S.C.I.A. contenente le autocertificazioni relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quanto alle violazioni degli artt. 28 e 71 del D.Lgs. 81/2008, la Corte territoriale, secondo il ricorrente, si era limitata a ricalcare pedissequamente quanto affermato dal primo giudice, senza confrontarsi con le deduzioni difensive articolate in sede di gravame riguardanti la previsione del divieto di salire sulle forche del muletto, sia nel DVR che nel verbale di sopralluogo congiunto; il medesimo divieto riprodotto su due pittogrammi visibili nel mezzo di sollevamento meccanico; il divieto di presa manuale dei carichi e di movimentazione della merce posta sulle scaffalature; il divieto di utilizzare scale a mano per accedere a soppalchi e scaffalature. Né era stato specificato quali sarebbero state le ulteriori misure tecniche ed organizzative che avrebbe dovuto assumere, atte ad impedire che il carrello elevatore venisse utilizzato per sollevare persone. Era apparso quindi del tutto contraddittorio addebitare l'omicidio colposo a suo carico, sia quale datore di lavoro di fatto dell'infortunato, sia quale committente delle opere affidate in appalto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. Con riferimento alla contestazione fatta all’imputato della violazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in relazione alla scelta inadeguata quale committente della società appaltatrice, la Corte suprema ha richiamato al riguardo il principio per cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo ed ha citato a proposito la sentenza n. 5946 del 18/12/2019 della Sez. IV. In merito a tale profilo di responsabilità il ricorrente aveva dedotto, in sede di appello, motivi specifici circa l'avvenuta redazione di un apposito verbale di sopralluogo che era stato sottoscritto dalle parti, nonché in ordine all'avvenuta acquisizione della documentazione SCIA attestante la capacità tecnico-organizzativa della cooperativa, aspetti sui cui la Corte territoriale non si è minimamente soffermata, omettendo di fornire risposta ai dedotti rilievi difensivi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quanto all'affermato dovere di vigilanza a carico del ricorrente, la Corte suprema ha ritenuto il percorso argomentativo della sentenza impugnata carente e affetto da evidenti vizi logico-giuridici, laddove ha affermato che l'imputato "non predispose alcuna misura atta ad impedire l'utilizzo del muletto", in violazione dell'espresso divieto, contenuto nel DVR, di salire sulle forche dello stesso. Il ragionamento della Corte territoriale, ha sottolineato la Sez. IV, non ha indicato quale sarebbe stato il cosiddetto comportamento alternativo lecito né ha specificato quali misure avrebbe dovuto adottare concretamente l’imputato per impedire l'utilizzo vietato del muletto. Del resto, pare logico affermare che nel DVR lo specifico rischio di caduta dall'alto a seguito di sollevamento della persona sulle forche del muletto non potesse essere previsto, trattandosi di modalità di lavoro vietata dalle direttive impartite.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al di là del fatto poi che un simile dovere di vigilanza non pare concretamente esigibile 24 ore su 24, i giudici di merito non hanno considerata né valutata la circostanza che, a fronte di una precisa disposizione che vietava il sollevamento di persone con il muletto, al momento dell'incidente sul posto era presente proprio il preposto alla vigilanza dell'operato della persona offesa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sentenza impugnata inoltre, secondo la Corte di Cassazione, non ha menzionata alcuna reale ed effettiva esigenza di vigilanza a carico dell’imputato, nel senso che non è stata accertata la conoscenza da parte del medesimo di prassi lavorative scorrette o illegittime adottate all'interno del suo capannone, fra cui quella del sollevamento delle persone mediante le forche del muletto, che giustificassero l'affermato dovere di vigilanza. La decisione sotto questo profilo non è risultata quindi in linea con l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute e ha citato in merito la sentenza n. 20833 del 15/05/2019 della Sez. IV. Analogamente in un’altra sentenza ancora, ha ricordato la suprema Corte, la n. 32507 del 16/04/2019, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella sentenza impugnata, ha precisato ancora la Sez. IV, non è stata neanche argomentata la prova dell'esistenza di una prassi in tal senso; ma, quand'anche tale prova fosse emersa in giudizio, sarebbe stato comunque necessario accertare ulteriormente, quanto meno in via logica, e non certo sulla sola base dell'astratta posizione di garanzia, che il ricorrente fosse, o dovesse necessariamente essere, a conoscenza della prassi incauta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento, infine, alla valutazione dell’eventuale abnormità del comportamento del lavoratore infortunato la Corte di Cassazione ha evidenziato che occorre dare conto del principio dalla stessa Corte affermato secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore. Si tratta di orientamento che ha precisato che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ebbene nel caso in esame, ha sottolineato la Sez. IV, la Corte territoriale si è limitata a richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della esclusione dell'interruzione del nesso causale per condotta abnorme del soggetto infortunato, è sufficiente che, nella condotta tenuta dal lavoratore, non vi sia stato superamento delle mansioni assegnate. Non è stata, invece, analizzata compiutamente la vicenda concreta in relazione alla possibile attivazione, da parte del lavoratore poi deceduto, di un rischio eccentrico riconducibile alla sua condotta imprudente, indipendentemente dal superamento delle mansioni a lui assegnate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sotto questo profilo, non è stato tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità che, superando il requisito della radicale imprevedibilità, riconduce il concetto di abnormità della condotta colposa del lavoratore (interruttiva del nesso causale) a quella che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Non è stato tenuto conto altresì dalla Corte territoriale che  “in tema di infortuni sul lavoro, la condotta abnorme del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”,
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel caso di specie, invece, benché sia stato accertato che il lavoratore infortunato si era fatto sollevare mediante l’utilizzo delle forche del muletto per raggiungere una posizione elevata, senza essere munito di strumenti di protezione anti-caduta ed in violazione delle direttive che gli vietavano una simile manovra (eseguita fra l'altro in presenza del responsabile della sicurezza), i giudici di merito hanno omesso di valutare se tale condotta, indubbiamente imprudente, fosse tale da attivare un rischio esorbitante o eccentrico dalla sfera di rischio governata dall’imputato, al fine di stabilire l'eventuale ricorrenza di una condotta interruttiva del nesso causale fra il comportamento omissivo del garante e l'evento mortale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La motivazione della Corte territoriale, in conclusione, è stata ritenuta dalla Corte suprema carente ed erronea in diritto, non avendo tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, per cui la stessa ha annullata la sentenza impugnata con rinvio al giudice di provenienza per un nuovo esame.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 15486 del 21 aprile 2022 (u.p. 16 febbraio 2022) Pres. Piccialli - Est. Ranaldi - PM Costantini - Ric. A.R.. - La condotta di un lavoratore infortunato se attiva un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia, anche se tenuta nell’ambito delle sue mansioni, è idonea ad escludere il nesso causale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 03 May 2022 16:49:03 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
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      <g-custom:tags type="string">vigilanza preposto,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,preposto sicurezza,sentenza datore di lavoro,infortunio sicurezza sul lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,consulenza sicurezza sul lavoro,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,vigilanza datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ERGONOMICO: LE POSTURE STATICHE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ergonomico-le-posture-statiche</link>
      <description>Una relazione si sofferma sul mantenimento prolungato della postura in piedi statica al lavoro. La strategia di prevenzione per evitare una posizione in piedi prolungata e l’ergonomia della postazione di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Lavoro e postura in piedi: ergonomia e strategie di prevenzione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una relazione si sofferma sul mantenimento prolungato della postura in piedi statica al lavoro. La strategia di prevenzione per evitare una posizione in piedi prolungata e l’ergonomia della postazione di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato in alcune recenti pubblicazioni dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) sui rischi delle posture sedute statiche, il lavoro dovrebbe offrire buone condizioni di lavoro ergonomiche, e le postazioni di lavoro e i posti di lavoro dovrebbero essere progettati in modo da evitare, se possibile, posture statiche, sedute o in piedi, prolungate nel tempo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Affrontare il problema della permanenza prolungata in piedi sul posto di lavoro “fa parte della strategia per rendere il lavoro maggiormente sostenibile e per tutelare meglio la salute dei lavoratori e delle aziende”: quando lavorano in piedi, “i lavoratori devono potersi muovere, allungarsi e alternare la loro posizione e devono anche poter variare tra lo stare in piedi, lo stare seduti e lo stare appoggiati. Devono poter fare delle pause per sedersi e muoversi quando necessario”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e la relazione EU-OSHA “Il mantenimento prolungato della postura in piedi statica al lavoro. Effetti sulla salute e buone pratiche. Sintesi”, a cura di Kees Peereboom e Nicolien de Langen (vhp human performance, Paesi Bassi) in cooperazione con Alicja Bortkiewicz (Istituto Nofer di medicina del lavoro, Łódź, Polonia), che esamina la portata del fenomeno della posizione in piedi prolungata, gli effetti sulla salute, gli orientamenti sui ‘limiti di sicurezza’ per la permanenza continuativa in piedi e le pratiche di prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’opposto di stare seduti non è stare in piedi ma muoversi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel documento, connesso alla campagna 2020-2022 “ Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”, si riportano alcuni consigli e riflessioni sulla base degli orientamenti presi in considerazione nella relazione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “I problemi dovuti a una posizione in piedi forzata prolungata possono verificarsi quando ogni giorno si mantiene una posizione in piedi per un tempo di 15 minuti o più.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Per posizione in piedi forzata prolungata si intende essere costretti a stare in piedi in un punto specifico o in prossimità di esso (entro 1m2 senza uscire da questa area).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare di stare in piedi sul posto di lavoro per lunghi periodi di tempo:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per più di un’ora ininterrottamente; e/o
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per un tempo complessivo di oltre quattro ore durante l’intero arco della giornata.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alternare il più possibile le posizioni nelle seguenti proporzioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             30 % in piedi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             60 % seduti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             10 % camminare/muoversi/andare in bicicletta.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea, come ricordato anche nel documento “ Il mantenimento prolungato della postura seduta statica al lavoro. Effetti sulla salute e suggerimenti di buone pratiche. Sintesi”, che “l’opposto di stare seduti non è stare in piedi, ma muoversi. Quindi, anche se spesso risulta utile disporre di un tavolo che consenta di alternare un lavoro da seduti e in piedi, questo non è sufficiente, perché si alternano sempre due posture statiche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Posizioni in piedi: strategie e pratiche di prevenzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla prevenzione si segnala, dunque, che l’obiettivo generale è quello “di evitare, se possibile, una posizione in piedi forzata prolungata, di raggiungere un equilibrio tra lo stare in piedi, stare seduti e muoversi e di rendere il lavoro più dinamico”. E che le azioni per evitare una posizione prolungata in piedi dovrebbero essere attuate all’interno di una “strategia che adotti un approccio sistematico, utilizzi i dati della valutazione del rischio e segua una gerarchia di misure di prevenzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, una strategia di prevenzione per evitare una posizione in piedi prolungata “dovrebbe comprendere i seguenti aspetti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fornire una postazione di lavoro ergonomica e condizioni ambientali adeguate, tra cui una sedia sedile, uno sgabello e una postazione di lavoro adatti; prevedere la regolabilità (dell’altezza del piano di lavoro, della seduta, delle postazioni di lavoro ibride in piedi-da seduti, ecc.) è importante per un lavoro sicuro e confortevole;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             organizzare il lavoro per limitare la posizione in piedi, bilanciare i compiti da svolgere e prevedere possibilità di rotazione dei compiti, pause quando necessario, ecc. Dare ai lavoratori un controllo sufficiente delle modalità di lavoro, ad esempio dare loro l’opportunità di modificare il loro modo di lavorare e di fare pause quando necessario. Può essere utile stabilire i tempi massimi di permanenza in piedi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             introdurre misure supplementari per ridurre i rischi se non è possibile evitare le posizioni in piedi, ad esempio tappetini e solette imbottite;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             incoraggiare la consultazione e il coinvolgimento attivo dei lavoratori - questo aspetto è importante per tutti gli aspetti della strategia;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             promuovere un comportamento salutare, ad esempio attraverso la formazione con programmi educativi sulla posizione in piedi prolungata e sulla cura della schiena e la relativa sensibilizzazione su questo tema. Questa misura risulta inefficace se non viene attuata insieme agli altri elementi sopra menzionati;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             attuare politiche e pratiche organizzative per garantire che ciò venga messo in pratica, ad esempio misure che consentano ai lavoratori di segnalare problemi legati al lavoro in piedi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta anche alcuni elementi importanti dell’ergonomia della postazione di lavoro per il lavoro in piedi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “progettare la postazione di lavoro e organizzare il lavoro in modo da permettere ai lavoratori di alternare sufficientemente la posizione in piedi, l’utilizzo di uno sgabello, la posizione da seduti su una sedia e/o camminare;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             progettare le postazioni di lavoro in base ai compiti da svolgere, ad esempio tenendo conto dell’altezza ottimale a cui svolgere il compito lavorativo per evitare che i lavoratori debbano lavorare a un’altezza o a una distanza dal corpo eccessive;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             assicurarsi che ci sia sufficiente spazio per gambe, ginocchia e piedi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             progettare le postazioni di lavoro per evitare posizioni scomode del collo o del tronco, ad esempio durante l’osservazione di schermi o l’uso di strumenti e la manipolazione di oggetti”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La postura in piedi prolungata è indispensabile?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordando che, come segnalato nel primo articolo di presentazione del documento, la posizione in piedi forzata prolungata è legata a vari gravi problemi di salute, è necessario, laddove possibile, “organizzare il lavoro in modo da evitare e limitare tale posizione nonché per migliorare l’ergonomia e le condizioni di lavoro quando viene svolta un’attività assumendo una posizione in piedi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dalla relazione altri fattori e strategie di prevenzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “si dovrebbe evitare di imporre una posizione in piedi quando non indispensabile”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “un buon motto è ‘sedersi quando serve, stare in piedi quando è necessario e muoversi quando è possibile’. Quando è necessario stare in piedi, la posizione in piedi su un punto fisso dovrebbe essere sostituita da una posizione in piedi più attiva o dinamica. Una breve pausa per muoversi effettuata ogni 30 minuti è importante”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “l’approccio generale per evitare o limitare una posizione in piedi forzata prolungata sul posto di lavoro dovrebbe prevedere una strategia di prevenzione che eviti la permanenza in piedi non necessaria, garantisca una buona ergonomia del posto di lavoro, promuova il movimento sul posto di lavoro e assicuri la partecipazione dei lavoratori. L’adattabilità delle postazioni di lavoro, le possibilità di lavorare in vari modi e la possibilità per i lavoratori di prendersi una pausa dal lavoro in piedi quando necessario costituiscono elementi importanti. Infine, se non è possibile evitare la posizione in piedi forzata, esistono misure per alleviare i suoi effetti negativi sulla salute, come l’uso di tappetini e solette imbottite”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine, come per tutti i disturbi muscoloscheletrici (DMS), si sottolinea che è importante “segnalare tempestivamente i problemi legati a una posizione in piedi prolungata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo, in conclusione, che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta non solo ulteriori suggerimenti per la prevenzione ed esempi di buone pratiche sul posto di lavoro, ma anche precise indicazioni per i responsabili politici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “Il mantenimento prolungato della postura in piedi statica al lavoro. Effetti sulla salute e buone pratiche. Sintesi”, a cura di Kees Peereboom e Nicolien de Langen (vhp human performance, Paesi Bassi) in cooperazione con Alicja Bortkiewicz (Istituto Nofer di medicina del lavoro, Łódź, Polonia), documento correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 03 May 2022 05:24:14 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ergonomico-le-posture-statiche</guid>
      <g-custom:tags type="string">ergonomia luoghi di lavoro,sicurezza ergonomia,81/08,Rischi ergonomici,D.Lgs. 81/08,rischio posture statiche,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,disturbi muscolo scheletrici,rischio postura</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: COSA CAMBIA DAL 1 MAGGIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-cosa-cambia-dal-1-maggio</link>
      <description>Firmata l’Ordinanza che proroga l’obbligo di dispositivi di protezione nei contesti più a rischio per la diffusione dell’epidemia da COVID-19. Le indicazioni normative su protezioni, green pass, pubblica amministrazione e vaccinazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: le novità per mascherine, green pass e lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Firmata l’Ordinanza che proroga l’obbligo di dispositivi di protezione nei contesti più a rischio per la diffusione dell’epidemia da COVID-19. Le indicazioni normative su protezioni, green pass, pubblica amministrazione e vaccinazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È indubbio che, malgrado la fine dello stato di emergenza COVID-19 sancito nuovo decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, i problemi connessi alla diffusione del virus SARS-CoV-2, trainato dalle varianti, non siano finiti. Ed era atteso da parte del Governo un provvedimento che avesse la funzione di prorogare ancora per qualche mese l’obbligo dei dispositivi di protezione nei contesti più a rischio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ed infatti successivamente all’approvazione in una Commissione parlamentare di un emendamento al decreto-legge 24/2022 che inseriva questa proroga, il Ministro della Salute ha firmato una Ordinanza “ponte” che resterà in vigore fino alla conversione in legge del DL.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Attraverso il testo della nuova Ordinanza e le conseguenze del decreto-legge 24/2022, a meno di modifiche ulteriori in fase di conversione, possiamo dunque ricordare alcune delle novità che riguardano le residuali regole di contrasto della pandemia da COVID-19, valide dal primo maggio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La nuova ordinanza e i dispositivi di protezioni delle vie respiratorie
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partiamo dalle indicazioni relative ai dispositivi di protezioni delle vie respiratorie.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’Ordinanza del Ministro della Salute, firmata il 28 aprile 2022, parte dalla considerazione che, “in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19”. E si è ritenuto, pertanto, “necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 aprile 2022, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È bene sottolineare che l’ordinanza produce effetti “a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24” e “comunque non oltre il 15 giugno 2022”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’Ordinanza prevede dunque dal primo maggio l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 “nei seguenti casi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, continua l’Ordinanza, è previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, per gli “utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso nel provvedimento viene comunque “raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”. Mentre “non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i bambini di età inferiore ai sei anni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non sono previsti cambiamenti, invece, per gli ambienti scolastici per cui rimane attiva la normativa vigente e in cui resta l’obbligo, con alcune eccezioni, di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo poi che il Ministro della Salute ha recentemente firmato anche un’Ordinanza che riguarda i viaggi all’estero: il Passenger locator form (Plf), modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi fuori dal territorio nazionale, dal 1° maggio non sarà più necessario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I luoghi di lavoro: protocolli condivisi, protezioni e pubblica amministrazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non ci sono in realtà ulteriori novità per quanto riguarda i luoghi di lavoro e i protocolli condivisi applicati per il contrasto alla diffusione del COVID-19. E come indica espressamente il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in tutti i luoghi di lavoro, a parte quelli in cui l’Ordinanza o le norme vigenti prevedono obblighi specifici, la mascherina “rimane fortemente raccomandata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei luoghi di lavoro privati continuano ad essere applicabili i protocolli condivisi che, come ricorda Confindustria in una Nota presentata in un precedente articolo,  costituiscono ancora “il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive”.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se i protocolli fanno riferimento anche all’uso di protezioni delle vie respiratorie, è previsto che il 4 maggio imprese e sindacati si incontrino per valutare una proroga o una modifica delle attuali regole, magari trasformando le indicazioni per i dispositivi di protezione in una semplice raccomandazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per la pubblica amministrazione una recente Circolare - Circolare n. 1/2022 del 29 Aprile 2022 – riporta alcuni esempi di utilizzo raccomandato o non necessario delle mascherine FFP2.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Utilizzo raccomandato:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel corso di riunioni in presenza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per coloro che condividano la stanza con personale c.d. ‘fragile’;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             negli ascensori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Utilizzo non necessario:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “in caso di attività svolta all’aperto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque, continua la circolare, ciascuna amministrazione dovrà “adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le novità dal primo maggio: green pass e obblighi vaccinali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quello che è invece chiaro è che non sono previsti, almeno per il momento, cambiamenti sui certificati verdi, i green pass, base o rafforzati, le cui novità dipendono da quanto stabilito dal DL 24/2022.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con il primo maggio il green pass viene quasi archiviato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dal primo maggio sarà ancora utile per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, con l’eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio la certificazione verde non sarà più necessaria per:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             palestre e piscine al chiuso,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             feste e cerimonie,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             convegni e congressi,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             discoteche e sale da gioco,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cinema e a teatro,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             bar e ristoranti al chiuso,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             hotel,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             mostre e fiere…
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             E il green pass non sarà più richiesto sui luoghi di lavoro, pubblici o privati.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo tuttavia che l'obbligo di vaccinazione resterà in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, le forze dell’ordine e, più in generale, per tutti i cittadini dai 50 anni in su. Il vaccino rimarrà poi obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per il personale sanitario e delle Rsa, rimanendo un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ministero della Salute, Ordinanza firmata il 28 aprile 2022 sui dispositivi di protezione da utilizzare in contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in attesa di pubblicazione in GU
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ministero per la pubblica amministrazione, Circolare n. 1/2022 del 29 Aprile 2022 - indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 02 May 2022 05:34:46 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-cosa-cambia-dal-1-maggio</guid>
      <g-custom:tags type="string">COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,misure di prevenzione e protezione,81/08,Consulenza COVID-19,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: AGGIORNAMENTO ALLEGATO VIII DEL D.LGS. 81/08</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/dispositivi-di-protezione-individuale-aggiornamento-allegato-viii-del-d-lgs-81-08</link>
      <description>L’adozione del Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva 2019/1832/UE ha comportato la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008. Le novità e le tipologie di DPI rispetto ai rischi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         D.Lgs. 81/2008 e DPI: cosa indica il nuovo allegato VIII?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’adozione del Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva 2019/1832/UE ha comportato la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008. Le novità e le tipologie di DPI rispetto ai rischi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Decreto Interministeriale e Allegato VIII del Testo Unico: le novità
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come riportato in un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2022, in data 20 dicembre 2021 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che recepisce la direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda “adeguamenti di carattere strettamente tecnico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E il decreto prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo alcune modifiche rispetto alla versione precedente dell’allegato:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            punto 1 “Schema indicativo per l'inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale”: è cambiata la suddivisione dei rischi connessi agli agenti biologici ed è stata introdotta una nuova categoria: “altri rischi” (annegamento, mancanza di visibilità, carenza di ossigeno);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            punto 2 “Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono”: viene aggiornato l’elenco delle tipologie di dispositivi di protezione individuale per includere i DPI disponibili attualmente e uniformare la terminologia relativa ai DPI.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            punto 3 “Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale”: ora si rimanda alla valutazione del rischio: “in base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva”. È stata creata anche una particolare organizzazione delle tabelle.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Allegato VIII: DPI per testa, udito, occhi, volto e apparato respiratorio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al nuovo allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari) riprendiamo quanto contenuto al punto 2, cioè nel già citato “Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono”, con riferimento ai DPI per la testa, l’udito e per la protezione degli occhi, del volto e dell’apparato respiratorio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le attrezzature per la protezione della testa:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             impatti con ostacoli;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             compressione statica (schiacciamento laterale);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi chimici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le attrezzature per la protezione dell’udito:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le attrezzature per la protezione degli occhi e del volto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi meccanici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi termici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazioni ionizzanti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le attrezzature per la protezione dell’apparato respiratorio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Dispositivi per il filtraggio di:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             particelle;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gas;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             particelle e gas;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aerosol solidi e/o liquidi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Dispositivi di autosoccorso.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attrezzature per immersione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Allegato VIII: DPI per mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo la presentazione del punto 2 del nuovo allegato VIII con riferimento alle tipologie (“elenco indicativo e non esauriente”) di attrezzature e strumenti di protezione di mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le attrezzature per la protezione delle mani e delle braccia:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi meccanici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi termici (calore, fiamme e freddo);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi chimici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             agenti biologici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi derivanti da vibrazioni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ditali”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le attrezzature per la protezione dei piedi e delle gambe e antiscivolamento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi meccanici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi di scivolamento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi termici (calore, fiamme e freddo);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi chimici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi derivanti da vibrazioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi biologici.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Accessori (chiodi, ramponi ecc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alla protezione della cute (creme protettive) che nell’allegato fa riferimento alle creme “per la protezione da:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            radiazioni ionizzanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sostanze chimiche;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            agenti biologici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi termici (calore, fiamme e freddo)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una nota dell’allegato indica che “in determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la cute dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, ‘complemento o accessorio’ ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/ CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo con le attrezzature per la protezione del corpo e le altre protezioni per la cute:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi meccanici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi termici (calore, fiamme e freddo);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sostanze chimiche;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             agenti biologici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala infine, che nel nuovo allegato sono presenti anche (punto 4) le “Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico - Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 06:06:22 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/dispositivi-di-protezione-individuale-aggiornamento-allegato-viii-del-d-lgs-81-08</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Consulenza sicurezza sul lavoro,ALL. VIII D.Lgs. 81/08</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+sicurezza+sul+lavoro.png">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: OBBLIGO DI VIGILANZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-obbligo-di-vigilanza</link>
      <description>L’identificazione dei preposti inquadrata nell’ambito delle concrete modalità di attuazione dell’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/08 visto nella sua globalità: principi ed esempi</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’incarico conferito ai preposti dal datore di lavoro per la vigilanza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’identificazione dei preposti inquadrata nell’ambito delle concrete modalità di attuazione dell’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/08 visto nella sua globalità: principi ed esempi
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si discute molto in questo periodo in merito all’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di individuare i preposti introdotto dalla Legge 215/2021, secondo cui il datore di lavoro e il dirigente devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19” (art.18 c.1 lett.b-bis) primo periodo D.Lgs.81/08).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale questione si collega inevitabilmente al più ampio tema dell’esercizio dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro mediante le figure dei preposti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza entrare specificatamente nel merito (in questo contributo) della nuova norma su richiamata, vorrei fare un passo indietro da un punto di vista temporale - legislativamente parlando - andando alle radici dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente in relazione agli incarichi conferiti ai preposti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Da decenni esiste infatti all’interno della normativa di salute e sicurezza un obbligo di vigilanza penalmente sanzionato in capo al datore di lavoro e al dirigente (obbligo che esiste tuttora) e da altrettanto tempo è presente, sempre all’interno di tale legislazione, la figura del “ preposto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dal 1955 il datore di lavoro deve “disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione” (art.4 c.1 lett.c) D.P.R.547/1955, ormai abrogato).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pur con altro tenore terminologico e concettuale, dal 1994 il datore di lavoro - a pena della sanzione dell’arresto o dell’ammenda - “richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione” (art.4 c.5 lett.f) D.Lgs.626/94, ormai abrogato).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale ultimo obbligo è stato poi sostanzialmente rifuso nel D.Lgs.81/08 all’interno dell’art.18 comma 1 lett.f) - tuttora in vigore - ai sensi del quale il datore di lavoro e il dirigente, “secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite”, devono “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A seguito dell’emanazione del Testo Unico, il datore di lavoro e il dirigente devono poi “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” (art.18 comma 1 lett.bb) D.Lgs.81/08).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tema di vigilanza, a tali obblighi si è poi affiancato - all’interno dell’art.18 - ad opera del decreto correttivo del 2009, quello (assai ampio) previsto dall’attuale comma 3-bis, ai sensi del quale il datore di lavoro e il dirigente devono altresì “vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti” (art.18 comma 3-bis D.Lgs.81/08).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque, quando si fa riferimento alla vigilanza sull’attività dei lavoratori imposta al datore di lavoro dal Testo Unico occorre considerare che tale decreto contempla diversi livelli e diverse declinazioni di tale obbligo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ora, occorre domandarsi in quale modo il datore di lavoro possa garantire l’adempimento costante di tale ampio obbligo di vigilanza, considerato nella sua globalità, imposto dalla normativa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con un orientamento ormai consolidato, che qui richiamo citando una sentenza relativamente recente (Cassazione Penale, Sez.IV, 17 gennaio 2020 n.1683), la Suprema Corte ha chiarito che  “il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez.4, n.14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv.275577).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione specifica con precisione quali siano tali “soggetti a ciò deputati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti la Corte chiarisce che, se da un lato è indiscutibile che “alla luce della normativa prevenzionistica vigente, sul datore di lavoro grava l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi l’osservanza di tali misure da parte dei lavoratori”, dall’altro è evidente che “nella maggioranza dei casi, tuttavia, la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque la Cassazione fa riferimento ai dirigenti e ai preposti quali figure che - in diverso modo - “coadiuvano” il datore di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ciò rimanda all’idea che, dunque, incaricare soggetti che organizzino l’attività lavorativa e sovrintendano all’attività dei lavoratori controllandone la corretta esecuzione sia nell’interesse del datore di lavoro stesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un passaggio importante di questa pronuncia, poi, è quello che segue: “pertanto, già nel tessuto normativo è prevista la vigilanza del datore di lavoro attuata attraverso figure dell’organigramma aziendale che - perché investiti dei relativi poteri e doveri - risultano garanti della prevenzione a titolo originario.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Basti Pensare, in termini di “tessuto normativo”, alle stesse definizioni di “dirigente” e di “ preposto” introdotte nel 2008 (in combinato disposto con l’art.299) e agli articoli 18 e 19 del D.Lgs.81/08.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sentenza appena presa in esame (nelle sue linee essenziali) ne richiama un’altra di due anni prima (Cassazione Penale, Sez.IV, 4 aprile 2019 n.14915).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In quest’ultima la Cassazione, dopo aver affermato i medesimi principi contenuti in quella del 2020, si sofferma sulle “concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza” da parte del datore di lavoro, chiarendo che esse “non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (e viceversa).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Corte, “l’assunto può essere sintetizzato nel seguente principio di diritto:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “l’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parlando dell’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, occorre ricordare, premesso tutto questo, che il preposto deve essere individuato (art.18 c.1 lett.b-bis, già in vigore da mesi) ed opportunamente formato (art. 18 c.1 lett.l) in comb.disp. art.37 così come modificato dalla Legge 215/2021; vedasi su questo Circolare INL 16 febbraio 2022 n.1).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E che, a monte, con riferimento all’incarico conferito ad un preposto da parte del datore di lavoro, rappresenta culpa in eligendo in capo a quest’ultimo il far ricadere la propria scelta su un soggetto inadeguato sotto il profilo delle competenze (vedasi, su questo, anzitutto la definizione di “ preposto” ai sensi dell’art.2 c.1 lett.e) D.Lgs.81/08, secondo la quale tale soggetto garantisce l’attuazione delle direttive ricevute “in ragione delle competenze professionali…”).  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito, è sufficiente qui citare Cassazione Penale, Sez.IV, 19 giugno 2019 n.27210, in cui “l’evento è stato imputato a V.M.D., in qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro” in quanto il “preposto alla sicurezza sul cantiere” era “un soggetto professionalmente inadeguato (C., neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vediamo ora due applicazioni concrete dei principi presi in esame finora.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In Cassazione Penale, Sez.IV, 14 novembre 2019 n.46194, “nel caso di specie, l’obbligo di sorvegliare l’area di lavoro incombeva direttamente al preposto, deputato a governarne gli specifici rischi. L’infortunio, invero, era per l’appunto occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pertanto, “in conseguenza, nessun rimprovero può essere mosso al datore di lavoro, atteso che egli aveva redatto un Piano di Sicurezza e nominato i preposti e che il medesimo Piano aveva previsto il rischio di caduta di materiali dall’alto e stabilita una specifica procedura operativa relativa alla pulizia ed allo sgombero dei materiali dalle aree di lavoro, comunicata a tutti i lavoratori, stabilendo uno specifico obbligo di vigilanza in capo ai preposti, cui era demandato il controllo delle aree di lavoro al termine di ogni turno.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo aver ribadito - anche questa pronuncia - il principio secondo cui “nella maggioranza dei casi la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro”, essa ha ricordato che, in tema di vigilanza, “i primi attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa [art.2, co.1, lett.d) d.lgs.81/2008]; i secondi sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa [art.2, co.1, lett.e) d.lgs. n.81/2008].”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche qui, la Corte ha chiarito che “pertanto, già nel tessuto normativo è previsto che il datore di lavoro vigili attraverso figure dell’organigramma aziendale che, perché investiti dei relativi poteri e doveri, risultano garanti della prevenzione a titolo originario.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ciò detto, secondo la Cassazione, “anche in relazione all’obbligo di vigilanza, le modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo che viene in considerazione; il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo con una sentenza del mese scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 28 marzo 2022 n.11030) che ha attribuito ad una datrice di lavoro (P.C.) le responsabilità per l’infortunio occorso ad un lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Era risultato provato che “i dipendenti della P.C. avessero alterato e modificato il ponteggio, in quanto i pezzi mancanti erano stati trovati ancora presenti, la tavola a terra e il corrente sfilato solo da un lato, e non danneggiati: tali condizioni lasciavano ritenere che, dopo l’iniziale montaggio regolare, gli operai li avessero tolti forse per velocizzare la salita e la discesa dal ponteggio stesso o il passaggio di materiali. La vicenda si verificava a breve distanza temporale dall’installazione del ponteggio, per cui si è correttamente sottolineato che la P.C. avrebbe potuto agevolmente presenziare sul posto - o inviarvi un suo delegato - per controllare il regolare svolgimento delle operazioni di montaggio del ponteggio e per impedire l’esecuzione di improprie modifiche da parte dei dipendenti.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione premette anzitutto che “il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ importante il passaggio della sentenza in cui la Corte afferma che “incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez.4, n.10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv.278608; Sez.4, n.26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In conclusione, “nel caso in esame, emerge la responsabilità del datore di lavoro, in quanto non aveva vigilato e non aveva previsto la presenza sul posto di un preposto o, quantomeno, di un caposquadra, che impedisse modifiche imprudenti al cantiere destinate a compromettere la sicurezza dei lavoratori, come poi effettivamente è accaduto tramite lo smontaggio di alcuni pezzi del ponteggio.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sentenze di riferimento
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020, - Prassi contra legem nelle operazioni di sollevamento e di carico delle casseforme. Responsabilità di un preposto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 14915 del 04 aprile 2019 - Operaio travolto da un manufatto in cemento. L'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 27210 del 19 giugno 2019 - Omesso controllo della chiusura della soletta e caduta. La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza sull'attività del preposto, peraltro privo degli adeguati requisiti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 46194 del 14 novembre 2019 - Caduta di una pompa idraulica manuale. Appartiene al preposto la sfera di responsabilità dell’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11030 del 28 marzo 2022 (u. p. 12 ottobre 2021) - Pres. Ferranti – Est. Esposito – P.M. Mignolo - Ric. P.C.  - Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto o di un delegato, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 05:23:26 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: LA PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-manuale-dei-carichi-la-prevenzione</link>
      <description>Un documento in rete dell’Università degli Studi di Roma si sofferma sulla movimentazione manuale dei carichi. Focus sulla normativa, sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione e sulle norme per la corretta movimentazione dei carichi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Movimentazione manuale dei carichi: quali sono le regole da seguire?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento in rete dell’Università degli Studi di Roma si sofferma sulla movimentazione manuale dei carichi. Focus sulla normativa, sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione e sulle norme per la corretta movimentazione dei carichi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il Titolo VI del Decreto legislativo 81/2008 (TU) e s.m.i. contiene diverse norme da applicare alle attività lavorative che comportino la movimentazione manuale dei carichi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo il TU il datore di lavoro deve “adottare le misure necessarie per prevenire i rischi, e utilizzare mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per contenere l’esigenza della movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A tale fine “il datore di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            deve valutare, se possibile, anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse alle attività lavorative della movimentazione dei carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per effettuare la valutazione dei rischi, può assumere le norme tecniche ove applicabili, le buone prassi e le linee guida quali criteri di riferimento per l’adempimento dei propri obblighi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare la normativa, anche con riferimento all’ancora vigente D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), è un documento informativo (quaderno informativo n.13) presente nel Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, non di recente edizione, fornisce ancora utili indicazioni e regole per prevenire le criticità più frequenti, alla base degli infortuni e delle malattie professionali, nella movimentazione manuale dei carichi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La movimentazione manuale dei carichi e la valutazione del rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il quaderno informativo “La movimentazione dei carichi e i movimenti ripetitivi”, elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, si sofferma anche sulla valutazione del rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che le patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico “rappresentano un fenomeno che investe il mondo del lavoro determinando un numero consistente di casi di malattie professionali”. E il verificarsi di tali situazioni “è riconducibile, il più delle volte, alla scarsa applicazione dei principi ergonomici nella progettazione dei posti di lavoro, intesi sia come ambiente strutturale sia come organizzazione del lavoro attraverso l’adozione di specifiche norme e procedure tecnico-operative, rispetto alle quali l’articolo 168 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con rimando all’allegato XXXIII fa espresso riferimento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed è necessario – continua il documento – “considerare in profondità le condizioni di potenziale rischio biomeccanico, avvalendosi di tecniche di analisi quantitativa, i cui esiti consentono di individuare le possibili soluzioni tecnico-organizzative applicabili al fine di contenere il livello di rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vengono presentati alcuni strumenti e metodi per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, “a cui si riconoscono la fondatezza scientifica e la validità operativa”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le norme tecniche della serie ISO 11228, parti 1-2-3 indicate espressamente nell’allegato XXXIII: ‘le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3)’;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “le tavole di Snook-Ciriello, ovvero le tabelle dei dati psicofisici per le attività di traino, spinta e trasporto di carichi in piano;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il metodo NIOSH, per attività di sollevamento di carichi, che utilizzando informazioni attinenti la movimentazione, consente di determinare il valore di alcuni parametri utili ai fini della valutazione del rischio, quali: il peso limite raccomandato, l’indice di sollevamento (o indicatore di rischio) dal cui valore può dipendere, tra l’altro, l’attivazione di appropriate azioni di prevenzione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si indica che proprio in relazione alle specificità della movimentazione manuale dei carichi eseguita nell’ambiente di lavoro, si può scegliere “la metodologia più appropriata ai fini della valutazione del rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La movimentazione manuale dei carichi e le misure di prevenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi anche alcune indicazioni relative alle misure di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tenuto conto di quanto riportato nell’allegato XXXIII riguardo agli elementi di riferimento (caratteristiche dell’ambiente e del carico, sforzo fisico richiesto, esigenze connesse all’attività, fattori individuali di rischio), il datore di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “fornisce ai lavoratori esposti al rischio le informazioni sul peso e sulle altre caratteristiche del carico movimentato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicura ad essi la formazione adeguata sui rischi lavorativi e sulle modalità di corretta esecuzione delle attività di movimentazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicura ai lavoratori un adeguato addestramento in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordando poi che il datore di lavoro “sottopone i lavoratori esposti a rischio a sorveglianza sanitaria”, si indica che il medico competente sulla base delle informazioni in suo possesso (“valutazione del rischio; fattori individuali di rischio; esiti delle visite di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori, anche in relazione alle differenze di genere”) e “tenendo conto delle esigenze connesse all’attività, può fornire delle indicazioni utili anche ai fini della determinazione del limite di peso sollevabile”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le regole per una corretta movimentazione dei carichi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In appendice il documento dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” riporta anche alcune utili norme per la corretta movimentazione dei carichi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica che “non si devono sollevare carichi se il corpo non assume una posizione ben equilibrata e il busto una posizione eretta”. E “per sollevare un carico senza incorrere in uno sforzo eccessivo è necessario: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Afferrare il carico con il palmo delle mani mantenendo le gambe divaricate, con i piedi ad una distanza di 20/30 cm tra loro, affinché sia garantito l’equilibrio durante l’operazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sollevare il carico gradualmente dal punto di appoggio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eseguire il sollevamento con la schiena in posizione eretta e con le braccia rigide in modo tale che lo sforzo sia sopportato prevalentemente dai muscoli delle gambe”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Durante il trasporto è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, con il peso ripartito sulle braccia, evitando rotazioni improvvise del busto o movimenti bruschi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È indispensabile assumere sempre una posizione corretta poiché il peso di un carico incide sulle vertebre lombari in modo differente a seconda della postura assunta.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I carichi con possibilità di un appoggio a terra e gli imballi di grosse dimensioni devono essere spinti evitandone il sollevamento”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che bisogna “operare senza curvare la schiena e possibilmente di dorso”. Ed è opportuno “controllare sempre il carico da movimentare poiché le superfici degli imballi o del componente movimentato possono presentare parti taglienti, pungenti o scheggiate che possono provocare ferite alle mani”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre indicazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prima di sollevare e trasportare manualmente un carico è necessario conoscerne il peso, il senso di sollevamento, gli eventuali punti di presa e le caratteristiche del contenuto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Durante la movimentazione dei carichi è necessario indossare guanti protettivi e calzature di sicurezza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non sollevare un peso a schiena curva.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non eseguire una torsione del busto durante lo spostamento di un oggetto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non mantenere gli oggetti movimentati lontani dal baricentro del corpo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non assumere una posizione scorretta o fissa quando si è seduti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non inarcare la schiena per raggiungere posizioni alte, ma usare scalette portatili a norma.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non sollevare un carico bruscamente. Se al primo tentativo si ha la sensazione di non riuscire nel sollevamento, chiedere il supporto di un’altra persona.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evitare il trasporto di un grosso peso con una mano. Se possibile, suddividerlo in due pesi per entrambe le mani.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli oggetti da spostare posti sui banchi di lavoro devono essere movimentati in uno spazio compreso tra l’altezza massima delle spalle e quella minima delle mani. Tra punto di prelievo e deposito deve essere prevista una rotazione del corpo entro i 90°.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Quando un carico da prelevare è posizionato a distanza, per avvicinarlo impiegare un attrezzo tira-pacchi, evitando di assumere posizioni errate.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per il trasporto su superfici piane, impiegare carrelli manuali o altri mezzi meccanici. Questi non devono essere sovraccaricati e il carico deve essere stabile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per mantenere il carico all’altezza del bacino anche senza bancali, utilizzare, se presenti, piattaforme e carrelli regolabili in altezza, carrelli elevatori o altri mezzi simili.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per ridurre gli sforzi derivanti dal sollevamento manuale dei carichi per le operazioni di bancalatura servirsi, ove possibile, di apparecchi di sollevamento e imbracare i carichi con mezzi idonei (corde di canapa, funi metalliche o catene).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per il trasferimento dei carichi lungo percorsi, ove possibile, fare uso di nastri mobili, fissi, carrelli elevatori, ecc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Durante il trasporto di carichi su rampe o scale, effettuare delle brevi soste.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Limitare il trasporto manuale e, quando possibile, impiegare attrezzature a ruote cingolate o multiple per ridurre gli sforzi fisici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per il trasporto di carichi ingombranti operare in due o più persone. Chi recede (in salita o discesa) deve organizzare la manovra, segnalare preventivamente gli ostacoli e comandare le operazioni di prelievo e deposito.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lo spostamento di colli, pesanti o ingombranti, deve essere effettuato su piattaforme di appoggio munite di ruote pivottanti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, in conclusione, che il documento si sofferma anche sui rischi correlati ai movimenti ripetitivi e riporta le norme per il corretto posizionamento dei materiali su scaffali e un promemoria relativo agli obblighi dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione, “La movimentazione dei carichi e i movimenti ripetitivi”, quaderno informativo n. 13 elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, Collana “Cultura della sicurezza”, edizione 2014.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 05:37:30 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-manuale-dei-carichi-la-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio sovraccarico bio-meccanico,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,disturbi muscolo scheletrici,Rischio movimentazione carichi,malattie professionali,81/08,movimentazione manuale dei carichi,rischio movimentazione manuale dei carichi,statistiche malattie professionali,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,ISO TR 112228,sorveglianza sanitaria,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI: FABBRICANTE E DIRETTIVA MACCHINE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-vibrazioni-fabbricante-e-direttiva-macchine</link>
      <description>Un documento si sofferma sulla certificazione acustica e vibratoria delle macchine. Focus sulla certificazione vibratoria con riferimento a quanto indicato nella direttiva macchine. I criteri generali, le istruzioni e la dichiarazione sulle vibrazioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio vibrazioni: direttiva macchine e certificazione vibratoria
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo manuale operativo dell’Inail si sofferma sulla certificazione acustica e vibratoria delle macchine. I contenuti del manuale. Focus sulle norme tecniche per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’esigenza di determinare il livello di emissione di vibrazioni delle macchine messe in commercio nasce in seguito alle prescrizioni della direttiva macchine, la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In base a tale direttiva “è infatti consentito immettere sul mercato solo macchinari che soddisfino tutte le normative di sicurezza in vigore in quel momento. I costruttori sono obbligati a fornire, oltre agli altri dati, anche i livelli di rumore e di vibrazione delle macchine da loro prodotte prima che esse siano messe in commercio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo in questi termini e a fornire diverse informazioni sulla certificazione vibratoria delle macchine e sul rischio vibrazioni è il documento “ Certificazione acustica e vibratoria delle macchine. Manuale operativo” che, prodotto dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’ Inail, può costituire un utile strumento per la riduzione dei rischi previsti dal d.lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La direttiva macchine e i criteri generali per la riduzione del rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento descrive i punti fondamentali relativi al rischio vibrazioni, come riportati nell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo i criteri generali (1.5.9) nell’allegato:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Il livello dell'emissione di vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi criteri riguardano “il rischio associato all’esposizione delle vibrazioni generate sia dal macchinario stesso, o da alcune sue componenti durante l’operazione (ad esempio dovute a rotazioni, a fenomeni aerodinamici o all’impatto di macchine portatili con materiali resistenti), sia dovute all’interazione della macchina con l’ambiente circostante (come una macchina operatrice che si muova su terreno sconnesso)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che l’esposizione alle vibrazioni “si può trasmettere al corpo-intero attraverso i piedi o la seduta e può causare o aggravare eventuali disordini muscoloscheletrici (mal di schiena o danni alla colonna vertebrale) mentre l’esposizione del sistema manobraccio può causare danni ai vasi sanguigni delle dita e delle mani (sindrome del dito bianco) e danni al sistema nervoso periferico, a tendini, muscoli, ossa e legamenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Bisogna tuttavia “distinguere tra l’esposizione alle vibrazioni della persona e l’emissione vibratoria delle macchine”: “l’esposizione giornaliera delle persone alle vibrazioni non può essere semplicemente derivata dal valore di emissione delle vibrazioni del macchinario, poiché dipende anche dalla durata e dalle condizioni di utilizzo della macchina; aspetti che sono oggetto degli atti nazionali che recepiscono la direttiva 2002/44/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle vibrazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso gli operatori hanno interesse a “scegliere macchine con un basso livello di vibrazioni in quanto è così più facile rispettare i limiti di esposizione indicati nel riferimento di legge”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva l’approccio del produttore per prevenire il rischio di esposizione alle vibrazioni deve seguire i “principi di integrazione della sicurezza” (presentati anche nell’articolo “ Rischio rumore: la certificazione acustica e la direttiva macchine”) e “tenere in conto i seguenti principi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            priorità deve essere data alla progettazione e realizzazione di misure atte alla riduzione della generazione di vibrazioni alla sorgente (ad es. assicurandosi che le frequenze di risonanza di specifiche parti della macchina non siano in prossimità delle frequenze di eccitazione; scegliendo opportunamente i materiali impiegati nella costruzione; prevedendo l’inserimento di masse aggiuntive o il bilanciamento di parti rotanti);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            devono essere previste misure protettive integrate per prevenire la trasmissione delle vibrazioni al corpo intero, o al sistema mano braccio (ad es. introducendo molle o smorzatori progettati adeguatamente);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è infine necessario che l’utilizzatore sia informato in modo chiaro sull’emissione residua di vibrazioni, in modo che possa prendere le idonee precauzioni”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che il secondo paragrafo dell’art. 1.5.9 stabilisce “un metodo di valutazione dell’efficacia delle misure prese al fine di ridurre il rischio associato all’emissione vibratoria, basato sul confronto del livello di rischio con quello di macchinari simili (per scopo, morfologia, potenza e velocità) anche di diversi produttori. L’approccio consiste nel confronto dei valori di emissione misurati sulla macchina in esame con quelli misurati su un macchinario simile, nelle stesse condizioni di prova”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La direttiva macchine, il rischio vibrazioni e il contenuto delle istruzioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altri requisiti aggiuntivi inerenti il rischio vibrazioni sono poi contenuti in diversi punti della direttiva e sono relativi, ad esempio alla redazione delle istruzioni (1.7.4.2), alle macchine portatili tenute e condotte a mano (2.2), alle macchine mobili (3.6) e ai sedili (1.1.8).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo, ad esempio, su alcune parti del punto 1.7.4.2 (Contenuto delle istruzioni) dell’allegato I:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti: (...) f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori; (...) j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;” (...)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque il produttore ha l’obbligo di corredare la macchina di “istruzioni nella lingua del paese di immissione sul mercato, o nelle lingue comunitarie ufficiali”. E tra gli elementi che tali istruzioni devono contenere, “la lettera f) richiede una ‘generica’ descrizione dei posti di lavoro che però implica anche la regolazione dei sedili, dei poggiapiedi o di altre parti della macchina che assicurino una buona postura e riducano le vibrazioni trasmesse all’operatore. Inoltre, la lettera j) richiede istruzioni per l’installazione e il montaggio per volte a ridurre le vibrazioni che possono riguardare ad esempio delle specifiche sulle fondazioni con caratteristiche di smorzamento adeguate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli obiettivi della dichiarazione sulle vibrazioni trasmesse dalla macchina
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi informazioni sul contenuto del punto 2. (Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per talune categorie di macchine) e del punto 3. (Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine) dell’Allegato I.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si indica che il primo paragrafo del punto 2.2.1.1 (Istruzioni) e il primo paragrafo del punto 3.6.3.1 (Vibrazioni) “definiscono le quantità fisiche di vibrazioni trasmesse dalla macchina mobile al sistema manobraccio o a tutto il corpo da dichiarare nelle istruzioni”:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per le macchine portatili tenute e condotte a mano (2.2.1.1), se il valore misurato sulla macchina è superiore a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; se invece il valore misurato sulla macchina non supera tale valore, le istruzioni dovranno riportare tale informazione”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per le macchine mobili (3.6.3.1), i valori misurati sulla macchina devono essere dichiarati se superano 2,5 m/s2per il sistema mano-braccio e 0,5 m/s2per tutto il corpo. Se i valori misurati sulla macchina non superano tali valori, occorre indicarlo nelle istruzioni”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si segnala che per entrambi i requisiti (punti 2.2.1.1. e 3.6.3.1), le vibrazioni trasmesse dalla macchina “devono pertanto essere misurate dal fabbricante della macchina tramite un metodo di prova adeguato, a meno che non sia stato stabilito che per quella data categoria di macchine i valori misurati non hanno mai superato il limite di cui sopra; in tal caso questo aspetto può essere indicato nella norma di tipo C concernente la relativa categoria di macchine”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque la dichiarazione sulle vibrazioni trasmesse dalla macchina assolve a due scopi principali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “accompagna gli utilizzatori nella scelta di una macchina che abbia una bassa emissione di vibrazioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fornisce utili informazioni al datore di lavoro in sede di valutazione dei rischi, a norma delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2002/44/CE sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ribadisce poi, infine, che “il livello di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni non può essere semplicemente dedotto dalla dichiarazione del fabbricante sull’emissione delle vibrazioni, in quanto l’esposizione dell’operatore dipende anche da altri fattori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulla necessità di specificare l’incertezza associata alla misurazione delle vibrazioni e riporta ulteriori indicazioni sulla direttiva macchine, sulla direttiva 2002/44/CE e sulle norme tecniche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Certificazione acustica e vibratoria delle macchine. Manuale operativo”, a cura di Patrizio Fausti, Cristina Marescotti, Francesco Pompoli e Andrea Santoni (Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria), Eleonora Carletti e Francesca Pedrielli (Imamoter - Istituto per le macchine agricole e movimento a terra - Consiglio nazionale delle ricerche), Alessandro Peretti (Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, Università di Padova), Jacopo Griguolo (Tecnico competente in acustica ambientale), Pietro Nataletti e Antonio Moschetto (Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), manuale predisposto nell’ambito del progetto Bric Inail ID26 del Piano delle attività di ricerca Inail 2016 - 2018, Collana Salute e Sicurezza, edizione 2020
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 05:29:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-vibrazioni-fabbricante-e-direttiva-macchine</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Titolo VIII D.Lgs. 81/08,vibrazioni corpo intero,D.Lgs. 81/08,direttiva 2006/42/CE,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Direttiva macchine,rischio vibrazioni,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,vibrazioni mano braccio,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vibrazioni+rischio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SMART WORKING: RISCHI E PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/smart-working-rischi-e-prevenzione</link>
      <description>Linee di indirizzo e indicazioni sull’analisi dei rischi nelle attività in smart working. Focus sui rischi ergonomici: disturbi muscoloscheletrici, fattori di rischio, posture scorrette, utilizzo delle attrezzature, formazione e azioni di prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I rischi ergonomici nel lavoro agile: posture, attrezzature e prevenzione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Linee di indirizzo e indicazioni sull’analisi dei rischi nelle attività in smart working. Focus sui rischi ergonomici: disturbi muscoloscheletrici, fattori di rischio, posture scorrette, utilizzo delle attrezzature, formazione e azioni di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In una situazione ancora legata alle necessità del contenimento del virus SARS-CoV-2 può apparire difficile operare un’adeguata analisi dei rischi delle tante attività che sono state provvisoriamente organizzate a distanza ( lavoro agile/smart working o telelavoro).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Tuttavia è indubbio che questa nuova organizzazione di lavoro sia destinata ad avere un impatto permanente sul mondo del lavoro e necessiti uno sviluppo di idonee strategie di prevenzione che tengano conto di questa futura evoluzione.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Esistono alcuni strumenti che possono aiutare le aziende e i lavoratori ad aumentare la consapevolezza dei possibili rischi nelle attività in smart working, e uno di questi, come ricordato anche in una recente intervista del nostro giornale, è il documento CNI “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”, curato dall’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dall’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine”. Un documento sviluppato in un “momento epocale derivante purtroppo da una pandemia che si è rilevata drammatica” e che ha comportato “un aumento notevole e imprevisto di lavoratori che operano in modalità a distanza e spesso in condizioni di solitudine”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Smart working: ergonomia e disturbi muscoloscheletrici
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parlando di rischi nelle attività svolte in smart working, il documento ricorda innanzitutto che queste attività sono soggette a criticità ergonomiche e all’eventuale insorgenza di disturbi muscoloscheletrici (DMS).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si ricorda che tra le più frequenti patologie collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa figurano “quelle inerenti all’apparato muscoloscheletrico” che si traducono spesso in “costi gravanti sui datori di lavoro, motivo per il quale una loro risoluzione o miglioramento giova sia alla salute dei lavoratori sia ai bilanci delle imprese”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Generalmente i disturbi muscoloscheletrici “interessano la schiena, il collo, le spalle e gli arti superiori, ma possono anche colpire gli arti inferiori. Riguardano dolori o danni ad articolazioni e tessuti e coprono un’ampia gamma di disturbi. A seconda del livello di serietà, possono portare all’impossibilità a recarsi sul luogo di lavoro e necessitare di cure mediche. Nei casi cronici più gravi, possono addirittura portare alla disabilità e all'abbandono forzato del posto di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste patologie possono essere causate da una combinazione di elementi e tra quelli inerenti all’attività lavorativa e al suo svolgimento “ricadono in generale i seguenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'assunzione di posture scorrette o statiche;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ritmi intensi di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il mantenimento prolungato della stessa posizione in piedi o seduta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la movimentazione di carichi, specialmente quando si ruota o si piega la schiena;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             movimenti ripetitivi o che richiedono uno sforzo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             vibrazioni, scarsa illuminazione o lavoro in ambienti freddi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia sono i primi tre elementi che “hanno la possibilità di manifestarsi anche in modalità smart working, mentre gli altri rischi sono pertinenti maggiormente per i lavoratori in solitudine che spesso si trovano ad operare in ambienti con caratteristiche non favorevoli che aggravano la gravità del rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Smart working: posture scorrette e utilizzo delle attrezzature
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle mansioni svolte in modalità smart working si chiarisce che “non sono gli strumenti informatici (computer, cellulare ecc.) a causare eventuali dolori, ma le posture scorrette con cui li si utilizza mantenute a lungo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio – continua il documento – “l’assunzione di posizioni di lavoro scorrette, come il mantenimento del computer appoggiato sulle ginocchia, l’utilizzo di sedie non ergonomiche o addirittura del proprio divano in una postazione domestica, può generare con il passare del tempo severi danni all’apparato muscoloscheletrico. Anche l’utilizzo dello smartphone in maniera non ottimale può generare conseguenze importanti, soprattutto nei casi in cui per digitare lo schermo vengono utilizzati prevalentemente i pollici impugnando lo strumento con entrambe le mani. Protraendo infatti nel tempo uno stesso movimento c’è il rischio di sovraccaricare alcuni tendini della mano. Il caso più tipico è quello della tenosinovite stenosante, più comunemente nota come ‘dito a scatto’”, una disfunzione dal decorso lento che “parte da un lieve dolore (che sovente colpisce il pollice, da cui il fenomeno del ‘pollice da smartphone’) fino talvolta a degenerare fino al blocco permanente del dito”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’utilizzo prolungato e in posizione scorretta di strumenti informatici (computer, cellulare, ecc.) “può generare ulteriori problemi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio si indica che negli ultimi anni “si sono riscontrati notevoli miglioramenti della definizione fornita dagli schermi delle apparecchiature digitali, i quali pur portando notevoli benefici hanno tuttavia indotto gli utilizzatori a mantenere una prolungata esposizione per il proprio apparato visivo e posizioni sicuramente meno ergonomiche definite ‘a tartaruga’ cioè con la testa sporgente verso lo schermo con le evidenti conseguenze per il rachide a lungo termine”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre le apparecchiature digitali, a seguito di una prolungata attività di digitalizzazione, “possono far emergere condizioni come la sindrome del tunnel carpale” che è dovuta alla “compressione del nervo mediano al suo passaggio all’interno del tunnel carpale, un canale delimitato dalle ossa del polso e da tessuto connettivale. La sofferenza del nervo si manifesta con dolore, formicolii e alterazioni della sensibilità delle dita, spesso di notte o al risveglio. Se trascurata, potrebbe portare alla difficoltà di esecuzione anche di semplici movimenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Smart working ed ergonomia: formazione e azioni di prevenzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica poi che per migliorare la prevenzione di questi problemi va dedicata massima importanza sia ai percorsi di informazione/formazione (quale “strumento per evidenziare i comportamenti e le posture corrette per i lavoratori”), sia alle “necessarie azioni di prevenzione che dovrebbero includere modifiche riguardanti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli spazi di lavoro, adeguandoli al fine di migliorare le posture lavorative;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le attrezzature, assicurando che siano ergonomiche e adatte ai compiti da svolgere;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un miglioramento della consapevolezza dei rischi, impartendo come già anticipato una formazione su buoni metodi di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i compiti specifici dei lavoratori agili, cambiando metodi o strumenti di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la gestione, invitando ad una pianificazione del lavoro in modo tale da evitare mansioni ripetitive o prolungate con posture scorrette, programmando pause, o pensando ad una eventuale rotazione delle funzioni fino ad una possibile riassegnazione del lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i fattori organizzativi, sviluppando una politica in materia di tutela dell’apparato muscoloscheletrico.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine si segnala che dal punto di vista ergonomico è importante ricordare sempre “quanto sia opportuno eseguire alcuni esercizi durante le pause”. Infatti come ormai dimostrato da tempo gli esercizi di ginnastica e di stretching consentono di “migliorare nettamente lo stato di salute”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre riguardo ai rischi connessi alle attività svolte in modalità smart working, il documento CNI si sofferma anche su:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio rumore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio da sostanze;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio incendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio sindrome da visione al computer;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio da campi elettromagnetici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi psicosociali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio stress lavoro correlato;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi microclimatici.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dell’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine” del CNI, versione maggio 2021.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;br/&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 05:27:41 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/smart-working-rischi-e-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">sicurezza ergonomia,sicurezza videoterminale,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,sicurezza smart working,disturbi muscolo scheletrici,ergonomia luoghi di lavoro,rischio smart working,postazione videoterminale,81/08,Rischi ergonomici,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Rischio videoterminali,Rischio videoterminalisti,rischi lavoro agile,Legge 81/2017,lavoro agile,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INDUSTRIA TESSILE: MANUALE INFORMATIVO SUI RISCHI PER I LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/industria-tessile-manuale-informativo-sui-rischi-per-i-lavoratori</link>
      <description>Un manuale riporta indicazioni sui rischi e le possibili soluzioni di prevenzione nel settore tessile. Focus sulla tessitura, sulla preparazione della trama e dell’ordito e sui pericoli di natura chimica, meccanica ed ergonomica.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I rischi nel settore tessile: un manuale per la sicurezza dei lavoratori
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un manuale riporta indicazioni sui rischi e le possibili soluzioni di prevenzione nel settore tessile. Focus sulla tessitura, sulla preparazione della trama e dell’ordito e sui pericoli di natura chimica, meccanica ed ergonomica.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono diversi gli infortuni gravi e mortali avvenuti nel 2021 nel settore tessile, ad esempio possiamo ricordare la morte di Luana D'Orazio nella provincia di Prato o di Luisa Scapin nella provincia padovana. Infortuni che per la loro dinamica, con riferimento ai risultati dei primi accertamenti delle indagini, hanno alzato l’attenzione sui rischi dei macchinari in uso in questo comparto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per continuare con questa raccolta di materiali, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei rischi, ci soffermiamo oggi su un documento realizzato nel 2011 da Fondimpresa, un Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori che nasce nel 2002 con un accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, dal titolo “Manuale informativo per i lavoratori. I rischi nel settore tessile”, riporta diverse schede con riferimento a varie attività del settore: tessitura, preparazione trama e ordito, controllo pezze, tintoria di tessuti e filati, stampa tessuti, finissaggio, …
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Settore tessile: pericoli di natura chimica, meccanica ed ergonomica
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partiamo dalla Scheda 14 del manuale che presenta vari pericoli e rischi per i lavoratori con particolare attenzione ai pericoli generati dalle macchine tessili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai pericoli di natura chimica si indica che l’utilizzo di sostanze chimiche “comporta un insieme di rischi che sono generalmente raggruppati nel rischio chimico” e le sostanze chimiche, a seconda della loro composizione, “possono dar luogo a due tipologie di rischio specifico:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi per la sicurezza, quali incendio, esplosione, contatto con sostanze corrosive, aggressive, ustioni chimiche, ecc.;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi per la salute, in seguito ad esposizione a sostanze tossiche e nocive”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inoltre “per la valutazione dei rischi legati all’area chimica e importante anche distinguere le due diverse modalità di esposizione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           per ingestione o per contatto cutaneo, durante le fasi di manipolazione delle sostanze o dei preparati chimici;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           per inalazione, durante i processi lavorativi o le modalità operative adottate si può verificare l’emissione di sostanze chimiche sia dagli impianti che dalle linee di lavorazione, con diffusione nell’ambiente sotto forma di inquinanti chimici dispersi nell’aria o sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ai pericoli di natura meccanica, “l’insieme di tutti i fattori fisici che possono causare una lesione dovuta all’azione di parti meccaniche, utensili, pezzi di lavorazione o materiali solidi o fluidi che possono investire l’operatore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le principali forme di pericolo sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             schiacciamento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cesoiamento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             taglio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             impigliamento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             trascinamento o intrappolamento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             urto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             perforazione o puntura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             attrito o abrasione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             getto di un fluido ad alta pressione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il pericolo di natura meccanica “può essere provocato da parti di macchine (o pezzi di lavorazione)” e può essere condizionato, tra l’altro, “dai seguenti elementi:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             forma: elementi taglienti, spigoli vivi, pezzi di forma aguzza anche se sono immobili
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             posizione relativa: può generare zone di schiacciamento, di cesoiamento, di impigliamento, ecc. quando le parti sono in movimento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             massa e stabilità: quando gli elementi possono spostarsi sotto l’effetto della gravità.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             massa e velocità: quando gli elementi sono in movimento controllato o non controllato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             accelerazione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             insufficiente resistenza meccanica, può generare pericolose rotture o esplosioni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             energia potenziale di elementi elastici (molle) o di liquidi o gas sotto pressione o in depressione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             a causa della loro natura meccanica sono compresi anche i pericoli di scivolamento, di inciampamento e di caduta in relazione alla macchina”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica poi che, riguardo ai pericoli di natura ergonomica, una progettazione della macchina “che non rispetta le caratteristiche e le capacità umane può produrre i seguenti effetti dannosi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effetti fisiologici risultanti, per esempio, da posizioni errate, sforzi eccessivi o ripetitivi, ecc.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effetti psico-fisiologici causati da un eccessivo o scarso impegno mentale, tensione, ecc., derivanti dalla conduzione, sorveglianza o manutenzione di una macchina entro i limiti del suo uso previsto.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             errori umani”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma anche sui pericoli di incendio, di natura elettrica o generati dal rumore e dalle radiazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Prevenzione nelle operazioni di preparazione della trama e dell'ordito
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Scheda 15 è poi destinata alla prevenzione degli infortuni nelle operazioni di preparazione della trama e dell'ordito.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che il filo destinato all'ordito, prima di passare alla tessitura, “può subire lavorazioni destinate ad ottenere i requisiti richiesti di uniformità, di spessore, assenza di nodi, omogeneità di tensione, fittezza predeterminata etc”. Il manuale fa specifico riferimento alle attività di incannaggio o roccatura, orditura, imbozzimatura, rimettaggio, spolatura, …
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori di rischio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “urto, schiacciamento, investimento per movimentazione manuale o con carrelli (manuali o a motore) di rotoli di tessuto (movimentazione spesso difficoltosa anche a causa di ingombri e spazi ristretti);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             strappi muscolari, lombalgie, ecc., dovuti a movimentazione manuale di carichi gravosi (carico e scarico di rocche, subbi...) ;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             parametri microclimatici sfavorevoli (l'ambiente viene mantenuto caldo - umido in modo costante, per ottenere migliore resistenza del filato alle rotture: in genere l'umidità relativa supera il 65%, la temperatura supera i 2a gradi);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             polvere di filato o polvere generica per le confezioni di filato provenienti da magazzino e stoccate da tempo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rumore, salvo eccezioni (binatura e roccatura) provenienti da telai, se le lavorazioni non sono adeguatamente separate o se, come nel caso del rimettaggio, si svolgono direttamente sui telai stessi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             impegno visivo rilevante (orditura, rimettaggio);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             inalazione di vapori dei bagni di bozzima o contatto cutaneo con i componenti del bagno stesso (irritanti e/o sensibilizzanti): si tratta in genere di esteri cellulosici, fecole amidi e derivati, resine acriliche e poliviniliche;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             afferramento e trascinamento da aspro e subbio dell’orditoio in rotazione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mentre i danni alla salute possono riguardare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “ipoacusie ed effetti extrauditivi da rumore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             disturbi articolari per sforzi fisici, posture prolungate in piedi, microclima caldo-umido;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dermatiti irritative o allergiche (addetti alla bozzima; contatto con licci metallici nichelati);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             irritazione delle vie aeree per inalazione di polveri;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             infortuni all’orditoio (poco frequenti ma potenzialmente gravi; si sono registrati anche infortuni mortali)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle misure di prevenzione per il rischio infortunistico si indica di dotare gli orditoi di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Barriere (Fotocellula, fune o altro) nella parte superiore dell’aspo che arresti la macchina quando una persona si avvicina eccessivamente all’aspo in rotazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Carter o barriere di sicurezza nella parte inferiore dell’aspo, se accessibile;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Segregazione del dispositivo di trasmissione del moto sul subbio di ordito;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Barriera (fotocellula, fune o altro) davanti al subbio in rotazione e tra aspo e subbio; Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ed è importante:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Proteggere tutti gli organi meccanici pericolosi delle macchine (cinghie, pulegge, ingranaggi…);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Dotare gli addetti alla movimentazione dei subbi di sollevatori meccanici”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre per l’ambiente di lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “separare le lavorazioni di preparazione alla tessitura dalle sale telai, ogni volta che sia possibile;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se le lavorazioni di preparazione sono separate dalla sala telai, rivedere l’esigenza di mantenere il microclima con le stesse caratteristiche di temperatura e umidità richieste dalla lavorazione di tessitura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             provvedere ad una pulizia costante, tramite aspiratori, della polvere depositata su macchine e superfici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dotare le vasche di imbozzimatura di presidi di aspirazione localizzata;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             movimentare i materiali pesanti con opportuni mezzi meccanici”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Prevenzione nelle operazioni di tessitura
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il manuale si sofferma anche sulla tessitura, la lavorazione che “permette di ottenere la pezza o tessuto mediante l’intreccio dei fili di trama con quelli dell’ordito (diversa dalla tessitura a maglia). La lavorazione viene svolta con macchine denominate ‘telai’, la cui tecnologia di base rimane quella del vecchio telaio a mano, anche se oggi molte funzioni sono state automatizzate. In caso di disegni complessi si utilizzano i telai ‘jacquard’ che comandano separatamente fino a 1000 e più fili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi alcuni fattori di rischio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “rumore dei telai;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             parametri microclimatici sfavorevoli (caldo-umido)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             polvere di tessuto (in relazione al tipo di tessuto lavorato: è maggiore in caso di cotone, lino, etc.);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nebbie di oli minerali per uso di telai a proiettile e a navetta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             urto, schiacciamento, investimento per movimentazione manuale o con carrelli (manuali e a motore) di rotoli di tessuto (movimentazione spesso difficoltosa anche a causa di ingombro e spazi ristretti);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             strappi muscolari, lombalgie, ecc…, dovuto a movimentazione manuale di carichi gravosi (carico e scarico di rocche, subbi…)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             schiacciamento delle dita della mano alla partenza dei telai (durante le operazioni di recupero del filo e conseguente errata manovra di avvio o avviamento accidentale del telaio);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             afferramento e schiacciamento da parte di organi di trasmissione del moto pericolosi non protetti dei telai (pulegge, cinghie, ingranaggi …)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono riportati poi i possibili danni alla salute e per l’ambiente e sono indicate anche possibili soluzioni per il rischio infortunistico e per l’ambiente di lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “proteggere tutti gli organi meccanici pericolosi delle macchine (cinghie, pulegge, ingranaggi)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dotare i telai di comandi differenziati (marcia a impulsi e marcia normale);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             preferibilmente dotare i telai di fotocellula alle pinze;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dotare i telai di pulsanti d’emergenza anche sul retro della macchina;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dotare glia addetti alla movimentazione dei subbi di sollevatori meccanici”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “eseguire una buona e frequente manutenzione dei telai per ridurre il rumore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             appoggiare i telai su pavimenti appositamente progettasti e su basamenti antivibranti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             provvedere ad una pulizia costante, tramite aspiratori, della polvere depositata su macchine e superfici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             garantire una buona manutenzione degli impianti di condizionamento (filtri, tubazioni, etc.) sia per rimuovere eventuali residui di oli minerali (telai a proiettile) sia per evitare contaminazioni da microrganismi, facili a formarsi in ambenti caldo-umidi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             razionalizzare gli impianti di condizionamento, privilegiando il posizionamento delle bocchette di immissione in diretta corrispondenza dei telai, garantendo sempre l’immissione di una quota sufficiente di aria nuova, riducendo l’umidità relativa al livello minimo necessario per la qualità della produzione (la taratura degli igrometri va periodicamente controllata);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             razionalizzare la movimentazione manuale dei carichi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, in conclusione, che il documento presenta anche i rischi correlati a diverse macchine per le lavorazioni tessili: roccatrice, ritorcitoio, aspatrice, orditoio, imbozzimatrice, macchina circolare per tessitura a maglia, macchina rettilinea per la tessitura a maglia, telaio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fondimpresa, “Manuale informativo per i lavoratori. I rischi nel settore tessile”, Piani Formativi SicuraMente finanziati da Fondimpresa, manuale realizzato da SindNova.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 05:40:54 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/industria-tessile-manuale-informativo-sui-rischi-per-i-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Chimico,81/08,Rischi ergonomici,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,formazione sicurezza lavoratori,informazione lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Formazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CADUTE IN PIANO: I FATTORI DI RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cadute-in-piano-i-fattori-di-rischio</link>
      <description>Un documento Inail fornisce utili indicazioni su come valutare il rischio di caduta in piano. Le discipline importanti per indagare il rischio di scivolamento e i fattori di rischio relativi alla gestione degli spazi e ai fattori umani.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Scivolamenti e cadute in piano: gestione degli spazi e fattori umani
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail fornisce utili indicazioni su come valutare il rischio di caduta in piano. Le discipline importanti per indagare il rischio di scivolamento e i fattori di rischio relativi alla gestione degli spazi e ai fattori umani.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione ai rischi professionali di caduta in piano, analizzando la letteratura tecnica e scientifica sul tema della scivolosità delle pavimentazioni si evince che “l’evoluzione degli studi riflette uno spostamento del focus di interesse negli studi pubblicati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da una prevalenza di ricerche che mettono in relazione gli effetti degli incidenti con alcune caratteristiche fisiche della pavimentazione, si registra “l’incremento di ricerche che pongono il problema del rischio caduta in una prospettiva sistemica, dove emerge il ruolo cruciale di molteplici ed eterogenee variabili, che incidono sia sul coefficiente di attrito delle pavimentazioni sia sulle condizioni di rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nelle ricerche oltre alla “tribologia”, ai metodi di rilevamento della scivolosità delle superfici di calpestio, si studia ora sia la “percezione del rischio di scivolamento” che le “variabili umane che incidono sul rischio scivolamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare l’importanza di questi aspetti, anche ai fini di un’adeguata prevenzione del rischio, è il documento “ Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1”, frutto della collaborazione tra Inail - Direzione regionale Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento – curato da Erminia Attaianese, Gennaro Bufalo, Raffaele d’Angelo, Gabriella Duca, Gabriella De Margheriti, Paola De Joanna, Alfonso Giglio, Liborio Mennella, Ernesto Russo – presenta una rassegna dei dati sugli
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           infortuni per scivolamento e caduta e riporta utili indicazioni sui criteri e protocolli per la valutazione del rischio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le discipline da associare per capire come prevenire il rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per prevenire efficacemente le cadute in piano, è necessario “indagare il modo in cui esse si verificano” e per questo vanno associate almeno “quattro discipline:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la Tribometria, che concerne la misura della resistenza allo scivolamento dei piani di calpestio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’Ergonomia, inerente l’uso dei dati sulle abilità e le limitazioni degli esseri umani per l’ottimizzazione della loro interazione con i sistemi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la Biomeccanica che studia l’attività muscolare e quella di locomozione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la Psicologia che osserva le percezioni cognitive e soggettive di scivolosità e la capacità di evitare gli ostacoli”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E recenti ricerche sulla percezione di scivolosità “hanno evidenziato che mentre la misura dell’attrito generalmente non si discosta molto dalla percezione di scivolosità, la distanza di slittamento del tallone e la percezione della scivolosità possono differire notevolmente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai fattori di rischio da considerare, in materia di scivolamento e caduta in piano, il documento presenta vari aspetti in relazione alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, dello spazio architettonico e dei fattori umani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La gestione degli spazi: pulizia, ingombri, sostanze e calpestio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo sui fattori di rischio e sulle condizioni che incrementano il rischio scivolamento con riferimento ai “compiti lavorativi e gestione degli spazi”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta indicazioni sulle sostanze contaminanti in genere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che tutte le sostanze che contaminano i pavimenti “producono un’alterazione dell’attrito fra suola e superficie di calpestio.  In alcuni casi l’attrito viene ridotto (acqua, liquidi in generale e sostanze grasse, polveri fini) in altri casi l’attrito aumenta (polveri a granulometria irregolare, sostanze zuccherine). In ogni caso le sostanze contaminanti determinano l’alterazione del COF di esercizio previsto generando condizioni di rischio non controllato”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro aspetto riguarda la frequenza delle operazioni di pulizia, infatti “il deposito di polvere e qualsiasi altra sostanza altera il coefficiente di attrito delle pavimentazioni, pertanto cicli di pulizia a secco e umido non adeguati al tempo di produzione di tali accumuli (legato a carco d’utenza e tipo di attività) determina condizioni di esercizio con livelli di prestazione relativi al COF non previsti/controllati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altri aspetti presentati nel documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Materiali e utensili appuntiti o pesanti:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’impiego di utensili o altri oggetti e materiali pesanti, appuntiti o taglienti che possono cadere durante l’utilizzo determina la possibilità di danneggiare l’integrità della superficie di calpestio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sostanze aggressive o impregnanti:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’impiego di sostanze acide che possono andare a contatto con i pavimenti può corrodere lo strato superficiale, privando permanentemente il pavimento delle caratteristiche di COF previste in esercizio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La necessità di utilizzare detergenti particolarmente aggressivi, in caso di incompatibilità col materiale della pavimentazione, può determinare l’alterazione permanente del COF in esercizio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Carrelli:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il peso dei carrelli esercita un’azione meccanica sulla superficie di calpestio, creando fasce di usura differenziate e quindi disomogeneità del COF
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le ruote dei carrelli, se non perfettamente efficienti, possono lasciare residui di gomma o sporco sul pavimento, determinando aree di pavimentazione contigue con COF differenziato
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sedie lavoro con rotelle:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le sedie da lavoro con rotelle sono causa di usura meccanica concentrata, con conseguente incremento della scivolosità
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Intensità di calpestio:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La quantità di persone che utilizza un ambiente e il tempo per il quale questo è soggetto al calpestio determinano sia la velocità di usura meccanica della pavimentazione, e quindi di alterazione permanete del COF di esercizio, sia la velocità di accumulo di sporco sulla superficie, che causa l’alterazione temporanea del COF
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Trasporto carichi ingombranti:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il trasporto manuale o con carrelli di carichi che, per il loro volume, impediscono la completa visione della traiettoria determinano incertezza del passo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ingombri:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Arredi, materiali o altri volumi che ostacolino la normale traiettoria sono causa di bruschi cambi di direzione o inciampo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Compatibilità dei detergenti:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’impiego di detergenti non adatti al tipo di sostanze da rimuovere rende inefficaci le operazioni di pulizia e permanente lo stato di alterazione del COF causato dai residui di sporco
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’impiego di detergenti non compatibili col materiale o trattamento superficiale della pavimentazione può alterare l’integrità fisica (compattezza, rugosità) o la resilienza dello strato superficiale o anche creare film permanenti che alterano il COF d’esercizio atteso”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il rischio di scivolamento e i fattori umani
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, infine, alle indicazioni relative ai fattori umani, sempre con riferimento allo scivolamento e alle cadute in piano.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso di un’utenza prevalentemente femminile si indica che le donne “sono più soggette a cadute per una o più delle seguenti ragioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno una storia personale di cadute
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sono maggiormente affette da depressione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno maggiormente paura di cadere”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre le donne, specie oltre i 50 anni, “hanno maggiore probabilità di subire danni più gravi in conseguenza della caduta a causa di deficienza di vitamina D”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo a un’eventuale utenza anziana si segnala che nelle persone di età superiore a 60 anni c’è “maggiore propensione alle cadute per una o più delle seguenti ragioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno una storia personale di cadute
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assumono farmaci psicotropi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assumono più di 4 farmaci contemporaneamente
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sono affette da depressione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sono affette da artrite
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno mobilita compromessa
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno paura di cadere
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno carenze nutrizionali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno deficienza vitamina D (se di sesso femminile)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno facoltà intellettive compromesse/demenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno capacità visiva indebolita (cataratta, glaucoma ecc.)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno problemi al piede: calli, deformità dita, ulcere”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine, nel caso di utenza pubblica, si ricorda che l’utenza pubblica “può includere persone che hanno una maggiore propensione alle cadute per una o più delle seguenti ragioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            include donne
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            include persone di età &amp;gt; 60 anni”.   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, in conclusione, che il documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta ulteriori indicazioni sui fattori di rischio con riferimento a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fattori tecnici connessi alle caratteristiche delle pavimentazioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fattori tecnici connessi alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            elementi tecnici e arredi dello spazio architettonico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            layout dell’edificio.   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II, “ Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1”, a cura di Erminia Attaianese e Paola De Joanna (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Bufalo (UOT di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli), Raffaele d’Angelo e Ernesto Russo (Direzione regionale Campania-Contarp), Gabriella Duca e Gabriella De Margheriti (esperti in Fattori Umani), Alfonso Giglio (Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli), Liborio Mennella (Avvocato Civilista, già Delegato OUA Organismo Unitario Avvocatura Italiana), Progetto RAS, volume 1, collana Salute e Sicurezza, edizione 2021
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte Articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 06:05:07 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cadute-in-piano-i-fattori-di-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio cadute in piano,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,rischio scivolamento,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO LAVORO AL VIDEOTRMINALE: I DISTURBI ALLA VISTA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavoro-al-videotrminale-i-disturbi-alla-vista</link>
      <description>Un documento si sofferma sulla sicurezza nell’utilizzo dei videoterminali. Focus sui rischi per la vista e per gli occhi: il processo di adattamento, il punto prossimo di accomodazione, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il lavoro al computer e i disturbi oculo-visivi: rischi e prevenzione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento si sofferma sulla sicurezza nell’utilizzo dei videoterminali. Focus sui rischi per la vista e per gli occhi: il processo di adattamento, il punto prossimo di accomodazione, i principali fattori di rischio e le misure di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo due anni di pandemia, dopo l’enorme diffusione, correlata alle misure di contenimento durante l’emergenza COVID-19, del lavoro a distanza, smart working e telelavoro, diventa sempre più importante soffermarsi sulle tutele e sui rischi connessi all’uso degli strumenti tecnologici e, in particolare, dei videoterminali (VDT).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per poter approfondire alcuni rischi per la salute dei lavoratori, ed in particolare dei videoterminalisti (operatori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali), ci soffermiamo oggi su un documento non recente ma ancora ricco di utili informazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Stiamo parlando del quaderno (quaderno informativo n. 9) dal titolo “La sicurezza nell’utilizzo dei videoterminali” elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e pubblicato nel Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, redatto da Monica Mei e Simonetta Petrone, riporta le indicazioni normative, gli obblighi dei datori di lavoro, le misure organizzative e i fattori di rischio, con particolare riferimento ad alcuni disturbi che possono accusare i lavoratori addetti ai videoterminali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             disturbi alla vista e agli occhi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             problemi legati alla postura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             affaticamento fisico e mentale”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I videoterminali e gli occhi: accomodazione e adattamento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi il documento ricorda che esistono vari disturbi agli occhi che possono insorgere negli addetti ai videoterminali (pesantezza, tensione, bruciore oculare, arrossamento oculare, visione sfocata, cefalea, lacrimazione, fastidio per la luce, prurito, visione sdoppiata, ammiccamento frequente).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che i disturbi oculo-visivi “sono dovuti a una elevata sollecitazione degli organi della vista e al loro rapido affaticamento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si ricorda che “l’occhio ha la capacità di regolare la messa a fuoco degli oggetti in relazione alla loro distanza. Tale funzione si chiama ‘accomodazione’ ed è svolta dai ‘muscoli ciliari’. Oltre una certa distanza (circa oltre i 50 cm) la messa a fuoco non comporta sollecitazione di tali muscoli, mentre man mano che gli oggetti sono posti a distanza inferiore, i muscoli ciliari ‘entrano in funzione’ per assicurare la visione nitida degli oggetti, fino a una distanza minima limite oltre la quale non è più possibile la messa a fuoco. Tale distanza è detta ‘punto prossimo di accomodazione’”.E il potere di accomodazione “diminuisce con l’età”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È per questo – continua il documento che riporta anche indicazioni sul potere di accomodazione secondo l’età – “che, nell’uso del VDT, è consigliato posizionarsi di fronte allo schermo ad una distanza compresa tra i 50 e i 70 cm”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre si ricorda che la retina con un processo chiamato ‘adattamento’ “regola la propria sensibilità in funzione del livello di intensità luminosa. Quando l’occhio intercetta una forte sorgente luminosa va incontro a un fenomeno di abbagliamento con conseguente riduzione della capacità visiva. Anche in presenza di aree molto luminose, a contrasto con aree scure, si riduce la sensibilità della retina e quindi la capacità visiva”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per questo motivo “collocare i posti di lavoro con VDT vicino alle finestre, di fronte o di spalle, è un errore perché si realizzano molto facilmente riflessi ed abbagliamenti. Sottoporre l’occhio a continui processi di accomodamento (ad esempio per visioni ravvicinate prolungate) o ad abbagliamento, produce affaticamento visivo con conseguenti disturbi oculo-visivi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I videoterminali e gli occhi: i fattori di rischio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma poi su alcuni fattori di rischio per i disturbi oculo-visivi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che “i principali fattori responsabili dei disturbi oculo-visivi connessi con l’ utilizzo di VDT sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Condizioni di illuminamento sfavorevoli:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ubicazione sbagliata del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre fonti di luce, con conseguenti abbagliamenti, riflessi o eccessivi contrasti di chiaro-scuro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             illuminazione insufficiente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scarsa definizione dei caratteri sullo schermo.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Condizioni ambientali sfavorevoli:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aria insalubre (presenza di sostanze che possono irritare le mucose degli occhi);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             umidità relativa non adeguata.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Postazione di lavoro inadeguata:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             posizione dello schermo scorretta (ravvicinata rispetto all’operatore);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             posizione degli oggetti della visione tale da richiedere il movimento continuo degli occhi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Durata del compito visivo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I videoterminali e gli occhi: come prevenire i disturbi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta poi alcune indicazioni su come prevenire i disturbi oculo-visivi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per prevenirli “occorre che siano rispettati i seguenti requisiti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il posto di lavoro deve essere illuminato correttamente, possibilmente con luce naturale mediante la regolazione di tende o veneziane, ovvero con luce artificiale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le postazioni di lavoro devono essere collocate correttamente rispetto alle finestre.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le fonti di luce devono essere al di fuori del campo visivo e non creare contrasti eccessivi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’illuminazione artificiale deve essere realizzata con lampade dotate di schermi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             In caso di lampade non schermate, la linea congiungente l’occhio e la lampada deve formare con l’orizzontale un angolo di circa 60°.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il monitor deve essere disposto perpendicolarmente alle finestre e inclinato e orientato in modo da eliminare eventuali riflessi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre l’operatore deve:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             posizionarsi di fronte allo schermo ad una distanza compresa tra i 50 e i 70 cm;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             disporre il porta documenti alla stessa altezza e distanza dagli occhi dello schermo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             distogliere periodicamente lo sguardo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             durante le pause non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             curare la pulizia della tastiera del mouse e del monitor;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzare i mezzi di correzione della vista se prescritti”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo rimandando alla lettura integrale del quaderno informativo n. 9 dell’Università degli Studi di Roma che riporta anche una lista di controllo e si sofferma su vari altri rischi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           rischi a carico dell’apparato muscolo -scheletrico
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           rischi da affaticamento mentale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           rischi connessi alle condizioni ergonomiche e all’igiene dell’ambiente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione, “La sicurezza nell’utilizzo dei videoterminali”, quaderno informativo n. 9 elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, redatto da Monica Mei e Simonetta Petrone - Collana “Cultura della sicurezza”, edizione 2012.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 05:54:58 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavoro-al-videotrminale-i-disturbi-alla-vista</guid>
      <g-custom:tags type="string">postazione videoterminale,DVR,81/08,sicurezza videoterminale,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Rischio videoterminali,Rischio videoterminalisti,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,disturbi muscolo scheletrici</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SANITA E SERIVIZI SOCIALI: IL RISCHIO AGGRESSIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sanita-e-serivizi-sociali-il-rischio-aggressione</link>
      <description>Il fenomeno delle aggressioni e della violenza contro gli operatori sanitari. I numeri, la violenza, la normativa e le misure di prevenzione che si possono attuare.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il rischio aggressione per gli operatori sanitari
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il fenomeno delle aggressioni e della violenza contro gli operatori sanitari. I numeri, la violenza, la normativa e le misure di prevenzione che si possono attuare. A cura di Alfredo Gabriele Di Placido e William Zomparelli.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il fenomeno delle aggressioni viene descritto sin dal 2002 dall’OMS come “il più importante fattore di rischio professionale per la salute degli operatori sanitari”. Inoltre la Commissione Europea nel 2012 definisce la violenza nel posto di lavoro come un insieme di episodi nei quali “i lavoratori sono abusati, minacciati e assaliti in circostanze correlate al loro lavoro, o quando si recano al lavoro, provocando conseguenze sulla loro sicurezza, sul loro benessere e sulla loro salute fisica e psichica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Sono numerosi e gravi gli episodi di aggressione e violenza contro gli operatori sanitari. Per citare solo alcuni casi recenti: un infermiere aggredito al Policlinico di Milano (27 gennaio), due infermiere all'ospedale Pellegrini di Napoli (30 gennaio), una all'ospedale Cannizzaro di Catania (1° febbraio), due medici aggrediti all'ospedale del Mare a Napoli (10 febbraio).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi episodi rappresentano a tutti gli effetti un rischio lavorativo da valutare e per cui adottare misure di prevenzione e protezione. Si legge nella relazione accompagnatoria del DDL, poi approvato come legge 113/2020: “I fattori di rischio responsabili di atti di violenza diretti contro gli esercenti le professioni sanitarie sono numerosi, ma l'elemento peculiare e ricorrente è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l'erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcol o droga. Ecco perché si ritiene che il Servizio sanitario nazionale, a differenza di altri ambiti, abbia una doppia responsabilità, ovvero quella di prendersi cura e tutelare i soggetti che necessitano di cure nonché di tutelare la sicurezza ed il benessere fisico del personale sanitario che vi opera”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I numeri
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Croce Rossa Italiana stima che ogni anno si verifichino 1.200 aggressioni contro gli operatori della sanità, di cui il 70% sono donne. Tra i reparti con maggiore incidenza di aggressioni ci sono i reparti di emergenza ed urgenza, i reparti psichiatrici, i reparti di geriatria, i SERD (Servizi per le Dipendenze Patologiche), i SERT (Servizi per le Tossicodipendenze) e l’assistenza domiciliare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il reparto più colpito è il pronto soccorso, la tipologia di aggressione è la minaccia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra il 2015 ed il 2019 l'INAIL ha riconosciuto quasi 11.000 infortuni causati da “sorpresa, violenza, aggressione, minaccia, ecc.”. Come ricorda il bollettino INAIL dell'ottobre 2020, “se in generale nella gestione Industria e servizi l'incidenza degli infortuni da violenza e aggressione è pari al 3% dei casi in occasione di lavoro accertati positivamente, nella Sanità tale quota si triplica, raggiungendo il 9% dei casi del settore (praticamente un infortunio su dieci)”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La normativa
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dal 24 settembre 2020 è in vigore la Legge 14 agosto 2020 n.113 in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Il fulcro centrale dell'intervento normativo è rappresentato da alcune modifiche ed integrazioni al Codice penale. L'articolo 4 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 583-quater Codice penale: per lesioni “cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività” la pena è la reclusione da quattro a dieci anni se le lesioni sono gravi e da otto a sedici anni se sono gravissime. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario divengono anche circostanza aggravante, come riporta l'articolo 5 ad integrazione dell'articolo 61 del Codice penale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'articolo 9 prevede, invece, sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro per “chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'intervento normativo inoltre istituisce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (art.2), tra i suoi obiettivi rientrano il monitoraggio degli episodi di violenza, degli eventi sentinella e delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08; promuove iniziative di informazione da parte del Ministero della Salute sull'importanza del rispetto del lavoro del personale sanitario e socio-sanitario (art.3); e istituisce la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” (art.8), individuata nel 12 marzo. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'articolo 7 prevede che ogni struttura stipuli uno specifico protocollo operativo con le forze di polizia per garantire il loro tempestivo intervento in caso di aggressioni o minacce al personale. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Misure di prevenzione che si possono attuare
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’aggressione ad un operatore costituisce un evento di particolare gravità, in quanto mina il rapporto di fiducia operatore paziente e evoca atteggiamenti difensivi, distaccamento al lavoro, paura, stress e malessere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Di seguito alcune misure che si potrebbero attuare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             analizzare le modalità di segnalazione dell’atto di aggressione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             incoraggiare il personale a comunicare ogni forma di violenza subita;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             costituire gruppi di lavoro multidisciplinari addestrati e qualificati;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzare check-list di autovalutazione del rischio da parte del personale sanitario;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effettuare simulazioni e role playing attraverso appropriate tecniche di comunicazione e de-escalation da mettere in atto in caso di comunicazione con paziente o familiare “difficile”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             analizzare l’incident reporting e il monitoraggio dei piani di miglioramento condivisi con gli operatori delle strutture coinvolte a seguito degli eventi sentinella;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             monitoraggio dei tempi di attuazione delle misure proposte; 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             installare e/o implementare sistemi di video sorveglianza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             definire le modalità di richiesta intervento del servizio di Vigilanza e delle Forze dell’Ordine.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Conclusioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I corsi di formazione sono una delle strategie più importanti da attuare per la prevenzione e la gestione di ogni tipo di violenza. Essi devono essere specifici sul tema, includendo anche l’apprendimento di tecniche di auto-difesa, spiegando come difendersi in caso di aggressione e come limitare i danni o bloccare l'aggressore, permettendo l'arrivo di rinforzi e/o aiuti. Con l’ausilio dei corsi di formazione si possono anche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             promuovere eventi di formazione per la diffusione della cultura della prevenzione dell’errore; 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             promuovere la segnalazione dei near miss con sviluppo di sistemi correttivi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             monitorare periodicamente e garantire un feed-back informativo; 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e supporti tecnologici innovativi per migliorare la sicurezza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le azioni attuate e i risultati ottenuti saranno oggetto di analisi periodica in maniera da controllare l’efficienza delle azioni di controllo del rischio aggressione nell’ambiente di lavoro, verificare i possibili benefici delle misure attuate in modo tale da valutarne l’efficacia, l’aggiornamento e la possibilità di miglioramento di tali azioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           LEGGE 14 agosto 2020, n. 113 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 06:39:36 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sanita-e-serivizi-sociali-il-rischio-aggressione</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,81/08,sicurezza strutture sociosanitarie,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Operatori sanitari,rischio aggressioni,valutazione rischio aggressione,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio operatore ospedaliero,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+COVID+strutture+sociosanitaire.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+COVID+strutture+sociosanitaire.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PREPOSTO: NUOVI OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 215/2021</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/preposto-nuovi-obblighi-ai-sensi-della-l-215-2021</link>
      <description>Riflessioni sulle novità normative relative alla figura del preposto. La vigilanza attiva e passiva, gli obblighi di sicurezza e uno strumento per favorire i controlli sull'andamento e modalità di esecuzione dei lavori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il preposto, gli obblighi di sicurezza e gli strumenti per la vigilanza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Riflessioni sulle novità normative relative alla figura del preposto. La vigilanza attiva e passiva, gli obblighi di sicurezza e uno strumento per favorire i controlli sull'andamento e modalità di esecuzione dei lavori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In considerazione delle tante novità che riguardano la figura del preposto, come definita nel D.Lgs. 81/2008 e modificata dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, continuiamo a ricevere e raccogliere strumenti e materiali che possono essere utili per facilitare l’attività di questo importante attore della sicurezza aziendale.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Preposto: la vigilanza passiva e attiva nei confronti dei lavoratori
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel presentare i nuovi documenti, con riferimento alle modifiche operate agli articoli del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 (T.U.), il Dott. Zannini sottolinea che il preposto “si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e i lavoratori, in quanto svolge una funzione di mera supervisione e attuazione operativa della sicurezza nei luoghi di lavoro, essendo privo del potere di adottare misure di sicurezza, proprio del dirigente e del datore di lavoro”. E al contempo, “si trova in una posizione di supremazia rispetto ai lavoratori, «tale da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini» e di vigilare sulla loro osservanza delle disposizioni antinfortunistiche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, il preposto è “il garante della reale funzionalità del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto la sua funzione primaria è quella di sovraintendere alle attività di un determinato gruppo di lavoratori. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), del T.U., è definito come ‘la persona che, in ragione delle conoscenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che oltre al ruolo di c.d. “vigilanza passiva” nei confronti dei lavoratori, “svolge anche la funzione di c.d. ‘vigilanza attiva’, nel senso che ha il dovere di segnalare al datore di lavoro gli eventuali pericoli o carenze riscontrate nei luoghi di lavoro. In ragione delle funzioni attribuitegli, il legislatore del 2008 ha ritenuto opportuno che il preposto, al pari del dirigente, riceva una specifica e adeguata formazione e un aggiornamento periodico. Nella pratica, sono inquadrati nella figura del preposto, il caposquadra, il caporeparto, il caposala e chiunque eserciti concretamente in azienda poteri di supremazia nei confronti dei lavoratori, indipendentemente da un’investitura formale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Preposto: gli obblighi di sicurezza e le responsabilità
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che “secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, «in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Ne consegue che, chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all’osservanza ed attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori». La sfera d’azione del preposto non attiene, invece, al profilo decisionale, di conseguenza egli non è responsabile della mancata messa a disposizione dei mezzi antinfortunistici a favore dei lavoratori, in quanto si tratta di un onere gravante sul datore, bensì egli risponde dell’omessa verifica del corretto utilizzo di tali mezzi da parte dei dipendenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il preposto è, infatti, “destinatario iure proprio di alcuni obblighi di sicurezza, il cui inadempimento fa sorgere una responsabilità penale esclusiva. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fermo restando che ‘la presenza di un preposto non comporta il trasferimento in capo al medesimo degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro (…), l’obbligo di vigilanza datoriale risulta assolto proprio con la preposizione alla vigilanza di persona idonea, specie quando l’organizzazione delle attività sia complessa’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E in relazione ad un infortunio occorso ad un lavoratore, “la Corte di Cassazione è giunta ad affermare la responsabilità del preposto per l’omessa vigilanza sull’utilizzo della cintura di sicurezza da parte dei dipendenti, esonerando invece il datore di lavoro, in forza del principio di competenza, secondo il quale ciascun garante della sicurezza può essere chiamato a rispondere penalmente, limitatamente a quegli eventi che rientrano nella propria sfera di competenza. La Corte ha, poi, precisato che, ai fini della corretta attribuzione della responsabilità, è necessario analizzare la regola cautelare violata identificando così il soggetto titolare dell’obbligo, al fine di evitare ‘superficiali generalizzazioni o indebiti automatismi’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, il preposto – continua Zannini – “è responsabile per le violazioni della normativa antinfortunistica, anche se compiute dai lavoratori sottoposti alla sua vigilanza, escluso il caso in cui il comportamento dei prestatori assuma i caratteri dell’abnormità ed eccezionalità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E riguardo al preposto e al dirigente, “emergono le difficoltà nell’individuazione concreta delle due figure professionali, a ragione delle diversità delle singole realtà aziendali. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la valutazione deve essere compiuta caso per caso e deve fondarsi ‘sulla professionalità dei soggetti, sugli effettivi compiti svolti, sull’organizzazione dell’azienda e sulle prassi e consuetudini in essa seguite’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Preposto: le novità normative e uno strumento per la vigilanza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque con le recenti modifiche il preposto “assume una funzione ancora più centrale all’interno del sistema di prevenzione aziendale”.  E “gli obblighi (cui alcuni dei quali erano già in essere in precedenza ma non così chiaramente esplicitati) riguardano a titolo non esaustivo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             obbligo per DL e Dirigenti di individuare i Preposti (che per definizione svolgono attività di vigilanza)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             possibilità di prevedere un emolumento per la funzione di Preposto secondo quanto definito dai contratti collettivi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             prevedere l’assenza di pregiudizio nei confronti del Preposto per lo svolgimento delle sue funzioni
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             obbligo per il preposto di intervenire in caso rilevi comportamenti non conformi (a norme, procedure per modificarli
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             obbligo per il preposto di interrompere l’attività ed informare i superiori nel caso di persistente inadempienza
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in caso di attività in appalto e subappalto i Datori di Lavoro hanno l’obbligo di indicare al committente i nominativi delle persone individuate come Preposti”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si indica che “la regolamentazione dei compiti del preposto viene, poi, del tutto rivista, attraverso la modifica dell’articolo 19 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si riportano alcuni tratti salienti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             f bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque “il preposto deve ‘intervenire nell’attività lavorativa’ e ‘ha il potere si interrompere l’attività lavorativa dandone comunicazione al Ddl’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 06:53:51 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/preposto-nuovi-obblighi-ai-sensi-della-l-215-2021</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Legge 215/2021,D.Lgs. 81/08,obblighi del datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,obblighi preposto,preposto,preposto sicurezza,Consulenza sicurezza sul lavoro,sentenze preposto</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corso+preposto+e+dirigente.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corso+preposto+e+dirigente.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: ATTIVITA DI CAMPIONAMENTO EMISSIONI IN ATM</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-attivita-di-campionamento-emissioni-in-atm</link>
      <description>Linee guida per la gestione dei rischi connessi con i controlli delle emissioni in atmosfera. Focus sulla fase di campionamento e di controllo della strumentazione al camino: rischi, prevenzione e miglioramento.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Campionamento delle emissioni in atmosfera: rischi e prevenzione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Linee guida per la gestione dei rischi connessi con i controlli delle emissioni in atmosfera. Focus sulla fase di campionamento e di controllo della strumentazione al camino: rischi, prevenzione e miglioramento.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Durante i controlli eseguiti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ( SNPA), relativamente alle emissioni in atmosfera, gli operatori durante il sopralluogo provvedono ad effettuare anche il “campionamento delle emissioni con la finalità di verificare le caratteristiche chimico-fisiche degli aeriformi (temperatura, velocità, umidità, portata, concentrazione degli inquinanti) nel punto di prelievo conformemente a quanto stabilito dalla normativa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E i risultati dell’accertamento consentono di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “verificare il rispetto di atti autorizzativi e/o normativi vigenti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             valutare l’impatto sull’ambiente circostante attraverso l’utilizzo di modellistica diffusionale
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             adottare eventuali provvedimenti da parte delle Autorità Competenti”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare queste attività, sempre in relazione al campionamento/monitoraggio delle emissioni in atmosfera, “prevedono due situazioni specifiche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il controllo amministrativo che può prevedere anche un sopralluogo sui punti di campionamento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             svolgimento delle attività di campionamento”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quali sono i rischi per gli operatori che svolgono queste attività? Come valutarli? E quali sono eventualmente le misure di prevenzione che è possibile mettere in atto?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per rispondere a queste domande seguiamo lelinee guida SNPA n. 25/2020 “ Rischi controlli emissioni in atmosfera. Sistema di prevenzione e indicazioni operative”, prodotte da un tavolo di lavoro coordinato da ARPAT (Arpa Toscana) e costituito da ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Lombardia, ARPA Sicilia e ISPRA. Linee guida che presentano uno schema di documento di valutazione dei rischi che, benché riguardi il sistema delle Agenzie Ambientali,  può essere “un utile riferimento per altre organizzazioni che svolgono attività similari”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Linee guida SNPA: i rischi nella fase di campionamento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se in un precedente articolo di presentazione delle linee guida abbiamo parlato dei rischi nelle attività di campionamento e monitoraggio, oggi ci soffermiamo sui rischi per gli operatori durante la fase di campionamento/controllo della strumentazione al camino.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Oltre ai rischi generali già presentati per l’attività di monitoraggio, si indica che ulteriori pericoli sono rappresentati da:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “oscillazione del camino
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             stanchezza o malore dell’operatore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             postazione di campionamento che costringe l’operatore a postura scorretta
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             durata eccessiva del campionamento
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             variabilità dei fattori climatici
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             caduta dalla piattaforma di: strumentazione, parte di essa o altro materiale su personale a terra
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             urto con la strumentazione di prelievo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presenza di superfici calde del camino, della flangia e della sonda
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             proiezione di materiale dal foro di prelievo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sversamento e imbrattamento con il campione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             contatto con reattivi pericolosi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzo di contenitori, gorgogliatori, sonde e pipette in vetro o altri oggetti taglienti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             uso di strumenti elettrici
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             urto, schiacciamento, ustione per esplosione di contenitori in pressione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presenza di linee aeree in grado di entrare in contatto diretto o tramite parte di strumentazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presenza di sostanze chimiche pericolose
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presenza di sostanze biologiche
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presenza di sorgenti di rumore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta una tabella con i rischi che devono essere considerati nella valutazione dei rischi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne riprendiamo alcuni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “infortunio per caduta dall’alto dell’operatore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             infortunio per caduta di materiale dall’alto investendo l’operatore a terra
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             infortunio da taglio con materiale in vetro o altro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             elettrocuzione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ustione da contatto con superfici calde di camino, flangia, strumentazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ustione da materiale caldo proiettato dal foro di prelievo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             assorbimento per contatto cutaneo, ingestione, inalazione di sostanze pericolose
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             infortunio per urto, schiacciamento, ustione per esplosione di contenitori in pressione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             infortunio per urto contro ostacolo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             infortunio per cattiva postura dell’operatore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio biologico
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             esposizione al rumore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             esposizione a fattori climatici avversi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il campionamento delle emissioni: le misure di prevenzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono poi presentati, sempre riguardo a questa attività, varie misure di prevenzione per ognuno dei rischi individuati.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo, in particolare, sul rischio di ustione da contatto con superfici calde di camino, flangia, strumentazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste alcune possibili misure di prevenzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “uso di tuta intera e guanti protettivi, valutando la scelta di questi ultimi in funzione sia della protezione dal calore che della possibilità di effettuare operazioni fini nel corso del prelievo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             uso di attrezzature di lavoro (pinze o altro)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            E per il rischio di ustione da materiale caldo proiettato dal foro di prelievo:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “procedure di lavoro relative in particolare alla fase di apertura del foro di prelievo, inserimento ed estrazione delle attrezzature di campionamento e misura
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivi di protezione individuale, in particolare: guanti, tuta, dispositivi di protezione del viso (maschera o occhiali di protezione)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Riportiamo poi alcune indicazioni sulla prevenzione in relazione ai rischi di assorbimento per contatto cutaneo, ingestione, inalazione di sostanze pericolose:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “acquisizione e lettura delle schede di sicurezza relative alle sostanze utilizzate nel processo produttivo e nell’attività di campionamento
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzo di abiti da lavoro adeguati all’ambiente ed alle operazioni da effettuare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivi di protezione del viso contro la proiezione di materiale dal foro di prelievo (maschera o occhiali di protezione)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivi di protezione delle mani (guanti usa e getta)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             disponibilità di un sistema di lavaggio delle mani (ed eventualmente del viso) in caso di mancanza di acqua pulita sul posto, disponibilità di carta
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             uso di contenitori ed accessori per il trasporto, la manipolazione e la conservazione adeguati allo scopo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzo di dispositivi e contenitori per i campioni che non presentino rischio di rottura (compatibilmente con le procedure di campionamento)”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I rischi nei controlli delle emissioni: il programma di miglioramento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda poi che, come previsto dall’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro “deve redigere il programma delle misure ritenute opportune per garantire i miglioramenti nel tempo dei livelli di sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dalle linee guida una tabella con misure utili alla stesura del programma di miglioramento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/piano+di+miglioramento.jpg" alt=""/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Concludiamo segnalando che alle linee guida SNPA n. 25/2020 sono allegati due ulteriori documenti:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            allegato 1: Rischi controlli emissioni in atmosfera - sistema di prevenzione e indicazioni operative. Istruzione operativa relativa al campionamento alle emissioni in atmosfera;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            allegato 2: Coordinamento e cooperazione. Documento di coordinamento e informazione reciproca relativo ai rischi specifici presenti presso gli impianti e correlati alle attività degli operatori SNPA
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente - SNPA, “Rischi controlli emissioni in atmosfera. Sistema di prevenzione e indicazioni operative”, ISBN 978-88-448-0989-8 - Linee Guida SNPA, 25/2020 - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 18.05.2021. Doc. 111/21, a cura di Stefano Gini (Coordinatore del tavolo di lavoro), Daniela Zara, Claudio Sciarrini, Oriano Tagliabue, Domenico Puleo, Antonio Amoruso con vari altri supporti tecnici, versione settembre 2021.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 06:30:44 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-attivita-di-campionamento-emissioni-in-atm</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio rumore,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Rischio caduta dall'alto,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi+dvr.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi+dvr.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE: I LAVORI A CALDO NEI CANTIERI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-ed-esplosione-i-lavori-a-caldo-nei-cantieri</link>
      <description>Un documento sul rischio incendio ed esplosione in edilizia si sofferma sulla posa a caldo di manti di impermeabilizzazione e sulla probabilità d’innesco di un incendio. I fenomeni di gocciolamento, le procedure di sicurezza e l’esposizione ai fumi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come migliorare la sicurezza nella posa a caldo di manti di copertura
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento sul rischio incendio ed esplosione in edilizia si sofferma sulla posa a caldo di manti di impermeabilizzazione e sulla probabilità d’innesco di un incendio. I fenomeni di gocciolamento, le procedure di sicurezza e l’esposizione ai fumi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”, nato dalla collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e pubblicato nel 2020, si sofferma ampiamente, in relazione alle possibili fonti di incendio ed esplosione in cantiere (materiali infiammabili, incendi di origine elettrica, …), sui lavori a caldo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I lavori a caldo, come ricordato in molti nostri articoli, riguardano varie tipologie di attività/metodi lavorativi che producono scintille o prevedono l’uso di fiamma libera o altre fonti di calore. E tra questi lavori, che sono spesso usati nelle attività di costruzione e ristrutturazione, si possono ricordare, ad esempio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le attività di saldatura e taglio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la posa a caldo di manti di copertura.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo sempre con riferimento al contenuto del documento Inail, sulla posa a caldo di manti di impermeabilizzazione (guaina bituminosa).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti si indica che nelle attività lavorative che prevedono l’applicazione di manti impermeabili a caldo, “il rischio d’incendio è particolarmente elevato per la presenza di materiali combustibili, quali: tavolati lignei, isolanti termici, strati di barriere al vapore e manti impermeabili in particolare per tipologie costruttive quali tetti ventilati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli incendi nella posa a caldo di manti di impermeabilizzazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento segnala nella posa a caldo di manti di impermeabilizzazione (guaina bituminosa) la probabilità d’innesco di un incendio è particolarmente elevata, “nelle zone di giunzione tra la copertura ed altre parti di struttura quali muretti, pareti e canne fumarie dove esiste la concreta possibilità che la fiamma del cannello, adoperato per l’applicazione del manto impermeabile, possa lambire strati di materiale combustibile costituenti il pacchetto dei prodotti da costruzione della copertura”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E in queste situazioni, laddove l’incendio dovesse insorgere e in assenza di adeguate misure di protezione, “l’evento può essere caratterizzato da una rapida propagazione, in relazione alla natura dei materiali posati in opera, con conseguenti ingenti danni materiali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra l’altro, come indicato sopra, nelle eventuali strutture di copertura del tipo ventilato, “la stessa configurazione geometrica della struttura con la presenza di intercapedini d’aria, origina dinamiche d’incendio particolarmente veloci, grazie all’efficace ventilazione e conseguenti apporti d’aria”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E non bisogna dimenticare la difficoltà delle “azioni di contrasto alla propagazione dell’incendio, attraverso azioni di spegnimento con presidi quali ad esempio estintori o idranti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta le immagini dei danni di un incendio su di una “copertura del tipo ventilato, realizzata con un pacchetto di materiali multistrato con configurazione geometrica a forma di ‘volta’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo caso la propagazione dell’incendio “è stata particolarmente violenta in ragione della presenza di intercapedini d’aria all’interno della copertura, ma anche a causa della stessa configurazione geometrica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che in alcune circostanze - ad esempio nel caso di coperture con presenza di lucernai – “gli incendi di tetti possono essere anche caratterizzati da fenomeni di gocciolamento di materiali quali, ad esempio, quelli plastici”. In questo caso esiste la “concreta possibilità che l’incendio possa propagarsi ulteriormente verso le strutture sottostanti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda inoltre che laddove richiesto a livello normativo o “comunque in tutti i casi che risulta poco impattante la valutazione del rischio incendio dovrà essere condotta per valutare la possibilità di attivazione di meccanismi di propagazione legati a fenomeni di gocciolamento, fenomeni che sono valutati e quindi, se necessario per norma o per scelta, limitati nel caso di materiali classificati ai fini della reazione al fuoco”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La posa in opera: le procedure di sicurezza e le emergenze
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che le lavorazioni a caldo per la posa in opera di un manto impermeabile, “avvengono con l’utilizzo di un cannello alimentato a GPL; è la tipica lavorazione a caldo, alla quale si può collegare un grandissimo numero d’incendi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che in queste attività le procedure di sicurezza generali (“per ogni caso particolare devono essere inquadrate e applicate”) prevedono “l’analisi dei rischi riferiti a scottatura e ustioni (per contatti accidentali con la fiamma del cannello), l’inalazione nociva dei fumi, l’irraggiamento per utilizzi ed esposizioni prolungate nel tempo e, soprattutto, l’innesco accidentale d’incendio/esplosione (perdite di gas, rottura contenitore in pressione per urto violento)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare le corrette procedure di sicurezza “devono prevedere almeno:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             trasporto in sicurezza della bombola;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             controllo funzionale del riduttore di pressione (sulla bombola);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             controllo funzionale del cannello;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             controllo visivo (stato di conservazione) delle tubazioni (in gomma) colleganti bombola e cannello”. Una nota sottolinea che questa “costituisce una forte criticità a causa del deterioramento interno (flusso di gas) e soprattutto esterno (sollecitazioni meccaniche, urti, tagli, danneggiamento di tipo chimico, ecc.)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “verifica dell’assenza di materiale combustibile nei pressi delle lavorazioni e controllo pulizia del piano di posa (ove potrebbero trovarsi residui combustibili di altre fasi di lavoro);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’attenzione nell’utilizzo a non interessare con le fiamme libere la bombola (e gli annessi in pressione) e le tubazioni in gomma;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sorveglianza della zona lavorativa per almeno un’ora dopo il termine della fase di lavoro in parola”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che le tubazioni devono risultare conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 3821:2020 “Attrezzature per saldatura a gas - Tubi di gomma per saldatura, taglio e processi correlati” e “nel caso sia previsto un (limitato) deposito interno di bombole di gas (limiti assoggettabilità ai controlli dei VV.F. ai sensi dell’allegato I del d.p.r. 151/2011) devono essere rispettati alcuni criteri e prescrizioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           locali non interrati, non sovrastanti o sottostanti altri locali e aventi almeno due lati confinanti con spazio scoperti;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           separazioni REI 120 con altri ambienti;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           distanza dal più vicino fabbricato esterno non inferiore a 8 m (16 nel caso di alcune tipologie di attività esterne)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le procedure in caso di emergenza “prevedono la conoscenza dei gas (tipologia) contenuti nelle bombole e il loro stato di conservazione all’interno delle stesse (gas compresso, liquefatto, refrigerato)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza dimenticare che tutte le bombole, in generale, “possono scoppiare (perdita di resistenza di un recipiente a pressione) ed esplodere (a seguito l’innesco del materiale infiammabile di riempimento a seguito di scoppio)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che in caso di rottura parziale o semplice lieve trafilamento di una valvola di una bombola di gas compresso e/o liquefatto, “se avviene l’innesco del materiale fuoriuscito, in generale è bene non estinguere la fiamma prima dell’arrivo delle squadre VV.F., in quanto si potrebbero generare atmosfere esplosive”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le operazioni d’impermeabilizzazione e le membrane bituminose
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma anche sulle operazioni d’impermeabilizzazione “mediante stesura in aderenza o semi-indipendenza di membrane bituminose (contenenti almeno il 51% di matrice bituminosa sul legante) con utilizzo di bruciatore a fiamma di GPL”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste lavorazioni comportano “la possibile esposizione degli addetti a fumi derivati dalla pirolisi del bitume”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si segnala che il bitume riscaldato “emette fumi contenenti una quantità variabile di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), presenti sia nel particolato che nei vapori aerodispersi. Dal punto di vista tossicologico gli IPA, ad alte esposizioni o ad esposizioni protratte, hanno un’azione irritante su mucose e congiuntive ma soprattutto, ad alcuni di essi (quelli più pesanti costituiti da 4-5 anelli), e stato riconosciuto un rischio cancerogeno per la cute e l’apparato respiratorio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che uno studio fatto dalla regione Lombardia ha evidenziato che “i valori di esposizione professionale a IPA durante l’impermeabilizzazione di superfici mediante stesura di guaina bituminosa, pur contenuti ed in buona parte sovrapponibili a quelli della popolazione generale, evidenziano differenze possibilmente ascrivibili alla tipologia di membrana bituminosa utilizzata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Beatrice Conestabile Della Staffa, Francesca Maria Fabiani, Daniela Freda, Alessandro Ledda, Donato Lancellotti, Barbara Manfredi, Federica Paglietti, Arcangelo Prezioso, Giovanna Ricupero, Alessio Rinaldini, Raffaele Sabatino, Maria Teresa Settino, Fabrizio Baglioni, Armando De Rosa, Federico Lombardo, Andrea Marino, Fabio Mazzarella, Francesco Notaro, Antonio Petitto, Amalia Tedeschi – Collana Ricerche - edizione 2020
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 06:58:43 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-ed-esplosione-i-lavori-a-caldo-nei-cantieri</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio esplosione,piano di evacuazione,DVR,piano di emergenza,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio incendio,valutazione del rischio incendio,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SANITA' ED ASSISTENZA: VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMPARTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sanita-ed-assistenza-valutazione-dei-rischi-di-comparto</link>
      <description>Un documento dell’Agenzia europea EU-OSHA si sofferma sulle professioni sanitarie e socioassitenziali. I rischi principali dei lavoratori, la prevenzione e i risultati dell’indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La sicurezza e la prevenzione nel settore sanitario e socioassistenziale
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un documento dell’Agenzia europea EU-OSHA si sofferma sulle professioni sanitarie e socioassitenziali. I rischi principali dei lavoratori, la prevenzione e i risultati dell’indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In Europa il comparto sanitario e socio-assistenziale, un settore chiave per poter garantire e preservare la salute e il benessere dei cittadini e dei lavoratori, impiega (dati 2020 Eurostat) circa l'11% dei lavoratori dell'Unione europea. Una percentuale significativa di questi lavoratori opera negli ospedali, ma il personale lavora anche in altri ambiti lavorativi come case di cura e di riposo, studi medici, varie aree di attività legate alla salute o, a volte, nelle stesse case dei pazienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partendo dalla considerazione che i lavoratori del settore sanitario e socio-assistenziale sono esposti a diversi rischi elevati per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL), ci soffermiamo oggi su una recente relazione in lingua inglese, commissionata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA), che fornisce una panoramica di tali rischi e della loro gestione, primi fra tutti i rischi correlati alla emergenza COVID-19 e a fattori ergonomici e psicosociali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione, dal titolo “Human health and social work activities – evidence from the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER)” contiene una panoramica delle tendenze in una prospettiva temporale, delle criticità e dei fattori chiave propri della gestione della SSL nel comparto sanitario e socio-assistenziale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento, a cura di Andrea Broughton, Paulina Pankowska, Mario Battaglini, Letizia Vicentini, si fa riferimento all’ indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER) dell’EU-OSHA, un’indagine che esamina la gestione pratica dei rischi per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro europei e che si è svolta in tre diversi cicli (2009, 2014 e 2019).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Comparto sanitario e socio-assistenziale: gli obiettivi della relazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Nella parte introduttiva della relazione si ricorda che tra i rischi principali per i lavoratori del settore sanitario e dell’assistenza sociale ci sono i rischi biologici, che comprendono qualsiasi forma di esposizione ad agenti biologici come gli agenti patogeni trasmessi per via ematica e i microrganismi infettivi. Chiaramente a questi rischi appartengono anche quelli correlati alla pandemia da COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma anche su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi chimici, compresi tra l'altro quelli derivanti dai farmaci, ad esempio quelli utilizzati nel trattamento del cancro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi fisici, come quelli derivanti da rumore, scivolamenti, inciampi e cadute, e radiazioni ionizzanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi ergonomici, per esempio il sollevamento durante la movimentazione dei pazienti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi psicosociali, che comprendono, tra gli altri, la violenza e le molestie da parte di terzi, l'esposizione a eventi traumatici, l'elevato carico di lavoro, l’avere a che fare con malati terminali, la necessità di svolgere più compiti, il lavoro a turni, il lavoro in solitario, il burnout, il mobbing, …
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio in relazione all'importanza del settore e dei rischi specifici per la SSL lo studio analizza i dati dei tre cicli delle indagini ESENER per ottenere una panoramica delle tendenze nel tempo nelle aree della gestione della SSL in generale e dei rischi psicosociali in particolare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione risponde, ad esempio, a queste domande:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Quali sono i principali fattori di rischio per la SSL affrontati dal settore sanitario e socio-assistenziale? Questi fattori di rischio sono cambiati significativamente negli ultimi dieci anni? Come si confrontano i fattori di rischio affrontati da questo settore con quelli affrontati da altri settori?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Come viene gestita la SSL nel comparto sanitario e socio-assistenziale? La gestione della SSL è cambiata significativamente nell'ultimo decennio? Esistono differenze sostanziali nella gestione della SSL in questo settore in base al Paese? La SSL è gestita in modo significativamente diverso in questo settore rispetto ad altri settori?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Quali sono i principali fattori che influenzano la gestione della SSL? Quali sono le conseguenze di fattori come il contesto nazionale, le dimensioni degli ambiti lavorativi, il coinvolgimento dei lavoratori e l’esistenza/assenza di buone prassi?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Comparto sanitario e socio-assistenziale: i rischi ergonomici e psicosociali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel complesso lo studio ha riscontrato una consapevolezza della SSL nel settore sanitario e socio-assistenziale superiore alla media degli altri settori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai rischi i principali rischi ergonomici segnalati per coloro che lavorano nel settore sono i movimenti ripetitivi delle mani e delle braccia, la seduta prolungata e il sollevamento o lo spostamento di persone o di carichi pesanti. Questi rischi possono causare disturbi muscolo-scheletrici (DMS) in generale e dolori alla schiena in particolare. Questi fattori sono identificati come rischi per tutti i settori, ma il sollevamento o lo spostamento di carichi pesanti è segnalato come un rischio maggiore per questo settore che per altri settori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E anche i rischi da sostanze chimiche o biologiche sono stati confermati come più elevati per questo settore che per altri settori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In termini di rischi psicosociali si conferma che avere a che fare con pazienti difficili è il rischio più significativo. Atri problemi significativi possono essere la pressione del tempo, le molestie e la violenza sul posto di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente poi l'impatto del COVID-19 è stato significativo per il comparto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli intervistati hanno sottolineato un enorme aumento dello stress, causato da fattori quali il superlavoro dovuto all'aumento del numero di pazienti e alla carenza di personale, la mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI) nella prima ondata di COVID-19, e l'ansia generale per la propria salute a causa della potenziale esposizione al COVID-19 sul lavoro, e per la salute delle loro famiglie durante la pandemia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo studio ha riscontrato che gli ambiti lavorativi del settore sanitario e socio-assistenziale, rispetto ad altri settori, hanno più probabilità di avere una buona gestione della SSL.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Generalmente le aziende dispongono di una serie di misure di attenuazione per cercare di ridurre al minimo i rischi ergonomici e psicosociali in questo settore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che la percentuale di aziende del comparto che ha riferito di aver effettuato delle valutazioni dei rischi è più alta che in altri settori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Comparto sanitario e socio-assistenziale: come migliorare la prevenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dallo studio emerge una serie di punti chiave di apprendimento, degli aspetti rilevanti che possono contribuire a migliorare la salute e sicurezza sul lavoro nel settore sanitario e socio-assistenziale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ne riprendiamo, in conclusione, alcuni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è fondamentale riconoscere i rischi psicosociali sul posto di lavoro, soprattutto dopo la pandemia da COVID-19;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la meccanizzazione e la digitalizzazione possono svolgere un ruolo importante nel mitigare i rischi ergonomici nel settore, e questo ruolo aumenterà senza dubbio in futuro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la ricerca ha dimostrato che questo comparto ha buone prestazioni in termini di attuazione di una serie di strategie di mitigazione del rischio di SSL, in particolare nel caso di stress, bullismo, molestie, abusi e minacce da parte di soggetti esterni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            anche la formazione e la sensibilizzazione sono uno strumento vitale per ridurre i rischi di SSL sul luogo di lavoro in tutto il settore, sia per i dipendenti che per i dirigenti. Riguardo a questi aspetti il settore ottiene risultati relativamente buoni e ciò è particolarmente importante nelle strutture di assistenza sociale e non residenziale, dove l'ambiente di lavoro è meno controllato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il settore ottiene risultati relativamente buoni anche in termini di discussione delle questioni inerenti la salute e la sicurezza, sia tra i dirigenti che con i rappresentanti dei lavoratori. Data l'importanza fondamentale di questa comunicazione, questo aspetto dovrebbe continuare ad essere al centro dell'attenzione del settore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è fondamentale che gli esempi di buone prassi siano disponibili per tutti, il che significa che sarebbe consigliabile la traduzione delle buone prassi in più lingue dell'UE;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti nella gestione della SSL e nella valutazione dei rischi è un vantaggio riconosciuto in termini di riduzione dei rischi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il settore sanitario e dell’assistenza sociale ha indubbiamente sofferto molto in relazione alla pandemia da COVID-19. Tuttavia quanto avvenuto potrebbe essere utilizzato per migliorare la SSL nel settore, sulla base della maggiore visibilità e importanza del settore agli occhi dell'opinione pubblica.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tra le future aree su cui concentrarsi vi è poi la risoluzione delle carenze di personale e la protezione della forza lavoro da fattori quali violenza e molestie.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “Human health and social work activities – evidence from the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER)”, documento in lingua inglese, a cura di Andrea Broughton, Paulina Pankowska, Mario Battaglini, Letizia Vicentini, edizione 2022.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 06:54:37 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sanita-ed-assistenza-valutazione-dei-rischi-di-comparto</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischi psicosociali,rischio stress lavoro correlato,Rischi ergonomici,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio operatore ospedaliero,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+COVID+strutture+sociosanitaire.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+COVID+strutture+sociosanitaire.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO BIOLOGICO: MODIFICHE AL D.LGS. 81/08</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-modifiche-al-d-lgs-81-08</link>
      <description>Il Decreto del 27 dicembre 2021 recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE del 24 ottobre 2019. Il percorso di recepimento della direttiva, le modifiche del D.Lgs. 81/2008, le attività più a rischio e la classificazione degli agenti biologici.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio agenti biologici: modificati tre allegati del D.Lgs. 81/2008
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Il Decreto del 27 dicembre 2021 recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE del 24 ottobre 2019. Il percorso di recepimento della direttiva, le modifiche del D.Lgs. 81/2008, le attività più a rischio e la classificazione degli agenti biologici.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Roma, 7 Mar – Con la recente adozione da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del Decreto del 27 dicembre 2021 sono stati ulteriormente modificati alcuni allegati del decreto legislativo 81/2008 in materia di agenti biologici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Decreto recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifiche degli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Attraverso questo recepimento il nuovo decreto adottato sostituisce gli allegati XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici), XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) e XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) del Decreto legislativo 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2019/1833/UE.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il D.Lgs. 81/2008 e il percorso di recepimento della direttiva 2019/1833
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che la Direttiva n. 2019/1833/UE era stata già parzialmente recepita, come ricordato nello stesso decreto del 27 dicembre 2021.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il decreto ricorda infatti che in occasione del recepimento della Direttiva (UE) 2020/739 “si è proceduto, mediante la sostituzione degli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, ad un recepimento integrale degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come richiesto dalla direttiva 2019/1833 e al di là delle indicazioni strettamente riferite al SARS-CoV-2 e di quanto imposto dalla direttiva 2020/739/UE”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare – continua il decreto - per il puntuale ed integrale recepimento della direttiva 2019/1833/UE “occorre modificare ulteriormente l’allegato XLIV e l’allegato XLVI del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di rendere gli stessi conformi al contenuto stabilito dal legislatore europeo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E inoltre – ed è il motivo per cui viene ulteriormente modificato anche l’allegato XLVII, su cui era già intervenuta la legge 176/2020 – “si rende altresì necessario correggere un riferimento in corrispondenza del punto 4 della tabella contenuta nell’allegato XLVII del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, derivante da una imprecisione che si è riscontrata presente nella sola traduzione italiana del testo di direttiva a suo tempo puntualmente recepita”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che abbiamo segnalato in un precedente articolo del giornale alcune modifiche agli allegati sugli agenti biologici, con particolare riferimento all’emergenza COVID-19, al recepimento della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, al Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e al Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo dunque al nuovo allegato XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’allegato si indica che laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 271 del Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del D.Lgs. 81/2008 “riveli un'esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo l’elenco presente in allegato:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività in industrie alimentari
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività nell’agricoltura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo anche un’immagine del nuovo allegato XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’allegato XLVI e la classificazione degli agenti biologici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo anche qualche passo della parte introduttiva del nuovo allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) dove si indica che nella classificazione “sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti. Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull’uomo”. E nella compilazione dell’elenco di agenti biologici classificati “non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che la classificazione degli agenti biologici “è basata sull'effetto esercitato da tali agenti su lavoratori sani. Essa non tiene conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. La valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori. In taluni processi lavorativi, per alcune attività di laboratorio e/o a contatto con animali che comportano, o possono comportare, un'esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare i dettami previsti agli articoli 275 e 276”, sempre con riferimento al D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del nuovo elenco degli agenti biologici classificati (allegato XLVI), come riportato nel Decreto del 27 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, Decreto del 27 dicembre 2021 di recepimento della Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 07:05:12 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-modifiche-al-d-lgs-81-08</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,valutazione del rischio biologico,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Art. 271 D.Lgs. 81/08,valutazione rischio biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+biologico+sicurezza+sul+lavoro-2c9ad39a.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+biologico+sicurezza+sul+lavoro-2c9ad39a.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO LAVORI IN QUOTA: IL TRABATTELLO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-il-trabattello</link>
      <description>Un documento Inail pubblica una guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione in sicurezza dei trabattelli. I riferimenti tecnici nazionali e internazionali e la conformità al decreto legislativo 81/2008.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Trabattelli: guida per la scelta, l’uso e la manutenzione in sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail pubblica una guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione in sicurezza dei trabattelli. I riferimenti tecnici nazionali e internazionali e la conformità al decreto legislativo 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            I trabattelli, come ricordato anche in alcuni quaderni tecnici Inail  sono attrezzature provvisionali che vengono spesso utilizzate, generalmente per lavori di breve durata, nei luoghi di lavoro in cui ci sia necessità di lavorare in altezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio i trabattelli “vengono impiegati in interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sia all’interno che all’esterno degli edifici, di manutenzione di infrastrutture e impianti”. E possono essere utilizzati anche “per la installazione dei dispositivi di protezione collettiva contro la caduta dall’alto, come per esempio parapetti provvisori o reti di sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia i vantaggi e le caratteristiche dei trabattelli, ad esempio in termini di facilità di montaggio e spostamento, “inducono i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri di scelta di tali attrezzature in relazione alle caratteristiche delle attività da svolgere e all’ambiente lavorativo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A presentare in questi termini i trabattelli e a fornire molte informazioni per rendere più sicuro il loro utilizzo è il documento “Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, “a carattere non vincolante”, ha lo scopo di fornire “un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro” e vuole anche “indicare una metodologia per la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dei trabattelli”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I trabattelli e l’articolo 140 del decreto legislativo 81/2008
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che In Italia i trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro devono essere conformi al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare l’art. 140 del d.lgs. 81/2008 “stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza”. E il fabbricante ed il datore di lavoro “devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti” contenuti nell’articolo (ricordiamo che i trabattelli sono chiamati, in ambito normativo, anche ‘ ponti su ruote a torre’).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’articolo “stabilisce che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il comma 4 dell’articolo ammette poi la possibilità di “non ancorare il trabattello alla costruzione se risulti conforme all’Allegato XXIII e cioè che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla UNI EN 1004;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’altezza del ponte su ruote a torre non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per i ponte su ruote a torre utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I trabattelli, la conformità al D.Lgs. 81/2008 e le norme tecniche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che “vista la mancanza di una direttiva di prodotto specifica”, i trabattelli non possono essere marcati CE” e che, attualmente, sono in vigore tre norme che li riguardano:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             UNI EN 1004-1:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             UNI EN 1004-2:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             UNI 11764:2019 - Attrezzature provvisionali - Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Benché non cogenti, queste norme “rappresentano i riferimenti tecnici nazionali e internazionali per la progettazione e la fabbricazione di trabattelli considerati sicuri (presunzione di sicurezza, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)”. E in Italia, “la UNI EN 1004 è richiamata nel d.lgs. 81/08, divenendo di fatto cogente nei casi previsti all’articolo 140”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per dimostrare la conformità al d.lgs. 81/2008, il fabbricante ha alcune possibilità:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “riferirsi alla norma tecnica UNI EN 1004 e all’Allegato XXIII”: “il fabbricante dovrà dichiarare la conformità al d.lgs 81/08 con il riferimento sia alla UNI EN 1004-1:2021 che alla UNI EN 1004-2:2021, la norma sul manuale di istruzioni del trabattello. Infatti il comma e) dell’Allegato XXIII stabilisce che per il montaggio, uso e smontaggio siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004. Un trabattello che rispetta contemporaneamente i requisiti di cui all’art. 140 e all’Allegato XXIII non deve essere ancorato alla costruzione in quanto la conformità alla UNI EN 1004-1 assicura che esso sia provvisto di stabilità propria”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “riferirsi alla norma tecnica UNI 11764:2019”: “i piccoli trabattelli di cui alla UNI 11764:2019 sono conformi all’art. 140 del d.lgs 81/08 in quanto rispettano tutti i requisiti ivi imposti e in particolare il comma 4. La norma infatti dispone che il piccolo trabattello abbia stabilità propria e non ne prevede l’ancoraggio alla struttura di servizio”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l’esecuzione di calcoli e/o prove”: il documento indica che “è comunque opportuno che il fabbricante, nella redazione della specifica di prodotto, si ispiri ai principi delle norme tecniche”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riferimenti:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), collana Cantieri, versione 2022
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 06:57:17 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-il-trabattello</guid>
      <g-custom:tags type="string">sicurezza trabattelli,rischio opere provvisionali,lavori in quota,Rischio caduta dall'alto,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio trabattelli,UNI EN 1004,rischio trabattello,81/08,caduta materiale dall'alto,rischio ponte su ruote,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,rischio caduta dall'alto,DPI lavori in quota,trabattello,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO: PREVENZIONE LAVORI A CALDO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-prevenzione-lavori-a-caldo</link>
      <description>Informazioni sulla sicurezza antincendio per gli addetti ai lavori a caldo. I metodi di lavoro alternativi, le aree permanentemente e temporaneamente dedicata ai lavori a caldo, le attività in copertura e il riscaldamento del bitume.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Edilizia: come prevenire i rischi di incendio nei lavori a caldo?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Informazioni sulla sicurezza antincendio per gli addetti ai lavori a caldo. I metodi di lavoro alternativi, le aree permanentemente e temporaneamente dedicata ai lavori a caldo, le attività in copertura e il riscaldamento del bitume.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In un precedente articolo, dedicato alle linee guida prodotte dalla Confederation of Fire Protection Association Europe ( CFPA-Europe) - un’associazione europea di organizzazioni nazionali che si occupano di prevenzione e protezione dagli incendi – abbiamo affrontato il tema della prevenzione antincendio nei “lavori a caldo”. Con “lavori a caldo” si fa riferimento, in questo caso, ad attività/metodi lavorativi che – utilizzati durante le attività di costruzione o di ristrutturazione – “producono scintille o prevedono l’uso di fiamma libera o altre fonti di calore che, di conseguenza, possono costituire un pericolo di incendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare nella linea guida “ Sicurezza antincendio per gli addetti ai lavori a caldo” (“Fire safety basics for hot work operatives”) sono contenute indicazioni e proposte elaborate da SPEK (Associazione Finlandese di Soccorso Nazionale), curate da Matti Orrainen e tradotte in italiano da Guido Zaccarelli (Presidente Vicario APC Prevenzione incendi di AIAS).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lo scopo di questo documento è quello di aiutare a “prevenire infortuni alle persone e danni ai beni ed all’ambiente come conseguenza di lavori a caldo svolti in cantieri temporanei”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le aree di lavoro e i metodi alternativi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella linea guida si ricordano innanzitutto alcuni metodi di lavoro alternativi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti poiché i lavori a caldo comportano un pericolo di incendio, è “sempre consigliabile prendere in considerazione altri metodi di lavoro come, per esempio, la bullonatura anziché la saldatura, con lo scopo di non produrre scintille o prevedere l’uso di fiamma libera”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È poi possibile anche trasferire il luogo di lavoro in una zona più sicura, come un’area permanentemente dedicata ai lavori a caldo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un’area permanentemente dedicata ai lavori a caldo “costituisce un’area o un compartimento antincendio apposito, progettato per svolgere in sicurezza i lavori a caldo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare l’area di lavoro deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “i materiali da costruzione devono essere non combustibili oppure, se sono combustibili, devono essere protetti con uno schermo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’area deve essere mantenuta sgombra da materiali combustibili non connessi al lavoro in corso. Nessun liquido infiammabile deve essere utilizzato o depositato nell’area e l’area deve essere compartimentata rispetto a qualsiasi area dove siano contenuti gas infiammabili;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’area di lavoro deve essere dotata di almeno un estintore portatile di caratteristiche almeno 43A-183BC ed inoltre nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro deve essere presente un ulteriore estintore di medesime caratteristiche estinguenti oppure due estintori di caratteristiche almeno 27A-­144BC”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Si ricorda che le caratteristiche degli estintori “possono variare nei diversi paesi” e una nota del traduttore ricorda che in Italia “sono comuni gli estintori 34A-144BC”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento segnala poi che le zone dove si svolgono temporaneamente lavori a caldo sono aree che normalmente non dispongono “dei requisiti indicati per l’area permanente per i lavori a caldo”: i lavori a caldo “possono essere svolti in un’area temporanea solo se non è possibile svolgerli in un’area permanente per i lavori a caldo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che non deve essere ammesso lo svolgimento dei lavori a caldo in zone temporanee “a meno che l’attività non disponga di un sistema di permessi per i lavori a caldo e quindi a meno che un permesso per i lavori a caldo sia rilasciato per il lavoro in questione” (nelle linee guida è presente un esempio di permesso per lavori a caldo).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono riportate altre ulteriori indicazioni per i processi di lavori a caldo svolti in “attività che presentano un rischio di incendio o di esplosione particolarmente elevato (come per esempio una raffineria) oppure che sono rilevanti economicamente (esempio un centro commerciale), oppure che sono di rilevanza storica (chiese), artistica (musei) o in altri casi simili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I piani per la supervisione dei lavori a caldo
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La linea guida indica poi che “tutte le società industriali o di altro tipo, cantieri, impianti e attività devono predisporre di un piano per la supervisione dei lavori a caldo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il piano deve costituire “un insieme permanente di istruzioni approvate dalla società o dal cantiere per lo svolgimento sicuro dei lavori a caldo e deve basarsi su un sistema di permessi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ed è poi necessario “applicare le normative, i regolamenti, le norme tecniche e le prescrizioni delle autorità in merito alle attrezzature” utilizzate per questa tipologia di lavori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un esempio di lavoro a caldo sui tetti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta poi un esempio di lavoro a caldo sui tetti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica, innanzitutto, che “prima di svolgere un lavoro a caldo su un tetto, è necessario predisporre una valutazione del rischio e valutare se il lavoro non possa essere eseguito con una modalità alternativa o in un altro luogo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alcune indicazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “quando si svolge un lavoro a caldo sui tetti, la guaina non deve essere posata sopra a pannelli metallici oppure a strutture metalliche in un modo tale che il luogo di posa possa scaldarsi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la fiamma libera o l’aria calda non devono essere usate più vicine di 1,5 m dalle aperture di ventilazione o dal punto di intersezione di strutture orizzontali o verticali”. Si ricorda che “in alcuni paesi la fiamma libera è proibita”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il luogo del lavoro a caldo deve disporre di un equipaggiamento antincendi o iniziale stabilito nel permesso per il lavoro a caldo, comunque almeno due estintori portatili di caratteristiche estinguenti almeno 43A-183BC e dispositivi di intervento con i quali sia possibile praticare un foro nel tetto con lo scopo di estinguere un incendio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La linea guida si sofferma poi sul riscaldamento del bitume in un bollitore, con riferimento ad attività come la posa delle guaine impermeabilizzanti in copertura.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che la struttura del bollitore di bitume “deve essere tale che le strutture che si trovano al di sotto di esso non possano scaldarsi o accendersi”. Inoltre il bollitore “deve avere un coperchio incernierato e richiudibile, ed il coperchio deve essere abbastanza a tenuta da:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non consentire l’ingresso dell’acqua piovana nel bollitore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             consentire che un eventuale incendio sia soffocato quando il coperchio è chiuso.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il bollitore di bitume deve avere un bruciatore a gas liquido, che è una parte integrante della sua struttura.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la costruzione della valvola di svuotamento deve essere tale che in qualsiasi circostanza essa possa essere chiusa strettamente”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In aggiunta, “un bollitore di bitume che abbia un volume oltre i 50 litri deve comprendere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un termometro che mostri la temperatura del bitume;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un dispositivo per il controllo della fiamma del bruciatore ed un termostato o un altro dispositivo che impedisca il sovrariscaldamento del bitume”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Se poi un bruciatore con meno di 50 litri “non dispone di un dispositivo per prevenire il sovrariscaldamento, allora deve essere presente sotto al bollitore un bacino in metallo che abbia una capacità di contenimento pari all’interno contenuto del bollitore, in modo tale che nell’eventualità di sovrariscaldamento o fuoriuscita del contenuto, esso possa fluire dentro al bacino. La costruzione del bacino deve essere tale che non possa accendere i materiali circostanti quanto è pieno di bitume caldo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo, infine, che il documento, che riporta varie possibili misure di precauzione da mettere in atto prima, durante e dopo lo svolgimento dei lavori, si sofferma anche sulla formazione degli addetti ai lavori a caldo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           CFPA-Europe, “ Fire safety basics for hot work operatives”, a cura di Matti Orrainen, CFPA-E Guideline No 12:2012 F 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            NB: Attraverso il sito di CFPA-Europe è possibile visualizzare la versione del file in italiano.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 06:32:55 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-prevenzione-lavori-a-caldo</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,rischio incendio,valutazione rischio incendio,prevenzione incendi,sicurezza antincendio,lavori a caldo,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LE RESPONSABILITA PER INFORTUNI NELLE PAUSE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-responsabilita-per-infortuni-nelle-pause</link>
      <description>È da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito da un lavoratore mentre si reca al bar nella pausa caffè dato che, esponendosi a un rischio non legato all'attività lavorativa, viene interrotta la connessione fra la stessa e l’incidente.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla indennizzabilità dell'infortunio occorso a un lavoratore in pausa
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          E' da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito da un lavoratore mentre si reca al bar nella pausa caffè dato che, esponendosi a un rischio non legato all'attività lavorativa, viene interrotta la connessione fra la stessa e l’incidente.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non è indennizzabile l’infortunio accaduto a un lavoratore durante la “pausa caffè” in virtù di una corretta interpretazione dell’articolo 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, contenente il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. È in sintesi il contenuto di questa ordinanza emanata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione civile che ha accolto il ricorso presentato dall’Inail avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice, al fine di ottenere l’indennità di malattia per l’inabilità assoluta, oltre l’indennizzo corrispondente al danno subito, in relazione a un infortunio accaduto al di fuori dell’attività lavorativa mentre rientrava dal bar lungo il tragitto fra il bar stesso e l’ufficio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'indennizzabilità, ha sostenuto in merito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dall’Inail, non consegue alla mera circostanza che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell'anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto l'esposizione al rischio dell'assicurato  La lavoratrice, infatti, nel caso in esame si era volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa e per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la connessione causale tra l’attività lavorativa e l’incidente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il rischio, ha aggiunto la suprema Corte, può esser quanto meno "improprio" ma giammai "elettivo" e cioè scaturito da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze, personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa con ciò stesso ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il caso, il ricorso per cassazione e la motivazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inail avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto in parte la domanda proposta da una lavoratrice nei riguardi dell'Istituto al fine di ottenere l'indennità di malattia per inabilità assoluta temporanea oltre all'indennizzo corrispondente ad un danno permanente del 10% in relazione ad un infortunio occorsale lungo il tragitto che stava percorrendo a piedi, in rientro da una breve “pausa caffè”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale, oltre a riconoscere che il rischio assunto dalla lavoratrice non poteva considerarsi generico, permanendo il nesso eziologico con l'attività lavorativa, posto che la pausa era stata autorizzata dal datore di lavoro ed era assente il servizio bar all'interno dell'ufficio, aveva valutato la complessiva percentuale di invalidità considerando anche una precedente invalidità lavorativa. La Corte di Appello ha confermato le motivazioni del primo giudice, ritenendo che l'evento fosse connesso ed accessorio all'attività di lavoro e non ricorresse una ipotesi di rischio elettivo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza l’Inail ha ricorso alla Corte di Cassazione con un motivo relativo alla violazione dell'art. 2 del Testo unico n. 1124 del 1965 e alla falsa applicazione dell'art. 12 del D. Lgs. n. 38 del 2000 e la lavoratrice ha resistito con un controricorso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni della Corte di Cassazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, considerato che la lavoratrice il giorno dell’infortunio aveva timbrato il cartellino in uscita per effettuare, insieme a due colleghe, la cosiddetta “pausa caffè” di metà mattina presso un vicino bar e che in tale frangente era caduta mentre percorreva un breve tragitto a piedi procurandosi un trauma al polso destro e considerato che si era pertanto trattato di un rischio assunto volontariamente dalla stessa non potendo ravvisarsi nell'esigenza, pur apprezzabile, di prendere un caffè i caratteri del necessario bisogno fisiologico che avrebbero consentito di mantenere la stretta connessione con l'attività lavorativa, ha ritenuto fondato il ricorso avanzato dall’Inail.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La questione di diritto proposta nel ricorso, ha osservato la suprema Corte, è quella della corretta interpretazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, secondo il quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro. La giurisprudenza della Corte di legittimità, ha precisato la Corte suprema, si è andata orientando nel senso di ritenere che la causa violenta in occasione di lavoro, richiesta dall'art. 2 del Testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 per la indennizzabilità dell'infortunio, è quella che dà occasione, appunto, ad alterazioni lesive legate alla prestazione lavorativa da nesso non meramente topografico-cronologico, ma di derivazione eziologica, quanto meno in via mediata e indiretta, non essendo l'assicurazione infortuni, secondo l'intento del legislatore del 1965, finalizzata a coprire i rischi generici, cui il lavoratore medesimo soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall'esplicazione dell'attività lavorativa (a meno che non si tratti di rischi "aggravati" da peculiari circostanze, in presenza delle quali possa dirsi che è ancora una volta il lavoro ad offrire occasione per l'incontro della causa violenta con l'organismo dell'infortunato), né ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l'integrità fisica o mentale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'indennizzabilità, ha aggiunto la Sezione Lavoro, non consegue alla mera circostanza che si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale, la sussistenza dell'anzidetto nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto la posizione a rischio dell'assicurato. Il rischio può esser quanto meno "improprio" ma giammai "elettivo", ha aggiunto la Sezione lavoro, e cioè scaturito da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze, personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa con ciò stesso ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La suprema Corte ha precisato, inoltre, che ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio. ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, mentre non è strettamente necessaria la circostanza che esso si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorre tuttavia che sussista sempre un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio assicurato, nel senso che il rischio indennizzabile a norma della legge citata, anche se non è quello insito nelle mansioni svolte dall'assicurato (c.d. rischio specifico), non può comunque essere totalmente estraneo all'attività lavorativa, come nel caso del rischio elettivo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non può essere pertanto ricondotta alla "occasione di lavoro", ha così concluso la Corte di Cassazione, l'attività, non intrinsecamente lavorativa e non coincidente per modalità di tempo o di luogo con le prestazioni dovute, che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro o in ogni caso da circostanze di tempo e di luogo che prescindano dalla volontà di scelta del lavoratore. Quando, dunque, l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della "occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sulla scorta dei principi sopra enunciati, in definitiva, la Corte di Cassazione ha esclusa nel caso in esame la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, “posto che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si era volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa e l’incidente”. Del tutto irrilevante ha ritenuto, infine, la Corte di Cassazione la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro sopra delineata.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte d Cassazione, in conclusione, ritenute fondate le censure mosse dall'Inail, ha cassata la sentenza impugnata e rigettata la domanda proposta dalla lavoratrice a carico della quale ha posto le spese per il giudizio di legittimità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione - Ordinanza n. 32473 del 08/11/2021 civile Sez. Lavoro - Pres. Berrino – Est. Calafiore - Ric. Inail - B.R.. - È da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito da un lavoratore mentre si reca al bar nella pausa caffè dato che, esponendosi a un rischio non legato all'attività lavorativa, viene interrotta la connessione fra la stessa e l’incidente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 06:54:22 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-responsabilita-per-infortuni-nelle-pause</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,INAIL,denunce infortunio,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,infortuni inail,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO: LA CIRCOLARE INL</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/formazione-ed-addestramento-la-circolare-inl</link>
      <description>Le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’applicazione delle novità in materia di formazione sulla sicurezza. A parte gli obblighi di addestramento esiste un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ispettorato: da quando si applicano le novità in materia di formazione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’applicazione delle novità in materia di formazione sulla sicurezza. A parte gli obblighi di addestramento esiste un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato nei diversi articoli il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, modificato dalla legge di conversione n. 215/2021, ha portato a sensibili cambiamenti nell’articolato del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL) anche in materia di formazione alla sicurezza. Ad esempio introducendo l’obbligo formativo per il datore di lavoro, modificando la formazione del preposto e prevedendo un futuro Accordo Stato-Regioni per accorpare, rivisitare e modificare gli attuali Accordi in materia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il problema è che dopo questi interventi legislativi erano rimasti molti dubbi su quando diventasse obbligatorio mettere in atto queste novità. In attesa del nuovo Accordo unico sarebbe stato possibile continuare ad applicare le indicazioni degli Accordi già in vigore?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A fornire alcune risposte è la nuova Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha per oggetto: “art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Circolare che fornisce le prime indicazioni, “condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni per gli obblighi formativi del datore di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La circolare ricorda che una prima novità contenuta nel nuovo comma 7 dell’art. 37 riguarda l’individuazione, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, del datore di lavoro “il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una ‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico’ secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E alla Conferenza è demandato il compito di “adottare, entro il 30 giugno 2022, ‘un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa’.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al datore di lavoro si indica che l’accordo demandato alla Conferenza costituisce “elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico”. Sarà l’accordo “a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni per gli obblighi formativi di dirigenti e preposti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto concerne poi gli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti si ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 “già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia il legislatore oggi richiede, “nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una ‘un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo’, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza dimenticare poi che, con riferimento, in questo caso, alla sola figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che ‘per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito la circolare INL formula alcune osservazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione ‘adeguata e specifica’ secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             con riferimento alla figura del preposto “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37”. Pertanto anche tali requisiti “andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne consegue – continua la circolare - che “i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del d.Lgs. n. 758/1994”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni per gli obblighi di addestramento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un’altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece gli obblighi di addestramento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il comma 5 dell’art. 37 prevede che l'addestramento debba avvenire ‘da persona esperta e sul luogo di lavoro’ e “il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che ‘l’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Trattasi dunque in questo caso di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un ‘apposito registro informatizzato’ che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne consegue – conclude la circolare INL - che la violazione degli obblighi di addestramento “si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della ‘prova pratica’ e/o della ‘esercitazione applicata’ richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 07:20:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/formazione-ed-addestramento-la-circolare-inl</guid>
      <g-custom:tags type="string">accordo Stato Regioni 21.12.2011,81/08,Legge 215/2021,D.Lgs. 81/08,formazione sicurezza lavoratori,addestramento lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Accordo Stato Regioni 22.02.2012,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/formazione+sicurezza+sul+lavoro+1.gif">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PREVENZIONE INCENDI: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-incendi-la-gestione-della-sicurezza-antincendio</link>
      <description>Indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio con riferimento alla misura S.5 del Codice di prevenzione incendi. Ruolo del progettista e del responsabile dell'attività, GSA in esercizio e in emergenza e novità nella revisione del Codic</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio con riferimento alla misura S.5 del Codice di prevenzione incendi. Ruolo del progettista e del responsabile dell'attività, GSA in esercizio e in emergenza e novità nella revisione del Codice.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato in altri articoli e come previsto nel Codice di prevenzione incendi, le misure previste nel progetto antincendio, componenti la strategia antincendio, necessitano di una puntuale e attenta gestione. E la gestione della sicurezza antincendio (GSA) - misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure - riguarda “l'intera vita dell'attività e comprende una serie di aspetti, tra i quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il permanente monitoraggio dei rischi di incendio e l'adozione delle azioni preventive tese ad eliminare o ridurre i medesimi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'organizzazione di eventuali lavorazioni pericolose, allo scopo di impedire l'innesco dell'incendio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il permanente monitoraggio dell'efficienza delle misure di sicurezza antincendio, con particolare attenzione alla fruibilità delle vie di fuga;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lo studio dell'eventuale evoluzione della tipologia di occupanti presenti nell'attività in relazione ai rischi presenti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'elaborazione, l'aggiornamento continuo del piano di emergenza con particolare attenzione alla pianificazione dell'esodo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la formazione e l'addestramento del personale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la gestione dell'emergenza fino all'arrivo dei soccorritori”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare in questi termini il ruolo della gestione della sicurezza antincendio, con riferimento a quanto contenuto nel Codice di prevenzione incendi, è il documento “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi” prodotto attraverso la collaborazione tra Inail, Università di Roma “La Sapienza”, Corpo Nazionale 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           GSA: il ruolo del progettista e del responsabile dell'attività
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre con riferimento alla progettazione della gestione della sicurezza il documento ricorda che in fase di progettazione della GSA è necessario perseguire “l'obiettivo di minimizzare la probabilità di accadimento di un incendio e garantire, nell'ipotesi che si sviluppi l'incendio, la minimizzazione delle conseguenze attraverso l'adozione di idonee misure antincendio, assicurando il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza antincendio adottati siano essi di tipo passivo, attivo e gestionale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E in questa fase “giocano un ruolo fondamentale il progettista e il responsabile dell'attività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare il progettista:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            acquisisce dal responsabile le informazioni sull'attività (finalità, geometrie, caratteristiche degli occupanti, processi produttivi, tipologia di lavorazioni, quantità e tipologie dei materiali stoccati, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definisce le misure antincendio in grado di minimizzare il rischio d'incendio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definisce, in funzione delle misure antincendio adottate, il modello di GSA;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            restituisce nella relazione tecnica le informazioni indispensabili al responsabile dell'attività per l'organizzazione della GSA; essa riporta:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            limitazioni d'esercizio dell'attività (caratteristiche prevalenti degli occupanti, affollamento, tipologia dei materiali presenti e quantità di materiali combustibili, ecc.) assunte come ipotesi per identificare il profilo di rischio incendio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di aree a rischio specifico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indicazioni sulle misure antincendio specifiche per l'attività;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indicazioni sul numero di occupanti, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale o per gli addetti al servizio antincendio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indicazione per la gestione dell'emergenza: modalità di esodo, lotta antincendio, protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre il responsabile dell'attività “acquisisce dalla progettazione, esplicitata nella relazione tecnica, le indicazioni, le limitazioni e le modalità di esercizio per limitare la probabilità di incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza antincendio e l'efficace gestione dell'emergenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il rapporto tra GSA in esercizio e GSA in emergenza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sulla GSA in esercizio (“prevede la preparazione della gestione dell'emergenza mediante la pianificazione delle azioni da eseguire, in caso di emergenza, e con l'effettuazione delle periodiche esercitazioni antincendio”), anche con riferimento al piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio e al controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si sottolinea che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli devono essere sottoposti “a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento; la periodicità della manutenzione è stabilita sulla base di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          norme vigenti;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            regole tecniche (volontarie) di settore (UNI, CEI, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            manuale d'uso e manutenzione dei vari impianti e apparecchiature, costituenti le raccomandazioni del produttore.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sulla preparazione all'emergenza e sul centro di gestione delle emergenze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare nel par. S.5.7.6 del Codice di prevenzione incendi “si esaminano i requisiti del centro di gestione delle emergenze; tale centro risulta, peraltro, già presente quale misura nell'ambito di talune norme verticali di prevenzione incendi vigenti (vedi d.m. 27 luglio 2010 per le attività commerciali). Viene specificato come il centro dovrà essere strutturato, in funzione della complessità dell'attività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che nel centro, “univocamente individuato mediante apposita segnaletica di sicurezza, devono essere presenti almeno:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            planimetrie, schemi funzionali d'impianto, numeri telefonici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strumenti di comunicazione con il personale interno e con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi che, analogamente a qualsiasi sistema gestionale, anche un GSA “deve essere sottoposto periodicamente a revisione, al fine di verificarne il grado di adeguatezza delle procedure di sicurezza antincendio previste al suo interno. La revisione del GSA deve in ogni caso essere prevista in occasione di mutamenti dell'attività che hanno impattato, in qualche maniera, sulla sicurezza antincendio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Facendo seguito alla GSA in esercizio, il Codice di Prevenzione Incendi esamina poi la gestione della sicurezza durante l'emergenza “indicando le azioni da intraprendere nel caso che ci si occupi di attività lavorativa, per la quale occorrerà predisporre il piano di emergenza previsto dal d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., oppure di attività non lavorativa, per la quale necessiterà attivare i servizi di soccorso pubblico e garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dal documento riprendiamo un’immagine che schematizza le attività di un GSA e il rapporto tra GSA in esercizio e GSA in emergenza:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Novità nella progettazione della sicurezza antincendio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento Inail si sofferma poi sulla revisione del 2019 del Codice, revisione che “ha dato enfasi all'approccio ‘olistico’ per la progettazione della sicurezza antincendi di una attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare si indica che i capitoli G.1, G.2 e G.3 “sono stati riconfigurati per indicare al progettista i passi da seguire con il nuovo approccio prestazionale guidato:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scopo della progettazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            identificazione degli obiettivi di sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutazione del rischio incendio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sviluppo della strategia antincendio implementando, in moto iterativo, le dieci misure di sicurezza (reazione, resistenza, compartimentazione, esodo, GSA, controllo dell'lncendio, rivelazione e allarme, gestione dei fumi e del calore, operatività e sicurezza degli impianti tecnologici)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque l'approccio metodologico proposto dal Codice prevede cha la Gestione della Sicurezza antincendio “concorra parimenti con le altre misure al raggiungimento di un livello di rischio accettabile”. E sarà cura del professionista “indicare le caratteristiche fondamentali della misura GSA dell'attività per la quale si sta sviluppando il progetto di sicurezza antincendio, indicando le previsioni in esercizio ordinario e, naturalmente, anche quelle in condizioni di emergenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dalla lettura delle diverse misure che concorrono alla realizzazione della strategia antincendio – continua il documento Inail – “si nota come la ‘chiamata’ alla GSA consenta una maggiore flessibilità nell'implementazione di una soluzione conforme che, per contro, dovrà essere accompagnata da una procedura operativa in esercizio ed in emergenza. Lo sforzo richiesto al professionista è, pertanto, proprio quello di dimensionare correttamente la struttura e le figure della GSA in esercizio ed emergenza al fine di garantire che le altre misure di sicurezza della strategia antincendio possano soddisfare i livelli di prestazione selezionati. Questo dimensionamento rappresenta lo sforzo necessario in fase di progettazione dell'attività richiesto per la misura antincendio S.5”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale della pubblicazione che riporta alcuni aspetti che riguardano la GSA con riferimento a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cap. S.2 "Resistenza al fuoco"
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cap. S.4 "Esodo"
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cap. S.7 “Rivelazione ed allarme”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cap. S.8 “Controllo di fumi e calore”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cap. S.9 "Operatività antincendio"
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Regole tecniche verticali cosiddette di servizio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Progettazione mediante l'ingegneria della sicurezza antincendio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Gianni Biggi, Armando De Rosa, Andrea Marino e Piergiacomo Cancelliere (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Antonio Alvigini, Giovanni Baldi, Paolo Belardinelli, Andrea Bosco, Vincenzo Cascioli, Filippo Cosi, Gianluca Guidi, Alessandro Leonardi, Davide Luraschi, Emanuele Nicolini, Paolo Persico, Matteo Pugnalin, Pietro Vandini - edizione 2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 14 Feb 2022 06:51:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-incendi-la-gestione-della-sicurezza-antincendio</guid>
      <g-custom:tags type="string">piano di evacuazione,Codice prevensione incendio,piano di emergenza,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio incendio,prevenzione incendi,valutazione rischio incendio,Valutazione dei rischi,sicurezza antincendio,antincendio</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AGENTI FICICI: RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-agenti-ficici-radiazioni-ottiche-artificiali</link>
      <description>Un intervento si sofferma sulla valutazione dei rischi da radiazioni ottiche con riferimento allo strumento del portale agenti fisici. La normativa, l’obiettivo della valutazione, il personale qualificato e i soggetti particolarmente sensibili.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Radiazioni ottiche: come affrontare il rischio associato alle sorgenti ROA
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sulla valutazione dei rischi da radiazioni ottiche con riferimento allo strumento del portale agenti fisici. La normativa, l’obiettivo della valutazione, il personale qualificato e i soggetti particolarmente sensibili.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Capo V del Titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008 è dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA). E la valutazione del rischio derivante dall’esposizione a ROA richiede approfondite conoscenze in materia e, dunque, un’adeguata qualificazione da parte del valutatore e di tutte le figure coinvolte nel processo valutativo in riferimento alle tipologie di sorgenti e alle applicazioni, agli effetti sulla salute, ai livelli d’azione e limiti di esposizione da considerare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio a partire da questa constatazione e in coerenza con un accordo di collaborazione, sottoscritto nel gennaio 2021 dalla Direzione Ricerca INAIL e dalla Regione Toscana, si è tenuto il 24 novembre 2021 un seminario/corso base dal titolo “Radiazioni ottiche”, in modalità webinar, che aveva l’obiettivo di fornire criteri operativi per poter individuare e valutare il rischio espositivo associato alle sorgenti ROA maggiormente diffuse in ambito sanitario, terziario ed industriale, ai fini della prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le radiazioni ottiche, la normativa e la valutazione dei rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “Portale agenti fisici: la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (A.U.S.L. Toscana Sud Est - Laboratorio di Sanità Pubblica Siena - Laboratorio Agenti Fisici - Centro LAT Acustica n.164) si ricordano innanzitutto le indicazioni del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, che all’articolo 181 (Titolo VIII  - Agenti fisici) fa riferimento alla necessità di una valutazione dei rischi “in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi”. Una valutazione che deve essere “programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato …in possesso di specifiche conoscenze in materia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la valutazione deve essere “aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che l’obiettivo della valutazione “non è la mera quantificazione (misura) dell’esposizione /rischio ma la sua riduzione. È la messa in atto di adeguate misure di prevenzione per tutte le lavoratrici e i lavoratori esposti o potenzialmente esposti nel corso del tempo”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E la valutazione del rischio deve includere almeno: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            specifiche misure di tutela/procedure di lavoro per le diverse categorie di soggetti potenzialmente esposti in relazione ai possibili scenari espositivi (n.b inclusi i sensibili)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            delimitazione aree ad accesso regolamentato e criteri di accesso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            criteri di scelta e manutenzione DPI per specifiche categorie di lavoratori/attività
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            criteri per l’acquisto/manutenzione/gestione di ciascun macchinario sorgente di rischio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E gli esiti controlli sanitari in forma collettiva permettono di verificare se le misure di tutela adottate stanno funzionando.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le radiazioni ottiche, il portale agenti fisici e il personale qualificato
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione si sofferma poi sulle potenzialità del Portale Agenti Fisici come supporto per la valutazione del rischio radiazioni ottiche artificiali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Supporto informativo e operativo per la valutazione del rischio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ha banca dati propria di esposizione di 78 sorgenti (industriali, sanitarie, varie)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ha una procedura guidata per la valutazione del rischio laser
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ha una procedura on line di calcolo per la valutazione del rischio associato a sorgenti per illuminazione generale (LED, alogenuri metallici)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ha due calcolatori on line per il calcolo dei DPI per saldatura in funzione della distanza, dei parametri radiometrici, della tipologia di saldatura e della corrente di saldatura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ha una banca dati propria dei dati di riflettanza dei materiali”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma cosa si intende per “personale qualificato” per la valutazione del rischio da radiazioni ottiche? Quali sono i requisiti necessari?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La risposta, con riferimento alle FAQ del coordinamento interregionale Agenti Fisici, indica che il “personale qualificato” risulta tale “se in grado di effettuare la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche (coerenti/non coerenti) richiesta per la specifica attività lavorativa e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva, secondo i requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/08.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche non-coerenti e coerenti(laser) nei luoghi di lavoro”, redatto dalla CIIP in collaborazione col Coordinamento interregionale sicurezza salute luoghi di lavoro – Gruppo di lavoro Agenti fisici, si fa riferimento specifico a possibili percorsi formativi per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Esperto Radiazioni Ottiche (ERO) Livello base, “in grado di eseguire valutazioni dei livelli di esposizione dei lavoratori mediante dati forniti dal fabbricante delle attrezzature o da banche dati e strumenti online presenti sul Portale Agenti fisici o da altre banche dati accreditate. Valutare i rischi da radiazioni ottiche non coerenti senza esecuzione di calcoli complessi e/o misure”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Esperto Radiazioni Ottiche (ERO) Livello specializzato, “in grado di effettuare misure strumentali e/o calcoli complessi sui parametri di funzionamento ed emissione delle sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti, sulle grandezze fisiche inerenti l’idoneità degli ambienti in cui tali sorgenti sono installate e valutare tutte le opportune grandezze previste dal D. Lgs. 81/08”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E per le radiazioni ottiche coerenti (laser) si indica:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Esperto LASER Livello base, “Preposto Sicurezza in grado di valutare il rischio Laser e predisporre le misure di tutela per lo specifico apparato Laser facendo riferimento ai dati forniti dal fabbricante”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Esperto ESL o ASL/TSL (Esperto di Livello Specializzato) “verificare con idonea strumentazione di misura i parametri fisici e/o calcolare i valori delle grandezze relative ai livelli di esposizione previsti dal D.lgs.81/08 per le radiazioni LASER”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione dei rischi e i soggetti particolarmente sensibili
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione si sofferma poi sull’articolo 216 del D.Lgs. 81/2008 relativo all’identificazione dell’esposizione e alla valutazione dei rischi (il datore di lavoro valuta il rischio e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, la valutazione deve considerare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relatrice indica poi alcuni soggetti particolarmente sensibili al rischio: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Donne in gravidanza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Minorenni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Albini e individui di fototipo 1 per esposizione a radiazioni UV
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Portatori di malattie del collagene per esposizioni a radiazioni UV
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti quali ad esempio: antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene ed il naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti come la sulfonilurea.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Soggetti affetti da alterazioni dell’iride (colobomi, aniridie) e della pupilla
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-­ maligne, per esposizioni a radiazioni UV
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavoratori affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni UV e IR
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavoratori affetti da xeroderma pigmentosus”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale delle slide che riportano molte altre indicazioni e dettagli sulla valutazione dei rischi, anche senza misure e con riferimento alle banche dati ROA, sulle misure specifiche di prevenzione e sui risultati esemplificativi relativi a vari sorgenti (lampade a incandescenza, Sistemi Led UVC, riscaldatori, essiccatori, …).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Portale agenti fisici: la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche”, a cura della Dott.ssa Iole Pinto (A.U.S.L. Toscana Sud Est - Laboratorio di Sanità Pubblica Siena - Laboratorio Agenti Fisici - Centro LAT Acustica n.164), intervento al corso base “Radiazioni ottiche”, novembre 2021.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 06:57:40 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-agenti-ficici-radiazioni-ottiche-artificiali</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,agenti fisici,Titolo VIII D.Lgs. 81/08,D.Lgs. 81/08,rischio radiazioni ottiche artificiali,rischio attività di saldatura,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,radiazioni ottiche artificiali,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio agenti fisici,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+radiazioni+ottiche+artificiali+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+radiazioni+ottiche+artificiali+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATTREZZATURE IN PRESSIONE: RIFERIMENTI E PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-in-pressione-riferimenti-e-prevenzione</link>
      <description>Un intervento al convegno SAFAP 2021 si sofferma sulla gestione in sicurezza delle bombole in pressione negli ambienti di vita e di lavoro. Le bombole nei luoghi di lavoro, la normativa, i fattori di rischio e le revisioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come aumentare la prevenzione degli infortuni con le bombole in pressione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un intervento al convegno SAFAP 2021 si sofferma sulla gestione in sicurezza delle bombole in pressione negli ambienti di vita e di lavoro. Le bombole nei luoghi di lavoro, la normativa, i fattori di rischio e le revisioni.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono ancora molti gli infortuni, spesso gravi e mortali, connessi all’utilizzo di bombole in pressione di GPL, ossigeno, aria, … E per favorire la prevenzione di questi infortuni, con riferimento alle tipologie di bombole comunemente disponibili, cerchiamo di ricordare le norme che regolano le varie fasi di vita delle bombole e, specialmente, alcuni accorgimenti per affrontare adeguatamente i rischi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per farlo ci soffermiamo su un intervento che fornisce “indicazioni essenziali, per una corretta gestione in sicurezza di tali recipienti, che tengano conto della costruzione, della immissione sul mercato, del mantenimento in servizio, dei principali fattori di rischio (con particolare riguardo al rischio pressione) nonché delle precauzioni essenziali da adottare sia nei confronti della sicurezza del cittadino che della sicurezza del lavoratore, il tutto alla luce della ADR 2021” (accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento – presentato al convegno SAFAP “ Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione” (online dal 16 al 18 novembre 2021) – affronta l’utilizzo in sicurezza delle bombole in pressione che spesso sono presenti in industrie, attività artigianali, ospedali, abitazioni, mercatini, depositi, ecc. E viene data “una visione dei principali aspetti di cui l’utilizzatore / datore di lavoro deve farsi carico per una corretta gestione delle bombole in pressione, oggetti che spesso si trovano sia negli ambienti di vita che in quelli di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La gestione delle bombole in pressione nei luoghi di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle bombole in pressione nei luoghi di lavoro, nell’intervento “Gestione in sicurezza delle bombole in pressione, negli ambienti di vita e di lavoro, alla luce della ADR 2021”, a cura di A. Muratore e G. Giannelli (Inail - Uot di Como), V. Nastasi e G. Sferruzza (Inail - Uot di Palermo) - si sottolinea che negli ambienti di lavoro “le bombole si configurano generalmente come attrezzature di lavoro, cui è applicabile l’art.  70 del D.Lgs. n. 81/2008.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare al comma 1 l’articolo 70 evidenzia: ‘Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E al comma 2 si indica: ‘All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine il comma 3 riporta: ‘Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, …”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo aver ricordato che nei luoghi di lavoro le bombole in pressione sono equiparate a tutti gli effetti ad attrezzature di lavoro, gli autori evidenziano anche che le bombole in pressione “non rientrano nella disciplina delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non elencate nell’allegato VII del medesimo decreto”. E per esse sono dunque “previste delle revisioni” come evidenziato nell’intervento stesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre trattandosi di attrezzature di lavoro, “le bombole devono essere poste sotto attenzione in merito a tutti i fattori di rischio che possono impattare sulla sicurezza e salute dei lavoratori; gli stessi devono essere considerati nel Documento di Valutazione dei Rischi “DVR” (art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo che nell’intervento si fa riferimento a numerose normative, specialmente inerenti al trasporto delle attrezzature a pressione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne ricordiamo alcune, a titolo esemplificativo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Direttiva Quadro 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35, abrogando le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intitolato "Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose".
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Direttiva europea di prodotto “TPED” (Trasportable Pressure Equipment Directive), 2010/35/UE a partire dal 1 luglio 2011, che è stata recepita nell’ordinamento Italiano con il Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I fattori di rischio connessi all’utilizzo delle bombole
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una parte dell’intervento affronta i principali fattori di rischio “a cui l’utilizzatore/datore di lavoro deve porre attenzione al fine di tenere gli stessi entro i limiti di accettabilità”. E ricorda che negli ambienti di lavoro la presenza di bombole in pressione deve essere evidenziata, come già indicato sopra, nel Documento di Valutazione dei Rischi – DVR.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli autori si soffermano inizialmente sul “rischio caduta bombole”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti le bombole di grossa taglia “possono investire le persone e procurare lesioni”. E le cause “possono essere principalmente dovute a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Perdita di presa della bombola da parte dell’operatore durante la movimentazione manuale (scorretto modo di rotazione);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Suoli sconnessi (presenza di buche, dislivelli, ecc.);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Sosta nei passaggi (improvvisa collisione con cose e/o persone);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Sollevamento dal cappellotto (soprattutto quando non è ben avvitato sul collare);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Carico e scarico dai mezzi di trasporto (quando il carico è sfuso)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Inoltre le conseguenze di una caduta accidentale “possono essere aggravate dalla fuoriuscita del gas contenuto (pressione) se le bombole cadono con la valvola aperta o con il regolatore di pressione collegato. In questo caso la pressione del gas imprimerà al recipiente un pericoloso movimento rotatorio su sé stesso che difficilmente potrà essere arrestato. Quando sarà cessata l’azione della pressione, la bombola si sposterà in maniera incontrollata rovinando su cose o persone”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un altro fattore di rischio è il “rischio perdite di gas”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si tratta generalmente di fughe di gas “attraverso il collegamento valvola/bocchello o attraverso il raccordo di erogazione del gas. E le cause “possono essere principalmente dovute a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Sopravvenuti difetti di tenuta sul bocchello in seguito alle sollecitazioni meccaniche sopportate durante il trasporto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rottura della valvola in seguito a caduta della bombola sprovvista di cappellotto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Difetti di tenuta sulla valvola”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Riguardo, invece, al “rischio rottura delle bombole” si indica che esposto al calore, “qualsiasi recipiente può rompersi se raggiunge la pressione di scoppio e può rilasciare una notevole quantità di energia. Le cause possono essere principalmente dovute a sovrapressione dovuta all’esposizione al calore dei recipienti (fiamme, calore radiante, punti caldi, ecc.)”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si affronta poi il “rischio infragilimento del materiale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti il materiale “può subire modifiche strutturali e cristalline in seguito all’esposizione alle basse temperature. I recipienti in acciaio si possono utilizzare sino a temperature naturali di –20°C.  Questo tipo di inconveniente è anche connesso con l’erogazione forzata oltre misura dei gas liquefatti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I fattori di rischio: l’interazione con l’ambiente e l’incendio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo al “rischio interazione dei gas con l’ambiente di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento indica che “i gas a differenza delle sostanze solide e/o liquide, non sono accatastabili, impilabili o segregabili in fusti. Essi vengono prodotti e utilizzati in circuiti chiusi. Pertanto i rilasci di gas non voluti provengono o da difetti di tenuta delle tubazioni e dei contenitori o da rotture degli stessi per cedimenti alla pressione e alle sovrappressioni generate da accensioni interne”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E – continuano gli autori - questi gas “possono interagire con l’ambiente di lavoro creando rischi potenziali di diversa natura:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             atmosfere sottossigenate: si formano in seguito a rilasci e accumuli di gas diversi dall’ossigeno soprattutto negli spazi non aerati, per cui l’atmosfera non è più idonea alla respirazione (limite di sicurezza dell’ossigeno: 18%);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             atmosfere sovraossigenate: si formano in seguito a rilasci e accumuli di ossigeno soprattutto negli spazi non aerati. L’aumento del tenore di ossigeno può provocare fenomeni di incendio e/o esplosione (limite di sicurezza dell’ossigeno: 23%);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             atmosfere esplosive: si formano in seguito a rilasci e accumuli di gas infiammabili quando superano i limiti di infiammabilità;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             atmosfere tossiche: si formano in seguito a rilasci e accumuli di gas tossici mettendo a repentaglio la salubrità dell’ambiente di lavoro.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo con qualche riferimento ai “rischi in caso di incendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento ricorda le “procedure da seguire in presenza di gas infiammato da bombole:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per prima cosa occorre se possibile eliminare la perdita agendo sulle apposite valvole di intercettazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se ciò non fosse possibile perché l’incendio interessa le valvole stesse, prima di intervenire è necessario considerare che ad estinzione avvenuta il gas in fuga invaderà l’ambiente in cui si trova la perdita con possibilità di raggiungere concentrazioni pericolose che possono condurre ad una esplosione”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “spegnendo la fiamma di gas con estintore è necessario erogare il getto in modo che la sostanza estinguente segua la stessa direzione della fiamma. Non tagliare trasversalmente né colpire frontalmente la fiamma”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È poi importante “controllare periodicamente che le bombole di gas siano immagazzinate, trasportate ed utilizzate correttamente, secondo quanto indicato nelle precauzioni essenziali da adottare. Verificare inoltre che la detenzione dei quantitativi di bombole in giacenza, non superi la capienza massima ammissibile per quella tipologia di gas”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si ricorda, in conclusione, che bisogna verificare “se le bombole che si utilizzano per quanto riguarda il mantenimento in servizio siano state sottoposte a regolare revisione e che la stessa sia in corso di validità. Ricordando di non utilizzare mai bombole con revisione scaduta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ SAFAP 2021 - Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione”, atti del convegno SAFAP 2021, editing di Francesca Ceruti e Daniela Gaetana Cogliani, edizione 2021
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 07:11:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-in-pressione-riferimenti-e-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,attrezzature a pressione,verifica periodica attrezzature,Art. 70 D.Lgs. 81/08,Art. 71 D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,ALL. VII D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/attrezzature+a+pressione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/attrezzature+a+pressione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: ELEMENTI DI VALUTAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-manuale-dei-carichi-elementi-di-valutazione</link>
      <description>Un documento in rete dell’Università degli Studi di Roma si sofferma sulla movimentazione manuale dei carichi e sui movimenti ripetitivi. Focus sugli elementi di riferimento, sui fattori individuali di rischio e sul carico lombare.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Movimentazione manuale: elementi di riferimento e fattori di rischio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento in rete dell’Università degli Studi di Roma si sofferma sulla movimentazione manuale dei carichi e sui movimenti ripetitivi. Focus sugli elementi di riferimento, sui fattori individuali di rischio e sul carico lombare.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per una attenta analisi della natura dei rischi della movimentazione manuale dei carichi, è importante sottolineare che “il manifestarsi delle possibili conseguenze sulla salute e sulla sicurezza, è legata a diverse condizioni, tra le quali, la durata del periodo di esposizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E dunque coloro che “abitualmente sono impegnati nel manipolare e movimentare dei carichi, risultano più esposti alle conseguenze, in particolare a malattie professionali (ernia del disco, lombalgie croniche, da sforzo…), rispetto ad altri che magari lo fanno solo occasionalmente e possono subire infortuni, più o meno lievi, (schiacciamenti, abrasioni strappi muscolari) comunque dannosi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A parlare di movimentazione manuale dei carichi e ad accennare alle possibili conseguenze sulla salute e sicurezza dei lavoratori è un materiale informativo presente nel Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento presenta indicazioni normative, consigli e alcune semplici regole “per effettuare correttamente le azioni di approccio al carico, ovvero: la presa, la spinta, il traino, il sollevamento, il trasporto ed il rilascio, che sono, per l’appunto, quelle che possono determinare le criticità più frequenti alla base degli infortuni e delle malattie professionali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il quaderno informativo n.13, elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione e dal titolo “La movimentazione dei carichi e i movimenti ripetitivi”, è destinato “a tutti coloro che operano nei settori della logistica e della movimentazione merci e, più in generale, ai lavoratori impegnati nelle attività di movimentazione manuale dei carichi, ivi inclusi coloro che eseguono movimenti o cicli di movimenti ripetitivi ad alta frequenza, al fine di promuovere la partecipazione attiva e diretta dei lavoratori nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso la conoscenza dei rischi connessi con tale attività”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La movimentazione manuale dei carichi e gli elementi di riferimento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Quaderno ricorda che per movimentazione manuale dei carichi “si intendono le operazioni di trasporto o sostegno di un carico, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. E per patologie da sovraccarico biomeccanico “si intendono quelle che interessano le strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che l’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che: “la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi, deve considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi alcuni elementi di riferimento che devono essere opportunamente considerati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le caratteristiche del carico, “quando:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             È troppo pesante.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             È ingombrante o difficile da afferrare.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             È in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             È collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Può, a motivo della sua struttura esterna e/o della sua consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altri elementi di riferimento sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sforzo fisico richiesto, “quando:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             È eccessivo.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Può comportare un movimento brusco del carico.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             È compiuto col corpo in posizione instabile.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Caratteristiche dell’ambiente di lavoro, quando:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta; il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Esigenze connesse all’attività, quando:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli sforzi fisici, che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, sono troppo frequenti o troppo prolungati;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le pause e i periodi di recupero fisiologico sono insufficienti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto, sono troppo grandi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il ritmo imposto da un processo non può essere modulato dal lavoratore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La movimentazione manuale dei carichi e i fattori individuali di rischio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai fattori individuali di rischio il documento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, indica che “il lavoratore impegnato nella movimentazione manuale dei carichi, può correre un rischio nei seguenti casi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             indumenti, calzature o altri effetti personali, indossati dal lavoratore, che risultano non appropriati;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo aver fornito informazioni sulla patologia del rachide, il quaderno informativo si sofferma sulle principali cause che possono provocare patologie alla regione dorso lombare del rachide, ad esempio con riferimento a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la movimentazione manuale di carichi eccessivi, sia assiali che rotazionali, “che può provocare:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un processo degenerativo del disco intervertebrale, che consiste in una lenta e graduale perdita di liquidi, che porta la struttura ad essere più densa e rigida, quindi meno mobile e incapace di ammortizzare i carichi (Trofismo).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             microfessurazioni cartilaginee limitanti, in conseguenza delle quali l'intero disco, sotto sforzo, viene spinto oltre i bordi del piatto vertebrale (Protrusione discale)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fuoriuscita del nucleo polposo dal disco intervertebrale (Ernia del disco)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la postura fissa prolungata, che “può causare:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alterazioni del trofismo del disco intervertebrale
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un processo degenerativo del disco intervertebrale”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La movimentazione manuale dei carichi e il carico lombare
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che, nella movimentazione manuale dei carichi, “la compressione dei dischi intervertebrali, è uno dei principali fattori da considerare per stabilire un rischio lavorativo da sovraccarico biomeccanico del rachide lombare. Il carico lombare è la risultante delle forze di compressione che gravano sulle vertebre della zona lombare della colonna vertebrale”. E l’incidenza del carico lombare “è conseguente alla modalità di approccio al carico adottata dal lavoratore, ovvero alle manovre eseguite al momento della presa, che determina la posizione pre-sollevamento e quindi l’angolo di inclinazione del tronco, durante l’azione di sollevamento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento presenta una tabella che evidenzia le “differenti incidenze del carico lombare nel sollevamento di carichi di peso diverso ed osservati in funzione del valore dell’angolo di inclinazione del tronco”. Riprendiamo la tabella:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che è accertato che, rispetto ai lavoratori esposti a carichi lombari inferiori a 250 kg, l’incidenza della lombalgia (mal di schiena) risulta:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             5 volte superiore per quelli sottoposti a carichi lombari da 250 a 650 kg.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             10 volte nei soggetti esposti a carichi lombari superiori a 650 kg”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione, sui movimenti ripetitivi e sulle corrette procedure per la movimentazione dei carichi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Portale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Protezione, “La movimentazione dei carichi e i movimenti ripetitivi”, quaderno informativo n. 13 elaborato dall’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, Collana “Cultura della sicurezza”, edizione 2014.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 06:41:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-manuale-dei-carichi-elementi-di-valutazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Rischio movimentazione carichi,81/08,rischio movimentazione manuale dei carichi,movimentazione manuale dei carichi,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio sovraccarico bio-meccanico,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,ALL. XXXIII D.Lgd. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>D.LGS 81/08: LE MODIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/d-lgs-81-08-le-modifiche-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro</link>
      <description>Un riassunto delle modifiche al decreto 81 operate dal DL 146/2021 e dalla legge 215/2021 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le modifiche del decreto 81: le novità ed i commenti 
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un riassunto delle modifiche al decreto 81 operate dal DL 146/2021 e dalla legge 215/2021 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I commenti sulle principali novità.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le modifiche al Decreto Legislativo 81/08
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vista la situazione fortemente e continuamente critica per gli infortuni sul lavoro nel nostro paese, sotto anche la forte spinta delle Organizzazioni Sindacali, si sono introdotte nuove regole per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con la Legge 215 del 17 dicembre 2021, sono state introdotte importanti novità̀ nel Decreto Legislativo 81/08. Queste modifiche portano una prima necessaria azione di novità ed aggiornamento su alcune tematiche di prevenzione e controllo sui luoghi di lavoro. Dopo anni di immobilismo si intravede in questi cambiamenti un primo tentativo di andare a colmare alcune lacune del testo complessivo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Analizziamo in dettaglio: servivano azioni immediate ed urgenti, per tentare di frenare le continue tragedie sul lavoro. Si è puntato quindi all’introduzione di alcune modifiche immediatamente in vigore ed alcune che andranno a regime a breve termine. Servirà quindi nell’immediato futuro un lavoro continuo da parte delle Istituzioni con il giusto coinvolgimento delle Parti Sociali, a partire dal corretto funzionamento della Commissione Consultiva.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Uno dei punti fondamentali della riforma riguarda la Formazione dei Lavoratori su Salute e Sicurezza sul Lavoro. Da tempo si ripetono le denunce da parte dei Sindacati sulla inefficacia di alcuni percorsi formativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con le modifiche introdotte si punta ad una migliore formazione, in termini di qualità e di verifica della efficacia. Il riordino complessivo avverrà entro giugno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene modificato l’Articolo 37, con l’impegno entro il 30 giugno 2022 di emissione di un nuovo Accordo sulla formazione al fine di migliorare l’efficacia e la verificabilità della formazione su salute e sicurezza sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vengono meglio definite le modalità per l’addestramento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Servirà anche una specifica nuova formazione per il Datore di Lavoro e i Preposti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Molto importante questo nuovo comma che definisce come unica modalità della formazione per i Preposti quella in presenza e con cadenza almeno biennale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altra modifica richiesta da tempo da parte delle OO.SS. riguarda gli Organismi Paritetici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si valuta la realizzazione di uno specifico Repertorio degli Organismi Paritetici, i quali sono strumenti necessari e fondamentali per il supporto alle aziende, soprattutto quelle piccole.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una revisione degli O.P. permetterà in parte l’eliminazione della falsa formazione per le aziende erogata in queste realtà.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 51 - Organismi paritetici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Importante l’impegno contenuto nel nuovo comma dell’Articolo 51 sulla istituzione di un Repertorio degli Organismi Paritetici. Questo dovrebbe consentire l’eliminazione di tutti gli attuali Organismi falsi che mettono in discussione il livello di sicurezza e prevenzione in molte aziende, soprattutto quelle piccole.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vi è anche l’impegno di realizzare il Fondo previsto da tempo nel D. Lgs. 81/08, ma mai attuato, per la costituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello Territoriale, per poter così rappresentare e tutelare i lavoratori delle micro e piccole aziende a tutt’oggi nella grande parte dei casi senza rappresentanza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene inserita una nuova data per la definizione delle regole per il Fondo per i RLST.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche a livello di miglioramento del Sistema Istituzionale che regolamenta la gestione della Prevenzione in Italia si inizia a modificare qualcosa per rendere il tutto più efficiente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si è iniziato con l’obiettivo di far funzionare meglio i Comitati Regionali di Coordinamento, i quali devono maggiormente analizzare ed intervenire per migliorare la prevenzione a livello territoriale e regionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 7 - Comitati Regionali di Coordinamento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al fine di migliorare le funzionalità del CAPO II «Sistema Istituzionale», viene inserito un nuovo comma nell’Articolo 7.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ulteriore cambiamento riguarda anche il SINP, a tutt’oggi non ancora a regime, questo strumento potrebbe essere molto importante per la programmazione della prevenzione ai vari livelli.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 8 - Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono state inserite alcune novità all’interno dell’Articolo 8, al fine di migliorare la raccolta e l’utilizzo dei dati ufficiali per il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) fornisce dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La partecipazione delle Parti Sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dai dati che continuiamo a ricevere da fonti ufficiali, si rileva che i controlli nelle aziende sono ancora molto pochi e che i risultati nella maggioranza dei casi sono di non rispetto della legge.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da anni ci si sta battendo per aumentare le risorse per gli Organi di Vigilanza che si occupano di controlli nelle aziende: ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In queste modifiche vediamo finalmente un forte impegno volto sia al coordinamento dei controlli, sia all’incremento del personale dedicato
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono risposte però ancora insufficienti, ma è comunque un primo passo per tornare ad avere una azione di vigilanza adeguata,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 13 - Vigilanza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono state inserite importanti modifiche per gli ambiti della Vigilanza, per incrementare e supportare i controlli, con nuove azioni di coordinamento tra i soggetti interessati per una miglior sinergia tra gli enti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci sono importanti novità anche per una figura fondamentale per la prevenzione sui luoghi di lavoro: il Preposto, una figura di prevenzione strategica a livello aziendale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da un lato si definisce che la contrattazione collettiva può contrattare uno specifico emolumento per questa figura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dall’altro vengono specificate meglio le attribuzioni e l’importanza delle azioni di verifica e controllo di questa figura con l’obiettivo di intervenire quando le situazioni di pericolo sono imminenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene ribadita la necessità di una formazione adeguata per questa figura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene inserito un nuovo comma allo scopo di permettere alla contrattazione collettiva di stabilire un emolumento per i Preposti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 19 – Obblighi del preposto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nuove disposizioni per gli obblighi del Preposto, le quali puntano ad una maggior responsabilizzazione dello stesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 19 – Obblighi del preposto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nuove disposizioni per gli obblighi del Preposto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene inserito un nuovo comma per mettere in evidenza il ruolo dei Preposti negli Appalti e Subappalti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda il contrasto del lavoro irregolare è stato completamente riscritto l’Art. 14, con l’obiettivo di fornire maggiori strumenti agli Organi di Vigilanza per i controlli, per il contrasto del lavoro nero e per il supporto ai lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene Abrogato il vecchio Art. 14 e sostituito con un nuovo Articolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono state inasprite le Sanzioni per le figure chiave della prevenzione in azienda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 55 – Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 56 – Sanzioni per il Preposto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vengono inasprite le Sanzioni per il Datore di Lavoro ed il Preposto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, possiamo considerare queste modifiche positive e necessarie, ma sono solo un primo passo per sostenere la lotta agli infortuni sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inserire strumenti che migliorano la formazione per la sicurezza per i lavoratori, ridefinire il quadro degli Organismi Paritetici, puntare a realizzare i RLST in tutti i settori, migliorare i controlli con nuove assunzioni e nuovi strumenti, inasprire le sanzioni, migliorare il Sistema Istituzionale, sono elementi importanti e abbastanza veloci per un possibile cambio di passo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ancora tante però sono le cose da fare: innanzitutto, realizzare una vera Strategia Nazionale di Prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ancora oggi non è presente e queste modifiche non sono appunto sufficienti: serve una guida unica, per definire le strategie di prevenzione nazionali, regionali e territoriali, serve un miglior coordinamento dei controlli, oggi solo abbozzato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Serve un vero funzionamento dei Comitati del Decreto Legislativo Art. 5, Art. 6, Art. 7, serve quindi una guida più forte per migliorare la situazione anche e soprattutto con il coinvolgimento delle Parti Sociali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 07 Feb 2022 08:31:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/d-lgs-81-08-le-modifiche-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Art. 37 del D.Lgs. 81/08,Legge 215/2021,D.Lgs. 81/08,obblighi del datore di lavoro,datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,obblighi preposto,preposto,Consulenza sicurezza sul lavoro,formazione lavoratori</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/dlgs+81-08+SICUREZZA.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/dlgs+81-08+SICUREZZA.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INTERFERENZE: LA SICUREZZA NEGLI APPALTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-interferenze-la-sicurezza-negli-appalti</link>
      <description>Una pubblicazione dell’Università di Trieste affronta il tema della sicurezza nel mondo degli appalti. Focus sulle responsabilità e le tutele nella normativa: requisiti di idoneità, obblighi di cooperazione e coordinamento e redazione del DUVRI.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sicurezza e appalti: criticità, normativa e rischi da interferenze
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una pubblicazione dell’Università di Trieste affronta il tema della sicurezza nel mondo degli appalti. Focus sulle responsabilità e le tutele nella normativa: requisiti di idoneità, obblighi di cooperazione e coordinamento e redazione del DUVRI.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Appare sempre più evidente che esiste un preciso nesso di causalità tra la ormai generalizzata politica dell'appalto attuata dalle maggiori industrie italiane e il moltiplicarsi degli infortuni sul lavoro. L'intervento del giudice penale in questo campo è sporadico e la stessa indagine sulle responsabilità è spesso vanificata dall'espandersi della catena dei subappalti, prima formali e poi via via più o meno occulti. di fronte a questo stato di cose è chiaro che nulla può farsi senza la spinta e il concorso degli stessi lavoratori addetti, stimolati e sostenuti a livello sindacale, anche esterno; ma se il problema è essenzialmente politico, non pare però che debba essere trascurato l' intervento di prevenzione e repressione anche a livello giudiziario, con gli opportuni inserimenti processuali da parte degli organi sindacali e di fabbrica e con un minimo di organizzazione e specializzazione da parte della magistratura”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli appalti e la sicurezza: passato, presente e futuro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’intervento “Responsabilità negli appalti e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, a cura di Manuela Tortora (Avvocato del Foro di Gorizia), si indica, a proposito della citazione dell’articolo “Morire d’Appalto” del dott. Vaudano, che dal 1980 ad oggi “non si possono negare enormi progressi culturali, prima che applicativi, in materia di sicurezza sul lavoro: la normativa specifica in materia si è molto evoluta, anche con specifico riferimento all’ambito degli appalti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Negli anni ottanta, contrariamente a quanto avviene oggi, “la giurisprudenza individuava nella figura dell’appaltatore il responsabile esclusivo della sicurezza dei lavoratori impiegati nell’appalto; mentre era stata affermata la tendenziale estraneità del committente rispetto alla tutela della salute dei lavoratori. La tendenza legislativa, seguita da quella giurisprudenziale, è andata nel senso di una maggiore responsabilizzazione del committente verso tutta la filiera produttiva; ma che l’obiettivo sia stato pienamente raggiunto è discutibile. Specie nei casi in cui il committente sia il soggetto forte del rapporto contrattuale, di fatto capace di imporre le proprie condizioni contrattuali all’appaltatore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che il legame tra gli infortuni e i fenomeni oggi definiti di “outsourcing”, di esternalizzazione, “continua ad essere drammaticamente attuale e che la struttura giuridica dell’appalto continua ad essere vastamente utilizzato in tutti gli ambiti produttivi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare “vi sono sicuramente delle ragioni ‘fisiologiche’ alla base di questo dato: è logico che i pericoli maggiori risiedano laddove non vi è unitarietà produttiva, ma al contrario segmentazione del ciclo produttivo. Accanto a ciò, non si può negare che gli appalti abbiano realizzato, in molti settori, una vera e propria precarizzazione del lavoro, dove l’esigenza prioritaria del lavoratore è la tutela dell’impiego, da difendere anche a discapito della tutela della salute e della sicurezza. Le politiche di decentramento produttivo, del resto, tendono a concentrare le attività produttive presso imprese via via più piccole, nelle quali non sempre è dedicata adeguata attenzione alla sicurezza per ragioni prima di tutto ‘culturali’”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre un altro tema su cui ci si deve soffermare parlando di appalti è quello relativo alla legalità. Infatti la struttura giuridica dell’appalto “si è sempre prestata a utilizzi patologici, a volte tristemente degenerati in comportamenti illegali, spesso venuti alla luce nel contesto di eventi tragici. Le modalità di attuazione dell’appalto hanno condotto a situazioni degenerative in molti settori, conseguenza di una pressione al ribasso sui prezzi non più sostenibile e, in casi estremi, capaci addirittura di sfociare in fenomeni di sfruttamento. Segno che se molto è stato fatto; molto si deve ancora fare”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il contratto d’appalto e le indicazioni del Testo Unico Sicurezza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma poi sul Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sicurezza) che si occupa del contratto d’appalto all’art. 26 e, al primo comma, “prevede a carico dei datori di lavori che intendono affidare lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda, delle singole unità produttive, o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo aziendale, dei precisi obblighi di valutazione dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice e di informazione su rischi specifici. Sempreché l’imprenditore abbia la disponibilità dei luoghi in cui avviene l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Attraverso la disposizione si definisce un sistema di verifica provvisorio, “consistente nell’acquisizione di due documenti: il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ed un’autocertificazione dell’impresa appaltante o del lavoratore autonomo attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. L’idoneità deve persistere e deve essere verificata durante tutto il ciclo produttivo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli obblighi informativi si concretizzano poi in “dettagliate informazioni sugli specifici rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di fornire tutti i dati necessari ad individuare eventuali rischi da interferenze”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che tradizionalmente si possono individuare quattro categorie di rischi connessi all’appalto: “quelli derivanti dal luogo di lavoro, quelli derivanti dall’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, quelli da interferenza e quelli da ingerenza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il secondo comma dell’articolo 26 del Testo Unico sicurezza “pone a carico dei datori di lavoro specifici obblighi di cooperazione e coordinamento ed, a tal riguardo, al datore di lavoro committente è conferito il compito di promotore della cooperazione e del coordinamento attraverso la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Tali obblighi devono essere assolti da tutti i datori di lavoro e lavoratori autonomi impiegati nel ciclo produttivo ma al committente spetta il compito di promuovere il coordinamento: è lui che deve dare l’input iniziale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’autrice indica che è sicuramente questo l’aspetto più delicato.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Da un lato infatti “un comportamento eccessivamente invadente del committente rischia di risolversi in una violazione dell’autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori e in una conseguente responsabilità per ingerenza; dall’altro un intervento troppo blando rischia di risolversi in un’omissione degli obblighi di coordinamento tassativamente stabiliti dal legislatore. Il tutto è complicato dal limite posto dal legislatore riguardante i rischi propri dell’attività dell’appaltatore, i c. d. ‘rischi specifici’, per i quali si esclude sia la valutazione dei rischi da interferenze lavorative (comma 3), sia la responsabilità solidale per i danni subiti dal lavoratore in caso di infortunio (comma 4)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che la cooperazione si esplicita “soprattutto nell’individuazione delle interferenze intese come sovrapposizione di attività lavorative che determinano un contatto rischioso tra i lavoratori. La cooperazione comporta il dovere di contribuire attivamente a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione dall’una e dall’altra parte”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E tra l’altro – continua l’intervento – la Suprema Corte ha chiarito che ‘Ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale dettati dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione – ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte’ (Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 57974 del 29 dicembre 2017).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare la promozione della cooperazione e del coordinamento nell’ambito dell’appalto “è rimessa al committente attraverso l’esplicito obbligo di elaborazione del DUVRI che deve indicare le misure per eliminare, ed ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo il rischio da interferenze”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli appalti e la sicurezza: le caratteristiche del DUVRI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma ulteriormente sul DUVRI che “deve essere allegato al contratto di appalto, anche se non è prevista una specifica sanzione per tale violazione, che è invece prevista nel caso di mancata indicazione dei costi delle misure di sicurezza adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza lavorativa attraverso l’espressa previsione della nullità del contratto di appalto”. E la redazione del DUVRI “richiede la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera produttiva, che devono segnalare le modalità di svolgimento delle proprie attività ed i rischi a queste connesse, per individuare, sia i pericoli e le insidie che si possono incontrare nell’ambiente in cui si è chiamati ad operare, sia le possibili interferenze, sia, e soprattutto, le misure tecniche ed organizzative che si devono adottare per evitare il moltiplicarsi dei rischi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che la prassi amministrativa ha dimostrato “che si tratta di un documento diverso, autonomo ed ulteriore rispetto al DVR, documento di valutazione dei rischi, che ciascun datore di lavoro deve comunque adottare, anche se molto spesso vengono redatti congiuntamente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il DUVRI ha poi un carattere dinamico e “deve essere aggiornato ogniqualvolta intervengano significative modificazioni delle condizioni di lavoro e/o di sicurezza e, quindi, anche ogniqualvolta subentri una nuova impresa nel ciclo produttivo o si utilizzino macchinari nuovi in relazione a determinati step del ciclo produttivo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La redazione del DUVRI “è un obbligo delegabile, ma la delega non esonera il datore di lavoro dalle carenze di sicurezza che attengono a scelte di carattere generale della politica aziendale o a carenze strutturali e, tra queste, necessariamente rientra la decisione di affidare a terzi lo svolgimento dei lavori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che il comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 “consente, nei settori a basso rischio, di adottare in luogo del DUVRI un provvedimento di individuazione di un incaricato cui affidare il compito di sovrintendere ai lavori. Le attività da prendere in considerazione per verificare se si tratti di una situazione di basso rischio che consente l’esonero dal rischio di redazione del DUVRI sono sia quelle del committente, sia quelle delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi. Il comma 3 bis prevede alcuni casi esclusione dall’obbligo di redigere il DUVRI relativamente a lavori considerati a priori a basso rischio ed elenca precisamente i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali ed attrezzature ed i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o svolgimento di attività in spazi confinati o alla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, ed amianto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento che riporta anche altri dettagli e si sofferma poi su aspetti rilevanti connessi al mondo degli appalti, ad esempio, con riferimento alla responsabilità di committenti e datori di lavoro e, più in generale, al sistema di responsabilità solidaristico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           EUT - Edizioni Università di Trieste, “Sicurezza accessibile. Sicurezza e appalti: un incrocio pericoloso?”, volume curato da Giorgio Sclip che raccoglie i contributi della giornata di studi “Sicurezza e appalti: incroci pericolosi? Obblighi e criticità tra il D. lgs 81/08 e il D.lgs 50/2016”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 06:48:30 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-interferenze-la-sicurezza-negli-appalti</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,Art. 26 D.Lgs. 81/08,rischi interferenziali,Valutazione dei rischi,DUVRI,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,valutazione rischi interferenzial,contratti di appalto d'opera e di somministrazione,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DUVRI+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DUVRI+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI: LA VALUTAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-campi-elettromagnetici-la-valutazione</link>
      <description>Un intervento si sofferma sulla prevenzione e valutazione del rischio da campi elettromagnetici. La normativa vigente, il supporto del Portale Agenti Fisici, i possibili effetti indiretti dell’esposizione e la relazione tecnica.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Esposizione ai campi elettromagnetici: come valutare e prevenire il rischio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sulla prevenzione e valutazione del rischio da campi elettromagnetici. La normativa vigente, il supporto del Portale Agenti Fisici, i possibili effetti indiretti dell’esposizione e la relazione tecnica.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda il rischio connesso agli agenti fisici e con riferimento all’articolo 181 del d.lgs. 81/2008 il datore di lavoro ‘valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi’. E nella valutazione ‘precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo, con particolare riferimento ai rischi connessi ai campi elettromagnetici (CEM), è un intervento connesso al corso base “Valutazione del rischio da campi elettromagnetici” che si è tenuto in webinar il 14 dicembre 2021 nell'ambito dell'accordo di collaborazione INAIL - Regione Toscana per lo sviluppo e la diffusione del Portale Agenti Fisici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La presentazione del corso, che ha per oggetto la valutazione dei rischi derivanti da esposizione a Campi Elettromagnetici (0Hz - 300 GHz), ricorda che il Capo IV del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008 e smi riguardo alla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici richiede specifiche conoscenze in materia e adeguata qualificazione da parte del valutatore  e di tutte le figure coinvolte nel processo valutativo in riferimento alle tipologie di sorgenti e alle applicazioni, agli effetti sulla salute, ai livelli d’azione e limiti di esposizione da considerare. Il corso prende in esame anche gli strumenti contenuti nel Portale Agenti Fisici e fa riferimento alle Guide pratiche della Commissione Europea per la valutazione dell’esposizione CEM e alle indicazioni operative del Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La valutazione dei rischi e gli strumenti del Portale Agenti Fisici
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relatrice si sofferma sul già citato articolo 181 sottolineando che l’obiettivo della valutazione “non è la mera quantificazione (misura) dell’esposizione /rischio ma la sua riduzione”. L’obiettivo è “la messa in atto di adeguate misure di prevenzione per tutte le lavoratrici e i lavoratori esposti o potenzialmente esposti nel corso del tempo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che, come indicato nell’articolo 181, la valutazione dei rischi deve essere programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Portale Agenti Fisici è un importante strumento per supportare la valutazione del rischio da agenti fisici, infatti l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 al comma 3-ter indica che ‘ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E l’art. 209 del Capo IV, relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, indica che ‘la valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste alcune funzioni del Portale Agenti Fisici come supporto per la valutazione del rischio CEM:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Supporto informativo e operativo per la valutazione del rischio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Banca dati propria di esposizione/valutazione di 150 sorgenti (industriali, sanitarie, varie)”, “integrata con dati da linee guida non vincolanti UE su CEM”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Protocolli di misura (documentazione per la fornitura dati)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Banca dati propria di documentazione: valutazioni del rischio su specifiche sorgenti (uso medico: estetico: saldatrici etc.)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Webnir : calcolatori on line
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             FAQ on line: linee di indirizzo coordinamento interregionale - INAIL - ISS per la valutazione del rischio CEM”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I campi elettromagnetici e i possibili effetti indiretti dell’esposizione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra i tanti aspetti trattati dal documento ci sono anche gli effetti dei campi elettromagnetici (0 HZ – 300 GHZ):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effetti diretti dell’esposizione sull’organismo umano: “si prevengono applicando i Livelli di Azione/Valori Limite per i lavoratori (si trovano nel D.lgvo 159/2016)”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effetti indiretti dell’esposizione: “si prevengono in genere applicando i valori limite per la popolazione generale contenuti nella Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 (1999/519/CE) (ICNIRP 98 POPOLAZIONE)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quali possono essere gli effetti indiretti dell’esposizione?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi alcuni possibili effetti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             interferenze con dispositivi impiantati passivi, es.: protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effetti su schegge metalliche, tatuaggi, piercing etc ;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             innesco involontario di detonatori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca un oggetto conduttore in un campo e.m e uno dei due non è collegato a terra”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che l’ambito di applicazione della Direttiva 2013/35 (art. 1 comma 4) “non include le ipotesi di effetti a lungo termine” (“La Commissione tiene sotto osservazione i più recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Perché gli effetti a lungo termine sono esclusi?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che per fissare limiti di esposizione per uno specifico effetto, “questo deve poter essere replicato indipendentemente, essere documentato con qualità scientifica (ICNIRP). Per qualsiasi fattore di rischio i valori limite di esposizione possono essere stabiliti solo se sono noti con accettabile grado di incertezza e sono accertati con il dovuto rigore scientifico i meccanismi di azione, i valori di soglia e le plausibili relazioni dose-risposta. Allo stato delle conoscenze sull’esposizione umana a CEM ciò è possibile solo per gli effetti biofisici diretti e per gli effetti indiretti presi in considerazione dalla vigente normativa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che “un’altra tipologia di possibili effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione a campi a bassa frequenza, in corso di studio, è rappresentata dalle malattie neurodegenerative ed in particolare dalla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e dalla malattia di Alzheimer. Tra le popolazioni lavorative maggiormente di interesse per tali studi rientrano i saldatori ed i manutentori delle linee elettriche, considerate le elevate esposizioni a CEM a bassa frequenza che si riscontrano spesso per tali lavorazioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia la difficoltà nell’eseguire studi epidemiologici su questi effetti “è dovuta anche all’assenza di registri nazionali di tali patologie, contrariamente a quanto avviene per i tumori”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La valutazione dei rischi e la relazione tecnica di supporto
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relazione, con particolare riferimento alle FAQ contenute nel Portale Agenti Fisici, risponde poi ad alcune domande.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica di supporto al documento di valutazione del rischio relativo ai campi elettromagnetici?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sul portale PAF è presente uno schema di riferimento per la stesura della Relazione Tecnica nel rispetto delle indicazioni previste dalle norme CEI 211-6 e 211-7, dallo standard EN 50499 e dalla Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relatrice presenta utili informazioni, sempre riguardo alla relazione tecnica, sulle conclusioni e le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che sono qui da riportare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la zonizzazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la descrizione della segnaletica da apporre ai fini della zonizzazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i dati di esposizione individuali per i soggetti che accedono alle ZONE 1-2;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le modalità di lavoro da adottare nelle differenti condizioni operative per:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i lavoratori esposti per motivi professionali ai fini del rispetto dei VA/VLE;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i lavoratori non esposti per motivi professionali ai fini di garantire per detti lavoratori il rispetto dei requisiti di protezione previsti per la popolazione generale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le eventuali situazioni in cui è riscontrabile il superamento dei VA e/o VLE e le modalità operative da adottare per prevenire che ciò accada, anche sulla base di quanto riportato nel manuale di istruzioni ed uso del macchinario e/o nella banca dati CEM del Portale Agenti Fisici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli interventi suggeriti (strutturali, tecnici e/o procedurali) ai fini della riduzione e del controllo del rischio di esposizione a CEM, anche sulla base di quanto riportato nel manuale di istruzioni ed uso del macchinario e/o nella banca dati CEM del Portale Agenti Fisici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le procedure di corretta installazione e manutenzione del macchinario in relazione alla riduzione ed al controllo dell’esposizione a CEM indicati sul manuale di istruzioni ed uso del macchinario, inclusi i protocolli di manutenzione preventiva e periodica se di interesse ai fini del controllo dell’esposizione a CEM;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Scadenza / periodicità della valutazione del rischio professionale da esposizione a CEM”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine il documento, redatto a conclusione della valutazione del rischio sulla base della Relazione Tecnica, “deve essere datato, firmato dal gruppo di valutazione e contenere quanto indicato all’art.28 comma 2 ed in particolare il piano delle azioni per la riduzione del rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Valutazione e prevenzione rischio CEM: Portale Agenti Fisici”, a cura di Iole Pinto (Azienda USL Toscana Sud est - Laboratorio di Sanità Pubblica - Responsabile Pro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 02 Feb 2022 06:55:47 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-campi-elettromagnetici-la-valutazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,Valutazione del rischio campi elettromagnetici,rischio campi elettromagnetici,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,valutazione del rischio CEM,81/08,Titolo VIII D.Lgs. 81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio CEM,rischio agenti fisici,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Campi+Elettromagnetici+sicurezza.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>NEAR MISS: IL MIGLIORAMENTO DELLA PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/near-miss-il-miglioramento-della-prevenzione</link>
      <description>Un documento Inail presenta una procedura per la segnalazione dei near miss. La gestione del processo di segnalazione, registrazione e comunicazione, le modalità di trasmissione della segnalazione e il flusso delle comunicazioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Segnalazione dei near miss: come strutturare il flusso di comunicazione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail presenta una procedura per la segnalazione dei near miss. La gestione del processo di segnalazione, registrazione e comunicazione, le modalità di trasmissione della segnalazione e il flusso delle comunicazioni.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Abbiamo più volte ricordato come sia importante, per migliorare la prevenzione nei luoghi di lavoro, conoscere e analizzare tutti gli eventi che, verificatosi in occasione di lavoro, potrebbero causare o causano lesioni o malattie. Nel caso che in cui si verifichino lesioni o malattie questi eventi sono denominati “infortuni”, nel caso in cui non causino lesioni o malattie ma potenzialmente potrebbero farlo possono essere descritti come “mancati infortuni” o “ near miss”. E sebbene “possano esserci una o più non conformità correlate ad un incidente, lo stesso può verificarsi anche in assenza di non conformità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A parlare in questi termini dei near miss, con particolare riferimento alla norma UNI ISO 45001:2018, è il documento “ Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss” realizzato in relazione al Protocollo d’intesa stipulato tra Inail e Utilitalia e curato dalla Consulenza Statistico Attuariale, dalla Contarp e dal Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale dell’Inail, con la collaborazione di Utilitalia e della Fondazione Rubes Trivas.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento viene proposta una procedura di gestione degli incidenti (nel documento con il termine “incidente” si fa riferimento in realtà al sottoinsieme dei “ near miss”) che “rappresenta un momento essenziale nella implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro al fine di ottenere informazioni essenziali alla progettazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare per la risoluzione delle non conformità rilevate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La procedura fornisce gli elementi per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “identificare, raccogliere ed analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all’interno dei luoghi di lavoro su cui l’azienda ha responsabilità giuridica tramite modulistica appropriata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare le situazioni di non conformità o di criticità organizzative, tecniche, procedurali o comportamentali che precedono gli incidenti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            garantire un’opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un’immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell’esito finale”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E in questo contesto si considerano “solo gli incidenti, nell’accezione della norma Uni Iso 45001:2018, che non hanno provocato danni a cose o lesioni ai lavoratori ( near miss)” e la procedura - basata sulle esperienze delle aziende associate ad Utilitalia ma applicabile ad una qualsiasi altra attività o settore - “ha lo scopo di definire nel dettaglio il flusso di comunicazione della segnalazione di incidente fino alla sua risoluzione, in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La gestione del processo di segnalazione, registrazione e comunicazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento descrive, dunque, le modalità operative “per garantire un’efficace gestione del processo di segnalazione, registrazione e comunicazione degli incidenti, finalizzato a risalire alle cause che li hanno provocati, in modo che queste non si ripetano o non si verifichino altrove”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che l’efficacia del processo “è assicurata dalla partecipazione di tutte le componenti dell’organizzazione, nonché dalla tempestività delle azioni intraprese per la rilevazione delle cause di incidente e per la correzione delle criticità, emerse a seguito dell’accadimento. In tal senso, questo processo può inquadrarsi sia come strumento per la prevenzione degli infortuni, intendendo con tale termine un evento verificatosi in occasione di lavoro che ha causato lesioni ai lavoratori, sia, nell’ambito di un sistema di gestione della sicurezza conforme alla norma Uni Iso 45001:2018”, considerando l’incidente come “un’opportunità per migliorare le prestazioni dello stesso sistema”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare “le modalità operative per la gestione del processo di segnalazione, registrazione e comunicazione di incidenti, parte integrante della procedura” presentata, sono state costruite dagli autori “in modo conforme al punto norma 5.1 ‘Leadership e partecipazione dei lavoratori’ della Uni Iso 45001:2018 che prevede che l’organizzazione debba dimostrare ‘leadership e commitment attraverso l’assunzione di responsabilità e accountability per la prevenzione di infortuni e malattie professionali’ e, in particolare, “rimuovendo eventuali ostacoli alla comunicazione e proteggendo ‘i lavoratori da reprimende quando dovessero riferire su incidenti, pericoli, rischi e opportunità’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il processo può essere rappresentato “secondo un flusso di comunicazione generale che tiene conto di tutte le variabili e le specificità aziendali, in cui, per ogni fase, sono indicati e descritti le attività, i contenuti e i relativi documenti da produrre/trasmettere/ricevere, i ruoli e i diversi livelli a cui la segnalazione di incidente può giungere affinché possa essere risolta. Queste modalità operative possono essere adottate in qualunque organizzazione”. E si evidenzia che il flusso di comunicazione “sarà notevolmente facilitato e migliorato da un livello di informatizzazione adeguato al contesto che non preveda l’impiego della carta come strumento d’elezione per la trasmissione, la ricezione e la registrazione di documenti. Gli strumenti informatici potranno inoltre consentire e favorire una maggiore partecipazione di sedi periferiche prive di presenza gerarchica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Near miss: le modalità di trasmissione della segnalazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alle modalità operative e di comunicazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che la trasmissione della segnalazione, ossia il trasferimento delle comunicazioni, compresi i feedback al LESI (lavoratore che effettua la segnalazione di incidente), può avvenire su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            carta, tramite incaricato a cui il LESI consegna il modulo. L’incaricato ha il compito di smistarlo al GRTVI (gruppo di ricezione, trasmissione, valutazione degli incidenti). “L’incaricato deve timbrare con “ricevuto” ed inserire la data di segnalazione nel modulo, scannerizzarlo ed inviarlo a RLS, RSPP, preposto (livello di GRTVI) via email. I successivi feedback seguono la procedura adottata per il sistema ‘buca delle lettere’;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            carta in buca delle lettere, “per cui il LESI inserisce il modulo nella buca delle lettere e l’incaricato raccoglie quotidianamente le segnalazioni, le timbra con ‘ricevuto’ e data, le scannerizza, e tempestivamente le invia per email a RLS, RSPP, preposto (livello di GRTVI). Invia il modulo timbrato al LESI come feedback”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            via App, “il LESI invia la segnalazione su modulo via app. L’applicazione deve essere ‘collegata’ all’incaricato e a RSPP, RLS, preposto (GRTVI), altrimenti l’incaricato deve smistare la segnalazione a RSPP, RLS, preposto (livello di GRTVI). La App invia al LESI il feedback;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            via e-mail, “il LESI invia la segnalazione su modulo all’indirizzo di posta elettronica dedicato alla segnalazione di incidenti ‘collegata’ all’incaricato e a RSPP, RLS, preposto (livello di GRTVI). La e-mail invia al LESI il feedback”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Near miss: flusso delle comunicazioni e gestione della segnalazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque il flusso di comunicazione “procede dal soggetto che effettua la segnalazione, ai successivi livelli che hanno il compito di ricevere, di elaborare e di risolvere l’incidente, nonché di trasmettere gli opportuni feedback richiesti dalla procedura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dal documento un “diagramma di flusso generale delle comunicazioni e delle attività di gestione della segnalazione di incidenti ( near miss)”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni del documento relative allo sviluppo del flusso di comunicazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il lavoratore e/o eventuali testimoni (LESI) effettua la segnalazione di incidente (modulo di segnalazione incidenti) all’incaricato che comunica contemporaneamente a SPP, preposto/dirigente e al RLS (GRTVI);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’incaricato comunica al LESI l’avvenuta ricezione (modulo di feedback o riscontro per i lavoratori - feedback I);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’incaricato, in caso di segnalazione da parte di LESI di ditte appaltatrici, comunica alla stessa ditta la segnalazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il GRTVI valuta congiuntamente se la segnalazione sia un incidente o meno;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se la segnalazione non viene considerata un incidente dal GRVTI, l’incaricato o lo stesso GRTVI comunica al LESI (modulo feedback I bis) che la segnalazione non è stata presa in carico, specificando la motivazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se la segnalazione viene considerata un incidente, GRVTI decide se l’incidente è risolvibile o meno in reparto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se l’incidente è risolvibile in reparto, GRVTI individua e provvede alla soluzione, sentiti i dirigenti dell’area di competenza. Una volta risolto, invia la comunicazione di risoluzione incidente, spiegandone le modalità esecutive e logistiche, al dirigente/responsabile del reparto/settore/direzione (modulo di risoluzione di incidente-modulo di chiusura) e al LESI la comunicazione di risoluzione incidente (feedback II);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se la segnalazione è un incidente risolvibile in reparto dalla ditta appaltatrice, questa individua e provvede alla soluzione, sentiti i dirigenti/preposti dell’area di competenza; una volta risolto, il LESI riceve la comunicazione di risoluzione incidente dal GRTVI se appartiene all’azienda, o dalla ditta appaltatrice, se suo dipendente (feedback II). La ditta appaltatrice invia una comunicazione al dirigente/responsabile del reparto/settore/direzione (modulo di risoluzione di incidente-modulo di chiusura), in cui sono spiegate le modalità esecutive e logistiche della soluzione. Il GRTVI effettua la vigilanza sulla risoluzione dell’incidente a carico della ditta appaltatrice”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se l’incidente non è risolvibile in reparto, il GRVTI provvede o richiede la messa in sicurezza del luogo, specificandone le modalità, ed informa il GRI (gruppo risoluzione incidenti) con il modulo per la risoluzione di incidenti a carico del DL “comunicando la modalità dell’incidente (eventuale modulo di sopralluogo), la descrizione della problematica, della messa in sicurezza e delle eventuali proposte di risoluzione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il GRI, composto da Ufficio Acquisti (UA) e/o Ufficio Tecnico (UT) e/o Ufficio gestione Personale (RU) e/o dirigenti del reparto (DirR) e, ove necessario, dal DL e dal SPP, valuta la segnalazione di incidente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se l’incidente è risolvibile internamente all’azienda, il GRI ne definisce la modalità di risoluzione, invia il feedback al LESI e informa il GRVTI definendo: presa in carico, messa in sicurezza del luogo di lavoro e stato di avanzamento dei lavori. Una volta risolto l’incidente, il GRI invia la comunicazione di risoluzione incidente al GRVTI, spiegandone le modalità esecutive e logistiche (modulo di risoluzione di incidente-modulo di chiusura) e al LESI la comunicazione di risoluzione incidente (feedback IV)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se l’incidente è risolvibile in azienda dalla ditta appaltatrice, questa individua e provvede alla soluzione, sentito il GRI; una volta risolto, il LESI riceve la comunicazione di risoluzione incidente dal GRI se appartiene all’azienda, o dalla ditta appaltatrice, se suo dipendente (feedback IV). La ditta appaltatrice invia una comunicazione al dirigente/responsabile del reparto/settore/direzione (modulo di risoluzione di incidente-modulo di chiusura), in cui sono spiegate le modalità esecutive e logistiche della soluzione. Il GRI effettua la vigilanza sulla risoluzione dell’incidente a carico della ditta appaltatrice”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Consulenza Statistico Attuariale – CSA, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Contarp, Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale – DiMEILA, “ Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss”, documento curato, con la collaborazione di Utilitalia e della Fondazione Rubes Trivas, dal Comitato di coordinamento costituito da Silvia Mochi, Stefano Moriani, Lorenzo Lama, Gianpaolo Montermini, Giuseppe Mulazzi, Monica Bigliardi, Diego De Merich, Fabrizio Girello e Uber Rossi, edizione 2021
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 06:41:29 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/near-miss-il-miglioramento-della-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,81/08,incidente sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,Near Miss,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,UNI ISO 45001,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+near+miss.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MODIFICHE DEL D.LGS. 81/08: NOVITA' SULL'ADDESTRAMENTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/modifiche-del-d-lgs-81-08-novita-sull-addestramento</link>
      <description>Il tracciamento degli interventi di addestramento in apposito registro, la “mancata formazione e addestramento” quale presupposto per la sospensione dell’attività, l’omesso addestramento quale causa di infortuni in giurisprudenza</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Addestramento dei lavoratori: novità della Legge 215/2021 e sentenze
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il tracciamento degli interventi di addestramento in apposito registro, la “mancata formazione e addestramento” quale presupposto per la sospensione dell’attività, l’omesso addestramento quale causa di infortuni in giurisprudenza
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’addestramento nella Legge 215/2021
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Legge 215/2021 all’art.13 ha introdotto interessanti novità in materia di addestramento dei lavoratori e lo ha fatto a più livelli.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anzitutto tale provvedimento ha introdotto all’interno dell’articolo 37 comma 5 del D.Lgs.81/08 - che già prevedeva e prevede a tutt’oggi che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” - il seguente periodo: “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso  corretto e in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze, dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in  sicurezza.  Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che tale nuova previsione all’interno del D.Lgs.81/08 si aggiunge a quella già contenuta nell’art.2 del medesimo decreto (rimasta invariata) che definisce l’addestramento come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” (art.2 comma 1 lett.cc) D.Lgs.81/08).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altre novità in materia di addestramento sono poi rinvenibili, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 215/2021, all’interno della nuova normativa sulla sospensione dell’attività imprenditoriale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, il nuovo Allegato I del D.Lgs.81/08 al punto 3 prevede, tra le gravi violazioni atte a far scattare l’adozione da parte dell’Organo di Vigilanza del provvedimento di sospensione, anche quella consistente nella “mancata formazione ed addestramento” (con previsione di una somma aggiuntiva - ai fini della revoca - dell’importo di € 300 per ciascun lavoratore interessato).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 9 novembre 2021 n.3 ha chiarito in merito che “il nuovo art.14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”. Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n.3 Allegato I);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I).”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Circolare richiamata, “tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo una successiva Circolare con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato a pronunciarsi sul tema della sospensione dell’attività (Circ. INL del 9 dicembre 2021 n.4), inoltre, a fronte della specifica violazione costituita dalla mancata formazione ed addestramento, “il   provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E - prosegue tale Circolare - “tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ● Articolo 73, in combinato disposto con art.37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ● Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ● Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ● Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ● Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, ancor più nello specifico, il documento interpretativo precisa che, “ai fini di quanto previsto da quest’ultimo articolo, considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ancora, l’INL chiarisce che, “in relazione al provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa, qualora sia stata riscontrata la violazione di cui al punto 3, la revoca del medesimo provvedimento potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione - fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute - atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vediamo a questo punto qualche caso giurisprudenziale in materia di addestramento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Condanna di un datore di lavoro per la morte di tre lavoratori non adeguatamente addestrati in ordine al montaggio e l’utilizzazione della piattaforma di lavoro su colonne, denominata ponte autosollevante: Cassazione Penale, Sez.IV, 15 maggio 2013 n. 20970
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con questa pronuncia la Corte ha confermato la condanna di M. quale titolare di un’impresa di costruzioni per il reato di omicidio colposo per avere cagionato la morte di tre lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al ricorrente “si contesta di non aver adeguatamente addestrato i predetti lavoratori sul montaggio e l’utilizzazione della piattaforma di lavoro su colonne, denominata ponte autosollevante, di talché i tre operai, a causa di una errata manovra nel serraggio dei tasselli di ancoraggio e del mancato inserimento dei dadi negli apposti bulloni nel corso delle operazioni di montaggio del predetto macchinario, precipitavano dalla piattaforma ove si trovavano, che si inclinava.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Corte d’Appello, “nel caso di specie veniva in rilievo una ipotesi di causalità commissiva, atteso che il M. aveva posto in essere una condizione dell’evento, costituta nell’aver adibito alle operazioni di montaggio del macchinario denominato “ piattaforma di lavoro su colonne” tre lavoratori che non erano stati addestrati rispetto all’installazione della predetta piattaforma; e che risultava accertato - secondo le conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici richiamate nella sentenza di primo grado - che la colonna era crollata perché gli operai avevano omesso di collegare i tralicci tra di loro con le tre viti ed i relativi bulloni opportunamente serrati.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel confermare la condanna dell’imputato, la Cassazione ha ricordato che, in virtù dell’applicazione del principio di protezione oggettiva, “nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’utilizzo di personale non adeguatamente addestrato, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ciò in quanto la “Suprema Corte ha infatti chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di protettivi che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Omesso addestramento all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale salvavita contro le cadute dall’alto: Cassazione Penale, Sez.IV, 7 novembre 2018 n. 50306
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo caso la Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro e di un direttore tecnico per le lesioni colpose subite da un operaio precipitato da un’altezza di circa cinque metri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda il primo, era stato accertato che ai dipendenti dell’impresa di cui il ricorrente era legale rappresentante all’epoca dell’infortunio “era stata fornita una cintura con un solo cordino, anziché con un cordino doppio, e non era stata fornita adeguata imbracatura; i lavoratori, inoltre, non erano specificamente addestrati all’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) salvavita contro le cadute dall’alto, in violazione degli artt.115, comma 1, e 77, comma 5 lett.a) d.Lgs.9 aprile 2008, n.81.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partendo dal presupposto fattuale per cui l’intervento che ha condotto a tale infortunio poteva definirsi non preventivato, la Corte osserva che “tali dispositivi erano indispensabili per l’esecuzione di lavori in altezza, come quelli svolti dai dipendenti di imprese che svolgono attività di montaggio di prefabbricati, cosicché è stato escluso che la lavorazione che l’infortunato eseguiva al momento dell’infortunio potesse collocarsi in un’area di rischio esterna a quella gestita dal datore di lavoro, in quanto tale imprevedibile.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Cassazione, “non è esente da responsabilità il datore di lavoro che sia venuto meno all’obbligo di fornire ai suoi dipendenti i presìdi antinfortunistici previsti per le mansioni tipiche loro assegnate, anche nel caso in cui l’infortunio si sia verificato in occasione di un’attività non preventivata, qualora l’evento concretizzi il rischio che i predetti presìdi avrebbero dovuto prevenire; in tale evenienza si tratta, infatti, di rischio prevedibile in quanto strutturalmente connesso al tipo di lavoro ordinariamente svolto.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenze n. 20970 del 15 maggio 2013 - Operazioni di montaggio del macchinario denominato "piattaforma di lavoro su colonne" e mancanza del necessario addestramento
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 50306 del 7 novembre 2018 - Lavori in quota e assenza di addestramento all'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) salvavita.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 3 del 9 novembre 2021 - D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 06:53:19 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/modifiche-del-d-lgs-81-08-novita-sull-addestramento</guid>
      <g-custom:tags type="string">art. 73 D.Lgs. 81/08,81/08,Art. 37 del D.Lgs. 81/08,Legge 215/2021,D.Lgs. 81/08,formazione sicurezza lavoratori,addestramento lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione attrezzature speciali,Accordo Stato Regioni 22.02.2012,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corsi+di+formazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corsi+di+formazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LAVORO AGILE: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoro-agile-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>Le linee di indirizzo CNI presentano i rischi delle modalità di lavoro in smart working e si soffermano sul tema della valutazione. La necessità di raccogliere dati, la collaborazione con il lavoratore e l’informativa sui rischi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Lavoro agile: la necessità di una nuova valutazione dei rischi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le linee di indirizzo CNI presentano i rischi delle modalità di lavoro in smart working e si soffermano sul tema della valutazione. La necessità di raccogliere dati, la collaborazione con il lavoratore e l’informativa sui rischi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo periodo di emergenza COVID-19, caratterizzato da una larga diffusione del lavoro a distanza, abbiamo più volte raccontato i vantaggi del lavoro agile, anche in relazione alla riduzione dei rischi stradali e infortuni in itinere (“ COVID-19 e lavoro agile: crollano i dati relativi agli infortuni in itinere”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia esistono anche delle criticità, nelle attività in smart working, e rischi generali e specifici di cui tenere conto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia la valutazione dei rischi, nel contesto del lavoro agile, al di là del dovere del datore di lavoro di identificare i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori anche nelle sedi prescelte per lo svolgimento del lavoro, “dovrà lasciarsi alle spalle le logiche tradizionali, prendendo atto che questa modalità organizzativa:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non coincide sempre col lavoro in solitudine e/o con l'attività da casa;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non si svolge necessariamente secondo dinamiche a basso rischio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             può implicare il confronto con criticità psico-fisiche individuali (es. disabilità) in un'ottica di inclusione e/o di reintroduzione all'attività lavorativa dopo un incidente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             può travalicare i confini nazionali, richiamando in causa ulteriori fattori d'interesse per quanto concerne i lavoratori all'estero e le relative responsabilità datoriali”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A soffermarsi in questi termini sulla valutazione del rischio nelle attività in smart working (o lavoro agile) è il documento CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”, curato dall’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dall’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Valutazione dei rischi: la necessità di raccogliere i dati
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le linee di indirizzo ricordano che la valutazione dei rischi richiede “prima di tutto un inquadramento organizzativo dello staff che opera in modalità di lavoro agile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È utile individuare “quanti lavoratori operano in condizioni di smart working, quanti e quali eventualmente è già programmato che vi lavorino nell’immediato futuro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E un altro aspetto importante da verificare preventivamente alla valutazione dei rischi specifica “riguarda quale tipologia di attività aziendale viene svolta in modalità lavoro agile e quale sia l’estensione geografica dei lavoratori coinvolti (sedi di lavoro in smart working ed eventuali ulteriori spostamenti temporanei, ad esempio presso locali di vacanza o in trasferta presso clienti)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Praticamente – continua il documento – “è necessario procedere inizialmente con una check list interna improntata ad una raccolta dei dati elencati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Valutazione dei rischi: la collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 si indica poi che il datore di lavoro, “oltre a fornire ai lavoratori le attrezzature e i dispositivi necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa, dovrà considerare anche tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alla salute degli smart workers”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, in collaborazione con il RSPP aziendale, il datore di lavoro dovrà “procedere alla valutazione dei rischi, individuando idonee misure per la loro gestione e prevenzione”. E tale valutazione “dovrà individuare i rischi ‘generali’ e i rischi ‘specifici’ connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in ambienti diversi da quelli abituali di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che il lavoro agile è “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che ha molte similitudini” con altre situazioni di lavoro più conosciute (ad esempio, il telelavoro o lo svolgimento di trasferte, missioni). Ciò che caratterizza tali prestazioni è il loro svolgimento ‘in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge o dalla contrattazione collettiva’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, riguardo ai luoghi di lavoro, il d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 ad oggi non prevede “nulla di specifico relativamente allo smart working”. E la difficoltà “sta dunque nell’individuare comportamenti e procedure idonei a tutelare il lavoratore durante i periodi in cui gestisce la propria attività lavorativa al di fuori della sede aziendale senza eleggere alcun luogo in particolare (anche se potrebbe farlo in casi particolari” come previsto dal comma 3 dell’articolo 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che l’articolo 22 della legge n. 81/2017 dedicato la sicurezza sul lavoro “stabilisce che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ol&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ol&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque il secondo comma introduce “una sorta di collaborazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, per quanto concerne il rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza”, e la motivazione di questa scelta è “da ricercarsi nell’oggettiva impossibilità, da parte del datore di lavoro, di un pronto intervento al verificarsi di una criticità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Lavoro agile: contenuti dell’informativa sui rischi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo all’apposita informativa in cui vengono precisati i rischi specifici e generici a cui il lavoratore è esposto, non si può “prescindere dal consegnare tale documento per la prima volta prima dell’inizio dell’attività, quindi prima della firma del contratto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che il contenuto di tale informativa “non è affatto semplice da definire, l’applicazione del D.Lgs 81/2008 ci ha abituati ad individuare con estrema precisione i rischi legati all’attività svolta in azienda, cosa il lavoratore deve fare e come deve farlo, qui si tratta invece di informare il lavoratore, non tanto sui rischi specifici della sua attività in quanto, presumibilmente, si tratta pur sempre di attività svolte principalmente al computer o tablet, quanto piuttosto come possono variare i rischi di natura generica, quali ad esempio possono essere la possibilità dell’aumento dei disturbi muscolo scheletrici legati all’ergonomia, del rischio incendio, del microclima, ecc., qualora l’attività sia svolta in luoghi non a norma o non gestiti correttamente; sempre in relazione a tali luoghi si potrebbe manifestare l’eventualità di essere aggredito da malintenzionati, l’aumento del rischio elettrico nel caso in cui l’attività venga svolta in locali di cui non si conosce l’affidabilità del sistema elettrico e, perché no, anche l’aumento di rischi psicologici qualora il lavoro venga eseguito prevalentemente in casa senza che ai familiari sia data un’adeguata preparazione finalizzata a comprendere il nuovo obbligo contrattuale del lavoratore, e si potrebbe continuare lungamente a elencare ulteriori rischi di ordine generico e/o specifico”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Ci dovrà essere un “cambiamento della percezione del rischio del dipendente: dovrà prendere consapevolezza della possibile realizzazione di una pluralità di eventi, spesso imprevedibili e, di conseguenza, interiorizzare una più spiccata attenzione nella prestazione della propria attività. Verso queste nuove consapevolezze convergeranno i comportamenti adottati”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che alcune norme e pubblicazioni internazionali sul tema “prevedono anche misure di approfondimento preventive molto precise come ad esempio ‘richiedendo al lavoratore a distanza di fornire una planimetria o delle foto della postazione di lavoro che aiuti il proprio superiore per riuscire a valutare se sia adeguata’” (IOSH “Home office mobile office full report” – 2014).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le modalità di svolgimento dello smart working “dovranno essere concordate direttamente con il lavoratore con l’obiettivo di incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori”. E tra i compiti del lavoratore, si annovera “quello di preservare la riservatezza dei dati aziendali: in quest’ottica in alcuni casi sarebbe opportuno non svolgere la propria attività in luoghi affollati, come ad esempio utilizzando luoghi pubblici usufruendo il wi-fi disponibile”. Il lavoratore dovrà anche “rendersi reperibile durante alcune fasce orarie dell’orario lavorativo, evitando in questo senso luoghi che non garantiscono una connessione internet stabile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che l’informativa sui rischi “deve essere rielaborata ogniqualvolta si introduca un cambiamento, in particolare per ciò che concerne le attrezzature e gli strumenti tecnologici forniti ai lavoratori. In sintesi, spetta al lavoratore comportarsi in ottemperanza alle regole indicate volte al mantenimento della sicurezza nello svolgimento della propria attività, nonché adoperare in via generale buonsenso e prudenza per quanto concerne l’utilizzo degli spazi scelti per il suo svolgimento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Valutazione dei rischi: ambienti indoor e outdoor
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda, infine, che la scelta del luogo dove svolgere l’attività lavorativa smart working, “potrà ricadere su un ambiente indoor oppure outdoor e dovrà essere dettata da un criterio di ragionevolezza che tenga conto di molteplici aspetti”, tra i quali, per esempio, per ambienti indoor:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “adeguata illuminazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mentre per ambienti outdoor:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “bassa esposizione a radiazione solare ultravioletta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             condizioni meteoclimatiche favorevoli;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             luoghi che consentano il facile raggiungimento da parte dei soccorsi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aree che non presentino sostanze combustibili o infiammabili;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             utilizzo di abbigliamento e protezioni adeguate”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva nel procedimento di valutazione dei rischi devono “essere individuate le specifiche misure dirette ad eliminare, o quanto meno a ridurre i rischi medesimi. In definitiva anche per chi lavora a distanza è necessario individuare misure di carattere tecnico od organizzativo atte a eliminare o ridurre i rischi evidenziati”. E per la quantificazione del livello di rischio “bisogna scegliere in questo caso una metodologia diversa per la valutazione”. Si potrebbe, ad esempio, conclude il documento, “utilizzare l’ormai diffuso criterio di valutazione dei rischi per indicare l’entità degli stessi basato sulle variabili probabilità che si verifichi un evento e possibile danno arrecato dall’evento stesso, ma basandosi su un’attività preliminare mirata all’approfondimento delle caratteristiche dei locali e delle strumentazioni che verranno utilizzati dai lavoratori agili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dell’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Smart working e lavori in solitudine” del CNI, versione maggio 2021.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 27 Jan 2022 06:22:23 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoro-agile-la-valutazione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio smart working,81/08,rischio lavoro agile,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,sicurezza lavoro agile,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,sicurezza smart working,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LE RESPONSABILITA DEL LAVORATORE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-responsabilita-del-lavoratore</link>
      <description>Il datore di lavoro, che ha valutato preventivamente i rischi, fornito al lavoratore i relativi dpi e adempiuto agli obblighi propri di sicurezza, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La responsabilità del DdL in un sistema collaborativo della sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il datore di lavoro, che ha valutato preventivamente i rischi, fornito al lavoratore i relativi dpi e adempiuto agli obblighi propri di sicurezza, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quando il datore di lavoro, congiuntamente al responsabile della sicurezza dell’azienda, va assolto dall’accusa di avere creato delle lesioni a un lavoratore dipendente per un infortunio avvenuto durante la sua attività lavorativa. Si può così sintetizzare brevemente questa recentissima sentenza della Corte di Cassazione. A seguito di un ricorso presentato da un datore di lavoro che ha dimostrato, durante il procedimento penale posto a suo carico per lesioni colpose, di avere adottate tutte le misure di salute e sicurezza sul lavoro alla sua posizione di garanzia, la suprema Corte ha annullata la sentenza di condanna inflitta dal Tribunale e dalla Corte di Appello.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La stessa, infatti, ha ritenute erronee ed illogiche le argomentazioni che i giudici di merito avevano adottate per affermare la sua responsabilità colposa e ha avuto, altresì, l’occasione di ribadire, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione IV, la n. 8883 del 10/02/2016, che, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che ha fornito al lavoratore, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, i relativi dispositivi di sicurezza e che ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore stesso; in motivazione la Corte di Cassazione ha inoltre ricordato che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto, la condanna, il ricorso per cassazione e le motivazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il datore di lavoro, oltre al responsabile della sicurezza dell’azienda e al costruttore di un tornio, responsabile del reato a lui ascritto di lesioni colpose, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro a seguito di un infortunio subito da un lavoratore dipendente verificatosi presso lo stabilimento dell’azienda.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, mentre il lavoratore stava utilizzando un tornio per la riduzione di un tondino di alluminio di 20 centimetri, per prelevare il pezzo dopo la tornitura aveva infilato la mano destra, indossante un guanto, nella zona di lavoro della macchina quando ancora gli organi erano in movimento, per cui il dito mignolo, rimanendo a contrasto con la torretta, aveva riportato la frattura scomposta della falange prossimale del 5° dito della mano destra (guarita in 98 giorni con inabilità temporanea di 40 giorni). Era successo che il lavoratore, al fine di arrestare la macchina, aveva azionato la leva di frizione anziché il freno a pedale, con la conseguenza che la rotazione non si era immediatamente interrotta ma aveva continuato per inerzia ancora per qualche secondo; avendo quindi toccato il mandrino con la mano ed essendo rimasto il guanto impigliato, la stessa era stata trascinata a contrasto con la torretta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I giudici di merito avevano ravvisata la colpa degli imputati nella causazione dell'evento. In estrema sintesi, al datore di lavoro si era rimproverato di non aver individuato il rischio connesso al pericolo derivante dal possibile contatto accidentale delle parti del corpo esposte del lavoratore con le parti in movimento del tornio ed in particolare di non aver munito il macchinario di uno schermo frontale di protezione; al responsabile della sicurezza dell’azienda si era rimproverato di avere sottovalutato il rischio derivante dall'utilizzo del tornio in assenza di protezione frontale e al legale rappresentante della ditta produttrice del tornio, si era addebitato di aver venduto un macchinario sprovvisto di apposita protezione dagli organi in movimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza i tre imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. Il datore e il responsabile della sicurezza si sono lamentati nel ricorso sostenendo che la macchina era regolarmente immessa sul mercato per la vendita ed era dotata della certificazione CE, sicché gli stessi non potevano che presumere la conformità della stessa alla normativa di settore e che tale punto non era stato in alcun modo affrontato nella sentenza impugnata. Gli stessi, inoltre, hanno evidenziata una erronea interpretazione del D. Lgs, n. 17/2010 in relazione agli artt. 22 e 23 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto il macchinario, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnato provvedimento, era conforme alla norma di riferimento UNI EN 12840/2003, che lo identifica come utensile tornio di tipo 1, munito di uno schermo paraspruzzi che non è preposto a proteggere la zona di lavoro da possibili interferenze fra le parti in movimento e gli arti dell'operatore, date le sue ridotte dimensioni. D'altra parte, hanno evidenziato altresì i ricorrenti, uno schermo in grado di coprire tutto il campo di lavoro della macchina ne avrebbe impedito l'utilizzo; il "riparo" del tornio infatti era costituito dal "carter'' posto sopra il mandrino, avente la funzione di impedire all'operatore l'accesso alle zone in movimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'infortunio si era verificato, secondo i ricorrenti, in realtà perché il lavoratore, invece di usare il freno a pedale, aveva azionato la leva a frizione e, contemporaneamente, aveva fermato manualmente il mandrino con l'uso di guanti. La protezione frontale della zona di lavoro, inoltre, identificata come paraspruzzi dalla norma UNI di riferimento, non poteva essere assimilata ad un riparo atto a garantire l'impossibilità di interferire con gli arti dell'operatore. Il lavoratore in pratica, invece di operare in modo più rapido, efficace e corretto per arrestare l'azione del tornio azionando il freno, aveva optato per una serie di manovre illogiche, vietate e macchinose, che non potevano essere addebitate a mera disattenzione, tenuto conto anche dell'esperienza trentennale del lavoratore nella specifica mansione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La Corte territoriale, secondo i ricorrenti, aveva invece ritenuto erroneamente irrilevante la condotta gravemente colposa del lavoratore, pensando che la stessa, anche se dovuta a disattenzione, rientrasse nell'ordinario rischio e ciò senza considerare i numerosi elementi da cui era emerso che il lavoratore era soggetto ben informato sul funzionamento della macchina. In quel frangente l’azionamento del freno era l'azione più immediata e semplice, per cui non si poteva parlare di semplice disattenzione. L'utilizzo del guanto, inoltre, era espressamente vietato in fase di lavorazione e soprattutto quando il tornio è attivo; esso serve, infatti, ad estrarre il pezzo lavorato, ma solo quando il tornio è in posizione di fermo. Si era verificata in definitiva una violazione di un espresso divieto che aveva integrato gli estremi dell'abnormità e del comportamento "eccentrico" tale da escludere il nesso di causalità.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il costruttore del tornio, da parte sua, ha sostenuto nel suo ricorso che erroneamente dai giudici di merito era stata ritenuta necessaria la presenza dello schermo sulla macchina, le cui dimensioni non potevano che essere in concreto del tutto ridotte per consentire il funzionamento del tornio, e come tali inidonee ad impedire l'accesso agli organi in movimento da parte del lavoratore. La sicurezza del macchinario, infatti secondo lo stesso, era garantita dalla presenza del freno pedale che, se azionato, avrebbe certamente impedito l'evento, sicché era stato provato che il lavoratore si sarebbe dovuto comportare diversamente e che la sua condotta concreta doveva essere qualificata come "esorbitante" ed interruttiva del nesso causale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’accusa nei suoi confronti del resto, ha ancora sostenuto il costruttore, era stata basata solo sulla deposizione di un teste e da considerare insufficiente dovendo invece essere fondata su un supporto tecnico e scientifico ben più probante tenendo conto che il Ministero, benché interpellato in ordine alla regolarità della conformità CE del macchinario, non aveva dato risposta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I ricorsi sono stati ritenuti fondati dalla Corte di Cassazione. Secondo la stessa il ragionamento fatto sul punto dai giudici di merito, in base al quale se il tornio fosse stato dotato di uno schermo protettivo nella zona di lavoro, questo avrebbe preservato il lavoratore dal contatto con le parti in movimento della macchina, è risultato illogico. Il lavoratore infatti, nel caso concreto, non aveva bisogno di essere "preservato", in quanto il contatto della mano destra con le parti in movimento del tornio non era avvenuta accidentalmente, ma su iniziativa dello stesso lavoratore, al fine di prelevare il pezzo lavorato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il macchinario in questione inoltre, ha osservato la suprema Corte, era pacificamente conforme alla norma di riferimento UNI EN 12840/2003, che lo ha identificato come utensile tornio di tipo 1, munito di uno schermo paraspruzzi che non è preposto a proteggere la zona di lavoro da possibili interferenze fra le parti in movimento e gli arti dell'operatore, date le sue ridotte dimensioni. Il riparo del tornio infatti, come sottolineato dai ricorrenti, era costituito dal "carter" posto sopra il mandrino, avente la funzione di impedire all'operatore l'accesso alle zone in movimento. Per il prelievo del pezzo lavorato dal mandrino, inoltre il dispositivo di protezione deputato era il pedale del freno, che avrebbe dovuto essere azionato prima di avvicinare la mano all'organo in movimento, al fine di fermarlo, così da evitare "trascinamenti" pericolosi e dannosi per l'arto utilizzato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La ritenuta necessità di uno schermo "protettivo" sul macchinario in questione è apparso, secondo la Cassazione, il frutto di un ragionamento creativo, secondo la logica del "senno del poi", che, come noto, non può fondare il giudizio di colpevolezza colposa. In tale ambito, infatti, il riscontro della colpa deve essere il risultato di un processo ricognitivo che individui a monte, secondo una valutazione ex ante, la regola cautelare che si assume violata. La sentenza impugnata, di contro, ha individuato la regola cautelare sulla base di una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto, in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto; non aveva, infatti, considerata la fase di lavorazione in cui si è verificato l'incidente e non si era posta il problema di quali fossero le misure di protezione previste per quella specifica fase.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La motivazione della Corte di Appello, ha così proseguito la Sezione IV, si era limitata a prendere atto della condotta colposa del lavoratore, definendola non abnorme, e aveva invece liquidata come mera "illazione" la corretta considerazione difensiva secondo cui la presenza dello schermo richiesto (ma apparentemente non previsto neanche dalla normativa UNI) non avrebbe comunque scongiurato il verificarsi dell'evento, visto che il lavoratore avrebbe comunque dovuto aggirarlo per accedere al pezzo lavorato, inserendo la mano nell'organo in movimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non era stata, in conclusione, valutata adeguatamente la circostanza che il tornio era dotato di un apposito dispositivo di protezione, in relazione alla fase lavorativa nel corso del quale è avvenuto l'infortunio, costituito dal pedale del freno; azionandolo, il mandrino si sarebbe fermato, consentendo all'operaio di prelevare il pezzo senza problemi. La regola cautelare dello schermo "protettivo" era stata ricavata ex post ed in maniera congetturale dai giudici di merito, senza una effettiva analisi dell'utilità e percorribilità in concreto di una simile soluzione alla luce delle modalità di funzionamento del macchinario e, soprattutto, della fase di lavorazione in cui si era verificato l'infortunio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alla luce dei vizi logico-giuridici sopra evidenziati quindi la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata rinviandola ai giudici di merito affinché tenessero conto dell'orientamento secondo cui “in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore”. La suprema Corte ha così concluso precisando e ricordando che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 836 del 13 gennaio 2022 (u.p. 12 novembre 2021) - Pres. Ciampi - Est. Ranaldi - Ric. R.S., S.A. e A.M.B.. - Il datore di lavoro, che ha valutato preventivamente i rischi, fornito al lavoratore i relativi dpi e adempiuto agli obblighi propri di sicurezza
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 24 Jan 2022 06:41:19 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-responsabilita-del-lavoratore</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,81/08,marcatura CE,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,D.Lgs. 17/2010,infortuni sicurezza sul lavoro,Direttiva macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MODIFICHE DLGS.81/08: IL RAFFORZAMENTO DEL PREPOSTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/modifiche-dlgs-81-08-il-rafforzamento-del-preposto</link>
      <description>Un modello di individuazione del preposto aggiornata alle novità e modifiche del Testo Unico dovute al DL 146/2021 e alla legge di conversione. Focus sulle novità normative e sugli orientamenti giurisprudenziali.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le novità del D.Lgs. 81/2008: l’atto di individuazione del preposto
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un modello di individuazione del preposto aggiornata alle novità e modifiche del Testo Unico dovute al DL 146/2021 e alla legge di conversione. Focus sulle novità normative e sugli orientamenti giurisprudenziali.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una delle principali modifiche operate dal recente decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del DL, riguarda il ruolo del preposto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art 2 del D.Lgs. 81/2008).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le novità normative relative al ruolo del preposto
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel presentare il nuovo documento relativo all’individuazione del preposto il Dott. Zannini sottolinea che il DL 146/2021 apporta, come indicato in premessa, rilevanti modifiche in merito a questo soggetto facente parte della cd. sicurezza partecipata.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si denota la nuova esplicitazione formale, con riferimento all’art 18 TUSL rubricato "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" di (punto b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indicano poi le novità dell'art 19 TUSL rubricato "Obblighi del preposto":
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza dimenticare le novità dell’art. 37 rubricato Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala inoltre il nuovo comma 8bis dell’art 26 rubricato "Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione":
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci sono poi modifiche all’art. 56 rubricato “Sanzioni per il Preposto”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) ed f-bis);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli orientamenti giurisprudenziali e l’individuazione del preposto
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Antonio Zannini ricorda poi che per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’individuazione del preposto deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Cfr Cass pen Sez IV 6 8 2015 n 34299). La modifica che apporta il DL 146/2021 apporta una sostanziale “rivisitazione” in merito agli obblighi connessi alle posizioni di garanzia principe del sistema della sicurezza cd. partecipata (ndr ex art 18 TUSL).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il preposto sovraintende alle attività e svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative (Cfr Cass pen Sez IV 13 1 2014 n 974) ed è riconducibile alla sua sfera di responsabilità l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa (Cfr Cass pen Sez IV, 01 08 2016 n 33630)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’art 19 del d.lgs. 81/2008 “dettaglia i compiti del preposto connessi alla sua posizione di sovraordinazione nei confronti di altri lavoratori. Sul punto, ricordiamo che in linea di principio il datore di lavoro resta titolare della posizione di garanzia indipendentemente dalle deleghe da lui conferite. Nondimeno, nelle realtà di maggiori dimensioni non si può pretendere che il datore di lavoro abbia diretta percezione di tutto quanto accade. Tale assunto è stato ribadito dalla Suprema Corte negli anni recenti in Cass. Pen. (sez.IV) 14 novembre 2019, n. 46194, trattando di fatti accaduti alla ex ILVA di Taranto, e viene ora ribadito da Cass. Pen. (sez IV) 8 giugno 2021, n. 22271. Ivi, nota la Suprema Corte: ‘Si è già chiarito, in tema di infortuni sul lavoro, che il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi [...]. Ciò costituisce diretto precipitato del principio secondo cui, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo’. Tale riferimento alle «scelte gestionali di fondo» ci pare più che mai opportuno, in quanto illumina in maniera sintetica e corretta la sfera di responsabilità «diretta» del datore di lavoro, in contrapposizione a quanto più direttamente ricade nella responsabilità degli altri ruoli dell'organigramma aziendale, con le descritte differenze tra dirigente e preposto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un modello per l’atto di individuazione del preposto
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo, infine, all’atto di individuazione del preposto che può riguardare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Individuazione del dipendente con incarico di Preposto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008e successive modifiche ed integrazioni in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Individuazione del dipendente con incarico di Preposto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel documento, che ricorda la definizione, gli obblighi e le sanzioni per il preposto, si indica che, rivolto al sottoscrittore dell’atto, “con la presente La informiamo che, secondo quanto definito dal D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i, la sottoscrizione di codesto atto Le comporta l'acquisizione di specifici obblighi e l'assoggettamento a stabilite sanzioni in caso di mancato adempimento degli impegni assunti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 21 Jan 2022 06:28:59 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/modifiche-dlgs-81-08-il-rafforzamento-del-preposto</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,obblighi del datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,obblighi preposto,preposto,preposto sicurezza,Consulenza sicurezza sul lavoro,sentenze preposto,art. 18 D.Lgs. 81/08</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corso+preposto+e+dirigente.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corso+preposto+e+dirigente.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LEGGE 215/2021: MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 E LE NOTE DI CONFINDUSTRIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/legge-215-2021-modifiche-al-d-lgs-81-08-e-le-note-di-confindustria</link>
      <description>Una nota di Confindustria si sofferma sulle novità apportate dalla legge di conversione 215/2021 alle modifiche del D.Lgs. 81/2008 operate dal DL 146/2021. Le novità per la sospensione dell’attività imprenditoriale e sugli obblighi preposto.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         D.Lgs. 81/08: la sospensione dell’attività e gli obblighi del preposto
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una nota di Confindustria si sofferma sulle novità apportate dalla legge di conversione 215/2021 alle modifiche del D.Lgs. 81/2008 operate dal DL 146/2021. Le novità per la sospensione dell’attività imprenditoriale e sugli obblighi preposto.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo i tanti articoli e le interviste dedicate a caldo alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 operate dal Capo III del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, proviamo ad affrontare le diverse novità in materia di salute e sicurezza raccogliendo nuovi contributi, sintesi e commenti, a volte differenziati nelle valutazioni espresse, per approfondire l’impatto di queste novità sul sistema sicurezza aziendale e sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Analizziamo la posizione di Confindustria (Confederazione generale dell'industria italiana) che è raccolta in una Nota di aggiornamento del 12 gennaio 2022, dal titolo “Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Profili di salute e sicurezza”. Una nota che indica come, in relazione alla “mancanza di un regime transitorio”, si imponga una “rapida valutazione” delle novità correlate a DL 146/2021 e alla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione con modifiche, in “vista della loro attuazione”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le modifiche meno rilevanti e la sospensione dell’attività imprenditoriale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Nota si sofferma in particolare sulle novità apportate, in materia di salute e sicurezza, dalla legge di conversione rispetto a quanto già indicato dal DL 146/2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Per questo motivo sono solo accennate le parti con modifiche nulle o meno rilevanti, ad esempio in relazione all’articolo 7 (comitati regionali di coordinamento), all’articolo 8 del Dlgs n. 81/2008 (funzionamento del SINP), all’articolo 13 (Vigilanza) e all’articolo 51 (Organismi paritetici). In questo ultimo caso è assegnato “un ruolo alle parti sociali comparativamente più rappresentative nella definizione del repertorio degli organismi paritetici, introdotto dal DL 146/2021 e da tempo richiesto dalle parti sociali”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il documento si sofferma invece più a fondo sull’articolo 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) del Dlgs n. 81/2008.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si indica che il DL 146/2021 ha complessivamente riscritto l’articolo 14 del Dlgs 81/2008 in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale e nel corso dell’iter di conversione, il legislatore interviene con alcune modifiche. Alcuni interventi sono meramente lessicali, altri, invece, sono sostanziali:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “estensione del concetto di lavoro irregolare alle ipotesi di impiego di soggetti ‘inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richiesta dalla normativa’
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             individuazione delle modalità della comunicazione preventiva all’INL per l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, facendo riferimento alle modalità operative dell’art. 15 del Dlgs 81/2015
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             estensione del divieto di contrattare, durante il periodo di sospensione, anche con le stazioni appaltanti come definite dal Dlgs 50/2016, art. 2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             previsione dell’obbligo di corrispondere la retribuzione e la contribuzione nel corso del periodo di sospensione. Si tratta, in ogni caso, di una precisazione ultronea in quanto appare evidente che la sospensione è imputabile all’omissione da parte del datore di lavoro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modifica delle conseguenze dell’accoglimento del ricorso (da accoglimento ricorso a perdita di efficacia del provvedimento) dove la prima soluzione appariva retroattiva, mentre la seconda produrrebbe effetti dal momento della sua adozione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre si indica che l’allegato I all’art. 14 del Dlgs 81/2008, “che individua le ipotesi nelle quali viene adottata la sospensione, viene ulteriormente modificato, reintroducendo l’ipotesi eliminata in prima battuta e avente ad oggetto la ‘Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto’, sanzionato anche con una somma aggiuntiva pari a 3.000 euro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le novità della legge di conversione: il nuovo ruolo del prepost
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           o
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alle modifiche al Dlgs 81/2008 non contenute nel DL 146/2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La Nota indica che “si tratta di elementi di particolare interesse, perché riguardano la figura e gli obblighi del preposto, che vengono resi notevolmente più stringenti (artt. 18, 19 e 26), la formazione (art. 37), dove, tra l’altro, si introduce l’obbligo formativo per il datore di lavoro e le sanzioni (che ora presidiano la nomina del preposto e la mancata formazione del datore di lavoro)”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In particolare viene integrato l’articolo 18, comma 1, del Dlgs 81/2008 introducendo la lettera b-bis) relativa alla figura del preposto.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In particolare si introduce una “modifica inerente alla figura ed al ruolo del preposto, dalla lettura particolarmente complessa e notevolmente critica, se letta alla luce del sistema attualmente delineato dal Dlgs 81/2008 e dell’attuale interpretazione giurisprudenziale:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             A carico del datore di lavoro viene, in primo luogo, introdotto l’obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell’attività di vigilanza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Si evidenzia poi che “viene ampliata e dettagliata l’attività dei preposti relativamente agli obblighi di vigilanza e la relativa formazione, i cui contenuti sono meglio illustrati nella successiva modifica relativa agli artt. 19 e 37 del Dlgs 81/2008”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Secondo la nota l’obbligo di individuare il preposto ed il rafforzamento della sua azione di vigilanza “appare stravolgere l’evoluzione presente sia nella normativa comunitaria che nella giurisprudenza, e che è orientato verso la progressiva responsabilizzazione del lavoratore, collocata in un sistema della sicurezza incentrato sulla collaborazione. Sembra, dunque, che il legislatore ritenga insufficiente o inadeguato il modello comportamentale e, quindi, rafforzi lo strumento fondato sul controllo”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La formalizzazione del ruolo del preposto – continua la Nota – “rischia, inoltre, di introdurre un modello di vigilanza fondato su di una sua presenza costante e puntuale, continua ed assidua in ciascun luogo di lavoro, il che - oltre a quanto detto sopra – comporterebbe il rischio di una eccessiva responsabilizzazione del preposto e di un impatto negativo sulla attuale logica del sistema organizzativo. Una simile interpretazione è quindi da escludere in radice. Ancora, la previsione di un compenso rischia che tale attività o incarico possano ritenersi professionalizzati, mentre il preposto, per definizione, è già oggi un lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli obblighi del preposto e l’interpretazione giurisprudenziale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che viene integrato l’articolo 19, comma 1, del Dlgs n. 81/2008 rinforzando e precisando i contenuti degli obblighi del preposto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si ricorda che se secondo l’attuale impianto normativo (art. 19 Dlgs 81/2008), il compito del preposto “è sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”, la norma introduce tre nuovi obblighi.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Tre nuovi obblighi che rendono l’azione del preposto “notevolmente più incisiva rispetto al verificarsi concreto di condizioni di insicurezza, riferite sia ad aspetti comportamentali dei lavoratori sia alla idoneità dei mezzi e delle attrezzature”:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              “il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Dunque l’odierno intervento del legislatore “rende ancora più incisivo e pregnante il compito del preposto e va correlato con le successive previsioni inerenti alla comunicazione dei nominativi dei preposti in sede di collaborazione negli appalti (modifiche all’art. 26) e alla specificazione delle modalità formative (modifiche all’art. 37)”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Tuttavia l’attribuzione di questo nuovo ruolo “appare porsi in linea di conflitto con quella giurisprudenza secondo la quale ‘non vale ad esentare da responsabilità il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza la presenza di un preposto. In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro, infatti, deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche’”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E altra parte della giurisprudenza ritiene che ‘il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi’ (Cass., 22271/2021). La conseguenza sarebbe quella di riaffermare – questa volta, per via normativa – il principio secondo il quale ‘ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’ulteriore conseguenza – “evidenziata di recente dalla giurisprudenza (Cass. 37564/2021)” – è che, “in presenza di una valida indicazione, gli obblighi di vigilanza sui singoli lavoratori spettano esclusivamente sul preposto (con richiamo anche alla previsione dell’art. 18, comma 3bis, del Dlgs 81/2008) escludendo che datore di lavoro e preposto abbiano lo stesso obbligo di vigilanza. Al datore di lavoro spetterebbe, quindi, l’esclusiva alta vigilanza sulla complessiva gestione aziendale, che comprende il generale e differente dovere di ‘richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione’ (art. 18, comma 1, lett. f) del Dlgs 81/2008)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se questa sarà – conclude la Nota in merito agli obblighi del preposto - l’interpretazione giurisprudenziale, “nel senso di distinguere la vigilanza comportamentale (affidata al preposto) dall’alta vigilanza (affidata al datore di lavoro), si porranno le basi per la rivisitazione della attuale responsabilità di posizione impropriamente attribuita al datore di lavoro dalla giurisprudenza, valorizzando la previsione dell’art. 18, comma 3bis del Dlgs 81/2008 e la parte della giurisprudenza che valorizza la distinzione delle sfere di competenza e garanzia tra i diversi soggetti con posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza (e la conseguente distinzione delle responsabilità)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale della Nota (che riporta anche il testo normativo) e a futuri approfondimenti del nostro giornale in relazione alle altre indicazioni di Confindustria sugli aspetti innovativi della legge di conversione 215/2021, ad esempio con riferimento alle novità sulla formazione dei lavoratori, sull’obbligo formativo per i datori di lavoro e sulle sanzioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Confindustria, Nota di aggiornamento 12 gennaio 2022 – “Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Profili di salute e sicurezza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 19 Jan 2022 07:16:17 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/legge-215-2021-modifiche-al-d-lgs-81-08-e-le-note-di-confindustria</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Legge 215/2021,D.Lgs. 81/08,obblighi del datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,obblighi preposto,preposto sicurezza,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/dlgs+81-08+SICUREZZA.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LAVORO AGILE: LE LINEE DEL PROTOCOLLO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoro-agile-le-linee-del-protocollo</link>
      <description>Un nuovo protocollo nazionale fornisce indicazioni per lo svolgimento del lavoro in smart working nel settore privato. Focus su strumenti di lavoro, sicurezza sul lavoro, infortuni professionali, formazione e pari opportunità.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Protocollo lavoro agile: attrezzature, sicurezza sul lavoro e formazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo protocollo nazionale fornisce indicazioni per lo svolgimento del lavoro in smart working nel settore privato. Focus su strumenti di lavoro, sicurezza sul lavoro, infortuni professionali, formazione e pari opportunità.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Il 7 dicembre 2021 più di venti organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto il " Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”, con riferimento al settore lavorativo privato, fornendo così un quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, modalità lavorativa ormai particolarmente diffusa a causa dell' emergenza COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'accordo,  si sviluppa secondo sette punti chiave: adesione volontaria; accordo individuale; disconnessione; luogo e strumenti di lavoro; salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali; parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili; formazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il Protocollo istituisce un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile “con l’obiettivo di monitorare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro, oltre a garantire un equilibrato ricorso tra i generi a tale modalità di svolgimento della prestazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’andamento delle linee di indirizzo contenute nel presente Protocollo e di valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            E si concorda sulla “necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del presente Protocollo e dell’eventuale contratto di livello nazionale” che ne prevedano un “utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Protocollo sul lavoro agile: strumenti di lavoro e D.Lgs. 81/2008
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” fornisce alcune indicazioni sugli strumenti di lavoro (art. 5).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma, “fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, se le parti concordano l'utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, “provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, “sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario”. E tutta la strumentazione tecnologica e informatica fornita “deve essere conforme alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Protocollo sul lavoro agile: sicurezza sul lavoro e infortuni professionali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’art. 6 e l’art. 7 del Protocollo si soffermano sulla salute e sicurezza sul lavoro e sugli infortuni e malattie professionali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Protocollo stabilisce che per i lavoratori agili, in materia di salute e sicurezza, trova applicazione la “disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017” e gli obblighi di salute e sicurezza “di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali, ossia quelli relativi agli obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche, laddove fornite dal datore di lavoro ai sensi del precedente art. 5, per i quali è prevista la consegna dell’informativa scritta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare il datore di lavoro “garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e fornisce tempestivamente a tale lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, in occasione delle modifiche delle modalità inerenti allo svolgimento del lavoro agile rilevanti ai fini di salute e sicurezza e, comunque, con cadenza almeno annuale, l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Rimane fermo l’obbligo per i lavoratori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro agile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre la prestazione effettuata in modalità di lavoro agile “deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo protocollo in materia di smart working si sofferma anche sulle tutele per infortuni e malattie professionali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore agile ha, infatti, diritto alla tutela “contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”. E il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, “anche derivanti dall'uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l'infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Protocollo sul lavoro agile: formazione e pari opportunità
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi (art. 13) che per “garantire a tutti i fruitori del lavoro agile, pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro e nell’arricchimento del proprio bagaglio professionale, nonché al fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori”, le Parti sociali ritengono necessario “prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello”, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro smart working.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le Parti sociali ritengono, poi che, a fronte della rapida evoluzione dei sistemi e degli strumenti tecnologici, “l’aggiornamento professionale sia fondamentale per i lavoratori posti in modalità agile e pertanto convengono che, al fine di garantire un’adeguata risposta ai loro fabbisogni formativi, essi devono continuare a essere inseriti anche nei percorsi professionali e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti, come previsto dall’art. 20, comma 2, l. n. 81/2017. Va dunque favorita, anche con eventuali incentivi, la formazione continua. Difatti, l’aggiornamento professionale è tanto più necessario per i lavoratori in modalità agile, considerando la rapida evoluzione dei sistemi e degli strumenti tecnologici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che le Parti sociali ritengono necessario “gestire lo sviluppo digitale attraverso un utilizzo appropriato della tecnologia, evitando qualsiasi forma di invasione nella vita privata, nel pieno rispetto della persona. Pertanto, è necessario promuovere corsi di formazione per tutto il personale per un uso responsabile delle apparecchiature tecnologiche, evitando abusi dei canali digitali”. E comunque “resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione c.d. obbligatoria in materia di tutela della salute dei lavoratori e di protezione dei dati, da erogarsi nelle modalità più coerenti con lo svolgimento del lavoro agile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Protocollo si sofferma anche su parità di trattamento e pari opportunità (art. 9).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti si indica che ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali, allo “stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche per favorire l'effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”, protocollo conseguente all’accordo del 7 dicembre 2021 relativo al settore privato e sottoscritto in conclusione di un confronto con le Parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; al protocollo hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 17 Jan 2022 06:58:33 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoro-agile-le-linee-del-protocollo</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,81/08,Art. 37 del D.Lgs. 81/08,rischio lavoro agile,D.Lgs. 81/08,INAIL,protocollo lavoro agile,infortuni sicurezza sul lavoro,formazione sicurezza lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LAVORO AGILE: IL NUOVO PROTOCOLLO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoro-agile-il-nuovo-protocollo</link>
      <description>È stato sottoscritto un nuovo protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato che fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working. Focus su adesione, organizzazione e luogo di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Lavoro in modalità agile: il nuovo protocollo nazionale
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          È stato sottoscritto un nuovo protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato che fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working. Focus su adesione, organizzazione e luogo di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’attuale fase connessa all’evoluzione della pandemia in atto e dell’ emergenza COVID-19 sono in corso “grandi trasformazioni che hanno un significativo impatto sull’organizzazione del lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare la grande diffusione del lavoro agile “dà impulso al cambiamento organizzativo e di processo, con l’utilizzo di strumenti tecnologici idonei e comporta anche la promozione di specifici percorsi formativi utili a consentire a tutti i lavoratori lo svolgimento del lavoro secondo tali modalità”. E il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di un Gruppo di studio denominato “Lavoro agile” ha esaminato “gli effetti dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità agile, con l’obiettivo di individuare e proporre alle Parti sociali possibili soluzioni e nuovi obiettivi che tengano conto della straordinaria esperienza che si è realizzata nel lungo periodo di lavoro da remoto imposto dalla pandemia”. Uno studio che ha esaminato “gli impatti che l’emergenza sanitaria ha avuto sull’organizzazione del lavoro, verificando se i vantaggi associati dalla letteratura scientifica al lavoro agile abbiano trovato un reale riscontro nella specifica realtà nazionale e rilevando quali criticità i lavoratori abbiano trovato sul piano operativo e personale nella sua applicazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il protocollo, a cui si fa riferimento anche nella circolare ministeriale del 5 gennaio 2022 sul lavoro agile, tiene conto del fatto che – come dichiarato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è oramai “cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell'emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo senso – continua il Ministro – il protocollo “fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, e affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all'attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi". 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Protocollo sul lavoro agile: adesione e accordo individuale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” è composto di 16 articoli e tratta diversi aspetti rilevanti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio si parla di adesione volontaria, l'adesione allo smart working - come ricordato in una presentazione del Protocollo sul sito del Ministro del Lavoro - avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si prevede poi (art. 2) la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. L’accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli strumenti di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Protocollo sul lavoro agile: organizzazione del lavoro e disconnessione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’art. 3 del Protocollo si sofferma poi sulla organizzazione del lavoro agile e sulla regolazione della disconnessione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si ricorda che l'attività lavorativa svolta in modalità agile “si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre la prestazione in smart working “può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione”. E nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che “salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Protocollo sul lavoro agile: luogo di lavoro e protezione dei dati personali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al luogo di lavoro (art. 4) il lavoratore è “libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre “la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine riportiamo alcune indicazioni relative all’art. 12 relativo alla protezione dei dati personali e alla tutela della riservatezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che il lavoratore in smart working “è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto, altresì, alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale”. Inoltre il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi”. E resta ferma la normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, in conclusione, ad un una lettura integrale del Protocollo, su cui il nostro giornale ritornerà per futuri approfondimenti, che si occupa anche di altri aspetti: strumenti di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali, diritti sindacali, parità di trattamento e pari opportunità, lavoratori fragili e disabili, welfare e inclusività, formazione e informazione, …
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”, protocollo conseguente all’accordo del 7 dicembre 2021 relativo al settore privato e sottoscritto in conclusione di un confronto con le Parti sociali promosso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; al protocollo hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Circolare Ministeriale 5 gennaio 2022 - Lavoro agile nella pubblica amministrazione e nel lavoro privato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 06:50:12 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoro-agile-il-nuovo-protocollo</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio smart working,81/08,rischio lavoro agile,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Legge 81/2017,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/smart+working+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/smart+working+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>NEAR MISS: IL FLUSSO DI COMUNICAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/near-miss-il-flusso-di-comunicazione</link>
      <description>Un documento Inail presenta una procedura per la segnalazione dei near miss. Focus sui vari attori del flusso di comunicazione: LESI, SCI, GRTVI, Incaricato, GRI e DL. Indicazioni sulla verifica dell’applicazione e dell’efficacia della risoluzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono le figure coinvolte nella segnalazione dei near miss?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail presenta una procedura per la segnalazione dei near miss. Focus sui vari attori del flusso di comunicazione: LESI, SCI, GRTVI, Incaricato, GRI e DL. Indicazioni sulla verifica dell’applicazione e dell’efficacia della risoluzione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Convinti da sempre dell’importanza, per migliorare realmente la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, di conoscere e analizzare tutti gli eventi e le non conformità che hanno causato infortuni o potevano causarli (mancati infortuni o near miss), torniamo a parlare della proposta di una specifica procedura di gestione degli incidenti/near miss e in particolare del processo di segnalazione, registrazione e comunicazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E lo facciamo con riferimento al contenuto del documento “ Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss” realizzato in relazione al Protocollo d’intesa stipulato tra Inail e Utilitalia e curato dalla Consulenza Statistico Attuariale, dalla Contarp e dal Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale dell’Inail, con la collaborazione di Utilitalia e della Fondazione Rubes Trivas.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La procedura - basata sulle esperienze delle aziende associate ad Utilitalia ma applicabile ad una qualsiasi altra attività o settore - “ha lo scopo di definire nel dettaglio il flusso di comunicazione della segnalazione di incidente fino alla sua risoluzione, in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli attori del flusso di comunicazione: LESI, SCI e GRTVI
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma sull’organizzazione del processo di segnalazione, registrazione e comunicazione degli incidenti, segnalando che le modalità operative proposte “possono essere adottate in qualunque organizzazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel docUmento si considerano “solo gli incidenti”, nell’accezione della norma UNI ISO 45001:2018, “che non hanno provocato danni a cose o lesioni ai lavoratori ( near miss)”. E non sono, invece, considerati gli infortuni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento - “fermi restando compiti, attribuzioni e obblighi di ogni singolo soggetto” coinvolto nella gestione della salute e della sicurezza ai sensi del d. lgs. 81/2008 - identifica le varie figure e i gruppi coinvolti nel flusso di comunicazione (LESI, SCI, GRTVI, Incaricato, GRI, DL).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il LESI è il lavoratore che effettua la segnalazione di incidente. In particolare, LESI “segnala l’incidente al GRTVI, tramite incaricato. Può coincidere con il soggetto coinvolto nell’incidente (SCI). Può appartenere sia al personale aziendale che alle ditte appaltatrici. Il LESI riceve i feedback di avvenuta ricezione, stato di avanzamento lavori/ messa in sicurezza, chiusura e attuazione di misure preventive e correttive. Può proporre ed effettuare tempestivamente una soluzione, qualora sia possibile e necessario; in tal caso, deve effettuare congiuntamente l’invio della segnalazione al GRTVI, tramite incaricato. Il LESI inoltre riceve informazione e formazione sulla procedura di gestione degli incidenti, anche in caso appartenga a ditte appaltatrici”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Con SCI si fa invece riferimento al soggetto coinvolto nell’incidente.
            &#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Può “coincidere con il soggetto che effettua la segnalazione di incidente (LESI). Può essere un dipendente aziendale, un dipendente di una ditta appaltatrice, una qualsiasi figura (cliente, fornitore, etc) che si trova nella sede aziendale o in prossimità di un cantiere la cui titolarità è dell’azienda”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Arriviamo al GRTVI, il gruppo di ricezione, trasmissione, valutazione degli incidenti. È un gruppo “composto da RSPP, RLS, preposto/dirigente, in funzione delle dimensioni aziendali, e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in caso di cantieri. Riceve direttamente dal LESI ovvero tramite l’incaricato, a seconda della modalità di trasmissione adottata, la segnalazione dell’incidente, valuta ed adotta le necessarie azioni correttive nel caso che le medesime possano essere risolte direttamente nel reparto/settore. Nel caso di incidenti in cui è coinvolto personale appartenente a ditte appaltatrici, il GRTVI fornisce l’elenco aziendale delle stesse per la ricezione/trasmissione delle comunicazioni all’incaricato. Trasmette direttamente o tramite l’incaricato il feedback I e I-bis al LESI. Archivia le informazioni documentate in funzione della propria area di competenza”. Il gruppo “valuta:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se l’evento segnalato è un incidente
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se è possibile risolvere il problema in reparto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel caso l’incidente non sia risolvibile in reparto, “invia la segnalazione di incidente al GRI, proponendo la risoluzione del problema individuato. Nel caso in cui la risoluzione del problema faccia emergere nuove problematiche, segnala al GRI e propone la risoluzione del nuovo problema. Sulla base delle indicazioni del DL e del DUVRI, fornisce informazione e formazione sulla procedura di gestione degli incidenti ai lavoratori, anche in caso di personale appartenente a ditte appaltatrici”. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre “verifica l’efficacia delle soluzioni adottate nel caso di incidente risolvibile in reparto o di segnalazione contemporanea alla risoluzione da parte del lavoratore. Verifica la chiusura dell’incidente da parte di GRI” (gruppo risoluzione incidenti). E “registra e archivia le comunicazioni relative al caso, anche tramite l’incaricato. Comunica e collabora con le ditte terze in caso di loro coinvolgimento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli attori del flusso di comunicazione: Incaricato, GRI e DL
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ad altri ruoli presentati in relazione al processo di segnalazione, registrazione e comunicazione degli incidenti proposto bel documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Incaricato: “soggetto che non fa parte del gruppo GRTVI (ad eccezione del SPP) e che riceve dal LESI la segnalazione di incidente e la trasmette al GRTVI. L’incaricato provvede alla registrazione dei documenti e delle comunicazioni per la successiva archiviazione da parte delle Strutture/Servizi di competenza. Nel caso di incidenti in cui è coinvolto personale appartenente a ditte appaltatrici, accede all’elenco aziendale delle stesse per la ricezione/trasmissione delle comunicazioni da GRTVI. Nel caso di cantieri, accede all’elenco dei CSE, fornito dal GRTVI o dal GRI in funzione dell’organizzazione aziendale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            GRI: è il “gruppo risoluzione incidenti”, “costituito da ufficio acquisti (UA) e/o ufficio tecnico (UT) e/o risorse umane/personale (RU) e/o dirigente. I componenti di questo gruppo variano in funzione della specificità della segnalazione e del reparto/settore coinvolto. Rappresenta l’anello di congiunzione tra LESI, GRTVI e DL. In caso di cantieri la cui titolarità sia dell’azienda, il GRI comprende anche il responsabile dei lavori, se nominato. Riceve la segnalazione di incidente dal GRTVI e valuta la risoluzione degli incidenti che non è stato possibile risolvere direttamente nel reparto/settore. Il GRI verifica la trasmissione del feedback II da parte di GRTVI al LESI. Archivia le informazioni documentate in funzione della propria area di competenza. Comunica al DL le problematiche emerse e le possibili soluzioni. Invia il modulo di stato di avanzamento lavori e messa in sicurezza dell’incidente segnalato (feedback III), al DL, al GRTVI. Verifica operativamente l’efficacia delle soluzioni adottate nel caso di incidente non risolvibile in reparto. Comunica e collabora con le ditte terze in caso di loro coinvolgimento. Sulla base delle indicazioni del DL, vigila sull’attuazione di misure preventive e correttive da parte delle ditte appaltatrici e verificare operativamente l’efficacia delle soluzioni adottate nel caso di incidente non risolvibile in azienda”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Infine il DL riceve le comunicazioni da GRI e verifica:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’efficacia delle soluzioni adottate nel caso di incidente non risolvibile in reparto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’efficacia delle soluzioni adottate nel caso di incidente non risolvibile in azienda e risolvibile dalle ditte appaltatrici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la chiusura dell’incidente da parte di GRI”.    
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La verifica dell’applicazione e dell’efficacia della risoluzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando alla lettura del documento Inail e dei nostri articoli di presentazione per il dettaglio delle modalità operative e di comunicazione, riportiamo brevemente alcune indicazioni riguardo alla verifica dell’applicazione e dell’efficacia della risoluzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La verifica dell’efficacia delle soluzioni intraprese “deve partire dal livello superiore a quello che ha provveduto all’adozione o applicazione dell’azione correttiva/preventiva per la risoluzione dell’incidente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A titolo esemplificativo ci soffermiamo su un incidente risolvibile dall’azienda con il coinvolgimento di UA e/o UT e/o RU e/o DirR (dirigenti del reparto) e del DL.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sentito il GRI, “il DL programma il controllo dell’efficacia delle azioni, stabilendo tempi, luoghi e responsabilità. Il DL verifica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che si possono verificare due situazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’efficacia delle azioni intraprese è verificata (il caso è risolto e la risoluzione si mantiene nel tempo): il GRI comunica al DL il risultato positivo e invia il feedback al LESI e al GRTVI
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’efficacia delle azioni intraprese non è verificata (il caso è non risolto): il GRI comunica al DL il risultato negativo e il DL avvia una nuova procedura di ‘incidente non risolvibile in reparto’” con riferimento al diagramma riportato sopra in merito all’individuazione di soluzioni alternative.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo segnalando che il documento si sofferma, riguardo alla verifica dell’applicazione e dell’efficacia delle soluzioni, su cinque diversi casi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            incidente risolvibile in reparto dall’azienda/incidente in cantieri di titolarità dell’azienda con personale aziendale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            incidente risolvibile dall’azienda con il coinvolgimento di UA e/o UT e/o RU e/o DirR e del DL
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            incidente risolvibile in reparto dalla ditta appaltatrice
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            incidente risolvibile con il coinvolgimento di GRI dalla ditta appaltatrice
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            incidente risolvibile in cantiere.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Consulenza Statistico Attuariale – CSA, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Contarp, Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale – DiMEILA, “ Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss”, documento curato, con la collaborazione di Utilitalia e della Fondazione Rubes Trivas, dal Comitato di coordinamento costituito da Silvia Mochi, Stefano Moriani, Lorenzo Lama, Gianpaolo Montermini, Giuseppe Mulazzi, Monica Bigliardi, Diego De Merich, Fabrizio Girello e Uber Rossi, edizione 2021 .
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 06:47:05 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/near-miss-il-flusso-di-comunicazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,81/08,incidente sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Near Miss,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+near+miss.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+near+miss.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>NORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO: MODIFICHE AL D.LGS 81/08</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/normativa-sicurezza-sul-lavoro-modifiche-al-d-lgs-81-08</link>
      <description>Le modifiche al Decreto 81 previste nel Decreto Fiscale: le novità in materia di formazione e addestramento, l'obbligo formativo per i datori di lavoro e la nuova figura del preposto.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le modifiche al decreto 81: la formazione del DdL e il ruolo del preposto
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le modifiche al Decreto 81 previste nel Decreto Fiscale: le novità in materia di formazione e addestramento, l'obbligo formativo per i datori di lavoro e la nuova figura del preposto.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sul Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del cosiddetto decreto fiscale (o fisco/lavoro) – il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - il nostro giornale ha pubblicato in questi mesi numerosi approfondimenti, interviste e contributi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono state settimane di intenso dibattito sul tema con posizioni espresse molto diverse. Secondo alcuni con il decreto-legge si era in presenza di una importante riforma strutturale, secondo altri il provvedimento risultava denso di criticità e dubbi interpretativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella giornata del 14 dicembre 2021 c’è stata poi l’approvazione – era stata posta dal Governo la questione di fiducia - dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato al Senato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E il disegno di legge di conversione approvato comprende, rispetto a quanto contenuto del DL 146/2021 e sempre con riferimento al Capo III, altre novità e modifiche alla normativa vigente tali da rendere questo intervento quasi una miniriforma del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sono stati modificati, oltre all’allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le modifiche in materia di formazione e addestramento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo dalle modifiche che riguardano la formazione e l’addestramento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Attraverso le modifiche, operate dalla legge di conversione del DL 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 viene aggiunto il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È poi stato sostituito il comma 7 - inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti – con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo il nuovo comma 7: “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque finalmente si arriverà entro l’estate 2022 – se non ci saranno ulteriori ritardi - alla tanto attesa riforma complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di formazione, riforma sicuramente importante e necessaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ora alla figura del preposto che diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione, con le modifiche operate dalla legge di conversione all’articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre nell’articolo 19 (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            « a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Abbiamo sottolineato le novità rispetto alla precedente versione dell’articolo 19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre in relazione alla figura del preposto anche la modifica dell’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando ad altri articoli gli approfondimenti delle modifiche al D.Lgs. 81/2008, ricordiamo, in conclusione, che siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo della legge di conversione (per l’articolo abbiamo fatto riferimento al testo approvato alla Camera).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Camera dei Deputati - Disegno di legge n. 3395 approvato dal Senato della Repubblica il 2 dicembre 2021 e approvato alla Camera il 14 dicembre 2021 per la conversione in legge del dl 146/2021.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 06:27:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/normativa-sicurezza-sul-lavoro-modifiche-al-d-lgs-81-08</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,addestramento lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,preposto,formazione lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/dlgs+81-08+SICUREZZA.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/dlgs+81-08+SICUREZZA.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: ZONE GIALLE ED ARANCIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-zone-gialle-ed-arancioni</link>
      <description>Indicazioni sul regime del super green pass per le zone gialle e arancioni con riferimento ad una nota pubblicata da Confindustria. Servirà il super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e alle attività commerciali</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Super green pass: cosa accade nelle zone gialle e arancioni?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Indicazioni sul regime del super green pass per le zone gialle e arancioni con riferimento ad una nota pubblicata da Confindustria. Servirà il super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e alle attività commerciali?
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione alle festività in arrivo e alle tante attività lavorative correlate (commerciali, ristorazione, turismo, …) abbiamo cercato nei giorni scorsi di analizzare alcune delle novità del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Un decreto che, come abbiamo ricordato, introduce una nuova disciplina che istituisce il cosiddetto “green pass rafforzato” o “super green pass” riservando lo svolgimento di alcune attività o la fruizione di alcuni servizi ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante o l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19 (e non anche l’effettuazione di un tampone).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per continuare a fornire informazioni sulle novità normative connesse con l’ emergenza COVID-19 torniamo a soffermarci sulla nota di aggiornamento di Confindustria del 3 dicembre 2021, dal titolo “ DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese”, che riporta utili indicazioni sulla durata ed estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e sul regime generale del super green pass.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che sul sito del Governo è anche presente – con riferimento al periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022 – una utile tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”. Tabella che è possibile visualizzare e scaricare cliccando su questo link.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il regime del super green pass per le zone gialle e arancioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver già presentato la Nota di Confindustria riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e al regime del super green pass per le zone bianche, ci soffermiamo oggi sul regime generale del super green pass per le zone gialle e arancioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Nota sottolinea che l’articolo 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione) del DL n. 172/2021 ha introdotto importanti novità per le attività, i servizi e gli spostamenti nelle zone gialle e arancioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare si indica che la “ratio di fondo dell’intervento è che, a fronte di un peggioramento dello scenario di rischio, la precedente logica della progressiva limitazione e/o sospensione di spostamenti, attività e servizi viene sostituita dalla fruizione - delle stesse attività, servizi e spostamenti - riservata esclusivamente ai possessori di un green pass rafforzato o Super green pass”. E ai sensi del nuovo art. 9-bis, co. 2-bis del DL n. 52/2021 “dal 29 novembre 2021, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti che ai sensi della normativa, nel passaggio di zona, subirebbero una limitazione o una sospensione, sono consentiti secondo la disciplina della zona bianca esclusivamente ai possessori di Super green pass”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il collocamento di una Regione, di un territorio in zona gialla o arancione determinerà “non più il contenimento degli spostamenti e la limitazione delle attività o dei servizi in termini organizzativi che, infatti, continueranno a svolgersi nel rispetto della disciplina della zona bianca, bensì una limitazione per i soggetti che non posseggono un green pass rafforzato, i quali non potranno accedervi ovvero spostarsi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Per l’accesso ai luoghi di lavoro servirà il super green pass?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Nota specifica che misure sul super green pass “non valgono per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le zone rosse, nelle quali continuano a valere le limitazioni e le sospensioni previste;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul green pass ‘base’ (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’accesso ai luoghi di lavoro ex art. 9-septies del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 ‘base’ (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone). L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, infatti, è di carattere generale e prescinde dal collocamento in una determinata zona (bianca, gialla, arancione o rossa); esso integra un dovere del lavoratore ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-bis, co. 3 del DL n. 52/2021)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque non servirà un green pass rafforzato per recarsi al lavoro, ma sarà valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare come indicato anche nelle FAQ relative al Lavoro pubblico e privato presenti sul sito ufficiale relativo al digital covid certificate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che per la verifica del super green pass, “è previsto l’aggiornamento del DPCM 17 giugno 2021, modificato dal DPCM 12 ottobre 2021 e recante, tra l’altro, la disciplina del controllo del green pass ‘base’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni secondo le zone per le attività commerciali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Nota riporta poi contiene due utili tabelle che riepilogano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le attività limitate o sospese ai sensi della normativa vigente sulle quali è destinato a incidere il nuovo DL n. 172/2021: si noterà – indica la Nota – “che, nel tempo, le limitazioni e le sospensioni sono venute via via decrescendo per effetto, ex multis, dei seguenti passaggi normativi: il DPCM 2 marzo 2021, che ha introdotto le limitazioni, il DL n. 33/2021 che, in via generale, le ha eliminate per le zone bianche e il DL n. 52/2021 che le ha progressivamente ridotte per le zone da giallo a rosso, anche introducendo il green pass”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le attività e i servizi accessibili ai possessori di super green pass: “tra queste, a titolo esemplificativo, i convegni e i congressi che, fino al nuovo DL, in zona bianca e gialla erano consentiti in presenza con obbligo di green pass ‘base’, mentre, in zona arancione, solo da remoto. Per effetto del nuovo DL che, come anticipato, rimuove le limitazioni esclusivamente per i possessori di Super green pass, in zona bianca e gialla, essendoci sostanziale allineamento di regimi, i convegni e i congressi si svolgono in presenza con obbligo di green pass ‘base’; mentre in zona arancione, si svolgono in presenza - come in zona bianca - ma agli stessi possono partecipare solo i possessori di green pass rinforzato”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo, a titolo esemplificativo, sulle attività commerciali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Zona bianca e gialla: “Nessuna limitazione, chiusura o sospensione”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Zona arancione: “Consentite le attività commerciali al dettaglio. Chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”. Solo “per i possessori di Super green pass, accesso, nelle giornate festive e prefestive, a tutti gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili. Senza green pass o Super green pass, accesso alle attività commerciali al dettaglio. Senza green pass o Super green pass, accesso, nelle giornate festive e prefestive, a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Zona rossa: “Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Chiusi, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 non è prevista nessuna limitazione, chiusura o sospensione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo che, riguardo alle indicazioni della Nota, bisogna tener conto che il 14 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. In particolare il decreto-legge, al momento della scrittura dell’articolo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce – come indicato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 – “l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Confindustria, Nota di aggiornamento 03 dicembre 2021 – “DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 17 Dec 2021 06:43:42 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-zone-gialle-ed-arancioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">green pass,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Vaccinazione COVID-19,Rischio COVID-19,super green pass,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INL: PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/inl-provvedimenti-di-sospensione</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono le condizioni per il provvedimento di sospensione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La circolare n. 4/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le condizioni per adottare il provvedimento di sospensione in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs.81/2008, come modificato dal DL 146/2021.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire utili chiarimenti e indicazioni in merito alle novità contenute nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL), dopo la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, ha pubblicato la  nuova circolare n. 4 del 9 dicembre 2021.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti la circolare n. 3/2021, che si era soffermata sulle modifiche apportate dal decreto fiscale all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (TUSL), aveva rinviato ad una successiva nota le istruzioni inerenti le violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs.81/2008, come modificato dal DL 146/2021.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La nuova circolare n. 4/2021 ha per oggetto: “decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – ‘Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al DL 146/2021, che nella circolare è indicato come in fase di conversione, ricordiamo che la Camera nella giornata del 14 dicembre ha votato con 429 voti favorevoli la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo unico del disegno di legge di conversione già approvato dal Senato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Uniformare i comportamenti e intensificare i raccordi con le ASL
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Uno degli obiettivi dichiarati della circolare è quello di “uniformare i comportamenti ispettivi, anticipare le questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, co. 1, del TUSL, con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E in relazione all’estensione delle competenze, alle modifiche all’articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e alle indicazioni “fornite con nota DC Tutela prot. n. 4329 del 23 giugno 2021 in materia di potenziamento delle sinergie operative nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, la circolare ribadisce la necessità di “intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E tali attività congiunte, che “potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario”, dovranno tener conto della “opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all’Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro irregolare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre al fine di promuovere comunque “un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando l’opportuna programmazione congiunta con le ASL da condividere negli organismi locali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Circolare INL: mancata redazione del DVR e mancata formazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Circolare indica poi che, per le violazioni di cui all’Allegato I TUSL, “si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo, brevemente, su alcune di queste condizioni partendo dalla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito “si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La mancata elaborazione del DVR "sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo” (eccetto nelle aziende “per le quali è previsto il solo arresto”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La circolare si sofferma anche sulla mancata formazione ed addestramento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il provvedimento di sospensione va adottato “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E tali circostanze “sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’articolo 169 e alla movimentazione manuale dei carichi, considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo “verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, “che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Circolare INL: servizio di prevenzione, RSPP, POS e DPI
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La circolare si sofferma poi su molte altre condizioni che rendono possibile il provvedimento di sospensione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il provvedimento di sospensione “va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La circolare si sofferma anche sulla mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che in base “al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL. L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che l’art. 96, comma 1-bis, del Testo Unico “esclude l’obbligo di redazione del POS relativamente ‘alle mere forniture di materiali o attrezzature’. Si fa rinvio, al riguardo, alle indicazioni nel tempo fornite dal MLPS ‘in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere’ (prot. 15/SEGR/003328 del 10/02/2011) e alle note del MLPS e INL (rispettivamente prot. n. 2597 del 10/02/2016 e prot. n. 1753 del 11/08/2020) sulla redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sospensione trova applicazione anche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nella mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: “esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nella mancanza di protezioni verso il vuoto: “nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo i vari punti trattati nella circolare riguardo alle possibili condizioni per il provvedimento di sospensione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancata formazione ed addestramento
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancanza di protezioni verso il vuoto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella circolare si ribadisce, in conclusione, che per tutte le ipotesi di sospensione elencate, il personale ispettivo “provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del d.lgs. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura”. La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta, salvo quanto previsto nella circolare (punto 3), “alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all'allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E in fase di prima applicazione, “nelle more dell'evoluzione normativa e delle modalità operative della vigilanza, l’adozione del provvedimento di sospensione di cui alle ipotesi riportate nei punti 3 e dal 6 al 12 è da ricondurre esclusivamente al personale con specializzazione tecnica in base al profilo professionale di inquadramento. Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo svolgimento di dedicati percorsi di aggiornamento professionale, l’adozione del provvedimento è rimessa anche agli ispettori del lavoro non appartenenti ai profili tecnici, ivi compreso il personale ispettivo INPS e INAIL”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Restano poi ferme le competenze alla “adozione del provvedimento in caso di utilizzazione di personale ‘in nero’ da parte del personale ispettivo ‘ordinario’ e appartenente ai ruoli INPS e INAIL, così come del resto avveniva sulla base della nota prot. 5546 del 20 giugno 2017”. Infine nei casi di provvedimenti adottati per le violazioni di cui ai punti precedenti, “attesa la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale, andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l’estensione dell’accertamento a tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ispettorato Nazionale del Lavoro, “Circolare n. 3 del 9 novembre 2021”, oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 07:16:53 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/inl-provvedimenti-di-sospensione</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LE NOVITA' DEL SUPER GREEN PASS</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-novita-del-super-green-pass</link>
      <description>Una nota di aggiornamento pubblicata da Confindustria permette di soffermarsi sulle novità di interesse per le imprese in relazione al DL n. 172/2021 e con particolare riferimento al green pass rafforzato o super green pass.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         DL 172/2021 e green pass rafforzato: le novità per le imprese
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una nota di aggiornamento pubblicata da Confindustria permette di soffermarsi sulle novità di interesse per le imprese in relazione al DL n. 172/2021 e con particolare riferimento al green pass rafforzato o super green pass.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È evidente la necessità per le aziende, per le imprese, di essere costantemente aggiornate in merito alle novità normative connesse con l’ emergenza COVID-19, con l’eventuale obbligo di vaccinazione (per alcune attività) e con la necessità di green pass o, più recentemente, di “super green pass”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio per conoscere le conseguenze, anche nel mondo del lavoro, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, ci soffermiamo oggi su una nota di aggiornamento elaborata dalla Confederazione generale dell'industria italiana ( Confindustria), la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La nota di aggiornamento del 3 dicembre 2021, dal titolo “DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese” illustra le novità in materia di green pass introdotte dal DL 172/2021, con riferimento al cosiddetto “green pass rafforzato” o “super green pass”, uno strumento che, tra le altre cose, mira a evitare limitazioni e sospensioni di attività lavorative in caso di peggioramento degli scenari di rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che il green pass rafforzato è previsto in via generale per le zone gialle e arancioni dal 29 novembre 2021 e in via transitoria per le zone bianche dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni generali del decreto-legge 172/2021
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La nota ricorda che il DL, in vigore dal 27 novembre 2021:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “include, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale anti COVID-19 primario (c.d. dose booster) nell’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto dal DL n. 44/2021 per alcune categorie di lavoratori: esercenti professioni sanitarie (art. 4), operatori di interesse sanitario, lavoratori di strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis). Quanto all’operatività dell’obbligo per tali lavoratori, il DL elimina il riferimento al 31 dicembre 2021; si ritiene che la relativa scadenza sarà in futuro determinata con provvedimenti legislativi”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “estende, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale di cui sopra a ulteriori categorie di lavoratori, quali, tra l’altro, il personale della scuola e quello che svolge a qualsiasi titolo (a esclusione dei titolari di contratti esterni) la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del D.Lgs n. 502/1992 (strutture che erogano prestazioni: in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno)”. La nota sottolinea che la vaccinazione costituisce “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, pertanto, l’eventuale inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modifica, a decorrere dal 15 dicembre 2021, la durata delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            estende, a decorrere dal 6 dicembre 2021, i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il green pass;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prevede che, dal 29 novembre 2021, in zona gialla e arancione, l’accesso a determinati servizi e attività e gli spostamenti limitati siano riservati esclusivamente ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19, c.d. green pass rafforzato o Super green pass;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prevede che, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca, l’accesso ad alcuni servizi e attività sia riservato esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La durata e l’estensione della certificazione verde COVID-19
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Nota riporta poi ulteriori indicazioni sulle alcune novità di interesse per le imprese relativamente ai punti da 3, 4, 5 e 6 riportati sopra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, si indica che a decorrere dal 15 dicembre 2021, la durata:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “del green pass attestante l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 - ex art. 9, co. 2, lett. a) del DL n. 52/2021 - viene ridotta da 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione (art. 9, co. 3 del DL n. 52/2021);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            del green pass attestante l’avvenuta guarigione da COVID-19 post vaccinazione (cioè dopo la somministrazione della prima dose o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) - ex art. 9, co. 2, lett. c-bis) del DL n. 52/2021 - viene ridotta da 12 a 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione (art. 9, co. 4-bis del DL n. 52/2021)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si sottolinea che questa si tratta di una novità rilevante “anche ai fini della operatività della nuova norma sulla consegna volontaria del green pass al datore di lavoro ai sensi dell’art. 9-septies, co. 5 terzo periodo del DL n. 52/2021, che prevede l’esonero del lavoratore dai controlli previsti dalla procedura aziendale per tutta la validità della certificazione consegnata”. Si segnala anche che il DL “non è intervenuto sulla durata della validità del green pass attestante l’avvenuta guarigione dal COVID-19 (art. 9, co. 2, lett. b) del DL n. 52/2021), che continua a essere di 6 mesi e che cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre l’art. 4 del DL 172/2021 estende, a decorrere dal 6 dicembre 2021, “i servizi e le attività per accedere ai quali è obbligatorio il possesso di una certificazione verde COVID-19 (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone). Il riferimento è, in particolare, a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati (art. 9-bis, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 52/2021);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli spazi adibiti a spogliatoi e docce di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere (art. 9-bis, co. 1, lett. d) del DL n. 52/2021);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tutte le navi e tutti i traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, compresi quelli impiegati per i collegamenti marittimi sullo Stretto di Messina e per e da l’arcipelago delle Isole Tremiti (art. 9-quater, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i treni interregionali (art. 9-quater, co. 1, lett. c) del DL n. 52/2021);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (art. 9-quater, co. 1, lett. e-ter) del DL n. 52/2021). In questo caso, il controllo del possesso del green pass da parte dell’utente può essere svolto secondo modalità a campione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che “l’obbligo di green pass, come esteso alle attività e ai servizi su indicati, non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale a tale categoria) e a quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (artt. 9-bis, co. 3 e art. 9-quater, co. 2 del DL n. 52/2021)”. Inoltre l’obbligo di certificazione verde COVID-19 “vale sia in zona bianca (art. 9-bis, co. 1 del DL n. 52/2021), sia nelle zone gialle, arancioni e rosse laddove i servizi e le attività accessibili per i possessori di green pass siano consentiti e secondo le condizioni previste per le singole zone (art. 9-bis, co. 2 del DL n. 52/2021)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il DL 172/2021 e le novità del green pass rafforzato
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il DL n. 172/2021 ha dunque introdotto una nuova disciplina che riserva lo svolgimento delle attività o la fruizione dei servizi limitati o sospesi nelle zone gialle e arancioni “ai possessori di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dal COVID-19, c.d. green pass rafforzato o Super green pass (e non anche l’effettuazione di un tampone). Chi possiede un green pass rilasciato semplicemente a seguito di tampone, quindi, non potrà accedere a quelle attività e servizi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si distinguono due regimi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “uno generale relativo alle zone gialle e arancioni, applicabile a decorrere dal 29 novembre 2021 (art. 5);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            uno speciale e transitorio, relativo alle zone bianche per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 (art. 6)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando ad un approfondimento sul regime generale del Super green pass per le zone gialle e arancioni, ci soffermiamo sul regime speciale del Super green pass per le zone bianche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’art. 6 del DL 172/2021 prevede, in relazione al periodo natalizio, che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 in zona bianca “l’accesso alle attività ai servizi per i quali - se fossero in zona gialla - sarebbero previste limitazioni, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato. In sostanza, la norma estende in via temporanea alle zone bianche, la nuova disciplina del Super green pass delle zone gialle”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che come per le zone gialle, “anche nelle zone bianche, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, il Super green pass non è richiesto per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni sul green pass ‘base’ (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per l’accesso ai luoghi di lavoro ex art. 9-septies del DL n. 52/2021, per il quale continua a valere il la certificazione verde COVID-19 ‘base’ (vaccinazione, vaccinazione post guarigione, guarigione e tampone);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i soggetti di età inferiore ai 12 anni (a prescindere, quindi, da una futura estensione della campagna vaccinale ai bambini con meno di 12 anni) e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (art. 9-bis, co. 3 del DL n. 52/2021)”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento e concludiamo segnalando che la nota contiene due utili tabelle che riepilogano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le attività limitate o sospese ai sensi della normativa vigente sulle quali è destinato a incidere il nuovo DL n. 172/2021;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le attività e i servizi accessibili ai possessori di Super green pass.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Confindustria, Nota di aggiornamento 03 dicembre 2021 – “DL n. 172/2021: le novità di interesse per le imprese”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 10 Dec 2021 06:44:28 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-novita-del-super-green-pass</guid>
      <g-custom:tags type="string">green pass,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Consulenza COVID-19 Roma,Rischio COVID-19,super green pass,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,certificazione verde,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: ATTIVITA DI MONITORAGGIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-attivita-di-monitoraggio</link>
      <description>Le linee guida per gestire i rischi connessi con i controlli delle emissioni in atmosfera. Focus sulle attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni: i pericoli, i rischi e le misure di prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono i rischi nel monitoraggio delle emissioni in atmosfera
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le linee guida per gestire i rischi connessi con i controlli delle emissioni in atmosfera. Focus sulle attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni: i pericoli, i rischi e le misure di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori “significa individuare i pericoli presenti sul posto di lavoro e stimare l’entità degli effetti indesiderati ad essi associati, nonché valutare la probabilità del loro accadimento allo scopo di intraprendere le azioni necessarie alla massima tutela dei Lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E la valutazione del rischio consiste “in un’attenta analisi dell’attività lavorativa che comprende tra l’altro lo studio del rapporto uomo-macchina e uomo-ambiente di ogni posto di lavoro, del luogo dove tale lavoro si svolge e della specifica organizzazione del lavoro nell’ambito delle singole unità locali dell’impresa”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare nella valutazione è necessario:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “individuare e caratterizzare i pericoli che interessano ogni lavoratore sia in relazione alla mansione che svolge, che al luogo di lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare i rischi specifici e convenzionali in base a criteri dichiarati e per quanto possibile oggettivi; ciò permette di esprimere un giudizio sulla gravità del rischio e sulla conformità e adeguatezza della realtà lavorative rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee a gestire i rischi evidenziati, dando la priorità alle situazioni più problematiche”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare in cosa consiste una valutazione dei rischi sono le nuove linee guida (n. 25/2020) del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ( SNPA) dal titolo “ Rischi controlli emissioni in atmosfera. Sistema di prevenzione e indicazioni operative” e prodotte da un tavolo di lavoro coordinato da ARPAT (Arpa Toscana) e costituito da ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Lombardia, ARPA Sicilia e ISPRA.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La pubblicazione individua uno schema di documento di valutazione dei rischi relativo alle “attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera svolte dal personale del SNPA presso impianti dislocati sul territorio”. Uno schema che riguarda il Sistema delle Agenzie Ambientali, ma che può essere “un utile riferimento per altre organizzazioni che svolgono attività similari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il monitoraggio delle emissioni: i pericoli e i rischi per gli operatori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le linee guida riportano in una tabella i principali pericoli/rischi/danni nelle attività di campionamento e monitoraggio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dalla tabella riprendiamo le descrizioni dei pericoli e i relativi rischi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di attività in svolgimento all’interno dell’impianto; mezzi in movimento sia all’interno di aree limitate sia lungo le vie di circolazione; assenza di passaggi pedonali che permettono il transito dei pedoni senza pericolo; mancato rispetto norme di circolazione interna; mancato rispetto del codice della strada:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi di investimento/ schiacciamento con mezzi transitanti all’interno dell’area oggetto dell’intervento o lungo le vie di circolazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            accesso a postazioni in quota; utilizzo di scale:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio di caduta dall’alto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio di caduta a livello
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            possibilità di contatto accidentale con parti macchine impianti e attrezzature:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio di contatto con parti e/o superfici calde;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio elettrocuzione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            possibilità di parti meccaniche in movimento:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            urti/impatti/compressioni arti inferiori e superiori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza nell’ambiente di sostanze odorigene:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio di inalazione di sostanze moleste
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza nell’ambiente di animali:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            morsi di animali o contatti con materiale biologico infetto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza nell’ambiente di insetti:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            punture d’insetto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza nell’ambiente di vegetazione e/o polline:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            allergie
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            condizioni ambientali sfavorevoli (pioggia, temperature estreme …):
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            discomfort termico
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            colpo di calore
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            condizioni ambientali sfavorevoli; scarsa visibilità, presenza di nebbia:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi di cadute a livello,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio di caduta dall’alto,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio di caduta di materiale dall’alto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ambienti rumorosi:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rumore ambientale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esposizione minore dei livelli d’azione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di attrezzatura elettrica/elettronica:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            campi elettromagnetici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esposizione minore dei livelli d’azione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esposizione potenziale per incidente ambientale:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cancerogeni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il monitoraggio delle emissioni: la movimentazione e gli scivolamenti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi che durante lo svolgimento delle attività di campionamento/monitoraggio gli operatori trasferiscono materiale e strumentazione dal mezzo di servizio al luogo di svolgimento dell’attività stessa, e provvedono anche a posizionare la segnaletica di avvertimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E in questa fase i pericoli sono rappresentati, oltre a quelli già indicati, da:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            movimentazione manuale dei carichi (strumentazione)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pericoli di scivolamento, perdita dell’equilibrio o dell’appiglio (rischio di caduta a terra e/o dall’alto) a causa di:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorso di accesso scivoloso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scala che entra ‘dentro’ la piattaforma anziché appoggiarvisi dall’esterno
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scala che non prosegue con appigli e protezione contro la caduta per 1 m oltre il piano di calpestio della piattaforma
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancanza di parapetto rigido sul lato del vano scala
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tipologie di tetto: tetti orizzontali, tetti pendenti, tetti fragili, tetti industriali. Su un tetto ‘piano’ la zona a rischio è situata sul perimetro della costruzione e in prossimità di lucernari o vetrate. I tetti ‘fragili’ non sostengono in maniera sicura il peso di una persona né tanto meno qualsiasi carico che si sta portando. I tetti ‘industriali’ presentano dei rischi di caduta dall’estremità del tetto, attraverso pannelli in fibra artificiale, lucernari, rivestimenti fragili o protetti in modo precario. Per ridurre significativamente i rischi associati ai tetti sopraindicati è necessario ridurre la necessità che i lavoratori si muovano lungo il tetto realizzando dei punti d’accesso adeguati alla posizione di lavoro e minimizzare il rischio di cadute garantendo un luogo di lavoro adeguato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            solaio di trasferimento o di lavoro di cui non è nota la idoneità a sostenere il peso degli operatori e del materiale (in particolare tetti piani o simili con emissione lontana dalla parete laterale, ma con accesso privo di parapetti, barriere, passerelle e piattaforme di lavoro)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di sporgenze o altro in grado di agganciare gli indumenti - mancanza indumenti adeguati in relazione al particolare ambiente di lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di valvole di sicurezza, sfiati in condizioni non conformi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pericoli di caduta, sul personale a terra, di strumentazione, parte di essa o altro materiale durante il trasferimento a causa di:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancanza di sistemi di trasferimento sicuro del materiale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancanza di imbracatura per il materiale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancanza di paranco a bandiera (carrucola)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancanza di corde adeguate
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di strumenti ingombranti e pesanti 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            metodi di campionamento inadeguati a minimizzare i rischi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci possono essere poi anche altri pericoli e rischi non previsti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il monitoraggio delle emissioni: le misure di prevenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine le linee guida riportano anche indicazioni per le possibili misure di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo, ad esempio, le indicazioni per la prevenzione degli infortuni per caduta dall’alto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formazione e informazione degli operatori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo di DPI adeguati durante l’uso di scale alla marinara (tuta, scarpe di sicurezza, cintura con doppio cordino e moschettone)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            divieto di trasporto del materiale su scale a pioli
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il responsabile dell’Azienda deve assicurare che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego, con l’aggancio sicuro impedendo lo scivolamento del piede e fissaggio stabile. Inoltre, deve assicurare che le scale a pioli possano essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di una presa sicura ed il trasporto a mano di pesi non deve precludere una presa sicura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il responsabile dell’Azienda deve assicurare che il ponteggio sia provvisto di PIMUS e montato sotto la sorveglianza di un preposto e da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo di strumentazione che non necessita di trasferimento di parti pesanti ed ingombranti al punto di prelievo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare che gli operatori siano provvisti di idoneità sanitaria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo anche sulle misure di prevenzione per gli infortuni per investimento da materiale:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo di attrezzature di lavoro leggere, compatte, suddivise in moduli di cui solo il più leggero da portare sul camino
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            disponibilità di sistemi di imbracatura e sollevamento sicuro (paranco a bandiera, carrucola) del materiale da portare in altezza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            divieto d’uso di corde, o di altri sistemi di trasferimento del materiale al punto di prelievo che non garantiscano la sicurezza dell’operatore e del personale a terra;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            uso del casco di protezione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formazione e informazione del personale addetto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            disponibilità di procedure di lavoro scritte.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine riprendiamo alcune indicazioni relative agli infortuni per investimento da automezzo guidato da terzi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coordinamento con il responsabile della Azienda o suo incaricato al fine di essere accompagnati attraverso un percorso sicuro fino al punto di accesso al camino
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            posizionamento della segnaletica di avvertimento
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            disponibilità di indumenti ad alta visibilità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che, per quanto riguarda i rischi nelle attività di campionamento e monitoraggio delle emissioni in atmosfera, si sofferma anche sulla valutazione dei rischi residui e sulle misure di prevenzione per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            infortuni per urto, schiacciamento, abrasione da parte dei carichi movimentati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            infortuni da urto contro ostacolo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            infortuni da movimentazione manuale carichi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            morsi di animale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            punture di insetti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente - SNPA, “Rischi controlli emissioni in atmosfera. Sistema di prevenzione e indicazioni operative”, ISBN 978-88-448-0989-8 - Linee Guida SNPA, 25/2020 - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 18.05.2021. Doc. 111/21, a cura di Stefano Gini (Coordinatore del tavolo di lavoro), Daniela Zara, Claudio Sciarrini, Oriano Tagliabue, Domenico Puleo, Antonio Amoruso con vari altri supporti tecnici, versione settembre 2021.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 30 Nov 2021 07:04:13 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-attivita-di-monitoraggio</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,DPI</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi+dvr.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi+dvr.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>GRU ED ARGANI A BANDIERA: RISCHI E PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gru-ed-argani-a-bandiera-rischi-e-prevenzione</link>
      <description>Esempi di infortuni professionali nell’utilizzo di apparecchi per il sollevamento dei carichi. Focus sull’uso di argani e gru a bandiera. Le dinamiche degli infortuni, i rischi di rovesciamento delle attrezzature e la prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: gli infortuni con argani e gru a bandiera
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni professionali nell’utilizzo di apparecchi per il sollevamento dei carichi. Focus sull’uso di argani e gru a bandiera. Le dinamiche degli infortuni, i rischi di rovesciamento delle attrezzature e la prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli apparecchi utilizzati per le attività di sollevamento dei carichi sono considerati generalmente una “categoria di macchine e/o attrezzature particolarmente pericolose perché, in caso di carenze costruttive, manutentive o di utilizzo, i rischi per la sicurezza delle persone che stazionano nelle aree di lavoro interessate dalla loro presenza sono molto elevati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo e a sottolineare che queste macchine devono essere sottoposte periodicamente a verifica “per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza”, è il  documento “ ImpresaSicura_Metalmeccanica”, un documento correlato al progetto multimediale Impresa Sicura ed elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio in relazione alla pericolosità di queste macchine, mostrata anche nelle precedenti puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, torniamo a raccontare le dinamiche degli infortuni che avvengono nelle attività di sollevamento dei carichi riportando anche alcuni spunti per migliorare la prevenzione degli infortuni. Ci soffermiamo, in particolare, oggi sugli argani e le gru a bandiera.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli infortuni nell’utilizzo di argani e di gru a bandiera
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il primo caso riguarda un infortunio che si è verificato durante l’esecuzione dei lavori di posa della pavimentazione all’interno di un appartamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore, titolare di un’impresa famigliare, si trova sul balcone sito al terzo piano che si affaccia sul cortiletto interno del condominio e sta manovrando l’argano elettrico modello bandiera ad attacco girevole per sollevare un cestello metallico. Nel cestello sono stati caricati da suo fratello, coadiuvante famigliare, due sacchi di colla da 25 kg, livellante per pavimenti e 10 piastrelle per un peso totale di circa 65 kg, cestello escluso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il puntello dell’argano non è stato fissato né al soffitto né al pavimento, come previsto dal manuale d’uso, ma solamente fissato con viti ad espansione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Durante la fase di sollevamento del materiale, “il puntello si è divelto facendo sbilanciare il paranco all’esterno del balcone trascinando l’infortunato nella caduta oltre la ringhiera. Mentre l’argano elettrico cadeva nel balcone sottostante al secondo piano, l’infortunato precipitava nel cortiletto condominiale. La caduta da un’altezza di circa 10 m ha procurato all’infortunato un politrauma cranico, toracico e dorso lombare che ne ha causato il decesso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i fattori causali rilevati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il puntello di è divelto facendo sbilanciare il paranco all'esterno del balcone”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l'infortunato non ha fissato il paranco a parti di fabbricato contrariamente a quanto riportato dal manuale d'istruzioni e d'uso”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto durante attività di copertura delle tracce dei servizi del fabbricato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore solleva con un montacarichi a bandiera un secchione contenente cemento impastato che deve servire per la copertura delle tracce. Il montacarichi non è ancorato a regola d’arte e si ribalta a causa di un ostacolo frapposto lungo la via di corsa del secchione oppure per il sovraccarico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’occasione si ribalta l’argano verso il vuoto e trascina il lavoratore nella caduta dall’alto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'infortunato “solleva il carico non accorgendosi di un ostacolo presente”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “mancata protezione verso il vuoto della zona di installazione dell’argano”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “mancato uso imbracatura anticaduta”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “montacarichi non ancorato a regola d’arte”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ostacolo alla salita del carico”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il terzo caso riguarda un infortunio avvenuto durante l’utilizzo di una gru a bandiera.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sul piazzale esterno di una ditta, durante la fase di carico sul pianale di un autoarticolato di un pezzo prefabbricato di grosse dimensioni, con l'utilizzo di una gru a bandiera, a causa del forte vento il pezzo prefabbricato agganciato ruota su se stesso, colpendo un secondo pezzo prefabbricato identico già depositato sul pianale del camion.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il secondo pezzo, a seguito dell'urto, si rovescia dal pianale investendo l’autista che si trova a terra a lato del pianale dell'autoarticolato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Successivamente all’incidente le indagini hanno rilevato che “per le operazioni di carico dei pezzi prefabbricati esistevano delle ‘Procedure operative’ che non prevedevano però la variabile ‘forte vento’ o ‘condizioni metereologiche eccezionali’ che hanno con-causato la rotazione del pezzo ed il conseguente accadimento dell'infortunio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre l'imbracatura del carico era inadatta alle condizioni atmosferiche di forte vento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'infortunato “si trova in prossimità del percorso su cui si deve muovere il carico”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “imbracatura del carico inadatta per le condizioni atmosferiche di forte vento”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gru e argani a bandiera: i rischi e la prevenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per favorire la prevenzione degli infortuni riprendiamo alcune informazioni dal documento citato in apertura di articolo e correlato al progetto “Impresa Sicura” validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma sui rischi (caduta dell’apparecchio, caduta del carico, investimenti, cesoiamento, …) nell’uso di alcune specifiche tipologie di gru (gru a ponte, gru sospese, gru a bandiera e gru a cavalletto) e presenta alcune possibili misure di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo oggi sul rischio di rovesciamento e/o caduta dell’apparecchio di sollevamento. Queste le principali cause:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “scorretta installazione dell’apparecchio:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            errata progettazione e/o realizzazione delle strutture portanti dell’apparecchio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insufficiente manutenzione delle strutture e dei dispositivi di sicurezza (fine corsa);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sollevamento di carichi eccedenti la portata dell’apparecchio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            interferenza tra più apparecchi di sollevamento che incrociano il raggio di azione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare si indica che se i rischi di rovesciamento o caduta dovuti ad errori di progettazione o a difetti di costruzione “non sono escludibili”, questi rischi “sono più frequenti quando l’installazione degli apparecchi non è avvenuta nel rispetto della buona tecnica e quando le strutture di sostegno dell’apparecchio non sono adeguatamente dimensionate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non bisogna poi dimenticare che la carenza di manutenzione delle strutture e dei dispositivi di sicurezza “può determinare un ulteriore rischio per l’aumentata probabilità di rotture o di guasti. Possono verificarsi incidenti, con caduta dell’apparecchio di sollevamento, in seguito alla rottura di bulloni di fissaggio o di altre parti meccaniche eccessivamente arrugginite o usurate. Il mancato funzionamento dei dispositivi di blocco a fine corsa, conseguente a una insufficiente manutenzione, comporta anch’esso rischi significativi di caduta degli apparecchi di sollevamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che il sollevamento di carichi eccedenti la portata dell’apparecchio “dovrebbe essere inibito dalla presenza di specifici dispositivi di sicurezza (limitatori di carico e limitatori di momento). Durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa, accade di frequente che la valutazione sull’effettivo peso del carico da movimentare e la sua compatibilità con il mezzo di sollevamento venga eseguita per tentativi: si prova a sollevare il carico contando sull’intervento del dispositivo di sicurezza in caso di carico eccessivo. Tale procedura operativa determina un sovraccarico anomalo di tutta la struttura prima che il dispositivo di sicurezza intervenga. Allo stesso tempo, il dispositivo di sicurezza è continuamente sollecitato e, di fatto, viene utilizzato quale organo di comando. In queste condizioni aumenta la probabilità di rotture o guasti di elementi strutturali e degli stessi dispositivi di sicurezza”. E tra i comportamenti gravemente scorretti – continua il documento - si segnala “l’intervento di manomissione dei dispositivi di sicurezza che alcuni addetti agli apparecchi di sollevamento operano al fine di aumentare la portata dell’apparecchio stesso, contando sui margini di sicurezza previsti in sede di progettazione. Tale pratica, determina rischi gravissimi per la stabilità del mezzo di sollevamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro tema importante, che abbiamo affrontato in diversi articoli di PuntoSicuro, è relativo alle interferenze tra mezzi diversi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento sottolinea che quando nello stesso ambiente “sono installati più apparecchi di sollevamento che possono intersecare tra loro il raggio di azione, il rischio di urti tra le varie parti in movimento è decisamente elevato. In caso di urto è possibile ipotizzare anche la caduta o il rovesciamento degli apparecchi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi, in specifico, agli argani a bandiera e alle “principali attenzioni” che devono essere adottate prima dell’uso, riportiamo quanto contenuto nell’articolo “ Edilizia: l’uso in sicurezza dell’argano da cantiere”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “verificare che il braccio girevole portante l’argano sia stato fissato, mediante staffe, con bulloni a vite muniti di dado e controdado, a parti stabili quali pilastri di cemento armato o elementi in ferro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            qualora l’argano a bandiera debba essere collocato su un ponteggio, accertarsi che il montante su cui verrà ancorato sia stato raddoppiato a partire da terra;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurarsi dell’affidabilità dello snodo di sostegno dell’argano a bandiera;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalità dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione dell’alimentazione, dispositivo di frenata per il pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di sicurezza del gancio);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del carico, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            accertarsi della funzionalità della pulsantiera di comando;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell’argano, delle tavole fermapiede da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano del lavoro e sporgenti 20 cm.) aventi la funzione di offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di ricezione del carico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare che sia stata efficacemente transennata l’area di tiro al piano terra;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare l’efficienza dell’interruttore di linea presso l’elevatore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prima di utilizzare l’elevatore effettuare una corsa a vuoto per la verifica dei dispositivi di fine corsa ed in generale del corretto funzionamento della macchina”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo all’articolo, tratto da un focus del periodico “L'elmetto giallo”, che riporta anche gli aspetti rilevanti di cui tener conto durante l’uso degli argani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 06:36:04 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gru-ed-argani-a-bandiera-rischi-e-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Rischio movimentazione carichi,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-la-valutazione-del-rischio</link>
      <description>L’allegato del decreto del 3 settembre 2021 riporta i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Focus su valutazione, compartimentazione e gestione della sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Basso rischio di incendio: cosa indica l’allegato al DM 3 settembre 2021
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         L’allegato del decreto del 3 settembre 2021 riporta i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Focus su valutazione, compartimentazione e gestione della sicurezza.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il nuovo Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 (entrerà in vigore il 29 ottobre 2022), conclude, come raccontato in precedenti articoli, il percorso di attuazione dell’articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 iniziato nelle settimane scorse con il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 (metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) e il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (gestione delle emergenze e servizio di prevenzione e protezione antincendio).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sicuramente una delle più importanti novità del nuovo decreto, recante “criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro”, è relativa al contenuto dell’allegato che riporta le indicazioni per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti nell’allegato stesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Luoghi a basso rischio d’incendio: la valutazione del rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’allegato, dal titolo “Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”, al punto 3 (Valutazione del rischio di incendio) si indica che la valutazione deve essere effettuata “in relazione alla complessità del luogo di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una nota ricorda che la valutazione del rischio d’incendio “rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si segnala che la valutazione del rischio di incendio “deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuazione dei pericoli d’incendio” (ad esempio, si valutano: “sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …”); 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti” (si indicano ad esempio: “condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …”);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’allegato indica poi che identificati i pericoli di incendio, “è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, …)”. E in base alla “specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, …) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell’incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, …)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Luoghi a basso rischio d’incendio: strategia e compartimentazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al punto 4 l’allegato del decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021, sempre con riferimento ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, si sofferma sulla strategia antincendio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) “deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio”. E l’applicazione della normazione tecnica volontaria che viene citata nell’allegato “conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo brevemente sulla compartimentazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo le risultanze della valutazione del rischio di incendio, “al fine di limitare la propagazione dell’incendio, possono essere adottate le seguenti misure:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            all’interno del luogo di lavoro, la volumetria dell’opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che deve essere posta particolare attenzione “al mantenimento della continuità della
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio”, …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Luoghi a basso rischio d’incendio: la gestione della sicurezza antincendio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo con un breve cenno (punto 4.3) alla gestione della sicurezza antincendio (GSA).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) “organizza la GSA tramite:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell’incendio, …);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riporta poi, nelle note, che le misure preventive minime “sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine, per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, “si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, in conclusione, che l’allegato del DM 3 settembre 2021 (entrata in vigore il 29 ottobre 2022), riporta ulteriori indicazioni su altri aspetti della strategia antincendio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esodo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo dell’incendio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rivelazione ed allarme
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo di fumi e calore
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            operatività antincendio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ministero dell’Interno, Decreto 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ministero dell'interno - Decreto del 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 07:00:24 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-la-valutazione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">DM 03/09/2021,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio incendio,valutazione rischio incendio,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,sicurezza antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: RISCHIO MACCHINE ED INFORTUNI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-rischio-macchine-ed-infortuni</link>
      <description>La responsabilità del costruttore di una macchina, nel caso di un infortunio legato a inosservanze di cautele infortunistiche nella sua fabbricazione, non esclude quella del datore di lavoro sul quale gravano comunque gli obblighi di sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Un infortunio dovuto alla carenza di sicurezza di una macchina
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La responsabilità del costruttore di una macchina, nel caso di un infortunio legato a inosservanze di cautele infortunistiche nella sua fabbricazione, non esclude quella del datore di lavoro sul quale gravano comunque gli obblighi di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore di un macchina, nel caso in cui un evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione o fabbricazione della stessa, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava comunque l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzarla e di adottare in azienda tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio nella sua progettazione o costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina stessa o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E’ un principio questo che più volte la Corte di Cassazione ha richiamato in precedenti sentenze e che riguarda l’applicazione dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativo all’obbligo da parte del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori dipendenti attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative vigenti e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal responsabile legale di una società condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio occorso a un lavoratore che aveva subito gravi lesioni per essere rimasta una sua mano schiacciata dai rulli di un macchinario, la suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha rammentato che, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, è comunque il datore di lavoro che deve garantire che le attrezzature di lavoro che vengono utilizzate nella sua azienda siano sicure e che le stesse conservino nel tempo i loro requisiti di sicurezza, non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il fatto e l’iter giudiziario.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Appello ha integralmente confermata la sentenza, appellata dal legale rappresentante di una società con la quale il Tribunale lo aveva riconosciuto, in qualità di datore di lavoro, responsabile del reato di lesioni colpose gravi nei confronti di un operaio dipendente con violazione della disciplina antinfortunistica condannandolo di conseguenza, considerate le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, a un mese di reclusione pena sospesa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’imputato, delegato in materia di sicurezza, era stato ritenuto responsabile delle lesioni gravi patite dal lavoratore che aveva avuto una mano schiacciata dai rulli di un macchinario messisi in movimento e che stava ripulendo da alcuni residui di lamiera. La macchina, detta "linea di spianatura e taglio trasversale bandellatrice", aveva la zona dei rulli e delle parti in movimento protetta da una grata apribile con un chiavistello priva comunque di un dispositivo di blocco automatico in grado di arrestare il loro movimento all'apertura della grata stessa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I giudici di merito avevano ritenuto violato l'art. 71, comma 4, lett. a), n. 1 e 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per avere il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore una macchina non sicura, nel senso appena specificato, ritenendo non rilevante la circostanza, segnalata e documentata dalla difesa, che il macchinario avesse il marchio "CE" e che fosse regolarmente in commercio. I giudici stessi avevano osservato, in particolare, che, essendo stata la macchina acquistata dieci anni prima dell'incidente era obbligo del datore di lavoro, adeguare gli standard di sicurezza nel tempo alla luce dei progressi della tecnologia ed installare dei meccanismi automatici di blocco. Era stata esclusa altresì la esorbitanza del comportamento del lavoratore che, peraltro, chiamato a lavorare con mansioni diverse, il giorno dell’infortunio era intento a svolgere le mansioni che gli erano state in concreto assegnate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il ricorso per cassazione e le motivazioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha ricorso alla Corte di Cassazione per l’annullamento della sentenza adducendo alcune motivazioni. Lo stesso ha evidenziato in particolare che la Corte di Appello aveva trascurato di prendere in considerazione la richiesta, concordemente avanzata sia dalla difesa che dal Procuratore Generale, pur sussistendone i presupposti, di pronunciarsi sulla particolare tenuità del fatto. Con un secondo motivo il ricorrente ha denunziata una violazione di legge nella parte in cui la norma che lo stesso avrebbe violata (art. 71, comma 4, n. 1 e 2, del D. Lgs. n. 81 del 2008) non prevede che il datore di lavoro abbia l'obbligo di sostituirsi al costruttore nell'installazione di dispositivi di sicurezza non presenti sin dall'origine in macchine marcate "CE". Secondo il ricorrente, infatti, nel caso in esame sarebbe stato esteso l'ambito degli obblighi imposti al datore di lavoro oltre ogni confine di ragionevolezza e di esigibilità con riferimento alla gestione delle macchine essendogli stato addebitato di non avere installato sul macchinario oggetto dell’infortunio un sistema di sicurezza che pacificamente non vi era mai stato, nonostante le rassicurazioni presenti sul libretto di uso e di manutenzione, e avendogli richiesto altresì in sostanza di superare la valutazione del costruttore, che aveva immesso in commercio il macchinario. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad avviso del ricorrente, infatti, la lettura corretta dell'art. 71, n. 1 e 2, del D. Lgs. n. 81 del 2008 descriverebbe il compito del datore di lavoro come accessorio ed esecutivo rispetto a quello del costruttore, non già come sostitutivo di esso, dovendo, per dettato di legge, attenersi alle istruzioni d'uso ed al manuale scritti, appunto, dal costruttore. Il riferimento alla "permanenza nel tempo" dei requisiti di sicurezza va riferito necessariamente al mantenimento e/o alla conservazione di quei requisiti che in precedenza erano effettivamente già esistenti e non certo a requisiti che non esistevano fin dall’origine. Se fosse vero il contrario si verrebbe ad imporre al datore di lavoro un obbligo illegittimo, poiché non previsto da alcuna norma, oltre che suppletivo e non già meramente esecutivo-integrativo rispetto a quello fissato del costruttore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La cosiddetta "direttiva-macchine" (direttiva 2006/42/CEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006) del resto, ha aggiunto il ricorrente, fa carico al costruttore, e non ad altri, l'obbligo di accertare che il prodotto immesso sul mercato presenti i requisiti di sicurezza, attestandolo attraverso l’apposita marcatura "CE", essendo invece l'acquirente un mero beneficiario che fa affidamento sulla marcatura stessa. L'eventuale alterazione della macchina peraltro, ha evidenziato ancora il ricorrente, anche se effettuata per ragioni di sicurezza, avrebbe fatto venire meno l'originaria conformità. La mancanza originaria dei requisiti di sicurezza quindi è da addebitare di conseguenza solo al costruttore, non potendo l'acquirente intervenire né avendo le competenze per farlo. Il datore di lavoro si renderebbe invece responsabile nel caso in cui le criticità sulla macchina siano insorte durante l'epoca di governo del rischio sottoposto al suo controllo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il ricorrente ha evidenziato infine che comunque si era preteso da lui la conoscenza e la correzione di un vizio occulto della macchina, vizio tra l’altro neanche evidenziato dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione della macchina. Nel manuale infatti, era stato indicato che "l'apertura di ogni barriera comporta l'arresto prima che l'operatore arrivi nella zona pericolosa o comunque in luogo tale da costituire elemento di collusione" e, poiché l'espressione "ogni barriera" non poteva che riferirsi anche al cancelletto aperto dal lavoratore prima del sinistro nel libretto, secondo il ricorrente, erano state fornite delle indicazioni fallaci che avevano portato a pensare che anche il cancelletto di cui all’infortunio fosse munito di un interblocco meccanico ovvero fotoelettrico collegato alla sua apertura. Tra l’altro la presenza di quel difetto del macchinario non era mai apparsa in precedenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso essendo risultata documentata l’avvenuta richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto sia da parte della difesa che da parte del P.G. e ha sottolineato che la stessa fosse stata totalmente trascurata dalla Corte di Appello. Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di ricorso, la suprema Corte ha richiamato il severo principio di diritto secondo il quale il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La stessa ha ricordato altresì che “in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori”. A detta regola, ha fatto presente altresì, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza, cosa che non si è verificata nel caso in esame.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le censure difensive presentate, ha sottolineato ancora la Sez. IV, che sono state riferite alle indicazioni contenute nel libretto di istruzioni, pur non essendo irragionevoli, hanno trascurato di attribuire il giusto peso alla centrale importanza nel caso in esame del tipo di dispositivo di sicurezza omesso e alla visibilità di un meccanismo di segregazione delle parti mobili e pericolose della macchina (rulli di metallo in movimento) rispetto agli arti dei lavoratori, che era affidato ad un chiavistello, agevolmente apribile, dovendosi provvedere con altra manovra su un distante meccanismo per interrompere l'erogazione di corrente, e non già ad un blocco di tipo automatico, che sarebbe stato oggettivamente più sicuro. Nel caso di specie, quindi, le parti in movimento sono risultate protette in maniera insufficiente cioè da un meccanismo già esistente, sì, ma facilmente eludibile, come nel caso in esame, solo agendo su un chiavistello, con ogni evidenza agevolmente apribile, rendendosi necessario inoltre lo spegnimento manuale del macchinario con altra manovra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I giudici di merito avevano escluso inoltre che nel caso in esame si potesse parlare di un vizio occulto e avevano sottolineato che l'art. 71, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008, imponendo l'obbligo di “ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro”, hanno sostanzialmente imposto al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti, non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ritenendo, in definitiva, il ragionamento fatto dai giudici di merito logico e immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, con particolare riferimento all'obbligo del datore di lavoro che, trascorsi dieci anni dall'acquisto, avrebbe dovuto adeguare gli standard di sicurezza alla luce dei progressi della tecnologia e quindi installare dei meccanismi automatici di blocco, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso riferito alla sicurezza sul lavoro e ha invece annullata la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione sulla richiesta causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di provenienza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 41147 del 12 novembre 2021 (u.p. 27 ottobre 2021) - Pres. Piccialli - Est. Cenci -  P.M. Mignolo - Ric. L.F.. - La responsabilità del costruttore di una macchina, nel caso di un infortunio legato a inosservanze di cautele infortunistiche nella sua fabbricazione, non esclude quella del datore di lavoro sul quale gravano comunque gli obblighi di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 06:46:03 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-rischio-macchine-ed-infortuni</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,marcatura CE,Rischio addetto manutenzioni,sentenze datore di lavoro,D.Lgs. 81/08,direttiva 2006/42/CE,infortuni sicurezza sul lavoro,Direttiva macchine,Art. 71 D.Lgs. 81/08,Valutazione rischio macchine,Rischio macchine e attrezzature</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LAVORATORI VOLONTARI: GESTIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoratori-volontari-gestione-del-rischio</link>
      <description>Un progetto sostiene la crescita e la consapevolezza delle organizzazioni di volontariato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli opuscoli prodotti, la normativa applicabile e gli adempimenti da rispettare.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Volontariato sicuro: un progetto per la salute e sicurezza dei volontari
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un progetto sostiene la crescita e la consapevolezza delle organizzazioni di volontariato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli opuscoli prodotti, la normativa applicabile e gli adempimenti da rispettare.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando si parla della sicurezza e salute dei lavoratori – che nel Decreto Legislativo 81/2008 riguarda coloro che prestano la loro attività con o senza retribuzione – è necessario fare riferimento anche al “variegato contesto lavorativo italiano che comprende anche figure di carattere marginale come i volontari, il cui ruolo ha assunto sempre maggior consistenza, con ricadute importanti anche dal punto di vista normativo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed infatti l’inclusione dei volontari all’interno della normativa italiana relativa alla sicurezza e prevenzione sul lavoro, “è un passaggio chiave e socialmente innovativo che porta, di fatto, i volontari ad essere equiparati agli altri lavoratori con i relativi doveri e diritti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A sottolinearlo è la presentazione del progetto “Volontariato Sicuro” realizzato dal CSV Napoli, un’associazione del Terzo settore costituita nel maggio 2004, e Inail – Direzione Regionale della Campania. Il progetto sostiene, dunque, la crescita e la consapevolezza delle organizzazioni di volontariato (ODV) in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quelle che operano negli ambiti della sanità, dell’assistenza, della protezione civile e della tutela dell’ambiente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra le diverse attività previste dal progetto c’è anche la realizzazione di una serie di opuscoli informativi, pensati per offrire al mondo variegato e in costante evoluzione del volontariato l’opportunità di informarsi sui rischi, sulla normativa e sulla tutela dei lavoratori/volontari. Opuscoli - raccolti anche in un documento prodotto dall’Inail, dal titolo “Progetto Volontariato Sicuro” – che riguardano diversi temi, dall’inquadramento normativo dei volontari all’emergenza COVID-19, dai dispositivi di protezione ai diversi rischi connessi alle attività lavorative (rischio chimico, microclima, movimentazione manuale, …).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il mondo del volontariato e la normativa su salute e sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento alla raccolta di opuscoli pubblicata dall’Inail presentiamo brevemente l’opuscolo dedicato al Decreto Legislativo n°81 del 2008 e s.m.i.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che se la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono regolamentati dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per le sole attività svolte dai volontari di protezione civile e dai soci/volontari di cooperative sociali “vi è una applicazione differenziata e demandata al decreto ministeriale 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare il D.Lgs.  81/2008 all’art.  3 comma 12-bis specifica che “ai volontari e volontari in servizio civile vanno applicate le disposizioni relative ai lavoratori autonomi contenute nell’art. 21. Pertanto i volontari devono utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformemente al Titolo III, D.Lgs.  81/08”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre “qualora operino in luogo di lavoro con attività in regime di appalto, essi devono munirsi di tessera di riconoscimento recante fotografia e proprie generalità”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che relativamente ai rischi specifici delle attività svolte anche i volontari “hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, laddove siano richieste dal committente o previste da norme specifiche”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare nel caso della formazione, “l’obbligo ci sarebbe se fossimo in presenza di una legge regionale sul trasporto sanitario che richieda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro; oppure nel caso in cui il volontario debba utilizzare attrezzature speciali, come carrelli elevatori, gru, ecc.; o ancora se l’associazione, nello svolgere attività in convenzione con ente pubblico o privato, abbia sottoscritto un atto in cui sia espressamente prevista la formazione in materia di sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I volontari, le attività interferenti e gli accordi scritti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda che se un volontario opera nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro possono “verificarsi due fattispecie:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il volontario opera, ad esempio, in un ospedale. In questo caso è necessario che l’associazione intrecci scambi di notizie sull’organizzazione delle attività interferenti che si svolgono in esso, sui rischi e sulla loro mitigazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il volontario opera in un’associazione che ha al suo interno lavoratori subordinati o equiparati ad essi. In questo caso il datore di lavoro dell’associazione deve fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Sul datore di lavoro, in questo caso, ricade anche l’obbligo di adottare le misure utili ad eliminare o, qualora ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell’ambito della stessa organizzazione”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che è possibile “concordare le modalità di attuazione delle misure di tutela, tramite accordo scritto tra le OdV e i volontari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che il già citato articolo 3 comma 12 bis del D.lgs 81/2008 è riferito ai “volontari ex 266/91, i volontari in servizio civile” e alle altre figure riportate nel seguente schema che riprendiamo dal documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo che la tabella fa riferimento anche al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, con cui è stato completato l'iter per la definizione delle attività che le Organizzazioni di volontariato devono attuare per garantire la sicurezza dei volontari di protezione civile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli adempimenti che deve rispettare il volontario
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quali sono gli adempimenti che deve rispettare il volontario anche attraverso gli accordi con l’associazione?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo alcune indicazioni per il volontario tratte dal documento Inail/CSV:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla vigente normativa, nonché corretta manutenzione delle stesse. Inoltre la manutenzione deve essere tracciata con continuità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati per la tipologia di attività che svolgono, conformi alla normativa vigente e quindi anche manutenuti in modo efficiente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            essere munito di un tesserino di riconoscimento”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre il volontario “può (e non deve) come prevede l’art.  21 del D.lgs 81/08:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come indicato in precedenza, la formazione diviene obbligatoria “se prevista da norme specifiche o dal committente che intende affidare l’esecuzione di un’attività.  Lo stesso discorso vale per l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che secondo il DM 13 aprile 2011 il volontario di protezione civile “viene equiparato ad un lavoratore esclusivamente per le attività di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formazione, informazione e addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il controllo sanitario generale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che risultino esposti agli agenti di rischio per i quali il D.Lgs 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria (ad es.  MMC, Vibrazioni, Biologico, Chimico etc) in misura superiore a 535 ore annue o a 60 giornate annue;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che nelle attività di protezione civile “vi è un’oggettiva impossibilità di valutare preventivamente tutti i possibili scenari di rischio, trattandosi di attività caratterizzate da urgenza, emergenza ed imprevedibilità. Pertanto vi è una deroga agli aspetti formali (Redazione DVR, nomina dell’RSPP, etc), ferma restando la necessità di garantire la tutela dei volontari attraverso la predisposizione di procedure operative ad hoc”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’opuscolo che riporta ulteriori indicazioni e/o tabelle sulle figure chiave della sicurezza e sui principali adempimenti per le associazioni e i volontari (con riferimento all’applicazione del D.Lgs. 81/2008, dell’articolo 3 comma 12 del decreto e l’applicazione del DM 12/04/2011 e DCPC 12/01/2012).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail – Direzione Regionale della Campania, CSV Napoli, “ Progetto Volontariato Sicuro”, raccolta di opuscoli correlati al progetto Volontariato Sicuro e realizzati da un gruppo di lavoro costituito da vari esponenti di Inail e CSV Napoli 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Sat, 20 Nov 2021 07:45:17 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoratori-volontari-gestione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">Lavoratori autonomi,81/08,D.Lgs. 81/08,Art. 21 D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,valutazione rischi interferenzial,Lavoratori volontari,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corsi+di+formazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corsi+di+formazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: I RISCHI DEI PONTEGGI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-i-rischi-dei-ponteggi</link>
      <description>Esempi di infortuni nei lavori in quota connessi alle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi. Le dinamiche di due infortuni durante le operazioni di smontaggio, il PIMUS, i rischi degli operatori e la formazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: gli infortuni durante lo smontaggio dei ponteggi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Esempi di infortuni nei lavori in quota connessi alle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi. Le dinamiche di due infortuni durante le operazioni di smontaggio, il PIMUS, i rischi degli operatori e la formazione.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Analisi di vari infortuni correlati all’utilizzo dei ponteggi, ad esempio per la presenza di opere provvisionali non sicure, non adeguate o in assenza di idonei dispositivi di protezione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Uno dei momenti con maggiori pericoli per gli operatori è connesso in particolare alle attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi e, come ricordato nel documento Inail “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, il PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) è un “documento operativo che occorre realizzare per ogni lavoro nel quale è presente un ponteggio”. Rappresenta “il riferimento costante per il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, al fine di garantire:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la loro sicurezza durante l’attività;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto durante le citate operazioni quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli infortuni nello smontaggio dei ponteggi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto durante lo smontaggio di un ponteggio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore è intento allo smontaggio del ponteggio all'altezza del quarto piano di una palazzina; gli elementi smontati vengono appoggiati su forche sospese collegate alla gru per la movimentazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore si trova su una pedana in lamiera zincata senza alcuna protezione verso il vuoto (montanti, correnti e parapetti). In tale situazione di equilibrio precario ed instabile, in quanto la pedana è sganciata dai cavalletti e pertanto pronta per essere rimossa, e in assenza di protezioni, l’operatore perde l'equilibrio precipitando sul castelletto posizionato al secondo piano da un'altezza di circa sette metri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella caduta urta violentemente su un tubo in ferro, a sostegno del castelletto, che lo lacera all'altezza dell'addome.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i fattori causali rilevati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “mancato uso di cintura di sicurezza collegata a fune di trattenuta”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “pedana in lamiera traballante e priva di protezioni”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “errato smontaggio ponteggio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto durante lo smontaggio di alcuni elementi del ponteggio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore mentre smonta alcuni elementi passando dal colmo del muro all'ultimo impalcato, cade da un'altezza di circa 4 metri battendo la testa e perforando il cranio con tondini in ferro privi di protezione che fuoriescono dalla base del muro in cemento. L'infortunato, sprovvisto di cinture di sicurezza, muore il giorno successivo in ospedale per la gravità delle lesioni riportate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l'infortunato era sprovvisto di cinture di sicurezza”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “tondini in ferro privi di protezione”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato “durante lo smontaggio di elementi del ponteggio si muove pericolosamente passando dal colmo del muro all'impalcato”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il montaggio e smontaggio di ponteggi: i rischi e la formazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla tutela della sicurezza durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi riprendiamo il contenuto di un documento pubblicato dal Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, a cura del Prof. Fabrizio Leccisi, in materia di “ Organizzazione del cantiere”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento si indica che per il rischio di caduta dall’alto è necessaria una protezione costante attraverso dispositivi di protezione collettiva (DPC), dispositivi di protezione individuale (DPI), formazione e informazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che in caso di caduta con imbracatura esiste anche il “rischio da sospensione inerte” e il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) “dovranno contenere le modalità di intervento di emergenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre ai rischi di caduta nell’attività di montaggio e smontaggio sono presenti anche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi ambientali: caduta di materiale dall’alto; urto del capo contro parti sporgenti dell’attrezzatura e manufatti; scivolosità dei supporti; peso degli elementi da montare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio movimentazione manuale dei carichi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi concorrenti quali: scarsa aderenza delle calzature; presenza di vento e pioggia; presenza di ghiaccio ed umidità; riduzione di visibilità o del campo visivo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi alcuni dispositivi di protezione individuale per montatori di ponteggi segnalati dal documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “indumenti di segnalazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scarpe di sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            casco;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            occhiali di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            guanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            giubbotto salvagente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            imbracatura anticaduta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Chiaramente il giubbotto salvagente “va indossato quando vi è il rischio di caduta nell’acqua, mentre gli indumenti di segnalazione vanno indossati quando si lavora in prossimità di strade”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, all’articolo “Che formazione è richiesta per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi?” che riporta indicazioni per la formazione degli operatori con riferimento specifico all’articolo 136 del D.Lgs. 81/2008 e all’allegato XXI (Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il comma 6 dell’articolo 136 indica che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 06:54:49 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-i-rischi-dei-ponteggi</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,montaggio e smontaggio ponteggi,rischio opere provvisionali,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,Rischio caduta dall'alto,Pimus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Consulenza sicurezza sul lavoro,rischio ponteggi</g-custom:tags>
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    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: RISCHIO MACCHINE ED ATTREZZATURE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-rischio-macchine-ed-attrezzature</link>
      <description>In presenza di pericolosi contatti meccanici con elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro questi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sui sistemi di protezione delle attrezzature di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            In presenza di pericolosi contatti meccanici con elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro questi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una sentenza questa che si va a commentare sulla sicurezza delle macchine e sul comportamento corretto o meno del lavoratore addetto al loro utilizzo. E’ stata emessa dalla Corte di Cassazione a seguito di un ricorso presentato dal datore di lavoro di una azienda condannato per l’infortunio occorso a un lavoratore dipendente, tornitore specializzato, nel mentre eseguiva la pulitura di un “tornio in fossa” da alcuni trucioli rimasti incastrati tra la ruota di un treno e il rullo di trascinamento. Nel fare tale operazione lo stesso aveva subito l’amputazione di tre dita della mano destra risucchiata dal macchinario che era in movimento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’addebito mosso al datore di lavoro era stato quello di avere violato l'art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 per avere messo a disposizione del dipendente un macchinario sprovvisto di un'adeguata protezione che impedisse di raggiungere la zona pericolosa della macchina stessa. Le norme di prevenzione degli infortuni infatti prevedono che se gli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro presentano il rischio di un contatto meccanico che può causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano comunque l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione (Punto 6.1. dell’All. V del D. Lgs. n. 81/2008). Se poi per effettive esigenze della lavorazione non fosse però possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose, la parte dell’organo lavoratore o della zona di operazione non protetta deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e si devono adottare misure per ridurre al minimo il pericolo (Punto 6.5. dell’All. V dello stesso decreto legislativo).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A seguito del ricorso presentato dal datore di lavoro che aveva evidenziato un comportamento scorretto del lavoratore per avere voluto raggiungere le parti in movimento pericolose del macchinario benché lo stesso fosse in movimento, la suprema Corte ha rigettato il ricorso stesso sostenendo che non era stata operata una adeguata valutazione del rischio di un contatto meccanico con le parti in movimento e che era stata riscontrata conseguentemente una carenza di programmazione dei presidi idonei quanto meno a contenere il rischio stesso.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e l’iter giudiziario
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello ha riformato nel solo trattamento sanzionatorio (previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. e sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria), e ha per il resto confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato il datore di lavoro e direttore operativo di una azienda alla pena ritenuta di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 590, commi 1 e 3 cod.pen., in relazione all'art. 583 comma 1, cod.pen., contestato come commesso con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’imputato era stato condannato per l’infortunio occorso a un dipendente, operatore specializzato in manutenzione rotabile, nel mentre operava nei pressi di un tornio cosiddetto “in fossa”. L’operaio, al termine del lavoro di tornitura delle ruote di un vagone ferroviario, aveva deciso di eseguire un'operazione di pulitura del macchinario da alcuni trucioli rimasti incastrati tra una ruota del treno e il rullo di trascinamento per cui si era procurato uno straccio e aveva cercato di eseguire la pulitura stessa dapprima a macchina spenta e poi accendendola. In tal modo, la sua mano veniva risucchiata dalla macchina in movimento nella zona di contatto tra la ruota e i rulli, cagionandogli l’amputazione di tre dita della mano destra, con conseguente indebolimento dell'organo di apprensione. Il datore di lavoro, secondo l'addebito, avrebbe violato in particolare l'art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, per avere messo a disposizione dei dipendenti un macchinario sprovvisto di adeguati sistemi di sicurezza e nel caso in esame di un'adeguata protezione che impedisse di raggiungere la zona pericolosa della macchina.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel rigettare l'appello proposto dall'imputato e nel confermare di massima la sentenza di condanna di primo grado, la Corte territoriale ha sostenuto che l'infortunio si era sì verificato certamente a causa di un comportamento del lavoratore improntato a leggerezza e sconsideratezza, ma che lo stesso era comunque da imputare a una condizione di scarsissima sicurezza in cui versava l'intero comparto, successivamente corretta con l'adozione di misure preventive a seguito delle contestazioni mosse dagli operatori dell'ASL. La stessa Corte ha confermato l’addebito, mosso al datore di lavoro, quale titolare di una posizione di garanzia, di aver cagionato l'infortunio a causa dell'estrema facilità con cui i rulli erano accessibili al lavoratore; non era stata operata inoltre una adeguata valutazione del rischio per cui era stata riscontrata conseguentemente una carenza di programmazione dei presidi idonei quanto meno per contenere il rischio stesso.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte territoriale, nell’assumere le sue decisioni, ha disattese anche le ulteriori argomentazioni difensive del ricorrente relative al comportamento della persona offesa che, secondo l'appellante, doveva giudicarsi come abnorme in quanto il lavoratore era impegnato in una mansione (quella della pulitura del tornio) rientrante fra quelle a lui affidate per cui il rischio concretizzatosi rientrava fra quelli governati dal datore di lavoro. Sotto il profilo sanzionatorio, invece, la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo l'attenuante del ravvedimento post delictum e sostituendo la pena detentiva di 15 giorni di reclusione con quella pecuniaria corrispondente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il ricorso per cassazione e le motivazioni.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza della Corte di Appello il datore di lavoro ha ricorso per cassazione adducendo delle motivazioni. Lo stesso ha contestato innanzitutto che gli fosse stata addebitata la responsabilità sotto il profilo della ritenuta inidoneità del macchinario a fini della sicurezza dei lavoratori. Richiamando molteplici elementi anche documentali deponenti per la conformità, sotto il profilo antinfortunistico, del tornio presso il quale era avvenuto l'incidente, il ricorrente ha evidenziato che per tali tipi di torni manuali, anche di generazione più recente, non sono previste né allestite protezioni totali degli organi mobili e della zona di lavoro dell'utensile il che, del resto, è consentito dal punto 6.5. dell'allegato V al D. Lgs. n. 81/2008. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò che conta, ha aggiunto il ricorrente, è che i sistemi di protezione dei macchinari impediscano l'accesso involontario al macchinario in movimento, così da evitare un rischio di contatto accidentale tra gli arti dell'addetto e le parti in movimento; nel caso in esame invece, ha precisato, vi era stato un contatto volontario ed intenzionale con l’assunzione di un rischio elettivo da parte dell'operatore. Né è valso a provare il contrario, secondo lo stesso, quanto asserito dalla Corte di merito (come già dal Tribunale) circa il fatto che, dopo l'infortunio, avrebbe aderito alle prescrizioni dell'ASL, volte all'implementazione delle misure preventive del tornio, poi adempiute con la realizzazione di una "gabbia" presidiata da microinterruttori. Tali modifiche, infatti, si sono risolte nell'adozione di un joystick in grado di bypassare la protezione dei microinterruttori e non avevano evitata di fatto la possibilità per l'addetto di avvicinarsi ai rulli del tornio, anche se in movimento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Come altra motivazione il ricorrente ha sottolineato il comportamento colpevole del lavoratore nella causazione del sinistro, comportamento che la Corte territoriale aveva ritenuto certamente negligente ed anche sconsiderato, ma non abnorme né tale da interrompere il nesso causale. L’operaio, infatti, secondo il ricorrente, era giunto al termine del lavoro quando ha deciso di intervenire manualmente sul macchinario per estrarre i trucioli metallici dopo avere avviato il macchinario stesso, senza aspettare il ritorno del capomacchina (che aveva spento il tornio) ed anzi approfittando della sua assenza, tenendo un comportamento abnorme in quanto del tutto imprevedibile e insuscettibile di controllo da parte del datore di lavoro. Il ricorrente ha richiamato, altresì, alcune decisioni nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'abnormità della condotta del lavoratore che operi al di fuori delle direttive ricevute ed introduca un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto a quello originario.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Quanto al primo motivo, la stessa ha ricordato che il datore di lavoro è portatore dell'obbligo stabilito dall'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, in base al quale lo stesso deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza di cui allo stesso decreto legislativo, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. Lo stesso art. 71, ha precisato la Sez. IV, fa obbligo al datore di lavoro o a un suo delegato di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione delle stesse, a meno che queste non presentino un vizio occulto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E’ noto altresì, ha precisato ancora la Sez. IV, che, in base al punto 6.1. dell'allegato V al predetto decreto legislativo, “se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione”. Lo stesso allegato V al testo unico ha stabilito comunque al  punto 6.3 che, quando sia tecnicamente possibile, sia previsto sul macchinario pericoloso l 'apposizione del dispositivo di blocco e sia previsto, altresì, in base al punto 6.5., che, quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetta deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L'incidente verificatosi nel caso in esame quindi, ha precisato la suprema Corte, era stato dovuto oltre che a un'iniziativa certamente imprudente del lavoratore anche al fatto che non era stato impedito da alcun dispositivo l'accesso alle parti in movimento del macchinario, né era risultato che fossero stati adottati a tal fine accorgimenti che potessero quanto meno limitare tale accesso. Il fatto stesso, ha aggiunto la Sezione IV, che come rilevato nello stesso ricorso fosse prevista una apposita procedura per la pulitura del tornio in sicurezza fa capire che il rischio derivante dal contatto tra l'addetto e le parti in movimento della macchina era noto e prevedibile e ciò indipendentemente dal fatto che detta procedura non sia stata osservata dalla persona offesa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il macchinario, ha così proseguito la suprema Corte, era certamente obsoleto e totalmente privo di dispositivi che impedissero o anche solo limitassero la possibilità che gli addetti raggiungessero le parti in movimento, con conseguente rischio di incidenti del tipo di quello verificatosi. Abbastanza eloquente era risultato il fatto che l’azienda, successivamente all'infortunio, si fosse uniformata alle disposizioni impartite dall'ASL introducendo un sistema che, grazie a una delimitazione fisica dell'accesso nella zona dei rulli e all'impiego di due motori autofrenanti, ha limitata le possibilità di avvicinamento al macchinario (pur non impedendolo del tutto). Se tale dispositivo fosse stato applicato in data antecedente l'incidente, il lavoratore sarebbe stato verosimilmente dissuaso dal tentare la pulitura del tornio con le modalità note, o comunque avrebbe avuto ben maggiori difficoltà nell'azzardare detta manovra
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Manifestamente infondato è stato ritenuto infine dalla Corte di Cassazione il secondo motivo di doglianza, con il quale il deducente aveva qualificato il comportamento del lavoratore nell'occorso come abnorme ed idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento. Correttamente la Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva escluso che il comportamento dell’operaio potesse considerarsi abnorme. In verità, ha precisato ancora, le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza od imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In proposito deve considerarsi, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, che è interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel caso in esame è di tutta evidenza, ha così concluso la Corte di Cassazione, che la condotta del lavoratore si era inserita pienamente, e in modo tutt'altro che imprevedibile o eccentrico, nell'area di rischio affidata alla gestione del datore di lavoro da un lato perché questi, sul piano generale, era affidatario in base all'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 della posizione di garanzia connessa alla messa a disposizione dei dipendenti di strumenti e macchinari corredati dei necessari dispositivi di sicurezza e dall'altro perché proprio il rischio di un utilizzo inidoneo del macchinario era prevedibile e, in qualche misura, era stato previsto. Oltre a ciò, non era assolutamente possibile sostenere, come ha fatto il ricorrente, che il lavoratore stesse espletando mansioni estranee ai suoi compiti; sul punto, infatti, la sentenza impugnata aveva chiarito adeguatamente che la pulitura del macchinario rientrava tra le mansioni a lui assegnate ed aveva cadenza quotidiana, trattandosi di pratica essenziale per l'efficienza del macchinario.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per quanto sopra detto la Cassazione ha in definitiva rigettato il ricorso e a seguito del rigetto ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riferimento
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 37819 del 21 ottobre 2021 (u.p. 12 ottobre 2021) - Pres. Ferranti - Est. Pavich -  P.M. Mignolo - Ric. A.C.M.. - In presenza di pericolosi contatti meccanici con elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro questi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 15 Nov 2021 07:39:39 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-rischio-macchine-ed-attrezzature</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,misure di prevenzione e protezione,All. V D.Lgs.81/08,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,Valutazione rischio macchine,Rischio macchine e attrezzature</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>D.LGS. 81/08: I NUOVI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/d-lgs-81-08-i-nuovi-provvedimenti-per-la-tutela-della-sicurezza-sul-lavoro</link>
      <description>Le indicazioni operative fornite in una circolare dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 in relazione alle modifiche operate dal DL 146/2021.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Decreto fiscale e provvedimento di sospensione: i primi chiarimenti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Allegato+1+81-08.jpg" alt=""/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni operative fornite in una circolare dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 in relazione alle modifiche operate dal DL 146/2021.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione alle tante novità del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in merito ai provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, non c’è dubbio che fossero necessarie ulteriori indicazioni e chiarimenti per le aziende e i lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo a questo proposito che, come riportato nell’articolo “ Le novità su salute e sicurezza: violazioni e provvedimenti di sospensione”, il DL (cosiddetto Decreto Fiscale)  attua nel Capo III una profonda riscrittura dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di vigilanza e provvedimenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione alle sostanziali modifiche operate dal DL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) ha fornito nei giorni scorsi alcune indicazioni operative con la Circolare n. 3 del 9 novembre 2021 avente in oggetto “D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni”. Indicazioni che sono condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 9686 dell’8 novembre 2021 “e che, evidentemente, potranno essere oggetto di integrazione o modifica a seguito della conversione in legge” del decreto-legge.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Circolare INL: finalità del provvedimento e competenze
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Innanzitutto si ricordano le finalità del provvedimento di sospensione e le competenze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che tale provvedimento è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro ‘al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori’, per il tramite del proprio personale ispettivo. E lo stesso potere spetta ‘ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro’ (le frasi in corsivo sono quelle presenti nell’attuale DL 146/2021).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un punto importante su cui la circolare si sofferma riguarda le condizioni per l’adozione del provvedimento e l’attuale assenza di discrezionalità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti “a differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la ‘possibilità’ di adottare il provvedimento da parte degli ‘organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali’, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione”. Tuttavia – continua la circolare – “nell’adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Circolare INL: lavoro irregolare e violazioni in materia di sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione al provvedimento di sospensione per lavoro irregolare si ricorda che una prima importante novità “attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965. La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ulteriore novità è poi “rappresentata dal riferimento ‘all’accesso ispettivo’, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo invece all’adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il provvedimento di sospensione “deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che il nuovo art. 14 “non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento”. E si ricorda ancora che l’art. 13 del decreto-legge ha modificato il D.Lgs. n. 81/2008 “attribuendo anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento”. Rispetto alle violazioni indicate il personale ispettivo potrà dunque svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Circolare INL: ambito di applicazione, decorrenza e inottemperanza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi all’ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e alla decorrenza si segnala che il provvedimento, come in passato, “è anzitutto adottato ‘in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni’”. E rispetto a tale previsione la circolare rinvia a chiarimenti già forniti, dal Ministero del lavoro, secondo il quale ‘gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre il nuovo art. 14 prevede, “in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione ‘dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I’. Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale sospensione comporta quindi “l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9” del nuovo articolo 14 (“resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili alla adozione del provvedimento di sospensione “il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione ‘della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni’ fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla decorrenza si evidenzia che gli effetti sospensivi “possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”. E benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) “va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo poi che la circolare si sofferma anche sull’inottemperanza al provvedimento di sospensione e indica che ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo rimandando alla lettura integrale della circolare INL che si sofferma anche su vari altri temi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adozione di misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comunicazione alle autorità
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ricorso avverso i provvedimenti di sospensione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ispettorato Nazionale del Lavoro, “Circolare n. 3 del 9 novembre 2021”, oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 07:56:58 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/d-lgs-81-08-i-nuovi-provvedimenti-per-la-tutela-della-sicurezza-sul-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,sanzioni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: IL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-rischio-da-movimentazione-manuale-dei-carichi</link>
      <description>Esempi di infortuni nelle attività connesse con la movimentazione manuale dei carichi. Gli infortuni con schiacciamento di mani e fratture agli arti inferiori e superiori. La pianificazione delle attività e le regola da osservare.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: infortuni e movimentazione manuale dei carichi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni nelle attività connesse con la movimentazione manuale dei carichi. Gli infortuni con schiacciamento di mani e fratture agli arti inferiori e superiori. La pianificazione delle attività e le regola da osservare.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Raramente si siamo occupati nella rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, dei rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione attraverso semplici agevolatori.   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando di parla di la movimentazione manuale dei carichi si pensa generalmente ai problemi ergonomici, ai dolori di schiena, al rischio di contrarre malattie professionali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia oltre ai possibili problemi muscolo-scheletrici, quando i sollevamenti sono effettuati senza adeguate procedure, possono avvenire anche veri e propri eventi infortunistici. Anche il semplice schiacciamento delle mani durante il sollevamento può causare al lavoratore dolori e assenze dal lavoro per diversi giorni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per affrontare la movimentazione manuale dei carichi dal punto di vista degli infortuni, facciamo riferimento al documento “Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella movimentazione manuale di carichi”, elaborato in Svizzera dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) in collaborazione con Suva, ICL, SECO, santésuisse, ASA.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I possibili infortuni nella movimentazione manuale dei carichi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento sono descritti diversi esempi di infortuni. Ne riprendiamo brevemente alcuni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il primo caso riguarda un 27enne che sta portando in cantina dei cartoni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ogni viaggio trasporta due cartoni l’uno sopra l’altro che gli impediscono di vedere bene dove cammina.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Su uno scalino non perfettamente piano mette un piede in fallo e cade dalla scala insieme ai cartoni, riportando la frattura di un braccio e contusioni alla testa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un secondo caso riguarda, invece, un’operaia 50enne del reparto spedizioni che sta trasportando una cassa del peso di 20 kg dal tavolo di imballaggio al furgoncino.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Poco prima di giungere alla vettura, la cassa, diventata sempre più pesante, le sfugge di mano, procurandole lesioni alla gamba e al collo del piede.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel terzo e ultimo caso si racconta di un infortunio legato allo schiacciamento di una mano.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La gru in quel momento non è disponibile e pertanto A. B., di professione muratore, si accinge a sollevare a mano un parapetto di finestra del peso di 36 kg e a portarlo all’interno dell’edificio in costruzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Durante il trasporto inciampa e la sua mano destra rimase schiacciata fra il parapetto e il muro della facciata. L’infortunio gli causa un’assenza dal lavoro di quasi due mesi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La movimentazione manuale, la pianificazione e la prevenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella pubblicazione elvetica “ Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella movimentazione manuale di carichi”, si sottolinea che le cause degli infortuni durante la movimentazione manuale di carichi sono molteplici e comprendono, ad esempio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “fretta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorsi di trasporto con pericoli di inciampo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            agevolatori mancanti o inappropriati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fasi di lavoro non sufficientemente organizzate;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            carichi troppo pesanti o non pratici da afferrare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            impiego di persone non adatte;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formazione e istruzione carenti dei collaboratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancata conoscenza o consapevolezza dei pericoli;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cattive abitudini”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che nei luoghi di lavoro è necessario movimentare i carichi “usando la testa”. Infatti “c’è spesso la tendenza ad improvvisare e ad affidarsi al caso”, mentre sarebbe importante che “le fasi di trasporto, in quanto parte integrante dell’intero processo lavorativo, siano preparate e pianificate convenientemente”. E in fase di pianificazione deve essere prevista “un’accurata armonizzazione delle diverse componenti del processo di movimentazione, vale a dire:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            peso e forma della merce da trasportare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scelta degli agevolatori utilizzati per il trasporto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            selezione e formazione degli operatori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vie di trasporto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            luogo dove posare il carico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            organizzazione del lavoro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine è bene guardare al sistema di trasporto “con occhio critico e porsi domande concrete quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            c’è un’alternativa alla movimentazione manuale di carichi (trasporto con mezzi meccanici anziché a mano)?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli agevolatori in dotazione funzionano come avete previsto e sono utili ed efficaci anche agli occhi dei collaboratori?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le istruzioni riguardanti il carico, gli agevolatori, la scelta del personale, il luogo dove deporre il carico, le vie di trasporto, ecc. sono identiche” a quelle pianificate?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Nessuna fase del lavoro richiede improvvisazioni?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I collaboratori si comportano effettivamente” così come ci si attendeva?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E se necessario, bisogna provvedere “ad adattare le regole, ad approfondire la formazione dei collaboratori, a perfezionare l’uso degli agevolatori” e a insegnare “tecniche di lavoro non affaticanti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo riportando le principali regole da osservare, partendo dalla constatazione che i carichi “devono essere trasportati, per quanto possibile, con mezzi meccanici o con agevolatori appropriati e devono essere predisposte misure adeguate nell’organizzazione del lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È possibile procedere nel modo seguente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “impiegare mezzi di trasporto meccanici ( carrelli elevatori, gru, montacarichi, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare mezzi di trasporto azionati a mano (carrelli per sacchi, carriole, transpallet, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare agevolatori appropriati (cinghie, gerle, organi di presa, ecc.)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre è necessario concepire convenientemente i processi di trasporto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “se si tratta di trasporti che vengono effettuati con regolarità, occorre analizzare le singole fasi e prendere provvedimenti adeguati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se si tratta invece di trasporti casuali, è comunque indispensabile una breve verifica delle singole fasi: preparazione – lavoro di trasporto – ultimazione del lavoro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È poi importante limitare i pesi dei carichi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “stabilire il peso massimo dei carichi da trasportare a mano;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            frazionare il carico, per quanto possibile, in elementi di minor peso e di più facile afferra mento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasportare il carico in due o più persone”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alcune indicazioni sulle vie di trasporto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “tenere libere le vie di trasporto (evitare il pericolo di inciampare o di scivolare, eliminare gli ostacoli);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            buona illuminazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non scegliere scorciatoie, evitare le scale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi al personale:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “impiegare personale adatto (costituzione fisica, qualifica);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coinvolgere i collaboratori nell’analisi delle fasi di lavoro e nella pianificazione dei provvedimenti da adottare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            istruire correttamente gli addetti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            imporre il comportamento corretto svolgendo il lavoro quotidiano, anche quando i lavori sono urgenti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prevedere delle pause e la possibilità di cambiare mansione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rendere obbligatorio l’uso degli agevolatori in dotazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine in merito ai dispositivi di protezione individuale (DPI) si sottolinea che in presenza di rischi di infortunio alle mani e ai piedi, si deve “far rispettare l’uso di guanti e scarpe di sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, in collaborazione con Suva, ICL, SECO, santésuisse, ASA, “ Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella movimentazione manuale di carichi”, a cura di Guido Fischer, Urs Gübeli, Robert Meier, Dieter Schmitter, Margot Vanis e Dieter Zgraggen; collaborazione alla nuova stesura di Urs Hof, Christophe Iseli, Thomas Läubli, Yvonne Straub, Thomas Hilfiker, aggiornamento settembre 2017
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 07:18:16 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-rischio-da-movimentazione-manuale-dei-carichi</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio movimentazione manuale dei carichi,movimentazione manuale dei carichi,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,infortuni sicurezza sul lavoro,denunce infortunio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE: MANUTENZIONI E VERIFICHE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-e-attrezzature-manutenzioni-e-verifiche</link>
      <description>Una guida si sofferma sui rischi correlati alle macchine e sulla manutenzione per preservarne la sicurezza. Focus sui rischi associati alle attività di manutenzione, sulla valutazione dei rischi e sulle procedure per la riattivazione delle macchine.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono i rischi associati alle attività di manutenzione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una guida si sofferma sui rischi correlati alle macchine e sulla manutenzione per preservarne la sicurezza. Focus sui rischi associati alle attività di manutenzione, sulla valutazione dei rischi e sulle procedure per la riattivazione delle macchine.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato nei nostri articoli, la manutenzione, svolta regolarmente, è un elemento fondamentale per mantenere efficienza e sicurezza di attrezzature e macchinari nel tempo. Negli ambienti di lavoro, come sottolinea la campagna europea 2010/2011 sulla manutenzione sicura, sono infatti molti gli incidenti mortali sul lavoro che sono collegati a carenze della manutenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia, secondo anche quanto visto anche nella rubrica “ Imparare dagli errori”, non sono pochi anche gli infortuni negli interventi manutentivi. E dunque la manutenzione deve essere considerata un’attività ad alto rischio e “deve essere eseguita in modo sicuro, con un’adeguata protezione, sia per gli addetti alla manutenzione che per le altre persone eventualmente presenti sul posto di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare i rischi delle attività di manutenzione è il documento “ Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese” prodotto dall’ ATS Brianza ed elaborato attraverso il lavoro del gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento un capitolo si sofferma sul mantenimento nel tempo della sicurezza delle macchine ed impianti e, oltre a fornire informazioni su cosa sia la manutenzione ordinaria e straordinaria, riporta utili considerazioni e indicazioni sui rischi associati alle attività di manutenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I rischi specifici nelle attività di manutenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento sottolinea che oltre ai normali rischi associati a qualsiasi ambiente di lavoro, “durante le operazioni di manutenzione i lavoratori sono esposti ad alcuni rischi specifici. Ad esempio, nella manutenzione di un macchinario che fa parte di una linea di produzione, può essere necessario, durante l’esecuzione di un processo, di dover operare in prossimità di organi in movimento o di elementi attivi in tensione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare durante il normale funzionamento dei macchinari “sono i dispositivi di sicurezza che riducono la probabilità di un errore umano che possa portare a incidenti, mentre nelle condizioni in cui si trovano ad operare i lavoratori che eseguono la manutenzione, la probabilità che possa aversi un contatto diretto tra il lavoratore e gli organi in movimento o le parti sotto tensione è più alta. Per questo motivo, è opportuno che siano individuati i limiti di azione di ogni lavoratore prevedendo almeno un soggetto preposto alla manutenzione delle macchine/impianti che sia in possesso di adeguate competenze”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordando che in allegato al documento è presente una descrizione delle mansioni e delle competenze di un manutentore, la guida dell’ATS segnala poi che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la manutenzione spesso “comporta un lavoro insolito o attività non di routine ed è spesso eseguita in condizioni eccezionali, ad esempio lavorando in spazi ristretti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le operazioni di manutenzione potrebbero riguardare lo smontaggio e il rimontaggio di attrezzature complesse: in situazioni simili il rischio di errore umano cresce e aumenta il pericolo di incidenti”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “in caso di appalti per l’esecuzione di lavori di manutenzione, i lavoratori inviati ad eseguire interventi presso le società appaltanti si trovano spesso a dover cambiare contesto lavorativo e ambiente, e ciò ha come risultato un incremento del rischio di commettere errori che possano dar luogo ad incidenti. Gli appalti multipli e i subappalti sono fattori aggravanti in termini di sicurezza e salute; infatti numerosi incidenti riguardano attività di manutenzione in appalto multiplo o subappalto”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “in alcune realtà produttive i tempi per l’esecuzione della manutenzione devono essere necessariamente ridotti, in particolare quando sono coinvolti rallentamenti o arresti della produzione: in casi simili, le riparazioni ed il ripristino della produzione divengono attività ad alta priorità, ed i lavoratori si trovano a dover operare sotto la pressione del tempo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La manutenzione e la valutazione dei rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La guida ricorda poi che il D.Lgs. 81/2008 “impone a tutte le imprese di condurre la valutazione di tutti i rischi compresi quelli derivanti dalle attività di manutenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La valutazione del rischio per le operazioni di manutenzione – continua il documento – “è un compito particolarmente difficile a causa delle incertezze del lavoro manutentivo; è possibile, infatti, dover iniziare un certo intervento di manutenzione correttiva e scoprire che ulteriori interventi non previsti sono necessari. Per tale motivo è opportuno coinvolgere nel processo di valutazione del rischio gli stessi lavoratori che effettuano le attività manutentive”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti “senza il contributo di coloro che eseguono il lavoro, è difficile identificare tutti i pericoli, analizzare i vari aspetti del lavoro e le situazioni che potrebbero sorgere e decidere i metodi più efficaci e adeguati per prevenire e controllare il rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre sarebbe utile fornire, per ogni intervento manutentivo che debba essere effettuato, “un’apposita scheda che fornisca al lavoratore una panoramica dei risultati della valutazione del rischio per quel determinato lavoro e riassuma tutti i rischi che potrebbero essere presenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure di prevenzione e il riavvio dei macchinari
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente di estrema importanza risultano poi essere “l’individuazione e l’applicazione delle misure di prevenzione riguardanti le attività di manutenzione macchine/impianti assegnate alle varie figure aziendali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare tra i principali accorgimenti, in fase di manutenzione, “risulta necessario la corretta gestione delle chiavi a bordo macchina” (se ne parla nell’Allegato M “Gestione delle chiavi a bordo macchina”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnalando che “una delle principali cause di incidente ed infortunio nelle fasi di manutenzione o pulizia di una macchina o di un impianto è la riattivazione non intenzionale o inattesa di fonti di energia”, si indica che per proteggere i lavoratori dalle sorgenti di energia pericolose durante tali operazioni, si è dimostrata efficace una procedura elaborata dalla OSHA (standard 29 CFR 1910.147), rispondente anche a quanto previsto dall’Allegato V del D.Lgs 81/2008 (Punto 11, parte I, “Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La procedura, nota come lockout/tagout (LOTO), “fissa i criteri e le prassi lavorative da attuare per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            identificare le fonti di energia pericolose;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            isolare e/o dissipare tali energie;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            procedere alla fermata ed al riavvio di un macchinario in sicurezza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo segnalando che nell’Allegato N (Introduzione alla procedura di lockout/tagout) della guida si riportano alcune indicazioni specifiche per adottare tale procedura. Un altro allegato (Allegato O) riporta, invece, un facsimile della “Procedura di controllo e manutenzione macchine”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ATS Brianza, “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, documento elaborato dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08, Rev.25a del 19 giugno 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 07:42:10 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-e-attrezzature-manutenzioni-e-verifiche</guid>
      <g-custom:tags type="string">Rischi addetto manutenzione,All. V D.Lgs.81/08,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Rischi macchine ed attrezzature,Valutazione rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA: IL NUOVO DECRETO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gestione-della-sicurezza-antincendio-in-emergenza-il-nuovo-decreto</link>
      <description>Il decreto ministeriale del 2 settembre 2021 e la gestione della sicurezza antincendio in emergenza. Focus sui contenuti dei piani di emergenza, sulle esercitazioni antincendio e sugli obblighi dei datori di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sicurezza antincendio: quali sono le novità per i piani di emergenza?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il decreto ministeriale del 2 settembre 2021 e la gestione della sicurezza antincendio in emergenza. Focus sui contenuti dei piani di emergenza, sulle esercitazioni antincendio e sugli obblighi dei datori di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci siamo soffermati nelle scorse settimane sul recente Decreto del Ministro dell'Interno 2 settembre 2021, attuativo dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con riferimento alle novità in materia di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gestione della sicurezza antincendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             formazione dei lavoratori e degli addetti alla prevenzione incendi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             requisiti dei docenti dei corsi di formazione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia un altro aspetto importante affrontato dal DM 2 settembre 2021, che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 4 ottobre 2021, riguarda la gestione della sicurezza antincendio in emergenza e la redazione dei piani di emergenza; temi trattati nell’articolo 2, nell’allegato I (con riferimento alle esercitazioni antincendio) e nell’allegato II “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza” del decreto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio una delle più importanti novità è il fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza non dipende più solo dai lavoratori presenti, ma anche dal numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DM 2 settembre 2021: gli obblighi per i datori di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo quanto già indicato nel primo articolo di presentazione riguardo all’articolo 2 del decreto dove si indica (comma 2) che il datore di lavoro per i seguenti casi predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1 dell’articolo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel piano di emergenza devono essere riportati “i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. E per i luoghi di lavoro “che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DM 2 settembre 2021: la preparazione all’emergenza e le esercitazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo brevemente a quanto contenuto nel punto 1.3 dell’allegato I in relazione alla preparazione all’emergenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, “i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la percorrenza delle vie d'esodo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il datore di lavoro, che deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte, dovrà effettuare un’ulteriore esercitazione in caso di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modifiche sostanziali al sistema di esodo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DM 2 settembre 2021: i contenuti del piano di emergenza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo, infine, all’allegato II (Gestione della sicurezza antincendio in emergenza) del DM 2 settembre 2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al punto 2.1 si indica che “in tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il piano di emergenza “deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il piano “deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il punto 2.2 si sofferma sui contenuti del piano di emergenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che i fattori da tenere presenti nella compilazione e “da riportare nel piano di emergenza sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i lavoratori esposti a rischi particolari;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, dell’evacuazione, della lotta antincendio, del primo soccorso);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E tale piano “deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i compiti del perSonale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine il piano di emergenza deve includere “anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'ubicazione dei locali a rischio specifico;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che “per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo ricordando che l’allegato II si sofferma anche sui centri di gestione delle emergenze, sull’assistenza alle persone con esigenze speciali e sulle misure semplificate per la gestione dell’emergenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ministero dell’Interno, Decreto 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ministero dell’Interno, Decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 09 Nov 2021 08:12:08 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gestione-della-sicurezza-antincendio-in-emergenza-il-nuovo-decreto</guid>
      <g-custom:tags type="string">piano di evacuazione,piano di emergenza,Codice prevensione incendio,81/08,vie di esodo,D.Lgs. 81/08,prevenzione incendi,DM 02/09/2021,sicurezza antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICALI: LA PREVENZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/radiazioni-ottiche-artificali-la-prevenzione-del-rischio</link>
      <description>Un intervento si sofferma su stato dell’arte, casi studio e criticità relative all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Gli effetti delle radiazioni, i limiti di esposizione, la valutazione dei rischi e le soluzioni tecniche e procedurali.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come prevenire i rischi dell’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma su stato dell’arte, casi studio e criticità relative all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali. Gli effetti delle radiazioni, i limiti di esposizione, la valutazione dei rischi e le soluzioni tecniche e procedurali.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le norme presenti nel Capo V (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali) del Titolo VIII (Agenti fisici) del D.Lgs. 81/2008 sono ormai entrate in vigore - per tutti gli obblighi richiamati e per tutti i settori produttivi - già dal 26 aprile del 2010. Il Testo Unico recepisce la direttiva 2006/25/CE che riporta le ‘prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia malgrado la normativa vigente e ricordando che “gli effetti nocivi provocati dall’esposizione alla radiazione ottica sulla nostra salute sono noti e documentati da alcuni secoli”, ancora oggi si riscontrano in attività lavorative che comportano elevate esposizioni a radiazioni ottiche artificiali (ROA) “notevoli carenze nell’attuazione delle misure di tutela minime previste dalla normativa, ed una scarsa consapevolezza del rischio da parte degli attori della prevenzione aziendale e conseguentemente dei lavoratori esposti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A raccontare queste carenze e a individuare i principali aspetti relativi alla valutazione e prevenzione del rischio ROA è un intervento che si è tenuto al convegno “dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro” organizzato da Regione Emilia-Romagna, Inail e Ausl Modena durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” (Bologna, 17 ottobre 2018). L’intervento è stato pubblicato nell’omonimo volume “dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro”, curato da S. Goldoni, P. Nataletti e N. Della Vecchia, che raccoglie gli interventi del convegno bolognese.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La conoscenza degli effetti provocati dalle radiazioni ottiche artificiali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento “Radiazioni ottiche artificiali: stato dell’arte, casi studio e criticità”, a cura di I. Pinto, A. Bogi e N. Stacchini (Laboratorio di Sanità Pubblica AUSL Toscana Sud Est - Agenti Fisici Siena) e F. Picciolo (Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente - Università degli Studi di Siena), ricorda che già agli inizi del 1700 Ramazzini - medico italiano fondatore della medicina del lavoro - nel libro “De morbis artificum diatriba“, riguardo ai vetrai scriveva che i loro occhi ‘Affrontano direttamente l’impeto del fuoco e spesso piangono la loro disgrazia con un’acuta infiammazione e si indeboliscono perché i loro umori naturali, che sono acquosi, vengono riseccati e consumati dall’eccessivo calore’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si segnala che “in un altro trattato di medicina del lavoro del Ferrannini, dei primi del ‘900, si legge - a proposito dei “disturbi oculari connessi alla saldatura dei metalli” – ‘è questa la sindrome dell’oftalmia elettrica, che si ha negli operai che saldano o fondono metalli con l’elettricità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per confermare poi che gli effetti nocivi derivanti dal rischio ROA sono noti da tempo si sottolinea poi che ormai da 40 anni ci sono dati sull’effetto cancerogeno della radiazione UV, “classificata dallo IARC come cancerogeno in classe 1”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Radiazioni ottiche artificiali: indicazioni per la prevenzione e protezione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione si sofferma poi sulle “principali tipologie di danno che l’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare e che il Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/2008 intende prevenire”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala, a questo proposito, che gli effetti dell’esposizione “dipendono dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono la possibilità che questi effetti si verifichino e/o la loro gravità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene poi segnalato che i limiti di esposizione fissati dal D.Lgs. 81/2008 definiscono “i livelli di esposizione non superabili nell’arco della giornata lavorativa, al di sotto dei quali, di solito, non si verificano effetti dannosi di tipo deterministico in soggetti adulti sani, cioè effetti per i quali è nota la soglia di insorgenza e la cui gravità è funzione dell’entità dell’esposizione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I limiti di esposizione sono stati dunque fissati per soggetti sani: “nei casi di soggetti ‘particolarmente sensibili’ alla radiazione ottica, ovvero in presenza di sostanze fototossiche o foto allergizzanti, il rispetto dei limiti di esposizione può non essere sufficiente a garantire la prevenzione di effetti avversi indesiderati e si rende perciò necessario, in fase di scelta delle appropriate misure di tutela, approfondire le valutazioni insieme al medico competente e, nel dubbio, adottare, anche in via cautelativa, ulteriori precauzioni e misure di protezione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda anche che i limiti di esposizione adottati dalla normativa “sono il risultato dell’analisi approfondita e periodica della letteratura scientifica e della valutazione comparata delle soglie sperimentali degli effetti indotti dalla ROA, determinate sia su modelli animali sia sull’uomo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E iL rispetto dei limiti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “previene l’insorgenza di ben noti effetti deterministici quali l’eritema, la fotocheratite, la fotocongiuntivite, la cataratta ed effetti di tipo termico, la cui gravità è direttamente correlata all’entità dell’esposizione”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per UV e luce blu non può annullare il rischio di effetti a lungo termine dipendenti dalle dosi accumulate in esposizioni croniche nel corso della vita lavorativa (cancerogenesi, danni oculari da esposizione cronica a luce blu). Per questi ultimi effetti i limiti di esposizione alla radiazione UV e alla luce blu non possono e non devono essere considerati come una sorta di linea di sicurezza al di sotto della quale gli stessi effetti non possono verificarsi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso “limitare l’esposizione al di sotto della soglia di induzione degli effetti acuti contribuisce comunque a diminuire la dose che ogni lavoratore esposto accumula giorno dopo giorno e quindi implicitamente riduce anche la probabilità o la gravità degli effetti a lungo termine, di cui al momento non è nota una relazione dose/risposta”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Radiazioni ottiche artificiali: valutazione dei rischi e soluzioni tecniche
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alla luce di tali considerazioni – continuano i relatori - la normativa “prevede che la valutazione dei rischi dovuti all’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali prenda in esame anche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Poiché generalmente in sede di valutazione dei rischi il datore di lavoro “non può essere a conoscenza di tutte le situazioni specifiche, per esempio non può sapere se un lavoratore sta seguendo un trattamento medico con farmaci  fotosensibilizzanti, o se è un soggetto particolarmente sensibile”, è indispensabile che ciascun lavoratore esposto al rischio ROA “sia in grado di individuare la sussistenza ovvero l’insorgenza di eventuali condizioni individuali di suscettibilità al rischio espositivo”. A tal fine è indispensabile “che tali importanti aspetti siano trattati nell’ambito della formazione prevista dalla normativa, in stretta collaborazione con il medico competente e con l’attività di sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori professionalmente esposti a ROA”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre in relazione alla valutazione del rischio si segnala poi che la normativa richiede che, in primo luogo, si prenda in considerazione “la possibilità di ridurre il rischio alla fonte”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che laddove l’attività comporti il superamento dei valori limite di esposizione “qualora non si adottino specifici dispositivi di protezione, è necessario ricorrere a soluzioni tecniche e procedurali quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la definizione di “zone ad accesso limitato”: zone “contrassegnate da idonea segnaletica di sicurezza, ove chiunque acceda deve essere informato e formato sui rischi di esposizione alla radiazione ottica emessa dalle sorgenti in esse contenute e sulle appropriate misure di protezione”. È una soluzione “particolarmente utile per evitare esposizioni indebite, vale a dire esposizioni di lavoratori inconsapevolmente esposti e non direttamente coinvolti nelle operazioni con sorgenti ROA potenzialmente nocive, nonché esposizioni di soggetti particolarmente sensibili”. Si ricorda che ai sensi dell’art. 217, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, (e anche dell’Allegato XXV), è “sempre necessario delimitare le aree in cui i lavoratori o le persone del pubblico possono essere esposti a valori superiori a valori limite di esposizione. L'area va indicata tramite segnaletica e l’accesso alla stessa va limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista un rischio di superamento dei valori limite di esposizione”. Nell’intervento si riportano indicazioni sulle specifiche sanzioni previste per la violazione del comma 2 e comma 3 dell’articolo 217 del D.Lgs. 81/2008;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il contenimento della sorgente all’interno di ulteriori idonei alloggiamenti schermanti completamente ciechi oppure di attenuazione nota, in relazione alle lunghezze d’onda di interesse; ad esempio, la radiazione UV si può schermare con finestre di vetro o materiali plastici trasparenti nel visibile;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’adozione di schermi ciechi o inattinici a ridosso delle sorgenti (es.: gli schermi che circondano le postazioni di saldatura, come da UNI EN 1598:2004);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la separazione fisica degli ambienti nelle quali si generano ROA potenzialmente nocive dalle postazioni di lavoro vicine;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’impiego di automatismi (interblocchi) per disattivare le sorgenti ROA potenzialmente nocive (es.: lampade germicide a raggi UV) sugli accessi ai locali nei quali queste sono utilizzate”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo segnalando che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta poi indicazioni ed eventuali criticità relative ad alcune attività e lavorazioni in cui le esposizioni a ROA possono essere elevate ( saldatura ad arco, fusione di vetro e metalli, impiego di apparati ad uso medico e di laboratorio, …).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro”, a cura di S. Goldoni, P. Nataletti e N. Della Vecchia, pubblicazione che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno - Bologna, 17 ottobre 2018 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 07:38:30 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/radiazioni-ottiche-artificali-la-prevenzione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,81/08,Titolo VIII D.Lgs. 81/08,D.Lgs. 81/08,rischio radiazioni ottiche artificiali,rischio attività di saldatura,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio agenti fisici,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: NON VELOCIZZARE LE LAVORAZIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-non-velocizzare-le-lavorazioni</link>
      <description>L’esigenza di celerità quale motore di scelte operative azzardate e violazioni di norme di sicurezza, la fretta quale sintomo ed effetto della disorganizzazione strutturale, il risparmio di tempo quale vantaggio di impresa: sentenze.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le scorciatoie usate per velocizzare le operazioni e i tempi di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’esigenza di celerità quale motore di scelte operative azzardate e violazioni di norme di sicurezza, la fretta quale sintomo ed effetto della disorganizzazione strutturale, il risparmio di tempo quale vantaggio di impresa: sentenze.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             L’ascensore usato dall’operaio come montacarichi “per accelerare il suo lavoro”
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 luglio 2016 n.28250, la Corte ha confermato la condanna di numerosi soggetti per omicidio colposo in danno del lavoratore M.F., “il quale, addetto al cantiere sito in …, cadeva nel vano ascensore mentre trasportava con una carriola il materiale necessario per i lavori che stava effettuando, consistenti nella chiusura delle tracce in precedenza realizzate dagli impiantisti, riportando lesioni tali da cagionare l’immediato decesso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La condotta del lavoratore è definita dalla sentenza come “ben lontana dall’apparire esorbitante dalle mansioni lavorative o imprevedibile”, in quanto “l’operaio aveva deciso di utilizzare l’ascensore come montacarichi all’evidente scopo di accelerare il suo lavoro e, per farlo, non aveva dovuto superare alcuna difficoltà, visto che i cancelletti metallici provvisori non erano chiusi con lucchetto o altro dispositivo che richiedesse l’uso di chiavi, e che il pannello di comando provvisorio dell’ascensore non era provvisto di alcun sistema che impedisse l’uso ai non autorizzati (bastava solamente collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente per rendere funzionante la macchina elevatrice, che poi poteva essere messa in moto agendo sui pulsanti del quadro di comando).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione sottolinea che “la raccomandazione orale del datore di lavoro a non usare l’ascensore, anche ammesso che fosse stata fatta, non sarebbe stata sufficiente, visto che in ultima analisi era proprio la difficoltà di portare i carichi in quota, dovuta all’organizzazione del cantiere, a indurre all’inosservanza della “raccomandazione” nell’interesse della stessa ditta esecutrice dei lavori, e non era stata comminata, né di certo sarebbe stata adottata, alcuna sanzione nei confronti di chi fosse stato colto a trasgredirvi.” 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Transpallet usato per sollevare il conducente dell’autocarro al fine di “rendere più rapide le operazioni di carico”
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Con Cassazione Penale, Sez.IV, 1° luglio 2016 n.27051, la Corte ha confermato la condanna di G.S.P. per il reato di lesioni colpose gravi con violazione di norme antinfortunistiche per avere “utilizzato un trans pallet non solo per montare il carico sul mezzo di trasporto, ma anche per issare il conducente del mezzo DG.A. all’interno del vano dell’autocarro per aiutarlo a ricevere il materiale che doveva essere posto all’interno, per rendere più rapide le operazioni di carico del mezzo.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Già la Corte d’Appello aveva evidenziato che “tale uso del mezzo trans pallet elettrico era espressamente in contrasto con il manuale di uso del mezzo che escludeva che lo stesso potesse essere impiegato per sollevare persone, soffermandosi altresì a chiarire l’efficienza causale della colpa attribuibile al ricorrente, proprio in ragione degli obblighi imposti dall’art.71 comma IV lett.a 1 D.Lgs 81/2008 al responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro, norma precipuamente indirizzata al fine di evitare infortuni del genere.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In conclusione, “in tale contesto pertanto la circostanza che la persona offesa abbia potuto assumere una posizione errata, ovvero attuare una scelta operativa azzardata per velocizzare le operazioni di carico non può assumere alcun rilievo esimente per il responsabile della sicurezza, che avrebbe dovuto impedire al G.S.P. di utilizzare il trans pallet per issarsi sul vano porta carico dell’automezzo, prassi lavorativa che si poneva in contrasto con lo specifico divieto stabilito dalla disciplina del mezzo di carico.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La macchina insaccatrice usata scorrettamente “per esigenze di celerità”
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una prassi abituale scorretta finalizzata a velocizzare il lavoro è oggetto di Cassazione Penale, Sez.IV, 20 settembre 2019 n.38845, una sentenza che ha confermato la condanna della datrice di lavoro di una S.p.a. committente (un salumificio) e della datrice di lavoro della cooperativa appaltatrice per aver cagionato lesioni personali gravi ad un dipendente di quest’ultima (MA.M.) che era addetto alla macchina insaccatrice.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Mentre le istruzioni del costruttore “prescrivevano che, in caso di esaurimento della carne da insaccare, la macchina venisse spenta e l’operatore provvedesse quindi a spingere verso il basso la carne rimasta”, il lavoratore infortunato, “contrariamente alla procedura prevista, provvedeva a spingere la carne rimasta nella tramoggia dell’insaccatrice con un pestello e quindi con le mani, mentre un altro dipendente avviava la macchina, cosicché la persona offesa toccava con le dita le palette metalliche in rotazione, con conseguente amputazione parziale delle falangi distali di due dita.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, “dalle dichiarazioni della persona offesa, del collega B.A., di M.R., caporeparto, e di M.S., suo vice, emerge che la manovra pericolosa effettuata dal MA.M. costituiva, da anni, prassi abituale per tutti i lavoratori del salumificio, i quali sistematicamente eludevano il dispositivo di sicurezza costituito dallo scalino, operando in due (uno faceva funzionare il macchinario mentre l’altro spingeva i residui di impasto), in modo da far prima e non sprecare nulla.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque, “se è indubbia la sussistenza di profili di colpa a carico del lavoratore, nel compimento di un’operazione certamente imprudente, quest’ultima, lungi dal poter essere ascritta ad una estemporanea ed imprevedibile scelta del MA.M., rientrava in una prassi abituale, adottata, da anni, da tutti gli addetti alla lavorazione, per esigenze di celerità e di snellimento degli incombenti operativi.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Violazioni delle norme di sicurezza in un cantiere che era “strutturato per eseguire in brevissimo tempo le opere commissionate”
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questa in estrema sintesi la situazione descritta da Cassazione Penale, Sez.III, 20 febbraio 2015 n.7783: a seguito di sopralluogo in un cantiere, l’Organo di Vigilanza contestava al datore di lavoro che “mancavano adeguate impalcature o comunque le opere precauzionali atte a limitare il pericolo di caduta di persone o cose; i ponteggi installati in cantiere erano privi di scale e di un sistema di ancoraggio, nonché dei dovuti parapetti.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sentenza precisa che “tutte le violazioni di cui alla rubrica sono state commesse perché il cantiere in questione era strutturato per eseguire in brevissimo tempo le opere commissionate, circostanza, questa, che consente di ritenere la volontarietà del prevenuto al mancato rispetto delle norme di sicurezza al fine di abbreviare i tempi di esecuzione dei lavori commissionatigli”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il risparmio di tempo quale risparmio di spesa “in termini di giornate di lavoro pagate e di costo complessivo dell’opera”: condannata la persona giuridica ai sensi del D.Lgs.231/01
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo questa breve rassegna - che come sempre non pretende di essere esaustiva - con una sentenza emanata circa un mese fa (Cassazione Penale, Sez.IV, 10 settembre 2021 n.33595), con cui la Corte ha condannato diversi soggetti amministratori per lesioni colpose nonché applicato alla S.p.a. il D.Lgs.231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in virtù del vantaggio derivante dai tempi di velocizzazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nello specifico il lavoratore infortunato, “mentre si trovava sulla sommità di un forno fusorio in fase di installazione presso lo stabilimento della F. s.p.a. precipitava da un’altezza di m.3,20 procurandosi le lesioni gravi già descritte: i lavori riguardavano la fornitura e installazione alla F. s.p.a. di un forno fusorio da parte della O. F. s.r.1., la quale si avvaleva per la realizzazione e la sistemazione del refrattario della D.E. s.r.l., che, a sua volta, subappaltava alla T.A. srl i lavori che avvenivano nel periodo di chiusura delle attività ordinarie della F. s.p.a.”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel confermare la responsabilità (anche) della persona giuridica, la Cassazione evidenzia che la “F. spa ha più volte ribadito la decisione di contenere l’attività di realizzazione del forno di cui all’imputazione nel periodo di chiusura estiva della società. Per quanto si sia verificato che ciò non ha trovato concreta realizzazione (atteso che le opere sono iniziate prima e sono finite dopo la chiusura estiva) può affermarsi che sia emerso un diretto interesse alla maggior concentrazione possibile dei tempi di realizzazione, se non altro per consentire la disponibilità del nuovo forno alla piena ripresa dell’attività produttiva.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una “concentrazione che sarebbe stata sicuramente compromessa da una più attenta attività di verifica e di coordinamento tra le ditte che dovevano operare per la realizzazione del forno stesso.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non va dimenticato a tale proposito - secondo la Corte - che “al risparmio di tempo corrisponde in via logica e fattuale un corrispondente risparmio di spesa in termini di giornate di lavoro pagate e comunque di costo complessivo dell’opera.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E “specularmente, la fretta nella realizzazione delle opere evitando la necessaria precisione di verifica e di gestione dei rischi costituisce sintomo e nello stesso tempo effetto della disorganizzazione strutturale con la quale la F. spa ha deliberatamente stabilito di dar luogo all’attività nel corso della quale T.C.C. subiva il grave infortunio sopra ricostruito.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte specifica poi che “il contratto di acquisto del forno, inoltre non indica alcuna voce di spesa relativa alla sicurezza dei lavoratori. Voce che dunque non è in alcun modo stata presa in considerazione nella stipula.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se “è pur vero che la F. spa ha qui prodotto la nota di sintesi delle spese sostenute dall’azienda in materia di sicurezza”, tuttavia “ciò conferma che - a fronte di una prassi operativa che solitamente tiene conto dei rischi interni e della necessità di far fronte alle spese per la salvaguardia dell’incolumità e della salute dei propri dipendenti - altrettanto non è stato attuato nel caso di specie, nella erronea convinzione che fosse sufficiente attribuire la gestione dei rischi ed i costi ad essi connessi al venditore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In conclusione, “con ciò, si è fatto buon uso del principio secondo cui, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art.5, D.Lgs.8 giugno 2001, n.231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione (v. anche Sez.4, Sent. n.13575 del 5 maggio 2020).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 05:34:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-non-velocizzare-le-lavorazioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,sentenze sicurezza sul lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,condanna datore di lavoro,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: MANUTENZIONE E VERIFICHE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-manutenzione-e-verifiche</link>
      <description>Una guida dell’ATS Brianza si sofferma sui rischi correlati alle macchine presenti in azienda. Focus sulla gestione della sicurezza delle macchine nel tempo. La manutenzione ordinaria e straordinaria e la verifica dei dispositivi di sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come conservare e garantire nel tempo la sicurezza delle macchine
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Una guida dell’ATS Brianza si sofferma sui rischi correlati alle macchine presenti in azienda. Focus sulla gestione della sicurezza delle macchine nel tempo. La manutenzione ordinaria e straordinaria e la verifica dei dispositivi di sicurezza.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
         Riguardo alle macchine presenti nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro successivamente alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento oltre a redigere un programma di adeguamento per le situazioni che comportano un rischio residuo significativo e migliorabile, “deve garantire il mantenimento nel tempo di macchine ed impianti in modo che non abbiano a perdere i requisiti di adeguatezza certificati dal costruttore”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E a tal fine, l’art. 28 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 81/2008 richiede che “il DVR contenga l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare per garantire la sicurezza dei lavoratori” e il datore di lavoro “può incaricare per la gestione ed attuazione di tali misure soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare, in questi termini, l’importanza della gestione della sicurezza delle macchine nel tempo e a fornire informazioni sulla manutenzione e la prevenzione degli infortuni è il documento “ Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese” prodotto dall’ ATS Brianza ed elaborato attraverso il lavoro del gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La sicurezza delle macchine e l’importanza della manutenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda che la manutenzione è definita (UNI EN 13306:2018) come ‘combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un’entità’ (parte, componente, dispositivo, sottosistema, unità funzionale, attrezzatura o sistema che possa essere descritto e considerato individualmente) ‘destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta’. E sottolinea che queste attività necessarie per garantire nel tempo il permanere delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, “necessitano della registrazione dei controlli effettuati e dei loro esiti in modo da permettere l’adozione dei correttivi necessari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che la manutenzione ha subito vari mutamenti negli ultimi decenni, “evolvendo da un’impostazione tradizionale, che la vedeva sostanzialmente come ‘riparazione quando si verifica un guasto’, ad una attività assai più complessa, che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un’attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia molte volte accade che, “per esigenze di processo produttivo e di tempo, la manutenzione di macchine utensili e impianti sia effettuata in maniera superficiale o non sia eseguita affatto. A causa di ciò i macchinari nel corso del tempo perdono in efficienza e sono soggetti a rotture improvvise che, oltre a creare fermi di produzione, possono mettere a rischio la salute e la vita degli operatori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che per un completo adempimento agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 è richiesto che siano garantite:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza richiesti per macchine ed impianti, anche effettuando la manutenzione nei modi e nei tempi indicati nei manuali specifici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la salute e la sicurezza degli stessi addetti alle attività di manutenzione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi che la manutenzione può essere classificata in vari modi (in un allegato al documento si fa riferimento anche alle varie forme di manutenzione correttiva e manutenzione preventiva) ma la più importante distinzione rimane quella tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che la manutenzione ordinaria “riguarda attività regolari o ripetute di manutenzione preventiva elementare”. E gli interventi manutentivi durante il ciclo di vita “sono atti a mantenere l'integrità originaria del bene, mantenere o ripristinare la sua efficienza, contenere il normale degrado d'uso, garantire la sua vita utile e far fronte ad eventi accidentali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In genere gli interventi sono richiesti a seguito di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica, secondo condizione);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare si indica che i componenti critici per la sicurezza (le parti del macchinario il cui guasto può costituire un pericolo per i lavoratori) “vanno sottoposti, con cadenza prestabilita generalmente da parte del costruttore, a controlli o interventi manutentivi in modo da prevenirne il guasto che può causare un incidente o un infortunio. Tale approccio preventivo è utile, non solo per ridurre la probabilità di accadimento di un infortunio, ma anche per garantire il corretto funzionamento del macchinario nel tempo, riducendone quindi i tempi di fermo, a tutto vantaggio della produttività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La manutenzione straordinaria comprende, invece, “tipologie d'interventi non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi interventi inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “possono prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l'efficienza, l'affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l'ispezionabilità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non comportano variazioni di destinazioni d'uso del bene”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In poche parole – continua il documento dell’ATS Brianza - la manutenzione straordinaria è “l’insieme delle azioni migliorative, preventive rilevanti (quali ad esempio revisioni che aumentano il valore dei sistemi e/o ne prolungano la longevità) ed in taluni casi anche correttive (quando l'intervento correttivo aumenta in modo significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema) il cui scopo non è dettato da un’esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma piuttosto da una gestione economica, nel tempo, del sistema mantenuto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso le manutenzioni “si devono formalizzare in apposito registro di controllo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il rischio macchina e la verifica dei dispositivi di sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre in relazione alla gestione della sicurezza delle macchine nel tempo il documento si sofferma anche sulla verifica dei dispositivi di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si sottolinea che è necessario che “i ripari ed i dispositivi di sicurezza installati sulle macchine siano mantenuti nelle condizioni da garantire la sicurezza degli operatori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare le verifiche effettuate e registrate secondo istruzioni operative specifiche permettono anche di “limitare il fenomeno comune della neutralizzazione (manomissione) dei dispositivi di sicurezza (es. interblocco associati ai ripari, pulsanti e funi di emergenza, etc.) derivante da un uso scorretto ragionevolmente prevedibile delle macchine, dovuto il più delle volte a risparmiare tempo in operazioni di regolazione e/o misurazione, limitando le operazioni di arresto ed avviamento altrimenti necessarie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che le verifiche di base effettuate secondo uno scadenziario “devono contemplare almeno:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la presenza di tutti i ripari fissi e mobili installati correttamente a protezione delle zone pericolose con tutti gli elementi di fissaggio previsti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’integrità il corretto montaggio e funzionamento dei microinterruttori di interblocco
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’integrità dei dispositivi di comando e la corrispondenza della funzione svolta con i relativi pittogrammi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’integrità il corretto montaggio e funzionamento di pulsanti e funi di emergenza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente tutte le operazioni “devono essere effettuate in condizioni di sicurezza per i lavoratori” e le situazioni non conformi “devono essere comunicate attraverso la scala gerarchica al datore di lavoro affinché possa provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza. Qualora la non conformità sia di pregiudizio per la sicurezza dei lavoratori, la macchina non potrà essere utilizzata fino all’adozione delle misure necessarie atte ad eliminarla”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo segnalando che in merito alla gestione nel tempo della sicurezza delle macchine il documento si sofferma anche su altri argomenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischi associati alle attività di manutenzione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dispositivi di protezione individuale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informazione, formazione e addestramento all’utilizzo delle macchine.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ATS Brianza, “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, documento elaborato dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08, Rev.25a del 19 giugno 2020.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Tue, 19 Oct 2021 05:48:02 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-manutenzione-e-verifiche</guid>
      <g-custom:tags type="string">Rischi addetto manutenzione,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,verifica attrezzature,manuale uso e manutenzione,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: FAQ SULLE VERIFICHE DEL GREEN PASS</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covide-19-faq-sulle-verifiche-del-green-pass</link>
      <description>Le risposte del Governo alle principali domande e dubbi sull’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento alla normativa firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Green pass e lavoro: le risposte ufficiali alle domande sulle verifiche
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Le risposte del Governo alle principali domande e dubbi sull’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento alla normativa firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Roma, 14 Ott – Come ricordato nell’articolo “ Obbligo del green pass: le linee guida per le pubbliche amministrazioni”, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato la normativa (DPCM) con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo; normativa richiesta dallo stesso decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 nell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico) e articolo 3 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo che uno dei DPCM firmati contiene le “ Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”, linee guida che il nostro giornale ha già iniziato a presentare con riferimento ad una bozza del decreto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della normativa, riprendiamo le specifiche indicazioni sull’organizzazione delle verifiche con riferimento ad alcune risposte alle domande frequenti sui DPCM riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio. Risposte che sono state pubblicate sul sito del Governo il 12 ottobre 2021 e che rispondono ad alcuni dubbi interpretativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          FAQ su green pass e lavoro: i controlli e i soggetti che non possono vaccinarsi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo innanzitutto le risposte relative alle modalità/organizzazione dei controlli dei green pass.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          FAQ su green pass e lavoro: i provvedimenti, le sanzioni e i lavoratori distaccati
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          FAQ su green pass e lavoro: altre precauzioni e specifiche attività
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC” (Noleggio con conducente).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          FAQ su green pass e lavoro: lavoratori autonomi, verifiche e sanzioni per i datori
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nei prossimi giorni pubblicheremo ulteriori approfondimenti su DPCM e linee di indirizzo per affrontare nel modo migliore l’entrata in vigore (15 ottobre 2021) dell’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in ambito lavorativo pubblico e privato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <pubDate>Fri, 15 Oct 2021 05:32:54 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covide-19-faq-sulle-verifiche-del-green-pass</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,green pass,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/s/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: REGOLE GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-regole-green-pass-nei-luoghi-di-lavoro</link>
      <description>Cosa è cambiato nell’accesso ai luoghi di lavoro? Chi dovrà gestire il controllo delle certificazioni verdi? Quali sono gli atti da compiere per non rischiare sanzioni?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Cosa è cambiato nell’accesso ai luoghi di lavoro? Chi dovrà gestire il controllo delle certificazioni verdi? Quali sono gli atti da compiere per non rischiare sanzioni?
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cosa è cambiato nell’accesso ai luoghi di lavoro? Chi dovrà gestire il controllo delle certificazioni verdi? Quali sono gli atti da compiere per non rischiare sanzioni? Il quadro delle misure contenute nel decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 si arricchisce di osservazioni e questioni applicative nell’approfondimento della Fondazioni Studi dal titolo “La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La bussola per il Green pass nei luoghi di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo vara le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico. Le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali, da formalizzare entro il 15 ottobre 2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            1. IMPIEGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PUBBLICO
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.1 Natura e durata dell’obbligo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decreto prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde Covid19 (comunemente chiamato Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.2 Soggetti destinatari dell’obbligo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La previsione espressa nel provvedimento riguarda il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso, l’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.3 Esclusione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.4 Oneri di controllo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A tal fine i datori di lavoro sono chiamati ad individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, dies a quo per l’efficacia della misura in discorso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.5 Mancato possesso della certificazione e conseguenze
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il personale individuato dal comma 1 dell’art. 9-quinquies, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante l’assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.6 Violazione degli obblighi e sanzioni
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro. Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.7 Titolari di cariche elettive o istituzionali
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il descritto regime si applica inoltre ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, con l’eccezione evidentemente dei riferimenti alle prestazioni lavorative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1.8 Organi costituzionali
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’applicabilità delle norme sul Green pass agli organi costituzionali, pur estesa a questi ultimi, è soggetta ad uno specifico adeguamento da parte loro, facoltà che deve ritenersi quale espressione della riconosciuta speciale autonomia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            2. IMPIEGO DEL GREEN PASS NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2.1 Natura e durata dell’obbligo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decreto prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde Covid19 (c.d. Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2.2 Soggetti destinatari dell’obbligo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, componenti delle commissioni tributarie, magistrati onorari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2.3 Mancato possesso della certificazione e conseguenze
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’assenza dall’ufficio a causa del difetto di possesso o esibizione del Green pass è considerata assenza ingiustificata.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2.4 Esclusione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le prescrizioni relative agli uffici giudiziari non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            3. IMPIEGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3. 1 Natura e durata dell’obbligo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decreto prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID19 (c.d. Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3.2 Soggetti destinatari dell’obbligo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3.3 Esclusione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non sono inclusi nel novero degli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3.4 Oneri di controllo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, dies a quo per l’efficacia della misura in discorso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3.5 Mancato possesso della certificazione e conseguenze
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I lavoratori individuati dal comma 1 dell’art. 9-septies, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3.6 Violazione degli obblighi e sanzioni
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro. Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            4. OSSERVAZIONI E QUESTIONI APPLICATIVE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Emerge un quadro generale per cui il mancato possesso del Green pass, quando dichiarato spontaneamente dal lavoratore o verificato all’accesso sul luogo di lavoro per effetto dei controlli che i datori di lavoro sono chiamati ad organizzare sistematicamente entro il 15 ottobre – anche nominando i preposti – non ha alcuna ricaduta sanzionatoria sui lavoratori. Neppure dal punto di vista del rilievo disciplinare interno, espressamente escluso dal D.L. n. 127/2021. Viceversa, la circostanza che sia sanzionato in via amministrativa l’accesso, in violazione degli obblighi premessi dal decreto, induce a ritenere la punibilità, che in tal caso ha come obiettivo sia la scarsa diligenza datoriale nei controlli, sia quella dei lavoratori, sui quali comunque incombe l’obbligo di possesso, oltre che di esibizione della certificazione, pena il sostanziale divieto di accesso ai luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass, inoltre, è escluso per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Tuttavia il Green pass è ottenibile anche con l’effettuazione del tampone, ed è rilasciato anche ai soggetti guariti dal contagio. Appare perciò opportuno che vengano chiarite tali condizioni, anche con la circolare del Ministero della Salute che la stessa norma preannuncia ai fini della definizione dei criteri per la certificazione della suddetta esenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rispetto alle versioni del testo “ufficiale” relativo ai lavori sul decreto n. 127/2021, scompare il riferimento alla sospensione dei lavoratori privi di Green pass, con l’eccezione e i limiti previsti dal settimo comma dell’introdotto art. 9-septies per i datori di lavoro privati che occupano meno di quindici dipendenti. Dal punto di vista pratico la scelta risolve qualche problema di inquadramento dei periodi precedenti alla declaratoria di sospensione ed evita le criticità scaturenti dalla necessità di comunicare il provvedimento di sospensione da parte del datore di lavoro, con tutte le problematiche connesse alla ricezione della comunicazione, della prova della stessa, etc., che mal si coniugano con la necessità dell’immediatezza richiesta dall’esigenza di prevenire la diffusione dell’infezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ancora, il testo licenziato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, vede espunta la possibilità che per i magistrati l’assenza ingiustificata per mancanza del Green pass possa essere suscettibile di rilievo anche ai fini della decadenza dall’incarico, prima prevista dalle bozze circolate, che facevano riferimento espresso all’art. 127, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 3/1957.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’art. 9-quinquies con riferimento ai soggetti obbligati all’attuazione delle misure in esame e alla verifica della loro corretta applicazione, richiama la figura del datore di lavoro, onerato tra l’altro della necessità della individuazione formale dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi premessi dalla stessa norma. È evidente che il concetto di “datore di lavoro” nella pubblica amministrazione è soggetto ad una qualificazione sui generis, per effetto della quale un riferimento così indefinito richiederebbe una ulteriore specificazione, come accade ad esempio con l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che assegna ai dirigenti tali funzioni, il cui richiamo in sede di chiarimenti attuativi potrebbe essere opportuno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tutti gli oneri di controllo sono ricondotti alla figura del “datore di lavoro” anche per il settore privato. Tuttavia, è pacifico, la norma si applica “a chiunque svolge una attività lavorativa”, pertanto anche ai lavoratori autonomi. Ergo, non è chiaro a chi spetti il controllo nel caso di accesso sul luogo di lavoro da parte di un lavoratore autonomo (ad esempio l’idraulico presso l’abitazione o nel rapporto di collaborazione domestica). La questione ha un suo rilievo con riferimento alla imputabilità delle sanzioni previste dal comma 9 dell’art. 9-septies, posta la responsabilità dei singoli lavoratori, sui quali incombe comunque l’onere di osservare la prescrizione del possesso della certificazione ai fini dell’accesso al luogo dove è resa la prestazione lavorativa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per le imprese con meno di quindici dipendenti la sospensione è possibile dopo il quinto giorno dalla mancata presentazione del Green pass, per un periodo massimo di dieci giorni rinnovabili una sola volta. Pertanto appare potersi dedurre che il provvedimento di sospensione è legittimo soltanto laddove sussista un contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione. Considerato che quest’ultimo non potrà avere una durata massima superiore a venti giorni, compreso l’unico rinnovo consentito, è auspicabile un chiarimento governativo sul tema, considerato che, allo stato, alla luce della previsione speciale in discorso, non pare potersi dare corso a un rapporto sostitutivo superiore a tale periodo massimo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il controllo della certificazione per l’accesso ai luoghi di lavoro può essere fatto anche a campione. È evidente, comunque, che un controllo diffuso e incondizionato garantirebbe migliori margini di sicurezza. Tuttavia, tale controllo – quotidiano – potrebbe richiedere un dispendio di tempo ed energie significativo, soprattutto per le realtà piccole o medio-piccole. Sarebbe pertanto opportuno, ai fini applicativi, riconoscere la possibilità di rilevare al primo controllo, la data di scadenza della certificazione, fornendo all’interessato idonea informativa ed acquisendo il necessario consenso, ai fini della conformità con i diritti connessi al trattamento dei dati personali, in modo da evitare la reiterazione di controlli identici. Anche prescrivendo la necessità che tale operazione faccia parte delle modalità operative che si richiede di attuare entro il 15 ottobre.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg" length="44232" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 29 Sep 2021 05:42:14 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-regole-green-pass-nei-luoghi-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">green pass,Consulenza sicurezza covid-19,Protocollo sicurezza anticontagio,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: OBBLIGO GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-obbligo-green-pass-nei-luoghi-di-lavoro</link>
      <description>Le novità del nuovo decreto-legge in materia di estensione del green pass nel mondo del lavoro pubblico e privato. Le conseguenze dell’assenza del green pass, le regole per le piccole aziende e il prezzo dei test antigenici.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’obbligo del green pass nel lavoro pubblico e privato
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le novità del nuovo decreto-legge in materia di estensione del green pass nel mondo del lavoro pubblico e privato. Le conseguenze dell’assenza del green pass, le regole per le piccole aziende e il prezzo dei test antigenici.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo che il Senato ha dato il definitivo via libera al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dopo la pubblicazione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato un nuovo decreto legge sull’estensione del Green Pass nel mondo del lavoro pubblico e privato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decreto-legge recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, …
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In relazione al notevole impatto che questa normativa - giustificata dalla necessità “garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2” - avrà sul mondo del lavoro, presentiamo le novità, in attesa della pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale, con riferimento alla bozza del nuovo decreto-legge (DL) e a quanto riportato nel “ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 settembre 2021”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le novità per il lavoro pubblico e privato
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, che ha la qualità di sintetizzare in modo comprensibile i contenuti dei provvedimenti approvati, si sofferma sulle novità per il lavoro pubblico e privato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al lavoro pubblico si segnala che “è tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche”. E l’obbligo “riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”. L’obbligo “è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde “sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate” e sono i datori di lavoro “a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle sanzioni il decreto prevede che “il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine l’obbligo di Green Pass “vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo al lavoro privato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che “sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato”: il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono sempre richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque, come per il lavoro pubblico, il Green Pass è richiesto non tanto per lavorare, ma per accedere ai luoghi di lavoro (nel decreto non si fa riferimento al lavoro agile o al telelavoro).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decreto prevede inoltre che il personale “se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le conseguenze dell’assenza del green pass e le piccole aziende
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riportiamo qualche ulteriore indicazione in relazione all’art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) che l’art. 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato) del nuovo DL indica dover essere aggiunto al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come indicato in premessa facciamo riferimento alla bozza del decreto-legge che, pur nel quadro di quanto già pubblicato dal Comunicato del Consiglio dei Ministri, potrebbe avere alcune piccole variazioni rispetto a quanto uscirà a breve in Gazzetta Ufficiale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al lavoro privato il comma 1 dell’Art. 9-septies indica che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle conseguenze dell’assenza della certificazione verde si indica che (comma 6) i lavoratori, ‘nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato’. E la sospensione (comma 7) ‘è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre il comma 7 riporta qualche variazione per le piccole aziende.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che per le imprese con meno di quindici dipendenti, ‘dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il prezzo dei test, gli uffici giudiziari e le attività culturali e sportive
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, infine, che il decreto-legge si sofferma anche su altri aspetti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio si parla, come era stato richiesto da più parti, di una riduzione del prezzo dei tamponi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come segnala il Comunicato del Consiglio dei Ministri il decreto “prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione”, per (testo del DL) ‘i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La certificazione verde è richiesta anche negli uffici giudiziari (Art. 2 del DL).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ‘al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2’. Tuttavia al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decreto-legge stabilisce poi alcune misure per il sostegno allo sport di base e anticipa una possibile futura revisione delle misure di distanziamento per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riportiamo, in conclusione, il contenuto dell’articolo 8 relativo alle disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che “entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del certificato COVID e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “ Bozza del Decreto-legge - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, documento approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 (formato PDF, 192 kB)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg" length="44232" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 20 Sep 2021 07:02:12 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-obbligo-green-pass-nei-luoghi-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">green pass,81/08,Consulenza COVID-19,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Consulenza COVID-19 Roma,Vaccinazione COVID-19,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNI SUL LAVORO: L'OBBLIGO DI DENUNCIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-sul-lavoro-l-obbligo-di-denuncia</link>
      <description>Una recente circolare Inail ricorda la normativa in materia di obbligo di denuncia per gli infortuni lavorativi non guaribili entro tre giorni e fornisce chiarimenti in merito alla sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Circolare Inail: indicazioni sull’obbligo di denuncia degli infortuni
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una recente circolare Inail ricorda la normativa in materia di obbligo di denuncia per gli infortuni lavorativi non guaribili entro tre giorni e fornisce chiarimenti in merito alla sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La normativa e la disciplina che riguarda l’obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni lavorativi è molto articolata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo alcune delle norme di riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 53 e 54.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Legge 28 dicembre 1993, n. 561: “Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”. Articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 1, lettera b).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 25 “Denuncia degli infortuni sul lavoro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Articolo 13, commi 2, 3 e 6.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Legge 27 dicembre 2006, n.296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 1177.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articoli 18, comma 1, lettera r), 55, commi 5, lettere g) e h) e 6, 306, comma 4-bis.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto direttoriale del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12: “Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, comma 445.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22: “Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1963. Chiarimenti interpretativi e applicativi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali e prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1¢X luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d). e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42: “Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37: “Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33: “Evoluzione del servizio telematico “Cruscotto infortuni”. Accesso ai dati delle Comunicazioni di infortunio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A riepilogare la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e a fornire chiarimenti sul regime sanzionatorio è una nuova circolare dell’INAIL (Direzione generale - Direzione centrale rapporto assicurativo): la circolare n. 24 del 9 settembre 2021.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Indicazioni sull’obbligo di denuncia a fini assicurativi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo stesso Istituto in una comunicazione di qualche giorno fa segnala la Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 che ha per oggetto “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella circolare si spiega, infatti, che ‘a seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’Inail’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E riguardo al punto A della Circolare sull’ obbligo di denuncia si indica che ‘in base al comma 1 del predetto articolo 53, il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità’ (ad esempio anche in caso di problemi correlati al contagio del virus SARS-CoV-2).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che dal 1° luglio 2013 ‘la denuncia di infortunio (nonché la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’Inail. Per i datori di lavoro della gestione Agricoltura l’obbligo della denuncia di infortunio telematica è stato stabilito dal 1° ottobre 2018. L’obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite Pec alla Sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, ‘il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore, in adempimento dell’obbligo stabilito dall’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112410, il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Indicazioni sul procedimento sanzionatorio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La circolare si sofferma poi (punto B) sul “Procedimento sanzionatorio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che la ‘violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio (nonché di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che, come specificato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24, opera quale condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. Sono da ritenersi ‘sanabili’ le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti)”. La citata circolare ministeriale ha chiarito, inoltre, che la diffida obbligatoria si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore. Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato poi nella citata comunicazione Inail relativa alla Circolare, si segnala che gli illeciti oggetto di diffida, laddove trasgressore o obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Se il trasgressore non provvede a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Comunicazione al SINP e applicazione delle sanzioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un punto (punto C) della Circolare si sofferma sugli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). E l’interesse tutelato dall’articolo 18 è diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’ultimo punto (punto D) riguarda le “Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative” e in via via preliminare si ricorda che ‘ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea, tra le altre cose, che l’accertamento dell’illecito in caso di denuncia tardiva, si verifica con la ricezione da parte dell’Inail della denuncia stessa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E in caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la ricezione da parte dell’Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio. Poiché tali dati nell’attuale versione del servizio telematico (sia online che offline) non sono obbligatori36, nel caso in cui essi manchino, la Sede competente deve assumere le iniziative idonee all’individuazione del predetto datore di lavoro o altro soggetto, qualora si verifichi l’eventualità di cui al punto successivo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre alcune Strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti per conoscere se la diffida richieda delle verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione, in mancanza di notizie sull’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli infortuni superiori a tre giorni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito la comunicazione Inail sottolinea che la nuova circolare Inail chiarisce che “in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo rimandano alla lettura integrale della Circolare che riporta ulteriori dettagli e indicazioni sui procedimenti e sulle applicazioni delle sanzioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail - Direzione generale - Direzione centrale rapporto assicurativo - Circolare n. 24 del 9 settembre 2021 - Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 06:18:43 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-sul-lavoro-l-obbligo-di-denuncia</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,81/08,D.Lgs. 81/08,obblighi del datore di lavoro,denunce infortunio,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,infortuni inail,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: LE AGGRESSIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-le-aggressioni</link>
      <description>La Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione ha realizzato un’analisi dei dati relativi agli atti di aggressione e violenza nei luoghi di lavoro. La valutazione dei rischi, la formazione e le misure di contrasto.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La prevenzione dei rischi di aggressione e violenza nei luoghi di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione ha realizzato un’analisi dei dati relativi agli atti di aggressione e violenza nei luoghi di lavoro. La valutazione dei rischi, la formazione e le misure di contrasto.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il nostro giornale si è già soffermato più volte sul tema degli atti di aggressione e violenza che avvengono nel comparto sanitario, ad esempio con riferimento al documento “ Procedura per la gestione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari”, elaborato nel 2018 dall’ULSS 9 Scaligera.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia alcune analisi e riflessioni, pubblicate poco prima dell’emergenza COVID-19, mostrano come aggressioni e violenze nei luoghi di lavoro non siano un fenomeno che interessa solo il settore sanitario, ma anche. come vedremo nell’articolo, vari altri settori lavorativi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A occuparsi, a fine 2019, delle aggressioni nei luoghi di lavoro, con un’analisi dei dati, una riflessione sulle cause e, specialmente, alcune utili proposte, è la Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione ( CIIP).  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Consulta che ha raccolto le sue analisi nel documento “Aggressioni sul lavoro: un tema di grande attenzione sociale” e che ha inviato il 17 dicembre 2019 una lettera sul tema al Ministro della Salute.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’analisi dei dati: le aggressioni e le professioni coinvolte
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Consulta, che analizza gli Open Data Inail in collaborazione con il prof. Giovanni Falasca, segnala che “l’unico modo di studiare le aggressioni attraverso i dati infortunistici è utilizzare le variabili sulle modalità di accadimento degli infortuni contenute nel Flussi Informativi Inail-Regioni e P.A.”. Si fa particolare riferimento al quinquennio 2013/2017 attraverso la variabile relativa (codice 83) “Violenza, aggressione, minaccia - proveniente da persone esterne all'impresa verso le vittime nel quadro della loro funzione (rapina in banca, aggressione ad autisti di autobus, ecc.)”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’analisi operata, che riporta molte tabelle di approfondimento, ricorda che “solo una piccola frazione delle aggressioni finiscono al pronto soccorso e vengono quindi denunciate all’Inail come infortuni sul lavoro. La stragrande maggioranza non comporta assenze dal lavoro maggiori di 3 giorni, quindi rimangono sconosciute”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi alle professioni, si indica che le professioni sanitarie “subiscono più del 25% delle aggressioni; seguono le professioni correlate all’ordine pubblico, tra l’altro sottostimate perché non ci sono informazioni sui dipendenti pubblici (Polizia e Corpi militari)”. Si indica che “Sanità e ordine pubblico sono i comparti prioritari sui quali progettare interventi di prevenzione, ma nello stesso tempo le analisi proposte portano a pensare che le stesse percentuali di rischio dovrebbero essere commisurate a percentuali simili di investimenti in sicurezza”. A seguire, riguardo alle professioni più colpite “i trasporti pubblici e gli addetti agli uffici degli enti pubblici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli atti di aggressione e violenza e la valutazione dei rischi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ora al contenuto del documento CIIP “Aggressioni sul lavoro: un tema di grande attenzione sociale”, a cura della dr.ssa Susanna Cantoni (presidente CIIP).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento sottolinea che gli episodi di violenza hanno “un effetto negativo sull’organizzazione del lavoro (assenteismo, insoddisfazione e riduzione dell’impegno lavorativo), sulla salute fisica e mentale degli operatori, la qualità dell’assistenza e del lavoro in generale in molti settori chiave (scuola, assistenza sociale, ...)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il problema delle aggressioni “non riguarda solo il mondo sanitario ma in generale i mondi del lavoro a contatto con utenti: sanità, scuola, servizi sociali, trasporti, lavori di cura, lavori di sportello, operatori delle carceri, servizi di vigilanza, 118, etc”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E purtroppo, continua la Consulta,  “il tema viene affrontato in modo un po’ affannato: ci sono state carenze delle Valutazioni del rischio (VdR) generali o almeno nell’occasione della VDR su stress LC; se si fosse tenuto conto dell’esistenza del rischio di aggressioni e violenze, non solo quello da rapina in Banca, che da tempo è stato affrontato, se vi fosse stata una adeguata attenzione agli eventi sentinella che emergevano” in altri settori critici, ... “forse oggi saremmo più avanti nel monitoraggio, nella formazione e nelle soluzioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare si sottolinea che la valutazione dei rischi “deve considerare tutti i fattori sia del contesto che dell’organizzazione del lavoro: carenze di personale e quindi difficoltà/malessere degli utenti (tempi di attesa dell’esame clinico o dell’autobus, ...), lavoro oggi in solitudine (tipico quello degli assistenti sociali), la inadeguata comunicazione nel rapporto con gli utenti, perdita del significato del lavoro, ... sino a ‘banali’ problemi quali l’illuminazione, la possibilità di segnalazione, il lay-out di alcune postazioni critiche, etc., sono tutti elementi da esaminare ed affrontare”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E ad avviso della CIIP i punti chiave da prendere in considerazione sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “analisi del contesto e dell’organizzazione del lavoro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modalità di raccolta degli eventi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modalità di valutazione del rischio specifico, interventi e procedure
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             formazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             supporto ex-post”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva il rischio “va studiato e misurato in tutti i comparti di lavoro critici: il tema aggressioni deve diventare centrale negli aggiornamenti delle Valutazione dei rischi con ascolto del punto di vista dei lavoratori, con proposte di miglioramento organizzativo (aumento personale, lavoro di squadra, ...), il ridisegno del layout di ambienti e postazioni di lavoro, ricerca di soluzioni di supporto, che insieme alla formazione del personale a più livelli, sulla base dell’esposizione al rischio, possono ridurre in modo significativo la frequenza e la gravità delle aggressioni fisiche e verbali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si parla poi, con riferimento ad una review pubblicata sul Journal of Occupational Environmental Medicine, della mappatura sistematica del rischio, dell’innalzamento del livello di priorità del rischio di aggressione nelle politiche di prevenzione, della revisione degli organici a partire dai servizi più esposti per limitare il ricorso a turni prolungati, della “formazione degli operatori e la realizzazione di campagne pubbliche per rappresentare alla popolazione gli effetti negativi delle aggressioni sui servizi sanitari, ma anche nel settore scuola, servizi sociali, trasporti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le aggressioni in ambito sanitario: le misure per il contrasto
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riportiamo, infine, alcune proposte inviate al Ministro della Salute il 17 dicembre 2019 nella lettera “Sulle aggressioni in ambito sanitario”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda al Ministro che il problema delle aggressioni “riguarda principalmente il settore della sanità, che comprende le strutture ospedaliere ma anche le altre strutture sanitarie, le strutture socio assistenziali, le attività di assistenza domiciliare e tutti i servizi di prevenzione (igiene pubblica, igiene e sicurezza alimentare, salute e sicurezza del lavoro, veterinaria)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si indica che “è necessario istituire un osservatorio nazionale degli eventi, non limitati agli infortuni denunciati da INAIL, ma questo non può che essere l’aggregazione degli osservatori territoriali; occorre quindi incentivare la raccolta dei dati in tutte le realtà lavorative in cui più frequentemente si verificano episodi di aggressioni, che devono inserire questo tema nelle loro valutazioni dei rischi (DLgs 81/08)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre le misure per il contrasto a questo fenomeno “devono sì comprendere misure di repressione”, ma “devono essere indirizzate anche alla prevenzione e alla limitazione dei danni, devono quindi riguardare l’organizzazione del lavoro, gli aspetti strutturali, la formazione del personale, l’assistenza post traumatica; devono inoltre essere accompagnate da campagne di comunicazione attraverso strumenti diversi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo rimandando ad una lettura integrale dei documenti CIIP presentati e auspicando anche futuri approfondimenti delle conseguenze - in negativo e in positivo, basti pensare della diminuzione del lavoro a contatto con utenti – che l’emergenza COVID-19 può avere avuto tra 2020 e 2021 sulla diffusione di atti di aggressione e violenza nei luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione, “Aggressioni sul lavoro: un tema di grande attenzione sociale”, a cura della dr.ssa Susanna Cantoni (presidente CIIP), 10 dicembre 2019, Lettera al Ministro del 17 12 2019, Analisi dati, realizzata in collaborazione con il prof. Giovanni Falasca.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 05:43:47 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-lavoro-correlato-le-aggressioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,rischio stress lavoro correlato,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,rischio aggressioni,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: NOVITA SULL'OBBLIGO DEL GREEN PASS</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-novita-sull-obbligo-del-green-pass</link>
      <description>Le novità in materia di estensione dell’utilizzo del green pass in relazione al rischio di contagio del SARS-CoV-2. La conversione del decreto-legge 105/2021 e il nuovo decreto-legge 122/2021: scuola, università e salute.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: quali sono le novità sull’estensione del green pass?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le novità in materia di estensione dell’utilizzo del green pass in relazione al rischio di contagio del SARS-CoV-2. La conversione del decreto-legge 105/2021 e il nuovo decreto-legge 122/2021: scuola, università e salute.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Continuano i passi in avanti dei nuovi decreti, e della relativa conversione in caso di decreti-legge, per l’estensione dell’utilizzo della certificazione verde o green pass nel mondo del lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           C’è stato il via libera della Camera al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il Consiglio dei Ministri, riunito giovedì 9 settembre 2021, ha approvato il nuovo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si preannunciano future estensioni dell’obbligo del green pass a diverse altre categorie (ristoratori, camerieri, gestori e dipendenti di cinema e teatri, autisti dei mezzi del trasporto pubblico locale, …).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La conversione del decreto-legge 23 luglio 2021
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla conversione del DL 105/2021 ricordiamo brevemente che il testo del DL all’articolo 1 proroga la dichiarazione dello stato di emergenza: “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il DL 105/2021 ha deciso nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni: l’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri principali sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine il DL ha stabilito alcune attività che è possibile svolgere solo se si è in possesso di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             certificazioni verdi Covid-19 ( green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (con validità 48 ore)”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il nuovo decreto-legge e le novità per scuole e università
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ora al nuovo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il nuovo decreto-legge estende l’obbligo del Green pass, ad esempio, ai lavoratori nel settore della scuola e dell'università e prevede anche obblighi per il personale delle Rsa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare si fa riferimento alla:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - “straordinaria necessità e urgenza, in vista dell'imminente inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonchè delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estendendo in tali ambiti l'obbligo di certificazione verde, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2”;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - “straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel nuovo decreto-legge all’articolo 1 si indica che al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono inseriti alcuni nuovi articoli.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio l’art. 9-ter.1 in cui si indica che le disposizioni di cui all’articolo 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) “si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni”. Inoltre (comma 2) fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, “al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS)”. Inoltre la “misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Viene poi aggiunto anche un art. 9-ter-2 che riguarda l’impiego delle certificazioni verdiCOVID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione superiore: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. E “la misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le novità in materia di strutture socio sanitario-assistenziali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo, ricapitolando anche quanto già indicato nei precedenti paragrafi, alcune indicazioni tratte dal “Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 35 del 9 settembre 2021”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ribadiamo i tre ambiti affrontati dal nuovo decreto-legge approvato:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Scuola: “le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore)”. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative “è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”. Chi controlla? “Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Università: “chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19”. I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica “sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Salute: in questo caso “le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie”. Tali norme si applicano “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.)”. E “sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che, con riferimento all’articolo 3, il decreto-legge è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (dunque è entrato in vigore l’11 settembre 2021).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel decreto-legge (articolo 2) si indica che, riguardo alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo 4 è inserito l’Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in ambito assistenziale): “dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture a cui si applica il nuovo DL si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DL 44/2021, ad eccezione del comma 8, “e la sospensione della prestazione lavorativa, comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 10”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo segnalando che, come già indicato per quanto riguarda la scuola, “le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 06:19:22 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-novita-sull-obbligo-del-green-pass</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,green pass,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,certificazione verde,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+covid+green+pass.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO POSTURE: I DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI DA POSIZIONE SEDUTA PROLUNGATA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-posture-i-disturbi-muscolo-scheletrici-da-posizione-seduta-prolungata</link>
      <description>Una relazione si sofferma sui rischi del mantenimento prolungato della postura seduta statica al lavoro. Quanto tempo trascorriamo seduti? Quali sono i lavoratori più a rischio? Quali sono gli effetti sulla salute della posizione seduta prolungata?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono i rischi per la salute della postura seduta prolungata?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una relazione si sofferma sui rischi del mantenimento prolungato della postura seduta statica al lavoro. Quanto tempo trascorriamo seduti? Quali sono i lavoratori più a rischio? Quali sono gli effetti sulla salute della posizione seduta prolungata?
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relazione “ Il mantenimento prolungato della postura seduta statica al lavoro. Effetti sulla salute e suggerimenti di buone pratiche. Sintesi”, commissionata dall’Agenzia europea, esamina la portata del fenomeno del lavoro sedentario e i suoi effetti sulla salute e formula raccomandazioni sui limiti di tempo per la posizione seduta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Quanto tempo trascorriamo seduti quando lavoriamo?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relazione – a cura di Kees Peereboom e Nicolien de Langen (vhp human performance, Paesi Bassi) in cooperazione con Alicja Bortkiewicz (Istituto Nofer di medicina del lavoro, Łódź, Polonia) – spiega innanzitutto che cosa si intenda per mantenimento prolungato della posizione seduta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il mantenimento della posizione seduta “si definisce prolungato quando ha una durata pari o superiore a 2 ore continuative per volta e presenta le seguenti caratteristiche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             basso consumo energetico;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             postura seduta del corpo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lavoro muscolare carico statico (sforzo fisico per mantenere la stessa posizione)”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relazione indica che secondo i dati di Eurobarometro del 2013 nell’Unione Europea “il 18% degli adulti sta seduto per più di 7,5 ore complessivamente durante la giornata”. I tempi più elevati “si registrano nei paesi scandinavi e quelli più bassi in paesi come l’Italia, il Portogallo e la Spagna”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre secondo altri dati, quelli di Eurostat del 2017, “il 39% dei lavoratori dell’UE svolge la propria attività lavorativa da seduti; tale percentuale comprende gli addetti a lavori d’ufficio che prevedono l’utilizzo del computer, il personale dei call center e i conducenti di veicoli”. E secondo un’indagine europea sulle condizioni di lavoro (Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro — Relazione generale), il 28% dei lavoratori “dichiara di mantenere una posizione seduta quasi tutto il tempo e il 30% per una durata compresa tra un quarto e tre quarti dell’attività lavorativa”. E il 31% delle donne “ha segnalato di mantenere quasi sempre una posizione seduta, contro il 25% degli uomini”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La percentuale delle persone che lavora con computer, portatili o tastiere, per tutto il tempo o quasi, “è aumentata dal 17,6% nel 2000 al 30,3% nel 2015”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E, con riferimento all’edizione 2019 dell’indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti, si può affermare che “il secondo fattore di rischio segnalato con maggiore frequenza nell’UE-27 (61% delle sedi) è il mantenimento prolungato della posizione seduta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ed è evidente che le misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, con i lockdown e l’incremento delle attività in smart workingo telelavoro, non possono che aver reso tale rischio ancora più diffuso tra i lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Quali sono i lavoratori più a rischio in relazione al mantenimento prolungato della posizione seduta?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica che chi lavora in ufficio “è maggiormente soggetto al rischio di mantenimento prolungato della posizione seduta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia anche altri impieghi e attività professionali comportano periodi prolungati in questa posizione. Ad esempio “quelli di autisti, piloti, gruisti, operatori di macchinari per la cucitura, operai delle linee di assemblaggio e addetti presso sportelli di servizio e laboratori, call center e sale di controllo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre “chi lavora da casa può tendere a lavorare più a lungo senza fare pause, in condizioni ergonomiche potenzialmente peggiori rispetto a quelle presenti in ufficio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala, come ricordato tra i dati, che le donne “dichiarano più degli uomini di mantenere quasi sempre una posizione seduta durante il lavoro. Inoltre, sono altamente rappresentate in alcune attività svolte prevalentemente da seduti, quali lavori d’ufficio e di micro-assemblaggio, e considerate anche di basso livello. Ciò può comportare che non abbiano controllo sulle modalità di lavoro, tra cui le pause per alzarsi e muoversi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che le donne in stato di gravidanza “devono evitare il mantenimento prolungato della posizione seduta, facendo frequenti di frequente pause per alzarsi e muoversi, specialmente con il progredire della gravidanza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il mantenimento prolungato della posizione seduta può essere un problema particolare anche per i lavoratori che hanno sviluppato disturbi muscoloscheletrici e patologie croniche quali dolori alla schiena e malattie reumatiche, poiché lunghi periodi in tale posizione possono provocare dolori associati a queste patologie.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza dimenticare che con l’ invecchiamento della forza lavoro, il numero di lavoratori affetti da patologie croniche è destinato ad aumentare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine si segnala che a causa della natura più sedentaria dell’attività lavorativa e dell’aumento dell’età di pensionamento, “oggi i lavoratori possono essere più esposti al lavoro sedentario nel corso della loro vita rispetto alle generazioni precedenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Quali sono gli effetti sulla salute della posizione seduta prolungata?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relazione si sofferma poi sugli effetti sulla salute della posizione seduta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, basandosi, su un breve esame della letteratura, la relazione si sofferma sulla causa e sugli effetti sulla salute del mantenimento prolungato della posizione seduta statica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli effetti “che sono stati collegati a tale posizione includono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lombalgia;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             disturbi al collo e alle spalle;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             obesità;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alcuni tipi di tumore, in particolare alla mammella e al colon;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             problemi di salute mentale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             morte prematura”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al rischio di diabete e di contrarre malattie cardiovascolari si indica che quando si sta seduti “non si usano quasi per nulla i muscoli delle gambe ed è noto che l’attività dei grandi muscoli delle gambe è importante per il pompaggio del sangue”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, riguardo ai collegamenti tra posizione seduta e disturbi muscoloscheletrici (DMS), si segnala, ad esempio, che “l’esposizione a vibrazioni al corpo intero quando si sta seduti, per esempio all’interno di un veicolo, aumenta i rischi di problemi lombari e di altri DMS, soprattutto se le posture sono obbligate, disagevoli o scorrette”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine, oltre alla lombalgia, “lavorare da seduti può causare disturbi agli arti superiori in caso di lavori ripetitivi, lavoro statico dei muscoli, posture disagevoli e necessità di esercitare forza o un allungamento forzato dei muscoli”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “Il mantenimento prolungato della postura seduta statica al lavoro. Effetti sulla salute e suggerimenti di buone pratiche. Sintesi”, a cura di Kees Peereboom e Nicolien de Langen (vhp human performance, Paesi Bassi) in cooperazione con Alicja Bortkiewicz (Istituto Nofer di medicina del lavoro, Łódź, Polonia), documento correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png" length="190558" type="image/png" />
      <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 07:00:37 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-posture-i-disturbi-muscolo-scheletrici-da-posizione-seduta-prolungata</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio posture statiche,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Rischio videoterminali,posture statiche,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,disturbi muscolo scheletrici,rischio postura</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: INDICAZIONI INAIL PER LE SCUOLE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-indicazioni-inail-per-le-scuole</link>
      <description>Disponibile un documento che contiene una serie di raccomandazioni, dal distanziamento di almeno un metro fra i banchi alla necessità di un frequente ricambio d’aria, per garantire il rientro nelle classi in sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Covid-19: le indicazioni per la prevenzione delle infezioni nelle scuole
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Disponibile un documento che contiene una serie di raccomandazioni, dal distanziamento di almeno un metro fra i banchi alla necessità di un frequente ricambio d’aria, per garantire il rientro nelle classi in sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico, un documento strategico messo a punto dall’Inail insieme all’Istituto superiore di sanità, ai Ministeri della Salute e dell’Istruzione e alla Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, fornisce agli istituti scolastici una serie di indicazioni per la prevenzione e il controllo della diffusione del virus nelle classi. Dal distanziamento di almeno un metro fra i banchi, all’uso delle mascherine chirurgiche sopra i sei anni, anche da seduti, alla necessità di un frequente ricambio d’aria, le misure definite dagli esperti per limitare le occasioni di contagio tengono conto anche dei possibili scenari epidemiologici futuri e delle peculiarità didattiche/educative dei servizi dell’infanzia. Le raccomandazioni su distanziamento, obbligatorietà delle mascherine chirurgiche, in caso di impossibilità a mantenere la distanza di almeno un metro tra i banchi, e sanificazione restano anche in zona bianca, dove però sono consentite le attività extracurriculari, soggette invece a limitazioni nelle Regioni gialle, arancioni o rosse.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Importante valutare l’impatto della mobilità degli studenti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento fa il punto sulle evidenze scientifiche finora prodotte in Italia dalle istituzioni sanitarie, che dimostrano come la trasmissione del virus fra i giovani sia legata più alla comunità che alla frequenza e alla sede scolastica. Dagli studi scientifici emerge, inoltre, come il personale scolastico non sia risultato più a rischio di sviluppare, rispetto ad altre professioni, l’infezione da Covid-19. Si ribadisce anche l’importanza di misure di sistema che valutino l’impatto degli spostamenti correlati con la mobilità degli studenti, in particolare nelle fasce orarie di punta. A questo proposito, sarebbe opportuno valorizzare il sistema di collaborazione diretta già attivato tra il mondo della scuola e chi assicura la mobilità, in particolare nelle aree metropolitane, attraverso l’esperienza dei tavoli di coordinamento presso le prefetture, finalizzato alla definizione di azioni concrete, sia complessive che distrettuali, attraverso azioni di potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico, incentivazione della mobilità sostenibile e promozione di comportamenti corretti, responsabili e sostenibili nell’utenza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Pronto un piano di monitoraggio con test periodici tra gli alunni di elementari e medie
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per tenere sotto controllo la diffusione del virus nelle classi, è stato predisposto anche un piano di monitoraggio che prevede il coinvolgimento di “scuole sentinella”, individuate dalle autorità sanitarie regionali d’intesa con gli uffici scolastici. Ogni 15 giorni almeno 55mila alunni nella fascia di età 6-14 anni saranno testati con tamponi salivari molecolari, condotti su base volontaria, che nella fase di avvio dell’iniziativa potranno essere eseguiti nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario. Successivamente la raccolta dei campioni sarà invece effettuata in ambito familiare, rispettando le istruzioni che garantiscono la correttezza della sua esecuzione. Il prelievo potrà quindi essere eseguito in modo autonomo dalla famiglia, che consegnerà il test in appositi punti di raccolta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           INAIL - Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+Sicurezza+Scuole.jpg" length="7487" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 08 Sep 2021 06:01:34 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-indicazioni-inail-per-le-scuole</guid>
      <g-custom:tags type="string">COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Consulenza COVID-19,Sanificazione COVID-19,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Consulenza COVID-19 Roma,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Protocollo anticontagio scuole,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+Sicurezza+Scuole.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: LE PATOLOGIE OCULARI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-le-patologie-oculari</link>
      <description>Un intervento si sofferma sulle radiazioni ottiche artificiali e sulle possibili conseguenze sugli occhi. Il fenomeno della visione e i quadri patologici oculari con riferimento a annessi oculari, cornea, retina, cristallino, corpo vitreo</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le conseguenze per gli occhi esposti alle radiazioni ottiche artificiali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un intervento si sofferma sulle radiazioni ottiche artificiali e sulle possibili conseguenze sugli occhi. Il fenomeno della visione e i quadri patologici oculari con riferimento a annessi oculari, cornea, retina, cristallino, corpo vitreo.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per avere alcune informazioni sulle possibili patologie oculari correlate all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali possiamo fare riferimento ad un intervento che si è tenuto al convegno “dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro” organizzato da Regione Emilia-Romagna, Inail e Ausl Modena durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” (Bologna, 17 ottobre 2018).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento è stato pubblicato nel volume “dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro”, curato da S. Goldoni, P. Nataletti e N. Della Vecchia, che raccoglie gli interventi all’omonimo convegno bolognese.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Fenomeno della visione e patologie oculari
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento “Radiazioni ottiche artificiali: patologie oculari da ROA”, a cura di Enrica Zinzini (Medico Oculista a RLP Sede INAIL di Brescia), segnala innanzitutto che “i meccanismi biochimici all’origine del fenomeno della visione riconoscono come primo induttore l’interazione della radiazione luminosa con i segmenti esterni dei fotorecettori retinici”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dal punto di vista biochimico – continua la relazione – “si tratta di processi ossidativi che inducono modificazione del potenziale delle membrane cellulari ottenendosi quindi una trasduzione del fenomeno chimico in segnale bioelettrico. Il fisiologico lavoro cellulare induce così la formazione di Reactive Oxigen Species (ROS) che vengono neutralizzati dai sistemi antiossidanti, enzimatici e non enzimatici, intra ed extracellulari. In condizioni normali si realizza quindi un bilancio ossido-riduttivo a difesa della funzione cellulare e dell’integrità dei tessuti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fornite queste informazioni sul fenomeno della visione la relatrice sottolinea poi che “fattori ambientali, individuali, caratteristiche inerenti le radiazioni ottiche naturali e artificiali che raggiungono l’occhio, i tempi di esposizione, ecc. possono condurre ad uno sbilancio di questo equilibrio” ed “al superamento delle soglie di compensazione tissutale nei confronti dei ROS. Il potenziale lesivo di tali sostanze si manifesta con modificazione del DNA, denaturazione di proteine strutturali ed enzimi, alterazione delle membrane cellulari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E i vari quadri patologici oculari - su alcuni di questi si sofferma la relatrice - “indipendentemente dal distretto interessato riconoscono questo meccanismo patogenetico comune”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Annessi oculari, cornea, retina, cristallino e corpo vitreo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella relazione vengono affrontate varie criticità e patologie oculari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio riguardo ai cosiddetti “annessi oculari” (ciglia e sopracciglia, palpebre, congiuntiva) si indica che “rappresentano la prima barriera di protezione del bulbo nei confronti di vari agenti ambientali”. L’esposizione a radiazione ottica acuta a UV (radiazione ultravioletta) e IR (radiazione infrarossa) “può determinare una lesione termica di ciglia e sopracciglia con conglutinazione, possibile caduta o anche perdita definitiva delle stesse in seguito a degenerazione del bulbo pilifero (madarosi). Le palpebre, come altri distretti cutanei, possono essere sede di eritema, edema anche significativo sia per l’esposizione diretta alla radiazione, o più spesso contestualmente a lesioni di cornea e congiuntiva. Pure da considerare per questo distretto le lesioni da fotoinvecchiamento e fotocancerogenesi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione si sofferma in particolare sulla congiuntivite attinica e su una patologia degenerativa ed iperplastica della congiuntiva (pterigio).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La relazione si sofferma poi sulla cornea con particolare riferimento alla cheratocongiuntivite attinica che “rappresenta indubbiamente il quadro clinico di più frequente osservazione e correlato all’esposizione a UVA-B e IRB-C”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che il cristallino è “altamente suscettibile allo stress ossidativo in ragione del fatto che le sue cellule e le proteine intracellulari non sono soggette né a turn over né a sostituzione; questo pone le basi della catarattogenesi. La cataratta, in generale, rappresenta la perdita di trasparenza di vario grado del cristallino. Il cristallino assorbe circa il 45% della radiazione UVA, che viene chiamata in causa, in associazione ai fisiologici fenomeni di senescenza, nella genesi anche della più comune cataratta correlata all’età. L’esposizione reiterata a basse dosi di tale radiazione induce un’accelerazione dei processi degenerativi delle strutture del cristallino ai quali consegue la perdita di trasparenza dell’organo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al corpo vitreo si segnala poi che il vitreo o gel vitreale “è una struttura che occupa lo spazio compreso tra cristallino e superficie retinica. La matrice gel del vitreo è sostenuta da fibrille collagene e risulta perfettamente trasparente; assorbe una quota residuale di radiazione UVA (&amp;lt;1%). L’esposizione prolungata o reiterata a basse di dosi di UV ma soprattutto di IR” può determinare un aumento di temperatura (4-5°) che genera rottura delle fibrille collagene e fluidificazione del gel. I sintomi sono rappresentati dalla visione di corpi mobili vitreali (floaters, mosche volanti”, …) che, “generalmente, determinano variazioni qualitative in particolari condizioni. Non provocano invece riduzioni della capacità visiva. La comparsa di questo sintomo comunque può presagire la potenziale insorgenza di problemi a carico della retina in relazione all’aumento della temperatura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla retina si sottolinea che le strutture oculari anteriori alla retina “provvedono all’assorbimento quasi totale della radiazione UV. La radiazione visibile (VIS) attraversa immodificata il bulbo oculare come pure la radiazione IR-A, mentre la IR-B e C vengono assorbite da film lacrimale, congiuntiva e cornea”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il danno retinico da radiazione “può essere fotochimico o fototermico a seconda della lunghezza d’onda dei raggi incidenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione si sofferma in particolare su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            maculopatia dei saldatori: “rappresenta una patologia infrequente dovuta alle emissioni delle saldatrici ad arco; le radiazioni responsabili sono la VIS tra 400 e 440 nm e quella porzione di spettro UV-B che non viene assorbito dalla cornea e dal cristallino (300-310 nm)”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            maculopatia fototossica: “patologia correlata a prolungata esposizione ad emissioni UVA-B e IR-A; è stata rilevata nei saldatori ad arco, guide alpine, pazienti sottoposti a chirurgia oculare con exo e/o endoilluminazione. Le lesioni retiniche rilevate interessano lo strato recettoriale retinico e l’epitelio pigmentato retinico (RPE)”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre la relazione si sofferma anche altre patologie oculari a probabile correlazione con esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            melanoma congiuntivale: “rappresenta il 2% dei tumori oculari con un’incidenza di 0.4 casi/milione/anno”. Si segnala che “indagini genetiche sul melanoma congiuntivale hanno evidenziato alcune anomalie genomiche comuni con il melanoma cutaneo, la cui correlazione con l’azione inducente delle radiazioni UV è dimostrata. Tra i fattori di rischio sono annoverate la melanosi congiuntivale e probabile attivazione di mutazioni del DNA dall’esposizione a UV”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            degenerazione maculare correlata all’età (DMS): “malattia retinica degenerativa che interessa la macula, regione centrale della retina deputata alla visione dettagliata. Dopo la retinopatia diabetica, rappresenta la seconda causa di cecità civile nei paesi industrializzati e la prima causa di cecità civile oltre i 60 anni. È considerata come una patologia multifattoriale nel determinismo della quale intervengono fattori genetici, nutrizionali, sostanze d’abuso, obesità, ipertensione arteriosa, inquinamento ambientale, ecc”. Mentre “vi sono deboli evidenze a sostegno dell’azione ossidante sulla retina da parte della radiazione UV tra 290 e 340 nm, poiché completamente assorbita da cornea e cristallino, esistono studi sperimentali e di popolazione che sostengono più solide evidenze in merito per la radiazione visibile (400- 700nm) ed in particolare per la frazione blu-violetta (440nm) che nei modelli animali determina degenerazione dell’epitelio pigmentato retinico ed apoptosi dei fotorecettori”. In ogni al momento, comunque, l’esposizione a radiazione ottica “viene considerata unicamente uno dei molteplici fattori di rischio nella patogenesi della degenerazione maculare legata all’età”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Conoscere gli effetti dell’esposizione a radiazione ottica artificiale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione la relatrice indica che l’esposizione professionale alla radiazione ottica artificiale “coinvolge un numero molto elevato di lavoratori ed il numero di sorgenti molto intense, soprattutto di radiazione UV e VIS, utilizzate nelle attività produttive è in continuo aumento”. Inoltre molte esposizioni, oltre a quella a radiazione ottica naturale, “non vengono solitamente considerate o percepite come possibili fonti di rischio (lampade a LED, vari tipi di illuminazione dell’ambiente domestico e lavorativo, ecc.)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine il “dilagante impiego di cellulari, tablet ed altri device fin dalla primissima infanzia, ed il loro frequente abuso, sta portando ad un incremento esponenziale delle possibili fonti di rischio anche per l’apparato visivo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partendo da queste considerazioni si sottolinea che pare irrinunciabile “che la conoscenza degli effetti potenzialmente patogeni dell’esposizione a radiazione ottica artificiale ma anche naturale dell’apparato visivo, debba essere diffusa in modo capillare e fin dall’infanzia, coinvolgendo competenze adeguate alle caratteristiche dei discenti”. E questo ancor più nei luoghi di lavoro “ove le esposizioni a radiazioni potenzialmente nocive si amplificano e si sommano alle esposizioni naturali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi ambienti, conclude la relazione che vi invitiamo a leggere integralmente anche in relazione alle indicazioni delle fonti bibliografiche, “deve essere instancabilmente sollecitata la ‘cultura’ della protezione al fine di sviluppare una coscienza/conoscenza comune tra tutti gli attori della prevenzione”.    
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro”, a cura di S. Goldoni, P. Nataletti e N. Della Vecchia, pubblicazione che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno - Bologna, 17 ottobre 2018 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 06:03:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-le-patologie-oculari</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio radiazioni ottiche artificiali,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio agenti fisici,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+radiazioni+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+radiazioni+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>NEAR MISS: PROCEDURA INAIL 2021</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/near-miss-procedura-inail-2021</link>
      <description>Un documento sulla gestione degli incidenti presenta una procedura per la segnalazione dei near miss. L’importanza della partecipazione dei lavoratori, il senso di responsabilità, il funzionamento del sistema e la procedura di segnalazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Near miss, sistemi di gestione e partecipazione attiva dei lavoratori
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento sulla gestione degli incidenti presenta una procedura per la segnalazione dei near miss. L’importanza della partecipazione dei lavoratori, il senso di responsabilità, il funzionamento del sistema e la procedura di segnalazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando si parla di near miss si fa riferimento a “eventi potenzialmente dannosi, poiché legati alla presenza di situazioni o agenti che abbiano la caratteristica intrinseca di ‘pericolosità’ che, per l’instaurarsi di situazioni fortuite, non ha provocato danni a persone o a cose”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A presentare in questi termini i “near miss”, un argomento molto interessante per il nostro giornale che ha organizzato nel 2015 il convegno “ Gli incidenti mancati e la consapevolezza del lavoratore”, è il documento Inail “ Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss” realizzato in relazione al Protocollo d’intesa stipulato tra Inail e Utilitalia il 13 marzo 2018 e curato dalla Consulenza Statistico Attuariale, dalla Contarp e dal Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale dell’Inail, con la collaborazione di Utilitalia e della Fondazione Rubes Trivas.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento vuole fornire, come ricordato nel primo articolo di presentazione, uno “strumento semplice ed intuitivo, che tenga conto delle difficoltà culturali al fine di scardinarle, per rendere più agevole alle parti in gioco la rilevazione, la segnalazione, la presa in carico e la risoluzione di eventuali ‘difetti’ naturalmente insiti nell’organizzazione e, quale obiettivo finale, la creazione di un ambiente di lavoro realmente sano e sicuro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I near miss, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento - a cura del Comitato di coordinamento composto da Annalisa Guercio, Silvia Mochi, Stefano Moriani, Lorenzo Lama, Gianpaolo Montermini, Giuseppe Mulazzi, Monica Bigliardi, Diego De Merich, Fabrizio Girello e Uber Rossi – ricorda che la segnalazione degli incidenti da parte di lavoratori, in presenza di idonei feedback, di tempestive risposte da parte dell’organizzazione alla segnalazione, può creare un clima di coinvolgimento e partecipazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori alla costruzione del miglioramento in ambito di salute e sicurezza sul lavoro sono “due pilastri su cui si basa la nuova norma” UNI ISO 45001:2018.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per comprendere l’importanza della partecipazione attiva dei lavoratori – continua il documento – “giova ricordare il dettato del d. lgs. 81/08, all’art. 20, p. 1: ‘Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro’”. E in quel “prendersi cura” c’è “l’espressione di quella cultura della sicurezza tanto spesso anelata, la radice del senso di responsabilità dell’individuo da cui deriva l’impegno all’assunzione personale della responsabilità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso, in relazione alla segnalazione degli incidenti (nel documento il termine “incidente” fa riferimento ai “ near miss” che degli incidenti sono un sottoinsieme), l’obiettivo dell’organizzazione aziendale non è “quello di suscitare il senso di colpa rispetto agli errori commessi, quanto piuttosto portare i lavoratori a maturare la consapevolezza delle proprie responsabilità e, di conseguenza, della necessità dell’impegno personale e insostituibile di ciascuno”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo fa riferimento proprio la norma UNI ISO 45001 quando “parla di leadership dei lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che il senso di responsabilità si coltiva poi “con una buona formazione, una reale partecipazione e un feedback positivo e costante. In quest’ottica il feedback diventa l’elemento principe di incentivazione all’interno di un sistema che mira alla costruzione della cultura della sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che per favorire la partecipazione dei lavoratori e fare in modo che “segnalino incidenti e criticità e propongano suggerimenti, è indispensabile motivare i lavoratori attraverso un sistema di incentivazione basato sul feedback, ossia una risposta immediata e tempestiva da parte dell’organizzazione, attraverso un percorso di condivisione delle problematiche”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare “le azioni di prevenzione volte a supportare le imprese nel percorso di miglioramento delle performance di valutazione e gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, lo sviluppo ed il trasferimento di metodologie e strumenti operativi per la gestione degli incidenti, rispondono ad indicazioni espresse a livello nazionale e comunitario:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            standardizzazione di metodologie e strumenti condivisi dal sistema di prevenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rafforzamento dell’integrazione dei dati e delle informazioni volte al miglioramento degli interventi di prevenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sviluppo delle attività di applicazione nella prevenzione con verifica della efficacia dei risultati dell’intervento di supporto alle aziende;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sviluppo e trasferimento di strumenti di supporto per migliorare l'applicabilità delle norme e l’efficacia dei sistemi di controllo dei rischi presenti nelle aziende;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            approccio gestionale volto al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza in azienda, rafforzandone le capacità di autovalutazione tramite l’impiego di indicatori di efficacia dei sistemi di controllo del rischio tramite il coinvolgimento di tutti gli operatori secondo le proprie responsabilità”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque individuazione, comunicazione, registrazione ed archiviazione degli incidenti rappresentano “momenti basilari per un corretto funzionamento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in cui il datore di lavoro deve predisporre adeguate procedure di gestione, definendo ruoli, compiti e responsabilità, formazione e pubblicità sugli strumenti e sulle metodologie impiegate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare “l’analisi degli incidenti che segue queste attività e i risultati che ne conseguono in termini di ‘difetti’ del sistema e/o dell’organizzazione saranno divulgati attraverso le modalità di comunicazione proprie dell’azienda e tramite percorsi di formazione a tutti i livelli di responsabilità, al fine di coinvolgere capillarmente il personale e sensibilizzare all’importanza della rilevazione degli incidenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo documento, che approfondiremo in futuri articoli, suggerisce una procedura di cui sono specificate le azioni, i ruoli e le responsabilità, nonché il flusso di comunicazione per scardinare le difficoltà e gli ostacoli culturali alle segnalazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento Inail e segnalando che la procedura di gestione degli incidenti, proposta nel documento, fornisce gli elementi per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “identificare, raccogliere ed analizzare gli incidenti verificatisi in occasione di lavoro e relativi al personale, agli appaltatori ed ai subappaltatori all’interno dei luoghi di lavoro su cui l’azienda ha responsabilità giuridica tramite modulistica appropriata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare le situazioni di non conformità o di criticità organizzative, tecniche, procedurali o comportamentali che precedono gli incidenti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuare ed applicare le adeguate misure correttive e preventive;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            garantire un’opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un’immediata risposta alla segnalazione (feedback) in fase iniziale, di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, dell’esito finale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Consulenza Statistico Attuariale – CSA, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Contarp, Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale – DiMEILA, “ Gestione degli incidenti. Procedura per la segnalazione dei near miss”, documento curato, con la collaborazione di Utilitalia e della Fondazione Rubes Trivas, dal Comitato di coordinamento costituito da Silvia Mochi, Stefano Moriani, Lorenzo Lama, Gianpaolo Montermini, Giuseppe Mulazzi, Monica Bigliardi, Diego De Merich, Fabrizio Girello e Uber Rossi, edizione 2021 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 06:27:04 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/near-miss-procedura-inail-2021</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Near Miss,infortuni sicurezza sul lavoro,sistemi di gestione,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,UNI ISO 45001,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+near+miss.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+near+miss.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>AGENTI FISICI: NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/agenti-fisici-nuovi-criteri-di-valutazione-del-rischio</link>
      <description>Aggiornate le indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del Testo Unico con particolare riferimento alle indicazioni generali per la valutazione e a radiazione solare, microclima, rumore e vibrazioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Agenti fisici: le nuove indicazioni per la valutazione dei rischi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Aggiornate le indicazioni operative per la prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del Testo Unico con particolare riferimento alle indicazioni generali per la valutazione e a radiazione solare, microclima, rumore e vibrazioni.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se il Decreto Legislativo 81/2008 prevede un ruolo forte di Regioni e Province Autonome per l’attuazione della legge, anche attraverso l’elaborazione di documentazione e linee di indirizzo, uno dei documenti regionali che in questi anni hanno avuto un maggiore impatto sulla prevenzione nei luoghi di lavoro - realizzato dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con Inail e Istituto Superiore di Sanità - è relativo alle “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08”. Uno strumento operativo che, costruito sotto forma di FAQ, di domande e risposte, è anche di agevole consultazione e punta a risolvere i più comuni quesiti che vengono generalmente proposti ai professionisti del settore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, più volte aggiornato (ad esempio, nel 2009, nel 2010 e nel 2014), ha tuttavia la necessità di una continua revisione e ampliamento per continuare a rimanere uno strumento efficace in relazione alla prevenzione dei rischi da agenti fisici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E una nuova revisione del documento è avvenuta proprio in queste settimane non solo con riferimento alle disposizioni generali del Capo I del Titolo VIII (Agenti fisici) del D.Lgs. 81/2008, ma specialmente in relazione alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti da radiazioni solari, microclima, rumore e vibrazioni. Revisione che è stata:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             approvata dal sottogruppo di lavoro tematico Agenti Fisici il 08 giugno 2021;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             approvata dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 21 luglio 2021.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le nuove indicazioni sono dunque raccolte sotto forma di “FAQ” nei seguenti documenti monotematici:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parte 1: Titolo VIII Capo I
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parte 2: Radiazione Solare
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parte 3: Microclima
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parte 4: Rumore
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parte 5: Vibrazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendendo l’auspicio, riportato dagli autori nella presentazione, di “apprezzabili ricadute” del documento in termini di “uniformità di comportamenti e di gestione dei rischi”, ci soffermiamo oggi su quanto contenuto in merito alle disposizioni generali del Capo I Titolo VIII del Testo Unico
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Quali sono gli agenti fisici da considerare nella valutazione?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle disposizioni generali del D.Lgs. 81/2008 il documento risponde innanzitutto alla seguente domanda: Quali sono gli agenti fisici che debbono essere considerati nell’ambito della valutazione dei rischi ex art. 28 e art. 181 del D.Lgs. 81/08?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In risposta si indica che la valutazione dei rischi da agenti fisici “deve essere eseguita dal datore di lavoro (art. 17 comma a) secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre lo stesso articolo 28, al comma 3, “specifica che il contenuto del documento redatto al termine della valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni specifiche contenute nei successivi titoli del decreto, che, nel caso degli agenti fisici, è il Titolo VIII. In ogni caso la finalità della valutazione del rischio deve essere sempre quella di identificare e adottare opportune misure di prevenzione e protezione, che vanno indicate all’interno del DVR”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso a seconda dell’agente fisico in questione si presentano diversi casi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali: “sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, possiedono un Capo loro dedicato. In questo caso le esposizioni dei lavoratori dovranno essere valutate in conformità alle modalità e ai requisiti descritti nei rispettivi Capi”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ultrasuoni, infrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche: “sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, NON possiedono un Capo specifico; per essi si applica quanto richiesto al Capo I, ossia, il datore di lavoro valuta i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi disponibili, elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo, pone attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili, provvede agli obblighi di informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla tenuta della cartella sanitaria di rischio” (il documento rimanda anche alla FAQ 1.2).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazione solare (radiazione ottica di origine naturale): “la radiazione solare non rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VIII, che tra le radiazioni ottiche tratta esclusivamente quelle di origine artificiale. Considerato che gli effetti sulla salute a breve e a lungo termine delle esposizioni a questo agente fisico sono scientificamente noti da tempo e, soprattutto, che la radiazione solare è inserita fin dal 1992 nel Gruppo 1 degli ‘agenti cancerogeni per gli esseri umani’ della IARC (International Agency for Research on Cancer) la valutazione del rischio per questo agente è da considerarsi un obbligo per il datore di lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08” (il documento rimanda anche alla FAQ 1.3);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             radiazioni ionizzanti: “il recepimento della direttiva 59/2013/Euratom avvenuta con ilDecreto Legislativo n.101 del 31/07/2020, ha modificato il 6 comma 3 dell’art. 180 del D.Lgs. 81/08 relativo alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, rimandando alle disposizioni contenute nella normativa specifica in materia, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/08 stesso. La valutazione dei rischi relativi alla esposizione a radiazioni ionizzanti, nonché la sorveglianza fisica e medica, devono essere dunque eseguite in conformità al Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo ‘Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121). Il Decreto introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Con quali criteri effettuare la valutazione dei rischi?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ad una domanda che riguarda invece i criteri da adottare per valutare i rischi senza un capo dedicato nel Titolo VIII: Relativamente ai fattori di rischio ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, che sono esplicitamente elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII dall’art. 180 del D.Lgs. 81/08, ma per i quali non esiste un Capo dedicato, secondo quali criteri specifici devono essere effettuate le valutazioni del rischio?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che l’art. 181 comma 1 “specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere svolta nell’ambito della valutazione dei rischi generale, di cui all’art. 28, e deve essere tale da ‘identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione’ facendo ‘particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi’”. E proprio “le presenti linee d’indirizzo illustrano gli specifici criteri per effettuare correttamente la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, nell’ambito della propria specifica sezione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente è poi consultabile il Portale Agenti Fisici “all’indirizzo in cui vengono periodicamente inseriti aggiornamenti normativi, metodologie e algoritmi di calcolo di ausilio alla valutazione del rischio, nonché possibili soluzioni per la riduzione della esposizione al rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni per le radiazioni solari e le radiazioni ionizzanti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine ricordiamo due brevi approfondimenti relativi al rischio radiazioni solari e al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Relativamente al fattore di rischio radiazione solare che non è esplicitamente incluso nel campo di applicazione del Titolo VIII dall’art. 180 del D.Lgs. 81/08, secondo quali modalità deve essere effettuata la valutazione del rischio?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questa domanda si risponde che “non si applicano le disposizioni del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 in quanto questo fattore di rischio non è incluso tra gli ‘agenti fisici’ elencati nell’art. 180 del Titolo stesso. La valutazione del rischio dovrà essere effettuata secondo i requisiti di cui agli articoli 28 e 29 del Titolo I ed essere eseguita secondo le norme tecniche, le linee guida e le buone prassi disponibili; al termine della valutazione il documento redatto dovrà contenere le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi. I criteri specifici di valutazione e di prevenzione sono articolati nella specifica sezione di questo documento dedicata alla Radiazione Solare”. Anche in questo caso si suggerisce poi di consultare il Portale Agenti Fisici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alla domanda sulle radiazioni ionizzanti: La valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, va integrata nell’ambito del documento di valutazione dei rischi? Con quali modalità?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda ancora che per la tutela dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti (artificiali e naturali), “è in vigore il D.Lgs. 101/2020 che ha modificato l'art. 180 comma 3 del D.Lgs. 81/08 come segue: ‘la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia’. Il D.Lgs. 101/20 specifica inoltre, all’art. 2 comma 4, che in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto non espressamente previsto in tema di radiazioni ionizzanti dal decreto stesso, si applica il Decreto Legislativo 81/08. In particolare l’art. 109 del D.Lgs. 101/20 (obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) al comma 5 stabilisce che la relazione redatta dall’esperto di radioprotezione per la valutazione e la prevenzione dell’esposizione di lavoratori e popolazione a seguito della esecuzione della pratica radiologica, costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008”.   
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del documento e, con riferimento particolare alle indicazioni generali del Titolo VIII, alle ulteriori diciannove risposte su vari aspetti inerenti obblighi e indicazioni in materia di prevenzione e valutazione dei rischi da agenti fisici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Inail, ISS, “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08” – Titolo VIII Capo I, Radiazione Solare, Microclima, Rumore, Vibrazioni - Rev01 2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Agenti+Fisici.jpg" length="26853" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 06:27:44 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/agenti-fisici-nuovi-criteri-di-valutazione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,agenti fisici,Titolo VIII D.Lgs. 81/08,Rischio microclima,D.Lgs. 81/08,Rischio rumore,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,rischio vibrazioni,rischio agenti fisici</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>TELELAVORO: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/telelavoro-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>na relazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro analizza come il telelavoro è regolamentato nell’Unione Europea e evidenzia gli aspetti più rilevanti da affrontare.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Telelavoro e sicurezza: come regolamentarli nell’Europa post COVID-19
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una relazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro analizza come il telelavoro è regolamentato nell’Unione Europea e evidenzia gli aspetti più rilevanti da affrontare.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È evidente che in Europa il telelavoro, in relazione all’emergenza   COVID-19 e alle misure per il contenimento del virus SARS-CoV-2, abbia avuto un notevole sviluppo. Tuttavia per molte organizzazioni, per molte aziende, questa modalità di lavoro a distanza sembra destinata a diventare una caratteristica permanente anche dopo la pandemia e la cessazione dell’emergenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa forma di lavoro è sufficientemente coperta dalla legislazione in materia di protezione dei lavoratori? Cosa può essere necessario fare per migliorare le tutele?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per rispondere a queste domande, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) ha pubblicato una nuova relazione dal titolo “Regulating telework in a post-COVID-19 Europe” (“Regolamentare il telelavoro in un’Europa post-COVID-19”) che, basata su un’indagine dei punti focali nazionali dell’EU-OSHA e su una revisione della letteratura, analizza come il telelavoro sia regolamentato nell’Unione Europea e evidenzia le modifiche e il dibattito sorto sul tema durante la pandemia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione si sofferma anche sulla definizione di telelavoro, sui diritti dei lavoratori e sul diritto alla disconnessione con l’obiettivo di migliorare la tutela dei lavoratori nella fase post-COVID.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato recentemente anche un secondo documento sul telelavoro (“ Il telelavoro durante la pandemia di COVID-19: strategie di rischio e prevenzione”) che affronta anche i rischi, i vantaggi e le criticità delle attività in telelavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La diffusione del telelavoro: benefici e rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, in lingua inglese e a cura di Pablo Sanz de Miguel, Maria Caprile e Juan Arasanz (NOTUS), ricorda che l'estensione senza precedenti del telelavoro solleva interrogativi sull'impatto di questa forma di organizzazione del lavoro a lungo termine, anche perché ci sono molte ragioni per credere che accelererà le tendenze preesistenti, nel mondo del lavoro, verso la digitalizzazione e la flessibilità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso è probabile che il telelavoro e accordi di organizzazione del lavoro più flessibili diventino una caratteristica più importante e permanente. E al di là dei potenziali benefici del telelavoro (flessibilità, autonomia, prestazioni, equilibrio tra lavoro e vita privata, …), gli studi evidenziano anche dei potenziali svantaggi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio il telelavoro è stato tradizionalmente associato a rischi psicosociali, principalmente legati alla pervasività delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) con confini sfocati tra lavoro e vita privata e aumento dell’isolamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre il telelavoro comporta anche maggiori rischi ergonomici perché lavorare al di fuori dei locali aziendali aumenta la complessità della valutazione dei rischi e le difficoltà nell'applicazione degli standard di sicurezza e salute sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partendo da queste considerazioni nell'autunno 2020 l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha, dunque, condotto una consultazione con la sua rete di punti focali nazionali che ha portato a questa relazione su come il telelavoro è regolamentato in Europa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il telelavoro: l’accordo europeo e gli aspetti più rilevanti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ad alcune delle “osservazioni conclusive” presenti nel rapporto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che l'Accordo quadro dell'UE sul telelavoro (2002) è il principale riferimento per la legislazione nazionale e la contrattazione collettiva sul telelavoro nella maggior parte degli Stati membri dell'UE. Questo Accordo include la definizione di cosa sia il telelavoro e la regolamentazione dei suoi aspetti fondamentali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se gli Stati membri dell'UE regolano il telelavoro attraverso la normativa o tramite il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, nella maggior parte dei paesi vengono utilizzati entrambi i tipi di regolamentazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento al già citato Accordo Quadro UE, la relazione sottolinea alcuni aspetti rilevanti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            telelavoro regolare e occasionale: l'accordo quadro dell'UE riguardava solo il telelavoro regolare (almeno 1 giorno a settimana). Tuttavia, il telelavoro occasionale è emerso come la forma predominante di telelavoro (che significa meno del 20% dell'orario di lavoro e/o senza uno schema specifico). Gli approcci nazionali variano.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alcuni paesi hanno cambiato la definizione di telelavoro per includere le due modalità; altri paesi hanno stabilito definizioni e regole diverse per il telelavoro regolare e occasionale (ad es. Belgio).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            diritto alla disconnessione: l'accordo quadro dell'UE ha stabilito che i telelavoratori dovrebbero gestire l'organizzazione del proprio orario di lavoro nei limiti della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva. Alcuni paesi hanno regolamentato il diritto alla disconnessione, che include un accordo sulla distribuzione dell'orario di lavoro, la limitazione della disponibilità e le pause.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            diritto al telelavoro: alcuni paesi hanno regolamentato il diritto di chiedere il telelavoro (es. Francia o Paesi Bassi, dove i dipendenti hanno diritto a ricevere una risposta scritta esplicativa in caso di rifiuto di un'azienda) o hanno favorito uno speciale trattamento per alcuni gruppi al fine di sostenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata (ad es. Germania).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            disposizioni specifiche nella legislazione in materia di SSL che sviluppano l'approccio generale dell'Accordo Quadro UE: la regolamentazione in questo campo è varia. In alcuni paesi, il dovere dei datori di lavoro di eseguire una valutazione del rischio e informare i lavoratori è esplicitamente menzionata nella legislazione, sebbene le procedure per la valutazione del rischio differiscano e, in alcuni paesi, i datori di lavoro siano fortemente vincolati dal diritto alla privacy (in tali casi, la valutazione del rischio si basa sulle informazioni fornite dal telelavoratore). Anche la gamma di rischi affrontati in materia di salute e sicurezza differisce. Alcuni paesi hanno sviluppato normative per valutare e prevenire rischi psicosociali specifici, vale a dire l'isolamento, i conflitti di lavoro e lo stress. Infine ci sono molte differenze sul tema delicato della responsabilità del datore di lavoro per infortuni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I punti focali nazionali dell'EU-OSHA sottolineano che la pandemia ha portato a una maggiore consapevolezza dell'importanza delle questioni di salute e sicurezza sul lavoro e le linee guida generali per prevenire l'espansione della pandemia sul lavoro sono state combinate con guide e risorse più specifiche per facilitare la transizione verso un telelavoro più sicuro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, nella maggior parte dei paesi, l'esperienza del telelavoro ha alimentato cambiamenti nella legislazione e dibattiti volti a adattare meglio la regolamentazione del telelavoro in uno scenario post-COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo segnalando che in particolare le modifiche e i dibattiti politici sul telelavoro hanno dunque riguardato quattro aspetti principali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la definizione di telelavoro (compresa la distinzione tra telelavoro regolare e occasionale),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il diritto di disconnettersi,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il diritto al telelavoro,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le disposizioni in materia di SSL.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ Regulating telework in a post-COVID-19 Europe” (Regolamentare il telelavoro in un’Europa post-COVID-19), relazione a cura di Pablo Sanz de Miguel, Maria Caprile e Juan Arasanz (NOTUS), documento in lingua inglese
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+dvr+2.jpg" length="7137" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 05:47:04 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/telelavoro-la-valutazione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">Smart working,DVR,81/08,Sicurezza telelavoro,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+dvr+2.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+dvr+2.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: IL RIENTRO DEI LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-rientro-dei-lavoratori</link>
      <description>Una guida EU-OSHA sull’infezione da COVID-19 e sulla sindrome posto COVID fornisce indicazioni per il rientro dei lavoratori. Il colloquio con i responsabili, il rientro graduale e le modifiche alle mansioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: come favorire il rientro dei lavoratori guariti?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Una guida EU-OSHA sull’infezione da COVID-19 e sulla sindrome posto COVID fornisce indicazioni per il rientro dei lavoratori. Il colloquio con i responsabili, il rientro graduale e le modifiche alle mansioni.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non c’è dubbio che il rientro al lavoro, dopo aver contratto l’infezione da COVID-19 o laddove si è in presenza della sintomatologia della cosiddetta sindrome post-COVID possa essere difficile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio in relazione a queste difficoltà l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) ha pubblicato nelle scorse settimane la guida “L’infezione da COVID-19 e sindrome post-COVID – guida per i lavoratori. Guida per i dipendenti in via di guarigione”, curata dal Prof. Ewan Macdonald e dai Dott. Drushsca Lalloo, Dott. Clare Raynor e Dott. Jo Yarker, Long Covid Group della SOM (Society of Occupational Medicine).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In un primo articolo di presentazione della guida ci siamo soffermati sulla sindrome post COVID-19, sul cosa fare in caso di malattia e sul ruolo dei datori di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Organizzare il rientro al lavoro: il colloquio con i responsabili
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione alla cosiddetta sindrome post-COVID, la guida si rivolge direttamente ai lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se state iniziando un nuovo lavoro – indicano gli autori – “è possibile che vi venga domandato se soffriate di problemi di salute che richiedono assistenza affinché possiate lavorare. Non siete tenuti a dirlo ad altri, ma se desiderate assistenza, per esempio in caso di problemi conseguenti” alla malattia COVID-19, “potete chiedere di consultare il servizio sanitario aziendale o il medico.  Alcuni impieghi prevedono requisiti speciali in materia di salute e sicurezza, che potrebbero comportare la necessità di valutare il vostro stato sanitario. In tali casi, un consulente legale vi dirà di informare il servizio sanitario aziendale o il medico in merito alle vostre condizioni di salute”.   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E riguardo all’incontro per il rientro al lavoro (o il «colloquio» in vista del rientro al lavoro) il responsabile dovrebbe:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “contattarvi prima del vostro rientro per parlare della procedura e domandare come possa aiutarvi (durante la pandemia è opportuno svolgere il colloquio per telefono o tramite videoconferenza);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            organizzare una verifica appena possibile una volta avvenuto il rientro (anche per questo potrebbe rendersi necessaria una teleconferenza o una videoconferenza);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esaminare i carichi di lavoro e accertarsi che non sarete sottoposti a una pressione eccessiva;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare la possibilità di coinvolgere il servizio sanitario aziendale o un medico, il dipartimento delle risorse umane, il vostro supervisore o i rappresentanti dei lavoratori”.   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che il responsabile diretto e il dipendente “potrebbero elencare le esigenze lavorative in base alle seguenti categorie e indicare una stima in percentuale del tempo dedicato ogni giorno a tali esigenze (prima dell’assenza dovuta a malattia), nonché stabilire se il dipendente le percepisca come un problema per il rientro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esigenze cognitive — trattamento di dati complessi, inserimento dati per cui è necessaria una concentrazione intensa, cambiamento rapido di compiti, assunzione di decisioni complesse, rapide e ad alto rischio, gestione di più parti interessate o di relazioni multiple;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esigenze fisiche — movimenti ripetitivi, posture statiche, spostamento occasionale di oggetti scomodi o pesanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esigenze emotive — interazione con persone vulnerabili/minori, clienti preoccupati, rischio di aggressione o violenza, necessità di essere emotivamente flessibili e resilienti”.   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Senza dimenticare che può essere richiesta una autorizzazione medica prima del rientro al lavoro, anche in relazione alla mansione lavorativa:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Se il vostro lavoro comporta il sollevamento di carichi pesanti o altri sforzi, allora dovrete effettuare visite mediche di controllo per il cuore e i polmoni prima di riprendere queste attività.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrebbero rendersi necessarie altre verifiche dello stato di salute, quali ad esempio un esame della vista o una valutazione cognitiva se svolgete una mansione critica per la sicurezza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Se in precedenza siete stati affetti da problemi di salute che si sono aggravati con la COVID-19, occorre rivedere tutte le precedenti restrizioni lavorative”.    
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Organizzare il rientro al lavoro: la sicurezza e le modifiche alle mansioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella fase di rientro al lavoro, in conseguenza anche di eventuali sintomatologie correlate alla sindrome post – COVID, possono essere utili e necessarie alcune modifiche alle mansioni lavorative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste alcune indicazioni rivolte ai lavoratori:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Consigliate il vostro responsabile in base alla vostra esperienza, alla conoscenza del vostro lavoro e delle vostre condizioni di salute.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Consultate il vostro medico in merito a tutto ciò che dovreste o non dovreste fare e prenotate un appuntamento con il medico del lavoro o con il servizio sanitario. L’assenza dal lavoro potrebbe farvi sentire in colpa, ma è importante che non riprendiate troppo presto le vostre mansioni e non vi affatichiate oltre misura quando tornerete a lavorare.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Discutete con il vostro responsabile le modifiche ragionevoli che sarà possibile apportare ai vostri compiti (se risulta che possano rendersi necessarie modifiche permanenti al vostro lavoro di cui si potrà parlare in un secondo momento).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Chiedete informazioni sulla politica di riabilitazione adottata dal vostro datore di lavoro. Potreste inoltre avere bisogno di chiedere assistenza a servizi di supporto psicologico, di consulenza e in materia di benessere messi a disposizione dal datore di lavoro o dal sindacato.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È meglio concordare con il vostro responsabile un piano di rientro al lavoro con cui vi sentiate entrambi a vostro agio. Il piano deve essere realizzabile e stabilire chi debba fare cosa e quando; inoltre deve essere flessibile perché, fino a quando non lo metterete in pratica, non saprete che cosa vada bene per entrambe le parti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Indipendentemente da questi accorgimenti, il vostro datore di lavoro deve continuare ad attuare e mantenere in vigore misure efficaci di controllo delle infezioni sul posto di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel quadro della verifica dell’idoneità al rientro, concordate un carico di lavoro che vi permetta di risparmiare energie per la famiglia, la vita sociale e il tempo libero”.   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Organizzare il rientro al lavoro: gli esempi e il rientro graduale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi alcuni esempi di modifiche alle mansioni lavorative.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica, innanzitutto, che a causa della durata e dell’impatto dei sintomi, “può rendersi necessario un ritorno progressivo al lavoro, detto anche ‘rientro graduale’, che sarà possibile adeguare in maniera progressiva”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti spesso, dopo la malattia COVID-19, per i dipendenti “è necessario un rientro graduale molto più lungo della durata media, che è pari a quattro settimane.  Chi è affetto da sindrome post-COVID spesso tende a subire ricadute in caso di sovraffaticamento. Spesso questa sindrome si manifesta alcuni giorni più tardi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente non ci sono limiti per i tipi di modifica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre indicazioni per i lavoratori, riguardo ai cambiamenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “è meglio che voi e il vostro responsabile li elaboriate e li discutiate e che siate flessibili entrambi. Non temete di dare consigli; tuttavia, il vostro responsabile potrebbe non essere in grado di soddisfare tutte le vostre richieste: ciò dipenderà dal lavoro”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “le modifiche devono essere progettate su misura per voi in quanto persona e dipendere dai vostri problemi di salute, dal modo in cui influiscono sulla vostra capacità di svolgere le mansioni e il vostro ruolo lavorativo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che benchè alcuni degli accorgimenti seguenti possono apparire ovvi, è utile “formalizzarli per garantire che vengano attuati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modifiche alle tempistiche (inizio, fine del lavoro e pause);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modifiche agli orari, per esempio giornate più brevi e giorni di permesso inframmezzati a quelli lavorativi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modifiche del carico di lavoro, per esempio: definite un numero inferiore di compiti rispetto alla norma entro un tempo determinato;  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            concedetevi più tempo per espletare mansioni abituali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modifiche dei modelli di lavoro, per esempio se sono necessarie pause regolari;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cambiamenti provvisori apportati a compiti e mansioni («mansioni modificate»);   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assistenza, per esempio: una linea di supervisione chiara (qualcuno con cui consultarsi o effettuare verifiche);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un sistema di ‘affiancamento’ in base a cui due persone lavorano insieme, in modo da potersi monitorare e aiutare a vicenda;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            giorni di permesso per appuntamenti sanitari;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di lavorare in isolamento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            obiettivi chiari e meccanismi di controllo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lavoro da casa per una parte del tempo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modifiche alle attrezzature, per esempio filtri di luce blu per gli schermi, software a comando vocale, sedie ergonomiche per ufficio, apparecchiature potenziate per la movimentazione e la manipolazione”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine, se il vostro stato di salute è altalenante – continua la guida rivolta ai lavoratori – “è utile informarne il vostro responsabile. Se siete affetti da una patologia che potrebbe essere considerata una disabilità, è possibile che il datore di lavoro debba soddisfare requisiti giuridici supplementari che richiedono l’adozione di modifiche ragionevoli”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che, oltre a fornire indicazioni sulla sindrome correlata al COVID-19, sul ruolo dei responsabili, su cosa fare in caso di contagio del virus SARS-CoV-2 e sul rientro al lavoro, si sofferma anche sul possibile supporto dei servizi sanitari/medici del lavoro (ad es. attraverso “una valutazione personalizzata dei rischi per la salute”) e sulle responsabilità generali del datore di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ L’infezione da COVID-19 e sindrome post-COVID – guida per i lavoratori. Guida per i dipendenti in via di guarigione”, a cura del Prof. Ewan Macdonald e dei Dott. Drushsca Lalloo, Dott. Clare Raynor e Dott. Jo Yarker, Long Covid Group della SOM (Society of Occupational Medicine) – Orientamenti dell’UE.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg" length="110762" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 29 Jul 2021 05:58:45 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-rientro-dei-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>APNEE DEL SONNO: UN RISCHIO DEL LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/apnee-del-sonno-un-rischio-del-lavoratori</link>
      <description>Un nuovo factsheet Inail riporta indicazioni sulla sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Le caratteristiche della sindrome, la prevenzione e le possibili conseguenze sulla salute, sulla sicurezza e sulla produttività</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Apnee ostruttive: come prevenire la sonnolenza diurna nei luoghi di lavoro?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo factsheet Inail riporta indicazioni sulla sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Le caratteristiche della sindrome, la prevenzione e le possibili conseguenze sulla salute, sulla sicurezza e sulla produttività.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           In una intervista di PuntoSicuro (“ La sicurezza sul lavoro, i disturbi e la qualità del sonno”) al Prof. Sergio Garbarino, esperto sui rapporti tra sonno, salute e mondo del lavoro, abbiamo presentato qualche anno fa i risultati di alcune ricerche sui disturbi del sonno che mostrano come i lavoratori che dormono in modo scorretto abbiano un rischio più alto di avere infortuni sul lavoro e presentano una perdita complessiva del rendimento professionale maggiore del 10,3% rispetto ai lavoratori che dormono bene.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partendo da queste considerazioni e dall’importanza, anche in termini di sicurezza sul lavoro, di una idonea qualità del sonno, ci soffermiamo su un recente factsheet, elaborato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’ Inail, che si sofferma sui disturbi respiratori del sonno e, in particolare, su una delle cause più comuni: la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome - OSAS)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, dal titolo “La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: numeri, conseguenze, trattamento e prevenzione”, segnala che l’OSAS è una delle cause più frequenti di eccessiva sonnolenza diurna (EDS), un evidente fattore di rischio di incidenti stradali e professionali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La sindrome delle apnee ostruttive del sonno
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il factsheet - a cura di A. Martini, E. Giuli e E. Pietrafesa – ricorda che la sindrome delle apnee ostruttive del sonno è una “grave condizione, potenzialmente fatale, caratterizzata da episodi, brevi (&amp;gt;10 secondi) e ripetuti, di chiusura parziale o completa delle vie aeree superiori durante il sonno che portano a interruzione respiratoria del flusso aereo, parziale (ipopnea) o totale (apnea), intervallati dalla ripresa del respiro conseguente al risveglio. Questo comporta la riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue, eccessivi sforzi dei muscoli toraco-addominali compiuti nel tentativo di superare l’ostruzione e microrisvegli cerebrali (arousal)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si sottolinea che l’OSAS è associata ad una “serie di sintomi notturni e, soprattutto, diurni derivanti da alterazioni della struttura del sonno (frammentazione del sonno), alterazioni dello scambio dei gas (ossigeno/anidride carbonica) ed alterazioni emodinamiche e cardiovascolari (variazioni della frequenza cardiaca, aumento della pressione arteriosa, aritmie cardiache, ecc.) che possono perdurare anche nelle ore di veglia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           OSAS: le possibili conseguenze della sindrome
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle conseguenze della sindrome, dopo aver ricordato che l’OSAS “ha un impatto economico significativo sui sistemi sanitari pubblici” e conseguenze anche sul mondo del lavoro), il documento si sofferma sulla connessione con altre patologie/sindromi, sulla possibile comorbilità, cioè la presenza contemporanea di più patologie diverse in uno stesso individuo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio con riferimento a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            obesità: “circa la metà delle persone affette dalla sindrome è obesa e che la prevalenza di apnea notturna nella popolazione moderatamente sovrappeso (uomini e donne) è di circa il 40%” e “l’aumento di peso corporeo in un periodo di 4 anni è un importante fattore predittivo di progressione della sindrome: un aumento del 10% del peso corporeo sembra comportare un rischio 6 volte superiore di sviluppare una forma di OSAS peggiore. Inoltre, negli ultimi anni, diversi studi hanno mostrato il potenziale contributo indipendente delle apnee notturne nello sviluppo di alterazioni metaboliche come ad esempio diabete mellito di tipo 2, sindrome metabolica e steatosi epatica non alcolica”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            malattia cardiovascolare: la sindrome delle apnee ostruttive del sonno è associata “a molte e diverse forme di malattie cardiovascolari tra cui ipertensione (spesso farmacoresistente), ictus, attacco cardiaco, insufficienza cardiaca congestizia, malattia coronarica, fibrillazione atriale e altre forme di aritmie cardiache”. Pazienti con forme severe della sindrome “hanno un rischio 3 volte superiore di andare incontro a un evento cardiovascolare fatale (ad esempio infarto e stroke) o non fatale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            infiammazione e stress ossidativo: la riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue, conseguente ad OSAS, “genera una cascata infiammatoria e mediatori di stress ossidativo che determinano un danno epiteliale vascolare diffuso. Recentemente è emerso un possibile ruolo dell’ipossia intermittente come fattore indipendente di rischio neoplastico, oltre che potenziale fattore peggiorativo della risposta alle terapie oncologiche e del livello di aggressività neoplastica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al di là di queste comorbilità si segnala che le persone con OSAS “hanno una qualità del sonno scadente con conseguente eccessiva sonnolenza diurna che, associata alla difficoltà di mantenere la concentrazione, espone i soggetti al rischio di incidenti stradali (frequenza fino a 5 volte superiore) ed infortuni lavorativi (rischio di infortunio lavorativo doppio rispetto agli individui non affetti). In particolare si stima che in Italia “la sindrome delle apnee ostruttive determini il 7% degli incidenti stradali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il factsheet si sofferma poi su altre conseguenze della sindrome che possono essere, ad esempio, depressione, malumore, cambiamento di personalità e alterazione della libido.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           OSAS: la prevenzione e promozione della salute
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura del documento che riporta indicazioni sui sintomi e segni principali della sindrome, ad esempio con riferimento ad alcuni sintomi tipici (russamento, senso di soffocamento durante il sonno, pausa respiratoria o apnea riferita, sonno non riposante, sonnolenza diurna, stanchezza diurna, secchezza delle fauci al risveglio), frequenti o meno comuni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo, invece, alcune indicazioni specifiche relative alla prevenzione e promozione della salute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si consiglia, infatti, di “seguire alcune norme generali che hanno come obiettivo la rimozione delle condizioni favorenti le anomalie funzionali delle vie aeree superiori durante il sonno:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare l’assunzione di alcolici nelle ore precedenti il sonno;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            limitare l’assunzione di farmaci che deprimono il tono dei muscoli delle vie aeree superiori (ad esempio sonniferi o tranquillanti);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se presente ostruzione nasale usare decongestionanti/ spray anti-allergici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            abolizione del fumo di sigaretta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non assumere stimolanti (es. caffè);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            regolare attività fisica;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            igiene del sonno;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modificare il decubito notturno (il decubito supino peggiora le apnee);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare lettura e visione della TV a letto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare pasti abbondanti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento suggerisce, inoltre, il controllo ponderale “con eventuale riduzione del peso corporeo che, se risulta almeno del 15% nella fase iniziale, determina il miglioramento dei sintomi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo segnalando che il documento si sofferma anche sulla diagnosi (ad esempio con riferimento a vari dispositivi e agli strumenti anamnestici validati) e sui possibili trattamenti con riferimento a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trattamenti non chirurgici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trattamenti chirurgici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            terapia farmacologica.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: numeri, conseguenze, trattamento e prevenzione”, a cura di A. Martini, E. Giuli e E. Pietrafesa, Factsheet edizione 2021
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="30448" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 06:05:51 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/apnee-del-sonno-un-rischio-del-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,infortuni sul lavoro,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: MANUTENZIONI E VERIFICHE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-manutenzioni-e-verifiche</link>
      <description>Un documento riporta indicazioni sulla programmazione ed esecuzione delle attività manutentive con riferimento ai parchi eolici. Il controllo sull’esecuzione dei lavori, il DUVRI, l’analisi delle criticità, i piani di manutenzione e di controllo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Attività manutentive: controllo dell’esecuzione e piani di manutenzione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un documento riporta indicazioni sulla programmazione ed esecuzione delle attività manutentive con riferimento ai parchi eolici. Il controllo sull’esecuzione dei lavori, il DUVRI, l’analisi delle criticità, i piani di manutenzione e di controllo.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In considerazione del fatto che i processi e le attività manutentive nei luoghi di lavoro, come segnalato in una campagna europea e come ricordato anche nella nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, possono nascondere molte insidie per la sicurezza e salute e dei lavoratori, torniamo a presentare un interessante allegato contenuto nel documento “ Linee di indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici”. Un documento - realizzato dall’Inail in collaborazione con varie altre realtà – che in relazione a parchi eolici realizzati con aerogeneratori di grossa taglia si sofferma sulla implementazione di un sistema di gestione in materia di salute e sicurezza in grado di “contribuire in maniera significativa a migliorare l’efficacia della gestione dei processi” e la sicurezza dei lavoratori che operano nel settore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Poiché queste linee guida possono fornire utili spunti per una corretta gestione dei processi manutentivi, ci siamo soffermati sull’allegato 11 “Indicazioni per la programmazione e l’esecuzione delle attività per il mantenimento dell’efficienza e della sicurezza del parco eolico”; indicazioni che si aggiungono a quanto già contenuto nelle linee guida in relazione al punto 4.5.1 (“Procedure operative”) con riferimento al “Mantenimento efficienza e sicurezza del parco eolico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Convinti che queste indicazioni, benchè rivolte ai parchi eolici e correlate all’implementazione di sistemi di gestione, possano essere di ausilio anche in altri ambiti lavorativi, abbiamo raccolto, già in un precedente articolo, informazioni sull’importanza della pianificazione e su alcune modalità di esecuzione delle attività manutentive, in relazione alla sicurezza degli operatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Attività manutentive: controllo sull’esecuzione dei lavori e DUVRI
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’allegato si sofferma anche sul controllo sull’esecuzione dei lavori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “durante l’esecuzione del lavoro, è necessario effettuare in campo attività di controllo sul rispetto dei programmi e delle normative di sicurezza”. E come ricordato anche in diversi nostri articoli sui rischi interferenti, “qualora l'attività manutentiva preveda l'impiego di due o più appaltatori, bisogna dare seguito alle misure di attuazione del coordinamento previste dal DUVRI. Si tratta di controlli sull’attuazione delle misure di coordinamento e di cooperazione al fine di eliminare il rischio di interferenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che nell’attuazione di questa attività di controllo “viene promossa ogni ulteriore misura necessaria ai fini del coordinamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare durante l’esecuzione “vengono indette eventuali riunioni per promuovere il coordinamento all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi” e “devono essere sospesi i lavori nel caso in cui dovesse ravvisarsi l’esistenza di un rischio grave immediato o non dovessero essere state applicate le modalità attuative previste dal DUVRI”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che le attività di ispezioni e collaudi successive ad attività di manutenzione o ad installazione di nuovi macchinari “dovranno prevedere un’analisi di rischio ad hoc”. E si ricorda che alla fine dell’attività di manutenzione il gestore, o la ditta appaltatrice che ha eseguito l’intervento, è responsabile della rimozione di eventuali rifiuti prodotti e della pulizia del luogo di effettuazione dell’intervento, per quanto di propria competenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Attività manutentive: analisi delle criticità e piano di manutenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’allegato alle linee di indirizzo SGSL sottolinea poi che per l’effettuazione di tutte le operazioni descritte (pianificazione, esecuzione, controllo, …) un “buon sistema di manutenzione ed ispezione” utilizza ulteriori elementi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si occupa, ad esempio, dell’analisi delle criticità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’attività di analisi delle criticità “è effettuata per stabilire un rating di criticità per le aree prese in esame e per ciascuna apparecchiatura, al fine di definire le priorità manutentive dell’apparecchiatura in esame sulla base di parametri oggettivi. L’azienda può effettuare la classificazione delle aree sulla base di un metodo a punteggio e sistema, a logica on/off attraverso il quale giunge alla determinazione del valore di rischio associabile a ciascuna area”. E alla determinazione del valore di rischio associabile all’area “si accompagna, sulla base di precise metodologie, la determinazione della criticità delle apparecchiature che contribuiranno alla definizione dei successivi piani di manutenzione e controllo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo al piano delle attività di manutenzione che sarà redatto individuando:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “la tipologia di intervento (per apparecchiatura o per processo)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le attività di bonifica e di messa in sicurezza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            altre attività preliminari (ponteggi, cecature, isolamenti, ecc.)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la tempistica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le modalità di esecuzione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare la tempistica della manutenzione programmata (preventiva e predittiva) “va identificata in base a indicazioni del fabbricante/installatore (manuale di uso e manutenzione), tempo di utilizzo, esperienze dell’utilizzatore, durata (vita utile) di componenti, fluidi o parti accessorie, storicità degli eventi, prescrizioni legislative, esigenze produttive. Per la manutenzione straordinaria, invece, i riferimenti per l’individuazione della tempistica sono eventuali richiami del fornitore, estreme condizioni di utilizzo (ad es. alte temperature), azioni preventive per usi imprevisti o straordinari, adeguamenti previsti per leggi o regolamenti, e, in ogni caso, in ottemperanza ad ispezioni periodiche di legge”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Attività manutentive: pianificazione delle attività di controllo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’allegato si sofferma, infine, sui piani di controllo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un piano di controllo “contiene la pianificazione delle attività di controllo iniziale, periodico e straordinario e gli scadenziari relativi, in accordo con le politiche manutentive, le procedure aziendali e le specifiche norme vigenti”. E i controlli “sono condotti attraverso attività quali, ad esempio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ispezioni visive
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ispezioni termografiche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misura e analisi delle vibrazioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            altro eseguite attraverso il supporto di specifiche istruzioni operative”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I risultati dei controlli sono poi registrati su “opportuna reportistica e costituiscono il principale strumento attraverso il quale si dà seguito alle attività manutentive”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre – continua l’allegato - a valle dell’analisi di criticità, “si possono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuare e definire le metodologie di manutenzione e le tecniche di intervento (materiali, mezzi, attrezzature, competenze e quantità delle risorse necessarie) per la manutenzione preventiva ciclica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definire i riferimenti per la determinazione dei valori di soglia principali da monitorare per la manutenzione predittiva
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informare e formare i lavoratori sulle politiche e pratiche manutentive definite
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            approntare e aggiornare il Piano di manutenzione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma anche sui piani di controllo specifici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti laddove si rendano necessari piani di controllo specifici, “la loro struttura può essere formata dalle seguenti voci:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            oggetto e descrizione del controllo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            norme/documentazione di riferimento
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            responsabile del controllo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            responsabile verifica (se esterno)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strumento utilizzato (se applicabile)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            data prevista/data effettiva del controllo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valore atteso e tolleranza ammessa (se applicabile)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valore riscontrato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            altre eventuali informazioni richieste dal Committente”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E una volta definiti, “tali piani vengono concertati con chi andrà a svolgere l’attività (azienda esterna o officina interna)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, in conclusione, che l’allegato 11 – che vi invitiamo a leggere integralmente - riporta ulteriori indicazioni sui piani di monitoraggio delle verifiche di legge e sulle risorse per l’esecuzione delle attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Inail, Dipartimento DIT Inail, Direzione Centrale Prevenzione, Associazione Nazionale Energia del Vento, UILM, FIM CISL, Comitato paritetico di coordinamento, “ Linee di indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici”, a cura di Susanna Costa (Uil), Luciano Di Donato (Inail, Dit), Ruggero Maialetti (Inail, Contarp), Francesco Meduri (Anev - GE Renewable), Andrea Minniti (Cisl), Francesco Napolitano (Anev - Nordex Group) e Laura Tomassini (Inail – DIT), Collana Salute e sicurezza, edizione 2019
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Manutenzione+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="79517" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 27 Jul 2021 06:34:21 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-manutenzioni-e-verifiche</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,verifica attrezzature,manuale uso e manutenzione,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,manutenzione,Consulenza sicurezza sul lavoro,piano di manutenzione</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATTREZZATURE IN PRESSIONE: LA NORMATIVA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-in-pressione-la-normativa</link>
      <description>Un documento fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei recipienti a pressione e riporta indicazioni sui riferimenti normativi per i dispositivi di controllo e i sistemi di sicurezza. Focus su camere iperbariche e serbatoi GPL.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le norme di riferimento per la sicurezza dei recipienti a pressione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei recipienti a pressione e riporta indicazioni sui riferimenti normativi per i dispositivi di controllo e i sistemi di sicurezza. Focus su camere iperbariche e serbatoi GPL.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione”, definisce il recipiente a pressione come ‘un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più camere’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un documento dell’Inail si è recentemente soffermato proprio su queste attrezzature, che rientrano tra le tipologie di attrezzature di cui all’allegato VII (Verifiche di attrezzature) del d.lgs. 81/2008, ed in particolare sulla prima verifica periodica. Verifiche periodiche che sono “finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento “ Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, ci permette tuttavia non solo di conoscere le corrette modalità di verifica dell’attrezzatura, ma anche di raccogliere informazioni sulla normativa tecnica in materia di salute e sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Riferimenti normativi per la fabbricazione, l’esercizio e le verifiche
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento – a cura di Corrado Delle Site, Emanuele Artenio, Canio Mennuti, Emanuela Franchi e Andrea Pallano – presenta molte informazioni sui riferimenti normativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala innanzitutto che il riferimento normativo per la fabbricazione e l’immissione sul mercato di questa tipologia di attrezzature e/o insiemi a pressione “è la direttiva di prodotto PED (Pressure Equipment Directive) 2014/68/UE recepita in Italia con il d.lgs. 26/16”, già citato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che se in Italia l’utilizzo della direttiva PED “è obbligatorio dal 29 maggio 2002, per una particolare categoria di recipienti a pressione (saldati, fabbricati in serie, contenenti aria o azoto, composti di un fasciame cilindrico e due fondi piani o bombati, in acciaio o alluminio, con PS ≤ 30 bar, prodotto PS * V ≤ 10.000 bar * litro e TS compresa tra -50°C e 200°C per l’alluminio e 300°C per l’acciaio) è possibile utilizzare la direttiva SPVD (Simple Pressure Vessels Directive) 2014/29/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 82/16”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre il riferimento normativo per l’esercizio dei recipienti è il d.m. 329/04 “norme per 
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”. E, come sappiamo, per quanto riguarda le verifiche periodiche bisogna fare riferimento al d.lgs. 81/2008 integrato dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento Inail riporta poi un elenco non esaustivo delle principali norme italiane, europee
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ed internazionali di riferimento, rilasciate dagli organismi di normazione o da associazioni riconosciute, con riferimento a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Norme di carattere generale: costruzione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Norme di carattere generale: esercizio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Norme di carattere specifico: dispositivi di controllo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Norme di carattere specifico: sistemi di sicurezza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Riferimenti normativi per i dispositivi di controllo e i sistemi di sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo in particolare sulle norme di carattere specifico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle norme per i dispositivi di controllo è riportata la UNI EN 837-1: Manometri - Manometri a molla tubolare - Dimensioni, metrologia, requisiti e prove.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alle molte norme per i sistemi di sicurezza:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI 10197: Banchi di taratura per valvole di sicurezza. Requisiti generali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI 764-7: Attrezzature a pressione - Sistemi di sicurezza per attrezzature a pressione non esposte a fiamma;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            CEI EN 61508: Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettrotecnici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            programmabili per applicazioni di sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            CEI EN 61511: Sicurezza funzionale - sistemi strumentali di sicurezza per il settore dell’industria di processo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI EN ISO 4126: Dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Parte 1 - Valvole di sicurezza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Parte 2 - Dispositivi di sicurezza a disco di rottura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Parte 3 - Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Parte 4 - Valvole di sicurezza comandate da pilota
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Parte 5 - Sistemi di sicurezza controllati (CSPRS)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Parte 6 - Applicazione, selezione e installazione dei dispositivi di sicurezza a disco di rottura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Parte 7 - Dati comuni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ISO 4126-9: Safety devices for protection against excessive pressure - Part 9: Application and installation of safety devices excluding stand-alone bursting disc safety devices;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ISO 4126-10: Safety devices for protection against excessive pressure - Part 10: Sizing of safety valves and connected inlet and outlet lines for gas/liquid two-phase flow.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Riferimenti normativi per camere iperbariche e serbatoi per stoccaggio GPL
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi le norme specifiche per alcune particolari tipologie di attrezzature che rientrano tra i recipienti a pressione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio si indica che per le camere iperbariche il quadro normativo relativo alla gestione delle camere iperbariche “è piuttosto articolato e composto principalmente dal d.lgs. 81/08 e s.m.i, nonché dalla normativa di recepimento delle direttive europee in materia di dispositivi medici ed attrezzature a pressione. In particolare le camere iperbariche, oltre ad essere disciplinate dalla direttiva PED, devono anche rispondere ai dettami della direttiva Dispositivi Medici MED 93/42/CEE, per cui il processo di gestione del rischio ‘deve essere orientato al bilanciamento tra rischi residui e benefici medici che può trarre il paziente utilizzatore dall’uso del dispositivo medico’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che ad oggi il riferimento tecnico è la norma armonizzata UNI EN 14931 - Camere iperbariche per persone - Camere iperbariche multiposto per terapia iperbarica: Prestazioni, requisiti di sicurezza e prove. E un altro riferimento tecnico utilizzato nel settore sono le linee guida Ispesl “La gestione in sicurezza delle camere iperbariche multiposto in ambiente clinico”, per anni l’unico riferimento specifico per questo tipo di attrezzatura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo, infine, sui serbatoi per stoccaggio GPL.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che i serbatoi di stoccaggio di GPL “si suddividono in due categorie, quelli destinati all’uso fuori terra e quelli ad uso interrato” (tali attrezzature “se installate per utenze domestiche non sono classificabili come attrezzature di lavoro e pertanto ricadono nel campo di applicazione del d.m. 329/04 e non in quello del d.m. 11 aprile 2011”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le principali norme di riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            D.M. 23 settembre 2004 “Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            D.M. 4 marzo 2014 “Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI EN 12542: Attrezzature e accessori per GPL - Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m³ - Progettazione e fabbricazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI EN 12817: Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m³;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI EN 12819: Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualificazione dei recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità maggiore di 13 m³;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI EN 13636: Protezione catodica di serbatoi metallici interrati e delle relative tubazioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI EN 14071: Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza per serbatoi per GPL - Attrezzature ausiliarie;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI EN 14129: Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            UNI EN 14570: Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra ed interrati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, in conclusione, che il documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche sulla normativa di riferimento per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            recipienti criogenici,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            recipienti in servizio negli impianti petrolchimici,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            accumulatori per presse o similari,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pacchi bombole,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attrezzature preesistenti all’emanazione della PED.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Corrado Delle Site, Emanuele Artenio e Canio Mennuti (Inail, DIT), Emanuela Franchi (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Lucca), Andrea Pallano (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova), Collana Ricerche, versione 2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/attrezzature+a+pressione+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="8989" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 06:10:51 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-in-pressione-la-normativa</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,verifica periodica attrezzature,attrezzature a pressione,DM 11/04/2011,verifica attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,ALL. VII D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/attrezzature+a+pressione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/attrezzature+a+pressione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHI POSTURE STATICHE: MISURE DI PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischi-posture-statiche-misure-di-prevenzione</link>
      <description>Un documento prodotto per la campagna europea 2020-2022 sui disturbi muscoloscheletrici si sofferma sui rischi del lavoro sedentario. L’infografica, le conseguenze sulla salute e le misure che possono mettere in atto i datori di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I rischi del lavoro sedentario: comincia a muoverti mentre lavori
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento prodotto per la campagna europea 2020-2022 sui disturbi muscoloscheletrici si sofferma sui rischi del lavoro sedentario. L’infografica, le conseguenze sulla salute e le misure che possono mettere in atto i datori di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento alle tante attività lavorative che comportano il mantenimento prolungato della posizione da seduto, sono ormai accertati i rischi sanitari associati a uno stile di vita sedentario. Tra questi vi sono l’aumento dei rischi di disturbi muscoloscheletrici (DMS) e altri problemi di salute, come il diabete e le cardiopatie.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia è possibile “ridurre al minimo questi rischi sul lavoro grazie a una buona progettazione e promuovendo l’attività fisica e frequenti cambiamenti di postura”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per prevenire i DMS è “fondamentale adottare una combinazione di misure semplici, mirate all’ambiente lavorativo e all’organizzazione del lavoro e volte a contrastare i fattori psicosociali e ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori in materia di buone posture e pratiche di lavoro”. Senza dimenticare che “apportare modifiche all’ambiente di lavoro è più facile di quanto si pensi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo, su uno spazio web dedicato ai rischi del lavoro sedentario, è l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) che, in riferimento alla campagna 2020-2022 “ Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”, ha recentemente pubblicato una nuova scheda informativa dal titolo “Get moving at work” (“Comincia a muoverti al lavoro”) e una infografica che spiegano come l’attività fisica possa diventare parte di ogni lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che sul tema della sedentarietà, in relazione anche al grande aumento del lavoro a distanza (telelavoro e lavoro agile) correlato all’emergenza COVID-19, abbiamo pubblicato alcuni mesi fa un’intervista a Francesco Draicchio, Laboratorio Ergonomia dell’Inail (“ La pandemia, il lavoro agile e i rischi del lavoro sedentario”) che aveva messo in guardia proprio sui rischi emergenti del lavoro sedentario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’infografica sulle soluzioni e misure per il lavoro sedentario
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La nuova scheda informativa EU-OSHA evidenzia non solo i problemi di salute associati al lavoro sedentario, ma anche cosa fare per integrare il movimento nei processi lavorativi, fornendo esempi di vita reale sul posto di lavoro e link a varie risorse.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’infografica, in lingua inglese, offre invece alcuni brevi suggerimenti e consigli.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio ricorda che i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) possono derivare da una combinazione di fattori di rischio. E tra questi c’è la mancanza di movimento e la mancanza di attività fisica sul lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Oltre a ricordare perché il lavoro sedentario è pericoloso per la salute, l’infografica contiene due sezioni che rispondono alle due seguenti domande:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cosa possono fare i datori di lavoro?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cosa possono fare i lavoratori?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Perché dobbiamo sederci di meno e muoverci di più?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo ora alcune brevi indicazioni dalla scheda informativa “Get moving at work” (al momento disponibile solo in lingua inglese).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La scheda indica che il comportamento sedentario è in aumento sia al lavoro che al di fuori del mondo del lavoro e che, come ricordato in premessa, “ci sono prove crescenti degli effetti negativi sulla salute di stili di vita sedentari”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio i rischi per la salute includono diabete, malattie cardio-circolatorie e problemi muscoloscheletrici. Senza dimenticare che gli stili di vita sedentari sono stati anche collegati alla depressione e ad alcuni tipi di cancro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare gli effetti sulla salute si verificano perché i nostri corpi hanno bisogno di movimento per far pompare il nostro sangue e far circolare l'ossigeno. Inoltre il mantenimento della stessa postura pone carichi maggiori sui muscoli e tendini.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiunque abbia una condizione muscoloscheletrica cronica non dovrebbe sedersi troppo a lungo e dovrebbe evitare posture statiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che oltre al lavoro d'ufficio, attività prolungate in postura seduta possono essere correlate alle attività dei cassieri, dei service desk, dei call center o anche nelle linee di produzione, nei laboratori e durante la guida.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche se la “seduta prolungata” non è specificamente correlata ad alcuna norma europea in materia di sicurezza e salute, i datori di lavoro hanno tuttavia il dovere di valutare i rischi e adattare il lavoro ai singoli individui.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste alcune raccomandazioni sulla postura seduta durante il lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “non superare le 5 ore di posizione seduta al lavoro ogni giorno;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fare delle micro-interruzioni almeno ogni 20-30 minuti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alzarsi sempre per almeno 10 minuti dopo 2 ore di seduta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lavorare in modo attivo e alternare la seduta, l’attività in piedi e il camminare.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I punti chiave e le indicazioni per i datori di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La scheda presenta poi alcuni aspetti di cui tener conto:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se molti lavori diventano più sedentari, c'è anche un aumento di evidenze che collegano la cattiva salute a uno stile di vita sedentario;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il nostro corpo ha bisogno di movimento: evitare posture statiche è un aspetto importante della sostenibilità del lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             stare semplicemente in piedi invece di sedersi non è la soluzione, poiché stare in piedi a lungo può anche comportare rischi per la salute;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             è importante cambiare il più possibile la postura: i lavoratori dovrebbero poter assumere diverse posizioni durante il lavoro, preferibilmente variando tra lo stare seduti, in piedi o in movimento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il miglior modo di sedersi è la “seduta dinamica", dove le posture vengono continuamente modificate;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lavorando insieme, datori di lavoro e lavoratori possono trovare modalità pratiche per promuovere modalità di lavoro più attive”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo riportando, con riferimento ai contenuti della scheda, alcune delle indicazioni su cosa possono fare i datori di lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             consentire ai lavoratori di alternare posizione seduta, stare in piedi e muoversi; motivare i lavoratori a fare delle pause, muoversi e fare stretching;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             impostare dei tempi massimi di posizione seduta e dei tempi per lo stretching e lo spostamento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             introdurre attività di stretching negli incontri;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fornire scrivanie sit-stand e sedute che consentano il cambiamento di postura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fornire telefoni cordless in modo che i lavoratori possano camminare e parlare;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rimuovere le stampanti dai singoli uffici e spostare i contenitori in una posizione centrale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fornire app per computer che forniscano promemoria e indicazioni relative alle pause.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il link al sito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ Get moving at work”, scheda informativa in lingua inglese, documento correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!” 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ Get moving at work”, infografica in lingua inglese, documento correlato alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png" length="190558" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 20 Jul 2021 05:57:53 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischi-posture-statiche-misure-di-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio videoterminalisti,posture statiche,Rischio videoterminali,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,disturbi muscolo scheletrici</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: FORMAZIONE E RESPONSABILITA DEL DATRE DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-formazione-e-responsabilita-del-datre-di-lavoro</link>
      <description>Il datore di lavoro che non adempie ai suoi obblighi di formazione su di lui gravanti risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una condotta imprudente conseguenza diretta dell’inadempienza degli obblighi formativi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’importanza della formazione nel determinismo dell’infortunio di un lavoratore
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il datore di lavoro che non adempie ai suoi obblighi di formazione su di lui gravanti risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una condotta imprudente conseguenza diretta dell’inadempienza degli obblighi formativi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un’altra sentenza questa che richiama l’importanza di una corretta formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale idonea misura per prevenire l’accadimento di eventi infortunistici. Il principio della giurisprudenza di legittimità che viene riaffermato in essa è quello in base al quale il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui o sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi; né l'adempimento di tali obblighi si può ritenere escluso o surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’infortunio di cui alla sentenza era accaduto durante alcuni lavori di messa in sicurezza di una parete rocciosa attraverso il fissaggio di reti allorquando il lavoratore, nel calarsi verso il basso mediante lo scorrimento della doppia corda, per un difetto di procedura, è caduto all'indietro verso valle impattando contro le rocce e finendo sulla strada sottostante, perdendo così la vita sul colpo. La suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal suo datore di lavoro contro la sentenza di condanna della Corte di Appello perché ritenuto inammissibile e lo ha fatto richiamando il principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sopra riportato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto, le condanne, il ricorso per cassazione e le motivazioni.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il titolare di una società ha ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva confermata la condanna emessa a suo carico dal Tribunale per il delitto di omicidio colposo (art. 589, commi 1 e 2 cod.pen.) contestato come commesso, in qualità di datore di lavoro, in danno del fratello. La vittima stava eseguendo dei lavori di messa in sicurezza di una parete rocciosa attraverso il fissaggio di reti, quando decideva di calarsi verso il basso mediante lo scorrimento della doppia corda; la corda però è purtroppo finita e, in mancanza di un dispositivo di blocco (nodo di fine corsa o similare), il lavoratore è caduto all'indietro verso valle impattando contro le rocce e finendo sulla strada sottostante, il che ne ha determinato il decesso sul colpo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sia in primo che in secondo grado era stata esclusa la rilevanza causale di alcuni profili di colpa specifica (la mancanza di imbracatura con cosciali e bretelle, anziché soli cosciali, il mancato utilizzo dell'assorbitore di energia), mentre era stata attribuita rilevanza eziologica alla mancanza del nodo di arresto e all'utilizzo di una corda troppo corta, nonché alla mancata formazione professionale del lavoratore, della quale il datore di lavoro è chiamato a rispondere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell'unico motivo di lagnanza, il ricorrente ha lamentata una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alle modalità operative adottate in occasione dell'infortunio e alla sussistenza del nesso causale tra il mancato assolvimento dell'obbligo formativo e l'infortunio. In merito alle modalità operative, il ricorrente ha dedotto che la Corte di Appello aveva omesso di considerare gli esiti probatori sia con riguardo alla questione della mancata adozione di un nodo o dispositivo di fine corsa, sia con riguardo alla questione della corda troppo corta: su ambedue i punti era stata richiamata la deposizione di un teste, collega della vittima, che era con lui al momento dell'incidente, che aveva spiegato le ragioni per le quali non era stato applicato un nodo di fine corsa e perché era stata scelta una corda corta. Era stato citato anche un ampio stralcio della deposizione resa dal consulente a discarico, di professione formatore, che aveva confermata la fondatezza e correttezza di quanto asserito dal teste. Quanto all'obbligo formativo il ricorrente ha rilevato che di conseguenza, quand'anche fosse stata impartita al lavoratore la formazione necessaria, nulla sarebbe cambiato, avuto riguardo all'accertata correttezza della scelta operativa adottata nell'occasione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha sottolineato che sia sulla base della motivazione della sentenza impugnata, che su quella delle stesse deposizioni del teste collega dell’infortunato e del consulente di parte,  era risultato evidente che l'infortunio era stato causato congiuntamente dalla insufficiente lunghezza della corda e dall'assenza di un sistema di blocco di fine corsa (un nodo o altro apposito dispositivo), atteso che, ove la corda fosse stata di lunghezza adeguata e fosse stato soprattutto presente il dispositivo di fine corsa, l'incidente non si sarebbe verificato. Era risultato inoltre, e soprattutto, che, sebbene la lunghezza delle corde fosse stata calibrata in modo da evitare gli inconvenienti di una corda troppo lunga con un tratto di strada sottostante, nondimeno un teste aveva ammesso che forse le corde erano un po' troppo alte e, quanto al nodo di fine corsa, la ragione principale addotta dal teste per la mancata adozione di tale soluzione era quella di evitare incagli, salvo poi precisare che la presenza di un nodo poteva rappresentare un pericolo nel caso di lavori eseguiti con corde lunghe 60-70 metri, ma non con corde di 15-20 metri di lunghezza, come nel caso in esame.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In proposito, fornendo risposta alle censure difensive riproposte nel ricorso la Sezione V ha evidenziato che correttamente la Corte di merito aveva osservato che «in un giudizio di valore la maggiore agilità o speditezza del lavoro non può superare la necessaria adozione dei presidi di sicurezza» e che proprio l'assenza del nodo di fine corsa (o di altro dispositivo avente analoghe funzioni) non poteva consentire di lavorare in piena sicurezza, avendo a disposizione una corda troppo corta. Fondato inoltre ha ritenuto la suprema Corte l’assunto recepito dai giudici di merito in base al quale aveva avuto un rilievo causale nel prodursi dell'evento la carenza di un'adeguata formazione del lavoratore, imputabile al datore di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La stessa Corte di Cassazione ha ribadito al riguardo il principio affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, citando esplicitamente quanto dalla stessa Cassazione sostenuto nella sentenza n.  39765 del 19/05/2015 della IV Sezione, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Infortunio per comportamento abnorme e mancata formazione: le responsabilità”. La stessa ha ribadito altresì che l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro, citando le conclusioni alle quali era pervenuta la stessa Sez. IV nella sentenza n. 21242 del 12/02/2014, pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano nell’articolo “ Formazione ed esperienza del lavoratore nell’uso di una attrezzatura”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In conclusione la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 24417 del 22 giugno 2021 (u.p. 26 maggio 2021) - Pres. Piccialli – Est. Pavich – P.M. Casella - Ric. P.F..  - Il datore di lavoro che non adempie ai suoi obblighi di formazione su di lui gravanti risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una condotta imprudente conseguenza diretta dell’inadempienza degli obblighi formativi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 39765 del 2 ottobre 2015 – u.p. 19 maggio 2015 -  Pres. Sirena – Est. Izzo – Ric. V.V.. - Il datore di lavoro che omette di formare il lavoratore risponde a titolo di colpa specifica per l’infortunio occorsogli per una sua condotta negligente trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 21242 del 26 maggio 2014 -  Pres. Brusco – Est. Dovere  – P.M. Policastro  - Ric. N. W..  
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 05:50:10 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-formazione-e-responsabilita-del-datre-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,condanna datore di lavoro,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: RESPONSABILITA DEL NOLEGGIATORE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-responsabilita-del-noleggiatore</link>
      <description>Il D.Lgs. n. 81/2008 e gli obblighi ricadenti sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro. Le indicazioni normative, le sanzioni amministrative e la dichiarazione che deve essere redatta dal datore di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla concessione in uso o noleggio di attrezzature di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il D.Lgs. n. 81/2008 e gli obblighi ricadenti sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro. Le indicazioni normative, le sanzioni amministrative e la dichiarazione che deve essere redatta dal datore di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’impianto legislativo delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 (TU), con al centro l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, disciplina dettagliatamente i compiti e le conseguenti responsabilità dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro, tra i quali chi noleggia o concede in uso l’attrezzatura di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra gli obblighi ricadenti sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro, l’articolo 72 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’acquisizione e la conservazione agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del titolo III del TU (Uso delle attrezzature di lavoro ...) e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 (che richiedono specifica abilitazione), siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La violazione di questo obbligo comporta, ai sensi del disposto combinato degli articoli 72 e 87 del D.Lgs. n. 81/2008, una sanzione amministrativa da euro 921,38 a euro 3316,96.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali e telescopici rotativi), trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli), pompe per calcestruzzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Detta dichiarazione deve essere redatta dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione del lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura, deve dichiarare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso della specifica abilitazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per dimostrare di avere adempiuto a questo obbligo, ad esempio, la ASL n. 20 di Verona (ora Ulss 9 Scaligera) chiede che il noleggiatore predisponga la seguente documentazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ATTESTAZIONE – ATTREZZATURE DI LAVORO NON MARCATE CE (1)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ART. 72 COMMI 1 E 2 D. LGS. 81/08 (2)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il sottoscritto ___________________________ in qualità di datore di lavoro della ditta/società _______________________________________ con sede legale in ________________________________ sede unità produttiva in __________________________ Via ____________________________ Cap _____ esercente attività di ____________________________________ iscritta alla CCIAA di _________________ REA n. ___________ C.F. ______________________________ P.IVA _____________________________ con riferimento all’attrezzatura di lavoro denominata ___________________________ Modello ____________________________ Matricola _________________________
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          DICHIARA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ai sensi dell’art. 72 comma 1
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          che è conforme al momento della consegna
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (   ) a titolo di vendita
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (   ) a noleggio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (   ) in uso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (   ) in locazione finanziaria
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D. Lgs. 81/08
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          DICHIARA, inoltre, ai sensi dell’art. 72 comma 2 (2)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          –          che la medesima attrezzatura è in buono stato di conservazione, manutenzione, ed efficienza ai fini della sicurezza;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          –          di aver ricevuto dal Sig. _________________ datore di lavoro della _________________ con sede legale a ___________________ Via ___________________n. _____ una dichiarazione in cui vengono riportati il/i nominativo/i del/i lavoratore/i incaricato/i all’uso della stessa, nonché documentazione  attestante la formazione del/i medesimo/i lavoratore/i avvenuta conformemente alle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 81/08, in particolare ai sensi dell’art. 73.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In fede
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Data:_________________
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Firma:________________________
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (Datore di lavoro cedente)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Firma:_________________________
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (Datore di lavoro ricevente)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (1) Attrezzature ex art. 70 comma 2 cioè costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizioni dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione e che pertanto devono essere conformi all’allegato V del D.Lgs. 81/08
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (2) Dichiarazione da riportare solo nel caso di noleggio o concessione in uso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si tratta di obblighi di importanza fondamentale, la cui colpevole omissione comporta la rinuncia ad esercitare il potere impeditivo dei rischi per la salute e sicurezza durante l’uso di attrezzature di lavoro che compete a noleggiatore e concedente in uso, rappresentato dalla richiesta dei nominativi dei lavoratori abilitati all’uso dell’attrezzatura di lavoro, che può successivamente dimostrarsi letale se affidato a soggetti privi della necessaria preparazione e formazione obbligatoria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavoro+macchine+attrezzature.jpg" length="9957" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 05:46:29 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-responsabilita-del-noleggiatore</guid>
      <g-custom:tags type="string">Nolo a freddo,art. 73 D.Lgs. 81/08,All. V D.Lgs.81/08,81/08,marcatura CE,D.Lgs. 81/08,rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro,patentini</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavoro+macchine+attrezzature.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavoro+macchine+attrezzature.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ELETTRICO: LE ORIGINI DEGLI INCENDI DI NATURA ELETTRICA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-elettrico-le-origini-degli-incendi-di-natura-elettrica</link>
      <description>Un documento sul rischio incendio ed esplosione in edilizia si sofferma sull’origine elettrica di un incendio. Le principali cause: sovraccarico, guasto dell’isolamento, guasto ai terminali di collegamento, guasti ai conduttori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quando si può parlare di origine elettrica di un incendio?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento sul rischio incendio ed esplosione in edilizia si sofferma sull’origine elettrica di un incendio. Le principali cause: sovraccarico, guasto dell’isolamento, guasto ai terminali di collegamento, guasti ai conduttori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A volte si sottovaluta l'utilizzo dell'energia elettrica come causa di incidenti e di incendi. Si associa la sua pericolosità “soltanto agli effetti fisiopatologici derivanti da possibili contatti accidentali ( diretti o indiretti) con parti in tensione (che vanno dal lieve fastidio a danni anche mortali, determinati dal passaggio della corrente attraverso il corpo umano), oppure agli effetti dell’arco elettrico (che possono determinare ustioni)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia se l’elettricità attraversa un circuito elettrico, o un qualsiasi materiale conduttore, si “determina sempre uno sviluppo di calore (effetto Joule) che provoca un aumento di temperatura dei componenti”. In alcuni apparecchi termici (forni, stufe, …), questo può essere un effetto desiderato, in altre situazioni “tale effetto sollecita gli isolanti e può causarne il deterioramento graduale o, nei casi più gravi, la distruzione immediata. Il deterioramento o il danneggiamento dell’isolante possono avviare una serie di eventi che portano eventualmente ad innescare un incendio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A sottolinearlo, ricordando anche vari vasti incendi verificatisi in importanti cantieri di ristrutturazione (La Fenice di Venezia, duomo di Torino, Notre Dame de Paris, …), è il documento “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza” che nasce dalla collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che riporta utili indicazioni operative per la gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio nel settore dell’edilizia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento un intero capitolo è destinato a favorire l’individuazione delle possibili fonti di incendio ed esplosione. Ci soffermiamo oggi sui problemi elettrici con riferimento ai seguenti argomenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le principali cause degli incendi di origine elettrica
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda che tra le diverse possibili sorgenti di ignizione, di inizio di combustione, da prendere in considerazione, “l’innesco associato a fenomeni elettrici è solo uno dei tanti che può garantire un innesco efficace” e gli incendi a volte sono “erroneamente attribuiti ad una fonte elettrica semplicemente a causa della presenza, sul luogo individuato come punto di origine, di attrezzature, conduttori o dispositivi elettrici danneggiati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’origine elettrica di un incendio è riconosciuta “solo nel caso in cui una corrente elettrica, a seguito di fenomeni termici causati da guasti o malfunzionamenti all’interno del sistema elettrico, porti all’innesco dell’incendio”. E a volte l’innesco può essere “dovuto a scariche elettrostatiche”. Senza dimenticare che possono verificarsi anche incendi “dovuti a eventi naturali” (fulmini) o “di natura dolosa” (ad esempio a seguito di manomissione di impianti o apparecchiature).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se si escludono i fulmini e le scariche elettrostatiche il documento indica che le principali cause degli incendi di origine elettrica si riducono sostanzialmente a quattro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sovraccarico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            guasto dell’isolamento (difetto o deterioramento),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            guasto ai terminali di collegamento (collegamenti inadeguati o allentati),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            guasto ai conduttori (rottura, danneggiamento, sezione ridotta).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Guasti e incendi di origine elettrica: sovraccarico e isolamento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare il sovraccarico non è un guasto ma “una condizione anomala di funzionamento che si verifica in un circuito elettricamente sano” e che può portare, nel tempo, “a guasti (dispersioni e cortocircuiti)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Generalmente è il “risultato di un difetto di progettazione o di aggiunte impreviste o non autorizzate alle installazioni” e può verificarsi a causa di difetti in componenti che causano assorbimenti anomali di corrente o in caso di cattivo dimensionamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il sovraccarico “avviene quando la corrente di impiego (IB) supera il valore nominale di massimo carico del circuito (portata Iz) per un tempo sufficiente a degradare l’isolante”. Normalmente la corrente di impiego (IB) “è inferiore alla portata (IB ≤ Iz), di conseguenza la temperatura dell’isolante dei cavi non supera il valore massimo ammissibile (70°C per isolanti in PVC, 90°C per isolanti in gomma con mescola a base di EPR)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel funzionamento in sovraccarico “la temperatura dell’isolante dei cavi sale fino a superare il valore massimo ammissibile e, a lungo andare, ciò causa il degrado dell’isolante”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che “ogni periodo di tempo per cui la temperatura di funzionamento supera la massima temperatura ammissibile, abbrevia la vita utile del cavo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sul guasto dell’isolamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che i materiali con cui sono realizzati i componenti dei sistemi elettrici “sono soggetti, a causa delle sollecitazioni di lavoro, ad un processo di degrado progressivo (invecchiamento) che può causare malfunzionamenti in tempi più o meno brevi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso i guasti dell’isolamento sono di solito dovuti al degrado dell'isolante come “conseguenza del normale invecchiamento” o come “conseguenza di alcuni difetti di progettazione, produzione, manutenzione o utilizzo”. Inoltre i materiali isolanti “sono facilmente danneggiabili da cause meccaniche (abrasioni, sistemi di fissaggio come viti o chiodi), effetti ambientali (umidità, polveri, irraggiamento UV per installazioni all’esterno), surriscaldamento e attacchi di roditori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che “è difficile monitorare continuamente le condizioni dell'isolamento dell’intero sistema elettrico: i difetti o il deterioramento dell'isolamento elettrico possono causare cortocircuiti e fenomeni d’arco continuo, seguiti da accensione dei materiali isolanti combustibili (infatti le temperature dell'arco elettrico sono estremamente elevate e i materiali combustibili nelle vicinanze possono prendere fuoco a meno che l'arco non si estingua entro una frazione di secondo)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Guasti e incendi di origine elettrica: terminali e conduttori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo al guasto ai terminali di collegamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che nei sistemi elettrici vi sono spesso “connessioni in cui la corrente elettrica passa da un conduttore all'altro attraverso un semplice contatto”. E a causa delle “escursioni termiche (quali quelle dovute all’alternarsi del giorno e della notte o quelle cicliche dovute alle stagioni) è difficile mantenere un corretto serraggio di tali connessioni, soprattutto per le installazioni più esposte agli agenti esterni. Connessioni allentate possono dar luogo a surriscaldamenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda che quando due superfici sono poste a contatto “il loro accoppiamento avviene attraverso le asperità microscopiche che si toccano e cioè solo in una serie di punti discreti” e riporta diverse indicazioni relative alla causa possibile di incremento della resistenza di contatto e la crescita della resistenza “è responsabile dell’aumento della temperatura nella zona di contatto. Se si aumenta la pressione di serraggio del contatto, la resistenza di contatto si riduce, ma la maggiore forza aumenta l'usura e implica la necessità di una costruzione più robusta”. L’allentamento “genera un aumento della resistenza che causa a sua volta un aumento della temperatura, il cui esito e, ugualmente, il surriscaldamento del contatto”. E il surriscaldamento “può portare alla carbonizzazione dell’isolante e, oltre certi valori di temperatura, alla fusione del metallo del conduttore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dal documento una immagine che rappresenta alcuni esempi di cattivi contatti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo riportando qualche indicazione sui guasti ai conduttori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che eccessive sollecitazioni meccaniche o vibrazioni possono “dar luogo a rotture o danneggiamenti dei conduttori. Talvolta i conduttori possono danneggiarsi anche senza sollecitazioni eccessive, a causa di difetti di fabbricazione”. E anche “un’installazione non perfettamente a regola d’arte può dar luogo a sollecitazioni in grado di causare la rottura dei cavi”. Senza dimenticare che spine e cavi d'alimentazione possono essere spesso “soggetti a forti sollecitazioni che potrebbero portare alla rottura dei conduttori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E in condizioni particolari (sollecitazioni meccaniche, eccessivo isolamento termico, presenza prolungata di correnti elevate, …) “l’aumento di temperatura locale può provocare il surriscaldamento del rame che si ossida e, intorno ai 1250°C, inizia a fondere. Ciò può dar luogo a un piccolo traferro in grado di formare un arco elettrico. In corrispondenza della zona in cui è in atto il surriscaldamento, l'isolante avvia un processo di carbonizzazione, al termine del quale, in presenza di un arco stabilizzato, è possibile che si generino incendi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che non solo riporta alcune conseguenze delle principali tipologie di guasto, ma si sofferma anche su: impianti elettrici di cantiere, gruppi generatori funzionanti in isola o come riserva, luoghi conduttori ristretti e strutture di protezione contro i fulmini.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Beatrice Conestabile Della Staffa, Francesca Maria Fabiani, Daniela Freda, Alessandro Ledda, Donato Lancellotti, Barbara Manfredi, Federica Paglietti, Arcangelo Prezioso, Giovanna Ricupero, Alessio Rinaldini, Raffaele Sabatino, Maria Teresa Settino, Fabrizio Baglioni, Armando De Rosa, Federico Lombardo, Andrea Marino, Fabio Mazzarella, Francesco Notaro, Antonio Petitto, Amalia Tedeschi – Collana Ricerche - edizione 2020
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+elettrico.png" length="4770" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 13 Jul 2021 05:47:48 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-elettrico-le-origini-degli-incendi-di-natura-elettrica</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Cantieri temporanei e mobili,rischio elettrico,D.Lgs. 81/08,prevenzione incendi,rischio incendio,Quadro elettrico di cantiere,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Valutazione del rischio elettrico,Quadro elettrico,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+elettrico.png">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+elettrico.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CADUTE IN PIANO: CRITERI DI VALUTAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cadute-in-piano-criteri-di-valutazione</link>
      <description>Un documento Inail presenta studi e analisi sul tema delle cadute in piano e sulla valutazione del rischio. La dimensione infortunistica, la normativa e gli standard per la classificazione delle superfici in rapporto alla resistenza allo scivolamento.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Inail: le indicazioni per valutare il rischio di caduta in piano
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail presenta studi e analisi sul tema delle cadute in piano e sulla valutazione del rischio. La dimensione infortunistica, la normativa e gli standard per la classificazione delle superfici in rapporto alla resistenza allo scivolamento.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo alcune stime, indicate in un progetto presentato in occasione del XXI Congresso mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro, malattie professionali e infortuni sul lavoro costano ai paesi dell’Unione Europea almeno 476 miliardi di euro ogni anno. Costi, che come raccontato in diversi articoli e interviste del nostro giornale, sono connessi a costi diretti (costo umano sostenuto dal lavoratore infortunato, costi sostenuti in proporzioni variabili dall’azienda e dall’Inail, eventuali costi del ripristino di macchine e impianti, …) e a costi indiretti (perdite di produzione, inchieste da parte dell’autorità giudiziaria, danno di immagine, …).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio a partire da questi dati, che riassumono i costi, umani e non, correlati ad un infortunio, si apre il primo volume di un progetto - progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza – che, per favorire la prevenzione, rende disponibili una serie di manuali operativi che presentano studi e ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I manuali sono elaborati a partire da attività condotte e realizzate dal Laboratorio di Ergonomia Applicata e Sperimentale del Dipartimento di Architettura dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con la Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) dell’ Inail - Direzione regionale Campania.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il primo volume pubblicato, che presentiamo oggi, si intitola “Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1” e presenta non solo una rassegna dei dati sugli infortuni per scivolamento e caduta, ma anche precise indicazioni sui criteri e protocolli per la valutazione del rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Cadute in piano: dimensione infortunistica e indicazioni normative
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento – curato da Erminia Attaianese, Gennaro Bufalo, Raffaele d’Angelo, Gabriella Duca, Gabriella De Margheriti, Paola De Joanna, Alfonso Giglio, Liborio Mennella, Ernesto Russo – ricorda che in Europa gli infortuni collegati a scivolamento e caduta sui luoghi di lavoro “rappresentano il maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi, compreso il lavoro d’ufficio, e sono motivo delle principali assenze dal lavoro superiori ai tre giorni specialmente nelle piccole e medie imprese (PMI)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partendo da questa constatazione si segnala che in Italia le statistiche riflettono il trend europeo e “le cadute in piano rappresentano la terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi con circa il 15% di tutti gli infortuni di cui sono note le cause”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre le cadute in piano “causano infortuni anche gravi nei lavoratori con una durata media di assenze di 38 giorni, durata superata soltanto da quelle dovute alle cadute dall’alto e dagli infortuni per impiglio/aggancio (rispettivamente, di 47 e 49 giorni)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E gli indennizzi corrisposti a seguito di cadute in piano “ammontano a oltre 90 milioni di euro (costi diretti) e rappresentano una delle prime voci di spesa dell’Inail”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che il rischio di caduta in piano da scivolamento “rappresenta oggi un rischio normato dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., che il datore di lavoro è obbligato a valutare, per identificare adeguate misure di miglioramento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Attualmente la valutazione “è condotta solo per gli ambienti nei quali questo è riconosciuto come rischio specifico e porta abitualmente alla prescrizione di calzature con suola antiscivolo”. Tuttavia – continua il documento – “le mutevoli condizioni di esercizio possono determinare situazioni di usura, umidità superficiale e contaminazione, che influiscono sulla sicurezza delle pavimentazioni, compromettendo spesso anche la sicurezza dei lavoratori che indossano DPI”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che il problema della valutazione di questo rischio “si estende anche al terziario per il quale è importante prendere appropriati provvedimenti per evitare che si possano verificare rischi non solo per i propri dipendenti ma per tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo e indipendentemente dal tempo di permanenza, sono presenti nell’ambiente di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli standard per la classificazione delle superfici in rapporto allo scivolamento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come indicato in premessa il documento, che riporta varie e interessanti analisi sul rischio caduta in piano e sul correlato rischio scivolamento, si sofferma poi sui criteri di valutazione del rischio e presenta un’analisi della letteratura tecnica e scientifica sul tema della scivolosità delle pavimentazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo, in particolare, sugli “standard volontari applicabili per la classificazione delle superfici in rapporto alla resistenza allo scivolamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che gli standard attualmente riconosciuti dagli organismi internazionali di normazione “possono essere distinti in relazione alla classificazione delle superfici, alla valutazione del rischio di scivolamento e alla definizione dei requisiti per le superfici di camminamento. In merito alla classificazione delle superfici sono riconosciuti diversi strumenti e protocolli di prova da eseguirsi in situ o in laboratorio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci sono, tuttavia, due ordini di difficoltà, “dovute sia all’impossibilità di correlare i risultati di diverse prove tra loro, dal momento che esse non fanno riferimento alle stesse tipologie di grandezze, sia alla aleatorietà delle condizioni di misura che, seppur reiterate con gli stessi parametri, forniscono risultati differenti. Ciò rende impossibile ad oggi il consenso necessario per elaborare una norma armonizzata tra i diversi metodi di prova”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che un passo verso uno standard unico “è stato compiuto in merito all’armonizzazione delle procedure di calibrazione dei tribometri per la valutazione del coefficiente d’attrito” (la tribometria concerne “la misura della resistenza allo scivolamento dei piani di calpestio”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che “gli standard europei riferiti a metodi di prova della scivolosità dei pavimenti sono la EN 1341-1342-1343/2003 e EN 14231/2004”. Queste norme individuano “il metodo di prova previsto per la marcatura CE dei prodotti di pietra naturale per pavimentazioni” e utilizzano la “prova a pendolo” per rilevare la scivolosità delle superfici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo standard si sono poi “attestate le norme italiane e britanniche con l’emanazione degli standard nazionali BS EN 14231:2003, UNI EN 1341-1342-1343/2003 e UNI EN 14231/2004”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sulla norma DIN 51130/2008 in Germania e ricorda, infine, che “in ragione della stretta correlazione con le condizioni di sicurezza di utenza, la scivolosità è richiamata espressamente nell’ambito dei requisiti necessari per la marcatura CE dei prodotti prevista dalla direttiva CE 89/106. In Italia la direttiva 89/106 è stata recepita con il DPR 21 aprile 1993 n. 246, regolamento di attuazione della direttiva 89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione e successive modifiche con DPR 10 dicembre 1997 n. 499”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail Campania e Università degli Studi di Napoli Federico II, “ Valutare il rischio di caduta in piano. Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, Volume 1”, a cura di Erminia Attaianese e Paola De Joanna (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Bufalo (UOT di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli), Raffaele d’Angelo e Ernesto Russo (Direzione regionale Campania-Contarp), Gabriella Duca e Gabriella De Margheriti (esperti in Fattori Umani), Alfonso Giglio (Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli), Liborio Mennella (Avvocato Civilista, già Delegato OUA Organismo Unitario Avvocatura Italiana), Progetto RAS, volume 1, collana Salute e Sicurezza, edizione 2021
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 07 Jul 2021 07:07:58 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cadute-in-piano-criteri-di-valutazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio cadute in piano,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio scivolamento,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN EDILIZIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-misure-di-prevenzione-e-protezione-in-edilizia</link>
      <description>Un intervento sull’esposizione ad agenti fisici nelle attività outdoor si sofferma sul rischio da temperature elevate in edilizia. Focus sulle azioni di prevenzione e protezione, sulla formazione e sui compiti dei vari attori della sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio clima in edilizia: le azioni per la prevenzione e protezione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento sull’esposizione ad agenti fisici nelle attività outdoor si sofferma sul rischio da temperature elevate in edilizia. Focus sulle azioni di prevenzione e protezione, sulla formazione e sui compiti dei vari attori della sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come abbiamo più volte ricordato nei nostri articoli e interviste dedicate al rischio microclimatico e alle radiazioni solari, verso i rischi lavorativi connessi al clima, alle temperature elevate - come nel caso dei lavori outdoor in edilizia, in agricoltura e nella cantieristica stradale – spesso non c’è sufficiente attenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia non mancano i riferimenti normativi ai rischi correlati a clima e temperatura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio, per quanto riguarda i cantieri edili, l’articolo 96 del D.Lgs. 81/2008 indica che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII (che riporta indicazioni su areazione e temperatura) e curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute. Senza dimenticare i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Allegato XV) e gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare i riferimenti normativi e a fornire molte altre informazioni sul rischio clima nei cantieri edili è un intervento al seminario/webinar “Rischio da esposizione ad agenti fisici nelle attività outdoor” che, organizzato dalla Regione Toscana, si è tenuto online il 21 gennaio 2021.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento “Il rischio da temperature elevate in edilizia: misure di prevenzione e protezione”, a cura di Alessandro Matteucci (Gruppo Regionale Edilizia – ASL Toscana Centro), oltre a presentare, con riferimento anche a specifiche indicazioni della Regione Toscana, le conseguenze delle temperature elevate nelle attività outdoor in edilizia e i sistemi di previsione e di allarme per le condizioni climatiche a maggior rischio, riporta utili indicazioni sulla prevenzione e protezione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Temperature elevate in edilizia: le azioni per la prevenzione e protezione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento riporta alcuni suggerimenti sulle possibili azioni per la prevenzione e protezione in edilizia dal rischio da temperature elevate nelle attività outdoor.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo alcune delle indicazioni del relatore:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            termometro e igrometro a disposizione in cantiere “(anche facendo ricorso a strumentazione commerciale di costo contenuto e di semplice ed immediata lettura) possono consentire alle imprese di sapere se il loro cantiere rientra nell’ambito delle previsioni del sistema di allarme HHWWS, che fa stime su ambiti territoriali regionali, o si trova in condizioni più favorevoli o sfavorevoli”. Il documento ricorda che il sistema di allarme HHWWS (Heat Health Watch Warning system) è stato attivato nell’ambito del “Piano operativo nazionale di interventi per la previsione e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            programmare pause:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “indicativamente, ma non tassativamente, 10 min / ora in quanto la durata delle stesse può essere determinata sulla base delle condizioni di rischio dei singoli cantieri
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             programmate dall'impresa ed attuate dal preposto non lasciate alla determinazione del singolo lavoratore
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in un luogo possibilmente fresco o comunque in aree ombreggiate
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             in assenza di aree ombreggiate (stesura asfalto) … ombrelloni da cantiere
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            programmare i lavori più faticosi in orari con temperature più favorevoli
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            programmare sospensione dei lavori nelle ore più calde [possibilità CIG riconosciuta dall'INPS per condizioni meteorologiche avverse, a partire dalla condizione di temperature superiori a 34°]
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            programmare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ad uso potabile, con aggiunta di integratori minerali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per il rinfrescamento dei lavoratori nei periodi di pausa
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare lavori “isolati”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            programmare i turni di lavoro dei lavoratori maggiormente “fragili”, nelle ore meno calde con pause programmate più lunghe oppure la sospensione dal lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            divieto di assunzione di bevande alcoliche”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Temperature elevate in edilizia: informazione, formazione, DPI e indumenti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento ricorda poi l’importanza di idonee azioni di informazione, formazione e addestramento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          informazione dei lavoratori su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “possibili problemi di salute causati dal calore
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            segni e sintomi premonitori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            necessità consultazione del proprio medico di famiglia relativamente ad eventuali modifiche / sospensioni dei trattamenti farmacologici in corso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non lavorare "a torso nudo"
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formazione specifica degli addetti al PS aziendali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            possibili problemi di salute causati dal calore
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            segni e sintomi premonitori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nozioni specifiche di primo soccorso”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi ai dispositivi di protezione individuale ed indumenti da utilizzarsi durante il lavoro segnala di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mettere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuali ed indumenti protettivi:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “cappelli a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            occhiali per protezione dai raggi solari
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante (cotone)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            abiti ad alta visibilità in cotone
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scarpe di sicurezza/protezione di modello estivo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            creme protettive solari [UV]”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Temperature elevate in edilizia: i compiti degli attori della sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il relatore si sofferma poi sui compiti del datore di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nella VDR deve essere valutato il rischio da ondata di calore, “con le adeguate previsioni di modalità di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nel POS prevedere le misure specifiche in base al periodo di lavorazione, tipologia di lavori, organizzazione del cantiere, anche in relazione alle misure previste nel PSC;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informazione e formazione dei lavoratori:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sui possibili problemi di salute causati dal calore, sintomi del colpo di calore
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misure di prevenzione previste dal DVR, PSC, POS;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo dei DPI;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            specifica formazione per gli addetti al PS aziendale e di cantiere”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Questi i compiti del medico competente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “valutazione stato di salute e terapie in corso (identificazione soggetti fragili)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            partecipazione alla VDR ed alla stesura delle misure di prevenzione protezione e DPI necessari
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            identificazione di malattie come cardiopatie, malattie renali, diabete, obesità, BPCO e di abitudini voluttuarie che possono ridurre anche drasticamente la resistenza dell’individuo all’esposizione a calore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nell’ambito delle visite mediche preventive e periodiche espressione di giudizio di idoneità che tenga conto anche di questo fattore di rischio con conseguente valutazione della opportunità di introdurre, ove ne ricorra la necessità, indicazioni, prescrizioni o limitazioni legate alle condizioni di salute di singoli lavoratori”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alcune indicazioni riguardano poi i coordinatori di cantiere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i compiti del CSP (coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera):
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “redazione PSC con misure preventive e protettive da adottare in caso di ondata di calore
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i compiti del CSE (coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la esecuzione dell’opera):
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verifica l'applicazione delle misure preventive e protettive, presenti nel PSC, da adottare in caso di ondata di calore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verifica contenuti POS complementari alle misure previste dal PSC;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valuta possibilità di sospensioni dei lavori in situazione di elevato rischio in corso di ondata di calore
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            convocare una riunione di coordinamento pre - estiva
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            convocare una riunione di coordinamento il giorno iniziale del periodo oggetto di allerta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine l’intervento si sofferma sui compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - “consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - fa proposte in merito alla attività di prevenzione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Il rischio da temperature elevate in edilizia: misure di prevenzione e protezione”, a cura di Alessandro Matteucci (Gruppo Regionale Edilizia – ASL Toscana Centro), intervento al webinar “Rischio da esposizione ad agenti fisici nelle attività outdoor”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 05:41:57 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-misure-di-prevenzione-e-protezione-in-edilizia</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,Rischio microclima,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,colpo di calore,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO VIDEOTERMINALE: DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI E PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-videoterminale-disturbi-muscoloscheletrici-e-prevenzione</link>
      <description>La banca dati della campagna europea 2020-2022 sui disturbi muscoloscheletrici. Focus su un documento Inail dedicato ai possibili disturbi correlati al lavoro al videoterminale. A cosa prestare attenzione? Come fare prevenzione?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Lavoro al videoterminale: come evitare i problemi muscoloscheletrici?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La banca dati della campagna europea 2020-2022 sui disturbi muscoloscheletrici. Focus su un documento Inail dedicato ai possibili disturbi correlati al lavoro al videoterminale. A cosa prestare attenzione? Come fare prevenzione?
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli studi epidemiologici hanno mostrato come in questi anni gli addetti ai videoterminali possano sviluppare disturbi della vista e del sistema muscoloscheletrico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008 definisce il videoterminalista come il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui alla normativa (quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I rischi non riguardano solo gli occhi, che sono sottoposti a un intenso stress, ma anche problemi alla colonna vertebrale (cervicale o lombare) o disturbi muscolotendinei soprattutto a carico delle braccia. Un altro fattore di cui tener conto è anche poi lo stress mentale connesso ai carichi di lavoro di cui tener conto in fase di progettazione dei sistemi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per affrontare questi rischi con riferimento al lavoro ai videoterminali (VDT), particolarmente diffuso anche in relazione all’emergenza COVID-19 e alla diffusione delle attività lavorative in smart working, facciamo riferimento alla campagna 2020-2022 dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) “ Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per la campagna è stata elaborata una banca dati europea che presenta strumenti pratici, documenti e buone prassi utili per migliorare la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici e nella banca dati sono presenti i riferimenti ad uno spazio web dell’Inail sul lavoro al videoterminale che mette a disposizione diversi documenti. Documenti non recenti ma ancora utili per migliorare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il lavoro al videoterminale e i possibili problemi muscoloscheletrici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare presentiamo la pubblicazione Inail dal titolo “Possibili disturbi da lavoro al VDT” e a cura di Nicoletta Todaro (Inail, Contarp).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, dopo aver affrontato i possibili disturbi agli occhi connessi al lavoro del videoterminalista, si sofferma sulla colonna vertebrale e sul sistema muscoloscheletrico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si indica che il fatto di “mantenere una posizione fissa davanti al videoterminale durante il lavoro può comportare rischi per il sistema muscolo scheletrico a causa delle posizioni assunte e mantenute per tempi prolungati, e dei movimenti che vengono compiuti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alcune indicazioni sui possibili problemi muscoloscheletrici:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “a livello della colonna vertebrale, mantenere una postura scorretta può portare all’alterazione delle curve fisiologiche, con comparsa di artrite o rischio di ernie discali, che possono presentarsi sia a livello lombare che a livello cervicale”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “le posizioni scorrette del polso, soprattutto in appoggio, possono comportare il rischio di sviluppare la sindrome del tunnel carpale. Posizioni scorrette delle mani e delle dita durante l’uso di tastiera e mouse possono portare a fenomeni di artrite ai polsi o alla mano, o tendiniti”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “a carico delle spalle possono presentarsi fenomeni di artrite, o dolori dovuti alla tensione muscolare, che originano da posizioni scorrette del collo e delle spalle (spalle non rilassate, torsioni del collo, movimenti o posizioni scorrette delle braccia), ma che possono anche essere legati all’uso prevalente di una mano (come nell’uso del mouse) o a situazioni di tensione mentale che comportano irrigidimento del collo”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            riguarda alle gambe si indica che la “possibilità di cambiare posizione è importante, e le gambe non devono trovarsi senza appoggio per evitare uno stress dei tendini del ginocchio e dell’anca. Inoltre non vanno mantenute a lungo le posizioni a gambe incrociate, ma questo per evitare problemi circolatori”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per avere ulteriori informazioni anche sui rischi correlati alla sedentarietà, rimandiamo ai contenuti di una nostra recente intervista (“ La pandemia, il lavoro agile e i rischi del lavoro sedentario”) a Francesco Draicchio, Responsabile del Laboratorio di ergonomia e fisiologia dell’Inail.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Prevenire i problemi muscoloscheletrici: a cosa prestare attenzione?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al sistema muscoloscheletrico il documento Inail ricorda poi che è necessario prestare attenzione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “all’altezza e posizione dello schermo rispetto agli occhi, che può causare disturbi alla colonna cervicale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alla posizione delle mani sulla tastiera e durante l’uso del mouse, da cui possono derivare disturbi da sovraccarico biomeccanico a livello delle mani, dei polsi o delle spalle. Questi disturbi possono riguardare sia i tendini che i muscoli che i nervi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            all’altezza del sedile rispetto al piano di lavoro e in generale rispetto all’altezza della persona, che se non adeguata può portare a disturbi soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche per gambe, collo, spalle e braccia;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alla posizione assunta dal corpo durante il lavoro, e nello svolgimento delle diverse attività, in particolare riguardo alla posizione della colonna vertebrale e delle braccia, ma anche per quanto riguarda le gambe e l’appoggio dei piedi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alla disposizione delle varie componenti necessarie all’attività, sia in generale che rispetto l’una all’altra, in particolare la posizione di schermo, tastiera e eventuali documenti, e di periferiche e accessori come stampanti e telefono: tutte questi elementi devono essere disposti in modo che non siano richiesti movimenti continui o l’assunzione di posture incongrue”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Prevenire i disturbi a carico del sistema muscoloscheletrico e visivo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sulla prevenzione dei disturbi a carico del sistema muscoloscheletrico e visivo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che per evitare i disturbi connessi all’attività al videoterminale “è necessario organizzare la postazione di lavoro in modo da poter mantenere una postura corretta, e non affaticare eccessivamente la vista”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare gli elementi di arredo “devono essere regolati per adattarsi all’operatore (altezza della sedia, del supporto lombare, degli eventuali braccioli, inclinazione supporto lombare, profondità della seduta, ecc)”. Inoltre “la postazione deve essere disposta correttamente rispetto alle fonti luminose, l’altezza dello schermo va regolata e così pure la luminosità e il contrasto, eventualmente va regolato l’ingrandimento dei testi sullo schermo”. E tutti i materiali d’uso “vanno disposti in modo da limitare la necessità di rotazioni del busto o l’assunzione di posture estreme”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi che si possono “utilizzare le pause per esercizi che rilassino i muscoli e la vista” e per rilassare gli occhi un semplice accorgimento è quello di “guardare lontano senza fissare nulla in particolare, per far riposare i muscoli oculari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre per quanto riguarda la schiena e le spalle, “alcuni esercizi di stiramento possono essere fatti direttamente alla postazione di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo, infine, che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche sulle possibili conseguenze per gli occhi e sull’eventuale presenza di stress e affaticamento mentale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il link al sito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il link alla banca dati della campagna europea.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail – Contarp, “ Possibili disturbi da lavoro al VDT”, a cura di Nicoletta Todaro, sezione “conoscere il rischio” – edizione marzo 2013.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 05:38:11 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-videoterminale-disturbi-muscoloscheletrici-e-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">postazione videoterminale,81/08,sicurezza videoterminale,D.Lgs. 81/08,Rischio videoterminalisti,Rischio videoterminali,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,disturbi muscolo scheletrici</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO VIBRAZIONI: IL SETTORE TRASPORTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-il-settore-trasporti</link>
      <description>Un intervento si sofferma sul rischio professionale da vibrazioni nel settore del trasporto merci su gomma e nel trasporto passeggeri urbano ed extraurbano. Le attività monitorate, i valori di accelerazione e gli altri fattori di rischio</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il rischio vibrazioni nel settore del trasporto merci e trasporto passeggeri
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sul rischio professionale da vibrazioni nel settore del trasporto merci su gomma e nel trasporto passeggeri urbano ed extraurbano. Le attività monitorate, i valori di accelerazione e gli altri fattori di rischio
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         .
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Benchè in questi anni siano numerose le denunce di malattie professionali nel settore dell’autotrasporto, alla luce della “migliorata ergonomia a partire dagli anni 2000 dei sedili di guida di bus, pullman, autocarri e motrici, si ritiene che le vibrazioni non siano il principale agente di rischio per le malattie al rachide degli autisti”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia le vibrazioni nel settore dell’autotrasporto possono avere “un effetto concausale rispetto ad altri fattori quali le posture prolungate (per il medio-lungo raggio) e l’eventuale movimentazione manuale dei carichi (trasporto merci a medio-corto raggio)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A fare queste affermazioni in materia di rischio vibrazioni è un intervento al convegno “dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro” che, organizzato da Regione Emilia-Romagna, Inail e Ausl Modena, si è tenuto durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” a Bologna il 17 ottobre 2018.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un intervento che ricorda che da qualche anno è stato istituito in INAIL un gruppo di lavoro incaricato di redigere delle Linee d’indirizzo riguardanti “Malattie professionali dovute a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero: valutazioni tecniche e indicazioni medico-legali”. Linee d’indirizzo che prevedono l’esame di alcuni casi studio (ad esempio il trasporto merci su gomma ed il trasporto passeggeri sia urbano che extraurbano) e vogliono costituire “un ausilio destinato principalmente al personale interno dell’INAIL, sia medico che tecnico, per una corretta valutazione dell’origine professionale delle malattie derivanti da esposizione a vibrazioni, sia al corpo intero che al sistema mano braccio”. Tuttavia le informazioni possono “essere utilizzate a fini prevenzionali anche dagli attori del mondo esterno”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento è stato pubblicato nel volume “dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro”, curato da S. Goldoni, P. Nataletti e N. Della Vecchia, che raccoglie gli interventi all’omonimo convegno bolognese.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Linee di indirizzo e domande relative al rischio vibrazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’intervento “Rischio professionale da vibrazioni nel settore del trasporto merci su gomma e nel trasporto passeggeri urbano ed extraurbano”, a cura di Stefano Casini (INAIL, Contarp Direzione Regionale Sicilia), si vuole rispondere ad alcune domande in relazione alle denunce di malattie professionali che hanno come organo bersaglio il rachide presentate da autisti delle varie tipologie di trasporto:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Gli altri fattori di rischio legati all’attività degli autisti (MMC, posture, clima) in che misura possono essere considerati sinergici se non preponderanti rispetto alle vibrazioni per la genesi delle patologie del rachide?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il parametro scelto per rappresentare il rischio da vibrazioni (Aw,max), è l’indicatore più corretto per correlarlo alla genesi di una patologia del rachide?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il valore d’azione ed il valore limite previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono poco cautelativi nei confronti degli autisti?”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda i casi studio relativi al trasporto merci su gomma ed al trasporto passeggeri nel lavoro svolto si è scelto di “suddividere i cicli lavorativi in tre macro categorie: piccolo, medio e lungo raggio, e per ciascuna categoria determinare gli intervalli di variabilità sia dei tempi di effettiva adibizione alla guida degli autisti, sia dei valori di accelerazione misurati sul sedile di guida”. Inoltre si forniscono indicazioni sulla possibile presenza di attività di movimentazione manuale dei carichi (MMC) e sulla possibile assunzione per tempi elevati di posture statiche e/o incongrue”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le attività monitorate e i valori di accelerazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo che l’intervento si sofferma sugli intervalli di variabilità dei tempi di effettiva adibizione alla guida degli autisti, dedotti in base alle dichiarazioni rilasciata dai lavoratori e dai datori di lavoro nel corso di sopralluoghi tecnici eseguiti dai Professionisti della Contarp per la valutazione di casi di malattia professionale, tenendo anche conto di quanto prescritto nei contratti di lavoro nazionali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il lavoro presenta i riscontri e le descrizioni relative alle seguenti tipologie di attività:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trasporto merci su gomma
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trasporto di merci a piccolo raggio con più destinatari di piccole quantità
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trasporto di merci a medio raggio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trasporto di merci a lungo raggio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trasporti di materiali da costruzione con accessi in cave e cantieri
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trasporto passeggeri
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trasporto urbano e suburbano
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trasporto extraurbano provinciale e regionale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per ogni tipologia di trasporto oltre alla descrizione dell’attività, anche in relazione alle possibili cause di vibrazioni, sono presentati i valori di accelerazione equivalente rilevati per gli automezzi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che, come segnalato nell’articolo “ Vibrazioni e sicurezza: malattie professionali e valutazione del rischio”, la grandezza fisica utilizzata nella stima delle vibrazioni trasmesse dalle macchine agli organi del corpo umano è l’accelerazione, espressa in m/s2. Inoltre il principale descrittore del rischio è l’esposizione giornaliera A(8), ovvero l’accelerazione equivalente ponderata in frequenza e riferita alle 8 ore della giornata lavorativa nominale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’intervento si indica poi che “dall’analisi dei valori di vibrazione misurati, rapportati ai tempi di effettiva adibizione alla guida, risulta che è in generale difficile superare il valore d’azione di 0,5 m/s2, e praticamente impossibile raggiungere il valore limite di 1 m/s2 previsti dal D.Lgs. 81/2008”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli altri fattori di rischio, la valutazione e le pause
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento si sofferma poi su altri altri fattori di rischio come la movimentazione manuale dei carichi (specialmente con riferimento al trasporto merci), le posture incongrue e il clima.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle posture incongrue si indica che nelle attività analizzate la postura seduta “viene mantenuta continuativamente per tempi che vanno dai pochi minuti (nel caso dei padroncini che fanno molte consegne urbane giornaliere) a diverse ore (nel caso dei trasporti a lungo raggio)”. Ed è noto che “più tempo si resta seduti più i dischi intervertebrali soffrono per la mancanza di ‘nutrimento’, e ciò comporta l’amplificazione degli effetti nocivi dovuti agli altri fattori di rischio (MMC e vibrazioni)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia non esistono – a conoscenza del relatore – “indicazioni tecniche o epidemiologiche che forniscano una correlazione ben definita tra il tempo di guida continuativo e l’insorgenza di patologie muscolo scheletriche al rachide”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura delle indicazioni relative agli altri fattori di rischio, ai parametri più indicati da utilizzare per la valutazione dell’esposizione a vibrazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alle conclusioni dell’intervento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che per quanto riguarda gli autisti per trasporto merci e persone su gomma, “l’ esposizione a vibrazioni non sembra essere il principale fattore di rischio per la genesi di patologie muscolo scheletriche del rachide. Altri fattori di rischio quali movimentazione manuale dei carichi e posture prolungate sembrano essere i maggiori indiziati; purtroppo non esiste al momento la possibilità di quantificare l’effetto sinergico tra le vibrazioni e gli altri fattori di rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre si indica che “affidare la valutazione del rischio al solo esame del valore di A(8), confrontato con i valori di riferimento indicati dal D. Lgs. 81/2008 che in questo caso appaiono alti, porterebbe sempre e comunque a ritenere insussistente il rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine la valutazione del rischio per gli autisti “dovrebbe tener conto anche della MMC e delle posture prolungate” e, per quanto riguarda la diminuzione di quest’ultimo fattore di rischio, “sarebbe opportuno un intervento legislativo che aumenti la frequenza delle pause obbligatorie per i trasporti a lungo raggio, attualmente 45 minuti ogni 4,5 ore di guida”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ dBA2018 – I rischi fisici nei luoghi di lavoro”, a cura di S. Goldoni, P. Nataletti e N. Della Vecchia, pubblicazione che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno - Bologna, 17 ottobre 2018 .
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 02 Jul 2021 06:01:28 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-il-settore-trasporti</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,81/08,movimentazione manuale dei carichi,vibrazioni corpo intero,D.Lgs. 81/08,Sicurezza sul lavoro autotrasporti,rischio sovraccarico bio-meccanico,rischio vibrazioni,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza trasporti</g-custom:tags>
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vibrazioni+rischio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNI: IL RISCHIO DI CADUTA DALLE SCALE PORTATILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-il-rischio-di-caduta-dalle-scale-portatili</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro correlati alle attività di scavo. Gli infortuni connessi all’uso di scale portatili e scale a pioli. La dinamica degli infortuni e le criticità, divieti e spunti di prevenzione nell’uso di scale portatili per l’accesso agli scavi</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: l’uso delle scale in sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni di lavoro correlati alle attività di scavo. Gli infortuni connessi all’uso di scale portatili e scale a pioli. La dinamica degli infortuni e le criticità, divieti e spunti di prevenzione nell’uso di scale portatili per l’accesso agli scale.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Infortuni, attività di scavo e uso delle scale portatili
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso gli operai di una ditta stanno realizzando la stabilità delle scale a mano interrate di un edificio in fase di realizzazione. Provvedono anche al riempimento con CLS, tramite pompa, delle casserature ultimate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il giorno dell’infortunio il cantiere si presenta con il terreno e le altre superfici in piano, ricoperte di stabilità delle scale a mano, a seguito di una nevicata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore deve, insieme al collega Y, ultimare la casseratura per la realizzazione di un trave in C.A., posto a 4 metri dal fondo dello scavo. La stessa poggia sulla muratura già realizzata, ed è sostenuta da puntelli metallici registrabili nella loro lunghezza, posti verticalmente e poggianti a terra sul fondo dello scavo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al fine di sostenere lateralmente la casseratura durante le fasi di getto del CLS, l’infortunato scende nello scavo ed effettuava il posizionamento di alcuni puntelli obliqui. Per poter fissare la testa del puntello con i chiodi al trave superiore, fa uso di una scala metallica di circa 4 metri, composta da 14 pioli.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da quanto dichiarato dall’infortunato, “salito sulla scala appoggiata al trave (triestina) che sostiene tutta l’armatura, poggiava i piedi sui quadretti traversi, al fine di sbarcare sulla sommità della casseratura; ma essendo i quadretti ricoperti di ghiaccio e neve, scivolava e cadeva al suolo da circa 4 metri riportando frattura al cranio. Non erano presenti opere provvisionali per eseguire lavori in quota”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “mancanza di opere provvisionali”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'infortunato “saliva sull'armatura a 4 mt. di alt. utilizzando scala a pioli e scivolava a causa del ghiaccio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il secondo caso riguarda un infortunio ad un lavoratore che opera al fondo di uno scavo e, stazionando sopra una scala portatile a mano lunga 4 metri, piega verso il basso alcuni tondini di ferro posti ad un’altezza di 4 metri dal piano di campagna e sporgenti da una parete costituita da micropali e terra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per eseguire l’operazione il lavoratore afferra con entrambe le mani ogni tondino e lo spingeva verso il basso. All’atto del compimento dell’azione descritta uno dei tondini si spezza ed il lavoratore cade dalla scala. Nella caduta il lavoratore sbatte a terra il calcagno del piede destro procurandosi la frattura del medesimo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La scala a pioli “era appoggiata in alto alla parete sopra descritta e a terra su un cordolo in cemento, non era vincolata alla sommità né trattenuta al piede. L’altezza alla quale il lavoratore stazionava non era inferiore a 2,5 m”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “scala portatile non vincolata”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “si spezza tondino d'armatura di ferro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel terzo caso, “al fine di effettuare l’inserimento del gancio di una gru ad un cassero metallico prefabbricato”, un operaio posiziona una scala a pioli sulla parete di uno scavo (a fianco del cassero) e vi sale fino ad una altezza di 4,5 metri circa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per effettuare l’aggancio si serve di entrambe le mani e non si tiene ben aggrappato alla scala. Nell’operare perde l’equilibrio, innescando una caduta verso terra, impattando contro i ferri di ripresa di un'armatura relativa ad un getto precedentemente realizzato. I ferri d’armatura non sono protetti sulla sommità ed uno di essi si conficca nella schiena dell’operaio fuoriuscendo dall’emitorace sinistro dopo avergli provocato la lesione dei tessuti, del polmone e del cuore, con conseguente decesso. Le indagini successive hanno messo in rilievo che “i tralicci dovevano essere raggiunti per l’aggancio tramite un cesto a braccio telescopico (come da procedura), ma era prassi tollerata utilizzare le scale a pioli”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i fattori causali rilevati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'infortunato “per effettuare l’aggancio si serviva di una scala a pioli, non idonea per la lavorazione”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ferri di ripresa non protetti sulla sommità”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sicurezza negli scavi e scale portatili: criticità, divieti e indicazioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come già accennato in premessa, raccogliamo qualche suggerimento sulla prevenzione dalla pubblicazione Inail “ Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti” che nel 2016 ha raccolto indicazioni e suggerimenti per prevenire e ridurre i rischi connessi alle attività di scavo, anche con riferimento all’uso delle scale semplici portatili (a mano) che “devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare il documento riprende il contenuto di una specifica scheda informativa, sull’utilizzo di scale portatili per l’accesso agli scavi, pozzi o cunicoli, contenuta nelle “ Linee Guida per l’utilizzo delle scale portatili nei cantieri temporanei e mobili” della Regione Lombardia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La scheda contiene indicazioni e divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “È vietato utilizzare scale assemblate in cantiere o scale doppie;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il luogo d’installazione della scala deve assicurare la condizione di sicurezza per l’operatore dai rischi di franamento/seppellimento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il piano di partenza e di arrivo della scala deve essere sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e libero da interferenze per passaggio di mezzi o persone;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Vincolare o stabilizzare la scala mediante sistemi antiscivolo/antiribaltamento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per il primo accesso alla quota inferiore di scavo deve essere garantita l’assistenza in sommità di un altro operatore per poter garantire la stabilità della scala;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana dopo il primo posizionamento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto delle portate massime dichiarate dal costruttore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La scala deve essere posizionata con un angolo compreso tra i 65° ed i 75° per le scale a pioli e tra i 60° ed i 70° per le scale a gradini;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le scale utilizzate per dislivelli superiori a m 3 e aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste di sistemi tali da contenere la caduta entro il dislivello di un metro. Questa prescrizione vale anche per i pozzi o cunicoli in cui la parete opposta o laterale alla scala sia ad una distanza superiore a 60 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nei casi in cui la scarpata ha un’inclinazione con andamento parallelo a quello della scala si deve garantire ai pioli una distanza minima di 15 cm dalla parete;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La scala o uno dei montanti deve sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (circa un metro) a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura. Comunque l’ultimo piolo di sommità della scala deve trovarsi almeno alla quota di sbarco;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’area di sbarco inferiore dello scavo deve avere misura minima in ogni direzione di 60 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le scale non devono presentare segni di deterioramento che ne compromettano la funzionalità e la stabilità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La zona di accesso superiore alla scala deve essere adeguatamente protetta per evitare la caduta nel vuoto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nei casi di pozzi, cunicoli o ambienti con rischi particolari deve essere prevista un’assistenza all’esterno per l’eventuale recupero di personale infortunato/ privo di sensi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento Inail, che riporta molte altre indicazioni sui sistemi di protezione e di accesso allo scavo (parapetti, rampe, …), indica, infine, che ai lavoratori che fanno uso delle scale “deve essere vietato il trasporto di materiale o carichi che possano determinare il rischio di caduta”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pubblicazione Inail “ Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 05:39:13 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-il-rischio-di-caduta-dalle-scale-portatili</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Rischio scale doppie,D.Lgs. 81/08,Rischio caduta dall'alto,infortuni sicurezza sul lavoro,Rischio Scale portatili,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,infortuni inail,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: LE ATTIVITA DI MANUTENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-le-attivita-di-manutenzione</link>
      <description>Un documento Inail riporta utili indicazioni sulla programmazione e l’esecuzione delle attività per il mantenimento dell’efficienza e della sicurezza del parco eolico. Pianificazione, programmazione, sicurezza e manutenzione su guasto.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come pianificare e programmare le attività di manutenzione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail riporta utili indicazioni sulla programmazione e l’esecuzione delle attività per il mantenimento dell’efficienza e della sicurezza del parco eolico. Pianificazione, programmazione, sicurezza e manutenzione su guasto
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nei luoghi di lavoro la manutenzione, come ricordato in molti articoli del nostro giornale e durante la campagna europea del 2010/2011 sulla manutenzione sicura, deve essere considerata come un processo, anziché una singola attività. Ed è importante che questo processo, laddove possibile, inizi con una fase di pianificazione, di programmazione che tenga conto dei possibili rischi per gli operatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio per ricordare l’importanza della programmazione e l’esecuzione in sicurezza delle attività di manutenzione torniamo a parlare del documento Inail “ Linee di indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici” che, realizzato dall’Inail, in collaborazione con varie altre realtà, con riferimento a parchi eolici realizzati con aerogeneratori di grossa taglia, si sofferma sulla implementazione di un sistema di gestione in materia di salute e sicurezza (SGSL), studiato per tale contesto, in grado di “contribuire in maniera significativa a migliorare l’efficacia della gestione dei processi” e la sicurezza dei lavoratori che operano nel settore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’allegato 11 del documento si fa riferimento al processo di sistema “Procedure operative” (4.5.1, come illustrato nel documento) dove si indica che deve essere dedicata una particolare attenzione al processo operativo dedicato al “Mantenimento efficienza e sicurezza del parco eolico”, per il quale è necessario “definire le operazioni ed i flussi informativi connessi alle attività di manutenzione controllo e verifica del parco eolico e dei singoli elementi che lo costituiscono, precisando competenze e responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente l’obiettivo è quello di “fornire una metodologia, per un corretto approccio alla programmazione ed esecuzione delle attività da svolgere per il mantenimento dell’efficienza e della sicurezza del parco eolico, assicurando l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa” in tema di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dall’allegato 11 “Indicazioni per la programmazione e l’esecuzione delle attività per il mantenimento dell’efficienza e della sicurezza del parco eolico”, alcune indicazioni aggiuntive - rispetto a quanto già contenuto in relazione al processo 4.5.1 – che, benchè rivolte allo specifico dei parchi e impianti eolici, possono comunque essere di ausilio nella pianificazione e programmazione di attività manutentive ed ispettive.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La pianificazione delle attività manutentive e la sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’allegato di sofferma innanzitutto sulla pianificazione e programmazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che l’attività di pianificazione, sempre in relazione al sistema di gestione per l’esercizio dei parchi eolici, “viene effettuata in linea con le politiche aziendali al fine di garantire:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’ottimizzazione degli interventi in manutenzione predittiva e preventiva
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’ottimizzazione dei cicli di fermata
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le azioni conseguenti ai risultati delle attività ispettive e/o dei collaudi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la pronta gestione delle anomalie di funzionamento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E sulla base dei risultati dell’attività di pianificazione “si provvede a redigere un programma di manutenzione preventiva per tutte le macchine o componenti che dall’analisi di criticità necessitano di questo tipo di manutenzione. Il programma dovrà essere sviluppato in modo da identificare tipologia, frequenza dell’intervento manutentivo e parti di ricambio associate all’intervento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre devono essere “programmate le eventuali necessità di modifiche strutturali (che devono prevedere, ove possibile, un miglioramento dei livelli di SSL), trasformazioni delle funzionalità d’uso ed adeguamenti normativi e di sicurezza”. Vengono poi stabilite “le priorità delle attività tenendo conto delle indicazioni ricevute (se necessario verificandole tenendo conto di aspetti di SSL)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che in fase di programmazione “è necessario accertare, ove ne ricorra il caso, l’eventuale criticità degli elementi/ apparecchiature oggetto dell’attività” e “occorre effettuare una valutazione preliminare del rischio dell’ attività di manutenzione prevedendo eventuali misure di riduzione dello stesso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, nel caso di situazioni non routinarie o particolarmente pericolose, “è opportuno individuare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            procedure operative
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adeguati dispositivi di protezione collettivi e/o individuali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo degli accessi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            permessi di lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            apprestamenti e procedure di emergenza”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ogni attività di manutenzione – continua il documento – “deve essere preparata/organizzata a seguito di una valutazione di rischio dettagliata e dovrà essere sempre seguita da un’attività di coordinamento per l’eliminazione di eventuali rischi dovuti ad interferenze”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso e nel caso di “compresenza di più lavorazioni temporalmente e spazialmente interferenti eseguite da più di un’impresa, dovrà essere redatto un DUVRI, per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’esecuzione delle attività manutentive e le imprese terze
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Entrando poi più nello specifico del sistema di gestione presentato, si indica che le modalità di esecuzione delle attività manutentive “dovranno considerare i rischi presenti nel parco eolico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che l’azienda può avvalersi dell’intervento di altre “imprese/consulenti specializzati”, intervento che “può essere determinato da necessità di conoscenze specialistiche o valutazioni di tipo organizzativo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso tali attività sono gestite in relazione ai processi già indicati e tutte le attività di manutenzione “devono essere pianificate, programmate, realizzate e documentate” in relazione a tali processi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che la tipologia di intervento “può essere definita per apparecchiatura o per processo”. In particolare se le attività di manutenzione riguardano “dispositivi necessari a garantire la sicurezza o la gestione delle emergenze, prima dello svolgimento dell’intervento, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative e idonee a fronteggiare il rischio e garantire un analogo livello di sicurezza. Dovranno sempre essere lasciate accessibili le vie per gli interventi di emergenza e le vie di esodo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Come minimizzare gli interventi di manutenzione su guasto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma anche sulla manutenzione su guasto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che questo tipo di manutenzione “riguarda tutti gli interventi eseguiti sull’impianto che non sono oggetto di pianificazione (guasti/anomalie riscontrate durante l’esercizio) e deve essere effettuata in tempi brevi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per minimizzare gli interventi di manutenzione su guasto, “è necessario, oltre ad individuare le cause del guasto al fine di eliminarle, ridurle o evitare il loro ripetersi, anche documentarne opportunamente l’analisi attraverso le seguenti informazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            codice identificativo della localizzazione del guasto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            data del guasto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            causale del guasto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tipologia del guasto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tempo di fermo macchina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            eventuali note o rapporti di guasto”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala, in relazione al sistema di gestione presentato nel documento Inail, che in relazione ai guasti/anomalie rilevate, “le eventuali misure correttive e le azioni di miglioramento intraprese per evitarne il ripetersi devono essere gestiti in conformità al processo di sistema “5.3 Non conformità, quasi incidenti, incidenti, infortuni e malattie professionali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E anche le modalità di erogazione delle attività manutentive in caso di guasto devono essere “riportate in specifiche procedure operative”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo fornendo alcune informazioni sulla “tempistica durante l’esecuzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica infatti che durante le attività manutentive “dovrà essere verificato il rispetto delle norme sugli orari di lavoro sia in fase di programmazione che di esecuzione. Tali verifiche possono essere anche condotte sotto forma di audit e registrate su appositi moduli”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, infine, che il documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, riguardo alle “Indicazioni per la programmazione e l’esecuzione delle attività per il mantenimento dell’efficienza e della sicurezza del parco eolico” (Allegato 11) si sofferma anche sui seguenti punti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Controllo sull’esecuzione dei lavori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Controlli successivi ad attività di manutenzione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività di pulizia e ripristino
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Analisi delle criticità
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Piano di Manutenzione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Piani di controllo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Piani di controllo specifici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Piani di monitoraggio delle verifiche.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Inail, Dipartimento DIT Inail, Direzione Centrale Prevenzione, Associazione Nazionale Energia del Vento, UILM, FIM CISL, Comitato paritetico di coordinamento, “ Linee di indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici”, a cura di Susanna Costa (Uil), Luciano Di Donato (Inail, Dit), Ruggero Maialetti (Inail, Contarp), Francesco Meduri (Anev - GE Renewable), Andrea Minniti (Cisl), Francesco Napolitano (Anev - Nordex Group) e Laura Tomassini (Inail – DIT), Collana Salute e sicurezza, edizione 2019
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg" length="68830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 06:21:43 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-le-attivita-di-manutenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Rischi addetto manutenzione,81/08,D.Lgs. 81/08,manuale uso e manutenzione,Rischi macchine ed attrezzature,rischio macchine,Rischio macchine e attrezzature,verifiche periodiche</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: L'AGGIORNAMENTO DEL DVR</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-l-aggiornamento-del-dvr</link>
      <description>Il concetto dinamico del rischio, il DVR quale strumento “duttile”, il mutamento delle condizioni di lavoro e le ricadute dell’omesso aggiornamento del DVR sulle misure (tra cui formazione e DPI) nelle pronunce di Cassazione Penale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il mancato aggiornamento del DVR nelle sentenze di Cassazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Il concetto dinamico del rischio, il DVR quale strumento “duttile”, il mutamento delle condizioni di lavoro e le ricadute dell’omesso aggiornamento del DVR sulle misure (tra cui formazione e DPI) nelle pronunce di Cassazione Penale.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il DVR quale strumento che deve essere “costantemente al passo con le esigenze di prevenzione”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una sentenza di pochi anni fa (Cassazione Penale, Sez.IV, 30 agosto 2018 n.39283) si è pronunciata sulle responsabilità di diversi soggetti per il decesso di quattro lavoratori a seguito dello scoppio di un serbatoio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento in particolare alla posizione dell’ RSPP, l’addebito mosso a tale soggetto era “quello di non avere provveduto a segnalare le situazioni di rischio riguardanti l’impianto, inducendo i superiori gerarchici, titolari di altrettante posizioni di garanzia, ad omettere quelle necessarie misure di sicurezza di cui avrebbe dovuto essere dotato il serbatoio.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra i motivi presentati nel suo ricorso in Cassazione, compariva anche quello secondo cui egli “avrebbe dovuto essere mandato esente da responsabilità perché i documenti di valutazione del rischio esistenti nell’azienda […] erano modelli predisposti dalla Direzione della società, che non potevano essere in alcun modo modificati dai sottoscrittori, i quali erano tenuti esclusivamente ad indicare il nominativo delle persone investite delle varie qualifiche e delle funzioni di garanzia.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel ritenere infondata tale argomentazione, la Corte si è soffermata sul tema dell’ aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tale occasione la Cassazione ha così chiarito - con riferimento al motivo di ricorso su richiamato - che “è evidente che una simile interpretazione del documento di valutazione del rischio, è ben lontana dalla concezione che di esso si ricava dalla legge: il DVR è uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell’attività lavorativa.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte ha poi ricordato che “è noto che in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro non solo ha l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs. n.81 del 2008, analizzando ed individuando con il massimo grado di specificità - secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica - tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ma è tenuto anche a sottoporre a periodico aggiornamento il suddetto documento (ex multis Sez.4, n.20129 del 10/3/2016, Rv.267253).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il tema dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, dunque, non è affatto slegato - così come emerge dalla massima giurisprudenziale in ultimo riportata - dal tema della “specificità” delle previsioni contenute nello stesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come sottolineato dalla Cassazione, infatti, “per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte la specificità delle previsioni contenute nel documento di valutazione sono elemento essenziale nella economia della gestione del rischio facente capo al datore di lavoro.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Da tutto ciò consegue dunque che “è quindi contraria ad ogni logica giuridica la possibilità di concepire un documento di valutazione dei rischi immodificabile.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Prendendo le mosse da tali principi (proposti come sempre senza pretese di esaustività) e partendo da tali presupposti, analizziamo ora più nel dettaglio - a mò di esempio - una sentenza in materia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La necessità di aggiornare il DVR a fronte delle mutate condizioni di lavoro e di adeguare conseguentemente le misure tra cui, in particolare, formazione e DPI (guanti)
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In Cassazione Penale, Sez.IV, 31 gennaio 2017 n.4706, la Corte ha preso in esame un caso in cui “la valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, la Cassazione ha confermato la sentenza che “aveva assolto I.G. [quale direttore di stabilimento, n.d.r.] dal reato di lesioni colpose ai danni del lavoratore RA.A.” (essendo “estinto il reato per intervenuta prescrizione”) e che lo aveva condannato “al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nello specifico si era verificato che “a causa del cattivo funzionamento del macchinario per il taglio dei tessuti, il RA.A., insieme ad altri operai, si era dovuto occupare anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina: aveva allora fatto uso di un taglierino che gli era scivolato e gli aveva procurato una lesione al tendine del dito indice della mano sinistra.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque “lo I.G., dato l’aumento del rischio connesso alle mutate condizioni di lavoro, avrebbe dovuto istruire l’operaio circa la modalità di lavorazione connessa alle maggiori difficoltà determinate dal guasto della macchina ed integrare i mezzi a disposizione del RA.A. con misure adeguate allo scopo, anche perché si erano in precedenza verificati altri simili incidenti che rendevano l’evento prevedibile.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel rigettare il ricorso di I.G., la Cassazione ha sottolineato come i motivi di ricorso proposti dall’imputato fossero “volti tutti a dimostrare che non vi era stato un mutamento quantitativo o qualitativo delle mansioni del RA.A., tale da imporre al datore di lavoro una nuova valutazione del rischio e conseguentemente una nuova formazione dei lavoratori e l’adozione di nuovi strumenti di protezione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ma tale mutamento in realtà era stato accertato dalla Corte d’Appello, la quale aveva “affermato ai fini civili, atteso il decorso della prescrizione, la responsabilità dello I.G. in relazione all’infortunio occorso al RA.A., sul rilievo che era mutato il livello di pericolosità del lavoro da questi svolto.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti, in sede d’appello era “stata esclusa la concreta previsione del rischio e conseguentemente la sua corretta gestione e, per altro verso, ogni condotta incongrua del lavoratore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A fronte di tale quadro, la Cassazione ricorda che “lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l’essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (così, Sez.4, 13.12.2010, n.43786, Cozzini).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E, fatta tale premessa, la Corte precisa che sulla base degli accertamenti in fatto “le lesioni furono cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto: essi si dovevano occupare, infatti, anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Di conseguenza - secondo la Cassazione - “la considerazione, svolta dai giudici di appello, che tale lavoro fosse oggettivamente più pericoloso del precedente, ed imponesse, come tale, una specifica preparazione sui maggiori rischi connessi al guasto del macchinario e l’adozione di misure di sicurezza adeguate allo scopo, è immune da censure.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti “il lavoratore era stato all’epoca del suo ingresso in azienda formato sui rischi inerenti la rifilatura manuale di pannelli già sagomati da una macchina tagliatrice: per fare ciò era stato dotato di un guanto di protezione e di un taglierino di piccole dimensioni.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ma in seguito “il cattivo funzionamento della macchina aveva reso necessaria un’attività manuale più incisiva ed intensa, in quanto doveva essere impressa nel taglio del pannello una forza maggiore da parte del lavoratore addetto, tanto che il guanto antitaglio era risultato uno strumento di protezione insufficiente, circostanza dimostrata da pregressi simili infortuni verificatisi nonostante l’uso del guanto.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Di conseguenza “la formazione svolta in passato e la scelta dello strumento individuale di protezione era risultata perciò insufficiente, mentre sarebbe stato necessario - come ben evidenziato dalla Corte di merito - valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l’utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l’aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ciò in quanto “per rispettare lo standard giornaliero di produzione l’operazione di taglio manuale era divenuta più impegnativa e più rischiosa, tanto affermano i giudici di appello con argomentazione di logica evidenza.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia - sottolinea la Corte - “a fronte delle mutate condizioni di lavoro lo I.G. è rimasto inerte”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al contrario, “per la gestione del taglio aggravato dalla macchina non funzionante occorreva invece una informazione appropriata sullo specifico rischio, doveva essere valutato se l’operazione di taglio dei pannelli (non la semplice rifilatura) potesse essere tutta affidata alla mano dell’uomo e se fossero necessari strumenti diversi dal piccolo cutter in dotazione.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque - come già anticipato - “la valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ciò perché “le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E “nel caso in esame il rischio nuovo era dovuto al guasto della macchina tagliatrice.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n. 39283 del 30 agosto 2018 - Scoppio nella fabbrica di vernici e morte di quattro operai. Valutazione dei rischi e obbligo di periodico aggiornamento del DVR
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+di+valutazione+dei+rischi+DVR.jpg" length="38287" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 05:52:31 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-l-aggiornamento-del-dvr</guid>
      <g-custom:tags type="string">infortuni sul lavoro,DVR,dvr,RSPP,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,sentenza datore di lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+di+valutazione+dei+rischi+DVR.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO VIDEOTERMINALI: LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-videoterminali-la-prevenzione-dei-disturbi-muscolo-scheletrici</link>
      <description>Indicazioni per organizzare la postazione di lavoro in ufficio per diminuire i disturbi muscolo scheletrici e migliorare la produttività.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Salute muscolare e il lavoro d’ufficio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Indicazioni per organizzare la postazione di lavoro in ufficio per diminuire i disturbi muscolo scheletrici e migliorare la produttività.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A nessuno piace sentire un disagio fisico mentre si lavora per ore davanti a un pc.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Aver cura della propria salute muscolare è importante perché quando il corpo è allineato correttamente ci si sente bene e si può lavorare con impegno e liberi dai fastidiosi disturbi muscolo scheletrici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se l’ergonomia ci aiuta ad organizzare gli ambienti di lavoro in modo tale che siano sani e sicuri, la percezione del proprio corpo e della sua corretta postura è una responsabilità che non possiamo delegare a nessuno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Definiamo una postura neutra - seduti davanti al pc - quando: i piedi sono appoggiati sul pavimento o su un poggiapiedi, le ginocchia e le cosce sono a livello delle anche, la piccola curva lombare è supportata, le spalle sono rilassate con mani, polsi e avambracci in linea e paralleli al pavimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Organizzare la propria postazione di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             La sedia
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quando si tratta di sedia, non tutte vanno bene per tutti, l’adattabilità è la chiave del confort. Ecco alcune indicazioni di adattamento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sollevare o abbassare l’altezza della sedia in modo che i piedi sino ben appoggiati sul pavimento o su un poggiapiedi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sedersi con il bacino più indietro possibile sulla sedia, dovrebbero rimanere circa 4 cm tra la parte posteriore delle ginocchia e il bordo anteriore del sedile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se il sedile è troppo profondo, usare un cuneo o un cuscino lombare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dovrebbero esserci circa 3 cm tra l’esterno della coscia e il lato del sedile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se si usano i braccioli le spalle dovrebbero essere rilassate, non sollevate e in tensione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se i braccioli ostacolano la buona seduta, meglio abbassarli o rimuoverli
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Tastiera e mouse
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Usare la tastiera di un computer è un po’ come suonare il pianoforte, la corretta postura del corpo aiuta a prevenire gli infortuni e a migliorare la tecnica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             mani, polsi e avambracci dovrebbero essere all’altezza dei gomiti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i gomiti dovrebbero riposare comodamente lungo i fianchi, piegati a circa 90°
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             una tastiera wireless offre la massima flessibilità
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se la tastiera ha le gambe per inclinarla meglio non usarle e mantenere i polsi in linea con gli avambracci
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scegliere un mouse che si adatti comodamente alla propria mano e mantenere le dita rilassate
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’uso del poggiapolsi è indicato solo per pause veloci, non come supporto mentre si sta digitando
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il monitor
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sedersi troppo vicino- o lontano- dallo schermo del computer può causare affaticamento degli occhi, per non parlare del dolore al collo che può insorgere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             assicurarsi che il monitor sia posizionato di fronte e allineato alla tastiera
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             posizionarlo ad una distanza comoda per la visualizzazione, per molte persone è a circa un braccio di distanza
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il terzo superiore del monito dovrebbe essere all’altezza degli occhi per evitare di affaticare il collo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se si indossano lenti bifocali o progressive potrebbe essere necessario abbassare il monitor
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un porta documenti o un leggio può aiutare quando si eseguono lavori di trascrizione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se si usano monitor doppi dovrebbero avere le stesse dimensioni e altezza, posizionati frontalmente, con un leggera angolazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Spezzare la sedentarietà
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lavorare al computer porta a trascorrere molte ore in posizione seduta causando una serie di danni alla nostra salute fisica. Cosa fare per spezzare la sedentarietà al lavoro?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alzarsi e muoversi per alcuni minuti ogni mezz’ora ed eseguire semplici esercizi di allungamento muscolare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             evitare di lavorare nella stessa posizione per lunghi periodi di tempo, svolgere compiti alternativi in modo che i muscoli non diventino rigidi e stanchi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             evitare di scrivere una mail e raggiungere il collega muovendosi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             trovare il modo di lavorare non più di 2 ore al giorno stando in piedi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Lavoro agile e salute muscolare
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Laptop, smartphone e altri dispositivi mobili semplificano il lavoro in qualsiasi momento e ovunque vogliamo. Occorre però assicurarsi di portare con sè i buoni principi ergonomici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se si usa regolarmente un laptop per lavoro, occorre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             allestire la postazione di lavoro con una sedia regolabile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dotarsi di tastiera autonoma e posizionala in modo che le spalle siano rilassate e le mani siano all’altezza del gomito o poco più sotto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sollevare lo schermo all’altezza degli occhi con risme di carta o libri evitando gli abbagliamenti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli studi dimostrano che tocchiamo il touch screen con una forza otto volte superiore di quella impressa sulla tastiera normale. Se si deve digitare più di un paragrafo su un dispositivo touch screen è consigliato utilizzare una tastiera esterna.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 06:00:55 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-videoterminali-la-prevenzione-dei-disturbi-muscolo-scheletrici</guid>
      <g-custom:tags type="string">postazione videoterminale,81/08,sicurezza videoterminale,D.Lgs. 81/08,Rischio videoterminali,Rischio videoterminalisti,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,disturbi muscolo scheletrici</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INDUSTRIA CHIMICA: STATISTICHE INFORTUNI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/industria-chimica-statistiche-infortuni</link>
      <description>Un documento Inail propone una analisi statistica sugli infortuni e sulle malattie professionali e strumenti a sostegno delle politiche di prevenzione per l’industria chimica. Focus sui dati relativi a infortuni e tecnopatie.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Inail: infortuni, malattie professionali e prevenzione nell’industria chimica
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail propone una analisi statistica sugli infortuni e sulle malattie professionali e strumenti a sostegno delle politiche di prevenzione per l’industria chimica. Focus sui dati relativi a infortuni e tecnopatie.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           RCome è stato fatto per altri settori, ad esempio con riferimento alle malattie professionali in agricoltura, è sempre importante analizzare i dati relativi a infortuni e tecnopatie nei vari comparti per poter identificare “le aree di potenziale miglioramento delle prestazioni di sicurezza e salute”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il problema è che è necessario farlo “nelle situazioni di attività normale e ordinaria” perché è evidente che con l’emergenza COVID-19 i dati del 2020 e del 2021 saranno “caratterizzati da una forte discontinuità correlata ad una causa di forza maggiore che le imprese hanno dovuto fronteggiare”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a fornire dati e riflessioni su infortuni e malattie professionali, in tempi “normali” (2015-2019), riguardo al settore chimico è un recente documento pubblicato dall’Inail, in collaborazione con Federchimica, dal titolo “Analisi statistica sugli infortuni e sulle malattie professionali e strumenti a sostegno delle politiche di prevenzione per l’industria chimica – Relazione tecnica”, uno strumento di analisi a “supporto del miglioramento continuo delle prestazioni su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese chimiche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’industria chimica e i settori considerati nella relazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento – a cura di Giuseppe Bucci, Silvia Amatucci e Giuseppe Morinelli (Inail, CSA), Alessandra Menicocci, Maria Ilaria Barra e Antonio Terracina (Inail, Contarp), Paolo Angelo Bragatto (Inail, DIT) e Enrico Brena (Federchimica) – sottolinea che l’industria chimica in Italia “è il terzo produttore europeo, dopo Germania e Francia e il dodicesimo a livello mondiale e si conferma un settore manifatturiero strategico per lo sviluppo e la competitività del Sistema Paese”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relazione considera, nella raccolta di dati e nelle analisi, diversi settori specifici lavorativi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           C20: Fabbricazione di prodotti chimici
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           20.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           20.2 Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           20.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici);
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           20.4 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           20.5 fabbricazione di altri prodotti chimici (escluso il 20.51 Fabbricazione di esplosivi);
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           20.6 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           C21: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           21.1 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni sugli infortuni e malattie professionali nell’industria chimica
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Raccogliamo dalle conclusioni del documento alcune riflessioni sui dati, infortuni e malattie professionali, del settore chimico relativi al quinquennio 2015-2019, “per il quale sono disponibili dati statisticamente consolidati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che gli infortuni definiti positivi (cioè che rientrano nella tutela assicurativa), avvenuti sul lavoro, “escludendo quelli in itinere, avvengono per il 79% in qualifiche professionali con mansioni ‘operative’ all’interno o all’esterno degli stabilimenti. Le professioni tecniche contribuiscono al totale degli infortuni per l’11,5%”. E all’interno di questa categoria “figurano i lavoratori dei laboratori di ricerca e sviluppo e controllo di qualità, la cui mansione include la manipolazione di sostanze chimiche pericolose, seppur in piccole quantità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare per ciò che concerne gli infortuni definiti positivi in occasione di lavoro “il 67,1% avviene per le seguenti tre tipologie di contatto: agente contundente (26,7%), schiacciamento verticale o orizzontale (21,2%) e sforzi psicofisici (17,9%).  La tipologia di contatto con elettricità o sostanze si trova solo al sesto posto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che i lavoratori “si infortunano maggiormente per pericoli/rischi comuni a tutte le tipologie di impresa e in percentuale relativamente minore con sostanze chimiche o elettricità, questo può far presupporre che, laddove ci sia la percezione di un rischio elevato ci sia un’attenzione maggiore, mentre dove la percezione del rischio è minore si verifichino più infortuni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per le “professioni tecniche” l’incidenza percentuale di infortuni da contatto con elettricità e sostanze risulta “superiore rispetto alla media dei lavoratori del settore (12,6% contro 9,5%); gli infortuni definiti positivi in occasione di lavoro dovuti a contatto con elettricità o sostanze nel loro complesso presentano una riduzione del 37% dal 2015 al 2018 e la maggior parte degli infortuni dovuti a contatto con sostanze afferisce alla qualifica professionale ‘Conduttori di impianti, operai e conducenti di veicoli’ (54,4% del totale degli infortuni)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre nel periodo 2015-2018, prendendo in considerazione “solo l’agente materiale contatto si nota che le incidenze percentuali di infortuni più elevate si sono registrate relativamente ai materiali, alle strutture edili e alle superfici a livello del suolo”. E “il 76,4% degli infortuni avvenuto per contatto con sostanze chimiche è per sostanze pericolose, mentre il restante 23,6% per sostanze senza pericolo specifico (acqua, sostanze inerti, etc.)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre le deviazioni che causano gli infortuni “sembrano strettamente correlate con l’uomo, che perde il controllo di qualcosa nel 25,1% dei casi, che esegue movimenti probabilmente non corretti nel 41,9% dei casi e che cade nel 15,6% degli infortuni, mentre l’1% degli infortuni è dovuto a sorpresa e violenza deviazione anch’essa correlata al comportamento umano”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che una deviazione rappresenta la “descrizione di un evento anormale, ovvero la deviazione dal normale tipo di lavoro” (praticamente “l'evento che provoca l'infortunio”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento, infine, ai casi di malattie professionali riconosciute positivamente, “la percentuale è del 40,8%”. E per lo più “si tratta di malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo. Le malattie del sistema respiratorio rappresentano la seconda causa di riconoscimenti. L’incidenza dei tumori è del 15,8%, e rapportata al numero dei lavoratori risulta essere in media con quella del settore manifatturiero nel complesso (0,006%)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Federchimica, “ Analisi statistica sugli infortuni e sulle malattie professionali e strumenti a sostegno delle politiche di prevenzione per l’industria chimica – Relazione tecnica”, Comitato di coordinamento: Giuseppe Bucci, Alessandra Menicocci, Giovanna Tranfo, Enrico Brena, Ilaria Malerba, Giovanni Postorino; Autori: Giuseppe Bucci, Silvia Amatucci e Giuseppe Morinelli (Inail, CSA), Alessandra Menicocci, Maria Ilaria Barra e Antonio Terracina (Inail, Contarp), Paolo Angelo Bragatto (Inail, DIT) e Enrico Brena (Federchimica), edizione 2021
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="30448" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 22 Jun 2021 05:37:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/industria-chimica-statistiche-infortuni</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,malattie professionali,81/08,D.Lgs. 81/08,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Chimico</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: I NUOVI LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-i-nuovi-limiti-di-esposizione-professionale</link>
      <description>Pubblicato il decreto interministeriale del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Agenti chimici: modificato l’allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicato il decreto interministeriale del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Dopo il recepimento della
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            direttiva 2017/164/UE che definiva un quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ad agenti chimici - recepimento avvenuto con il Decreto Interministeriale del 02 maggio 2020 - è stato recepito anche il quinto elenco, in attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È stato, infatti, recentemente pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 18 maggio 2021 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Decreto interministeriale del 18 maggio 2021, come era successo con quello del 2 maggio 2020, sostituisce, come vedremo, l'Allegato XXXVIII al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1831/UE.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il contenuto della direttiva dell’Unione Europea 2019/1831
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Prima di parlare del nuovo decreto ci soffermiamo sulla Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che, come abbiamo detto, definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo brevemente gli altri elenchi pubblicati (le direttive sono state tutte recepite):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1° Elenco - Direttiva 2000/39/CE
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2° Elenco - Direttiva 2006/15/CE
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3° Elenco - Direttiva 2009/161/UE ( decreto 6 agosto 2012)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           4° Elenco - Direttiva (UE) 2017/164 (decreto 2 maggio 2020)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           5° Elenco - Direttiva (UE) 2019/1831 (il nuovo recepimento)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo i primi articoli della Direttiva 2019/1831:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Articolo 1
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È stabilito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’UE per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Articolo 2
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli Stati membri stabiliscono valori limite indicativi nazionali di esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato, tenendo conto dei valori limite dell’UE.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Articolo 3
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’allegato della Direttiva 2000/39/CE, il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Articolo 4
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I nuovi agenti chimici e i criteri dei valori di esposizione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei «considerando» della direttiva, che contengono la motivazione dell’atto normativo, si indica che i valori limite indicativi di esposizione professionale “sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d'esposizione professionale) “i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di 15 minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che per determinate sostanze “è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra gli agenti chimici figuranti alle voci di cui all’allegato della direttiva, lo SCOEL “ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo la nuova lista di agenti chimici per cui si riportano i valori limite:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Anilina
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Clorometano
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trimetilammina
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             2- fenilpropano (cumene)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Acetato di sec-butile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             4-amminotoluene
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Acetato di isobutile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Alcool isoamilico
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Acetato di nbutile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Tricloruro di fosforile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il nuovo decreto e le modifiche normative del Testo Unico
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo al nuovo Decreto interministeriale del 18 maggio 2021 che, come abbiamo detto, recepisce la direttiva n. 2019/1831 e i nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Decreto fa riferimento all’articolo 232 del D.Lgs. 81/2008 che riguarda:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’istituzione (comma 1) di un “comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’attività di recepimento (comma 2): “con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi".
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’articolo 1 (Modifiche all'allegato XXXVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) indica dunque che ‘in attuazione della  direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, l'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici’. (Allegato che è possibile visualizzare integralmente nel decreto).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica, infine, che tale decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Decreto Interministeriale del 18/05/2021 - Recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="29565" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 21 Jun 2021 05:30:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-i-nuovi-limiti-di-esposizione-professionale</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,81/08,Agenti cangerogeni e mutageni,D.Lgs. 81/08,Schede dei dati di sicurezza,schede dati di sicurezza,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Chimico</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PREVENZIONE INFORTUNI: I NEAR MISS</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-infortuni-i-near-miss</link>
      <description>L’analisi dei near miss e degli infortuni sul lavoro spesso viene condotta con approssimazione e superficialità che non permettono risalire alle cause prime dell’evento e adottare le conseguenti misure per evitarne il ripetersi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’analisi dei near miss e degli infortuni sul lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’analisi dei near miss e degli infortuni sul lavoro spesso viene condotta con approssimazione e superficialità che non permettono risalire alle cause prime dell’evento e adottare le conseguenti misure per evitarne il ripetersi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un infortunio sul lavoro, anche di modesta gravità, è un evento che è di per sé doloroso per la persona che l’ha subito e provoca una ricaduta economica sia per l’azienda da cui dipende il lavoratore sia per la Collettività in quanto parte dei costi conseguenti all’evento ricadono su di essa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per l’azienda, inoltre, risultano economicamente significative le perdite derivanti da interruzioni del processo lavorativo causate da quegli eventi che provocano solo danni materiali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il più delle volte, l’analisi viene effettuata solo per gli eventi che hanno provocato un infortunio che comporta l’assenza del soggetto per più di tre giorni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Invece, l’analisi dovrebbe essere eseguita per tutti gli infortuni, a prescindere dalla loro gravità e sui near miss che non hanno provocato infortuni in quanto segnali di malfunzionamento del processo lavorativo stesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una caduta di materiale a causa del cedimento del gancio di un carroponte provoca oggi un danno materiale ma potrebbe provocare un infortunio gravissimo domani. Per questo motivo è necessario analizzare anche questo tipo di eventi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’obiettivo di un’analisi approfondita, resasi necessaria in seguito agli eventi citati, deve essere quello di identificare se le misure previste ed attuate in seguito alla valutazione dei rischi siano adeguate ed efficaci.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La stessa analisi può anche identificare i pericoli che non sono stati individuati o sono stati trascurati nella precedente valutazione del rischio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Spesso un incidente o un infortunio sono dovuti a carenze organizzative e tecniche e non sono attribuibili, come semplicisticamente si tende a fare, ai comportamenti pericolosi adottati dal personale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’analisi di un infortunio o di un near miss non deve avere l’obiettivo di trovare un capro espiatorio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lo scopo di un’analisi di un infortunio sul lavoro o anche di un near miss che non ha provocato infortuni, è quello di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             accertare la causa primaria dell’evento;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             individuare ed attuare le conseguenti azioni per evitare che tali eventi si verifichino;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             migliorare i processi e le relative procedure e controlli;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fornire evidenza al personale del reale impegno dell’azienda nel perseguire l’obiettivo di contenimento di tali eventi garantendo così sempre più alti standard di sicurezza e tutela della salute.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per effettuare un’analisi approfondita si devono utilizzare metodi e strumenti adeguati. Attualmente sono impiegate numerose metodologie per l’analisi delle cause prime di questi eventi, ormai molto diffuse tra gli addetti ai lavori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste metodologie, in alcuni casi molto complesse, facilitano l’adozione di una prassi che vede l’analisi stessa effettuata a tavolino senza una vera e propria indagine che utilizzi il dialogo con le persone coinvolte (infortunato, testimoni, responsabili di reparto/funzione, ecc.) per risalire alle cause primarie dell’evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pertanto, nel seguito di questo contributo, il focus sarà sulle fasi relative ai colloqui che, in caso d’infortuni o di near miss, necessariamente devono essere effettuati sia con le persone che hanno subito l’infortunio, sia con i testimoni, al fine di ricostruire la genesi dell’evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Spesso, quest’attività non è effettuata con la dovuta attenzione e può portare ad errori nella ricostruzione di quanto avvenuto con conseguenti ricadute negative sia in termini di impegno del personale coinvolto (infortunati, testimoni, preposti dirigenti, SPP, ecc.) che nell’individuazione delle misure da adottare per evitare il ripetersi dell’evento stesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quando si verifica un infortunio o un incidente, è fondamentale analizzare quanto avvenuto al più presto, in modo da evitare il rischio che le informazioni vadano perse/dimenticate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Limitandoci al caso dell’infortunio, per prima cosa, se possibile, è necessario parlare subito con la persona infortunata; in caso contrario ci si dovrà avvalere delle testimonianze del personale presente e parlare con la persona appena sarà possibile (in genere al suo rientro in azienda).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come detto prima, nell’ipotesi molto frequente che la persona non rientri in azienda dopo le prime cure prestate presso il Pronto Soccorso ma vada direttamente al proprio domicilio, non resta che parlare con i testimoni dell’evento e raccogliere le informazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per far questo si può utilizzare un apposito modulo che contiene una serie di informazioni tali da poter guidare l’analisi di quanto avvenuto. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La prima parte del modulo riguarda le informazioni generali sull’evento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La seconda parte del modulo di analisi riguarda le circostanze che hanno portato all’evento rilevato che, ovviamente, vanno raccolte parlando con i soggetti coinvolti a vario titolo nell’evento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La terza parte del modulo riguarda le modalità d’accadimento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La quarta parte del modulo riguarda l’analisi delle cause.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La quinta ed ultima parte del modulo riguarda le azioni correttive/preventive da adottare.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se ci fosse la possibilità, l’infortunato andrebbe intervistato prima possibile in modo da “fissare” con chiarezza l’evento ed individuare le cause primarie che lo hanno provocato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel caso in cui non sia stato possibile intervistare l’infortunato subito dopo l’evento, è estremamente importante avere un colloquio con la persona al suo rientro in azienda.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per il colloquio con la persona infortunata, condotto dal responsabile del suo reparto, con il supporto del diretto responsabile dell’infortunato e del personale del servizio prevenzione e protezione, è opportuno seguire alcuni consigli.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Innanzi tutto, non bisogna dimenticare che un infortunio è un evento indesiderato e spiacevole e crea nelle persone direttamente coinvolte un senso d’inadeguatezza ed insicurezza, con la più che certa conseguenza di barriere alla comunicazione a causa delle reazioni di difesa messe in atto dalla persona che ha subito l’evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Allora, come gestire il colloquio?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Prima di tutto è necessario evitare di ricorrere a convocazioni formali o tramite terzi (colleghi di lavoro, ecc.); la scelta migliore è quella che il responsabile del suo reparto gli parli direttamente invitandolo a venirlo a trovare appena gli è possibile, mantenendo riservatezza sull’oggetto del colloquio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ottima idea sarebbe quella di ascoltare la persona sul luogo in cui si è verificato l’evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alla persona coinvolta va spiegato preliminarmente che non c’è alcuna intenzione di trovare dei “colpevoli” per quel che è successo ma che l’obiettivo è quello di avere le informazioni necessarie per evitare che l’evento si ripeta, facendogli ben presente che tutti i suoi suggerimenti sono preziosi, avendo vissuto l’evento in prima persona, e che grazie a lui si possono individuare le cause primarie di quanto avvenuto e le contromisure più adeguate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La persona va messa a proprio agio e le domande da fare devono essere chiare e dirette in modo da permettere di spiegare quanto accaduto e, eventualmente, di giustificare il proprio comportamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chi sta effettuando l’analisi dell’evento deve provare a mettersi sempre nei panni dell’altro soggetto per capire le sue esigenze e le sue aspettative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altro errore da non commettere, anche se comune tra coloro che effettuano il colloquio con l’infortunato al suo rientro, è quello di pensare, solo perché posizionati “più in alto” nell’organigramma aziendale, di avere l’assoluta certezza di come sono andate le cose, dimenticandosi che si stanno solo interpretando dei fatti e che, come tali, possono portare a delle conclusioni sulla cui correttezza non c’è certezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’, poi, importante lasciare all’interlocutore la possibilità di esprimersi liberamente, di dire la sua idea in merito e presentare, dal suo punto di vista, quanto avvenuto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non si deve essere rigidi e formali duranti il colloquio perché, altrimenti, l’interlocutore adotterà un atteggiamento esattamente opposto e parimenti rigido.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Vanno evitate accuratamente domande che possono mettere la persona sulla difensiva o domande “chiuse” che richiedano risposte esclusivamente affermative o negative (Si o No).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio, una domanda chiusa è la seguente: &amp;lt;&amp;lt;il posto di lavoro dove è avvenuto l’infortunio era illuminato?&amp;gt;&amp;gt;. Qui la risposta non può che essere un sì o un no, che altro non è che un’opinione …. a meno che la persona non sia un’esperta di illuminazione!
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La stessa domanda deve essere posta così: &amp;lt;&amp;lt;Com’era l’illuminazione sul posto di lavoro dove si è verificato l’infortunio?&amp;gt;&amp;gt;.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La domanda, in questi termini, permette di ottenere maggiori dettagli sulle condizioni d’illuminazione al momento dell’evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra le domande da fare, ad esempio, ci sono le seguenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Che cosa stava facendo prima che avvenisse l’evento?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Quale mansione stava svolgendo?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Stava lavorando da solo o altri colleghi collaboravano con lei?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Quale attrezzatura di lavoro stava utilizzando?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Quali fattori legati all’ambiente di lavoro (rumore, polvere, temperatura elevata, ecc.), possono aver influenzato le condizioni in cui lavorava?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Racconti, dal suo punto di vista, com’è avvenuto l’evento?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Nel momento in cui si è verificato l’evento, cosa stava facendo?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Secondo lei, per evitare che questo evento si ripeta, anche con i suoi colleghi, quali misure si dovrebbero adottare?
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le risposte della persona vanno ascoltate attentamente e se non sono ben comprese, è necessario approfondire la questione ponendo altre domande.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le risposte fornite dalla persona riguardo le misure da adottare per evitare il ripetersi dell’evento, vanno analizzate verificando se:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             quanto proposto è realizzabile (ed in quanto tempo),
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             eliminano alla fonte le cause,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le misure già adottate dall’azienda subito dopo l’evento devono essere integrate con quelle suggerite dall’infortunato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Naturalmente, in caso affermativo, le misure suggerite dall’infortunato devono essere inserite nel Piano di Azioni Correttive/Preventive.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I risultati dell’analisi condotta, devono essere prontamente comunicate e condivise con tutto il personale per mezzo delle bacheche o in apposite riunioni di reparto o inter-reparto, in modo da evidenziare l’impegno dell’azienda in materia di sicurezza e tutela della salute.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte articolo: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 06:20:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-infortuni-i-near-miss</guid>
      <g-custom:tags type="string">infortuni sul lavoro,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Near Miss,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CADUTE DALL'ALTO: LE RETI DI PROTEZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cadute-dall-alto-le-reti-di-protezione</link>
      <description>Una guida tecnica relativa all’uso delle reti di sicurezza riporta utili indicazioni sul processo di valutazione dei rischi con particolare riferimento ai lavori in quota. Focus sui rischi prevalenti, concorrenti, susseguenti e derivanti dall'attività lavorativa</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come fare un’adeguata analisi dei rischi dei lavori in quota?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una guida tecnica relativa all’uso delle reti di sicurezza riporta utili indicazioni sul processo di valutazione dei rischi con particolare riferimento ai lavori in quota. Focus sui rischi prevalenti, concorrenti, susseguenti e derivanti dall'attività lavorativa
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoro in quota, come ricordato in molti nostri articoli e in diverse puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, è un'attività ad alto rischio di infortunio che richiede l'adozione di “elevati standard di sicurezza indipendentemente dalla tipologia e dalla durata della lavorazione da svolgere”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente il principale rischio è quello relativo alla caduta dall'alto “che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia vanno considerati anche altri rischi, “come quelli legati all'accesso e/o sbarco in quota, nonchè quelli specifici dell'attività”. E per un corretto approccio “è necessario valutare il tipo di superficie cui si deve accedere e le relative dotazioni di sicurezza presenti in loco. In questo modo a possibile valutare le misure preventive e protettive da adottare per svolgere le attività in sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare in questi termini l’importanza dell’analisi dei rischi nei lavori in quota e a segnalare come si sviluppa un processo di valutazione dei rischi è il documento “ Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail.
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La valutazione dei rischi e i lavori in quota
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento - a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa – ricorda che il compito della valutazione dei rischi è di “evidenziare in ogni istante dell'attività lavorativa se c'è un rischio grave, capace cioè di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell'evento, ed ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si deve dunque valutare l'esposizione al rischio del lavoratore nelle varie fasi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che i rischi possono essere classificati nel seguente modo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “rischi prevalenti,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi concorrenti,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi susseguenti,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischi derivanti dall'attività lavorativa”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre assume particolare importanza anche il rischio dipendente dal "fattore umano", intendendo con questa espressione “tutti quei fattori di rischio legati allo stato psico-fisico del lavoratore, alla sua capacità, al grado di formazione ed, in generale, alla adozione di comportamenti corretti nel contesto lavorativo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che nei lavori in quota “il rischio dovuto al fattore umano va analizzato con grande attenzione per poter essere successivamente eliminato o ridotto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Valutazione: i rischi prevalenti e i rischi concorrenti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento segnala che le principali tipologie di rischi prevalenti cui il lavoratore è esposto durante l'attività “sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           rischio di caduta dall'alto derivante da:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lavorazioni in quota;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             montaggio/smontaggio delle reti di sicurezza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio di urto contro le reti di sicurezza derivante da cadute da superfici in pendenza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare è importante sottolineare che “l'impiego di qualsiasi sistema di protezione, sia individuale che collettivo, deve essere preventivamente pianificato al fine di valutarne l'efficacia”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare il rischio di urto contro le reti di sicurezza “può essere presente durante i lavori di montaggio/smontaggio delle stesse”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro le reti di sicurezza “è direttamente legato alla pendenza (inclinazione) della copertura”. Il rischio è dovuto in particolare allo “scivolamento del lavoratore ed al conseguente rotolamento lungo la superficie di lavoro verso il bordo non protetto o l'elemento di protezione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordando che il rischio è definito come “prodotto della probabilità di accadimento per la magnitudo (gravità) del danno atteso”, il documento segnala che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “su superfici a debole pendenza la probabilità di accadimento è sufficientemente elevata e la magnitudo è ridotta”: in questo caso le cadute “generano forze dinamiche di debole entità per cui nell'impatto viene trasmessa al lavoratore un'energia d'urto limitata; tuttavia risultano maggiori i danni fisici subiti dal lavoratore in caso di urto contro parti sporgenti o spigoli vivi del sistema di protezione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “su superfici a forte pendenza, ove non vengano utilizzati ulteriori sistemi intermedi di interruzione della caduta, la probabilità di accadimento è decisamente elevata così come la magnitudo”: in questo caso le cadute “generano forze dinamiche di grande entità per cui nell'impatto viene trasmessa al lavoratore un'energia d'urto elevata tale da provocare danni fisici al lavoratore; anche in questo caso sussiste il rischio di urto contro parti sporgenti o spigoli vivi del sistema di protezione capace di produrre danni fisici superiori rispetto al caso precedente”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma poi sui rischi concorrenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che se il lavoratore “agisce in condizioni operative non ideali, come ad esempio avverse condizioni ambientali, la valutazione dei rischi, oltre alla pendenza della superficie, deve tener conto anche delle condizioni potenzialmente capaci di procurare un incidente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare le condizioni ideali di lavoro sono “quelle più favorevoli per eseguire l'attività lavorativa e derivano prevalentemente da un'organizzazione dello stessa che tiene conto sia delle condizioni ambientali sia dei sistemi e delle attrezzature utilizzate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo senso si dovranno valutare anche altri rischi “quali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           rischio innescante la caduta derivante da:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             − inadeguata capacità portante della superficie;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             insufficiente aderenza delle calzature; − insorgenza di vertigini;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             abbagliamento degli occhi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scarsa visibilità;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             colpo di calore o di sole;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rapido abbassamento della temperatura.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rischio di natura atmosferica derivante da:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             vento, pioggia, umidità o ghiaccio sulle superficie”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una adeguata valutazione dei rischi concorrenti “aiuta notevolmente il datore di lavoro nella scelta delle procedure più idonee e capaci di eliminare e/o ridurre i rischi a livelli accettabili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Valutazione: i rischi susseguenti e i rischi derivanti dall'attività lavorativa
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per far comprendere il concetto di rischio susseguente, il documento prende come riferimento il rischio prevalente di caduta dall’alto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che nel caso in cui risultasse impossibile eliminare tale rischio, “si dovrà procedere alla sua riduzione a livello accettabile. Questa condizione presuppone che il lavoratore possa cadere ed in questo caso la valutazione dei rischi dovrà tener conto anche dei rischi susseguenti la caduta stessa e nel caso di utilizzo di un sistema di arresto caduta, a quelli dovuti a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             oscillazione del corpo con urto contro ostacoli ("effetto pendolo");
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura sul corpo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sospensione inerte del corpo dell'utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non perfetta adattabilità del DPI;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             inciampo su parti del DPI”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo con i rischi derivanti dall'attività lavorativa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che la valutazione dei rischi dovrà “prendere in esame tutte le altre forme di rischio derivante dall'esecuzione dell'attività lavorativa e proprie della stessa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio “sulle coperture possono essere eseguite:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             impermeabilizzazioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             interventi di efficientamento energetico;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             installazione di sistemi di protezione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             installazione e manutenzione di impianti solari termici e fotovoltaici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             installazione o manutenzione di antenne;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             manutenzione di canne fumarie;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             manutenzione di lucernari;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             opere da lattoniere;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             riparazioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             smaltimento o trattamento amianto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo segnalando che il documento si sofferma anche sulla stima del rischio, sui piani di emergenza e sulla riduzione del rischio con particolare riferimento al:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              rischio di caduta dall'alto
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              rischio di urto contro le reti di sicurezza.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
             
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Reti di sicurezza. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”, Collana Cantieri, a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa con la collaborazione di Calogero Vitale e Ivano Bevilacqua, edizione 2020
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte articolo:puntosicuro 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/reti+sicurezza+sul+lavoro+in+quota.jpg" length="8327" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:46:47 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cadute-dall-alto-le-reti-di-protezione</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,DPI lavori in quota,Rischio caduta dall'alto,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/reti+sicurezza+sul+lavoro+in+quota.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/reti+sicurezza+sul+lavoro+in+quota.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO IN EDILIZIA: LA SCELTA DEI DPI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-in-edilizia-la-scelta-dei-dpi</link>
      <description>La grande varietà di sostanze chimiche pericolose cui possono essere esposti i lavoratori del comparto edile richiede una scelta attenta e consapevole degli opportuni DPI, che dipende da un insieme di considerazioni: le indicazioni di INAIL</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Un factsheet sull'uso dei DPI per il rischio chimico in edilizia
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La grande varietà di sostanze chimiche pericolose cui possono essere esposti i lavoratori del comparto edile richiede una scelta attenta e consapevole degli opportuni DPI, che dipende da un insieme di considerazioni: le indicazioni di INAIL.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ROMA - L’European Agency for safety and health at work (Eu-Osha) (Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro) rilevava, già nel 2004, il possibile legame tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia. Fra le patologie che potrebbero derivare da questa esposizione ci sono: la silicosi, gravi malattie respiratorie, le dermatiti professionali, l’asma allergica. Per alcune categorie di operai edili ci sarebbe anche un’associazione statisticamente significativa tra lo sviluppo di neoplasie del polmone e delle cavità nasali e l’esposizione a cancerogeni occupazionali. Oggi, l’Eu-Osha ha rimarcato, altresì, la necessità che tutti i comparti impegnati nella sostenibilità energetica, e quindi anche l’edilizia cosiddetta “green”, garantiscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Utili indicazioni per datori di lavoro, preposti e lavoratori sulla scelta dei principali DPIda adottare vengono fornite attraverso il fact-sheet pubblicato dall’Inail “I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia”, consultabile e scaricabile gratuitamente dal portale istituzionale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Attività che possono esporre i lavoratori nel cantiere edile al rischio chimico
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I lavoratori che operano all’interno del cantiere edile possono essere esposti al rischio chimico attraverso l’utilizzo e la manipolazione di sostanze e preparati pericolosi: solventi, pigmenti, additivi, disarmanti, collanti e mediante specifiche lavorazioni, utilizzo di bitume o asfalti a caldo. Possono esporre a rischio chimico anche lavorazioni come la saldatura, con la relativa produzione di emissioni per vaporizzazione dei metalli e per decomposizione e diffusione nell’aria di materiali fusi. Rischi possono derivare da attività come la demolizione, lo scavo o la preparazione di calce e malte cementizie in grado di determinare esposizione a particolato e fibre.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Esposizioni a isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali e fibre artificiali vetrose
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nello studio, particolare attenzione è rivolta alla potenziale esposizione dei lavoratori a inquinanti emergenti connessi alla cosiddetta “edilizia verde”: isocianati, resine epossidiche, fibre minerali artificiali (FMA), fibre artificiali vetrose (FAV). Gli isocianati che nel settore delle costruzioni trovano largo impiego nell’utilizzo di schiume, fibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici, sono agenti capaci di arrecare danni alle vie respiratorie, poiché sono irritanti per le membrane mucose e la cute. Le resine epossidiche, che vengono impiegate in edilizia per la produzione di adesivi, vernici, rivestimenti e strutture polimeriche composite, possono provocare dermatiti e irritazioni agli occhi e all’apparato respiratorio. Le fibre minerali artificiali (FMA), e le fibre artificiali vetrose (FAV) utilizzate, in edilizia, come materiali isolanti, hanno potenziali proprietà infiammatorie, citotossiche e cancerogene.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Lo studio fornisce indicazioni utili sulla scelta dei DPI da adottare
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La grande varietà di sostanze chimiche a cui possono essere esposti i lavoratori del settore edile comporta una scelta attenta e oculata dei dispositivi di protezione individuale da indossare. Come indicato dalla scheda informativa dell’Inail la scelta dei DPIadatti dipende da un insieme di considerazioni: la natura e lo stato fisico dell’inquinante, i relativi valore limite di esposizione professionale (VLEP), la concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro, la durata dell’attività lavorativa nell’aria inquinata.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            In una specifica tabella gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ai fini del corretto utilizzo dei DPI, il fact-sheet Inail riporta, in una dettagliata tabella, gli obblighi del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore, ai sensi del d.lgs. 81/2008.  Tra gli obblighi del datore di lavoro, fornire gli opportuni DPI a seguito della valutazione del rischio residuo, ovvero dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi e individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché queste siano adeguate ai rischi. Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali riguardo all’uso dei DPI messi a loro disposizione, in caso di inosservanza, è tenuto a informare i superiori. Fra gli obblighi del lavoratore, utilizzare i DPI messi a disposizione in maniera conforme all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I dispositivi per la protezione della cute e delle vie respiratorie
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I DPI per la salvaguardia dal rischio chimico, nel settore delle costruzioni, sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie: i dispositivi per la protezione della cute e quelli per la difesa delle vie respiratorie. Nel primo caso si fa riferimento a guanti e dispositivi di protezione del corpo in grado di garantire una copertura ampia della superficie cutanea potenzialmente esposta, compresi viso e occhi. I dispositivi di protezione delle vie respiratorie definiti anche APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie) mirano a proteggere il lavoratore da sostanze pericolose allo stato aeriforme (particelle, vapori, gas). Ai fini dell’individuazione dell’APVR più adatto va considerata la natura dell’inquinamento, verificando se sia dovuto a particelle, gas, vapori, insufficienza di ossigeno o a una combinazione di questi fattori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Requisiti di conformità dei DPI in base al regolamento dell’Unione europea 425/2016. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In appendice alla scheda informativa vengono indicati i riferimenti normativi in materia: il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il d.lgs 19 febbraio 2009, n. 17; il regolamento dell’Unione europea n. 425/2016. In base al regolamento, i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che nelle condizioni di impiego a cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile, e in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni normali di utilizzo. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi multipli che richiedano l’utilizzo contestuale di più DPI, i dispositivi devono essere compatibili tra loro e in grado di conservare, anche nell’utilizzo simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “  I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia”, a cura di A. Paola Castellano (Inail - Dimeila) e Maria Pia Gatto (Inail - UOT Avellino), Factsheet edizione 2021
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte articolo: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+sicurezza+sul+lavoro.png" length="104953" type="image/png" />
      <pubDate>Mon, 14 Jun 2021 06:26:08 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-in-edilizia-la-scelta-dei-dpi</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,malattie professionali,81/08,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Chimico,Sostanze pericolose</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: IL DATORE DI LAVORO ED IL RISCHIO MACCHINE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-il-datore-di-lavoro-ed-il-rischio-macchine</link>
      <description>L’area di responsabilità del datore di lavoro rispetto alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari marcati CE e agli altri doveri di garanzia verso i lavoratori utilizzatori: pronunce di Cassazione Penale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Macchina marcata CE e responsabilità in caso di infortunio: sentenze
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’area di responsabilità del datore di lavoro rispetto alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari marcati CE e agli altri doveri di garanzia verso i lavoratori utilizzatori: pronunce di Cassazione Penale.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si propongono di seguito, come sempre senza pretese di esaustività, alcune selezionate sentenze della Cassazione Penale (dalle più recenti alle più risalenti) che evidenziano da un lato i principi giuridici affermati e ribaditi dalla Corte in materia e dall’altro come essi vengano applicati a casi specifici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Prendiamo le mosse anzitutto da una interessante sentenza dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 20 febbraio 2020 n.6566) con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità di una datrice di lavoro (V.F.) per aver causato ad un operaio meccanico (L.L.) una lesione personale grave consistente nell’amputazione di una falange del terzo dito della mano sinistra.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, la ricorrente “consentiva che il L.L., intento a tagliare pezzi metallici mediante l’impiego di una sega a nastro orizzontale, nel raccogliere manualmente degli sfridi di lavorazione urtava con la mano sinistra la lama in movimento, in un tratto non adeguatamente protetto, cagionandosi la lesione sopra meglio descritta - per colpa specifica consistita nel non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle disposizioni normative, in particolare nell’aver predisposto una sega a nastro orizzontale priva dei requisiti di protezione e sicurezza indicati ai punti 1.3.8.1. e 1.4.1. del D.Lgs. n.17 del 2010 (art.70, comma 1, D.Lgs.n.81 del 2008).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sentenza specifica che “il L.L. risultava essere stato fornito di dispositivi di sicurezza individuale nonché adeguatamente formato ed informato dei rischi di utilizzo del macchinario” e che egli, nel compiere l’operazione su ricordata, aveva indossato i guanti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ribadisce anzitutto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, in altri termini, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E “a tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, si fa eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza, per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina (Sez.4, n.1216 del 26/10/2005 dep.2006, Mollo, Rv.233174-5).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento al caso specifico, la Corte precisa che, “coerentemente con i principi sopra ricordati”, i Giudici d’appello “evidenziano che la marchiatura CE della sega non può valere ad escludere i suindicati profili di colpa a carico dell’imputata.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti, “al riguardo della certificazione CE, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarli dalla loro responsabilità.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo perché sul datore di lavoro “grava l’obbligo di eliminare ogni fonte di percolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori e che a detta regola può farsi eccezione nel solo caso in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza, il che non era nel caso di specie”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fatte tali premesse in diritto, quanto alla decisione sulle responsabilità della datrice di lavoro nel caso di specie, la Corte “annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto” in quanto “depongono in senso favorevole alla V.F. i seguenti elementi ricavabili dal contenuto delle sentenze di merito: a) la mancata indicazione di precedenti penali, circostanza da cui è possibile desumere l’incensuratezza dell’imputata; b) l’avvenuto risarcimento del danno; c) la valutazione di non eccessiva entità del fatto tenuto conto della condanna ad una pena solo pecuniaria, in entità estremamente ridotta già con la sentenza di primo grado; d) l’acclarata esclusione della possibilità di qualificare la perdita della falange come indebolimento permanente.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Passiamo ora ad esaminare una sentenza di qualche anno fa (Cassazione Penale, Sez.IV, 21 dicembre 2016 n.54480) che ha confermato la condanna di P.G. per omicidio colposo “in quanto, in violazione degli artt.70, 71 e 72 d.lgs,n.81/2008 aveva cagionato per colpa la morte di R.S., rimasto schiacciato tra i rulli di una macchina raccoglitrice semovente per tabacco non provvista di efficiente sistema di sicurezza, tale da bloccare il funzionamento in assenza del conducente sul sedile di guida.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare “R.S., operante all’interno dell’azienda agricola dell’imputato, sceso dalla macchina raccoglitrice di tabacco che conduceva, era rimasto incastrato nei rulli della predetta raccoglitrice restandone poi schiacciato, a causa della mancata attivazione del meccanismo di spegnimento automatico, ossia di un interruttore posto al di sotto del sedile di guida, che avrebbe dovuto attivarsi allorquando l’operatore fosse sceso dal mezzo.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte d’Appello aveva accertato che “dalla relazione del 25/10/2010 dell’lspesl, acquisita nel corso del dibattimento, era emerso che la macchina raccoglitrice era dotata di un dispositivo posto all’interno del sedile di guida per rilevare la presenza dell’operatore; che detto dispositivo era costituito da un interruttore i cui elementi principali erano rappresentati da due lamine conduttrici di rame separate da una imbottitura di spugna; che, deteriorandosi l’imbottitura, le lamine restavano in contatto, impedendo lo spegnimento della macchina al momento della discesa del conducente del mezzo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre i Giudici d’Appello avevano ritenuto che “il P.G. avrebbe dovuto assicurarsi della conformità del mezzo alle norme di sicurezza, soprattutto in ragione del protratto utilizzo negli anni che ne aveva certamente determinato l’usura; essendo peraltro agevole, nella specie, il controllo del dispositivo posto sotto il sedile di guida ed essendo emerso che il mancato funzionamento del meccanismo di spegnimento era dovuto al deterioramento dell’imbottitura posta a copertura delle lamine”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E ancora, sempre gli accertamenti di merito avevano evidenziato che “non aveva condotto a risultati convincenti la prova circa il perfetto funzionamento della macchina raccoglitrice al momento della consegna al R.S. per la lavorazione né la circostanza circa l’avvenuto espletamento degli adeguati controlli, da parte dell’imputato, sulla macchina raccoglitrice” e che “non era stato provato che il P.G. avesse impartito alla vittima adeguata formazione sull’uso del mezzo.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A fronte di tale quadro, il ricorrente - tra i vari motivi di ricorso - “sostiene la riconducibilità del sinistro al caso fortuito in quanto egli, fidando sulla omologazione CE del dispositivo acquistato, non avrebbe potuto neppure con la massima diligenza richiesta avvedersi della difettosità del macchinario, che solo l’esame dei tecnici dell’lspesl aveva accertato.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione rigetta tale argomentazione in quanto - come si è già avuto modo di sottolineare - “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Applicando questo principio al caso di specie, dunque, secondo la Corte “era proprio il datore di lavoro a dover assicurare la efficiente manutenzione del mezzo, salvaguardando il corretto e perdurante funzionamento del dispositivo di sicurezza.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti “si trattava, invero, di un macchinario in uso da oltre sei anni, adoperato nei campi per la raccolta del tabacco e quindi costantemente esposto da agenti esterni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per tali motivi “non può, quindi, affermarsi la sussistenza di un vizio di progettazione e nemmeno che l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina fosse impossibile: al contrario, è indiscutibile che il P.G., che aveva acquistato il mezzo, era a conoscenza dell’esistenza dell’interruttore “presenza uomo” posto sotto il sedile (il quale dunque non può considerarsi dispositivo occulto) e conseguentemente restava pienamente responsabile del relativo funzionamento.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo richiamando Cassazione Penale, Sez.IV, 14 giugno 2016 n.24708, che ha avuto modo di chiarire (in relazione ad un caso per l’approfondimento del quale, per esigenze di brevità, si rinvia alla sentenza integrale) che le disposizioni che hanno dato attuazione alle Direttive Europee sulle macchine, “pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto nel mercato, non escludono ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, che sono i diretti utilizzatori delle macchine stesse, non potendo costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sotto tale profilo, infatti, “è stato anche chiarito che l’obbligo di aggiornamento previsto a carico del datore di lavoro dall’art.4, comma 5, lett.b) d. lgs. 19 settembre 1994, n.626 (ora art.18, comma 1, lett.z), d.lgs. 9 aprile 2008, n.81) va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest’ultimo è, infatti, un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Sez.3, n.47234 del 4/11/2005, Carosella, Rv. 233191).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 6566 del 20 febbraio 2020 - Amputazione di un dito dell'operaio meccanico con una sega orizzontale. Non basta il marchio CE per escludere la responsabilità del datore di lavoro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 54480 del 21 dicembre 2016 - Infortunio mortale con la macchina raccoglitrice dotata di dispositivo di sicurezza deteriorato. Quando la marcatura CE non basta
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 24708 del 14 giugno 2016 - Dovere di garanzia di chi pone in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori: non può costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg" length="57436" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 10 Jun 2021 05:45:56 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-il-datore-di-lavoro-ed-il-rischio-macchine</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATTIVITA AL VIDEOTERMINALE: LA NORMATIVA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attivita-al-videoterminale-la-normativa</link>
      <description>Quali lavoratori sono considerati videoterminalisti e quali sono le indicazioni sulla prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Pillole di sicurezza: videoterminalisti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          In riferimento alla sicurezza dei lavoratori videoterminalisti ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sanzioni Penali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 175, co 1 e 3: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Sanzioni Penali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 176, co. 1, 3, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 176, co. 6: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 178, co. 1, lett. b)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 177 - Informazione e formazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            2) le modalità di svolgimento dell’attività;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            3) la protezione degli occhi e della vista;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sanzioni Penali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 177: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 178, co. 1, lett. b)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D.Lgs. 81/08
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png" length="190558" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 06:41:42 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attivita-al-videoterminale-la-normativa</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio videoterminali,Rischio videoterminalisti,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO LAVORO AGILE: INDAGINE INAIL SUI BENEFICI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoro-agile-indagine-inail-sui-beefici</link>
      <description>Uno studio di INAIL per identificare le opportunità ed eventuali limiti dell’applicazione del lavoro agile, nell’ottica della tutela della salute e del benessere dei lavoratori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’esperienza del lavoro agile: l'impatto su benessere e condizioni di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Uno studio di INAIL per identificare le opportunità ed eventuali limiti dell’applicazione del lavoro agile, nell’ottica della tutela della salute e del benessere dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La pandemia da COVID-19 ha accelerato, all’interno dell’Istituto, un percorso di evoluzione e rinnovamento organizzativo non soltanto tecnologico ma anche culturale in grado di ripensare e riorganizzare l’approccio al lavoro in un’ottica agile e attenta al cambiamento. Sulla base di questa premessa il Dimeila Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha pubblicato uno studio dal titolo, “L’esperienza di lavoro agile, gli impatti sul benessere e le condizioni di lavoro: i risultati del caso studio longitudinale condotto in Inail”, in cui vengono indicati gli esiti del “Progetto pilota per la sperimentazione del lavoro agile in Inail”, promosso a partire dal 2019 dalla Direzione centrale Risorse Umane.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Alla ricerca che si è sviluppata in varie fasi temporali hanno partecipato 319 dipendenti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La finalità perseguita dal progetto è stata quella di monitorare e verificare l’effetto nel tempo dell’esperienza Smart working sul benessere delle lavoratrici e dei lavoratori. L’analisi che ha visto la partecipazione di 319 dipendenti si è articolata in varie fasi temporali e in diverse modalità di approccio al lavoro agile: una prima rilevazione effettuata al “tempo 0”, prima dell’avvio della sperimentazione (dicembre 2018); una seconda al “tempo 1” ossia dopo un anno dall’impiego nella modalità di lavoro agile per 1 giorno alla settimana (dicembre 2019); una terza al “tempo 2”, nel corso dell’utilizzo del lavoro agile per le emergenze quale misura di contenimento del contagio da Covid - 19 (luglio 2020).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I risultati indicano, nella maggior parte dei casi, un incremento del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni fornite dai dipendenti coinvolti attraverso le risposte ai questionari (con un tasso di risposta nei tre tempi di rilevazione superiore al 60 per cento) hanno consentito di conoscere i cambiamenti sul benessere del personale coinvolto e sulle condizioni di lavoro nelle diverse modalità di svolgimento dell’attività lavorativa: lavoro standard, agile per un giorno a settimana, agile per le emergenze. I risultati raggiunti segnano, nel complesso, un incremento del benessere e del grado di soddisfazione del personale coinvolto nella maggior parte degli indici di rilevazione selezionati: bilanciamento vita privata e lavorativa, richieste lavorative e autonomia sul lavoro, strumenti tecnologici e piattaforme di condivisione social, salute fisica e mentale, soddisfazione dell’esperienza di lavoro agile. Le due voci che, invece, segnano un decremento  si riferiscono al coinvolgimento nel lavoro e al diritto alla disconnessione. Nel primo caso il coinvolgimento professionale riporta un peggioramento soprattutto nella modalità di lavoro agile per le emergenze; per il diritto alla disconnessione viene segnalata l’esigenza di tutelarlo maggiormente nel rispetto delle fasce orarie lavorative. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La maggior parte dei partecipanti è costituita da donne tra i 25 e i 64 anni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Oltre il 70 per cento del campione partecipante ai tre tempi della rilevazione è costituito da donne, l’età è compresa tra i 25 e 64 anni, con una media di 51 anni. Più del 42 per cento degli intervistati ha un diploma di scuola media superiore e oltre il 68 per cento convive con un coniuge, più del 30 per cento ha un figlio con meno di 14 anni. Quasi il 70 per cento dei partecipanti appartiene alle Direzioni regionali Inail coinvolte nel progetto (il 45,5 per cento alla Dr Lombardia e il 23,9 alla Dr Toscana) e il restante 30,6 alle Direzioni Centrali (il 14,3 per cento alla Direzione centrale Organizzazione Digitale, l’8,3 alla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale e l’8 per cento alla Direzione centrale Risorse Umane).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Fattori di rischio psicosociale e strumenti tecnologici
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra gli elementi analizzati nelle varie fasi della ricerca figurano i fattori di rischio psicosociale ossia gli aspetti di organizzazione e gestione del lavoro e i rispettivi contesti sociali in grado di avere un impatto sull’insorgenza dello stress lavoro correlato. In questo ambito non risultano particolari criticità, ad eccezione della voce ‘Cambiamento’ (che si riferisce alle informazioni ricevute ed al coinvolgimento dei lavoratori circa i cambiamenti organizzativi) che si attesta intorno ad un valore di indagine leggermente più basso rispetto agli altri. Altro contesto analizzato è quello relativo all’utilizzo degli strumenti tecnologici, considerati non soltanto in termini di efficienza ma anche di innovazione e relazioni sociali. In questo ambito oltre l’85 per cento degli intervistati ritiene che la strumentazione fornita dall’Istituto abbia migliorato la qualità del lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Atteggiamenti verso il lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           li atteggiamenti verso il lavoro degli intervistati sono stati analizzati in tre contesti: il grado di coinvolgimento professionale, (che fa riferimento ad uno stato d’animo positivo nei confronti dell’attività svolta), la soddisfazione lavorativa e, limitatamente alle fasi 1 e 2 della sperimentazione, la soddisfazione verso l’esperienza di lavoro in modalità agile. In linea di massima si registra un buon coinvolgimento lavorativo e un certo grado di soddisfazione verso il lavoro in tutti i tempi dell’indagine. Il coinvolgimento professionale presenta un leggerissimo miglioramento nella modalità lavoro agile per un giorno alla settimana rispetto al lavoro ordinario, subendo un forte decremento in modalità di lavoro agile per le emergenze.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Bilanciamento vita privata e lavorativa
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli aspetti legati alla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata sono stati studiati in due comparti: le eventuali interferenze tra le richieste lavorative e la vita familiare e l’impatto che il lavoro agile ha avuto nel miglioramento dell’attività lavorativa e nella semplificazione della vita privata. Il 25,8 per cento degli intervistati ha vissuto “mai” o “raramente” ingerenze delle richieste lavorative sulla vita familiare nel “tempo 0”, questa percentuale aumenta nel “tempo 1” al 36,9 per cento e, ancora di più nel “tempo 2”, durante la fase di lavoro agile per le emergenze, attestandosi al 40,9 per cento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Impatti sulle condizioni di salute
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda gli effetti del lavoro agile sulle condizioni di salute sono stati esaminati due aspetti: la salute generale e il disagio psicofisico. In relazione alla salute generale, nei tre tempi di rilevazione, emerge un progressivo miglioramento nel passaggio dal lavoro ordinario alle due modalità di lavoro agile analizzate. In riferimento al disagio psicofisico, indagato attraverso un indicatore sintetico sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ampiamente utilizzato nelle maggiori indagini europee, non sono segnalate particolari criticità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Focus sul lavoro agile per le emergenze
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La fase relativa al lavoro agile per le emergenze è stata approfondita, nell’ambito dello studio, con un focus specifico, dove tra le varie domande formulate ai partecipanti, è stato chiesto di valutare quali miglioramenti il lavoro agile per le emergenze abbia apportato ad alcuni aspetti delle condizioni lavorative rispetto alle modalità precedenti (lavoro standard e lavoro agile per un giorno a settimana). I settori dove vengono indicati i maggiori miglioramenti sono: il bilanciamento vita privata/vita lavorativa (85,50 per cento), il grado di autonomia nello svolgimento dell’attività lavorativa (82,8 per cento) e l’organizzazione dell’orario di lavoro (81,2 per cento). In conclusione di questa sezione dell’indagine è stato chiesto ai partecipanti se ritengono utile poter continuare a lavorare in modalità agile una volta terminata l’emergenza sanitaria. La quasi totalità del campione, il 95 per cento ha dichiarato di voler lavorare ancora in modalità agile, mentre il restante 5 per cento ritiene di non essere interessato. Il personale favorevole allo smart working  ha indicato tre giorni di lavoro agile a settimana come un tempo adeguato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’esperienza di lavoro agile, gli impatti sul benessere e le condizioni di lavoro: i risultati del caso studio longitudinale condotto in Inail
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg" length="10857" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 28 May 2021 05:48:56 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/lavoro-agile-indagine-inail-sui-beefici</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio stress lavoro correlato,rischio lavoro agile,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LE NUOVE LINEE GUIDA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-nuove-linee-guida</link>
      <description>Le indicazioni del nuovo decreto-legge riguardo alle riaperture: spostamenti, ristoranti, centri commerciali, palestre e piscine, parchi tematici e corsi di formazione. Le misure previste della Conferenza delle Regioni per il commercio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: il decreto-legge e le nuove riaperture graduali delle attività
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni del nuovo decreto-legge riguardo alle riaperture: spostamenti, ristoranti, centri commerciali, palestre e piscine, parchi tematici e corsi di formazione. Le misure previste della Conferenza delle Regioni per il commercio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Annunciato ormai da alcuni giorni, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge 18 maggio 2021 n.65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce nuovi “allentamenti” delle restrizioni per l’emergenza COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A distanza di circa un anno da un DPCM ( DPCM 17 maggio 2020) che aveva dato il via alle prime riaperture della fase 2, il nuovo decreto non prevede riaperture incondizionate e immediate. Viene messa in atto una strategia di aperture graduali in relazione alla situazione sanitaria e alle conseguenze della diffusione della vaccinazione per il virus SARS-CoV-2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo alcune delle riaperture previste dal decreto, pubblicato il 18 maggio stesso in Gazzetta Ufficiale, facendo riferimento anche ad una delle schede pubblicate nell’ultima versione (28 aprile 2021) delle " Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo decreto-legge e le riaperture graduali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al nuovo decreto-legge facciamo riferimento a quanto indicato nel Comunicato stampa n. 19 del Consiglio dei Ministri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In considerazione “dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale” – il testo del decreto-legge modifica innanzitutto i parametri di ingresso dei territori nelle “zone colorate” (gialle, arancioni, rosse) in modo che assumano “principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ad alcune delle graduali modifiche, come riportato nel Comunicato, che riguardano le cosiddette nelle “zone gialle”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ricordiamo che per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza erano già previste deroghe al divieto di formazione in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 e del nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Linee guida: le indicazioni per il commercio al dettaglio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Considerando che, come abbiamo visto (dal 22 maggio), un prossimo allentamento delle misure di precauzione riguarda l’ambito del commercio, riprendiamo alcune indicazioni dalle “ Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una scheda riporta indicazioni che si applicano al commercio al dettaglio: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Linee guida: le indicazioni per i mercati su aree pubbliche
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La scheda riporta anche indicazioni relative alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, “la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si indica, infine, che qualora, “per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo, in conclusione, che la scheda della Conferenza delle Regioni riporta anche indicazioni sulle “misure a carico del titolare di posteggio”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 28 aprile 2021, 21/51/CR04/COV19 (formato PDF, 427 kB).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 -Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg" length="14183" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 19 May 2021 06:01:35 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-nuove-linee-guida</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Linee guida apertura attività,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ELETTRICO: IMPIANTI ELETTRICI NEI CANTIERI EDILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-elettrico-impianti-elettrici-nei-cantieri-edili</link>
      <description>Un documento dell’ATS Milano si sofferma sui controlli fondamentali per ridurre il rischio elettrico nei cantieri edili. I rischi di natura elettrica, gli aspetti da verificare, la documentazione e la gestione degli impianti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come gestire gli impianti e prevenire i rischi elettrici in cantiere?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un documento dell’ATS Milano si sofferma sui controlli fondamentali per ridurre il rischio elettrico nei cantieri edili. I rischi di natura elettrica, gli aspetti da verificare, la documentazione e la gestione degli impianti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come ricordato recentemente anche in diverse puntate di “Imparare dagli errori”, la rubrica che presenta dinamiche e cause di infortuni lavorativi, gli impianti e le apparecchiature elettriche presenti nei cantieri edili sono sottoposte spesso a sollecitazioni climatiche e meccaniche che ne possono compromettere l’integrità. E dunque in ambienti di questo tipo i rischi di natura elettrica possono essere non trascurabili e sono necessarie idonee misure di sicurezza e di prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per favorire un’idonea prevenzione è necessario innanzitutto essere consapevoli dei tanti rischi e dei tanti problemi, ad esempio malfunzionamenti e danneggiamenti, che possono effettivamente, se non evitati o risolti, portare a gravi infortuni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio partendo da questa considerazione, e rimandando anche alla lettura dei tanti articoli pubblicati sul tema, ci soffermiamo oggi su un quaderno tecnico – dal titolo “Cantieri edili. Controlli fondamentali per ridurre il rischio elettrico” - che, pubblicato dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano, presenta una raccolta di immagini significative connesse ai possibili rischi elettrici nei cantieri edili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il quaderno tecnico e i rischi di natura elettrica nei cantieri edili
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il quaderno, a cura del dott. Mauro Baldissin (Tecnico della Prevenzione), sottolinea che nei cantieri edili i rischi di natura elettrica “assumono particolare rilevanza a causa delle severe condizioni ambientali in cui si trovano ad operare gli impianti e le apparecchiature elettriche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si pensi, ad esempio, “alle possibili sollecitazioni meccaniche derivanti dall’uso di macchine per movimento terra e di altre attrezzature da cantiere, agli effetti della luce e delle escursioni termiche sulle parti in materiale plastico, alle vibrazioni, alla presenza di polveri e liquidi, all’esposizione ad avverse condizioni atmosferiche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il quaderno tecnico è dunque rivolto a “quanti si occupano della valutazione e gestione dei rischi a vario titolo (datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, RSPP, ecc.) che, sprovvisti di specifica conoscenza in materia di sicurezza elettrica, hanno necessità di una Lista di controllo che gli consenta di individuare i principali rischi elettrici e le misure di prevenzione più comuni, rinviando agli specialisti del settore (progettisti, installatori) gli approfondimenti ritenuti necessari”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Cantieri edili: l’elenco e la verifica dei possibili rischi elettrici
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alla descrizione, più nel dettaglio, dei rischi e degli aspetti da verificare ricordando che il quaderno tecnico per ogni rischio presenta specifiche foto che mostrano direttamente le possibili criticità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo all’integrità del materiale elettrico si riportano immagini relative a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Protezioni danneggiate
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di contatto diretto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di ustioni e contatto diretto (es. protezione della lampada)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Protezioni mancanti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di contatto diretto (es. protezione dei terminali in tensione accessibili)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di malfunzionamenti, corto circuito, effetto traking, diminuzione dell’isolamento, ecc. (es. grado di protezione dell’involucro)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Cavi danneggiati
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di corto circuito, contatto diretto e indiretto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Conduttori di protezione tagliati/strappati
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di contatto indiretto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Situazioni spesso riguardano le modifiche non autorizzate delle apparecchiature:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e i guasti a terra
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di contatto indiretto e sovracorrenti non interrotte (es. dispositivo magnetotermico sostituito con altro di taglia troppo alta e con differenziale non da 0,03 A)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di sovracorrenti non interrotte (fusibili sostituiti con altri di taglia troppo alta)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma poi sull’idoneità del materiale elettrico all’uso gravoso in cantiere edile prevista dal fabbricante:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Apparecchi di illuminazione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di contatto diretto, contatto indiretto e ustioni (Requisiti di sicurezza: grado di protezione contro l’ingresso di corpi solidi estranei ed acqua, resistenza agli urti/vibrazioni, protezione della lampada, fissaggio/stabilità, ecc.)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Quadri elettrici (devono riportare in targa il riferimento alla specifica norma di prodotto per quadri da cantiere)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di contatto diretto e indiretto, sovrariscaldamento, corto circuito, ecc. (Requisiti di sicurezza: grado di protezione contro l’ingresso di corpi solidi estranei ed acqua, resistenza agli urti/vibrazioni, riscaldamento, dispositivi di collegamento conduttori, corrosione, ecc.)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Cavi soggetti a movimento (es. prolunghe)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di corto circuito, contatto diretto e indiretto (Requisiti di sicurezza: flessibilità anche alle basse temperature, resistenza meccanica e all’abrasione delle guaine isolanti)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Prese e spine
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rischio di contatto diretto e indiretto (Requisiti di sicurezza: prese/spine per uso industriale oppure spine connesse direttamente o tramite adattatore a presa su quadro o su avvolgicavo industriale).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Cantieri edili: la documentazione e la gestione dei rischi elettrici
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il quaderno tecnico riporta:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             riguardo all’installazione dell’impianto elettrico a regola d’arte, un esempio di “Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte” (Art. 7 del Decreto M.S.E. n. 37 del 22 gennaio 2008 – Decreto M.S.E. del 19 maggio 2010).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un esempio di relazione tecnica relativa alla protezione contro i fulmini delle strutture metalliche.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In conclusione si riportano anche utili informazioni sulla organizzazione e sulla gestione degli impianti e del rischio elettrico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica, infatti, che “oltre all’installazione di nuovi impianti elettrici, devono essere effettuati da imprese abilitate (art. 3, DM 22.01.2008 n. 37) anche interventi quali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             trasformazione (modifica delle sezioni dei conduttori, sostituzione dei dispositivi di protezione dei circuiti per aumento di potenza dei carichi, cambio delle condizioni di alimentazione dell’impianto, ecc.);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ampliamento (aggiunta di uno o più circuiti);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             manutenzione straordinaria (sostituzione di un componente con altro avente caratteristiche diverse, aggiunta di prese a spina o punti di utenza su circuiti esistenti, ecc.)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una corretta organizzazione/gestione prevede poi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Verifiche iniziali – “prima della consegna e messa in servizio dell’impianto elettrico, l’installatore deve eseguire le verifiche prescritte dalle norme tecniche (es. CEI 64-8/6).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Verifiche periodiche - date le continue trasformazioni, le frequenti modifiche o l’introduzione di nuovi apparecchi o materiali riciclati da altri cantieri è necessario controllare gli impianti e le apparecchiature elettriche; il controllo deve riguardare in particolare:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i cavi di alimentazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli apparecchi portatili;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le prese/spine (in particolare l’ingresso dei cavi);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il collegamento a terra delle masse;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il corretto funzionamento degli interruttori differenziali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Verifiche di legge - il datore di lavoro deve:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presentare la denuncia dell’impianto di terra, inviando allo Sportello unico per le attività produttive del Comune oppure all’INAIL e all’ATS territorialmente competenti, la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte di cui al DM 37/2008;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fare eseguire dall’autorità ispettiva (ATS, Organismo abilitato) le verifiche periodiche dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro i fulmini con cadenza biennale, a partire dalla messa in servizio dell’impianto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine si segnala che gli schemi d’impianto “devono essere mantenuti aggiornati”, che i cavi “non devono essere abbandonati o posati lungo le vie di circolazione” e che “l’informazione e formazione del personale deve comprendere i pericoli dell’elettricità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del documento che, come già ricordato, è ricco di numerose immagini esplicative sui rischi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Riferimenti
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ATS della Città Metropolitana di Milano, “Cantieri edili. Controlli fondamentali per ridurre il rischio elettrico”, quaderno tecnico a cura del dott. Mauro Baldissin (Tecnico della Prevenzione) e con la responsabilità scientifica del dott. ing. Massimo Rho, Attività 222 – Verifiche attrezzature di lavoro e impianti, A222-MS002 rev00 del 30/03/2018.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+elettrico.png" length="4770" type="image/png" />
      <pubDate>Fri, 14 May 2021 05:48:45 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-elettrico-impianti-elettrici-nei-cantieri-edili</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,rischio elettrico,rischio elettrocuzione,D.Lgs. 81/08,D.M.  37/2008,Dichiarazione di conformità,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Valutazione del rischio elettrico,Impianto di messa a terra,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MACCHINE E ATTREZZATURE: VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/macchine-e-attrezzature-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>Una guida dell’ATS Brianza si sofferma sui rischi correlati alle macchine presenti in azienda. Focus sulla valutazione dei rischi, sulla metodologia, sulle eventuali non conformità, sull’interfaccia uomo-macchina e sul rischio residuo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come fare la valutazione dei rischi delle macchine presenti in azienda?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una guida dell’ATS Brianza si sofferma sui rischi correlati alle macchine presenti in azienda. Focus sulla valutazione dei rischi, sulla metodologia, sulle eventuali non conformità, sull’interfaccia uomo-macchina e sul rischio residuo.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) – in particolare con riferimento agli articoli 28, 29 e 71 - impone ai datori di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi, compresi i rischi correlati alle macchine presenti in azienda, a prescindere dalla loro marcatura, “allo scopo di accertarsi che le macchine siano sicure e idonee al lavoro prendendo in considerazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i rischi nell’ambiente di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i rischi derivanti dall’impiego (uso e manutenzione) delle attrezzature;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E tale valutazione dei rischi “deve riguardare ogni macchina/impianto e le relative postazioni di lavoro prendendo in considerazione anche l’interazione tra ambiente, uomo e macchina in modo da determinare il rischio complessivo riguardante lo svolgimento della specifica attività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare questi importanti processi per la sicurezza delle macchine e per la prevenzione degli infortuni professionali dipendenti, ad esempio, da macchine non sicure, è il documento “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese” prodotto dall’ ATS Brianza ed elaborato attraverso il lavoro del gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08. Un documento che, come ricordato in altri nostri articoli di presentazione, non è esaustivo di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle macchine, ma può essere utilizzato “come punto di partenza e/o confronto per impostare/revisionare la propria valutazione del rischio macchine aziendale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione dei rischi delle macchine presenti in azienda
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla valutazione dei rischi delle macchine presenti in azienda, il documento, sulla scorta di quanto previsto dalla linea guida “Requisiti di conformità e valutazione del rischio delle attrezzature Titolo III capo I DLgs 81/08” elaborata dall’AUSL di Piacenza, propone il seguente modello di valutazione dei rischi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che, “fermo restando che la metodologia per effettuare la VDR (valutazione dei rischi) connessa all’utilizzo delle macchine è demandata al DDL (datore di lavoro) e che deve essere completa in relazione a tutti i rischi, per gli scopi di questo documento è opportuno che la valutazione “comprenda almeno:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un elenco delle macchine/impianti (si fa riferimento all’Allegato B - “Inventario macchine attrezzature e impianti” del documento dell’ATS Brianza) e “relativa collocazione planimetrica in azienda (layout), da inserire nel documento di valutazione dei rischi (DVR);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un’analisi completa dei requisiti di sicurezza di tutte le macchine/impianti (rif. Allegato C – ‘Check-list macchina’) e, nel caso in cui si rilevino delle carenze/non conformità, si dovrà provvedere al loro adeguamento. Tale strumento può risultare utile per verificare le carenze palesi delle macchine, cioè quelle che un tecnico valutatore in possesso d’idonea conoscenza della legge e delle norme, è in grado di rilevare con un esame di tipo ordinario, a vista;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            una relazione di valutazione complessiva che prenda in considerazione la macchina/impianto nel suo contesto (postazioni operatore, ambiente) e che individui le misure tecniche e organizzative per la riduzione del rischio residuo (ad es. piano di miglioramento) qualora necessarie”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Quando la valutazione dei rischi riscontra delle non conformità
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che al termine della valutazione “è opportuno che sia espresso un giudizio sulla idoneità dell’utilizzo della macchina nelle condizioni previste ed accertate ed elaborato un eventuale piano di adeguamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, che riporta anche alcuni utili riferimenti per quanto attiene all’analisi completa dei requisiti di sicurezza di tutte le macchine/impianti, ricorda che il D.Lgs. 81/2008 prevede che nella valutazione dei rischi, “al fine di evitare l’eventuale insorgenza di situazioni di pericolo, devono essere valutate anche tutte le attività accessorie effettuate sulla macchina”, quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attrezzaggio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Regolazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Controllo / ispezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Manutenzione ordinaria e straordinaria;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulizia”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso le disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro contenute nell’allegato VI del D.Lgs. 81/2008 “sono un utilissimo riferimento per una completa valutazione dei rischi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La guida, che riporta anche indicazioni sulle norme tecniche armonizzate riferite alle macchine,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sottolinea che “qualora dalla valutazione dei rischi emergessero delle non conformità che possono pregiudicare la salute e la sicurezza, il datore di lavoro deve mettere la macchina fuori servizio” (una macchina s’intende fuori servizio “quando non è collegata alle fonti di energia ed è identificata da apposita cartellonistica, dandone informazione ai lavoratori”) predisponendo “un piano di adeguamento per sanare le criticità riscontrate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E l’adeguamento, “meglio se concordato con il costruttore, dovrà essere effettuato nel rispetto dei RES (macchine con marcatura CE) e nel rispetto dei requisiti generali dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008, tenendo conto altresì dello “stato dell’arte” imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del Codice Civile e dall’art.18 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 81/2008”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’interfaccia uomo-macchina, il rischio residuo e la formazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi che “una buona progettazione, un’attenta fabbricazione e una corretta messa in esercizio di macchine rispondenti a requisiti di sicurezza definiti (standard)” riducono considerevolmente i rischi cui sono esposti gli operatori che le utilizzano, “ma non può eliminarli completamente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I motivi sono diversi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la complessità tecnologica delle macchine e le loro diverse interazioni con l’uomo rende impossibile progettare con precisione totale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’irriducibile differenza tra il progetto (frutto di semplificazione, come la mappa) e la realtà operativa (caratterizzata da variabilità, come il territorio) rende impossibile realizzare quanto progettato con fedeltà assoluta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la variabilità delle organizzazioni che utilizzeranno le macchine;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’incessante variabilità del contesto presente in ciascuna organizzazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che il tempo, l’usura, le condizioni di trasporto, le condizioni ambientali “sono esempi di fattori che influenzano la variabilità dei materiali di cui sono fatti gli attrezzi e i componenti delle macchine. Se ambienti e materiali sono sottoposti a fattori di variabilità, a maggior ragione questo accade con le persone” e “tra le variabili da tenere presente rientrano, tra l’altro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il numero delle persone che compongono un gruppo di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la preparazione dei diversi componenti il gruppo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la capacità di coordinazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’accettazione reciproca dei ruoli”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso “nemmeno la più attenta valutazione dei rischi potrà prevedere disposizioni specifiche che comprendano ogni circostanza operativa e, quindi, nemmeno l’attuazione più scrupolosa delle misure di prevenzione e protezione individuate potrà mai azzerare il rischio residuo, rischio presente nelle anomalie di funzionamento delle attrezzature, nella variabilità delle circostanze ambientali (anche di quelle attività che possono essere considerate stabili e routinarie), nell’ambiguità della comunicazione con cui ci si coordina con gli altri ecc”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il rischio residuo – continua la guida - è “quella quota di rischio che rimane dopo che sono state adottate tutte le prevedibili misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico, organizzativo e procedurale; si può manifestare nelle molteplici interfacce tra le persone, tra le persone e le macchine oppure tra le persone e l’ambiente di lavoro; la sua gestione è affidata, in ultima analisi, proprio ai lavoratori che agiscono sul front-line”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque la salute e la sicurezza non sono “obiettivi statici, che vengono raggiunti una volta per tutte, ma esiti emergenti dalla continua interazione tra la prestazione lavorativa” e le “variazioni del contesto in cui è resa”. Ed è necessario, quindi, “sostenere gli operatori a gestire con consapevolezza le variabilità delle prestazioni lavorative”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si ricorda che la normativa antinfortunistica dà “rilievo all’informazione e alla formazione dei lavoratori allo scopo d’influire sul loro comportamento, aspetto che oggi costituisce il fattore causale prevalente per gli infortuni e le malattie professionali nei luoghi di lavoro”. Tuttavia “l’esperienza maturata nel campo dell’educazione alla salute” dimostra come “la sola conoscenza dei rischi non sia sufficiente ad indurre comportamenti sicuri e che, invece, sia necessario far leva sulle abilità personali, sociali e di self-management per modificare il proprio comportamento verso stili di vita più salutari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che è necessario, quindi, impiegare anche “modalità di osservazione e auto osservazione che facilitino lo sviluppo di conoscenze non tecniche ( Non Technical Skills - NTS). L’obiettivo di apprendimento non è imparare a fare la cosa giusta nel modo migliore in un utopistico mondo costante e sempre uguale a se stesso, ma imparare a osservarsi mentre si fa quello che è necessario fare in un contesto reale in continuo cambiamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda, infine, che la corretta e tempestiva segnalazione di situazioni d’insicurezza non previste e accidentali “può emergere, oltre che dagli operatori, anche attraverso l’utilizzo di strumenti per l’osservazione diretta e gli audit programmati e registrati dal Servizio di Prevenzione e Protezione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo l’articolo segnalando che la guida, sempre in relazione alla valutazione dei rischi delle macchine, si sofferma anche sulle macchine auto costruite, sulle quasi macchine e sugli insiemi di macchine.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ATS Brianza, “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, documento elaborato dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08, Rev.25a del 19 giugno 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="52742" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 12 May 2021 06:13:25 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/macchine-e-attrezzature-valutazione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio attrezzature speciali,81/08,marcatura CE,D.Lgs. 81/08,rischio attrezzature da lavoro,Direttiva macchine,rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro,rischio attrezzature</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATTREZZATURE A PRESSIONE: VERIFICHE PERIODICHE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-a-pressione-verifiche-periodiche</link>
      <description>Un documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei recipienti a pressione. Il D.Lgs. 26/2016, la conduzione della verifica di funzionamento, la compilazione del verbale, l’esame documentale e i controlli dei dispositivi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Verifica periodica: controllare il funzionamento dei recipienti a pressione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei recipienti a pressione. Il D.Lgs. 26/2016, la conduzione della verifica di funzionamento, la compilazione del verbale, l’esame documentale e i controlli dei dispositivi.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi anni il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail si è soffermato più volte sulle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione, elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (TU), con l’obiettivo non solo di fornire informazioni e indicazioni armonizzate sulla prima delle verifiche periodiche – di cui è titolare l’Inail stesso (art. 71, commi 11 e 12, del decreto 81/2008) – ma anche di essere di “pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti” e “garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra il 2018 e il 2019 è stato pubblicato il documento “ Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” e più recentemente, ed è su questo che ci soffermiamo oggi, il documento “ Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un documento, quest’ultimo, che tratta delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica con particolare riferimento alla redazione della scheda tecnica e del verbale delle attrezzature  di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II al Decreto Ministeriale 11 aprile 2011. Le istruzioni operative fornite analizzano gli “elementi minimi che il verificatore deve prendere in considerazione” nel corso della attività di verifica e, in appendice, il documento riporta una lista di controllo, a carattere non esaustivo, relativa agli elementi “cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l’effettuazione della prima verifica periodica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il decreto legislativo 26/2016 e i recipienti a pressione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento – a cura di Corrado Delle Site, Emanuele Artenio, Canio Mennuti, Emanuela Franchi e Andrea Pallano – indica che le indicazioni fornite si applicano ai “Recipienti a pressione”, secondo la definizione data del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26  (Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo questa definizione un recipiente a pressione è ‘un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più camere’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che tali apparecchi “rientrano tra le tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08 e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione denominato GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi apparecchi “da un punto di vista di fabbricazione possono essere certificati CE come ‘attrezzature’ a pressione o come ‘insiemi’ a pressione da parte di un fabbricante, secondo il decreto legislativo d.lgs. 26/16”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che i recipienti a pressione costituiscono una parte predominante delle attrezzature a pressione, in relazione all’utilizzo”. E che se molteplici sono le “possibili applicazioni nell’ambito dei processi produttivi”, questi sono alcuni esempi di recipienti a pressione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “serbatoi di aria compressa;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vasi d’espansione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            serbatoi di stoccaggio GPL;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scambiatori di calore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            apparecchi di tintura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            serbatoi criogenici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cilindri di cartiera;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            camere iperbariche”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Recipienti a pressione: conduzione della verifica di funzionamento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda che la prima verifica periodica consiste nella verifica di funzionamento, come trattata al punto 4.3.1. dell’Allegato II del d.m. 11 aprile 2011.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per la “corretta conduzione della verifica di funzionamento e la compilazione del verbale occorre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            identificare l’attrezzatura (o le attrezzature componenti l’insieme);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall’Ispesl o dall’Inail all’atto della dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del d.lgs. 93/00 e s.m.i non escluse dalle verifiche periodiche del d.m. 329/04; per gli insiemi di limitata complessità, nel caso in cui il datore di lavoro abbia esplicitamente richiesto in sede di dichiarazione di messa in servizio, di voler considerare l’insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell’insieme;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            constatare la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all’art. 6 del d.m. 329/04;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllare l’esistenza e la corretta applicazione delle istruzioni per l’uso del fabbricante”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che il datore di lavoro deve “mettere a disposizione del verificatore il personale, vigilato da un preposto, occorrente per le operazioni di verifica e i mezzi necessari alla stessa (esclusi gli apparecchi di misurazione)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre se durante la verifica emergono “situazioni pregiudizievoli per la sicurezza in esercizio, è necessario imporre il divieto d’uso della attrezzatura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Recipienti a pressione: esami documentali e controlli di dispositivi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che per la verifica è necessario procedere ai seguenti esami e controlli:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esame documentale: “viene effettuato sulla base della documentazione rilasciata a seguito della dichiarazione di messa in servizio (relazione tecnica e istruzioni per l’uso e la manutenzione)”. Il documento riporta poi la documentazione necessaria per la verifica di funzionamento e indica che da tale esame “deve risultare l’assenza di incongruenze di tipo tecnico e formale. Occorre verificare che non siano intervenute variazioni significative rispetto alle risultanze relative alla messa in servizio. Eventuali variazioni non significative (variazioni dei parametri di processo, sostituzione di accessori di sicurezza con altri dello stesso tipo e aventi equivalenti caratteristiche operative, ecc.) devono essere annotate nel verbale di verifica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione e controllo: a questo proposito si indica che le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza “seguono le stesse periodicità dell’attrezzatura su cui sono installati o che sono destinati a proteggere. Il controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione può essere effettuato con prove al banco, con simulazioni, oppure in esercizio; questa ultima opzione è perseguibile se non risulta pregiudizievole per le condizioni di funzionamento dell’attrezzatura. In fase di verifica occorre altresì accertarsi che lo scarico dei dispositivi di sicurezza avvenga in modo da non arrecare danni alle persone”. In particolare secondo il punto 4.4.4 della UNI/TS 11325-6, “il controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione ‘è una modalità di prova che deve essere eseguita sotto diretta responsabilità dell’utilizzatore con il controllo del personale di esercizio e secondo una procedura scritta - in particolare se, per la verifica, è richiesto il funzionamento dell’impianto senza la protezione dei dispositivi in prova - prendendo tutte le precauzioni necessarie per prevenire danni alle persone e/o alle cose’. La stessa norma afferma che ‘il manometro utilizzato come confronto deve avere fondo scala compreso tra 1,25 e 2 volte il valore del parametro da misurare’, mentre ‘il termometro deve avere fondo scala compreso tra 1,1 e 1,5 il valore della grandezza da misurare’”. Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori indicazioni relative alla norma UNI/TS 11325-6.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo dei parametri operativi: la verifica dei parametri operativi “consiste nell’accertamento, tramite gli accessori di controllo in dotazione all’attrezzatura/insieme, che i valori riscontrati rientrino nei limiti indicati nella relazione allegata alla dichiarazione di messa in servizio e nelle istruzioni operative o d’uso del fabbricante”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Corrado Delle Site, Emanuele Artenio e Canio Mennuti (Inail, DIT), Emanuela Franchi (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Lucca), Andrea Pallano (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Genova), Collana Ricerche, versione 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Verifiche-periodiche-attrezzature-a-pressione.png" length="79916" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 11 May 2021 06:09:29 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-a-pressione-verifiche-periodiche</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,attrezzature a pressione,verifica periodica attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,verifiche periodiche,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Verifiche-periodiche-attrezzature-a-pressione.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Verifiche-periodiche-attrezzature-a-pressione.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LE FIGURE COINVOLTE IN CANTIERE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-figure-coinvolte-in-cantiere</link>
      <description>In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela per cui una omessa cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno di essi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La responsabilità per infortunio in presenza di più posizioni di garanzia
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela per cui una omessa cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno di essi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per un infortunio sul lavoro accaduto in un cantiere a dei lavoratori rimasti folgorati durante le operazioni di sollevamento di alcune strutture metalliche dovuto al fatto che il mezzo meccanico utilizzato era stato avvicinato troppo a una linea elettrica aerea a media tensione, erano stati ritenuti responsabili e condannati nei due primi gradi di giudizio, ognuno per la sua competenza, il datore di lavoro degli infortunati, il direttore tecnico di cantiere, il capocantiere e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Tutti gli imputati hanno ricorso per cassazione e la Corte suprema, nell’esaminare ogni singola posizione di garanzia e nel decidere sul ricorso dagli stessi presentati, ha richiamato e ribadito un principio fondamentale già enunciato in precedenti sue espressioni secondo cui in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un altro principio richiamato in questa sentenza dalla suprema Corte che, con riferimento a quanto sostenuto da tutti nei ricorsi e riguardante il comportamento scorretto tenuto dai lavoratori in occasione dell’evento infortunistico, è quello enunciato nella famosa sentenza Thyssenkrupp (Sezioni Unite n. 38343/2014), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Nel caso particolare era risultato di tutta evidenza che nell'ambito di tale sfera di rischio rientrava certamente l'operazione di movimentazione e sollevamento dei carichi in corso al momento dell'infortunio e alla quale erano stati assegnati i lavoratori infortunati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sulla posizione di garanzia poi del CSE la suprema Corte ha avuto modo di sottolineare in merito che, pur se è vero che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza, nel caso in esame tuttavia il rischio concretizzatosi, ossia quello connesso alla presenza di una linea elettrica in quota in prossimità del cantiere, era un rischio generico derivante cioè dalla conformazione generale del cantiere stesso e, peraltro, previsto nel PSC redatto dallo stesso coordinatore il quale però aveva omesso di verificare l'attuazione di quanto in esso previsto con riguardo all'idoneità del mezzo meccanico impiegato per il sollevamento delle strutture metalliche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e l’iter giudiziario
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato il datore di lavoro e il legale rappresentante di una società nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il direttore tecnico e il capocantiere di un cantiere edile alle pene ritenute di giustizia e condannato altresì la società committente e quella esecutrice alle sanzioni pecuniarie per gli illeciti amministrativi rispettivamente ascritti in relazione al delitto di lesioni personali colpose in danno di alcuni lavoratori, con colpa generica e con violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Oggetto del procedimento era stato un infortunio occorso nell'ambito di alcuni lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato su serra. Era accaduto che in tale contesto era stato affidato a degli operai il compito di sollevare alcune capriate metalliche del peso di circa 200 chilogrammi ciascuna a un'altezza di circa 8 - 9 metri dal suolo, fornendo tuttavia loro un trattore escavatore anziché una gru, come pure era previsto dal PSC. L'operazione era stata resa ancor più rischiosa dalla presenza, a distanza di pochi metri, di una linea elettrica a media tensione prossima all'area del cantiere, non delimitata da alcuna recinzione. Era quindi accaduto che gli operai che manovravano le strutture metalliche a mani nude si erano avvicinati molto alla linea elettrica, fino a una distanza di circa due metri, e ciò aveva generato un arco elettrico a seguito del quale gli stessi erano rimasti folgorati, riportando le lesioni descritte in atti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte distrettuale, quanto al datore di lavoro. aveva ravvisato la sua responsabilità nella mancata predisposizione di adeguate misure di interdizione per impedire l'attraversamento della linea elettrica, e nell'aver fornito un mezzo meccanico inadeguato (il trattore). Quanto al CSE la stessa Corte territoriale aveva censurato il fatto che questi, nella sua posizione di garanzia, non aveva adottato le necessarie misure di cautela, in presenza di oggettive condizioni di rischio, ed aveva omesso di fornire spiegazioni ai lavoratori circa le disposizioni contenute nel PSC e nel POS. Quanto al direttore tecnico, invece, la sua responsabilità era stata ravvisata nell'avere omesso di provvedere circa l'utilizzo degli strumenti più adeguati in termini di sicurezza (a fronte, in particolare, dell'impiego del trattore al posto della gru, come pure era previsto dal PSC) e nell'omessa predisposizione di misure per impedire l'attraversamento della linea elettrica. Quanto infine al capocantiere la sua responsabilità era stata ravvisata nel non avere informato i lavoratori dei rischi di elettrocuzione connessi all'impiego del trattore e al conseguente effetto di oscillazione dei carichi metallici da cui era dipeso l'arco elettrico venutosi a determinare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il ricorso per cassazione e le motivazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno ricorso per cassazione tutti gli imputati. Il datore di lavoro ha sostenuto a sua difesa che l'arco elettrico si era venuto a creare a causa dell'errore degli operai, tant'è che, se costoro si fossero mantenuti a una distanza di sicurezza dalla linea elettrica, l'evento non si sarebbe verificato. Secondo il datore di lavoro inoltre il direttore tecnico di cantiere aveva segnalata al capocantiere la necessità di evitare il passaggio dei macchinari in prossimità delle linee elettriche con la realizzazione di un varco nella recinzione, che consentisse all'escavatore di trasportare le strutture metalliche seguendo un percorso esterno per cui era, da un lato, imprevedibile che i lavoratori operassero nei termini descritti nell'imputazione, benché fossero stati avvertiti del pericolo e fossero muniti dei dispositivi di protezione; e, dall'altro, il loro comportamento, che si poneva al di fuori delle mansioni loro affidate, si era inserito nella serie causale, interrompendo il nesso tra la condotta ascritta al ricorrente e l'evento lesivo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ha evidenziato da parte sua di avere inserito nel PSC il rischio connesso alla presenza della linea elettrica aerea in prossimità del cantiere e di avere pienamente rispettato gli obblighi previsti dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008. Ha chiarito inoltre che il rischio segnalato era stato richiamato anche in una riunione di coordinamento e che aveva dato corso a una scrupolosa e concreta attività di controllo e verifica con frequenti sopralluoghi e dettato inoltre adeguate prescrizioni e procedure esecutive prevedendo il divieto di passaggio a mezzi che superavano i 3 metri di altezza. Il CSE altresì, in merito all’accusa di non avere fornito spiegazioni ai lavoratori circa il POS e il PSC, ha sostenuto che questo compito non era demandato al coordinatore e che la Corte di merito era caduta in errore nel reputare inidoneo il mezzo meccanico fornito nella specie, atteso che, in base alla circolare ISPESL n. 1088 del 5 febbraio 2003, l'indicazione "Gru" o " autogru" quale mezzo di sollevamento poteva intendersi riferita anche a un escavatore. Al coordinatore inoltre, ha sottolineato il ricorrente, non può essere demandato un controllo continuo e costante delle singole attività lavorative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il capocantiere da parte sua ha sostenuto di avere adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008, vigilando sull'osservanza delle misure e sull'uso dei dispositivi di protezione da parte dei lavoratori, e di avere segnalato altresì al datore di lavoro la necessità di utilizzare un'autogru per il sollevamento dei telai metallici. Al momento dell'incidente, inoltre, ha fatto notare il ricorrente, erano presenti in cantiere sia il datore di lavoro che il CSE e che con la loro presenza non poteva ravvisarsi il trasferimento delle responsabilità datoriali sul preposto. Ha evidenziato inoltre che l'arco elettrico si era formato a causa di un brusco movimento del mezzo meccanico cagionato dal manovratore dello stesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha preliminarmente sgombrato il campo da una doglianza ricorrente praticamente in tutti i ricorsi, riferita al comportamento degli operai rimasti vittime dell'incidente, che i ricorrenti hanno ritenuto affetto da abnormità e tale da interrompere il nesso causale tra le condotte rispettivamente ascritte e l'evento lesivo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In merito la stessa ha ribadito il principio, affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Nel caso particolare è risultato di tutta evidenza che nell'ambito di tale sfera di rischio rientrava certamente l'operazione di movimentazione e sollevamento dei carichi in corso al momento dell'infortunio, e alla quale i tre lavoratori erano assegnati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Passando a esaminare le singole posizioni di garanzia degli imputati la suprema Corte ha chiarito per quanto riguarda il datore di lavoro che la sua veste datoriale gli imponeva di fronteggiare un rischio fondante della prestazione di lavoro, come quello connesso all'uso di un mezzo meccanico inidoneo e diverso da quello indicato dal PSC. Con riferimento alla posizione del capocantiere la Sez. IV, ribadendo quanto già indicato nella sentenza n, 9491 del 27/02/2013 Sez. IV, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo " Sulla responsabilità del preposto di fatto per un infortunio del lavoratore”, ha ricordato che, “in tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti”. La Sez. IV ha disattesa inoltre la tesi espressa dal capocantiere ricorrente secondo cui la presenza sul cantiere, al momento dell'incidente, di altri garanti escluderebbe il trasferimento della responsabilità in capo al medesimo. Tale assunto va disatteso, in quanto, “in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche per quanto concerne il coordinatore, infine, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non può parlarsi di evidente assenza di una sua responsabilità. E' ben vero, infatti, ha così proseguito, che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza; nel caso in esame, tuttavia, ha  così concluso la suprema Corte, deve ritenersi che quello concretizzatosi, ossia quello connesso alla presenza di una linea elettrica in quota in prossimità del cantiere, fosse un rischio generico derivante cioè dalla conformazione generale del cantiere stesso e, peraltro, previsto nello stesso PSC redatto dallo stesso coordinatore che però aveva omesso di verificare l'attuazione di quanto in esso previsto con riguardo all'idoneità del mezzo meccanico impiegato per il sollevamento delle strutture metalliche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In conclusione, la Corte di Cassazione, pur in assenza di ragioni di evidente esclusione della responsabilità di ognuno dei ricorrenti, ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione. La stessa ha invece confermata la sentenza impugnata quanto alla posizione della società (che non aveva proposto ricorso) nei cui confronti è rimasta definitiva la condanna per l'illecito amministrativo alla stessa contestato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 14627 del 20 aprile 2021 (u.p. 17 marzo 2021) - Pres. Fumu – Est. Pavich - P.M. Odello - Ric. D.C., L.S., P.Z. e S.P.. - In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela per cui una omessa cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno di essi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 9491 del 27 febbraio 2013 (u. p. 10 gennaio 2013) -  Pres. Romis – Est. Blaiotta – P.M. Geraci - Ric. R. A.. -  Dirigere gli operai e impartire istruzioni sulle lavorazioni da eseguire individuano una condotta che può essere correttamente collocata nel ruolo del preposto con l’assunzione quindi di una posizione di garanzia per la sicurezza dei lavoratori.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro.jpg" length="57436" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 10 May 2021 06:09:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-figure-coinvolte-in-cantiere</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE: LE TERNE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-e-attrezzature-le-terne</link>
      <description>Un documento sulla verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile presenta utili indicazioni normative relative alla sicurezza delle terne. Protezione dell’operatore, movimentazione dei carichi e dispositivi di sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cosa indicano le norme tecniche per la sicurezza delle terne?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un documento sulla verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile presenta utili indicazioni normative relative alla sicurezza delle terne. Protezione dell’operatore, movimentazione dei carichi e dispositivi di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le  terne sono delle macchine semoventi a ruote o a cingoli “costituite da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le terne, “quando sono utilizzate come retroescavatori”, sono fisse e “normalmente scavano al di sotto del livello del suolo con un movimento della benna verso se stessa con un ciclo di lavoro del retroescavatore che comprende uno scavo, un sollevamento, una rotazione e uno scarico del materiale”. Quando invece sono utilizzate “come caricatore, normalmente con la benna, le macchine effettuano il carico con un movimento in avanti secondo un ciclo di lavoro del caricatore che comprende un riempimento, un sollevamento, un trasporto e uno scarico del materiale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A presentare in questi termini e con queste immagini esemplificative le terne è il documento Inail “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” che, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), fornisce informazioni sulla normativa tecnica, sulla prima verifica periodica e sulle verifiche periodiche volte a valutare lo stato di conservazione e di efficienza delle macchine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le norme tecniche sui requisiti delle terne
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli autori del documento - Sara Anastasi, Luigi Monica, Mauro Platania e Adalberto Sibilano –  segnalano che la norma specifica per le terne è la EN 474-4 “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 3: Requisiti per terne”, una norma che “specifica i requisiti supplementari e/o le eccezioni rispetto alla norma EN 474-1 che definisce i requisiti generali per tutte le macchine movimento terra”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta una tabella che riassume le diverse versioni della norma, a partire dalla prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 1996, con le varie versioni corredate di date di pubblicazione in GUUE ed eventuale data di fine validità:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dalla tabella emerge che alcune versioni della norma EN 474-4 non sono mai state pubblicate in Gazzetta Ufficiale: in questo caso “la loro applicazione da parte dei fabbricanti non conferiva presunzione di conformità alla direttiva macchine”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, come già indicato per le altre macchine movimento terra presentate, che l’adozione delle norme armonizzate, benché dia presunzione di conformità alla direttiva di prodotto specifica, è “a carattere volontario e fornisce un’indicazione dello stato dell’arte” (il fabbricante della macchina che sceglie di adottare soluzioni tecniche diverse “deve poter dimostrare che la sua soluzione è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti e fornisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe con l’applicazione delle indicazioni della norma armonizzata specifica”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento presenta poi una breve panoramica delle indicazioni normative che vuole riprodurre il procedere dello stato dell’arte per quanto attiene gli elementi caratterizzanti l’attrezzatura e i principali dispositivi di sicurezza, senza tuttavia voler “individuare le misure che i fabbricanti avrebbero dovuto o devono adottare per soddisfare i pertinenti requisiti della Direttiva Macchine”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Noi ci soffermiamo in particolare su alcune indicazioni della EN 474-4:2006+A2:2012 e segnaliamo che, in assenza della traduzione di alcune delle versioni della EN 474-4, il testo presentato dal documento Inail rappresenta una “traduzione non ufficiale della versione inglese della norma”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Terne: indicazioni per la protezione e i comandi dell’operatore
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla protezione dell’operatore la norma EN 474-4:2006+A2:2012 riporta al punto § 5.2.1 indicazioni sulla protezione dal ribaltamento con riferimento a quanto già contenuto nella EN 474-1.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare si indica che “il punto 5.3.3. della EN 474-1:2006+A1:2009 si applica con le seguenti disposizioni aggiuntive per caricatori compatti. La porzione di volume limite di deformazione (DLV) sopra la linea LA (SIP) secondo EN ISO 3164:2008 è consentito che devii fino a 15° lateralmente come illustrato nella figura 1, quando il requisito minimo di energia è soddisfatto. La porzione al di sotto della linea di LA (SIP) di DLV può essere ignorata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre riguardo alla protezione dalla caduta di oggetti (§ 5.2.2) si prescrive che “il punto 5.3.4 della EN 474-1:2006 + A1:2009 si applica con la seguente prescrizione aggiuntiva per terne: macchine con massa operativa inferiore o uguale a 700 kg secondo ISO 6016:2008 devono essere dotate di una struttura di protezione dalla caduta di oggetti (FOPS), laddove sono destinate ad applicazioni in cui vi è un rischio di caduta di oggetti. Se la struttura FOPS è montata, essa deve soddisfare i requisiti di prestazione della norma EN ISO 3449:2008, livello 1”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi ai comandi dell’operatore (§ 5.3.2) si segnala che “il punto 5.5. della EN 474-1+A1:2009 si applica con le seguenti disposizioni supplementari:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             su terne dotate di stabilizzatori, devono essere installati un avvisatore acustico e visivo per avvertire l'operatore qualora l’operatore cerchi di avviare il movimento di traslazione con gli stabilizzatori abbassati”. Si riporta poi una nota: “preferibilmente dovrebbe essere previsto un dispositivo di interblocco, che permetta di sollevare gli stabilizzatori se il moto di traslazione è avviato”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “se la terna è equipaggiata con un posto di guida reversibile, anche questo deve essere dotato di un dispositivo di comando per frenatura e sterzo, che soddisfi i requisiti di prestazione dei comandi principali”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Terne: movimentazione dei carichi e dispositivi di sicurezza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alla movimentazione di carichi. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il punto § 5.5.3.3.1 indica che la capacità di carico nominale operativa “è determinata in base ad accessori e attrezzature utilizzati e deve essere determinata secondo i criteri definiti ai punti da 5.5.3.3.2 a 5.5.3.3.4”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altre indicazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             capacità di carico di sollevamento per la movimentazione dei carichi (§ 5.5.3.3.2): “la capacità di sollevamento nominale nella movimentazione degli oggetti della terna è definita in B.7”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             diagramma di capacità di sollevamento per la movimentazione di carichi (§ 5.5.3.3.3): “deve essere previsto un diagramma della capacità di carico per la movimentazione dei carichi, definito dal fabbricante. Il diagramma della capacità di carico di sollevamento per la movimentazione di carichi deve essere determinato considerando la capacità di sollevamento per la movimentazione di oggetti in differenti punti di sollevamento, sottraendo la massa dell’accessorio se necessario. Devono essere previsti almeno cinque punti di sollevamento diversi. La minima e la massima altezza di sollevamento devono sempre essere incluse”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             capacità idraulica (§ 5.5.2.5.3): “il carico deve poter essere controllato e spostato in tutte le posizioni previste dal costruttore e con tutti i circuiti idraulici principali funzionanti”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             carico operativo nominale (§ 5.5.2.5.4): “la capacità di carico nominale operativa deve essere determinata tra la minore di: 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il carico nominale specificato al punto 5.5.2.5.2
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             o la capacità idraulica di sollevamento specificata al punto 5.5.2.5.3”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma poi sul dispositivo di sicurezza del carico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il punto § 5.5.3.3.4, sempre con riferimento alla norma EN 474-4:2006+A2:2012, indica che “la parte delle terne (retro escavatore) utilizzata per operazioni di movimentazione di oggetti, se con una capacità nominale massima di sollevamento (vedi 3.5 della EN 474-1: 2006 + A1: 2009) maggiore o uguale a 1 000 kg, misurata conformemente all'allegato B, o un momento di rovesciamento superiore o pari a 40 000 Nm, deve essere munita di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore quando viene raggiunta la capacità nominale di movimentazione di carichi o il corrispondente momento, e che continui a funzionare per tutto il tempo in cui il carico o il momento viene superato. La capacità di sollevamento nominale è definito in 5.5.3.3.2.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Questo dispositivo può essere disattivato mentre la terna sta eseguendo operazioni diverse da quelle di movimentazione di carichi. L'attivazione deve essere chiaramente indicata. Il comando di attivazione/ disattivazione deve essere all'interno della zona di comfort dell'operatore secondo la norma EN ISO 6682: 2008. Un segnale di avvertimento deve essere posto in prossimità del dispositivo di comando che indichi la necessità di attivazione durante la movimentazione di carichi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un dispositivo di controllo dell’abbassamento del braccio deve essere montato su ogni braccio e cilindro di sollevamento del braccio. Per i cilindri del braccio il dispositivo deve essere installato alla sua estremità in modo da essere pressurizzato al sollevamento del braccio dalla macchina base. Il dispositivo di abbassamento del braccio e del cilindro (i) di sollevamento del braccio deve essere sottoposto a test in base alla norma ISO 8643: 1997” (il documento specifica che la EN 474-4:2006+A2:2012 “non prevede più la disattivazione del dispositivo di abbassamento”).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo questa breve disamina di alcuni punti della EN 474-4:2006+A2:2012 con riferimento al dispositivo di avvertimento e di segnalazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al punto § 5.4 della norma si determina che “il punto 5.9 della EN 474-1: 2006 + A1: 2009, si applica con l'aggiunta che anche il livello sonoro deve essere maggiore o uguale a 93 dB (A) a 7 m di distanza dal centro di rotazione del retroescavatore, alla parte posteriore. L'operatore deve poter comandare l'avvisatore dalla posizione di guida del retroescavatore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In riferimento ai dispositivi di avvertimento e di segnalazione (§ 5.9) le macchine movimento terra “devono essere dotate di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un dispositivo di allarme acustico (clacson) controllato dalla postazione dell'operatore, il cui livello di pressione sonora ponderato A deve essere maggiore o uguale a 93 dB. Il valore deve essere misurato a 7 m dal punto più avanzato della macchina con l'attrezzatura / l'attrezzatura nella sua posizione di marcia come definito nella norma ISO/DIS 6395: 2004. La procedura di prova deve essere conforme alla norma ISO 9533: 1989;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             segnaletica di sicurezza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda infine, che il documento Inail, che vi invitiamo a visionare integralmente, riguardo alla normativa tecnica sui requisiti delle terne, si sofferma anche su altri aspetti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             parafanghi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivo di supporto dei bracci;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             comando a distanza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivo di agganciamento del carico;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             attacco rapido.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, Unità operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto), versione 2020
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 07 May 2021 05:57:33 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-e-attrezzature-le-terne</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,infortunio macchine e attrezzature,Direttiva macchine,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio macchine e attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LE RESPONSABILITA DEL DIRETTORE DI CANTIERE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-responsabilita-del-direttore-di-cantiere</link>
      <description>In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il direttore tecnico ed il capocantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari dell'obbligo di dare attuazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’autonoma posizione di garanzia del direttore tecnico e del capocantiere
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il direttore tecnico ed il capocantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari dell'obbligo di dare attuazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel decidere su di un ricorso presentato da un direttore tecnico di cantiere, condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile assieme a un escavatorista di un grave infortunio accaduto in un cantiere stradale a un lavoratore per essere stato investito da un carrello elevatore durante alcuni lavori di sistemazione di una rete idrica realizzata mediante l’utilizzo di mezzi di scavo e asportazione di terra, oltre che di posa delle condutture e di ripristino, la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso stesso ha richiamato il principio, già affermato dalla stessa Corte in precedenti espressioni, secondo il quale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il direttore tecnico ed il capocantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro per di conseguenza la nomina di un capocantiere non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel ribadire tale principio la suprema Corte ha citato, come precedente affermazione fatta in tal senso, la sentenza n. 39606 del 28/06/2007 della stessa Sezione IV, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Il direttore tecnico ed il capocantiere sono dirigente e preposto ai fini della sicurezza”, nella quale aveva già avuto modo di sostenere che il dirigente tecnico ed il capocantiere sono destinatari degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro in quanto inquadrabili nelle figure del dirigente e del preposto. Nel caso di cui alla sentenza in commento era stato accertato, in particolare, alla luce delle testimonianze acquisite e sostanzialmente non contestate, che il direttore tecnico di cantiere svolgeva di fatto anche la funzione di capocantiere, pur in presenza del soggetto che rivestiva formalmente tale qualifica, in quanto era responsabile della sicurezza del cantiere e impartiva ordini ai lavoratori. Allo stesso inoltre era stata contestata, in quanto tale, la violazione di alcune disposizioni di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi del preposto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          &lt;br/&gt;&#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso per cassazione.
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto la pena applicata a un direttore tecnico di cantiere a mesi quattro di reclusione e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, ritenendo la responsabilità penale dello stesso e di un escavatorista dipendente di un’impresa esecutrice distaccato presso il cantiere in ordine al reato di cui agli artt. 113, 590 comma 1,2 e 3 cod. pen. per avere cagionato, per colpa, a un altro dipendente della stessa impresa lesioni personali giudicate guaribili in 90 giorni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al direttore tecnico era stata contestata la violazione dell'art. 19 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e in particolare, di non aver fatto rispettare le specifiche norme organizzative e di prevenzione previste nel piano operativo di sicurezza (POS), incaricando il lavoratore di operare in una zona a rischio investimento ad opera di mezzi in manovra e nella specie dando disposizioni allo stesso di guidare la manovra di avvicinamento di un camion e dell'escavatore presenti in cantiere. All’escavatorista era stato contestato di aver operato in violazione dell'art. 20 comma 2 lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008 perché alla guida del mezzo meccanico aveva contravvenuto alle misure di sicurezza e, mentre il lavoratore infortunato si trovava a 10 metri dall'escavatore e stava iniziando a guidare la manovra di avvicinamento del camion, lo aveva investito con l'escavatore in movimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore infortunato aveva ricevuto dal direttore di cantiere, che svolgeva anche compiti di fatto di capo cantiere e comunque si occupava dell'organizzazione del lavoro, il compito di tagliare l'asfalto, di pulitura stradale con asportazione dei materiali di risulta, di posa delle tubature, di ripristino del manto stradale, di montaggio delle barriere a protezione dello scavo, della segnaletica oltre che delle luci notturne. La mattina dell’infortunio era stato però comandato dal direttore tecnico di interrompere le sue mansioni e di dirigere le operazioni di manovra di retromarcia del camion che doveva posizionarsi vicino all'escavatore quando, ad un certo punto, veniva investito dall’escavatore che era stato messo in moto e veniva schiacciato dalle ruote della pala gommata.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, adducendo alcune motivazioni. L’escavatorista si era lamentato per il fatto che la sua responsabilità era stata attribuita sulla base delle testimonianze rese da alcuni lavoratori che avevano assistito solo ad alcune fasi della manovra senza che fosse stato considerato che lo stesso aveva ricevuto un segnale di avvio della manovra di avvicinamento al camion.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il direttore tecnico aveva sostenuto da parte sua che non gli si poteva addebitare nessuna responsabilità in quanto l'attività di retromarcia dei mezzi era espressamente prevista dal POS, con la indicazione del comportamento che ciascun lavoratore doveva tenere e cioè tenersi a distanza dai mezzi e prestare attenzione alle segnalazioni acustiche. L'infortunio, secondo lo stesso, era da addebitare solo all’operatore addetto allo escavatore e allo stesso infortunato che non avevano prestato l'attenzione dovuta nello svolgimento del lavoro; il responsabile del corretto svolgimento della manovra inoltre doveva considerarsi il lavoratore indicato quale capo cantiere, il quale era anche l'autista del camion interessato. La Corte territoriale aveva confuso altresì e sovrapposto la sua posizione di direttore tecnico e quella del capo cantiere di fatto, desumendo tale qualifica dalla circostanza che si occupava dell'organizzazione del cantiere e impartiva ordini ai lavoratori, mentre il compito di vigilare l'esecuzione in concreto della prestazione lavorativa doveva attribuirsi allo stesso lavoratore o al capo cantiere e non certo a lui quale direttore tecnico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del direttore tecnico di cantiere manifestamente infondato oltre che generico e perciò inammissibile. La stessa ha innanzitutto ribadito il principio dalla stessa già affermato secondo cui “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed il ‘capo cantiere’ sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un "capo cantiere" non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del direttore tecnico (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007 dep. 26/10/2007)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Corte suprema i Giudici di merito avevano accertato tramite l'esame documentale e testimoniale dell'Ufficiale di Pg delegato alle indagini dal Pubblico Ministero che il POS e il piano di sicurezza e coordinamento ponevano, con riferimento al rischio specifico derivante dalla presenza delle macchine operatrici, di tenersi a distanza ove fossero in movimento: in particolare, era vietata la presenza di persone in prossimità delle manovre di retromarcia. Era stato inoltre accertato, alla luce delle testimonianze acquisite e sostanzialmente non contestate che il direttore tecnico, era responsabile della sicurezza del cantiere e impartiva ordini ai lavoratori, svolgendo di fatto le mansioni di preposto capo-cantiere, tanto è vero che colui che formalmente rivestiva la qualifica di capocantiere era  in realtà addetto alla guida del camion e certo non avrebbe potuto svolgere alcun controllo sulla corretta e sicura esecuzione della manovra da parte degli altri lavoratori che operavano da terra, compreso chi guidava l'escavatore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'imputato quindi aveva rivestito la qualifica di direttore tecnico del cantiere ed era dunque titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo dirigenziale e inoltre aveva esercitato di fatto anche le funzioni di preposto, sovrintendendo alle attività e quindi svolgendo funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte. Il giorno dell'infortunio era stato lui inoltre a incaricare l’infortunato di sospendere le mansioni che gli erano state attribuite e di dedicarsi alla rischiosa attività di dirigere le manovre di retromarcia del camion mentre era presente l'escavatore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sentenza della Corte di Appello, ha osservato inoltre la Sez. IV, aveva posto in luce da un lato che l'evento era stato determinato dalla mancata vigilanza e dal mancato rispetto proprio delle prescrizioni di sicurezza previste dal POS per evitare il rischio di investimento nel cantiere durante le manovre dei mezzi meccanici; e, dall'altro, che l'imputato aveva il compito istituzionale di vigilare sulla sicurezza del cantiere. Da tale valutazione era stata desunta l'esistenza, con evidenza, sia della sua colpa che del nesso causale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche il ricorso dell’escavatorista è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione in quanto generico e manifestamente infondato. La stessa ha evidenziato che l’imputato, mentre era in atto la manovra di retromarcia del camion, aveva messo in moto il mezzo senza accertarsi della presenza di persone sulla propria traiettoria, contravvenendo la precise disposizioni indicate nel POS oltre che dalle regole di normale prudenza. La Corte d'appello quindi aveva dimostrato di avere criticamente esaminato e valutato i contenuti della motivazione della sentenza di primo grado, facendoli propri, all'esito di una accurata analisi
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, in conclusione, la Corte di Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 14639 del 20 aprile 2021 (u.p. 6 aprile 2021) - Pres. Ciampi – Est. Ferranti - Ric. S.A. e S.M.. - In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il direttore tecnico ed il capocantiere sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari dell'obbligo di dare attuazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 04 May 2021 06:08:56 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-responsabilita-del-direttore-di-cantiere</guid>
      <g-custom:tags type="string">infortuni sul lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,sentenze preposto</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MALATTIE PROFESSIONALI: RAPPORTO INAIL</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/malattie-profesisonali-rapporto-inail</link>
      <description>Pubblicato un nuovo rapporto sulle malattie professionali che propone una panoramica a livello nazionale e regionale dei dati riguardanti le segnalazioni nel biennio 2017 – 2018. I dati nazionali e i dati della Regione Emilia-Romagna.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Malprof: il decimo rapporto sulle malattie professionali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicato un nuovo rapporto sulle malattie professionali che propone una panoramica a livello nazionale e regionale dei dati riguardanti le segnalazioni nel biennio 2017 – 2018. I dati nazionali e i dati della Regione Emilia-Romagna.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella presentazione del nuovo rapporto Malprof, il decimo, sulle malattie professionali, Sergio Iavicoli, Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’ Inail, ricorda che nella strategia europea 2014 - 2020 sono state evidenziate le sfide, ancora attuali, che sono comuni all’Unione Europea e che richiedono iniziative mirate. In particolare venivano individuate tre 3 sfide fondamentali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “migliorare l’attuazione delle disposizioni di legge, rafforzando la capacità delle microimprese e delle piccole imprese di mettere in atto misure di prevenzione dei rischi efficaci;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             migliorare la prevenzione delle malattie legate al lavoro affrontando i rischi noti ed emergenti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             far fronte al cambiamento demografico”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E se “il tema delle conoscenze sulle malattie di origine lavorativa è centrale nella strategia europea”, questo tema trova riscontro anche nel contesto normativo italiano.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che nell’assetto istituzionale delineato dal d.lgs. 81/2008 il livello centrale “ha il compito di elaborare le politiche e le strategie nazionali per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, fornendo supporto e indirizzi per le attività di prevenzione svolte a livello locale”. Ed infatti il Piano nazionale della prevenzione (Pnp), adottato con intesa in Conferenza Stato-Regioni, “richiama la necessità strategica di agire sul sistema degli attori coinvolti nelle politiche di prevenzione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con l’obiettivo di sviluppare azioni volte, tra le altre, a perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro attraverso l’utilizzo dei sistemi di sorveglianza già attivi”, tra cui il sistema di sorveglianza Malprof dedicato alle malattie professionali e finalizzato a studiare le relazioni tra le malattie segnalate e le attività svolte dai lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per questi obiettivi, con il fine di programmare “interventi di prevenzione e promozione della salute alla luce delle evidenze epidemiologiche e delle peculiarità settoriali e territoriali”, risulta dunque essenziale l’attività di analisi dei dati statistici e assetto produttivo italiano, anche per identificare fattori di rischio e determinanti sui quali agire. Attività di analisi che è permessa dal documento “Malprof 2017 – 2018 - Il decimo rapporto Inail - Regioni sulle malattie professionali”, una pubblicazione realizzata dal Dipartimento Dimeila e curata da Giuseppe Campo (coordinatore scientifico), Antonio Leva, Paolo Montanari, Adriano Papale (Inail, Dimeila) insieme al Gruppo di Lavoro Malprof.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il decimo rapporto sulle malattie professionali: i dati generali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica che il nuovo rapporto Malprof 2017 - 2018 – Qualche mese fa abbiamo presentato il precedente rapporto – “conclude idealmente una fase ventennale del sistema di sorveglianza sulle malattie professionali gestito da Inail Ricerca in collaborazione con le Regioni”. In particolare dal 1999 al 2018 “le segnalazioni raccolte sono state più di 200.000, con un trend in aumento e con un assestamento, negli ultimi otto anni del periodo, ad una quota superiore ai 16.000 casi annui”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento all’analisi dei dati sono riportate varie indicazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             si conferma la “preminenza delle malattie muscoloscheletriche tra le segnalazioni valutabili”, “ancora in crescita e superiori nell’ultimo biennio al 70%, con una quota tra le donne che raggiunge l’88,8%”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             prosegue “il calo percentuale della sordità (dal 13,0% degli anni 2015 - 2016 al 10,9%)”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tra i lavoratori over 60 “risulta che le malattie dell’apparato respiratorio e i tumori hanno un peso percentuale maggiore rispetto alle altre età”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “le malattie della pelle figurano al primo posto (36,4%) tra i lavoratori più giovani (16 - 29 anni).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre la classificazione delle malattie secondo la codifica ICD (classificazione delle malattie e dei problemi correlati stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità), “mostra ai primi posti, tra i casi con nesso causale positivo, le entesopatie periferiche e sindromi similari seguite da disturbi dei dischi intervertebrali, sordità e mononeuriti dell’arto superiore e mononeuriti multiple”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A livello di settore economico e sesso, si segnala che i casi con nesso causale positivo “riguardano per quasi un quarto dei casi il settore delle costruzioni (23,0%), al secondo posto l’agricoltura (9,6%) e poi la fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti (5,5%). Per le donne si riscontra la quota maggiore nei settori della sanità e altri servizi sociali (16,0%) e nell’agricoltura (9,5%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta moltissime tabelle e ulteriori dettagli relativi all’analisi dei dati nazionali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Dati e indicazioni sulle malattie professionali in Emilia-Romagna
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il rapporto contiene anche, come negli anni precedenti, una rassegna delle varie rilevazioni condotte nelle Regioni e nelle Province Autonome.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordando che in occasione del nono rapporto abbiamo fornito informazioni sulla situazione in Lombardia, Abruzzo, Calabria e Campania, oggi, ci soffermiamo sulla Regione Emilia-Romagna.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che in Emilia-Romagna nel 2017 “sono state registrate 3.865 patologie, solo 9 in più rispetto al 2016, mentre nel 2018 si è assistito ad una sostanziale diminuzione, con 3.608 segnalazioni complessive”. E l’Asl che riceve il maggior numero di segnalazioni “è quella della Romagna, seguita dalle Asl di Reggio Emilia e di Modena”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I dati rapportati con la popolazione residente, “confermano che, a fronte di un tasso medio regionale intorno agli 87 casi per 100.000 abitanti, nel 2017 spiccano le Asl di Reggio Emilia e Modena con tassi rispettivamente pari a 168 e 119, mentre nel 2018 emergono le Asl di Reggio Emilia (156) ed Imola (117). Rilevanti nel 2018 anche i dati fatti registrare dalle Asl di Modena e della Romagna, mentre le Asl di Piacenza, Ferrara e Bologna, mostrano dati inferiori al tasso regionale.  Il fenomeno riguarda gli uomini in misura doppia rispetto alle donne sia nel 2017 sia nel 2018, mentre la fascia d’età più colpita, con oltre il 43,0% dei casi registrati in entrambi gli anni considerati, è quella compresa fra i 50 e i 59 anni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che nel biennio 2017 - 2018 “le malattie muscoloscheletriche nel loro complesso costituiscono ancora le patologie più frequenti (71,8%), confermando l’andamento in forte crescita di questi ultimi anni. Seguono poi le sordità da rumore con il 20,8%, i tumori maligni della pleura e del peritoneo con il 2,0%, i tumori maligni apparato respiratorio (0,8%) e le malattie della pelle (0,6%). Aumentano le segnalazioni dei disturbi della sfera psichica, riconducibili a reazioni da stress lavorativo e sindromi mobbing-correlate: 48 casi nel 2017 - 2018 rispetto ai 33 del biennio precedente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il rapporto segnala poi le patologie muscoloscheletriche “si presentano con maggiore frequenza nelle fasce d’età 50 - 59 anni, sebbene siano in gran parte presenti in tutte le fasce d’età (Tabella 4). Si evidenzia una percentuale molto elevata tra le donne rispetto agli uomini per la sindrome del tunnel carpale (20,8% vs 7,4%); tra gli uomini invece, al secondo posto dopo le muscoloscheletriche, emerge la sordità da rumore con una percentuale del 30,0%, rispetto al 2,0% tra le donne”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Malprof 2017 – 2018 - Il decimo rapporto Inail - Regioni sulle malattie professionali”, curato da Giuseppe Campo (coordinatore scientifico), Antonio Leva, Paolo Montanari, Adriano Papale (Dimeila, Inail) e dal Gruppo di Lavoro Malprof – Collana Ricerche, edizione 2021
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 03 May 2021 06:06:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/malattie-profesisonali-rapporto-inail</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,81/08,statistiche malattie professionali,D.Lgs. 81/08,INAIL,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,open data inail,infortuni inail,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/malattie+professionali+sicurezza+sul+lavoro.webp">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/malattie+professionali+sicurezza+sul+lavoro.webp">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ELETTRICO: LA SICUREZZA DEL GRUPPO ELETTROGENO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-elettrico-la-sicurezza-del-gruppo-elettrogeno</link>
      <description>Un documento dell’ATS Milano si sofferma sull’uso di gruppi elettrogeni trasportabili nei cantieri edili e sulla riduzione del rischio elettrico. I gruppi elettrogeni, le indicazioni della normativa, i limiti d’uso e i requisiti di sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cantieri edili: l’uso di gruppi elettrogeni trasportabili e i rischi elettrici
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento dell’ATS Milano si sofferma sull’uso di gruppi elettrogeni trasportabili nei cantieri edili e sulla riduzione del rischio elettrico. I gruppi elettrogeni, le indicazioni della normativa, i limiti d’uso e i requisiti di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nelle attività edili o di ingegneria civile, nelle zone non elettrificate o laddove non sia possibile usufruire di un’alimentazione proveniente dalla rete fissa del distributore di energia elettrica, generalmente si sopperisce utilizzando gruppi elettrogeni, insiemi costituiti da un motore accoppiato ad un generatore elettrico con la funzione di produrre energia e alimentare una rete.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Riguardo all’uso di queste attrezzature, anche con riferimento a quanto riportato in “ Imparare dagli errori”, la rubrica che si occupa degli infortuni lavorativi, abbiamo tuttavia potuto constatare come non siano inusuali gli infortuni in relazione ai rischi elettrici.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Per parlarne e favorire la prevenzione ci soffermiamo oggi sul quaderno tecnico “Cantieri edili. Uso di gruppi elettrogeni trasportabili. Riduzione del rischio elettrico” pubblicato dall’ ATS della Città Metropolitana di Milano.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Un quaderno tecnico, a cura del dott. Mauro Baldissin (Tecnico della Prevenzione), che, benchè non recente (è del 2018), riporta utili indicazioni e presenta una possibile lista di controllo correlata all’uso di gruppi elettrogeni trasportabili.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il quaderno tecnico e i gruppi elettrogeni nei cantieri edili
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il quaderno tecnico ricorda che nei cantieri edili se gli apparecchi elettrici utilizzatori “non necessitano di potenze elevate e il cantiere viene rimosso in breve tempo, vengono normalmente utilizzati piccoli gruppi generatori trasportabili ( gruppi elettrogeni), in genere monofase per potenze fino a 2 kW e anche trifase per potenze da 2 kW a 6 kW, equipaggiati con motori a scoppio alimentati a benzina a due o quattro tempi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo a questi gruppi elettrogeni, chiamati impropriamente anche “mobili” o “portatili”, spesso ci si pone dubbi “sulle modalità di realizzazione della protezione contro i contatti indiretti, che nel caso più comune di alimentazione dell’impianto da rete fissa viene garantita con il collegamento delle masse ad un impianto di terra e con l’installazione di interruttori differenziali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il quaderno tecnico si sofferma sulla problematica evidenziata e vuole fornire “un aiuto a quanti si occupano della valutazione e gestione dei rischi a vario titolo (datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, RSPP, ecc.)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gruppi elettrogeni: normativa e separazione elettrica
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che il D.lgs. 81/2008 al Titolo III (Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche) “obbliga il datore di lavoro ad adottare i provvedimenti necessari al fine di salvaguardare i lavoratori dai rischi di natura elettrica (art. 80)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I rischi elettrici insiti nelle apparecchiature e negli impianti elettrici devono essere individuati e valutati con riferimento alle pertinenti norme tecniche, “ad esempio dalle norme CEI che rappresentano, con le altre norme tecniche emanate da organismi di normazione appartenenti a uno Stato membro dell’Unione europea, oppure aderente allo Spazio economico europeo (SEE), la regola dell’arte”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo aver ricordato alcune norme di riferimento, come la norma CEI 64-8 e la norma CEI 11-20, il documento indica che in relazione alla loro mobilità, i gruppi elettrogeni “si distinguono in:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             trasportabili,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             carrellati,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fissi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare la protezione contro i contatti indiretti mediante separazione elettrica “è applicabile ai gruppi elettrogeni trasportabili con tensione del generatore fino a 500 V: tutte le parti attive (parti in tensione nel servizio ordinario) del generatore e dei circuiti sono isolate da terra; un guasto all’isolamento che mette in contatto una fase con il telaio (massa) all’interno di un apparecchio utilizzatore, non determina un passaggio di corrente nella persona in contatto con il telaio stesso, in quanto il circuito guasto non si chiude verso terra”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo senso con la separazione elettrica – continua il quaderno tecnico – “la sicurezza della persona dal contatto indiretto si basa quindi su due barriere: l’isolamento della parte attiva dalla massa del componente elettrico e l’isolamento del sistema elettrico da terra”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E in caso di guasto “la corrente che attraversa la persona” (dipende dal prodotto di capacità per tensione) “è ritenuta trascurabile se il prodotto dell’estensione del sistema elettrico, in metri, per la tensione del generatore, in volt, non supera 100.000 V· m”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In pratica “per una tensione U = 230 V i circuiti possono arrivare fino ad una lunghezza complessiva (somma di tutti i cavi multipolari) di circa 430 m, mentre per una tensione U = 400 V i circuiti possono arrivare fino ad una lunghezza complessiva (somma di tutti i cavi multipolari) di circa 250 m; in ogni caso la lunghezza complessiva dei cavi non può superare 500 m”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gruppi elettrogeni: limiti d’uso e requisiti di sicurezza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo dunque ai limiti d’uso e ai requisiti di sicurezza che nel documento, in relazione a quanto indicato in precedenza, sono così sintetizzati:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “La protezione per separazione elettrica si adatta a impianti poco estesi: il gruppo elettrogeno deve essere posizionato il più vicino possibile alla zona di utilizzo dell’energia elettrica e i cavi di collegamento devono avere un’estensione più breve possibile, senza superare il limite complessivo (somma di tutti i cavi multipolari) di 430 m a 230 V e di 250 m a 400 V, questo per ridurre sia la capacità dei cavi sia la probabilità di danno meccanico agli stessi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’isolamento e la protezione meccanica dei circuiti (cavi) deve essere particolarmente curata e controllata: assume particolare importanza l’utilizzo di cavi tipo H07BQ-F, H07RN-F o FG7O-K per gli organi di collegamento (prolunghe) e un loro adeguato controllo periodico per evitare che si stabilisca un primo guasto a terra, il quale sarebbe difficilmente rilevato. Può essere utile l’utilizzo di avvolgicavi industriali (conformi alla norma EN 61316) che consentono di effettuare le eventuali giunzioni spina-presa in posizione sollevata dal suolo e di utilizzare il cavo in modo più ordinato. Deve essere posta attenzione alla lunghezza totale del cavo sull’avvolgicavo, a prescindere da quella necessaria per il collegamento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Possono essere utilizzati sia apparecchi utilizzatori (elettroutensili, apparecchi di illuminazione, ecc.) di classe I (predisposti per il collegamento al conduttore di protezione) sia di classe II (in doppio isolamento).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gli apparecchi, il polo di terra delle prese a spina e la massa del gruppo elettrogeno devono essere interconnessi tramite un conduttore equipotenziale (isolato da terra): i componenti devono essere collegati tra loro ma non a terra; l’impianto di terra non deve quindi essere realizzato. Il polo di terra delle prese a spina a bordo del gruppo elettrogeno deve essere collegato al telaio (massa) del gruppo elettrogeno stesso e non a terra (collegamenti indicati in verde nel disegno). In questo modo viene realizzata la protezione contro i contatti indiretti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, si sofferma sullo schema di collegamento e indica che risulta “inutile l’aggiunta di un interruttore differenziale (generale) a protezione del gruppo elettrogeno: questo non può intervenire, anche se da 30 mA, perchè in caso di guasto verso massa, anche di polarità diverse, la somma delle correnti attraverso il dispositivo differenziale sarebbe comunque nulla”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le correnti di corto circuito erogabili da un gruppo elettrogeno – continua il quaderno – “sono modeste rispetto a quelle riscontrabili sugli impianti alimentati dalla rete in bassa tensione. Sicchè potrebbe rendersi necessario utilizzare interruttori con curva caratteristica di intervento di tipo B, la cui corrente di intervento automatico Im e circa 3÷5 volte la sua corrente nominale In”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta un esempio e indica, infine, che “in alternativa e a favore della sicurezza, è auspicabile proteggere con un proprio dispositivo differenziale ogni apparecchio utilizzatore (potendo escludere quelli in doppio isolamento), garantendo così l’interruzione automatica del circuito nel caso prospettato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento, che riporta ulteriori dettagli, immagini e avvertenze riguardo ai rischi elettrici e che, come indicato in premessa, presenta anche una “Lista di controllo per l’operatore” per l’uso di gruppi elettrogeni trasportabili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ATS della Città Metropolitana di Milano, “Cantieri edili. Uso di gruppi elettrogeni trasportabili. Riduzione del rischio elettrico”, quaderno tecnico a cura del dott. Mauro Baldissin (Tecnico della Prevenzione) e con la responsabilità scientifica del dott. ing. Massimo Rho, Attività 222 – Verifiche attrezzature di lavoro e impianti, A222-MS003 rev00 del 30/03/2018.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 06:08:30 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-elettrico-la-sicurezza-del-gruppo-elettrogeno</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio elettrico,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,contatto indiretto,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RACCOLTA SENTENZE: SUL DATORE DI LAVORO "DI FATTO"</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/raccolta-sentenze-sul-datore-di-lavoro-di-fatto</link>
      <description>I comportamenti da cui si desume la datorialità di fatto e le responsabilità del titolare formale (anche quando è mero prestanome) e del reale gestore: principi ed esempi tratti dalle pronunce di Cassazione Penale degli ultimi due mesi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Datore di lavoro di fatto: le applicazioni nelle sentenze del 2021
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          I comportamenti da cui si desume la datorialità di fatto e le responsabilità del titolare formale (anche quando è mero prestanome) e del reale gestore: principi ed esempi tratti dalle pronunce di Cassazione Penale degli ultimi due mesi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Condanna del legale rappresentante quale “mero prestanome” (il figlio) pur sussistendo all’epoca dell’infortunio un soggetto che assumeva di fatto le decisioni aziendali (il padre). Condanna anche della persona giuridica ai sensi del D.Lgs.231/01
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una sentenza del mese scorso (Cass.Pen., Sez.IV, 29 marzo 2021 n.11686) ha confermato la condanna di E.C. (quale rappresentante legale di una S.r.l.) e della S.r.l. stessa quale persona giuridica ai sensi del D.Lgs.231/01, a seguito dell’infortunio subito da un operaio il quale, nell’effettuare lavori di verniciatura di un tetto in legno, è “precipitato dal balcone, che era privo di parapetto o di qualsiasi protezione, nel vuoto per circa tre metri, atterrando sul balcone del piano sottostante”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dagli accertamenti “è emerso che era la prima volta che l’operaio si recava in quel luogo, luogo che non conosceva, che non sapeva della mancanza di parapetto, che era stato inviato in loco non già da E.C., legale rappresentante della s.r.l. “T.E.”, ma dal padre G. (deceduto due mesi dopo l’incidente), il quale, di fatto, come riferito da più testimoni, era il vero imprenditore, assumendo tutte le decisioni aziendali.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei giudizi di merito, dunque, è risultato che “la posizione di garanzia attribuita all’imputato è quella di datore di lavoro, amministratore unico e responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ importante sottolineare che “è stato ritenuto irrilevante che l’imputato agisse da mero prestanome del padre, ai sensi dell’art.299 del d.lgs. n.81 del 2008”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti, “si è affermato che «la circostanza che accanto all’imputato vi fosse la figura del padre, quale soggetto più esperto, aggiungerebbe profili di responsabilità ascrivibili in capo a coloro i quali, accanto al datore di lavoro, avessero di fatto impartito e gestito l’attività, senza escludere, comunque la responsabilità originaria del datore di lavoro”; peraltro “a nulla rilevando la circostanza che, in concreto, [...] l’imputato non si trovasse a Gela ma a Rimini per partecipare ad un corso di formazione”, dal momento che “permane la responsabilità del datore, nella qualità di garante per la sicurezza dei lavoratori, ancorché non presente sui luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel confermare l’impostazione del Tribunale e della Corte d’Appello, la Cassazione conclude che, “quanto alla asserita veste di mero “prestanome” di E.C., lo stesso - siccome legale rappresentante - è, comunque, destinatario degli obblighi di protezione antinfortunistica, come ritenuto correttamente dalla Corte di merito, conformemente al costante all’insegnamento di legittimità (Sez.3, n.2580 del 21/11/2018, Slabu, Rv.274748-01; Sez.3, n.17426 del 10/03/2016, Tornassi, Rv.267026-01; Sez.4, n.39266 del 04/10/2011, Fornoni, Rv. 251440-01; Sez.3, n.24478 del 23/05/2007, Lalia, Rv.236955-01; Sez.3, n.28358 del 04/07/2006, Bonora e altri, Rv.234949-01). Principio che vale anche ove il legale rappresentante sia un mero prestanome (Sez.F, n.42897 del 09/08/2018, C., Rv.273939-01; Sez.3, n.7770 del 05/12/2013, Todesco, Rv.258850-01; Sez.3, n.14432 del 19/09/2013, Carminati, Rv.258689-01; Sez.3, n.25047 del 25/05/2011, Piga, Rv.250677-01; Sez.3, n.22919 del 06/04/2006, Furini, Rv.234474-01).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Condannato per omicidio colposo quale datore di lavoro di fatto un socio unico di capitali: gli indici da cui si ricava l’esercizio di un “ruolo di diretta gestione dei lavoratori”
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un’altra sentenza del mese scorso (Cass.Pen., Sez.IV, 16 marzo 2021 n.10143) si è pronunciata sulle responsabilità di un datore di lavoro di fatto, condannando per omicidio colposo V.A., quale socio unico di capitali della C. S.r.l., a seguito dell’infortunio subito da due dipendenti della stessa, i quali “stavano eseguendo operazioni di movimentazione di un gruppo motore idraulico che doveva essere prelevato con apposita gru, manovrata dal G.DM., mentre il V.V. eseguiva le operazioni da terra; a un tratto, il braccio della gru si avvicinava alla linea elettrica aerea dell’alta tensione, generando un arco voltaico che cagionava la morte per folgorazione del V.V. e lesioni gravissime al G.DM. (amputazione della gamba destra).”  [Il reato di lesioni colpose si è estinto per prescrizione].
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La sentenza precisa che “il V.A., che era anche conduttore del fondo utilizzato come deposito attrezzi della società, risponde dell’infortunio nella qualità anzidetta (socio unico di capitali della C.) e in relazione alla sua posizione di datore di lavoro di fatto.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, è stato ravvisato in capo all’imputato “un ruolo di diretta gestione dei lavoratori, delle loro assunzioni e delle loro mansioni, di tal che egli doveva rispondere delle gravi manchevolezze registrate nel cantiere”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Cassazione, nello specifico, “la posizione di garanzia del V.A., in base a quanto emerge dalla sentenza impugnata e dalle emergenze probatorie ivi descritte, è quella del datore di lavoro di fatto: la Corte di merito infatti […] evidenzia che l’odierno ricorrente è stato indicato come proprio datore di lavoro da più di uno dei lavoratori che hanno deposto avanti il Tribunale (G.DM., C.), e che il teste R. ha riferito di essere stato assunto dal V.A. con il quale fece il colloquio di lavoro e che gli indicò le mansioni da svolgere.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre - prosegue la Corte - “le direttive sul lavoro da svolgere il mattino dell’incidente erano state impartite dall’imputato (è, ancora, il G.DM. a riferirlo). Inoltre, l’utilizzo del deposito da lui condotto in locazione da parte della C. non è stato formalizzato da alcun atto di cessione, ciò che è stato correttamente ritenuto sintomatico del grado di immedesimazione fra la figura del V. A. e quella della predetta società.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tutto ciò dunque rileva - conclude la Cassazione - in quanto “ai sensi dell’art.299, d.lgs.81/2008, «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art.2, comma 1, lett.b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti»; e che, in forza di tale previsione, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo perché “la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro”, in quanto “l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale (Sez.4, Sentenza n.10704 del 07/02/2012, Corsi, Rv.252676).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il titolare formale e il reale gestore di una attività (nella fattispecie: ristorante): le modalità di applicazione dell’art.299 del D.Lgs.81/08
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo questa breve rassegna, condotta come sempre senza pretese di esaustività, citando una sentenza di questo mese (Cass.Pen., Sez.IV, 15 aprile 2021 n.14196) che ha confermato la condanna di R.P.C. quale gestore di fatto di un ristorante per un infortunio occorso ad una cliente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dalle sentenze di merito è risultato che “la titolarità di fatto della posizione di garanzia in capo all’odierno ricorrente - diversamente da quanto si afferma nell’odierno ricorso e nell’atto di appello, ove si assume che la stessa derivi solo dalla dichiarazione del 2011 della figlia dell’imputato - emerge anche dalla testimonianza del M.llo E. dei Carabinieri di …, il quale ha riferito che R.P.C. era il gestore di fatto del ristorante, a gestione familiare, ed era sempre presente all’interno dello stesso.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ inoltre risultata provata “l’incontestata titolarità formale dell’attività in capo alla figlia dell’odierno ricorrente, che […] riferì che, di fatto, il ristorante lo gestiva il padre, perché lei ed il marito gestivano un altro locale in … e a … si recava saltuariamente, soprattutto la domenica o durante le ferie.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione sottolinea a questo punto che “appare fuori discussione che, in casi come quello che ci occupa, la responsabilità dell’amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente (Sez.4, n.49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv.261181).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ altrettanto vero, tuttavia, che tale posizione di garanzia si affianca, e non si sostituisce a quella del titolare apparente.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte chiarisce poi che “in tema di reati omissivi colposi, infatti, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purché l’agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre - precisa la Cassazione - “questa Corte ha chiarito che, in tema di infortuni sul lavoro, la previsione di cui all’art.299 D.Lgs.n.81 del 2008 (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi) per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pertanto “ne deriva che la codificazione della c.d. ‘clausola di equivalenza’ avvenuta con il predetto D.Lgs.n.81 del 2008 non ha introdotto alcuna modifica in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità penale concernente il datore di lavoro di fatto, i quali sono, pertanto, applicabili ai fatti precedenti all’introduzione dell’art.299 D.Lgs.n.81 del 2008, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di irretroattività della norma penale (Sez.4, n.10704 del 7/2/2012, Corsi, Rv.252676).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Pen. Sez.IV – Sentenza n. 11686 del 29 marzo 2021 - Caduta dal balcone privo di parapetto. Responsabilità del datore di lavoro di fatto e della Srl: irrilevante che l'imputato agisse da mero prestanome del padre
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Pen. Sez.IV – Sentenza n. 10143 del 16 marzo 2021 - Arco voltaico da contatto tra braccio della gru e linea elettrica. Responsabilità del socio unico di capitali quale datore di lavoro di fatto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 14196 del 15 aprile 2021 (u.p. 18 marzo 2021) - Pres. Piccialli – Est. Pezzella - P.M. Tassone - Ric. R.P.C..  - L'individuazione dei destinatari degli obblighi di cui alle norme antinfortunistiche deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate che prevalgono quindi rispetto alla funzione formale attribuita al soggetto.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 15:52:21 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/raccolta-sentenze-sul-datore-di-lavoro-di-fatto</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenze sicurezza sul lavoro,infortuni sul lavoro,81/08,sentenze datore di lavoro,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO: COME GESTIRE I MEZZI AZIENDALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-incendi-e-primo-soccorso-come-gestire-i-mezzi-aziendali</link>
      <description>Sull'obbligo o meno di dotare i mezzi aziendali di una cassetta di pronto soccorso e di un estintore portatile.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sull'obbligo delle dotazioni di sicurezza dei mezzi aziendali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Considerazioni sull'obbligo ai fini di una corretta applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., dotare i mezzi aziendali di una cassetta di pronto soccorso nonché di un estintore portatile
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una analisi prettamente giuridica per sapere se i mezzi aziendali devono essere obbligatoriamente dotati o meno di una cassetta di pronto soccorso e di un estintore antincendio portatile,  fa spostare il tema sulla riflessione in merito all'interpretazione del "mezzo aziendale" come luogo di lavoro  e cioè se il mezzo di trasporto aziendale è da considerarsi o meno un luogo di lavoro ai fini dell’applicazione del decreto legislativo medesimo, argomento sul quale si è discusso a lungo facendo riferimento alla definizione che di “luogo di lavoro” dà lo stesso decreto legislativo con l’art. 62 e alle disposizioni di sicurezza che vanno applicate per tali luoghi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo il comma 1 dell’art. 62 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., infatti, inserto nel Titolo II sui luoghi di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e secondo il comma 2 dello stesso art. 62:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a)
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ai mezzi di trasporto;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) ai cantieri temporanei o mobili;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          c) alle industrie estrattive;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          d) ai pescherecci
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento poi alla cassetta di pronto soccorso, l’art. 2 comma 1 lettera a) del Decreto 15/7/2003 n. 388, contenente il regolamento recante le disposizioni sul pronto soccorso aziendale, fa sempre riferimento a aziende o unità produttive o a luoghi di lavoro. Secondo lo stesso infatti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 sul primo soccorso inoltre  ha disposto che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e con il comma successivo ha disposto che le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio fossero individuati con il suddetto decreto ministeriale n. 388/2003.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quindi, per quanto riguarda la tenuta della cassetta di pronto soccorso, facendo sia il D. Lgs. n. 81/2008 che il D.M. n. 388/2003 riferimento alle “aziende o unità produttive” e escludendo il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 62 comma 2 l’applicazione delle diposizioni sui luoghi di lavoro di cui al Titolo II ai mezzi di trasporto, non si ritiene, in risposta alla prima parte del quesito formulato, che sussista l’obbligo, da un punto di vista strettamente giuridico, di tenere sui mezzi aziendali una cassetta di pronto soccorso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Analogo discorso vale per la tenuta sui mezzi aziendali di un estintore portatile. Le disposizioni sulle misure di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro sono contenute nel comma 2 dell’art. 46 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla prevenzione incendi secondo cui:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           e per quanto riguarda i mezzi di estinzione, nel comma 1 lett. e-bis dell’art. 43 sulla gestione delle emergenze dello stesso decreto legislativo secondo cui:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          disposizioni queste che, anche in questo caso, fanno riferimento sempre ai luoghi di lavoro per cui anche per quanto riguarda gli estintori non si ritiene, da un punto di vista strettamente giuridico, che sussista l’obbligo di dotare i mezzi aziendali di un estintore portatile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Comunque, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come spesso ha sostenuto lo scrivente, bisogna distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno fare per quanto riguarda l’adozione delle misure di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori. Non sempre il rispetto degli obblighi, infatti, costituisce una garanzia di sicurezza e una sufficiente misura di prevenzione e spesso per la scelta e l’adozione delle misure di prevenzione il D. Lgs. n. 81/2008 fa riferimento agli esiti della valutazione dei rischi da fare con la collaborazione del medico competente e del RSPP.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il consiglio, pertanto, che viene da dare ai datori di lavoro è di dotare comunque il mezzo aziendale sia di una cassetta di pronto soccorso che di un estintore portatile se, a seguito della valutazione dei rischi e in considerazione del tipo di attività svolta, emerge l’opportunità se non la necessità di farlo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/antincendio++primo+soccorso+emergenza.png" length="7494" type="image/png" />
      <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:15:02 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-incendi-e-primo-soccorso-come-gestire-i-mezzi-aziendali</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,gestione delle emergenze,D.Lgs. 81/08,prevenzione incendi,primo soccorso,sicurezza antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: ANALISI DEL NUOVO PROTOCOLLO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-analisi-del-nuovo-protocollo</link>
      <description>Le novità del protocollo condiviso del 6 aprile 2021 relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Focus su spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Protocollo COVID-19: ci sono novità sulle riunioni e sulla formazione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le novità del protocollo condiviso del 6 aprile 2021 relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Focus su spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           .
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Da una analisi del “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (versione 6 aprile 2021) come sappiamo emergono alcune delle novità rispetto alla precedente versione del 24 aprile 2020.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le novità riguardano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Modalità di ingresso in azienda
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          6. Dispositivi di Protezione Individuale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          8. Organizzazione aziendale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il confronto tra le versioni del 24 aprile 2020 e del 6 aprile 2021
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se ci soffermiamo al punto 10 del Protocollo per fare innanzitutto un raffronto dei due testi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo dalla versione del 2020 (24 aprile 2020):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E arriviamo alla versione del 6 aprile 2021 (abbiamo evidenziato alcune delle novità):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale,
            &#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria,
            &#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
        
            E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le novità del protocollo condiviso: gli spostamenti e le riunioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come si può vedere le differenze riguardo agli spostamenti interni e alle riunioni sono invero poche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella Guida CISL si segnala, nel commento del nuovo protocollo, che “gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali” e si ricorda che, malgrado il divieto di riunioni in presenza queste sono consentite “solo però nel caso in cui le stesse vengano ritenute di carattere necessario e urgente, nell’impossibilità di poterle svolgere in modalità da remoto (sempre scelta prioritaria), dove la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, un’adeguata pulizia e areazione dei locali ed inoltre (frutto della revisione del 6 Aprile 2021), l’uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ora al tema della formazione, partendo da quanto indicato nella Nota di Confindustria dove si indica che “i Ministeri stipulanti hanno ritenuto di uniformare la previsione del Protocollo a quella del DPCM in vigore, che contiene aperture sulla formazione e aspetti poco chiari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le novità del protocollo condiviso: la formazione e l’aggiornamento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla formazione la Guida CISL ricorda che nel nuovo Protocollo condiviso “si conferma che gli eventi e la formazione d’aula, anche obbligatoria, sono sospesi, “se non in base (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021) a particolari deroghe introdotte dalla normativa vigente. In tal senso, (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) sono consentiti in presenza, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda solo per i lavoratori interni (nel rispetto delle disposizioni emanate dalle singole regioni), i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, così come anche l'attività formativa, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Formazione che deve avvenire “in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio previste dal « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» a cura dell’INAIL”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente rimane “sempre consentita, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Apparentemente, dunque, ben poche variazioni rispetto a quanto già si faceva, con riferimento alle precedenti aperture normative alla possibilità di formazione in presenza durante l’emergenza COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia, ed è il motivo per cui abbiamo iniziato l’articolo confrontando i testi delle due versioni del 2020 e del 2021, nel nuovo protocollo è stata rimossa una parte, quella che indicava che “il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cambiamento, questo, non da poco.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed infatti riprendiamo, a questo proposito, il commento della Nota di Confindustria:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “La riapertura della possibilità di svolgere la formazione e l’aggiornamento sulla salute e sicurezza anche in presenza comporta il venir meno della previsione secondo la quale era consentito lo svolgimento di specifiche mansioni anche in caso di mancato aggiornamento. Questo anche in considerazione del progressivo ritorno alla normalità delle attività produttive”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se poi realizziamo, come detto a inizio articolo, che il nuovo Protocollo è in attesa di recepimento in un atto normativo o regolamentare (secondo la Nota di Confidustria addirittura fino ad allora “resta pienamente in vigore il Protocollo nel testo precedente e richiamato dal DPCM del 2 marzo 2021”) è evidente che attualmente ci sia poca chiarezza. Anche se alla luce di queste novità risulta opportuno, in definitiva, provvedere, quanto prima, all’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza eventualmente accantonata per la deroga prevista nelle precedenti versioni del Protocollo condiviso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ Guida aggiornata e rinnovata per la revisione del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del recente ‘Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro’ (siglato il 6 aprile 2021)”, a cura di Cinzia Frascheri, responsabile nazionale CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro (formato PDF, 0,97 MB).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ Nota di commento al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, nota da Confindustria nazionale (formato PDF, 421 kB).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo condiviso sottoscritto il 6 aprile 2021.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="10830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 06:18:49 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-analisi-del-nuovo-protocollo</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PREVENZIONE INCENDI: PRESIDI ANTINCENDIO E CONTROLLI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-incendi-presidi-antincendio-e-controlli</link>
      <description>Un documento Inail sulla protezione attiva antincendio si sofferma sul controllo dell’incendio con riferimento al Codice di prevenzione incendi. Focus sugli estintori, sulle loro prestazioni antincendio e sull’impianto di spegnimento idrico ad idranti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Controllo incendi: quali sono le caratteristiche di estintori e idranti?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail sulla protezione attiva antincendio si sofferma sul controllo dell’incendio con riferimento al Codice di prevenzione incendi. Focus sugli estintori, sulle loro prestazioni antincendio e sull’impianto di spegnimento idrico ad idranti.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Codice di prevenzione incendi si occupa della problematica del controllo dell’incendio nel capitolo S.6. e tale misura ha come scopo – con riferimento alle Norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 - “l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per la sua protezione di base, attuata solo con estintori, e per la sua protezione manuale o protezione automatica finalizzata al controllo dell'incendio o anche, grazie a specifici impianti, alla sua completa estinzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            E i presidi antincendio considerati – continua il Codice – “sono gli estintori d’incendio e i seguenti impianti di protezione attiva contro l'incendio, di seguito denominati impianti: la rete di idranti, gli impianti manuali o automatici di controllo o di estinzione, ad acqua e ad altri agenti estinguenti”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare la “misura” relativa al controllo dell’incendio e specialmente a fornire diverse informazioni su questo tema e sui vari presidi utilizzabili è la pubblicazione “ La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dell’incendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e calore” che nasce come risultato della collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Controllo dell’incendio: caratteristiche e utilizzo degli estintori
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento illustra in rapida carrellata alcuni dei principali presidi antincendio esistenti, partendo dagli estintori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che gli estintori, che “rappresentano mezzi di primo intervento utilizzati per i principi d’incendio”, “non risultano efficaci per incendi in fase più avanzata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli estintori antincendio si distinguono fra:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             portatili (“normalmente fino a 6 kg/6 l”)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             carrellati (“anche fino a 150 kg”).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel documento si riportano anche gli specifici riferimenti del Codice di prevenzione incendi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso il “parametro fondamentale caratterizzante la prestazione antincendio dell’estintore è la capacità estinguente, data dal numero che precede l'indicazione della classe di fuoco; essa rappresenta la capacità di spegnimento (definita dallo standard di omologazione) della classe di fuoco considerata. La classe C si assegna a discrezione del fabbricante solo su estintori a polvere”. Non sono più previste dagli standard di prova e caratterizzazione antincendio - – continua il documento – “prove per la misura della prestazione di spegnimento di incendi di gas: questo tipo di incendi non si spegne, bensì si intercetta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che altri parametri sono connessi “alla natura dell’estinguente, correlato alle classi d’incendio” (con riferimento alla tab. S.6-3 del Codice), che “possono variare dalla polvere, alla CO2, alla schiuma, all’acqua, ecc..”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che completano il quadro delle prestazioni degli estintori “gli effetti che potrebbe generare l'espulsione dell'agente estinguente sugli occupanti e sui beni presenti nei luoghi protetti con tale presidio. In linea generale, l'impiego degli estintori a polvere è fortemente sconsigliato in luoghi chiusi in quanto potrebbe generare una riduzione di visibilità tale da ridurre le capacità di esodo delle persone o inficiare l’esito di altre azioni di messa in sicurezza. Anche in ambito ospedaliero sanitario e in tutti i luoghi ove si volessero preservare i beni (macchinari, attrezzature, ecc.) l'impiego di estintori a polvere è fortemente sconsigliato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Controllo dell’incendio: impianto di spegnimento idrico ad idranti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alle reti di idranti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che l’impianto di spegnimento idrico ad idranti (Codice: S.6.3) “è il più utilizzato per la lotta manuale agli incendi. Naturalmente, occorre prioritariamente verificare la compatibilità dell’estinguente idrico in funzione delle caratteristiche degli occupanti, della eventuale protezione dei beni, e della tipologia degli scenari d’incendio ipotizzati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare le reti di idranti “comprendono l’alimentazione idrica, la rete di tubazioni fisse, preferibilmente chiuse ad anello, ad uso esclusivo, gli attacchi di mandata per autopompa, le valvole e gli apparecchi erogatori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento accenna alle caratteristiche della rete idrica di idranti, “necessarie al fine di conferire all’impianto i requisiti richiesti in termini di affidabilità e funzionalità (vedi norma UNI 10779):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Autonomia della rete di idranti da altre utilizzazioni (es.: reti sanitarie);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Caratteristiche idrauliche di pressione e portata adeguate;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Configurazione ad anello della rete di idranti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Protezione dell’intera attività;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Possibilità di sezionamento dell’impianto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Disponibilità di riserva idrica e di pressione adeguata;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ridondanza del gruppo pompe (alimentazioni diversificate);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Protezione della rete dalla corrosione e dagli agenti atmosferici (ad es.: dal gelo)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che le reti idriche con naspi “rappresentano un’alternativa alle reti di idranti per le attività a rischio basso; sono solitamente collegate alla rete sanitaria e presentano tubazioni circolari semirigide in gomma”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta poi immagini rappresentative di vari schemi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             schema reti di idranti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             schema reti di naspi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             schema sistema di protezione esterna.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo segnalando che il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche sugli impianti e i sistemi automatici di controllo o di estinzione dell'incendio con riferimento ai sistemi sprinkler e agli impianti di spegnimento con estinguenti di tipo gassoso, ad aerosol, a polvere, a schiuma, ad acqua nebulizzata, a diluvio, a deplezione (riduzione) della concentrazione di ossigeno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ La protezione attiva antincendio. Focus sulle misure S.6, S.7 e S.8 del Codice di prevenzione incendi. Controllo dell’incendio. Rivelazione ed allarme. Controllo di fumi e calore”, realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) Filippo Cosi e Luciano Nigro - edizione 2019
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/presidi+antincendio+prevenzione+invendi.jpg" length="14597" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 06:32:29 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-incendi-presidi-antincendio-e-controlli</guid>
      <g-custom:tags type="string">Codice prevensione incendio,Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015,prevenzione incendi,rischio incendio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/presidi+antincendio+prevenzione+invendi.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>AMBIENTI CONFINATI E SOSPETTI DI INQUINAMENTO: IL FACTSHEET INAIL</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/ambienti-confinati-e-sospetti-di-inquinamento-il-factsheet-inail</link>
      <description>Un factsheet Inail si sofferma sulla formazione in aula e sull’addestramento in campo per le attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili. Formazione esperienziale, DPI, fit test, addestramento e simulatori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ambienti confinati: indicazioni Inail per la formazione e l’addestramento
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un factsheet Inail si sofferma sulla formazione in aula e sull’addestramento in campo per le attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili. Formazione esperienziale, DPI, fit test, addestramento e simulatori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’Inail ha pubblicato, per migliorare la prevenzione degli infortuni e in considerazione di alcune criticità, tre factsheet sugli ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento che evidenziano gli aspetti legislativi, l’incidenza e la gravità degli infortuni, le azioni e gli strumenti proposti dall’Inail a supporto della prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Factsheet che, tra le altre cose, sottolineano come, con riferimento al DPR 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, è mancata la definizione (che avrebbe dovuto essere compresa in uno specifico accordo mai siglato) di criteri, modalità, contenuti e durata per la formazione e l’addestramento dei lavoratori. E questo ha determinato – si indica nel factsheet dedicato agli aspetti legislativi – “lo sviluppo di modalità e metodologie non standardizzate e la mancanza dell’adozione di criteri condivisi per lo svolgimento delle diverse attività”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il factsheet Inail destinato proprio alla formazione, dal titolo “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Formazione in aula e addestramento in campo” e a cura di L. Di Donato, D. Freda, C. Console, L. Ricciardi, F. Cassandra, E. D’Alessandri, M. Pirozzi (Inail Dit), A. Cordisco (Inail Cte), D. Maccioni (Inail Direzione Territoriale Arezzo Siena).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Ambienti confinati e assimilabili: formazione e strumentazione
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Il factsheet ricorda che l’Inail ha realizzato un percorso di formazione esperienziale per la qualificazione dei lavoratori che possono trovarsi ad operare in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e il progetto correlato “vuole essere promotore di una codifica dei criteri, per lo svolgimento delle diverse attività che possono svolgersi all’interno di un ambiente confinato e o sospetto di inquinamento, la cui assenza determina gravi carenze formative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La formazione proposta – che è stata già erogata nel 2020 nell’ambito di un accordo di collaborazione siglato tra Inail Ricerca e Direzione territoriale Inail di Arezzo-Siena con Prefettura di Arezzo, Confindustria Toscana sud - delegazione di Arezzo e Confagricoltura di Arezzo – è “articolata in diverse sessioni teorico-pratiche in cui si integra l’approfondimento della normativa applicabile e la descrizione delle principali attrezzature, strumentazioni” e dpi in uso per il settore con il relativo addestramento e “con la formazione esperienziale realizzata attraverso l’uso di un simulatore fisico in grado di riprodurre diverse possibili condizioni tipiche che caratterizzano gli ambienti confinati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dal factsheet una tabella relativa alle attrezzature per il rilevamento di condizioni ambientali pericolose:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il factsheet sottolinea che negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento si rende necessario “l’utilizzo preventivo di strumentazione dedicata ad accertare la qualità dell’aria presente nell’ambiente dove è necessario accedere per effettuare operazioni, quali ad esempio quelle di manutenzione, regolazione e/o pulizia”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per l’attività di addestramento si prevede poi “una descrizione della strumentazione normalmente utilizzata per analizzare l’aria presente in un determinato ambiente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare si illustra “il funzionamento di uno strumento rilevatore di gas tossici quali O2, H2S, CO e gas combustibili che utilizza 4 sensori a regolazione variabile i quali emettono una segnalazione acustica nel caso in cui si raggiungano percentuali limite nell’ambiente. Tale strumento è realizzato in modo da permetterne l’utilizzo in condizioni ambientali gravose e garantendo la tenuta a polvere e ad acqua (grado di protezione IP 68) ed è in grado di resistere a test di caduta da una certa altezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che un’importante caratteristica di tale strumentazione “è la tipologia di sensori utilizzati e l’elettronica di controllo ormai posizionata direttamente all’interno dei sensori stessi che si possono quindi definire ‘smart sensor’. I sensori hanno una vita utile ben determinata di alcuni anni e lo strumento presenta un indicatore di durata che segnala anticipatamente la necessità di procedere alla loro sostituzione eliminando il problema del mancato funzionamento per fuori uso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso, preliminarmente all’uso di un rilevatore di gas è “fondamentale conoscere se lo stesso funzioni correttamente” e per tale motivo deve essere eseguito il “bump test” che consiste nella “semplice operazione di collegare il rilevatore ad una bombola che emette i gas che i sensori sono in grado di rilevare e verificare se gli allarmi acustici e luminosi (led) entrano in funzione al raggiungimento delle soglie impostate dal fabbricante”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al rilevatore di gas è poi possibile “applicare una pompa elettrica dotata di lancia, così da aumentare il grado di sicurezza nelle operazioni di rilevamento. Con tale implementazione, infatti si riesce a prelevare i campioni dell’aria ambiente da monitorare ad una distanza fino a 20 metri e più”. Ed è poi possibile interfacciare il rilevatore con un pc portatile e utilizzare un software per il settaggio, regolazione, monitoraggio ed estrapolazione dei dati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Ambienti confinati e assimilabili: analisi dell’aria e fit test
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che dall’analisi dell’aria “potrebbe scaturire la necessità di entrare nell’ambiente con un respiratore (semi o pieno facciale); è quindi opportuno procedere ad una verifica della sua efficacia” e nella successiva tabella, presa sempre dal factsheet, è mostrato un analizzatore/ contatore di particelle per l’esecuzione di Fit Test:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad esempio maschere di protezione (semi o pieno facciale) e respiratori mono uso (facciali filtranti), devono “garantire la giusta protezione a chi li indossa”. E la garanzia di protezione “è fornita, oltre che dalle certificazioni del costruttore, che ne definisce il livello e la tipologia di protezione al rischio residuo presente, anche dalla conformazione del viso dell’operatore che indossa tali dispositivi: più un dispositivo è aderente, più stabile sarà sul volto dell’utente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per verificare ciò – continuano gli autori - si deve “in successione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             individuare la maschera più idonea (per misura e adattamento al viso) al soggetto che la utilizza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             indossare la maschera scelta almeno 5 minuti e valutarne il comfort;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effettuare il Fit Test”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Fit Test “verifica la tenuta del dispositivo utilizzato rispetto agli agenti inquinanti presenti nell’ambiente di lavoro” e questo controllo “avviene facendo eseguire specifici esercizi e movimenti all’operatore per simulare le possibili condizioni che possono, durante le diverse fasi lavorative, inficiare la tenuta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Esistono due tipi di test:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fit Test qualitativo (QLFT): “può essere utilizzato solo per facciali filtranti e semi maschere (con filtri anti particolato o combinati). Il QLFT consiste nel simulare un ambiente inquinato attorno all’operatore attraverso l’uso di sostanze innocue, ma sensorialmente riconoscibili (es. saccarina sapore dolce); è un test che fa affidamento sui sensi dell’utente per verificare l’aderenza del dispositivo”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Fit Test quantitativo (QNFT): “prevede l’utilizzo di uno strumento che consente di misurare la differenza di particelle inquinanti penetrate all’interno della maschera da quelle presenti nell’ambiente senza la necessità dell’utilizzo di una camera di test”. Tale differenza “viene indicata da un valore numerico che prende il nome di ‘Fit Factor’”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che le metodologie codificate nei vari standard (OSHA standard 1910.134 - UNI 11719:2018) prevedono “l’esecuzione dei seguenti esercizi della durata di 1 minuto ciascuno:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             respirazione normale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             respirazione profonda;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             spostamento della testa a destra e a sinistra;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             alzare e abbassare la testa;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             leggere/parlare a voce alta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             piegamento sulla vita;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             respirazione normale ancora una volta”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             E a tali esercizi “si aggiunge un ulteriore test detto ‘della smorfia’ in cui il soggetto sorride o si acciglia per 15 secondi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Ambienti confinati e assimilabili: fasi di addestramento e simulatore
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il factsheet si sofferma anche sulle fasi di addestramento con il simulatore per ambienti confinati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’attività di addestramento in campo prevede, infatti, esercitazioni pratiche sull’uso corretto dei dpi, in particolare dei dispositivi anticaduta”, e per l’applicazione di “procedure adeguate con il supporto del simulatore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I partecipanti “sono addestrati attraverso:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la simulazione dell’applicazione delle procedure di analisi e degli accorgimenti preventivi prima dell’accesso agli ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento (valutazione del layout con segnalazione di eventuali variazioni rispetto al DVR fornito all’operatore, analisi preventiva dell’ambiente);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la simulazione di fasi di lavoro e spostamenti in contesti ambientali con diversi elementi che alterano le capacità cognitive dei lavoratori, ad esempio, la presenza di fumo, rumore e ostacoli;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la simulazione di procedure di emergenza con l’utilizzo dell’attrezzature di salvataggio e/o recupero del lavoratore quali il sistema di sollevamento, le imbragature anti caduta, la barella rigida, altro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ed è richiesta l’applicazione delle istruzioni ricevute attraverso l’esecuzione delle seguenti operazioni: “recupero con sistema di sollevamento; recupero con telo e barella; uso del respiratore; uso delle maschere facciali; percorso nel simulatore; uso delle imbragature; uso del rilevatore di gas”. Questa attività permette non solo di evidenziare il riscontro di quanto appreso, ma anche “di evidenziare rischi che potrebbero non essere considerati in prima battuta nel documento di valutazione dei rischi (DVR)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo segnalando che il factsheet, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta ulteriori approfondimenti, una tabella relativa alle attrezzature per le fasi di emergenza/recupero, le immagini esemplificative delle attività di addestramento e vari riferimenti normativi e bibliografici in materia di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Formazione in aula e addestramento in campo” e a cura di L. Di Donato, D. Freda, C. Console, L. Ricciardi, F. Cassandra, E. D’Alessandri, M. Pirozzi (Inail Dit), A. Cordisco (Inail Cte), D. Maccioni (Inail Direzione Territoriale Arezzo Siena), Factsheet edizione 2020 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ambienti+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="36337" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 06:32:43 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/ambienti-confinati-e-sospetti-di-inquinamento-il-factsheet-inail</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,DPR 177/2011,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,rischio ambienti confinati o sospetti di inquinamento,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ambienti+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ambienti+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CANCEROGENO: LA NUOVA NORMATIVA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-la-nuova-normativa</link>
      <description>Il decreto 11 febbraio 2021 e le conseguenze del recepimento ed attuazione delle direttive UE 2019/130 e UE 2019/983 in tema di esposizione professionale a cancerogeni e mutageni</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cancerogeni: recepimento delle direttive UE 2019/130 e UE 2019/983
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Il decreto 11 febbraio 2021 e le conseguenze del recepimento ed attuazione delle direttive UE 2019/130 e UE 2019/983 in tema di esposizione professionale a cancerogeni e mutageni.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Parliamo delle novità normative correlate al Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 con cui sono state recepite due direttive europee sempre in materia di protezione contro i rischi di agenti cancerogeni e mutageni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Recepimento ed attuazione delle direttive UE 2019/130 e UE 2019/983 in tema di esposizione professionale a cancerogeni e mutageni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “E’ ormai accertato che l'origine delle neoplasie sia riconducibile, nell'80% dei casi circa a fattori presenti nell'ambiente di vita, di cui il 90% è di natura chimica (identificabili nella dieta, come conseguenti ad abitudini voluttuarie quali fumo, alcool, all'inquinamento dell'ambiente di vita e di quello lavorativo). Il 2-8% circa sembra riconoscere un'origine professionale: questo dato deve essere però criticamente valutato, dal momento che esso appare inficiato dal cosiddetto effetto diluizione (ampia scala di potenziale azione che viene diluita dalle poche certezze dei fatti, in quanto l’eziologia di una neoplasia è spesso multipla e di difficile individuazione).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il NIOSH ritiene infatti sottostimata tale percentuale, ritenendo più verosimile attribuire alle cause professionali una quota del 20%”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con questa frase e diagramma si apriva un nostro recente approfondimento inerente la profonda mutazione normativa che le sostanze pericolose si trovano a vivere da circa un anno a questa parte.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di fatti, nel 2020, si inizia a parlare di un nuovo riferimento normativo destinato a divenire una pietra miliare del settore, il D.lgs. 44/2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Già nel passato anno sono state individuate e studiate nel dettaglio numerose sostanze chimiche potenzialmente pericolose che vanno ad aggiungersi a quelle già precedentemente riportate nell'Allegato XLII del Dlgs. 81/08.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad oggi è doveroso aggiungere un nuovo capitolo sulla scoperta delle sostanze e/o composti suscettibili di minacciare lo stato di salute della popolazione non solo lavorativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il giorno 11 febbraio 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il Ministero della Salute, ha recepito le Direttive comunitarie UE n. 2019/130 e 2019/983 attraverso un proprio Decreto ministeriale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          All’art.1 si chiarisce come, al fine di recepire le previsioni introdotte dalle due direttive comunitarie pocanzi citate, gli Allegati XLII e XLIII al Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 vengono sostituite dagli allegati I e II del Decreto 11/02/2021.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il recepimento delle due Direttive porta ad un ampliamento dell'Allegato XLII del D.Lgs 81/08: oltre ai primi sei processi già presenti, sono introdotti anche i “lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore” e “i lavori comportanti l'esposizione di gas di scarico dei motori diesel”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra le sostanze introdotte invece nell'Allegato XLIII che fissa i valori limite di esposizione professionale per sostanze cancerogene salta all'occhio la formaldeide.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'aldeide formica (CH2O) è un gas incolore, di odore irritante, è solubile in acqua. La formaldeide è comunemente messa in commercio al 37% con il nome di formalina, disinfettante e conservante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre ad essere rinvenuta in natura, essa deriva da processi di combustione di veicoli e industrie. Particolari attività lavorative in cui viene utilizzata sono l'imbalsamatura di animali, conservazione di campioni in istopatologia, concia dei pellami (impiego come pre-conciante nella concia all'olio e come ri-conciante in quella al cromo) e trattamento antipiega dei tessuti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'esposizione alla formaldeide può causare varie malattie professionali, individuate dal DM 10/06/2014: tracheobronchite, congiuntivite, dermatite irritative da contatto, dermatite allergica da contatto, asma bronchiale, tumore del nasofaringe, leucemia mieloide.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il valore limite ponderato su un turno lavorativo di 8 ore è fissato a 0,37 mg/m3, mentre il valore di breve durata (TLV-STEL, valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata, che si riferisce ad un periodo di 15 minuti e che prevede un massimo di esposizioni giornaliere pari a 4 con intervallo di tempo da intercorrere tra l’una e l’altra di almeno 60 minuti) è di 0,74 mg/m3. Per la formaldeide sono previste anche misure transitorie fino all'11 luglio 2024 per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione: 0,62 mg/m3.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altra sostanza di notevole interesse è rappresentata dal berillio e dai composti inorganici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il valore limite del berillio e dei suoi composti è di 0,0006 mg/m3, che dall'11 luglio 2026 si ridurrà ulteriormente ad 0,0002 mg/m3. Il berillio ed i suoi composti possono essere rinvenuti nella fusione e nella saldatura di leghe contenenti berillio; nel trattamento di rifiuti fluorescenti; nella produzione di ceramiche high-tech e refrattarie e nella produzione di vetri speciali. I polmoni sono l'organo bersaglio. Altre malattie professionali causate dal Berillio sono la Berilliosi cronica, malattia polmonare interstiziale granulomatosa, e la sensibilizzazione al Berillio, che si manifesta con tosse cronica secca, affaticamento, dolore toracico e dispnea.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le novità legislative introducono anche due sostanze importanti non solo per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche per la sicurezza alimentare ed ambientale: cadmio e suoi composti inorganici e acido arsenico, suoi sali e composti inorganici dell'arsenico. Assieme al berillio, i valori limite di esposizione professionale sono stati individuati dalla Direttiva 2019/983.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il cadmio, assieme a molti dei suoi composti inorganici, rientra nei criteri di classificazione come sostanza cancerogena 1B ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008. Inoltre, il cadmio, il nitrato di cadmio, l'idrossido di cadmio e il carbonato di cadmio rappresentano delle sostanze estremamente preoccupanti in base al Regolamento REACH 1907/2006. Il cadmio viene utilizzato nella produzione di batterie, come pigmento, nell'elettrodeposizione e nella produzione della plastica. L'esposizione del lavoratore avviene attraverso polveri e fumi aerodispersi. Tant'è che è necessario prendere in considerazione la frazione inalabile per valutare il valore limite di esposizione professionale fissato a 0,001 mg/m3 dall'11 luglio 2027, fino ad allora il livello limite è invece di 0,004 mg/m3. L'organo bersaglio sono i polmoni, per cui la cancerogenicità è confermata. Le intossicazioni acute da cadmio erano molto frequenti prima dell'avvento delle leggi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. I lavoratori, esposti a fumi di cadmio, sviluppavano febbre e una polmonite con esito mortale. Il considerando 18 della Direttiva 2019/983 suggerisce che “la fissazione di un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici proteggerebbe i lavoratori dalla loro tossicità sistemica, che colpisce prevalentemente reni e ossa. Il monitoraggio biologico può quindi contribuire alla protezione dei lavoratori sul posto di lavoro, ma solo quale strumento complementare al monitoraggio della concentrazione del cadmio e dei suoi composti inorganici nell'aria, ossia all'interno della zona di respirazione dei lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sul fronte degli alimenti, il Regolamento (CE) n. 1881/2006 fissa tenori massimi in diverse matrici, tra queste rientrano ortaggi e frutta e carni di bovini, ovini, suini e pollame (0,050 mg/kg); funghi, esclusi prataioli, orecchioni e Shiitake (1 mg/kg).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In base al D.Lgs 155/2010 sugli inquinanti dell'aria ambiente, il valore obiettivo fissato per il cadmio è 5 ng/m3. Ed è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il valore obiettivo, come definito dal D.Lgs 155/2010, è il “livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'acido arsenico, i suoi sali e la maggior parte dei composti inorganici sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1A. Inoltre, l'acido arsenico, il pentaossido di diarsenico e il triossido di diarsenico sono stati identificati come sostanze estremamente preoccupanti per cui è necessaria un'autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH 1907/2006 per il loro utilizzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'acido arsenico (AsH3O4) prevede il valore limite di esposizione professionale di 0,01 mg/m3, che troverà applicazione immediata ad eccezione del settore della fusione del rame dove si applicherà dall'11 luglio 2023. L'arsenicosi riscontra nella produzione e nell'impiego di farmaci veterinari; vetro; antiparassitari e topicidi; pigmenti per vernici, pitture e ceramiche; conservanti per il legno. Nella produzione di vetro, pitture, vernici, prodotti fitosanitari. Inoltre, è presente nella produzione di semiconduttori e nella lavorazione di leghe contenenti arsenico come impurezza. Polmone, vescica e cute sono gli organi bersaglio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il riso è la sostanza dove viene ricercato l'arsenico inorganico poiché esso va ad assorbire la sostanza dal suolo, immagazzinandola. Il Regolamento (CE) n.1881/2006 fissa i tenori massimi consentiti: il riso lavorato non parboiled ha un tenore massimo di 0,20 mg/kg; riso parboiled e riso semigreggio 0,25 mg/kg; cialde di riso 0,30 mg/kg; riso destinato alla produzione di alimenti per lattanti e per bambini 0,10 mg/kg.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da un punto di vista ambientale, il D.Lgs 155/2010 fissa come valore obiettivo 6 ng/m3.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre sostanze che hanno un'evidenza soprattutto a livello ambientale, ma che sono state introdotte anche nell'Allegato XLIII del D.Lgs 81/08 sono le emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea. Lo IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo. Il carbonio elementare, costituente principale di tali emissioni, è utilizzato come marcatore di esposizione. Il valore limite di esposizione professionale, calcolato come carbonio elementare, è fissato a 0,05 mg/m3. Tale valore sarà applicato dal 21 febbraio 2023, mentre per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore si applicherà dal 21 febbraio 2026.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In base alle monografie IARC, le esposizioni professionali sono registrate nelle miniere non metallifere, nei lavori stradali e quelli nel settore del trasporto pesante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si chiude così questo approfondimento sull’esposizione ai “nuovi cancerogeni” introdotti con la recente normativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Essendo coinvolte sostanze che non hanno un interesse solo a livello lavorativo, ma anche a livello igienico e sanitario per tutta la popolazione, abbiamo cercato di sfruttare la preparazione a 360 gradi in possesso di noi Tecnici della prevenzione per offrire una panoramica completa sul tema.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, le ultime note riguardano i recepimenti delle Direttive: la n.130 è stata recepita nel mese di febbraio 2021, mentre la n.983 sarà recepita completamente entro l’11 giugno 2021.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto 11 febbraio 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute - Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019, nonché della direttiva (UE) 2019/983 del 5 giugno 2019 che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png" length="14750" type="image/png" />
      <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 06:17:32 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-la-nuova-normativa</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio cancerogeno e mutageno,81/08,rischio cancerogeno,scenari di esposizione,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LE MACCHINE SENZA SISTEMI DI PROTEZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-macchine-senza-sistemi-di-protezione</link>
      <description>La eventuale responsabilità del costruttore per avere progettato o fabbricato un macchinario privo dei requisiti di sicurezza non esclude quella del datore di lavoro che lo utilizza, sul quale grava comunque l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla responsabilità per una macchina priva dei requisiti di sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La eventuale responsabilità del costruttore per avere progettato o fabbricato un macchinario privo dei requisiti di sicurezza non esclude quella del datore di lavoro che lo utilizza, sul quale grava comunque l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È un’altra sentenza questa da inserire fra quelle sulla sicurezza delle macchine perché riguarda l’infortunio di un lavoratore accaduto in una azienda tessile rimasto mortalmente intrappolato, inizialmente con una mano e poi con il resto del corpo, in un macchinario fra un rullo e il tessuto in fase di avvolgimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La colpa addebitata al datore di lavoro dell’azienda era consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in nesso di causa con l'infortunio per averne determinato l'accadimento. La macchina presso la quale era avvenuto l’infortunio non era risultata dotata di sistemi di protezione atti ad eliminare i rischi meccanici di trascinamento e di intrappolamento dovuti agli elementi in movimento e era risultata non rispondente ai requisiti e alle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie. La Cassazione nel decidere sul ricorso presentato dall’imputata ha richiamato un principio più volte citato in altre precedenti sentenze riguardanti la individuazione della responsabilità nel caso che l’infortunio sul lavoro fosse risultato legato alla mancata sicurezza delle macchine.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La eventuale responsabilità del costruttore di un macchinario, ha precisato in merito la suprema Corte, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione dello stesso, non esclude comunque la responsabilità del datore di lavoro che lo utilizza, gravando infatti su di esso l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. A detta regola, ha aggiunto la suprema Corte, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un suo vizio di progettazione o di costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il fatto, le sentenze di condanna e il ricorso per cassazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il GIP del Tribunale, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato il Presidente del C.d.A. di una società alla pena di un anno di reclusione poiché ritenuta responsabile del delitto di cui agli artt. 589, commi 1 e 2, e 40, comma 2, c.p., per avere cagionato per colpa, quale datore di lavoro, il decesso di un lavoratore dipendente con la qualifica di operaio tessitore rimasto infortunato presso una macchina tessitrice della propria azienda. Il lavoratore, al momento dell'infortunio si trovava in particolare in corrispondenza di un gruppo della macchina, costituito essenzialmente da cilindri rotanti aventi la funzione di favorire lo scorrimento di un tessuto in lavorazione allorquando è rimasto intrappolato, inizialmente con una mano, poi con il resto del corpo, fra un cilindro e il tessuto che si stava avvolgendo sullo stesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La colpa dell'imputata sarebbe consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in nesso di causa con l'infortunio in quanto ne avevano determinato l'accadimento. In particolare alla stessa era stata contestata l’inosservanza degli artt. 71 comma 1 e 87 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/08 in quanto avrebbe messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai requisiti di cui all'art. 70, inidonee ai fini della salute e sicurezza e non adeguate al lavoro da svolgere, e non utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. Più nel dettaglio, la macchina presso la quale era avvenuto l'infortunio non sarebbe stata dotata di sistemi di protezione atti ad eliminare i rischi meccanici (nello specifico i rischi di trascinamento ed intrappolamento) dovuti agli elementi mobili della macchina (rulli) ed al materiale di processo in corso di avvolgimento, oltre alla inosservanza degli artt. 28, comma 2, lettera a) in quanto non avrebbe provveduto a redigere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa, dell’artt. 28, comma 2, lettere b) e c), in quanto il Documento di Valutazione dei Rischi prodotto non conteneva l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati e, conseguentemente, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e ancora inosservanza degli artt. 37 comma 1, in quanto non avrebbe assicurato che ciascun lavoratore, ivi compreso l’infortunato, ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Appello, adita dall'imputato, ha confermata la sentenza di primo grado e contro la stessa l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, adducendo varie motivazioni. Il ricorrente ha innanzitutto sostenuto che l'art. 1 dell'all. 1 alla direttiva macchine 2006/42/CE prevede che sia il fabbricante obbligato a garantire una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono le macchine, le quali devono essere progettate e costruite tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. La ricorrente ha affermato, altresì, che il modello di macchina in questione era in commercio da oltre vent'anni e se il problema individuato come fonte di responsabilità fosse stato tanto evidente sarebbe emerso e sarebbe stato segnalato da almeno uno delle centinaia di acquirenti, direttamente al fabbricante consentendo a quest'ultimo di intervenire per rimediare, segnalando il problema ai precedenti acquirenti. Gli stessi tecnici della ASL che avevano certamente visionato la macchina in precedenti occasioni, tra l’altro, non avevano segnalato nulla né in trenta anni di uso si era mai verificato alcun infortunio. Nell’infortunio inoltre era stato utilizzato un passaggio non correttamente per cui lo stesso era da attribuire a un comportamento anomalo, non previsto né prevedibile del lavoratore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione la quale, in merito alla responsabilità del costruttore, ha rammentato che la sua eventuale responsabilità, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude comunque la responsabilità del datore di lavoro che utilizza il macchinario stesso, gravando su di esso l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzarlo e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. A detta regola può farsi eccezione, ha aggiunto la suprema Corte, nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza e a proposto ha citato numerose precedenti sentenze fra cui la n. 16941 del 20 aprile 2010 della IV Sezione penale, pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano del 27/9/2010.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quanto alla disposizione cautelare violata, ha ricordato la Sez. IV, l'art. 71 D. Lgs. 81/2008, fa obbligo al datore di lavoro o al suo delegato alla sicurezza di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti alla sua utilizzazione, a meno che questa non presenti un vizio occulto. Nel caso in esame, è risultato pacifico che la macchina era sprovvista di dispositivi di protezione idonei. L'assunto. inoltre, secondo cui la macchina aveva funzionato senza cagionare problemi per oltre vent'anni ha ricordato la Sez. IV, non ha esonerato da responsabilità la ricorrente, atteso che l'utilizzazione di un macchinario non conforme alle disposizioni a tutela della sicurezza, ancorché protratta nel tempo senza incidenti e anche qualora sia risultata esente da censure in occasione di precedenti ispezioni, non esime comunque da responsabilità il datore di lavoro o il soggetto cui è demandata nell'ambito dell'impresa la cura della prevenzione degli infortuni sul lavoro e ha citato a proposito come precedente la sentenza n. 4513 del 03/02/2016 della IV sezione penale, pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano del 29/3/2016.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte del merito quindi, secondo la Sez. IV, aveva fatto buon uso dei principi surriportati, affermando che grava sul datore di lavoro il dovere di “controllare e verificare con la massima attenzione, che l'apparecchiatura non possa cagionare danni fisici di alcun tipo, agli addetti a quella macchina”. Nel caso in esame il macchinario era altamente pericoloso, per l'espressa grave violazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008, pericolosità rilevabile 'ictu oculi' e non prevista neppure nel DUVRI. Non era risultato vero, infatti ha osservato la Sez. IV, quanto sostenuto dalla difesa e cioè che per avvicinarsi al grosso rullo sul quale si andava ad arrotolare la stoffa il lavoratore dovesse assumere una posizione innaturale, o ci fosse un passaggio di soltanto 50 centimetri in quanto in realtà, come era perfettamente emerso dall’esame delle fotografie allegate alla sentenza, vi era uno spazio tale da permettere il passaggio di qualsiasi persona oltre ad essere di pronta intuizione che nella quotidianità, i lavoratori, invece di girare attorno all'intera linea di produzione, avrebbero spesso e volentieri dimezzato il percorso passando attraverso quel varco. Era evidente quindi la presenza di un gravissimo pericolo per cui la zona andava attentamente segregata, con paratie eventualmente mobili e la cui apertura doveva bloccare immediatamente la macchina. Proprio per evitare questo tipo di incidente, ha quindi evidenziato la suprema Corte, “erano previsti dalla direttiva UNI EN ISO 00000-1 specifici dispositivi, che però su tale macchina non erano stati montati” o “erano stati montati in modo assolutamente errato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Cassazione ha dichiarato in definitiva inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che ha liquidate in 4000 euro oltre accessori di legge.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 5794 del 15 febbraio 2021 (u. p. 26 gennaio 2021) -  Pres. Menichetti – Est. Tanga – P.M. Fimiani - Ric. C.F.M. - La eventuale responsabilità del costruttore per avere progettato o fabbricato un macchinario privo dei requisiti di sicurezza non esclude quella del datore di lavoro che lo utilizza sul quale grava comunque l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 06:45:54 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-macchine-senza-sistemi-di-protezione</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,81/08,sicurezza macchine,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,direttiva 2006/42/CE,Direttiva macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: INGRESSI IN AZIENDA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-ingressi-in-azienda</link>
      <description>Le novità dell'ultima versione del protocollo condiviso relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Focus sulle nuove modalità di ingresso in azienda.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Nuovo protocollo condiviso: quali sono le novità per l’ingresso in azienda?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le novità dell'ultima versione del protocollo condiviso relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Focus sulle nuove modalità di ingresso in azienda.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei giorni scorsi abbiamo presentato il nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021. Un documento che “aggiorna e rinnova i precedenti accordi” che si sono rivelati strumenti cardine per la gestione delle misure per l’emergenza COVID-19 in azienda e per coniugare “la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per fare un approfondimento delle indicazioni e delle novità, in realtà poche, del nuovo protocollo – che dovrà essere recepito in un atto normativo o regolamentare, come è stato per le precedenti versioni – facciamo riferimento al documento “Guida aggiornata e rinnovata per la revisione del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del recente ‘Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro’ (siglato il 6 aprile 2021)”. Questa guida, curata da Cinzia Frascheri (responsabile nazionale CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro), segnala gli interventi principali di revisione del protocollo aziendale anti-contagio adottato in ogni realtà lavorativa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento sottolinea priorità, punti consolidati e punti cardine del protocollo e indica le parti che sono state modificate rispetto alle precedenti versioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modalità di ingresso in azienda
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivi di Protezione Individuale
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             organizzazione aziendale
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Modalità di ingresso in azienda: i nuovi riferimenti normativi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le novità del protocollo relative alle modalità di ingresso in azienda dipendono anche dai nuovi riferimenti normativi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne riprendiamo alcuni citati anche nel Protocollo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: sulla misura della quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: sui cosiddetti “lavoratori fragili”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: sulle misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Modalità di ingresso in azienda: le parti confermate
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell Guida si sottolinea che riguardo alla modalità di ingresso in azienda si conferma, come già previsto nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, che “il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea”. Si conferma, inoltre, che il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della eventuale preclusione dell’accesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo a questo proposito le stesse parole del Protocollo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni (nelle note si indica che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (anche qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, si “ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali”).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Modalità di ingresso in azienda: le novità della versione del 6 aprile 2021
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alle principali novità del nuovo protocollo riguardo alle modalità di ingresso in azienda come descritte nella guida che stiamo presentando.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel protocollo ora c’è un preciso rimando alla normativa vigente – “già modificata riguardo ai riferimenti riportati nel testo” – in materia di assenza dal lavoro, a seguito di contagio (non riconducibile a cause lavorative) “per la quale è prevista l’equiparazione a malattia e l’assenza, per le stesse ragioni, per i lavoratori fragili (- lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; - lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) per i quali è stato precisato - dal DL Sostegni - che tale assenza è equiparata a ricovero ospedaliero - fino al 30 giugno 2021- non computabile ai fini del periodo di comporto)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un'altra novità frutto dell’ultima revisione del 6 Aprile 2021 – e “di opposta direzione a quanto dapprima previsto (con circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, rettificata con specifica circolare, sempre del ministero della salute, n. 15127 del 12 aprile 2021)” – è relativa alle indicazioni per la “riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 per i lavoratori positivi oltre il 21° giorno (‘casi positivi a lungo termine’).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Essi, difatti, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario”. C’è poi un preciso rimando nei termini previsti dalla circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 (confermati dalla circolare del 12 aprile 2021, cit.), per la gestione delle riammissioni al lavoro per i “casi positivi asintomatici” e per i “casi positivi sintomatici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un ulteriore rimando – sempre frutto della revisione del 6 Aprile 2021 - è stato introdotto per quanto concerne la gestione degli affollamenti e di situazioni a rischio contagio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo anche in questo caso le parole del Protocollo che indica che “al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al dPCM vigente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo ai prossimi articoli l’approfondimento relativo alle altre novità correlate al nuovo protocollo condiviso per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Guida aggiornata e rinnovata per la revisione del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del recente ‘Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (siglato il 6 aprile 2021)”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg" length="45983" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 07:25:38 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-ingressi-in-azienda</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Rischio Coronavirus,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LE VACCINAZIONI IN AZIENDA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-vaccinazioni-in-azienda</link>
      <description>Pubblicate le indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro. Requisiti preliminari, adesione dell’azienda, formazione, gestione dei consensi e programmazione seconda dose.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Vaccinazione COVID-19: quali sono i requisiti per i luoghi di lavoro?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicate le indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro. Requisiti preliminari, adesione dell’azienda, formazione, gestione dei consensi e programmazione seconda dose.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La diffusione delle vaccinazioni sul territorio e la disponibilità dei vaccini stanno assumendo ormai un ruolo determinante nelle strategie di gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Ed è per questo motivo che torniamo oggi a parlare di vaccinazioni con riferimento alle varie indicazioni e linee guida che, in coerenza con il “ Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “ Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, permettono di realizzare dei punti di vaccinazione anche nei luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Stiamo parlando sia del “ Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” - “adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali” – sia delle “ Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” a cui lo stesso protocollo rimanda come documento di riferimento per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Presupposti, adesione dell’azienda e requisiti preliminari
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nelle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” – elaborate da Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail – sono presentati – come già ricordato dal nostro giornale – i sei presupposti imprescindibili ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la disponibilità di vaccini
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la disponibilità dell’azienda
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato” nelle presenti Indicazioni ad interim
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi, riguardo all’adesione, che le aziende o le Associazioni di categoria di riferimento che scelgono aderire all’iniziativa ne danno “comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, secondo modalità da disciplinare a livello della Regione o Provincia Autonoma, la quale, verificata la disponibilità dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l’avvio dell’attività, concorda le modalità di ritiro dei vaccini a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre chi ritirerà il vaccino “dovrà garantirne la corretta gestione con particolare riferimento al mantenimento della catena del freddo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre a livello di organizzazione dell’attività, il documento presenta alcuni requisiti preliminari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che per l’avvio dell’attività, “è necessario che l’azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. Per favorire anche i datori di lavoro con poche lavoratrici e lavoratori o altre forme di attività, sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria, o nell’ambito della bilateralità, destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini. Resta inteso che la lavoratrice/il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Resta inteso 
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            che “gli ambienti dedicati all’attività, purché adeguatamente attrezzati, possono essere interni, esterni o mobili, in considerazione di specifiche esigenze di natura organizzativa”. E “l’idoneità degli ambienti destinati all’attività è valutata da parte dell’Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Formazione, registrazione, gestione dei consensi e oneri
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono diversi gli aspetti operativi su cui si soffermano le “Indicazioni ad interim”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne riassumiamo alcuni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             formazione e informazione: “si rende disponibile, da parte del Servizio Sanitario Regionale, l’accesso a specifici materiali formativi/informativi predisposti a livello nazionale e regionale”. Si indica che il personale coinvolto nelle operazioni di vaccinazione  “effettuerà il corso FAD EDUISS “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV- 2/Covid-19”, che verrà integrato con uno specifico modulo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro a cura di INAIL in collaborazione con ISS”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gestione del consenso: ricordando che l’adesione da parte della lavoratrice/del lavoratore è volontaria, il documento indica che il medico vaccinatore “informa il soggetto in merito alla vaccinazione, illustra i contenuti dell’informativa ministeriale e acquisisce il valido consenso alla vaccinazione, utilizzando la modulistica unificata predisposta a livello nazionale” (al documento sono allegati due esempi di moduli);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             registrazione della vaccinazione: “la registrazione della vaccinazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione, direttamente nel luogo di vaccinazione, durante il periodo di osservazione post vaccinazione. La registrazione deve essere effettuata secondo le modalità previste nella Regione/Provincia Autonoma di riferimento. Per la registrazione di una eventuale reazione avversa si dovranno utilizzare le modalità di segnalazione previste dalla Regione/Provincia Autonoma di riferimento, nel rispetto della normativa vigente”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             oneri: “tutti gli oneri sono a carico del Datore di lavoro o delle Associazioni di categoria di riferimento, ad eccezione dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), della messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione dell’attività vaccinale”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Osservazione post vaccinazione e programmazione seconda dose
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo all’osservazione post vaccinazione il documento evidenzia che “dopo l’esecuzione delle vaccinazioni il personale vaccinatore deve invitare il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale, allo scopo di intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza, ed è quindi necessaria la previsione di risorse adeguate alla gestione delle stesse. Si raccomanda in ogni caso che eventuali soggetti a rischio siano indirizzati all’Azienda Sanitaria di riferimento ai fini della vaccinazione in ambiente protetto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine il documento presenta linee di indirizzo anche per la seconda dose.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che l’azienda assicurerà “la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino. I vaccini non sono intercambiabili e la seconda dose, deve essere effettuata con lo stesso vaccino utilizzato per la prima dose. Anche l’intervallo tra prima e seconda dose deve rispettare quanto previsto per lo specifico vaccino”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura delle indicazioni per coloro che dovessero manifestare una reazione grave alla prima dose o una reazione locale a insorgenza ritardata (ad es. eritema, indurimento, prurito) intorno all’area del sito di iniezione dopo la prima dose.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che in coerenza con la Circolare del 3 marzo 2021 del Ministero dalla Salute, “è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “ Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, versione dell’8 aprile 2021, documento elaborato da Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza delle Regioni con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg" length="110762" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 06:20:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-vaccinazioni-in-azienda</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,vaccino COVID-19,Vaccinazione COVID-19,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: IL NUOVO DECRETO SUGLI OBBLIGHI VACCINALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-nuovo-decreto-sugli-obblighi-vaccinali</link>
      <description>Le indicazioni del nuovo decreto-legge in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: il nuovo decreto-legge e gli obblighi vaccinali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni del nuovo decreto-legge in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi mesi l’emergenza COVID-19  ha focalizzato l’attenzione non solo sui rischi delle malattie infettive, ma anche su quello delle misure necessarie per contrastarle a partire, laddove presenti, dei vaccini. Ed è indubbio che riguardo al virus SARS-CoV-2 la vaccinazione costituisce oggi l’arma fondamentale nella lotta alla pandemia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A ricordare l’importanza e la necessità della vaccinazione anti-covid si sono succeduti in questi giorni diversi documenti di Regioni che hanno preso posizioni chiare sulla vaccinazione degli operatori del servizio sanitario regionale. A titolo esemplificativo ci soffermeremo oggi su un documento della Regione Emilia-Romagna.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia per evitare che, come spesso capita nel nostro Paese, anche su questo tema i vari territori regionali si muovano in “ordine sparso”, è stata presa una posizione chiara anche dal Consiglio dei Ministri che il 31 marzo ha approvato un nuovo decreto, il decreto-legge 1 aprile 2021, n.44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il decreto, che contiene diverse indicazioni sulle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, è entrato in vigore dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (1 aprile 2021).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A titolo esemplificativo riprendiamo un documento elaborato dalla Regione Emilia-Romagna avente per oggetto “Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 negli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture Private Convenzionate: applicazione della DGR n. 351 del 12 marzo 2018 recante ‘Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È utile segnalare queste indicazioni regionali perché, per quanto superate dalle indicazioni nazionali del decreto legge, si soffermano sul ruolo del medico competente e al protocollo di sorveglianza sanitaria a cui invece non fa riferimento il decreto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il documento regionale indica che la vaccinazione contro il COVID-19 rientra a pieno titolo nelle indicazioni contenute in una Delibera regionale del 2018 sul rischio biologico in ambiente sanitario. Delibera che prevede “che il medico competente subordini il rilascio dell’idoneità lavorativa allo svolgimento del ciclo vaccinale completo per operatori sanitari che operino in contesti a rischio e che risultino suscettibili a patologie trasmissibili per via aerea, prevenibili con vaccino”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Alla luce di quanto specificato nel documento (si fa riferimento anche al D.Lgs. 81/2008 e all’ art. 2087 c.c.), si indica che “il protocollo di sorveglianza sanitaria finalizzato al controllo del rischio biologico e in particolare al controllo delle malattie contagiose di interesse occupazionale, attualmente in essere nelle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna”, debba “considerarsi esteso anche alla protezione da Sars-CoV-2 in funzione della modifica del rischio biologico introdotta dal rischio pandemico, rimodulando i requisiti idoneativi per il mantenimento della idoneità a poter operare nel contesto lavorativo aziendale”. E si ritiene pertanto che “in assenza delle condizioni che presumibilmente determinano uno stato immunologico di non suscettibilità a contrarre la malattia, quali gli interventi vaccinali sopra richiamati, il Medico Competente dovrà esprimere un giudizio di non idoneità specifica temporanea allo svolgimento di attività assistenziali e più in generale di attività che prevedano contatti continuativi a rischio con utenti o altri operatori sanitari e non”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Nuovo decreto-legge: destinatari e scadenze dell’obbligo vaccinale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ora, invece, a quanto contenuto nel nuovo decreto legge facendo riferimento – in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ad una bozza del testo che si presume non sarà diversa da quanto pubblicato a breve.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel decreto legge si parla direttamente di obblighi vaccinali a cui è dedicato l’articolo 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il comma 1 indica destinatari, obblighi e scadenze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fino alla completa attuazione del “piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” (legge 30 dicembre 2020, n.178), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso non si parla più di idoneità o non idoneità ma si ribadisce direttamente che la vaccinazione “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Nuovo decreto-legge: procedure e conseguenze del rifiuto del vaccino
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 4 riporta poi una precisa tempistica e delle scadenze che possono arrivare alla “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vediamo di soffermarci più nel dettaglio dei criteri e dei tempi prescritti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 4 - comma 3), “ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            entro dieci giorni (comma 4) dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, “verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione  della  richiesta di  vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ricevuta la segnalazione (comma 5) l’azienda sanitaria locale di residenza “invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’ obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione l’azienda sanitaria locale “invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo” (…);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            decorsi i termini di cui al comma 5, “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. L’Ordine professionale di appartenenza (comma 7) comunica immediatamente la sospensione di cui al comma 6.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quali sono le conseguenze sul lavoratore (di cui al comma 1) che non ha voluto vaccinarsi?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il comma 8 dell’articolo 4 del nuovo decreto-legge indica che “ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. E la sospensione di cui al comma 6 “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, infine, che il nuovo decreto legge prevede (art. 3) anche una sorta di scudo penale per gli operatori che eseguono le vaccinazioni, viene cioè esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino per il virus SARS-CoV-2 in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cura della persona, salute e welfare – “ Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 negli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture Private Convenzionate: applicazione della DGR n. 351 del 12 marzo 2018 recante ‘Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario’” (formato PDF, 162 kB).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg" length="45983" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 02 Apr 2021 06:43:10 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-nuovo-decreto-sugli-obblighi-vaccinali</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,vaccino COVID-19,Rischio Coronavirus,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: IL PREPOSTO DI FATTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-il-preposto-di-fatto</link>
      <description>Cosa si intende per “preposto di fatto”, quali sono i comportamenti da cui si può dedurre l’assunzione di fatto di tale ruolo in azienda e in cantiere e quali le conseguenze: principi ed esempi tratti dalle sentenze di Cassazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Preposto di fatto: gli elementi che conducono a tale qualificazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           Cosa si intende per “preposto di fatto”, quali sono i comportamenti da cui si può dedurre l’assunzione di fatto di tale ruolo in azienda e in cantiere e quali le conseguenze: principi ed esempi tratti dalle sentenze di Cassazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una sentenza di pochi anni fa (Cassazione Penale, Sez.IV, 30 aprile 2018, n. 18677) ha inquadrato in maniera efficace il “ruolo di preposto di fatto” richiamando “l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (Sez.4, n.50037 del 10/10/2017 Ud., Rv.271327).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Vediamo quali sono gli elementi che caratterizzano la figura giuridica del “preposto di fatto” e le sue possibili applicazioni, attraverso la sintesi di alcune significative sentenze di Cassazione Penale (proposte come sempre senza pretese di esaustività ed in ordine cronologico, dalle più recenti alle più risalenti).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Condannato come preposto di fatto un responsabile produzione che ha dato ordini e direttive ad un lavoratore somministrato distogliendolo dalle sue mansioni ordinarie e causandogli un infortunio: l’assunzione di una “posizione di preminenza”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con Cassazione Penale, Sez.IV, 19 aprile 2019 n.17202 la Corte ha confermato la condanna di B.A. quale responsabile di produzione di una S.r.l. per aver causato “all’operaio S.T., lavoratore interinale dislocato in via permanente presso lo stabilimento di …, quale addetto alle operazioni di colata, lesioni personali gravissime, consistite nell’amputazione del terzo medio della gamba sin”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, si era verificato che il giorno dell’infortunio, “su disposizioni del B.A.”, il lavoratore S.T. “era stato addetto a prelevare sotto le sue direttive e alla sua presenza pezzi di lavorazione all’interno del fondo di stagionatura marca LMB con porta a ghigliottina motorizzata che era priva, perché rimossa, della barra di sicurezza in dotazione dell’impianto, atta a tenere il portello in caso di rottura della catena di sollevamento, pericolo quest’ultimo evidenziato dal costruttore nel manuale di uso della macchina”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di conseguenza, “mentre il lavoratore si trovava sulla linea di apertura della porta, che non si era completamente alzata, l’improvvisa caduta della catena di sollevamento, aveva fatto precipitare la pesante paratia di chiusura sulla gamba dell’operaio che rimaneva incastrata.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’infortunio “doveva essere attribuito al comportamento colposo di B.A. cui va riconosciuto, alla luce delle acquisizioni processuali, il ruolo operativo e organizzativo sovraordinato di preposto nonché di responsabile della produzione e a cui faceva capo una posizione di garanzia in relazione agli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro; quel giorno aveva impartito precisi ordini all’operaio rimasto leso distogliendolo dalle sue mansioni ordinarie, quelle cioè di occuparsi della colata al fondo piccolo, ordinandogli di portarsi con lui al forno di stagionatura, in quanto aveva urgenza di soddisfare le richieste di un cliente.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla qualificazione di B.A. come “preposto di fatto”, la Cassazione premette che “la previsione di cui all’art.299 D.Lgs.n.81 del 2008 (rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi), per la quale le posizioni di garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto - ribadisce la Corte - “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto” possono “derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E “con riferimento proprio alla posizione di garanzia c.d. originaria del “preposto di fatto”, la Cassazione chiarisce che “il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Con la conseguenza che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso di specie, “anche alla luce delle dichiarazioni del teste persona offesa risulta che “gli ordini li dava lui (B.A.), lui era il principale quello che seguiva i lavori nello stabilimento di produzione; da qualche tempo infatti (teste B.) il padre stava in ufficio e il figlio B.A. seguiva il capannone dando disposizioni ai capireparto; anzi risultava da un organigramma acquisito dalla PG che era stato indicato come responsabile della produzione. La Corte territoriale, in uno con le argomentazioni della sentenza di primo grado, logicamente e coerentemente alla luce dei riscontri probatori, attribuiva quindi al B.A. almeno la posizione di preposto se non di dirigente in quanto è pacifico che il giorno dell’infortunio diede dirette disposizioni all’operaio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo svolgimento di fatto del ruolo di caposquadra: l’autonomia e la quotidiana indicazione ai colleghi dei lavori da svolgere in virtù della “maggiore anzianità ed esperienza” che era “di fatto conosciuta e riconosciuta” dai colleghi e dai superiori  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con la sentenza Cassazione Penale, Sez.IV, 22 marzo 2018 n.13334, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità di C.F. il quale era stato condannato in appello “perché, in qualità di preposto coordinatore della squadra di operai addetti ai lavori di manutenzione nel Comune di S., cagionava a D.M., per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme contro infortuni sul lavoro, lesioni personali gravi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, “il dipendente comunale D.M. subiva un infortunio mentre era intento all’attività di potatura degli alberi su una strada comunale di S., insieme ad altro lavoratore, su incarico dato da C.F., il quale, dopo aver portato i due operai sul posto a bordo di un camion, si era allontanato.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sentenza precisa che “gli operai avevano con loro solamente una scala a pioli, che si apriva e si appoggiava all’albero senza avere nulla che la tenesse ferma” e che “il D.M., per procedere alla potatura, vi saliva sopra con una motosega, mentre il collega era ai piedi della scala, deputato a raccogliere i rami potati.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Così “la scala vacillava, senza che fosse tenuta da nessuno e senza che i lavoratori fossero dotati di alcun presidio antinfortunistico (quali caschi o cinture di sicurezza) né tanto meno di una scala con cestello, ed il D.M. cadeva al suolo, provocandosi le lesioni per cui è processo.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Era stato accertato che “il gruppo di “stradini” (così venivano chiamati gli operai addetti alla manutenzione)” risultava di fatto “dotato di particolare “autonomia”, potendosi “muovere” in base a determinate esigenze e situazioni che richiedessero il suo intervento.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto, “in tale quadro di autonomia, un ruolo organizzativo di fatto e assai preciso veniva ricostruito in capo al C.F. Era infatti il prevenuto ad indicare ai colleghi - nel corso di appositi ritrovi la mattina presto presso il deposito dove erano custoditi gli attrezzi - i lavori da svolgere quotidianamente, ricoprendo, di fatto, il ruolo di caposquadra.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque “la sua attività non era la medesima degli altri stradini, ma consisteva anche nel ripartire le competenze degli operai e nel dislocare gli stradini nei diversi luoghi dove era necessaria l’attività lavorativa. Tale delineata situazione di preminenza, organizzativa e funzionale, era dovuta alla maggiore anzianità ed esperienza del C.F., ed era di fatto conosciuta e riconosciuta non solo dai colleghi ma anche dall’amministrazione comunale.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sentenza della Corte d’Appello in ogni caso è stata annullata senza rinvio in virtù dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il preposto di fatto in un cantiere edile: gli elementi da cui è stata dedotta l’assunzione di fatto di questa posizione di garanzia
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo questa breve disamina con Cassazione Penale, Sez.III, 20 febbraio 2018 n.8028, che ha confermato la condanna di G.B. per omicidio colposo perché, “quale direttore tecnico e di cantiere, e dunque di preposto dall’impresa appaltatrice …, che anche a seguito del subappalto continuava a essere presente sul cantiere, […] per non essersi accertato che i lavoratori indossassero le cinture di protezione e che fosse stata ripristinata la fune di sicurezza facente parte della linea di ancoraggio, costituita da tre paletti, di cui uno era stato rimosso, cagionava la morte di K.B., che, mentre era impegnato nei lavori di bonifica di una copertura in eternit, nell’afferrare un pannello da posizionare sopra tale copertura, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra, precipitando da una altezza di circa otto metri e decedendo sul colpo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte d’Appello “lo ha ritenuto responsabile del reato contestatogli, in base al principio di effettività vigente in materia antinfortunistica, ai sensi dell’art.299 d.lgs.81/2008, in quanto lo stesso aveva assunto di fatto il ruolo di preposto nel cantiere”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, “la Corte d’appello ha sottolineato che il G.B. sovraintendeva quotidianamente e personalmente alle attività, impartiva istruzioni - anche quanto alla sicurezza del lavoro - e dirigeva gli operai, ponendosi, di fatto, in posizione di garanzia antinfortunistica nei loro confronti, tanto da sollecitare continuamente l’utilizzo delle cinture di sicurezza e da ordinare al K.B., il pomeriggio antecedente l’infortunio, di riposizionare la fune d’acciaio di trattenuta che il lavoratore aveva rimosso (salvo poi non prendere provvedimenti pur avendo constato che il K. non la aveva rimessa), essendo stato informato dagli altri operai che il KB. era solito toglierla quando il G.B. non era presente.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione conferma dunque la qualificazione operata in appello in quanto è risultata accertata la “sistematica ingerenza da parte del ricorrente nella organizzazione del lavoro, delle condizioni in cui lo stesso veniva svolto e del rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, sottolineandone la presenza costante in cantiere, l’adozione di provvedimenti organizzativi e la vigilanza (rivelatasi insufficiente) sul rispetto delle norme di sicurezza e sull’utilizzo di tutti i presidi antinfortunistici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 18677 del 30 aprile 2018 - Crollo di un solaio. Ruolo del titolare della società a cui è stata appaltata la realizzazione della pavimentazione del capannone e del preposto di fatto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Corte di Cassazione Penale, Sez.IV Sentenza n. 17202 del 19 aprile 2019 - Infortunio del lavoratore interinale dislocato in altro stabilimento. Responsabilità del preposto di fatto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n.13334 del 22 marzo 2018 - Infortunio del dipendente comunale durante la potatura degli alberi. Responsabilità di un preposto di fatto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Corte di Cassazione Penale, Sez.III – Sentenza n. 8028 del 20 febbraio 2018 - Caduta dall'alto del lavoratore privo di qualsiasi dispositivo di protezione. Posizione di garanzia di un preposto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 06:43:24 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-il-preposto-di-fatto</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,obblighi preposto,Consulenza sicurezza sul lavoro,sentenze preposto</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: QUANDO UN LAVORATORE RIFIUTA IL VACCINO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-quando-un-lavoratore-rifiuta-il-vaccino</link>
      <description>Sulla liceità della collocazione in ferie del dipendente che rifiuta la vaccinazione anti Covid. Secondo il Tribunale di Belluno l’azienda è obbligata a tutelare la salute dei lavoratori impedendo l’accesso nell’ambiente a rischio di contagio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La collocazione in ferie del dipendente che rifiuta il vaccino
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Sulla liceità della collocazione in ferie del dipendente che rifiuta la vaccinazione anti Covid. Secondo il Tribunale di Belluno l’azienda è obbligata a tutelare la salute dei lavoratori impedendo l’accesso nell’ambiente a rischio di contagio
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         .
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’apparentemente controversa questione delle conseguenze contrattuali per il dipendente del rifiuto di vaccinarsi ha trovato il primo inquadramento giudiziario con una sintetica decisione di rara efficacia, che scolpisce principi giuridici fondanti la tutela della integrità psicofisica dei lavoratori e delle lavoratrici come assolutamente preminente e prioritaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Tribunale di Belluno, giudice del lavoro D.ssa Anna Travìa, si è occupata della vertenza originata dalla decisione dell’azienda (una RSA) di collocare in ferie alcuni lavoratori che avevano rifiutato la vaccinazione anticovid-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tal senso è stata decisa la piena legittimità della decisione dell’azienda di collocarli in ferie. Si tratta di dipendenti operanti presso due Rsa, che hanno rifiutato l’inoculazione del vaccino anti-Covid. Per tale motivo la direzione aziendale ha loro inibito l’accesso al luogo di lavoro, e, per l’effetto, gli sono state assegnate d’ufficio le ferie di cui godere “forzatamente” nel periodo deciso autonomamente dal datore di lavoro…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I dipendenti hanno impugnato i provvedimenti, ricorrendo al Tribunale sezione Lavoro con un ricorso d’urgenza, nel quale veniva chiesta l’immediata riammissione in servizio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso, affermando non solo la legittimità, ma addirittura la doverosità del provvedimento delle Rsa di Belluno e Sedico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il punto in diritto su cui si fonda l’ordinanza è il dovere di massima sicurezza tecnica-organizzativa-procedurale del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, previsto dall’ articolo 2087 del Codice civile, finalizzato a garantire l’integrità psicofisica di lavoratori e lavoratrici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il provvedimento sottolinea come fatto notorio che il vaccino, prevenendo l’evoluzione negativa della malattia, costituisca misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui ai quali è somministrato, come dimostrano i dati desumibili proprio dall’esperienza fatta tra il personale sanitario e nelle Rsa, oltre che dalle esperienze internazionali di massiccia somministrazione del vaccino, e vengono citate in particolare quelle di Israele e gli Stati Uniti).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene poi giustamente sottolineato che i lavoratori ricorrenti «sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro», con il rischio correlato di contagio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con queste premesse il Tribunale afferma in modo netto che la permanenza in servizio di lavoratori e lavoratrici non vaccinate comporta per il datore la violazione dell’obbligo di massima sicurezza tecnica-organizzativa-procedurale di cui all’articolo 2087 del codice civile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto, prosegue il Tribunale sez. lavoro di Belluno, il datore di lavoro, nel vietare l’accesso in azienda dei dipendenti che hanno rifiutato la vaccinazione nonostante la stessa fosse stata loro esplicitamente offerta, ha agito non solo legittimamente, ma pure nell’adempimento di un proprio dovere, di un preciso obbligo giuridico dettato in modo incontrovertibile dall’articolo 2087 del Codice Civile..
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tal senso l’obbligo datoriale di ottemperanza all’articolo 2087 del Codice civile prevale sull’eventuale interesse dei lavoratori a usufruire delle ferie in un periodo diverso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, per quanto attiene l’assegnazione forzata del periodo di ferie, il Giudice respinge anche la prospettazione dei ricorrenti che paventavano, all’esaurirsi delle ferie spettanti, una possibile sospensione dal lavoro senza retribuzione o addirittura il licenziamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Prospettazione respinta in quanto nel momento attuale non vi è stato evidenza alcuna dell’intenzione del datore di lavoro di procedere in tal senso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con questa decisione il Tribunale del Lavoro di Belluno non si pronuncia su un punto che non è al momento attuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ovvero su quello che potrebbe accadere se l’attuale pericolo di contagio e rifiuto del vaccino dovesse prolungarsi oltre l’esaurimento delle ferie spettanti ai lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Resta fermo il punto in diritto secondo il quale il datore di lavoro non può consentire l’accesso al luogo di lavoro del dipendente che rifiuta di sottoporsi a vaccinazione dove questi sarebbe esposto al contagio, e quindi deve imporre il divieto di accesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo divieto è innanzitutto giustificato dall’obbligo datoriale assoluto e incondizionato di tutela psicofisica del dipendente stesso, a prescindere dalla, pure a ragion veduta ipotizzabile, necessità di protezione dei colleghi o dei terzi (ospiti della RSA)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Appare peraltro evidente che la collocazione forzata in ferie è una soluzione temporanea, ma, visto anche il prolungarsi ad di là di ogni previsione dell’emergenza pandemica, se il pericolo attuale di contagio permane e il lavoratore non recede dal suo rifiuto di vaccinazione, il tema della retribuzione per il dipendente sospeso dal servizio inevitabilmente tornerà all'ordine del giorno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto attiene il licenziamento, il tema resta presente, ma sullo sfondo, stante il divieto di licenziamento in vigore, attualmente, fino al 30 giugno 2021.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tribunale di Belluno – Ordinanza n. 12/2021 - Belluno, 19 marzo 2021- Liceità della collocazione in ferie del dipendente che rifiuta la vaccinazione anti Covid.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg" length="110762" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 07:32:29 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-quando-un-lavoratore-rifiuta-il-vaccino</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE ED ATTREZZATURE: MANUTENZIONE E SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-manutenzione-e-sicurezza</link>
      <description>Le indicazioni del Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro in materia di attrezzature e manutenzione. Focus sulle verifiche periodiche, sugli obblighi dei lavoratori e sulla informazione, formazione e addestramento.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Attrezzature di lavoro e manutenzione: verifiche periodiche e formazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni del Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro in materia di attrezzature e manutenzione. Focus sulle verifiche periodiche, sugli obblighi dei lavoratori e sulla informazione, formazione e addestramento.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Poiché le attrezzature di lavoro sono una componente determinante in molte attività lavorative, il legislatore italiano – in vari articoli del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativi alle attrezzature di lavoro (Titolo III, Capo I) - “è stato molto attento a dettare norme per la sicurezza dei lavoratori, durante la conduzione dell’attività lavorativa, svolta utilizzando dette attrezzature. In particolare, il legislatore obbliga il datore di lavoro ad effettuare sulle attrezzature di lavoro regolare manutenzione (art. 71, comma 4) e a predisporre un regime di verifiche e controlli (art. 71, comma 8), mentre verifiche particolari (di cui all’art. 71, commi 11, 12, 13, 13-bis, 14) sono previste per le attrezzature elencate nell’Allegato VII”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre il datore di lavoro (art. 71, comma 7, lett. a) “deve prendere le misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori incaricati per tale compito, che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:  documento “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”. Un documento prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La normativa e le indicazioni sulle verifiche periodiche
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento Inail segnala che alcune attrezzature di lavoro, “quali quelle riportate nell’Allegato VII al d.lgs. 81/2008, considerate pericolose, sono state assoggettate ad un regime particolare di verifiche al fine di verificarne lo stato di manutenzione e conservazione, nonché il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante”. Queste attrezzature sono oggetto dei commi da 11 a 14 dell’art. 71, del D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo il contenuto di tali commi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Comma 11: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’Inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Comma 12: Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Comma 13: Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Comma 13-bis: Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’Allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Comma 14: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’Allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che le modalità di effettuazione delle relative verifiche (la cui periodicità è riportata nell’Allegato VII al d.lgs. 81/2008) sono oggetto anche del Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta in una tabella uno stralcio del decreto con il campo di applicazione e la definizione di manutenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Attrezzature di lavoro: informazione, formazione e addestramento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ora a parlare di informazione, formazione e addestramento in materia di attrezzature.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Abbiamo già ricordato, all’inizio dell’articolo, l’obbligo di fornire informazione, formazione e addestramento presente nell’articolo 71 comma 7. Si indica che tali attività rientrano tra quelle già previste negli artt. 36 e 37, “riguardanti i rischi di carattere generale e quelli specifici (in particolare, quelli dovuti all’uso delle attrezzature di lavoro), nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate e i pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose. Ulteriori indicazioni sono fornite nell’art. 73 del Testo Unico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre i lavoratori che “devono occuparsi della manutenzione e della riparazione (nonché della trasformazione) delle attrezzature di lavoro devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti (art. 71, comma 7, lett. b)”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riprende in una tabella il citato articolo 73, con riferimento anche alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi alcuni decreti attuativi in materia di formazione, ad esempio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Attrezzature di lavoro: gli obblighi dei lavoratori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo questa breve disamina sugli obblighi normativi in materia di attrezzature e manutenzione, con riferimento agli obblighi dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che i lavoratori devono adempiere agli obblighi dell’art. 20 del d.lgs. 81/2008, evitando, per le attrezzature di lavoro, usi difformi da quelli previsti e segnalando tempestivamente qualsiasi loro malfunzionamento, senza rimuovere o modificare (in mancanza di autorizzazione) i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, in modo che il datore di lavoro possa intervenire per il ripristino della sicurezza e la conservazione nel tempo delle prestazioni, eventualmente sostituendo le attrezzature con altre funzionanti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo a tali obblighi riprendiamo, in conclusione, la tabella contenente le parti più rilevanti (in materia di uso e cura di attrezzature, impianti, dispositivi, …) dell’articolo 20:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, infine, che il documento Inail riporta ulteriori indicazioni normative relative agli obblighi per datori di lavoro e costruttori in materia di:  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            manutenzione delle attrezzature di lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            requisiti di sicurezza, analisi e valutazione dei rischi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vendita, noleggio e concessione in uso delle attrezzature
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            interventi di controllo periodici e straordinari.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera (DIT, Inail), edizione 2019
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg" length="68830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 08:08:53 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-manutenzione-e-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,art. 73 D.Lgs. 81/08,81/08,D.Lgs. 81/08,ALL VII D.lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,rischio macchine,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione attrezzature speciali,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: IL DPCM DEL 2 MARZO 2021</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-dpcm-del-2-marzo-2021</link>
      <description>Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e le nuove misure di contenimento per l’emergenza COVID-19. Focus su zona bianca, limitazioni alle attività, protocolli condivisi, formazione alla sicurezza e lavoro agile.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’impatto del nuovo DPCM del 2 marzo 2021 sul mondo del lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e le nuove misure di contenimento per l’emergenza COVID-19. Focus su zona bianca, limitazioni alle attività, protocolli condivisi, formazione alla sicurezza e lavoro agile.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - DPCM 2 marzo 2021 - che in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Prima di cominciare a descrivere il nuovo DPCM, che, come vedremo, norma la cosiddetta “zona bianca” – è bene partire, per così dire, dal fondo, cioè dalle “Disposizioni finali” (art. 57) che ci forniscono alcune informazioni molto importanti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’articolo 7 (Zona bianca) che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (GU) della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il decreto sostituisce il DPCM 14 gennaio 2021.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre l’articolo 57 ricorda poi che, in relazione all’emergenza COVID-19,  le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021 e che le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021 – riguardo alle “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria” - continuano ad applicarsi fino all'adozione di nuove ordinanze.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DPCM 2 marzo 2021: le regole della zona bianca
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Prima di raccontare alcune delle misure di contenimento declinate per le quattro diverse tipologie di aree (bianche, gialle, arancioni e rosse), descriviamo la nuova “zona bianca” come presentata nel Capo II (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona bianca), Art. 7 (Zona bianca).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda nell’articolo che con ordinanza del Ministro della salute “sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III” (Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla) “relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia a tali attività “si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per cui nelle zone bianche se è prevista la cessazione delle misure restrittive della zona gialla si continuano ad applicare le misure anti-contagio generali (uso di mascherine chirurgiche, distanziamento interpersonale, …) e i vari protocolli di settore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che in zona bianca “restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DPCM 2 marzo 2021: le limitazioni alle attività lavorative
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo ora a fare un brevissimo sunto, rimandando i dettagli a futuri approfondimenti, di alcune delle indicazioni che riguardano le attività lavorative nelle altre zone di rischio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al commercio in zona gialla e in zona arancione le attività commerciali al dettaglio si possono svolgere “a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni”. Tuttavia nelle giornate festive e prefestive “sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre nella zona rossa sono sospese le attività commerciali al dettaglio, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi”. Sono poi chiusi “i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il nuovo Dpcm prevede poi per tutta Italia “l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande”, ma rimena vietato il consumo sul posto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre se le attività di “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 18” in zona gialla, con diverse indicazioni specifiche (ad esempio sulla ristorazione con asporto), in zona arancione e rossa bar e ristoranti, con varie eccezioni riguardo a consegna a domicilio e asporto, sono chiusi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda le attività culturali nelle zone gialle è confermata la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato e da 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Si ricorda che sono necessarie “modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre poi dal 27 marzo nelle zone gialle è prevista la possibilità di riaprire anche teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’articolo 15 indica la capienza consentita “non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Restano invece chiuse palestre, piscine e impianti sciistici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono infatti (art. 17) “sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento”. In zona rossa “tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine ricordiamo che nelle zone rosse sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, (ad esempio parrucchieri, barbieri e centri estetici) con l’eccezione di quelle individuate nell'allegato 24 (lavanderie, pompe funebri, …).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DPCM 2 marzo 2021: protocolli, formazione e lavoro agile
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine ci soffermiamo su alcuni aspetti che riguardano più da vicino gli aspetti inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel DPCM 2 marzo 2021 è confermata, come nei precedenti DPCM, la validità dei protocolli condivisi anticontagio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’articolo 4 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” indica che “sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non ci sono cambiamenti poi anche in materia di formazione alla sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento all'articolo 25, comma 7 del DPCM, si conferma la possibilità di svolgere in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare il comma 7 indica che sono “altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, infine, l’articolo 6 recante “Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale” in cui si indica che “nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”. E tali pubbliche amministrazioni “assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine – continua l’articolo 6, comma 5 – “è fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto” (i protocolli condivisi).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Dpcm2_marzo_2021.png" length="306940" type="image/png" />
      <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 07:59:55 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-dpcm-del-2-marzo-2021</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,DPCM,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Dpcm2_marzo_2021.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO: LA COMPARTIMENTAZIONE NEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-la-compartimentazione-nel-codice-di-prevenzione-incendi</link>
      <description>Un nuovo documento Inail si sofferma sulla compartimentazione antincendio con riferimento alla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi. Gli esempi di progettazione, le finalità della compartimentazione e i livelli di prestazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il codice di prevenzione incendi e la compartimentazione antincendio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo documento Inail si sofferma sulla compartimentazione antincendio con riferimento alla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi. Gli esempi di progettazione, le finalità della compartimentazione e i livelli di prestazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Codice di prevenzione incendi - con riferimento al contenuto del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i. - si propone come “promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative”. A ricordarlo è la presentazione, sul sito Inail, della collana ricerche "Il Codice di prevenzione incendi" che si sta arricchendo in questi anni di diverse pubblicazioni nate dalla collaborazione tra l’Inail, l’Università di Roma “La Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La nuova pubblicazione in materia di compartimentazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il nuovo quaderno della collana ricerche è dedicato, come si evince dal titolo,  all’approfondimento applicativo della misura S.3 Compartimentazione del Codice di prevenzione incendi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che la pubblicazione è stata redatta con riferimento alla “versione aggiornata del Codice ai sensi del d.m. 18 ottobre 2019 recante modifiche all'allegato 1 al d.m. 3 agosto 2015” per quanto riguarda la RTO “e al d.m. 14 febbraio 2020 per quanto riguarda le RTV riguardanti Uffici, Attività ricettive, Attività scolastiche e Attività commerciali, al d.m. 15 maggio 2020 per quanto riguarda la RTV sulle Autorimesse, al d.m. 6 aprile 2020 per quanto riguarda la RTV sugli Asili nido, al d.m. 10 luglio 2020 per quanto riguarda la RTV su Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati, alle bozze di RTV approvate nel corso delle riunioni del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi del Ministero dell’interno per quanto riguarda le Strutture sanitarie, gli Edifici di civile abitazione e lo Stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il Codice di prevenzione Incendi non contiene infatti solo le regole tecniche orizzontali (RTO) che riportano i  criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ma anche alcune regole tecniche verticali (RTV) applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La pubblicazione contiene esempi di progettazione di alcune attività, “redatti focalizzando l’attenzione sulla misura S.3, in relazione alla quale sono state applicate sia soluzioni conformi che una o più soluzioni alternative, anche applicando i metodi suggeriti dal Codice”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare i casi studio riguardano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “la valutazione dell’irraggiamento termico verso un bersaglio esterno all’edificio sorgente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la valutazione delle distanze di separazione tra materiali combustibili all’interno di uno stabilimento per attività di produzione, lavorazione e stoccaggio di materiale plastico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la valutazione delle distanze di separazione tra materiali combustibili all’interno di uno stabilimento per attività di lavorazione e stoccaggio di olii vegetali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la dimostrazione dell’efficienza di una scala protetta benché priva di una chiusura di tipo E-Sa all’interno di un edificio storico adibito ad ufficio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la gestione della compartimentazione interna di un’attività ufficio rispetto all’attività secondaria (34.2.C) sita ai piani interrati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la compartimentazione di un fienile adottando una soluzione con tecnologia innovativa;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la compartimentazione in un immobile nel quale sono inseriti uffici facenti capo a diversa titolarità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la dimostrazione dell’efficienza della parete di separazione tra due manufatti nell’ambito di un magazzino automatico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio all’interno di una warehouse di grandi dimensioni posta all’interno di un unico compartimento multipiano”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’obiettivo del documento è quello di illustrare che la vera novità del Codice di prevenzione incendi “è rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità”. Gli autori si dicono convinti, infatti, che “pensare al Codice solamente in termini di soluzioni conformi, che pur costituiscono un valido supporto al progettista antincendio ma di tipo ‘prescrittivo guidato’, non aiuta a cogliere la reale potenza dello strumento normativo. Questo nuovo potere comporta delle responsabilità per il progettista antincendio ma, allo stesso tempo, una serie di opportunità per progettare in maniera più intelligente e puntuale, realizzando ciò che davvero influenza positivamente la sicurezza antincendio in termini di razionalità, economia e, non ultimo, soddisfazione professionale”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La misura antincendio, le finalità e lo spazio scoperto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento alla misura antincendio S.3 (Compartimentazione) fornita dal Codice si indica (S.3.1) che la finalità della compartimentazione “è di limitare la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verso altre attività, afferenti ad altro responsabile dell’attività o di diversa tipologia;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            all’interno della stessa attività”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inoltre la compartimentazione “è realizzata mediante:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          compartimenti antincendio, ubicati all’interno della stessa opera da costruzione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          interposizione di distanze di separazione, tra opere da costruzione o altri bersagli combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta, tra le altre cose, indicazioni e definizioni relative a termini come “spazio scoperto”, “compartimento a prova di fumo”, “filtro a prova di fumo”, “compartimentazione multipiano”, …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio si ricorda che lo spazio scoperto, che limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti, non è un compartimento antincendio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare lo spazio scoperto “è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che nel compartimento a prova di fumo “è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti”. E per essere considerato a prova di fumo “in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il compartimento antincendio deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure antincendio aggiuntive verso i compartimenti comunicanti dai quali si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il compartimento è dotato di un sistema di pressione differenziale progettato, installato e gestito secondo la norma UNI EN 12101-6;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo” sono dotati di SEFC (sistemi per l'evacuazione di fumo e calore) “che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione (capitolo S.8);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il compartimento è dotato di SEFC, i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC (capitolo S.8);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il compartimento è separato con spazio scoperto dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il compartimento è separato con filtro a prova di fumo (paragrafo S.3.5.5) dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il compartimento è separato con altri compartimenti a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Compartimentazione antincendio. Focus sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi - Compartimentazione”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Mauro Caciolai, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Chiara Crosti, Marco Di Felice, Mauro Galvan, Pietro Li Castri e Roberto Orvieto (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Vincenzo Cascioli e Filippo Cosi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="12928" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 10:24:08 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-la-compartimentazione-nel-codice-di-prevenzione-incendi</guid>
      <g-custom:tags type="string">Codice prevensione incendio,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio incendio,sicurezza antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: IL SETTORE TESSILE E DEI TRASPORTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-il-settore-tessile-e-dei-trasporti</link>
      <description>Due interventi si soffermano sui rischi delle sostanze chimiche pericolose nei luoghi di lavoro. I risultati di piano mirato di prevenzione per il settore del tessile e i dati, la normativa, i rischi e la formazione nel trasporto di merci pericolose.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sostanze pericolose: quali sono i rischi nel tessile e nei trasporti?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Due interventi si soffermano sui rischi delle sostanze chimiche pericolose nei luoghi di lavoro. I risultati di piano mirato di prevenzione per il settore del tessile e i dati, la normativa, i rischi e la formazione nel trasporto di merci pericolose.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le sostanze pericolose e il settore del tessile
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “La chimica della moda: il piano mirato di ATS CMM nel settore tessile e affini”, a cura di Calogera Campo ( ATS Milano), si presentano le fasi di un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) sul settore tessile e affini nel territorio di Milano e in relazione al rischio chimico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si indica che ci sono circa 13 mila imprese a Milano, e sono riportate alcune caratteristiche del settore:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            una “dinamica di crescita, pari al +1,5%,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            89 mila addetti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ricerca di prodotti e materiali innovativi orientati al lusso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            crescente richiesta di prodotti di alta qualità artigianali e/o personalizzati”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E in questo settore “circa il 10% delle mattie professionale sono riconducibili anche a sostanze chimiche”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver presentato la tipologia di imprese intercettate nel PMP, sempre relative al settore tessile e affini, si indica che tra le aziende che hanno aderito all’autovalutazione l’87% “ha dichiarato di utilizzare sostanze chimiche. Circa il 50% ne utilizza più di 10, alcune anche oltre 150. Il 100% delle imprese ha dato attuazione al D.L.gs 81/08 (RSPP, MC, riunione periodica...)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre “3 aziende su 4 sono dotate di impianti di captazione” e il “100% delle utilizzatrici fornisce DPI legati al rischio chimico (guanti, maschere, etc)”, mentre “l’80% dichiara di aver svolto corsi di addestramento” e il 72% “ha dichiarato di aver eseguito monitoraggi ambientali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia al di là di questo “trend positivo”, la vigilanza svolta sulle aziende che non hanno partecipato al PMP mostra, invece, che l’attuazione del D.Lgs. 81/2008 “è risultata gravemente carente per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Assetto aziendale inadeguato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DVR generici o incoerenti con grave sottovalutazione dei rischi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Assenza ricorrente di valutazione del rischio chimico
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DVR completamente mancante (N.B. settore del lusso con diversi addetti)”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E dai sopralluoghi emerge:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Grave carenza/assenza di DPC (es. aspiratori);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Percezione pronunciata di odore di solventi in ambiente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Carenza/inadeguatezza di DPI (mascherine in carta, guanti in lattice da supermercato);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pericolosa manipolazione e conservazione di prodotti chimici: mancanza di schede di sicurezza, stoccaggio scorretto/incontrollato tra reagenti, travasi in contenitori inidonei”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I dati sul trasporto di merci pericolose
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Affrontiamo ora i rischi di un altro settore con riferimento all’intervento “ I rischi nel trasporto delle sostanze chimiche”, a cura di Paolo Munno ( Corpo Nazionale Vigili del Fuoco). 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento e riportato indicazioni e immagini relativi ai tanti incidenti avvenuti nel trasporto di merci pericolose, il documento riporta diversi dati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “in Europa, il 71,7% delle merci viaggia su ruota (Dati Eurostat), ferrovia 17,4%, navigazione interna il 6,2%, oleodotti il 4,8%;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il parco veicolare pesante europeo è di circa sei milioni e mezzo di mezzi, con un’età media che supera gli 11 anni di esercizio e questo indica che la gran parte di essi non dispone degli ultimi ritrovati in materia di sicurezza attiva e passiva (dati Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione Europea);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In Italia circa l’80 % delle merci viaggia su ruota (Dati Eurostat), il 90% secondo i dati di Legambiente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sulle autostrade italiane si muovono, circa 10mila mezzi/giorno per il trasporto di merci pericolose, con numeri in crescita (Dati Eurostat);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            si controllano annualmente circa 5mila trasportanti merci pericolose (dati Polizia Stradale);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la quantità di merci movimentate in tutte le modalità di trasporto, nel 2015, è stata pari a 3.516 miliardi di tkm (tonnellate per chilometro) di merci, l’1,2% in più del 2014”, dati ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) in relazione ai dati Eurostat.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento riporta poi indicazioni sui vari regolamenti correlati a varie forme di trasporto delle merci pericolose:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasporto via terra: “il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni. L'accordo originale è stato siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 come European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasporto via ferrovia: “pannelli e etichette di pericolo su un vagone ferroviario adibito al trasporto di merci pericolose. La regolamentazione relativa al trasporto su ferrovia è molto simile a quella su strada ed è definita dagli accordi RID (Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses) a loro volta molto simili a quelli dell'ADR”; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasporto via nave: “il Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) dell'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) è il riferimento normativo per il trasporto marittimo delle merci pericolose. Enti preposti ai controlli sono in sede internazionale l'IACS e in sede italiana il Registro Italiano Navale”; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasporto aereo: “la legislazione dedicata al trasporto aereo è raccolta nell'accordo ICAO (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile)”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I rischi e la formazione per le merci pericolose
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento segnala che il trasportatore alla guida di un veicolo su cui è caricata merce pericolosa “deve essere in possesso, in generale, oltre che della normale patente di guida, del Certificato di Formazione Professionale A.D.R., ottenuto per esame dopo un corso specialistico su vari argomenti concernenti il trasporto di merci pericolose. Il certificato ha durata 5 anni dalla data dell'esame ed è rinnovabile un anno prima della data di scadenza dello stesso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A seconda del corso, e quindi dell'esame sostenuto, “verrà rilasciato:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Certificato Base: abilita al trasporto in colli di merci pericolose di tutte le classi tranne radioattivi ed esplosivi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Specializzazione Cisterne: abilita al trasporto in cisterna di merci pericolose di tutte le classi tranne radioattivi ed esplosivi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Specializzazione Esplosivi: abilita al trasporto in colli delle merci pericolose della classe 1 (esplosivi)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Specializzazione Radioattivi: abilita al trasporto di merci pericolose della classe 7 (radioattivi)”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono poi indicate alcune possibili situazioni di emergenza che possono verificarsi durante il trasporto di merci pericolose:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Esplosione in fase di impatto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Esplosione in fase successiva all’ impatto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Incendio in fase di impatto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Incendi in fase successiva all’ impatto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Scoppio in fase di impatto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Scoppio in fase successiva all’ impatto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rilascio accidentale di prodotti in fase solida
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rilascio accidentale di prodotti in fase liquida
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rilascio accidentale di prodotti in fase gassosa”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale dell’intervento che riporta, oltre a diverse indicazioni sulle sostanze e sulle modalità di trasporto, anche informazioni sulle misure da adottare e sul ruolo di Prefettura e Sindaco durante le emergenze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ La chimica della moda: il piano mirato di ATS CMM nel settore tessile e affini”, a cura di Calogera Campo (ATS Milano), intervento al convegno “Sostanze chimiche pericolose – azioni e reazioni”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ I rischi nel trasporto delle sostanze chimiche”, a cura di Paolo Munno (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco), intervento al convegno “Sostanze chimiche pericolose – azioni e reazioni”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="29565" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 09:01:24 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-il-settore-tessile-e-dei-trasporti</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio sostanze pericolose,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Schede dei dati di sicurezza,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Chimico,Sostanze pericolose</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AMIANTO: LA SICUREZZA DEI LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-amianto-la-sicurezza-dei-lavoratori</link>
      <description>Un nuovo documento Inail fornisce indicazioni sulle responsabilità e sugli iter procedurali da adottare per la bonifica di siti contaminati da amianto. Focus sulla dimensione delle aree contaminate e sulla difficoltà delle bonifiche.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Inail: istruzioni operative per i lavoratori nelle bonifiche da amianto
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un nuovo documento Inail fornisce indicazioni sulle responsabilità e sugli iter procedurali da adottare per la bonifica di siti contaminati da amianto. Focus sulla dimensione delle aree contaminate e sulla difficoltà delle bonifiche.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            L’amianto, benché l’Italia sia stata tra le prime nazioni europee a metterlo al bando con la legge n. 257/1992, ancora oggi produce gravi criticità sanitarie ed ambientali. E come ricordato anche nell’intervista “ L’amianto presente nell’80% delle ristrutturazioni e demolizioni”, che riprendeva alcuni dati sul tema della quantità di amianto ancora presente sul nostro territorio, sono ancora tantissimi gli ambienti da bonificare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare la bonifica dei siti contaminati, in considerazione della vastità delle aree del territorio nazionale interessato, riveste “un ruolo strategico nella pianificazione territoriale a scala nazionale e locale, sia in un’ottica di tutela della salute degli operatori coinvolti in tali ambienti di lavoro ad elevata criticità e di salvaguardia degli ambienti di vita, sia di riqualificazione del territorio e recupero di uso del suolo in aree compromesse”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a fornire utili informazioni per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita è un recente documento realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’ Inail nell’ambito dell’attività di ricerca svolta dal Dipartimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il nuovo documento “Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita” – a cura di Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone (Dit, Inail) e con la collaborazione di Crescenzo Massaro, Daniele Taddei e Ivano Lonigro (Dicma, Sapienza Università di Roma) – presenta gli “ iter procedurali da adottare per la bonifica di siti contaminati da amianto ed i compiti previsti normativamente per le figure professionali coinvolte, con l’obiettivo di fornire una descrizione dello stato attuale previsto dalla normativa vigente e delle principali prassi da seguire nelle diverse fasi lavorative, diffondendo le conoscenze tecnico-specifiche di settore”. E questo “al fine di mettere in campo una vera e propria strategia di contrasto alle esposizioni dirette o indirette all’amianto supportando i vari stakeholders e gli Organi di vigilanza competenti per territorio nelle azioni di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La dimensione delle aree contaminate sul territorio nazionale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento evidenzia che sull’intero territorio nazionale sono stati individuati ad oggi 41 Sin (siti da bonificare di interesse nazionale) ai sensi del d.m. 468/01 e s.m.i., e oltre 12.000 Sir (siti da bonificare di interesse regionale) “individuati dalle Regioni e definiti nei Piani regionali di Bonifica delle aree inquinate (PRBAI) redatti ai sensi degli articoli 196 e 199 del d.lgs. 152/06, che costituiscono parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E in molti di questi siti “è stata riscontrata, oltre ad altri inquinanti chimici, la presenza di amianto” o di Mca ( materiali contenenti amianto) “che hanno portato ad una contaminazione primaria (es. Sin di Casale Monferrato, Balangero, Bagnoli, Biancavilla, etc.) o secondaria (es. Sin di Trieste, Bussi, Crotone, Mantova, etc.), cioè che investe solo una porzione del territorio interessato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che questi siti contaminati (“aree industriali attive, in corso di riconversione e dismesse, aree dismesse interessate da attività estrattiva ed aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici o di smaltimento incontrollato di rifiuti, anche pericolosi, tra cui l’amianto”) sono costituiti “da vaste aree ad elevata contaminazione, che necessitano di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Oltre a questi siti contaminati caratterizzati da una elevata complessità operativa di bonifica e rilevante vastità di aree interessate, sono stati poi individuati dalle pubbliche amministrazioni altri siti di competenza comunale (Sic)”. Inoltre il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) “gestisce una ulteriore banca dati dedicata specificatamente a tale inquinante pericoloso” - ai sensi della Legge 101/03 e relativo Decreto applicativo 18/3/01 - ha registrato, nel momento dell’elaborazione del documento, “oltre 107.000 siti ancora da bonificare”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È evidente che con un tale numero di aree contaminate la problematica delle bonifiche non intreccia solo tematiche inerenti la tutela della salute sul lavoro ed ambientale, ma anche “aspetti economici e normativi che condizionano notevolmente la sostenibilità degli interventi di bonifica e conseguentemente la loro attuazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli sviluppi tecnologici e le difficoltà delle bonifiche delle aree contaminate
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’introduzione si indica che in questi ultimi anni “sono stati compiuti grandi sviluppi tecnologici che hanno consentito di pervenire a significativi progressi nella fase di caratterizzazione delle matrici ambientali contaminate, condizione indispensabile per una corretta progettazione degli interventi”. E si è pervenuti “ad una sempre migliore conoscenza dei processi di flusso e trasporto dei contaminanti, anche mediante l’ottimizzazione dei modelli matematici sito specifici e delle tecnologie specialistiche applicate a contesti reali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia – continua il documento – “le difficoltà di portare a compimento la bonifica delle aree altamente contaminate, ed in particolare quelle contaminate da amianto, sono determinate da numerosi fattori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Prima di tutto “da una mancanza di idonee risorse economiche da destinare agli interventi” e secondariamente “da difficoltà di interpretazione della normativa di settore, che afferisce, per ciò che concerne la tutela dei lavoratori al d.lgs. 81/08, per la tutela e bonifica delle matrici ambientali (suolo-sottosuolo-acque) e la gestione dei rifiuti al d.lgs. 152/06, ed a specifici decreti applicativi da parte dei competenti Ministeri (Salute, Lavoro, Ambiente) per la bonifica di strutture edilizie e Mca, siti industriali, mappatura, etc.; ciò porta ad una non sempre chiara identificazione delle competenze e delle responsabilità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza dimenticare poi che vi sono “ulteriori aspetti che incidono significativamente, quali procedure amministrative/autorizzative articolate con tempistiche non adeguate, elevato numero di attori pubblici e privati coinvolti, complessità tecnico/operative che richiedono l’impiego di personale altamente qualificato, utilizzo di procedure di intervento innovative con costi rilevanti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine incide anche la “dotazione organica ed economica degli Enti di controllo non congrua con le esigenze del territorio, la necessità di continui aggiornamenti professionali e procedimentali sia per il settore privato che per il pubblico, e l’adozione legislativa di valori limite di riferimento (Concentrazioni soglie di contaminazione - Csc) in alcuni casi troppo bassi e tecnicamente impossibili da raggiungere”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, a cura di Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone (Dit, Inail) e con la collaborazione di Crescenzo Massaro, Daniele Taddei e Ivano Lonigro (Dicma, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Sapienza Università di Roma), collana Ricerche, edizione 2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio%2Bamianto.png" length="7770" type="image/png" />
      <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:13:28 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-amianto-la-sicurezza-dei-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">procedure di sicurezza,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,ALL VII D.lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Amianto,Valutazione rischio amianto</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+amianto.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio%2Bamianto.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO: LA MISURE PER L'EDILIZIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-la-misure-per-l-edilizia</link>
      <description>Un nuovo documento Inail si sofferma sul rischio incendio ed esplosione in edilizia con particolare riferimento alla prevenzione e alle procedure di emergenza. Il Codice Prevenzione Incendi e la gestione delle emergenze nel Testo Unico.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Inail: la prevenzione del rischio incendio ed esplosione in edilizia
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo documento Inail si sofferma sul rischio incendio ed esplosione in edilizia con particolare riferimento alla prevenzione e alle procedure di emergenza. Il Codice Prevenzione Incendi e la gestione delle emergenze nel Testo Unico.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel comparto edile, sicuramente uno degli ambiti lavorativi con maggiori rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono presenti anche specifici rischi di incendio ed esplosione che sono correlati, ad esempio, alle condizioni problematiche che derivano dalla “continua variazione della tipologia di lavorazioni in esecuzione, dalla possibile presenza di più imprese in contemporanea con mansioni distinte e da condizioni di sicurezza con standard spesso inferiori a quelli richiesti per le installazioni fisse”. E “un’appropriata mitigazione del rischio di incendio richiede “una vera e propria ingegnerizzazione della progettazione della sicurezza antincendio, che può essere ottenuta solo con un’adeguata cultura della sicurezza. La cultura della sicurezza antincendio comporta lo studio, la regolamentazione, l’insegnamento e la condivisione con i vari portatori di interesse in tutti i settori della società dell’utilità di questo argomento fondamentale per migliorare il benessere del nostro Paese”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio per incidere sulla riduzione degli infortuni ed implementare la necessaria cultura della sicurezza in edilizia è attivo un progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha portato alla recente pubblicazione del documento “Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”. Il documento riporta utili indicazioni operative per la gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio nel settore dell’edilizia. La pubblicazione coinvolge, per l’Inail, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione. E per il C.N.VV.F. è coinvolta la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza antincendio, il Codice prevenzione incendi e l’edilizia
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla cultura della sicurezza il documento sottolinea, nell’introduzione, che negli ultimi anni si è cercato di migliorare l’approccio, “con la finalità che tutti gli attori coinvolti facciano ‘squadra’ tra loro, ciascuno secondo i rispettivi profili di competenza. Sono state scritte delle regole nuove per coniugare le necessità di chi progetta con chi poi dovrà intervenire per garantire la sicurezza antincendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E per semplificare e razionalizzare queste regole “mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, è stato emanato il d.m. 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, che rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in tale materia”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, come indicato in molti nostri articoli, che il del Codice di prevenzione incendi “è un unico testo organico e sistematico con un approccio normativo meno prescrittivo e più prestazionale rispetto al passato, che ha lo scopo di ridurre il ricorso al procedimento di deroga nella progettazione e di avere un’applicazione uniforme delle misure antincendio su tutto il territorio nazionale. In tale contesto, si inserisce la progettazione della sicurezza antincendio quale metodo di individuazione di soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi, vale a dire la salvaguardia della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente. Con il nuovo approccio normativo, il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che al progettista è data la possibilità “di utilizzare dei metodi basati su norme o documenti tecnici adottati da organismi nazionali, europei o internazionalmente riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio”. Ed è sempre più diffuso “l’approccio ingegneristico denominato ‘Fire Safety Engineering’, che consiste nel quantificare l’impatto di ogni soluzione tecnica sull’evoluzione dell’incendio, al fine di progettare soluzioni che siano maggiormente proporzionate al rischio reale. Altri metodi di progettazione riguardano soluzioni che prevedono l’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto del costante progresso tecnologico. Infine, si può fare ricorso a prove sperimentali in scala reale o in scala rappresentativa oppure al ‘giudizio esperto’ fondato sui principi di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze di soggetti esperti del settore della sicurezza antincendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il nuovo documento si sofferma, in cinque capitoli, sull’individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione, sulle misure di prevenzione e protezione, sui rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione e sulle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e la gestione della sicurezza antincendio (GSA) nei cantieri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono poi presenti tre focus tematici che raccontano di “gravi incendi accaduti negli anni scorsi, ponendo l’attenzione su come le concomitanti carenze nella valutazione del rischio incendio e nella GSA abbiano prodotto danni assai ingenti, facilmente evitabili adottando una migliore strategia preventiva”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La gestione delle emergenze nel decreto legislativo 81/2008
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento inizia chiaramente con un breve excursus della normativa in relazione alla gestione delle emergenze (situazioni anomale, rispetto alle normali condizioni lavorative, dalle quali “possono derivare, o siano già derivati, incidenti o infortuni”) con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “stabilisce una serie di regole in materia di sicurezza antincendio e, analizzando il decreto, si possono individuare molteplici adempimenti posti a carico a diversi soggetti della prevenzione nei cantieri, in particolare ai datori di lavoro, ai coordinatori per la sicurezza e agli addetti antincendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alcuni esempi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             all’art. 15 (Misure generali di tutela), alla lettera u) del c. 1, si fa riferimento alle ‘misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato’.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’art. 18, c. 1, prevede che il datore di lavoro e il dirigente debbano:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lettera b): ‘designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             lettera t): ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti’.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre con riferimento all’attuale Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) si ricorda che gli articoli dal 43 al 46 “definiscono le modalità di gestione delle emergenze sia da parte del datore di lavoro sia da parte dei lavoratori, tanto per quanto riguarda il primo soccorso quanto per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze in genere”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare si definiscono - Sezione VI Gestione delle emergenze, art. 43 c. 1 – “le disposizioni generali alle quali deve adempiere il datore di lavoro, il quale:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             designa preventivamente i lavoratori di cui all’art. 18, c. 1, lettera b);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inoltre nel terzo comma si stabilisce “che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi, in relazione ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, che l’art. 44 stabilisce:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             c. 1: “il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             c. 2: “il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, infine, che l’art. 46, riguardo ai criteri di sicurezza antincendio e alla gestione delle emergenze, rimanda al DM 10 marzo 1998 il quale prevede, all’art. 1, c. 3, “che per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili, le prescrizioni da rispettare riguardano gli artt. 6 e 7 (designazione degli addetti al servizio antincendio e relativa formazione)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si segnalano “le attività definite a rischio di incendio elevato, di cui all’allegato IX del citato decreto: ‘o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiori a m 50; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Beatrice Conestabile Della Staffa, Francesca Maria Fabiani, Daniela Freda, Alessandro Ledda, Donato Lancellotti, Barbara Manfredi, Federica Paglietti, Arcangelo Prezioso, Giovanna Ricupero, Alessio Rinaldini, Raffaele Sabatino, Maria Teresa Settino, Fabrizio Baglioni, Armando De Rosa, Federico Lombardo, Andrea Marino, Fabio Mazzarella, Francesco Notaro, Antonio Petitto, Amalia Tedeschi – Collana Ricerche - edizione 2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="12928" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 10:16:03 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-la-misure-per-l-edilizia</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio esplosione,piano di evacuazione,Codice prevensione incendio,piano di emergenza,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio incendio,sicurezza antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DM 03.08.2015,antincendio,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: GLI INCIDENTI CON MACCHINE IN COMODATO D'USO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-gli-incidenti-con-macchine-in-comodato-d-uso</link>
      <description>Le conseguenze penali derivanti dalla concessione in uso di macchinari e attrezzature di lavoro non conformi alle norme antinfortunistiche non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto di comodato.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La responsabilità della sicurezza per i macchinari concessi in uso
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           Le conseguenze penali derivanti dalla concessione in uso di macchinari e attrezzature di lavoro non conformi alle norme antinfortunistiche non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto di comodato.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La violazione dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale è vietata la concessione in uso di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è l’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione con la quale la stessa ha rigettato il ricorso presentato dall’amministratore di una società condannato nei due primi gradi di giudizio per avere cagionato delle lesioni gravissime, consistite in un trauma da schiacciamento con conseguente amputazione degli arti inferiori, a un lavoratore riportate a seguito di un infortunio accaduto nei pressi di un macchinario non sicuro dallo stesso concesso in uso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento alla posizione difensiva del comodante del macchinario basata su delle clausole di responsabilità contenute nel contratto di comodato stipulato con l’utilizzatore, la suprema Corte ha precisato che le conseguenze di rilevo penale derivanti dalla concessione in uso di macchinari e attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni antinfortunistiche legislative e regolamentari vigenti non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto di comodato che comporta effetti civili oltretutto limitati alle parti dell'accordo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e l’iter giudiziario
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello ha parzialmente confermata la sentenza del Tribunale nella parte in cui l’amministratore di una società è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 41, 590 commi 1,2 e 3 e 583 comma 2 n. 3 del codice penale per aver cagionato a un lavoratore una lesione personale gravissima consistita in un trauma da schiacciamento compressivo da pressa con conseguente amputazione degli arti inferiori. Con particolare riferimento alla posizione dell’imputato, la sentenza impugnata aveva ritenuto provato che lo stesso amministratore avesse concesso in uso all'impresa datrice di lavoro dell'infortunato una pressa e nastro trasportatore nonché i dispositivi di protezione individuali non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore infortunato, assunto con le mansioni di incaricato alla selezione e allo smistamento dei rifiuti, era stato convocato da un superiore presso la sede di lavoro, nonostante fosse il suo giorno di riposo, ed era stato destinato al compimento di attività da lui mai svolte in precedenza, consistenti nell'inserimento della carta da riciclare sul nastro che l'avrebbe poi trasportata alla pressa schiaccia-rifiuti. Alle 13.30 la pressa si era bloccata a causa dell'eccessivo volume di carta inserita e il lavoratore era stato incaricato di sbloccarla, operazione per fare la quale il lavoratore si era posizionato con i piedi direttamente sulla carta bloccata. Era accaduto che, sebbene il lavoratore avesse preventivamente spento l'interruttore del nastro trasportatore l'improvviso sblocco del macchinario lo aveva fatto scivolare al suo interno provocandogli l’amputazione di entrambi gli arti inferiori. L'ispettore della Asl aveva riscontrato che il macchinario, fornito con un contratto di comodato, era stato arbitrariamente assemblato in un unico percorso produttivo e aveva accertato che lo spegnimento del nastro non interrompeva la lavorazione della pressa e che non vi erano altresì postazioni per intervenire sulla pressa al fine di sbloccare l'intasamento della carta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo varie motivazioni. Lo stesso si è lamentato per il fatto che la Corte di Appello non avrebbe esaminato i dati fattuali specificamente dedotti dalla difesa nell'atto di impugnazione e, in particolare, il contratto di comodato con cui erano stati consegnati i macchinari sia perché aveva ad oggetto separatamente la pressa e il nastro trasportatore, sia perché esonerava il comodante da ogni responsabilità in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari stessi, soprattutto se oggetto di modifica e di utilizzo "in linea di produzione" da ciò desumendosi che l'assemblaggio in un unico processo produttivo non fosse riconducibile al cedente. I due macchinari, ha sostenuto altresì il ricorrente, considerati singolarmente, erano a norma, come anche chiaramente ammesso dall'ispettore del lavoro nel corso dell'esame dallo stesso effettuato e quindi era stata la modifica apportata dal datore di lavoro nel sistema di utilizzo degli stessi macchinari che aveva portato all’infortunio del lavoratore provocandogli le lesioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso legato alla dichiarazione sulla conformità del macchinario alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. La stessa ha messo in evidenza infatti che dalla lettura delle sentenze di merito è emerso chiaramente che la persona giuridica di cui il ricorrente era legale rappresentante aveva concesso in uso al datore di lavoro dell'infortunato un macchinario non conforme alla normativa antinfortunistica e che l'argomento secondo il quale la pressa ed il nastro trasportatore fossero a norma e fossero stati successivamente assemblati dall’utilizzatore era stato già espressamente affrontato e sconfessato nella sentenza di primo grado, sul presupposto che il macchinario fosse stato concesso in uso appena nove giorni prima dell'infortunio né nell'atto di appello erano state sollevate censure di sorta su tale particolare rilievo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riguardo poi al rilievo secondo il quale il contratto di comodato prevedeva il totale esonero da responsabilità del comodante «in merito al funzionamento ed alle modalità di utilizzo dei macchinari, soprattutto se oggetto di modifica e utilizzate in linea di produzione», la suprema Corte ha osservato che la responsabilità penale del ricorrente era stata fondata sulla violazione dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008. “Tale norma”, ha così proseguito la Sez. IV, “individua un particolare divieto a carico di colui che concede in uso macchinari ed attrezzature di lavoro non conformi alle prescrizioni antinfortunistiche, dalla cui violazione derivano conseguenze di rilievo penale che non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto, che comporta effetti civili oltretutto limitati alle parti dell'accordo, secondo il principio generale dettato dall'art. 1372 cod. civ.”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In merito poi alla censura mossa dal presupposto che il datore di lavoro avesse modificato il macchinario la suprema Corte ha precisato che tale circostanza non è emersa dall’esame degli atti essendo stato il datore di lavoro ritenuto pacificamente responsabile di aver messo a disposizione dei dipendenti un'attrezzatura costituita da pressa e nastro trasportatore assemblati in un unico processo produttivo «indipendentemente da chi avesse poi compiuto materialmente l'assemblaggio dei macchinari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alla luce delle considerazioni sopraindicate la Corte di Cassazione ha in conclusione rigettato il ricorso e, in applicazione dell'art. 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 3494 del 28 gennaio 2021 (u. p. 8 gennaio 2021) - Pres. Piccialli – Est. Serrao – P.M. Marinelli - Ric. M.F.. - Le conseguenze penali derivanti dalla concessione in uso di macchinari e attrezzature di lavoro non conformi alle norme antinfortunistiche non possono essere eluse con una clausola di esonero da responsabilità contenuta in un contratto di comodato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro.jpg" length="57436" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 10:06:06 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-gli-incidenti-con-macchine-in-comodato-d-uso</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,infortuni sul lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,sicurezza macchine,D.Lgs. 81/08,rischio macchine,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: SISTEMI DI PROTEZIONE DELL'ESCAVATORE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-sistemi-di-protezione-dell-escavatore</link>
      <description>Un documento Inail sulla prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile riporta utili indicazioni sulla sicurezza degli escavatori. La normativa tecnica, la protezione dell’operatore e i dispositivi di sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Escavatori: protezione dell’operatore e dispositivi di sicurezza
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/119227-fe271ae2.jpeg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Un documento Inail sulla prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile riporta utili indicazioni sulla sicurezza degli escavatori. La normativa tecnica, la protezione dell’operatore e i dispositivi di sicurezza.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli escavatori sono “macchine semoventi a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provviste di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore, e progettate principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma [EN 474-5]”. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In queste macchine movimento terra si distinguono:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’escavatore compatto: “escavatore con massa operativa ≤ 6 000 kg; progettato per fornire prestazioni eccellenti negli spazi angusti e nelle condizioni più impegnative, come il caso dei lavori di scavo a ridosso di muri o ostacoli, resi possibili dalla rotazione completamente in sagoma della torretta. La scelta della versione su cingoli o su ruote dipende dalla velocita di spostamento necessaria”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’escavatore ad appoggi articolati (cosiddetto ragno): “escavatore provvisto di tre o più appoggi di sostegno, articolati e/o telescopici e dotati di ruote. Permette un posizionamento ottimale in situazioni di terreno molto inclinato, oppure in situazioni dove il normale escavatore non riesce ad operare, esempio all’interno di canali. Può essere attrezzato con martelli demolitori, pinze selezionatrici, pinze per tronchi, processori forestali, perforatrici, trinciatrici idrauliche per la manutenzione del verde, in base alla specifica necessità”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A presentare in questo termini l’escavatore e a fornire molte informazioni sulla normativa e sulle verifiche periodiche, in particolare la prima verifica periodica, è il documento Inail dal titolo “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento si sofferma su varie macchine movimento terra, “macchine semoventi o trainate, su ruote, cingoli o stabilizzatori, con accessori o attrezzature, o entrambi, primariamente progettate per l’esecuzione di attività di scavo, carico, trasporto terra o materiali ad essa assimilati (roccia, sabbia, ghiaia, ecc.), compattazione o livellamento del terreno [ISO 6165]”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La normativa tecnica sulla sicurezza degli escavatori
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento - a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, Unità operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto) – ricorda che la norma specifica per questa tipologia di macchine è la EN 474-5 - “Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 5: Requisiti per escavatori idraulici”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che tale norma “specifica i requisiti supplementari e/o le eccezioni rispetto alla norma EN 474-1, che definisce, invece, i requisiti generali per tutte le macchine movimento terra”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo dal documento Inail una tabella che riassume le diverse versioni della norma, “a partire dalla prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 1996, e riporta le successive versioni con le rispettive date di pubblicazione in GUUE e la data di fine validità” (“alcune versioni della suddetta norma non sono mai state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il che significa che la loro applicazione da parte dei fabbricanti non conferiva presunzione di conformità alla direttiva macchine”):
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento ricorda che l’adozione di una norma armonizzata “seppure dia presunzione di conformità alla direttiva di prodotto specifica, è a carattere volontario e fornisce un’indicazione dello stato dell’arte, determinando il livello minimo di sicurezza per un determinato prodotto in un preciso momento: il fabbricante della macchina che sceglie di adottare soluzioni tecniche diverse, anche se desunte da altre specifiche tecniche, deve poter dimostrare che la sua soluzione è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute pertinenti e fornisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe con l’applicazione delle indicazioni della norma armonizzata specifica”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si riporta poi una panoramica che vuole riprodurre il “procedere dello stato dell’arte, per quanto attiene gli elementi caratterizzanti l’attrezzatura e i principali dispositivi di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’adozione di accessori\attrezzature per il sollevamento di carichi sospesi”. Non si intende, dunque, “individuare le misure che i fabbricanti avrebbero dovuto o devono adottare per soddisfare i pertinenti requisiti della direttiva macchine”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dalla panoramica, che vi invitiamo a leggere integralmente nel documento, riprendiamo alcune indicazioni, relative alla sicurezza, contenute nella norma EN 474-5:2006+A3:2013.   
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel documento si segnala che “non essendo ancora disponibile la traduzione di alcune delle versioni della EN 474-5”, il testo “rappresenta una traduzione non ufficiale della versione inglese della norma”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le indicazioni per la protezione dell’operatore
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo alla protezione dell’operatore nella norma (§ 5.3.2.1) si indica che “il punto 5.3.4 della EN 474-1:2006+A3:2013 è sostituito dal seguente: Gli escavatori devono essere progettati in modo tale da poter essere equipaggiati con una struttura di protezione dell'operatore. Il fabbricante, secondo l'uso previsto della macchina deve proporre una protezione. La struttura di protezione deve essere conforme alla ISO 10262:1998. Gli escavatori compatti con una massa operativa (cfr. con ISO 6016:2008) inferiore o uguale a 1500 kg sono esclusi dal requisito relativo alla struttura di protezione in accordo alla ISO 10262:1998”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre (§ 5.8.3.3) riguardo alla struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) si indica che gli escavatori ad appoggi articolati “devono essere dotati di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) secondo EN ISO 3449: 2008, livello II, (vedi anche 5.3.4 della EN 474-1: 2006 + A3: 2013).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sempre la EN 474-5:2006+A3:2013 indica che (§ 5.3.2.2.2) “gli escavatori compatti aventi una massa operativa maggiore di 1000 kg devono essere equipaggiati con una struttura di protezione dal ribaltamento (TOPS) in accordo alla EN 13531:2001+A1:2008”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le indicazioni per i dispositivi di sicurezza del carico
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sempre con riferimento alla stessa norma ci soffermiamo ora sul “dispositivo di sicurezza del carico”. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica (§ 5.6.4.4) che “gli escavatori utilizzati nelle operazioni di movimentazione di carichi e con una massima capacità di sollevamento in accordo al punto 3.5 EN 474-1: 2006+A3: 2013 maggiore o uguale a 1 000 kg alla minima altezza di sollevamento, come definito al punto 3.5 della ISO 10567:2007, o un momento di rovesciamento maggiore o uguale a 40 000 Nm, devono essere provvisti di:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            avvertimento acustico o visivo che segnali all'operatore che sono stati raggiunti la capacità limite di movimentazione di carichi o il momento limite corrispondente e che continui a funzionare per tutto il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite. Il carico nominale è definito al punto 5.6.4.2. Tale dispositivo può essere disattivato mentre l'escavatore sta eseguendo operazioni diverse da quelle di movimentazione di carichi. Il modo ‘attivato’ deve essere chiaramente indicato. Il comando di disattivazione deve trovarsi nella zona di conforto dell’operatore definita nella ISO 6682:2008. Un segnale di avvertimento deve essere collocato vicino la postazione dell’operatore ad indicare la necessità di attivazione durante la movimentazione dei carichi”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “un dispositivo di controllo dell’abbassamento su ciascun braccio di sollevamento e cilindro del braccio. Per i cilindri dei bracci, il dispositivo deve essere installato all'estremità che è sotto pressione. I dispositivi di controllo di abbassamento per i cilindri del braccio e del braccio devono essere sottoposti a prova conformemente alla norma ISO 8643: 1997”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Concludiamo segnalando che il documento Inail, riguardo agli escavatori, si sofferma anche su altri aspetti relativi alle varie norme tecniche elencate in tabella:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            attacco rapido
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dispositivo di agganciamento del carico
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            utilizzazione per la movimentazione di carichi
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            prospetto delle capacità nominali di movimentazione di carichi.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Sara Anastasi e Luigi Monica (Inail, DIT), Mauro Platania (Inail, Unità operativa territoriale di Messina) e Adalberto Sibilano (Inail, Unità operativa territoriale di Taranto), versione 2020
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="52742" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 04 Feb 2021 07:59:25 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-sistemi-di-protezione-dell-escavatore</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,direttiva 2006/42/CE,verifica periodica attrezzature,Direttiva macchine,verifica attrezzature,rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,apparecchi si sollevamento,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MACCHINE ED ATTREZZATURE: GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/macchine-ed-attrezzature-guida-per-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>Un documento dell’ATS Brianza fornisce alle imprese una guida all’utilizzo in sicurezza delle macchine. Le finalità della guida, i ruoli del sistema di prevenzione aziendale e i contenuti del documento.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Macchine: guida per le imprese all’utilizzo in sicurezza delle macchine
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento dell’ATS Brianza fornisce alle imprese una guida all’utilizzo in sicurezza delle macchine. Le finalità della guida, i ruoli del sistema di prevenzione aziendale e i contenuti del documento.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Malgrado l’evoluzione della normativa in materia di sicurezza delle macchine, nei sopralluoghi effettuati durante la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, “è frequente riscontrare macchine pericolose non dotate dei requisiti minimi previsti dalle normative in vigore e/o un utilizzo che espone i lavoratori a rischi gravi se non addirittura mortali”. E tale condizione “si verifica per tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, anche per quelle di ultima generazione come ad esempio le macchine a controllo numerico” (CNC - Computer Numerical Control).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio a partire da questa constatazione “è importante stimolare le aziende del territorio all’utilizzo in sicurezza delle macchine, dove per ‘utilizzo’ si vuole far riferimento alle caratteristiche tecniche che la macchina possiede, alle modalità di impiego, all’organizzazione del lavoro e alla formazione/addestramento degli operatori che ne fanno uso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A sottolinearlo e a realizzare questa importante funzione di stimolo per le aziende è un documento, in relazione alle attività e ai piani mirati dell’ ATS Brianza, elaborato attraverso il lavoro svolto dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, dal titolo “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, “non ha la pretesa di essere esaustivo di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle macchine, ma può essere utilizzato come punto di partenza e/o confronto per impostare/revisionare la propria valutazione del rischio macchine aziendale”. In ogni caso “non si sostituisce ad essa, né esaurisce tutti gli aspetti riferiti alle problematiche di salute e sicurezza connesse alle specifiche macchine e alle inevitabili variabilità del contesto in cui sono inserite”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le finalità della guida e la sicurezza delle macchine
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La finalità del documento, frutto di una recente revisione che risale al 19 giugno 2020, è quella di “gestire adeguatamente tutto il processo che va dall’acquisizione di una macchina, all’installazione, all’uso sicuro e all’eventuale vendita/dismissione può risultare di non semplice soluzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E proprio per “sostenere la figura del datore di lavoro nello svolgimento di questo ruolo e di stimolare un miglioramento nell’utilizzo sicuro delle macchine, l’ATS Brianza, nell’ambito delle sue attività d’informazione, assistenza e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e le parti sociali del Comitato di Coordinamento Territoriale ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 hanno elaborato la presente guida per le imprese al fine di promuovere sistemi efficaci per la gestione dei rischi in modo che le aziende possano evitare di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             mettere a disposizione dei lavoratori macchine palesemente non conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) o ai requisiti stabiliti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/08;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             accettare come normali quelle modalità operative che espongono i lavoratori a rischi non considerati e/o non governati”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La guida – continua il documento – “è rivolta a tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e che utilizzano macchine così come definite all’art. 2 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 17/2010”. E non si comprendono, in questo caso, i fabbricanti di macchine, “se non coloro che si auto costruiscono attrezzature esclusivamente per uso interno”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza delle macchine e i ruoli e le funzioni del sistema di prevenzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento dell’ATS Brianza fornisce dunque “indicazioni utili per l’utilizzo in sicurezza delle macchine”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Utilizzo in sicurezza che si verifica quando “il rischio residuo è considerato accettabile in funzione del fatto che le macchine possiedono caratteristiche di sicurezza intrinseca (cioè sono “a norma”), sono installate in un ambiente di lavoro idoneo e sono utilizzate in modo conforme alle istruzioni del fabbricante, sotto il controllo di un preposto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, a questo proposito, che la responsabilità del raggiungimento di questo obiettivo “è condivisa tra vari soggetti a partire dai progettisti, dai fabbricanti e dai venditori, sino ad arrivare al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo senso le varie tematiche sviluppate nella guida sono state suddivise, come si potrà vedere nell’indice riportato nell’articolo, in tre diversi capitoli, all’interno dei quali “sono stati definiti i ruoli delle figure del sistema di prevenzione aziendale:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la scelta, l’acquisto, la messa in servizio e/o dismissione/vendita delle macchine;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la valutazione del rischio macchine;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la gestione delle macchine per il mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che al documento sono allegati “alcuni modelli (schede e check list) da adattare alla propria realtà aziendale” e che, a conclusione del documento, sono riportate “le più frequenti inosservanze riscontrate dall’organo di vigilanza” (Allegato R), la “sintesi del 9° e 10° rapporto INAIL relativi alla sorveglianza del mercato in merito alla direttiva macchine” (Allegato S) e la bibliografia/sitografia utili per approfondire gli aspetti trattati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ATS Brianza, “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese”, documento elaborato dal gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08, Rev.25a del 19 giugno 2020.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 03 Feb 2021 08:43:14 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/macchine-ed-attrezzature-guida-per-la-valutazione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,direttiva 2006/42/CE,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Direttiva macchine,rischio macchine,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: VIGILANZA E CONTROLLO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-vigilanza-e-controlloef9f4b98</link>
      <description>Un intervento al convegno dBA2020 si sofferma sulle esperienze di vigilanza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli esiti della vigilanza sulla applicazione dei protocolli anticontagio</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: la vigilanza sulla applicazione dei protocolli anticontagio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un intervento al convegno dBA2020 si sofferma sulle esperienze di vigilanza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli esiti della vigilanza sulla applicazione dei protocolli anticontagio.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La diffusione dell’emergenza COVID-19 e del virus SARS-CoV-2  nel 2020 ha portato a diverse modifiche nella programmazione, anche in materia di vigilanza, delle attività dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL). E questo “non solo perché le misure adottate da Governo e Regioni per il contrasto all'epidemia hanno riguardato i luoghi di lavoro oltre che i luoghi di vita, ma anche perché il personale dei vari servizi (tra cui SPSAL) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica ha supportato le attività istituzionali necessarie al contenimento e alla gestione dell'emergenza sanitaria”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a fornire un primo quadro dei risultati della vigilanza sulla applicazione dei protocolli anticontagio nei luoghi di lavoro è un interessante intervento presente nella pubblicazione “ dBA2020 - La gestione del microclima nei luoghi di lavoro in presenza di una emergenza epidemica” che contiene gli atti, curati da Silvia Goldoni e Angelo Tirabasso, dell’omonimo convegno che si è tenuto online il 3 dicembre 2020 durante la manifestazione Ambiente Lavoro ed è stato organizzato da Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena con vari patrocini e collaborazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Le attività di vigilanza nel 2020 e l’emergenza COVID-19
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento “Esperienze di vigilanza nei luoghi di lavoro in periodo di emergenza epidemica” - a cura di Silvia Goldoni ( Ausl Modena) – ribadisce che la normale vigilanza programmata è stata rimodulata, per l'anno 2020,  in seguito alla “emanazione dei diversi interventi normativi, nazionali e regionali, unanimemente tesi a limitare le occasioni di contagio tra persone, attraverso la regolamentazione dei comportamenti sociali e la emissione di indicazioni anche per le attività produttive”. E l’intervento descrive, in questo senso, l'esperienza condotta dallo SPSAL di Modena “in relazione all'attività di vigilanza effettuata nei luoghi di lavoro nel corso del 2020, in periodo di emergenza sanitaria”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare durante il lockdown “gli operatori del Servizio PSAL di Modena hanno ridotto e limitato l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità indicate dalla Regione Emilia Romagna, già descritte nel precedente paragrafo; al contempo hanno svolto attività di supporto e assistenza, per via telefonica l telematica, nei confronti dei soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, RLS, medici competenti, lavoratori) in merito a vari quesiti sull'epidemia”. Successivamente, a partire dal 4 maggio 2020, “con la riapertura delle attività produttive industriali e commerciali, è ripresa l'attività di vigilanza ‘consueta’ dello SPSAL, a cui si è affiancata, su richiesta della Prefettura, una specifica attività di vigilanza relativa alla corretta attuazione dei Protocolli anti-contagio nei luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare tale attività di vigilanza ha riguardato la “corretta applicazione delle misure di contenimento del contagio, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, contenute:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che, oltre a quelli elencati, di valenza nazionale, “la Regione Emilia Romagna ha adottato altri protocolli di sicurezza che contengono linee guida e indicazioni operative per salvaguardare la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone in vari ambiti lavorativi (commercio, agenzie di servizi, servizi di somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona, strutture ricettive, …).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo all'attuazione degli interventi di vigilanza in materia di applicazione dei protocolli anti-contagio, l’intervento riporta le principali criticità che hanno riguardato:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il ruolo degli operatori SPSAL
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la vigilanza congiunta con altri Enti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'applicazione della disciplina sanzionatoria
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'individuazione di utili ed efficaci strumenti di vigilanza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La vigilanza sull’applicazione dei protocolli anticontagio nei luoghi di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandando alla lettura integrale delle criticità emerse nelle attività di vigilanza, veniamo invece ad un breve resoconto parziale degli esiti della vigilanza sulla applicazione dei protocolli anticontagio nei luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che complessivamente “in Provincia di Modena sono stati eseguiti 348 accessi ispettivi (dato aggiornato al 10/11/2020) per un totale di 374 ragioni sociali controllate e di 18423 lavoratori controllati. Sul totale, sono stati eseguiti 79 accessi congiunti, di cui 55 con Ispettorato Territoriale del Lavoro, 7 con i Vigili del Fuoco, 17 con il Servizio Igiene Pubblica (controlli nelle scuole)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Entrando poi nel merito della attuazione delle misure previste dai protocolli, “l'esperienza di vigilanza condotta in provincia di Modena evidenzia quanto segue:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Creazione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo: “le aziende di maggiori dimensioni e dotate di una struttura organizzativa articolata hanno di norma provveduto alla formalizzazione del comitato, con il coinvolgimento dei soggetti indicati dai Protocolli. Questa osservazione vale anche per l'edilizia, infatti in presenza di aziende affidatarie strutturate e ben organizzate è stato possibile accertare l'avvenuta formalizzazione del Comitato di monitoraggio di cantiere, al contrario in presenza di imprese affidatarie scarsamente organizzate e/o di piccole dimensioni non è stato possibile accertare l'avvenuta costituzione del comitato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Procedura per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus: di norma nei luoghi di lavoro, cantieri inclusi, è stata accertata la presenza di una Procedura con le misure di contenimento; nei casi in cui risultava istituito il Comitato, la Procedura era condivisa e redatta dal Comitato stesso, ‘personalizzata’ e adeguata al luogo di lavoro cui si riferiva; in altri casi invece la Procedura non era altro che la trasposizione tal quale del Protocollo.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Informazione di lavoratori, fornitori, clienti, addetti di imprese di pulizia o manutenzione: dagli accertamenti è emerso che tali soggetti sono stati informati in merito alle misure igieniche e comportamentali e alle misure per il contenimento del contagio con modalità diverse, tra le quali: locandine e/o brochure affisse in bacheca in luoghi come ingresso, zone ristoro, spogliatoi, comunicazioni inviate con mail, comunicazioni telefoniche”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Misurazione della temperatura corporea in entrata e conseguente tutela della privacy: al di là dell’obbligatorietà o facoltatività dell’applicazione di tale misura “l'esperienza di vigilanza ha evidenziato che in aziende strutturate e ben organizzate tale accertamento viene attuato, anche con l'ausilio di termo scanner, per lavoratori e visitatori esterni (organo di vigilanza incluso). Al contrario nei cantieri la misura della temperatura corporea è stata attuata con maggiori difficoltà da parte delle aziende, che hanno adottato soluzioni diverse, tra le quali: autocertificazione del lavoratore che dichiara di averla provata autonomamente a domicilio prima di recarsi al lavoro, misura della temperatura corporea presso la sede della ditta prima di recarsi in cantiere, misura della temperatura corporea direttamente in cantiere. La vigilanza ha evidenziato inoltre che risulta difficoltoso il controllo della temperatura nel caso di lavoratori di ditte in sub-appalto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro: “di norma tale misura è stata attuata, anche grazie al ricorso a smart working, diversa articolazione dell'orario di lavoro, organizzazione di accessi contingentati a spogliatoi, mense, zone ristoro, ecc.; criticità in tal senso sono state riscontrate in alcuni settori, tra cui quello della lavorazione carni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Dispositivi di protezione individuale: di norma disponibili, adeguati ed utilizzati. In particolare è stato possibile accertare il corretto uso di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni. Maggiori criticità sono state riscontrate nel caso di lavoratori del settore edile, sia per aspetti legati al microclima e al lavoro all'aperto nel periodo estivo, sia per le cattive modalità di ‘custodia’ del DPI (in tasca, in auto, in baracca) da parte del lavoratore stesso. Per contro in molte situazioni in cantiere il DPI poteva essere evitato in quanto si era all'aperto e la distanza tra i lavoratori era superiore ad 1 m.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Smaltimento dei DPI in appositi contenitori: di norma correttamente smaltiti nella raccolta differenziata con contenitori dedicati.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Idoneità dei locali destinati a spogliatoi, area mensa, zone ristoro, zone fumatori. Questi aspetti sono stati valutati laddove presenti. Anche per questa specifica misura occorre osservare che le maggiori criticità sono state riscontrate nel settore edile: il cantiere non è di per sé un ambiente di lavoro ‘pulito’, tuttavia la vigilanza ha evidenziato che il livello di pulizia degli spazi comuni non si è adeguato sufficientemente ai protocolli. Ad esempio in diversi casi è stato riscontrato il mancato rispetto della periodicità della pulizia giornaliera delle baracche, spesso utilizzate come ‘spogliatoio’ o come zona dove consumare il pasto.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Modifiche del lay-out degli spazi di lavoro e/o degli orari di lavoro: tale misura è stata attuata nelle aziende di grandi dimensioni, attraverso il ricorso a smart working; individuazione di accessi suddivisi in più punti e distribuiti su orari più lunghi, onde evitare assembramenti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Disponibilità di dispenser di gel idroalcolici per l'igiene delle mani: tale misura, peraltro molto semplice da attuare, è stata riscontrata nella totalità dei casi; anche in questo caso è da segnalare qualche difficoltà in più nei cantieri, dove spesso i singoli lavoratori risultavano dotati di un proprio gel conservato in automobile, mentre nella migliore delle ipotesi era disponibile un solo dispenser in baracca per tutti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Servizi igienici dotati di sapone liquido per le mani e carta a perdere per l'asciugatura, pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali: tali misure igieniche sono risultate di norma applicate nelle aziende, che in molti casi sono state in grado di darne evidenza grazie a sistemi di registrazione istituiti appositamente. Si osserva ancora una volta che le maggiori criticità sono state riscontrate nel settore edile: molto spesso nel cantiere oggetto di vigilanza è stata accertata la presenza di un solo servizio igienico, il cui livello di pulizia è risultato inadeguato e di norma non è stata rispettata la periodicità giornaliera.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gestione del lavoratore che sviluppi sul lavoro febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, gestione del lavoratore prima del reintegro in azienda in caso di infezione COVID, obbligo di eseguire una visita medica in caso di assenza per infezione COVID che abbia reso necessaria ospedalizzazione prima del rientro al lavoro: questi aspetti sono di norma contenuti nella Procedura per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La gestione degli impianti di climatizzazione e le considerazioni finali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento ricorda poi che i protocolli nazionali condivisi relativi agli ambienti di lavoro, ai cantieri e al settore trasporti/logistica “non trattano esplicitamente gli aspetti relativi alla gestione degli impianti di climatizzazione né all'utilizzo di sistemi di igienizzazione basati su lampade UV”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia – continua la relatrice - nel corso della vigilanza, “oltre agli aspetti specifici del protocollo di cui si è parlato nel paragrafo precedente, è stata prestata attenzione alla corretta gestione degli impianti di climatizzazione, in particolare in settori produttivi largamente diffusi in provincia di Modena, quali la lavorazione carni ed il biomedicale, e comunque in tutti i luoghi di lavoro dove era presente tale tipologia di impianti. Inoltre è stata accertata la presenza, in alcuni luoghi di lavoro oggetto di vigilanza, di sistemi costituiti da lampade UV destinati a igienizzare/sanificare l'aria ambiente, installati appositamente per contrastare il contagio da Sars-CoV-2”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare in relazione agli impianti di ventilazione/climatizzazione nei luoghi di lavoro e alla possibilità di infezione, in fase di assistenza e di vigilanza si è prestata attenzione ai seguenti aspetti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             riduzione del livello di occupazione degli ambienti, in modo da ridurre l'eventuale possibile contaminazione aerea, attraverso misure organizzative
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aerazione frequente degli ambienti non dotati di ventilazione meccanica attraverso apertura delle finestre
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aerazione degli ambienti dotati di impianti di ventilazione che forniscono aria di rinnovo, tenendoli sempre accesi (24 ore su 24, 7 giorni su 7), facendoli funzionare alla velocità nominale o massima consentita dall'impianto per rimuovere le particelle sospese nell'aria e contenere la deposizione sulle superfici; nel caso di ambienti con ventilazione meccanica e filtrazione dell'aria, la diluizione con aria esterna e la presenza di filtri ad elevata efficienza riduce la presenza di particolato e di bio-aerosol, contribuendo in tale maniera alla riduzione dei rischi di contagio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se le condizioni impiantistiche ed energetiche lo consento, evitare il ricircolo di aria
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             evitare sempre che l'aria immessa sia contaminata da quella estratta o espulsa dagli ambienti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             adottare interventi di igienizzazione straordinaria degli impianti e delle condotte aerauliche”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il riscontro che è emerso – riguardo a questo tema - è che “la gestione degli impianti di climatizzazione/ventilazione nei luoghi di lavoro è stata affrontata di norma in modo adeguato da parte dei Datori di Lavoro, che hanno dimostrato consapevolezza sul fatto che tali installazioni possano essere veicolo di contagio, da un lato, ma anche strumenti di mitigazione del contagio stesso, se usati correttamente, dall'altro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva per le esperienze di vigilanza condotte dallo SPSAL di Modena sono riportate dalla relatrice alcune considerazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che il contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di lavoro “rappresenta un rischio biologico ‘generico’, in quanto esistente anche per la popolazione al di fuori del contesto lavorativo, ovvero un rischio biologico ‘specifico’ per i lavoratori di determinati comparti, tra i quali quello sanitario e socio-sanitario: in tutti i casi tale rischio giustifica l'attività di vigilanza, anche proattiva, da parte degli SPSAL, a tutela della salute dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ritiene poi utile “integrare l'attività di vigilanza a livello dipartimentale, in particolare con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione per ristoranti e bar, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per altri luoghi di vita, il Servizio Veterinario per comparti specifici quali, ad esempio, la lavorazione carni. Considerato che il periodo di emergenza persisterà, si rendono necessari adattamento e flessibilità nella gestione dei Servizi PSAL per un giusto equilibrio tra attività specifica del servizio e supporto al Dipartimento di Sanità Pubblica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine le criticità che sono emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla applicazione dei Protocolli anti-contagio   nei luoghi di lavoro “dovranno essere superate nell'ottica di garantire interventi efficaci, in riferimento soprattutto a strumenti di vigilanza e alla composizione dei gruppi di ispettori”. E si ritiene “indispensabile garantire assistenza ed informazione a datori di lavoro, agli RSPP, agli RLS, ai medici competenti, in quanto strumenti complementari alla vigilanza nel perseguire la prevenzione nei luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ dBA2020 - La gestione del microclima nei luoghi di lavoro in presenza di una emergenza epidemica”, a cura di Silvia Goldoni e Angelo Tirabasso, pubblicazione che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno - Ambiente Lavoro, 03 dicembre 2020;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Putosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="10830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 02 Feb 2021 07:49:45 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-vigilanza-e-controlloef9f4b98</guid>
      <g-custom:tags type="string">COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,protocollo condiviso,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE SECONDO L'INAIL</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-pulizia-e-sanificazione-secondo-l-inail</link>
      <description>Un documento dell’Inail sulla prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 riporta indicazioni generali e misure specifiche rivolte alle strutture dell’istituto. Focus sulle misure specifiche per la pulizia e la sanificazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Inail ed emergenza COVID-19: indicazioni su pulizia e sanificazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento dell’Inail sulla prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 riporta indicazioni generali e misure specifiche rivolte alle strutture dell’istituto. Focus sulle misure specifiche per la pulizia e la sanificazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo il lungo periodo di lockdown della prima fase dell’emergenza COVID-19, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) ha pubblicato una serie di documenti tecnici per la prosecuzione delle attività dell’Istituto con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di protezione dei dipendenti durante l’espletamento delle specifiche mansioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Documenti che ancora oggi possono fornire utili informazioni sulle indicazioni generali per il contenimento del virus SARS-CoV-2 e che sono state ricordati e segnalati nel recente incontro Inail online “La nuova geografia degli spazi. I luoghi di lavoro nel tempo del Covid”, che si è tenuto il 2 dicembre 2020 durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2020.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si riporta oggi un articolo di Puntosicuro che si sofferma , in particolare, sul documento “Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 alla ripresa delle attività di Inail. Indicazioni generali e misure specifiche” elaborato dalla Direzione centrale prevenzione e curato da Stefano Signorini, Ghita Bracaletti, Corrado Landi, Barbara Manfredi, Vanessa Manni, Michele Meschino, Luigi Prestinenza, Davide Sani, Sara Stabile e Antonio Terracina, con varie collaborazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con questo documento tecnico, elaborato sulla base degli indirizzi normativi e tecnici emanati nel periodo dell’emergenza, si forniscono “indicazioni generali e misure specifiche da adottare per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 presso tutte le strutture dell’Istituto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le misure generali anticontagio e le strategie di prevenzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La prima parte del documento Inail si sofferma sulle “misure generali anti contagio a garanzia della tutela della salute dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro, organizzate secondo l’approccio integrato per la valutazione e gestione dei rischi (d.lgs. 81/2008)” adattato al rischio connesso all’attuale emergenza pandemica secondo quando indicato dal “ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” (aprile 2020).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In particolare si indica che le strategie di prevenzione “dovranno comprendere misure di prevenzione e protezione organizzative, collettive e individuali di natura tecnica e procedurale
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Misure organizzative
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gestione degli spazi comuni e delle postazioni di lavoro.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Organizzazione del lavoro: modalità di accesso in azienda; orario di lavoro; articolazione in turni; lavoro a distanza e trasferte; revisione dei processi produttivi favorendo lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Regolamentazione dell’accesso dei fornitori, clienti e visitatori esterni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Misure di prevenzione e protezione collettiva
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Informazione e formazione dei lavoratori.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ventilazione e ricambi d’aria.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Sanificazione degli ambienti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti di ventilazione e condizionamento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Misure di prevenzione e protezione individuale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Precauzioni igieniche personali.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Mascherine e Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) e loro corretto uso e smaltimento.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Sorveglianza sanitaria
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le misure specifiche per le attività di pulizia e sanificazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La seconda parte contiene invece diverse misure specifiche da adottare per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, organizzate secondo l’ordine adottato dal “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (attualmente allegato 12 del DPCM 14 gennaio 2021) e secondo le indicazioni contenute in vari altri provvedimenti (direttive n. 2 del 12 marzo 2020, n. 3 del 4 maggio 2020, circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19 sottoscritti il 3 e l’8 aprile 2020; Protocollo di accordo Inail “Indicazioni per la prevenzione e il contenimento dell’emergenza sanitaria” del 15 maggio 2020, …).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alle tante misure specifiche contenute nel documento, che, ricordiamo sono indirizzate alle strutture dell’Inail, ci soffermiamo oggi, in particolare, sulla pulizia e sulla sanificazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che il datore di lavoro “assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali e ambienti chiusi ed aree comuni (spogliatoi, cucine, mense, corridoi), impianti, parti delle attrezzature e delle postazioni di lavoro fisse a contatto con le mani degli operatori (quali pulsantiere, quadri comando, volanti, ecc.), postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature di lavoro e mezzi di trasporto aziendali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre “sui mezzi aziendali anche in convenzione (navette e macchine di servizio) deve essere assicurata la sanificazione delle maniglie di portiere e finestrini (anche dei passeggeri), volante, cambio, chiavi, tessere, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo e il rispetto della distanza interpersonale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il datore di lavoro assicura poi “la corretta pulizia delle attrezzature e degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo. Qualora debbano essere utilizzate attrezzature di misura o strumentazione tecnica da lavoratori diversi in giorni successivi, si dovrà prevedere una fase di sanificazione prima e/o dopo l’uso. Nel caso di postazioni di lavoro promiscue (ad es. gli uffici ricezione corrispondenza e le guardiole) ossia utilizzate da lavoratori diversi (anche dipendenti di aziende fornitrici di servizi) in giorni/turni diversi, tutta la postazione di lavoro (scrivania, tastiera, schermo, mouse, portapenne), dovrà essere accuratamente sanificata a fine turno/giornata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che per facilitare le attività di sanificazione, “ciascun lavoratore dovrà lasciare la sua postazione il più possibile sgombra, riponendo tutti i personali strumenti di lavoro e il materiale di cancelleria in un apposito cassetto che dovrà essere messo a disposizione di ciascun lavoratore addetto a quella postazione di lavoro”. E i lavoratori che utilizzano postazioni promiscue “dovranno procedere alla frequente igienizzazione delle mani o utilizzare i guanti monouso per tutto il turno lavorativo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento prescrive inoltre di “non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell’ambiente. L’aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un’adeguata disinfezione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si raccomanda poi “la tenuta e la conservazione di un registro delle attività di pulizia/sanificazione svolte presso i locali dell’Istituto per la verifica della loro attuazione (tipo di apprestamento/attrezzatura/mezzo, data, operatore che ha condotto l’attività e indicazione dei prodotti utilizzati)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine per la sanificazione ambientale da COVID-19 “occorre prevedere specifici protocolli per ambienti esterni e interni, suddividendo questi ultimi in base alla tipologia della struttura, delle attività lavorative che vi si svolgono e della tipologia di utenti che li frequentano. Tali protocolli di intervento vanno definiti con le aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione in possesso dei requisiti professionali adeguati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il ricambio dell’aria e le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre riguardo alle attività di pulizia e sanificazione il documento sottolinea che gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia degli ambienti e/o luoghi di lavoro “devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità aziendali e adottare l’uso di Dpi e di idonei abiti da lavoro, secondo le indicazioni del proprio datore di lavoro e purché rispondano agli standard di sicurezza dell’Istituto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che in generale negli ambienti chiusi “dovranno essere seguite le specifiche indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, arieggiando con maggiore frequenza per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti chiusi, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             valutare il ricambio dell’aria in relazione al numero di lavoratori presenti, al tipo di attività svolta e alla durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che riporta anche altre indicazioni sul tema della pulizia, della sanificazione e della qualità dell’aria con particolare riferimento agli impianti aeraulici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che il documento si sofferma poi su vari altri argomenti: informazione sulle misure specifiche di prevenzione e protezione adottate, modalità di ingresso del personale, modalità di accesso dei fornitori esterni e utenti, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione spazi comuni, organizzazione aziendale, spostamenti interni, riunioni, eventi interni, trasferte e formazione, sorveglianza sanitaria, ….
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Direzione centrale prevenzione, “ Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 alla ripresa delle attività di Inail. Indicazioni generali e misure specifiche”, documento a cura di Stefano Signorini, Ghita Bracaletti, Corrado Landi, Barbara Manfredi, Vanessa Manni, Michele Meschino, Luigi Prestinenza, Davide Sani, Sara Stabile e Antonio Terracina, con la collaborazione di Cristina Di Tecco, Adriano Maggi, Benedetta Persechino, Patrizio Rossi, edizione 2020
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 07:55:53 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-pulizia-e-sanificazione-secondo-l-inail</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,pulizia e sanificazione,COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,DPCM,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: GLI OBBLIGHI SULLA MANUTENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-gli-obblighi-sulla-manutenzione</link>
      <description>Un documento Inail riporta le indicazioni normative del Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro in materia di manutenzione. La manutenzione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature di lavoro. Gli obblighi dei datori di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cosa indica il D.Lgs. 81/2008 riguardo agli obblighi di manutenzione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail riporta le indicazioni normative del Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro in materia di manutenzione. La manutenzione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature di lavoro. Gli obblighi dei datori di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non è sufficiente che attrezzature, dispositivi, impianti e luoghi di lavoro siano progettati e realizzati a regola d’arte, deve essere possibile garantirne anche la conservazione nel tempo delle prestazioni e delle caratteristiche di sicurezza. E un simile obiettivo “si realizza attraverso l’effettuazione della manutenzione” i cui scopi principali sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “conservare nel tempo prestazioni e caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all’usura e l’invecchiamento, causati, a loro volta, dalle diverse sollecitazioni;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ridurre i costi di gestione e le perdite di produzione causate dal degrado e dall’invecchiamento precoce;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             rispettare le disposizioni legislative”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi alle disposizioni legislative il Decreto legislativo 81/2008 già nell’articolo 15 (Misure generali di tutela) “fornisce alcuni principi generali che sono indice del fatto che la manutenzione sia valutata dal legislatore come un elemento importante per la salute e la sicurezza del lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare in questi termini l’importanza della manutenzione e a fornire alcune informazioni su cosa indica il Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) in materia di manutenzione è il documento “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La normativa e la manutenzione dei luoghi di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento Inail segnala che il proprietario di un’attrezzatura di lavoro, un dispositivo di protezione individuale, un impianto, un luogo di lavoro, o chi si occupa della loro gestione, “deve eseguire la manutenzione specifica, nel rispetto delle indicazioni del fabbricante o dell’eventuale installatore”. E proprio sottolineando che la manutenzione è una delle condizioni necessarie per il funzionamento, “i fabbricanti, nei manuali di uso e manutenzione, aggiungono anche che, ‘se la manutenzione non è eseguita nei modi e nei termini indicati, nessuna responsabilità può essere addossata al fabbricante in caso di danni a persone o cose riconducibili alla sua mancanza’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In particolare i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a “regolare manutenzione tecnica, nonché a regolare pulitura. Il funzionamento dei dispositivi di sicurezza deve essere controllato regolarmente. Anche le vie di circolazione interne o all’aperto, che conducono a uscite o ad uscite di emergenza, e le uscite di emergenza stesse devono essere sottoposte a manutenzione, assicurando che siano sgombre per consentirne l’utilizzo in qualsiasi evenienza”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La manutenzione delle attrezzature e gli obblighi dei costruttori
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche riguardo alla manutenzione delle attrezzature di lavoro il documento riporta le parti più rilevanti del Testo Unico e sottolinea che tali attrezzature “non devono aggiungere rischi non necessari all’attività lavorativa, per tale motivo quelle messe a disposizione dei lavoratori devono essere state fabbricate seguendo opportuni requisiti di sicurezza (art. 70, d.lgs. 81/2008)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che le soluzioni adottate dai costruttori, per la progettazione e la fabbricazione delle attrezzature di lavoro, “devono tener conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto. Per la scelta delle soluzioni più opportune, il fabbricante, deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             se del caso adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere ridotti o eliminati, eventualmente mediante segnali d’allarme;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             informare gli utilizzatori dei rischi residui che permangono nonostante le misure di protezione e i segnali di allarme adottati”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             E il fabbricante, durante la progettazione, “per poter applicare i principi elencati, deve basarsi sull’analisi dei rischi che ha condotto. I rischi da prendere in considerazione sono quelli connessi con l’uso normale delle attrezzature (inclusi gli usi difformi ragionevolmente prevedibili) e con la loro manutenzione (intesa come l’insieme delle azioni da seguire per la conservazione nel tempo delle prestazioni funzionali e di sicurezza). Il datore di lavoro, prima di adottare un’attrezzatura di lavoro, effettua una scelta basata sulla propria valutazione del rischio, che tenga conto dell’impiego lavorativo dell’attrezzatura di lavoro (art. 71, comma 2, d.lgs. 81/2008) e, in particolare:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dei rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso – continua il documento - le attrezzature messa a disposizione dal datore di lavoro “devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere (art. 71, comma 1, d.lgs. 81/2008)”. E c’è da notare che, “in caso di non effettuazione delle attività di manutenzione o di effettuazione tardiva o errata, tra i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature occorre aggiungere anche quelli dovuti alla non conservazione nel tempo delle caratteristiche funzionali e di sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli obblighi del datore di lavoro e i requisiti di sicurezza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che il datore di lavoro per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, “adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali (ma non esclusivamente) quelle dell’Allegato VI del d.lgs. 81/2008 (art. 71, comma 3).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, il datore di lavoro “prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano (art. 71, comma 4, d.lgs. 81/2008):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva “in caso di rischi non previsti dal fabbricante ma che comunque sussistono, è obbligo del datore di lavoro prendere tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari per ridurli, ad esempio adeguando le attrezzature ai requisiti essenziali di sicurezza, anche se il costruttore non vi ha provveduto o lo ha fatto in modo incompleto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al secondo punto della lettera a) del comma 4 dell’art. 71, “è sancito l’obbligo della manutenzione, per garantire la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza. Inoltre, allo stesso punto è sancita la necessità di corredare l’attrezzatura, ove necessario, con apposite istruzioni d’uso e con il libretto di manutenzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che le modifiche apportate alle macchine o ai componenti di sicurezza delle macchine durante alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza “non comportano una nuova immissione sul mercato, a meno che le modifiche non siano state tali da aver causato una modifica delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante” (Articolo 71, comma 5, d.lgs. 81/2008).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento Inail riporta anche alcune indicazioni tratte dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si fa poi riferimento al comma 6 dell’articolo 71 che indica che il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature “devono essere conformi ai requisiti di sicurezza e rispondere ai principi dell’ergonomia”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il datore di lavoro, “secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche, dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte (art. 71, comma 8, d.lgs. 81/2008):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             a interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi interventi di controllo “sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente”. Inoltre “per poter dimostrare di aver sottoposto l’attrezzatura ad un regime di controlli, volti a verificarne lo stato di manutenzione è importante tenere un registro dei controlli con i risultati degli stessi, che possa essere verificato dagli organi di vigilanza (art. 71, comma 9, d.lgs. 81/2008)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo questo breve excursus su quanto riportato dal Testo Unico in materia di manutenzione ricordando che nel documento Inail sono riportate anche altre indicazioni normative relative a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             vendita, noleggio e concessione in uso delle attrezzature
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             formazione, informazione e addestramento
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             verifiche delle attrezzature di lavoro
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             obblighi dei lavoratori.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Riferimenti:
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera (DIT, Inail), edizione 2019
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg" length="68830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 08:13:50 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-gli-obblighi-sulla-manutenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Rischi addetto manutenzione,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Direttiva macchine,manuale uso e manutenzione,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,manutenzione,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19:  UN PARERE SULLE VACCINAZIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-un-parere-sulle-vaccinazioni</link>
      <description>Il rispetto delle misure di prevenzione di tutela della salute individuale e collettiva dal rischio biologico infettivo rappresenta un dovere responsabilizzante per tutti i lavoratori. A cura di Mauro Marin, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il vaccino anti COVID-19 e la sicurezza nelle strutture sociosanitarie
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il rispetto delle misure di prevenzione di tutela della salute individuale e collettiva dal rischio biologico infettivo rappresenta un dovere responsabilizzante per tutti i lavoratori. A cura di Mauro Marin, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come era immaginabile il tema della vaccinazione relativa al virus SARS-CoV-2, con particolare riferimento al mondo del lavoro e agli obblighi e diritti di aziende e lavoratori, sta suscitando in queste settimane accesi confronti e discussioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E proprio per questo motivo, partendo dalla constatazione che il vaccino sia il principale strumento per superare questa perdurante emergenza COVID-19, stiamo ospitando diversi contributi di lettori, professionisti, enti e associazioni che stanno affrontando il tema da diversi punti di vista, ad esempio dal punto di vista degli aspetti psicologici relativi alla scelta di vaccinarsi o dei provvedimenti che un datore di lavoro potrebbe mettere in atto per i lavoratori che decidono di non vaccinarsi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Vaccino anti COVID-19 e sicurezza nelle strutture sociosanitarie
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’informazione agli operatori è essenziale per promuovere l’adesione alla vaccinazione riconosciuta dalle evidenze scientifiche come misura di prevenzione contro il rischio biologico da infezione Covid-19 nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali a tutela prioritaria della comunità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’art. 42 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge n.27/2020, ha stabilito che l’infezione da COVID-19 può essere considerata infortunio sul lavoro di cui all’art. 2 del D.P.R. n.1124/1965, equiparando così la causa violenta propria dell’infortunio alla causa virulenta propria della malattia da COVID-19 avvenuta in occasione di lavoro e riconosciuta presunta ex art.2729 CC per gli operatori sanitari in ragione dell’alta esposizione al rischio (circolare INAIL n.13/2020).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dato che l’infezione da COVID-19 può dare luogo ad un infortunio sul lavoro, quali azioni devono essere assunte dal datore di lavoro per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e quali obblighi incombono sul lavoratore per ridurre il rischio di contagi ai sensi del D.Lgs 81/2008?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 CC e del D.Lgs 81/2008 deve garantire le misure preventive necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori ma anche di chi altro è presente nei luoghi di lavoro come gli utenti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti, la legge n.24/2017 afferma all’art.1 l’obbligo di garantire la sicurezza delle cure come parte integrante della tutela del diritto alla salute prevista dall’art.32 della Costituzione e all’art.5 prevede nelle attività sanitarie l’obbligo di seguire linee guida e buone pratiche derivanti dalle evidenze scientifiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’art. 129 del D.Lgs 106/2009 afferma che qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs 81/2008 da parte del medico competente. L’art. 279 del D.Lgs. 81/2008 afferma che il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per cui si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico, da somministrare a cura del medico competente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro per eventuale inidoneità che, a giudizio del medico competente, può essere temporanea o permanente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’art. 20 del D.Lgs 81/2008 afferma che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale ed infine a sottoporsi ai controlli sanitari necessari disposti dal medico competente, pena l’allontanamento dal luogo di lavoro per mancanza dei requisiti di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore assicurato è tenuto a limitare per quanto possibile il danno ai sensi dell’art. 1914 CC adottando le misure preventive idonee a prevenirlo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte Costituzionale con sentenza n.5/2018 (massima n.39690) in materia di vaccinazioni ha affermato che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, nonché nel caso di vaccinazioni obbligatorie con l'interesse del minore che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura. La legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con il parametro costituzionale se il trattamento è diretto non solo a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri e quindi della collettività, come già affermato con sentenza n. 258/1994 (massima 20856).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 137/2019 (massima 41748) ha ritenuto illegittima la norma regionale che prevedeva da parte delle direzioni sanitarie l’imposizione ai propri dipendenti di sottoporsi a vaccinazione ma solo quando la vaccinazione risulti “non raccomandata” dalle buone pratiche o linee guida derivanti dalle evidenze scientifiche ai sensi dell’art. 5 della legge n.24/2017.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il rispetto delle misure di prevenzione certe di tutela della salute individuale e collettiva dal rischio biologico infettivo rappresenta quindi un dovere responsabilizzante per tutti i lavoratori, una precondizione per l’accesso in sicurezza propria e altrui agli ambienti di lavoro ed una precondizione per un pieno risarcimento del danno assicurato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonti: Direttore Distretto Sanitario, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (PN), Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg" length="110762" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 07:47:55 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-un-parere-sulle-vaccinazioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,vaccino COVID-19,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vaccino+rischio+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: GLI INCIDENTI CON GLI ESCAVATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-gli-incidenti-con-gli-escavatori</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro nell’uso delle macchine movimento terra. Focus su escavatori e miniescavatori. Le dinamiche di alcuni incidenti avvenuti in diverse attività lavorative e le misure da adottare dopo l’uso delle macchine movimento terra.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Gli incidenti con gli escavatori e i miniescavatori
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni di lavoro nell’uso delle macchine movimento terra. Focus su escavatori e miniescavatori. Le dinamiche di alcuni incidenti avvenuti in diverse attività lavorative e le misure da adottare dopo l’uso delle macchine movimento terra.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli escavatori sono macchine movimento terra (MMT) utilizzate per lo scavo, carico, sollevamento e scarico dei materiali: “la traslazione può avvenire su ruote o su cingoli e l'utensile di scavo (benna) può essere azionato sistema oleodinamico”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La macchina “è costituita:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             da un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             da un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile funzionale”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Inoltre la versatilità della macchina “permette di equipaggiare la stessa con particolari utensili, quali martelli pneumatici per le demolizioni, frese rotanti per lo scavo di gallerie, ecc.”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare in questi termini cosa sia l’escavatore e a presentare utili indicazioni sulla prevenzione degli infortuni nell’uso delle macchine movimento terra è un contributo per PuntoSicuro dell’Ing. Carmelo G. Catanoso dal titolo “ Sicurezza nell’uso delle macchine movimento terra”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento a questo contributo concludiamo il breve viaggio della rubrica “ Imparare dagli errori” attraverso gli infortuni che avvengono con queste macchine con particolare attenzione, in questa ultima puntata, agli incidenti che avvengono con escavatori e miniescavatori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I casi presentati sono tratti dalle schede di  INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Esempi di infortuni nell’utilizzo di escavatori e miniescavatori
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto a causa del crollo di una parete del caseggiato oggetto di ristrutturazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In queste attività è in corso la demolizione, da parte di un lavoratore, della parete con uso di un piccolo escavatore con il braccio corto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un secondo lavoratore al momento del crollo sta posizionando una gabbia di ferro che dovrebbe costituire l'armatura di una colonna in cemento armato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La parete investe questo secondo lavoratore provocandogli gravi lesioni alla coscia destra cui è seguita l'amputazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le successive indagini “hanno evidenziato come l'escavatore utilizzato non fosse idoneo e come non fosse stato vietato l'accesso all'area durante la demolizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori causali rilevati nella scheda:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “area di demolizione non interdetta”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “demolizione del muro con piccolo escavatore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il secondo caso riguarda un cantiere dove un lavoratore sta utilizzando il miniescavatore per reinterrare la base della recinzione che delimita l’autostrada.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore sposta la terra con questo mezzo e la macchina si impunta con la pala sul terreno duro spostandosi esternamente verso il margine del canale posto parallelamente alla recinzione che delimita l’autostrada ed alla sinistra del miniescavatore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il terreno del margine cede ed il mezzo si ribaltava all’interno del canale. Il lavoratore vedendo che il miniescavatore si ribalta si lancia al di fuori dello stesso battendo con il ginocchio sinistro contro la carcassa del mezzo riportando una frattura.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il fattore causale rilevato:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’infortunato “il conducente tenta di azionare la pala anche se è impuntata sul terreno”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine il terzo caso relativo allo spostamento del materiale necessario alla riparazione di una macchina operatrice bloccata in cima ad un cumolo di terriccio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un lavoratore sposta manualmente il materiale dal cassone del camion alla benna di un escavatore, mezzo con cui il materiale deve poi essere trasportato vicino alla macchina rotta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, a causa di un errata manovra da parte dell' autista dell'escavatore, dovuta all’azionamento accidentalmente dei comandi, la benna colpisce la gamba sinistra del lavoratore causandogli una frattura.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I fattori causali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’infortunato “presenza dell'infortunato in prossimità dell'escavatore”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “azionamento accidentale dei comandi dell'escavatore da parte dell'autista”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le misure e la manutenzione dopo l’uso delle macchine movimento terra
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Misure e comportamenti da adottare dopo l’uso delle macchine movimento terra:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le manutenzioni principali sono la costante pulizia e la lubrificazione della macchina nonché tutte le operazioni previste dalle specifiche contenute nel libretto di manutenzione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Destinare all'intervento di manutenzione solo personale esperto ed a conoscenza delle misure di sicurezza da attuare prima e durante l'intervento e dotato dei dispositivi di protezione individuale necessari.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Seguire sempre le istruzioni contenute nell'apposito libretto della macchina durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare sempre che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non autorizzato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle istruzioni per la manutenzione della macchina.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             In caso di intervento in luogo chiuso (officina) predisporre un sistema di depurazione o allontanamento dei gas di scarico.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all'operazione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, ecc., i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di guida.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non intervenire mai, a motore accesso, per regolare la tensione delle cinghie di trasmissione, ecc..
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             In caso di interventi sulle attrezzature della macchina (benna, ecc.), eseguire lentamente la manovra dalla cabina guida, applicando i freni e segnalandola acusticamente.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle stesse, bloccare sempre il tutto, utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata ancora bloccata adeguatamente, evitare il passaggio di persone, sotto l'attrezzatura o nelle immediate vicinanze.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Per la manutenzione dell'attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in posizione sollevata, bloccare la stessa prima di intervenire (con l'apposito dispositivo).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non usare mai l'attrezzatura di scavo per il sollevamento di persone.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare scale, piattaforme, ecc., rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.).  
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Per il sollevamento di parti di macchine, particolarmente pesanti, avvalersi di mezzi di sollevamento rispondenti alle norme di sicurezza; controllare, preventivamente, la portata del mezzo, lo stato delle funi o catene utilizzate per imbracare il pezzo, la loro portata e l'eventuale presenza di persone nella zona prospiciente la macchina.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             In caso di utilizzo di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente l'efficienza; posizionarli solo nei punti della macchina indicati dalle istruzioni per la manutenzione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I martinetti devono essere sempre considerati solo come un mezzo d'opera; il bloccaggio del carico deve essere effettuato trasferendo il peso ad appositi supporti, di adeguata portata, predisposti specificatamente.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             In caso di traino della macchina con funi, catene, ecc., adottare tutte le precauzioni già descritte nel precedente paragrafo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati utilizzando gli occhiali protettivi, al fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e sostituire i denti consumati, possano provocare la proiezione di schegge, con grave pericolo per gli occhi dell'addetto.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Eseguire tutti gli interventi sull'impianto idraulico, solo quando la pressione è nulla; comunque, nel caso in cui si debba ricercare una perdita nel sistema idraulico, procedere sempre con estrema cautela, visto il pericolo derivante dall'eventuale esistenza di un foro (anche minuscolo) su uno dei flessibili idraulici, con fuoriuscita in pressione dell'olio idraulico.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Effettuare gli interventi sull'impianto elettrico seguendo le istruzioni contenute nel libretto di manutenzione della macchina; non adottare soluzioni che non diano adeguate garanzie (ponticelli varii, giunzioni nastrate, ecc.).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Durante la pulizia con l'aria compressa ed il lavaggio della macchina, utilizzare getti a bassa pressione ed utilizzare gli occhiali protettivi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le eventuali operazioni di saldatura sulla macchina vanno eseguite utilizzando tutti i mezzi di protezione personale necessari (occhiali, maschere, aspiratori, ecc.).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Non utilizzare mai liquidi infiammabili come benzina, gasolio, ecc. per pulire i pezzi meccanici, ma gli appositi liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Durante il rifornimento di carburante o la ricarica delle batterie, evitare accuratamente la presenza di fiamme libere o la produzione di scintille.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Al termine dell'intervento, rimettere in posto tutte le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano state asportate per eseguire la manutenzione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Per il carico/scarico ed il trasporto della macchina, utilizzare gli appositi pianali ribassati, dotati di rampe d'accesso di adeguata pendenza e dei necessari sistemi di bloccaggio della macchina; compiere sempre questa operazione in una zona pianeggiante, con terreno di adeguata portanza.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonti: INFOR.MO, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 26 Jan 2021 14:39:11 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-gli-incidenti-con-gli-escavatori</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,infortuni inail,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-gli-obblighi-del-preposto</link>
      <description>Non può essere ascritto al preposto una eventuale condotta omissiva per non avere rispettato gli obblighi di sicurezza sul lavoro laddove non si abbia la certezza che fosse a conoscenza di una prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla non responsabilità di un preposto per un infortunio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Non può essere ascritto al preposto una eventuale condotta omissiva per non avere rispettato gli obblighi di sicurezza sul lavoro laddove non si abbia la certezza che fosse a conoscenza di una prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il contenuto di questa recentissima sentenza è in linea con le decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in una precedente sentenza, la n. 36778 del 21/12/2020 della IV Sezione penale, pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano (Leggi l’articolo “ Sulla non responsabilità del DdL per un infortunio”), con la quale la suprema Corte era stata chiamata a decidere sul ricorso presentato da un datore di lavoro condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello per l’infortunio mortale accaduto a un lavoratore per una carenza di sicurezza di cui l’imputato ignorava l’esistenza. In tema di infortuni sul lavoro, aveva sostenuto la suprema Corte in quella occasione, non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità, da parte sua, di prassi incaute dalle quali sia scaturito un evento infortunistico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo caso è stato imputato del reato di lesioni colpose per l’infortunio occorso a un lavoratore addetto al reparto macelleria il responsabile di un supermercato nella sua qualità di preposto di fatto essendo assente per ferie il capo del reparto specifico. Anche in questa occasione la Corte di Cassazione, in considerazione del fatto che lo stesso aveva assunto l’incarico di responsabile dell’esercizio commerciale solo da pochi giorni e non aveva quindi avuto modo di venire a conoscenza di una prassi scorretta invalsa nel reparto che aveva portato a un evento infortunistico, ha sostenuto analogamente che non può essere ascritto al preposto una eventuale condotta omissiva nel non avere rispettato gli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 laddove non si abbia la certezza che lo stesso fosse a conoscenza di una prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata. Questa è stata la ragione quindi per cui la suprema Corte, applicando il principio della inesigibilità della condotta lecita, ha annullata senza rinvio la sentenza di condanna dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e l’iter giudiziario
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello ha confermata la sentenza del Tribunale con la quale lo stesso aveva dichiarato il responsabile di un supermercato colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2, 3 e art. 583 c.p., comma 1, n. 1), perché, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 19, comma 1, lett. a del D. Lgs. n. 81 del 2008), non aveva provveduto a sovrintendere e vigilare affinché un dipendente utilizzasse i mezzi di protezione collettivi di una macchina sega-ossi in conformità alle istruzioni d'uso del fabbricante. Nel caso di specie, nel mentre il lavoratore era intento a suddividere in tante fette un pezzo unico di lombo di maiale della lunghezza di circa un metro, servendosi della macchina sega-ossi, aveva urtato la lama con la mano sinistra così procurandosi una ferita lacero-contusa al primo dito di detta mano, con lesione parziale dell'estensore comportante l'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per 139 giorni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha ricorso alla Cassazione a mezzo del difensore articolando alcune motivazioni. Lo stesso ha sostenuto che la responsabilità attribuitagli era stata unicamente oggettiva, in considerazione del mero ruolo da lui rivestito di direttore del punto vendita e che non era emerso in realtà in quali termini concreti avrebbe violato il dettato del citato art. 19 giacché la Corte di Appello aveva omesso qualsiasi valutazione comparativa tra le modalità dell'infortunio e gli obblighi di sorveglianza previsti dalla citata disposizione. La causa dell'infortunio andava individuata, secondo il ricorrente, nel mancato utilizzo, da parte del lavoratore, di una protezione presente sul macchinario. La Corte territoriale inoltre non aveva tenuto presente che lui aveva assunto l'incarico di direttore del punto vendita, composto di molti reparti e di altrettanti capi reparti, soltanto cinque giorni prima dell'infortunio per cui non aveva considerato che era da escludere che rivestendo il ruolo di direttore potesse avere contezza della lavorazione svolta in ogni singolo reparto del supermercato. Non aveva tenuto presente altresì che ogni settore dell’esercizio commerciale aveva un capo reparto e che inoltre non gli era mai stato segnalato il mancato utilizzo del presidio di protezione della macchina sega ossi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha evidenziato che la persona offesa, addetta al reparto macelleria del supermercato, sentita in dibattimento, aveva riferito che l'elusione dei dispositivi di protezione, di cui pure quella specifica macchina era dotata, era una prassi inveterata da diverso tempo, atteso che, a suo dire, questi dispositivi ostacolavano i movimenti necessari al taglio dei pezzi di carne più piccoli. Lo stesso aveva altresì detto di non aver segnalato tale difficoltà, ma che tutti ne erano a conoscenza e si comportavano alla stessa maniera.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La suprema Corte ha evidenziato altresì che, dal percorso motivazionale della sentenza impugnata, non si era ricavata in alcun modo la certezza che l’imputato, il quale rivestiva l'incarico di responsabile di quell'esercizio commerciale da soli cinque giorni, fosse realmente (o potesse essere) a conoscenza di tale prassi, anche ammettendo che essa fosse davvero così frequente come affermato dalla persona offesa. Né la veste di " preposto di fatto" che il giudice di Appello aveva attribuito all’imputato, attesa l'assenza per ferie del preposto incaricato, ha costituito di per sé prova né della conoscenza né della conoscibilità, da parte dello stesso, di prassi comportamentali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E' pur vero, ha così proseguito la Sez. IV, che il preposto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 19 del citato D. Lgs. n. 81 del 2008, ma un'eventuale condotta omissiva al riguardo. non può essergli ascritta laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l'avesse colposamente ignorata. Tale certezza può, in alcuni casi, inferirsi da considerazioni di natura logica, laddove, ad esempio, possa ritenersi che la prassi elusiva costituisca univocamente frutto di una scelta aziendale, finalizzata, in ipotesi, ad una maggiore produttività. Quando però, come nel caso in esame, non vi siano stati elementi di carattere logico per dedurre la conoscenza o la conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del garante, che, nel caso in esame, proprio perché preposto non vantava uno specifico interesse al riguardo, è necessaria l'acquisizione di elementi probatori certi ed oggettivi che dimostrino tale conoscenza o conoscibilità. Diversamente opinando, ha così concluso la suprema Corte, si porrebbe in capo alla figura che riveste una posizione di garanzia una inaccettabile responsabilità penale "di posizione", tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per le considerazioni su esposte la Corte di Cassazione ha quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:18:56 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-gli-obblighi-del-preposto</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenze sicurezza sul lavoro,DVR,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,obblighi preposto,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO RUMORE: LA DIRETTIVA MACCHINE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-rumore-la-direttiva-macchine</link>
      <description>Un manuale dell’Inail si sofferma sulla certificazione acustica e vibratoria delle macchine. Focus sulla regolamentazione e sulla direttiva macchine. La riduzione del rischio, la pressione sonora e la dichiarazione sull’emissione di rumore.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischio rumore: la certificazione acustica e la direttiva macchine
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un manuale dell’Inail si sofferma sulla certificazione acustica e vibratoria delle macchine. Focus sulla regolamentazione e sulla direttiva macchine. La riduzione del rischio, la pressione sonora e la dichiarazione sull’emissione di rumore.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla certificazione acustica e alla progettazione e fabbricazione di macchine e attrezzature a basso rischio di esposizione a rumore si può definire, a livello di regolamentazione, “il seguente quadro generico:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la direttiva macchine 2006/42/CE che impone ai fabbricanti, responsabili dei rischi provocati dal rumore della propria macchina, di ridurre tali rischi al livello minimo, in base al progresso tecnico e alla possibilità di disporre di mezzi atti a contenere il rumore”.  La direttiva “non fissa limiti sulle emissioni acustiche;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la direttiva 2000/14/CE che si applica a talune categorie di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto - in alcuni casi essa prevede dei limiti di emissione acustica;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore - essa fissa i valori limite di esposizione dei lavoratori secondo i livelli giornalieri di esposizione e i livelli di pressione acustica di picco”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La direttiva macchine e la riduzione del rischio rumore
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica che la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, comunemente chiamata “ direttiva macchine”, “definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere le macchine/attrezzature in occasione della loro progettazione, fabbricazione e del loro funzionamento prima della loro immissione sul mercato europeo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che “il testo iniziale della direttiva, a livello europeo, e il suo recepimento a livello italiano d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, hanno subito modifiche e correzioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli autori riportano poi i principali punti della direttiva che trattano nello specifico il rumore: “partendo dalle specifiche di progettazione da adottare per la riduzione di tale rischio, fino ad arrivare alla documentazione necessaria per la marcatura CE”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’esposizione al rumore e i principi di integrazione della sicurezza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento fornisce poi informazioni sui rischi associati all’esposizione degli operatori e di altre persone al rumore generato dalle macchine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le principali cause sul posto di lavoro “sono due: l’esposizione prolungata nel tempo al rumore e l’esposizione al rumore impulsivo ad alta energia (quest’ultimo può causare una repentina perdita dell’udito). Il danno permanente all’apparato uditivo non risulta essere l’unica problematica associata all’esposizione al rumore, ma si possono presentare anche le seguenti: disturbi uditivi, quale l’acufene (percezione di suoni in assenza di una fonte esterna); affaticamento e stress, che possono contribuire al verificarsi di infortuni sul posto di lavoro dovuti alle interferenze di comunicazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ribadisce la differenza intercorrente fra “l’esposizione delle persone al rumore e l’emissione del rumore da parte della macchina. Se quest’ultima risulta infatti essere una proprietà intrinseca della macchina, l’esposizione delle persone al rumore prodotto dalla macchina dipende da notevoli fattori quali: l’installazione della macchina, le condizioni operative della stessa, le caratteristiche del posto di lavoro, l’emissione acustica proveniente da altre fonti, la posizione delle persone rispetto alla fonte di rumore, la durata dell’esposizione, l’uso di dispositivi di protezione personale”.  E questi aspetti “sono oggetto degli atti nazionali che recepiscono la direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al fabbricante, sempre per la prevenzione dei rischi dovuti all’emissione acustica, si sottolinea che deve tener conto dei “Principi di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 dell’Allegato I [11] che prevedono delle azioni da eseguire in uno specifico ordine di priorità:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             prima fase - misure intrinseche a livello di progetto. È necessario agire in fase di progettazione e costruzione per ridurre le emissioni acustiche alla fonte. Questo risulta essere il metodo più efficacie per ridurre i rischi di esposizione, ma necessita di una fase di studio per l’individuazione delle sorgenti di generazione di rumore nel sistema analizzato.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             seconda fase - protezioni o dispositivi di sicurezza. Vanno adottate le misure di protezione integrate che fanno da complemento alle misure per la riduzione del rumore alla fonte, consentendo in tal modo un’ulteriore riduzione delle emissioni acustiche. I principali sistemi di limitazione sono: dotazione di barriere acustiche attorno alla macchina o alle singole fonti di rumore; dotazione di barriere di isolamento acustico attorno alla postazione lavoro o di guida (cabine).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             terza fase - informazioni per l’utilizzatore e mezzi di protezioni complementari. Bisogna garantire un’adeguata informazione dell’utilizzatore sulle emissioni acustiche residue in modo che possano essere adottate le misure di protezione necessarie riguardanti l’installazione della macchina, la progettazione del posto di lavoro e la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che per valutare l’adeguatezza delle misure preventive adottate “si può fare riferimento al metodo di comparazione di dati di macchine simili. Questo approccio consiste nel mettere a confronto il valore dell’emissione acustica misurata sulla macchina in questione con i valori misurati su macchine simili appartenenti alla stessa famiglia. Si intendono ‘simili’, macchine destinate a svolgere le stesse funzioni con caratteristiche di prestazioni equivalenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare un metodo di confronto dei dati sulle emissioni acustiche delle macchine “è fornito dalla norma UNI EN ISO 11689”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La pressione sonora e la dichiarazione sull’emissione di rumore
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sempre con riferimento alla direttiva macchine, dopo aver specificato le condizioni di montaggio e installazione della macchina (punto j), la parte relativa al contenuto delle istruzioni (Allegato I – 1.7.4.2) nel punto u) specifica “le informazioni relative alle emissioni di rumore aereo che devono essere riportate nella dichiarazione sull’emissione di rumore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli scopi di questa dichiarazione sono i seguenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fornire informazioni agli utilizzatori per scegliere la macchina con le minori emissioni sonore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             fornire informazioni ai datori di lavoro in fase di valutazione dei rischi dovuti all’esposizione dei lavoratori ad agenti fisici, quali il rumore”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             E riguardo a quest’ultimo punto “si ricorda che i dati forniti dal fabbricante sono relativi alla singola macchina e non all’installazione di questa nell’ambiente di lavoro, luogo in cui deve essere desunto il livello di esposizione in funzione dell’ambiente stesso e delle ulteriori fonti di rumore circostanti”
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre le informazioni da riportare nella dichiarazione sull’emissione di rumore riguardano tre diversi parametri:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           il livello di pressione sonora di emissione ponderato A LpA, nel posto/i di lavoro. Tale grandezza deve essere determinata per un periodo di tempo tale da rappresentare un ciclo di lavorazione completo della macchina. Essendo un valore che riguarda l’emissione della singola macchina, si devono escludere contributi prodotti dall’ambiente in cui si trova la macchina (riflessioni) come pure da fonti di rumore esterne (altre sorgenti indipendenti dalla macchina oggetto di valutazione). Questa grandezza va misurata per tutte le macchine, seguendo delle norme tecniche opportune, indipendentemente dal fatto che la macchina sia considerata rumorosa. Nelle istruzioni per l’uso si deve riportare il valore misurato, nel caso esso superi i 70 dB(A); nel caso il valore fosse inferiore, si deve comunque indicare che il valore non supera i 70 dB(A).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           il livello di pressione sonora di picco ponderato C LpC,peak. Tale grandezza rappresenta il massimo valore raggiunto dalla pressione sonora ponderata C in un periodo di tempo tale da rappresentare un ciclo di lavorazione completo della macchina. Questo valore è importante per macchine che emettano un forte rumore impulsivo. Nelle istruzioni per l’uso, si deve semplicemente indicare se il valore misurato supera 63 Pa (corrispondenti a 130 dB).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           il livello di potenza sonora ponderato A LwA. Tale grandezza rappresenta l’energia sonora emessa dalla macchina per via aerea ed è una grandezza molto importante in quanto è indipendente dal luogo di installazione. Poiché per determinate macchine, la misura che porta alla determinazione di LwA potrebbe essere complessa, questa grandezza dovrà essere misurata e dichiarata nelle istruzioni per l’uso solamente se il livello di pressione sonora di emissione ponderato A, LpA definito nel primo punto, supera 80 dB(A) in almeno uno dei posti di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre il secondo paragrafo del punto u), “stabilisce che i valori da dichiarare devono essere misurati o sulla macchina in esame, o possono essere desunti dai valori misurati per una macchina o una famiglia di macchine che siano tecnicamente paragonabili a quella considerata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: INAIL, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 08:33:13 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: I RISCHI DEI PRODOTTI SANIFICANTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-i-rischi-dei-prodotti-sanificanti</link>
      <description>Un intervento sulla valutazione del rischio nella scelta dei prodotti sanificanti presenta diverse indicazioni sui rischi per la salute. Alcoli, ipoclorito di sodio, sali di ammonio quaternario, cloro attivo, ozono, raggi UV e perossido di idrogeno.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono rischi dei prodotti sanificanti usati per il virus SARS-CoV-2?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento sulla valutazione del rischio nella scelta dei prodotti sanificanti presenta diverse indicazioni sui rischi per la salute. Alcoli, ipoclorito di sodio, sali di ammonio quaternario, cloro attivo, ozono, raggi UV e perossido di idrogeno.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per sanificazione si può intendere “sia l'attività comprensiva di una fase di pulizia preliminare alla disinfezione che un'attività di sola pulizia o di sola disinfezione”. Ed infatti “in alcuni casi, con la sola pulizia (es. trattamenti con il calore) o con la sola disinfezione è possibile diminuire la carica microbica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre ognuna di queste fasi prevede “l'utilizzo di prodotti immessi sul mercato ai sensi di distinti ambiti normativi. In particolare, nella fase di pulizia andranno utilizzati prodotti autorizzati secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) N.648/2004 sui detergenti per gli igienizzanti ambientali o dal Regolamento (CE) N.1223/2009 sui prodotti cosmetici per gli igienizzanti per la cute. Diversamente, nel caso della disinfezione i prodotti applicati ricadono nel contesto normativo del D.P.R. N.392/1998 sui Presidi Medico Chirurgici, insieme al Provvedimento del 5 febbraio 1999, o del Regolamento (UE) N.528/2012 sui biocidi (noto come BPR, Biocidal Products Regulation)”. E “per l'immissione in commercio dei vari prodotti, coinvolti nei processi di sanificazione, ogni normativa prescrive requisiti diversi, sia amministrativi che tecnico-scientifici, la cui implementazione implica oneri differenti sia per l'Industria che per l'Autorità Competente responsabile della valutazione e autorizzazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare con queste parole il rapporto tra sanificazione, pulizia e disinfezione e a segnalare le varie normative collegate è un intervento presentato nella pubblicazione “CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” che raccoglie gli atti - pubblicati dall’ Azienda USL di Modena e curati da C.Govoni, G.Gargaro e R.Ricci - dell’omonimo convegno che si è tenuto online il 2 dicembre 2020 durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Normativa e regolamentazione per i prodotti chimici sanificanti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “La valutazione del rischio nella scelta dei prodotti chimici sanificanti”, a cura di Leonello Attias e Raffaella Cresti (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti cosmetici e protezione del consumatore — Istituto Superiore di Sanità), si fa riferimento, oltre che ai decreti e regolamenti indicati a inizio articolo, anche ad altre norme e provvedimenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio, al Decreto Ministeriale del 7 luglio 1997, n.274, che fornisce una definizione di cosa sia la sanificazione, o alla Nota del 22 febbraio 2019 del Ministero della Salute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa ultima nota, relativa a "Etichettatura prodotti disinfettanti", riporta che la "sanitizzazione" - termine che arriva dalla traduzione dall'inglese di sanitization – “deve essere intesa come sinonimo di ‘disinfezione’. Ne consegue che prodotti ad azione disinfettante che riportano in etichetta i termini ‘sanitizzante/sanificante’ si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi la cui immissione sul mercato deve rispondere ai requisiti del Regolamento (UE) N.528/2012. In particolare, secondo la nota del Ministero, la definizione ‘sanitizzante/sanificante’ andrebbe attribuita a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l'iter di valutazione, non possono vantare in etichetta l'efficacia disinfettante”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche sulla situazione in altri contesti regolatori, come ad esempio negli Stati Uniti e presenta, allo scopo di fornire strumenti utili per l'identificazione delle procedure e dei prodotti da utilizzare per la corretta igiene delle mani e per la sanificazione nell'ambito dell'emergenza COVID-19, diversi Rapporti pubblicati sul sito dell' Istituto superiore di Sanità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I rischi per la salute umana dei prodotti per la disinfezione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai prodotti per la disinfezione si segnala che tra i principi attivi “contenuti nei prodotti per la disinfezione presenti sul mercato e maggiormente utilizzati, si trovano: etanolo, propan-2-olo e ipoclorito di sodio, sostanze per le quali è stata anche dimostrata un'efficacia rispetto all'azione virucida contro i virus dotati di ‘involucro’ (i.e., coronavirus) come il SARS-CoV-2”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai rischi per la salute umana si ricorda che “gli alcoli (i.e., etanolo, propan-2-olo) sono caratterizzati soprattutto dalla loro capacità intrinseca di esplicare effetti acuti a livello oculare e/o inalatorio, risultando al contempo altamente compatibili con i materiali metallici e su superfici dove altri prodotti non possono essere applicati per la disinfezione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Invece i prodotti a base di ipoclorito di sodio “su superfici particolarmente contaminate o con presenza di materiale organico, come le pavimentazioni stradali, possono dar luogo alla formazione di sottoprodotti pericolosi, quali clorammine e trialometani”. E in ogni caso “una disinfezione massiva degli ambienti outdoor potrebbe causare problemi ambientali in considerazione del fatto che l'ipoclorito di sodio è molto tossico per l'ambiente acquatico (effetti acuti e a lungo termine)”. Si indica che “per contenere questi potenziali danni la disinfezione deve essere preceduta da un trattamento di pulizia delle superfici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi ai rischi per la salute umana dell'ipoclorito di sodio si ricorda che questo principio attivo “è in grado di provocare gravi ustioni cutanee, gravi lesioni oculari e irritazione respiratoria. Tali effetti locali sono preponderanti rispetto a potenziali effetti avversi su organi bersaglio (i.e., effetti sistemici). Ne consegue che, tra le misure identificate per il controllo del rischio durante la sanificazione degli ambienti, le aree esterne devono essere circoscritte durante i trattamenti; devono essere utilizzati erogatori in grado di ridurre eventuali dispersioni e formazione di aerosol. Inoltre, gli operatori professionali dovrebbero essere dotati di adeguati DPI per il controllo del rischio inalatorio e cutaneo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I relatori si soffermano anche sui sali di ammonio quaternario, “ampiamente presenti nei prodotti in commercio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che, analogamente all'ipoclorito di sodio, anche questi sali “esplicano il loro effetto tossico agendo sul sito di primo contatto attraverso un meccanismo di azione aspecifico determinando effetti locali, quali irritazione e/o corrosione, anziché sistemici. Pertanto, la valutazione del rischio è essenzialmente volta al controllo e alla gestione attraverso l'individuazione di opportune misure, quali l'adozione di DPI, la definizione di procedure e l'adozione di dispositivi che limitino l'eventuale insorgenza di effetti avversi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I rischi con cloro attivo, ozono, raggi UV e perossido di idrogeno
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relazione si sofferma anche sui principi attivi che attraverso dei generatori, con riferimento ai cosiddetti “generatori in situ”, si formano a partire da precursori. E tra i principi attivi più comuni generati in situ e utilizzati nei prodotti per la disinfezione/sanificazione delle superfici, ci sono il cloro attivo e l'ozono.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al cloro attivo generato in situ la valutazione del rischio condotta in fase di approvazione del principio attivo “ha evidenziato un rischio non accettabile dovuto all'inalazione da parte di utilizzatori professionali durante il trattamento di disinfezione di grandi superfici, se ne sconsiglia, quindi, lo sversamento diretto sulle superfici. Inoltre, la Circolare del Ministero della Salute N.17644 del 22 maggio 2020, considerata la capacità del cloro attivo di causare irritazione cutanea, suggerisce di limitare l'utilizzo al solo personale addestrato provvisto di guanti e di altri DPI. Se ne sconsiglia inoltre l'utilizzo al di fuori dei sistemi di produzione in situ (i.e., macchina generatrice) poiché il trasferimento in flaconi, comportando un potenziale uso improprio per la mancanza di una corretta etichettatura, potrebbe determinare un rischio di esposizione e/o di intossicazione. Dal punto di vista ambientale, la generazione in situ di cloro attivo può comportare la potenziale formazione di agenti inquinanti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il principio attivo biocida ozono generato in situ a partire da ossigeno è “attualmente in revisione e valutazione ai sensi del BPR”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che l'ozono esplica il suo effetto tossico “attraverso effetti a breve termine (prevalentemente reversibili) quali l'irritazione oculare e delle vie respiratorie superiori, oltre a sospetti effetti cardiovascolari. Estremamente critici sono soprattutto gli effetti associati ad un'esposizione ripetuta e di durata prolungata poiché irreversibili. In particolare, ad alte concentrazioni l'ozono potrebbe determinare una riduzione della funzionalità polmonare. Pertanto, il trattamento degli ambienti con ozono generato in situ deve prevedere l'assenza di persone durante la sanificazione e il confinamento degli ambienti stessi, con un rientro negli ambienti trattati solo al termine di un periodo di tempo tale da garantire il decadimento dell'ozono ad una concentrazione al di sotto della soglia di percettibilità olfattiva per l'uomo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma poi anche su altri sistemi per la disinfezione degli ambienti, ad esempio il trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d'onda e la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per riguarda i potenziali rischi per la salute umana, “le radiazioni UV-C, comprese tra 180 nm e 280 nm, sono in grado di provocare gravi danni agli occhi e alla cute. Inoltre, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato la radiazione UV nel Gruppo l come "agente cancerogeno certo per l'uomo", per cui esistono sufficienti evidenze di cancerogenicità negli esseri umani per tumori oculari e cutanei”. Si segnala che per le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali il D.Lgs. n. 81/2008 “prescrive l'obbligo di valutazione del rischio e stabilisce specifici valori limite di esposizione per la prevenzione degli effetti avversi su occhi e cute. Ne consegue che tra le misure di controllo del rischio, da implementare nell'utilizzo di questi dispositivi, va prevista l'accensione degli stessi solo se in assenza di persone nell'area di irraggiamento. L'impiego delle radiazioni del lontano UV-C dovrebbe essere effettuato solo da personale specializzato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che il perossido di idrogeno applicato mediante aerosol o vapore per la disinfezione delle superfici e degli ambienti “è un principio attivo approvato ai sensi del BPR. Il perossido di idrogeno vaporizzato si converte rapidamente in ossigeno e acqua determinando un basso impatto ambientale. Dal momento che il perossido di idrogeno è un liquido comburente, corrosivo per la cute e nocivo per ingestione e inalazione si raccomanda l'uso del metodo di applicazione ai soli operatori professionali”. Inoltre, “vanno rispettati i tempi di rientro nei locali trattati e di decadimento al fine di evitare fenomeni di intossicazione secondaria”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie”, pubblicazione, a cura di C.Govoni, G.Gargaro, R.Ricci, che raccoglie gli atti del convegno “CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” che si è tenuto durante Ambiente Lavoro 2020 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sanificazione+COVID-19.jpg" length="9403" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 08:56:46 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-i-rischi-dei-prodotti-sanificanti</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Sanificazione COVID-19,D.Lgs. 81/08,Sanificazione ozono,Rischio Coronavirus,Sanificazione,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,pulizia e sanificazione,Consulenza sicurezza sul lavoro,sars-cov-2,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PREVENZIONE INCENDI: ATTIVITA' NEI DEPOSITI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-invendi-attivita-nei-depositi</link>
      <description>Una linea guida CFPA-E si sofferma sulla sicurezza antincendio nei depositi. Focus sulla gestione della sicurezza con riferimento alla pulizia, alla gestione dei locali, alla presenza di sostanze pericolose e all’uso di carrelli elevatori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Gli incendi nei depositi: pulizia, carrelli e sostanze pericolose
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una linea guida CFPA-E si sofferma sulla sicurezza antincendio nei depositi. Focus sulla gestione della sicurezza con riferimento alla pulizia, alla gestione dei locali, alla presenza di sostanze pericolose e all’uso di carrelli elevatori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il numero e l’estensione di molti depositi, nonché la notevole varietà dei materiali stoccati e delle attività che nei depositi si possono svolgere richiedono per questi ambienti di lavoro rigorose strategie di sicurezza antincendio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei depositi la gestione della sicurezza antincendio può dipendere dipende e riguardare diversi fattori.  Ad esempio la pulizia e gestione dei locali, la presenza di sostanze pericolose, le caratteristiche degli impianti, l’utilizzo di carrelli elevatori e gli eventuali lavori a caldo o le attività imballaggio e sigillatura a caldo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per fornire alcune informazioni sulla gestione dei rischi di incendio nei depositi torniamo a presentare una linea guida prodotta dalla Confederation of Fire Protection Association Europe ( CFPA-Europe), un’associazione europea di organizzazioni nazionali che si occupano di prevenzione e protezione dagli incendi. Stiamo parlando del documento “Fire safety in warehouses” – elaborato dalla Fire Protection Association (FPA) e a cura di Adair Lewis – che è stato successivamente tradotto in italiano (Sicurezza antincendio nei depositi) da Guido Zaccarelli (Presidente Vicario APC Prevenzione incendi di AIAS).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La pulizia e la gestione dell’interno e dell’esterno del deposito
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla gestione della sicurezza antincendio il primo aspetto su cui si sofferma la linea guida – dopo aver fornito informazioni generali, ad esempio riguardo alla collaborazione con i Vigili del Fuoco - è la pulizia e gestione dell’interno ed esterno del deposito.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo all’interno del deposito si indica che “l’attività deve essere mantenuta pulita ed in condizioni ordinate in ogni momento e le merci o i materiali di scarto non devono essere stoccati nei corridoi o lungo altre vie di esodo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dal documento alcune indicazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “i depositi di imballaggi combustibili in un deposito aperto devono essere tenuti al minimo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i depositi in massa (rinfusa) devono essere ospitati in un edificio separato o in un compartimento antincendio separato dal deposito principale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli imballaggi sfusi come carta triturata, perline di legno-lana e polistirene devono essere contenuti in recipienti di acciaio con coperchi di acciaio che siano mantenuti chiusi quando il contenitore non è in uso.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Lo stoccaggio interno di bancali non in uso deve essere tenuto al minimo, a meno che il loro deposito all’esterno non sia possibile o che ci sia un rischio significativo di incendio doloso nei confronti dei materiali esterni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Tutti i materiali di scarto devono essere spazzati e rimossi alla fine di ogni periodo di lavoro. Particolare attenzione deve essere posta alle zone di carico e scarico”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si accenna poi alla gestione dello spazio esterno e si indica che “tutti i materiali di scarto rimossi dal deposito devono essere contenuti in recipienti chiusi in metallo; se necessario occorre usare un compattatore. Se è necessario l’uso di contenitori senza coperchio, allora essi devono essere posizionati ad almeno 10 m dagli edifici e dai depositi esterni” (il documento fa riferimento alla linea guida “ Safety distances between waste containers and buildings”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandando alla lettura delle varie indicazioni relative all’ambiente esterno, ci soffermiamo sulle eventuali sostanze pericolose presenti nel deposito.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni per la sicurezza delle sostanze pericolose nei depositi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento CFPA-E segnala che i materiali pericolosi “devono essere identificati e soggetti ad una valutazione in conformità alla Direttiva ATEX, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori in atmosfere esplosive.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre se sono presenti bombole di gas, queste bombole “devono essere immagazzinate, usate e maneggiate in conformità alle norme nazionali”. E un’attenzione particolare “deve essere presa dove non è possibile evitare la presenza nell’attività di bombole di acetilene”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo altre indicazioni relative alle sostanze pericolose nei depositi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “dove ci sono quantità significative di materiali pericolosi come sostanze chimiche ossidanti, liquidi infiammabili e prodotti aerosol, devono essere prontamente disponibili ai servizi di emergenza informazioni riguardanti la loro quantità, posizione e tipologia di stoccaggio. Prima di immagazzinare tali materiali occorre consultare l’assicurazione, allo scopo di stabilire chiaramente ed adottare le necessarie misure di controllo del rischio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             materiali incompatibili devono essere immagazzinati in conformità alle linee guida nazionali ed in modo tale che essi non vengano a contatto fra loro in caso di incendio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dentro l’attività deve essere detenuto il minimo volume di liquidi infiammabili. Dove è necessario immagazzinare liquidi infiammabili all’interno degli edifici, occorre utilizzare bancali con bacino di contenimento o accorgimenti similari allo scopo di contenere possibili fuoriuscite.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le merci pericolose devono essere ispezionate a fondo alla consegna.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un’area sicura e recintata ad almeno 10 m di distanza da ogni edificio o impianto deve essere disponibile allo scopo di mettere in quarantena tutti i contenitori difettosi o danneggiati in attesa del loro smaltimento definitivo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine si indica che devono essere disponibili “accorgimenti per gestire perdite di liquidi infiammabili ed il personale deve essere formato sul loro uso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il divieto di fumare e le indicazioni per i carrelli elevatori
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo questa presentazione relativa ad altri due fattori rilevanti per la gestione della sicurezza antincendio nei depositi con riferimento all’uso dei carrelli elevatori e al fumo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che nelle operazioni di deposito sono normalmente utilizzati carrelli elevatori di varia natura.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso, “comunque siano alimentati”, può sorgere un “significativo pericolo di incendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che tutti i carrelli “devono essere progettati per poter essere usati in sicurezza in tutte le zone di rischio identificate nel deposito a seguito della valutazione condotta in conformità alla Direttiva ATEX”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare la ricarica dei carrelli alimentati a batterie e la gestione dei carrelli e dei loro meccanismi per l’uso all’interno dei depositi “devono essere condotte in conformità alle norme di buona tecnica nazionali. Qualora i carrelli siano alimentati a GPL, le bombole devono essere sostituite all’esterno degli edifici. Analogamente, il rifornimento della benzina o del gasolio deve essere effettuato all’esterno del deposito”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine riportiamo qualche breve indicazione relativa al divieto di fumare negli ambienti adibiti a deposito.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La linea guida indica che nei depositi “deve essere severamente vietato fumare in conformità alle normative nazionali. Occorre esporre bene in evidenza avvisi su tale divieto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre può essere prevista un’area apposita per fumatori e dove possibile quest’area “deve essere ad almeno 10 m dagli edifici, da installazioni pericolose e da elementi combustibili nei depositi esterni”. E le aree per fumatori “devono essere lontane dall’entrata all’edificio e non essere posizionate sotto una tettoia o un cornicione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg" length="8947" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 08:47:45 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-invendi-attivita-nei-depositi</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Rischio atmosfere esplosive,Direttiva ATEX,D.Lgs. 81/08,prevenzione incendi,rischio incendio,sicurezza antincendio</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: GLI INCIDENTI CON L'ESCAVATORE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-gli-incidenti-conl-escavatore</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro nell’uso delle macchine movimento terra. Focus sugli escavatori. Incidenti in un cantiere stradale, durante attività di scavo e nella realizzazione di una strada sterrata. Quali comportamenti adottare durante l’uso del mezzo?</description>
      <content:encoded>&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/119228.jpeg" alt=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Quando ci si infortuna utilizzando l’escavatore
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Esempi di infortuni di lavoro nell’uso delle macchine movimento terra. Focus sugli escavatori. Incidenti in un cantiere stradale, durante attività di scavo e nella realizzazione di una strada sterrata. Quali comportamenti adottare durante l’uso del mezzo?
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sono numerosi i rischi correlati all’utilizzo delle macchine movimento terra (MMT), rischi che possono riguardare, ad esempio, l’investimento di persone e il ribaltamento del mezzo e che possono derivare dal cattivo funzionamento o stato di manutenzione, dall’ambiente circostante o dall’uso improprio o poco sicuro della macchina.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I casi presentati sono tratti dalle schede di  INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Esempi di infortuni nell’utilizzo degli escavatori
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il primo caso riguarda un infortunio in un cantiere stradale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel cantiere stradale un lavoratore è intento a controllare lo strato di terreno per la preparazione e la realizzazione di una strada asfaltata, mentre un altro addetto opera nella movimentazione del terreno, alla guida di un escavatore cingolato.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il primo lavoratore si posiziona incautamente dietro l’escavatore (nonostante nel POS ci sia il divieto di operare nel raggio di azione della macchina operatrice) mentre l’altro addetto in fase di retromarcia non controlla che lo spazio di manovra è libero, investendo l'infortunato con il cingolo, procurandogli lo schiacciamento con frattura della caviglia destra.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Questi i fattori causali rilevati nella scheda:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’infortunato “si posizionava incautamente dietro l’escavatore”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “l’altro addetto in fase di retromarcia non controllava che lo spazio di manovra fosse libero”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il secondo caso riguarda un’area di cantiere dove sono in corso escavazioni.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel corso del trasferimento dell'escavatore condotto da un operatore, su terreno in pendenza, il mezzo perde aderenza al suolo e, dopo essere scivolato sul terreno, si rovescia lateralmente investendo un operatore a terra che si trova nel raggio di manovra dell'escavatore, causandogli la frattura all'arto inferiore sinistro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I fattori causali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “assenza di misure atte ad evitare che i lavoratori a terra si trovino nelle zone di attività della macchina”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “perde il controllo del mezzo, anche a causa del terreno in pendenza”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infine il terzo caso riguarda la realizzazione di una strada sterrata.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un lavoratore sta realizzando la strada con un escavatore cingolato, provvisto di benna per solo carico materiali, posizionato direttamente sotto ad una linea elettrica aerea da 15KV.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si fa portare in quota (circa 6 metri) per mezzo della benna, fino a raggiungere i fili elettrici, al fine di legarvi un nastro segnaletico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Così facendo subisce una folgorazione a causa del contatto o dell’avvicinamento del suo corpo con i conduttori nudi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I fattori causali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’operatore “utilizza escavatore per portare persona in quota”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “errato utilizzo escavatore e mezzi da cantiere in genere”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Quali comportamenti adottare durante l’uso delle macchine movimento terra?
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per fornire qualche strumento per la prevenzione riprendiamo, come indicato a inizio articolo, alcune parti del contributo dell’Ing. Carmelo G. Catanoso sul tema generale della sicurezza delle macchine movimento terra.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Dopo aver presentato, nelle precedenti puntate della rubrica e con riferimento al contributo, i comportamenti da adottare prima dell’uso, ci soffermiamo oggi sui comportamenti da adottare durante l’uso delle macchine movimento terra:
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida con la cintura di sicurezza allacciata.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Rimanere sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi presenti all'esterno (rami, caduta gravi, ecc.).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi supporti o opportunamente imbracati.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Non trasportare persone sulla macchina.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa è in movimento.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Utilizzare la macchina sempre a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Tenere, durante gli spostamenti, l'attrezzatura di scavo ad un’altezza dal terreno, tale da assicurare una buona visibilità e stabilità.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone potenzialmente pericolose: terreni con forti pendenze, prossimità di burroni, presenza di ghiaccio sul terreno, ecc.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate a forte pendenza, sia che si trovino a valle che a monte della macchina.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Prestare la massima attenzione durante l'attraversamento di zone che manifestino irregolarità superficiali; quest'ultime potrebbero interrompere la continuità dell'aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            In caso di discesa con forte pendenza, procedere sempre con la marcia innestata.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Evitare, quando possibile, l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui ciò non fosse possibile, ridurre la velocità, procedere obliquamente, portarsi sul punto di "bilico", bilanciare la macchina sull'ostacolo e scendere lentamente.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            In caso di spostamento su forti pendenze, evitare di procedere trasversalmente al pendio; spostarsi, invece, sul pendio, dall'alto verso il basso e viceversa (a zig-zag).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, accertarsi che la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Nel caso in cui il motore presentasse anomalie di funzionamento (arresto sotto carico o al minimo dei giri), segnalare immediatamente il fatto al proprio preposto e non usare la macchina fino a che il guasto non sia stato eliminato.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            In caso di utilizzo di funi e catene per il traino, fare allontanare i non addetti e controllare preventivamente: lo stato delle stesse, la portata e la robustezza dei punti di attacco in funzione del carico da trasportare.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Iniziare il movimento di traino sempre gradatamente, per evitare rotture o distacchi della fune/catena con possibili pericolosi colpi di frusta.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Per il carico/trasporto/scarico del materiale, utilizzare solo il tipo di benna indicata dal fabbricante, per quella particolare lavorazione ed in funzione del terreno esistente nella zona di lavoro.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Assicurarsi che il carico da trasportare sia sempre ben sistemato.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Evitare di effettuare brusche manovre di avvio ed arresto, in modo particolare a benna carica.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Non alzare e traslare i carichi al di sopra delle zone dove lavorano o sostano persone, o, verso il basso, nel caso in cui si lavori su terreno in forte pendenza.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Non usare l'utensile di scavo/trasporto/scarico per sollevare o trasportare persone.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Non utilizzare la macchina e/o la benna della macchina come piattaforma per lavori in elevazione.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            In fase di carico del materiale su camion, assicurarsi che nel raggio d'azione della macchina non ci siano persone; effettuare, quando possibile, il carico del camion dal lato di guida.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            In caso di spostamento con benna carica, procedere con una velocità adeguata al carico ed al terreno; mantenere la benna quanto più bassa possibile, in modo da garantire visibilità all'operatore e stabilità alla macchina.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la macchina con il motore acceso o spenta ma con le chiavi inserite.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Far sostare la macchina in una zona dove non operino altre macchine e priva di traffico veicolare; in caso contrario, segnalare adeguatamente la presenza della macchina.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Scegliere, quando possibile, un terreno piano che offra un'adeguata capacità portante; in caso di terreno in pendenza, posizionare la macchina trasversalmente alla pendenza, accertandosi dell'assenza del pericolo di slittamento o cautelandosi in tal senso..
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Prima di abbandonare il posto di guida e dopo essersi assicurati che in prossimità della macchina non ci siano persone, abbassare lentamente e poggiare sul terreno gli attrezzi di scavo/trasporto/scarico.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Effettuare la manovra di abbassamento degli attrezzi, solo dalla posizione di guida ed avvertendo dell'operazione mediante il segnalatore acustico.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare avviamenti a personale non autorizzato.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Consegnare le chiavi e segnalare, in caso di lavoro a turni, al collega del turno successivo, le eventuali piccole anomalie presentatesi durante la lavorazione.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Fonti: INFOR.MO , Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/119228.jpeg" length="329347" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2021 08:00:07 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-gli-incidenti-conl-escavatore</guid>
      <g-custom:tags type="string">infortuni sul lavoro,81/08,D.Lgs. 81/08,infortuni sicurezza sul lavoro,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: IL RISCHIO ELETTRICO IN CANTIERE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-rischio-elettrico-in-cantiere</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro correlati alle attività in edilizia e agli impianti elettrici di cantiere. Gli incidenti nelle attività di realizzazione di una struttura in muratura, nella costruzione di un edificio e durante lavori in galleria.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cronaca Infortuni: quando l’impianto elettrico non è adeguato
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni di lavoro correlati alle attività in edilizia e agli impianti elettrici di cantiere. Gli incidenti nelle attività di realizzazione di una struttura in muratura, nella costruzione di un edificio e durante lavori in galleria.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Abbiamo ricordato, in una precedente puntata della rubrica “ Imparare dagli errori”, come gli impianti elettrici presenti nei cantieri edili possano esporre i lavoratori a rischi di natura elettrica non trascurabili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Oltre i rischi elettrici in assenza di idonea messa a terra, sono diverse le lacune/criticità che possono aumentare i pericoli per i lavoratori e operatori: ad esempio l’assenza di manutenzione, interventi di manutenzione inidonei o la presenza di guasti o impianti non a regola d’arte.  
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio elettrico: gli incidenti che avvengono nel comparto costruzioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo caso l’incidente con esito mortale riguarda lavori per la realizzazione di una struttura in muratura da adibire a ricovero animali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un lavoratore, impegnato da giorni in questi lavori, al termine della giornata lavorativa, mentre provvede alla pulizia della betoniera a bicchiere, con acqua corrente, senza scollegarla elettricamente, nel manovrare il dispositivo di ribaltamento (volante in ferro) del bicchiere, viene attraversato dalla corrente elettrica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dalle indagini è emerso che l’impianto elettrico “non era stato realizzato a regola d’arte e la massa metallica della betoniera non era adeguatamente isolata dall’impianto elettrico della betoniera stessa”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I fattori causali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - “la massa metallica della betoniera non era adeguatamente isolata dall’impianto elettrico della betoniera stessa”;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - “pulizia della betoniera a bicchiere, con acqua corrente, senza scollegarla elettricamente”;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - “impianto elettrico non era stato realizzato a regola d’arte”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche il secondo caso l’infortunio avviene durante la costruzione di un edificio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un lavoratore si trova all’altezza del secondo piano fuori terra dell’edificio in costruzione intento a versare l’acqua necessaria alla preparazione dell’impasto della sabbia che unita al cemento serve alla realizzazione del massetto sul quale deve essere posato il pavimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel compiere tale azione non indossa le scarpe antinfortunistiche ma bensì zoccoli di cuoio ed è a contatto diretto con la sabbia umida; si trova, inoltre, nei pressi del montacarichi per sollevare i materiali necessari per la realizzazione del pavimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Improvvisamente l’infortunato viene folgorato e si accascia al suolo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dalle indagini emerge che l’impianto elettrico “era realizzato e mantenuto in modo tale da poter essere causa di contatto accidentale con gli elementi sotto tensione. In particolare il montacarichi risultava privo di isolamento elettrico e l'impianto elettrico era privo di protezione differenziale al quadro principale e di messa a terra”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori causali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “l'impianto elettrico era realizzato e mantenuto in modo tale da poter essere causa di contatto accidentale con gli elementi sotto tensione”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’infortunato “non utilizzava scarpe antinfortunistiche ma zoccoli che lo mettevano a diretto contatto con la sabbia umida”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “utilizzava un montacarichi privo di isolamento elettrico”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il terzo caso riguarda, invece, dei lavori all’interno di una galleria.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un imbocco di una galleria si presenta allagato in quanto l’allontanamento delle acque sorgive, tramite una pompa ad immersione, si è interrotto (l’attrezzatura, probabilmente intasata dal fango, non funziona efficacemente e l’immissione di acqua è notevolmente aumentata per le piogge cadute nei giorni precedenti).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Presso questa parte della galleria le lavorazioni sono interrotte ma, per eliminare il ristagno, si rende necessario l’intervento di una squadra che recuperi la pompa ad immersione, la liberi dal fango e la riposizioni per consentire il defluire dell’acqua verso i canali di scolo. Uno degli assistenti di galleria spegne l’interruttore del quadro elettrico che la alimenta pensando di eliminare il rischio di contatti elettrici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’impianto di cantiere, però, a metà circa del cavo di dorsale, presenta, evidentemente dalla fase di installazione, la mancanza, per un intero tratto, del conduttore PE (il conduttore di protezione di realizza il collegamento delle masse con l'impianto di terra, ndr). A valle di tale interruzione presenta inoltre un contatto indebito tra una fase ed il conduttore stesso all’interno di un cassetto di derivazione che, per scarsa manutenzione, permette l’ingresso di acqua piovana; in tale assetto, a spina inserita, la carcassa della pompa, indipendentemente dallo spegnimento dell’interruttore, è in tensione come l’acqua fangosa che la circonda ed il differenziale non percepisce la dispersione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quando l’infortunato, muovendosi con i piedi nell’acqua (indossa stivali), si avvicina alla pompa per agganciarne al sollevatore la braga che la sostiene, probabilmente toccando un elemento a differente potenziale elettrico rispetto alla massa d’acqua, viene folgorato e si accascia improvvisamente nell’acqua in arresto cardio-respiratorio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori causali dell’infortunio, come rilevati nella scheda:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “l’impianto di cantiere presentava un contatto indebito tra il conduttore pe e una fase per scarsa manutenzione”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “l’impianto di cantiere presentava la mancanza per un intero tratto del conduttore pe”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Rischio elettrico: manutenzione, uso scorretto, supervisione e verifiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per favorire la prevenzione degli infortuni elettrici nelle attività edili torniamo a fare riferimento al contenuto di un documento correlato al progetto Impresa Sicura, un progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si tratta del documento “ ImpresaSicura_Impiantistica elettrica di cantiere” che ci permette di fornire alcune informazioni generali che possono essere utili, anche se, in questo caso, non correlate direttamente ai fattori causali evidenziati nei casi di infortunio presentati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento fornisce informazioni relative alla realizzazione degli impianti elettrici di cantiere e contiene anche raccomandazioni relative ai circuiti alimentati tramite prese a spina utilizzabili da personale non addestrato e destinati ad alimentare generalmente apparecchi utilizzatori di cantiere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono riportate diverse immagini con esempi di carente manutenzione o uso scorretto dell’impianto. Ad esempio si presentano situazioni con:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cavo non idoneo per posa mobile, con guaina rotta. Presa a spina di tipo domestico non idonea, poggiata a terra;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             cavo immerso nell’acqua;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             prese in baracca con alveoli bruciati;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             coperchio presa quadro ASC mancante;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             presa a spina di una prolunga rotta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             coperchio presa a spina mancante, giunzione precaria.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi esempi mostrano inequivocabilmente la necessità di una supervisione giornaliera “che non si configura come ‘attività di impiantistica’, per cui può e deve essere svolta dal capocantiere o da un addetto alla sicurezza”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla supervisione giornaliera occorre verificare, ad esempio, la “compatibilità delle attività in corso con la presenza di impianti elettrici interni ed esterni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             scavi in presenza di linee elettriche interrate;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             trasporto di elementi ingombranti in aree con linee elettriche aeree”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altri elementi da verificare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “rispetto delle prescrizioni di sicurezza per gli ambienti particolari (ad esempio: attività in luoghi conduttori ristretti);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             controllo dello stato di conservazione dei cavi flessibili usati per posa mobile e delle prolunghe;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             esame a vista dell’integrità delle custodie elettriche dei quadri, delle prese a spina e delle condutture;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             verifica dei collegamenti al dispersore dei quadri ASC (serraggio connessioni);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             corretto intervento degli interruttori differenziali con tasto di prova (frequenza mensile, come generalmente previsto dai costruttori)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulle verifiche periodiche che, ad esempio, possono riguardare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la funzionalità degli organi di sezionamento e degli arresti di emergenza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la funzionalità delle protezioni differenziali (prova strumentale);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’integrità e la tenuta delle custodie e dei pressacavi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’integrità delle guaine dei cavi con posa a vista e delle prolunghe;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la continuità dei conduttori di protezione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’integrità dell’impianto di terra;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la verifica del coordinamento delle protezioni con le condutture”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonti: INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 30 Dec 2020 07:58:45 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-rischio-elettrico-in-cantiere</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,rischio elettrocuzione,rischio elettrico,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Valutazione del rischio elettrico,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: IL DISTACCO DI UN LAVORATORE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-il-distacco-di-un-lavoratore</link>
      <description>La presenza o assenza dell’“interesse” del distaccante e le ricadute sulla legittimità del distacco e sugli obblighi di SSL: l’applicazione dell’art.299 ai due datori di lavoro e la distinzione tra distacco e subappalto</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Distacco fittizio: differenze con quello legittimo e con il subappalto
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La presenza o assenza dell’“interesse” del distaccante e le ricadute sulla legittimità del distacco e sugli obblighi di SSL: l’applicazione dell’art.299 ai due datori di lavoro e la distinzione tra distacco e subappalto.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Distacco legittimo e distacco illegittimo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una interessante sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 30 ottobre 2018 n.49593) si è soffermata - in termini di qualificazioni e differenziazioni - sul concetto
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
          di distacco legittimo (con la relativa ripartizione degli obblighi di salute e sicurezza tra distaccante e distaccatario ai sensi della normativa vigente) e sul concetto di distacco illegittimo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anzitutto la Corte ha chiarito che “sul piano normativo è necessario prendere le mosse dall’ istituto del distacco, di cui all’art.30, d.lgs. n. 276/2003, il quale stabilisce che l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           LA RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SALUTE E SICUREZZA IN CASO DI DISTACCO LEGITTIMO
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partendo dunque dal distacco legittimo, la Cassazione ha premesso che, come noto, “in presenza di legittimo distacco - dunque nel caso in cui i requisiti previsti dall’art.30, c.1, citato risultino rispettati - la ripartizione degli obblighi di prevenzione e protezione fra il distaccante ed il distaccatario, obblighi che sono, per esplicita disposizione normativa, distinti da ogni altro obbligo e specificamente disciplinati, viene stabilita dall’art.3, c.6, d.lgs. n. 81/2008.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, “tale disposizione prevede che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione siano a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. In altre parole, sul distaccante viene a gravare solamente l’obbligo di informazione e formazione relativo alle mansioni per cui il lavoratore viene distaccato, e non tutti gli altri obblighi previsti dal T.U. n. 81/2008.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo punto la Corte ha sottolineato che “in base a tale ricostruzione normativa, la giurisprudenza ha infatti avuto modo di chiarire che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (Sez.4, n.37079 del 24 giugno 2008, Ansaioni, Rv. 241021), sebbene in maniera diversa.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tutto ciò ricordato, “resta tuttavia da chiarire che la disciplina del distacco di lavoratori così come sinteticamente ricostruita trova applicazione solamente ove il distacco possa dirsi legittimo, ove quindi ne sussistano i presupposti.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           IL PRESUPPOSTO PER LA SUSSISTENZA DEL DISTACCO LEGITTIMO, IN MANCANZA DEL QUALE È CONFIGURABILE IL DISTACCO ILLEGITTIMO
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tal senso, “il presupposto essenziale per aversi legittimo distacco è rappresentato, come visto, dalla sussistenza di un interesse al distacco proprio del datore di lavoro distaccante. Ne consegue che risulta configurabile il reato di distacco illegittimo (previsto dall’art.18, c.5-bis, in relazione all’art.30, d.lgs.10 settembre 2003, n.276) nel caso in cui il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante (Sez.3, n.47006 del 29 ottobre 2009, Umana, Rv.245621; Sez.3, n.38919 del 10 giugno 2009, Rillo ed altro, Rv.244959).” 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           LE CONSEGUENZE DEL DISTACCO ILLEGITTIMO SUGLI OBBLIGHI DI SALUTE E SICUREZZA
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fatte tali premesse, la Suprema Corte ha precisato che “rimane da chiarire, in diritto, quali siano le conseguenze dell’illegittimità del distacco sugli obblighi antinfortunistici propri del datore di lavoro.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Più in particolare, infatti, “se il distacco è solamente fittizio - ossia non sorretto da alcun interesse effettivo del distaccante - non si produrrà quello spostamento degli obblighi di protezione e prevenzione dal distaccante al distaccatario che si avrebbe in caso di distacco legittimo.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo la Cassazione, “ragionando a contrario, infatti, se tale slittamento della posizione di garanzia avvenisse indipendentemente dalla ritualità o meno del distacco, non vi sarebbe alcun bisogno di specificare, come invece fa l’art.3, c.6, d.lgs. n.81/2008, che la disciplina dallo stesso prevista si applica solamente nelle ipotesi di cui all’art.30, d.lgs. n.276/2003, vale a dire nelle ipotesi di distacco reale.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’APPLICAZIONE DELL’ART.299 D.LGS.81/08 IN CASO DI DISTACCO FITTIZIO: POSIZIONE DI GARANZIA SIA DEL DATORE DI LAVORO FORMALE (DISTACCANTE FITTIZIO) SIA DEL DATORE DI LAVORO DI FATTO (DISTACCATARIO FITTIZIO)
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Pertanto “in caso di distacco fittizio, non troverà applicazione l’art.3, c.6, citato, ma bensì i principi e le disposizioni generali sanciti dal T.U. n. 81/2008, in particolare agli artt.2 e 299.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Da ciò “deriverà, cioè, che risulteranno gravati dalla posizione di garanzia propria del datore di lavoro (in tutta la sua estensione) sia il datore di lavoro formale (id est, il distaccante fittizio), a norma dell’art.2, decreto citato, sia il datore di lavoro sostanziale o di fatto (id est, il distaccatario fittizio), a norma dell’art. 299, medesimo decreto.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nello specifico, “sul distaccatario fittizio, infatti, verrà a gravare una posizione di garanzia ulteriore e concorrente rispetto a quella del datore di lavoro formale, e che trova la propria origine normativa nell’art.299, in quanto è proprio il distaccatario fittizio a servirsi di fatto del lavoratore, dovendone garantire la sicurezza.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           LA FATTISPECIE OGGETTO DI TALE SENTENZA (IN MATERIA DI CANTIERI)
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel caso oggetto della pronuncia, è stata attribuita “la posizione di garanzia per la morte del C.G. sia sul B. (datore di lavoro di diritto, distaccante fittizio), sia sull’A.A. (datore di lavoro di fatto, distaccatario fittizio).”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Infatti, nella fattispecie, “non era possibile ravvisare alcun interesse della società distaccante”, anche in considerazione del fatto che il lavoratore deceduto “doveva svolgere meri lavori di manovalanza per i quali lo stesso distaccante lo aveva già formato, non ravvisandosi dunque quale accrescimento professionale, o anche solo quale mantenimento della professionalità acquisita, avrebbe potuto comportare il distacco presso l’A.A.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allo stesso modo, “la condotta dell’A.A [amministratore della A.A. S.r.l., società subappaltatrice di una parte dei lavori appaltati alla T.A. S.p.A., n.d.r.], che pur avendo in corso un rilevante subappalto con la T.A. S.p.A. si era liberato dei propri dipendenti ed aveva acquisito quelli della M.S. S.r.l. [di cui B.A. era amministratore, n.d.r.] attraverso il distacco, era tale da confermare la fittizietà del distacco, dimostrando la sostanziale unicità, nei fatti, delle due predette società.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Analisi di una sentenza di quest’anno: le circostanze che hanno condotto la Corte a concludere che nella fattispecie non si trattasse di distacco bensì di subappalto
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Concludiamo questa breve ricognizione (condotta senza pretese di esaustività ed in estrema sintesi benché il tema richiederebbe ampi approfondimenti giurisprudenziali, cui si rinvia) citando Cassazione Penale, Sez.IV, 5 febbraio 2020 n.4889, con cui la Corte ha confermato la condanna di Z.T. per “omicidio colposo, in concorso con altri coimputati giudicati separatamente, per avere, quale legale rappresentante della soc. I.…, datore di lavoro della vittima, cagionato il decesso di quest’ultimo, che avveniva in seguito a lesioni gravissime al torace, nel corso dell’operazione dallo stesso svolta, all’interno del capannone della soc. E., consistita nel movimentare ed accatastare con un carro ponte, appartenente a quest’ultima società, alcune putrelle in ferro sormontate da un getto di materiale refrattario, del peso di 4-5 tonnellate ciascuna.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, il lavoratore deceduto (C.N.) “era stato assunto dalla soc. I. con contratto dell’1/6/07 con mansioni di operaio specializzato di quarto livello, e si trovava presso l’unità produttiva della Soc. E. ove operavano vari altri soggetti alle dipendenze di una pluralità di imprese, in quanto E., società committente che si occupava della realizzazione di pareti per forni di preriscaldamento per acciaierie, aveva appaltato i lavori di carpenteria alla ditta individuale S.P. che, a sua volta, aveva subappaltato i lavori alle società I. e C.”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La difesa di Z.T. ha, tra le varie argomentazioni, sostenuto che dovesse “trovare applicazione l’istituto del distacco dei lavoratori disciplinato dall’art.30 d.lgs.276/2003” e quindi affermato che “la soc. I. aveva di fatto realizzato un trasferimento del proprio potere organizzativo e direttivo in capo alla distaccataria S.P., ponendo il C.N. alle dipendenze e sotto la direzione di altro datore di lavoro il quale ne riceveva le prestazioni, utilizzando le risorse altrui come se fossero proprie.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione a tale considerazione, “la difesa ricorda che l’art.3, comma 6, d.lgs. n.81/2008 dispone, in riferimento al distacco di lavoratori ex art.30 d.lgs.n.276/2003, che “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario”.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso di Z.T., ritenendo “la non applicabilità dell’art.3 d.lgs.81/08, poiché dall’analisi del contenuto del contratto intervenuto tra le aziende S.P. ed I., non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere che sia avvenuto un “distacco” del lavoratore propriamente detto.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre - ha ricordato la Corte - “i dati contenuti nel contratto stipulato con la ditta S.P., in base ai quali la soc. I. si impegnava ad effettuare i lavori “con le proprie attrezzature”, secondo la coerente interpretazione fornita dai Giudici di merito, portano a ritenere che i lavori siano avvenuti in regime di subappalto.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione ha aggiunto infine, “per completezza argomentativa, che l’istituto del distacco, evocato in maniera inappropriata in relazione al caso in esame, non si traduce in un totale esonero, per il datore di lavoro distaccante, dall’obbligo di garantire l’incolumità del proprio dipendente nei luoghi di lavoro presso i quali è distaccato.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 29 Dec 2020 08:17:53 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
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      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO BIOLOGICO: DPI COVID-19 IN AMBITO SANITARIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-dpi-covid-19-in-ambito-sanitario</link>
      <description>Un factsheet Inail riporta indicazioni sulle misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie. I dispositivi di protezione delle mani e dei piedi e i rischi di ferita da taglio e da punta</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Agenti infettivi e attività sanitarie: come proteggere le mani e i piedi?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un factsheet Inail riporta indicazioni sulle misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie. I dispositivi di protezione delle mani e dei piedi e i rischi di ferita da taglio e da punta.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In materia di rischio biologico, con riferimento alla conoscenze scientifiche attuali e alla normativa vigente in materia di sicurezza, le iniziative di prevenzione/protezione o misure e strumenti di sicurezza per garantire una idonea e concreta tutela dei soggetti presenti a qualsiasi titolo in uno stesso ambiente di lavoro “devono essere individuate e adottate, tenuto conto delle specifiche caratteristiche e peculiarità degli agenti biologici, nonché dell’ambiente di lavoro e delle mansioni, una volta identificate le sorgenti di rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare l’art. 15 (Misure generali di tutela) del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., prevede ‘l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo’. E (art. 18) il datore di lavoro deve ‘aggiornare le misure di prevenzione… omissis…ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare le misure di tutela dell’esposizione agli agenti biologici e gli obblighi normativi corrispondenti è un factsheet curato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e dal titolo “Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie”. ,
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il factsheet ricorda le novità normative (ad esempio con riferimento all’inserimento del virus SARS-CoV-2 nell’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 gruppo 3), segnala documenti utili per la prevenzione (ad esempio il “Documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe IV” del Ministero della Salute) e riporta molte indicazioni per le misure di sicurezza di tipo collettivo e per i dispositivi di protezione individuale.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo aver parlato delle misure di protezione collettive, ci soffermiamo oggi su alcuni dispositivi di protezione individuale per a gli operatori a rischio di esposizione ad agenti biologici del gruppo 3 (agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, inoltre questi agenti possono propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli agenti biologici del gruppo 3 e la protezione delle mani
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il factsheet indica che la protezione delle mani, nel caso di rischio microbiologico, “si attua con guanti non sterili o sterili” e i guanti di protezione utilizzati a tal proposito devono avere le seguenti caratteristiche: resistenza all’abrasione (livello 3), al taglio (1), allo strappo (0) e alla perforazione (2). Questi dispositivi sono generalmente realizzati in nitrile oppure in lattice e neoprene (riutilizzabili o monouso) con esterno antiscivolo finemente increspato o con altre finiture per favorire la presa ed interno floccato o felpato, polso lungo (lunghezza totale superiore a 30 cm) ben rifinito, spessore tale da garantire sufficiente destrezza nella manualità delle operazioni, ma non inferiore a 0,35 mm”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che i guanti con queste caratteristiche “sono DPI di III categoria, rif. d.lgs. 17/2019, con certificazione CE di Tipo nella quale è indicata la conformità a tutte le parti della norma tecnica EN 374, con particolare riguardo alla EN 374-5 per quanto riguarda la protezione da agenti biologici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre per procedure sanitarie considerabili ad elevato rischio di esposizione – “nel caso di procedure che possano comportare una maggiore facilità di rottura dei guanti o per laboratori BSL3 o P3” - è necessario selezionare DPI prodotti “con materiali in grado di assicurare, nell’attività considerata, una migliore prestazione. Al riguardo va ricordato che attualmente non esistono in commercio guanti efficaci in assoluto per la protezione contro tagli ed abrasioni. Ad ogni modo, è necessario considerare, nella scelta dei dispositivi, quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. che al punto z) prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente di ‘aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E dunque, continua il factsheet, “è necessario selezionare i dispositivi che garantiscano la migliore tutela della salute, ad esempio per gli operatori che svolgono attività che implicano specifiche esposizioni quali quelli di chirurgia ortopedica e addominale od altro similare. Per questi operatori, considerando i relativi disposti del d.lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere resi disponibili guanti realizzati con una formulazione di disinfezione immessa nella matrice polimerica in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione (circa 80%) in caso di lacerazione, questi si qualificano quindi come misura di sicurezza che garantisce una migliore tutela della salute” in relazione ad un’appropriata “esecuzione della valutazione del rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli agenti biologici e i rischi di ferita da taglio e da punta
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi ai rischi di ferita da taglio e da punta il factsheet ricorda che a partire dal 19 febbraio 2014 è stata inserito il Titolo X-bis del d.lgs. 81/2008, in attuazione della Direttiva 2010/32/UE, che riporta indicazioni inerenti la prevenzione e protezione delle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario/ospedaliero.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che l’articolo 286-bis indica che le diposizioni del Titolo X-bis ‘si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori’.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il factsheet ricorda poi che le nuove indicazioni correlate alla Direttiva obbligano “a rendere disponibili per gli operatori dispositivi medici taglienti e/o pungenti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza” e ad “attuare specifiche procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di tali dispositivi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, “un dispositivo di sicurezza per la prevenzione della puntura accidentale deve essere provvisto di un meccanismo di sicurezza che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             integrato riduca il rischio di esposizione accidentale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             crei una barriera protettiva efficace, permanente ed irreversibile tra la parte acuminata/tagliante del dispositivo stesso e le mani dell’operatore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             mantenga l’effetto protettivo della barriera anche durante le manovre di eliminazione e smaltimento del dispositivo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sia dotato di un segnale (udibile e/o visibile) che consenta di verificare l’avvenuta attivazione del meccanismo di sicurezza.   
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli agenti biologici del gruppo 3 e la protezione dei piedi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tornando ai dispositivi di protezione individuale per i lavoratori a rischio di esposizione ad agenti biologici del gruppo 3 in ambito sanitario, ci soffermiamo brevemente, in conclusione, sui dispositivi per la protezione dei piedi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il factsheet indica che per la protezione dei piedi è “necessario indossare sovrascarpe o calzari monouso con chiusura mediante elastico o in alternativa stivali in gomma”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi sono DPI di III categoria (questa categoria, con riferimento al Regolamento 2016/425, comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili) e “devono possedere certificazione CE di Tipo e conformità alla norma tecnica EN14126 Cat. 3, Tipo 4”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo segnalando che il factsheet, a cui dedicheremo prossimamente un ultimo articolo, si sofferma anche sui dispositivi di protezione individuale:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per la protezione del corpo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per la protezione delle vie respiratorie
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per la protezione del volto e degli occhi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+sicurezza+sul+lavoro.png" length="104953" type="image/png" />
      <pubDate>Thu, 24 Dec 2020 08:42:02 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-dpi-covid-19-in-ambito-sanitario</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LA GESTIONE DELLE EMERGENZE: VIE DI ESODO E LUOGO SICURO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/la-gestione-delle-emergenze-vie-di-esodo-e-luogo-sicuro</link>
      <description>Un documento Inail si sofferma sulla progettazione del sistema d’esodo con riferimento alla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi. Focus sulle definizioni e sulle caratteristiche dei luoghi sicuri e delle vie d’esodo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Prevenzione incendi: caratteristiche dei luoghi sicuri e delle vie di esodo
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un documento Inail si sofferma sulla progettazione del sistema d’esodo con riferimento alla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi. Focus sulle definizioni e sulle caratteristiche dei luoghi sicuri e delle vie d’esodo.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La problematica dell’esodo nella prevenzione incendi costituisce sicuramente uno degli aspetti rilevanti nella progettazione e nella verifica delle soluzioni antincendio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come indicato nel Codice di prevenzione Incendi - contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 - un idoneo sistema di esodo ha lo scopo di ‘assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per conoscere meglio il sistema d’esodo in relazione alla progettazione antincendio torniamo a presentare il documento “ Progettazione della misura esodo. Focus sulla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi” che è il frutto, come tanti altri documenti in tema, della collaborazione tra Inail, Università Sapienza di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La pubblicazione risulta, come ricordato nel primo articolo di presentazione, un utile strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, uno spunto di riflessione per i professionisti antincendio e un ausilio pratico per gli studenti interessati alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La progettazione della misura d’esodo: le definizioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Innanzitutto riprendiamo, come contenute nel Cap. G.1 del Codice di prevenzione incendi, alcune definizioni che riguardano la misura esodo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sistema d'esodo: “insieme delle misure antincendio di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro in caso d'incendio”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Luogo sicuro: “luogo esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Luogo sicuro temporaneo: “luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Spazio calmo: “luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l'esodo verso luogo sicuro” (“se lo spazio calmo è contiguo e comunicante con una via d'esodo, non dove costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo deve garantire la permanenza in sicurezza degli occupanti in attesa dei soccorsi”).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Via d'esodo (o via d'emergenza): “percorso senza ostacoli al deflusso appartenente al sistema d'esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Via d'esodo orizzontale: “porzione di via d'esodo a quota costante o con pendenza non superiore al 5% (es. corridoi, porte, uscite,…)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Via d'esodo verticale: “porzione di via d'esodo che consente agli occupanti variazioni di quota con pendenza superiore al 5% (es. scale, rampe,…)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Percorso d'esodo: “passaggio di comunicazione facente parte di via d'esodo orizzontale che conduce dall'uscita dei locali dedicati all'attività fino all'uscita di piano o all'uscita finale” (ad esempio, il percorso d'esodo è costituito da corridoi, atri, filtri,…).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Uscita finale (o uscita d'emergenza): “varco del sistema di esodo che immette in luogo sicuro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le caratteristiche del sistema d’esodo: il luogo sicuro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo ora dal documento Inail sulla progettazione della misura esodo alcune indicazioni, tratte sempre dal Codice di prevenzione Incendi, sulle caratteristiche del sistema d’esodo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo dal luogo sicuro, di cui abbiamo già ricordato la definizione presente nel Codice di prevenzione incendi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento Inail indica che “si considera luogo sicuro per l’attività almeno una delle seguenti soluzioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la pubblica via,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d’incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all’incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E si ritengono soddisfatte le condizioni della lettera b applicando tutti i seguenti criteri:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “la distanza di separazione che limita l’irraggiamento sugli occupanti è calcolata con i metodi previsti al capitolo S.3” (del Codice); “tale distanza e da ritenersi cautelativa anche nei confronti dei prodotti della combustione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            qualora all’opera da costruzione sia attribuito livello di prestazione per la resistenza al fuoco inferiore a III” (capitolo S.2 del Codice), “a meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo è pari alla sua massima altezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “la minima superficie lorda è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-36”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che il luogo sicuro “dovrebbe essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E007”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine, relativamente ad un compartimento, “si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo senza rientrare nel compartimento in esame”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le caratteristiche del sistema d’esodo: le vie d’esodo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre riguardo alle caratteristiche del sistema d’esodo, veniamo alle vie d’esodo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica (S.4.5.3) che ai fini delle vie d’esodo, “non devono essere considerati i seguenti percorsi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scale portatili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ascensori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rampe con pendenza superiore al 20%” (“le rampe con pendenza superiore al 5% sono considerate vie d’esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilita motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all’8%. Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l’esodo solo eccezionalmente”).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.5” del Codice di prevenzione incendi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “è ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, …)”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo” (ad esempio, non sono accettabili “aperture di smaltimento o evacuatori di fumo e calore” sottostanti o adiacenti a vie d’esodo esterne).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono poi riportate informazioni su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Via d’esodo protetta: “i percorsi d’esodo protetti (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani protetti ad essi dedicati. In tali vani e generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.3” del Codice (ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …). “Le scale d’esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso d’esodo protetto” (“anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi”);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Via d’esodo a prova di fumo: “i percorsi d’esodo a prova di fumo (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani a prova di fumo ad essi dedicati. In tali vani e generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.3”. Le scale d’esodo a prova di fumo “devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo. Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Via d’esodo esterna: “le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investite dai prodotti della combustione. È generalmente ammessa la prossimità di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V3” del Codice. Si ricorda poi che la via d’esodo esterna “ha un grado di protezione maggiore della semplice via d’esodo che attraversi uno spazio a cielo libero”. Inoltre le scale d’esodo esterne “devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo o via d’esodo esterna. Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Via d’esodo senza protezione: “le vie d’esodo senza protezione sono tutte quelle che non possono essere classificate come protette, a prova di fumo o esterne”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Progettazione della misura esodo. Focus sulla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Mara Lombardi, Davide Berardi, Andrea Michetti e Nicolò Sciarretta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Piergiacomo Cancelliere, Emanuele Gissi, Antonio Maggi e Andrea Marino, (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Alfredo Amico, Martina Bellomia, Vincenzo Cascioli e Filippo Cosi - edizione 2020 (formato PDF, 13.61 MB).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Evacuazione+sicurzza+sul+lavoro.jpg" length="10140" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 23 Dec 2020 13:22:46 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/la-gestione-delle-emergenze-vie-di-esodo-e-luogo-sicuro</guid>
      <g-custom:tags type="string">piano di evacuazione,Codice prevensione incendio,piano di emergenza,81/08,vie di esodo,D.Lgs. 81/08,prevenzione incendi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Evacuazione+sicurzza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Evacuazione+sicurzza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL RISCHIO CHIMICO NELLA SANIFICAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-rischio-chimico-nella-sanificazione</link>
      <description>Un intervento affronta la valutazione del rischio nella scelta dei prodotti chimici sanificanti. La normativa, la valutazione dei rischi, i livelli di esposizione, la compatibilità tra sostanze e materiali e le misure di gestione del rischio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19 e prodotti sanificanti: esposizione e valutazione del rischio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento affronta la valutazione del rischio nella scelta dei prodotti chimici sanificanti. La normativa, la valutazione dei rischi, i livelli di esposizione, la compatibilità tra sostanze e materiali e le misure di gestione del rischio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non c’è dubbio che tra i numerosi effetti e cambiamenti che l’emergenza COVID-19 ha provocato, “uno di ampia portata è stato l'incremento del numero di prodotti chimici impiegati per le mani e per le superfici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare la Commissione Europea e l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno confermato “che è aumentato il numero di prodotti chimici impiegati per la sanificazione e, fra questi, quelli disinfettanti rappresentano quelli più illegittimamente presenti sul mercato, perché non conformi alle normative di settore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partendo da questa constatazione, il convegno nazionale “CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” - che si è tenuto il 2 dicembre 2020 online, a causa dell’emergenza COVID-19, durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2020 - si è proposto di “far comprendere l'importanza che rivestono l'applicazione e l'integrazione corretta dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambito della normativa di fabbricazione, autorizzazione, registrazione, immissione sul mercato, distribuzione, detenzione ed impiego dei prodotti sanificanti nei luoghi di vita e di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a fornire utili informazioni anche sui prodotti sanificanti e sui rischi correlati è la pubblicazione “CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” che raccoglie gli atti, curati da C.Govoni, G.Gargaro e R.Ricci, dell’omonimo convegno. Atti che quest’anno, differentemente dal passato e in relazione alla necessità di fornire utili informazioni agli operatori, sono stati pubblicati dall’ Azienda USL di Modena contestualmente al convegno di Ambiente Lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I prodotti chimici sanificanti e la valutazione del rischio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’intervento “La valutazione del rischio nella scelta dei prodotti chimici sanificanti” – a cura di Leonello Attias e Raffaella Cresti (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti cosmetici e protezione del consumatore — Istituto Superiore di Sanità) – si sottolinea che, come ricordato in premessa di articolo, il contrasto alla situazione emergenziale da SARS-CoV-2 “ha reso necessario ricorrere all'utilizzo massivo di prodotti per la sanificazione di mani e superfici. In tale contesto, si è provveduto a definire le procedure per la sanificazione atte a limitare e/o eliminare la carica virale e il rischio di diffusione della pandemia da CoVID-19”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che il Decreto Ministeriale del 7 luglio 1997, n.274 del Ministero dell'Industria e del commercio definisce la sanificazione come "quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, oltre a riportare informazioni sui vari termini e sui prodotti relativi alle attività di pulizia e di disinfezione, si sofferma sul tema della valutazione dei rischi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si ricorda che l'autorizzazione dei prodotti ad azione disinfettante/sanificante “si inquadra nell'ambito di due normative distinte: a livello nazionale è regolamentata dal DPR N.392/1998 sui Presidi Medico Chirurgici (PMC) mentre, a livello comunitario, ricade nel Regolamento (UE) N.528/2012 sui biocidi (BPR). I prodotti disinfettanti contenti principi attivi approvati ai sensi del BPR sono autorizzati e resi disponibili sul mercato europeo come prodotti "biocidi". In fase di implementazione del BPR, per i principi attivi in valutazione e non ancora approvati, i prodotti disinfettanti vengono autorizzati e immessi sul mercato come PMC ai sensi della normativa nazionale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E “diversamente da quanto prescritto per i PMC, tra i requisiti stabiliti dal DPR è prevista, sia per l'approvazione di un principio attivo che per l'autorizzazione del prodotto biocida, una valutazione del rischio associato alle condizioni di reale utilizzo che identifichi le condizioni di uso sicuro del prodotto e del principio attivo in esso contenuto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'obiettivo della valutazione del rischio è “quello di individuare le corrette modalità di impiego tali da garantire, oltre all'efficacia del prodotto, anche le opportune misure di prevenzione e protezione per gli utilizzatori e i lavoratori che rientreranno nelle aree sanificate”. E in particolare, nella manipolazione dei prodotti, “gli utilizzatori professionali devono far riferimento alle indicazioni previste nell'etichetta apposta sul prodotto; nella Scheda Tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). Inoltre, per miscele classificate pericolose per la salute e per la sicurezza o detergenti (indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo), si può chiedere al fornitore l'avvenuta notifica all'archivio preparati pericolosi (APP), che rappresenta un punto di riferimento nel quadro della prevenzione e della protezione non solo dei consumatori me anche dei lavoratori esposti accidentalmente o professionalmente a prodotti chimici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La valutazione dei livelli prevedibili di esposizione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che “l'identificazione delle condizioni di uso sicuro di prodotti chimici, quali i prodotti disinfettanti/sanificanti, prevede una valutazione dei livelli prevedibili di esposizione attraverso l'utilizzo di modelli che simulano le condizioni operative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si segnala che per gli operatori professionali “l'esposizione può avvenire principalmente attraverso la via inalatoria e la via cutanea; l'ingestione è, invece, considerata altamente improbabile ed esclusa dalla stima quantitativa dei livelli di esposizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, in aggiunta alle stime calcolate dai modelli, “negli ambienti di lavoro è importante anche implementare un sistema di monitoraggio ambientale che consenta di misurare la concentrazione delle sostanze chimiche presenti nell'aria, valori da confrontare con i limiti di esposizione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che l'utilizzo di prodotti professionali per la sanificazione, prodotti che spesso sono caratterizzati da “elevate concentrazioni di principio attivo”, prevede “l'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali i guanti che limitano il contatto, anche involontario, con la pelle. Analogamente, nel caso di sostanze in grado di disperdersi nell'aria (es. gas, vapori o aerosol), il potenziale rischio associato a inalazione deve essere controllato attraverso il mantenimento delle concentrazioni nell'aria al di sotto di limiti stabiliti. Talvolta potrebbe essere necessario eseguire un campionamento dell'aria indoor per verificare il rispetto dei limiti. In assenza di altri strumenti viene prescritto, come misura precauzionale, l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le azioni che è possibile mettere in atto per ridurre l'esposizione “possono essere sia di natura tecnica, come la predisposizione di sistemi di ventilazione, che di tipo amministrativo, come ad esempio procedure operative standard, formazione sulla comunicazione del pericolo e sulle misure di igiene”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La compatibilità delle sostanze e le misure di gestione del rischio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento segnala poi che, nell'individuare il prodotto più adatto per la sanificazione delle superfici “un parametro importante da considerare è la compatibilità delle sostanze contenute nel prodotto con il materiale da trattare”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare – continuano i relatori – “i disinfettanti contenenti acidi, alcali, elettroliti e ipocloriti possono danneggiare parti metalliche causandone la corrosione; mentre disinfettanti contenenti solventi organici possono determinare il deterioramento della plastica. Inoltre, è opportuno tener conto anche di fattori quali lo spettro di organismi target da inattivare (informazioni fornite in etichetta dal produttore) e la modalità di utilizzo più adatta all'ambiente che si intende sanificare”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A titolo esemplificativo si indica che per il trattamento di ambienti indoor “è preferibile adottare procedure che prevedano l'erogazione di gas o vapori, così da garantire una completa sanificazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque le misure di gestione del rischio eventualmente da applicare “dipenderanno dalle modalità di impiego del prodotto o dal processo adottato”. E va inoltre considerato “che la performance del prodotto, in termini di riduzione/eliminazione della carica microbica, è influenzata, da parametri chimico-fisici ambientali (es. pH, temperatura, durezza dell'acqua utilizzata per diluire il prodotto) ma anche dalla presenza di altre sostanze chimiche (es. sali) o di materiale organico. Verificate queste condizioni, è quindi opportuno far precedere la sanificazione da una fase di pulizia”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie”, pubblicazione, a cura di C.Govoni, G.Gargaro, R.Ricci, che raccoglie gli atti del convegno “CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” che si è tenuto durante Ambiente Lavoro 2020
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sanificazione+COVID-19.jpg" length="9403" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 07:43:18 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-rischio-chimico-nella-sanificazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Sanificazione,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,pulizia e sanificazione,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sanificazione+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sanificazione+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LAVORATORI SENZA PRESIDI DI SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-lavoratori-senza-presidi-di-sicurezza</link>
      <description>Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma su un infortunio causato dalla caduta da una pianta durante la raccolta delle olive e sulle responsabilità per la presenza di prassi scorrette e l’assenza di idonei presidi per i lavori in quota.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulle responsabilità se non si forniscono al lavoratore idonei presidi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma su un infortunio causato dalla caduta da una pianta durante la raccolta delle olive e sulle responsabilità per la presenza di prassi scorrette e l’assenza di idonei presidi per i lavori in quota.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           la produzione e la raccolta delle olive non sono esenti da varie tipologie di rischi per la tutela degli operatori. E la frequenza degli incidenti dipende non solo dal fatto che spesso gli oliveti sono ubicati su terreni difficili che non sempre permettono la meccanizzazione delle pratiche colturali, ma anche per la presenza, come spesso avviene in agricoltura, di personale non sufficientemente formato e consapevole dei rischi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per confermare i rischi di alcune pratiche lavorative e verificare le eventuali responsabilità in caso di infortunio, ci soffermiamo su una sentenza della Cassazione – la Sentenza n. 37148 del 05 settembre 2019 – che ha riguardato la caduta da una pianta durante la bacchiatura delle olive e le responsabilità per la presenza di prassi scorrette e l’assenza di idonei presidi per i lavori in quota.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, a questo proposito, che la bacchiatura o abbacchiatura è un metodo di raccolta di frutti vari (noci, olive, castagne, …).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La ricostruzione dell’evento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella sentenza si indica che la Corte di Appello di Lecce “confermava la decisione del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto N.G., titolare dell'omonima ditta agricola, colpevole di reato di lesioni colpose gravi con inosservanza della disciplina antinfortunistica ai danni del dipendente H.G. per non averlo dotato di idonei mezzi di lavoro nel destinarlo all'attività di bacchiatura delle olive dagli alberi, attività che la persona offesa aveva svolto arrampicandosi sul tronco della pianta di olivo da cui era caduto riportando la frattura di alcune vertebre”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare il Giudice di appello confermava i profili di colpa ascritti in capo al datore di lavoro, “riconoscendo che il lavoratore era alla dipendenze della ditta dell'imputato, che l'attività di battitura delle olive era ricompresa nelle mansioni svolte e che era usuale che la stessa avvenisse mediante l'utilizzo di bastoni, anche arrampicandosi sulle piante, prassi di lavoro che si poneva in contrasto con la disciplina del lavoro da svolgersi in quota mediante l'impiego di scale e che la responsabilità dell'infortunio era certamente ascrivibile al datore di lavoro, il quale era solito fornire indicazioni sulle modalità di esecuzione dei lavori, tenuto altresì conto che nella specie era altresì mancata qualsiasi attività di vigilanza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I motivi del ricorso per cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Contro la sentenza la difesa ha proposto un ricorso per cassazione con vari motivi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “con un primo mezzo di impugnazione lamenta difetto di motivazione in punto di accertamento della responsabilità dell'imputato;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             con una seconda impugnazione lamenta manifesta illogicità della motivazione evidenziando che gli ordini erano stati impartiti dal padre dell'imputato e che la responsabilità del prevenuto era stata desunta sulla base di elementi di fatto meramente congetturali o sulla base di dichiarazioni testimoniali assolutamente carenti e inattendibili e sulla base di prassi aziendali non certo riconducibili all'imputato”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alle considerazioni e alle decisioni della Corte di Cassazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Corte di Cassazione la sentenza impugnata “non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che l'articolata valutazione da parte dei giudici di merito degli elementi probatori acquisiti rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità del ricorrente, mentre le censure da questa proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, tanto che i motivi di impugnazione appaiono rivolgersi alla sentenza di primo grado, che tuttavia risultano vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che riguardo al profilo causale è indubbio che il lavoratore “era intento a svolgere un'attività che rientrava nel mansionario attribuitogli e che le direttive nella esecuzione delle opere erano state somministrate dal padre dell'imputato, già titolare dell'azienda che, sul punto non solo si era avvalso di regole invalse nello specifico processo lavorativo (bacchiatura delle olive rimaste sugli alberi dopo avere operato con i mezzi di raccolta meccanica), ma di prassi lavorative, di cui lo stesso testimone (padre dell'imputato) ammetteva l'esistenza, e che esso stesso ammetteva di avere utilizzato, con particolare riferimento a quella di salire sugli alberi per la sbattitura delle olive rimaste sulla piante. Sotto diverso aspetto risulta pacifico che al dipendente non venne fornita una scala per salire sulle piante, né tali scale erano presenti nelle dotazioni dell'azienda”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E lo stesso N.G. non contesta “di essere stato il datore di lavoro dell'operaio infortunato, né sotto diverso profilo contesta che il genitore abbia somministrato direttive diverse da quelle concordate o da quelle usualmente da esso impartite sul luogo di lavoro (sul punto il teste N.S. ha riferito che le prescrizioni di lavoro utilizzate dal lavoratore erano del tutto conformi a quelle usualmente impartite da N.G.)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito si ricorda, riguardo all’eventuale deduzione del comportamento abnorme del lavoratore, che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni “non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte del lavoratore che ne sia conseguito o delle lesioni da questo riportate può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento”. E la Suprema Corte ha precisato “che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez. IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n.16397)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non è poi in dubbio - il giudice di appello “ne ha dato conto in motivazione” - che il lavoratore “sia stato intento alla esecuzione di un compito allo stesso assegnato, né il fatto di arrampicarsi sulle piante per tentare di fare cadere le olive più resistenti o distanti da terra possa ritenersi comportamento assolutamente imprevedibile e abnorme, non risultando dal ricorso nessun elemento da cui inferire che il datore di lavoro avesse fornito specifiche prescrizioni inibitorie al riguardo o fornito mezzi che consentissero di operare in quota”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si evidenzia, infine, che gli obblighi che gravano sul datore di lavoro “non si arrestano alla fornitura ai dipendenti dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma, come prescrive la disposizione normativa la cui inosservanza è contestata nella imputazione, imponevano il controllo sulla utilizzazione dei suddetti dispositivi, poiché il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partendo da queste premesse la Corte di Cassazione indica che si presenta “perfettamente coerente” la conclusione cui sono pervenuti i giudici dell’appello, e cioè, che il ricorrente “deve ritenersi responsabile delle lesioni personali riportate dal H.G. in ragione di una palese violazione di specifiche disposizioni cautelari, come evidenziato dai giudici di merito con tessuto argomentativo congruo ed adeguato che si fonde, integrandosi, nelle due motivazioni”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In deFinitiva il ricorso è rigettato e il ricorrente “va condannato al pagamento delle spese processuali”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 05 settembre 2019, n. 37148 - Caduta dalla pianta durante la bacchiatura delle olive. Prassi scorretta e mancanza di presidi per i lavori in quota.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 10:29:59 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-lavoratori-senza-presidi-di-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">sentenza datore di lavoro,infortuni sul lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,Dispositivi di Protezione Individuale</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SPAZI CONFINATI: CONSIDERAZIONI SUL CAMPO DI APPLICAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/spazi-confinati-considerazioni-sul-campo-di-applicazione</link>
      <description>La versione aggiornata di un documento CNI contiene le linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento. Focus sulle carenti definizioni e sull’identificazione di questi ambienti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La normativa nazionale e la sfuggente definizione degli ambienti confinati
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La versione aggiornata di un documento CNI contiene le linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento. Focus sulle carenti definizioni e sull’identificazione di questi ambienti.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E' evidente che gli ambienti confinati siano uno degli ambienti pericolosi più a rischio di infortuni mortali, ed è bene sottolineare che per mettere in atto efficaci strategie di prevenzione è innanzitutto necessario chiarire il significato del termine “ambienti confinati”. Anche perché una definizione “universale”, come ricordato anche da Mary O. Brophy (Senior Industrial Hygienist New York State Department of Labour), è “sfuggente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare che nel D.Lgs. 81/2008 non è presente una definizione di “ambiente confinato” e che non è possibile ricavare una definizione univoca neanche dal DPR 177/2011 sono le “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” - un documento prodotto nel 2019 e aggiornato nel 2020 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ( CNI). Un documento che fornisce indicazioni utili per coloro che nell’ambito della loro attività professionale “possono progettare o riscontrare condizioni operative tali da dover essere trattate come ambiente confinato o sospetto di inquinamento” e che cerca di rendere meno “sfuggente” la comprensione di quali siano questi ambienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le definizioni insufficienti e le definizioni più complete
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento CNI – curato dall’Ing. Gaetano Fede, dall’Ing. Stefano Bergagnin, dall’Ing. Luca Vienni e dal Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI – ricorda che nel DPR 177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” viene “solo specificato che il regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. Quindi ambienti confinati sono sicuramente quelli indicati nell’allegato IV, punto 3 del decreto ma tale definizione risulta insufficiente e incompleta rispetto a quanto da tempo indicato nelle norme internazionali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che la definizione più completa presente nella letteratura tecnico scientifica italiana “appare quella del documento ‘Indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per lavori in ambienti confinati della Regione Emilia Romagna’”: “per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc.) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale. I luoghi di lavoro interessati sono quelli richiamati dagli artt. 63, 66 (punto 3 dell’All. IV) e dall’art. 121 (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08 ovvero pozzi, pozzi neri, fogne, camini, fosse in genere, gallerie, condutture, caldaie e simili, vasche canalizzazioni, serbatoi e simili, tubazioni, recipienti, silos, cunicoli”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre a questa definizione – continua il documento - è stata aggiunta dal D.P.R. 177/2011 anche “quella di ‘ambiente sospetto di inquinamento’ volendo estendere anche a questi luoghi le attenzioni riservate per i primi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’identificazione degli ambienti confinati
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi all’identificazione, si segnala che “alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota”. E fra gli ambienti confinati facilmente identificabili “si possono citare, anche se l’elenco non si deve ritenere esaustivo, i seguenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cisterne interrate, seminterrate o fuori terra contenenti prodotti o sottoprodotti di tipo organico, alimentare, zootecnico che possono dare luogo a fermentazioni derivanti sia dal ciclo produttivo (ad es. silos per foraggi, vini) che di origine accidentale o comunque indesiderata (ad es. infiltrazioni d’acqua in silos per sfarinati);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            serbatoi pensili (ad esempio quelli degli acquedotti) o vasche interrate (ad esempio quelli delle reti di bonifica o degli acquedotti);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cunicoli di fogne e di impianti di smaltimento di liquami sia di origine civile che zootecnica (fosse settiche, biologiche ed altro);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            silos, cisterne o altri contenitori per sostanze o prodotti chimici organici e inorganici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            recipienti di reazione e serbatoi di stoccaggio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pozzi e tubazioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cisterne su autocarri.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che altri ambienti, “ad un primo esame superficiale, potrebbero non apparire come confinati. In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o ad influenze provenienti dall’ambiente circostante, essi possono invece configurarsi come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi. Tra questi ad esempio si citano i seguenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vasche, interrate e fuori terra, per il contenimento di barbottine (argille sciolte in acqua) o di impianti di depurazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cavità, fosse, trincee, camere con apertura dall’alto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            camere di combustione nelle fornaci e simili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            camere non ventilate o scarsamente ventilate”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre benché “soggette ad ulteriori norme che comportano specifiche modalità di applicazione di misure di prevenzione e protezione e particolari obblighi è opportuno ricordare anche i casi seguenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            stive di imbarcazioni (chiaramente escluse secondo l’ Interpello 10/2015)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gallerie (discutibile in relazione ai lavori in sotterraneo)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La classificazione delle normative straniere
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine per tener conto, in particolare, dei “rischi connessi all’atmosfera presente nei luoghi confinati (livello di ossigeno, esplodibilità, tossicità)”, il documento introduce la “classificazione applicata da alcune normative straniere ed in particolare quella del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 80-106 del 1979, che classifica gli ambienti in tre categorie A, B, C con livello di rischio decrescente”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “L’ambiente confinato di classe A è uno spazio confinato che presenta un alto e immediato rischio per la salute e la vita del lavoratore. Include la mancanza di ossigeno, la presenza di atmosfere infiammabili o esplosive, alte concentrazioni di sostanze tossiche (IDLH – Immediately Dangerous to Life or Health).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’ambiente confinato di classe B è uno spazio confinato che può portare a situazioni di infortunio se non vengono adottate misure preventive, ma non è immediatamente pericoloso per la vita e la salute.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’ambiente confinato di classe C è uno spazio confinato in cui il rischio è trascurabile, non influisce sul normale svolgimento del lavoro e non è prevedibile un peggioramento”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E per fornire strumenti utili per la definizione/classificazione dell’ambiente di lavoro interessato e dei relativi rischi derivanti in quanto spazio confinato, nel documento viene riportata “la tabella estratta dal documento NIOSH 80-106 del 1979 ‘Direttive per il lavoro negli spazi confinati’, il quale, pur essendo datato, è ancora inserito e/o citato in alcune norme o linee guida internazionali. Tra le norme nazionali e internazionali è senza dubbio il più noto strumento per la classificazione del luogo di lavoro e per la pre-valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione necessarie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori strumenti anche con riferimento a specifiche norme tecniche volontarie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica, infine, che tutte le norme e le linee di indirizzo citate o presenti nell’allegato 4 (“Elenco documenti disponibili per approfondimenti sul tema”) forniscono, “in sintonia con la finalità del presente documento, strumenti utili non soltanto per la classificazione del luogo di lavoro, ma anche per una indispensabile pre-valutazione dei rischi, e per la ricerca e la progettazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie basate su numerosi parametri”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura anche di altri articoli e interviste del nostro giornale che hanno trattato il tema della definizione e classificazione degli ambienti confinati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI, versione gennaio 2020 – Linee Guida/Allegato 1/Allegato 2/Allegato 3/Allegato 4/Allegato 5/Allegato 6.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/spazi+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="87664" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 09:25:46 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/spazi-confinati-considerazioni-sul-campo-di-applicazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,DPR 177/2011,allegato IV,D.Lgs. 81/08,ambienti confinati o sospetti di inquinamento,rischio spazi confinati,rischio ambienti confinati o sospetti di inquinamento</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/spazi+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/spazi+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MALATTIE PROFESSIONALI: IL RUOLO DEL DVR</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/malattie-professionali-il-ruolo-del-dvr</link>
      <description>Un intervento si sofferma sull’importanza del documento di valutazione dei rischi nel riconoscimento delle sospette malattie professionali. Il riconoscimento delle malattie, la normativa, l’onere di provare il nesso causale e la valutazione dei rischi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’importanza del DVR nel riconoscimento delle malattie professionali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sull’importanza del documento di valutazione dei rischi nel riconoscimento delle sospette malattie professionali. Il riconoscimento delle malattie, la normativa, l’onere di provare il nesso causale e la valutazione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un buon documento di valutazione dei rischi (DVR) non solo promuove e orienta l’evoluzione del sistema prevenzionistico permettendo di pianificare, gestire e verificare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma come vedremo può essere uno strumento importante anche per il riconoscimento delle malattie professionali, malattie  che si possono definire, come abbiamo ricordato più volte nei nostri articoli, come degli stati morbosi che possono essere posti in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa e che sono caratterizzati da una graduale e progressiva azione di fattori presenti nell'ambiente di lavoro che possono compromettere la salute dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare l’importanza dei documenti di valutazione del rischio e a fornire spunti per migliorare il livello di riconoscimento delle denunce di malattia professionale, è un intervento che si è tenuto all’incontro “ Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” (Milano, 5 aprile 2019), organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La situazione del riconoscimento delle malattie professionali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento “L’importanza del DVR nel riconoscimento delle sospette malattie professionali”, a cura di Claudia Sferra (Inail, Dirigente medico di II livello Direzione Territoriale Monza e Brianza), si sofferma sull’attuale “sistema misto” riguardo al riconoscimento delle malattie professionali (MP). Un sistema che – come ricordato nell’articolo “ Come avviene il riconoscimento di una malattia professionale” – presuppone due diverse possibilità:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            malattia professionale tabellata: se la malattia e la lavorazione sono previste in tabella (DM 9 aprile 2008, GU 21 luglio 2008), scatta la presunzione legale di origine professionale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            malattia professionale non tabellata: se la malattia non è presente in tabella, la professionalità può essere riconosciuta, ma l’onere della prova è a carico del lavoratore che deve dimostrare l’origine professionale della patologia (Sentenze Corte Costituzionale n. 179 e 206 del 1988).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relatrice indica che l’Inail “già dalla fine degli anni 90 ha stabilito di dover agire ‘un maggior impegno partecipativo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso eziologico, sia sul versante del rischio sia in termini medico-legali’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indicano poi i compiti dell’ass.to (che, ad esempio, “deve produrre tutta la documentazione ragionevolmente acquisibile sul rischio e sull’esistenza della malattia”) e le attività dell’Inail (ad esempio in relazione all’invito a “presentare nuova documentazione” o all’acquisizione “d’ufficio di indagini e documenti altrove presenti”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alle differenze di trattazione fra malattie professionali tabellate e malattie professionali non tabellate, si ricorda che si ha “la presunzione legale di origine ‘piena’ solo per le tecnopatie cosiddette tipiche cioè quelle che presentano ‘in aggiunta alle caratteristiche della malattia comune, quelle peculiari della MP…’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia “oggi prevalgono malattie paraprofessionali “così definite per la loro possibilità di riconoscere indistintamente causa ‘comune’ e causa professionale e che possono riconoscere eziologia multifattoriale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E questo comporta, “ai fini del riconoscimento di una genesi professionale: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Identificare fra i diversi antecedenti concausali il possibile ruolo giocato dal lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Stabilire se a questo possa attribuirsi un valore di concausa giuridicamente rilevante”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La normativa e l’onere di provare il nesso di causa fra esposizione e patologia
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relatrice ricorda poi che la «nuova» tabella delle malattie professionali ( DM 9 aprile 2008) “ricomprende alcune malattie multifattoriali in particolare quelle da SBM” ( sovraccarico biomeccanico) e si chiede se la tabellazione “rende il compito più facile”. “Cosa è cambiato con l’emanazione delle ultime tabelle”? 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con riferimento anche alla circolare INAIL n. 47 del 24 luglio 2008 (“Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. D.M. 9 aprile 2008”) si segnala che “molte delle patologie che nella tabella previgente erano indicate con la definizione generica di ‘malattie causate da…’ sono state specificate in modo dettagliato con la denominazione della patologia tabellata”. E “la tipizzazione delle patologie nel senso sopra specificato rende più efficace l’operatività della presunzione legale di origine”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre ‘allo scopo di non produrre un arretramento del livello di tutela’ è stata inserita, per alcuni agenti patogeni, la voce ‘altre malattie causate da esposizione’ ai suddetti agenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ‘In questi casi, come nelle tabelle previgenti, le previsioni tabellari indicano la sostanza patogena senza definire la patologia e, dunque, la malattia può ritenersi tabellata solo a seguito della PROVA che sia stata cagionata dall’agente in tabella’. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E per la stessa fase di “MP non TAB” ( malattie professionali non tabellate) “devono passare le molte malattie nosologicamente definite per le quali la tabella indica la generica dizione di ‘lavorazioni che espongono’” (vedi punto d prima tabella).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per tutte le ipotesi previste dalla tabella “con la dizione ‘altre’ sia in riferimento alla patologia che alla lavorazione che espone occorre la prova della derivazione etiologica dal lavoro. Insomma la tabella contiene malattie considerabili ‘comuni’ sino alla prova della origine lavorativa”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma “su chi grava l’onere di provare che l’altra malattia è correlabile alla lavorazione tabellata? Che la lavorazione non descritta espone alla noxa (il danno, ndR) lesiva?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Bisogna ‘ricostruire’ “il nesso di causalità materiale fra noxa lavorativa e malattia scindendo due momenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            accertamento dell’idoneità lesiva della noxa lavorativa
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            riconduzione a detta noxa della patologia denunciata”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E questo “impegnando due diversi criteri accertativi del nesso di causalità materiale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “per poter affermare l’effettiva potenzialità nociva della noxa, desumibile anche dall’esistenza di una ricorrenza statistico epidemiologia dell’associazione causale tra essa ed una determinata malattia di rilievo tale da poter configurarsi quale ‘legge di copertura’, la criteriologia dovrà evidentemente basarsi sul principio civilistico dell’ id quod plerumque accidit (causalità adeguata): è causa quell’antecedente dotato di caratteristiche modali, qualitative e quantitative idonee a produrre quel determinato evento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E “accertato che a quell’antecedente morbigeno lavorativo del tutto frequentemente si associa quella determinata malattia che notoriamente riconosce eziologia multifattoriale, si dovrà applicare il principio penalistico della conditio sine qua non o dell’equivalenza delle cause: causa è quell’antecedente che ha comunque concorso alla produzione dell’evento seppure con una efficienza marginale rispetto a quella propria degli altri”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Più semplicemente si indica che ai fini assicurativo-previdenziali INAIL “il nesso di causa fra esposizione a rischio e patologia deve essere affermato attraverso la ricorrenza di un rischio idoneo nel dove, quando, quanto e come (adeguatezza causale) a determinare la patologia diagnosticata pur in concorso con fattori extraprofessionali (equivalenza causale)”. E in ultima analisi, l’onere della ricostruzione grava sul medico. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’importanza del documento di valutazione dei rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, infine, al documento di valutazione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che tra gli strumenti disponibili in queste fasi – a parte l’anamnesi lavorativa e patologica, la eventuale richiesta di parere all’Inail, l’esito di visite di sorveglianza sanitaria, gli esami obiettivi, … - c’è il documento di valutazione dei rischi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare “per la valutazione dell’adeguatezza della Esposizione (continuità, intensità e durata) al fattore patogeno il DVR è ovviamente lo strumento fondamentale (per le fattispecie in cui deve essere redatto)”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tale documento – “redatto dal datore di lavoro con la collaborazione del RSPP, del MC, del RLS (qualora presente)” - descrive infatti:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul quel determinato luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi e le procedure e le figure coinvolte per attuarle
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi (e livelli espositivi) e, dunque, note le mansioni degli addetti, anche l’individuazione degli esposti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica inoltre che “troppo spesso per diverse aziende afferenti a comparti produttivi anche assai diversi” si leggono “identiche descrizioni. Troppe volte non v’è congruenza fra il narrato dell’assicurato e il contenuto del DVR”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva, conclude la relatrice, se il DVR – primo strumento di prevenzione nei luoghi di lavoro – “è vero fino a prova contraria”, “il lavoratore ha facoltà di provare eventuali difformità fra il rischio valutato e quello effettivamente gravante”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Claudia Sferra (Inail, Dirigente medico di II livello Direzione Territoriale Monza e Brianza) - L’importanza del DVR nel riconoscimento delle sospette malattie professionali - intervento all’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 09:17:32 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/malattie-professionali-il-ruolo-del-dvr</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,DVR,dvr,81/08,statistiche malattie professionali,D.Lgs. 81/08,INAIL,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/malattie+professionali+sicurezza+sul+lavoro.webp">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>EDILIZIA: LA SICUREZZA NEI CANTIERI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/edilizia-la-sicurezza-nei-cantieri</link>
      <description>Un documento riporta informazioni sulla normativa per la sicurezza nei cantieri. Il campo di applicazione, l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile e la differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sicurezza in edilizia: il campo di applicazione della normativa sui cantieri
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento riporta informazioni sulla normativa per la sicurezza nei cantieri. Il campo di applicazione, l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile e la differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla sicurezza nei cantieri, uno degli ambienti lavorativi ancora oggi a maggior rischio di infortuni gravi o mortali, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) ha ridefinito la disciplina precedente – il d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 che recepiva la direttiva 92/57/CEE - riguardo alle indicazioni e agli obblighi per la tutela della sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia per poter fare una reale prevenzione e applicare correttamente la normativa è necessario innanzitutto comprenderne i limiti e i precisi ambiti di applicazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il decreto 81/2008 e l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che il campo di applicazione della normativa sui cantieri, oltre che nell’articolo 88 del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili), è individuato nell’allegato X al D. Lgs. 81/2008.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riportiamo il contenuto dell’allegato:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Considerazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i lavori di realizzazione, trasformazione e recupero delle strutture utilizzate per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e per le manifestazioni fieristiche sono soggetti alle regole del titolo IV” (con alcune differenze per le quali l’autore rimanda al testo del cosiddetto Decreto Palchi) ossia “sono da trattare come cantieri”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “nel punto 1 dell’allegato si citano anche i lavori di manutenzione senza distinguere tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria; ne risulta che vi rientrano sia l’una che l’altra. La differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria è precisata più sotto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel punto 1 dell’allegato si citano le ‘parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici’. Cosa sono dette parti? Sono, prendendo ad esempio una stazione elettrica, la fondazione dei sostegni della linea elettrica d’ingresso oppure la fondazione un interruttore di alta tensione oppure i cunicoli contenenti i cavi elettrici oppure la vasca di raccolta dell’olio del trasformatore, eccetera. In altri termini, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, eccetera, di linee elettriche e/o di impianti elettrici rientrano nella normativa sui cantieri soltanto se essi richiedono anche opere edili o se si svolgono all’interno di un cantiere edile;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel punto 1 dell’allegato non sono citate le parti strutturali delle altre linee (o reti) e degli altri impianti: gas, acqua, teleriscaldamento, eccetera. Il buon senso e la logica dicono però che anche tali linee ed impianti rientrano nella normativa se richiedono opere edili o se si svolgono all’interno di un cantiere edile; se, ad esempio, la sostituzione di una macchina utensile in un’azienda meccanica richiede il rifacimento della fondazione o la creazione di nuovi cunicoli oppure se la sostituzione di una caldaia condominiale richiede alcune modifiche edili al locale che la contiene, tali interventi rientrano nella normativa sui cantieri; viene in favore di un’applicazione estensiva (cioè estesa a tutte le linee e a tutti gli impianti purché in presenza di opere edili) il comma 2, lettera g-bis dell’art. 88 del D. Lgs. 81/08 che così recita: ‘Le disposizioni del presente capo non si applicano: [a), b), c), d), e), f), g) e g-ter) omissis]; g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X’. La lettera g-bis) sopra riportata deve essere intesa in senso estensivo, ossia estesa anche agli impianti non citati, ossia agli impianti chimici, fognari, antincendio, eccetera, ossia, più in generale, agli impianti tecnologici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il punto 2 dell’allegato contempla i lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati. Anche se non precisato, è evidente che ci si riferisce agli elementi prefabbricati pesanti e di grandi dimensioni movimentabili con mezzi meccanici (pilastri, travi, coperture, eccetera utilizzati per la costruzione di grandi ambienti: capannoni, palazzetti sportivi, eccetera) e non certo ai piccoli prefabbricati (pozzetti, chiusini, cassonetti, tubazioni e simili). Che il legislatore volesse proprio riferirsi ai prefabbricati sopra detti è supportato dal fatto che uno dei lavori elencati nell’allegato XI è, appunto, il ‘montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti’; peraltro, la mancanza di una soglia numerica che separi il ‘pesante’ dal ‘non pesante’ potrebbe dare adito ad interpretazioni diverse”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nel punto 2 “rientrano ovviamente anche le costruzioni in legno lamellare o con carpenteria metallica; del resto le costruzioni in legno o in metallo sono chiaramente citate anche nel punto 1 dell’allegato X”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che nell’allegato non sono citati anche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “i collaudi, le prove sugli impianti e le operazioni ad essi connesse; in assenza di indicazioni normative è ragionevole ritenere compresi nell’elenco di cui sopra (e, quindi, soggetti alle norme sui cantieri) i collaudi in corso d’opera richiedenti prestazioni da parte di un’impresa esecutrice (assistenza, posa o impiego attrezzature varie, piccole sistemazioni, eccetera) con esclusione pertanto dei collaudi in corso d’opera non richiedenti le prestazioni di cui sopra ed i collaudi ad opera terminata. Per quanto concerne le prove e le verifiche sugli impianti (termici, idraulici, elettrici, TV, eccetera), sia in corso d’opera, sia al termine dei lavori, esse devono essere eseguite dalle imprese che li hanno realizzati e rientrano senz’altro nell’allegato (e, quindi, soggette alle norme sui cantieri)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “le verifiche sull’applicazione delle misure di sicurezza (ad esempio, quelle eseguite dalle imprese affidatarie nei confronti dei subappaltatori); pertanto, esse non sono soggette alle norme sui cantieri”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La manutenzione, il restauro, il risanamento e la ristrutturazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per fornire ulteriori chiarimenti e definizioni utili per l’interpretazione della normativa si segnala che alcune fra le tipologie dei lavori di cui si parla al primo punto dell’allegato X (manutenzione, risanamento, ristrutturazione) sono “definite dalla legislazione vigente (art. 31 della legge 457 del 5/8/1978 ‘Norme per l’edilizia residenziale’, art. 3 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 ‘Testo unico dell’edilizia’):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             manutenzione ordinaria: “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             manutenzione straordinaria: “opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             restauro e risanamento conservativo: “interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ristrutturazione edilizia: “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             ristrutturazione urbanistica: “interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta alcuni esempi per comprendere la differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (esempi che prescindono dal fatto che gli interventi descritti rientrino o no nella casistica dei cantieri):
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la sostituzione di una presa elettrica guasta da 10 A con un’altra presa da 10 A (non necessariamente della medesima marca) è una manutenzione ordinaria, mentre la sua sostituzione con una presa da 16 A è una manutenzione straordinaria”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la sostituzione di una caldaia murale guasta con una caldaia di pari caratteristiche (non necessariamente della medesima marca) è una manutenzione ordinaria, mentre la sua sostituzione con una caldaia di maggior potenza è una manutenzione straordinaria”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In pratica  “la sostituzione di un componente guasto od obsoleto o non più soddisfacente con un altro di pari caratteristiche è una manutenzione ordinaria perché non richiede valutazioni e calcoli progettuali (nell’esempio della presa elettrica, se l’impianto elettrico andava bene prima della sostituzione, esso andrà bene anche dopo la sostituzione), mentre la sostituzione con un componente di caratteristiche diverse, in genere maggiori, richiede valutazioni e calcoli progettuali (i cavi che alimentano la nuova presa da 16 A hanno una sezione sufficiente? le protezioni magnetotermiche sono ancora idonee? e così via)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A titolo esemplificativo nel settore edile sono esempi di manutenzione ordinaria “la ritinteggiatura, la sostituzione di una pavimentazione, la riparazione dei serramenti e sono invece esempi di manutenzione straordinaria la modifica di un pilastro, l’integrazione di servizi tecnologici, l’esecuzione di un’apertura in una soletta” (tali esempi di manutenzione straordinaria “richiedono valutazioni progettuali e dimensionali”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg" length="40477" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 09 Dec 2020 09:06:19 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/edilizia-la-sicurezza-nei-cantieri</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Cantieri temporanei e mobili,D.Lgs. 81/08,ALL. X D.Lgs. 81/08,Cantieri edili,sicurezza cantieri,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,titolo IV D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza titolo IV</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza-nei-cantieri.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AMBIENTI CONFINATI: LE PROCEDURE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ambienti-confinati-le-procedure</link>
      <description>Un contributo sulle procedure operative di sicurezza negli ambienti confinati. Terza parte: le procedure preliminari e le indicazioni per i datori di lavoro. A cura di Giuseppe Costa, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ambienti confinati: le procedure preliminari per prevenire gli infortuni
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un contributo sulle procedure operative di sicurezza negli ambienti confinati
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le procedure in ambienti confinati
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli infortuni, nella maggior parte mortali, in ambienti sospetti di inquinamento o confinati presentano quasi sempre una dinamica tipica a catena: il primo lavoratore accede all’area confinata, perde conoscenza, gli altri colleghi intervengono tempestivamente in suo soccorso, senza le dovute protezioni, e rimangono anch’essi vittime. Le statistiche internazionali, infatti, confermano questa dinamica: oltre il 50% delle vittime è rappresentato dai soccorritori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le cause degli infortuni mortali sono riconducibili in via generale alla mancanza o inosservanza di procedure di sicurezza, alla sottovalutazione dei rischi presenti o possibili negli ambienti confinati, ad un’inadeguata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, all’inutilizzo dei dispositivi di protezione individuale adeguati e al non rispetto delle procedure di emergenza e di salvataggio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come prescritto dal D.lgs. n. 81/2008, l’accesso dei lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere vietato, ma, nel caso in cui i lavori all’interno di determinati ambienti confinati non possano essere svolti in altro modo, per esempio operando dall’esterno utilizzando dispositivi teleguidati, le operazioni all’interno di tali ambienti da parte dei lavoratori devono essere eseguite secondo precise procedure di sicurezza, al fine di prevenire infortuni degli stessi lavoratori e di proteggerli dai rischi presenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le procedure di sicurezza che devono essere formulate dal datore di lavoro possono essere suddivise in procedure preliminari all’accesso negli ambienti confinati, procedure propriamente operative e procedure di emergenza e di salvataggio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le procedure preliminari
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al fine di prevenire gli infortuni negli ambienti confinati, devono essere attuati degli accorgimenti preliminari all’attività lavorativa specifica da attuarsi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In primis, il datore di lavoro deve:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Provvedere alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR n.177/2011 della propria azienda o delle imprese a cui affida l’appalto per l’attività in ambiente confinato (certificazione del contratto, verifica del possesso dei requisiti professionali specifici dell’impresa, nomina del proprio rappresentante che si deve coordinare con il responsabile degli interventi, informazione sui rischi specifici, elaborazione del DUVRI)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individua un responsabile degli interventi che autorizzerà per iscritto, su apposito modulo di autorizzazione/permesso di ingresso, le operazioni da svolgere preliminarmente e l’ingresso degli operatori dopo la verifica dell’attuazione delle procedure di bonifica stabilite.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il responsabile degli interventi può coincidere con il datore di lavoro, il dirigente o il preposto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Conduce le appropriate attività conoscitive consistenti nella ricerca della documentazione relativa allo spazio confinato e alle misurazioni strumentali necessarie a definire l’atmosfera presente all’interno di esso.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È importante che venga condotto un sopralluogo conoscitivo per verificare la corrispondenza tra la documentazione in possesso e lo stato reale del sito e la presenza di eventuali rischi interferenti con l’attività da porre in essere.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In caso di appalto o di situazioni complesse può esser opportuno redigere un verbale scritto del sopralluogo effettuato da allegare al DUVRI, nel quale indicare le situazioni riscontrate e fornire eventuali soluzioni a situazioni problematiche rilevate attorno all’ambiente confinato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A seguito delle attività conoscitive e sulla base di quanto raccolto, il datore di lavoro deve redigere o aggiornare la valutazione dei rischi, tenendo conto dei rischi presenti, dei rischi derivanti da attività lavorative precedenti e dei rischi derivanti dal mutamento delle condizioni ambientali e di lavoro iniziali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Definire specifiche procedure operative che individuino:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le caratteristiche dell’ambiente confinato, dei lavori che devono essere svolti e della loro durata (tipologia e descrizione dell’ambiente confinato e rischi indotti dal contesto in cui si opera, tipologia di lavorazioni e rischi associati ad esse);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le modalità per delimitare l’area di lavoro, al fine di evitare eventuali rischi interferenziali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le modalità per accertare l’assenza di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori (monitoraggi ambientali con strumentazioni di rilevamento opportunamente tarate e dotate di sistemi di allarme acustici e/o luminosi, monitoraggi in continuo, accertamento della presenza di atmosfere esplosive o incendio, predisposizione e controllo di idonei dpi e verifica dei requisiti di sicurezza degli stessi, verifica dell’idoneità e funzionalità delle attrezzature di lavoro e di soccorso);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Modalità con le quali effettuare una bonifica nel caso di presenza di sostanze pericolose (necessità di ricorrere ad una ventilazione forzata o ad altri mezzi idonei, descrizione delle sostanze pericolose rilevate o utilizzate in precedenti lavorazioni indicando le compatibilità e le incompatibilità con altre sostanze).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Stabilire adeguate procedure di gestione delle emergenze in relazione al rischio presente, alle dimensioni di accesso e alle caratteristiche strutturali dell’ambiente confinato interessato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Informare, formare ed addestrare i lavoratori coinvolti nell’attività con riferimento alle procedure predisposte, all’uso dei dpi e delle attrezzature di lavoro e di soccorso e ai rischi presenti, fornendogli una copia di entrambe le procedure
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Predisporre un apposito modulo autorizzativo per l’ingresso all’ambiente confinato, nel quale siano individuate le figure coinvolte, le misure generali di prevenzione e le misure specifiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il modulo deve essere condiviso e firmato dalle varie figure operanti nell’ambiente confinato e la sua compilazione deve avvenire a cura del responsabile degli interventi. Nello specifico devono essere indicati i DPI, l’attrezzatura di salvataggio e la strumentazione per il monitoraggio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Presso il luogo di lavoro dovranno poi essere presenti le procedure operative e di emergenza, le istruzioni d’uso e gli eventuali manuali operativi delle attrezzature, dei DPI e delle strumentazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 07 Dec 2020 07:47:30 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ambienti-confinati-le-procedure</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,DPR 177/2011,D.Lgs. 81/08,rischio ambienti con sospetto di inquinamento,rischio ambienti confinati o sospetti di inquinamento,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,rischio ambienti confinati</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-impianti-elettrici-di-cantiere</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro correlati alle attività in edilizia e agli impianti elettrici di cantiere. Gli infortuni nelle attività di ristrutturazione di appartamenti ed edifici. Normativa, obblighi dei datori di lavoro e requisiti di sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: quando l’impianto elettrico è privo di messa a terra
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni di lavoro correlati alle attività in edilizia e agli impianti elettrici di cantiere. Gli infortuni nelle attività di ristrutturazione di appartamenti ed edifici. Normativa, obblighi dei datori di lavoro e requisiti di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli impianti elettrici presenti nei vari cantieri edili e che alimentano alimentare apparecchi e attrezzature necessarie per le attività, hanno generalmente un carattere provvisorio e sono sottoposti spesso a sollecitazioni climatiche e meccaniche che ne possono compromettere l’integrità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            È dunque evidente che in relazione al tipo di ambiente lavorativo in cui è presente l’impianto elettrico e alla sua evoluzione, contestuale all’avanzamento dei lavori, i rischi di natura elettrica possono essere non trascurabili e possono essere necessarie idonee misure di sicurezza.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Partendo da questa constatazione la rubrica “ Imparare dagli errori” – dedicata al racconto degli infortuni professionali - torna dunque a parlare di rischio elettrico con particolare riferimento agli impianti elettrici in cantiere e al contenuto di un documento correlato al progetto Impresa Sicura, un progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo oggi in particolare su una concausa di molti infortuni di lavoro legati al rischio elettrico, l’assenza di idonea messa a terra dell’impianto e delle attrezzature, e lo facciamo presentando alcuni incidenti descritti nelle schede di  INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che la messa a terra è quell'insieme di azioni e sistemi volti a portare un elemento metallico al potenziale elettrico del terreno e ha l’obiettivo di offrire protezione contro i contatti indiretti, permettere l'intervento dell'interruttore differenziale in caso di guasto verso terra, proteggere persone e impianti da tensioni elettriche di qualsiasi origine, impedire l'accumulo di elettricità statica e prevenire scariche elettrostatiche dannose, scaricare eventuali disturbi elettromagnetici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Rischio elettrico: gli infortuni che avvengono in edilizia
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo caso l’infortunio riguarda dei lavori di ristrutturazione interna di un appartamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Durante i lavori e in assenza di testimoni, un lavoratore irregolare muore per folgorazione. Dalle prove effettuate sull'impianto elettrico utilizzato e sugli apparecchi elettrici presenti in cantiere “è risultato che a causa dei lavori effettuati, era stata interrotta la continuità dell'impianto di messa a terra; inoltre il montacarichi installato su una finestra della stanza in cui è stato ritrovato il corpo dell'infortunato, presentava un guasto a massa con una tensione verso terra definita pericolosa dalle norme CEI specifiche ed applicabili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si può quindi affermare – continua la scheda - che “la sussistenza di tali carenze di sicurezza possono essere state la causa del decesso dell’infortunato, nonostante i differenziali presenti nell’abitazione e sul quadro di cantiere risultassero, dalle prove effettuate, funzionanti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori causali rilevati nella scheda:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il montacarichi presentava un guasto a massa per cui la carcassa metallica risultava in tensione e l'impianto elettrico non era collegato all'impianto di terra”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “l'impianto elettrico non era collegato all'impianto di messa a terra”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche nel secondo caso l’infortunio avviene in lavori di ristrutturazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un lavoratore si trova al primo piano di un edificio in corso di ristrutturazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel pavimento sono presenti attrezzature di lavoro che presentano “fili di alimentazione scoperti ed annastrati” (coperti con nastro), inoltre l'impianto è “privo di quadro elettrico di cantiere con interruttore differenziale magnetotermico e privo di messa a terra”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La presenza di acqua sul pavimento, fuoriuscita da un rubinetto rimasto aperto determina la morte dell'infortunato per elettrocuzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori causali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “presenza di acqua sul pavimento”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “attrezzatura con elementi pericolosi (fili elettrici scoperti)”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “impianto privo di quadro elettrico di cantiere con interruttore differenziale magnetotermico e privo di messa a terra”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Rischio elettrico: la normativa, gli obblighi e i requisiti di sicurezza
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per favorire la prevenzione generale degli infortuni elettrici nelle attività edili facciamo riferimento al contenuto del documento, citato in premessa, dal titolo “ ImpresaSicura_Impiantistica elettrica di cantiere”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Ci soffermiamo in particolare su alcune indicazioni normative, raccolte nel documento, che riguardano gli obblighi dei datori di lavoro e i requisiti di sicurezza secondo il D. Lgs. 81/2008.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Ad esempio questi sono gli obblighi del datore di lavoro contenuti nell’articolo 80:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            a) contatti elettrici diretti;
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            b) contatti elettrici indiretti;
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            d) innesco di esplosioni;
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            e) fulminazione diretta ed indiretta;
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            f) sovratensioni;
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala anche l’importanza dell’articolo 81 (Requisiti di sicurezza) del Testo Unico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’articolo indica che “tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte”. E “ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine il documento di Impresa Sicura ricorda poi che il richiamo alla “ regola d’arte” e, di fatto, al rispetto delle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) è contenuto anche in altre leggi, ad esempio nella Legge 1 marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari installazioni e impianti elettrici ed elettronici” e nel DM 22 gennaio 2008 n. 37.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="30448" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 07:58:08 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-impianti-elettrici-di-cantiere</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,rischio elettrico,D.Lgs. 81/08,Relè differenziale elettrico,Quadro elettrico di cantiere,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Impianto di messa a terra,Valutazione del rischio elettrico,Quadro elettrico,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: CADUTA DALLE SCALE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-caduta-dalle-scale</link>
      <description>La storia di un infortunio accaduto ad un operaio precipitato dalle scale mentre stava eseguendo i lavori di stuccatura: come è avvenuto l’incidente, le cause e come si sarebbe potuto evitare.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Storie di infortunio: toccando il vuoto
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La storia di un infortunio accaduto ad un operaio precipitato dalle scale mentre stava eseguendo i lavori di stuccatura: come è avvenuto l’incidente, le cause e come si sarebbe potuto evitar
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         e.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La conoscenza delle dinamiche infortunistiche non è sufficiente per comprendere aspetti di contesto, in particolare quelli organizzativi, che sempre più frequentemente ricorrono tra le cause di un evento. Un approccio basato sullo studio di caso, che trasformi le inchieste infortuni in “storie” narrate dagli operatori che hanno svolto l’indagine, può consentire la comprensione dei fattori che hanno indotto il realizzarsi o il permanere di una situazione di rischio permettendo la formulazione e condivisione di soluzioni preventive.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Esito: l’infortunato è caduto precipitando dall’alto all’interno della tromba delle scale prefabbricate che collegavano i piani dell'edificio dal primo al quarto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dove è avvenuto: all’interno di un complesso fieristico/commerciale, presso i locali utilizzati da un'importante Fondazione Culturale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cosa si stava facendo
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Christian, l’infortunato, stava eseguendo i lavori di stuccatura delle pareti in cartongesso già installate nei giorni precedenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Descrizione infortunio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per eseguire tali lavori si trovava in cima ad una scala appoggiata su due assi, a loro volta appoggiati sul mancorrente delle scale. Ad un certo punto, esercitando una pressione contro il muro su cui stava eseguendo i lavori di stuccatura, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di undici metri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come prevenire:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’allestimento utilizzato per arrivare a lavorare ad altezze simili (due tavole, poste sul mancorrente, su cui era stata sistemata la scala) era completamente inadeguato per poter eseguire i lavori in sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Era necessario:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Vigilare sull’operato dei dipendenti della ditta affidataria per cui Christian lavorava;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             specificare, all’interno del piano operativo per la sicurezza ( POS), quali misure adottare per eseguire tali lavori in altezza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la supervisione del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, che, tuttavia, non era stato nominato
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio-lavoro-inail.jpg" length="6881" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 01 Dec 2020 08:37:17 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-caduta-dalle-scale</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,infortuni sul lavoro,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,POS,ALL VII D.lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Dispositivi di Protezione Individuale,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio-lavoro-inail.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio-lavoro-inail.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VERIFICHE PERIODICHE: PONTI MOBILI SVILUPPABILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/verifiche-periodiche-ponti-mobili-sviluppabili</link>
      <description>Un nuovo documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei ponti mobili sviluppabili per il sollevamento persone. La periodicità delle verifiche, la normativa vigente e previgente, gli adempimenti e la normativa tecnica.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Inail: indicazioni per le verifiche periodiche dei ponti mobili sviluppabili
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei ponti mobili sviluppabili per il sollevamento persone. La periodicità delle verifiche, la normativa vigente e previgente, gli adempimenti e la normativa tecnica.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se l’articolo 71 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico) e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( Inail) è l’ente preposto all’effettuazione - diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati - della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio per questo motivo e con la volontà di uniformare il comportamento delle unità operative e dei soggetti abilitati, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail ha elaborato in questi anni diversi documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica e che possono essere consultati su una specifica pagina del sito web dell’ente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’ultimo documento elaborato dal DIT dell’Inail in materia di verifiche periodiche, dal titolo “Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, descrive in dettaglio i ponti mobili sviluppabili (PMS) illustrandone le principali caratteristiche costruttive per poi trattare in modo approfondito l’attività tecnica di prima verifica periodica nonché la compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e del verbale di prima verifica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica nel documento che le istruzioni elaborate “non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione delle prove e dei riscontri che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (operatori dei soggetti abilitati e di ASL/ARPA), anche al fine di garantire all’utenza indicazioni e comportamenti coerenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ponti mobili sviluppabili: la periodicità prevista per le verifiche
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento – a cura di Francesco Amaro (Inail, Unità operativa territoriale di Palermo), Alessandra Ferraro e Laura Tomassini (DIT, Inail), Maria Nice Tini (Inail, Unità operativa territoriale di Terni) – ricorda nell’introduzione che, come abbiamo già visto in apertura, l’allegato VII del Testo Unico indica le attrezzature di lavoro da sottoporre a verifiche periodiche. E tra queste vi sono anche i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato e i ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 oltre a stabilire le modalità di effettuazione di tali verifiche periodiche “prevede che il datore di lavoro che possiede un ponte mobile sviluppabile provveda a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dare immediata comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richiedere la prima delle verifiche periodiche nel rispetto della periodicità suddetta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ponti mobili sviluppabili: regimi omologativi e normativa vigente e previgente
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Approfondiamo più nel dettaglio alcuni degli obblighi e adempimenti dei datori di lavoro in relazione ai ponti mobili sviluppabili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che già la legislazione vigente prima del Testo Unico, con gli articoli 25 del d.p.r. 547/55 e 6 del d.m. 12 settembre 1959, “prevedeva che queste attrezzature venissero collaudate e sottoposte a verifiche annuali. In particolare il fabbricante doveva chiederne il collaudo all’ufficio competente per territorio dell’Enpi (poi Ispesl) prima della loro cessione agli utenti o ai rivenditori. Allegati allo stesso d.m. 12 settembre 1959 vi erano i modelli dei libretti sui quali riportare i verbali di collaudo e di verifica periodica (modello E per i ponti mobili sviluppabili su carro). Oggi, come previsto dal d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 e precedentemente dal d.p.r. 459/96, il fabbricante, all’atto dell’immissione sul mercato o della prima messa in servizio, si accerta dell’idoneità all’impiego della macchina verificando che essa possa compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che rimangono “soggetti al previgente regime omologativo, effettuato in via esclusiva dall’Inail, come riportato al punto 10 lettera B della Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i PMS privi di marcatura CE che, non già precedentemente sottoposti ad omologazione, non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE. In quest’ultima eventualità il datore di lavoro dovrà allegare alla denuncia di messa in servizio, oltre alla documentazione tecnica prevista, un atto certo che possa dimostrare che la prima immissione sul mercato europeo sia precedente al 31 dicembre 1996”. E solo dopo l’omologazione tali attrezzature seguiranno il regime di verifiche periodiche successive alla prima previsto dal d.lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si indica che per i ponti mobili sviluppabili marcati CE, “la cui messa in servizio non sia stata ancora comunicata ad un dipartimento territoriale Ispesl o ad una UOT Inail e pertanto senza matricola Ispesl o Inail, il datore di lavoro dovrà procedere alla comunicazione di messa in servizio e alla successiva richiesta di prima verifica periodica all’Inail”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine i PMS già sottoposti a verifiche periodiche da parte di Asl/Arpa prima della data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012), “pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato da Ispesl, come previsto dalle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A. n.162054 del 1997 rimangono nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito nelle note si indica che la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 101/2013 ha previsto che “le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto per legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ponti mobili sviluppabili: normativa tecnica e indice del documento Inail
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che la norma tecnica per i ponti mobili sviluppabili, così come definiti nel capitolo del documento riservato al campo di applicazione, è la EN 280 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - calcoli di progettazione - criteri di stabilità - costruzione - sicurezza - esami e prove” recepita nella UNI EN 280:2015.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La norma riporta i requisiti tecnici e le misure di sicurezza per tutti i tipi e per tutte le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP), destinate a spostare persone fino alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro (WP), con l'intenzione che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo da posizioni di accesso a livello del terreno o dal telaio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Francesco Amaro (Inail, Unità operativa territoriale di Palermo), Alessandra Ferraro e Laura Tomassini (DIT, Inail), Maria Nice Tini (Inail, Unità operativa territoriale di Terni), versione 2020 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/verifiche+periodiche+ponti+sviluppabili.jpg" length="83316" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 25 Nov 2020 08:35:39 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/verifiche-periodiche-ponti-mobili-sviluppabili</guid>
      <g-custom:tags type="string">art. 73 D.Lgs. 81/08,81/08,D.Lgs. 81/08,direttiva 2006/42/CE,DM 11/04/2011,Direttiva macchine,verifica attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,verifiche periodiche,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/verifiche+periodiche+ponti+sviluppabili.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/verifiche+periodiche+ponti+sviluppabili.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO: LE MISURE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-le-misure-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro</link>
      <description>La reazione al fuoco dei materiali e le implicazioni del Codice di prevenzione incendi nella sicurezza dei luoghi di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La prima misura antincendio nei luoghi di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La reazione al fuoco dei materiali e le implicazioni del Codice di prevenzione incendi nella sicurezza dei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Codice di prevenzione incendi ha operato una profonda trasformazione nell’ambito della prevenzione incendi perché ha introdotto una nuova modalità di valutazione del rischio di incendio che consente al professionista antincendio di raggiungere gli obiettivi di sicurezza, attraverso molteplici soluzioni progettuali. La reazione al fuoco dei materiali è la prima misura di strategia antincendio (S.1) indicata dal Codice ed è finalizzata, attraverso un’oculata scelta dei materiali di arredamento e di rivestimento, a rallentare lo sviluppo e la propagazione di un incendio e ad aumentare il tempo disponibile per l’esodo degli occupanti quando si sviluppa un incendio, prima che l’ambiente venga saturato da fumi e gas tossici e nocivi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Codice di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, ha operato una profonda trasformazione nell’ambito della prevenzione incendi perché ha introdotto una nuova modalità di valutazione del rischio di incendio che consente al professionista antincendio di raggiungere, attraverso molteplici soluzioni progettuali, gli obiettivi  di sicurezza applicando una serie di misure di strategia antincendio finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori dagli effetti dell’incendio, oltre che alla tutela dei beni. La reazione al fuoco dei materiali, trattata al capitolo S.1, è la prima misura di strategia antincendio indicata dal Codice ed è uno strumento prescrittivo di protezione passiva teso a limita­re l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La reazione al fuoco dei materiali è una disciplina che studia il comportamento dei materiali quando sono sottoposti all’azione del fuoco ed è stata introdotta in Italia con il decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984. Diversi incendi verificatisi in Europa (incendio del Palazzo del Vignola di Todi nel 1982 con 35 vittime, incendio del cinema Statuto di Torino nel 1983 con 64 vittime, incendio allo stadio di Bradford nel 1985 con 56 vittime), dovuti al coinvolgimento dei materiali di rivestimento impiegati per la realizzazione dei locali, in quel periodo hanno dato una vigorosa accelerazione agli studi inerenti la reazione al fuoco dei materiali, per il rischio che questi comportano per la sicurezza delle persone.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Normativa sulla reazione al fuoco è stata applicata fino ad oggi solamente in ambiti civili caratterizzati da notevoli affollamenti, quali cinema, teatri, discoteche, alberghi, scuole, centri commerciali, dove l’installazione di “prodotti ignifughi” come materiali di arredamento e di rivestimento delle strutture rappresenta un’importante misura di sicurezza finalizzata a rallentare lo sviluppo e la propagazione di un incendio e a garantire la disponibilità di un maggior tempo per l’esodo degli occupanti quando si sviluppa un incendio, prima che l’ambiente venga saturato da fumi e gas tossici e nocivi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019 ha reso obbligatoria l’applicazione del Codice di prevenzione incendi anche ad ambiti diversi, comportando una modifica nelle modalità di valutazione dei rischi di un’attività da parte del datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione che devono acquisire nuova consapevolezza nella scelta dei materiali per la realizzazione dei luoghi di lavoro. I requisiti di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento da installare dipendono innanzitutto dall’indice di rischio Rvita e quindi dalle caratteristiche prevalenti degli occupanti che possono essere in stato di veglia o addormentati, che possono avere familiarità o meno con l’edificio in cui si trovano, che possono ricevere cure mediche o essere in transito, come nelle stazioni ferroviarie o negli aeroporti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La normativa sulla reazione al fuoco è complessa e la sua applicazione è resa ancora più difficile da molteplici classificazioni che sono intervenute nel tempo, in particolare la classificazione italiana, quella europea e in ultimo quella del Codice di prevenzione incendi, tutte pienamente applicabili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La classificazione italiana
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo il D.M. 26 giugno 1984, la classificazione italiana stabilisce che, a seguito di prove di laboratorio, i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 di reazione al fuoco con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; i materiali di classe 0 sono non combustibili mentre i materiali di classe superiore a 2, ad esempio, presentano caratteristiche di combustibilità che ne vietano l’impiego nelle attività che presentano grandi affollamenti di persone. Ai materiali di arredamento imbottiti (poltrone, divani, materassi) sono assegnate le classi 1 IM, 2 IM, 3 IM, 4 IM, 5 IM, che sono riferite al complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La partecipazione alla combustione di un materiale può variare, oltre in dipendenza della natura chimica, anche in relazione alle effettive condizioni di impiego e di posa in opera per l'utilizzazione. Ad esempio, la classe di reazione al fuoco di una moquette è attribuita a seguito di prova di laboratorio nella condizione di materiale appoggiato o incollato (a pavimento) su un supporto incombustibile, e l’omologazione ministeriale ne consente l’installazione nel rispetto di questa specifica modalità di posa in opera. Purtroppo, qualche volta accade che il materiale, anche se dotato di idonea classe di reazione al fuoco, viene posato in opera mediante incollaggio su un parquet in legno (materiale combustibile), vanificandone l’idoneità dell’installazione e quindi la possibilità che il materiale sia accettato dai Vigili del fuoco in fase di controllo. Il rivestimento di pavimentazione non può inoltre essere utilizzato per rivestire le pareti di un locale o addirittura il soffitto, quindi in una configurazione completamente diversa da quella sperimentale. In queste condizioni, non essendo possibile superare i controlli antincendio, il materiale deve essere necessariamente disinstallato ed eliminato, con gravi perdite economiche per l’imprenditore
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La classificazione europea
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con i decreti del Ministro dell’interno 10 marzo 2015 e 15 marzo 2015 è stata data attuazione in Italia all’applicazione della classificazione di reazione al fuoco secondo la regolamentazione europea, in attuazione prima dalla direttiva europea e poi dal Regolamento europeo sui prodotti da costruzione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg" length="8947" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 24 Nov 2020 07:48:18 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-le-misure-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">Codice prevensione incendio,81/08,D.Lgs. 81/08,rischio incendio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-obbligo-della-sorveglianza-sanitaria</link>
      <description>L’obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica secondo un programma sanitario va riferito a rapporti di una certa durata nel tempo e non a prestazioni occasionali non avendo in tal caso alcun senso il richiamo a scadenze che richiedono tempo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’obbligo di sottoporre a un programma di controllo sanitario un lavoratore
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica secondo un programma sanitario va riferito a rapporti di una certa durata nel tempo e non a prestazioni occasionali non avendo in tal caso alcun senso il richiamo a scadenze che richiedono tempo.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La definizione di “lavoratore” di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 nei confronti del quale il “datore di lavoro” ha l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui all’art. 18 dello stesso decreto è l’argomento di questa recentissima sentenza della III Sezione penale della Corte di Cassazione. La stessa si ricollega e richiama una precedente sentenza della medesima Sezione III avente lo stesso oggetto, la n. 18396 dell’11 aprile 2017 che lo scrivente ha commentato nel 2017 con il titolo “Sulla definizione di lavoratore alla luce del Testo Unico” e che è stata pubblicata sul quotidiano del 4/9/2017, nella quale la suprema Corte ebbe ad affermare che la definizione di lavoratore fornita dal D. Lgs. n. 81/2008 fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa dallo stesso effettivamente svolta nell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella sentenza ora in commento la suprema Corte si è occupata dello stesso  oggetto a seguito del ricorso presentato da un datore di lavoro, titolare di un’impresa individuale specializzata nello svolgimento  di opere edili, condannato dal Tribunale per non avere sottoposto a visita medica secondo la scadenza programmata un lavoratore che l’Organo di vigilanza aveva considerato alle sue dipendenze ma che secondo lui era una persona alla quale si era rivolta per avere un consiglio tecnico, così come confermato anche da alcuni testi escussi, per cui non doveva essere sottoposto ad alcuna visita medica. Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che ha pertanto annullata la sentenza con rinvio al Tribunale di provenienza e che ha fatto per l’occasione delle interessanti considerazioni su quali siano da ritenere i “lavoratori” che devono essere avviati dal “datore di lavoro” alla visita medica entro le scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento alla definizione di “ lavoratore” infatti, la Cassazione ha avuto modo di osservare che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia inteso attribuire alla qualifica di tale figura un'accezione piuttosto ampia, la medesima deve essere comunque modulata in funzione della ratio di ogni singola norma. Per quanto sia stata data infatti una definizione più ampia di quelle previste dalle normative pregresse, le quali si erano riferite invece al "lavoratore subordinato" (art. 3 del D.P.R. n. 547 del 1955) o alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a, del D. Lgs. n. 626 del 1994), ai fini dell'applicazione delle norme previste nel D. Lgs. n. 81/2008 invece è  importante l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Laddove però tale concetto fosse indiscriminatamente ritenuto applicabile ad ogni tipo di relazione comportante lo svolgimento di un'attività astrattamente qualificabile come lavorativa in favore di un datore di lavoro, ha precisato la suprema Corte, la normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 presenterebbe delle evidenti incongruenze applicative per quanto indicato in altri punti dello stesso decreto che ha puntualmente circostanziati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il caso, il ricorso e le motivazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il datore di lavoro titolare di un'impresa individuale specializzata nello svolgimento di opere edili, è stato dichiarato dal Tribunale responsabile del reato di cui all'art. 18, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 81/2008 per avere omesso di inviare un dipendente, che svolgeva un'attività comportante l'assunzione di rischi per la sua salute e sicurezza, a visita medica secondo le scadenze programmate per cui è stato condannato alla pena di giustizia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il datore di lavoro ha avanzato ricorso in appello contro la sentenza di condanna adducendo delle motivazioni e contestando innanzitutto la correttezza della valutazione operata dal Tribunale quanto alla qualifica di lavoratore da attribuire al soggetto non avviato alle visite mediche che, secondo la sua versione, confermata da alcuni testi escussi, non era assolutamente un soggetto alle sue dipendenze ma era una persona alla quale aveva semplicemente chiesto un consiglio tecnico e che pertanto non doveva essere sottoposto ad alcuna visita medica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione, avente ad oggetto la soggezione dell’imputato al dovere di far sottoporre il lavoratore alla visita medica. La suprema Corte, essendosi rifatta la Corte territoriale alla definizione che il D. Lgs. n. 81/2008 con l’articolo 2 comma 1 lett. a) ha dato del lavoratore, ha effettuato un approfondimento su quali soggetti siano da considerare come tali. La stessa ha sostenuto in merito che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia inteso attribuire alla qualifica in questione un'accezione piuttosto ampia, questa deve essere comunque modulata in funzione della ratio che sottende a ogni singola norma.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La definizione di "lavoratore" che ha dato il D. Lgs n. 81 del 2008, ha infatti sottolineato la Sez. III, ha fatto leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale in forza della quale essa è prestata con una definizione più ampia di quelle previste dalle normative pregresse, le quali si erano riferite invece al "lavoratore subordinato" (art. 3 del D.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 626 del 1994), per cui di conseguenza, ai fini dell'applicazione delle norme previste dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 ciò che conta è l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore, a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero un lavoratore autonomo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non si può tuttavia non rilevare, ha così proseguito la suprema Corte, che, laddove una tale ampia accezione del concetto fosse indiscriminatamente ritenuta applicabile ad ogni tipo di relazione comportante lo svolgimento di un'attività astrattamente qualificabile come lavorativa in favore di un soggetto che, contestualmente, ha acquisito la qualifica di "datore di lavoro", con la conseguente assunzione da parte di questi dei doveri (anche presidiati dalla sanzione penale laddove non ottemperati) dettati, in questo caso, dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 81 del 2008, il sistema di quest’ultima normativa presenterebbe delle evidenti incongruenze applicative.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Atteso infatti che fra i doveri imposti dalle disposizioni di legge vi è, a titolo esemplificativo, quello di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché, per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r, del D. Lgs n. 81 del 2008), dovrebbe concludersi che, ove il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a quella sopra indicata, quale ad esempio una prestazione occasionale erogata anche eventualmente a titolo di cortesia,  l'obbligo in questione non debba essere ottemperato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Considerato poi l’ulteriore obbligo a carico del datore di lavoro di informare, formare e addestrare i lavoratori, appare evidente inoltre che gli stessi non siano compatibili con una tipologia di rapporto di lavoro che, data la brevità della sua durata e la qualificazione professionale richiesta nell'occasione al prestatore d'opera, presuppone che questi siano professionalmente già pienamente formati non essendo così giustificato un periodo di addestramento ulteriore rispetto al periodo in cui la prestazione lavorativa viene erogata.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha quindi sottolineato che in tema di infortuni sul lavoro, al fine di accertare gli obblighi gravanti sul soggetto garante e l'estensione del rischio che il medesimo è tenuto a gestire, anche sotto il profilo della causazione dell'evento, è necessario che il giudice proceda a una valutazione concreta della natura del rapporto di lavoro cosa che il Tribunale ha del tutto omesso di fare o, quanto meno, non ha fatto traendone le opportune conseguenze.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La disposizione che impone al datore di lavoro, ha così concluso la suprema Corte, di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria “deve essere intesa nel senso che il predetto obbligo sia riferito solo all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia caratterizzato da una certa durata nel tempo, posto che diversamente, ove la stessa si riferisse anche a prestazioni occasionali destinate ad esaurirsi uno actu, non avrebbe alcun senso il richiamo alle ‘scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria’, le quali logicamente implicano una certa ampiezza del tempo in cui la prestazione lavorativa è svolta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata invece, secondo la quale anche la eventuale occasionalità del rapporto lavorativo avrebbe imposto al datore di lavoro l'adempimento dell'obbligo di cui al capo di imputazione, secondo la Cassazione, ha minato radicalmente, sotto il profilo della logica, l'interpretazione della normativa applicabile al caso in esame per cui la stessa ha annullata la sentenza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di provenienza per un nuovo esame in diversa persona fisica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 23 Nov 2020 08:12:52 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-obbligo-della-sorveglianza-sanitaria</guid>
      <g-custom:tags type="string">medico competente,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,obblighi del datore di lavoro,sorveglianza sanitaria,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: VALUTAZIONE DEL RISCHIO EPIDEMICO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-valutazione-del-rischio-epidemico</link>
      <description>I 21 indicatori utili a comprendere l’andamento dell’epidemia e il rischio di una trasmissione incontrollata e non gestibile. Tre gli aspetti fondamentali per la valutazione: probabilità di diffusione, impatto e resilienza territoriale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Covid-19: come funziona l’analisi del rischio epidemico?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          I 21 indicatori utili a comprendere l’andamento dell’epidemia e il rischio di una trasmissione incontrollata e non gestibile. Tre gli aspetti fondamentali per la valutazione: probabilità di diffusione, impatto e resilienza territoriale.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           I 21 indicatori, indicati nel decreto del Ministro della Salute del 30 aprile, fanno parte di un insieme di strumenti che aiutano a comprendere l’andamento dell’epidemia ed il rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile in Italia. Dalla settimana dal 4-10 maggio 2020, su base settimanale, questo insieme di indicatori serve a produrre una classificazione del rischio (da molto bassa a molto alta) che tiene anche conto della resilienza dei servizi sanitari.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           La raccolta delle informazioni e la classificazione viene realizzata dal Ministero della Salute con il supporto di una cabina di regia che coinvolge l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni/PA. Il frutto di questo lavoro sono report nazionali e regionali condivisi con le autorità sanitarie competenti, con i quali è stata censita l'evoluzione dell'epidemia nel paese, rilevando ad esempio il cambiamento di fase e le accelerazioni nella trasmissione che si sono verificate dalla fine di settembre 2020.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Perché si usano questi indicatori
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Si è scelto di utilizzare più indicatori da più flussi informativi perché, soprattutto nelle emergenze, è più alto il rischio che i dati risentano del sovraccarico dei sistemi sanitari e abbiano quindi una completezza e tempestività non ottimale. In epidemiologia, si considera maggiore la solidità di un’analisi quando più fonti di informazione confermano una stessa tendenza (ad esempio la tendenza ad un aumento dei casi).
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Come vengono elaborati gli indicatori
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Gli indicatori, di cui 16 sono ‘obbligatori’ mentre 5 opzionali, permettono di valutare tre aspetti di interesse per la valutazione del rischio: probabilità di diffusione, impatto e resilienza territoriale.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Una volta raccolti i dati, ognuno dei quali ha delle soglie di ‘allerta’, e verificata la qualità degli stessi, si effettua un’analisi attraverso due algoritmi, uno per la probabilità ed uno per l’impatto. Combinando i risultati di questi in una matrice di rischio (allegata al DM Salute 30 aprile 2020) si calcola  il livello di rischio stesso. Qualora si riscontrino molteplici allerte relative alla resilienza territoriale, il livello di rischio deve essere elevato al livello di rischio immediatamente successivo.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Per ognuno di questi tre aspetti (probabilità, impatto e resilienza) servono molteplici indicatori o criteri aggiuntivi che indichino una criticità per poter alzare il livello di rischio di una regione. Ad esempio per la valutazione di impatto si considera: se negli ultimi cinque giorni ci sono stati casi in persone sopra i 50 anni, se c’è un sovraccarico delle terapie intensive e/o delle aree mediche, se ci sono focolai che coinvolgono persone particolarmente vulnerabili, e non è sufficiente che solo uno di questi parametri per portare ad una valutazione di impatto elevata.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Gli scenari di trasmissione
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Ad agosto 2020, con la circolare del Ministero della Salute numero 0027007 sono stati descritti 4 possibili scenari di trasmissione per il periodo autunno-invernale al fine di realizzare attività di preparedness  per rafforzare i servizi sanitari prima di un possibile nuovo aumento dei casi.  Con il documento “ Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmessa con Circolare del Ministero della Salute num. 0032732 del 12 ottobre 2020 vengono descritti, per ciascuno scenario, i livelli di rischio possibili sulla base del monitoraggio sopra descritto.  A ciascun livello di rischio sono associate indicazioni sulle misure di contenimento e mitigazione raccomandate in base al periodo della stagione autunno-invernale. Questo documento offre una guida alla risposta all’epidemia tenendo conto dei diversi livelli di rischio che si possono verificare nel tempo e contemporaneamente nelle diverse Regioni/PA ed è stato realizzato dal Ministero della Salute e dall’ISS, in collaborazione con il Consiglio Superiore di Sanità, il Dipartimento di Protezione Civile, INAIL, FBK, la Conferenza Stato Regioni,  AREU 118, la struttura commissariale straordinaria per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, AIFA, INMI Lazzaro Spallanzani, l’Università Cattolica di Roma e l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: ISS, Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID-19+rischio+epidemia.jpg" alt=""/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="10830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 19 Nov 2020 07:35:32 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-valutazione-del-rischio-epidemico</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: REGIONI A RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-regioni-a-rischio</link>
      <description>La nuova Ordinanza del Ministro della Salute individua le Regioni con scenari di elevata o di massima gravità. Focus sulle misure per la “fascia rossa” con riferimento alle attività commerciali e ai servizi alla persona.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: regioni più a rischio e indicazioni per commercio e servizi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
          La nuova Ordinanza del Ministro della Salute individua le Regioni con scenari di elevata o di massima gravità. Focus sulle misure per la “fascia rossa” con riferimento alle attività commerciali e ai servizi alla persona.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e carattere particolarmente diffusivo dell' epidemia da COVID-19” e con le parole del Ministro della Salute che, anche attraverso i social network, sottolinea la necessità di fare ogni sforzo per rallentare la corsa del virus, è stata firmata l’Ordinanza richiesta dal nuovo DPCM 3 novembre 2020 per evidenziare le aree più a rischio del paese: “fascia arancione” e “fascia rossa” o, più correttamente, le aree caratterizzate da uno scenario di elevata o di massima gravità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo a questo proposito che il DPCM 3 novembre 2020, che sostituisce il precedente   DPCM 24 ottobre 2020, indica che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della Salute – che viene adottata “sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di ‘Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale’, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati” - sono individuate le Regioni che, con un rischio di tipo alto, si collocano in uno scenario di tipo 3 o di tipo 4.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La nuova ordinanza del Ministro della Salute e le Regioni a maggior rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’Ordinanza del Ministro della Salute con riferimento al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante l’adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario, al decreto 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio e al documento sulla evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, permette di comprendere a quali territori si applicano le misure di contenimento previste dagli articoli 2 (scenario di elevata gravità) e 3 (scenario di massima gravità) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le regioni individuate negli allegati dell’ordinanza:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 1 - scenario di elevata gravità – misure di contenimento dell’articolo 2 del DPCM 3 novembre 2020:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Puglia
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sicilia
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 2 - scenario di massima gravità – misure di contenimento dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Calabria
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lombardia
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Piemonte
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Valle d'Aosta
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che la presente ordinanza “produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti si indica nel DPCM 3 novembre 2020 che il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, “verifica il permanere dei presupposti” per l’appartenenza alle diverse fasce “e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze (…) sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia” del DPCM 3 novembre 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           DPCM 03 novembre 2020: gli esercizi commerciali e lo scenario di massima gravità
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Abbiamo già ricordato nei giorni scorsi le misure che valgono per la cosiddetta “fascia rossa”, per le zone di “massima gravità”, che ora sappiamo essere, almeno per i prossimi quindici giorni, Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le misure da adottare (articolo 3 del DPCM) sono molto restrittive e riportano ad una situazione che è simile al temuto lockdown dei mesi scorsi, ma con diverse differenze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci fermiamo in particolare sulla sospensione delle attività commerciali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 3 del DPCM indica che “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie””.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo ora le eccezioni presenti nell’allegato 23, che sono più ampie delle eccezioni relative al primo lockdown (ad esempio con riferimento a quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2020).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le eccezioni alla sospensione delle attività commerciali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di biancheria personale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           DPCM 03 novembre 2020: i servizi alla persona che non sono sospesi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo con un’altra misura contenuta nell’articolo 3 relativo alle aree con scenario di massima gravità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo caso ci occupiamo dei servizi alla persona.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) indica, infatti, che “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma anche in questo caso ci sono eccezioni importanti e le riprendiamo dal citato allegato 24:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività delle lavanderie industriali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Altre lavanderie, tintorie
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Servizi di pompe funebri e attività connesse
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE del 4 novembre 2020 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Zone+COVID+DPCM+3+novembre.png" length="6682" type="image/png" />
      <pubDate>Fri, 06 Nov 2020 11:34:11 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-regioni-a-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,DPCM,Rischio Coronavirus,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma,Rischio COVID 19</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Zone+COVID+DPCM+3+novembre.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Zone+COVID+DPCM+3+novembre.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL NUOVO DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-nuovo-dpcm-del-3-novembre-2020</link>
      <description>Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 e le nuove misure di contenimento per l’emergenza COVID-19. Le misure per le aree con scenari di elevata gravità e di massima gravità.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19: le indicazioni del nuovo DPCM del 3 novembre 2020
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Zone+COVID+DPCM+3+novembre.png"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
           Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 e le nuove misure di contenimento per l’emergenza COVID-19. Le misure per le aree con scenari di elevata gravità e di massima gravità.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          RoAtteso e anticipato ormai da giorni, è stato firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre anche il nuovo DPCM 3 novembre 2020 che innalza ulteriormente, di fronte ai dati dei contagi, le misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il nuovo DPCM, che sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020, comprende i provvedimenti che valgono sul territorio nazionale con una divisione in tre fasce calcolata a seconda del rischio biologico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare gli articoli del DPCM valgono per l’intero territorio nazionale, ad eccezione:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dell’articolo 2 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dell’articolo 3 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Chiaramente sono attese le Ordinanze del Ministero della Salute che decideranno a breve quali territori compongono le diverse aree.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo che le norme, se non arriverà qualche altro decreto a cambiarle, varranno dal 6 novembre (non più dal 5 novembre, come indicato nel primo testo firmato) fino al 3 dicembre 2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           DPCM 03 novembre 2020: le norme valide su tutto il territorio nazionale
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dall’Articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) riprendiamo alcune novità, rispetto al precedente DPCM 24 ottobre 2020, a partire dai nuovi limiti agli spostamenti serali/notturni (il cosiddetto “coprifuoco”) per la zona a minor rischio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il comma 3 indica che “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.  
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre (comma 9):
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” (con un innalzamento della precedente quota indicata del DPCM 24 ottobre 2020). Le attività di scuola per l’infanzia e scuola primaria continuano in presenza;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni (ad esclusione dei concorsi ed esami per le professioni sanitarie);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ricordiamo che è confermato l’articolo, già presente in altri DPCM, “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Articolo che indica che “sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           DPCM 03 novembre 2020: le norme valide per lo scenario di elevata gravità
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Veniamo ora alla cosiddetta zona “arancione, o meglio alle aree del territorio nazionale che sono “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il comma 1 dell’articolo 2 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto) indica che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata “sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati”, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per queste zone e dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle ordinanze sono applicate per questa area le seguenti misure di contenimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Chiaramente anche per questo territori valgono le limitazioni già indicate negli altri articoli (ad eccezione dell’articolo 3) del DPCM.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           DPCM 03 novembre 2020: le norme valide per lo scenario di massima gravità
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Veniamo, infine, all’articolo 3 che evidenzia le misure per quella che viene mediaticamente chiamata “fascia rossa”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’articolo 3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) riporta per questa fascia varie misure di contenimento; in alcuni casi – ad esempio per quanto riguarda i servizi di ristorazione – le misure non cambiano rispetto a quanto indicato nell’articolo 2.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo alcune delle misure presenti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            g) “è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Anche in questo caso “le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ora sono attese le ordinanze del Ministro della Salute che indicheranno le Regioni che faranno parte dello scenario di tipo 3 (elevata gravità) o di tipo 4 (massima gravità).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          È probabile che di quest’ultima fascia possano far parte, ad esempio, regioni come la Lombardia o il Piemonte.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo, in conclusione, che, come indicato nel DPCM, il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, “verifica il permanere dei presupposti” per l’appartenenza alle diverse fasce “e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze (…) sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia” del DPCM 3 novembre 2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimenti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Fonte: Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 05 Nov 2020 07:23:58 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Zone+COVID+DPCM+3+novembre.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: SULLA MANCATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-sulla-mancata-formazione-dei-lavoratori</link>
      <description>La rilevanza giuridica (e la sottovalutazione) dei tempi della formazione: la durata dell’obbligo, i ritardi, le scadenze ignorate, i corsi mai erogati e le attestazioni “a posteriori” nelle sentenze di Cassazione del 2020.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le conseguenze della formazione tardiva o apparente: sentenze recenti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La rilevanza giuridica (e la sottovalutazione) dei tempi della formazione: la durata dell’obbligo, i ritardi, le scadenze ignorate, i corsi mai erogati e le attestazioni “a posteriori” nelle sentenze di Cassazione del 2020.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una interessante sentenza di questo mese (Cassazione Penale, Sez.IV, 1 ottobre 2020 n.27242) si è pronunciata sulle responsabilità del Presidente di una cooperativa per un infortunio mortale occorso ad un socio lavoratore addetto all’abbattimento degli alberi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale decesso è stato causato, secondo quanto accertato, da carenze nella valutazione dei rischi e dalla mancata formazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, il lavoratore deceduto, “nonostante avesse una lunga esperienza lavorativa, non era stato avvisato e formato circa la necessità di allontanarsi dalla zona del taglio quando il collega procedeva a tirare con il verricello la pianta, ma si fermava sul posto, per ultimare il taglio nel momento in cui la pianta si trovava adeguatamente tirata verso il semovente.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il figlio della vittima ha “spiegato che il padre non si allontanava dalla pianta quando iniziava a tirarla con il cavo, ma ha precisato che si allontanava solo nella fase finale del taglio, ovvero quando la pianta stava ormai per cadere”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Detto “in altre parole”, il lavoratore “non aveva ricevuto alcuna istruzione e formazione sul punto e aveva adottato una tecnica operativa rischiosa che l’azienda per cui lavorava non aveva curato in alcun modo di modificare.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione conferma la condanna del Presidente della Cooperativa richiamando il “consolidato orientamento di questa Corte di legittimità che individua nell’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, uno dei principali [obblighi] gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La durata dell’obbligo di formazione del datore di lavoro/dirigente e del corrispondente reato omissivo, i quali possono protrarsi anche per anni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questa recente sentenza del 1° ottobre la Cassazione ribadisce ancora una volta che “la violazione degli obblighi inerenti la formazione e l’informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l’incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l’obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto (cfr. in tal senso Sez.3, n.26271 del 7/5/2019, Roscio, Rv.276043)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Viene qui richiamato dalla Corte un importante precedente giurisprudenziale dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.III, n.26271/2019) che aveva collegato il concetto di “reato permanente” a quello, a monte, di “obbligo di durata”, affermando che “gli obblighi inerenti l’informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l’incolumità del lavoratore permane nel tempo, e continua in capo al datore di lavoro l’obbligo all’informazione e alla corretta formazione.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Già in tempi più risalenti, inoltre, la Suprema Corte (in Cassazione Penale, Sez.III, 14 dicembre 2011 n.46340) aveva avuto modo di precisare, più in generale, che “le violazioni della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro hanno natura di reato permanente e la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non ha provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari, ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si sarà pronunciato con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato (cfr. ex multis Cass. sez.3, 2.7.1994 n.7530; Cass.sez.3, 11.1.1999 n.215; Cass. sez.3 n.21808 del 18.4.2007).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per un esempio concreto di applicazione del concetto di permanenza del reato, nel caso di specie trattato da questa pronuncia, si osservi che “le violazioni indicate nell’imputazione, accertate in data 14.4.2004, non erano state, nonostante le prescrizioni impartite, eliminate (come si accertava nel successivo controllo del gennaio 2005). Non risultando che successivamente sia cessata la condotta violatrice della normativa (non è stato neppure dedotto), la cessazione della permanenza deve ritenersi avvenuta soltanto con la emissione della sentenza (16.11.2009).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il superamento delle scadenze: la violazione dell’obbligo di aggiornamento quinquennale (ancora più rilevante a fronte dell’assegnazione a mansioni diverse) ed il mancato rispetto anche del termine imposto dall’organo di vigilanza per l’ottemperanza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In una sentenza di un mese fa (Cassazione Penale, Sez. Fer., 28 settembre 2020 n.26813) è stato condannato un datore di lavoro per non aver assicurato il dovuto aggiornamento formativo ad una lavoratrice esposta a rilevanti rischi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Nello specifico, “in sede ispettiva, veniva accertato in particolare che la P.D., assunta con le mansioni di addetta al magazzino e carrellista, non aveva ricevuto un’adeguata formazione, risalendo al 2008 l’attestato di formazione ad essa relativo.”
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ricorda così che “l’obbligo di aggiornamento formativo (parametrato in 5 anni dall’accordo del 21 dicembre 2011 […]) era stato dunque violato, per cui legittimamente è stata ritenuta ravvisabile la violazione sanzionata dagli art.37 comma 1 e 55 comma 5 lett.C) del d.lgs.n.81 del 2008, dovendosi solo aggiungere che l’assegnazione di mansioni diverse alla dipendente P.D., lungi dall’avere natura esimente, rendeva in realtà ancor più stringente l’esigenza di assicurare alla stessa un’attenta formazione sui rischi connessi all’attività svolta.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Ricostruendo più nel dettaglio i “tempi” della vicenda, la sentenza precisa che l’ASL “con verbale del 30 gennaio 2015, notificato all’interessato in pari data, ha tra l’altro impartito al datore di lavoro la prescrizione di garantire, nei successivi 10 giorni, alla dipendente P.D. una formazione adeguata rispetto alle mansioni svolte o da svolgere”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Nonostante ciò “l’attività formativa è stata assicurata alla dipendente solo nel maggio 2015 (oltre quindi il termine di 10 giorni fissato dal personale dell’Asl) e, soprattutto, la difesa non ha dimostrato l’avvenuto versamento della sanzione amministrativa”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’attestazione di partecipazione al corso di formazione fatta sottoscrivere al lavoratore in data successiva all’infortunio mentre si trovava ricoverato in ospedale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una interessante sentenza di qualche mese fa ( Cassazione Penale, Sez.III, 7 maggio 2020 n.13918) si è pronunciata sulle responsabilità connesse ad un infortunio “avvenuto in occasione del trasporto di un silos sull’autocarro condotto dalla persona offesa, al cui pianale era stato assicurato con alcune cinghie; poiché una di queste era stata mal posizionata e doveva essere recuperata, il conducente era salito sul pianale del camion, indossando le scarpe antinfortunistiche in dotazione, aveva afferrato la cinghia con la mano sinistra, reggendosi con quella destra a una traversa del silos, perdendo la presa, era caduto a terra da una altezza modesta, a poco più di metro, procurandosi la rottura della tibia a causa del fatto che un piede era rimasto incastrato tra il pianale del veicolo e il basamento del silos”. La Corte ha “escluso che la condotta dell’infortunato possa essere ritenuta abnorme o esulante dalla sue mansioni, essendo, anzi, prevedibile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ emerso, poi, che “il lavoratore non aveva frequentato alcun corso di formazione o di sicurezza, in quanto il personale della ASL di P. non aveva rinvenuto alcun documento attestante l’avvenuta formazione e quello apparentemente sottoscritto il 9 marzo 2013 era, in realtà, stato fatto sottoscrivere al lavoratore dopo l’infortunio, mentre si trovava ricoverato in ospedale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti, con riferimento alle “dichiarazioni della persona offesa”, la Corte sottolinea che “non vi sono ragioni di sorta per ritenere falso quanto dallo stesso dichiarato (a proposito della sottoscrizione della attestazione di partecipazione al corso di formazione in data successiva all’infortunio, addirittura mentre si trovava ricoverato in ospedale dopo la caduta)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le dichiarazioni di avvenuta formazione fatte sottoscrivere ai lavoratori dopo l’infortunio e ritenute dalla Corte non attendibili
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo questa breve rassegna, condotta come sempre senza pretese di esaustività, con un breve cenno a Cassazione Penale, Sez.IV, 24 gennaio 2020 n.2859, avente ad oggetto la contestazione mossa ad un datore di lavoro (poi assolto per intervenuta prescrizione) di “non avere provveduto a impartire al dipendente una adeguata formazione specifica contro i rischi derivanti dal camminamento sulla sommità di strutture coperte da pannelli solari e in particolare per avere violato la disciplina antinfortunistica sui lavori da eseguirsi in altezza”, provocando così una lesione da taglio ad una gamba ad un lavoratore impegnato in attività di manutenzione di un impianto fotovoltaico posto sulla sommità di un’azienda.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Occorre premettere che “il giudice distrettuale, dopo avere proceduto alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, perveniva ad un diverso giudizio di attendibilità dei due testi (M.M. persona offesa e B.) impegnati in quota ad opere di manutenzione dei moduli fotovoltaici, escludendo al contempo rilievo esimente per il datore di lavoro alle dichiarazioni da queste sottoscritte in epoca di molto anteriore alla data dell’infortunio, con le quali i suddetti dichiaravano di essere stati resi edotti sulle modalità di esecuzione degli interventi in quota nel rispetto della disciplina di riferimento, in quanto fatte sottoscrivere in epoca successiva all’infortunio e comunque alla stregua delle dichiarazioni testimoniali di altro dipendente G., il quale aveva riconosciuto il camminamento sulle manette di congiunzione dei singoli moduli quale ordinaria prassi lavorativa, tollerata dall’azienda al fine di risparmiare tempo nelle attività di installazione e di manutenzione dei moduli e alla assoluta carenza di formazione delle maestranze”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Suprema Corte, “a nulla rileva poi che nelle dichiarazioni sottoscritte dal lavoratore quest’ultimo riconosceva di aver ricevuto una sufficiente informazione sui rischi della lavorazione e sulle modalità di svolgimento della prestazione secondo le direttive aziendali, in quanto il giudice di appello ha evidenziato come il datore, pure avendo ottenuto una sorta di liberatoria dai propri dipendenti, di fatto aveva eluso gli obblighi sullo stesso incombenti sul luogo di lavoro, che non si arrestavano alla acquisizione e alla fornitura dei presidi” ma “imponevano di richiedere l’osservanza della utilizzazione dei suddetti dispositivi, poiché il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle dopo avere somministrato al lavoratore una adeguata formazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 07:45:35 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-sulla-mancata-formazione-dei-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">accordo Stato Regioni 21.12.2011,infortuni sul lavoro,81/08,Art. 37 del D.Lgs. 81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,condanna datore di lavoro,formazione sicurezza lavoratori,formazione lavoratori</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL NUOVO DPCM 18/10/2020</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-nuovo-dpcm-18-10-2020</link>
      <description>Le nuove indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2020 sulle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19. Focus su assembramenti, ristorazione, sale giochi, sagre, fiere, riunioni, scuole e attività sportive.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Emergenza COVID-19: le novità del nuovo DPCM del 18 ottobre 2020
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le nuove indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2020 sulle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19. Focus su assembramenti, ristorazione, sale giochi, sagre, fiere, riunioni, scuole e attività sportive.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’impennata di contagi del virus SARS-CoV-2, ormai arrivati a oltre dieci mila contagi giornalieri, ha portato anche ad un’impennata della frequenza delle norme e decreti che cercano di porre un argine al COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo il recente DPCM del 13 ottobre 2020, che abbiamo descritto in vari articoli, con un approfondimento dedicato alle misure per il commercio al dettaglio, nella giornata di domenica è stato presentato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vediamo di fare una breve presentazione delle principali novità, con riferimento anche alle modifiche operate sul DPCM del 13 ottobre, rimandando a eventuali futuri approfondimenti gli aspetti connessi a singole attività o a specifici ambiti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che le nuove indicazioni si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 (ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020) e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           DPCM 18 ottobre 2020: la struttura e le misure per evitare assembramenti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il DPCM 18 ottobre 2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’” – è composto di due articoli e un allegato. E il principale articolo – Articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) – per lo più contiene modifiche al DPCM 13 ottobre 2020 (come quest’ultimo riportava modifiche al precedente DPCM 7 agosto 2020).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il decreto, che, come per gli altri, considera “l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale” relativi al SARS-CoV-2, tiene conto dei verbali delle sedute del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico e riporta indicazioni “su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo da una modifica generale che può impattare anche su diverse attività lavorative e che riguarda una modifica al DPCM 13 ottobre nata per evitare “situazioni di assembramento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al comma 2 dell’articolo 1 dello scorso DPCM – che indicava che è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico - è aggiunto il seguente comma 2-bis: “delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. Chiaramente in questo caso il potere di chiedere strade e piazze dei centri urbani è demandato ai sindaci.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           DPCM 18 ottobre 2020: ristorazione, sale giochi, sagre, fiere e riunioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alle novità che riguardano le attività dei servizi di ristorazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare viene modificato l’art.1, comma 6, punto ee) del DPCM 13 ottobre.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo è il nuovo testo della lettera ee): “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Abbiamo reso più evidente, attraverso l’uso del grassetto, alcune delle modifiche rispetto a quanto vigente prima del nuovo DPCM.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo poi alcune novità riguardo alle “attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo”, che sono consentite dalle 8,00 alle ore 21,00, e alle sagre, fiere, convegni e riunioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le modifiche al DPCM 13 ottobre portano al:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            divieto di sagre e fiere di comunità, ma “restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, “ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           DPCM 18 ottobre 2020: le indicazioni per la scuola e le attività sportive
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo qualche breve indicazione su due altre modifiche rilevanti rispetto ai precedenti decreti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La prima riguarda la scuola e come indicato nel documento - articolo 1, comma 1, lettera d, n. 6 - l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Tuttavia per contrastare la diffusione del contagio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre le università - articolo 1, comma 1, lettera d, n. 7 - predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo allo sport sono consentiti - articolo 1, comma 1, lettera d, n. 1 (modifica la lettera e del DPCM 13 ottobre) - soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre lo svolgimento degli sport di contatto è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e) (come modificata dal DPCM 18 ottobre). Inoltre ‘l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni attese che non sono presenti nel DPCM 18 ottobre
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine concludiamo con alcune indicazioni che, pur attese, sono mancate, probabilmente anche in relazione alle divisioni e discussioni nei tanti incontri che hanno anticipato l’elaborazione finale del DPCM.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una riguarda le palestre e le piscine: non c’è stata peri il momento alcuna sospensione. Tattavia tali attività hanno, come ricordato anche nella Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, sette giorni per adeguare, laddove non ancora avvenuta correttamente, l’implementazione dei protocolli anticontagio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un’altra assenza ha invece riguardato il trasporto pubblico locale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non ci sono cambiamenti riguardo a quanto indicato nei precedenti decreti e, dunque, per il momento nel trasporto pubblico locale la capienza di bus e treni locali resta fissata all’80 per cento della capienza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine per il momento non è stata inserita alcune nuova indicazione sulle quote richieste per il lavoro agile, malgrado fosse attesa l’indicazione di innalzare al 75% la quota di smart working tra i dipendenti pubblici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia in questa fase di aumento dei contagi sono sicuramente da prevedere possibili futuri interventi normativi o modifiche di ordinanze regionali e di linee guida della Conferenza delle Regioni. Modifiche che continueremo a monitorare per cercare di aiutare le aziende e i lavoratori a conoscere la normativa, ad applicarla e migliorare la gestione dell’emergenza COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_DPCM_26apr_Fase2_hp2.jpg" length="5950" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 20 Oct 2020 07:46:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-nuovo-dpcm-18-10-2020</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,DPCM,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,sars-cov-2,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LE INTERFERENZE NEGLI APPALTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-interferenze-negli-appalti</link>
      <description>Ai fini della individuazione dei rischi interferenziali ex art. 26 del d. Lgs. N. 81/2008 occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro ma all'effetto che tale rapporto origina.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla individuazione del rischio interferenziale tra imprese
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Ai fini della individuazione dei rischi interferenziali ex art. 26 del d. Lgs. N. 81/2008 occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro ma all'effetto che tale rapporto origina.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha evidenziato e richiamato in questa recentissima sentenza della IV Sezione penale alcuni principi e concetti da tenere presenti e utili per una corretta applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 riguardante la sicurezza sul lavoro nei cosiddetti appalti interni con particolare riferimento all’obbligo di cooperazione e di coordinamento da parte del datore di lavoro, alla definizione di rischio interferenziale fra le varie imprese e alla valutazione e eliminazione dei rischi stessi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale dettati dal citato art. 26, ha precisato la suprema Corte, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, quali il contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione, ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. Ne discende, ha aggiunto la suprema Corte, che la ratio dell'art. 26, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro e di far sì che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti da tale compresenza, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’infortunio di cui si è occupato la Cassazione in questa sentenza è accaduto a seguito della caduta dall’alto di un lavoratore dipendente di una impresa di trasporti avvenuta mentre lo stesso si trovava nella parte superiore di una autocisterna durante le operazioni di svuotamento di materiale plastico dalla cisterna medesima. In merito alla natura interferenziale o meno del rischio di caduta dall’alto la suprema Corte ha ricordato che del “rischio interferenziale” non vi è una vera e propria declinazione normativa ma che la stessa può rinvenirsi nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che l’ha intesa come «circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha così concluso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica nei confronti dei lavoratori della ditta appaltatrice esclusivamente riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, o nell'utilizzazione di speciali tecniche oppure nell'uso di determinate macchine e non comunque in presenza del rischio di caduta dall’alto facilmente individuabile come nel caso in esame.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e l’iter giudiziario
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale ha dichiarato il dirigente di uno stabilimento con procura speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro colpevole del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p. e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 2.000 euro di multa. La Corte di Appello adita successivamente dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado e riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, ha rideterminata la multa inflitta in 250 euro eliminando le statuizioni civili essendo stata nelle more revocata la costituzione della parte civile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando alcuni vizi motivazionali in relazione alla rilevanza attribuita alla mancata installazione di un segnalatore di "troppo pieno" del silos in posizione visibile alla persona offesa. La stessa aveva dedotto che l'imputato rivestiva al tempo del fatto la qualifica di dirigente con procura speciale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro assegnatagli dalla società di appartenenza e che la persona offesa il giorno dell'infortunio si trovava presso lo stabilimento per effettuare lo scarico in un silos di una fornitura di materiale plastico in qualità di dipendente di una impresa individuale di trasporti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte territoriale aveva ritenuto che la botola fosse saltata allorché, essendosi riempito integralmente il silos e non riuscendo più il materiale residuo a confluirvi all'interno, si sarebbe determinato un improvviso incremento di pressione all'interno della cisterna e a quel punto il sistema di chiusura della botola, non essendo perfettamente ermetico a causa della vetustà e della cattiva manutenzione del mezzo, non avrebbe retto alla sovrappressione proveniente dall'interno per cui la botola sarebbe improvvisamente saltata, colpendo accidentalmente il lavoratore. Sulla base di questa ricostruzione la stessa Corte aveva ritenuto rilevante, ai fini della responsabilità del ricorrente, la mancanza di un segnalatore di "troppo pieno" che fosse visibile all'autista della ditta di trasporti e che evidenziasse il rischio del verificarsi di una condizione di sovrappressione all'interno della cisterna.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il ricorrente aveva sostenuto che l'ipotesi che alla base dell'infortunio fosse stato il determinarsi di una condizione di sovrappressione all'interno della cisterna dovuta al "troppo pieno" del silos fosse del tutto sfornita di evidenze tecniche di supporto oltre che in dichiarato contrasto con le indicazioni tecniche fornite dal consulente tecnico della difesa che aveva spiegato in dibattimento che fosse  impossibile che il raggiungimento del limite di capacità massima del silos avesse determinato come conseguenza un incremento della pressione all'interno della cisterna. Per altro, anche l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria dello SPRESAL intervenuto aveva esplicitamente escluso che l'apertura della botola fosse di per sé riconducibile ad un aumento interno di pressione della cisterna. Aveva ancora rimarcato il ricorrente che fosse del tutto illogico attribuire rilevanza, come affermato dei giudici di meritoa alla mancanza del segnalatore del troppo pieno, quando tale segnale avrebbe soltanto evidenziato la conclusione delle operazioni di scarico, mentre era risultato pacifico che l'infortunio si fosse verificato nella fase successiva dell'apertura della valvola di sfiato, che sarebbe stata in ogni caso necessaria per poter scollegare l'autocisterna dal silos.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In merito al rischio di caduta dall’alto al quale i giudicanti di merito avevano associata la sua responsabilità, il ricorrente aveva sostenuto che tale rischio non potesse essere considerato un rischio interferenziale essendo il rischio da interferenza l’ulteriore rischio generato da interferenza tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera e che lo stesso è posto alla base dell’applicabilità dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. Vi sarebbe stata quindi nell’occasione una erronea                applicazione della disciplina di cui all'articolo medesimo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha posto in evidenza che la Corte territoriale aveva basata la propria decisione essenzialmente sulla mancata predisposizione di una linea cui il lavoratore avrebbe potuto assicurare la fune collegata alla propria imbracatura nel caso in cui l'autocisterna ne fosse sfornita, come accaduto nel caso in esame poiché il rischio di caduta dall'alto era sempre incombente durante l'attività di scarico e ciò anche a prescindere dalle cause di apertura violenta della botola situata, comunque, a breve distanza dalla valvola di sfiato collocata sul tetto della cisterna.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In merito agli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la suprema Corte ha chiarito che , “occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro -contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione- ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel caso in esame, secondo la Sezione IV, la Corte d'appello aveva applicato dei principi di matrice giurisprudenziale del tutto corretti e condivisibili. Il concetto di "rischio interferenziale", ha precisato, non ha una declinazione normativa ma una definizione, in verità, può rinvenirsi nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che l’ha intesa come «circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti».
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne discende che la ratio dell'art. 26, comma 2, lett. a), del D. Llgs. n. 81/2008 è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro e far sì che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti da tale compresenza, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa: “per ravvisarne l'operatività, non è dunque la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quanto l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alla luce dei principi appena enunciati quindi la Corte territoriale, secondo la Sezione IV, avrebbe operato una interpretazione della norma del tutto coerente con la ratio dell'istituto e giusto sarebbe stato il suo ragionamento in ordine alla violazione degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia ravvisata in capo all'imputato. Era infatti risultato ravvisabile un rischio interferenziale fra le attività delle due aziende, in relazione al quale l'imputato avrebbe dovuto attivarsi cooperando per assicurare al lavoratore di procedere in sicurezza alle operazioni di scarico collocando, da un lato,  il segnalatore del "troppo pieno" in una posizione visibile da parte dell'autista e disponendo, dall’altro, una linea cui il lavoratore avrebbe potuto assicurare la fune collegata alla propria imbracatura nel caso in cui l'autocisterna ne fosse stata sfornita, come accaduto nel caso in esame. L’infortunio in pratica poteva essere evitato predisponendo una struttura fissa, che avesse permesso al lavoratore di operare in sicurezza, agganciandovi i DPI (imbracatura con fune di trattenuta) forniti dal suo datore di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il committente, ha ribadito ancora la suprema Corte, non è esonerato dalla responsabilità dell'infortunio occorso al dipendente dell'appaltatore caduto dall'alto. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, infatti, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. In altri termini l'esclusione è prevista non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per questa ragione non può ritenersi escluso il "generico" rischio di caduta dall'alto. Sostenendo il contrario si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del committente permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo. L'appaltante, in verità, risponde come datore di lavoro dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, anche se ciò non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore stesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, in conclusione, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 19 Oct 2020 08:05:29 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-interferenze-negli-appalti</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,Art. 26 D.Lgs. 81/08,rischi interferenziali,condanna datore di lavoro,DUVRI,Committente lavori,valutazione rischi interferenzial</g-custom:tags>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA ATTIVITA LAVORATIVE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-aggiornamento-delle-linee-guida-attivita-lavorative</link>
      <description>L’aggiornamento dell’8 ottobre 2020 delle linee guida della Conferenza delle Regioni per le attività lavorative e ricreative durante l’emergenza COVID-19. Le novità presenti nella scheda relativa alla formazione professionale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Linee guida COVID-19: le novità per la formazione professionale
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’aggiornamento dell’8 ottobre 2020 delle linee guida della Conferenza delle Regioni per le attività lavorative e ricreative durante l’emergenza COVID-19. Le novità presenti nella scheda relativa alla formazione professionale.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Dopo un susseguirsi continuo di aggiornamenti – sette diverse versioni nell’arco di tre mesi - la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, organismo di coordinamento e confronto fra i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, torna, a distanza di più di due mesi, ad aggiornare le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative in relazione all’emergenza COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’aggiornamento non poteva non tener conto dell’evoluzione delle misure e regole idonee per permettere, riducendo il più possibile i rischi di contagio del virus SARS-CoV-2, la ripresa delle attività scolastiche in presenza su tutto il territorio nazionale. Ed infatti le principali novità di questa versione riguardano proprio la scheda sulla “Formazione professionale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un’altra scheda che ha avuto sensibili cambiamenti è quella relativa al “Noleggio veicoli e altre attrezzature”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque l’8 ottobre 2020 la Conferenza delle Regioni ha approvato la nuova versione (20/178/CR05a/COV19) del documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il ruolo delle linee guida della Conferenza delle Regioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che le schede tecniche presenti nelle linee guida contengono “indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni scheda, per ogni attività, sono “integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing”. Indicazioni che – dichiara il documento - si pongono “in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento della Conferenza delle Regioni ricorda, comunque, che “in tale contesto il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È dunque opportuno che le indicazioni operative, “eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure”. Inoltre queste procedure/istruzioni operative “possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le nuove indicazioni per la formazione professionale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo oggi su una delle schede, quella relativa alla “Formazione professionale”, che ha avuto più modifiche nell’aggiornamento dell’8 ottobre.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Scheda che, già dalla versione delle linee guida del 9 giugno, specifica che il contenuto generale è applicabile anche ai percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La scheda indica, infatti, che le indicazioni “si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale” (per sistema educativo regionale “si intende l’insieme delle attività nelle quali si articola l’offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale”).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            percorsi di formazione linguistica e musicale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni contenute nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’ igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ad una parte completamente rinnovata nella versione dell’8 ottobre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l’ uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le medesime disposizioni sull’uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le altre indicazioni della scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, riepiloghiamo le schede contenute nel documento della Conferenza delle Regioni del 8 ottobre 2020 (non ci sono nuove schede rispetto alla versione precedente):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ristorazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività turistiche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strutture ricettive
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            servizi alla persona
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            commercio al dettaglio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            commercio al dettaglio su aree pubbliche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            uffici aperti al pubblico
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            piscine
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            palestre
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            manutenzione del verde
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            musei, archivi e biblioteche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività fisica all’aperto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            noleggio veicoli e altre attrezzature
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informatori scientifici del farmaco
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            aree giochi per bambini
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            circoli culturali e ricreativi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formazione professionale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cinema e spettacoli dal vivo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            parchi tematici e di divertimento
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sagre e fiere locali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            servizi per l’infanzia e l’adolescenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            professioni della montagna e guide turistiche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            congressi e grandi eventi fieristici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            discoteche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, aggiornamento del 08 ottobre 2020, 20/178/CR05a/COV19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg" length="14183" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 12 Oct 2020 08:02:16 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-aggiornamento-delle-linee-guida-attivita-lavorative</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,protocollo condiviso,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,conzulenza si,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio COVID 19,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: PROROGA STATO DI EMERGENZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-proroga-stato-di-emergenza</link>
      <description>Le novità normative in materia di emergenza COVID-19: la delibera che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Le indicazioni per le mascherine e le modifiche all’allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: proroga dell’emergenza, DL 7 ottobre e D.Lgs. 81/2008
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le novità normative in materia di emergenza COVID-19: la delibera che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Le indicazioni per le mascherine e le modifiche all’allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione al continuo incremento dei nuovi positivi al nuovo coronavirus (4.558 nelle ultime 24 ore), che ci riporta, per alcuni dati, ai mesi del lockdown, era scontato che il Governo sarebbe ricorso a misure più restrittive e specialmente ad un ulteriore estensione dello stato di emergenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti nella seduta del 7 ottobre il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, il nuovo decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020". Un decreto-legge che in relazione alla ‘straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione’ del virus, aumenta le precauzioni necessarie per il contenimento dell’emergenza e, come vedremo, porta anche a qualche modifica del D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La delibera per la proroga dello stato di emergenza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella Delibera del Consiglio dei ministri 07 ottobre 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre, si ricorda che la dichiarazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si considera poi che il Comitato tecnico-scientifico con parere del 5 ottobre 2020 ha ritenuto ‘che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale, la quale, altresì', può fornire strumenti agili e rapidamente attivabili per affrontare adeguatamente incipienti condizioni di criticità’ legate al contesto emergenziale relativo al virus SARS-CoV-2. E si indica che “sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In considerazione di tutto ciò “è prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il decreto-legge di ottobre e l’uso della mascherina
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ora al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre, è entrato in vigore l’8 ottobre (art.7: “il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo il comma 1 dell’articolo 1 del decreto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 1 - Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) al comma 1, le parole: “15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2021”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: “hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque, al di là dell’indicazione del 31 gennaio 2021 necessaria per adeguare i decreti all’ordinanza di proroga dello stato di emergenza, con il comma 1 si viene ad estendere l’uso obbligatorio delle mascherine “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”. Rimangono salve, tuttavia, le indicazioni e le regole contenute nei protocolli condivisi e nelle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Per cui nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole, anche per quanto riguarda l’uso delle mascherine.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il decreto interviene poi (comma2, articolo 1) sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale. Le Regioni ora possono introdurre solo misure maggiormente restrittive, ‘ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il decreto-legge di ottobre e le modifiche al D.Lgs. 81/2008
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, infine, ad un articolo (articolo 4) che modifica l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( decreto legislativo 81/2008).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La modifica è in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 “nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare all’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “nella sezione VIRUS, dopo la voce: ‘Coronaviridae – 2’ è inserita la seguente: ‘Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) – 3’; la nota 0a) è così formulata: ‘0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dal decreto-legge, in conclusione, altre due indicazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            proroga del DPCM 7 settembre 2020: fino a che non sarà adottato uno specifico DPCM si indica che viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020  fino al 15 ottobre 2020;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Applicazione Immuni: per il contenimento del contagio è prevista l’interoperabilità dell’ App Immuni con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea. Inoltre viene esteso il periodo di utilizzo dell’applicazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="10830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 09 Oct 2020 07:27:32 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-proroga-stato-di-emergenza</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Rischio COVID-19,Mascherina chirurgica,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,DPCM,D.L. 125 del 07 ottobre 2020,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio COVID 19,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE: L'UTILITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attivita-di-manutenzione-l-utilita-dei-sistemi-di-gestione</link>
      <description>Un documento dell’Inail sulla sicurezza nella manutenzione fornisce utili informazioni per migliorare la prevenzione dei rischi. L’importanza della valutazione dei rischi, le buone pratiche e l’utilità dei sistemi di gestione della salute e sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sicurezza nella manutenzione: valutazione dei rischi e sistemi di gestione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un documento dell’Inail sulla sicurezza nella manutenzione fornisce utili informazioni per migliorare la prevenzione dei rischi. L’importanza della valutazione dei rischi, le buone pratiche e l’utilità dei sistemi di gestione della salute e sicurezza.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'analisi statistica dice che gli incidenti sul lavoro durante gli interventi di manutenzione non solo sono molto numerosi, ma spesso provocano lesioni gravi e prolungati periodi di assenza dal lavoro. E se il 15-20% di tutti gli incidenti sul lavoro sono legati a operazioni di manutenzione, gli addetti alla manutenzione rischiano anche di sviluppare malattie professionali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare, in questi termini, il rischio manutenzione e a fornire informazioni per la prevenzione è il documento, prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, dal titolo “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera (DIT, Inail).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo esserci soffermati, in precedenti articoli, sugli effetti di una mancata progettazione e verifica dell’attività manutentiva e su alcuni rischi specifici, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione del rischio e le operazioni di manutenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento Inail ricorda che il D.Lgs. 81/2008 “impone a tutte le imprese di condurre la valutazione del rischio delle attività lavorative”, una valutazione che deve comprendere “l’identificazione e l’esame di tutti i fattori che potrebbero causare danni ai lavoratori, in modo che sia possibile decidere se siano già state prese precauzioni sufficienti o se sia necessario fare di più per evitare pericoli”. E una simile valutazione “deve riguardare anche qualsiasi attività di manutenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che il processo di valutazione del rischio deve:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “identificare i pericoli derivanti dall’attività lavorativa o da altri fattori (come la dislocazione dei locali);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            stabilire chi potrebbe essere danneggiato e come (identificando i gruppi di lavoratori che potrebbero essere a maggior rischio);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare gli elementi quantitativi: il numero di persone esposte, la frequenza e la durata dell’esposizione, i possibili effetti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            decidere se le precauzioni esistenti sono adeguate o se devono essere introdotte ulteriori misure di prevenzione e/o di controllo del pericolo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coinvolgere i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori nel processo di valutazione del rischio, (le risultanze della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione scelte e le motivazioni delle scelte devono essere messe a disposizione per la consultazione);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tenere conto delle capacità del singolo lavoratore in generale e dei fattori di rischio specifici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pianificare come verranno attuate le misure necessarie, decidendo chi è incaricato di svolgere determinate azioni e quando;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rivedere il processo e registrare i risultati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            monitorarne l’attuazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si indica che le buone pratiche riconducibili all’attuazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) “sono al centro di una manutenzione affidabile e sicura”. Infatti “il legame tra le procedure di garanzia della qualità e la gestione della salute e sicurezza sul lavoro è chiaramente dimostrato e può trovare applicazione anche ai lavori di manutenzione” (il documento fa riferimento alla norma UNI ISO 45001, Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che la valutazione del rischio durante le operazioni di manutenzione “è un compito particolarmente difficile a causa delle incertezze tipiche di simili attività lavorative, tuttavia gli sforzi congiunti di tutte le parti interessate possono portare a soluzioni in grado di garantire l’affidabilità e la sicurezza delle operazioni di manutenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’importanza delle lezioni apprese dalle buone pratiche
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento sottolinea che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “edifici e strutture non mantenute con regolarità alla fine diventano non sicuri per le persone che vi lavorano e per le altre persone.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attrezzature di lavoro mal gestite o non mantenute con regolarità possono rendere le condizioni di lavoro non sicure per gli operatori e creare rischi per gli altri lavoratori, e possono anche causare perdite economiche”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tuttavia se la manutenzione è “assolutamente essenziale per garantire condizioni di lavoro salutari e sicure e per prevenire danni”, bisogna ricordare che “il lavoro di manutenzione in sé comporta l’esposizione a pericoli specifici cui non sono esposti i lavoratori che non si occupano di manutenzione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordando che ogni datore di lavoro ha la responsabilità di proteggere i propri lavoratori da eventuali rischi legati al lavoro, il documento riporta alcune buone pratiche “che possono aiutare i datori di lavoro a portare a termine tale compito in maniera più efficiente ed efficace”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’utilità dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle buone pratiche si sottolinea che un’attenta pianificazione della manutenzione preventiva “è un elemento cruciale per ridurre al minimo i rischi per gli addetti alla manutenzione, per gli altri lavoratori e per il pubblico”. E diverse aziende “hanno istituito sistemi di gestione per garantire una pianificazione e un coordinamento approfonditi del lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che spesso i sistemi di gestione generale includono anche un “sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) e opportune procedure di garanzia della qualità” e che la messa in atto di sistemi di lavoro sicuri “consente la pianificazione efficace della manutenzione per ridurre al minimo i tempi di fermo, garantendo anche tempo e risorse sufficienti per l’effettuazione dell’attività”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio l’applicazione di un simile sistema alla manutenzione “prevede le seguenti attività:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare i rischi per le attività di manutenzione,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            realizzare una comunicazione efficace tra il personale di produzione e quello che si occupa della manutenzione,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare la formazione”,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “verificare la competenza di tutte le parti coinvolte”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre i seguenti fattori possono “favorire il raggiungimento dell’obiettivo di giungere ad una manutenzione efficiente e sicura:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coinvolgere nel processo i dipendenti di tutte le parti dell’organizzazione, dagli alti dirigenti agli addetti alla manutenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ottenere il chiaro appoggio della dirigenza in tutte le decisioni che riguardano il processo di manutenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            integrare la manutenzione in una strategia di produzione come elemento chiave della produttività e assicurarsi che tutti i dipendenti siano consapevoli del ruolo della manutenzione nel migliorare le prestazioni dell’azienda;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            motivare e formare i lavoratori incaricati della manutenzione, scegliendoli tra coloro che hanno abilità e attitudini appropriate”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine si indica che “l’impostazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) comprensivo delle attività relative alla manutenzione richiede l’organizzazione completa di tutti gli elementi della catena, come: valutazione del rischio, attuazione del sistema di lavoro sicuro, miglioramento continuo, comunicazione, formazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta altre buone pratiche per migliorare la protezione dei lavoratori e la prevenzione dei rischi nelle attività di manutenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Ad esempio, quando si effettua che fa parte di una catena di produzione, può capitare, mentre è in corso l’esecuzione di un processo, di dover operare in stretto contatto con organi in movimento o parti sotto tensione. Durante il normale funzionamento dei macchinari sono il sistema automatico di sicurezza e le misure di protezione che riducono solitamente la probabilità di un errore umano che possa portare a incidenti. Tuttavia, nelle condizioni in cui si trovano ad operare i lavoratori che eseguono la manutenzione, la probabilità che possa aversi un contatto diretto tra il lavoratore e gli organi in movimento o le parti sotto tensione non può essere ridotta più di tanto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La manutenzione spesso comporta un lavoro insolito o attività non di routine e viene spesso eseguita in condizioni eccezionali, ad esempio lavorando in spazi ristretti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le operazioni di manutenzione potrebbero riguardare lo smontaggio e il rimontaggio, di attrezzature complesse: in situazioni simili il rischio di errore umano cresce e aumenta il pericolo di incidenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In caso di appalti per l’esecuzione di lavori di manutenzione, i lavoratori inviati ad eseguire interventi presso le società appaltanti si trovano spesso a dover cambiare attività lavorativa e ambiente di lavoro, e ciò ha come risultato un incremento del rischio di commettere errori che possano dar luogo ad incidenti. Inoltre, gli appalti multipli e i subappalti sono fattori aggravanti in termini di sicurezza e salute, infatti numerosi incidenti riguardano attività di manutenzione in appalto multiplo o subappalto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In alcune realtà produttive i tempi per l’esecuzione della manutenzione devono essere necessariamente ridotti, in particolare quando sono coinvolti rallentamenti o arresti della produzione: in casi simili, le riparazioni ed il ripristino della produzione divengono attività ad alta priorità, ed i lavoratori si trovano a dover operare sotto la pressione del tempo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera (DIT, Inail), edizione 2019
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 07 Oct 2020 07:38:44 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attivita-di-manutenzione-l-utilita-dei-sistemi-di-gestione</guid>
      <g-custom:tags type="string">misure di prevenzione e protezione,DVR,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,SGSL,UNI ISO 45001,manutenzione,Rischi addetto manutenzione,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,sistemi di gestione,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Manutenzione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: COME ORGANIZZARE GLI SPAZI IN UFFICIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-organizzare-gli-spazi-in-ufficio</link>
      <description>In relazione agli uffici e al distanziamento sociale richiesto dalla normativa emergenziale sono state pubblicate delle linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19. Area di distanziamento e postazione con scrivania.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Layout ufficio e distanziamento: linee guida per la disposizione dei mobili
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           In relazione agli uffici e al distanziamento sociale richiesto dalla normativa emergenziale sono state pubblicate delle linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19. Area di distanziamento e postazione con scrivania.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una delle misure più utilizzate in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 e gestione dell’emergenza COVID-19 è il cosiddetto distanziamento sociale e interpersonale che consiste in una serie di azioni che hanno l’obiettivo di diminuire la probabilità di contatto di persone portatrici di un'infezione con individui non infetti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La necessità nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto richiesto da “ protocolli condivisi” e disposizioni normative, di garantire specifiche distanze ha tuttavia portato molte aziende a interrogarsi su come si possano riorganizzare gli arredi adattandoli alle nuove esigenze.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per presentare alle aziende agli operatori alcune risposte e suggerimenti presentiamo oggi un documento realizzato da Assufficio, Federlegnoarredo e ATS Milano dal titolo “Layout ufficio e distanziamento sociale. Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta misure che dovrebbero essere adottate a seguito di un’analisi “volta  ad  evitare  la  presenza  di  fonti  di  rischio  e  una  volta  valutata  la  possibilità  di  ricorrere  agli  strumenti  alternativi  di  distanziamento  indicati  dalla  regolamentazione in vigore, quali ad esempio lo smart working o la turnazione dei lavoratori”. E dunque solo qualora sussistano effettive esigenze non superabili, è consigliabile ricorrere alle misure indicate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, elaborato dalla Commissione Tecnica di Assufficio con la collaborazione di vari professionisti impegnati nella progettazione di spazi ufficio e nel loro adeguamento in condizioni post-pandemiche, integra “le prescrizioni della norma UNI 11534:2014, sulla disposizione dei mobili per ufficio, con considerazioni e suggerimenti che tengono in conto, oltre agli aspetti di carattere ergonomico già oggetto della UNI 11534, anche delle esigenze di distanziamento sociale imposte dalla diffusione della pandemia Covid-19”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare il documento propone degli esempi di “come gli arredi che compongono le postazioni di lavoro e alcuni ambienti accessori di un ufficio possano essere distribuiti in pianta e organizzati in modo da favorire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone, misura indicata dalle disposizioni legislative in vigore” (con particolare riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro) come “la minima idonea a limitare la circolazione del virus”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste linee guida considerano tuttavia solo le conseguenze del distanziamento sociale sul layout degli arredi e “non costituiscono una guida completa alla progettazione di ambienti ufficio conformi alle direttive e ai protocolli anti-Covid emessi dalle autorità competenti. Non trattano ad esempio gli aspetti, pur fondamentali, legati alla ventilazione dei locali, né entrano nel merito della capacità dei diversi materiali di non trattenere il virus o della loro idoneità ad essere disinfettati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre non viene trattato “l’uso di dispositivi di protezione individuale, oggetto di disposizioni regolamentari in vigore” (si ricorda che “in tutti i casi in cui, per esigenze lavorative, non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale, nemmeno adottando le soluzioni suggerite in questo documento, la regolamentazione in vigore chiede di attuare le specifiche misure di prevenzione previste quali, ad esempio, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che nel documento non sono trattate “le aree adibite ad archivi, biblioteche e sale conferenze”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I principi di partenza e l’area di distanziamento fisico
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai principi di partenza si indica che le linee di indirizzo sono ricavate considerando come “area di distanziamento fisico, da mantenere libera intorno ad ogni individuo, un cerchio di 1150 mm di raggio, con centro il viso dell’individuo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale area è “composta da un cerchio interno di raggio 150 mm, che rappresenta la testa e i suoi possibili movimenti, ed una corona circolare esterna, di ampiezza 1000 mm aggiuntivi, che rappresenta l’area di distanziamento minima”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla posizione seduta “il centro del cerchio viene fatto coincidere con l’intersezione tra bordo anteriore della scrivania/tavolo ed il piano mediano della sedia”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo dal documento la figura relativa all’area di distanziamento interpersonale:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre l’area di distanziamento di un individuo “è sovrapponibile con quella di un individuo vicino, purché non si sovrapponga al cerchio interno che rappresenta la testa. In questo modo la distanza interpersonale minima di 1 metro viene assicurata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E tutto questo “viene applicato a situazioni nelle quali la prossimità tra due individui non sia occasionale, ma sia prevedibile che il tempo di permanenza in condizioni di prossimità si prolunghi per la durata dell’attività lavorativa da svolgere, aumentando così le probabilità che si verifichino situazioni di contatto stretto” (per la definizione di “contatto stretto” di un caso probabile o confermato si rimanda alle FAQ del Ministero della Salute).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni per la postazione di lavoro con scrivania singola
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandando ad altri articoli l’approfondimento dei provvedimenti necessari nelle diverse situazioni tipiche dell’ ambiente ufficio, riportiamo oggi brevemente le indicazioni per la postazione di lavoro con scrivania singola.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiaramente la postazione con scrivania singola, isolata, “non presenta problemi di distanziamento”, ma possono essere prese misure “per ridurre i rischi derivanti dalle zone di passaggio eventualmente adiacenti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che in linea generale “se l’area di passaggio è effettivamente usata come passaggio, senza permanenza, quindi, di visitatori nella zona adiacente alla scrivania, l’adozione di schermi protettivi non è ritenuta necessaria”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia se si ritiene che l’operatore seduto alla scrivania singola isolata “possa essere esposto a rischi derivanti dalla presenza di un’area di passaggio adiacente, è possibile valutare l’aggiunta di uno schermo di altezza ≥ (600±20) mm a partire dal piano di lavoro” come illustrato nella seguente figura:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo segnalando che il documento fornisce ulteriori informazioni e suggerimenti in relazione a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Scrivanie affiancate
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Scrivanie con piano di profondità minore di 800 mm
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Tavoli riunione e tavoli condivisi
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             front office/banco reception
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             aree di passaggio
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Assufficio, Federlegnoarredo, ATS Milano, “ Layout ufficio e distanziamento sociale. Linee guida per la disposizione dei mobili per ufficio nel periodo post Covid-19”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+layout+ufficio.jpg" length="16016" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 06 Oct 2020 06:45:08 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-organizzare-gli-spazi-in-ufficio</guid>
      <g-custom:tags type="string">COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,layout ufficio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma,protocollo anticontagio</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+layout+ufficio.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+layout+ufficio.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LE VIOLAZIONI NEL SETTORE AUTOTRASPORTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-violazioni-nel-settore-autotrasporti</link>
      <description>La competenza a controllare il rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro degli autisti a mezzo dei cronotachigrafi e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La competenza delle DTL a irrogare sanzioni per violazioni del codice della strada
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           La competenza a controllare il rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro degli autisti a mezzo dei cronotachigrafi e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ribadisce la Corte di Cassazione in questa Ordinanza un indirizzo già dato più volte in passato a beneficio degli organi di vigilanza e in particolare delle Direzioni Territoriali del Lavoro. L’Ordinanza riguarda la competenza ad accertare il rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro nonché l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sugli automezzi del settore dell’ autotrasporto e quindi la competenza delle stesse Direzioni Territoriali ad elargire le sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dal Codice della Strada.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partendo dal presupposto che l’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro degli autisti  nel settore dell’autotrasporto risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore specifico, la suprema Corte ha sostenuto nell’Ordinanza che la competenza a svolgere le suddette verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro, citando in merito come precedente l’Ordinanza n. 22896 del 26/9/2018 della II Sezione civile della stessa Corte, il quale ha anche la potestà sanzionatoria relativamente alla regolare tenuta dei dischi e alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti, così come era stato già sostenuto nella sentenza n. 20594 del 2016 della VI Sezione civile della stessa Corte di Cassazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il caso la sentenza del Tribunale e il ricorso per cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il legale rappresentante di un’impresa di trasporti ha impugnato, davanti al Giudice di Pace, gli atti di contestazione di illecito amministrativo per mancato rispetto dei tempi di guida, pausa e riposo degli autisti rilevato dagli apparecchi cronotachigrafi di controllo degli automezzi della ditta e dal registro di servizio durante un'ispezione effettuata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Il Tribunale ha accolta la domanda deducendo l'assenza della competenza sanzionatoria in capo alla Direzione Territoriale del Lavoro relativamente alle violazioni di norme del codice della strada e ha dichiarata la nullità dei verbali di accertamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Contro la sentenza hanno ricorso per cassazione, con unico atto, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, la Direzione Territoriale del Lavoro, il Ministero dell'Interno e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo e ha resistito con controricorso il legale rappresentante della società chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso medesimo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, con riferimento alla contestazione sulla competenza della Direzione Territoriale del Lavoro, ha precisato che il giudice d'appello nell'annullare i verbali emessi da tale Direzione, ha erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e della Direzione Territoriale del Lavoro, essendo spettante invece al Prefetto, e ha errato nel ritenere che, in seguito all'inserimento della disposizione sanzionatoria contestata nel codice della strada, gli ispettorati della Direzione Territoriale del Lavoro non abbiano più competenza in merito alla rilevazione dell'illecito e all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 174 del D. Lgs. n. 285/1992 contenente il nuovo codice della strada.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ha aggiunto la suprema Corte  "in tema di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 174 codice strada, l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto; ne consegue che la competenza a svolgere tali verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro". In tal modo, ha precisato la Sez. II, si era già espressa la Cassazione nell’Ordinanza n. 22896 del 26/9/2018 con la quale erano state ritenute rientranti nella competenza dell'ispettorato del lavoro il controllo e la potestà sanzionatoria non solo in ordine alla regolare tenuta dei dischi, ma anche relativamente alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio della causa al Tribunale di provenienza per la decisione anche delle spese del giudizio di legittimità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 05 Oct 2020 07:47:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-violazioni-nel-settore-autotrasporti</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,ispettori del lavoro,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,codice della strada,Consulenza sicurezza sul lavoro,sentenze</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTI: RISCHIO E PATOLOGIE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/movimentazione-manuale-pazienti-rischio-e-patologie</link>
      <description>Cosa è possibile fare per spingere le aziende a migliorare la valutazione del rischio da movimentazione pazienti? Un intervento presenta le possibili azioni di vigilanza, di promozione e prevenzione di una Agenzia di Tutela della Salute.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Movimentazione manuale dei pazienti: come promuovere idonee valutazioni?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Cosa è possibile fare per spingere le aziende a migliorare la valutazione del rischio da movimentazione pazienti? Un intervento presenta le possibili azioni di vigilanza, di promozione e prevenzione di una Agenzia di Tutela della Salute
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         .
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I dati relativi alle malattie professionali, differentemente da quelli relativi agli infortuni, mostrano spesso, in questi ultimi anni, un sensibile trend in crescita nonostante la contrazione dei tassi di occupazione e la presenza di una grande parte di lavoratori che non sono tutelati a livello assicurativo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio nel 2017 le denunce di malattia professionale sono state circa 58mila con un aumento di circa il 25% rispetto al 2012 e il 65% delle denunce ha riguardato patologie del sistema osteomuscolare. E i dati non sono stati molto diversi nel 2018 con un aumento delle denunce (+ 2,5% rispetto al 2017) e un leggero incremento delle malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo. E anche il 2019, in attesa dei dati definitivi, appare in sensibile crescita rispetto al 2018.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In relazione a questi dati, con particolare riferimento alla grande quantità di patologie del sistema osteomusolare, i piani di prevenzione nazionali e alcuni piani di prevenzione regionali hanno cercato di attivare azioni per favorire l’emersione e il riconoscimento delle malattie professionali, per promuovere un approccio, verso il mondo del lavoro, di tipo proattivo e la diffusione di buone pratiche e percorsi virtuosi di autocontrollo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per conoscere i percorsi di vigilanza, promozione e supporto sviluppati nel mondo delle ATS in relazione ai rischi correlati alla movimentazione manuale dei pazienti (MPP), ci soffermiamo su un intervento al seminario “ Evoluzione del rischio da movimentazione pazienti dal 1999 al 2017: un nuovo dossier Ambiente e Lavoro” che si è tenuto a Milano il 15 febbraio 2019.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le attività di vigilanza e prevenzione in materia di MMP
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento “ La valutazione del rischio da movimentazione pazienti: parlano le ATS”, a cura della dott.ssa Monica Bresciani (Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria Ufficio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, ATS Bergamo), riporta innanzitutto alcune indicazioni sulle attività di vigilanza dell’ATS Bergamo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono ricordate alcune iniziative di vigilanza in materia di movimentazione manuale dei pazienti in presenza di valutazione del rischio specifico – “acquisita per ragioni diverse (cluster di tecnopatie c/o una unica struttura, gestione di ricorsi avversi a giudizio del medico competente, esposti)” -  non corretta o carente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E si assiste ad una:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “persistenza di mancato riconoscimento di tecnopatia da parte di INAIL
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nuova valutazione del rischio specifico non perfettamente corretta o coerente con la realtà organizzativa per cui veniva redatta (nella maggior parte dei casi)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si riportano anche alcune iniziative proattive - in grado di prevenire situazioni, tendenze o problemi futuri - dell’ATS tra il 2012 e il 2015.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio si segnala un’attività di ricerca attiva delle “malattie professionali nel settore sociosanitario”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai risultati si indica che per il settore sociosanitario “nel solo biennio 2014/2015 sono state valutate circa 400 cartelle sanitarie e di rischio con emersione di circa 40 casi di tecnopatia o quadro meritevole di approfondimento (almeno 7)”. Tuttavia “non tutti i casi di tecnopatia segnalata all’istituto assicuratore (INAIL) sono stati riconosciuti professionali e, quindi, indennizzati. Diverse sono le motivazioni del mancato riconoscimento. Fra tutte prevalgono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la rinuncia del lavoratore a proseguire nell’iter valutativo (timore di ripercussioni in ambito lavorativo??)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             livelli espositivi dichiarati bassissimi, sino ad inficiare il nesso di causa”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altre iniziative:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Giugno 2016: “costituzione gruppo di lavoro in cui condividere le conoscenze su metodi e strumenti di valutazione validati (MAPO) per operatori ATS
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Dicembre 2016-2017: attivazione della collaborazione con centro di Riferimento Regionale ‘Ergonomia Postura e Movimento’, presso il Policlinico di Milano
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             2017: Piano mirato della prevenzione “La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti nel settore socio-sanitario”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Scheda di autovalutazione e guida al sopralluogo
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relazione si sofferma in particolare sul piano mirato di prevenzione (PMP) “La valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti nel settore socio-sanitario” ricordando, oltre alle attività correlate, obiettivi, modalità e strumenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Obiettivo: “promuovere una corretta valutazione del rischio e supportare la formulazione ed attuazione di piani di bonifica finalizzati al miglioramento e riduzione del rischio medesimo.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Modalità: attraverso la partecipazione attiva dei destinatari del PMP/AUDIT (AUDIT=significa ‘rivedere’, ‘controllare’. È il processo di verifica e revisione di un’attività o di un sistema, per valutarne l’efficienza, la conformità rispetto alle politiche e alle procedure stabilite e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Strumenti: scheda di autovalutazione e guida al sopralluogo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare si indica che la scheda di autovalutazione elaborata si compone di tre sezioni principali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “informazioni di carattere generale anagrafica aziendale; ripartizione delle risorse umane; assetto e struttura del sistema di prevenzione aziendale, comprensivo di una stima del tempo lavoro annuo; riunione periodica aziendale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modalità di svolgimento della valutazione del rischio da Movimentazione Manuale Pazienti (MMP). A ciascuno degli aspetti valutati in questa sezione viene assegnato un punteggio secondo un score predefinito. Lo score è più elevato quanto più le modalità messe in atto in Azienda sono coerenti al metodo applicato o tendano all’optimum degli standard previsti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la terza, permette al datore di lavoro di comprendere il grado di gestione del rischio e lo score finale rappresenta il livello di gestione dello specifico rischio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E lo score finale (verde-giallo-rosso) “consente all’Azienda di comprendere quanto la propria valutazione e gestione del rischio MMP sia coerente con la normativa e la metodologia di riferimento (situazione ideale= verde) oppure, quanto ancora deve essere ancora effettuato o migliorato (fasce gialla e/o rossa). La scheda, prevedendo la firma di tutte le figure di sistema aziendale per presa visione/condivisione, rende fattiva la collaborazione ed il confronto tra figure che, seppur con ruoli diversi, sono tutte coinvolte nella valutazione e gestione del rischio da MMP (RSPP, MCOMP, DDL)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La guida al sopralluogo si è, invece, prefissata l’obiettivo “di fornire agli operatori ATS uno strumento che li guidi durante gli Audit sia nel colloquio con i referenti di struttura sia nel sopralluogo così da facilitare l’omogeneizzazione dei comportamenti dei diversi operatori a livello territoriale, standardizzando sia la rilevazione dei dati sia la rielaborazione degli stessi. Anche in questo caso, i dati raccolti possono essere facilmente elaborati per una iniziale stima del rischio permettendo di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             effettuare un rapido confronto con quanto riportato nel DVR aziendale,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             verificare la congruenza degli eventuali provvedimenti preventivi adottati dall’azienda e/o dichiarati, anche in ambito di ‘autovalutazione’”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Cosa emerge dal piano mirato di prevenzione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alle prime evidenze emerse dalle attività del piano mirato di prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dagli Audit effettuati – indica il relatore - è emersa “una diffusa tendenza alla sottostima del rischio, sia in ambito di valutazione dei rischi aziendale (stralcio del DVR da MMP) che in ambito di autovalutazione. Solo 1 scheda di autovalutazione presentava uno score giallo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che il comune denominatore dei DVR da MMP analizzati “è stato la loro scarsa adeguatezza sia per quanto riguarda l’analisi del rischio sia per quanto riguarda la individuazione e programmazione degli interventi per la mitigazione e/o eliminazione dello stesso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i più frequenti errori riscontrati in ambito di Audit:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “non corretta applicazione del metodo dichiarato (varianti MAPO)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non corretta attribuzione del valore agli OP (totali, tempo parziale, esposti a MMP)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             interpretazione di ‘verifica di efficacia’ come questionario di apprendimento
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non corretta compilazione delle tabelle ‘Analisi dei compiti di movimentazione pazienti abitualmente effettuati nei singoli turni’
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non corretta attribuzione del valore al Fattore FS (soprattutto per adeguatezza)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E in conclusione la relazione segnala alcune attività realizzate nel 2018 e nel 2019 nella convinzione che un concreto e fattivo sistema di gestione della sicurezza e salute in azienda si realizzi quando “tutti gli operatori della prevenzione aziendale (DDL, RSPP/consulente, MCompetente, RLS, Preposti) e territoriale (ATS) parlano un linguaggio comune”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “ La valutazione del rischio da movimentazione pazienti: parlano le ATS”, a cura della dott.ssa Monica Bresciani (Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria Ufficio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, ATS Bergamo), intervento al convegno “Evoluzione del rischio da movimentazione pazienti dal 1999 al 2017: un nuovo dossier Ambiente e Lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 07:10:00 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/movimentazione-manuale-pazienti-rischio-e-patologie</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,MAPO,81/08,movimentazione manuale dei pazienti,statistiche malattie professionali,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO LAVORI IN QUOTA: CADUTE DALL'ALTO E PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-cadute-dall-alto-e-prevenzione</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro con carenza di sistemi di trattenuta e ancoraggi idonei. I lavori di completamento di un edificio, lo smontaggio di un ponteggio e la caduta da una copertura di un fabbricato. Le caratteristiche dei sistemi di trattenuta.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cronaca infortuni: quando manca un idoneo sistema di trattenuta
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Esempi di infortuni di lavoro con carenza di sistemi di trattenuta e ancoraggi idonei. I lavori di completamento di un edificio, lo smontaggio di un ponteggio e la caduta da una copertura di un fabbricato. Le caratteristiche dei sistemi di trattenuta.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Gli infortuni per la carenza di idonei sistemi di protezione
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo caso un lavoratore sta effettuando lavori di completamento di un edificio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore precipita da un ponteggio da un'altezza di circa 2 metri e muore a causa di una frattura in sedi multiple.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore si trovava sull’impalcatura “senza alcun dispositivo di ancoraggio (cintura di sicurezza)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori causali rilevati nella scheda:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il lavoratore si trovava su un'impalcatura senza alcun dispositivo di ancoraggio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il lavoratore si trovava su un'impalcatura senza alcuna protezione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il secondo caso riguarda lavori di smontaggio di un ponteggio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un lavoratore, dipendente di una ditta specializzata di montaggio e smontaggio opere provvisionali ed in possesso di specifica formazione, deve smontare un ponteggio di altezza di 12 metri in un cantiere. Indossa imbragatura dotata di doppio cordino di trattenuta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La scheda indica che, in assenza di testimoni non è possibile ricostruire la dinamica. L’operatore “veniva rinvenuto a terra in prossimità del ponteggio dai colleghi presenti in altra area di cantiere. Si precisa che la botola di accesso all’ultimo impalcato risultava non apribile perché ostruita. Si presume che l'operatore non ancorava il dpi di trattenuta e, per cause che non è stato possibile accertare, precipitava dal ponteggio” e “decedeva per fratture multiple”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il fattore causale rilevato è il “mancato ancoraggio del dpi di trattenuta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il terzo caso riguarda un infortunio su una copertura di un fabbricato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un artigiano si reca su di una copertura di un fabbricato in disuso a circa 8 metri di altezza per verificare lo stato del manto di copertura al fine di definire i lavori di manutenzione da realizzare. L'accesso alla copertura avviene tramite una piattaforma mobile elevabile (PLE), poi una volta sbarcato sulla copertura il lavoratore percorre circa 50 metri camminando direttamente sul manto di copertura costituito da lastre in cemento amianto che per quel tratto sono posate su di una struttura portante.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel proseguire accede ad una parte di copertura priva di sottostruttura portante dove le lastre sono posizionate direttamente sulle travi secondarie. Le lastre, già in pessimo stato di conservazione, sottoposte al peso del lavoratore cedono e il lavoratore precipita sulla pavimentazione sottostante decedendo per frattura cranica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La scheda indica che l'artigiano “non aveva predisposto alcun sistema di sicurezza come ad esempio: punti di ancoraggio e utilizzo di sistemi di trattenuta o la posa di percorsi pedonabili con idonei parapetti per evitare cadute laterali. Il lavoratore non indossava imbragature. Sulla copertura non vi era linea vita. Dalla sommità non era possibile distinguere la porzione di tetto portante da quella non portante”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Due i fattori causali riportati:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la copertura era portante in parte e priva di percorsi attrezzati per camminare e stazionare in sicurezza”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'infortunato “camminava su di una copertura senza utilizzare sistemi di trattenuta”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I sistemi di protezione dalle cadute e i sistemi di trattenuta
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per avere qualche informazione sulla prevenzione degli infortuni nei lavori in quota e poter approfondire il tema dei sistemi di trattenuta, ci soffermiamo sul contenuto del quaderno di ricerca Inail “ Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione” a cura di Luca Rossi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento ricorda che i sistemi di protezione individuale dalle cadute “possono essere distinti in:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sistemi di trattenuta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sistemi di posizionamento sul lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sistemi di accesso su fune;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sistemi di arresto caduta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sistemi di salvataggio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare un sistema di trattenuta è “generalmente costituto da:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             una cintura di trattenuta o da una imbracatura con cintura di trattenuta integrata;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un cordino di trattenuta;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dei connettori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un ancoraggio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un sistema di trattenuta “impedisce la caduta dall’alto limitando il movimento dell’utilizzatore in modo che non possa raggiungere la zona di caduta, non è idoneo ad arrestare la caduta dall’alto e nel caso ci sia rischio di caduta, deve essere utilizzato congiuntamente ad un sistema di arresto caduta indipendente (es. lavori su tetti a falda inclinata)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I sistemi di trattenuta “vanno impiegati quando le condizioni del luogo di lavoro non permettono sufficienti tiranti d’aria, tali da evitare urti contro il terreno o altri ostacoli”. E vanno utilizzati “su piani di lavoro nei quali il lavoratore, durante l’esecuzione dell’attività, si trova in condizione di equilibrio stabile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, infine, che il tirante d’aria, come definito nello stesso documento, è lo “spazio libero, a partire dal punto di caduta del lavoratore, necessario a compensare sia la caduta libera che tutti gli allungamenti/deformazioni del sistema di ancoraggio e del sistema di arresto caduta, senza che il lavoratore urti contro ostacoli durante la caduta, e che comprende un eventuale margine di sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 01 Oct 2020 07:09:57 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-cadute-dall-alto-e-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">lavori in quota,DPI terza categoria,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,81/08,sistemi di trattenuta,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,cadute dall'alto,DPI lavori in quota,linea vita,ancoraggio,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza cadute dall'alto</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEI RISCHI: IL SOVRACCARICO BIOMECCANICO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-il-sovraccarico-biomeccanico</link>
      <description>Un intervento riporta un’analisi sistematica dei DVR con rischio da sovraccarico biomeccanico. L’importanza dell’accuratezza e dell’attendibilità dei documenti di valutazione dei rischi e i risultati di uno studio condotto su 220 valutazioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sovraccarico: quanto sono attendibili i documenti di valutazione del rischio?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento riporta un’analisi sistematica dei DVR con rischio da sovraccarico biomeccanico. L’importanza dell’accuratezza e dell’attendibilità dei documenti di valutazione dei rischi e i risultati di uno studio condotto su 220 valutazioni.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I documenti di valutazione dei rischi (DVR), che spesso presentano criticità che hanno conseguenze rilevanti sulle strategie di prevenzione, costituiscono “il fulcro su cui s’impernia l’asse valutativo per ricercare il nesso di causalità medico-legale nei casi di malattie denunciate all’INAIL in quanto di sospetta origine professionale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare l’importanza dei documenti di valutazione dei rischi e a presentare alcune ricerche sulla loro attendibilità è un intervento che si è tenuto durante l’incontro “ Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità”, organizzato a Milano il 5 aprile 2019 dalla Fondazione IRCCS Cà Granda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nell’intervento si fa riferimento ad una collaborazione tra sedi Inail (Milano Boncompagni e Milano Sabaudia) ed un gruppo di specialisti della Clinica del Lavoro di Milano (Fondazione IRCCS Cà Granda - UOC Medicina del Lavoro) al fine di elaborare una metodologia di studio del DVR.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’importanza dell’attendibilità del DVR per la valutazione dei casi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “Analisi sistematica dei DVR con rischio da sovraccarico biomeccanico: primi risultati”, a cura di Patrizia Palmieri (Dirigente Medico II Livello, INAIL Sede Milano Boncompagni – Milano Sabaudia), si riportano diverse indicazioni tratte dal contributo “Analisi dei rischi da sovraccarico biomeccanico attraverso DVR: metodologia di valutazione dell’attendibilità” (Patrizia Palmieri, Sabrina Catracchia, Giuseppina Cantale, Luca Galinotti, Giulia Stucchi e Marco Tasso) e si ricorda che lo studio intrapreso ha avuto lo scopo di “individuare dei criteri utili a stabilire l’attendibilità dei singoli DVR aziendali ai fini del loro utilizzo nella valutazione dei casi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare per individuare una criteriologia di studio del DVR sono state prese in esame le malattie professionali denunciate negli anni 2013-2017 (banca dati statistica INAIL consultata in data 18 luglio 2018: grafico 1, 2 e 3) ed in particolare le Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (MSK) da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (SBAS) e del rachide” a cui è stata aggiunta la Sindrome del Tunnel Carpale (STC) in quanto afferente al medesimo fattore di rischio ( sovraccarico biomeccanico)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si tratta, infatti, di “un rischio emergente e numericamente rilevante” nelle realtà lavorative e territoriali degli autori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare dall’analisi delle tabelle risulta che “le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M099) sono quelle quantitativamente più rilevanti e sono più presenti e in aumento nella regione Lombardia e anche nella provincia di Milano”. E per tale rilevanza risulta “estremamente importante che il DVR sia attendibile ai fini di potere addivenire a una corretta valutazione dei singoli casi denunciati riconoscendo in tal modo i benefici di legge a tutti i soggetti aventi diritto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le check list semplici per la valutazione dei DVR
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica in particolare che per il rischio da movimentazione dei carichi gli autori hanno focalizzato l’attenzione su quei “documenti che affrontavano questo aspetto con il metodo NIOSH e Snook e Ciriello, per il rischio da movimentazione pazienti con il metodo MAPO applicato solo nelle Residenze Sanitarie per Anziani ed infine per il rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori con il metodo OCRA”. Si ricorda che questi metodi “sono indicati da norme o standard internazionali volontari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le caratteristiche comuni da valutare nel DVR:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il tempo intercorso dall’ultimo aggiornamento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la corretta descrizione delle caratteristiche organizzative sulla base delle quali si è poi proceduto all’applicazione dei diversi metodi ed infine la corretta applicazione dei metodi indicati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alcuni elementi di contesto, come per esempio gli infortuni occorsi in relazione con lo specifico rischio analizzato o i dati emersi dalla sorveglianza sanitaria, che possono indirizzare il valutatore verso una miglior comprensione del fattore di rischio indagato”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si sono predisposte delle “check list semplici per la valutazione dei DVR il cui utilizzo potrebbe avere diversi target: personale addetto alla vigilanza, Medici competenti e Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza, Medici INAIL, ASPP e RSPP formati adeguatamente e possibilmente una esperienza dell’operatore come valutatore del rischio diretta sul campo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nelle slide dell’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, sono presenti alcuni estratti delle check list.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La prima fase dello studio è terminata entro la fine dell’anno 2018, ma si indica che si “vorrebbe poi avviarne una seconda dove si confronterà la concordanza fra soggetti diversi rispetto ad un Gold Standard definito da esperti ergonomi allo scopo di indagare l’affidabilità degli strumenti prima di renderli disponibili ufficialmente a tutti i soggetti interessati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I risultati dello studio per valutare l’attendibilità
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ad alcuni dei tanti risultati presentati nell’intervento e che riguardano la valutazione dei DVR di 172 aziende appartenenti a diversi settori. In particolare le categorie più rappresentate “sono il settore delle costruzioni (35%), l’assistenza sanitaria (26,4%) e il commercio all’ingrosso (10,5%)”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si indica che dalle 172 aziende è stato possibile “ottenere 220 valutazioni del rischio poiché in alcune aziende coesisteva la valutazione per il rischio da MMC, MMP e da SBAS. In realtà le valutazioni analizzate si sono ridotte a 194 poiché alcuni DVR riportavano il rischio/ pericolo senza una vera e propria valutazione dello stesso: questo aspetto riguarda l’11,5% delle imprese per il rischio da MMC, il 25% per il rischio SBAS mentre per il rischio MAPO tale aspetto non viene evidenziato”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo alcuni dei risultati riportati nell’intervento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “nel 77% (170 valutazioni su 220) dei casi si è potuti risalire al numero di addetti e si è evidenziato che il 41% delle aziende rientra nella fascia fino a 10 addetti, il 32% in quella fino a 50 dipendenti e nel 27% dei casi sono aziende con più di 50 addetti;  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il 78,4% dei DVR analizzati è risultato aggiornato a meno di 5 anni fa, tempo che si è ritenuto congruo al fine di tener conto dei cambiamenti dell’organizzazione del lavoro o dei cicli lavorativi. Rimane comunque una buona parte di DVR non aggiornati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per quanto riguarda i metodi di valutazione del rischio adottati, i risultati mostrano che in più del 90% dei DVR la metodologia applicata viene indicata in modo chiaro. Il rischio da MMC è stato valutato nel 63% dei casi mediante il metodo NIOSH ma nel 33% dei casi permane una valutazione mediante il metodo PXD. Solo 3 aziende hanno valutato questo rischio con il metodo SUVA. Il rischio SBAS è stato valutato mediante indice o checklist OCRA o prevalutazione da TR12295 nella quasi totalità dei casi. Anche per il rischio da MMP il 98% delle aziende ha scelto di utilizzare il metodo MAPO”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre indicazioni sui DVR in termini di accuratezza delle informazioni e attendibilità della valutazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per quanto riguarda il rischio MMC: in considerazione 68 valutazioni effettuate con il metodo NIOSH e sono state analizzate: il numero e il peso degli oggetti movimentati, se questo fosse verosimile rispetto all’attività descritta e se fossero descritti tutti i determinanti. Solo il 25% dei DVR riporta una descrizione dei pesi movimentati, nella metà dei casi il peso considerato risulta verosimile e più dell’80% delle valutazioni riporta la descrizione completa dei determinanti. Da sottolineare che spesso la valutazione è stata effettuata utilizzando la scheda NIOSH per il compito semplice prendendo a riferimento il peso massimo movimentato oppure, in misura molto minore, è stato utilizzato il peso medio”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per valutare l’attendibilità della valutazione si è scelto di utilizzare un’unica domanda. Una risposta affermativa configura una valutazione verosimile rispetto all’attività descritta. La decisione sulla verosimiglianza sia per questo che per gli altri rischi esaminati, si basa o su prevalutazioni presenti in letteratura o per incongruenze palesi del DVR o infine per conoscenza diretta del settore produttivo analizzato. Dai risultati emerge che più del 70% delle valutazioni NIOSH esaminate risultano non attendibili”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per quanto riguarda il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, per valutare la completezza/correttezza del percorso valutativo sono state prese in considerazione tre domande che descrivono la congruità dei determinanti, la descrizione dell’organizzazione del lavoro con attenzione al dato di produttività e la descrizione dei tempi di lavoro. Sono state analizzate 33 valutazioni OCRA e solo nel 21% dei casi si è riscontrata congruenza tra i diversi determinanti, un dato leggermente migliore si ha per la descrizione dell’organizzazione con relativo dato di produttività che è riportato nel 33% dei casi mentre in più del 60% delle valutazioni sono descritti in modo esaustivo i tempi di lavoro”;  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “dai risultati emerge che più del 60% delle valutazioni OCRA esaminate risultano non attendibili per inesattezze nei determinanti che portano molto spesso a una sottostima del rischio”;  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “in ultimo è stata effettuata un’analisi delle 49 valutazioni del rischio da MMP effettate con metodo MAPO prendendo in considerazione 2 domande che caratterizzano il percorso valutativo e la sua completezza descrivendo il numero di pazienti non autosufficienti e le movimentazioni ausiliate. Nella quasi totalità delle valutazioni è sempre indicato il numero di pazienti totalmente non collaboranti e parzialmente collaboranti mentre la descrizione delle movimentazioni ausiliate risulta congruente con l’organizzazione descritta solo nel 26% dei casi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che un risultato deve essere enfatizzato: “nel 90% dei documenti analizzati non è presente un documento di miglioramento redatto secondo le indicazioni di legge (Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive, incaricati della realizzazione e data di attuazione delle misure di miglioramento) ma solo un documento con indicazioni generiche. Per il rischio da MMP, che mostra percentuali leggermente migliori, bisogna sottolineare il fatto che alcuni DVR sono stati analizzati dopo l’aggiornamento scaturito da un piano mirato di prevenzione effettuato dall’ATS”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione si indica che questo è il “primo tentativo di lettura standardizzata del DVR”. E si tenta, dunque, di fornire degli “strumenti semplici da utilizzare come guida alla lettura di un DVR e che siano in grado di evidenziarne carenze o incongruità. Tali strumenti, attraverso una lettura guidata, permetterebbero di omogeneizzare l’analisi del DVR e le azioni conseguenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E riguardo allo studio il campione di DVR è “ancora insufficiente per trarre delle conclusioni con una certa affidabilità”. I risultati sono tuttavia “indicativi di una prassi sicuramente negativa che merita di essere in futuro approfondita”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alla luce dei risultati di questo studio, benchè solo preliminari, “è possibile affermare che il livello di completezza e affidabilità dei DVR non possa rispondere agli obiettivi sottintesi dal legislatore:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Strumento di pianificazione della prevenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mezzo per favorire l’interazione tra i soggetti incaricati dell’attività di prevenzione (RSPP, MC e RlS) e le diverse funzioni aziendali (DDL, Dirigenti e Preposti);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mezzo per l’esplicitazione, da parte del DDL nei confronti degli organi di vigilanza, delle misure di prevenzione adottate e/o previste dall’impresa in relazione ai rischi individuati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Analisi sistematica dei DVR con rischio da sovraccarico biomeccanico: primi risultati”, a cura di Patrizia Palmieri (Dirigente Medico II Livello, INAIL Sede Milano Boncompagni – Milano Sabaudia), intervento all’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 29 Sep 2020 07:26:46 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-dei-rischi-il-sovraccarico-biomeccanico</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,DVR,81/08,movimentazione manuale dei carichi,statistiche malattie professionali,D.Lgs. 81/08,INAIL,documento di valutazione dei rischi,rischio sovraccarico bio-meccanico</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: SMART WORKING E SICUREZZA SUL LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-smart-working-e-sicurezza-sul-lavoro</link>
      <description>Un saggio si sofferma sul lavoro agile e sulla tutela della salute e delle esigenze lavorative. Le differenze tra smart working ordinario ed emergenziale, la tutela della salute e sicurezza e la necessità di un ripensamento del corpus normativo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19 e lavoro agile: come tutelare la salute e le esigenze lavorative?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un saggio si sofferma sul lavoro agile e sulla tutela della salute e delle esigenze lavorative. Le differenze tra smart working ordinario ed emergenziale, la tutela della salute e sicurezza e la necessità di un ripensamento del corpus normativo.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se fino a qualche mese fa il lavoro agile, introdotto a livello normativo nel 2017, era diffuso solo in poche aziende, con l’emergenza COVID-19 e diventando “strumento funzionale al contenimento del contagio” è “letteralmente dilagato, ponendo questioni di non poco conto a livello giuslavoristico e sul piano della gestione delle risorse umane”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A presentare in questi termini la grande diffusione dello smart working in Italia e, specialmente, ad affrontare le peculiarità del lavoro agile “emergenziale” - con riferimento al piano giuslavoristico, alla disciplina della sicurezza sul lavoro e alla gestione delle risorse umane – è un saggio, pubblicato su “Diritto della sicurezza sul lavoro” (rivista dell'Osservatorio Olympus e pubblicazione semestrale dell' Università degli Studi di Urbino) e dal titolo “Il lavoro agile: contemperamento tra tutela della salute ed esigenze lavorative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il saggio, a cura di Alessio Giuliani (addetto alle risorse umane e Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro – Università di Roma “La Sapienza”), ricorda innanzitutto che con lavoro agile (il cui omologo anglofono è lo smart working) “si intende una peculiare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato” disciplinata dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I suoi tratti caratterizzanti sono “la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali, e in quest’ultimo caso senza una postazione fissa”; il non essere sottoposta, la prestazione, a “stringenti vincoli di orario, fermi restando i limiti massimi fissati dal legislatore e dalla contrattazione collettiva; l’avvalersi di attrezzatura tecnologica, posta come eventuale ma che è una costante nella prassi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le differenze tra smart working ordinario ed emergenziale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alessio Giuliani dopo aver fatto una ricognizione delle principali disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi e aver ricordato che al lavoro agile fa riferimento anche il Protocolli condiviso sottoscritto da Governo e Parti sociali, si chiede se il lavoro agile che oggi si sperimenta sia quello disciplinato dalla normativa d’origine o sia qualcosa di nuovo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E quest’ultima conclusione “risulta essere la più convincente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo proposito il contributo considera vari elementi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’alternanza tra momenti di lavoro smart e presenza presso la sede lavorativa: se la legge del 2017 precisa che “debba essere prevista un’alternanza tra fasi di svolgimento del lavoro a distanza e un rientro del lavoratore in sede per confronto diretto con i superiori, esercizio dei suoi diritti sindacali e, più in generale, favorire la socializzazione con i colleghi”, attualmente “il rientro in ufficio è contingentato proprio alla luce delle disposizioni di carattere generale”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             una seconda caratteristica distintiva del lavoro agile è nel rendere una “prestazione lavorativa in un arco temporale definito (l’orario di lavoro giornaliero) senza vincoli né di tempo, alternando periodi di lavoro a pause, né di luogo, potendosi svolgere tendenzialmente ovunque”. E, in questo senso, lo smart working si distingue bene dal telelavoro che “prevede una postazione fissa e generalmente ritmi di lavoro predefiniti”. Tuttavia “le limitazioni alla mobilità, soprattutto nella fase che va dall’8 marzo al 3 maggio, hanno di fatto avvicinato lo smart working al telelavoro: lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede aziendale da regola è diventata eccezione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un’altra differenza tra il regime dell’emergenza e il regime ordinario è rinvenibile nella “natura dell’atto attraverso il quale si stabilisce lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile. Prima un accordo ‘di agilità’, ora un atto unilaterale, detto ‘regolamento di agilità’”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’autore si sofferma poi sulla ratio dell’istituto. Se per la legge n. 81/2017 “coincide con le finalità di efficientare il sistema produttivo, ridurre tempi di spostamento e di conseguire un tendenziale bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa”, nella fase attuale l’obiettivo primario dello smart working è quello di “ridurre la circolazione delle persone e scongiurare una nuova ondata epidemica”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva più che di lavoro agile, per questo smart working emergenziale “potrebbe parlarsi di lavoro da remoto, in virtù del fatto che la libertà di scelta del luogo di lavoro ha ceduto il passo all’obbligo di svolgerlo dal luogo di residenza o di domicilio, quale ‘luogo necessitato’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura del saggio che si sofferma poi anche sulla giurisprudenza di merito che a più riprese ha valorizzato il riconoscimento, in questa fase di emergenza COVID-19 e in relazione alla normativa correlata, del “diritto a lavorare in modalità agile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il lavoro agile e la tutela della salute e sicurezza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il contributo riporta poi le implicazioni del lavoro agile sul piano della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se rispetto allo smart worker il datore di lavoro “assume una posizione dai contorni ‘più sfumati’, non risulta così immediato cogliere le implicazioni delle più recenti disposizioni normative sul piano della sicurezza sul lavoro, in quanto le norme emergenziali si limitano a contemplare la duplice deroga relativa alle previsioni sugli accordi individuali e sugli obblighi informativi e, al contempo, impongono comunque il rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017”. Vale a dire prescrizioni a tutela della salute e sicurezza che sono evidentemente “impegnative”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda che sul datore di lavoro “grava l’obbligo di garantire la tutela della salute e sicurezza anche qualora la prestazione lavorativa sia resa in modalità agile, e lo stesso lavoratore è tenuto a partecipare all’implementazione della strategia prevenzionistica, seguendo la logica della sicurezza partecipata su cui si impernia il T.U. n. 81/2008 (ai sensi dell’art. 22); altresì è prevista la responsabilità datoriale per la sicurezza degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore (delineata dall’art. 18)”. E alcuni “autorevoli esponenti della dottrina hanno prospettato un’estensione ex lege delle garanzie previste per il telelavoro, il cui punto di riferimento normativo è nell’art. 3, comma 10, del T.U.”. In tale articolo del D.Lgs. 81/2008 si fa riferimento, tra le altre cose, all’osservanza della “disciplina in materia di attrezzature munite di videoterminali (presente nel Titolo VII) e, della disciplina del Titolo III se le attrezzature sono fornite dal datore di lavoro; all’obbligo di informare i lavoratori sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e sulle possibilità di accesso al luogo di lavoro. Un’interpretazione estensiva che, tuttavia, “senza un intervento ad hoc del legislatore, non sembra prospettabile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ogni caso è fuor di dubbio che “il ricorso allo smart working (quando non obbligatorio) vada privilegiato laddove non sia possibile garantire né l’utilizzo di adeguati dpi né il distanziamento sociale, concependolo come ‘misura di natura organizzativa da utilizzare in chiave di sicurezza’”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Lo smart working e la necessità di un punto di equilibrio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva, sottolinea l’autore, “è evidente come alcuni paradigmi classici dell’organizzazione aziendale siano ormai superati. E, di fatto, le aziende che hanno giocato d’anticipo, o che si sono avvicinate in modo più repentino a nuove modulazioni degli orari e a concepire nuove organizzazioni degli spazi di lavoro, in qualche modo sembrano incarnare la ratio alla base della legge n. 81/2017, ossia l’esigenza di contemperamento tra sfera professionale e sfera personale dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lockdown ha poi impresso “un’ulteriore accelerazione all’evoluzione dei caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato”. Si ridimensiona il “tradizionale inquadramento come messa a disposizione di energie lavorative sottoposte al potere di eterodirezione datoriale” e il lavoro assume sempre più le fattezze di una ‘serie di prestazioni di risultato’”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia va posta in primo piano “l’esigenza di individuare un punto di equilibrio tra, da un lato, la “tutela della salute pubblica e accesso ai servizi essenziali”, e, dall’altro, la “salvaguardia del mercato di lavoro, con un ruolo preponderante assunto dall’apprestamento di incisive tutele giuslavoristiche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E appare cruciale – conclude l’autore - che nei prossimi mesi “si pongano le premesse per la transizione da una disciplina del lavoro agile emergenziale ad un ripensamento del corpus normativo standard, che tuttora vede la legge n. 81/2017 come punto di riferimento”. E si auspica, in parallelo, una “presa di coscienza circa le opportunità che si profilano per entrambe le parti del rapporto di lavoro”: da un lato “efficientamento organizzativo e contenimento del costo del lavoro” e dall’altro “conseguimento di un nuovo bilanciamento tra esigenze lavorative ed esigenze familiari”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “ Il lavoro agile: contemperamento tra tutela della salute ed esigenze lavorative”, a cura di Alessio Giuliani - Addetto alle risorse umane e Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro – Università di Roma “La Sapienza”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 08:59:14 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
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      <g-custom:tags type="string">COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,Smart working,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,lavoro agile,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE: I LAVORI A CALDO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-esplosione-i-lavori-a-caldo</link>
      <description>In Italia l’attenzione ai “lavori a caldo”, e cioè i lavori che comportano l’utilizzo di fiamme libere, si è manifestata quasi esclusivamente in seguito a gravi eventi e cioè con il solito approccio prevenzionale da “manutenzione a guasto”.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I Lavori a Caldo: misure tecniche, organizzative e procedurali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
          In Italia l’attenzione ai “lavori a caldo”, e cioè i lavori che comportano l’utilizzo di fiamme libere, si è manifestata quasi esclusivamente in seguito a gravi eventi e cioè con il solito approccio prevenzionale da “manutenzione a guasto”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I “ Lavori a Caldo” (LAC) possono essere definiti come un’attività, temporanea o permanente, che, per la sua esecuzione, comporta l’uso di fiamme libere o è tale da produrre calore e scintille.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi lavori includono le attività di saldatura, saldobrasatura, molatura, taglio, ecc. che, possono essere eseguite in un sito all’interno dei processi di produzione, degli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), in caso di nuove realizzazioni e durante gli interventi in caso d’emergenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le buone prassi richiedono da tempo l’adozione di una procedura per la gestione dei LAC che comprenda anche l’emissione di uno specifico “Permesso di Lavoro” (PL) per l’esecuzione degli stessi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Esistono da tempo metodologie e procedure di lavoro per queste attività che, sulla base di precisi protocolli, sono in grado, se applicate, di ridurre al minimo i rischi di danno sia per gli esecutori che per le strutture in cui le lavorazioni avvengono.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La procedura va applicata, ovviamente, non solo ai lavori svolti dal personale dipendente dell’azienda all’interno della quale vengono eseguiti i lavori ma anche e soprattutto alle attività svolte dalle imprese in appalto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ampiamente confermato dalle statistiche disponibili è che la mancata gestione procedurale dei LAC è la causa primaria di molti degli incendi che si sviluppano nelle aziende con gravi danni anche per il personale coinvolto e riconducibile, in oltre la metà dei casi, proprio all’operato delle imprese appaltatrici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella pianificazione e programmazione delle attività lavorative, si deve inizialmente valutare, così come chiaramente indicato all’art. 15 del D. Lgs. n° 81/2008 (Misure generali di tutela), la possibilità di eliminare o ridurre al minimo l’esecuzione di LAC; se ciò non fosse possibile, e ciò avviene nella stragrande maggioranza dei casi, l’alternativa è quella di definire all’interno del sito delle apposite aree riservate ed isolate dedicate all’esecuzione di questa particolare attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo caso, è opportuno che le aree dedicate siano contenute e delimitate da teli protettivi anticalore o da strutture almeno REI 60, dotate di estintori in numero adeguato, sistemi di aspirazione e tenuta sempre libere da materiali combustibili nonché isolate dal resto dell’ambiente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In alternativa, si potrà eseguire l’attività in un’altra zona ma con il vincolo ineludibile di essere posta ad una distanza di almeno dieci metri da strutture, materiali, attrezzature e posti di lavoro fissi nonché sempre dotata di estintori in numero adeguato e sistemi di aspirazione mobili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Molto spesso, non è possibile posizionare le attrezzature di lavoro ed i materiali su cui è necessario intervenire all’interno dell’area dedicata; in questo caso, è opportuno valutare preventivamente come intervenire per eseguire il lavoro programmato, ad esempio pianificando questi lavori, quando possibile, durante i periodi d’inattività di un sito, limitando al massimo l’uso delle fiamme libere anche mediante la scelta delle attrezzature con cui intervenire e poi, prima dell’esecuzione del vero e proprio intervento, coprendo con teli protettivi anticalore tutto ciò che, presente nell’area interessata dai lavori, invece combustibile lo è.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come già accennato, tutti i lavori che devono essere eseguiti al di fuori dell’area individuata per l’esecuzione dei LAC devono essere soggetti a specifica autorizzazione mediante il rilascio di un “Permesso di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ritiene utile, al fine di facilitare l’applicazione di tutto quanto sopra esposto, fornire un elenco di una serie di precauzioni indispensabili per ridurre al minimo i rischi d’incendio ed i conseguenti rischi per la salute e la sicurezza del personale coinvolto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Aree per l’esecuzione dei Lavori a Caldo (LAC)
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La predisposizione delle aree riservate all’esecuzione dei “lavori a caldo” deve avvenire adottando una serie di precauzioni quali quelle che seguono.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individuare preventivamente tutte le strutture ed i componenti quali pareti, soffitti, tetti, ecc. che contengono materiale coibentante combustibile e su cui è tassativamente vietato effettuare LAC.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individuare preventivamente e predisporre un elenco aggiornato delle aree riservate ai LAC.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Consultare preventivamente le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici che vengono usati durante i LAC.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dotarsi di sistemi di aspirazione localizzata durante l’esecuzione dei lavori di saldatura.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sottoporre a periodica manutenzione preventiva i sistemi di aspirazione localizzata utilizzati durante l’esecuzione dei lavori di saldatura.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Segnalare le aree riservate all’esecuzione dei LAC con apposita segnaletica permanente, in tutte le lingue dei lavoratori presenti (dipendenti e appaltatori), prevedendo un periodico controllo dello stato di conservazione dei cartelli affinché gli stessi rimangano perfettamente identificabili, distinguibili e leggibili.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individuare le aree in zone ubicate lontano da quelle adibite allo stoccaggio di sostanze chimiche, combustibili, ecc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le aree riservate all’esecuzione dei LAC devono essere completamente separate fisicamente dall’ambiente circostante mediante schermi, pareti, ecc. non combustibili.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eventuali forometrie, aperture, ecc., presenti nelle aree adibite ai LAC devono essere tenute chiuse mediante sistemi di sigillatura in grado di eliminare il rischio di propagazione di un principio d’incendio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I banchi di lavoro presenti nelle aree di lavoro ed utilizzati per eseguire le saldature, devono essere realizzati con materiale non combustibile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le bombole di gas compresso presenti all’interno delle aree destinate all’esecuzione dei LAC, devono essere fissate a parete con apposite catenelle o inserite in appositi carrelli.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le aree destinate ai LAC, devono essere tenute sempre sgombre da materiale combustibile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le aree destinate ai LAC realizzate all’interno di strutture (officina, ecc.), devono essere ventilate con una portata d’aria adeguata alle lavorazioni da effettuare ed al numero di addetti presenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Misure preventive e protettive da adottare
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per garantire la tutela della salute e della sicurezza del personale direttamente impegnato nonché di terzi non direttamente coinvolti nell’attività, è opportuno attuare quanto segue.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Definire preventivamente una procedura che preveda il rilascio del Permesso di Lavoro in caso di esecuzione dei LAC all’esterno delle aree appositamente destinate.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Verificare, prima dell’inizio dei lavori, la perfetta efficienza degli eventuali sistemi di spegnimento automatico ( sprinkler, ecc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Predisporre, all’interno dell’area interessata dai LAC, estintori portatili da utilizzare per un intervento immediato.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Definire un “perimetro di sicurezza” di almeno 10 metri intorno all’area in cui saranno eseguiti i LAC.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prevedere, nelle aree di lavoro dove gas o vapori infiammabili possono potenzialmente creare un’atmosfera esplosiva, l’esecuzione di un test preventivo al fine di verificarne la concentrazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Imporre il divieto di rilascio del Permesso di Lavoro se la concentrazione di gas o vapori infiammabili risulta in quantità superiore al 2% del LEL.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per LAC in ambienti con circolazione dell’aria difficoltosa, prevedere preventivamente sistemi di ventilazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutti i materiali combustibili presenti all’interno del perimetro di sicurezza, devono essere spostati o coperti da teli protettivi anticalore o da altri sistemi di protezione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il pavimento dell’area interessata dai LAC deve essere preventivamente pulito da polveri, residui di materiali, olii, grassi, ecc..
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Coprire preventivamente tutte le aperture nel suolo (tombini, caditoie, ecc.) e nelle pareti (porte, finestre, ecc.) presenti nell’area, utilizzando coperture metalliche (suolo) e teli protettivi anticalore (pareti).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Chiudere preventivamente tutte le porte tagliafuoco presenti nell’area per evitare che scintille, ecc. possano finire in altre aree del sito innescando un principio d’incendio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Vietare preventivamente qualunque tipo di LAC su pareti, soffitti, tetti, ecc. che contengono materiale coibentante combustibile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Vietare tassativamente qualunque tipo di LAC su fusti, serbatoi e contenitori in genere se non prima questi sono stati puliti da eventuali tracce di grassi, olii, catrami, morchie, acidi, ecc..
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Proteggere tutto ciò che è combustibile e non può essere spostato, presente nell’area interessata dai lavori, utilizzando apposite protezioni quali i teli protettivi anticalore; queste precauzioni devono includere anche i materiali stoccati, le macchine e gli impianti in quanto, in genere, sono coperti da polvere, grasso ed olio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fermare preventivamente l’attività di eventuali sistemi di trasporto automatico (nastri trasportatori, ecc.) posti nelle vicinanze dell’area di lavoro, onde evitare che trasportino all’esterno materiale incandescente di risulta dalla lavorazione, con il rischio d’innescare un principio d’incendio in altre aree del sito.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per i LAC che devono essere eseguiti in elevazione (saldature su blindosbarre, tubazioni, ecc.), oltre ad una preventiva e specifica valutazione per ridurre al minimo i rischi, procedere all’allontanamento, di almeno 15 metri dalla zona di lavoro, di tutto ciò che è potenzialmente combustibile; se ciò non fosse possibile, devono essere utilizzati sistemi di protezione in materiale ignifugo per coprire tutto ciò che, presente nell’area dei lavori, risulta potenzialmente combustibile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In caso d’intervento su apparecchi a pressione, effettuare preventivamente lo scarico di eventuali pressioni residue e il sezionamento (lockout).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In caso d’intervento su serbatoi o tubazioni contenenti liquidi o gas o solidi infiammabili/esplosivi, procedere preventivamente allo svuotamento, sezionamento, pulizia ed inertizzazione degli stessi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Monitorare le esposizioni dei lavoratori a potenziali contaminanti tossici durante l’esecuzione dei LAC per verificare che le stesse si mantengano al di sotto dei valori limite.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prevedere, prima dell’inizio dei lavori, la presenza di almeno una persona incaricata di verificare, durante l’esecuzione dei “lavori a caldo”, eventuali principi d’incendio durante le pause dei lavori (interruzioni, pranzo, ecc.) e, poi, per almeno 30 minuti, dopo la fine dei lavori (giornata/turno) per esser certi che non vi siano più pericoli.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 17 Sep 2020 06:50:56 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-esplosione-i-lavori-a-caldo</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio esplosione,misure di prevenzione e protezione,rischio attività di saldatura,rischio incendio,vautazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,permesso di lavoro,81/08,Rischio atmosfere esplosive,D.Lgs. 81/08,ATEX,lavori a caldo,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>AMBIENTI CONFINATI: COME PREVENIRE I RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/ambienti-confinati-come-prevenire-i-rischi</link>
      <description>La prevenzione dei rischi negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Seconda parte: formazione, addestramento, briefing e lavoro in team.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ambienti confinati: formazione, addestramento, briefing e lavoro in team
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
             La prevenzione dei rischi negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.  Formazione, addestramento, briefing e lavoro in team.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per poter prevenire gli infortuni negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, oltre ad una corretta valutazione di tutti i rischi nell’ambiente di lavoro e alla redazione di adeguate procedure operative di sicurezza e procedure di emergenza e salvataggio, il datore di lavoro deve provvedere ad un’adeguata informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori: solo un lavoratore idoneamente formato e informato sulle caratteristiche dell’ambiente confinato e sui rischi presenti in esso, nonché adeguatamente addestrato ad operare in tali luoghi oltre che ad utilizzare le attrezzature e i dispositivi di protezione preventivamente definiti, può riconoscere le eventuali criticità dell’ambiente stesso e può avere la prontezza di agire in modalità tali da permettergli di mettersi al sicuro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dal momento che il rischio non è mai azzerabile, l’agire sui comportamenti, sulla formazione del lavoratore, sulle procedure e sulla cultura della sicurezza possono costituire utili barriere all’errore umano, barriere che permettono a quel rischio non azzerabile di potersi almeno ridurre drasticamente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’obbligo da parte del datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi dell’attività lavorativa e di formarli affinché essi stessi siano, con i loro comportamenti sicuri e con il rispetto delle procedure, una misura di prevenzione dai rischi presenti, sono sanciti dagli Artt. 36 e 37 del D.lgs. n.81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda l’attività di informazione dei lavoratori sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e sulle procedure operative e di emergenza redatte dal datore di lavoro, nei casi di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, si possono rilevare delle particolarità:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I lavoratori devono essere informati su tutti i rischi presenti, quindi sui rischi specifici derivanti dalla tipologia e struttura dell’ambiente confinato, sui rischi collegati alle attività lavorative da porre in essere all’interno di tali luoghi, sui rischi derivanti da attività lavorative svolte in precedenza che potrebbero interferire con le loro e dai possibili rischi rinvenibili a seguito di cambiamenti repentini dell’atmosfera all’interno dello spazio confinato. È notevole quindi la mole di informazioni che il datore di lavoro deve trasmettere ai propri lavoratori, senza considerare che i rischi sono mutevoli in base alle realtà specifiche e ai diversi tipi di ambienti confinati nei quali si possono trovare ad operare i lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per poter gestire nella misura più accurata questo trasferimento di informazioni, il datore di lavoro dovrebbe dotarsi di un metodo organizzativo/gestionale per permettere, caso per caso, lavorazione per lavorazione, un richiamo e una spiegazione dei rischi associabili a quel determinato ambiente confinato in cui si vuole operare. Il solo mettere a disposizione la valutazione dei rischi non permette infatti di spronare il lavoratore all’interessarsi ai rischi a cui è soggetto, in quanto il tema della prevenzione e della sicurezza, ad oggi, è visto ancora come secondario all’esecuzione del lavoro stesso. Un utilissimo metodo di trasferimento delle informazioni, con una gestione basata sulla pianificazione programmata degli interventi, è la convocazione di un brefing informativo, precedente all’attività lavorativa da svolgersi, in cui partecipino tutti i soggetti operanti all’interno e all’esterno dell’ambiente confinato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre ai rischi, i lavoratori devono essere adeguatamente informati anche sulle procedure operative e di emergenza da rispettare. Non potendo prevedere delle procedure standardizzate a causa della variabilità delle situazioni in cui i lavoratori operano, il datore di lavoro, nel caso di attività lavorative in spazi confinati, deve necessariamente elaborare le procedure caso per caso; queste, come le informazioni sui rischi connessi all’attività e sulla pericolosità dell’utilizzo di determinate sostanze pericolose, possono essere anch’esse richiamate e assimilate da parte dei lavoratori in sede di briefing antecedente alle operazioni stesse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda invece l’attività di formazione dei lavoratori, il DPR n. 177/2011, all’ Art.2 comma 1 lett d), prevede che “I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A riguardo si sono sviluppati numerosi dubbi interpretativi a seguito dell’entrata in vigore dell’ASR n.221 del 21/12/2011, contenente la disciplina circa la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il parere generale sembrerebbe però escludere la convergenza della formazione prescritta ex DPR n. 177/2011, con quella prevista dall’ ASR n.221 del 2011, ma si dovrebbe trattare di una formazione specifica aggiuntiva in funzione della particolarità delle attività lavorative in ambienti confinati e delle caratteristiche aziendali, delineata per quanto riguarda i contenuti minimi, la durata e le modalità della formazione stessa da un ulteriore ASR mai emanato; quindi la formazione dei lavoratori in spazi confinati al momento sembra essere regolata solo esclusivamente dall’ Art. 37 del D.lgs. n.81/2008 e dall’ ASR n. 221 del 21/12.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La formazione aggiuntiva, da fornire agli operatori in spazi confinati, dovrebbe comprendere delle fasi di analisi dei rischi prendendo in esame degli scenari tipici o quelli più comuni nella realtà aziendale in cui operano i lavoratori, e delle fasi pratiche che permettano agli operatori aziendali di assimilare i comportamenti e le nozioni necessari ad un lavoro in piena sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il DPR n.177/2011, in tema di formazione, ha precisato che, nel caso il datore di lavoro fosse operativo nelle attività in spazi confinato, dovrebbe ricevere anch’esso la formazione specifica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Importante da ricordare che, il preposto, in attività tali, deve esser necessariamente formato secondo le disposizioni previste dall’ASR n.221 del 21/12/2011; la figura del preposto di fatto, che non è stato formato adeguatamente, può costituire una grossa fonte di rischio nelle attività lavorative in spazi confinati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’ambito inoltre delle procedure di emergenza e soccorso, viene prescritta l’informazione e la formazione degli operatori sulle stesse. A mio parere sarebbe utile prevedere che tutti gli operatori, e non solo parte di essi, fossero formati come addetti alle emergenze antincendio e addetti di primo soccorso, prevedendo per quest’ultimo una speciale formazione che permetta loro di acquisire le competenze per il trattamento dell’infortunato all’interno dello spazio confinato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I lavoratori che operano in ambienti confinati devono inoltre essere addestrati in relazione a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Utilizzo delle strumentazioni e attrezzature di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Procedure operative di sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Procedure di emergenza e salvataggio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’addestramento, in attività lavorative così complesse come quella degli ambienti confinati, risulta propedeutico ad una maggior sicurezza dell’operatore e ad evitare che lo stesso ponga in essere comportamenti errati che possono comportare dei possibili scenari infortunistici. Inoltre, l’addestramento effettuato con il proprio team lavorativo può permettere una maggior coesione del gruppo, oltre ad aumentare la fiducia tra colleghi, e può permettere di rivelare problematiche inerenti alle dinamiche del gruppo stesso, come per esempio la mancanza di attitudine ad essere leader nella persona del preposto, che dovrebbe sorvegliare e dirigere le operazioni nelle reali attività lavorative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Briefing e debriefing
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al fine di permettere un trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza, nelle procedure per gli ambienti confinati dovrebbero essere previsti dei momenti di briefing antecedenti all’attività e dei momenti di debriefing successivi ad essa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’utilità di operare prevedendo tali strumenti deve esser ravvisabile nella possibilità di chiarire eventuali dubbi dei lavoratori sulle procedure prima dell’ingresso nell’ambiente confinato, dando le giuste informazioni sui rischi da prevenire, e nella possibilità, a seguito delle attività lavorative, di ripercorre le varie fasi di lavoro annotando eventuali punti di difficoltà rilevate e utilizzando l’esperienza per eventuali modifiche alle procedure operative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le riunioni preliminari e finali devono coinvolgere tutti i soggetti che hanno rivestito un ruolo nelle operazioni, soprattutto nelle situazioni in cui le varie attività lavorative vengono affidate a ditte diverse tramite contratti d’appalto. In quest’ultimo caso, attraverso le riunioni, si può coordinare nel migliore dei modi le operazioni e si può arrivare, soprattutto per attività che richiedono svariati ingressi nello spazio confinato, ad operare sempre con maggiore sicurezza, mettendo in contatto, non solo formale ma sostanziale, gli operatori delle varie imprese.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa modalità operativa dovrebbe divenire una prassi consolidata per ogni azienda operante nel settore degli ambienti confinati e non solo, in quanto, il confronto dei vari soggetti operativi attraverso la discussione preliminare all’attività può permettere una chiara definizione dei ruoli e quindi si riducono le indecisioni nella fase di lavoro e di conseguenza si riducono anche le possibilità di errori umani, mentre con l’analisi a posteriori dell’attività i vari soggetti sono portati a far emergere gli eventuali problemi riscontrati e, nel caso si fossero verificate delle situazioni di “near-miss”, possono prendere coscienza del comportamento errato posto in essere e non ripeterlo in futuro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ovviamente la conduzione delle riunioni deve sostanziarsi in una conduzione pacifica e non inquisitoria, evitando situazioni di conflitto tra i soggetti coinvolti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La dirty dozen e il lavoro in team
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, risulta peculiare la presenza del fattore umano nella caratterizzazione degli eventi incidentali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le cause di commissione di errori umani che possono manifestarsi nell’ambito della sicurezza, possono essere racchiuse in un elenco di 12 pre-condizione all’errore, la cosiddetta “Dirty Dozen”, elaborata nell’ambito lavorativo dell’aviazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Poca comunicazione: fra lavoratori è necessario comunicare e segnalare in maniera scritta ciò che si è portato a termine e ciò che deve essere completato per non incorrere nell’errore di dare per scontato alcune operazioni necessarie.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eccessiva presunzione: l’eccessiva presunzione e l’eccessiva sicurezza nel condurre le attività lavorative può comportare errori nella valutazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancanza di conoscenza: può comportare degli errori nella valutazione delle operazioni da porre in essere o delle sviste; essere sempre aggiornati, consultare le procedure e i manuali, chiedere informazioni è certamente utile alla conoscenza del rischio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Distrazione: il calo di attenzione rispetto a ciò che si sta facendo dovuto a motivazioni esterne, può far aumentare il rischio di dimenticare qualcosa o di dare per scontato un’operazione che si pensa di aver svolto, ma che invece è stata interrotta. L’utilizzo corretto di check-list di controllo può permettere di sopperire a tali mancanze;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancanza di team work: è determinata da una mancanza di collaborazione e comunicazione tra gli operatori, che risultano invece essenziali per portare a termine nel giusto modo attività complesse;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fatica: è necessaria una consapevolezza dei limiti individuali e dei sintomi che li anticipano, in caso di stanchezza o fatica risulta necessario non condurre operazioni complesse che richiedono un alto livello di attenzione, prendere delle pause dalle attività che si stanno svolgendo e operare con un collega al fine di controllare ciò che si sta facendo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancanza di risorse: le risorse possono essere costituite da materiali, da sistemi di sicurezza o dal personale operativo, è necessaria una preventiva disposizione di risorse aggiuntive per evitare di operare in maniera poco sicura o non corretta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pressione: può essere determinata da altri soggetti che interagiscono con il lavoratore, causando distrazione dello stesso durante le attività o noncuranza. In primis, non deve esserci soggezione del lavoratore nei confronti delle esigenze di altri soggetti, in secundis, il lavoratore deve poter prendersi il tempo necessario a completare il lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Poca assertività: consiste in quella situazione di soggezione del lavoratore nei confronti di un superiore, che lo porta a non poter esprimere apertamente il proprio parere o le proprie considerazioni nell’ambito della conduzione dell’attività;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inconsapevolezza: può comportare a non soffermarsi alle possibili conseguenze di gesti o decisioni determinate in caso di incidente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Stress: un certo livello di stress è necessario, ma un livello superiore può comportare irrazionalità nel condurre le attività lavorative, comportando errori facilmente evitabili. Lo stress, le sue ragioni e le conseguenze devono esser conosciuti dal lavoratore e lo stesso deve poter essere in grado di gestire tali situazioni nel miglior modo possibile;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancanza di regole: le procedure di lavoro e le regole devono sempre esser seguite e rispettate, c’è sempre un motivo, magari sconosciuto al lavoratore, per il quale la procedura o la regola è stata posta.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dall’analisi della Dirty Dozen e da quanto emerso dalla precedente trattazione, risulta ancora più pregnante la necessità intrinseca, nell’ambito degli spazi confinati, di procedere con l’elaborazione delle procedure, con l’informazione e formazione dei lavoratori e con l’operare in team.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La normativa, e la tipologia dei rischi possibili in tali ambienti, obbliga al lavoro in team, ma lo stesso team deve essere organizzato, gestito e i componenti devono essere predisposti e formati ad operare con queste modalità
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoro in team necessita la collaborazione di tutti per raggiungere l’obiettivo prefissato, ma all’interno dello stesso team di lavoro devono essere presenti delle gerarchie, leader e followers, che non devono però compromettere la comunicazione: l’impartire gli ordini non deve essere sinonimo di dittatura e di superiorità, leader lo si è in quanto riconosciuti tali dal gruppo di lavoro e la comunicazione all’interno del team deve sempre essere biunivoca, leader verso followers, followers verso leader.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Delle dinamiche di gruppo deve tener debito conto il datore di lavoro per le attività in ambienti confinati: è lui che designa i lavoratori e chi, il preposto, ha il compito di vigilare sul loro rispetto delle procedure.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 16 Sep 2020 13:21:57 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/ambienti-confinati-come-prevenire-i-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,DPR 177/2011,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,accordo Stato Regioni 21.12.2011,81/08,Ambienti confinati o a sospetto inquinamento,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio spazi confinati,ambienti confinati,sicurezza spazi confinati,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LE MISURE PER LE SCUOLE E SERVIZI PER L'INFANZIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-misure-per-le-scuole-e-servizi-per-l-infanzia</link>
      <description>Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, allegato al DPCM 7 settembre 2020, riporta indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Le strategie e la tutela della salute.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Riapertura scolastica, sicurezza e gestione dei casi di SARS-CoV-2
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, allegato al DPCM 7 settembre 2020, riporta indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Le strategie e la tutela della salute.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La riapertura della scuola in presenza, durante l’emergenza COVID-19, è evidente che presuppone, dal punto di vista epidemiologico, un “possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità”. Tuttavia la questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica “non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari”. E per controllare/mitigare questa possibilità sono “state già considerate alcune misure di prevenzione in documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili”.   
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre va sottolineato che le misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, “ma non possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre, è necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo e a favorire la costruzione di questa strategia è un recente Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020” (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev). Il rapporto, che è stato inserito come nuovo allegato nel DPCM del 7 settembre 2020, fornisce un supporto operativo alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La riapertura delle scuole in relazione a eventuali casi di COVID-19  
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento – a cura di un Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto - indica che ogni scuola “deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)”. Il Rapporto, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta un elenco di documenti di attuale riferimento.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti “è necessario prevedere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante” (PLS - Pediatra di Libera Scelta o MMG - Medico di Medicina Generale) “per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo”.   
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che è poi necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno”.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, ecc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (DL.vo 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C” (il rapporto riporta anche i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             informare e sensibilizzare il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             identificare un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’attivazione della didattica a distanza nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 è stata una delle modalità di realizzazione del distanziamento sociale, rivelatosi intervento di sanità pubblica cardine per il contenimento della diffusione dell’infezione dal SARS-CoV-2. A fronte di ciò è opportuno, nel rispetto dell’autonomia scolastica, che ciascuna scuola ne definisca le modalità di realizzazione, per classi e per plesso, qualora si dovessero verificare cluster che ne imponga la riattivazione”.  
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Rapporto si sofferma anche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola che è garantita dal Decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che nella “ordinarietà”, “qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi ‘normati’ dal DL.vo 81/2008 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione”. E tale previsione “non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Rapporto si sofferma poi anche sulla “sorveglianza sanitaria eccezionale”, istituita dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio”. Rimandiamo alla lettura dei seguenti articoli sulle caratteristiche ma anche sull’attuale inoperatività di tale Istituto:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - COVID-19: le novità per la sorveglianza sanitaria e il concetto di fragilità
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - COVID-19: requisiti e criticità della sorveglianza sanitaria eccezionale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020”, Roma - Istituto Superiore di Sanità – 2020 - Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+Sicurezza+Scuole.jpg" length="7487" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2020 10:24:02 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-misure-per-le-scuole-e-servizi-per-l-infanzia</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Protocollo anticontagio scuole,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio COVID 19,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+Sicurezza+Scuole.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+Sicurezza+Scuole.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA GESTIONE DEI CASI COVID IN AMBITO SANITARIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-gestione-dei-casi-covid-in-ambito-sanitario</link>
      <description>Indicazioni ad interim per i medici competenti sulla gestione dell'operatore sanitario contagiato e il monitoraggio clinico del lavoratore contagiato.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Covid-19: la gestione dell’operatore sanitario contagiato
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           Indicazioni ad interim per i medici competenti sulla gestione dell'operatore sanitario contagiato e il monitoraggio clinico del lavoratore contagiato.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si analiszza un documento che presenta alcuni contenuti della FAD SIML “ Il ruolo del Medico Competente nella gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2” alla cui fruizione integrale si rimanda.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tali contenuti - inerenti la gestione dell’operatore sanitario contagiato che rientra al lavoro - sono stati coordinati con quelli dell’analogo documento prodotto dalla Commissione Medici Competenti riguardante il lavoratore contagiato che rientra al lavoro in ambito non sanitario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il presente documento presenta inoltre una prima proposta di monitoraggio nel tempo del lavoratore con esiti Covid.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per gli aspetti di inquadramento clinico si rimanda alla FAD stessa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La gestione dell’operatore sanitario contagiato
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel corso della pandemia COVID19, gli operatori sanitari sono stati la categoria di lavoratori maggiormente coinvolta, sia all’interno delle strutture pubbliche che private, quali ad esempio le RSA.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al 01 giugno 2020, l’ISS stimava 28153 operatori sanitari contagiati su un totale di 233607 casi confermati, più del 10% dei contagiati. Il contagio ha avuto importanti ripercussioni di salute sugli operatori stessi, ma anche ripercussioni sul Sistema Sanitario, già afflitto da carenze di risorse umane. Tali difficoltà hanno condotto a strategie nazionali volte alla non applicazione delle misure contumaciali sugli operatori sanitari (art. 7 D. Lgs. N 14 del 09/03/2020), nonché al rapido reinserimento lavorativo dopo quadri clinici sospetti o confermati, in particolare nelle fasi epidemiologiche iniziali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel tempo si è assistito a quadri epidemiologici diversificati tra le Regioni e addirittura tra le Province della stessa Regione e a diverse Direttive Regionali che hanno condotto a strategie diversificate nell’ambito del territorio nazionale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dato certo è che l’OS per rientrare al lavoro dopo infezione confermata deve essere GUARITO, così come già definito dalla Circolare del Ministero della Salute del 28 febbraio 2020:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Si definisce clinicamente guarito da COVID-19 un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da 2 COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia il medico competente del settore sanitario può dover gestire diversi scenari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           -Operatori sanitari con quadro clinico sospetto per Covid-19 a cui non sia stato effettuato tampone (non indicato dalle procedure nella fase di acuzie o perché hanno mancato di notificare le loro condizioni): si raccomanda di sottoporre ad almeno 1 tampone prima del rientro; in alternativa, solo in caso di quadro clinico lieve e di reale impossibilità ad eseguire il tampone, si può decidere di escludere dal lavoro fino ad almeno 3 giorni dalla guarigione clinica (scomparsa della sintomatologia senza farmaci) E almeno 10 giorni dall’inizio della sintomatologia. [CDC «Criteria for return to work for healthcare personal with suspected or confirmed COVID-19 (Interim Guidance) » April 30, 2020; WHO «Clinical management of COVID-19: interim guidance», May 27, 2020”; WHO “Criteria to release COVID-19 patients from isolation: Scientific brief” June 17, 2020].
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le evidenze dimostrano che, specialmente in pazienti con malattia lieve, raramente il virus può essere coltivato in campioni respiratori dopo 9 giorni dall'insorgenza dei sintomi, di solito accompagnato da livelli crescenti di anticorpi neutralizzanti e da una loro risoluzione; pertanto l'OMS ha modificato i criteri per la dimissione dall’isolamento. Secondo l’OMS infatti sembra sicuro liberare i pazienti dall'isolamento sulla base di criteri clinici, ovvero un tempo minimo di isolamento di 13 giorni, piuttosto che unicamente sui risultati ripetuti della PCR. È importante notare che i criteri clinici richiedono che i sintomi dei pazienti siano stati risolti almeno tre giorni prima del rilascio dall'isolamento, con un tempo minimo di isolamento di 13 giorni dall'insorgenza dei sintomi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           -Operatori sanitari con quadro clinico sospetto per Covid-19 risultati negativi al test diagnostico in corso di malattia: valutare l’opportunità di effettuare un secondo tampone di conferma dopo la risoluzione sintomatologica ai fini della riammissione in servizio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           -Operatori sanitari asintomatici con tampone positivo: 2 tamponi rinofaringei negativi per SARS-CoV2 effettuati a distanza di 24 ore ai fini della riammissione in servizio, non prima di 7 giorni dal riscontro di positività. Secondo l’OMS è possibile liberare dall’isolamento 10 giorni dopo test molecolare positivo per SARS-CoV2 (WHO “Criteria to release COVID-19 patients from isolation: Scientific brief” June 17, 2020).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           -Operatori sanitari sintomatici con tampone positivo: assenza di sintomatologia e 2 tamponi rinofaringei negativi per SARS-CoV2 effettuati a distanza di 24 ore ai fini della riammissione in servizio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al rientro al lavoro si raccomanda di adottare comportamenti massimamente protettivi per evitare nuovi contagi, quali ad esempio di indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del turno lavorativo almeno per 14 giorni dopo la scomparsa della sintomatologia e/o la negativizzazione del tampone. Inoltre in caso di attività che prevedano utilizzo di facciali filtranti si raccomanda di utilizzare i modelli senza valvola o di coprire il facciale con mascherina chirurgica. Infine è necessario informare il lavoratore in merito all’automonitoraggio del proprio stato di salute e alla richiesta di rivalutazione al medico del lavoro in caso di ricomparsa di sintomatologia sospetta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’operatore sanitario contagiato dovrà essere sottoposto obbligatoriamente a visita medica al rientro al lavoro solo se sono trascorsi oltre 60 giorni di assenza, ai sensi del D.lgs. 81/08 art 41 c. 2 lettera e-ter, oppure in caso di ricovero ospedaliero per COVID19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti, il Protocollo fra il Governo e le parti sociali (allegato al DPCM 26/04/2020, successivamente al DPCM 17/05/2020, infine al DPCM 11/06/2020) che prevede la visita medica al rientro al lavoro per tutti i lavoratori contagiati indipendentemente dalla durata della malattia, esclude specificamente dall’ambito di applicazione gli ambienti di lavoro sanitari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           D’altro canto la Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 sull’attività dei medici competenti nell’ambito dell’emergenza COVID, prevede la visita medica obbligatoria solamente per i lavoratori contagiati che sono stati sottoposti a ricovero ospedaliero.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nello specifico, la suddetta Circolare Ministeriale dice che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           «In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quindi nel settore sanitario la visita per rientro al lavoro viene effettuata obbligatoriamente solo in caso di assenza superiore a 60 giorni o in caso di ricovero, previa acquisizione documentale di certificazione di negativizzazione (anche se nella maggior parte dei casi i TOF vengono gestiti direttamente dai medici competenti del settore sanitario, in particolare delle Aziende Pubbliche), indipendentemente dalla durata di assenza della malattia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che gli operatori sanitari sono una categoria di lavoratori comunque esposti a rischio biologico specifico, che recentemente La Direttiva UE 2020/739 ha classificato SARSCoV‐2 come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3, e che pertanto l’operatore sanitario può comunque richiedere una visita ai sensi dell'art. 41, al comma 2, lettera c) per rischio biologico specifico, sia nel contesto del rientro al lavoro dopo COVID19, sia per segnalare condizioni patologiche di «ipersuscettibilità» nei confronti di COVID19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il settore sanitario rispetto alla gestione dell’emergenza COVID è alquanto peculiare rispetto agli altri settori lavorativi. Infatti, sia nell’ambito delle condizioni patologiche di «fragilità» che in occasione del rientro al lavoro dopo COVID, il medico competente della sanità si trova spesso di fronte a diverse criticità nella formulazione dell’idoneità e spesso alla necessità di mantenere l’operatore sanitario al lavoro, ad esempio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           • Professionalità specifica dell’operatore sanitario
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           • Difficoltà di ricollocazione dei lavoratori
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           • Carenza di personale sanitario
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           • Motivazioni economiche che influenzano il lavoratore
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           • Assenza di chiarezza sulle modalità di astensione dal lavoro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel settore sanitario è pertanto cruciale il ruolo del medico competente sia nella valutazione e gestione del rischio specifico, in collaborazione con il SPP aziendale, che nella formulazione e gestione dell’idoneità alla mansione specifica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci sono ulteriori punti chiave nel settore sanitario da rammentare nel caso di operatori sanitari “fragili” che continuano a svolgere la propria attività lavorativa. Il medico competente deve porre particolare attenzione ai seguenti punti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rigoroso rispetto delle precauzioni standard di biosicurezza. In assenza di ottimali condizioni di sicurezza i soggetti fragili non devono essere adibiti ad attività assistenziale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Evitare attività a rischio molto alto di esposizione a COVID (ad es. manovre che producono aerosol)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Non attività a rischio alto di esposizione a Covid 19 (attività assistenziale diretta a pazienti COVID sospetti o confermati). Se per le criticità precedentemente illustrate non evitabile, si raccomanda nell’ assistenza a paziente sospetto /confermato Covid (in via eccezionale) rigoroso uso di DPI anti Covid, come concordati con SPP.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Negli altri scenari di esposizione a COVID, i «fragili» possono lavorare mettendo in atto tutte le misure di prevenzione standard, da contatto, per droplet e per aerosol. Valutare insieme al Servizio di prevenzione e Protezione Aziendale le tipologie di DPI da adottare (in assenza di controindicazione all’uso degli stessi)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli O.S. “fragili” devono indossare la mascherina chirurgica anche nelle pause di ristoro e rispettare rigorosamente il distanziamento sociale e devono evitare interazioni con soggetti che non indossano la mascherina
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al momento della visita di rientro al lavoro il medico competente si troverà di fronte ad operatori sanitari in esiti di COVID manifestatosi in diversi quadri clinici e di conseguenza sulla base della gravità del quadro e quindi dei successivi esiti clinici anche la gestione del reinserimento lavorativo dovrà inevitabilmente essere differenziata.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I quadri clinici di presentazione del virus SARS CoV2 sono così classificati dall’ISS:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Asintomatici: Una persona trovata positiva al test perSARS-CoV-2 senza segni o sintomi apparenti di malattia.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Paucisintomatici: Una persona trovata positiva al test per SARS-CoV-2 con sintomi lievi (ad esempio malessere generale, lieve rialzo della temperatura corporea, stanchezza, ecc.).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Lievi: Una persona trovata positiva al test per SARS-CoV-2 con chiari segni e sintomi di malattia (malattia respiratoria) ma non abbastanza gravi da richiedere il ricovero ospedaliero.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Severi: Una persona trovata positiva al test per SARS-CoV-2 con chiari segni e sintomi di malattia (malattia respiratoria) abbastanza gravi da richiedere il ricovero ospedaliero.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Critici: Una persona risultata positiva al test per SARS-CoV-2 con chiari segni e sintomi di malattia (ad esempio, malattia respiratoria) e abbastanza gravi da richiedere il ricovero in Terapia Intensiva
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alla visita di rientro si propongono alcuni accertamenti sanitari, che potranno essere acquisiti (già effettuati dal lavoratore durante la convalescenza) oppure richiesti dal medico competente ai fini dell’espressione del giudizio d’idoneità da scegliere a seconda del quadro clinico di presentazione del COVID:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Esami ematochimici: emocromo completo con formula leucocitaria, fibrinogeno, tempo di protombina (PT), tempo di tromboplastina parziale (aPTT), LDH, CPK, Ddimero, profilo epatico e renale, glicemia, TSH.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rx torace/TC torace
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Walking test con valutazione della saturazione di ossigeno
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Emogasanalisi
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Consulenza pneumologica con prove di funzionalità respiratoria complete di DLCO
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Consulenza cardiologica con ECG basale ed eventuale ecocardiogramma
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Consulenza neurologica
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questionario specifico per disturbi della sfera emotiva ed eventuale colloquio con psicologo e/o psichiatra aziendale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si propone un algoritmo di ausilio per il medico competente nella formulazione del giudizio d’idoneità alla mansione specifica in occasione della visita al rientro al lavoro degli operatori sanitari dopo malattia da COVID19. Alcune raccomandazioni per i medici competenti nella formulazione e nella gestione di tale giudizi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si raccomanda di effettuare le valutazioni con l’ausilio degli specialisti di riferimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sarebbe auspicabile l’attivazione di un’equipe multidisciplinare finalizzata al follow up dell’operatore sanitario che rientra al lavoro dopo patologia COVID19. Situazione particolarmente privilegiata nell’ambito delle aziende sanitarie.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si raccomanda la collaborazione con Servizio di Prevenzione e Protezione e con il responsabile diretto dell’operatore sanitario al fine di valutare l’attuazione delle possibili misure preventive
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Si propone rivalutazione dell’idoneità a distanza di 3/6 mesi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Valutare eventuali condizioni post-infettive che si configurino in stati di cosiddetta "fragilità" che potrebbero richiedere anche come scelta limite l'allontanamento dal lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sappiamo che il virus SARS CoV2 si presenta come patologia multiorgano e che i principali organi bersaglio sono l’apparato respiratorio e cardiovascolare. Importanti sono inoltre le ripercussioni sulla sfera psichica con possibile sviluppo di quadri depressivi e di disturbi posttraumatici da stress, come già evidenziato in passato per sindromi respiratorie acute, soprattutto nei casi di lunghi ricoveri ospedalieri e di ricoveri in unità di terapia intensiva.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In caso di esiti di polmonite interstiziale, risulta importante la valutazione dell’idoneità all’utilizzo delle protezioni respiratorie necessarie per svolgere l’attività lavorativa in ambito sanitario durante la fase emergenziale, ma anche per svolgere qualsiasi attività con esposizione ad agenti infettivi a trasmissione respiratoria.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pertanto in caso di rientro al lavoro in presenza di deficit di funzionalità respiratoria e di saturazione, per la controindicazione all’utilizzo sia dei facciali filtranti che delle mascherine chirurgiche, si suggerisce di evitare che l’OS svolga attività assistenziale diretta durante tutta la fase emergenziale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In caso di interstiziopatia con deficit di funzionalità respiratoria ma normale saturazione, si suggerisce di evitare attività lavorative con esposizione a rischio alto e molto alto di COVID, quali attività assistenziale o diagnostica su casi sospetti/confermati e attività con esposizione ad aerosol.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Negli altri casi si raccomanda di valutare insieme al SPP e ai responsabili della gestione personale le misure di prevenzione più adeguate, sia strutturali che organizzative, non solo la scelta dei DPI.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In caso di esiti di patologia cardiovascolare, che come sappiamo da studi recenti si manifesta in circa il 40% dei casi ricoverati, risulta opportuno valutare eventuali limitazioni anche temporanee al lavoro notturno e alle attività lavorative con esposizione a rischio alto e molto alto di COVID, al fine di prevenire eventuale reinfezione ad oggi non ancora escludibile
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lo stesso per gli esiti psichiatrici quali la depressione o il disturbo post-traumatico da stress, sia a causa delle eventuali terapie farmacologiche che della difficoltà emotiva a rientrare a lavorare a contatto con i malati COVID.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il monitoraggio clinico del lavoratore contagiato
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come anticipato in premessa, si propone un’attività di monitoraggio nel tempo attraverso ambulatori specialistici di medicina del lavoro, che possono svolgere accertamenti di II livello in aiuto ai medici competenti che svolgono il proprio ruolo nelle aziende non sanitarie del territorio. All’interno delle aziende sanitarie i medesimi percorsi possono essere attivati attraverso equipe multidisciplinari che si occupano del reinserimento lavorativo e del follow up del lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Presentiamo quindi due pubblicazioni recenti che ci possono aiutare nel delineare una proposta operativa di follow up.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il primo è uno studio della British Thoracic Society sul follow up respiratorio di pazienti con quadro clinico e radiologico di polmonite da COVID19. La pubblicazione presenta un algoritmo di follow up separato per i pazienti che richiedono il ricovero in terapia intensiva e quelli con polmonite COVID-19 grave rispetto a quelli con malattia lieve o moderata. I presupposti di tale distinzione sono i seguenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I pazienti ricoverati in terapia intensiva con SARS avevano una funzione polmonare significativamente inferiore (capacità vitale forzata (FVC), capacità polmonare totale (TLC) e fattore di trasferimento del polmone per il monossido di carbonio (TLco) rispetto a quelli curati nei reparti generali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È possibile che una parte dei sopravvissuti alla terapia intensiva in terapia intensiva COVID-19 soffra di menomazioni fisiologiche persistenti e di anomalie radiologiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Complicazioni cardiache, renali e neurologiche possono essere prevalenti e quindi considerate in un follow-up specialistico dedicato
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo gli Autori i pazienti con infezione confermata da COVID-19 senza evidenza radiologica di polmonite virale o quelli la cui radiologia si normalizza al momento della dimissione ospedaliera non hanno bisogno di un follow-up.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel caso 1) pazienti ricoverati per cure ospedaliere con diagnosi clinico-radiologica di polmonite COVID-19 che hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva o che sono stati curati in reparto con polmonite grave, vengono proposti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             A 4-6 settimane dalla dimissione valutazione clinica olistica "Post-COVID-19" (verosimilmente il lavoratore non sarà ancora rientrato al lavoro)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             A 12 settimane visita con RX torace e valutazione della sintomatologia respiratoria
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Se ci sono cambiamenti radiologici e / o prove di deterioramento fisiologico, considerare una TAC volumetrica ad alta risoluzione e un angiogramma polmonare per valutare la presenza di malattia polmonare sia interstiziale che embolia polmonare.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se il quadro RX non è dirimente e/o sono presenti sintomi respiratori, si propongono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Test di funzionalità respiratoria completo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Walk test con valutazione della saturazione di ossigeno
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ecocardiogramma
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Campione di espettorato per l'analisi microbiologica
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Valutare la necessità di ricorrere ai servizi di riabilitazione se non è già stato fatto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Nel caso 2) pazienti con una diagnosi clinico-radiologica di polmonite COVID-19 da lieve a moderata, si propone follow-up con RX torace a 12 settimane dalla dimissione dall'ospedale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se RX dimostra una risoluzione completa (o piccoli cambiamenti insignificanti come l'atelettasia) il follow-up radiologico termina.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per i pazienti con anomalie RX significative persistenti a 12 settimane, gli Autori suggeriscono visita medica e esami completi della funzionalità polmonare. I pazienti che presentano persistenti anomalie significative sul 2° RX e/o test di funzionalità polmonare anormali e/o inspiegabili e significativi di dispnea effettuare:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           TC volumetrica ad alta risoluzione e un angiogramma polmonare (CTPA) per valutare la presenza di ILD e PE.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Walk test con valutazione della saturazione di ossigeno
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ecocardiogramma
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tutti i casi valutare comunque la necessità di fisioterapia respiratoria.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La seconda pubblicazione, ancora in fase di stampa, propone “The Post-COVID-19 Functional Status (PCFS) Scale: a tool to measure functional status over time after COVID-19“ un metodo per valutare le limitazioni funzionali post COVID19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I contagiati vengono sottoposti nel tempo ai seguenti quesiti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1) Sei in grado di vivere da solo senza assistenza? (mangiare, lavarsi, camminare da soli)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2) Ci sono attività a casa o al lavoro che non sei più in grado di svolgere da solo?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3) Soffri di sintomi quali panico, depressione o ansia?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           4) Hai bisogno di evitare o ridurre alcune attività o distribuirle nel tempo?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sulla base delle risposte si classifica il paziente in 5 classi funzionali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           -Classe 0= nessuna limitazione funzionale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           -Classe 1= limitazioni funzionali di scarso significato
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           -Classe 2= lievi limitazioni funzionali
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           -Classe 3= moderate limitazioni funzionali
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           -Classe 4= gravi limitazioni funzionali
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sulla base delle attuali evidenze di letteratura, proponiamo il seguente protocollo di follow up:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I lavoratori con infezione confermata da COVID-19 senza evidenza radiologica di polmonite virale o quelli la cui radiologia si normalizza al momento della dimissione ospedaliera non hanno verosimilmente bisogno di follow-up
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             I lavoratori in esiti di quadri clinici di COVID 19 di tipo severo e critico potrebbero essere sottoposti a follow-up attraverso ambulatori specialistici di Medicina del Lavoro, che possano garantire accertamenti di 2° livello attraverso l’ausilio di equipe multispecialistica, che indirizzino verso eventuali percorsi di fisioterapia respiratoria e che orientino i medici competenti nell’espressione del giudizio d’idoneità nel reinserimento lavorativo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Timing: 3/6 mesi-2 anni-5 anni dalla dimissione ospedaliera
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Accertamenti: test di funzionalità polmonare completi di DLCO, walking-test di 6 minuti con ossimetria a riposo e da sforzo, imaging del torace (RX/TC torace), valutazione psicologica e della qualità della vita (ad es. The Post-COVID-19 Functional Status (PCFS) Scale), Test da sforzo cardiopolmonare
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Considerato che il COVID è Una patologia multiorgano, di cui ad oggi si conosce prevalentemente il quadro di presentazione polmonare, il protocollo proposto non può considerarsi esaustivo, nel tempo potrebbero aggiungersi accertamenti di follow up per il monitoraggio della funzionalità dei diversi organi target (cardiovascolare, neurologico, renale) che possono avere ripercussioni sulla capacità lavorativa e sulla idoneità alla mansione. Complicazioni cardiache, renali e neurologiche dovranno essere considerate in follow-up specialistici dedicati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Commissione Permanente SIML “Medici della Sanità”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           LA GESTIONE DELL’OPERATORE SANITARIO CONTAGIATO E IL MONITORAGGIO CLINICO DEL LAVORATORE CONTAGIATO. INDICAZIONI AD INTERIM
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+Rientro+a+lavoro.jpg" length="8622" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 12:01:59 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-gestione-dei-casi-covid-in-ambito-sanitario</guid>
      <g-custom:tags type="string">covid operatore sanitario,Protocollo sicurezza anticontagio,Rischio COVID-19,rischi operatore sanitario,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,gestione casi covid,Rischio Biologico,tampone covid,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio COVID 19,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+Rientro+a+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: UN METODO SUVA PER LA SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-un-metodo-suva-per-la-sicurezza</link>
      <description>La valutazione e riduzione del rischio per i fabbricanti delle macchine e i responsabili della loro immissione in commercio. Le misure integrate nella progettazione, le misure di protezione e il metodo a tre stadi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sicurezza delle macchine: in che modo è possibile ridurre i rischi?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La valutazione e riduzione del rischio per i fabbricanti delle macchine e i responsabili della loro immissione in commercio. Le misure integrate nella progettazione, le misure di protezione e il metodo a tre stadi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al tema della sicurezza delle macchine e di quanto devono fare i fabbricanti e i responsabili della loro immissione in commercio - secondo quanto previsto dalla Direttiva macchine - un documento elvetico si sofferma sulla riduzione del rischio che “deve tenere conto dei quattro aspetti di seguito riportati in ordine di priorità:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Sicurezza della macchina durante tutte le fasi del suo ciclo di vita
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Macchina in condizioni idonee per lo svolgimento della sua funzione
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Facilità d'uso della macchina
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Costi di fabbricazione, funzionamento e smontaggio della macchina”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Chiaramente l'eliminazione del pericolo “ha la priorità massima. Se non è possibile, devono essere ridotti entrambi gli elementi di rischio (gravità del danno e probabilità di accadimento)”. E grazie alla “determinazione delle cause e alla conoscenza degli elementi di rischio forniti dalla stima del rischio, facendo riferimento alle norme armonizzate, è possibile stabilire misure di protezione adeguate”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            A presentare in questi termini la riduzione del rischio nelle macchine è il documento - elaborato dall’Istituto elvetico per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni ( Suva) - “ Valutare e ridurre i rischi. Metodo Suva per le macchine. Guida alla valutazione e alla riduzione del rischio per i fabbricanti e i responsabili dell'immissione in commercio”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento riporta una procedura pratica per la valutazione e la riduzione del rischio e, a questo proposito, indica che la scelta delle misure di protezione può avvenire in base ad un metodo a tre stadi:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             misura di protezione integrata nella progettazione,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             protezioni e misure di protezione complementari,
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             informazioni per l'uso.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le misure integrate nella progettazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il primo stadio proposto dal documento riguarda la misura di integrata nella progettazione (dove con ‘integrata’ si intende ‘aderente, interna’).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che una misura di protezione integrata nella progettazione “elimina i pericoli o riduce i rischi sfruttando le caratteristiche di progettazione della macchina stessa e/o l'interazione tra le persone esposte e la macchina”. E le misure di protezione integrate nella progettazione “mantengono verosimilmente la loro efficacia per tutta la durata del ciclo di vita della macchina”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo senso una misura di protezione integrata nella progettazione “è la prima e più importante fase del processo di riduzione del rischio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             perché rappresenta l'unica possibilità di eliminare completamente i pericoli
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             perché, a differenza delle misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni tecniche, anche se ben progettate, possono presentare un guasto o essere eluse mentre le informazioni per l'uso potrebbero non essere osservate”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le protezioni e le misure di protezione complementari
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il secondo stadio riguarda le protezioni e le misure di protezione complementari.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che si devono applicare protezioni tecniche “quando una misura di protezione integrata nella progettazione non consente di eliminare i pericoli o di ridurre adeguatamente i rischi. Tali protezioni comprendono i ripari e i dispositivi di protezione”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi che “i ripari, ossia rivestimenti, ripari interbloccati o ripari regolabili, formano barriere fisiche che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, mentre i dispositivi di protezione (ad es. barriere fotoelettriche, dispositivi di comando a due mani, ecc.) sono barriere immateriali. Con queste misure di protezione l'accesso alla zona di pericolo è sempre possibile. Di conseguenza, i dispositivi di protezione devono disattivare il pericolo prima che possa essere raggiunta la zona di pericolo”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala inoltre che:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “tra i dispositivi di protezione figurano anche le misure volte a garantire la stabilità (es. bulloni di aggancio o limitatori di movimento) e i dispositivi di controllo di coppia e sovraccarico”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “all'occorrenza devono essere adottate misure di protezione complementari (ad esempio dispositivi per l'arresto di emergenza). Tuttavia, le misure di protezione complementari non devono mai essere impiegate al posto delle protezioni tecniche”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “le protezioni e le misure di protezione complementari isolano le persone dall'effetto di un pericolo. Pertanto, nella scelta delle misure di protezione, si deve tenere conto degli interventi sulla macchina necessari e se le misure tendono a ostacolarli, sia in caso di uso previsto che di uso scorretto prevedibile della macchina”; 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “le protezioni e misure di protezione complementari di per sé non hanno effetti sul pericolo bensì impediscono solo l'evento pericoloso. In caso di anomalia di tali misure di protezione, può verificarsi lo stesso danno che si sarebbe prodotto senza la loro implementazione. Di conseguenza, le protezioni e misure di protezione complementari influenzano unicamente la probabilità del danno, non la sua gravità”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella scelta e progettazione di protezioni e misure di protezione complementari occorre poi “considerare quanto segue:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Individuare e tenere conto delle circostanze che possono comportare un'anomalia della misura di protezione” (un allegato del documento si sofferma sulle indicazioni relative alle anomalie delle funzioni di sicurezza nei sistemi di comando).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Fare in modo che le misure di protezione ostacolino il meno possibile la produzione e l'uso.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Assicurarsi che le misure di protezione non vengano disattivate ed eluse.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Adottare misure di protezione di durata adeguata.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Optare per misure di protezione facili da mantenere nel regolare stato di funzionamento, altrimenti potrebbe esservi uno stimolo a neutralizzare ed eludere la misura di protezione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Confrontare la misura di protezione prevista con misure di protezione alternative applicando la procedura della stima del rischio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza e le informazioni per l’uso
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo al terzo stadio: le informazioni per l'uso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che se, “nonostante l'adozione di misure di protezione integrate nella progettazione nonché protezioni e misure di protezione complementari, i rischi permangono, le informazioni per l'uso devono segnalare i rischi residui nonché contenere almeno quanto segue:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             procedure operative per l'uso sicuro della macchina
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la formazione necessaria per il personale che utilizza la macchina o altre persone che possono essere esposte ai pericoli associati alla macchina
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le informazioni, compresi gli avvertimenti sui rischi residui nelle diverse fasi del ciclo di vita della macchina
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la descrizione di ogni dispositivo di protezione individuale raccomandato, inclusi i dettagli sul loro utilizzo e sulla formazione richiesta”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che le informazioni per l'uso “non devono sostituirsi alle misure di protezione integrate nella progettazione, alle protezioni o alle misure di protezione complementari”. E l'affidabilità delle informazioni per l'uso “è inferiore rispetto alle misure di protezione integrate nella progettazione, alle protezioni e misure di protezione complementari. Occorre tenerne conto nella stima del rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Come funziona il metodo a tre stadi
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica dunque che con il metodo a tre stadi, a ogni stadio “si valuta se le misure di protezione adottate consentono di ottenere la riduzione del rischio prevista. In caso contrario, si attuano le misure di protezione dello stadio successivo. Qualora non si ottenga la riduzione del rischio prevista neanche dopo il terzo stadio, è necessario determinare nuovamente i limiti della macchina”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento indica poi che occorre verificare anche “se le misure di protezione adottate generano nuovi pericoli. In caso affermativo, bisogna valutare, stimare ed eventualmente ridurre i rischi correlati a questi pericoli”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva la procedura di riduzione del rischio si considera conclusa quando la ponderazione del rischio residuo – “ponderazione del rischio” che è presentata nel documento nel capitolo 8 – “può essere valutata sufficiente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale del documento che oltre ad affrontare vari aspetti relativi alla valutazione dei rischi (preparazione, procedura, valutazione, …), riporta ulteriori dettagli sulla riduzione dei rischi con riferimento a:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             misure di protezione e rischio di danni alla salute a lungo termine
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             riduzione del rischio in caso di misure di protezione con funzioni di sicurezza di sistemi di comando.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           N.B.: Se alcuni riferimenti legislativi e alcune indicazioni contenute nei documenti di Suva riguardano la realtà elvetica, i suggerimenti indicati e le informazioni riportate sono comunque utili per migliorare la valutazione e la riduzione dei rischi correlati all’utilizzo delle macchine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Suva, “ Valutare e ridurre i rischi. Metodo Suva per le macchine. Guida alla valutazione e alla riduzione del rischio per i fabbricanti e i responsabili dell'immissione in commercio”, a cura di Mauritius Bollier (Settore tecnica), edizione marzo 2017.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg" length="68830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 09:35:17 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-un-metodo-suva-per-la-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,infortunio macchine e attrezzature,Direttiva macchine,macchine e attrezzature,rischio macchine,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: I DPI PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE NELLE SCUOLE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-i-dpi-per-gli-addetti-alle-pulizie-nelle-scuole</link>
      <description>Indicazioni sulle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche con riferimento anche all’emergenza COVID-19. Focus sui dispositivi di protezione individuale, sulla loro consegna e sul rischio di usura.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Riapertura delle scuole: i dispositivi necessari per le attività di pulizia
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           Indicazioni sulle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche con riferimento anche all’emergenza COVID-19. Focus sui dispositivi di protezione individuale, sulla loro consegna e sul rischio di usura.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature (guanti, occhiali di protezione, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.) che permettono di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. E il loro utilizzo è importante quando, malgrado l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi "residui" non sono eliminati o ridotti a livelli accettabili e devono essere ulteriormente contenuti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare con queste parole l’importanza dei dispositivi di protezione individuale anche nelle attività di pulizia, sanificazione e disinfezione delle scuole, specialmente in questa fase di emergenza COVID-19, è una pubblicazione Inail “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso” a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La pubblicazione che ci permette di fornire utili informazioni in questo periodo di riapertura delle scuole e favorire una pulizia, disinfezione e sanificazione in grado di prevenire e ridurre la diffusione di malattie e di infezioni in ambiente scolastico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I dispositivi di protezione individuale per la pulizia nelle scuole
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver ricordato la classificazione dei DPI in tre categorie di rischio ( Regolamento UE 2016/425), il documento Inail segnala che “nell’attività di pulizia e sanificazione, essenzialmente è necessario proteggersi dagli agenti chimici e da eventuale presenza di agenti biologici”. In particolare il contatto con gli agenti biologici “può avvenire in vari modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche tramite morsi, graffi e punture di insetti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È dunque necessario – continua il documento - utilizzare i “DPI specifici più idonei a prevenire le diverse modalità di infezione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Protezione delle mani: sono costituiti da guanti per la protezione da agenti chimici, agenti biologici, tagli, traumi meccanici, ecc. L’impiego è richiesto in attività di pulizia, disinfezione, ma anche per la manipolazione di sostanze chimiche o di oggetti taglienti, per la manutenzione di arredi o apparecchiature e per la movimentazione di carichi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Protezione degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego può rendersi necessario in attività con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a radiazioni e sorgenti luminose (saldatura, lavori in officine meccaniche) manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto con agenti biologici, ecc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere, le semi-maschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. Trovano indicazione negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e/o presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie in una determinata concentrazione o di agenti biologici trasmissibili per via aerea. L’impiego di DPI respiratori può trovare indicazione nelle attività di dispersione di prodotti chimici, presenza di CO, ossido di azoto in luoghi chiusi, ecc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DPI degli arti inferiori: sono principalmente costituiti da calzature, che possono essere di sicurezza, di protezione o da lavoro e sono destinate a proteggere da:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             contaminazione da materiale biologico (solitamente medici, biologi, infermieri, ausiliari, tecnici, operatori sanitari ecc., in caso di pandemia anche gli addetti alle pulizie);
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato da lubrificanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sversamenti di prodotti chimici (biologi, chimici, tecnici di laboratorio, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lesioni alla pianta del piede dovute a perforazione della suola da parte di oggetti appuntiti quali chiodi, schegge di legno o altro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            schiacciamento della punta del piede per caduta accidentale di materiale dall’alto o con movimenti incauti di attrezzature da lavoro o carrelli elevatori (magazzinieri, tecnici di farmacia, operatori addetti alla manutenzione, operatori di cucina ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato (operatori di mensa, addetti alla preparazione e distribuzione pasti, collaboratori scolastici, ecc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La consegna dei dispositivi e la necessità di idonea manutenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver riportato alcune indicazioni sui dispositivi/attrezzature che non sono da confondere con i DPI (ad esempio le attrezzature fabbricate per uso privato contro le condizioni atmosferiche o gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore) il documento si sofferma sulla consegna dei DPI.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che i DPI “sono consegnati dal Datore di lavoro o suo delegato ai dipendenti in base alle caratteristiche dei dispositivi stessi e all’uso che ciascun lavoratore ne fa durante l’attività lavorativa. Sulla base di queste informazioni il Datore di lavoro deve provvedere ad un acquisto in un numero che non solo tiene conto delle necessità attuali, ma anche di eventuali scorte”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre i dispositivi di protezione individuale “devono essere consegnati al dipendente, previa attestazione di consegna tramite firma e indicazione della data, in modo da distribuire in numero adeguato se monouso o poterli sostituire a tempo debito in caso di dispositivi riutilizzabili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Senza dimenticare che anche questi dispositivi “subiscono l’usura dovuta a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            invecchiamento del materiale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancata o parziale manutenzione dello stesso;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulizia”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È infatti di primaria importanza che il “datore di lavoro definisca dei sistemi di manutenzione e controllo degli stessi, nonché di monitoraggio circa l’usura dei dispositivi e la loro sostituzione in tutti i casi in cui non è possibile garantirne il corretto funzionamento o entro i termini di ‘scadenza’ definiti dal costruttore. Al personale, inoltre, devono essere consegnati i DPI nel momento in cui è terminata la scorta personale consegnata, nel caso di dispositivi monouso, o su richiesta del lavoratore nel caso di malfunzionamento o di rottura”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, in conclusione, che il documento si sofferma anche sulla scelta delle protezioni durante l’emergenza COVID-19 e sulla formazione necessaria per i lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”, a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia, Attività istituzionali), edizione 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="7133" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2020 06:29:38 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-i-dpi-per-gli-addetti-alle-pulizie-nelle-scuole</guid>
      <g-custom:tags type="string">Mascherina chirurgica,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,addetto alle pulizie,Protocollo anticontagio scuole,Dispositivi di Protezione Individuale,pulizia e sanificazione,Consulenza sicurezza covid-19,DPI addetto pulizie,81/08,Mascherina FFP2,D.Lgs. 81/08,rischi attività pulizia,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio COVID 19,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-datore-di-lavoro-dirigenti-e-preposti</link>
      <description>L’organizzazione della vigilanza attraverso la preposizione di soggetti deputati e la previsione di procedure: il perimetro e le modalità di esercizio degli obblighi di vigilanza in relazione ai ruoli secondo la giurisprudenza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La vigilanza del datore di lavoro mediante i dirigenti e i preposti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’organizzazione della vigilanza attraverso la preposizione di soggetti deputati e la previsione di procedure: il perimetro e le modalità di esercizio degli obblighi di vigilanza in relazione ai ruoli secondo la giurisprudenza
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         .
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una sentenza di quest’anno (Cassazione Penale, Sez.IV, 17 gennaio 2020 n.1683) ribadisce un principio ormai più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui, se da un lato è pacifico che “alla luce della normativa prevenzionistica vigente, sul datore di lavoro grava l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi l’osservanza di tali misure da parte dei lavoratori, ciò nondimeno “nella maggioranza dei casi, tuttavia, la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare - prosegue la Corte - “i primi attuano le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa [art.2, co.1, lett.d), d.lgs.n.81 del 2008]; i secondi sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa [art.2, co.1, lett.e), d.lgs. n.81 del 2008].”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Conseguenza ne è che, “pertanto, già nel tessuto normativo è prevista la vigilanza del datore di lavoro attuata attraverso figure dell’organigramma aziendale che - perché investiti dei relativi poteri e doveri - risultano garanti della prevenzione a titolo originario.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il principio sancito da questa pronuncia è chiaro: “il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez.4, n.14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv.275577).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo punto la Cassazione precisa che, così come vale più in generale per gli altri obblighi prevenzionistici, “anche in relazione all’obbligo di vigilanza, le modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo che viene in considerazione; il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez.4, n.26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv.272960, in un caso di omicidio colposo; in conformità, in un’ipotesi di lesioni colpose, Sez.4, n.18638 del 16/01/2004, Policarpo, Rv.228344; principio risalente a Sez.4, n.17941 del 16/11/1989, Raho, Rv.182857).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche in una interessante sentenza dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 4 aprile 2019 n.14915) la Corte ha avuto modo di sottolineare che “è indubbio che, alla luce della normativa prevenzionistica vigente (già ai tempi del commesso reato), sul datore di lavoro gravi l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi che tali misure vengano osservate dai lavoratori. Ma nella maggioranza dei casi la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro.  […]
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche in relazione all’obbligo di vigilanza, le modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo che viene in considerazione; il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo punto la Cassazione, in questa sentenza del 2019, ha aggiunto quanto segue: “ma quanto alle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (e viceversa).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque - ha concluso anche questa sentenza - “l’assunto può essere sintetizzato nel seguente principio di diritto:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           "l’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda nello specifico l’attività di vigilanza esercitata dal preposto, resta poi fermo il principio secondo cui, come ricordato da un’altra pronuncia dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 18 luglio 2019 n.31863), “il preposto ha la funzione di verificare e garantire il rispetto delle regole di cautela nell’esecuzione delle prestazioni lavorative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Laddove un evento lesivo dipenda dalla violazione di questo suo obbligo, “la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile (ex multis Sez.4, n.37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv.254365; conforme Sez.4, n.3787 del 17/10/2014 dep. il 2015, Bonelli, Rv.261946).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Corte, da ciò deriva che “pertanto il limite esogeno delle responsabilità collegate all’esercizio della funzione di preposto deve essere individuato nella abnormità ed eccezionalità della condotta del lavoratore, non essendo ipotizzabile una dismissione della posizione di garanzia in rapporto ad un’attività che è stata comunque svolta dal lavoratore nell’ambito dell’azienda sulla base di direttive impartire dal datore di lavoro o da chi abbia assunto di fatto tale veste.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ importante a questo punto definire il perimetro degli obblighi secondo i dettami giurisprudenziali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sul tema della distribuzione delle responsabilità in tema di vigilanza tra datore di lavoro, dirigente e preposto, la Cassazione ribadisce costantemente che “ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (così questa sez.4, n.24136 del 6/5/2016, Di Maggio ed altri, Rv.266853 nella cui motivazione si è precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l’organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l’organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio).” (Cassazione Penale, Sez.IV, 1 agosto 2016 n.33630.)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Concludiamo ora questa breve analisi - condotta come sempre senza pretese di esaustività - con due esempi concreti nonché, sotto il profilo del comportamento adottato, di segno opposto in materia di organizzazione della vigilanza da parte del datore di lavoro (riportati in sintesi; per i dettagli si rinvia alle sentenze integrali).  
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partendo da Cassazione Penale, Sez.IV, 14 novembre 2019 n.46194, “nel caso di specie, l’obbligo di sorvegliare l’area di lavoro incombeva direttamente al preposto, deputato a governarne gli specifici rischi. L’infortunio, invero, era per l’appunto occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa. In conseguenza, nessun rimprovero può essere mosso al datore di lavoro, atteso che egli aveva redatto un Piano di Sicurezza e nominato i preposti e che il medesimo Piano aveva previsto il rischio di caduta di materiali dall’alto e stabilita una specifica procedura operativa relativa alla pulizia ed allo sgombero dei materiali dalle aree di lavoro, comunicata a tutti i lavoratori, stabilendo uno specifico obbligo di vigilanza in capo ai preposti, cui era demandato il controllo delle aree di lavoro al termine di ogni turno.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Di converso, in Cassazione Penale, Sez.IV, 19 giugno 2019 n.27210, “l’evento è stato imputato a V.M.D., in qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro, per avere delegato, quale preposto alla sicurezza sul cantiere, un soggetto professionalmente inadeguato (C., neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere), per aver organizzato e ripartito il lavoro e le competenze in maniera negligente e poco trasparente, “creando incertezza su chi fosse investito di fondamentali responsabilità prevenzionistiche” (p.14 sentenza primo grado); per non aver vigilato sull’adempimento dei compiti da parte del preposto alla sicurezza C., il quale “nell’ultimo periodo .. si occupava sempre meno persino di partecipare alle riunioni inerenti la sicurezza convocate dal coordinatore della sicurezza, cui faceva partecipare il giovane collaboratore A.R.”.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo caso “i giudici di merito hanno, dunque, congruamente individuato il collegamento eziologico tra la posizione di garanzia di V.M.D., nella sua qualità di legale rappresentante della D. s.p.a., e l’infortunio, riconducendo la violazione della regola cautelare di cui all’art.146 del d.lgs.n.81 del 2008 proprio alla inefficiente organizzazione aziendale, che aveva condotto al conferimento della delega ad un soggetto del tutto inesperto, ed alla omessa vigilanza sull’attività del preposto, peraltro, privo degli adeguati requisiti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva, nella ricostruzione dei giudici di merito, l’infortunio era prevedibile ed evitabile con una corretta organizzazione aziendale ed una diligente vigilanza sul preposto alla sicurezza, che, al contrario, V.M.D. non ha assicurato.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           [Per quanto concerne l’esistenza o meno di tale presunta “ delega di funzioni” si rinvia al testo integrale della sentenza che analizza tale questione nel dettaglio; si ritiene qui sufficiente, ai fini dell’esempio, che vengano riscontrate la culpa in eligendo e la culpa in vigilando in capo al datore di lavoro predetto.]
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020, - Prassi contra legem nelle operazioni di sollevamento e di carico delle casseforme. Responsabilità di un preposto
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 14915 del 04 aprile 2019 - Operaio travolto da un manufatto in cemento. L'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 31863 del 18 luglio 2019 - Infortunio in quota durante il posizionamento di cartelli con l'utilizzo di un carrello elevatore. Responsabilità dei preposti per omessa sorveglianza sulle attività.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 33630 del 01 agosto 2016 (u. p. 20 luglio 2016) -  Pres. Bianchi – Est. Pezzella - Ric. B. G. M..  - Un infortunio é generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto se legato ala concreta esecuzione dei lavori, a quella del dirigente se dovuto alla organizzazione e del datore di lavoro se derivante da scelte gestionali di fondo.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 46194 del 14 novembre 2019 - Caduta di una pompa idraulica manuale. Appartiene al preposto la sfera di responsabilità dell’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 27210 del 19 giugno 2019 - Omesso controllo della chiusura della soletta e caduta. La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza sull'attività del preposto, peraltro privo degli adeguati requisiti
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg" length="57436" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 11 Sep 2020 07:41:11 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-datore-di-lavoro-dirigenti-e-preposti</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,condanna datore di lavoro,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,sentenze dirigente,Consulenza sicurezza sul lavoro,sentenze preposto</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA PULIZIA NELLE SCUOLE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-pulizia-nelle-scuole</link>
      <description>Le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche con riferimento anche all’emergenza COVID-19. Focus sulle attrezzature, sui rischi chimici, sulla disinfezione e sulle norme per la pulizia di ambienti non sanitari.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Pulizia e disinfezione nelle scuole: attrezzature, rischi e normativa
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche con riferimento anche all’emergenza COVID-19. Focus sulle attrezzature, sui rischi chimici, sulla disinfezione e sulle norme per la pulizia di ambienti non sanitari.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione all’attuale fase di riapertura delle scuole e alle esigenze, in tempi di pandemia COVID-19, di idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, torniamo a presentare un documento Inail che sottolinea come queste attività rappresentino “interventi primari di prevenzione della diffusione di malattie e di infezioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le attrezzature per la pulizia e la corretta disinfezione nella scuola
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento – a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia) – non affronta solo i temi generali e organizzativi ma presenta anche alcune informazioni generali utili nello specifico in ogni realtà scolastica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura (si sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Scope trapezoidali e scope tradizionali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Asta pulivetro, vello lavavetro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sistema MOP (sistema di lavaggio adatto sia alle grandi che alle piccole superfici). Si sottolinea “la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti didattici in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.) e uno per la cucina e il locale refezione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, scarpe antiscivolo).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Macchina lava – asciuga pavimenti, ove possibile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Aspirapolvere, ove necessaria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Soffiatore, aspiratore, trituratore foglie.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavatrice (ove possibile)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla manutenzione si ricorda poi che tutto il materiale per la pulizia “deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini possono essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l’uso di materiale monouso. Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere lavati con acqua calda e disinfettati. Si consiglia di utilizzare il lavaggio in lavatrice ad alta temperatura (maggiore di 60° C) che consente una più efficace pulizia e una adeguata disinfezione a calore”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che l’uso della lavatrice “presenta alcuni vantaggi: si evita l'uso di disinfettanti chimici, si abbreviano le procedure di pulizia del materiale lavabile, si riduce il ricorso a materiale monouso. In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti, avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno dai materiali utilizzati in altri ambienti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi di “evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (10-20 minuti)”. E, anche con riferimento all’attuale emergenza COVID-19, si indica che “tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La conservazione delle attrezzature e il rischio chimico
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento interviene poi su alcuni aspetti operativi che riguardano anche il rischio chimico in ambiente scolastico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che per la conservazione delle attrezzature è necessario individuare “un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Bisogna “mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con relative schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili e consultabili”. E “dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È poi fondamentale “etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell'utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle attrezzature da parte del personale assegnato per le sostituzioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riportano poi alcune indicazioni sul travaso di prodotti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi o in forma solida da sciogliere o necessita una diluizione), i nuovi contenitori devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto la classificazione di rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La normativa sulla pulizia di ambienti non sanitari
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo infine alcune indicazioni tratte dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 che   fornisce informazioni anche sulla pulizia di ambienti non sanitari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che in stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari “dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che tutte le operazioni di pulizia “devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e deve seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine “vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina (o prodotti a base di ipoclorito di sodio)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, in conclusione, che il documento si sofferma anche sui dispositivi di protezione personale e sul loro utilizzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”, a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia, Attività istituzionali)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sanificazione+COVID-19.jpg" length="9403" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 10 Sep 2020 07:21:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-pulizia-nelle-scuole</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Protocollo anticontagio scuole,pulizia e sanificazione,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio COVID 19,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL NUOVO DPCM DEL 7 SETTEMBRE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-nuovo-dpcm-del-7-settembre</link>
      <description>Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 conferma le principali misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e riporta alcune modifiche e novità negli allegati. Le misure specifiche nel trasporto pubblico.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Proroga delle misure per il Covid-19: le novità del DPCM del 7 settembre
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
             Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 conferma le principali misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e riporta alcune modifiche e novità negli allegati. Le misure specifiche nel trasporto pubblico.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica continua, incessante, la produzione normativa per il contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È stato firmato e, ieri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un documento che per lo più conferma le decisioni già prese con precedenti decreti in materia COVID-19, ad esempio le mascherine da indossare nei luoghi pubblici al chiuso, ma che riporta alcune novità e/o specifiche indicazioni in relazione ad ambiti particolari come la scuola, i servizi educativi per l’infanzia, il trasporto pubblico e gli obblighi per chi rientra da paesi considerati a rischio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Innanzitutto è bene ricordare che le disposizioni del DPCM si applicano dalla data dell'8 settembre 2020 fino alla data del 7 ottobre 2020.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare (articolo 1) allo scopo di “contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale”, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, con l’eccezione di quanto previsto dal comma 4.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Riprendiamo dunque alcune eccezioni e modifiche al DPCM 7 agosto 2020 in relazione alla scuola:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             all'articolo 1, che contiene le misure urgenti di contenimento, comma 6, lettera r), il primo periodo, è sostituito dal seguente: "r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21"; al secondo periodo le parole "sono consentiti" sono sostituite dalle seguenti "sono altresì consentiti''; al terzo periodo la parola "altresì" è sostituita dalla seguente "parimenti";
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             all'articolo 1, comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente: "s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica".
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una novità riguarda la possibilità per le coppie internazionali (“comprovata e stabile relazione affettiva”) di ricongiungersi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questa è la modifica:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             all'articolo 4 (Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero), comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: "i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva".
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altre modifiche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             all'articolo 6 (Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero), comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo";
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             all'articolo 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole "personale militare" sono inserite le seguenti "e personale della polizia di Stato".
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le modifiche e le novità negli allegati del precedente DPCM del 7 agosto
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Diverse modifiche hanno poi riguardato gli allegati del DPCM 7 agosto 2020:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall' allegato 15 di cui all'allegato A al presente decreto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall'allegato 16 di cui all'allegato B al presente decreto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) è sostituito dall'allegato 20 di cui all'allegato C al presente decreto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dopo l'allegato 20 è aggiunto l'allegato 21 di cui all'allegato D al presente decreto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dopo l'allegato 21 è aggiunto l'allegato 22 di cui all'allegato E al presente decreto”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i nomi degli allegati nuovi o modificati:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Allegato 20 - Spostamenti da e per l’estero
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo, in conclusione, alcune delle novità tratte dall’allegato “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le linee guida, che fanno riferimento anche al “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica”, riportano alcune misure specifiche per il “settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolare, lagunare, costiero e ferroviario di interesse delle Regioni e delle P.A.”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questi ambiti trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - “l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - nei vaporetti la separazione dei flussi sarà attuata secondo le specificità delle unità di navigazione lagunari, costiere e lacuali;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           - dovranno essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che è ‘ consentito, “nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale coefficiente di riempimento è consentito “anche in relazione al ricambio dell’’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione è possibile l'apertura permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di 
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            aereazione senza ricircolo”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E, ferme restando le precedenti prescrizioni, “potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, infine, che le linee guida riportano anche misure di carattere generale e per il settore aereo, marittimo, portuale e ferroviario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Riferimento;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="10830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 09 Sep 2020 12:49:03 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-nuovo-dpcm-del-7-settembre</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Protocollo anticontagio scuole,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,D.Lgs. 81/08,DPCM,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma,Rischio COVID 19</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LA SANIFICAZIONE CON OZONO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-la-sanificazione-con-ozono</link>
      <description>Un approfondimento ISS/Inail sulle evidenze tecnico scientifiche sull’ozono nel contesto epidemico COVID-19 riporta anche le misure di mitigazione del rischio per i lavoratori. Misure tecniche, misure organizzative e dispositivi di protezione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sanificazione con l’ozono: le misure di prevenzione per i lavoratori
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un approfondimento ISS/Inail sulle evidenze tecnico scientifiche sull’ozono nel contesto epidemico COVID-19 riporta anche le misure di mitigazione del rischio per i lavoratori. Misure tecniche, misure organizzative e dispositivi di protezione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato in diversi nostri articoli sull’emergenza COVID-19, l’applicazione dell’ozono per la sanificazione può essere utile in diversi contesti ambientali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia “in relazione alle sue proprietà pericolose e ai rischi associati, i generatori di ozono vanno utilizzati previa opportuna valutazione del rischio, adottando adeguate misure organizzative in modo da effettuare in totale sicurezza il processo di sanificazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E per tali motivi “ne è pertanto sconsigliato l’impiego in ambito domestico da parte di operatori non professionali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare vantaggi, pericoli e prevenzione dei rischi nell’utilizzo dell’ozono per la sanificazione è il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “ Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a COVID-19. Versione del 23 luglio 2020” (Rapporto ISS COVID-19 n. 56/2020), un documento che fornisce anche le “evidenze tecnico – scientifiche ad oggi disponibili sull’ozono nel contesto epidemico COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’ozono, la sicurezza d’uso e le precauzioni da adottare
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento sottolinea che “è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli operatori preposti ai trattamenti di sanificazione sia dei lavoratori che devono svolgere il loro lavoro negli ambienti trattati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Essendo l’ozono una sostanza pericolosa utilizzata in un luogo di lavoro, “è necessario applicare le disposizioni del DL.vo 81/2008, Titolo IX - Sostanze pericolose, Capo I - Protezione da agenti chimici, effettuando la valutazione dei rischi e adottando misure generali e specifiche di protezione e di prevenzione, prevedendo disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, ed effettuando una corretta informazione e formazione dei lavoratori”. E ai fini della riduzione del rischio chimico “si raccomanda sempre di valutare la possibilità di ricorrere a sostanze e/o processi non pericolosi o meno pericolosi (principio di sostituzione) (DL.vo 81/2008, Art. 15, co.1, lett. f)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’ozono “è un gas in grado di provocare effetti avversi sulla salute umana con proprietà molto differenti dall’ossigeno”. E “a causa delle sue proprietà tossicologiche e della sua capacità di ossidare diversi materiali, la sanificazione degli ambienti di lavoro tramite ozono deve avvenire in assenza di persone, utilizzando una dose e un tempo di impiego sufficienti a eliminare i microrganismi e virus ma con effetti di deterioramento minimi sui materiali. È infatti noto che concentrazioni ambientali di ozono accettabili per la salute umana possono essere non sufficientemente efficaci come sanificanti”. Ed è pertanto necessario adottare, come detto in apertura di articolo, “tutte le possibili precauzioni incluse operazioni finalizzate a ridurre la concentrazione residua di ozono e le concentrazioni degli inquinanti che si possono formare per reazione secondaria tra ozono e composti organici volatili (COV) (es. formaldeide e altre sostanze di particolare interesse igienico-sanitario)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura del documento che si sofferma sui prodotti con capacità di produzione di ozono e sulle fasi tipiche di un ciclo di trattamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I valori limite di esposizione professionale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che per l’ozono l’Unione Europea “non ha fissato alcun valore limite indicativo di esposizione professionale (IOELV, Indicative Occupational Exposure Limit Values), ma alcuni Stati Membri hanno stabilito valori limite nazionali per esposizioni occupazionali sia a lungo che a breve termine”. E anche a livello nazionale “l’allegato XXXVIII del DL.vo 81/2008 non include alcun Valore Limite per l’Esposizione Professionale (VLEP) all’ozono”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia in assenza di valori nazionali e comunitari, nel quadro normativo italiano, il riferimento è rappresentato dai TLV®–TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average) dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) “che ha stabilito nel 1999 per l’ozono differenti valori in relazione al carico di lavoro e alla durata cumulativa dell’esposizione (in quanto cambiano i volumi di aria inspirata) (ACGIH, 2019)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi indicazioni sul dossier di registrazione REACH dell’ozono e sull’identificazione di un DNEL (Derived No Effect Level) inalatorio a lungo termine per i lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dal rapporto ISS una tabella con i valori limite di esposizione professionale, disponibili nel database IFA GESTIS (IFA - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung), adottati in diversi Paesi europei ed extraeuropei.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure tecniche e organizzative di mitigazione del rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento presenta i rischi dovuti al campo elettromagnetico (“i generatori di ozono sono apparecchiature elettriche che operano ad alto voltaggio”) e si sofferma poi sulle misure di mitigazione del rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che ai fini dell’uso sicuro di ozono in ambienti lavorativi “è necessario predisporre idonee misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico e organizzativo che includono dispositivi di protezione individuale (DPI)”. E, come già ricordato, “complessivamente tali misure devono riguardare sia gli operatori addetti al trattamento (lavoratori professionali che sono sottoposti a piani di sorveglianza sanitaria dedicata, formazione specifica sulle caratteristiche e sull’utilizzo dell’ozono, dotati di DPI nel caso sia necessario intervenire, ecc.) sia, ove necessario, i lavoratori che prestano la propria attività negli ambienti trattati con l’ozono”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sul sito della Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) “sono disponibili le raccomandazioni sull’uso sicuro dell’ozono (ECHA, 2020)” e i dati riportati nel fascicolo di registrazione REACH “si riferiscono in particolare all’uso industriale dell’ozono. Inoltre, si sottolinea che tali dati vanno usati con grande cautela in quanto non vi è alcuna garanzia che le informazioni contenute nel fascicolo siano corrette o che il fascicolo sia conforme al REACH”. I dati, ospitati sul sito di ECHA non necessariamente sono verificati dall’Agenzia che “attualmente vaglia esclusivamente il 20% dei fascicoli di registrazione relativi a ciascuna fascia di tonnellaggio. Inoltre, il contenuto dei fascicoli può essere modificato dai registranti senza alcun preavviso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dunque alcune delle misure di mitigazione del rischio di esposizione all’ozono, presenti sul sito dell’ECHA, partendo dalle misure tecniche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “I sistemi di generazione dell’ozono devono essere collocati in locali chiusi e con serratura.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I locali in cui sono collocati i sistemi di generazione dell’ozono non devono essere utilizzati come luoghi di lavoro permanenti. Se ciò non è possibile per motivi legati al processo, è necessario garantire che la concentrazione di ozono nell’aria sul luogo di lavoro non superi il valore limite di esposizione professionale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I locali in cui, in caso di guasto, può verificarsi una perdita di ozono, devono essere monitorati con rilevatori di ozono con segnale ottico e acustico che interrompano la generazione di ozono quando innescati. Ciò non è necessario per i locali in cui sono presenti tubazioni contenenti ozono senza connessioni rimovibili, che siano state esaminate per eventuali perdite da persona qualificata.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nei locali con sistemi di generazione dell’ozono deve essere presente opportuna segnaletica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “I locali in cui sono collocati i sistemi di generazione dell’ozono devono essere dotati di scarico della ventilazione installato in modo tale che l’aspirazione sia posizionata all’altezza del pavimento e si accenda automaticamente quando viene attivato il rivelatore di gas; devono essere garantiti almeno tre ricambi d’aria per ora.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Utilizzare le unità di distruzione dell’ozono (termiche e/o catalitiche) per eliminare l’ozono residuo dall’aria dopo i trattamenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Possibilità di monitoraggio delle concentrazioni di ozono nell’aria: controllo nei locali della qualità dell’aria tramite sistemi di misurazione delle concentrazioni del gas”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo poi alle misure organizzative:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Le istruzioni per l’uso dei generatori di ozono devono essere fornite prima dell’impiego e successivamente almeno una volta all’anno.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Deve essere predisposto un piano di fuga e salvataggio se il luogo di lavoro lo richiede
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Solo gli addetti alla procedura possono accedere alle aree trattate durante il trattamento o dopo il suo completamento per verificare che siano rispettate le condizioni per il rientro dei lavoratori che devono operare in tali aree.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sostituire gli indumenti che sono stati a contatto o hanno assorbito l’ozono e aerare gli indumenti lontano da qualsiasi fonte di ignizione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le persone con pacemaker cardiaci o altri dispositivi elettrici non devono accedere in un ambiente con un sistema di generazione dell’ozono.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tenuto conto della durata della procedura di trattamento e del tempo necessario per il completo decadimento e/o eliminazione dell’ozono residuo, è necessario programmare gli interventi in maniera tale da garantire il rientro in sicurezza dei lavoratori che occuperanno i locali e le aree trattati. Ciò può essere realizzato, ad esempio, utilizzando sistemi automatizzati programmabili che consentano le operazioni durante gli orari di fermo delle attività produttive”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo, infine, alla protezione personale, si ribadisce che “il trattamento degli ambienti deve avvenire in assenza di personale. Pertanto, in linea generale, l’uso di DPI è limitato a eventuali situazioni di emergenza in cui sia necessario accedere agli ambienti in corso di trattamento e, quindi, con presenza di concentrazioni pericolose di ozono nell’aria”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che “oltre ai DPI per la protezione delle mani (guanti), del corpo (tute di protezione chimica) e degli occhi (occhiali a maschera), sono di fondamentale importanza i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In caso di basse concentrazioni o di operazioni a breve termine è consigliato l’utilizzo di un apparecchio filtrante con filtro per gas NO-P3 (codice colore blu-bianco) o CO (codice colore nero). In caso di operazioni a lungo termine è consigliato l’uso di un autorespiratore (es. sistemi aerei o autorespiratori ad aria compressa)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del rapporto ISS che riporta anche informazioni sull’impatto dell’ozono su materiali e attrezzature presenti negli ambienti di lavoro. Infatti l’ozono “è un forte agente ossidante pertanto, può danneggiare sia dal punto di vista funzionale che estetico (colore, resistenza, durata, ecc.) materiali e attrezzature presenti nei luoghi di lavoro, creando nuovi rischi in relazione alla alterata funzionalità delle attrezzature di lavoro o generando costi aggiuntivi per le aziende in relazione alla necessità di ripristinare/sostituire i materiali o le attrezzature danneggiate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gruppo di lavoro ISS-INAIL, “ Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento al COVID-19. Versione del 23 luglio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità. 2020 - Rapporto ISS COVID-19 n. 56/2020 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 07:41:25 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-la-sanificazione-con-ozono</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Sanificazione COVID-19,D.Lgs. 81/08,Sanificazione ozono,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Sanificazione,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,pulizia e sanificazione,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA GESTIONE DELLA PULIZIA/SANIFICAZIONE NELLE SCUOLE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-gestione-della-pulizia-sanificazione-nelle-scuole</link>
      <description>Un documento Inail si sofferma sulle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, anche in relazione all’emergenza COVID-19. Focus sulle definizioni, sulle attività di formazione, sui compiti e sulle responsabilità.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Attività di pulizia e disinfezione nelle scuole: formazione e responsabilità
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail si sofferma sulle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, anche in relazione all’emergenza COVID-19. Focus sulle definizioni, sulle attività di formazione, sui compiti e sulle responsabilità.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Nel nostro Paese ci sono circa 55.000 scuole in edifici con un’età media di 50 anni circa, edifici e luoghi che rappresentano un patrimonio per l’intera società, ma “la cui gestione e manutenzione con l’aumentare degli anni diviene sempre più complessa”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E nelle attività che riguardano la gestione e manutenzione di questi luoghi, ancor più durante questa fase di pandemia da COVID-19, sono comprese anche le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, “interventi primari di prevenzione della diffusione di malattie e di infezioni” nelle scuole.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A raccontare in questi termini l’importanza di tali interventi di prevenzione, ancor più rilevanti  in questa fase delicata di riapertura delle scuole, è un documento Inail dal titolo “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”. Il documento nasce per supportare i dirigenti scolastici: ogni scelta effettuata dal datore di lavoro deve essere “frutto di un’attenta valutazione dei rischi, che tenga conto dei molteplici fattori che influiscono sulle modalità e sulla frequenza di attuazione di ogni singola azione di pulizia, sanificazione e disinfezione” delle strutture scolastiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Differenze tra pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento – a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia) – ricorda le differenze tra pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il DM 7 luglio 1997, n. 274 recante “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” fornisce le seguenti definizioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulizia: “sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            disinfezione: “sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            disinfestazione: “sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            derattizzazione: “sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sanificazione: “sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che “le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che la pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile per una eventuale successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre le operazioni di pulizia possono essere inquadrate come:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, solitamente con frequenza giornaliera;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E tali operazioni devono essere condotte “possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale attività scolastica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La formazione, i piani formativi e le procedure di pulizia e disinfezione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi che la formazione di tutto il personale “è un fattore fondamentale per la gestione della sicurezza in un ambito lavorativo (articolo 37 del d.lgs. 81/2008) così come nella gestione del processo di pulizia e sanificazione dell’ambiente scolastico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento si parla, ad esempio, di formazione per le attività di competenza dei collaboratori scolastici e della formazione organizzata dal titolare della ditta esterna per le attività svolte da personale esterno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso più in generale, riguardo alle attività di formazione, si indica che la direzione scolastica annualmente “deve redigere il ‘Piano di Formazione’ comprendente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il resoconto di tutte le attività formative e informative svolte nell’anno precedente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la valutazione del fabbisogno formativo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’individuazione di obiettivi a lungo, medio e breve termine di apprendimento e di risultato relativi alla formazione del personale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’individuazione delle metodologie formative coerenti con gli obiettivi enunciati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il programma di formazione del personale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il calendario, sedi ed elenchi dei partecipanti ai corsi di formazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il piano di valutazione dell’efficacia delle azioni formative programmate;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i criteri di scelta delle priorità formative (argomenti essenziali alla corretta esecuzione delle specificità del servizio)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E il programma dei corsi di formazione del personale “dovrebbe comprendere nozioni riguardanti:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            procedure di pulizia e disinfezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prodotti utilizzati e relative schede dati di sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo di attrezzature di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            igiene personale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lavaggio delle mani;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adozione di misure atte a prevenire la trasmissione delle infezioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            abbigliamento del personale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            smaltimento dei rifiuti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura del documento Inail riguardo agli altri dettagli sulla formazione ( si parla anche di informazione in materia di emergenza COVID-19) e andiamo a parlare dei compiti e delle responsabilità nelle attività di pulizia e disinfezione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I compiti, le responsabilità e l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per far sì che le varie attività di pulizia, disinfezione e sanificazione possano essere effettuate “correttamente ed efficacemente e secondo una programmazione ben predefinita, è necessario definire prima di tutto compiti, responsabilità e istruzioni operative; ciò è necessario al fine di fornire indicazioni sugli interventi mirati a prevenire infezioni, contagi o contatti con sostanze allergizzanti da parte del personale, dei docenti, degli studenti e delle persone presenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come abbiamo già indicato, i risultati “migliorano nel momento in cui si svolge un’attività di informazione e di formazione rivolta al personale coinvolto, ma anche agli utenti, e finalizzata a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comprendere l’importanza della prevenzione delle malattie mediante l’igiene della persona e degli ambienti in cui viviamo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo in modo responsabile detergenti e disinfettanti, evitandone l’uso indiscriminato che potrebbe risultare pericoloso e inefficace;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il rispetto della res publica in termini di conservazione degli arredi, del materiale, ma anche nel rispetto delle regole primarie di educazione nell’utilizzo dei servizi igienici, dei dispositivi di distribuzione del materiale (sapone, salviette, carta), nel rispetto dell’ambiente differenziando i rifiuti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai compiti e responsabilità si indica che ad ogni attività “deve corrispondere un responsabile (R), cioè il soggetto che in virtù di disposizioni legislative o in quanto incaricato dal Datore di lavoro, e dotato di adeguata capacità e autorità all’interno dell’organizzazione e a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare l’attività e verificare che sia eseguita in conformità ai testi di riferimento (procedure, istruzioni operative, linee guida)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il responsabile dell’attività si avvale poi “della consulenza del collaboratore (C) (Datore di lavoro ditta esterna, Servizio di Prevenzione e Protezione, eccetera) al fine di delineare necessità, tempistiche, vincoli, limiti, nonché gli obiettivi dell’attività svolta. Solo una verifica sistematica o un esame a campione permette di determinare se le attività e i relativi risultati sono conformi alle disposizioni pianificate e se queste disposizioni sono state attuate efficacemente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi inoltre che esistono delle figure “che devono essere informate (I) delle attività previste in quanto queste ultime potrebbero influenzare o essere influenzate dall’attività del soggetto informato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento e per ciò che concerne le attività di pulizia “in via esemplificativa sono state individuate le seguenti attività e relative funzioni dei principali soggetti individuati: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai compiti si sottolinea, infine, che, come in tutte le procedure, “anche in quelle di sicurezza, la piena implementazione si verifica nel momento in cui ogni lavoratore si sente coinvolto nella tematica e parte integrante dell’organizzazione anche attraverso semplici gesti quotidiani che incidono sulla realizzazione del processo di pulizia, disinfezione e sanificazione a vantaggio di tutti”.    
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inail, Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”, a cura di Clara Resconi (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) con la collaborazione di Bernardo Moschella, Federico Passaro e Francesco Paolo Triscari (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia), Gesualdo Rubbonello (Inail, Direzione regionale Sicilia, Contarp) e Rachele Scaglione (Inail, Direzione regionale Sicilia, Attività istituzionali), edizione 2020.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 10:25:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-gestione-della-pulizia-sanificazione-nelle-scuole</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Rischio Covid scuole,D.Lgs. 81/08,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Protocollo anticontagio scuole,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,pulizia e sanificazione,Consulenza sicurezza covid-19 roma,Rischio COVID 19</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL RIENTRO A LAVORO DI UNA PERSONA CONTAGIATA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-rientro-a-lavoro-di-una-persona-contagiata</link>
      <description>Come gestire la persona contagiata che rientra al lavoro in ambito non sanitario. Le indicazioni per i medici competenti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Covid-19: la gestione della persona contagiata che rientra al lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Come gestire la persona contagiata che rientra al lavoro in ambito non sanitario. Le indicazioni per i medici competenti.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          SIML ha registrato e reso disponibile gratuitamente il corso FAD " IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COV-SARS". L'obiettivo del progetto formativo gratuito, accreditato 20 CFU, è di fornire al medico del lavoro ed al medico competente un aggiornamento sugli aspetti tecnico-scientifici della pandemia e di fornire raccomandazioni operative sulle modalità di gestione dei vari aspetti dell'infezione da Sars Cov 2 in ambito lavorativo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le commissioni Medici Competenti e Medici della Sanità hanno predisposto il documento introduttivo “La persona contagiata che rientra al lavoro- ambito non sanitario” su alcuni aspetti trattati nella FAD, che pubblichiamo di seguito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La persona contagiata che rientra al lavoro - Ambito non sanitario
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo documento (a cura della Commissione Permanente sull'Attività Professionale dei Medici Competenti) anticipa alcuni contenuti della FAD SIML “ Il ruolo del MC nella gestione del rischio di contagio da SARS-CoV-2” alla cui fruizione integrale si rimanda. Tali contenuti - inerenti la gestione della persona contagiata che rientra al lavoro in ambito non sanitario - sono stati coordinati con quelli dell’analogo documento prodotto dalla Commissione Medici della Sanità, inerente l’operatore sanitario contagiato che rientra al lavoro. Per gli aspetti di inquadramento clinico si rimanda alla FAD stessa, mentre una prima proposta di monitoraggio nel tempo del lavoratore con esiti Covid, che potrà essere di qualche orientamento anche per l’ambito non sanitario, è contenuta nella parte finale del documento ora citato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inquadramento e monitoraggio emergono da una raccolta delle evidenze di letteratura riguardo gli aspetti fisiopatologici e clinici finora meglio consolidatisi e che presumibilmente saranno suscettibili di osservazione da parte del Medico Competente (MC). Anche se questi lavoratori-pazienti saranno più direttamente gestiti da altri specialisti, potrà comunque risultare utile avere un modello di presentazione-tipo della malattia e dei suoi esiti (che certo dovrà essere confermato, integrato o confutato in base a nuove evidenze). Per la riammissione in comunità ed il rientro al lavoro della persona contagiata si rimanda alla nota SIML: "Criteri per il termine dell’isolamento di pazienti COVID-19" ed agli ulteriori aggiornamenti tecnici o legislativi diffusi dai soggetti preposti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La visita di reintegro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inquadramento normativo: 
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il coordinamento normativo tra i DPCM contenenti il cosiddetto Protocollo condiviso, la Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 inerente specificamente l’attività del MC ed infine il D. Lgs. 81/08, ci costringe ad addentrarci in un territorio come quello giuridico con cui, ancor più di quanto fatto finora, dovremo imparare a familiarizzare. A questo proposito va notato che una Circolare Ministeriale o un DPCM (senza specifica delega legislativa) non possono integrare un Decreto Legislativo e non possono quindi introdurre una nuova tipologia di visita ai sensi del D. Lgs. 81/08. Al contrario, è vero che un DPCM (soprattutto se richiamato da un Decreto Legge validamente convertito) è una norma di forza sufficiente ad istituire una nuova tipologia di visita, che va ad affiancarsi a quelle previste dal D. Lgs. 81/08 evitando anche di incorrere nel divieto posto dall’art. 5 della L. 300/70.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A proposito della Circolare va notato che questa ha - tra gli altri - lo scopo di orientare le attività di sorveglianza sanitaria, anche fornendo dei criteri utili a stabilire una priorità nella programmazione delle attività sospese, al fine di favorirne un ordinato recupero. Va ribadito a questo proposito che le attività cliniche svolte nel contesto della sorveglianza sanitaria - non solo durante questa emergenza - devono attenersi a rigorosi standard igienico-profilattici; vanno svolte in ambienti che garantiscano il decoro e la dignità dei lavoratori sorvegliati, degli operatori e dei MC stessi; devono soddisfare il principio della adeguatezza e quindi devono avere durata e contenuto congrui a garantire la corretta valutazione clinica dello stato di salute dei lavoratori. Utilizzando il criterio desumibile dalla lettura della Circolare - in maniera indicativa e non certo letterale - risulta che la programmazione, in particolare delle visite di sorveglianza sanitaria, potrebbe seguire questo ordine di priorità decrescente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            su richiesta del lavoratore “fragile”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in occasione del cambio di mansione del lavoratore “fragile”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            di reintegro per i ricoverati in ospedale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            di reintegro per i lavoratori con infezione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            preventiva, anche in fase preassuntiva
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in occasione del cambio mansione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alla ripresa del lavoro dopo 60 giorni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            su richiesta del lavoratore non “fragile” (e se vi fosse addirittura la necessità di stabilire una priorità all’interno delle visite periodiche)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            periodica del lavoratore con età maggiore di anni 55
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            periodica per lavoratori con età minore di anni 55
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo i DPCM contenenti il cosiddetto Protocollo condiviso, è noto che essi prevedono la necessità di effettuare una “Visita di reintegro”. Il primo tentativo da esperire è di provare a ricondurre questa visita - ed il Giudizio di idoneità che in tal caso verrà formulato - al D. Lgs. 81, attraverso la sensibilizzazione del lavoratore affinché faccia richiesta di una Visita straordinaria (art. 41 c. 1 lett. c).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È comunque possibile che il lavoratore non faccia tale richiesta; in tal caso deve essere effettuata comunque la Visita di reintegro, annotando che è stata eseguita ai sensi del DPCM in vigore al momento e ad esito della quale andrà anche formulato un Giudizio di idoneità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’espressione del Giudizio di idoneità, anche al di fuori dell’ambito del D. Lgs. 81, è lecita innanzitutto perché lo stesso Decreto non ne contiene la definizione. Essa, soprattutto, è venuta codificandosi come forse la principale tra le prerogative del MC, il cui inquadramento teorico è rinvenibile nelle “Linee Guida SIMLII per la Sorveglianza sanitaria” che, nell’individuarne la metodologia necessaria per la sua formulazione, lo definisce come la “verifica della compatibilità individuale tra le condizioni di rischio della mansione e lo stato di salute del lavoratore".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Particolarmente attuale in questo frangente si dimostra anche la precisazione ivi rinvenibile che non di rado l’emissione di un Giudizio deve contemplare anche una valutazione della validità, ovvero di elementi dello stato di salute attinenti l’integrità psico-fisica dell’individuo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste Visite, per riepilogare, vanno quindi effettuate:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per il reintegro progressivo dei lavoratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indipendentemente dalla durata dell’assenza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per valutare profili specifici di rischiosità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ulteriore questione è stata posta dalla discrasia tra i DPCM (Infetto) e la Circolare (Ricoverato) su quando vada effettuata la Visita di reintegro. Non ignorando che a rigore il DPCM è una norma di rango prevalente, ma rifacendosi comunque ad un provvedimento normativo come la Circolare, ci sembra possibile indicare la necessità di effettuare sistematicamente tale Visita solo in caso di soggetto che abbia patito un ricovero ospedaliero. Inoltre, non solo il termine “infettato” contenuto nel DPCM risulta molto vago ed eccessivamente estensivo, ma sottoporre tutti i contagiati ad una visita, senza un preliminare vaglio da parte del MC, appare un adempimento burocratico senza nessun reale contenuto clinico. È ovvio, invece, che tali visite saranno assolutamente necessarie ove il lavoratore sia adibito ad una mansione i cui rischi specifici incidano sugli organi o apparati colpiti dalla patologia (ad esempio quando abbiano il polmone tra gli organi bersaglio o quando richiedano un non irrilevante impegno cardio-vascolare).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È utile riepilogare a questo punto quali sono gli obblighi informativi che la Circolare impone al lavoratore, il quale, oltre a dover presentare al datore di lavoro ed al MC la certificazione del Dipartimento di prevenzione di avvenuta negativizzazione, deve anche comunicare - esclusivamente - al MC:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            di essere stato ricoverato in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            di essere stato sottoposto ad indagini con “tampone”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            di qualunque variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV-2 (la Circolare cita in particolare: episodi di polmonite, infezioni respiratorie gravi, fisioterapia respiratoria);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            di essere stato sottoposto dall’Autorità alla misura della quarantena;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            di aver osservato un periodo di isolamento domiciliare fiduciario;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            di essere stato contatto con caso sospetto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nonostante tale obbligo, ed allo scopo di evitare che qualunque situazione inerente il contatto con il SARSCoV-2 possa sfuggire al vaglio del MC, è comunque necessario che tutte le visite di sorveglianza sanitaria contengano anche un momento preliminare di valutazione anamnestica Covid-orientata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Contenuti ed esiti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le Visite di reintegro richiederanno, quindi, come sempre fanno i Medici Competenti, l’incrocio tra le caratteristiche della mansione e quelle dell’individuo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo la Mansione, oltre ai rischi specifici - come ovvio - andranno anche tenute in considerazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le condizioni microclimatiche,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il dispendio energetico (gravosità);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la presenza di irritanti e/o tossici per le vie aeree
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo l’individuo - anche qui il richiamo è ovvio - andranno considerati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i fattori di ipersuscettibilità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la presenza di comorbilità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            una precisa stratificazione degli esiti patologici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, in merito al contrasto della ipersuscettibilità, è opportuno che il MC si adoperi in maniera proattiva, anche in questa particolare occasione, affinché siano svolte nel contesto aziendale campagne di contrasto alle abitudini tabagiche e per la effettuazione della vaccinazione antinfluenzale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una completa valutazione delle condizioni del lavoratore potrà richiedere, oltre all’acquisizione della eventuale documentazione sanitaria, in particolare in seguito a ricovero, anche la necessità di effettuare eventuali ulteriori accertamenti sanitari; i loro costi, se necessari alla formulazione del Giudizio di idoneità e nonostante possano gravare su aziende già in affanno, dovranno essere sostenuti dai Datori di Lavoro. Diventeranno, anche a questo proposito, ancora di maggiore importanza la costruzione di un rapporto strategico con la Medicina Generale ed un ulteriore sviluppo degli ambulatori di Medicina del Lavoro “di II livello”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Va anche ribadito a questo punto che tali ulteriori accertamenti andranno ad affiancarsi a quelli effettuati secondo il previgente Protocollo sanitario, ma non lo integreranno, in quanto una modifica del Protocollo è - come noto - possibile solo in funzione di una modificazione dei rischi specifici, così come da esiti della Valutazione. Analoga precisazione può forse essere utile a proposito della periodicità degli accertamenti stabilita dal Protocollo sanitario, che non può variare in presenza di un rischio generico come quello da Nuovo Coronavirus. Vanno tenute distinte le questioni della sospensione e differimento delle attività di Sorveglianza causate dall’emergenza da quella della modifica delle periodicità degli Accertamenti del Protocollo sanitario, operabile solo in seguito a modificazioni dei risultati della Valutazione dei Rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo l’utilizzo dei test sierologici in ambito occupazionale si rimanda ai documenti già ampiamente conosciuti: la Circolare del Ministero della Salute, il parere del Garante per la Protezione dei dati personali e le posizioni espresse dal Comitato scientifico SIML; nonché al precedente Documento di questa Commissione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando sarà possibile, i Medici Competenti sapranno indicare le modalità di corretto utilizzo dei test sierologici - anche sotto il profilo deontologico - nell’ambito occupazionale. Ribadendo che tali test potranno - nell’ambito non sanitario - solo affiancarsi agli Accertamenti previsti dal Protocollo sanitario per i rischi specifici, vale la pena ricordare che tale condizione non potrà realizzarsi in tempi presumibilmente brevi. In ogni caso i test sierologici non possono sostituire il test molecolare e non possono essere quindi usati per la Sorveglianza sanitaria o per decidere sul reintegro al lavoro o comunque per valutare l’idoneità alla mansione. Appare necessario infatti ribadire che, per quanto sensibilità e specificità possano essere elevate, esse non forniscono informazioni sulla probabilità che quel soggetto sia realmente contagiato. La probabilità che ha un soggetto, risultato positivo (o negativo) ad un test, di essere realmente infettato (o meno) è espressa dal Valore predittivo positivo (o negativo) che, al contrario di specificità e sensibilità, non è una caratteristica intrinseca del test, ma è funzione dalla prevalenza del virus nella popolazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, è necessario ribadire che ove siano in vigore disposizioni regionali che dispongano l’effettuazione dei test ed il MC sia coinvolto nella gestione dei loro esiti, andranno efficacemente informati i lavoratori delle implicazioni in merito all’isolamento necessario in seguito ad eventuali positività. Il MC dovrà anche chiarire la imprescindibile necessità di un percorso che regoli con certezza e celerità l’accesso di questi lavoratori alla indagine PCR.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo infine i possibili esiti della Visita di reintegro, innanzitutto andrà individuata la tempistica dell’eventuale monitoraggio (alcuni cenni indicativi sono contenuti nel paragrafo dedicato del Documento per l’ambito sanitario sopra citato).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Potranno poi essere necessarie l’introduzione di ulteriori misure strutturali e/o organizzative e la formulazione di prescrizioni, limitazioni o non idoneità (con le consuete modalità e difficoltà che sempre il MC deve affrontare, in particolare nelle aziende di più piccole dimensioni).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tutte queste visite, comunque, dovranno prevedere un momento specificamente dedicato alla valutazione della sostenibilità dei DPI. A tal proposito l’art. 75 del D. Lgs. 81/08 inquadra in maniera inequivocabile il loro corretto uso: essi vanno impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o ridotti attraverso preliminari modificazioni strutturali e/o organizzative. Al momento, comunque, non esistono evidenze certe che li individuino come causa di un possibile aumento dello sforzo respiratorio o del carico cardiovascolare; è certo invece che, almeno soggettivamente, i DPI possono generare discomfort per cause in particolare psicologiche. Ad un primo inquadramento di tale aspetto possono concorrere i contenuti dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/08 (Rischi derivanti dall’uso del dispositivo e dal dispositivo stesso).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ruolo degli “ambulatori di II livello” nel reinserimento lavorativo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il reinserimento lavorativo è frequentemente causa di difficoltà per il MC. Tra i Colleghi delle altre Discipline, infatti, ancora non si è consolidata la prassi di definire le capacità funzionali residue nel medio e lungo periodo dei loro pazienti. Manca così al MC quell’inquadramento clinico-prognostico che è, invece, dirimente ai fini di una corretta definizione della idoneità specifica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come noto, il reinserimento lavorativo non coincide con la sola formulazione del giudizio di idoneità. Oltre agli eventuali interventi di prevenzione tecnica ed organizzativa in azienda è infatti necessario che in questi casi la sorveglianza sanitaria non solo valuti lo stato di salute del lavoratore in tempo reale ma che ne monitori nel tempo anche l’evoluzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La recente previsione normativa che impone di effettuare la visita medica di reintegro, ma soprattutto la prevedibile necessità di monitorare questi lavoratori nel medio–lungo periodo, in un ambiente che ne sappia inquadrare i profili idoneativi, rende probabilmente improcrastinabile il rafforzamento o la creazione ex novo, presso gli Istituti Universitari o le Unità Ospedaliere di Medicina del Lavoro, dei cosiddetti centri di “secondo livello”, ovvero di ambulatori specialistici incentrati sulla nostra Disciplina, ma con vocazione multidisciplinare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Esistono già per tali strutture evidenze significative sulla loro utilità ed efficacia. Ad esempio, nel miglioramento della presa in carico del lavoratore con disabilità psichica, nella migliore definizione del suo profilo di idoneità come anche in un miglioramento del suo reinserimento occupazionale. Riguardo il reinserimento del lavoratore cardiopatico, tali strutture permettono una più precisa valutazione funzionale e stratificazione prognostica della patologia, ma anche un aumento dei tassi di reinserimento, nell’aderenza alle prescrizioni e della soddisfazione soggettiva, nonché il mantenimento dei risultati terapeutici nel medio periodo. Ancora, riguardo i soggetti con broncopneumopatie croniche, si è constatato che la compromissione funzionale valutata solo con la spirometria o con il walking test possono comportare una non precisa stima della severità degli esiti. In questi ambulatori, grazie alla possibilità di effettuazione della misura del TLCO e del test cardiopolmonare, invece, è possibile un preciso inquadramento prognostico con miglioramento della definizione delle strategie terapeutica e preventiva in ambito occupazionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La possibilità di poter contare su riferimenti certi ed accessibili, ove già non ci siano, i quali a loro volta possano poi attivare - in maniera ragionata e coordinata - percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi all’interno delle stesse strutture ove sono presenti, contribuirebbe in maniera decisiva al superamento della condizione di isolamento professionale che spesso affligge l’attività del MC.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+Rientro+a+lavoro.jpg" length="8622" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 07:34:43 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-rientro-a-lavoro-di-una-persona-contagiata</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,medico competente,81/08,D.Lgs. 81/08,sorveglianza sanitaria,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INAIL: LE STATISTICHE INFORTUNI, CASI MORTALI E MALATTIE PROFESSIONALI 2020</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/inail-le-statistiche-infortuni-casi-mortali-e-malattie-professionali-2020</link>
      <description>Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e luglio sono state 288.873 (-23,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), 716 delle quali con esito mortale (+19,5%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Infortuni e malattie professionali: i dati Inail dei primi sette mesi del 2020
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e luglio sono state 288.873 (-23,7% rispetto allo stesso periodo del 2019), 716 delle quali con esito mortale (+19,5%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di luglio. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (luglio 2019 vs luglio 2020) e “di periodo” (gennaio-luglio 2019 vs gennaio-luglio 2020).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2020, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il confronto tra i primi sette mesi del 2020 e del 2019 è da ritenersi poco significativo, essenzialmente per due motivi: la sospensione su tutto il territorio nazionale, tra il 9 marzo e parte del mese di maggio di quest’anno, di ogni attività produttiva considerata non necessaria, che si sta rivelando determinante per il calo delle denunce d’infortunio in complesso, e l’inclusione, a partire dalla rilevazione dello scorso marzo, delle denunce di infortunio relative alle infezioni da Covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa e in itinere, alle quali sono dedicati specifici comunicati, che sta avendo un impatto significativo nell’aumento dei decessi registrati in questa prima parte dell’anno, i cui effetti si potranno però valutare solo a consolidamento nei prossimi mesi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           DENUNCE DI INFORTUNIO
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di luglio sono state 288.873, in diminuzione di circa 90mila casi rispetto alle 378.671 dei primi sette mesi del 2019 (-23,7%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questa diminuzione è influenzata dal sostenuto calo delle denunce registrate tra marzo e luglio, con 86mila casi in meno rispetto al periodo marzo-luglio 2019 (-31,6%), a causa soprattutto dello stop forzato tra marzo e maggio di ogni attività produttiva considerata non essenziale per il contenimento dell’epidemia da nuovo Coronavirus e delle difficoltà incontrate dalle imprese nel riprendere la produzione a pieno regime nel periodo post-lockdown.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il calo maggiore si è registrato nel mese di maggio, con denunce praticamente dimezzate rispetto allo stesso mese del 2019. Seguono aprile e giugno con una riduzione di oltre un terzo nel confronto con l’anno precedente e, infine, marzo e luglio, con cali al di sotto del 20%. I mesi di gennaio e febbraio di quest’anno, non coinvolti pienamente dalla pandemia, hanno registrato decrementi inferiori al 4%.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I dati rilevati al 31 luglio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 321.675 a 255.669 (-20,5%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che hanno fatto registrare un calo del 41,7%, da 56.996 a 33.204. Escludendo, nel confronto tra i due anni, i mesi di gennaio e febbraio le diminuzioni sono molto più marcate, pari rispettivamente al -27,4% e al - 56,1%.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nei primi sette mesi del 2020 è diminuito del 15,1% nella gestione Industria e servizi (dai 293.709 casi del 2019 ai 249.499 del 2020), del 21,9% in Agricoltura (da 18.946 a 14.797) e del 62,8% nel conto Stato (da 66.016 a 24.577). Per quest’ultima gestione, in particolare, si è registrato tra marzo e luglio un crollo delle denunce, dalle circa 43mila del 2019 alle 3.500 del 2020 (-91,8%), per effetto dell’utilizzo della prestazione lavorativa in modalità agile da parte della quasi totalità dei dipendenti statali e dell’assenza degli studenti nelle scuole/università statali, che sono state chiuse per evitare il propagarsi del contagio. Anche le gestioni Industria e servizi e Agricoltura hanno registrato diminuzioni più sostenute se riferite al periodo marzo-luglio (-19,8% e -29,6% rispettivamente).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra i settori economici della gestione Industria e servizi, il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale” si distingue per il forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro: +143% nei primi sette mesi (da 16mila a 38mila casi), con punte di quasi il +500% nel bimestre marzo-aprile 2020/2019. Nei mesi di giugno e luglio si è assistito, invece, a un’inversione di tendenza con decrementi pari rispettivamente al -8% e al -16%. Nel 2020, inoltre, tre denunce su quattro del settore hanno riguardato il contagio da Covid-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra gennaio e luglio di quest’anno l’analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese. Questa flessione risulta essere decisamente più contenuta nel Nord-Ovest (-14,3%) e più accentuata nel Nord-Est (-25,4%), al Centro (-28,8%), al Sud (-31,3%) e nelle Isole (-29,0%). Se si limita il confronto al periodo marzo-luglio, i cali registrati nelle singole ripartizioni geografiche sono più evidenti: -19% per il Nord-Ovest, -33% per il Nord-Est e circa il -40% per Centro, Sud e Isole.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La flessione che emerge dal confronto dei primi sette mesi del 2019 e del 2020 è legata soprattutto alla componente maschile, che registra un calo del 28,8% (da 243.512 a 173.283 denunce), mentre per quella femminile si attesta al -14,5% (da 135.159 a 115.590). Nei mesi di marzo-luglio, in particolare, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente le denunce si sono ridotte del 39% per i lavoratori e del 18% per le lavoratrici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra gennaio e luglio la diminuzione ha interessato sia i lavoratori italiani (-24,6%), sia quelli comunitari (-15,8%) ed extracomunitari (-20,0%), con cali percentuali più sostenuti se limitati al confronto del periodo marzo-luglio. Dall’analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati in tutte le fasce, ma più contenute per i lavoratori tra i 45-64 anni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           CASI MORTALI
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nei primi sette mesi di quest’anno sono state 716. Pur nella provvisorietà dei numeri, questo dato evidenzia un aumento di 117 casi rispetto ai 599 registrati nello stesso periodo del 2019 (+19,5%). L’incremento è influenzato dal numero dei decessi avvenuti e protocollati al 31 luglio 2020 a causa dell’infezione da Covid-19 in ambito lavorativo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A livello nazionale rispetto ai primi sette mesi dell’anno scorso si registra una riduzione solo degli infortuni mortali in itinere, che sono passati da 167 a 113 (-32,3%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati da 432 a 603 (+39,6%). L’incremento ha riguardato la gestione Industria e servizi (da 512 a 630 denunce) e il conto Stato (da 9 a 31), mentre l’Agricoltura ha registrato 23 casi in meno (da 78 a 55).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al 31 luglio risultano sei incidenti plurimi avvenuti nei primi sette mesi del 2020, per un totale di 12 decessi: il primo in gennaio, costato la vita a due lavoratori vittime di un incidente stradale a Grosseto, il secondo in febbraio, con due macchinisti morti nel deragliamento ferroviario avvenuto in provincia di Lodi, il terzo e il quarto in marzo, con due vittime per incidenti stradali in provincia di Torino e altre due in provincia di Bologna, il quinto in giugno, con due operai travolti dal crollo di un muro a Napoli, e l’ultimo in luglio in un cantiere edile di Roma, in cui sono deceduti due operai caduti da un ponteggio. Lo scorso anno, invece, gli incidenti plurimi avvenuti tra gennaio e luglio erano stati 12, con 24 casi mortali denunciati (20 dei quali stradali).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione di 12 casi mortali nelle Isole (da 58 a 46). Il Nord-Ovest si contraddistingue, invece, per un incremento di 112 casi mortali (da 153 a 265), complice soprattutto l’aumento di 89 casi della Lombardia. Il Centro registra un aumento di otto decessi ( da 120 a 128), il Sud sette casi mortali in più (da 134 a 141) e il Nord-Est due in più (da 134 a 136).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’incremento rilevato nel confronto tra i primi sette mesi del 2020 e del 2019 è legato soprattutto alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 548 a 644 (+96 decessi), mentre quella femminile ha fatto registrare 21 casi in più, da 51 a 72.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In aumento le denunce di infortunio mortale dei lavoratori italiani (da 488 a 609), mentre calano quelle dei lavoratori extracomunitari (da 71 a 69) e comunitari (da 40 a 38). Dall’analisi per fasce d’età si contraddistingue per l’aumento dei decessi quella degli over 55, rispetto alla diminuzione registrata nelle altre.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi sette mesi del 2020 sono state 25.205, 13.296 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-34,5%). Anche in questo caso a influenzare la flessione è il numero delle denunce presentate tra marzo e luglio 2020, in riduzione del 49% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un picco del -87% registrato nel mese di aprile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei primi sette mesi del 2020 si sono rilevate diminuzioni delle denunce nell’Industria e servizi (-32,6%, da 30.648 a 20.643 casi), in Agricoltura (-42,4%, da 7.453 a 4.291) e nel conto Stato (-32,3%, da 400 a 271). Dall’analisi territoriale dei dati emergono cali delle patologie denunciate in tutte le aree del Paese: -45,4% nel Nord-Ovest, -37,0% nel Nord-Est, -29,7% al Centro, -37,5% al Sud e -26,2% nelle Isole.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ottica di genere emerge un calo di 9.474 denunce di malattia professionale per i lavoratori, da 28.020 a 18.546 (-33,8%), e di 3.822 per le lavoratrici, da 10.481 a 6.659 (-36,5%). Il decremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 35.860 a 23.459, pari a un calo del 34,6%), sia quelle di comunitari (da 885 a 595, -32,8%) ed extracomunitari (da 1.756 a 1.151, -34,5%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le prime tre malattie professionali denunciate tra gennaio e luglio di quest’anno continuano a essere, nell’ordine, le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, del sistema nervoso e quelle dell’orecchio, seguite dalle malattie del sistema respiratorio e dai tumori. Tutte registrano diminuzioni nei periodi in esame.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Open data
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell'ambito del processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo, l'Inail mette a disposizione dei cittadini un set di dati pubblici, in formato aperto e senza restrizioni per il riutilizzo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: INAIL, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 09:06:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/inail-le-statistiche-infortuni-casi-mortali-e-malattie-professionali-2020</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,statistiche malattie professionali,statistiche casi mortali,D.Lgs. 81/08,INAIL,denunce infortunio,statistiche infortuni,open data inail,infortuni inail</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AGENTI CANCEROGENI: IL D.LGS. 44/2020</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-agenti-cancerogeni-il-d-lgs-44-2020</link>
      <description>Indicazioni sull’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, sui rischi per la salute e sulla normativa nazionale ed europea. Focus sulle indicazioni del nuovo D.lgs n. 44/2020.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Esposizione a cancerogeni ed applicazione del D.lgs. 44/2020
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Indicazioni sull’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, sui rischi per la salute e sulla normativa nazionale ed europea. Focus sulle indicazioni del nuovo D.lgs n. 44/2020.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi mesi sono diversi gli articoli del nostro giornale dedicati alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, in relazione alle novità normative sia a livello europeo che nazionale. Ad esempio con riferimento non solo alla Direttiva 2017/2398 e alla Direttiva (UE) 2019/130, che modificano la Direttiva (UE) 2004/37/CE, ma anche alla recente pubblicazione del Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 che attua la direttiva 2017/2398.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione ai tanti mutamenti normativi e nel tentativo di fare chiarezza sulla prevenzione necessaria, riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo di due nostri lettori, entrambi tecnici della prevenzione nell'ambiente e sui luoghi di lavoro, Alfredo Gabriele Di Placido e Nicholas Giralico, dal titolo “Esposizione a cancerogeni ed applicazione del D.lgs. 44/2020”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Esposizione a cancerogeni ed applicazione del D.lgs. 44/2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È ormai accertato che l'origine delle neoplasie sia riconducibile, nell' 80% dei casi circa, a fattori presenti nell'ambiente di vita, di cui il 90% è di natura chimica (identificabili nella dieta, come conseguenti ad abitudini voluttuarie quali fumo, alcool, all'inquinamento dell'ambiente di vita e di quello lavorativo). Il 2-8% circa sembra riconoscere un'origine professionale: questo dato deve essere però criticamente valutato, dal momento che esso appare inficiato dal cosiddetto "effetto diluizione” (ampia scala di potenziale azione viene diluita dalle poche certezze dei fatti, in quanto l’eziologia di una neoplasia è spesso multipla e di difficile individuazione).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il NIOSH ritiene infatti sottostimata tale percentuale, ritenendo più verosimile attribuire alle cause professionali una quota del 20%.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’interazione tra una sostanza cancerogena e/o mutagena ed il dna della cellula porta a degli effetti macroscopici di carattere stocastico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tali effetti, anche detti probabilistici, differiscono dai canonici effetti di carattere deterministico in quanto presentano le seguenti caratteristiche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Assenza di soglia: non richiedono il superamento di un valore soglia per manifestarsi;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Probabilità d’accadimento: tali effetti hanno una frequenza di comparsa minima ed essa non sempre è correlata alla quantità della dose assorbita;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ampio tempo di latenza: si manifestano dopo anni dall'esposizione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Assenza di graduazione: la dose non rende l'effetto più grave ma solo più probabile, perché sono effetti del tipo “tutto o nulla”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto, a differenza dagli effetti deterministici (o non stocastici), che hanno un livello soglia per cui non si ha alcun effetto e la cui gravità dipende dall'entità dell'esposizione, gli effetti probabilistici avvengono casualmente, spesso senza un livello soglia. L'entità dell'esposizione è collegata alla maggiore o minore probabilità che tali effetti si manifestino, non alla loro gravità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre non sempre si manifestano, in quanto riguardano piccole dosi di agenti potenzialmente pericolosi, ma possono essere di volta in volta cumulati e provocare danni a lungo termine.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Testo unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( decreto Legislativo 81/08) all’art. 234 definisce un agente cancerogeno come:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1Bdicui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allo stesso articolo la normativa introduce anche l’obbligo più importante che il datore di lavoro vede in capo, ovvero la valutazione del rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concetto che viene poi ampliamente esplicitato all’art. 236, dove il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto inoltre di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine, la norma ricorda come il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione, debba adottare idonee misure preventive e protettive, ponderandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale valutazione poc’anzi citata deve avvenire, in virtù dell’ottica prevenzionistica presente e ben evidente sin nelle misure generali di tutela (art. 15), procedendo per step.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La letteratura scientifica ancora oggi pone come obiettivo, per gli agenti cancerogeni e mutageni, un livello di esposizione sicuro, che deve essere pari a zero.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per tale motivo il primo passo, ove possibile, sarà sempre la sostituzione e/o riduzione (art. 235); il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzo di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzo dell'agente avvenga in un sistema chiuso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se il ricorso ad un sistema chiuso non dovesse essere tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La norma tecnica UNI EN 689:2018, riprendendo la EN 1540, definisce un valore limite di esposizione occupazionale (OELV) come “limite della media ponderata nel tempo della concentrazione di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato, solitamente 8 ore per misurazioni per lunga durata e 15 minuti per misurazioni per breve durata”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli OELV sono diversi: abbiamo i limiti di esposizione occupazionale di legge (limiti europei vincolanti, limiti nazionali vincolanti); raccomandazione dei comitati scientifici (OELV indicativi, concentrazioni massime consentite, limiti di esposizione raccomandati, valori limite di soglia); valori limite di esposizione indicati dal fornitore; valori limite derivati tecnici o concentrazione correlata col rischio; valore limite basato sul rischio (concentrazione correlata al rischio accettabile o tollerabile, concentrazione correlata al rischio tecnica); valori di azione; valori limite interni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I valori limite riportati all'interno del D.Lgs 81/08 sono il recepimento di Direttive europee: distinzione fondamentale da fare è tra i valori limite degli agenti chimici, riportati nell'allegato XXXVIII, denominati IOELV, ovvero valori limite di esposizione professionale indicativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Indicativi perchè gli Stati membri, nel recepimento delle Direttive in questione, hanno la facoltà di modificare i valori di riferimento europei. Per i valori limite di esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni, i c.d. BOELV, non è ammessa alcuna deroga: i valori stabiliti nelle Direttive europee devono essere recepiti tal quali a livello nazionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il 2020 rappresenta un importante passo in avanti nel settore della ricerca sulle sostanze cancerogene certe, di fatti l'entrata in vigore, il 24 giugno scorso, del D.Lgs n.44 del 1° giugno 2020, attuativo della Direttiva (UE) 2017/2398 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione di agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, ha portato ad una modifica significativa degli allegati XLII e XLIII del D.Lgs 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Finora queste sostanze, miscele e processi riportati nell'Allegato XLII erano cinque e comprendevano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Produzione di auramina con metodo Michler;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavori che espongono a idrocarburi policiclici aromatici nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavori che espongono a polveri, fumi, nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcol isopropilico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con il D.Lgs 44/2020, a questi cinque procedimenti se ne aggiunge un sesto, ovvero “lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi procedimenti sono definiti come “process generated substances”, ossia fumi, gas, polveri cancerogeni e/o mutageni per i lavoratori. Tali sostanze non sono immesse sul mercato, non sono dunque classificate in base al Reg. CLP 1272/2008. Esse possono però essere generate, per l'appunto, da processi lavorativi. Nasce da qui, dunque, l'esigenza di segnalare come procedimenti a rischio di esposizione a sostanze cancerogene e/o mutagene anche delle lavorazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La silice cristallina è anche una delle nuove sostanze inserite all'interno dell'Allegato XLIII, aggiornato sempre dall'articolo 2 del D.Lgs 44/2020, dove sono fissati i valori limite di esposizione professionale per gli agenti cancerogeni e mutageni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se finora le sostanze per cui era stato fissato un valore limite di esposizione erano tre (polvere di legno duro, benzene e cloruro di vinile monomero), ora, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/2398, passano ad essere 14, comprese le tre già presenti, di cui due vedono il loro valore limite modificato al ribasso: infatti per la polvere di legno duro il nuovo valore limite è 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023, data in cui verrà ulteriormente abbassato a 2 mg/m3; per il cloruro di vinile monomero il nuovo valore limite è fissato a 2,6 mg/m3 (1 ppm).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle polveri di legno duro, la Direttiva affronta anche il problema dell'esposizione a polveri miste, nel considerando 14 si legge: “L’esposizione mista a più di una specie di legno è molto comune, il che complica la valutazione in termini di esposizione delle varie specie di legno. L’esposizione alle polveri di legno duro e di legno tenero è comune tra i lavoratori nell’Unione e può causare malattie e sintomi respiratori; l’effetto più grave sulla salute è il rischio di tumori nasali e naso-sinusali. È opportuno pertanto stabilire che, se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite di cui all’allegato dovrebbe applicarsi a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre alla silice cristallina, le nuove sostanze con valore limite di esposizione professionale sono: composti di cromo esavalente; fibre ceramiche refrattarie; ossido di etilene; 1,2-Epossipropano; acrilammide; 2-Nitropropano; o-Toluidina; 1,3-Butadiene; idrazina; brometilene.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La silice non è di certo un elemento di nuova scoperta per i danni che può provocare all'organismo umano. È infatti l'agente etiologico della silicosi, una pneumoconiosi sclerogena, che ha rappresentato una delle malattie professionali principali del XX secolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ancora oggi però, data la presenza della sostanza come minerale in natura, e dato il suo ricorrente utilizzo in vari comparti industriali (miniere e perforazione gallerie, siderurgia, ceramica, vetro e cristallo), rappresenta un rischio concreto per i lavoratori. Il fatto di averla inserita nell'elenco delle lavorazioni ed averle attribuito un valore limite di esposizione professionale rafforza gli strumenti per la prevenzione e la protezione dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Altro cancerogeno protagonista ben noto per lo più nel mondo dell'edilizia sono le fibre ceramiche refrattarie. Le FCR rientrano nella più ampia categoria delle fibre artificiali vetrose, che comprendono anche le lane di vetro, di roccia e le microfibre di vetro. Ma se le lane minerali sono classificate come cancerogene di categoria 2 (sospette cancerogene), le FCR rientrano invece nella categoria 1B (cancerogeno certo). Esse sono commercializzate già dagli anni '50 e si possono trovare sotto forma di fiocco in ceramica, utilizzato per prodotti tessili, coperte isolanti, carta per guarnizioni, pannelli pressati uso cartone, feltri, nastri adesivi, mastici, e sotto forma di materassi, pannelli e feltri isolanti a sandwich.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altra novità è rappresentata dai composti del cromo esavalente che, come indica il volume INAIL “ Agenti cancerogeni e mutageni: lavorare sicuri” (2015), si rilevano soprattutto nella fusione e saldatura di acciaio inox ed altre leghe contenenti cromo; nei trattamenti galvanici (cromatura, cromatazione e fosfocromatazione); nella produzione ed impiego di pigmenti per vernici, pitture, inchiostri, ceramica e cemento, che può contenere bicromato di potassio; nella litografia e fotoincisione. Si possono, inoltre, incontrare nella concia dei pellami con la tecnica “a due bagni” tramite bicromati e nella tintura dei tessuti, impiegati come mordenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'ossido di etilene, oltre ad avere un utilizzo in qualità di biocida, viene impiegato anche negli inchiostri e toner, negli intonaci e nell'argilla da modellare, ma anche nei prodotti fitosanitari e di rivestimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1,2-Epossiprona (conosciuto anche con il nome IUPAC di metilossirano) è utilizzato come regolatore di pH per il trattamento delle acque; si rinviene nei fluidi idraulici, lubrificanti, grassi, adesivi e sigillanti, prodotti antingelo e di rivestimento, riempitivi, stucchi, vernici per dita e fluidi per il trasferimento di calore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'acrilammide è una sostanza per cui si sono concentrati, negli ultimi anni, non solo studi sull'esposizione a livello professionale, ma anche in ambito di sicurezza alimentare. Essa è infatti una sostanza cancerogena e mutagena, con tossicità sistemica, ma preferenziale per il sistema nervoso centrale e periferico e per quello riproduttivo, che si può trovare in prodotti alimentari, quali patatine fritte, pane, caffè, cereali e biscotti. Il Regolamento 2017/2158 affronta e regolamenta proprio l'acrilammide nell'ambito della sicurezza alimentare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ambito lavorativo, viene utilizzata nelle analisi di laboratorio e come flocculante nel trattamento delle acque.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il 2-nitropropano è invece usato come solvente (per acetato di cellulosa, lacche, gomme sintetiche, olii, grassi, inchiostri, vernici, etc.), additivo per la benzina e negli oli da taglio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          O-toluidina viene utilizzata come intermedio per coloranti, farmaci, pesticidi ed in alcune sintesi organiche, come antiossidante e catalizzatore della gomma; è utilizzato anche come reattivo per analisi mediche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'1-3-butadiene viene utilizzato nella sintesi della gomma (pneumatici, giocattoli, scarpe). Viene inoltre utilizzato negli adesivi e sigillanti, nei prodotti antigelo, nei prodotti di rivestimento, negli stucchi, nei cerotti, vernici per dita, toner e inchiostri, prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche e dei tessuti, lubrificanti e grassi, lucidi e cere, coloranti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'idrazina è invece impiegata come agente riducente antiossidante, intermedio per: organo derivati dell'idrazina, medicinali, pesticidi, elastomeri; catalizzatore per sintesi organiche, schiumogeno, stampa fotografie, combustibile per centrali termoelettriche, nel trattamento dell'acqua calda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il bromoetilene (o bromuro di vinile) è un intermedio nella produzione di polimeri; ritardante di fiamma per fibre acriliche e per tappeti sintetici; è un intermedio anche per pesticidi e prodotti farmaceutici; ed è usato nell'industria del cuoio e per la produzione di imbottiture per abbigliamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, è bene ricordare come siano state emanate altre due Direttive, la 2019/130 e la 2019/983, che operano un ulteriore ampliamento delle sostanze cancerogene e mutagene e anche di processi lavorativi per cui è fissato un valore limite di esposizione professionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tali sostanze e processi sono: il tricloroetilene; 4,4'-metilendianilina; l'epicloridina; l'etilene dibromuro; l'etilene dicloruro; emissioni di gas di scarico di motori diesel; miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo(a)pirene, definite cancerogene; oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno dei motori; cadmio e suoi composti inorganici; berillio e composti inorganici del berillio; acido arsenico e suoi sali composti inorganici dell'arsenico; formaldeide; 4,4'-metilene-bis.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Direttiva 130 del 19 gennaio 2019 dovrà essere recepita entro il 20 febbraio 2021, mentre la Direttiva 983 del 5 giugno 2019 entro l'11 luglio 2021.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I cambiamenti per il Capo II del Titolo IX del D.Lgs 81/08 non sono ancora finiti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            CE direttiva Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/37/CE - sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png" length="14750" type="image/png" />
      <pubDate>Thu, 03 Sep 2020 08:40:16 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-agenti-cancerogeni-il-d-lgs-44-2020</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,rischio cancerogeno e mutageno,81/08,rischio cancerogeno,Regolamento CLP,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Rischio silice libera cristallina,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Regolamento Reach,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL REFERENTE COVID NELLE SCUOLE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-referente-covid-nelle-scuole</link>
      <description>L'ISS raccomanda (per il momento) la presenza di questa figura in ogni istituto. Cosa si intende per adeguata formazione? Quali sono i contenuti che devono essere propri di un referente COVID-19</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La formazione del referente Covid-19 nelle scuole
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L'ISS raccomanda (per il momento) la presenza di questa figura in ogni istituto. Cosa si intende per adeguata formazione? Quali sono i contenuti che devono essere propri di un referente COVID-19?
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A poche settimane dall’inizio delle scuole, ci sono ancora alcuni aspetti che devono essere confermati e decisi, sia a livello nazionale che a livello regionale. Una certezza è invece la presenza in ogni istituto scolastico di almeno due referenti COVID-19. A parlare di questa figura è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 intitolato “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” redatto da un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La riapertura delle scuole, considerando anche l’aumento dei casi di positività ai tamponi di questo ultimo periodo, comporta dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. È quindi fondamentale che in ogni scuola siano presenti degli addetti formati in grado di rispondere prontamente a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché di attuare strategie di prevenzione previste nei protocolli. Ogni scuola dovrà seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico nonché eventuali Ordinanze Regionali. Ovviamente le persone identificate come referenti dovranno conoscere e poter sempre avere accesso alle norme in vigore. Ad oggi, in particolare, i seguenti documenti rappresentano l’attuale riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del Ministero dell’Istruzione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 del Comitato Tecnico Scientifico
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “ Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 intitolato “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio secondo l’ultimo rapporto citato, si raccomanda (raccomandazione che potrebbe diventare obbligo quando governo e/o regioni legifereranno riguardo questa tematica) alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di: “identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In pratica in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il rapporto ISS COVID-19 n. 58, specifica che “Il referente del DdP (ovvero il referente che ogni ASL deve istituire e che dovrà tenere i rapporti con i referenti scolastici) e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cosa si intende però per adeguata formazione? Quali sono i contenuti che devono essere propri di un referente COVID-19 per poter svolgere al meglio la propria mansione?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pensando ad un ipotetico programma, sicuramente il referente COVID-19 dovrà avere delle basi di microbiologia, conoscendo le caratteristiche del SARS COV 2 (coronavirus rivestito ad RNA a singolo filamento), la resistenza del virus nell’ambiente e soprattutto le modalità di trasmissione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Conoscere le caratteristiche del microrganismo vuol dire comprendere meglio il significato delle azioni di prevenzione e contenimento. E’ evidente che se il referente è lo stesso dirigente, questo dovrà usufruire di queste conoscenze anche per l’elaborazione delle procedure specifiche che la scuola mette in atto. Se il referente non fosse il dirigente, lo stesso potrebbe collaborare alla stesura delle procedure che dovranno seguire le varie indicazioni sopra citate. Infatti il referente dovrà essere formato in modo molto minuzioso sia sulle norme che regolano la gestione COVID-19 nelle scuole che soprattutto sui protocolli e sulle procedure che ogni scuola elaborerà e dovrà seguire. Questo perché molte funzioni saranno appunto svolte dallo stesso o da suo sostituto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tali procedure non mireranno solamente alla prevenzione ma dovranno occuparsi anche della gestione dei casi sospetti o confermati di Covid19 a scuola. Per raggiungere gli obiettivi in entrambi gli aspetti (prevenzione e gestione emergenza) il referente dovrà essere formato su:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corrette modalità di sanificazione “regolare e periodica” degli ambienti e sanificazione straordinaria a seguito di caso accertato
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Corrette modalità di scelta e utilizzo DPI
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Modalità di comunicazione sia con il caso sospetto/confermato che con il referente dell’ASL nonché con gli enti preposti (118, medici curanti ecc).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            È necessaria infatti una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e Dipartimenti di prevenzione delle ASL (attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La formazione del referente dovrà quindi soffermarsi anche sulla gestione dei vari scenari. Il documento ISS sopra riporta degli esempi, alcuni dei quali prevedono l’intervento diretto del referente, ovvero:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1) Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Oppure
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2) Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo caso l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. Lo stesso nell’immediato deve far partire la procedura stabilita dalla scuola, ovvero la chiamata ai genitori (il referente deve saper come gestire la chiamata), l’isolamento dello studente (il referente deve saper come approcciarsi allo studente e deve sapere quale aula va utilizzata per l’isolamento), la misurazione della temperatura (il referente o altro operatore devono sapere come misurare in modo sicuro la temperatura, che DPI indossare, e devono avere a disposizione strumenti specifici), effettuare o far effettuare la sanificazione specifica delle zone interessate (come detto il referente deve conoscere esattamente le procedure di sanificazione previste dalla scuola).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel secondo caso il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Anche per tale aspetto la formazione ha un ruolo importante, infatti il referente dovrà avere indicazioni precise su quali siano le percentuali oltre le quali è necessario avvisare il referente ASL.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine per quanto riguarda gli aggiornamenti i referenti scolastici covid19 dovranno rimanere aggiornati anche sulle più recenti scoperte riguardanti la patologia e il SARS COV 2, sull’andamento dei casi, sulle nuove fonti normative, questo anche grazie allo stretto contatto con il referente ASL del DdP.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione delle misure di prevenzione, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole (consulenti o RSPP esterni non potranno accedere a tale corso). Il corso FAD asincrono di 9 ore sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 utenti) nel periodo 31 agosto /15 dicembre 2020.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale corso come dice il titolo sarà specifico sulla parte di gestione dei casi confermati o sospetti. È importante che il referente, oltre a quella parte, abbia una base, come scritto sopra, di microbiologia, di sanificazione e di utilizzo corretto DPI, e che a completamento del percorso sopra citato venga formato sugli specifici passi da seguire per applicare le procedure della propria scuola.   
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una formazione su queste tematiche, per raggiungere davvero l’obiettivo, dovrebbero averla anche le altre figure come consulenti o RSPP che parlando di covid19 sono spesso il punto di riferimento delle attività e che presumibilmente affiancheranno i vari referenti nella stesura delle procedure e nella gestione dei casi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 02 Sep 2020 08:09:05 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-referente-covid-nelle-scuole</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Rischio Covid scuole,D.Lgs. 81/08,referente COVID,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Protocollo anticontagio scuole,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid+scuole.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid+scuole.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LA MANCATA FORNITURA DI IDONEI DPI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-la-mancata-fornitura-di-idonei-dpi</link>
      <description>In tema di responsabilità degli enti, anche nel caso che il reato si sia prescritto, il giudice deve procedere all'accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla responsabilità dell’ente per omessa fornitura di idonei DPI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          In tema di responsabilità degli enti, anche nel caso che il reato si sia prescritto, il giudice deve procedere all'accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ un caso quello di cui alla sentenza in commento per il quale la Corte di Cassazione, pur avendo annullata per intervenuta prescrizione la sentenza emessa a carico di un datore di lavoro condannato per il reato di lesione personale colposa in danno di un dipendente, ha comunque confermata la condanna della società alla quale lo stesso apparteneva, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies comma 3 del D, Lgs. n. 231/2001, alla sanzione pecuniaria e alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. In tema di responsabilità degli enti, ha infatti sostenuto la suprema Corte, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito è stato commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato. L’infortunio era accaduto perché a seguito dell’intasamento di un iniettore di una pressa il lavoratore, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse e con l’ausilio di una bacchetta di rame stava rimuovendo la plastica che ostruiva l’iniettore stesso allorquando un getto di plastica liquida lo aveva colpito alla mano sinistra procurandogli delle lesioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La società era stata invece condannata per l’adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per l’acquisto dei guanti di protezione nonché per un maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all’attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti di intasamento della pressa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha precisato inoltre che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione. La società, in più aveva risparmiato il denaro necessario all’acquisto dei guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante la frequenza di appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e l’iter giudiziario
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di appello ha confermata la sentenza del Tribunale con la quale l’amministratore unico di una società era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. mentre la società era stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, D. Lgs. n. 231 del 2001 e condannata al pagamento della sanzione di trentamila euro con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di tre mesi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, l’amministratore unico era stato condannato per lesioni colpose, per colpa generica e per violazione degli artt. 29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica), del D. Lgs. n. 81 del 2008, per avere cagionato a un dipendente, avente mansioni di attrezzista, un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni. A seguito, infatti, del blocco della pressa ad iniezione dovuto all'intasamento di uno degli iniettori con del materiale plastico, l'operaio, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e con l'ausilio di una bacchetta di rame, rimuoveva la plastica che ostruiva l'iniettore e durante tali operazioni veniva colpito alla mano sinistra da un getto di plastica liquida che gli cagionava le lesioni sopra descritte.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La società era stata invece condannata per l'adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione nonché per un maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all'attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti di intasamento delle presse (3 o 4 volte per turno di lavoro).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il ricorso per cassazione e le motivazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sia l’amministratore unico che la società hanno ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di A adducendo alcune motivazioni. L’amministratore ha sostenuto che tutti i lavoratori erano dotati di guanti di cuoio (oltre quelli di gomma), la cui idoneità ad annullare il rischio connesso alla specifica lavorazione non era stata valutata. In merito alla contestazione relativa al mancato aggiornamento della valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio dell'iniettore della plastica, considerato il frequente numero di infortuni accaduti in passato, l’imputato ha evidenziato che dall’istruttoria era emerso che gli infortuni risalivano ad un’epoca anteriore all’aggiornamento  del DVR e che lo stesso DVR prevedeva comunque la necessità di sbloccare gli iniettori degli stampi solo dopo il loro allontanamento dal lavoratore, mediante bacchette di metallo di adeguata lunghezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La società, dal canto suo, ha contestata l’individuazione della responsabilità dell’ente anche se non vi era stato vantaggio o interesse. Ha evidenziato in merito che in presenza di due stabilimenti e di 163 dipendenti, non sussisteva un effettivo e concreto vantaggio connesso al contestato mancato acquisto dei guanti idonei e che d'altronde, la società aveva acquistato ben due tipi di guanti nella convinzione di aver fornito ai lavoratori dispositivi adeguati. Circa la mancata formazione dei lavoratori che avrebbe realizzato un vantaggio: ha fatto presente che tuttavia tale profilo non aveva formato oggetto di contestazione nel capo di imputazione. Dalle testimonianze rese era emerso comunque che il preposto dell’azienda era stato incaricato di illustrare agli addetti il comportamento da adottare nel caso di blocco della macchina a causa dell'ostruzione dell'iniettore della plastica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In via preliminare la Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza doveva essere annullata senza rinvio nei confronti dell'imputato per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità. Tuttavia, essendo stata affermata la responsabilità della società per l'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, del D. Lgs. n. 231 del 2001, la suprema Corte ha ritenuto necessario lo stesso di esaminare i motivi dei ricorsi (comuni ad imputato e società), per stabilire la sussistenza del fatto-reato. “In tema di responsabilità degli enti”, ha sottolineato la Sez. IV, “in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231 del 2001, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Coerentemente la Corte territoriale, secondo la suprema Corte, aveva rilevato in ordine al nesso causale, con motivazione lineare, che l'incidente si era verificato principalmente per l'omesso utilizzo da parte del lavoratore di idonei guanti ad alta protezione termica e del compimento della manovra diretta a rimuovere il tappo di plastica formatosi sull'iniettore, senza attendere il raffreddamento della camera calda prima di procedere. Nella sentenza impugnata si era dato atto dell'inadeguatezza dei guanti in gomma in dotazione, utili a proteggere dal rischio di taglio ma non dalle ustioni, e della loro pericolosità, in quanto si incollavano alle mani del lavoratore aumentando la probabilità di verificarsi di eventi lesivi. Anche il Tribunale aveva illustrato l'insufficienza dei predetti guanti diversi da quelli specifici occorrenti per l'intervento sul macchinario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Corte territoriale, il rischio era stato individuato nel DVR, ma l'imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali erano stati consegnati solo successivamente all'incidente e dopo le disposizioni dell'USL al riguardo. La Corte di Appello, inoltre, con motivazione immune da censure, aveva chiarito che l'infortunio non era dovuto soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra le quali principalmente l'omessa adeguata formazione dei lavoratori e l'omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte territoriale aveva altresì affermato che il rischio della lavorazione non derivava dalla posizione avanzata o arretrata della testa della macchina, ma dal comportamento del lavoratore infortunato che, come i suoi colleghi, per non interrompere il ritmo della lavorazione non attendeva il raffreddamento della macchina. L'azienda, infatti, non aveva mai prospettato agli operai tale eventualità e non aveva fornito spiegazioni relative alla tecnica di rimozione dei tappi di plastica che ostruivano l'iniettore. La prassi seguita, secondo quanto esposto da tutti i testi, consisteva nel non interrompere il ciclo produttivo, senza attendere il raffreddamento per venti o trenta minuti nel caso in cui si fosse verificato l'inconveniente del tappo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento poi al ricorso presentato dalla società la Corte di Cassazione ha evidenziato che “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all'art. 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione”. In linea con tale principio, logicamente la Corte di Appello aveva confermato anche la condanna della società al pagamento di una sanzione amministrativa, la quale aveva risparmiato il danaro necessario all'acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l'imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell'intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha annullata senza rinvio la sentenza nei confronti dell'imputato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, e ha rigettato il ricorso proposto dalla società con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 07:42:44 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-la-mancata-fornitura-di-idonei-dpi</guid>
      <g-custom:tags type="string">infortuni sul lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,condanna datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PALCHI E FIERE: LE LINEE GUIDA INAIL</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/palchi-e-fiere-le-linee-guida-inail</link>
      <description>Un documento Inail fornisce linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alle manifestazioni fieristiche e all’attività di allestimento e disallestimento di stand. La normativa, i ruoli e le responsabilità.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Linee di indirizzo per la sicurezza nelle manifestazioni fieristiche
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento Inail fornisce linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alle manifestazioni fieristiche e all’attività di allestimento e disallestimento di stand. La normativa, i ruoli e le responsabilità.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Spesso si parla della “complessità e interconnessione” delle attività che riguardano l’allestimento e il disallestimento di stand all’interno di quartieri fieristici. Attività che “hanno indotto negli ultimi anni ad una seria riflessione sui rischi per la salute e per la sicurezza di quanti vi operano”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti i rischi connessi alla gestione degli eventi fieristici “sono caratterizzati da particolari esigenze come gli stretti vincoli temporali concessi per il completamento dei lavori, la presenza contemporanea di numerose imprese e di lavoratori di diverse nazionalità e la necessità di operare in spazi ristretti per la realizzazione di stand in aree contigue all’interno dello stesso Quartiere fieristico”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A presentare con queste parole i rischi relativi alle manifestazioni fieristiche, di cui ci siamo occupati anche nella nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, è un nuovo documento prodotto dall’ Inail, con molteplici collaborazioni, come risultato del Protocollo d’intesa tra Inail e Asal-Assoallestimenti, Cfi-Comitato fiere industria, Aefi-Associazione esposizione e fiere italiane.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, dal titolo “Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”, intende affrontare e illustrare le relazioni tra i soggetti giuridici indicati nel Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 (Decreto Palchi e fiere). Il documento vuole “dettagliarne i relativi ruoli recependo le migliori prassi operative messe in atto nel nostro paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di manifestazioni fieristiche allo scopo di gestire al meglio i suddetti rischi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E chiaramente il punto di partenza da cui si traccia la linea di miglioramento che questo elaborato intende proporre “è rappresentato dall’assoluto rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il contenuto delle linee di indirizzo per le manifestazioni fieristiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento – realizzato con la collaborazione tra Inail, Asal Assoallestimenti, Aefi Associazione espositori e fiere italiane e Cfi Comitato fiere industria – fornisce dunque precise linee di indirizzo, sviluppate nell’ambito del Protocollo d’intesa citato in apertura di articolo, che costituiscono “un contributo di analisi e sistematizzazione dei processi lavorativi per la realizzazione di una manifestazione fieristica ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, che “non ha carattere prescrittivo e va adattato agli specifici processi organizzativi e gestionali dei diversi operatori del settore”, esamina, in particolare, “le attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 ai sensi del Capo II “Manifestazioni fieristiche” del “ Decreto Palchi e fiere”, che costituiscono parte rilevante delle lavorazioni svolte all’interno dei quartieri fieristici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E in quest’ambito si è deciso di “considerare esclusivamente il processo di allestimento e disallestimento di stand a progettazione libera su una superficie assegnata all’espositore, detta anche ‘area nuda’”. Questo processo, “che è il più ricorrente, è stato ritenuto anche il più rappresentativo del settore, poiché coinvolge direttamente tutti i soggetti giuridici gestore, organizzatore, espositore, allestitore definiti dall’articolo 5 del “ Decreto Palchi e fiere” ed in esso l’espositore assume sempre il ruolo di Datore di lavoro committente (DLC) dell’allestimento”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le responsabilità nella realizzazione di una struttura allestitiva
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai ruoli e alle responsabilità il documento ricorda che la caratteristica peculiare delle attività allestitive di un’ “area nuda” “è che i ruoli e le responsabilità di tutti gli operatori coinvolti sono condizionati da molti fattori”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo contesto, “ogni soggetto giuridico, individuato dal “ Decreto Palchi e fiere”, può svolgere attività programmatorie, progettuali o realizzative, in momenti diversi, con modalità variabili e con interlocutori distinti, rivestendo, a seconda dei casi o dei passaggi temporali e organizzativi, funzioni tipiche del committente, del Datore di lavoro committente (DLC), del Datore di lavoro (DL), del progettista o del fornitore di servizi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E dunque c’è l’esigenza di “circoscrivere e definire le figure di responsabilità che, direttamente o per conto del gestore, dell’organizzatore, dell’espositore e dell’allestitore, sono coinvolte nelle varie attività, individuando i compiti svolti da ognuno e quelli delegabili, nei limiti delle prescrizioni normative”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale dell’articolata Tabella 1, contenuta nel documento, che è stata elaborata “per operare una semplificazione e chiarire meglio ruoli, responsabilità e compiti durante le varie fasi del processo che conduce alla realizzazione di una struttura allestitiva”. È una tabella “articolata per funzioni e per fasi a partire dalle figure del “Decreto Palchi e fiere” e individua un solo responsabile per ogni attività, specificando se incaricato o delegato dal gestore, dall’organizzatore, dall’espositore o dall’allestitore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che è “compito del gestore, organizzatore, espositore o allestitore, ciascuno per la propria parte, definire e valutare i requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento delle attività dei soggetti indicati in tabella e incaricati, o delegati, in qualità di responsabili di una o più fasi del processo. Là dove i requisiti professionali delle figure incaricate non siano indicati da norme dirette, volontarie o da regolamenti, si dovrà far ricorso ad una analisi delle specifiche competenze e capacità tecnico-professionali del soggetto da incaricare, in relazione alla complessità dell’intervento e alle caratteristiche della manifestazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E se per alcune delle attività previste non sono incaricati o delegati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, dei soggetti responsabili, “le funzioni e le attività corrispondenti sono da intendersi svolte direttamente dalle figure individuate dal decreto”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che per qualsiasi manifestazione fieristica “le figure individuate dal decreto devono comunque dotarsi di una struttura organizzativa commisurata alla natura dell’attività svolta, alla complessità tecnico-gestionale dell’intervento, ai rischi lavorativi, nonché ai relativi programmi operativi definiti per la manifestazione. La struttura organizzativa, con l’indicazione dei responsabili e dei relativi compiti, deve essere definita, documentata, comunicata a tutti gli operatori coinvolti e aggiornata ogni volta sia necessario per modifiche dettate dal sito, dal modello gestionale, dalle condizioni di manifestazione, dall’introduzione di innovazioni di processo o tecniche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine riguardo agli aspetti regolati dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, vista l’articolazione delle figure coinvolte, si può far riferimento a quanto riportato nel comma 3 ter dell’articolo 26:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           (…)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3-ter.  (…) in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l ’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento sempre all’articolo 26 del Testo Unico le figure individuate dal “ Decreto Palchi e fiere” devono “integrare i documenti relativi alla SSL e promuovere, durante tutto l’iter realizzativo di una manifestazione fieristica:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, “ Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”, a cura di Elisabetta Badellino, Federico Brizi, Paolo Fioretti, Emma Incocciati, Loredana Quaranta, Davide Sani e Maria Teresa Settino (Inail), Franco Bianchi e Oronzo Panebianco (Cfi Comitato fiere industria), Marco Fogarolo e Luca Perreca (Asal Assoallestimenti), Giovanni Giuliani, Nazario Pedini e Michele Stalteri (Aefi Associazione espositori e fiere italiane), edizione 2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 07 Aug 2020 07:41:38 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/palchi-e-fiere-le-linee-guida-inail</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,INAIL,decreto palchi e fiere,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Manifestazioni Fieristiche</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: MISURE ANTI CONTAGIO PER LE SCUOLE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-misure-anti-contagio-per-le-scuole</link>
      <description>Un nuovo contributo sulla problematica del distanziamento interpersonale nelle aule didattiche in previsione del rientro in classe. Un aggiornamento sulle possibilità di riorganizzazione delle classi</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le scuole e l’emergenza COVID: le novità sulle distanze di sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo contributo sulla problematica del distanziamento interpersonale nelle aule didattiche in previsione del rientro in classe. Un aggiornamento sulle possibilità di riorganizzazione delle classi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione all’emergenza COVID-19 e alla ripartenza delle attività scolastiche, che avverrà a settembre pur tra i dubbi relativi ai rischi e agli standard di sicurezza richiesti, torniamo a fornire utili informazioni in materia di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le scuole e l’emergenza COVID: come rispettare le distanze di sicurezza? Ultimi aggiornamenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nelle ultime settimane elevato è stato il fermento degli addetti ai lavori e delle autorità per chiarire, anche se ancora con molti dubbi e lacune, i parametri di rientro in classe per settembre.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’aspetto più discusso è stato sicuramente quello relativo alla distanza interpersonale tra gli studenti, e se questa fosse da considerare “statica”, avendo come riferimento lo studente seduto al banco, o “dinamica” quindi da rispettare anche durante i movimenti degli studenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In un primo periodo, l’assunzione corretta era sicuramente quella più cautelativa, ovvero quella del metro “dinamico”, in particolare perché richiamata esplicitamente in due passaggi principali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il verbale CTS del 28/5/2020 che scriveva:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, che riporta:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento)” (…);
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rispetto alle precedenti considerazioni, descritte nell’ articolo del 16/7/2020 (l’articolo fu scritto intorno ai primi giorni di luglio), sono intervenuti due ulteriori verbali del CTS, e con essi due importati chiarimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Con il verbale n. 90 del 24/6/2020 il CTS ha chiarito che la distanza è da considerarsi tra le rime buccali (quindi la bocca) degli studenti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Con il verbale n. 94 del 7/7/2020 il CTS ha chiarito che nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sul primo punto è stata fornita una precisazione utile e, si ritiene, anche dovuta. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sul secondo punto c’è stato un netto cambio di rotta, essendo l’affermazione evidentemente in antitesi con i precedenti riferimenti normativi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimangono in ogni caso valide le considerazioni relative a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la presenza di arredi come librerie e scaffali dovrà essere sempre limitatissima (è fortemente raccomandata l’eliminazione di ogni arredo, anche per agevolare le procedure di sanificazione)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’impossibilità di formulare considerazioni precise solamente in base al parametro superficie (aspetto confermato anche dal CTS)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La posizione della cattedra (o del solo insegnante) sarà vincolata e si ricorda che l’insegnante dovrà essere sempre ed in ogni condizione a 2 metri di distanza da ogni studente; sottolineiamo che il distanziamento per l’insegnante risulta DINAMICO, infatti nel verbale 94 del CTS si parla di “zona interattiva” tra docente e studente, in cui deve essere rispettata la distanza di 2 metri.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo queste nuove specifiche il massimo affollamento dei locali cresce ragionevolmente di alcune unità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche in questo caso è utile sottolineare alcuni aspetti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In questo schema non esistono particolari vincoli di movimento, ma si ricorda che nel caso le persone si muovano, dovrà essere indossata la mascherina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            a seconda della posizione della cattedra potrebbe essere necessario eliminare una o due postazioni degli studenti (al fine di rispettare i due metri di distanza tra docenti e studenti). Potrebbe essere opportuno valutarne la rimozione così da guadagnare dello spazio per il mantenimento dei suddetti banchi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’eventuale spazio “laterale” residuo (nella direzione tra la parete della porta e le finestre) dovrà essere equamente distribuito tra la zona di apertura delle finestre e quella destinata ai corridoi centrali (che dovranno essere sempre il più larghi possibile)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si ritiene opportuno ricordare che in tutte le aule la postazione dell’insegnante dovrebbe essere presso la porta, per evitare il transito nella “zona studenti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel caso sia necessario inserire un disabile in una classe, si ricorda che quest’ultimo dovrà essere collocato (unitamente al proprio assistente) nel rispetto del distanziamento di 2 metri dagli altri studenti (analogamente a quanto avviene con il docente). Ciò comporta verosimilmente la perdita di 2/3 postazioni studenti (quelle più prossime al docente stesso)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In questo schema la eventuale interazione tra ciascuna coppia di studenti, dovrà essere evitata con un adeguato grado di responsabilizzazione degli studenti ed un incrementato livello di vigilanza da parte del personale (ad esempio gli studenti dovranno essere istruiti a non scambiarsi oggetti, non assumere posture che potrebbero diminuire la distanza di sicurezza,…). Unica alternativa a tale misura può essere l’adozione del modello proposto ad esempio dal USR Veneto, dove ogni banco costituisce una postazione isolata, distanziata di almeno 60-80 cm in tutte le direzioni (distanze intese dai bordi degli altri banchi). È evidente che tale schema riduce in ogni caso la capienza del locale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 06 Aug 2020 07:03:35 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-misure-anti-contagio-per-le-scuole</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Rischio Covid scuole,Protocollo sicurezza scuole,antricontagio scuole,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LINEE GUIDA PER STRUTTURE RESIDENZIALI (REGIONE VENETO)</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-linee-guida-per-strutture-residenziali</link>
      <description>Una ordinanza della Regione Veneto fornisce le disposizioni in materia COVID-19 per le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere dedicate ad anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Veneto e COVID-19: le regole per strutture residenziali e semiresidenziali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una ordinanza della Regione Veneto fornisce le disposizioni in materia COVID-19 per le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere dedicate ad anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 le strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere dedicate ad anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale hanno necessità di una particolare attenzione nelle strategie di sanità pubblica.
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti le popolazione ospite delle strutture residenziali per anziani, “che nella maggioranza dei casi è costituita da soggetti di età superiore ai 65 anni, affetti da patologie croniche, neurologiche e da disabilità, rappresenta una categoria particolarmente fragile”. Inoltre nelle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sono “ospitati anche soggetti affetti da disabilità, da patologie psichiatriche e persone con dipendenza da sostanze/gioco d'azzardo, persone più vulnerabili rispetto alla popolazione generale a causa delle peggiori condizioni di salute in quanto maggiormente esposte a fattori di rischio quali fumo, uso di droghe, scarsa igiene, stress psico-fisico, cattiva alimentazione o pregresse patologie infettive e croniche”. E dunque sono “da considerarsi anch'essi soggetti fragili e potenzialmente a maggior rischio di infezione da SARS-CoV-2”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Senza dimenticare che nei luoghi chiusi “il virus può essere introdotto e circolare tramite il personale lavorativo, i nuovi ingressi o i familiari in visita”. E all'interno di comunità chiuse, “quali possono essere, ad esempio, anche le comunità educative per minori, i primi casi sospetti vanno tempestivamente diagnosticati per identificare rapidamente i focolai e garantire adeguate misure di contenimento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’Ordinanza della Regione Veneto e l’obiettivo delle linee di indirizzo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento “Linee di indirizzo Strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale” è dunque allegato alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 61 del 22 giugno 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. E nell’Ordinanza si ricorda che tali linee di indirizzo fanno riferimento alle linee di indirizzo elaborate congiuntamente dalla Direzione "Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria" e dalla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto, valutate con parere favorevole dal Comitato Scientifico "COVID-2019 in Regione Veneto" e costituiscono aggiornamento e integrazione delle "Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere-Indicazioni per l'accoglienza di nuovi ospiti e l'accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno" (allegato 3, Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Al di là delle successive Ordinanze della Regione Veneto in materia Covid-19, che vi invitiamo a verificare anche in relazione alla vigenza di questo documento, le linee di indirizzo allegate all’ordinanza 61/2020 rappresentano un esempio di regole e semplificazioni legate alla Fase 3 dell’evoluzione epidemiologica, rispetto alle regole precedenti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E tali linee di indirizzo nascono, come indicato in premessa, per mantenere la massima attenzione nei confronti dei gruppi di popolazione in cui la diffusione del virus SARS-CoV-2 ha avuto un impatto rilevante, con particolare riferimento ai soggetti più anziani e a coloro che presentano delle condizioni cliniche che espongono ad un maggior rischio di complicanze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia – continuano le linee di indirizzo venete – “in relazione ai dati raccolti, che sono in continua fase di consolidamento, si evidenzia ad oggi un andamento decrescente del trend epidemiologico, con una trasmissione virale locale limitata anche nella popolazione anziana e in quella ospite delle residenze extraospedaliere”. E si assiste “ad una progressiva diminuzione dei ricoveri e dei decessi correlati a COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare i modelli organizzativi delineati in tale Piano “contengono le misure di prevenzione e altre azioni specifiche da attuarsi nello specifico contesto della struttura con il supporto dei Dipartimenti di Prevenzione, oltre che misure di monitoraggio circa l'adempimento delle indicazioni fornite ad ogni singola struttura”. Risulta necessario “provvedere a rafforzare ulteriormente alcune misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus all'interno delle suddette strutture, al fine di gestire con maggior sicurezza sia l'accesso di nuovi ospiti non autosufficienti e non assistibili a domicilio, supportando le famiglie sulle quali durante il periodo emergenziale ha gravato il lavoro di cura e di assistenza, sia le visite in struttura da parte di familiari e/o conoscenti, considerato il loro valore affettivo e sociale, di particolare rilevanza per il benessere psico-fisico delle persone istituzionalizzate. Pertanto, le indicazioni di seguito formulate trovano applicazione nei confronti di anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale, categorie già indicate nella nota regionale prot. n. 122366/2020, compatibilmente con le specificità di detti target di utenza e di ogni singola struttura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva le presenti Linee di indirizzo “costituiscono una versione ad interim, che fornisce indicazioni valide per la gestione dell'attuale scenario epidemiologico e andrà rivalutata nel tempo in considerazione delle eventuali nuove indicazioni di carattere scientifico, delle raccomandazioni nazionali ed internazionali e in funzione dell'evoluzione dell'epidemia. Cambiamenti significativi della situazione epidemiologica o di altre variabili di contesto comporteranno l'aggiornamento del documento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo innanzitutto dal documento le indicazioni generali operative "fase 3" che “vanno adattate ad ogni singola struttura, individuando le misure più efficaci in relazione al contesto specifico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si parte dalle misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio che sono “non derogabili”, in quanto “fattori di protezione ‘chiave’ in ogni contesto di comunità (strutture residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, persone con disabilità, persone affette da patologie psichiatriche, persone con dipendenza da sostanze/gioco d'azzardo, minori)”, e che includono “le seguenti azioni e comportamenti igienico-sanitari standard rispetto ai quali l'ente gestore deve provvedere sensibilizzando gli ospiti/utenti e gli operatori:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            praticare frequentemente l' igiene delle mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o con soluzioni/gel a base alcolica e in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) non uscire di casa e contattare il proprio medico curante;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indossare la mascherina ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            praticare un'accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all'aria aperta evitando i luoghi chiusi e affollati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si indica poi che “nell'obiettivo di garantire il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti di persone all'interno delle strutture residenziali e semiresidenziali, a tutela sia degli ospiti/utenti sia dei visitatori/fornitori, si raccomanda che gli enti gestori, d'intesa con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), provvedano ad organizzare gli accessi alla struttura secondo criteri che riducano il più possibile il numero di persone compresenti, rendendolo compatibile con gli spazi disponibili”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni sugli accessi di persone esterne
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo poi ad alcune indicazioni sugli accessi di persone esterne (familiari/congiunti e operatori esterni).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che l'ente gestore “deve porre in atto ogni possibile misura tesa ad evitare l'ingresso, anche temporaneo, nella struttura di casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19, in quanto ciò rappresenta un fondamentale aspetto di prevenzione e protezione. In particolare, l'ente gestore deve impedire l'accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni. A tal fine a necessario mettere in atto un sistema di valutazione per chiunque debba accedere alla struttura residenziale o semiresidenziale in modo tale da consentire l'identificazione immediata di persone che presentino sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito) e/o febbre”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare si raccomanda che “tale valutazione preveda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misurazione della temperatura (con termometri a distanza che non comportano il contatto, o termoscanner fissi, ove disponibili);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ricordare all'ingresso tutte le norme comportamentali e le precauzioni raccomandate per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “considerato il benessere psico-fisico degli ospiti delle strutture residenziali per il quale risulta fondamentale la dimensione affettiva e sociale della relazione con i familiari e/o altri congiunti, tenuto conto, a questo riguardo, dell'attuale andamento discendente del trend epidemiologico, si precisa che le visite sono consentite nel quadro delle misure generali di prevenzione e protezione richiamate al Paragrafo precedente. Pertanto, al fine di ulteriormente facilitare gli incontri con i familiari/congiunti le indicazioni già fornite con precedenti comunicazioni vengono con il presente atto confermate e opportunamente aggiornate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia gli enti gestori devono provvedere mediante specifici “protocolli per l'accesso di familiari e visitatori che contemplino:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ingressi limitati (per ogni ospite, la visita dovrà prevedere al massimo 2 persone contemporaneamente presenti ed una durata indicativa di 30 minuti) e scaglionati, limitando il numero di visitatori contemporaneamente presenti, secondo una specifica organizzazione che consenta lo svolgimento delle visite nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, provvedendo mediante la prenotazione degli accessi dei visitatori così da evitare assembramenti anche negli spazi dedicati all'attesa dell'ingresso e compatibilmente con gli spazi disponibili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            al momento della prenotazione l'ente gestore valuta lo stato di salute del visitatore attraverso la compilazione di un breve questionario come da Allegato 1” (checklist di valutazione all’ingresso del visitatore);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “sottoscrizione preventiva di un patto di responsabilità reciproca tra l'ente gestore della struttura residenziale e i familiari/congiunti dell'ospite, come da Allegato 2, per il rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del virus che prevede, tra l'altro, l'autodichiarazione circa la non presenza nell'ambito del proprio nucleo familiare di persone con febbre o sintomi di malattia respiratoria e, nel caso in cui un componente del nucleo familiare dovesse presentare questi sintomi nei giorni successivi la visita, l'impegno ad informare la struttura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            conservare l'elenco delle prenotazioni e delle visite per un periodo di 14 giorni, il questionario relativo allo stato di salute (checklist di cui all'Allegato 1) viene riproposto al momento dell'accesso del visitatore e viene datato e controfirmato dallo stesso;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo dei visitatori rispetto al rischio di infezione da SARS-CoV-2 e il divieto di accesso alla struttura da parte di visitatori che presentino segni o sintomi suggestivi dell'infezione (es. febbre (&amp;gt; 37,5°C), tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite) o che risultano contatti stretti di persona sospetta o confermata COVID-19;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo costante e corretto della mascherina chirurgica da parte di tutti i visitatori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prevedere l'utilizzo della mascherina chirurgica anche da parte degli ospiti che ricevono le visite;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            far eseguire al visitatore l'igiene delle mani all'ingresso in struttura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            preferire per le visite, in particolare per la stagione primaverile ed estiva e compatibilmente con le condizioni dell'ospite, gli spazi esterni nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            escludere, in questa fase, ogni accesso di familiari e/o altri congiunti all'interno dei nuclei di degenza; è possibile una deroga solo per i casi di estrema necessità o indifferibilità (es. nel caso di fine vita) e su autorizzazione della Direzione sanitaria o, per le strutture che non prevedono questa figura, su autorizzazione dell'ente gestore d'intesa con il Medico curante di riferimento, che provvederanno a definire anche le modalità di accesso in sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per le visite condotte all'interno della struttura individuare spazi e luoghi dedicati, che garantiscano il rispetto del distanziamento sociale e delle norme igieniche;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            limitare al minimo il transito del visitatore per gli spazi comuni, prevedendo per le visite orari adeguati e compatibili alle restanti attività di ospiti e operatori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            idonea aerazione del locale dove a avvenuta la visita;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            detersione e sanificazione degli ambienti al termine della visita con particolare attenzione agli elementi che vengono più frequentemente toccati con le mani e alle superfici di appoggio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di dispenser di soluzione idroalcolica nello spazio dove avviene la visita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo la presentazione delle linee di indirizzo che risultano un esempio, variabile a seconda delle norme e delle fasi epidemiologiche, di organizzazione in uno degli ambiti lavorativi che sono più a rischio per le caratteristiche dell’emergenza COVID-19, ricordando che tali linee di indirizzo forniscono anche informazioni su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sensibilizzazione e formazione dei visitatori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rapporti con fornitori, manutentori e altri operatori esterni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            protocolli di monitoraggio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            norme specifiche per servizi semiresidenziali per persone con disabilità;       
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            norme specifiche per servizi semiresidenziali dell'area salute mentale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Veneto, “ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 22 giugno 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Veneto, “ Linee di indirizzo Strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale”, Allegato A all’Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Scarica la normativa nazionale di riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+COVID+strutture+sociosanitaire.jpg" length="65303" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 08:05:21 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-linee-guida-per-strutture-residenziali</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,sicurezza strutture sociosanitarie,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: PROROGA STATO DI EMERGENZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-proroga-stato-di-emergenza</link>
      <description>Cosa cambia per le aziende con la proroga dello stato di emergenza e con le proroghe contenute nel decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020? Le indicazioni normative, le varie disposizioni prorogate e l’utilizzo dello smart working.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: stato di emergenza e nuove proroghe in materia di sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Cosa cambia per le aziende con la proroga dello stato di emergenza e con le proroghe contenute nel decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020? Le indicazioni normative, le varie disposizioni prorogate e l’utilizzo dello smart working.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d'intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, in Italia il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio. E lo stato di emergenza – come ricordato sul sito della Protezione Civile - “può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all'attività dell'uomo in Italia”. In particolare il Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), “ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed è dunque con riferimento a questa normativa che nei giorni scorsi, come ricordato, dal nostro giornale, il Consiglio dei Ministri ha, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, ‘prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E successivamente a questo atto il Governo, con decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l'efficacia di una serie di disposizioni e di misure già adottate per gestire l’emergenza COVID-19 e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vediamo oggi di fare un breve approfondimento, non esaustivo, sulle conseguenze, anche in materia di salute e sicurezza, della proroga dello stato di emergenza deliberato il 21 gennaio 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato nell’articolo “ Coronavirus - fase 3: proroga delle misure urgenti” il nuovo decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, proroga - dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 – alcune disposizioni di cui a vari decreti legge – ad esempio i decreti legge n. 19 e n.33 del 2020 - che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo a questo proposito i primi 3 comma dell’articolo 1 del DL:
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Art. 1 - Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Cos
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            a cambia con le recenti proroghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per capire cosa cambia con la proroga dello stato di emergenza e il decreto-legge n.83, possiamo fare riferimento innanzitutto a quanto indicato nello stesso Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri (Comunicato Stampa n.59 del 30 luglio 2020).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Comunicato indica che il decreto, al di là di quanto già indicato sopra, “interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre con le proroghe rimangono attive alcune disposizioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in tema di lavoro agile;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per l’edilizia scolastica.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre si prevede la cessazione al 31 luglio di altri “termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto”. Restano poi in vigore le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020 (DL 83 art.1, comma 5, … e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In materia di salute e sicurezza, in relazione a queste ultime disposizioni di proroga si segnala la possibilità da parte del Governo di adottare ancora nuovi DPCM di modifica delle attuali misure vigenti in materia COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio con riferimento a quelle previste dal DPCM 11 giugno 2020, la cui efficacia era stata prorogata al 31 luglio 2020 dal DPCM 14 luglio 2020 e che ora viene ulteriormente prorogata, in attesa dell'emanazione di un futuro DPCM. E tra queste misure sono chiaramente comprese quelle che riguardano l'obbligo, tuttora vigente, per le attività produttive industriali e commerciali di rispettare i contenuti dei vari protocolli condivisi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo poi nel dettaglio la proroga al 15 ottobre riguardo all’assimilazione delle mascherine chirurgiche a dispositivi di protezione individuale, con la possibilità di continuare ad utilizzare le stesse in ambito lavorativo per contenere il diffondersi del contagio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si fa riferimento in questo caso all’articolo 16 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza … per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale DPI … le mascherine chirurgiche reperibili in commercio …).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La proroga vale poi anche per la possibilità di continuare a produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni con validazione delle stesse da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Inail (Art. 15 DL 18/2020 - Art. 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra le altre proroghe che riguardano il mondo della salute e sicurezza e dell’organizzazione del lavoro ci soffermiamo, infine, sul cosiddetto lavoro agile (o smart working).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il dettaglio delle proroghe e le indicazioni per lo smart working
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al di là delle proroghe indicate sopra il decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 contiene poi un allegato. I termini previsti dalle disposizioni legislative indicate in questo allegato sono prorogati al 15 ottobre 2020 (a parte quanto indicato al punto n. 32 dell'allegato stesso).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È ad esempio prorogato l’articolo 39 del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, che riguarda l’utilizzo del lavoro agile per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, i lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa e i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre una proroga riguarda, infine, anche il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre (comma 4 art. 90 DL 34/2020) “fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/CORONAVIRUS-ITALIA-sicurezza+lavoro.jpg" length="109412" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 07:42:47 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-proroga-stato-di-emergenza</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Rischio COVID-19,Mascherina chirurgica,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza covid-19,emergenza coronavirus,81/08,protocollo condiviso,D.Lgs. 81/08,DPCM,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/CORONAVIRUS-ITALIA-sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/CORONAVIRUS-ITALIA-sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MICROCLIMA: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/microclima-la-valutazione-del-rischio</link>
      <description>Un intervento offre spunti per la ricerca di un metodo di valutazione rispettoso dei principi di prevenzione e protezione e realisticamente attuabile. Il rischio microclimatico negli ambienti produttivi e assimilabili e la norma UNI EN ISO 15265:2005.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La valutazione del rischio microclimatico negli ambienti produttivi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un intervento offre spunti per la ricerca di un metodo di valutazione rispettoso dei principi di prevenzione e protezione e realisticamente attuabile. Il rischio microclimatico negli ambienti produttivi e assimilabili e la norma UNI EN ISO 15265:2005.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È in tre diversi “Titoli” che il D.Lgs. 81/2008 fornisce criteri di valutazione del microclima:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Titolo II ("Luoghi di lavoro"): “si applica a tutti i luoghi di lavoro indistintamente e fornisce dei requisiti primari da soddisfare, riassumibili con l’indicazione di far sì che la temperatura dei locali di lavoro sia adeguata all'organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e senza trascurare il grado di umidità e il movimento dell'aria”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Titolo VII ("Attrezzature munite di videoterminale"): “si rivolge invece ai ‘posti di lavoro al videoterminale’ (uffici per lo più, ma anche sportelli, reception, casse, ...)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Titolo VIII ("Agenti fisici"): “prende in considerazione tutti i rischi derivanti da esposizione agli agenti fisici, tra cui il microclima (individuato, insieme agli altri, dall’art. 180 “Definizioni e campo di applicazione”). In questo caso le richieste del legislatore si fanno più rigide. Al posto di riferirsi a temperature adeguate, correnti d’aria fastidiose, condizioni ergonomiche, fa riferimento al rispetto di limiti di esposizione, a precisi obblighi di riduzione delle esposizioni, di formazione del personale e di sorveglianza sanitaria. Di fatto, con il titolo VIII intende agire nei confronti dei rischi da stress termico e dei loro possibili effetti avversi sulla salute dei lavoratori”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A presentare in questi termini come il decreto legislativo 81/2008 affronti il rischio microclimatico è un intervento che si è tenuto al convegno “dBA2019 - Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro” (Bologna, 17 ottobre 2019) e su cui ci siamo già soffermati in un precedente articolo. Un intervento che intende contribuire alla ricerca di un metodo di valutazione “accettabile da tutte le parti, rispettoso dei principi generali di prevenzione e protezione della salute sul lavoro e realisticamente attuabile nella pratica quotidiana dell’igiene industriale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il rischio microclimatico negli ambienti produttivi e assimilabili
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In “Strategie di valutazione del microclima negli ambienti produttivi e assimilabili”, a cura di Alessandro Merlino, Gianluca Gambino, Daniele Meda e Gabriele Quadrio (CeSNIR), si ricorda che la valutazione del microclima è compiuta il più delle volte seguendo una prassi suggerita da INAIL “secondo la quale è soggetto a valutazione di comfort termico ogni ambiente non vincolato, chiamato anche moderabile, mentre sono soggetti alle verifiche di stress termico solo gli ambienti vincolati” (sono gli ambienti in cui esistono vincoli, “in primo luogo sulla temperatura e sulle altre quantità ambientali, ma anche sull’attività metabolica e sul vestiario, in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort”). E un’analoga suddivisione si trovava “già nel documento a cura del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro del 2006”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli autori dell’intervento “condividono l’idea che la valutazione sul microclima si declini in valutazione sul comfort termico e valutazione sullo stress termico a seconda del contesto lavorativo”, ma ritengono che “la determinazione sul tipo di valutazione da condurre non possa compiersi sulla base della semplice suddivisione degli ambienti di lavoro tra vincolati e non vincolati”. Ci sono infatti diversi comparti “nei quali si riscontrano ambienti di lavoro classificabili come non vincolati che non risultano tuttavia moderabili. È il caso degli ambienti produttivi (produzione industriale ma non solo), ma anche quello degli ambienti dedicati allo stoccaggio dei beni (magazzini e logistica), piuttosto che altri reparti a servizio di quelli produttivi (le officine per esempio)”. Nell’intervento questi ambienti sono indicati come “produttivi e assimilabili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ritenere questi ambienti moderabili “significa assumere che sia possibile climatizzarli, sia durante la stagione calda, sia durante quella fredda, senza considerare che, soprattutto per quel che concerne l’estate, qualunque iniziativa di climatizzazione potrebbe risultare irragionevole. La presenza di macchine, le spesso ampie volumetrie, i bassi requisiti di isolamento termico degli involucri degli edifici industriali e, nel caso dei magazzini, il ridotto numero di addetti normalmente impiegato, rendono infatti sconveniente, se non del tutto inattuabili, opere di climatizzazione estiva che consentano il raggiungimento del comfort per i lavoratori che svolgono la loro opera in detti ambienti. In seconda istanza si deve considerare che nei contesti citati sopra è usuale che i compiti lavorativi degli addetti comportino un moderato o elevato sforzo fisico, frequenti e talvolta veloci spostamenti nell’ambiente di lavoro e un abbigliamento che, anche nella stagione calda, risulta coprente su tutto il corpo, talvolta composto di più strati, eventualmente comprensivo di guanti, elmetto e altri DPI”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque gli autori ritengono che considerata la difficoltà “a garantire che il personale impiegato nei reparti produttivi e assimilabili, possa svolgere i propri compiti senza un surriscaldamento che attivi la sudorazione”, in questi ambienti “non sia pertinente una valutazione del livello di comfort termico (se non per casi specifici come i soggetti con particolare suscettibilità al rischio). Nel caso in cui l’ambiente termico per uno o più lavoratori dovesse diventare particolarmente impegnativo, sarebbe semmai opportuno accertare che non si configuri una condizione termicamente stressante per l’organismo. In questo caso la valutazione dovrebbe compiersi rispetto a possibili fattori di rischio per la salute, i pertinenti limiti diventerebbero mandatori e nessuna eccezione dovrebbe essere tollerata. L’eventuale superamento dei limiti pertinenti per lo specifico indice di stress termico imporrebbe infatti la più rapida ricerca di iniziative di riduzione. Risulterebbero inoltre da attuare le opportune valutazioni per individuare le più corrette tutele per gli eventuali soggetti particolarmente sensibili al rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione - indicano gli autori - negli ambienti di lavoro produttivi e in quelli a questi assimilabili la valutazione del microclima deve essere condotta “ricorrendo agli indici di stress termico, oppure senza alcun accertamento tecnico se, sulla base di una valutazione preliminare, si può ragionevolmente ritenere che il microclima non conduca a situazioni termicamente stressanti per i lavoratori, inclusi i soggetti particolarmente sensibili (configurandosi così come un’esposizione giustificabile, ex art. 181, comma 3 del D.Lgs 81/08)”. Mentre l’accertamento dei livelli di comfort “risulta invece pertinente per la valutazione del microclima degli ambienti di lavoro indoor, secondo l’accezione fornita dalle norme tecniche della serie ISO 16000 concernenti le verifiche sulla qualità dell’aria degli ambienti di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento, che fornisce ulteriori indicazioni e riporta i vari metodi e gli indici a disposizione per la valutazione del microclima negli ambienti sottoposti a verifica di comfort e in quelli sottoposti a verifica di stress termico, si sofferma poi sulla valutazione multi-indice.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’importanza e l’utilità di una valutazione multi-indice
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli autori indicano che anche conducendo un eventuale accertamento sul microclima negli ambienti produttivi e assimilabili solo mediante indici di stress termico, “esistono dei casi dove, pur volendo valutare le condizioni di stress, possono risultare utili gli indici di comfort. Si tratta degli ambienti produttivi a basso tenore di stress termico, quando sia incerta la giustificabilità degli stessi ex art. 181, c. 3, del D.Lgs 81/08”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi casi “può essere utile ricorrere a verifiche di comfort termico a patto di considerare accettabili anche valori che oltrepassano i valori obiettivo normalmente assunti per verificare il soddisfacimento delle condizioni di comfort”. Inoltre si precisa che una valutazione mediante l’indice di comfort PMV “è altresì utile anche nel contesto di un accertamento di stress termico allo scopo di verificare se vi possano essere delle condizioni di lavoro termicamente troppo severe per lavoratori con particolari suscettibilità al rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli autori ritengono che “offra questo spunto la norma tecnica UNI EN ISO 15265 del 2005” che propone “una valutazione multi-indice, coniugando opportunamente gli esiti delle valutazioni eseguite a mezzo degli indici di comfort e quelli delle valutazioni eseguite a mezzo di quelli di stress”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 15265:2005 
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo in conclusione alcune indicazioni relative alla norma UNI EN ISO 15265:2005 - Strategia di valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio termico in condizioni di lavoro, una norma che “è raramente assunta tra i riferimenti normativi nell’ambito delle valutazioni del rischio microclima”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La norma propone un approccio “in tre fasi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Osservazione (observation): fase condotta internamente all’azienda mediante audit e senza avviare misurazioni dei parametri fisici in gioco
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Analisi (analisys): fase condotta mediante il supporto di personale con specifiche competenze in materia e con la conduzione delle misurazioni necessarie per la quantificazione degli indici di comfort termico e stress termico
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Perizia (expertise): fase condotta mediante il supporto di personale con specifiche ed elevate competenze in materia, indirizzata alla valutazione di circostanze lavorative molto complesse dal punto di vista del microclima e con la conduzione di speciali e/o sofisticate campagne di misurazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare riguardo alla fase denominata “analisi”, la norma indica che “questa si deve condurre con una valutazione multi-indice delle condizioni microclimatiche per giungere a una classificazione del rischio che individua nove possibili categorie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che i passaggi successivi alla classificazione del rischio prevedono di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            determinare l’accettabilità delle condizioni di lavoro paragonando la durata media e massima di ogni attività con i tempi limite di esposizione (DLE);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            determinare le tecniche di prevenzione/controllo per ogni parametro fisico, così come la miglior organizzazione del lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            determinare il rischio residuo a posteriori delle iniziative di cui sopra e rivalutare l’accettabilità sempre comparando i nuovi tempi limite previsti (DLE) con l’effettiva durata di ogni attività;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare se l’accertamento richieda il passaggio alla fase 3: ‘expertise’;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definire le misure di protezione nel breve periodo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definire i requisiti della sorveglianza sanitaria nel breve e nel lungo periodo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale dell’intervento che riporta varie altre indicazioni - anche con riferimento agli esiti accettabili riguardo agli indici e al caso dei soggetti particolarmente sensibili al rischio – e che sottolinea come l’obiettivo protezionistico di una valutazione del microclima sia quello di “garantire innanzitutto la tutela da eventuali condizioni termicamente stressanti per l’organismo per qualsiasi soggetto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Strategie di valutazione del microclima negli ambienti produttivi e assimilabili”, a cura di Alessandro Merlino, Gianluca Gambino, Daniele Meda e Gabriele Quadrio (CeSNIR), intervento al convegno “dBA2019 - Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 31 Jul 2020 07:21:06 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/microclima-la-valutazione-del-rischio</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-rischio-di-caduta-dall-alto</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro correlati al rischio di caduta nelle attività di lavoro. Un’analisi di alcune modalità di cadute avvenute durante le attività di Expo 2015. Le tipologie di infortuni e gli spunti per la prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: il rischio di cadute nelle attività di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Esempi di infortuni di lavoro correlati al rischio di caduta nelle attività di lavoro. Un’analisi di alcune modalità di cadute avvenute durante le attività di Expo 2015. Le tipologie di infortuni e gli spunti per la prevenzione.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Rischio caduta: le modalità più diffuse d’infortunio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al rischio caduta una delle modalità più diffuse di accadimento d’infortunio riguarda chiaramente gli infortuni dovuti a cadute in piano.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento indica che “in cantieri vasti, come nel caso di EXPO 2015, la mobilità e lo spostamento dei lavoratori è una condizione piuttosto frequente e questo aumenta la probabilità di caduta in piano”. Ed è quindi “necessario porre attenzione nel definire percorsi pedonali e mantenerli sgombri da attrezzi o materiali vari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che “i traumi provocati da questo tipo di incidente sono essenzialmente contusioni per contatto di parti del corpo con il terreno in seguito alla caduta oppure distorsioni”. E spesso a determinare la caduta sono “la irregolarità del terreno o la presenza di materiale o attrezzi abbandonati in cui il lavoratore inciampa”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un’altra modalità diffusa d’infortunio riguarda poi la caduta di gravi dall'alto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si tratta spesso “di schiacciamenti delle mani o dei piedi per caduta di materiale che il lavoratore stava movimentando”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si fa riferimento, ad esempio, a 4 infortuni con una medesima dinamica: “nel rimuovere o riposizionare dei chiusini il lavoratore si è schiacciato le dita tra il bordo del chiusino e il terreno”. Questa tipologia di infortuni “sarebbe stata facilmente evitabile se fosse stata usata l’attrezzatura idonea per la movimentazione dei chiusini”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ad un’altra tipologia di infortunio molto diffuso: la caduta dall'alto dell’infortunato, “uno degli incidenti più frequenti negli infortuni gravi del settore delle costruzioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che il fatto che nei cantieri di Expo si sia verificato meno frequentemente “dimostra una particolare attenzione alle misure preventive adottate; unitamente alla continua vigilanza esercitata da parte degli operatori ASL, ha contribuito a contrastare situazioni che esponevano i lavoratori a questo rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre analizzando la dinamica di questo ultimo tipo di incidenti, nell’intervento “si osserva che nella maggior parte dei casi si tratta di cadute durante la discesa da mezzi di trasporto, quali ad esempio i camion, oppure da mezzi di movimentazione terra, quali gli escavatori. Non si tratta, quindi, di classiche cadute dall’alto che generalmente osserviamo nei cantieri”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre riguardo alle cadute dall’alto si riporta il caso di cinque diversi infortuni: “2 in seguito a cadute del lavoratore mentre si trovava su una scala portatile, 1 per cedimento di un parapetto posto a barriera di un dislivello, 2 per cedimento di un impalcato”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare nel caso delle scale portatili “non è stato possibile stabilire con chiarezza se siano state adottate tutte le misure indispensabili quando si utilizza questo tipo di attrezzature:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutazione preventiva per capire se il lavoro poteva essere svolto con attrezzature alternative più sicure,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo della adeguatezza della tipologia di scala usata,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verifica dello stato di manutenzione della scala, presenza di procedure adeguate e formazione/informazione del lavoratore sull’utilizzo in sicurezza della scala.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso dell’infortunio avvenuto per cedimento del parapetto, “il lavoratore è salito pericolosamente sul montante intermedio dello stesso per comunicare con un collega; il parapetto ha ceduto provocando la caduta del lavoratore. Si tratta quindi di un’azione anomala da parte dell’infortunato dettata dalla necessità di poter comunicare che doveva essere effettuata in altro modo più sicuro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli altri 2 infortuni sono stati, invece, “determinati dal cedimento dell’impalcato su cui si trovava il lavoratore: il problema era determinato da un’inadeguatezza del piano di calpestio. 3 di questi infortuni hanno avuto conseguenze piuttosto significative: in due casi la prognosi è nella classe 26 - 40 e uno in quella superiore ai 40 giorni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo che nell’intervento i relatori si soffermano anche su altre tipologie di infortuni (movimento incoordinato del lavoratore, movimenti con eccesso di sforzo, proiezione di solidi, uso di attrezzature, …).  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Rischio caduta dall’alto: spunti per la prevenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per raccogliere alcune informazioni sulla prevenzione, con riferimento esclusivo al rischio di caduta dall’alto, possiamo fare riferimento ad una delle schede Inail che analizza i casi di infortunio dell’archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella scheda n. 2 “ Le cadute dall’alto dei lavoratori” si riportano varie misure di prevenzione relative alle tipologie di cadute dall’alto più diffuse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda, ad esempio, che le cadute da scale portatili costituiscono, come emerso nell’analisi, circa il 17% delle cadute dall’alto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “le scale portatili, che nei casi registrati dal sistema di sorveglianza presentano un problema di adeguatezza all’uso specifico, devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego. Esse devono inoltre essere provviste di: dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Si evidenzia poi la necessità di utilizzare scale appropriate alla natura del lavoro da svolgersi (con riferimento alla quota, alla pendenza dei luoghi e alla durata)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre “utilizzare una scala a pioli quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare. È obbligatorio indossare calzature ad uso professionale (è vietato l’utilizzo delle scale a piedi nudi, scarpe con tacchi alti, sandali)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alla caduta da parte fissa di edificio si segnala che per lavorare sui tetti o sulle coperture “è necessario predisporre misure di sicurezza specifiche quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adeguati sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteggi) in assenza di un accesso sicuro dall’interno;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno (es. ponteggi, parapetti prefabbricati, reti sicurezza, ecc.) oppure se è possibile, effettuare i lavori dall’interno di piattaforma di lavoro elevabile;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dispositivi di protezione individuali (DPI) anticaduta qualora, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile adottare dispositivi di protezione collettiva quali opere provvisionali”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È poi opportuno “verificare se sono già stati predisposti sul fabbricato sistemi di accesso e ancoraggio come previsto dalle norme vigenti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo infine sulla caduta da ponteggi ed impalcature fisse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che per impedire l’accadimento di questo tipo di infortuni “si devono predisporre le attrezzature di lavoro in quota dotandole di tutti gli elementi di protezione. Nelle fasi di montaggio/smontaggio dei ponteggi fare riferimento al PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere un’adeguata formazione mediante la partecipazione ad uno specifico corso teorico pratico di cui deve essere acquisita attestazione”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “riguardo alla scelta dei dispositivi di protezione da inserire nel PIMUS, ovvero da utilizzare durante il montaggio e lo smontaggio”, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 81/2008, i DPI anticaduta “devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Se ne deduce che sui sistemi a telai prefabbricati, i parapetti devono essere preferiti ai DPI anticaduta che invece trovano un impiego più frequente sui telai a tubi e giunti che vengono montati in configurazioni atipiche”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Raccomandabile è “l’utilizzo di ponteggi che prevedono il montaggio in sicurezza dei parapetti dall’impalcato sottostante”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo, in conclusione, che la scheda si sofferma anche sulle cadute per sfondamento di copertura, all’interno di varco o dai mezzi di sollevamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro, IN.FOR.MO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+caduta+dall-alto.jpg" length="19130" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 11:38:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-rischio-di-caduta-dall-alto</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio scale,rischio opere provvisionali,lavori in quota,DPI terza categoria,Rischio caduta dall'alto,dpi anticaduta,81/08,Cantieri temporanei e mobili,Rischio scale doppie,D.Lgs. 81/08,rischio lavori in quota,DPI lavori in quota,Rischio Scale portatili,DPI</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CANCEROGENO: LA SILICE CRISTALLINA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-la-silice-cristallina</link>
      <description>Un intervento si sofferma sulle vecchie e nuove esposizioni professionali al biossido di silicio. La silice libera cristallina, le attività a maggior rischio, l’edilizia abitativa, i ritardi, le carenze e le criticità nella prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il biossido di silicio e il rischio di silicosi nel mondo del lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento si sofferma sulle vecchie e nuove esposizioni professionali al biossido di silicio. La silice libera cristallina, le attività a maggior rischio, l’edilizia abitativa, i ritardi, le carenze e le criticità nella prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La silicosi, un'affezione dei polmoni, è stata negli anni una delle malattie professionali più gravose sia in termini di costi sociali che di costi economici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E il rischio correlato all’esposizione a silice nel mondo del lavoro è ancora ben presente tanto si può ancora dire, come indicato da Brian Coope in “A Socio-Economic Review of Crystalline Silica Usage” (1997): "If man wishes to live in silica free environment he must move to another planet" (se l’uomo vuole vivere in un ambiente senza silice, deve trasferirsi in un altro pianeta).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo e a fornire diverse informazioni sulla silicosi e sull’ esposizione a silice nel mondo del lavoro è un intervento che si è tenuto al workshop “CANC – TUM 2020”, un incontro sui rischi cancerogeni nel mondo del lavoro e sui tumori che ad essi conseguono organizzato da Asur Marche n.3 (Civitanova Marche Alta, 19 febbraio 2020).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Quanti lavoratori sono oggi a rischio di SiO2?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “Vecchie e nuove esposizioni professionali a SiO2”, a cura di Fulvio Cavariani, si ricorda non solo il contesto della silicosi nel passato, ma anche il contesto odierno. Quanti lavoratori sono oggi a rischio di SiO2? 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento indica che sono milioni i lavoratori esposti a questo rischio nel mondo sviluppato. Ad esempio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Europa: 2 milioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Stati Uniti: 2 milioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Giappone: 0,5 milioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cina: oltre 25 milioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            India: 11,5 milioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Africa ? (in tutti i siti estrattivi di minerali)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che in Italia:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “tra il 2000 ed il 2015, 6.317 lavoratori sono morti per silicosi, su un numero stimato di 280.000 esposti a SLC;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            1.372 persone hanno avuto ricoveri ospedalieri per questa patologia;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            1.432 ricevono una rendita pensionistiche per malattia dovuta alla SLC;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i lavoratori colpiti con più frequenza dalla silicosi risultano essere i minatori, i ceramisti, i muratori e i marmisti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La silice libera cristallina e le attività a maggior risch
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          io
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma poi sulla silice che è tra le “componenti più abbondanti della crosta terrestre”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare con il termine di silice libera “ci si riferisce a fasi cristalline ed amorfe del biossido di silicio (SiO2), non combinato con altri elementi chimici (silicati)” e il termine silice libera cristallina (SLC) “è proprio della medicina del lavoro e dell’igiene industriale” ed “è usato per individuare una serie di minerali che la contengono, responsabili dell’insorgenza della silicosi”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi quando le polveri contenenti silice rappresentano un fattore di rischio rilevante e riporta diverse indicazioni e immagini relative a diverse attività in cui è possibile riscontrare questo rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Estrazione di minerali in miniera 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Trasporto e macinazione rocce
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ceramica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Scavi in superficie
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Costruzioni stradali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Taglio pietre
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulizia superfici di edifici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sabbiatura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riparazione strade.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si parla poi del rischio silice nella edilizia abitativa: “in Italia le aziende con posizione assicurativa Inail per la copertura del rischio silicosi, erano circa 22.000, di queste 9.000 (40%) appartengono al comparto costruzioni”. E sono molti i materiali da costruzione che possono avere SiO2: tritato di sabbia abrasiva (o silice polverulenta), mattoni, mattoni refrattari, intonaci, calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo, cemento di malta, granito, polveri delle arenarie, quarzite, ardesia, depositi minerari, roccia e pietra, sabbia, …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma poi sul rischio silice in varie altre attività e ambiti lavorativi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            agricoltura 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            TAV (Tratta Alta Velocità) 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            orafi 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cementifici 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cantieri navali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fonderie
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vetrerie
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ceramiche artistiche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            piastrellifici e colorifici ceramici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cotto, laterizi e terracotte.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si ricordano poi le “nuove” esposizioni: odontotecnici, ricostruzione e applicazione unghie finte, produzione materassi, ….
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I ritardi, le carenze e le criticità nella prevenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma poi sulla normativa – con particolare riferimento al DPR n° 1124, 30 giugno 1965 – e ricorda che in Italia si hanno più di 400 decessi all’anno (fonte Istat) e circa 100 nuovi casi ogni anno (fonte Inail).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che la silice libera cristallina (SLC) “continua a rappresentare un rilevante problema di sanità pubblica in diversi settori produttivi italiani” e si segnalano i ritardi e carenze in questi anni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Carenze nel misurare sistematicamente il rischio nei diversi settori produttivi interessati e nell’informare/formare i lavoratori ed i datori di lavoro su tale pericolo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Scarso sviluppo di strutture tecniche specializzate nella valutazione del rischio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancanza di valori limite di riferimento per la SLC e di sistematici controlli nei luoghi di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Scarsa qualità della sorveglianza sanitaria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Assenza della registrazione delle esposizioni”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste, dunque, le principali criticità:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Mancanza di Valori Limite di Esposizione professionale nazionali per le diverse forme di SLC
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Assenza di orientamenti di legge su conformità dei sistemi di campionamento per le polveri
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mancanza di raccomandazioni sulle tecniche analitiche per la determinazione della SLC in aria e sui materiali in massa
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inesistenza di programmi di controllo di qualità delle prestazioni dei laboratori e nella strategia di campionamento”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento segnala poi il “NEPSI agreement” (Accordo tra rappresentanti dell’industria e dei sindacati promosso dalla U.E. nel 2006) e ricorda che nel 1997 la IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) “ha classificato la silice e la cristobalite come cancerogene per l’uomo (gruppo 1) nell’ambito di esposizioni professionali in alcuni particolari settori lavorativi”. Un gruppo di lavoro IARC nel 2009 “ha confermato gli effetti cancerogeni sull’uomo in tutte le attività industriali studiate e che sono pertanto attribuibili a particolari caratteristiche della SLC”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando alla lettura integrale dell’intervento che riporta molte altre informazioni e diverse immagini riprendiamo alcune delle considerazioni conclusive.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda, ad esempio che la silice libera cristallina “è diffusa in molte attività ed è possibile una esposizione elevata senza una adeguata informazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre le schede di dati di sicurezza (SDS - Safety Data Sheet) e le etichette dei materiali “spesso non riportano la presenza di SLC” e si assiste a “stime espositive non corrette nei DVR” e a valori limite diversi nelle schede di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Vecchie e nuove esposizioni professionali a SiO2”, a cura di Fulvio Cavariani, intervento al workshop “CANC – TUM 2020”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+silice+cristallina+sicurezza.jpg" length="8223" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 07:23:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-la-silice-cristallina</guid>
      <g-custom:tags type="string">Valutazione Rischio chimico,DVR,81/08,Agenti cangerogeni e mutageni,Rischio silicosi,D.Lgs. 81/08,Rischio silice libera cristallina,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Chimico</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHOI COVID-19: SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischoi-covid-19-sui-dispositivi-di-protezione-individuale</link>
      <description>Un manuale del Ministero dell’Interno si sofferma sui dispositivi di protezione individuale nell’emergenza COVID-19. Focus sulla protezione del corpo, degli arti superiori, degli occhi e del viso e sull’esecuzione dei test per rilevare gli anticorpi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: indicazioni per i DPI per il corpo, le mani, il viso e gli occhi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un manuale del Ministero dell’Interno si sofferma sui dispositivi di protezione individuale nell’emergenza COVID-19. Focus sulla protezione del corpo, degli arti superiori, degli occhi e del viso e sull’esecuzione dei test per rilevare gli anticorpi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È evidente che malgrado l’emergenza COVID-19 sia diventata meno pressante, almeno sul nostro territorio nazionale, rimane l’esigenza nelle attività lavorative di mantenere adeguate precauzioni e di utilizzare – si pensi ad esempio al personale sanitario o alle Forze dell’Ordine – idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008 all’art.74 specifica che si intende per dispositivo di protezione individuale ‘qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo’. E se la scelta dei DPI deve essere effettuata “successivamente all’analisi delle attività da svolgere, dei rischi associati e del grado di protezione necessaria” – coniugando “il giusto livello di protezione con l’efficienza e l’operatività” – ogni lavoratore che utilizza i DPI “deve conoscere bene il loro impiego”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo e a fornire utili informazioni su alcuni dispositivi e sul loro utilizzo è il documento “ COVID-19 - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)” prodotto dalla Direzione Centrale di Sanità, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Un manuale, ad uso delle attività istituzionali della Polizia di Stato, che ci permette oggi di parlare, dopo i molti articoli sui DPI per le vie respiratorie, anche della protezione del corpo, degli arti superiori, degli occhi e del viso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           COVID-19: i dispositivi per la protezione del corpo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai DPI per la protezione del corpo il documento, curato da Cristiano Belfiore, si sofferma in particolare sulla tuta in tyvek.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La tuta è “realizzata in fibre di polietilene ad alta densità (HDPE), un materiale sintetico, di tessuto non tessuto, difficile da strappare ma che può essere facilmente tagliato con le forbici o con un coltello”. Si segnala che queste tute sono efficaci “grazie alla loro barriera contro i particolati e al tasso di sfilacciamento molto basso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che la tuta in tyvek “è caratterizzata dai seguenti elementi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il cappuccio: per coprire completamente la testa;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’aletta integrata per il mento: per coprire completamente l’area del mento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le cuciture termosaldate: per evitare punti permeabili agli agenti chimici o biologici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i polsini elasticizzati: per proteggere l’area tra la mano e il braccio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la vita elasticizzata: per adattare meglio la forma della tuta al corpo che lo indossa;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le caviglie elasticizzate: per proteggere l’area tra la gamba e il piede;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un nastro adesivo termosaldato: per proteggere la zip dal collo al bacino;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un’asola elasticizzata per il pollice: elemento fondamentale per mantenere la tuta aderente alle mani e al corpo durante le procedure operative. L’asola è essenziale durante le procedure di svestizione per rimuovere facilmente il guanto sottostante”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sugli indumenti di protezione (camici, tute e grembiuli monouso) in materiale di TNT di polipropilene PP (30 gr/mq), traspirante e resistente, non sterile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che questa tipologia di indumenti “è caratterizzata da resistenza, idrorepellenza e buona morbidezza, che consentono di indossarli sopra l’uniforme o gli abiti civili” (come abbiamo già detto il manuale è ad uso delle attività istituzionali della Polizia di Stato).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           COVID-19: la protezione degli arti superiori, degli occhi e del viso
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo qualche indicazione per la protezione degli arti superiori, con riferimento ai guanti monouso in nitrile non sterili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il nitrile, “comunemente usato nella produzione di guanti monouso, noto anche come NBR (Nitrile Butadiene Rubber) è un materiale di origine sintetica derivato dalla polimerizzazione del butadiene e dell’acrilonitrile. È stato definito ‘gomma sintetica’, per la sua capacità di emulare l’elasticità della gomma. L’utilizzo di tali guanti sfrutta le loro caratteristiche di resistenza chimica e meccanica, che li rendono adatti anche in condizioni in cui i guanti in lattice e i guanti in vinile non lo sono”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente i guanti “devono essere di taglia idonea ed aderire perfettamente alle mani senza impedire i movimenti delle dita. Vanno indossati sempre a mani pulite e sostituiti immediatamente se presentano perforazioni o lacerazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si forniscono indicazioni anche sui dispositivi per la protezione degli occhi e del viso:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            occhiali protettivi: “hanno una montatura trasparente in PVC o policarbonato, lente in policarbonato anti-appannamento incolore, sistema di ventilazione indiretta, possibilità di sovrapposizione con occhiali correttivi, peso inferiore a 100 grammi. Possono essere sterilizzati in autoclave o con un prodotto su base alcolica, avendo cura di risciacquarli, dopo almeno un minuto, con acqua e sapone per evitare fenomeni di opacizzazione della lente”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            visiere para schizzi: “devono essere utilizzate in tutte quelle attività in cui si potrebbe verificare la contaminazione ambientale con spruzzi o schizzi di liquidi biologici, in cui possono verificarsi l’esposizione della mucosa congiuntivale (occhi) o della cute del volto. Possono essere monouso o riutilizzabili previa sterilizzazione in autoclave o con prodotti a base alcolica, con le stesse accortezze” da usare per gli occhiali protettivi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I DPI per l’esecuzione del test per il rilevamento degli anticorpi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento prodotto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno riporta poi indicazioni per l’uso dei DPI in relazione ad alcune specifiche attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver accennato, in un precedente articolo, ai dispostivi di protezione nella bonifica e gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, riprendiamo ora le indicazioni per l’uso dei DPI per l’esecuzione del test per il rilevamento qualitativo di anticorpi anti-SARS-COV-2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica che l’ operatore sanitario eseguirà il test per il rilevamento qualitativo degli anticorpi relativi al virus SARS-COV-2 dovrà indossare i seguenti dispositivi di protezione, quale dotazione minima di base:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Guanti in nitrile
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Camice monouso non sterile
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Facciale filtrante (almeno FFP2)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa è la sequenza per indossare i DPI:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rimuovere anelli, bracciali, orologio, orecchini etc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eseguire l’igiene delle mani con il gel alcolico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Indossare un paio di guanti in nitrile non sterile monouso.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Indossare il camice monouso non sterile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Indossare il facciale filtrante (almeno FFP2).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo, infine, la sequenza per rimuovere i DPI:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eseguire l’igiene delle mani con il gel alcolico, con ancora i guanti indossati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rimuovere il camice monouso, rovesciando l’indumento avendo cura di arrotolarlo dall’interno all’esterno.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eseguire l’igiene delle mani con il gel alcolico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rimuovere il facciale filtrante
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rimuovere i guanti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eseguire l’ igiene delle mani con il gel alcolico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, in conclusione, che il documento riporta ulteriori indicazioni, durante l’emergenza COVID-19, sui DPI utilizzabili per le vie respiratorie, sulla sterilizzazione dei dispositivi e sulle procedure dettagliate per la vestizione e svestizione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Direzione Centrale di Sanità, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, “ COVID-19 - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)”, a cura di Cristiano Belfiore, manuale ad uso delle attività istituzionali della Polizia di Stato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="7133" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 07:33:32 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischoi-covid-19-sui-dispositivi-di-protezione-individuale</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Mascherina FFP2,D.Lgs. 81/08,Mascherina chirurgica,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Mascherine,Rischio COVID 19,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: DECRETO RILANCIO E SICUREZZA SUL LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-decreto-rilancio-e-sicurezza-sul-lavoro</link>
      <description>Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le conferme e le novità in materia di DPI, gestione dei rifiuti, sorveglianza sanitaria e misure di sostegno.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Conversione del decreto Rilancio: cosa cambia in materia di sicurezza?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le conferme e le novità in materia di DPI, gestione dei rifiuti, sorveglianza sanitaria e misure di sostegno.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Parliamo del decreto-legge, cosiddetto Decreto Rilancio, in relazione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (entrata in vigore il 19 luglio 2020).  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Conferme e novità in materia di dispositivi di protezione individuale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al di là delle misure di sostegno all’economia, partiamo da alcune specifiche indicazioni e modifiche, anche rispetto all’originario DL, relative ai dispositivi di protezione individuale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo l’art. 66 (Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale). Questo articolo del DL 34/2020 conferma le modifiche all’art. 16 del DL 17 marzo 2020
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Art. 66 - Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           All’articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, »;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ma il cambiamento più rilevante è relativo all’introduzione dell’art. 66 bis (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questa norma, introdotta con la legge 77/2020, nasce per assicurare, come indicato nell’articolo, “alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive”. In particolare “per l’importazione e l’immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con il nuovo art. 66 bis si ha una competenza regionale per le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e le Regioni individuano le strutture competenti per la medesima validazione. Senza dimenticare che il richiedente la validazione in deroga può comunque rinunciare al'iter regionale e seguire l’iter di validazione attuale (INAIL/ISS).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo il comma 4 e 5 dell’articolo 66 bis del DL 34/2020:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall’ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l’effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull’applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l’attività delle regioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall’ISS e dall’INAIL in attuazione dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L’ISS e l’INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Sorveglianza attiva, sorveglianza sanitaria e misure di sostegno alle imprese
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo invece ad alcuni articoli che hanno subito poche modifiche nella fase di conversione e che riguardano la sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, la sorveglianza sanitaria e le misure di sostegno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla sorveglianza possiamo fare riferimento a due diversi articoli:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           art. 74 (Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato): questo articolo posticipa al 31 luglio 2020 il termine per l’equiparazione del periodo di assenza a ricovero ospedaliero per i lavoratori “ipersuscettibili” (come definiti dall’art. 26 del DL 17 marzo 2020).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           art 83 (Sorveglianza sanitaria): anche in questo caso è confermato quanto già indicato dal decreto-legge. Come ricordato in un nostro precedente articolo questa norma richiede ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Inoltre per i datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale, correlata all’emergenza COVID-19, può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo il comma 1 e 2 dell’art. 83 del DL 34/2020:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            (..)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono poi confermate diverse misure di sostegno alle imprese.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne ricordiamo brevemente alcune rimandando alla lettura del decreto-legge, come modificato dalla legge di conversione, per i dettagli.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad esempio l’art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro) conferma le misure di sostegno relative agli interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre si indica per il 15 settembre 2020 la data entro cui INAIL adotterà un bando rivolto alle imprese per il concorso al finanziamento di tali progetti di investimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo interamente il comma 6 bis dell’articolo 95 introdotto dalla legge di conversione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           6 -bis . Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l’INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L’INAIL provvede all’aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020- 2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Rimandiamo poi ad alcuni articoli del decreto-legge che riguardano altre misure di sostegno in relazione all’emergenza COVID-19:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro);
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           art. 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19);
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           art. 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Misure in materia ambientale e per la gestione dei rifiuti
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riportiamo, infine, alcune delle varie indicazioni che riguardano l’ambiente e i rifiuti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, ad esempio, l’art. 228 che contiene “Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale” e ancor più un successivo articolo aggiunto dalla legge di conversione: l’art. 228 bis recante “Abrogazione dell’articolo 113-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo ultimo articolo prevede, dunque, l’abrogazione dell’art. 113-bis sul deposito temporaneo di rifiuti che era stato introdotto con la conversione del cosiddetto decreto-legge “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n.18).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo l’articolo 113-bis del DL 18/2020 che ora, ricordiamo, è abrogato:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Art. 113 bis - Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo, infine, l’art. 229 bis (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale) un’altra norma introdotta in sede di conversione. La norma prevede l’emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente di future linee guida per individuare specifiche modalità per la gestione dei rifiuti di mascherine e guanti monouso durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (comunque non oltre il 31 dicembre 2020).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Senza dimenticare, in materia ambientale, che il decreto-legge riporta poi diverse norme in campo energetico (oneri bollette, incentivi, …).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo, in conclusione, all’articolo di presentazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che riporta ulteriori indicazioni del decreto in materia di smart working/ lavoro agile, di vigilanza e di misure per la scuola.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg" length="45983" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:07:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-decreto-rilancio-e-sicurezza-sul-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza covid-19,Rapporto ISS,81/08,D.Lgs. 81/08,INAIL,Decreto Rilancio,Consulenza sicurezza sul lavoro,Mascherine,Consulenza sicurezza covid-19 roma,protocollo anticontagio</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>GLI STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gli-studenti-equiparati-a-lavoratori</link>
      <description>Nelle istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. La normativa, gli obblighi di sicurezza, la sorveglianza sanitaria e i ruoli nei percorsi di PCTO</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’equiparazione studenti - lavoratori nelle istituzioni scolastiche
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Nelle istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. La normativa, gli obblighi di sicurezza, la sorveglianza sanitaria e i ruoli nei percorsi di PCTO. A cura del Prof. Leon Zingales, Dirigente scolastico.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ai sensi dell’Art.2 c.1 lettera a) del D.gs. 81/08, nelle Istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. In particolare tale equiparazione è presente allorché gli Allievi delle scuole di ogni ordine e grado siano impegnati effettivamente in laboratori nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro ovvero quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata ovvero quando usano videoterminali (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’equiparazione è valida limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Gli studenti non sono comunque computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori (Art. 4, comma 1, lettera c)) dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi (esempio numero di lavoratori al di sotto del quale il Dirigente scolastico può svolgere la funzione del RSPP, ovvero modalità di elezione del RLS).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che la norma non risponde espressamente alla domanda relativa alle attività didattiche e all’età minima degli allievi per cui dovrebbe scattare l’equiparazione, nel momento in cui si svolgono attività laboratoriali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso, non si ritiene opportuno considerare gli alunni della scuola secondaria di primo grado (ed ancor meno gli alunni della scuola primaria) alla stessa stregua dei lavoratori in virtù delle attività laboratoriali curriculari previste, in quanto il docente svolge attività essenzialmente dimostrative. La bussola orientativa deve comunque essere l’Art. 2050 del Codice Civile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella Giurisprudenza è ormai orientamento consolidato che, fra le attività pericolose, rientrano tutte quelle cui si applica la disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tutti i terzi, in particolare i discenti che “vivono” quotidianamente la scuola, essendo parte interessata del sistema organizzativo di prevenzione, devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi esistenti. Inoltre, in presenza di rischi specifici, devono essere formati ed obbligati all’utilizzo dei dispositivi personali di protezione, ed è sempre necessaria una continua presenza e vigilanza del personale interno all’uopo formato (ovviamente tutto formalizzato nel piano di sicurezza, e nell’organizzazione e gestione dei servizi di emergenza).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Secondo Grado, viceversa, è necessaria la formazione di 12 ore da effettuate per tutti i lavoratori della scuola, tenendo anche conto dell’obbligatorietà dei percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ossia Alternanza Scuola-Lavoro), per i quali, sempre e comunque, devono essere applicate tutte le misure preventive e protettive dell'integrità fisico-psichica di cui D.Lgs. n. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’ alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola), prevedendola “negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La L.n.107/2015, per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, fa riferimento alle convenzioni e alla Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza. Con il Decreto Ministeriale n.195/2017 è stato emanato il “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” , con il quale vengono specificate le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il docente che assume il ruolo di tutor scolastico svolge un’importante funzione di coordinamento tra i diversi attori interessati: studente, istituto ed azienda. In particolare potrà rilevare e segnalare (sia all’istituto che all’azienda stessa) eventuali situazioni non conformi a quanto stabilito dalla convenzione per quanto concerne la salute e la sicurezza dello studente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto concerne la visita medica per lo studente impegnato in attività di PCTO, non esiste l’obbligo di visita medica preventiva, come espresso nell’ interpello N.1/2013 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di conseguenza, come evidenziato nel suddetto parere, la sorveglianza sanitaria deve essere prevista solo nei casi previsti dalla normativa. Tra i casi possono rientrare ad esempio possibili attività di stage assimilabili alle seguenti categorie: carpentiere, meccanico, tornitore, saldatore, falegname, verniciatore, calzolaio addetto all’incollaggio, finissaggio con uso di solventi e all’uso di macchine rumorose, addetto edilizia, autoriparatore - elettrauto, addetto alla produzione di manufatti di vetroresina, marmista, carrozzieri, impiegati (con uso di videoterminale per oltre 20 ore alla settimana), personale sanitario e dei laboratori, assistente di poltrona, smaltitori di rifiuti, etc.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso è di fondamentale importanza il ruolo del medico competente, per la predisposizione di un modello di richiesta alla famiglia per comunicare particolari situazioni (allergie, patologie, terapie in corso con somministrazione di farmaci, ecc..) relativamente a tutti gli studenti coinvolti nell’Alternanza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/scuola+studenti+sicurezza+lavoro.jpg" length="45123" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 23 Jul 2020 07:33:11 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gli-studenti-equiparati-a-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,formazione sicurezza lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Studente lavoratore,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/scuola+studenti+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/scuola+studenti+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: APPROFONDIMENTI NEL SETTORE RISTORAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-approfondimenti-nel-settore-ristorazione</link>
      <description>Indicazioni sul contenimento dell’emergenza COVID-19 nella ristorazione e somministrazione di alimenti. Il confronto tra le misure proposte nei vari documenti. Focus sulla ristorazione con preparazione di cibi da asporto e sui bar.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Coronavirus e ristorazione: indicazioni per bar e cibi da asporto
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Indicazioni sul contenimento dell’emergenza COVID-19 nella ristorazione e somministrazione di alimenti. Il confronto tra le misure proposte nei vari documenti. Focus sulla ristorazione con preparazione di cibi da asporto e sui bar.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per il settore della ristorazione, che in Italia conta circa 1,2 milioni di lavoratori, sono necessarie specifiche misure di contenimento del contagio da virus SARS-CoV-2. Misure che tengano in considerazione sia le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro che le particolari criticità di gestione del rischio da contagio del settore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E a fornire indicazioni, informazioni e suggerimenti anticontagio ci hanno pensato, oltre a ISS, all’Inail e alle varie normative regionali e nazionali che si sono susseguite, anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (“ Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”), la Commissione Europea o organizzazioni internazionali come la World Health Organization (WHO).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente, in questa situazione di “sovraccarico informativo” il rischio è di fare anche un po’ di confusione tra le varie misure proposte.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per cercare di fare un po’ chiarezza sulle misure proposte e riportare anche specifiche indicazioni sulle precauzioni nei bar o nella ristorazione con preparazione di cibi da asporto possiamo tornare a fare riferimento al documento “ Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020” (Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il confronto tra le misure proposte dalle organizzazioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per permettere un confronto tra le misure proposte per il settore della ristorazione, il rapporto - a cura del Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19 – riporta due tabelle:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tabella 1. Confronto tra le indicazioni fornite tra diversi organismi ed enti in merito al distanziamento sociale e altre misure di contenimento del contagio nei locali dedicati alla ristorazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tabella 2. Confronto tra le misure di distanziamento fisico e di contenimento del contagio adottate in diversi Stati terzi nei locali dedicati alla ristorazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo in particolare sulla prima tabella e, a titolo esemplificativo, riprendiamo alcune indicazioni generali delle varie organizzazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            WHO (Covid-19 and food safety: guidance for food businesses Interim guidance 7 April 2020): Informazione alla clientale all’entrata e all’uscita del ristorante. Etichetta respiratoria: “coprire la bocca e il naso con il gomito o il tessuto piegato quando si tossisce o starnutisce. Il tessuto usato deve essere eliminato immediatamente in un contenitore con un coperchio”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commissione Europea (COVID-19: EU Guidance for the progressive resumption of tourism services and for health protocols in hospitality establishments): “l'uso appropriato delle mascherine è importante e deve essere comunicato agli ospiti e al personale”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Conferenza Regioni (Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative): “rilevamento temperatura corporea (facoltativa). Privilegiare la prenotazione. Presenze massime pari ai posti a sedere. Privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni. Consumazione buffet non consentita. Pagamento elettronico. Menù online o a perdere”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alla distanza tra le persone sedute a tavola:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            INAIL-ISS: “le sedute devono essere disposte in maniera da garantire un distanziamento adeguato fra i clienti” (si ricorda che la distanza tra le persone è codificata dalla normativa nazionale in materia COVID-19);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            WHO: “Più di un metro di distanza tra gli schienali di due sedie sulle quali siedono due avventori posti di spalle. Almeno 1 m di distanza tra le persone” che si trovano di fronte;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commissione Europea: “sono definite 3 distanze: 1 m quando si respira, 1,5 m quando si parla, 2,0 m quando si tossisce”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Conferenza Regioni: “almeno 1 m di separazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo, infine, all’uso delle mascherine:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            INAIL-ISS: “Previsto per attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo (es. pagamento cassa, utilizzo servizi igienici);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commissione Europea: “L’ uso delle mascherine costituisce una misura complementare che non sostituisce le misure preventive di base”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Conferenza Regioni: “Indossare le mascherine tutte le volte che non si è seduti al tavolo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del rapporto che riporta utili confronti anche su altri aspetti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, come ricordato a inizio articolo, alle norme igieniche e precauzioni specifiche nella ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice Ateco 56.10.20).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo in particolare sull’organizzazione per le attività di asporto e per la consegna a domicilio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le attività di asporto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Definire un’area destinata al ritiro degli alimenti preparati e pronti alla consegna alla clientela. Tali aree devono essere diverse dai locali di preparazione degli alimenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire la disponibilità di prodotti igienizzanti alla clientela al momento della consegna.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli alimenti preparati devono essere posti in contenitori idonei per gli alimenti protetti ed essere separati da altre merci.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La consegna dei prodotti alimentari ai clienti dovrebbe avvenire rispettando la distanza fisica non inferiore a un metro, eventualmente adottando soluzioni innovative (es. vassoi scorrevoli/girevoli, piano di appoggio dedicato, dal quale il cliente preleverà i prodotti solo quando il ristoratore o un suo dipendente si sarà allontanato). Nell’impossibilità di mantenere tale distanza, sia il gestore che il cliente devono indossare la mascherina.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Incoraggiare l’uso di modalità di pagamento che evitino lo scambio di denaro, soprattutto contactless”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le attività di consegna a domicilio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Definire un’area destinata al ritiro degli alimenti preparati e pronti alla consegna da parte del personale addetto alle consegne. Tali aree devono essere diverse dai locali di preparazione degli alimenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire la disponibilità di prodotti igienizzanti a tutto personale addetto alle consegne a domicilio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È fortemente auspicabile che tutto il personale addetto alle consegne dei prodotti alimentari mantenga un alto livello di igiene personale, indossando la mascherina sia durante il ritiro che la consegna, igienizzando le mani prima di indossare i guanti, e cambiando i guanti a ogni consegna.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli alimenti preparati devono essere posti in contenitori idonei per gli alimenti, protetti ed essere separati da altre merci. I contenitori impiegati per il trasporto degli alimenti devono essere puliti e disinfettati dopo ogni uso, per assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza alimentare.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il ritiro dei prodotti alimentari presso l’esercizio e la consegna ai clienti deve avvenire rispettando la distanza interpersonale non inferiore ad un metro ed evitando di accedere al domicilio del cliente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nella consegna a domicilio, particolare attenzione deve essere riservata al mantenimento delle corrette condizioni di conservazione (tempo/temperatura) degli alimenti da consegnare.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Incoraggiare l’uso di modalità di pagamento che evitino lo scambio di denaro, soprattutto contactless”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il rapporto fornisce anche indicazioni su: organizzazione del locale cucina, attività da svolgere durante le preparazioni alimentari e indicazioni per la clientela.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le norme igieniche e le precauzioni specifiche per i bar
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Prima di presentare nuove indicazioni per un'altra tipologia di pubblico esercizio riprendiamo un utile poster riassuntivo, allegato al rapporto, che raccoglie utili “consigli per quando andiamo al ristorante/bar”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo, in conclusione, sulle norme igieniche e precauzioni specifiche nei bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 56.30.00).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni per l’organizzazione dei locali che non dispongono dei posti a sedere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Porre all’ingresso dell’esercizio una segnaletica di divieto di accesso in presenza di sintomi di infezione respiratoria acuta (tosse, raffreddore e febbre con temperatura superiore a 37,5°C) compatibili con COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire, nei limiti del possibile che eventuali code che possono formarsi all’esterno dell’esercizio in attesa dell’accesso si svolgano nel rispetto del corretto distanziamento individuale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mettere a disposizione all’ingresso dell’esercizio e nelle vicinanze dei servizi igienici, spray o gel sanificante per le mani.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Posizionare idonea segnaletica orizzontale davanti al banco e alla cassa per favorire la distanza di sicurezza (segnaletica sui pavimenti); quando possibile, riportare la segnaletica di distanziamento anche sul bordo del banco di somministrazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Valutare, laddove la struttura del locale lo consenta, l’istituzione di percorsi predefiniti che permettano il raggiungimento del punto di servizio senza incroci con gli avventori già serviti e che si apprestano all’uscita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Consentire l’ingresso nel locale ad un numero di persone tale da garantire all’interno del punto di somministrazione il corretto distanziamento interpersonale (almeno 1 metro).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Laddove possibile prevedere barriere fisiche di protezione tra il cliente e il personale di servizio (es. parafiato per le postazioni di cassa).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Verificare che i clienti che accedono all’esercizio mantengano l’ uso delle mascherine fino al momento della consumazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Se nel locale sono presenti aree per il consumo in piedi con tavoli o altri piani di appoggio devono essere garantite la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eliminare le modalità di servizio a buffet. Evitare l’utilizzo del servizio di distributori automatici e di espositori self-service di alimenti e bevande; ad esempio, per quanto riguarda le bevande limitare l’accesso agli espositori delle bevande al solo personale addetto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il personale deve sempre indossare la mascherina di tipo chirurgico
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutto il personale deve adottare misure igieniche stringenti come lavare le mani più spesso e non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il personale deve pulire le superfici del bancone del bar o del locale bar e dei piani di appoggio dopo ogni servizio e provvedere alla loro disinfezione con adeguata frequenza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Allo scopo di ridurre il numero degli accessi fisici nell’esercizio, incentivare l’ordinazione/vendita a distanza o online, sia con modalità di consegna a domicilio che con ritiro in fascia oraria concordata presso il pubblico esercizio (specialmente per quanto riguarda l’orario dei pasti).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Incoraggiare l’uso di modalità di pagamento che evitino lo scambio di denaro, soprattutto contactless”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste, infine, le indicazioni a cui dovrebbe attenersi la clientela:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Evitare il contatto ravvicinato (inferiore al metro) con gli altri clienti e il personale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rispettare le indicazioni dei gestori sulle distanze da mantenere e le regole igieniche da osservare.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sostare nel locale solo il tempo strettamente alla consumazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Togliere la mascherina solo per la consumazione, mantenendola distanza di sicurezza (di almeno un metro) dal personale e dagli altri clienti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Indossare la mascherina quando ci si sposta all’interno del locale (es. per raggiungere i servizi igienici) e per pagare alla cassa.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Un referente per l’impresa dovrà verificare il rispetto da parte dei clienti delle norme di cui sopra”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del rapporto ISS che approfondisce anche il tema delle precauzioni specifiche per la ristorazione con somministrazione (codice Ateco 56.10.11).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19, “ Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità – 2020, Rapporto ISS COVID-19, n. 32/2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_ISS_Rapporto_32_ristorazione_II_hp2.jpg" length="16582" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 21 Jul 2020 13:07:38 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-approfondimenti-nel-settore-ristorazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,Rapporto ISS,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,protocollo sicurezza ristorazione,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: GLI OBIETTIVI DELLA PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-gli-obiettivi-della-prevenzione</link>
      <description>Un intervento ricorda che la valutazione del rischio microclima in ogni ambiente di lavoro deve essere preceduta da una corretta individuazione degli obiettivi di prevenzione che devono essere raggiunti. Gli effetti sul comfort e sulla salute.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Microclima: avete individuato correttamente gli obiettivi di prevenzione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un intervento ricorda che la valutazione del rischio microclima in ogni ambiente di lavoro deve essere preceduta da una corretta individuazione degli obiettivi di prevenzione che devono essere raggiunti. Gli effetti sul comfort e sulla salute.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partendo dalla constatazione che i fattori di rischio legati ai discomfort e agli stress termici sono generalmente più elevati nel periodo estivo e che per questo motivo in questa fase dell’anno aumenta l'interesse di RSPP, igienisti e datori di lavoro sul rischio microclimatico, torniamo a parlarne con riferimento agli interventi che si sono tenuti al convegno “dBA2019 - Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro” (Bologna, 17 ottobre 2019).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se rispetto al microclima il legislatore impone di valutare gli effetti sul comfort o quelli sulla salute dei lavoratori, la valutazione del rischio microclima in ogni ambiente di lavoro deve “essere preceduta da una corretta individuazione degli obiettivi di prevenzione che devono essere raggiunti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed è evidente che le condizioni che garantiscono di preservare il comfort, così come abbiamo ricordato in alcune recenti interviste, “sono diverse rispetto a quelle indirizzate a limitare gli eventuali rischi per la salute, così come le misure di riduzione risultano più o meno praticabili, più o meno onerose, a seconda dell’obiettivo di prevenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se “questa doppia corsia per la valutazione dei rischi occupazionali è ben delineata per alcuni agenti”, “per quanto riguarda il microclima stenta a trovare una definizione condivisa dai diversi attori che hanno un ruolo nella gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: lavoratori, datori di lavoro e organi di controllo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A soffermarsi con queste parole sul rischio microclimatico è un intervento, al convegno dBA2018, dal titolo “Strategie di valutazione del microclima negli ambienti produttivi e assimilabili”, a cura di Alessandro Merlino, Gianluca Gambino, Daniele Meda e Gabriele Quadrio (CeSNIR). Un intervento che intende contribuire alla ricerca di un “metodo accettabile da tutte le parti, rispettoso dei principi generali di prevenzione e protezione della salute sul lavoro e realisticamente attuabile nella pratica quotidiana dell’igiene industriale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione degli effetti sul comfort o sulla salute dei lavoratori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento si sottolinea che “con il progresso delle condizioni di vita si è andata delineando sempre meglio l’idea che la valutazione delle condizioni di salute nei luoghi di lavoro debba concernere anche il comfort del lavoratore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda, come indicato nell’introduzione dell’articolo, che gli effetti rispetto ai quali porre una tutela “comprendono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli effetti avversi alla salute, ovvero patogeni e cioè responsabili del deperimento delle condizioni fisiche dei lavoratori,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            quegli effetti sulla salute che, per quanto non avversi, incidono su specifiche condizioni di comfort, considerate indispensabili per l’esecuzione di determinati compiti lavorativi”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E un esempio di questa distinzione riguarda l’esposizione dei lavoratori al rumore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il legislatore “distingue il caso in cui può indurre effetti avversi per la salute (ipoacusie), dal caso in cui può comportare effetti sul comfort”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          il Primo caso “è trattato al Capo II del Titolo VIII (Agenti Fisici, ‘Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro’)”: il legislatore “prescrive il rispetto di precisi limiti”,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          il secondo caso riguarda il Titolo VII (“Attrezzature Munite di Videoterminale”): per mezzo dell’Allegato XXXIV si prescrive “che il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturbi l’attenzione e la comunicazione verbale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È evidente che riguardo alla valutazione dell’esposizione ad un agente o sostanza, “distinguere tra effetti avversi sulla salute ed effetti sul comfort impone di ricorrere a criteri diversi e studiati ad-hoc per la conduzione di quella che è genericamente chiamata valutazione dei rischi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’importanza della determinazione degli obiettivi protezionistici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Abbiamo già detto che la definizione degli obiettivi di prevenzione e protezione “si profila come un atto prioritario nel processo della valutazione complessiva sulla salute dei lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È attraverso la definizione di questi obiettivi che sono infatti “stabiliti i criteri con cui svolgere l’accertamento sulle condizioni di salute, nonché i valori di riferimento (valori obiettivo o limiti veri e propri) con cui confrontare le grandezze eventualmente oggetto di accertamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare – continua l’intervento – la determinazione dell’obiettivo da raggiungere non può “seguire principi opportunistici, ma dev’essere aprioristica e valutata preliminarmente sulla base dell’analisi del contesto lavorativo. Se la valutazione complessiva dei possibili effetti sul comfort/sulla salute dei lavoratori ha esito negativo, diventa necessario definire opportune azioni di riduzione e/o risanamento delle esposizioni ed aver individuato il più corretto criterio di valutazione (comfort o stress) costituisce un fattore determinante nell’accettazione di queste misure da parte dei lavoratori e del datore di lavoro”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, definito lo scenario in cui la valutazione si svolgerà, “nessuna rimodulazione degli obiettivi di questa dovrebbe essere concessa o pretesa”: “se la valutazione concerne il comfort, non si potrà accogliere l’idea che, se sono emersi dei fattori di discomfort, questi si debbano tollerare in virtù dell’eventuale assenza di fattori di rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque la presenza di fattori di discomfort “non potrà che comportare un programma di riduzione di questi e non ci potrà essere spazio per una sostituzione di detta valutazione con una sui fattori di rischio per la salute, riferita quindi ai possibili effetti avversi, dal momento che quest’ultima non risulta applicabile al caso in esame”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viceversa se la valutazione concerne gli effetti avversi per la salute “l’eventuale assenza di fattori di rischio, attestante la corretta tutela da detti effetti, non costituirà un via libera ad una valutazione sui fattori di comfort, dal momento che ora è quest’ultima a risultare inapplicabile” (“avviare forzosamente una valutazione sui possibili discomfort in un tale contesto avrebbe la probabile conseguenza di invertire l’esito della valutazione” conducendo “ad un’errata valutazione del rischio per sovrastima” ed alla delineazione di “pesanti e costose iniziative di risanamento”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare per quel che concerne il microclima “non è raro che la valutazione del rischio sia compiuta perseguendo obiettivi di comfort, oltre che negli uffici, anche in ambienti produttivi, candidando la valutazione ad un esito negativo per il quale sarà difficile, quando non impossibile, trovare delle soluzioni di risanamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un approccio di questo tipo rischia di “comportare la paralisi del Servizio di Prevenzione e Protezione che si trova di fronte a una non conformità per la quale sembrerà che non sia possibile attuare alcuna efficace misura di riduzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E ad avviso degli autori questa modalità di valutazione “ha un vizio di procedura che consiste nella errata individuazione degli obiettivi protezionistici. Questi devono essere innanzitutto individuati nella tutela da eventuali condizioni di stress termico (fatta salva ogni più restrittiva valutazione a tutela dei soggetti particolarmente sensibili al rischio)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Lo stress termico e i metodi utilizzabili per la valutazion
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando alla lettura integrale dell’intervento, che si sofferma su vari aspetti, veniamo alle conclusioni degli autori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che l’obiettivo del lavoro era “riesaminare i criteri con i quali determinare se la valutazione del microclima in specifici ambienti debba essere condotta mediante un accertamento sul comfort o sullo stress termico”. E la conclusione degli autori è che, “oltre che nei confronti degli ambienti vincolati, anche verso quelli produttivi e assimilabili, l’obiettivo protezionistico di una valutazione del microclima sia quello di garantire innanzitutto la tutela da eventuali condizioni termicamente stressanti per l’organismo per qualsiasi soggetto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che l’Inail (che fornisce una prassi per la valutazione del microclima) definisce vincolati ‘gli ambienti nei quali esistono vincoli, in primo luogo sulla temperatura e sulle altre quantità ambientali, ma anche sull’attività metabolica e sul vestiario, in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort’; mentre definisce moderabili ‘gli ambienti nei quali non esistono vincoli in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort’.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E gli autori intendono con ambienti assimilabili a quelli produttivi “quelli dedicati allo stoccaggio dei beni, materie prime e prodotti finiti (magazzini e logistica), piuttosto che altri reparti a servizio di quelli produttivi (le officine per esempio)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il contributo vuole risolvere “l’impasse cui conduce una valutazione condotta con l’improbabile obiettivo di accertare (e quindi poi garantire) il comfort termico in questi ambienti”. E con questi scopi “l’accertamento tecnico (avviato in assenza di una condizione di giustificabilità del rischio ex D.Lgs 81/08, art. 181, c. 3) sarà indirizzato alla valutazione dello stress termico e i metodi utilizzati comprenderanno” il PHS per gli ambienti caldi e l’IREQ per gli ambienti freddi. A questi si aggiunge il PMV che, pur concernendo il comfort, risulta pertinente anche nel contesto di una valutazione sullo stress termico allo scopo di valutare il rischio per soggetti con particolari sensibilità e per soggetti con disabilità termiche, ma anche per meglio definire i casi in cui sia necessario mettere in atto specifiche misure di tutela mediante interventi organizzativi/procedurali e tecnici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo al dettaglio dell’intervento (e ai tanti articoli del nostro giornale sul rischio microclimatico) riguardo alle indicazioni e alle norme tecniche relative al metodo PHS e agli indici WBGT, IREQ, PMV e PPD.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica, inoltre, che per utilizzare correttamente l’indice PMV anche in una valutazione di stress termico, “occorre tuttavia stabilire quale tenore di discomfort può essere considerato accettabile, ovvero quale sia l’intervallo dei valori ammissibili per l’indice PMV in relazione all’attività svolta ed alle caratteristiche individuali e questa informazione si ricava dalla norma UNI EN 15265, dove si individua in -2 ÷ +2 l’ampiezza di questo range, ovvero facendo riferimento alle condizioni maggiormente restrittive fissate dalla ISO 28803:2012, qualora in presenza di situazioni di particolari sensibilità al rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare la verifica di comfort termico, secondo gli autori, “è da considerarsi pertinente e applicabile negli ambienti detti indoor secondo un’interpretazione estensiva della definizione che ne dà la norma tecnica UNI EN ISO 16000-1:2006, ovvero ‘ambienti non soggetti alle prescrizioni indirizzate alla tutela dei lavoratori contro gli effetti derivanti dall’esposizione a sostanze e agenti nocivi’. Questi comprendono, in via non esaustiva, uffici, guardiole, reception e più in generale desk di interazione con il pubblico generico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E, in definitiva, in questo quadro gli autori condividono “la strategia di approccio al rischio microclima offerta dalla norma tecnica UNI EN 15265:2005 la quale coniuga gli indici di comfort e quelli di stress per giungere ad una classificazione del rischio in classi, nonché della norma ISO 28803:2012, ai fini della tutela dei soggetti sensibili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento che si sofferma anche su quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008, sulle norme tecniche, sulla valutazione multi-indice e sulla valutazione relativa ai soggetti particolarmente sensibili al rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Strategie di valutazione del microclima negli ambienti produttivi e assimilabili”, a cura di Alessandro Merlino, Gianluca Gambino, Daniele Meda e Gabriele Quadrio (CeSNIR), intervento al convegno “dBA2019 - Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 15 Jul 2020 07:26:39 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-gli-obiettivi-della-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,Rischio microclima,comfort termico,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio agenti fisici,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MMC: I DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-mmc-i-disturbi-muscolo-scheletrici</link>
      <description>Indicazioni dall’Eu-Osha per affrontare i disturbi muscolo-scheletrici (DMS): risorse per discussioni di gruppo sul luogo di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Due kit di risorse per affrontare i disturbi muscolo-scheletrici
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Indicazioni dall’Eu-Osha per affrontare i disturbi muscolo-scheletrici (DMS): risorse per discussioni di gruppo sul luogo di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono disponibili sul sito dell’Eu-Osha due kit di risorse per affrontare i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) sul luogo di lavoro tradotti in diverse lingue e che possono essere utilizzati in abbinamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli spunti di conversazione in materia di DMS possono facilitare le discussioni di gruppo sul luogo di lavoro o durante la formazione professionale. Lo strumento contiene orientamenti pratici per sostenere la comunicazione efficace tra i lavoratori e i loro manager in merito a problemi di salute muscolo-scheletrici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il kit di strumenti « capire i disturbi muscolo-scheletrici» utilizza più di una dozzina di film Napo per incrementare la consapevolezza tra il personale e i fornitori, su problematiche come posture scorrette, lavoro ripetitivo, accertamento precoce di DMS, manipolazione di carichi e molto di più. Il kit di strumenti, che contiene «orientamenti per i facilitatori» e «attività di discussione», è anche adatto per corsi di formazione professionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           GLI SPUNTI DI CONVERSAZIONE PER LE DISCUSSIONI SUL LUOGO DI LAVORO SUI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli scenari di conversazione iniziale sono una risorsa per facilitare le discussioni di gruppo sul posto di lavoro o durante allenamento Vocale. Questi avviatori di conversazione includono scenari progettati per l'uso con lavoratori che sono coinvolti in compiti che potrebbero potenzialmente causare disturbi muscoloscheletrici ( DMS), e i loro manager e supervisori e gli scenari che sono stati progettati per supportare la necessità comunicazione rapida ed efficace tra un lavoratore e il suo manager su problemi di salute muscolo-scheletrici. Questi scenari possono essere utilizzati come punto di partenza per avviare una discussione, con suggerimenti e domande introduttive. Possono essere utilizzati in un seminario di discussione o come apertura di una sessione di allenamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           DELIVERY DRIVER
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lavorando per una società di consegna, sei responsabile della consegna sicura e tempestiva dei pacchi sia a privati che ad aziende. I pacchi sono etichettati in base al peso dove richiesto; tuttavia, per motivi di efficienza operativa, il numero di pacchetti da consegnare quotidianamente è aumentato del 10%.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nonostante questo aumento, ti piace molto il tuo lavoro, ma sei preoccupato per l'impatto di questo ulteriore l'attività sta avendo sul tuo benessere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cosa fare?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Argomenti per la discussione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pensi che un aumento del 10% del carico di lavoro possa innescare lo sviluppo di un DMS? In tal caso, quali tipi di DMS potrebbero causare e cosa si potrebbe fare per prevenirli?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            A livello personale, i DMS sono dolorosi e in molti casi limitano la vita; quale impatto possono avere a livello organizzativo e perché?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Essendo un autista di consegna, sei esposto ai rischi associati alla guida e agli DMS; in che modo lo sviluppo di un DMS influenzerebbe la tua guida?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Come faresti presente le tue preoccupazioni al tuo datore di lavoro? Se hai sviluppato sintomi o stanchezza, come faresti presente questi problemi al tuo datore di lavoro?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per evitare che situazioni simili si verifichino in futuro, come possono i lavoratori e la leadership dell'organizzazione lavorare insieme per creare un futuro sano?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           DOLORI AL COLLO E ALLE SPALLE DA LAVORO D’UFFICIO - DIRLO AL DATORE DI LAVORO
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lavori in un ufficio. Ti piace il tuo lavoro, che è vario e impegnato, ma comporta molto tempo seduto davanti allo schermo del computer. Hai notato che al lavoro hai iniziato a provare dolori al collo e alle spalle, ma non vuoi fare storie e non ne hai parlato nemmeno con i tuoi colleghi o al datore di lavoro. Sei anche preoccupato che non verrai preso sul serio, inoltre si tratta di lievi dolori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cosa fare?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Argomenti per la discussione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Perché pensi che sia importante per te e per il tuo datore di lavoro segnalare le tue preoccupazioni e i sintomi? Quali potrebbero essere le conseguenze se non dicessi nulla?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Come solleveresti i tuoi dubbi e sintomi con il tuo datore di lavoro? Quale preparazione e pianificazione faresti? Quali problemi affronteresti?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cosa potrebbe spingerti a far presente le tue preoccupazioni e i tuoi sintomi?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cosa potrebbe fare la tua organizzazione per rendere più semplice la segnalazione dei sintomi il prima possibile?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In che modo i lavoratori e la direzione dell'organizzazione possono lavorare insieme per affrontare il più presto possibile i segnali di problemi di salute così da per creare un futuro sano?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          EU-Osha - Spunti di conversazione per le discussioni sul luogo di lavoro sui disturbi muscolo-scheletrici
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg" length="13602" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 14 Jul 2020 12:57:33 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-mmc-i-disturbi-muscolo-scheletrici</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,81/08,rischio movimentazione manuale dei carichi,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,rischio sovraccarico bio-meccanico,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,disturbi muscolo scheletrici</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: IL COMMITTENTE DEVE SEMPRE GARANTIRE LE MISURE GENERALI DI TUTELA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-il-committente-deve-sempre-garantire-le-misure-generali-di-tutela</link>
      <description>Il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo da riconoscere la tutela anche per lavori prestati per amicizia o comunque in situazione diversa dalla prestazione di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L'adozione delle misure di sicurezza indipendentemente dal rapporto di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           Il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo da riconoscere la tutela anche per lavori prestati per amicizia o comunque in situazione diversa dalla prestazione di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il caso di cui si occupa questa sentenza rientra nella tipologia molto diffusa dei casi nei quali un committente affida dei lavori a un lavoratore autonomo, tipologia nella quale si riscontra che molto spesso lo stesso committente non rivolge molta attenzione ai problemi di sicurezza sul lavoro convinto di trasferire agli appaltatori e ai prestatori d’opera tutti gli adempimenti  previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di non essere tenuto a verificare l’idoneità della loro organizzazione di lavoro e a controllare quindi che i lavori che ha affidato fossero svolti nella piena regolarità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il ricorrente nel caso in esame è il titolare di un’impresa che ha incaricato un lavoratore autonomo a installare una tubatura per l’aria compressa durante la quale questi è caduto da una scala dall’altezza superiore a 3 metri da terra riportando un trauma cranico che ha provocato successivamente il suo decesso. La scala era stata messa a disposizione del lavoratore dal committente ed era risultata a seguito delle indagini svolte successivamente all’evento infortunistico priva rei requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (non ancorata né trattenuta al suolo da altra persona) e comunque inidonea alla lavorazione da farsi. Da qui è derivata la condanna del titolare dell’azienda nei due primi gradi di giudizio per non avere messo a disposizione del lavoratore una attrezzatura idonea (trabattello) per proteggerlo dal rischio di caduta dall’alto e il ricorso del condannato alla Corte di Cassazione che lo ha rigettato ritenendolo inammissibile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La suprema Corte ha ricordato nella circostanza che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa stessa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Del resto, ha altresì osservato la Corte di Cassazione, la tutela delle condizioni di lavoro e la garanzia delle sue condizioni di sicurezza rappresentano un problema che concerne l'ambiente di lavoro, indipendentemente dal rapporto civilistico del lavoratore con il titolare dell'impresa nei cui locali si svolge l'attività lavorativa. Il rispetto quindi delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato o autonomo, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il fatto e l’iter giudiziario
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha dichiarato il titolare di un’azienda colpevole del reato di omicidio colposo di un lavoratore autonomo al quale aveva commissionato la installazione di una tubatura per l'aria compressa. L'addebito nei confronti dell'imputato era stato quello di aver cagionato la morte del lavoratore il quale, mentre stava su una scala ad un'altezza superiore ai tre metri da terra, era caduto conseguendo un trauma cranico che lo aveva portato al decesso. La scala utilizzata dal lavoratore, non ancorata né trattenuta al suolo da altra persona, era risultata inidonea alla lavorazione da compiersi. Il rimprovero mosso all'imputato era stato quello di aver commissionato il lavoro da svolgersi nei locali della propria azienda, senza aver svolto alcuna preventiva valutazione su cosa sarebbe occorso per eseguire in sicurezza la prestazione richiesta, ed in particolare senza aver fornito al lavoratore uno strumento adeguato ( trabattello) per proteggerlo dal rischio di caduta dall’alto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il ricorso per cassazione e le motivazioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore avanzando delle motivazioni. Lo stesso ha fatto osservare che la sentenza di primo grado aveva riscontrato il difetto di nesso causale tra la sua condotta e l'evento, atteso che non aveva mai interloquito con il lavoratore autonomo circa le direttive per l'acquisto e predisposizione dei materiali necessari allo svolgimento del lavoro. Pertanto, ha sostenuto il ricorrente di non essersi mai ingerito nell'esecuzione dei lavori e di non avere avuto alcuna diretta percepibilità dei fattori di rischio corsi dal lavoratore. La Corte di Appello quindi aveva riconosciuta la sua responsabilità pur dando atto del fatto che nulla sapesse delle lavorazioni. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’imputato ha sostenuto altresì che l'incarico al lavoratore era stato affidato direttamente da suo padre e di non avere avuto alcun contatto diretto con lo stesso per cui il momento che si è consumata la violazione formale della mancata verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-professionali non poteva che essere quello dell'effettivo inizio della prestazione richiesta e non quello della mera consapevolezza dell'affidamento dei lavori. In definitiva, con riferimento agli adempimenti formali di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non era stata apprezzata dalla Cote di Appello la sua “inconsapevolezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Passando all’esame delle motivazioni del ricorso la Cassazione ha precisato che correttamente la Corte territoriale aveva sostenuto che né l'assenza dell'imputato dal luogo ove era avvenuto il sinistro, né la circostanza che l’imputato non si fosse ingerito nella prestazione resa dall'appaltatore valessero ad esonerarlo da responsabilità in relazione all'infortunio mortale in esame. E’ stata la stessa sentenza impugnata, ha precisato la Sez, IV, a scartare espressamente una ipotesi di culpa in eligendo, individuando invece la sua responsabilità nella violazione degli artt. 21 e 26 del D. Lgs. n. 81/2008, rimanendo incontestato che il lavoro era stato comunque commissionato al lavoratore da lui quale titolare dell'azienda nella quale si sarebbe dovuto svolgere la prestazione richiesta, indipendentemente dal fatto che i contatti con il lavoratore autonomo fossero stati tenuti direttamente dal padre.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’infortunio era accaduto in quanto sono state riscontrate delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento all’idoneità della scala. Il giudice di merito, secondo la Sez. IV, aveva ragionevolmente osservato che l'imputato era nelle condizioni di prevenire il rischio generico, non essendo in discussione che egli sapesse del lavoro da compiersi nella sua azienda e avrebbe quindi dovuto comunque valutare, in via preventiva, le modalità di esecuzione in sicurezza del lavoro, stabilendo che cosa sarebbe stato necessario per la sua attuazione ed avvisando in tal senso l'appaltatore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Correttamente quindi, ha precisato la Cassazione, la Corte territoriale aveva osservato che la tutela delle condizioni di lavoro e la garanzia delle sue condizioni di sicurezza rappresentano un problema che concerne l'ambiente di lavoro, indipendentemente dal rapporto civilistico del lavoratore con il titolare dell'impresa nei cui locali si svolge l'attività lavorativa. Del resto “l’approntamento di misure di sicurezza, e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche, esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato o autonomo, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si tratta di considerazioni, ha aggiunto la suprema Corte, in linea con la costante giurisprudenza secondo cui “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione la Corte di Cassazione ha ribadito che l'unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 della Costituzione e dall’art. 2087 del codice civile, impone l'utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell'impresa anche per ogni altro tipo di lavoro per cui il committente ha l'obbligo di verificare non soltanto l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti, ma deve tenere conto anche della pericolosità dei lavori affidati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le motivazioni sono state ritenute pertanto manifestamente infondate e il ricorso inammissibile. Stante tale inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, delle spese delle parti civili e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 13856 del 7 maggio 2020 (u. p. 13 febbraio 2020) - Pres. Bricchetti – Est. Ranaldi – P.M. Epidendio - Ric. I.M. - Il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, essendo da riconoscere la tutela anche per lavori prestati per amicizia o comunque in situazione diversa dalla prestazione di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg" length="57436" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 13 Jul 2020 12:31:33 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-il-committente-deve-sempre-garantire-le-misure-generali-di-tutela</guid>
      <g-custom:tags type="string">Lavoratore autonomo,infortuni sul lavoro,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,art. 26,Art. 26 D.Lgs. 81/08,verifica idoneità tecnico professionale,Committente lavori</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-settore-della-ristorazione</link>
      <description>Indicazioni sul contenimento dell’emergenza COVID-19 nella ristorazione e somministrazione di alimenti. Focus sulla ristorazione con somministrazione: locale cucina, preparazioni alimentari, organizzazione dei posti e indicazioni per i clienti</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono le misure anticontagio nel settore della ristorazione?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Indicazioni sul contenimento dell’emergenza COVID-19 nella ristorazione e somministrazione di alimenti. Focus sulla ristorazione con somministrazione: locale cucina, preparazioni alimentari, organizzazione dei posti e indicazioni per i clienti.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo agli esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la legge (Legge 287/1991) individua quattro tipi di pubblici esercizi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% vol., e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ed esercizi similari);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esercizi di cui alla tipologia A e B in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esercizi di cui alla tipologia B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una seconda classificazione è poi riconducibile al codice ATECO, “combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica” (dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova classificazione ATECO 2007).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare, nel dettaglio, la classificazione di questi esercizi e a sottolineare che il settore della ristorazione costituisce sicuramente, nel contesto dell’emergenza da virus SARS-CoV-2, un “ambito di particolare rilevanza” è il Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020, dell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS), dal titolo “ Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020”. Il documento contiene “indicazioni sulle norme igieniche e precauzioni specifiche nell’ambito di alcune categorie/sottocategorie della ristorazione con e senza la somministrazione dei pasti, inclusi gli alimenti da asporto, nonché dei bar e di altri esercizi similari senza cucina, facendo riferimento alla classificazione delle attività descritte dai codici ATECO”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ristorazione: il locale cucina e le preparazioni alimentari
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre a diverse informazioni generali per il settore della ristorazione, il rapporto - a cura del Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19, coordinato da Umberto Agrimi e Luigi Bertinato – riporta indicazioni su norme igieniche e precauzioni specifiche nella ristorazione con somministrazione (Ateco 56.10.11).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni per l’organizzazione del locale cucina e le attività da svolgere durante le preparazioni alimentari:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Misurare la temperatura corporea che non deve essere superiore a 37,5°C, a tutto il personale prima dell’accesso nell’esercizio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire, ove possibile, la distanza di sicurezza tra il personale riorganizzando le postazioni di lavoro, e utilizzare le mascherine.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutto il personale deve adottare stringenti misure igieniche quali lavare le mani molto spesso e non toccarsi mai gli occhi, il naso e la bocca.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È opportuno che il personale indossi gli occhiali durante la manipolazione di alimenti irritanti (cipolle, peperoncino, ecc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prima e dopo la preparazione degli alimenti, gli addetti alle preparazioni alimentari devono detergere le superfici della cucina e le altre superfici d’uso (es. taglieri, piani di lavoro, utensili), frequentemente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prima della preparazione e somministrazione, lavare accuratamente frutta e verdura destinata ad essere consumata cruda, risciacquandola ripetutamente sotto acqua corrente; laddove vengano utilizzati disinfettanti alimentari a base di cloro, seguire attentamente le indicazioni riportate sul prodotto (concentrazioni, tempi di utilizzo e modalità di risciacquo).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per gli alimenti che vengono serviti senza essere sottoposti a cottura nell’esercizio di somministrazione, gli addetti dovranno rispettare scrupolosamente le buone prassi d’igiene nella preparazione dei piatti, in particolare procedere ad un’adeguata pulizia delle mani, anche se si usano i guanti, ogni volta che si viene in contatto con qualcosa di diverso dall’alimento ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per gli alimenti che vengono serviti dopo essere sottoposti a cottura è necessario che questa fase sia effettuata in maniera accurata” al fine di “inattivare i microrganismi eventualmente presenti, compresi i virus.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dopo la cottura degli alimenti non utilizzare, per la loro manipolazione o conservazione, utensili e contenitori che siano stati impiegati per le stesse operazioni su alimenti crudi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi di “non utilizzare per la disinfezione degli alimenti disinfettanti o detergenti non approvati per uso alimentare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dal rapporto anche una immagine con le indicazioni dell’OMS per garantire la sicurezza nella manipolazione degli alimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ristorazione: l’organizzazione dei locali che dispongono dei posti a sede
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          re
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre riguardo alla ristorazione con somministrazione veniamo all’organizzazione dei locali che dispongono dei posti a sedere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Porre all’ingresso del ristorante una segnaletica di divieto di accesso in presenza di sintomi di infezione respiratoria acuta (tosse, raffreddore e febbre con temperatura superiore a 37,5°C) compatibili con COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si raccomanda di misurare la temperatura corporea, che non deve essere superiore a 37,5°C, a tutta la clientela prima dell’accesso nell’esercizio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Al fine di ridurre le file all’esterno del ristorante incentivare la prenotazione telefonica o mediante applicativi che permettano la prenotazione per fasce di orario con avviso quando i posti si rendono disponibili.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire, che eventuali code che possono formarsi all’esterno dell’esercizio in attesa dell’accesso si svolgano nel rispetto del corretto distanziamento individuale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mettere a disposizione all’ingresso dell’esercizio spray o gel sanificanti per le mani.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Verificare che i clienti che accedono all’esercizio mantengano le mascherine (di comunità o di tipo chirurgico) fino al momento della consumazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Valutare, laddove la struttura del locale lo consenta, l’istituzione di percorsi predefiniti che permettano il raggiungimento dei tavoli sia agli ospiti che ai camerieri. Quando possibile, definire modalità di percorso che separino i clienti in uscita da quelli in entrata
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Consentire l’ingresso al ristorante dietro prenotazione, a un numero di persone tale da garantire all’interno del punto di somministrazione il corretto distanziamento individuale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il documento tecnico ISS-INAIL ( Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione) “propone, in considerazione dello spazio di movimento del personale, una distanza tra i tavoli non inferiore a 2 metri e il distanziamento fisico minimo previsto dalla normativa vigente, anche adottando una idonea disposizione delle sedute. Sarebbe preferibile privilegiare il servizio negli spazi esterni del locale (dehors). Si intende per spazio esterno qualunque spazio non delimitato da mura ed eventualmente dotato di misure per la mitigazione della temperatura esterna durante il periodo invernale”. Riguardo al tema del distanziamento si rimanda anche alla lettura delle linee guida della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Laddove la distanza tra i tavoli e/o fra gli avventori al tavolo fosse inferiore alle misure sopra indicate è possibile adottare misure alternative come l’adozione di barriere divisorie. Le barriere divisorie possono essere di qualsiasi materiale a condizione che prevengano, tanto con la loro disposizione spaziale quanto con le loro dimensioni (altezza dal suolo, altezza dal piano del tavolo, sporgenza rispetto al piano del tavolo), la diffusione delle droplet verso gli altri clienti presenti” (il documento riporta anche le misure)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Le barriere divisorie all’interno dello stesso tavolo possono essere evitate nel caso di persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (ad esempio, familiari conviventi).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nei fast food, nei ristoranti free flow e nei ristoranti delle reti ferroviarie, aeroportuali e autostradali, quando possibile, è opportuno adottare accorgimenti che consentano di evitare la formazione di code all’ordinazione, al ritiro o al pagamento, quali ad esempio incentivazione del servizio al tavolo, modalità di ordinazione/pagamento diffuso (es. tramite App, screentouch/casse diffuse, totem in collegamento audio con il banco degli ordini, ecc.), modalità di ritiro dell’ordinazione previa chiamata (es. utilizzo dei sistemi con numero d’ordine/numero di ritiro), ecc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel caso in cui l’ambiente sia fornito di adeguate finestrature, favorire il ricambio d’aria con regolarità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel caso in cui gli ambienti siano dotati di impianti di riscaldamento/raffreddamento si rimanda al Rapporto ISS COVID 19 n. 5/2020 Rev. 2 per le misure da porre in essere.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dislocare dispensatori di spray o gel sanificante per le mani, oltre che sui tavoli, anche in punti interni all’esercizio/area specialmente nei servizi igienici, e all’entrata/uscita della cucina.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Laddove è necessario, posizionare delle barriere di protezione (es. parafiato) per il personale addetto e per i clienti (es. casse), o in alternativa posizionare idonea segnaletica per favorire la distanza di sicurezza (segnali sui pavimenti).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evitare l’utilizzo del servizio di distributori automatici e di espositori self-service di alimenti e bevande; ad esempio, per quanto riguarda le bevande limitare l’accesso agli espositori delle bevande al solo personale addetto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Adottare metodi alternativi all’uso dei menu e della carta dei vini cartacei, per esempio attraverso l’affissione di cartelli o schermi o l’uso di applicativi per smartphone o al limite l’impiego di menu cartacei monouso”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Eliminare le modalità di servizio a buffet. Evitare la somministrazione di antipasti con piatti condivisi e favorire le monoporzioni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il personale addetto al servizio dei tavoli deve sempre indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del turno di lavoro e ove possibile l’utilizzo di guanti in nitrile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Adeguata sanificazione di tutti gli oggetti utilizzati per un servizio (es. prodotti per il condimento, zuccheriera monodose, ecc.) prima che vengano messi a disposizione di nuovi clienti, in alternativa adottare prodotti monouso. Il tovagliato va cambiato totalmente ad ogni cambio di clientela o in alternativa prevedere l’utilizzo di materiali monouso. Per quanto riguarda il coprimacchia, preferire materiale monouso o in alternativa sostituirlo a ogni cambio di clientela. Durante le operazioni di sanificazione dei tavoli, al termine di ogni servizio, è necessario l’utilizzo dei guanti in nitrile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prima di riapparecchiare il tavolo pulire le superfici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prevedere un numero sufficiente di appendiabiti, posizionati a una adeguata distanza dai tavoli e organizzati in modo tale che gli indumenti lasciati in custodia da diversi clienti non vengano in contatto tra di loro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Incoraggiare l’uso di modalità di pagamento che evitino lo scambio di denaro e pagamenti contactless.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, mantenere per un periodo di tempo adeguato la registrazione dei clienti che comprenda, per ogni cliente: nome, cognome, numero di telefono, data, ora, numero del tavolo; inoltre, per ciascun tavolo mantenere la registrazione del personale di servizio. La durata del periodo di conservazione delle registrazioni, ai fini di un eventuale contact tracing, deve tener conto della durata dell'incubazione di COVID-19, dei tempi di attesa per l'eventuale effettuazione del tampone, nonché di quelli necessari per la conferma diagnostica e l'avvio dell'indagine epidemiologica e non dovrebbe essere, pertanto, inferiore a 14 gg ed estendersi, possibilmente, fino a 30 gg”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ristorazione: le indicazioni per la clientela
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste alcune indicazioni per la clientela:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Indossare la mascherina fino al raggiungimento del tavolo e tutte le volte che ci si sposti dal proprio posto (es. per raggiungere i servizi igienici).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Muoversi solo lo stretto necessario all’interno del locale. A tal fine è raccomandata, in particolare, la vigilanza dei genitori sui bambini presenti a tavola.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Un referente per l’impresa dovrà verificare il rispetto da parte dei clienti delle norme di cui sopra”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il documento riporta anche due interessanti tabelle che permettono un confronto tra le varie indicazioni fornite per il settore della ristorazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tabella 1. Confronto tra le indicazioni fornite tra diversi organismi ed enti in merito al distanziamento sociale e altre misure di contenimento del contagio nei locali dedicati alla ristorazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tabella 2. Confronto tra le misure di distanziamento fisico e di contenimento del contagio adottate in diversi Stati terzi nei locali dedicati alla ristorazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che presenta anche ulteriori informazioni su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            norme igieniche e precauzioni specifiche nella ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            norme igieniche e precauzioni specifiche nei bar e altri esercizi simili senza cucina.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19, “ Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità – 2020, Rapporto ISS COVID-19, n. 32/2020 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_ISS_Rapporto_32_ristorazione_II_hp2.jpg" length="16582" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 09:41:56 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-settore-della-ristorazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,protocollo sicurezza ristorazione,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_ISS_Rapporto_32_ristorazione_II_hp2.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: IL SOLLEVAMENTO MECCANICO DEI CARICHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-sollevamento-meccanico-dei-carichiddb8ab05</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di accessori di sollevamento. Infortuni nell’installazione di un centro di lavoro e nella verniciatura di un manufatto. La direttiva macchine e gli obblighi dei fabbricanti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Imparare dagli errori: gli incidenti con gli accessori di sollevamento
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio-lavoro-inail.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di accessori di sollevamento. Infortuni nell’installazione di un centro di lavoro e nella verniciatura di un manufatto. La direttiva macchine e gli obblighi dei fabbricanti
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          secondo alcuni dati e statistiche fornite dall’Inail, un terzo degli infortuni nell’utilizzo degli apparecchi di sollevamento, hanno a che fare con la scelta degli accessori e delle attrezzature da utilizzare.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Partendo da questi dati è ricollegandoci alle diverse puntate che la rubrica “ Imparare dagli errori” ha dedicato in queste settimane agli incidenti nella movimentazione dei carichi con attrezzature di sollevamento, ci soffermiamo oggi sugli accessori di sollevamento cercando di raccontare alcuni casi di infortunio e di fornire utili indicazioni sulla normativa, sulle responsabilità e sulla scelta, uso e controllo degli accessori.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I casi presentati sono raccolti dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Gli infortuni dei lavoratori nell’utilizzo di accessori di sollevamento
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel primo caso l’infortunato è un artigiano, montatore meccanico, di nazionalità austriaca, che da alcuni anni lavora per conto di una società svizzera che costruisce centri di lavoro per lavorazioni meccaniche.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L'infortunio avviene nel reparto di meccanica di un importante industria italiana presso il quale si trova a lavorare per l'installazione di un grande centro di lavoro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Assieme all'artigiano austriaco lavorano all'installazione un altro artigiano meccanico ed un dipendente della ditta costruttrice che si occupa della parte elettrica.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L'infortunato è il responsabile del montaggio meccanico. Per lo spostamento dei vari elementi i due montatori utilizzano la gru a carro ponte presente in reparto mentre per quanto riguarda gli accessori di sollevamento; ganci, golfari, funi, ecc. utilizzano i propri.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L'infortunio avviene mentre stanno spostando con la gru un elemento del binario di scorrimento del carrello del centro di lavoro. Tale elemento, di forma rettangolare, ha le seguenti dimensioni: lunghezza mm 6000 - larghezza mm 1770 - spessore mm 270 per un peso di 1930 Kg. Per il sollevamento di tale carico sono utilizzate delle funi di fibra tessile mentre quali sistema di presa (aggancio del carico) sono stati utilizzati 4 ganci ad 'S' due dei quali con portata nominale di Kg. 125 e due con portata nominale di Kg. 250 (si è poi riscontrato “che avevano a disposizione numerosi altri ganci di forme diverse e portate superiori”).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L'infortunato, che manovra la gru con la pulsantiera, dopo aver sollevato il carico da terra ad un'altezza di circa 3 metri, per motivi rimasti sconosciuti, si sposta sotto il carico e vi si sofferma. Mentre si trova in tale posizione, a causa della deformazione (apertura) dei due ganci di portata 125 kg. il carico cade schiacciando il lavoratore che decede a causa di una contusione della colonna vertebrale
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Questi i fattori causali individuati nella scheda:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “ganci di presa del carico di insufficiente resistenza meccanica;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            scelta di accessori di sollevamento non idonei;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            sosta sotto carichi sospesi”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il secondo caso avviene in un’azienda che si occupa della costruzione di pompe ed essicatori sottovuoto.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un lavoratore sta verniciando la parte interna della base inferiore di un pesante manufatto in ferro di forma trapezoidale denominato “spalla”. Il lavoratore appende la spalla tramite un gancio metallico a S direttamente nel bozzello del carroponte; in quella posizione il bozzello si trova a circa tre metri di altezza. La “spalla” così appesa permette al lavoratore di verniciare la parte interna da un’altezza di circa 1,5 metri, inginocchiato a terra o a gambe flesse. Improvvisamente il gancio cede deformandosi e la “spalla” investe il lavoratore colpendolo violentemente tra il torace e l’addome e determinando uno schiacciamento che ne causa il decesso. Il gancio utilizzato nell’occasione era di abituale uso ma per sostenere pezzi più piccoli e meno pesanti; tale gancio presentava una portata massima di poco superiore al peso della spalla. In reparto erano presenti imbracature ed altri accessori di sollevamento (grilli) adeguati al sollevamento del pezzo in lavorazione ma la scelta degli accessori era demandata unicamente al lavoratore non esistendo procedure o regole predefinite. La lavorazione della “spalla” per quanto non frequente non era evento eccezionale (4-5 pezzi/anno).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I fattori causali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’infortunato “utilizza l'accessorio di sollevamento meno adatto (al limite della sua portata)”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “accessorio di sollevamento non adeguato al peso del pezzo da sollevare”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Accessori di sollevamento: direttiva macchine e obblighi dei fabbricanti
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per raccogliere alcune informazioni sugli accessori di sollevamento possiamo fare riferimento ad un intervento al convegno, organizzato da Inail e Assolombarda, che ha presentato nel 2015 “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’intervento “ Le esperienze dei fabbricanti di accessori di sollevamento”, a cura di Marco Ghisleni (AISEM – Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione) fornisce alcune indicazioni relativamente ai controlli e verifiche e ricorda innanzitutto l’utilità, in questo senso, delle schede Inail per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il relatore ricorda che secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE un accessorio di sollevamento si può definire come un “componente o attrezzatura non collegato stabilmente all’apparecchio di sollevamento che consente la presa del carico:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            disposto tra la macchina e il carico,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            oppure sul carico stesso,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            oppure destinati a divenire parte integrante del carico
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            oppure immessi sul mercato separatamente”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            In questo senso catene, tiranti in fune metallica, fasce e brache (Accessori), grilli golfari e tenditori (Componenti), bilancini, ganci a ‘C’, pinze, ventose e magneti (Attrezzature) sono da considerarsi prodotti inseriti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine”. 
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E, sempre a livello normativo, si ricorda che con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 l’Italia ha recepito la Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) con diverse novità, “fra queste quella di equiparare gli accessori di sollevamento e relativi componenti alle ‘macchine’ e quindi, come tali, devono, al momento dell’acquisto, ricevere la Dichiarazione di Conformità CE unitamente al Manuale d’uso e manutenzione ed essere sottoposti alle verifiche periodiche (la periodicità è indicata dal costruttore/fabbricante) e deve essere compilato il relativo Registro di Controllo che il costruttore fornisce assieme all’accessorio”. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Rimandando ad una prossima puntata di “Imparare dagli errori” un approfondimento sui criteri di scelta e utilizzo degli accessori di sollevamento, ci soffermiamo sulle responsabilità dei fabbricanti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che per fabbricante s’intende “qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità a suo nome”; le stesse responsabilità del fabbricante “si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre “chiunque modifichi la destinazione d'uso di un prodotto in modo tale che siano applicabili requisiti essenziali diversi o che il prodotto venga sostanzialmente modificato o ricostruito, creando pertanto un prodotto nuovo, al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità, ha le stesse responsabilità del fabbricante”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare il fabbricante ha la responsabilità di “progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nella o nelle direttive; eseguire la valutazione della conformità secondo le procedure fissate nella o nelle direttive”. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonti: rubrica di INFORMO , Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sollevamento+carichi+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="5031" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 10:12:31 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-sollevamento-meccanico-dei-carichiddb8ab05</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,D.Lgs. 81/08,direttiva 2006/42/CE,movimentazione meccanica dei carichi,Direttiva macchine,accessori sollevamento,sollevamento carichi,macchine sollevamento,movimentazione carichi,apparecchi si sollevamento</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sollevamento+carichi+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sollevamento+carichi+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: I DATI INAIL 2020</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-2020</link>
      <description>Le denunce di infortunio sul lavoro le patologie di origine professionale presentate all’INAIL tra gennaio e maggio sono diminuzione. I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Infortuni e malattie professionali: online i dati dei primi cinque mesi del 2020
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio-lavoro-inail-f6997baa.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Le denunce di infortunio sul lavoro le patologie di origine professionale presentate all’INAIL tra gennaio e maggio sono diminuzione. I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattie professionali presentate all’Istituto entro il mese di maggio. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (maggio 2019 vs maggio 2020) e “di periodo” (gennaio-maggio 2019 vs gennaio-maggio 2020).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2020, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il confronto tra i primi cinque mesi del 2020 e del 2019 è da ritenersi poco significativo, sostanzialmente per due motivi principali: la sospensione su tutto il territorio nazionale, a partire da marzo, di ogni attività produttiva considerata non necessaria, che si sta rivelando determinante per il calo delle denunce d’infortunio in complesso, e l’inclusione, a partire dalla rilevazione dello stesso mese, delle denunce di infortunio relative alle infezioni da Covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa e in itinere, alle quali sono dedicati specifici comunicati, che sta avendo un impatto significativo nell’aumento dei decessi registrati in questa prima parte dell’anno, i cui effetti si potranno però valutare solo a consolidamento nei prossimi mesi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           DENUNCE DI INFORTUNIO
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di maggio sono state 207.472, in diminuzione di circa 62mila casi rispetto alle 269.431 dei primi cinque mesi del 2019 (-23,0%). Questa diminuzione è influenzata in particolare dal sostenuto calo delle denunce registrate tra marzo e maggio, che sono state 34mila in meno rispetto al trimestre marzo-maggio 2019 (-35,6%), a causa soprattutto dello stop di ogni attività produttiva considerata non essenziale per il contenimento dell’epidemia da nuovo Coronavirus.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I dati rilevati al 31 maggio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 229.923 a 184.755 (-19,6%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che hanno fatto registrare un calo del 42,5%, da 39.508 a 22.717. Il confronto del trimestre marzo-maggio 2020 con l’analogo trimestre del 2019 documenta come le diminuzioni siano molto più marcate, pari rispettivamente a -30,4% e -68,9%.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nei primi cinque mesi del 2020 è diminuito del 12,1% nella gestione Industria e servizi (dai 198.817 casi del 2019 ai 174.845 del 2020), del 24,7% in Agricoltura (da 12.846 a 9.672) e del 60,3% nel Conto Stato (da 57.768 a 22.955). Per quest’ultima gestione, in particolare, si è registrato tra marzo e maggio un crollo delle denunce, dalle oltre 34mila del 2019 alle quasi 1.900 del 2020 (-94,5%), per effetto dell’utilizzo della prestazione lavorativa in modalità agile da parte della quasi totalità dei dipendenti statali e dell’assenza degli studenti nelle scuole/università statali, chiuse per evitare il propagarsi del contagio. Anche le gestioni Industria e servizi e Agricoltura hanno registrato diminuzioni più sostenute, se riferite al trimestre marzo-maggio (-18,5% e - 40,4% rispettivamente).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In controtendenza rispetto all’andamento degli altri settori economici, il settore Ateco “Sanità e assistenza sociale” ha registrato un forte incremento delle denunce di infortunio in occasione di lavoro: +194% sui primi cinque mesi dell’anno e +326% su base trimestrale (marzo-maggio 2020 vs marzo-maggio 2019), passando dagli oltre seimila casi registrati nel periodo marzo-maggio 2019 ai quasi 27mila del trimestre marzo-maggio 2020 (circa tre denunce su quattro riguardano il contagio da Covid-19).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’analisi territoriale evidenzia nei primi cinque mesi del 2020 un calo delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese. Questa flessione risulta essere decisamente più contenuta nel Nord-Ovest (-11,0%) e più accentuata nel Nord-Est (-25,8%), al Centro (-28,6%), al Sud (-32,3%) e nelle Isole (-30,5%). Se si limita il confronto al solo trimestre marzo-maggio, i cali registrati nelle singole ripartizioni geografiche sono più evidenti: -16% per il Nord-Ovest, -40% circa per il Nord-Est, -45% per il Centro e -50% circa per Sud e Isole.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La flessione che emerge dal confronto dei primi cinque mesi del 2019 e del 2020 è legata soprattutto alla componente maschile, che registra un -30,6% (da 169.837 a 117.868 denunce), mentre per quella femminile si attesta al -10,0% (da 99.594 a 89.604). Nei mesi di marzo-maggio, in particolare, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, le denunce si sono praticamente dimezzate per i lavoratori (-48,7%) e ridotte del 12,8% per le lavoratrici.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tra gennaio e maggio la diminuzione ha interessato sia i lavoratori italiani (-23,9%), sia quelli comunitari (-11,3%) ed extracomunitari (-20,5%), con cali percentuali più sostenuti se limitati al confronto del solo trimestre marzo-maggio. Dall’analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati in tutte le fasce, ma più contenute per i lavoratori tra i 45-64 anni.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          CASI MORTALI
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nei primi cinque mesi di quest’anno sono state 432 che, pur nella provvisorietà dei dati, mostrano già un aumento di 41 casi rispetto ai 391 registrati nello stesso periodo del 2019 (+10,5%). Questo aumento è influenzato dal numero dei decessi avvenuti e protocollati al 31 maggio 2020 a causa dell’infezione da Covid-19 in ambito lavorativo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A livello nazionale, rispetto ai primi cinque mesi dell’anno scorso, si registra una riduzione solo degli infortuni in itinere, che sono passati da 112 a 68 (-39,3%), mentre quelli avvenuti in occasione di lavoro sono aumentati da 279 a 364 (+30,5%). L’aumento ha riguardato la gestione Industria e servizi (da 342 a 378 denunce) e il Conto Stato (da 5 a 22), mentre l’Agricoltura ha registrato 12 casi in meno (da 44 a 32).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tre gli incidenti plurimi avvenuti nei primi cinque mesi di quest’anno, per un totale di sei decessi: il primo in gennaio, costato la vita a due lavoratori vittime di un incidente stradale a Grosseto, il secondo in febbraio, con due macchinisti morti nel deragliamento ferroviario avvenuto in provincia di Lodi, e l’ultimo in marzo, con due vittime in un incidente stradale in provincia di Torino. Lo scorso anno, invece, gli incidenti plurimi avvenuti tra gennaio e maggio (tutti stradali) erano stati otto, con 16 casi mortali denunciati.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dall’analisi territoriale emerge una diminuzione di quattro casi mortali nel Nord-Est (da 83 a 79), di 12 al Centro (da 84 a 72) e di 13 nelle Isole (da 41 a 28). Il Nord-Ovest si contraddistingue, invece, per un incremento di 55 casi mortali (da 102 a 157), complici gli aumenti soprattutto della Lombardia (+45) e del Piemonte (+6). Anche il Sud registra 15 casi mortali in più (12 solo in Puglia).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’incremento rilevato nel confronto tra i primi cinque mesi del 2020 e del 2019 è legato soprattutto alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 358 a 394 (+36 decessi), mentre quella femminile ha fatto registrare cinque casi in più, da 33 a 38. In aumento le denunce di infortuni mortali dei lavoratori italiani (da 320 a 366) ed extracomunitari (da 42 a 43), in calo quelle dei lavoratori comunitari (da 29 a 23).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dall’analisi per classi di età si contraddistinguono per un aumento dei decessi quelle tra i 30-34 anni e, soprattutto, degli over 55, rispetto alla diminuzione registrata nelle altre fasce.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi cinque mesi del 2020 sono state 16.684, 10.701 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-39,1%). Anche in questo caso a influenzare la flessione è il numero più contenuto delle denunce presentate tra marzo e maggio 2020, in riduzione del 65% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nei primi cinque mesi del 2020 si sono registrate diminuzioni delle denunce nell’Industria e servizi (-36,2%, da 21.656 a 13.814 casi), in Agricoltura (-50,7%, da 5.437 a 2.679) e nel Conto Stato (-34,6%, da 292 a 191). Dall’analisi territoriale dei dati emergono cali delle patologie denunciate nel Nord-Ovest (-49,4%), nel Nord-Est (-44,3%), al Centro (-34,6%), al Sud (-42,6%) e nelle Isole (-22,4%).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In ottica di genere si rilevano 7.667 denunce di malattia professionale in meno per i lavoratori, da 19.896 a 12.229 (-38,5%), e 3.034 in meno per le lavoratrici, da 7.489 a 4.455 (-40,5%). Il decremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 25.469 a 15.512, pari a un calo del 39,1%), sia quelle dei lavoratori comunitari (da 657 a 403, -38,7%) ed extracomunitari (da 1.259 a 769, -38,9%).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le prime tre malattie professionali denunciate nei primi cinque mesi del 2020 continuano a essere, nell’ordine, le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo e quelle del sistema nervoso e dell’orecchio, seguite dalle malattie del sistema respiratorio e dai tumori: tutte registrano diminuzioni nei periodi in esame.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Open data
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nell'ambito del processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo, l'Inail mette a disposizione dei cittadini un set di dati pubblici, in formato aperto e senza restrizioni per il riutilizzo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonti: INAIL, Puntosicuto
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="26387" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 06:41:38 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-2020</guid>
      <g-custom:tags type="string">malattie professionali,81/08,statistiche malattie professionali,D.Lgs. 81/08,INAIL,denunce infortunio,infortuni sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,statistiche infortuni,infortuni inail,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO SICUREZZA CANTIERI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-aggiornamento-protocollo-sicurezza-cantieri</link>
      <description>Le linee guida "sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19" finalizzate a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Covid-19: sicurezza e salute nei cantieri, le linee guida
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le linee guida "sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19" finalizzate a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 18 giugno, ha approvato le "Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19". L'obiettivo del documento di dare un utile riferimento alle pubbliche amministrazioni committenti per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza dei cantieri, mutati a causa della pandemia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il testo - trasmesso a tutti i Presidenti delle Regioni- è stato elaborato nell’ambito di ITACA, Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici) ed è il frutto del prezioso contributo di esperti delle regioni, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riporta di seguito la premessa al documento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Prime indicazioni operative
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti linee di indirizzo, recanti “SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19: prime indicazioni operative” elaborate nell’ambito di ITACA, Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, organo tecnico delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di contratti pubblici, sono il frutto del prezioso contributo di esperti delle regioni, con la fattiva collaborazione delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali e delle parti sociali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento è stato approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si tratta di linee di indirizzo finalizzate soprattutto a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza covid19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il presente documento si articola in due parti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - una prima parte, ricognitiva, contenente prime indicazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri, così come definite dalla vigente normativa
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - una seconda parte, che contiene un elenco voci delle misure “antiCOVID-19” utile riferimento per le pubbliche amministrazioni committenti, per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza nei cantieri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non può essere sottaciuto che, stante la natura eccezionale ed assolutamente generalizzata dell’emergenza epidemiologica, tale da coinvolgere in maniera concomitante e simultanea tutte le attività produttive del territorio nazionale, comprese per l’appunto quelle tipiche del cantiere, ogni soggetto coinvolto sia pubblico che privato si è trovato in breve tempo nelle condizioni di un’insolita quanto drammatica esposizione finanziaria, insistendo essa contemporaneamente su tutto il novero delle proprie commesse e, quindi, su tutti i cantieri posti sul territorio nazionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Conferenza, sia con la sua attività istituzionale, sia tramite ITACA; si sta impegnando profusamente nel fornire ai committenti pubblici, ad imprese e lavoratori, indicazioni operative nel rispetto delle regole che, ci si augura, possano essere chiare e uniformi nel territorio nazionale ed evitare disomogeneità, dumping sociale e dubbi interpretativi che potrebbero renderne difficile l'osservanza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’ottica di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori si collocano, peraltro, alcune delle indicazioni contemplate nelle presenti linee di indirizzo fra cui le tematiche afferenti maggiori costi connessi all’adeguamento e all’integrazione del PSC, in ragione delle misure di contenimento e prevenzione del COVID-19, i costi e gli oneri aziendali della sicurezza, nonché l’utilizzo di taluni strumenti contrattuali idonei a consentire la prosecuzione dell’appalto in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Documento integrale della Conferenza delle Regioni del 18 giugno:  Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+biologico+cantieri+COVID.jpg" length="8835" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 10:48:43 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-aggiornamento-protocollo-sicurezza-cantieri</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Protocollo sicurezza cantieri edili,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Mascherina FFP2,D.Lgs. 81/08,protocollo cantieri,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio COVID 19,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+biologico+cantieri+COVID.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+biologico+cantieri+COVID.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: INDICAZIONI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-indicazioni-sugli-impianti-di-climatizzazione</link>
      <description>Un rapporto si sofferma sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici. Focus sugli impianti con immissione d’aria per ventilazione forzata e sui rischi di diffusione</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19: l’utilizzo degli impianti di climatizzazione e ventilazione
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/covid+areazione.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
                  
         Un rapporto si sofferma sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici. Focus sugli impianti con immissione d’aria per ventilazione forzata e sui rischi di diffusione.
         
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          con riferimento a quelle che sono  le possibili vie di trasmissione del virus SARS-CoV-2 “il rischio di contagio associato all’aerosol è ridotto”, tuttavia “gli impianti di climatizzazione e di ventilazione possono mitigare o acuire il rischio di contagio aerogeno. Infatti, la movimentazione dell’aria in ambiente può incrementare la gittata delle gocce o determinare lo spostamento dell’aerosol verso una diversa porzione dell’ambiente, investendo altri occupanti e favorendone il contagio”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A fornire queste informazioni e a dare utili indicazioni per l’uso attento, durante l’emergenza COVID-19, degli impianti di climatizzazione e di ventilazione è il Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020, un rapporto, su cui ci siamo già soffermati, dal titolo “ Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità - a cura del Gruppo di Lavoro Ambiente-Rifiuti COVID-19 - descrive i sistemi di ventilazione e di climatizzazione che possono favorire la movimentazione dell’aria in ambienti indoor (strutture comunitarie non sanitarie e ambienti domestici) e fornisce raccomandazioni operative di gestione degli impianti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Rischi e indicazioni per la diffusione in una medesima zona
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il Rapporto che ricorda come la gestione dell’ impianto di climatizzazione e di ventilazione “deve essere adeguata alle caratteristiche dell’impianto e alla modalità d’uso degli ambienti”, si sofferma in particolare sulla diffusione dell’aria e dell’eventuale bioaerosol all’interno di una medesima zona.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che gli impianti di ventilazione e i terminali di climatizzazione con immissione d’aria per ventilazione forzata (es. ventilconvettori, split, bocchette, anemostati, ecc.) “determinano la formazione di getti d’aria in ambiente che possono interagire con le emissioni dovute alla respirazione. L’entità dell’interazione dipende dalla dimensione delle gocce e dalla velocità dell’aria”, come illustrato nella figura 4 che riprendiamo dal documento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “velocità superiori a 0,25 m/s determinano interazione con il getto”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “velocità superiori a 2 m/s determinano il trascinamento di gocce che non formano aerosol, aumentando in modo significativo il rischio di sospensione di carica virale”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “per velocità superiori a 0,25 m/s si ha un incremento della gittata delle gocce con conseguente riduzione dell’efficacia del distanziamento interpersonale”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica poi che alcuni terminali di climatizzazione, esistenti sia come terminali ad espansione diretta (split) che come ventilconvettori (fan-coil), “generano abitualmente getti d’aria di intensità rilevante all’interno dell’ambiente”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo che i ventilconvettori o unità terminali idroniche del tipo fan coil “sono dei terminali per il controllo della temperatura ambiente, ad uso locale, costituiti da un filtro grossolano per l’aria, uno scambiatore di calore alettato per il riscaldamento o il raffreddamento dell’aria, un ventilatore e una vaschetta di raccolta per lo scarico della condensa eventualmente prodotta in fase di raffreddamento. I componenti sono racchiusi in un mobiletto dotato di griglie per l’ingresso e l’uscita dell’aria. I ventilconvettori sono situati all’interno o in prossimità dello spazio da condizionare con immissione diretta dell’aria nella zona o attraverso canalizzazione di modesta estensione. Trattano esclusivamente l’aria presente nei singoli locali dell’edificio”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento riporta alcune “esemplificazioni per diverse disposizioni dei getti e del relativo rischio di trascinamento di goccioline all’interno della zona occupata dalle persone”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si sottolinea poi che “la rilevanza dell’interazione con i getti d’aria all’interno di un singolo ambiente dipende dal modo in cui sono utilizzati gli ambienti”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo dal documento alcuni esempi in ambito lavorativo:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Ambiente occupato da un singolo utente, in via esclusiva: in questo caso non ci sono rischi associati e nessuna necessita di particolare interazione con l’impianto di climatizzazione
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Ambiente occupato da diversi utenti, seppure non contemporaneamente (es. sala copie, sala ristoro con accesso di un solo utente per volta, turnazioni in aree ufficio): si ha un rischio di diffusione per presenza differita e il trascinamento aerodinamico “può prolungare il periodo di sospensione delle gocce”
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Ambiente occupato da più utenti o da un singolo utente in via prevalente, con sporadici accessi di altri utenti (es. una segreteria): si ha il rischio di “diffusione per presenza contemporanea”. E “l’incremento della gittata delle goccioline e la dispersione dell’aerosol possono favorire la diffusione tra le diverse parti dell’ambiente”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda poi che l’intervento del personale che si cura della pulizia dei locali o di altri operatori “rappresenta una condizione in cui l’ambiente risulta occupato da diversi utenti, salvo che ciò sia differito per un tempo sufficiente alla diluizione/inattivazione dell’eventuale bioaerosol diffuso e, comunque, anche sedimentato sulle superfici”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In ogni caso – continua il Rapporto – “il ricambio dell’aria in ambiente mediante immissione di aria esterna determina una riduzione della carica patogena eventualmente presente e quindi riduce il rischio di esposizione” al nuovo coronavirus.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Rischi e indicazioni per la diffusione tra zone distinte
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento si sofferma poi sulla diffusione tra zone distinte.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che la ventilazione “può determinare il movimento di masse d’aria da un ambiente ad un altro adiacente, con trasporto dell’eventuale bioaerosol sospeso. Infatti, la portata d’aria in uscita da un ambiente è pari a quella immessa. Oltre che dagli impianti di ventilazione meccanica controllata di ogni genere, si avranno infiltrazioni in ingresso ed in uscita attraverso l’involucro edilizio, sia con l’esterno che con gli ambienti adiacenti”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica poi che la movimentazione dell’aria dipende “dalla differenza tra le pressioni ai due lati di ogni partizione che, in generale, dipende anche dalle specifiche condizioni climatiche (direzione ed intensità del vento, differenza di temperatura ed effetto camino degli edifici) oltre che dagli impianti aeraulici attivi”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si possono individuare alcune differenti condizioni di esercizio. E riprendiamo, in conclusione, alcune indicazioni sulla tipologia di impianto di ventilazione e sulla diffusione tra zone adiacenti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il rapporto segnala, infine, che “le sezioni di recupero di calore a scambio diretto o rotativo possono determinare un ricircolo di trafilamento, anche se in generale di entità esigua”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19, “ Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020”, Roma - Istituto Superiore di Sanità – 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n. 33/2020 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid+impianti+climatizzazione.jpg" length="60983" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 07:22:25 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-indicazioni-sugli-impianti-di-climatizzazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,droplet,D.Lgs. 81/08,Impianto di climatizzazione covid,Impianti di riscaldamento,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Impianto di areazione covid,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: INDICAZIONI PER PALESTRE E PISCINE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-indicazioni-per-palestre-e-piscine</link>
      <description>La Conferenza delle Regioni ha pubblicato tre schede per conoscere le precauzioni necessarie per le attività fisiche negli impianti sportivi all’aperto, nelle palestre e nelle piscine. Le indicazioni per gli sportivi, i lavoratori e i gestori degli spazi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: le indicazioni per le palestre, le piscine e gli impianti sportivi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La Conferenza delle Regioni ha pubblicato tre schede per conoscere le precauzioni necessarie per le attività fisiche negli impianti sportivi all’aperto, nelle palestre e nelle piscine. Le indicazioni per gli sportivi, i lavoratori e i gestori degli spazi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È evidente che in questi mesi l’emergenza COVID-19, il correlato lockdown e le varie limitazioni rimaste anche nella nuova fase epidemiologica hanno sensibilmente ridotto le occasioni di svolgere attività fisica sportiva o, comunque, di mantenere uno stile di vita fisicamente attivo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Stile di vita che, come ricordato in diversi articoli in materia di promozione della salute nei contesti occupazionali, è molto importante per il benessere psicofisico di ciascuno di noi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il problema è che oggi, con riferimento ai rischi del virus SARS-CoV-2, per fare attività fisica e frequentare ambienti come piscine e palestre, è necessario conoscere le precauzioni necessarie e le indicazioni fornite a livello nazionale, regionale e locale. Precauzioni che in parte abbiamo già presentato in diversi articoli, ad esempio con riferimento alle “ Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020 o ai documenti prodotti dall’Inail o dall’Istituto Superiore di Sanità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia un ulteriore documento che può fornire utili indicazioni non solo a chi vuole fare attività fisiche e sportive ma anche ai gestori e ai lavoratori degli spazi adibiti a scopi sportivi e ricreativi è il documento, elaborato e approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal titolo “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per le attività fisiche all’aperto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo con le indicazioni per l’attività fisica all’aperto, indicazioni che si applicano “a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni della Conferenza delle Regioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5°C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per gli utenti è obbligatoria l’ igiene delle mani prima e dopo l’accesso.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle attività fisiche sportive, con riferimento anche agli sport di squadra, rimandiamo anche alla lettura dell’articolo “ Fase 2 del Covid: le linee guida per la ripresa delle attività sportive”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni della Conferenza delle Regioni per le palestre
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo poi alle indicazioni per le palestre e che si applicano “a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni della Conferenza delle Regioni per le piscine
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo con le indicazioni per le piscine che si applicano “alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l’uso natatorio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che sono escluse “le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all’indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali” (se ne parla nella scheda “ strutture termali e centri benessere”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo dunque alle indicazioni per le piscine:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dotare l’impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle piscine rimandiamo anche alla lettura dell’articolo “ Inail: i rischi per la sicurezza e la salute nelle piscine” e ricordiamo, in conclusione, che per conoscere nel dettaglio gli obblighi in materia COVID-19 per le strutture ricreative e sportive è necessario verificare anche quanto indicato dalla normativa nazionale e locale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, aggiornamento dell’11 giugno 2020, 20/96/CR1/COV19 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 10:54:45 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-indicazioni-per-palestre-e-piscine</guid>
      <g-custom:tags type="string">protocollo piscine,Protocollo sicurezza anticontagio,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro,protocollo impianti sportivi,Consulenza sicurezza covid-19 roma,protocollo palestre</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: COME AFFRONTARE LE TEMPERATURE ESTIVE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-affrontare-le-temperature-estive</link>
      <description>Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità si sofferma sulla prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione al virus SARS-CoV-2. I consigli generali per la qualità dell’aria, l’uso dei ventilatori e gli ambienti domestici.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Ambienti indoor: COVID-19, qualità dell’aria e temperature estive
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+Covid-19+qualita+aria.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità si sofferma sulla prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione al virus SARS-CoV-2. I consigli generali per la qualità dell’aria, l’uso dei ventilatori e gli ambienti domestici.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In relazione all’emergenza COVID-19 e all’arrivo dell’estate con le conseguenti alte temperature e le possibili ondate di calore, è utile fornire ai lettori informazioni sul miglioramento della qualità dell’aria indoor, sui suggerimenti relativi al ricambio dell’aria (naturale, meccanico, centralizzato e non) e sull’utilizzo di attrezzature e impianti per ventilare e rinfrescare gli ambienti di lavoro e gli ambienti di vita.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per farlo torniamo a presentare un aggiornamento del rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS) -  Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - dal titolo “ Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020”. Un aggiornamento che, rispetto alla prima versione, presenta numerose integrazioni, consigli e raccomandazioni; ad esempio con riferimento alle procedure di pulizia degli apparecchi terminali locali.  
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Luoghi di lavoro: pulizia degli ambienti e uso dei ventilatori
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo ai luoghi di lavoro il rapporto si sofferma anche sul caso in cui alcuni ambienti siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo che comportano un significativo movimento dell’aria.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si consiglia di porre “grande attenzione nell’utilizzo in presenza di più persone” e, in ogni caso, si ricorda di “posizionare i ventilatori ad una certa distanza, e mai indirizzarti direttamente sulle persone. Si sconsiglia l’utilizzo di queste apparecchiature in caso di ambienti con la presenza di più di un lavoratore”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento si sofferma poi sulla pulizia degli ambienti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) “devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche”, e adottare l’uso di dispositivi di protezione individuale (a questo proposito il documento rimanda ad altri documenti e alle normative vigenti). Bisogna “evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, “devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone. Si può ridurre ulteriormente il rischio utilizzando subito dopo la pulizia con acqua e sapone una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici tenendo in considerazione il tipo di materiale (es. come la candeggina che in commercio si trova in genere ad una percentuale vicina al 5% di contenuto di cloro, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire (fare riferimento alle Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento, del Ministero della Salute n.0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-P)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo poi alla qualità dell’aria chiaramente è necessario “arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi UTA/VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor. Scegliere, se possibile, prodotti senza profumazione/fragranze e senza allergeni ricordando che il pulito non ha odore”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor, “ Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020” - Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 Rev. 2.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Fonte: Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Microclima+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="9697" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 13:53:24 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-affrontare-le-temperature-estive</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,qualita aria,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,pulizia e sanificazione,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA FORMAZIONE IN AULA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-formazione-in-aula</link>
      <description>Riflessioni su quanto indicato dalla normativa e dalle linee di indirizzo nazionali e regionali sulla possibilità di far ripartire la formazione in presenza. Il DPCM 11 giugno 2020, le faq del Ministero del Lavoro e le indicazioni delle Regioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: può ripartire la formazione alla sicurezza in presenza?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Riflessioni su quanto indicato dalla normativa e dalle linee di indirizzo nazionali e regionali sulla possibilità di far ripartire la formazione in presenza. Il DPCM 11 giugno 2020, le faq del Ministero del Lavoro e le indicazioni delle Regioni.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se uno degli elementi più importanti da salvaguardare in ogni reale strategia di prevenzione del rischio è la formazione/informazione, questo vale ancor più quando nei luoghi di lavoro, come nei luoghi di vita, ci si trova davanti a rischi emergenti, come il nuovo coronavirus, di cui bisogna conoscere attentamente, tra le altre cose, modalità di azione e misure di prevenzione/protezione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pur tuttavia, in relazione alla difficile gestione e contenimento dell’emergenza COVID-19, è indubbio che nella fase di effettivo lockdown una parte della formazione, laddove non svolta in modalità e-learning o in videoconferenza, si sia fermata e che sia tuttora mancante una effettiva chiarezza su cosa in questa attuale fase - che sia ancora la “seconda” o già la “terza” non importa - si possa o non si possa fare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio non è chiaro se si possa tornare a fare attività di formazione in presenza, come tra l’altro richiesto anche da una lettera aperta scritta nei giorni scorsi dall’Associazione AiFOS, o cosa accadrà nel momento in cui l’emergenza sanitaria arrivi a concludersi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire qualche spunto di riflessione quello che noi possiamo fare è, tuttavia, prendere atto di quanto indicato attualmente dalla normativa nazionale e da prese di posizione di organi istituzionali, rimandando poi anche ad alcune indicazioni regionali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le novità in materia di formazione del DPCM 11 gennaio 2020
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come abbiamo già ricordato nell’articolo “ Le novità del DPCM 11 giugno 2020 e delle linee guida regionali”, il DPCM 11 giugno 2020 contiene diverse novità che si stanno applicando dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con il suddetto DPCM il Governo sembra fornire una indicazione chiara, in relazione alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo che, a partire dal 15 giugno 2020, è consentito svolgere i corsi in presenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo a questo proposito dall’articolo 1 l’intera lettera q (chiaramente il grassetto lo aggiungiamo per facilitare la lettura):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
           q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonchè le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonchè i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonchè i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche nè formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
          &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al citato documento dell’Inail rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Confermato il documento INAIL con le misure di prevenzione per la fase 2”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A fornire altre indicazioni sono poi le risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Risposte che parlano di formazione in presenza ma con riferimento a specifiche casistiche (“sessioni obbligatorie pratiche”) o alla eventuale impossibilità di realizzare attività di formazione in videoconferenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo quanto indicato dal Ministero del Lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            distanziamento fisico di almeno 1 metro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo della mascherina chirurgica;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            accessibilità all'igiene frequente delle mani;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (…).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alleghiamo poi all’articolo lo stralcio del verbale della riunione del 28 maggio con riferimento a quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo inoltre, come citato da Rocco Vitale in un suo contributo per PuntoSicuro, la risposta del Ministero del Lavoro ad alcune questioni sollevate da AiFOS in materia di formazione. In data 21 maggio - con lettera protocollata n. 32/000744 - la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero ha scritto che “in considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni regionali in materia di formazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine nel nostro Paese bisogna tener conto anche delle indicazioni regionali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposto ricordiamo che le Regioni (art. 117, Costituzione):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ma esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            hanno competenze concorrenti in “tutela della salute” e in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Detto questo non ci addentriamo nella giungla di normative regionali, anche perché in questa fase le normative sono in continuo cambiamento in relazione all’evoluzione dell’emergenza COVID-19 e alla nuova fase che stiamo vivendo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo tuttavia, senza voler essere esaurienti, alcune delle Regioni che, per il momento, hanno fornito indicazioni sulla possibile ripartenza con la formazione in presenza anche per i corsi teorici: Lombardia (se i corsi non sono esercitabili a distanza), Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Valle d’Aosta, Basilicata (se non esercitabili a distanza), Liguria, Molise, Marche e Umbria (se non esercitabili a distanza), Sardegna, …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento comunque alle indicazioni regionali non possiamo, in conclusione di questo viaggio attraverso la “formazione in presenza” in tempi di nuovo coronavirus, non ribadire le indicazioni che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha raccolto nel documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” nella versione dell’11 giugno 2020. Indicazioni che ora è indicato espressamente essere valide anche per i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni contenute nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Scarica il documento citato nell'articolo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C.03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 15/05/2020, n. 673, “ Stralcio Verbale n.82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Formazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="9936" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 14:42:48 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-formazione-in-aula</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischoi biologico,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,formazione sicurezza lavoratori,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,formazione lavoratori,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: IL SOLLEVAMENTO MECCANICO DEI CARICHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-sollevamento-meccanico-dei-carichi</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di attrezzature di sollevamento. Infortuni con un camion dotato di gru, con una gru a torre e alla guida di una motopala gommata. L’importanza della formazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cronaca infortuni: formazione e infortuni nel sollevamento carichi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di attrezzature di sollevamento. Infortuni con un camion dotato di gru, con una gru a torre e alla guida di una motopala gommata. L’importanza della formazione.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli infortuni dei lavoratori nelle attività con attrezzature di sollevamento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo caso l’infortunato è un socio lavoratore di una società cooperativa che opera nel settore edile e svolge le mansioni di autista da alcuni anni, utilizzando un camion dotato di gru.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il giorno dell’infortunio si reca presso un cantiere, in cui le attività lavorative sono terminate il giorno precedente, per prelevare e trasportare presso il magazzino aziendale, le attrezzature che sono state utilizzate e i materiali che sono avanzati. Tra le attrezzature che deve caricare e trasportare vi sono anche due blindoscavi (attrezzature costituita da due lastre di acciaio tenute parallele tra loro da dei distanziatori regolabili) posate a terra, una sopra all’altra, con le lastre parallele al terreno, cioè con la superficie più ampia parallela al terreno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore si appresta a caricare sul camion le due blindoscavi movimentandole una alla volta e realizza una imbracatura a cravatta, costituita da una imbracatura a catena con due tiri e da una fascia collegata ai ganci dei due tiri di catena, fatta passare sotto alla piastra superiore della blindoscavi e agganciata al gancio della gru.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’infortunato, “realizzata l’imbracatura a cravatta sopra descritta, si pone ai comandi della gru a lato del camion (per cui si trova tra il camion e la blindoscavi da caricare) e solleva la blindoscavi. Quando la blindoscavi si trova all’altezza del cassone, il camion ha una improvvisa inclinazione su di un lato dovuto ad un parziale abbassamento di uno stabilizzatore (probabilmente si tratta di un errore di manovra dell’infortunato), questo provoca una oscillazione in senso orizzontale della blindoscavi (movimento a pendolo), e uno spigolo della piastra inferiore della blindoscavi va a schiacciare l’infortunato contro il camion provocandogli lo sfondamento della cassa toracica. Per movimentare correttamente, in modo sicuro una blindoscavi è necessario utilizzare una imbracatura a catena a 4 tiri, con i tiri di uguale lunghezza, inserendo i quattro ganci dell’imbracatura negli appositi occhielli di cui è dotata la blindoscavi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dalle indagini “non risulta che l’infortunato abbia ricevuto una formazione ed un addestramento adeguato e specifico all’uso della gru in sicurezza, anche in riferimento alle corrette tecniche d’imbracatura del carico”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questi i fattori causali individuati nella scheda:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'infortunato “non ha ricevuto formazione ed addestramento sull'uso della gru con particolare riferimento ai sistemi d'imbracatura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l'imbracatura a cravatta, costituita da una imbragatura a catena con due tiri e da una fascia fatta passare sotto alla piastra superiore della blindoscavi non è idonea”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto durante il recupero di un fabbricato ad uso residenziale. Nel cantiere sono presenti quattro imprese con rapporto di sub-appalto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Due operai di una ditta (uno irregolare e l'altro con contratto part time ma che effettuava 50 ore settimana) e altri due operai di una seconda impresa, iniziano il lavoro che consiste nel realizzare uno scavo nel terreno posto ad una quota di circa 1, 50 metri più bassa rispetto al livello del piano terra. Nella zona in cui si effettua questo scavo una infiltrazione d’acqua rende il terreno pastoso e appiccicoso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un operaio aziona l’escavatore col quale scava il materiale e lo carica in un cassone montato su una gru a torre azionata da un altro lavoratore; nella buca dove si sta asportando il materiale, c’è un terzo operatore con il compito di posizionare correttamente il cassone in piano per consentire all'escavatorista di riempirlo con la benna.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il gruista sta sul piazzale posto in posizione sopraelevata senza visibilità del campo operativo. Mentre il gruista sta posizionando la cesta nella buca, una quantità di materiale che si era 'incollata' al fondo della cesta, si stacca e cadendo colpisce alla testa l'operatore sottostante, che non indossa il casco di protezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I fattori causali:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il gruista lavorava senza aver controllato il cassone;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             mancato impiego del casco di protezione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il terzo caso riguarda un infortunio avvenuto all’interno del locale adibito a “biodigestore”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nello locale sono presenti due macchinari, uno per la vagliatura e l’altro per la miscelazione del materiale denominato “compost”, ed alcune aree dove avviene la maturazione dello stesso compost. La movimentazione del materiale avviene per mezzo di automezzi tipo motopale gommate dotate di benna.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un lavoratore sta transitando a piedi all’interno del locale di cui sopra con l’intento di andare a spegnere la macchina per la vagliatura. Il collega che è alla guida di una motopala gommata è in quell’istante diretto verso la macchina miscelatrice per caricarla di materiale. Forse a causa della ridotta visibilità frontale dovuta alla benna piena di materiale, quest’ultimo non si avvede della presenza del collega che sta transitando a piedi all’interno del locale, investendolo con il mezzo da lui condotto causandone il decesso per schiacciamento in sedi multiple.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il conduttore della motopala gommata, indicano le successive indagini, “non aveva frequentato alcun corso di formazione generale e specifica, né corso di abilitazione alla conduzione della motopala. Inoltre, mancavano percorsi pedonali segnalati e protetti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Indicazioni per la formazione degli operatori di apparecchi di sollevamento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al di là delle normali misure di prevenzione e buone prassi utilizzabili per prevenire infortuni nell’uso delle attrezzature di sollevamento in ambito lavorativo, ci soffermiamo oggi su una delle misure di prevenzione più importanti: la formazione. Formazione, addestramento e eventuale specifica abilitazione (Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012) che sono richieste dalla normativa in materia di salute e sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per parlarne facciamo un breve riferimento ad un intervento al convegno, organizzato da Inail e Assolombarda, che ha presentato “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento “La formazione abilitativa per gli operatori di apparecchi di sollevamento (ex art. 73 comma 5 D.lgs 81/08)”, a cura di Massimo Rizzati (AUSL di Ferrara), si sofferma innanzitutto sul contenuto del comma 5, dell’art. 73 del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) del D.Lgs. 81/2008.    
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che l’articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro provveda, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           b) alle situazioni anormali prevedibili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento all’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 si indicano le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Piattaforme di lavoro elevabili (PLE);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gru a torre;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gru mobile (autogrù);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gru per autocarro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Carrelli elevatori semoventi (carrelli industriali con conducente a bordo);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Carrelli semoventi a braccio telescopico;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Trattori agricoli e forestali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Escavatori idraulici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Escavatori a fune;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pale caricatrici frontali;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Terne;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Autoribaltabili a cingoli;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pompa per calcestruzzo
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La relazione indica che, in generale, “la struttura dei corsi per gli operatori di apparecchi di sollevamento deve comprendere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modulo giuridico: cenni normativi con riferimenti alle disposizioni di legge applicabili alla specifica attrezzatura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modulo tecnico: terminologia, tipologia, equipaggiamenti, configurazioni; valutazione del carico, delle distanze, stabilità; valutazione degli elementi che influenzano la stabilità; caratteristiche principali, componenti, accessori, organi di presa, dispositivi di comando; manuali, diagrammi di carico/di lavoro, stabilizzazione, dispositivi limitatori, indicatori e di controllo; modalità di utilizzo in sicurezza;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             modulo pratico: individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre utilizzo e prima del trasferimento; pianificazione delle operazioni di sollevamento e posizionamento; esercitazioni di presa/aggancio del carico, interferenze, utilizzo di accessori; manovre di emergenza; messa a riposo”. 
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervento segnala poi il contenuto di diverse circolari e si sofferma anche sul tema della formazione pregressa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sito Web: INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavoro+macchine+attrezzature.jpg" length="9957" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 14:07:53 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-sollevamento-meccanico-dei-carichi</guid>
      <g-custom:tags type="string">art. 73 D.Lgs. 81/08,infortuni sul lavoro,rischio macchine,consulenza sicureza sul lavoro roma,macchine sollevamento,formazione lavoratori,81/08,patentini,D.Lgs. 81/08,infortunio macchine e attrezzature,Accordo Stato Regioni 22.02.2012,formazione attrezzature speciali,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavoro+macchine+attrezzature.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavoro+macchine+attrezzature.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: L'ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-l-estinzione-delle-contravvenzioni</link>
      <description>L’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro non opera se il pagamento della sanzione amministrativa a titolo di oblazione avviene oltre i 30 giorni fissati dalla legge, trattandosi di un termine perentorio e non ordinatorio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le condizioni di estinzione delle contravvenzioni in materia di SSL
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro non opera se il pagamento della sanzione amministrativa a titolo di oblazione avviene oltre i 30 giorni fissati dalla legge, trattandosi di un termine perentorio e non ordinatorio.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo il comma 1 dell’art. 24 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente delle modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda si estinguono se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine fissato nelle stesse e se esso provvede al pagamento in sede amministrativa, previsto dall’art. 21 comma 2 dello stesso D. Lgs. e a titolo di oblazione, di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il pubblico ministero, secondo il comma 2 dello stesso art. 24, avuta la comunicazione da parte dell’organo di vigilanza dell’avvenuto pagamento richiede l’archiviazione del procedimento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel caso in esame a un contravventore non è stata riconosciuta l’estinzione del reato per avere provveduto a versare la sanzione amministrativa richiesta dall’organo di Vigilanza un lunedì mentre i termini scadevano il sabato precedente. Lo stesso ha ricorso alla Corte di Cassazione invocando l’applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D. L. n. 70 del 2011 con il quale è stato stabilito un principio generale secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha precisato in merito che in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro la causa di estinzione delle contravvenzioni non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dalla legge, avendo il termine natura perentoria e non ordinatoria.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il caso, la contravvenzione e il ricorso per Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una ditta, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di 200 € di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 115 comma 1 del D. Lgs n. 81 del 2008, per avere eseguito dei lavori con una piattaforma aerea su autocarro senza indossare i necessari DPI anticaduta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'inosservanza dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1 della legge 24 gennaio 1962 n. 13, degli artt. 1187 e 2963 cod. civ., del’art. 7 comma 1 lett. h) del D.L. n. 70 del 2011 e degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 758 del 1994.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale lo avrebbe condannato, secondo l’imputato, ritenendo, erroneamente, che il pagamento della sanzione amministrativa, dovuta a titolo di oblazione, fosse stato eseguito decorso il termine perentorio di trenta giorni da cui la non operatività della causa estintiva del reato contravvenzionale, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 758 del 1994, non considerando, e così in violazione di legge, la tempestività del pagamento avendo scadenza un sabato ed eseguito il lunedì successivo e non considerando che sabato è un giorno festivo per cui il termine di scadenza andava prorogato al lunedì, primo giorno feriale successivo, in applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D.L. n. 70 del 2011 che ha stabilito il principio generale secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo". Il Procuratore Generale. da parte sua, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in applicazione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 758 del 1994.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il ricorso non è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, ha ricordato la suprema Corte, è disciplinato dal D. Lgs. n. 758 del 1994 che ha previsto in merito una articolata disciplina nell’artt. 20 e seguenti. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo tale articolo, infatti, intitolato "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", nel caso in cui l'organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, lo stesso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l'organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo poi quanto stabilito dall'art. 21 dello stesso D. Lgs., rubricato "verifica dell'adempimento", entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). Quando risulta l'adempimento alla prescrizione l'organo di vigilanza ammette quindi il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. L'organo di vigilanza quindi entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, comunica al pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) mentre se risulta l'inadempimento alla prescrizione lo stesso ne dà comunicazione al pubblico Ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il procedimento penale per la contravvenzione, ai sensi del successivo art. 23 del D. Lgs. n. 758/1994, rubricato "sospensione del procedimento penale", è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3. Infine, ai sensi dell'art. 24, rubricato " estinzione del reato", se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione della notitia criminis.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo e “la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'art. 21 comma secondo del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria”, a nulla rilevando che la previsione del termine per il pagamento non sia accompagnata da esplicite sanzioni di decadenza o di inammissibilità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con riferimento poi alla invocata applicazione del principio generale di adempimento delle obbligazioni, che prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo, anche all'adempimento della sanzione amministrativa dovuta a titolo di oblazione ai sensi del D. Lgs. n. 758 del 1994, la suprema Corte non ha condiviso la tesi difensiva per una pluralità di ragioni. La Sezione III ha in primo luogo rilevato che la disciplina del D. Lgs. n. 758 del 1994 non ha dettata alcuna disciplina al riguardo e non contiene alcuna indicazione su quale disciplina dei termini sia da applicare per cui non paiono estensibili, secondo la stessa, le diverse discipline di settore richiamate dal ricorrente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Trattasi, all'evidenza, di norme dettate per lo specifico settore che intendono regolare. L'art. 25, infatti, riguarda le operazioni da eseguirsi presso le Aziende e gli Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e l'Istituto di emissione; l'art.7 comma 1 lett. h) del D.L. n. 70 del 2011 riguarda gli adempimenti, anche telematici previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico finanziaria. Proprio perché è una disciplina dettata nelle specifiche materie, ha aggiunto la suprema Corte, non è suscettibile di applicazione estensiva a settori diversi dell'ordinamento giuridico, né tantomeno può trovare applicazione nell'ambito della procedura di oblazione prevista dal D. Lgs. n. 758 del 1994., in assenza di un preciso richiamo nello stesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ma ciò che è apparso dirimente, a parere della Cassazione è che è la stessa previsione del meccanismo estintivo previsto dal D. Lgs. n. 758 del 1994, come disciplinato dagli artt. 21 e ss. e dall'art. 24, che prevede, appunto, una causa estintiva del reato contravvenzionale, a dare riposta negativa. La causa estintiva di cui all'art. 24 citato si verifica allorché il contravventore abbia adempiuto alle prescrizioni e corrisposto la somma di denaro dovuta a titolo di oblazione amministrativa. La giurisprudenza di legittimità del resto ha chiarito, con orientamento consolidato, che tutto il procedimento di estinzione è improntato a passaggi successivi con caratteri di perentorietà, e che la mancata previsione (della perentorietà) discende dalla natura stessa della procedura di precondizione negativa dell'azione penale, nel senso che questa non viene esercitata solo se si sia perfezionata, in tutti i suoi estremi, la procedura di estinzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lo Stato rinuncia, ha precisato altresì la Sez. III, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 21 citato (adempimento delle prescrizioni e pagamento della sanzione amministrativa), a perseguire il colpevole consentendogli di provocare l'estinzione del reato, con l'adempimento dell'obbligazione amministrativa, e la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e previo accertamento dei presupposti. Dunque, la causa estintiva, che deriva a seguito dell’adempimento della procedura di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, va accertata e dichiarata in sede giudiziaria con l'applicazione della disciplina processuale penale anche per quanto riguarda quella dei termini processuali. Il pagamento della sanzione che direttamente rileva, se effettuata nei termini perentori, quale fatto che produce l'effetto estintivo della contravvenzione, deve essere quindi verificato dal giudice, al pari dell'adempimento delle prescrizioni, al fine della produzione di un effetto giuridico, appunto la declaratoria di estinzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La suprema Corte ha infine ricordato che, con una recente pronuncia (sentenza n. 13505 del 31/01/2018 della Sez. II Novak) la Corte di Cassazione ha chiarito che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato. Si deve pertanto affermare il principio di diritto, ha così concluso la Corte di Cassazione, secondo cui al termine perentorio di cui all'art. 21 comma 2 del D. Lgs. n. 758 del 1994, deve applicarsi la disciplina prevista dall'art. 172 comma 2 cod.proc.pen., comportando il differimento della scadenza al giorno successivo, solo quando detto termine cada di giorno festivo, giorno festivo nel quale non è ricompreso il sabato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 46462 del 15 novembre 2019 (u.p. 17 settembre 2019) - Pres. Izzo - Est. Gai - P.M.  Tocci - Ric. S.G.. - L’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro non opera se il pagamento della sanzione amministrativa a titolo di oblazione avviene oltre i 30 giorni fissati dalla legge, trattandosi di un termine perentorio e non ordinatorio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:23:24 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-l-estinzione-delle-contravvenzioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,DPI lavori in quota,condanna datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: L'ART. 2087 DEL CODICE CIVILE ED IL RISPETTO DEI PROTOCOLLI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-l-art-2087-del-codice-civile-ed-il-rispetto-dei-protocolli</link>
      <description>Le novità normative della conversione in legge del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020. Il rispetto e il mantenimento delle prescrizioni dei protocolli anticontagio costituiscono adempimento dell’articolo 2087 del codice civile.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il rispetto dei protocolli COVID costituisce adempimento dell’articolo 2087?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le novità normative della conversione in legge del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020. Il rispetto e il
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           mantenimento delle prescrizioni dei protocolli anticontagio costituiscono adempimento dell’articolo 2087 del codice civile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Nella ricerca di adeguato bilanciamento uno degli argomenti più delicati da affrontare è quello relativo alle responsabilità nei luoghi di lavoro in caso di “infortuni COVID-19” con riferimento all’equiparazione – operata dall’articolo 42 del decreto-legge n. 18/2020 – tra i casi accertati di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro e l’ infortunio sul lavoro.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le novità normative della legge 5 giugno 2020
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In relazione al decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, un articolo dell’Ing. Riccardo Borghetto e l’Ing. Lorenzo Cusaro aveva segnalato la proposta, per la conversione in legge del DL, dell’articolo 29-bis. Articolo che dispone che il rispetto e il mantenimento delle prescrizioni dei protocolli anticontagio, secondo le specifiche attività, costituiscano adempimento dell’articolo 2087 del codice civile, uno dei principi fondamentali sui cui è imperniato l’intero sistema normativo di prevenzione nel nostro ordinamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È stata successivamente approvata la Legge 5 giugno 2020, n. 40 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. E la legge, che ha convertito in legge il DL 23/2020, ha aggiunto, tra gli altri, anche il suddetto articolo 29-bis che riepiloghiamo:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23 (…)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           «Art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19). - 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, per maggiore chiarezza, cosa contenuto al comma 14 (e 15) dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Art. 1  Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           (…)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           (…)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I protocolli e linee guida del DPCM 11 giugno 2020
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riportiamo, in conclusione e per facilitare gli adempimenti richiesti dall’articolo 29-bis, un elenco di alcuni protocolli e linee guida che sono allegati al DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Misure per gli esercizi commerciali
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Normativa di riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonte: Puntosicuro
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg" length="45983" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 13:43:46 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-l-art-2087-del-codice-civile-ed-il-rispetto-dei-protocolli</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,D.Lgs. 81/08,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATEX: LA NUOVA LINEA GUIDA DELLA DIRETTIVA 2014/34/UE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-la-nuova-linea-guida-della-direttiva-2014-34-ue</link>
      <description>Pubblicata una nuova versione delle linee guida realizzate dalla Commissione europea per l’applicazione della direttiva 2014/34/UE su apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Atmosfere esplosive: nuove linee guida per la direttiva 2014/34/CE
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicata una nuova versione delle linee guida realizzate dalla Commissione europea per l’applicazione della direttiva 2014/34/UE su apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente “l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” è una direttiva che ha abrogato, dal 20 aprile 2016, la direttiva 94/9/CE.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se l'obiettivo della direttiva 2014/34/EU, una direttiva di prodotto, è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti ai quali si applica nel territorio dell'Unione Europea, tale direttiva si sofferma sui sistemi di protezione dalle esplosioni e risulta rilevante anche in termini di prevenzione e protezione in relazione al rischio di atmosfere esplosive (ATEX - "Atmosphères explosibles").
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per questo motivo accenniamo alla pubblicazione di una recente nuova versione della guida all’applicazione della direttiva elaborata dalla Commissione Europea e arrivata alla terza edizione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           prima edizione: aprile 2016
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           seconda edizione: dicembre 2017
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           terza edizione: maggio 2020
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La normativa nazionale e le direttive ATEX
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo innanzitutto che in Italia il D.lgs. 81/2008 nel Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive) prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come indicato nell’articolo “ Atmosfere esplosive: la valutazione nell'industria chimico-farmaceutica” con atmosfera esplosiva in un dato luogo di lavoro “s’intende un’area in cui è possibile che si crei una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche (pressione ordinaria compresa tra 0.8 bar e 1.1 bar e temperatura ordinaria compresa tra -20°C e +60°C), di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga insieme alla miscela incombusta”. E dunque si tratta “rapida combustione di una sostanza combustibile, che si trova in proporzioni ideali con il comburente (ossigeno dell’aria), sicché la velocità della combustione è elevata ed il fenomeno assume carattere esplosivo, ovvero crea una violenta ossidazione, accompagnata da un repentino aumento di temperatura, di pressione o di entrambe le grandezze simultaneamente con conseguente rilascio irreversibile di energia sotto forma di onde di pressione che si propagano nello spazio circostante”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Titolo del Testo Unico si applica in particolare, con diverse eccezioni indicate nel decreto, ‘a tutti i luoghi di lavoro ove possono essere presenti atmosfere esplosive dovute a gas/vapori/nebbie e/o polveri, anche nei lavori in sotterraneo, ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base d’indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo all’Unione Europea segnaliamo poi che la Direttiva Atex 2014/34/UE è stata recepita con il Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E tale decreto si applica ai seguenti prodotti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo poi la Direttiva ATEX 99/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 che è, invece, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ATEX+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="47849" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 13:22:40 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-la-nuova-linea-guida-della-direttiva-2014-34-ue</guid>
      <g-custom:tags type="string">Allegato XI D.Lgs. 81/08,81/08,Rischio ATEX,Rischio atmosfere esplosive,Direttiva ATEX,Direttiva 2014/34/UE,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ATEX+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ATEX+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: IL SETTORE PALCHI E FIERE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-settore-palchi-e-fiere</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro avvenuti in attività di montaggio e smontaggio di palchi e tensostrutture. Lo smontaggio di un palco mobile realizzato sul rimorchio di un autoarticolato e il montaggio di una tensostruttura temporanea per una fiera.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: il montaggio e smontaggio di palchi e tensostrutture
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni di lavoro avvenuti in attività di montaggio e smontaggio di palchi e tensostrutture. Lo smontaggio di un palco mobile realizzato sul rimorchio di un autoarticolato e il montaggio di una tensostruttura temporanea per una fiera.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          n questa nuova fase dell’evoluzione epidemiologica dell’emergenza COVID-19 caratterizzata dalla riapertura di molte attività si comincia a parlare, come ricordato anche in altri articoli, della possibilità di tornare a svolgere spettacoli dal vivo, fiere e sagre. Un tema affrontato anche dalle linee guida della Conferenza delle Regioni che forniscono, per queste realtà anche lavorative, varie indicazioni nelle schede tecniche, ad esempio con riferimento al distanziamento necessario, ai limiti in termini di spettatori, all’igiene, pulizia e disinfezione necessaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Proprio per ricordare anche i molti rischi non biologici, come nel caso del nuovo coronavirus, correlati alla preparazione di queste attività, presentiamo una nuova puntata della rubrica “ Imparare dagli errori” - dedicata al racconto degli infortuni professionali – con alcuni esempi di infortuni in materia di montaggio e smontaggio di palchi e tensostrutture (una tensostruttura è una struttura, spesso per coperture di edifici o per costruzioni temporanee, realizzata con materiali mantenuti in posizione tramite tensione).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I casi di infortuni che presentiamo sono tratti dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli infortuni nel montaggio e smontaggio di palchi e tensostrutture
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio avviene durante le operazioni di smontaggio di un palco mobile realizzato sul rimorchio di un autoarticolato appositamente allestito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore, assunto con contratto di lavoro accessorio come steward e facchino nell'ambito di una manifestazione sulla sicurezza stradale, a fine giornata collabora alle operazioni di smontaggio del palco mobile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo spazio di carico del rimorchio era stato trasformato in uno stand e la sua parete sinistra poteva essere abbassata lateralmente, in forma di sponda mobile, per realizzare un palco accessibile ai visitatori. La parete aveva dimensioni di 10,8x2,2 m e peso di circa 2200 Kg. Il sistema che consentiva di abbassare ed alzare la parete del rimorchio era costituito da tre catene, agganciate da un lato a tre punti di presa sulla sponda e dall'altro a tre paranchi asserviti ad un unico sistema di comando.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concluso lo smontaggio del palco l'autista del mezzo procede al sollevamento della parete del rimorchio. I sistemi di aggancio delle catene improvvisamente cedono e la sponda va a colpire violentemente al capo ed al tronco l'infortunato, schiacciandolo poi contro il suolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dagli accertamenti è emerso “che il sistema di aggancio delle catene alla sponda era difettoso e, a certe condizioni, poteva provocare il rilascio del carico, che l'infortunato si era portato sotto la sponda durante il suo sollevamento per raccogliere del materiale a terra e che l'autista aveva dato inizio al sollevamento della sponda senza prendere misure (delimitazioni, avvertimenti, sorveglianza, richiami) per evitare che i presenti si avvicinassero al mezzo entrando nella zona interessata da una eventuale caduta della sponda”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque, come già preannunciato, questi sono i fattori causali individuati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il sistema di sollevamento della parete dell'autoarticolato rilasciava il carico durante il sollevamento a causa di un difetto del sistema di aggancio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'infortunato si portava sotto la sponda durante il sollevamento di questa per raccogliere un oggetto a terra”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’autista “azionava il comando di sollevamento della sponda senza assicurarsi che i presenti non si avvicinassero al mezzo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il secondo caso riguarda invece un infortunio avvenuto durante le operazioni di montaggio di una tensostruttura da utilizzarsi come spazio espositivo supplementare in occasione di una fiera commerciale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un operaio collabora con altri colleghi al montaggio della tensostruttura. Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto costituito da tre moduli quadrati di notevoli dimensioni da realizzarsi assemblando prima gli elementi metallici di sostegno e successivamente coprendo lo scheletro con specifico telo impermeabile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver montato il primo modulo iniziano il secondo issando le prime due colonne di sostegno opportunamente collegate in alto con una trave. La fase successiva prevede l’innalzamento mediante un carrello elevatore della seconda trave. Per tale operazione l’infortunato assieme ad altro collega, per permettere al muletto di inforcare l’elemento metallico, tiene la trave in equilibrio. In tale circostanza la struttura già innalzata e non vincolata al modulo già montato cade a terra colpendo la trave a terra. Quest’ultimo elemento metallico, lungo 12 metri ed estremamente pesante, colpisce il piede dell'infortunato procurandogli la frattura del piede malgrado la presenza di specifici dpi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato si trovava sotto il carico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non viene vincolato il primo elemento montato.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Prevenire gli infortuni nella realizzazione di opere temporanee
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al di là dei casi presentati forniamo alcune indicazioni generali di prevenzione tratte dal Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014, un decreto che contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee compreso l’allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Rimandiamo alla lettura degli articoli di PuntoSicuro e del decreto interministeriale in relazione al campo di applicazione della norma, ad esempio in relazione alla dimensione delle “opere temporanee” da montare o smontare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per avere qualche indicazione sulla prevenzione degli infortuni nelle fasi di montaggio e smontaggio di palchi e altre opere temporanee possiamo fare riferimento ad un documento Inail dal titolo “ Palchi per spettacoli ed eventi similari. Leggi, norme e guide. Stato dell’arte in Italia, Inghilterra e USA”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda che le fasi di montaggio, smontaggio ed allestimento sono da considerarsi “fasi critiche del processo di realizzazione del palco che rendono necessarie opportune azioni di coordinamento e controllo”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che durante il montaggio è necessario controllare che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “siano disponibili gli schemi di installazione forniti dal fabbricante e/o dal progettista del palco o, in alternativa, i disegni esecutivi di progetto dello stesso redatti da un professionista iscritto all’albo professionale” (nel documento sono presenti diversi esempi);
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “siano disponibili le istruzioni di montaggio del palco comprensive dell’illustrazione delle modalità di montaggio, eventuale trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze ‘passo dopo passo’, nonché la descrizione delle misure di sicurezza da adottare e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            vi sia la documentazione dell'esecuzione dell'ultima verifica degli elementi del palco in oggetto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il serraggio dei collegamenti fra gli elementi del palco sia mantenuto in efficienza secondo le modalità previste dal fabbricante, riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli ancoraggi e/o le zavorre siano mantenuti in efficienza, secondo le modalità previste dal fabbricante e/o dal progettista riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i montanti siano verticali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le controventature di pianta e di facciata siano mantenute in efficienza mediante: controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo infine dal documento alcune indicazioni sulla realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture (strutture in cui la parte tessile non ha una funzione strutturale ma è una copertura che si appoggia su travi e pilastri) o opere temporanee.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “tenga conto delle attività di trasporto e carico/scarico dei materiali, con la valutazione ed individuazione delle aree dedicate e delle attrezzature da utilizzare
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tenga conto degli altri eventuali cantieri attigui con i conseguenti fattori esterni interferenti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tenga conto di eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante e per gli altri cantieri attigui
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            avvenga a seguito di adeguato controllo e manutenzione degli elementi costituenti le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, secondo le informazioni fornite dal produttore delle stesse, allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In particolare “il controllo degli elementi costituenti le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee deve essere effettuato prima di ogni montaggio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: IN.FOR.MO, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 07:42:08 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-il-settore-palchi-e-fiere</guid>
      <g-custom:tags type="string">infortuni sul lavoro,81/08,incidente sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,decreto palchi e fiere,incidente carrello elevatore,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: INCIDENTE AD UN LAVORATORE SOMMINISTRATO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-incidente-ad-un-lavoratore-somministrato</link>
      <description>Responsabilità del DL-RSPP, del preposto e della Società utilizzatrice di un lavoratore somministrato assunto dall’Agenzia per fare tutt’altro: la mansione di fatto, il risparmio dell’Ente e il MOG in una sentenza di Cassazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Lavoratore adibito al muletto senza formazione: condannata l’Azienda
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Responsabilità del DL-RSPP, del preposto e della Società utilizzatrice di un lavoratore somministrato assunto dall’Agenzia per fare tutt’altro: la mansione di fatto, il risparmio dell’Ente e il MOG in una sentenza di Cassazione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Una sentenza di quest’anno (Cassazione Penale, Sez.IV, 29 gennaio 2020 n.3731) si è pronunciata sulle responsabilità penali delle persone fisiche e sulla responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 a seguito di un infortunio (perdita della gamba sinistra) occorso ad un lavoratore operante in regime di somministrazione di lavoro che era stato inviato, da parte dell’azienda utilizzatrice C.T., presso una centrale elettrica dell’E. a Brindisi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come vedremo, in quell’occasione il lavoratore A.P. era stato adibito ad una mansione (conducente di carrello elevatore) per la quale non aveva né la formazione né l’abilitazione prescritte dalla legge in quanto era stato assunto dall’Agenzia per il lavoro con tutt’altra mansione (operaio addetto all’assemblaggio).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’adibizione a mansioni improprie e le conseguenti responsabilità
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ha confermato la responsabilità per il reato di lesioni personali colpose gravissime di A.C., quale datore di lavoro ed RSPP dell’azienda utilizzatrice C.T. S.r.l., oltre che di F.S. (il cui reato è estinto per prescrizione) quale preposto della medesima Società, nonché della persona giuridica C.T. stessa (di cui A.C. era datore di lavoro) ai sensi dell’art.25-septies del D.Lgs.231/01.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In termini di ricostruzione fattuale era emerso che la sera in cui si erano verificati i fatti, “dopo le ore 22.00, all’interno della centrale elettrica di Brindisi dell’E. stava lavorando, tra gli altri, A.P., dipendente a tempo determinato della agenzia di lavoro “O.L.” con mansioni di operaio addetto all’assemblaggio (“imbracatore”) montatore manuale concesso per un mese (in virtù di contratto di somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato del 17 aprile 2009) alla s.r.l. A.C., ditta che aveva avuto in appalto dall’E. il nolo “a caldo” dei mezzi di sollevamento in relazione all’attività di sollevamento di sacchi di sale e di trasporto degli stessi in appositi siti”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tale occasione il lavoratore, che “era quasi al termine dell’orario di lavoro, avendo iniziato alle 15.00, stava conducendo un carrello elevatore (detto “muletto”) con il quale sollevava i pesanti sacchi pieni di sale.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo punto, “a causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto per la fase di lavoro, A.P. è rimasto schiacciato e, per il peso del mezzo sulla gamba, ha perso l’arto sinistro. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La causa del ribaltamento è stata individuata in una improvvisa manovra di svolta a destra del conducente, che stava guidando il mezzo a velocità eccessiva.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore al momento dell’infortunio non indossava la cintura di sicurezza che pure era presente sul mezzo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte ha però escluso l’abnormità della condotta del lavoratore infortunato, “che era stato destinato dal preposto F.S., in più occasioni, e non solo in quella in cui si è verificato l’incidente, a mansioni pericolose per le quali non aveva titolo abilitativo né era stato formato, cioè alla conduzione del “muletto”, mentre era stato assunto per fissare da terra i sacchi al veicolo, peraltro senza assistenza di un collega, ciò nella consapevolezza di A.C.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come anticipato, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità del preposto che aveva destinato il lavoratore all’improprio utilizzo del muletto, della Società C.T. quale persona giuridica e, a monte, di A.C., il quale “era datore di lavoro di una ditta di piccole dimensioni […] e, nel contempo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (acronimo: R.S.P.P.) della ditta utilizzatrice della manodopera inviata dall’agenzia “O.L.”, con l’obbligo contrattuale di adempiere agli oneri di formazione, di addestramento e di sicurezza del lavoratore; e non è risultato che A.C., in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, abbia predisposto l’organizzazione dell’impresa in modo tale che vi fossero sempre due addetti ai sacchi di sale”. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Di conseguenza il datore di lavoro A.C. e il preposto F.S. “sono stati ritenuti responsabili per avere impropriamente adibito quel giorno, come […] già avvenuto in precedenza in altre occasioni, A.P., che era stato formato ed informato quale “imbracatore”, alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore ovvero per avere tollerato che A.P. vi fosse adibito, pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo né informato circa i rischi specifici, e senza l’ausilio di un altro lavoratore a terra.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’applicazione del principio di effettività al concetto di “mansione”
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Occorre qui ricordare che al concetto di “mansione” - cui è collegata, secondo la logica della normativa prevenzionistica, la valutazione dei rischi e di conseguenza l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, tra cui anche la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, i DPI etc. - la giurisprudenza applica da sempre il “ principio di effettività”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Da decenni, infatti, la Suprema Corte - con un orientamento consolidato e tuttora attuale - ha sancito che “in tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti” (Cass. Pen., Sez. IV, 20 aprile 1989 n.6025).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ancora, “la individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale)” (Cass. Pen., Sez. Un., 14 ottobre 1992 n. 9874).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre “lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note” (Cass. Pen., Sez. IV, 3 marzo 1995 n.6486).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La responsabilità della persona giuridica (D.Lgs.231/01) a seguito del ribaltamento del muletto
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            1) L’INTERESSE DELLA PERSONA GIURIDICA SUSSISTE ANCHE IN CASO DI LIMITATI ED ESIGUI RISPARMI DI SPESA
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tornando al caso di specie, la Società A.T., condannata ai sensi del D.Lgs.231/01, aveva tentato di dimostrare nel ricorso - senza successo - di aver adottato ed attuato un modello organizzativo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ha verificato anzitutto la sussistenza di un interesse o vantaggio dell’ente, richiamando “l’ordine reiteratamente impartito per un certo periodo dal capocantiere dipendente della società ad A.P. di svolgere un’attività pericolosa per la quale non era formato né abilitato” e derivandone di conseguenza “il risparmio di spesa per la società derivante dall’impiegare un solo lavoratore, peraltro non formato, in luogo di due, di cui uno con una qualifica specializzata.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ interessante il passaggio della pronuncia in cui la Corte chiarisce che, più in generale, “in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente, non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi) […]”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ricorda inoltre che, nel caso dei reati di salute e sicurezza quali reati-presupposto della responsabilità prevista dal D.Lgs.231/01, “il “risparmio” in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’ente in un caso in cui, sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza prevedere l’applicazione ed il controllo dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro)» ( Sez.4, n.16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv.27557001).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Più nel dettaglio, la Suprema Corte specifica che “fonti di risparmio di spesa che possono costituire il presupposto per l’applicazione dell’art.5 del d.lgs.n.231 del 2001, per esemplificare ulteriormente, sono anche il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale (come ritenuto da Sez.4, n.18073 del 19/02/2015, […]) ovvero la velocizzazione degli interventi di manutenzione ed il risparmio sul materiale di scarto (come ritenuto da Sez.4, n.29538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri […])”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Di conseguenza, nel caso di specie, secondo la Cassazione “deve ritenersi che il vantaggio di spesa per l’ente, nel senso di mancato decremento patrimoniale per l’utilizzo in più occasioni di un solo lavoratore non formato, anziché di una coppia di lavoratori, di cui uno formato, è stato sufficientemente delineato dai giudici di merito”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            2) L’ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA DIFFERENZA IN CONCRETO TRA DVR E MOG
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel rigettare il ricorso della Società quale persona giuridica, la Cassazione chiarisce che “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica il giudice di merito, ove investito da specifica deduzione, deve procedere secondo le seguenti scansioni logiche e cronologiche:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           prima, accertare l’esistenza o meno di un modello organizzativo e di gestione ex art.6 del d.lgs.n.231 del 2001;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           poi, ove il modello esista, verificare che lo stesso sia conforme alle norme;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           infine, accertare che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo punto la Cassazione precisa che “nel caso di specie, anche alla stregua del contenuto concreto dei primi tre motivi di appello, non vi è stata, in realtà, specifica deduzione difensiva relativa al modello organizzativo e di gestione ex artt. 6 del d.lgs.n.231 del 2001 e 30 del  d.lgs.n.81 del 2008, avendo, a ben vedere, la difesa incentrato tutte le proprie argomentazioni sulla efficacia nel caso di specie del documento di valutazione del rischio (DVR), che è cosa diversa dal richiamato modello organizzativo. E, anzi, alle pp. 1-4 e 10 dell’atto di appello la difesa ha insistito nella adozione e nella conformità a legge del DVR […]”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pertanto la Suprema Corte perviene “alla - ovvia - conclusione che non può attribuirsi efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad un documento che non esiste.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 3731 del 29 gennaio 2020 - Ribaltamento del muletto all'interno della centrale elettrica. Responsabilità dell'ente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro-f414ed3a.jpg" length="57436" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 14:08:00 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-incidente-ad-un-lavoratore-somministrato</guid>
      <g-custom:tags type="string">infortunio sicurezza sul lavoro,muletto,81/08,sentenza sicurezza sul lavoro,lavoro somministrato,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,sentenze RSPP</g-custom:tags>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL VEDEMECUM SULLA SANIFICAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-vedemecum-sulla-sanificazione</link>
      <description>Indicazioni per la sanificazione di strutture non sanitarie nell’emergenza COVID-19. Un vademecum sulla sanificazione e la definizione di vari termini: sanificazione, sanitizzazione, decontaminazione, detersione, pulizia, disinfezione</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19: cosa si intende per sanificazione, disinfezione e pulizia?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vademecum+sanificazione.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Indicazioni per la sanificazione di strutture non sanitarie nell’emergenza COVID-19. Un vademecum sulla sanificazione e la definizione di vari termini: sanificazione, sanitizzazione, decontaminazione, detersione, pulizia, disinfezione
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella nuova fase dell’emergenza sanitaria correlata al virus SARS-CoV-2 sono ormai molte le aziende, le imprese, che hanno ripreso le attività dopo il lockdown, ad esempio in ambito commerciale, turistico o nei servizi alla persona.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tuttavia le riaperture sono dipendenti anche dall’attuazione di diverse misure di precauzione richieste dalle normative, dai protocolli condivisi e dalle linee guida delle Regioni. E una delle misure di precauzione più importanti, insieme al distanziamento e all’eventuale uso di dispositivi di protezione, è la sanificazione, quel complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per fornire in questi giorni le informazioni necessarie per operare una sanificazione idonea, efficace e attenta anche alla sicurezza e ai rischi chimici dei prodotti utilizzati, abbiamo presentato un importante rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – dal titolo “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il vademecum generale sulla sanificazione
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento - curato dal Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 con la collaborazione di varie altre realtà – riporta non solo varie informazioni sulla sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari, ma anche alcune utili immagini di sintesi sulle attività di pulizia e disinfezione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo dal rapporto, a questo proposito, una immagine che riporta alcune indicazioni, a cura di R.Draisci, S.Deodati, M.Ferrari e S.Guderzo (CNSC, ISS), raccolte in un vero e proprio “vademecum sulla sanificazione”:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Cosa si intende quando si parla di sanificazione
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per poter correttamente adempiere agli obblighi previsti da norme e linee guida è necessario innanzitutto comprendere cosa si intende quando si parla di “sanificazione”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per favorire una maggiore chiarezza riprendiamo alcune definizioni presenti nel documento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Sanificazione: (DM 7 luglio 1997, n. 274) ‘complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore’. La sanificazione “comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse tra di loro’”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Sanitizzazione: “è un termine importato dalla traduzione dall’inglese del termine “sanitisation” che, nella forma originale, viene utilizzato come sinonimo di “disinfezione”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Biocida: ( Regolamento N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 - BPR) ‘qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica’.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Decontaminazione: “è una metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90 ‘Norma di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private’. È una procedura che ha lo scopo di ridurre la carica degli agenti patogeni sulle superfici dei presidi impiegati, riducendo il rischio biologico per gli operatori. Deve avvenire il più precocemente possibile prima che si abbiano coagulazione ed incrostazioni di sangue e di siero’.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Detersione: “la detersione consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell’azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell’intervento. La detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco e ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Disinfettante: “una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell’uomo o per l’utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.)”. La disinfezione è l’attività che riguarda il “complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Igienizzante (per ambienti): “prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Sterilizzazione: “processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Pulizia: ( Regolamento 648/2004) ‘il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione’. Per le attività di pulizia “si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti – che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica e questa attività si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell’ambito di tale funzione, questi prodotti possono anche esplicare un’azione igienizzante”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Presidi Medico Chirurgici (PMC): “i prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all’Istituto Superiore di Sanità, che valuta la composizione quali-quantitativa, l’efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la stabilità”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo, in conclusione, che il più volte citato regolamento BPR - Regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 - concerne l’immissione sul mercato e l’ uso di biocidi utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione di principi attivi contenuti nel biocida. Il regolamento nasce per favorire il funzionamento del mercato dei biocidi all’interno dell’Unione Europea, garantendo anche un elevato livello di tutela degli uomini e dell’ambiente.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infine il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, è in vigore dall’8 ottobre 2005 e introduce nuove norme per garantire una applicazione uniforme in tutta l'Unione dei requisiti di biodegradabilità dei detergenti tensioattivi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19, “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (formato PDF, 2.15 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+rapporti+ISS.jpg" length="9576" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 07:39:55 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-vedemecum-sulla-sanificazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,Rapporto ISS,81/08,Sanificazione COVID-19,D.Lgs. 81/08,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma,Rischio COVID 19</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LA QUALITÀ' DELL'ARIA INDOOR</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-la-qualita-dell-aria-indoor</link>
      <description>Un nuovo aggiornamento di un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Focus sulla qualità dell’aria nei luoghi di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Luoghi di lavoro e COVID-19: come migliorare la qualità dell’aria?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo aggiornamento di un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Focus sulla qualità dell’aria nei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questa fase dell’emergenza COVID-19, caratterizzata dal ritorno al lavoro di molte persone, è necessario adottare “appropriate e organiche procedure di prevenzione e protezione, di facile attuazione in materia di salute, durante la permanenza nei diversi ambienti” senza trascurare, tra gli interventi o tra le priorità, il “miglioramento della qualità dell’aria indoor”. E per questo motivo bisogna porre “una speciale ‘attenzione’ alle caratteristiche di qualità dell’aria indoor che vengono a determinarsi nei diversi ambienti, postazioni e spazi lavorativi, considerando l’influenza di diversi fattori:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ricambio dell’aria (naturale, meccanico, centralizzato e non), rimodulando le frequenze e le modalità delle manutenzioni in funzione degli attuali rischi per la salute;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Parametri microclimatici strettamente connessi con la salute (si va incontro alle alte temperature ed elevati valori di umidità relativa dell’aria);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Uso di prodotti e di attrezzature impiegate nell’attività di pulizia, sanificazione e disinfezione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Carichi di lavoro, rideterminati con l’obiettivo di garantire e massimizzare in ogni condizione la protezione della salute dei cittadini, visitatori, clienti e lavoratori, e assicurare la riduzione del rischio di trasmissione”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A sottolinearlo fornendo utili informazioni per garantire la qualità dell’aria è un nuovo aggiornamento del rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS) -  Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - dal titolo “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le novità dell’aggiornamento del rapporto ISS sulla qualità dell’aria
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnalando che PuntoSicuro ha già presentato la prima versione del Rapporto (23 marzo 2020) nell’articolo “ Prevenire il diffondersi del Coronavirus negli ambienti indoor”, ricordiamo che il documento ISS, a cura del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor,  si sofferma su due diverse tipologie di ambienti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ambienti domestici “come le abitazioni in cui interagiscono quotidianamente esclusivamente i nuclei familiari, dove si continueranno a svolgere attività lavorative e didattiche a distanza attraverso le tecnologie digitali”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Ambienti lavorativi “progettati con standard dedicati agli specifici scopi come uffici, supermercati, farmacie, parafarmacie, uffici e sportelli bancari e postali, aeroporti, stazioni e mezzi pubblici in cui interagiscono, per le diverse esigenze, dipendenti, clienti, visitatori, operatori di ditte esterne, fornitori e viaggiatori”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Per tutti i due ambienti la nuova versione presenta numerose integrazioni, nuovi consigli e raccomandazioni. Le raccomandazioni vogliono “facilitare la riprogrammazione e la gestione dei vari spazi e ambienti di lavoro a seguito dell’emanazione delle Linee Guida Nazionali per i principali settori di attività che contengono le indicazioni operative e le differenti misure organizzative da attuare”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’aggiornamento vengono inoltre specificate “le nuove procedure da mettere in atto per garantire un buon ricambio dell’aria nei diversi ambienti sulla base del numero di lavoratori (indicazione sul ricambio naturale, sugli impianti di ventilazione meccanica e sulla periodicità della pulizia dei filtri in dotazione agli apparecchi terminali)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, ad esempio, che nella revisione 2 è stata tolta una parte relativa alla “procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o venticonvettore)” e si raccomanda ora di “programmare una periodicità di pulizia dei filtri che tenga conto del reale funzionamento del climatizzatore, delle condizioni climatiche e microclimatiche e dell’attività svolta nel locale e del numero di persone presenti”. Si consiglia “una pulizia ogni quattro settimane”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’importanza della qualità dell’aria indoor nei luoghi di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo oggi su alcune misure generali per gli ambienti lavorativi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che in questo contesto emergenziale la qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi delle piccole e grandi Amministrazioni ed Aziende, “ha un’importante influenza sulla salute, sulle prestazioni e sul benessere psico-fisico dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, dell’SSN, ecc.)”. Pertanto amministrazioni e aziende devono “rafforzare e intensificare il loro impegno” per affrontare questa nuova fase dell’emergenza COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda l’importanza dell’applicazione degli specifici “ protocolli anti-contagio” e della messa in atto di “nuove azioni organiche per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività che tengano conto delle misure essenziali di contenimento e contrasto alla diffusione dell’epidemia” da SARS-CoV-2.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si riportano poi specifici consigli, azioni e raccomandazioni generali “da mettere in atto giornalmente” per limitare ogni forma di diffusione del virus SARS-CoV-2. Consigli, azioni e raccomandazioni che devono “far parte di un approccio integrato cautelativo e di mitigazione del rischio (non singole azioni a sé) per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I suggerimenti per migliorare la qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Queste i consigli, azioni e raccomandazioni presenti nel Rapporto per migliorare la qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “Garantire un buon ricambio dell’aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, migliorando l’apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore frequenza l’apertura delle diverse finestre e balconi. Il principio è quello di apportare, il più possibile con l’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro, aria “fresca più pulita” e, contemporaneamente, ridurre/diluire le concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) e, conseguentemente, del rischio di esposizione per il personale e gli utenti dell’edificio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’areazione/ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell’apertura solo per citarne alcuni.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale. Si consiglia dove possibile di migliorare la disposizione delle postazioni di lavoro per assicurare che il personale non sia direttamente esposto alle correnti d’aria.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi, soprattutto quando l’edifico è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire finestre e balconi durante le ore di punta del traffico o di lasciarle aperte la notte (opzione che è valida durante le giornate di alte temperature estive o nei periodi delle ondate di calore). È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di Ventilazione Meccanica Controllata-VMC), correttamente progettati, che movimentano aria esterna outdoor attraverso motori/ventilatori e la distribuiscono attraverso condotti e griglie/diffusori posizionati a soffitto, sulle pareti o a pavimento e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno, questi impianti laddove i carichi termici lo consentano, devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. due ore prima dell’apertura o ingresso dei lavoratori e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio). Il consiglio è di proseguire in questa fase, mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria (batteri, virus, ecc.). In questa fase è più importante, cercare di garantire la riduzione della contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e proteggere i lavoratori, i clienti, i visitatori e i fruitori, piuttosto che garantire il comfort termico. È ormai noto che moltissimi impianti sono stati progettati con il ricorso ad una quota di ricircolo dell’aria (misura esclusivamente legata alla riduzione dei consumi energetici dell’impianto); in tale contesto emergenziale è chiaramente necessario aumentare in modo controllato l’aria primaria in tutte le condizioni. Si consiglia, dove non è possibile disattivare tale quota di ricircolo a causa delle limitate specifiche di funzionamento legate alla progettazione, di far funzionare l’impianto adattando e rimodulando correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di ricircolo. Se non causa problemi di sicurezza, è opportuno aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Vale la pena ricordare che nessun sistema di ventilazione può eliminare tutti i rischi, tuttavia, se correttamente progettato, coniugando sia i concetti di efficienza energetica sia i ricambi dell’aria, oltre ai principali riferimenti dell’OMS e quelli indicati dal GdS Inquinamento Indoor dell’ISS (troppo spesso dimenticati in fase di progettazione) e manutenuto in efficiente funzionamento, tali sistemi di ventilazione possono sicuramente essere d’aiuto per ridurre i rischi di esposizione e contaminazione dal virus. In diversi documenti europei (es. QUALICHeCK) emerge il divario delle prestazioni tra quanto progettato e quanto misurato (es. ristagni di aria viziata, elevate concentrazioni di COV, di CO2, umidità relativa, ecc.).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Acquisire tutte le informazioni sul corretto funzionamento dell’impianto UTA o VMC (es. controllo dell’efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, quota di ricircolo aria, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall’intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell’aria in ingresso, si consiglia, ove possibile e compatibilmente con la funzionalità dell’impianto, di sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della tenuta all’aria al fine di evitare possibili trafilamenti d’aria.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (es. unità interne tipo fancoil) il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure governati dai lavoratori che occupano l’ambiente, si consiglia, a seguito della riorganizzazione “anti-contagio”, di mantenere in funzione l’impianto in modo continuo (possibilmente con un decremento del livello di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. due ore prima dell’apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio) a prescindere dal numero di lavoratori presenti in ogni ambiente o stanza, mantenendo chiusi gli accessi (porte). Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine si consiglia di programmare una pulizia periodica, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. La pulizia dei filtri, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa possono contribuire a rendere più sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compreso il virus SARS-CoV-2.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Prestare particolare attenzione all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi. Durante l’apertura delle finestre mantenere chiuse le porte.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua) oppure siano utilizzati sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell’aria calda appoggiato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi e dipende dal tipo di modello e potenzialità), deve essere effettuata una pulizia regolare del filtro dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati (es. i filtri sono in materiale plastico: polietilene PE, poliestere PL, poliammide o nylon PA, ecc.). Alcuni climatizzatori già utilizzano filtri dell’aria di ricircolo ad altissima efficienza chiamati High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) (UNI EN 1822)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda poi, a questo proposito, che la pulizia “deve essere effettuata in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo”. E si raccomanda di programmare – come indicato a inizio articolo – “una periodicità di pulizia dei filtri che tenga conto del reale funzionamento del climatizzatore, delle condizioni climatiche e microclimatiche e dell’attività svolta nel locale e del numero di persone presenti; è possibile consigliare una pulizia ogni quattro settimane”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica inoltre che la polvere catturata dai filtri “rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia in presenza di altre persone. Prestare particolare attenzione all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale del Rapporto che si sofferma anche su altri aspetti relativi agli ambienti lavorativi (sistemi portatili di depurazione dell’aria, ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo, …) e sulle indicazioni e raccomandazioni per gli ambienti domestici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor, “ Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020” - Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 Rev. 2 (formato PDF, 2.02 MB).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_ISS_Rapporto_5_Rev2_aria_indoor_I_hp3.jpg" length="8118" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 16 Jun 2020 07:33:49 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-la-qualita-dell-aria-indoor</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,Rapporto ISS,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,qualita aria,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_ISS_Rapporto_5_Rev2_aria_indoor_I_hp3.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_ISS_Rapporto_5_Rev2_aria_indoor_I_hp3.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CANCEROGENO: LE OPERAZIONI DI ASFALTATURA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-le-operazioni-di-asfaltatura</link>
      <description>Un ebook offre utili indicazioni sul comparto asfaltatura e sul rischio cancerogeno da idrocarburi policiclici aromatici. Il rischio da esposizione a IPA, la valutazione dei rischi e il monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Asfaltatura: i rischi di esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un ebook offre utili indicazioni sul comparto asfaltatura e sul rischio cancerogeno da idrocarburi policiclici aromatici. Il rischio da esposizione a IPA, la valutazione dei rischi e il monitoraggio ambientale e biologico dell’esposizione.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’asfaltatura delle strade riguarda un comparto produttivo che “occupa 35.000 addetti (impiantisti, trasportatori, addetti alla finitrice e al rullo, movieri, operai di raffineria, responsabili delle squadre di stesa, operatori del settore in genere)”. Inoltre “le imprese stradali “sono circa 3.000 -3.500 (per lo più di dimensione medio-piccola) e in Italia sono attivi circa 380 impianti di produzione del conglomerato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A fornire indicazioni sulla dimensione del comparto asfaltatura, fornendo anche i dati delle tonnellate di conglomerato bituminoso, di asfalto colato e di emulsioni di bitume messe in opera (dati dell’Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade), è un contributo presente all’interno del documento “ EBook Rischio Chimico e cancerogeno” pubblicato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) e curato in particolare da Lalla Bodini, Susanna Cantoni, Enrico Cigada e Carlo Sala. Un contributo che fornisce molte informazioni sui rischi e sulla prevenzione correlata all’esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel contributo “Asfaltatura e rischio cancerogeno da idrocarburi policiclici aromatici”, a cura di Ettore Brunelli, medico del lavoro, si ricorda che le operazioni di asfaltatura possono essere distinte principalmente nella produzione di conglomerato bituminoso e nella posa in opera di conglomerato bituminoso (asfaltatura).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dall’Ebook una diagramma di flusso della posa in opera del conglomerato bituminoso (C.B.):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che l’asfalto è un “conglomerato bituminoso”, ovvero “una miscela (naturale o artificiale) di bitume ed elementi litici di varia granulometria (materiale inorganico inerte)”. E, come già ricordato, “uno dei principali fattori di rischio per i lavoratori addetti alle opere di asfaltatura è rappresentato dalla possibile esposizione ad agenti chimici e cancerogeni, principalmente gli idrocarburi policiclici aromatici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E se gli idrocarburi policiclici aromatici “sono un'ampia classe di molecole costituite da due o più anelli benzenici condensati, che si ritrovano naturalmente nel carbon fossile e nel petrolio”, la cancerogenicità di alcune miscele di IPA “è nota da molti anni (IARC, 1987)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’esposizione dei lavoratori del comparto a IPA “avviene principalmente per inalazione e per contatto cutaneo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il monitoraggio ambientale dell’esposizione a IPA
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando alla lettura integrale del contributo che riporta molte indicazioni sulla tossicologia e sui rischi per la salute, ci soffermiamo su quanto indicato riguardo alla valutazione del rischio da idrocarburi policiclici aromatici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea, innanzitutto, che “considerata la impossibilità di disporre di una caratterizzazione chimica univoca dei bitumi relativamente al contenuto di IPA e considerata la pericolosità di questi composti, si ritiene che nell’attività di asfaltatura stradale sia necessario condurre un processo di valutazione quantitativa dell’esposizione a IPA mediante misure ambientali e biologiche”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E riguardo al monitoraggio ambientale dell’esposizione a IPA si segnala che tali idrocarburi “sono presenti nell’aria come miscele di composizione spesso molto complessa e i metodi proposti per la loro misura prevedono diversi approcci. È possibile effettuare misure relative ad un sottogruppo di IPA, spesso identificati come prioritari sulla base della loro abbondanza e/o delle loro caratteristiche tossicologiche, come nel caso del Benzo(a)pirene (BaP)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I metodi prevedono, ad esempio, il campionamento “utilizzando un dispositivo a doppio corpo, che consente di trattenere sui filtri la parte particolata e sulla fiala i composti presenti allo stato di vapore. La durata dei prelievi deve protrarsi per un tempo rappresentativo dell’intero turno di lavoro, tenendo conto che il metodo prevede un volume di aria campionata compreso tra 200 e 1000 L”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre per la valutazione dell’esposizione a IPA depositati sulla cute “possono essere utilizzati metodi di intercettazione che adoperano surrogati cutanei (pads) posizionati sulla cute o sugli indumenti, oppure tecniche di rimozione mediante wipe-test o lavaggio delle mani. I pads sono costituiti da filtri in polipropilene di area nota che vengono fatti aderire alla cute o agli indumenti di lavoro e da cui gli IPA vengono estratti con una miscela di solventi quali cicloesano e diclorometano. La rimozione, invece, prevede l’applicazione sulle mani dopo il turno di lavoro di olio di girasole, la successiva asportazione con un panno pulito ed estrazione con diclorometano”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il contributo ricorda poi alcune norme di riferimento per il monitoraggio cutaneo e si indica che la ISO/TR 14294 “riporta i metodi di indagine descrivendo per ogni metodo i campi di applicazione, i principi di misura, i vantaggi e i limiti”. E un utile strumento è, inoltre, “la monografia dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII) dal titolo ‘La valutazione dell’esposizione cutanea’ che fornisce una guida teorico-pratica per il monitoraggio e per l’interpretazione dei dati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il monitoraggio biologico dell’esposizione a IPA
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver parlato di monitoraggio ambientale il documento fa riferimento anche al monitoraggio biologico dell’esposizione a IPA.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si Indica che il monitoraggio biologico è “lo strumento più adeguato per valutare l’esposizione ad IPA derivanti dalle molteplici vie di assorbimento (inalatoria - cutanea - orale) attraverso la misura di indicatori biologici di esposizione, quali i metaboliti urinari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare il metabolita urinario del pirene, 1- idrossipirene (1-OHP) “è l’indice biologico che per primo è stato proposto ed è attualmente il più utilizzato per valutare l’ esposizione a IPA. Il pirene è, infatti, sempre presente negli IPA ed alcuni studi hanno mostrato una buona correlazione tra concentrazione di pirene e concentrazione della miscela totale di IPA e/o concentrazione di BaP. Lo svantaggio di questo indice biologico è che 1-OHP è metabolita di un IPA non cancerogeno e che la composizione delle miscele di IPA è variabile, per cui 1-OHP può perdere la sua rappresentatività che può essere comprovata dalla caratterizzazione quali-quantitativa degli IPA in gioco attraverso una contestuale indagine ambientale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il contributo presenta ulteriori indicazioni sul monitoraggio biologico e riporta una tabella relativa al “riassunto dell'esposizione personale a 15 IPA (μg/m3) e a BaP (ng/m3) aerodispersi come valore medio ponderato nel turno di lavoro, e dei livelli di 1-idrossipirene nell'urina raccolta a fine turno (OH-Py, μg/L) in studi pubblicati nel comparto degli asfaltatori stradali (S.Fustinoni 2019)”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che “qualora l’individuazione di una esposizione a IPA risulti superiore a quella della popolazione generale di riferimento significa che si è in presenza di una esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni sia attraverso l'inalazione di fumi e vapori che attraverso il contatto cutaneo con i prodotti bituminosi e ciò comporta l’istituzione del Registro degli Esposti e la messa in opera di precise misure preventive collettive ed individuali”, come previsto dal Titolo IX (Sostanze pericolose), Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          CIIP, “ EBook Rischio Chimico e cancerogeno”, a cura di Lalla Bodini, Susanna Cantoni, Enrico Cigada e Carlo Sala 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="29565" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 15:27:57 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-le-operazioni-di-asfaltatura</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio cancerogeno e mutageno,81/08,D.Lgs. 81/08,consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio Chimico</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: FASE 3 IL NUOVO DPCM 11/06/2020 E LE LINEE GUIDA CSR</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-fase-3-il-nuovo-dpcm-11-06-2020-e-le-linee-guida-csr</link>
      <description>In relazione all’evoluzione dell’emergenza COVID-19 presentiamo le novità del DPCM 11 gennaio 2020 e delle nuove linee guida della Conferenza delle Regioni con indirizzi operativi per le riaperture. Le indicazioni per la formazione alla sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le novità del DPCM 11 giugno 2020 e delle linee guida regionali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          In relazione all’evoluzione dell’emergenza COVID-19 presentiamo le novità del DPCM 11 gennaio 2020 e delle nuove linee guida della Conferenza delle Regioni con indirizzi operativi per le riaperture. Le indicazioni per la formazione alla sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È evidente che gli aggiornamenti di linee di indirizzo, protocolli e buone prassi, in materia di gestione e contenimento dell’emergenza COVID-19, sono collegati all’evoluzione della situazione epidemiologica e, specialmente, della situazione normativa. Partendo da questa constatazione si può capire perché a solo due giorni di distanza dalla pubblicazione dell’ultima versione (la quarta) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbia deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento del documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” nella versione dell’11 giugno 2020. Linee guida che, come abbiamo raccontato più volte, contengono schede tecniche con indirizzi operativi specifici validi per molti settori lavorativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo documento regionale, nell’ultima versione, è poi allegato (Allegato 9) proprio al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Convergenza importante quella del DPCM e delle Linee Guida tanto da far affermare a Stefano Bonaccini (Presidente della Conferenza delle Regioni): “Oggi possiamo davvero dire che parte la fase 3. Il Governo ha sostanzialmente recepito le linee guida della Conferenza delle Regioni ed altri settori – finora bloccati dal lockdown – possono rimettersi in moto, sia pure rispettando principi generali di sicurezza e prevenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le novità del nuovo DPCM 11 gennaio 2020
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È stato, dunque, firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato il 12 giugno in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 11 giugno 2020 che contiene alcune novità in materia di riaperture e le cui disposizioni “si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dalla presentazione del DPCM sul sito del Governo le indicazioni relative ad alcune novità presenti nel decreto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            A partire dal 12 giugno “riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene poi confermato (articolo 2), in ambito lavorativo, il rispetto dei vari protocolli condivisi e linee di indirizzo allegate al decreto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Art. 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le nuove linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, invece, alle nuove linee guida della Conferenza delle Regioni, cioè al documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” nella versione dell’11 giugno 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella nuova versione non ci sono, in realtà, grandi cambiamenti rispetto alla precedente versione, che abbiamo presentato nell’articolo “ Nuove linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative”, del 9 giugno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo alcune delle schede che hanno avuto modifiche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività ricettive: riguardo ai “rifugi alpini ed escursionistici” e riguardo alle “locazioni brevi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            piscine;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            aree giochi per bambini: per quanto riguarda le “Sale giochi”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formazione professionale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cinema e spettacoli dal vivo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sagre e fiere locali: qui viene cambiato anche il titolo che inizialmente era solo “Sagre e fiere” e rischiava di confondersi con un’altra scheda;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            servizi per l’infanzia e l’adolescenza: sono presenti variazioni anche per i “campi estivi”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per la formazione professionale e la formazione alla sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo in conclusione su una delle schede, quella relativa alla “Formazione professionale” che abbiamo già pubblicato e che ha avuto una piccola variazione nel campo di applicazione: ora di applica anche ai “percorsi di formazione linguistica e musicale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma il motivo per cui ne riparliamo – l’avevamo già pubblicata nell’articolo “ COVID-19: le misure per il noleggio, i musei e la formazione professionale” – è che dalla precedente versione del 9 giugno è specificato che il contenuto della scheda si applica anche (nelle precedenti versioni non era esplicitato) ai percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni “si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella scheda vengono poi presentati diversi esempi di formazione, tra cui la formazione linguistica, la formazione musicale e la formazione alla sicurezza, per cui valgono le indicazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riepiloghiamo. in conclusione di articolo, le indicazioni contenute nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, aggiornamento dell’11 giugno 2020, 20/96/CR1/COV19 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg" length="14183" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 12:39:40 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-fase-3-il-nuovo-dpcm-11-06-2020-e-le-linee-guida-csr</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,DPCM,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma,Rischio COVID 19</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19 FASE 2: AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-fase-2-aggiornamento-linee-guida</link>
      <description>La Conferenza delle Regioni ha nuovamente aggiornato le linee guida con indirizzi operativi in relazione all’emergenza COVID-19. Focus sulle novità e indicazioni per congressi, grandi eventi fieristici e attività di commercio in aree pubbliche.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Nuove linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La Conferenza delle Regioni ha nuovamente aggiornato le linee guida con indirizzi operativi in relazione all’emergenza COVID-19. Focus sulle novità e indicazioni per congressi, grandi eventi fieristici e attività di commercio in aree pubbliche.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono in continuo aumento e aggiornamento i settori/attività trattati dalle schede delle linee guida elaborate e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dal titolo, modificato rispetto alle precedenti versioni, “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il 9 giugno 2020 è stata infatti pubblicata la nuova versione, la quarta in meno di un mese, che ricorda come sia “opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E tali procedure/istruzioni operative “possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che anche in questa versione, che amplia i settori di interesse aggiungendo quello “ricreativo”, segnala che le indicazioni delle singole schede tematiche “devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le novità dell’aggiornamento delle linee guida della Conferenza delle Regioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha sottolineato che queste linee guida, in relazione all’emergenza COVID-19, rappresentano “un passo in più verso la gestione di questa nuova fase, durante la quale dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e dinamismo, senza mai abbassare la guardia rispetto all’ osservanza delle regole indispensabili per la prevenzione”.  Una fase in cui è necessario, e in questo si inserisce probabilmente il senso e l’importanza di queste linee guida, uno “sforzo corale del sistema Paese”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quali sono tuttavia le novità di questa nuova versione delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Innanzitutto le nuove linee guida, modificate nel titolo, comprendono 26 diverse schede con tre nuove schede:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            congressi e grandi fiere;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sale slot, sale giochi e sale bingo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            discoteche.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre altre schede sono state aggiornate rispetto alle precedenti versioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio in:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Ristorazione”: è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Attività ricettive” che, oltre alle indicazioni generali, ora prevede regole specifiche per strutture turistico-ricettive all’aria aperta, rifugi alpini ed escursionistici, ostelli della gioventù e locazioni brevi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”: è stato inserito un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono state poi aggiornate anche le schede relative alle “Aree giochi per bambini”, al “Cinema e spettacoli dal vivo” e le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per i congressi e i grandi eventi fieristici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo su una scheda nuova, quella relativa ai congressi e grandi eventi fieristici, con misure che potrebbero riguardare, ad esempio, anche eventi in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come “ Ambiente Lavoro” o “Safety Expo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni delle linee guida si applicano in particolare a “convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili” e “vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È necessario rendere disponibili prodotti per l’ igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nelle sale convegno, garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutti gli uditori e il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale tecnico, tutor d’aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per il commercio al dettaglio in aree pubbliche
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo soffermandoci brevemente su un’altra scheda che riporta, sempre in relazione all’emergenza COVID-19, misure di precauzioni pensate per altre forme di manifestazioni, in questo caso commerciali, che presentano spazi espositivi.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Stiamo parlando della scheda relativa alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche – ad esempio mercati e mercatini degli hobbisti - che “si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che i Comuni devono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare, mediante adeguati controlli, l’ utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si indica che qualora, “per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale delle linee guida che riportano anche le indicazioni a carico dei titolari di posteggio, dei titolari dello spazio all’interno dei mercati e fiere per le attività commerciali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riepiloghiamo, infine, tutte le schede presentate nella nuova versione delle linee guida della Conferenza delle Regioni per favorire la ripartenza della nostra economia in relazione all’emergenza COVID-19:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ristorazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività turistiche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strutture ricettive
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            servizi alla persona
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            commercio al dettaglio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            commercio al dettaglio su aree pubbliche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            uffici aperti al pubblico
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            piscine
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            palestre
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            manutenzione del verde
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            musei, archivi e biblioteche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività fisica all’aperto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            noleggio veicoli e altre attrezzature
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informatori scientifici del farmaco
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            aree giochi per bambini
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            circoli culturali e ricreativi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formazione professionale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cinema e spettacoli
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            parchi tematici e di divertimento
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sagre e fiere
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            servizi per l’infanzia e l’adolescenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            professioni della montagna
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            congressi e grandi eventi fieristici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            discoteche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, aggiornamento del 09 giugno 2020, 20/83/CR01/COV19 (formato PDF, 589 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg" length="14183" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 12 Jun 2020 08:25:33 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-fase-2-aggiornamento-linee-guida</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Coronavirus,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Mascherine,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: NUOVE ORDINANZE REGIONALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-codiv-19-nuove-ordinanze-regionali</link>
      <description>Due nuove ordinanze della Regione Veneto forniscono le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Le indicazioni per le attività economiche e le attività sociali.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Regione Veneto: nuove ordinanze per la gestione dell’emergenza COVID-19
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Due nuove ordinanze della Regione Veneto forniscono le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Le indicazioni per le attività economiche e le attività sociali.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono tante le ordinanze e le normative regionali che caratterizzano l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che generalmente fanno riferimento, oltre che alla normativa nazionale, anche alle linee guida realizzate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che contengono schede con indirizzi operativi specifici per i singoli settori di attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A fare riferimento a queste linee guida sono due nuove ordinanze della Regione Veneto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 04 giugno 2020 recante, come per la precedente ordinanza, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 ha effetto dallo scorso 1° giugno 2020 fino al 14 giugno 2020 e sostituisce le precedenti in vigore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo agli spostamenti individuali l’ordinanza segnala che “è fatto obbligo, nel territorio regionale, di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi”. E con riferimento a quanto contenuto nell’Allegato 1 (linee guida della Conferenza delle Regioni) si indica che al posto dei guanti monouso “in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, viene privilegiata la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dalla normativa le indicazioni per le attività economiche e sociali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate “sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all’allegato 1):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering);
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&amp;amp;breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            commercio al dettaglio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell’usato);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            manutenzione del verde;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strutture turistico-ricettive all’aria aperta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rifugi alpini;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività fisica all’aperto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            noleggio veicoli e altre attrezzature;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informatori scientifici del farmaco;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età – per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            formazione professionale ( attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E si indica che “in caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre riguardo alla formazione alla sicurezza si indica che: “in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli allegati dell’ordinanza del 29 maggio 2020
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo i tre allegati del documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Allegato 1 – “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (versione 25 maggio 2020);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Allegato 2 – “COVID-19. Fase 2. Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni. Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2” elaborate dalla Regione Veneto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Allegato 3 – “COVID-19. Fase 2. Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere. Indicazioni per l’accoglienza di nuovi ospiti e l’accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno” elaborate dalla Regione Veneto”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si indica che nelle strutture residenziali sociosanitarie “si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all’allegato 3)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’ordinanza n. 56 del 04 giugno 2020
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo infine all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 04 giugno 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale ordinanza ha effetto dall’8 giugno 2020 al 27 giugno 2020 e “per quanto non specificatamente disciplinato dalla presente ordinanza, vale l’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni della nuova ordinanza:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Servizi per l’infanzia 0/3 anni: “Dall’8 giugno 2020 é consentito lo svolgimento di servizi per l’infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell’allegato 2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Informatori scientifici: Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell’attività professionale e negli orari d’ufficio, l’accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sale giochi per bambini e adolescenti: E’ consentita l’attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Piscine condominiali: L’utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell’apposita scheda dell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Servizi semiresidenziali per minori: E’ consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato n. 1 della presente ordinanza, con le annesse dichiarazioni non vincolanti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo ricordando che all’ordinanza è allegato (Allegato 1) il documento della Regione Veneto dal titolo “Indicazioni per la riattivazione graduale dei servizi semiresidenziali per minori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Veneto, “ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29 maggio 2020” - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni (Formato PDF, 226 kB)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 1 – Allegato 2 - Allegato 3
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Veneto, “ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 04 giugno 2020” - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni (formato PDF, 224 kB). 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 1
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Normativa di riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 11 Jun 2020 08:53:29 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-codiv-19-nuove-ordinanze-regionali</guid>
      <g-custom:tags type="string">COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Mascherina FFP2,D.Lgs. 81/08,DPCM,Rischio Coronavirus,Mascherina chirurgica,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/CORONAVIRUS-ITALIA-sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: L'UTILIZZO DELLA BENNA MISCELATRICE DI CALCESTRUZZO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-l-utilizzo-della-benna-miscelatrice-di-calcestruzzo</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di benne miscelatrici. Infortuni durante lavori edili stradali, in lavori di ripristino di un fondo agricolo con costruzione di un impianto di irrigazione e durante la pulizia di una benna miscelatrice.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: gli infortuni nella preparazione del calcestruzzo
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di benne miscelatrici. Infortuni durante lavori edili stradali, in lavori di ripristino di un fondo agricolo con costruzione di un impianto di irrigazione e durante la pulizia di una benna miscelatrice.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Più volte attraverso la rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni, ci siamo soffermati sui rischi e sui tanti infortuni correlati all’uso delle attrezzature e delle macchine di cantiere.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare ci soffermiamo oggi, avevamo iniziato a parlarne nell’articolo “ Imparare dagli errori: gli infortuni con le benne miscelatrici”, su alcuni infortuni con le benne miscelatrici,  attrezzature intercambiabili e molto diffuse nei cantieri edili, in particolare in caso di spazi ridotti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I casi che presentiamo sono presenti nell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli infortuni dei lavoratori nell’uso delle benne miscelatrici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso un operaio edile dipendente di una impresa dedita a lavori edili stradali sta effettuando la preparazione di calcestruzzo utilizzando una 'Benna Miscelatrice' da cantiere montata su una ruspa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dovendo caricare del cemento all'interno del bicchiere della ‘Benna Miscelatrice’ l’operaio, per fare meno fatica fisica a versare i sacchi di cemento, sale in piedi al bancale dei sacchi di cemento trovandosi così con i piedi all'altezza del bordo della 'Benna Miscelatrice'. Quindi dopo avere appoggiato il piede destro sul bordo del bicchiere della ‘Benna Miscelatrice’ con la coclea in movimento, inizia a gettarvi un sacco di cemento quando improvvisamente il piede destro scivola dal bordo e la gamba destra viene così trascinata dalla coclea in movimento la quale gli imprigiona e trascina la gamba destra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La 'Benna Miscelatrice' “era priva della griglia di protezione superiore che impedisce il contatto di parti del corpo degli addetti con la coclea in movimento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i fattori causali individuati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ benna miscelatrice priva di griglia di protezione”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato “preparava il calcestruzzo stando in piedi sul bancale dei sacchi di cemento”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il secondo caso riguarda la pulizia di una benna miscelatrice.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un operaio mentre lavora con una benna miscelatrice, notando incrostazioni sui lati, rimuove la grata di protezione. Visto che l'utilizzo del solo getto d'acqua non è sufficiente per pulire la macchina, decide di effettuare una pulizia più accurata andando a fermare la macchina che è rimasta in moto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore cerca di rientrare nella cabina di guida appoggiando il piede destro sul bordo della benna sottostante, perde l'equilibrio e finisce col piede all'interno della benna. La coclea in movimento colpisce e trascina la punta del piede. L'infortunato riporta l'amputazione del piede destro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato “saliva sulla benna, priva di griglia di protezione, con la coclea in movimento”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato “rimuoveva la griglia di protezione della benna con la macchina ancora in movimento”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il terzo caso riguarda lavori di ripristino dei fondi agricoli danneggiati da un evento calamitoso e la costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per l’esecuzione dei suddetti lavori, l’impresa A , che ha ottenuto l’appalto, si avvale di un organico di circa cinque lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel cantiere sono presenti il caposquadra e tre operai intenti a realizzare l’impianto di irrigazione. L’attività avviene in piena autonomia organizzativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I lavoratori XXX e YYY devono occuparsi dell’esecuzione del getto di cemento alla base delle aste di irrigazione, dislocate nell’area di cantiere. Essi provvedono alla realizzazione dell’impasto, miscela di sabbia cemento ed acqua, che viene prodotto all’interno di una benna miscelatrice dotata di coclea agganciata ad una piccola macchina operatrice semovente (bobcat) dopodiché si spostano nella zona di getto con XXX alla guida del piccolo mezzo semovente e YYY a piedi che lo seguiva da presso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una volta giunti in prossimità delle aste di irrigazione, XXX si ferma, alza leggermente la benna, per poter consentire al proprio compagno di aprire la valvola di scarico della malta, posta al di sotto di questa. YYY, una volta scaricata a terra la sufficiente quantità di materiale, con l’ausilio di un badile la deposita all’interno dell’armatura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’operazione sopra descritta è già stata eseguita alcune volte.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verso le ore 12.00 i due lavoratori devono effettuare l’ennesimo getto. XXX posiziona il mezzo a circa due metri dall’asta di irrigazione in quanto vicino all’asta vi è una buca che non ne permette l’ulteriore avvicinamento. YYY si avvicina alla destra del mezzo per procedere allo svuotamento della benna, ad una distanza di circa un metro tra la ruota anteriore e la benna. Mentre si avvicina alla benna YYY veniva colpito al fianco sinistro dalla benna stessa che nel frattempo e improvvisamente si muove ruotando. A seguito dell’urto il lavoratore cade nella buca perdendo i sensi e riportando un politrauma agli arti superiori e all'addome. Restava in infortunio per 186 giorni. A seguito delle indagini è emerso che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            XXX era esperto nella guida del mezzo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’evento è stato causato da una manovra errata di XXX che, anziché comandare il sollevamento della benna azionava la rotazione del mezzo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato non indossava indumenti ad alta visibilità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Indicazioni sulle criticità e sulla prevenzione degli infortuni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al di là delle dinamiche infortunistiche presentate, raccogliamo qualche spunto di prevenzione nell’uso di queste macchine attraverso un intervento al convegno, organizzato da Inail e Assolombarda, che ha presentato “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “ Le criticità delle macchine in cantiere rilevate da Inail”, a cura di Sara Anastasi (Inail), si riportano criticità e novità relative alle macchine in uso in cantiere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle benne miscelatrici una delle problematiche rilevate in sede di sorveglianza del mercato riguarda il ribaltamento longitudinale e i “problemi di stabilità del complesso macchina base-benna miscelatrice, che hanno coinvolto, con conseguenze gravi e mortali, gli addetti allo scarico del calcestruzzo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che alcuni fabbricanti forniscono “un metodo per calcolare il massimo carico nominale della benna miscelatrice, ossia la massa del calcestruzzo che deve essere contenuta all’interno della benna, in funzione del carico di sollevamento (capacità operativa) consentito dalla macchina di base scelta dall'utilizzatore. Nella sostanza il fabbricante della benna miscelatrice non indica le caratteristiche tecniche della macchina di base con cui la benna può essere accoppiata in sicurezza, ma consente in pratica l’accoppiamento con qualsiasi macchina di base, rimandando ai calcoli di cui sopra per la definizione del livello limite di caricamento raccomandato per impedire il ribaltamento del complesso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici legati all’attività di sorveglianza del mercato e del parere espresso dal gruppo di lavoro ADCO (Administrative Co-operation), il gruppo di lavoro “ha stabilito che il requisito di sicurezza relativo alla stabilità del complesso sia correttamente soddisfatto qualora il fabbricante, per l’individuazione della macchina di base cui la benna miscelatrice deve essere accoppiata, fornisca nel manuale d’istruzioni caratteristiche tecniche della macchina di base certe e facilmente reperibili dall’operatore, se del caso, elencando modelli specifici di macchine”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo ricordando, infine, che alcune indicazioni sulla sicurezza nell’utilizzo di queste attrezzature si possono riscontrare anche nella Circolare n. 28 del 2 luglio 2013, recante “Benne miscelatrici per  calcestruzzo: rischi di ribaltamento connessi all’utilizzo in abbinamento a caricatori compatti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="30448" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 11 Jun 2020 07:47:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-l-utilizzo-della-benna-miscelatrice-di-calcestruzzo</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,marcatura CE,D.Lgs. 81/08,infortuni sicurezza sul lavoro,Direttiva macchine,rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,fornitura calcestruzzo,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE: LE VERIFICHE PERIODICHE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-e-attrezzature-le-verifiche-periodiche</link>
      <description>L’Inail fornisce informazioni sulle verifiche di attrezzature e impianti. Focus sulle verifiche per idroestrattori a forza centrifuga, per carrelli semoventi a braccio telescopico, per piattaforme di lavoro e per ascensori e montacarichi da cantieri.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Verifiche periodiche: idroestrattori, carrelli, piattaforme e montacarichi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’Inail fornisce informazioni sulle verifiche di attrezzature e impianti. Focus sulle verifiche per idroestrattori a forza centrifuga, per carrelli semoventi a braccio telescopico, per piattaforme di lavoro e per ascensori e montacarichi da cantieri.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Testo Unico in materia di tutela de
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           l
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    
          la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha introdotto delle nuove attrezzature soggette a verifica periodica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito riprendiamo dal documento “ Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, pubblicato dall’ Inail nel 2019, una breve tabella che elenca le attrezzature di lavoro e ne specifica la periodicità di verifica:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre sulla guida si ricorda che in realtà gli idroestrattori erano già sottoposti a regime di verifica periodica, “ma il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni introduce nuovi parametri; originariamente, infatti, la verifica periodica era effettuata esclusivamente sugli idroestrattori con diametro esterno del paniere superiore a 500 mm”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre con riferimento alla Guida Inail, che vuole permettere un accesso rapido alle informazioni più richieste dagli utenti in materia di verifiche, presentiamo alcune indicazioni sulle verifiche per le tipologie di attrezzature di lavoro riportate nella tabella.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo, inoltre, che dal 27 maggio 2019, in aggiornamento rispetto a quanto indicato nello stesso documento, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata di vari servizi di certificazione e verifica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo a questo link dell’Inail per avere ulteriori informazioni sulla Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 e sui vari servizi di certificazione e verifica per cui è possibile utilizzare l’applicativo CIVA.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per gli idroestrattori a forza centrifuga
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per gli idroestrattori a forza centrifuga con diametro inferiore a 500 mm, ma diametro del paniere x numero di giri &amp;gt; 450 (m x giri/min.), la Guida Inail indica che il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 “prescrive che il datore di lavoro inoltri:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che per gli idroestrattori privi di marcatura CE “il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre per gli idroestrattori già messi in servizio “alla data del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per i carrelli semoventi e le piattaforme di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che per i carrelli semoventi a braccio telescopico il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro “inoltri:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche per i carrelli semoventi a braccio telescopico privi di marcatura CE, “il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica. Si precisa che per i carrelli il legislatore ha previsto anche la verifica di eventuali funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o sollevamento persone, per cui è necessario che il datore di lavoro all’atto della comunicazione di messa in servizio o della richiesta di prima verifica periodica specifichi le eventuali funzioni aggiuntive di cui l’attrezzatura è dotata”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura della Guida per gli altri dettagli sugli adempimenti relativi alle verifiche (ad esempio per i carrelli semoventi a braccio telescopico già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012) e ci soffermiamo su quanto indicato per le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (Plac).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Analogamente alle altre attrezzature anche per le Plac il decreto ministeriale 11 aprile 2011 “prescrive che il datore di lavoro inoltri:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le Plac prive di marcatura CE si indica che il datore di lavoro “dovrà esibire copia dell’autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per gli ascensori e montacarichi da cantieri
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Guida Inail si sofferma poi sugli ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente. Anche per gli ascensori e montacarichi da cantiere il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro inoltri, analogamente a quanto già indicato per le altre attrezzature, la comunicazione di messa in servizio, la richiesta di prima verifica periodica e la richiesta di verifica periodica successiva.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordando che in Italia gli ascensori da cantiere rientrano nella direttiva macchine a partire dal 6 marzo 2010 (data del recepimento italiano della direttiva 2006/42/CE), la Guida segnala che “per ascensori e montacarichi da cantiere privi di marcatura CE, il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le varie attrezzature elencate si indica poi che “almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore, il datore di lavoro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E la prima verifica periodica “prevede una prima fase di esame documentale (dichiarazione CE di conformità e istruzioni) per la redazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e una successiva di effettuazione di controlli e prove direttamente sull’attrezzatura, al fine di valutare lo stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale della Guida - con riferimento anche alle novità relative all’applicativo CIVA - per quanto riguarda altre indicazioni sulle modalità di trasmissione delle richieste e di verifica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Direzione centrale pianificazione e comunicazione, Direzione centrale ricerca, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Unità operativa territoriale di Como, Unità operativa territoriale di Roma, Unità operativa territoriale di Palermo, “ Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, edizione 2019.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="52742" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 10 Jun 2020 07:34:41 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-e-attrezzature-le-verifiche-periodiche</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,marcatura CE,D.Lgs. 81/08,Direttiva macchine,rischio macchine,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,verifiche periodiche,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: RESPONSABILITÀ DEL CSE PER CADUTA DALL'ALTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-responsabilita-del-cse-per-caduta-dall-alto</link>
      <description>Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sulla caduta dall'alto di un lavoratore con esito mortale e sulle responsabilità di un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La supposta abnormità del comportamento del lavoratore</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla responsabilità di un coordinatore per una caduta mortale dall’alto
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sulla caduta dall'alto di un lavoratore con esito mortale e sulle responsabilità di un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. La supposta abnormità del comportamento del lavoratore.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si riporta una breve presentazione della sentenza n. 2590 del 21 gennaio 2019 che, in relazione alla caduta mortale dall'alto di un lavoratore, si è soffermata sulle responsabilità di un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’evento e i motivi del ricorso
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella sentenza n. 2590 si indica che il ricorrente D'A.F. ricorre per cassazione contro una sentenza con la quale “è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod.pen. perché, in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle normative di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non predisponendo misure di sicurezza idonee a prevenire la caduta dall'alto, cagionava la morte di C.C., il quale, mentre era intento alla posa in opera di lastre di marmo sulla parete esterna del vano scala di un fabbricato in costruzione, senza alcuna impalcatura, ponteggio o altra cautela, rovinava al suolo da un'altezza di circa 4-5 m”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi ai motivi del ricorso contro tale sentenza, si segnala che il ricorrente deduce innanzitutto “violazione di legge e vizio di motivazione, poiché né il funzionario della ASL di Caserta né i Carabinieri, giunti circa tre ore dopo l'infortunio, sono riusciti ad accertare l'esatta dinamica dei fatti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare – indica il ricorso - secondo l'ipotesi accusatoria, “vi era un cavalletto sul quale lavorava il C.C. ma questo cavalletto non è mai stato trovato e inoltre si assume che i fatti siano avvenuti in un luogo diverso da quello in cui la persona offesa stava, in realtà, lavorando. Né è possibile stabilire con precisione l'attività svolta dal C.C. la mattina in cui si è verificato l'infortunio, poiché non era possibile che qualcuno avesse ordinato al C.C. di incollare i marmi, in quanto la consegna di questi ultimi sarebbe avvenuta a dicembre. Si è trattato, pertanto, di un comportamento abnorme e imprevedibile da parte della persona offesa, che si è posto al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dell'imputato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si contesta che “ingiustificatamente è stata negata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e la pena non è stata quantificata nei minimi edittali, nonostante l'imputato non sia gravato da precedenti penali e da carichi pendenti e le parti lese siano state ampiamente risarcite”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La logicità delle conclusioni della Corte territoriale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione indica che il primo motivo di ricorso “esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità”, cioè in sede di Cassazione. Infatti riguardo al supposto vizio di motivazione, “il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo caso il “giudice a quo” - il giudice di cui s'impugna la sentenza – “ha evidenziato che le lesioni riportate dalla persona offesa sono state giudicate compatibili con una precipitazione di media altezza e cioè da meno di 10 m: altezza compatibile con quella di una nicchia che iniziava dal piano di calpestio del secondo piano, ad oltre 3 m da terra, e che finiva due piani più in alto, ad oltre 6 m, a cui si deve aggiungere l'altezza raggiunta con i cavalletti sui quali il C.C. stava verosimilmente lavorando”. Inoltre la caduta del C.C., con conseguente impatto violento al suolo, “ha costituito la causa dell'evento-morte dell'Infortunato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E sull'imputato, che rivestiva qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, “gravavano gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza dei lavoratori, di talché la sua condotta omissiva ha costituito condicio sine qua non dell'evento-morte, non avendo egli predisposto alcuna opera provvisionale né attrezzature adeguate a prevenire la caduta dall'alto del C.C.”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque la Corte territoriale “ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità”. Né la Corte suprema “può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. U. 25-11-1995 , Facchini , Rv. 203767)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La non abnormità del comportamento del lavoratore
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro tema spesso affrontato nelle sentenze è quello relativo alla supposta abnormità del comportamento del lavoratore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione indica, infatti, che è infondato anche l'asserto del ricorrente secondo cui sarebbe da ravvisarsi, in questo specifico caso in esame, un comportamento abnorme del lavoratore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quest'ultimo – indica la sentenza – “può, infatti, essere ritenuto abnorme allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267 del 10-11-2009, Rv. 246695). È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli ( Cass., Sez. 4, n. 23292 del 28-4-2011, Rv. 250710) o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo ( Cass., Sez. 4, n. 7985 del 10-10-2013, Rv. 259313)” .
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E nel caso in esame, il “giudice a quo” ha evidenziato che “il lavoratore stava ponendo in opera le lastre di marmo di rivestimento della nicchia: dunque un'operazione rientrante appieno nelle sue mansioni”. E “non può quindi ravvisarsi abnormità del comportamento del lavoratore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E si ricorda anche il “consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità”, secondo cui è compito del titolare della posizione di garanzia “evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele”. E il garante non può invocare, “a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497). Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E ne deriva che “il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161). Da ciò consegue che non può essere ravvisata, nel caso di specie, interruzione del nesso causale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'interruzione del nesso causale, come ricordato più volte dalla Cassazione, è infatti ravvisabile “esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez. 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202)”. Ma nel caso esaminato, come indicato precedentemente, “l'operazione che stava effettuando il lavoratore rientrasse appieno nelle sue attribuzioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine la Corte ricorda come anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio “siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici”. E nel caso di specie, “la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento sentenza
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 21 gennaio 2019, n. 2590 - Caduta mortale dall'alto. Responsabilità di un coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 07:21:01 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-responsabilita-del-cse-per-caduta-dall-alto</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,CSE,sentenze datore di lavoro,D.Lgs. 81/08,consulenza sicurezza sul lavoro,rischio lavori in quota,Rischio caduta dall'alto,sentenze CSE,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO VIBRAZIONI: L'UTILIZZO DEGLI UTENSILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-l-utilizzo-degli-utensili</link>
      <description>Uno studio per misurare i livelli di vibrazione trasmessi al sistema mano-braccio emessi dagli attrezzi manuali utilizzati nel comparto edile. La normativa e i risultati</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le vibrazioni mano-braccio con le attrezzature manuali nel comparto edile
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Uno studio per misurare i livelli di vibrazione trasmessi al sistema mano-braccio emessi dagli attrezzi manuali utilizzati nel comparto edile. La normativa e i risultati.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi; ogni corpo solido infatti possiede una specifica elasticità in funzione dello stato di aggregazione della materia di cui è composto; l’applicazione di una perturbazione determina il moto oscillatorio del corpo con conseguente vibrazione dello stesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non tutte le vibrazioni producono effetti negativi sull’uomo in quanto il danno dipende principalmente dalla frequenza di vibrazione, dalle caratteristiche e dalle condizioni in cui vengono trasmesse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Premessa
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’argomento trattato e approfondito in questo articolo è nato da una curiosità personale maturata nel corso della mia carriera universitaria e lavorativa ed in qualità di Tecnico della Prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nelle banche dati sono presenti numerosi dati riguardanti i livelli di emissione di vibrazione emessi da strumenti ad azionamento elettrico e/o pneumatico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tali valori forniscono al datore di lavoro, in fase di valutazione del rischio, dei rapidi riferimenti che gli permettono di valutare l’esposizione dei lavoratori nell’arco della giornata lavorativa e di attuare misure atte alla riduzione di tale esposizione. Tuttavia, eseguendo una più approfondita ricerca, non sono emersi valori di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio riguardanti strumenti ad azionamento manuale quali martelli, scalpelli, picconi che vengono ancora ampiamente utilizzati dalle imprese edili. Queste ultime infatti, utilizzano tali utensili per determinate fasi lavorative che espongono inevitabilmente il lavoratore a vibrazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo il decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i, si definiscono vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio “le vibrazioni meccaniche che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Durante l’orario lavorativo molteplici possono essere le attività che espongono i lavoratori a vibrazioni, per questo il decreto legislativo n.81/2008 impone la valutazione del rischio a tutti i settori, dove s’impiegano attrezzature che espongono i lavoratori a vibrazioni meccaniche che interessano il sistema mano braccio e/o il corpo intero.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Numerosi studi dimostrano che i primi sintomi neurofisiologici e segni di esposizione alle vibrazioni, possono comparire dopo l'esposizione a breve termine anche in giovani lavoratori [1] in particolare, Stoyneva ZB e Dermendjiev SM [2] hanno effettuato studi sperimentali su lavoratori che durante l’orario di lavoro erano costantemente esposti a vibrazioni, costatando la presenza in quasi tutti i casi di disturbi al microcircolo (fenomeno di Raynaud), disturbi neurologici a carico di mani, polsi, e braccia e disturbi osteo-muscolari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo i dati INAIL le patologie causate dall’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni costituiscono il 4-5% delle patologie indennizzate, e si stima che dall’ 1.7% al 3.6% dei lavoratori è esposto a vibrazioni mano-braccio potenzialmente dannose. L’esposizione a questo tipo di vibrazioni è causata da utensili portatili e/o da manufatti caratterizzati da movimenti rotativi e/o percussori, impugnati dall’utilizzatore, ed è associata a un aumentato rischio d’insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La normativa di riferimento per la protezione dei lavoratori da rischio vibrazioni mano-braccio e corpo intero
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. rappresenta la normativa di riferimento per la protezione dei lavoratori da rischio vibrazioni mano-braccio e corpo intero; sono infatti racchiuse la valutazione di tutti gli agenti fisici comprese le vibrazioni al titolo VIII, capo III.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’art. 201 (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni) riporta i valori limite di esposizione e valori d’azione, riferiti ad un periodo di 8h lavorative:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il valore limite di esposizione giornaliero è fissato a 5 m/s2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 ;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il valore d’azione giornaliero, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s2.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, il comma 2 dispone che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, deve essere considerato il “livello giornaliero massimo ricorrente”, secondo un criterio in precedenza non previsto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre ai valori limite di esposizione giornaliera, i successivi articoli fanno riferimento alle misure di prevenzione e protezione da adottare, alla sorveglianza sanitaria, e alla formazione e informazione dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Misure di prevenzione e protezione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come citato nell’articolo 203, comma 1, le misure di prevenzione e protezione da applicare qualora vengano superati i valori d’azione sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Adozione di metodi di lavoro alternativi e utilizzo di attrezzature che comportino una minore esposizione a vibrazioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Manutenzione delle attrezzature di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Utilizzo dei DPI per ridurre i rischi di esposizione a vibrazioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Manutenzione dei DPI;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Adeguata informazione e formazione sui rischi, sull’utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro nonché sui DPI;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Adozione di periodi di riposo al fine di ridurre l’esposizione a vibrazioni, attraverso una adeguata organizzazione degli orari di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e umidità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se i valori limite vengono comunque superati, nonostante vengono applicate le suddette misure di prevenzione e protezione, è compito del datore di lavoro individuare le cause di tale superamento adottando una serie di provvedimenti immediati per riportare l’esposizione al di sotto di tali valori (art.203, comma 2).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Strumentazione utilizzata
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ai fini del presente studio è stata utilizzata idonea strumentazione conforme alle norme tecniche vigenti in materia di misure di vibrazioni nei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nello specifico è stato utilizzato un analizzatore di vibrazioni e rumore a 4 canali SVANTEK modello SVAN 948.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo strumento è equipaggiato con tutti i filtri di ponderazione, i trasduttori ed adattatori richiesti per le misure al sistema mano-braccio e al corpo intero.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le misure salvate nella memoria interna sono state scaricate sul PC tramite interfaccia USB è l’utilizzo del software dedicato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’analizzatore permette la misura di una grande varietà di dati che comprendono valori RMS, di Picco, Massimi, Minimi, Time History.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per poter misurare i livelli di vibrazioni è stata collegata all’analizzatore una sonda costituita da un accelerometro triassiale Dytran modello 3023M2 89 e da un adattatore per eseguire misure al sistema mano-braccio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale adattatore è sagomato in modo da non intralciare con la normale attività lavorativa e facile da impugnare e quindi permette di ottenere dati quanto più reali possibili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’impulso vibrante viene captato dalla sonda che invia il segnale all’analizzatore che lo trasforma in dato numerico e lo memorizza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come imposto dalla normativa le sonde sono state calibrate prima e dopo ogni misura, attraverso un calibratore accelerometrico dedicato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo studio per misurare i livelli di vibrazione trasmessi al sistema mano-braccio emessi dagli attrezzi manuali utilizzati nel comparto edile
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il presente studio si pone l’obiettivo di misurare i livelli di vibrazione trasmessi al sistema mano-braccio emessi dagli attrezzi manuali utilizzati nel comparto edile; tali misure sono state effettuate durante le normali lavorazioni di carpenteria, con particolare riferimento alle attività specifiche che richiedono l’utilizzo di tali attrezzature.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il perché di tale interesse all’argomento deriva da una ricerca effettuata nelle banche dati del CPT (Comitato Paritetico Territoriale) di Torino e nel Portale agenti fisici (PAF), per quanto concerne le emissioni di vibrazioni provocate dagli strumenti ad azionamento manuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono state programmate uscite presso cantieri edili e sono stati misurati i valori di emissione di vibrazioni degli attrezzi ad azionamento manuale (martelli per scalpelli, martelli per chiodature assi di legno, scalpelli per lavorazioni su cemento) durante le specifiche fasi lavorative che ne richiedevano l’utilizzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le lavorazioni che coinvolgono maggiormente gli attrezzi ad azionamento manuale si sono dimostrate le attività di chiodatura delle assi di legno per la creazione di casseforme. Queste ultime ancora oggi vengono interamente realizzate a mano utilizzando assi di legno, martello e chiodi di varia misura per la realizzazione finale di strutture in calcestruzzo armato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le casseforme possono essere realizzate con diversi materiali, le più utilizzate sono quelle che impiegano elementi in legno; quest’ultimo semplice da lavorare e da sagomare, leggero da manovrare in cantiere e traspirante è ancora oggi il materiale principe più utilizzato nella realizzazione di casseforme.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre lavorazioni che richiedono l’utilizzo, seppur saltuario, di attrezzi ad azionamento manuale sono le attività di stonacatura e scalpellatura, che richiedono l’impiego del piccone del martello e dello scalpello.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’attività di stonacatura viene effettuata principalmente su muri e/o mattoni forati per la rimozione e sgrossatura degli eccessi di materiale invecchiato che permane lungo i bordi; l’attrezzo utilizzato per tale operazione è il piccone manuale dotato di due punte che facilitano la rimozione dei residui del materiale presente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La scalpellatura è effettuata con martello e scalpello, viene praticata per eliminare eventuali residui di cemento fuoriuscito alla base delle casseforme, nelle attività di apertura tracce per elettricità lungo i tufi e/o mattoni forati e per l’ingrandimento dei fori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Attraverso interviste ai lavoratori inoltre è emerso un utilizzo continuo per svariate ore lavorative di tali attrezzature.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ai fini del presente studio sono stati misurati i valori limite che la normativa impone:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ahwix, ahwiy, ahwiz
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          che esprimono il livello di vibrazioni emesse dalla sorgente rispetto ai tre assi (x, y, z); tali grandezze sono utili per determinare il valore finale di emissione vibrazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata per tutte le attività lavorative che richiedevano utilizzo di attrezzature ad azionamento manuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I risultati ottenuti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per ogni attività lavorativa, sono stati elaborati i rispettivi grafici a partire dai dati acquisiti dalla strumentazione utilizzata, ed in particolare viene evidenziato l’andamento dei livelli di esposizione a vibrazioni in funzione dello spettro in frequenza per le vibrazioni (8Hz – 1000Hz).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al fine di calcolare i livelli di esposizione giornaliera a vibrazioni per tutte le lavorazioni sono stati misurati il valore ahvi, espresso in m/s2, calcolato a partire dai valori sui tre assi ahwix, ahwiy, ahwiz.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per il calcolo dei valori di esposizione a vibrazioni su 8 ore lavorative giornaliere, è stata applicata la formula per il calcolo dell’esposizione giornaliera alle vibrazioni ed i risultati sono tabellati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto concerne i livelli di vibrazioni, per la scalpellatura su cemento, dopo 1 ora viene ampiamente superato il limite massimo consentito nelle 8 ore lavorative; nello specifico dopo soli 49 minuti è superato il valore limite di esposizione giornaliero fissato a 5 m/s2 e dopo circa 12 minuti viene superato il valore d’azione fissato a 2.5 m/s2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo le 8 ore lavorative si calcola un valore pari a 15.58, circa 3 volte superiore al limite massimo imposto dalla normativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per la fase di stonacatura con piccone, il limite massimo consentito nelle 8 ore lavorative viene superato dopo circa 173 minuti dall’inizio dell’esposizione, mentre il valore d’azione viene superato dopo circa 43 minuti. Dopo le 8 ore lavorative viene calcolato un valore pari a 8.33 m/s2 .
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per la chiodatura su tavole di legno da 100mm si calcola il superamento del valore limite dopo circa 68 minuti dall’inizio dell’esposizione, mentre il valore di azione viene superato dopo circa 17 minuti. Dopo le 8 ore lavorative si calcola un valore pari a 13.23 m/s2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per la chiodatura su tavole di legno da 25mm si calcola il superamento del valore limite dopo circa 106 minuti dall’inizio dell’esposizione, mentre il valore di azione viene superato dopo circa 26 minuti. Dopo le 8 ore lavorative si calcola un valore pari a 10.64 m/s2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per la fase di scalpellatura su tufo si calcola il superamento del valore limite dopo circa 109 minuti dall’inizio dell’esposizione, mentre il valore di azione viene superato dopo circa 27 minuti. Dopo le 8 ore lavorative si calcola un valore pari a 10.48 m/s2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Considerazioni finali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dalle misure effettuate, per le attività che coinvolgono l’utilizzo di attrezzature ad azionamento manuale nel comparto edile, possono essere tratte alcune interessanti considerazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’esposizione a tali agenti fisici risulta essere rilevante in quanto, già dopo pochi minuti, vengono superati i valori d’azione giornalieri, mentre dopo poche decine di minuti, per tutte le attività, vengono superati i valori limite di esposizione giornalieri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La figura maggiormente esposta a tali agenti fisici, si è rivelata quella del carpentiere edile che, mediante la sua attività quotidiana di “martellatura e chiodatura” nelle fasi di realizzazione di opere edili, viene continuamente esposto a livelli di vibrazione superiori ai limiti di legge.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alla luce di tali considerazioni, in fase di valutazione del rischio, il datore di lavoro, deve tener conto dell’importanza che assumono tali attrezzature manuali, spesso trascurate, cercando di mettere in atto una serie di misure idonee a garantire la riduzione dell’esposizione a tali agenti fisici, a difesa della salute e sicurezza dei propri lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 14:02:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-l-utilizzo-degli-utensili</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,agenti fisici,Allegato VIII,rischio vibrazioni,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,rischio agenti fisici,vibrazioni mano braccio,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: SERVIZI PER L'INFANZIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-servizi-per-l-infanzia</link>
      <description>La normativa nazionale e le linee guida della Conferenza delle Regioni in materia di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2 si soffermano anche sui servizi per l’infanzia e adolescenza, sui parchi tematici e di divertimento e sulle aree giochi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La riapertura dei servizi per l’infanzia, delle aree gioco e dei parchi divertimenti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
          La normativa nazionale e le linee guida della Conferenza delle Regioni in materia di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2 si soffermano anche sui servizi per l’infanzia e adolescenza, sui parchi tematici e di divertimento e sulle aree giochi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra le domande che ci si pone durante l’emergenza COVID-19 molte riguardano l’impatto che la pandemia può avere sui bambini e sugli adolescenti, sia per il blocco delle attività educative e scolastiche in presenza, sia per le limitazioni dei momenti di socialità e gioco, fuori del contesto domestico e familiare, con altri coetanei.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cosa cambia nella fase 2 sia per bambini e adolescenti sia per i lavoratori che si occupano delle attività rivolte all’infanzia e alle famiglie?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Linee guida per la sicurezza nelle opportunità organizzate di socialità e gioco
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo innanzitutto sulla normativa nazionale e sugli allegati al DPCM del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se il decreto – che e vi invitiamo a leggere integralmente – fornisce il cronoprogramma delle riaperture, ad esempio per quanto riguarda l’accesso ai parchi, luoghi destinati allo  svolgimento  di  attività ludiche, ricreative ed educative, l’Allegato 8 presenta le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19” stilate dal Dipartimento politiche per la famiglia tenendo contro degli orientamenti della Società italiana di pediatria, del Comitato tecnico-scientifico e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Linee guida che riconoscono come i vari provvedimenti restrittivi, benchè necessari per garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione, possano aver inciso “su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco ed all'educazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E, partendo da questi presupposti, le linee guida trattano “tre distinte tipologie di interesse, che troveranno realizzazione progressiva e nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico 2020-2021”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “a decorrere dal mese di maggio 2020, alla riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            a decorrere dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell'orizzonte dell'outdoor education;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            a decorrere dal mese di giugno 2020 e per il periodo estivo, alla realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative - i centri estivi - per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Linee guida regionali: indicazioni per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ora alle informazioni sulle misure precauzionali generali per alcune attività connesse all’infanzia (con possibili differenze regionali e laddove consentite dalle normative nazionali) attraverso il documento di indirizzo realizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella versione aggiornata del 22 maggio 2020, dal titolo “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza tali indicazioni “si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di T &amp;gt;37.2 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Linee guida regionali: indicazioni per le aree giochi per bambini
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si è parlato molto, nelle Linee Guida presenti nell’allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, delle opportunità organizzate di socialità e gioco.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vediamo ora cosa indicano le linee guida della Conferenza delle Regioni in merito alle zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riorganizzare gli spazi per di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Linee guida regionali: indicazioni per i parchi tematici e di divertimento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo, in conclusione, le indicazioni che riguardano i tanti parchi tematici e di divertimento presenti sul territorio; indicazioni che riguardano misure di precauzione necessarie non solo per le famiglie, ma anche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di questi parchi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l’apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È necessario rendere disponibili prodotti per l’ igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/covid+servizi+infanzia.jpg" length="27797" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 13:02:40 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-servizi-per-l-infanzia</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,protocollo servizi per l'infanzia,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Mascherina FFP2,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/covid+servizi+infanzia.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/covid+servizi+infanzia.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: NUOVA ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-nuova-ordinanza-regione-lombardia</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Lombardia: nuova ordinanza e nuove linee guida per l’emergenza Covid-19
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Una nuova ordinanza della Regione Lombardia con le misure per la gestione dell’emergenza COVID-19. Le novità, l’aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività e le risposte sull’applicazione dell’ordinanza regionale.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La Regione Lombardia, la Regione italiana più colpita dall’emergenza correlata alla diffusione del nuovo coronavirus, in queste settimane ha prodotto diverse ordinanze che pur tenendo conto delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome operano “adattamenti ed integrazioni al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio” nel territorio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se qualche settimana fa abbiamo presentato l’ Ordinanza 547/2020, ci soffermiamo oggi sull’Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”.  Le disposizioni dell’ordinanza “producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 ad eccezione di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            servizi per l’infanzia e l’adolescenza consentiti a decorrere dal 15 giugno 2020
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività di spettacolo consentite dal 15 giugno 2020, fatta salva la possibilità di svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall’apposita scheda in allegato 1, le prove e le produzioni in assenza di pubblico dal 1° giugno 2020”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          All’ordinanza è poi allegata una nuova versione delle linee guida della Regione Lombardia dal titolo “Nuovo coronavirus SARS-COV-2 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”, con nuove schede tecniche, e sono state pubblicate sul sito della Regione alcune risposte alle domande più frequenti sull’applicazione dell’Ordinanza nelle attività lavorative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni e le conferme della nuova ordinanza regionale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’Ordinanza 555/2020, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020, conferma le “disposizioni in materia di obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni e di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza, evitando da un lato la circolazione all’esterno delle abitazioni e dall’altro l’accesso e la permanenza sui luoghi di lavoro di soggetti che presentino sintomi da COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si conferma dunque che “ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo a quanto già detto per l’Ordinanza 547/2020 per quanto riguarda le indicazioni sulla rilevazione della temperatura corporea con l’aggiunta che “in assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro” la temperatura che il dipendente prova con “strumento personale idoneo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo poi dalla nuova ordinanza le indicazioni per i tirocini e formazione professionale (1.4). Al punto 2 si indica che “è consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione” previste nelle linee guida allegate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le schede tematiche e i settori lavorativi trattati dalle nuove linee guida
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come abbiamo già indicato a inizio articolo, l’Ordinanza regionale lombarda 555/2020 integra e modifica le linee guida contenenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività a partire dal 1° giugno, linee di indirizzo che “sono finalizzate a sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive, compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le schede tecniche, presenti nel documento “Nuovo coronavirus SARS-COV-2 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”, forniscono uno strumento immediato di “applicazione delle misure di prevenzione e contenimento” relative all’emergenza COVID-19. Ad esempio in relazione a “norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che, in questa nuova versione, le schede tematiche riguardano i seguenti settori di attività:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ristorazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Stabilimenti balneari e spiagge
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Strutture ricettive (esclusi ostelli della gioventù, strutture ricettive all’aperto, rifugi) e locazioni brevi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Uffici aperti al pubblico
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Piscine
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Palestre
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Manutenzione del verde
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività fisica all’aperto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Noleggio veicoli e altre attrezzature
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Aree giochi per bambini
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Circoli culturali e ricreativi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Formazione professionale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Spettacoli
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Parchi tematici, faunistici e di divertimento
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Professioni della montagna
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Guide turistiche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo alcune domande e risposte:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Noleggio veicoli: “Come deve essere garantita la disinfezione nei casi di noleggio/sharing di biciclette, moto, scooter, auto e monopattini, sia con modalità a flusso libero (free floating) che a stazioni fisse impresenziate (station based)? Qualora non sia possibile da parte del gestore garantire la distribuzione di guanti e la presenza di postazioni per l’igienizzazione delle mani, ogni utente/cliente dovrà dotarsi di guanti monouso per l’utilizzo dei veicoli e dei mezzi noleggiati. I gestori dovranno assicurare la frequente pulizia di veicoli e mezzi, utilizzando prodotti disinfettanti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio: “Quanti clienti possono essere presenti contemporaneamente in un negozio in cui lavora solo il titolare? Come da Linee guida allegate al DPCM del 17 maggio 2020 e all'Ordinanza regionale n. 555, il titolare deve riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Bar e ristorazione: “I gestori dei bar come devono comportarsi con i propri clienti in riferimento alla rilevazione della temperatura prima dell'accesso al bar stesso, considerata la differenza tra chi accede al locale solo per una colazione veloce e chi si siede al tavolo, fermandosi per un periodo più lungo? Si conferma, che qualora l’accesso al pubblico esercizio comporti il consumo al tavolo di alimenti e/o bevande (a prescindere da cosa si consuma o alla specifica tipologia di esercizio di somministrazione) deve essere rilevata la temperatura corporea, in quanto la permanenza in loco è mediamente più protratta rispetto al servizio al banco. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso al pubblico esercizio e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale delle FAQ presenti sul sito che riportano alcune risposte anche a domande sulla rilevazione della temperatura nei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Lombardia, “ Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” (formato PDF, 574 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_Lombardia_ordinanza_555_hp.jpg" length="13187" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 07:56:20 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-nuova-ordinanza-regione-lombardia</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_Lombardia_ordinanza_555_hp.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A TUTELA DEL DATORE DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-documentazione-necessaria-a-tutela-del-datore-di-lavoro</link>
      <description>L’elenco della documentazione che ogni azienda dovrebbe avere per dimostrare il rispetto delle prescrizioni del protocollo anti-contagio nel tempo e minimizzare il rischio di una condanna penale e civile. A cura di Riccardo Borghetto e Lorenzo Cusaro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La documentazione del protocollo anti contagio a tutela del DDL
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
           L’elenco della documentazione che ogni azienda dovrebbe avere per dimostrare il rispetto delle prescrizioni del protocollo anti-contagio nel tempo e minimizzare il rischio di una condanna penale e civile. A cura di Riccardo Borghetto e Lorenzo Cusaro.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ormai è appurato che in caso di decesso o assenza dal lavoro per oltre 40 giorni per contagio da COVID-19 non vi è una sorta di responsabilità oggettiva civile e penale del datore di lavoro, nonostante che l’evento sia, ai soli fini risarcitori, riconosciuto come infortunio da parte dell’INAIL.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Eccettuato il caso della sanità e di altri contesti di lavoro dove il rischio biologico è un rischio specifico (eventualmente anche elevato), l’onere di provare la colpa (possiamo anche tralasciare il dolo) del datore di lavoro è a carico del Pubblico Ministero; questi cercherà di dimostrare l’inadeguatezza delle misure ant-contagio adottate dal Datore di Lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dimostrare l’inadeguatezza delle misure anti-contagio adottate, in un contesto pandemico, non sarà facile, visto che il contagio potrebbe essere avvenuto al di fuori del contesto lavorativo, nell’ambito della nostra vita privata. Tuttavia, a fronte di querele da parte di lavoratori contagiati, non si può escludere a priori che le Procure non aprano un fascicolo, e proprio per questo motivo i Datori di lavoro si devono organizzare per poter dimostrare di avere correttamente agito raccogliendo la documentazione del protocollo anti-contagio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un eventuale proscioglimento dipenderà dalla capacità del Datore di lavoro di produrre adeguata documentazione che attesti, senza ombra di dubbio, di aver correttamente implementato le misure anti-contagio definite nel proprio protocollo aziendale. Quindi bisogna agire subito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come viene ribadito nell’emendamento presentato per la conversione in legge del decreto liquidità (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23) con l’introduzione dell’articolo 29-bis: il rispetto e il mantenimento delle prescrizioni del protocollo anti contagio, contestualizzate nella specifica attività, conferiscono la presunzione di avere correttamente adempiuto ai doveri del datore di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          «Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cosa deve fare allora un Datore di Lavoro per minimizzare il rischio di una condanna penale e civile?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Deve avere un protocollo per la propria attività opportunamente contestualizzato e raccogliere le evidenze del rispetto e mantenimento delle prescrizioni del protocollo anti contagio nel tempo per poterle esibire in caso di necessità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          INFORMAZIONE:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Foto degli ambienti di lavoro a testimonianza delle informazioni fornite ai lavoratori sulle regole di carattere igienico (bacheche, portali, display, totem), su distanziamento sociale, obbligo di uso dei DPI, come si usano le mascherine chirurgiche, come ci deve lavare le mani, cosa si deve fare se la temperatura è superiore a 37,5 gradi, se si sentono dei sintomi ecc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Raccolta degli ordini di servizio/procedure con le firme dei lavoratori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenze dell’addestramento su DPI di terza categoria, anche relazione ad attività di disinfezione e sanificazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Foto dei percorsi ingresso uscita, barriere, segnaletica orizzontale/verticale, cartellonistica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Comunicazioni a fornitori, utenti, clienti in merito alle misure anti-contagio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Foto della cartellonistica per la gestione delle aree Carico/Scarico e servizi igienici per corrieri esterni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Foto e/o Procedure per la sanificazione degli ambienti di lavoro e soprattutto delle parti comuni o più frequentemente toccate da più persone
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Se affidata all’esterno: documentazione idoneità tecnico professionale dell’azienda a cui è affidata la sanificazione (DM274/97)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel caso di pulizia/disinfezione/sanificazione effettuata da personale interno: evidenza della formazione al personale sulle corrette modalità di effettuare l’attività e dell’uso dei DPI.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenza delle attività di pulizie, disinfezioni e sanificazioni (mediante registrazione delle attività svolte)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenza del corretto utilizzo degli impianti di aerazione e trattamento dell’aria, con i settaggi e modifiche per annullare o ridurre il ricircolo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenza delle istruzioni fornite al personale in merito all’obbligo di provvedere all’aerazione naturale mediante apertura di porte e finestre ove possibile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenza delle attività di pulizia degli impianti trattamento aria con registrazione degli interventi effettuati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Foto della presenza dei dispenser di soluzioni idro alcoliche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenze della messa a disposizione di DPI (idonei, con le corrette certificazioni): foto dei DPI forniti con relative certificazioni, foto della consegna, foto dell’utilizzo dei DPI nelle occasioni in cui sono previsti, eventuali verbali di consegna (per consegne multiple)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Foto della cartellonistica affissa per la gestione degli spazi comuni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Foto dei locali con le misure in essere durante l’esercizio degli stessi, per esempio: schermi di separazione, disposizioni a scacchiera dei posti a sedere, foto delle aree snack, …
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenza delle modifiche organizzative (riduzioni della forza lavoro presente, turni di lavoro, scaglionamento degli orari di ingresso uscita, utilizzo di ferie/permessi o cassa integrazione)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenze dell’utilizzo del lavoro agile
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ordini di servizio per la gestione degli orari di ingresso ed uscita o fruizione di ambienti comuni per evitare assembramenti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenza dell’uso della comunicazione a distanza per l’esecuzione delle riunioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cartellonistica affissa nelle sale riunioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Informazione degli addetti al primo soccorso degli scenari di intervento
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenza della gestione dei lavoratori fragili
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Verbale di costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Raccolta di verbali delle riunioni del Comitato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evidenza della presenza di un efficace sistema di controllo e vigilanza in campo (verbali di audit, osservazioni comportamentali, foto ecc.)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 15:05:29 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-documentazione-necessaria-a-tutela-del-datore-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,Consulenza COVID-19 Roma,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA SANIFICAZIONE DELLA CABINA DEI MEZZI AZIENDALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-sanificazione-della-cabina-dei-mezzi-aziendali</link>
      <description>Indicazioni per la sanificazione di cabine di guida di automezzi aziendali per la prevenzione del contagio COVID-19. Focus sui prodotti di disinfezione, sulla sanificazione straordinaria e sull’impiego di automezzi condivisi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La sanificazione straordinaria degli automezzi aziendali per la prevenzione del contagio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Indicazioni per la sanificazione di cabine di guida di automezzi aziendali per la prevenzione del contagio COVID-19. Focus sui prodotti di disinfezione, sulla sanificazione straordinaria e sull’impiego di automezzi condivisi.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            L’attività di “sanificazione” si può definire come “il complesso dei procedimenti atti ad igienizzare (rendere sani) determinati ambienti e mezzi mediante attività successive di pulizia e disinfezione”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare l’attività di “pulizia” è il “complesso dei procedimenti atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. È quindi l’operazione che consente di eliminare lo sporco dalle superfici, in modo da renderle visibilmente pulite”. Mentre l’attività di “disinfezione” è il “complesso dei procedimenti atti a sanificare determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di agenti patogeni”. E si precisa che la sola pulizia (detersione), “anche se correttamente eseguita, non è sufficiente a garantire la totale eliminazione degli agenti patogeni, i quali aderiscono tenacemente alle superfici, anche quelle apparentemente più lisce. La fase di disinfezione è, quindi, sempre indispensabile per consentire l’efficace abbattimento della carica patogena negli ambienti e sulle attrezzature”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si ricorda inoltre che le Linee Guida " Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” stabiliscono che: “la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A fornire queste informazioni per la sanificazione degli automezzi aziendali è un documento dal titolo “Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19”. Un documento, curato dall’Ing. Davide Levo, che abbiamo già presentato nell’articolo “ COVID-19: come sanificare gli automezzi aziendali?”, ma su cui ora torniamo in relazione alla nuova versione (Vers. 02 del 04/05/2020).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che il documento riguarda “la sanificazione periodica e straordinaria degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi impiegati per esigenze aziendali che non siano assegnati in via permanente ad un unico conducente”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo poi che le operazioni descritte nel documento “devono essere eseguite da personale debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I prodotti e gli strumenti di sanificazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riguardo agli strumenti e prodotti di pulizia il documento ricorda che la fase preliminare di pulizia “deve essere eseguita normalmente mediante acqua e detergenti tensioattivi a pH neutro, questi da impiegarsi secondo le istruzioni d’uso dei produttori”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre le parti e le superfici da sanificare, “una volta rimossa la sporcizia più grossolana, devono essere pulite mediante spugne o panni in microfibra monouso oppure carta usa e getta imbevuta di detergente”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Veniamo agli strumenti e prodotti di disinfezione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che “per la disinfezione di ambienti contagiati o potenzialmente contagiati da coronavirus COVID-19, la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 raccomanda l’uso di:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             alcol etilico (etanolo) almeno al 70% v/v;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             ipoclorito di sodio 0,1% per le superfici che non ne vengono danneggiate”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             E nel caso particolare della “sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi, la Circolare dell’Istituto Superiore di Sanita AOO-ISS 12/03/2020 8293 (poi Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31 marzo 2020) “raccomanda espressamente l’impiego di disinfettanti a base di alcol etilico almeno al 75% v/v”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda poi le modalità di applicazione del prodotto disinfettante nell’automezzo, “la medesima Circolare ISS raccomanda l’erogazione ‘spray’, che può avvenire mediante l’impiego di:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             un generatore di aerosol disinfettante monouso precaricato a pressione del produttore (bombola spray propriamente detta)
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             un classico spruzzatore manuale di tipo riutilizzabile, riempito di volta in volta con il liquido disinfettante
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             una pompa manuale di nebulizzazione del disinfettante, a medio-alta capacità”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Si segnala che, tuttavia, lo stesso Istituto Superiore di Sanita “in un successivo foglio informativo del 3 aprile 2020, indica la possibilità di sanificare le superfici interne dell’automezzo anche mediante panni in microfibra monouso imbevuti di disinfettante a base alcolica”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura del documento che riporta un approfondimento sui disinfettanti alternativi all’alcol etilico.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La procedura di sanificazione straordinaria degli automezzi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Dopo aver parlato, nella presentazione della prima versione del documento, della procedura semplificata di sanificazione anticontagio, veniamo ora alla procedura di sanificazione straordinaria degli automezzi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che se l’automezzo aziendale “è stato impiegato da:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             soggetti positivi al tampone per la diagnosi del coronavirus COVID-19;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             soggetti positivi ad eventuali test rapidi autorizzati per la diagnosi del coronavirus COVID-19;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             soggetti classificabili come ‘persone sintomatiche in azienda’ di cui al punto 11 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             altri eventuali soggetti non meglio specificati, cautelativamente individuati dai responsabili aziendali come possibili portatori di un pericolo di contagio COVID-19;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           allora occorre procedere, come previsto dal punto 4 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, alla sanificazione straordinaria dell’automezzo, che avverrà preferibilmente mediante l’intervento in sito di un’impresa specializzata e che, in ogni caso, dovrà essere eseguita nel rispetto delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che “una sanificazione approfondita dell’automezzo, da affidarsi a soggetti professionali (officine specializzate, ditte di sanificazione, centri di lavaggio, ecc...), è altresì necessaria alla prima consegna del veicolo all’assegnatario aziendale da parte, ad esempio, della concessionaria o del centro di autonoleggio. Analoga procedura deve essere seguita in caso di riconsegna dell’automezzo all’azienda dopo la permanenza presso un’officina di manutenzione o, comunque, presso terzi”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In tutti questi casi – continua il documento – “è opportuno che gli interventi di sanificazione contemplino sempre, come da indicazioni ISS del 3 aprile 2020, la sostituzione o la bonifica antivirale dei filtri dell’impianto di condizionamento di bordo, unitamente alla disinfezione delle rispettive tubazioni interne e bocchette di diffusione dell’aria dell’abitacolo. Al termine di tali interventi, inoltre, è opportuno farsi rilasciare dal soggetto bonificatore un certificato di sanificazione COVID-19 del veicolo che attesti l’utilizzo di procedure e disinfettanti efficaci contro il coronavirus SARS-CoV-2”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le raccomandazioni per l’impiego di automezzi condivisi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Concludiamo riportando alcune raccomandazioni in caso di utilizzo condiviso di automezzi aziendali da parte di lavoratori o turni/gruppi di lavoro altrimenti segregati, utili a “prevenire la diffusione all’interno dell’abitacolo o della cabina di guida dell’agente patogeno SARS-CoV-2 e, quindi, il contagio infettivo:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             interdire l‘uso di un automezzo condiviso:
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             a coloro che hanno avuto notizia della propria positività all’infezione COVID-19;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             a coloro che manifestano sintomi COVID-19, ivi inclusa una temperatura corporea ≥ 37,5°C;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             a coloro che hanno avuto contatti da meno di 14 giorni con persone positive all’infezione COVID-19 oppure con persone che hanno manifestato sintomi correlati all’infezione COVID-19;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             utilizzare l’automezzo ad uso condiviso solo nei casi strettamente necessari ed inevitabili;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             sconsigliarne l’utilizzo ai soggetti particolarmente vulnerabili in caso di infezione COVID-19;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             prima di entrare nell’automezzo procedere alla sua sanificazione speditiva” (come descritto nel documento);
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             “nel caso in cui sia indispensabile ospitare a bordo di un’autovettura un passeggero (fattispecie fortemente sconsigliata), questi deve obbligatoriamente prendere posto sul sedile posteriore destro; non è consentito ospitare due o più passeggeri;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell’automezzo ad uso condiviso aperti;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             non utilizzare mai gli impianti di ventilazione e condizionamento dell’automezzo ad uso condiviso;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             durante l’impiego dell’automezzo ad uso condiviso il conducente alla guida e l’eventuale passeggero devono indossare costantemente una mascherina chirurgica oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 senza valvola respiratoria oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 con valvola respiratoria e sovrapposta mascherina chirurgica;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’automezzo ad uso condiviso;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             lavarsi e igienizzarsi le mani con apposita soluzione idroalcolica prima di entrare nell’automezzo ad uso condiviso e subito dopo usciti; a tale scopo un erogatore di soluzione idroalcolica deve essere sempre disponibile nel veicolo;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             usare i guanti usa e getta della stazione di servizio durante le operazioni di rifornimento carburante;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
              prima dell’utilizzo dell’automezzo ad uso condiviso accertarsi preliminarmente di eventuali ulteriori limitazioni imposte a livello locale dalle disposizioni di bioemergenza regionali e/o comunali”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, in conclusione, che la nuova versione del documento riporta, tra le atre cose, anche un focus sull’ozono
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           .
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 29 May 2020 07:12:31 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-sanificazione-della-cabina-dei-mezzi-aziendali</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Coronavirus,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Sanificazione,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ANALISI INFORTUNI: UTILIZZO MACCHINE ED ATTREZZATURE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/analisi-infortuni-utilizzo-macchine-ed-attrezzature</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di macchine utensili. Infortuni con un pantografo a controllo numerico, con una fresatrice e con una troncatrice a ghigliottina. Gli incidenti e l’importanza dei controlli delle attrezzature.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ancora infortuni nell’uso degli utensili
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di macchine utensili. Infortuni con un pantografo a controllo numerico, con una fresatrice e con una troncatrice a ghigliottina. Gli incidenti e l’importanza dei controlli delle attrezzature.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Diversi articoli e puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, hanno mostrato in passato quali e quanti siano i rischi che i lavoratori corrono, in assenza di adeguate protezioni, idonee procedure e formazione, nell’uso (e manutenzione) di utensili e attrezzature di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E dopo una precedente puntata della rubrica dedicata a questo tema - “ Imparare dagli errori: gli incidenti nell’uso delle macchine utensili” - torniamo a parlare delle macchine utensili, macchine presenti in diversi comparti lavorativi e che si possono classificare in molti modi, ad esempio a seconda del tipo di moto lavorativo: a moto circolare uniforme (trapano, tornio, …), a moto rettilineo alternato (rettifica per piani, piallatrice, limatrice, …), a moto speciale (mola, …), a moto circolare variabile, …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli infortuni dei lavoratori nell’uso di macchine utensili
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio avviene in un laboratorio di falegnameria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un esperto informatico si trova nel laboratorio di falegnameria di un cliente nell’intento di programmare un pantografo a controllo numerico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Durante l’esecuzione di una prova, la lama dell’utensile, precedentemente sostituita con una compatibile e non originale, si rompe ed una scheggia metallica della stessa perfora le bandelle di protezione di materiale plastico e, attraversando la griglia metallica a maglie non sufficientemente strette, colpisce l’infortunato al collo provocandogli una lesione da taglio a livello della carotide esterna.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i fattori causali individuati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “lama dell'utensile sostituita con una compatibile e non originale”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “la griglia metallica di protezione era a maglie non sufficientemente strette”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il secondo caso riguarda l’uso di una fresatrice.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore è intento ad eseguire operazioni di smussatura bordi su pannelli di forma trapezoidale di piccolo spessore. Accompagna i pezzi manualmente in quanto la fresatrice, di tipo hobbistico, è sprovvista di spingitoi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La protezione non è adeguatamente regolata e, a causa dello scivolamento durante il passaggio di un pezzo, il lavoratore entra con la mano sinistra in contatto con l’utensile in rotazione che gli provoca la lesione al quarto dito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per il tipo di operazione e lo spessore dei pannelli lavorati il livello di protezione della macchina era insufficiente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “assenza spingitoio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fresatrice non protetta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il terzo caso riguarda invece l’uso di una troncatrice a ghigliottina.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad una lavoratrice è richiesto di tranciare delle barrette di marmo, delle dimensioni di 10x10x300 mm, per ricavarne dei pezzetti 10x10x10 mm, da utilizzare per la composizione di mosaici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La lavoratrice, mentre spinge contro il riscontro fisso la barretta di marmo, scivola con l’indice della mano sinistra sotto la feritoia della rete di protezione della zona di taglio, nel momento in cui scende l’utensile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le indagini hanno appurato che le protezioni della zona di taglio erano inadeguate, essendo le dimensioni della feritoia tali da permettere il passaggio della mano.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo caso il fattore causale è la troncatrice a ghigliottina con protezioni inadeguate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’importanza dei controlli per prevenire gli infortuni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire qualche informazione sulla prevenzione e sulla normativa riguardo alla sicurezza delle macchine utensili ci soffermiamo su un intervento al convegno, organizzato da Inail e Assolombarda, che ha presentato “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo, innanzitutto, che il D.Lgs. 81/2008 prescrive che il Datore di Lavoro di un’impresa ha l’obbligo (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 dello stesso decreto, “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel convegno Inail l’intervento “Il datore di lavoro: obblighi di controllo, verifica e formazione. L’organizzazione dei controlli da parte del Datore di Lavoro”, a cura di Francesca Ferrocci (ANCE), segnala che - sempre ai sensi dell’Art. 71 - il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni” di cui all’articolo 18 del Testo Unico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inoltre deve prendere le misure necessarie affinché siano curati “la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre il datore di lavoro - “secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida” - provvede anche affinché:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine, oltre alle verifiche da effettuarsi internamente all’azienda, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII (Verifiche di attrezzature) del Testo Unico, a “ verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il datore di lavoro di una impresa dovrà, pertanto, “monitorare le scadenze delle verifiche e manutenzioni del proprio parco macchine/attrezzature, effettuando i controlli entro i termini previsti e tenendo a disposizione degli enti preposti al controllo la documentazione attestante l’avvenuta verifica con esito positivo”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonti: INFORMO, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 28 May 2020 13:31:57 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/analisi-infortuni-utilizzo-macchine-ed-attrezzature</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Direttiva macchine,direttiva macchine,ALL VII D.lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Rischi macchine ed attrezzature,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,verifiche periodiche</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LINEE GUIDA C.S.R.</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-linee-guida-c-s-r</link>
      <description>Le indicazioni aggiornate della Conferenza delle Regioni in materia di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2. Focus sulla manutenzione del verde, sugli uffici aperti al pubblico e sulla riapertura di acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cosa cambia per i servizi alla persona, manutenzione del verde e uffici?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni aggiornate della Conferenza delle Regioni in materia di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2. Focus sulla manutenzione del verde, sugli uffici aperti al pubblico e sulla riapertura di acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono tante le domande che ci poniamo su quello che cambierà con la fase 2 dell’emergenza COVID-19, come cambieranno le varie attività lavorative, quali saranno le procedure e le misure per poter continuare a lavorare o per poter usufruire di servizi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio quali sono le misure che sono necessarie per gli uffici pubblici, per le attività di manutenzione del verde o nei servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per cercare di fornire qualche informazione su come potrebbero svolgersi queste attività, al di là delle possibili differenze tra i vari territori regionali, facciamo riferimento al documento di indirizzo realizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella versione aggiornata del 22 maggio 2020, da titolo “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”. Ricordiamo che le linee guida, nella versione 16 maggio, sono richiamate e allegate anche nel DPCM del 17 maggio 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Delle attività correlate ai cosiddetti servizi alla persona, ad esempio acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori, si è parlato molto in queste settimane sia con riferimento alle indicazioni del DPCM del 17 maggio 2020 (le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili) sia con riferimento ad un documento dell’Inail sul settore della cura della persona. Documento presentato nell’articolo “ Parrucchieri ed estetisti: le raccomandazioni per la ripresa delle attività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alle indicazioni della Conferenza delle Regioni che si applicano al settore della cura della persona (servizi degli acconciatori, estetisti e tatuatori):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per la manutenzione del verde
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ora alle linee guida di un altro settore lavorativo: la manutenzione del verde. Un settore che, come abbiamo già visto in molti articoli sul nostro giornale, è già soggetto a diversi rischi connessi all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, ma che in questo caso deve tenere conto anche del rischio biologico da coronavirus.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni della Conferenza delle Regioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per gli uffici aperti al pubblico
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo con alcune indicazioni delle linee guida che si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico. Ricordiamo, a questo proposito, che abbiamo presentato alcune indicazioni relative agli studi professionali anche nell’articolo “ COVID-19: come lavorare in sicurezza negli studi professionali?”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni della linea guida:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, aggiornamento del 22 maggio 2020, 20/92/CR01/COV19 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg" length="14183" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 28 May 2020 07:43:47 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-linee-guida-c-s-r</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Dispositivi di Protezione Individuale,Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Mascherina FFP2,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,DPCM,documento di valutazione dei rischi,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid-19+linee+guida+apertura.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-le-attivita-professionali</link>
      <description>Un documento presenta linee guida per la salute e sicurezza dei lavoratori negli studi e nelle attività professionali. Focus sulle modalità di ingresso in studio, sulla sanificazione e sulle regole di base per lavorare in sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La sicurezza nelle attività professionali in tempi di pandemia
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un documento presenta linee guida per la salute e sicurezza dei lavoratori negli studi e nelle attività professionali. Focus sulle modalità di ingresso in studio, sulla sanificazione e sulle regole di base per lavorare in sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver presentato nei giorni scorsi un esempio di protocollo anticontagio da COVID-19 per studi professionali senza lavoratori subordinati,  torniamo a parlare di salute e sicurezza negli studi e nelle attività professionali con un documento elaborato da Confprofessioni, una organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Confprofessioni è tra i firmatari del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” nella versione del 24 aprile 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento “Linee guida per la salute e sicurezza dei lavoratori negli studi e nelle attività professionali” Confprofessioni indica, infatti, che l’intesa raggiunta il 24 aprile “costituisce un passaggio fondamentale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di datori di lavoro e lavoratori”. E a partire da questa intesa si forniscono le “linee guida per l’applicazione dei contenuti del Protocollo per gli studi professionali con riferimento alle aree economica, tecnica e giuridica che presentano i medesimi profili di rischio”. Si indica che per le professioni sanitarie verranno predisposte – “di intesa con le associazioni di riferimento” - specifiche linee guida.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento non sono poi considerate le norme sulla sicurezza che i lavoratori degli studi professionali dell’area tecnica “devono seguire per l’accesso nei cantieri in quanto oggetto di un protocollo ad hoc di carattere nazionale a cui per opportunità si rinvia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento segnala dunque le principali azioni che i professionisti sono tenuti a mettere in atto “per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro ed ottemperare efficacemente alle misure previste dall’Autorità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni relative alle modalità di ingresso in studio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dal documento alcune indicazioni relative alle modalità di ingresso in studio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che il datore di lavoro “può, prima dell'accesso al luogo di lavoro e nel rispetto della privacy, rilevare la temperatura corporea dei dipendenti. Qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma saranno tenute a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso è necessario che i lavoratori “siano stati preventivamente informati” (con le modalità di cui al punto 1 del documento, relativo all’informazione) delle situazioni di rischio e del comportamento da tenere, “inclusa la preclusione all’accesso al luogo di lavoro, in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi, di sintomi, di recenti contatti con soggetti positivi e/o di provenienza da zone considerate a rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’ingresso in studio di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve poi essere “preceduto da una preventiva comunicazione del lavoratore avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la ‘avvenuta negativizzazione’ del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. È bene ricordare che qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro dovrà fornire la massima collaborazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La pulizia e sanificazione dello studio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo a quanto riportato sulla pulizia e sanificazione dello studio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che nello studio “va assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Si invita ad utilizzare detergenti a base di alcool”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E nel caso in cui si riscontri “la presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Occorre poi “garantire la pulizia a fine giornata/turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, e negli uffici”. E il protocollo condiviso “fa riferimento altresì alla necessità di una sanificazione periodica del luogo di lavoro. Si tratta di una pulizia approfondita effettuata con prodotti specifici di tutti gli spazi e strumenti di lavoro. Può essere utile tenere un registro di tali operazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala inoltre che nelle aree geografiche a maggiore endemia o negli studi professionali in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, “in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le regole di base per lavorare in sicurezza nell’emergenza COVID-19
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo infine una breve sintesi di alcune regole di base per lavorare in sicurezza nel periodo emergenza COVID-19:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Informare i lavoratori con la consegna e l’affissione di un documento contenente le regole per la gestione dell’emergenza (non recarsi al lavoro in caso di febbre oltre i 37,5 gradi; informare immediatamente il datore di lavoro in caso di sintomi; lavare frequentemente le mani ed utilizzare i detergenti; pulire le postazioni di lavoro; rispettare la distanza di sicurezza di un metro; utilizzare le mascherine chirurgiche; rispettare eventuali turni di lavoro e le regole per gli spazi comuni). È utile far firmare al lavoratore per accettazione le indicazioni sopra riportate.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Informare i clienti, i fornitori, gli addetti alle pulizie e i manutentori delle regole per la gestione dell’emergenza attraverso l’affissione o la consegna di documenti informativi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulire quotidianamente le postazioni e l’ufficio coinvolgendo nell’operazione gli stessi lavoratori.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sanificare periodicamente l’ambiente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Organizzare il luogo di lavoro in modo tale da evitare assembramenti e contatti ravvicinati e garantire la distanza di sicurezza (un metro). Ciò vale non solo per il luogo in cui si svolge l’attività lavorativa, ma anche per gli spazi comuni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Distribuire le mascherine chirurgiche e disporne l’utilizzo in caso di impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire lo smart working.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Coinvolgere il medico competente, qualora nominato, nella fase di riapertura e di sorveglianza sanitaria (ad esempio nelle visite mediche per i lavoratori videoterminalisti) in modo da individuare situazioni di rischio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Contattare l’Autorità sanitaria in caso di lavoratori con sintomi o positivi al COVID-19”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Confprofessioni, “ Linee guida per la salute e sicurezza dei lavoratori negli studi e nelle attività professionali” 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+attivita+professionali.jpg" length="17842" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 26 May 2020 14:19:49 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-le-attivita-professionali</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Mascherina FFP2,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,DPI,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+attivita+professionali.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+attivita+professionali.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE  ATTIVITÀ</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-aggiornamento-linee-guida-per-la-riapertura-delle-attivita</link>
      <description>La Conferenza delle Regioni ha aggiornato le linee guida con indirizzi operativi in materia di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2. Focus sulle indicazioni per cinema, teatri, spettacoli, circoli culturali e ricreativi, sagre e fiere.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          La Conferenza delle Regioni ha aggiornato le linee guida con indirizzi operativi in materia di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2. Focus sulle indicazioni per cinema, teatri, spettacoli, circoli culturali e ricreativi, sagre e fiere.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, elaborate della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono, pur nella differente declinazione regionale, un utile tentativo per avere un’applicazione omogenea delle disposizioni COVID-19 su tutto il territorio nazionale, è bene dare risalto anche ai nuovi aggiornamenti e integrazioni del documento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Aggiornamento che è avvenuto il 22 maggio con l’integrazione di una serie di nuove schede: strutture ricettive all’aperto; rifugi alpini; attività fisica all’aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere; servizi per l’infanzia e l’adolescenza. Schede che si aggiungono a quelle già pubblicate in precedenza: ristorazione; attività turistiche, stabilimenti balneari e spiagge; strutture ricettive; servizi alla persona; commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche; uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Presentiamo, dunque, il nuovo aggiornamento del documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica. Un documento, che come già ricordato nella presentazione della versione precedente, contiene “indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda nel documento che tutte le indicazioni riportate nelle schede tematiche “devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per le sale cinematografiche e gli spettacoli dal vivo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sicuramente un ambito lavorativo che ha sofferto particolarmente dal lockdown dovuto all’emergenza COVID-19 è quello relativo alle sale cinematografiche, ai teatri, ai circhi, ai teatri tenda, alle arene e agli spettacoli dal vivo in genere, anche viaggianti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni indicate nelle linee guida della Conferenza delle Regioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È necessario rendere disponibili prodotti per l’ igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per spettacoli al chiuso, numero massimo di 200 persone, per quelli all’aperto numero massimo di 1000 persone, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per gli spazi comuni dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle singole schede ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica” (Nel documento è presente una scheda dedicata alla “ristorazione”).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per i circoli culturali e ricreativi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un’altra nuova scheda presente nell’aggiornamento delle linee guida riguarda le indicazioni che si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’ utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (es. somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per le sagre e gli eventi fieristici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo, infine, questo breve viaggio attraverso le nuove indicazioni per le attività ricreative e per gli eventi culturali e fieristici soffermandoci sulle indicazioni per sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo rimandando alla lettura delle varie singole ordinanze regionali – da noi raccolte nell’articolo “ Fase 2: le ordinanze delle regioni per le riaperture dal 18 maggio” - riguardo alle specifiche regole applicate partendo dalle presenti linee guide e dalle normative nazionali di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 26 May 2020 07:35:25 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-aggiornamento-linee-guida-per-la-riapertura-delle-attivita</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Coronavirus,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma,Linee guida apertura attività</g-custom:tags>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-pulizia-e-sanificazione</link>
      <description>Un rapporto ISS riporta raccomandazioni sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19. Focus sulle procedure di sanificazione, sulla sicurezza dei lavoratori e sui trattamenti con l’ozono.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19: informazioni su procedure e trattamenti di sanificazione
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Procedure+sanificazione+COVID.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Un rapporto ISS riporta raccomandazioni sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19. Focus sulle procedure di sanificazione, sulla sicurezza dei lavoratori e sui trattamenti con l’ozono.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          È ormai noto che per molte attività lavorative una delle azioni più importanti richieste dalla normativa e dai vari protocolli per la gestione dell’emergenza COVID-19, per poter riprendere le attività, è la sanificazione di locali, ambienti, postazioni di lavoro, attrezzature, …
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tuttavia è evidente che per poter operare una idonea sanificazione adatta al contenimento del virus SARS-CoV-2 sono necessarie informazioni precise e sicure.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per offrirle è stato pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 dal titolo “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”, un rapporto che il nostro giornale ha già presentato nei giorni scorsi soffermandoci in particolare sulla sopravvivenza del virus sulle superfici e sui vari disinfettanti utilizzabili.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le procedure e i trattamenti per la sanificazione
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento, curato dal Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 con la collaborazione di varie altre realtà, si sofferma sulle procedure per la sanificazione e ricorda che gli “interventi particolari o periodici di pulizia” previsti nell’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 “possono comprendere, oltre al lavaggio con detergenti efficaci a rimuovere lo sporco dalle superfici, la disinfezione mediante prodotti disinfettanti PMC o biocidi autorizzati e/o l’uso di ‘sanitizzanti’ con sistemi di generazione in situ” (i prodotti disinfettanti che ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici - PMC).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica poi che “alcune combinazioni di principio attivo/prodotto sono incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi come disinfettante con vari campi di applicazione BPR” ( Regolamento UE n. 528/2012). E “uno dei principi attivi generati in situ in fase di valutazione come ‘biocida’ è rappresentato dal cloro attivo generato per elettrolisi dal cloruro di sodio, il cui effetto ‘biocida’ è dato dall’equilibrio acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio, in concentrazioni variabili in funzione del pH e della temperatura”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il Regolamento UE n. 528/2012 definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre è in fase di valutazione come “biocida” l’ozono, generato in situ a partire da ossigeno e un altro sistema “è rappresentato dal trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d’onda (220 nm) e la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Indicazioni sulla salute di chi utilizza i prodotti di sanificazione
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento si sofferma poi sulla tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che “i prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare una volta verificata, sulla base delle indicazioni disponibili, “la necessaria efficacia virucida del prodotto individuato per la disinfezione, la valutazione preventiva ha l’obiettivo di individuare le corrette modalità di impiego al fine di garantire sia l’efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d’impiego, tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che per individuare le misure di prevenzione e protezione per gli utilizzatori e per i lavoratori addetti che rientreranno nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). Inoltre, in caso di miscele classificate pericolose per la salute e per la sicurezza o di detergenti sarebbe necessario richiedere al proprio fornitore di prodotti immessi sul mercato anche l’avvenuta notifica all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre gli utilizzatori dei prodotti “dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 maggio 2001”. E per quanto riguarda “le misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Indicazioni e precauzioni per i trattamenti con l’ozono
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ci soffermiamo a titolo esemplificativo su uno dei trattamenti affrontati dal documento, quello relativo all’utilizzo dell’ozono.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dopo aver affrontato l’ambito normativo specifico relativo all’ozono, si indica che “l’attività virucida dell’ozono si esplica rapidamente in seguito a ozonizzazione. Come per molti altri prodotti usati nella disinfezione, non esistono informazioni specifiche sull’efficacia contro il SARS COV-2”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tuttavia sono disponibili diversi studi che ne supportano l’efficacia virucida “in ambienti sanitari e non. Anche a basse concentrazioni, con elevata umidità, l’ozono ha una elevata azione disinfettante virucida in aria”. E l’International Ozone Association “conferma l’efficacia dell’ozono per l’inattivazione di molti virus anche se non è a conoscenza di ricerche specifiche su SARS-CoV-2”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che “l’ozono è un gas instabile e decade spontaneamente a ossigeno”: in condizioni reali “il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i locali è di almeno 2 ore. Se possibile, è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Bisogna invece evitare di “eliminare l’ozono residuo ricorrendo alla ventilazione forzata per convogliarlo in ambiente esterno: il DL.vo 155/2010 fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell’aria ambiente di ozono”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala poi che sulla base della normativa CLP e REACH l’ozono è stato classificato come: “sostanza che può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossica per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata. Alcuni notificanti identificano l’ozono come sospetto mutageno. Le autorità competenti tedesche hanno manifestato nel 2016 a ECHA l’intenzione di proporre per l’ozono una classificazione ed etichettatura armonizzate anche come mutageno di categoria 2 e cancerogeno di categoria 2”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento riporta poi i valori limite per esposizioni prolungate nel tempo e segnala che le Linee guida dell’OMS per la qualità dell’aria outdoor (2005) “raccomandano un limite giornaliero di 100 μg/m³ (ca. 0,05 ppm). Il National Institute for Occupational and Safety Health (NIOSH) indica per l’ozono un valore IDLH (concentrazione immediatamente pericolosa per la vita o per la salute) di 5 ppm (10 mg/m3) e livelli di concentrazione simili al valore IDLH o maggiori sono di fatto raggiunti nelle condizioni di utilizzo”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In definitiva si indica che l’uso di ozono “deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre per ridurre il rischio “possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di trattamento e allo stesso modo possono essere predisposti segnalatori di libero accesso. Pertanto, prima di ricorrere all’utilizzo di tale sostanza per il trattamento di locali è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli addetti alle operazioni di sanificazione sia del personale che fruisce dei locali sanificati. Gli operatori devono essere addestrati ed esperti e provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)”. E, alla luce di quanto detto, “non è pertanto indicato per uso domestico”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento ISS e segnalando che il documento riporta dettagliate informazioni anche su tre altre tipologie di trattamento mediante:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            cloro attivo
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            radiazione ultravioletta
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            perossido di idrogeno.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19, “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (formato PDF, 2.15 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID+rapporti+ISS.jpg" length="9576" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 25 May 2020 08:00:06 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-pulizia-e-sanificazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Sanificazione,Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Mascherina FFP2,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,DPCM,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: SANZIONI E CONTROLLI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-sanzioni-e-controlli</link>
      <description>Applicazione dei Protocolli anticontagio Covid-19 nei luoghi di lavoro: le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dei contenuti di contenimento e prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: le sanzioni previste in caso di violazione dei protocolli
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Applicazione dei Protocolli anticontagio Covid-19 nei luoghi di lavoro: le sanzioni amministrative previste in caso di violazione dei contenuti di contenimento e prevenzione. 
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Premessa
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In caso di mancata applicazione delle misure per prevenire la diffusione del contagio Covid-19 (previste dai Protocolli condivisi dalle parti sociali col Governo e recepiti da ultimo nel DPCM 17 maggio 2020) il Decreto Legge 16 maggio 2020 prevede esclusivamente sanzioni amministrative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. L’obbligo di applicazione dei Protocolli di prevenzione e contenimento del contagio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 125 del 16-05-2020, ed in vigore dal 18 maggio 2020) all’articolo 1, recante Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 prevede al comma 14 l’obbligo per tutte le attività produttive e commerciali e sociali del rispetto dei contenuti dei protocolli sicurezza allegati, ad esempio, nel successivo DPCM del 17.5.2020:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati” con DPCM.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.05.2020 all’articolo 2, recante Art. 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, è altrettanto esplicito:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “1. Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 [misure specifiche valide per tutti, erga omnes], rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il successivo comma 15 prevede in via generale “la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n. 33/2020 prevede una sanzione amministrativa e la sospensione amministrativa di durata variabile:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Art. 2 – Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [“sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo“]. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da notare che si tratta di sanzioni amministrative, e non di sanzioni penali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E se il pagamento avviene tempestivamente la sanzione pecuniaria viene abbattuta in misura notevole, articolo 2 comma 2 del Decreto Legge n. 33/2020: “2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 [“si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 2020 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta]”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sempre il comma 2 citato regola le modalità di irrogazione della sospensione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “2. (…) Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. I Protocolli: elenco
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I Protocolli allegati al DPCM 17.5.2020 la cui inosservanza può determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative sopra riportate sono i seguenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Protocolli relativi all'esercizio dell'attività religiosa): in accordo con alcune confessioni religiose (Cattolica, Protestante, Islamica, Induista/Buddista etc)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Protocolli e Linee guida di sicurezza per le attività in graduale riapertura
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti (allegato 8),
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Spettacoli dal vivo e cinema (allegato 9)        
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (Allegato 10),   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Criteri per Misure per gli esercizi commerciali (allegato 11).  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Protocolli di sicurezza già realizzati approvati lo scorso 24 aprile e contenuti nel DPCM del 15 aprile 2020 ovvero:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (allegato 13)         
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14)       
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (allegato 15) • Misure igienico-sanitarie (allegato 16) 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (allegato 17): le linee guida contengono indirizzi operativi specifici - schede tecniche - valide per i singoli settori di attività economica, per la ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing .
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          4. Esecuzione e monitoraggio delle misure di prevenzione e contenimento del contagio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda l’esecuzione e il monitoraggio delle misure anticontagio, l’articolo 10 del DPCM 17.05.2020 individua con chiarezza le modalità di una attività che è già in corso sul territorio nazionale, limitata solo da una cronica carenza di organico dei servizi ispettivi tecnici che dipendono dal Ministero del Lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 21 May 2020 06:48:48 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-sanzioni-e-controlli</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Coronavirus,sentenza sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,DPCM,sanzioni sicurezza sul lavoro,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Mascherine,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-sulla-responsabilita-penale-del-datore-di-lavoro</link>
      <description>Alcuni necessari chiarimenti circa il pericolo di un ampliamento della sfera di responsabilità datoriale causata dell’equiparazione della infezione da COVID-19 contratta sul lavoro, ad infortunio sul lavoro con causa virulenta</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Infortunio da Covid-19 e responsabilità penale del datore di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Alcuni necessari chiarimenti circa il pericolo di un ampliamento della sfera di responsabilità datoriale causata dell’equiparazione della infezione da COVID-19 contratta sul lavoro, ad infortunio sul lavoro con causa virulenta.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A seguito della equiparazione della infezione da COVID-19 contratta in occasione di lavoro o in itinere, ad infortunio sul lavoro con causa virulenta - ed alla conseguente possibile applicazione del regime giuridico per il riconoscimento delle tutele INAIL di cui al D.P.R. n. 1124/1965 a favore del lavoratore colpito dall’infezione o dei suoi familiari in caso di decesso del lavoratore stesso - si è sviluppato un intenso dibattito circa il pericolo di un ampliamento, che tale previsione avrebbe determinato, della sfera di responsabilità datoriale, tanto in sede civile quanto in sede penale. Un presunto allargamento delle responsabilità che renderebbe, di fatto, ancor più difficile fare fronte alla ripresa delle attività nella cosiddetta “Fase 2”, già di per sé molto costosa in termini di oneri prevenzionistici, come noto agli addetti ai lavori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con questo contributo, si intende pertanto fornire un supporto interpretativo a favore delle imprese e degli operatori della sicurezza, sgomberando così il campo dalle preoccupazioni sopra paventate, posto che la previsione dell’art. 42 del D.L. n. 18, del 17 marzo 2020, cosiddetto Cura Italia, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27, del 24 aprile 2020, come si dimostrerà nel prosieguo, non ha introdotto nel nostro ordinamento alcuna nuova fattispecie di reato a carico degli imprenditori, a seguito della inosservanza delle norme antinfortunistiche. Pertanto, a quadro normativo vigente, la responsabilità datoriale a fronte di un evento di questo tipo, sarebbe comunque difficile da dimostrare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia, prima di addentrarsi nell’analisi dei presupposti soggettivi ed oggettivi di detta responsabilità, è opportuno spendere qualche parola sul ruolo dell’INAIL. Al riguardo, giova sottolineare che l’equiparazione della infezione da COVID-19, contratta in occasione di lavoro o in itinere, ad infortunio sul lavoro, è avvenuta per mezzo di un provvedimento normativo, non di certo ad iniziativa dell’INAIL, come pur erroneamente sostenuto da alcuni organi di stampa. Alla luce di queste previsioni, dunque, l’INAIL è stata investita esclusivamente del compito di valutare, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, le istanze dei lavoratori o delle loro famiglie, di riconoscimento dell’infortunio da COVID-19, provvedendo, in caso di accoglimento dell’istanza, ad erogare le correlate prestazioni. In merito alle categorie di lavoratori interessati dal predetto provvedimento, inoltre, come chiarito dalla circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’ambito della tutela INAIL riguarda gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata l’alta probabilità che gli stessi vengano a contatto con il nuovo coronavirus. Di analoga presunzione semplice, si avvalgono poi coloro che svolgono altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, sono stati indicati: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc...
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Diversamente, per tutti gli altri lavoratori generalmente destinatari della tutela assicurativa INAIL, non vige un regime probatorio agevolato, essendo in ogni caso il lavoratore tenuto a dimostrare - con elementi anamnestici, clinici, etc… - la certa correlazione al lavoro della infezione; una prova comunque difficile da ottenere, data la multifattorialità e le limitate conoscenze scientifiche circa la eziopatogenesi del virus. Come chiarito peraltro dallo stesso Istituto, non esiste alcun automatismo giuridico nel riconoscimento dell’infortunio da COVID-19 da parte dell’INAIL poiché l’Istituto, ai fini della tutela infortunistica, deve comunque valutare le circostanze e le modalità dell’attività lavorativa, da cui sia possibile trarre elementi gravi per giungere ad una diagnosi di alta probabilità, se non di certezza, dell’origine lavorativa della infezione. Tale iter, peraltro, vale sia per i lavoratori assistiti da presunzione semplice che per coloro che non beneficino di tale alleggerimento probatorio, non potendosi in ogni caso - le due categorie di lavoratori considerate - mai avvalere di una presunzione assoluta; l’unica, nel nostro ordinamento, avverso la quale non è ammessa prova contraria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Andando alla più complessa questione delle responsabilità datoriali, si osserva come la introduzione normativa della mera possibilità di riconoscere, in sede INAIL e al ricorrere di tutti gli elementi formali e sostanziali richiesti di non facile dimostrazione, le tutele assicurative e indennitarie all’uopo previste, non abbia determinato alcuna modifica delle norme penali vigenti, né quelle codicistiche né tantomeno quelle dettate dal micro-sistema sanzionatorio del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro. La previsione, infatti, ha più semplicemente esteso l’ambito di erogazione dell’indennizzo INAIL, non potendosi pertanto confondere i presupposti per l’erogazione di detto indennizzo con quelli per la responsabilità del datore di lavoro. Infatti, come pure chiarito dell’INAIL nei giorni scorsi, il riconoscimento come infortunio sul lavoro dell’evento del contagio per motivi professionali non costituisce presupposto per l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro, come non si possono confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail con quelli per la responsabilità penale e civile, che devono essere rigorosamente accertate con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque, è evidente che la norma in esame non abbia né ampliato l’ambito della responsabilità penale del datore di lavoro, né introdotto alcuna forma di responsabilità oggettiva datoriale per infortunio da COVID-19, come pure la stessa non ha introdotto alcuna nuova fattispecie di reato. Al riguardo, è utile rammentare come l’introduzione di una fattispecie criminosa non possa che essere realizzata mediante una previsione normativa esplicita ed inequivocabile, in base al principio, assistito da garanzie costituzionali, del nullum crimen sine previa lege. Peraltro, anche in relazione al paventato timore di una responsabilità datoriale oggettiva, è opportuno sottolineare come lo stesso non trovi fondamento, nella misura in cui la sussistenza della responsabilità penale datoriale, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed inosservanza della disciplina antinfortunistica, è sempre subordinata alla celebrazione di un processo all’esito del quale si dimostri la sussistenza di almeno quattro presupposti congiuntamente necessari:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            che il lavoratore riesca a dimostrare la correlazione dell’evento lesivo con lo svolgimento della attività lavorativa, prova di fatto molto difficile da fornire in relazione all’infortunio  da COVID-19, oltre ogni ragionevole dubbio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            che il datore di lavoro non riesca a fornire prova di aver fatto tutto quanto necessario in termini di misure prevenzionistiche per evitare il verificarsi dell’evento lesivo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            che sussista correlazione causale diretta – nesso di causalità – tra il comportamento omissivo del datore di lavoro e il verificarsi dell’evento lesivo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            che l’omissione del datore di lavoro sia imputabile almeno ad una colpa dello stesso, intendendosi per colpa quell’elemento psicologico per il quale il datore di lavoro, pur prefigurandosi mentalmente che la sua omissione potesse determinare le lesioni o la morte del lavoratore, non abbia proceduto ad adottare idonee cautele atte ad evitare il verificarsi dell’evento, ritenendolo improbabile o sottovalutandone la possibilità di accadimento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alla luce di quanto appena rappresentato, i forti timori emersi all’indomani dell’introduzione dell’infortunio da COVID-19 ed accentuatisi alla vigilia della “ Fase 2”, con riferimento all’automatismo del riconoscimento di tale infortunio in sede indennitaria INAIL, ma ancor più con riferimento al presunto ampliamento della responsabilità penale del datore di lavoro per inosservanza delle norme antinfortunistiche, non paiono avere fondamento. Di conseguenza, si può ritenere di fatto superfluo intraprendere l’iter di introduzione di un qualsivoglia “scudo penale”, in un momento di già gravosa iperattività normativa per il nostro legislatore, posto che le regole esistenti in materia, a quadro normativo vigente, sono già esaustive, poiché la configurabilità della responsabilità penale del datore di lavoro, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è subordinata alla dimostrazione in giudizio degli stringenti criteri appena sopra riepilogati. Tuttavia, non si esclude il fatto che possa accogliersi con favore la possibile introduzione di una norma che chiarisca, in modo ancor più inequivocabile ed a beneficio di tutti, quanto già sancito dal nostro ordinamento; in tale senso parrebbero infatti muoversi alcune proposte attualmente pendenti in Parlamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Molto più utile è ricordare come, proprio al fine di eliminare o ridurre le possibili responsabilità penali correlate al contagio, i datori di lavoro possano ora più che mai ricorrere all’adozione dei modelli di organizzazione e gestione esimenti, di cui al d.lgs. n. 231/2001 che, ove adottati ed efficacemente attuati, possono risultare di grande ausilio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, tornando al ruolo dell’INAIL, nella sua investitura per la gestione di questa delicata materia da un punto di vista indennitario pare potersi ravvisare l’attribuzione di una cruciale funzione di anticipazione e filtro del contenzioso giudiziario, qualora l’ente eroghi le proprie prestazioni, in modo efficace e tempestivo, in risposta ad una importante esigenza di tutela antinfortunistica che, diversamente, in sede giudiziale troverebbe grossi ostacoli di accoglimento, data la difficoltà a carico del lavoratore di fornire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza dei presupposti della responsabilità datoriale già sopra richiamati ed al cui solo ed esclusivo ricorrere, può essere condannato il datore di lavoro. L’attribuzione di tale compito all’INAIL è infatti del tutto coerente con la funzione di tutela di valori costituzionali - in particolare l’articolo 38 - che lo stesso già svolge nel complesso delle sue attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 20 May 2020 12:20:19 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-sulla-responsabilita-penale-del-datore-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,sentenze datore di lavoro,condanna datore di lavoro,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,datore di lavoro,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-la-sanificazione-degli-ambienti-di-lavoro</link>
      <description>Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità riporta raccomandazioni sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19. Focus sulla sopravvivenza del virus sulle superfici e sui vari disinfettanti utilizzabili.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le raccomandazioni per la sanificazione nell’emergenza COVID-19
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità riporta raccomandazioni sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19. Focus sulla sopravvivenza del virus sulle superfici e sui vari disinfettanti utilizzabili.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
         Le varie normative che si sono susseguite in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, con particolare riferimento anche ai vari “ Protocolli condivisi” da Governo e Parti sociali, introducono per le aziende la necessità di operazioni di sanificazione finalizzate al contenimento del contagio.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio nelle attività lavorative che non sono sospese deve essere assicurata, laddove prevista, una “sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, di altre aree e degli articoli”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma cosa si intende con sanificazione? Quanto rimane il virus SARS-CoV-2 sulle superfici? Come realizzare la sanificazione? Come orientarsi tra i prodotti?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per rispondere a queste domande è stato pubblicato un recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020” (vers. 15 maggio 2020 - Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020). Il rapporto presenta, dunque, una “panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19” e le indicazioni riportate “si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni considerano, tuttavia, “anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo”. Il documento include poi, in allegato, “anche indicazioni sul trattamento del tessile da effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il virus SARS-CoV-2 e la sopravvivenza sulle superfici
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento - a cura del Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 con la collaborazione di varie altre realtà (Ministero della Salute, Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, Portale Agenti Fisici, …) – ricorda che quando si parla di sanificazione “si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed è indubbio che se il lavaggio delle mani “costituisce sempre il punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla sopravvivenza del virus si indica che studi sui coronavirus, non SARS-CoV-2, quali il virus della SARS e della MERS, “suggeriscono che il tempo di sopravvivenza di questi patogeni sulle superfici, in condizioni sperimentali, oscilla da poche ore fino ad alcuni giorni” in dipendenza del materiale interessato, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità (9). Va sottolineato che tale dato si riferisce al reperimento di RNA del virus e non al suo isolamento in forma vitale, e quindi non correlato alla sua reale infettività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono poi riportati molti altri dati più recenti relativi alla persistenza del SARS-CoV-2, anche con riferimento alla stabilità del virus a differenti temperature e su differenti superfici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta in una tabella i risultati di uno studio in cui il titolo virale su ogni superfice è stato determinato dopo 30 minuti, 3 ore, 6 ore, 1 giorno, 2 giorni, 4 giorni e 7 giorni di incubazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I disinfettanti per le superfici e gli ambienti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 le varie organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) in questa fase emergenziale indicano tre punti fermi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che le linee guida del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo (ECDC), di quello Statunitense (CDC) e dell’OMS indicano che “la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. In generale, è stato dimostrato che disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o ipoclorito di sodio, ma non solo, sono in grado di ridurre significativamente il numero di virus dotati di ‘involucro’ come il SARS-CoV-2”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E oltre alla pulizia accurata “è altresì importante rinnovare frequentemente l’aria all’interno dell’ambiente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che i principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi), “sono l’etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d’idrogeno, il sodio ipoclorito e altri principi attivi. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad oggi, sul mercato, “sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida. Pertanto, non è opportuno indicare a priori per un determinato principio attivo una concentrazione o un tempo di contatto efficaci poiché questi parametri sono dimostrati, verificati e, di conseguenza, individuati per ogni singolo prodotto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dal documento una tabella con i principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non si esclude poi che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo “siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio. Sono inoltre disponibili ed efficaci prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o perossido d’idrogeno, che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che l’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti “deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza. È fondamentale non miscelare prodotti diversi perché si potrebbero generare sostanze pericolose”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E procedure diverse dall’uso di disinfettanti “possono essere proposte, l’adozione delle quali può essere decisa in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i disinfettanti chimici sopra indicati o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS.  Si tratta, principalmente, di procedure messe a punto per il trattamento di grandi ambienti o siti difficilmente raggiungibili o al fine di limitare al massimo l’intervento di operatori a contatto diretto con superfici/ambienti contaminati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19, “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (formato PDF, 2.15 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sanificazione+COVID-19.jpg" length="9403" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 20 May 2020 06:45:12 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-la-sanificazione-degli-ambienti-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">Protocollo sicurezza anticontagio,Mascherina chirurgica,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Dispositivi di Protezione Individuale,COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Mascherina FFP2,Sanificazione COVID-19,mascherina,D.Lgs. 81/08,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sanificazione+COVID-19.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sanificazione+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA FASE 2 NELLE DIVERSE REGIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-fase-2-nelle-diverse-regioni</link>
      <description>Pubblicate le ordinanze delle varie regioni che recepiscono le linee guida concordate da Stato e Regioni per le riaperture dal 18 maggio e le linee guida regionali per la sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Fase 2: le ordinanze delle regioni per le riaperture dal 18 maggio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicate le ordinanze delle varie regioni che recepiscono le linee guida concordate da Stato e Regioni per le riaperture dal 18 maggio e le linee guida regionali per la sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pubblicate le ordinanze di ciascuna regione che fissano le regole per la rispertura di bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, stabilimenti balneari, ed eliminano le restrizioni alla circolazione delle persone consentendo di uscire di casa senza autocertificazione e di rivedere amici e conoscenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo l’accordo tra Regioni e Governo, le attività economiche, produttive e sociali potranno, sono quindi state riaperte già da ieri nella maggior parte delle regioni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida predisposti nei vari settori per ridurre il rischio di contagio. Ricordiamo che la mancata osservanza delle disposizioni comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e una sanzione che può variare da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 3mila euro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimangono invece vietati fino al 2 giugno compreso, gli spostamenti tra regioni così come quelli da e per Paesi esteri, tranne che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il modulo di autodichiarazione non è quindi più necessario per gli spostamenti in Regione, ma permane la necessità della compilazione del nuovo modulo in caso di spostamento in altra Regione.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Continuano anche a essere vietati gli assembramenti di persone e continua a valere l’obbligo di isolamento domiciliare o in albergo sanitario per le persone risultate positive al Coronavirus o per i loro contatti stretti, se deciso dalle autorità sanitarie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono confermati il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina obbligatorio in spazi chiusi e in spazi aperti nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE PIEMONTE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza con il calendario delle riaperture in Piemonte, che sarà valida fino al 24 maggio 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da lunedì 18 maggio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tutti i negozi al dettaglio, saloni per parrucchieri, centri estetici, studi di tatuaggio e piercing e tutti i servizi per gli animali (oltre alle toelettature già attive, dog sitter, pensioni e addestramento); i Comuni potranno consentire orari di apertura più elastici ed estensivi per favorire la massima operatività delle attività commerciali e dei servizi alla persona;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            musei, archivi e biblioteche
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            altre strutture ricettive ancora chiuse. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sono inoltre consentiti:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             gli sport all’aria aperta in forma individuale rispettando la distanza minima di due metri (ad esempio: atletica, ciclismo, corsa, golf, tiro con l’arco, tiro a segno, equitazione, tennis, vela, attività acquatiche individuali, canottaggio, escursionismo, arrampicata libera, sci alpinismo, motociclismo, automobilismo, attività cinofila) e l’uso dei rispettivi impianti, centri e siti sportivi purché nel rispetto delle disposizioni di sicurezza (vietato in particolare l’utilizzo di palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi fatto salvo per i locali di passaggio e i servizi igienici, per i quali i gestori dovranno garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione, oltre ad assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di misure per garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti, come ad esempio la prenotazione degli spazi e le turnazioni;.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             le lezioni con l’istruttore, a condizione che egli mantenga la distanza di sicurezza, ovvero utilizzi la mascherina se la dimostrazione o l'assistenza all'allievo avviene a distanza inferiore e che indossi guanti monouso se l'attività prevede il contatto con l'allievo;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             l’attivazione di nuovi cantieri di lavoro e la riattivazione di quelli eventualmente sospesi, oltre alla riattivazione dei tirocini extra-curriculari in presenza, purché nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e prevedendo lo smart working dove non possibile garantire il distanziamento.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da mercoledì 20 maggio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ritorno nei mercati dei banchi extralimentari (per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza e permettere ai Comuni di tracciare i nuovi spazi sulle aree mercatali).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da sabato 23 maggio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e delle altre attività di somministrazione alimenti (resta sempre consentito il servizio di asporto con orario esteso dalle 6 alle 22, la prenotazione da remoto diventa preferibile ma non più obbligatoria).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 58 - 18 maggio 2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE VENETO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al primo punto dell'ordinanza della regione Veneto ci sono i dispositivi di protezione individuale che rimangono obbligatori  e inoltre l'ordinanza regionale ha degli allegati con le linee guida per le varie attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE VENETO -ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 17 maggio 2020-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. (PDF)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Opgr_48_2020_allegato_1_420370.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Opgr_48_2020_allegato_2_420370.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE LIGURIA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'ordinanza della Liguria prevede la riapertura di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, musei, biblioteche e chiese dal 18 maggio. Ma c’è anche qualche piccola differenza, con delle riaperture anticipate e un rinvio per l'obbligo di ripresa degli stabilimenti balneari. A riaprire sono anche i parchi e le aree gioco attrezzate, ma soprattutto – già dal 18 e non dal 25 come nel resto d’Italia – palestre e piscine. Dal 20 maggio, poi, riaprono le scuole guida. Per gli stabilimenti balneari, invece, viene rinviato l’obbligo di apertura: non più dal primo, ma dal 15 giugno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'ordinanza n. 30  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le linee guida 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE MARCHE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con il decreto n. 152 del 15 maggio 2020 la Regione ha ufficializzato la riapertura delle attività produttive per lunedì 18 maggio. Riaprono dunque nelle Marche le attività di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) svolte anche da parte di attività artigianali (come ad esempio pizzerie, rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio su aree Pubbliche (mercati, fiere, posteggi, commercio itinerante);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Commercio al dettaglio in sede fissa (negozi)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Acconciatore, estetista, centro benessere;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tatuatore e piercing;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sgombero cantine e solai
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Marche  - Decreto n. 152 del 15 maggio 2020 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I PROTOCOLLI PER IL COMMERCIO 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I PROTOCOLLI PER LA RISTORAZIONE 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I PROTOCOLLI PER GLI AGRITURISMI 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Protocolli per regolamentare le riaperture in fase 2, nei settori del turismo, del commercio, dei servizi sociosanitari, etc.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE TOSCANA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dal 18 maggio riaperti i negozi, i servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, gli uffici pubblici e i musei; ci si potrà muovere liberamente all’interno della propria regione e si potranno incontrare anche gli amici;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dal 25 maggio potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri sportivi;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dal 15 giugno potranno riaprire cinema e teatri, e cominceranno una serie di offerte ricreative per i bambini.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fino al 24 maggio è consentito lo svolgimento delle attività sportive in forma individuale, compresi il tennis e il golf, anche in impianti pubblici o privati e all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolte in spazi all’aperto, che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Resta sospesa fino al 24 maggio, ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture, compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Toscana - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 57 del 17 Maggio 2020 - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE CAMPANIA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 48 che disciplina le riaperture previste dalla giornata di domani, lunedì 18 maggio. L'ordinanza prevede:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per le attività commerciali, riaprono i "servizi alla persona" (parrucchieri, barbieri, centri estetici..), le attività commerciali al dettaglio, i bar (con servizio al banco, non ancora ai tavolini). La ristorazione ripartirà dal 21 maggio prossimo. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Riaprono musei, biblioteche, luoghi cultura.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per gli esercizi commerciali si autorizza e si raccomanda l'apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri; anche circoli e associazioni sportive. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Nell'ordinanza sono illustrate le linee guida da seguire.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si conferma l'obbligo della mascherina all'aperto. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ordinanza n. 48 del 17/05/2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 1 - Ordinanza n. 48 del 17/05/2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 2 - Ordinanza n. 48 del 17/05/2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 3 - Ordinanza n. 48 del 17/05/2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 4 - Ordinanza n. 48 del 17/05/2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ordinanze contingibili e urgenti a firma del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga con validità da lunedì 18 maggio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC  valevole fino al 3 giugno 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ordinanza contingibile e urgente n. 15/PC (Trasporto Pubblico Locale)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per la riapertura delle attività economiche e produttive sono state predisposte Linee Guida:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Linee guida FVG per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE LAZIO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimangono al momento ancora chiuse le spiagge (si potrà solo passeggiare e fare attività sportiva individuale ma niente bagni, nè si potrà prendere il sole), i luoghi di aggregazione come cinema e teatri, e nei fatti anche palestre e piscine visto che almeno fino al 25 maggio anche nei centri sportivi si potranno fare solo attività individuali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le nuove regole, soprattutto per ristoranti e locali, per rispettare il distanziamento sociale ed evitare il contagio anche per centri estetici, barbieri, centri commerciali, negozi di abbigliamento sono state inserite nell'ordinanza
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE LAZIO - Ordinanza del Presidente N. del Proposta n. 7734 del 16/05/2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          . 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          LINEE GUIDA REGIONE LAZIO 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE EMILIA-ROMAGNA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Atto del Presidente DECRETO Num. 82 del 17/05/2020 - ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL' EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE UMBRIA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'Ordinanza, nello specifico, raccomanda l'applicazione dei principi contenuti nella guida regionale per la sicurezza delle riaperture, già condivise con le parti sociali, relative ai lavoratori, e dispone, nel rigoroso rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in coerenza con quelle nazionali, le riaperture di: commercio al dettaglio ad eccezione delle attività di commercio ambulante, attività di parrucchieri e barbieri nonché centri estetici, centri massaggi e altri servizi alla persona, ad eccezione delle attività di centri di benessere fisico, stabilimenti termali, pubblici esercizi, bar e attività di ristorazione; agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione turistica, guide turistiche ed attività connesse; autoscuole, stabilendo inoltre che a decorrere dal 20 maggio 2020 potranno essere realizzati corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti: lo svolgimento di attività sportive individuali all'aperto, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione comunque denominati; l'attività nautica di diporto; il pilotaggio di aerei ultraleggeri; l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali); l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori; l'equitazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tutte le attività economiche e culturali la cui apertura non è contemplata nella ordinanza saranno oggetto di successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          BOLLETTINO N. 40 DEL 18 MAGGIO 2020 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE PUGLIA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con le linee guida regionali, da lunedì 18 maggio hanno riaperto negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta, zoo e campeggi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da lunedì 25 maggio potranno riaprire: stabilimenti balneari e spiagge libere, palestre, piscine, centri sportivi, musei, biblioteche, archivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Resta in vigore sino al 2 giugno 2020 l’obbligo di quarantena di 14 giorni per tutte le persone che rientrano in Puglia da altre regioni, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, e l’obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all’operatore di sanità pubblica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dal 18 al 25 maggio 2020 sono prorogati gli effetti dell’art. 3 dell’ordinanza 221 del 6 maggio 2020 (attività sportiva all’aria aperta).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'ordinanza 237con gli allegati (pdf)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE BASILICATA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46 - Supplemento ordinario del 17 maggio 2020  l' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 22 del 17 maggio 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Ulteriori disposizioni".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE MOLISE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 17-05-2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del d.p.c.m. del 17 maggio 2020 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE SARDEGNA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ordinanza n. 23 del 17 maggio 2020 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE CALABRIA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Firmata dal presidente della Regione Jole Santelli  l'ordinanza n. 43 sulle linee guida per la Fase2 dell’emergenza coronavirus che prevede la riapertura delle attività  economiche e produttive condivise dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ordinanza
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato A
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 1
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE ABRUZZO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          O.P.G.R. n. 61 del 15.05.2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre, natanti e imbarcazioni da diporto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          O.P.G.R. n. 59 del 14.05.2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 1 - Ristorazione
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 2 - Somministrazione alimenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 3 - Stabilimenti balneari
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 4 - Strutture alberghiere
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 5 - Strutture ricettive all'aperto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 6 - Rifugi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 7 - Agriturismi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 8 - Autoscuole
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 9 - Attività commerciali aree pubbliche
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Allegato 10 - Attività commerciali in sede fissa
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE SICILIA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell'Isola ci saranno alcune restrizioni ulteriori: ad esempio tutti, eccetto i minori sotto i sei anni, dovranno indossare la mascherine sia all'aperto sia nei luoghi pubblici al chiuso e rimane l'obbligo di quarantena e di registrazione per chi arriva da fuori regione. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dal 25 maggio potranno riaprire musei e parchi archeologici, palestre e piscine. Non è stata invece ancora fissata la data di riapertura di lidi e stabilimenti balneari che intanto potranno però prepararsi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le attività di catering sono autorizzate a partire dall’8 giugno, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE SICILIA - Ordinanza contingibile e urgente n°21 del 17.05.2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE VALLE D'AOSTA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Firmata l’Ordinanza n. 207 con la quale è stata disposta la riapertura progressiva di una serie di attività in Valle d’Aosta, rimaste chiuse durante tutto il periodo di lockdown per l’emergenza Covid-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Valle D'Aosta - Ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          PROVINCIA DI TRENTO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Delibera della Giunta provinciale del 14/05/2020 -Emergenza Covid-19 - Applicazione nell'ambito delle attività del commercio al dettaglio della disposizione di cui all'art. 34 della LP 13/5/2020 n. 3
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Protocollo settore Commercio all'ingrosso e al dettaglio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Protocollo per riapertura centri commerciali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Delibera della Giunta provinciale del 16/05/2020 - Emergenza Covid-19 - Applicazione della disposizione di cui all'art. 34 della LP 13/05/2020 n. 3 nell'ambito delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, nonché di ulteriori attività individuate dal rispettivo codice ATECO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Documento guida per ristorazione e pubblici esercizi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività di cura alla persona
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          REGIONE LOMBARDIA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID-19+FASE+2+Regioni.jpg" length="5999" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 19 May 2020 06:20:14 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-fase-2-nelle-diverse-regioni</guid>
      <g-custom:tags type="string">COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,Fase 2,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,Consulenza COVID-19 Roma,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID-19+FASE+2+Regioni.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID-19+FASE+2+Regioni.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-misure-di-sostegno-alle-imprese</link>
      <description>Le indicazioni in materia di salute e sicurezza tratte dalla bozza del futuro decreto-legge in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Misure di sostegno alle aziende, crediti d’imposta per ambienti e sanificazione, sorveglianza sanitaria e vigilanza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le misure per la salute e la sicurezza nel decreto Rilancio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni in materia di salute e sicurezza tratte dalla bozza del futuro decreto-legge in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Misure di sostegno alle aziende, crediti d’imposta per ambienti e sanificazione, sorveglianza sanitaria e vigilanza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il 13 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri (CdM) ha approvato il testo di un nuovo decreto-legge che sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che, come sottolineato nello stesso Comunicato Stampa del CdM, introduce “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Un decreto che è stato chiamato, con riferimento agli importanti obiettivi di rilancio dell’economia gravemente colpita dall’emergenza COVID-19, “Decreto Rilancio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il corposo decreto-legge (256 articoli), di cui noi presentiamo oggi una bozza che non dovrebbe tuttavia discostarsi dal testo finale che sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, tra le misure di sostegno al lavoro e all’economia include anche alcune misure che possono supportare le strategie di prevenzione e di gestione e contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo oggi su alcune di queste norme (che entreranno in vigore alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo dalle misure di sostegno alle imprese per favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come indicato nella “relazione illustrativa” del decreto è prevista la “promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo i primi due commi dell’articolo 102 del decreto-legge:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Art.102 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I crediti d’imposta per ambienti di lavoro, sanificazione e dispositivi di protezione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ora ad alcuni crediti d’imposta che hanno, anche in questo caso, l’obiettivo di favorire la prevenzione e il contenimento del contagio del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il primo beneficio riguarda le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura in sicurezza delle attività, mentre il secondo incentivo, già in parte introdotto da altri decreti, riguarda la sanificazione e l’acquisto di dispositivi come mascherine chirurgiche, guanti, occhiali, tute e altri dispositivi di protezione individuale (DPI).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo, a titolo esemplificativo, i primi tre commi dell’articolo 128-bis, relativo al credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Art.128-bis Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell’allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla sanificazione riprendiamo una disposizione che riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i primi due commi dell’articolo 130-quater:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Art.130-quater Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e) per l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un articolo riguarda poi la sorveglianza sanitaria: la norma – come indicato nella “relazione illustrativa” – “impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall’emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo l’intero contenuto dell’articolo 88:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Art.88 Sorveglianza sanitaria
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          4.Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure per la scuola, per la vigilanza e per il lavoro agile
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Accenniamo brevemente poi ad altri interventi che riguardano, direttamente o indirettamente la salute e sicurezza sul lavoro o le novità in materia di organizzazione lavorativa.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 222 riporta e indica le risorse per le “misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” in relazione all’emergenza da COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 108-bis “Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro” indica che in via eccezionale, “al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali “si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo fa riferimento alla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 96 “Lavoro agile” riguarda poi le attività di smart working per i genitori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo questa breve disamina della bozza di testo rimandando a eventuali altri futuri approfondimenti sul testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Bozza del Decreto Rilancio contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, documento approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 (formato PDF, 2.57 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 18 May 2020 07:12:18 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-misure-di-sostegno-alle-imprese</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Coronavirus,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Misure rilancio imprese COVID-19,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL RISCHIO LEGIONELLA DOPO IL LOCKDOWN</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-rischio-legionella-dopo-il-lockdown</link>
      <description>L’Istituto Superiore di Sanità pubblica una guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici delle strutture turistico-recettive e di altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il rischio legionella negli edifici non utilizzati a causa del Covid
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’Istituto Superiore di Sanità pubblica una guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici delle strutture turistico-recettive e di altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una delle conseguenze dei vari provvedimenti normativi che hanno introdotto drastiche misure di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 è stata la sospensione o drastica riduzione nella frequenza e nella gestione di molti edifici o parti di essi, ad esempio luoghi di lavoro, scuole, alberghi, attività di ristorazione, centri sportivi e strutture turistico-recettive.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il problema è che “la chiusura di edifici o parti di essi, il loro uso limitato o l’adeguamento/costruzione di edifici per ospitare malati o contatti di casi in quarantena conseguente alla pandemia COVID-19, se non gestita in modo adeguato, può aumentare il rischio di crescita di Legionella negli impianti idrici e nei dispositivi associati. Alcuni autori hanno evidenziato che il 20% dei pazienti COVID-19 avevano presumibilmente contratto una co-infezione da Legionella pneumophila avendo un titolo di anticorpi specifici IgM anti-Legionella positivo”.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare il rischio legionella durante questa fase di emergenza e a fornire utili indicazioni è un nuovo rapporto – n. 21/2020 – pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità ( ISS) e dal titolo “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19” (versione del 3 maggio 2020).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La guida per la prevenzione e il rischio legionella
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La guida – a cura di Maria Luisa Ricci, Maria Cristina Rota, Maria Scaturro (Dipartimento di Malattie Infettive, ISS), Enrico Veschetti, Luca Lucentini, Lucia Bonadonna (Dipartimento Ambiente e Salute, ISS) e Sergio La Mura (Politecnico di Milano) – ha lo scopo di fornire “indicazioni ai responsabili di tutti gli impianti a rischio di trasmissione di Legionella di strutture turistico recettive, (rientranti nel codice ATECO 55) e altri edifici ad uso civile e industriale su come controllarne la proliferazione per evitare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il verificarsi di casi in ospiti e lavoratori di strutture turistico-recettive o di altri edifici alla riapertura degli impianti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’aggravamento dello stato di salute di pazienti già infettati da Sars-Cov-2 che potrebbero essere collocati in complessi adattati a strutture ospedaliere o per la quarantena”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni servono ad integrare “le misure routinarie di prevenzione e controllo per contenere la proliferazione di Legionella negli impianti indicati nelle linee guida nazionali anche in adeguamento al DL.vo 81/2008 che prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di valutare il rischio Legionella sia per i lavoratori che per qualsiasi altra persona che frequenti il luogo di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che la legionella è “uno tra i patogeni più importanti trasmessi attraverso l’acqua, responsabile di una grave polmonite interstiziale denominata ‘malattia dei legionari’, generalmente nota come ‘legionellosi’, a notifica obbligatoria, e di una sindrome lieve simil-influenzale detta ‘Febbre di Pontiac’”.  E all’interno delle strutture turistico ricettive (rientranti nel codice ATECO 55), la trasmissione della malattia all’uomo “avviene attraverso inalazione di aerosol contaminato da Legionella, proveniente soprattutto da docce e rubinetti di impianti idrici”, vasche idromassaggio (nel documento “si considerano vasche idromassaggio a servizio della stanza d’albergo, non ad uso collettivo”), “fontane decorative, ecc. non adeguatamente manutenuti, aventi condizioni di temperatura, presenza di biofilm e calcare, che favoriscono la sopravvivenza e la crescita del batterio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’importanza di una corretta manutenzione degli impianti idrici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento si indica che malgrado la guida sia rivolta principalmente ad alberghi, campeggi, e altre strutture recettive (codice ATECO 55), il documento è rilevante “per tutti gli edifici ad uso civile e industriale , quali ad esempio luoghi di lavoro, scuole, università, strutture per l'infanzia, istituti scolastici, attività di ristorazione - fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mense, centri sportivi e commerciali, ecc. - con sistemi idrici similari, in cui per effetto delle disposizioni attinenti il ‘lockdown’ si sono verificate condizioni di stagnazione prolungate di acque nelle reti di distribuzione interna”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E al fine di garantire la salute e la sicurezza di ospiti, visitatori e personale che frequenteranno queste strutture “è molto importante che, nelle diverse fasi della pandemia, si garantisca la corretta manutenzione e la sicurezza sanitaria, con particolare riferimento al rischio Legionella, di tutti gli impianti idrici assoggettati a periodi di chiusura o di fermo parziale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo, a questo proposito, che in Italia e in Europa “la letalità per la Malattia dei Legionari è circa del 10% nei casi acquisiti in comunità, mentre per i casi acquisiti in ospedale il tasso di mortalità può raggiungere anche il 50%”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le azioni per garantire un regime straordinario di controllo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando alla lettura, nella guida ISS, dei “punti chiave sul rischio di contaminazione degli impianti da Legionella”, ci soffermiamo su quanto indicato in relazione alle azioni da intraprendere per garantire un regime straordinario di controllo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che nel caso in cui l’edificio o altra struttura “siano rimasti chiusi per più di un mese e che si progetti la riapertura, al fine di tenere sotto controllo il rischio di proliferazione di Legionella, occorre applicare le seguenti misure straordinarie di controllo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare la corretta circolazione dell’acqua calda in tutte le parti del sistema idrico assicurando, al contempo, che la temperatura all’interno dell’accumulo o del boiler sia non inferiore a 60°C mentre quella misurata in corrispondenza del ritorno dagli anelli di ricircolo non scenda al di sotto dei 50°C;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare che la temperatura dell’acqua calda, erogata da ciascun terminale di uscita, raggiunga un valore non inferiore a 50°C entro 1 minuto dall’apertura del terminale (evitando schizzi) e che la temperatura dell’acqua fredda non superi i 20°C dopo un flussaggio di 1 minuto. In presenza di valvole miscelatrici termostatiche, verificare che le suddette temperature vengano raggiunte dalle tubazioni che le alimentano;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulire, disincrostare e, all’occorrenza, sostituire tutti i terminali (docce e rubinetti) di acqua calda e fredda; flussare abbondantemente e disinfettare periodicamente con cloro le cassette di scarico per WC, gli orinatoi, i by-pass e tutti gli altri punti sulla rete;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurarsi che i serbatoi di stoccaggio dell’acqua potabile contengano cloro residuo libero (valore consigliato: 0,2 mg/l). Concentrazioni di disinfettante più elevati (1-3 mg/l) sono efficaci nel controllo della proliferazione di Legionella, ma alterano le caratteristiche di potabilità dell’acqua;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare che tali livelli di disinfettante siano raggiunti in tutti i punti individuati come sentinella e in quelli scarsamente utilizzati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            monitorare le temperature e i livelli di biocida per almeno 48 ore apportando, se necessario, opportune regolazioni; prelevare campioni d’acqua per la ricerca di Legionella dai terminali sentinella (i campioni microbiologici campionati prima delle 48 ore successive all’inizio delle operazioni di disinfezione possono risultare ‘falsi negativi’);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se campioni d’acqua prelevati risultano negativi, i sistemi di acqua calda e fredda sono da considerarsi sotto controllo e l’edificio può essere riaperto”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riportano poi indicazioni su come gestire correttamente le altre sezioni impiantistiche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Controllare lo stato di altri sistemi impiantistici che potrebbero comportare un rischio di contaminazione da Legionella (ad es. le torri di raffreddamento evaporative, le unità di trattamento aria, le vasche idromassaggio a servizio della camera d’albergo) con particolare riferimento a quelli che saranno riattivati dopo un prolungato periodo di chiusura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per i sistemi che hanno continuano a funzionare assicurarsi che siano sottoposti al normale regime di controllo, monitoraggio e documentazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per i sistemi sottoposti ad uno stato di fermo, provvedere alla pulizia completa delle apparecchiature e delle reti idriche associate; procedere con la disinfezione degli impianti in modo che tutte le parti di ciascun sistema raggiungano la concentrazione di 50 mg/l di cloro residuo libero per 1 ora (o di 20 mg/l di cloro residuo libero per 2 ore); al termine della sanificazione, risciacquare con acqua e drenare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per le torri evaporative vanno sempre attuati gli interventi di pulizia, disinfezione e drenaggio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            si ricorda che le procedure descritte nei punti precedenti dovranno essere attuate anche nel caso in cui l’impianto sia stato precedentemente drenato: ciò al fine di scongiurare un possibile rischio di diffusione della contaminazione al loro riavvio, determinato dalla inevitabile presenza di residui di acqua e/o di condensa nei quali non è possibile escludere la proliferazione microbica, compresa quella di Legionella. Fanno eccezione i dispositivi semplici e di piccole dimensioni che possono essere asciugati fisicamente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurarsi che la documentazione inerente la valutazione del rischio, rivista e aggiornata (ogni 2 anni o meno se sono incorse modifiche all’impianto o si sono verificati casi di malattia), il registro di manutenzione dell’impianto e la descrizione delle azioni correttive adottate siano disponibili per un’eventuale ispezione, completi di data e firma di chi ha espletato tali attività”.    
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricci ML, Rota MC, Scaturro M, Veschetti E, Lucentini L, Bonadonna L, La Mura S. " Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive e altri edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la pandemia COVID-19". Versione del 3 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n. 21/2020 (formato PDF, 1.52 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID-19+Rischio+Legionella.jpg" length="90492" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 18 May 2020 06:14:58 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-rischio-legionella-dopo-il-lockdown</guid>
      <g-custom:tags type="string">COVID-19,Consulenza sicurezza covid-19,Rapporto ISS,81/08,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,rischio biologico coronavirus,Rischio Legionella,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID-19+Rischio+Legionella.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID-19+Rischio+Legionella.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19 FASE 2 BIS: ORDINANZE E LINEE GUIDA DELLA REGIONE LAZIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-fase-2-bis-ordinanze-e-linee-guida-della-regione-lazio</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Fase 2 Bis: L'ordinaza e le linee guida della Regione Lazio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Pubblicate le Linee guida e l'ordinanza della Regione Lazio, 
         &#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    
          tutte le informazioni per ripartire sicuri dal 18 maggio
         &#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività artigianali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            agenzie di viaggio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed allegate alla presente ordinanza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’attività nautica di diporto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’apicultura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          4. A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          5. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute: 
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          6. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul suolo o da asporto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Regione Lazio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Sun, 17 May 2020 07:53:19 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-fase-2-bis-ordinanze-e-linee-guida-della-regione-lazio</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-produttive-e-ricreative</link>
      <description>Con il decreto-legge approvato dal Governo il 15 maggio 2020 è stato fissato il quadro normativo che caratterizzerà la cosiddetta “Fase due-bis”, che vedrà la ripresa di numerose attività economiche.
In collaborazione con Regioni e Anci, il Governo ha stilato le linee guida che contengono “indirizzi operativi specifici validi per i singoli settore di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Fase 2 Bis: Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Con il decreto-legge approvato dal Governo il 15 maggio 2020 è stato fissato il quadro normativo che caratterizzerà la cosiddetta “Fase due-bis”, che vedrà la ripresa di numerose attività economiche.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           In collaborazione con Regioni e Anci, il Governo ha stilato le linee guida che contengono “indirizzi operativi specifici validi per i singoli settore di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori”. 
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          SCOPO E PRINCIPI GENERALI
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          salute di utenti e lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          contact tracing.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          produttivi ed economici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          aziendale, ma anche per la collettività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          anche in senso più restrittivo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          SCHEDE TECNICHE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          considerazione le priorità condivise.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           RISTORAZIONE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           STRUTTURE RICETTIVE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           COMMERCIO AL DETTAGLIO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           UFFICI APERTI AL PUBBLICO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           SERVIZI PER INFANZIA E ADOLESCENZA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           PISCINE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           PALESTRE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           MANUTENZIONE DEL VERDE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni 
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           contesti di vita sociale. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad 
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          RISTORAZIONE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività 
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nazionalità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          separazione tra i clienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          del distanziamento di almeno 1 metro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          contagio tramite droplet.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La consumazione a buffet non è consentita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          rispettare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          periodo di 14 gg.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’entrata e per l’uscita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (per file orizzontali o a rombo).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc.,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          le disposizioni delle istituzioni competenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          STRUTTURE RICETTIVE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nazionalità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di check-in e check-out ove possibile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          lavoro e delle attrezzature utilizzate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dipendente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          viaggiatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          naturale dell’aria;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          punti di aspirazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          pubblico;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          lavoro;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATORI ED ESTETISTI)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di 14 gg.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          tramite droplet.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          della mansione).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          COMMERCIO AL DETTAGLIO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          i clienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e dopo ogni servizio reso al cliente).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          pagamento elettroniche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli 
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           hobbisti)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Misure generali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di entrata e di uscita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          distanziamento interpersonale di almeno un metro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Competenze dei Comuni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Corsie mercatali a senso unico;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mercatale;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Misure a carico del titolare di posteggio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          10
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          frequente delle mani
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          carico e scarico;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          poste in vendita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          UFFICI APERTI AL PUBBLICO
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          soluzioni innovative tecnologiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a protezione delle vie aeree.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          tramite droplet.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          materiale informativo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ogni servizio reso al cliente).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          disinfezione delle attrezzature.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          SERVIZI PER INFANZIA E ADOLESCENZA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare sia rivolta ai genitori,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          che al personale che ai bambini. Prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini idonea a ragazzi e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          bambini.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Sottoscrivere un accordo tra ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, in particolare nei
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          punti di ingresso e di uscita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Prevedere un rapporto tra personale educativo e minori 1:5 per bambini 0-6 anni e 1:10 per minori 6-14
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          anni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La composizione dei gruppi di bambini deve essere stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          intersezione tra gruppi diversi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo di bambini, salvo disinfezione prima dello
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          scambio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Deve essere favorita sempre l’attività all’aperto, quando possibile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ludiche compatibilmente con l’età e il grado di autonomia dei bambini e ragazzi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale dipendente e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          possibilmente da bambini/ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          accompagnatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti la presenza di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          superfici toccate più frequentemente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          genitori/accompagnatori. In caso di T &amp;gt;37.2 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          genitore/accompagnatore il bambino o ragazzo non potrà accedere al servizio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Informare il personale e tutti i genitori circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          PISCINE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di 14 giorni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          conviventi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          etc.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          degli stessi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          PALESTRE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          periodo di 14 giorni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          macchina o degli attrezzi usati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fine giornata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          accappatoi o altro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          naturale dell’aria;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          punti di aspirazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          pubblico;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          lavoro;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          MANUTENZIONE DEL VERDE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 mero) e di guanti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          personale esterno).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          se a noleggio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          committenti e/o cittadini.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          superfici delle attrezzature.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sito web, comunicati stampa).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura &amp;gt; 37,5 °C.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          metro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          assembramento e aggregazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          essere garantiti con idonee procedure e prodotti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          degli stessi dopo il loro utilizzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Governo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/FASE+2+BIS+COVID-19.jpg" length="12789" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 17 May 2020 06:14:40 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-produttive-e-ricreative</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Fase 2 bis COVID-19,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma,Rischio COVID 19</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/FASE+2+BIS+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/FASE+2+BIS+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: GESTIONE ASSENZE E TELELAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-gestione-assenze-e-telelavoro</link>
      <description>L’EU-OSHA pubblica alcuni orientamenti per la ripresa in sicurezza delle attività lavorative. Focus sulla gestione delle assenze, sulla gestione dei lavoratori che lavorano da casa e sul ritorno al lavoro dei lavoratori malati.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Fase 2 del Covid: gestione delle assenze e dei lavoratori in telelavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’EU-OSHA pubblica alcuni orientamenti per la ripresa in sicurezza delle attività lavorative. Focus sulla gestione delle assenze, sulla gestione dei lavoratori che lavorano da casa e sul ritorno al lavoro dei lavoratori malati.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In riferimento alla  “fase 2” - di riapertura di alcune delle attività chiuse per l’ emergenza COVID-19, l'EU-Osha fornisce alcuni orientamenti, anche se non vincolanti, su come affrontare, in questa fase di ripresa, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quali misure collettive possono essere necessarie per contenere il possibile contagio del SARS- CoV-2? Come riprendere il lavoro dopo un lungo periodo di chiusura? Come gestire il possibile alto tasso di assenze dei lavoratori? E come gestire i lavoratori che continueranno a lavorare da casa?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A queste domande risponde l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) con il documento “COVID-19: fare ritorno al luogo di lavoro. Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori” (COVID-19: back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers). Un documento che, come abbiamo già indicato nell’articolo “ Rivedere la valutazione dei rischi se i processi lavorativi sono cambiati?”, indica che i datori di lavoro “hanno l’obbligo di rivedere la valutazione del rischio qualora sia applicata una modifica del processo di lavoro” e fornisce indicazioni sulla revisione della valutazione e sulla redazione di un piano di azione con misure adeguate all’emergenza COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La gestione di un possibile alto tasso di assenze
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento europeo, curato da William Cockburn (EU-OSHA) e contenente orientamenti di carattere non vincolante, si sofferma sul tema della gestione di un alto tasso di assenze tra i lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica, infatti, che in base ai tassi di infezione e ai protocolli in vigore nelle varie zone d’Europa molti lavoratori potrebbero essere assenti a causa dell’emergenza COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore in isolamento domestico preventivo potrebbe riuscire a continuare il lavoro a distanza, ma è comunque probabile che molti non potranno farlo. Inoltre i lavoratori a cui è stato confermato il contagio da COVID-19 “saranno assenti e non potranno lavorare per un periodo notevolmente più lungo, mentre quelli che si ammalano in modo grave possono avere bisogno di un ulteriore periodo di riabilitazione una volta che l’infezione è stata curata”. Altri potrebbero poi assentarsi perché “devono prendersi cura di un parente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste alcune indicazioni per la gestione di questa situazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “L’assenza di un numero consistente di lavoratori, benché solo temporanea, può pesare sulle attività continuative. Anche se i lavoratori disponibili dovrebbero essere flessibili, è importante che non si trovino in una situazione che metta in pericolo la loro salute o sicurezza. Mantenete il carico di lavoro aggiuntivo quanto più basso possibile e assicuratevi che la situazione non si prolunghi eccessivamente. I superiori gerarchici svolgono un ruolo importante nel monitorare la situazione e assicurarsi che i lavoratori individuali non siano oberati. Rispettate le regole e i contratti sulle ore lavorative e i periodi di riposo e concedete il diritto di staccare al di fuori del lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Al momento di adeguare il lavoro per far fronte alle esigenze di una forza lavoro ridotta, ad esempio mettendo in atto nuovi metodi e procedure e modificando i ruoli e le responsabilità, valutate se il personale ha bisogno di una formazione e un supporto aggiuntivi e accertatevi che tutti i lavoratori siano capaci di svolgere il compito richiesto loro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Offrite ai lavoratori formazione in altri ambiti affinché possano eseguire compiti essenziali e permettere che il luogo di lavoro possa proseguire l’attività anche in caso di assenza dei lavoratori principali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Se avete a disposizione lavoratori temporanei, è importante informarli sui rischi che corrono nell’ambiente di lavoro e, se è necessario, formarli”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La gestione dei lavoratori che lavorano da casa
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro aspetto importante in questa emergenza COVID-19, per la redazione di un piano adeguato, è la gestione dei lavoratori che lavorano da casa, in telelavoro e in smart working.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Infatti le misure di distanziamento sociale adottate in moltissimi Stati membri della UE prevedono che i lavoratori “siano invitati od obbligati a lavorare da casa, qualora la natura del lavoro lo consenta”. Ed è probabile che per la maggior parte di loro sia la prima volta e che il loro ambiente di lavoro “sia carente sotto numerosi punti di vista rispetto al luogo di lavoro. La misura in cui un ambiente domestico può essere adeguato varierà in base alla situazione del lavoratore e al tempo e alle risorse disponibili per adeguarlo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il documento europeo rimanda ad un link con utili raccomandazioni su come restare in sicurezza e in salute mentre si lavora da casa (rivolte a chi lavora da casa abitualmente o a lungo termine). Tuttavia fornisce alle aziende anche alcuni suggerimenti per “ridurre al minimo i rischi per i lavoratori che non sono riusciti a preparare il proprio ambiente di lavoro domestico adeguatamente”:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Eseguite una valutazione del rischio che coinvolga i telelavoratori e i loro rappresentanti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Autorizzate i lavoratori a portare a casa temporaneamente l’attrezzatura che usano (se non riescono a farlo da soli, valutate di provvedere alla consegna). L’attrezzatura in questione può includere articoli come computer, monitor, tastiera, mouse, stampante, sedia, poggiapiedi e lampada. Segnate su un registro chi prende quali oggetti per evitare confusione quando riprenderà il lavoro normale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fornite ai telelavoratori orientamenti su come impostare una postazione di lavoro a casa che includano buone pratiche ergonomiche, come una postura corretta e il movimento frequente, per quanto possibile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Invitate i lavoratori a fare pause con regolarità (all’incirca ogni 30 minuti) per alzarsi, muoversi e fare stretching.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Offrite loro supporto nell’uso di attrezzature e software informatici. Gli strumenti per la tele- e la videoconferenza possono diventare indispensabili al lavoro, ma è possibile che generino difficoltà a chi non è abituato a utilizzarli.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Accertatevi dell’esistenza di una buona comunicazione a tutti i livelli che includa coloro che lavorano da casa, ad esempio con le informazioni strategiche fornite dai dirigenti di alto livello e con i compiti dei dirigenti gerarchici, senza tralasciare l’importanza dell’interazione sociale di routine tra colleghi. Se alle prime si può rimediare con riunioni online programmate, la seconda può essere promossa con chat virtuali o pause ‘caffè virtuali’.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non sottovalutate il rischio dei lavoratori che si sentono isolati o sotto pressione: un mancato supporto può dare origine a problemi di salute mentale. Una comunicazione efficace, il supporto del proprio dirigente e dei colleghi, e la capacità di mantenere contatti informali con i colleghi sono aspetti importanti. Valutate la programmazione online di riunioni del personale o del gruppo di lavoro o pianificate la presenza a rotazione dei dipendenti nel luogo di lavoro, nel caso sia stato avviato un ritorno graduale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tenete presente che i vostri dipendenti possano avere un compagno o una compagna che lavora da casa o dei figli che non stanno andando a scuola e quindi possono avere bisogno di attenzione o devono collegarsi a distanza per proseguire le lezioni scolastiche. Altri potrebbero doversi prendere cura di familiari anziani o con malattie croniche e di chi è in isolamento. In queste circostanze, i dirigenti dovranno essere flessibili in termini di ore di lavoro e produttività del proprio personale e dovranno mettere al corrente i lavoratori della loro comprensione e flessibilità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fornite assistenza ai lavoratori nello stabilire dei confini salutari tra le ore lavorative e il tempo libero comunicando chiaramente quando devono essere operativi e disponibili”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il ritorno al lavoro dei lavoratori malati
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento invita poi ad una grande attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che secondo l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) “i sintomi più comuni di COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcune persone contraggono l’infezione ma non sviluppano sintomi e non presentano malessere. Moltissime persone (circa l’80%) si riprendono dalla malattia senza richiedere trattamenti specifici. All’incirca una persona su sei che contrae COVID-19 si ammala in maniera grave e sviluppa difficoltà respiratorie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala inoltre che i lavoratori, che le persone che si sono ammalate in modo grave “possono avere bisogno di attenzioni speciali anche dopo essere state dichiarate abili al lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio secondo alcune indicazioni “i pazienti che hanno contratto il coronavirus possono soffrire di una capacità polmonare ridotta in seguito a un attacco della malattia. È possibile che i lavoratori in questa situazione abbiano bisogno di un adeguamento del loro lavoro e di esonero dal lavoro per sottoporsi a fisioterapia. I lavoratori che sono stati sottoposti a terapia intensiva possono trovarsi ad affrontare sfide specifiche”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che “il medico curante del lavoratore e il servizio di salute sul lavoro, se disponibile, devono consigliare le modalità e i tempi del suo ritorno al lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Debolezza muscolare. “La gravità di questa conseguenza è proporzionale al tempo che una persona ha trascorso in terapia intensiva. La ridotta capacità muscolare si manifesta anche, per esempio, come disturbi respiratori. Un altro fenomeno comune ma riconosciuto con minore frequenza è la sindrome da cure post-intensive: è stimato che si verifichi nel 30-50% delle persone ricoverate in terapia intensiva ed è comparabile al disturbo da stress post-traumatico”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Problemi di memoria e concentrazione. “Questi disturbi spesso si sviluppano con il passare del tempo e non sono sempre riconosciuti appena qualcuno riprende a lavorare. I sintomi visibili al lavoro sono problemi di memoria e di concentrazione, difficoltà nel corretto svolgimento dei compiti e riduzione delle capacità di risoluzione dei problemi. È pertanto importante rimanere vigili se sapete che qualcuno è stato in terapia intensiva”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tempi lunghi prima di riprendere il lavoro. “I dati rivelano che da un quarto fino a un terzo dei soggetti ricoverati in terapia intensiva può sviluppare problemi, indipendentemente dall’età. Per circa metà dei pazienti è necessario un anno prima
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, “ COVID-19: fare ritorno al luogo di lavoro. Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori”, a cura di William Cockburn (EU-OSHA) (formato PDF, 315 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg" length="45983" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 16 May 2020 06:50:15 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-gestione-assenze-e-telelavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,COVID-19,81/08,Coronavirus,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Consulenza+sicurezza+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: REGIONE LOMBARDIA ED INDICAZIONI PER I DATORI DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-regione-lombardia-ed-indicazioni-per-i-datori-di-lavoro</link>
      <description>Pubblicata l'ordinanza n. 546 del 13 maggio di regione Lombardia con alcuni obblighi per i datori di lavoro: la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti e l'utilizzo della app “AllertaLom”.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Regione Lombardia: indicazioni per i datori di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicata l'ordinanza n. 546 del 13 maggio di regione Lombardia con alcuni obblighi per i datori di lavoro: la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti e l'utilizzo della app “AllertaLom”.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio. Il provvedimento prevede alcune prescrizioni per i datori di lavoro, più restrittive di quelle statali, per garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro in Lombardia (es. attività produttive, uffici, negozi, attività aperte al pubblico etc.).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le misure sono valide dal 18 al 31 maggio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I datori di lavoro dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il datore di lavoro o un suo delegato deve sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È fortemente raccomandato anche rilevare la temperatura dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Con temperatura superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso e la persona dovrà contattare il proprio medico curante.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È fortemente raccomandato scaricare e utilizzare l’  app “AllertaLom, il questionario “CercaCovid” deve essere compilato quotidianamente da parte del datore di lavoro e da tutto il personale..
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza, rimane in vigore quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il mancato rispetto delle misure indicate nell’ Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Regione Lombardia - Ordinanza n 546 del 13 maggio - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 (pdf)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Regione Lombardia, Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="10830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 16 May 2020 06:14:31 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-regione-lombardia-ed-indicazioni-per-i-datori-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza covid-19,81/08,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Consulenza COVID-19 Roma,Rischio COVID-19,Rischio Coronavirus,DPI,Rischio Biologico,Dispositivi di Protezione Individuale,Consulenza sicurezza sul lavoro,Consulenza sicurezza covid-19 roma</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: IL PROTOCOLLO SICUREZZA PER IL SETTORE BALNEAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-protocollo-sicurezza-per-il-settore-balneazione</link>
      <description>L’Inail e l’Istituto Superiore di Sanità pubblicano un documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. Misure organizzative e misure per i lavoratori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: le misure di prevenzione per il settore della balneazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’Inail e l’Istituto Superiore di Sanità pubblicano un documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. Misure organizzative e misure per i lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quarto del totale di quelle europee e registra più di 50.000 concessioni demaniali marittime, di cui 11.000 sono per stabilimenti balneari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inizia così la prefazione di uno dei documenti prodotti dall’Inail e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulla possibile individuazione/rimodulazione delle misure per l’emergenza COVID-19 in uno dei settori, come evidenzia la prefazione, che sono rilevanti per il comparto turistico e, più in generale, per la nostra economia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il nuovo documento, dal titolo “Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, nella seduta del 10 maggio 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La normativa, gli obiettivi e la struttura del documento tecnico
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento - a cura di Sergio Iavicoli, Fabio Boccuni, Benedetta Persechino, Bruna Maria Rondinone e Antonio Valenti (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Inail), Luigi Bertinato, Lucia Bonadonna e Luca Lucentini (Istituto Superiore di Sanità) e Pasqualino Rossi (Ministero della Salute) – indica che ad oggi vigono le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 “che non include espressamente le attività ricreative in spiagge e la balneazione tra le attività (produttive e commerciali) consentite”. Tra l’altro il DPCM “vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, lo svolgimento di attività ludiche o ricreative all’aperto, e mantiene la sospensione di ogni viaggio che non presenti circostanze di necessità e urgenza contingenti, come pure delle attività di centri sportivi, piscine, centri natatori e ricreativi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia l’allegato 10 del DPCM e il successivo DM 30 aprile 2020 “individuano una graduale rimodulazione delle misure di contenimento a favore di una progressiva ripresa del tessuto economico e sociale, presieduta e controllata da una continua azione di monitoraggio del rischio sanitario negli specifici territori, nell’ambito della quale potrebbe essere stabilita dalle autorità competenti la ripresa di attività connesse alla balneazione, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E chiaramente un’analisi ragionata “delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché della caratterizzazione del rischio in tale settore, rappresenta un presupposto fondamentale nel garantire contemporaneamente la ripresa delle attività, preservando quelle caratteristiche di accoglienza e socialità che connotano l’offerta balneare del Paese, e la tutela della salute dei gestori, del personale e della clientela delle strutture e in generale dei fruitori della spiaggia e di tutti i lavoratori che ad ogni titolo operano nel settore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento è articolato in una prima sezione di analisi di scenario e una seconda su ipotesi di misure di sistema, organizzazione, prevenzione e protezione nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure organizzative per gli stabilimenti balneari
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica che nell’affrontare una strategia di gestione del rischio “vanno identificati alcuni aspetti che riguardano, sia per i litorali che per le acque interne:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le strutture di stabilimenti balneari e i servizi collegati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le spiagge libere”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta diversi studi e indicazioni anche con riferimento al tema della sostenibilità ambientale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo invece su alcune misure organizzative per gli stabilimenti balneari/spiagge attrezzate con particolare riferimento alla cosiddetta “zona ombreggio e solarium” (nel documento sono indicate misure anche per l’accoglienza e i servizi/spazi complementari).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare la zona ombreggio “andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere chiaramente organizzata prevedendo:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure da seguire.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato distanziamento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento e un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La distanza minima tra le file degli ombrelloni pari a 5 metri.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (ad es. lettino, sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 2 metri; le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, etc.) ove non allocate nel posto ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri l’una dall’altra”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste invece le misure igienico sanitarie:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per quanto concerne le docce esse devono essere previste all’aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure specifiche per i lavoratori del settore
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando alla lettura delle indicazioni per le spiagge libere, veniamo alle misure specifiche per i lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento con quanto contenuto nel “ Protocollo condiviso” e in un precedente documento tecnico sulla rimodulazione prodotto dall’Inail, si ribadisce innanzitutto l’importanza di un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2 e di un’informativa più mirata con particolare riferimento “a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo alcune indicazioni presenti nel documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass)”; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal ‘bagnino’ o comunque di primo soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità – stante la modalità di contagio da SARS-CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall’Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall’European Resuscitation Council (ERC) nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell’esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di arresto cardiaco. Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento, che riporta ulteriori indicazioni sulla prevenzione nella rianimazione cardiopolmonare e nelle attività di salvataggio, e segnaliamo che il documento si conclude segnalando che nel contesto definito, riguardo alle misure generali di prevenzione e di mitigazione di rischio per COVID-19, è importante un efficace informazione e comunicazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È necessario “comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. Le norme che regolano la balneazione dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate sia ai professionisti del settore turistico-balneare che alla popolazione generale”.   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail e Istituto Superiore di Sanità, “ Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia”, documento a cura di Sergio Iavicoli, Fabio Boccuni, Benedetta Persechino, Bruna Maria Rondinone e Antonio Valenti (Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Inail), Luigi Bertinato, Lucia Bonadonna e Luca Lucentini (Istituto Superiore di Sanità) e Pasqualino Rossi (Ministero della Salute), documento approvato il 10 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile (formato PDF, 2.49 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+COVID-19+balneazione-8bacb62d.jpg" length="188383" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 15 May 2020 10:08:54 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-protocollo-sicurezza-per-il-settore-balneazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">81/08,Consulenza COVID-19,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,Consulenza COVID-19 Roma,Rischio Coronavirus,Protocollo sicurezza balneazione,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,Rischio COVID 19</g-custom:tags>
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+COVID-19+balneazione-8bacb62d.jpg">
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: ANALISI DELLA NORMATIVA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-analisi-della-normativa</link>
      <description>La Procura della Repubblica di Bergamo ha riportato in una nota le indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi. La normativa, le conseguenze dell’inosservanza e la corrispondenza con il D.Lgs. 81/2008.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19: le conseguenze dell’inosservanza del protocollo di sicurezza
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          La Procura della Repubblica di Bergamo ha riportato in una nota le indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi. La normativa, le conseguenze dell’inosservanza e la corrispondenza con il D.Lgs. 81/2008.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           La mancata attuazione, nelle aziende, del Protocollo di sicurezza anti-contagioSARS-CoV-2 possa determinare la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Per fornire informazioni agli operatori e alle aziende stesse su quelle che sono le attività di controllo degli Organi di Vigilanza riguardo all’applicazione del “ Protocollo condiviso”, ci soffermiamo sulle indicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo del 13 maggio 2020. Una nota che ha in oggetto: “Indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Ricordiamo che in materia di vigilanza e di rispetto dei protocolli anticontagio abbiamo anche presentato, in un precedente articolo, un documento realizzato dall’ATS Bergamo e dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            La normativa in materia di contenimento della diffusione del COVID-19
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           La nota della Procura segnala che preso atto della riapertura di numerose attività produttive, si intendono “offrire indicazioni operative agli Organi di Vigilanza deputati alla verifica dell'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari ai sensi del DPCM del 26.04.2020”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           A questo proposito il documento ricorda i vari provvedimenti che si sono susseguiti per il contenimento dell’emergenza e sottolinea che l'art. 2 del DPCM 26 aprile 2020 riguarda anche la “gestione degli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare va segnalata la previsione contenuta nel comma 6 di codesto articolo, secondo cui le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020, di cui all'allegato 7 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20.03.2020, di cui all'allegato 8”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Si sottolinea che i sottoscrittori del “Protocollo condiviso” del 24 Aprile “hanno precisato espressamente che esso contiene linee guida condivise tra le Parti sociali, cosa diversa dalle "norme tecniche" o "buone prassi" di cui all'art. 2 lett. u), v) del D.Lgs. 81/2008”. E altrettanto chiara è la finalità del Protocollo condiviso, che è “quella di 'fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19’.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Si indica poi che il COVID-19 ‘rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione’. E il protocollo contiene, quindi, ‘misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria’.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Il protocollo condiviso e le sanzioni previste in caso di inosservanza
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Premesso il quadro normativo, il documento affronta poi la questione della “natura dei contenuti del Protocollo condiviso e delle sanzioni previste in caso di loro inosservanza”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Si indica che il Governo, mediante il D.L. 19/2020, “ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l'ha esercitato con l’emanazione dei Decreti 10 Aprile e 26 Aprile 2020, nei quali sono state espressamente individuate tali misure: esse, poichè previste dal D.L. 19/2020 ed emanate in attuazione di esso, presentano natura normativa. Secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 26.04.2020 tutte le imprese, a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso; in aggiunta, le imprese che operano nell'edilizia e quelle dei settori del trasporto e della logistica rispettano anche le misure inserite nei rispettivi protocolli. L'art. 2 c.10, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre protocolli, attribuisce alle misure in essi contenute la natura delle misure di contenimento, ossia la natura normativa”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Poiché i contenuti dei tre protocolli – continua il documento della Procura – “sono misure di contenimento, la loro violazione, al pari dell'inosservanza di qualsiasi altra misura di contenimento, comporta l’applicazione delle sanzioni individuate dal D.L. 19/2020, precisamente dall'art. 4 rubricato ‘Sanzioni e controlli’”. E la procedura per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4, c. 1 e 2, del D.L. 19/2020 “è quella prevista dalla Legge 689/1981, pertanto sanzioni di natura amministrativa immediatamente applicabili, ma prive del potere di prescrivere l'adozione di misure organizzative e gestionali che produrrebbero il virtuoso effetto dell'adeguamento dei luoghi di lavoro alle precauzioni anti-contagio indicate nei protocolli e, quindi, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene allo scopo di ridurre il fattore di rischio Covid-19”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Tuttavia visto l'incipit dell'art. 4 del D.L. 19/2020 ("salvo che il fatto non costituisca reato") il Governo ha previsto “la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che “viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia in un reato”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro la Procura “ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           In questo senso “in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            La corrispondenza con le norme del D.Lgs. 81/2008
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Riguardo al reperimento dei precetti che corrispondono alle norme del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e prendendo in analisi le misure previste dal Protocollo condiviso, a solo scopo esemplificativo il documento della Procura riporta i seguenti punti:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             punto 1 "INFORMAZIONE" - “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 36 c. 2 let. a): per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia”;
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             punto 4 "PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA" – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 63 c. 1, in combinato disposto con l'art. 64 c. 1 lett. d) e l’All. IV punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia”;
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             punto 5 "PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI" – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 18 c. 1 let. f): per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”;
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             punto 6 "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell'art. 18 c. I let. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”.
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Il documento ricorda, infine, che con specifico riferimento alle mascherine chirurgiche, il Governo ha previsto un'apposita norma avente forza di legge, secondo cui: “per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio del ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuate (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9" (articolo 16, c. 1, D.L. n. 18 del 25.03.2020)”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
            
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Riferimenti:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, “ Indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020”, Nota del 13 maggio 2020, prot. n. 1104 (formato PDF, 204 kB).
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Fonte: Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="143511" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 15 May 2020 08:21:36 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-analisi-della-normativa</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza COVID-19,Protocollo sicurezza anticontagio,Consulenza COVID-19 Roma,Rischio COVID-19,Consulenza sicurezza sul lavoro roma,Rischio Biologico,COVID-19,81/08,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,Rischio Coronavirus,Consulenza sicurezza sul lavoro,Mascherine</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: INCIDENTI ED INFORTUNI SUL LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-la-conformita</link>
      <description>Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di macchine utensili. Infortuni nel reparto falegnameria di un cantiere navale e l’uso di un flessibile su un tratto autostradale. I dispositivi di protezione e l’uso scorretto prevedibile.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: gli incidenti nell’uso delle macchine utensili
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni di lavoro avvenuti nell’utilizzo di macchine utensili. Infortuni nel reparto falegnameria di un cantiere navale e l’uso di un flessibile su un tratto autostradale. I dispositivi di protezione e l’uso scorretto prevedibile.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Utensili: i rischi e gli infortuni dei lavoratori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio avviene nel reparto falegnameria di un cantiere navale che si occupa di manutenzione delle unità navali, appartenente ad un cantiere navale di una società di trasporto pubblico su gomma e acqua, dove vengono effettuate manutenzioni delle unità navali, dei pontoni e dei pontili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore con l’aiuto di un collega deve effettuare la fresatura di pezzi particolari in polietilene a forma di listelli lunghi destinati a costituire delle strisce antiscivolamento sui natanti e pontoni. Il lavoro è commissionato da un operatore del reparto facente le funzioni del capo squadra (nel giorno dell’infortunio è a casa per malattia).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La lavorazione viene svolta con una fresatrice (toupie), in cui è stato montato un utensile specifico adatto alla lavorazione dei listelli di polietilene sulla cui superficie si devono ricavare delle scanalature longitudinali con la funzione di renderla antisdrucciolo. Vengono regolate la posizione in altezza dell’utensile (fresa) e quella in orizzontale delle guide in modo da ottenere la posizione e la profondità di taglio delle scanalature nel modo voluto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia con quel tipo di utensile in lavorazione non è possibile posizionare la protezione di cui è dotata la macchina in modo corretto per svolgere la sua funzione di evitare il contatto con l’organo lavoratore (fresa) da parte degli operatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli operatori agiscono nel seguente modo: l’infortunato tiene pressato contro la guida, con entrambi le mani, il tratto di listello in lavorazione sulla fresa, mentre contemporaneamente il collega tiene “in guida” il tratto di pezzo lavorato per evitare che vibri date le notevoli dimensioni longitudinali. Durante la lavorazione si verifica un effetto “rifiuto del pezzo” per cui l’infortunato va con la mano sinistra, tenuta in pressione sul pezzo, a contatto con la lama della fresa riportando l’amputazione ungueale 2° - 3° - 4° dito mano destra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La possibilità che si potesse verificare il rifiuto del pezzo era abbastanza probabile trattandosi di un materiale particolarmente duro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i fattori causali individuati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato “spinge con forza il pezzo in lavorazione contro la fresa non protetta”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ fresa verticale (toupie) con protezioni non correttamente posizionate”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il secondo caso riguarda attività su un tratto autostradale tramite un flessibile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore si trova, unitamente ad un collega, su un tratto autostradale e in particolare su un viadotto per lavori di rifacimento dei giunti sul viadotto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore mentre taglia, utilizzando un flex, una lamiera, viene colpito al capo dallo stesso utensile in funzione, riportando una estesa e profonda ferita al capo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'infortunato viene dapprima ricoverato presso un vicino ospedale e subito dopo trasferito, con eliambulanza presso il reparto rianiminazione di un secondo ospedale dove, malgrado le cure, muore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il fattore causale rilevato, in questo caso, è la perdita del controllo dell’utensile in funzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I dispositivi di protezione e l’uso scorretto prevedibile
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per raccogliere qualche indicazione sulla sicurezza delle macchine utensili usate in ambienti lavorativi facciamo riferimento ad un intervento che si è tenuto al convegno, organizzato da Inail e Assolombarda, che ha presentato “ L’8° Rapporto Inail sulla Sorveglianza del mercato per la direttiva macchine”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento “ La sicurezza delle macchine utensili”, a cura di Nicola Delussu, riporta indicazioni relative al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, con riferimento all’Allegato I sui requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio riguardo ai requisiti generali si indica che nelle macchine i ripari e i dispositivi di protezione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ‘devono essere di costruzione robusta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            devono essere fissati solidamente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non devono provocare pericoli supplementari;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina’. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il D.lgs. 17/2010 ricorda (Allegato I RES - punto 1.7.4) anche che ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso e il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l’uso previsto della macchina, “ma deve tener conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile”.  E riguardo ai fabbricanti il primo passo nel processo di valutazione dei rischi “impone al fabbricante di considerare anche l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento riporta, infine, alcuni esempi dei tipi di uso scorretto o di comportamento umano facilmente prevedibile:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “perdita di controllo della macchina da parte dell’operatore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            reazione istintiva di una persona in caso di malfunzionamento, incidente o guasto durante l’uso della macchina;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comportamento derivante da mancanza di concentrazione o noncuranza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scelta comportamento derivante dall’adozione della ‘linea di minor resistenza’ nell’esecuzione di un compito;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comportamento risultante da pressioni per tenere la macchina in esercizio in tutte le circostanze;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            di comportamento di alcune persone (bambini, persone disabili)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="52742" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 14 May 2020 13:38:28 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-la-conformita</guid>
      <g-custom:tags type="string">infortuni sul lavoro,81/08,D.Lgs. 81/08,direttiva macchine,infortunio macchine e attrezzature,documento di valutazione dei rischi,macchine e attrezzature,rischio macchine,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: COME VERIFICARE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-verificare-l-attuazione-delle-misure-di-contenimento</link>
      <description>ubblicata dall’ATS Bergamo insieme all’Ispettorato territoriale del lavoro un documento per la verifica dell’applicazione del Protocollo condiviso in materia di COVID-19. La check-list conoscitiva e di controllo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Check list per la verifica delle misure di contenimento del SARS-CoV-2
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/verifica+covid-19+ATS.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Pubblicata dall’ATS Bergamo insieme all’Ispettorato territoriale del lavoro un documento per la verifica dell’applicazione del Protocollo condiviso in materia di COVID-19. La check-list conoscitiva e di controllo.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questa fase così delicata non solo per l’emergenza COVID-19 ma anche per i tanti dubbi su come gestire questa emergenza e applicare tutte le misure di precauzione per prevenire il contagio del virus SARS-CoV-2, è evidente che un documento elaborato insieme da un’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) con l’Ispettorato territoriale del lavoro possa fornire indicazioni molto interessanti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ancor più se alla stesura di questo documento ha partecipato il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di una delle zone italiane che hanno avuto una maggiore diffusione del nuovo coronavirus, la provincia di Bergamo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un documento che fornisce, inoltre, un utile strumento per le aziende – una “check list conoscitiva e di controllo” – per verificare l’adeguatezza delle misure anticontagio adottate nei luoghi di lavoro ai sensi del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e di quanto indicato nel Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           L’elenco della documentazione da richiedere all’azienda
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento riporta innanzitutto un elenco della documentazione/informazioni che possono essere richieste all’azienda per descrivere l’organizzazione e i provvedimenti adottati:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “Documento di valutazione dei Rischi (o stralcio del documento) con particolare riferimento all’aggiornamento della valutazione rischio da contagio da virus SARS-CoV-2 (se effettuata) e/o Piano di intervento predisposto per gestire tale emergenza riportante la descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Reperti fotografici degli apprestamenti anti contagio posti in essere nei vari reparti (barriere, segnaletica, nastri identificativi delle distanze a terra, cartelli di avviso, obbligo e divieto) o in alternativa, relazione che descriva gli apprestamenti posti in essere;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Elenco dei dispositivi anti contagio posti a disposizione dei lavoratori e le istruzioni fornite per il loro utilizzo razionale, specificando circostanze e modalità d’uso (mascherine, guanti, visiere, tute, calzari ecc.). Si chiede di fornire le fatture o altra documentazione attestante l’acquisto o gli ordini di acquisto in essere).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fornire schede tecniche ed eventuali certificazioni dei DPI acquistati o in alternativa altra documentazione scritta acquisita dal fornitore e descrittiva delle caratteristiche d’uso del Dispositivo, capacità di filtrazione ecc…
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Attestazione di aver provveduto alla formazione del personale per l’utilizzo dei DPI (almeno delle mascherine)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “Elenco dei prodotti igienizzanti anti contagiocovid-19 in dotazione con fatture di acquisto e scheda tecnica del prodotto o fotografia dell’etichetta che ne attesta la rispondenza della composizione alcolica secondo quanto previsto e le caratteristiche d’uso;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Elenco delle date delle sanificazioni effettuate sui luoghi di lavoro con descrizione delle modalità operative e dei prodotti utilizzati e, qualora affidata a ditta esterna, eventuale copia della certificazione rilasciata dalla ditta sanificatrice;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Elenco degli eventuali appalti attualmente in essere all’interno dell’azienda con il nominativo delle ditte con le quali si sono stipulati.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nominativo e recapito del Medico Competente.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo alla formazione in materia di dispositivi di protezione per verificarne l’adeguatezza si indica che possono essere utilizzati i video – sono documenti informativi, non costituiscono attività di formazione o di addestramento – presenti sul sito Inail (tutorial “Conosciamo il rischio – Nuovo coronavirus”).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La check-list: informazione e distanza interpersonale
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La lista di controllo, presente nel documento, permette poi di controllare e verificare l’applicazione del “Protocollo condiviso” ai sensi del DPCM 26 aprile 2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella “Sezione 0” della check-list si ricorda poi che la prosecuzione/riattivazione delle attività produttive “può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano, adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella sezione 1 si indica che l’informazione preventiva e puntuale “è la prima importante misura per contrastare la diffusione del contagio” e per questo motivo le aziende devono impegnarsi a “portare a conoscenza dei propri dipendenti, dei lavoratori non dipendenti che accedono in azienda (personale dell’appaltatore, somministrati, lavoratori autonomi, consulenti, titolari di rapporti formativi etc.), dei terzi (clienti, fornitori ecc.) e comunque di tutti i soggetti (lavoratori ed equiparati) di cui al Titolo I capo art.2 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda, nel rispetto dei contenuti indicati al punto 1 del Protocollo Condiviso del 26 aprile”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella sezione 1 sono indicate e sono verificabili tutte le varie possibilità di informazione, anche riguardo alla necessità di una “informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La sezione 7 è invece dedicata alla distanza interpersonale e la lista permette di verificare se “al fine di limitare i contatti tra le persone, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza il Datore di Lavoro”:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “ha predisposto una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi (es. ridistribuzione del personale all’interno di uffici, banchi di lavoro…) dando disposizioni inoltre di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 m di separazione tra i presenti)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “ha realizzato una separazione fisica fra lavoratori e tra lavoratori e pubblico/clienti/utenti”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Permette anche di controllare se si è tenuto conto dei seguenti aspetti riguardo agli ambienti di lavoro:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “Sono stati riprogettati alcuni ambienti lavorativi al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (es. spostamento di scrivanie all’interno di uffici, spostamento di banchi di lavoro all’interno delle officine, introduzione di schermature nella ridefinizione delle postazioni di lavoro…)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Sono state revisionate alcune procedure di lavoro al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore a un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ect.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Sono state fornite ai lavoratori indicazioni in merito all’importanza di garantire un costante ed adeguato ricambio d’aria.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi, per il periodo transitorio, sono posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            I preposti sono stati formati ed incaricati di sorvegliare il rispetto delle norme igieniche di comportamento dei lavoratori”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Riferimento:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          ATS Bergamo, Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti e Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo, “ Verifica applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro ai sensi D.P.C.M. del 26 aprile 2020”, il documento contiene la “Check-list conoscitiva e di controllo” (formato PDF, 1.02 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Verifica+COVID-19.jpg" length="12468" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 14 May 2020 06:56:13 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-verificare-l-attuazione-delle-misure-di-contenimento</guid>
      <g-custom:tags type="string">COVID-19,81/08,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Valutazione dei rischi,Rischio COVID-19,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA LINEA GUIDA DI ATS BRIANZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-linea-guida-di-ats-brianza</link>
      <description>Pubblicata dall’ATS Brianza una guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza COVID-19. Gli obiettivi della guida, la normativa e le azioni preparatorie per la ripresa delle attività. Focus sulle misure per la pubblica amministrazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Una guida per la ripresa delle attività lavorative nella fase 2
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_manuale_fase2_Veneto.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Pubblicata dall’ATS Brianza una guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza COVID-19. Gli obiettivi della guida, la normativa e le azioni preparatorie per la ripresa delle attività. Focus sulle misure per la pubblica amministrazione.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Se con il DPCM 26 aprile 2020 è stata ampliata la tipologia di aziende che dal 4 maggio 2020 hanno potuto riprendere le attività, molte Aziende sanitarie regionali hanno deciso di supportare questa “fase due” in cui le imprese si trovano a lavorare in una situazione di “convivenza” con l’emergenza COVID-19 e le tante problematiche del contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro del virus Sars-CoV-2.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ci soffermiamo oggi su un documento prodotto dall’ ATS Brianza della Regione Lombardia, un documento – dal titolo “Guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza COVID-19” - che “nasce nell’ambito delle attività di assistenza alle aziende ed ai lavoratori proprie dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ATS”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La guida dell’ATS Brianza per la ripresa lavorativa nella fase 2
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La guida regionale, aggiornata al 9 maggio 2020, si propone tre obiettivi:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Fornire un quadro aggiornato tempestivamente sulle indicazioni delle Autorità Sanitarie, che verosimilmente si susseguiranno molto velocemente e con modifiche anche sostanziali di prescrizioni;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Rispondere ai quesiti più comuni, evitando comunque di introdurre elementi di ulteriore confusione laddove vi siano aspetti di ambiguità e/o eccessiva discrezionalità nell’interpretazione della norma, limitandosi ad illustrare con la maggiore semplicità di linguaggio possibile quanto indicato dal legislatore;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Fornire recapiti e informazioni sulle modalità organizzative proprie di ATS Brianza per i servizi posti a disposizione dei cittadini, dei lavoratori e delle aziende relativamente alla gestione della “emergenza Covid-19”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si sottolinea che le indicazioni fornite dall’ATS nel documento riguardano “esclusivamente aspetti organizzativi per l’applicazione delle direttive nazionali e regionali nel territorio di ATS-Brianza”
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento fa poi anche un utile riepilogo della normativa nazionale, di quella regionale (con riferimento all’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020) e dei vari protocolli generali – a partire dal “ Protocollo condiviso” aggiornato il 24 aprile – e protocolli specifici di settore. Rimandiamo alla lettura della tabella di riepilogo normativo contenuta nella guida.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le azioni preparatorie nelle aziende per la ripresa delle attività
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento riporta un ampio ventaglio di azioni preparatorie all’interno dell’azienda per la ripresa delle attività.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ne riprendiamo alcune:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Analisi dell’organizzazione del lavoro attuale e sua rispondenza alle misure previste dai DPCM e dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e integrazione del 24 aprile 2020: il protocollo condiviso “contiene un elenco di misure che possono impattare in maniera assai rilevante sulla usuale organizzazione dell’attività aziendale, richiedendo ad esempio una riorganizzazione del lay-out con distanziamento delle postazioni di lavoro, l’articolazione dell’attività su turni anziché su lavoro a giornata, solo per citare alcuni esempi. L’art. 2, comma 9 del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce che le imprese che riprendono la loro attività a partire del 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Analisi delle eventuali situazioni di collaborazione e interferenza tra imprese differenti ed elaborazione delle strategie di coordinamento tra le stesse: “per le attività consentite, nel caso di presenza di più imprese differenti, nella valutazione dei rischi interferenziali già previsti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e nella conseguente cooperazione e coordinamento tra imprese nella predisposizione degli interventi di prevenzione e protezione, occorre tenere in considerazione anche i contenuti del protocollo condiviso e adattare ad ogni situazione le misure per contenere la diffusione del virus, ad esempio organizzando laddove possibile l’attività per fasi eseguite dalle diverse imprese in tempi successivi, al fine di evitarne la contemporanea presenza sul luogo di lavoro. L’azienda committente è inoltre tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Verifica dell’eventuale necessità di integrare la dotazione degli strumenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva ai fini del contenimento del contagio: “premesso che la principale misura di contenimento prevista dai protocolli di sicurezza anti-contagio è il rispetto della distanza interpersonale di un metro e pertanto il datore di lavoro deve individuare ed attuare soluzioni organizzative che ne consentano l’applicazione, laddove non fosse possibile, in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale devono essere adottati strumenti di protezione individuale (vedi punto 6 del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020). A tale proposito, mentre nelle attività sanitarie e socio-sanitarie le caratteristiche dei DPI da utilizzare nei diversi contesti di lavoro sono indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020, per quanto riguarda i lavoratori in genere, fatto salvo l’obbligo di fornitura ed utilizzo dei DPI individuati a seguito della valutazione dei rischi per i rischi specifici dell’azienda compreso l’eventuale rischio biologico, si deve fare riferimento al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che all’art. 16 comma 1 stabilisce che ‘… per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) … omissis … le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9’. Il comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce altresì, sempre fino al termine del periodo emergenziale, che gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alla norma sull’immissione in commercio”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Valutazione dei controlli e delle verifiche necessarie per la ripresa in sicurezza dell’attività relativamente ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro: “la necessità di assicurare adeguate misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 non fa venir meno gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previsti dal D.Lgs 81/2008, che non possono in alcun modo essere derogati; è pertanto necessario assicurarsi, prima della ripresa dell’attività, che la stessa avvenga in condizioni di rispetto della norma, ad esempio accertandosi che le attrezzature soggette a verifica periodica siano state sottoposte ai controlli necessari, verificando la corretta funzionalità dei dispositivi di protezione antinfortunistica sulle attrezzature di lavoro, verificando l’efficienza dei dispositivi di protezione collettiva, effettuando gli interventi di manutenzione programmata in scadenza nel periodo di fermo e non ancora effettuati, accertandosi della disponibilità in quantità adeguata dei DPI richiesti a seguito della valutazione dei rischi ecc.”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Rimandiamo alla lettura integrale delle indicazioni per le altre azioni preparatorie che riepiloghiamo:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Costituzione di un gruppo di gestione per l’individuazione, applicazione e verifica delle misure di contenimento
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Comportamenti da adottare in caso di difficoltà di approvvigionamento dei DPI e loro conseguente carenza/assenza
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Analisi degli eventuali adempimenti in scadenza (per es. formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria periodica, riunione periodica, ecc) e relativo piano d’azione
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Intervento di pulizia e/o sanificazione preliminare degli ambienti di lavoro
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Check list di autoverifica
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le misure previste per la pubblica amministrazione
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo, in conclusione, alcune delle misure previste per specifici settori di attività e ci soffermiamo su quanto indicato nella guida riguardo alla pubblica amministrazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che le misure di per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 nel settore pubblico “sono state tra le prime ad essere emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con le direttive n. 1 del 25 febbraio 2020 e n. 2 del 12 marzo 2020 e con le circolari n.1. del 4 marzo 2020 e n. 2 del 1° aprile 2020; in tal senso il Protocollo di accordo del 3 aprile 2020 sottoscritto tra il Ministro e le organizzazioni sindacali ribadisce quanto già previsto ed in linea con il protocollo condiviso del 14 marzo 2020, tra cui come misure peculiari si possono evidenziare:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’ordinario svolgimento dell’attività in modalità agile;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici riducendo la presenza di personale e utenza con piani di turnazione/rotazione e scaglionamento degli orari di ingresso e uscita per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            lo svolgimento delle attività e servizi indifferibili attraverso servizi informatici o telefonici oppure, laddove non possibile, con appuntamenti cadenzati in sede previa la dotazione al personale di adeguati DPI;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il collocamento di parte del personale in attività di formazione in remoto;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’esenzione di parte del personale quale extrema ratio nel caso in cui sia verificata la non praticabilità di soluzioni alternative quali lavoro agile, congedi, ferie pregresse ecc.”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Segnaliamo che il documento regionale oltre a riportare in generale le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in ambiente di lavoro e le indicazioni operative per il territorio dell’ATS, si sofferma anche sulle misure previste per le strutture sanitarie e sociosanitarie, per i trasporti, per l’edilizia e per gli esercizi commerciali.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimenti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ATS Brianza, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, “ Guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza COVID-19”, versione 1.3 del 9 maggio 2020 (formato PDF, 1.08 MB).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Regione Lombardia - Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 - Ulteriori   misure   per   la   prevenzione   e   gestione   dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Fonte: Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ATS+Brianza+COVID-19.jpg" length="63537" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 13 May 2020 07:19:48 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-linea-guida-di-ats-brianza</guid>
      <g-custom:tags type="string">COVID-19,81/08,Coronavirus,Protocollo sicurezza anticontagio,D.Lgs. 81/08,DPCM,Rischio Biologico,Consulenza sicurezza sul lavoro,sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ATS+Brianza+COVID-19.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: FASE 2 E LA LIMITAZIONE DEI CONTAGI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-fase-2-e-la-limitazione-dei-contagi</link>
      <description>Indicazioni operative dal manuale della Regione Veneto per la riapertura delle attività produttive. Focus su vari aspetti: limitazioni dei contatti, formazione, manutenzione, pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Fase 2: come limitare i contagi da Coronavirus nei luoghi di lavoro?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Indicazioni operative dal manuale della Regione Veneto per la riapertura delle attività produttive. Focus su vari aspetti: limitazioni dei contatti, formazione, manutenzione, pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Malgrado si stia assistendo ad un rallentamento dell’evoluzione del contagio del virus SARS-CoV-2 è evidente che nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza COVID-19 sia ancora necessario ridurre il più possibile le occasioni di contatto, oltre a mantenere la distanza interpersonale necessaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per approfondire il tema della riduzione delle occasioni di contatto in ambito lavorativo, e altri aspetti correlati alla riapertura delle attività, torniamo a parlare del documento della Regione Veneto “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive” (versione 11 del 29 aprile 2020). Un documento elaborato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria – della Regione Veneto e che è destinato in particolare a tutti soggetti con ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni relative alle limitazioni dei contatti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento veneto, “al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione”, riporta le principali “misure organizzative previste dalle specifiche disposizioni di riferimento, comunque integrabili con soluzioni innovative relative all’articolazione dell’orario di lavoro e dei processi produttivi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ne riprendiamo alcune:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             “favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto ‘lavoro agile’ o ‘ smart working’), in modo coerente con le indicazioni previste dalla contrattazione e legislazione vigente, soprattutto per le attività amministrative e d’ufficio che possono essere svolte presso il proprio domicilio o a distanza;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita, laddove lo svolgimento della prestazione lavorativa lo consenta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ridurre al minimo necessario gli spostamenti all’interno dei siti produttivi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ridurre al minimo gli accessi non indispensabili per i processi produttivi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ridurre al minimo l’accesso contemporaneo di più visitatori e clienti, ad esempio ampliando le fasce orario di accesso (laddove presenti sale esposizioni, spacci aziendali, etc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale; se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei proprio mezzi e non e consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle fasi di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi al rigoroso rispetto della distanza di almeno 1 metro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione), garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m2/persona;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se è presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, dare disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione), prevedendo in ogni caso che la capienza non ecceda il 50% dei posti autorizzati per il singolo mezzo utilizzato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            individuare servizi igienici dedicati agli utenti esterni (fornitori, visitatori, trasportatori) e vietare loro l’utilizzo di quelli del personale aziendale”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che “nelle micro- e piccole imprese, o qualora non siano disponibili servizi igienici da dedicare in via esclusiva agli utenti esterni, saranno garantite opportune misure organizzative atte ad evitare l’impiego dei servizi igienici del personale da parte di utenti esterni. In questo caso verranno comunque messe a disposizioni soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni sulla formazione, sulle verifiche e sulla manutenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla limitazione dei contatti riprendiamo, dal documento, due note integrative sulla formazione e sulla manutenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla formazione e aggiornamento professionale si ricorda che “nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati”. E si sottolinea, come già ripetuto in altri documenti, ad esempio il “ Protocollo condiviso” tra Parti sociali e Governo, che il “mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore”, non comporta “l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione”. In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere “tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E si indica, come peraltro ricordato anche nel nostro articolo “ Emergenza COVID-19: l’uso della videoconferenza per fare formazione”, che “l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto”. Questa modalità di collegamento a distanza in videoconferenza “non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un’altra nota integrativa si sofferma sulle verifiche e manutenzioni periodiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che ai sensi dei provvedimenti adottati a livello nazionale, “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti queste attività sono normalmente realizzate da “personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all’interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di necessità e di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell’emergenza sanitaria”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo, infine, alcune indicazioni relative alla pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che prima della ripresa delle attività, è necessario garantire, secondo le specifiche raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute ( Lettera circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020), “una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown, e disporne una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell’attività, associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, a decontaminazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che la pulizia “può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche; la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita, che segue l’ordinaria pulizia, e prevede l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro”. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è bene “assicurare la ventilazione degli ambienti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che tutte le operazioni di pulizia “devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dovranno poi essere considerati con particolare attenzione, se presenti, “i locali accessori (es. spazi per la ristorazione, servizi igienici, spogliatoi, infermerie) e le superfici e postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, nonché gli ambienti e gli strumenti utilizzati in ogni contesto in cui la prestazione lavorativa richieda un contatto ravvicinato e prolungato (es. servizi alla persona)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sarà data particolare cura, infine, alla pulizia della singola postazione di lavoro “da effettuare all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, focalizzata soprattutto sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune”. Mentre per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19 “è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione si indica che “deve essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli ambienti, fatte salve eventuali situazioni di incompatibilità con specifici processi di lavoro. Con particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli impianti di ventilazione meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo nell’aria”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma anche su altri aspetti relativi alla prevenzione del contagio da COVID-19:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Informazione ai lavoratori e ai frequentatori dell’azienda
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rilevazione della temperatura corporea.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Distanziamento tra le persone.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dispositivi di protezione individuale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Uso razionale e giustificato dei test di screening.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gestione degli eventuali casi positivi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ruolo del Medico competente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive”, versione 11 del 29 aprile 2020 (formato PDF, 407 kB). 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_manuale_fase2_Veneto.jpg" length="18498" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 12 May 2020 07:40:19 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-fase-2-e-la-limitazione-dei-contagi</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,FFP2,FFP3,distanziamento sociale,Covid-19,droplet,mascherine chirurgiche,Richio Biologico,formazione lavoratori,COVID-19,81/08,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,documento di valutazione dei rischi,Rischio Coronavirus,DPI,Mascherine</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_manuale_fase2_Veneto.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_manuale_fase2_Veneto.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: CHIARIMENTI SU MASCHERINE E DPI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-chiarimenti-su-mascherine-e-dpi</link>
      <description>Un contributo si sofferma sui tanti dubbi che riguardano l’utilizzo nei luoghi di lavoro di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. I dispositivi, le misure di sanitizzazione e la certificazione</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Mascherine e dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal Coronavirus
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un contributo si sofferma sui tanti dubbi che riguardano l’utilizzo nei luoghi di lavoro di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. I dispositivi, le misure di sanitizzazione e la certificazione. 
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A più di due mesi dal primo decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DL n.6 23 febbraio 2020), a più di tre mesi dalla la delibera del Consiglio dei ministri (31 gennaio 2020) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, non si sono ancora risolti i mille problemi, i mille dubbi correlati all’uso delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La pandemia da coronavirus ha scatenato una nuova corsa all’oro: quella alle mascherine. Fino a poche settimane fa le mascherine erano un semplice strumento di lavoro, previste in un limitato numero di attività professionali e, in alcuni casi, osteggiate dai lavoratori quando venivano imposte a tutela della loro salute. Ora sono letteralmente sulla bocca di tutti (o quasi) e sono state oggetto di svariate notizie. Abbiamo visto rappresentanti istituzionali e tecnici indossarle in maniera errata, sappiamo di gente che le riutilizza per giorni senza considerare che molte tipologie sono monouso, leggiamo di metodi casalinghi per sanitizzarle e di persone senza scrupolo che le rubano per poi rivenderle. Abbiamo assistito addirittura a Stati che hanno bloccato o vietato la vendita di mascherine ad altre nazioni. Tante notizie ma anche tanta confusione e disinformazione in materia, così abbiamo provato a fare un po’ di chiarezza basandoci sulle competenze di chi lavora nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Mascherine o Dispositivi di Protezione Individuali?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il primo chiarimento va dato in merito alla differenza tra le mascherine e i dispositivi di protezione individuali (DPI). Le mascherine sono quelle “da chirurgo”, solitamente monouso, che fungono da barriera fisica abbastanza limitata e più che altro fanno in modo che chi le indossa eviti di emettere particelle di saliva o starnuto all’esterno. In sostanza, proteggono gli altri più che il proprio utilizzatore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I DPI sono invece dei veri e propri strumenti di protezione per chi li indossa, e ce ne sono di tantissimi tipi, distinti sulla base del loro potere filtrante. In questi giorni si sente molto parlare delle tipologie FFP1, FFP2 e FFP3: si tratta di una certificazione riconosciuta a livello europeo per classificare le maschere in base al loro potere protettivo e, semplificando, possiamo dire che le FFP1 filtrano circa il 78% delle particelle di polveri, fumo e aerosol esterno mentre le FFP2 filtrano circa il 92-95%. Le FFP3 hanno un potere filtrante maggiore, quasi del 100%.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           FFP sta per “filtering face piece” e le tipologie 2 e 3 sono considerate le più efficaci nel contrasto al coronavirus. È bene però verificare se quelle acquistate o in proprio possesso sono considerate monouso (garantite cioè per 8 ore di attività continua) oppure se possono essere utilizzate più volte fino a esaurimento del potere filtrante. Le indicazioni si trovano sulle schede tecniche delle maschere e nelle informazioni presenti sulla confezione. Se vengono riportate le lettere “MN” significa che sono monouso. C’è anche un altro aspetto da considerare: alcune di queste mascherine presentano un filtro che ha la funzione di permettere una migliore respirazione dell’utilizzatore. Questo filtro però riduce il contenimento delle particelle emesse dall’utilizzatore per cui protegge maggiormente chi utilizza la maschera rispetto agli esterni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In sintesi: se tutti usassimo le mascherine chirurgiche limiteremmo notevolmente il rischio di contagio, tecnicamente però le migliori sono quelle classificate FFP2 e FFP3 senza filtro perchè garantiscono una efficace protezione sia per l’utilizzatore che per gli esterni. Negli Stati Uniti viene utilizzano un sistema diverso di classificazione: il NIOSH, che presenta dieci categorie diverse. In questo caso la corrispondenza con il sistema europeo si può semplificare considerando che una maschera classificata NIOSH N95 è paragonabile ad una FFP2 dato che ha un potere filtrante del 95%.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Misure di sanitizzazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Esistono misure di sanitizzazione dei suddetti DPI ma sono tecniche che devono essere compiute da personale formato e per essere valide deve essere rilasciata una certificazione che confermi la corretta esecuzione dell’attività. In sostanza possono farlo solo alcuni soggetti professionalmente autorizzati. Metodi casalinghi basati sull’uso di alcol non sono verificabili né certificabili per cui non si possono considerare efficaci.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Mascherine non certificate CE e Decreto “Cura Italia”
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo momento di emergenza lo Stato italiano ha emanato il DL n.18 del 17 marzo 2020 - meglio conosciuto come decreto “Cura Italia” - che, tra le varie disposizioni, consente ai datori di lavoro di fornire al personale anche le mascherine chirurgiche prive di marchio CE, facendole di fatto rientrare nell’elenco dei DPI utilizzabili per lavorare. Ad oggi tale disposizione, in linea con la Raccomandazione UE n° 2020/403 della Commissione Europa, è valida fino al termine dello stato di emergenza fissato dal Governo italiano al 31 luglio 2020. È però compito del datore di lavoro chiedere ai fornitori di mascherine o altri DPI non certificati la dimostrazione oggettiva dell’applicazione da parte loro dell’art. 15 del decreto “Cura Italia”. Tale articolo consente infatti di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali in deroga alle vigenti disposizioni, se i produttori hanno inviato all’Istituto Superiore di Sanità (per le mascherine chirurgiche) o all’INAIL (per i DPI) un’autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche degli articoli e il rispetto dei requisiti di sicurezza. In aggiunta, dopo il terzo giorno dall’invio dell’autocertificazione, i produttori devono aver trasmesso ai competenti istituti ogni elemento utile alla validazione delle mascherine o dei DPI e possono cominciare la distribuzione e vendita solo a seguito dell’esito della valutazione circa la rispondenza alle normative vigenti, effettuata dall’istituto competente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Ma quando vanno usate le mascherine?
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Innanzitutto è bene ricordare che lo scorso 14 marzo i sindacati e il Governo hanno stabilito il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, in cui sono indicate tutte le disposizioni che le aziende (quelle autorizzate a continuare l’attività lavorativa) devono rispettare pena l’arresto immediato dell’attività. Tra le misure più importanti c’è quella di rispettare la distanza di sicurezza, vale a dire che ogni lavoratore deve rimanere distante almeno 1 metro da ogni altro collega per tutta la durata dell’attività lavorativa. Se tale distanza viene rispettata non è obbligatorio dotare i lavoratori di mascherine o DPI. Al contrario, se tale distanza non può essere garantita i lavoratori possono lavorare solo se viene loro fornito un’idonea maschera. Di recente il protocollo è stato aggiornato e integrato in vista della “fase 2” che è partita il 4 maggio e che riguarda l’avvio di un maggior numero di attività produttive.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le novità introdotte in merito all’uso delle mascherine sono:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il fatto che viene dato mandato alle singole aziende di stabilire l’uso dei dispositivi di protezione individuale da adottare sulla base della specifica valutazione dei rischi;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’uso delle mascherine nei casi in cui i lavoratori condividano spazi comuni. Tutto questo se il mercato lo consente, infatti, nella premessa del relativo paragrafo si legge che l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuali (...) è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fuori dall’ambiente lavorativo alcune Regioni, ad esempio Lombardia e Toscana, hanno imposto l’uso delle mascherine a tutte le persone che per motivi di necessità escono da casa ed è probabile che anche altri governi regionali faranno lo stesso. A parte questi territori e al di là dei “luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” ( DPCM 26 aprile 2020), non c’è obbligo di usare la mascherina a meno che non si è tra le persone contagiate dal coronavirus”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È bene segnalare che le suddette disposizioni potrebbero essere soggette a cambiamenti nelle prossime settimane. Proprio in questi giorni l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sta valutando un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston secondo cui le goccioline emesse con un colpo di tosse o uno starnuto possono volare nell’aria per distanze ben più ampie di un metro. Se lo studio verrà confermato potrebbero essere riviste a livello mondiale le raccomandazioni sull’uso delle mascherine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Conviene perciò rimanere aggiornati sugli sviluppi consultando sempre organi d’informazione autorevoli e facendo attenzione a non incappare in una delle tante fake news che circolano in questi giorni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 12 May 2020 06:58:07 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">FFP3,Protocollo sicurezza anticontagio,Sicurezza sul lavoro autotrasporti,Mascherine FFP2,mascherine chirurgiche,Sanificazione,Dispositivi di Protezione Individuale,COVID-19,81/08,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,DPCM,DPI,Mascherine,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
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    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AGENTI FISICI: LE RADIAZIONI IONIZZANTI ARTIFICIALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-agenti-fisici-le-radiazioni-ionizzanti-artificiali</link>
      <description>Disponibile una nuova area del sito PAF che spiega in modo dettagliato cosa sono le radiazioni ionizzanti di origine artificiale, i rischi e i settori lavorativi esposti in modo diretto e indiretto.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Le radiazioni ionizzanti di origine artificiale
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+radiazioni+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Disponibile una nuova area del sito PAF che spiega in modo dettagliato cosa sono le radiazioni ionizzanti di origine artificiale, i rischi e i settori lavorativi esposti in modo diretto e indiretto.
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Cosa sono le radiazioni ionizzanti di origine artificiale 
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le radiazioni ionizzanti sono, per definizione, radiazioni elettromagnetiche o corpuscolari dotate di sufficiente energia per “ionizzare” la materia che attraversano, ovvero strappare elettroni ad atomi o molecole. L’effetto di questa ionizzazione è di rompere i legami atomici e molecolari, degradando le macromolecole che costituiscono la base dell’organismo umano.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Le radiazioni ionizzanti possono  essere costituite o da particelle sub-atomiche ( es. particelle alfa, beta, neutroni) che si muovono con velocità elevate, spesso prossime alla velocità della luce (radiazioni corpuscolari), o da radiazioni elettromagnetiche, costituite da fotoni che si propagano alla velocità della luce (raggi X e raggi gamma).
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Considerato che le energie di soglia dei processi di ionizzazione sono di alcuni eV (elettron Volt), le radiazioni elettromagnetiche in grado di produrre ionizzazione nella materia sono unicamente i raggi ultravioletti di alta frequenza (UVC), i raggi  X e i raggi gamma.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le due differenti tipologie di sorgenti di radiazioni
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           Le sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine artificiale sono di due differenti tipologie:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            SORGENTI RADIOATTIVE 
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            TUBI RX
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           SORGENTI RADIOATTIVE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Numerosi elementi esistenti in natura, o prodotti artificialmente in laboratorio mediante reazioni nucleari, sono costituiti da atomi i cui nuclei sono energeticamente instabili. Essi tendono a mutare la porpria natura trasformandosi in specie atomiche energeticamente stabili.  Il ritorno alla stabilità avviene con emissione di radiazione corpuscolare (alfa o beta), spesso accompagnata da radiazione elettromagnetica (raggi gamma). I nuclei instabili si dicono radioattivi e il processo di emissione di radiazione viene detta decadimento radioattivo o radioattività.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il fenomeno è regolato dalla fondamentale legge del decadimento radioattivo secondo la quale, per ogni radionuclide, deve trascorrere un tempo caratteristico (tempo di dimezzamento) affinchè il numero di nuclei radioattivi presenti si dimezzi. Il tempo di dimezzamento può essere compreso tra le frazioni di secondo e i milioni di anni.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le particelle alfa che vengono emesse nei decadimenti radioattivi sono costituite da due neutroni e due protoni, e sono pertanto  atomi di elio doppiamente ionizzati.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le particelle beta sono emesse nei decadimenti radioattivi dei nuclei atomici instabili:  sono o elettroni o positroni, questi ultimi del tutto simili agli elettroni atomici, ma dotati di carica elettrica positiva.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I neutroni sono invece emessi nella disintegrazione spontanea di elementi pesanti prodotti artificialmente e nelle reazioni nucleari.Un nucleo non stabile è destinato a decadere in un altro nucleo con minore massa mediante l’emissione di una radiazione. Il decadimento radioattivo è un insieme di processi tramite i quali dei nuclei atomici instabili (nuclidi) emettono particelle subatomiche per raggiungere uno stato più stabile. Il processo di decadimento radioattivo si accompagna all'emissione di radiazione elettromagnetica (raggi gamma) associata alla diseccitazione dei nuclei instabili.  Ciascun radionuclide si caratterizza per il tipo di radiazioni emesse (alfa, beta, gamma, neutroni), l'energia delle radiazioni emesse e per il tempo di dimezzamento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il numero di disintegrazioni che avvengono nell'unità di tempo in una data quantità di materiale radioattivo costituisce la sua attività.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L'attività si misura in Bequerel (Bq), in omaggio allo scienziato che scoprì il fenomeno: 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          1 Bq=1 disintegrazione al secondo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Quando l'attività è riferita alla contaminazione presente su una superfice, si suole esprimerla in Bq per unità di area (Bq/cm2), quando invece è riferita a un volume, si pensi ad esempio alla contaminazione dell'aria, si parla di Bq per unità di volume (Bq/cm3). Allo stesso modo, nel caso di contaminazione di matrici (per es. alimenti, suolo, etc.), ci si riferisce all'attività per unità di massa (Bq/kg).   Vengono spesso utilizzati multipli o sottomultipli del Bequerel. Ad esempio, esprimendo in Bequerel la radioattività contenuta nel reattore di Chernobyl al momento del disastro si ottiene il valore 280.000.000.000.000.000 Bq, ovvero 28 seguito da sedici zeri. In casi simili, per semplificare la scrittura e per migliorare la leggibilità del dato, si ricorre alla notazione esponenziale, esprimendo il dato stesso attraverso le potenze di 10. Con questa notazione lo stesso valore esemplificato in precedenza può essere espresso come 2,8x1017 Bq: l’esponente di 10 indica il numero delle posizioni di cui occorre spostare la virgola verso destra per avere il valore esplicito del dato.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Analogamente, per esprimere valori molto piccoli rispetto all’unità di misura si impiegano le potenze di 10 con esponente negativo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le radiazioni ionizzanti propagandosi nello spazio possono incontrare materia vivente e non, con la quale interagiscono. I meccanismi di interazione sono diversi a seconda del tipo di radiazione, della sua energia e delle caratteristiche del materiale attraversato. Ne segue una diversa capacità di penetrazione dei vari tipi di radiazioni nei vari materiali. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le particelle alfa si caratterizzano per la produzione di una elevata densità di ionizzazione lungo le loro tracce. Il percorso nella materia di queste particelle è quindi sempre assai modesto. Esse possono essere arrestate in meno di 10 cm di aria oppure da un semplice foglio di carta. Solo se hanno una energia maggiore di circa 7 MeV sono in grado di superare lo spessore di 70 micrometri di tessuto e possono quindi raggiungere lo strato germinativo della cute. Non sono pertanto molto pericolose fin quando la sorgente resta al di fuori dell'organismo umano (irradiazione esterna), in quanto poco penetranti e facilmente schermabili. Diventano invece estremamente pericolose, una volta introdotte nell'organismo (irradiazione interna), in quanto tutta la loro energia viene allora ceduta agli organi e tessuti interni del corpo umano, tipicamente  per inalazione o ingestione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E' utile menzionare che materiali isolanti come le plastiche, quando sono colpiti da radiazioni densamente ionizzanti come le particelle alfa, diventano nel tempo fragili e pulverulenti (danno da radiazioni nei materiali). Questo problema è da tener presente, ad esempio, nelle sorgenti alfa emittenti da laboratorio, che devono essere periodicamente sostituite, a causa del danneggiamento subito dal sottile strato di plastica con il quale vengono sigillate.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Anche le particelle beta e gli elettroni hanno una modesta capacità di penetrazione nella materia, ma i loro percorsi sono comunque assai maggiori di quelli delle particelle cariche pesanti. Elettroni da 1 MeV sono arrestati in 4 metri di aria o in 4 mm di acqua. Solo particelle con energie maggiori di 70 keV riescono a raggiungere lo strato germinativo della cute.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Quando si vogliono schermare le sorgenti di elettroni, conviene introdurre un primo strato di materiale leggero, al fine di ridurre l'intensità dei raggi X di frenamento che queste particelle producono, cui far seguire un successivo strato di materiale pesante per ridurre i raggi X prodotti. Per gli elettroni positivi (positroni) bisogna inoltre tener presente la produzione di fotoni da 0,511 MeV nei processi di annichilazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le sorgenti radioattive possono portare ad IRRADIAZIONE ESTERNA ED IRRADIAZIONE INTERNA
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si parla di irradiazione o esposizione esterna quando la sorgente di radiazioni resta all'esterno del corpo umano. Quando la sorgente viene invece introdotta nell'organismo (contaminazione interna) si parla di irradiazione o esposizione interna.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La contaminazione interna può verificarsi tutte le volte che si manipolano sorgenti non sigillate, sorgenti cioè prive di un involucro inerte o, se presente, non tale da prevenire, in condizioni normali di impiego, la dispersione delle materie radioattive.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si fa presente che la contaminazione interna ha una durata che dipende dal tempo di dimezzamento del radioisotopo introdotto nel corpo, che segue il metabolismo della propria specie chimica, fissandosi negli organi e nei tessuti del corpo (organi bersaglio) per un periodo di tempo che può essere di poche ore o giorni - come nel caso dei radioisotopi ad emivita breve utilizzati nelle indagini di diagnosica in medicina nucleare -  oppure di diverse decine e centinaia di anni, a seconda del tempo di dimezzamento dell'isotopo incorporato.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Viceversa le sorgenti sigillate, cioè le sorgenti radioattive contenute in speciali  involucri ed apparati  tali da non causare nelle appropriate condizioni di impiego alcun tipo di contaminazione radioattiva,  determinano esclusivamente irradiazione esterna. I provvedimenti da adottare per ridurre l'esposizione e quindi le dosi ricevute sono piuttosto semplici, e sono gli stessi di quelli adottati per qualsiasi   tubo a raggi X.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le regole sopra indicate restano valide, per quanto applicabili, anche nel caso della manipolazione di sorgenti non sigillate. Ad esse si devono però aggiungere appropriate procedure di igiene del lavoro (uso di indumenti protettivi, barriere di contenimento, idonee norme comportamentali e metodiche di lavoro etc.) che rendano di fatto del tutto improbabile la contaminazione dell'organismo umano: fino dai tempi del progetto Manhattan apparve infatti evidente che l’unico provvedimento di radioprotezione realmente efficace a proposito di introduzione della radioattività nell’organismo umano è quello di non introdurne affatto! 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           TUBI A RAGGI X
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’impiego di sorgenti artificiali di raggi X - quali ad esempio le apparecchiature radiogene - comporta un rischio di esposizione esterna per irraggiamento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questi casi le fonti di rischio (Figura 1) sono rappresentate dalla
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            radiazione primaria: radiazione emessa direttamente dal tubo RX e utilizzata a fini diagnostici;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            radiazione diffusa: radiazione diffusa dal paziente a seguito dell’interazione del fascio primario con il paziente stesso;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            radiazione di fuga: radiazione emergente durante il funzionamento del tubo radiogeno dalla cuffia schermante che lo avvolge, emessa in tutte le direzioni esclusa quella della radiazione primaria.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In sintesi, possiamo dire che le macchine radiogene si comportano come una lampadina elettrica:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            se “spente”, ovvero non funzionanti, non emettono radiazioni e non rappresentano un pericolo;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            se accese, ovvero funzionanti, generano radiazioni ionizzanti e possono comportare un rischio di esposizione esterna per gli operatori.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per ridurre l’esposizione e, quindi, le dosi ricevute dall’operatore, è necessario agire su tre parametri fondamentali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il tempo di stazionamento in prossimità della sorgente;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la distanza tra sorgente e persona esposta;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le schermature.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I primi due parametri sono semplici da considerare mentre il terzo costituisce una vera e propria materia di studio dell’interazione radiazione-materia.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’effetto delle radiazioni sul corpo è di tipo cumulativo: più tempo si rimane esposti e più aumentano le probabilità che le conseguenze siano dannose.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La dose assorbita, ovvero l’energia depositata dalla radiazione in un elemento di massa del corpo umano e, di conseguenza, il rischio radiologico aumenta con il tempo di esposizione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          È, pertanto, necessario effettuare le operazioni in un campo di radiazioni il più brevemente possibile.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La distanza è molto efficace nell’attenuare l’effetto delle radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente di raggi X. La radiazione emessa da un punto si propaga nello spazio in modo uniforme distribuendo la sua energia su superfici sferiche concentriche. L’energia totale su ogni superficie, ovvero quella che determina in pratica la dose assorbita, diminuisce in modo inversamente proporzionale all’aumento della superficie sferica. Poiché la superficie di una sfera è data da 4πr2, la dose dipenderà dall’inverso del quadrato della distanza r dall’origine della radiazione (Figura 3).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Gli effetti delle radiazioni sull’uomo
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le radiazioni ionizzanti quando interagiscono con la materia vivente possono trasferire energia alle molecole delle strutture cellulari, danneggiando in maniera temporanea o permanente le funzioni delle cellule stesse.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli effetti delle radiazioni sull’uomo vengono solitamente classificati in effetti somatici e genetici.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli effetti somatici sono quelli che interessano l’individuo stesso, mentre gli effetti genetici interessano il corredo genetico delle cellule riproduttive e, quindi, la prole.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La classificazione può essere basata anche sul periodo di latenza con cui si manifesta il danno in due categorie: effetti deterministici e stocastici.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli effetti deterministici sono dovuti in grande parte alla morte o a disfunzioni delle cellule, conseguenti ad irradiazioni acute (forte intensità e breve durata), quali quelle che si verificano nel caso di incidenti. Sono caratterizzati dall’esistenza di una dose-soglia cioè una dose al di sotto della quale quel determinato effetto non si verifica in alcun caso. Il superamento della dose-soglia comporta l’insorgenza dell’effetto in tutta la popolazione esposta.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          È importante precisare che con il crescere della dose l’effetto assume un carattere di maggiore gravità sul piano sintomatologico, clinico e prognostico: aumentando la dose viene progressivamente ridotto il numero di cellule necessarie per consentire il continuo processo di ricambio cellulare che avviene normalmente nei tessuti e negli organi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli effetti stocastici consistono in neolplasie ed effetti genetici che possono comportare lo sviluppo di un tumore negli individui esposti a causa della mutazione di cellule somatiche, o malattie ereditarie nella loro progenie, a seguito di mutazione di cellule riproduttive (germinali). Essi  sono caratterizzati dall’assenza di una dose-soglia (assunzione di linearità senza soglia)  e dal carattere probabilistico con cui avvengono: ad una dose di radiazione, per quanto piccola, è sempre associata una probabilità diversa da zero che l’effetto si verifichi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E' bene ricordare che tutte le radiazioni ionizzanti sono classificate dallo IARC nel GRUPPO 1 - Cancerogeni certi per l'uomo
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In generale tutti gli effetti stocastici sono caratterizzati dal carattere probabilistico con cui avvengono e all’aumento di dose non corrisponde ad un aumento della gravità dell’effetto, ma un aumento della probabilità che un determinato effetto (cancro o mutazione genetica)  possa verificarsi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In conclusione si è visto che le radiazioni ionizzanti determinano effetti dannosi sugli organismi viventi. Tali effetti si dividono in "ereditari" (sulla generazione) e in "somatici" (sull'individuo esposto).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A loro volta questi ultimi si dividono in: 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            deterministici, che si manifestano per dosi relativamente elevate e su tutti gli individui esposti e in cui esiste una correlazione dose/effetto con un valore di soglia al di sotto del quale non si manifestano; 
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            stocastici (con probabilità statistica), che si manifestano anche per dosi basse – ben al di sotto delle soglie di insorgenza degli effetti deterministici - e solo su alcuni individui esposti; per tali effetti non vi è un'apparente dose di soglia, l'entità del danno è indipendente dalla dose ricevuta;  le caratteristiche dei tumori radioindotti sono identiche a quelle dei tumori di eziologia differente.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le grandezze e le unità di misura usate in radioprotezione 
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli effetti delle radiazioni ionizzanti si manifestano soltanto allorchè si verifica una cessione di energia al mezzo attraversato.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare la quantità misurata in dosimetria è la “dose assorbita”, D,  definita come il quoziente tra l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un certo elemento di volume e la massa di materia contenuta in tale elemento di volume. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’unità di misura della dose assorbita nel Sistema Internazionale è il Gray (Gy). Un gray corrisponde all'assorbimento di un joule in un kg di materia (1 Gy = 1 J/kg). 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ tuttavia ancora talvolta usato, in dosimetria, il rad, unità di misura utilizzata in passato ed ormai obsoleta . 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per definizione: 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           1 Gy = 100 rad
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Spesso vi è interesse a riferirsi alla dose assorbita per unità di tempo, ovvero all'intensità o rateo (tasso) di dose assorbita, che si misura in Gy/s, o più usualmente in qualche sottomultiplo di questa unità, come ad es. il mGy/h. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La dose assorbita non è per sua natura idonea a tener conto della diversità degli effetti indotti a parità di dose assorbita, a seconda della qualità della radiazione incidente, e non è da sola sufficiente a predire l’entità degli effetti dannosi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infatti il rischio derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti non è  solo proporzionale alla dose assorbita, ma è anche strettamente legato al tipo di radiazione incidente e alla radiosensibilità dei vari organi e tessuti irradiati. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per tener conto della diversa pericolosità (potenzialità di indurre un danno ai tessuti biologici) delle differenti tipologie di radiazioni incidenti, si introduce il cosiddetto fattore di ponderazione della radiazione, wR. Si tratta di un parametro che tiene conto della differente pericolosità delle varie radiazioni - a parità di dose assorbita - rispetto alla radiazione di riferimento (fotoni), cui viene assegnato per definizione un coefficiente  uguale a 1. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il prodotto della dose assorbita in tessuto, D, per il fattore di ponderazione della radiazione, wR prende il nome di  dose equivalente, H (Sievert)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          H= wR D (Sievert - Sv)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La dose equivalente  si misura in Sievert (Sv), e rappresenta la grandezza usata nell’ambito della legislazione italiana  e degli standard protezionistici per definire i valori limite, nel caso di esposizioni omogenee del corpo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In passato, quando si usava  il rad per misurare la dose assorbita, la dose equivalente  si misurava  in rem. Per definizione:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          1 Sv = 100 rem
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel caso dei fotoni e degli elettroni, wR=1, e la dose assorbita di un Gray corrisponde all'equivalente di dose di un Sv.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sulla base degli esiti degli studi epidemiologici e di radiobiologia si è osservato che, a parità di dose assorbita, le particelle alfa con energia di alcuni MeV, producono un danno biologico 20 volte maggiore dei fotoni (cfr. paragrafo successivo). Pertanto, a queste particelle, è stato assegnato un wR =20. Anche i neutroni sono più pericolosi dei fotoni e si assume per essi un wR compreso tra 5 e 20 a seconda della loro energia. Si parla di intensità o rateo (tasso) di dose equivalente quando ci si riferisce alla  dose equivalente ricevuta nell'unità di tempo. Esso si esprime in Sv.s-1 o più comunemente in mSv h-1
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per tener conto della diversa radiosensibilità dei diversi organi e tessuti del corpo umano per gli effetti stocastici, si introduce la  dose equivalente efficace, E, somma delle dosi  equivalenti efficaci nei diversi organi e tessuti, HT, ciascuno moltiplicato per un fattore di ponderazione, wT, che tiene appunto conto della diversa radiosensibilità degli organi irraggiati. Questa grandezza è stata definita per tenere conto del diverso effetto sui vari tessuti o organi della radiazione, tramite un fattore che tiene conto della risposta di ciascun organo (o tessuto) alla determinata radiazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Anche l'equivalente di dose efficace, per mezzo del quale si stabiliscono i limiti per le esposizioni non omogenee, si esprime in Sv.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel caso dell'introduzione di radionuclidi nel corpo umano (contaminazione interna) si deve tener conto che l'irraggiamento si protrarrà fin quando il radionuclide introdotto è presente nel corpo. La dose ricevuta da un certo organo o tessuto in tale periodo prende il nome di dose equivalente impegnata. Nel caso dei lavoratori il calcolo della dose impegnata viene effettuato cautelativamente su un periodo di 50 anni a partire dall'introduzione. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le attività umane che implicano l’uso delle radiazioni ionizzanti di origine artificiale 
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le attività umane e le applicazioni che implicano l’uso diretto o indiretto delle radiazioni ionizzanti di origine artificiale sono molteplici.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La più significative riguardano la medicina, la produzione di energia, la ricerca scientifica e tecnologica, l’industria in senso lato, l’agricoltura e l’industria alimentare, la geologia e la prospezione mineraria, le applicazioni ambientali.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La produzione di energia elettronucleare
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I reattori nucleari sono basati sulla reazione di fissione nucleare a catena indotta da neutroni nell’uranio-235 e nel plutonio-239. Da questa reazione si sviluppano notevoli quantità di calore, che è utilizzato per produrre (direttamente o indirettamente) vapore e, attraverso l’espansione di questo nelle turbine di un gruppo turbo-alternatore, energia elettrica.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In seguito alle decisioni di politica energetica assunte dal Governo e dal Parlamento, l’Italia ha rinunciato alla produzione elettronucleare, e ha deciso la dismissione delle centrali e lo smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile esistenti sul territorio nazionale.  E' comunque sempre necessario gestire problematiche di rilevante entità radioprotezionistica legate alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti in passato dal funzionamento delle centrali che sono state dismesse e/o derivanti dallo smantellamento delle stesse. Inoltre lo sfruttamento dell’energia nucleare prosegue in numerosi paesi, alcuni molto vicini all’Italia, pertanto le problematiche di radioprotezione inerenti tale settore sono sempre rilevanti ed attuali.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le applicazioni mediche
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Attualmente gli usi medici costituiscono la maggiore fonte di esposizione dell’uomo alle radiazioni artificiali. Ovviamente le dosi individuali variano enormemente da zero, per coloro che non sono mai stati sottoposti ad esami radiologici, a un valore pari a molte migliaia di volte la radiazione annuale media da radiazioni naturali. I raggi X usati in diagnostica sono la forma più comune di radiazioni usate a scopo medico: alcuni dati provenienti dai paesi industrializzati indicano valori che variano da 300 a 600 esami ogni 1000 abitanti, escludendo dal computo radiografie dentali. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Numerose istituzioni nazionali ed internazionali hanno emanato linee guida e protocolli che, se applicati correttamente, dovrebbero consentire una riduzione delle dosi superflue nei pazienti sottoposti a raggi X; purtroppo indagini effettuate a livello nazionale ed internazionale mostrano che spesso il ricorso ad esami radiologici non è giustificato in relazione alla risoluzione del quesito diagnostico; inoltre  le dosi variano ampiamente da ospedale ad ospedale, anche nella stessa regione, con dosi ricevute dal paziente, per lo stesso esame radiologico, che variano fino a fattori cento. Da tali indagini risulta inoltre che la parte del corpo irradiata risulta -in taluni casi - fino a due volte più ampia del necessario.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Va detto che la probabilità di danno per il paziente nel caso dei comuni esami radiologici è relativamente bassa. Ad esempio nel caso di un esame alla colonna - tratto lombosacrale nella proiezione antero posteriore  abbiamo tipicamente circa 50 probabilità su un milione di produrre un tumore, 10 probabilità su un milione di produrre danni ereditari ed altrettanto di indurre gravi deficienze nell’ embrione (nel caso di donna in gravidanza): per quanto bassi essi siano, sono comunque valori da rapportare al beneficio indotto dalla possibile risoluzione del quesito diagnostico. Una probabilità di danno, per quanto piccola, è indebita se non correttamente giustificata. Per inquadrare correttamente il problema del rischio per la popolazione nel suo insieme, bisogna considerare che in Italia, ogni anno, si eseguono oltre 100 milioni di esami con impiego di radiazioni ionizzanti; quindi, mediamente, è possibile ipotizzare diverse migliaia di tumori per anno indotti dalla radiodiagnostica e molte centinaia di danni ereditari gravi. L’ impiego di apparecchiature efficienti, l’uso di adeguati parametri tecnici, l’impiego delle radiazioni ionizzanti solo quando realmente necessario, così come richiesto dalla vigente normativa in materia di radioprotezione del paziente (D.lgs 187/2000) può ridurre notevolmente il rischio associato alla pratica radiologica.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le applicazioni mediche delle radiazioni appartengono a due categorie fondamentali: la radiodiagnostica e la radioterapia.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In ambito diagnostico sono usati i raggi X nella diagnostica radiologica e nella TAC;  nella MOC si utilizzano o tubi RX o sorgenti radioattive  sigillate.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sono invece utilizzati radiocomposti somministrati al paziente (sorgenti non sigillate) per la visualizzazione delle immagini di organi e tessuti in scintigrafia nucleare e nella PET. Con le tecniche diagnostiche multimodali (PET/CT, PET/MR e SPECT/CT) si utiizzano radiofarmaci per aggiungere alle informazioni anatomiche e morfostrutturali proprie delle indagini radiologiche (TC e RM), informazioni legate al metabolismo cellulare, alla modulazione di recettori specifici consentendo di definire le malattie non più per la disfunzione di organi o apparati o singole linee cellulari ma documentando a livello molecolare l’alterazione che induce un processo patologico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La radioterapia, che sfrutta la capacità delle radiazioni di distruggere i tessuti patologici, è ampiamente utilizzata soprattutto per la cura del cancro. La Radioterapia sfrutta la capacità delle radiazioni di essere concentrate in zone abbastanza piccole permettendo di distruggere le cellule malate con una notevole precisione e riducendo l’impatto degli interventi chirurgici. Oltre alle tecniche di uso consolidato già menzionate, si sono sviluppate negli ultimi anni  tecniche radioterapeutiche, basate sull’attivazione di sostanze aventi la proprietà di concentrarsi nei tessuti patologici. Le cellule cancerose vengono in tal modo irradiate selettivamente, interessando in minima parte i tessuti circostanti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infine alcuni radiofarmaci utilizzati in diagnostica sono utilizzati nella Chirurgia Radioguidata: grazie a una sonda di rilevazione della radioattività il chirurgo può effettuare  un’esplorazione del campo operatorio al fine di localizzare piccole strutture non altrimenti rilevabili alla vista e al tatto (Biopsia del linfonodo sentinella , ROLL-Radioguided Occult Lesion Localization, Chirurgia mini-invasiva delle paratiroidi). 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le applicazioni agrobiologiche
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’uso delle radiazioni ionizzanti trova impiego  nello sviluppo di tecniche antiparassitarie e di fertilizzazione comunemente impiegate in agricoltura. Le radiazioni ionizzanti sono utilizzate anche nell’industria agroalimentare sottoponendo a irraggiamento le derrate per la distruzione di insetti, muffe e batteri responsabili del loro deperimento o per finalità antigerminative.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le applicazioni industriali
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un’applicazione molto diffusa delle radiazioni ionizzanti in ambito industriale riguarda le radiografie industriali, che prevedono l’impiego di intensi fasci di raggi X prodotti da tubi a raggi X o  di raggi gamma -prodotti da sorgenti radioattive sigillate- per radiografare componenti meccanici, per assicurare la qualità delle fusioni e delle saldature e per verificare l’integrità di componenti impiantistici di elevato spessore rilevanti ai fini della sicurezza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un'altra categoria di applicazioni è quella dei sistemi di misura e di analisi on-line attraverso l’emissione di radiazioni beta e attraverso l’attivazione neutronica. Emettitori di particelle beta sono diffusamente utilizzati nell’industria cartaria per la misurazione dello spessore dei fogli di carta durante il processo di fabbricazione. Sorgenti di neutroni sono utilizzate presso gli impianti termoelettrici per quantificare in tempo reale il contenuto di silicio, ferro, alluminio, zolfo e calcio del carbone, onde valutare preventivamente l’emissione di inquinanti conseguente alla combustione. Traccianti radioattivi  dispersi nell’olio di lubrificazione dei motori di nuova progettazione e costruzione consentono, nella fase di ingegnerizzazione, di quantificarne sul banco di prova il consumo di olio attraverso la rilevazione dei traccianti nei gas di scarico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le radiazioni ionizzanti sono altresì  impiegate per modificarne opportunamente le caratteristiche superficiali e di massa dei materiali. Il flusso neutronico prodotto da  reattori nucleari trova impiego nella produzione di materiali semiconduttori per l’industria elettronica o per alimentare processi di radiografia neutronica. L’irraggiamento con intensi fasci di ioni può conferire ai materiali proprietà superficiali diverse da quelle di massa.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un’altra categoria di applicazioni è legata all’impiego degli acceleratori di particelle. Tipiche sono le applicazioni alla produzione di materiali polimerici usati per la produzione di isolanti elettrici, nastri adesivi, pneumatici, lenti a contatto etc.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Una applicazione ampiamente diffusa è infine la sterilizzazione di materiali sanitari e presidi chirurgici mediante impianti di sterilizzazione con sorgenti radioisotopiche o acceleratori di elettroni.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le applicazioni ambientali
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L'uso dei traccianti radioattivi consente di monitorare la dispersione e la diffusione degli inquinanti. Mescolando ai combustibili piccole quantità di traccianti è possibile verificare l’efficienza dei sistemi di captazione delle ceneri e di depurazione dei fumi. Le radiazioni trovano anche impiego nella sterilizzazione dei fanghi di risulta degli impianti di depurazione. L’uso dei traccianti consente inoltre di studiare la mappatura delle falde acquifere e delle risorse idriche sotterranee, di analizzare e misurare l’accumulo dei sedimenti sul fondo marino, di seguire il corso delle correnti oceaniche e atmosferiche e di misurare il tasso di accumulo dei ghiacci nelle calotte polari. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Geologia e prospezione mineraria
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La geologia e la prospezione mineraria sono due settori nei quali le radiazioni trovano applicazioni di notevole interesse. La presenza di radioisotopi a vita lunga nei minerali consente di datare con buona approssimazione le formazioni geologiche, ricavando informazioni preziose per la ricerca di minerali. La stratigrafia per attivazione neutronica è invece una tecnica molto utilizzata nell’industria petrolifera per determinare la composizione degli strati geologici attraversati da una perforazione di sondaggio. Facendo scorrere lungo la perforazione una sorgente di neutroni e misurando successivamente la “risposta” dei materiali irradiati si ricavano infatti informazioni molto dettagliate sulla composizione degli strati attraversati.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Applicazioni relative alla sicurezza
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le radiazioni trovano un campo di impiego significativo in alcune applicazioni relative alla sicurezza. Molto diffuso è ad esempio il controllo del contenuto dei bagagli negli aeroporti, effettuato con stazioni radiografiche che impiegano raggi X a bassa intensità.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un’altra applicazione molto diffusa in passato e in fase di completa dismissione alla luce della vigente normativa (in quanto in genere non conforme al principio di giustificazione della pratica) è rappresentata dai rivelatori di fumo degli impianti antincendio a camera di ionizzazione, basati sull’impiego di emettitori alfa.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Analisi e Ricerca
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Quella della ricerca scientifica e tecnologica costituisce un’area di estesa applicazione della radioattività e delle radiazioni ionizzanti, sia come argomento di studio sia come strumento di indagine.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I fenomeni e le reazioni nucleari sono argomento di studio nella fisica nucleare e subnucleare fondamentale, con particolare riferimento alle ricerche sulla composizione intima della materia (nelle quali si fa uso estensivo di acceleratori e rivelatori di grandi dimensioni) e alle ricerche sull’utilizzazione dell’energia nucleare (sistemi a fissione e a fusione).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La radioattività è impiegata estesamente anche come strumento di indagine. Alcuni esempi sono stati già citati a proposito delle applicazioni descritte in precedenza. In generale, l’uso di traccianti radioattivi consente di studiare nel dettaglio i meccanismi che presiedono ai processi chimici, chimico-fisici e biologici seguendo strumentalmente gli spostamenti e le successive combinazioni di atomi e molecole opportunamente “marcati”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’analisi per attivazione neutronica è utilizzata in medicina legale per determinare la presenza in un campione di taluni elementi, fra i quali l’arsenico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Numerosi fenomeni indotti da raggi X o da elettroni accelerati fino ad energie comprese tra alcune decine ed alcune centinaia di keV sono impiegati in strumentazione impiegata per analisi soprattutto nel campo della struttura dei materiali (microscopia elettronica o a raggi X, diffrattometria, analisi per fluorescenza, ecc.).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonti: PAF, Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 11 May 2020 12:44:26 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-agenti-fisici-le-radiazioni-ionizzanti-artificiali</guid>
      <g-custom:tags type="string">rischio radiazioni ionizzanti,81/08,D.Lgs. 81/08,Sicurezza sul lavoro autotrasporti,rischio agenti fisici,Consulenza sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+radiazioni+ottiche+artificiali+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL PROTOCOLLO SICUREZZA PER GLI STUDI DI PROFESSIONISTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-protocollo-sicurezza-per-gli-studi-di-professionisti</link>
      <description>Un documento presenta un protocollo anticontagio COVID-19 per gli studi professionali senza lavoratori subordinati. Focus sulla riorganizzazione degli spazi e sulle regole generali di comportamento negli studi professionali.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19: come lavorare in sicurezza negli studi professionali?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_manuale_fase2_Veneto.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Un documento presenta un protocollo anticontagio COVID-19 per gli studi professionali senza lavoratori subordinati. Focus sulla riorganizzazione degli spazi e sulle regole generali di comportamento negli studi professionali.
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella Fase 2 dell’emergenza legata al virus SARS-CoV-2 si moltiplicano, dopo le indicazioni generali contenute nel “ Protocollo condiviso” (da Parti sociali e Governo) e quelle più specifiche correlate ai protocolli per il settore del trasporto, per le attività sanitarie o per il comparto edile, i documenti che offrono utili indicazioni per implementare idonei protocolli anti-contagio in specifici ambiti lavorativi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Oggi ci soffermiamo in particolare su documento dal titolo “Protocollo anticontagio COVID-19 per gli studi professionali senza lavoratori subordinati”, redatto dall’Ing. Davide Levo con la collaborazione dell’avvocato Arianna Rovere, il cui obiettivo è favorire la prevenzione del l contagio dell’infezione COVID-19 nell’ambito di tali studi professionali, “a tutela della salute dei Professionisti e dei relativi clienti”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento, che è aggiornato al DPCM 26 aprile 2020 e al “Protocollo condiviso” nella versione del 24 aprile, presenta un protocollo che, tuttavia, non si applica:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “agli studi professionali che hanno destinazione d’uso medico, sanitario o similare;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            agli studi professionali che costituiscono luogo di lavoro di lavoratori subordinati, o equiparati, alle dipendenze dei Professionisti”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica poi che l’applicazione del documento da parte dei Professionisti “soddisfa la raccomandazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ii), punto c), del DPCM 26 aprile 2020 inerente il contenimento del contagio COVID-19 nell’ambito delle attività professionali. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali disposizioni emanate dalle autorità locali che impongano misure più restrittive di quelle previste a livello nazionale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La riorganizzazione degli spazi dello studio
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento presenta diverse informazioni sulla riorganizzazione degli spazi dello studio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli spazi dello Studio devono, infatti, “essere riorganizzati, laddove possibile, in modo da facilitare l’opera di prevenzione e protezione dall’infezione COVID-19”. E l’obiettivo della riorganizzazione “è quello di segregare adeguatamente gli ambienti di vita e di lavoro dei singoli Professionisti presenti all’interno dello Studio, in modo che essi si mantengano il più possibile isolati gli uni dagli altri così come dai visitatori esterni”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Queste alcune indicazioni:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Devono essere minimizzati gli spazi comuni di lavoro, favorendo l’uso da parte di ogni Professionista, per quanto possibile, di una propria stanza individuale, chiusa rispetto agli altri ambienti dello Studio e dotata di serramento su esterno. A questo scopo può essere utile ridefinire temporaneamente la destinazione d’uso di determinati locali dello Studio (in presenza di due sale riunioni, ad esempio, una può essere riallocata come stanza individuale per un Professionista che di norma non ne usufruisce).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Nelle aree di lavoro dello Studio in cui non è possibile impedire la contemporanea presenza di due o più Professionisti, ad ognuno di essi deve essere assegnata una postazione dedicata che sia:
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            distanziata di almeno 2 metri dalle postazioni degli altri Professionisti;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            in subordine, laddove tale distanziamento non sia concretamente fattibile, dotata di appositi divisori fisici, ad esempio in plexiglass, la cui forma e dimensione siano tali da impedire al droplet delle persone più vicine di raggiungere la postazione di lavoro del Professionista.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Deve essere minimizzato l’impiego di attrezzature di lavoro in comune (ad esempio favorendo l’impiego di stampanti locali di postazione rispetto alle stampanti condivise in rete).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Deve essere ricavato nello Studio uno spazio dedicato al ricevimento dei visitatori esterni che risulti segregato rispetto agli spazi di vita e lavoro dei Professionisti, tipicamente la sala riunioni. Questa dovrà essere organizzata in modo tale che il visitatore ed il Professionista ricevente possano sedere e parlarsi rimanendo ad una distanza non inferiore a 2 m, per esempio mediante la predisposizione di due tavoli distinti e distanziati. Se ciò non è possibile allora è necessario installare sul tavolo comune di riunione un apposito divisorio, ad esempio in plexiglass, la cui forma e dimensione siano tali da impedire al droplet del visitatore di raggiungere il Professionista e viceversa.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            All’ingresso dello Studio deve essere ricavata una piccola area filtro in cui i Professionisti ed i visitatori possano espletare le pratiche igieniche e protettive di accesso (vestizione, disinfezione mani, ecc..).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Deve essere sospeso l’uso degli spazi condivisi di guardaroba dello Studio per il deposito di vestiti ed accessori per esterni dei Professionisti (armadi, angolo attaccapanni, ecc...). Deve essere riservato, invece, un apposito spazio chiuso guardaroba ad uso esclusivo dei visitatori, da sanificare a ogni uso.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Deve essere sospeso l’uso della sala di attesa dello Studio normalmente riservata ai visitatori (ad esempio rimuovendo o rendendo inutilizzabili le sedute ivi presenti).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Deve essere sospeso l’uso delle attrezzature e degli spazi comuni di pausa/ristoro dello Studio (macchinetta del caffè, distributore alimenti, frigorifero, boccione acqua, angolo cottura, ecc...).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le regole generali di comportamento negli studi
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Veniamo invece alle regole generali di comportamento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che al fine di evitare di “contrarre o propagare l’infezione COVID-19 all’interno dello Studio, ogni Professionista deve costantemente cercare di comportarsi:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            come se ogni persona che ha di fronte fosse contagiata;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            come se egli stesso fosse contagioso nei confronti delle altre persone presenti nello Studio”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Queste alcune regole generali descritte nel documento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “I Professionisti non si recano nello Studio se la propria attività professionale non rientra tra quelle ufficialmente consentite dalle vigenti disposizioni nazionali e locali, ivi incluse le ordinanze regionali e comunali, in materia di contenimento dell’epidemia COVID-19.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            I Professionisti non si recano nello Studio:
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            se hanno notizia della propria positività all’infezione COVID-19;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            se manifestano sintomi dell’infezione COVID-19, ivi inclusa una temperatura corporea ≥ 37,5°C;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            se hanno avuto contatti da meno di 14 giorni con persone positive all’infezione COVID-19 oppure con persone che hanno manifestato sintomi correlati all’infezione COVID-19.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            I Professionisti minimizzano, per quanto possibile, la frequenza dei propri accessi allo Studio, limitandoli ai casi strettamente necessari ovvero relativi ad attività e prestazioni professionali che non possono essere rinviate ne rese utilizzando modalità di lavoro agile presso il proprio domicilio.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            I Professionisti, nel caso in cui debbano necessariamente recarsi in Studio, si informano reciprocamente in via preliminare e si coordinano in modo tale da minimizzare, per quanto possibile, la propria presenza contemporanea al suo interno.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Nel caso in cui la presenza contemporanea in Studio di due o più Professionisti non sia generalmente evitabile, gli stessi organizzano, per quanto possibile, turni di lavoro alternati a coppie fisse (ad esempio: un giorno la coppia A+B, il giorno successivo la coppia C+D, poi nuovamente A+B e cosi via...), in modo che l’eventuale contagio di un Professionista minacci solo ed esclusivamente il collega fisso del proprio turno e non altri.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            I Professionisti accedono allo Studio soltanto se dotati dei seguenti dispositivi di protezione, che devono indossare continuativamente sia all’interno degli spazi comuni sia nelle stanze individuali degli altri Professionisti a cui abbiano eventualmente accesso, anche solo occasionale” (rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori indicazioni sull’uso dei vari dispositivi di protezione):
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            mascherina chirurgica oppure maschera protettiva FFP2-FFP3 senza valvola respiratoria oppure maschera protettiva FFP2-FFP3 con valvola respiratoria e sovrapposta mascherina chirurgica;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            guanti monouso;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            calzari monouso”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            L’utilizzo dei dispositivi di protezione sopra indicati è raccomandato ai Professionisti anche all’interno delle rispettive stanze individuali.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Le modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale, ed in particolare delle maschere, devono essere conformi alle indicazioni dei relativi produttori e delle pubbliche autorità.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            I Professionisti devono cercare di rimanere permanentemente nella propria stanza a porta chiusa. I Professionisti devono limitare il più possibile, in particolare, l’accesso alle stanze altrui; eventuali esigenze di comunicazione interna devono essere espletate ogni qualvolta possibile per via interfonica, telefonica o elettronica.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             Qualora sia indispensabile uscire dalla propria stanza, i Professionisti, comunque dotati di maschera, devono sempre mantenersi ad almeno 2 m di distanza l’uno dall’altro. La distanza può essere ridotta eccezionalmente e per brevissimi periodi ad 1 m. Questa regola non si applica nel caso di Professionisti disabili che debbano essere necessariamente coadiuvati in Studio da assistenti o accompagnatori.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             All’interno dello Studio i Professionisti non eseguono in presenza alcun tipo di riunione, convegno, corso di formazione o analoghe attività foriere di assembramento, fatta eccezione per il ricevimento di un unico visitatore per volta nel rispetto delle modalità di sicurezza più oltre descritte.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             Ogni qualvolta il Professionista lascia un locale dello Studio, deve sempre chiuderne la porta.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             Ogni stanza individuale deve essere arieggiata dal Professionista almeno 4 volte al giorno per almeno 10 minuti, anche in presenza di impianto di condizionamento attivo”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             “Ogni ambiente di lavoro condiviso (ad esempio sale di lavoro comuni) deve essere arieggiato dai Professionisti che lo occupano almeno 4 volte al giorno per almeno 10 minuti, anche in presenza di impianto di condizionamento attivo”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             Ogni Professionista “dota la propria stanza individuale di soluzione idroalcolica con cui disinfettare regolarmente i propri guanti, soprattutto dopo la manipolazione di documenti provenienti dall’esterno.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             I Professionisti non condividono bottiglie, bicchieri, posate, telefoni, indumenti, oggetti personali e, per quanto possibile, cancelleria, attrezzature di lavoro e/o documenti cartacei.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             L’utilizzo di attrezzature condivise, ad installazione fissa o portatili, (stampanti, copiatrici, fax, scanner, plotter, telefoni, palmari, notebook, strumenti di misura, ecc...) deve essere ridotto al minimo indispensabile e deve prevedere, quando possibile, l’impiego di fazzoletti monouso per l’attivazione dei comandi così come l’immediata sanificazione delle attrezzature dopo il loro uso mediante disinfettante e carta monouso.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             Nello Studio sono vietati l’accensione e l’uso di ventilatori, climatizzatori e condizionatori ad aria (di riscaldamento o raffrescamento), a meno che non siano del tipo a tutta aria esterna senza ricircolo. Se la disattivazione nel periodo invernale non è possibile, (ovvero se la climatizzazione ad aria calda è l’unico sistema di riscaldamento dello Studio) allora si devono applicare le seguenti precauzioni:
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            i filtri degli impianti devono essere sostituiti, se possibile, con nuovi pacchi ad elevata efficienza filtrante, da selezionare con l’ausilio del manutentore di fiducia dello Studio;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            devono essere attivati i soli impianti asserviti ai locali dello Studio permanentemente occupati;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            i ventilatori degli impianti devono essere azionati alla minima velocità possibile compatibilmente con il mantenimento di una temperatura interna non superiore a 20°C;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            deve comunque essere garantito l’arieggiamento periodico dei locali con aria esterna, così come sopra descritto;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            devono essere rigorosamente applicate le istruzioni di pulizia degli impianti” (sono descritte al capitolo 8 del documento);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             “All’interno dello studio i Professionisti adottano le modalità di igiene oro-respiratoria e di igiene delle mani raccomandate dalle pubbliche autorità.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             Si raccomanda che i Professionisti provvedano a:
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            azionare i comandi di accensione/spegnimento delle luci dei locali mediante il polso o il gomito;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            aprire le maniglie e le porte dei locali utilizzando il gomito.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             I Professionisti evitano, per quanto possibile, di assumere cibi in Studio. Se ciò non può essere evitato, allora si deve procedere in forma individuale e debitamente distanziata”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “ Protocollo anticontagio COVID-19 per gli studi professionali senza lavoratori subordinati”, un documento redatto dall’Ing. Davide Levo con la collaborazione dell’avvocato Arianna Rovere, Versione 00 del 04/05/2020 (formato PDF, 1.14 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/studi+professionisti+covid.jpg" length="29486" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 08 May 2020 07:50:14 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-protocollo-sicurezza-per-gli-studi-di-professionisti</guid>
      <g-custom:tags type="string">DVR,FFP2,FFP3,mascherine chirurgiche,Rischio Biologico,Dispositivi di Protezione Individuale,81/08,Coronavirus,D.Lgs. 81/08,Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,Rischio Coronavirus,DPI,Consulenza sicurezza sul lavoro,Mascherine</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/studi+professionisti+covid.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/studi+professionisti+covid.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-le-responsabilita-del-datore-di-lavoro</link>
      <description>Un contributo si sofferma sui presupposti e sui limiti della responsabilità penale del datore di lavoro per il contagio del nuovo coronavirus. Le norme applicabili in relazione al momento del contagio. A cura dell’avvocato Daniele Pomata.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Coronavirus: sulla responsabilità penale del datore di lavoro
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_manuale_fase2_Veneto.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Un contributo si sofferma sui presupposti e sui limiti della responsabilità penale del datore di lavoro per il contagio del nuovo coronavirus. Le norme applicabili in relazione al momento del contagio. A cura dell’avvocato Daniele Pomata.
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questa situazione di emergenza e di fronte al rischio, sempre più reale, che qualche azienda, sanitaria e non, possa essere chiamata a rispondere del caso di infezione da COVID-19 di qualche dipendente, è necessario approfondire il tema delle eventuali responsabilità penali dei datori di lavoro. Per fornire qualche utile riflessione su questo tema pubblichiamo un interessante documento realizzato e inviato da un nostro lettore, Daniele Pomata, avvocato del Foro di Genova. Il contributo si sofferma non solo sulla responsabilità penale del datore di lavoro per contagio dal virus SARS-CoV-2, ma fornisce indicazioni anche sui presupposti e limiti di tale responsabilità.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il deflagrare dell’epidemia di Covid-19 comporterà, tra le molteplici conseguenze, anche quella di modificare la nozione giuridica stessa del concetto di “sicurezza sul luogo di lavoro” cui la nostra normativa fa riferimento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Quello degli obblighi di sicurezza che, a vario titolo, gravano sull’imprenditore/datore di lavoro è tema, su cui, come noto, il legislatore si è profuso, negli ultimi anni, in una pluralità di interventi normativi di vario grado il cui intento è quello di garantire in maniera sempre più stringente il lavoratore da qualsiasi rischio inerente al luogo di lavoro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ciò, come noto, comportava già, prima dell’emergenza Covid-19, un onere piuttosto gravoso in capo al datore di lavoro, chiamato a dotarsi, a sue spese e a pena di incorrere in responsabilità (anche) di natura penale, dei necessari presidi di sicurezza nonchè a provvedere, tra l’altro, all’adeguata formazione del personale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’emergenza Covid-19 tuttora in atto ha posto tutti noi al cospetto di un rischio evidentemente imprevisto (ancorchè oggettivamente non imprevedibile, quantomeno dagli organi sanitari a ciò deputati) e di natura peculiare perché, lungi dall’essere relegato, come avviene per la quasi totalità degli altri fattori di rischio, a specifiche attività lavorative, incombe potenzialmente su tutti noi e, ovviamente, sulla pressochè totalità dei lavoratori.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Con il presente contributo ci proponiamo dunque, con taglio il più possibile pratico e conciso, di fornire risposta agli imprenditori/datori di lavoro che, nell’arco delle ultime settimane, hanno richiesto delucidazioni in merito ai profili di responsabilità in cui potrebbero incorrere nella malaugurata ipotesi in cui un loro dipendente (o anche un terzo) dovesse contrarre l’infezione Covid-19 sul luogo di lavoro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’eco mediatica suscitata da alcune inchieste giudiziarie attualmente in corso presso diverse Procure italiane, volte ad accertare eventuali responsabilità per il contagio di ospiti di R.S.A. e aziende ospedaliere, fa comprendere che la preoccupazione degli imprenditori non è infondata e che verosimilmente i controlli sull’osservanza delle relative misure di sicurezza si intensificheranno nei prossimi mesi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il quadro normativo cui occorre fare riferimento riposa principalmente su due note disposizioni normative che, oramai da diversi anni, disciplinano, rispettivamente, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D. L.vo 81/2008) e la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D. L.vo 231/2001).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si tratta, come anzidetto, di norme le cui prescrizioni sono – generalmente - già note agli imprenditori, non fosse altro per le conseguenze di natura penale che prevedono in capo al legale rappresentante in caso di loro inosservanza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il quadro così tratteggiato si completa se alle predette disposizioni normative, in funzione integrativa delle medesime, affianchiamo la pluralità di interventi di rango secondario (circolari, linee guida, protocolli, ecc.) emanati proprio per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sui luoghi di lavoro, di cui proveremo a fornire un quadro sintetico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           I presupposti della responsabilità penale
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per il principio generale di prevedibilità e evitabilità dell’evento sostanziato dal combinato disposto degli artt. 40-42 del nostro Codice Penale, per rispondere in sede penale di un evento, occorre che quest’ultimo fosse prevedibile e evitabile da chi era investito dell’obbligo giuridico di impedirlo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il predetto criterio va sempre tenuto a mente nell’interpretare le dettagliate prescrizioni della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro nonché per fondare la responsabilità penale di un soggetto per il contagio da Covid-19.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ora, va detto che, se da un lato l’emergenza Covid-19 ha colto clamorosamente impreparati alcuni settori del Paese che avrebbero dovuto ragionevolmente ipotizzare l’eventualità, già più volte manifestatasi anche in un recente passato, di un’epidemia e provvedere, ad esempio, a rifornire per tempo gli ospedali di sufficienti forniture di dispositivi di protezione individuale e di specifiche procedure di trattamento dei casi, dall’altro lato quello dell’esposizione a un agente infettivo patogeno e del relativo contagio sul luogo di lavoro è rischio già da tempo contemplato dall’ordinamento e dalla giurisprudenza [1].
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ragionando di responsabilità penale del datore di lavoro e avendo a mente il principio di tassatività, in funzione del quale nessuno può essere chiamato a rispondere in sede penale di un fatto che non sia espressamente previsto come reato, la prima domanda (la cui risposta, a giudicare da quanto è dato leggere sui mass media in questi giorni, non è poi così scontata) è: quale reato si può ipotizzare in caso di contagio da Covid-19?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il contagio viene equiparato, per consolidatissima giurisprudenza, alla “malattia” che forma oggetto del reato di lesioni personali previsto dall’art. 590 del Codice Penale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La “malattia”, infatti, secondo la nozione costantemente recepita nelle corti di giustizia è “…qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo…” [2].
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il predetto principio viene ribadito peraltro proprio dall’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), laddove si precisa espressamente che il contagio da Covid-19 deve essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall’Inail come un infortunio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Completa il quadro la circolare Inail n. 13 del 3/4/2020 che precisa “…secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro…”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La sussistenza di una “malattia” così definita, pertanto, è condizione necessaria ma ancora non sufficiente, di per sé sola, per ipotizzare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A questo fine occorrerà ancora, infatti, valutare se in capo al medesimo vi fossero altresì:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          • la posizione di garanzia, ovvero l’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          • la colpa, sia essa colpa c.d. “specifica o qualificata”, ovvero la violazione di prescrizioni di legge o di normativa secondaria che mirano proprio ad evitare l’evento che si è concretizzato (c.d. “norma cautelare”), o colpa c.d. “generica”, ovvero la violazione di ordinarie regole di prudenza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           I limiti della responsabilità penale
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ a questo punto che emerge la centralità, per qualificare (o escludere) la responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Covid-19, delle prescrizioni di cui al già citato D. L.vo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Luogo di Lavoro) e, come si dirà, del D. L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Se, infatti, quasi sempre (ma non necessariamente, come si vedrà infra), il datore di lavoro/legale rappresentante dell’impresa è titolare della posizione di garanzia, ovvero dell’obbligo giuridico di evitare l’evento lesivo del contagio, al fine di poter contestare al medesimo la responsabilità penale legata alla relativa malattia (o, addirittura, al decesso), occorrerà altresì dimostrare che in capo al predetto vi sia un profilo di colpa nel senso anzidetto, in particolare di colpa specifica per violazione di legge o normativa secondaria, dunque la violazione di una o più “norme cautelari”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ora, parlando di legge o normativa secondaria le cui prescrizioni siano volte ad evitare l’evento lesivo a quali disposizioni facciamo riferimento?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Principalmente, a quelle contenute nel D. L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Luogo di Lavoro), eventualmente integrate dalle successive disposizioni di rango secondario (che di seguito sintetizzeremo) in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro, nelle quali si deve oramai tenere conto anche della copiosa e recentissima regolamentazione emergenziale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sarebbe errato vedere in ciò un meccanismo di deminutio della tutela della persona offesa contagiata, sostanzialmente gravata (tramite il pubblico ministero) dell’onere di dimostrare la violazione di una norma cautelare da parte del datore di lavoro per poter ottenere giustizia in sede penale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si tratta, piuttosto, dell’applicazione di un basilare principio illuministico di civiltà giuridica e di buon senso, in funzione del quale non si può esigere che alcuno venga chiamato a rispondere in sede penale di eventi lesivi che non era per legge tenuto a evitare.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ciò vale in generale, rispetto a qualsiasi rischio di natura lesiva che si possa concretizzare nell’ambito dell’attività produttiva e vale a maggior ragione per il rischio da contagio di Covid-19.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il principio anzidetto comporta dunque che l’imprenditore/datore di lavoro è tenuto, a rischio di risponderne in sede (anche) penale, a rispettare le prescrizioni normative dettate dal D. L.vo 81/2008 in materia di sicurezza (che impongono le relative norme cautelari nel senso anzidetto) ma, per converso, laddove egli osservi le predette prescrizioni e occorra un infortunio (incluso il contagio), risulterà assai difficile per il pubblico ministero ipotizzare a suo carico qualsiasi responsabilità di natura penale, difettando la colpa consistente nella violazione di una norma cautelare.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Di qui l’assoluta importanza di conoscere in maniera dettagliata le prescrizioni che il D. L.vo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Luogo di Lavoro) pone a carico degli imprenditori/datori di lavoro, dal momento che, nell’esperienza delle corti, nella quasi totalità dei casi, la differenza tra l’esito assolutorio e la condanna, con tutte le relative conseguenze anche in materia di D. L.vo 231/2001, risiede nell’adozione di alcune, minime misure che tuttavia consentono di dimostrare in giudizio l’insussistenza della colpa per violazione di una norma cautelare.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ palese anche il contrario: un datore di lavoro (e si badi, sono inclusi nel novero dei soggetti destinatari delle prescrizioni di cui al D. L.vo 81/2008 anche le strutture sanitarie e ciò darà luogo a non poche azioni della magistratura inquirente nei prossimi mesi) che non si cura di adeguarsi minimamente alle prescrizioni del D. L.vo 81/2008 e, laddove applicabile, del D. L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche) si espone al rischio assai concreto di essere inosservante (a sua insaputa) di una miriade di norme cautelari che nondimeno lo individuano come titolare della posizione di garanzia e per ciò solo ha un’altissima probabilità, non appena occorra un infortunio di qualsiasi genere, di incorrere in una condanna penale, con tutto ciò che ne consegue anche in punto di responsabilità dell’ente ex D. L.vo 231/2001.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Vale dunque la pena dedicare qualche istante all’individuazione delle predette norme cautelari, la cui osservanza da parte dell’imprenditore/datore di lavoro può evitargli conseguenze di natura penale in caso di infortunio e, nella specie, di contagio da Covid-19.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La fonte delle norme cautelari: il D. L.vo 81/2008
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La prima e principale fonte delle predette norme cautelari, nella prassi e nelle corti giudiziarie, è proprio il D. L.vo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Luogo di Lavoro) che, a sua volta, costituisce un’attuazione del principio generale sancito dall’art. 2087 del nostro Codice Civile, in virtù del quale il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, risultano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dovendosi includere, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato in materia, anche a prevenire l’insorgenza di malattie correlate al lavoro stesso.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’obbligo di vigilare sull’applicazione e sull’osservanza delle misure di sicurezza all’interno dell’azienda, del resto, grava sullo stesso datore di lavoro, a meno che egli non rilasci apposita delega con le forme previste dall’art. 16 D. L.vo 81/2008.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La giurisprudenza prevalente, comunque, stenta ad escludere, per la sola esistenza delle delega, la responsabilità penale del datore di lavoro, essendo casomai più frequente il caso in cui vengano rinviati a giudizio, contestualmente, il datore di lavoro e il delegato, magari per violazioni di norme cautelari differenti [3].
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Senza ulteriormente soffermarci in questa sede sui limiti del concorso di responsabilità penale del datore di lavoro in presenza di altre figure previste dalla normativa (R.S.P.P., preposto, ecc.), basti rilevare che tanto rigore nell’attuazione delle prescrizioni del Testo Unico sulla Sicurezza può talvolta apparire eccessivo e poco consapevole delle concrete difficoltà che affronta il datore, soprattutto in caso di imprese medio-grandi, nel gestire direttamente ogni aspetto organizzativo dell’operare quotidiano d’impresa.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tuttavia, non va neppure dimenticato che esistono comunque obblighi che, ai sensi dello stesso D. L.vo 81/2008, il datore di lavoro non può comunque delegare e che ciò nonostante, spiace rilevarlo, non di rado non vengono comunque correttamente osservati, anche in imprese di dimensioni considerevoli.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I predetti obblighi, individuati dall’art. 17 del D. L.vo 81/2008, sono:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la valutazione dei rischi e l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il D. L.vo 81/2008 pone poi, agli artt. 18-55, l’osservanza di altri obblighi in capo al datore di lavoro, che risultano ancor più rilevanti per quanto concerne il rischio di contagio da Covid-19.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si tratta di obblighi che, tuttavia, possono essere delegati dal datore di lavoro e, in particolare:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la gestione delle emergenze;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la programmazione delle misure di prevenzione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            prevedere le condotte da attuare in caso di pericolo immediato;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ proprio quest’ultimo obbligo che, per le specificità proprie del rischio di contagio da Covid-19, risulta, a quanto è dato intendere dalle prime attività di indagine condotte dalle procure, maggiormente disatteso, anche dalle strutture sanitarie (e non solo da quelle private!), dal momento che, è bene rammentarlo, le prescrizioni del D. L.vo 81/2008 risultano vincolanti anche per le strutture sanitarie, anche rivestenti natura pubblica.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ di tutta evidenza, peraltro, che l’art. 18, lett. “d” del D. L.vo 81/2008 che contempla il predetto obbligo, è esplicito nell’affermare che i dispositivi di protezione individuale debbono essere “…necessari…” e “…idonei…”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il pensiero corre dunque, prima ancora che alle imprese, alle (tante) strutture sanitarie in cui gli operatori hanno denunciato l’assenza di idonei dispositivi (mascherine non adeguate al rischio Covid-19, assenza di guanti, tute monouso, ecc.).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ evidente che, in casi analoghi, la violazione del predetto obbligo risulta già di per se stessa sufficiente a costituire l’inosservanza di una norma cautelare sulla quale il pubblico ministero procedente potrà agevolmente strutturare un’ipotesi di accusa colposa (per lesioni o per omicidio) per colpa specifica consistente in (evidente) violazione di legge.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ inoltre da tenere sempre presente, per ogni impresa, sia essa di natura sanitaria o meno, che l’obbligo di tutela vale anche nei riguardi degli infortuni (incluso, ovviamente, il contagio) patiti da terzi (ad esempio, visitatori dei pazienti ricoverati) nell’area di pertinenza dell’azienda stessa [4].
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Stupisce pertanto, nel senso anzidetto, che alcune procure, in presenza di un numero di contagi degli operatori di strutture sanitarie così elevato da far ipotizzare l’inosservanza di basilari misure di sicurezza quali l’adeguata fornitura di dispositivi di protezione individuale, si siano cimentate nel compito (ben più arduo) di cercare di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato di cui agli artt. 452-438 del Codice Penale (epidemia colposa) che, per giurisprudenza prevalente, non è integrabile mediante una condotta omissiva ma, al contrario, solo con una condotta commissiva e per di più a modalità vincolata [5].
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ben più agevole, in chiave accusatoria, sarebbe infatti dimostrare la (probabile) inosservanza di una o più disposizioni del D. L.vo 81/2008 per disporre di un’ipotesi di accusa agevolmente spendibile in giudizio e non banale da smontare per la difesa.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per quanto qui rileva, comunque, il dato da acquisire è quello per cui il datore di lavoro/legale rappresentante è titolare (anche) della posizione di garanzia rispetto al rischio che i suoi stessi dipendenti o terzi contraggano in ambiente lavorativo il Covid-19 e, salvo provare che la condotta del danneggiato fosse assolutamente abnorme e imprevedibile, l’unico modo per smontare l’ipotesi accusatoria sarà quello di provare di aver adottato tutte le cautele previste dalla normativa [6].
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Momento del contagio e norme applicabili
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ a questo punto che occorre distinguere tra contagio concretizzatosi prima dell'intervento della normativa emergenziale di cui stiamo per dire e condotte maturate in seguito a quest'ultima, recentissima normativa, di cui possiamo individuare il primo “tassello” nella Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 3/2/2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per queste ultime condotte, maturate prima del 3/2/2020, le norme cautelari di cui il datore di lavoro/legale rappresentante dovrà dimostrare l’osservanza per andare esente da responsabilità penale, saranno (solo) quelle appena analizzate e contenute nel D. L.vo 81/2008.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sarebbe infatti assurdo chiamare a rispondere l’imprenditore/datore di lavoro delle conseguenze di un rischio che, evidentemente, non era stato opportunamente ponderato neppure dalla più specializzata comunità medico-scientifica, colta clamorosamente in contropiede dalla natura e dalla diffusione del contagio, e dalle stesse strutture sanitarie, anche pubbliche.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In parte differente è il ragionamento da fare per quanto concerne i contagi avvenuti dopo il 3/2/2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questo caso, infatti, oltre che una maggiore e diffusa consapevolezza generalizzata del rischio, ha cominciato a consolidarsi una normativa (fin troppo) copiosa di natura secondaria che ha sostanzialmente integrato (spesso, per la verità, in apparente inconsapevolezza) le prescrizioni già presenti in materia nel D. L.vo 81/2008.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sarà pertanto necessario per il datore di lavoro/legale rappresentante, in caso di contagio avvenuto dopo il 3/2/2020, dimostrare non solo l’osservanza delle prescrizioni di cui al D. L.vo 81/2008 ma altresì di quelle successive, di natura secondaria, che si sono susseguite in queste ultime concitate settimane di alluvionale produzione normativa e regolamentare.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fin dal 3/2/2020, infatti, il Ministero della Salute emanava la Circolare n. 3190, con cui, rivolgendosi agli operatori a contatto quotidiano con il pubblico forniva alcune basilari indicazioni, quali:”
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            lavarsi frequentemente le mani;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            porre attenzione all’igiene delle superfici;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintoni simil influenzali;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Seguivano, come noto, diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno previsto la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali salvo quelle di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 10/4/2020 e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14/3/2020 dal Governo e da Confindustria con il dichiarato fine di coniugare “...la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e della modalità lavorative... ”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In buona sostanza, il predetto Protocollo prevede la riduzione dell’attività lavorativa, invitando i lavoratori a ricorrere allo smart working, a usufruire degli ammortizzatori sociali o, in caso di impossibilità di ricorrervi, invita il datore di lavoro alla sanificazione periodica dei luoghi di lavoro, all’adozione di protocolli di sicurezza che possano prevenire il contagio, al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, all’adozione di specifici dispositivi di protezione individuale e alla riduzione maggiore possibile delle occasioni di contatto all’interno degli spazi aziendali.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si tratta, in realtà, di prescrizioni che un'accorta valutazione dei rischi, compendiata nel Documento di Valutazione dei Rischi, unita all’osservanza di alcune regole di comune buon senso e all’applicazione delle altre prescrizioni di cui al D. L.vo 81/2008 avrebbe potuto anche precorrere e infatti, nella prassi, molte aziende avevano già attuato di propria iniziativa prima dell’intervento del predetto Protocollo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’osservanza delle prescrizioni del Protocollo del 14/3/2020 e delle altre prescrizioni già analizzate e contenute nel D. L.vo 81/2008, magari unita all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, sentito il medico aziendale, rende realisticamente tranquillo il datore di lavoro/legale rappresentante di non incorrere in responsabilità penale in caso di contagio da Covid-19 occorso anche dopo il 3/2/2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La responsabilità penale-amministrativa dell'ente ex D. L.vo 231/2001
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Come già cennato in precedenza, vi è, accanto al D. L.vo 81/2008 di cui già si è detto, un altro testo normativo, presente nel nostro ordinamento da ormai quasi un ventennio, con le cui previsioni le persone giuridiche (imprenditori ma non solo, anche enti pubblici e, per quanto qui rileva, aziende ospedaliere) si trovano sempre più a doversi adeguare.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il D. L.vo 231/2001, infatti, come noto, è il provvedimento normativo che disciplina, con titolazione programmatica “...la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica... ”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il provvedimento è stato, a modo suo, rivoluzionario nella misura in cui ha previsto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una responsabilità di natura para-penale (definita genericamente “amministrativa” anche per non incorrere nelle maglie del divieto di responsabilità extra-personale di cui agli artt. 27 Costituzione- 40 Codice Penale) a carico non “semplicemente” del legale rappresentante dell’ente, ma anche dell'ente stesso, che può pertanto essere destinatario di sanzioni para-penali di varia natura, da quelle economiche a quelle interdittive quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il divieto di operare.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Senza dimenticare l’obiettivo del presente contributo, che rimane quello di individuare i profili di responsabilità del legale rappresentante in caso di contagio da Covid-19, vale la pena spendere alcune brevi considerazioni anche in merito al predetto profilo di responsabilità, che può involgere dunque non più solamente il legale rappresentante ma altresì lo stesso ente rappresentato, rendendolo potenzialmente destinataria delle sanzioni previste dal D. L.vo 231/2001.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Non va dimenticato, peraltro, per i fini che qui rilevano, che la giurisprudenza maggioritaria ritiene applicabili le prescrizioni del D. L.vo 231/2001 e la relativa responsabilità di natura amministrativa, anche alle aziende ospedaliere pubbliche [7].
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Non ogni illecito, anche di natura penale, commesso in ambito aziendale, comporta di per sé l’applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui al D. L.vo 231/2001 a carico della società.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La responsabilità di quest’ultima, infatti, può operare in presenza di alcune condizioni (art. 5 D. L.vo 231/2001), che debbono ricorrere cumulativamente:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          l’illecito deve essere commesso dal legale rappresentante della società o da chi sia investito di poteri di rappresentanza, di amministrazione o comunque di gestione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          l’illecito deve essere commesso in vantaggio o nell’interesse dell’ente;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In presenza di questi presupposti, l’ente può essere chiamato a rispondere dell’illecito commesso ove non riesca a provare che:“...
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A) l´organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          B) il compito di vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell´ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          C) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell´organismo di cui alla lettera b)....”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Insomma, senza soffermarci ulteriormente sulla natura e i presupposti di questo peculiare tipo di responsabilità, per l’argomento che rileva nel presente contributo ci è sufficiente sapere che le condotte illecite dei legali rappresentanti o dei rispettivi delegati, ove commesse in vantaggio o nell’interesse dell’ente e in assenza della previsione di un adeguato modello di organizzazione e gestione (si noti il parallelo con il Documento di Valutazione dei Rischi. di cui al D. L.vo 81/2008), possono esporre a gravi conseguenze la stessa esistenza in vita dell’ente.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La domanda che occorre porsi, a questo punto, è: per qualsiasi reato commesso dai predetti soggetti “apicali” nell’interesse o a vantaggio dell’ente, risponderà (anche) quest’ultimo ex D. L.vo 231/2001?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ci forniscono la risposta gli artt. 25 ss. del D. L.vo 231/2001, che contengono l’elenco, più volte aggiornato, anche recentemente, dei reati che, se commessi dai predetti soggetti nell’interesse o a vantaggio dell’ente, possono dare luogo, in assenza dell’adozione da parte dell’ente del modello di organizzazione e di gestione di cui all’art. 6 D. L.vo 231/2001, possono dar luogo a responsabilità penale-amministrativa dello stesso.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ebbene, oramai numerose e assai eterogenee sono le fattispecie di reato che possono ingenerare la predetta responsabilità dell’ente e sarebbe dispersivo condurne un’analisi compiuta.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ai nostri fini, è importante rilevare che, dall’Anno 2007, sono state inserite nel novero dei predetti reati due fattispecie tipicamente ricorrenti nell’ambito dell’operatività aziendale, ovvero le lesioni colpose e l’omicidio colposo legati all’inosservanza delle normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A questo punto, il cerchio aperto con l’individuazione delle normative in materia di sicurezza applicabili nel caso di contagio da Covid-19 si chiude.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Laddove, infatti, venga ravvisata, nei termini già analizzati, l’inosservanza di prescrizioni normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro che ha cagionato delle lesioni o il decesso (e abbiamo già visto che il contagio da Covid-19 è equiparato, appunto, alla “malattia” costituente l’elemento materiale del reato di lesioni), (anche) l’ente ne verrà chiamato a rispondere ai sensi del D. L.vo 231/2001, con la possibilità di incorrere in gravi sanzioni, anche interdittive.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Il puntcum prurens parrebbe, a questo punto, quello di individuare il necessario “...vantaggio...” o “...interesse...” dell’ente, quale presupposto applicativo della relativa responsabilità, che deriverebbe all’ente stesso dalla condotta illecita, dal momento che, in assenza del predetto “vantaggio” o “interesse” non è possibile configurare validamente la responsabilità penale-amministrativa dell’ente.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si tratta, però, di un falso problema, risolto in maniera invero piuttosto “creativa” da una pronuncia della Corte di Cassazione che ha individuato surrettiziamente il predetto
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “... vantaggio...” necessario ai fini della configurazione della relativa responsabilità ex D. .L.vo 231/2001 nel “ ... risparmio...” che l’azienda, non fornendo i necessari dispositivi di protezione individuale conseguirebbe indebitamente, realizzando peraltro anche un maggiore profitto legato al fatto di ottimizzare i tempi di produzione non essendosi vincolata a seguire stringenti procedure di sicurezza [8].
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ evidente l’incidenza che il principio predetto (invero contrastato da altre pronunce di segno contrario) può assumere nell’ipotesi di contagio da Covid-19.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A quanto pare emergere dai primi riscontri dell’autorità inquirente, infatti, numerosissime strutture sanitarie, anche pubbliche, non erano dotate, tra l’altro, di adeguati dispositivi di protezione individuale e/o di procedure idonee, di talchè, potenzialmente, in presenza di un contagio ivi occorso in violazione delle norme di cui al D. L.vo 81/2008, sarebbero destinatarie, mediante i loro legali rappresentanti, non “solo” delle sanzioni penali ma altresì di quelle di natura penale-amministrativa previste dal D. L.vo 231/2001.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Se vi sarà concreta applicazione del predetto principio negli accertamenti che l’autorità inquirente condurrà nei prossimi mesi, si assisterà alla contestazione da parte delle procure, non solo delle fattispecie riconnesse alla violazione del D. L.vo 81/2008 ma altresì a un’inedita “pioggia” di contestazioni di responsabilità ex D. L.vo 231/2001, con le relative ripercussioni sanzionatorie a carico dei rispettivi enti, sanitari e non, pubblici e privati che siano.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ a questo punto, dunque, che emerge in tutta la sua evidenza l’opportunità per ogni ente così come individuato dal D. L.vo 231/2001 di dotarsi di un adeguato modello di organizzazione e gestione, sì da non ritrovarsi destinatario di pesanti sanzioni, anche interdittive, che potrebbero condurre alla sua definitiva cessazione
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Anche in questo caso, in realtà, in analogia a quanto avviene per le prescrizioni presenti nel D. L.vo 81/2008, per l’impresa adeguarsi a quanto prescritto è assai meno oneroso che operare senza averlo fatto.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ realistico supporre, infatti, che la “scure” della magistratura, in caso di indagini di natura penale conseguenti a casi di contagio Covid-19, colpirà primariamente chi di tale modello di organizzazione e gestione, a suo rischio, non ha mai inteso dotarsi, esponendo così se stesso e l’ente rappresentato alle relative responsabilità.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Al contrario, però, l’esperienza delle corti insegna che, in presenza di un modello di organizzazione e gestione impostato e attuato, ancorchè perfettibile, l’interesse della norma risulta tutelato e, conseguentemente, è raro che il magistrato si inoltri in un’analisi dettagliatissima delle prescrizioni che si sarebbero eventualmente potute includere nel modello di gestione al fine di ricomprendervi ogni rischio immaginabile.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Conclusioni
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In conclusione, il quadro normativo richiamato ci suggerisce che l’ipotesi che il datore di lavoro venga chiamato a rispondere in sede penale per il contagio da Covid-19 occorso in ambienti di lavoro è fondata.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il contagio da Covid-19 viene trattato nel nostro ordinamento alla stregua di una “malattia” costituente l’elemento materiale di cui agli artt. 589- 590 del Codice Penale, ovvero lesioni personali colpose o omicidio colposo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per tracciare correttamente i confini della predetta responsabilità è necessario prendere in considerazione la normativa applicabile in materia, e in particolare:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            D. L.vo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Posto di Lavoro);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            D. L.vo 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la normativa secondaria emergenziale emanata dal 3/2/2020 in poi.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Al fine di chiamare a rispondere in sede penale il legale rappresentante/datore di lavoro in caso di avvenuto contagio, occorrerà distinguere a seconda del momento dell'evento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Se il contagio avviene prima del 3/2/2020, per andare esente da responsabilità penale il datore di lavoro/legale rappresentante dovrà dimostrare di aver adempiuto le prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro previste dal D. L.vo 81/2008 o che la condotta del contagiato fosse obiettivamente imprevedibile.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Se, invece, il contagio avviene dopo il 3/2/2020, per andare esente da responsabilità al datore di lavoro/legale rappresentante non sarà sufficiente dimostrare la corretta osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza di cui al D. L.vo 81/2008 ma occorrerà altresì che egli dimostri di essere osservante delle prescrizioni integrative che trovano la loro fonte nella normativa emergenziale emanata dal 3/2/2020 fino ai giorni nostri, con particolare rilevanza delle linee guida previste dal Protocollo sottoscritto in data 14/3/2020 dal Governo e da Confindustria.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In caso venga ravvisata l’inosservanza di una norma in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ad essere esposto a conseguenze non sarà, in virtù delle previsioni del D. L.vo 231/2001, solamente il legale rappresentante/datore di lavoro ma altresì l’ente, sia esso una società, un’associazione o perfino l’ente pubblico nel cui interesse/vantaggio è stato compiuto il reato.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il D. L.vo 231/2001, infatti, richiede, al fine della sussistenza della responsabilità penale­amministrativa dell'ente, che un reato tra quelli tassativamente elencati negli artt. 25 ss. della predetta disposizione venga compiuto da figure apicali dell’ente stesso e in vantaggio o nell’interesse dell’ente.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le lesioni colpose e l’omicidio colposo sono incluse nel novero delle figure di reato che possono dare luogo a responsabilità penale-amministrativa dell’ente ex D. L.vo 231/2001.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’orientamento giurisprudenziale più recente, inoltre, qualifica come “vantaggio” quello che l’ente conseguirebbe da una condotta costituente reato, quale è l’inosservanza di normative di sicurezza sul luogo di lavoro che cagiona il contagio da Covid-19, ad esempio non fornendo il personale di idonei dispositivi di protezione individuale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E’ realistico dunque ritenere che, qualora, come risulterebbe dai primi esiti dell’attività di indagine condotta da varie procure sul territorio nazionale, il contagio da Covid-19 sia stato determinato dall’assenza di dispositivi di protezione individuale o da altre violazioni del D.L.vo 81/2008, non solo il legale rappresentante ma anche lo stesso ente rappresentato risulterà destinatario delle sanzioni previste dal D. L.vo 231/2001, incluse quelle di natura interdittiva.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Se non è possibile in astratto scongiurare ogni rischio connaturato all’attività aziendale, è tuttavia possibile escludere che il concretizzarsi del rischio possa avere conseguenze di natura penale (sul legale rappresentante della società) e penale-amministrativa (sull'ente rappresentato) adottando preventivamente alcune fondamentali cautele, quali l’attuazione delle principali prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro previste dal D. L.vo 81/2008 e la redazione di un adeguato modello di organizzazione e di gestione ex art. 6 D. L.vo 231/2001.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020 del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria (Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale), oggetto “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico” (formato PDF, 205 kB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro.jpg" length="57436" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 07 May 2020 07:25:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-le-responsabilita-del-datore-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronavirus,Rischio Biologico,COVID-19</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: MANUALE REGIONE VENETO FASE 2</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-manuale-regione-veneto-fase-2</link>
      <description>Dalla Regione Veneto un manuale per la riapertura delle attività produttive con le indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari in riferimento all’emergenza biologica. COVID manager e piani di intervento.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19 e Regione Veneto: il manuale per la riapertura delle attività
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Dalla Regione Veneto un manuale per la riapertura delle attività produttive con le indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari in riferimento all’emergenza biologica. COVID manager e piani di intervento.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’individuazione del COVID manager
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo, innanzitutto, riguardo agli indirizzi generali del documento, quanto indicato sulla figura del COVID Manager.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro “rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, tuttavia per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico – il COVID Manager – “con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale referente – continua il manuale – “deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si precisa poi che per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), quali l’artigianato, “la verifica dell’attuazione avverrà in base alle procedure previste dai rispettivi comitati paritetici di riferimento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La definizione di un piano di intervento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il manuale indica che “per la pianificazione, l’attuazione e la verifica periodica delle azioni necessarie per la riapertura delle attività produttive, anche al fine di adattare le misure di prevenzione al contesto specifico e alle esigenze delle singole realtà, o di integrare tali misure con soluzioni di pari efficacia o più incisive, si ritiene opportuno formalizzare un piano di intervento, predisposto dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), se eletti/nominati, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo piano di intervento “può coincidere con le procedure o istruzioni operative già adottate (purchè opportunamente integrate), così come può costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          All’interno del piano “dovranno essere individuate le attività e i lavoratori che riprenderanno primariamente, in un’ottica di riapertura graduale, in base alle valutazioni del Datore di Lavoro, supportato dai soggetti della rete aziendale della prevenzione sopra indicati, e tenendo in considerazione le priorità aziendali e il rispetto della sicurezza dei lavoratori secondo le indicazioni del presente manuale. Per le attività produttive che sono rimaste operative durante la fase di lockdown, conformemente alle previsioni dei provvedimenti governativi, le procedure/istruzioni operative già in essere dovranno essere aggiornate” secondo le previsioni presenti nel manuale (si ricorda che nella Regione con tali indicazioni destinate in particolar modo alla Fase 2, “si intendono superate, qualora incompatibili, le misure raccomandate nelle versioni precedenti”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi, come già segnalato nelle precedenti versioni delle “indicazioni operative”, che il rischio associato all’esposizione a SARS-CoV-2 “rappresenta un rischio biologico generico. Pertanto, in tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione a tale rischio, se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio generico per la popolazione generale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una nota integrativa del manuale è rivolta alle ditte individuali e alle imprese a conduzione familiare. Si indica che in considerazione della specificità di tali organizzazioni “l’individuazione del ‘COVID Manager’ e la formalizzazione di un piano di intervento da allegare al documento di valutazione dei rischi non si ritengono obbligatorie; può comunque essere utile redigere un sintetico documento operativo per l’attuazione delle misure di prevenzione associate alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La rilevazione della temperatura e il distanziamento tra le persone
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’attuazione delle indicazioni operative ci soffermiamo, in particolare, sulla rilevazione della temperatura corporea e sul distanziamento tra le persone.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che la rilevazione della temperatura corporea “costituisce una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio. Pertanto, prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale (lavoratori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatrici, visitatori e altri utenti esterni, anche occasionali) potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, ricorrendo prioritariamente a strumenti di misurazione a distanza, con modalità dettagliate e regolamentate in ogni singola organizzazione aziendale, anche relativamente all’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale per l’addetto alla rilevazione”. E in caso di temperatura &amp;gt;37.5 °C “non potrà essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso né nelle infermerie di sede, e dovranno essere indirizzate al proprio Medico di Medicina Generale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si precisa poi che “è consentito identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura corporea individuata (37.5 °C) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. Si ritiene altresì che la temperatura corporea possa essere verificata anche attraverso acquisizione di idonea dichiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai medesimi soggetti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che “l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone naso-faringeo, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono presenti due diverse note integrative:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per le micro- e piccole imprese, per le ditte individuali e per le imprese a conduzione familiare: “nelle micro- e piccole imprese, nelle ditte individuali e nelle imprese a conduzione familiare, in considerazione del numero esiguo di persone e del rapporto talvolta di familiarità dei lavoratori presenti, la verifica della temperatura corporea in ingresso può essere sostituita da una dichiarazione (anche verbale) relativa allo stato di salute generale e all’assenza di sintomi simil-influenzali quali febbre, tosse o difficoltà respiratoria, nonché da adeguati interventi informativi”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per il settore dell’edilizia: “il datore di lavoro dell’impresa affidataria, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà definire le modalità di rilevazione della temperatura prima dell’ingresso in cantiere o negli uffici”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo poi qualche indicazione sul distanziamento tra le persone.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che la principale misura organizzativa per il contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 “è il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (criterio di distanza “droplet”) nelle postazioni di lavoro, garantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una superficie di 4 m2/persona”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E per dare attuazione a tale misura “il Datore di Lavoro riorganizza gli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e regolamenta l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per il settore dell’edilizia si indica che “nelle attività che di norma implicano la presenza contemporanea di lavoratori di più imprese (ad esempio nel caso dei cantieri edili) devono essere previste modalità di distanziamento operativo, tra le quali l’alternanza delle imprese nello stesso spazio lavorativo da pianificare a cura del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo rimandando alla lettura delle varie indicazioni operative contenute nel manuale. Infatti si sottolinea che “la ripresa delle attività produttive, dei servizi alle imprese e alla persona, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. E nel documento queste condizioni sono illustrate in 10 punti, integrati, come abbiamo visto, da eventuali soluzioni specifiche applicabili ai singoli contesti produttivi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Informazione ai lavoratori e a tutti i frequentatori dell’azienda.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Limitazione delle occasioni di contatto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rilevazione della temperatura corporea.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Distanziamento tra le persone.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Dispositivi di protezione individuale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Uso razionale e giustificato dei test di screening.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Gestione degli eventuali casi positivi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ruolo del Medico competente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive”, versione 11 del 29 aprile 2020 (formato PDF, 407 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_manuale_fase2_Veneto.jpg" length="18498" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 05 May 2020 07:21:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-manuale-regione-veneto-fase-2</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,DPI,Coronavirus,COVID-19,Rischio Biologico</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: RIUTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-riutilizzo-dei-dispositivi-di-protezione-individuale</link>
      <description>Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un manuale che affronta il tema della grave carenza di disponibilità e difficoltà di approvvigionamento di DPI. Gli studi sulle modalità più idonee per l’eventuale riutilizzo di mascherine FFP monouso.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: è possibile sterilizzare e riutilizzare i DPI monouso?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un manuale che affronta il tema della grave carenza di disponibilità e difficoltà di approvvigionamento di DPI. Gli studi sulle modalità più idonee per l’eventuale riutilizzo di mascherine FFP monouso.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’emergenza epidemiologica legata al nuovo coronavirus è purtroppo caratterizzata, non solo in Italia, da una “grave carenza di disponibilità e difficoltà di approvvigionamento di DPI” al punto che sono attualmente oggetto di studio “metodiche che consentano una sterilizzazione e quindi un riutilizzo dei DPI già in possesso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E un’attenzione particolare va posta in relazione alla necessità di protezioni per quelle categorie di lavoratori “per le quali non è stato possibile applicare il lockdown e che hanno continuato a lavorare con conseguente rischio di contagio, inevitabilmente esteso anche ai loro familiari. Si pensi al personale sanitario, che ha pagato il prezzo più alto relativamente alle conseguenze dell’emergenza, ma anche a quelli del comparto sicurezza e della filiera alimentare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’obiettivo che bisogna perseguire “è il raggiungimento della massima tutela possibile del personale, dotandolo, in base alle evidenze scientifiche, di DPI di livello adeguato al rischio professionale a cui viene esposto”. E in questo contesto le Agenzie internazionali (CDC - Centers for Diseases Control and Prevention, con un documento del 10 marzo 2020 ed ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control, con quello del 17 marzo 2020), “si sono allineate sull’uso in ‘sicurezza’ delle mascherine chirurgiche, nei casi di assenza o scarsa disponibilità di filtranti facciali (FFP), fatta eccezione per le attività che prevedano manovre e procedure a rischio di generare aerosol, per le quali risulta indispensabile l’impiego dei FFP”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A presentare in questi termini le problematiche e le criticità dell’uso di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) è il documento “COVID-19 - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)” prodotto dalla Direzione Centrale di Sanità, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Una sorta di manuale che, curato da Cristiano Belfiore, è ad uso delle attività istituzionali della Polizia di Stato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’adozione di appropriate misure di prevenzione e analisi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il sottolinea che il ricorso ai DPI disponibili non può, comunque, prescindere “dall’adozione di appropriate misure di prevenzione, tra cui:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica. In ambito sanitario è raccomandato l’uso preferenziale di soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l’ igiene delle mani in tutti i momenti in cui essa si rende necessaria (prima e dopo il contatto, prima di manovre asettiche, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l’igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E tutti i lavoratori coinvolti “dovrebbero:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            essere opportunamente formati ed aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili ed al corretto uso dei DPI;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se operatori sanitari, essere formati ed aggiornati sulle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19, al fine di eseguire lo screening dei pazienti, che consenta l’identificazione quanto più rapida possibile dei casi sospetti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare i DPI adeguati, non riutilizzarli se monouso e smaltirli negli appropriati contenitori per rifiuti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che il D.Lgs 81/2008 indica che la scelta dei DPI più appropriati “può essere effettuata solo successivamente all’analisi delle attività da svolgere, dei rischi associati e del grado di protezione necessaria. In ogni valutazione si dovrà necessariamente coniugare il giusto livello di protezione con l’efficienza e l’operatività”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo che anche nella nuova versione (24 aprile) del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” si scrive che “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Ricordiamo anche la presenza di uno specifico protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le prove di sterilizzazione dei dispositivi di protezione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento del Ministero dell’Interno, che si sofferma sui vari dispositivi di protezione, anche con riferimento alle mascherine chirurgiche e alle mascherine FFP, affronta poi il delicato tema della eventuale sterilizzazione delle mascherine monouso (FFP).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che le mascherine di protezione “sono concepite per un uso singolo e solitamente sono scartate dopo l’uso, ma possono anche essere considerate dispositivi ad uso limitato: possono, cioè, essere riutilizzati per un periodo di tempo limitato, a meno che non vi sia un rischio di contaminazione attraverso la deposizione di particelle infettive sulla superficie” (ECDC). In particolare le FFP “devono essere eliminate quando si sporcano di fluidi corporei, si bagnano, non possono più essere adeguatamente indossate oppure se la respirazione attraverso il respiratore diventa difficile, così come dopo essere state utilizzate in procedure che generano aerosol, considerate fortemente contaminanti (es. rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che finora, le aziende produttrici “non hanno avuto motivo o incentivo a sviluppare metodi di decontaminazione o introdurre mascherine riutilizzabili, ma in un contesto emergenziale quale quello di una pandemia in cui vi è un evidente squilibrio tra domanda e offerta di questi dispositivi, potrebbe verificarsi la necessità di mettere a punto strategie di decontaminazione che le rendano riutilizzabili”. Anche perché il virus SARS-CoV-2 “è in grado di sopravvivere nell’ambiente, anche su superfici di vari materiali come ferro, cartone e tessuto; questo è il motivo per il quale la superficie esterna delle mascherine può rapidamente contaminarsi, comportando un rischio di infezione indiretto quando si riutilizzino o maneggino dopo l’uso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento presenta il risultato di vari studi che riguardo all’eventuale riutilizzo, che in alcuni rapporti è comunque sconsigliato, riportano alcuni sistemi di sterilizzazione di FFP usate “a causa della grave carenza di FFP e maschere chirurgiche nella pandemia COVID-19”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            uno studio commissionato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti “ha dimostrato che il vapore di perossido di idrogeno (HPV) è stato efficace nella decontaminazione della mascherina N95 (FFP2) da un singolo organismo, per cicli multipli di decontaminazione. La mascherina ha mantenuto la sua funzione anche dopo 10-20 cicli di HPV, ma ha mostrato segni di degradazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “in una ricerca, condotta nei Paesi Bassi, sulle possibili strategie di sterilizzazione delle maschere FFP2, il vapore di perossido di idrogeno è stato considerato efficace per due cicli di decontaminazione senza deformazione, mantenendo la capacità di filtrazione, concludendo che le maschere senza cellulosa possono essere riutilizzate fino a due volte. Sono state, tuttavia, documentate concentrazioni nocive di perossido di idrogeno che possono rimanere sulla maschera per giorni dopo la decontaminazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che per quanto concerne “la sterilizzazione a vapore, procedura abitualmente utilizzata negli ospedali, questa è stata esclusa tra le possibilità, poiché le mascherine FFP2 si deformavano dopo la sterilizzazione del vapore a 134 °C e non erano più utilizzabili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’irradiazione gamma con 25kGy – “l’irradiazione gamma è un metodo comunemente usato per la sterilizzazione su larga scala di dispositivi medici e prodotti alimentari, ma l’attrezzatura necessaria non è comunemente disponibile negli ospedali” - invece, non ha mostrato alcuna deformazione della maschera FFP2, ma il test di adattamento al viso dopo il processo di decontaminazione non è stato superato (risultati aggiornati al 20 marzo 2020). Sono stati considerati anche altri metodi come la decontaminazione dell’ozono, l’irradiazione germicida ultravioletta e l’ossido di etilene, ma i dati disponibili non sono sufficienti per trarre conclusioni scientificamente accettabili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È insomma necessario “rivedere la riorganizzazione del lavoro per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI, quale strategia per far fronte alla carenza di DPI”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E in ambito sanitario, in cui il rischio di contagio è più elevato, “sono funzionali strategie di raggruppamento e pianificazione delle attività assistenziali al letto del paziente, in modo tale da minimizzare il numero di ingressi nella stanza (ad esempio, controllo dei segni vitali durante la somministrazione di farmaci oppure distribuzione del cibo ad opera di un operatore sanitario che deve eseguire altri atti assistenziali). È raccomandabile l’uso della stessa mascherina chirurgica o del filtrante per l’assistenza di più pazienti COVID-19 riuniti nella stessa stanza, purché la mascherina non sia danneggiata, contaminata o umida. Il contatto ravvicinato può configurarsi in attività routinarie come il giro visita dei medici, durante il cambio dei letti e l’assistenza infermieristica, ma anche nel contesto dei servizi di ‘polizia’, per esempio durante un turno in volante, ed in queste condizioni i filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 6 ore” (WHO).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, che ricorda come alcune Scuole della Polizia di Stato siano state “riconvertite” ad alloggi in cui ospitare operatori in quarantena o trattare operatori positivi per SARS-CoV-2, riporta poi alcune raccomandazioni sulla tipologia di DPI da indossare come riportate nel Rapporto ISS COVID-19, da noi presentato nell’articolo “ Come migliorare la sicurezza degli operatori sanitari nell’emergenza SARS-CoV-2?”, in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta.     
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Direzione Centrale di Sanità, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, “ COVID-19 - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)”, a cura di Cristiano Belfiore, manuale ad uso delle attività istituzionali della Polizia di Stato (formato PDF, 1.03 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="7133" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 04 May 2020 12:32:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-riutilizzo-dei-dispositivi-di-protezione-individuale</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronavirus,COVID-19,DPI</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LINEA GUIDA AI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICONTAGIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-linea-guida-ai-protocolli-di-sicurezza-anticontagio</link>
      <description>Disponibile una guida operativa aggiornata al nuovo protocollo di sicurezza del 24 aprile 2020 che supporta le aziende nell’applicazione di un corretto protocollo anticontagio. Le misure urgenti e la rimodulazione di ambienti e processi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La guida aggiornata al nuovo protocollo di sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Disponibile una guida operativa aggiornata al nuovo protocollo di sicurezza del 24 aprile 2020 che supporta le aziende nell’applicazione di un corretto protocollo anticontagio. Le misure urgenti e la rimodulazione di ambienti e processi.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il 24 aprile è stato condiviso - tra Governo, Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza Cooperative, Confimi, Federdistribuzione, Confprofessioni, Cgil, Cisl, Uil e Ugl – un aggiornamento del nuovo “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Una nuova versione che, con riferimento alle nuove norme e indicazioni in materia COVID-19, aggiunge ulteriori disposizioni e misure per il protocollo di sicurezza anti-contagio, anche in prospettiva della fase, graduale e parziale, di riapertura delle attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia poiché in questi mesi molti documenti – guide operative, rapporti, check list, … - hanno fatto riferimento al protocollo nella prima versione del 14 marzo, ora necessitano documenti aggiornati alla nuova fase che stiamo affrontando.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Uno dei primi documenti che è stato aggiornato è la guida operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio elaborata da Cinzia Frascheri (giuslavorista e Responsabile nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La nuova versione, dal titolo “ Guida completa per la stipula del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del Protocollo condiviso (integrato)” che in applicazione dei contenuti del “ Protocollo condiviso” del 14 marzo 2020 illustra i “punti minimi essenziali di approfondimento” con l’obiettivo di supportare le aziende nella stipula e nella successiva applicazione di un “corretto ed esaustivo Protocollo di sicurezza anti-contagio, come confermato dal DPCM del 10 aprile u.s., tenendo conto delle integrazioni, previste e sottoscritte, in data 24 aprile u.s., dalle Parti sociali, già sottoscrittrici del Protocollo condiviso, di intesa e dietro invito (come per la stipula del testo iniziale), del Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri competenti per materia (economia, lavoro e politiche sociali, sviluppo economico, salute)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che “la mancata attuazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio, dalla quale ne derivi un inadeguato livello di protezione, determina la sospensione dell’attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure urgenti e la valutazione dei rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dalla guida il punto a) relativo alle “Misure urgenti ed interventi strutturali……partendo dalla Fase 2”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come già in parte fatto nella prima versione della guida, riguardo alle misure da applicare sono previste due casistiche in relazione al settore di appartenenza dell’azienda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le aziende che operano nel “settore sanitario” e/o aziende nelle quali nel proprio DVR è presente la valutazione del rischio biologico (di natura professionale) in quanto riferita a mansioni svolte già prima del verificarsi della pandemia si deve procedere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “alla stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alla revisione della valutazione del rischio (per quanto concerne il rischio biologico professionale - Titolo X del DLGS 81/08 s.m.) e il relativo aggiornamento del DVR (ai sensi dell’art.29, co.3 del DLGS 81/08 s.m.), sulla base degli interventi specifici di tutela e protezione posti in essere”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alla luce, poi, del Protocollo anti-contagio, si dovrà:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “svolgere una valutazione dei rischi (aggiornando di seguito il DVR), tenendo conto degli interventi di prevenzione e tutela, delineati nel Protocollo, a carattere permanente, oltre la fase emergenziale, che modificano l’assetto organizzativo, gestionale, strutturale, incidendo sui processi lavorativi, produttivi e sui rapporti contrattuali. Per le stesse ragioni andranno aggiornati anche i DUVRI, sulla base delle misure previste con gli appaltatori)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le Aziende che operano in “settori non sanitari” e/o nelle quali nel proprio DVR non era già presente la valutazione del rischio biologico (di natura professionale) riferita a mansioni svolte già prima del verificarsi della pandemia si deve procedere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “alla stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ma NON alla revisione della valutazione del rischio (per quanto concerne il rischio biologico, in quanto classificato, non professionale, ma generico)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alla luce, poi, del Protocollo anti-contagio, si dovrà:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “svolgere una valutazione dei rischi (aggiornando di seguito il DVR), tenendo conto degli interventi di prevenzione e tutela, delineati nel Protocollo, a carattere permanente, oltre la fase emergenziale, che modificano l’assetto organizzativo, gestionale, strutturale, incidendo sui processi lavorativi, produttivi e sui rapporti contrattuali. Per le stesse ragioni andranno aggiornati anche i DUVRI, sulla base delle misure previste con gli appaltatori)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si indica che “solo potendo garantire condizioni tali da assicurare, a tutte le persone occupate, adeguati livelli di tutela della salute nel rispetto del precetto cardine previsto dall’art. 2087 c.c., attraverso la specifica attuazione di misure di prevenzione dettate dall’autorità pubblica diviene fondamentale adoperarsi per la definizione di specifiche procedure necessarie, salvaguardando non solo la tutela della salute delle lavoratrici e lavoratori, ma anche la sicurezza e il non verificarsi di forme di discriminazione, dirette e indirette, rifuggendo qualsiasi forma di penalizzazione, sul fronte economico, sociale, familiare, andando a comprimere e a sacrificare il rispetto e la dignità delle persone e la loro centralità nel lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La necessità di riprogettare e rimodulare gli ambienti e i processi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo poi su una delle parti del protocollo che hanno avuto maggiori variazioni rispetto alla versione del 14 marzo: la riprogettazione e/o rimodulazione delle realtà lavorative e dei processi produttivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La guida indica che “considerato che non sarà breve il tempo nel quale dovremo ‘convivere’ con il potenziale rischio di contagio da COVID-19”, quando si tornerà allo svolgimento, parziale o totale, della attività lavorative “occorre intervenire in modo strutturale nelle realtà lavorative, modificando/aggiornando non solo le regole e le procedure, in modo non più solo emergenziale, ma agendo in modo più complessivo e, per alcuni aspetti, radicale, trasformando i processi produttivi e rivedendo profondamente l’organizzazione del lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E questo a partire da:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ritmi, tempi/orari, carichi di lavoro, procedure di svolgimento delle mansioni…,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gestione degli spazi comuni (spogliatoi, aree marcatempo, mense-bar, aree fumatori…),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lay-out dei luoghi di lavoro (dagli uffici, ai corridoi, ai reparti, ai servizi igienici, agli sportelli per utenti, aree di attesa, portinerie…),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attrezzature/macchine (posizione delle macchine/attrezzature, linee produttive, mobilità macchine da lavoro, interna ed esterna…)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gestione degli spazi esterni pertinenti l’azienda (parcheggi, cortili, percorsi di accesso/uscita...)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Trasformazioni, queste, che richiederanno in molti casi “anche un profondo ripensamento dei modelli e rapporti contrattuali, delle relazioni sindacali, delle modalità di lavoro e lo svolgimento di molte mansioni. Non tutto, dobbiamo saperlo, potrà/dovrà tornare come prima”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che “nel caso di occupati che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli”, potrebbero essere posizionati, anche solo temporaneamente, “in spazi ricavati ad es. da uffici e sale riunioni non utilizzate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala, infine, che l’articolazione del lavoro “potrà essere ridefinita trovando soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro, ma anche attraverso orari differenziati, riducendo il numero delle persone in contemporanea, prevenendo assembramenti in entrata/uscita con flessibilità di orario”. In relazione poi agli spostamenti per raggiungere il lavoro o tornare a casa, bisognerà “evitare aggregazioni sociali specie nell’utilizzo di trasporto pubblico. Vanno, pertanto, incentivate forme di trasporto con mezzo privato o navette”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma sui vari punti minimi essenziali indicati sopra e che riporta in allegato un’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ Guida completa per la stipula del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del Protocollo condiviso (integrato)”, 14 marzo 2020 – 24 aprile 2020, a cura di Cinzia Frascheri giuslavorista e Responsabile nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro (formato PDF, 0,99 MB).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="143511" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 09:52:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-linea-guida-ai-protocolli-di-sicurezza-anticontagio</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronavirus,COVID-19,Protocollo sicurezza anticontagio</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL PROTOCOLLO FASE N.2 NEI CANTIERI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-protocollo-fase-n-2-nei-cantieri</link>
      <description>Proteggere il cantiere per proteggere le persone: un manifesto che rappresenta la sintesi del lavoro di tecnici del settore edile e propone un percorso applicativo del Protocollo di sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Una proposta per la gestione del Protocollo anticontagio nei cantieri
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Proteggere il cantiere per proteggere le persone: un manifesto che rappresenta la sintesi del lavoro di tecnici del settore edile e propone un percorso applicativo del Protocollo di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi due mesi noi tutti abbiamo assistito al susseguirsi di provvedimenti legislativi (nazionali e locali), di interpretazioni, di linee guida, di procedure, ecc., per il contenimento del contagio da COVID-19 negli ambienti di vita e di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda l’applicazione del Protocollo del 14 marzo 2020, la cui cogenza è stata sancita dall’art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, sono state pubblicate, per i cantieri edili o d’ingegneria civile, dal MIT, dalle associazioni categoria, dal CNCPT, ecc., specifici documenti in cui sono state avanzate diverse proposte per il contenimento del contagio durante l’esecuzione delle attività lavorative in quanto comprese nell’allegato I al D.M. del MISE del 25 marzo 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Adesso, si parla di una ripresa dell’intero comparto edile per il prossimo 4 maggio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inutile dire che, nonostante i provvedimenti prima citati e le Ordinanze Regionali che in questi giorni usciranno, in ordine sparso, per “regolare” la ripresa, la confusione tra gli addetti ai lavori e, in particolare, tra i professionisti che svolgono le funzioni di Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione (CSE), è grande.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto, con un gruppo di colleghi operanti in diverse regioni d’Italia[1], si è pensato di scrivere un “Manifesto” in cui proporre l’adozione di strumenti efficaci, al fine di orientare l'operato di Committenti, Stazioni Appaltanti, Imprese e Professionisti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il manifesto è stato redatto a cura di Cipriano Bortolato, Carmelo Catanoso, Alessandro Delena, Giorgio Gallo, Paolo Moscetta, Giuseppe Palmisano, Maria Alessandra Tomasi, Andrea Zaratani
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I Professionisti, i Committenti, gli Ordini e i Collegi, le Associazioni di categoria e le Imprese che condividono il Manifesto potranno sottoscriverlo affinché possa essere inviato al Governo con il sostegno di una vasta pluralità di soggetti per l'adozione di un chiaro provvedimento normativo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Perché un “Manifesto”?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Perché un Manifesto IN cantiere e PER il cantiere ai tempi del coronavirus?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da dove nasce l’esigenza di assemblare un gruppo di lavoro, ai tempi difficili del lockdown,  sparso lungo tutta la penisola?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ...Quando lungo la strada si para innanzi un fatto imprevisto, come è stato ed è il diffondersi del Covid-19 in ogni nostro ambiente quotidiano, sul primo smarrimento prevale prontamente nell’uomo la necessità di mettersi al lavoro, alla ricerca di nuovi sentieri, là dove la strada è rimasta bloccata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E poiché cercare INSIEME soluzioni è meglio che SOLI, ecco l’origine prima di questo gruppo: eterogeneo solo per provenienza geografica ma non nel sentire professionale, con lunga esperienza di ognuno nel campo della gestione tecnica e di sicurezza dei Cantieri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per ciascuno di noi è stato palese fin da subito che le risposte suggestive in tema Cantieri, veicolate a ridosso del 14 marzo e suggerite dalla pronta disponibilità di un impianto normativo apparentemente “perfetto” per l’occasione, non erano adeguate e mai lo potranno essere: sia verso la prima e fondamentale esigenza di gestire l’anti-contagio in cantiere nella tutela fattiva degli addetti e sia nel rispetto dell’impianto normativo attuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In sintesi, riteniamo che non sia accettabile la gestione di un rischio generico, che non conosce confini aziendali e le cui norme emanate al fine del suo contenimento hanno infatti carattere di Igiene Pubblica, con un decreto pertinente alla sfera di Igiene Occupazionale, totalmente incentrato sulla gestione di rischi professionali che stanno DENTRO i luoghi di lavoro e sono causati DAL lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proponiamo quindi un percorso dedicato e riservato alla declinazione del protocollo anti-contagio nei cantieri edili, di qualsiasi tipologia e dimensione essi siano, che dal percorso del D.Lgs. n° 81/2008  mutua esperienza e indirizzi, ma viaggia a lui parallelo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un nuovo sentiero che, attraverso strumenti come il Protocollo Anti-contagio di Cantiere (PAC) e i Protocolli Aziendali Anti-contagio (PAA), sulla base della valorizzazione dei ruoli e dell’esperienza di tutti i soggetti tipicamente già presenti nei nostri cantieri, vi si possa coerentemente inserire a fianco.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I contenuti del Manifesto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Manifesto rappresenta la sintesi del lavoro e dell’esperienza di professionisti e tecnici del settore delle opere edili e di ingegneria civile e costituisce, a parere dei redattori, un corretto percorso applicativo del Protocollo di Regolamentazione del 14/03/2020 coerente con l’impianto normativo attuale e rispettoso, nonché valorizzante, dei ruoli e dell’esperienza di tutti i soggetti che contribuiscono alla gestione e allo sviluppo delle Costruzioni in Italia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gestione COVID-19 nei cantieri
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proteggere il cantiere per proteggere le persone
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La priorità delle norme di Igiene Pubblica
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il rischio di contagio da SarsCoV-2 rappresenta un rischio biologico generico che coinvolge indistintamente tutta la popolazione e quindi si differenzia nettamente dai rischi di tipo occupazionale. Per tale motivo le norme emanate al fine del suo contenimento hanno carattere di Igiene Pubblica e risultano sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale: le conseguenti misure organizzative e procedurali non rientrano nella sfera di competenza del Dlgs 81/2008 ma richiedono uno specifico percorso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un Cantiere, un Protocollo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tutti i cantieri si devono applicare le regole previste dal Protocollo di regolamentazione del 14/03/2020 che rappresentano la sintesi delle più avanzate conoscenze per il contenimento del contagio. Tali regole dovranno essere declinate in funzione delle specificità del singolo cantiere mediante un Protocollo Anti-contagio di Cantiere (PAC), generale per l’intero cantiere, elaborato per conto del Committente e Protocolli Aziendali Anti-contagio (PAA), elaborati dai singoli Datori di lavoro e specifici per l’attività svolta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Contenuti e strategie
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I Protocolli PAC e PAA, definiscono e attuano misure organizzative finalizzate al contenimento della trasmissione del virus. In particolare, il PAC dovrà progettare il cantiere al fine di favorire prioritariamente il distanziamento interpersonale e definire le ulteriori misure preventive e protettive atte a garantire condizioni di igiene durante le attività lavorative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Opere in corso
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nei cantieri già avviati il PAC elaborato per conto del Committente integra gli atti contrattuali. Alla sua redazione collaborano: RUP e RL se presenti, il Direttore dei Lavori (con particolare riguardo per la rimodulazione delle lavorazioni), il CSE (con particolare riguardo alla definizione delle ulteriori necessità logistiche comuni). I Datori di lavoro delle imprese, tenendo conto del PAC, contestualizzano il proprio PAA allo specifico cantiere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Progetto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le opere in fase di progetto, il PAC, elaborato per conto del Committente con la collaborazione di progettisti e CSP, RUP e RL se presenti, seguirà l’iter progettuale consolidato dalle norme vigenti e dovrà essere inserito come parte integrante del contratto d’appalto. Il PAA di ogni impresa terrà conto del PAC e sarà contestualizzato per lo specifico cantiere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Strumenti e ruoli
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I Protocolli PAC e PAA, ognuno per i propri ambiti, indicheranno le modalità di contestualizzazione delle misure anticontagio di cui al Protocollo di Regolamentazione e le relative modalità di attuazione. Nei Protocolli PAC e PAA saranno altresì indicati i soggetti incaricati dell’attuazione e del controllo dell’applicazione delle misure che, in riferimento agli aspetti operativi, dovranno appartenere all’organizzazione delle imprese, restando gli altri attori (DL e CSE) impegnati in compiti di alata vigilanza in funzione delle loro attribuzioni e competenze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Costi ed oneri COVID-19
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I costi aggiuntivi dovuti all’implementazione dei Protocolli PAC e PAA e quindi all’applicazione di misure di igiene pubblica per la gestione di un rischio generico quale è il COVID-19, devono trovare giusta definizione nel contratto d’appalto; essi sono diversi dai Costi della sicurezza individuati nel PSC, dovuti alla gestione di rischi di tipo occupazionale, e costituiscono Costi Covid-19 a carico del Committente e Oneri COVID-19 a carico dell’impresa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il contributo del CSE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per i soli cantieri già avviati, il CSE (se presente), a seguito dell’applicazione del Protocollo di cantiere (PAC), oltre ai compiti qui indicati ed affidati dalla Committenza autonomamente rispetto all’incarico di cui al Titolo V del Dlgs 8172008, nel suo ruolo di gestione dei rischi professionali, valuterà le ricadute nei contenuti del PSC, secondo le modalità di cui al punto 2.3.3 dell’Allegato XV del citato Decreto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il manifesto è stato redatto a cura di Cipriano Bortolato, Carmelo Catanoso, Alessandro Delena, Giorgio Gallo, Paolo Moscetta, Giuseppe Palmisano, Maria Alessandra Tomasi, Andrea Zaratani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 07:09:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-protocollo-fase-n-2-nei-cantieri</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronavirus,COVID-19,protocollo cantieri</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID 19: IL NUOVO DPCM PER LA FASE 2</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-nuovo-dpcm-per-la-fase-2</link>
      <description>Il nuovo DPCM con le misure relative alla seconda fase del contenimento del contagio da SARS-CoV-2: le indicazioni per le attività produttive e commerciali e un riepilogo degli ultimi protocolli condivisi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: il decreto per la fase 2 e i protocolli di sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo DPCM con le misure relative alla seconda fase del contenimento del contagio da SARS-CoV-2: le indicazioni per le attività produttive e commerciali e un riepilogo degli ultimi protocolli condivisi.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo giorni di anticipazioni e previsioni su quella che poteva essere, riguardo alla gestione della situazione epidemiologica del nuovo coronavirus, la cosiddetta Fase 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato il nuovo decreto, il DPCM del 26 aprile 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un nuovo decreto che, con molte cautele, inaugura dal 4 maggio una nuova fase di allentamento del lockdown, la situazione di isolamento e di blocco che stiamo vivendo in relazione all’emergenza COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Immaginando che le novità relative ai cambiamenti per l’intera popolazione (spostamenti, uso delle mascherine, sport all’aperto, distanze di sicurezza, …) siano già presenti in tutti i media, come PuntoSicuro cerchiamo di fare luce su alcune delle novità relative al mondo del lavoro e riepiloghiamo i protocolli di sicurezza in vigore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per le attività produttive industriali e commerciali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo innanzitutto dall’articolo 2 contenente “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’intero territorio nazionale si indica che sono sospese “tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3” a cui rimandiamo per la lettura dei vari codici. E nell’allegato 3 sono comprese diverse tipologie di imprese (manifattura, costruzioni, commercio all'ingrosso, …) che comunque devono rispettare, come si dirà più avanti, i vari protocolli condivisi di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo ricorda che l’elenco dei codici di cui all’allegato 3 “può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le pubbliche amministrazioni “resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo “possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”. E sono comunque “consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre è sempre consentita “l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, “possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”. E le imprese, “le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto” dai vari protocolli indicati al comma 6 dell’articolo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ogni caso per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, “le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il rispetto dei protocolli condivisi per il contenimento del virus
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Molto importante è poi il già citato comma 6 dell’articolo 2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un comma che ci permette anche di soffermarci sui più rilevanti protocolli sulla sicurezza nell’emergenza COVID-19, condivisi in queste settimane.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il comma 6 sottolinea che le imprese le cui attività non sono sospese “rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”. Si tratta del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che abbiamo presentato nei giorni scorsi nella versione del 24 aprile (la prima versione era stata firmata il 14 marzo).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, continua il comma 6, per i rispettivi ambiti di competenza, le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali” di cui all’allegato 7 del DPCM (protocollo presentato nell’articolo “ Il nuovo protocollo per incrementare le misure di sicurezza nei cantieri”)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020”, di cui all’allegato 8 del DPCM (protocollo presentato nell’articolo “ Coronavirus: le linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica”).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E si sottolinea che “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre, in merito alle misure di sicurezza in materia di trasporto pubblico, necessarie al fine di sostenere la ripresa delle attività e quindi degli spostamenti, l'articolo 7 fa riferimento alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19" inserite nell'allegato 9 e presentate nell'articolo "Trasporto pubblico: le linee guida del Ministero per la fase 2".
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per gli esercizi commerciali e i servizi di ristorazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo ricordando anche alcune indicazioni relative alle attività commerciali al dettaglio e alle attività dei servizi di ristorazione e di servizi alla persona.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito nell’articolo 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” si indica che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. Anche in questo caso rimandiamo alla lettura integrale dell’allegato che riporta le attività commerciali che possono riaprire;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)” diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre si indica che gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto “sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si raccomanda poi l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 che riportiamo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che “restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo sottolineando che (articolo 10) le disposizioni del presente decreto “si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020”. E si continuano ad applicare “le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.(pdf)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Coronavirus_DPCM_26apr_Fase2_hp2.jpg" length="5950" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 13:26:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-nuovo-dpcm-per-la-fase-2</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronavirus,DPCM,protocollo sicurezza anticontagio,COVID-19</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LE MISURE ANTICONTAGIO NEI CANTIERI EDILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-le-misure-anticontagio-nei-cantieri-edili</link>
      <description>Condiviso il 24 aprile un nuovo protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri. Le indicazioni per i datori di lavoro e le regole per il contenimento del virus.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il nuovo protocollo per incrementare le misure di sicurezza nei cantieri
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Condiviso il 24 aprile un nuovo protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri. Le indicazioni per i datori di lavoro e le regole per il contenimento del virus.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Continua l’elaborazione di indicazioni e protocolli che, riguardo al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel mondo del lavoro, riguardano il comparto delle costruzioni, dei cantieri edili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo i protocolli sottoscritti il 19 marzo 2020 e il 24 marzo 2020 e con riferimento al “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato lo scorso 24 aprile, è stato pubblicato il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il nuovo protocollo – condiviso il 24 aprile da Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL – vuole fornire indicazioni operative finalizzate a “incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il COVID-19 rappresenta – si sottolinea nel protocollo – “un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”. E le misure “si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per i datori di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, “limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il lavoro a distanza e il distanziamento sociale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica in particolare che il lavoro a distanza “continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)”. Inoltre - come riportato anche nel “Protocollo condiviso” generale – è necessario “il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, “ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le regole per il contenimento del COVID-19 nei cantieri
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al nuovo Protocollo, che riporta nel dettaglio varie misure di contagio, riprendiamo di una scheda allegata che riassume le principali regole per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si parte dall’informazione sugli obblighi nel cantiere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il datore di lavoro deve, infatti, “informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo altre indicazioni contenute nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dispositivi di protezione individuale: “L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ma è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei dispositivi. Qualora la lavorazione in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri: Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulizia e igiene nel cantiere: Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi. Le persone presenti devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso lavaggio delle mani.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi): L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni): Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gestione di una persona sintomatica in cantiere: Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esclusione dalle penali per ritardi nei lavori: Il protocollo individua nel dettaglio le ragioni di emergenza da Covid-19 al fine di escludere le penali per tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi o inadempimenti rispetto ai termini contrattuali”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura in dettaglio del nuovo Protocollo che riporta precise indicazioni su vari altri aspetti: sanificazione, sorveglianza sanitaria, …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri”, Protocollo del 24 aprile 2020 (formato PDF, 216 kB)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Scheda “ Regole per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri – Fase 2”, documento allegato al Protocollo del 24 aprile (formato PDF, 91 kB).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coordinamento-della-sicurezza-sui-cantieri.jpg" length="25871" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 11:57:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-le-misure-anticontagio-nei-cantieri-edili</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Rischio Biologico,Coronaviru,Protocollo sicurezza cantieri edili,</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coordinamento-della-sicurezza-sui-cantieri.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coordinamento-della-sicurezza-sui-cantieri.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: IL NUOVO PROTOCOLLO CANTIERI PER LA FAE 2</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-nuovo-protocollo-cantieri-per-la-fae-2</link>
      <description>Pubblicato un nuovo protocollo con nuove misure in vista della progressiva riapertura nei cantieri, e aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Coronavirus: il nuovo protocollo di sicurezza nei cantieri
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Pubblicato un nuovo protocollo con nuove misure in vista della progressiva riapertura nei cantieri, e aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha siglato insieme alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e ai rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL il  nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento condiviso con le associazioni di categoria e le parti sociali integra i contenuti del precedente Protocollo adottato nel mese di marzo, definendo nuove misure in vista della progressiva riapertura nei cantieri, ed è aggiornato sulla base del Protocollo siglato dal Governo relativo a tutti i settori produttivi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           "Voglio ringraziare in particolare la Ministra Catalfo, i sindacati e i rappresentanti delle categorie, Anci e Upi - sottolinea la Ministra De Micheli - che hanno operato con grande impegno per la definizione di regole fondamentali che ci consentiranno di riaprire i cantieri nella sicurezza per chi ci lavora".
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel Protocollo vengono infatti fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell’Autorità sanitaria non solo per i lavoratori ma anche per i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori. Sono inoltre previste verifiche dell'adozione da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni stabilite dal protocollo con i rappresentanti sindacali e attraverso l'Ispettorato del Lavoro e l'Inail.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quel che riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la Ministra De Micheli sottolinea l'impegno del Governo di fissare al 15 giugno il termine di validità di tutti quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, attraverso un'apposita modifica di legge che sarà inserita nel prossimo Decreto Legge di fine aprile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntorisuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+biologico+cantieri+COVID.jpg" length="8835" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 11:59:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-nuovo-protocollo-cantieri-per-la-fae-2</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronaviru,Rischio Biologico,Covid-19,protocollo sicurezza cantieri</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+biologico+cantieri+COVID.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+biologico+cantieri+COVID.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LE MISURE DI PREVENZIONE INAIL PER LA FASE 2</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-misure-di-prevenzione-inail-per-la-fase-2</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Confermato il documento INAIL con le misure di prevenzione per la fase 2
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/INAIL+rischio+COVID-19.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
           Approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il documento dell’Inail sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. Formazione, sanificazione, DPI, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           In relazione alla fase di riapertura delle attività produttive prevista dal prossimo 4 maggio è stata resa pubblica la versione finale del documento Inail - di cui il nostro giornale ha presentato nei giorni scorsi una versione pressoché definitiva - dal titolo “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. Una pubblicazione che è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile – a cui partecipa anche l’Inail con un rappresentante – e che frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella prefazione del documento si indica che nell’attuale emergenza sanitaria correlata al virus SARS-CoV-2 l’Inail ha messo in atto iniziative con “l’obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E proprio a partire da questo obiettivo la presente pubblicazione si compone di due parti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la prima riguarda la “predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso ‘terzi’.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           L’importanza dell’informazione e formazione sul rischio COVID-19
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo alle misure di prevenzione e protezione il documento indica che “in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ci si sofferma in particolare sulla necessaria informazione e formazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che informazione e formazione “devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ed è quindi imprescindibile “mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio” nonché a favorire “l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala poi che la percezione di questo rischio, “anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento riporta anche indicazioni sulle misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nell’attuale emergenza COVID-19 ciascun individuo “è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione” e tali misure, descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, si concretizzano nei “comportamenti da seguire per l’intera popolazione”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In più punti dell’azienda “devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani. Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In ogni caso – continua il documento – “va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           L’utilizzo di dispositivi di protezione e la valutazione dei rischi
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Uno spazio ad hoc è riservato poi alle indicazioni per l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che “vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E la valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali “è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con un documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La sorveglianza sanitaria eccezionale e i medici competenti
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo infine alcune indicazioni sulla sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori fragili.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che – “in considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria” – non si può prescindere dal coinvolgimento del medico competente “in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questo senso e relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, “in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore”. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il medico competente va a rivestire un ruolo centrale “soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In tale ottica – continua il documento approvato dal CTS – “potrebbe essere introdotta la ‘sorveglianza sanitaria eccezionale’ che verrebbe effettuata sui lavoratori con età &amp;gt;55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inail, “ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, documento definitivo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile (formato PDF, 9.86 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="26387" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 07:35:04 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-misure-di-prevenzione-inail-per-la-fase-2</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO BIOLOGICO: CHIARIMENTI SUL PROTOCOLLO COVID-19</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-chiarimenti-sul-protocollo-covid-19</link>
      <description>In previsione della riapertura delle attività lavorative ad oggi sospese, alcuni punti del protocollo andrebbero chiariti meglio in modo da evitare mancanze che potrebbero influire negativamente sulla tutela della salute dei lavoratori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Covid-19: alcune riflessioni sul Protocollo del 14 marzo 2020
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/dmtmpl/dms3rep/multi/blog_post_image.png"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           In previsione della riapertura delle attività lavorative ad oggi sospese, alcuni punti del protocollo andrebbero chiariti meglio in modo da evitare mancanze che potrebbero influire negativamente sulla tutela della salute dei lavoratori.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           E’ ormai noto a tutti che il principale riferimento per la tutela della salute dei lavoratori (negli ambienti di lavoro non sanitari) sia il protocollo del 14 marzo 2020 “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (d’ora in poi, per brevità, definito "Protocollo") [1].
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           La sottoscrizione di questo documento è stata sicuramente un’iniziativa lodevole, finalizzata a chiarire per i datori di lavoro le misure di prevenzione e protezione da attuare.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Tuttavia, considerando anche le prossime riaperture di attività lavorative ad oggi sospese, ci sono alcuni punti che andrebbero chiariti o approfonditi meglio in modo da evitare mancanze ed incertezze che possono influire negativamente sulla tutela della salute dei lavoratori.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA PROTEZIONE DA COVID-19
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Al punto 6 del Protocollo (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), si legge che “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Leggendo questa affermazione sorgono alcune domande…
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Questo significa che in questi casi bisogna indossare tutti i DPI citati? E quali caratteristiche devono avere questi DPI (ad es. mascherine FFP2 o FFP3 ecc.)? Inoltre, che cosa significa ecc… (che il datore di lavoro deve valutare lui stesso quali DPI adottare?)?
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Siccome il fattore di rischio è lo stesso per tutti (ossia distanza interpersonale minore di un metro), sarebbe opportuno definire con precisione nel Protocollo la lista completa (e la tipologia) dei DPI da adottare.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            TRASFERTE CONSENTITE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Al punto 8 del Protocollo (ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI), il documento riporta la seguente affermazione “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Questo significa che se un’azienda (la cui attività è ritenuta essenziale e quindi legalmente operativa) necessita di trasferte per svolgere la propria funzione non può comunque operare?
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Considerando che ci sono molte attività essenziali che stanno operando sin dall’inizio dell’emergenza e che queste prevedono assistenza a clienti che comporta inevitabili trasferte nazionali e internazionali (ad esempio interventi tecnici su macchinari del settore alimentare), ritengo che sia opportuno chiarire meglio il punto nel Protocollo e le modalità operative da seguire ai fini della gestione del rischio.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ E PATOLOGIE ATTUALI O PREGRESSE DEI DIPENDENTI, DI CUI TENER CONTO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Al punto 12 del Protocollo (SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS), viene specificato che “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Ma quali sono esattamente le situazioni di particolare fragilità e le patologie interessate, e soprattutto come bisogna provvedere alla loro tutela?
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Sarebbe sicuramente opportuno identificare nel Protocollo stesso queste categorie di lavoratori a maggior rischio specificando in dettaglio sia le situazioni di fragilità (ad es. fascia di età dei lavoratori anziani, lavoratrici in stato di gravidanza etc.) che le patologie interessate.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Allo stesso modo sarebbe auspicabile definire come bisogna provvedere alla tutela di ognuna di queste categorie in modo da uniformare la gestione del rischio evitando responsabilità e facoltà dei vari datori di lavoro e medici competenti.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Inoltre, sarebbe essenziale definire anche l’eventuale ruolo del medico di medicina generale del lavoratore all’interno del processo di gestione del rischio.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            ALTRE CONSIDERAZIONI
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Considerando la necessità di una ripresa in totale sicurezza sia per la tutela della salute dei lavoratori che della popolazione generale (rischio di nuovi focolai), è sicuramente cruciale agire sempre a favore di sicurezza ed in tal senso vengono suggeriti di seguito due possibili punti di miglioramento da integrare nel Protocollo:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In aggiunta al punto 6 del Protocollo (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), sarebbe opportuno fare riferimento al principio cardinale di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale [2] (ad esempio schermi protettivi per i lavoratori a contatto con il pubblico).
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Facendo riferimento alla linea guida dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro [3], sarebbe opportuno adottare a favore di sicurezza un distanziamento interpersonale minimo di 2 m (ricorrendo all’uso dei DPI di cui al punto 6 qualora questo non sia possibile).
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+biologico+sicurezza+sul+lavoro-2c9ad39a.png" length="5208" type="image/png" />
      <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:24:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-chiarimenti-sul-protocollo-covid-19</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,COVID-19,Rischio Biologico,Coronavirus</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+biologico+sicurezza+sul+lavoro-2c9ad39a.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: VIGILANZA E CONTROLLO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-vigilanza-e-controllo</link>
      <description>Quali sono i compiti del tecnico della prevenzione in questo periodo di emergenza da Coronavirus? L’ attività di vigilanza, le indagini epidemiologiche e l’assistenza</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Essere tecnico della prevenzione ai tempi di Covid-19
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Quali sono i compiti del tecnico della prevenzione in questo periodo di emergenza da Coronavirus? L’ attività di vigilanza, le indagini epidemiologiche e l’assistenza. Di Pasquale Bernardo e Maria Rita Di Cosmo.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In una situazione totalmente nuova quanto inaspettata dovuta alla pandemia COVID19 (COrona VIrus Desease 2019) gli operatori sanitari, qualunque sia il profilo professionale, si trovano a fronteggiare l’emergenza di sanità pubblica “adattandosi” a nuove attività pur di fornire supporto al Servizio Sanitario Nazionale. Nella qualifica di operatori (professionisti) sanitari rientra anche il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (figura professionale istituita con il DM 58/97), soggetto che svolge “la sua attività professionale nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La situazione imprevista e preoccupante causata dal nuovo coronavirus, il cui nome scientifico è SARS-CoV-2, ha portato alla ridefinizione delle attività proprie di tale figura e all'individuazione di nuove a sostegno dell’attuale emergenza. Vi è da dire che non è presente però un approccio omogeneo e condiviso da parte dei dipartimenti di prevenzione collocati sull’intero territorio nazionale, probabilmente a causa dei diversi scenari e delle necessità specifiche delle varie Regioni. Ogni regione valutando le proprie risorse e in base ai dati epidemiologici sull’andamento della pandemia, ha stabilito una strategia per contenere al meglio la diffusione del virus, cercando di coordinare in maniera efficace ed efficiente le proprie risorse.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Aspetto Normativo: Il DPCM
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il DPCM del 1 marzo 2020 è il primo a fornire un’indicazione sulle misure di informazione e prevenzione da attuare sull’intero territorio nazionale, affidando un compito centrale agli operatori sanitari e coinvolgendoli nel contenimento e nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per i tecnici della prevenzione le normali attività di vigilanza, salvo i casi di motivata urgenza (ad esempio i piani di lavoro amianto) e quelli correlati all’attuale emergenza, sono sospese e rinviate a data da destinarsi al fine di evitare il contagio e contenere la diffusione del virus.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Attività di vigilanza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’attuale emergenza sanitaria la prosecuzione delle varie attività produttive può avvenire solo se sussistono condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Le aziende che non sono state escluse dal DPCM 22 marzo 2020, modificato dal Decreto MISE 25 Marzo 2020 possono, previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio che garantiscano condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, continuare a svolgere l’attività produttiva. In questa situazione di necessità sono i tecnici della prevenzione operanti nei servizi con compiti di vigilanza ad accertare l’effettiva sospensione delle aziende per cui non è consentita la prosecuzione e il rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, firmato tra Governo e Sindacati, da parte delle ditte che invece possono continuare ad operare. Le verifiche dei tecnici della prevenzione, programmate solamente in poche regioni d’Italia, si realizzano attraverso sopralluoghi presso i siti delle aziende, nel corso dei quali vengono valutati i seguenti aspetti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le soluzioni organizzative ed economiche adottate al fine di favorire il contenimento della diffusione del Sars- Cov-2: lavoro agile, sociali, riduzione o sospensione temporanea delle attività lavorative dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, rarefazione delle presenze nei luoghi di lavoro, orari di entrata e uscita dei dipendenti scaglionati e, se possibile, spostamenti all’interno del sito aziendale limitati al minimo indispensabile, divieto di riunioni e corsi formativi in presenza, annullamento di trasferte e viaggi di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            L’informazione ai lavoratori riguardo le misure di prevenzione: il datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano informati sul rischio di infezione da coronavirus e sulle regole comportamentali, in particolare circa i seguenti punti:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;ol&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Divieto di accesso in azienda se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19;
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Rimanere a casa e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria in presenza di febbre (&amp;gt; 37,5°) o di altri sintomi influenzali;
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Informare l’ufficio del personale, indossare la mascherina, seguire le indicazioni in merito all’isolamento in caso di insorgenza di sintomi influenzali, febbre durante l’attività lavorativa;
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              Rispetto delle procedure anti-diffusione
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ol&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La gestione del personale esterno: obbligo di adozione delle regole anti-contagio aziendali per i lavoratori esterni e precisa definizione delle modalità di accesso dei foRnitori. In particolare, per i fornitori devono essere adottate adeguate procedure di ingresso, transito ed uscita, riducendo il contatto con il personale interno, che includano:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;ol&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              La possibilità di rimanere a bordo e il divieto di accesso agli uffici;
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Nelle attività di carico/scarico il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro da altri operatori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             L’individuazione/installazione di servizi igienici dedicati e loro pulizia giornaliera.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ol&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pulizia e sanificazione: garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica dei locali e degli oggetti frequentemente manipolati quali tastiere, mouse, telefoni, distributori di bevande e snack.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Precauzioni igieniche personali: l’azienda deve adottare misure igieniche, in particolare mettere a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dispositivi di protezione personale: qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione sulla base della tipologia di attività svolta (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...). Esistono due tipi di mascherine:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ol&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le mascherine chirurgiche: proteggono gli altri ma non chi la indossa, dal momento che non filtra l’aria inspirata ma ha la funzione di evitare la dispersione del virus. La persona che la indossa è protetta se anche gli altri la portano.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le mascherine protettive facciali filtranti (DPI): sono dispositivi di protezione individuali, devono essere certificati CE e riportanti la norma E149. Possono avere o meno la valvola di espirazione che serve a far uscire l’aria che si “butta fuori” quando di espira. Si differiscono per il grado di protezione FFP1, FFP2, FFP3: più alto è il grado, più è piccola la tipologia di particella che viene bloccata dalla mascherina.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ol&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gestione degli spazi comuni: è necessario contingentare l’accesso agli spazi comuni quali mense, locali ristoro, aree fumatori, zone break e spogliatoi dotato di ventilazione continua, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Adozione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione: è necessario che all’interno di ogni esercizio sia costituito un “Comitato” con finalità di assicurare un costante e locale presidio circa l’applicazione e la verifica dell’efficacia delle misure previste dal protocollo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
             
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Indagini epidemiologiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In alcune aziende sanitarie i tecnici della prevenzione sono impegnati nelle inchieste/indagini epidemiologiche svolgendo quanto previsto dall’articolo 3 del DPCM 1 marzo 2020, in particolare ai commi dal 2 al 6.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I laboratori degli ospedali trasmettono al dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente il “caso”, ovvero la persona risultata positiva al tampone, il quale viene contattato dal medico del lavoro per avviare l’indagine epidemiologica. Dalla conversazione vengono estrapolate le informazioni necessarie per identificare la fonte di contagio nonché i “contatti” del caso, ovvero le persone che hanno avuto un “contatto stretto” con il caso negli ultimi giorni. I nominativi vengono trasmessi dal medico ai tecnici della prevenzione, ai quali è affidato il compito di “seguire” telefonicamente tali persone ogni giorno e per tutto il periodo di “quarantena”. I contatti infatti vengono posti in “isolamento domiciliare fiduciario/obbligatorio” fino al termine dei giorni previsti di incubazione e comunque non prima dell’esito favorevole dei due tamponi di controllo del caso (per avere conferma della guarigione i tamponi effettuati a distanza di 48-72h devono risultare entrambi negativi). Il contatto che è stato posto in quarantena non può recarsi al lavoro; il DPCM 1 marzo 2020 all’articolo 3, comma 2 lett. d) per “motivi di sanità pubblica”, specificando la data di inizio e fine. Il termine del periodo di quarantena i soggetti possono essere “riammessi in comunità”, previo rilascio di un certificato attestante la guarigione da parte del medico del lavoro titolare dell’inchiesta. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il tecnico della prevenzione, in questo contesto, si inserisce come operatore che esegue la telefonata, chiede quindi al “contatto” di misurare e annotare la temperatura corporea due volte al giorno, si informa sullo stato di salute, sull’eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-19 e sull’eventuale necessità di assistenza domiciliare (comunicazione al comune di una situazione di criticità). Si occupa inoltre di: 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
             b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità', le modalità' di trasmissione della malattia, le misure da attuare (...);    
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale (MMG) e l'operatore di sanità' pubblica. L’operatore annota il sintomo riscontrato ed avverte il medico del lavoro per decidere le eventuali azioni da mettere in atto nei confronti del soggetto. L’operatore sanitario si occupa anche di inserire quotidianamente in un database i dati, i quali vengono smistati alla Regione di appartenenza e poi ad altri enti per la “rendicontazione” giornaliera, finalizzata a illustrare l’andamento regionale e quindi nazionale della pandemia, soprattutto in merito ai nuovi contagi, nuovi malati o deceduti rispetto al giorno precedente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alcuni tecnici della prevenzione sono stati incaricati di effettuare telefonate specificatamente per le persone che rientrano dall’estero.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’inchiesta epidemiologica è pressoché molto simile, ma con l’aggiunta di domande relative al luogo di provenienza e al motivo dello spostamento. L’iter per la quarantena è lo stesso delle persone che risiedono in Italia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Assistenza
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altro esempio sono i tecnici che sono stati collocati all’esterno degli ospedali, nell’area immediatamente precedente al ricovero, ovvero al triage. In questa fase assistono principalmente i medici e gli infermieri e quindi il paziente “sospetto” di coronavirus.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Forniscono indicazioni al soggetto sospetto sul come comportarsi per la sua sicurezza e per quella dei suoi “contatti”, misurano la sua temperatura corporea (con termometro ad infrarossi). In questa occasione, risulta fondamentale l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale come camice, guanti, occhiali e mascherina. altri tecnici forniscono assistenza telefonica oppure distribuiscono farmaci alle persone che non possono uscire da casa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Conclusioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per concludere tra operatore e persona, sentendo quotidianamente, si crea un rapporto quasi confidenziale, si presta assistenza a persone spesso impaurite e confuse, che pongono domande su domande per valutare l'entità del problema e tutti accomunati dalla stessa domanda “Quando finirà tutto questo?”. Domanda alla quale non sai cosa rispondere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dal punto di vista delle aziende ispezionate vi è, mai come prima a parere degli scriventi, una totale apertura al “controllo” da parte degli attori della prevenzione aziendale (datore di lavoro ed RSPP).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sembra quasi che agli occhi delle aziende “l’ispettore” venga a “spogliarsi” dei suoi abiti di “repressore”, che spesso gli vengono attribuiti, per indossare quelli di un professionista della prevenzione, che fornisce assistenza e supporto. Sebbene la situazione emergenziale attuale richieda un maggiore sforzo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle aziende che possono continuare ad esercitare l’attività, il fatto che la maggior parte di queste si sia adeguata in breve tempo a quanto richiesto dal Protocollo di Sicurezza rappresenta un aspetto fiducioso, che potrebbe cambiare in futuro l’approccio alla sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Purtroppo, c’è da dire che una parte dei lavoratori è ancora inconsapevole del rischio e “sfida” la fortuna, ignorando le norme igieniche personali fondamentali in questo momento, nell’ottica del “tanto sicuramente a me non succede”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In queste situazioni è fondamentale e cruciale il ruolo di squadra nella quale ognuno ha il suo compito. Vi sono abbinamenti “nuovi” -tecnici/medici del lavoro/assistenti sanitari- che oggi lavorano a stretto contatto in maniera sinergica, mai come prima, per far si che questa emergenza sanitaria termini il prima possibile e nel migliore dei modi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Questa esperienza ha “testato” in maniera decisa il nostro servizio sanitario nazionale analizzandolo da più punti di vista ed ha messo in luce tutti i punti di forza che possiede ma anche i limiti presenti che devono essere eliminati o quanto meno minimizzati.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il sistema sanitario nazionale deve rispondere in maniera organica, creando delle squadre di lavoro polifunzionali con diversi professionisti sanitari, i quali possono contribuire al contrasto della pandemia attraverso una cooperazione che rimodella in parte, sempre nei limiti tollerabili, le funzioni che possono svolgere in base alla loro “origine” professionale.                                                                                    Così da creare una rete sociale e operativa che è in grado di sopperire alle numerose mancanze e di essere “una carta” da giocarsi per il futuro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 07:06:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-vigilanza-e-controllo</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronavirus,Tecnico della prevenzione,Rischio COVID-19,</g-custom:tags>
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    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: L'ORDINANZA DELLA REGIONE TOSCANA PER LA FASE 2 DI RIAPERTURA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-l-ordinanza-della-regione-toscana-per-la-fase-2-di-riapertura</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Toscana: le indicazioni su come affrontare la riapertura delle attività
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Una ordinanza del Presidente della Giunta regionale toscana del 18 aprile 2020 fornisce nuove regole per la continuazione o la riapertura delle aziende. Il protocollo anti-contagio, lo screening sierologico e le procedure di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione alla prevista Fase 2 che vedrà la riapertura di molte attività produttive e commerciali alcune Regioni cominciano a pubblicare documenti e ordinanze per riuscire - in accordo con gli obiettivi del contenuto del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 – a “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative” in relazione al rischio di contagio da SARS-CoV-2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una prima ordinanza che pubblichiamo e che pone molte nuove regole per assicurare la sicurezza nelle aziende che proseguono o riprenderanno le attività è la Regione Toscana con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020 sulle misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che l’Ordinanza ha due allegati con due schede relative alle attività produttive e alle attività commerciali. Infatti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio (raccolti in due format diversi) che preveda l’impegno all’attuazione delle misure indicate nell’ordinanza e che deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza stessa per le aziende che stanno continuando le attività. Per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli spazi per lo screening sierologico
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’Ordinanza richiede diverse misure di contenimento per “gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’attività di monitoraggio della siero prevalenza si indica che al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, “il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un capitolo a parte è dedicato alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio si indica che per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici “è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alla distanza interpersonale e ai dispositivi di protezione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che la distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 “è di norma determinata in 1,8 metri”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia laddove, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, “non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione poi ai dispositivi si indica che è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in spazi chiusi in presenza di più persone;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, “suggestivi”, che possano suggerire la presenza di COVID-19, “è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre regole riguardano l’igiene e la sanificazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Prima dell'accesso al posto di lavoro è “necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Deve poi “essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sanificazione “può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Laddove siano presenti impianti di areazione “deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’Ordinanza riporta poi disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Infatti oltre a quanto previsto nei precedenti punti della ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte “le seguenti ulteriori misure di contenimento:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei mercato all’aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.    
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo segnalando che nelle disposizioni finali si indica che l’ordinanza “ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l. 19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Toscana - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020 - misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Regione+toscana+COVID+19.jpg" length="4730" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 07:48:01 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-l-ordinanza-della-regione-toscana-per-la-fase-2-di-riapertura</guid>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE VERSO LA FASE 2</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-sicurezza-delle-attivita-lavorative-verso-la-fase-2</link>
      <description>Prime attenzioni necessarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori per la gestione del processo di transizione dalla c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2 dell’emergenza da Coronavirus</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sicurezza sul lavoro e Covid-19: il passaggio alla fase 2
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Prime attenzioni necessarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori per la gestione del processo di transizione dalla c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2 dell’emergenza da Coronavirus. A cura di Cinzia Frascheri.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Attendevamo la c.d. “Fase 2” che, era stato detto, si sarebbe avviata in modo graduale, anticipata da tavoli congiunti tra Governo, scienziati e Parti sociali per la definizione di modalità e criteri di ripartenza scaglionata delle attività e dei rientri da parte delle lavoratrici e lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se, però, dal DPCM del 22 marzo u.s. l’elenco delle attività “consentite” è andato progressivamente e repentinamente ampliandosi, per decreto, ma anche per “non sospensione” o “silenzio/assenso” da parte dei Prefetti, le regole e le indicazioni operative non sono giunte con altrettanta rapidità e tempestività.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci siamo, così, trovati ad oggi (14 aprile u.s.) con l’arrivare in corsa nella c.d. “Fase 2”, essendo forse (o, più correttamente, non essendo ancora) terminata la c.d. “Fase 1”, pur a fronte dei dati ancora preoccupanti (al di là di non insignificanti segnali positivi) che la Protezioni civile puntualmente comunica e il confermato divieto fino al 3 maggio del lockdown.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Molti, quindi, i lavoratori, pronti all’alba, alla prosecuzione delle attività lavorative o al riavvio di quante attività rimaste sospese dalla fine di febbraio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come sappiamo, il Protocollo condiviso del 14 marzo, divenuto vincolante erga omnes nei contenuti, per specifica volontà del legislatore del DPCM del 22 marzo (decreto oggi non più efficace e sostituito dal DPCM del 10 aprile u.s., nel quale è stato riconfermato il medesimo precetto – art.2, co.10), ha realizzato,  mediante un accordo tra le Parti sociali e il Governo, a soli tre giorni dal DPCM dell’11 marzo, quanto in esso veniva caldeggiato, invitando le Parti a trovare intese (art.1, co.9) per individuare regole condivise al fine di porre in essere “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Indicate le regole operative volte alla realizzazione di misure precauzionali, attuate nel rispetto delle prescrizioni del legislatore e delle indicazioni dell’autorità sanitaria, considerato l’obiettivo del contrasto al COVID-19, prevedendo la prosecuzione delle attività lavorative solo potendo garantire condizioni tali da assicurare, a tutte le persone occupate, adeguati livelli di tutela della salute, si è avviato il processo di elaborazione e attuazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio, nelle diverse realtà lavorative, attraverso l’impegno e la collaborazione dei componenti del Comitato, preposto in ogni azienda a tale fondamentale ed urgente intervento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rappresentando ancora oggi, e per i prossimi tempi, uno strumento fondamentale per la definizione delle regole specifiche volte al determinare operativamente il contrasto (o, almeno, il più ampio possibile  contenimento) della diffusione del COVID-19, il Protocollo aziendale anti-contagio, confermato quale “misura urgente” dal recente D.L. n.19 del 25 marzo u.s. (in via di conversione), è andato innestandosi nel sistema organizzativo e gestionale delle realtà lavorative, apportando quelle attenzioni e necessarie procedure volte, potremmo dire, alle “sole” urgenti e specifiche finalità precauzionali riferite al fronteggiare il possibile contagio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con l’avvio della c.d. Fase 2 (nelle modalità “transitorie” dapprima descritte), considerato che non sarà breve il tempo nel quale dovremo “convivere” con il potenziale rischio di contagio, nel mentre si tornerà allo svolgimento della attività lavorative (parzialmente o totalmente), è ovvio che occorre intervenire in modo strutturale nelle realtà lavorative, modificando/aggiornando non solo le regole e le procedure, in modo meno emergenziale di come fatto fino ad ora, ma agendo in modo sicuramente più completo e, per alcuni aspetti, radicale, trasformando i processi produttivi e rivedendo profondamente l’organizzazione del lavoro (quindi, ritmi, tempi, carichi di lavoro…formazione…), così come la gestione degli spazi (spogliatoi, aree marcatempo, mense-bar, aree fumatori, parcheggi…), il lay-out dei luoghi di lavoro (dagli uffici, ai corridoi, ai reparti…), le attrezzature/macchine. Trasformazioni che di certo richiederanno in molti casi anche un profondo ripensamento dei modelli contrattuali, delle relazioni sindacali, delle modalità di lavoro e lo svolgimento di molte mansioni. Non tutto, dobbiamo saperlo, potrà/dovrà tornare come prima.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ponendo a cardine centrale il pieno rispetto dei due principi essenziali di precauzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             la distanza minima di sicurezza interpersonale (di almeno un metro e oltre, se contatto frontale);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’igiene costante delle mani (mediante utilizzo di acqua e sapone e, in mancanza, di detergenti a base alcolica),
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            in attesa di linee direttrici certe e univoche (a carattere dispositivo e a base scientifico) emanate dal tavolo nazionale preposto a tale fine, è opportuno evidenziare alcuni elementi di criticità che dovranno ricevere attenzione nelle realtà lavorative impegnate nello svolgimento delle attività, prevedendo un’adeguata regolamentazione e la definizione di specifiche procedure necessarie, salvaguardando non solo la tutela della salute delle lavoratrici e lavoratori, ma anche la sicurezza e il non verificarsi di forme di discriminazione, dirette e indirette, così come anche di penalizzazione, sul fronte economico, sociale, familiare, andando a comprimere e a sacrificare il rispetto della persona e la sua centralità nel lavoro.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A tale riguardo, allo stato attuale delle attività e in vista della graduale complessiva ripresa, è opportuno che, nel procedere all’elaborazione/applicazione del Protocollo aziendale anti-contagio (da parte del Comitato), si lavori sui seguenti punti di attenzione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MODIFICA DEL DVR
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Passando gradualmente da una fase a carattere emergenziale, ad una fase più strutturata e permanente, occorre che gli attori della prevenzione (componenti, oggi, sostanzialmente del Comitato aziendale, con funzioni maggiorate, anche per l’RLS) avviino un processo di transizione tra quanto previsto nel Protocollo di sicurezza anti-contagio (strumento, comunque, attualmente necessario e confermato espressamente dal fronte legislativo) al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), presente in azienda, attuando quel necessario processo di ri-valutazione del rischio, alla luce delle eventuali/necessarie modifiche e aggiornamenti che saranno apportati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ importante comprendere come, pur confermando la natura di rischio biologico generico (e non professionale, per i contesti non sanitari) del COVID-19 e, pertanto, non riconducibile ai rischi propri dello svolgimento delle attività lavorative, dovendo prolungare il tempo di mantenimento delle tutele della salute pubblica, in ambito lavorativo, anche oltre alla fase emergenziale, gli interventi previsti di contrasto al contagio (dettati dal Protocollo condiviso e declinati aziendalmente nel Protocollo di sicurezza anti-contagio), divenendo strutturali, richiedano una ri-analisi del rischio in merito a quanto posto in essere alla luce delle tutele della salute e sicurezza sul lavoro (mai, comunque sospese).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Attuando, pertanto, gli interventi minimi necessari previsti dal Protocollo condiviso del 14 marzo, declinati specificatamente, alla luce delle realtà lavorative, nel Protocollo di sicurezza anti-contagio, occorrerà verificare la coerenza con le procedure e le regole organizzative, in essere, nel contesto lavorativo, modificando/aggiornando nel DVR quanto non più rispondente o, comunque, adeguato a garantire la salute e sicurezza degli occupati (non potendo trascurare che il DVR deve essere “la fotografia dell’esistente” – art.29, co.3, DLGS 81/08 s.m.).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Giova, in questo caso, precisare che, alla luce delle disposizioni normative attuali, secondo quanto previsto dal recente D.L. n.19 del 25 marzo u.s. (in via di conversione), sul mancato rispetto dell’osservanza delle misure di urgenza previste dai Protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio (oltre al ruolo centrale e determinate di controllo, attribuito allo stesso Comitato estensore) è previsto l’intervento da parte delle Forze di polizia e, ove occorra, le Forze armate, potendo infliggere sanzioni amministrative (art.4, commi 1 e 9).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            A tale riguardo – sottolineandone il rilievo – occorre evidenziare che, con circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile u.s., a corredo del, già citato, DPCM del 10 aprile u.s., è stato precisato che potrà essere chiesta la collaborazione delle ASL, e delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato del Lavoro, per il controllo sui datori di lavoro delle modalità di attuazione delle procedure organizzative e gestionali previste dal Protocollo condivido del 14 marzo u.s. e, non meno, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo senso,  viene (anzi, potremmo dire positivamente, torna) ad essere richiamato puntualmente il ruolo specifico, in qualità di organi di vigilanza, delle ASL e, per quanto di competenza, dell’Ispettorato del lavoro, in merito all’attuazione dei contenuti del Protocollo condiviso (o, più concretamente, di quanto previsto nel Protocollo aziendale anti-contagio) e, coerentemente e rispettosamente alla normativa vigente prevenzionistica, in merito agli interventi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, riconducibili sostanzialmente alla valutazione dei rischi e all’aggiornamento del DVR, alla luce delle modifiche apportate al processo produttivo, alle misure di tutela, all’organizzazione del lavoro, ai luoghi e spazi di attività e comuni,  secondo l’apparato sanzionatorio del DLGS 81/08 s.m..
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La “nuova” valutazione dei rischi, pertanto, quale “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività…” (art.2, co.1, lett. q, DLGS 81/08 s.m.), dovrà, almeno, tenere conto:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, VIE DI ACCESSO/TRANSITO/USCITA E SPAZI COMUNI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base della riorganizzazione e contingentamento delle presenze, dell’adeguata copertura e distribuzione degli addetti alle emergenze e primo soccorso, per l’intero orario di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base della riorganizzazione e contingentamento delle presenze, dello svolgimento di mansioni per le quali era necessaria (prima dell’emergenza COVID-19) la presenza simultanea e/o collaborativa di almeno due persone (ad es. per spostamento carichi pesanti, interventi in ambiente confinato…);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base della riorganizzazione e contingentamento delle presenze, dei rischi rappresentati dal lavoro in solitudine (specie in presenza di lavoratori “fragili”…);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base della riorganizzazione e contingentamento delle presenze, se gli eventuali “nuovi” spazi adibiti a luoghi di lavoro hanno tutti i presidi di sicurezza adeguati (ad es. estintori sufficienti, cassette primo soccorso, porte tagliafuoco, segnaletica di emergenza, vie di fuga, attrezzature da ufficio rispettose dei precetti normativi…);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base della riorganizzazione e contingentamento delle presenze, degli orari di lavoro, dei ritmi di lavoro, dei carichi di lavoro, delle presenze sufficienti per lo svolgimento delle attività (tenendo conto sia dei casi di malattia “non correlati al COVID-19”, così come quelli “correlati a COVID-19”);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base della riorganizzazione degli spazi, ai fini del rispetto della distanza minima, di una necessaria ri-valutazione delle postazioni di lavoro negli open space, negli uffici (con presenza di più postazioni), nelle linee produttive, di una rimodulazione e ri-progettazione del lay-out degli spazi di/per lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base della riorganizzazione e contingentamento delle presenze, della copertura ed efficienza dei mezzi di comunicazione interna, in caso di modifiche delle postazioni di lavoro, dei nuovi spazi adibiti a luoghi di lavoro, della lontananza fra colleghi... (telefoni, computer, sistemi di allarme…);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             delle scadenze rinviate di tutti i controlli ordinari (filtri dell’aria, presidi antincendio ed evacuazione, ascensori, impianti di messa a terra…);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             della necessità di stipulare o modificare/aggiornare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per le aziende in appalto (vd. imprese di pulizia per la sanificazione, guardiania impegnata nel controllo della temperatura corporea…) armonizzando il Protocollo di sicurezza anti-contagio dell’impresa committente con quello dell’impresa appaltatrice, e riportando quanto di interesse nei DUVRI (ai sensi dell’art.26 del DLGS 81/2008 s.m.).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avviandosi al superando del periodo di emergenza e, al contempo, dell’assoluta difficoltà nel reperimento dei DPI (respiratori, guanti, visiere, occhiali, indumenti…), a partire dalle mascherine (comprese quelle chirurgiche, classificate come tali, ai sensi dell’art.16 del D.L. n.18 del 17 marzo u.s.), oltre a dover essere garantito che i dispositivi forniti siano corredati da pronunciamento espresso dall’INAIL (se prodotti, importati e/o messi in commercio in deroga alle disposizioni specifiche vigenti – art.15 del D.L. n.18), non potendo garantire la tutela degli occupati con interventi di distanziamento e modifiche organizzative), si dovrà, almeno, tenere conto :
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base delle esigenze lavorative, dell’efficienza di filtrazione/contrasto dei DPI, assicurandosi che chi indossa i DPI sia adeguatamente protetto, sulla base delle conoscenze scientifiche a disposizione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base delle esigenze lavorative, della traspirabilità, assicurandosi che chi indossa i DPI non abbia problemi di sudorazione e possa inspirare (specie per quanto riguarda i respiratori e le mascherine) regolarmente senza troppo fatica, sulla base della durata del ciclo/turno/orario di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base delle esigenze lavorative, della compatibilità, assicurandosi che chi indossa i DPI (specie per quanto riguarda i respiratori, le mascherine e i guanti) non subisca conseguenze alla cute (con segni, lividi, irritazioni, allergie…);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base delle esigenze lavorative, dell’ergonomia, assicurandosi che chi indossa i DPI non abbia problemi di comfort, aderenza, misure, copertura rispondente alle proprie dimensioni, compatibilità fra DPI e/o occhiali da vista…
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base delle esigenze lavorative, della fornitura, per assicurare un ricambio adeguato e della pulizia ed igiene dei DPI (oltre al rispetto delle disposizioni di smaltimento, già previste dai protocolli, nel rispetto delle circolari ministeriali);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base delle esigenze lavorative e valutando chi dovrà indossare i DPI, dei rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             di avviare un nuovo percorso di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, tenendo conto dell’aggravio determinato dall’utilizzo giornaliero dei DPI, da parte di chi non è abituato ad utilizzarli e, comunque, non è abituato ad indossarli per lungo tempo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             sulla base delle esigenze lavorative, del microclima degli ambienti, assicurandosi che chi indossa i DPI (a partire dai respiratori, le mascherine e i guanti) non abbia problemi di eccessiva sudorazione, appannamento degli occhiali…
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            FORMAZIONE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           avviandosi al superando del periodo di emergenza (che ha portato alla deroga temporanea, prevista dal Protocollo condiviso, dello svolgimento dei corsi di formazione professionale e/o abilitante per tutti i  ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), dovendo garantire la distanza minima interpersonale, favorendo la modalità a distanza (e-learning), non essendo intervenute alcune modifiche alla regolamentazione vigente, per quanto riguarda i criteri necessari per lo svolgimento di tali modalità formativa (Accordi Stato-Regioni del 2011 e 2016), occorrerà rispettare quanto previsto per lo svolgimento dei corsi, non solo per quanto concerne le caratteristiche della piattaforma formativa da utilizzare, ma soprattutto per i corsi che possono (o non possono) essere realizzati in modalità e-learning.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al contempo, occorre precisare che, sempre in assenza di specifiche disposizioni (o deroghe espresse), nessun riconoscimento come formazione base/aggiornamento obbligatori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stata previsto per le lezioni “frontali” a distanza, sia interattive che registrate (Linee applicative del 25 luglio 2012).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tal senso, dovranno essere ripensate le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, garantendo il contingentamento e la distanza minima interpersonale tra i discenti e con il docente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Attualmente, nel giungere al termine della c.d. Fase 1, e nell’avvio della c.d. Fase 2 (in attesa di regole chiare sul tema da parte del tavolo nazionale degli esperti con mandato governativo), dovranno  assolutamente essere garantiti, ai fini dello svolgimento dello specifico ruolo/funzione, interventi di informazione adeguata sui rischi specifici al quale il lavoratore potrà essere esposto nello svolgimento della sua mansione/funzione (nel rispetto di quanto previsto dall’art.36 del DLGS 81/08 s.m.).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale informazione potrà essere garantita mediante l’affiancamento (nel rispetto della distanza minima di almeno un metro) da parte di figure/colleghi esperti (a partire dai preposti...), così come anche per quanto concerne gli obblighi di addestramento. Tali interventi di prevenzione dovranno essere documentati, tenuto conto che in caso di infortunio sul lavoro, a partire dal datore di lavoro, si analizzeranno le responsabilità penali specifiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            SORVEGLIANZA SANITARIA - SOGGETTI FRAGILI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Di estrema difficoltà sta risultando il poter garantire un’adeguata tutela per le lavoratrici e i lavoratori che si trovano in situazione di particolare fragilità, a partire da coloro che risultano affetti da patologie attuali e pregresse e/o che hanno condizioni particolari (quali ad es. i malati oncologici, gli immunodepressi, ma anche gli affetti da pneumologie, reumatologie o gli appartenenti a categorie risultate più vulnerabili, quali le persone di età avanzata …), che li espongono potenzialmente ad un maggior rischio di contagio da COVID-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quanto espressamente previsto nel Protocollo condiviso del 14 marzo, riferito al prevedere a carico del medico competente la segnalazione in azienda di casi riconducibili a condizione di fragilità (per le ragioni dapprima richiamate), non trova applicazione concreta, necessitando di ulteriori soluzioni regolative certe e puntuali, che si auspica giungano al più presto (già, comunque, richieste ufficialmente alle autorità governative).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Occorre, difatti, precisare che nel caso il lavoratore fragile non sia già soggetto a sorveglianza sanitaria (sulla base della mansione svolta e dei rischi ai quali il lavoratore è esposto) e/o le sue problematiche di salute non siano conosciute dal medico competente perché non correlate all’occupazione, per il medico competente risulta difficile poter venire a conoscenza di tali condizioni, se non palesate spontaneamente dal lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche nel caso di fragilità dovute a motivazioni evidenti, quali ad esempio l’età avanzata, non rappresentando motivi correlati all’idoneità alla mansione, il medico competente potrà solo confrontarsi con il datore di lavoro e gli altri componenti del Comitato (quindi, sostanzialmente gli attori della prevenzione aziendale, RSPP e RLS) al fine di individuare modalità alternative per favorire la tutela della persona (vd. smart working o altre soluzioni).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Va ricordato, in tal senso, che il datore di lavoro non può sottoporre a visita medica il lavoratore (ai sensi dell’art.5 della L.300/70) mediante il medico competente, se non ricorrendo alla commissione medica pubblica che, pronunciandosi comunque sempre nei termini di una valutazione di idoneità, interviene su singoli casi e non sulla base di criteri che possano comprendere gruppi di lavoratori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per altro canto, quanto stabilito sul punto dall’art.3, co.1, lett. b) del DPCM dell’8 marzo u.s. e dall’art.26 del D.L. n.18 del 17 marzo u.s., non ha garantito la risoluzione del problema. Difatti, determinando, in breve, che tutti coloro che risultano privi di certificazione emessa da “competenti autorità sanitarie” (come, invece, nei casi, ad esempio, di chi rientra nei termini stabiliti dalla L.104/92) non hanno la possibilità fattiva di farsi riconoscere il proprio stato di fragilità, tenuto conto che il medico di base non è considerato assimilabile a tali autorità competenti, ha confermato l’esistenza di grave problema di tutela per un’ampia schiera di occupati. Riconoscimento che se venisse comunque garantito, a fronte del consentire a tali occupati fragili di poter non recarsi al lavoro determinerebbe, ad oggi, un’assenza dal lavoro computabile ai fini del periodo di comporto (prevedendo un assottigliarsi dei giorni a disposizione del singolo per altre patologie delle quali potrebbe risultare affetto nel corso dell’anno, al di là del contagio).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In attesa, quindi, di indicazioni risolutive chiare al problema, è opportuno suggerire ai lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità “non certificata” da competente autorità, di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da COVID-19. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A corredo, si ricorda che tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ai sensi dell’art. 18, co.1, lett. c) vi è il tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell’affidare loro i rispettivi compiti e, ai sensi dell’art. 15, co.1, lett. m), quale misura generale di tutela, l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio per motivi inerenti la sua persona, prevedendo il suo adibirlo, valutando le possibilità, ad altra mansione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In sintesi, nel doversi adoperare per garantire la stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio in ogni realtà lavorativa, che stia svolgendo le attività o che sia in riavvio, promuovendo la costituzione del Comitato, e assicurando tale processo (per quanto possibile) anche nelle realtà lavorative nelle quali non vi è la presenza sindacale, al fine di porre in essere una tutela adeguata per tutti gli occupati per il contrasto al contagio al Covid-19, occorre predisporsi, stimolando i contesti lavorativi, all’accompagnare in modo adeguato il passaggio dalla fase emergenziale, alla fase di gestione ordinata e strutturata del problema, predisponendo e pianificando il cambiamento che potrà/dovrà, in alcuni casi, avere anche il carattere di permanente (non necessariamente di segno e valore negativo), anziché solo temporaneo, seppur dai tempi, comunque, medio-lunghi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cinzia Frascheri - giuslavorista – Resp.le naz. CISL salute e sicurezza sul lavoro - Prime attenzioni necessarie per la gestione del processo di transizione dalla c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2.  (pdf)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntoicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="10830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 07:35:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-sicurezza-delle-attivita-lavorative-verso-la-fase-2</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Rischio Biologico,Coronavirus,COVID-19,Fase 2</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LE MISURE DA ATTUARE NEI CONDOMINI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-misure-da-attuare-nei-condomini</link>
      <description>Come organizzare e gestire in modo sicuro gli spazi comuni, i servizi, le relazioni in condominio? Quali sono gli ulteriori obblighi di sicurezza verso i dipendenti il custode e gli altri dipendenti?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: indicazioni per la prevenzione nei condomini
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Come organizzare e gestire in modo sicuro gli spazi comuni, i servizi, le relazioni in condominio? Quali sono gli ulteriori obblighi di sicurezza verso i dipendenti il custode e gli altri dipendenti?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita in collaborazione con Centro Studi ANACI Lombardia, ha pubblicato un documento che propone una rilettura delle disposizioni istituzionali delle misure di prevenzione per il Coronavirus, con una interpretazione adattata al contesto condominiale, e offre risposte ad alcuni quesiti concreti posti da chi deve organizzare e gestire gli spazi comuni, i servizi, le relazioni in condominio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            COVID 19: indicazioni per la prevenzione nelle parti comuni del condominio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Può essere utile chiarire alcune definizioni, perché spesso i termini di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfezione vengono utilizzati senza distinzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           • La pulizia consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           • La igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           • La disinfezione è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           • La sanificazione è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l’umidità e ventilazione).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il termine sanificazione quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti, richiedendo quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non professionali. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell’immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento contiene alcune interessanti FAQ, tra le quali scegliamo di pubblicarne una relativa ai lavoratori legati al condominio:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Quali sono gli ulteriori obblighi verso i dipendenti di condominio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il custode o il dipendente di condominio può assumere in questo periodo un importante ruolo di connessione tra soggetti esterni e condomini, ricevendo merci, corrispondenza, ma anche relazionandosi con altri operatori professionali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il custode o il dipendente quindi può essere esposto al contatto con soggetti portatori di infezione. Va quindi ridefinita e comunicata la sua nuova attività ordinaria, le modalità di svolgimento, e soprattutto vanno fornite tutte le protezioni adeguate per i compiti assegnati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1. Seguire accuratamente le indicazioni delle Autorità Sanitarie fornite via televisione, internet, stampa, eccetera
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2. Informare immediatamente l’Amministrazione in caso di raffreddore o malessere o leggera febbre (e stare a casa: se la febbre supera i 37,5, chiamare il proprio medico di base)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3. Informare immediatamente l’Amministrazione in caso di possibili contatti accidentali con persone che hanno contratto il virus o che sono in quarantena conclamata
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           4. Evitare contatti fisici ravvicinati con i condòmini e ogni genere di visitatore, mantenendo almeno (cautelativamente) due metri di distanza
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           5. Utilizzare guanti in lattice monouso e, se possono farvi sentire più tranquilli, mascherine, che saranno forniti dal condominio
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           6. Non fare entrare nessuno in guardiola, salvo autorizzazioni dell'Amministrazione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           7. Non entrare in casa di nessuno, salvo autorizzazioni dell'Amministrazione
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           8. In assenza di guanti, lavare le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi, oppure utilizzare un disinfettante per mani a base di alcool
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           9. Gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           10. Rispettare rigidamente le norme di sicurezza nel trattamento dei rifiuti (con utilizzo scrupoloso di tutti i dispositivi di protezione necessari)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           11. Se siete a conoscenza di persone influenzate, raffreddate o con difficoltà respiratorie, evitare il più possibile di entrare in contatto (e se non possibile, mantenere obbligatoriamente i due metri di distanza di rispetto)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           12. È possibile ritirare buste e pacchi, ma con guanti in lattice o lavarsi accuratamente le mani subito dopo, senza toccarsi il viso.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento prosegue, fra le altre cose, con un capitolo dedicato al “Distanziamento sociale: convivenza tra condomini e presenza di attività lavorative” dove viene precisato che in caso di “Per le Aziende che effettuano attività urgenti di riparazione guasti o installazioni indifferibili nei condomini e/o presso abitazioni occorre se possibile prendere contatti prima di effettuare l'intervento per fornire informazioni circa il contesto operativo, concordare l'accesso in sicurezza al condominio e/o presso abitazione dell'utente, avere informazioni sulle misure aziendali predisposte per il contenimento dell’epidemia, come l’uso di protezioni individuali, procedure di smaltimento rifiuti.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita - COVID 19: indicazioni per la prevenzione nelle parti comuni del condominio e per la prevenzione negli appartamenti in condominio (pdf)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/condominio+covid.jpg" length="29989" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 08:53:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-le-misure-da-attuare-nei-condomini</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,condominio,coronavirus,COVID-19</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/condominio+covid.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/condominio+covid.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: UNA CHECK LIST DI VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-una-check-list-di-verifica-di-attuazione-del-protocollo-anti-contagio</link>
      <description>Pubblicata una check-list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. Focus su DPI e distanza di sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: come verificare l’applicazione dei protocolli per i cantieri edili?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Pubblicata una check-list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. Focus su DPI e distanza di sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In queste settimane sono stati elaborati diversi protocolli in relazione alla tutela della salute e al contenimento dell’emergenza COVID-19 in diversi ambiti e comparti lavorativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Uno di questi protocolli - condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL e dal titolo “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili” – ha riguardato il comparto delle costruzioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento a questo protocollo e un successivo protocollo recante linee guida per i cantieri edili, la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro ( CNCPT) ha realizzato una “Check list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La nuova check list e il protocollo recante linee guida per il settore edile
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come indicato nella presentazione della check list a seguito dell’emanazione del “ Protocollo condiviso” relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT, “tutte le parti sociali dell’edilizia” hanno siglato, il 24 marzo, “un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile. Il documento, che deriva dal Protocollo delle Parti sociali confederali e recepisce il Protocollo del MIT, è stato integrato con altri elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando ulteriori adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le imprese edili adottano il Protocollo di regolamentazione “fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare il presente lavoro “raccoglie, sotto forma di check-list, alcune indicazioni del suddetto protocollo al fine di consentire ai tecnici dei CPT di verificare l’attuazione dello stesso durante i sopralluoghi di cantiere”. E dunque la check-list supporta il lavoro dei tecnici ad integrazione della strumentazione utilizzata per le verifiche, la consulenza e l’assistenza alle imprese ed ai lavoratori in occasione delle misure di prevenzione per la diffusione del virus nei luoghi di lavoro ed in particolare in edilizia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Cantieri edili: l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo in particolare sul punto 6 della check-list relativo ai dispositivi di protezione individuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che “l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (verificare il corretto utilizzo).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria (verificare la corrispondenza alle indicazioni dell’autorità sanitaria).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari” (è necessario verificare il rispetto di tale indicazione).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Cantieri edili: il rispetto della distanza di sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, sempre con riferimento al puntp 6, al rispetto della distanza di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che bisogna richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa e “nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche in questo caso è richiesta la verifica del rispetto di tali indicazioni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Bisogna poi definire, ove necessario, “procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto)” (“verificare la eventuale presenza di tale procedura”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si deve richiedere ai lavoratori “il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie” (“verificare il rispetto di tale indicazione”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Laddove sia poi presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, “va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo” (“verificare il rispetto di tale indicazione).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine si indica che in caso di utilizzo di mezzi propri, è importante “limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, “ Check list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020”, vers. 27 marzo 2020 (formato PDF, 494 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+biologico+cantieri+COVID.jpg" length="8835" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 07:23:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-una-check-list-di-verifica-di-attuazione-del-protocollo-anti-contagio</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,rischio biologico,COVID-19,Coronavirus,Cantieri edili,Cantieri temporanei e mobili,protocollo condiviso</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO BIOLOGICO: LE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI PER COVID-19</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-le-procedure-di-sanificazione-degli-automezzi-aziendali-per-covid-19</link>
      <description>Un documento presenta istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19. Focus su frequenza, opzioni e procedura semplificata di sanificazione anticontagio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: come sanificare gli automezzi aziendali?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un documento presenta istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19. Focus su frequenza, opzioni e procedura semplificata di sanificazione anticontagio.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
         Il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo stabilisce, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19, che:
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre le Linee Guida " Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 18 marzo 2020 stabiliscono che: “la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo e a fornire utili informazioni per la sanificazione degli automezzi aziendali è un documento dal titolo “Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, curato dall’Ing. Davide Levo, riguarda “la sanificazione periodica e straordinaria degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi impiegati per esigenze aziendali che non siano assegnati in via permanente ad un unico conducente. La loro applicazione contribuisce ad adempiere alle vigenti prescrizioni di legge in materia di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 ( SARS-CoV-2) sui luoghi di lavoro”. In particolare rientrano nel campo di applicazione delle presenti istruzioni, ad esempio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso a lavoratori operanti su più turni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda, inoltre, che tutte le operazioni descritte “devono essere eseguite da personale debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio”. E i rifiuti prodotti durante le operazioni di sanificazione “devono essere gestiti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali si indica che “non è precisata della disposizioni di legge vigenti alla data odierna, che si limitano a richiedere che essa sia eseguita in modo appropriato e frequente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia “appare quanto meno necessario procedere alla sanificazione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale ogni qualvolta il suo nuovo utilizzatore faccia parte di un turno/gruppo di lavoro segregato diverso da quello del precedente utilizzatore ed, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro alternato”. Con “turno/gruppo di lavoro segregato” si intende uno “specifico insieme di lavoratori che risulti autonomo, distinto e riconoscibile rispetto agli altri, ed i cui membri possano essere immediatamente sospesi dal lavoro ed isolati non appena uno di essi manifesti i sintomi da contagio COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che è “indispensabile ridurre al minimo, per quanto possibile, l’impiego di automezzi aziendali condivisi tra diversi conducenti o tra diversi turni/gruppi di lavoro segregati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre per quanto riguarda la valutazione circa la persistenza dell’eventuale contaminazione dell’automezzo da parte del coronavirus COVID-19, “a titolo informativo si segnala quanto segue:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            secondo le informazioni fornite il 12/03/2020 dall’Istituto Superiore di Sanità, si può ipotizzare che il coronavirus COVID-19 si disattivi in un intervallo temporale compreso tra pochi minuti ed un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale su cui aderisce, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità; è verosimile, in particolare, che sopravviva sino a 24 ore sugli indumenti monouso, se in concentrazione iniziale elevata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            secondo le informazioni pubblicate il 17/03/2020 dall’ente statunitense National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e riprese successivamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il coronavirus COVID-19 sopravvive, con carica virale decrescente nel tempo:in aerosol sospeso in ambiente interno per almeno 3 ore;su cartone per non oltre 24 ore;su rame per almeno 4 giorni;su plastica e acciaio per almeno 3 giorni”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le opzioni di sanificazione degli automezzi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica che, in linea teorica, vi sono almeno “tre distinte opzioni per la sanificazione di abitacoli e cabine di guida degli automezzi aziendali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ricorso ad una impresa esterna specializzata in sanificazione di mezzi di trasporto, che dovrebbe intervenire presso il sito aziendale dove sono parcheggiati gli automezzi”, ad esempio con la frequenza già indicata ed, in particolare, “alla ripresa di ogni turno di lavoro segregato”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “laddove la prima soluzione non sia concretamente attuabile, è possibile ricorrere all’impiego, da parte di personale aziendale debitamente equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione cabine, generalmente costituiti da:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti minuti l’abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            laddove anche la seconda soluzione non sia concretamente attuabile, ad esempio per difficoltà di rapido reperimento dei kit di sanificazione e/o di formazione e addestramento del personale, è possibile fare riferimento, per immediata analogia tecnica, alla procedura semplificata ISS prevista ad interim dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 per la sanificazione a fine turno delle cabine di guida degli automezzi destinati alla raccolta di rifiuti potenzialmente contaminati da coronavirus COVID-19”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La procedura semplificata di sanificazione anticontagio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo, infine, alcune indicazioni relative alla procedura semplificata di sanificazione anticontagio dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale che “può essere eseguita direttamente dal conducente entrante in turno – debitamente formato in merito nonché dotato delle necessarie attrezzature – nel rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A tale scopo – continua il documento - il conducente entrante “deve eseguire le operazioni di seguito descritte”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell’abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla cabina o dall’abitacolo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne della cabina o dell’abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai passeggeri durante la permanenza all’interno del mezzo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un’apposita custodia, eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile: vedi figure), che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato con le stesse modalità sopra descritte; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una volta aperta ed aerata la cabina o l’abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza sollevare l’eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra durante il turno precedente. In assenza di rivestimenti lavabili (fattispecie altamente sconsigliata), la pulizia e disinfezione delle parti in tessuto deve essere estremamente accurata, trattandosi di siti porosi a maggiore persistenza del virus.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pulire e disinfettare con alcol 75% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...). Si segnala, a tal proposito, che la presenza di oggetti ed attrezzature nell’abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più possibile.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È tassativamente vietato l’impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina e nell’ambiente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È altresì vietato l’impiego di aspirapolvere.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale delle “Istruzioni”, che riportano ulteriori dettagli, note e avvertenze, e ricordiamo, in conclusione, che il documento presenta anche utili indicazioni su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          prodotti di sanificazione,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          procedura di sanificazione straordinaria automezzi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          raccomandazioni per l’impiego di automezzi condivisi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19”, documento curato dall’Ing. Davide Levo, Versione 01 del 09/04/2020 (formato PDF, 2.19 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+biologico+sicurezza+sul+lavoro.png" length="5208" type="image/png" />
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 07:43:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-le-procedure-di-sanificazione-degli-automezzi-aziendali-per-covid-19</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+biologico+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+biologico+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19 IN AMBIENTE SANITARIO: UN NUOVO PROTOCOLLO DEL MIN. SALUTE, CGIL, CISL E UIL</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-in-ambiente-sanitario-un-nuovo-protocollo-del-min-salute-cgil-cisl-e-uil</link>
      <description>In relazione all’emergenza COVID-19 è stato sottoscritto un protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali. La richiesta di estensione alle Aziende Ospedaliere Universitarie.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Un protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           In relazione all’emergenza COVID-19 è stato sottoscritto un protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali. La richiesta di estensione alle Aziende Ospedaliere Universitarie.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Servizio sanitario nazionale (SSN) “è una risorsa insostituibile del nostro Paese” e la crisi epidemiologica da COVID-19 “che sta colpendo in maniera drammatica il nostro Paese”, impone la necessità di garantire a tutto il personale che opera nelle strutture e nei servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali sia pubblici che privati, “e nei servizi territoriali (MMG, PLS, specialistica ambulatoriale, continuità assistenziale),  “di operare nella massima sicurezza, assicurando l'adozione di tutte le misure necessarie a tutela della loro salute, nonché ad evitare la diffusione del contagio nei servizi stessi e all' interno del nucleo familiare degli addetti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare in questi termini l’importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori dei sevizi sanitari è il “ Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»” che costituisce un addendum, un integrazione al “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo protocollo e il comitato nazionale per il monitoraggio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel nuovo protocollo - sottoscritto fra il Ministero della salute e Cgil Cisl Uil confederali e di categoria del settore della sanità e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali - si indica che è obiettivo prioritario “coniugare la prosecuzione delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro” e in relazione al “ Protocollo condiviso” sottoscritto il 14 marzo vengono fornite diverse indicazioni per i servizi sanitari. Indicazioni che partono dalla consapevolezza della complessa situazione che “i servizi sanitari e i loro operatori si trovano ad affrontare e della necessità di contemperare tutte le esigenze sopra rappresentate, tenendo presenti le raccomandazioni dell'OMS, che sono state riportate recentemente come elementi cardine per la prevenzione, e le indicazioni del Ministero della salute e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito con l'ordinanza del CDPC n. 630/2020”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento sottolinea anche la necessità di assicurare “in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale nei servizi sanitari misure organizzative atte a garantire la massima tutela sia degli operatori che dei pazienti, anche secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020” e dal citato “ Protocollo condiviso”. E per un approfondimento delle tematiche tecniche di cui al presente Protocollo, le Parti firmatarie decidono di costituire un Comitato “che consenta il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni più critiche presenti sul territorio nazionale, nonché il confronto in merito ai provvedimenti di prossima adozione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni del protocollo per la prevenzione e la sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con il presente protocollo si condivide la necessità di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “garantire in via prioritaria a tutto il personale che opera nei servizi oggetto del presente protocollo gli standard di protezione in maniera rigorosa, secondo le evidenze scientifiche e secondo il più prudente principio di cautela. La valutazione del rischio di esposizione al SARS-CoV-2 sarà effettuata dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, e in base alle disposizioni fornite con circolari del Ministero della Salute;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            garantire la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella quantità adeguata e con rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute sia dei professionisti ed operatori che dei cittadini, garantendo altresì idonei percorsi di addestramento al corretto utilizzo degli stessi. L'utilizzo dei DPI, nel rispetto dell'indicazione degli organismi tecnico scientifici, è obbligatorio per poter svolgere le attività;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            confrontarsi per valutare ogni possibile opzione atta a fornire DPI che offrono un livello di protezione dei lavoratori anche superiore a quello ritenuto adeguato dagli organismi tecnico-scientifici; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare che tutto il personale esposto che opera nei servizi oggetto del presente protocollo, in via prioritaria venga sottoposto ai test di laboratorio necessari ad evidenziare l'eventuale positività al SARS-CoV-2, anche ai fini della prosecuzione dell'attività lavorativa, prevedendo anche l'eventuale cadenza periodica, secondo criteri stabiliti dal citato CTS e dalle circolari ministeriali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definire una procedura omogenea per l'intero territorio nazionale che stabilisca, sotto il profilo operativo e della definizione delle responsabilità, i percorsi di sorveglianza a cui devono essere sottoposti i lavoratori, ed in particolare quelli venuti a contatto con pazienti positivi al COVID-19;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definire, con il concorso del CTS, percorsi accertativi e misure di salvaguardia per il personale idoneo al lavoro ma affetto da patologie pregresse che lo espongano maggiormente al rischio di contrarre infezione da COVID-19;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare le necessarie operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, senza compromettere la necessaria ed indispensabile funzionalità delle strutture, utilizzando a tal fine, per le strutture private, qualora fosse necessario, in caso di sospensione delle attività o chiusura delle stesse, gli ammortizzatori sociali già previsti dagli articoli da 19 a 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica e della maggiore disponibilità di personale sanitario, e attraverso il confronto con il Comitato previsto dal presente Protocollo, le previsioni dell'art. 7 del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 nella prospettiva del ripristino delle ordinarie condizioni per la sorveglianza sanitaria;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            impegnarsi, ciascuno per il proprio ruolo, per realizzare le migliori condizioni affinché si rivedano gli aspetti normativi che possano garantire proroga dei contratti e stabilizzazione del personale sanitario e tecnico impegnato nell'Emergenza-Urgenza nonché l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, attraverso un piano di assunzioni straordinario e la proroga degli attuali contratti a tempo determinato in scadenza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            impegnarsi altresì, ciascuno per il proprio ruolo, affinché le Regioni, per quanto di loro competenza, rivedano gli attuali piani dei fabbisogni garantendo dotazioni ottimali di personale sia per rispondere all'emergenza che in via ordinaria per garantire i bisogni di salute della popolazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            emanare una circolare ministeriale che richiami le aziende sanitarie, in caso di applicazione della misura della quarantena nei riguardi dei propri dipendenti positivi al contagio da COVID-19, alla tempestiva comunicazione di infortunio sul lavoro, alla luce delle disposizioni emanate dalla Circolare INAIL del 17/03/2020 con le modalità e ai fini ivi previsti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            garantire, anche al termine dell'attuale fase di emergenza, il mantenimento della necessaria attenzione al rigoroso rispetto delle norme e delle procedure legate alla prevenzione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La richiesta di estensione alle aziende ospedaliere universitarie
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segnaliamo inoltre che, successivamente al suddetto protocollo, è stata inviata da Cgil, Cisl e Uil una richiesta di estensione di tale protocollo anche alle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella richiesta si indica che anche “il personale operante presso le AOU di cui all’art.2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99 ‘ex Policlinici Universitari’ appartenenti al comparto e all’area dell’Istruzione e della Ricerca, nonché il personale universitario operante in convenzione presso le Aziende e gli Enti del SSN ai sensi del richiamato D.Lgs. n.517/99, è significativamente impegnato a far fronte alla tremenda emergenza epidemiologica in atto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, continua il documento, si tratta di “migliaia di lavoratrici e lavoratori universitari tra cui Professori, Ricercatori, Elevate Professionalità e tecnici che svolgono funzioni mediche, infermieristiche, tecnico-sanitarie, ausiliare e socio-sanitarie che, alla stregua dei colleghi del settore Sanità, in questi giorni sono esposte al rischio epidemiologico in corsia per salvare vite umane, nonché impegnate nella ricerca di soluzioni sia in termini di cura che di prevenzione, con possibili ricadute, in caso di contagio, anche sui corsi di laurea a ciclo unico di medicina e chirurgia, sulle specializzazioni mediche, nonché sui corsi di laurea delle professioni sanitarie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E, in definitiva, si chiede che il protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità, “fermo restando gli adattamenti che derivano dallo speciale stato giuridico universitario, possa essere applicato anche alle suddette Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il SSN appartenenti al comparto dell’Istruzione e della Ricerca, nonché a tutto il personale universitario operante presso le Aziende e gli Enti del SSN ai sensi del D.Lgs. n.517/99”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
           “ Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»”, documento sottoscritto fra il Ministero della salute e Cgil Cisl Uil confederali e di categoria del settore della sanità e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali (formato PDF, 2,15 MB).
          &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 06:57:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-in-ambiente-sanitario-un-nuovo-protocollo-del-min-salute-cgil-cisl-e-uil</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronavirus,COVID-19,Operatori sanitari,Rischio Biologico</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/OSS+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/OSS+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: I PRIMI DECRETI DEL TRIBUNALE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-i-primi-decreti-del-tribunale</link>
      <description>Un decreto del Giudice di Firenze intima la consegna ad un rider dei “dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica”. Cenni ad un’altra sentenza sul Covid-19.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Covid-19: un Tribunale impone la consegna dei DPI ad un rider
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Un decreto del Giudice di Firenze intima la consegna ad un rider dei “dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica”. Cenni ad un’altra sentenza sul Covid-19.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale di Firenze (Sez. Lav., 1 aprile 2020 n.886) ha ordinato con decreto cautelare ad una importante Società la consegna dei necessari dispositivi di protezione dal contagio legato al Covid-19 ad un rider per essa operante che aveva presentato un ricorso in tal senso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Giudice ha anzitutto riconosciuto che “il ricorrente è iscritto nella piattaforma della …s.r.l. e svolge in favore della stessa attività di cd. “rider”, consistente nel recapito di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati della società in favore di clienti della piattaforma”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dal punto di vista del diritto del lavoro, poi, il provvedimento ha precisato che “pur se qualificabile come autonomo” tale rapporto di lavoro “pare ricondursi a quelli disciplinati dall’art.2 D.Lgs.81/2015, per i quali, “in un'ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente” (Cass., 1663/2020).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, “alla tipologia del rapporto in esame, per le modalità del suo svolgimento […], può richiamarsi la disciplina del Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali), finalizzate a stabilire “livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, attraverso piattaforme anche digitali” (art. 47-bis, comma 1, D.Lgs.81/2015)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo tali ultime norme, “in particolare, è previsto che il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale sia tenuto “nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” (art.47-septies, comma 3, D.Lgs. cit.) e, quindi, anche al rispetto di quanto previsto dall’art.71 del predetto D.Lgs.81/2008.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale premette poi che è stato allegato che la Società convenuta, “nonostante le richieste in tal senso del lavoratore (doc. 6-bis), non abbia messo a disposizione dello stesso dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 (guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino), il cui utilizzo (quanto ai guanti ed alla mascherina) è stato consigliato dalla stessa convenuta ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo punto il decreto sottolinea a più riprese, nella sezione dedicata al periculum in mora, la gravità di tale situazione ed il rischio che essa, ove protratta, possa causare danni alla salute del lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nello specifico, secondo il Giudice “sussiste il pregiudizio imminente ed irreparabile, in quanto la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E ancora, secondo il Tribunale di Firenze, “la natura del diritto coinvolto e l’attuale rischio di possibile contagio da COVID-19 durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono tali che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento; deve pertanto disporsi ai sensi dell’art.669-sexies c.p.c. l’invocato provvedimento inaudita altera parte”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo qui che trattasi infatti di decreto cautelare, collegato a quello che il Tribunale - poco oltre - definisce un procedimento appartenente alla categoria dei “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A questo punto il decreto “ordina a … s.r.l. la consegna al ricorrente Y.P. dei seguenti dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il provvedimento inoltre “assegna a parte ricorrente termine fino al 7.4.2020 per la notifica a parte resistente del ricorso e del presente decreto, disponendo che parte resistente si costituisca in giudizio mediante deposito di memoria difensiva entro la data del 15.4.2020; si riserva all’esito di concedere alle parti, con separato provvedimento, termini per il deposito di note scritte e di replica, alla cui scadenza seguirà l’adozione dell’ordinanza di conferma, modifica ovvero revoca del decreto emesso inaudita altera parte”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altri provvedimenti giudiziari si sono in questo periodo espressi in via cautelare sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori in questa fase di epidemia da Covid-19.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ne citiamo qui solo uno per esigenze di brevità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Consiglio di Stato (Sez.III, 30 marzo 2020 n.2825) ha respinto l’istanza cautelare di un bracciante agricolo cui era stato notificato “ordine del Sindaco di … di quarantena/isolamento domiciliare fino al 3 aprile 2020, per “violazione della ordinanza n…2020 del Presidente della Regione…”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore sostiene quanto segue: che “non è positivo al virus, non ha avuto recenti contatti con persone contagiate, lavora in un settore non bloccato dai provvedimenti oggi in vigore” e “lamenta il pregiudizio consistente nel non poter lavorare, rischiando, il licenziamento, e nella preclusione ad attendere ad attività di stretta necessità quotidiana. Lamenta di non conoscere, ed in effetti manca in atti il documento citato, per “quale specifica” violazione della ordinanza regionale gli sia stata imposta la quarantena/ isolamento domiciliare”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Come anticipato, tale appello viene rigettato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Consiglio di Stato premette “che nel caso in esame, seppure per il limitato periodo residuo (4 giorni) di efficacia temporale del decreto sindacale impugnato in primo grado, la pretesa dell'appellante è di potersi recare al lavoro, di evitare il rischio di licenziamento, e di recarsi, con le limitazioni in vigore, ad effettuare acquisti di beni di prima necessità”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto concerne “gravità e irreparabilità del danno”, secondo la sentenza “non appaiono sussistere le condizioni per un accoglimento dell'appello cautelare, in quanto:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            A) I provvedimenti, del Sindaco e del Presidente della Regione…, qui impugnati, sono stati adottati in ottemperanza di criteri e disposizioni, anche legislative, nazionali, e negli ambiti di possibile margine per integrazioni territoriali su scala regionale in rapporto alle assai diverse situazioni del contagio e delle sue prospettive, da Regione a Regione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           B) Il provvedimento regionale e il decreto esecutivo del Sindaco di … sono stati adottati in giorni caratterizzati dal pericolo concreto e imminente di un trasferimento massivo di persone e di contagi, dalle regioni già gravemente interessate dalla pandemia, a quelle del Mezzogiorno, con la conseguenza che gli atti dei Governatori hanno, ragionevolmente, imposto misure anche ulteriormente restrittive quale prevenzione, tanto che, si auspica, la non massiccia diffusione di Covid-19 al Sud possa scontare positivamente l'effetto di tali misure”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Consiglio di Stato aggiunge poi, tra le altre considerazioni (che qui dobbiamo omettere sempre per esigenze di brevità), quanto segue:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “C) In tale quadro, per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           D) Per queste ragioni, la gravità del danno individuale non può condurre a derogare, limitare, comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nell'interesse della collettività, corrispondente ad un interesse nazionale dell'Italia oggi non superabile in alcun modo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 07:00:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-i-primi-decreti-del-tribunale</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronavirus,COVID-19</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19 DECRETO 81/08: AGGIORNAMENTO TUTELA DEI LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-decreto-81-08-aggiornamento-tutela-dei-lavoratori</link>
      <description>Un nuovo documento dell’associazione AIDII fornisce utili indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza COVID-19. Gli obblighi dei datori di lavoro, la valutazione dei rischi e l’utilizzo di mascherine e DPI.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19 e decreto 81: indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Un nuovo documento dell’associazione AIDII fornisce utili indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza COVID-19. Gli obblighi dei datori di lavoro, la valutazione dei rischi e l’utilizzo di mascherine e DPI.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Sebbene le misure preventive per ridurre il contagio da COVID-19 in un luogo di lavoro “siano analoghe a quelle adottate nei confronti della popolazione generale”, un documento si sofferma sulla “formulazione di indicazioni operative per l’adozione negli ambienti di lavoro di misure finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19”. Un documento che è direttamente “destinato a tutti soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Stiamo parlando di una nuova pubblicazione dell’Associazione italiana igienisti industriali ( AIDII) dal titolo “Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19”, una pubblicazione del 30 marzo che affronta vari temi:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            indicazioni per le aziende non sanitarie e per le attività produttive in genere;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            una sintesi informativa delle principali misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture sanitarie ai fini della tutela della salute degli operatori sanitari;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            indicazioni sull’uso delle mascherine medico-chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            E che aggiorna alcuni documenti AIDII già pubblicati come, ad esempio, il precedente documento “ Covid-19 – Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo che il testo è a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali. E le indicazioni presenti, soggette ad aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito dell’Associazione, sono da intendersi “come informazioni operative da utilizzare a supporto e a completamento delle indicazioni fornite da enti autorevoli”
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Gli obblighi dei datori di lavoro e la valutazione dei rischi
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo dal documento alcuni aggiornamenti rispetto a quanto già riportato, nel precedente documento AIDII, in relazione agli obblighi dei datori di lavoro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che è necessario tenere presente che “alcuni dipendenti possono essere a maggior rischio di essere contagiati da COVID-19, come i lavoratori più anziani (sopra i 65 anni), soggetti immunodepressi. Inoltre soggetti con patologie croniche (soggetti affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave (indice di massa corporea [BMI]&amp;gt; 40)) o affette da determinate condizioni mediche di base, in particolare se non ben controllate, come insufficienza renale o epatopatia sembrano essere a rischio più elevato per lo sviluppo di complicanze più gravi della malattia COVID-19. Anche le lavoratrici in gravidanza devono essere monitorate poiché sono note per essere a rischio con grave malattia virale, tuttavia ad oggi i dati su COVID-19 non hanno mostrato un aumento del rischio”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per queste categorie di lavoratori si indica di prendere in considerazione “l'idea di ridurre al minimo il contatto diretto o di assegnare compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, clienti e visitatori, o di telelavoro, se possibile”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          C’è poi qualche novità riguardo a quanto già detto da AiDII sul tema della valutazione dei rischi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           In particolare si sottolinea che per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, “è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E si segnala, differentemente da quanto indicato precedentemente, che “il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3 (RISCHIO INDIVIDUALE elevato; RISCHIO COLLETTIVO basso/moderato; possono causare malattie gravi nell’uomo, possono costituire un serio rischio per gli operatori, moderata probabilità di propagarsi in comunità, di norma sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           L’utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ci soffermiamo poi sulle novità contenute nella parte relativa all’utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si precisa che l’uso di mascherine medico-chirurgiche o di DPI per le vie respiratorie aggiuntivi a quelli eventualmente già in uso “non è raccomandato per i lavoratori a basso a rischio di esposizione. I lavoratori dovrebbero continuare a utilizzare il DPI che normalmente userebbero per le normali attività lavorative, qualora previsti”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Invece i lavoratori con rischio di esposizione medio “potrebbero aver bisogno di indossare una combinazione di guanti, camice, visiera e/o occhiali e protezione delle vie respiratorie. L’insieme dei DPI per i lavoratori nella categoria di rischio medio di esposizione varia in base all'attività lavorativa, ai risultati della valutazione dei pericoli del datore di lavoro e ai tipi di esposizioni che i lavoratori hanno sul lavoro”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda che, “per quanto ad oggi non sia stato normato l’uso di mascherine medico-chirurgiche per operatori non sanitari, e/o come protezione personale per lavoratori generici e popolazione generale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare comunque una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto il SARS-CoV-2 e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si sottolinea poi che l’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP secondo le norme) “dovrebbe essere attentamente valutato per tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con il pubblico, con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di quarantena”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E si ricorda tuttavia che “l’uso razionale delle mascherine medico-chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. Le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori risultano quindi di fondamentale rilevanza”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E comunque, in ogni caso, “l’uso della mascherina medico-chirurgica o dei DPI per le vie respiratorie deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte. La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata correttamente, secondo adeguate istruzioni da fornire ai lavoratori”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Associazione italiana igienisti industriali, “ Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19”, a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, documento del 30 marzo 2020 Rev. 00 (formato PDF, 384 kB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntoicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi+dvr.jpg" length="7570" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 06:52:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-decreto-81-08-aggiornamento-tutela-dei-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.L,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Dispositivi di Protezione Individuale,Coronavirus,COVID-19</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: LA PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-protezione-degli-operatori-socio-sanitari</link>
      <description>Quali sono i DPI adeguati a proteggere in maniera efficace l’Operatore Sanitario? Basta la mascherina chirurgica, o invece è necessario il Facciale Filtrante di Protezione, almeno di classe 2 (FFP2)? Un approfondimento del SGS Sanità Veneto.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Covid-19: quali mascherine servono per proteggere i sanitari?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Quali sono i DPI adeguati a proteggere in maniera efficace l’Operatore Sanitario? Basta la mascherina chirurgica, o invece è necessario il Facciale Filtrante di Protezione, almeno di classe 2 (FFP2)? Un approfondimento del SGS Sanità Veneto.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riceviamo e pubblichiamo volentieri l’interessante approfondimento inviatoci dal Gruppo di Lavoro Sistema di Gestione della Sicurezza in Sanità istituito a cura di INAIL/Regione Veneto - SGS Sanità Veneto, riguardante la protezione delle vie respiratorie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare l’articolo fornisce ulteriore esplicazione delle nuove indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità riguardo alla protezione degli Operatori Sanitari nei confronti dell'infezione COVID-19 ( Attività sanitarie: le indicazioni per proteggersi dal virus SARS-CoV-2)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           COVID-19: PER LA PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI, FFP2 o MASCHERINE CHIRURGICHE?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando per la pandemia da COVID-19, uno dei problemi più seri alla ribalta è la protezione degli Operatori Sanitari (OS). Essendo stata fin da principio segnalata la carenza di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), da molte parti si sono susseguiti gli appelli per fornire agli OS “DPI adeguati”. Ma quali sono i DPI adeguati a proteggere in maniera efficace l’OS? La discussione maggiore riguarda la protezione delle vie respiratorie: basta la mascherina chirurgica, o invece è necessario il Facciale Filtrante di Protezione, almeno di classe 2 (FFP2)?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Contagiosità ed epidemiologia
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Numerosi coronavirus, scoperti per la prima volta nel pollame domestico negli anni '30, causano malattie respiratorie, gastrointestinali, epatiche e neurologiche negli animali. Sette coronavirus sono noti per causare malattie negli esseri umani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre i virus HKU1, NL63, OC43 e 229E, conosciuti da decenni, causano solo malattie lievi, i tre virus emersi negli anni recenti, SARS-CoV, MERS-CoV, e SARS-CoV-2, possono causare malattie molto gravi e con indici di letalità elevati, denominate rispettivamente SARS, MERS, e COVID-19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare SARS-CoV ha causato gravi outbreaks in paesi asiatici nel periodo 2002-2003, e MERS-CoV ha provocato ripetuti outbreaks in paesi arabi e asiatici a partire dal 2012.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per entrambi questi virus, una percentuale molto elevata di contagi si è verificata all’interno di ospedali e altre istituzioni sanitarie (58% dei casi per SARS, 70% dei casi per MERS1), ed il numero di operatori sanitari contagiati è stato rilevante. La discussione scientifica che si è sviluppata in seguito a queste evenienze ha riguardato anche l’efficacia delle misure protettive da adottare per gli OS, ed in particolare la scelta dei presidi di protezione delle vie aeree2-4.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rispetto ai virus SARS-CoV e MERS-CoV, il nuovo SARS-CoV-2 mostra sia analogie che diversità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare qui rileva sottolineare che il tasso netto di riproduzione R0 di SARS-CoV-2 varia, secondo le attuali stime, da 2 a 3,5 nelle fasi iniziali, ed è perciò più alto rispetto agli altri due virus, indicando maggiori contagiosità ed efficacia di trasmissione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro punto peculiare è l’importanza dei soggetti asintomatici nella trasmissione del contagio, che nel caso di SARS-CoV-2 si sta rivelando ben maggiore rispetto a SARS-CoV e MERS-CoV. Entrambi questi aspetti hanno una forte rilevanza nella valutazione dell’impatto e delle misure di controllo dell’epidemia1,5.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche nel caso di SARS-CoV-2 la trasmissione nosocomiale si sta rivelando un problema grave. Il Direttore Generale della World Health Organization (WHO) Tedros Ghebreyesus ha dichiarato che è stato accertato che circa il 41% dei casi di COVID-19 confermati a Wuhan è il risultato di una trasmissione correlata all'ospedale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) al 29 marzo 2020, in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 8.358 gli OS che hanno contratto un’infezione da SARS-CoV-2, pari all’8,5% del totale delle persone ufficialmente contagiate, con un andamento temporale che non mostra riduzione rispetto ai primi giorni dell’epidemia6; solo fra i medici ci sono stati 63 decessi7. Si tratta di dati peggiori di quelli registrati in Cina, che si è fermata a 3300 sanitari contagiati (3.8% del totale) e 23 decessi, secondo quanto rilevato nel più ampio studio di coorte cinese finora pubblicato8.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di fronte a questa situazione, da più parti, tra i rappresentanti del mondo medico e delle professioni sanitarie ma non solo, si sono levati allarmi, e richieste di assicurare agli OS una protezione adeguata, da ultimo con la lettera inviata il 25 marzo al British Medical Journal dal Presidente Nazionale FNOMCeO Filippo Anelli a nome di tutti gli ordini dei medici italiani9.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Iniziali indicazioni di protezione degli Operatori Sanitari
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per la protezione dal contagio da COVID-19 degli OS, in Italia l’Istituto Superiore di sanità (ISS) ha emesso un documento di “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”10.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale documento, nella versione vigente fino al 28 marzo, riprendeva integralmente le indicazioni della WHO aggiornate al 27 febbraio 202011, e per  la protezione delle vie respiratorie degli OS indicava l’utilizzo delle mascherine chirurgiche durante le normali attività assistenziali su pazienti con COVID-19, riservando i FFP di classe 2 o 3 (FFP2 o FFP3) alla sola esecuzione di procedure invasive sull’apparato respiratorio. In determinate situazioni indicava che non erano necessarie protezioni di sorta, se l’OS poteva rimanere alla distanza di almeno 1 metro dal paziente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Molte Regioni hanno riportato alla lettera queste indicazioni nei propri atti di indirizzo alle aziende sanitarie del loro territorio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alcune associazioni scientifiche hanno però rilevato la necessità di far discendere la scelta delle protezioni più adeguate per gli OS, dalla valutazione del rischio lavorativo specifico, demandando sia la valutazione del rischio che la scelta dei dispositivi idonei ai singoli professionisti individuati dal Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.  e precisamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La versione più recente delle Indicazioni ad interim dell’ISS, ossia la revisione rilasciata il 28 marzo 2020, entra maggiormente nel merito delle scelte, e suggerisce un ricorso più ampio ai FFP2 rispetto a quanto inizialmente consigliato10.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre associazioni sindacali e professionali hanno segnalato fin da subito la necessità di designare in maniera generalizzata i FFP2 per la protezione dell’apparato respiratorio di tutti gli esposti, cioè di tutti gli OS  a contatto, per qualunque attività assistenziale, con pazienti COVID-19 confermati, probabili o sospetti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nella discussione finora avvenuta sono stati richiamati i riferimenti a fonti autorevoli (WHO, CDC, ECDC), come anche le differenze fra le leggi che in Italia regolano la produzione e l’uso dei DPI e dei Dispositivi Medici (DM), e si è sottolineato che, mentre i FFP2 sono classificati DPI, le mascherine chirurgiche sono sempre state classificate come DM fino all’entrata in vigore dell’art. 16 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di seguito riportiamo le principali evidenze scientifiche relative agli aspetti più rilevanti del problema, limitandoci peraltro a citare, della letteratura veramente vasta su questo tema, i lavori più recenti e liberamente consultabili in versione completa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Mascherina chirurgica e FFP2: prestazioni a confronto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La discussione scientifica riguarda prima di tutto il confronto fra la capacità di proteggere le vie respiratorie dalla penetrazione del virus offerta dai FFP2, rispetto alla mascherina chirurgica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per prima cosa si deve riflettere sul fatto che le prove di laboratorio, le prove pratiche di impiego e gli standard che devono essere superati per il collaudo dalle mascherine chirurgiche (UNI EN 14683:2019) sono molto diversi da quelli imposti nel caso dei FFP (UNI EN 149:2009): questo a riprova del fatto che le prestazioni attese nei due casi sono molto diverse, essendo diversi, fin dall’origine, gli scopi per i quali i due tipi di manufatti sono progettati e fabbricati. La mascherina chirurgica è finalizzata ad evitare la diffusione di secrezioni contenenti batteri da parte dell’essere umano che la indossa, ed è progettata e testata rispetto alla capacità di ottenere questo risultato; il FFP è finalizzato a proteggere le vie respiratorie della persona che lo indossa dall’ingresso di particelle pericolose, ed è progettato e testato per verificare che risponda a questo scopo. ( [1])
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Peraltro sono state fatte numerose prove sperimentali durante le quali i due tipi di manufatti sono stati sottoposti a test identici, e da tutte è stato ampiamente confermato che sia la capacità filtrante, sia la tenuta alla penetrazione lungo i bordi, sono di gran lunga maggiori nel caso dei dispositivi FFP2, rispetto alla mascherina chirurgica12.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Malgrado le evidenze, il dibattito relativo alla possibilità di utilizzare la mascherina chirurgica per la protezione degli OS dalle infezioni respiratorie prosegue tuttora.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fra i motivi non secondari della discussione in corso da tempo, vi è l’importante differenziale fra il costo che deriverebbe dall’uso generalizzato delle mascherine chirurgiche, il cui prezzo è di qualche centesimo, e invece il costo che deriverebbe dall’uso generalizzato dei FFP2, il cui prezzo ammonta a qualche euro. Qualora fosse possibile stabilire un’efficacia protettiva sovrapponibile, i costi associati alla protezione degli operatori sanitari risulterebbero notevolmente contenuti dall’adozione della mascherina chirurgica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non deve peraltro essere sottovalutato che, nella valutazione complessiva del rapporto costi-benefici, un fattore di grande peso è rappresentato dalla gravità della patologia da prevenire: è chiaro che il risultato di questa ponderazione deve essere diverso nel caso di malattie respiratorie lievi, oppure gravi13,14.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Droplets, aerosol, via aerea
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il dibattito che si svolge sul piano scientifico è centrato soprattutto sull’importanza, nella trasmissione nosocomiale delle varie infezioni respiratorie, delle diverse vie di trasmissione: attraverso droplets (goccioline provenienti dall’albero respiratorio del paziente, con diametro &amp;gt; 10 micron), attraverso aerosol o per via aerea (questi due termini, ai fini della presente discussione, vanno considerati equivalenti15, e riguardano la trasmissione attraverso particelle provenienti dall’albero respiratorio del paziente, con diametro &amp;lt; 10 micron), e infine contatto diretto tra le persone, oppure della persona con superfici e fomiti contaminati dalla deposizione delle particelle infette.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ritiene comunemente che i droplets, per le loro maggiori dimensioni, si depositino rapidamente sulle superfici circostanti, e possano pertanto trasmettere l’infezione solo entro il raggio di 1-2 metri impattando direttamente sulle mucose di bocca, naso, occhi del soggetto ricevente. Se un’infezione respiratoria si trasmette in ambito nosocomiale esclusivamente attraverso droplets, le misure di protezione quali la distanza di 1-2 m dal paziente, oppure, nell’impossibilità di mantenere questo spazio, l’uso da parte degli OS di mascherina chirurgica e visiera - che arrestano meccanicamente i droplets - dovrebbero risultare sufficientemente protettive.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Invece la trasmissione attraverso aerosol o per via aerea si verifica quando le particelle infettanti di piccole dimensioni rimangono sospese a lungo in aria e, trasportate dai moti convettivi, possono raggiungere distanze anche considerevoli dal punto di emissione; inoltre, date le dimensioni, possono penetrare in profondità nel polmone ed infettarne direttamente le cellule. Se per un’infezione si considera possibile la trasmissione attraverso aerosol o per via aerea, sono necessarie misure protettive molto più stringenti: stanze di isolamento a pressione negativa per il paziente, e per gli OS protezione delle vie respiratorie con FFP2. Questi ultimi infatti sono costruiti e poi testati per filtrare particelle di soluzione acqua-cloruro di sodio al 2%  e particelle di olio di paraffina, con distribuzione granulometrica compresa tra 0,02 micron e 2 micron del diametro aerodinamico equivalente e diametro medio di  0.6 micron, al flusso di 95 L/min, filtrandone almeno il 94%, con perdita attraverso i bordi non superiore all’11%.  Attraverso il percorso necessario per la loro immissione in commercio viene comprovata la loro capacità di arrestare particelle che non possono essere altrettanto efficacemente filtrate dalla mascherina chirurgica12.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di fatto le attuali raccomandazioni della WHO per la protezione degli OS da COVID-1911 si fondano sul presupposto che nelle attività assistenziali routinarie la trasmissione dell’infezione avvenga attraverso droplets, e che la trasmissione attraverso aerosol infetti sia rilevante solo quando gli aerosol sono prodotti durante specifiche procedure: di qui la raccomandazione di proteggere le vie respiratorie dell’OS con FFP2 solo quando esegue quelle procedure. L’individuazione delle procedure è stata fatta soprattutto a seguito di estrapolazioni da studi epidemiologici riguardanti outbreaks di tubercolosi e di SARS.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Numerosi studi però da tempo mostrano una realtà più complessa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Innanzitutto la distinzione dicotomica fra “droplets” e “aerosol” basata su un arbitrario cut-off del diametro è fittizia. Diversi studi sperimentali hanno ormai dimostrato che una fonte di aerosol, sia artificiale (apparato sperimentale) che naturale (persona che respira, parla, tossisce, sternutisce), produce una nuvola di particelle il cui diametro, ed il cui comportamento fisico, si distribuiscono secondo un continuum che dipende da vari parametri e circostanze relativi sia alla fonte di emissione che all’ambiente15-17.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, anche il concetto secondo cui i droplets ricadono immediatamente per gravità entro 1 metro dalla fonte è una semplificazione eccessiva, in quanto le analisi sperimentali hanno sempre mostrato che possono raggiungere distanze maggiori, fino ad alcuni metri, e rimanere in aria anche per minuti17.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ne discende che anche una distinzione dicotomica fra patologie trasmissibili per droplets, e patologie trasmissibili per aerosol o via aerea, non è adeguata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti, coerentemente con quanto rilevato per il comportamento di droplets e aerosol, le evidenze scientifiche mostrano che molti virus respiratori si trasmettono attraverso tutte e tre le vie sopra richiamate, con un’importanza relativa di ciascuna di esse che varia a seconda delle circostanze specifiche16,18.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche nel caso di SARS e di MERS gli studi pubblicati hanno documentato che almeno una parte delle trasmissioni sono avvenute per aerosol o via aerea, in proporzione variabile in relazione alle situazioni contingenti15,16.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda COVID-19, un recentissimo studio cinese ha rilevato particelle virali di SARS-CoV-2 sulla superficie del sistema di ventilazione della stanza di degenza di un paziente18, e questo riscontro supporta la possibilità di trasmissione dell’infezione anche a distanza mediante aerosol generati dal paziente. Inoltre, sono stati pubblicati ripetuti case-reports che segnalano trasmissioni avvenute per via aerea, perfino nel caso di pazienti pre-sintomatici19.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, si deve sottolineare quanto segue.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per COVID-19 le osservazioni epidemiologiche finora disponibili supportano il fatto che, nelle situazioni extra-ospedaliere, cioè quando il contagio riguarda la popolazione generale, la modalità di trasmissione più rilevante è effettivamente quella tramite droplets, ovvero attraverso goccioline emesse dal soggetto contagioso, sintomatico o asintomatico, che raggiungono gli occhi, il naso, la bocca, di persone molto vicine, inoculandovi i virus.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia la situazione intra-ospedaliera è molto diversa. In un reparto COVID-19 ci sono numerosi pazienti, quindi molti punti di emissione di goccioline infette. Inoltre vi sono diverse e robuste correnti aerodinamiche, generate dagli apparati di ventilazione ambientale, dall’apertura e chiusura di porte, dall’andirivieni degli OS, dai loro movimenti attorno ai pazienti, dagli spostamenti di letti e apparecchiature: queste circostanze aumentano in maniera significativa i tempi in cui le particelle emesse dal paziente restano in sospensione, e quindi possono andare incontro ad evaporazione e conseguente riduzione del diametro, e venire trasportate a distanza considerevole dalla sorgente. Per queste ragioni è giustificato sostenere che in ambito nosocomiale la trasmissione per aerosol o via aerea è molto più rilevante che in altri contesti15.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Quali aerosol?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vi è infine la questione se aerosol rilevanti quali veicoli di contagio per gli OS, siano prodotti esclusivamente durante determinate procedure invasive sull’apparato respiratorio (intubazione ed estubazione, ventilazione assistita, endoscopia, aerosol-terapia, eccetera), o se invece siano generati anche durante le attività naturali del paziente: tossire, sternutire, parlare, respirare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Negli anni recenti si sono accumulate molte evidenze sperimentali, riguardanti per lo più i virus influenzali, che aerosol infetti, e quindi rilevanti per la trasmissione della malattia, sono generati dal paziente anche quando respira spontaneamente e non è sottoposto a procedure invasive; spesso anzi la carica infettante rilevata in prossimità dei pazienti durante queste normali attività è stata superiore a quella trovata nel corso di procedure20-22.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quindi, in base ai principi fisici e biologici riportati, non vi è motivo di ritenere che solo gli aerosol generati durante procedure invasive sull’apparato respiratorio siano rilevanti ai fini del contagio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La protezione delle vie respiratorie degli OS
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A fronte di queste evidenze, mentre la WHO continua a raccomandare, per la protezione degli OS da infezioni da coronavirus, di seguire le precauzioni per droplets11, i CDC, nel caso della MERS e ora di COVID-19, indicano l’adozione delle precauzioni per aerosol-via aerea23. Anche le autorità sanitarie cinesi hanno stabilito che la protezione per gli OS a diretto contatto con ammalati di COVID-19 negli ospedali deve essere l’N95 (l’equivalente dei nostri FFP2) e non la mascherina chirurgica24.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo la prassi consolidata, la scelta di assegnare ad un paziente con una determinata patologia respiratoria una specifica categoria di precauzioni basate sulla via di trasmissione, in determinati contesti assistenziali e scenari epidemiologici, dipende dai seguenti fattori: la via/le vie di trasmissione ritenute prevalenti; la prevalenza della malattia nella comunità (se è una infezione ad elevata circolazione); la probabilità di aumentata trasmissione nosocomiale attraverso quella via durante i contatti e le procedure assistenziali; la gravità della malattia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È ben chiaro che le precauzioni basate sulla via di trasmissione di solito sono scelte dapprima su base empirica, ed in seguito vengono riviste alla luce delle evidenze sopraggiunte.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La malattia COVID-19, data la documentata possibilità di trasmissione per aerosol o via aerea, il tropismo specifico del virus per il polmone visto il legame fra i suoi spikes glicoproteici ed i recettori dell’ACE2 delle cellule alveolari, l’elevata contagiosità ed efficacia di trasmissione, la rilevante diffusione sul territorio italiano, la soverchiante importanza della trasmissione intraospedaliera confermata anche in Italia, la gravità della patologia, necessita di un livello elevato di cautela: sia per la sicurezza degli OS, e con essi della capacità di tenuta del sistema sanitario, sia per mantenere sotto stretto controllo il rischio che l’ospedale possa diventare focolaio di trasferimento e mantenimento dell’infezione nella comunità esterna.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alla luce di tutte queste considerazioni, e visto l’alto prezzo già pagato dagli OS in questo primo mese dall’inizio dell’epidemia, riteniamo assolutamente doveroso indicare come strettamente necessaria la protezione delle vie respiratorie con FFP2 in tutte le circostanze assistenziali in cui un OS si trova in presenza di un caso confermato, probabile o sospetto di COVID-19 (terapia intensiva, reparto di degenza, triage, ambulanza, casa di riposo, assistenza domiciliare, eccetera).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà di approvvigionamento che in questo momento riguardano tutto il pianeta, non solo l’Italia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma queste difficoltà non modificano le evidenze scientifiche, né il dovere di fornire agli OS una protezione sostanzialmente efficace. Nemmeno fanno venire meno, a nostro avviso, il dovere dei professionisti di informare in maniera chiara e rigorosa le scelte di chi ha la responsabilità di decidere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sulle modalità di risposta a questa necessità, che non può essere in alcun modo ignorata, la letteratura scientifica, ed autorevoli istituzioni tecnico-scientifiche, hanno già iniziato a produrre suggerimenti23,25, che potrebbero utilmente essere seguiti anche nel nostro paese.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          BIBLIOGRAFIA
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           1. Vincent J. Munster, Marion Koopmans, Neeltje van Doremalen, Debby van Riel, and Emmie de Wit. A Novel Coronavirus Emerging in China — Key Questions for Impact Assessment. N Engl J Med 2020;382(8):692-4.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           2. Annelies Wilder-Smith, Calvin J. Chiew, Vernon J Lee. SARS in Singapore – Key Lessons from an Epidemic. Ann Acad Med Singapore 2006;35:345-9.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           3. Jasmine Shimin Chung, Moi Lin Ling, Wing Hong Seto,  Brenda Sze Peng, Paul Anantharajah Tambyah. Debate on MERS-CoV respiratory precautions: surgical mask or N95 respirators?  Singapore Med J 2014; 55(6): 294-7. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           4. Li Yang Hsu. Respiratory precautions for MERS-CoV: acceptable risk-benefit determination.  Singapore Med J 2014; 55(6): 293.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           5. Yixuan Wang, Yuyi Wang, Yan Chen, Qingsong Qin. Unique epidemiological and clinical features of the emerging 2019 novel coronavirus pneumonia (COVID-19) implicate special control measures. J Med Virol Published online March 05, 2020. doi: 10.1002/jmv.25748.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           6. https://coronavirus.gimbe.org/?goal=0_37d6687e50-8343862841-88850729; ultimo accesso il 30/3/2020.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           7. https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/; ultimo accesso il 30/3/2020.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           8. Zunyou Wu and Jennifer M. McGoogan. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA Published online February 24, 2020. doi: 10.1001/jama.2020.2648.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           9. Filippo Anelli, Giovanni Leoni, Roberto Monaco, Cosimo Nume, Roberto Carlo Rossi, Guido Marinoni, Gianluigi Spata, Donato De Giorgi, Luigi Peccarisi, Alessandro Miani, Ernesto Burgio, Ivan Gentile, Annamaria Colao, Maria Triassi, Prisco Piscitelli, BMJ 2020;368:m1254.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           10. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2). Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 Rev., aggiornato al 28 marzo 2020.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           11. World Health Organization. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Interim guidance. 27 February 2020.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           12. Jeffrey D. Smith, Colin C. MacDougall, Jennie Johnstone, Ray A. Copes, Brian Schwartz, Gary E. Garber. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis.  CMAJ 2016; 188(8):567-74. Appendix 2 (as supplied by the authors): Summary of data from surrogate exposure studies.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           13. Shohini Mukerji, C. Raina MacIntyre and Anthony T. Newall. Review of economic evaluations of mask and respirator use for protection against respiratory infection transmission. BMC Infectious Diseases (2015) 15:413.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           14. Shohini Mukerji , C. Raina MacIntyre, Holly Seale, Quanyi Wang, Peng Yang, Xiaoli Wang and Anthony T. Newall. Cost-effectiveness analysis of N95respirators and medical masks to protect healthcare workers in China from respiratory infections. BMC Infectious Diseases (2017) 17:464.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           15. Raymond Tellier, Yuguo Li, Benjamin J. Cowling and Julian W. Tang. Recognition of aerosol transmission of infectious agents: a commentary. BMC Infectious Diseases (2019) 19:101.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           16. Eunice Y.C. Shiu, Nancy H.L. Leung, and Benjamin J. Cowling. Controversy around airborne versus droplet transmission of respiratory viruses: implication for infection prevention. Curr Opin Infect Dis 2019, 32:372–9.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           17. Lydia Bourouiba. Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions. Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19. JAMA Published online March 26, 2020. doi: 10.1001/jama.2020.4756.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           18. Ong  SWX, Tan  YK, Chia  PY,  Tau Hong Lee, Oon Tek Ng, Michelle Su YenWong, Kalisvar Marimuthu. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient.  JAMA. Published online March 4, 2020. doi: 10.1001/jama.2020.3227.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
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           19. De Chang, Huiwen Xu, Andre Rebaza, Lokesh Sharma,Charles S Dela Cruz. Protecting health-care workers from subclinical coronavirus infection. The Lancet. Published Online February 13, 2020. https://doi.org/10.1016/.  S2213-2600(20)30066-7.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           20. Kristin J. Cummings, Stephen B. Martin Jr, William G. Lindsley, Sreekumar Othumpangat, Francoise M. Blachere, John D. Noti, Donald H. Beezhold, Nasira Roidad, John E. Parker, and David N. Weissman. Exposure to Influenza Virus Aerosols in the Hospital Setting: Is Routine Patient Care an Aerosol Generating Procedure? J Infect Dis. 2014 August 1; 210(3): 504–5.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           21. William G. Lindsley, Francoise M. Blachere, Donald H. Beezhold, Robert E. Thewlis, Bahar Noorbakhsh, Sreekumar Othumpangat, William T. Goldsmith, Cynthia M. McMillen, Michael E. Andrew, Carmen N. Burrell, John D. Noti. Viable influenza A virus in airborne particles expelled during coughs versus exhalations. Influenza and Other Respiratory Viruses  2016; 10(5): 404–13.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           22. Sima Asadi, Anthony S. Wexler, Christopher D. Cappa, Santiago Barreda, Nicole M. Bouvier, William D. Ristenpart. Effect of voicing and articulation manner on aerosol particle emission during human speech. PLoS One. 2020; 15(1): e0227699. Published online 2020 Jan 27. doi:  10.1371/journal.pone.0227699.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           23. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html, ultimo access oil 30/3/2020.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           24. National Health Commission of the People’s Republic of China. Notice of the General Office of the National Health and Health Commission on issuing the guidelines for the use of common medical protective products in the prevention and control of pneumonia infected by new coronavirus (trial). Jan 27, 2020. http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202001/ e71c5de925a64eafbe1ce790debab5c6.shtml; ultimo accesso 25 febbraio 2020.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           25. Megan L. Ranney, Valerie Griffeth, and Ashish K. Jha. Critical Supply Shortages — The Need for Ventilators and Personal Protective Equipment during the Covid-19 Pandemic. NEJM; Published online March 27, 2020. DOI: 10.1056/N
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/OSS+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="9039" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 08:12:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-la-protezione-degli-operatori-socio-sanitari</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,Mascherine FFP2,Coronavirus,COVID-19,Rischio Biologico</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: L'AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO ISS SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-l-aggiornamento-del-rapporto-iss-sulle-misure-di-prevenzione-e-protezione-degli-operatori-sanitari</link>
      <description>Un aggiornamento di un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità riporta indicazioni sui dispositivi di protezione secondo le più consolidate evidenze scientifiche. I dispositivi, la formazione le modalità di trasmissione del virus.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Attività sanitarie: le indicazioni per proteggersi dal virus SARS-CoV-2
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un aggiornamento di un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità riporta indicazioni sui dispositivi di protezione secondo le più consolidate evidenze scientifiche. I dispositivi, la formazione le modalità di trasmissione del virus.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            Con la consapevolezza che “tra i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 vi sono in primis gli operatori sanitari e con l’intento di garantire pienamente la loro salute e sicurezza” è stato predisposto un aggiornamento del rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS) dal titolo “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”. Abbiamo già presentato la prima versione del rapporto (14 marzo 2020) nell’articolo “ Come prevenire il coronavirus nelle strutture residenziali sociosanitarie?”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il rapporto – ora nella versione del 28 marzo 2020 – fa riferimento alle “più consolidate evidenze scientifiche ad oggi disponibili a tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti e agli orientamenti delle più autorevoli organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità” ed è stato inserito in una recente circolare del Ministero della Salute, la Circolare del 29 marzo 2020 che ha in oggetto e in allegato il documento dell’Istituto Superiore di Sanità nella versione aggiornata.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel nuovo documento è stato aggiunto un allegato per fornire ulteriori “dettagli sulle evidenze scientifiche disponibili a oggi circa le modalità di trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 che influiscono sulla scelta dei dispositivi di protezione”, ma sono “meglio specificate le manovre e procedure in grado di generare aerosol” e sono fornite “note operative utili a individuare quei contesti assistenziali ove l’organizzazione del lavoro, resasi necessaria in condizioni di emergenza, ha portato alla concentrazione di molti pazienti COVID-19 in specifiche unità; in tali casi, sia per la possibile presenza di pazienti sottoposti a manovre e procedure a rischio di generare aerosol sia per un uso più razionale dei DPI potrebbe essere preso in considerazione il ricorso ai FFP” (facciali filtranti, ndr), “ove disponibili”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia si specifica che i FFP, “nell’attuale scenario emergenziale e di carenza di tali dispositivi, devono essere resi disponibili, secondo un criterio di priorità, agli operatori a più elevato rischio professionale che svolgano manovre e procedure in grado di generare aerosol o che operino in un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’uso dei dispositivi FFP e delle mascherine chirurgiche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel rapporto (Rapporto ISS n. 2/2020 Rev.), curato dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, si ricorda che lo scenario emergenziale COVID-19 “è caratterizzato in questa fase da una grave carenza di disponibilità e possibilità di approvvigionamento di DPI nel mondo”. E si evidenzia poi che i DPI “devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”, come descritto nel documento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella situazione attuale a livello nazionale e mondiale, “risulta fondamentale perseguire l’obiettivo volto alla massima tutela possibile del personale, dotandolo, in base alle evidenze scientifiche, di dispositivi di protezione individuale di livello adeguato al rischio professionale a cui viene esposto e che operino in un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia si segnala che le posizioni delle agenzie internazionali sulle raccomandazioni sono differenziate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al momento anche i CDC (Centers for Diseases Control and Prevention) - con un documento del 10 marzo 2020 - ed ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) “che avevano adottato un atteggiamento precauzionale, non escludendo in via teorica e in assenza di consolidate evidenze una trasmissione per via aerea, si sono allineate sull’uso in sicurezza delle mascherine chirurgiche in assenza o scarsa disponibilità di filtranti facciali (FFP) a eccezione delle attività che prevedano manovre e procedure a rischio di generare aerosol in cui risulta necessario l’uso dei FFP”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio per questo – continua il rapporto ISS – “le indicazioni contenute nel documento devono trovare una applicazione a livello locale, che le declini tenendo conto anche dei contesti organizzativi e delle specifiche caratteristiche individuali di rischio dei lavoratori. A tale proposito, considerando sempre la necessità di garantire la disponibilità di FFP per tutti gli operatori che eseguono procedure in grado di generare aerosol, si potrà valutare l’utilizzo di FFP, in relazione alle specifiche attività e prestazioni erogate, alle modalità di organizzazione del lavoro e ad una valutazione del rischio complessivo e individuale; ad esempio, in:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             contesti organizzativi ove vengono concentrati pazienti con infezione COVID-19, soprattutto quando alcuni dei pazienti sono sottoposti a manovre in grado di generare aerosol, e l’utilizzo di FFP può consentire all’operatore di utilizzare lo stesso DPI per un periodo di tempo più lungo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             occasioni in cui sulla base di una attenta valutazione del rischio (caratteristiche individuali dell’operatore, caratteristiche strutturali degli ambienti), si ritenga necessario adottare in via precauzionale una protezione superiore”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La formazione degli operatori e la scelta dei dispositivi
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ribadisce poi la necessità che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19, al fine di permettere uno screening degli accessi o dei pazienti ricoverati che permetta una quanto più rapida identificazione dei casi sospetti. Pertanto la partecipazione a corsi disponibili online dovrebbe essere resa obbligatoria, laddove non siano già state effettuate iniziative di formazione.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             siano edotti sull’importanza di adottare, nell’assistenza a tutti i pazienti, le precauzioni standard, con particolare attenzione all’igiene delle mani prima e dopo ciascun contatto con il paziente, prima di manovre asettiche e dopo esposizione a liquidi biologici o contatto con le superfici vicine al paziente. L’igiene delle mani nell’assistenza a tutti i pazienti rappresenta una protezione importante anche per l’operatore stesso, oltre che per il rischio di infezioni correlate all’assistenza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandando alla lettura integrale dei principi generali de della tabella dettagliata che indica, per i vari contasti lavorativi, i DPI e i dispositivi medici raccomandati, riprendiamo le indicazioni relative alla selezione dei dispositivi di protezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nell’attuale scenario emergenziale COVID-19 italiano si indica che la selezione del tipo deve tenere conto del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E questo dipende da:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “tipo di trasmissione (da droplets e da contatto);
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del virus si riduce notevolmente;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tipo di contatto assistenziale - Il rischio aumenta quando:
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il contatto è ravvicinato (&amp;lt; 1 metro) e prolungato (&amp;gt; 15 minuti).
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di esposizione sia in ospedale che in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio operatori del territorio coinvolti nella assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi sospetti e confermati di COVID-19)
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (esempi: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo, anche effettuato in comunità)”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ribadisce ancora che in questo contesto emergenziale e di carenza di DPI, i filtranti facciali devono prioritariamente essere “raccomandati per gli operatori sanitari impegnati in aree assistenziali dove vengano effettuate procedure a rischio di generazione di aerosol”. E “l’attività assistenziale prolungata e/o continuata con pazienti sospetti/probabili/confermati, in via precauzionale è considerata a maggiore rischio, e come tale, è necessario valutare l’uso dei filtranti facciali in base alla disponibilità e in base alla valutazione del rischio della struttura, effettuata dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le evidenze sulle modalità di trasmissione del virus
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo, infine, brevemente sul nuovo allegato al documento relativo alle evidenze sulle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che la trasmissione delle infezioni da coronavirus, “incluso il SARS-CoV-2, avviene nella maggior parte dei casi attraverso goccioline - droplets (≥ 5μm di diametro) generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto soprattutto con la tosse o starnuti ed espulse a distanze brevi (&amp;lt; 1 metro)”. Queste goccioline “non rimangono sospese nell’aria ma si possono depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive di un soggetto suscettibile soprattutto nel corso di contatti stretti tra persona e persona. SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi. Studi su altri coronavirus, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il tempo di sopravvivenza su superfici, in condizioni sperimentali, oscilli da 48 ore fino ad alcuni giorni (9 giorni) in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se tale dato si riferisce alla possibilità di rilevazione di RNA del virus e non al suo isolamento in forma infettante”. Inoltre dati sperimentali più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, “confermano la sua capacità di persistenza su plastica e acciaio inossidabile fino a 72 ore e su rame e cartone fino a 4 e 24 ore, rispettivamente, mostrando anche un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che i dati attualmente disponibili non supportano la trasmissione per via aerea di SARS-CoV-2, “fatta eccezione per i possibili rischi attraverso procedure che generano aerosol se eseguite in un ambiente inadeguato (non in stanza di isolamento con pressione negativa) e/o in caso di utilizzo di dispositivi di protezione individuali (DPI) inadeguati. È probabile per contro che la trasmissione attraverso il contatto con superfici contaminate, in particolare nelle immediate vicinanze di un paziente COVID-19, abbia un ruolo, mentre quello via aerosol rimane ancora una ipotesi solo sperimentale”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia – conclude il rapporto – “in considerazione delle conoscenze in via di continuo aggiornamento, non è possibile ad oggi escludere definitivamente la possibilità di generazione di aerosol nel caso COVID-19 con sintomi respiratori, come anche riportato da alcuni organismi istituzionali quali CDC ed ECDC”. Per questo motivo “la procedura del tampone respiratorio è stata inserita tra quelle a rischio di generare aerosol”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Pertanto, per un principio di precauzione, “CDC ed ECDC, in situazioni di scenario epidemiologico non emergenziale che preveda la sufficiente disponibilità di DPI, raccomandano l’uso di filtranti facciali DPI in tutte le pratiche di tipo assistenziale diretto in pazienti COVID-19, con priorità nei confronti di operatori sanitari a più elevato rischio poiché impegnati in procedure assistenziali a rischio di generazione aerosol”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Recentemente l’OMS ha ribadito che, le nuove evidenze “non modificano le conoscenze sulla trasmissione naturale del virus, e pertanto mantiene le stesse indicazioni nel contesto della trasmissione da droplet e da contatto, dell’uso delle mascherine chirurgiche per l’assistenza sanitaria ai pazienti con COVID-19 e i respiratori facciali per le procedure e i setting a rischio di generazione aerosol”.   
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandiamo alla lettura integrale dell’allegato per ulteriori dettagli sulle modalità di trasmissione del nuovo coronavirus.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimenti
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;i&gt;&#xD;
            
              Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale - Circolare n. prot. 10736 del 29 marzo 2020 - oggetto “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 – aggiornato al 28 marzo 2020.
             &#xD;
          &lt;/i&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;i&gt;&#xD;
            
              DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
             &#xD;
          &lt;/i&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="7133" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 08:10:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-l-aggiornamento-del-rapporto-iss-sulle-misure-di-prevenzione-e-protezione-degli-operatori-sanitari</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,covid-19,coronaviru,ISS,operatori sanitari,DPI</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+COVID+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO QUALITÀ DELL'ARIA: LE MISURE PER LE ATTIVITÀ INDOOR</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-qualita-dell-aria-le-misure-per-le-attivita-indoor</link>
      <description>Alcuni consigli per tener sotto controllo l’inquinamento indoor nei nuovi ambienti di lavoro a lunga permanenza, dove molti lavori hanno spostato la loro attività a causa dell’emergenza da Coronavirus.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Migliorare la qualità dell’aria nei luoghi di isolamento preventivo
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Alcuni consigli per tener sotto controllo l’inquinamento indoor nei nuovi ambienti di lavoro a lunga permanenza, dove molti lavori hanno spostato la loro attività a causa dell’emergenza da Coronavirus.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni del mondo scientifico hanno indotto i Capi di Stato ad adottare delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da COVID 19 che prevedono, tra l’altro, l’isolamento delle persone in luoghi chiusi siano essi di lavoro che di vita.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo le attuali conoscenze la trasmissione del virus avviene attraverso lo scambio di goccioline di saliva da parte di soggetti infetti anche asintomatici. In particolare lo scambio può avvenire attraverso colpi di tosse, starnuti o anche parlando a breve distanza. Anche il contatto con parti del corpo come le mani, può essere causa di contagio, perché se queste sono state raggiunte dalle goccioline di saliva possono infettare il soggetto che dovesse toccarsi la bocca il naso o gli occhi.  La diffusione può avvenire anche attraverso il contatto con superfici infette dove il virus può rimanere attivo per qualche giorno se le condizioni di umidità e temperatura sono ottimali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo momento è utile ricordare a tutti le buone pratiche che possono prevenire discomfort o addirittura patologie legate alla lunga permanenza in ambienti indoor.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            INQUINAMENTO INDOOR
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E’ noto che negli ambienti di lavoro indoor e negli ambienti di vita siamo esposti ad inquinanti di natura chimica e biologica che possono originarsi dai materiali e prodotti presenti o che possono essere legati alla lunga permanenza delle persone.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questo momento di isolamento possiamo favorire la concentrazione degli inquinanti se, preoccupati dall’epidemia, riduciamo i momenti di rinnovo dell’aria.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli inquinanti chimici sono legati ad emissioni provenienti dai detersivi utilizzati per pulizie e spesso conservati in bagno o cucina, dalle vernici utilizzate per dipingere i muri o gli arredi, da altri materiali da costruzione contenenti ad esempio amianto o in grado di emettere radon.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le sanificazioni consigliate per combattere il virus COVID-19 vengono effettuate utilizzando prodotti a base di cloro che possono quindi aumentare l’inquinamento chimico indoor.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La presenza di inquinanti biologici è invece legata al verificarsi di condizioni favorevoli per lo sviluppo di muffe, funghi, virus e batteri. In luoghi indoor si possono facilmente avere temperature relativamente elevate e soprattutto il valore di umidità relativa può essere elevato. In ambienti di vita, valori di umidità significativa si raggiungono a causa della presenza di persone, lo svolgimento di attività di cottura dei cibi e di asciugatura del bucato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Negli ambienti di lavoro possono esserci ulteriori inquinanti quali i toner.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            LA QUALITA’ DELL’ARIA INDOOR
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il rinnovo dell’aria, in ambienti indoor, avviene normalmente per sostituzione con aria prelevata all’esterno mediante operazioni semplici come l’apertura delle finestre o attivando sistemi di ventilazione meccanica che permettono di filtrare o trattare l’aria dal punto di vista termico o igrometrico prima dell’immissione in ambiente. L’indicatore che meglio ci permette di valutare l’efficacia del ricambio dell’aria è la misura della concentrazione di anidride carbonica (CO2).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo gas viene prodotto costantemente dagli umani con la respirazione ed un livello di concentrazione che superi di 700 ppm il livello di concentrazione all’aria aperta (che normalmente è di circa 400 ppm), indica uno scarso ricambio dell’aria. Al raggiungimento di una concentrazione di CO2 superiore a 1100 ppm si dovrebbe attivare l’apertura delle finestre o degli impianti di ventilazione. Il raggiungimento di questo livello di concentrazione può essere misurato con delle apposite strumentazioni ma può essere percepito nel momento in cui una persona che proviene dall’esterno o da un altro ambiente percepisce con l’olfatto quella condizione normalmente definita di “aria viziata”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il controllo della concentrazione dell’anidride carbonica dovrebbe garantire anche il controllo degli altri inquinanti indoor sia chimici che biologici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In un ambiente di medie dimensioni la presenza di due persone favorisce un accumulo di anidride carbonica che in meno di 1 ora supera facilmente il livello di comfort.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Buone prassi per l’isolamento preventivo
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questa situazione d’emergenza non si dovrà perdere di vista la necessità di conservare una buona qualità dell’aria indoor. In particolare Non si dovrà trascurare l’apertura periodica di finestre e balconi preferendo, soprattutto nelle giornate fredde, le ore più calde in cui è meno probabile che si verifichino fenomeni di inversione termica che trattengono al suolo gli inquinanti urbani. Le aperture dovranno comunque essere in numero non inferiore a 4 o 5 in una giornata. Una particolare attenzione dovrà essere adottata durante le pulizie evitando di utilizzare quantità di prodotti eccessive, evitando la permanenza negli ambienti di persone durante l’asciugatura a finestre aperte e consultando le indicazioni riportate sulle etichette o sulle schede di sicurezza che i produttori rendono disponibili in rete. Le indicazioni più importanti riguardano le modalità di manipolazione, la necessità di proteggere le mani e le eventuali incompatibilità con altri prodotti chimici.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tutti i prodotti per la pulizia andrebbero conservati fuori dagli ambienti di vita e di lavoro preferibilmente in luogo aperto per evitare esalazioni continue dai contenitori. L’ideale sarebbe conservarli sui balconi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Negli ambienti di lavoro dovranno essere adottate analoghe prassi e dovrà essere fornita ai lavoratori e agli operatori delle pulizie una adeguata informazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In presenza di impianti di ventilazione meccanica, potrebbe essere presa in considerazione la riduzione dei tempi di sostituzione dei filtri o di sanificazione degli impianti che a causa della maggiore frequentazione degli ambienti indoor, sono esposti ad un carico inquinante maggiore. E bene precisare che gli impianti di ventilazione meccanica sono solo quelli che prelevano aria dall’esterno mentre i climatizzatori comunemente definiti “split” trattano aria di ricircolo cioè prelevata dall’ambiente stesso e che quindi non sono in grado di diluire gli inquinanti. Una giusta attenzione deve essere rivolta alla qualità dell’aria indoor, se presso il proprio domicilio viene svolta l’attività di “ Smart Working”, perché condizioni termo-igrometriche non ottimali o una scadente qualità dell’aria possono predisporre i lavoratori che utilizzano attrezzatture informatiche a malesseri come bruciori agli occhi, emicranie ecc.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il mantenimento di una adeguata qualità dell’aria è particolarmente necessaria per la protezione delle categorie maggiormente sensibili affette da patologie allergiche o affezioni delle vie respiratorie.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/qualita+aria+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="18765" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 08:31:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-qualita-dell-aria-le-misure-per-le-attivita-indoor</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,aria indoor,qualita aria,microclima</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/qualita+aria+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/qualita+aria+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA NEL SETTORE DEI TRASPORTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-protocollo-di-sicurezza-nel-settore-dei-trasporti</link>
      <description>Siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Coronavirus: le linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha siglato il "Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" condiviso con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ogni settore nell’ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DISTANZA INTERPERSONALE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           di un metro per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            UTILIZZO DEI DISPOSITIVI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            INFORMAZIONE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            INSTALLAZIONE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            VENDITA CONTINGENTATA
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            COMUNICAZIONE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine. In tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all’aperto, è necessario l’uso delle mascherine.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            NELLE STAZIONI FERROVIARIE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È obbligo dare alla clientela tutte le informazioni sulle misure di prevenzione adottate e sui percorsi da seguire all’interno delle stazioni. Per il personale è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il divieto di ogni contatto ravvicinato con i clienti, il monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta. Inoltre sono imposte restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e la sospensione fino al 3 aprile del servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            CONSEGNE A DOMICILIO E RIDERS
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le consegne a domicilio di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, si rende necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sui veicoli Taxi e a noleggio il posto del passeggero vicino al conducente va lasciato libero. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti -Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (PDF)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/autotrasporto+sicurezza+sul+lavoro-80b56ed6.jpg" length="16718" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 08:47:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-il-protocollo-di-sicurezza-nel-settore-dei-trasporti</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,COVID-19,Coronavirus,trasporti</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/autotrasporto+sicurezza+sul+lavoro-80b56ed6.jpg">
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: NUOVE INDICAZIONI INAIL PER GLI OPERATORI SANITARI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-nuove-indicazioni-inail-per-gli-operatori-sanitari</link>
      <description>Una nuova versione di una scheda informativa dell’Inail fornisce utili informazioni sulla protezione degli operatori sanitari. Focus sulle definizioni di caso sospetto, caso probabile, caso confermato e contatto stretto.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19: nuove indicazioni dell’Inail per gli operatori sanitari
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/igiene+mani+rischio+covid-19.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Una nuova versione di una scheda informativa dell’Inail fornisce utili informazioni sulla protezione degli operatori sanitari. Focus sulle definizioni di caso sospetto, caso probabile, caso confermato e contatto stretto.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In tutte le emergenze epidemiologiche in cui si assiste ad una continua evoluzione della situazione sanitaria e della diffusione del contagio, può essere necessario rivedere, completare, aggiornare le indicazioni fornite per la tutela dei lavoratori più a rischio: gli operatori sanitari.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per questo motivo è stata recentemente pubblicata una seconda versione della scheda informativa “COVID-19 e protezione degli operatori sanitari. Seconda edizione”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un fact sheet realizzato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail e a cura di da Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Marta Petyx, Paola Tomao, Nicoletta Vonesch e Sergio Iavicoli.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare nella seconda versione, oltre ad avere introdotto il riferimento alla pandemia,  dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono approfondite le definizioni di caso sospetto di COVID-19, caso probabile, caso confermato e si specifica in dettaglio quella di “contatto stretto”. Tenendo conto che, comunque, queste definizioni sono fondate sulle conoscenze disponibili al momento e potrebbero essere riviste in futuro a seconda dell’evoluzione del contagio e delle nuove conoscenze scientifiche.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Viene poi ampliata la parte che fa riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e alle corrette procedure di vestizione e svestizione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli operatori sanitari e le strategie di prevenzione
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella scheda informativa, sempre con riferimento all’emergenza COVID-19, si sottolinea, come nella prima versione, che vi sono “alcune categorie di lavoratori a maggior rischio di esposizione, come ad esempio gli operatori sanitari (OS), il personale di laboratorio, il personale aeroportuale e di volo, gli operatori di servizi o esercizi commerciali a contatto con il pubblico”. E il documento “vuole essere un contributo informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori sanitari, categoria di lavoratori che per la peculiarità dell’attività professionale ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti, come confermato dai dati emersi dall’epidemia in corso e dalle precedenti epidemie di SARS e MERS”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Cosa che avviene “non solo in ambito ospedaliero (DEA, reparti di degenza, reparti di terapia intensiva e rianimazione) ma anche nel contesto di ambulatori medici e centri diagnostici nonché in strutture che forniscono altri servizi sanitari. Per operatori sanitari si intendono tutti quei soggetti che, a qualunque titolo, prestano servizio in contesti sanitari in cui può verificarsi una esposizione a rischio biologico diretta o indiretta attraverso il contatto con pazienti o materiali infetti, inclusi fluidi corporei, attrezzature mediche e dispositivi contaminati, superfici ambientali o aria contaminata”.  
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Come nella prima versione anche in questo caso il documento ricorda che le strategie di prevenzione “mirano a limitare il più possibile la diffusione dell’infezione attraverso l’implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un agente patogeno per l’uomo di nuova comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né un vaccino”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento ricorda le misure adottate a partire dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 fino a più recenti provvedimenti, ad esempio con riferimento a quanto contenuto nel DPCM 8 marzo 2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo la tabella con le indicazioni, variate rispetto alla prima versione, relative alle misure igienico sanitarie:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento si sofferma, fornendo ulteriori dettagli, su:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            lavaggio e disinfezione delle mani;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’igiene degli ambienti.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica poi che alle misure generali, “si affiancano poi le misure di prevenzione specifiche per gli operatori sanitari, disegnate anche in rapporto alla tipologia e al livello di rischio di esposizione, in relazione alla presenza di “casi” di COVID-19, come definiti negli allegati 1 e 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Caso sospetto, caso probabile e caso confermato
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Veniamo alle definizioni a cui si è fatto cenno nell’introduzione dell’articolo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Con caso sospetto di COVID-19 che richiede esecuzione di test diagnostico si può intendere:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            oppure
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            oppure
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda che nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, “tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si rimanda alla lettura della scheda che riporta poi alcune note su come considerare le aree in cui è segnalabile una “trasmissione locale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Veniamo alle altre definizioni:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            caso probabile: “un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondono ai criteri indicati in allegato 3 (Circolare 9 marzo 2020), indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre si parla anche di contatto stretto.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il contatto stretto di un caso probabile o confermato “è definito come:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Si segnala poi che il collegamento epidemiologico “può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame”. 
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le misure di protezione individuale per gli operatori sanitari
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Come poi indicato anche nella prima versione del documento, a cui rimandiamo, si sottolinea che l’attuazione di misure di prevenzione e protezione della salute degli operatori sanitari (OS) “è una strategia vantaggiosa sia per la comunità che per il singolo lavoratore. Infatti, l’adeguata applicazione di tali misure può limitare la trasmissione e la circolazione del SARS-CoV-2 e quindi mantenere i servizi sanitari ‘efficienti’, anche in situazioni di emergenza”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E gli interventi di prevenzione “sono finalizzati a migliorare l’organizzazione del lavoro e a definire strategie per incrementare una corretta comunicazione e percezione del rischio, contrastando la disinformazione. La condivisione delle strategie di comunicazione sul luogo di lavoro e delle procedure da attuare per affrontare le emergenze rende l’OS maggiormente consapevole sui rischi lavorativi”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E se “la buona organizzazione del lavoro, la chiarezza dei ruoli, il rispetto di percorsi dedicati e delle procedure, accompagnati da una corretta comunicazione, informazione e formazione, rappresentano misure di prevenzione collettiva di fondamentale importanza”, per tutte le operazioni che prevedono il contatto con casi sospetti o confermati di COVID-19, “alle misure collettive devono essere affiancate misure di protezione individuale che, in relazione al rischio correlato alle specifiche mansioni/attività, devono prevedere l’utilizzo di presidi medici e/o di dispositivi di protezione individuale (DPI)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che i DPI sono “una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario se rapportati al contesto di lavoro, alla mansione, al tipo di attività lavorativa in concreto svolta e se inseriti in un più ampio contesto di controlli procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici”. In particolare – “in coerenza con le disposizioni normative emanate in relazione alla emergenza COVID-19 e con le linee guida OMS, come recepite dal Gruppo di Lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione e il controllo delle infezioni” - i livelli di protezione “variano in funzione del tipo di paziente e dal tipo di contatto assistenziale. In generale, senza mai prescindere dalle misure generali di prevenzione, saranno necessarie per gli operatori sanitari precauzioni aggiuntive che comprendono l’utilizzo corretto dei DPI, adeguata sensibilizzazione e addestramento sulle modalità di utilizzo, vestizione, svestizione e di smaltimento”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E su questi ultimi aspetti “si raccomanda di seguire con attenzione le procedure riportate nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e efficacemente rappresentate nel video realizzato dall’ISS e dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani, in collaborazione con OMS”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Concludiamo segnalando che il documento si conclude con delle considerazioni, già presentate nella prima versione, dell’attuale contesto normativo in relazione al settore sanitario. Considerazioni che si concludono auspicando “un approccio integrato che includa la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione, la comunicazione ed il monitoraggio nel tempo, anche nell’ottica di un miglioramento continuo dell’organizzazione del lavoro”.          
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ COVID-19 e protezione degli operatori sanitari. Seconda edizione”, scheda informativa/Fact sheet curata da Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Marta Petyx, Paola Tomao, Nicoletta Vonesch e Sergio Iavicoli – Seconda edizione - edizione 2020 (formato PDF, 1.11 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte:Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 08:19:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-nuove-indicazioni-inail-per-gli-operatori-sanitari</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischoi biologico,COVID-419,Coronavirus,Operatori sanitari,DPI</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATEX: LA PREVENZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALLE POLVERI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-la-prevenzione-dei-rischi-correlati-alle-polveri-negli-ambienti-di-lavoro</link>
      <description>Esempi di infortuni in attività con presenza di polveri combustibili a rischio di incendio e esplosione. Un infortunio in una ditta che produce polveri metalliche di alluminio e magnesio. La dinamica e l’importanza di ridurre la diffusione delle polveri.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: quando le polveri possono esplodere
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Esempi di infortuni in attività con presenza di polveri combustibili a rischio di incendio e esplosione. Un infortunio in una ditta che produce polveri metalliche di alluminio e magnesio. La dinamica e l’importanza di ridurre la diffusione delle polveri.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le polveri, particelle solide, di dimensioni microscopiche, possono essere prodotte nei luoghi di lavoro da molti fattori, ad esempio dalla dispersione nell’aria durante le lavorazioni, dalla movimentazione di materie prime macinate o dal disturbo di strati polverosi depositati sulle superfici. E le esplosioni di polveri possono avvenire – come ricordato anche nell’articolo “ Atmosfere esplosive: le caratteristiche delle esplosioni delle polveri” -  “in ogni attività in cui si maneggiano materiali solidi finemente suddivisi (metalli, sostanze organiche, polimeri, resine, carboni, legno, ecc.)”. E anche sostanze molto comuni “come la farina di grano, la polvere di cacao, lo zucchero a velo, il tè, il caffè, quando sono trattate, sotto forma di polvere, su scala industriale in processi di macinazione, trasporto, separazione, essiccamento, presentano un pericolo d'esplosione, spesso mascherato dal loro aspetto familiare”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un infortunio dovuto alla presenza di polveri metalliche
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'’infortunio avviene in una ditta che produce polveri metalliche di alluminio e magnesio per uso farmaceutico e pirico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’azienda ha scelto di rimuovere gli impianti al fine di porre in vendita l’immobile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per effettuare l’asportazione di tali macchinari si avvale di un lavoratore quale ex-responsabile interno della manutenzione (in pensione ma con regolare contratto di lavoro). La natura e l’entità dei lavori è tale per cui non è possibile eseguirli da solo; pertanto è stata contattata un’altra ditta affinché fornisca il personale, che sotto la direzione dell’infortunato potrà rimuovere gli impianti produttivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore, nel momento dell'accadimento infortunistico, si trova sopra una tramoggia a circa 3,80 metri di altezza, intento a rimuovere l’imboccatura della stessa che è ancorata al muro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’operazione è messa in atto dopo la rimozione dei bulloni metallici di fissaggio che un lavoratore della ditta in appalto ha realizzato qualche attimo prima.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per spostare l'imboccatura il primo lavoratore la spinge, facendola cadere intenzionalmente a terra. Tale movimento fa sì che le polveri metalliche, infiammabili, all’interno dell'imboccatura nonché quelle poste sulla parte orizzontale di muro sul quale l’elemento metallico poggia, creino una scia di polvere verso terra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’urto dell’imboccatura metallica con il pavimento determina una scintilla ed innesca le polveri metalliche sopracitate, producendo una fiamma. Il lavoratore viene investito sia dalla vampata propagatasi da terra che da quella causata dell’accensione delle polveri metalliche che si trovano sulla tramoggia sotto i suoi piedi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le ustioni riportate, nonché i traumi conseguenti alla caduta a terra successiva, determinano il decesso qualche ora dopo il ricovero in ospedale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i fattori causali individuati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “mancata bonifica polvere infiammabile nell'impianto da demolire”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato “faceva cadere a terra grosso elemento metallico senza alcuna precauzione innescando la polvere metallica infiammabile”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La prevenzione dei rischi correlati alle polveri negli ambienti di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Consapevoli che il caso presentato fa riferimento ad una particolare azione di rimozione di un macchinario, crediamo sia comunque utile ribadire alcune considerazioni più generali relative alla prevenzione dei rischi correlati alle polveri presenti nel documento “ Labor Tutor - Un percorso formativo sulla prevenzione dei fattori di rischio tipici del settore metalmeccanico”, un opuscolo realizzato dall’Inail in collaborazione con Enfea (Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che in questo comparto le polveri possono essere generate, ad esempio, da:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “lavorazioni di asportazione tramite attrito tra utensile e pezzo grezzo quali la molatura, la smerigliatura, ecc.;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            operazioni di trattamento delle superfici quali la sabbiatura, la lucidatura, ecc;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            operazioni di carico e movimentazione di materiali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            recupero sottoprodotti di lavorazione quali le limature di metalli o i materiali assorbenti degli oli di lubrificazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            operazioni di falegnameria durante la preparazione degli imballi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            operazioni complementari ai trattamenti termici”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E i rischi legati alla presenza di polveri aerodisperse sono relativi a: “contatto cutaneo, oculare e delle mucose; inalazione; ingestione; incendio; esplosione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica poi che le misure di prevenzione “devono tendere alla massima riduzione della diffusione delle polveri nell’ambiente di lavoro” e, a questo scopo, e non solamente per i rischi di esplosione, si possono seguire diverse strade:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tecnologie di lavorazione alternative: “laddove siano disponibili tecnologie che permettano di effettuare la produzione senza dare origine a diffusione di polveri, queste sono da preferire alle tecnologie tradizionali”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            captazione nei punti di formazione e/o diffusione: esistono sul mercato “macchine utensili che permettono la captazione delle polveri immediatamente sul punto di origine, con convogliamento delle stesse verso impianti di filtrazione”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            isolamento delle zone con lavorazione che danno origine a polveri: “il confinamento delle aree in cui si ha produzione di polvere rappresenta un ottimo sistema per impedirne la diffusione generalizzata. Ma i lavoratori addetti sono comunque esposti; questo provvedimento dovrà, quindi, essere unito alla messa in funzione di impianti d’aspirazione localizzata.  Gli impianti di captazione e filtrazione devono essere soggetti a manutenzione periodica, al fine di mantenerne l’efficienza”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            frequente pulizia degli ambienti di lavoro: “gli ambienti di lavoro devono essere mantenuti il più possibile puliti, al fine di evitare l’eventuale sollevamento di polveri depositate sulle superfici”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            uso di specifici Dispositivi di Protezione Individuale: “l’adozione di specifici Dispositivi di Protezione Individuale deve essere complementare e non alternativa a quanto indicato in precedenza”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo in particolare ai rischi di esplosione e per migliorare la consapevolezza di chi opera in ambiti lavorativi a rischio di formazione di polveri combustibili ci soffermiamo su un intervento al convegno “La Direttiva ATEX ed i rischi legati alle atmosfere esplosive” dal titolo “ Atex: misure tecniche di prevenzione” e a cura del Dott. Oscar Serio e dell’Ing. Alessandro Panico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo questo documento il pericolo di esplosioni dovute a polveri combustibili “viene spesso sottovalutato rispetto a quello dovuto ai liquidi e gas infiammabili, sebbene i danni causati possano essere anche maggiori”. Infatti la “non omogenea distribuzione della polvere nell'ambiente esplosivo può generare una serie di esplosioni a catena dovute al fatto che l'onda d'urto dell'esplosione primaria genera turbolenze che creano ulteriori nubi di polvere che innescate creano deflagrazioni secondarie”. E “a differenza delle esplosioni dovute a gas, non è possibile simulare gli effetti della deflagrazione con conseguente difficoltà nella progettazione dei sistemi di contenimento e di sfogo”. Inoltre bisogna ricordarsi che “la concentrazione di polvere in aria non è spazialmente uniforme per cui è poco praticabile ritenere che sia possibile impedire un esplosione rimanendo al di fuori dell’intervallo di infiammabilità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando i luoghi di lavoro sono in zone pericolose, a rischio di esplosione da polveri, è necessario: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “determinare e valutare i rischi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            classificare le aree pericolose in zone;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scegliere attrezzature progettate, operanti e revisionate tenendo conto della sicurezza”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Fonte: Puntosicuro
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ATEX+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="47849" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 08:59:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-la-prevenzione-dei-rischi-correlati-alle-polveri-negli-ambienti-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,ATEX,atmosfere esplosive,polveri metalliche</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ATEX+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ATEX+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LA TUTELA DEI LAVORATORI IN SMART WORKING</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-la-tutela-dei-lavoratori-in-smart-working</link>
      <description>L’Inail pubblica una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi della legge 81/2017. La normativa in materia di sicurezza, i comportamenti di prevenzione generale e le indicazioni per le attività lavorativa in ambienti indoor privati.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Smart working: come tutelare la salute e sicurezza nel lavoro agile?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          L’Inail pubblica una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi della legge 81/2017. La normativa in materia di sicurezza, i comportamenti di prevenzione generale e le indicazioni per le attività lavorativa in ambienti indoor privati.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In relazione all’emergenza COVID-19 i decreti che contengono le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus Sars-CoV-2  incentivano i datori di lavoro ad applicare il lavoro agile, lo smart working, per tutta la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia le attività in smart working devono essere affrontate con la consapevolezza dei rischi correlate a questa modalità di lavoro, alle attrezzature utilizzate agli ambienti in cui si opera.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire qualche utile informazione a operatori, aziende e lavoratori possiamo fare riferimento ad un documento prodotto dall’Inail – dal titolo “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017” - che segnala come gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) possono essere assolti in via telematica anche attraverso tale documentazione,
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La normativa in materia di sicurezza sul lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda innanzitutto alcune disposizioni della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo integralmente l’articolo 22 (Legge 81/2017) citato nel titolo dell’informativa:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
           art. 22 - Sicurezza sul lavoro
          &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
           1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;i&gt;&#xD;
      
           2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali
          &#xD;
    &lt;/i&gt;&#xD;
    
          .
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo anche dal documento alcun riferimenti agli obblighi dei lavoratori nel D. Lgs. 81/2008 (art.20).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. E i lavoratori devono “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I comportamenti di prevenzione richiesti allo smart worker
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento Inail sono poi riportati i comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi le indicazioni che il lavoratore “è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile”. Ci soffermiamo, in questo caso, sulle indicazioni relative agli ambienti di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le indicazioni per lo svolgimento delle attività in vari ambienti di lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo innanzitutto sulle indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti indoor privati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste sono le raccomandazioni generali per i locali: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono riportate anche le indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altri aspetti da verificare riguardano l’aerazione naturale ed artificiale:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Benchè in questo momento di rischio contagio COVID-19 sia improbabile la scelta di ambienti esterni per le attività in smart working, segnaliamo che l’informativa riporta anche le indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che nello svolgere l’attività all’aperto “il lavoratore è tenuto ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed è opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.  All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento. Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori raccomandazioni su chi eventualmente si trovasse ad operare in ambienti esterni. Segnaliamo, inoltre, che il documento, su cui ci soffermeremo anche nei prossimi giorni, segnala anche raccomandazioni relativamente all’utilizzo in sicurezza delle attrezzature/dispositivi di lavoro, al corretto utilizzo degli impianti elettrici e al rischio incendi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, “ Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017” (formato DOC, 57 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg" length="10857" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 07:35:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-la-tutela-dei-lavoratori-in-smart-working</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,Smart working,lavoro agile,coronavirus,COVID-19</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Smart+Working+rischio+coronavirus.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE MASCHERINE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-l-utilizzo-e-la-gestione-delle-mascherine</link>
      <description>L’Associazione AIDII riporta alcuni chiarimenti sull’uso di mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. I problemi legati all’approvvigionamento dei DPI e i rischi nell’uso prolungato e nel riutilizzo dei dispositivi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Coronavirus: uso e gestione di mascherine e DPI delle vie respiratorie
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            L’Associazione AIDII riporta alcuni chiarimenti sull’uso di mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. I problemi legati all’approvvigionamento dei DPI e i rischi nell’uso prolungato e nel riutilizzo dei dispositivi.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non c’è dubbio che in questa fase di contenimento del contagio da virus Sars-CoV-2, uno dei temi più importanti da affrontare per migliorare la prevenzione nei luoghi di lavoro, come ricordato anche nel “ Protocollo condiviso” firmato dalle parti sociali, riguarda i dispositivi di protezione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dispositivi di protezione che spesso mancano, che non si capisce quando e come indossare, che non si comprende che protezione offrano. Dispositivi di protezione che sono stati anche oggetto di alcuni aggiornamenti normativi legati all’emergenza laddove, per esempio, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto “ decreto cura Italia”, equipara le mascherine chirurgiche a dispositivi di protezione individuale (DPI) con riferimento al D.Lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questa situazione confusa e per fornire alcune utili informazioni sui dispositivi di protezione presentiamo un recente documento (19 marzo 2020) pubblicato dall’Associazione italiana igienisti industriali ( AIDII) e dal titolo “COVID-19 - Chiarimenti sull’uso di mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un documento che facendo riferimento alle misure da adottare emanate a livello Nazionale e Regionale fornisce “informazioni operative utili a integrare e supportare le indicazioni fornite da enti autorevoli”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le caratteristiche e l’uso delle mascherine chirurgiche
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento - curato dal Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione AIDII – indica che indossare una mascherina chirurgica “è una delle misure di prevenzione per limitare la diffusione di alcune malattie respiratorie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare le mascherine medico-chirurgiche “sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Queste costituiscono un utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che, riguardo all’emergenza COVID-19, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomanda di “indossare una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto un’infezione da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre “l’uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19”. Non è poi “utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte. Inoltre, l'uso errato di una maschera può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato l’utilizzo di una maschera non idonea allo scopo. La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata, rimossa e smaltita correttamente, seguendo adeguate procedure” (il documento riporta un link della WHO). Si raccomanda, infine, di “sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al termine dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni sui dispositivi di protezione individuale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alla protezione dei lavoratori, viene “raccomandato prioritariamente di seguire rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19. Tra questi, anche l’utilizzo di mascherine chirurgiche, nei casi previsti (quando si sospetta di aver contratto il Coronavirus e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre l’utilizzo di veri e propri “Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP - secondo le norme) - in sostituzione all’uso di mascherine medico-chirurgiche - dovrebbe essere attentamente valutato in casi specifici, con particolare riferimento a tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori sanitari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli operatori sanitari “devono indossare (in aggiunta ad altri DPI quali camice monouso, guanti e occhiali) una mascherina medico-chirurgica quando si accede a una stanza in cui sono ammessi pazienti con diagnosi sospetta o confermata di infezione da SARS-CoV-2 e in qualsiasi situazione di cura fornita a un caso sospetto o confermato. Viene altresì consigliato di utilizzare una maschera protettiva per particolato con classe certificata almeno a FFP2, quando si eseguono procedure che generano aerosol (come intubazione tracheale, ventilazione non invasiva, tracheotomia, rianimazione cardiopolmonare, ventilazione manuale prima dell’intubazione e broncoscopia)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che le maschere protettive per particolato sono “dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali. La classificazione europea di tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell’operatore ad aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: “utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro” (indicati con la sigla NR) o “riutilizzabili” per più di un turno di lavoro (indicati con lettera R). I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2003) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che per la loro efficacia ottimale - e per “non incorrere in uso improprio con conseguente falsa sicurezza di essere protetti” - questi “vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente, seguendo adeguate procedure”. “Nel caso in cui la protezione respiratoria sia richiesta per un ambito lavorativo, inoltre, l’uso di DPI deve essere inserito nel contesto di un programma più esteso e comprensivo di prevenzione e protezione, che dovrebbe include il fit-test, la valutazione medica e l’addestramento/formazione dell’operatore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sui problemi di approvvigionamento di questi dispositivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti mascherine medico-sanitarie e DPI per le vie respiratorie “dovrebbero essere contrassegnate da marchio CE ed essere conformi a specifiche norme tecniche riguardanti la loro fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova. Tuttavia, per quanto definito dall’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020, ‘in relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto – continua il documento AIDII- “reputiamo utile ricordare che i DPI respiratori di tipo P2 si possono ritenere corrispondenti ai respiratori classificati come N95 e quelli di tipo P3 a quelli classificati N99 dalla normativa statunitense”. Il documento riporta un link con ulteriori indicazioni in merito alla equipollenza di altri sistemi di classificazione dei DPI respiratori. E indica che “le dotazione di mascherine non conformi a certificazione CE e alle norme tecniche citate nel testo possono essere considerate solo nel contesto di carenza imminente di mascherine medico-chirurgiche e DPI per le vie respiratorie conformi a tali requisiti, e comunque previa espressione di un giudizio di conformità tecnica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’utilizzo e la gestione di mascherine e DPI delle vie respiratorie
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento raccomanda la massima attenzione nell’utilizzo e nella gestione delle mascherine medico-chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie, anche per sopperire a eventuali problemi di approvvigionamento. In questo senso “diverse indicazioni sono state fornite per l’utilizzo razionale di tali risorse negli ambienti di lavoro in generale per sopperire alle necessità di mascherine e DPI in condizioni di limitata disponibilità” (rimandiamo alla lettura del documento che riporta numerosi link utili per le idonee strategie).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma in particolare su tre aspetti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’uso di DPI per le vie respiratorie oltre la durata di conservazione designata dal produttore (per l'addestramento e i test di adattamento): è possibile prendere in considerazione l'uso di DPI per vie respiratorie oltre la durata di scadenza indicata dal produttore. Tuttavia, si ricorda che i respiratori scaduti potrebbero non soddisfare i requisiti per i quali sono stati certificati. L'uso di dispositivi che abbiano superato la data di scadenza indicata potrebbe essere utilizzato prioritariamente per attività quali la formazione dei lavoratori e i test di idoneità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’uso prolungato dei DPI per le vie respiratorie: si riferisce all’indicazione di indossare lo stesso dispositivo per ripetuti incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il patogeno, senza rimuovere il respiratore tra un evento e l’altro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il ‘riutilizzo limitato’ dei DPI: si riferisce alla pratica di utilizzare lo stesso dispositivo per più incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il patogeno, ma rimuovendolo dopo ogni evento. Il respiratore deve essere opportunamente conservato per essere indossato di nuovo prima dell'incontro successivo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si segnala che, “sebbene tali pratiche consentano il potenziale vantaggio di consentire la riduzione del consumo di tali dispositivi, sono state sollevate preoccupazioni riguardo all’adozione di queste pratiche, tra cui il rischio più significativo è la trasmissione dei patogeni per contatto con la superficie del respiratore contaminato. Esistono inoltre delle restrizioni che limitano il numero di volte in cui lo stesso dispositivo può essere riutilizzato”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare “l'uso prolungato è preferibile rispetto al riuso, poiché implica minor necessità di toccare il DPI e conseguentemente minor rischio di infezione da contatto. Requisito fondamentale per l’uso estensivo è che il DPI deve mantenere inalterate le sue caratteristiche e la sua funzionalità. È necessario comunque informare e formare adeguatamente il personale sulle corrette modalità di rimozione e riutilizzo del DPI ed in particolare rispetto ai seguenti punti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è necessario smaltire il DPI dopo l'uso per operazioni che comportano la generazione di aerosol;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è necessario smaltire il DPI se è visibilmente contaminato con sangue, secrezioni nasali o respiratorie o fluidi corporei;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è necessario smaltire il respiratore se usato con soggetti con diagnosi accertata di patologie che comportino il rischio di trasmissione da contatto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prendere in considerazione l'uso di visiere protettive facciali lavabili in abbinamento al DPI al fine di diminuire il rischio di contaminazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o aggiustato la posizione del respiratore (per migliorare il comfort o per mantenerlo in posa ad esempio);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è necessario smaltire i DPI che mostrano evidenti danni o che non consentono la corretta respirazione dell’operatore”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E laddove sia previsto il riutilizzo limitato del DPI, tra un uso e l’altro del respiratore, “seguire indicazioni di buona pratica, quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            togliere il DPI in un luogo dedicato, evitando di toccare la parte filtrante (sfilare la maschera da dietro la nuca, toccando i lacci o gli elastici). L’ambiente in cui avviene la rimozione dei DPI deve essere regolarmente sanificato. Eseguire la procedura di igiene delle mani prima e dopo aver rimosso il DPI ;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tenere il DPI dentro un sacchetto traspirante pulito come per esempio un sacchetto di carta avendo cura di non danneggiarlo o deformarlo ;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ogni operatore deve identificare e marcare chiaramente il proprio DPI e il contenitore in cui questo viene riposto: evitare l’uso accidentale dello stesso DPI da parte di più operatori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Utilizzare guanti puliti quando si re-indossano i DPI o quando si rendesse necessario toccarli per ispezioni. Smaltire i guanti usati per indossare il DPI o per effettuare la verifica di tenuta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Effettuare la verifica di tenuta ad ogni nuovo utilizzo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che “secondo le indicazioni disponibili, quando non specificato dal costruttore, viene suggerito di riutilizzare il DPI al massimo di cinque volte. Le maschere con la dizione “Monouso” ('FOR SINGLE USE') apposta dal costruttore e le mascherine medico-chirurgiche, NON POSSONO ESSERE IN NESSUN CASO RIUTILIZZATE”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre sulla base delle informazioni attualmente disponibili “non siamo a conoscenza di metodi di riconosciuta efficacia che possano essere utilizzati per disinfettare o sterilizzare in sicurezza tutti i DPI monouso con filtro facciale. Sebbene siano stati condotti numerosi studi in merito che hanno evidenziato come alcuni metodi di disinfezione siano in grado di rendere gli agenti infettivi non vitali in maniera efficiente per alcuni modelli di respiratori, l'effetto di questi metodi sul livello di degradazione dei materiali che costituiscono i DPI (e in particolare sul mezzo filtrante) non è noto. Eventualmente, solo i singoli produttori possono fornire indicazioni attendibili questo particolare aspetto. I metodi di disinfezione possono comportare alterazioni del DPI che possono influire sul livello di protezione. Queste modifiche possono riguardare le prestazioni (ad es. efficienza di filtrazione) o l'adattabilità (ad es. degradazione di lacci, materiale dello stringinaso accessori per cinturini) o una combinazione di questi (ad esempio componenti metalliche che riscaldandosi danneggiano il materiale filtrante attorno ad esse)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione a quanto indicato “la decisione di adottare misure procedurali che prevedano l’uso prolungato o il riutilizzo di DPI per le vie respiratorie dovrebbe essere presa caso per caso dai professionisti che gestiscono il programma di prevenzione e protezione dell'istituzione (in accordo con le indicazioni fornite dalle autorità competenti), tenendo conto delle caratteristiche note della SARS-CoV-2 e di alcune condizioni specifiche (ad es. numero dispositivi disponibili, tasso di utilizzo, etc.) della realtà oggetto di intervento”. E “le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute della popolazione generale e dei lavoratori risultano di fondamentale rilevanza nella scelta delle misure di protezione più corrette da adottare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che riporta anche istruzioni per indossare i dispositivi di protezione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Associazione italiana igienisti industriali, “ COVID-19 - Chiarimenti sull’uso di mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”, a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, documento del 19 marzo 2020 (formato PDF, 242 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Mascherina+sicurezza+sul+lavoro.gif" length="27372" type="image/gif" />
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 08:02:25 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">onsulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI,mascherine chirurgiche,FFP2,FFP3,Coronavirus,Covid-19</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI SANITARI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-la-sicurezza-degli-operatori-sanitari</link>
      <description>Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità si sofferma sull’utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie per l’assistenza a soggetti affetti da COVID-19 nell’attuale scenario emergenziale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come migliorare la sicurezza degli operatori sanitari nell’emergenza SARS-CoV-2?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità si sofferma sull’utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie per l’assistenza a soggetti affetti da COVID-19 nell’attuale scenario emergenziale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           .
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure di prevenzione e le precauzioni aggiuntive
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il rapporto, curato dal Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, segnala che è documentato che i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 siano “coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi, e il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici di un caso di COVID-19, senza l’impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei”. E risulta dunque di fondamentale importanza “che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se poi le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio sono “fattori di protezione ‘chiave’ sia nei contesti sanitari sia di comunità”, “le più efficaci misure di prevenzione da applicare sia nell’ambito comunitario che sanitario, includono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            praticare frequentemente l’ igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l’igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia precauzioni aggiuntive sono necessarie per gli operatori sanitari “al fine di preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del virus in ambito sanitario e sociosanitario. Tali precauzioni includono l’utilizzo corretto dei DPI e adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso droplet e per contatto, ad eccezione di specifiche procedure a rischio di generare aerosol”. E i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario “solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’attuale scenario epidemiologico COVID-19 e nella prospettiva di una carenza globale di disponibilità di DPI è importante, con riferimento alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “garantire l’uso appropriato di DPI;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare la disponibilità di DPI necessaria alla protezione degli operatori e delle persone assistite;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La selezione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che la selezione del tipo di DPI da utilizzare “deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID-19; questo dipende da:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la contagiosità si riduce notevolmente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tipo di contatto assistenziale: il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato (&amp;lt; 1 metro) e prolungato (&amp;gt; 15 minuti) e quando si eseguono procedure in grado di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione, induzione dell’espettorato, broncoscopia, ventilazione non invasiva)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre “per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza è opportuno che gli operatori evitino di entrare nella stanza in cui sia ricoverato un caso sospetto/accertato di COVID-19 se ciò non è necessario a fini assistenziali. È anche opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare le attività assistenziali al letto del paziente per minimizzare il numero di ingressi nella stanza (ad esempio, controllo dei segni vitali durante la somministrazione di farmaci oppure distribuzione del cibo ad opera di un operatore sanitario che deve eseguire altri atti assistenziali) rivedendo l’organizzazione del lavoro al fine di evitare, ripetuti accessi agli stessi e conseguente vestizione e svestizione e consumo di DPI ripetuta. Inoltre, in caso di disponibilità limitata, è possibile programmare l’uso della stessa mascherina chirurgica o del filtrante per assistenza di pazienti COVID-19 che siano raggruppati nella stessa stanza, purché la mascherina non sia danneggiata, contaminata o umida. Alle stesse condizioni, i filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 4 ore al massimo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I DPI raccomandati per la prevenzione del contagio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento una tabella specifica i DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 “con una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dalla tabella del documento riprendiamo alcune indicazioni per l’accesso alla stanza con pazienti COVID-19. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo agli operatori sanitari (“si raccomanda riduzione al minimo del numero di operatori esposti; formazione e addestramento specifici”) sono riportate tre tipologie di attività: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Assistenza diretta a pazienti COVID 19 
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Mascherina chirurgica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Camice monouso /grembiule monouso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Guanti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Procedure che generano aerosol
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            FFP2 o FFP3
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Camice /grembiule monouso idrorepellente
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Guanti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Esecuzione tampone oro e rinofaringeo: 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            FFP2 o mascherina chirurgica se non disponibile
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Camice monouso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Occhiali di protezione (occhiale a mascherina/visiera)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Guanti”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre per gli addetti alle pulizie (“si raccomanda riduzione al minimo del numero di addetti esposti; formazione e addestramento specifici”) e l’accesso in stanze dei pazienti COVID-19: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mascherina chirurgica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Camice /grembiule monouso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Guanti spessi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Stivali o scarpe da lavoro chiuse 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Queste le indicazioni per i visitatori (“necessario limitare l’accesso”) nel caso di accesso in stanze dei pazienti COVID-19, qualora eccezionalmente permesso: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Mascherina chirurgica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Camice monouso
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Guanti”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che il rapporto ISS, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta ulteriori indicazioni per:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            altre aree di transito e trasporto interno dei pazienti (ad esempio reparti, corridoi)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            triage
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            laboratorio di riferimento regionale e nazionale ISS
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            aree amministrative
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ambulatori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sale d’attesa
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assistenza a domicilio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ambulanza o mezzi di trasporto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dal documento, in conclusione, un elenco di alcuni principi generali riguardo all’uso dei DPI:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Oltre a utilizzare il DPI adeguato, è necessario effettuare sempre l'igiene delle mani e l'igiene respiratoria. Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti correttamente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata, contaminata o umida.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            In tutti gli scenari è possibile usare un grembiule monouso in assenza di camice monouso.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La maschera chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La maschera deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca”.   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni, “ Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2”, Versione del 14 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n.2/2020 (formato PDF, 977 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 08:59:40 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischio coronavirus,DPI,operatori sanitari,mascherina,guanti,camice</g-custom:tags>
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    </item>
    <item>
      <title>NORME TECNICHE: IL VALORE GIURIDICO DELLE NORME TECNICHE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/norme-tecniche-il-valore-giuridico-delle-norme-tecniche-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro</link>
      <description>Le norme tecniche, definite non obbligatorie dal Testo Unico, sono volontarie sempre e comunque? I diversi “gradi” di vincolatività delle norme tecniche nei diversi casi: dalla volontarietà all’obbligatorietà</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Norme Tecniche: valore giuridico e vincolatività
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le norme tecniche, definite non obbligatorie dal Testo Unico, sono volontarie sempre e comunque? I diversi “gradi” di vincolatività delle norme tecniche nei diversi casi: dalla volontarietà all’obbligatorietà.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli operatori del settore della prevenzione sui luoghi di lavoro si trovano costantemente a doversi confrontare con le norme tecniche ( norme dell’UNI, del CEI, del CENELEC…).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il testo unico di salute e sicurezza sul lavoro fornisce ormai, a partire dal 2008, una definizione di “norma tecnica” (oltre che di buone prassi e di linee guida), dalla quale si desumono i tre elementi che qualificano tale fonte:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           1)    E’ una “specifica tecnica”;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           2)    Deve essere stata “approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione”;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           3)    E’ qualificata come una fonte “la cui osservanza non sia obbligatoria” (art. 2 c. 1 lett. u) D.Lgs.81/08).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’osservanza delle norme tecniche è dunque non obbligatoria per espressa dichiarazione del legislatore, il quale identifica di conseguenza nella volontarietà la “natura” di queste fonti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tutto ciò vale laddove le norme tecniche vengano considerate isolatamente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ma quando le si guarda alla luce del complesso delle norme presenti nell’ordinamento,  occorre fare delle distinzioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti, in una prospettiva più generale, è importante tenere presente che le norme non sono delle monadi isolate all’interno dell’ordinamento giuridico ma si condizionano a vicenda, esercitando un’influenza le une sulle altre sulla base del loro ambito applicativo ovvero della loro sfera di influenza, un po’ come i pianeti all’interno del sistema solare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per cui vi sono alcuni casi in cui la mancata applicazione di una norma tecnica può essere legittimamente contestata ad un soggetto sotto il profilo omissivo in quanto l’applicazione della stessa acquisisce una valenza obbligatoria, proprio in virtù della presenza all’interno dell’ordinamento di norme giuridiche che fungono da fonte, diretta o indiretta, esplicita o implicita, di tale obbligatorietà.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            1)   Il primo caso: il rinvio formale alla norma tecnica da parte di una norma cogente
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il primo e più evidente caso in cui l’applicazione della norma tecnica, pur avendo una natura volontaria, diviene obbligatoria in virtù dell’influenza di una o più norme giuridiche sulle norme tecniche, si ha quando una norma cogente ne richiama l’applicazione in via obbligatoria, recependola.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli esempi, dentro e fuori il D.Lgs.81/08, si sprecano.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il rinvio, a seconda dei casi, può essere indirizzato ad una specifica norma tecnica (o a più norme tecniche i cui riferimenti sono specificati nel dettaglio) o, più in generale, alle norme tecniche di un certo settore.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un esempio di quest’ultimo caso può essere tratto dall’art. 71 del D.Lgs.81/08 comma 8 (obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro) come modificato dal decreto correttivo nel 2009: la Relazione di accompagnamento al D.Lgs.106/2009 specificava che tale comma veniva modificato “imponendo al datore di lavoro di considerare, nell’adempimento dell’obbligo in parola, i documenti indicati o le indicazioni derivanti da norme tecniche, buone prassi o linee guida assicurando un migliore livello di tutela.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La ratio  di tale modifica normativa era rappresentata, dunque, secondo il legislatore, dall’esigenza di elevare i livelli di tutela.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In caso di rinvio formale da parte della norma giuridica, la norma tecnica - o meglio la sua osservanza - acquisisce la natura vincolante della norma cogente che la richiama e, nel caso quest’ultima sia sanzionata penalmente o in via amministrativa, la mancata osservanza della norma tecnica determinerà l’attribuzione di tale sanzione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Un esempio giurisprudenziale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In un caso in cui, come raramente accade, è stato riconosciuto il comportamento imprevedibile ed esorbitante dal processo produttivo del lavoratore, tale da liberare interamente da responsabilità i due imputati (dirigente e preposto), il Tribunale, nell’operare “una ricognizione della normativa applicabile in materia di prevenzione e sicurezza dal rischio elettrico”, ha definito questa ricognizione un “compito questo sicuramente non agevole attesa la stratificazione di interventi legislativi verificatasi in anni recenti (si pensi alla rapida successione del D.Lvo 9.4.2008 n.81 e del cosiddetto “correttivo” 9.8.2009 n.106) e in considerazione dell’interferenza sui precetti legali delle norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), più volte richiamate dalla legge ad integrare la disciplina statuale attraverso lo strumento del “rinvio formale” a quella particolare fonte di produzione normativa.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, “secondo il Giudicante, tali rinvii hanno comportato la novazione del significato stesso di “norma tecnica” quale definito un tempo dall’art. 2 della legge 1.3.1968 n° 186 (secondo il quale si dovevano considerare costruiti a regola d’arte “i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano”), e ora dall’art. 2 lett. u) del D. Lvo 2008 n° 81 (che la definisce come una "specifica tecnica (..) la cui osservanza non sia obbligatoria"), facendo divenire vincolanti quei precetti di buona tecnica che fino ad ieri venivano considerati solo opzionali (si vedano infatti, in questo senso, Cass. 30.3.1981 n.7253 e Cass. 24.10.1984 n.1542).” (Trib. Pisa, Sez. Pen., 22 aprile 2014 n. 776.)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ovviamente la “novazione del significato” di norma tecnica di cui parla la sentenza vale non in termini assoluti ma, come specificato dalla pronuncia stessa, nel caso in cui sussistano i “rinvii formali” di cui si è detto da parte della norma cogente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            2)   Il secondo caso: le norme tecniche quale contenuto del rinvio alla “tecnica” operato dall’articolo 2087 c.c.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partendo dal presupposto per cui le norme tecniche riproducono il cosiddetto “stato dell’arte”, esse possono essere considerate delle fonti la cui applicazione contribuisce a realizzare la cosiddetta massima sicurezza tecnologicamente fattibile imposta, in via obbligatoria, dall’articolo 2087 del codice civile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infatti, come ricorda la giurisprudenza, “il datore, per tutelare l’integrità psico-fisica del prestatore, ha l’obbligo ex articolo 2087 Codice Civile di predisporre le cautele necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica: poiché la responsabilità oggettiva del datore non è configurabile, l’adempimento datorile è da valutare sulla base delle regole di esperienza e la ragionevole prevedibilità degli eventi”(Cass. Civ., Sez. Lav., 2 luglio 2008, n.18107).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ma come si fa a riempire di significato le espressioni generali utilizzate dall’articolo 2087 del codice civile, una disposizione cogente che prevede un vero e proprio obbligo la cui violazione può andare a rappresentare titolo di colpa specifica [1] in sede penale?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E qual è il collegamento tra l’articolo 2087 del codice civile e le norme tecniche?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La risposta ci viene fornita dalla sentenza di primo grado sul caso Thyssen (Trib. Torino, Corte d’Assise, 15 aprile 2011), che, di fronte alle argomentazioni della difesa che lamentava le difficoltà legate al dare adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 2087 c.c., dapprima premette che “la Corte non ignora una ipotizzabile difficoltà, per il datore di lavoro, di conoscere effettivamente come comportarsi […] a fronte di un dovere generale di solidarietà e di una espressione di ampio contenuto quale quella di cui all’art. 2087 c.c. […].”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ma poi aggiunge che “il dovere generale di tutela, derivante dalla Costituzione e dall’art. 2087 c.c., funge da - elementare, ma altrettanto fondamentale - criterio interpretativo per tutta la legislazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, a cominciare dal D.Lgs 626/94 (ora D.Lgs. 81/08) - v. nelle prioritarie enunciazioni […] “misure generali di tutela” - passando per i decreti ministeriali, per giungere alle norme “tecniche” le quali ultime, riproducendo lo “stato dell’arte” (nel nostro caso, relativo alla materia di prevenzione antincendio), costituiscono il “contenuto” preciso del rinvio alla “tecnica” ed alle “conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” come indicate all’art. 2087 c.c. e all’art. 3 D.Lgs 626/94.” [Ora art. 15 c. 1 lett c).D.Lgs. 81/08.]
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dunque - secondo la sentenza torinese - le norme tecniche, riproducendo lo “stato dell’arte”, costituiscono il “contenuto” preciso del rinvio alla “tecnica” operato dall’articolo 2087 del codice civile, quale norma di chiusura del sistema prevenzionistico, ed anche - per un principio di continuità normativa con l’art. 3 dell’abrogato decreto 626 - del rinvio che l’attuale art. 15 del D.Lgs.81/08 (“misure generali di tutela”) fa alle “conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” allorché tale norma impone “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”. [2]
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E, da questa pronuncia, si desume come - allorché ci si trovi a ragionare sulla prevedibilità o meno di un evento e quindi in ordine alle responsabilità di chi era tenuto a prevederlo e prevenirlo - la presenza o meno di norme tecniche in un certo settore o ambito possa fungere da spartiacque (o sia comunque uno degli elementi tali da fare da spartiacque) tra ciò che è prevedibile e ciò che non lo è.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella fattispecie, sempre rifacendosi a questo “spartiacque”, i Giudici hanno ritenuto che “il c.d. “flash fire” si presentasse agevolmente prevedibile e rappresentabile sulla base di conoscenze tecniche “medie” e patrimonio tecnico consolidato: sicuramente non di carattere “innovativo”.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sul piano normativo, tutte queste considerazioni vanno ricondotte alla natura e alla funzione dell’art. 2087 cod. civ. quale norma che “si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza” [3].
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            3)  Il terzo caso: le norme tecniche volontariamente adottate e richiamate in sede ispettiva
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludendo ricordiamo un terzo caso in cui, anche se la norma tecnica viene adottata volontariamente, la legge ha predisposto uno strumento specifico - applicabile dall’organo di vigilanza - atto a garantire che il datore di lavoro la applichi correttamente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale caso è contemplato dal Titolo XII del D.Lgs.81/08 (che contiene disposizioni in materia penale e di procedura penale e che andrebbe letto unitamente al Titolo I) e in particolare dall’art. 302-bis [4] (Potere di disposizione).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale norma al comma 1 prevede che “gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.” [5]
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ovviamente, come specificato dalla parte finale della norma stessa, tale potere di disposizione potrà essere esercitato solo ove il fatto non rappresenti reato; si tenga conto, in tal senso, che ogni qual volta un precetto contenuto dal D.Lgs.81/08 è sanzionato con la pena dell’arresto, con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la pena della sola ammenda, si è in presenza di un reato (contravvenzionale).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La ratio dell’introduzione di questo particolare potere di disposizione nel Testo Unico viene anche in questo caso chiarita dalla Relazione di accompagnamento al decreto correttivo: “E’ introdotto, inoltre, l’articolo 302-bis per la valorizzazione dello strumento della disposizione, utilizzabile dagli organi di vigilanza per impartire indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tale valorizzazione corrisponde alla necessità di adottare, nei confronti dell’impresa, una misura che consenta il ripristino dei livelli di tutela e che privilegi l’approccio prevenzionistico a quello sanzionatorio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La norma si applica, favorendo in tal modo la “scelta” dell’imprenditore per gli strumenti “dinamici” e volontaristici delle norme tecniche e delle buone prassi in luogo di quelli “rigidi” delle previsioni normative, dove le norme tecniche e alle buone prassi sono disposizioni per loro natura idonee a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla migliore soluzione tecnica disponibile in un dato momento storico.”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          [1] Colpa specifica quale inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          [2] Art. 15 c. 1 lett. c) D.Lgs.81/08.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          [3] Cass. Sez. Lav., 9 maggio 1998 n. 4721.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          [4] Introdotto nel 2009 all’interno del D.Lgs. 81/08 dall’art. 144 c. 2 del D.Lgs.106/2009.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          [5] Il comma 2 dell’art. 302-bis prevede poi che “avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 10:11:42 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,norme tecniche,art. 2087 c.c.</g-custom:tags>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: COME GESTIRE IL RISCHIO NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-come-gestire-il-rischio-nelle-strutture-sociosanitarie</link>
      <description>Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità riporta precise indicazioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 nelle strutture residenziali sociosanitarie. Le misure generali, le misure specifiche e la formazione del personale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Come prevenire il coronavirus nelle strutture residenziali sociosanitarie?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità riporta precise indicazioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 nelle strutture residenziali sociosanitarie. Le misure generali, le misure specifiche e la formazione del personale.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Le ricerche e i dati relativi a contagi e diffusione del virus Sars-CoV-2 mostrano come la maggior parte dei casi di COVID-19 si manifesti in persone anziane: “circa il 60% dei malati ha un’età superiore a 60 anni”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Inoltre “il 99% dei decessi avviene in persone con più di 60 anni e con patologie di base multiple. Pertanto, nell’ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell’epidemia da virus SARS CoV-2 è necessaria la massima attenzione nei confronti della popolazione anziana”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In questo momento le persone anziane sono, dunque, “la popolazione fragile per eccellenza che bisogna proteggere in tutti i modi nel corso dell’epidemia di COVID-19”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Nelle strutture residenziali sociosanitarie sono tuttavia ospitati “anche soggetti con patologie croniche, affette da disabilità di varia natura o con altre problematiche di salute; anche queste persone sono da considerarsi fragili e potenzialmente a maggior rischio di evoluzione grave se colpite da COVID-19”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           A ricordarci in questi termini come gli anziani e le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità siano una popolazione fragile e a rischio durante questa emergenza COVID-19 è un recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie” (vers. 16 marzo 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020). Un documento che riporta indicazioni e misure di prevenzione per le strutture residenziali sociosanitarie che includono “strutture residenziali per persone non autosufficienti, quali anziani e disabili, e strutture residenziali extraospedaliere ad elevato impegno
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Le misure generali e le misure specifiche per le strutture residenziali
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Il documento, a cura del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni, riporta innanzitutto indicazioni sulle misure generali e sulle misure specifiche a livello della struttura residenziale.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Le indicazioni del documento “vertono principalmente sugli ambiti di prevenzione e preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi di sospetto/confermato COVID-19”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Infatti ci sono varie misure da mettere in atto “in previsione dell’eventualità di presentazione di casi di COVID-19 e le misure generali” devono prevedere un “rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA)”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In particolare le misure specifiche “da mettere in atto nel contesto dell’epidemia di COVID-19 sono:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             Ricerca attiva di potenziali casi tra i residenti e tra gli operatori.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             Restrizione dall’attività lavorativa degli operatori sospetti o risultati positivi al test per SARS-CoV-2 in base alle disposizioni vigenti.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             Formazione del personale per la corretta adozione delle precauzioni standard e procedure d’isolamento.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             Sensibilizzazione e formazione dei residenti e dei visitatori.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             Promemoria per promuovere i comportamenti corretti.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             Preparazione della struttura alla gestione di eventuali casi di COVID-19 sospetti o probabili/confermati.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             Monitoraggio dell’implementazione delle misure adottate”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Il documento fa poi riferimento al già citato “rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In questo senso ogni struttura dovrebbe:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             “avere un referente per la prevenzione e controllo delle ICA e specificatamente per COVID-19 adeguatamente formato e che possa fare riferimento ad un comitato multidisciplinare di supporto nell’ambito della struttura o a livello aziendale in stretto contatto con le autorità sanitarie locali. Se il responsabile non è già presente, un referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 dovrebbe essere designato immediatamente e adeguatamente formato” (nel documento si fa specifico riferimento ai corsi FAD e ai documenti sulla prevenzione e controllo di COVID-19 dell’ISS);
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             adottare sistematicamente le precauzioni standard nell’assistenza di tutti i residenti e le precauzioni specifiche in base alle modalità di trasmissione e alla valutazione del rischio nella struttura. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’igiene delle mani: a questo proposito, se possibile, effettuare una valutazione dell’adesione alle buone pratiche di igiene delle mani;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             avere un programma di medicina occupazionale che garantisca la protezione e la sicurezza degli operatori sanitari, inclusa la somministrazione gratuita di vaccino anti-influenzale stagionale”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           La formazione del personale per la corretta adozione di misure di prevenzione
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riguardo alla formazione del personale si indica che tutto il personale sanitario e di assistenza, compresi gli addetti alle pulizie, “devono ricevere una formazione specifica sui principi di base della prevenzione e controllo delle ICA” (infezioni correlate all’assistenza, ndr), “con particolare attenzione alle precauzioni standard”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Inoltre – continua il rapporto ISS – “il personale che presta cure dirette ai residenti della struttura e gli addetti alle pulizie devono ricevere una formazione specifica su come prevenire la trasmissione dell’infezione da SARS COV-2”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Queste le precauzioni che dovrebbero essere oggetto di programmi di formazione del personale sanitario e di assistenza:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             “precauzioni standard per l’assistenza a tutti i residenti: igiene delle mani e respiratoria, utilizzo di dispositivi di protezione individuale appropriati (in relazione alla valutazione del rischio), buone pratiche di sicurezza nell’utilizzo di aghi per iniezioni, smaltimento sicuro dei rifiuti, gestione appropriata della biancheria, pulizia ambientale e sterilizzazione delle attrezzature utilizzate per il residente;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplets nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19: guanti, mascherina chirurgica, occhiali di protezione/visiera, camice monouso; stanza di isolamento”;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             “precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per via aerea quando si eseguono procedure che possono generare aerosol (ad esempio, intubazione) nell’assistenza di casi di COVID-19: facciale filtrante (FFP2 o FFP3); stanza di isolamento”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             Il documento, riguardo a questi ultimi aspetti, rimanda alla lettura del Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
                        
            Si indica poi che per assicurare l’implementazione costante e appropriata delle suddette precauzioni, la formazione “dovrebbe insistere su:
           
                      &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             igiene delle mani: effettuare l’ igiene delle mani con soluzione idroalcolica o se non disponibile o le mani sono visibilmente sporche, lavare le mani con acqua e sapone e asciugare con salvietta monouso;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali (DPI)” secondo il rischio e “con particolare attenzione al cambio dei DPI tra un residente e l’altro (in particolare dei guanti, con adeguata igiene delle mani) e alla corretta esecuzione delle procedure di vestizione e svestizione;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             sanificazione ambientale: pulizia frequente (almeno due volte al giorno) con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici; prestare particolare attenzione alle aree comuni3; areazione frequente dei locali.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             disinfezione con alcol etilico al 70% dei dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili: ad esempio, i termometri e gli stetoscopi tra un residente e l’altro.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche su altri aspetti come l’identificazione precoce di casi sospetti di COVID-19, la sensibilizzazione di residenti e visitatori e la gestione dei casi COVID-19 sospetti o probabili/confermati.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riferimento:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle infezioni, “ Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie", Versione del 16 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 (formato PDF, 856 kB).
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Fonte: Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 07:40:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-come-gestire-il-rischio-nelle-strutture-sociosanitarie</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischio biologico,rischio COVID-19,coronavirus,sicurezza strutture sociosanitarie</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+COVID+strutture+sociosanitaire.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+COVID+strutture+sociosanitaire.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CADUTE DALL'ALTO: LE RETI DI SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cadute-dall-alto-le-reti-di-sicurezza-nei-lavori-in-quota</link>
      <description>Esempi di infortuni nei lavori in quota in relazione alla mancanza di reti di sicurezza o altri idonei apprestamenti di sicurezza. La rimozione di lastre di cemento amianto e la manutenzione di una unità di trattamento aria</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Imparare dagli errori: l’importanza e utilità delle reti di sicurezza
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/md/dmtmpl/dms3rep/multi/blog_post_image.png"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Esempi di infortuni nei lavori in quota in relazione alla mancanza di reti di sicurezza o altri idonei apprestamenti di sicurezza. La rimozione di lastre di cemento amianto e la manutenzione di una unità di trattamento aria.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Quando mancano le reti di sicurezza e le altre protezioni anticaduta
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel primo caso l’infortunio riguarda lavori di rimozione di lastre di cemento amianto e posa di nuovi pannelli sulla copertura di un fabbricato industriale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’infortunato, assieme ad un collega, si sono occupati dei lavori di rimozione. I due lavoratori successivamente procedono alla posa di nuovi pannelli metallici per ripristinare la copertura. Il tetto è portante tranne che nei lucernai realizzati in materiale traslucido, non portante. Sulla copertura è stata predisposta una linea vita per l’ancoraggio delle imbracature di sicurezza dei due lavoratori. Durante la posa di uno dei pannelli metallici, l’infortunato inavvertitamente posa un piede sul traslucido, che cede, facendo precipitare a terra l’infortunato che, in quel momento, indossa l’imbracatura di sicurezza ma non è vincolato alla linea vita. L'infortunato cade all'interno dello stabilimento, da un'altezza di circa 10 metri e muore dopo poche ore.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che “non erano state predisposte reti anticaduta al di sotto dei lucernari non portanti, mentre erano stati predisposti dei camminamenti di sicurezza sulla copertura”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Questi i fattori causali individuati nella scheda:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’infortunato “posava inavvertitamente un piede sul traslucido, che cedeva, facendolo precipitare a terra”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “mancato aggancio dell'imbracatura, pur indossata, alla linea vita”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “non erano state predisposte reti anticaduta al di sotto dei lucernari non portanti”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto durante attività di manutenzione di una unità di trattamento aria (UTA) di un impianto idraulico posta sul solaio portante di copertura degli uffici, ad un'altezza di circa 4 metri da terra.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per fare tale manutenzione un lavoratore accede in quota con l'ausilio di una piattaforma autosollevante e poi si sposta verso l'apparecchiatura.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel tOrnare verso la piattaforma con in mano i filtri da sostituire scivola e cade al suolo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dagli accertamenti effettuati – come segnalato anche nei fattori causali della scheda – “è emerso che sull'intero perimetro del solaio non era stato predisposto né un parapetto né altro tipo di sistema di protezione quali punti di ancoraggio predisposti o reti di protezione, in grado di realizzare condizioni di sicurezza contro la caduta dall'alto”. L'infortunato ha riportato una frattura alla gamba destra.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le risposte alle domande più frequenti sulle reti di sicurezza
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per conoscere meglio le reti di sicurezza e migliorare la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota riprendiamo dal Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili “ Reti di sicurezza”, nella versione aggiornata al 2018, alcune delle risposte alle domande più frequenti (FAQ - Frequently asked questions) su questa tipologia di dispositivo di protezione collettiva.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Una rete di sicurezza realizzata in cantiere può essere utilizzata come dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. Sì, purché idonea.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Cosa si intende per idonea?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. Che deve possedere i requisiti dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto delle particolarità della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse dai lavoratori in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro la stessa.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. In che modo può essere dimostrata l’idoneità della rete di sicurezza?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. Dimostrando, ad esempio, che essa resiste alle sollecitazioni previste nella norma UNI EN 1263-1 per l’uso specifico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Oltre che alle caratteristiche di resistenza e dimensionali a cosa bisogna prestare la massima attenzione prima di installare una rete di sicurezza?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. Alla struttura sulla quale viene fissata la rete e al sistema di ancoraggio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Il telo che abitualmente circonda un ponteggio è assimilabile a una rete di sicurezza e cioè a un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. No. Il telo viene abitualmente utilizzato con la funzione di schermo verso l’opera servita e per evitare la fuoriuscita della polvere o dell’acqua derivante dalle lavorazioni effettuate.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. La rete di recinzione, realizzata normalmente in polietilene ad alta densità o in acciaio zincato a caldo, è assimilabile a una rete di sicurezza e cioè a un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute dall’alto?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. No. La rete di recinzione viene abitualmente utilizzata con la funzione di segregare una zona e impedire il passaggio di persone o mezzi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Una rete di sicurezza deve essere marcata CE?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. No, in quanto non esiste una direttiva di prodotto.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. In assenza della direttiva di prodotto il fabbricante a cosa deve fare riferimento?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. Per i prodotti non coperti da direttiva si applica il d.lgs. 206/05, 206 (Codice del consumo), parte IV, titolo I - Sicurezza dei prodotti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Una rete di sicurezza deve essere marcata UNI EN 1263-1?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. Non necessariamente, in quanto la norma tecnica non è obbligatoria ma volontaria.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Secondo la UNI EN 1263-1 a che tipo di sollecitazioni deve resistere una rete di sicurezza?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. La norma UNI EN 1263-1 prevede che una rete di sicurezza debba resistere a sollecitazioni statiche e a sollecitazioni dinamiche.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Come può un fabbricante di reti di sicurezza dimostrare che i suoi prodotti soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dal d.lgs. 206/05?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. In diversi modi, ad esempio redigendo una propria specifica tecnica di prodotto a cui far riferimento. In questo caso il fabbricante dovrà dimostrare il soddisfacimento dei requisiti essenziali. Il modo più rapido tuttavia è quello di realizzare la rete di sicurezza secondo quanto previsto da una norma tecnica condivisa come la UNI EN 1263-1.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. In assenza di indicazioni precise nel d.lgs. 81/08 riguardanti il corretto montaggio di una rete di sicurezza, in che modo può operare il datore di lavoro?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. Redigendo, ad esempio, una propria procedura di montaggio cui far riferimento. Il modo più rapido tuttavia è quello di attenersi a quanto previsto da una norma tecnica condivisa come la UNI EN 1263-2 che fornisce le indicazioni per il corretto montaggio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Il lavoratore che utilizza una rete di sicurezza deve avere particolari requisiti?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. Le reti di sicurezza vengono utilizzate come dispositivo di protezione collettiva durante i lavori in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          D. Il lavoratore che effettua la manutenzione di una rete di sicurezza deve avere particolari requisiti?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          R. Le reti di sicurezza vengono utilizzate come dispositivo di protezione collettiva durante i lavori in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto sono indicate dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/reti+sicurezza+sul+lavoro+in+quota.jpg" length="8327" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 08:15:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cadute-dall-alto-le-reti-di-sicurezza-nei-lavori-in-quota</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS</g-custom:tags>
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/reti+sicurezza+sul+lavoro+in+quota.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: COME GESTIRE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI A MOBILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-gestire-la-sicurezza-dei-lavoratori-nei-cantieri-temporanei-a-mobili</link>
      <description>Quali sono le procedure che devono essere adottate e quali i compiti dei professionisti legati alla vita del cantiere, Coordinatore sicurezza e Direttore dei Lavori in primis?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Coronavirus: la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Quali sono le procedure che devono essere adottate e quali i compiti dei professionisti legati alla vita del cantiere, Coordinatore sicurezza e Direttore dei Lavori in primis?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In questi giorni sono numerosi i provvedimenti normativi, le ordinanze, i protocolli applicativi, le linee guida e le prese di posizione, che si stanno succedendo sia a livello nazionale che locale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Visti anche i numerosi quesiti che mi stanno arrivando, con questa nota provo a fare il punto sulla situazione e sugli obblighi in materia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il punto di partenza è quello che il rischio di contagio da COVID19 non è un rischio specifico del cantiere, ma un rischio dovuto ad una situazione sanitaria a livello globale, questo vuol dire che, a parte settori specifici legati alla sanità, ad essa collegati o ambiti specifici, la valutazione del rischio non viene fatta direttamente dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di protezione aziendale, dal medico competente o da altri soggetti quali i committenti, i direttori dei lavori od i coordinatori della sicurezza, ma emerge dalla valutazione fatta dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che ha dichiarato lo stato di Pandemia e dai governi centrali delle singole nazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ovvero: il rischio di contagio è presente in tutte le attività e di questo è necessario tenere conto nella predisposizione delle procedure da attuare durante l’attività lavorativa nel suo complesso e per ogni singola fase di lavoro nello specifico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare a livello nazionale è stato emanato il DPCM (Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri) 08 marzo 2020 nel quale le attività produttive (tra le quali rientrano i cantieri) potevano rimanere aperte nel rispetto di specifiche condizioni sanitarie e di sicurezza. Tali aspetti, inizialmente previsti per determinate aree geografiche, sono stati estesi a tutto il territorio nazionale a seguito dell’emanazione del DPCM di data 09 marzo 2020.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono poi uscite ordinanze “locali” di sospensione integrale dei cantieri (vedasi ad esempio l’ordinanza della Provincia di Bolzano che dispone la chiusura dei cantieri in cui vengono svolti lavori non urgenti) o parziale (ad esempio quella della Provincia di Trento).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Partendo dal DPCM è stato poi siglato tra la Presidenza del Consiglio, le parti sindacali e quelle datoriali, un “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” nel quale vengono disciplinate le modalità di mantenimento delle condizioni di sicurezza al fine della riduzione del rischio contagio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dobbiamo considerare che tale Protocollo, certamente molto utile e fondamentale per gli scopi per il quale è stato emanato, è prevalentemente strutturato in base alle attività produttive industriali e presenta – a mio avviso - alcune limitazioni oggettive relativamente alla sua applicazione all’interno dei cantieri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Rimandandovi alla lettura integrale del Documento, precisiamo che in questi giorni stanno uscendo numerose Linee Guida fatte da associazioni, ordini, collegi che comunque non possono non tenere conto del citato protocollo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cerchiamo allora di capire quali sono le procedure che devono essere adottate e quali i compiti dei professionisti legati alla vita del cantiere (Coordinatore sicurezza e Direttore dei Lavori in primis).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            INFORMAZIONE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           ·L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Questo passaggio risulta facilmente applicabile e controllabile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Considerato che nel settore dell’edilizia la maggior parte dei lavoratori accede direttamente al cantiere senza passare per la sede aziendale, a mio avviso questo punto è da leggersi come modalità di ingresso in cantiere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (applicando gli aspetti legati alla privacy) . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E già qui sorgono i primi problemi. Fermo restando che i controlli possono essere fatti (non vi è l’obbligo) e che li fa la singola azienda sui propri lavoratori, quale modalità di controllo possono esercitare il Coordinatore ed il Direttore dei Lavori? A mio avviso nessuno, a meno che l’obbligo non venga disciplinato mediante accordi tra le parti (Committente in primis).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I cantieri sono oggetto di continuo accesso di fornitori e tra gli aspetti del Protocollo evidenziamo i seguenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.  
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E questo risulta fattibile e rientra anche nell’ambito di Coordinatore e Direttore dei Lavori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ed anche questo risulta fattibile e rientra anche nell’ambito di Coordinatore e Direttore dei Lavori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Qui rientriamo nell’ambito del CSE, ma consideriamo che non in tutti i cantieri risulta possibile individuare/installare servizi igienici dedicati e pertanto in tali situazioni il cantiere deve essere precluso all’accesso a fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Aspetti prettamente di competenza dell’impresa che però possono venire rilevati e “contestati” dal CSE che rileva eventuali “violazioni” all’interno dell’area di cantiere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Se all’interno di un’azienda la pulizia e sanificazione può essere fatta con limitati problemi, all’interno dei cantieri tali aspetti diventano abbastanza difficoltosi, ricordiamo che il protocollo prevede che 
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ovvero se riportato in ambito cantiere: sanificazione di uffici, baraccamenti di deposito attrezzature/materiali, spogliatoi, postazioni di lavoro (a solo titolo di esempio percorsi sui ponteggi, cabine macchine operatrici, cestelli PLE, parapetti, scale portatili, ecc. ecc.). Ritengo sia un’operazione molto difficile se non impossibile da attuare.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Consideriamo cosa vuol dire sanificare joystick, pulsantiere, interruttori quadri elettrici, ecc.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quello appena esposto è a mio avviso è il punto più difficile da applicare e che diventa una “palese violazione del DPCM” qualora non venga fatto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il problema si pone su quale azienda all’interno del cantiere deve mettere a disposizione i mezzi detergenti: una per tutti od ognuno per i propri. E su questo il ruolo del CSE è quello di verificare che l’azienda/e abbia messo a disposizione quanto previsto ed eventualmente, in accordo con il Committente stabile chi, fa, cosa. Ovvero chi mette a disposizione i detergenti (ricordiamo che generalmente per i piccoli/medi cantieri i wc/spogliatoi, sono comuni tra le aziende).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riportiamo solo il punto a nostro avviso più vincolante per il cantiere:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ovvero per tutte le lavorazioni sarà necessario che l’impresa indichi al CSE quali non permettono di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, fornisca i relativi DPI, istruisca i lavoratori al loro utilizzo, sostituzione, smaltimento, controlli tramite i preposti l’applicazione di quanto previsto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al CSE pure il compito di verificare la compatibilità delle lavorazioni interferenti (ovvero di quelle eseguite da operai di ditte differenti a distanza inferiore ad un metro, anche in relazione ai percorsi di accesso alle singole aree/posizioni di lavoro), e redigere le relative procedure e indicazioni (vedasi anche le faq del governo che andrò ad illustrare tra poco).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Qualora tali spazi siano presenti in cantiere (e lo spogliatoio generalmente c’è) sono necessari specifici adempimenti (es. ventilazione continua dei locali)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;span&gt;&#xD;
            
              occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
             &#xD;
          &lt;/span&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tutte le volte in cui il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rileverà un mancato rispetto degli adempimenti, se si tratta di un pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, sospende la singola lavorazione fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 92, comma 1, lettera f). Se invece si tratta di mancato rispetto delle procedure (esempio mancata sanificazione, mancata messa a disposizione di detergenti, dovrà contestarlo all’impresa dando un tempo di adempimento entro il quale provvedere (vista la potenzialità del rischio contagio consiglio tempi non superiori a 1-2 ore) ed in difetto provvedere a segnalare al Committente l’inadempienza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.ik. art. 92 comma 1, lettera e) affichè il Committente (od il responsabile dei lavori) prendano immediati provvedimenti nei confronti dell’impresa inadempiente (compresa l’immediata sospensione dei lavori).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Accennavo prima alle FAQ CORONAVIRUS pubblicate sul sito del Governo, all’interno delle quali vi è un’indicazione che a mio avviso risulte non condivisibile dal punto di vista normativo e difficilmente applicabile, in particolare nell’ambito dei cantieri pubblici. A solo titolo di informazione la riporto una parte della faq:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare se il CSE deve integrare il Piano e redigere la relativa stima dei costi (pensiamo solo allo sfasamento temporale/spaziale di alcune lavorazioni), vuol dire che si tratta di una modifica progettuale che deve per forza venire approvata mediante una variante tecnico-economica e di conseguenza, nelle more della stesura dell’aggiornamento ed approvazione della variante stessa, vi deve essere - da parte della Stazione Appaltante - una sospensione delle attività lavorative del cantiere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Citavo prima Linee Guida, Comunicati da parte di Organizzazioni Sindacali, Datoriali, Ordini e Collegi. Ritengo che in questo momento sia importante che il Governo prenda atto delle problematiche relative ai cantieri e ne disponga la chiusura, fatto salvo quelli legati a situazioni di emergenza o quelli, dove a seguito di specifica valutazione, vi sia la possibilità di effettivo ed efficace contenimento del rischio di contagio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Molte imprese lo hanno capito e, non riuscendo a garantire trasporti, pasti, sanificazione, si sono già mosse autonomamente per la chiusura dei propri cantieri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Lungi da me voler colpevolizzare chi non ha chiuso, ma da quanto sento da molti colleghi coordinatori i problemi vi sono e sono notevoli. Non possiamo più rischiare: #iorestoacasa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - accordo sottoscritto il 14 marzo 2020.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 07:37:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-gestire-la-sicurezza-dei-lavoratori-nei-cantieri-temporanei-a-mobili</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,COVID-19,coronavirus,sicurezza cantieri temporanei e mobili,edilizia,rischio biologico,PSC,POS</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CORONAVIRUS: LE INDICAZIONI DELLA REGIONE VENETO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/coronavirus-le-indicazioni-della-regione-veneto-per-la-gestione-del-rischio</link>
      <description>La Regione Veneto ha pubblicato un aggiornamento delle indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Le indicazioni per il datore di lavoro, per la formazione e per i medici competenti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Coronavirus: le indicazioni per la formazione e per i medici competenti
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid+Veneto+sicurezza+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La Regione Veneto ha pubblicato un aggiornamento delle indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Le indicazioni per il datore di lavoro, per la formazione e per i medici competenti.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          È evidente che di fronte all’evoluzione continua dello scenario epidemiologico, della diffusione del SARS-CoV-2 e della normativa per favorire un contenimento del nuovo coronavirus, molti documenti già pubblicati da Regioni, enti locali e aziende sanitarie devono essere aggiornati. Aggiornati non solo alle misure di prevenzione richieste dalla normativa nazionale, ma anche alle nuove conoscenze in merito a questo particolare rischio biologico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si analizza l’aggiornamento di un documento curato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria – della Regione Veneto.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Stiamo parlando del documento “Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” che avevamo già presentato nella versione del 3 marzo e ora presentiamo nella “versione 06” del 13 marzo 2020. Documento di cui riprendiamo alcune parti, ma che vi invitiamo a leggere integralmente perché sono diverse le integrazioni rispetto al documento precedente. E sicuramente una delle integrazioni che più può riguardare i nostri lettori riguarda il tema della formazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il datore di lavoro e il rinforzo delle ordinarie norme di comportamento
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dal documento riprendiamo, quanto indicato sulle indicazioni per il datore di lavoro (e suoi collaboratori).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che per limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, “si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo e di ferie e favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto ‘lavoro agile’ o ‘ smart working’);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione)”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, “disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Informare tutti i lavoratori affinché in caso di sintomatologia (febbre, tosse e difficoltà respiratoria) non si presentino al lavoro;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’ igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Quando non si completa la formazione professionale e abilitante
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento si ferma ampiamente anche sul tema della formazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si evidenzia, infatti, che, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dell’9 marzo 2020, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel documento veneto si ritiene che - “nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia” – “il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo che al tema della formazione fa riferimento anche il recente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” con indicazioni molto simili a quelle presentate nel documento veneto. Per un approfondimento segnaliamo che abbiamo presentato il Protocollo condiviso nell’articolo “ COVID-19: il nuovo protocollo per tutelare la salute nei luoghi di lavoro”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Coronavirus: le indicazioni per il medico competente
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento indica poi che “considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti citati in premessa, le attività di reparti aziendali non indispensabili alla produzione devono essere sospese, e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, si ritiene che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sono poi riportate, con riferimento anche all’attività di sorveglianza sanitaria, diverse indicazioni per il medico competente (e suoi collaboratori).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel documento si ricorda che “la valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti, probabili o confermati), nonché l’individuazione e la sorveglianza dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare agli operatori ospedalieri e del Dipartimento di Prevenzione, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; il Servizio Sanitario Regionale, oltre a gestire i casi con sintomi respiratori gravi (che vengono isolati e assistiti a livello ospedaliero), verifica il rispetto dell’isolamento domiciliare che è indicato per i contatti stretti e per i casi sintomatici non gravi”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica poi che ai sensi dei provvedimenti emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, “allo stato attuale non risulta adottato alcun intervento legislativo atto a sospendere o rimodulare tale misura generale di tutela della salute dei lavoratori. Tuttavia, tenuto conto dello scenario epidemiologico e delle esigenze di contenere al massimo la diffusione dell’epidemia in atto, si ritiene opportuno e praticabile differire le visite mediche periodiche per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre “vanno comunque garantite le attività di sorveglianza sanitaria necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nei casi non prorogabili, quali: visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Alla ripresa dell’attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ciò premesso, con riferimento alla gestione dei lavoratori negli scenari descritti nel documento, si riportano ulteriori raccomandazioni per il medico competente:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “Incrementare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l’attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI. A tal proposito, anche al fine di limitare gli spostamenti in coerenza con le misure restrittive disposte a livello nazionale, nonché di consentire l’assistenza ad un numero maggiore di aziende, si ritiene utile privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, ritenute valide anche per la partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria (compresa la regolamentazione dell’accesso agli ambulatori e alle sale d’aspetto), nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali. A tal proposito, per l’effettuazione delle visite mediche e degli accertamenti integrativi, si evidenzia che i locali più appropriati sono ambulatori medici, infermerie collocate all’interno delle aziende, unità mobili (se disponibili e se attrezzate per garantire un adeguato distanziamento tra i presenti, nel rispetto del ‘criterio di distanza droplet’, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l’esame obiettivo) e, solo in subordine, altri locali messi a disposizione dalle aziende. Tuttavia, nell’attuale contesto si ritiene opportuno individuare tra quelle sopra riportate la soluzione logistica che risulta più funzionale a limitare al minimo indispensabile lo spostamento dei lavoratori sul territorio. Qualunque soluzione individuata dovrà comunque avere caratteristiche tali da permettere l’applicazione di tutte le previste misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Nell’eventualità di un contatto con un caso sospetto di COVID-19, indossare DPI adeguati, consistenti in dispositivi di protezione delle vie respiratorie (in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante il dispositivo di protezione più appropriato sia rappresentato da facciali filtranti FFP2/FFP3, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti; tuttavia, considerate le misure di contenimento e il sistema di sorveglianza epidemiologica messi in atto, si ritiene che tale scenario costituisca una eventualità residuale.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            A stretto contatto con tutti gli altri utenti, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) e guanti.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Al soggetto che dovesse presentarsi alla visita medica con febbre o sintomi respiratori anc lievi deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell’attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire in ogni caso l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, o comunque di procedure che generano aerosol, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, a meno che queste non siano assolutamente necessarie per l’espressione del giudizio di idoneità.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Si raccomanda inoltre di estendere le indicazioni sopra riportate ad eventuali collaboratori sanitari preposti all’effettuazione degli accertamenti integrativi previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Si precisa, infine, che non è richiesto, al Medico Competente, alcun controllo sanitario aggiuntivo dei lavoratori legato all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo, in conclusione, che il documento della Regione Veneto riporta poi varie definizioni relative all’emergenza SARS-CoV-2, indicazioni per la pulizia degli ambienti non sanitari, indicazioni sulla eventualità di un aggiornamento della valutazione dei rischi (che non cambiano rispetto a quanto indicato nella prima versione) e indicazioni per la gestione di vari scenari plausibili legati al contagio COVID-19, alla comparsa di sintomi o alle eventuali trasferte di lavoro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, versione 06 13.03.20 (formato PDF, 245 kB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="10830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 07:58:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/coronavirus-le-indicazioni-della-regione-veneto-per-la-gestione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,COVID-19,rischio biologico,coronavirus</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Covid+Veneto+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: GLI SCENARI DI ESPOSIZIONE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-gli-scenari-di-esposizione-nella-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>Indicazioni sulla valutazione dei rischi e sugli scenari di esposizione in relazione ai rischi chimici e cancerogeni. La costruzione degli scenari di esposizione, la valutazione della sicurezza chimica e le categorie d’uso.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Rischio chimico: come elaborare gli scenari di esposizione?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/scenari+esposizione+sicurezza+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Indicazioni sulla valutazione dei rischi e sugli scenari di esposizione in relazione ai rischi chimici e cancerogeni. La costruzione degli scenari di esposizione, la valutazione della sicurezza chimica e le categorie d’uso.
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           I regolamenti europei relativi alle sostanze chimiche, con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), hanno portato molte novità in materia di sicurezza e tutela dei rischi. E hanno anche migliorato la condivisione delle informazioni tra i soggetti che vengono a contatto con tali sostanze. In particolare il regolamento REACH prevede gli “scenari di esposizione”, insieme di condizioni operative e misure di contenimento dei rischi, che in alcuni casi devono essere allegati alle schede di sicurezza delle sostanze chimiche.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per evidenziare l’importanza degli scenari di esposizione ci soffermiamo sul contenuto del documento “EBook Rischio Chimico e cancerogeno” - pubblicato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) e curato in particolare da Lalla Bodini, Susanna Cantoni, Enrico Cigada e Carlo Sala – che comprende contributi di vari autori.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La definizione e la costruzione degli scenari di esposizione
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel contributo “La valutazione dei rischi a seguito dei regolamenti europei”, a cura di Carlo Sala (Coordinatore del Gruppo Rischio Chimico CIIP), si ricorda che gli scenari d’esposizione, “accanto alle misure di controllo dei rischi da adottare, costituiscono lo strumento più importante per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni” previsti dall’art 9 del D.Lgs. 81/2008.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riportiamo la definizione, presente nell’Ebook, degli scenari di esposizione e delle categorie d’uso e d’esposizione:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            scenari di esposizione ES (Exposure Scenarious): “l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            categoria d'uso e d'esposizione: “uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto meno in termini di breve descrizione generale dell'uso”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il contributo segnala che per la costruzione di scenari di esposizione “è necessario seguire delle linee guida sufficientemente vincolanti affinché ci sia la certezza che la valutazione del rischio e la documentazione conseguente siano adeguate. La competenza del valutatore è posta in particolare evidenza in più punti e corrisponde al possesso di requisiti di esperienza e di formazione/aggiornamento costante e periodico”. Viene poi precisato che “la valutazione per il fabbricante riguarda tutti gli usi identificati e i processi di fabbricazione, per l’importatore riguarda tutti gli usi identificati. In tale valutazione occorrerà considerare le impurezze e gli additivi principali”. Inoltre la valutazione “deve considerare l’intero ciclo di vita della sostanza e quindi tutte le fasi di vita dalla fabbricazione agli usi identificati fino allo smaltimento della sostanza come rifiuto”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda inoltre che la valutazione “viene eseguita sul raffronto degli ‘effetti nocivi potenziali’ con l’esposizione conosciuta o ragionevolmente prevedibile dell’uomo e dell’ambiente, in considerazione delle misure di gestione dei rischi e delle condizioni operative. Vale il principio dell’ ‘affinità’ delle sostanze per proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche oltre che per affinità strutturale. La valutazione, peraltro, non è indipendente ma basata sulle caratteristiche denunciate all’atto della proposta di registrazione e contenute di base nel fascicolo tecnico”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Lo schema della valutazione della sicurezza chimica
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda poi che per tutte le sostanze fabbricate, immesse sul mercato ed utilizzate in UE in quantità ≥10 t/anno, “insieme al dossier tecnico di registrazione, è richiesta anche la valutazione della sicurezza chimica (CSA: Chemical Safety Assessment) i cui risultati sono riportati in un documento, il Chemical Safety Report (CSR) o Relazione sulla sicurezza chimica da presentare all’ECHA”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda che la valutazione “non è necessaria se la sostanza è presente in un preparato in concentrazioni ≤ 1%” e sono “pure esentati gli intermedi, prodotti ed usati in condizioni strettamente controllate”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riportiamo brevemente lo schema della valutazione della sicurezza chimica (CSA) che segue le “seguenti fasi:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Valutazione dei pericoli per la salute umana
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Valutazione dei pericoli che le proprietà chimico-fisiche presentano per la salute umana
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Valutazione dei pericoli per l’ambiente
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Valutazione PBT (persistente, bioaccumulabile e tossico) e vPvB (molto persistente, molto bioaccumulabile)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Valutazione dell’esposizione con creazione di scenari pertinenti e stima dell’esposizione
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Caratterizzazione dei rischi”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Si indica che “se il risultato della valutazione dei pericoli porta a concludere che la sostanza non è classificabile come pericolosa per la salute umana e per l’ambiente o non è PBT/vPvB, il CSA termina subito e non vengono eseguite le successive due fasi della valutazione dell’esposizione e della caratterizzazione dei rischi”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le fasi di elaborazione di uno scenario di esposizione
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che la valutazione dell'esposizione “consiste nella stima della dose (o della concentrazione) di sostanza a cui possono essere esposti gli esseri umani e l'ambiente”. E come già indicato la valutazione riguarda “l'intero ciclo di vita della sostanza, dalla fabbricazione alla formulazione, ai diversi usi identificati fino allo smaltimento come rifiuto”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le fasi di elaborazione di uno scenario di esposizione vengono descritte nell’Allegato 1 del REACH e nella Guida pubblicata dall’ECHA nel 2008.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare la valutazione dell'esposizione prevede “due fasi distinte:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la generazione di uno o più scenari di esposizione o identificazione di pertinenti categorie d'uso e di esposizione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la stima dell'esposizione”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dunque gli scenari di esposizione “costituiscono il passo obbligato per la caratterizzazione del rischio chimico e la valutazione della sicurezza durante l’utilizzo di qualsiasi sostanza chimica immessa sul mercato”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Vengono riportati come allegato alle schede di sicurezza e, come indicato a inizio articolo, costituiscono uno “strumento importante di comunicazione lungo la catena di approvvigionamento”. Infatti il Regolamento REACH “prevede la creazione degli scenari di esposizione come compito prioritario del soggetto che effettua la registrazione, produttore o importatore; gli utilizzatori a valle devono però a loro volta contribuire alla creazione di scenari di esposizione per usi specifici della sostanza non previsti per la registrazione”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda poi che gli scenari di esposizione “sono obbligatori per tutte le sostanze (ad esclusione degli intermedi non isolati) già registrate:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            prodotte in quantità ≥ 10 ton/anno
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            pericolose, PBT, vPvB (art. 14 del Regolamento REACH modificato dall’art. 58 del Regolamento CLP)”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            E vi sono riportate “sia le condizioni operative sia le misure di gestione del rischio messe in atto dal fabbricante, dall'importatore o dagli utilizzatori a valle. Questi ultimi sono i principali destinatari dello scenario di esposizione e sono tenuti ad accertare la conformità rispetto alle condizioni d'uso descritte”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala poi che il livello di dettaglio richiesto per uno scenario di esposizione “può variare notevolmente a seconda dei casi, in base all'uso della sostanza, alla sua pericolosità e alla quantità di dati a disposizione. Gli scenari di esposizione possono descrivere le misure di gestione del rischio appropriate per più processi o usi distinti di una sostanza. In questo caso vengono indicati come ‘Categorie di esposizione’. A norma del regolamento REACH questo scenario d’esposizione può essere denominato categoria d’uso e d’esposizione (UEC) o semplicemente ‘scenario d’esposizione ampio’”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo dalla “Guida alle prescrizioni in materia d’informazione e valutazione della sicurezza chimica Parte D - Creazione di scenari d’esposizione” 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica poi che la categorizzazione è basata “su operazioni effettuate con una sostanza o su processi. Il regolamento REACH non menziona altri criteri utili per creare UEC quali vie d’esposizione, modelli d’esposizione (tempo) o settori d’utilizzazione”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In definitiva il fabbricante/importatore “raggrupperà in un’unica UEC tali operazioni/processi, con cui è possibile controllare il rischio con lo stesso gruppo di condizioni operative e misure di gestione del rischio. Spetta al dichiarante decidere l’ampiezza di questa categoria e se applicare in aggiunta altri criteri di classificazione”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si sottolinea che l’UEC, tuttavia, “deve comunque corrispondere alla struttura e al contenuto della valutazione dell’esposizione nella relazione sulla sicurezza chimica (CSR). L’espressione ‘scenario d’esposizione generico’ non è definita nel regolamento REACH, mentre nella Parte A della Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica dell’ECHA di maggio 2008 è riportato che per ‘scenario d’esposizione generico’ si intende uno scenario d’esposizione che contempla le condizioni d’uso tipiche di una determinata sostanza chimica nei settori dell’industria corrispondenti”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del contributo di Carlo Sala, presente nell’Ebook CIIP, che si sofferma anche su molti altri aspetti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            nuova norma UNI EN 689
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            similarità e differenze tra REACH e D.Lgs. 81/2008
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            questione dei valori limite
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            stima dell'esposizione
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            conformità alla scheda dei dati di sicurezza
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            necessità e prassi di sostituzione o restrizione dei cancerogeni
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            esposizione a miscele ed esposizioni multiple.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          CIIP, “ EBook Rischio Chimico e cancerogeno”, a cura di Lalla Bodini, Susanna Cantoni, Enrico Cigada e Carlo Sala (formato PDF, 6.2 MB). 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+3.jpg" length="7483" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 13:03:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-gli-scenari-di-esposizione-nella-valutazione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischio chimico,scenari di esposizione,REACH,CLP,schede dati di sicurezza,sostanze chimiche</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>COVID-19: IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-protocollo-di-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro</link>
      <description>Sottoscritto il 14 marzo un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La formazione, la sanificazione, i DPI e l’organizzazione aziendale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: il nuovo protocollo per tutelare la salute nei luoghi di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sottoscritto il 14 marzo un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La formazione, la sanificazione, i DPI e l’organizzazione aziendale.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo che da più parti, come ricordato anche nella nostra intervista a Sebastiano Calleri (Responsabile Salute e Sicurezza - Cgil), si sottolineava l’insufficiente attenzione istituzionale verso la tutela della salute nelle aziende - in relazione all'evolversi del contagio del nuovo coronavirus - è stato sottoscritto il 14 marzo un protocollo per regolamentare le misure relative al COVID-19 nei luoghi di lavoro. Un documento che parte dalla constatazione, condivisa tra Governo e parti sociali, che la prosecuzione delle attività produttive può “avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” è stato sottoscritto dalle parti sociali sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e di vari ministri in attuazione di una misura contenuta nel DPCM 11 marzo 2020 che raccomanda intese - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - tra organizzazioni datoriali e sindacali. Un accordo di cui il Governo – come indicato nel testo – “favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione”. Ricordiamo che al tavolo che ha portato alla firma dell’accordo hanno partecipato, oltre al Governo, Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Confapi e Rete Imprese Italia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel protocollo si indica che le parti “convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque l’obiettivo prioritario è quello di “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”. E “nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività”. In questa prospettiva potranno risultare utili “le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica poi che “ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione” per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, “va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per la formazione e l’informazione in azienda
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il protocollo ricorda innanzitutto che, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19, il DPCM dell’11 marzo 2020 non solo prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale ma riporta precise raccomandazioni per le attività di produzione (sono state presentate nell’articolo “ Coronavirus: il nuovo decreto che sospende molte attività non essenziali”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che, oltre a quanto previsto dal DPCM, le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e “applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo innanzitutto su quanto indicato riguardo all’informazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si indica che l’azienda, “attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare – continua il protocollo – le informazioni riguardano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento - nel punto 10 dedicato anche agli spostamenti interni e agli eventi aziendali - si sofferma poi sulla formazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
             “sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’entrata e uscita dei lavoratori e l’accesso dei fornitori esterni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il protocollo si sofferma anche sulla modalità di ingresso in azienda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni” (il documento riporta ricorda nelle note, con vari dettagli e suggerimenti, che “la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente”);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono riportate anche indicazioni sulla gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi indicazioni per le modalità di accesso dei fornitori esterni, ad esempio indicando che “per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti”. Se possibile “gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del protocollo per le altre misure contenute relative all’accesso dei fornitori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sanificazione, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ad altri importanti aspetti per la prevenzione del contagio del nuovo coronavirus.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partiamo dalla pulizia e sanificazione in azienda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, “può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono ricordate poi le precauzioni igieniche personali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
             “è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
             l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
             è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si arriva al delicato tema, anche per l’attuale carenza di sufficienti DPI, dei dispositivi di protezione individuale:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle  mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’organizzazione aziendale e la sorveglianza sanitaria
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alla organizzazione aziendale si indica che in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, “le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “disporre la chiusura di Tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine qualche breve indicazione sulla sorveglianza sanitaria che “deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)”. Vanno privilegiate, in questo periodo, “le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea che “la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del protocollo che riporta ulteriori indicazioni su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gestione di una persona sintomatica in azienda
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            spostamenti interni, riunioni, eventi interni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            aggiornamento del protocollo di regolamentazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, accordo sottoscritto il 14 marzo 2020 (formato PDF, 121 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 07:59:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/covid-19-il-protocollo-di-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,Coronavirus,Rischio biologico,COVID-19</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INVESTIMENTO: LA SEGNALETICA NEI CANTIERI STRADALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-investimento-la-segnaletica-nei-cantieri-stradali</link>
      <description>Il decreto ministeriale 22 gennaio 2019 presenta i criteri per la segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Focus sulle condizioni per gli spostamenti a piedi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Posa della segnaletica: regole per la sicurezza degli spostamenti a piedi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il decreto ministeriale 22 gennaio 2019 presenta i criteri per la segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Focus sulle condizioni per gli spostamenti a piedi.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Considerazioni sulle novità del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 recante “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Un decreto che non solo fornisce importanti criteri generali di sicurezza per migliorare la prevenzione ma che, anche in relazione all’abrogazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, riporta alcune novità in materia di formazione (contenute nell’Allegato II).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le condizioni per gli spostamenti a piedi in presenza di traffico veicolare
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Innanzitutto riguardo allo spostamento a piedi (punto 3.0 dell’Allegato I) si segnala che la presenza degli operatori in transito pedonale deve essere adeguatamente presegnalata e si fa riferimento a quanto già previsto al punto 2.4 (Presegnalazione di inizio intervento) dell’Allegato I.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare “è consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento. Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, a partire dal luogo di stazionamento dell’automezzo, gli stessi devono essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che al punto 2.4 si indica che in relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, “deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all’utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            preavvisare l’utenza della presenza di lavoratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indurre una maggiore prudenza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            consentire una regolare manovra di rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I sistemi adottati devono garantire l’efficacia della presegnalazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al punto 3.0 si segnala poi che “in assenza di un’adeguata e preventiva attività di presegnalazione all’utenza, commisurata alla tipologia di strada, di traffico e di velocità consentite e/o operative, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in curva;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei rami di svincolo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lungo i tratti stradali sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lungo le opere d’arte sprovviste di corsia di emergenza o banchina;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in condizioni di scarsa visibilità per criticità presenti nei tratti stradali (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, etc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di impossibilità di sosta dell’autoveicolo in prossimità del luogo di intervento”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre gli spostamenti a piedi “non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione”, salvo le situazioni di comprovata emergenza, secondo quanto previsto, sempre nell’Allegato I, al punto 2.2 (Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Lo spostamento in presenza di autoveicolo, in galleria e lungo ponti e viadotti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di un autoveicolo, “quest’ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da preservarli dal rischio di investimento accidentale, anche in caso di tamponamento del veicolo stesso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’Allegato I si sofferma poi sugli spostamenti a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i ponti ed i viadotti “è presegnalato con segnaletica temporanea o, previa valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile. L'attività di sbandieramento è eseguita tramite operatore posizionato prima dell'inizio del ponte o del viadotto o della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico veicolare e possibilmente posizionato prima del mezzo di servizio”. Inoltre “gli spostamenti lungo il ponte o il viadotto o all’interno della galleria che avvengono ad una certa distanza dall’imbocco sono segnalati e, previa valutazione, la segnalazione è ripetuta all’interno della galleria o lungo il ponte o il viadotto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre indicazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di marcia le attività di presegnalazione vengono poste in atto nel solo senso di marcia interessato dall’intervento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di indisponibilità di aree per lo stazionamento in sicurezza dello sbandieratore e del veicolo” - fatte salve le situazioni di emergenza che sono descritte al punto 6 dell’Allegato I, “si dovrà procedere alla cantierizzazione temporanea del tratto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone in transito mediante l’utilizzo di lampade a luce intermittente gialla”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le cautele per l’attraversamento a piedi delle carreggiate
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo con varie indicazioni dell’Allegato I relative all’attraversamento a piedi delle carreggiate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che gli attraversamenti “devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza. Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia l’attraversamento è consentito previa valutazione dell’esistenza e della praticabilità di idonee modalità operative alternative dell’attraversamento a garanzia degli operatori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E nei casi in cui l'attraversamento è consentito “vengono adottate le seguenti cautele:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico rimanendo in attesa del momento più opportuno per attraversare la carreggiata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dopo aver atteso il momento più opportuno un solo addetto per volta effettua l’attraversamento, tranne nel caso in cui è previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo caso i due addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all’asse della carreggiata in modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’attraversamento avviene in condizioni di massima visibilità, perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo possibile, in un’unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da garantire l’attraversamento stesso);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’attraversamento è effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del corpo al fine di evitare il possibile effetto vela (nell’attraversamento di rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno tenuti sul lato sinistro del corpo);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non è consentito attraversare con più di due sacchetti di appesantimento per volta o con più di un cartello ed un sacchetto contemporaneamente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall’interno della barriera spartitraffico e comunque evitando di girare le spalle al traffico in arrivo e l’attraversamento di ritorno è eseguito dopo essersi posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilità ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), l'attraversamento è preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove possibile, veicoli di servizio attrezzati dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed eventuali pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile, sbandieramento o una combinazione di questi)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine si indica che nelle strade con una corsia per senso di marcia, “nei casi in cui l'attraversamento si rende necessario ed è consentito, vengono adottate le seguenti cautele:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento” sui pannelli a messaggio variabile in itinere “se presenti lungo la tratta stradale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            segnalare le operazioni mediante ‘sbandieramento’ eseguito in entrambi i sensi di marcia”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/segnaletica+stradale+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="13063" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 11 Mar 2020 07:57:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-investimento-la-segnaletica-nei-cantieri-stradali</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,segnaletica,segnaletica stradale,cantieri stradali,cartellonistica</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/segnaletica+stradale+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/segnaletica+stradale+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COVID-19: COME GESTIRE IL RISCHIO IN AMBITO LAVORATIVO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-gestire-il-rischio-in-ambito-lavorativo</link>
      <description>Un vademecum riporta indicazioni per la gestione del rischio coronavirus in ambito lavorativo. Classificazione dell’agente biologico, uso dei dispositivi di protezione individuale, valutazione dei rischi e prevenzione nei luoghi di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19: come gestire il rischio coronavirus in ambito lavorativo?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/mascherina+covid19+sicurezza.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Un vademecum riporta indicazioni per la gestione del rischio coronavirus in ambito lavorativo. Classificazione dell’agente biologico, uso dei dispositivi di protezione individuale, valutazione dei rischi e prevenzione nei luoghi di lavoro.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Chiamato in questo modo dall’International Committee on Taxonomy of Viruses ( ICTV), il SARS-CoV-2 è il virus che, arrivato dalla Cina, si sta diffondendo nel nostro territorio nazionale. E ricordando che la malattia provocata dal nuovo coronavirus è la “COVID-19” (nome che è ormai utilizzato per identificare lo stesso virus) l’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che appartiene agli “agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08”. E molti rischi lavorativi “si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro”. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A fornire in questi termini utili informazioni sul nuovo coronavirus, con particolare attenzione a datori di lavoro e operatori in materia di salute e sicurezza, è il documento dell’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) dal titolo “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo” e che è presentato nella versione 1.5 aggiornata al 1 marzo 2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento - curato da Elena Chiefa, Francesco Santi e Mario Stigliano – si sofferma su vari aspetti utili al contenimento e gestione del rischio biologico da COVID-19.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ci soffermiamo in particolare sui temi relativi alla valutazione del rischio e all’uso dei dispositivi di protezione individuale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo allo spinoso tema della valutazione dei rischi si indica che il nuovo coronavirus, “essendo un ‘nuovo’ virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08). L’obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un ‘agente biologico’, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sulla base della classe 2 individuata, come indicato a inizio articolo, dall’ICTV, è possibile analizzare come si deve comportare il Datore di Lavoro verso questo particolare agente biologico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il primo caso riguarda gli ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica (ambito sanitario, pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aereportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, …).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questi casi il datore di lavoro “ha già valutato il rischio biologico nel DVR e il nuovo Coronavirus non cambia la valutazione, le misure di prevenzione e protezione adottate per altri virus con le stesse modalità di esposizione dei lavoratori. È necessario gestire il rischio con una procedura specifica che, partendo dalla valutazione del Rischio come combinazione del Entità del pericolo dell’agente biologico combinato alla Probabilità di esposizione dei lavoratori (R = E x P), valuta come intervenire operativamente per ridurre al minimo tale rischio. Le azioni possibili dipenderanno dalla valutazione e, come per tutti gli altri agenti biologici, dovranno comprendere sicuramente anche la corretta informazione, la formazione dei lavoratori e la fornitura dei DPI secondo la specifica mansione e valutazione (si veda più in dettaglio oltre)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nei settori indicati “non si può eliminare il rischio biologico specifico, ma occorre valutarlo e ridurlo con varie azioni di contenimento, dalle barriere fisiche (D.P.I. ed altro) a quelle comportamentali (procedure, formazione e informazione, etc…)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il vademecum, a cui rimandiamo per avere maggiori informazioni, riporta alcune misure precauzionali per tutelare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori con riferimento anche alle misure urgenti da adottare in relazione alle varie normative sul tema (decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, …).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il secondo caso riguarda gli altri ambienti di lavoro, ambienti di lavoro “in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico” (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questi casi il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”. Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata”. Infatti il rischio biologico del COVID-19 “rientra in questa sezione”, in quanto “non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici indicati nel paragrafo precedente) pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Stante però la situazione di allarme sociale – continua il vademecum – “il Datore di Lavoro può considerare un’integrazione al DVR Biologico specificando il ‘nuovo’ agente biologico: il COVID-19  per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico CoVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul sito di lavoro”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il Datore di Lavoro quindi dovrà verificare “che sia stata fatta corretta formazione e informazione ai propri dipendenti sulla Gestione del Rischio Biologico Generico. Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S. e gli A.S.P.P., deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del Rischio Biologico Generico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Rimandiamo, per altri dettagli alla lettura integrale del vademecum.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           L’uso dei dispositivi di protezione individuale
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il vademecum si sofferma poi sul tema dei dispositivi di protezione individuale con riferimento particolare all’art. 74 e 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che i possibili DPI idonei a fronteggiare il Coronavirus sono relativi a:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Protezione delle vie respiratorie;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Protezione degli occhi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Protezione delle mani;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Protezione del corpo.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo alle protezioni delle vie respiratorie nel vademecum si parla dei facciali filtranti monouso “che proteggono da aerosol solidi e liquidi” e “sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicia e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo che:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          - TLV “è il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          - APF è il fattore di protezione assegnato”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare sul facciale filtrante i codici riportati “hanno i seguenti significati:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            NR: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            R: filtro riutilizzabile;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            D: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di intasamento per una migliore respirazione”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In alternativa – continua il vademecum – “è possibile utilizzare semimaschere facciali con filtri che proteggono a seconda del filtro utilizzato, da gas e/o aeresol. I filtri per la protezione da polveri, fumi e nebbie sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 143:2001 + A1:2006: P1, P2 e P3”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che il fattore di protezione assegnato APF e il TLV per le tre categorie “sono identici a quelli indicati precedentemente per i facciali filtranti monouso”. Il vademecum ricorda poi l’importanza della corretta procedura per utilizzare i DPI.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si riporta, infine, una immagine esplicativa del Ministero della Salute per favorire un utilizzo corretto delle protezioni delle vie respiratorie:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          AIAS, “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo”, Vers. 1.5 -aggiornata al 1 marzo 2020, a cura di  Elena Chiefa (Avvocato specializzata in Diritto del Lavoro e Risk Managment Sanitario), Francesco Santi (Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, Presidente Nazionale AIAS) e Mario Stigliano (Ingegnere esperto in Sicurezza sul Lavoro, membro dell’EU-OSHA e della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto) (formato PDF, 3.46 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="10830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 06 Mar 2020 09:41:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-covid-19-come-gestire-il-rischio-in-ambito-lavorativo</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,COVID-19,Rischio Biologico</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+2+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/COVID19+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CORONAVIRUS: MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-coronavirus-misure-di-tutela-della-salute-negli-ambienti-di-lavoro-non-sanitari</link>
      <description>La Regione Veneto ha pubblicato un documento che contiene indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari in relazione all’epidemia da COVID-19. Le indicazioni per i datori di lavoro e la valutazione dei rischi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         COVID-19: la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
             La Regione Veneto ha pubblicato un documento che contiene indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari in relazione all’epidemia da COVID-19. Le indicazioni per i datori di lavoro e la valutazione dei rischi.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Considerando non solo l’evoluzione dello scenario epidemiologico legato al nuovo coronavirus, ma anche le difficoltà che le aziende hanno nell’affrontare questo nuovo rischio biologico, finalmente si comincia a sentire, come da noi richiesto più volte nei nostri articoli, anche qualche indicazione istituzionale, in questo caso dalla Regione Veneto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Veneto che ravvisata la necessità di “fornire indicazioni operative per l’adozione, negli ambienti di lavoro, di misure appropriate e uniformi sull’intero territorio regionale finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19” e nella consapevolezza che “la tutela della salute pubblica richiede un orientamento unico e non differenziato tra i diversi ambiti locali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E considerato che l’ambiente di lavoro “rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela” – “tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori” e “tutela della salute degli operatori sanitari” - la Regione Veneto ha pubblicato il documento “COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, curato dall’Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’obiettivo del documento, “destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, è quello di “fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”. Il documento, che riporta informazioni coerenti con le indicazioni dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, affronta anche temi delicati come quello relativo all’aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali che PuntoSicuro ha affrontato in vari articoli.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E chiaramente nel documento si segnala che “eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le indicazioni per i datori di lavoro e i collaboratori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta a proposito del virus SARS-CoV-2 utili definizioni e criteri (ad esempio la definizione di “contatto stretto ad alto rischio di esposizione”) e veniamo alle tante informazioni per il datore di lavoro e per i suoi collaboratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta indicazioni di natura operativa, “eventualmente adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l’infezione da SARS-CoV-2 non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l’azienda è operativa”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica, ad esempio, che la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 “rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, “si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto ‘lavoro agile’ o ‘ smart working’);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il ‘criterio di distanza droplet’ (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ritiene poi necessario che il Datore di Lavoro, “in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare contatti stretti3 con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’ igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, si indica che “a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli scenari plausibili correlati al COVID-19
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento si riportano poi alcuni scenari plausibili, “corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
        
            ; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
        
            : non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria)
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
        
            : gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
        
            non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
        
            : disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali” – il documento riporta un link di esempio - al fine di “valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;b&gt;&#xD;
          
             Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:
            &#xD;
        &lt;/b&gt;&#xD;
        
            disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si precisa “che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica che in tale scenario, infine, “in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Diversamente – continua il documento – “può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, versione 03.03.20 (formato PDF, 239 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte:Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="143511" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 05 Mar 2020 10:00:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-coronavirus-misure-di-tutela-della-salute-negli-ambienti-di-lavoro-non-sanitari</guid>
      <g-custom:tags type="string">sicurezza sul lavoro,coronavirus,rischio biologico</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO BIOLOGICO: LE INDICAZIONI INAIL PER LA PROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI DA COVID-19</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-le-indicazioni-inail-per-la-protezione-degli-operatori-sanitari-da-covid-19</link>
      <description>Una scheda informativa dell’Inail fornisce utili informazioni sulla protezione degli operatori sanitari. Il virus Sars-CoV-2, il contesto normativo, i rischi per i lavoratori e le misure di prevenzione e protezione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         COVID-19: indicazioni da INAIL per la protezione degli operatori sanitari
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+rischio+biologico+sicurezza+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
            Una scheda informativa dell’Inail fornisce utili informazioni sulla protezione degli operatori sanitari. Il virus Sars-CoV-2, il contesto normativo, i rischi per i lavoratori e le misure di prevenzione e protezione.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Come abbiamo raccontato in una recente intervista al Dott. Vittorio Agnoletto sono diversi gli operatori sanitari che sono stati contagiati in queste settimane dal nuovo coronavirus, denominato Sars-CoV-2. Un problema che, al di là degli evidenti rischi per i lavoratori contagiati, denota probabili lacune nelle misure di prevenzione adottate e crea ulteriori difficoltà al sistema sanitario che si trova con minori risorse umane qualificate per far fronte al virus.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dopo aver presentato, nei giorni scorsi, la Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 che conteneva, riguardo al COVID-19, indicazioni per il personale sanitario, torniamo a parlare di questa categoria di lavoratori, attraverso una scheda informativa (Fact sheet) realizzata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail e dal titolo “COVID-19 e protezione degli operatori sanitari”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La scheda è rivolta agli operatori sanitari, a “tutti quei soggetti che, a qualunque titolo, prestano servizio in contesti sanitari in cui può verificarsi una esposizione a rischio biologico diretta o indiretta attraverso il contatto con pazienti o materiali infetti, inclusi fluidi corporei, attrezzature mediche e dispositivi contaminati, superfici ambientali o aria contaminata”. E comprende una descrizione del virus e della malattia correlata (COVID-19) e indicazioni sul contesto normativo, sui rischi e sulle misure di prevenzione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il nuovo coronavirus e i rischi per i lavoratori
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella scheda informativa - elaborata da Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Marta Petyx, Paola Tomao, Nicoletta Vonesch e Sergio Iavicoli – si ricordano innanzitutto i rischi per gli operatori sanitari e si accenna anche ai rischi di altre categorie di lavoratori.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo alla epidemia di COVID-19 e sottolineando che “in ogni ambiente di vita e di lavoro esiste la potenzialità di contagio”, si indica che vi sono “alcune categorie di lavoratori a maggior rischio di esposizione, come ad esempio gli operatori sanitari (OS), il personale di laboratorio, il personale aeroportuale e di volo, gli operatori di servizi o esercizi commerciali a contatto con il pubblico”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento Inail è un contributo informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori sanitari, “categoria di lavoratori che per la peculiarità dell’attività professionale ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti, come confermato dai dati emersi dall’epidemia in corso e dalle precedenti epidemie di SARS e MERS. Ciò avviene non solo in ambito ospedaliero (DEA, reparti di degenza, reparti di terapia intensiva e rianimazione) ma anche nel contesto di ambulatori medici e centri diagnostici nonché in strutture che forniscono altri servizi sanitari”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le misure di prevenzione e protezione generali e specifiche
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo poi alle misure di prevenzione e protezione si segnala che le strategie di prevenzione “mirano a limitare il più possibile la diffusione dell’infezione attraverso l’implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un agente patogeno per l’uomo di nuova comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né un vaccino”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A questo proposito si riportano alcune indicazioni tratte dalla Circolare del 22 febbraio 2020, che abbiamo già citato e che richiama l’attenzione sull’importanza “di adottare corrette misure di prevenzione da parte della popolazione generale, sottolineando la necessità di garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel documento sono riportate alcune indicazioni generali con particolare riferimento a:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            i dieci comportamenti da seguire
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il lavaggio e la disinfezione delle mani
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’igiene degli ambienti.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Alle misure generali “si affiancano poi le misure di prevenzione specifiche per gli operatori sanitari, disegnate anche in rapporto alla tipologia e al livello di rischio di esposizione, in relazione alla presenza di ‘casi’ di COVID-19, come definiti negli allegati 1 e 2 della Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella scheda sono riportate nel dettaglio le definizioni attuali di:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            caso sospetto di COVID-19 che richiede esecuzione di test diagnostico;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            caso probabile;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            caso confermato;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            contatto stretto.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala poi che l’attuazione di misure di prevenzione e protezione della salute degli operatori sanitari “è una strategia vantaggiosa sia per la comunità che per il singolo lavoratore. Infatti, l’adeguata applicazione di tali misure può limitare la trasmissione e la circolazione del SARS-CoV-2 e quindi mantenere i servizi sanitari ‘efficienti’, anche in situazioni di emergenza”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E gli interventi di prevenzione “sono finalizzati a migliorare l’organizzazione del lavoro e a definire strategie per incrementare una corretta comunicazione e percezione del rischio, contrastando la disinformazione. La condivisione delle strategie di comunicazione sul luogo di lavoro e delle procedure da attuare per affrontare le emergenze rende l’OS maggiormente consapevole sui rischi lavorativi”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La scheda continua sottolineando come sia importante “aumentare la consapevolezza dei lavoratori sull’importanza di rimanere a casa e lontano da luoghi di lavoro in caso di comparsa di sintomi respiratori, al fine di prevenire la diffusione del rischio, in coerenza con le indicazioni comportamentali già note per la prevenzione della diffusione della sindrome influenzale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dopo aver ricordato le indicazioni generali per la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro riportate nel D.Lgs. 81/2008, si segnala che “il primo e più importante livello di intervento è l’applicazione delle precauzioni standard, insieme di misure di prevenzione delle infezioni, che dovrebbero applicarsi in tutte le strutture sanitarie (ospedali, ambulatori medici, centri diagnostici, strutture che forniscono altri servizi sanitari) alle quali accedono pazienti e/o utenti di cui non sono note le effettive condizioni di salute”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E si sottolinea che “la buona organizzazione del lavoro, la chiarezza dei ruoli, il rispetto di percorsi dedicati e delle procedure, accompagnati da una corretta comunicazione, informazione e formazione, rappresentano misure di prevenzione collettiva di fondamentale importanza”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per tutte le operazioni che prevedono il contatto con casi sospetti o confermati di COVID-19, alle misure collettive deve poi essere affiancato “l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI)”. Tali dispositivi, “selezionati anche in base al rischio correlato alle specifiche mansioni, devono consentire la protezione delle vie respiratorie, degli occhi e delle mucose, delle mani e del corpo. Si raccomanda di seguire con attenzione le procedure di vestizione e svestizione nonché quelle di smaltimento dei DPI come riportato nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il nuovo coronavirus e il contesto normativo
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Concludiamo segnalando alcune utili considerazioni sul contesto normativo riportate nella scheda.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda che le previsioni normative di cui al Titolo X (Esposizione ad agenti biologici) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. “delineano obblighi in capo al datore di lavoro in riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che comprendono misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche, di emergenza, di informazione e formazione, di sorveglianza sanitaria”.  E si indica che “tali misure vanno adottate in riferimento alla valutazione dei rischi” e  quest’ultima “deve tener conto altresì (art. 271, c. 1, e) ‘delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio’, come è l’attuale situazione di emergenza epidemica da SARS-CoV-2. Pertanto, le già previste misure di tutela per il rischio da agenti biologici vanno integrate dalle indicazioni individuate ad hoc dagli organismi di riferimento a livello nazionale e internazionale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre si indica che i lavoratori “sono tenuti al rispetto di tutte le misure di prevenzione individuate, in aderenza agli obblighi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” (Testo Unico).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare il comma 1 dell’art. 20 del Testo Unico, secondo cui ‘ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti su luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni…’, “applicato al contesto del settore sanitario evoca la riflessione sulla stretta relazione tra la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la gestione del rischio clinico, ancora più pregnante e critica in situazioni di gestione di epidemie”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ed è dunque auspicabile – conclude la scheda Inail – “un approccio integrato che includa la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione, la comunicazione ed il monitoraggio nel tempo, anche nell’ottica di un miglioramento continuo dell’organizzazione del lavoro”.  
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ COVID-19 e protezione degli operatori sanitari”, scheda informativa/Fact sheet curata da Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Marta Petyx, Paola Tomao, Nicoletta Vonesch e Sergio Iavicoli - edizione 2020 (formato PDF, 01.87 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+biologico+sicurezza+sul+lavoro.png" length="5208" type="image/png" />
      <pubDate>Wed, 04 Mar 2020 09:02:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-le-indicazioni-inail-per-la-protezione-degli-operatori-sanitari-da-covid-19</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,Rischio Biologico,Rischio Coronavirus,Rischio COVID 19,</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: I DATI INAIL DI GENNAIO 2020</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-di-gennaio-2020</link>
      <description>Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto nel primo mese del 2020 sono state 46.483, 52 delle quali con esito mortale. In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 4.634.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Infortuni e malattie professionali: i dati Inail di gennaio 2020
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto nel primo mese del 2020 sono state 46.483, 52 delle quali con esito mortale. In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 4.634.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di gennaio. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (gennaio 2020 vs gennaio 2019).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Istituto, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2020, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il confronto effettuato su un singolo mese, inoltre, potrebbe rivelarsi poco attendibile rispetto al trend che si delineerà nei prossimi mesi. Per un’analisi più indicativa dell’andamento infortunistico, infatti, sarà necessario attendere un lasso di tempo maggiore, pari ad almeno un trimestre.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DENUNCE DI INFORTUNIO
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nel mese di gennaio sono state 46.483, in diminuzione di oltre 1.400 casi (-3,0%) rispetto alle 47.908 del primo mese del 2019.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I dati rilevati al 31 gennaio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 41.475 a 40.712 (-1,8%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un calo pari al 10,3%, da 6.433 a 5.771.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A gennaio 2020 il numero degli infortuni sul lavoro denunciati è diminuito del 4,2% nella gestione Industria e servizi (dai 36.534 casi del 2019 ai 34.995 del 2020) e del 2,6% in Agricoltura (da 2.192 a 2.135), mentre nel Conto Stato si registra un aumento dell’1,9% (da 9.182 a 9.353).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: -2,4% nel Nord-Ovest, -3,8% nel Nord-Est, -4,0% nel Centro, -0,3% al Sud e -4,2% nelle Isole. Tra le regioni con i maggiori decrementi percentuali si segnalano il Molise, la Sardegna e la Valle d’Aosta, mentre gli incrementi sono circoscritti a poche regioni, prime fra tutte Puglia, Campania e Friuli Venezia Giulia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il calo che emerge dal confronto di mese tra il 2019 e il 2020 è legato sia alla componente maschile, che registra un -2,4% (da 29.523 a 28.802 denunce), sia a quella femminile, con un -3,8% (da 18.385 a 17.681).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La diminuzione ha interessato solo i lavoratori italiani (-4,0%), mentre quelli comunitari ed extracomunitari hanno presentato incrementi pari, rispettivamente, al +8,0% e +1,0%.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dall’analisi per classi di età emergono decrementi generalizzati in tutte le fasce, a eccezione di quella degli under 20, che registra un +4,2%.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            CASI MORTALI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nel mese di gennaio sono state 52, otto in più rispetto alle 44 registrate nel primo mese del 2019 (+18,2%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A livello nazionale i dati rilevati al 31 gennaio di ciascun anno evidenziano per il primo mese del 2020 un incremento rispetto al gennaio 2019 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, che sono passati da 31 a 33, sia di quelli occorsi in itinere, aumentati da 13 a 19. L’aumento ha riguardato tutte le gestioni: Industria e servizi (da 39 a 43 denunce), Agricoltura (da 5 a 7) e Conto Stato (da 0 a 2).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In gennaio è avvenuto anche il primo incidente stradale plurimo, in cui hanno perso la vita due lavoratori. Nello stesso mese dello scorso anno, invece, non si erano verificati incidenti plurimi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dall’analisi territoriale emerge un aumento di cinque casi mortali nel Nord-Est (da 9 a 14), di tre al Centro (da 9 a 12) e di uno sia al Sud (da 8 a 9) che nelle Isole (da 4 a 5). Il Nord-Ovest si contraddistingue, invece, per un calo di due casi (da 14 a 12), complici soprattutto i sette casi mortali in meno registrati in Lombardia (da 10 a 3).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’incremento rilevato nel confronto tra il gennaio 2019 e il gennaio 2020 è legato soprattutto alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 42 a 49, mentre quella femminile ha fatto registrare un caso in più, da 2 a 3. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I' aumento le denunce dei lavoratori italiani (da 29 a 43), mentre i decessi dei comunitari sono stati cinque in entrambi i periodi e quelli dei lavoratori extracomunitari sono diminuiti da 10 a 4.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel primo mese del 2020 sono state 4.634, quasi 300 in meno rispetto allo stesso mese del 2019 (-5,6%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Decrementi si sono registrati nell’Industria e servizi (in calo del 4,3%, da 3.995 a 3.823 casi) e in Agricoltura (-12,7%, da 856 a 747), mentre nel Conto Stato il numero delle patologie denunciate è aumentato del 14,3% (da 56 a 64).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’analisi territoriale evidenzia decrementi delle denunce nel Nord-Ovest (-13,0%), nel Nord-Est (-13,9%) e al Sud (-18,2%). In controtendenza invece il Centro, con un aumento del 9,8%, e le Isole, con un +2,3%.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ottica di genere si rilevano 208 denunce di malattia professionale in meno per i lavoratori, da 3.609 a 3.401 (-5,8%), e 65 casi in meno per le lavoratrici, da 1.298 a 1.233 (-5,0%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (passate da 4.554 a 4.296, pari a una diminuzione del 5,7%), sia quelle dei lavoratori extracomunitari, da 245 a 224 (-8,6%). Quelle dei lavoratori comunitari, invece, sono state sette in più, da 107 a 114 (+6,5%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dalle malattie del sistema respiratorio e dai tumori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Open Data INAIL
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: INAIL, Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 09:16:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-di-gennaio-2020</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,statistiche infortuni,statistiche malattie professionali,open data inail</g-custom:tags>
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    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO BIOLOGICO: LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-le-misure-di-contenimento-del-coronavirus</link>
      <description>Il decreto del Presidente del Consiglio del primo marzo 2020 riporta nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure per le cosiddette zone gialle e rosse e per l’intero territorio italiano.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Coronavirus: quali sono le nuove misure di contenimento del contagio?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+italia+sicurezza+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il decreto del Presidente del Consiglio del primo marzo 2020 riporta nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure per le cosiddette zone gialle e rosse e per l’intero territorio italiano.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica correlata al nuovo coronavirus (Sars-CoV-2), al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e all'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio ha adottato un decreto che non solo recepisce e proroga alcune delle misure già adottate in materia di COVID-19, ma ne introduce di ulteriori.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Il decreto nasce anche dalla necessità di disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, anche perché, come ricordato nel nuovo decreto “le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Attraverso il decreto – adottato in attuazione del decreto-legge 6/2020 su proposta del Ministro della salute, Roberto Speranza e sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni – l’Italia è divisa in tre parti con misure differenziate che valgono dal 2 all'8 marzo:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           una zona rossa (in Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e, in Veneto, il comune di Vo’ – indicati nell’Allegato 1 del decreto). Ricordiamo alcune delle indicazioni per questa zona: divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui presenti, divieto di accesso, sospensione di manifestazioni e iniziative; chiusura delle scuole, sospensione dei viaggi d'istruzione, chiusura dei musei e degli altri istituti culturali, sospensione dell'attività dei pubblici uffici (salvo per i servizi essenziali), chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, sospensione dei servizi di trasporto, la sospensione delle attività delle imprese ad  esclusione di quelle che erogano servizi essenziali, …
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           una zona gialla (le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, le province di Pesaro e Urbino, Savona – indicate nell’Allegato 2 del decreto), di cui riportiamo più avanti le varie indicazioni;
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           il resto del territorio nazionale. Anche in questo caso rimandiamo alla lettura dell’articolo per il dettaglio delle misure.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riprendiamo dunque alcuni estratti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Le misure urgenti di contenimento del contagio nella zona gialla
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Ci soffermiamo sulle misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 (l’Allegato 3 è relativo alle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona). Ricordiamo che nel decreto non si fa direttamente riferimento a zone rosse o gialle.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Il decreto indica che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             “sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonchè del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riprendiamo poi, sempre con riferimento alla cosiddetta “zona gialla” alcune indicazioni specifiche.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Nelle sole province di cui all'allegato 3 (Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona) si applica altresì la seguente misura:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             “chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           E nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             “sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;br/&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Queste invece le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;br/&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Le indicazioni per gli operatori di sanità pubblica
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riguardo sempre al territorio nazionale sono riportate poi indicazioni per gli operatori di sanità pubblica.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In particolare l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti “provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonchè degli altri eventuali conviventi;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           E allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo “è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             divieto di contatti sociali;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             divieto di spostamenti e/o viaggi;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Inoltre in caso di comparsa di sintomi “la persona in sorveglianza deve:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanità pubblica;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del decreto che riporta ulteriori indicazioni e un allegato (Allegato 4) con alcune misure igieniche.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;blockquote&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/blockquote&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riferimento:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020).
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Fonte: Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
            
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/CORONAVIRUS-ITALIA-sicurezza+lavoro.jpg" length="109412" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 03 Mar 2020 08:48:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-le-misure-di-contenimento-del-coronavirus</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischio coronavirus,rischio biologico,valutazione rischio biologico</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO BIOLOGICO: I DPI PER LE VIE RESPIRATORIE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-i-dpi-per-le-vie-respiratorie</link>
      <description>Come garantire la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi? Qual è la normativa che classifica le mascherine facciali?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         I DPI per le vie respiratorie
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+vie+respiratorie+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Come garantire la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi? Qual è la normativa che classifica le mascherine facciali?
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In riferimento ai Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi, pubblichiamo di seguito il testo della Circolare n. 15/2012 del 27/06/2012 della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “A seguito di numerosi quesiti concernenti l’uso dei dispositivi di protezione individuale specificati in oggetto, di intesa con la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, con la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e con l’INAIL si esprimono le valutazioni di seguito esposte.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si fa riferimento alla pubblicazione di alcuni documenti ex ISPESL, ora INAIL, in cui viene suggerito l’uso di facciali filtranti dotati di “certificazione di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che ...... attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3 ai sensi della Direttiva 54/2000 CE”, quali dispositivi in grado di garantire la necessaria efficacia contro i suddetti agenti, senza che siano menzionati anche i facciali filtranti dichiarati conformi alla norma europea armonizzata EN 149.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare, nel documento ex ISPESL “ Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e smi”, relativamente all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere e/o sulle maschere a pieno facciale, viene testualmente riportato:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da una certificazione di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE” .
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ritiene utile precisare che la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale deve essere esclusivamente effettuata in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 89/686/CEE , recepita in Italia con il decreto legislativo 475/92 e successive modifiche e integrazioni e che per questa certificazione possono essere utilizzate le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e riprese in quella italiana in quanto assicurano presunzione di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva europea.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Occorre quindi evidenziare che l’uso dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie conformi alla nonna europea armonizzata EN 149 e certificati CE ai sensi della Direttiva 89/686/CEE, è ritenuto idoneo anche per la protezione da agenti biologici aerodispersi in numerosi documenti sia nazionali (prodotti ad esempio dal Ministero della Salute e dallo stesso ex ISPESL) che internazionali (prodotti ad esempio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - WHO e dal NIOSH).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Pertanto, ne deriva che solo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di Tipo secondo la Direttiva 89/686/CEE possono essere liberamente commercializzati e che sarà compito del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale dichiararne la conformità ai requisiti dall’Allegato II della direttiva succitata, dopo che sullo stesso è stato emesso da un Organismo Notificato un attestato di esame del Tipo conseguente a specifiche prove di laboratorio, fermo restando che l’utilizzo della norma europea armonizzata EN 149 assicura presunzione di conformità ai requisiti di cui all’Allegato II citato anche per quanto riguarda la protezione da agenti biologici.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Stante quanto sopra esposto, si conclude che risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE4 , che attesti la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE4 , basata sulla norma europea armonizzata EN 149.”
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimenti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ministero del lavoro – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro – Circolare n. 154 del 27 giugno 2012 - Dispositivi di protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Consiglio delle Comunità Europee - Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Mascherina+sicurezza+sul+lavoro.gif" length="27372" type="image/gif" />
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:37:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-i-dpi-per-le-vie-respiratorie</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,DPI vie respiratorie,Rischio Biologico,Mascherine,Facciali filtranti</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Mascherina+sicurezza+sul+lavoro.gif">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS: RACCOMANDAZIONI PER LA TRASMISSIONE E PER L'ESPOSIZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-da-coronavirus-raccomandazioni-per-la-trasmissione-e-per-l-esposizione</link>
      <description>Le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione della possibile malattia e i sintomi per riconoscerla.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Raccomandazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione della possibile malattia e i sintomi per riconoscerla.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Raccomandazion
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  
         i
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione della possibile malattia sono analoghe a quelle previste per la sindrome influenzale:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lavarsi le mani, in assenza di acqua usare gel alcolici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, usare il fazzoletto di carta e gettarlo nel cestino;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se possibile, rimanere in casa in presenza di malattie respiratorie febbrili, specialmente nella fase iniziale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di toccarsi occhi, naso o bocca; i virus possono diffondersi quando vengono toccate superfici contaminate.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I sintomi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia come polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino morte.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare si parla di caso sospetto se la persona ha sintomi respiratori gravi, febbre e tosse, e se nei 14 giorni prima della comparsa di tali sintomi è stato in una delle zone a rischio della Cina. Si considera caso sospetto anche chi è stato a contatto stretto con un caso probabile o confermato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per maggiori informazioni sulla definizione di caso sospetto, probabile, confermato, puoi consultare l’allegato 1 alla circolare ministeriale n. 2302 del 27 gennaio 2020.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           A chi rivolgersi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In presenza di caso sospetto si consiglia di contattare il 118.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per ogni utile informazione contattare il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500 attivo 24 ore su 24.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+2+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="13050" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 10:05:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-biologico-da-coronavirus-raccomandazioni-per-la-trasmissione-e-per-l-esposizione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischio biologico coronavirus,</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+2+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+2+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CORONAVIRUS: IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/coronavirus-il-ruolo-del-medico-competente</link>
      <description>Le esperienze precedenti e attuali con il coronavirus, le possibili misure di tutela, la valutazione dei rischi, il ruolo dei medici competenti, la formazione e il lavoro in smartworking. Ne parliamo con il medico competente Luigi Dal Cason.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Coronavirus: le aziende e i medici come possono affrontare l’emergenza?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le esperienze precedenti e attuali con il coronavirus, le possibili misure di tutela, la valutazione dei rischi, il ruolo dei medici competenti, la formazione e il lavoro in smartworking. Ne parliamo con il medico competente Luigi Dal Cason.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riporta una intervista utile estratta dal sito di "Puntosicuro"
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È ormai evidente che la situazione correlata alla diffusione sul territorio italiano del nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) isolato in Cina, stia preoccupando tutti, dal semplice cittadino alle istituzioni locali, dalle strutture ospedaliere agli enti pubblici che stanno elaborando norme e indicazioni per fronteggiare il virus.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il problema è che serve anche una informazione corretta, una informazione che vada oltre i titoli allarmistici e sia in grado non di ripetere all’infinito le stesse considerazioni e buone prassi generali, ma di offrire utili indicazioni pratiche per rispondere alle tante domande che arrivano dai lettori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per farlo, in assenza di indicazioni specifiche da parte di ministeri e Regioni su come devono comportarsi le aziende per tutelare, in questo specifico caso, la salute e sicurezza dei lavoratori, abbiamo deciso di realizzare alcune interviste con persone che stanno affrontando questa emergenza nelle aziende.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La prima persona che intervistiamo è il Dott. Luigi Dal Cason, medico competente, specialista in medicina del lavoro ed igiene industriale, ergonomo e segretario nazionale della Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani ( SIE). Un esperto in materia di salute nei luoghi di lavoro che i nostri lettori conoscono non solo attraverso alcune recenti interviste pubblicate dal nostro giornale, ma anche in relazione ai tanti articoli e documenti da lui pubblicati per supportare il delicato lavoro dei medici competenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le esperienze precedenti e le misure attuali con il coronavirus
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La situazione correlata alla diffusione del nuovo coronavirus è di giorno in giorno più preoccupante. Una preoccupazione che riguarda tutti e interessa anche il mondo del lavoro che deve comprendere come affrontare questo nuovo rischio biologico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La prima domanda che le faccio parte dalla sua lunga esperienza di medico competente. C’è stata in passato qualche situazione analoga? La precedente SARS che arrivo nei primi anni del nuovo millennio portò gli stessi problemi e la stessa preoccupazione?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Luigi Dal Cason: Effettivamente la Sars pose molte preoccupazioni che, fortunatamente, si rivelarono meno importanti del temuto. Non si deve dimenticare però come in quella occasione perdemmo il dott. Carlo Urbani, responsabile di Medici senza Frontiere, che ad Hanoi isolò il virus, ammalandosi gravemente ma riconoscendone in tempo utile la pericolosità e dando quindi le indicazioni necessarie al suo controllo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Molte delle misure precauzionali allora instaurate, innanzitutto la pulizia e la disinfezione delle mani, sono ancora presenti ed anche in questo caso sono indispensabili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altra considerazione è l’incidenza nel mondo del lavoro delle “comuni” influenze, sempre importante; la differenza statistica evidenzia come il sempre alto numero di morti sia soprattutto di anziani, cosa non evidenziata a sufficienza, e quindi è importante tener conto anche di questo dato. Senza dimenticare che, nei luoghi di lavoro, un’assenza per influenza…non si nega a nessuno!
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci può raccontare la sua esperienza attuale con il nuovo coronavirus? Immagino che lei abbia avuto a che fare, come medico competente, con aziende site nelle due regioni italiane più colpite, la Lombardia e il Veneto. Quali sono le azioni, le misure che state mettendo in atto per affrontare questo rischio?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L.D.C.: Effettivamente negli ultimi giorni ho provveduto a dare indicazioni operative per aziende clienti che hanno dovuto affrontare l’emergenza per lavoratori con residenza nei comuni più coinvolti, contatto con colleghi ora sotto controllo, piuttosto che incaricati di trasferte all’estero. Questo senza che fossero ancora noti i dati sfavorevoli ora diffusi che limiteranno ancor più gli spostamenti, sia in Italia che nei Paesi asiatici ed ora anche europei. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alle aziende ho fatto pervenire materiale per informare i lavoratori direttamente e video da far girare su monitor, ove usualmente utilizzati per la promozione di salute e sicurezza sul lavoro; sono poi state ripristinate o adottate ex novo le procedure di pulizia e disinfezione, sia di locali e servizi, che per i lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, per le caratteristiche di questa infezione virale, sarà utile una sanificazione di tutte le attrezzature informatiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le valutazioni dei rischi e il ruolo dei medici competenti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Noi come giornale stiamo cercando di fornire informazioni generali sulla prevenzione e sui nuovi provvedimenti, divieti e ordinanze. Ma si sta ancora parlando troppo poco di quello che le aziende dovrebbero fare per tutelare la salute dei propri lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo lei dovrebbero essere aggiornate le valutazioni dei rischi? E che misure potrebbero essere prese?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L.D.C.: La Valutazione dei Rischi aziendale dovrebbe già contenere il capitolo del “rischio biologico”, anche se inteso come rischio INDIRETTO e non per l’uso deliberato di specifici agenti biologici; stante quella che potremmo definire una “globalizzazione negativa” di nuovi e sempre più subdoli rischi per i luoghi di lavoro, ritengo che un capitolo ampliato su questi “rischi” andrebbe sempre compreso nel Documento completo, anche per una sempre maggiore “promozione della salute”.     
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Andrebbe poi superata la posizione NO VAX di lavoratori e norme contrattuali e/o leggi datate e dimentiche del “buon senso” e della preveggenza che ogni regola di prevenzione ha in sé. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A suo parere quale sarebbe il corretto comportamento che in questa fase dovrebbero assumere i medici competenti? Le procedure dovrebbero cambiare a seconda della diffusione del virus nei territori in cui si trovano le aziende?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L.D.C.: E’ indubbio che tutti noi medici competenti nelle diverse realtà lavorative dovremo calibrare il nostro lavoro; attualmente non vedo indicazioni per una sospensione della sorveglianza sanitaria, ammesso che i lavoratori siano presenti. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Avendo attività monitorizzate nelle 3 regioni ora coinvolte (Lombardia, Veneto e Piemonte) nei prossimi giorni verificherò le possibili condizioni di lavoro; ricordo però come negli anni si siano manifestate altre infezioni anche molto gravi e spesso i lavoratori siano comunque esposti a rischi, biologici e non, importanti; non si tratta né di sopra o sotto valutare  la situazione ma di essere consapevolmente coinvolti per fornire, oltre al nostro lavoro, anche le migliori e più aggiornate informazioni ai lavoratori. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordo, come sovente ci ricordano i lavoratori, siamo noi medici competenti i sanitari più visti e contattati dalle maestranze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La formazione dei lavoratori e il lavoro in smartworking
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E cosa bisogna fare per informare e formare i dipendenti riguardo al rischio?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L.D.C.: Al momento e per il periodo di quella che possiamo chiamare “emergenza” dovremo soprattutto essere a disposizione come detto sopra; successivamente l’inserimento di argomenti di igiene industriale e personale nelle ore di aggiornamento periodico sarebbe assolutamente utile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È consigliabile, per le aziende che possono farlo, di far lavorare i propri dipendenti da casa in smartworking?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L.D.C.: Assolutamente sì; un mio cliente esclusivamente informatico ha disposto di far prendere agli operatori (alcune centinaia) il pc affidato in azienda e proseguire il lavoro dal proprio domicilio, almeno per alcuni giorni.  Questo periodo servirà altresì a pulire, disinfettare e sanificare a fondo ambienti ed attrezzature
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine cosa ne pensa di come si sta affrontando a livello regionale e nazionale la situazione? Non sarebbero necessarie direttive e indicazioni specifiche per aiutare le aziende e i medici del lavoro a migliorare la prevenzione del rischio? 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L.D.C.: Innanzitutto riterrei necessario un coordinamento nazionale per TUTTI i provvedimenti necessari in TUTTE le regioni italiane; questo molto probabilmente non sarà possibile per la “regionalizzazione” della salute, scommessa degli anni ’70 a mio vedere mai vinta.        
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nei diversi giornali tv e radio visti ed ascoltati non ho sentito molte indicazioni per i preventivabili problemi dei luoghi di lavoro; detto questo ritengo che nei prossimi giorni le situazioni quotidiane che si dovranno affrontare porteranno a considerare eventuali nuovi provvedimenti da indicare o suggerire.   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Società Italiana di Medicina del Lavoro ha comunque informato i propri iscritti sulle Circolari ministeriali e fornito indicazioni per le informazioni da dare nelle aziende.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="143511" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 25 Feb 2020 09:39:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/coronavirus-il-ruolo-del-medico-competente</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,coronavirus sicurezza sul lavoro,Rischio Biologico</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/coronavirus+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: APPROFONDIMENTI SUI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-approfondimenti-sui-valori-limite-di-esposizione</link>
      <description>Un ebook sul rischio chimico e cancerogeno si sofferma sulla questione dei valori limite con riferimento alla normativa nazionale ed europea. I valori limite definiti a livello europeo e le differenze tra OEL e DNEL.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il rischio chimico e la questione dei valori limite di esposizione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un ebook sul rischio chimico e cancerogeno si sofferma sulla questione dei valori limite con riferimento alla normativa nazionale ed europea. I valori limite definiti a livello europeo e le differenze tra OEL e DNEL.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono molti gli elementi importanti di cui tener conto in relazione ai rischi chimici e cancerogeni nei luoghi di lavoro e uno di questi riguarda sicuramente i valori limite di esposizione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia riguardo ai valori limite è bene evidenziare alcuni aspetti e rispondere ad alcune domande. Ad esempio cosa fare per gli agenti chimici di cui non sono presenti i valori limite negli allegati del D.Lgs. 81/2008? E quali sono le differenze tra OEL (Occupational Exposure Limits) e DNEL (Derived No Effect Level)?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La questione dei valori limite e la normativa nazionale
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel contributo “La valutazione dei rischi a seguito dei regolamenti europei”, a cura di Carlo Sala (Coordinatore del Gruppo Rischio Chimico CIIP), si riportano preliminarmente  alcune indicazioni relative alla norma UNI EN 689 e le innovazioni correlate all’applicazione dei Regolamenti REACH ( Regolamento n. 1907/2006), CLP (Regolamento n. 1272/2008) e quello relativo alle schede dei dati di sicurezza SDS (UE 453/2010).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Viene poi affrontata la “questione dei valori limite”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, infatti, che nella legislazione italiana relativa agli ambienti di lavoro – con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e agli allegati XXXVIII e XLIII - sono presenti i “valori limite di esposizione professionale” per un centinaio di sostanze “ed un esplicito rimando ad una norma tecnica di riferimento [UNI EN 689,2018] per le modalità di confronto con il valore limite e alla norma tecnica [UNI EN 482/98] per i requisiti generali delle misure strumentali e analitiche che determinano l’incertezza globale di misura”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, come ricordato anche nell’articolo “ Agenti chimici pericolosi: valutazione, prevenzione e valori limite”, “in carenza di valori nella nostra legislazione”, per le sostanze non presenti negli allegati, è tuttavia “possibile fare riferimento ai valori più recenti proposti da altri Enti (es: ACGIH, DFG, OSHA, NIOSH, AIHA)”. Senza dimenticare che i valori limite “non tutelano la totalità della popolazione lavorativa esposta e variano nel tempo in funzioni delle acquisizioni scientifiche”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            I valori limite definiti a livello europeo
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai valori limite a livello europeo si segnala indica che vengono “definiti attraverso i criteri” contenuti in “Methodology for derivation of occupational exposure limits of chemical agents”, un documento pubblicato nel 2018 da Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala che i valori limite per gli ambienti di lavoro in riferimento alle sostanze utilizzate, DNEL e OEL – di cui presentiamo più avanti le definizioni – “hanno come obiettivo comune: la protezione dei lavoratori dai rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica poi che la via maestra per definire i limiti “prevede la definizione del profilo tossico-cinetico della sostanza (assorbimento, metabolismo, distribuzione, eliminazione) e dei suoi effetti (tossicità acuta, irritazione e corrosività, sensibilizzazione, tossicità a dose ripetuta, cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione), e le sperimentazioni che portano a definire un valore di NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) mediante la curva dose-risposta”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E in assenza di OELs negli ambienti di lavoro “si deve fare riferimento ai DN(M)ELs, il cui valore deve essere riportato nel documento di Valutazione del Rischio Chimico e nelle schede di sicurezza. Occorre pertanto fare chiarezza per l’utilizzo di tali valori che fanno parte degli strumenti di gestione e comunicazione del rischio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le indicazioni su DNEL, DMEL, OEL e NOAEL
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ci soffermiamo, come riportate nell’Ebook CIIP, su alcune indicazioni relative ai vari acronimi citati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che la normativa europea (con riferimento al Regolamento REACH) “ha introdotto la necessità di calcolare per ogni sostanza prodotta o importata in quantità superiore a 10 t/anno il DNEL” (Derived No Effect Level), “quando è possibile definire un valore di soglia, o il DMEL (Derived Minimum Effect Level), quando non è possibile definire un valore di soglia”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo che il livello derivato senza effetto (DNEL) si può considerare come il livello massimo d’esposizione alla sostanza al di sopra del quale l’essere umano non dovrebbe essere esposto, mentre il DMEL come il livello di esposizione per il quale la probabilità di un effetto è così bassa da poter essere considerata accettabile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli OEL (Occupational Exposure Limits) vengono poi “stabiliti solo su base scientifica con l’apporto di conoscenze maturate da medici del lavoro, igienisti industriali, tossicologi, epidemiologi con lo scopo di prevenire gli effetti avversi sulla salute dei lavoratori in relazione, per quanto riguarda le sostanze chimiche, prevalentemente ad esposizioni per via inalatoria e/o cutanea”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ricordiamo, in conclusione, anche il significato dell’acronimo NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) che segnala il più alto livello di esposizione in corrispondenza del quale non si manifestano effetti avversi sulla salute.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo, infine, che attraverso o link presenti nell’Ebook è possibile visualizzare altri documenti e informazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           DNEL/DMEL Derivation from Human Data (Echa)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           PBPK modelling.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           CIIP, “ EBook Rischio Chimico e cancerogeno”, a cura di Lalla Bodini, Susanna Cantoni, Enrico Cigada e Carlo Sala (formato PDF, 6.2 MB). 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="29565" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 11:47:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-approfondimenti-sui-valori-limite-di-esposizione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischio chimico,REACH,CLP,Schede dei dati di sicurezza,rischio cancerogeno e mutageno</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VERIFICA DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE: GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/verifica-di-idoneita-tecnico-professionale-gli-obblighi-del-committente</link>
      <description>Sulle modalità di effettuazione da parte del committente datore di lavoro della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa di pulizie.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I quesiti sul decreto 81: verifica dell’idoneità tecnico professionale
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Sulle modalità di effettuazione da parte del committente datore di lavoro della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa di pulizie.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Quesito
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono il responsabile di un’azienda che deve appaltare il servizio di pulizie. Nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa alla quale dovrò affidare il servizio ho chiesto alla stessa l’esito delle visite di idoneità alla mansione effettuate dal medico competente sul proprio personale. Poiché l’impresa stessa sostiene che non è tenuta a nominare il medico competente e a sottoporre il personale alla sorveglianza sanitaria chi dei due ha ragione?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Risposta
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per rispondere al quesito è sufficiente consultare l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguardante gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e più in particolare l’obbligo da parte del committente datore di lavoro di effettuare la verifica tecnico-professionale dell’impresa o dei lavoratori autonomi chiamati a lavorare all’interno della propria azienda, intendendosi per idoneità tecnico-professionale, secondo quanto definito dall’art. 89 lettera l) dello stesso decreto legislativo, il possesso da parte dell’appaltatore o del prestatore d’opera di capacità organizzative nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha stabilito, con il comma 1 lettera a), che tale verifica deve essere effettuata con le modalità previste dal D.P.R. di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) dello stesso decreto legislativo, ad oggi non ancora emanato, con il quale il legislatore ha dato l’incarico alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Con lo stesso articolo 26 è stato anche stabilito che tale verifica, fino alla data di entrata in vigore del citato D.P.R., possa essere eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (punto 1) e l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (punto 2).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per i cantieri temporanei o mobili, invece, l’obbligo della verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono operare negli stessi è stato previsto, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori, dall’art. 90 comma 9 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale tale verifica deve essere fatta con le modalità di cui all’allegato XVII che al punto 1 riporta la documentazione che devono esibire al committente o al responsabile dei lavori le imprese e al punto 2 quella che devono invece esibire i lavoratori autonomi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alla luce di quanto sopra detto quindi, riguardando il caso particolare di cui al quesito un’impresa di pulizie, sarebbe sufficiente, per il rispetto degli obblighi di legge, che la stessa, esibisca il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e che rilasci una autocertificazione con la quale attesti di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale. Ma, come lo scrivente ha avuto modo più volte di sostenere, in materia di salute e sicurezza sul lavoro occorre sempre distinguere gli obblighi dalle opportunità nel senso che a volte, anche nel rispetto delle norme di legge, può essere opportuno integrare con altra documentazione i requisiti minimi richiesti dalle disposizioni stesse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ora, essendo la verifica della idoneità tecnico-professionale nel caso degli appalti e delle prestazioni d’opera finalizzata alla opportunità o meno di stipulare un contratto, è il committente che fissa le condizioni e stabilisce le regole per cui lo stesso può richiedere una documentazione integrativa rispetto a quella minima prevista dalle disposizioni di legge ed è quello che cautelativamente e giustamente, a parere dello scrivente, vuole fare il committente di cui al quesito. E’ notorio, infatti, che nelle imprese di pulizia il personale chiamato a svolgere tale tipo di attività può essere esposto a rischi, quali ad esempio quelli biologici o chimici, che richiedono l’obbligo da parte del datore di lavoro della nomina di un medico competente e di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale stesso per cui bene fa il committente a subordinare la stipulazione del contratto al rispetto di tali obblighi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Analoga situazione è quella che si riscontra per quanto riguarda il controllo da parte del committente della regolarità contributiva dell’appaltatore. L’art. 26, a differenza dell’Allegato XVII che si applica nel caso dei cantieri temporanei o mobili, non richiede che le  imprese e i lavoratori autonomi esibiscano al committente il documento di regolarità contributiva (Durc) con il quale viene attestata appunto la regolarità della loro posizione rispetto all’Inps e all’Inail ma si ritiene opportuno che il committente datore di lavoro comunque lo richieda sempre se solo si tiene conto di quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Gerardo Porreca, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 19 Feb 2020 07:45:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/verifica-di-idoneita-tecnico-professionale-gli-obblighi-del-committente</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,verifica idoneità tecnico professionale,art 26,art 89,contratti di appalto d'opera e di somministrazione</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>AZIENDE OSPEDALIERE: IL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/aziende-ospedaliere-il-rischio-da-movimentazione-manuale-dei-pazienti</link>
      <description>Un intervento ad un seminario sul rischio da movimentazione manuale dei pazienti permette di fare luce sulla possibile applicazione della micro e macroergonomia per la riduzione del rischio in una grande azienda ospedaliera.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Movimentazione manuale dei pazienti: microergonomia e macroergonomia
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un intervento ad un seminario sul rischio da movimentazione manuale dei pazienti permette di fare luce sulla possibile applicazione della micro e macroergonomia per la riduzione del rischio in una grande azienda ospedaliera.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sappiamo che nelle strutture sanitarie, anche con riferimento alle residenze sanitarie assistite (RSA), molti infortuni sono legati alla movimentazione manuale dei pazienti (MPP). E tale movimentazione, in assenza di idonei strumenti e buone prassi, può favorire negli operatori l’insorgenza di lesioni dorso-lombari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo prOposito cosa può fare l’ergonomia per la riduzione del rischio? E come è possibile applicare la micro e la macroergonomia in un’azienda ospedaliera?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire qualche risposta ci soffermiamo su un intervento al seminario “ Evoluzione del rischio da movimentazione pazienti dal 1999 al 2017: un nuovo dossier Ambiente e Lavoro” che si è tenuto a Milano il 15 febbraio 2019 e che ha ricordato non solo i fattori di rischio dell’ operatore sanitario ma anche alcuni aspetti correlati alla norma tecnica ISO 12296 “Ergonomics – Manual handling of people in the healthcare sector” del 2012.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Cosa è la microergonomia e la macroergonomia
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento “ Micro e macroergonomia per la riduzione del rischio in una grande azienda ospedaliera”, a cura di Rosa Manno ( Fond. IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - UOC Medicina del lavoro), ci permette di avere qualche utile indicazione sull’applicazione dell’ergonomia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento si indica che la microergonomia riguarda la “progettazione e valutazione dell’interazione uomo-ambiente-prodotto all’interno di uno specifico contesto”.  E la macroergonomia riguarda l’interazione tra organizzazione e uomo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare Hendrick (IEA) “definisce la macroergonomia come approccio socio-tecnico al progetto organizzativo, ai sistemi di lavoro, ai rapporti uomo-macchina e uomo-ambiente”. Con la macroergonomia si mette “al centro dei processi di cambiamento i soggetti, sottolineando l’importanza dell’interrelazione tra tecnologia e aspetti sociali”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La microergonomia applicata alla riduzione del rischio da MMP
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma poi sulla microergonomia applicata alla riduzione del rischio da MMP in una grande azienda ospedaliera:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “ValuTazione del rischio in una specifica realtà assistenziale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Identificare le criticità presenti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Formulare piani di intervento mirati nel breve-medio e lungo termine
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individuare le attrezzature necessarie tenendo presente le barriere all’utilizzo es.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Attrezzatura di difficile utilizzo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Avversione dei pazienti all’attrezzatura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Eccessivo tempo di utilizzo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Numericamente insufficienti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Carente formazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Costi/Benefici”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E, con riferimento anche alla ISO Technical Report 12296 del 2012, per la scelta della attrezzatura bisogna “tenere presente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tipologia di paziente da movimentare
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            movimentazioni che vengono abitualmente effettuate
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            frequenza di movimentazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            organizzazione del lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            caratteristiche degli ambienti di lavoro”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono riportate nell’intervento diverse schede esemplificative (scheda scelta ausili, proposta di nuove attrezzature, approvvigionamento e formazione, …)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sui “requisiti ergonomici di base di una attrezzatura:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sicurezza per operatore e paziente
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Basso sforzo fisico applicato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Confort per il paziente
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Semplicità di utilizzo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo sono invece i requisiti ergonomici specifici:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “adeguatezza alla funzione da svolgere
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adeguatezza ai pazienti abitualmente presenti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            adeguatezza all’ambiente in cui si utilizza l’attrezzatura”.   
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono poi riportate le fasi per approvvigionamento/utilizzo ausili attrezzature e alcune schede di valutazione dei requisiti ergonomici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dalle slide lo stralcio di un esempio di scheda di verifica dei requisiti ergonomici:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono poi riportati alcuni esempi di istruzioni operative che presentano una descrizione dettagliata della prassi dell’esecuzione di un’azione con i seguenti obiettivi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Standardizzare un comportamento in relazione ad un’attività evitando personalizzazioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Chiarezza nella definizione del tipo di movimentazione e per quale tipologia di paziente viene utilizzata l’attrezzatura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Trasparenza dei ruoli degli attori a monte e a valle del processo (chi fa che cosa nelle diverse fasi)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rende partecipe il gruppo di lavoro di quali siano le modalità operative meno sovraccaricanti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Efficienza: la conoscenza delle azioni permette di migliorare i processi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Efficacia: riduzione del sovraccarico biomeccanico per l’operatore
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Sicurezza: migliora le condizioni di lavoro
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Migliora la qualità dell’assistenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Facilita l’inserimento dei nuovi assunti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           è uno strumento importante per la gestione documentale e di comunicazione interna all’azienda”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale delle slide che riportano ulteriori indicazioni e sottolineiamo che la relatrice ricorda che, tuttavia l’approccio microergonomico non è vincente.  Come passare ad un approccio macroergonomico?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Dall’approccio micro all’approccio macroergonomico
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una parte dell’intervento è dedicato al passaggio dalla microergonomia alla macroergonomia applicata alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti in una grande azienda ospedaliera:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “istituire un team di interlocutori per la gestione del rischio da MMP
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            programmare gli incontri del team a cadenze stabilite
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            conoscere i servizi e le strutture che si occupano del processo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            conoscere le fasi da seguire nel tempo in relazione agli specifici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            conoscere le modalità di comunicazione da mettere in atto”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E il team di interlocutori da istituire con atto formale è costituito da:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Componente direzione strategica (Direttore Sanitario, Direttore delle Professioni Sanitarie)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            RSPP
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            M.C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Back Care Advisor
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            RLS
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Responsabile/componente ufficio Approvvigionamento”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi alcuni obiettivi da raggiungere indicati nella relazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Aggiornare il DVR rispetto alle azioni di miglioramento attuate”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Completamento/ripristino/ forniture attrezzature
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Formazione permanente”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Verifica degli interventi messi in atto:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            riduzione del rischio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo attrezzature
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            riduzione assenze per malattia specifica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva gestendo il rischio specifico e con un team attivo è possibile gestire meglio le risorse umane con ridotte capacità lavorative, recuperare professionalità, ridurre i giorni di assenza e gli infortuni, ridurre i costi e migliorare la qualità dell’assistenza.    
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Micro e macroergonomia per la riduzione del rischio in una grande azienda ospedaliera”, a cura di Rosa Manno (Fond. IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico-UOC Medicina del lavoro), intervento al convegno “Evoluzione del rischio da movimentazione pazienti dal 1999 al 2017: un nuovo dossier Ambiente e Lavoro” (formato PDF, 1.09 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+pazienti+sicurezza+sul+lavoro.png" length="33139" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 18 Feb 2020 08:24:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/aziende-ospedaliere-il-rischio-da-movimentazione-manuale-dei-pazienti</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,movimentazione manuale dei carichi,movimentazione manuale dei pazienti,rischio operatore ospedaliero</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+pazienti+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE E GLI SCENARI DI ESPOSIZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-come-identificare-gli-scenari-di-esposizione</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Come identificare i rischi chimici e caratterizzare le esposizioni?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/esposizione+rischio+chimico+sicurezza+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
            Un intervento riporta indicazioni per i medici competenti relative alla identificazione delle situazioni anche solo potenzialmente pericolose e alla caratterizzazione delle esposizioni. Le fonti documentali e gli scenari di esposizione.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           Gli agenti chimici, come indicato all’articolo 222 del D.Lgs. 81/2008, sono “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Molti di questi agenti chimici sono ubiquitari. Ad esempio “polveri respirabili, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), formaldeide, benzene … ci sono ‘ovunque’.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E per gli agenti chimici ubiquitari “il problema non è capire se vi sia esposizione (c’è pressoché sempre), ma ‘quanta’ sia tale esposizione: per intensità e per timing”. Per molti altri agenti chimici “vi è invece, ovviamente, una specificità/sostanziale esclusività di scenario espositivo professionale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Criticità e possibilità per identificare le situazioni di pericolo
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nell’intervento “Medico competente e rischi chimici: prima identificazione e valutazione. b) Identificare le situazioni anche solo potenzialmente pericolose e caratterizzarle” si ricorda che “il rischio chimico non sempre ha l’etichetta”.   
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nelle slide sono presenti diverse immagini di ambienti lavorativi con rischi chimici “senza etichetta”, ad esempio con riferimento alle falegnamerie, allo stampaggio di materie termoplastiche, allo stampaggio di gomma e alla fabbricazione di calzature.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E per conoscere i rischi, le fonti documentali possono essere:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “Documentazione dei fornitori, a iniziare dalle SDS
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Documentazione aziendale interna (può essere molto utile interagire con un Ufficio Acquisti o un responsabile di produzione)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Risultati di indagini di igiene industriale (valutandone l’affidabilità: dalla ISO 689/1997 alla ISO 689-2019 …)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Lavori scientifici pubblicati”. 
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Certo, come indicato anche in vari altri articoli del nostro giornale, le schede dei dati di sicurezza (SDS) sono importanti, ma non sempre sono “facili da decifrare”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A questo proposito il dott. Calisti riprende l’esempio di un fluido lubrorefrigerante emulsionabile per operazioni da taglio e riporta vari contenuti della scheda.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          «Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          &amp;gt;= 60% -  &amp;lt; 70% DISTILLATI (PETROLIO), NAFTENICI LEGGERI 'HYDROTREATING'
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          REACH No.: 01-2119480375-34, Numero Index: 649-466- 00-2, CAS: 64742-53-6, EC: 265-156-6 sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304”
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A cui seguono molti altri dati, sempre riguardo allo stesso lubrorefrigerante, ad esempio su altri agenti a concentrazioni inferiori, tra i quali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          «Formaldeide (questa sostanza non è presente tal quale nella formulazione, tuttavia la miscela contiene un biocida che la rilascia)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Numero Index: 605-001-00-5, CAS: 50-00-0, EC: 200-001-8
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          3.6/1B Carc. 1B H350
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          3.5/2 Muta. 2 H341
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          3.2/1B Skin Corr. 1B H314
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317»  
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dalla scheda sono poi ripresi – e anche in questo caso rimangono difficili da decifrare – alcune indicazioni sui parametri di controllo:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          «8.1. Parametri di controllo Nessuna in particolare nelle normali condizioni d'uso Evitare la produzione di nebbie e di aerosol e la loro diffusione tramite schermatura (se opportuna) delle macchine e tramite l'utilizzo di ventilazione/aspirazione localizzata.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          DISTILLATI (PETROLIO), NAFTENICI LEGGERI 'HYDROTREATING'
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          -  CAS: 64742-53-6 EU - LTE(8h): 5.00000 mg/m3 - Note: Frazione inalabile (i valori riportati sono elencati nell'ACGIH TLV, Stati Uniti, 2/2010) 2-Metil-2,4-pentandiolo - CAS: 107-41-5 ACGIH, C 25 ppm - Note: Eye and URT irr Formaldeide ..% - CAS: 50-00-0 ACGIH, C 0,3 ppm - Note: (SEN), A2 - URT and eye irr» 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo al rischio chimico nell’intervento si indica che per contribuire a “farsi un’idea” è possibile anche utilizzare banche dati, matrici lavoro–esposizione. Dati che “possono utilmente integrare o anche, nel peggiore dei casi, sostituire una documentazione direttamente descrittiva dello scenario in esame”.  Nella relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, sono ripostati anche alcuni esempi.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           L’importanza di caratterizzare le esposizioni
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          È infatti importante definire degli scenari di esposizione (“che cosa avviene, quando, quanto, come, con quali condizioni al contorno …”).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ed è possibile:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “Associare a ogni scenario di esposizione, magari anche a singole fasi temporali di esso, una mappa quali-quantitativa delle esposizioni.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Assegnare a ogni scenario di esposizione un giudizio di situazione: ‘rossa’, ‘gialla’, ‘verde’ … o anche ‘bianca’ (vale a dire: ‘qui quel dato problema proprio non esiste’)”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre per caratterizzare le esposizioni, continua il dott. Calisti, “se ci si sta occupando di uno o più agenti chimici ubiquitari, bisogna anche:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “definire quale fascia di livelli espositivi appartenga «tipicamente» alla popolazione generale non professionalmente esposta;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            definire un’eventuale fascia di sovrapposizione tra livelli particolarmente elevati di esposizione della popolazione generale e livelli molto bassi di esposizione professionale”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Cosa possono fare i medici competenti
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica poi che “rispetto a molti agenti chimici pericolosi, oggi è difficile definire categorie nette di ‘esposti’ e ‘non-esposti’”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E spesso “la cosa più concreta e utile che possiamo fare è definire una sequenza di classi di esposizione (‘da x a y’, ‘da y a z’ etc.), con la classe più bassa definita semplicemente come di ‘esposizione inferiore a un dato valore’. Tale ‘dato valore’ può essere un limite analitico inferiore oppure un valore tipico della popolazione generale non professionalmente esposta”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Anche in questo caso rimandiamo alla visualizzazione delle slide che riportano un esempio di classificazione dei livelli di esposizione misurati/stimati lungo una scala semiquantitativa.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ed è poi importante – continua la relazione rivolta in particolare ai medici competenti - “lasciare traccia del percorso logico seguito e dei suoi punti d’arrivo”, “non solo come riscontro del contributo fornito dal medico alla valutazione dei rischi e alla redazione del documento che la descrive, ma anche come strumento diretto e proprio del medico”. In questo senso una buona «cartella sanitaria e di rischio» (art. 25 del Dlgs 81/2008) “nasce anche da qui”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si riportano ulteriori indicazioni rivolte ai medici competenti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “Nel rapporto con i lavoratori, una buona anamnesi non serve solo per cercare di capire una patologia: è molto utile anche per prevenirla.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Può essere molto informativo anche qualunque altro colloquio, anche massimamente informale, quale si può realizzare in occasione di una visita degli ambienti di lavoro, di una discussione per un inconveniente che possa riflettersi su sicurezza e/o salute, di una semplice richiesta di informazioni e chiarimenti dal lavoratore al medico.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Ovviamente, se non si cade nella logica del mero adempimento, possono essere molto informativi anche momenti formali quali una riunione periodica di prevenzione”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Segnaliamo, in conclusione, che il dott. Calisti ha trattato nel seminario di aggiornamento dell’11 ottobre, anche altri argomenti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            elementi introduttivi al rischio chimico
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            misurazione, stima e valori limite
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            azioni di prevenzione e protezione, promozione della salute, sorveglianza sanitaria.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “ Medico competente e rischi chimici: prima identificazione e valutazione. b) Identificare le situazioni anche solo potenzialmente pericolose e caratterizzarle”, a cura del dott. Roberto Calisti (Direttore SPSAL – ASUR Marche AV3 – Civitanova Marche), materiale presentato ai “Seminari Monotematici di Aggiornamento in Medicina del Lavoro 2019 – II serie” (formato PDF, 2.16 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg" length="41969" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 17 Feb 2020 08:54:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-come-identificare-gli-scenari-di-esposizione</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PATENTINO ATTREZZATURE SPECIALI: ANCHE IL DATORE DI LAVORO E' OBBLIGATO ALLA FORMAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/patentino-attrezzature-speciali-anche-il-datore-di-lavoro-e-obbligato-alla-formazione</link>
      <description>Il datore di lavoro non formato che utilizza attrezzature che richiedono speciali conoscenze è sanzionato a titolo di contravvenzione, nonostante la Commissione Interpelli dica improvvidamente il contrario.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Uso delle attrezzature: il datore di lavoro non formato è sanzionabile
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/corso+attrezzature+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Il datore di lavoro non formato che utilizza attrezzature che richiedono speciali conoscenze è sanzionato a titolo di contravvenzione, nonostante la Commissione Interpelli dica improvvidamente il contrario.
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In relazione all’ Interpello n. 1/2020 che il nostro giornale ha pubblicato nei giorni scorsi e che è relativo all’applicazione “della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008”, pubblichiamo un commento di Rolando Dubini, avvocato in Milano e cassazionista. Un commento che contesta la risposta della Commissione Interpelli e l’interpretazione presa riguardo alla non sanzionabilità del datore di lavoro che utilizzi un’attrezzatura di lavoro senza avere la formazione necessaria.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il datore di lavoro è obbligato ad affidare le attrezzature il cui impiego richiede conoscenze o responsabilità particolari esclusivamente a lavoratori "allo scopo incaricati che abbiamo ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati", come previsto dall'articolo 71 comma 7 lettera del D.Lgs. n. 81/2008.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il datore di lavoro o il dirigente che viola questo obbligo è punito ai sensi dell'articolo 87 comma 2 lettera c) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L'articolo viene violato se l'attrezzatura viene affidata:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ad un lavoratore non formato/addestrato;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ad un lavoratore autonomo o ad un soggetto di cui all'articolo 21 che non rispetta il titolo III (e che quindi non è formato);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ad uno che passa lì per caso, non formato/ non addestrato;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ad un datore di lavoro non formato/non addestrato;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ad uno stagista non formato/ non addestrato.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E chi ha affidato illecitamente a soggetti non contemplati dalla norma l'attrezzatura verrà sanzionato se datore di lavoro o dirigente.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ovvero la norma viene violata ogni qualvolta l'attrezzatura viene affidata a chi non è un lavoratore formato all'uso dell'attrezzatura che richiede speciali conoscenze.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il datore di lavoro non formato che affida a se stesso l'attrezzatura sta violando la legge perché la legge lo obbliga ad affidare l'attrezzatura ad un formato. Lui non è formato. L'elemento decisivo della sanzione è l'utilizzo da parte di chi non è formato.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel caso in cui la Asl/ATS contesti con verbale di contravvenzione e prescrizione al datore di lavoro non formato la violazione dell'art. 71 comma 7 con la contestuale sanzione di cui all'art. 87 c. 2 lett. c del DLgs 81/2008 per non aver affidato l'attrezzatura che richiede conoscenze particolari ad un lavoratore firmato, ma a se stesso che formato non è, il contravventore non potrà fare nulla perché il verbale di contravvenzione e prescrizione non è soggetto a impugnazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L'unica cosa che si può fare è non adempiere alla prescrizione e quindi subire automaticamente una condanna con decreto penale. Cosa che sconsiglio decisamente.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Anche perché difendersi con l'interpello come unico riferimento difensivo è una non difesa, trattandosi di documento amministrativo del tutto privo di valenza penale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ancora una volta la Commissione Interpelli ha fornito al riguardo una risposta totalmente sbagliata, e decisamente fuorviante.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il datore di lavoro non abilitato non può usare una attrezzatura che la legge prevede sia affidata esclusivamente a lavoratori abilitati. Non può usarla lui. Possono usarla solo un lavoratore abilitato o un lavoratore autonomo ex art. 21 dlgs 81/2008 abilitato.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La legge prevede con molta chiarezza che è lecito solo l'affidamento a chi è abilitato. Non solo il dipendente, anche l'autonomo ex art. 21. Il datore di lavoro verrà sanzionato non perché è un datore di lavoro ma perché non è un lavoratore (anche autonomo o di impresa familiare) abilitato. Spero sia chiaro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo anche l'articolo 21:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sanzioni Penali
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          • Art. 21, co. 1, lett. a): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020, pubblicato il 28 gennaio 2020 con risposta al quesito della Regione Friuli Venezia Giulia – Prot. n. 1655 – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 23 gennaio 2020.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Fonte: Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 14 Feb 2020 12:39:26 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,formazione attrezzature speciali,art 73 D.Lgs. 81/08,Accordo Stato Regioni 22.02.2012</g-custom:tags>
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    </item>
    <item>
      <title>GESTIONE DELLE EMERGENZE: IL TEMPO DI EVACUAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gestione-delle-emergenze-il-tempo-di-evacuazione</link>
      <description>Un contributo si sofferma sul tempo richiesto per l’esodo durante le emergenze e sull’importanza del pre-movimento nell’evacuazione. A cura di Elisabetta Azzoni e Stefano Rismondo, ASPP e RSPP dell’Università degli Studi di Trieste.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Il tempo richiesto per l’esodo e il pre-movimento nell’evacuazione
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/tempo+evacuazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Un contributo si sofferma sul tempo richiesto per l’esodo durante le emergenze e sull’importanza del pre-movimento nell’evacuazione. A cura di Elisabetta Azzoni e Stefano Rismondo, ASPP e RSPP dell’Università degli Studi di Trieste.
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Con il trascorrere degli anni si è capito che per gestire correttamente un’emergenza e per progettare adeguatamente un edificio è necessario prevedere le dinamiche mentali di coloro che si trovano coinvolti nell’evento critico e che si apprestano ad evacuare l’immobile. È necessario infatti considerare le variabili psicosociali che intervengono in ognuno di noi al fine di prevedere il più possibile le tempistiche richieste per raggiungere un luogo sicuro. Queste valutazioni sono trattate anche nel D.M. del 3 agosto 2015 dove sono tenuti in considerazione e sono brevemente descritti, i comportamenti psicosociali che determinano il ritardo nell’esodo. Andiamo perciò ad analizzare nel dettaglio cosa succede alla nostra mente durante l’emergenza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Tempo richiesto per l’esodo
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella progettazione di un edificio e nella pianificazione delle procedure di emergenza, in particolare nella stesura del piano di emergenza, è necessario prevedere il tempo richiesto per l’esodo degli occupanti dello stabile, il tempo, cioè, indispensabile per consentirgli di raggiungere un luogo sicuro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Questo tempo viene definito tempo richiesto per l’esodo (RSET: Required Safe Escape Time) ed è composto da diverse fasi:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il tempo di rilevazione dell’allarme,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il tempo di allarme generale
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il tempo di evacuazione.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il tempo di rilevazione dell’allarme
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
          è il tempo necessario al sistema di rivelazione automatico per accorgersi dell’incendio pertanto dipende dalla tipologia di sistema di rivelazione e dallo scenario di incendio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il tempo di allarme generale
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
          è il tempo che intercorre tra la rivelazione dell’incendio e la diffusione dell’informazione agli occupanti. Il tempo di allarme generale sarà dunque pari a zero quando la rivelazione attiverà direttamente l’allarme generale dell’edificio; diversamente avrà un ritardo, che sarà valutato da un professionista antincendio, se la rivelazione allerterà una centrale di gestione dell’emergenza che verificherà l’evento e solo in seguito attiverà l’allarme.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il tempo di evacuazione
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
          , infine, è costituito dalla somma di due periodi, quello del pre-movimento (tempo di pre-movimento) e quello del movimento vero e proprio (tempo di movimento).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il tempo di pre-movimento
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
          è il tempo necessario per risolvere alcuni comportamenti psicosociali che sono innati nell’essere umano e che si manifestano prima di iniziare la fase di movimento di un’evacuazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il tempo di pre-movimento è così importante che è stato inserito nel Codice di prevenzione incendi del 2015 in quanto è noto che questo tempo occupa la maggior parte del tempo totale impiegato per l’esodo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Questa fase è composta da un tempo di riconoscimento (recognition) e da uno di risposta (response). Durante il tempo di riconoscimento gli occupanti continuano le attività che stavano svolgendo prima dell’allarme generale, finché riconoscono l’esigenza di rispondere all’allarme. Nel tempo di risposta gli occupanti cessano le loro attività normali e si dedicano ad attività legate allo sviluppo dell’emergenza, quali: raccolta di informazioni sull’evento, arresto e messa in sicurezza delle apparecchiature, raggruppamento del proprio gruppo (lavorativo o familiare), lotta all’incendio, ricerca e determinazione della via d’esodo appropriata (wayfinding) ed altre attività a volte anche errate ed inadeguate.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A seconda dello scenario questi tempi possono durare anche alcune decine di minuti (ad esempio negli alberghi di media complessità il tempo di pre-movimento può arrivare anche a venti minuti).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infine
          
                    &#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           il tempo di movimento
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
          è il tempo impiegato dagli occupanti per raggiungere un luogo sicuro dal termine delle attività di pre-movimento appena descritte e dipende dalla distanza degli occupanti o gruppi di essi dalle vie d’esodo, dalle velocità d’esodo e dalla portata delle vie d’esodo. (1)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Cosa accade nel pre-movimento
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Poiché il tempo di pre-movimento occupa gran parte del tempo richiesto per l’evacuazione è necessario capire quali siano le componenti psicosociali e fisiologiche che influiscono sulla sua durata. Il pre-movimento contempla comportamenti innati che ci accomunano e che difficilmente riusciamo a prevedere e gestire se non li conosciamo. Si tratta, in sostanza, di comportamenti che ritardano la nostra risposta di fronte all’emergenza perché il nostro cervello si trova davanti a nuovi stimoli e deve modificare gli obiettivi che stava perseguendo, elaborare le nuove informazioni, rimodulare le risposte e iniziare le attività legate alla sopraggiunta emergenza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I principali comportamenti psicosociali che determinano il pre-movimento sono:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il perseverare nei comportamenti,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’attaccamento alla proprietà,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il bisogno di conferme,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la percezione del rischio,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’effetto spettatore,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la ricerca degli affetti.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Perseverare nei comportamenti
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le persone tendono a preservare nei comportamenti e ciò può ritardare il tempo di reazione al pericolo. Un tanto si è riscontrato, per esempio, durante l’incendio del campo sportivo di Bradford nel 1985, dove gli spettatori fuggirono dalla tribuna, dove era iniziato un focolaio di incendio, verso il campo e per alcuni minuti continuarono ad inneggiare alla squadra e a sbeffeggiare gli avversari. (2)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Analogamente, chi è seduto tende a reagire all’allarme in ritardo rispetto a chi è già in piedi. Questo fenomeno è stato ben documentato durante l’incendio di un centro commerciale a Manchester nel 1979 dove gli avventori del ristorante furono gli ultimi a reagire all’allarme. (3)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Similmente, chi si trova in fila ad uno sportello che ha raggiunto dopo una lunga attesa sarà restio ad allontanarsi da esso perseverando nei comportamenti nonostante i potenziali pericoli.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il perseverare nei comportamenti iniziati prima del verificarsi dell’emergenza denota un’inerzia mentale ad adattarsi alla nuova situazione che causa un ritardo nell’attuazione delle corrette azioni necessarie alla propria salvaguardia durante l’evento avverso.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Attaccamento alla proprietà
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Analizzando eventi disastrosi climatici quali gli uragani, gli studiosi hanno notato che coloro che sono proprietari di case tendono ad evacuare in ritardo per paura dei saccheggi (4); analogamente è stato rilevato che durante l’evacuazione del World Trade Center nel settembre del 2001 molte persone sono tornate alle loro scrivanie per recuperare oggetti personali ritenuti preziosi. (5)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’attaccamento alla proprietà è perciò un fattore di cui bisogna tener conto durante le emergenze in quanto può costituire la causa di un eventuale ritardo nelle procedure di evacuazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Bisogno di conferme
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Numerosi studi hanno evidenziato che in caso di emergenza la prima risposta non è la fuga bensì cercare la vicinanza con altre persone da cui ci si aspetta conferme. Domande come “Credi che sia necessario evacuare l’edificio?” oppure “Sentite anche voi odore di fumo?” sono tipiche e questo accade perché le persone tendono a non fare affidamento sulle loro conoscenze e seguono ciò che fanno gli altri ritenendoli più capaci o con maggiori conoscenze. Questo è evidenziato, anche, dal fatto che chi lavora da solo allunga i tempi di evacuazione perché gli vengono a mancare le conferme dei colleghi. (2)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il bisogno di conferme è maggiormente spiccato in presenza di utenza occasionale che ha poca dimestichezza con il luogo e le vie di fuga.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si è visto, inoltre, che in tale bisogno risiede la ragione principale per cui le linee telefoniche sono spesso occupate quando viene emesso un avviso pubblico di emergenza: la gente chiama amici e parenti per ottenere la loro interpretazione dell'evento e scoprire cosa faranno. (6)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Finché le persone non avranno ottenuto le informazioni e le risposte che stanno cercando per convalidale il pensiero correlato all’emergenza che in essi sta emergendo continueranno a ricercarle in chi gli sta a fianco.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La percezione del rischio
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La percezione del rischio viene definita come un processo psicologico di valutazione soggettiva (e non oggettiva), conscia e inconscia, della probabilità di subire un imminente e indesiderato evento e, al contempo, di percezione della propria vulnerabilità e capacità di far fronte alla criticità.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La percezione del rischio, relativo ad un’emergenza, può essere influenzata da diversi aspetti, come per esempio:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il livello del piano in cui ci si trova: la percezione del rischio aumenta con l’aumentare del livello del piano in cui si sta;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            essere in grattacieli o, al contrario, in edifici piccoli;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            fiducia nelle “autorità” e credibilità delle informazioni: come risultato di un mondo sempre più complesso, le persone non hanno la possibilità di informarsi su tutte le minacce che li circondano, pertanto sono costrette ad affidarsi agli esperti, ma, a causa della dimensione emotiva su cui si basa la fiducia - che comprende elementi come l'onestà, integrità, buona volontà o mancanza di interessi particolari - gli individui possono percepire maggiormente il rischio se la fiducia è pregiudicata;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            differenza di genere: in particolare nelle evacuazioni i maschi sembrano percepire meno il rischio, probabilmente perché hanno una differente percezione della paura e della rabbia. È interessante notare che detta differenza di genere risulta maggiormente evidente nelle evacuazioni da alluvione mentre appare poco significativa in altri eventi climatici quali quelli caratterizzati da forte vento;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            esperienze precedenti sia dirette che indirette: aver visto, anche al telegiornale, gli effetti di un incendio, di un’alluvione, di uno tsunami o altro, può aumentare la percezione del rischio nel medesimo contesto;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            stato emotivo: stati d’ansia personale possono portare ad una rielaborazione inconscia delle informazioni aumentando la percezione del rischio,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            conoscenza dei pericoli: maggiore è la conoscenza del pericolo e maggiore è la sua percezione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            elaborazione delle informazioni: il maggiore impegno cognitivo per l’elaborazione di informazioni non familiari è collegato ad un aumento della percezione del rischio. Per capire il senso di quanto detto basti pensare che è stato dimostrato che coloranti alimentari che hanno nomi difficili da pronunciare vengono percepiti come più pericolosi rispetto a quelli con nomi semplici;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            bias cognitivi: esistono delle distorsioni sulla percezione dei rischi come il locus del controllo, cioè quando si percepisce il rischio sotto il proprio controllo lo si ritiene più accettabile rispetto a quello sotto il controllo di altre persone; o la distorsione definita “bias generale” che è dovuta ad una naturale sovrastima dei rischi bassi e una sotto stima di quelli elevati;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il comportamento degli altri: vedere altri occupanti evacuare fornisce un segnale di emergenza che può aumentare la percezione del rischio.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La reattività delle persone durante un evento critico è, ovviamente, direttamente influenzata dalla percezione che esse hanno del rischio; una errata valutazione o una sottovalutazione porteranno ad un ritardo nella risposta appropriata all’emergenza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Effetto spettatore
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L'effetto spettatore può essere definito come la riduzione della capacità di aiuto degli individui in presenza di altre persone. E’ stato dimostrato, infatti, che la capacità di aiuto verso il prossimo decresce all’aumentare del numero degli astanti, in particolare, si è notato che se un individuo si trova da solo in una situazione critica interviene spontaneamente mentre, nella medesima situazione, solo il 60% dei presenti agisce quando si trova a far parte di un gruppo composto da più di cinque persone. Si pensa che questo genere di inattività sia da attribuirsi a tre possibili fattori psicologici: l’avere paura del giudizio degli altri, oppure il supporre di avere meno responsabilità di intervento nel gestire la situazione critica rispetto agli altri, o il credere che se nessuno sta intervenendo la situazione non sia realmente da considerarsi un’emergenza. A tal proposito è stato dimostrato scientificamente che all’aumentare del numero dei presenti ad un’emergenza sanitaria, decresce l’attività cerebrale in alcune zone del cervello, quali ad esempio la corteccia prefrontale e, conseguentemente, si riduce la capacità d’intervento. Tali evidenze sono state ottenute mediante studi di risonanza magnetica funzionale eseguita su alcuni volontari che sono stati messi di fronte ad un’emergenza sanitaria riguardante una giovane donna collassata a terra, da soli oppure con una, o due o quattro altri spettatori presenti. Nell’esperimento si è visto che all’aumentare del numero degli astanti l’attività cerebrale di alcune parti del cervello diminuiva. (7)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ciò accade anche di fronte ad un’emergenza antincendio dove ci si può trovare ad intervenire da soli oppure in presenza di altre persone.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Alcuni autori, però, sottolineano che oltre alle componenti psicologiche appena illustrate rimane una componente caratteriale che non va per nulla sottovalutata e che influirà sulla capacità d’intervento dei soggetti. (8)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Ricerca degli affetti
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Durante l’emergenza le persone sentono il bisogno di riunirsi con chi li accomuna da un legame affettivo, che può essere un familiare o un collega con cui c’è un’amicizia.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La ricerca delle persone care non è solo una condizione affettiva, ma si è visto che è anche una condizione fisiologica dovuta all’innalzamento dell’adrenalina.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per capire meglio questo effetto si può analizzare uno studio svolto in Canada dove è stato eseguito un esperimento posizionando delle giovani assistenti all’estremità di due ponti, il primo massiccio e collocato a soli 3 metri dal suolo e il secondo un ponte tibetano di 135 metri a 70 metri di altezza. Le assistenti fecero compilare un questionario a degli uomini tra i 18 e i 35 anni di età e poi si offrirono di approfondire lo studio lasciando il loro nome e numero di telefono, scrivendolo su un pezzo del questionario che veniva strappato al momento. Da questa sperimentazione è emerso che solo gli uomini che avevano attraversato il ponte tibetano avevano richiamato le assistenti. Ripetendo l’esperimento, ma questa volta sottoponendo il questionario dieci minuti dopo l’attraversamento del ponte tibetano si è visto che questi ultimi richiamavano l’assistente in numero significativamente inferiore rispetto al caso precedente. Questo esperimento, secondo gli autori, dimostra che l’adrenalina predispone all’incontro affettivo proposto dall’assistente, perdendo però il suo effetto nei dieci minuti successivi. (9)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si intuisce perciò che durante le fasi di emergenza e nei consecutivi minuti si instaura un bio-comportamento innato che porta le persone alla ricerca degli affetti; finché la fase della ricerca degli affetti non sarà conclusa si osserverà un ritardo nell’esodo perché l’obiettivo delle persone sarà il ricongiungimento con i propri cari e non l’evacuazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Conclusioni
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tutti i comportamenti psicosociali e fisiologici appena analizzati determinano un ritardo nell’evacuazione e devono essere previsti nella progettazione antincendio degli edifici e, per quanto possibile, sollecitamente risolti da chi gestisce l’emergenza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un fondamentale aspetto che influisce sul tempo di pre-movimento è, come poc’anzi visto, la “riprova sociale” che si manifesta durante le fasi iniziali dell’emergenza, in particolare, in presenza di un gruppo di persone che non reagisce, non sapendo come intervenire o a chi tocchi farlo, ci si conforma all’inattività degli altri. Questa inoperosità non è attribuibile all’apatia, ma all’incertezza in quanto se giungono indicazioni sui comportamenti da seguire le persone si attivano repentinamente.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Istruzioni, contenenti informazioni sul pericolo e indicazioni sul da farsi, fornite tempestivamente agli occupanti dell’immobile in modo chiaro e assertivo ridurranno anche il tempo del perseverare nei comportamenti. Dette istruzioni saranno facilmente ascoltate e seguite dall’utenza in particolare nella fase di ricerca di conferme. Informazioni chiare, credibili e tempestive, per di più, avranno un’importante ricaduta sulla percezione del rischio dei presenti e sulla loro conseguente reattività.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si è visto infine che se, durante un’emergenza, uno dei presenti sarà in grado di indirizzare il comportamento degli altri anche l’effetto spettatore si ridurrà, il che è un’ulteriore riprova dell’importanza della presenza degli addetti alle emergenze.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Da tutte queste considerazioni si evince che se gli addetti alle emergenze comunicano in maniera tempestiva e chiara l’evento critico dando l’ordine di evacuazione in modo assertivo posso ridurre notevolmente il tempo di pre-movimento degli occupanti. Per questa ragione, in edifici complessi e affollati, disporre di impianti di evacuazione sonora (EVAC) che garantiscono la possibilità di fornire un messaggio di allarme in chiaro assicurano una maggiore reattività dell’utenza e conseguentemente una riduzione dei tempi di evacuazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Bibliografia
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Zuliani “Azioni e reazioni nell’emergenza” (2017).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Purser DA, Bensilum M. Quantification of behaviour for engineering design standards and escape time calculations Safety Sci. 2001; 38(2): 157-182.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Huang SK, Lindell MK, Prater CS, Wu HC, Siebeneck LK (2012) Household Evacuation Decision Making in Response to Hurricane Ike. Nat Hazards Rev 13(4):283–296.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Kuligowski ED (2011) Terror defeated: occupant sensemaking, decision-making and protective action in the 2001 World Trade Center Disaster.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Dennis Mileti, John Sorensen Communication of Emergency Public Warnings: A Social Science Perspective and State-of-the-ART Assessment Article Prepared for the Federal Emergency Management Agency Washington, D.C. · January 1990.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            From Empathy to Apathy: The Bystander Effect Revisited Ruud Hortensius and Beatrice de Gelder Current Directions in Psychological Science 2018, Vol. 27(4) 249–256.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Stoltenberg, S. F., Christ, C. C., &amp;amp; Carlo, G. (2013). Afraid to help: Social anxiety partially mediates the association between 5-HTTLPR triallelic genotype and prosocial behavior. Social Neuroscience, 8, 400–406.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Donald G. Dutton Some Evidence for Heightened Sexual Attraction under Conditions of High Anxiety Article in Journal of Personality and Social Psychology · November 1974.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Evacuazione+sicurzza+sul+lavoro.jpg" length="10140" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2020 08:11:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gestione-delle-emergenze-il-tempo-di-evacuazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,piano di emergenza,prove di evacuazione,vie di fuga,vie di esodo,tempo di evacuazione,addetto emergenze</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>AMBIENTI CONFINATI O CON SOSPETTO DI INQUINAMENTO: LE FIGURE DELLA SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/ambienti-confinati-o-con-sospetto-di-inquinamento-le-figure-della-sicurezza</link>
      <description>Informazioni sui compiti delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza degli ambienti confinati o a rischio di inquinamento. Il datore di lavoro, il rappresentante del datore di lavoro committente, gli RSPP/ASPP e i coordinatori della sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ambienti confinati: quali sono le figure rilevanti per la sicurezza?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Informazioni sui compiti delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza degli ambienti confinati o a rischio di inquinamento. Il datore di lavoro, il rappresentante del datore di lavoro committente, gli RSPP/ASPP e i coordinatori della sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            È evidente che per migliorare la sicurezza negli ambienti confinati o a rischio di inquinamento sia necessario non solo conoscerne e saperne gestire i rischi, ma anche poter individuare i compiti delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza di questi particolari ambienti di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per facilitare questa conoscenza possiamo fare riferimento alle “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, un documento prodotto nel 2019 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ( CNI) e che abbiamo già presentato durante un’intervista all’Ing. Stefano Bergagnin e all’Ing. Adriano Paolo Bacchetta realizzata durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le linee di indirizzo si rivolgono primariamente, ma non solo, agli ingegneri “che nell’ambito della loro attività professionale svolgono attività di consulenza in materia di sicurezza e che possono progettare o riscontrare condizioni operative tali da dover essere trattate come ambiente confinato o sospetto di inquinamento”. E nel documento viene definito un elenco delle figure (e dei relativi compiti) che si ritiene “abbiano funzioni necessarie ai sensi della normativa in essere o comunque importanti ai fini della gestione del rischio” in questi ambienti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli ambienti confinati e il Datore di Lavoro Committente
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento – curato dall’Ing. Gaetano Fede, dall’Ing. Stefano Bergagnin, dall’Ing. Luca Vienni e dal Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI – si affronta innanzitutto la figura del Datore di Lavoro Committente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai lavori che si svolgono in luoghi classificabili come ambienti confinati o a rischio di inquinamento il datore di lavoro (DDL) ha infatti un ruolo fondamentale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se le lavorazioni sono effettuate direttamente dai lavoratori dipendenti presso i luoghi di lavoro di cui il DDL ha la disponibilità giuridica, “quest’ultimo deve rispettare gli obblighi previsti sia dagli artt.15 (Misure generali di tutela), 17 c.1 lett. a) (relativo alla valutazione dei rischi), 18 (Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti) e 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), sia dall’art.3 comma 3 del D.P.R. 177/2011 che prevede che ‘durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se poi le lavorazioni che si svolgono in un ambiente confinato o a rischio di inquinamento “avvengono secondo modalità di contratto di appalto il Datore di Lavoro Committente è soggetto agli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs. 81./2008 tra i quali la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice che dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. 177/2011. Il DDL Committente dovrà inoltre fornire ai lavoratori impegnati in tali luoghi di lavoro”, classificati come ambienti confinati o a rischio inquinamento, puntuali e dettagliate informazioni ‘sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività’ come previsto al comma 1 dell’art.3 del DPR 177/2011.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine – continua il documento del CNI – “nel caso in cui la lavorazione all’interno dell’ambiente confinato o a rischio di inquinamento venga svolta in un cantiere soggetto agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008, il (Datore di Lavoro) Committente dovrà adempiere ai compiti stabiliti dall’art.90 del medesimo decreto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La seconda figura su cui si soffermano le linee di indirizzo è il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda che il RDLC è “una figura introdotta dall’art.3 comma 2 del D.P.R. 177/2011, individuata dal DDL stesso, e che deve essere ‘in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia” esperienza di “attività di informazione, formazione e addestramento […], a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che il DPR 177/2011 e il D.Lgs. 81/2008 non richiedono in maniera esplicita “che il RDLC sia un dipendente dell’azienda/ente committente pertanto pare consentito che tale funzione possa essere ricoperta da un consulente esterno o, nel caso di ambienti ubicati in cantieri soggetti all’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Non è altresì esplicito, anche se si ritiene corretta tale interpretazione, che le competenze del RDLC e le conoscenze dei rischi presenti nei luoghi lavorativi siano riferite in particolare agli ambienti confinati o a rischio di inquinamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’attività di vigilanza indicata nella norma il documento indica che, “pur prevedendo la definizione di tale figura una funzione di rappresentanza del DLC”, si ritiene giusto richiedere per lo svolgimento del ruolo di RDLC “una competenza pari almeno a quella di un preposto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda, invece, l’attività di informazione, formazione e addestramento, “nonostante non venga citato in quanto di emanazione posteriore, il D.M. 6 marzo 2013 relativo all’abilitazione di formatore in tema di sicurezza e salute, si ritiene opportuna per il RDLC una competenza almeno esperienziale in materia di rischi derivanti da lavorazioni in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           RSPP, ASPP e Coordinatori per la sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi sul Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), sull’Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e sul Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione si indica che per lo svolgimento di una corretta funzione secondo quanto indicato da D.Lgs. 81/2008 “gli RSPP sono chiamati ad individuare quando le condizioni dell’ambiente di lavoro siano tali da poter configurare un ambiente confinato (Titolo II art. 66), fornendo conseguentemente indicazioni al Datore di Lavoro circa le modalità gestionali, necessarie per poter operare in tali condizioni; e/o affinché sia correttamente gestito l’affidamento ad aziende qualificate a operare, in relazione ai disposti dell’art. 26 del Testo Unico e dell’art.3 del D.P.R. 177/2011”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) “potrebbe compartecipare ai compiti individuati nell’art.33 del D.Lgs. 81/2008, considerando che tale articolo del Testo Unico si riferisce in misura ampia all’intero Servizio Prevenzione e Protezione, ma è sempre opportuno ricordare che le maggiori responsabilità derivanti dalla carente attuazione degli stessi compiti gravano sulla funzione del RSPP”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione alcune indicazioni sono riportate anche riguardo alla figura del Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che è bene che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) “abbia competenze specifiche (ad esempio corsi o seminari specifici in materia di ambienti confinati) ed esperienze che gli consentano di definire le necessarie misure di sicurezza per un corretto coordinamento delle attività previste nei luoghi che risultino classificabili come ambienti confinati o a rischio di inquinamento. Tra queste è opportuno ricordare le procedure gestionali delle possibili interferenze e/o le misure di sicurezza richiamate anche dagli artt. 119 e 121 nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, compresi i riferimenti alle misure di emergenza e l’evidenza, qualora necessaria, del coordinamento della fase di allarme e della fase di recupero, e dell’interazione tra soccorso interno e soccorsi esterni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) avrà la funzione “di verificare l’effettiva applicazione delle procedure citate e avrà il compito di sottoporle a corretto coordinamento secondo la normativa vigente di cui all’art.92 del Testo Unico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle linee di indirizzo che riportano anche diverse informazioni, tra le tante altre contenute riguardo alla gestione dei rischi negli ambienti confinati, sull’applicazione del DPR 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI, versione Settembre 2019 (formato PDF, 628 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ambienti+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="36337" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 09:14:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/ambienti-confinati-o-con-sospetto-di-inquinamento-le-figure-della-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,Ambienti confinati o a sospetto inquinamento,DPR 177/2011,spazi confinati,ambienti confinati</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ESPLOSIONE: LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE DEL GRUPPO GVR (GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO)</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-esplosione-la-verifica-delle-attrezzature-a-pressione-del-gruppo-gvr-gas-vapore-riscaldamento</link>
      <description>Le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011: il gruppo gas vapore e riscaldamento e la relativa periodicità di verifica.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le attrezzature del gruppo gas vapore e riscaldamento (GVR)
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011: il gruppo gas vapore e riscaldamento e la relativa periodicità di verifica.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, definisce le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011 e in particolare l’allegato VII al d.lgs 81/08 e s.m.i. individua le attrezzature di lavoro del gruppo GVR e la relativa periodicità di verifica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo il
           &#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            d.m. 11 aprile 2011
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           , il datore di lavoro che esercisce un’attrezzatura o un insieme a pressione deve assolvere le seguenti prescrizioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             provvedere alla comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione mediante la piattaforma Civa di Inail. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa dal controllo di messa in servizio il datore dovrà anche richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art.4 del d.m. 329/04;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail, secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs n. 81/08 mediante la piattaforma Civa di Inail;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             comunicare all’unità operativa territoriale dell’Inail la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in questo caso è anche necessario dichiarare nuova messa in servizio dell’attrezzatura/insieme.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda il regime di verifica (di installazione e di esercizio), esso è stato introdotto con il d.m. 329/2004, rivolto agli utilizzatori e le sue disposizioni rimangono valide ai sensi dell’art.6 del d.m. 11 aprile 2011.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea infine che il d.m. 329/2004, si applica alle attrezzature e agli insiemi a pressione fabbricati in conformità alla direttiva PED (97/23/CE sostituita dalla 2014/68/UE) e alle attrezzature a pressione costruite secondo il regime previgente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli impianti di riscaldamento
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si definisce impianto di riscaldamento ad acqua calda un impianto termico costituito da:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             uno o più generatori di calore;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             apparecchi utilizzatori distinti dal o dai generatori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             un sistema di espansione, costituito da uno o più vasi, chiusi o aperti, avente la funzione di consentire le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto causate dalle variazioni della temperatura;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tubazioni di collegamento dei componenti dell’impianto;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             apparecchiature e dispositivi per la sicurezza, protezione e controllo dell'impianto durante l'esercizio.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Oltre a quanto previsto dal sopra citato d.m. 11 aprile 2011, il d.m. 1 dicembre 1975 "norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione", relativamente agli impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura di ebollizione non superiore a quella atmosferica e con portata termica complessiva dei focolari superiori a 35kW, prevede i seguenti adempimenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           l'obbligo di denuncia degli impianti di riscaldamento rientranti nel campo di applicazione (cfr. art. 18) e presentazione del relativo progetto per accertamento della conformità alla normativa vigente;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           la verifica dell'accertamento della conformità al progetto. (Cfr. art. 22), a valle del buon esito dell'esame progetto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'obbligo del rispetto delle norme del decreto sussiste indipendentemente dal tipo di utilizzazione del calore generato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A titolo di esempio, sono soggetti alla denuncia gli impianti di riscaldamento di luoghi di riunione pubblica (cinema, scuole, sale di concerto, circoli, ecc.), luoghi di lavoro (capannoni industriali ecc.), serre (coltivazioni di piante), nonché gli impianti destinati alla produzione di acqua calda per applicazioni industriali (doppi fondi, vasche di deposito, apparecchi elaboratori, apparecchi di riscaldamento del gas metano in stazioni riduttrici della pressione, ecc ...).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonti: INAIL, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/attrezzature+a+pressione+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="8989" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 07 Feb 2020 13:01:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-esplosione-la-verifica-delle-attrezzature-a-pressione-del-gruppo-gvr-gas-vapore-riscaldamento</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,attrezzature a pressione,verifica attrezzature,DM 11/04/2011,Impianti di riscaldamento,verifiche periodiche,ALL VII D.lgs. 81/08</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/attrezzature+a+pressione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/attrezzature+a+pressione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHI INTERFERENZIALI: L'APPLICAZIONE DEL DUVRI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischi-interferenziali-l-applicazione-del-duvri</link>
      <description>Sull’applicazione dell’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 al proprietario di alcuni locali concessi in fitto nei confronti dell’affittuario e di suoi eventuali appaltatori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Il DUVRI tra affittuario e allestitori
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DUVRI+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           QUANDO E' APPLICABILE IL DUVRI? ANALISI DELLA NORMATIVA
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L' articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è il riferimento normativo per la gestione dei rischi interferenziali e per individuare correttamente il suo campo di applicazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Secondo i primi tre commi dell’art. 26:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
              a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
               1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
              2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
              b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
              a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
              b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dalla lettura del comma 1 del succitato art. 26 emergono chiaramente quali sono le condizioni che devono verificarsi affinché sia applicabile l’articolo stesso e cioè che il committente sia un datore di lavoro che affida dei lavori, servizi o forniture in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione da realizzare all’interno della propria azienda o nell’ambito del proprio ciclo produttivo e che lo stesso inoltre abbia anche la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si deve svolgere l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: D.Lgs. 81/08
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Duvri%2Bdocumento%2Bunico%2Bdi%2Bvalutazione%2Bdei%2Brischi%2Bda%2Binterferenza.jpg" length="50366" type="image/png" />
      <pubDate>Wed, 05 Feb 2020 13:20:50 GMT</pubDate>
      <author>websitebuilder@1and1.de</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischi-interferenziali-l-applicazione-del-duvri</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischi interferenziali,art. 26,verifica idoneità tecnico professionale,DUVRI,duvri,valutazione rischi interferenzial</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Duvri%2Bdocumento%2Bunico%2Bdi%2Bvalutazione%2Bdei%2Brischi%2Bda%2Binterferenza.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Duvri%2Bdocumento%2Bunico%2Bdi%2Bvalutazione%2Bdei%2Brischi%2Bda%2Binterferenza.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO LAVORI IN QUOTA: LE SCALE PORTATILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-le-scale-portatili</link>
      <description>Un quaderno di ricerca dell’Inail si sofferma sulle prove per valutare scivolamento e ribaltamento delle scale portatili. L’evoluzione normativa, i dati sugli infortuni correlati all’utilizzo delle scale portatili e le prove su stabilità e resistenza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Strumenti per valutare scivolamento e ribaltamento delle scale portatili
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/inail+scale+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
             Un quaderno di ricerca dell’Inail si sofferma sulle prove per valutare scivolamento e ribaltamento delle scale portatili. L’evoluzione normativa, i dati sugli infortuni correlati all’utilizzo delle scale portatili e le prove su stabilità e resistenza.
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
            Le scale portatili sono attrezzature estremamente diffuse in vari ambienti di lavoro e di vita e correlate a rischi elevati di incidenti e infortuni, come ricordato spesso da osservatori, articoli, documenti, sistemi di sorveglianza degli infortuni. O come, più semplicemente, constatato anche dalla nostra rubrica “ Imparare dagli errori” che al tema degli infortuni nell’utilizzo di scale portatili ha dedicato diverse puntate.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare le tipologie di incidenti “riguardano principalmente la stabilità nell’uso e la resistenza strutturale nei riguardi del comportamento alle sollecitazioni cicliche”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A ricordarlo e a fornirci lo spunto per tornare a parlare di prevenzione degli infortuni con le scale è un Quaderno di ricerca dell’ Inail del 2015 – dal titolo “Nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili” - un quaderno non recente ma che ci permette, tuttavia, di fornire utili dati e indicazioni per migliorare la sicurezza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordiamo che questi Quaderni “sono lo strumento a disposizione dei ricercatori e dei ruoli professionali dell’Istituto per rendere pubblici i risultati più rilevanti delle loro attività”, accolgono anche contributi di ricercatori esterni e non sono da intendere come “posizioni ufficiali dell’Inail”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il quaderno di ricerca sulle scale portatili
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il Quaderno di ricerca - a cura di Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi, Davide Geoffrey Svampa – ricorda che - alla data di elaborazione del documento - due dei più importanti fattori causali degli infortuni, la stabilità nell’uso e la resistenza strutturale, non erano “verificate con idonee prove dalla normativa di prodotto europea vigente, in quanto parzialmente e indirettamente valutate con considerazioni geometriche per quanto concerne la stabilità, e con prove di carattere esclusivamente statico per la resistenza strutturale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ed infatti la norma di prodotto EN 131, parte seconda, del giugno 2010, non conduceva alla introduzione di prove specifiche per la valutazione di tali caratteristiche, sebbene da parte di alcuni stati membri ne sia stata sentita l’esigenza, anche attraverso la presentazione di esperienze sperimentali nazionali (Italia, Regno Unito, Olanda, Belgio)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tuttavia nel frattempo, in questi anni la normativa tecnica, ha avuto ulteriori evoluzioni.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ad esempio con (riportiamo alcune indicazioni dal sito UNI):
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          - UNI EN 131-1:2019 (Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali): La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale. Essa si applica alle scale portatili. Non si applica alle scale progettate per uso professionale specifico come le scale per i vigili del fuoco, le scale per i tetti e le scale rimorchiabili.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          - UNI EN 131-2:2017 (Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura): La norma specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili. Essa non si applica agli sgabelli a gradini, alle scale ad uso professionale specifico quali le scale per i vigili del fuoco, le scale per i tetti e le scale rimorchiabili. Essa non si applica alle scale usate per lavori sotto tensione, per i quali si applica la CEI EN 61478. La norma è destinata ad essere utilizzata unitamente alla UNI EN 131-1. Per le scale trasformabili multi posizione con cerniere si applica la UNI EN 131-4. Per le scale telescopiche si applica la UNI EN 131-6. Per le scale movibili con piattaforma si applica la UNI EN 131-7.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E la UNI EN 131-2:2017 ha ripreso, rispetto al 2015, alcune, non tutte, delle suggestioni e proposte offerte da questi lavori di ricerca, ad esempio in merito alle prove di scivolamento e durabilità delle scale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In ogni caso il Quaderno di ricerca – che fa riferimento ai risultati relativi alla linea di ricerca L18 “L’innovazione di prodotto nelle scale portatili. Requisiti e caratteristiche proprie da determinare mediante prove sperimentali” – ci permette di tornare a parlare di scale portatili. Anche perché al fine di ridurre al minimo il rischio di incidente – indica il Quaderno - “in virtù della evoluzione dei requisiti prestazionali del prodotto del prodotto, in relazione al progresso tecnologico e al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi, è fondamentale che le scale portatili” vengano fabbricate con un livello intrinseco di sicurezza sempre maggiore.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           I dati sugli incidenti che avvengono nell’utilizzo di scale
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento raccoglie in premessa molti dati interessanti con riferimento alle rilevazioni operate dal sistema europeo di sorveglianza degli incidenti della Commissione Europea, DG SANCO.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo alle scale portatili il sistema rileva “che, nell’arco temporale 2002-2007, su circa 41.200.000 incidenti approssimativamente 413.000 hanno coinvolto tale prodotto”. E per approfondire alcuni aspetti il documento riporta varie tabelle con i dati degli incidenti in relazione al sesso, all’età, al tipo di lesione, alla parte del corpo interessata, al tipo di attività, al meccanismo e al luogo dell’incidente.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo, ad esempio, la tabella relativa al meccanismo alla base degli incidenti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dai dati riportati emerge che:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
             “la casa è il luogo con maggiore frequenza di accadimento di incidente e viene confermato che, laddove esiste una maggiore professionalità unita a una formazione e un adeguato controllo, come sui luoghi di lavoro, il numero di incidenti diminuisce”. E ulteriore conferma di ciò “è il fatto che un gran numero di incidenti avviene durante le attività legate al tempo libero e al lavoro gratuito rispetto al lavoro retribuito che si suppone essere eseguito da persona professionalmente preparata e formata che utilizza la scala con caratteristiche migliori, scelta in base alla tipologia più idonea al tipo di attività da eseguire”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “gli infortuni avvengono principalmente per cadute da scale da altezze superiori a un metro e che la maggior parte delle lesioni interessa gli arti inferiori e superiori, dove la frattura e la contusione sono quelle di maggiore frequenza. Tuttavia anche da altezze relativamente basse si ottengono lesioni di consistente gravità”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La Commissione europea, nel suo mandato al CEN per il miglioramento della norma di prodotto sulle scale portatili in relazione alla sicurezza nei confronti dei consumatori, riassumeva le correlazioni tra le cause e gli incidenti, “evidenziando soprattutto problemi di instabilità al ribaltamento per le scale doppie e slittamento laterale in sommità e slittamento alla base per le scale in appoggio. Le investigazioni dimostravano inoltre che il 20% degli incidenti era dovuto a difetti delle scale, mentre il rimanente 80% imputabile all’uso non corretto. Rilevava, inoltre, che circa un terzo degli incidenti avveniva sui luoghi di lavoro”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La ricerca e le prove su stabilità e resistenza delle scale
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel Quaderno di ricerca si segnala che le scale portatili presenti sul mercato “sono molteplici e riconducibili principalmente a scale in appoggio e scale doppie”. E i materiali di cui sono costituite principalmente “sono le leghe di alluminio, l’acciaio, il legno e la vetroresina”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nell’attività di ricerca “la scelta è caduta sull’alluminio e sull’acciaio, largamente impiegati nell’industria”. E per quanto concerne le altezze delle scale, “esse sono state scelte tra quelle di uso più comune: 2 m circa per le scale doppie in posizione chiusa, 5 m circa per le scale in appoggio e 8 m circa per le scale trasformabili a sfilo”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E le tipologie di scale da sottoporre a prova sono state:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          - doppia a gradini con piattaforma;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          - semplice in appoggio;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          - a più tronchi trasformabile a sfilo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Rimandiamo alla lettura integrale dei vari fattori valutati (stabilità, attrito, durabilità, …), e alle varie prove svolte, e raccogliamo le conclusioni del documento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nelle conclusioni si sottolinea che la linea di ricerca si proponeva di “studiare il comportamento delle scale portatili più comuni presenti sul mercato nei riguardi della stabilità e della resistenza a fatica, mediante strumenti sia teorici che a carattere sperimentale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le varie attrezzature di prova, descritte nel dettaglio nel Quaderno, hanno poi soddisfatto vari requisiti, “richiesti sia dalla attività di normazione sia dai laboratori di prova”. E dunque le prove effettuate sono “riproducibili e ripetibili”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’attività di ricerca ha permesso “la determinazione di possibili parametri che potrebbero permettere l’individuazione dei criteri di accettabilità relativamente alle:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          scale in appoggio per quanto riguarda la resistenza allo scivolamento alla base;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          scale doppie per quanto riguarda la resistenza alle sollecitazioni dinamiche (durabilità)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo, a titolo esemplificativo e in conclusione di articolo, alcune indicazioni relative ai risultati di alcune prove svolte nell’attività di ricerca. Ad esempio le prove di durabilità relative alle scale doppie.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’andamento dei risultati presentati “evidenziano che il collasso e/o rottura per le scale doppie avviene ampiamente sopra i 30000 cicli sia per scale normate UNI EN 131 sia per quelle BS 2037 (classe 1) e anche per quelle DPR 547/55 e che quelle provate a resistenza secondo il paragrafo 5.8 della norma UNI EN 131-2:2010 non hanno ceduto e sono rimaste funzionali. Si ritiene in prima istanza che il numero di cicli, da impiegare come criterio passa/non passa per il condizionamento della scala, possa essere fissato a 30000. Si sottolinea che le scale normate BS 2037 classe 3 sono di caratteristiche inferiori a quelle normate secondo la UNI EN 131. Il carico di collasso/rottura si è infatti verificato intorno ai 3000/4000 cicli. Ciò conferma la validità della scelta del valore di 30000 cicli per una scala di qualità medio – alta”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inail, “ Nuovi strumenti per la valutazione dello scivolamento e ribaltamento delle scale portatili”, a cura di Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani, Luca Rossi, Davide Geoffrey Svampa,  Quaderno di ricerca numero 5 – marzo 2015 (formato PDF, 4.16 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+scale+portatili.jpg" length="91629" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 15:03:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-le-scale-portatili</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,scale portatili,lavori in quota,UNI EN 131,quaderno tecnico inail</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>STATISTICHE INFORTUNI: GLI OPEN DATA INAIL DEL 2019</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/statistiche-infortuni-gli-open-data-inail-del-2019</link>
      <description>Tra gennaio e dicembre le denunce di infortunio presentate all’Istituto sono state 641.638, 1.089 delle quali con esito mortale. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 61.310.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         INAIL: online gli open data del 2019
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Tra gennaio e dicembre le denunce di infortunio presentate all’Istituto sono state 641.638, 1.089 delle quali con esito mortale. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 61.310.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di dicembre. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (dicembre 2019 vs dicembre 2018) e “di periodo” (gennaio-dicembre 2019 vs gennaio-dicembre 2018).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele, in particolare rispetto all’andamento degli infortuni con esito mortale, soggetto all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per quantificare il fenomeno, comprensivo anche dei casi accertati positivamente dall’Inail, sarà quindi necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2019, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In occasione della presentazione della Relazione annuale dell’Istituto di metà anno, sarà disponibile, infatti, anche l’informazione sugli esiti della definizione amministrativa dei casi denunciati (riconosciuti, negativi e in istruttoria), non presente nelle rilevazioni mensili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel numero complessivo degli infortuni sono incluse anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DENUNCE DI INFORTUNIO
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel 2019 le denunce di infortunio presentate all’Inail sono state 641.638, 915 in più rispetto alle 640.723 del 2018 (+0,1%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento solo dei casi avvenuti “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che sono passati da 98.446 a 100.905 (+2,5%), mentre quelli “in occasione di lavoro” sono scesi da 542.277 a 540.733 (-0,3%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra gennaio e dicembre del 2019 il numero degli infortuni denunciati è diminuito dello 0,05% nella gestione Industria e servizi (dai 501.740 casi del 2018 ai 501.496 del 2019) e dell’1,5% in Agricoltura (da 33.180 a 32.692), mentre è aumentato dell’1,6% nel Conto Stato (da 105.803 a 107.450).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce d’infortunio sul lavoro nel Nord-Ovest (+0,1%), nel Centro (+1,2%) e nelle Isole (+0,5%), e una diminuzione nel Nord-Est (-0,1%) e al Sud (-0,8%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali si segnalano Sardegna (+4,2%), Basilicata (+2,7%), Umbria (+2,2%) e Marche (+2,1%), mentre i decrementi maggiori sono quelli rilevati in Molise (-6,9%), Valle d’Aosta (-4,0%) e Abruzzo (-3,7%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lieve aumento delle denunce che emerge dal confronto tra il 2018 e il 2019 è legato esclusivamente alla componente femminile, che registra un +0,5% (da 228.762 a 229.865 denunce), a differenza di quella maschile, in diminuzione dello 0,05% (da 411.961 a 411.773).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’incremento ha interessato esclusivamente i lavoratori extracomunitari, con un aumento delle denunce pari al 5,0% (da 79.312 a 83.250), mentre quelle dei lavoratori italiani, che rappresentano circa l’83% del totale, sono in calo dello 0,5% (da 536.153 a 533.462) e le denunce dei lavoratori comunitari sono diminuite dell’1,3% (da 25.254 a 24.923).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dall’analisi per classi di età emergono aumenti tra gli under 30 (+2,4%) e tra i 50 e 69 anni (+1,7%). In diminuzione del 2,5%, invece, le denunce dei lavoratori della fascia 30-49 anni, nella quale rientra il 40% dei casi registrati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            CASI MORTALI
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel 2019 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di dicembre sono state 1.089, 44 in meno rispetto alle 1.133 del 2018 (-3,9%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La flessione è da ritenere però poco rassicurante e il raffronto tra i due anni poco significativo, in quanto il  2018 si è contraddistinto, rispetto al 2019, soprattutto per il maggior numero di “incidenti plurimi”, ossia quegli eventi che causano la morte di almeno due lavoratori, che per loro natura ed entità possono influenzare l’andamento del fenomeno.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tra gennaio e dicembre del 2018, infatti, gli incidenti plurimi sono stati 24 e hanno causato 82 vittime, quasi il doppio dei 44 lavoratori che hanno perso la vita nei 19 incidenti plurimi avvenuti nel 2019.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel 2018, inoltre, circa la metà dei decessi in incidenti plurimi è avvenuta nel solo mese di agosto, funestato soprattutto dai due incidenti stradali occorsi in Puglia, a Lesina e Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti, e dal crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 casi mortali denunciati all’Inail. Nell’agosto 2019, invece, non sono stati registrati eventi di uguale drammaticità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Gli ultimi mesi del 2019 si sono contraddistinti, tuttavia, per alcuni drammatici eventi mortali che hanno coinvolto, a settembre, quattro lavoratori indiani caduti in una vasca per la raccolta dei liquami in Lombardia e, a novembre, quattro operai deceduti nell’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio in Sicilia e altri tre travolti da un camion mentre erano impegnati in lavori di potatura in Puglia.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nello stesso incidente è deceduto anche il conducente che ha perso il controllo dell’auto travolgendo il camion, fermo sul ciglio della strada, che ha a sua volta investito gli operai. Infine, sempre a novembre, due camionisti sono deceduti in uno scontro frontale nelle Marche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A livello nazionale, dai dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno, emerge una riduzione di 41 denunce per i casi mortali occorsi “in itinere” (da 347 a 306) e di tre denunce per quelli avvenuti “in occasione di lavoro” (da 786 a 783). Il decremento ha interessato solo la gestione Industria e servizi, con 64 denunce mortali in meno (da 985 a 921), mentre l’Agricoltura ha presentato 20 casi in più (da 131 a 151), e il Conto Stato lo stesso numero di decessi in entrambi i periodi (17).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’analisi territoriale mostra una diminuzione delle denunce di infortuni con esito mortale nel Nord-Ovest (da 305 a 289), nel Nord-Est (da 273 a 251) e al Sud (da 258 a 233). In controtendenza il Centro, che passa da 214 a 217 denunce, e soprattutto le Isole (da 83 a 99). A livello regionale spiccano i decrementi rilevati in Liguria e Veneto (rispettivamente 20 e 17 decessi in meno) e gli incrementi in Sicilia (+16), nelle Marche e nella provincia autonoma di Bolzano (+11 per entrambe).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’analisi di genere, nel confronto tra il 2019 e il 2018, mostra un andamento decrescente per entrambi i sessi: 34 casi mortali in meno per gli uomini (da 1.029 a 995) e 10 in meno per le donne (da 104 a 94).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segno meno anche per le denunce di infortunio con esito mortale dei lavoratori italiani (da 952 a 884), che rappresentano l’81% del totale, mentre tra i comunitari si registrano 10 casi in più (da 51 a 61) e tra gli extracomunitari 14 casi in più (da 130 a 144).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’analisi per classi di età mostra flessioni tra gli under 20 (-7 decessi), nella fascia 30-44 anni (-39) e in quella 55-69 anni (-59), a fronte di 14 morti in più per i lavoratori tra i 20-29 anni e di 49 casi in più per quelli tra i 45 e i 54 anni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nel 2019 sono state 61.310, 1.725 in più rispetto al 2018 (+2,9%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le patologie denunciate sono aumentate solo nella gestione Industria e servizi, da 47.424 a 49.378 (+4,1%), mentre sono diminuite in Agricoltura, da 11.491 a 11.294 (-1,7%), e nel Conto Stato, da 670 a 638 (-4,8%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A livello territoriale, l’aumento ha riguardato il Nord-Est (+2,0%), il Centro (+2,4%), il Sud (+2,9%) e le Isole (+11,1%). Il Nord-Ovest, invece, si distingue per un calo dell’1,4%.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ottica di genere, le denunce di malattia professionale sono state 648 in più per le lavoratrici, da 16.006 a 16.654 (+4,0%), e 1.077 in più per i lavoratori, da 43.579 a 44.656 (+2,5%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In crescita sia le denunce dei lavoratori italiani (pari al 93% del totale), che sono passate da 55.659 a 56.993 (+2,4%), sia quelle dei comunitari, da 1.246 a 1.452 (+16,5%), ed extracomunitari, da 2.680 a 2.865 (+6,9%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (38.492 casi), del sistema nervoso (6.678, con una prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e dell’orecchio (4.311) continuano a rappresentare, anche nel 2019, le prime tre malattie professionali denunciate, seguite da quelle del sistema respiratorio (2.809) e dai tumori (2.458). Queste cinque malattie rappresentano quasi il 90% del totale dei casi denunciati all’Inail.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Sono state inoltre protocollate 466 denunce di malattie professionali legate ai disturbi psichici e comportamentali e 407 per quelle della cute e del tessuto sottocutaneo. I casi di patologie del sistema circolatorio sono invece 249.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: INAIL, Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 04 Feb 2020 09:00:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/statistiche-infortuni-gli-open-data-inail-del-2019</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,infortuni inail,malattie professionali,denunce infortunio,denunce casi mortali</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: GLI SCENARI DI ESPOSIZIONE PIÙ FREQUENTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-chimico-gli-scenari-di-esposizione-piu-frequenti</link>
      <description>Un intervento riporta indicazioni per i medici competenti relative alla conoscenza e valutazione del rischio chimico. Le differenze individuali nell’esposizione, le tipologie di rischio più preoccupanti, gli scenari di esposizione e la prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono gli scenari più frequenti di esposizione al rischio chimico?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Un intervento riporta indicazioni per i medici competenti relative alla conoscenza e valutazione del rischio chimico. Le differenze individuali nell’esposizione, le tipologie di rischio più preoccupanti, gli scenari di esposizione e la prevenzione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di fronte ai cambiamenti normativi, anche in relazione alle norme tecniche, ai nuovi interpelli, documenti, linee guida pubblicate in materia di protocolli medici e sorveglianza sanitaria, è sempre molto importante un aggiornamento continuo dei medici competenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E spesso durante i corsi di aggiornamento vengono affrontate tematiche importanti che riguardano non solo il medico, ma anche altri operatori in materia di salute e sicurezza, come, ad esempio, l’identificazione e la valutazione dei rischi chimici nei luoghi di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire utili informazioni sulla valutazione del   rischio chimico ci soffermiamo su alcuni materiali prodotti durante i “Seminari Monotematici di Aggiornamento in Medicina del Lavoro 2019 – II serie” che, organizzati da Seres Onlus, si sono tenuti tra ottobre e novembre 2019 a Osimo (AN).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo oggi, in particolare, su alcuni richiami ed elementi introduttivi all’attività di analisi e valutazione del rischio chimico lavorativo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Di fronte al rischio chimico non siamo tutti uguali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Presentiamo la prima parte di un intervento, a cura del dott. Roberto Calisti (Direttore SPSAL – ASUR Marche AV3 – Civitanova Marche), che si è tenuto a Osimo l’11 ottobre e dal titolo “Medico competente e rischi chimici: prima identificazione e valutazione. a) Alcuni richiami ed elementi introduttivi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il dott. Calisti indica che quello che più ci preoccupa riguardo all’esposizione ad agenti chimici in ambiente di lavoro, sono alcuni effetti sulla salute:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “effetti tossico - irritativi acuti e cronici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            effetti di sensibilizzazione allergica;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            effetti «reprotossici», segnatamente per interferenza endocrina;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            effetti cancerogeni/mutageni”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Senza dimenticare che molti agenti chimici «esterni» possono “essere assorbiti nell’organismo, oltre che attraverso le vie respiratorie, anche attraverso la cute”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Bisogna poi sottolineare che riguardo ai rischi da agenti chimici, “non siamo tutti uguali”: “si può essere più o meno «robusti» ovvero più o meno «fragili» in funzione di costituzione genetica personale, genere, età, stato di buona salute ovvero di malattia”. E a parità di esposizione “solo alcuni degli esposti si ammalano e tra quelli che si ammalano:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non tutti si ammalano nello stesso momento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le gravità degli effetti avversi possono essere molto differenziate”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Senza dimenticare che l’organismo ha potenti meccanismi di difesa:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “la cute integra è una barriera robusta.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’apparato respiratorio intercetta ed elimina quantità importanti di particolati e di aeriformi prima che possano essere assorbiti nell’organismo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli agenti chimici ‘esterni’ che siano entrati nell’organismo possono essere ancora intercettati ed espulsi oppure metabolizzati e inattivati”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia se l’organismo ha “meccanismi di difesa potenti”, questi meccanismi non sono “infiniti” e, in questo senso, la dose dell’esposizione “è un determinante fondamentale del rischio”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque vanno tenute in conto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “la dose cumulativa;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la presenza di picchi e/o di pause di compensazione:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la fase della vita in cui si viene esposti:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le condizioni dell’organismo nel momento in cui si viene esposti (ad esempio, le alterazioni dell’integrità di cute e mucose incrementano la quota di assorbimento)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Tossico, irritante, sensibilizzante, reprotossico e cancerogeno
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio per fornire alcuni elementi introduttivi in materia di rischio chimico, nelle slide relative all’intervento il dott. Calisti si sofferma su varie tipologie di rischio, con riferimento al “gergo UE”, relativo alla normativa dell’Unione Europea.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio si indica che con rischio irritativo si intende che un agente chimico:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            può irritare le vie respiratorie
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            può provocare sonnolenza o vertigini
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            provoca grave irritazione oculare
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            provoca irritazione cutanea
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nocivo per contatto con la pelle”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E gli effetti irritativi “possono essere sia acuti, sia cronici:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            possono essere (anche quando gravi) del tutto transitori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            oppure lasciare, dopo la guarigione, degli esiti permanenti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            oppure dar luogo a malattia cronica che persiste e possibilmente si aggrava nel tempo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo al rischio di sensibilizzazione allergica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa tipologia di rischio può causare “sensibilizzazione cutanea”; e l’agente chimico può essere “sensibilizzante delle vie respiratorie e può causare allergia, asma o difficoltà respiratorie se inalato. Una dose di esposizione elevata aumenta il rischio di sensibilizzazione allergica. Una volta instaurata la sensibilizzazione, possono bastare minime dosi di esposizione per scatenare una reazione allergica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo al rischio «reprotossico» di un agente chimico:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “può nuocere alla fertilità o al feto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sospettato di nuocere alla fertilità o al feto”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea che questo non è un problema che riguarda soltanto il genere femminile. Infatti gli agenti «reprotossici» “hanno uno specifico potenziale di effetti negativi sulla capacità di uomini e donne di riprodursi, nonché sulle possibilità di un normale sviluppo dei bambini sia durante la gestazione, sia anche dopo la nascita”. Senza dimenticare che gli agenti chimici che agiscono attraverso meccanismi di interferenza endocrina “possono determinare effetti avversi non solo sulla sfera riproduttiva”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’autore si sofferma poi sul rischio cancerogeno e mutageno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Espone a questo rischio un agente chimico che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “può provocare il cancro”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è “sospettato di provocare il cancro”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “può provocare alterazioni genetiche”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è “sospettato di provocare alterazioni genetiche”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Si ricorda che i cancerogeni e mutageni «certi» o «probabili» secondo la classificazione UE “rientrano nel campo di applicazione del capo II – titolo IX del Dlgs 81/08”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura delle slide che si soffermano sul modello della cancerogenesi multistadiale, sulla transizione da cellula normale a cellula tumorale e sui fattori sinergici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quali sono gli scenari più frequenti di esposizione al rischio chimico?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il dott. Calisti indica che oggi ci troviamo raramente di fronte a “esposizioni eclatanti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Più spesso si tratta di “esposizioni a una molteplicità di agenti, ciascuno a dosaggio «basso», magari solo per un periodo limitato della vita lavorativa”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia esposizioni intense, anche se brevi, “possono peraltro verificarsi in circostanze particolari ad esempio, per pulizie o manutenzioni periodiche. Situazioni meritevoli di attenzione possono realizzarsi anche al di fuori delle produzioni industriali o artigianali, in particolare in agricoltura e nel «terziario»”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il problema, continua il relatore – è che i rischi chimici “non hanno sempre l’etichetta”, ad esempio con riferimento a: “polveri da crolli accidentali e demolizioni di edifici, polveri di cuoio, fumi di saldatura, emissioni da discariche di rifiuti solidi urbani, fumi da incendi, emissioni di aeriformi e particolati per degradazione termica di materie plastiche, imbrattamento cutaneo da incrostazioni e morchie durante la pulizia e la manutenzione di impianti industriali, imbrattamento cutaneo da asfalti ed emulsioni bituminose, contatto cutaneo con ‘carte chimiche’”, …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da questo punto di vista quali sono gli scenari di patologia che ci si può aspettare oggi, a fronte di «ordinari» quadri di esposizione ad agenti chimici in ambiente di lavoro? In altri termini – continua il relatore – “cosa dobbiamo impegnarci a prevenire”?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non certo “epidemie macroscopiche”, ma “un qualche numero di casi, singoli o in piccoli aggregati, di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            intossicazioni acute incidentali con più o meno gravi disturbi respiratori, neurologici, della sfera digestiva …;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rinosinusiti croniche, disturbi asmatici cronici, broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO), fibrosi polmonari;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dermatiti sia irritative sia allergiche;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            neoplasie di vario tipo in varie sedi (in particolare carcinomi di apparato respiratorio e apparato urinario, leucemie e linfomi, tumori della cute);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alterazioni della sfera riproduttiva sia femminile, sia maschile”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E cosa bisogna fare, oltre ad applicare il principio di prevenzione, per migliorare la prevenzione?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il dott. Calisti, come ricordato anche in altri interventi sul tema del rischio chimico, sottolinea tre diversi e importanti fattori: “conoscenza, consapevolezza e partecipazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E sottolinea che sono necessarie azioni di prevenzione mirate:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “nella scelta dei materiali;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nella progettazione, nell’uso corrente, nella pulizia e nella manutenzione degli impianti produttivi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nella progettazione, nell’uso corrente, nella pulizia e nella manutenzione degli impianti di aspirazione / ventilazione degli ambienti di lavoro”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E quando necessario si devono adottare “programmi di sorveglianza sanitaria mirata che, se del caso, andranno portati avanti anche dopo il termine dell’esposizione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo, in conclusione, che il dott. Calisti si è soffermato, in altri interventi al corso, su varie tematiche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’identificazione delle situazioni anche solo potenzialmente pericolose
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misurazione, stima delle esposizioni e valori limite
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            azioni di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Medico competente e rischi chimici: prima identificazione e valutazione. a) Alcuni richiami ed elementi introduttivi”, a cura del dott. Roberto Calisti (Direttore SPSAL – ASUR Marche AV3 – Civitanova Marche), materiale presentato ai “Seminari Monotematici di Aggiornamento in Medicina del Lavoro 2019 – II serie” (formato PDF, 1.26 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg" length="41969" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 09:57:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/valutazione-del-rischio-chimico-gli-scenari-di-esposizione-piu-frequenti</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischio chimico,rischio sostanze pericolose,rischio cancerogeno,rischio mutageno,rischio allergie</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO: LE LINE GUIDA CNI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ambienti-confinati-o-sospetti-di-inquinamento-le-line-guida-cni</link>
      <description>Le linee di indirizzo del CNI forniscono orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati. Ruoli, emergenze e formazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ambienti confinati: orientamenti e strumenti per la sicurezza delle attività
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le linee di indirizzo del CNI forniscono orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati. Ruoli, emergenze e formazione.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche se sono ancora molti gli infortuni gravi e mortali - come quello avvenuto nella vasca di liquami ad Arena Po (PV) il 12 settembre 2019 - che avvengono negli ambienti confinati o a rischio di inquinamento, questi luoghi di lavoro non trovano ad oggi una collocazione esplicita all'interno del corpus del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008). E anche l’emanazione del DPR 14 settembre 2011, n.177 - “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti” – ha generato, come ricordato anche in molti articoli pubblicati dall’Ing. Adriano Paolo Bacchetta sul nostro giornale, diversi problemi applicativi ed interpretativi, ad oggi non ancora risolti. Inoltre il DPR 177/2011 introduce “criteri vincolanti di qualificazione che si inseriscono però in un sistema nazionale generale di qualifica fortemente differenziato tra settore pubblico e privato”. E anche la giurisprudenza legata ai casi di infortunio in ambiente confinato “soffre della mancanza di una trattazione più estesa del tema nella norma generale, nonché della mancata definizione chiara e univoca di ambiente confinato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A segnalare questa situazione e a cercare di fornire informazioni e linee di indirizzo in grado di migliorare la prevenzione degli infortuni è un documento prodotto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ( CNI) e dal titolo “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”. Un documento che abbiamo già presentato nell’intervista all’Ing. Stefano Bergagnin e allo stesso Adriano Paolo Bacchetta (“ Nuove linee di indirizzo per gestire gli ambienti confinati”) realizzata durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro” 2019.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’obiettivo delle linee di indirizzo per gli ambienti confinati
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento CNI – curato dall’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dall’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), dall’Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e dal Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI – prende atto del quadro normativo e giurisprudenziale attuale e si presenta come un “documento di indirizzo”, destinato specialmente “ai colleghi RSPP/ASPP, CSP/CSE ed ai professionisti del settore, ma sicuramente utile anche per i Datori di lavoro Committenti, per le Imprese e per tutte le figure coinvolte”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale documento non è una proposta normativa, né una di sintesi di precedenti lavori ma, “allargando il punto di vista anche all'ambito internazionale e superando alcuni limiti evidenti della regolamentazione attuale”, vuole offrire “orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala tuttavia che nel documento non viene trattata in maniera approfondita la valutazione dei rischi relativa ai luoghi classificabili ambienti confinati o a rischio di inquinamento, “in quanto le modalità con cui effettuarla sono molto diverse in funzione dell’attività svolta e degli aspetti geometrici e ambientali dello stesso luogo di lavoro”. Tuttavia è presente una parte che evidenzia “gli aspetti della valutazione che sono a carico sia dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle imprese appaltatrici/esecutrici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La premessa del documento riporta poi alcune delle problematiche correlate ai più frequenti quesiti normativi, alle criticità e ai dubbi diffusi tra gli operatori che lavorano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le attività gestite con risorse interne e il riconoscimento degli ambienti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’applicazione del DPR 177/2011 si sottolinea che malgrado sia presente una corrente di pensiero che ritiene che ritiene che tale norma “non sia applicabile ove le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento siano svolte da risorse interne”, le Linee di indirizzo “evidenziano al contrario che la struttura del provvedimento e soprattutto quanto indicato nella lettera di accompagnamento alla presentazione del D.P.R. stesso redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comprendono espressamente anche le lavorazioni effettuate con risorse aziendali interne in ambienti confinati o a rischio inquinamento tra le attività oggetto della norma citata”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi ampiamente sul riconoscimento di un ambiente confinato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti “partendo dalla definizione quanto più condivisa di ambiente confinato è stato eseguito uno screening delle metodologie e degli strumenti (ad es. check list, algoritmi/SW, App, altro) attualmente a disposizione degli RSPP/consulenti per il riconoscimento di un ambiente confinato e per la relativa valutazione del rischio, individuando anche nuovi possibili sviluppi utili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo, a questo proposito e con riferimento anche a quanto indicato dall’Ing. Bergagnin nell’intervista, che nelle linee di indirizzo è presentata anche la Confined Space App (CSA), un’applicazione mobile per l’identificazione degli ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento realizzata, con vari contributi e supporti, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I vari ruoli professionali e i medici competenti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma anche sul ruolo del DDL Committente, del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC) e sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale (VITP) in relazione al DPR 177/11.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono state, infatti, affrontate “le problematiche inerenti all’attività di VITP in carico al DDL Committente nei contesti di applicazione dell’art. 26 e/o del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, in relazione anche ai requisiti esperienziali specifici richiesti dal D.P.R. 177/11”. Ed è stato inoltre approfondito “un focus specifico su ruolo/requisiti/responsabilità del RDLC, analizzando anche le possibili interazioni in fase esecutiva tra le figure potenzialmente presenti nominate dal DDL Committente quali l’RDLC, il Responsabile Lavori (RL) e il Coordinatore per la Sicurezza (CS)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un capitolo a parte ha riguardato poi il medico competente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare si è rilevato come, “nonostante gli elevati livelli di rischio per la salute, allo stato attuale manchi un profilo specifico di sorveglianza sanitaria sia per i lavoratori che per i soccorritori di questi particolari ambienti di lavoro, lasciando al singolo Medico Competente la valutazione. Si sono pertanto approfonditi, sulla base degli studi recenti, i criteri utili a definire l’idoneità alla mansione ed il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici necessari”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È stato inoltre analizzato il tema della “collaborazione del Medico Competente nella valutazione dei rischi, nella redazione delle procedure operative (definizione delle condizioni limite di lavoro, tempi di pausa/lavoro, gestione dei tempi di recupero, ecc.) e di gestione dell’emergenza (procedura di soccorso, livello di preparazione dei soccorritori, ecc.) per quanto attiene le attività da eseguire negli ambienti di cui al D.P.R. 177/2011”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La gestione delle emergenze, la formazione e l’addestramento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le linee di indirizzo si sono poi soffermate sia sulla gestione delle emergenze e salvataggio in ambiente confinato sia sugli aspetti relativi alla formazione e addestramento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al primo tema si segnala che il D.P.R. 177/11 prevede siano adottate ed efficacemente attuate “specifiche procedure per operare in ambiente confinato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia si è rilevato come tali procedure “siano limitate all'operatività ovvero alla riduzione del rischio durante l'accesso, la lavorazione e l'uscita dall'ambiente confinato, mentre la pianificazione e la gestione degli scenari di emergenza ipotizzabili fanno spesso riferimento alle sole modalità e mezzi di accesso/uscita ordinari, o alla mera fase di allarme dei soccorsi esterni, peraltro senza che siano stati preventivamente organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E si sono definite “le modalità di progettazione ed i contenuti minimi del ‘Piano di emergenza in ambiente confinato’ quale parte integrante delle procedure di lavoro, con particolare riferimento alla fase di allarme ed alla fase di recupero, e all'interazione soccorso interno aziendale ed interaziendale/soccorsi esterni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alla regolamentazione della formazione ed addestramento relativi agli ambienti confinati si segnala che la normativa e le indicazioni operative in materia in realtà “non regolamentano durata, contenuti e qualificazione dei docenti dei corsi di formazione ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E in questo senso “la totale discrezionalità con cui attualmente viene affrontato il tema dal mercato della formazione/addestramento richiede sicuramente una presa di posizione e la produzione di indicazioni in merito utili per professionisti e non, che ricoprono il ruolo di RSPP, CSP/CSE o anche lo stesso ruolo di Rappresentante del DDL Committente (RDLC)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento pone dunque una “proposta di requisiti minimi in termini di programma e contenuti, e di qualificazione dei docenti (là dove ritenuto non applicabile il D.I. 06/03/2013), per la progettazione e l'erogazione di formazione e addestramento di tutti i soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in particolare per lavoratori, preposti e RDLC”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI, versione Settembre 2019 (formato PDF, 628 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/spazi+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="87664" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 08:46:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ambienti-confinati-o-sospetti-di-inquinamento-le-line-guida-cni</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,spazi confinati,ambienti confinati o sospetti di inquinamento,DPR 177/2011,</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/spazi+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/spazi+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE ED ATTREZZATURE: LE VERIFICHE PERIODICHE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-le-verifiche-periodiche</link>
      <description>Le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011: il gruppo sollevamento e la relativa periodicità di verifica.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le attrezzature del gruppo sollevamento
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011: il gruppo sollevamento e la relativa periodicità di verifica.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, definisce le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di seguito le attrezzature di lavoro del gruppo sollevamento e la relativa periodicità di verifica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri &amp;gt; 450 (m x giri/min.)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica biennale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri &amp;gt; 450 (m x giri/min.)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica triennale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica annuale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica annuale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica biennale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifiche annuali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifiche annuali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifiche biennali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifiche biennali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifiche triennali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Carrelli semoventi a braccio telescopico
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica annuale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Scale aeree ad inclinazione variabile
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica annuale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica annuale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica biennale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica biennale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica annuale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ponti sospesi e relativi argani
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Verifica biennale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La denominazione dell’attrezzatura dovrebbe essere desunta dalla sua dichiarazione CE di conformità ovvero dalle istruzioni che l’accompagnano.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per tutte queste attrezzature il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro provveda a inoltrare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, che vi provvede direttamente entro 45 giorni o è svolta da soggetti pubblici o privati abilitati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl), Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Guida è stata realizzata allo scopo di orientare l’utenza all’accesso rapido delle informazioni più richieste nel tempo in materia di verifica su attrezzature, macchine e impianti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - gru su autocarro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La pubblicazione, in questa prima parte, fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte:Puntosicuro, Inail
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavoro+macchine+attrezzature.jpg" length="9957" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2020 10:29:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-le-verifiche-periodiche</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,rischio macchine,rischio attrezzature,verifica periodica attrezzature,verifica periodica sollevamento</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavoro+macchine+attrezzature.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO SETTORE TRASPORTI: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-settore-trasporti-la-gestione-della-sicurezza</link>
      <description>Indicazioni sull’importanza del fattore umano nella sicurezza del trasporto. Il fattore umano, la cultura della sicurezza interdipendente, i sistemi di gestione nel trasporto e il processo di selezione degli autisti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Trasporto gas: quanto è importante il fattore umano nella sicurezza?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/gestione+sicurezza+sul+lavoro+trasporti.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Indicazioni sull’importanza del fattore umano nella sicurezza del trasporto. Il fattore umano, la cultura della sicurezza interdipendente, i sistemi di gestione nel trasporto e il processo di selezione degli autisti.
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il trasporto di gas industriali e medicinali, generalmente effettuato da personale delle imprese di gas o di aziende di trasporto, è sicuramente un’attività a rischio elevato.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questo senso “per garantire la sicurezza delle attività di trasporto è fondamentale la gestione del fattore umano e più specificatamente:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          un sistema di gestione della sicurezza efficace e basato sull’interdipendenza tra gli attori coinvolti (autisti, aziende di trasporto, aziende produttrici di gas)
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          che gli autisti siano adeguatamente selezionati e formati nel processo di assunzione”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A fornire queste informazioni con l’obiettivo di migliorare la prevenzione nel trasporto di gas industriali e medicinali è un intervento al workshop, organizzato dal Comitato Trasporti di Assogastecnici, “Il fattore umano nella sicurezza stradale” che si è tenuto il 4 luglio 2019 presso l’Automotive Safety Centre nella provincia di Pavia.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il fattore umano e la sicurezza interdipendente
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ci soffermiamo in particolare sulle slide relative all’intervento “Il fattore umano nella sicurezza del trasporto” (Assogastecnici) che ricordano come il fattore umano sia l’elemento chiave della sicurezza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare, si indica che il fattore umano “è la prima causa: 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “della maggioranza degli incidenti determinati dal comportamento non sicuro degli individui; 
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            della presenza di contesti non sicuri determinata o comunque tollerata dagli individui”. 
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le slide ricordano poi le “Safety Information Human Factor” dell’european Industrial Gases Association ( EIGA): “il Safety Advisory Council (SAC) di EIGA ha dedicato una serie speciale delle proprie ‘Safety Information’ agli ‘Human Factors’ (SI/HF)” e le SI/HF “sono disponibili a chiunque visiti il sito EIGA”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala poi che ci sono anche “le Safety Info sul trasporto (SI/TS) e la n.07 del 2016 è stata dedicata allo Human Factor nelle attività di trasporto”: “l’utilizzo sistematico delle informazioni contenute nelle SI/HF e SI/TS è di fondamentale importanza per la prevenzione degli incidenti”. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che i fattori umani hanno a che fare con:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “Chi svolge l‘attività (Persone)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Dove si svolge l‘attività (Organizzazione)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Cosa si richiede di fare (Attività).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tutti questi aspetti “interagiscono (quasi) sempre tra di loro”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo dal documento una rappresentazione di questa interazione: 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’intervento si sofferma poi sull’importanza di una cultura della sicurezza «interdipendente».
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infatti ci possono essere diverse tipologie di comportamento in materia di sicurezza:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Dipendente
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           :
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Rispetto passivo delle regole
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Rispetto dei soli requisiti di legge
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Indipendente:
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Auto-responsabilità
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Best practices 
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Interdipendente
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
          :
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Responsabilizzazione anche per gli altri
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Discussioni aperte sulla sicurezza
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Lavoro in comune, manager e dipendenti, sui temi della sicurezza
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           I sistemi di gestione della sicurezza nel trasporto
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’intervento riporta poi gli elementi necessari di un sistema di gestione della sicurezza.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Questi i principi generali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “Fornire le risorse necessarie
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Fornire Linee Guida e Regole
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Promuovere l’interdipendenza
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Partecipazione attiva alle iniziative
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Riconoscere i casi di buona performance
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Istituire processi a supporto della sostenibilità e del miglioramento continuo”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Questi alcuni elementi correlati alla specificità del trasporto:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “Sviluppare strumenti per la diffusione delle informazioni sulla frequenza degli incidenti nel trasporto
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Focus sulle cause legate al fattore umano
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Condivisione dei pericoli e relativi strumenti per controllarli
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Comunicazione aperta dei pericoli e rischi
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Team building
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Programmi di auto-osservazione
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Risk assessment dinamico”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il miglioramento del processo di selezione degli autisti
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le slide si soffermano, in conclusione, anche sul comportamento degli autisti e sul processo di selezione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Come agire sul comportamento degli autisti?
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Questi alcuni step importanti per migliorare la sicurezza comportamentale dell’autista:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Step 1: Comunicazione e consapevolezza, Identificazione dei pericoli, Problem solving
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Step 2: Team building/ Autoosservazione
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Step 3: Risk assessment dinamico
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo, infine, al processo di selezione degli autisti vengono poste diverse domande:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Esistono processi e criteri per la selezione e il reclutamento degli autisti?
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Il processo di reclutamento assicura la selezione di personale competente?
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Il processo di reclutamento assicura che gli autisti abbiano le abilità e l’attitudine necessarie per acquisire le competenze richieste?
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Le competenze dell’autista sono accertate per ogni fase del processo?
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Il processo è in grado di identificare autisti a rischio o senza le adeguate competenze?
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “ Il fattore umano nella sicurezza del trasporto”, a cura di Assogastecnici, intervento al workshop “Il fattore umano nella sicurezza stradale” (formato PDF, 1.19 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/consulenza-sicurezza-trasporto-merci-pericolose.jpg" length="36529" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 23 Jan 2020 09:11:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-settore-trasporti-la-gestione-della-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,sicurezza trasporti,incidenti stradali</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/consulenza-sicurezza-trasporto-merci-pericolose.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/consulenza-sicurezza-trasporto-merci-pericolose.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: REDAZIONE E GESTIONE DEL D.V.R.</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-redazione-e-gestione-del-d-v-r</link>
      <description>Indicazioni sulla redazione del documento di valutazione del rischio chimico. Il concetto di valutazione, il percorso valutativo, il concetto di esposizione, i valori limite, la misurazione e i risultati della valutazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         La redazione e gestione del documento di valutazione del rischio chimico
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/valutazione+rischio+chimico+sicurezza.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Indicazioni sulla redazione del documento di valutazione del rischio chimico. Il concetto di valutazione, il percorso valutativo, il concetto di esposizione, i valori limite, la misurazione e i risultati della valutazione.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Non vi è dubbio che uno dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro di difficile gestione è rappresentato dalla presenza di sostanze chimiche.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un pericolo che non solo è spesso sottovalutato in molti settori, ma è soggetto a continue evoluzioni in rapporto alla nascita di nuovi prodotti e materiali come ad esempio le nanoparticelle o alle nuove scoperte sui danni che le sostanze possono provocare sulla salute e sull’ambiente. Pertanto, nulla di più sbagliato associare al rischio chimico unicamente la grande impresa che produce o manipola enormi quantità di sostanze chimiche in quanto, sono diverse le attività lavorative che espongono in modo diretto e/o indiretto i lavoratori alle stesse. Non a caso, l’EU – OSHA ha intitolato la campagna Europea 2018 – 2019, appena conclusasi, proprio al tema della “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”; una ragione ci doveva pur essere.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Proprio partendo da queste piccole considerazioni cerchiamo di analizzare il problema.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           1 - IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: IL CONCETTO DI VALUTAZIONE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           2- IL PERCORSO VALUTATIVO
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           3 - IL CONCETTO DI ESPOSIZIONE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           4 - I VALORI LIMITE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           5 - LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE: LA MISURAZIONE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           6 - RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           7 - CONCLUSIONI
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           1 - IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: IL CONCETTO DI VALUTAZIONE   
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Con l’espressione “valutazione del rischio” si intende l’identificazione del pericolo ottenuto dal complesso delle informazioni disponibili nel luogo di lavoro mentre possiamo definire “rischio chimico”, l’insieme dei rischi, connessi all’attività lavorativa svolta in ambienti in cui sono presenti o utilizzati, in modo diretto o indiretto, sostanze/miscele che per le loro proprietà e/o per le condizioni di impiego vengono classificate pericolose.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Se l’attività lavorativa non comporta l’utilizzo e all’interno dei locali aziendali non sono presenti sostanze/miscele il rischio è considerato “nullo”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Se diversamente, sul posto di lavoro sono contemporaneamente presenti due fattori:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’agente chimico (legato al processo);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le condizioni che possono portare il lavoratore nella sfera di azione dell’agente, legate alle modalità operative in condizioni normali e/o in emergenza
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           diventa necessario procedere alla qualificazione ed alla quantizzazione del rischio attraverso le fasi sotto indicate le quali comprendono:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’identificazione del pericolo;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la valutazione dei rischi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la definizione dell’esposizione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la stima dei danni che ne derivano.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           2- IL PERCORSO VALUTATIVO 
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           La normativa Europea sulle sostanze chimiche sia quella relativa alla tutela dei lavoratori che quella per la tutela dell’ambiente, stabilisce una gerarchia di misure che il Datore di Lavoro deve intraprendere al fine di controllare il rischio rappresentato dalle sostanze.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tale gerarchia può essere riassunta nel modo seguente:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            L’eliminazione e la sostituzione sono le misure di controllo prioritarie. Laddove possibile, eliminare l’uso delle sostanze pericolose modificando il processo o il prodotto in cui la sostanza viene utilizzata;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            se l’eliminazione della sostanza non è possibile, sostituirla con una non pericolosa o meno pericolosa;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            nei casi in cui non è possibile eliminare o sostituire una sostanza o un processo, l’esposizione può essere prevenuta o ridotta tramite l’adozione di misure / soluzioni tecniche, procedurali e organizzative (controllo delle emissioni alla fonte, sistema chiuso o impianti di ventilazione locale, riduzione del numero di lavoratori esposti alla sostanza pericolosa, riduzione della durata e della intensità dell’esposizione).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            gestione del rischio residuo, dopo l’attuazione degli interventi preventivi, attraverso l’utilizzo di D.P.I.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           3 - IL CONCETTO DI ESPOSIZIONE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Al fine di qualificare e quantizzare l’esposizione del lavoratore diventa necessario stabilire:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            quale sostanza / miscela;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            in che quantità, concentrazione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            per quanto tempo;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            qual’è la sua concentrazione ambientale;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            quale via di penetrazione.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Definito quanto sopra indicato, al fine di limitare per quanto più possibile i danni a carico del lavoratore e quindi rendere accettabile il rischio lavorativo, dovranno essere individuate le attività preventive e protettive da porre in essere durante lo svolgimento delle mansioni lavorative con esposizione diretta e/o indiretta a sostanze chimiche considerando che le caratteristiche dei rischi dipenderanno anche:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dal tipo e dalle condizioni dei processi produttivi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dalle caratteristiche strutturali e microclimatiche dell’ambiente lavorativo;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dalla sensibilità dell’ospite.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le procedure sia esse preventive che protettive potranno essere redatte solo se si conosce, per ogni sostanza / miscela in uso:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Pericolosità intrinseca (dati che identificano la capacità di indurre effetti nocivi) ovvero:
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le proprietà tossicologiche
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            tossicità acuta, subcronica e cronica;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            mutagenicità;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            cancerogenicità;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            relazioni dose - risposta;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dati epidemiologici.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le proprietà di reattività
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            esplosività;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            infiammabilità;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            radioattività;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            corrosività, etc. .
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Comportamento nell’ambiente (dati che permettono di prevederne i possibili scenari di esposizione) ovvero:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le proprietà di base della sostanza che caratterizzano la forma in cui essa è presente nell’ambiente (peso molecolare, punto di ebollizione, densità, etc.);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le proprietà che ne determinano il destino ambientale (solubilità, tensione di vapore, coefficienti di ripartizione tra i vari comparti ambientali);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            incompatibilità ovvero la possibilità che si verifichino reazioni esplosive, esotermiche o si formino sostanze pericolose in presenza di specifiche classi di composti;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            proprietà intrinseche di reattività (autoinfiammabilità, ecc. )
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Limiti di accettabilità (l’insieme di valutazioni che costituiscono una base ed un utile riferimento per i processi decisionali) ovvero:
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            standard e parametri di riferimento di accettabilità o tollerabilità per la popolazione generale;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            standard e parametri di riferimento di accettabilità o tollerabilità per l’ambiente di lavoro (TLV, TWA, TLV-CEILING);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            valutazioni di cancerogenicità operate da Enti riconosciuti in campo internazionale secondo criteri stabiliti (CEE, IARC, EPA, ACGIH);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            standard e parametri di rischio per condizioni accidentali e di emergenza;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            limiti di accettabilità aziendali (concetto del significativo).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           4 - I VALORI LIMITE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I Valori Limite di Soglia (Threshold Limit Value - TLV) sono definiti come il valore della concentrazione aerea dell’agente a cui corrisponde una introduzione tale da mantenere l’organismo nelle condizioni di adattamento o di compenso anche in caso di esposizioni ripetute per lungo tempo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’elenco dei valori limite di esposizione professionale ovvero le concentrazioni di inquinanti ammissibili nell’aria degli ambienti di lavoro e dei valori limite biologici presenti nei liquidi biologici dell’organismo relativi agli agenti chimici sono indicati, nel Decreto Leg.vo 81/2008 (art. 232) rispettivamente, negli allegati XXXVIII e XXXIX. Gli stessi vengono aggiornati in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici e contribuiscono a mantenere sotto controllo l’esposizione a sostanze pericolose sui luoghi di lavoro perché definiscono, allo stato attuale delle conoscenze, il valore massimo di concentrazione in aria di una sostanza affinché non vi sia un danno per la salute.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In linea prettamente giuridica, è da sottolineare il fatto che un tassativo obbligo a misurare l’esposizione ad agenti chimici non permane nemmeno nelle situazioni al di sopra del rischio irrilevante per la salute. Certamente resta obbligatorio mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei valori limite di esposizione professionale in quanto tali valori, tutelano la salute della maggioranza dei lavoratori. Vi è da precisare che i limiti obbligatori per legge si basano sull’esposizione di soggetti adulti in buona salute e, di conseguenza, non sono applicabili ai casi che richiedono interventi specifici, come le donne in stato di gravidanza e i lavoratori ipersuscettibili.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           5 - LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE: LA MISURAZIONE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nei casi in cui non sia possibile pervenire alla “giustificazione” del rischio è opportuno provvedere alla misurazione dell’agente chimico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La misurazione va effettuata “… per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali - art. 225, comma 2 T. U.”. Deve essere svolta per tempi significativi dell’esposizione e in tutte le fasi espositive degli addetti nell’arco del turno di lavoro. Inoltre, la stessa deve avvenire con metodiche standardizzate che devono essere espressamente indicate nel D. V. R..
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La norma di carattere generale di riferimento per la misurazione degli inquinanti chimici nei luoghi di lavoro è la norma UNI - EN 689:2018 recepita in Italia nel luglio 2018 che ha come titolo “atmosfera nell'ambiente di lavoro – misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici – strategia per la verifica della conformità con i valori limite di esposizione occupazionale”. L’aggiornamento di tale norma arriva oltre 20 anni dopo la prima edizione e ne modifica i contenuti, definendo una nuova strategia per effettuare misure rappresentative dell’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici per inalazione. Il nuovo approccio mira ad elevare il livello di affidabilità e di veridicità dei dati sperimentali.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tale norma prevede che si segua una precisa strategia di misurazione nella quale si identificano preventivamente:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le sostanze;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le aree;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            gli addetti.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            e si stabiliscono quindi le misurazioni da effettuarsi in condizioni rappresentative e quelle da effettuarsi nelle condizioni limite o peggiori.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La procedura di misurazione deve fornire una rappresentazione fedele dell’esposizione con il minor numero di campionamenti possibili. Inoltre, in relazione alle modalità con cui avviene l’esposizione, la valutazione della stessa può essere determinata facendo ricorso a:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            monitoraggio ambientale;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            monitoraggio personale;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            monitoraggio cutaneo;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dosimetria biologica.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il monitoraggio ambientale permette di verificare le condizioni nelle quali si trova il lavoratore mentre svolge la sua mansione e quindi di accertare i livelli di esposizione. Viene svolto in campagne di rilevazione sulla base delle mappe di rischio, ove sono stati individuati i punti ed i momenti nei quali fare il campionamento e le sostanze da andare a ricercare.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La correttezza e accuratezza delle metodiche di campionamento è fondamentale per avere dei risultati significativi e credibili e sono il presupposto per le successive analisi chimiche dei campioni prelevati.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Accanto al monitoraggio ambientale, assume grande significato, dove possibile, il monitoraggio biologico, in quanto misura l’esposizione del singolo lavoratore. Lo stesso consiste nella misurazione di specifici indicatori biologici (in genere i metaboliti delle sostanze in uso) in campioni organici (sangue e urine in genere) prelevati nei momenti opportuni sul lavoratore (per esempio a fine turno lavorativo).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il monitoraggio biologico costituisce uno strumento indiretto per conoscere l’entità dell'esposizione dei lavoratori alla specifica sostanza e deve essere considerato complementare a quello ambientale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il datore di lavoro potrà effettuare la misurazione:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            per dimostrare il rispetto dei valori di esposizione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare l’esposizione all’agente chimico (quantità, modalità d’uso, modifiche di tecnologie ed impianti ….);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            periodicamente per controllare l’esposizione dei lavoratori;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            per verificare l’efficacia delle misure preventive e protettive poste in essere.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           6 - RISULTATI DELLA VALUTAZIONE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Qualora la valutazione dei rischi dimostri che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi sia:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            basso per la sicurezza, ma non irrilevante per la salute
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            a seconda dei casi deve essere prevista una appropriata procedura, ovvero:
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           1° CASO: BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           non si applica quanto previsto nel Decreto Leg.vo 81/2008 dagli:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 225 (misure specifiche di protezione e di prevenzione);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 229 (sorveglianza sanitaria);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 230 (cartelle sanitarie e di rischio).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           2° CASO: NON BASSO PER LA SICUREZZA E NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          si dovrà attuare quanto previsto nel Decreto Leg.vo 81/2008 dagli:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 225 (misure specifiche di protezione e di prevenzione):
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          nominare il Medico Competente che dovrà:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 229 (sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 230 (istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           3° CASO: NON BASSO PER LA SICUREZZA MA IRRILEVANTE PER LA SALUTE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          si devono attuare le disposizioni previste nel Decreto Leg.vo 81/2008 dagli:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 225 (misure specifiche di protezione e di prevenzione);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          con l’esclusione degli:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 229 (sorveglianza sanitaria);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 230 (cartelle sanitarie e di rischio).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           4° CASO: BASSO PER LA SICUREZZA, MA NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          si devono applicare le misure specifiche previste nel Decreto Leg.vo 81/2008 di cui agli:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 225 (misure specifiche di protezione e di prevenzione);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 229 (sorveglianza sanitaria);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            art. 230 (cartelle sanitarie e di rischio).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Di seguito viene riportato in figura la schematizzazione del processo valutativo sopra descritto. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           7 - CONCLUSIONI    
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La redazione di un Documento di Valutazione del Rischio Chimico basato su un sistema di gestione o su un modello di organizzazione e di gestione rappresenta un sicuro investimento per l’impresa.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’adozione dello stesso, sistema o modello, permette di analizzare in maniera più immediata i rapporti tra i rischi valutati e le misure adottate, di osservare in maniera più razionale gli obblighi della normativa sulla sicurezza, di gestire in maniera più consapevole i cambiamenti economici, politici e organizzativi che investono inevitabilmente l’impresa e che si riflettono anche sulle procedure della sicurezza, migliorando la qualità dell’organizzazione aziendale e promuovendo la realizzazione del miglioramento continuo di tutte le attività dell’azienda.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Da osservare, comunque, che il tutto può essere gestito meglio solo se inizialmente si è proceduti ad una attenta ed analitica valutazione dei rischi e redatto un documento di valutazione dei rischi, vero pilastro prevenzionale, in linea con le indicazioni Legislative.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il ciclo attuato nel presente studio (pianificazione, attuazione, controllo e riesame) pone il costante accento sul “miglioramento continuo” che per poter permeare necessita, da parte del management aziendale, di avere ben chiaro cosa è necessario fare, enunciarlo nella politica aziendale e renderlo operativo declinandolo in obiettivi dell’organizzazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Quindi, l’obiettivo primario di un’azienda che voglia implementare una gestione che tende alla “efficienza, efficacia ed alla appropriatezza” non è quello di redigere un “semplice” Documento di Valutazione dei Rischi e delle “semplici” procedure.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il cammino della gestione del DVR deve articolarsi sia attraverso la ricerca dei processi motivanti in grado di catalizzare i fattori di coinvolgimento degli individui per la condivisione degli obiettivi sia, in particolare, nella conseguente modifica dell’organizzazione finalizzata alla realizzazione di un punto d’incontro tra gli obiettivi individuati e quelli dell’organizzazione stessa.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 12:23:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-redazione-e-gestione-del-d-v-r</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,Rischio Chimico,Valutazione Rischio chimico,Sostanze pericolose,Reach,CLP</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE ED ATTREZZATURE: IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI SICUREZZA NEL TEMPO CON LA MANUTENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-il-mantenimento-dei-requisiti-di-sicurezza-nel-tempo-con-la-manutenzione</link>
      <description>Il datore di lavoro organizza e gestisce la manutenzione delle attrezzature, che deve essere condotta da personale competente e sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Manutenzione, controllo e verifica di un'attrezzatura
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il datore di lavoro organizza e gestisce la manutenzione delle attrezzature, che deve essere condotta da personale competente e sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza garantito al momento dell’immissione sul mercato o messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro costituisce uno dei principali strumenti per assicurarne l’efficienza ai fini della sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Soltanto prevedendo, durante l’esistenza della macchina, idonei interventi di manutenzione e controllo, infatti, risulta possibile assicurare che la stessa mantenga in servizio condizioni di utilizzo adeguate alla funzione da svolgere, tanto dal punto di vista dell’efficienza quanto soprattutto in riferimento alle condizioni di sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ovviamente l’obiettivo non è quello di mantenere la macchina come nuova, ma, consci dell’inevitabile usura prodotta dal tempo e dall’uso, quello di effettuare i necessari interventi per assicurare che il prodotto resti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine applicati al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio. Questo significa che, laddove lo stato dell’arte subisca delle evoluzioni, anche se significative, non sussiste l’obbligo di aggiornamento da parte del datore di lavoro dei requisiti minimi di sicurezza a meno di uno specifico provvedimento regolamentare che lo renderebbe cogente.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In tale ottica il legislatore ha previsto (titolo III del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione, sottoposte ad interventi di controllo periodici e/o straordinari e infine, ma solo per alcune specifiche tipologie (ovvero quelle indicate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.), assoggettate al regime di verifica periodica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il legislatore individua quindi nel datore di lavoro la persona preposta a organizzare e gestire manutenzione e controllo delle attrezzature, che deve essere condotto da persona competente, primariamente sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È necessario che ciascun intervento realizzato sull’attrezzatura venga riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza territoriale (art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.); il legislatore non ha definito la forma di detto registro, che può essere cartaceo così come elettronico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per le macchine di sollevamento lo stesso fabbricante è tenuto a fornire copia del registro di controllo o almeno i contenuti per costituirne uno (requisito essenziale di sicurezza 4.4.2 dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE); in tutti gli altri casi è esclusiva responsabilità e compito del datore di lavoro prevederne la costituzione e compilazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, inoltre, che per talune attrezzature di lavoro destinate al sollevamento di materiali e persone o impiegate per gas, vapore e riscaldamento (elencate nell’allegato VII al medesimo decreto) siano previste delle verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione a di efficienza ai fini di sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si tratta di attività di controllo gestite non direttamente dal datore di lavoro ma da personale esterno individuato dallo stesso legislatore. In particolare il decreto prevede che dette verifiche siano gestite da Inail (per quanto riguarda la prima) e da Asl, Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati (per le successive). Il datore di lavoro resta comunque responsabile della richiesta di intervento: i soggetti preposti, infatti, devono essere in ogni caso attivati dal datore di lavoro tramite una specifica richiesta.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il d.m. 11 aprile 2011 stabilisce più in dettaglio le modalità di esecuzione di dette verifiche, chiarendo competenze e responsabilità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il primo obbligo per il datore di lavoro è quello di dare comunicazione della messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale Inail competente, che procede con l’assegnazione di una matricola.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In base alle periodicità indicate nel sopra richiamato allegato VII il datore di lavoro deve poi procedere con la richiesta delle verifiche periodiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonti: INAIL, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Manutenzione+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="79517" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2020 09:14:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature-il-mantenimento-dei-requisiti-di-sicurezza-nel-tempo-con-la-manutenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,manutenzione,macchine,attrezzature,direttiva macchine,INAIL</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Manutenzione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE: LA NORMATIVA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/il-lavoro-al-videoterminale</link>
      <description>Il datore di lavoro valuta i rischi del lavoro al videoterminale, adotta le misure di prevenzione, organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Estratto normativo: lavoro al videoterminale
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           In riferimento al lavoro con le attrezzature munite videoterminale ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Articolo 172 - Campo di applicazione
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          2. Le norme del presente Titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Articolo 173 - Definizioni
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’ALLEGATO XXXIV.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sanzioni Penali
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          • Art. 174, co. 2, 3: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: D.Lgs 81/08
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg" length="20644" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 14:25:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/il-lavoro-al-videoterminale</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,D.Lgs. 81/08,81/08,misure di prevenzione e protezione,RLS,sicurezza videoterminale,sicurezza ergonomia,postazione videoterminale,ergonomia luoghi di lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/videoterminale+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: IL MODELLO "MOVARISCH" PER LA VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ' PERICOLOSE DELLE SOSTANZE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-il-modello-movarisch-per-la-valutazione-delle-potenzialita-pericolose-delle-sostanze</link>
      <description>Informazioni sull’aggiornamento 2018 del MoVaRisCh, il modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese. L’importanza dell’algoritmo e l’indice di pericolosità.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Movarisch: come valutare la potenziale pericolosità di una sostanza
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movarisch+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Informazioni sull’aggiornamento 2018 del MoVaRisCh, il modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese. L’importanza dell’algoritmo e l’indice di pericolosità.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In relazione alla valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro è possibile, in alternativa alla misurazione diretta dell' agente chimico, usare sistemi di valutazione del rischio che si basano su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi. E un algoritmo (o un modello) risulta tanto più efficiente quanto più i fattori individuati e il loro ‘peso’ sono pertinenti alla tipologia di rischio trattato.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Ed è per questo motivo che sono diversi gli articoli pubblicati dal nostro giornale che ricordano non solo la presenza in rete di un vero e proprio modello di Valutazione del Rischio Chimico (Movarisch) disponibile per le aziende, ma che ricordano anche i vari aggiornamenti che si sono succeduti negli anni.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            L’ultimo aggiornamento del modello Movarisch
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Sul sito dell’ Ausl di Modena si segnala che il Modello di Valutazione del Rischio Chimico denominato con un semplice acronimo "MoVaRisCh" è stato “approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 81/08), proposte dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In particolare il Movarisch è “una modalità di analisi che attraverso un percorso informatico semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/08”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Nel modello è prevista “l'identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati all'articolo di legge, e dai quali non è possibile prescindere, per effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute da parte delle imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           E tale modello - che va inteso come un percorso di "facilitazione" – “rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo I D.Lgs .81/08 per quanto riguarda il rischio chimico per la salute dei lavoratori”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Ricordiamo poi che, ad oggi, sul sito modenese l’ultimo aggiornamento pubblicato, che presentiamo in questo articolo, è relativo all’11 gennaio 2018.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Il modello di valutazione e l’importanza dell’algoritmo
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Nel documento “Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I - D.Lgs. 81/08)”, aggiornato nel 2018, si ricorda che gli algoritmi (o i modelli) “sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale”. E i fattori individuati vengono “inseriti in una relazione matematica semplice (o in un modello grafico) la quale fornisce un indice numerico che assegna, non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette di inserire il valore trovato in una ‘scala numerica del rischio’ individuando, per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore dell’indice calcolato”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Dunque assume importanza nella costruzione di un algoritmo:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             “l’individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             l’individuazione del ‘peso’ dei fattori di compensazione nei confronti del rischio;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             l’individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, …);
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             l’individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto …)”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           E, come già indicato, il modello va inteso come un percorso di “facilitazione” “atto a consentire, soprattutto alle piccole e medie imprese, ma anche a quelle grandi la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio irrilevante per la salute”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Il modello di valutazione e l’indice di pericolosità 
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
                      
            
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Nel documento si indica che il rischio R per le valutazioni del rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per l’esposizione E (Hazard x Exposure). E il pericolo P “rappresenta l’ indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela che nell’applicazione di questo modello viene identificato con le indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP)”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In particolare ad ogni Hazard Statement (indicazione di pericolo H) “è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento CLP”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           E dunque il pericolo P rappresenta “la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca)”, mentre l’esposizione E “rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa” e il rischio R, determinato secondo questo modello, “tiene conto dei parametri di cui all’articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/08”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riguardo poi alla identificazione dell’indice di pericolosità P il documento ricorda che il recepimento della direttiva 98/24/CE e la susseguente istituzione del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 “hanno confermato che in presenza di rischio chimico per la salute, le misure generali di tutela di cui all’art.15 del D.Lgs.81/08 e di cui all’Allegato IV del D.Lgs.81/08 Punti 2. (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos) e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione), debbano in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate, ovviamente assieme alle misure successivamente individuate in maniera mirata dall’articolo 224 comma 1 del D.Lgs. 81/08, e cioè:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             la progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione adeguate;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             le misure igieniche adeguate;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici”.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Da questa considerazione di carattere tecnico-giuridico – continua il documento - consegue che “il Titolo IX Capo I del D.Lgs.81/08 non può in alcun modo provocare un’attenuazione delle misure generali di tutela dei lavoratori nelle loro mansioni, né prescindere dall’applicazione della Normativa previgente e pertanto, le misure di prevenzione e protezione di carattere generale richiamate sopra, devono essere applicate ancor prima di valutare il rischio da agenti chimici. In altre parole qualsiasi modello/algoritmo applicato per la valutazione approfondita del rischio chimico non può prescindere dall’attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           E si ribadisce che nel caso del rischio da agenti chimici pericolosi, la tutela della salute dei lavoratori dall’esposizione ad agenti chimici “è sempre più legata alla ricerca ed allo sviluppo di prodotti meno pericolosi per prevenire, ridurre ed eliminare, per quanto possibile, il pericolo in via prioritaria alla fonte”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Dopo aver ribadito che le misure di prevenzione e protezione di carattere generale sono prioritarie rispetto all’adozione di qualsiasi modello/algoritmo di valutazione dei rischi, si sottolinea che “per compiere in maniera approfondita tale processo di valutazione del rischio per la salute dei lavoratori senza effettuare misurazioni dell’agente o degli agenti chimici presenti nel processo produttivo è fondamentale effettuare il percorso che prevede di individuare la pericolosità intrinseca degli agenti chimici che vengono impiegati, in funzione delle modalità e delle quantità dell’agente chimico che viene utilizzato e, di conseguenza consumato nel ciclo produttivo, e dei tempi d’esposizione di ogni singolo lavoratore”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           E la metodologia che viene proposta “deve essere in grado di valutare il rischio chimico in relazione alla valutazione dei pericoli per la salute dei lavoratori e cioè sulla base della conoscenza delle proprietà tossicologiche intrinseche a breve, a medio e a lungo termine degli agenti chimici pericolosi impiegati o che si liberano nel luogo di lavoro in funzione dell’esposizione dei lavoratori, la quale a sua volta dipenderà dalle quantità dell’agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d’impiego e dalla frequenza dell’esposizione”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           In particolare il metodo indicizzato che si intende proporre – continua sempre il documento approvato da Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia - “vuole essere uno strumento, il più semplice possibile, in cui le proprietà tossicologiche degli agenti chimici presenti nelle attività produttive vengono valutate e studiate al fine di attribuire ad ogni proprietà, una graduazione del pericolo e di conseguenza un punteggio espresso in numeri da 1 a 10 (score) che rappresentano il pericolo P. In altre parole l’indice di pericolo P ha l’obiettivo di sintetizzare in un numero i pericoli per la salute di un agente chimico”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Si segnala che fra le proprietà tossicologiche valutate “non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo IX Capo II del D.Lgs.81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulta irrilevante per la salute. Inoltre si ribadisce che, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, quando si parla di valutazione del rischio in realtà ci si riferisce sempre ad una valutazione dell’esposizione”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che riporta nel dettaglio le modalità per la valutazione della pericolosità intrinseca per la salute di un agente chimico.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riferimento:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs 81/08)”, versione aggiornata all’11 gennaio 2018 (formato PDF, 316 kB).
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 13:40:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-il-modello-movarisch-per-la-valutazione-delle-potenzialita-pericolose-delle-sostanze</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio chimico,movarisch,Regolamento CLP,D.Lgs. 81/08</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+chimico+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RLS: LE CRITICITÀ EMERSE ALLA LUCE DEL D.LGS. 81/08</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rls-le-criticita-emerse-alla-luce-del-d-lgs-81-08</link>
      <description>Un intervento si sofferma sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza a dieci anni dal Testo Unico. Le criticità e le indicazioni sulla elezione, sul ruolo, sulle prerogative e responsabilità degli RLS.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e il D.Lgs. 81/2008
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un intervento si sofferma sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza a dieci anni dal Testo Unico. Le criticità e le indicazioni sulla elezione, sul ruolo, sulle prerogative e responsabilità degli RLS.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Se il D.Lgs. 81/2008 può considerarsi “un punto di approdo di un lungo percorso, articolato e tempestoso, che ha interessato l’alluvionale normativa in tema di salute e sicurezza nel nostro Paese”, tale punto di approdo non è fermo, ma è “costantemente in discussione. Oggetto di innumerevoli modifiche, di tante attuazioni, ma anche di molte inattuazioni”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo e a tracciare un bilancio del Testo Unico (o meglio “Unico Testo normativo”) con particolare riferimento al ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è un intervento che è stato presentato al convegno “A 10 anni dal DLgs 81/08: RLS....che fare? Ruolo, prerogative, diritti e timori” che, organizzato dalla Regione Toscana, si è tenuto il 4 dicembre 2018, e i cui atti sono stati pubblicati nel Bollettino informativo n.1/2019 “ Toscana RLS”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un convegno che benché non recente - fa ancora riferimento al decennale del D.Lgs. 81/2008 - presenta molte interessanti riflessioni sia sul Testo Unico, sia sulla figura degli RLS.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e il Testo Unico
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A fornire un bilancio del Testo Unico in riferimento al ruolo degli RLS è l’intervento “La figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza a dieci anni dal Testo Unico tra attuazioni, inattuazioni e possibili sviluppi”, a cura di Angelo Delogu ( Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Membro dell'Osservatorio Olympus).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo, più in generale alla rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori, il relatore indica che gli aspetti collettivi della sicurezza “si collegano tradizionalmente all’art. 9” dello Statuto dei lavoratori ( legge 20 maggio 1970, n. 300), una norma che “ha proiettato su di un piano collettivo l’interesse alla sicurezza, in precedenza riconosciuto sul piano individuale” [1].
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La norma prevede che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, “hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica”. Si ricorda, in ogni caso, che l’articolata disciplina contenuta nel D.Lgs. 81/2008 “dovrebbe eliminare i residui spazi di operatività dell’art. 9”. E sebbene il D.Lgs. 81/2008 “non abbia abrogato esplicitamente l’art. 9, esso può tuttavia ritenersi ormai superato ex art. 304” del Testo Unico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si sottolinea poi che assume un ruolo importante quanto indicato riguardo alla definizione e alla elezione o designazione del RLS che “deve avvenire in tutte le aziende, o unità produttive”. Si segnala che l’ampliamento della nozione di lavoratore all’interno del D.Lgs. 81/2008 “si riverbera anche sul piano dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RLS. Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti vi sarà un’elezione diretta da parte dei lavoratori, o l’individuazione per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. In quelle di dimensioni maggiori, invece, vi sarà la designazione nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in loro assenza, l’elezione da parte dei lavoratori. Con ciò si conferma sostanzialmente la disciplina previgente, rispetto alla quale era emerso che nelle aziende più piccole si privilegia la volontà diretta dei lavoratori, in quelle più grandi il collegamento con le organizzazioni sindacali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento si sofferma poi sul termine “designazione”, utilizzato dalla norma, e sulla funzione del Rappresentante territoriale per la sicurezza (RTLS) che “esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS (artt. 47 e 48, D.Lgs. 81/08)”. Il D.Lgs. 81/2008 “per specifici contesti produttivi particolarmente complessi, in cui vi è compresenza di più imprese o cantieri, ha poi introdotto la figura del RLS di sito produttivo (art. 49)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ruolo, prerogative e irresponsabilità degli RLS
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che in relazione alla figura del RLS “permangono alcune incertezze, legate ad una serie di problemi, tra cui la natura della rappresentanza (che appare comunque necessaria), l’ambito di riconoscimento del RLS, le sue modalità costitutive (rispetto a cui svolge un ruolo essenziale la contrattazione collettiva), le sue prerogative e le tutele che gli sono assicurate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il RLS è stato definito come ‘l’anello di congiunzione tra base e vertice aziendale’ [2], rappresentando, come «‘soggetto esponenziale’ degli interessi dei lavoratori» [3], il vero cardine della politica partecipativa della sicurezza [4].
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il D.Lgs. 81/2008 gli riconosce “funzioni consultive e propositive in materia preventiva, poteri di controllo, segnalazione e ricorso, ma non poteri decisionali (art. 50)” [5].
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In altri termini, in ottica partecipativa – continua il relatore – “il RLS deve essere sentito in merito alle cautele da adottare, controlla e fa proposte sulla strategia preventiva aziendale, ma i suoi pareri non sono vincolanti. Di conseguenza le decisioni finali saranno sempre prese dal datore di lavoro e su di lui ricade la relativa responsabilità” [6].
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che l’RLS ha fra l’altro “il diritto di richiedere e di ricevere tempestivamente (dal datore di lavoro), per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico, che può essere tuttavia consultato esclusivamente in azienda. Il RLS deve altresì disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, non potendo subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività, a lui applicandosi le tutele legislative delle rappresentanze sindacali” [7].
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito e in ragione della sua funzione, “il RSL non può considerarsi, quindi, soggetto passivo del dovere di tutela delle condizioni di lavoro, tant’è vero che a suo carico non si prevedono sanzioni penali e amministrative. Cosicché la dottrina ha rilevato come le responsabilità del RLS «altro non sono che responsabilità morali» [8] poiché, in una ricostruzione in chiave penalistica, va posto in luce come il RLS non sia in possesso di c.d. poteri impeditivi degli eventi dannosi, perciò non sorge in capo ad esso una posizione di garanzia” [9].
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia “ciò non significa che il RSL non risponda mai di un infortunio o di una malattia professionale. In base ai princìpi generali, infatti, gli si potrà attribuire una corresponsabilità, qualora abbia concorso con il suo comportamento alla causazione dell’evento, ad esempio, venendo meno alla segnalazione dei pericoli riscontrati” [10].
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È bene ricordare che il RSL non va mai confuso con il preposto”, che ha l’obbligo di “garantire il rispetto della normativa antinfortunistica attraverso il suo potere gerarchico e di vigilanza” [11]. E un problema, non risolto dal D.Lgs. 81/2008, è “se i due ruoli siano cumulabili nella stessa persona. La dottrina tende a esprimersi in senso negativo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le mancate attuazioni in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo, infine, riprendendo dall’intervento alcune indicazioni sulle “in-attuazioni in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che diverse norme del TU “riservano alla contrattazione collettiva un’ampia delega, volta alla disciplina delle modalità di designazione o elezione, nonché di esercizio delle funzioni delle varie tipologie di RLS (artt. 47, c. 5; 48, c. 2 e 50, c. 3), alle stesse fonti è affidato il compito di individuare le relative attività formative (art. 37, c. 11). Agli accordi collettivi è affidata anche la costituzione e la regolamentazione degli Organismi paritetici (artt. 2, c. 1, lett. ee) e 51)”. Ma le organizzazioni sindacali e datoriali “hanno attuato con alterne fortune tali deleghe, come è avvenuto, ad es., con l’accordo del 31 gennaio 2012 nel settore servizi e studi professionali; oppure con l’Accordo interconfederale 20 settembre 2011 tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori indicazioni su varie altre (in) attuazioni del D.Lgs. 81/2008, criticità che mostrano come il processo di attuazione del Testo Unico sia stato in questi anni “lento e tortuoso” rischiando di “compromettere il pieno dispiegarsi dell’efficacia preventiva di tale strumento normativo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Atti del convegno regionale RLS “ A 10 anni dal DLgs 81/08: RLS....che fare? Ruolo, prerogative, diritti e timori”, pubblicati in “Toscana Rls” n.1/2019, Bollettino della rete regionale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (formato PDF, 4.48 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:01:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rls-le-criticita-emerse-alla-luce-del-d-lgs-81-08</guid>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/RLS+sicurezza+sul+lavoro-62100f26.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO VIBRAZIONI: MALATTIE PROFESSIONALI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-malattie-professionali-e-valutazione-del-rischio</link>
      <description>Un intervento presenta un’analisi dei dati relativi alle malattie professionali dovute all’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero. Considerazioni sui criteri di valutazione del rischio vibrazioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Vibrazioni e sicurezza: malattie professionali e valutazione del rischio
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Analisi_malattie_vibrazioni_tabelle.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Un intervento presenta un’analisi dei dati relativi alle malattie professionali dovute all’esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero. Considerazioni sui criteri di valutazione del rischio vibrazioni.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale del 9 aprile 2008, recante “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”, si è riscontrato un progressivo incremento delle denunce delle patologie da sovraccarico biomeccanico, sia a carico dell’arto superiore sia del rachide lombare. E le vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo umano “rappresentano sicuramente un rilevante fattore di rischio di tale fenomeno”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Diverse patologie possono “essere correlate all’ esposizione a vibrazioni, rendendo il compito del medico Inail particolarmente impegnativo”. E l’accertamento del rischio professionale da parte della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) dell’Inail, “sulla base di approfondimenti del singolo caso o di studi di settore, può rivestire un importante ruolo nell’aiutare la componente medica a esprimersi sul nesso di causa”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A presentare in questo modo il tema delle malattie professionali correlate all’esposizione a vibrazioni, e a fornire un’analisi del dato epidemiologico, in ottica sia prevenzionistica che assicurativo-previdenziale, è un intervento tratto dalla pubblicazione Inail “Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale” che raccoglie gli atti dell’omonimo seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp, Csa (Consulenza statistico attuariale) e Cit (Consulenza per l’innovazione tecnologica) dell’Inail che si è tenuto a Firenze dal 23 al 25 ottobre 2018.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           I dati relativi alle malattie professionali da vibrazioni
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’intervento “Analisi del fenomeno tecnopatico da vibrazioni” - a cura di L. Bindi e M. Clemente (Inail, Ssc), A. Brusco e A. Bucciarelli (Inail, Csa), L. Frusteri e D. Magnante (Inail, Direzione generale, Contarp), E. Marchetti (Inail, Dimeila), S. Casini, M. Cervellati, N. Papapietro, M. Muratore, P. Panaro, P. Nataletti, R. Nitti, D. Orsini e G. Rosci (Inail, direzioni regionali Contarp) – fa riferimento alle attività di un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha lavorato alla redazione di linee d’indirizzo sulle malattie professionali dovute a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ricordando che con il termine “tecnopatia” si intende la malattia professionale contratta a causa dell'azione nociva, lenta e protratta nel tempo di un fattore di rischio, nella prima parte dell’intervento viene analizzato il fenomeno tecnopatico, con particolare riferimento al 2016 e al quinquennio 2012-2016.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che annualmente “sono oltre 500 le malattie da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, di cui oltre la metà sono rappresentate dalla sindrome del tunnel carpale, a seguire artrosi secondarie di altre articolazioni (15%) e sindromi di Raynaud (12%)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala poi che “quasi il 90% delle patologie afferisce al genere maschile e si concentra nella maggior parte dei casi nella classe di età 50-64 anni (64% del totale dei riconoscimenti)”. Mentre le professioni principalmente colpite “sono quelle degli artigiani, operai specializzati e agricoltori (73%), impiegati soprattutto nell’industria estrattiva, nell’edilizia e nelle coltivazioni. Il 76% delle patologie riguardano la gestione assicurativa dell’industria e servizi e la restante parte l’agricoltura”. A livello di settore lavorativo correlato “sono coinvolti prevalentemente l’industria (40%), l’artigianato (28%) e l’agricoltura (24%); scendendo come livello di dettaglio ai sub-settori, prevalgono le costruzioni e la metalmeccanica e, per l’agricoltura, le coltivazioni di seminativi e non”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le vibrazioni trasmesse al corpo intero
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questo caso si evidenzia nel quinquennio una crescita delle malattie professionali riconosciute da vibrazione al corpo intero (sostanzialmente patologie della colonna vertebrale) e si segnala che, mediamente, “oltre il 50% dei riconoscimenti è tabellato (d.m. 9 aprile 2008) e dovuto a ernia discale lombare”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Circa la metà delle malattie si concentra “in agricoltura (soprattutto coltivazioni), servizi per il 27% (trasporti e comunicazioni) e industria-artigianato per il 24% (prevalentemente costruzioni)”. Le donne rappresentano poi “il 5% dei tecnopatici (contro il 10% per mano-braccio) e non si riscontrano sostanziali differenze di genere nella graduatoria delle patologie e nella distribuzione per classe di età (il 60% ha tra 50 e 64 anni e il 28% tra 35 e 49 anni). Le professioni principalmente colpite sono quelle degli artigiani, operai specializzati e agricoltori (51%), seguite da conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli (42%, valore di molto superiore al 14% riscontrato per il mano-braccio)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La valutazione dell’esposizione professionale
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel documento si forniscono poi alcune considerazioni sui criteri di valutazione dell’esposizione a vibrazioni.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che “la grandezza fisica utilizzata nella stima delle vibrazioni trasmesse dalle macchine agli organi del corpo umano è l’accelerazione, espressa in m/s2”. E il principale descrittore del rischio è l’esposizione giornaliera A(8) [m/s2], ovvero l’accelerazione equivalente ponderata in frequenza e riferita alle 8 ore della giornata lavorativa nominale”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, la A(8) “si calcola a partire dalla componente assiale maggiore dell’accelerazione, maggiorando del 40% le componenti assiali su x e y”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda che il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) dispone che ogni lavoratore “possa essere esposto a un valore limite di esposizione giornaliero A(8) pari a 1 m/s2 , e a un valore limite di accelerazione r.m.s. di 1,5 m/s2 su periodi brevi (pochi minuti). Il valore d’azione di A(8), fissato in 0,5 m/s2, rappresenta una soglia oltre la quale il datore di lavoro è tenuto alla sorveglianza sanitaria e a una serie di adempimenti per il controllo e la riduzione dell’ esposizione alle vibrazioni”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala poi che in caso di vibrazioni “dall’elevato contenuto impulsivo”, quando “la valutazione di base può sottostimare gli effetti”, la norma tecnica UNI ISO 2631-1 (Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali) prescrive “l’utilizzo congiunto di un metodo addizionale, ad esempio quello del Vibration Dose Value che, integrando sulla quarta potenza l’accelerazione, evidenzia meglio le componenti di picco”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il decreto – continua l’intervento – “non richiede questo parametro, ma può essere confrontato con il valore di azione giornaliero fissato dalla Direttiva n. 2002/44/CE, e pari a 9,1 m/s 1,75. Il riferimento per la valutazione del rischio da vibrazioni impulsive è la norma ISO 2631-5”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Veniamo poi alle vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questo caso la A(8) si calcola “considerando l’accelerazione somma vettoriale delle tre componenti sugli assi cartesiani, secondo le definizioni della norma UNI EN ISO 5349-1” (Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali). E il D. Lgs. 81/2008 “fissa il valore d’azione per l’esposizione giornaliera a 2,5 m/s2 e il valore limite a 5 m/s2”. Inoltre sui periodi brevi (pochi minuti) “l’accelerazione r.m.s. non deve superare il valore di 20 m/s2 (valore limite sui periodi brevi)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda, infine, che, “anche per le vibrazioni al corpo intero, è obbligatorio restare al di sotto dei valori limite; il superamento del valore d’azione impone la sorveglianza sanitaria e una serie di adempimenti a cura del datore di lavoro per il controllo e la riduzione dell’ esposizione a vibrazioni”. E le accelerazioni che necessitano al calcolo dell’esposizione giornaliera A(8) “possono essere misurate direttamente, ricavate dalle informazioni fornite dal fabbricante delle apparecchiature o cercate nelle banche dati accreditate”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si sottolinea che per una valutazione corretta “non si può prescindere da un’indagine diretta su ciclo produttivo, mansioni, postazioni di lavoro, apparecchiature utilizzate, e dalla ricerca di informazioni sui reali tempi di adibizione alle singole operazioni svolte, che consentano una corretta stima dei tempi di esposizione”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Concludiamo segnalando che l’intervento fornisce poi varie considerazioni sugli aspetti medico-legali ricordando, ad esempio, che il medico Inail “deve procedere a un’attenta valutazione della storia clinica del soggetto, non potendosi escludere, nel caso concreto, l’efficienza causale di livelli di rischio inferiori alle soglie previste dalla normativa prevenzionistica, dovendo essere sempre considerata la variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni dell’agente patogeno”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inail, “ Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale”, atti del seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp, Csa e Cit dell’Inail - Firenze, 23-25 ottobre 2018 (formato PDF, 8.81 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vibrazioni+rischio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="14773" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:47:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni-malattie-professionali-e-valutazione-del-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,DVR,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio vibrazioni,vibrazioni corpo intero,vibrazioni mano braccio,malattie professionali,tecnopatia</g-custom:tags>
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/vibrazioni+rischio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AMBIENTI FREDDI : COME VALUTARE IL RISCHIO MICROCLIMATICO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ambienti-freddi-come-valutare-il-rischio-microclimatico</link>
      <description>La valutazione dello stress termico negli ambienti freddi, il calcolo dell’isolamento termico dell’abbigliamento e il controllo del microclima in ambienti termici freddi. Le misure per ridurre i disagi correlati alle basse temperature.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Come gestire il rischio microclimatico negli ambienti di lavoro freddi
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/abbigliamento+freddo+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La valutazione dello stress termico negli ambienti freddi, il calcolo dell’isolamento termico dell’abbigliamento e il controllo del microclima in ambienti termici freddi. Le misure per ridurre i disagi correlati alle basse temperature.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le tematiche affrontate in questo spazio di approfondimento si sono soffermateo più volte sulle problematiche degli ambienti di lavoro severi freddi, ad esempio in relazione alle celle frigorifere, ai depositi frigoriferi o agli ambienti freddi outdoor, in cui possono svolgersi varie tipologie di lavoro: lavori edili o stradali, manutenzione delle linee elettriche, agricoltura, lavori forestali, pesca, …
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In relazione alla pubblicazione nel 2018 del documento “ La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute”, prodotto dalla Direzione regionale Inail per la Campania, abbiamo poi affrontato il tema della metodologia di valutazione dello stress termico in ambienti freddi e delle misurazioni dei relativi parametri, con particolare riferimento al metodo IREQ (Insulation REQired).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           L’isolamento termico dell’abbigliamento
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo all’abbigliamento lavorativo, il documento segnala che il metodo IREQ richiede “come dato di input per il calcolo della durata massima dell’esposizione, l’isolamento termico dell’abbigliamento” (Icl). Inoltre in aggiunta alla resistenza termica, il metodo IREQ richiede anche che venga indicata “la permeabilità all’aria (p) dell’abbigliamento”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si ricorda che entrambe queste quantità “dovrebbero essere fornite dal produttore di ciascun capo, certificato come DPI” secondo la UNI EN 342 e la UNI EN 14058. E riprendiamo dal documento, a titolo di esempio, il prototipo di etichetta suggerito dalla UNI EN 342:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tuttavia – indica il documento – “i capi certificati secondo la UNI EN 342/UNI EN 14058 sono pochi, e comunque tutti orientati a protezioni da grande freddo. Appare pertanto più proficuo utilizzare le informazioni contenute nella norma UNI EN ISO 9920” (Ergonomia dell’ambiente termico - Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento), che “contiene informazioni relative all’isolamento termico individuale Iclu di un gran numero di indumenti, all’isolamento termico di insiemi di indumenti ed anche alla permeabilità all’aria di diversi materiali”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento, che riporta anche vari suggerimenti operativi per il calcolo dell’isolamento termico dell’abbigliamento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Il controllo del microclima in ambienti termici freddi
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riguardo alla possibilità di controllare il microclima, il documento indica che gli ambienti indoor severi freddi “sono caratterizzati da temperature molto basse e tipicamente uniformi, il cui scopo è generalmente quello di mantenere nel tempo sostanze che a temperature più elevate si degraderebbero velocemente”. Ed è pertanto difficile, “spesso impossibile, intervenire sui parametri ambientali in quanto ciò determinerebbe una incompatibilità con il risultato che si intende conseguire con l’uso di un simile ambiente”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Da questo punto di vista un suggerimento progettuale che può essere dato riguarda la velocità dell’aria, “che è una significativa concausa di problemi di ipotermia, e che pertanto va sempre mantenuta ai livelli più bassi possibili”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il principale metodo di controllo del microclima in ambienti severi freddi – continua il documento - è “senz’altro l’abbigliamento”. Ed infatti l’effetto legato all’utilizzo di abbigliamento con diverse caratteristiche di isolamento termico è “il punto centrale della procedura di valutazione dello stress descritta dalla norma tecnica UNI EN ISO 11079”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un altro strumento di contenimento del rischio è la definizione di un adeguato schema di lavoro: un’adeguata scelta delle quantità DLE e RT (tempo massimo di permanenza continuativa nell’ambiente e durata minima della pausa - UNI EN ISO 11079) “consente di abbassare notevolmente il rischio di ipotermia. La definizione di queste quantità è naturalmente condizionata alla conoscenza delle condizioni ambientali e dell’abbigliamento disponibile”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Misure per ridurre i disagi con il freddo
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento segnala poi che esistono tutta una serie di misure che “permettono di contenere al minimo i disagi legati al lavoro in ambienti severi freddi, quali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la realizzazione di un percorso controllato nei tempi e nei parametri termo-igrometrici tra le condizioni estive (che in estate possono superare i 40°C) e gli ambienti di lavoro (che possono essere anche a -20°C o -25°C). Particolare importanza assumono gli spogliatoi che, in condizioni estreme, vanno preceduti e/o seguiti da ambienti di acclimatazione in modo da ridurre l’entità degli sbalzi termici ed aumentare i tempi in cui questi sono subiti dai lavoratori;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la realizzazione di impianti di raffreddamento con flussi d’aria direzionati nelle aree non frequentate dai lavoratori (corridoi in cui vengono movimentate le merci manualmente o con o mezzi meccanici). Nel caso la frequentazione da parte dei lavoratori sia occasionale, il flusso d’aria deve disattivarsi all’apertura della porta d’accesso;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’installazione di uffici/box/cabine opportunamente climatizzate, ben isolate dall’ambiente, può consentire di ridurre la permanenza negli ambienti severi ai soli ‘tempi tecnici’, ritrovando temperature gradevoli per le altre attività in cui non sono presenti particolari esigenze produttive che impongano di rimanere al freddo. Questi ambienti a microclima controllato sono anche la soluzione ideale per la fruizione delle pause soprattutto se dispongono di punti di erogazione di bevande calde”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infine, oltre alle misure indicate, possono essere adottate anche importanti misure a carattere procedurale, che si debbono integrare con i percorsi di informazione e formazione degli operatori.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ci si riferisce – conclude il documento – “in primo luogo alle pause ed alle loro modalità di fruizione, che è consigliato avvenga in ambienti termicamente confortevoli, ma ci si riferisce anche alla tutela della salute e della sicurezza di operatori che possono trovarsi ad operare in condizioni di basse/bassissime temperature in condizioni di emergenza”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In questo senso “l’illuminazione di sicurezza delle celle frigo, la certezza di un sistema di apertura manuale per l’uscita in ambienti a temperatura confortevole, l’utilizzo di dispositivi atti a segnalare eventuali malori in posizioni non presidiate da altri lavoratori, sono tutti esempi di soluzioni che possono salvare una vita”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inail, Direzione regionale Campania, “ La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute”, a cura di Michele del Gaudio (Inail, Unità Operativa Territoriale di Avellino), Daniela Freda e Raffaele  Sabatino (DIT, Inail), Paolo Lenzuni (Inail, Unità Operativa Territoriale di Firenze) e Pietro Nataletti (DIMEILA, Inail), edizione 2018 (formato PDF, 3.09 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/microclima+sicurezza+sul+lavoro.png" length="39056" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 09:47:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ambienti-freddi-come-valutare-il-rischio-microclimatico</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio microclima,rischio ambienti severi,rischio freddo</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/microclima+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/microclima+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA NEAR MISS: INCIDENTI NEL SOLLEVAMENTO MECCANICO DEI CARICHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-near-miss-incidenti-nel-sollevamento-meccanico-dei-carichi</link>
      <description>La perdita di controllo accessorio da mezzo di sollevamento con proiezione gancio : perché è avvenuto l’infortunio? Come si sarebbe potuto evitare?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Incidenti sul lavoro: gancio sganciato
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/incidente+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La perdita di controllo accessorio da mezzo di sollevamento con proiezione gancio : perché è avvenuto l’infortunio? Come si sarebbe potuto evitare?
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Si riporta la storia di un incidente disponibile sul sito dell’ATS Brianza, che ha raccolto una serie di storie di casi veri indagati, con la speranza che l’informazione su questi eventi contribuisca a ridurre la possibilità del ripetersi ancora di infortuni con le stesse dinamiche.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Tipo di Incidente
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
                      
           : Proiezione di solidi /Oscillazione incontrollata della catena del carroponte, con proiezione del gancio
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Lavorazione
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
                      
           : Movimentazione / Rovesciamento cassa con semilavorati metallici
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Descrizione incidente
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
                      
           :
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Contesto
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
                      
           :
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Area produttiva comprendente i forni di trattamento termico. Erano in corso le normali operazioni di preparazione del materiale da avviare al trattamento. Il capo turno doveva rovesciare la cassa che conteneva i pezzi da trattare.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Dinamica incidente:
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Con l’ausilio di un carrello elevatore, un operatore dei più esperti (18 anni in azienda) trasportava una cassa in prossimità dell’impianto; per preparare la carica dei materiali da trattare nel forno 
           
                      &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
                        
            doveva rovesciare il contenuto della cassa in una cesta vuota.
           
                      &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           La cassa, posizionata sulle forche del carrello elevatore a circa 80 cm di altezza, veniva anche imbracata facendo passare due catene sotto di essa e fissandole con i ganci alle estremità.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           L’operatore, utilizzando il tiro del carroponte, ruotava eccessivamente la cassa e uno dei due ganci si sfilava, oscillando “a pendolo” e andando a sbattere contro il parabrezza di un carrello elevatore vicino, fratturandone il vetro (senza proiezione di schegge).
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Contatto:
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Nessun contatto con l’operatore coinvolto né con altre persone in quanto non era presente nessun collega nelle immediate vicinanze.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Esito trauma:
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Nessun trauma in quanto trattasi solo di incidente (“near - miss”) senza danni alle persone
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Perché è avvenuto l’incidente?
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Determinanti dell’evento:
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           A causa dell’eccessiva rotazione della cassa, si verificava lo sfilo imprevisto del gancio del carroponte e la conseguente oscillazione incontrollata della catena;
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           errata modalità operativa di ribaltamento della cassa con l’utilizzo dei ganci del carroponte: l’operatore non utilizzava l’attrezzatura prevista, preferendo un metodo meno sicuro.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
            
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Criticità organizzative alla base dell’evento:
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           La cassa era sprovvista dei binari per le forche del carrello elevatore per poter utilizzare la funzione rotazione delle pale stesse.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
            
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Come prevenire
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
                      
           :
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             Utilizzare attrezzature corrette per il ribaltamento di cassoni, come ad esempio una forca  rotante per carrello elevatore.(Nota: qualora la tipologia di cassa non abbia gli inviti per le forche, usare un’attrezzatura specifica sicura creata ad hoc, vedi foto);
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             nelle altre movimentazioni merci con il carroponte, assicurarsi sempre che ganci e catene siano correttamente posizionati prima di movimentare i carichi;
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             formazione di tutto il personale sulle corrette procedure di utilizzo dei mezzi di sollevamento e sulla scelta corretta tra il carroponte o i sistemi a “forca rotante” a seconda dei diversi carichi da movimentare.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+carichi+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="28200" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:42:32 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,incidente sollevamento carichi,incidente carrello elevatore</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+carichi+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+carichi+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI: LA NUOVA NORMA UNI  SULL'IMBRAGATURA E SEGNALATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-dei-carichi-la-nuova-norma-uni-sull-imbragatura-e-segnalatori</link>
      <description>Pubblicata la UNI ISO 23853:2019 riguardante l’addestramento di imbracatori e segnalatori addetti alle attività connesse agli apparecchi di sollevamento.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Apparecchi di sollevamento: l’addestramento di imbracatori e segnalatori
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sollevamento+carichi+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Pubblicata la UNI ISO 23853:2019 riguardante l’addestramento di imbracatori e segnalatori addetti alle attività connesse agli apparecchi di sollevamento.
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In data 12 dicembre 2019 è stata pubblicata la norma UNI ISO 23853:2019 riguardante l’addestramento di imbracatori e segnalatori addetti alle attività connesse agli apparecchi di sollevamento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tale norma che deriva dalla ISO 23853:2018 va a sostituire la precedente edizione del 2006.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare la norma tecnica specifica l'addestramento minimo da impartire agli imbracatori e ai segnalatori per sviluppare le abilità di base per l'imbracatura e per impartire le conoscenze necessarie per la competenza richiesta agli imbracatori e ai segnalatori come definito nella norma ISO 15513.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tra i vari aspetti affrontati nella norma (che è stata recepita in lingua inglese), da segnalare il punto 7.18 riguardante l’identificazione dei pericoli e delle procedure di controllo nel quale viene indicata la necessità di includere nel programma di formazione dei lavoratori, l’aspetto legato alle procedure relative all'identificazione dei pericoli ed ai controlli da effettuare.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tra i pericoli vengono evidenziati
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          - I pericoli associati all'uso di gru e pratiche di imbracatura:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            pericoli di schiacciamento derivanti
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dal carico in caduta,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dal collasso del carico,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dalle operazioni che possono portare l’operatore a rimanere incastrato tra il carico in movimento e altri oggetti;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            pericoli di taglio derivanti
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            da funi metalliche spezzate,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            carico che presenta spigoli vivi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            rischi di impatto derivanti ad esempio
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dall’ondeggiamento del carico,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dal collasso del carico,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dalla presenza di oggetti in movimento;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            pericoli di intrappolamento, come ad esempio quello tra il carico e l’imbragatura
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il pericolo di caduta dall’alto (ad esempio durante le operazioni di imbrago).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          - I potenziali pericoli da prendere in considerazione nel sito di sollevamento, quali ad esempio:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            La presenza di linee elettriche aeree,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            La presenza di impianti in servizio quali vapore, gas, telefono, ecc.,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            La presenza di alberi,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            La presenza di irregolarità del terreno e sua instabilità,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            La portata del terreno e delle pavimentazioni rispetto al carico che verrà posato su di esso,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            La presenza di edifici circostanti, di strutture, di attrezzature,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            La presenza di materiali pericolosi.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Molto interessanti anche i contenuti dei due allegati.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In particolare l’Allegato “A” tratta gli aspetti legati alla formazione pratica ed in particolare si sofferma sulla stima della massa dei carichi e sulle modalità di scelta della fune metallica necessaria all’imbragaggio ed al sollevamento del carico.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Mentre l’Allegato “B” propone degli esempi addestrativi da adottare nella formazione. Esempi che si sviluppano punto per punto dal momento iniziale della stima del carico, la verifica della massa e del suo baricentro, al controllo dei sistemi di imbracatura, all’ancoraggio al gancio della gru, ai sistemi di blocco del carico, alla prova di sollevamento, alla movimentazione del carico, alla stabilizzazione ed al suo sgancio.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sollevamento+carichi+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="5031" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2020 07:53:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-dei-carichi-la-nuova-norma-uni-sull-imbragatura-e-segnalatori</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,movimentazione carichi,sollevamento carichi,imbragatura carichi</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sollevamento+carichi+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: SULLA NON RESPONSABILITÀ' DEL RSPP PER L'INFORTUNIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sulla-non-responsabilita-del-rspp-per-l-infortunio</link>
      <description>Il RSPP risponde, a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro ogniqualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla non responsabilità di un RSPP per l’infortunio
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Il RSPP risponde, a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro ogniqualvolta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proseguendo nell’esame dei casi di non responsabilità dei soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sul lavoro per un infortunio accaduto in azienda si segnala una recentissima sentenza della Corte di Cassazione con la quale la stessa ha annullata una sentenza di condanna inflitta a un RSPP nei due primi gradi di giudizio ritenuto responsabile, unitamente ad altri soggetti obbligati, per un infortunio mortale occorso a un lavoratore, nell’azienda nella quale prestava la propria attività lavorativa, rimasto schiacciato da un tratto di condotta per l’adduzione dell’aria a un bruciatore, del peso di 600 chili, caduto durante alcuni lavori di manutenzione. L’accusa nei suoi confronti era stata di avere omesso di individuare e valutare i rischi delle operazioni che si stavano eseguendo al momento dell’evento infortunistico.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella sentenza la suprema Corte ha trovato l’occasione di ribadire un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza e cioè che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde per un infortunio, a titolo di colpa professionale e unitamente al datore di lavoro, ogniqualvolta lo stesso sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. Risponde comunque dell'evento, in altri termini, solo se viene fornita adeguata dimostrazione che abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro a seguito di un errore tecnico nella valutazione dei rischi, per avere fornito suggerimenti sbagliati o per avere mancato di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate, tutte cose che nella circostanza non si sono verificate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella sentenza impugnata, ha osservato la Cassazione, è sembrato che la Corte territoriale avesse confuso il piano intellettivo/valutativo, proprio del RSPP, con quello decisionale/operativo proprio di altri garanti della sicurezza, fra i quali principalmente il datore di lavoro, essendo risultato che l’evento infortunistico fosse stato determinato da scelte esecutive sbagliate non spettanti comunque al RSPP che in genere non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni. La responsabilità del RSPP, infatti, nel caso in esame è stata individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP e senza che sia stato comunque adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e al suo dovere di segnalare il rischio al datore di lavoro in una fase antecedente alla lavorazione stessa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e l’iter giudiziario
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il direttore di uno stabilimento, un caporeparto, il datore di lavoro di un’impresa di manutenzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) colpevoli del reato di omicidio colposo in occasione dell'infortunio sul lavoro di un lavoratore di una ditta di manutenzione avvenuto nello stabilimento stesso.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del’evento si era verificato un incendio interessante la ventola dell'aria primaria e la tubazione di mandata dell’aria stessa a un bruciatore dell'impianto di essicazione del cascame di legna per la produzione dei pannelli in truciolato. L'intervento aveva comportato lo sfilamento di una parte di tubazione, di notevole dimensione e del peso di 600 chili, posta ad una certa altezza da terra e l’infortunio era accaduto per la caduta, durante tali operazioni, della pesante tubazione sul lavoratore che si trovava nella zona sottostante,
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’operazione in corso al momento dell’evento, secondo la testimonianza resa dal tecnico della ASL, non era eccezionale ed era stata già effettuata più volte in precedenza; era dunque prevedibile anche per la ditta esecutrice dei lavori di manutenzione per cui i giudici di merito avevano tratto la considerazione che i manutentori avevano proceduto "per tentativi", senza adeguata formazione e senza che fosse stata prevista o indicata una modalità operativa apposita, senza avere valutato il rischio di caduta del tubo e avere predisposta un'opera confacente di sicurezza, quale ad es. l'installazione di un ponteggio metallico atto a sostenere la tubazione stessa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al direttore dello stabilimento nonché delegato del datore di lavoro, era stato addebitato di avere consentito l'uso di attrezzature non adeguate per l'esecuzione in sicurezza del lavoro di spostamento laterale della tubazione; e di avere, inoltre, omesso di eseguire una riunione di coordinamento fra le ditte coinvolte nella esecuzione del lavoro, al fine di concordare le modalità di svolgimento delle operazioni e le misure di sicurezza da attuare. Al datore di lavoro dell’infortunato era stata addebitata l'omessa valutazione dei rischi per la sicurezza durante l'attività lavorativa, nonché l'incompletezza ed il mancato aggiornamento del relativo documento di valutazione dei rischi. Al caporeparto era stata addebitata l'omessa segnalazione al datore di lavoro che gli attrezzi messi a disposizione dei lavoratori per l'operazione in questione erano del tutto inidonei a garantire la sicurezza degli stessi e al RSPP dello stabilimento era stata addebitata l'omessa individuazione e valutazione dei rischi dell'operazione che si stava eseguendo, trattandosi di inconveniente che si era già verificato in passato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avverso la sentenza della Corte di Appello tutti gli imputati, a mezzo dei propri difensori. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. I primi tre imputati hanno basato il loro ricorso su una erronea ricostruzione dei fatti che gli stessi hanno ritenuto non fondata su basi scientifiche e contrastante con le prove emerse, che avrebbero evidenziato come la caduta della tubazione sarebbe stata determinata non da un errore nelle operazioni ma  da un imprevedibile cedimento strutturale di un sostegno della tubazione stessa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il RSPP, invece, nel suo ricorso ha lamentata una erronea applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 per non essere stata individuata correttamente la responsabilità di un RSPP per un infortunio e per una non corretta individuazione dei parametri di giudizio applicabili a tale figura prevenzionistica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP, ha evidenziato il ricorrente, trova ed esaurisce il proprio contenuto in un processo intellettivo (individuazione/valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente tutte le fasi decisionali/operative/tecniche/di controllo dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche. Quella del RSPP è una prestazione di tipo squisitamente consultiva, visto che lo stesso è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di autonomi poteri decisionali. Ha inoltre osservato il ricorrente che erroneamente i giudici di appello avevano attribuita la responsabilità della presunta non corretta esecuzione materiale dell'operazione di manutenzione anche al RSPP, ponendo a suo carico condotte omissive (omessa vigilanza, omessa fornitura di attrezzature, omessa pianificazione dell'intervento, omessa valutazione del rischio interferenziale) proprie di altre figure prevenzionistiche e deducendone la negligenza del processo di valutazione dei rischi. Un’esecuzione inidonea, ha sostenuto ancora il ricorrente, non significa necessariamente una valutazione carente, né l'inadeguatezza della strumentazione utilizzata dai lavoratori è imputabile al RSPP mentre nella sentenza è mancato del tutto qualsivoglia giudizio rispetto al contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi. Il giudicante, secondo lo stesso, ha proceduto a ritroso, partendo erroneamente dal dato storico, invece di verificare prima la sussistenza della regola cautelare, poi la eventuale violazione di tale regola.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La corte di Cassazione ha ritenuti infondati ed in parte inammissibili i ricorsi presentati dai primi tre imputati in quanto gli stessi si sono dilungati su aspetti tecnici riguardanti le caratteristiche tecnico-strutturali della tubazione coinvolta nel sinistro e chiedendo una rilettura dei fatti posti a sostegno della decisione che esula dai poteri della Corte di Cassazione e il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ha ritento invece fondato il ricorso avanzato dal RSPP. Secondo la stessa le censure prospettate dal ricorrente hanno colto nel segno, là dove hanno evidenziato che le motivazioni della sentenza impugnata non hanno adeguatamente argomentato in merito alle sue responsabilità per il sinistro accaduto in azienda. La figura del RSPP, ha ribadito la suprema Corte, si caratterizza per lo svolgimento, all'interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La suprema Corte ha quindi convenuto con il ricorrente che la condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP trova il proprio contenuto essenziale in un processo intellettivo (individuazione e valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che attengono alle decisioni ed al controllo sullo svolgimento dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore di lavoro, ma anche al dirigente e al preposto). E' pacifico, insomma, ha così proseguito la Sez. IV, che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Chiarita la particolare posizione di garanzia riconducibile alla figura del RSPP, la suprema Corte ha evidenziato che le argomentazioni della sentenza impugnata sono apparse illogiche e contraddittorie laddove, da una parte, avevano addebitato agli imputati mancanze decisionali di carattere esecutivo che attenevano alla omessa predisposizione di un piano di intervento e di sicurezza specifico per l'operazione lavorativa in disamina e dall'altra, indebitamente equiparando la figura del RSPP, che è quella di un consulente, a quella del datore di lavoro e del preposto, che sono invece figure prevenzionistiche operanti nella quotidianità dell'attività lavorativa, avevano addebitano anche al RSPP di non avere individuato e valutato, nell'immediato, i rischi dell'operazione che si stava eseguendo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la Cassazione, inoltre, la Corte territoriale, non aveva spiegato in che termini il RSPP sarebbe stato coinvolto nell'attività lavorativa in questione, certamente non quotidiana, limitandosi solo ad affermare che si sarebbe trattato di un intervento già svolto in precedenza in quanto conseguente ad un inconveniente che si era già verificato in passato. La sentenza di merito, inoltre, non aveva approfondito in alcun modo tale aspetto, al fine di stabilire se e come lo stesso RSPP fosse stato consultato, in precedenza, dal datore di lavoro in merito all'intervento specifico al fine di individuare e valutare i rischi di tale attività.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Da questo punto di vista la suprema Corte ha tenuto a ribadire l'orientamento secondo cui “in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro”. In altri termini, il RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel caso in esame, invece, la motivazione della sentenza impugnata è sembrata aver confuso il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In definitiva, con riferimento alla posizione del RSPP, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta dalla Cassazione viziata, poiché la sua responsabilità è stata individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP, e senza che sia stato adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e del suo dovere di segnalazione del rischio al datore di lavoro, in una fase antecedente alla lavorazione stessa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata nei confronti del RSPP, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di provenienza e ha rigettato i ricorsi degli altri imputati che ha condannato al pagamento delle spese processuali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 09:00:41 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO:  INFORTUNI, CRITICITÀ E LA FUTURA UNI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-spazi-confinati-o-sospetti-di-inquinamento-infortuni-criticita-e-la-nuova-futura-uni</link>
      <description>Gli infortuni negli spazi confinati possono insegnare molto per migliorare la prevenzione e la normativa in materia. La futura norma UNI e gli ambienti assimilabili agli spazi confinati. Ne parliamo con Paolo De Santis della Contarp Inail.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Spazi confinati: gli infortuni, le criticità e la futura norma UNI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli infortuni negli spazi confinati possono insegnare molto per migliorare la prevenzione e la normativa in materia. La futura norma UNI e gli ambienti assimilabili agli spazi confinati. Ne parliamo con Paolo De Santis della Contarp Inail.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al di là dei recenti gravissimi infortuni che sono avvenuti in ambiti lavorativi assimilabili agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come i quattro infortuni mortali nella vasca di liquami ad Arena Po (PV), i dati sugli infortuni negli ambienti a cui fa riferimento il DPR n. 177 del 14 settembre 2011, sono sconfortanti. Alcuni dati consolidati, probabilmente sottostimati e che si fermano al 2014 (2002/2014), registrano circa 69 incidenti che hanno comportato 90 morti. E sono diversi gli infortuni mortali gravi, come quello in provincia di Pavia, dal 2014 ad oggi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A ricordare questi dati e a mostrare il lavoro che l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) sta facendo per migliorare la prevenzione negli ambienti confinati è Paolo De Santis (Inail – Contarp Lazio) che è intervenuto, durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro” del 2019, al workshop Inail “Ambienti Confinati e infortuni mortali: analisi delle criticità e proposte di soluzioni” soffermandosi proprio sulle criticità rilevate negli infortuni in questi ambienti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Criticità che abbiamo raccolto in una intervista al relatore realizzata, nella fase di chiusura della manifestazione bolognese, il 17 ottobre 2019. Intervista che ci ha permesso di avere anche informazioni su una futura norma UNI in materia di ambienti confinati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L’intervista si sofferma su vari argomenti:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Gli infortuni che avvengono negli spazi confinati
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             La futura norma UNI e gli ambienti assimilabili
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Le criticità e la prevenzione possibile
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si riporta l’intervista di PuntoSicuro a Paolo De Santis
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli infortuni che avvengono negli spazi confinati
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Entriamo nel dettaglio degli infortuni che avvengono ogni anno negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con particolare riferimento al plurimo infortunio mortale che è avvenuto in provincia di Pavia a metà settembre…
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Paolo De Santis: In particolare quest'ultimo incidente ha la caratteristica di raccogliere un po' tutte quelle criticità che possono essere elencate.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Intanto osserviamo che, a 11 anni dalla pubblicazione del decreto 81/2008, ancora si muore negli spazi confinati. Nel frattempo c'è stato il DPR 177/2011, ci sono state decine di buone prassi, linee guida, … Ma il problema che questo particolare incidente indica è che la normativa, le buone prassi, ecc. molto spesso non arrivano alla piccola e piccolissima azienda.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cosa è successo?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dalle ricostruzioni dei giornali si capisce che un lavoratore si è sentito male al bordo di una vasca di liquami. È caduto nella vasca, è annegato e gli altri tre, di cui due datori di lavoro, hanno cercato di estrarlo ma, ovviamente nelle stesse condizioni, sono morti anche loro annegati.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Io analizzando questo incidente sono rimasto abbastanza sconcertato dal fatto che questa particolare tipologia di ambiente, quella delle vasche dei liquami, è analizzata addirittura dal 1978. Molti esperti (…) sulla base proprio dell'indagine approfondita su decine e decine di incidenti, hanno pubblicato articoli, fatto incontri, convegni, dato anche proprio delle misure preventive, tecniche, molto pratiche… Sappiamo, per esempio, che un’adeguata correzione del pH può diminuire questo rischio. Il problema è come arrivare alla piccola e piccolissima azienda: ecco, credo, che questo sia il nostro obiettivo per il futuro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La futura norma UNI e gli ambienti assimilabili
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Che altra tipologia di infortuni avvengono negli ambienti a cui fa riferimento il DPR 177? Ci sono altri incidenti che ci possono fornire insegnamenti e indicazioni per migliorare la prevenzione?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           P.D.S.: Sì, e bisognerebbe anche fare una prima distinzione, quella distinzione che stiamo cercando di portare a livello di gruppo UNI tra ambienti che rientrano nella normativa - quindi ambienti confinati o sospetti di inquinamento, secondo le definizioni del decreto 81 e del decreto 177/2011 (…) – e i cosiddetti ambienti assimilabili.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Oggi nel workshop li abbiamo citati. Per esempio, le pale di un impianto eolico, oppure i pozzetti di piscina degli ambienti, che non sono normati, ma che ugualmente possono rappresentare, in determinate condizioni, un rischio mortale.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A livello del gruppo UNI, in cui si spera vedrà la luce la formulazione di una nuova norma specifica sull'argomento, stiamo dando dei criteri di identificazione, comunque di categorie di spazi in cui ci possono essere problemi mortali. Questi spazi si divideranno in due grosse categorie, cioè quelli che finiscono sotto l'attuale vigenza normativa e quelli che, comunque, hanno le medesime caratteristiche di pericolosità e per i quali il datore di lavoro deve, con la propria valutazione del rischio, individuare le misure preventive migliori.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quali sono i tempi per arrivare alla nuova norma UNI?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           P.D.S.: I tempi saranno ancora lunghi, perché è partito da poco il progetto di norma. Ancora non sappiamo se sarà una norma o un Technical report; probabilmente il gruppo è indirizzato più verso la norma.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           C'è stata un'ampia discussione proprio per venire a definire le due definizioni di spazio confinato o sospetto di inquinamento e di spazio assimilabile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Oggi c'è un accordo, che sarà sottoposto ovviamente all'analisi pubblica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È un primo passo avanti. Spero che, dopo questo primo grosso scoglio, i lavori andranno molto più velocemente. Speriamo che nel corso del prossimo anno vedrà la luce.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le criticità e la prevenzione possibile
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Forniamo qualche dato quantitativo relativo agli infortuni e alle tipologie di infortuni…
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           P.D.S.: Dati di infortuni consolidati possono essere estratti dalla nostra Banca Dati Infor.mo. Quelli consolidati sono riferibili all'intervallo di tempo che va dal 2002 al 2014. In quel periodo abbiamo registrato circa 69 incidenti che hanno comportato 90 morti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E quindi già si vede, da questo dato, che effettivamente i decessi sono plurimi rispetto agli eventi. Probabilmente è un dato sottostimato perché nell'analisi non sono state compresi gli scavi, che invece, in determinate condizioni, possono essere intesi come ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Veniamo alle principali criticità che avete rilevato…
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           P.D.S.: La criticità principale, a nostro avviso, è riferibile al fattore umano.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Intanto si osserva che circa il 73% degli infortunati che sono deceduti aveva una grande esperienza di lavoro ben oltre i 3 anni e che la maggior parte - anche qui intorno al 70% - era personale dipendente a tempo indeterminato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quindi mai o quasi mai si è trattato di inesperienza. In alcuni casi ci sono state delle persone non assunte, in nero, ma la stragrande maggioranza degli infortuni ha riguardato gente con esperienza. Quindi molto spesso, quando si parla di esperienza, è “dir tutto e dir poco”. A volte l'esperienza, invece, è foriera di cattive abitudini che, purtroppo, si ripetono nel tempo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E molto spesso, un’altra criticità che abbiamo riscontrato, è che le stesse persone avevano compiuto le stesse operazioni in maniera similare nel tempo, ma, purtroppo, sono cambiati piccoli parametri del processo che non sono stati rilevati, proprio per una carenza di conoscenza e anche di capacità di analisi dei processi stessi. E queste piccole variazioni hanno comportato invece l'instaurarsi di condizioni mortali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           (…)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo lei cosa si può fare per migliorare la prevenzione? Come agire sul fattore umano?
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           P.D.S.: Bisogna aumentare la percezione del rischio delle persone.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Cosa significa? Intanto il fattore umano non dobbiamo intenderlo come errore della singola persona, ma come eventuale carenza nell'ambito delle organizzazioni che, a volte, sono piccolissime organizzazioni. Infatti molti incidenti hanno coinvolto gli stessi datori di lavoro, che non hanno avuto le capacità di analisi e di valutazione del rischio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ecco noi dovremmo cercare di far arrivare, di diffondere questa capacità di analisi del rischio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           (…)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 13:37:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-spazi-confinati-o-sospetti-di-inquinamento-infortuni-criticita-e-la-nuova-futura-uni</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,DVR,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio spazi confinati,rischio ambienti con sospetto di inquinamento,rischio ambienti confinati</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATEX: LO STOCCAGGIO IN SICUREZZA DEI MATERIALI INFIAMMABILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-lo-stoccaggio-in-sicurezza-dei-materiali-infiammabili</link>
      <description>Informazioni sulla prevenzione incendi nei cantieri temporanei in edilizia. La sicurezza nello stoccaggio di liquidi infiammabili e bombole di gas, il rischio acetilene nei cantieri, il deposito dei materiali e la gestione dei rifiuti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Incendi in edilizia: come stoccare e depositare materiali in sicurezza?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Informazioni sulla prevenzione incendi nei cantieri temporanei in edilizia. La sicurezza nello stoccaggio di liquidi infiammabili e bombole di gas, il rischio acetilene nei cantieri, il deposito dei materiali e la gestione dei rifiuti.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Analizziamo l'importante tematica di cronaca relativa ai tanti incidenti dovuti alla presenza di sostanze pericolose, infiammabili ed esplosive nei magazzini e nei luoghi di stoccaggio o di deposito rifiuti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Proprio per questo motivo si presenta un articolo interessante riguardo la linea guida “La prevenzione incendi nei cantieri temporanei” prodotta dalla Confederation of Fire Protection Association Europe ( CFPA-Europe), un’associazione di organizzazioni nazionali che si occupano di prevenzione e protezione dagli incendi. La linea guida europea, che deve essere implementata con quanto indicato dalla legislazione nazionale vigente, si sofferma infatti, tra le altre cose, su:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;b&gt;&#xD;
            
              La sicurezza nello stoccaggio di liquidi infiammabili e bombole di gas
             &#xD;
          &lt;/b&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;b&gt;&#xD;
            
              Il rischio acetilene nei cantieri edili
             &#xD;
          &lt;/b&gt;&#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          &lt;b&gt;&#xD;
            
              La sicurezza nel deposito dei material
             &#xD;
          &lt;/b&gt;&#xD;
          
             i
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza nello stoccaggio di liquidi infiammabili e bombole di gas
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La linea guida (titolo originale: “Fire prevention on construction sites”), che contiene indicazioni e proposte elaborate dalla Fire Protection Association, curate da Adair Lewis e tradotte in italiano da Guido Zaccarelli, riporta indicazioni specifiche sullo stoccaggio di liquidi infiammabili e bombole di gas.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica innanzitutto che i liquidi infiammabili, i gas compressi e/o il GPL “non devono essere depositati insieme”. E “i contenitori di liquidi infiammabili, bombole di gas o bombole di GPL devono preferibilmente essere depositati in aree esterne che siano recintate in modo sicuro, al riparo dal sole e lontano da pozzi, scarichi o aree poste a livelli bassi”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Occorre poi “esporre una segnaletica di grandi dimensioni dotata di scritte esplicative adeguate, come ‘liquidi altamente infiammabili’, ‘vietato fumare’, ‘vietato usare fiamme libere’, posizionata all’ingresso dei depositi di liquidi infiammabili o di bombole di gas”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altre indicazioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “qualsiasi tipo di installazione elettrica, come lampade ed interruttori, entro tali depositi deve essere adatta per l’installazione in ambienti a rischio di formazione di atmosfere esplosive, selezionata ed installata da personale competente”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “all’ingresso delle aree di deposito deve essere posizionato un numero adeguato di estintori appropriati al rischio presente”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo poi alcune indicazioni specifiche relative ai liquidi infiammabili:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il deposito di liquidi infiammabili deve essere posizionato su una base impermeabile e circondato da un bacino di contenimento sufficiente a contenere il massimo volume del più grande bidone in deposito più il 10 per cento. Occorre evitare che nel bacino si accumulino acqua o rifiuti”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “quando è necessario depositare liquidi infiammabili dentro l’edificio in costruzione o ristrutturazione, la quantità ivi depositata deve essere la minima necessaria e comunque non maggiore del quantitativo necessario per un giorno di lavorazione”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “i contenitori devono essere tenuti in un deposito, armadio o bidone che sia resistente al fuoco”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “idealmente, le aree di deposito devo no essere posizionate ad almeno 10 metri dagli edifici permanenti e temporanei, e 20 metri dalle strutture realizzate prevalentemente in materiali combustibili. I contenitori non devono essere depositati entro 4 metri da qualsiasi edificio o recinzione perimetrale, a meno che la recinsione sia un muro con una resistenza al fuoco di almeno 30 minuti ed alto almeno 2 metri. In quest’ultimo caso, i contenitori ed i bidoni devono essere almeno 1 metro al di sotto del la sommità del muro”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Altre indicazioni riguardano poi le bombole di GPL:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “il pavimento dei depositi di bombole di GPL ed altre bombole deve essere pavimentato oppure compattato con una superficie dura adatta alla movimentazione delle bombole.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’area deve essere manutenuta sgombra da qualsiasi materiale combustibile, vegetazione e rifiuti.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             per i depositi al chiuso occorre considerare l’installazione di un dispositivo di rivelazione automatica di gas infiammabili.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tutte le forniture permanenti di GPL e gas naturale ed i loro connettori agli apparecchi utilizzatori devono essere installati da personale competente.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le tubazioni del gas agli apparecchi devono essere tubazioni fisse o tubazioni flessibili dotate di armatura metallica.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             le bombole di gas devono essere posizionate fuori dagli edifici ed esser messe in sicurezza e protette da interferenze non autorizzate.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             gli apparecchi a gas devono essere dotati di valvole di controllo”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il rischio acetilene nei cantieri edili
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La linea guida si sofferma anche sull’acetilene – “un pericolo serio nei cantieri ed altrove” – che è un gas infiammabile “che ad elevate temperature e pressioni, o in seguito all’urto di un a bombola, diventa instabile e può portare a decomposizione spontanea. Di conseguenza l’acetilene in bombole, una volta che si sospetta che sia instabile, costituisce un grave rischio di incendio”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala dunque che l’uso dell’ acetilene nei cantieri deve “essere eliminato non appena possibile ed occorre adottare metodi alternativi per il taglio e la saldatura”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre quando l’uso del gas è inevitabile:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la sua presenza deve essere minimizzata”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “le bombole di riserva non devono essere tenute nel sito”;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “le bombole di acetilene devono essere rimosse dal luogo di lavoro e riportate all’area di stoccaggio non appena il periodo di lavoro è completato. Le bombole devono essere rimosse dal sito non appena è definitivamente terminato il loro uso”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si ricorda, inoltre, che “le apparecchiature, le tubazioni ed i dispositivi per l’arresto della fiamma di ritorno usati con gli apparecchi ossiacetilenici o apparecchi simili devono essere in buone condizioni, montati in conformità alle istruzioni del produttore e soggette ad ispezioni visive prima di ogni periodo di uso”. E le procedure per la saldatura ed il taglio a gas “devono essere messe in atto soltanto da personale appositamente addestrato”. L’uso dei dispositivi per il taglio e la saldatura con l’acetilene devono essere “assoggettati a permesso per i lavori a caldo”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La sicurezza nel deposito dei material
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           i
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Infine riprendiamo dal documento alcune indicazioni relative ai materiali nei depositi e ai rifiuti.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si indica che “quando è ragionevolmente praticabile farlo, i materiali combustibili devono essere depositati fuori dall’edificio in costruzione o ristrutturazione, e devono essere abbastanza lontano in modo tale che l’incendio non si possa propagare dai materiali all’edificio”. E i materiali di scarto “non devono essere depositati dentro un edificio in costruzione o in ristrutturazione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inoltre, continua il documento CFPA, “quando i materiali da costruzione combustibili sono depositati dentro l’edificio, l’area destinata al deposito deve:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             avere accessi controllati;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             non essere in un’area dove vengono svolti lavori a caldo;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             essere entro l’area coperta dall’impianto di rivelazione incendi oppure essere compresa nel percorso dei controlli periodici;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             avere attrezzature antincendio posizionate nei pressi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             Deve essere poi “disponibile materiale protettivo di copertura per poter coprire i materiali da costruzione combustibili durante lo stoccaggio”. E i materiali di copertura “non devono contribuire al carico d’incendio o al potenziale di crescita e propagazione dell’incendio”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che una buona pulizia “è essenziale in tutti i siti, dato che i materiali di scarto, compresi tutti gli involucri e gli imballaggi combustibili non essenziali forniscono un punto di partenza eccellente per un incendio se non si evita il loro accumulo. Di conseguenza l’introduzione di rifiuti combustibili deve essere minimizzata e tutti i rifiuti combustibili, materiali da imballaggio, legno, stracci devono essere regolarmente rimossi dagli edifici e smaltiti non appena possibile”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Concludiamo l’articolo rimandando alla lettura integrale delle linee guida che, oltre a fornire informazioni più generali sulla lotta antincendio, sulla prevenzione e sulle procedure di emergenza, riportano anche altre informazioni in relazione al rischio incendio con i rifiuti e i materiali di scarto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           CFPA-Europe, “ Fire prevention on construction sites”, a cura di Adair Lewis, CFPA-E Guideline No 21:2012 F (formato PDF, 1.33 MB).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/stoccaggio+materiali+infiammabili+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="11042" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 10:09:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-lo-stoccaggio-in-sicurezza-dei-materiali-infiammabili</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,DVR,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio ATEX,rischio gas infiammabili,rischio stoccaggio materiali,rischio bombole gas,rischio acetilene</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AGGRESSIONE ANIMALI: UNA SENTENZA DI CONDANNA PER IL DATORE DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-aggressione-animali-una-sentenza-di-condanna-per-il-datore-di-lavoro</link>
      <description>Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sul caso di un autotrasportatore sbranato dai cani nel piazzale di sosta degli autocarri. Un pericolo noto e non adeguatamente fronteggiato dal datore di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla tutela dei lavoratori dal rischio di aggressione degli animali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sul caso di un autotrasportatore sbranato dai cani nel piazzale di sosta degli autocarri. Un pericolo noto e non adeguatamente fronteggiato dal datore di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'indice di questo articolo di approfondimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            L’incidente e la sentenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I principi giuridici fondamentali della sentenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La tutela dei lavoratori dal rischio aggressione anche animale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Esposti al rischio aggressione animale
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Indicazione operative della ASL di Viterbo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           1. L’incidente e la sentenza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La tragedia si consumò il 28 febbraio del 2012 in un piazzale di Biscottino, una frazione di Collesalvetti al confine tra le province di Livorno e Pisa. Una morte orribile per il conducente di un camion che aveva parcheggiato il mezzo nel piazzale di un'azienda ignaro del pericolo letale, di natura animale, che incombeva: sbranato da un branco di otto cani che ridussero il suo corpo in brandelli.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A trovare il cadavere fu la donna delle pulizie dell'azienda, intorno alle 10.30 di quel tragico martedì mattina: il corpo giaceva riverso a terra e la decina di cani era ancora attorno all'uomo. Il corpo è stato trascinato dai cani dal rimorchio fino a una recinzione. L'intervento di un’ambulanza si è rivelato inutile. Sarà l'autopsia a chiarire definitivamente le cause del decesso, per comprendere se il camionista sia morto per l'aggressione o se per un malore. Guastella riportava morsi in varie parti del corpo, in particolare alle gambe, che sono state trovate scarnificate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La vittima è il camionista di Alcamo Vito Guastella, di 50 anni, sposato e padre di due figli. Per quella sconvolgente tragedia la sentenza in esame è quella finale e definitiva.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Suprema Corte ha confermato la condanna dell’imprenditore alcamese Giuseppe Di Leo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Confermati dalla Cassazione i due anni di reclusione per omicidio colposo a Giuseppe Daniele Di Leo, 37 anni, legale rappresentante dell’omonima ditta di trasporti proprietaria del terreno. Un anno e sei mesi la condanna inflitta nel giudizio di merito a Rodica Trofin, 56, la donna di origine romena che viveva dentro la roulotte sistemata (abusivamente) nel piazzale e si occupava di badare al branco di cani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In primo grado, presso il Tribunale di Livorno, il giudice nella sentenza ha dunque sposato in pieno - a dire il vero comminando pene più alte rispetto a quelle richieste - la ricostruzione del pubblico ministero Gianfranco Petralia che nella sua requisitoria aveva parlato - descrivendo la morte dell’autotrasportatore - di «una tragedia della superficialità» e ancora di «una morte da terzo mondo». E per quello che riguarda gli imputati si era domandato: «Che cosa hanno fatto per impedire che ciò accadesse?». Nulla, è stata la risposta a cui è arrivato il pm.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per i carabinieri tutti sapevano, a cominciare dal proprietario del terreno, che gravitavano nel piazzale alcuni cani che venivano nutriti dalla donna e in un certo senso facevano da guardiani.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Forse proprio verso l’estremità del piazzale ha cercato di correre Vito Guastella quando è stato aggredito la prima volta da uno degli animali. Una corsa tragica e inutile che si è fermata dopo pochi metri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli animali sono da considerarsi come non randagi perchè ''per legge, appartenenti al proprietario del terreno nel quale abitualmente dimoravano'': lo riferisce l'Asl. Il personale dell'ufficio veterinario dell'Asl, precisa la nota, ha catturato 7 degli 8 cani che presumibilmente componevano il branco che ha sferrato l'attacco. Sono cani meticci di media-grossa taglia simili a dobermann.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non a caso, proprio ai margini del piazzale, erano state fissate dei bastoni di legno nel caso in cui gli animali - come era già accaduto - avessero avuto comportamenti aggressivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il giudice di merito aveva anche disposto un maxi risarcimento danni da quasi un milione di euro nei confronti dei parenti della vittima: la moglie, il figlio, i genitori e le sorelle dello stesso autotrasportatore originario dalla provincia di Alcamo, in Sicilia. La cassazione lo ha confermato, a titolo di provvisionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Hanno espresso soddisfazione gli avvocati di parte civile: Baldassare Lauria, che, con gli avvocati Laura Ancona e Antonino Sugamele, hanno assistito la famiglia, e hanno dichiarato: “I processi hanno dimostrato la colpa dell’imputato nella messa in sicurezza del sito teatro dell’evento, una storia triste per tutti che si conclude con una condanna definitiva che fa giustizia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La moglie Vincenza Salato e i due figli del Guastella sono stati assistiti dall’avvocato Nino Sugamele. Le due sorelle da Saro Lauria e Laura Ancona. «Sono contenta - dice ancora la donna tra le lacrime - perché il Tribunale ha accertato la verità dei fatti, ma mio marito non c'è più e nessuno me lo potrà ridare indietro. In questi quattro anni - prosegue la vedova che non ha mai saltato un’udienza - abbiamo vissuto in una sofferenza continua. In una mancanza incolmabile che ha tolto la gioia a tutta la nostra famiglia».
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vito Guastella era conosciuto come un grande lavoratore e molto legato alla famiglia, guidava un grosso camion con il quale percorreva lunghi chilometraggi per le strade italiane. Il 28 febbraio 2012 aveva chiesto la cortesia di poter parcheggiare il rimorchio nel piazzale della ditta Di Leo, in modo da non lasciare il carico incustodito in qualche parcheggio del porto. Ma il pericolo in agguato non riguardava il carico, ma il suo imminente tragico destino.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Guastella aveva appena terminato la retromarcia con la motrice per agganciare il rimorchio e stava collegando altri cavi prima di lasciare il piazzale. A quel punto sarebbero entrati in azione gli otto cani. Il camionista è rimasto sorpreso a tal punto che le sue ciabatte sono state ritrovate dai soccorritori composte e parallele di fianco alla motrice, dove verosimilmente l’autista se le era sfilate per salire ad agganciare gli ultimi cavi del camion.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vito Guastella si stava preparando a ripartire, quando il branco di otto cani lo ha attaccato e sbranato, senza dargli il tempo e la possibilità di difendersi e potersi mettere in salvo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fu una dipendente di una ditta di pulizie della Di Leo ad aver notato il camion di Guastella fermo e con il motore acceso: salito sulla motrice dal lato passeggero e a intravide il branco che ancora si stava accanendo sul corpo dello sfortunato camionista. Quando arrivarono carabinieri e 118 Guastella era già morto. E ora è arrivata la condanna definitiva.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           2. I principi giuridici fondamentali della sentenza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i principi giuridici fondamentali della sentenza della Cassazione Penale n. 38583 del 18 settembre 2019.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Il Datore di lavoro, pur al corrente della situazione [presenza di otto cani, che da tempo stazionavano presso l'area attigua all’azienda, e mantenuti dalla moglie di un collaboratore aziendale], dopo avere assunto le iniziative da lui riferite [a suo dire lamentato, proibendo alla (signora) e al (marito) di nutrire gli animali, mettendo a disposizione della [signora] il fax della ditta per la richiesta di affido e sollecitando un dipendente a presentare denuncia al Comune], non ha comunque verificato in alcun modo se esse avessero avuto seguito, e se la situazione fosse mutata o meno. Ed è di tutta evidenza che egli, nella sua più volte ricordata qualità, era responsabile della sicurezza per le persone presenti o in transito nell'area utilizzata dalla sua società (costituita dai due piazzali di cui si è detto) e, non curandosi della persistente e notoria presenza dei suddetti animali, costituenti notorio pericolo per chiunque si trovasse per qualsivoglia motivo nella suddetta area, ha certamente agito in modo quanto meno negligente ed ha altresì posto in essere una violazione degli obblighi datoriali, di portata generale, relativi alla prevenzione e alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 15, d.lgs. n. 81/2008 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 45808 del 27/06/2017, Rv. 271079): obblighi che, come noto, il datore di lavoro ha nei confronti di tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'Impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 11487 del 19/02/2016, Lucchetti, Rv. 266129); con la conseguenza che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la violazione degli obblighi suddetti ha determinato la concretizzazione di un rischio governato dal [datore di lavoro] nella sua qualità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In estrema sintesi, con tale violazione, riferita a un pericolo a lui noto (il cui concretizzarsi era perciò certamente prevedibile) e non adeguatamente fronteggiato, il [datore di lavoro] ha creato le condizioni perché si verificasse l'aggressione ai danni del [l’autotrasportatore] ad opera dei cani presenti in uno dei piazzali della ditta comunicante con quello ove avvenne il tragico episodio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tema di risarcimento di danni scaturenti da reato, è legittima l'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale in favore della vittima di infortunio sul lavoro, nei cui confronti sia stata già disposta rendita Inail, la quale non risarcisce i danni morali conseguenti al reato. La predetta provvisionale, stante il carattere di provvisorietà, non pregiudica in alcun modo la liquidazione definitiva del danno e, pertanto, non è suscettibile di censura, in ordine al quantum, in sede di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 16541 del 30/11/1990, Vico F., Rv. 186107).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il diritto alla controprova, come quello alla prova diretta, soggiace ai limiti costituiti dalla rilevanza e alla pertinenza, nel senso che non può tradursi nel diritto all'assunzione di prove manifestamente superflue o irrilevanti (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31883 del 30/06/2016, Di Rocco, Rv. 267483); ciò non significa peraltro che la parte richiedente vanti una sorta di diritto potestativo all'assunzione delle prove contrarie, dovendo pur sempre demandarsi alla Corte di merito la valutazione di cui all'art. 190 cod.proc.pen. anche in sede di richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 48645 del 06/11/2014, G. e altro, Rv. 261256).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La consulenza in materia medico-legale rientra fra gli atti non ripetibili che, in mancanza della riserva di promozione di incidente probatorio, vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), cod. proc. pen. e sono, pertanto, utilizzabili, per pacifica giurisprudenza di legittimità, indipendentemente dall'esame del consulente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8082 del 11/02/2010, Visentin, Rv. 246328; Sez. 1, Sentenza n. 1000 del 21/12/1995 - dep. 30/01/1996, BelIinghieri e altro, Rv. 204060): di tal che, già sotto questo profilo, risulta evidente che quella di sottoporre il consulente ad esame non è un'imposizione del codice, ma una scelta che sfugge a qualsiasi automatismo e la cui mancata adozione non inficia di per sé il rispetto del contraddittorio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'accertamento tecnico irripetibile svolto dal consulente è caratterizzato da una forma di contraddittorio, che può manifestarsi o attraverso l'obbligo di avviso al difensore, oppure attraverso la facoltà di formulare riserva di promuovere incidente probatorio, facoltà che - come testualmente affermato dall'art. 360, comma 4, cod.proc.pen. – è attribuita alla «persona sottoposta alle indagini».
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le testimonianze indirette implicano l'obbligo di citazione della fonte di prova diretta, sanzionato a pena di inutilizzabilità della testimonianza de relato nel caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta di parte.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'illogicità [della sentenza impugnata] va riferita alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271636); mentre, quanto alla contraddittorietà, non é sufficiente a configurarla il mero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo altresì necessario che la inconciliabilità degli enunciati contrastanti, nel complessivo impianto del costrutto argomentativo posto a fondamento della decisione, risulti tale da comprometterne l'assetto e la tenuta della sequela logico giuridica (Sez. 1, Sentenza n. 5718 del 19/12/2013, dep. 2014, Mondi, Rv. 259409).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fattispecie
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In primo luogo che il datore di lavoro - quale titolare della Giuseppe Di Leo Autotrasporti e, come tale, di disponente dell'area ove insistevano i due piazzali di fatto tra loro comunicanti - era a conoscenza della più o meno costante presenza dei cani all'interno della suddetta area e del fatto che di essi si occupava [la moglie di un suo collaboratore], che dava loro da mangiare (come da lui ammesso in sede d'esame); ed anzi di tale presenza egli si era a suo dire lamentato, proibendo alla [signora] e al [marito] di nutrire gli animali, mettendo a disposizione della [signora] il fax della ditta per la richiesta di affido e sollecitando un dipendente a presentare denuncia al Comune (denuncia della quale non si é peraltro trovato riscontro agli atti dell'amministrazione comunale). A fronte di ciò, la Corte distrettuale ha riportato con dovizia di particolari (pp. 37 - 40 sentenza impugnata) gli elementi che rendevano nota ed evidente la pericolosità dei suddetti animali, di taglia medio-grossa, e la loro tendenza all'aggressività (descritta in particolare dal teste Daly, che di un'aggressione fu vittima nel 2011 anche se senza conseguenze lesive, e dal teste operante, che ha riferito di un'aggressione dei cani a una pattuglia di servizio il 24 febbraio 2012, ossia quattro giorni prima del tragico episodio per cui si procede).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           3. La tutela dei lavoratori dal rischio aggressione anche animale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Occorre ricordare che in linea generale le misure generali di tutela dei lavoratori dettate dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e l’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (tecnica, organizzativa, procedurale) di cui all’articolo 2087 del codice civile riguardano qualunque pericolo, ed obbligano a prevenire qualunque rischio, incluso quello di possibile aggressione anche da parte di animali, e non solo di umani, soprattutto quando tale rischio, come nel caso di specie, sia ben noto e conosciuto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La violazione dell’ articolo 2087 del Codice Civile da parte del datore di lavoro “viene in considerazione con riguardo all’omissione di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E, “rispetto a tali misure “innominate””, le regole sulla ripartizione dell’onere della prova prevedono che - anche in materia di misure di prevenzione dalle aggressioni ai lavoratori - gravi sul “datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe” (Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 gennaio 2016 n. 34).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           4. Esposti al rischio aggressione animale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra le mansioni maggiormente esposte al rischio aggressione da parte di animali abbiamo non solo chi opera sistematicamente e professionalmente con animali e le professioni sanitarie veterinarie, ma anche letturisti del gas; addetti al pronto intervento; operai polivalenti dedicati a interventi di allaccio/chiusura contatori (soprattutto per morosità).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In altri termini, tutti operatori che si recano presso l’utente finale e, nello specifico, presso il domicilio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tali contesti è obbligatoria una valutazione specifica sul rischio aggressione animale, con relative procedure e modulo operativo di segnalazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare: “Gli operatori esposti al contatto ed all’eventuale aggressione da parte di animali devono possedere una adeguata consapevolezza sui corretti comportamenti da tenere nei confronti degli animali e conoscere i fondamenti dell'etologia (la scienza che studia i comportamenti degli animali rispetto all’ambiente che li circonda).    
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli operatori devono essere equipaggiati con attrezzi e dispositivi specifici in funzione delle azioni che devono compiere. Tra le attrezzature di lavoro più utilizzate è necessario segnalare i dispositivi a “frustone” e le “trappole cattura cani”, dispositivi ora in dotazione agli operatori del settore in grado di catturare l’animale senza crear danno all’animale o mettere a rischio l’operatore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda in particolare la protezione dalle morsicature di cani randagi, ha particolare rilevanza la protezione dell’avambraccio con dispositivo adeguato.         
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altra fonte di potenziali “aggressioni” da animali sono gli equini ed i bovini durante le attività di allevamento. La fase dove è maggiore tale rischio è quella di movimentazione del bestiame, oltre alla mungitura, nonché durante visite e i controlli negli allevamenti da parte degli operatori preposti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda questi ultimi casi sarà importante verificare, prima di ogni intervento sull’animale, che lo stesso sia in posizione tale da impedirne i movimenti potenzialmente dannosi (calci con i posteriori, morsicature e spostamento del corpo verso l’operatore con possibile schiacciamento verso barriere fisse)” [“ Il rischio aggressioni da animali: accorgimenti per la gestione del rischio”, dott. Marco Carena].
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In Canada il Sindacato dei portalettere e le Poste canadesi hanno predisposto corsi di formazione sulle modalità per evitare il contatto con gli animali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ai postini canadesi sono state fornite bombolette spray al peperoncino, misura da taluni criticata perché “non risolve il problema, anzi se non hanno un risultato immediato di neutralizzazione dell’animale aggressore, rischiano di peggiorare la situazione”. Ma la critica a mio parere non coglie il segno, la sentenza in esame dimostra che qualunque misura è meglio del nulla.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ai proprietari di cani viene richiesto di chiudere i cani prima di aprire al postino o al fattorino. Se i proprietari non collaborano le Poste sospendono il servizio di consegna.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           5. Indicazione operative della ASL di Viterbo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          AGGRESSIONI DA ANIMALI
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una particolare forma di aggressioni cui possono incorrere alcune categorie di operatori sanitari sono quelle prodotte da animali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le mansioni che possono essere esposte a tale tipo di rischio sono quelle dei veterinari addetti al controllo e alle visite di animali e gli operatori di loro supporto ed i cosiddetti “accalappiacani” che svolgono la funzione di cattura di randagi (prevalentemente cani, ma possono anche essere oggetto di cattura altre specie, come ad esempio i gatti).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Esiste oggi una abbondante normativa sia nazionale che regionale sul controllo del randagismo per contenere il fenomeno delle morsicature da animali che mira da una parte a popolare la anagrafe canina regionale individuando i soggetti causa di episodi di morsicatura e dall’altra a favorire la crescita di una consapevolezza del modello comportamentale animale da parte dei proprietari finalizzato al miglioramento del rapporto uomo-animale che è spesso alla base degli episodi negativi di aggressione animale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli operatori esposti al contatto ed all’eventuale aggressione da parte di animali devono possedere una adeguata consapevolezza sui corretti comportamenti da tenere nei confronti degli animali, conoscere i fondamenti della etologia (la scienza che studia i comportamenti degli animali rispetto all’ambiente che li circonda).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda il cane ad esempio, si deve tenere presente che discende geneticamente dal lupo e conserva alcuni modelli comportamentali tipici dei soggetti che vivono in branco con gerarchie ben delineate all’interno del branco da cui derivano comportamenti quali, ad esempio, il riconoscimento del “capo” e dei suoi “diritti” su tutti gli altri appartenenti e le modalità di “risposta” a soggetti terzi riconosciuti come possibili minacce per il branco stesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli operatori devono essere equipaggiati con attrezzi e dispositivi specifici in funzione delle azioni che devono compiere, come pure saranno dotati di dispositivi di protezione adeguati alle attività quali guanti, scarpe e scarponi, indumenti di protezione da freddo e pioggia per gli interventi in esterno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda in particolare la protezione dalle morsicature di cani randagi ha particolare rilevanza la protezione dell’avambraccio con dispositivo adeguato alla protezione della compressione data dalle mascelle del cane.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento della sentenza:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 18 settembre 2019, n. 38583 - Autotrasportatore sbranato dai cani nel piazzale di sosta degli autocarri. Pericolo noto e non adeguatamente fronteggiato dal datore di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 13:32:46 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CADUTA DALL'ALTO: L'IMPORTANZA DEI PARAPETTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-caduta-dall-alto-l-importanza-dei-parapetti</link>
      <description>Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione alla mancanza di idonei parapetti nei lavori in quota. Il posizionamento di una copertura in legno, la costruzione di un capannone industriale e l’attività di coibentazione. La classificazione dei parapetti.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: quando manca il parapetto nei lavori in quota
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione alla mancanza di idonei parapetti nei lavori in quota. Il posizionamento di una copertura in legno, la costruzione di un capannone industriale e l’attività di coibentazione. La classificazione dei parapetti.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E' importante osservare  le criticità correlate all'assenza di idonee attrezzature in ambito edile: i parapetti provvisori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I parapetti, la cui adozione “permette di ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto”, come ricordato in un Quaderno Tecnico dell’ Inail, esprimono bene il concetto di “protezione collettiva”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Protezione collettiva che - come vedremo, raccogliendo anche alcune informazioni normative e suggerimenti per la prevenzione - a volte manca, è carente o non è idonea per tutelare la sicurezza dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I casi di infortunio presentati sono tratti dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti in carenza di parapetti nei lavori in quota
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio avviene attività di posizionamento di una copertura in legno lamellare di un centro commerciale. 
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un lavoratore vuole posizionare un nuovo travetto e chiede aiuto al collega intento a terminare un'altra operazione a due metri di distanza. Tutt'intorno alla copertura non è previsto parapetto di protezione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore, posizionato a margine della copertura, mette un piede in fallo e cade da un'altezza di circa 5 metri decedendo a causa della frattura del cranio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il fattore causale rilevato nella scheda è la copertura dell’edificio priva di parapetto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel secondo caso l’infortunio avviene durante lavori di costruzione di un capannone industriale (15 metri di altezza) sulla cui copertura deve essere installato un impianto fotovoltaico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il direttore dei lavori e progettista decide di salire sulla copertura per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Per accedere alla copertura, come previsto sul PSC, sono abitualmente utilizzate delle piattaforme elevabili dalle quali gli operatori sbarcano una volta giunti in quota. Il direttore dei lavori chiede ad un operatore a terra di accompagnarlo in quota con una piattaforma. Una volta giunti all’altezza della copertura il direttore dei lavori scende e inizia a camminare sulle lamiere poste orizzontalmente sulle quali si devono posare i cavi di collegamento dei pannelli fotovoltaici. Le lamiere hanno larghezza di circa 50 cm e su un lato sporgono verso il vuoto mentre sull’altro lato c’è una apertura di altezza circa 70 cm. per la finestra a shed che doveva essere successivamente installata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non era installato nessun parapetto e nemmeno erano presenti linee vita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il direttore dei lavori non indossa imbracature di sicurezza e porta le proprie scarpe con suola in gomma, usurate (non antinfortunistiche). La giornata è fredda ed è presente una fitta nebbia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I testimoni dichiarano che ad un certo punto vedono il direttore dei lavori che cammina in quota mentre telefona. Poco dopo precipita al suolo, presumibilmente sul lato aperto (non dal lato shed), decedendo per politraumatismo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come in molti altri incidenti la mancanza di parapetti è solo uno dei fattori causali rilevati, uno dei fattori, tuttavia, che avrebbe evitato l’infortunio. Questi i fattori:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato si avvicina al bordo del tetto privo di protezioni e mentre usa il cellulare
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mancanza di parapetti e linee vita
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indossa scarpe non antinfortunistiche con suola liscia.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine il terzo caso riguarda attività di coibentazione su un tetto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre sta effettuando la coibentazione del tetto a terrazzo non protetto lateralmente da idoneo parapetto, un lavoratore cade al suolo da 8 metri. Muore per ferite al cranio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'infortunio, indica la scheda di INFOR.MO., è da attribuire alla mancata protezione laterale, per mancanza di parapetti del tetto a terrazzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La normativa tecnica e la classificazione dei parapetti provvisori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come spesso facciamo nelle prime puntate della rubrica dedicate a specifiche attrezzature di lavoro, ci soffermiamo innanzitutto su un aspetto importante, nella scelta delle protezioni, come la classificazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per parlarne, con specifico riferimento ai parapetti correlati alla norma tecnica UNI EN 13374:2013, riprendiamo il contenuto di un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili – dal titolo “ Parapetti provvisori” - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail e a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo la UNI EN 13374:2013 i parapetti provvisori sono divisi in tre classi (A, B, C) “in base ai requisiti prestazionali specificati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Classe A:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “sostenere una persona che si appoggi alla protezione e fornire una presa mentre si cammina di fianco alla protezione; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            arrestare una persona che stia camminando o cadendo verso la protezione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Classe B:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sostenere una persona che si appoggi alla protezione e fornire un appiglio mentre si cammina di fianco alla protezione; 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            arrestare una persona che stia camminando o cadendo verso la protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            arrestare una persona che stia scivolando o cadendo lungo una superficie inclinata.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Classe C:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          arrestare una persona che stia scivolando o cadendo lungo una superficie molto inclinata”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi, invece, i requisiti dimensionali dei parapetti provvisori delle classi A, B e C:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Classe A:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “distanza fra la parte più alta del corrente principale e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            distanza fra il bordo superiore della tavola fermapiede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            spazio libero fra i correnti &amp;lt; 47 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            inclinazione del parapetto rispetto alla verticale ≤ 15°.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Classe B:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            distanza fra la parte più alta del corrente principale e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            distanza fra il bordo superiore della tavola fermapiede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            spazio libero fra i correnti &amp;lt; 25 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            inclinazione del parapetto rispetto alla verticale ≤ 15°.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Classe C:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            distanza fra la parte più alta del corrente principale e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            distanza fra il bordo superiore della tavola fermapiede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            spazio libero fra i correnti &amp;lt; 10 cm;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            inclinazione del parapetto compresa fra la verticale e la perpendicolare alla superficie inclinata da proteggere.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I parapetti provvisori possono anche essere classificati anche in base alla metodologia di costruzione. In questo caso si distinguono in:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tradizionali: “costruiti in cantiere, in legno o in acciaio”. I parapetti tradizionali “sono molto diffusi in quanto il materiale necessario al loro assemblaggio è generalmente disponibile in cantiere”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prefabbricati: “costruiti in fabbrica e assemblati in cantiere, generalmente in acciaio”. I parapetti prefabbricati “sono molto versatili per la possibilità di montaggio, con vari sistemi di fissaggio, su diverse tipologie di supporto”. Sono inoltre “facili da installare”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonti: INFOR.MO, Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/parapetto+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="7316" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 10:17:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-caduta-dall-alto-l-importanza-dei-parapetti</guid>
      <g-custom:tags type="string">Rischio caduta dall'alto,lavori in quota,sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/parapetto+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: LE CARENZE RILEVATE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/documento-di-valutazione-dei-rischi-le-carenze-rilevate</link>
      <description>Un intervento si sofferma sulle carenze rilevate in sede di controllo riguardo alla valutazione dei rischi. L’evoluzione della normativa, i dati sui controlli effettuati e alcuni esempi di documenti di valutazione lacunosi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Documenti di valutazione dei rischi: quali sono le carenze rilevate?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un intervento si sofferma sulle carenze rilevate in sede di controllo riguardo alla valutazione dei rischi. L’evoluzione della normativa, i dati sui controlli effettuati e alcuni esempi di documenti di valutazione lacunosi.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se la valutazione dei rischi dovrebbe essere una delle colonne portanti dell’intero sistema di prevenzione, in grado di orientarlo e promuoverlo nei luoghi di lavoro, spesso si assiste, nella prassi, a documenti di valutazione dei rischi (DVR) che non rispondono a queste funzioni. Tanto che “ormai si trovano sul web società che confezionano DVR senza fare sopralluoghi a prezzi stracciati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordarlo è stato l’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” che, organizzato dalla Fondazione IRCCS Cà Granda, si è tenuto a Milano il 5 aprile 2019.  Incontro in cui è stato possibile anche evidenziare le carenze e le difficoltà che incontrano le imprese nel processo di valutazione, con riferimento ai risultati delle attività di controllo e l’auspicio di idonei strumenti di supporto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione dei rischi e l’alba della prevenzione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento si racconta innanzitutto la cosiddetta “alba della prevenzione” sia con riferimento all’avvicendamento di “denominazioni istituzionali e conseguente riconfigurazione delle strutture deputate alla ‘governance’ del settore della Prevenzione a partire dal 1882”, sia con riferimento all’evoluzione delle norme di tutela sanitaria dei lavoratori con riferimento specifico alla valutazione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda a questo proposito che procedure inerenti la valutazione dei rischi erano già previste indirettamente dall’art.41 della Costituzione che stabilisce che “l’iniziativa economica è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo di recar danno alla sicurezza”. Fatto questo “che impone, conseguentemente, la valutazione proprio di quali siano le condizioni ipotetiche di pericolo con le lavorazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Poi interviene ancor più chiaramente, l’ art 2087 del cc il quale prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.  Obblighi piuttosto generici e verificati “solo in caso di infortuni o tecnopatie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricordano poi le norme di sicurezza, “innovate con i DPR 547/55 e DPR 303/56, con una serie di disposizioni più organiche e che resteranno poi in vigore per 50 anni divenendo il ‘nucleo’ di tutta la legislazione prevenzionistica di fine secolo”. Norme che “non sono servite a limitare sensibilmente l’effetto di alcuni rischi e della carenza di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le norme ribadivano che i dirigenti e preposti, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, “avrebbero dovuto rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti”. Ma come?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si accenna poi alla legge 833/1978, la Riforma Sanitaria, che ha previsto lo svolgimento da parte delle Unità Sanitarie Locali di varie attività di prevenzione, al D.Lgs 277/91 e ancor più al successivo D.Lgs 626/94 che permette di passare “ad una sorta di ‘autocontrollo’ di prevenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ora il termine “valutazione” ricorre in diversi articoli e commi del decreto 626 “a testimonianza dell’interesse del Legislatore per questa innovativa procedura. Interesse poi dimostrato solo dopo diversi anni a partire dal 1997 anche con la creazione di una nuova professione sanitaria, quella dei Tecnici della Prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, con l’emanazione di norme sulle loro specifiche competenze”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si arriva poi al Decreto Legislativo 81/2008 dove l’art. 2 del definisce la “valutazione dei rischi”, come una “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E si conclude ricordando la Legge Regionale n.23 del 2015 con cui sono state istituite in Lombardia le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che “mantengono le funzioni di Prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro, compreso il controllo periodico impiantistico e tecnologico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le carenze rilevate durante i controlli
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In un caso si indica, ad esempio, che la documentazione acquisita e redatta dal datore di lavoro “non risponde in modo esaustivo all'individuazione di tutti i rischi a cui i lavoratori sono esposti durante l''esercizio delle proprie attività di ed in particolare la movimentazione manuale di carichi nelle fasi di magazzinaggio e controllo qualità/maturazione, i movimenti ripetitivi nelle fasi di confezionamento. Inoltre il documento redatto dal Datore di Lavoro non riporta:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i criteri adottati per la valutazione stessa
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate, per la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le procedure per l''attuazione delle misure da realizzare, nonché i ruoli dell''organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i nominativi degli addetti alla gestione emergenze-primo soccorso”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In un altro caso si indica che la valutazione dei rischi redatta dal datore di lavoro “non risulta esaustiva di tutte le informazioni utili a definire, il processo destinato all'esercizio dell'attività lavorativa, costituendo così un documento insufficiente nella individuazione dei rischi per la sicurezza e la salute a cui tutti i lavoratori, facenti parte dell'organizzazione aziendale e potenzialmente esposti, ed in particolare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio biologico: Tenuto conto di tutte le informazioni relative alle caratteristiche dell'agente biologico che presentano o possono presentare un rischio per la salute di tutti i lavoratori, nell’ambito della propria mansione, non ha provveduto a valutare in modo congruo:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fasi di procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i metodi e le procedure lavorative da adottare, nonché le misure di prevenzione e protettive da applicare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rischio chimico: Determinata la presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro ed in particolare di quanto accertato in sede di sopralluogo (azoto liquido), il datore di lavoro non ha provveduto a valutare in modo congruo i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dalla presenza di tali agenti ed in particolare:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le loro proprietà pericolose;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell''immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il livello, il modo e la durata della esposizione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione l’intervento in relazione alla prosecuzione delle attività di controllo dei DVR sottolinea che non bisogna dimenticare l’obiettivo di “promuovere e orientare l’evoluzione del sistema prevenzionistico”. E fa riferimento all’implementazione delle “attività di promozione di un approccio di tipo proattivo, orientato al supporto al mondo del lavoro attraverso i Piani Mirati di Prevenzione” e all’ausilio di “strumenti operativi per la lettura dei DVR”.    
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Dati dall’osservazione delle ATS”, a cura di Graziella Zanoni (TdP - ATS Città Metropolitana di Milano), intervento all’incontro “Documenti di valutazione del rischio e prevenzione: criticità e opportunità” (formato PDF, 689 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi+dvr.jpg" length="7570" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 09:10:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/documento-di-valutazione-dei-rischi-le-carenze-rilevate</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,dvr</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/documento+valutazione+dei+rischi+dvr.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATEX: UTILIZZO E STOCCAGGIO DELLE BOMBOLE DI GAS IN SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-l-utilizzo-e-lo-stoccaggio-delle-bombole-di-gas</link>
      <description>Un documento riporta informazioni sull’utilizzo in sicurezza delle bombole di gas. Le istruzioni operative per l’uso delle bombole, le incompatibilità tra gas e materiali, i consigli per la sicurezza nelle attività di stoccaggio e deposito.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come utilizzare e stoccare le bombole di gas in sicurezza?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un documento riporta informazioni sull’utilizzo in sicurezza delle bombole di gas. Le istruzioni operative per l’uso delle bombole, le incompatibilità tra gas e materiali, i consigli per la sicurezza nelle attività di stoccaggio e deposito.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una grande parte degli incidenti correlati allo scoppio di serbatoi e bombole di gas, con particolare riferimento al GPL, è riconducibile “alla disattenzione, superficialità ed all’omissione nell’uso dei recipienti e nella loro manutenzione”. Un’altra fonte di cause di incidente è quella poi “derivante dalle installazioni non conformi alle norme per ciò che riguarda gli apparecchi utilizzatori, i sistemi di ventilazione e di scarico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A rilevarlo, a fornire informazioni sulle tipologie di incidenti, con particolare attenzione ai rischi del riempimento abusivo di bombole per uso domestico, è il documento “ Scoppi di bombole e serbatoi: analisi ed interpretazione dei segni”,  pubblicato dal Nucleo Investigativo Antincendi ( NIA).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma sui rischi e gli eventi incidentali correlati alle esplosioni di bombole e serbatoi, fornisce indicazioni nell’ambito dell’investigazione degli incendi e analizza diversi casi studio. Inoltre riporta, in conclusione, un compendio di indicazioni, che possono favorire la prevenzione di esplosioni e incendi, in relazione all’uso di gas in bombola e allo stoccaggio e deposito delle bombole.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’uso delle bombole in sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, redatto da Andrea Foggetti, riporta dunque una serie di istruzioni operative per l’uso del gas in bombola.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A qUesto proposito si segnala che una bombola di gas deve essere messa in uso “solo se il suo contenuto risulta chiaramente identificabile”. E il contenuto “viene identificato nei modi seguenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            colorazione dell'ogiva, secondo il colore codificato dalla normativa di legge
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nome commerciale del gas punzonato sull'ogiva a tutte lettere o abbreviato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scritte indelebili, etichette autoadesive, decalcomanie poste sul corpo della bombola, oppure cartellini di identificazione attaccati alla valvola od al cappellotto di protezione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tipologia del raccordo di uscita della valvola, in accordo alle normative di legge
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tipologie e caratteristiche dei recipienti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Altre indicazioni fornite dal documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “durante l’uso le bombole devono essere tenute in posizione verticale. Prima di utilizzare una bombola è necessario assicurarla alla parete o ad un supporto stabile, mediante catene o con altri arresti efficaci, salvo che la forma della bombola ne assicuri la stabilità. Una volta assicurata la bombola, si può togliere il cappellotto di protezione alla valvola
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole devono essere protette contro qualsiasi tipo di manomissione provocato da personale non autorizzato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le valvole delle bombole devono essere sempre tenute chiuse, tranne quando la bombola è in utilizzo. L'apertura delle valvole delle bombole a pressione deve avvenire gradualmente e lentamente. Ove necessario, utilizzare idonei riduttori di pressione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prima di restituire una bombola vuota, l'utilizzatore deve assicurarsi che la valvola sia ben chiusa, quindi avvitare l'eventuale tappo cieco sul bocchello della valvola ed infine rimettere il cappellotto di protezione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole contenenti gas non devono essere esposte all'azione diretta dei raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C. Le bombole non devono mai essere riscaldate a temperatura superiore ai 50°C. È assolutamente vietato portare una fiamma al diretto contatto con la bombola
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole non devono mai essere collocate dove potrebbero diventare parte di un circuito elettrico. Quando una bombola viene usata in collegamento con una saldatrice elettrica, non deve essere messa a terra (questa precauzione impedisce alla bombola di essere incendiata dall'arco elettrico)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole non devono essere raffreddate artificialmente a temperature molto basse (molti tipi di acciaio perdono duttilità e diventano fragili a bassa temperatura)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole non devono essere usate come rullo, incudine, sostegno o per qualsiasi altro scopo che non sia quello di contenere il gas per il quale sono state costruite e collaudate
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'utilizzatore non deve cancellare o rendere illeggibili le scritte, né asportare le etichette, le decalcomanie, I cartellini applicati sulle bombole dal fornitore per l'identificazione del gas contenuto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'utilizzatore non deve cambiare, modificare, manomettere, tappare i dispositivi di sicurezza eventualmente presenti, né in caso di perdite di gas, eseguire riparazioni sulle bombole piene e sulle valvole”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “non usare mai chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di volantino. Per le valvole dure ad aprirsi o grippate per motivi di corrosione, contattare il fornitore per istruzioni
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la lubrificazione delle valvole non è necessaria. È assolutamente vietato usare olio, grasso od altri lubrificanti combustibili sulle valvole delle bombole contenenti ossigeno e altri gas ossidanti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le incompatibilità tra gas e materiali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda anche che “non devono essere montati riduttori di pressione, manometri, manichette od altre apparecchiature previste per un particolare gas o gruppo di gas su bombole contenenti gas.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento sono riportati alcuni esempi, in un “elenco indicativo e non esaustivo” di incompatibilità gas-materiale (“per maggiori dettagli si rimanda a tabelle specifiche di compatibilità”):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Lo stoccaggio e il deposito delle bombole
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, infine, alle indicazioni relative allo stoccaggio e deposito delle bombole di gas:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “i locali di deposito devono essere strutturati in modo da permettere l’adeguata separazione delle bombole in base alle caratteristiche del gas contenuto: infiammabile, ossidante, tossico, corrosivo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi” devono essere “sufficientemente isolati da altri locali o luoghi di lavoro e di passaggio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei locali di deposito devono essere tenute separate le bombole piene da quelle vuote, utilizzando cartelli murali per contraddistinguere i rispettivi spazi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di presenza di bombole di gas infiammabili o comburenti, i depositi devono essere dotati di muro di contenimento paraschegge
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in prossimità del luogo di stoccaggio devono essere presenti estintori idonei
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di stoccaggio di bombole di alimentazione di linee gas, deve essere presente valvola di intercettazione generale chiaramente identificata da apposita segnaletica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole devono essere protette da ogni oggetto che possa provocare tagli od abrasioni sulla superficie del metallo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i locali di deposito devono essere asciutti, freschi, ben ventilati e privi di sorgenti di calore, quali tubazioni di vapore, radiatori, ecc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i locali di deposito devono essere contraddistinti con il nome del gas posto in stoccaggio. Se in uno stesso deposito sono presenti gas diversi ma compatibili tra loro, le bombole devono essere raggruppate secondo il tipo di gas contenuto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei locali di deposito le bombole devono essere tenute in posizione verticale ed assicurate alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi devono essere dotati di adeguati sistemi di ventilazione. In mancanza di ventilazione adeguata, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli e misurazioni.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi devono essere affissi cartelli segnalatori e norme di sicurezza concernenti le operazioni che si svolgono nel deposito (per esempio: movimentazione, ecc.), evidenziando in modo particolare i divieti, i mezzi di protezione generali ed individuali da utilizzare e gli interventi di emergenza da adottare in caso di incidente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei locali di deposito di bombole contenenti gas asfissianti, tossici ed irritanti deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un adeguato numero di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza, previa adeguata informazione, formazione ed addestramento.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è fatto divieto di utilizzo di impianti elettrici all’interno dei depositi di bombole. Qualora ve ne fosse la motivata necessità, i locali di deposito devono rispondere, per quanto riguarda gli impianti elettrici, i sistemi antincendio e la protezione contro le scariche atmosferiche, alle specifiche norme vigenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole contenenti gas non devono essere esposte all'azione diretta dei raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è vietato lo stoccaggio delle bombole in locali ove si trovino materiali combustibili o sostanze infiammabili.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole non devono essere esposte ad una umidità eccessiva, né ad agenti chimici corrosivi. La ruggine danneggia il mantello del recipiente e provoca il bloccaggio del cappellotto.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è vietato lasciare le bombole vicino a montacarichi, sotto passerelle o in luoghi dove oggetti pesanti in movimento possano urtarli e provocarne la caduta.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è vietato depositare bombole di gas in sotterranei o seminterrati
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è vietato immagazzinare in uno stesso locale bombole contenenti gas tra loro incompatibili (per esempio gas infiammabili ed ossidanti) e ciò per evitare, in caso di perdite, reazioni pericolose, quali esplosioni od incendi”.     
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione rimandiamo alla lettura integrale della pubblicazione NIA e segnaliamo che le istruzioni operative si soffermano anche sulle responsabilità per le misure di sicurezza, sui rischi potenziali per i lavoratori/utenti e sulla movimentazione delle bombole.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nucleo Investigativo Antincendi, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “ Scoppi di bombole e serbatoi: analisi ed interpretazione dei segni”, documento redatto da Andrea Foggetti con il supporto del personale del Nucleo Investigativo Antincendi e del NIAT Lombardia, edizione agosto 2019 (formato PDF, 6.04 MB)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/bombole+gas+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="8969" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 09:15:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-l-utilizzo-e-lo-stoccaggio-delle-bombole-di-gas</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,Rischio ATEX,Rischio Bombole Gas</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: CHE VALORE DIFENSIVO HANNO PER IL DATORE DI LAVORO L'ADOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE? I SISTEMI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-che-valore-difensivo-hanno-per-il-datore-di-lavoro-l-adozione-dei-sistemi-di-gestione-i-sistemi</link>
      <description>valore e l’utilità dell’implementazione dei SGSSL OHSAS 18001 e dei Sistemi di Gestione Qualità in relazione alla responsabilità delle persone fisiche e giuridiche nelle sentenze dei Tribunali e della Cassazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I Sistemi di Gestione e le responsabilità per infortunio: le sentenze
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il valore e l’utilità dell’implementazione dei SGSSL OHSAS 18001 e dei Sistemi di Gestione Qualità in relazione alla responsabilità delle persone fisiche e giuridiche nelle sentenze dei Tribunali e della Cassazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si illustrando nel presente articolo due interessanti pronunce che sono state selezionate per il loro interesse e che hanno sottoposto a verifica l’adozione e l’efficace attuazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007 da parte di due aziende in relazione alla valutazione dell’idoneità a fini esimenti del Modello organizzativo previsto dall’art.30 D.Lgs.81/08 e dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs.231/01.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Seguirà l’analisi di una sentenza di Cassazione dell’anno scorso che, nel pronunciarsi sulla responsabilità penale di tre persone fisiche per un infortunio sul lavoro, ha affrontato il tema del rapporto esistente (con riferimento al caso specifico) tra i Sistemi di Gestione Qualità - e relative istruzioni operative - e le procedure contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’implementazione e la concreta attuazione del Sistema di Gestione BS OHSAS 18001 in relazione all’idoneità del Modello Organizzativo 231: una importante sentenza di merito del 2016 e una sentenza di Cassazione Penale di quest’anno
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Analizziamo il primo dei due casi giurisprudenziali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La vicenda processuale su cui si è pronunciata l’importante sentenza Tribunale di Catania, IV Sez. Pen., 14 aprile 2016 n.2133 “trae origine dalla morte di due operai, V.G. e C.F.L., in un cantiere di R.F.I., che si assume avvenuta per violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad R.F.I., quale persona giuridica, viene contestato l’illecito amministrativo di cui all’art.25-septies D.Lgs.231/01, in relazione al reato di omicidio colposo con violazione di norme di salute e sicurezza commesso - nell’interesse e a vantaggio di R.F.I. - da C.C. (che viene ritenuto colpevole) quale “1° tecnico della manutenzione della R.F.I. e soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei dirigenti di unità organizzativa dotata di autonomia […], i quali rendevano possibile la commissione del reato presupposto non seguendo le regole organizzative interne poste a tutela dell’incolumità dei lavoratori e non vigilando sul rispetto delle stesse da parte del personale dipendente.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel corso del procedimento, tra gli altri, “era stato sentito il consulente tecnico della difesa, Ing. …, già responsabile del sistema di gestione integrale della sicurezza di R.F.I. All’esito dell’esame, veniva acquisito l’elaborato tecnico redatto dal consulente.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Tribunale esclude la configurabilità in capo ad R.F.I. della responsabilità amministrativa della stessa quale persona giuridica in virtù della mancata sussistenza dei presupposti di cui all’art.5 del D.Lgs.231/01 oltre che per la dubbia ricorrenza dell’interesse o vantaggio (data l’estemporaneità della condotta della persona fisica) e per assenza di colpa di organizzazione “atteso che […] i due cantieri di lavoro erano stati correttamente organizzati, con sufficiente dotazione di uomini e mezzi.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E’ interessante notare come il Tribunale a questo punto del ragionamento sottolinei e valorizzi le seguenti circostanze: “sotto altro profilo, deve rilevarsi che la difesa di R.F.I. S.p.A. ha prodotto copia del “Modello Organizzativo e di Gestione” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.231/2001, parte generale e parte speciale, nell’edizione del febbraio 2006. Agli atti v’è, inoltre, copia delle due versioni successive del M.O.G. adottato da R.F.I., datate …, dei verbali di riunione del CGL sulla sicurezza sul lavoro, delle certificazioni di conformità agli standard internazionali rilasciata a R.F.I. nel luglio 2006 (Sicurezza della Circolazione Treni e dell’Esercizio Ferroviario - ISO 9001/2000-, “Salute e Sicurezza sul Lavoro” - BS-OHSAS 18001/1999-, “Tutela Ambientale”- ISO 14001/2004) e delle successive conferme alle scadenze triennali, nel 2009 e nel 2012.” (Si vedano in proposito anche Tribunale di Milano, Sez.VI, 24 settembre 2014 n.7017 e Tribunale di Milano, 26 giugno 2014, Martorelli).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ancora più nel dettaglio, la sentenza precisa che “lo stato dell’arte è stato efficacemente riassunto dall’ing. … nella relazione di consulenza tecnica depositata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad essa si può quindi fare ampio riferimento, in quanto esaustiva e riscontrata dalla documentazione prodotta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’elaborato viene ripercorsa l’adozione, il 27 settembre del 2004, da parte del Consiglio di Amministrazione di R.F.I. S.p.A., del “Modello di Organizzazione e di Gestione” (MOG) aziendale, successivamente aggiornato nel 2006, 2009 e 2012.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si espone che R.F.I., fin dai primi anni 2000, aveva elaborato un apposito Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro -SGSL-, risultato conforme allo standard internazionale BS-OHSAS 18001, come da certificazione rilasciata nel luglio 2006.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il Tribunale precisa che “il SGSL era una delle tre sezioni che componevano il Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza - SIGS -, che trattava in modo omogeneo i seguenti ambiti della sicurezza: Sicurezza della Circolazione Treni e dell’Esercizio Ferroviario; Sicurezza e Salute sul Lavoro; Tutela Ambientale. Esso era composto da una parte comune ai tre ambiti di sicurezza (Qualità, Lavoro, Ambiente), alla quale si aggiungeva una parte specifica per ognuno dei citati settori specialistici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il SIGS è stato recepito nel Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) della società, di cui costituisce, quindi, una componente fondamentale.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque “agli atti, come già anticipato, sono versate le copie del MOG adottate negli anni da R.F.I., a partire dal 2006 e le certificazioni di conformità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro adottato da RFI allo standard internazionale BS-OHSAS 18001.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, il MOG è ritenuto idoneo in quanto “la lettura del documento, nella versione coeva, quella del 2006, ne evidenzia la conformità ai requisiti indicati dall’art.7 D.L.vo cit., nonché dall’art.30 D.Lgs.n.81/2008. Nessun rilevo, o censura, è stata, peraltro, mossa dalla pubblica accusa al riguardo. E lo stesso è a dirsi per il profilo dell’efficace attuazione del modello.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proseguiamo ora l’analisi passando alla seconda pronuncia giurisprudenziale cui si è fatto cenno (Cassazione Penale, Sez.IV, 8 luglio 2019 n.29538).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con questa sentenza la Corte ha sancito la responsabilità amministrativa - ai sensi del D.Lgs.231/01 - di una acciaieria, quale persona giuridica, in relazione alla condanna di tre persone fisiche ad essa appartenenti per il reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme di salute e sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi sinteticamente i fatti: l’infortunio si era verificato all’interno di un capannone del reparto verniciatura della acciaieria, “allorché il lavoratore dipendente R.M., operaio esperto, addetto al reparto verniciatura con qualifica di capo turno, dopo avere rimosso le protezioni, senza fermare l’impianto di verniciatura, definito “verniciatura nastro”, di recente installazione e destinato alla produzione di nastri in acciaio (coils) verniciati (che venivano “sbobinati” per passare in cabina verniciatura, verniciati, infine riavvolti per essere commercializzati), accedeva all’interno della zona pericolosa adiacente per verificare se i rulli della zona denominata “briglia 4” fossero la causa di un difetto rilevato sul nastro e, svolgendo tale operazione, rimaneva incastrato con il braccio sinistro tra il rullo di trascinamento e quello preminastro, con conseguente distacco dell’arto” e decesso del lavoratore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto concerne la responsabilità della persona giuridica, prima in Corte d’Appello e poi in Cassazione è stato “ritenuto il reato presupposto in capo agli imputati e la mancanza di un’efficace attuazione, da parte dei dirigenti aziendali, del modello organizzativo e di gestione adottato dalla società per prevenire reati della specie di quello contestato (tradottasi nella mancata previsione di modalità operative di ricerca e soluzione in sicurezza dei difetti sui nastri dell’impianto di verniciatura e nella mancata individuazione delle modalità di controllo dei sistemi di sicurezza installati sulla medesima linea produttiva)”, nonostante l’azienda avesse implementato un Sistema di Gestione SSL secondo lo standard OHSAS 18001.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione precisa in merito che, “quanto al modello organizzativo, […] l’Acciaieria A. S.p.A. ne aveva adottato uno, certificato conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007 che, tuttavia, per come emerso dalla relazione del personale ASL, non era stato efficacemente attuato, poiché la procedura non riportava le modalità operative di ricerca e soluzione del difetti sul nastro, quell’attività, cioè, alla quale era intento il R.M. al momento dell’infortunio.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto, “mancando un monitoraggio sulle misure prevenzionistiche, la procedura non era stata adeguata ai rischi effettivamente esistenti in quello specifico segmento di attività, essendo pure emerso dalle relazioni semestrali che l’organismo di vigilanza non aveva posto in essere, a causa di ritardi aziendali, le attività propedeutiche a tali controlli.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da tutto ciò la Cassazione conclude che “il modello organizzativo adottato, sebbene conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007, non era stato efficacemente attuato, come richiesto dall’art.6 co.1 lett.a) del d.lgs.231 del 2001: pur essendosi provveduto all’analisi dei rischi con riferimento all’impianto di verniciatura e, segnatamente, all’attività dei capi turno, l’istruzione operativa predisposta era incompleta (IO VERN 01 del 18/01/2014) rispetto alle modalità di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro (l’attività, per l’appunto, che stava svolgendo la vittima nell’occorso).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed “inoltre, le istruzioni operative IO VERN 02 e 03 riguardavano altre figure professionali (addetto cabina verniciatura e addetto linea uscita verniciatura) e tutte le altre (da 04 a 015) erano riferibili alla manipolazione e allo stoccaggio di prodotti e smalti vari per impianti di verniciatura.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Suprema Corte sottolinea poi che “ulteriori addebiti erano stati segnalati dalla ASL, anche con riferimento alle attività di audit e ai ritardi nella esecuzione delle attività previste dall’Action Plan (in particolare, nella redazione delle procedure per effettuare i controlli, poiché l’avvio delle attività di verifica in materia di salute e sicurezza era stata pianificata per il febbraio 2015).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Replicando alla difesa dell’azienda, la Cassazione specifica infine - confermando così la decisione della sentenza impugnata - che “il giudice d’appello non ha formulato le sue valutazioni sulla scorta di meccanismi presuntivi, né operato un’inammissibile sovrapposizione tra la violazione delle norme prevenzionali e la insufficienza delle procedure adottate: contrariamente a quanto affermato in ricorso, l’attenzione del giudice si è focalizzata sull’inefficace attuazione del modello adottato, sia con riferimento alla mancata previsione di istruzioni operative per l’attività di rilevamento del difetti sopra descritta; che avuto riguardo all’attività di monitoraggio, anch’essa inadeguata rispetto ai rischi esistenti e alla realizzazione di un sistema di vigilanza - da parte del competente organismo - che riguardasse l’attuazione del modello organizzativo e non la concreta osservanza, nei luoghi di lavoro, delle norme in esso previste, come affermato dalla difesa.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I Sistemi di Gestione Qualità e le responsabilità penali delle persone fisiche per infortunio: le istruzioni operative del Manuale Qualità in relazione alle procedure del DVR
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo questa disamina con una sentenza di legittimità dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 20 luglio 2018 n.34311) che ha condannato per il reato di omicidio colposo il datore di lavoro, il direttore di stabilimento e l’RSPP di una S.r.l. per aver “consentito, cooperando tra loro con condotte indipendenti, che il C.P. [lavoratore, n.d.r.] eseguisse operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento di un impianto di betonaggio, installato presso la A. s.r.l., senza che, da parte del G.G., fosse stato redatto un DVR che individuasse i fattori di rischio connessi alle dette operazioni, necessarie prima dell’inizio di ogni ciclo di produzione di calcestruzzo e che comportavano l’ingresso di un lavoratore in zona ad alto rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre essi avevano disposto e consentito “che tali operazioni avvenissero in un impianto privo di una bobina di sgancio di minima tensione” e non avevano “predisposto […] una procedura di verifica, anche periodica, dell’efficienza delle sicurezze dell’impianto elettrico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si imputava poi ai ricorrenti la “omessa individuazione dei fattori di rischio con riferimento all’esecuzione quotidiana delle attività di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento del detto impianto, e di non aver contribuito all’elaborazione di un adeguato DVR da parte del datore di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Su questo ultimo punto, la sentenza precisa che il DVR era “un documento palesemente e incontestatamente lacunoso. A tali lacune non suppliva il sistema di qualità, invocato a difesa quale parte integrante e complementare del DVR, in quanto volto ad una finalità diversa, quella cioè di garantire la realizzazione del prodotto nel rispetto degli standards di qualità e sicurezza, in favore dei clienti. In ogni caso le istruzioni operative, che componevano il manuale del Sistema Qualità, elencavano semplicemente le operazioni da compiere, ma non si soffermavano sulle modalità di esecuzione ed i connessi rischi - anzi era prevista una pericolosa accensione della betoniera prima dell’ingrassaggio delle pale - e comunque non erano integrative del DVR, non presentando i contenuti legislativamente previsti per tale documento.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quanto infine alla posizione dell’RSPP, egli “assume di aver perfettamente adempiuto all’incarico affidatogli: in calce al manuale della sicurezza, della prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro del marzo 2011 si rimandava infatti agli allegati al manuale della sicurezza del 15.9.2004 ed alle procedure identificate nel manuale del sistema di qualità, nel quale ultimo erano state date le opportune indicazioni e prescrizioni su come dovesse essere svolta proprio l’attività di lubrificazione ed ingrassaggio in parola. Tale assunto difensivo […] comprova che l’imputato era pienamente consapevole del fatto che l’operazione di lubrificazione andava svolta quotidianamente e che, ciò nonostante, nel DVR e nei suoi aggiornamenti erano stati totalmente pretermessi i profili di rischio connessi allo svolgimento di tale attività, da sottoporre al datore di lavoro.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 13:03:23 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sistemi di gestione,modelli di gestione,BS 18001/2007,SGSL</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNI SU STRADA: ANALISI E MISURE DI PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-su-strada-analisi-e-misure-di-prevenzione</link>
      <description>Ci sono una decina di morti al giorno sulle strade e la maggioranza degli incidenti stradali sono dovuti al comportamento umano. Come fare prevenzione? Come rendere più sicuri i comportamenti?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come fare prevenzione e ridurre gli infortuni nelle attività su strada?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Ci sono una decina di morti al giorno sulle strade e la maggioranza degli incidenti stradali sono dovuti al comportamento umano. Come fare prevenzione? Come rendere più sicuri i comportamenti? 
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono ormai innumerevoli gli articoli e le interviste che abbiamo pubblicato in questi anni per denunciare e sottolineare come siano ancora troppi gli incidenti stradali in ambito lavorativo, incidenti che rappresentano circa la metà delle morti sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Interviste che ci hanno ricordato anche la dimensione degli infortuni in itinere (“ Una morte sul lavoro su quattro avviene con incidenti in itinere”) e le specificità dei rischi correlati all’uso dei veicoli aziendali (“ Chi guida veicoli aziendali ha maggiori rischi di incidenti stradali”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riporta una intervista del 15 ottobre 2019, durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro”, di Annalisa Guercio (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell’Inail), referente scientifica del workshop Inail a Bologna “Attività su strada, incidenti e infortuni alla luce delle novità legislative”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Quali sono le differenze tra infortunio su strada in occasione di lavoro, infortunio in itinere e infortunio alla guida? E riguardo agli infortuni su strada in occasione di lavoro, cosa differenzia un cantiere stradale da un non cantiere?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Qual è la dimensione del fenomeno infortunistico su strada?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Su quali fattori si può incidere per ridurre il fenomeno infortunistico su strada? Come rendere più sicuri i comportamenti alla guida?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cosa si può dire riguardo all’utilizzo dello smartphone nei veicoli e ai limiti di velocità da rispettare?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervista si sofferma sui seguenti argomenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Le differenze tra gli infortuni e le indicazioni normative
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            I dati sugli infortuni che avvengono sulle strade
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Come fare prevenzione per ridurre gli infortuni su strada
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le differenze tra gli infortuni e le indicazioni normative
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Prima di cominciare a parlare di infortuni su strada cerchiamo di ricordare quali sono le differenze tra infortunio su strada in occasione di lavoro, infortunio in itinere e infortunio alla guida?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Annalisa Guercio: Bisogna partire dall'analisi delle attività. L'attività di lavoro su strada - cantiere o non cantiere che sia, la differenza ce la dicono il codice della strada e il decreto 81/2008 - è un'attività che viene svolta su strada, che è un luogo di proprietà di terzi, sostanzialmente, e che comunque è un ambiente di lavoro. Può essere svolta sia a piedi che con un veicolo, che può anche contenere un'attrezzatura di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'infortunio alla guida è un infortunio che avviene quando si sta svolgendo il proprio lavoro alla guida di un veicolo, per esempio per quanto riguarda i tassisti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Invece l'infortunio in itinere è un infortunio che avviene ai danni di un assicurato nel tragitto tra il lavoro e la casa, ovviamente andata e ritorno, oppure in uno spostamento tra una sede ed un'altra oppure nel tragitto che compie tra la propria sede di lavoro e il luogo dove consuma i pasti, se non c'è una mensa aziendale; non sono contemplate le deviazioni: la signora che esce dall'ufficio e va a fare la spesa al supermercato che dista 300 metri da casa sua, se ha purtroppo un infortunio, non è un infortunio in itinere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo agli infortuni su strada in occasione di lavoro, cosa differenzia un cantiere stradale da un non cantiere?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A.G.: La differenza, come è stato sottolineato nell'ambito del workshop, non è così netta. Nel senso che il Codice della strada ci dice che qualunque anomalia o ostacolo può essere un cantiere; anomalia sulla strada che comporta una deviazione del traffico stradale o comunque una perturbazione del traffico stradale…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per cui anche non un cantiere stradale come normalmente lo si intende…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A.G.: Esattamente. Ad esempio, la manutenzione di un semaforo o il rifacimento delle strisce pedonali, può essere un cantiere. Ovviamente bisogna distinguere i cantieri per quanto riguarda la mobilità degli stessi e la loro variabilità nel tempo e nello spazio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda invece l’81/08, il decreto dice che sono cantieri tutte le opere edili e di ingegneria civile tra cui anche i cantieri stradali. Per cui, come vedete non c'è una vera e propria sovrapposizione: per il Codice della strada è cantiere tutto ciò che è un ostacolo, per il decreto 81/08 no. Il che significa che dovremo fare una distinzione per quanto riguarda cantieri e non cantieri e attività; e tutto ciò che, non cantiere, può essere considerato un’attività su strada.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I dati sugli infortuni che avvengono sulle strade
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fornite queste informazioni, diamo un’idea della dimensione del fenomeno infortunistico, qualche dato sugli infortuni sul lavoro che avvengono su strada…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A.G.: I dati degli infortuni sul lavoro ci dicono che la metà degli infortuni, compresi quelli mortali, purtroppo è dovuta all'utilizzo del veicolo, sia esso in occasione di lavoro che in itinere. Per quanto riguarda invece i dati generali, che ovviamente includono i dati sugli infortuni e la situazione lavorativa che è la causa del dell'incidente stradale, abbiamo anche qui dei numeri abbastanza spaventosi. Numeri che portano molti enti - la Polizia Stradale, l’Inail in prima persona - a dialogare per cercare di risolvere il problema.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’ACI riporta per il 2017, che sono gli ultimi dati disponibili, una decina di morti al giorno sulle strade, che sono veramente molti, sono 3500 morti all'anno. La maggior parte di questi, circa il 67%, vedono coinvolti i veicoli, il 7% più o meno i veicoli commerciali e camion: il che significa che almeno il 7% è riconducibile ad una situazione lavorativa, perché chi guida i veicoli commerciali e i camion sta effettivamente lavorando.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un dato particolare è (…) quel 3% circa di ciclomotori e il 3% di biciclette coinvolte che sono la nuova professione dei rider, su cui bisogna ancora ragionare e in modo molto approfondito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come fare prevenzione per ridurre gli infortuni su strada
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Su quali fattori si può incidere per ridurre il fenomeno infortunistico su strada?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A.G.: Non solo io, ma tutta la letteratura ci dice che sono tre i fattori fondamentali. Sicuramente il fattore legato ai comportamenti, al comportamento dell'uomo alla guida (stiamo parlando ovviamente, in questo caso, di guida), il fattore relativo alla macchina (alla funzionalità della macchina, di qualunque veicolo si parli, dal camion fino al ciclomotore) e poi il fattore strada su cui ovviamente l'uomo lavoratore o il suo datore di lavoro può incidere molto meno, ma che può essere comunque gestito adeguatamente facendo una progettazione del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una delle prime interviste che le ho fatto in passato riguardava l'elemento umano, con riferimento ad una specifica pubblicazione dell’Inail sul tema. Soffermiamoci sul fattore umano: come rendere più sicuri i comportamenti alla guida?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A.G.: Il mio collega Dario Marzano ha ribadito il fatto che il 94% o, diciamo, la stragrande maggioranza degli incidenti stradali sono dovuti all'uomo. E quindi ad un comportamento, alla distrazione. Ha riportato il mio collega anche una piccola trattazione sulla cecità temporanea quando guardiamo il manifesto o quando guardiamo il telefono. Per cui figuriamoci cosa significhi parlare in vivavoce allo smartphone oppure cercare una stazione radio che ci piace: per qualche secondo noi diventiamo completamente ciechi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il che significa che gran parte degli infortuni sono dovuti al comportamento umano.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma questo fattore umano incide anche sulla gestione del mezzo e quindi sulla sua manutenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ora sta parlando però del fattore macchina…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A.G.: Sì certo, il fattore macchina. Ma la macchina viene gestita dall'uomo. Quindi che sia di mia proprietà, perché io sono un tassista, o che sia il furgoncino con cui effettuo le consegne, che appartiene al mio datore di lavoro, in ogni caso la macchina è un qualche cosa che - come tutte le macchine (…) - deve essere gestito, manutenuto e ben usato dall'uomo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E quindi è fondamentale che le persone alla guida siano consapevoli del fatto che, per esempio, durante questi pochi secondi di cecità temporanea a 50 km orari si fanno 14 metri in un secondo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al fattore macchina di chi è la responsabilità dello stato e della manutenzione dei veicoli utilizzati? Immagino che la responsabilità sia anche dell’azienda…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A.G.: Sì. Anche perché i veicoli, come dice il Codice della strada, devono essere perfettamente funzionanti e il guidatore deve in grado di affrontare qualsiasi pericolo o imprevisto che gli possa capitare alla guida. Il che significa che, al di là delle capacità delle persone, dei lavoratori, il mezzo deve essere perfettamente funzionante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma come tutte le macchine e le attrezzature di lavoro - ricordiamoci che su strada ci sono anche dei veicoli che sono attrezzature di lavoro come, per esempio, i veicoli che raccolgono i rifiuti e che hanno un compattatore – anche i veicoli devono essere usati, gestiti e manutenuti e quest’obbligo è in carico ovviamente al datore di lavoro. È vero che il lavoratore può metterci del suo segnalando eventuali malfunzionamenti o guasti o carenze nel sistema, tipo la gomma liscia, che è un classico esempio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Insomma anche in questo caso sarebbe utile tener conto dei near miss. Se c’è una frenata che mostra che la macchina ha qualche problema di tenuta della strada, il lavoratore deve segnalarlo…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A.G.: Esattamente. Lei si è riferito poi alla pubblicazione Inail sull'elemento umano. Il termine “elemento umano” racchiude esattamente l'uomo non solo come lavoratore, come componente di un sistema, ma anche come risorsa il che significa che tutto quello che l'uomo lavoratore - perché lavora - sa, deve essere trasferito ed utilizzato al meglio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, per finire l'intervista, a qualche indicazione pratica per la sicurezza, magari in relazione allo smartphone che è spesso utilizzato nei veicoli. Basta rimanere nei limiti di velocità per essere in sicurezza?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A.G.: La velocità è un fattore che può aumentare il danno nel caso in cui ci sia un incidente. Non è una causa, può peggiorare la situazione, ma fondamentalmente è il comportamento alla guida (…) il problema. Nel senso che bisogna considerare la velocità contestualizzata all'ambiente in cui si è: non si può andare a 70 km orari, ma anche a 50 km orari, in una strada particolarmente trafficata o nell'ora di punta o quando ci sono molte persone che fanno shopping e attraversano la strada da un negozio ad un altro. Mentre invece si può anche andare tranquillamente a velocità sostenute - ovviamente sempre entro i limiti di velocità, i limiti di legge - su un’autostrada dove c'è una grande visibilità sia anteriore che laterale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo significa che l'uomo deve essere - un lavoratore, in questo caso, perché ci occupiamo di sicurezza sul lavoro, ma questo è un discorso che vale per tutti - in grado di controllare i fattori che possono condizionare il suo stile di guida in quello specifico momento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quindi una distrazione come quella dello smartphone, la telefonata o cercare la via sul navigatore implicano delle cecità temporanea che possono essere assolutamente dannose. Quindi se viene tollerato dal codice della strada il vivavoce dell'automobile del veicolo, non è assolutamente consentito l'uso del vivavoce con lo smartphone”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 23 Dec 2019 08:49:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-su-strada-analisi-e-misure-di-prevenzione</guid>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RACCOLTA RIFIUTI: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER GLI OPERATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/raccolta-rifiuti-la-valutazione-del-rischio-e-le-misure-di-prevenzione-e-protezione-per-gli-operatori</link>
      <description>Un documento si sofferma sulle criticità per la salute degli addetti alla raccolta dei rifiuti attraverso uno studio comparato sull’attività porta a porta dell’operatore ecologico. L’analisi dei rischi e la movimentazione manuale dei carichi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono i rischi per la salute degli addetti alla raccolta dei rifiuti?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un documento si sofferma sulle criticità per la salute degli addetti alla raccolta dei rifiuti attraverso uno studio comparato sull’attività porta a porta dell’operatore ecologico. L’analisi dei rischi e la movimentazione manuale dei carichi.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
         Se il riciclaggio dei rifiuti rappresenta sempre più di più una svolta necessaria e può rappresentare anche risorsa economica, “non siamo ancora a conoscenza degli effetti collaterali che una scelta di questo tipo ha sui lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Partendo da questo assunto è partita l’iniziativa di verificare il nesso causale tra le attività, svolte dai dipendenti da alcune aziende impegnate nell’attività della pulizia urbana, e “le patologie che con una certa frequenza li affliggono”. In particolare lo studio è volto ad “evidenziare la prevalenza di alcune patologie su determinate mansioni svolte dagli operatori ecologici ed offrire degli spunti di approfondimento per un futuro ed auspicabile riconoscimento di malattie professionali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare in questi termini questo studio e a segnalare che successivamente sono stati condotti altre ricerche in merito, ad esempio da parte dell’Inail, è la Federazione italiana autonoma dipendenti enti locali ( FIADEL) che ha pubblicato uno “Studio comparato sull’attività porta a porta dell’operatore ecologico” che ha come obiettivo quello di confrontare i vari dati raccolti per rilevare eventuali conferme o spunti critici rispetto alla precedente indagine svolta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’analisi dei rischi per la raccolta dei rifiuti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo dallo studio patrocinato da FIADEL alcune brevi indicazioni che possono fare luce sui rischi per la salute e la sicurezza degli operatori ecologici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che l’analisi dei rischi per gli addetti alla raccolta dei rifiuti “porta a rilevare molteplici situazioni di rischio potenziale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo alcune “oggettive condizioni quali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il lavoro sulla strada;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le interazioni con macchine e attrezzature;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli investimenti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            agenti biologici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            agenti chimici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lo stress e la fatica.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma sono poi gli agenti fisici ( movimentazione manuale dei carichi - MMC, vibrazioni, rumore) ad essere “di particolare interesse per il presente studio”. Infatti come confermato da dati INAIL “la maggior parte delle patologie denunciate nell’ambito del comparto della raccolta di rifiuti possono essere ricondotte alla MMC”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E l’INAIL stessa rileva, in accordo con quanto già riscontrato “che i danni più comunemente appurati sono a carico del tratto dorso lombare della colonna vertebrale e dei muscoli annessi (mal di schiena, ernia del disco, artrosi), nonché delle articolazioni delle braccia o delle gambe”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che sono vari i fattori di rischio specifico da MMC: “carichi troppo pesanti, o difficili da afferrare o instabili e disomogenei o di contenuto tale da richiedere che la movimentazione avvenga in maniera non ottimale (per esempio, carico lontano dal corpo, per evitare il rischio di tagli con oggetti presenti all’interno, presa non sicura per il rischio di schegge)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre – continua lo studio – “occorre considerare il rischio connesso alla necessità di torsioni del busto o di movimenti a strappo (es.: lancio del sacco nel mezzo di raccolta, sollevamento in ambienti ristretti)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre “la movimentazione dei cassonetti nel caso di caricamento posteriore prevede azioni ripetute di trascinamento e spinta”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I fattori peggiorativi e la movimentazione manuale dei carichi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo studio INAIL rileva inoltre come i “fattori peggiorativi consistono nella mancanza di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attrezzature adeguate (sollevatori, ausili meccanici, sistemi di trasporto in grado di semplificare gli spostamenti, contenitori di volume ridotto o non troppo carichi, scivoli o pedane rialzate);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            procedure di lavoro condivise;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            turni di lavoro sostenibili e rotazione delle mansioni”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo una tabella redatta dall’INAIL che riassume i rischi da MMC in funzione delle attività svolte.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dalla tabella risulta che, “relativamente alla movimentazione manuale dei carichi, il rischio è sostanzialmente moderato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia su questa indicazione gli estensori dello studio segnalano di non essere d’accordo e indicano. riguardo alla loro precedente ricerca, che la tabella “verosimilmente si ispira a concetti teorici che intendono pesi stabili, dell’ordine di pochi chilogrammi, ma che si discostano dalla realtà dove, come abbiamo foto-documentato, i pesi sono mediamente superiori a quelli ideali e le posture non possono essere quelle ottimali”. E molto più vicino alla realtà è “valutare il rischio variabile da significativo ad elevato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Fattori di rischio, sistemi di prevenzione e scelte organizzative
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento si indica che i principali fattori di rischio “vanno individuati nella postura, nella forza e nella ripetitività dei movimenti, ai quali si aggiungono fattori complementari quali l’uso di strumenti e attrezzature non adatti, l’uso di DPI non adatti, le basse temperature, i carichi disomogenei ecc”. E gli effetti dannosi “sono principalmente rappresentati da, mal di schiena, ernia del disco, artrosi, patologie a carico di articolazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre le azioni critiche si individuano, ad esempio, nel traino, nella spinta, nel sollevamento, nel trasporto, nella flessione, nella raccolta ingombranti, nello spazzamento ( attività ripetitiva), nella movimentazione cassonetti, nella movimentazione sacchi, …
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che i sistemi di prevenzione da adottare “sono rappresentati da una maggior automazione della raccolta e dello spazzamento, dall’adozione di mezzi a caricamento ribassato per piccoli contenitori di rifiuti (sacchi e cestoni)”. E sono idonee anche le “attrezzature di facile presa (grip ottimale) e con curvature ergonomiche che permettano di fare leva con tutte le braccia e non solo col polso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta poi ulteriori indicazioni sui fattori di rischio delle patologie a carico del sistema muscoloscheletrico riconducibili al lavoro, sui riferimenti normativi e su vari altri aspetti correlati a postura, forza e ripetitività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi che l’indagine INAIL, indicata a inizio articolo, ha inoltre rilevato che “le situazioni di rischio individuate sono spesso associate a scelte organizzative non fondate su una solida progettazione del servizio, le cui conseguenze si rispecchiano in carenze nella pianificazione delle attività, spesso svolte in condizioni di emergenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed infatti “le condizioni di esercizio, le carenze di manutenzione di macchine e mezzi, le interferenze con il traffico veicolare e con gli utenti costituiscono spesso fattori amplificanti dei rischi e talora sinergici e, al contempo, sintomi delle criticità da risolvere e della mancanza di consapevolezza, da parte di aziende, Istituzioni e degli stessi cittadini, dell’importanza delle attività di igiene urbana”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva – conclude il documento – il mantenimento dell’igiene urbana “costituisce attività di pubblico interesse da svolgersi senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi dannosi per l’ambiente, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza”. Tuttavia “la mancanza di comprensione di questi criteri da parte di tutti i soggetti coinvolti provoca situazioni dannose non solo per l’ambiente ma anche per i lavoratori addetti, ossia coloro i quali possono subire per primi gli effetti negativi di un’errata gestione del servizio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Federazione italiana autonoma dipendenti enti locali (FIADEL), “ Studio comparato sull’attività porta a porta dell’operatore ecologico” (formato PDF, 1.17 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rifiuti+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="60721" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2019 09:12:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/raccolta-rifiuti-la-valutazione-del-rischio-e-le-misure-di-prevenzione-e-protezione-per-gli-operatori</guid>
      <g-custom:tags type="string">Consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rifiuti+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SORVEGLIANZA SANITARIA: INTERPELLI SULLA APPLICAZIONE DELL' ART 40 DEL D.LGS 81/08</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sorveglianza-sanitaria-interpelli-sulla-applicazione-dell-art-40-del-d-lgs-81-08</link>
      <description>La Commissione Interpelli risponde a due quesiti sulla comunicazione del medico competente dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria. Cosa succede nel caso di avvicendamento tra medici o nel caso non sia stata effettuata alcuna sorveglianza</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Interpello: la comunicazione dei dati sulla sorveglianza sanitaria
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La Commissione Interpelli risponde a due quesiti sulla comunicazione del medico competente dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria. Cosa succede nel caso di avvicendamento tra medici o nel caso non sia stata effettuata alcuna sorveglianza?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
         L’interpello che si trasmette oggi affronta, in particolare, il tema relativo ai dati che i medici competenti inseriscono ogni anno e che contengono le informazioni relative alla sorveglianza sanitaria svolta. E ha per oggetto: “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in ordine al Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni ‘anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria’”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cosa succede, insomma, nel caso di avvicendamento tra medici competenti o nel caso non sia stata svolta alcuna sorveglianza sanitaria?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I quesiti dell’interpello sui dati forniti dai medici competenti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’Interpello n. 8/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 2 dicembre 2019 (pubblicato il 16 dicembre), risponde ad una istanza di interpello dell’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella istanza si chiede di conoscere il parere della Commissione in merito ad alcuni quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo integralmente l’articolo 40 (Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) del D.Lgs. 81/2008:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le premesse della Commissione Interpelli
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Commissione Interpelli, prima di rispondere, fornisce alcune premesse normative:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Obblighi del medico competente’ prevede gli obblighi gravanti sul medico competente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale’, al comma 1, stabilisce che ‘Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B’;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Sorveglianza sanitaria’ prevede i casi di effettuazione della sorveglianza sanitaria e ne definisce i contenuti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012 riguardante: ‘Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 173 del 26 luglio 2012, all’articolo 3, prevede i ‘Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori’ ed all’articolo 4 statuisce ‘Disposizioni transitorie e entrata in vigore’;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013, concernente: Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 212 del 10 settembre 2013, all’articolo 1, prevede la sostituzione dei commi da 1 a 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2012;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in sede di Conferenza Unificata, rep. atti 153/CU, 20 dicembre 2012 è stata sancita ‘l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della l.131/03 su Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012’;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è stato emanato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 luglio 2016, riguardante ‘Modifiche relative agli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori’, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 dell’8 agosto 2016”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La risposta della Commissione Interpelli
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva la Commissione Interpelli, per quanto attiene il primo quesito, “rileva che l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia – continua la Commissione - in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’Inail “ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: ‘L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto attiene poi al secondo quesito – se cioè l’invio dei dati deve essere effettuato anche se non sia stata svolta attività di sorveglianza sanitaria – si indica che “in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E, anche in questo caso, sul punto specifico l’Inail si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: “Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria ‘l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa’ anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sorveglianza+sanitaria+1.jpg" length="34395" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 18 Dec 2019 08:45:11 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,allegato 3B,servizio sanitario nazionale</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sorveglianza+sanitaria+1.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: INCIDENTE CON MACCHINE ED ATTREZZATURE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-incidente-con-macchine-ed-attrezzature</link>
      <description>L’intrappolamento della mano di un lavoratore in un ingranaggio e le conseguenze: perché è avvenuto l’infortunio? Come si sarebbe potuto evitare?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Incidenti sul lavoro: solo più che mai
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’intrappolamento della mano di un lavoratore in un ingranaggio e le conseguenze: perché è avvenuto l’infortunio? Come si sarebbe potuto evitare?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riporta la storia di un incidente disponibile sul sito dell’ATS Brianza, che ha raccolto una serie di storie di casi veri indagati, con la speranza che l’informazione su questi eventi contribuisca a ridurre la possibilità del ripetersi ancora di infortuni con le stesse dinamiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Descrizione infortunio
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Contesto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Durante il turno notturno, in un’azienda di produzione di filati sintetici, l’infortunato era addetto al carico e scarico ed alla verifica del corretto funzionamento di una linea di formazione rocchetti di filato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dinamica incidente:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver tagliato con una forbice il filo di un rocchetto che aveva ultimato la lavorazione, le dita della mano destra venivano trascinate dal filo stesso verso l’ingranaggio e vi rimanevano incastrate. (Nota: l’infortunato era laringectomizzato e non potendo chiedere aiuto al collega, che si trovava in un reparto attiguo, si limitava ad agitare la mano sinistra per attirare l’attenzione del collega che sopraggiungeva dopo più di un’ora).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Contatto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra la mano destra e l’ingranaggio in rotazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Esito trauma
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Ferite con complicazioni al 2°, 3°, 4° e 5° dito mano destra
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            giorni complessivi di infortunio: 149
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            postumi permanenti, con 6 gradi percentuali INAIL di invalidità
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Perché è avvenuto l’infortunio?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Determinanti dell’evento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si verificava un “aggrovigliamento” del filato presso il rocchetto troppo saturo di filato che al momento del taglio, per il cambio dello stesso, trascinava la mano e la forbice verso l’ingranaggio rotante;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’ingranaggio della linea di rocchettatura non era dotato di protezione contro i contatti accidentali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Modulatori del contatto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nessun sistema di arresto d’emergenza e relativo sistema di allarme (visivo e sonoro) raggiungibile da qualunque posizione della linea, che avrebbe ridotto i tempi di soccorso e la gravità della lesione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Criticità organizzative alla base dell’evento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Incompleta valutazione del rischio presente sulle linee di filatura;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          errata progettazione da parte del costruttore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Come prevenire
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Effettuare una corretta Valutazione del Rischio della linea produttiva, comprensiva della analisi dei pericoli meccanici presenti e dei rischi residui connessi alle operazioni manuali da compiere;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            installare una protezione contro il contatto accidentale con l’organo lavoratore in movimento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            installare un sistema d’arresto d’emergenza a fune che sia attivabile su tutta la lunghezza della linea;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            installare un sistema di segnalazione sonoro (sirena) e luminoso collegati con l’arresto d’emergenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: ATS Brianza,  Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 09:17:16 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,infortuni sul lavoro,incidente sul lavoro,rischio macchine,rischio attrezzature</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE ED ATTREZZATURE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-ed-attrezzature</link>
      <description>Cosa deve considerare il datore di lavoro quando fa la valutazione dei rischi delle attrezzature?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La valutazione del rischio di un'attrezzatura
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Cosa deve considerare il datore di lavoro quando fa la valutazione dei rischi delle attrezzature?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro - d.lgs.81/08, art.17) che tale attrezzatura comporta, prendendo in considerazione (d.lgs. 81/08, art. 71):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Egli valuta la probabilità che un determinato evento incidentale si verifichi, individua le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, le mette in atto e organizza le azioni di monitoraggio dell’efficacia di tali misure e programma la fase di revisione della valutazione dei rischi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fare ciò il datore di lavoro tiene conto anche della diversa natura dei pericoli nelle fasi della vita dell’attrezzatura, dei limiti nell’uso e nel funzionamento, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse per sesso, età, manodopera d’impiego dominante, o capacità fisiche, nonché del diverso livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per un’attrezzatura marcata CE, parte della valutazione dei rischi è già stata fatta prima dell’immissione sul mercato dell’attrezzatura dal fabbricante che, con la dichiarazione di conformità, garantisce il rispetto di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e quindi delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A tal proposito indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio di una macchina sono contenute nella norma UNI EN ISO 12100, relativa ai “Principi generali di progettazione” per la sicurezza di un macchinario. La norma pur riferendosi al fabbricante della macchina, può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In realtà il datore di lavoro ha un obbligo più ampio della sola valutazione del rischio inerente all’uso di una macchina e al suo funzionamento. La citata norma tecnica chiarisce infatti che non rientrano nello scopo della norma stessa l’individuazione delle misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle contemplate in fase di progettazione da adottate dall’utilizzatore/datore di lavoro, poiché l’organizzazione del lavoro, le condizioni e le situazioni di utilizzo non possono essere controllate dal progettista.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per questa ragione il datore di lavoro deve tenere in debito conto non soltanto i rischi inerenti all’uso dell’attrezzatura, ma anche l’ambiente in cui l’attrezzatura sarà collocata e i rischi in esso già presenti e quelli dovuti alle altre attrezzature preesistenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da ricordare che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, oppure messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati dal d.lgs. 81/08, allegato V.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sul datore di lavoro inoltre ricade il compito di riscontrare e segnalare le evidenti non rispondenze ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni europee o dal d.lgs. 81/08, allegato V (presenza dei cosiddetti vizi palesi).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: INALI, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 17 Dec 2019 08:40:54 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio macchine,rischio attrezzature,direttiva macchine,allegato V 81/08</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: SULLA NOZIONE DI LUOGO DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-sulla-nozione-di-luogo-di-lavoro</link>
      <description>Ai fini dell’applicazione del d. lgs. 81/08 sono da intendersi quali luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all’interno di un’azienda nonché ogni altro suo luogo accessibile ai lavoratori nell’ambito del proprio lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La nozione di luogo di lavoro ai fini dell’applicazione del Decreto 81
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ai fini dell’applicazione del d. lgs. 81/08 sono da intendersi quali luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all’interno di un’azienda nonché ogni altro suo luogo accessibile ai lavoratori nell’ambito del proprio lavoro.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È la nozione di “luogo di lavoro” l’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione che ha riguardato il ricorso presentato dal datore di lavoro di un’impresa che ha installato in un condominio un serbatoio di gas GPL e un impianto di distribuzione dello stesso alle varie unità abitative e che è stato contravvenzionato dall’organo di vigilanza per non avere apposta l’apposita segnaletica e per non avere adottato le misure di sicurezza a protezione dei propri lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro era ricorso alla Cassazione sostenendo che non era lui il responsabile delle violazioni contestate ma il proprietario delle utenze servite in quanto i luoghi frequentati dai suoi lavoratori non erano da considerarsi luoghi di lavoro ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quindi non erano sottoposti al suo controllo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Appello e successivamente la Corte di Cassazione hanno sostenuto il contrario alla luce della definizione che di luogo di lavoro ha dato la giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel rigettare il ricorso dell’opponente la suprema Corte ha precisato infatti che quali luoghi di lavoro devono intendersi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva della stessa nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda medesima accessibile ai lavoratori nell’ambito della propria attività lavorativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'area nella quale era stato collocato l'impianto, ha osservato in merito la Cassazione, benché di proprietà di terzi, era accessibile ai lavoratori della ditta di distribuzione del gas per ogni suo intervento di manutenzione o riparazione sullo stesso che si fosse reso eventualmente necessario e dunque essa doveva essere ricompresa nella nozione di luogo di lavoro, nella quale, il responsabile della ditta, avrebbe dovuto adempiere ai prescritti obblighi di sicurezza posti a tutela della salute dei suoi lavoratori. Né si poteva pensare, ha sottolineato la suprema Corte, che i proprietari dell’area non avessero consentito alla ditta ricorrente l'ingresso del proprio personale al fine di eseguire i necessari interventi di modifica o di manutenzione sull'impianto, essendo quest'ultimo concretamente utilizzato da loro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso per cassazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Appello ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato il legale rappresentante di un’impresa di istallazione e manutenzione di impianti di distribuzione di gas alla pena, condizionalmente sospesa, di venti giorni di arresto in quanto ritenuto colpevole, con le attenuanti generiche, della contravvenzione di cui agli artt. 46, comma 2, e 55, punto 5, lett. c), del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 per non aver adottato idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In seguito a un sopralluogo eseguito dall’organo di vigilanza presso un condominio erano emerse delle violazioni della normativa di sicurezza, come l'assenza di estintori e di segnaletica di sicurezza, in relazione all'impianto di distribuzione del gas  e al serbatoio interrato a monte dei contatori privati, serbatoio che, dagli accertamenti svolti, era risultato nella titolarità e in gestione della stessa ditta di distribuzione del gas. Gli accertatori avevano, pertanto, redatto un foglio di prescrizioni nei confronti della ditta, affinché si uniformasse alla normativa di sicurezza, ritenendo che la tubazione e il serbatoio di GPL dovessero intendersi quale pertinenza aziendale della ditta stessa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo la Corte territoriale, non poteva condividersi quanto dedotto in sede di appello dall'imputato, secondo cui l'obbligo di mantenimento di estintori efficienti, di cartelli di segnalazione, del posizionamento di idonei manufatti atti a impedire la carrabilità dell'area di installazione del serbatoio sarebbe stato a carico del proprietario dell'area, identificato con l'utilizzatore dell'impianto, non potendo il sito in cui insistevano la tubazione e il serbatoio/deposito di GPL essere considerato come "luogo di lavoro", né come "pertinenza dell'azienda", essendo l'area in questione privata e in uso al proprietario dell'immobile e come tale inaccessibile all'imputato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo la sentenza impugnata, infatti, la mancanza di estintori e della segnaletica di sicurezza costituivano addebiti riferibili alla società che aveva installato l'impianto e che ne rimaneva proprietaria, essendo stato concesso ai privati il mero comodato d'uso del serbatoio e non potendo condividersi la tesi difensiva dell'inaccessibilità, da parte della ditta, all'area in cui era stato collocato l'impianto, in quanto gli inadempimenti contestati riguardavano il momento in cui erano stati collocati, ferma restando l'ovvia concessione dell'autorizzazione all'ingresso da parte del proprietario dell'area ove la ditta lo avesse chiesto per compiere gli interventi di modifica dell'impianto o della sua manutenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quanto, poi, alla nozione di "luogo di lavoro", la Corte territoriale ha osservato che, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, hanno tale qualifica "i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". Ed essendo evidente che il luogo in cui era stato collocato l'impianto era frequentato dai lavoratori dell’impresa di manutenzione per ogni suo necessario intervento, esso doveva essere ricompreso nei luoghi per i quali erano previsti gli obblighi di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori. Tanto più che l'impianto in questione, pur installato in un’area privata, era di proprietà dell’impresa, per cui l'attività di manutenzione o modifica doveva ritenersi di competenza del lavoratori della società proprietaria, che avrebbero potuto operare in un sito nel quale dovevano essere rispettate le norme per la sicurezza del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia deducendo lamentando che la decisione impugnata aveva erroneamente considerato come pertinenza aziendale della ditta non già il solo serbatoio, quanto piuttosto l'intero deposito del GPL, costituito dal serbatoio, dalle tubazioni di distribuzione e dal vano contatori, in realtà di proprietà di terzi, come emerso anche dal verbale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale intervenuti. I Giudici di merito pertanto, secondo il ricorrente, avrebbero errato nel ritenere che l’area dell’impianto potesse essere qualificata come "luogo di lavoro", non trattandosi di una pertinenza dell'azienda e non rientrando la stessa, proprio in quanto privata, nella sua disponibilità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le decisioni della Corte di Cassazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il ricorso è stato ritenuto da parte della Corte di Cassazione inammissibile. La stessa ha innanzitutto osservato che la difesa dell'imputato non aveva contestata la mancata adozione delle misure antincendio limitandosi il ricorso. al contrario, a dedurre che l'area in cui insisteva l’impianto di GPL  non potesse essere qualificata come "luogo di lavoro", non trattandosi di una pertinenza dell'azienda e non rientrando essa, proprio in quanto privata, nella disponibilità del datore di lavoro, quanto piuttosto in quella del privato, su disposizione del quale sarebbe stato possibile l'accesso. Tale prospettazione, ha osservato la Corte, è manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza sulla nozione di "luogo di lavoro". La restrittiva previsione dettata dall'art. 62 del D. Lgs. n. 81 del 2008, infatti, a mente del quale hanno tale qualifica "i luoghi-destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro", è destinata a trovare applicazione soltanto in relazione alle disposizioni contenute nel Titolo II del predetto decreto, tra le quali non rientra l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2008. Viceversa, ai fini dell'applicazione di tale norma generale, “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di ‘luogo di lavoro’, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ne consegue che, essendo l'area nella quale era stato collocato l'impianto accessibile ai lavoratori della ditta di manutenzione per ogni intervento da effettuare sull’impianto che si fosse reso eventualmente necessario essa doveva essere ricompresa, alla luce della delineata cornice di principio, nella nozione di luogo di lavoro, nella quale, il responsabile della ditta, avrebbe dovuto adempiere ai prescritti obblighi di sicurezza posti a tutela della salute dei lavoratori. Né alcuna specifica situazione di inesigibilità del relativo comando avrebbe potuto configurarsi, come condivisibilmente osservato dalle due sentenze di merito, a partire dalla presenza dell'impianto in un'area privata, non potendo ragionevolmente dubitarsi che i proprietari della stessa avrebbero certamente consentito l'ingresso al personale della ditta al fine di eseguire i necessari interventi di modifica o manutenzione dell'impianto, essendo quest'ultimo concretamente utilizzato dagli stessi proprietari, fermo restando che l'imputato non ha offerto alcuna concreta dimostrazione che detti interventi fossero stati impediti o in qualche modo ostacolati dalla descritta situazione giuridica dell'area.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sulla base delle considerazioni sopra indicate, la Corte di Cassazione ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro.jpg" length="57436" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 13:38:01 GMT</pubDate>
      <author>websitebuilder@1and1.de</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-sulla-nozione-di-luogo-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sentenze sicurezza sul lavoro,sentenze infortuni</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: L'UTILIZZO DEI TRANSPALLET ELETTRICI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-l-utilizzo-dei-transpallet-elettrici</link>
      <description>Un documento della Regione Toscana riporta utili procedure per l’utilizzo del transpallet elettrico in sicurezza. Le definizioni, il controllo dell’attrezzatura, l’utilizzo del carrello elevatore con timone e il prelievo e deposito dei materiali.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come prevenire gli infortuni nell’uso del transpallet elettrico?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un documento della Regione Toscana riporta utili procedure per l’utilizzo del transpallet elettrico in sicurezza. Le definizioni, il controllo dell’attrezzatura, l’utilizzo del carrello elevatore con timone e il prelievo e deposito dei materiali.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un documento sulle procedure di utilizzo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Regione Toscana ha dunque prodotto, riguardo ai carrelli industriali semoventi e ai sensi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, un documento dal titolo “Procedure di utilizzo TRANSPALLET ELETTRICO”, a cura della Direzione Generale Organizzazione, Settore Servizio di Prevenzione e Protezione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda le responsabilità - ad esempio indicando, tra le altre cose, che la responsabilità dell’applicazione della presente procedura è di tutto il personale regionale con “mansione EE - Addetti alla guida carrelli elevatori” - e si sofferma poi sulle definizioni e su alcune disposizioni generali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio si indica che il transpallet elettrico, detto anche carrello elevatore con timone, “è un'attrezzatura utilizzata per la movimentazione dei carichi all’interno di magazzini, archivi o piazzali esterni. Il mezzo si muove su ruote gommate mediante trazione elettrica ed è provvisto di sistema di sollevamento pneumatico che permette il distacco da terra del carico per il suo trasporto”. E in relazione al fatto che tale attrezzatura di lavoro è spesso utilizzata per movimentare le merci su bancali, il documento ricorda che il pallet (bancale) “è un'attrezzatura utilizzata per l'appoggio di vari tipi di materiale, destinati ad essere immagazzinati nelle industrie o nei magazzini, ad essere movimentati con attrezzature specifiche ( carrelli elevatori con uomo a bordo e transpallet) e trasportati con vari mezzi di trasporto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cosa fare prima e dopo l’uso dei transpallet
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alle disposizioni generali contenute nel documento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          All’inizio del turno di lavoro “l’utilizzatore deve controllare il corretto funzionamento di:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            impianto frenante e del freno a mano;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            catena del montante (integrità catene ed eventuali perni allentati) e provvedere eventuale lubrificazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            chiave d’accensione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            avvisatore acustico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            interruttore di direzione di marcia sul timone;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulsante di sicurezza sul timone;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            eventuali altri dispositivi”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È evidente che in caso di anomalie l’operatore deve “avvisare immediatamente il personale regionale addetto alla gestione della manutenzione delle attrezzatura in questione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non bisogna “utilizzare transpallets difettosi o danneggiati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, alla fine del turno lavorativo, “l’utilizzatore deve parcheggiare l’attrezzatura nella zona appositamente individuata tramite segnaletica orizzontale (striscia gialla), avendo cura di appoggiare le forche a terra, inserire il freno a mano ed estrarre le chiavi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’utilizzo del transpallet elettrico in sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica che durante l’utilizzo del transpallet “devono essere seguite le seguenti prescrizioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            obbligo di utilizzo di scarpe di sicurezza in dotazione (DPI);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllare sempre che il carico non ecceda la portata del carrello;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllare che in posizione di guida l’impugnatura del timone deve trovarsi ad una distanza minima di 50 cm dal telaio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllare che il bordo del telaio dell’attrezzatura sia integro, al fine di evitare danni ai piedi dell’utilizzatore durante il movimento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la conduzione deve essere effettuata camminando rivolti nella direzione di marcia;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare di camminare all’indietro senza valide motivazioni. In caso di necessità, verificare che lo spazio tra timone e gli ostacoli fissi retrostanti sia sufficiente. In caso di pericolo premere il pulsante di inversione di marcia;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            i carichi trasportati normalmente non devono superare un’altezza tale da impedire la normale visibilità all’utilizzatore dell’attrezzatura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di transito su corsie promiscue (ovvero corridoi ad uso promiscuo di transpallets e pedoni), segnalare sempre la presenza tramite avvisatore acustico; procede in questi casi con la massima cautela;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nelle corsie promiscue è fatto divieto di movimentare pancali col transpallet durante il prelievo manuale di merce;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rispettare sempre le distanze di sicurezza dai mezzi che sono davanti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            è fatto divieto di:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare il transpallet per usi diversi da quelli previsti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasportare più di un pancale per volta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasportare persone sulle forche o su pedane;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trasportare persone sul mezzo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alzare od abbassare bruscamente il carico durante il trasporto”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, infine, alle indicazioni per il prelievo/deposito materiali:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “avvicinarsi e porsi in posizione frontale e perpendicolare al carico da prelevare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sollevare le forche fino all’altezza necessaria, quindi inforcare completamente il carico fino a quando il carico è stato completamente inforcato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sollevare il carico fino allo stacco dal pavimento/scaffale, arretrare lentamente in modo da portare il carico fuori dallo scaffale/catasta, quindi abbassare il carico in posizione di trasporto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di persone in prossimità del transpallets, è fatto divieto di sollevare il carico, in quanto potrebbero essere esposte al rischio caduta del carico trasportato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non depositare, neanche temporaneamente, materiale lungo passaggi, davanti vie di esodo o porte di sicurezza od in prossimità di presidi antincendio (estintori, idranti, naspi, etc)”.  
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Regione Toscana, “ Procedure di utilizzo TRANSPALLET ELETTRICO”, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni “Testo Unico in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” e a cura della Direzione Generale Organizzazione, Settore Servizio di Prevenzione e Protezione, , Rev A1, aggiornato al 15 marzo 2013 (formato PDF, 68 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/transpallet+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="2714" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 08:38:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-l-utilizzo-dei-transpallet-elettrici</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,valutazione dei rischi,DVR,formazione sicurezza lavoratori,sicurezza transpallet elettrici</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/transpallet+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/transpallet+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI: LO STATO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-ionizzanti-lo-stato-del-recepimento-della-direttiva-2013-59-euratom</link>
      <description>Che cosa prevede la Direttiva 2013/59/Euratom? Perché non è stata ancora recepita? Cosa cambierà con il recepimento? Cosa devono fare le aziende? Ne parliamo con Riccardo Di Liberto dell’IRCCS Policlinico San Matteo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Direttiva sulle radiazioni ionizzanti: cosa cambia con il recepimento?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Che cosa prevede la Direttiva 2013/59/Euratom? Perché non è stata ancora recepita? Cosa cambierà con il recepimento? Cosa devono fare le aziende? Ne parliamo con Riccardo Di Liberto dell’IRCCS Policlinico San Matteo.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          risale ormai a circa sei anni fa la pubblicazione nell’Unione Europea della Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom".
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una direttiva molto importante non solo perché sono diversi i lavoratori – e gli ambienti di vita - che possono essere esposti alle conseguenze delle radiazioni ionizzanti (ad esempio molti operatori del comparto sanitario), ma anche perché, rispetto al passato, si è evoluta la conoscenza scientifica degli effetti sulla salute e dei limiti tollerabili per il nostro organismo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Malgrado ciò e a distanza di sei anni, in Italia il recepimento della direttiva non è ancora avvenuto e la conseguente procedura di infrazione si aggiunge alle altre 76 procedure a carico del nostro Paese (dati relativi al 27 novembre 2019).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per capire meglio cosa contiene la Direttiva 2013/59/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, quali sono le differenze con l’attuale normativa italiana e perché ad oggi non c’è stato ancora il recepimento, abbiamo intervistato il 17 ottobre 2019, durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”, il Dott. Riccardo Di Liberto (IRCCS Policlinico San Matteo) che ha partecipato al convegno “dBA2019 - Agenti fisici e salute nei luoghi di lavoro” con la relazione “Nuova normativa Euratom sulle radiazioni ionizzanti: cosa cambia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervista si sofferma sui seguenti argomenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cosa cambierà in Italia con la Direttiva 2013/59/Euratom?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Quali sono i motivi del mancato recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Cosa devono fare le aziende e gli operatori in attesa del recepimento?
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervista di PuntoSicuro a Riccardo Di Liberto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cosa cambierà in Italia con la Direttiva 2013/59/Euratom?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cerchiamo innanzitutto di ricordare che cosa è la Direttiva Euratom…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riccardo Di Liberto: Questa direttiva, di fatto, nasce nel processo di armonizzazione legislativa a livello europeo ed è relativa all'impiego delle radiazioni ionizzanti in tutti i campi, quindi sia lavorativi, sia diagnostici che di ricerca, sia di utilizzo civile e utilizzo medico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È una direttiva che di fatto abrogherà numerose direttive che negli anni si sono susseguite a livello europeo, parte delle quali già recepite in Italia. E, ahimé, siamo di fronte ad un grosso problema di tempi perché questa direttiva deve essere ancora recepita (…). Ne stiamo ancora parlando e credo che ne parleremo ancora nei prossimi mesi; per alcuni o diversi mesi. Staremo a vedere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quali sono le cose più rilevanti che la direttiva prevede?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R.D.L.: La direttiva introduce diverse novità. Mi focalizzo su quelle che sono più importanti e che sono relative al mondo del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sicuramente un aspetto importante è quello della riduzione consistente dei limiti di esposizione per i lavoratori che sono classificati esposti a radiazioni ionizzanti, in particolar modo per il limite definito dalla norma per l'esposizione in termini di dose equivalente al cristallino. Il vecchio limite o, meglio, l'attuale limite di 150 millisievert in un anno verrà ridotto a 20 millisievert/anno. Quindi questa è una riduzione di più di sette volte.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E sono convinto che a fronte di una maggiore tutela della salute dei lavoratori, perché deriva tutto da evidenze scientifiche abbastanza recenti, sicuramente si aprirà la strada a un elevato numero di contenziosi, a mio modo di vedere. Perché di fatto stiamo ancora operando con il vecchio limite che ha valore di legge e pur avendo lavoratori che sono esposti invece al di sopra di quello che sarà il nuovo limite. Questo sicuramente sarà un aspetto non banale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un'altra questione riguarda invece la presenza o meglio la concentrazione media annua di radon sia negli ambienti di lavoro, ma anche gli ambienti di vita. Quindi riguarderà anche gli edifici destinati a civile abitazione e non solo, per i quali dovranno essere poste in atto delle certificazioni specifiche. Anche in questo caso il valore di riferimento da 500 Becquerel/m3 annuo si ridurrà a 300 Becquerel/m3 annuo. Non è escluso che alcune situazioni, alcuni ambiti in cui il vecchio limite era sicuramente rispettato, rientreranno invece in situazione di superamento del limite nuovo nei prossimi tempi, quando appunto la direttiva sarà in vigore. Questo almeno per quanto riguarda i due aspetti essenziali che riguardano gli ambienti di lavoro e gli ambienti di vita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un terzo aspetto di estremo interesse è il fatto che vengono presi in considerazione in maniera molto dettagliata tutti i materiali da costruzione, quindi anche quelli con cui possono essere costruite le case, che contengono minerali naturali di origine naturale e sono radioattivi e che sono codificati in un allegato della direttiva. Si potrà configurare la necessità di caratterizzare, e quindi valutare, la radioprotezione negli ambienti in cui questi materiali sono utilizzati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oltre a ciò si aggiunge la grande famiglia dei materiali naturali, le cosiddette norm (naturally occurring radioactive material, ndr), che sono presenti in diversi processi di lavorazione, sia sotto forma di materia prima, sia anche sotto forma di scorie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per rami di attività come i cementifici, piuttosto che le fonderie o stabilimenti in cui si lavora, per esempio, la bauxite, sarà necessario attivare gli adempimenti che la norma chiede per una pratica radiologica. E quindi tutto ciò che la legge richiede in termini di sicurezza, prevenzione e protezione del rischio da radiazioni ionizzanti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi sono gli aspetti, al momento, che hanno maggiore interesse per gli addetti ai lavori nell'ambito delle attività lavorative e non solo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          C'è un'ultima questione, ma nel 2016 abbiamo già recepito una delle direttive che dovrebbe rientrare nella direttiva 59 che riguarda la valutazione dei livelli di radioattività nelle acque potabili destinati a uso umano. Quindi presumo che le indicazioni già presenti nel decreto del 2016, che in Italia è stato recepito, siano la base di lavoro per i controlli che gli enti di vigilanza devono effettuare sull'acqua che beviamo. Almeno ce lo auguriamo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Quali sono i motivi del mancato recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Direttiva 59/Euratom è del 2013. Quali sono le cause che hanno impedito o rallentato ad oggi il recepimento della direttiva in Italia? Mi pare che il recepimento non sia prossimo…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R.D.L.: Il problema è che si sta cercando di fare un Testo Unico che riassuma uno spettro di argomenti legislativi, nell'applicazione delle radiazioni ionizzanti, molto ampio. Quindi obiettivamente c'è una difficoltà tecnica nell'operare. Tant'è che sono stati costituiti numerosi tavoli tecnici, ognuno dei quali ha portato il suo contributo per la redazione della nuova norma. Soltanto due o tre tavoli purtroppo non sono riusciti ad arrivare a un'intesa. Si vocifera, diciamo, per difese di interessi di alcune lobby rispetto ad altre. Non mi chieda quali e in che dettaglio, però il problema fondamentale è quello.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          C'è un problema ulteriore che è legato al fatto che, a breve, dovrebbe essere approvata la legge delega che dà il mandato al nostro Governo per iniziare l'iter di recepimento, che richiederà ulteriori mesi. E per far questo deve essere pronto il testo definitivo della legge che, attualmente, non è ancora pronto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per cui ci saranno ancora tempi lunghi…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R.D.L.: Sì, i tempi sono lunghi. C'è stata un'accelerazione recente, però, ahimè, quegli aspetti di cui le accennavo poc'anzi pare che al momento non siano stati superati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci auguriamo che entro l'inizio del nuovo anno ci sia il testo definitivo e quindi si avvii l'iter di recepimento, con tutto quello che comporta in termini di tempo per arrivare all'approvazione finale. Questo è quello che speriamo. Anche perché ricordo che, attualmente, siamo in procedura di infrazione, quindi paghiamo con le nostre tasse anche questo mancato adempimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Cosa devono fare le aziende e gli operatori in attesa del recepimento?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel futuro recepimento dovranno essere obbligatoriamente ripresi i limiti indicati nella direttiva? Ci saranno problemi di altro tipo legati a recepimento della direttiva?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R.D.L.: I limiti sicuramente saranno quelli. Le questioni aperte su alcuni tavoli sembra che siano sul riconoscimento di alcuni titoli professionali o di alcune valenze, perché la normativa italiana, diciamo, si innesta in alcuni contesti che non sono quelli europei.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quindi fare un po' marcia indietro, cercare di adattare la situazione italiana a quella europea, sembra che sia molto difficile per alcune categorie di professionisti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel nostro paese siamo ancora in attesa del recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom. Tuttavia pur mancando il recepimento, le aziende italiane, a suo parere, devono rispettare quanto richiesto dalla Direttiva?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R.D.L.: È un tema scottante e la risposta andrebbe chiesta alla nostra giurisprudenza. Perché c'è una gerarchia legislativa in atto nell'Unione Europea, ma è chiaro anche che abbiamo una norma italiana che, finché non viene abrogata, è vigente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quindi, da una parte - faccio l'esempio dei limiti - noi abbiamo dei limiti di esposizione in particolare al cristallino che sono quelli attuali, dall'altra c'è una norma europea che ci imporrà, quando sarà recepita, un limite più basso. Ma di fatto, ad oggi, quella che conta è la norma vigente in Italia. Finché non viene abrogata quella, non c'è altra soluzione, diciamo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Scarica la normativa di riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Consiglio dell'Unione Europea - Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+radiazioni.jpg" length="3442" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 11:38:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-ionizzanti-lo-stato-del-recepimento-della-direttiva-2013-59-euratom</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio radiazioni ionizzanti</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: SULL'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI VERIFICARE IL DVR</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sull-obbligo-del-datore-di-lavoro-di-verificare-il-dvr</link>
      <description>Il “passivo affidamento al DVR” elaborato da terzi non libera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne la completezza “onde poter segnalare al professionista le necessarie integrazioni”: le sentenze di Cassazione Penale.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il datore di lavoro deve verificare adeguatezza e completezza del DVR
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il “passivo affidamento al DVR” elaborato da terzi non libera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne la completezza “onde poter segnalare al professionista le necessarie integrazioni”: le sentenze di Cassazione Penale.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul caso Thyssenkrupp (Cassazione Penale, Sez.Un., 18 settembre 2014 n.38343), hanno chiarito che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale “peculiare figura istituzionale del sistema prevenzionistico […], insieme al medico competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, l’RSPP “svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in équipe.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tal senso, il ruolo svolto dai componenti del SPP “è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Diversamente, si “rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Così premessa e definita l’area di competenza dell’RSPP in relazione a quello che la giurisprudenza identifica ripetutamente come il perimetro delle “competenze specialistiche” attribuite dalla legge a tale soggetto, la Suprema Corte ( Cassazione Penale, Sez.IV, 23 gennaio 2017 n.3313) non manca dall’altra parte di sottolineare che, come noto, “il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una sentenza dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 20 luglio 2018 n.34311) poi, ricorda che “il contenuto di tale documento è chiaramente definito dall’art.2 lett.q) del citato d.lgs., laddove parla di “valutazione globale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestando la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza”.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E aggiunge un elemento essenziale ai fini della concreta ricostruzione delle prerogative del datore di lavoro e dell’RSPP in relazione al DVR.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione precisa infatti in tale pronuncia che, se da un lato “per la redazione di tale documento, fondamentale per lo svolgimento in sicurezza della vita lavorativa all’interno di ogni azienda, il datore di lavoro può avvalersi della collaborazione di un professionista, prevedendo la legge la consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, tuttavia l’ausilio che tale soggetto presta  per la “redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez.4, n.27295 del 2/11/2016, Rv.270355), con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (Sez.4, n.22147 del 11/2/2016, Rv.266859).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso di specie trattato dalla pronuncia, in cui erano presenti “carenze evidenti del DVR”, la Corte sottolinea che dato il “carattere non delegabile dell’obbligo di valutazione dei rischi inerenti l’attività aziendale gravante sul G.G. [datore di lavoro, n.d.r.], i giudici di appello hanno ritenuto, con motivazione corretta in diritto ed immune da censure, che la collaborazione prestata dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione nello svolgimento di tale attività e nell’individuazione delle misure atte a fronteggiare i rischi presenti in azienda, non esimeva il datore di lavoro dal sottoporre il documento redatto dal professionista ad una approfondita analisi critica e verifica circa la concreta individuazione e indicazione della evidenziata situazione di palese rischio e delle misure precauzionali atte a fronteggiarlo. […]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di qui la colposa condotta omissiva del datore di lavoro, il quale, a fronte di un DVR così inidoneo a consentire in sicurezza il lavoro cui era addetto il C.P. [lavoratore, n.d.r.], non ha svolto alcun doveroso controllo sul contenuto del documento, imponendone al professionista incaricato le necessarie integrazioni.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In una pronuncia di qualche anno fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 26 maggio 2016 n.22147), “la ricorrente [datrice di lavoro, n.d.r.], proprio al fine di valutare correttamente la presenza di rischi, è ricorsa all’ausilio di una società accreditata …, la P. s.r.l., che ha sviluppato il documento, ricorrendo, quindi, ai fini dell’esonero da responsabilità, il principio dell’affidamento nell’altrui condotta.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia - precisa la Corte in ordine all’applicazione di tale principio al caso specifico - “la censura, sebbene condivisibile in diritto, non coglie nel segno avendo la Corte del merito collegato, in riferimento a quello specifico rischio, come ampiamente illustrato, la condotta della ricorrente alla causazione dell’evento.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, per quanto riguarda il “dedotto principio dell’affidamento, quale esonero da responsabilità, la ricorrente dimentica che il datore di lavoro è l’unico destinatario degli obblighi prevenzionali e, quand’anche abbia delegato [commissionato, n.d.r.] ad altri la stesura del documento di valutazione dei rischi, non di meno è tenuto, nel momento della sua attuazione, a verificarne la completezza e l’efficacia, adempimento che la M.A. [datrice di lavoro, n.d.r.] non ha svolto, attesa l’evidente inadeguatezza del documento, come prima evidenziato.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il principio per cui il datore di lavoro è tenuto a verificare il contenuto del documento di valutazione dei rischi è risalente nel tempo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A titolo di esempio, possiamo richiamare alla memoria una importante sentenza di quasi dieci anni fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 4 febbraio 2010 n.4917) che affronta tale questione in relazione al tema delle informazioni (un tema - quello delle informazioni - rispetto al quale, per una analisi giurisprudenziale più aggiornata, si veda anche il contributo “Le informazioni che l’RSPP deve acquisire “di sua iniziativa” per la VR”, pubblicato su Puntosicuro del 23 marzo 2017 n.3976).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale pronuncia aveva affermato il principio secondo cui, nel caso specifico, “il Datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall’ing. Pa. [RSPP] onde poter segnalare al detto professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricostruiamo molto sinteticamente la vicenda di cui si è occupata la Cassazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con questa sentenza, la Corte aveva confermato la responsabilità di un datore di lavoro (ed escluso quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per un infortunio occorso ad un lavoratore il quale, durante il turno di lavoro notturno (22,00-6,00), mentre era intento alle operazioni di pulizia all’interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento era venutosi a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all’interno della massa di grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per asfissia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione aveva precisato che “quanto alla posizione di garanzia del F. [datore di lavoro, n.d.r.] va innanzi tutto sottolineato che, per come accertato in sede di merito, l’ing. Pa. [RSPP, n.d.r.] era stato incaricato dell’individuazione dei fattori di rischio e dell’elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il detto professionista aveva predisposto una relazione nella quale però non era stata esaminata la specificità della mansione svolta dagli operai all’interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei rischi collegabili alla stessa.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A fronte della contestazione di tale omissione, “l’ing. Pa. [RSPP] aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che avrebbero dovuto essere fornite da persone informate, “in primis” il datore di lavoro, l’ing. Pa. non aveva mai fatto riferimento, nella sua relazione, all’operazione di pulizia delle celle granarie.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto “l’omessa previsione, da parte dell’ing. Pa., dei rischi correlati alle operazioni di pulizia all’interno delle celle granarie, è pienamente riconducibile al F. [datore di lavoro, n.d.r.] il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all’interno dei silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai giudici di seconda istanza.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione aveva concluso dunque che nel caso di specie “il Datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall’ing. Pa. [RSPP] onde poter segnalare al detto professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate (come poi in concreto si è verificato) nella valutazione dell’attività aziendale ai fini della pianificazione dei rischi.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto “l’omissione di tale controllo vale a concretizzare un evidente profilo di colpa.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo questa breve rassegna (condotta come sempre senza pretese di esaustività) illustrando sinteticamente una più recente sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 12 giugno 2017 n.29062) con cui la Suprema Corte ha confermato la responsabilità di un datore di lavoro per il reato di lesioni personali colpose “ai danni del lavoratore S.R., dipendente della detta società con qualifica di operaio addetto ai servizi generali di stabilimento, e della contravvenzione di cui all’art.28, comma 2, lett.b), D.lgs.n.81/08 per aver adottato un documento di valutazione dei rischi carente in punto di individuazione delle misure di prevenzione e protezione correlate con le operazioni svolte con il carrello elevatore nel reparto oli.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare il lavoratore “doveva movimentare una cisterna utilizzata per trasportare l’olio esausto proveniente dal reparto di lavorazione e destinato al reparto trattamento oli” e “aveva quindi prelevato la cisterna, del peso di circa 900/1000 kg., mediante il carrello elevatore, utilizzando le forche del mezzo e bloccandole all’altezza di circa un metro da terra per consentire il travaso dalla cisterna all’altro serbatoio; per eseguire tale operazione si era quindi posizionato davanti alla cisterna e mentre si accingeva ad avvitare il tubo corrugato al rubinetto, la cisterna era caduta improvvisamente e lo aveva travolto procurandogli fratture alla gamba sinistra.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Era stato “documentalmente provato che l’operazione che stava eseguendo il S.R. non era stata presa in considerazione al fine di valutare il rischio specifico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sentenza specifica altresì che tale “rischio specifico e la previsione degli accorgimenti tecnici idonei a neutralizzarlo non erano stati considerati nel DVR, predisposto da un’azienda specializzata del settore, e ciò perché nei dieci anni precedenti non si era mai verificato alcun inconveniente o sinistro collegato a tale operazione di travaso.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Peraltro “nella evidente consapevolezza della carenza del DVR, il datore di lavoro aveva organizzato un corso di formazione “fast training”, cui il S.R. aveva partecipato, risultato però in concreto inadeguato.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rispetto al tema che ci occupa, la Cassazione conferma l’impostazione della Corte d’Appello, la quale “reputava sussistente il profilo psicologico della condotta, non potendo l’imputato essere scagionato né per le sue specifiche qualità e cariche sociali, né per il passivo affidamento al DVR elaborato da un’impresa terza, la quale aveva comunque evidenziato come “remoto” il rischio oggettivo di investimento per scivolamento della cisterna dai supporti del carrello elevatore ed aveva predisposto misure preventive palesemente inadeguate.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 16:11:19 GMT</pubDate>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ILLUMINAZIONE: ESEMPI DI INFORTUNI E MISURE DI PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-illuminazione-esempi-infortuni-e-misure-di-prevenzione</link>
      <description>Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono anche a causa della carenza di illuminazione negli ambienti di lavoro. La dinamica degli infortuni, i suggerimenti per le attività di cantiere e il contenuto dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: l’importanza dell’illuminazione nei luoghi di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono anche a causa della carenza di illuminazione negli ambienti di lavoro. La dinamica degli infortuni, i suggerimenti per le attività di cantiere e il contenuto dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un progetto della Commissione Europea ha rilevato, attraverso un’indagine, come una corretta illuminazione del posto di lavoro possa essere molto importante non solo per favorire le prestazioni lavorative, ma anche per aumentare il livello di attenzione, un fattore rilevante per la sicurezza e per l’adozione di comportamenti sicuri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per questo motivo, e anche considerando che la maggioranza dei lavoratori europei intervistati non è soddisfatto dell’illuminazione, torniamo a occuparci con la rubrica “Imparare dagli errori” degli incidenti professionali che hanno tra i fattori causali la carenza di illuminazione negli ambienti di lavoro, comprese le zone aziendali esterne dedicate al passaggio di mezzi e/o persone.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti che avvengono in carenza di illuminazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio avviene a causa dell’investimento di una macchina movimento terra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore viene investito di sera, quando è già buio, da una pala meccanica gommata di grosse dimensioni mentre il lavoratore, utilizzando una bicicletta aziendale, sta ritornando al proprio reparto percorrendo una strada, interna all'azienda, e destinata alla viabilità di ogni mezzo aziendale, comprese le biciclette. In particolare la pala meccanica è una delle “macchine autorizzate a percorrere la suddetta strada per trasferirsi, molte volte al giorno, dal piazzale – tettoia di deposito e di carico vinacce dell’omonimo reparto al piazzale esterno di deposito vinacce posto a circa duecento metri di distanza dal suddetto luogo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alla dinamica dell’infortunio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La pala meccanica si immette sulla strada direttamente dal piazzale - tettoia prospiciente il reparto vinacce e destinato esclusivamente alla operatività della pala e di autocarri in fase di scarico. Nel punto di imbocco del piazzale alla strada non vi sono delimitazioni di corsie e di senso di marcia, la zona è scarsamente illuminata e in quel periodo non è funzionante un faro posto ad illuminazione dell’area.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quel giorno piove, sul suolo sono presenti residui di vinaccia che rendono il manto stradale viscido, inoltre l’infortunato indossa abiti aziendali di colore verde scuro e la bicicletta usata è sprovvista di illuminazione ed ha i freni rotti. L’infortunato percorre la strada circolando correttamente alla sua destra e va in contatto con la ruota sinistra della pala proveniente dalla destra. Di controparte, il palista percorre il tragitto predeterminato che esegue molte volte durante il proprio turno di lavoro per prelevare la vinaccia necessaria ad alimentare l’impianto industriale. Proviene da un’area di lavoro illuminata e si immette nella strada che il quel punto è carente di illuminazione, solo i fari della pala illuminano il fronte marcia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il palista non vede sopraggiungere il ciclista. Entrambi operano “nel rispetto dell'organizzazione aziendale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’autista della pala non vedeva il ciclista sopraggiungere dalla sua sinistra ed attraversava l'incrocio investendolo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la bicicletta aveva entrambi i freni rotti ed era sprovvista di illuminazione propria;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le vie di circolazione non erano sicure alla viabilità contemporanea dei diversi veicoli e la segnaletica era insufficiente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l'illuminazione ambientale era insufficiente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non erano stati forniti DPI alta visibilità ai lavoratori che devono percorrere a piedi o in bicicletta le strade aziendali”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel secondo caso l’infortunio avviene durante attività di lavoro in una galleria stradale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore si trova all'interno di una intercapedine ubicata sulla parte superiore della galleria stradale, delimitata da una soletta in cls e la volta e sta fissando delle staffe reggi-canala sulla sommità della volta della galleria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore si allontana dalla zona di lavoro illuminata e cade attraverso una delle aperture del solaio - 42 su tutta la lunghezza della galleria - non protette, non segnalate e non illuminate, delle dimensioni di 1m x 1m. Cade sul nastro stradale sottostante da una quota di 5 metri.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            apertura non protetta;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            carenza illuminazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come migliorare l’illuminazione nei luoghi di lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire alcuni suggerimenti e indicazioni per favorire una migliore illuminazione negli ambienti di lavoro, ci soffermiamo brevemente sul del documento Inail “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento si indica che per le attività del cantiere che si dovessero protrarre oltre il periodo diurno, o avvengano in ambienti poco illuminati o bui, “è necessario disporre di illuminazione artificiale di sicurezza, per ottenere un illuminamento non inferiore, almeno, a 30 lux (norma UNI EN 12464-2)”. E l'illuminazione potrà essere ottenuta tramite:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            impianto fisso: “l'impianto fisso di illuminazione dovrà avere le stesse caratteristiche dell' impianto elettrico di cantiere. In particolare, deve avere un grado di protezione che in ambiente normale non deve essere inferiore a IP44, il tracciato dei cavi di alimentazione e la posizione degli apparecchi deve essere tale da non costituire intralcio e debbono essere protetti contro gli urti accidentali”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            impianto trasportabile: analoghi accorgimenti si debbono adottare nel caso in cui si utilizzino apparecchi di illuminazione trasportabili (normalmente a lampada alogena); in particolare, lo spostamento degli apparecchi da una posizione all'altra dovrà avvenire solo dopo aver disattivato l'alimentazione e il cavo di alimentazione deve essere del tipo per posa mobile (HO7RN-F o equivalenti)”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            impianto portatile: le lampade portatili dovranno essere conformi alla norma CEI EN 60598-2-8 ed avere almeno le seguenti caratteristiche: impugnatura in materiale isolante; parti in tensione, o che possano entrare in tensione, completamente protette; protezione meccanica della lampadina.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo questo breve viaggio sull’importanza dell’illuminazione nei luoghi di lavoro anche per la tutela della salute e sicurezza riportando il contenuto del punto 1.10 dell’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.7. Illuminazione sussidiaria
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1.10.7.4. L’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+Illuminazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="9223" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 15:53:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-illuminazione-esempi-infortuni-e-misure-di-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio illuminazione,illuminazione ambienti di lavoro,illuminazione luoghi di lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+Illuminazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+Illuminazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO STRESS: IL CARICO DI LAVORO, LA SATURAZIONE PSICOLOGICA ED IL BURN OUT</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-stress-il-carico-di-lavoro-la-saturazione-psicologica-ed-il-burn-ot</link>
      <description>Un intervento ad un seminario su cyber security e tecnostress si sofferma sulla fatica mentale, sul carico di lavoro mentale, sulla saturazione psicologica e sul burn out nei luoghi di lavoro. Quali sono gli effetti della fatica mentale?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Stress e fatica mentale: il carico di lavoro e la saturazione psicologica
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un intervento ad un seminario su cyber security e tecnostress si sofferma sulla fatica mentale, sul carico di lavoro mentale, sulla saturazione psicologica e sul burn out nei luoghi di lavoro. Quali sono gli effetti della fatica mentale?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per tutelare efficacemente la salute e la sicurezza dei lavoratori è necessario conoscere l’ evoluzione del mondo del lavoro e, come ricordato in una nostra recente intervista sull’impatto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT - Information and Communication Technology), l’evoluzione tecnologica è una condizione fondamentale dell'evoluzione e della rapidità dell'evoluzione che sta avvenendo negli ultimi anni all'interno del mercato del lavoro e del mondo del lavoro stesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un’evoluzione che, al di là delle problematiche correlate alla cyber security e al cybercrime, può avere conseguenze negative sul benessere psicofisico dei lavoratori, sulla fatica mentale, favorendo eventuali errori o comportamenti disattenti che possono, a loro volta, esporre il lavoratore e l’azienda a eventuali attacchi informatici ed aumentare ulteriormente la tensione e lo stress.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per cercare di comprendere cosa si possa intendere, nei luoghi di lavoro, per carico di lavoro mentale, saturazione psicologica e burn out, ci soffermiamo oggi su un intervento al seminario “ Cyber Security e tecnostress: come il cybercrime ha influenza sulla salute nei luoghi di lavoro” che, organizzato dal nostro giornale in collaborazione con Mega Italia Media, si è tenuto il 16 ottobre 2019 durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli effetti della fatica mentale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “Sovraccarico cognitivo ed Errore Umano”, a cura del Dott. Massimo Servadio (Psicoterapeuta e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, Esperto in Psicologia della Salute Organizzativa , Prof. a.c. Facoltà Medicina e Chirurgia-Università di Genova),  si riporta innanzitutto la definizione di fatica mentale: "La fatica mentale dipende da un modello mentale che permette di percepire, interpretare e controllare i primi segnali di degradazione di ogni componente del sistema cognitivo umano e tale modello di fatica è influenzato da fattori culturali e dall'esperienza di lavoro" (Bagnara Rizzo, 1990). 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al di là della definizione, quali sono gli elementi della fatica mentale?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento ne riporta alcuni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “perturbazione funzionale, in un primo tempo reversibile, e poi, in caso di affaticamento cronico, irreversibile
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la diminuzione della soddisfazione del lavoro e quindi la demotivazione indotta
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          le alterazioni del l'equilibrio personologico, con eventuali conseguenze sia sul piano psicopatologico (insorgenza di nevrosi), sia sul piano della somatizzazione (insorgenza di malattie psicosomatiche quali la colite, l'ulcera gastrica, l'asma bronchiale, ecc)”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi, invece, gli effetti della fatica mentale:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Piano sensoriale o percettivo diminuzione dell'acuità visiva, della frequenza critica di fusione sia visiva che uditiva
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          rallentamento delle esecuzioni sia in compiti tipo tracking (per esaminare la precisione della coordinazione motoria), sia in compiti legati ai tempi di reazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Irregolarità nella temporalizzazione dell'esecuzione, con tempi parziali in compiti che richiedono attività complesse di durata sempre diversa
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          alterazione della coordinazione delle attività, risultante spesso nell'esecuzione di movimenti corretti in ordine errato
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          una perdita di significato del compito che si esegue
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          una netta diminuzione della memoria a breve termine
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          un netto decremento dell'attenzione e delle prestazioni in compiti di vigilanza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il carico di lavoro mentale nei luoghi di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi al rapporto tra fatica mentale e carico di lavoro mentale si indica che ‘Il termine carico di lavoro mentale si riferisce ad un insieme composito di stati cerebrali che mediano la prestazione umana in compiti percettivi, cognitivi e motori’ (Parasuraman Caggiano, 2002).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Welford ha considerato “il carico di lavoro come il rapporto tra le esigenze del compito e la capacità massima media dell'operatore”; 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Leplat ha “suggerito dei distinguo: anzitutto il carico di lavoro ‘come caratteristica del compito, cioè i vincoli che esso pone al lavoratore’ (esigenze del lavoro) e il carico di lavoro ‘come conseguenza per il lavoratore della esecuzione di questo lavoro’ (carico di lavoro). Il carico di lavoro è una variabile interveniente in quanto non controllabile direttamente ‘è il risultato dell'incontro fra esigenze del compito e le caratteristiche dell'operatore’”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          per Leplat il carico di lavoro è “anche un comportamento osservabile in una certa situazione ‘Se ne possono studiare le conseguenze o i risultati in rapporto agli obiettivi assegnati al compito la performance’”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E riguardo all’analisi del carico di lavoro mentale si può dire che la capacità lavorativa è “strettamente legata al concetto di carico, per quanto riguarda sia la valutazione del grado di saturazione dell'operatore, sia l'interpretazione degli effetti di tale saturazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La saturazione psicologica e il burn out
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo dunque alla saturazione psicologica che è una “situazione di avversione emotiva verso una azione compiutamente ripetuta o una situazione uniforme che dura a lungo e va distinta dall'affaticamento che non produce saturazione psichica primariamente, anche se può presentarsi come stato secondario durante il processo di saturazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare ‘La ripetuta esecuzione di un atto modifica la tendenza ad eseguire ancora tale atto. A causa della ripetizione, la valenza di un atto, originariamente positiva, diviene negativa, e alla fine il soggetto cerca di abbandonare il campo’ (Karsten).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso la saturazione è un comportamento emozionale: “la persona può averne abbastanza di una certa attività, pur disponendo ancora di energie per continuarla”. E fenomeni tipici della saturazione “sono la disattenzione e le dimenticanze: la noiosa ripetizione di una attività senza misurarne i progressi e l'assenza di un risultato da raggiungere defrauda il soggetto di qualsiasi senso di conquista e tale assenza porta alla disgregazione e all'errore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questa situazione può essere necessario sospendere la saturazione:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Dare un nuovo significato al compito affinché gli venga assegnato un nuovo scopo (guadagno in denaro, gratificazioni di carriera, encomi o lotta di concorrenza, ecc.) che darà al lavoro già saturo un impulso fresco
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          una ristrutturazione del campo dovuto al diverso ruolo esercitato dai soggetti durante l'esecuzione di un compito e subito dopo”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito l’intervento sottolinea che è del 28 Maggio 2019 la notizia “che il burn out viene riconosciuto ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare “non si tratta di una sindrome vera e propria, ma di un fenomeno occupazionale”. E non si tratta più, come indicato anche in diversi articoli, “di un problema legato al tipo di professione ricoperta (professioni ‘di aiuto’ come infermieri, medici, psicologi), ma legato all’eccessivo stress da lavoro o ad un periodo prolungato di disoccupazione”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I sintomi sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “mancanza di energia o spossatezza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            isolamento dal lavoro o sensazioni di negatività
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            diminuzione dell’efficacia professionale”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione segnaliamo che l’intervento, di cui continueremo l’approfondimento con futuri articoli, si sofferma poi su vari altri argomenti: la misura del carico di lavoro mentale, i rischi del sovraccarico, il rischio technostress, l’errore umano e il modello dell’errore organizzativo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Sovraccarico cognitivo ed Errore Umano”, a cura del Dott. Massimo Servadio (Psicoterapeuta e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, Esperto in Psicologia della Salute Organizzativa , Prof. a.c. Facoltà Medicina e Chirurgia-Università di Genova), intervento al seminario “Cyber Security e tecnostress: come il cybercrime ha influenza sulla salute nei luoghi di lavoro” (formato PDF, 986 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 07:34:30 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio stress,stress lavoro correlato,burn out,tecnostress</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio%2Bstress%2Bsicurezza%2Bsul%2Blavoro.jpg">
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MICROCLIMA: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI AMBIENTI FREDDI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/microclima-la-valutazione-dei-rischi-per-gli-ambienti-freddi</link>
      <description>Il rischio microclimatico, la valutazione dello stress termico in ambienti freddi e le misure dei parametri fisici e dei parametri soggettivi per il metodo IREQ. La collocazione spaziale e temporale delle misure.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il microclima e gli ambienti freddi: come eseguire le misurazioni?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il rischio microclimatico, la valutazione dello stress termico in ambienti freddi e le misure dei parametri fisici e dei parametri soggettivi per il metodo IREQ. La collocazione spaziale e temporale delle misu
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            re.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure per valutare il microclima negli ambienti freddi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda che per la valutazione del microclima in ambienti freddi la normativa tecnica fa riferimento al solo al metodo IREQ (Insulation REQuired ovvero isolamento richiesto), discusso nella UNI EN ISO 11079:2007.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E nel metodo IREQ è necessario eseguire la misura di queste quantità termo-igrometriche:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            temperatura dell’aria,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            temperatura media radiante,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            umidità dell’aria,
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            velocità dell’aria.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le misure – continua il documento – “vanno eseguite all’altezza del tronco (tipicamente 1,1 metri)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle misure, quale deve poi essere la collocazione spaziale e il numero di postazioni?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che al contrario di ciò che avviene per il comfort termico, “nel caso di possibile stress termico le postazioni di misura vanno identificate in modo tale che esse risultino rappresentative di tutte le postazioni occupate nella abituale attività lavorativa del soggetto del quale si intende valutare l’esposizione a microclima”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E “non sussistendo la necessità di un’analisi statistica mirata alla stima dell’incertezza, per ciascuna postazione è sufficiente che sia eseguita una sola misura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Collocazione temporale delle misure
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alla collocazione temporale delle misure gli autori forniscono informazioni differenziate per gli ambienti outdoor e gli ambienti indoor.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso di ambienti outdoor “l’identificazione degli intervalli temporali nei quali eseguire una misura che sia realmente utilizzabile per verificare l’esistenza di un rischio termico” è un aspetto importante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come già indicato per il comfort termico e per il metodo PHS – “mutuando un concetto già presente nella legislazione italiana in tema di esposizione professionale a rumore” e esposizione professionale a vibrazioni – “si raccomanda di eseguire le misure in condizioni termiche associate ad una situazione di ‘massimo rischio ricorrente’. Tale situazione identifica le condizioni termo-igrometriche peggiori fra quelle che si ripetono regolarmente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre per le esposizioni in ambienti outdoor “le condizioni variano sostanzialmente nel corso della giornata. È pertanto essenziale disporre di misure (o di stime derivate da rilevazioni meteo eseguite da stazioni di pubblico servizio ARPA/aeroportuali …) delle quantità ambientali rilevanti”. E, di conseguenza, il requisito relativo alla situazione di massimo rischio ricorrente “viene ritenuto soddisfatto quando la temperatura media della giornata nella quale si esegue la misura è non superiore alla media della temperatura media del mese più freddo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione agli ambienti indoor, se tali ambienti risultano caratterizzati da “condizioni microclimatiche sostanzialmente indipendenti dalle condizioni meteorologiche esterne (es. celle frigo), la misura eseguita in qualsiasi momento risulta comunque rappresentativa”. Se, invece, “le condizioni microclimatiche nell’ambiente indoor mostrano una dipendenza, più o meno marcata, dalle condizioni esterne, la scelta del momento di misura diventa importante, dato che tra la stagione estiva ed invernale possono verificarsi variazioni significative, ed anche all’interno della stessa giornata possono determinarsi notevoli differenze dovute al variare della esposizione alla radiazione solare”. E, dunque, si i applica lo stesso criterio già indicato considerando rappresentativa del “massimo rischio ricorrente” una “misura eseguita in un momento in cui la temperatura dell’aria esterna è non superiore alla media della temperatura media del mese più freddo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Stima dei parametri soggettivi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi ampiamente sulla stima dei parametri soggettivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti in ambienti freddi “sia l’attività metabolica del soggetto, sia l’ isolamento termico del vestiario risultano elementi critici per l’insorgenza di un eventuale strain termico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci fermiamo oggi sugli aspetti relativi al metabolismo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che l’attività metabolica è “un importante fattore determinante del comfort”: è la “potenza sviluppata da una serie di processi di ossidazione, detti appunto processi metabolici, che trasformano in calore l’energia chimica contenuta negli alimenti”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che negli ambienti vincolati freddi, come negli ambienti caldi, “l’attività metabolica è generalmente rigidamente determinata dal ciclo produttivo. Al contrario di ciò che avviene negli ambienti moderabili, non esistono quindi margini per interpretazioni soggettive”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se la misura diretta dell’attività metabolica “risulta impraticabile negli ambienti di lavoro”, si ricorre tuttavia ad una “determinazione indiretta mediante opportune tabelle”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio la norma UNI EN ISO 11079 – dal titolo “Ergonomia degli ambienti termici. Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale” - contiene nell’appendice C “una tabella con alcuni valori di metabolismo legati allo svolgimento di alcune attività”. Ma si tratta “di una indicazione molto grossolana”, ed è preferibile “utilizzare le informazioni disponibili nella norma UNI EN ISO 8996” (Ergonomia dell’ambiente termico - Determinazione del metabolismo energetico) che propone “diversi metodi, due dei quali risultano adeguati per ambienti nei quali si esegua una valutazione del comfort”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una possibilità è di utilizzare un approccio “per compiti”, partendo da una stima del metabolismo a partire dalla presenza o meno dell’attività in esame nella seguente tabella che riprendiamo dal documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se l’attività in esame non compare nella tabella il metabolismo può essere “stimato indirettamente ovvero individuando il valore che corrisponde all’attività più prossima (da un punto di vista energetico) a quella in esame”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In alternativa – continua il documento – “si può utilizzare un approccio basato sul movimento dei diversi distretti corporei. In pratica l’attività viene inizialmente analizzata sulla base delle parti del corpo in movimento e dell’impegno richiesto. Dopodiché si aggiunge un eventuale contributo dovuto alla postura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Direzione regionale Campania, “ La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute”, a cura di Michele del Gaudio (Inail, Unità Operativa Territoriale di Avellino), Daniela Freda e Raffaele  Sabatino (DIT, Inail), Paolo Lenzuni (Inail, Unità Operativa Territoriale di Firenze) e Pietro Nataletti (DIMEILA, Inail), edizione 2018 (formato PDF, 3.09 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/microclima+sicurezza+sul+lavoro.png" length="39056" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 11:42:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/microclima-la-valutazione-dei-rischi-per-gli-ambienti-freddi</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,microclima,ambienti freddi,ambienti moderati</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: INFORTUNIO A CAUSA DI UNA MACCHINA NON SICURA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-infortunio-a-causa-di-una-macchina-non-sicura</link>
      <description>Qualora il datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un macchinario, ma ometta di farlo utilizzare in sicurezza, l'adempimento del primo obbligo non fa venire meno l'incidenza causale dell'inadempimento del secondo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La formazione dei lavoratori e la mancata sicurezza di un macchinario
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
            Qualora il datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un macchinario, ma ometta di farlo utilizzare in sicurezza, l'adempimento del primo obbligo non fa venire meno l'incidenza causale dell'inadempimento del secondo.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sentenza della Corte di Cassazione in commento ha riguardato l’infortunio accaduto a un lavoratore presso un impianto di frantumazione in una cava a seguito del quale lo stesso ha subito delle gravi lesioni per essere venuto in contatto con un macchinario in movimento e per essere stato trascinato dallo stesso dopo essere inciampato mentre si trovava nelle sue immediate vicinanze. La macchina è risultata essere priva delle richieste protezioni delle sue parti in movimento e di un sistema di blocco che l’avrebbe dovuto fermare prima che il lavoratore si potesse avvicinare alle stesse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel decidere sul ricorso avanzato dal datore di lavoro, che nello stesso aveva posto in evidenza il comportamento scorretto del lavoratore in quanto questi non avrebbe dovuto avvicinarsi al macchinario se non dopo averlo spento, la suprema Corte nel ritenere inammissibile il ricorso presentato ha sostenuto che in linea generale qualora il datore di lavoro ha provveduto alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un particolare macchinario ma ha omesso di mantenere il detto macchinario in condizione di essere utilizzato in sicurezza, non provvedendo quindi a corredarlo dei prescritti dispositivi di cautela, l'adempimento del primo obbligo non fa venire meno l'incidenza causale dell'inadempimento del secondo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Affinché l'informazione e la formazione del lavoratore non si risolvano nella trasmissione di un sapere tecnico astratto, ha precisato infatti la Corte di Cassazione, occorre, in realtà, che esse si possano tradurre nell'utilizzazione di macchinari conformi all'uso in condizioni di sicurezza e nel ricorso a procedure effettivamente percorribili, rimanendo altrimenti le stesse confinate in un ambito teorico che, per la sua genericità, non consente di incidere in modo concreto sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il fatto e l’iter giudiziario
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Appello ha confermata la sentenza emanata dal Tribunale con la quale il legale rappresentante di una società è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590, commi lA e 3A del codice penale per avere, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e in violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni su lavoro ed in particolare dell'art. 70, comma 2 con riferimento all'allegato V punto 5.7.1 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché degli artt., 29, 36 e 37 dello stesso Decreto, cagionato a un lavoratore delle lesioni personali gravissime, consistite nell'amputazione traumatica a livello III prossimale dell'avambraccio destro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore, operaio palista incaricato di alimentare con una pala meccanica la tramoggia del 'fresato' nell'impianto di frantumazione, resosi conto che nell'estrattore a nastro, posto sotto la tramoggia, era finito del materiale 'fresato', era sceso dalla pala meccanica per accertarsene e, nel mentre scendeva, aveva perso l'equilibrio e, inciampando, aveva urtato con il braccio sul macchinario finendo con le dita nel nastro trasportatore, che gli aveva trascinato l'arto sotto il rullo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le sentenze di primo e secondo grado, non essendo stata contestata la modalità di accadimento dell’evento, avevano affermata la responsabilità del legale rappresentante, nella sua qualità di datore di lavoro, ritenendo che l'infortunio fosse derivato dalla violazione di norme cautelari imposte a tutela della sicurezza dei lavoratori. In particolare, l'impianto di frantumazione, come risultato dagli accertamenti disposti dalla A.S.L., si presentava privo di sistemi di blocco idonei a prevenire l'accesso incondizionato del personale, in violazione dell'art. 70, comma 2 con riferimento all'allegato V, punto 5.7.1 del D. Lgs. n. 81/2008. Il documento di valutazione dei rischi, inoltre, non conteneva la valutazione del rischio dovuto all'utilizzo ed alla manutenzione delle macchine di cui all'impianto di frantumazione, in violazione dell'art. 29 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, e il personale alle dipendenze dell'impresa, non era risultato avere ricevuto una formazione sufficiente, in violazione degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte territoriale nel rigettare l'appello aveva messo in evidenza che la presenza delle barriere avrebbe impedito l'evento, dando atto che era stato accertato dagli ispettori del lavoro, che avevano proceduto al sequestro del macchinario, che detti sistemi protettivi non erano presenti al momento dell'infortunio, tanto che era stata impartita dagli ispettori stessi la prescrizione di provvedere alla loro adozione, non concretamente adempiuta a causa della rottamazione dell'impianto successiva al dissequestro a ciò finalizzato. La stessa Corte, inoltre, in merito all’adempimento all'obbligo formativo ed informativo di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, non aveva ritenuta dimostrata, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione presentata, la partecipazione della persona offesa alle previste attività formative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il ricorso per cassazione e le motivazioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore. Nel ricorso lo stesso ha sostenuto che la Corte territoriale, nella propria decisione, aveva ritenuta la condotta del lavoratore esente da rimproveri e aveva omesso di valutarne l'incidenza causale esclusiva, posto che laddove la persona offesa avesse provveduto a spegnere l'impianto, prima di provvedere all'ispezione, il sinistro non si sarebbe verificato, tanto più che, come correttamente descritto nell'imputazione, il lavoratore era inciampato, perdendo l'equilibrio, nell'atto di recarsi sotto la tramoggia, cioè quando aveva già varcato l'accesso all'impianto delimitato dalle sbarre di protezione. Sicché, secondo il ricorrente, la contestata mancata adozione di sistemi di protezione andava ritenuta ininfluente in relazione al prodursi dell'evento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il ricorrente ha sostenuto, altresì, che la sentenza impugnata era risultata gravemente illogica nella parte in cui, dopo avere dato atto del fatto che il lavoratore era un esperto 'palista', svolgendo dette mansioni da oltre vent'anni ed essendo da sempre addetto all'utilizzo di quella tramoggia, lo stesso si è sottratto al confronto con la deposizione dell'ingegnere che aveva curata la sua formazione e informazione, proprio in relazione ai rischi dell'impianto semovente e che, escusso nel corso del giudizio di appello, aveva affermato di avere svolto corsi di formazione ai lavoratori fra i quali anche l’infortunato, aggiungendo altresì di avere proiettato nel corso delle sedute videoriprese di sinistri relativi proprio a quella tipologia di impianto. Cionondimeno, la Corte di Appello, pur non disconoscendo la genuinità della testimonianza, ne aveva omessa la valutazione. Quindi, secondo il ricorrente, per siffatte considerazioni era da ritenersi superata anche la contestazione inerente alla mancata valutazione del rischio relativo all'utilizzo ed alla manutenzione delle macchine ed era da escludere conseguentemente il nesso di causalità fra la contestata omissione e l'infortunio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La motivazione del ricorso sopra descritta è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di Cassazione e quindi rigettata. La stessa Cassazione ha messo in evidenza che la decisione della Corte territoriale era stata chiaramente basata sul mancato rispetto dell’obbligo di utilizzare macchinari conformi alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti o comunque conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del D, Lgs. n. 81/2008, se antecedenti la loro approvazione o costruite in loro assenza. Secondo la previsione contenuta in tale Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008 al punto 5.7., infatti, "gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine simili, i quali non siano completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere". Si tratta di una normativa specifica di tutela minima, ha aggiunto la Sez. IV, volta ad impedire l'intervento dell'operatore a macchinario in moto, che implica la prevedibilità dell'evento allorquando inosservata, ma anche di una regola di generale prudenza, avuto riguardo alla prevedibilità della realizzazione del rischio connessa al moto non controllato delle apparecchiature, nel caso di contatto con l'operatore, finanche quando questo è accidentale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso in esame, ha osservato altresì la Sez. IV, le barriere laterali che gli ispettori del lavoro avevano prescritto di adottare perché mancanti rivestivano proprio la funzione di impedire il contatto dell'operatore con le parti meccaniche in moto, interponendo un ostacolo fisico fra il corpo ed il movimento per cui la mancata predisposizione della specifica misura cautelare, normativamente prevista, rivolta alla riduzione del pericolo di una casuale o accidentale interazione uomo-macchina, ha integrata la condotta colposa contestata all’imputato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il ricorrente, ha precisato ancora la Sez. IV, si è limitato ad affermare nel ricorso che il contatto è dipeso esclusivamente dalla condotta dell'operatore, il quale non aveva provveduto ad azionare il comando manuale di fermo dell'apparecchiatura, prima di procedere all'ispezione. Si tratta di un'osservazione del tutto inidonea a scardinare gli argomenti su cui si fonda la motivazione dei giudici di merito, avuto riguardo al fatto che anche un comportamento gravemente imprudente del lavoratore non avrebbe avuto alcuna conseguenza, ove le cautele previste fossero state predisposte, soddisfacendo proprio quei requisiti generali di sicurezza, contenuti nell'allegato V, come richiamato dall'art. 70 del D. Lgs.  n. 81/2008, e cioè assicurando sistemi protettivi rivolti ad escludere l’accesso alle zone pericolose e ad arrestare i movimenti pericolosi dei macchinari prima che fosse possibile accedere a dette zone, interponendo una barriera fisica non eludibile dal comportamento tenuto dal lavoratore, ancorché questi si rivelasse gravemente imprudente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quanto sopra ha consentito, secondo la suprema Corte, di escludere la consistenza dell'ulteriore profilo relativo all'adeguatezza della informazione e della formazione impartita dal datore di lavoro. La mancata apposizione delle barriere ha costituito, infatti, un addebito che ha superato anche l'eventuale assolvimento dell'obbligo formativo ed informativo. In merito va affermato, ha così concluso la suprema Corte, che “qualora il datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un particolare macchinario, ma ometta di mantenere il detto macchinario in condizione di essere utilizzato in sicurezza, non provvedendo a corredarlo dei prescritti dispositivi di cautela, l'adempimento del primo obbligo non fa venire meno l'incidenza causale dell'inadempimento del secondo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Affinché l'informazione e la formazione del lavoratore non si risolvano nella trasmissione di un sapere tecnico astratto, infatti, occorre in realtà che esse si possano tradurre nell'utilizzazione di macchinari conformi all'uso in condizioni di sicurezza e nel ricorso a procedure effettivamente percorribili, rimanendo altrimenti confinate in un ambito teorico che, per la sua genericità, non consente di incidere in modo concreto sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 48788 del 2 dicembre 2019 (u.p. 19 novembre 2019) - Pres. Menichetti – Est. Nardin - P.M. Epidendio - Ric. D. DP.. - Qualora il datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori sui rischi derivanti da un macchinario ma ometta di farlo utilizzare in sicurezza l'adempimento del primo obbligo non fa venire meno l'incidenza causale dell'inadempimento del secondo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 10 Dec 2019 11:02:29 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sentenze sicurezza sul lavoro,infortunio,sanzioni sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNI PER CADUTE DALL'ALTO : I RISCHI DELL'UTILIZZO DELLE SCALE SUI TRABATTELLI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-per-cadute-dall-alto-i-rischi-dell-utilizzo-delle-scale-sui-trabattelli</link>
      <description>Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono nell’utilizzo dei ponti su ruote. Incidenti durante la manutenzione degli infissi e l’installazione di impianti di condizionamento. La dinamica degli infortuni e la risposta ad alcune domande.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: i rischi dell’utilizzo di scale sui trabattelli
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono nell’utilizzo dei ponti su ruote. Incidenti durante la manutenzione degli infissi e l’installazione di impianti di condizionamento. La dinamica degli infortuni e la risposta ad alcune domande.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti nell’utilizzo dei trabattelli
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio riguarda un pensionato, ex falegname, che si è reso disponibile per la manutenzione degli infissi nella chiesa della propria parrocchia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La finestratura a cui il pensionato sta lavorando è posta ad una altezza da 10 a 12 metri e per raggiungerla è stato realizzato un ponte su ruote dell'altezza di circa 8 metri sopra il quale viene posizionata una scala semplice appoggiata nella parte superiore all'infisso. Il trabattello non è idoneamente ancorato in quanto l'ancoraggio era effettuato tramite una corda semplice legata ad un chiodo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'infortunato sta salendo sulla scala quando questa, spingendo sul piano di appoggio, fa inclinare l'opera provvisionale priva di un efficace ancoraggio. La scala scivola e l'infortunato perde l'equilibrio precipitando al suolo. Muore per contusione al cranio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato adopera una “scala appoggiata su trabattello non sicuro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il trabattello, fissato tramite una corda semplice ad un chiodo, si inclinava”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel secondo caso un lavoratore e un collega sono stati incaricati di sistemare l’impianto di condizionamento all’esterno di un edificio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per arrivare all’impianto i due lavoratori hanno assemblato un trabattello e sopra di esso hanno appoggiato una scala per arrivare all’altezza giusta per svolgere il lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il trabattello è incompleto, non sufficientemente alto per il lavoro da svolgere e non vincolato. In più anche la scala che è stata posizionata al di sopra del piano di lavoro del trabattello non è vincolata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il primo lavoratore quindi sale sul piano del trabattello, inizia a salire sulla scala e, dato l’equilibro precario dell’attrezzatura, questa si ribalta facendolo cadere da un’altezza di circa 7 metri. Prima di cadere a terra l’infortunato rimane appeso al cornicione. Il collega, che al momento dell’incidente si trova all’interno dell’edificio, sentendo le urla corre fuori proprio nel momento in cui il collega lascia la presa del cornicione e cerca di attutirne la caduta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato “opera su scala posizionata su trabattello e non vincolata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            trabattello inadeguato per il lavoro da svolgere”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine anche il terzo caso riguarda l’installazione di impianti di condizionamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore, legale rappresentante di una ditta di installazione, insieme ad un dipendente si porta presso un’abitazione, sita al primo piano di uno stabile, per installare un impianto di condizionamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inizialmente il lavoratore effettua dall'interno dell'abitazione un foro sotto il parapetto della finestra della stanza dove deve essere installato il condizionatore. Mentre il dipendente rimane all'interno dell'abitazione, il lavoratore si porta all'esterno del fabbricato per installare le staffe dell'unità esterna del 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per raggiungere l'altezza dove ancorare le staffe il lavoratore monta un trabattello alto circa mt. 2,80 e base di mt. 0,80 x 1,80, alla cui sommità ha appoggiato una scala a due elementi innestanti e precisamente: appoggia la base della scala sul piano del trabattello e la parte superiore al muro del fabbricato poco sotto il davanzale della finestra. Al suddetto trabattello il lavoratore aveva precedentemente tolto due delle quattro ruote per livellarlo con il piano del marciapiede.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver salito alcuni pioli della scala, poggiata sul trabattello, il lavoratore cade a terra in quanto la scala esercita sul trabattello una spinta trasversale determinando lo scivolamento delle due ruote, non perfettamente bloccate sul pavimento di appoggio, ed il conseguente ribaltamento e la caduta a terra del trabattello della scala e dell'infortunato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore cade a terra e batte volto, gomito, polso e mano dx, riportando ferite, contusioni multiple e fratture rispettivamente del volto, del gomito dx, del polso dx, del 3° metacarpo mano dx.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo caso il fattore causale riguarda l’aver utilizzato una scala su un trabattello a cui il lavoratore ha tolto due ruote.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le risposte alle domande più frequenti sui trabattelli
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci siamo già più volte soffermati, nelle scorse puntate della rubrica, sui vari suggerimenti e regole di prevenzione per la scelta dei trabattelli e per il loro utilizzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo oggi - tratta da un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e dal titolo “ Trabattelli” – alcune risposte alle FAQ (frequently asked questions), cioè alle domande che vengono poste più frequentemente in materia di sicurezza e conformità normativa dei trabattelli.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Un trabattello deve essere marcato CE?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. No, in quanto non esiste una direttiva di prodotto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Un trabattello conforme alla norma tecnica UNI EN 1004 lo è anche al D.Lgs.81/08 e s.m.i.?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. No, a meno che, oltre ad essere stato costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004, risponda al D.Lgs 81/08 e s.m.i.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Un trabattello può essere realizzato in cantiere con elementi di ponteggio a cui vengono applicate delle ruote alla base?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. No.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Un trabattello deve essere ancorato?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Un trabattello deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i trabattelli conformi all’Allegato XXIII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. La sicurezza strutturale del trabattello da quali fattori dipende?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Dall’utilizzo conforme al manuale di istruzioni, dalla corretta manutenzione degli elementi costituenti, dalla frequenza di utilizzo, dal numero dei montaggi e degli smontaggi, dal corretto stoccaggio dei componenti, dall’ambiente di lavoro e dallo stato di conservazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Quali sono gli elementi fondamentali ai fini della stabilità del trabattello?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Le dimensioni della base, gli stabilizzatori, le zavorre, il puntone a parete, le ruote.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Un trabattello deve poggiare sempre sulle ruote?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Sì. In caso contrario è considerato ponteggio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Nell’uso del trabattello è indispensabile fissare gli stabilizzatori?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Quando previsto dalle indicazioni del fabbricante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. In caso manchi o sia insufficiente il sistema di bloccaggio delle ruote è possibile usare il trabattello?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. No.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. È possibile utilizzare tavole da cassero per l’intavolato del trabattello?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. No.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Per salire e scendere dal trabattello cosa è necessario utilizzare?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Il sistema di accesso previsto dal costruttore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Quando è necessario spostare il trabattello, cosa si deve fare?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Far scendere le persone e togliere il materiale di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Cosa si intende per torre mobile di accesso e di lavoro secondo la UNI EN 1004:2005?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Per accesso si intende quello al trabattello e non a un’altra struttura. Il trabattello UNI EN 1004:2005 non può essere utilizzato come struttura di accesso ad altra opera ma solo come attrezzatura di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. È possibile costruire e impiegare un trabattello che permetta l’accesso alla copertura o a altre parti di un edificio?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Sì, purché possegga i requisiti di resistenza e stabilità necessari e garantisca l’eliminazione del rischio di caduta dall’alto. Il trabattello deve essere destinato dal fabbricante a tale scopo e il manuale d’istruzioni deve contenere la procedura di accesso in sicurezza. Il datore di lavoro, prima dell’utilizzo, deve integrare il manuale d’istruzioni redigendo un Pi.M.U.S. per la specifica applicazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          D. Gli apparecchi di sollevamento possono essere fissati ai montanti del trabattello?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          R. Sì, purché previsti dal fabbricante nel manuale di istruzioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e dal titolo “ Trabattelli”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg" length="26602" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2019 13:48:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-per-cadute-dall-alto-i-rischi-dell-utilizzo-delle-scale-sui-trabattelli</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,cadute dall'alto,scale in appoggio,trabattello</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: I DATI INAIL AD OTTOBRE 2019</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-ad-ottobre-2019</link>
      <description>Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e ottobre sono state 534.314 (+0,04% rispetto allo stesso periodo del 2018). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 51.055 (+2,6%)</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Infortuni e malattie professionali: i dati Inail dei primi 10 mesi del 2019
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e ottobre sono state 534.314 (+0,04% rispetto allo stesso periodo del 2018). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 51.055 (+2,6%).
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           DENUNCE DI INFORTUNIO
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le denunce di   infortunio presentate all’Inail entro lo scorso mese di ottobre sono state 534.314, 240 in più rispetto alle 534.074 dei primi 10 mesi del 2018 (+0,04%).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I dati rilevati al 31 ottobre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento solo dei casi avvenuti “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, che sono passati da 80.534 a  82.535 (+2,5%), mentre quelli “in occasione di lavoro” registrano un calo dello 0,4% (da 453.540 a 451.779).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nei primi 10 mesi di quest’anno il numero degli infortuni denunciati è diminuito dello 0,4% nella gestione Industria e servizi (dai 422.222 casi del 2018 ai 420.625 del 2019) e dello 0,3% in Agricoltura (da 28.036 a 27.947), mentre è aumentato del 2,3% nel Conto Stato (da 83.816 a 85.742).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A livello territoriale l’analisi evidenzia una diminuzione delle denunce di infortunio sul lavoro nel Nord-Ovest (-0,1%), nel Nord-Est (-0,4%) e al Sud (-0,6%), mentre nel Centro e nelle Isole l’aumento è stato pari, rispettivamente, all’1,2% e allo 0,8%.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra le regioni che hanno fatto registrare le flessioni percentuali maggiori spiccano il Molise (-6,4%) e la Valle d’Aosta (-5,1%). Gli incrementi più consistenti sono invece quelli della Sardegna (+3,9%) e dell’Umbria (+2,0%).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lieve aumento delle denunce che emerge dal confronto dei primi 10 mesi del 2018 e del 2019 è legato esclusivamente alla componente femminile, che registra un +0,6% (da 188.785 a 189.945 denunce), a differenza di quella maschile, in diminuzione dello 0,3% (da 345.289 a 344.369).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per i lavoratori extracomunitari si registra un incremento degli infortuni denunciati pari al 4,9% (da 66.167 a 69.429), mentre le denunce dei lavoratori italiani sono in calo dello 0,6% (da 446.694 a 444.051) e quelle dei comunitari dell’1,8% (da 21.211 a 20.832).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dall’analisi per classi di età emergono aumenti tra gli under 30 (+2,8%) e tra i 55 e 69 anni (+2,7%). In diminuzione del 2,2%, invece, le denunce dei lavoratori della fascia 30-54 anni, nella quale rientra oltre la metà dei casi registrati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           CASI MORTALI
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto entro il mese di ottobre sono state 896, 49 in meno rispetto alle 945 dei primi 10 mesi del 2018 (-5,2%).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La flessione non è rassicurante, in quanto legata soprattutto agli “incidenti plurimi”, con cui si indicano gli eventi che causano la morte di almeno due lavoratori, che per loro natura ed entità possono influenzare l’andamento del fenomeno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È proprio quello che è accaduto tra gennaio e ottobre dello scorso anno, quando gli incidenti plurimi sono stati 21 e hanno causato 76 vittime, più del doppio dei 34 lavoratori che hanno perso la vita nei 16 incidenti plurimi avvenuti nei primi 10 mesi di quest’anno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il raffronto appare quindi poco significativo, se si considera che la metà dei 76 decessi in incidenti plurimi dei primi 10 mesi del 2018 è avvenuta nel solo mese di agosto, funestato soprattutto dai due incidenti stradali occorsi in Puglia, a Lesina e Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti, e dal crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 casi mortali denunciati all’Inail. Nel mese di agosto di quest’anno, invece, non sono stati registrati eventi di uguale drammaticità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A livello nazionale, dai dati rilevati al 31 ottobre di ciascun anno, emerge una riduzione di 55 denunce per i casi mortali occorsi “in itinere” (da 297 a 242) e un aumento di sei denunce per quelli avvenuti “in occasione di lavoro” (da 648 a 654).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il decremento ha interessato solo la gestione Industria e servizi, con 53 denunce mortali in meno (da 814 a 761), mentre l’Agricoltura ha presentato quattro casi in più (da 115 a 119), e il Conto Stato lo stesso numero di decessi in entrambi i periodi (16).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’analisi territoriale mostra una diminuzione delle denunce di infortuni con esito mortale nel Nord-Ovest (da 260 a 232), nel Nord-Est (da 235 a 209) e al Sud (da 203 a 190), e un aumento nel Centro (da 174 a 185) e nelle Isole (da 73 a 80).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A livello regionale spiccano i decrementi rilevati in Liguria e Veneto (rispettivamente 24 e 18 decessi in meno) e gli incrementi nel Lazio (+11), nelle Marche e in Sicilia (+10 per entrambe).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’analisi di genere, nel confronto tra i primi 10 mesi del 2019 e del 2018, mostra un andamento decrescente per entrambi i sessi: 43 casi mortali in meno per gli uomini (da 863 a 820) e sei in meno per le donne (da 82 a 76).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Segno meno anche per le denunce di infortunio con esito mortale dei lavoratori italiani (da 787 a 733) ed extracomunitari (da 114 a 112), mentre tra i comunitari si registrano sette casi in più (da 44 a 51). 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’analisi per classi di età mostra flessioni tra gli under 20 (-7 decessi), nella fascia 30-44 anni (-38) e in quella 55-69 anni (-56), a fronte di sei morti in più per i lavoratori tra i 20-29 anni e di 49 in più per quelli tra i 45 e i 54 anni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi 10 mesi di quest’anno sono state 51.055, 1.295 in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (+2,6%).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le patologie denunciate sono aumentate solo nella gestione Industria e servizi, da 39.368 a 40.989 (+4,1%), mentre sono diminuite in Agricoltura, da 9.835 a 9.530 (-3,1%), e nel Conto Stato, da 557 a 536 (-3,8%).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A livello territoriale, l’aumento ha riguardato il Nord-Est (+0,6%), il Centro (+2,7%), il Sud (+2,6%) e le Isole (+10,5%). Il Nord-Ovest, invece, si distingue con un calo pari allo 0,8%.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ottica di genere le denunce di malattia professionale sono state 476 in più per le lavoratrici, da 13.324 a 13.800 (+3,6%), e 819 in più per i lavoratori, da 36.436 a 37.255 (+2,2%).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In crescita sia le denunce dei lavoratori italiani, che sono passate da 46.541 a 47.502 (+2,1%), sia quelle dei comunitari, da 1.032 a 1.200 (+16,3%), ed extracomunitari, da 2.187 a 2.352 (+7,5%).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (31.457 casi), del sistema nervoso (5.490, con una prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e dell’orecchio (3.552) continuano a rappresentare le prime tre malattia professionali denunciate, seguite da quelle del sistema respiratorio (2.313) e dai tumori (2.017).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono state inoltre protocollate 380 denunce di malattie professionali legate ai disturbi psichici e comportamentali e 344 per quelle della cute e del tessuto sottocutaneo. I casi di patologie del sistema circolatorio sono invece 206.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: INAIL, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="26387" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 09:12:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-ad-ottobre-2019</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,infortuni sicurezza sul lavoro,malattie professionali</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LA NON RESPONSABILITÀ DEL CSE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-la-non-responsabilita-del-cse</link>
      <description>Per determinare la posizione di garanzia del CSE occorre prima verificare in concreto se la realizzazione di un rischio sia dovuta all'interferenza fra l'opera di più imprese o se, invece, essa inerisca all'esclusiva attività della singola impresa.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La non responsabilità del coordinatore per un infortunio in cantiere
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Per determinare la posizione di garanzia del CSE occorre prima verificare in concreto se la realizzazione di un rischio sia dovuta all'interferenza fra l'opera di più imprese o se, invece, essa inerisca all'esclusiva attività della singola impresa.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E’ una vera e propria “lectio magistralis”, indirizzata soprattutto ai giudici di merito, sulle competenze del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei o mobili e in particolare sulla corretta applicazione dell’art 92 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che ha fissato gli obblighi posti a suo carico, quella che emerge dalla lettura di questa recente sentenza della Sez. IV della Corte di Cassazione che per la sua importanza merita un commento più approfondito del solito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale sentenza ha annullata la condanna inflitta dai giudici di merito nei confronti di un CSE, ritenuto responsabile per l’infortunio occorso a un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice caduto dalla copertura di un capannone durante dei lavori di ampliamento dello stesso, per non avere fatto la Corte territoriale un approfondito esame sulla natura del rischio che aveva portato all’infortunio, e cioè se interferenziale o specifico, e per non avere verificato se riconducibile in concreto all'interferenza fra l'opera di più imprese o se, invece, inerente all'esclusiva attività della singola impresa. e di conseguenza per non avere verificato se la sua eliminazione rientrasse nell’ambito delle competenze del coordinatore o di quelle dell’impresa esecutrice.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il coordinatore, infatti, ha ricordato la suprema Corte, deve eseguire l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa", e fra i rischi presenti individua quelli che formano oggetto delle prescrizioni di sua competenza e degli obblighi su di esso incombenti, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008. Volere addebitare al coordinatore una vigilanza e un mancato intervento per la mancata eliminazione di un rischio specifico di un’impresa che opera in cantiere può costituire un comportamento di interferenza che potrebbe avere l’effetto di sovrapporsi al datore di lavoro giuridico dell’infortunato e porlo in una situazione di datore di lavoro di fatto ai sensi dell’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sentenza in commento ha fatto seguito a un’altra recentissima sentenza della stessa Corte di Cassazione con la quale era stata sancita la non responsabilità di un coordinatore per la sicurezza per un infortunio accaduto in un cantiere sottoposto al suo controllo, la sentenza n 20828 del 15/5/2019 della Sezione IV della stessa Corte pubblicata e commentata nell’articolo “ La non responsabilità del CSE per l’infortunio”. Il CSE era stato condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile assieme al datore di lavoro, al capocantiere e al manovratore di una gru, per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore dovuto alla caduta di un carico dalla gru dovuta a un malfunzionamento del gancio di sollevamento. La Cassazione, accettando le motivazioni addotte dal ricorrente, ha annullata senza rinvio la sentenza di condanna posta a suo carico per non avere commesso il fatto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La citata sentenza pubblicata sul quotidiano del 4/11/2019 è stata oggetto di commenti abbastanza critici da parte di lettori nei confronti del PM e dei funzionari di P.G. che avevano condotte le relative indagini oltre che del consulente tecnico del P.M.. In merito lo scrivente, nell’ambito della sua attività di consulente tecnico nei procedimenti giudiziari, ha potuto constatare in effetti che più volte il giudice, così come indicato nei commenti, viene fuorviato nelle sue decisioni dalle conclusioni non proprio corrette alle quali sono pervenuti gli organi di vigilanza che hanno condotto le indagini e spesso anche lo stesso consulente tecnico del P.M. come ha potuto constatare, avendo come buona norma quella di citare nelle memorie depositate nei Tribunali gli indirizzi che la Corte di Cassazione ha fornito in materia, che non sempre gli stessi sono presi in considerazione dai giudici di merito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro indirizzo che emerge dalla lettura della sentenza in commento e che si ritiene di evidenziare è quello riguardante l'obbligo di cui all'art. 92, lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008, in forza del quale il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve sospendere le lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate, obbligo che non opera allorquando il pericolo inerisca al rischio specifico del datore di lavoro. In caso contrario, ha osservato la suprema Corte, l'intervento del CSE costituirebbe un'ingerenza nella gestione di lavori estranei alla sua sfera di competenza, comportando la presa in carico di rischi specifici dell'impresa esecutrice. Il che implica, ai sensi dell'art. 299 dello stesso D. Lgs., l'assunzione della posizione di garanzia propria del datore di lavoro disponendo tale articolo che le posizioni di garanzia relative ai datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno di tali soggetti. D'altra parte, ha osservato la Cassazione, se l'assunzione da parte del CSE di rischi che non gli competono comporta che il medesimo risponda dell'evento lesivo conseguito alla violazione della normativa precauzionale, non può sostenersi che egli sia tenuto ad assumere direttamente un rischio, intervenendo su situazioni di pericolo non inerenti al suo ambito di intervento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il fatto e l’iter giudiziario
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Appello ha confermata la sentenza del Tribunale con la quale un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 3 cod. pen. perché, omettendo di verificare l'applicazione da parte di un’impresa  appaltatrice dei lavori di ampliamento di un capannone industriale della disposizione contenuta nel Piano di sicurezza e coordinamento che prevedeva l'installazione, in ipotesi di lavori di svolgersi sopra i lucernai, di tavole riparatrici, nonché di verificare l'idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) rispetto al PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute in corso d'opera, aveva  cagionato a un lavoratore dipendente dell’appaltatore, per colpa consistita nella violazione dell'art. 92 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, lesioni gravi (politrauma con indebolimento permanente della funzione psichica e della funzione prensile) da cui era derivata l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 365 giorni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare nel corso dei lavori di ampliamento del capannone della società committente affidati alla ditta appaltatrice, non essendo stata interrotta l’attività lavorativa all'interno del capannone stesso nonostante lo smontaggio di pannelli verticali prefabbricati di tamponatura, era stato disposto da parte di un consulente della società committente, con incarichi 'di fatto’ dirigenziali, di porre a protezione delle aperture laterali dell'immobile alcuni teloni di plastica al fine di evitare l'esposizione delle attrezzature e delle lavorazioni agli agenti atmosferici ed alle polveri di cantiere. Alla stesura dei teloni avevano provveduto alcuni operai dipendenti della società committente fino alla fase conclusiva allorquando erano intervenuti a collaborare con l’impresa appaltatrice alcuni lavoratori della società committente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli operai incaricati di accedere al tetto utilizzavano un cestello, assicurandosi al medesimo con le cinture di sicurezza che venivano sganciate nel momento in cui dovevano salire sulla copertura ove non c'era possibilità di utilizzarle. Il giorno del sinistro un dipendente della ditta appaltatrice era salito con il cestello, assicurato con la cintura, al fine di iniziare la stesura dei teli in un’ultima parte del capannone, mentre gli altri operai imbracavano i teli sulla gru per portarli in quota. allorquando ha calpestato un lucernaio in vetroresina, che si è sfondato, facendolo precipitare al suolo da un'altezza di circa sette metri procurandogli così le lesioni sopra indicate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Successivamente la Corte territoriale, rigettando l'appello proposto dal coordinatore, ha confermata la sussistenza della condotta colposa dell'imputato consistita nella violazione degli obblighi di cui all'art. 92, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare, nell'omesso adeguamento del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute nello svolgimento delle opere e ciò, nonostante egli avesse potuto verificare nella medesima giornata del sinistro l'iniziativa assunta dalla committente consistente nella stesura dei teli di plastica a copertura dei pannelli laterali del capannone, non originariamente prevista. Essendo i lucernai posti sul tetto privi di capacità portante, ha sostenuto la Corte territoriale, gli stessi, al fine di evitare il pericolo di caduta avrebbero dovuto essere protetti con una rete permanente contro lo sfondamento o con tavole riparatrici del carico in caso di calpestio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il ricorso per cassazione e le motivazioni
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Avverso la sentenza della Corte di Appello il CSE ha proposto ricorso alla Cassazione avanzando alcune motivazioni. Come primo motivo il ricorrente ha messo in evidenza che anche se l’attività in corso al momento dell’infortunio non era prevista in appalto e era stata decisa autonomamente da un dirigente della società committente, che aveva impiegato anche dei dipendenti dell'appaltatrice illegittimamente, la previsione relativa ai rischi dei lavori in quota era contenuta nel PSC, così come nello stesso erano indicati i presidi di prevenzione da adottare. Lo stesso ha denunciata altresì la confusione emersa dall’esame di entrambe le sentenze di merito fra il ruolo del CSE
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come seconda motivazione il ricorrente ha lamentata una violazione della legge penale in relazione all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 nella parte in cui individuando i compiti del CSE li ha sovrapposti a quelli del datore di lavoro. Al coordinatore per l'esecuzione, ha precisato il ricorrente stesso, compete solo 'l'alta vigilanza' sulle lavorazioni in ordine alla verifica del rischio interferenziale fra le attività riconducibili ad imprese diverse e non il controllo continuativo sull'osservanza delle prescrizioni previste dal POS, che deve essere svolto a cura del datore di lavoro. Ha osservato, inoltre, il ricorrente che la lavorazione nel cui ambito si era verificato il sinistro non era stata contrattualmente prevista, così che, in assenza della prospettiva di un rischio interferenziale fra imprese diverse, non poteva esserci alcun onere a proprio carico quale coordinatore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con un terzo motivo il ricorrente ha segnalata una violazione di legge sempre con riferimento all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 ricordando che il dovere di 'alta vigilanza' del CSE consiste in azioni di coordinamento, di informazione e di verifica dell'adeguatezza sostanziale delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e si realizza con l'identificazione di momenti topici delle lavorazioni, attraverso la mediazione delle attività delle imprese esecutrici, ma non nella diuturna presenza in cantiere e nell'esplicazione di un intervento diretto ed immediato, spettante a datore di lavoro, ed alle figure operative dei dirigenti e del preposto ma non al CSE. Quest’ultimo, infatti, agisce in modo formalizzato, a mezzo di procedure, governando la generale conformazione del cantiere, la configurazione delle lavorazioni, in presenza di un maggior rischio di infortuni dovuto alla contemporanea attività di più imprese e non presiedendo al controllo continuativo delle lavorazioni, né alla contingenza quotidiana dei rischi da queste derivanti. Nel caso in esame, quindi l'infortunio occorso, secondo il ricorrente, non ha costituito la realizzazione di un rischio interferenziale ma di un rischio specifico del datore di lavoro Ignorando siffatta distinzione fra le due competenze i giudici di merito avevano fondata l'affermazione di una sua responsabilità su un'interpretazione estensiva del ruolo del CSE, largamente superata dalla giurisprudenza più recente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ulteriore motivazione il coordinatore ha contestata l’affermazione fatta nella sentenza impugnata di una omessa ottemperanza da parte sua dell'onere di aggiornamento del PSC quando invece il PSC avesse previsto espressamente i rischi inerenti ai lavori in quota ed in particolare sulle coperture ed i lucernai, chiarendo le cautele da adottare, individuati in primo luogo nell'accertamento della resistenza meccanica delle coperture ed indi, in ipotesi di dubbia resistenza, nell'apposizione di tavole sopra le orditure o sottopalchi, facendo uso, in ogni caso, delle cinture di sicurezza. I lavoratori erano dotati, altresì, di dispositivi di protezione individuali (DPI), utilizzati da tutti al momento dell’infortunio fuorché dalla persona offesa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il ricorrente, infine, si è lamentato che non era stato tenuto conto nella sentenza della Corte di Appello della condotta abnorme del lavoratore infortunato che non aveva utilizzato il cestello e non indossava le cinture di sicurezza nonostante la sua qualifica di capocantiere-preposto, e come tale tenuto ad assicurare la concreta sicurezza delle lavorazioni, attraverso direttive specifiche agli operai che attendono alle diverse mansioni. Rispetto al comportamento deliberatamente assunto dalla persona offesa non poteva configurarsi, secondo il ricorrente, alcuna responsabilità in capo a un CSE, la cui posizione di garanzia è limitata alla generale configurazione delle lavorazioni che implichino rischio interferenziale e non il puntuale controllo delle attività lavorative, spettante al datore di lavoro o per lui al preposto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte di Cassazione ha esaminato le singole doglianze del ricorrente formulando per ognuna di esse delle osservazioni. Il ricorso presentato dall’imputato, ha osservato la stessa Corte, si è soffermato in modo particolare sulla differente funzione svolta dal CSE e dal datore di lavoro, sostenendo che le sentenze di merito ne avrebbero confuso e sovrapposto i compiti in quanto sono stati assegnati al primo doveri di intervento propri del secondo, senza neppure chiarire la natura interferenziale del rischio realizzatosi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La suprema Corte, per dare una risposta a questa osservazione, senza dilungarsi su formule ampiamente condivise in giurisprudenza il cui contenuto però viene spesso disatteso in sede applicativa, ha ritenuto di limitarsi a richiamare la ricognizione normativa e l'evoluzione giurisprudenziale tratteggiata dalla stessa Cassazione sulla figura del CSE. Basta ricordarsi, ha sostenuto la Sez. IV, che il coordinatore per l’esecuzione nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di 'alta vigilanza', consistenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza ( POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'alta vigilanza, in altre parole, ha precisato la suprema Corte, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non si deve confondere con quella operativa propria del datore di lavoro e delle figure che da esso ricevono poteri e doveri, quali il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato e solo laddove possa verificarsi un'interferenza fra le lavorazioni, cioè un contatto rischioso fra lavoratori appartenenti ad imprese diverse che operino nello stesso luogo di lavoro e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica (contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione)  attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro in quanto la ratio della norma è quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni di problematiche complesse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per distinguere fra l'area di rischio governata dal CSE e quella di competenza del datore di lavoro o dei soggetti da lui delegati, ha precisato la Sez. IV. si può fare riferimento all'ambito di intervento del CSE come delineato, ai sensi del disposto dell'allegato XV, dal piano di sicurezza e coordinamento, che ne determina le aree estendendole: ai rischi connessi all’area di cantiere (punto 2.2.1.), ai rischi connessi all’organizzazione del cantiere (punto 2.2.2.) e ai rischi connessi alle lavorazioni, nei quali sono compresi i rischi da interferenze (punto 2.2.3.). Sono, quindi, esclusi i rischi specifici 'propri' dell'attività di impresa. Il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è, infatti, legato "alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine" generalmente mancante in chi opera in settori diversi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ora, l'allegato XV al punto 2.2.3, stabilendo che al CSE spetti il compito di suddividere le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro" al fine di eseguire "l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa", individua alcuni fra i rischi che formano oggetto delle prescrizioni di competenza del CSE e degli obblighi sul medesimo incombenti, ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 81/2008. Nondimeno, come è stato già sottolineato in altra occasione dalla stessa Sezione IV (Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, Bellotti e altro, pubblicata e commentata nell’articolo “ La vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”) i rischi indicati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, non sono necessariamente rischi generici di competenza del CSE, ben potendo detti rischi realizzarsi al di fuori degli ambiti di interferenza fra lavorazioni, qualora costituiscano espressione concreta di rischi specifici del datore di lavoro. Ciò che connota la specificità o la genericità del rischio, così individuandone anche il garante, infatti, è la sua derivazione dall'interazione delle lavorazioni nel cantiere (o comunque nello spazio lavorativo ove operi più di un'impresa). Laddove siffatta interazione non ci sia ed il rischio, pur elencato dal punto 2.2.3 dell'allegato XV, si realizzi all'interno della sfera di competenza del singolo datore di lavoro, inerendo alla sua attività, ai macchinari da lui usati, alle procedure seguite nella sua produzione, esso va qualificato come 'rischio specifico' estraneo all'ambito di intervento del CSE.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Ecco, dunque che” e qui il prezioso insegnamento della Cassazione, “per determinare l'estensione della posizione di garanzia occorre prima inquadrare la natura del rischio, verificando in concreto se la sua realizzazione sia conseguenza di un'attività riconducibile all'interferenza fra l'opera di più imprese o se, invece, essa inerisca all'esclusiva attività della singola impresa”. Ebbene questa valutazione concreta, ha così concluso la Sez. IV, è mancata nel caso in esame da parte della Corte territoriale. Questa, infatti, senza approfondire la questione relativa all'inquadramento del rischio, ha sostanzialmente addebitato al CSE di non avere previsto che la società committente, una volta smontati i pannelli laterali, avrebbe dovuto o voluto continuare a lavorare, e che di conseguenza le lavorazioni sarebbero rimaste esposte agli agenti esterni ed alla polvere, se non si fosse provveduto a creare una barriera fisica. Da questa mancata previsione e dalla mancata predisposizione nel PSC di opportuni accorgimenti al riguardo, sarebbe derivato il rischio di soluzioni improvvisate, come quella escogitata dal dirigente (di fatto) della società che aveva comportato la necessità di far salire degli operai sulla copertura, per stendere i teli laterali, a protezione delle produzioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La decisione della Corte territoriale, ha così proseguito la Sez. IV, ha ascritto all'imputato non la mancata previsione di misure atte a prevenire gli infortuni per le opere previste, che comportino interferenze fra le attività di più imprese, ma la mancata previsione contrattuale delle opere da parte dei contraenti. Si è trattato di un'impostazione che non si è preoccupata della distinzione fra il rischio specifico e rischio generico e che è finita per attribuire alla sfera di competenza del CSE anche rischi non riconducibili ad attività per le quali si è fatto ricorso ad imprese esecutrici e che rientrano nella sfera di attività del datore di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nulla muta, ha sostenuto ancora la Corte di Cassazione, se si considera che il CSE aveva visto personalmente lo svolgimento dell'opera il giorno dell'infortunio. Ed invero, l'obbligo di cui all'art. 92, lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008, in forza del quale il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve sospendere le lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate, non opera allorquando il pericolo inerisca al rischio specifico del datore di lavoro. In un simile caso l'intervento del CSE costituirebbe un'ingerenza nella gestione di lavori estranei alla sua sfera di competenza, comportando la presa in carico di rischi specifici dell'impresa esecutrice. Il che implica, ai sensi dell'art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008, l'assunzione della posizione di garanzia propria del datore di lavoro. D'altra parte, se l'assunzione da parte del CSE di rischi che non gli competono comporta che il medesimo risponda dell'evento lesivo conseguito alla violazione della normativa precauzionale, non può sostenersi che egli sia tenuto ad assumere direttamente un rischio, intervenendo su situazioni di pericolo non inerenti al suo ambito di intervento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La mancanza, in definitiva, nella sentenza impugnata dell'approfondimento essenziale sulla natura del rischio ha portato la suprema Corte ad annullare la sentenza stessa con il suo rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Sezione Feriale Penale - Sentenza n. 45317 del 7 novembre 2019 (u. p. 29 agosto 2019) -  Pres. Diotallevi – Est. Nardin – P.M. Di Leo - Ric. M.S.V..  - Per determinare la posizione di garanzia del CSE occorre prima verificare in concreto se la realizzazione di un rischio sia dovuta all'interferenza fra l'opera di più imprese o se, invece, essa inerisca all'esclusiva attività della singola impresa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 09:17:02 GMT</pubDate>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ESEMPI INFORTUNI:  IL RISCHIO DI UNA ILLUMINAZIONE INADEGUATA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/esempi-infortuni-il-rischio-di-una-illuminazione-inadeguata</link>
      <description>Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono anche a causa della carenza di illuminazione negli ambienti di lavoro. La dinamica degli infortuni e l’importanza di un’adeguata illuminazione in tutti i luoghi di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: quando l’illuminazione è carente
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono anche a causa della carenza di illuminazione negli ambienti di lavoro. La dinamica degli infortuni e l’importanza di un’adeguata illuminazione in tutti i luoghi di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato anche dall’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) gli ambienti lavorativi devono essere adeguatamente illuminati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E laddove il tipo di illuminazione utilizzato non sia adeguato agli ambienti o, ad esempio, le fonti illuminative siano collocate in posizioni non idonee, si può avere un’eccessiva o scarsa visibilità dell’ambiente di lavoro favorendo affaticamenti visivi ed errori e rendendo più probabili comportamenti non sicuri e infortuni lavorativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti avvenuti in carenza di illuminazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio avviene durante lavori di manutenzione straordinaria degli ambienti facenti parte di un locale commerciale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Due operai, idraulici, stanno lavorando sull’impianto termoidraulico a servizio dei suddetti ambienti ed avendo problemi di adduzione dell’acqua stanno tentando di individuare la tubazione da cui questa arrivava.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel girare all’interno di questi ambienti si imbattono in una stanza con la porta che presenta segni di effrazione; questa porta risulta apribile e non sono presenti segnalazioni che indichino il divieto di accesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          All’interno della stanza è depositato materiale di risulta che occupa gran parte del pavimento. La stanza risulta senza finestre e priva di illuminazione. I due lavoratori entrano nella locale utilizzando i telefonini per illuminarlo, ma ad un certo punto uno dei due operai inciampa su un muretto basso che circonda un pozzo (profondo circa m. 8,00 e di diametro di circa m. 1,40) e precipita dentro ad esso, riportando una frattura toracica. Il pozzo era circondato da un muretto in mattoni alto circa 80 cm ma a causa del materiale di risulta una parte del perimetro risultava essere alta solo 20 cm circa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            locale limitrofo alla zona di lavoro privo di segnaletica con divieto di accesso;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un lavoratore entrava in una stanza priva di illuminazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di materiale di risulta in prossimità del muretto che delimitava il pozzo e che ne abbassava l'altezza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel secondo caso l’infortunio avviene durante un turno di notte in cui sono presenti in azienda due addetti, operanti in zone diverse.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il secondo addetto rinviene il cadavere del collega all’interno di una vasca/cassone di deposito materia prima, sotto un aspo rotante e adagiato sulla sottostante coclea (entrambi in funzione). L’aspo ha un diametro di 750 mm e velocità di rotazione di 62 giri/min; è costituito da un albero centrale ed una serie di elementi sporgenti perpendicolari a questo uniti tra loro alle estremità, così da realizzare nell’insieme una struttura elicoidale; svolge la funzione di disgregare la massa di materiale, alimentando una coclea che a sua volta lo convoglia agli impianti di trattamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’infortunio è stato successivamente ricostruito come segue: “l’infortunato, dopo aver riempito il cassone (tramite ‘ragno’), ritenendo che vi fosse un intasamento sotto l’aspo, prima di spegnere i motori rimuoveva la griglia sovrastante l’aspo (collocata a mm 550 da questo) per vedere meglio di cosa si trattava (sul posto, di notte, la visibilità era assai scarsa). Andava poi a prendere un tubo in ferro appositamente utilizzato per la disostruzione, lo appoggiava di lato e, in quei frangenti, metteva un piede in fallo precipitando entro il vano sull’aspo rotante che lo trascinava/schiacciava contro parti fisse dell’impianto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intasamento in causa “era un evento ricorrente. Non esistevano procedure aziendali in ordine alle modalità operative da adottare. In prossimità di quel punto di lavoro (griglia sovrastante l’aspo) non esistevano interruttori per fermare/riavviare gli impianti, il che comportava la necessità di un continuo va e vieni per spegnere e riaccendere dal quadro comandi (circa 50 passi) quando l’operazione di disostruzione veniva svolta da un solo addetto. Il vano che si creava una volta rimossa la griglia non era delimitato da strutture fisse (parapetti). La caduta nel vano/sull’aspo era comunque pericolosa, anche ad impianti non in funzione”. E l’illuminazione artificiale nella specifica posizione di lavoro era insufficiente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato rimuove la griglia prima di spegnere la macchina;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il vano che si creava a seguito della rimozione della griglia non era contornato da parapetto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la griglia amovibile non era dotata di dispositivo di blocco tale da provocare l’arresto degli impianti all’atto dell’apertura/rimozione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            illuminazione artificiale nella specifica posizione di lavoro insufficiente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’importanza di una illuminazione adeguata
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È indubbio che i principali fattori causali relativi alle dinamiche infortunistiche raccontate non siano relativi all’illuminazione, ma molto probabilmente se in questi ambienti fosse stata assicurata un’adeguata visibilità gli infortuni non sarebbero avvenuti o sarebbero stati meno gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per trovare qualche suggerimento per favorire un’adeguata illuminazione nei luoghi di lavoro possiamo fare riferimento al documento “ Labor Tutor - Un percorso formativo sulla prevenzione dei fattori di rischio tipici del settore metalmeccanico”, un opuscolo realizzato dall’ Inail in collaborazione con Enfea (Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come abbiamo ricordato a inizio articolo, il documento sottolinea che tutti i luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. E una illuminazione inadeguata “oltre a pregiudicare la qualità del lavoro eseguito, accresce l’eventualità che si verifichino eventi traumatici infortunistici (es. scivolamenti, inciampi, urti, ecc.)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio questo problema “può assumere aspetti rilevanti nelle aree magazzino, che in genere contengono in ampi spazi numerose scaffalature, sviluppate in altezza. Questi luoghi, se non sufficientemente illuminati, possono dare origine a fenomeni di ombreggiamento, rendendo difficoltosa la viabilità e la circolazione di mezzi e pedoni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È poi evidente che una scarsa illuminazione dei reparti di produzione “diminuisce la capacità visiva dell’operatore che utilizza macchine utensili e attrezzature, aumentando il rischio di infortunio”. Senza dimenticare che un’errata scelta della collocazione delle fonti di illuminazione “può anche dare origine a fenomeni di abbagliamento e riflesso con conseguente difficoltà visiva che, se protratta nel tempo, può dare effetti negativi (affaticamento, irritazione oculare, cefalee, ecc.) oltre a creare difficoltà nello svolgimento del lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’illuminazione si indica poi che l’ illuminazione dei posti di lavoro “deve consentire una buona visione, in modo da poter svolgere correttamente il lavoro in tutte le ore del giorno e in tutte le stagioni. La realizzazione di un impianto di illuminazione in un locale industriale deve essere effettuata valutando il tipo di struttura in cui l’impianto si inserisce e il tipo di attività che vi si svolge, quindi la disposizione delle postazioni di lavoro, dei flussi delle persone e gli spostamenti dei materiali che possono far mutare gli spazi di manovra e di transito, ovvero l’area da illuminare”. Inoltre posto che nei locali industriali – con particolare riferimento al settore metalmeccanico - l’attività lavorativa è svolta utilizzando macchine utensili, “è opportuno che vengano installati impianti di qualità elevata, in grado di assicurare condizioni lavorative ottimali, unitamente a un elevato grado di sicurezza per il personale. In ogni caso, l’illuminazione generale dei locali industriali va molto spesso coordinata e integrata con un’illuminazione localizzata. Fondamentale, come per ogni impianto, è la manutenzione, che per edifici di vaste dimensioni, se avviene in modo programmato e periodico, garantisce notevoli vantaggi economici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 09:38:20 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sicurezza illuminazione ambiente di lavoro,rischio illuminazione ambiente di lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LE RESPONSABILITA DEL RSPP PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE SUGGERITI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-le-responsabilita-del-rspp-per-i-programmi-di-formazione-suggeriti</link>
      <description>Il compito dell’RSPP di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori” e le connesse potenziali responsabilità penali in caso di infortunio o malattia professionale nelle sentenze di Cassazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Le responsabilità dell’RSPP per i programmi di formazione suggeriti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il compito dell’RSPP di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori” e le connesse potenziali responsabilità penali in caso di infortunio o malattia professionale nelle sentenze di Cassazione.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Occorre anzitutto premettere che l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata - con tutto quanto ciò comporta sul piano dell’adempimento dello stesso - grava, ai sensi del D.Lgs.81/08, sul datore di lavoro e sul dirigente, i quali devono (pena la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda) “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37” (art.18 c.1 lett.l) in comb. disp. art.37 D.Lgs.81/08).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In Cassazione Penale, Sez.IV, 18 dicembre 2018 n.56952, ad esempio, la Corte sottolinea che “il riscontrato deficit di formazione dei lavoratori deceduti […] non può che essere imputato al datore di lavoro - e non certo allo RSPP [che nella fattispecie era] di un’altra azienda - avuto riguardo al ruolo centrale di tale figura [il datore di lavoro, n.d.r.] nel sistema prevenzionistico, quale primo destinatario del generale obbligo di sicurezza di cui all’art.2087 cod. civ., in quanto garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez.4, n.4361 del 21 ottobre 2014, Ottino, Rv.26320001); e fra i numerosi obblighi a suo carico in tale ambito, è sempre sul datore di lavoro che grava il fondamentale obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori (Sez.4, n.39765 del 19 maggio 2015, Vallani, Rv.26517801; Sez.4, n.21242 del 12 febbraio 2014, Nogherot, Rv. 25921901).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ciò ricordato e premesso, il Testo Unico di SSL attribuisce invece all’RSPP - in virtù del suo ruolo di natura consulenziale - il compito di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori” (art.33 c.1 lett.d) in comb.disp. art.2 c.1 lett.f) ed l) D.Lgs.81/08).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di conseguenza il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in caso di infortunio o malattia professionale, può potenzialmente rispondere penalmente nel caso uno di tali eventi sia correlabile e direttamente riconducibile ad un mancato o non corretto adempimento del compito di “proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori” attribuito a tale soggetto dalla legge.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ciò in virtù del principio - puntualmente richiamato in giurisprudenza - in base al quale “secondo le regole generali, il RSPP può essere tenuto a rispondere - proprio perché la sua inosservanza si pone come concausa dell’evento - dell’infortunio in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell’inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge”, laddove “dalla ricostruzione dei compiti del RSPP discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare “ausilio” al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. articolo 33 del decreto cit.).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto “in altri termini, relativamente alle funzioni che la normativa di settore attribuisce al RSPP, l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l’eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segnatamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata o male considerata dal responsabile del servizio.” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 27 gennaio 2011 n.2814).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’eventualità che una responsabilità penale dell’RSPP per infortunio o malattia professionale si correli ad una violazione da parte di tale soggetto dell’art.33 c.1 lett.d) - e quindi al compito di proporre i programmi di formazione e informazione - ha già trovato dei riscontri in giurisprudenza anche in termini direttamente applicativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In una sentenza di quest’anno (Cassazione Penale, Sez.IV, 11 luglio 2019 n.30489), ad esempio, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità di un RSPP (che era stato condannato in cooperazione con altri quattro soggetti) per omicidio colposo commesso con violazione del compito previsto dall’art.33 c.1 lett. d) D.Lgs.81/08, su richiamato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La vittima dell’infortunio era un dipendente di un Consorzio di Bonifica ed era deceduto dopo essere stato “travolto da un cedimento franoso, durante i lavori di scavo per la posa di tubazioni sotterranee di irrigazione nell’apprezzamento agricolo…”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La sentenza specifica che erano stati limitati “ad 8 ore (di cui 4 ore per rischi generici), i corsi, senza alcuna preparazione rispetto al rischio di eventuale seppellimento legato alle attività di scavo (in particolare senza l’illustrazione del contenuto delle procedure di sicurezza, contenute nel documento aziendale)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione ha richiamato così il disposto “dell’art.33, lett.d ed f, d.lgs.n.81 del 2008, ai sensi del quale, il r.s.p.p. provvede a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 su rischi connessi alle attività lavorative e sulle misure e attività di protezione e prevenzione adottate.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Vale dunque anche in relazione a questo particolare compito - secondo la Corte - il principio generale in base al quale “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (Sez.4, n.1834 del 16/12/2009 ud.-dep. 15/01/2010, Rv. 245999-01; v. anche più recentemente Sez.4, n.11708 del 21/12/2018 ud.-dep. 18/03/2019, Rv. 275279-01).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E, ha sottolineato la Cassazione, “a ciò si aggiunga che la sussistenza di altri soggetti titolari di potere di formazione non esonera il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, comunque, ha poteri di ausilio ed affianca, senza sostituire, il datore di lavoro (Sez.4, n.50605 del 05/04/2013 ud.-dep.16/12/2013, Rv.258125-01) e, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez.4, n.11708 del 21/12/2018 ud.-dep.18/03/2019, Rv.275279-01). Infine, la formazione non può essere limitata ai rischi ordinari, ma deve investire anche quelli eccezionali.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rispetto al caso specifico, poi, la Cassazione ha precisato che “nella sentenza impugnata [sono] riportate le specifiche dichiarazioni dei lavoratori ed [è] indicato il preciso contenuto dei corsi di formazione, ivi compreso quello del 26 ottobre 2012, da cui si è desunta la totale assenza di formazione in ordine al rischio da scavo ed alla procedura che pure era stata elaborata a fini preventivi […].”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo questa breve analisi (condotta senza pretese di esaustività) con un cenno ad una sentenza che ha messo in luce un problema di natura differente rispetto a quello affrontato dalla pronuncia appena trattata ma pur sempre correlato, anche se in maniera diversa, al compito previsto dall’art.33 c.1 lett.d) D.Lgs.81/08 (che viene preso in esame, in questo caso, in relazione ai compiti di cui alle lettere a), b) e c) della medesima norma ed in particolare in relazione all’ipotesi del loro carente/mancato adempimento).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In Cassazione Penale, Sez.IV, 20 luglio 2018 n.34311 (di cui qui, per esigenze di brevità, si potrà fornire solo una sintesi rinviando alla sentenza integrale per eventuali approfondimenti), gli imputati - tra cui l’RSPP - avevano consentito “che il C.P. [la vittima, n.d.r.] eseguisse operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento di un impianto di betonaggio, installato presso la A. s.r.l., senza che […] fosse stato redatto un DVR che individuasse i fattori di rischio connessi alle dette operazioni, necessarie prima dell’inizio di ogni ciclo di produzione di calcestruzzo e che comportavano l’ingresso di un lavoratore in zona ad alto rischio; disponendo e consentendo […] che tali operazioni avvenissero in un impianto privo di una bobina di sgancio di minima tensione, con tutto il circuito elettrico di sicurezza (compresi i pulsanti di emergenza per l’interruzione dell’alimentazione e gli interruttori di sicurezza) isolato dal resto dell’impianto ed assolutamente inservibile.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed “ancora, senza aver predisposto […] una procedura di verifica, anche periodica, dell’efficienza delle sicurezze dell’impianto elettrico, sicurezze che impedissero la rotazione degli alberi durante la presenza dell’addetto all’interno della vasca per le operazioni di lubrificazione.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si contestava poi la “omessa individuazione dei fattori di rischio con riferimento all’esecuzione quotidiana delle attività di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento del detto impianto, e di non aver contribuito all’elaborazione di un adeguato DVR da parte del datore di lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In tale contesto, il DVR era “un documento palesemente e incontestatamente lacunoso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con questa pronuncia la Corte conferma anche la condanna dell’RSPP (in concorso con gli altri imputati).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel dare ragione alla Corte d’Appello, la Cassazione sottolinea che “essendo quella di lubrificazione degli alberi un’operazione essenziale, quotidiana, delicata eppure non contemplata nel DVR e solo menzionata nelle istruzioni operative, sarebbe dovuto balzare agli occhi del RSPP una tale approssimazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Di fatto, l’RSPP “aveva rivisitato il DVR sei mesi prima dell’infortunio ed aveva rassicurato che le procedure erano le medesime e che nulla andasse aggiornato quanto alla valutazione dei rischi, né aveva segnalato che fosse mancante del tutto la parte relativa alla verifica dei sistemi antinfortunistici legati all’impianto di betonaggio, avendo proposto come suggerimenti solo dei corsi sulla sicurezza.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 08:59:17 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sentenze RSPP,</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>FORMAZIONE: LA VALIDITÀ DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI TRASFERITI IN ALTRA AZIENDA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/formazione-la-validita-degli-attestati-di-formazione-dei-lavoratori-trasferiti-in-altra-azienda</link>
      <description>Sulla validità della formazione di un lavoratore trasferito in un’altra azienda</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla validità della formazione di un lavoratore trasferito in un’altra azienda
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         La Conferenza Stato Regioni ha fornito indicazioni con l’ Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti e precisamente al punto 8 relativo ai crediti formativi nel caso della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o all’inizio di nuova utilizzazione nel caso della somministrazione di lavoro.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo il punto 8 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti infatti riguardante il riconoscimento dei crediti formativi, nel caso, posto sotto la lettera a., della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di inizio di una nuova utilizzazione in caso di somministrazione:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;i&gt;&#xD;
        
            “Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; 
           &#xD;
      &lt;/i&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;i&gt;&#xD;
          
             qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di  somministrazione con  un'azienda  di  diverso  settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva  l'azienda  d'origine  o precedente,  costituisce  credito   formativo   la   frequenza   alla Formazione  Generale;  la  Formazione  Specifica  relativa  al  nuovo settore deve essere ripetuta”.
            &#xD;
        &lt;/i&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In sostanza quindi secondo l’Accordo Stato Regioni, mentre la formazione generale ha un valore permanente e cioè costituisce un credito formativo per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e non deve essere pertanto ripetuta potendo in tal caso un datore di lavoro usufruire della formazione già impartita da un precedente datore di lavoro, per quanto riguarda la formazione specifica invece bisogna valutare se quella che il lavoratore ha già acquisita sia idonea e sufficiente con riferimento ai rischi che lo stesso lavoratore può correre nella nuova azienda.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto riguarda la validità dell’abilitazione acquisita per la conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’articolo 73 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 sarà sufficiente che il nuovo datore di lavoro, venuto in possesso delle attestazioni di abilitazione, verifichi che le stesse siano strettamente corrispondenti alle attrezzature alla conduzione delle quali l’operatore dovrà essere adibito nella nuova azienda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011 ed Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Formazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="9936" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 08:03:43 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,formazione sicurezza lavoratori,accordo Stato Regioni 21.12.2011</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Formazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ATTREZZATURE SPECIALI: LA CIRCOLARE N.12 DEL 11 MARZO 2013</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/attrezzature-speciali-la-circolare-n-12-del-11-marzo-2013</link>
      <description>chiarimenti abilitazione attrezzature speciali di cui all' art. 73 del D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Chiarimenti Accordo Stato-Regioni 22.02.2012
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 - Accordo 22 febbraio 2012 - Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni – Chiarimenti.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si evidenzia che l'organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si figuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ministero+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="35206" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 27 Nov 2019 07:42:19 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio attrezzature speciali,accordo Stato Regioni 22.02.2012</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ministero+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ministero+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>I TRABATTELLI, LA MARCATURA 81/08 E LA "CE"</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/i-trabattelli-e-la-marcatura-81-08-e-ce</link>
      <description>I trabattelli da utilizzarsi nei luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal d.lgs. 81/08 che riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza. Le indicazioni di INAIL.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Attrezzature non marcate CE: i trabattelli
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I trabattelli da utilizzarsi nei luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal d.lgs. 81/08 che riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza. Le indicazioni di INAIL.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l trabattello è costituito da elementi prefabbricati, con uno o più impalcati e poggiante permanentemente su ruote.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La facilità di montaggio e di spostamento lo rendono largamente utilizzato soprattutto per eseguire attività ad altezze non elevate e di breve durata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il possibile sviluppo in altezza permette di utilizzare i trabattelli anche per eseguire lavori temporanei in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dal punto di vista legislativo, i trabattelli da utilizzarsi nei luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal d.lgs. 81/08 che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza (art. 140 - Ponti su ruote a torre).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dal punto di vista normativo, la UNI EN 1004 rappresenta il riferimento tecnico condiviso per la progettazione e la costruzione di un trabattello considerato sicuro (art. 105 del d.lgs. 206/05 e s.m.i.).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La marcatura di un trabattello secondo la UNI EN 1004 riporta le indicazioni relative alla classe di carico, alla tipologia di accesso agli impalcati del trabattello e all’altezza massima consentita per utilizzo all’esterno (presenza di vento) e all’interno, oltre al nome del fabbricante, al riferimento alla norma e alla dicitura “Seguire le istruzioni per il montaggio e l’uso” scritta nella lingua del Paese di utilizzo. La marcatura deve essere visibile anche da terra, una volta montato il trabattello. La marcatura deve essere presente anche su ogni componente del trabattello, in modo visibile per tutta la durata del suo impiego, in modo che sia identificato il nome del fabbricante, il modello a cui appartiene il componente stesso e l’anno di fabbricazione del trabattello.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un trabattello marcato UNI EN 1004:2005 può avere un’altezza minima (riferita alla quota dell’impalcato) di 2,5 m e un’altezza massima di 12 m, se utilizzato all’interno in assenza di vento, o di 8 m, se utilizzato all’esterno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Esistono trabattelli con altezze e configurazioni diverse, per esempio più bassi o più alti, oppure in configurazioni accostate. Questi casi sono attualmente fuori dal campo di applicazione della UNI EN 1004:2005 e non possono essere marcati con il riferimento a tale norma.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il fabbricante deve dichiarare che il trabattello da utilizzare negli ambienti di lavoro possiede i requisiti di sicurezza imposti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., e può dimostrarlo sulla base di calcoli o prove che ha ritenuto opportuni, tenendo conto delle dimensioni e delle condizioni di utilizzo previste.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La scelta del trabattello da utilizzare, da parte del datore di lavoro, dipende principalmente dalla lavorazione da eseguire e dalle caratteristiche del sito. Risulta fondamentale considerare tutti quei fattori che possano pregiudicare la stabilità del trabattello sia nelle operazioni di montaggio e smontaggio che nelle condizioni di utilizzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il fabbricante, nel manuale di istruzioni, deve fornire indicazioni dettagliate sul montaggio e smontaggio, sulle condizioni di utilizzo anche in relazione alla presenza di vento e alla possibile necessità di utilizzare stabilizzatori o ancoraggi, fornendo anche avvertimento di quali carichi orizzontali e verticali possano contribuire al rovesciamento del trabattello”..
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il datore di lavoro deve eventualmente integrare il manuale del fabbricante, fornendo le necessarie indicazioni che tengano conto delle caratteristiche del sito e delle lavorazioni da effettuare, non previste nel manuale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il manuale, redatto nella lingua del Paese di utilizzo e disponibile in cantiere, deve contenere inoltre le informazioni relative alle verifiche da effettuare sui componenti, alle modalità di movimentazione, trasporto e immagazzinaggio, ai criteri per la valutazione del danno e alle procedure da seguire per gli elementi danneggiati (sostituzione o riparazione).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Trabattelli”, Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT), edizione 2015 (formato PDF, 10.48 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: INAIL, Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/trabattelli+sicurezza+lavoro-69e9652d.jpg" length="131812" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 11:49:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/i-trabattelli-e-la-marcatura-81-08-e-ce</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio trabattello,rischio opere provvisionali,rischio ponte su ruote</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/trabattelli+sicurezza+lavoro-69e9652d.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/trabattelli+sicurezza+lavoro-69e9652d.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MICROCLIMA: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI FREDDI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/microclima-la-valutazione-dei-rischi-negli-ambienti-freddi</link>
      <description>Indicazioni sul rischio microclimatico con riferimento alla valutazione dello stress termico da freddo nei luoghi di lavoro. Il metodo IREQ, la sua affidabilità, i parametri necessari e i valori relativi al rischio.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Microclima: come valutare lo stress termico negli ambienti freddi?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Indicazioni sul rischio microclimatico con riferimento alla valutazione dello stress termico da freddo nei luoghi di lavoro. Il metodo IREQ, la sua affidabilità, i parametri necessari e i valori relativi al rischio.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Negli ambienti vincolati freddi, dove, come indicato in precedenti articoli del nostro giornale, esistono vincoli in grado di “pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort”. E la valutazione da eseguire, per il rischio microclimatico, deve “mirare a verificare innanzitutto l’esistenza e successivamente l’entità di un eventuale stress termico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se il riferimento legislativo fondamentale per la valutazione degli ambienti termici vincolati è il capo I del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, la legge non contiene tuttavia “indicazioni relative ai metodi mediante i quali verificare la presenza e valutare uno stress termico. In assenza di disposizioni di legge, la materia è interamente delegata alle norme tecniche”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il metodo IREQ per gli ambienti freddi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che, riguardo agli ambienti freddi, la normativa tecnica fa riferimento “unicamente al metodo IREQ (Insulation REQuired ovvero isolamento richiesto), discusso nella norma UNI EN ISO 11079:2007”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E si segnala che anche questo metodo – “in analogia con il metodo PMV utilizzato in ambienti termici moderati e il metodo PHS utilizzati in ambienti caldi” - si fonda sulla “nozione che le condizioni ideali coincidono con la condizione di neutralità termica, mentre lo stress termico è sempre più intenso quanto più lo squilibrio energetico (in questo caso negativo, ovvero contraddistinto da una perdita netta di energia) è grande”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito il metodo IREQ non solo si basa sulle “equazioni del bilancio termico dell’organismo umano”, ma utilizza un codice che “analizzando tutti gli scambi di energia fra soggetto ed ambiente, fornisce l’isolamento termico del vestiario IREQ, richiesto allo scopo di mantenere condizioni organiche accettabili durante l’esposizione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque il codice IREQ, differentemente dal codice PHS, “non mostra una dipendenza esplicita dal tempo”. E la scelta di “risolvere l’equazione assumendo come incognita il vestiario richiesto riflette l’importanza centrale di questo parametro, in assenza di efficienti meccanismi fisiologici di minimizzazione della dissipazione del calore”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I parametri e l’affidabilità del metodo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La pubblicazione Inail si sofferma poi, come per la presentazione del metodo PHS, sui parametri necessari per il metodo IREQ.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare le quantità richieste per l’applicazione del metodo IREQ “sono le stesse su cui si basano i metodi PMV e PHS, ovvero quattro quantità fisiche identificate come parametri ambientali e due descrittori di specifiche caratteristiche dell’individuo identificati come parametri individuali”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            temperatura dell’aria
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            temperatura media radiante
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pressione parziale del vapore acqueo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            velocità relativa dell’aria
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attività metabolica
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            isolamento termico del vestiario.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, secondo quanto indicato all’interno della norma UNI EN ISO 11079, “l’affidabilità del metodo IREQ risulta verificata soltanto all’interno di determinati intervalli stabiliti sia per i parametri ambientali che per i parametri individuali”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il descrittore del rischio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento segnala poi che il metodo IREQ “utilizza un unico descrittore del rischio detto IREQ”, ma prevede il calcolo di “due diversi valori di quest’indice”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            IREQmin è il valore di isolamento termico in grado di assicurare condizioni minime accettabili, ovvero con presenza di una sensibile, ma tollerabile, sensazione di freddo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            IREQneutral è il valore di isolamento termico in grado di garantire condizioni di neutralità termica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene riportata un’immagine che mostra l’andamento dei due valori in funzione della temperatura operativa e si indica che il calcolo degli indici di rischio (IREQmin, IREQneutral), “può venire eseguito con facilità mediante il software IREQ2009 accessibile on-line attraverso questo un apposito link.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che, in relazione al metodo IREQ per valutare lo stress termico in ambienti freddi, riporta ulteriori indicazioni su:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            limiti di accettabilità 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tempi massimi di esposizione    
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pause
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            misure dei parametri fisici
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            stima dei parametri soggettivi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Direzione regionale Campania, “ La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute”, a cura di Michele del Gaudio (Inail, Unità Operativa Territoriale di Avellino), Daniela Freda e Raffaele  Sabatino (DIT, Inail), Paolo Lenzuni (Inail, Unità Operativa Territoriale di Firenze) e Pietro Nataletti (DIMEILA, Inail), edizione 2018 (formato PDF, 3.09 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Microclima+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="9697" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 11:36:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/microclima-la-valutazione-dei-rischi-negli-ambienti-freddi</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,Rischio microclima,rischio ambienti severi,rischio ambienti severi freddi,rischi ambienti freddi</g-custom:tags>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ESEMPI INFORTUNI: L'IMPORTANZA DELL'UTILIZZO CORRETTO DEL TRABATTELLO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/esempi-infortuni-l-importanza-dell-utilizzo-corretto-del-trabattello</link>
      <description>Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono quando in presenza di idonei trabattelli si usano altre attrezzature inadeguate ai lavori da svolgere. La manutenzione di un villino, i lavori di finitura e l’allestimento di uno scivolo in legno.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: quando non si usa il trabattello
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Esempi di infortuni dei lavoratori che avvengono quando in presenza di idonei trabattelli si usano altre attrezzature inadeguate ai lavori da svolgere. La manutenzione di un villino, i lavori di finitura e l’allestimento di uno scivolo in legno.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’articolo 140 (Ponti su ruote a torre) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) fornisce diverse informazioni sull’uso in sicurezza dei ponti su ruote o trabattelli.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia se ancora oggi sono molti gli infortuni gravi e mortali che avvengono nell’uso di queste attrezzature, utilizzate in molteplici attività lavorative, diversi infortuni avvengono anche quando, magari in presenza di idonei trabattelli, si usano altre attrezzature inadeguate ai lavori da svolgere.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel viaggio intrapreso qualche settimana fa con la rubrica “ Imparare dagli errori” e dedicato al racconto degli infortuni correlati all’utilizzo o all’assenza di idonei trabattelli, ci soffermiamo ora su un fattore causale particolare: l’assenza o il mancato utilizzo di trabattelli.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti in assenza dei ponti su ruot
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          e
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio riguarda lavori edili di manutenzione straordinaria di un fabbricato (villino).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Due lavoratori sono intenti alla pittura delle pareti di una delle stanze al secondo piano del villino e uno dei due, in particolare, è intento alla carteggiatura del telaio di una finestra in legno per poi provvedere alla pittura dello stesso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dalla ricostruzione successiva dell’evento infortunistico si indica che un lavoratore era in piedi sul davanzale della finestra, alto circa 90 cm dal pavimento, senza alcuna protezione collettiva o personale. Cade da un’altezza di circa 8-9 metri sul selciato del giardino sottostante, morendo sul colpo a causa di fratture in sedi multiple. All’interno dell’appartamento ove i due operavano è stato trovato un trabattello smantellato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il fattore causale rilevato dalla scheda indica che è stata effettuata l’attività “stando in piedi sul davanzale della finestra senza utilizzare il trabattello presente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel secondo caso l’infortunio avviene in lavori di finitura della controsoffittatura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore per l’attività utilizza un'attrezzatura non idonea per tale tipo di lavoro: una scala portatile anziché un trabattello.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre la scala portatile doppia in alluminio alta circa 1,80 metri non è in buono stato di manutenzione (piedini usurati).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per questi motivi il lavoratore cade dalla scala riportando lesioni mortali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scala portatile doppia metallica in cattivo stato di manutenzione (piedini usurati)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzo improprio di attrezzatura (scala portatile doppia metallica) in presenza di attrezzature più idonee (trabattello) per svolgere lo stesso lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine nel terzo caso l’infortunio si verifica durante l’allestimento di uno scivolo in legno utile a calare a terra materiale di demolizione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il titolare ad un'altezza di circa 4 metri su una scala in ferro sta allestendo lo scivolo e in particolare sta inchiodando le assi perpendicolarmente ai montanti già predisposti dello scivolo. Un suo dipendente da terra gli passa il materiale occorrente.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il titolare, poichè dalla scala non arriva ad inchiodare sulla sinistra un'asse, autonomamente e senza preavviso sale sul piano dello scivolo le cui assi si spezzano facendolo precipitare a terra. Le fotografie evidenziano che l'ultima asse perpendicolare ai montanti è inchiodata solo sulla destra; sulla sinistra è solo appoggiata alla penultima; la terzultima asse è a terra spezzata. Le assi con le quali veniva allestito lo scivolo avevano uno spessore di 2,5 cm., idoneo a sopportare il peso per scivolamento dei materiali di risulta dal tetto (una lastra di eternit alla volta) e non di persone.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il dipendente ha dichiarato che ... 'il trabattello lì a disposizione era stato da lui utilizzato su ordine’ del titolare ‘per legare i montanti dello scivolo alla sommità superiore'.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il capo cantiere della committente ha dichiarato di aver ordinato al titolare “di allestire lo scivolo e di averne concordato le relative modalità di esecuzione: le assi sarebbero state inchiodate prima da terra poi con l'utilizzo della scala infine con l'utilizzo del trabattello”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche in questo caso il fattore causale dell’infortunio riguarda la scelta della scala semplice a discapito del trabattello.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La sicurezza e l’utilizzo dei trabattelli
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e dal titolo “ Trabattelli” - è dedicato alla prevenzione degli infortuni nell’utilizzo dei ponti su ruote.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che il suddetto art. 140 indica che se i ponti su ruote a torre ‘devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII, sempre con riferimento al Testo Unico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, recita l’Allegato XIII, è ammessa ‘deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale’ (…)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ‘l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica UNI EN 1004’.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alla scelta dell’attrezzatura nel Quaderno Tecnico, che vi invitiamo a visionare integralmente, si evidenzia come scegliere il trabattello più idoneo e si ricorda che i trabattelli possono essere utilizzati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nei lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile)”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli_Inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="131812" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 08:49:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/esempi-infortuni-l-importanza-dell-utilizzo-corretto-del-trabattello</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio lavori in quota,rischio trabattello,rischio scale portatili</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli_Inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli_Inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO SCALE PORTATILI: REQUISITI DI CONFORMITÀ CE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-scale-portatili-requisiti-di-conformita-ce</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Attrezzature non marcate CE: le scale
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+scale+portatili.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Come dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 di scale portatili e scale doppie? Le indicazioni di INAIL
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Le scale portatili sono attrezzature molto utilizzate in ambiente di vita e di lavoro.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Sono molti gli infortuni legati al loro impiego, dovuti principalmente all’utilizzo non corretto, alla scarsa o mancata manutenzione, alla scelta di tipologie non idonee in relazione al sito e/o alla tipologia di lavorazione da effettuare.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Le scale portatili sono attrezzature dotate di pioli o gradini che possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Possono essere utilizzate per superare dislivelli e quindi per accedere a luoghi di lavoro in altezza o in quota.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Possono essere utilizzate come posto di lavoro in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile), sostandovi sopra,  solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare (art. 111 c. 3 d.lgs. 81/08).
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Il d.lgs. 81/08 (art. 113) indica i requisiti generali che una scala portatile deve possedere, in termini di idoneità del materiale costituente, di resistenza, di stabilità e di dimensioni in relazione alle condizioni di impiego. Stabilisce inoltre alcuni requisiti geometrici per alcune tipologie.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Una scala portatile può essere utilizzata in un luogo di lavoro se il fabbricante l’ha dichiarata conforme al d.lgs. 81/08. Può dare evidenza della conformità al d.lgs. 81/08, apponendo sulla scala una etichetta con il riferimento al decreto stesso.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Per dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08, il fabbricante ha due possibilità.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           La prima, dimostrare con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’ art. 113 del d.lgs. 81/08.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           La seconda, applicare quanto indicato nell’allegato XX del d.lgs. 81/08, e cioè:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             costruire la scala portatile conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a,
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             fornire le certificazioni previste dalle norme tecniche ed emesse da un laboratorio ufficiale
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             accompagnare la scala portatile da un foglio o libretto recante una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti, le indicazioni utili per un corretto impiego, le istruzioni per la manutenzione e conservazione, gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, i numeri di identificazione dei certificati, le date di rilascio dei certificati di prova, una dichiarazione di conformità alle norme tecniche.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
                          
             In questo caso la marcatura conterrà anche il riferimento alla UNI EN 131.
            
                        &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Esistono molte norme tecniche che riguardano diverse tipologie di scale portatili, nelle quali sono indicate specifiche di prodotto e istruzioni per l’utilizzatore.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Ogni scala portatile deve essere corredata da un libretto recante tutte le informazioni necessarie alla descrizione del prodotto, per il corretto utilizzo, per la manutenzione e la conservazione.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Le informazioni di base sul corretto utilizzo di una scala portatile sono riportate sulla scala sotto forma di pittogrammi ben visibili.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            SCALE PORTATILI
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Esse permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e possono essere trasportate e installate a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Il loro utilizzo è disciplinato dal d. lgs. 81/08 che, all’art.111 (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota) comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli, le PLE), considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure dalle caratteristiche del sito che non può modificare.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Le scale portatili presentano spesso problematiche di instabilità, determinate a partire dalla corretta posizione d’uso, in relazione ad esempio alla consistenza delle giunzioni fra i vari elementi che le costituiscono, per cui con l’uso si verificano allentamenti e giochi tali da creare potenziali ribaltamenti indotti dal movimento del lavoratore.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici effettua attività di ricerca e di sviluppo normativo riguardo la durabilità delle scale portatili doppie di grandi dimensioni al fine di migliorarne le caratteristiche intrinseche e quelle relative alla sicurezza durante l’uso.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            DURABILITÀ SCALE PORTATILI DOPPIE
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Le scale portatili doppie sono attrezzature di lavoro largamente diffuse e presentano spesso problemi di instabilità in relazione alla consistenza delle giunzioni fra i vari elementi che le costituiscono, per cui con l’uso si verificano allentamenti e giochi tali da creare potenziali ribaltamenti indotti dal movimento del lavoratore.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           La norma europea EN 131-2 sulle scale portatili, anche su indicazione del mandato della Commissione europea, nel suo aggiornamento ha introdotto il requisito e la prova di durabilità, avvalendosi della metodologia sulla durabilità studiata e predisposta dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici durante il triennio di ricerca 2013-2015.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           L’attività di ricerca riguarda lo studio sulla durabilità delle scale portatili doppie di grandi dimensioni, mediante prove sperimentali con cicli di carico e scarico, per consentire di validare la metodologia studiata e predisposta dal Dipartimento su tutta la gamma delle possibili scale doppie (grandi e piccole dimensioni).
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           La sperimentazione in questione si baserà sulla procedura di prova di durabilità introdotta al punto 11 della “Revised EN 131-2 FprA2 presented for second Formal Vote clean version” afferente al documento CEN/TC 93 N 844.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Ulteriore obiettivo è quello di determinare il comportamento di una scala doppia in relazione alla sua durabilità all’aumentare delle dimensioni in altezza di uno stesso modello di scala, così da poter fornire possibili indicazioni, utili per la determinazione dei requisiti di resistenza dinamica, che siano armonizzati anche in riferimento all’altezza della scala stessa.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonti:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          INAIL
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+scale+portatili.jpg" length="91629" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 09:54:50 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-scale-portatili-requisiti-di-conformita-ce</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+scale+portatili.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+scale+portatili.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: COME AFFRONTARE LA VALUTAZIONE E LA RIDUZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-come-affrontare-la-valutazione-e-la-riduzione-dei-rischi</link>
      <description>Come dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 di scale portatili e scale doppie? Le indicazioni di INAIL</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Macchine: come affrontare la valutazione e la riduzione dei rischi?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Un documento si sofferma sulla sicurezza delle macchine e sulla valutazione e riduzione del rischio per i fabbricanti e i responsabili della loro immissione in commercio. Quando fare la valutazione e come prepararla.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiunque immetta in commercio una nuova macchina nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo, in Svizzera e in altri Stati “deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute contenuti nella Direttiva macchine (2006/42/CE, allegato I)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare la Direttiva macchine “prevede che il fabbricante valuti e riduca il rischio della macchina da costruire”. E la valutazione e la riduzione del rischio “devono essere documentate e il fabbricante deve rendere disponibile la relativa documentazione come parte del fascicolo tecnico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il documento di Suva per valutare e ridurre i rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella pubblicazione di Suva si indica che la proceduta è indicata “sia per le macchine complete che per le quasi-macchine ed è applicabile allo sviluppo di prodotti tecnici”. Ed è conforme “ai requisiti delle norme e dei rapporti tecnici sottoelencati:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario — Principi generali di progettazione — Valutazione del rischio e riduzione del rischio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ISO/TR 14121-2:2012 Sicurezza del macchinario – Valutazione del rischio – Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ISO/TR 22100-1:2015 Sicurezza del macchinario – Relazione con la norma ISO 12100 – Parte 1: Come comprendere le relazioni tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono poi presenti vari allegati che, rispetto ai 9 capitoli della pubblicazione, “forniscono ulteriori spiegazioni sulla valutazione e la riduzione del rischio” ricordando, tuttavia, che a seconda dei pericoli identificati, “per la valutazione del rischio bisogna rispettare ulteriori indicazioni che non sono trattate” nel documento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre per illustrare la teoria esposta “è stato adottato come esempio la valutazione del rischio di una sega circolare per metalli nella versione con testa orientabile e avanzamento manuale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La valutazione del rischio: quando e perché farla?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Relativamente al quando e al perché della valutazione dei rischi si segnala che tra i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, l’allegato I della Direttiva macchine indica che “per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile”. Inoltre le misure adottate “devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E dunque per consentire al fabbricante di soddisfare questi requisiti, “è necessaria una valutazione sistematica della macchina durante il ciclo di vita prevedibile della stessa”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell'allegato I della Direttiva macchine è previsto che il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, “deve garantire che siano effettuate una valutazione e una riduzione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione e della riduzione dei rischi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E chiaramente il momento migliore per la valutazione e la riduzione del rischio “è la fase di progettazione della macchina, ossia dopo averne ideato il funzionamento. In questa fase, la struttura della macchina è definita ed è ancora possibile integrare a basso costo nella progettazione le misure di protezione necessarie”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma è invece opportuno “rimandare la valutazione e la riduzione del rischio nei seguenti casi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di macchine prodotte in serie, dopo aver acquisito una certa esperienza con le prime macchine
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dopo un infortunio o un guasto
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di modifiche apportate alla macchina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di modifica all'uso previsto”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La preparazione della valutazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando ad altri articoli l’approfondimento della procedura di valutazione e di riduzione del rischio, ci soffermiamo oggi sul tema della preparazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Intanto è importante pensare agli aspetti organizzativi, infatti in generale “la valutazione e la riduzione del rischio vengono eseguite in modo più accurato ed efficace in gruppo piuttosto che da soli”. Ed è dunque importante “nominare un responsabile del gruppo, gruppo che a sua volta deve essere costituito da persone qualificate e competenti nei seguenti ambiti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            progettazione e funzionamento della macchina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            norme e disposizioni pertinenti per la macchina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esperienza pratica nell'uso della macchina: installazione, funzionamento, manutenzione, ecc.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            infortuni e danni alla salute correlati al tipo di macchina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comprensione per i fattori umani (interazione tra persona e macchina, aspetti legati allo stress, aspetti di natura ergonomica, ecc.)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre per la valutazione e la riduzione del rischio, è necessario disporre di varie informazioni. Ad esempio dei dati relativi alla descrizione della macchina:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Disegni costruttivi (progettazione di funzionamento), schemi (impianto elettrico, pneumatico, idraulico, ecc.)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fonti di energia e relativa alimentazione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Descrizione delle fasi dell'intero ciclo di vita della macchina
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Caratteristiche degli utilizzatori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Altre informazioni sulla macchina” (come riportato nel capitolo 8.1 del documento).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E “la documentazione tecnica di macchine simili può essere fonte di informazione per la valutazione e la riduzione del rischio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A seconda del tipo di macchina e dei materiali impiegati, bisogna poi “determinare le disposizioni applicabili (direttive europee, schede di sicurezza, ecc.) e occorre verificare se la macchina rientra nel campo di applicazione di eventuali disposizioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se la macchina rientra nel campo di applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE “bisogna verificare se vanno rispettati anche i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute contenuti nei capitoli da 2 a 6 dell'allegato I della Direttiva macchine per determinate categorie di macchine o pericoli specifici. Successivamente, occorre individuare le norme che concretizzano i requisiti delle disposizioni applicabili alla macchina. I titoli di queste norme sono elencati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per prima cosa – continua il documento - bisogna verificare se esista “una norma di tipo C per la macchina da costruire” (le norme di tipo C contengono specifiche per una particolare categoria di macchine).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In caso contrario, nell'ambito della procedura di riduzione del rischio, “si devono selezionare le misure di protezione conformi alla norma EN ISO 12100. Una volta definite le misure di protezione, si applicano le norme di tipo B pertinenti a tali misure di protezione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Bisogna tuttavia tenere presente “che le norme non sono vincolanti, ma forniscono comunque indicazioni sullo stato della tecnica ovvero sulle possibilità tecniche attualmente disponibili di cui tenere conto durante la progettazione della macchina ( Direttiva macchine 2006/42/CE, allegato I, principi generali, punto 3)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta ulteriori informazioni sulla documentazione e precise indicazioni sulla procedura di valutazione e riduzioni del rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Suva, “ Valutare e ridurre i rischi. Metodo Suva per le macchine. Guida alla valutazione e alla riduzione del rischio per i fabbricanti e i responsabili dell'immissione in commercio”, a cura di Mauritius Bollier (Settore tecnica), edizione marzo 2017 (formato PDF, 1.02 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Macchine+Sicurezza+Lavoro.jpg" length="68830" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2019 09:22:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-come-affrontare-la-valutazione-e-la-riduzione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,Rischio Scale portatili,Rischio scale doppie,rischio scale,rischio lavori in quota</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: RIBALTAMENTO DI MATERIALE DURANTE TRASPORTO SU CARRELLO MANUALE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-ribaltamento-di-materiale-durante-trasporto-su-carrello-manuale</link>
      <description>Durante il trasporto di materiale pesante con carrello manuale, il mezzo si ribaltava addosso all’infortunata, che rimaneva schiacciata sotto il peso del carrello e dei materiali trasportati. Perché è avvenuto l’infortunio? Come si sarebbe potuto evitare?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Incidenti sul lavoro: equilibrio instabile carico su carrello manuale
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Durante il trasporto di materiale pesante con carrello manuale, il mezzo si ribaltava addosso all’infortunata, che rimaneva schiacciata sotto il peso del carrello e dei materiali trasportati. Perché è avvenuto l’infortunio? Come si sarebbe potuto evitare?
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si pubblica la storia di un incidente disponibile sul sito dell’ATS Brianza, che ha raccolto una serie di storie di casi veri indagati, con la speranza che l’informazione su questi eventi contribuisca a ridurre la possibilità del ripetersi ancora di infortuni con le stesse dinamiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Equilibrio instabile
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tipo di Infortunio: Caduta dall'alto di gravi / Ribaltamento carrello a mano
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lavorazione: Comparto legno / Trasporto tra i reparti dei semi lavorati dei mobili
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Descrizione infortunio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Contesto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In un’azienda di produzione mobili un’addetta aveva tra le sue mansioni anche il trasporto di materiale con carrelli manuali tra i reparti produttivi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Dinamica incidente:
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Durante l'uscita da un reparto lavorativo, mentre la lavoratrice trasportava il carrello manuale contenente le “spalle” di armadio del peso di 235 kg, lo stesso si ribaltava.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Contatto:
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ribaltamento del mezzo addosso all’infortunata, che rimaneva schiacciata a terra, sotto il peso del carrello e dei materiali trasportati
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Esito trauma
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lesione multiple alla colonna ed agli organi interni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          238 giorni complessivi di infortunio
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Postumi permanenti, con 90 gradi percentuali INAIL di invalidità
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          (Nota: l’Azienda ha ricollocato la lavoratrice in un'altra mansione compatibile)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Perché è avvenuto l’infortunio?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Determinanti dell’evento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Uscendo dal reparto lavorativo il carrello transitava su un piccolo dislivello che contribuiva a ridurne la stabilità;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sul percorso inclinato era presente un piccolo tombino di cemento che probabilmente causava l’incuneamento di una delle ruote del carrello;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          il materiale trasportato, collocato in modo inadeguato, tutto da un lato ed in posizione verticale (8 spalle di armadio alte 2,4 mt del peso complessivo di 235 kg più il peso del carrello 114 Kg), si spostava mentre il carrello percorreva la rampa inclinata, in uscita dal reparto, contribuendo a ribaltare il carrello.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Modulatori del contatto:
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La lavoratrice stava tirando il carrello verso di se, anziché spingerlo, stando dietro ad esso a causa della scarsa visibilità.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Criticità organizzative alla base dell’evento:
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            La conformazione del carrello, con baricentro alto, (pur utilizzato da anni in azienda senza problemi) era tale da consentire l’appoggio delle spalle di mobili in verticale solo da un lato, contribuendo così a consentire una instabilità potenziale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            assenza di procedure specifiche per il carico e la movimentazione dei carrelli manuali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Come prevenire
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Distribuire bene i materiali, in modo da bilanciare correttamente il mezzo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare carrelli stabili a baricentro basso e conformati in modo da favorire la distribuzione equilibrata dei carichi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare, per quanto possibile, i piani inclinati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            eliminare ogni dislivello sui percorsi dei mezzi, come le cavità degli sportelli dei tombini o altri eventuali avvallamenti, tali da poter incuneare le ruote dei carrelli e fare da fulcro per potenziali ribaltamenti pericolosi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            spingere e non tirare verso di se i carrelli a mano, specie quando si transita su un piano inclinato.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="30448" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 09:53:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-ribaltamento-di-materiale-durante-trasporto-su-carrello-manuale</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,infortuni sicurezza sul lavoro,rischio infortuni</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI: I REQUISITI DEL PERSONALE QUALIFICATO PER LA VALUTAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-campi-elettromagnetici-i-requisiti-del-personale-qualificato-per-la-valutazione</link>
      <description>Un nuovo documento sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici. Compiti e attività del personale qualificato ECEM di Livello Base.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono i requisiti del personale per la valutazione del rischio CEM?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Un nuovo documento sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici. Compiti e attività del personale qualificato ECEM di Livello Base.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questi anni sta aumentando sempre più l’attenzione verso il rischio da campi elettromagnetici (CEM) anche in relazione all’evoluzione dei sistemi di telecomunicazione e agli effetti che le radiazioni elettromagnetiche, a certi livelli di esposizione, possono avere sulla salute. E data la complessità della tipologia di esposizione è importante che la valutazione del rischio sia effettuata da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti fisici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire informazioni e indicazioni sulle abilità e competenze degli esperti nella valutazione dei rischi da campi elettromagnetici (ECEM) è stato recentemente prodotto dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), in collaborazione con il Gruppo di lavoro Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute nei luoghi lavoro, il documento “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0 hz-300 GHz nei luoghi di lavoro)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il documento sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il nuovo documento utilizza le regole generali individuate dalla norma tecnica UNI 11711: 2018 - Attività professionali non regolamentate - Igienista industriale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza - al fine di definire “i requisiti di specifiche conoscenze, abilità e competenze del ‘personale qualificato’ che deve effettuare la valutazione a qualsiasi titolo dei rischi da esposizione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici (CEM), nell’intervallo di frequenza tra 0 Hz e 300 GHz nei luoghi di lavoro” (“Esperto CEM” - “ECEM”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le regole individuate dalla norma sono relative “al metodo e alla struttura di tutte le norme riguardanti le attività professionali non regolamentate e possono essere così sintetizzate:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fornire ai datori di lavoro, ai sensi dell’art.181 comma 2 del D.lgs.81/08 e s.m.i., uno strumento di individuazione dei requisiti professionali del ‘PERSONALE QUALIFICATO’ a cui affidarsi per la valutazione dei rischi da CEM ai sensi del Titolo VIII - Capo IV del Decreto” (aggiornato al Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n. 159 ‘Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici, e che abroga la direttiva 2004/40/CE’);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e competenze;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fornire agli operatori del settore un documento per la propria qualificazione e accrescimento delle proprie competenze e conoscenze per una adeguata valutazione dei rischi di esposizione a CEM”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che il documento si inserisce nel contesto dell'Unione Europea come “strumento utile alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano”. E sono stati osservati “i principi e le indicazioni di cui alla Raccomandazione 2008/C111/01 (EQF), della Raccomandazione 2009/C 155/02 (ECVET), del D.M. Decreto 8 gennaio 2018 (QNQ)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I livelli del personale qualificato e i compiti da svolgere
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se ai fini della definizione dei compiti e delle attività specifiche del personale qualificato sono individuati tre distinti livelli (ECEM di Livello Base; ECEM di Livello Esperto Specializzato; ECEM di Livello Senior Specializzato) ci soffermiamo oggi sui compiti del personale qualificato ECEM di Livello Base.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo, con riferimento a quanto contenuto nella tabella 1 del documento, i compiti del personale ECEM di livello base:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Esecuzione della valutazione preliminare del rischio CEM esclusivamente nella propria specifica realtà lavorativa.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Esecuzione di verifiche periodiche dell’attuazione delle misure di tutela previste in azienda in relazione all’esposizione a CEM e della necessità di revisione delle stesse.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Pianificazione, programmazione, esecuzione della valutazione dei rischi da CEM esclusivamente presenti nella propria realtà lavorativa senza esecuzione di misure, nei seguenti settori di attività: settore industriale/ricerca, settore sanitario/estetico, altri settori”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le attività del personale qualificato ECEM di Livello Base
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alle attività specifiche del personale qualificato ECEM di Livello Base:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Raccogliere informazioni sul processo e sull'organizzazione del lavoro che espongono a CEM.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Individuare i fattori di rischio CEM (pericoli/hazard) per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, incluso anche l'eventuale impatto degli stessi sull'ambiente esterno, che possono derivare da processi, operazioni, macchine, attrezzature e impianti, tenendo conto anche delle diverse condizioni e situazioni di lavoro e scenari espositivi (per esempio: lavori atipici, differenze di genere, individui particolarmente sensibili, ecc.).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Formulare ipotesi sulle fonti di generazione dei CEM presenti nell'ambiente di lavoro e sulle loro modalità di propagazione.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Valutare le possibilità reali o potenziali di esposizione a CEM negli ambienti di lavoro e di vita in relazione ai differenti scenari espositivi, mediante l’analisi delle modalità di installazione, uso e manutenzione dei macchinari e sorgenti di CEM presenti in azienda ed il confronto con quanto specificato dai manuali di istruzioni ed uso delle diverse sorgenti CEM censite e/o con quanto specificato dalle norme di buona tecnica applicabili.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Supportare il datore di lavoro circa l'interpretazione e l'applicabilità delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, relative alla tutela da esposizione a CEM negli ambienti di lavoro e di vita, e le norme di buona tecnica applicabili per le sorgenti CEM presenti in azienda.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Proporre interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurale per la riduzione dei rischi da CEM facendo riferimento ai manuali di istruzioni ed uso dei macchinari e alle norme di buona tecnica e buona prassi e/o banche dati accreditate disponibili per i macchinari presenti in azienda
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Definire gli opportuni interventi di riduzione del rischio, incluso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), se disponibili e definire l'eventuale adozione di interventi di bonifica e di protezione collettiva.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Proporre temi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori a tutti i livelli in tema di rischi da CEM.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Valutare il grado di efficacia degli interventi tecnici adottali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Redigere un rapporto di valutazione dei rischi CEM completo delle misure tecniche/organizzative e procedurali da adottarsi per le specifiche sorgenti di CEM presenti sul luogo di lavoro”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, Gruppo di lavoro Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute luoghi lavoro, “ Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0 hz-300 GHz nei luoghi di lavoro)”, ultima revisione 18 giugno 2019 (formato PDF, 366 kB)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Campi+Elettromagnetici+sicurezza.jpg" length="6433" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 09:18:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-campi-elettromagnetici-i-requisiti-del-personale-qualificato-per-la-valutazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio campi elettromagnetici,rischio CEM,Valutazione del rischio campi elettromagnetici,valutazione del rischio CEM</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Campi+Elettromagnetici+sicurezza.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Rischio+Campi+Elettromagnetici+sicurezza.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MACCHINE: LA NUOVA LINEA GUIDA DELLA DIRETTIVA MACCHINE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-la-nuova-linea-guida-della-direttiva-macchine</link>
      <description>Pubblicato un nuovo aggiornamento della guida della Direttiva Macchine 2006/42/CE. La direttiva macchine, l’utilità delle guide, l’edizione 2.2, le novità del nuovo aggiornamento e le unità di controllo.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il nuovo aggiornamento della guida della direttiva macchine
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          Pubblicato un nuovo aggiornamento della guida della Direttiva Macchine 2006/42/CE. La direttiva macchine, l’utilità delle guide, l’edizione 2.2, le novità del nuovo aggiornamento e le unità di controllo.
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          se sono ancora troppi gli incidenti che avvengono sul lavoro correlati all’uso di attrezzature di lavoro, è bene ricordare che esiste una direttiva europea, la cosiddetta Direttiva Macchine, che è un insieme di regole, definite dalla Commissione Europea che stabiliscono i Requisiti Essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine con il fine di migliorare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione alla importanza di questa direttiva e alle conseguenze dirette sulla sicurezza delle macchine immesse sul mercato, è importante conoscere le guide pubblicate dalla Commissione Europea per favorire una corretta applicazione della direttiva.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E dopo poco più di due anni dalla pubblicazione dell’edizione 2.1 della “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE”, nel mese di ottobre 2019 è stato pubblicato un nuovo aggiornamento, la versione 2.2.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La direttiva macchine 2006/42/CE
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ricordiamo che la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 – “relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE” - è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 recante “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tale direttiva, cosiddetta “ nuova direttiva macchine” per distinguerla dalla direttiva 98/37/CE - è entrata in vigore il 29 dicembre 2009 e definisce la macchina come (Art.2 della Direttiva 2006/42/CE):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insieme di cui a 1, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insieme di cui a 1 e 2, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insiemi di macchine, di cui a 1, 2 e 3, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            E individua le “quasi macchine” come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Rimandiamo all’articolo “ Guida al confronto tra la nuova e la vecchia Direttiva Macchine” e ai tanti altri articoli del nostro giornale sulle caratteristiche e le novità della normativa europea e nazionale in materia di sicurezza delle macchine.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La nuova guida di applicazione della Direttiva Macchine
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’edizione 2.2 della “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE”, per ora pubblicata solo in lingua inglese (“Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC”), si sottolinea che la nuova direttiva macchine ha un duplice scopo: armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine sulla base di un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, garantendo al contempo la libera circolazione delle macchine nel mercato dell’UE.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le guide pubblicate, e gli aggiornamenti corrispondenti, intendono poi agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE. E sono rivolte a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare questo nuovo aggiornamento alla seconda edizione della Guida, denominato Edizione 2.2, contiene una serie di correzioni e chiarimenti relativi ai “componenti di sicurezza” e alle “quasi-macchine”. E riporta anche alcune modifiche per garantire la coerenza con la guida LVD, in relazione cioè alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014, che è conosciuta anche come Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD (Low Voltage Directive).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono stati poi aggiunti anche due nuovi paragrafi relativi alle unità di controllo della macchina (§417) e ai componenti di sicurezza considerati unità logiche (§418).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le unità di controllo delle macchine ai sensi della Direttiva Macchine
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo brevemente alcune indicazioni tratte dal paragrafo §417 dove si indica che le unità di controllo possono essere immesse sul mercato in diverse modalità che influiscono sul loro status ai sensi della Direttiva Macchine e sulle indicazioni relative alla valutazione di conformità, alla preparazione di un fascicolo tecnico e alle informazioni di supporto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commissione Europea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, “ Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC”, document in lingua inglese, Edition 2.2 – October 2019 - Update of 2nd Edition (formato PDF, 4.03 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/direttiva+macchine+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="25115" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:54:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-macchine-la-nuova-linea-guida-della-direttiva-macchine</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sicurezza macchine,rischio macchine,direttiva macchine</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/direttiva+macchine+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/direttiva+macchine+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEL COMPARTO DELLA LOGISTICA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-le-misure-di-prevenzione-e-protezione-nel-comparto-della-logistica</link>
      <description>Una lista di controllo per il comparto della logistica permette l’attuazione di un’efficace prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro del settore e la verifica dell’adeguatezza e conformità delle misure per il rischio microclimatico.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come affrontare i rischi microclimatici nel comparto della logistica?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una lista di controllo per il comparto della logistica permette l’attuazione di un’efficace prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro del settore e la verifica dell’adeguatezza e conformità delle misure per il rischio microclimatico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I luoghi di lavoro relativi al comparto della logistica sono spesso caratterizzati da “fabbricati di notevole estensione in pianta” che generalmente “non risultano dotati di impianti di riscaldamento per la stagione invernale e impianti di raffrescamento per la stagione estiva”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E le aperture presenti nei fabbricati per consentire un’aerazione dei locali “non risultano sempre efficaci nella stagione calda sia per i notevoli volumi che rappresentano i comparti interni ai fabbricati sia per la possibilità di garantire le aperture per la sicurezza dei beni contenuti, viceversa nella stagione fredda la continua apertura delle baie può comportare la presenza di correnti fredde”. Inoltre le varie tipologie di lavoro del comparto possono prevedere “sia lavoratori che si muovono in modo costante all’interno delle strutture, generalmente carrellisti, sia addetti che operano in postazione fissa o semifissa, addetti al picking, al confezionamento o al controllo”. E la possibile mancanza di impiantistica “legata al riscaldamento o al raffrescamento unitamente alla tipologia di lavoro svolto all’interno dei fabbricati comporta delle problematiche relative al microclima”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A presentare in questi termini il rischio microclimatico nel comparto della logistica è un documento che è stato presentato in un intervento che si è tenuto al convegno “ La sicurezza in logistica: dentro e fuori dal magazzino” nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2018 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola (Castel San Pietro Terme, 21 novembre 2018).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Una lista di controllo del microclima per il settore della logistica
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “ Piano Regionale Logistica: facciamo il punto”, a cura dell’Ing. Cinzia Obici (UOC Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola), tra i materiali di utilità per le aziende del settore è stato infatti presentato il documento “L’autocontrollo del Microclima nel settore della logistica”, a cura dello Spsal di Piacenza. Un documento - a cura di un gruppo di lavoro composto da Bernazzani Andrea, Corcagnani Lucia, Marzaroli Fabio, Nuvola Francesco, Pompini Alessandra – che, benchè non più recente, può portare ancora utili suggerimenti per la prevenzione dei problemi microclimatici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se i problemi relativi alla possibile mancanza di idonea impiantistica per affrontare i rischi microclimatici nel comparto logistico, possono comportare “un problema anche di salute per i lavoratori”, lo Spsal di Piacenza ha iniziato nel 2016 un piano mirato di controllo denominato “microclima nella logistica”. E in relazione a questo piano è stato anche diffuso e condiviso questo documento di autocontrollo. Un documento di autovalutazione che “viene messo a disposizione di tutti coloro che partecipano alla filiera degli appalti e alle altre figure coinvolte nella prevenzione dei rischi lavorativi in tale settore (committenti, appaltatori, consulenti, medici competenti, sindacati), per cercare di diffondere conoscenze e particolarmente di fornire uno strumento per individuare i fattori di rischio microclimatico presenti in azienda”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo scopo della lista di controllo è quello di “garantire alle imprese l’individuazione e l’agevole reperimento delle informazioni sui principali obblighi e sui relativi adempimenti imposti dalla normativa”. E favorire l’attuazione di “un’efficace prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro del settore logistica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure di prevenzione e protezione per il periodo invernale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con riferimento al tema delle misure di prevenzione e protezione, il documento, dopo aver riportato la lista di controllo, ricorda che l’articolo 182 comma 1 del D.Lgs 81/2008 indica che “tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento dello Spsal di Piacenza riporta poi un elenco non esaustivo di misure di prevenzione e protezione, che possono essere prese a riferimento anche in combinazione tra di loro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo le misure che possono essere indicate per il periodo invernale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure tecniche:
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Proteggere da vento e agenti atmosferici i posti di lavoro. Utilizzando misure adatte, è necessario assicurarsi che la velocità dell’aria nell’ambiente di lavoro non sia superiore a 0,2 (±0,1) m/s., comunque vanno evitate le correnti d’aria. In casi particolari può essere necessario compensare l’effetto negativo del freddo con fonti di irradiazione di calore;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prevedere un riscaldamento locale (raggi infrarossi) e sistemi di aerazione che evitino la formazione di correnti d’aria. L’aerazione dovrà essere spenta durante le fasi di lavoro in locali freddi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non creare differenze di temperatura troppo elevate (causano distorsione della percezione e disagio termico), se vengono impiegati fonti di calore quali radiatori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Diminuire le bocche di carico aperte contemporaneamente lasciando solo quelle effettivamente necessarie;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Realizzare Dock fisso e impermeabile o rampe di trasbordo merci dotate di collegamento, soluzione adatta ad ogni clima;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Istallare sistemi isotermici e non, porte a scorrimento veloce o portali isotermici, tunnel di trasbordo in grado di ridurre l’apertura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Rivedere Layout delle postazioni fisse, ponendole lontano dalle bocche di carico;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Separare le postazioni fisse da zone con correnti d’aria ponendo pannelli divisori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fornire mezzi ausiliari per ridurre i lavori faticosi (per evitare un’eccessiva sudorazione);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Utilizzare carrelli cabinati e dotati di riscaldamento o di sedile riscaldato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evitare un contatto ripetuto o duraturo con superfici fredde. Quindi, per esempio, è necessario sostituire sedili o attrezzi di metallo con equivalenti con ridotta capacità di conduzione di calore”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le misure organizzative:
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Ridurre al minimo il numero degli esposti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evitare di lavorare a lungo in posizioni forzate o statiche, prevedendo la rotazione del personale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Alternare le attività al freddo con altre da svolgersi in locali più caldi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Strutturare l’attività dei lavoratori in modo che questi, durante l’ esposizione al freddo, siano sempre fisicamente attivi e per effettuare compiti stazionari siano provvisti di una copertura che protegga da vento e agenti atmosferici;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Osservare almeno i tempi minimi di pausa (da calcolare come tempo di lavoro) e trascorrerli in ambienti termicamente confortevoli;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Offrire la possibilità di effettuare pause quando il lavoratore ne sente l’esigenza, in area riscaldata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Realizzare locali di riposo riscaldati e dotati di distributori di bevande calde;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prevedere una formazione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Redigere e rendere noto a tutti procedure gestionali per evitare comportamenti peggiorativi (come ad esempio, nel caso in cui è stato possibile installare un solo dock fisso impermeabile, il solo utilizzo di quella bocca di carico in caso di pioggia)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Infine, le misure di protezione personale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          :
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale contro il freddo. Il lavaggio dei DPI è a carico del datore di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Fornire abbigliamento da lavoro adeguato che protegga dal freddo e da condizioni atmosferiche avverse.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prevedere uso di magliette intime di tipo termico”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Spsal di Piacenza, “ L’autocontrollo del Microclima nel settore della logistica”, a cura di un gruppo di lavoro composto da Bernazzani Andrea, Corcagnani Lucia, Marzaroli Fabio, Nuvola Francesco e Pompini Alessandra – dicembre 2015 (formato PDF, 1.84 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/microclima+sicurezza+sul+lavoro.png" length="39056" type="image/png" />
      <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 13:09:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-le-misure-di-prevenzione-e-protezione-nel-comparto-della-logistica</guid>
      <g-custom:tags type="string">onsulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischi microclima,rischio agenti fisici</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/microclima+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/microclima+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ: L'INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO "DI FATTO"</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/principio-di-effettivita-l-individuazione-del-preposto-di-fatto</link>
      <description>Da quali elementi documentali (DVR, organigramma aziendale etc.) e circostanze di fatto si desume la funzione di preposto all’interno di un’organizzazione secondo le sentenze di Cassazione Penale degli ultimi 6 mesi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La qualificazione del preposto: criteri di individuazione ed esempi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Da quali elementi documentali (DVR, organigramma aziendale etc.) e circostanze di fatto si desume la funzione di preposto all’interno di un’organizzazione secondo le sentenze di Cassazione Penale degli ultimi 6 mesi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I criteri di individuazione del preposto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chi è il preposto (di diritto e di fatto), quali poteri lo caratterizzano e come va interpretata e applicata in concreto la relativa definizione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una sentenza di qualche mese fa (Cassazione Penale, Sez.IV, 12 giugno 2019, n.25836) ricorda anzitutto che “il “preposto”, come recita l’art.2 T.U. in materia di sicurezza sul lavoro, è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ampliando lo sguardo, “si tratta «di una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto “iure proprio”. Si deve cioè precisare che il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo» (così Sez. 4, n.1502 del 1/12/2009, dep.14/1/2010 n.m.).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte sottolinea che “prima della emanazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 che, all’art.2, fornisce una precisa definizione di “preposto”, ut supra, l’individuazione dei caratteri tipici di tale figura e dei suoi compiti sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che ha fatto riferimento al quadro normativo dell’epoca (d.P.R. 27 aprile 1955, n.547, art.4, poi ripreso dal  d.P.R. n.626 del 1994, art.1, comma 4 bis) che indicava il preposto come colui che “sovrintende” alle attività dei lavoratori da lui dipendenti nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, “con pronunce assai risalenti nel tempo ma che esprimono principi sempre validi ed attuali, si è in primo luogo affermato (Sez.4, del 21/12/1995 n.3483, Rv.204972) che preposto è colui che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri, pur potendo, ove occorra, contribuire alla realizzazione dello stesso, in tal modo individuando la caratteristica essenziale nell’attribuzione al medesimo di poteri, sia pur limitati, di sovraordinazione e controllo di altri lavoratori. Si è poi chiarito (Sez.4, n.48 del 14.1.1970 Rv.113999) che nella concreta attribuzione di tale qualifica deve farsi riferimento al criterio della effettività, atteso che “La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti fomiti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia sia pure embrionale, tale cioè da porlo in condizione di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini” (da ultimo, sul principio dell’effettività, si veda Sez.4, n.50037 del 10/10/2017, Rv.271327 - 01). Si è quindi specificato che grava sul preposto uno specifico dovere di sorveglianza e controllo dell’attività svolta dagli altri lavoratori ed un precipuo dovere di segnalare al datore di lavoro eventuali pericoli o carenze nei sistemi di protezione.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo Cassazione Penale, Sez.IV, 19 aprile 2019 n.17202, poi, “con riferimento proprio alla posizione di garanzia c.d. originaria del preposto di fatto (cfr. Sez.3, n.11406 del 06/07/1999 dep. 07/10/1999, Rv.21506501) la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Con la conseguenza che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In una più recente pronuncia (Cassazione Penale, Sez.IV, 12 settembre 2019 n.37763) la Suprema Corte ha evidenziato che “tra le varie figure il preposto è colui il quale sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l’esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si tratta di una definizione di carattere generale che subisce eventuali specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell’azienda, la sua concreta pianificazione e le sue dimensioni. In un’organizzazione di una certa complessità persone, con diverse competenze, sono chiamate a ricoprire i ruoli in questione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’ambito dello stesso organismo, quindi, può riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quanto all’individuazione delle responsabilità penali, poi, “in tema di reati omissivi colposi (e, specificamente, in tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art.299, d.lgs.n.81 del 2008), la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In applicazione di tali criteri, è “generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’individuazione in concreto del preposto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Da quali elementi documentali (DVR, organigramma aziendale etc.) e fattuali si desume la funzione di preposto: due esempi concreti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In Cassazione Penale, Sez.IV, 22 luglio 2019 n.32490 leggiamo che “dalle testimonianze di cinque dipendenti comunali, con il ruolo di operai, è emerso che il R.F. era colui che assegnava i lavori e dava le indicazioni su come svolgerli, sostituendo il responsabile quando questi era assente, come nel giorno dell’infortunio. Il responsabile ha confermato che il R.F. formava le squadre degli operai e assegnava loro i lavori da eseguire giornalmente, in base a schede preparate da lui o dal R.F. stesso.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ancora, “il dirigente comunale ha inoltre dichiarato che il R.F. era inquadrato come assistente tecnico, con mansioni di coordinamento della gestione dei cantieri, anche quanto alla loro sicurezza, e che il preposto era colui che aveva la responsabilità del cantiere stesso, ragion per cui gli assistenti, che gestivano questo tipo di attività, avevano la funzione di preposto.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto attiene all’individuazione dei ruoli all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, “l’operatore della ASL aveva poi specificato che il R.F. era stato designato come preposto nel DVR (con il termine “assistente”), aveva una qualifica superiore a quella degli operai e nel 2010 aveva sostenuto un apposito corso di formazione come preposto. Di qui la conclusione, cui è pervenuto il giudice a quo, circa l’attribuzione della qualifica di preposto al ricorrente non solo di fatto ma anche documentalmente, in base sia al regolamento comunale sia al DVR, che gli attribuiva il compito di “coordinamento e controllo della squadra operativa”. Trattasi di motivazione congrua, esauriente, saldamente agganciata a precise risultanze processuali e perciò del tutto immeritevole di censura, essendo corretta anche l’affermazione secondo cui il capo-cantiere ha una funzione assimilabile a quella del preposto, poiché assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro (Cass., Sez.4, n.4340 del 24/11/2015, Rv.265977), in cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem (Cass., Sez.4, n.9491 del 10-1-2013, Rv.254403; n.39606 del 2007, Rv.237879; n.12673 del 2009, Rv.243216; n.46849 del 2011, Rv.252149).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per un secondo esempio facciamo riferimento a Cassazione Penale, Sez.IV, 18 luglio 2019 n.31863.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo questa pronuncia, “i Giudici di merito hanno evidenziato che i ricorrenti rivestivano entrambi la qualifica di preposti. Si precisa nelle sentenze di merito che il dato si desume dall’organigramma della sicurezza [dell’azienda] M. prodotto dalla stessa difesa, in cui risultano indicati, per il reparto produzione a cui era addetta la persona offesa, quali responsabili della funzione, i nominativi di P.F. ed A.A.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione chiarisce che “i giudici hanno altresì precisato correttamente che la qualifica di preposto non necessita di essere dimostrata attraverso prove documentali attestanti la formale investitura, ben potendo essere desunta da circostanze di fatto (ex multis Sez.4, n.34299 del 04/06/2015, Rv.264410 - 01 così massimata: “La prova dell’assunzione del ruolo di preposto non richiede un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il convincimento anche su testimonianze od altri accertamenti fattuali”).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tornando al caso di specie, “la difesa, che non contesta che il P.F. fosse investito della qualifica di preposto nel settore produzione - come risulta peraltro dalla esplicita indicazione contenuta nell’organigramma - ritiene tuttavia che le mansioni svolte dal lavoratore all’atto dell’infortunio, fuori dal ristretto ambito del reparto di produzione, costituissero ragione di esonero dai compiti di controllo e vigilanza cui era tenuto l’imputato. La censura non coglie nel segno. Il preposto ha la funzione di verificare e garantire il rispetto delle regole di cautela nell’esecuzione delle prestazioni lavorative e la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile (ex multis Sez. 4, n.  37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv. 254365; conforme Sez. 4, n.  3787 del 17/10/2014 dep. il 2015, Bonelli, Rv. 261946).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per quanto attiene al secondo ricorrente, “i giudici di merito hanno riconosciuto la qualifica di preposto anche in capo all’imputato A.A. desumendo tale posizione dall’esercizio di fatto di funzioni tipiche. La difesa contesta tale qualifica, affermando che non rientrava nelle competenze dell’imputato la vigilanza sull’attività di EB.E. La negazione ha carattere assertivo: i giudici di merito hanno evidenziato le ragioni per le quali hanno ritenuto di attribuire al ricorrente la suddetta qualifica, rilevando che l’A.A. era responsabile della funzione nel reparto produzione a cui era addetto il lavoratore e che aveva provveduto a realizzare corsi di formazione nell’ambito del reparto, riguardanti l’uso della cesta per le lavorazioni in quota. A ciò deve aggiungersi che si desume dalie stesse affermazioni dell’imputato che il lavoro di sostituzione della cartellonistica fu da lui commissionato al dipendente, sia pure in una forma implicita. A tale proposito, a pagina 6 della sentenza di primo grado, sono riportate le dichiarazioni dell’A.A. il quale ha affermato che i cartelli da installare erano stati da lui ordinati in copisteria e lasciati sulla scrivania del suo ufficio affinché la persona offesa li prendesse.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Pertanto “deriva da tali elementi la conseguente posizione di garanzia individuata dai Giudici di merito che può essere accertata anche sulla base di circostanze di fatto, in ossequio al principio dell’effettività (ex multis Sez. 4, Sentenza n.  22246 del 28/02/2014, Rv. 259224 - 01, così massimata: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, il che non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge”).”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In conclusione, nel caso di specie, “da tutto quanto precede, come risulta acclarato nelle sentenze di merito, gli imputati avevano il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dallo stesso lavoratore l’osservanza delle regole di cautela, sicché la loro responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come sostenuto dai giudici di merito, il comportamento del lavoratore era del tutto scevro dai connotati dell’abnormità e della esorbitanza.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 08:56:50 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,preposto,sentenze preposto</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MACCHINE ED ATTREZZATURE: COME ORIENTARSI SUI PRODOTTI NON MARCATI "CE"</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/macchine-ed-attrezzature-come-orientarsi-sui-prodotti-non-marcati-ce</link>
      <description>Macchine e attrezzature costruite antecedentemente alla direttiva macchine devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08. Le indicazioni di INAIL.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         La sicurezza delle attrezzature non marcate CE
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/macchine+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
                  
         Macchine e attrezzature costruite antecedentemente alla direttiva macchine devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08. Le indicazioni di INAIL.
         
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A questo gruppo di attrezzature appartengono ad esempio:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            macchine, apparecchi, utensile o impianti di processo messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 21/09/1996;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            macchine ordinarie da ufficio messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 31/12/1996;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            apparecchi a pressione messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 30/05/2002;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            trabattelli e scale, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per gli specifici approfondimenti si rimanda alle sezioni dedicate.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Queste attrezzature di lavoro non recano marcatura CE, sono prive di dichiarazione di conformità CE e, in molti casi, risultano carenti di supporti informativi per l’uso e la manutenzione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il datore di lavoro in questo caso deve corredare l’attrezzatura di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          È importante rilevare che la norma prevede che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Quanto sopra non vale nel caso in cui dette attrezzature abbiano subito, nel corso del loro utilizzo, modifiche "sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale. In questo caso le attrezzature devono essere assoggettate dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per le macchine questa procedura di valutazione di conformità è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i..
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Particolare trattazione meritano i trattori agricoli che risultano omologati seguendo la direttiva 2003/37/CE e il regolamento UE 167/2013 e non recano la marcatura CE. Queste attrezzature di lavoro, se omologate ai sensi della direttiva 2003/37/CE, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2018, devono rispondere anche alla direttiva macchine (2006/42/CE) e recheranno marcatura CE. Un maggiore approfondimento richiedono i trattori su cingoli (vedere pagina dedicata ai trattori in questa stessa area tematica di Conoscere il rischio).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           ALLEGATO V
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V al d.lgs. 81/08.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Questo allegato riporta i requisiti di sicurezza che le attrezzature devono possedere qualora esista per l’attrezzatura un rischio corrispondente.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In quest’ottica l’allegato riporta tutta una serie di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            sistemi e dispositivi di comando,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento di un’attrezzatura,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            elementi mobili e stabilità,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            illuminazione, temperature estreme e vibrazioni,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            incendio ed esplosione,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            manutenzione, riparazione, regolazione ecc.,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’allegato V specifica, inoltre, ulteriori requisiti di sicurezza da considerare nel caso di attrezzature caratterizzate da particolari rischi come:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le attrezzature a pressione,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone,
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            determinate attrezzature di lavoro (mole abrasive macchine utensili per metalli, macchine utensili per legno e materiali affini, ecc).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro il datore dovrà quindi valutare i requisiti di sicurezza posseduti dallo stesso in base all’allegato V e riportare detta analisi ad esempio nel documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Quest’obbligo, con relativa attestazione formale, ricade anche su chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE, che dovrà attestare che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria.  
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: INAIL, Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/marcatura+CE+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="3662" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 08:53:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/macchine-ed-attrezzature-come-orientarsi-sui-prodotti-non-marcati-ce</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA SICUREZZA DI UN MACCHINARIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-le-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-la-mancata-sicurezza-di-un-macchinario</link>
      <description>Il datore di lavoro è tenuto ad accertare i requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio di un dipendente dovuto alla loro mancanza senza che la presenza della marcatura "ce" valga ad esonerarlo dalle sue responsabilità.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La responsabilità del DdL per la mancata sicurezza di un macchinario
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
          Il datore di lavoro è tenuto ad accertare i requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio di un dipendente dovuto alla loro mancanza senza che la presenza della marcatura "ce" valga ad esonerarlo dalle sue responsabilità.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            “Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità ‘CE’ o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» è il principio di diritto che viene richiamato in questa sentenza che ha riguardato l’infortunio occorso in uno stabilimento a un lavoratore presso una macchina adibita alla produzione della pasta.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore era rimasto infortunato per essere venuto in contatto con le parti in movimento del macchinario, dopo avere rimosso un carter di protezione risultato privo del regolare dispositivo di sicurezza, subendo così la sub-amputazione di un dito della mano destra. Né è stata accolta dai giudici la tesi difensiva della presenza del vizio “occulto” essendo la situazione di pericolo facilmente rilevabile per la mancanza del dispositivo di blocco del carter e avendo, una volta rimosso il carter, continuato a funzionare il motore di azionamento del macchinario.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto e l’iter giudiziario
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello ha integralmente confermata la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto il responsabile legale di una società responsabile del reato di lesioni colpose gravi nei confronti di un operaio dipendente con violazione della disciplina antinfortunistica condannandolo, in conseguenza, con le attenuanti del risarcimento del danno e le generiche stimate prevalenti sull'aggravante, alla pena di giustizia condizionalmente sospesa.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito l’operaio era rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro presso un macchinario acquistato dall'impresa quattro anni prima e utilizzato per l'estrusione dell'impasto. Essendosi incastrata della pasta nel macchinario il lavoratore era intervenuto per rimuovere la pasta e per fare ciò, in particolare, aveva alzato il carter di protezione presente sul mezzo, carter incernierato munito di maniglia e privo di sistemi di interblocco, senza tuttavia spegnere previamente il motore. Il macchinario di compressione della pasta con spatole in movimento aveva continuato a funzionare, non essendo previsto un sistema di blocco automatico all'apertura del carter e gli aveva schiacciato il primo dito della mano destra, con conseguente sub-amputazione traumatica dello stesso, cui è conseguita l'impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I giudici di merito avevano riscontrato, altresì, la mancanza sul macchinario di un pulsante di emergenza per il blocco dell'impianto posto a breve distanza dall'operatore e inoltre l'assenza di cartelli o di pittogrammi che indicassero il pericolo a causa degli organi in movimento e la possibilità, anche a carter chiuso, di infilare le dita lateralmente venendo così a contatto con le pericolose parti meccaniche mobili in movimento. Hanno altresì ritenuto carente l'aspetto della formazione e della informazione dei lavoratori rispetto allo specifico rischio tenendo presente come la produzione di pasta in esubero si fosse già verificata in passato, senza che fossero state prese iniziative. In conseguenza, sono stati ritenuti violati da parte del datore di lavoro, nella sua posizione di garanzia, gli artt. 70, 71, commi 1 e 4, e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui, rispettivamente, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di appello e il Tribunale hanno escluso altresì la sussistenza di una condotta esorbitante o abnorme del lavoratore e hanno individuata l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento dannoso. Hanno, inoltre, valutate non decisive a favore della difesa le circostanze che il macchinario fosse marcato CE e che il libretto di uso e manutenzione fornito insieme alla macchina fosse privo di un'analisi dei rischi e di indicazioni su come condurre la macchina in sicurezza.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il ricorso per cassazione e le motivazioni
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il responsabile legale della società ha ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, affidandosi a due motivazioni. Secondo il primo motivo il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello non aveva tenuto conto della esclusiva responsabilità del costruttore del macchinario, che era stato posto in commercio con il marchio CE, da lui acquistato senza immaginare che non fosse conforme alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro. Non aveva tenuto conto, altresì, la Corte territoriale che il manuale di uso e di manutenzione fornito dal costruttore era carente dell'analisi dei rischi e non conteneva le indicazioni per operare in sicurezza, con particolare riferimento all’agevole sollevabilità del carter posto sopra le parti meccaniche in movimento ed all'assenza di pitttogrami per indicare le parti pericolose, come evidenziato dal suo consulente tecnico di parte. Il pulsante di blocco di emergenza, inoltre, "il fungo" da premere nei casi di emergenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito si trovava a soli due metri dall’operatore. Il ricorrente, inoltre quanto alle ritenute lacune informative e formative del personale, ha evidenziato che il lavoratore infortunato, per sua stessa ammissione, aveva ricevuto e letto il manuale, che prevede espressamente, tra l'altro, i divieti sia di effettuare manutenzioni su macchine senza autorizzazione del datore di lavoro e senza avere prima spento le stesse, che di rimuovere le protezioni poste sulle stesse e aveva avuto altresì spiegazioni "sul campo" da parte di un collega più anziano.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentata una inosservanza della legge penale (artt. 40 e 41, comma 2, cod. pen.) in relazione alla interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento dovuta alla presenza di una condotta abnorme/esorbitante posta in essere dalla persona offesa avendo la stessa ammesso nel corso di un’udienza di avere ricevuto istruzioni sul funzionamento della macchina impastatrice da un collega più esperto, di avere avuto indicazioni sui pulsanti per arrestare la macchina, di sapere quali fossero le parti in movimento e quindi pericolose per cui, a parere del ricorrente, la sua condotta non sarebbe stata conforme ai canoni di diligenza e di prudenza né alle disposizioni contenute nel manuale informativo che lo stesso aveva sottoscritto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato per cui è stato rigettato. Con riferimento alla prima motivazione sulla sicurezza delle macchine la Corte suprema ha richiamato il rigoroso principio di diritto secondo cui “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità ‘CE’ o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”. Dovendosi dare continuità, in via generale, al richiamato principio di diritto, la suprema Corte ha preso atto che entrambe le decisioni di merito, con motivazione sufficiente, congrua e logica, avevano escluso che possa parlarsi nel caso di specie di un vizio "occulto", spiegando che il carter non era bloccato e che era provvisto di una maniglia che ne consentiva l'agevole apertura, che, una volta aperto, il motore continuava a funzionare e la situazione di pericolo era agevolmente rilevabile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Quanto al secondo motivo i giudici di merito avevano escluso, con motivazione adeguata ed immune da vizi, la esorbitanza-abnormità della condotta dell'infortunato, che, peraltro, era in sostituzione di un altro collega e quindi non poteva dirsi un esperto, essendo in genere addetto a macchinari di più facile impiego.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Alla luce di quanto sopra detto la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 44168 del 30 ottobre 2019 - Pres. Piccialli – Est. Cenci - Ric. R.B..  - Il datore di lavoro è tenuto ad accertare i requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio di un dipendente dovuto alla loro mancanza senza che la presenza della marcatura "ce" valga ad esonerarlo dalle sue responsabilità.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 11:22:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-le-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-la-mancata-sicurezza-di-un-macchinario</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sentenze sicurezza sul lavoro,sentenze infirtuni</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO PSICOSOCIALE E STRESS: COME FARE PREVENZIONE?</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-psicosociale-e-stress-come-fare-prevenzione</link>
      <description>Una guida e alcuni consigli pratici sui primi passi da compiere per gestire i rischi psicosociali sul luogo di lavoro. I consigli di Eu-Osha.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cosa di può fare per prevenire e gestire i rischi psicosociali?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Una guida e alcuni consigli pratici sui primi passi da compiere per gestire i rischi psicosociali sul luogo di lavoro. I consigli di Eu-Osha.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E’ disponibile sul sito di Eu-Osha la “Guida elettronicaper la gestione dello stress e dei rischi psicosociali in un nuovo formato e ininglese, spagnolo e sloveno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con l’occasione viene presentata un ‘area tematica sui rischi psicosociali e stress nei luoghi di lavoro e la “Guida pratica al benessere sul luogo di lavoro: lavoratori sani, imprese prospere” per contribuire alla prevenzione e alla gestione dei rischi psicosociali e dei disturbi muscolo-scheletrici connessi al lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Rischi psicosociali e stress nei luoghi di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato rappresentano una delle sfide principali con cui è necessario confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro in quanto hanno considerevoli ripercussioni sulla salute delle singole persone, ma anche su quella delle imprese e delle economie nazionali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Circa metà dei lavoratori europei considera lo stress comune nei luoghi di lavoro e ad esso è dovuta quasi la metà di tutte le giornate lavorative perse. Come molte altre questioni riguardanti la salute mentale, spesso lo stress viene frainteso o stigmatizzato. Tuttavia, se li si considera come un problema aziendale anziché una colpa individuale, i rischi psicosociali e lo stress possono essere gestibili come qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Cosa sono i rischi psicosociali e lo stress?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I rischi psicosociali derivano da inadeguate modalità di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro e da un contesto lavorativo socialmente mediocre e possono avere conseguenze psicologiche, fisiche e sociali negative, come stress, esaurimento o depressione connessi al lavoro. Alcuni esempi di condizioni di lavoro che comportano rischi psicosociali sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            carichi di lavoro eccessivi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            richieste contrastanti e mancanza di chiarezza sui ruoli;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scarso coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano i lavoratori e mancanza di influenza sul modo in cui il lavoro viene svolto;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gestione inadeguata dei cambiamenti organizzativi, precarietà del lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            comunicazione inefficace, mancanza di sostegno da parte dei colleghi o dei superiori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            molestie psicologiche e sessuali, violenza da parte di terzi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando si considerano le richieste lavorative, è importante non confondere i rischi psicosociali, come un carico di lavoro eccessivo, con condizioni stimolanti, sebbene talvolta impegnative, in cui esiste un ambiente di lavoro che dà sostegno e i lavoratori sono correttamente preparati e motivati a utilizzare al meglio le loro capacità. Un buon ambientepsicosociale consente di promuovere il miglioramento delle prestazioni, lo sviluppo personale e il benessere fisico e mentale dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I lavoratori soffrono di stress quando le richieste della loro attività sono eccessive e più grandi della loro capacità di farvi fronte. Oltre ai problemi di salute mentale, i lavoratori sottoposti a stress prolungato possono sviluppare gravi problemi di salute fisica come le malattie cardiovascolari o i disturbi muscoloscheletrici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per le imprese gli effetti negativi possono essere una scarsa redditività complessiva, un maggiore assenteismo, il presenteismo (le persone continuano ad andare a lavorare quando sono malate e non possono essere efficienti) e un aumento dei tassi di incidenti e infortuni. Le assenze tendono ad essere più lunghe di quelle dovute ad altre cause e lostress lavoro-correlato può contribuire ad aumentare i tassi di prepensionamento. I costi per le imprese e la società sono considerevoli e vengono valutati in miliardi di euro a livello nazionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Qual è l’entità del problema?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un sondaggio europeo di opinioni effettuato dall’EU.OSHA rivela che circa la metà dei lavoratori ritiene che il problema dello stress correlato con il lavoro sia comune sul luogo di lavoro. Tra le cause più frequenti di stress legato al lavoro figurano la riorganizzazione del lavoro oppure l’insicurezza del lavoro, le lunghe ore lavorative oppure l’eccessivo carico di lavoro nonché le molestie e la violenza sul lavoro. L’EU-OSHA fornisce informazioni circa dati recenti e prove fornite dalla ricerca relativamente alla prevalenza e all’impatto sulla sicurezza e la salute del lavoro correlato allo stress e dei rischi psicosociali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un approccio preventivo, olistico e sistematico alla gestione dei rischi psicosociali è ritenuto essere il più efficace. L’indagine dell’EU-OSHA presso le imprese relativa ai rischi nuovi ed emergenti ( ESENER) esamina come vengono percepiti e gestiti i rischi psicosociali nelle imprese europee, identificando i principali fattori trainanti, gli ostacoli e le necessità di sostegno. L’indagine rivela che i rischi psicosociali sono ritenuti più ostici e più difficili da gestire rispetto ai rischi “tradizionali” della sicurezza e della salute sul lavoro. C’è una necessità di sensibilizzazione e di reperire semplici strumenti pratici che agevolino il trattamento dello stress correlato al lavoro, la violenza e molestie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Cosa di può fare per prevenire e gestire i rischi psicosociali?
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Adottando il giusto approccio, è possibile prevenire e gestire con efficacia i rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, a prescindere dalle caratteristiche o dalle dimensioni dell'impresa, e affrontarli con la stessa logica e sistematicità riservate ad altre questioni di salute e sicurezza sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gestire lo stress non è solo un imperativo morale e un buon investimento per i datori di lavoro, bensì anche un dovere giuridico stabilito dalla direttiva quadro 89/391/CEE e ribadito dagli accordi quadro tra le parti sociali sullostress lavoro-correlato e sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, il patto europeo per la salute e il benessere mentale riconosce il mutamento delle esigenze e le crescenti pressioni nei luoghi di lavoro e incoraggia i datori di lavoro ad applicare ulteriori misure volontarie per promuovere il benessere mentale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sebbene spetti ai datori di lavoro la responsabilità giuridica di garantire la corretta valutazione e il controllo dei rischi sul lavoro, è indispensabile coinvolgere anche i lavoratori, che insieme ai loro rappresentanti conoscono meglio di chiunque altro i problemi che possono verificarsi nei luoghi di lavoro. La loro partecipazione può assicurare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'EU-OSHA fornisce una grande quantità di informazioni e aiuto pratico riguardo all'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi psicosociali e dello stress lavoro-correlato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Guida elettronica per la gestione dello stress e dei rischi psicosociali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La guida elettronica è stata ideata per soddisfare le esigenze dei datori di lavoro e dei dipendenti delle piccole imprese, che cominciano ad affrontare i rischi psicosociali sul luogo di lavoro e hanno bisogno di orientamenti per quanto riguarda i primi passi, tra cui:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            semplici spiegazioni su cosa siano i rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            gli effetti sulle imprese e sui lavoratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esempi pratici di come prevenire e affrontare i rischi psicosociali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Lavoratori sani, imprese prospere: una guida pratica al benessere sul luogo di lavor
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          o
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa guida presenta un approccio pratico alla prevenzione e gestione dei rischi psicosociali e dei disturbi muscolo-scheletrici connessi al lavoro che, secondo i lavoratori europei, rappresentano le principali cause di malattie professionali. Oltre a comportare numerosi giorni di lavoro persi, queste malattie generano non solo sofferenza per l’individuo, ma anche oneri finanziari non indifferenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Redatta sulla base delle esigenze delle micro e piccole imprese, la guida suggerisce un processo semplice in cinque fasi per migliorare l’ambiente di lavoro e, così facendo, far fronte a tali problematiche. Benché sia destinata principalmente a titolari e quadri, la guida interessa anche i lavoratori e i loro rappresentanti nonché gli operatori del settore della salute e sicurezza sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La guida contiene spiegazioni semplici e una serie di esercizi utili per apportare miglioramenti efficaci e duraturi, a beneficio sia dei lavoratori sia delle imprese.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/stress+lavoro+correlato+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="47698" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 09:47:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-psicosociale-e-stress-come-fare-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio stress lavoro correlato,rischi psicosociali</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO SPAZI CONFINATI: NUOVE UTILI LINEE DI INDIRIZZO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-spazi-confinati-nuove-utili-linee-di-indirizzo</link>
      <description>Prodotte dal CNI le linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento. I problemi affrontati e le novità: ne parliamo con l’Ing. Stefano Bergagnin e l’Ing. Adriano Paolo Bacchetta.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Nuove linee di indirizzo per gestire gli ambienti confinati
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Prodotte dal CNI le linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento. I problemi affrontati e le novità: ne parliamo con l’Ing. Stefano Bergagnin e l’Ing. Adriano Paolo 
         &#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    
          Bacchetta.
         &#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riporta integralmente in questa rubrica di approfondimento di Servizi Sicurezza sul Lavoro un interessante articolo di Puntosicuro in merito ad una intervista realizzata durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro” che si è tenuta a Bologna dal 15 al 17 ottobre due relatori del convegno “Ambienti confinati: stato dell’arte e proposte del CNI per la gestione del rischio specifico”, organizzato dall’Ordine Ingegneri di Bologna con il patrocinio del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il referente del convegno l’Ing. Stefano Bergagnin (Ordine Ingegneri di Ferrara), componente del gruppo di lavoro Sicurezza del CNI e coordinatore del gruppo tematico temporaneo sui lavori in ambienti confinati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’Ing. Adriano Paolo Bacchetta, esperto in materia di spazi confinati e fondatore e coordinatore del sito www.spazioconfinato.it.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli spazi confinati e le carenze normative
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella presentazione del documento si sottolinea che in materia di ambienti confinati e a rischio di inquinamento a tutt’oggi gli strumenti di gestione ancora non sono sufficienti, immagino che queste linee di indirizzo vogliano affrontare questa carenza…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Stefano Bergagnin: Si, questo è proprio L'obiettivo della pubblicazione e il titolo “linee di indirizzo” è finalizzato a questo scopo, cioè vuole fornire a tutti i tecnici - ma non solo tecnici, ovviamente anche ai datori di lavoro, ai committenti, ai coordinatori per la sicurezza e anche alle imprese, le imprese che svolgono questo tipo di interventi - degli strumenti per gestire, auspichiamo correttamente, quello che è un rischio che purtroppo rimane ancora molto di attualità perché gli infortuni non calano e questo è forse dovuto anche (…) a una carenza normativa. Perché effettivamente tutti gli aspetti tecnici che sono assolutamente necessari per un rischio di una gravità così importante dovrebbero essere disponibili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Noi abbiamo cercato di fornire più strumenti possibili e tra l'altro questa è anche una linea di indirizzo molto corposa, il contributo dei tecnici del gruppo di lavoro è stato veramente molto interessante, a cominciare proprio da quello di Adriano che è uno dei maggiori esperti e ha fornito sicuramente strumenti utili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Noi ci siamo spinti con il documento soprattutto su alcuni aspetti che, a nostro avviso, erano carenti, perché poco approfonditi nella normativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Addirittura, se parliamo della formazione, era previsto un accordo Stato-Regioni che non è mai uscito. Quindi abbiamo cercato di fornire strumenti anche in questo senso.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tra le altre cose (…) c’è anche una app importante che abbiamo messo in allegato e che è la prima app - ne usciranno probabilmente anche delle altre – ed è interessante soprattutto per l’identificazione degli spazi confinati ed è stata presentata a cura di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con tanti altri contributi. (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          So che l’ing. Bacchetta si è occupato spesso della normativa in materia di ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento. Cosa possiamo dire della normativa che c’è e di quella che ancora manca? Quali sono le criticità?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Adriano Paolo Bacchetta: “Diciamo che la normativa che c'è è come se non ci fosse - io lo dico dal 2011 - fondamentalmente quello che abbiamo è frutto di una necessità immediata per dare risposta agli incidenti a cavallo del 2009-2010 (depuratore di Mineo, Truck Center e altri) che però non ha risposto alle esigenze. Anzi ha creato una serie di complicazioni e una serie di adempimenti meramente burocratici che, personalmente, io valuto poco idonei ad una risposta funzionale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questo capita quando si lasciano campi assolutamente non definiti, interpretativi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Basti pensare (…) a quelli che prima erano degli ambienti che dovevano essere controllati per rischio di inquinamento e sono diventati a sospetto di inquinamento DPR 177/2011, ad esempio le gallerie. Ma ci immaginiamo una galleria, il traforo o la variante di valico? Come lo classifichiamo? Teoricamente andrebbe messo lì, ma è sbagliato. Poi ci sono gli ambienti dove può esserci il rischio di gas deleteri: qualsiasi stabilimento industriale dove fisicamente c'è una fumana che esce da una macchina potrebbe a ragione essere valutato come un ambiente dove può essere applicato il   decreto 177/2011. Una follia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E questo oltre agli errori nei riferimenti (…), basti pensare che il titolo stesso del decreto è “ambienti confinanti”. Quindi in realtà, almeno gli errori formali potevano metterli a posto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E poi c'è quella veramente vergognosa mancanza della definizione dei requisiti degli aspetti formativi (…). Ad oggi c'è in giro di tutto, tutti fanno tutto, (…) e dopodiché anche il Ministro l'altro giorno ha detto che è “importante la formazione”. Siamo d'accordo ma ad oggi non esiste una specifica di chi può farla, quanto deve durare, quali sono gli argomenti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quindi inutile parlare di formazione quando nel caso specifico degli ambienti confinati non c'è neanche la definizione. (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Stefano Bergagnin: Mi ha interessato moltissimo quanto ha detto Adriano, proprio nell'ultima parte del suo intervento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'aspetto formazione noi lo abbiamo approfondito, proprio anche nelle linee di indirizzo, indicando con la maggior precisione possibile anche i contenuti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ovviamente non potevamo sbilanciarsi sulle ore necessarie, … Però almeno abbiamo dato una definizione molto precisa dei contenuti minimi che devono essere affrontati proprio in questo ambito.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il riconoscimento degli ambienti confinati e il ruolo degli operatori
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come avete affrontato il tema del riconoscimento degli spazi confinati nei luoghi di lavoro…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Stefano Bergagnin: Forse uno dei paragrafi più importanti è proprio quello sulla definizione. È un paragrafo corposo perché dare una definizione di spazio confinato non è semplice. Non è semplice perché anche le norme internazionali danno definizioni che sono un po' diverse. C’è sì una certa omogeneità che abbiamo cercato di individuare, ma non è assolutamente semplice.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Noi più che altro abbiamo voluto allargare quello che è lo spazio di indirizzo, cioè capire quali potrebbero essere gli ambiti che senza dubbio potrebbero diventare o sono uno spazio confinato o a rischio d'inquinamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          C'è anche un elenco, dentro le linee di indirizzo, di esempi di situazioni che potrebbero essere sicuramente definibili come spazi confinati. Abbiamo anche chiarito alcuni aspetti, tra questi anche il discorso “gallerie” che ha una sua normativa e che non riteniamo debba entrare in quest'ambito. O il discorso delle stive, le stive nei porti, … Anche lì c'è una normativa particolare. Abbiamo comunque dato indicazione che a volte quella che è la valutazione del rischio potrebbe trarre strumenti utili da una linea di indirizzo come la nostra, ma siamo in un ambito diverso e questo l'abbiamo specificato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Poi ci sono strumenti che potrebbero servire, come l’app che citavo prima, anche soltanto per capire se l'intervento che viene organizzato con un’impresa appaltatrice, in una sede aziendale o anche in un cantiere, sia classificabile o meno.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’app è utilissima ma visto che le app comunque compariranno sul mercato anche nel settore della sicurezza e della salute, bisogna fare molta attenzione. Perché questa è una app (…) che è stata fatta appunto da Alma Mater con il contributo, tra l’altro, dell'INAIL regionale, con il consenso dell’ASL della nostra regione. E questo è importante perché offre la garanzia che queste siano delle app con un livello di qualità elevato. (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mi pare che nelle linee di indirizzo abbiate anche parlato del datore di lavoro committente e del rappresentante del datore di lavoro committente… Cosa si è detto nel vostro documento riguardo ai ruoli dei vari attori della sicurezza?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Stefano Bergagnin: Noi innanzitutto abbiamo evidenziato (…) che tra i soggetti destinatari delle linee di indirizzo ci sono gli RSPP/ASPP, ci sono i datori di lavoro committenti, ci sono i datori di lavoro delle imprese appaltatrici, delle imprese esecutrici di certi lavori. E abbiamo anche chiarito un dubbio che (…) era quello relativo appunto all'applicabilità della norma anche quando non c'è un contratto d'appalto; cioè quando i lavori in spazi confinati li fanno direttamente i dipendenti. La norma è applicabile anche lì. Ci sono anche dei passaggi - mi pare che fosse una circolare importante che abbiamo citato anche nel testo - in cui è stato chiarito che anche all'interno di un'azienda, se c'è questa tipologia di lavori, bisogna garantire le stesse misure di sicurezza che vengono previste negli altri casi (…). È quindi fondamentale che anche questo chiarimento ci sia e lo abbiamo inserito nelle linee di indirizzo. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il ruolo del medico competente e il DPR 177/2011
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo a soffermarci su un tema che affronterà nel convegno Adriano Paolo Bacchetta, quello dei medici competenti. Quale ritiene sia il ruolo del Medico Competente nell'applicazione del DPR 177/2011?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Adriano Paolo Bacchetta: Partiamo dal presupposto che non siamo certamente noi (…) a dettare il passo ad un'altra categoria professionale importante come i medici. Quindi non siamo noi a dire cosa devono fare, però noi possiamo dire cosa auspichiamo di avere come supporto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E certamente quello del medico competente, nel caso specifico delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, è un ruolo importante. (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad esempio c’è il problema della definizione di quali sono le attività del FOP, del First on Place ovvero sia del primo soccorritore, che deve intervenire su un soggetto che ha avuto un malore, un infortunio, qualcosa all'interno dell’ambiente confinato. Si parla di un operatore laico, quindi sostanzialmente né un sanitario, né un parasanitario; fondamentalmente un soggetto che ha una formazione che non va oltre, al momento, a quella prevista dal decreto 388 … (…). In realtà, a oggi, il medico competente o il laureato in medicina che viene contattato per fare il corso ai lavoratori fa il corso e poi queste persone devono intervenire su un collega, piuttosto che un dipendente dell'impresa appaltatrice nell’ambiente confinato. Però lì, obiettivamente, se non c'è il medico che dà delle indicazioni puntuali non può essere certamente il tecnico a definire la modalità operativa, i sistemi di immobilizzazione o quant'altro necessario. (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          No, l’intervento di soccorso va studiato e chiaramente. C'è il tecnico che si occuperà delle progressioni su fune, di definire le strutture, gli apprestamenti, tutto quello che è necessario; ma poi serve comunque la controparte medica che dica “quando sei lì ti devi comportare in un certo modo”. È questo è il primo problema. Poi ce ne sono altri…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento sono proposti anche degli strumenti per i medici competenti?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Adriano Paolo Bacchetta: Qua la cosa si fa un pelo più complessa, perché in realtà io sono stato autore, Insieme ad altri esperti, tra l’altro della Fondazione Maugeri di Pavia, (…) di un articolo dove abbiamo proposto un profilo sanitario per gli addetti negli spazi confinati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al momento stiamo cercando di trovare ancora l'applicazione e non mi risulta che esista un profilo, ad esempio, per la definizione dell’idoneità sanitaria. Quando l'articolo 66 del decreto 81/2008 in fondo mi dice che lo spazio deve avere un'apertura sufficientemente larga da poter estrarre un lavoratore privo di sensi - quindi sostituendo la originale indicazione del DPR 547 che dava il 30 x 40 ellittico o il diametro 40 come dimensione - di fatto mi dice tutto e non mi dice niente. L'unica cosa certa è che un soggetto di 140 kg, che ha una circonferenza di 1,60 metri, non può essere idoneo a lavorare in ambiente confinato se il punto d'accesso è un punto 30 x 40.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quindi quando il medico dice che l’addetto è idoneo a lavorare in ambienti confinati, lui deve sapere esattamente quali sono questi ambienti e qual è la modalità d'accesso e uscita. Perché se a lui non viene detto che, ad esempio, gli addetti devono entrare nelle attrezzature a pressione attraverso un passaggio ellittico da 30 x 40, magari si vede davanti un tipo Schwarzenegger e obiettivamente dice che è idoneo agli spazi confinati. Ma da un punto di vista antropometrico, no, perché non ci può entrare e se poi devo tirarlo fuori senza problemi… Poi sarà compito del datore di lavoro andare a spiegare all’organo di vigilanza come ha fatto a rendere idoneo un addetto e dichiarare implicitamente, nel momento in cui accetta che lui entri, che lo poteva tirare fuori quando era inerme.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La situazione è molto complessa e quindi il medico, da quel punto di vista, deve adottare un protocollo che al momento non c'è.  L'unica pubblicazione che c'è è quella che abbiamo fatto noi nel 2015. Ora aspettiamo…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La gestione delle emergenze negli spazi confinati
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A proposito di emergenze mi pare che quest'anno si sia parlato di soccorso ad Ambiente Lavoro anche in un convegno nazionale sul soccorso industriale…
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Adriano Paolo Bacchetta: Questa del convegno è una logica evoluzione - sia di spazioconfinato.it sia di tutto quello che è stato fatto negli anni - che di fatto tiene conto di una necessità. A oggi per alcuni interventi (…) le aziende che non ritengono di avere del personale adeguatamente preparato formato o equipaggiato per poter fare interventi di soccorso utilizzano tipicamente dei professionisti, a tutti gli effetti, che svolgono il ruolo di soccorritori industriali. (…) Il problema è che, anche in questo caso, manca una specifica regolamentazione dei requisiti e qualificazioni (…) e noi gettiamo le basi ufficialmente (…) per cominciare a definire anche in Italia quella che può essere una ipotesi di profilo professionale del soccorritore industriale. Ma questo non basta, (…) l'associazione si sta muovendo per definire dei protocolli di formazione aggiuntiva a quella obbligatoria di legge per queste persone che normalmente fanno gli addetti di linea e quando suona la sirena automaticamente scattano e diventano vigili del fuoco e soccorritori sanitari. (…)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cosa si dice nel documento del CNI riguardo alla gestione delle emergenze?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Stefano Bergagnin: Ci tenevo a rendere evidente che anche nel documento forse il paragrafo “Gestione delle emergenze” è quello più fitto, perché secondo noi è importantissimo. Soprattutto su questo tema la normativa è veramente carente perché non specifica addirittura le diverse tipologie di emergenza che, invece, sono note da decenni anche dalle norme internazionali. Noi le abbiamo riprese, (…) noi le abbiamo confermate, le abbiamo specificate meglio e a mio avviso, questo è un parere personale, questo è uno dei paragrafi che sarà più utile proprio come linea di indirizzo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Adriano Paolo Bacchetta: Rispetto a tutto quello che abbiamo detto, c'è una cosa importante che dico a tutti. Chiunque si approccia a questo tema deve dimenticarsi di pensare di avere il software, l'app o cose del genere per cui uno che non ne sa niente, che non è cultore della materia, non ha esperienza della materia, comprando il software risolve i problemi. (…)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli ambienti confinati sono ambienti dove la professionalizzazione delle persone che progettano gli interventi e in particolar modo gli interventi di soccorso deve essere adeguata. Quindi da un punto di vista pratico invito ad acculturarsi, a leggere, studiare, venire ai convegni, fare comunque tutto quello che è necessario per evitare di fare documenti replica. E io ne vedo un quintale di roba fotocopiata, tagliuzzata, presa da internet e cose del genere. Quindi con sostanziale evidenza della mancanza totale di cultura e di conoscenza. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI, versione Settembre 2019 (formato PDF, 628 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ambienti+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="36337" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 09:16:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-spazi-confinati-nuove-utili-linee-di-indirizzo</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sicurezza spazi confinati,sicurezza ambienti confinati e sospetti inquinamento,rischio spazi confinati,DPR 177/2011,rischio ambienti confinati o sospetti di inquinamento</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>TRABATTELLI: ESEMPI DI INFORTUNI CON RISCHIO ELETTROCUZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/trabattelli-esempi-di-infortuni-con-rischio-elettrocuzione</link>
      <description>Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione all’utilizzo di trabattelli. Cosa e come accade che un trabattello entri in contatto con i fili di linee elettriche in tensione. Le dinamiche degli infortuni e gli spunti per la prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: quando un trabattello tocca una linea elettrica
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione all’utilizzo di trabattelli. Cosa e come accade che un trabattello entri in contatto con i fili di linee elettriche in tensione. Le dinamiche degli infortuni e gli spunti per la prevenzione.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Sappiamo che i trabattelli o ponti su ruote, attrezzature di lavoro utilizzate in molteplici attività, sono correlati a molti infortuni gravi e mortali contenuti e raccontati nelle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nelle scorse settimane attraverso le schede di INFOR.MO. e la rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni professionali, abbiamo iniziato un viaggio attraverso i possibili fattori causali di questi infortuni. Ad esempio soffermandoci sulla possibile inidoneità dei trabattelli utilizzati e sulla eventuale mancanza di adeguati parapetti destinati alla protezione contro le cadute dall’alto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Gli incidenti nell’uso di trabattelli in prossimità di linee elettriche
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel primo caso l’infortunio riguarda le attività di un imprenditore edile per la pittura di una casa in collaborazione con un altro imprenditore edile (artigiano autonomo).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Per eseguire i lavori i due montano un trabattello alto 8 m senza tener conto che nella parte opposta della casa esisteva una linea elettrica alla stessa altezza. Nel pomeriggio dopo il montaggio lavorato per preparare le pareti per il giorno seguente salendo solo sino a 3 m di altezza e forse anche questo fatto ha impedito di capire l’effettivo pericolo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il giorno seguente l’artigiano autonomo durante l’operazione di spostamento del trabattello, tocca con lo stesso i fili della linea elettrica a 20 Kv che passa a 3,5 m dall’edificio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il collaboratore subisce la scarica verso terra della corrente elettrica che lo sbalza lateralmente al trabatello, non uccidendolo. Chiede aiuto e viene soccorso subito dal primo imprenditore edile presente nelle vicinanze. Molto probabilmente nel prestare soccorso, anche quest’ultimo viene a contatto con il trabattello subendo la scarica della corrente elettrica verso terra, rimanendo folgorato all’istante. Il contatto aveva infatti determinato lo stacco di tensione e quindi la mancanza di corrente nel quartiere ma questa viene automaticamente ristabilita entro un minuto e quindi nel frattempo il trabattello era tornato in tensione e avendo le ruote in materiale plastico, rimaneva isolato da terra.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           I fattori causali rilevati nella scheda:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             l’infortunato monta il trabattello senza tener conto della presenza di una linea elettrica;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             uno dei due lavoratori nel soccorrere il collega non tiene conto che il trabattello potrebbe essere (o tornare) in tensione;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             nell’attività si sposta il trabattello su ruote e non ci si accorge di entrare a contatto con la linea elettrica.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche il secondo caso ha a che fare con la movimentazione di un trabattello e con il contatto con la linea elettrica.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Due operai sono, infatti, rimasti folgorati nel tentativo di movimentare un trabattello, che è sfuggita al loro controllo, utilizzato per tinteggiare una civile abitazione posizionato su di un piazzale in pendenza, attraverso il contatto con i fili della linea elettrica ad alta tensione.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La potente scarica elettrica ne causa la morte immediata per folgorazione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nel terzo caso l’infortunio si verifica presso un campo sportivo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           U lavoratore si reca con il presunto datore di lavoro e un altro operatore presso un campo sportivo per spostare un trabattello, di altezza di circa 10 metri, precedentemente montato per permettere lo svolgimento di una partita di calcio.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nello spostarlo il trabattello urta i cavi della linea elettrica di media tensione che sovrasta proprio quella parte del campo sportivo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nella manovra il lavoratore rimane folgorato e muore per lesioni da elettricità agli organi toracici. Dagli accertamenti effettuati risulta che l'infortunato non era assunto dalla ditta per cui lavorava già da molto tempo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Anche in questo caso il fattore causale rilevato riguarda lo spostamento del trabattello e l’urto con i cavi della linea elettrica di media tensione.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La normativa in materia di sicurezza e le distanze dalle parti attive
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riprendiamo innanzitutto qualche annotazione generale per la prevenzione da un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail - dal titolo “ Trabattelli”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il documento, tra le altre cose, segnala che nell’art. 140 del D.Lgs. 81/2008 si indica che “i ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati”. Inoltre il piano di scorrimento delle ruote “deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente”. Le ruote del ponte in opera devono poi essere “saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII”. Inoltre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             “la verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi al rischio di contatto, nei lavori edili in cantiere, con le linee elettriche in tensione riprendiamo quanto contenuto nel “ Quaderno della Sicurezza per il Lavoratore”, un manuale curato dall’Ente Scuola Edile Taranto e dal  Comitato Paritetico Territoriale per le attività in edilizia della Provincia di Taranto.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riguardo al rischio di elettrocuzione si indica che “nel caso di presenza nel cantiere di linee elettriche aeree con conduttori nudi, sospesi fra due tralicci o pali, durante lo svolgimento dei lavori occorre rispettare determinate distanze da essi, variabili da tre a sette metri in funzione della tensione della linea, stabilite dalla normativa, oppure siano adottate adeguate protezioni. Tali distanze tengono conto degli ingombri delle macchine ed attrezzature (esempio pompe/tubazioni collegate a betoniere per gettare il calcestruzzo, ponteggi metallici innalzati, ecc.)”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Segnaliamo, infine, il contenuto dell’articolo 117 del Testo Unico dove si indica che ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83 (Lavori in prossimità di parti attive), “quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;ul&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
        &lt;li&gt;&#xD;
          
             tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza”.
            &#xD;
        &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           E la distanza di sicurezza “deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail - dal titolo “ Trabattelli”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 11:31:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/trabattelli-esempi-di-infortuni-con-rischio-elettrocuzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio trabattelli,rischio caduta dall'alto,rischio lavori in quota,rischio attrezzature,rischio elettrocuzione</g-custom:tags>
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO STRADE ED ITINERE: IL CONSUMO DI ALCOL E DROGHE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-strade-ed-itinere-il-consumo-di-alcol-e-droghe</link>
      <description>Un nuovo documento dell’Inail sulla sicurezza alla guida riporta alcune tabelle relative agli effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci. Il Codice della Strada e le conseguenze dell’assunzione di farmaci e sostanze stupefacenti o psicotrope.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Inail: quali sono le conseguenze alla guida di alcol, droghe e farmaci?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
                  
         Un nuovo documento dell’Inail sulla sicurezza alla guida riporta alcune tabelle relative agli effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci. Il Codice della Strada e le conseguenze dell’assunzione di farmaci e sostanze stupefacenti o psicotrope.
         
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Guidare un veicolo in condizioni psicofisiche alterate – ad esempio sotto l'effetto di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope - rappresenta un rischio non solo per la propria sicurezza, ma per la sicurezza dell’intera collettività.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          In relazione ai tanti incidenti gravi e mortali che avvengono sulle strade per la mancanza di condizioni psicofisiche adeguate dei guidatori, il Codice della Strada - approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e accompagnato da un regolamento di attuazione – presuppone specifici articoli e sanzioni in materia, ad esempio con riferimento a:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Art. 186-bis. Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per comprendere le conseguenze dell’utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope alla guida e migliorare la consapevolezza dei rischi tra i guidatori, in ambito lavorativo e non, l’Inail ha recentemente pubblicato un documento dal titolo “Sicurezza alla guida - Effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci”, a cura di Elisa Saldutti (Sovrintendenza sanitaria centrale), Tiziana Rizzi (Direzione centrale pianificazione e comunicazione) e Luisa Sbrana (Direzione regionale Liguria).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Quando le condizioni psicofisiche sono alterate
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento dell’Inail ricorda innanzitutto, come segnalato già a inizio articolo, che il Codice della Strada prevede sanzioni per chi “conduce veicoli in condizioni psicofisiche alterate conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sostanze che interferiscono con la destrezza, la lucidità, la regolarità e la prontezza di riflessi, parametri indispensabili per una guida corretta e sicura”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tuttavia – continuano gli autori - nel nostro Paese molti incidenti stradali gravi sono dovuti proprio “alla perdita di controllo del veicolo perché i guidatori hanno abusato di alcol e/o sono sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E non bisogna dimenticare che “anche alcune categorie di farmaci possono comportare alterazioni della capacità di concentrarsi alla guida. Se si sta seguendo una terapia farmacologica, mai sottovalutarne gli effetti collaterali la cui entità, soprattutto all’inizio della terapia, non è prevedibile. Leggere sempre il foglio illustrativo del farmaco e, nel dubbio, chiedere informazioni al proprio medico curante o al farmacista”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Per viaggiare in sicurezza il documento riporta indicazioni su vari temi: alcol, droghe e farmaci.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le conseguenze dell’assunzione di alcol
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che l’alcol è “una sostanza stupefacente o psicotropa che influisce sul sistema nervoso centrale e sui comportamenti”. E i sintomi da ingestione di alcol “variano in base all’alcolemia: concentrazione nel sangue misurata in grammi /litro (g/l)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Viene riportata una tabella relativa agli effetti a breve termine:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/effetto+alcol+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
                  
         Sono poi indicati come effetti a lungo termine: “dipendenza, aumento della tolleranza, ricerca di alcol come scopo principale, sindrome da astinenza”.
         
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E si sottolinea che la gravità dei sintomi, a parità di alcol assunto, dipende:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dal genere (le donne sono più suscettibili);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dal peso corporeo (le persone in sovrappeso sono più resistenti);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dall’età (l’alcol è metabolizzato con difficoltà prima dei 16 anni);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dall’alimentazione (bere a digiuno è più dannoso).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le conseguenze dell’assunzione di droghe
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che con il termine generico di droghe si intendono “ sostanze stupefacenti o psicotrope che hanno effetto sul sistema nervoso centrale e sui comportamenti”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Una tabella riporta gli effetti soggettivi e oggettivi di alcune droghe:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/effetto+droghe+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          Le conseguenze dell’assunzione di alcune categorie di farmaci
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento si sofferma anche su alcune categorie di farmaci.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infatti durante una terapia farmacologica “alcuni possibili effetti collaterali risultano particolarmente pericolosi mentre si è alla guida di un veicolo”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riportiamo dal documento, in conclusione, anche la tabella relativa ai possibili effetti di alcune categorie di farmaci:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/effetto+farmaci+sicurezza+sul+lavoro+2.jpg"/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
                  
         Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inail, “ Sicurezza alla guida - Effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci”, a cura di Elisa Saldutti (Sovrintendenza sanitaria centrale), Tiziana Rizzi (Direzione centrale pianificazione e comunicazione) e Luisa Sbrana (Direzione regionale Liguria), edizione 2019 (formato PDF, 286 kB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/effetto+farmaci+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="48512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 11:24:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-strade-ed-itinere-il-consumo-di-alcol-e-droghe</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio itinere,rischi stradale,rischi alcol e droghe,rischio farmaci</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/effetto+farmaci+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/effetto+farmaci+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: GLI STATI DI ALTERAZIONE DEL LAVORATORE E LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-gli-stati-di-alterazione-del-lavoratore-e-le-responsabilita-del-datore-di-lavoro</link>
      <description>La malattia psichica del lavoratore, l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, il lavoro svolto in stato alterato: le responsabilità penali e civili del datore di lavoro (e del lavoratore) nelle sentenze di Cassazione</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Gli stati di alterazione del lavoratore e le responsabilità del DL
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           La malattia psichica del lavoratore, l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, il lavoro svolto in stato alterato: le responsabilità penali e civili del datore di lavoro (e del lavoratore) nelle sentenze di Cassazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’obbligo del datore di lavoro di adottare le misure imposte dall’art.2087 c.c. in caso di lavoratore affetto da malattia psichica: la in-capacità di quest’ultimo di “percepire l’effettiva realtà dei rapporti interpersonali” non è un fatto “notorio” bensì è una circostanza da dimostrare caso per caso.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In una sentenza di qualche mese fa (Cassazione Civile, Sez. Lav., 4 giugno 2019 n.15159), la Cassazione ha chiarito che le responsabilità derivanti dall’art.2087 c.c. (e quindi legate all’obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità del lavoro secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica) non viene meno nel caso in cui il lavoratore sia affetto da una malattia psichiatrica in virtù della mera dimostrazione della sussistenza di tale condizione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti secondo la Corte, “il ragionamento” che pone “in correlazione l’esonero dalla responsabilità di cui all’art.2087 c.c. con l’impossibilità datoriale di impedire il danno, è astrattamente corretto, ma anch’esso, in concreto, si appalesa poi come giuridicamente errato”, in quanto dà per scontata “una notoria incapacità di chi sia affetto da malattia psichica di percepire l’effettiva realtà dei rapporti interpersonali”, che deve invece essere dimostrata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, “le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza […] e che qui interessano in quanto la sentenza impugnata ha appunto evocato l’esistenza di un fatto notorio nella asserita “incapacità di percepire l’effettiva realtà dei rapporti interpersonali” in capo a chi sia affetto da “malattia psichica”, possono dirsi tali solo in quanto si possa parlare di fatti o anche regole di esperienza che siano pacificamente acquisite al patrimonio di cognizioni dell’uomo medio, ovverosia che risultino acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili (Cass.29 ottobre 2014, n.22950; Cass.19 marzo 2014, n.6299; Cass.5 ottobre 2012, n.16959)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Di conseguenza, a giudizio della Corte “non possono essere invece considerate tali quelle valutazioni che, per la specificità scientifica e l’assenza di un’acquisita tangibilità oggettiva diffusa, necessitino, per essere formulate, di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante c.t.u. o mezzi cognitivi peritali analoghi”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In conclusione, sostenere che “vi sia un nesso addirittura notorio, tra una generica “malattia psichica” e la capacità di affrontare le relazioni interpersonali, al punto di ingenerare un’impossibilità datoriale di porre rimedio allo scaturire dal lavoro di un danno per il lavoratore interessato è affermazione apodittica e non riportabile ad una regola o ad un fatto di comune esperienza”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’obbligo del datore di lavoro di prevenire “la condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica” del lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo Cassazione Penale, Sez.IV 20 settembre 2012, n.36272 (per i dettagli della quale si rinvia alla sentenza integrale), “la condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica, null'altro è che un comportamento imprudente, anche a fronteggiare il quale è posto l'obbligo prevenzionistico facente capo al datore di lavoro.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto il datore di lavoro responsabile del decesso di un lavoratore il quale, “mentre era intento alle sue occupazioni quale dipendente di fatto del [datore di lavoro], precipitava da un vano finestra posto a cinque metri di altezza dal suolo, riportando lesioni personali che ne cagionavano la morte.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare, era stato “accertato che il lavoratore era impegnato nei lavori di sigillatura del vano finestra di un locale sito al primo piano di un edificio presso il quale la ditta del [datore di lavoro] stava eseguendo dei lavori edili. Onde operare presso il vano finestra era stato allestito all'interno del locale un ponteggio alto circa un metro dal pavimento, ma non erano state apprestate opere provvisionali all'esterno del vano, sul lato prospiciente il vuoto.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           inoltre, “dopo il decesso era stato accertato che il [lavoratore] presentava un tasso alcolemico pari a 2,40 grammi al litro, quindi un valore implicante una marcata alterazione delle performance psicofisiche con disturbi di equilibrio, atassia, sensazione di instabilità ed ebbrezza.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione sottolinea che “quanto allo stato di ebbrezza del [lavoratore], la Corte territoriale rilevava che eraprobabile che tale condizione avesse reso il lavoratore imprudente ma ciò rappresentava causa concorrente con il fatto ascrivibile al datore di lavoro e quindi non un fatto interruttivo del rapporto causale tra questo e l'evento medesimo. Ciò in quanto l'osservanza della normativa antinfortunistica è prescritta anche allo scopo di evitare che al lavoratore derivino danni da propri comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti, con l'esclusione del solo comportamento assolutamente abnorme. Comportamento che non poteva individuarsi nel caso di specie.”
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Conclusivamente, è stata giudicata “immune da censure, quindi, la Corte di appello quando ha ritenuto che non ricorre nel caso di specie alcun comportamento anomalo del lavoratore e che quindi non è rinvenibile in esso una causa da sola sufficiente a produrre l'evento.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il giudizio sulla sussistenza di un’eventuale alterazione delle capacità psichiche della vittima sotto il profilo processuale
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          .
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una sentenza di circa un mese fa (Cassazione Penale, Sez.IV, 12 settembre 2019 n.37765) ha precisato che, sotto il profilo processuale, “il giudizio sulla sussistenza di un'eventuale alterazione delle capacità psichiche della vittima e, specularmente, di superfluità della perizia diretta ad appurarne l'integrità, è strettamente correlato alla prospettazione difensiva di elementi specifici e di segno contrario (vedi Sez.2, n.50196 del 26/10/2018, Montuori, Rv. 274684, in tema di capacità di intendere e di volere dell'imputato). Il potere di disporre un accertamento di tale tipo ha natura discrezionale ed è esercitabile solo qualora emergano concreti elementi, che consentano di dubitare delle capacità intellettive del soggetto.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In applicazione di tale principio, nel caso di specie trattato dalla sentenza (cui si rinvia per dettagli) la Cassazione giudica “infondate le doglianze inerenti alla mancata valutazione del presunto elevato tasso alcolemico del F.M. [lavoratore deceduto, n.d.r.], formulate sotto i profili dell'esigenza di procedere a perizia tossicologica e del carattere eccezionale ed imprevedibile di tale status, avente efficacia idonea ad interrompere il nesso causale”, laddove era stato accertato che “gli altri lavoratori non avevano notato la presenza del dedotto stato di ebbrezza e che comunque esso non era stato dimostrato […]”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Assunzione di cannabis da parte di un lavoratore: l’alterazione della “capacità di concentrazione, di percezione e di vigilanza” del lavoratore ed il concorso di colpa.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Concludiamo questa breve rassegna (condotta - come sempre - senza pretese di esaustività) con una sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 20 febbraio 2008 n.7709) che ha confermato la condanna di un delegato aziendale in materia di sicurezza (e, ai soli effetti civili, ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro) per omicidio colposo in danno un operaio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quest’ultimo era stato assunto da un paio di mesi ed era addetto ad una macchina per la produzione a caldo di taniche di plastica, con il compito di raccogliere quelle che uscivano dalla pressa e di ripulirle dagli scarti di lavorazione, applicandovi le etichette.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare, “il lavoratore aveva inserito la testa dentro il corpo pressa ove era rimasto incastrato” e, a seguito degli accertamenti condotti, “il pannello di protezione della macchina non era stato trovato in sede ma accanto alla pressa e si presentava con due ganci saldati artigianalmente sulla parte superiore che permettevano un movimento a cerniera che facilitava l'accesso al corpo macchina per eliminare pezzi difettosi o per cambiare lo stampo.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La sentenza precisa che “detto pannello non era stabilmente ancorato al corpo macchina con le prescritte nove viti a brugola che lo avrebbero tenuto fisso alla struttura” e che “la macchina continuava a funzionare anche senza il pannello.” Inoltre “essa, il giorno dell'incidente, aveva prodotto molti scarti”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello la quale aveva riconosciuto il “concorso di colpa della vittima, in luogo del riconoscimento delle sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento, essendo la decisione conseguenza della disamina compiuta delle emergenze acquisite […] che riconducevano l'infortunio alla condotta colposa del S. [delegato, n.d.r.] ma che facevano però ravvisare un concorso nel verificarsi dell'incidente della vittima la quale aveva assunto uno spinello di cannabis.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una parte della responsabilità, infatti, era da attribuire al B. [lavoratore, n.d.r.] in quanto costui, quale fosse stato il momento in cui aveva assunto la droga, sapeva bene che la sostanza avrebbe influito sull'attività lavorativa in quanto alterava la sua vigilanza e l'esatta percezione spazio temporale del luogo in cui operava.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi al fatto che la Corte d’Appello aveva determinato il concorso di colpa della vittima nella misura del 45% (modificando la precedente decisione del Tribunale che l’aveva ritenuta nella misura del 30%), la Suprema Corte precisa che i Giudici d’appello “hanno dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto che la sola circostanza dell'assunzione di sostanza stupefacente era sufficiente ad elevare l'entità di tale concorso di colpa, avendo dato rilievo assorbente al dato che la droga presa influiva sulle capacità di concentrazione, di percezione e di vigilanza che ogni lavoratore, quindi anche il B., deve mantenere integre nello svolgimento della sua attività.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. – sentenza n. 15159 del 04 giugno 2019 - Risarcimento danni da mobbing. La malattia psichica non esonera il datore di lavoro da responsabilità ex art. 2087 c.c.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 36272 del 20 settembre 2012 (u. p. 14 giugno 2012) -  Pres. Brusco – Est. Dovere – P.M. Policastro – Ric. M.. - Una condotta confusionale da parte del lavoratore per effetto dell’ebbrezza alcolica equivale a un comportamento imprudente del lavoratore, per fronteggiare il quale l’obbligo prevenzionistico è posto comunque a carico del datore di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 14:16:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-gli-stati-di-alterazione-del-lavoratore-e-le-responsabilita-del-datore-di-lavoro</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sentenze sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATTIVITÀ DI PULIZIA RISTORANTI:  ESEMPI INFORTUNI E PROCEDURE CORRETTE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attivita-di-pulizia-ristoranti-esempi-infortuni-e-procedure-corrette</link>
      <description>Esempi di infortuni dei lavoratori nel settore della ristorazione. Infortuni avvenuti in attività di pulizia e di manutenzione: la pulizia del pozzetto di raccolta acque nei servizi igienici, la caduta da una scala e la disostruzione di un lavandino.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Imparare dagli errori: quando ci si infortuna nelle pulizie di un ristorante
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Esempi di infortuni dei lavoratori nel settore della ristorazione. Infortuni avvenuti in attività di pulizia e di manutenzione: la pulizia del pozzetto di raccolta acque nei servizi igienici, la caduta da una scala e la disostruzione di un lavandino.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La cucina e gli ambienti adibiti alla ristorazione sono luoghi di lavoro ricchi di insidie legate non solo alla presenza di particolari attrezzature, ma anche ad alcune attività che presentano diversi rischi per gli operatori, come le attività di pulizia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti nel settore della ristorazione e nelle attività di pulizia
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso un lavoratore, socio accomandatario dell'attività di ristorazione, deve procedere alla pulizia del pozzetto di raccolta acque nei servizi igienici del locale, tramite l'utilizzo di prodotti disgorganti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una volta versato il disgorgante nel pozzetto avviene una violenta reazione chimica (presumibilmente tra il prodotto stesso e dell'acqua ancora presente) che fa schizzare il composto al di fuori del pozzetto stesso, investendo l'infortunato e provocandogli ustioni chimiche di II e III grado al volto e sul collo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il fattore causale rilevato è relativo all’utilizzo di prodotti chimici senza alcuna protezione e precauzione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il secondo caso riguarda invece uno degli infortuni più comuni nei luoghi di lavoro, le cadute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una lavoratrice, addetta alle pulizie in un ristorante, deve effettuare le pulizie della sala ristorazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre sta effettuando la pulizia delle lampade a parete, a circa 2,2 mt dal pavimento, per mezzo di una scala doppia del tipo a ‘libro’, durante la discesa dalla stessa improvvisamente cade sul pavimento da un’altezza di circa 1,5 mt. La caduta provoca la frattura per-trocanterica femorale destra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il fattore causale in questo caso è la perdita di equilibro durante la discesa dalla scala a libretto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine un terzo caso che non riguarda, in senso stretto, le attività di pulizia, ma un’attività di disostruzione di un lavandino da parte di un cameriere di sala di un ristorante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un cameriere di sala sta effettuando la disostruzione del lavandino del banco bar con soda caustica concentrata in acqua bollente. A causa di un improvviso reflusso d'aria verificatosi nella tubazione il cameriere viene investito agli occhi da schizzi della soluzione caustica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Viene ricoverato in un pronto soccorso e subito trasferito presso il reparto oculistico di un ospedale. Malgrado tutti i tentativi terapeutici praticati le gravi ustioni da alcali gli causano la perdita della vista. L'infortunato decede inoltre alcuni mesi dopo per carcinoma al colon. La consulenza medica presentata dalla vedova non esclude l'ipotesi di un rapporto di causalità tra l'evento infortunistico e la grave crisi depressiva seguita con l'instaurarsi della fatale malattia. Il lavoratore non era stato formato/informato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al di là della carenza di formazione del lavoratore, riprendiamo i fattori causali rilevate nella scheda di Infor.mo.:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il lavoratore non indossava occhiali di sicurezza o schermo facciale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulizia lavandino con soda caustica non corretta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Prevenire gli infortuni nell’industria alberghiera e della ristorazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riportiamo dal documento alcune indicazioni relative all’utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici e tossici. Per evitare danni alla salute, rischi di incendio ed esplosione e danni ambientali sono riportate le seguenti misure di prevenzione:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          stoccaggio e manipolazione di prodotti chimici:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “tenere i prodotti negli imballaggi originali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tenere a portata di mano le schede di sicurezza. Se un prodotto viene fornito senza, chiederla al produttore.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            collocare le istruzioni di lavoro direttamente sul luogo di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            istruire le persone e fornire DPI adeguati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            stoccare correttamente i prodotti chimici. evitare il contatto tra prodotti incompatibili. tenerli lontani dagli alimenti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            conservare i liquidi nelle vasche di raccolta.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mettere sotto chiave i prodotti chimici pericolosi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            reazione di prodotti chimici pericolosi:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rispettare le indicazioni di stoccaggio riportate sull’etichetta e nella scheda di sicurezza.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pericolo di incendio ed esplosione di sostanze solide, liquide e gassose:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            osservare le disposizioni di stoccaggio per i liquidi facilmente infiammabili e i gas a causa del pericolo di incendio ed esplosione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandando anche alla lettura dei tanti articoli dedicati dal nostro giornale all’uso in sicurezza delle scale portatili, riportiamo, in conclusione, alcune altre indicazioni generali per la sicurezza dei lavoratori:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pavimenti (lesioni dovute a scivolamento, inciampo e caduta a causa di rivestimento staccato o rialzato; superficie sporca e/o bagnata; dislivelli):        
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            applicare un rivestimento antiscivolo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            far riparare subito da uno specialista i rivestimenti difettosi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tenere i pavimenti puliti e asciutti.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            prevedere adeguate barriere antisporco.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            eliminare i dislivelli montando una rampa leggermente inclinata (massimo 5%).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            segnalare in modo chiaro e visibile i gradini che non si possono evitare.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            posizionare dei cartelli di pericolo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ingressi e vie di passaggio nel ristorante/hotel (caduta in piano, inciampo, scivolamento su ghiaccio, bagnato e neve): 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            stabilire un programma per le pulizie (chi fa cosa e quando).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informare il personale di servizio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mettere a disposizione attrezzature adeguate: pala o scopa per rimuovere la neve, segatura o sale per il ghiaccio.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulizia di pavimenti e superfici varie (Caduta in piano, inciampo, scivolamento su pavimenti bagnati o sporchi, allergia, intossicazione, causticazione a causa di detersivi):    
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulire i pavimenti regolarmente.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulire le superfici per settori e collocare i cartelli di pericolo.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            collocare le schede di sicurezza in posizione centrale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fornire i dispositivi di protezione (guanti e occhiali di protezione).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            conservare i detersivi negli imballaggi originali.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          ’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Pulizia+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="75572" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 13:43:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attivita-di-pulizia-ristoranti-esempi-infortuni-e-procedure-corrette</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischi attività pulizia,rischi settore ristorazione,</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO DA MOVIMENTI RIPETITIVI: CONSIGLI PRATICI PER LAVORATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-da-movimenti-ripetitivi-consigli-pratici-per-lavoratori</link>
      <description>Un nuovo documento dell’Inail propone alcuni consigli pratici per la prevenzione del dolore alla schiena. I suggerimenti per dormire, alzarsi dal letto, sedersi, guidare, stare in piedi, lavorare in alto o in basso, sollevare e trasportare pesi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I consigli pratici dell’Inail: come prevenire i dolori alla schiena?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un nuovo documento dell’Inail propone alcuni consigli pratici per la prevenzione del dolore alla schiena. I suggerimenti per dormire, alzarsi dal letto, sedersi, guidare, stare in piedi, lavorare in alto o in basso, sollevare e trasportare pesi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono molti i dati che mostrano come i disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico (DMS), in particolare il cosiddetto “mal di schiena”, siano estremamente diffusi nel mondo del lavoro. Disturbi che rappresentano la principale causa di assenza dal lavoro per malattia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia, come ricordato anche nell’ambito della campagna europea del 2007 sulle patologie muscoloscheletriche, questi disturbi non devono essere considerati un rischio inevitabile e i lavoratori possono contribuire alla prevenzione o loro riduzione anche con corrette prassi lavorative e adeguati esercizi in grado di mantenere la schiena in buona salute.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Senza dimenticare poi che i disturbi muscoloscheletrici e il “mal di schiena” non dipendono solo dalle nostre attività lavorative e sono molti gli accorgimenti che si possono mettere in atto nella vita di tutti i giorni. Ad esempio nel dormire, nell’alzarsi dal letto, nel sedersi, guidare, nello stare in piedi o nel sollevare e traportare pesi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le origini del mal di schiena
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento, corredato di diverse immagini esplicative, si ricorda che il “ mal di schiena” rappresenta “un disturbo alla cui origine possono esserci svariate cause, molte delle quali, come posture scorrette o piccoli traumi, rimediabili con alcuni semplici accorgimenti, modificando stili di vita errati”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A livello generale – continua il documento – “è importante ad esempio tenere sotto controllo il peso corporeo, evitare il fumo, praticare regolare attività fisica e ginnastica senza eccessivi sovraccarichi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E riguardo alle attività svolte sia nella vita quotidiana che in ambito lavorativo “è importante assumere posture corrette” ed “evitare posizioni statiche prolungate nel tempo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso poi della presenza di dolore “è utile sapere che non si attenua rimanendo troppo a lungo distesi: occorre cercare posizioni comode, cambiandole frequentemente e muoversi appena possibile; è importante non rimanere a casa e non smettere di fare le cose che piacciono a meno che queste non provochino un aumento del dolore”. E chiaramente “è buona norma non assumere farmaci se non dietro prescrizione medica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I consigli per dormire, per stare seduti e per guidare   
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo innanzitutto i consigli pratici per dormire:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “La posizione ideale non esiste, cercate quella che vi fa stare meglio anche utilizzando alcuni cuscini da mettere sotto le ginocchia, sotto la pancia o sotto la schiena”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Utilizzate un materasso né troppo duro né troppo morbido; la rete deve sostenere il corpo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta anche utili consigli per alzarsi dal letto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Non alzatevi immediatamente dalla posizione supina, ma portatevi su di un fianco con le ginocchia piegate, portate una gamba alla volta fuori dal letto, fate leva con le mani o con le braccia sul letto sino a raggiungere la posizione seduta”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono presentati poi utili suggerimenti su come stare seduti e guidare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i consigli su come stare seduti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Mantenete una posizione corretta durante la posizione seduta” (riguardo in particolare alla postura nelle attività ai videoterminali rimandiamo ai tanti articoli di PuntoSicuro dedicati all’argomento)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “La sedia deve avere uno schienale regolabile che sostenga la colonna
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            È utile posizionare un cuscino in sede lombare per aiutare a mantenere la postura corretta
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evitate sgabelli senza schienale e poltrone dove si affondi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evitate di stare seduti con la schiena piegata e flessa in avanti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Appoggiate bene i piedi a terra magari con l’utilizzo di un poggiapiedi
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Non sprofondate in una poltrona troppo morbida ma cercate di mantenere la schiena ben appoggiata anche durante il riposo, utilizzando dei cuscini”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Evitate di mantenere a lungo la posizione seduta, ogni mezz’ora alzatevi e fate due passi”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I consigli al volante:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Mantenete lo schienale lievemente inclinato utilizzando un cuscino lombare per mantenere un corretto appoggio della schiena; le braccia, le ginocchia e le anche devono essere leggermente piegate”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Evitate di guidare a lungo senza pause”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si è parlato di come stare seduti, ma come bisogna stare in piedi? 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i consigli:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Evitate di stare in piedi troppo a lungo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Allargate la base d’appoggio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Alternate il peso del corpo sulle due gambe utilizzando eventualmente un poggiapiedi”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Mantenete la giusta altezza del piano di lavoro per attività prolungate tipo stirare, disegnare, ecc.”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Stabilizzate il bacino contraendo glutei ed addominali”. 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I consigli per sollevare i pesi e per lavorare in alto e in basso
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo ad alcuni importanti consigli che sono particolarmente utili in molte attività lavorative.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I consigli per sollevare e trasportare i pesi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Per sollevare un peso piegate le gambe portando il bacino indietro, mantenendo la schiena dritta, tenendo il peso più vicino possibile al corpo durante tutto il movimento”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Evitate torsioni del tronco durante lo sforzo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Se l’oggetto da sollevare è troppo pesante e ingombrante è opportuno farsi aiutare
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Quando è possibile bilanciate il peso su i due lati del corpo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questi i suggerimenti per le attività in alto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Non rimanete a lungo con le braccia alzate oltre le spalle, interrompete spesso questo tipo di attività e rilassate spalle e collo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Per prendere o riporre degli oggetti in alto, evitate di inarcare la schiena ed il collo, utilizzando un rialzo (panchetto, scala…) per avvicinarsi agli oggetti”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E infine alcune indicazioni per le attività in basso:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Evitate di flettere e mantenere flessa la schiena in avanti, ma abbassatevi piegando una o entrambe le gambe tenendo la schiena dritta”; “potete alternare la posizione anche stando in ginocchio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Regolate la lunghezza dello strumento che state utilizzando (aspirapolvere, spazzolone, tagliaerba…) per mantenere la schiena in posizione corretta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail - Centro riabilitazione motoria Volterra, “ Consigli pratici per la prevenzione del dolore alla schiena”, Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione Inail, edizione 2019 (formato PDF, 382 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/dolori+schiena+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="33821" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 13:12:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-da-movimenti-ripetitivi-consigli-pratici-per-lavoratori</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sicurezza movimenti ripetitivi,mal di schiena,</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RAPPORTO INFORTUNIO: CADUTA MATERIALE DALL'ALTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rapporto-infortunio-caduta-materiale-dall-alto</link>
      <description>Durante lavori di pulizie, l’infortunato spostava un oggetto pesante facendolo cadere e rischiando di farselo cadere addosso. Perché è avvenuto l’infortunio? Come si sarebbe potuto evitare?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
         Incidenti sul lavoro: occhio alla taglierina
        
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
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         Durante lavori di pulizie, l’infortunato spostava un oggetto pesante facendolo cadere e rischiando di farselo cadere addosso. Perché è avvenuto l’infortunio? Come si sarebbe potuto evitare?
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
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  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           Occhio alla taglierina
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Tipo di Incidente: Caduta dall’alto di gravi / Taglierina caduta dall’armadio
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Lavorazione: Manutenzione / Pulizia uffici
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           Descrizione incidente:
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Contesto:
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Operatore delle pulizie mentre eseguiva la pulizia periodica di un ufficio.
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           Dinamica incidente
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           L’operatore, per eseguire la pulizia con un panno della parte superiore di un armadio posto ad un’altezza di circa 2 metri, tentava di spostare un oggetto (taglierina) ivi riposto. L’oggetto sfuggiva dalle mani dell’operatore, sfiorava la faccia dello stesso e cadeva a terra.
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Contatto:
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Nessun contatto con le persone in quanto cadeva a poca distanza dall’addetto alle pulizie senza
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           colpirlo
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           Esito trauma
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
           
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Nessun trauma in quanto trattasi solo di incidente (“ near miss”), senza danni alle persone
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           Perché è avvenuto l’incidente?
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Determinanti dell’evento:
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Incauto comportamento dell’operatore addetto alle pulizie che non valutava correttamente il peso dell’oggetto e l’altezza a cui si trovava e tentava di spostarla alzandosi in punta di piedi, in una posizione instabile e senza una buona visibilità.
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
           
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Criticità organizzative alla base dell’evento:
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Impropria collocazione sul tetto dell’armadio di una attrezzatura pericolosa (lama tagliente), pesante e poco maneggevole;
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          mancanza di una scala in dotazione presso l’ufficio.
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
           
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           Come prevenire
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
           Non cercare di spostare carichi pesanti sopra gli armadi, stando a terra in punta di piedi e con poca visibilità;
          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          privilegiare le posizioni di stoccaggio in basso per gli oggetti pesanti;
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          dotare l’operatore di una scala portatile da utilizzare in caso di necessità nel corso delle pulizie periodiche;
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          formare il personale sulle corrette procedure di lavoro.
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
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  &lt;/a&gt;&#xD;
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         Riferimento:
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          La storia di un incidente disponibile sul sito dell’ATS Brianza
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 17:04:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rapporto-infortunio-caduta-materiale-dall-alto</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,caduta materiale dall'alto,infortunio sicurezza sul lavlro,incidente sicurezza sul lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: LA RESPONSABILITÀ' DEL DATORE DI LAVORO PER I RISCHI NON PREVISTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-i-rischi-non-previsti</link>
      <description>La Responsabilità del datore di lavoro per rischi non previsti secondo l’art. 28 d.lgs. 81/2008. Un commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 35970 del 29 maggio 2019</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla responsabilità datoriale per i rischi non previsti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
          La Responsabilità del datore di lavoro per rischi non previsti secondo l’art. 28 d.lgs. 81/2008. Un commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 35970 del 29 maggio 2019. A cura dell’avvocato Arnaldo Maria Manfredi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Cassazione, nel confermare integralmente una pronuncia della Corte d’appello di Trieste, ricollegava direttamente al legale rappresentante dell’impresa la responsabilità per un sinistro dovuto ad un rischio non gestito e valutato secondo l’art. 28 TUSL.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al contempo, la distrazione del lavoratore infortunato non era ritenuta idonea a influire sul nesso causale e ad escludere la responsabilità penale dell’imputata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il caso deciso può essere descritto come segue. La persona offesa, operaio magazziniere, aveva il compito di caricare dei pannelli di legno destinati al taglio sul carrello portapezzi di una sega circolare squadratrice.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il sinistro si verificava perché detto lavoratore appoggiava la mano sul binario del carrello del macchinario che, azionato dal collega esperto, che non si avvedeva della circostanza, “schiacciava il quinto dito della mano destra, determinando l’amputazione traumatica della falange ungueale” (sentenza, §1).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La condanna dell’amministratore in primo grado, confermata in appello, avveniva sulla base:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            della constatata carenza di procedure per l’utilizzo congiunto della macchina da parte di più soggetti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            della omessa valutazione del rischio interferenziale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            della mancata formazione del lavoratore infortunato in ordine all’uso della macchina;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dell’insussistenza di deleghe aventi i requisiti prescritti dall’art. 16 TUSL
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con un primo motivo, il ricorso formulato dall’imputata lamentava il comportamento abnorme del lavoratore magazziniere che, inesperto in quanto assunto da pochi mesi, che sarebbe stato “edotto delle sue mansioni e consapevole di non dover toccare la macchina” l’avrebbe comunque toccata. Per altro verso, rilevava come le funzioni datoriali fossero state delegate a “soggetti preposti a seguire il comparto sicurezza” (fatto, §1).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In ordine all’elemento soggettivo, il secondo motivo di ricorso ribadiva che il DVR sarebbe stato in costante aggiornamento “a dimostrazione dell’attenzione posta dall’azienda alla sicurezza sul lavoro” (fatto, §3).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Con il terzo motivo si contestava, tra l’altro, la scelta della pena detentiva in luogo della pecuniaria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel giudicare il ricorso inammissibile, gli ermellini rilevavano anzitutto come la parte datoriale, nell’ambito della valutazione dei rischi alla stregua dell’art. 28 d.lgs. 81/2008, fosse tenuta ad “indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori” (diritto, § 3.1), cosa che non avveniva, in quanto non sarebbe stata predisposta “alcuna formazione dei lavoratori riguardante l'uso della sega circolare squadratrice”, men che meno dell’infortunato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Corte dava atto che al lavoratore fosse stato divieto di toccare il macchinario.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia, la “condotta abnorme” del lavoratore avrebbe avuto portata interruttiva sul nesso causale tra la responsabilità datoriale e l’evento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ove fosse “tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            oppure fosse “stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            o, infine, ove fosse rientrata tra le mansioni del lavoratore “ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione” (diritto, § 3.1).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nessuna delle ipotesi ricorreva nel nostro caso, in quanto, più semplicemente, non era stata predisposta una procedura che l’operatore addetto al taglio avrebbe dovuto seguire per coordinarsi con la persona offesa, addetta al caricamento del carrello, in modo da escludere il rischio di provocarne lesioni, come purtroppo avvenuto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sul punto, la difesa aveva sostenuto che, essendo l’azienda in crescita, di una procedura “sarebbe stata ancora in corso una fase sperimentale” e ne sarebbe stata “inesigibile la formalizzazione”. Per contro, secondo la Suprema Corte, sarebbe stato proprio il profilo di rischio della lavorazione (probabilità e gravità del danno) a imporre “senza deroga alcuna, l'immediata previsione e valutazione nel DVR” (diritto, §2).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Circa la mancanza di una delega per la sicurezza, la Cassazione ribadiva la carenza dei puntuali requisiti di cui all’art. 16 TUSL (accettazione da parte del delegato, forma scritta, data certa, sussistenza requisiti professionali e di esperienza del delegato con attribuzione dei relativi poteri, anche di spesa, tempestiva ed adeguata pubblicità).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Peraltro, una devoluzione concernente “l'intera gestione aziendale” non sarebbe stata comunque valida. Attese tali considerazioni, la Corte riteneva probabilmente superfluo ricordare come l’attività di valutazione dei rischi aziendali rientrasse tra quelli non delegabili ex art. 17 d.lgs. 81/2008.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Circa il trattamento sanzionatorio, infine, era ritenuta giustificata l’irrogazione della pena detentiva (al minimo edittale, concesse le attenuanti generiche e i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna) sulla scorta della gravità degli addebiti mossi all’imputata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione - Cassazione Penale sezione IV – Sentenza n. 35970 del 29 maggio 2019 -Le responsabilità per un sinistro dovuto ad un rischio non gestito e valutato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro.jpg" length="57436" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 11:32:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-i-rischi-non-previsti</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sentenze sicurezza sul lavoro,condanna datore di lavoro</g-custom:tags>
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sentenze+sicurezza+su+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE COMMENTATE: INFORTUNIO OCCORSO AD UN LAVORATORE DURANTE UNA COLLABORAZIONE CON IMPRESA DIVERSA DALLA PROPRIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-commentate-infortunio-occorso-ad-un-lavoratore-durante-una-collaborazione-con-impresa-diversa-dalla-propria</link>
      <description>Non può essere ritenuto eccentrico il comportamento di un lavoratore che, trovandosi in un cantiere ove operano più imprese, collabori a qualsiasi titolo, anche occasionalmente ed indebitamente, alle lavorazioni di un’impresa diversa dalla propria.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’infortunio al lavoratore che collabora con impresa diversa dalla propria
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Non può essere ritenuto eccentrico il comportamento di un lavoratore che, trovandosi in un cantiere ove operano più imprese, collabori a qualsiasi titolo, anche occasionalmente ed indebitamente, alle lavorazioni di un’impresa diversa dalla propria.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           È un’altra sentenza questa della Corte di Cassazione che riguarda l’applicazione dell’articolo 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. che, secondo lo scrivente, è uno degli articoli più importanti del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto riguarda la sicurezza negli appalti e subappalti e in generale nell’affidamento di lavori, servizi e forniture molto diffusi nel campo delle attività lavorative e in particolar modo nel campo delle costruzioni edili. L’infortunio di cui alla sentenza ha riguardato un lavoratore che in un cantiere allestito per l’ampliamento della sede di un’azienda esercente l’attività di lavanderia industriale, si è allontanato dal capannone presso il quale stava operando per andare a collaborare sul tetto di un capannone adiacente alla stesura e fissaggio di un telone con gli operai di un’altra impresa allorquando è caduto da un lucernaio riportando delle gravi lesioni.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Avendo il datore di lavoro basata la sua difesa sul fatto che il lavoratore si era allontanato dal suo posto di lavoro di sua iniziativa e senza che lo avesse disposto lui tenendo così un comportamento ritenuto eccentrico che ha interrotto il nesso di causalità, la suprema Corte, nel rigettare il ricorso dallo stesso presentato, ha precisato che non può essere considerato eccentrico, in un unico cantiere ove operino più imprese le cui attività siano interferenti, il fatto che il lavoratore di un'impresa si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa, e che collabori a qualsiasi titolo, anche occasionalmente, indebitamente e al di fuori delle previsioni del contratto, alle lavorazioni affidate ad un soggetto diverso dal suo datore di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il rischio corso dal lavoratore, ha aggiunto la Cassazione, non è stato infatti esorbitante rispetto a quello definito dalle norme cautelari imposte all'imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti. La suprema Corte ha precisato altresì che la previsione delle interferenze ed il loro regolamento è oggetto di una specifica previsione normativa di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 il quale non solo impone al committente di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ma pone anche in capo a tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, specifici oneri di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con la previsione della reciproca informazione, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso per cassazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Corte di Appello ha confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale che aveva dichiarato la penale responsabilità del datore di lavoro di un’impresa per il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e lo aveva condannato alla pena di tre mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato aveva omesso di adottare cautele antinfortunistiche e in particolare di redigere il POS contenente prescrizioni per eliminare i rischi di caduta dei lavoratori dal tetto del capannone sul quale gli stessi sarebbero saliti durante i lavori, rischi derivanti in special modo dalla scarsa capacità di resistenza dei lucernai ivi presenti, e aveva omesso altresì di impartire le necessarie disposizioni per fronteggiare tale pericolo a seguito del quale uno dei dipendenti era caduto subendo delle lesioni che hanno comportato una inabilità di circa 365 giorni, con pericolo di vita e indebolimento permanente della funzione psichica e della funzione prensile.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il datore di lavoro ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello sostenendo che era stata ravvisata illegittimamente una sua posizione di garanzia in relazione al tipo di incidente occorso. Lo stesso ha infatti sostenuto che stava lavorando su di un capannone adiacente a quello sul quale era avvenuto l'incidente dove erano in corso lavori richiesti dal responsabile dell’azienda committente e consistenti  nella stesura e nel fissaggio di teloni sul tetto al fine di impedire l'ingresso nella struttura di polvere proveniente dal cantiere e ha sostenuto, altresì, di non essersi mai presentato sul cantiere, in quanto la sua ditta aveva un direttore dei lavori, un capo cantiere ed un responsabile della sicurezza e che i lavori in corso al momento dell’infortunio  erano estranei all'oggetto contrattuale né era a conoscenza degli stessi.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La questione da esaminare, ha osservato la suprema Corte, riguarda la configurabilità del "rischio eccentrico" quale causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro e cioè occorre valutare se, e in quali limiti, possa essere ritenuto eccentrico, per il datore di lavoro, il rischio di infortuni derivante da condotte di collaborazione prestate da un suo dipendente all'attività svolta da personale di altra impresa, anche se tale attività sia estranea alle prestazioni previste nel contratto stipulato dalla sua ditta. 
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In merito la Corte territoriale aveva messo in evidenza che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso ad un suo dipendente nel prestare collaborazione a personale di altra impresa in relazione a lavori in rapporto di interferenza, svolti sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere, anche se al di fuori delle previsioni del contratto di appalto da lui stipulato, ed in difetto di una sua preventiva conoscenza in ordine a tale collaborazione, quando lo svolgimento di tali lavori era previsto o prevedibile in conseguenza delle opere effettuate dalla sua ditta.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte territoriale e a fondamento delle stesse ha richiamato, innanzitutto, le disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 secondo le  quali «in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture [...] i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto: b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva». Dal testo dell’art 26, quindi, ha precisato la suprema Corte, risulta discendere un obbligo, gravante su tutti i datori di lavoro (non a caso la legge fa riferimento pure ai «subappaltatori»), di coordinarsi per prevenire i rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Occorre poi osservare, ha aggiunto altresì la Sezione Feriale, che, con specifico riferimento ai cantieri temporanei o mobili il legislatore ha ribadito e puntualizzato l'obbligo di coordinamento di cui al citato art. 26 mediante le previsioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. g) e h) del D. Lgs. n. 81 del 2008 secondo il quale i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono osservare, durante l’esecuzione dell'opera, le misure generali di tutela [della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro] di cui all'art. 15 e devono curare in particolare, ciascuno per la parte di competenza, la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. Anche da questa disposizione deriva, quindi, a carico di ciascun datore di lavoro, un obbligo di coordinarsi con gli altri datori di lavoro per prevenire i rischi derivanti dalle «interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ha ritenuto quindi immuni da vizi logici e giuridici le conclusioni alle quali era pervenuto la Corte territoriale  che si era attenuta a una recente pronuncia di legittimità  secondo la quale “non può essere ritenuto eccentrico, in un unico cantiere ove operino più imprese le cui attività siano interferenti (e ciò anche se lo fossero solo marginalmente) che il lavoratore di un'impresa si trovi nell'area in cui opera una diversa impresa, e che collabori a qualsiasi titolo, anche occasionalmente ed indebitamente, alle lavorazioni affidate ad un soggetto diverso dal suo datore di lavoro”. Ha citato a proposito un’altra sentenza della Sez. IV, la n. 57930 del 03/07/2018 Forgiarini, in relazione alla responsabilità del procuratore speciale di un'impresa appaltatrice per l'infortunio occorso a un dipendente dell'impresa committente, il quale si era ingerito nelle lavorazioni di spettanza dell'impresa appaltatrice.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si tratta, ha così proseguito la Sezione feriale, di un rischio non esorbitante rispetto a quello definito dalle norme cautelari imposte all'imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti. La previsione delle interferenze, infatti, ed il loro regolamento sono oggetto di una specifica disposizione normativa di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008 con cui non solo si impone al committente di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ma si individuano, al secondo comma, in capo a tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, specifici oneri di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con la previsione della reciproca informazione, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Giustamente quindi, ha ribadito la suprema Corte, deve ritenersi responsabile il datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un suo dipendente nel prestare collaborazione a personale di altra impresa in relazione a lavori in rapporto di interferenza, svolti sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere, anche se al di fuori delle previsioni del contratto di appalto da lui stipulato, ed in difetto di una sua preventiva conoscenza in ordine a tale collaborazione, quando lo svolgimento di tali lavori era previsto o prevedibile in conseguenza delle opere effettuate dalla sua ditta.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Corretta in definitiva quindi è stata ritenuta la conclusione secondo cui l'imputato risponde delle lesioni sofferte da suo dipendente per non aver adottato le misure necessarie ad impedire che i lavoratori della sua impresa collaborassero a lavori sul tetto del capannone, eseguiti in conseguenza delle opere realizzate per il contratto di appalto, e, comunque, a neutralizzare i rischi di cadute per sfondamento dei lucernai in relazione al compimento di tali lavori, anche omettendo di fornire alcuna informazione in proposito.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Alla complessiva infondatezza delle censure è seguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione Sezione Feriale Penale - Sentenza n. 39072 del 24 settembre 2019 (u. p. 20 agosto 2019) - Pres. Lapalorcia – Est. Corbo – P.M. Patrone - Ric. S.P..  - Non può essere ritenuto eccentrico il comportamento di un lavoratore che, trovandosi in un cantiere ove operano più imprese, collabori a qualsiasi titolo, anche occasionalmente ed indebitamente, alle lavorazioni di un’impresa diversa dalla propria.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro - Gerardo Porreca
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 14:36:12 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>GESTIONE EMERGENZE: COSA FARE IN PRESENZA DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gestione-emergenze-cosa-fare-in-presenza-di-persone-diversamente-abili</link>
      <description>Una linea guida fornisce informazioni su come favorire un’idonea evacuazione delle persone diversamente abili in caso di incendio. Le difficoltà, gli ostacoli, gli allarmi, le strategie, le porte e gli ascensori.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La gestione delle emergenze in presenza di persone diversamente abili
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Una linea guida fornisce informazioni su come favorire un’idonea evacuazione delle persone diversamente abili in caso di incendio. Le difficoltà, gli ostacoli, gli allarmi, le strategie, le porte e gli ascensori.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le linee guida sull’evacuazione in presenza di disabilità
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La linea guida “Evacuazione delle persone diversamente abili” - il titolo originale è “Evacuation of people with disabilities” – si basa su una pubblicazione svedese e contiene le proposte sviluppate da Lars Brodin della Swedish Fire Protection Association (Brandskyddsföreningen Sverige).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il documento, tradotto in italiano da Guido Zaccarelli (Presidente Vicario APC Prevenzione incendi di AIAS) è adottato, come best practice, da tutte le associazioni di prevenzione incendi del CFPA Europa. Tuttavia laddove la Linea Guida e le normative nazionali “eventualmente siano in conflitto, occorre applicare le normative nazionali
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La linea guida è dunque rivolta “agli organi di controllo, ai consulenti che si occupano di accessibilità, agli sviluppatori, agli architetti, ai project managers, ai professionisti antincendio ed alle altre figure che si occupano della progettazione degli edifici”. E le raccomandazioni “si applicano principalmente ai luoghi pubblici ed ai luoghi di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Difficoltà e ostacoli per le persone diversamente abili
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La linea guida ricorda innanzitutto i diversi tipi di disabilità ricordando che “nella nostra società le persone sono diverse per molti aspetti”: “le nostre abilità di acquisire informazioni e la nostra mobilità sono diverse in funzione dell’età e delle disabilità”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ad esempio le persone anziane “sono in generale più lente delle persone giovani” e le persone con udito limitato “dipendono dalle informazioni visive, per esempio da segnali luminosi”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Se una maggiore consapevolezza delle differenze fra le persone “ha portato negli anni recenti ad un aumento della domanda di accessibilità per le persone con disabilità”, gli edifici che sono accessibili devono anche essere sicuri in caso di incendio o di altre calamità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per aumentare la consapevolezza di come le persone con differenti disabilità incontrino difficoltà ed ostacoli in una evacuazione, in Svezia è stato condotto un sondaggio che riguardo a difficoltà e ostacoli ha dato i seguenti risultati:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Ridotta mobilità: la principale difficoltà è “essere in grado di muoversi nell’ambiente e di uscire”. Questi gli ostacoli:
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Differenze di quota, specialmente lungo le vie di esodo.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Alte soglie, ostacoli lungo la via di esodo.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Scale a chiocciola, assenza di corrimano.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Porte pesanti.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Necessità di afferrare qualcosa con entrambe le mani.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Vista ridotta: la principale difficoltà è “orientarsi, trovare la strada per uscire”. Questi gli ostacoli:
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Segnali piccoli e posizionati in alto.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Assenza di contrasto, difficoltà di percezione.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Scale a chiocciola.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Difficoltà ad aprire le maniglie quando sono multiple. Difficoltà a capire come usarle.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Udito ridotto: la principale difficoltà è “percepire l’allarme”. E il principale ostacolo è rappresentato da un “segnale di evacuazione che non dispone di suoni a bassa frequenza e di segnali visivi”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Indicazioni per una idonea evacuazion
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
      
           e
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Rimandando alla lettura integrale delle linee guida, che si soffermano su molti altri aspetti rilevanti per la sicurezza nell’evacuazione, ci soffermiamo brevemente su alcuni dei tanti suggerimenti forniti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Partiamo dall’allarme di evacuazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che “nei luoghi pubblici, gli spazi dove le persone con problemi di udito possono stare senza contatto diretto con altre persone devono essere dotati di dispositivi ottici aggiuntivi, in modo tale che le persone con udito limitato o sorde siano raggiunte da segnali di allarme in caso di incendio o di altra emergenza. Per esempio luci lampeggianti sono raccomandate nelle attività sanitarie. Si fa notare che ciò si applica non soltanto ai bagni che sono accessibili ed utilizzabili alle persone con ridotta mobilità. Si raccomanda che tutti i bagni dove c’è un allarme di evacuazione siano dotati di lampeggianti, e non soltanto i bagni nei luoghi pubblici. Quando si usa un allarme con messaggio vocale, deve essere prodotta una informazione addizionale circa le vie di esodo e gli spazi calmi per le persone con disabilità presenti nell’edificio. Per far percepire l’allarme alle persone con problemi di udito, esso deve essere integrato da dispositivi ottici (luci lampeggianti) e talvolta con suoni a bassa frequenza e informazioni scritte. Una sicurezza aggiuntiva per le persone che sono sorde o hanno problemi di udito è di dotarle di apparecchio vibrante che reagisce ad un allarme incendio. Questi dispositivi possono essere presi in prestito in alcuni hotel. I pulsanti manuali di allarme incendio devono essere posizionati a 0.5 – 1 m dal pavimento in modo da essere accessibili alle persone in sedia a rotelle”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riguardo poi alla strategia di evacuazione si segnala che l’evacuazione per le persone che non possono usare le scale “può essere effettuata in 4 modi differenti:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Accesso diretto ad un luogo sicuro al piano terra.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Accesso ad uno spazio calmo dove si può attendere l’aiuto per l’evacuazione.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Accesso ad un ascensore di soccorso.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Suddivisione dello spazio in diversi compartimenti antincendio adiacenti” (il traduttore ricorda che in Italia spesso questa configurazione viene denominata “esodo orizzontale progressivo”) che “possono essere utilizzati ed equipaggiati come spazi calmi”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riportiamo altre brevi indicazioni su vari aspetti:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Luce di sicurezza: “Negli spazi calmi deve essere installata la luce di sicurezza”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Pulsanti manuali di allarme: “È importante che i pulsanti usati per segnalare la presenza e la necessità di aiuto, così come altri dispositivi che possono essere usati dalle persone in sedia a rotelle, siano posizionati ad un’altezza fra 0.8 e 1 m dal pavimento. Ciò vale anche per gli attuatori dell’apertura delle porte automatiche, per i pulsanti per la comunicazione a voce e per i normali pulsanti manuali di allarme”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Caratteristiche delle porte: “Le porte da usare per l’evacuazione devono essere facili da aprire e da attraversare. Per le maniglie, la forza verticale non deve essere più di 70 N. Ciò si applica alle maniglie progettate secondo la EN 179. La forza per spingere la porta deve essere inferiore a 150 N. Le porte con sistema automatico di chiusura possono creare grandi difficoltà alle persone con mobilità ridotta. I dispositivi di chiusura si possono anche trovare in altre posizioni, come le porte di ingresso. La forza per spingere facilmente la porta da usare in caso di evacuazione non deve superare i 150 N”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Sedie di evacuazione: “Le sedie di evacuazione sono usate per aiutare le persone con mobilità ridotta a scendere le scale. Si raccomanda che le sedie di evacuazione sia posizionate in vicinanza agli spazi calmi. Le sedie di evacuazione possono normalmente essere posizionate dentro i vani scala. Le sedie di evacuazione chiuse non devono ridurre lo spazio libero necessario”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             Ascensori di soccorso: “Gli ascensori normali tipicamente non sono costruiti in maniera tale da poter essere usati in caso di incendio. Un ascensore di soccorso è progettato in modo tale da poter essere usato in sicurezza in caso di incendio. Di fronte ad un ascensore di soccorso deve essere posizionato uno spazio calmo. Lo spazio calmo deve essere compartimentato rispetto all’ascensore ed ai locali adiacenti. Le persone con mobilità ridotta possono usare l’ascensore per esodare, se necessario con l’aiuto del personale o dagli addetti antincendio, fino in luogo sicuro. Dato che l’uso di un ascensore di soccorso non è un comportamento comune, deve essere posizionata sulla porta dell’ascensore una segnaletica adeguata e sul piano di emergenza deve essere fornita apposita informazione. Se c’è un allarme incendio con messaggio vocale, il messaggio deve contenere informazioni circa l’ascensore di soccorso. Un aspetto importante per la progettazione dell’ascensore di soccorso è se essi debbano o meno essere dotati di alimentazione elettrica di emergenza, perché nel caso sono necessari costi elevati. Se si può dimostrare che l’alimentazione elettrica è garantita da altri mezzi, non è richiesta una alimentazione di emergenza. È anche importante che sia disponibile una via di esodo che dallo sbarco dell’ascensore conduca all’esterno” (il traduttore ricorda che per la definizione e le caratteristiche che in Italia devono avere gli ascensori di soccorso si può fare riferimento al D.M. 15.9.2005)”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riferimento
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           CFPA-Europe, “ Evacuation of people with disabilities”, a cura di Lars Brodin della Swedish Fire Protection Association (Brandskyddsföreningen Sverige), CFPA-E Guideline No 33: 2015 F (formato PDF, 2.18 MB).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 14:01:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/gestione-emergenze-cosa-fare-in-presenza-di-persone-diversamente-abili</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,gestione delle emergenze,sicurezza antincendio,piano di emergenza,piano di evacuazione,emergenza persone disabili,emergenze diversamente abili</g-custom:tags>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>TRABATTELLI: ALTRI ESEMPI DI INFORTUNI E PROCEDURE CORRETTE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/trabattelli-altri-esempi-di-infortuni-e-procedure-corrette</link>
      <description>Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione all’utilizzo di trabattelli. Incidenti nel montaggio di una copertura, nella rimozione di coibentazione in amianto, nel posizionamento di plafoniere di illuminazione e nello smontaggio di uno stand.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Esempi di infortuni: quando un trabattello non ha parapetti adeguati
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione all’utilizzo di trabattelli. Incidenti nel montaggio di una copertura, nella rimozione di coibentazione in amianto, nel posizionamento di plafoniere di illuminazione e nello smontaggio di uno stand.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    
          Gli incidenti nell’uso di trabattelli senza parapetti
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio riguarda l’attività di montaggio di una copertura prefabbricata in legno di una piscina.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un lavoratore mentre monta la copertura cade sul pavimento da un trabattello alto 2,5 metri da terra. Successivamente si è rilevato che il trabattello non aveva i parapetti laterali.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel secondo caso sono in corso operazioni di rimozione di coibentazione in amianto floccato. Un lavoratore sta lavorando su di un trabattello, quando si appresta a scendere poiché è terminato il turno di lavoro. Durante la discesa il lavoratore cade e batte sul pavimento con la regione cranica riportando una frattura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il trabattello utilizzato non era conforme alla normativa vigente in quanto sprovvisto di parapetto e di botole per scendere lungo i montanti interni della struttura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dunque anche in questo caso il fattore causale rilevato è l’ inidoneità del trabattello e l’assenza di parapetti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel terzo caso l’infortunio si è verificato mentre un lavoratore posiziona delle plafoniere di illuminazione, su un soffitto, posto su di un ponte su ruote.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il lavoratore viene spostato, dal collega a terra, sul ponte che è privo di corrente intermedio del parapetto del lato più lungo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nello spostamento il lavoratore cade a terra dal piano del ponte a ruote posto ad un’altezza di 2,50 metri procurandosi “una frattura pertrocanterica sinistra, trauma maxillofacciale, trauma cranico per una prognosi di 193 giorni ed un’invalidità del 16%. Per il lavoratore il Medico Competente aveva rilasciato un giudizio che lo dichiarava inidoneo ai lavori in quota”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I fattori causali rilevati nella scheda:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’infortunato “lavora in quota pur non essendone idoneo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un lavoratore “sposta il ponte su ruote con il collega in quota”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il ponte su ruote non ha il parapetto completo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Presentiamo, infine, un quarto caso relativo allo smontaggio stand presso una festa di un'organizzazione politica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un volontario addetto allo stand sta smontando insieme ad altri due volontari la copertura di uno stand, costituita da pannelli metallici di 120 per 200 cm, utilizzando un trabattello su ruote. Ad un certo punto, i colleghi sentono un tonfo e voltandosi vedono l'infortunato che è precipitato sul pavimento in legno dello stand: ha battuto il capo ed è deceduto all'istante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La copertura era posta a circa 3 m dal suolo e “il trabattello aveva, al momento dell'infortunio, un piano di calpestio posto a 176 cm dal suolo, non era dotato di sistema di bloccaggio delle ruote e presentava un parapetto alto 40 cm. È verosimile che l'infortunato abbia perso l'equilibrio, a seguito di spostamento del trabattello, e sia precipitato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo caso il fattore causale segnalato è relativo alla presenza di un “trabattello privo di sistema di bloccaggio delle ruote e con parapetto inadeguato”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           L’importanza del corretto montaggio dei parapetti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sappiamo che in questi anni l’Inail ha pubblicato molti materiali per favorire l’uso in sicurezza dei trabattelli e spesso questi documenti si soffermano non solo sulla scelta, ma anche sul montaggio dei ponti su ruote.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Prendiamo oggi spunto da un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail - dal titolo “ Trabattelli”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta utili indicazioni per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio dei trabattelli: attività che devono essere eseguite nel pieno rispetto del D.Lgs 81/2008 e “del manuale di istruzioni che il fabbricante deve produrre a corredo di ogni trabattello e che deve essere disponibile nel luogo di utilizzo e nella lingua del Paese di utilizzo. Il manuale deve fornire tutte le informazioni sull’utilizzo, sul montaggio e lo smontaggio in sicurezza del trabattello”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come ricordato anche in altri articoli di presentazione del Quaderno Tecnico, si indica che il manuale di uso e manutenzione deve “specificare il numero di persone necessarie per il montaggio, l’elenco degli elementi, il peso e quantità di quelli necessari per il montaggio del trabattello a una data altezza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E devono essere inoltre disponibili le seguenti informazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “procedimento di montaggio del trabattello che descriva la corretta sequenza delle operazioni. Tale descrizione deve comprendere illustrazioni e, se necessario, testi aggiuntivi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            metodo di allineamento verticale della torre mobile con inclinazione fino all’1%;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informazioni dettagliate sul modo di fissare e staccare i collegamenti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            descrizione dell’uso e fissaggio di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorra;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            descrizione del metodo consigliato per il sollevamento dei componenti per il montaggio delle sezioni superiori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            corretta posizione dei collegamenti per elementi di controventamento, sporgenze esterne o stabilizzatori e zavorra che devono essere chiaramente illustrate;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            descrizione dell’uso e del fissaggio della scala di accesso a gradini o a pioli;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            descrizione dell’uso e del fissaggio dei correnti di parapetto e della tavola fermapiede;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            procedimento per lo smontaggio del trabattello (se applicabile, con riferimento al procedimento di montaggio)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          volume Inail “Trabattelli” versione del 2018, che riporta ulteriori indicazioni sulla classificazione, marcatura, scelta, montaggio e uso dei ponti mobili su ruote.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          INAIL
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli_Inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="131812" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 25 Oct 2019 13:29:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/trabattelli-altri-esempi-di-infortuni-e-procedure-corrette</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,Trabbattelli,lavori in quota,DPI terza categoria,infortuni sul lavoro</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli_Inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli_Inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: LA NORMATIVA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-manuale-dei-carichi-la-normativa</link>
      <description>Il datore di lavoro adotta le misure organizzative e fornisce ai lavoratori informazione, formazione e addestramento, nonché i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il rischio da movimentazione manuale dei carichi: la normativa
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Il datore di lavoro adotta le misure organizzative e fornisce ai lavoratori informazione, formazione e addestramento, nonché i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi nei luoghi di lavoro si riporta un estratto del D.Lgs. 81/08 con alcune indicazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 167 - Campo di applicazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Ai fini del presente Titolo, s’intendono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO XXXIII;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 168, co. 1, 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 170, co 1, lett a)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 169, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 170, co. 1, lett. b)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: D.Lgs. 81/08
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg" length="13602" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 24 Oct 2019 10:54:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-movimentazione-manuale-dei-carichi-la-normativa</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,movimentazione manuale dei carichi</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/movimentazione+manuale+dei+carichi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PALCHI E FIERE: SULLA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/palchi-e-fiere-sulla-formazione-ed-addestramento-degli-operatori</link>
      <description>Un nuovo documento dell’Inail si sofferma sulla formazione e l’addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. La normativa, le attività e il percorso formativo dello scaffolder.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Inail: la formazione e l’addestramento nel settore degli spettacoli
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un nuovo documento dell’Inail si sofferma sulla formazione e l’addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. La normativa, le attività e il percorso formativo dello scaffolder.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I tanti infortuni mortali che sono avvenuti in Italia nelle attività di montaggio, smontaggio, allestimento e utilizzo di palchi per spettacoli hanno portato qualche anno fa all’elaborazione del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014, un decreto che ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008 per i cantieri temporanei e mobili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il nuovo documento e le indicazioni normative
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Inail e Assomusica del 30 ottobre 2014, rinnovato in data 10 gennaio 2018, fornisce, dunque, precise indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due particolari figure professionali, i Rigger e gli Scaffolder, “spesso operanti nell’ambito del settore degli spettacoli e dell’intrattenimento, svolgendo attività lavorative connotate da una particolare complessità”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E proprio in relazione a tale complessità e peculiarità – si legge nella premessa – “Inail e Assomusica hanno ritenuto di procedere ad una ricognizione delle migliori soluzioni concretamente attuate, al fine di individuare i percorsi che possano costituire utile riferimento operativo per la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione e di addestramento non solo rispettosi delle norme vigenti ma anche efficaci in termini prevenzionistici”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La pubblicazione riporta poi i principali riferimenti legislativi normativi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (d.lgs. n. 81/2008)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Decreto interministeriale 22 luglio 2014 (D.I. 22 luglio 2014)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35 del 24 dicembre 2014
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 (Accordo 21 dicembre 2011)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012 (Accordo 25 luglio 2012)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012 (Accordo 22 febbraio 2012).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le diverse attività dello scaffolde
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    
          r
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci soffermiamo oggi sullo scaffolder, l’operatore che lavora, sia in quota che a terra, ed è “specializzato nel montaggio delle opere temporanee atte a sostenere gli allestimenti scenotecnici dello spettacolo e si occupa di tutte le attività ad esse collegate: come ad esempio lo scarico dai mezzi di trasporto, il posizionamento dei materiali sul terreno secondo un criterio funzionale alle successive attività, il montaggio, lo smontaggio e il ricarico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare “accede e lavora in quota mediante sistemi di ancoraggio, a cui collegare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) contro le cadute dall’alto, o in alcuni casi con utilizzo di piattaforme mobili elevabili (P.L.E./cherry picker), seguendo lo sviluppo verticale delle strutture. La sua attività prevede anche l’utilizzo di carrelli elevatori di diversa tipologia”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che per l’attività di montaggio e smontaggio di componenti metallici prefabbricati “è requisito necessario aver frequentato il corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, ai sensi dell’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008. Ove tale soggetto svolga attività lavorativa che implichi l’uso di sistemi d’accesso e posizionamento mediante funi è requisito necessario aver frequentato il corso di formazione ai sensi dell’articolo 116, comma 4, e quindi dell’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008. Nel caso in cui lo Scaffolder debba utilizzare, come operatore, carrelli elevatori o P.L.E. deve essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del d.lgs. 81/08 e quindi dell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012; deve essere in possesso della specifica formazione, informazione e addestramento, secondo l’art. 73 comma 4 del medesimo decreto, qualora esegua solo lavori stazionando sulla piattaforma (c.d. cestello) della P.L.E. Nel caso sia necessario l’utilizzo di una o più autogrù per il montaggio e lo smontaggio delle strutture temporanee, ne sovraintende l’attività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel caso poi lo Scaffolder esegua anche “operazioni di imbracatura dei carichi per la loro movimentazione mediante apparecchi di sollevamento deve essere adeguatamente formato a tale attività in relazione all’art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/2008”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi che nel settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento si possono distinguere “3 diversi livelli di formazione, di addestramento e di competenza crescenti dello Scaffolder: Basic Scaffolder, Advanced Scaffolder e Head Scaffolder. Il Basic Scaffolder e l’Advanced Scaffolder si interfacciano in maniera continua con l’Head Scaffolder comunicando eventuali variazioni o problematiche sorte durante l’allestimento”. E non bisogna dimenticare che “le attività svolte in quota richiedono sempre la presenza di almeno due Scaffolder”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il percorso di formazione dello scaffolder
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo brevemente quanto proposto per l’ulteriore formazione informazione ed addestramento ai fini della salute e sicurezza degli scaffolder. Un percorso che si struttura in un corso per Basic Scaffolder e in percorsi integrativi per Advanced e Head Scaffolder.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alle indicazioni fornite dal documento che hanno carattere propositivo e “sono state formulate tenendo conto del quadro legislativo-normativo di riferimento in Italia e delle esperienze formative in altri paesi dell’U.E.”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnalano i prerequisiti per il Basic Scaffolder, i requisiti minimi dei corsi e si indica, più nel dettaglio, il percorso formativo che è strutturato in quattro moduli con prova di verifica base, con prova di verifica intermedia e prova di verifica finale:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Modulo giuridico-normativo della durata di 2 ore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Modulo tecnico della durata di 6 ore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prova di verifica base;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Modulo pratico in ambiente attrezzato della durata di 24 ore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prova intermedia;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Modulo pratico in attività di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee da utilizzare negli eventi per lo spettacolo su luogo di lavoro per un minimo di 15 eventi in un periodo non inferiore ad 1 anno, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Prova di verifica finale.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. E fa riferimento poi anche alla necessità che diverse tipologie di lavoratori impegnati in questo settore dello spettacolo ricevano “a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per fornire indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due figure professionali del settore è stato recentemente pubblicato il documento Inail “Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. Indicazioni operative” realizzato dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp), dalla Consulenza tecnica per |’edilizia (Cte), dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e dalla Direzione centrale prevenzione (Dcp), in collaborazione con l’Associazione italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo (Assomusica).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, Consulenza tecnica per |’edilizia, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Direzione centrale prevenzione Inail, Assomusica, “ Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. Indicazioni operative”, pubblicazione a cura di Giuseppe Castellet y Ballarà, Domenico Magnante, Paola Ricciardi, Luigi Prestinenza, Davide Sani, Alessandra Ferraro, Luca Rossi, Maria Teresa Settino, Laura Tomassini, Alberto Artese, Paolo De Biasi, Lorenzo Fantini e Luca Guidolin, versione 2019 (formato PDF, 17.18 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/palchi+e+fiere+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="36761" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 23 Oct 2019 11:54:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/palchi-e-fiere-sulla-formazione-ed-addestramento-degli-operatori</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sicurezza sul lavoro palchi e fiere,sicurezza sul lavoro spettacoli,decreto palchi e fiere</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/palchi+e+fiere+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/palchi+e+fiere+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CANTIERI: LA PREVENZIONE INCENDI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cantieri-la-prevenzione-incendi</link>
      <description>Informazioni sulla prevenzione incendi nei cantieri temporanei in edilizia. Le misure per la lotta antincendio nei cantieri, le indicazioni sulla fornitura e installazione di estintori portatili e le misure di security per evitare gli incendi dolosi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cantieri: come occuparsi di safety e security nella prevenzione incendi
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Informazioni sulla prevenzione incendi nei cantieri temporanei in edilizia. Le misure per la lotta antincendio nei cantieri, le indicazioni sulla fornitura e installazione di estintori portatili e le misure di security per evitare gli incendi dolosi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La lotta antincendio nei cantieri
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La linea guida, che contiene indicazioni elaborate dalla Fire Protection Association, curate da Adair Lewis e tradotte in italiano da Guido Zaccarelli, ricorda che un appaltatore “deve assicurarsi che il progetto sia organizzato e pianificato in sequenza per ottenere il più presto possibile le misure che seguono” (“quando ragionevole economicamente” e “in tutti i casi in cui devono essere predisposte”):
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “Scale permanenti di uscita di sicurezza, compresi i relativi muri di compartimentazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Compartimentazioni antincendio all’interno dell’edificio in costruzione, compresa l’installazione di porte tagliafuoco e l’installazione di barriere temporanee per prevenire il passaggio di fumo e calore;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Materiali protettivi antincendio applicati alla carpenteria metallica strutturale;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cavedi antincendio previsti;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cavi per l’impianto di illuminazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Impianti automatici di rivelazione incendio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Impianti sprinkler e altre installazioni fisse di lotta antincendio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Impianti automatici di rivelazione ed estinzione incendio, quando essi debbano essere installati per proteggere elementi di attrezzature o impianti grandi o costosi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che per la protezione dei quadri di distribuzione delle apparecchiature elettriche, vicino a tali apparecchiature “occorre installare estintori appropriati, come per esempio quelli ad anidride carbonica”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo poi da queste best practice alcune altre indicazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “alla fine di ogni giorno lavorativo o turno, occorre effettuare una verifica antincendio, soprattutto nelle aree dove sono stati effettuati lavori a caldo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “quando le superfici finite, le finiture o elementi costosi di impianti e macchinari devono essere protetti temporaneamente durante la costruzione o la ristrutturazione, occorre porre attenzione a selezionare un materiale protettivo di copertura che non contribuisca al carico d’incendio o alla crescita ed alla propagazione potenziale dell’incendio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “quando materiali flessibili sono usati per ricoprire le impalcature, questi materiali non devono contribuire al carico d’incendio o alla crescita ed alla propagazione potenziale dell’incendio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “qualora non già verificato dalle autorità locali, l’ingresso in qualsiasi parte dell’edificio da parte degli affittuari non deve essere permesso finché tutte le misure di prevenzione incendi (soprattutto tutte le barriere passive da installare nelle compartimentazioni rilevanti a muro o a soffitto) e le installazioni non siano complete e, quando opportuno, non siano state commissionate”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            La fornitura degli estintori portatili
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi alcune indicazioni relative agli estintori portatili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica, ad esempio, che il personale “deve essere sufficientemente formato in modo da essere in grado di usare i dispositivi antincendio portatili presenti nel sito”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E, a questo proposito, deve essere fornito “un numero appropriato di estintori portatili, approvato e certificati da un organismo di certificazione terzo ed indipendente, in accordo con gli standard nazionali” (il traduttore ricorda che “tutti gli estintori in Italia devono essere omologati dal Ministero dell’Interno” e il numero di omologazione deve essere riportato sull’etichetta dell’estintore”).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre quando le strutture in costruzione “sono principalmente in materiale combustibile, occorre fornire estintori portatili aggiuntivi in conformità ad una specifica valutazione del rischio di incendio”. Nella linea guida un capitolo è destinato espressamente ai “cantieri dove la costruzione è prevalentemente in materiali combustibili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che gli estintori devono essere “dislocati in posizioni ben visibili vicino alle uscite di ogni piano. All’aperto essi devono essere adeguatamente protetti da gli agenti atmosferici e chiaramente segnalati”. E tutti i dispositivi antincendio portatili devono essere verificati “da persona qualificata in conformità agli standard nazionali ed occorre registrare la data del servizio di manutenzione, compresa la registrazione sull’apparecchio”. Anche in questo caso il traduttore specifica che in Italia “gli impianti ed i dispositivi antincendio devono essere sottoposti alla manutenzione in generale almeno una volta ogni sei mesi”. A questo proposito si può fare riferimento al DM 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica poi che al procedere dei lavori “occorre revisionare l’adeguatezza dei dispositivi antincendio portatili come parte della revisione periodica della valutazione del rischio del sito”. Inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “tutti i dispositivi antincendio che non sono progettati per entrare in funzione automaticamente devono essere facilmente accessibili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          qualora sia praticabile ragionevolmente, gli impianti a funzionamento meccanico devono disporre di un proprio estintore a bordo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Il problema degli incendi dolosi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo questa seconda presentazione del documento CFPA riprendendo anche qualche utile informazione a proposito delle misure di “security contro gli incendi dolosi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che la protezione contro gli incendi dolosi “deve essere un argomento del piano della sicurezza antincendio del sito e deve essere considerata come una parte della valutazione del rischio del sito”. E gli edifici “devono essere adeguatamente protetti contro i furti e gli incendi intenzionali” proprio “in conformità alla valutazione del rischio di incendio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La linea guida segnala che “il metodo più efficace di scoraggiare gli intrusi, così come di aiutare a prevenire gli incendi dolosi, è di assicurarsi, per quanto ragionevolmente possibile, che il sito sia reso sicuro contro gli ingressi non autorizzati”. E questo può essere fatto “erigendo una recinzione adeguata intorno al perimetro del sito o mettendo in sicurezza tutti i punti di ingresso come finestre e porte nei siti in ristrutturazione”. Inoltre anche i depositi di liquidi infiammabili, di bombole di GPL e di materiali combustibili “devono essere recintati o resi adeguatamente protetti in altro modo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riprendiamo alcune altre utili indicazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’illuminazione del sito è un deterrente efficace contro gli ingressi non autorizzati ed è raccomandata”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’installazione di telecamere a circuito chiuso deve essere valutata attentamente nei siti dove possono avvenire incendi dolosi, atti di vandalismo o furti”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “una presenza permanente di security deve essere prevista nei siti dove la costruzione è prevalentemente in materiali combustibili”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’installazione di allarmi antiintrusione in edifici temporanei e sistemazioni temporanee è fortemente raccomandata”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          CFPA-Europe, “ Fire prevention on construction sites”, a cura di Adair Lewis, CFPA-E Guideline No 21:2012 F (formato PDF, 1.33 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/prevenzione+incendi+sicurezza+lavoro.jpg" length="95987" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 22 Oct 2019 08:28:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cantieri-la-prevenzione-incendi</guid>
      <g-custom:tags type="string">sicurezza sul lavoro,consulenza sicurezza sul lavoro,dvr,prevenzione incendi,sicurezza cantieri</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/prevenzione+incendi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/prevenzione+incendi+sicurezza+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNI: IL RISCHIO ELETTRICO,  UN CASO DI FOLGORAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-un-caso-di-folgorazione</link>
      <description>L’infortunato stava scaricando un grosso carico di letame per conto di un’azienda agricola ed è stato folgorato da una scarica elettrica: come è avvenuto l’incidente, le cause e come si sarebbe potuto evitare.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Storie di infortunio: la scossa fatale
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Cronaca di un infortunio: l’infortunato stava scaricando un grosso carico di letame per conto di un’azienda agricola ed è stato folgorato da una scarica elettrica: come è avvenuto l’incidente, le cause e come si sarebbe potuto evitare.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Esito
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           l’infortunato è stato folgorato da una scarica elettrica ed è deceduto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Dove è avvenuto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In un campo adibito a deposito di letame
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Cosa si stava facendo
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Andrea, l’infortunato, stava scaricando un grosso carico di letame per conto di un’azienda agricola
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Descrizione infortunio
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Andrea era alla guida del trattore che trainava il rimorchio con il letame. Quando è arrivato nel luogo adibito a deposito ha manovrato il trattore per scaricare il contenuto del rimorchio che, alzandosi, ha toccato i fili elettrici che sovrastavano il campo. Andrea è sceso con un salto dal trattore, ha raggiunto la base del rimorchio e ha toccato il telaio in prossimità delle ruote; attraverso questo contatto ha innescato la scarica tra il carro ed il terreno. Lo ritroverà l’amico Fabio che sopraggiunge poco dopo, ma non potrà fare più nulla.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Come prevenire
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Andrea non era stato informato dei pericoli legati alle operazioni che doveva svolgere, non sapeva che alzando il rimorchio avrebbe raggiunto gli 8 metri e quindi sarebbe andato a toccare le linee elettriche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Era necessario
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          informare i lavoratori dei rischi legati alla presenza di linee elettriche, utilizzare mezzi che durante le manovre rimanessero ad una distanza di sicurezza dalle linee elettriche valutare i rischi legati non solo al transito ma anche a tutte le operazioni che si svolgono con mezzi ingombranti in zone dove sono presenti linee elettriche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “La scossa fatale” (a cura di Paolo Pagani, Ettore Guarnieri, Michele Montresor, Servizio P.S.A.L della ATS Valpadana) tratta dal repertorio delle “Storie d'infortunio” rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi a partire dalle inchieste di infortunio, e raccolte nel sito del Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte (Dors).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Dors
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/folgorazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="8106" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 22 Oct 2019 07:37:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortuni-un-caso-di-folgorazione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,incarico rspp,rspp esterno,documento di valutazione dei rischi,DVR,valutazione dei rischi,rischio elettrico,rischio folgorazione</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/folgorazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/folgorazione+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVECCHIAMENTO LAVORATORI: I CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI DA METTERE IN ATTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/invecchiamento-lavoratori-i-cambiamenti-organizzativi-da-mettere-in-atto</link>
      <description>Un intervento fa il punto del problema dell’invecchiamento della forza lavoro e delle strategie da implementare. Le limitazioni funzionali nell’invecchiamento, gli aspetti positivi, gli obiettivi strategici e i possibili cambiamenti organizzativi.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Invecchiamento: quali cambiamenti organizzativi mettere in atto?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un intervento fa il punto del problema dell’invecchiamento della forza lavoro e delle strategie da implementare. Le limitazioni funzionali nell'invecchiamento, gli aspetti positivi, gli obiettivi strategici e i possibili cambiamenti organizzativi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un dato fornito dall’Ageing Report EU – un rapporto dell’Unione Europea che fornisce un’analisi demografica e una stima dell'impatto economico a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione europea – mostra che se nel 2013 c’era 1 pensionato ogni 4 lavoratori, nel 2060 avremo solo 2 lavoratori per ogni pensionato.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Benché non sia più attiva la Campagna europea 2016/2017 “ Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”, i dati continuano dunque a mostrare che l’invecchiamento della forza lavoro europea continua a procedere velocemente. Ed è necessario per ogni Paese fare i conti con questa realtà e mettere in atto buone prassi e interventi per garantire, appunto “ad ogni età”, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per parlarne e fare un po’ il punto della situazione attuale e delle possibili strategie da implementare nei luoghi di lavoro ci soffermiamo sull’introduzione, a cura di Maddalena Coccagna (Università degli Studi di Ferrara), del seminario “Invecchiamento e disabilità sul lavoro: quali prospettive?” che si è tenuto, organizzato da varie organizzazioni e realtà locali e associative, a Ferrara il 10 maggio 2019.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I dati e le limitazioni funzionali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo all’invecchiamento si segnala che la popolazione europea “è invecchiata in modo sostanziale negli ultimi decenni e si prevede che questa tendenza continui e si intensifichi.  Entro il 2080, la proporzione della popolazione dell'UE oltre i 65 anni dovrebbe rappresentare circa il 30% della popolazione totale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo invece all’invecchiamento più specifico della forza lavoro si indica che malgrado la forza lavoro nelle fasce di età più anziane sia “in costante aumento, con una contrazione del tasso di sostituzione con lavoratori più giovani”, “la metà dei lavoratori anziani, in Europa, lascia il lavoro prima di raggiungere l’età prevista per il pensionamento obbligatorio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Proprio in relazione a questi dati e in relazione anche ai risultati dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo (2012) e della già citata campagna europea 2016/17, la UE ha messo in luce “l’esigenza di favorire carriere lavorative migliori, cioè più orientate al benessere complessivo della persona, e più durature, cioè in cui conviva la solidarietà tra generazioni ma anche la sostenibilità economica della maggiore longevità dei cittadini europei”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relatrice si sofferma poi sulle possibili limitazioni funzionali, sui problemi di salute e le malattie croniche a lungo termine che aumentano con l’età.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riportano i dati dell’indagine SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe) che indicano che, “nel più del 30% dei lavoratori di età 50-64 anni in Europa avevano almeno una limitazione nella mobilità nella funzione degli arti superiori o nell’esecuzione di movimenti fini, oltre ad essere affetti da due o più malattie croniche”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre dai dati OSHA “risulta che, a causa di problemi di salute, circa il 30% degli uomini e delle donne, nella fascia d’età compresa tra 50 e 64 anni, necessita di un adeguamento urgente del posto di lavoro allo scopo di prevenire i rischi di pensionamento anticipato e di inabilità al lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Senza dimenticare che i principali problemi di salute “sono i disturbi muscoloscheletrici e mentali” e oggi la depressione “è una delle cause più comuni dell’inabilità al lavoro e del prepensionamento”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia – continua l’intervento introduttivo – “la crescita mentale, sostenuta dal necessario benessere psico fisico”, è un aspetto positivo dell’invecchiamento e “si manifesta in genere con:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fedeltà e dedizione all’azienda
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            puntualità e scarso assenteismo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza nei momenti di criticità
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            memoria storica, esperienza e rete di conoscenze
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            desiderio di trasmettere la propria competenza”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            L’organizzazione di lavoro e gli obiettivi strategici
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi sulle conseguenze della globalizzazione e della crisi economica, che “hanno portato a ristrutturazioni, ridimensionamenti e ad una intensificazione del lavoro per rimanere competitivi”, e sottolinea che è urgente un “ripensamento dell’organizzazione del lavoro, ad esempio a partire dalle esigenze di salute e sicurezza, per creare un clima aziendale che favorisca il mantenimento di una buona capacità lavorativa nel tempo”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso l’ organizzazione del lavoro “non può più essere semplificata per ‘mansioni’ ma basarsi su competenze e responsabilità, che cambiano nel tempo, tenendo conto che le persone maturano e poi invecchiano”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver ricordato gli obblighi di legge, “non ulteriormente trascurabili”, e della necessaria promozione di buone pratiche, l’intervento segnala che gli obiettivi strategici indicati da OSHA comprendono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Promozione della salute: “in questo sono strategiche le misure preventive e proattive da parte dei servizi di medicina del lavoro, che tengano conto non solo delle inidoneità legate all’invecchiamento e alla salute ma anche della esigenza di individuazione delle criticità da risolvere nelle modalità di lavoro che contribuiscono a peggiorare la salute fisica e mentale dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mantenimento della competenza professionale: l’apprendimento sul luogo di lavoro è possibile se i contenuti e i compiti lavorativi sono ideati per conferire esperienze di apprendimento. Le competenze acquisite sul luogo di lavoro durante tutta la carriera riducono le barriere che ostacolano l’apprendimento di concetti nuovi e correggono gli atteggiamenti negativi verso nuove opportunità di formazione. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Valori, atteggiamenti e motivazione: i lavoratori devono sentirsi rispettati e potersi fidare del proprio datore di lavoro; inoltre si aspettano di ricevere supporto dal coordinatore o dal dirigente nelle situazioni di lavoro impegnative e difficili. Occorre sempre sapere se il lavoro è stato svolto adeguatamente e anche essere messi in grado di imparare a migliorare le proprie prestazioni. Il dialogo tra dirigenti e lavoratori deve essere un processo continuo e non una valutazione annuale… 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ambiente di lavoro: questo obbiettivo si riferisce non solo a spazi ed attrezzature, ma anche alle forme d’impiego, all’orario di lavoro e alla gestione dei compiti lavorativi.  L’adeguamento del lavoro alle abilità, competenze e allo stato di salute di ciascuno è un processo in continua evoluzione, altrettanto dinamica dovrà essere la valutazione dei rischi che attengono a questi cambiamenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non bisogna poi dimenticare che se il datore di lavoro nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art. 18, D.Lgs. 81/2008), queste capacità e condizioni non dipendono solo dall’invecchiamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti se è evidente che “le nostre capacità fisiche e mentali si modificano, con modalità del tutto variabili e personali, in relazione all’invecchiamento, deve essere altrettanto chiaro che fenomeni sono presenti anche indipendentemente dall’età (p.es. gravidanza, malattia, infortunio, ecc.) e spesso sono parte integrante delle caratteristiche dell’individuo senza che per questo pregiudichino le sue possibilità di dare un contributo lavorativo efficace”. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Dopo aver ricordato che le soluzioni proposte devono anche tener conto del settore specifico in cui si attuano e di alcuni problemi di genere, sono riportati alcuni possibili cambiamenti organizzativi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            conoscere il profilo d’età dei dipendenti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            includere la gestione dell’invecchiamento nella politica delle risorse umane (anche per sviluppi e opportunità di carriera);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strutturare le mansioni tenendo conto del fattore anzianità;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare l’effettiva e la potenziale capacità del lavoratore;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            favorire l’apprendimento permanente (su competenze tecniche e trasversali);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            favorire la trasmissione dell’esperienza (gruppi intergenerazionali, programmi di mentoring o coaching;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare le risorse interne con maggiore esperienza per la formazione e l’addestramento del personale;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nella valutazione dei rischi considerare le mansioni lavorative in relazione all’età, al genere e allo stato di salute in essere e potenziale (MMP, stress, turni notturni, orari, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            facilitare inserimento, reinserimento ed il mantenimento al lavoro dei lavoratori ‘fragili’ (p.es. con la rotazione dei compiti)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Intervento introduttivo”, a cura di Maddalena Coccagna (Università degli Studi di Ferrara), al seminario “Invecchiamento e disabilità sul lavoro: quali prospettive?” (formato PDF, 634 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 13:10:36 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,invecchiamento lavoratori,lavoratori ansiani</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: IL DATORE DI LAVORO E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI RARI E IGNOTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sulla-valutazione-dei-rischi-rari-o-non-ignoti</link>
      <description>Il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare tutti i fattori di rischio concretamente presenti nell’azienda secondo la propria esperienza, l’evoluzione della scienza-tecnica e l’analisi della casistica verificabile nell’ambito delle lavorazioni.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sull’obbligo della valutazione dei rischi rari e ignoti
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         I cardini sui quali il datore di lavoro deve fondare l'analisi e la previsione dei rischi sono fondamentalmente la propria esperienza, l'evoluzione della scienza-tecnica e la casistica verificabile nell'ambito di ogni singola lavorazione. Questo è quello che ha sostenuto la Corte di Cassazione in questa sentenza citando un principio già espresso dalle Sezioni Unite della stessa Corte nella sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn e altri relativa ai gravi fatti accaduti presso lo stabilimento della Thyssenkrupp di Torino, principio che è stato successivamente ribadito in un’altra sentenza della stessa Sezione IV la n. 20129 del 10/03/2016 Serafica e altro.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E' chiaro, ha precisato la suprema Corte in questa sentenza, che alla luce di quanto sopra detto la previsione e la prevenzione dei rischi deve coprire qualsiasi fattore di pericolo evidenziato non solo dall’esperienza maturata dall’imprenditore o dall’analisi della casistica degli eventi verificatisi in azienda ma anche dall’evoluzione della scienza-tecnica per cui non basta a giustificare la mancata valutazione di un pericolo il fatto che lo stesso sia risultato ‘non noto’ e cioè non si sia mai presentato nello svolgimento delle attività all'interno dell'impresa, né che non rientri nell’esperienza diretta del datore di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per considerare 'non noto' un rischio, ha precisato la suprema Corte, occorre in definitiva che anche la scienza-tecnica non abbia potuto osservare l'evento che lo realizza per cui solo in questo caso viene meno l'obbligo di prevederlo da parte del datore di lavoro non potendo pretendere che lo stesso vada al di là del limite del sapere tecnico-scientifico. L’evento raro, invece, la cui realizzazione non sia comunque ignota all'esperienza ed alla conoscenza della scienza-tecnica, è pur sempre un evento possibile e prevedibile e come tale deve essere previsto e valutato. Sostanzialmente esso è un evento connotato da una bassa frequenza statistica che prima o poi può verificarsi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Oggetto della mancata valutazione del rischio contestata agli imputati è stata nel caso in esame l’otturazione degli ugelli di una pressa utilizzata per lo stampaggio ad iniezione, anomalia che ha provocata l’esplosione del gas sviluppatosi nello stesso e la conseguente proiezione di materiale molto caldo che, investendo il lavoratore che era impegnato nel rimuoverla dall’estrusore, gli ha creato delle gravi ustioni al volto e alla mano destra. L’anomalia verificatasi sul macchinario benché rara non era comunque ignota in quanto si era già verificata in passato per cui la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso avanzato dagli imputati, ha ritenuta giusta la condanna da parte dei giudici di chi avrebbe dovuto valutare.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Diversamente impostando il problema, secondo la suprema Corte, “si finisce per affermare che solo l'evento con una qualche rilevanza statistica, impone al datore di lavoro di predisporre tutele per evitare il rischio, lasciando al di fuori degli obblighi di valutazione e prevenzione tutti i rischi che sebbene 'non ignoti' si realizzino con tale infrequenza da essere ritenuti appunto 'rari'”. E' necessario, invece, secondo la Cassazione, mutare prospettiva con il richiamo del fondamentale principio enunciato dalla Sezioni unite, e ribadito dalla stessa Sezione IV, secondo il quale "In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori" (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110901; Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 - dep. 16/05/2016, Serafica e altro, Rv. 26725301).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I cardini sui quali il datore di lavoro deve fondare l'analisi e la previsione dei rischi”, ha così proseguito la Sez. IV sono in primo luogo, la 'propria esperienza', l'evoluzione della scienza tecnica ed infine 'la casistica' verificabile nell'ambito della lavorazione considerata. E' chiaro, quindi, che, alla luce di quando sopra detto, la previsione e prevenzione del rischio deve 'coprire' qualsiasi fattore di pericolo evidenziato nell'evoluzione della 'scienza tecnica' e non solo dall'esperienza che l'imprenditore sviluppi su una certa attività o su uno specifico macchinario, che egli abbia potuto direttamente osservare. “Non basta, cioè, a giustificare la mancata previsione del pericolo nel documento di valutazione dei rischi, né che la sua realizzazione non si sia mai presentata nello svolgimento dell'attività concreta all'interno dell'impresa, né che esso non rientri nell'esperienza indiretta del datore di lavoro ma per considerare 'non noto' il rischio occorre che anche la scienza tecnica non abbia potuto osservare l'evento che lo realizza. Solo in questo caso viene meno l'obbligo previsionale del datore di lavoro, cui non può richiedersi di oltrepassare il limite del sapere tecnico-scientifico, con un pronostico individuale”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La conclusione quindi che deve trarsi da questa premessa, secondo la suprema Corte, è che l'evento 'raro', in quanto 'non ignoto', è sempre prevedibile e come tale deve essere previsto, in quanto rischio specifico e concretamente valutabile. L'evento raro, infatti, non è l'evento impossibile ma anzi è un evento che, per definizione, prima o poi si verifica anche se il suo realizzarsi è connotato da una 'bassa' frequenza statistica. E ciò comporta, nondimeno, che nel caso in cui la lavorazione comporti un elevato numero di azioni ripetitive particolare cura debba assicurarsi alla previsione del concretizzarsi di rischi riguardanti il prodursi di un 'evento raro', la cui realizzazione non sia ignota all'esperienza ed alla conoscenza della scienza tecnica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell'ipotesi in esame, ha così concluso la suprema Corte, dato per scontato che il blocco di entrambi gli ugelli non si fosse mai presentato in precedenza nell'utilizzo del macchinario, la Corte, tuttavia, sulla scorta di quanto riferito dal consulente, ha preso atto che un simile inconveniente si era già verificato almeno altre due volte su quel tipo di macchinario, ancorché in un lasso temporale molto dilatato. L'anomalia, pertanto, benché rara, e finanche molto rara, tenendo conto dello svolgimento quotidiano di quelle operazioni e della loro ripetitività, non era ignota e come tale doveva essere considerata nel documento di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro, in quanto titolare della posizione di garanzia, anche attraverso la consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione cui compete la conoscenza e la segnalazione di eventuali rischi non effettivamente previsti dal documento di valutazione, sempre emendabile ed integrabile, rientrando fra i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, con l'obbligo, una volta individuato il rischio, di predisporre le misure precauzionali e quelle procedimentali, se necessarie, ad evitare l'evento e quindi idonee ad assicurare la tutela della salute e la sicurezza dare il rischio specifico e adottare delle misure di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 27186 del 19 giugno 2019 (u.p. 10 gennaio 2019) - Pres. Dovere – Est. Nardin – P.M. Lignola - Ric. D.G. e D.V.B..  - Il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare tutti i fattori di rischio concretamente presenti nell’azienda secondo la propria esperienza, l’evoluzione della scienza-tecnica e l’analisi della casistica verificabile nell’ambito delle lavorazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 12:45:08 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sentenze sicurezza sul lavoro,sentenze datore di lavoro,sentenze rspp</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SICUREZZA CANTIERI: SULLA FORMAZIONE DEL DL DELL'IMPRESA AFFIDATARIA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sicurezza-cantieri-sulla-formazione-del-dl-dell-impresa-affidataria</link>
      <description>L’obbligo del datore di lavoro (oltre che del dirigente e del preposto) dell’affidataria di possedere una “adeguata formazione” visto alla luce delle capacità organizzative richieste e del ruolo attribuito a tale impresa dopo il 2009.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L’obbligo del DdL dell’affidataria di possedere un’adeguata formazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Come noto, l’impresa affidataria è definita dal Testo Unico quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” (art.89 c.1 lett.i) primo periodo D.Lgs.81/08).
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si tenga conto che la definizione di “impresa affidataria” su riportata è contenuta nel Titolo IV del D.Lgs.81/08 sui cantieri temporanei o mobili (nell’ambito del quale tale concetto trova applicazione) e che, come precisato a suo tempo dalla Commissione per gli interpelli, si ritiene che “all’interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa” (Interpello n.13 dell’11 luglio 2014).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Parlando di impresa affidataria, va anzitutto ricordato che in occasione del passaggio normativo avvenuto circa dieci anni fa con l’emanazione del testo unico nel 2008 e, più ancora, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate nel 2009 a tale testo con la pubblicazione del decreto correttivo (D.Lgs.106/09), il ruolo di tale impresa ha subito una importante evoluzione.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Quest’ultima è stata ben sintetizzata dalla Relazione di accompagnamento al decreto correttivo, la quale ha sottolineato a suo tempo che “l’articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza e che per lo svolgimento delle attività il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            E’ stato poi successivamente precisato che “l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi, nei casi in cui l’impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dall’art.97 del D.Lgs. n. 81/2008” (Interpello n.13 dell’11 luglio 2014).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Già dall’analisi di queste prime fonti interpretative, dunque, risulta chiaro che per cogliere a fondo le prerogative e il ruolo dell’impresa affidataria occorre partire anzitutto dalla ricostruzione e analisi del quadro degli obblighi normativi.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Procedendo in questo senso, l’art.97 c.1 D.Lgs.81/08 (“Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”) prevede che “il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”  (si noti tra l’altro che proprio nel 2009, con l’art.65 c.1 del decreto 106, il concetto di “verifica” - all’interno di questo comma - ha preso il posto del precedente concetto di “vigilanza”).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Viene poi previsto al comma 2 che “gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.”
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Occorre soffermarsi per qualche momento sul passaggio normativo da ultimo richiamato, nel quale la norma prevede che “per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII” (art.97 c.2 secondo periodo).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Tale previsione va ricollegata al punto “01” inserito nel 2009 all’interno dell’Allegato XVII (“Idoneità tecnico professionale”), che dispone che “le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97” (coerentemente con l’impostazione generale richiamata dalla Relazione di accompagnamento al decreto 106). 
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Sotto questo profilo, la Commissione per gli interpelli “ritiene che i criteri per valutare, da parte del committente, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, la “idoneità tecnico-professionale” - così come definita all’articolo 89, comma 1, lettera l), del D.Lgs.n.81/2008 - è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare” (Interpello n.13 dell’11 luglio 2014).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ai sensi dell’art.97 c. 3 D.Lgs.81/08, “il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Secondo la Commissione per gli Interpelli, per interpretare correttamente tali disposizioni “occorre premettere che “il legislatore ha assegnato all’impresa affidataria l’importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori” (Parere del 22/07/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione dell’art.89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.81/2008 - ANCE). Per quanto riguarda le modalità e l’assiduità con le quali il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano essere valutate, dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, tendendo conto di vari parametri quali a titolo esemplificativo: la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici” (Interpello n.13 dell’11 luglio 2014).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Come già ricordato dalla Relazione di accompagnamento al decreto correttivo, fondamentale è poi il “ruolo centrale” attribuito dalla legge all’impresa affidataria “relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In tal senso, infatti, il comma 3-bis dell’art.97 (comma aggiunto nel 2009) dispone che “in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.” 
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Arriviamo così all’ultimo comma dell’art.97, ovvero il comma 3-ter (introdotto anch’esso all’interno della norma nel 2009), il quale prevede che “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”  
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si tratta di un particolare ed importante obbligo di formazione che ha come destinatari non solo i dirigenti e i preposti dunque, bensì anche il datore di lavoro e che è finalizzato, secondo la lettera della norma, allo svolgimento delle attività di cui all’art.97 che abbiamo esaminato sopra e a cui si rinvia.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La violazione di questo obbligo formativo rivolto al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti è peraltro sanzionata a carico del datore di lavoro e del dirigente con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (art.159 c. 2 lett.c) D.Lgs.81/08).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Si ritiene che il contenuto di questo obbligo di formazione non possa non tenere conto da un lato del fatto che l’impresa affidataria opera nell’ambito applicativo del Titolo IV (il quale quindi nelle sue linee essenziali non può essere ignorato, proprio in virtù della sua specificità e del carattere di specialità di tale normativa) e, dall’altro, del contenuto e delle finalità degli obblighi previsti dall’art.97 del D.Lgs.81/08, oltre che, più complessivamente, del ruolo che tale norma assegna all’impresa affidataria alla luce di tutto quanto richiamato nonché al datore di lavoro della stessa.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Questo obbligo di formazione previsto dall’art.97 comma 3-ter D.Lgs.81/08 è stato richiamato in sede giurisprudenziale - in relazione agli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria - anche da una sentenza dell’inizio di quest’anno (Cassazione Penale, Sez.IV, 30 gennaio 2019 n.4644), con cui la Suprema Corte ha osservato che “in tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’Impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (Sez.4, n.10544 del 25/1/2018, Scibilia ed altri, Rv. 272240)…
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In particolare, l’art.97 D.lgs 81/2008 attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi in generale derivanti, dall’esecuzione di lavori in appalto (art.26 Testo Unico).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al datore di lavorodell’impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti anche sulle imprese esecutrici (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici. E l’art 97, comma 3ter richiede che il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell’impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione..”.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In una pronuncia dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 14 febbraio 2018 n.7188), infine, la Corte si è soffermata sulle “disposizioni normative in tema di impresa affidataria dei lavori (vedasi l’art.89, comma 1, lettera i), D.Lgs. 81/2008, che definisce “impresa affidataria” l’impresa “titolare del contratto di appalto con il committente” e art.97, stesso decreto, che attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria tutti [gli obblighi] previsti dall’art.26 del d.Lgs 81/2008).”
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            In questa sentenza la Corte ha avuto modo di precisare che, “in estrema sintesi, il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’Allegato XVII del D.Leg.vo 81/2008 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati.”
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Più nello specifico - prosegue la Corte - “nel caso che ci occupa l’appaltatore (o impresa affidataria) […], rispetto ai subappaltatori, si poneva con il ruolo di committente e datore di lavoro.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ebbene, come si diceva poc’anzi, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa Egli ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (cfr. ex multis Sez.3, n.35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744 in un caso relativo alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).”
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 12:03:28 GMT</pubDate>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-gli-obblighi-del-datore-di-lavoro</link>
      <description>Il datore di lavoro valuta e misura i livelli delle ROA a cui possono essere esposti i lavoratori e segnala i luoghi di lavoro dove i livelli di radiazioni ottiche superano i valori limite di esposizione con un’apposita segnaletica, limitandone l’accesso.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Radiazioni Ottiche Artificiali: normativa, valutazione dei rischi e obblighi del datore di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Il datore di lavoro valuta e misura i livelli delle ROA a cui possono essere esposti i lavoratori e segnala i luoghi di lavoro dove i livelli di radiazioni ottiche superano i valori limite di esposizione con un’apposita segnaletica, limitandone l’accesso.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In riferimento alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali si rimette un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 216 - Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione Europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti Direttive comunitarie di prodotto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) i valori limite di esposizione di cui all’articolo 215;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni a carico del datore di lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 216: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 219, co. 1, lett. a)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 217, co. 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 219, co. 2, lett. a)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 217, co. 2, 3: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 219, co. 2, lett. b)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 215.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute: a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: D.Lgs. 81/08
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 12:26:14 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio radiazioni ottiche artificiali,radiazioni ottiche artificiali</g-custom:tags>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO SETTORE RISTORAZIONE: INCIDENTI E MISURE CORRETTIVE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-settore-ristorazione-incidenti-e-misure-correttive</link>
      <description>Esempi di infortuni professionali dei lavoratori nel settore della ristorazione. Gli incidenti che avvengono nelle cucine in relazione all’utilizzo di attrezzature e al rischio elettrico. I suggerimenti per l’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Gli incidenti nel settore della ristorazione
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Esempi di infortuni professionali dei lavoratori nel settore della ristorazione. Gli incidenti che avvengono nelle cucine in relazione all’utilizzo di attrezzature e al rischio elettrico. I suggerimenti per l’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti nel settore della ristorazione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel primo caso l’infortunio si è verificato all’interno della cucina di un ristorante durante l’utilizzo di un robot professionale multiuso ed in particolare nell’uso dell’accessorio per tritare la carne.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Presumibilmente l’accessorio era rotto e mancante della parte superiore, “dove è presente il recipiente ed il tubo sottostante che porta il macinato alla lama tritatrice. Durante l’utilizzo dell’accessorio l’esposizione della lama, vista la rottura del pezzo, provocava il contatto della stessa con la mano dell'operatore che subiva un'amputazione all'indice della mano destra”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre il lavoratore non risultava formato e il documento di valutazione dei rischi era carente nella parte riguardante l’ attrezzatura di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Al di là delle carenze in materia di formazione e valutazione, il fattore causale nella scheda rilevato è l’uso di un accessorio tritacarne con protezioni rotte.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto in cucina, in questo caso in relazione al rischio elettrico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una lavoratrice porta nella cucina del ristorante, dove lavora, una radio: all'atto di abbassare il volume tocca involontariamente la presa phones, in quel momento prende una forte scossa elettrica riportando lesioni alla mano destra.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In seguito è stato accertato che nella presa phones, per l'installazione della cuffia, era presente una tensione da 230V.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiaramente il fattore causale segnalato è il “malfunzionamento della presa phones della radio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine il terzo caso riguarda un lavoratore con mansione di cuoco all’interno dei locali cucina di un ristorante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Mentre il cuoco trita un pezzo di mozzarella con un tritacarne, nell’atto di spingerlo all’interno dello stesso senza utilizzare lo spingipezzo, il suo dito della mano destra viene a contatto con gli organi lavoratori della macchina. Contatto che gli provoca l’amputazione della falange distale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche in questo caso il fattore causale è chiaro: l’infortunato “non utilizza lo spingipezzo per tritare la mozzarella”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Prevenire gli infortuni con le attrezzature di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per avere qualche utili suggerimento in relazione ai due casi di infortunio avvenuti nell’uso delle attrezzature di cucina possiamo fare riferimento al documento “ Informazioni utili sulla sicurezza sul lavoro in imprese dell’industria alberghiera, della ristorazione, cucine di ospedali e ricoveri” prodotto in Svizzera dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo alcune delle tante indicazioni presenti relative all’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di cucina:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Preparazione della carne
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            istruire il personale sulla tecnica da utilizzare;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare coltelli appropriati;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nel lavorare grandi pezzi di carne indossare guanti e grembiuli antitaglio;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Affettatrici per salumi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare solo macchine a norma e dotate dei necessari dispositivi di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            far usare la mola per affilare solo da personale competente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            pulire le macchine solo con la spina staccata e con i guanti di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Tritacarne
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            utilizzare solo macchine accompagnate da dichiarazione di conformità ce; rispettare le indicazioni riportate nel manuale d’uso e manutenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare sempre il premicarne;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Tritatutto (cutter)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare solo macchine dotate di dichiarazione di conformità ce e coperchio di protezione con dispositivo di controllo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rispettare le indicazioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare regolarmente il funzionamento del dispositivo di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Frullatori a immersione
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            staccare la spina prima di pulire l’apparecchio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Mixer / macchine universali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare solo macchine dotate di dichiarazione di conformità ce e coperchio di protezione con dispositivo di controllo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rispettare le indicazioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare regolarmente il funzionamento del dispositivo di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Affettatrici per il pane
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            copertura sufficientemente lunga dei coltelli;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Centrifughe per insalata o verdura
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare solo macchine dotate di dichiarazione di conformità ce e coperchio di protezione con dispositivo di controllo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rispettare le indicazioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare regolarmente il funzionamento del dispositivo di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Coltelli
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare impugnature ergonomiche di sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            controllo regolare e affilatura dei coltelli;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            custodia adeguata;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Macchine tagliaverdura
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare solo macchine dotate di dichiarazione di conformità ce e coperchio di protezione con dispositivo di controllo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            rispettare le indicazioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            verificare regolarmente il funzionamento del dispositivo di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare sempre il premiverdura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Friggitrici
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            usare l’olio da frittura giusto; non aggiungere altro olio o cambiarlo quando l’olio è bollente;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non collocare la macchina vicino ai rubinetti dell’acqua;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            mettere sempre la giusta quantità di olio nella friggitrice;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            smaltire correttamente l’olio usato, non lasciarlo in giro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            farlo raffreddare prima di portarlo via;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non spegnere mai l’apparecchio con acqua;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            tenere a portata di mano una coperta antifiamma, eventualmente un estintore portatile o prevedere un impianto di spegnimento preinstallato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non collocare la friggitrice vicino a tavoli o piani di lavoro per evitare che qualcosa cada all’interno e possa provocare degli schizzi.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Documento “ Informazioni utili sulla sicurezza sul lavoro in imprese dell’industria alberghiera, della ristorazione, cucine di ospedali e ricoveri” prodotto in Svizzera dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortuni+ristorante+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="31093" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 10:10:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-settore-ristorazione-incidenti-e-misure-correttive</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sicurezza settore ristorazione,dvr ristorante,rischi ristorante,valutazione rischi ristorante,infortuni ristorante</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>CRONACA INFORTUNIO: SULL'UTILIZZO SCORRETTO DEL TRANSPALLET</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortunio-sull-utilizzo-scorretto-del-transpallet</link>
      <description>La perdita del controllo di un carrello a mano per uso improprio su una rampa causa un incidente. Come si sarebbe potuto evitare</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Incidenti sul lavoro: così, non poteva non succedere!
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Scheda+infortunio+transpallet+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
                  
         La perdita del controllo di un carrello a mano per uso improprio su una rampa causa un incidente. Come si sarebbe potuto evitare?
         
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Descrizione infortunio
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Tipo di Infortunio: Investimento da mezzo di trasporto a mano
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Lavorazione: Azienda alimentare / Molino di farine
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Contesto: scarico prodotti alimentari presso un panificio in pieno centro storico alle ore 5:00; presenza di rampa curva in ripida discesa di accesso a locali interrati di produzione con annesso magazzino.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dinamica incidente:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Il facchino (dipendente di un mulino) era in aiuto ad un “padroncino” che lavorava per il mulino
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           stesso. Dovevano scaricare 15 sacchi di farine (50 Kg. cad.) per un panificio; dato che l’attrezzatura prevista (un carrellino dotato di freni a tamburo, adatta all’uso in luoghi con forte pendenza) di proprietà del mulino e di norma lasciata presso il panificio, aveva le ruote bucate (a causa di uso improprio da parte di terzi autorizzati dal panificio), i due lavoratori decidevano di utilizzare il transpallet di proprietà del padroncino e disponibile sulla motrice; durante la discesa del transpallet, caricato con 15 sacchi dal peso complessivo di 750 kg, la ruota anteriore del transpallet schiacciava (salendovi) il piede del facchino.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Contatto: 
          
                    &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Tra la ruota del transpallet ed il pavimento della rampa in discesa.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Esito trauma
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             frattura con lussazione avampiede sx
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            67 giorni complessivi di infortunio
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Perché è avvenuto l’infortunio?
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Determinanti dell’evento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Ambiente con rampa di accesso a forte pendenza;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            unica attrezzatura funzionante disponibile ( transpallet) inidonea per l’uso (Nota: le indicazioni del costruttore sono di “non utilizzare il carrello in pendenza”. Si ricorda che in piano la forza per muovere un carico su ruote è dovuta essenzialmente all’inerzia nella fase di avvio del movimento e all’attrito sul piano di scorrimento, mentre in salita o discesa si aggiunge la componente della forza peso che dipende dall’inclinazione del piano; nel caso in oggetto, si calcola che la forza peso da contrastare in discesa fosse circa di 293 Kg.)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            uso improprio dell’attrezzatura (padroncino).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Modulatori del contatto:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Posizionamento pericoloso del facchino (davanti al transpallet);
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            omessa fornitura D.P.I. (calzature antinfortunistiche).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Criticità organizzative alla base dell’evento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Mancanza di procedura di verifica manutenzione carrellino (divieto d’uso da parte di terzi) e relativa assenza di manutenzione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            omessa formazione uso transpallet;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            insufficiente Valutazione dei Rischi che non ha individuato le attività del facchino effettuate al di fuori dello stabilimento di produzione (e dei rischi specifici della mansione – uso D.P.I.).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Come prevenire
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Assicurare ai lavoratori attrezzature idonee allo scopo ed evitare usi impropri di altre attrezzature che presentano rischi aggiuntivi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            monitorare la conservazione delle attrezzature date in dotazione a terzi per assicurarne la sicurezza d’uso da parte dei propri dipendenti;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            eseguire un’adeguata formazione anche sull’ uso dei transpallet e fornire manuale d’uso;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            fornire idonei D.P.I. ai lavoratori al fine di governare anche i rischi residui derivanti da operazioni occasionali;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            chiarire ai lavoratori che non devono svolgere di propria iniziativa attività non di competenza come individuare modalità alternative di effettuare il lavoro rispetto alle indicazioni aziendali ed assicurare, nei momenti formativi o con istruzioni operative, che eventuali interruzioni dell’attività lavorativa derivanti dall’impossibilità di eseguirle in sicurezza non siano sanzionate.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riferimento:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           storia di un incidente disponibile sul sito dell’ATS Brianza
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Fonte: Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="30448" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 10:30:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/cronaca-infortunio-sull-utilizzo-scorretto-del-transpallet</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,infortuni sicurezza sul lavoro,infortunio transpallet,infortunio macchine e attrezzature,macchine e attrezzature,rischi attrezzature</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortunio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVECCHIAMENTO DEI LAVORATORI: LA  VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/invecchiamento-dei-lavoratori-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>Un documento sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro si sofferma sul tema dell’invecchiamento dei lavoratori, sulla convenienza degli investimenti, sulle esperienze regionali e sulle eventuali criticità relative ai programmi WHP.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come promuovere la salute e affrontare l’invecchiamento della forza lavoro?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Si presenta un documento sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro si sofferma sul tema dell’invecchiamento dei lavoratori, sulla convenienza degli investimenti, sulle esperienze regionali e sulle eventuali criticità relative ai programmi WHP.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Invecchiamento della popolazione lavorativa e promozione della salute
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo al tema dell’ invecchiamento della popolazione lavorativa gli autori sottolineano che è ormai necessario “cogliere tutte le opportunità per migliorare l’integrazione tra salute, igiene e sicurezza sul posto di lavoro e gli aspetti della promozione della salute”. E questo anche per garantire che “le iniziative di WHP non siano attività isolate, ma parte di un intervento molto più ampio per migliorare la salute in un’ottica di Total Worker Health” (TWH), cioè di programmi, pratiche e politiche che hanno l'obiettivo di promuovere il benessere globale del lavoratore.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che i principali ostacoli agli interventi di successo di WHP “sono generalmente individuati nella scarsa consapevolezza della relazione fra i fattori che influenzano la capacità lavorativa (ad es. condizioni, stile di vita, ecc.) e l’età. Ed in Europa è ormai diffuso, un nuovo approccio in cui la qualità della vita degli anziani deve tenere conto degli effetti, tra loro sovrapposti, dovuti all'invecchiamento, all’attività lavorativa e alle condizioni di salute”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento segnala poi che, in tema di invecchiamento, “alcuni esempi di buone prassi dimostrano che i costi degli investimenti nella promozione della capacità lavorativa sono compensati dai benefici, le persone possono continuare a lavorare in modo produttivo, l’ambiente di lavoro migliora, la produttività aumenta e i problemi legati all’età diminuiscono”. Infatti alcuni studi di analisi costi-benefici indicano che “il ritorno di utili rispetto al capitale investito (Return of Investment - ROI) possono essere molto buoni: l’utile su 1 EUR investito è pari anche a 3-5 EUR dopo alcuni anni. Il ROI positivo si basa sui bassi tassi di assenza per malattia, sulla riduzione dei costi dovuti a disabilità al lavoro e una migliore produttività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E si è compreso che buone condizioni di lavoro possono contribuire nel mantenere lo stato di salute “soprattutto se sono instaurate fin dalle età più giovani”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo senso la Commissione Europea “ha sottolineato l'importanza per le aziende di investire sul capitale umano, sull'ambiente, sul rapporto con il territorio in cui è inserita e con tutte le parti interessate, considerando queste attività un investimento per migliorare sia l'ambiente di lavoro sia l'immagine dell'azienda e dei prodotti in termini di marketing”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le esperienze regionali e il ruolo delle aziende USL
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come abbiamo accennato a inizio articolo, il documento riporta anche indicazioni su diverse esperienze regionali in materia di promozione della salute nei luoghi di lavoro che vedono la collaborazione tra Pubblico (servizio sanitario) e Privato (associazioni datoriali e imprenditori).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E l’avvio di esperienze strutturate di questo tipo “può essere collocato nel 2011 quando l’Azienda Sanitaria di Bergamo, insieme all’articolazione locale di Confindustria con il patrocinio delle parti sindacali e di diversi partner istituzionali e scientifici, ha ideato e sperimentato un modello operativo del WHP”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La strategia della promozione della salute nei luoghi di lavoro messa in atto – si racconta nel documento – “è stata orientata a dare a tutti i lavoratori le stesse opportunità di salute: l’azienda e i lavoratori diventano responsabili dell’attivazione (empowerment) di processi di salute ed il programma prevede una flessibilità di attivazione per garantire la massima adesione al setting locale di applicazione, anche in considerazione delle disuguaglianze di salute che sappiamo essere presenti nel mondo lavorativo (blu collars/white collars; livello di istruzione, condizione di immigrato, ecc)”. E successivamente “il modello è stato diffuso su tutto il territorio della Regione Lombardia, e prevede per le aziende un accreditamento annuale con il conferimento di uno specifico logo ‘Luogo di lavoro che promuove la salute’, assegnato a nome della Rete Europea ENWHP (European Network for Health Promoting Workplace)”. Tali aziende “iniziano un percorso che prevede la realizzazione di buone pratiche efficaci nel campo della promozione della salute per sviluppare l’attività fisica, offrire opportunità per smettere di fumare, promuovere un’alimentazione sana, ridurre l’assunzione di alcool e attuare misure per migliorare il benessere sul lavoro e oltre il lavoro”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta altre esperienze e che si sofferma ampiamente sul ruolo delle Aziende USL nei Programmi regionali di WHP, ricordando che, in ogni caso, gli interventi di promozione della salute nei luoghi di lavoro “non devono rappresentare percorsi alternativi a quelli di Prevenzione e Sicurezza, né rappresentare strumenti di ‘sconto’ rispetto agli obblighi normativi”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I rischi e le criticità dei programmi WHP
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo questo approfondimento dei contenuti del documento CeRIMP con la sottolineatura, operata dagli autori, uno dei rischi che si corrono nel condurre esperienze di WHP. Il rischio “di un’adesione anche convinta da parte aziendale, ma vista come semplice ‘fringe-benefit’ per la propria manodopera”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In altri termini – continua il documento – “il management aziendale può, in perfetta buona fede, essere soprattutto interessato a ‘far qualcosa’ per i propri dipendenti al fine, generico, di migliorarne l’attaccamento all’azienda e, indirettamente, il benessere al lavoro. Un lavoratore che si senta seguito dalla propria azienda in tanti aspetti della propria esistenza certamente gode di un benessere maggiore di quel lavoratore che non abbia tali attenzioni. Per i cultori della medicina del lavoro è facile riscontrare l’analogia con il cosiddetto ‘effetto Hawtorne’ o, in termini medici più generali, con una sorta di effetto ‘placebo’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica, invece, che agli operatori pubblici, deve interessare “il vero end-point dell’azione intrapresa, cioè il guadagno di salute dei lavoratori coinvolti per effetto specifico dell’azione promossa”. E per garantire il raggiungimento di tale obiettivo “il follow-up diventa elemento indispensabile di qualsiasi proposta”. È dunque importante occuparsi della “verifica del raggiungimento degli obiettivi del programma attraverso strumenti di misura al follow-up”, come è avvenuto per l’esperienza di Bergamo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta poi altre possibili criticità ricordando, in conclusione, come sia inevitabile che “nel condurre esperienze che vogliano contemperare i diversi approcci al tema della salute e del benessere dei lavoratori si creino tensioni e possano insorgere ostacoli di vario tipo”. Tuttavia ciò “non deve distogliere dall’obiettivo di costruire alleanze per ottenere la miglior tutela e la più attiva promozione della salute, bene primario a cui infine deve comunque ispirarsi l’azione umana in qualsiasi sua forma”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ La promozione della salute nei luoghi di lavoro: sguardo storico, bilancio di esperienze, proposte e prospettive”, a cura di Donatella Talini (CeRIMP, Regione Toscana - Sede di Pisa) e Alberto Baldasseroni (già Responsabile del CeRIMP, Regione Toscana - Sede di Firenze) (formato PDF, 277 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: 
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/invecchiamento+lavoratori+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="12823" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 08:48:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/invecchiamento-dei-lavoratori-la-valutazione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">sicurezza sul lavoro,consulenza sicurezza sul lavoro,formazione lavoratori,rischio lavoratori anziani,rischio invecchiamento,DVR,valutazione dei rischi</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/invecchiamento+lavoratori+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/invecchiamento+lavoratori+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ESPLOSIONE: SULL'UTILIZZO DELLE BOMBOLE A GAS</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-sull-utilizzo-delle-bombole-a-gas</link>
      <description>Un documento riporta informazioni, obblighi di utilizzo e istruzioni operative riguardo alle bombole di gas. Le bombole, le responsabilità per le misure di sicurezza, i rischi potenziali e la loro movimentazione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Rischi, istruzioni operative e responsabilità per le bombole di gas
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         “la maggior parte degli incidenti da gas in bombole non si può attribuire ad una anomalia del recipiente ma, viceversa all’uso e alla manutenzione dell’impianto e degli utilizzatori”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ad affermarlo è il documento “ Scoppi di bombole e serbatoi: analisi ed interpretazione dei segni”, pubblicato dal Nucleo Investigativo Antincendi ( NIA), che si sofferma sui rischi e gli eventi incidentali correlati alle esplosioni di bombole e serbatoi con particolare riferimento al tema dell'investigazione antincendio e al pericolo del riempimento abusivo di bombole per uso domestico, ad esempio presso le stazioni di rifornimento carburanti per autotrazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le istruzioni operative per le bombole di gas
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento del NIA, redatto da Andrea Foggetti, si forniscono informazioni, obblighi di utilizzo e istruzioni operative riguardo alle bombole di gas.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle precauzioni da adottare nell’utilizzo di gas compressi in bombola, si ricorda, innanzitutto, da cosa sono costituite le bombole.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica, a questo proposito, che le bombole sono essenzialmente “costituite da:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            collare filettato
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            corpo cilindrico
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            piede d’appoggio
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            cappellotto di protezione DIN (a vite o a tulipano) che racchiude la valvola di erogazione e gli eventuali stadi di riduzione; deve rimanere sempre avvitato, tranne quando il recipiente è in uso. Al suo posto può essere presente altra idonea protezione. NB: le bombole piccole, che non sono dotate di tulipano e su cui non è possibile montare il cappellotto devono essere riposte in tubi contenitori appositi che garantiscono la protezione della valvola
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fondo superiore (ogiva)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fondo inferiore”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si ricorda poi che i gas in bombola possono essere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “comburenti (ad es. aria, ossigeno, protossido di azoto: facilitano e attivano la combustione delle sostanze combustibili),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            combustibili (ad es. idrogeno, acetilene, ecc.: bruciano in presenza di aria o ossigeno se miscelati in certe proporzioni),
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            inerti (ad es. azoto, elio, anidride carbonica, ecc.: non bruciano e non consentono la combustione). 
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento si sofferma poi anche sulle responsabilità in merito alle indicazioni fornite nella istruzione operativa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si indica che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il responsabile di struttura ha l’obbligo di adottare le misure indicate e di richiederne l’osservanza da parte dei lavoratori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il preposto ha l’obbligo di sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle stesse da parte dei singoli lavoratori
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il lavoratore ha l’obbligo di osservare le istruzioni impartite, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           I rischi potenziali delle bombole
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma quali sono i rischi potenziali correlati alle bombole di gas?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo il documento, il rischio dipendente dalla presenza/utilizzo di gas in bombola è dovuto:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “alla pericolosità intrinseca del gas (sia esso compresso, liquefatto o disciolto) che può generare atmosfere pericolose (ad es. in caso di gas infiammabili, tossici, asfissianti, ecc.) possibili cause di:
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            esplosioni o intossicazioni o sovra-ossigenazione: in tal caso la più piccola fiamma o scintilla potrebbe ignire qualsiasi sostanza combustibile presente)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            sott’ossigenazione: qualunque gas che non sia aria o ossigeno determina un abbassamento del tenore di ossigeno nell’ambiente, con pericolo di asfissia nel caso in cui la percentuale di ossigeno scenda sotto il 18%, NB: I locali ove si utilizzano tali tipologie di gas devono essere dotati di rilevatori/sensori di monitoraggio, dotati (ad es. in caso di utilizzo di CO o, in generale, ove si sia rischio di sott’ossigenazione) di sistema di allerta acustico/luminoso e di attivazione automatica del sistema di ventilazione di emergenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            all’energia potenziale elevata dovuta alla pressione
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            alle conseguenze in caso di coinvolgimento di una bombola con un qualsiasi contenuto (anche non infiammabile) in caso di incendio”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione a questi rischio la detenzione di bombole “deve essere effettuata solamente in depositi con adeguate caratteristiche, mentre la loro presenza all’interno dei luoghi di lavoro (ad es. laboratori) è vietata, fatti salvi casi eccezionali, specificatamente previsti dal ‘progetto di prevenzione incendi’”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In quest’ultimo caso – continua il documento – “le bombole devono essere:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in limitata quantità e di piccola capacità
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            ancorate per mezzo di sistemi che ne impediscano la caduta (ad es. catena).
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La movimentazione delle bombole
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riportiamo, infine, alcune indicazioni sulla movimentazione delle bombole:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “le bombole devono essere maneggiate con cautela evitando gli urti, le cadute od altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la movimentazione delle bombole deve avvenire sempre mediante carrello o altro opportuno mezzo
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, cestelli metallici o appositi pallets
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole non devono essere sollevate dal cappellotto, né trascinate, né fatte rotolare o scivolare sul pavimento
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non sottoporre le bombole a sollecitazioni meccaniche violente (urti)
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non utilizzare i cappellotti come recipienti occasionali
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            per sollevare le bombole non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole non devono essere maneggiate con le mani o con guanti unti d'olio o di grasso: questa norma è particolarmente importante quando si movimentano bombole che contengono gas ossidanti
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            una bombola contenente gas tossico non deve mai essere spostata se non è equipaggiata del suo tappo di sicurezza e del cappellotto di protezione della valvola.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            le bombole scadute di collaudo non devono essere usate, né trasportate piene né tanto meno riempite
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non usare le bombole al posto di rulli, supporti, incudini”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nucleo Investigativo Antincendi, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “ Scoppi di bombole e serbatoi: analisi ed interpretazione dei segni”, documento redatto da Andrea Foggetti con il supporto del personale del Nucleo Investigativo Antincendi e del NIAT Lombardia, edizione agosto 2019 (formato PDF, 6.04 MB)
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/bombole+gas+sicurezza+sul+lavoro.png" length="74319" type="image/png" />
      <pubDate>Mon, 14 Oct 2019 09:54:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-atex-sull-utilizzo-delle-bombole-a-gas</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio atex,rischio esplosione,rischio bombole gas</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/bombole+gas+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/bombole+gas+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO LAVORI IN QUOTA: SULLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-sulle-misure-di-protezione-collettiva</link>
      <description>La Commissione Interpelli risponde ad un quesito in relazione ai lavori in quota. Il datore di lavoro deve sempre predisporre misure di protezione collettiva o ha la facoltà di valutare quali misure adottare?</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Nei lavori in quota sono obbligatorie le misure di protezione collettiva?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         La Commissione Interpelli risponde ad un quesito in relazione ai lavori in quota. Il datore di lavoro deve sempre predisporre misure di protezione collettiva o ha la facoltà di valutare quali misure adottare?
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A porsi, in questi termini, la domanda e a richiedere (nel 2015!) un parere della Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) – è la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza secondo cui l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva “risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La risposta della Commissione Interpelli
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo alla risposta contenuta nel recente - almeno come pubblicazione - Interpello n. 6/2019 che ha come oggetto i “chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Come sempre alla domanda dell’interpellante seguono alcune premesse della Commissione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare si premette che:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Misure generali di tutela’, al comma 1, lettera i), prevede ‘la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale’;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Obbligo di uso’, stabilisce che ‘I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro’;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota’, al comma 1, lettera a), statuisce la ‘priorità’ delle ‘misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale’ ed al comma 6, prevede che ‘Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati’;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘lavori speciali’, al comma 1, stabilisce che ‘Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego’ ed al comma 2 prevede che: ‘Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene, in definitiva, che, “da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun ‘contrasto’ tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”. E si indica, in particolare, che il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, “sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette”. La norma di cui si parla è, dunque, “una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Commissione per gli interpelli - Interpello n. 6/2019 del 15 luglio 2019, pubblicato il 01 ottobre 2019 con risposta al quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza – Prot. n. 18052 – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavori+in+quota.jpg" length="25926" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 11 Oct 2019 10:47:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-lavori-in-quota-sulle-misure-di-protezione-collettiva</guid>
      <g-custom:tags type="string">onsulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sicurezza cadute dall'alto,lavori in quota,sicurezza lavori in quota</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavori+in+quota.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+lavori+in+quota.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATTREZZATURE DA LAVORO: IL PORTALE INAIL</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-da-lavoro-il-portale-inail</link>
      <description>E’ online una nuova voce inserita con lo scopo di sostenere i datori di lavoro nella manutenzione e messa in sicurezza di macchine e impianti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sul portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
         Macchine, apparecchi, utensili o impianti destinati all’attività lavorativa devono essere adeguati, o adattati, al lavoro da svolgere, idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e utilizzati come previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie. A stabilirlo è il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il d.lgs 81 del 2008, sulla base del quale è stata realizzata una nuova area sul portale dell’Inail, denominata “Attrezzature di lavoro” e raggiungibile attraverso il percorso Home &amp;gt;Attività&amp;gt; Prevenzione e sicurezza&amp;gt;Conoscere il rischio&amp;gt;Attrezzature di lavoro. Obiettivo dell’Istituto, supportare i datori di lavoro e quanti si occupano di prevenzione degli infortuni in azienda nell’adozione delle misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un guida che accompagna l’utente in tutte le fasi necessarie. La nuova area è collegata a nove pagine che prendono in considerazione tutti gli aspetti inerenti l’utilizzo di strumenti di lavoro. I contenuti sono articolati in modo da guidare l’utente a partire dalla definizione di attrezzatura e dalla differenziazione tra quelle marcate CE e quelle non marcate, con particolare riferimento al diverso regime normativo che ne discende. La prima pagina, relativa alla scelta e messa a disposizione dell'attrezzatura, contiene anche un link a due applicativi sulla sicurezza del macchinario, già presenti sul sito, che rendono disponibile uno strumento per applicare le norme di riferimento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli obblighi del datore di lavoro. Dopo aver chiarito quali prodotti siano da considerare attrezzature, il datore di lavoro ha diversi obblighi da adempiere. Più nel dettaglio, deve fare in modo che nell’utilizzo delle attrezzature vengano adottate misure tecniche e organizzative utili a ridurre al minimo i rischi, provvedere a manutenzione e controllo, attuare interventi di informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura e, infine, effettuare eventuali verifiche periodiche, ove previste.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Attrezzature di lavoro
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa sezione fornisce alcune informazioni al fine di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro uso, anche attraverso attività di manutenzione, controllo e verifica al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di salute e sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l’attrezzatura di lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il significato della definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come attrezzature e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare ha cercato di meglio interpretare quale impianto fosse da considerarsi attrezzatura di lavoro declinando lo stesso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La definizione si presta, però, ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro, sulla scelta/adeguamento dell’attrezzatura di lavoro, sulle relative attività di manutenzione/controllo/verifica e sulle azioni di informazione/formazione/addestramento dell’operatore, possono essere fraintesi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro dovrà valutare all’atto del suo acquisto i requisiti di sicurezza posseduti dalla stessa in base all’articolo 70 del d.lgs. 81/08 e garantire nella messa a disposizione e uso:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’adozione di misure tecniche e organizzative che riducano al minimo i rischi nell’uso dell’attrezzatura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la manutenzione e il controllo dell’attrezzatura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            eventuali verifiche periodiche, ove previste.E’ online una nuova voce inserita con lo scopo di sostenere i datori di lavoro nella manutenzione e messa in sicurezza di macchine e impianti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sito INAIL
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;blockquote&gt;&#xD;
      &lt;div&gt;&#xD;
        
            Fonti: Puntosicuro, INAIL
           &#xD;
      &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;/blockquote&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 11:35:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-da-lavoro-il-portale-inail</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio attrezzature da lavoro,rischio macchine,inail</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>TRABATTELLI: ESEMPI DI INFORTUNI E PROCEDURE CORRETTE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/trabattelli-esempi-di-infortuni-e-procedure-corrette</link>
      <description>Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione all’utilizzo di trabattelli. Incidenti nell’installazione di infissi, in attività di ristrutturazione e nelle operazioni di smantellamento di vecchie tubazioni. Le dinamiche degli infortuni e la prevenzione.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Imparare dagli errori: quando si utilizzano trabattelli non idonei
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/trabattelli+sicurezza+lavoro-69e9652d.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione all’utilizzo di trabattelli. Incidenti nell’installazione di infissi, in attività di ristrutturazione e nelle operazioni di smantellamento di vecchie tubazioni. Le dinamiche degli infortuni e la prevenzione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    
                    
          Gli incidenti nell’uso di trabattelli non idonei
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel primo caso l’infortunio riguarda un pensionato che lavora presso una ditta edile.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il lavoratore sta operando sopra un trabattello intento a realizzare una passerella di legno nell'ambito di un cantiere.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Improvvisamente perde l'equilibrio e precipita da un'altezza di 3 metri riportando ferite mortali.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si rileva che il trabattello non era installato in modo idoneo perché privo di parti di protezioni e piani di lavoro.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Dunque il fattore causale rilevato è la presenza di un trabattello non idoneo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel secondo caso l’infortunio riguarda attività in una abitazione soggetta a ristrutturazione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Un lavoratore è intento ad installare un infisso in legno in un vano posto a 3,5 metri dal piano pavimento. Per tale operazione utilizza un trabattello con portata max 150 kg: dopo aver caricato l'infisso sul piano del trabattello sale sullo stesso con altri due colleghi per posizionare la finestra nel relativo vano.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Nel sollevare dal piano del trabattello la finestra il trabattello si sposta, a causa dell'eccessivo peso che grava sullo stesso, sbilanciando i lavoratori. L'infortunato ed i suoi colleghi lasciano la presa dell'infisso che precipita a terra; il lavoratore, a causa dello sbilanciamento del trabattello, cade dall'alto e impatta il pavimento sottostante riportando la frattura del polso destro, trauma cranico e contusione ginocchio sinistro. “Il trabattello usato aveva portata max di 150 kg e non era idoneo per il lavoro da eseguire. Il lavoratore non indossava DPI per caduta dall'alto”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I fattori causali rilevati nella scheda:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’infortunato utilizzava un trabattello non idoneo (portata max 150 kg) per il lavoro in esecuzione;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il lavoratore non indossava DPI per caduta dall'alto.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infine il terzo caso, riguarda un infortunio avvenuto all'interno di un capannone industriale dismesso durante le operazioni di smantellamento delle vecchie tubazioni dell'impianto di riscaldamento.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A tali operazioni stanno lavorando due persone dell'impresa incaricata dello smantellamento. Per la rimozione delle tubazioni in quota, poste a circa 4 metri da terra, sono utilizzati due trabattelli ed un ponte sviluppabile. Normalmente i due trabattelli servono da appoggio per le tubazioni tagliate con il cannello ossiacetilenico, mentre i lavoratori operano a bordo del ponte sviluppabile. Non erano comunque predisposte procedure e/o piani di smontaggio e l'organizzazione dei lavori è lasciata all'iniziativa dei due lavoratori che operano in cantiere.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La mattina dell'infortunio, in attesa dell'autogrù che serviva per depositare a terra le tubazioni già tagliate, mentre il collega si allontana per recarsi nella centrale termica, l'infortunato sale su un trabattello e con il cannello prosegue nel taglio di alcune tubazioni. Ad un certo punto mentre sta completando il taglio di una di tali tubazioni, questa si stacca e, invece di adagiarsi sulle staffe sottostanti come prevede l'infortunato, va a sbattere contro il trabattello facendolo cadere. L'infortunato cade a terra con il trabattello procurandosi varie fratture.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I fattori causali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “trabattello montato in maniera non corretta”;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’infortunato “utilizza il trabattello per rimuovere la tubazione in quota”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La scelta del trabattello e il manuale di istruzioni
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo alcune indicazioni sull’uso in sicurezza dei trabattelli in relazione ad un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail - dal titolo “ Trabattelli”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si segnala che il manuale di istruzioni a corredo del trabattello il fabbricante “deve specificare i seguenti controlli prima di ogni uso del trabattello, in aggiunta a quelli eseguiti durante la fase di montaggio:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            verificare che il trabattello sia verticale o richieda un riposizionamento;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            verificare che il montaggio strutturale sia sempre corretto e completo;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            verificare che nessuna modifica ambientale influisca sulla sicurezza di utilizzo del trabattello”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il manuale deve inoltre:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “fornire indicazioni per l’uso in sicurezza nel rispetto dei regolamenti nazionali;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            precisare che non è consentito aumentare l’altezza dell’impalcato mediante l’uso di scale, casse o altri dispositivi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            fornire indicazioni riguardo al sollevamento di utensili e materiali fino agli impalcati di lavoro del trabattello, nei limiti dei carichi ammissibili e della stabilità”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E “deve precisare il procedimento per spostare il trabattello in riferimento a:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le condizioni massime di vento;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le modalità per sbloccare e bloccare i freni delle ruote;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le modalità per lo spostamento;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le modalità per utilizzare la regolazione dei piedini allo scopo di riallineare il trabattello;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le istruzioni per verificare il corretto supporto da parte delle sporgenze esterne”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Deve poi riportare l’avvertimento che “il trabattello non deve essere mai spostato quando ci sono materiali o persone su di esso e che non è progettato per essere sollevato e sospeso”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riprendiamo poi altre indicazioni anche dal Quaderno per immagini – sempre prodotto dall’Inail - dal titolo “ Trabattelli”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Si indica che il datore di lavoro deve scegliere il trabattello “più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando:
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le dimensioni dell’impalcato;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’altezza massima in base alla presenza o all’assenza di vento;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la classe di carico;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            i carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            le condizioni del terreno;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            l’uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la necessità degli ancoraggi”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Riferimento:
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Quaderno tecnico INAIL : "Trabattelli"
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            Archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Fonte: Puntosicuro
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg" length="26602" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 10:52:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/trabattelli-esempi-di-infortuni-e-procedure-corrette</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sicurezza trabattelli,sicurezza attrezzature,sicurezza lavori in quota,DPI lavori in quota</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Trabattelli-sicurezza-lavoro-300x300.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AMBIENTI CONFINATI: LA GESTIONE DEI SOCCORSO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ambienti-confinati-la-gestione-dei-soccorso</link>
      <description>Un documento Inail sul primo soccorso nei luoghi di lavoro si sofferma sulle emergenze negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento. I pericoli di questi ambienti, la prevenzione e le indicazioni per gli interventi di soccorso.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Ambienti confinati: la prevenzione e gli interventi di soccorso
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, più volte presentato e commentato nei nostri articoli, stabilisce che le imprese e i lavoratori autonomi operanti negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, devono:
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e attrezzature di sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi di recupero e soccorso, rivelatori di gas infiammabili e/o tossici e/o di ossigeno) necessari per garantire la sicurezza nei lavori in spazi confinati.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre durante tutte le fasi delle lavorazioni “deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del fuoco”. E nella stesura del DVR “è necessario valutare accuratamente la tipologia di situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi e predisporre un adeguato piano di soccorso. In particolare la procedura di allerta del soccorso deve essere standardizzata e conosciuta da tutti i lavoratori”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A ricordare con queste parole l’importanza della prevenzione e del soccorso negli ambienti confinati e a riportare indicazioni per gli interventi nelle emergenze, è la pubblicazione “ Il primo soccorso nei luoghi di lavoro”, elaborata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’ Inail.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Caratteristiche e pericoli degli ambienti confinati
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel documento dell’Inail - curato da Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail) – si segnala che gli ambienti confinati sono caratterizzati da:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “limitate aperture di accesso che rendono difficoltose l'uscita o le operazioni di salvataggio in situazioni critiche;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            una ventilazione naturale sfavorevole che provoca carenza di ossigeno;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di agenti chimici pericolosi, ad esempio sostanze tossico/nocive, infiammabili o comburenti che possono improvvisamente riempire l'ambiente o rilasciare gas”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E i pericoli per la salute “sono dovuti a:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            carenza di ossigeno dovuta a processi di combustione che ne riducono il tasso sotto il 19% (O 2 aria ambiente 21%);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di azoto (N2) o altro agente (ad es. freon, gas refrigeranti) a causa di non adeguata rimozione della sostanza presente all’interno del serbatoio/cisterna;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride carbonica (CO2), metano (CH4), idrogeno solforato (H2S), derivanti dalla decomposizione di carcasse animali o dalla presenza di liquami;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            reazioni di ossidazione all’interno di serbatoi di acciaio e altri recipienti;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            reazioni tra rifiuti e ossigeno atmosferico, esiti di reazioni di fermentazioni (ad es. reazioni derivate dalla fermentazione del vino);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            presenza di rischio incendio, esplosioni, presenza di corrente elettrica”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La prevenzione dei rischi
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sono riportate alcune indicazioni per la prevenzione degli incidenti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “Accertare preventivamente l’assenza di pericolo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Risanare preventivamente l’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Considerare la possibilità che l’ambiente sia saturo di sostanze soprattutto dopo un periodo di chiusura, ad esempio dopo la chiusura per ferie;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Se vi sono dubbi sulla salubrità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza e forniti di apparecchi di protezione;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Predisporre un accesso di dimensioni adeguate per consentire un agevole recupero del lavoratore privo di sensi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            Permettere l’accesso solo a lavoratori dichiarati idonei alla mansione dal medico competente (es. l'accesso a luoghi confinati è vietato a persone con peso superiore a 100 Kg – limite di peso per strumentazione usata per il recupero degli infortunati). Adibire a queste mansioni lavoratori in buone condizioni fisiche, prendere in esame i turni di lavoro per evitare che lavoratori già stanchi si trovino a svolgere queste attività”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento indica poi che “se viene accertata o è sospetta la presenza di gas tossici, asfissianti o comunque di aria irrespirabile, qualora non sia possibile assicurare adeguata aerazione e completa bonifica, sono necessari:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DPI delle vie respiratorie, come ad esempio gli autorespiratori;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            DPI individuale collegato ad un idoneo mezzo di salvataggio tenuto all’esterno (treppiede con anticaduta e recuperatore, imbracature, linee vita, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            personale all’esterno in continuo collegamento con operatori all’interno, in grado di recuperare prontamente il lavoratore. I lavoratori devono essere abbinati nel corso dei lavori, cioè devono essere almeno in due;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            strumentazione per la verifica della salubrità dell’aria (es. rilevatore di ossigeno, fiale colorimetriche, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            dispositivi di segnalazione dell’uomo a terra indossabili al polso o alla cintura, in grado di rilevare l’orientamento e il movimento e quindi di stabilire se l’utente si trova in una posizione anomala generando così un allarme (allarme man down). Il dispositivo va calibrato tenendo conto della posizione normalmente assunta dal lavoratore e può funzionare con vari sistemi (GPS, GSM, Wireless, ecc.) a seconda del luogo in cui viene utilizzato (luoghi chiusi, aperti, ecc.)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Interventi di soccorso negli ambienti confinati
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Prima di iniziare qualsiasi operazione di soccorso negli ambienti confinati bisogna “raccogliere la maggior quantità di notizie riguardanti la vittima e la situazione ambientale del luogo dell’evento” e potrebbe, ad esempio, essere necessario “spegnere gli impianti collocati nelle immediate vicinanze o sospendere le lavorazioni in corso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre la segnalazione dell'emergenza – continua il documento – “dovrebbe essere fatta dall'interno dello spazio confinato a chi lavora all'esterno, così da permettere l’immediato inizio delle operazioni di soccorso. La procedura di intervento in caso di emergenza sanitaria deve essere stabilita in maniera specifica caso per caso”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si indica che in generale, all’arrivo sul posto, “la squadra di primo intervento appositamente addestrata deve:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare la sicurezza ambientale, raccogliendo il maggior numero di informazioni dalla segnaletica di sicurezza e dalla cartellonistica, dagli allarmi sonori e dagli allarmi visivi se presenti, specialmente in relazione al rischio esplosioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            avere in dotazione ed essere addestrati all’uso di idonei DPI (autorespiratore, bombola di ossigeno, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            avere in dotazione ed essere addestrati all’uso della strumentazione per il recupero dell’infortunato (imbracature per evacuazione, dispositivi di ancoraggio tipo treppiede, argani per il sollevamento, dispositivi anticaduta, paranchi, ecc.);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se il soccorritore non possiede i requisiti di sicurezza non deve intervenire ma solo chiamare il 112;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            raggiungere l’infortunato secondo le procedure di sicurezza;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            valutare le funzioni vitali dell’infortunato (sequenza ABCDE del trauma)” ;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se l’infortunato è cosciente, con parametri vitali adeguati, valutare se si è in grado di estrarlo e portarlo all’aria aperta, evitandogli qualsiasi sforzo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            nel caso risulti impossibile o non opportuno estrarre il lavoratore, assisterlo nell’ambiente e assicurargli il ricambio di aria in attesa del soccorso specializzato;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            se l’infortunato è incosciente e non respira iniziare il BLS; ricordarsi che all’interno delle gallerie a rischio esplosioni non è possibile utilizzare gli apparecchi elettromedicali (DAE)”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ Il primo soccorso nei luoghi di lavoro”, a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), coordinamento scientifico di Bruno Papaleo, edizione 2018 (formato PDF, 23,06 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/spazi+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="87664" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 09 Oct 2019 11:54:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-ambienti-confinati-la-gestione-dei-soccorso</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,sicurezza spazi confinati,sicurezza ambienti sospetti di inquinamento,gestione emergenze,primo soccorso</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/spazi+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/spazi+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CHIMICO: LA FORNITURA DELLE SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-la-fornitura-delle-schede-dei-dati-di-sicurezza</link>
      <description>Indicazioni sull’uso sicuro degli agenti chimici con riferimento alla fornitura schede di dati di sicurezza (SDS). Il Regolamento n. 830/2015, gli obblighi di fornitura, i consigli di prudenza, il formato e le sezioni delle schede</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il rischio chimico e la fornitura delle schede dei dati di sicurezza
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con il Regolamento n. 830/2015 della Commissione del 28 maggio 2015 - recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – è stato stabilito il formato definitivo delle schede di dati di sicurezza (SDS). Un regolamento che, come ricordato nell’articolo “ Schede dati di sicurezza: regolamento 830/2015 e scadenze normative” è stata dettato in particolare dalla necessità di evitare confusioni rispetto a due modifiche introdotte con provvedimenti diversi:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             la prima modifica, prevista dall'art. 59 paragrafo 5 del Regolamento CLP;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             la seconda modifica, introdotta dal Reg. 453/2010.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           La fornitura delle schede dati di sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sappiamo che ogni sostanza o miscela pericolosa viene fornita all’utilizzatore professionale con una scheda dati di sicurezza (SDS) che riporta molte informazioni sulle proprietà pericolose e i corretti modi di utilizzo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E per questo motivo il documento Inail indica che le SDS “sono utili sia a coloro che si occupano di salute e sicurezza dei lavoratori che agli stessi lavoratori che dovrebbero averle sempre disponibili per verificare i comportamenti corretti”. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si segnala che l’attuale normativa di riferimento per la compilazione di una SDS è il già citato Regolamento UE n. 830/2015 che ha sostituito quanto riportato nel Regolamento n. 453/2010. E si indica che la SDS “deve essere obbligatoriamente fornita all’utilizzatore professionale della sostanza se questa:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), conformemente ai criteri specificati nell’allegato XIII del regolamento REACH;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             è inclusa nell’elenco “Candidate list” per ragioni diverse da quelle dei 2 punti precedenti.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Analogamente “il fornitore deve fornire la SDS di una miscela se questa:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre – continua il documento – “su richiesta, un fornitore, provvede a consegnare la SDS al destinatario di una miscela se questa, pur non rientrando nei casi d’obbligo, contiene:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             almeno una sostanza che pone rischi per la salute umana o per l’ambiente in concentrazione individuale ≥1% in peso per i preparati non gassosi e ≥ 0,2% in volume per i preparati gassosi;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             o almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in concentrazione individuale ≥ 0,1% in peso per le miscele non gassose;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             o una sostanza presente nell’elenco delle sostanze candidate per l’inclusione nell’allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione) in una concentrazione individuale ≥ 0,1% in peso per i preparati non gassosi;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             o una sostanza in riferimento alla quale esistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Scenari di esposizione, formato e contenuti
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Alle schede dati di sicurezza sono allegati, come ricordato in diversi articoli del nostro giornale, “gli scenari di esposizione, se occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre la SDS “può essere fornita in formato cartaceo o elettronico e deve essere disponibile nella lingua del Paese destinatario. Le informazioni devono essere riportate in forma chiara e sintetica e devono tener conto delle specifiche esigenze degli utilizzatori”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si sottolinea poi che “non sono previste schede di sicurezza per le sostanze e le miscele offerte o vendute al pubblico, se queste sono corredate da informazioni sufficienti a consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell’ambiente. Un utilizzatore o un distributore a valle può comunque richiederla”. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La SDS è obbligatoriamente costituita da 16 punti/sezioni, che “devono essere rispettati, a meno che non sia giustificata l’assenza di informazioni relative a uno di essi”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Questi sono i punti costituenti una SDS:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             identificazione dei pericoli;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             composizione/informazioni sugli ingredienti;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             misure di primo soccorso;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             misure di lotta antincendio;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             misure in caso di rilascio accidentale;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             manipolazione e immagazzinamento;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             controlli dell’esposizione/protezione individuale;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             proprietà fisiche e chimiche;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             stabilità e reattività;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             informazioni tossicologiche;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             informazioni ecologiche;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             considerazioni sullo smaltimento;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             informazioni sul trasporto;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             informazioni sulla regolamentazione;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             altre informazioni
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Inail, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci (Contarp), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2018 (formato PDF, 5.93 MB)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           “ Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”, schede informative (formato PDF, 1.92 MB)
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 08 Oct 2019 13:17:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-chimico-la-fornitura-delle-schede-dei-dati-di-sicurezza</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio chimico,</g-custom:tags>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO SALDATURA: I PERICOLI LEGATI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI, ERGONOMIA, IRRITAZIONI CUTANEE E</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-saldatura-i-pericoli-legati-ai-campi-elettromagnetici-ergonomia-irritazioni-cutanee-e</link>
      <description>Un documento svizzero si sofferma sui rischi sanitari della saldatura. Focus sull’esposizione ai campi elettromagnetici, sui rischi per l’apparato locomotore, sulle possibili conseguenze sull’udito e sui problemi cutanei delle attività di saldatura.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono i pericoli per la salute degli addetti alla saldatura?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
          I campi elettromagnetici nella saldatura
         &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In relazione all’esposizione a campi elettromagnetici, il documento segnala che nella saldatura elettrica “si formano campi elettrici e magnetici (EMF)” e che in particolare i campi magnetici “possono essere significativi a causa delle alte intensità di corrente”. E correnti elevate vengono utilizzate soprattutto nei procedimenti di saldatura ad arco elettrico MIG (saldatura di metalli con elettrodo a filo continuo in atmosfera inerte), MAG (saldatura di metalli con elettrodo a filo continuo in atmosfera attiva) e TIG (saldatura ad arco con elettrodo di tungsteno in atmosfera inerte) e nella saldatura a punti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alle conseguenze sulla salute si indica che i campi magnetici “generano correnti nel corpo stesso perché influenzano le molecole cariche elettricamente. I fenomeni irritativi delle cellule muscolari e nervose o anche i cosiddetti fosfeni retinici sono effetti indesiderati diretti, scientificamente accertati, dei campi magnetici elevati. Questi sono fenomeni luminosi percepiti soggettivamente che sono prodotti dall'irritazione elettrica delle cellule retiniche”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E si sottolinea la possibilità che venga esercitata “un'influenza su pacemaker, defibrillatori impiantabili, neurostimolatori e altri dispositivi attivi. Le interferenze possono insorgere soprattutto durante la saldatura ad arco elettrico, la saldatura per resistenza (ad es. saldatura a punti o saldatura ad alta frequenza di materiali dielettrici) [Amport]”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In Svizzera, per impedire effetti disturbanti diretti, l’Istituto Suva “ha definito valori limite sul posto di lavoro per i campi magnetici”, tuttavia “un disturbo della funzione di dispositivi medici attivi è possibile anche nel rispetto dei valori limite sul posto di lavoro. Dato che le impostazioni di funzionamento (soprattutto la soglia di discriminazione elettrica) dei dispositivi medici attivi vengono adattate alle necessità dei singoli pazienti, il concetto di valore limite è poco significativo per la protezione del portatore del dispositivo; nei casi dubbi è necessaria una valutazione del posto di lavoro per effettuare un'analisi del rischio”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento riporta vari riferimenti normativi elvetici, ma segnala anche alcune indicazioni correlate alla norma tecnica internazionale EN 50505, una norma “specifica per la valutazione dell'esposizione a EMF di persone impiegate in lavori di saldatura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riportano alcune possibili “misure pratiche per la riduzione dell'esposizione ai campi magnetici durante la saldatura:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            indossare guanti e calzature elettricamente isolanti (guanti asciutti in pelle, gomma o materiale ignifugo);
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            scegliere correnti di saldatura possibilmente basse”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “aumentare la distanza tra operatore e cavo di saldatura/fonte di corrente per la saldatura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attorcigliare tra loro i cavi di alimentazione e di ritorno alla saldatrice in modo che restino ben aderenti, collegare il cavo di ritorno (massa) nel punto più vicino possibile alla zona di saldatura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            attuare misure di schermatura;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            evitare il più possibile di avvolgere il cavo di saldatura attorno al corpo o di portarlo sulla spalla;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            non effettuare brevi saldature ripetute o saldature a punti in rapida successione; attendere almeno 10 secondi dopo ogni fase di lavoro;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di difficoltà di accensione (ad es. superficie sporca) non battere ripetutamente l'elettrodo sul pezzo in lavorazione; attendere almeno 10 secondi prima di effettuare un altro tentativo;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            definire e contrassegnare le aree pericolose e limitare l'accesso ai portatori di dispositivi attivi;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fornire informazioni accurate ai portatori di dispositivi in caso di posti di lavoro mobili;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            in caso di malessere (vertigini, sensazione di debolezza, ecc.) i portatori di dispositivi devono interrompere immediatamente l'attività, deporre il saldatore, allontanarsi dal generatore di saldatura ed eventualmente consultare un medico”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In merito alla normativa italiana e dell’Unione Europea, su campi elettromagnetici e saldatura, rimandiamo alla lettura dell’articolo “ Campi elettromagnetici: valutare i rischi per le attività di saldatura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Saldatura, apparato locomotore e udito
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo agli aspetti ergonomici e all’apparato locomotore si ricorda che gran parte del lavoro di un saldatore è in posizione statica e “a seconda dell'equipaggiamento, il saldatore deve sorreggere contemporaneamente il cannello e la visiera di protezione”. Inoltre a volte “devono essere sollevate parti da lavorare pesanti e i problemi ergonomici dipendono anche dalla dimensione delle parti da lavorare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala che per i piccoli pezzi prodotti in serie “possono essere utilizzati tavoli di lavoro; a questo proposito, per la lavorazione di pezzi più grandi, raramente sono disponibili posti di lavoro adattati secondo un concetto ergonomico”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non bisogna poi dimenticare negli spazi ristretti e nei casi di lavori di saldatura da effettuare al di sopra del capo “si producono allo stesso modo situazioni sfavorevoli con posture forzate”. Il documento riporta poi indicazioni sui rischi per l’apparato locomotore a seconda dei procedimenti di saldatura utilizzati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche riguardo al rischio rumore le conseguenze sull’udito possono dipendere dalla procedura di saldatura, dal pezzo in lavorazione o dai parametri elettrici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare l'esposizione al rumore può essere notevole – continua il documento - nel taglio al plasma, nell’uso di macchine ossitaglio, nel “riscaldo alla fiamma” o “quando esistono contemporaneamente altre fonti di rumore in posti di lavoro adiacenti”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le attività di saldatura e i problemi cutanei
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo ai problemi cutanei, si segnala che varie sostanze presenti sul luogo di lavoro dei saldatori “possono causare dermatiti allergiche o tossicoirritative da contatto”. E in questo contesto è bene considerare “sia i singoli metalli, sia i componenti di vernici e lacche di rivestimento del materiale da saldare”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Alcune informazioni:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            riguardo al cromo, “i composti esavalenti solubili in acqua del bicromato possono sensibilizzare la cute e avere anche un effetto tossico-irritativo. Questi composti del cromo si trovano in elettrodi e materiali di apporto, come pure in vernici e lacche di rivestimento. In passato i guanti di protezione venivano conciati con bicromati esavalenti e potevano causare allergie”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “il nichel metallico e una parte dei suoi composti, come pure il cobalto e i suoi composti, sono a loro volta sensibilizzatori della cute e svolgono un ruolo importante quale causa di dermatiti allergiche. Sono presenti in particolare nei fumi che si generano durante la saldatura degli acciai alto legati e possono depositarsi sulla cute”;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “i shop primer (pretrattamenti temporanei), le vernici protettive e le lacche di rivestimento scaldati dalla fiamma di saldatura possono rilasciare sostanze irritanti o sensibilizzanti della cute”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infine si indica che la luce ultravioletta presente nella saldatura ad arco elettrico e a fiamma “può causare una dermatite da UV (‘ustione solare’) delle zone di cute non protetta come collo o avambracci”. E l’ esposizione cronica agli UV “può provocare lesioni preneoplastiche e neoplastiche della cute”. Uno studio danese svolto nell'ambito della saldatura ad arco in atmosfera protettiva si è soffermato in particolare sulle cheratosi attiniche e sui carcinomi basocellulari (BCC).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Suva, Divisione di medicina del lavoro, “ Rischi sanitari della saldatura”, factsheet a cura di Michael Koller, edizione maggio 2018 (formato PDF, 872 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/saldatura+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="8088" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 09:56:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-saldatura-i-pericoli-legati-ai-campi-elettromagnetici-ergonomia-irritazioni-cutanee-e</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio attività di saldatura,malattie professionali</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/saldatura+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/saldatura+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INAIL: LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA GRAZIE ALLA PREVENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/inail-la-riduzione-della-tariffa-grazie-alla-prevenzione</link>
      <description>È disponibile sul portale dell’INAIL il modello OT23, che sostituisce il precedente OT24 ed è utilizzabile dalle aziende fino al 29 febbraio 2020. Le novità.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/riduzione+inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
                  
         È stato pubblicato sul sito dell’Inail il nuovo modello OT23, utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, consultabile e scaricabile insieme alla guida per la sua corretta compilazione. Il nuovo modello sostituisce il precedente, comunemente conosciuto come OT24, che aveva la sua fonte normativa nell’art.24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
         
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           La richiesta va presentata non oltre il 29 febbraio 2020
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La materia è ora regolata dall’art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che indica così la nuova denominazione del modulo. Come per il precedente, anche il modello OT23 riguarda lo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. La domanda di riduzione può essere richiesta a prescindere dall’anzianità dell’attività lavorativa e va inoltrata telematicamente entro il 29 febbraio 2020.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Quali sono gli interventi migliorativi
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel modulo di domanda l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto. Gli interventi sono articolati in 5 sezioni e sono distinti in: interventi di carattere generale (A), di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), trasversali (C), settoriali generali (D) e settoriali (E).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Dalla segnalazione dei quasi infortuni al Premio “Imprese per la Sicurezza”, una breve selezione degli interventi
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Scorrendo attraverso le sezioni del modulo, tra i molti esempi di interventi ritenuti meritevoli per la richiesta di riduzione sono riportati l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione. Anche la partecipazione al premio “ Imprese per la sicurezza”, promosso e organizzato annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con Apqi e Accredia, rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Tra le novità anche le misure migliorative per il reinserimento degli infortunati da lavoro
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento come quelli previsti nella sezione C. Si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Nuova anche l’adozione delle prassi di riferimento Rsi per edilizia e artigianat
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           o
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Altra novità del modello OT23 è l’inclusione, tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese (Rsi) nella sezione B, delle prassi di riferimento Uni/PdR 49:2018 (costruzioni) e Uni/PdR 51:2018 (micro e piccole imprese). La prima, pubblicata il 5 novembre 2018 a cura di Ance Lombardia e Uni (Ente italiano di normazione), fornisce delle linee guida utili all’applicazione pratica della Rsi nell’ambito del settore edile.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Uno strumento di autovalutazione per piccole e medie azie
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           nde
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nella seconda prassi, resa pubblica il 27 novembre 2018 da Confartigianato Imprese Lombardia e Uni, sono esposte le linee guida valide per essere applicate nell’ambito delle micro e piccole imprese e delle imprese artigiane, ovvero a valore artigiano; la stessa prassi offre inoltre una serie di indicatori a supporto dell’autovalutazione delle imprese rispetto alle dimensioni dell’ambiente, della governance e del sociale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le due prassi nel solco del modello generale Rsi della guidance Uni Iso 26000
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Entrambe le prassi seguono il modello di responsabilità sociale promosso dalla Uni Iso 26000, guidance sulla responsabilità sociale delle organizzazioni pubblicata dall’Iso nel 2010, e ad oggi unico standard in materia di Rsi valido a livello internazionale.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Come si assegna il punteggio
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          A ogni intervento realizzato viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre averne compiuti in numero tale che la somma dei rispettivi punteggi sia pari almeno a 100. Generalmente, per raggiungere i 100 punti richiesti è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione specifica (B) la soglia del punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Gli allegati da presentare
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La documentazione certificante l’avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l’implementazione oppure l’adozione di “procedure”, oltre a data e firma sono necessarie anche l’esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all’anno 2019.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: INAIL
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Riduzione+tasso+inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="7487" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 07 Oct 2019 09:14:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/inail-la-riduzione-della-tariffa-grazie-alla-prevenzione</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,riduzione premio inail,riduzione tasso inail,modello OT23,</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Riduzione+tasso+inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Riduzione+tasso+inail+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO MICROCLIMA: SUGLI AMBIENTI SEVERI CALDI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-sugli-ambienti-severi-caldi</link>
      <description>Un intervento si sofferma sul sistema di termoregolazione umana negli ambienti severi caldi con particolare riferimento al caso dei lavoratori delle fonderie. La termoregolazione umana, le possibili patologie e la sorveglianza sanitaria.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Quali sono le conseguenze dei rischi microclimatici nelle fonderie?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ambienti+severi+caldi+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;b&gt;&#xD;
    
                    
          La termoregolazione umana e lo stress termico
         
                  &#xD;
  &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nell’intervento “Il sistema di termoregolazione umana negli ambienti severi caldi: il caso dei lavoratori delle fonderie”, a cura del Dott. Vincenzo Molinaro (Inail, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale), si ricorda che l’uomo è omeotermo, tende cioè a “mantenere costante la sua temperatura interna (37°C) attraverso continui scambi termici con l’ambiente”, ad esempio attraverso la pelle e attraverso la respirazione. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica che una situazione di comfort termico prevede “un equilibrio tra la quantità di calore prodotta dall'organismo e la quantità di calore assunta dall'ambiente o ceduta all'ambiente attraverso i diversi meccanismi di termoregolazione”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E allorché il bilancio termico diventa positivo “intervengono i meccanismi termoregolatori al fine di mantenere la temperatura entro i limiti compatibili con le proprie funzioni vitali. Un impegno modesto dei meccanismi di termoregolazione può comportare una condizione di equilibrio ma non di benessere termoigrometrico, in cui la sensibilità soggettiva riveste un ruolo importante. L'impegno esasperato di tali meccanismi dà luogo ad una situazione di stress termico, che può preludere allo sviluppo di veri e propri processi patologici se l'esposizione non viene limitata nel tempo”. l
          
                    &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           ’obiettivo da raggiungere non è il comfort termico, ma il mantenimento dell’equilibrio termico. Un’attivazione intensa e prolungata dei meccanismi deputati alla termoregolazione può portare ad un cedimento di tale sistema di controllo, con insorgenza di manifestazioni patologiche da calore anche gravi, conseguenti ad un progressivo ed inesorabile innalzamento della temperatura centrale, che possono essere schematizzate in varie manifestazioni fisiopatologiche.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            Le patologie della termoregolazione
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Riguardo alle possibili conseguenze dell’esposizione ad ambienti severi caldi si parla, ad esempio dei crampi da calore, “spasmi muscolari dolorosi causati dallo svolgimento di attività muscolari intense in ambiente caldo-umido e in soggetti abitualmente giovani, non acclimatati e non allenati”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Alcune indicazioni sulla sintomatologia:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             “Astenia ingravescente
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             Cute calda, umida e arrossata
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             Ipotensione
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             Spasmi dolorosi della durata di 1-3 minuti a carico di polpaccio, addome, colonna vertebrale”.
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           La terapia prevede:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             “Trasporto del soggetto in un luogo fresco
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             Riposo e somministrazione di soluzioni isotoniche di cloruro di sodio”.
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           E anche per la prevenzione è utile un’adeguata somministrazione di acqua e cloruro di sodio.    
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Ci possono poi essere squilibri idrominerali.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           In questo caso il deficit idrico “è dovuto all’inadeguato ripristino delle perdite d’acqua conseguenti alla sudorazione e può instaurarsi nel giro di qualche ora, dal momento che i disturbi da disidratazione cominciano a manifestarsi quando le perdite raggiungono il 5% del volume d’acqua totale. La sintomatologia ha una certa variabilità in rapporto alla prevalenza dell’uno o dell’altro deficit:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             sete marcata, polso rapido, sudorazione ridotta o abolita, densità urinaria elevata, Na plasmatico aumentato nel caso di deficit idrico prevalente
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             Intensa sensazione di fatica, polso lento, sete discreta, frequenti vertigini, crampi e vomito, emoconcentrazione precoce e pronunciata, marcata diminuzione di Na e Cl urinari, riduzione di Na plasmatico nel caso di deficit sodico predominante”.
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             Si indica che il deficit sodico “è dovuto ad inadeguato ripristino del sodio perso con il sudore e si instaura generalmente dopo almeno 3-5 giorni di esposizione”. 
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           L’intervento riporta poi informazioni anche su altre patologie e problematiche:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             sincope dovuta a calore: “Consegue ad un’eccessiva vasodilatazione, che dà luogo a stasi venosa periferica, ipotensione e insufficiente flusso sanguigno cerebrale, manifestandosi con una perdita di coscienza preceduta da pallore, stordimento e vertigini. Nei soggetti che svolgono attività lavorativa in ambienti termici severi caldi, in particolare se non acclimatati, si accompagna spesso ad una ipertermia che può raggiungere i 39 °C, ma non comporta né abolizione della sudorazione né agitazione motoria”.
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             esaurimento della termoregolazione: “L’innalzamento della temperatura centrale al di sopra dei 40.5 °C e l’arresto della sudorazione, dovuti al blocco dei meccanismi centrali della termoregolazione, costituiscono l’elemento comune delle due forme cliniche in cui si può manifestare, che sono l’iperpiressia dovuta al calore e il colpo di calore. Esse si distinguono essenzialmente per la diversa intensità dei sintomi nervosi: agitazione o delirio nel caso di iperpiressia, con cute secca e ardente, prostrazione, grave ipotonia muscolare, polipnea, tachicardia, incoordinazione motoria; convulsioni epilettiformi o coma nel colpo di calore, che costituisce un aggravamento della forma precedente e può essere letale se non trattato rapidamente”. 
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             alterazioni della pelle e delle ghiandole sudoripare: “Si possono avere ustioni quando la temperatura della pelle raggiunge localmente i 60°C, sia per contatto con un solido o un liquido caldi, sia per irradiazione; un disturbo più lieve è rappresentato dall’eritema dovuto al calore che consiste in un’eruzione papulo–vescicolosa con eritema e prurito, conseguente ad eccessiva e prolungata presenza di sudore sulla pelle. Tale manifestazione può essere seguita da anidrosi cioè arresto della secrezione di sudore, dovuta all’ostruzione dei canali escretori delle ghiandole sudoripare da parte di tappi di cheratina”. 
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
            
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
                        
            La sorveglianza sanitaria per gli aspetti microclimatici
           
                      &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           L’intervento riporta poi anche indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria con riferimento a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 di cui si riporta l’articolo 185 (Titolo VIII - AGENTI FISICI) che indica che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici ‘viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione’. E si riporta poi integralmente anche l’articolo 41 del decreto.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Si riportano poi indicazioni sulle norme tecniche con particolare riferimento alla norma UNI EN ISO 12894:2002 che prevede “l’attivazione della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i soli aspetti microclimatici per persone esposte ad ambienti estremi. La norma definisce estremi i climi con temperature inferiori a 0°C o con indice WBGT superiore a 25°C, ferma restando la necessità di valutazioni più dettagliate che tengano conto anche dell’attività fisica e del vestiario”.    
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Sono riportate, infine, alcune indicazioni:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           per l’anamnesi lavorativa:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             “attività svolte;
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             tempi impiegati;
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             pause effettuate.
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           per l’anamnesi fisiologica:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             stato di gravidanza;
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             controindicata è l’assunzione di atropina e anticolinergici in genere, tiroxina, antidepressivi triciclici, antistaminici, fenotiazine, butirrofenoni, domperidone e alcuni diuretici, alcool e droghe;  
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           per l’anamnesi patologica:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           sintomi compatibili con stress da calore;
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             patologie cardiovascolari e ipertensione, compresi i farmaci antiipertensivi assunti;
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
                          
             patologie gastroenteriche, respiratorie, cutanee e psichiche, diabete mellito”.
            
                        &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “ Il sistema di termoregolazione umana negli ambienti severi caldi: il caso dei lavoratori delle fonderie”, a cura del Dott. Vincenzo Molinaro (Inail, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale), intervento al seminario “Criticità attuali di prevenzione nelle fonderie di seconda fusione di ghisa e alluminio: evidenze consolidate‚ prospettive di ricerca” (formato PDF, 2.46 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/calore++sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="8235" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 08:48:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-microclima-sugli-ambienti-severi-caldi</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,rischio microclima,rischio ambienti severi,rischio ambienti severi caldi</g-custom:tags>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>AMBIENTI CONFINATI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/ambienti-confinati-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description>Una scheda di Infor.mo. si sofferma sugli infortuni gravi e mortali che avvengono negli spazi confinati. L’analisi degli infortuni, i comparti e i luoghi confinati più colpiti, le misure di prevenzione e i rischi per la salute e la sicurezza.</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Come prevenire gli infortuni che avvengono negli spazi confinati?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/morti+ambienti+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           I dati relativi agli infortuni
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
                  
         Nell’analisi dei dati pubblicati pubblicata dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi INFOR.MO si indica che la distribuzione per attività economica degli infortuni mortali che si sono verificati negli ambienti confinati “mostra una elevata frequenza nei settori delle costruzioni (20,5%) e dell’agricoltura-silvicoltura (19,5%). Seguono le attività della metalmeccanica (fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo e fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici) con il 12,6%, dello smaltimento dei rifiuti/acque di scarico (9,2%) e con il 5,7% del settore alimentare (in particolare della produzione vinicola). Non trascurabile è anche la quota relativa ai settori della movimentazione/magazzinaggio merci, del trasporto e del commercio, della manutenzione e riparazione di autoveicoli, che in totale concentrano oltre il 12% degli infortuni e dove di frequente l’ambiente confinato è rappresentato dal mezzo con cui si trasportano prodotti pericolosi”.
         
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Un’altra analisi riguarda la natura della lesione: emerge che l’asfissia è predominante con il 64,4% (53,3% asfissia chimica e 11,1% asfissia fisica o meccanica), seguita dall’annegamento con il 17,7%. E un’altra caratteristica rilevata è “la presenza di casi collettivi (contemporaneo coinvolgimento di più persone nella dinamica infortunistica): questi rappresentano circa 1/4 (16 su 69) degli accadimenti esaminati. Con riferimento ai decessi avvenuti, il 41% (37 su 90) si è registrato in casi collettivi”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infine riprendiamo le indicazioni sul luogo confinato dove si verifica l’infortunio mortale: “si nota la prevalenza di 3 tipologie: cisterne/serbatoi/autoclavi (28,8%); vasche (22,2%) e pozzi/pozzetti (15,5%). Considerando i soli infortuni collettivi, nelle prime tre tipologie di ambiente si concentra oltre l’80% dei decessi”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Il documento, che fa spesso riferimento anche a quanto contenuto nel “ Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del d.p.r. 177/2011”, segnala che gli ambienti confinati possono presentare “numerosi rischi per la salute e la sicurezza quali:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            asfissia per carenza di ossigeno;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            intossicazione per esposizione ad agenti chimici pericolosi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            esposizione ad agenti biologici;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            caduta dall’alto dell’infortunato;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            contatto con organi lavoratori in movimento;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            scivolamento dovuti alla difficoltà di accesso/uscita, alla carenza/assenza di illuminazione naturale, alla presenza di tubazioni/cavi/materiali o di fondo vischioso/scivoloso;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            seppellimento per caduta di polverulenti dall’alto;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ustione/congelamento per esposizione a sostanze corrosive, a temperature elevate o molto basse;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            annegamento in presenza di melma/fanghi o variazioni improvvise di livello di altri fluidi;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            folgorazione per presenza di connessioni elettriche;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ecc.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E “considerando la totalità degli infortuni mortali in ambienti confinati, i fattori di rischio più frequentemente rilevati sono gli errori nelle modalità operative, la mancata fornitura o il non utilizzo dei DPI necessari seguiti poi, come terzo fattore, dalle carenze strutturali e organizzative degli ambienti lavorativi”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Le misure di prevenzione per gli spazi confinati
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Partendo dalle criticità rilevate, la scheda indica poi le principali azioni di prevenzione e protezione.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Ad esempio “prima di consentire l’accesso di lavoratori ad un ambiente confinato è necessario verificare se l’attività lavorativa da svolgere possa essere effettuata comunque senza accedervi, evitando così l’esposizione al rischio, come ad esempio operando dall’esterno attraverso l’utilizzo di dispositivi teleguidati, telecamere, robot, droni e tenendo comunque sempre conto dello stato dell’arte e dello sviluppo tecnologico”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Nel caso ciò non fosse possibile, occorre allora pianificare i lavori “al fine di individuare tutte le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per garantire la realizzazione, la verifica ed il mantenimento di condizioni di assenza di pericolo per la vita umana”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Altre indicazioni:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “è necessario che i lavori vengano eseguiti secondo specifiche procedure di sicurezza, avvalendosi di personale in possesso di competenze, formazione e addestramento specifici;
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            dovranno essere effettuati preventivamente sopralluoghi conoscitivi e stabilire se è necessario eseguire, e con quali modalità, misure strumentali in relazione al contenuto di ossigeno (O2), assenza di contaminanti e di esplosività e delle condizioni microclimatiche. Se necessario, l’ambiente va bonificato tramite ventilazione (sono consigliati 70 ricambi/h per volumi fino a 50 m3) con attrezzatura adeguata al rischio (eventuale rispondenza ATEX). La misura del tenore di O2 deve essere effettuata, con strumenti adeguati dotati di allarme non tacitabile, sia prima dell’accesso che durante il lavoro, per garantire che ci sia una concentrazione di ossigeno adatta alla respirazione (21%)”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          È poi opportuno pianificare “dividendo per fasi successive l’intervento da realizzare; stilare e trasferire adeguatamente le procedure di lavoro, le modalità di verifica dell’idoneità e del funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro, le procedure di isolamento e ciecatura, in conformità all’autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si sottolinea che nel caso in cui non si riesca ad escludere il pericolo di incendio ed esplosione, “oltre alla rispondenza alla norma ATEX di tutta la strumentazione, è necessario utilizzare attrezzature antiscintilla, indumenti e dispositivi antistatici, vietare l’uso di fiamme libere o fonti di calore e garantire l’equipotenzialità”. E in caso di “dubbio sulla pericolosità dell’ambiente e se l’O2 è inferiore al 18% si deve vietare l’accesso e nei casi in cui sia inevitabile l’ingresso in ambienti confinati in cui la percentuale di ossigeno risulti inferiore al 20%, i lavoratori devono essere dotati di DPI respiratori isolanti quali autorespiratori con autonomia sufficiente a svolgere le lavorazioni”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre secondo le evidenze della valutazione dei rischi potranno ritenersi necessari anche dispositivi “quali quelli per la protezione dalle cadute dall’alto (es. dispositivi di ancoraggio al quale viene collegato un sistema di arresto della caduta, dispositivi di recupero, argano, paraspigoli per fune di recupero, selle di invito, ecc.)”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          La scheda ricorda poi che:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            il medico competente ha il compito di “valutare l’idoneità alla mansione dei lavoratori che accedono in ambiente confinato, tenendo conto anche degli aspetti connessi a quest’attività (obesità, eventuali patologie cardiopolmonari, claustrofobia, necessità di usare DPI di III categoria, ecc.).
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            ai lavoratori deve essere garantita una informazione/ formazione specifica sui rischi connessi all’attività svolta e sulle misure di prevenzione e protezione per il loro controllo (incluso l’utilizzo della strumentazione per le misure della salubrità dell’atmosfera), e l’addestramento sull’uso dei DPI di III categoria (cinture di sicurezza, autorespiratori, ecc.). In aggiunta il personale coinvolto deve essere a conoscenza delle istruzioni operative da attuarsi in caso di emergenza e delle misure di primo soccorso. Dette istruzioni devono essere predisposte necessariamente prima dell’intervento e devono contenere un piano delle fasi di salvataggio e di recupero di lavoratori non più autosufficienti, incluso il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del fuoco (VVF)”.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
                      
           Inoltre“vi è la necessità di un idoneo sistema di comunicazione tra interno ed esterno, di tipo vocale, o a vista, e se ciò non è realizzabile l’uso di microfoni da bavero, di dispositivi di allarme luminosi o sonori (fissi/ portatili), di collegamenti via cavo con telefono portatile con possibilità di collegarsi con la squadra dei soccorsi (adeguatamente formata e addestrata) e/o con i VVF”. E le aree d’intervento e di soccorso “devono essere opportunamente delimitate e segnalate con apposita segnaletica. In caso di sospensione delle attività alla ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di salubrità non siano modificate”.
          
                    &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si deve poi garantire “la presenza esterna di almeno una persona con funzione di sorveglianza/allertamento, che non deve mai entrare nel luogo confinato in quanto deve sorvegliare personalmente e con continuità le attività in corso e gestire le situazioni di emergenza”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Senza dimenticare che in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, “devono essere preventivamente verificate, da parte del datore di lavoro committente, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici secondo le indicazioni della vigente normativa”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infine occorre che “il datore di lavoro committente metta a disposizione delle ditte in appalto la documentazione relativa alla natura dei rischi presenti nel luogo sospetto di inquinamento o confinato e agli eventuali rischi interferenziali dovuti alla presenza contemporanea di attività lavorative svolte da altre imprese; lo stesso ha l’obbligo di nominare un suo rappresentante che deve vigilare sulla sicurezza delle attività svolte”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Infor.mo., Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi, “ Gli ambienti confinati”, Scheda n. 11 a cura di S. Stabile, M. Pellicci, E. Lo Scrudato, B. Malorgio, M. Spagnuolo, A. Guglielmi e G. Campo (Inail, Dimeila), L. Di Donato (Inail, Dit) e N. Delussu (Ats Milano Città metropolitana), edizione 2017 (formato PDF, 802 kB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ambienti+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="36337" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 04 Oct 2019 08:05:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/ambienti-confinati-la-valutazione-dei-rischi</guid>
      <g-custom:tags type="string">consulenza sicurezza sul lavoro,documento di valutazione dei rischi,formazione lavoratori,sorveglianza sanitaria,medico competente,RSPP,sicurezza sul lavoro,spazi confinati,ambienti confinati</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ambienti+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/ambienti+confinati+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LA SICUREZZA NEL TRASPORTO MERCI SU GOMMA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/la-sicurezza-nel-trasporto-merci-su-gomma</link>
      <description>Autotrasporti e logistica: come migliorare la gestione della sicurezza</description>
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         Autotrasporti e logistica: come migliorare la gestione della sicurezza?
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;a&gt;&#xD;
    &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/distrazione+guida+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
  &lt;/a&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           Gli incidenti nel trasporto merci su gomma
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Se dal 2006 al 2015 in Europa “i decessi legati al trasporto merci pesante (&amp;gt;3,5t) sono diminuiti del 47% toccando quota 3.848 morti”, gli incidenti che vedono coinvolti veicoli merci “seppur diminuiti sono più frequentemente mortali. Questo è ancor di più vero per i mezzi pesanti”. E, a questo proposito, si sottolinea che:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “il fattore umano è sempre responsabile del 90% degli incidenti sulle strade europee.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            la formazione dei conducenti professionisti e l’adozione di modalità di trasporto combinato devono essere incentivate”. 
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            “sulle strade statali si verifica il 55% dei decessi (25% aree urbane, 19% autostrade)
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            i commerciali leggeri &amp;lt;3,5t causano più vittime dei bisonti della strada, quasi 1,8 volte in più.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            La controparte principale degli incidenti è un’auto con 1.908 morti in Europa nel 2015.
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
                        
            i controlli tecnici periodici mostrano un tasso di difettosità dei mezzi che aumenta con l’anzianità del veicolo”.     
           
                      &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si sottolinea poi che il fattore uomo “gioca un ruolo centrale negli incidenti stradali legati al trasporto merci. Ci vuole formazione e analisi delle capacità della prestazione umana, la tecnologia da sola non basta”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Inoltre si sottolinea che in relazione a vari aspetti – come “conoscenza delle normative internazionali, operazioni di fissaggio del carico e trattamento delle merci pericolose, stress fisico ed emotivo, …” – i «compiti di guida» e di «non guida» vanno “attentamente considerati e la formazione deve essere adeguata e in continuo aggiornamento”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si indica poi che il futuro porta verso lo “spostamento di diversi ‘sotto-compiti’ di guida dal conducente alla tecnologia, ovvero passare da una guida semi-automatizzata ad una guida altamente automatizzata. Quest’ultima può prevenire incidenti ma solo se la supervisione e le competenze dei driver si evolvono, altrimenti può diventare controproducente”. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          E si segnala anche che la distrazione, come per tutti gli altri veicoli, “gioca un ruolo fondamentale nell’incidentalità. E come sempre l’homo smartphone è un primate pericoloso. Le persone (e quindi i driver) non possono fare più cose contemporaneamente: un doppio compito porta il cervello a switchare l’attenzione. La guida, come attività complessa che innesca da sola vari processi cognitivi, non può subire ‘emorragie di attenzione’”. 
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
                      
           I vantaggi e criticità della guida autonoma
          
                    &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          L’intervento riporta poi varie indicazioni sulla guida autonoma.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Si segnala che la tecnologia applicata al trasporto merci su gomma, “può fare molto per abbattere il 90% degli incidenti causati dal fattore umano”. E l’efficienza è già “comprovata dei sistemi di frenata d’emergenza”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Dopo aver ricordato che la cintura di sicurezza si conferma comunque il salvavita n.1 (-80% lesioni gravi), sono riportate alcune indicazioni riguardo alla sicurezza e allo stato dell’arte della guida autonoma:
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “Migliorare la sicurezza strutturale dei veicoli è importante, ma può aiutare in una certa misura.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Le misure di sicurezza passiva (cinture di sicurezza, airbag) hanno un potenziale valido ma limitato per ridurre le conseguenze degli incidenti, soprattutto per i veicoli commerciali pesanti.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Si deve agire sulla riduzione e prevenzione dell’incidentalità mediante l’uso di sistemi di assistenza alla guida.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          I costruttori si sono già adeguati ai requisiti imposti nel 2015 dalla Commissione Europea sui sistemi di frenata d’emergenza”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “False attivazioni e spegnimento/riaccensione dei sistemi le problematiche da risolvere”.
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
           
          
                    &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
                      
           Si indica poi che se l’automazione “è un fattore chiave per l’industria dei veicoli commerciali”, “per il 2025 ci si aspetta che 1 veicolo su 3 sarà a guida autonoma per determinate situazioni di guida (es. autostrada)”. E la connettività “dominerà la logistica del futuro: veicoli interconnessi tra loro e con le infrastrutture”.
          
                    &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Riferimento:
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          “ Le fasi per la realizzazione della Vision Zero”, a cura di Davide Baroncini (Executive DEKRA Italia), intervento al convegno “La sicurezza in logistica: dentro e fuori dal magazzino” nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2018 (formato PDF, 3.20 MB).
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Fonte: Puntosicuro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/autotrasporto+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="16718" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 08:53:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/la-sicurezza-nel-trasporto-merci-su-gomma</guid>
      <g-custom:tags type="string">Sicurezza sul lavoro autotrasporti,incidenti stradali</g-custom:tags>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/autotrasporto+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/autotrasporto+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: SULL'INFORTUNIO IN UNA SCUOLA E LE RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sull-infortunio-in-una-scuola-e-le-responsabilita-del-dirigente-scolastico</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Infortunio a scuola: responsabilità del dirigente scolastico e del RSSP
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Quando l’infortunio dell’alunno è dovuto a una carenza dell’edificio, anche il Preside è responsabile penalmente. Sul dirigente scolastico, infatti, grava l’obbligo di vigilare sulla messa in sicurezza della struttura. E sul responsabile del Servizio Prevenzione e protezione grava la responsabilità di individuare il rischio, valutarlo e segnalare al dirigente scolastico i possibili interventi preventivi e protettivi su una struttura pericolosa e non a norma con le leggi sulla sicurezza degli edifici scolastici.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Lo ha ribadito la Corte di Cassazione Penale con la sentenza della Sez. 4, 12 settembre 2019, n. 37766: infatti anche se il «Preside» della scuola non è proprietario dell’immobile e non ha poteri di spesa o decisionali in merito alla manutenzione dell’edificio, che tra l'altro è di solito proprietà dell'ente comunale o provinciale, comunque viene considerato ex lege “datore di lavoro”. Come tale, il dirigente sarà responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche e, dati i suoi limiti, sarà esente da responsabilità penali e civili se segnalerà alle autorità competenti gli interventi strutturali necessari.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
            
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Alla base di questa decisione c’è il presupposto dettato dal D. Lgs. n. 81/2008: il dirigente scolastico è considerato un “datore di lavoro”, anche se con alcune dovute peculiarità.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Difatti, non essendo proprietario dell’edificio non ha potere di spesa o decisionali per quanto concerne la messa in sicurezza della Scuola.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che il Preside ha potere di gestione dell’Istituto (come stabilito nella sentenza n. 23012 del 2001) e pertanto su di lui grava l’obbligo d’informare prontamente chi di dovere per intervenire nel più breve tempo possibile per eliminare le fonti di pericolo.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Quindi, in caso d’infortunio dell’alunno causato da strutture scolastiche non a norma, il dirigente scolastico sarà penalmente responsabile per non essere intervenuto prontamente a segnalare il mancato rispetto delle leggi a tutela della sicurezza scolastica agli enti che hanno il potere di intervenire. Il Rspp è corresponsabile per non avere evidenziato questa esigenza (in violazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Testualmente la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi che seguono.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           «La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre: in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa.
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 589 c.p., comma 2, e art. 590 c.p., comma 3, nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590 c.p., u.c., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, tutte condizioni sussistenti nel caso in esame ( v. da ultimo in tal senso Sez. 4, 17 aprile 2012, De Lucchi, rv. 253322).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione - Cassazione Penale sezione IV – Sentenza n. 37766 del 12 settembre 2019 - Infortunio dello studente durante gli esami di maturità - Responsabilità del Preside e del RSPP.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 03 Oct 2019 08:08:28 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sull-infortunio-in-una-scuola-e-le-responsabilita-del-dirigente-scolastico</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO PSICOSOCIALE E STRESS: SULLE MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-psicosociale-e-stress-sulle-molestie-sessuali-sul-lavoro</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Quali sono le conseguenze delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Le molestie sessuali ‘guastano l’ambiente di lavoro e possono compromettere con effetti devastanti la salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che le subiscono’. A presentare in questo modo le conseguenze delle molestie sessuali nel mondo del lavoro è la Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (92/131/CEE) che per molestia sessuale intende ‘ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale’.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le conseguenze delle molestie sessuali
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’intervento “ Molestie sessuali e sicurezza nei luoghi di lavoro e di studio” - a cura di Patrizia Romito (delegata del Rettore per “Riequilibrio delle opportunità” e Presidente del Comitato unico di garanzia - Laboratorio di psicologia sociale e di comunità, Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste) - dopo aver ricordato il significato di “molestia sessuale” si sofferma sulle conseguenze per le persone molestate.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che donne (e uomini) vittime di molestie “presentano un rischio accresciuto di accusare sintomi di depressione, disturbi del sonno, ansia, sindrome post traumatica da stress e di assumere comportamenti di ‘fronteggiamento’, fonti di ulteriori problemi, come l’uso di tabacco, alcol o psicofarmaci per attutire l’ansia”. E anche altri organi e funzioni possono essere coinvolti: “le vittime possono presentare più spesso mal di schiena, disturbi articolari e vulnerabilità alle infezioni (McDonald, 2011)”. Inoltre secondo alcune ricerche le studentesse vittime di molestie “presentano più spesso delle altre disturbi mestruali, che rischiano di diventare cronici (Romito et al., 2017)”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’intervento sottolinea poi che le molestie verbali “possono avere conseguenze altrettanto gravi delle aggressioni fisiche”. E che i costi delle molestie pesano non solo sulla carriera delle vittime ma anche sull’organizzazione in cui lavorano: “la lavoratrice sta male, perde motivazione, è meno produttiva, fa numerose assenze. A meno che non riceva un forte sostegno dall’istituzione, può decidere di licenziarsi. Se continua a lavorare, la sua salute fisica e mentale rischia di essere compromessa”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E, chiaramente, queste situazioni possono avere un effetto demoralizzate “anche sulle altre lavoratrici e lavoratori, che hanno assistito alla sopraffazione e all’umiliazione di una loro collega”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Le molestie sessuali e l’impatto sulla sicurezza
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Veniamo, per rispondere alla seconda domanda posta a inizio articolo, all’impatto di queste molestie sui rischi e sulla sicurezza di lavoratrici e lavoratori.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La relazione indica innanzitutto che “lo stress e le difficoltà di concentrazione causate dalle molestie possono aumentare il rischio di incidenti”. E se le vittime sono state intimidite, “potrebbero esitare a fare domande sui rischi o a porre questioni sulla sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre – continua la relazione – a volte è proprio il contenuto delle molestie a costituire un rischio: “non comunicare alla lavoratrice le istruzioni di sicurezza, nascondere o danneggiare i suoi utensili, impedirle di usare i servizi igienici, lasciarla sola in situazioni pericolose”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare alcune molestie cosiddette “di genere” possono costituire un rischio, ad esempio in “lavori tradizionalmente maschili (come ad esempio il poliziotto e l’operaio edile)” in cui possono “mancare indumenti adatti a un corpo femminile”. E in questo caso “indossare scarponi o guanti di misure molto maggiori di quel che sarebbe appropriato può rappresentare un rischio per la sicurezza”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sono riportate poi alcune informazioni - tratte da una ricerca, che alla data del seminario era ancora in corso, sulle esperienze delle giovani donne al lavoro (Romito, Bastiani e Feresin) - con particolare riferimento alla situazione specifica di cameriere e bariste. Le molestie sessuali “sono frequenti, ripetute e spesso molto pesanti e possono costituire dei seri rischi sia per la salute psicologica delle lavoratrici ( ansia e depressione) ma anche per la sicurezza, come quando le ragazze in motorino vengono seguite in macchina da alcuni avventori”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Gli strumenti a disposizione per la prevenzione e il contrasto
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relatrice indica che purtroppo non sempre le molestie sessuali sono riconosciute come tali: “così come per altre forme di violenza, le vittime possono sentire di essere state umiliate o tormentate da un collega, minacciate o ricattate da un superiore, possono sentirsi a disagio o arrabbiate, senza però definire questi comportamenti come molestie”.
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Quando poi le riconoscono, “tendono soprattutto a ‘tener duro’, a volte minimizzando quel che è successo fino a colpevolizzarsi”. E se in questo caso le donne evitano strategie attive “come affrontare il molestatore e cercare sostegno in ambito istituzionale, è soprattutto perché credono che sia inutile e temono ritorsioni”. Ed infatti secondo una ricerca negli Stati Uniti “due terzi delle vittime di molestie che avevano reagito, hanno subito ritorsioni (promozioni negate, trasferimenti, licenziamenti)”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ La sicurezza sul lavoro e le differenze di genere”, a cura di Giorgio Sclip (curatore della collana “Sicurezzaccessibile”, membro del Network Nazionale Focal Point Italia dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Università degli Studi di Trieste), intervento tratto dal volume “Sicurezza accessibile. la sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere”, curato da Giorgio Sclip ed edito da EUT Edizioni Università di Trieste, correlato al seminario di studio “Sicurezza accessibile. La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere. Uomini e donne sono uguali?” (formato PDF, 784 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 02 Oct 2019 10:18:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-psicosociale-e-stress-sulle-molestie-sessuali-sul-lavoro</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO: LA PREVENZIONE INCENDI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio-la-prevenzione-incendi-nei-cantieri-temporanei-e-mobili</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         La prevenzione incendi nei cantieri temporanei
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Sono ancora molti gli incendi che ogni anno avvengono in Europa nei cantieri temporanei e negli edifici in fase di ristrutturazione con gravi conseguenze per i lavoratori, per le aziende e per l’intera popolazione. E la maggior parte di questi incendi potrebbero essere prevenuti “mediante la riduzione dei rischi presenti, sia in termini di sorgenti potenziali di innesco, sia in termini di carico d’incendio”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A ricordarlo è una linea guida prodotta dalla Confederation of Fire Protection Association Europe ( CFPA-Europe), un’associazione europea di organizzazioni nazionali che si occupano di prevenzione e protezione dagli incendi. La linea guida - scritta qualche anno fa, ma ancora utile per ridurre gli accadimenti infortunistici dovuti agli incendi - ha lo scopo di migliorare la prevenzione degli incendi nei cantieri e di ridurre la gravità di quelli che accadono.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riferimento:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           CFPA-Europe, “ Fire prevention on construction sites”, a cura di Adair Lewis, CFPA-E Guideline No 21:2012 F (formato PDF, 1.33 MB).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="12928" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 13:29:54 GMT</pubDate>
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      <g-custom:tags type="string">Valutazione dei rischi,documento di valutazione dei rischi,rischio incendio,antincendio,gestione emergenze,cantieri temporanei e mobili</g-custom:tags>
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      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+incendio+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO CANCEROGENO: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-la-valutazione-dei-rischi-e-le-misure-di-prevenzione-e-protezione</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Come gestire i rischi derivanti da agenti cancerogeni sul lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Secondo le stime il cancro costituisce la principale causa di morte associata all’attività lavorativa nell’UE. Gran parte dei cancri è attribuibile all’esposizione ad agenti cancerogeni nell’ambiente di lavoro. In quanto firmataria della  tabella di marcia sugli agenti cancerogeni, l’EU-OSHA è impegnata a sensibilizzare a questi rischi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una nuova scheda informativa a sostegno della  campagna Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose  fornisce consigli pratici per evitare i rischi derivanti da agenti cancerogeni nell’ambiente di lavoro e collegamenti a risorse utili.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Scheda informativa: agenti cancerogeni al lavoro
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Questa scheda informativa, sviluppata congiuntamente da tutti i partner della Roadmap sugli agenti cancerogeni, fornisce una concisa consulenza pratica per evitare i rischi derivanti dagli agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. Progettato come documento di riferimento rapido per l'uso quotidiano, inizia definendo agenti cancerogeni professionali e delineando i rischi che rappresentano.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Copre quindi i requisiti legali specifici come la valutazione del rischio, la gerarchia delle misure di prevenzione applicate agli agenti cancerogeni e i limiti di esposizione professionale. Fornisce inoltre informazioni sulle misure di manutenzione e incidenti e su come riconoscere i lavoratori particolarmente a rischio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Esistono collegamenti a strumenti utili, indicazioni e informazioni sulla tabella di marcia sugli agenti cancerogeni: tutto ciò di cui hai bisogno per gestire i rischi derivanti dagli agenti cancerogeni sul lavoro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;b&gt;&#xD;
      
           Punti chiave
          &#xD;
    &lt;/b&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un agente cancerogeno è una sostanza che è in grado di causare, aggravare o promuovere il cancro nell'uomo o negli animali. Alcuni agenti cancerogeni possono essere inalati, altri possono entrare attraverso la pelle o le mucose. Definizioni più dettagliate sono incluse nel Direttiva europea e legislazione nazionale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Non tutte le esposizioni ad agenti cancerogeni portano inevitabilmente al cancro: alcuni agiscono a seguito di alto livello, esposizione prolungata, mentre altri agiscono a livelli inferiori e a seguito di periodi di esposizione più brevi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ci sono un certo numero di agenti cancerogeni a cui lavoratori possono essere esposti. Tra le sostanze cancerogene più comunemente note sul lavoro troviamo l'amianto, il radon, alcuni pesticidi, arsenico e fumo di tabacco
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Molti degli agenti cancerogeni a cui i lavoratori sono più frequentemente esposti sono generati dai processi di lavoro. Esempi includono gas di scarico diesel, fumi di saldatura, polvere di silice cristallina e polvere di legno duro. Sostanze cancerogene possono anche essere presente nelle materie prime (incluse impurità), prodotti intermedi, prodotti o sottoprodotti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli effetti dell'esposizione alle sostanze cancerogene possono verificarsi molto tempo dopo l'esposizione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ai sensi della legislazione dell'UE, misure particolarmente rigorose - oltre a quelle richieste per altre pericolose sostanze - devono essere prese dai datori di lavoro per prevenire i danni: eliminare l'esposizione o dove non lo è possibile la rigorosa sostituzione, mantenendo l'agente cancerogeno in un sistema chiuso, registrando esposizioni e più rigorosi requisiti di informazione e documentazione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Eventuali disposizioni dettagliate per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL) delle sostanze cancerogene, sono stabilite nelle normative nazionali. Si raccomanda quindi vivamente di richiedere il chiarimento dei requisiti nazionali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Visita il  sito web della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri :
          &#xD;
    &lt;a href="https://healthy-workplaces.eu/"&gt;&#xD;
      
           https://healthy-workplaces.eu/
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ulteriori  informazioni e articoli sui tumori di origine professionale:
          &#xD;
    &lt;a href="https://osha.europa.eu/it/themes/work-related-diseases/work-related-cancer"&gt;&#xD;
      
           https://osha.europa.eu/it/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Eu-Osha
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png" length="14750" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 13:07:33 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-cancerogeno-la-valutazione-dei-rischi-e-le-misure-di-prevenzione-e-protezione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/rischio+cancerogeno+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: SULL'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEI DPI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sull-interpretazione-estensiva-dei-dpi</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sull’interpretazione estensiva dei dispositivi di protezione individuale: gli indumenti da lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         I dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) rappresentano l’ultima barriera tra il lavoratore e rischi residui non eliminabili con il ricorso a misure tecniche, progettuali, organizzative e procedurali.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Essi sono disciplinati in via generale dagli artt. 74 e seguenti del d.lgs. 81/2008 (d’ora in poi TUSL), mentre l’Allegato VIII fornisce “indicazioni di carattere generale relative a protezioni speciali” (ad es. l’elenco dei rischi da cui protegge il DPI e la menzione dei rischi aggiuntivi che si accompagnano all’utilizzo del medesimo).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il Decreto ministeriale 2/5/2001, emesso durante la vigenza del d.lgs. 626/1994, detta invece i “Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”, inclusa la relativa manutenzione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La disciplina è stata da ultimo integrata “inoltre” con il riferimento alle “finalità” al “campo di applicazione” e alle “definizioni” di cui “agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425” relativo ai requisiti per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione dei DPI (cfr. art. 74 co. 1 TUSL, in fine).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Se pure è immaginabile come le previsioni relative ai DPI obbediscano a regole tecniche volte a garantire che essi possano assolvere con efficacia alla propria funzione, l’interprete dovrebbe rimanere consapevole del rischio di rimanere “vittima” del tecnicismo, che da solo non è sufficiente a garantire il rispetto delle finalità di tutela della salute del lavoratore cui la regolamentazione di detti dispositivi è preordinata.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il rischio cui si è accennato, e i suoi effetti, sono stati contemplati dalla pronuncia portata in commento (la sentenza della Cassazione n. 16749 del 21/6/2019) - e dalle successive 17132, 17354, 20206, 20207, 20208 - ricca di riferimenti normativi e giurisprudenziali, che risulta di particolare interesse in quanto costituisce applicazione dei principi guida della materia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Suprema Corte segnala come la nozione di DPI (oggi rinvenibile nell’art. 74, I co. TUSL) non solo sia suscettibile di abbracciare, letteralmente, “qualsiasi attrezzatura” destinata a proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi”, ma che una lettura della norma alla luce della tutela della salute umana di cui all’art. 32 Cost. induce a un’interpretazione estensiva della sua portata applicativa, in coerenza con gli obblighi di garanzia posti in capo al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il caso deciso, riguardante fatti avvenuti durante la vigenza del d.lgs. 626/1994, concerne il ricorso di un operatore ecologico, addetto alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che chiedeva il risarcimento dei danni per l’inadempimento datoriale in ordine “all’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale” (Ordinanza, § 1).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cassazione Civile - Sentenza n. 16749 del 21 giugno 2019 - Inadempimento dell'obbligo di lavaggio e manutenzione dei D.P.I. dell'operatore ecologico.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+sicurezza+sul+lavoro.png" length="104953" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 01 Oct 2019 12:41:30 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sull-interpretazione-estensiva-dei-dpi</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/DPI+sicurezza+sul+lavoro.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>STATISTICHE INFORTUNI SUL LAVORO: RAPPORTO DATI INAIL</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/statistiche-infortuni-sul-lavoro-rapporto-dati-inail</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Infortuni e malattie professionali: l'andamento al 31 agosto 2019
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         INAIL pubblica nella sezione "Open data" i dati analitici delle denunce di infortunio - nel complesso e con esito mortale - e di malattia professionale presentate all'Istituto entro il mese di agosto. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del "modello di lettura" con i confronti "di mese" (agosto 2019 vs agosto 2018) e "di periodo" (gennaio-agosto 2019 vs gennaio-agosto 2018).
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Denunce di infortunio
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le denunce di infortunio presentate all'Inail entro lo scorso mese di agosto sono state 416.894, 1.641 in meno rispetto alle 418.535 dei primi otto mesi del 2018 (-0,4%).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Si evidenzia al 31 agosto, un decremento dei casi avvenuti "in occasione di lavoro", passati da 357.737 a 353.316 (-1,2%), e un incremento del 4,6%, da 60.798 a 63.578, di quelli "in itinere", occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Ad agosto 2019 il numero degli infortuni denunciati è diminuito dello 0,8% nella gestione Industria e servizi (dai 331.048 casi del 2018 ai 328.546 del 2019), mentre è rimasto stabile in Agricoltura (da 21.621 a 21.627) ed è aumentato dell'1,3% nel Conto Stato (da 65.866 a 66.721).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A livello territoriale l'analisi evidenzia una diminuzione delle denunce di infortunio sul lavoro nel Nord-Ovest (-0,5%), nel Nord-Est (-0,7%), al Sud (-1,0%) e nelle Isole (-0,2%). In controtendenza il Centro, che presenta un aumento pari allo 0,7%. Tra le regioni che hanno fatto registrare i decrementi percentuali maggiori spiccano il Molise (-7,2%) e il Friuli Venezia Giulia (-2,6%), mentre gli incrementi più consistenti sono quelli di Sardegna (+2,7%) e Umbria (+1,6%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Il lieve calo che emerge dal confronto dei primi otto mesi del 2018 e del 2019 è legato esclusivamente alla componente maschile, che registra un -0,7% (da 270.751 a 268.973 denunce), a differenza di quella femminile, in aumento dello 0,1% (da 147.784 a 147.921).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Incidenti mortali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto entro il mese di agosto sono state 685, 28 in meno rispetto alle 713 dei primi otto mesi del 2018 (-3,9%).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Al 31 agosto si registra un'inversione di tendenza rispetto al trend in aumento che aveva caratterizzato i primi sette mesi del 2019 rispetto all'analogo periodo del 2018.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           La spiegazione di questo calo è legata soprattutto agli "incidenti plurimi", con cui si indicano gli eventi che causano la morte di almeno due lavoratori. Tra gennaio e agosto di quest'anno sono stati 15, prevalentemente su strada, per un totale di 30 vittime.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Nei 15 incidenti plurimi avvenuti nei primi otto mesi dello scorso anno, invece, le morti sul lavoro sono state 61, oltre la metà delle quali avvenute proprio in agosto, un mese funestato dai due incidenti stradali avvenuti in Puglia, a Lesina e Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti, e dal crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 casi mortali denunciati all'Inail.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A livello nazionale, i dati rilevati al 31 agosto di ciascun anno evidenziano 23 denunce in meno per i casi mortali occorsi "in itinere" (da 215 a 192) e cinque in meno per quelli avvenuti "in occasione di lavoro" (da 498 a 493).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il decremento, a livello gestionale, riguarda esclusivamente l'Industria e servizi, con 29 casi in meno (da 617 a 588). Nel Conto Stato, invece, le denunce sono state 10 in entrambi i periodi, mentre in Agricoltura è stato denunciato un caso mortale in più (da 86 a 87).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Dall'analisi territoriale si osserva una diminuzione delle denunce di infortuni con esito mortale solo nel Nord-Ovest (da 195 a 174) e nel Nord-Est (da 182 a 159). In controtendenza il Centro (da 129 a 141), e le Isole (da 56 a 60). Stabile il Sud, con 151 casi in entrambi i periodi. A livello regionale spiccano i decrementi rilevati in Veneto (-21 casi mortali denunciati) e in Liguria (-20) e gli incrementi nel Lazio (+18) e nella provincia autonoma di Bolzano (+10).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           L'analisi di genere, nel confronto tra i primi otto mesi del 2019 e del 2018, mostra un andamento decrescente per entrambi i sessi: 16 casi mortali in meno per gli uomini (da 643 a 627) e 12 in meno per le donne (da 70 a 58).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;b&gt;&#xD;
        
            Malattie professionali
           &#xD;
      &lt;/b&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail nei primi otto mesi di quest'anno sono state 41.032, 813 in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (+2,0%).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le patologie denunciate sono aumentate solo nella gestione Industria e servizi, da 31.628 a 32.742 (+3,5%), mentre sono diminuite in Agricoltura, da 8.122 a 7.863 (-3,2%), e nel Conto Stato, da 469 a 427 (-9,0%).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A livello territoriale, l'aumento ha riguardato il Nord-Est (+0,4%), il Centro (+2,4%), il Sud (+2,8%) e le Isole (+8,3%). Il Nord-Ovest, invece, si distingue per un calo del 2,9%.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In ottica di genere le denunce di malattia professionale sono state 392 in più per le lavoratrici, da 10.767 a 11.159 (+3,6%), e 421 in più per i lavoratori, da 29.452 a 29.873 (+1,4%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           In crescita sia le denunce dei lavoratori italiani, che sono passate da 37.654 a 38.209 (+1,5%), sia quelle dei comunitari, da 839 a 946 (+12,8%), ed extracomunitari, da 1.726 a 1.877 (+8,7%).
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (25.277 casi), del sistema nervoso (4.413, con una prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e dell'orecchio (2.880) continuano a rappresentare le prime tre malattie professionali denunciate, seguite da quelle del sistema respiratorio (1.799) e dai tumori (1.607).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Circa 300 le denunce di malattie di origine professionale legate ai disturbi psichici e comportamentali e di quelle della cute e del tessuto sottocutaneo, mentre i casi di patologie del sistema circolatorio sono 168.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Link:
          &#xD;
    &lt;a href="https://dati.inail.it/opendata/default/Qualidati/index.html" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           https://dati.inail.it/opendata/default/Qualidati/index.html
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: INAIL
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/infortuni%2Bsicurezza%2Bsul%2Blavoro-0c53d690.jpg" length="95255" type="image/png" />
      <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 13:24:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/statistiche-infortuni-sul-lavoro-rapporto-dati-inail</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI: SULLA DIRETTIVA SEVESO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incidenti-rilevanti-sulla-direttiva-seveso</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I risultati delle ispezioni possono migliorare la prevenzione? La valutazione dei rischi nel comparto degli stabilimenti industriali e gli incidenti di natura chimica
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 in attuazione e recepimento della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) relativa al controllo del pericolo di   incidenti rilevanti, prevede una particolare articolazione delle attività di controllo negli stabilimenti.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’introduzione di “una ben definita pianificazione e programmazione delle ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza”, ha, infatti, consentito di “migliorare la periodicità delle stesse, tanto da garantire che tutti gli stabilimenti fossero ispezionati almeno una volta nel corso del triennio di riferimento”. E i documenti “predisposti ed acquisiti dalle Commissioni ispettive nel corso delle campagne ispettive del triennio 2016-2018 rappresentano un importante patrimonio di informazioni”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’importanza dell’analisi di incidenti e segnali deboli
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nell’intervento si ricorda che gli stabilimenti interessati dall’applicazione della legislazione Seveso “rivestono un ruolo strategico e significativo che richiede la definizione di misure mirate sia a livello tecnico che organizzativo e gestionale per fronteggiare i potenziali pericoli”. E, in questo senso, “riuscire a prevedere le situazioni di pericolo risulta, quindi, fondamentale”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Questa “lungimiranza” – continua l’intervento – “può essere indubbiamente acquisita attraverso un’attenta analisi degli incidenti e dei quasi incidenti che si verificano in azienda”. Si ricordano, a questo proposito, alcuni approcci di studio utili per comprendere le cause di un incidente e fornire indicazioni utili, anche con riferimento ai cosiddetti quasi incidenti (near miss).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che un ulteriore modo per valorizzare le informazioni “può essere quello di individuare i cosiddetti segnali deboli di un sistema, ovvero lievi anomalie rispetto al normale funzionamento, o i casi e le situazioni che, da un’analisi complessiva della documentazione a disposizione, risultano più ricorrenti in modo da poter intervenire in anticipo rispetto al verificarsi di un evento incidentale”. E questo approccio “è quello che caratterizza il presente lavoro nell’ambito del quale sono considerati i cosiddetti ‘common beliefs’ per indicare i quali si utilizzerà il termine ‘convinzioni’ al fine di indicare l’insieme di informazioni note che si ritrovano anche in eventi nuovi, la cui elaborazione, da parte di esperti, consenta di evidenziare la correlazione con nuovi pericoli”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E il punto di partenza è la documentazione “che viene raccolta nel corso delle ispezioni condotte a livello nazionale negli stabilimenti ‘Seveso’ di soglia superiore per verificare l’adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti (SGSPIR)”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Come estrarre conoscenza dalle informazioni raccolte
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’intervento mostra dunque come “le informazioni presenti nella documentazione acquisita dai membri delle Commissioni ispettive nel corso delle ispezioni Seveso possano essere utilizzate per aumentare la capacità dei gestori e dei soggetti coinvolti nei processi decisionali per la prevenzione degli incidenti chimici di andare oltre l’evidenza degli eventi occorsi”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E l’obiettivo più ambizioso è quello di “individuare le informazioni ‘nascoste’ nei documenti ovvero quelle che non sono immediatamente visibili attraverso una lettura di tipo tecnico o settoriale”; per fare ciò è stato “necessario definire una nuova chiave di lettura attraverso la quale si riuscisse a comprendere il potenziale informativo dei documenti delle ispezioni, opportunamente organizzati, estraendo la conoscenza attraverso ricerche mirate”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E riguardo alla metodologia si indicano, sempre con riferimento al D.lgs. 105/2015, i documenti che nel corso dell’ispezione la Commissione deve acquisire.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’insieme dei documenti (“la maggior parte di questi si riferisce alle schede dell’esperienza operativa che hanno costituito il nucleo del lavoro svolto”) viene poi organizzato in un repository, in una sorta di archivio, di sistema informativo, che rappresenta “la più ampia raccolta sia per tipologia di impianti che di eventi accaduti”. E proprio per la numerosità e varietà di casi “si è potuta applicare la metodologia basata sulla misura della distanza tra una query di ricerca ed una serie di eventi con caratteristiche di similarità”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E per valorizzare le informazioni riportate nelle schede “è stata elaborata una metodologia per ‘estrarre conoscenza’ dal repository.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le ricerche e i risultati
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La ricerca è iniziata “con un confronto tra gli ispettori per individuare quali fossero le convinzioni più comuni. Gli argomenti presi in considerazione spaziano dall’aggiornamento tecnologico alle esigenze di sicurezza; oltre ai rischi emergenti, sono state anche verificate alcune situazioni che in linea di massima si potrebbero considerare ‘mature’ ovvero che normalmente non ci si aspetterebbe di ritrovare come causa di un evento sia dal punto di vista tecnico (è il caso della manutenzione delle attrezzature) che della normale gestione delle attività lavorative”. E nell’intervento sono riportate “le convinzioni esaminate (Cerca) ed i risultati ottenuti (Risultato), sia in forma discorsiva che tabellare”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           mirino ad aumentare la consapevolezza dei gestori in tutte le fasi di gestione dell’impianto”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ SAFAP 2018 - Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione. La gestione del rischio dalla costruzione all’esercizio a 130 anni dal primo decreto sulla sicurezza delle caldaie a vapore”, atti del convegno SAFAP 2018 a cura di Francesca Ceruti e Daniela Gaetana Cogliani, edizione 2018 (formato PDF, 29.42 MB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Seveso-III+sicurezza+sul+lavoro.png" length="6451" type="image/png" />
      <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 12:34:55 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incidenti-rilevanti-sulla-direttiva-seveso</guid>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: SULLA INDEROGABILITÀ DELLA POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sulla-inderogabilita-della-posizione-di-garanzia-del-datore-di-lavoro</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sulla inderogabilità dei doveri di vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         La posizione di garanzia del datore di lavoro è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo alla luce del principio di effettività che rende riferibile l'inosservanza alle norme di sicurezza a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E' questo l'orientamento espresso nell' ordinanza della Sez. VII penale della Corte di Cassazione che ci ricorda come sia inderogabile l’obbligo che il datore di lavoro ha di vigilare e controllare sull’applicazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che lo stesso sia comunque delegabile, in applicazione dell’art. 16 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro stesso delegante di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Lo ha fatto la suprema Corte nel decidere su di un ricorso presentato da una datrice di lavoro che era stata condannata dal Tribunale perché ritenuta responsabile di alcuni reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che nel ricorso aveva sostenuto, a sua difesa, di avere delegato i profili organizzativi relativi alla sicurezza ed al controllo dei lavoratori dell’azienda a figure specializzate ragion per cui nei suoi confronti non poteva essere mosso alcun giudizio di imprudenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Corte di Cassazione Penale Sezione VII - Ordinanza n. 33446 del 24 luglio 2019 (u.p. 14 giugno 2019) - Pres. Di Nicola – Est. Di Stasi – Ric. Z.A..  - La posizione di garanzia del datore di lavoro è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo alla luce del principio di effettività che rende riferibile l'inosservanza alle norme di sicurezza a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 30 Sep 2019 09:13:57 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sulla-inderogabilita-della-posizione-di-garanzia-del-datore-di-lavoro</guid>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI: L'UNIONE EUROPEA RIAPRE LE PORTE AL SUBAPPALTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/subappalto-e-sicurezza-sul-lavoro-la-posizione-della-corte-di-giustizia-ue</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
                  
         La posizione contraria dell'Unione Europea sui limiti al sub-appalto
        
                &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/subappalto+sicurezza+sul+lavoro.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
                  
         Stop ai limiti sul subappalto dei lavori pubblici. L'altolà, annunciato ed anticipato da una lettera messa in mora inviata qualche mese fa da Bruxelles all'Italia, arriva dalla Corte di giustizia UE con una sentenza che boccia la scelta italiana, contenuta nel codice appalti del 2016 di limitare la possibilità dei costruttori di assegnare ad altre ditte (subappaltatori) parte delle attività di cantiere.
         
                  &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
                    
          Una nuova occasione per la PMI per partecipare alle gare, ed una motivazione in più per mettersi in regola con la sicurezza sul lavoro
         
                  &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/UE+sicurezza+sul+lavoro.jpg" length="9082" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 10:51:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/subappalto-e-sicurezza-sul-lavoro-la-posizione-della-corte-di-giustizia-ue</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/UE+sicurezza+sul+lavoro.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZE: QUANDO L'INFORTUNATO APPARTIENE A SOCIETÀ TERZE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-quando-l-infortunato-appartiene-a-societa-terze</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Cosa succede se l’infortunato è estraneo all’organizzazione lavorativa?
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         La  Cassazione ha già definitivamente chiarito “che il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali (cfr. sez. 4 n. 38991 del 10/06/2010, Quaglieri e altri, Rv. 248850). Ed infatti, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di ‘lavoro’ (cfr. sez. 4 n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238757)”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E ne consegue che laddove in tali luoghi ci siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, “perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli arti. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi [cfr. sez. 4 n. 23147 del 17/04/2012, De Lucchi, Rv. 253322; n. 2343 del 27/11/2013 Ud. (dep. 20/01/2014), S. e altro, Rv. 258436]”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E' questo il caso espresso nella Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 28 marzo 2019, n. 13583, ove l'infortunio è occorso ad un lavoratore dipendente di una società a seguito dell'utilizzo di un carrello elevatore appartenente ad altra società, quella dell'imputato cui si riferisce la sentenza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          All'imputato è stato  contestato, in via generica, di avere omesso di adottare misure atte a scongiurare un utilizzo improprio (tale perché effettuato da soggetti non qualificati) dei carrelli elevatori e di vigilare affinché ciò non avvenisse, ma anche di avere violato le regole che impongono l'adozione di particolari cautele nell'uso delle attrezzature da lavoro e di apposita segnaletica nei luoghi in cui detti mezzi vengono impiegati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rif. Sentenza:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2019, n. 13583 - Utilizzo del carrello da parte di soggetti terzi non autorizzati. E' possibile escludere la posizione di garanzia solo in virtù della estraneità dell'infortunato alla organizzazione lavorativa?
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg" length="27512" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 10:14:40 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Sicurezza+sul+lavoro+sentenze.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO VIOLENZE SUL LAVORO: LA SANITA' COME SETTORE PIÙ A RISCHIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-violenze-sul-lavoro-la-sanita-come-settore-piu-a-rischio</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Sanità: gli infermieri sono i lavoratori più esposti alle violenze
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la violenza sul lavoro (VSL) riguarda gli “incidenti in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere" (Richards, 2003).
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La violenza sul lavoro e gli infermieri
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “ La gestione delle relazioni problematiche e dei comportamenti violenti, nel lavoro di cura”, a cura di Federico Ricci (Psicologo del lavoro e delle organizzazioni; Coordinatore del corso integrato in Programmazione ed Economia Sanitaria, all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Università di Modena e Reggio Emilia), si ricorda che riguardo alla VSL il settore sanitario è “tra i più esposti (OIL, 2006, a cura di Chappell &amp;amp; Di Martino)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si riporta anche una stima riguardo agli operatori sanitari vittime di violenza fisica e psicologica (OMS, 2002), sul totale degli occupati nel comparto: “Bulgaria 37%, Tailandia 54%, Sudafrica 61%, Libano 41%”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si segnala poi che sebbene qualsiasi operatore sanitario sia a rischio, “gli infermieri sono i più esposti alla violenza, poiché hanno un contatto diretto con pazienti, famiglie, parenti (El-Gilany, El-Wehady, &amp;amp; Amr, 2010; Kitaneh e Hamdan, 2012)”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ad esempio in Australia “il 36% delle infermiere e ostetriche ha subito violenze da parte dei pazienti o dei loro visitatori (Farrell,  Shafiei, e Chan, 2014), in Italia il 49,4% delle infermiere ha riferito episodi di aggressione (Zampieron, Galeazzo, Turra, &amp;amp; Buja, 2010), la percentuale risulta invece del 50% in Cina (Wu et al., 2012), del 80,4% nel caso delle infermiere palestinesi (Kitaneh &amp;amp; Hamdan, 2012), superiore al 75% in Giordania nel campo  dell’emergenza-urgenza (AlBashtawy, 2013)”.  
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le evidenze sulla violenza nella sanità
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento ricorda poi una rassegna di documenti (“Workplace violence by patients and their families against nurses: literature review”), pubblicata nel 2015, che “ha incluso studi dal 2009 in poi”, aventi come oggetto la violenza sul lavoro (verbale, fisica, sessuale) contro infermieri, da parte di pazienti o loro familiari.  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           È ormai dimostrato che la VSL, “messa in atto dai pazienti e dalle loro famiglie o visitatori, è più frequente nei reparti di emergenza e di salute mentale”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare le situazioni di maggior rischio “si presentano nel turno notturno e in situazioni con tempi di attesa lunghi”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          A questo proposito si consiglia:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “l'assunzione di personale sufficiente secondo il rapporto infermiera-paziente raccomandato in diversi dipartimenti, ma anche assunzione di personale competente, soprattutto per capacità di comunicazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sviluppo di strumenti per riconoscere i pazienti ad alto rischio, specialmente nei reparti di emergenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si evidenzia poi “l'importanza del supporto allo staff da parte dei manager, sia nell’ascolto che nella gestione delle conseguenze della VSL (concessione di periodi di recupero, supporto psicologico e consulenza specialistica) e nella definizione di politiche” contro la violenza sul lavoro (es. guardie di sicurezza, formazione specifica). 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Redazione Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+aggressioni.jpg" length="222120" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:39:17 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-violenze-sul-lavoro-la-sanita-come-settore-piu-a-rischio</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/sicurezza+sul+lavoro+aggressioni.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATTREZZATURE: IL TRABATTELLO E LE CADUTE DALL'ALTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-il-trabattello-e-le-cadute-dall-alto</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Gli infortuni nell'utilizzo dei trabattelli. Classificazione e marcatura
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La norma UNI EN 1004: 2005 classifica i trabattelli in base alle classi di carico e al tipo di accesso agli impalcati ed individua “l’altezza massima dei trabattelli in riferimento alle condizioni di utilizzo
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
         La classificazione e alla marcatura sono aspetti importanti anche per la scelta dell’attrezzatura da utilizzare.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             classificazione in base alle classi di carico: i trabattelli vengono divisi in due classi di carico, dove la classe di carico “indica l’entità del carico uniformemente distribuito da applicare sull’ultimo impalcato del trabattello ai fini delle verifiche di progetto”;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            classificazione in base al tipo di accesso agli impalcati: sono previste quattro opzioni di accesso all’impalcato del trabattello (accesso tipo A: scala a rampa; accesso tipo B: scala a gradini; accesso tipo C: scala a pioli inclinata; accesso tipo D: scala a pioli verticale). E il fabbricante “può fornire una o più opzioni di accesso per uno stesso trabattello e darne indicazione nella marcatura”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            classificazione in base alle condizioni di utilizzo: la norma prevede per i trabattelli due condizioni di utilizzo. Può essere utilizzato all’esterno, ovvero con presenza di vento (l’altezza massima del trabattello non può superare gli 8 m) e può essere utilizzato all’interno, ovvero con assenza di vento (l’altezza massima del trabattello non può superare i 12 m). Si segnala poi che “il trabattello conforme alla UNI EN 1004:2005 non può avere altezza inferiore a 2,5 m”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo alla marcatura si indica che il fabbricante “deve apporre sul trabattello una targhetta, in modo che sia visibile da terra, che riporti:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il nome del fabbricante
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il numero della norma di riferimento: UNI EN 1004:2005
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            la classe di carico: 2 o 3
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’altezza massima all’esterno/all’interno: 8/12 m
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            il tipo di accesso”
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            “la dicitura: ‘Seguire scrupolosamente le istruzioni per il montaggio e l’uso’, scritta nella lingua del Paese di utilizzo”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre, ogni componente del trabattello “deve essere marcato, in modo visibile per tutta la sua durata di impiego, con:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            un simbolo o lettere che identifichino il modello del trabattello e il suo fabbricante
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            l’anno di fabbricazione riportando le ultime due cifre”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Documento di riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail - dal titolo “ Trabattelli”.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/trabattelli.jpg" length="56354" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:14:22 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attrezzature-il-trabattello-e-le-cadute-dall-alto</guid>
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      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/trabattelli.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/trabattelli.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO COMPARTO AGRICOLTURA: L'ESPOSIZIONE A GAS TOSSICI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-comparto-agricoltura-l-esposizione-a-gas-tossici</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         l'Importanza della valutazione dei rischi da esposizione ai liquami
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il recente incidente nell’azienda di Arena Po (Pavia) ci ricorda che l’agricoltura è uno dei settori a maggior rischio, per entità e per frequenza degli infortuni denunciati e, per questo, necessita una particolare attenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In un documento INAIL del 2017 “ Sicurezza e salute sul lavoro nel settore bufalino. I rischi della stalla e della gestione degli animali”, si afferma che “il comparto dell’agricoltura, cui la zootecnia appartiene, evidenzia ancora oggi i più alti indici di infortuni, comparati anche agli altri settori, e impegna nella stragrande maggioranza lavoratori stranieri per lo più indiani”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  
         Sono stati quattro i lavoratori morti in un’azienda agricola ad Arena Po, in provincia di Pavia, il 12 settembre a causa delle esalazioni di gas in una vasca di liquami. Un grave incidente che,  è avvenuto con una catena di solidarietà tra colleghi che, se avviene in assenza di adeguate procedure e idonee protezioni, porta inevitabilmente all’aumento delle persone coinvolte.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E' fondamentale ricordare che in ogni settore ma, in particolare in quello agricolo caratterizzato da contesti spesso familiari con limitate risorse specificatamente dedicate alla gestione delle tematiche della sicurezza, la predisposizione di adeguate procedure operative semplici, efficaci e immediatamente attuabili, rappresenta certamente il punto cruciale dell’intero sistema prevenzionistico applicabile a questi contesti.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nella gestione dei reflui da allevamenti di animali, si possono sviluppare gas pericolosi e tossici che possono causare incidenti molto gravi o letali per gli operatori e, infatti, nel tempo si sono verificati numerosi infortuni mortali (in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e non solo), riconducibili all’esposizione a H2S che è in grado di causare paralisi olfattiva e perdita improvvisa di coscienza della vittima che, in questi casi, ha poche possibilità di sopravvivenza in caso di intossicazione acuta.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre, la dinamica degli eventi evidenzia una sequenza ripetuta, definita nella letteratura americana “like a stroke of lightening” - perde conoscenza il primo lavoratore che accede e, a seguire, i colleghi che intervengono in soccorso senza precauzioni, rimanendo mortalmente intossicati.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          È quindi evidente che devono essere studiate specifiche misure di prevenzione che consentano, fin dalla fase di costruzione e/o revamping delle strutture, di adottare le migliori soluzioni disponibili per limitare al minimo i rischi tenuto anche conto che alcuni gas sono infiammabili e possono dare origine a miscele esplosive mescolandosi con l'aria.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 08:09:08 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-comparto-agricoltura-l-esposizione-a-gas-tossici</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>QUANTO COSTA UN INFORTUNIO? L'INDAGINE EU-OSHA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/quanto-costa-un-infortunio-l-indagine-eu-osha</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         Il valore della SSL: stima dei costi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Il costo sia per l’azienda che la collettività di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, alla di la della questione etica e sociale, è sempre stato un tema importante.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E’ da anni che sentiamo dire che in Italia il costo globale degli infortuni e malattie professionali è di circa 45 miliardi di €, circa il 3,5% del PIL.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ma quanto costa un infortunio sul lavoro in media è sempre stato difficile saperlo sulla base di dati solidi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il tema è stato affrontato dall’Agenzia Europea per la sicurezza Eu-osha che ha condotto lo studio di ricerca “The value of occupational safety and health and the societal costs of work-related injuries and diseases”, sull’impatto economico di una gestione non adeguata della sicurezza negli ambienti di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I paesi presi a campione e cui si riferiscono i dati sono Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Italia e Polonia. Questo ci consente di avere un confronto con paesi industrialmente simili al nostro come Germania e recentemente anche Polonia.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Premesso che ho dato una letta veloce allo studio e che potrei commettere degli errori, che i dati si riferiscono al 2015 e sono da considerare tenendo conto della metodologia utilizzata, ho notato questo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel 2015 dal confronto sul numero di morti per infortuni emerge che l’Italia ha superato la Germania, nonostante sia un paese più popoloso del nostro e con un maggior numero di lavoratori e lavoratrici attivo.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’Olanda nel 2015 ha avuto meno di un decimo dei nostri morti, mentre ha circa un quarto dei nostri abitanti
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Confronto Europeo Infortuni sul lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La percentuale Italiana tra costi diretti, indiretti e intangibili è rispettivamente del 8%, 56% e 36%: i costi diretti che sono quelli più facilmente identificabili e su cui le aziende percepiscono la mancata sicurezza sono meno di un decimo del totale. Come dire che il costo è decisamente maggiore rispetto a quello che di solito si pensa.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La percentuale rispetto al PIL (GDP) è del 6,3% e non 3,5% come spesso si sente dire. Il costo complessivo annuale è di circa 105 miliardi di €.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quando costa mediamente un evento (infortunio o malattia professionale) in Italia? Circa 55.000€, cioè 4667€ per ciascun lavoratore occupato. Questo dato è quasi doppio rispetto a quello degli altri paesi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Quanto costa un infortunio sul lavoro indagine Eu Osha
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La ripartizione del costo che deve essere sostenuto è il seguente: 20% a carico dei datori di lavoro, 67% a carico dei lavoratori, e 13% a carico della società Italiana.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Costo infortuni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Siamo primi come numero di infortuni mortali,  mentre siamo a circa un quarto del dato tedesco sugli infortuni con più di 3 giorni,  un ottavo per quelli tra uno e 3 giorni e un ventesimo su quelli senza perdita di giorni lavorativi. Questo deve far riflettere. Come dire che il dato sugli incidenti mortali è pessimo: riusciamo a fare prevenzione efficace ma non sugli eventi mortali che probabilmente accadono in settori/ambiti ove la prevenzione non avviene, penso per esempio all’agricoltura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Eu Osha
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 11:51:01 GMT</pubDate>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RLS: RUOLO E FORMAZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rls-ruolo-e-formazione</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         IL RUOLO DEGLI RLS E LA FORMAZIONE NEL SETTORE METALMECCANICO
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un documento riporta un estratto di quanto contenuto nel Contratto Nazionale dei lavoratori del settore metalmeccanico in materia di salute e sicurezza. Il ruolo degli RLS, la formazione dei lavoratori, le sperimentazioni e i near miss.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          RLS e settore metalmeccanico
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Negli atti del convegno, pubblicati sul sito della CIIP, è presente a questo proposito il documento “Il CCNL metalmeccanici e la sicurezza sul lavoro”. Un documento – pubblicato anche sul sito di repertoriosalute.it – che riporta un estratto del Titolo V (Sezione Quarta) del Contratto Nazionale (CCNL) dei lavoratori metalmeccanici dedicato al tema della salute e della sicurezza sul lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          All’articolo 1 della Sezione Quarta, Titolo V del CCNL si indica che “la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività produttive sono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni dell’azienda e dei lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica (Art.1, punto b) che il datore di lavoro “oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Soffermandoci solo su alcuni temi che riguardano più specificatamente gli RLS e la formazione, il datore di lavoro:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           “provvede affinché gli RLS siano consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva”;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le sperimentazioni in materia di formazione
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento, dopo aver elencato anche i diritti e doveri dei lavoratori, riporta anche alcune indicazioni riguardo a particolari sperimentazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che potranno essere sperimentate “modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell’organizzazione dell’attività di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all’anno nell’ambito dell’area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da RSPP e presenti i Preposti e gli RLS, per esaminare eventuali fattori di rischio o criticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico dell’azienda e dei lavoratori in un rapporto pari 1/1 secondo modalità definite d’intesa con la RSU”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Potranno poi essere sperimentati “i cosiddetti break formativi consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi (15-20 minuti al max) da collocarsi durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico-organizzative nel corso dei quali, sotto la supervisione del docente/RSPP affiancato dal preposto e dal RLS, il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di competenza”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La nomina e il ruolo degli RLS
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il punto e) dell’articolo 1 del CCNL fa poi riferimento all’elezione del RLS.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che in tutte le aziende, o unità produttive, “è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (attuale art. 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre i RLS, in funzione del contesto organizzativo, “dovranno essere dotati di adeguati elementi di identificazione (ad esempio cartellino, badge, spilla, ecc.). Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18, 35 e 50, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro è tenuto a dare informazioni ai RLS sugli infortuni intervenuti, con indicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria e a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. In presenza di appalti, il committente consegnerà ai RLS copia del DUVRI per consentirne la consultazione all’interno dei locali aziendali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all’espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 50, lett. o) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il CCNL, che si sofferma anche sui permessi retribuiti, indica poi che le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali “possono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’importanza dei quasi infortuni
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Concludiamo la presentazione del CCNL metalmeccanici, per quanto riguarda salute e sicurezza, riportando il contenuto del punto g), dell’articolo 1, che affronta il tema dei near miss o dei quasi infortuni, eventi correlati al lavoro che avrebbero potuto “causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso”, non lo hanno fatto. Un tema che i nostri lettori conoscono bene anche attraverso il convegno “ Gli incidenti mancati e la consapevolezza del lavoratore” organizzato, qualche anno fa, dal nostro giornale insieme all’Associazione AiFOS.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel CCNL si indica che “le parti, ritenendo utile la rilevazione dei ‘ quasi infortuni’ ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP e RLS, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni nell’intento di individuare opportune misure gestionali”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “ Il CCNL metalmeccanici e la sicurezza sul lavoro”, documento inerente il CCNL metalmeccanici aggiornato al 26 giugno 2017 e presentato al seminario “Formazione dei lavoratori: quale ruolo del RLS?” (formato PDF, 123 kB).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 08:10:41 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ITINERE: GLI INCIDENTI CON I MEZZI DI TRASPORTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-itinere-gli-incidenti-con-i-mezzi-di-trasporto</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         INCIDENTI STRADALI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Gli incidenti con mezzo di trasporto
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ancora oggi gli incidenti stradali risultano essere una delle principali cause di morte tra la popolazione e rappresentano un importante problema di sanità pubblica per gli elevati costi umani, sociali ed economici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Gli incidenti stradali, secondo dati Inail, sono tra le principali cause di morte anche sul lavoro, dimostrando la particolare pericolosità della strada come luogo di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La tutela dei lavoratori, primario obiettivo nella mission dell’Istituto, ha assunto sempre più le caratteristiche di un sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subìto danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Un ruolo rilevante viene attribuito alla comprensione delle dinamiche causali degli infortuni sia sul luogo di lavoro che ‘fuori dall’azienda’, vale a dire ‘in occasione di lavoro’ o ‘in itinere’. I dati raccolti dall’Istat, ente incaricato della rilevazione statistica dell’evento incidentale, non contengono informazioni esaustive per la componente occupazionale del fenomeno, rilevata invece dall’Inail attraverso le denunce di infortunio. L'indagine condotta dall’Istat, infatti, è orientata principalmente alla collezione di informazioni su dinamica e localizzazione dei sinistri, veicoli coinvolti, caratteristiche ed esito degli infortunati. Pertanto, l’integrazione di tali informazioni permette di avere una più attenta e complessiva analisi del fenomeno.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La ricerca scientifica può svolgere una attività proficua per l’identificazione dei fattori di rischio occupazionali, la descrizione dei meccanismi di azione e la definizione di strumenti organizzativi e formativi per la prevenzione dei rischi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nell’ambito del Piano della attività di ricerca discrezionale dell’Inail per il triennio 2016 - 2018 è stato condotto un progetto di ricerca di analisi del fenomeno incidentale di origine occupazionale, con la costituzione di un gruppo di lavoro Istat - Inail finalizzato all’integrazione e alla connessione degli archivi dei due Enti, in particolare con i dati relativi agli incidenti con mezzo di trasporto, per studiarne le caratteristiche, i determinanti e orientarne le politiche di prevenzione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La monografia contiene una descrizione del progetto di ricerca denominato “Studi di fattibilità connessi all’accessibilità (Big Data) disponibili in relazione allo sviluppo di information and communications technology (ICT) finalizzati a migliorare la caratterizzazione dell’esposizione a rischi ambientali-occupazionali ed all’analisi del fenomeno infortunistico con particolare riguardo alle variabili climatiche - Big Data for environmental epidemiology of population and workers (BEEPER)” che, partendo da una descrizione, caratterizzazione e quantificazione anche storica del fenomeno, ne illustra le modalità con cui è stato costituito l’archivio integrato con riferimento all’anno 2015 (Capitolo 1). Viene quindi presentata un’analisi statistica dell’archivio integrato (Capitolo 2), passando successivamente ad una analisi in relazione alle infrastrutture stradali (Capitolo 3). Seguono quindi due studi specifici che, mediante elaborazioni con tecniche avanzate di statistica, eseguono una classificazione del fenomeno sulla base delle tipologie di incidenti (Capitolo 4) e una individuazione dei determinanti (Capitolo 5). La monografia si conclude con due studi specifici che analizzano rispettivamente l’incidenza del traffico telefonico mobile sul rischio di incidente sul lavoro con mezzo di trasporto (Capitolo 6), e il rischio di incidente del genere femminile (Capitolo 7).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Il documento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INAIL - Gli incidenti con mezzo di trasporto - Un’analisi integrata dei determinanti e dei fattori di rischio occupazionali (.pdf - 4,75 mb)
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Fonte: INAIL
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/8621.jpeg" length="125263" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 07:41:10 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-itinere-gli-incidenti-con-i-mezzi-di-trasporto</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO EMERGENZE: IL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-emergenze-il-primo-soccorso-aziendale</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         PRIMO SOCCORSO: CONTUSIONI E DISTORSIONI NEI LUOGHI DI LAVORO
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Le lesioni dovute a traumi non costituiscono solo una delle principali cause di morte, con particolare riferimento agli incidenti stradali, ma anche una delle più diffuse conseguenze degli infortuni professionali (ad esempio in relazione al rischio di caduta). Nei luoghi di lavoro, in caso di trauma, possiamo avere, ad esempio, delle lesioni dell’apparato locomotore che possono diventare “un pericolo per la vita se provocano emorragie importanti sia interne che esterne”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le principali lesioni “sono rappresentate da:  
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             contusioni;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            distorsioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            lussazioni;
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        
            fratture”.
           &#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           A fornire alcune informazioni per “migliorare la qualità del soccorso”, è la pubblicazione “ Il primo soccorso nei luoghi di lavoro” elaborata dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail e a cura di Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail). Una pubblicazione che vuole essere uno strumento didattico a supporto sia dei lavoratori addetti al primo soccorso per una immediata consultazione, sia per i formatori, ma che non sostituisce un corso di formazione che preveda delle esercitazioni pratiche, così come definite dall’art.45 del d.lgs. 81/2008 e dal Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388.
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/addetto+antincendio+primo+soccorso+emergenze.png" length="260309" type="image/png" />
      <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 13:10:38 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-emergenze-il-primo-soccorso-aziendale</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO DMS: I DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-dms-i-disturbi-muscolo-scheletrici</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI: LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         I disturbi muscoloscheletrici rappresentano uno dei disturbi più comuni legati al lavoro e affliggono milioni di lavoratori europei per un costo quantificato in miliardi di euro a carico dei datori di lavoro. La lotta ai DMS non solo contribuisce a migliorare la vita dei lavoratori, ma è anche una scelta molto sensata per le imprese.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In genere i disturbi muscoloscheletrici (DMS) interessano la schiena, il collo, le spalle e gli arti superiori, ma possono anche colpire gli arti inferiori. Indicano qualsiasi lesione o patologia alle articolazioni o ad altri tessuti.  I problemi di salute vanno da malesseri e dolori di lieve entità sino a problemi più seri che costringono ad assentarsi dal lavoro e possono richiedere cure mediche. Nei casi cronici più gravi, possono addirittura portare alla disabilità e all'abbandono forzato del posto di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           CAUSE DEI DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La maggior parte dei DMS legati all'attività lavorativa si sviluppano nel tempo. Di norma non hanno una sola causa: spesso sono provocati da una combinazione di diversi fattori. Tra le cause fisiche e i fattori di rischio riconducibili all'organizzazione del lavoro si annoverano:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             la movimentazione di carichi, specialmente quando si ruota o si piega la schiena;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             movimenti ripetitivi o che richiedono uno sforzo;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             l'assunzione di posture scorrette o statiche;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             vibrazioni, scarsa illuminazione o lavoro in ambienti freddi;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             ritmi intensi di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             il mantenimento prolungato della stessa posizione in piedi o seduta.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Crescono le prove che dimostrano un collegamento dei DMS con i fattori di rischio psicosociali (soprattutto se individuati in concomitanza con i rischi fisici), tra cui:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             una domanda di lavoro elevata o una scarsa autonomia;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             una scarsa soddisfazione sul lavoro.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non c'è una soluzione unica; talvolta può essere necessario rivolgersi a un esperto in caso di problemi gravi o inconsueti. Tuttavia, molte soluzioni sono semplici e poco costose (per esempio si possono fornire i lavoratori di un carrello di supporto per movimentare le merci o spostare oggetti su una scrivania).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per contrastare i DMS, i datori di lavoro dovrebbero servirsi di una combinazione dei seguenti fattori:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             la valutazione dei rischi: adottare un approccio olistico, valutando e affrontando l'insieme delle cause (vedi sopra);
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             la partecipazione dei dipendenti: coinvolgere il personale e i suoi rappresentanti nelle discussioni sui problemi e sulle soluzioni possibili.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           AZIONI PER RIDURRE I DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le azioni di prevenzione potrebbero includere modifiche riguardanti:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ul&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             gli spazi di lavoro, adeguandoli al fine di migliorare le posture lavorative;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             le attrezzature, assicurando che siano ergonomiche e adatte ai compiti da svolgere;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             i lavoratori, migliorando la loro consapevolezza dei rischi e impartendo una formazione su buoni metodi di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             i compiti, cambiando metodi o strumenti di lavoro;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             la gestione, pianificando il lavoro in modo da evitare mansioni ripetitive o prolungate con posture scorrette, programmando pause, la rotazione delle funzioni o la riassegnazione del lavoro;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             i fattori organizzativi, sviluppando una politica in materia di DMS.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Anche il monitoraggio e la promozione della salute, il riadattamento e il reinserimento dei lavoratori che ancora soffrono di DMS vanno considerate nell'approccio di gestione di tali disturbi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/111447-3d16d748.jpeg" length="2857534" type="image/png" />
      <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:50:36 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZA: SULLA MANCATA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenza-sulla-mancata-valutazione-dei-rischi-interferenziali</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         L'INTERFERENZA TRA LE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO NELLO STESSO LUOGO DI LAVORO
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         In presenza di rischi interferenziali di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro e cioè al contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione ma all’effetto che tale rapporto origina e vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. È questo il principio giuridico più importante che emerge dall’analisi di questa sentenza della Corte di Cassazione, principio al quale la suprema Corte ha fatto riferimento nel decidere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di una società di produzione di reti elettrosaldate e dal legale rappresentante di una società di autotrasporto condannati nei due primi gradi di giudizio per essere stati ritenuti responsabili dell’infortunio accaduto a un dipendente della ditta di autotrasporto infortunatosi durante le operazioni di carico di alcune reti su di un mezzo mediante un carrello lavoratore condotto da un operatore dipendente della società produttrice.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Un altro principio che emerge dall’analisi della sentenza riguarda l’individuazione della responsabilità per un infortunio nel caso della presenza sul luogo di lavoro di più titolari della posizione di garanzia che nel caso della sentenza in esame erano il datore di lavoro della vittima e il delegato alla sicurezza dell’azienda presso la quale venivano effettuate le operazioni di carico del materiale. Se sono più soggetti i titolari della posizione di garanzia, ha evidenziato la suprema Corte, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia. Infatti quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, ugualmente destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi così un concorso di cause ex art. 41 comma primo del codice penale.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riferimento: Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 24926 del 5 giugno 2019 (u.p. 9 aprile 2019) - Pres. Dovere – Est. Ferranti – P.M. Marinelli - Ric. G.F. e F.F.. - In presenza di rischi interferenziali ex art. 26 d. lgs. 81/08 occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese ma alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nello stesso luogo di lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Duvri+documento+unico+di+valutazione+dei+rischi+da+interferenza.jpg" length="4882" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:20:47 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenza-sulla-mancata-valutazione-dei-rischi-interferenziali</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/la-valutazione-dei-rischi-negli-spazi-confinati-o-sospetti-di-inquinamento</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         SPAZI CONFINATI O AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO: LA NORMATIVA
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         È vietato consentire l’accesso dei lavoratori negli ambienti sospetti di inquinamento, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La normativa di riferimento:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni Penali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          • Art. 66: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 68,co. 1, lett. a)]
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/120897.jpeg" length="78782" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 09:50:50 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/la-valutazione-dei-rischi-negli-spazi-confinati-o-sospetti-di-inquinamento</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/120897.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MOVIMENTAZIONE MATERIALI: IL RISCHIO NELLE OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/movimentazione-materiali-il-rischio-nelle-operazioni-di-sollevamento</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL SOLLEVAMENTO MECCANICO DEI CARICHI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         La movimentazione dei carichi tramite apparecchi di sollevamento, come le gru, gli argani e i carroponti, possono comportare diversi rischi per gli operatori e per tutti coloro che si trovano all’interno del raggio d’azione di queste attrezzature. 
         &#xD;
  &lt;span&gt;&#xD;
    
          Rischi che possono dipendere, ad esempio, dalla carenza di buone prassi nell’imbracatura del carico, dalle condizioni delle attrezzature e degli accessori di sollevamento o dalla mancata valutazione e gestione delle interferenze tra le movimentazioni dei carichi e altre lavorazioni.
         &#xD;
  &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il Documento  prodotto dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. dal titolo
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            “ Lavorare con la gru - la sicurezza prima di tutto” sono segnalati, oltre ad alcune regole per imbracare in sicurezza (valutare il carico, verificare la portata, scegliere l’imbracatura, ispezionare il carico, …) indica alcuni principi da osservare:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;ol&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             “i mezzi per il sollevamento dei carichi (funi, catene, fasce, ecc.) non devono essere sovraccaricati;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             in base alle dimensioni ed al peso del carico da sollevare, si devono scegliere le funi, le catene o le fasce più adatte allo scopo, cioè al carico e alle condizioni d’uso (angolo di inclinazione). Ogni fune, catena e fascia ha una etichetta in tessuto o metallica, riportante il carico massimo che può sollevare, in relazione alle condizioni d’uso (angolo di inclinazione max. 60°);
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             i carichi di grandi dimensioni e di forma allungata, non vanno imbracati ad una fune sola, ma devono essere utilizzati appositi bilancini o traverse ed inoltre essere guidati a terra da due operatori. Questo per evitare urti del carico contro ostacoli;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             per evitare la caduta dei carichi a causa delle oscillazioni durante le fasi di sollevamento, i carichi devono essere imbracati con il sistema a ‘strozzo’;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             non sollevare i carichi agganciandoli alle legature che li tiene uniti, ma solo alla imbracatura impiegata (funi, fasce ecc.). Questo in quanto le legature utilizzate per tenere uniti carichi durante il trasporto, possono non essere dimensionate per il sollevamento;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             i mezzi di imbracatura utilizzati (funi, catene) devono usare ganci dotati di dispositivo di sicurezza;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             il materiale minuto deve essere sollevato e trasportato in appositi contenitori;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             il gancio di sollevamento deve essere posizionato nel baricentro del carico, al fine di evitare la oscillazione del carico stesso;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             durante le fasi di sollevamento o traslazione del carico non si deve sostare o transitare sotto di esso;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             non sollevare troppo il carico oltre la quota o zona necessaria per la sua movimentazione;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             le fasce, catene, funi ed altri accessori di sollevamento ed imbracatura devono essere custoditi con cura;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             i ganci, catene, funi, fasce, senza il carico appeso, devono essere tenuti debitamente sollevati per non urtare contro ostacoli che li potrebbero danneggiare;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             non far scorrere le funi, catene o fasce su spigoli. Utilizzare gli appositi paraspigoli ed inoltre non annodarle o torcerle;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             l’imbracatura va rimossa dal gancio di sollevamento solo quando il carico è stabilmente depositato;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             non sollevare persone assieme al carico imbracato;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             il personale addetto al sollevamento del carico ed alla sua imbracatura deve indossare l’elmetto di protezione;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             le funi, le catene, le fasce devono essere verificate da personale esperto, almeno una volta ogni tre mesi, che ne cura anche la manutenzione”;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             “non piegare la fune vicino al manicotto pressato e la ‘redancia’ (anello di protezione posto all’interno dell’asola di una fune, ndR) non deve essere deteriorata;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             utilizzare soltanto funi e attacchi in buono stato di conservazione;
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
      &lt;li&gt;&#xD;
        &lt;span&gt;&#xD;
          
             le funi che presentano rotture dei fili elementari o dei trefoli non vanno utilizzate ma eliminate dal cantiere”.
            &#xD;
        &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;/ol&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/119206.jpeg" length="75302" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 09:40:06 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/movimentazione-materiali-il-rischio-nelle-operazioni-di-sollevamento</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/119206.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>AGRICOLTURA: ALTO RISCHIO INFORTUNI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/agricoltura-alto-rischio-infortuni</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         ALTO TASSO INFORTUNISTICO IN AGRICOLTURA, UN SETTORE CHE DIFETTA DI UNA ADEGUATA VALUTAZIONE DEI RISCHI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Gli infortuni sul lavoro vengono di solito associati alla fabbrica o ai cantieri. Eppure è un altro il settore che, per incidenza, continua a detenere il triste primato sia per incidenti in generale (32,10 per mille addetti) sia per quelli con esiti gravi o mortali (rispettivamente 12,77 e 0,086 per mille): l’agricoltura. Solo per incidenti col trattore si registra ogni anno un centinaio di morti. Ma gli effetti del Piano nazionale di prevenzione cominciano a farsi sentire.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Secondo l’Osservatorio Asap sulle Morti Verdi i morti per incidenti col trattore nel 2017 sono stati 178. Contemporaneamente, i dati provvisori del primo semestre 2019 tratti dagli open data Inail, non depurati per itinere e infortuni non riconosciuti, pur nella incertezza legata ai piccoli numeri e alla stagionalità dei lavori agricoli, sembrano segnalare un incremento (da 37 nel primo semestre 2018 a 57 nel primo semestre 2019), come spiega Simona Savi, del Gruppo Agricoltura del Coordinamento Tecnico Interregionale per la Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Uno dei problemi dell’agricoltura, che espone anche gli attori a un rischio maggiore di infortuni, è l’età. E’ infatti assodato lo scarso ricambio generazionale nel settore agricolo. “Le fasce di età maggiormente colpite, a differenza dell’industria, sono da 45 a 60 anni, con frequenze non irrilevanti anche oltre i 75 anni di età. Ovviamente l’età incide sensibilmente sulla gravità dei danni”, puntualizza Savi. Non a caso il  Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail ha dedicato alla questione un focus specifico. Nel documento vengono analizzati, dal 2011 al 2015, i dati infortunistici dei lavoratori anziani, di età pari o superiore ai 55 anni, presenti nella banca dati Infor.MO, Ebbene, sul totale dei 1.256 casi registrati nel quinquennio preso in esame, nell’archivio sono segnalati 442 infortuni mortali di lavoratori anziani, avvenuti principalmente nel settore agricolo (44%) e nelle costruzioni (24%), seguiti dal comparto manifatturiero, dal terziario e dai trasporti. Per quanto riguarda la tipologia di impresa, gli infortuni sono accaduti essenzialmente nelle micro imprese (80%), mentre risulta bassa (7%) la quota di casi avvenuti in aziende medio grandi, cioè da cinquanta addetti in su.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          C’è poi un altro fattore che aumenta l’incidenza degli infortuni in agricoltura: l’obsolescenza dei macchinari. L’agricoltura, infatti, storicamente vive fasi alterne che spesso impediscono un aggiornamento tecnologico e questo è ancora più vero nelle piccole e piccolissime aziende. Il che significa utilizzare macchinari che non rispettano i Res, i Requisiti essenziali di sicurezza: un dato di fatto che gli esperti sperano di poter azzerare con la revisione e l’evoluzione tecnologica.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Anche per questo è molto forte l’aspettativa rispetto all’applicazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione in agricoltura e silvicoltura. “I filoni che saranno rilanciati nel prossimo piano, applicando la metodologia dei piani mirati- illustra Savi-, riguardano il controllo del mercato delle macchine agricole nuove e usate, la vigilanza in settori finora trascurati (cantieri forestali e di manutenzione del verde), la produzione e applicazione di strumenti di semplificazione della valutazione del rischio, a partire dai lavori stagionali”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Redazione Fare Italia
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:11:35 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>ATTIVITÀ ESTRATTIVE: LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/attivita-estrattive-la-prevenzione-degli-infortuni</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE: L'IMPORTANZA DELLA INFORMAZIONE ED APPRENDIMENTO DEGLI ADDETTI AI LAVORI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
          L'INAIL ha pubblicato un documento di analisi di una serie di infortuni che si sono verificati nel settore estrattivo per sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori, in particolar modo coloro che giornalmente sono maggiormente esposti al rischio di infortuni gravi, talvolta gravissimi o mortali, con la convinzione che la sicurezza in ambito lavorativo transiti anche attraverso una precisa e mirata informazione proprio verso coloro che ogni giorno sono in prima linea.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Infatti il documento oltre ad illustrare le dinamiche infortunistiche, “riporta le azioni che hanno determinato l’evento ed le ipotesi di azioni che avrebbero potuto evitarlo”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il documento “Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava dall’analisi alla prevenzione” - a cura di Luca Valori (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione), Maura Pellegri, Fabrizio Passarini, Stefano Innocenti e Massimiliano Babboni (Azienza Asl Toscana nord ovest, Dipartimento di prevenzione – UOC Ingegneria Mineraria) e Lorenzo Melani (Comitato tecnico paritetico marmo di Massa Carrara) – contiene le illustrazioni di 19 diversi infortuni avvenuti, tra gli anni 2006 e 2016, nel comparto delle cave di Massa Carrara.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/119212.jpeg" length="328322" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 07:56:15 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZA: LA RESPONSABILITÀ' DEL DATORE DI LAVORO NELLE STRUTTURE AZIENDALI COMPLESSE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenza-la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-nelle-strutture-aziendali-complesse</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         IL DATORE DI LAVORO NON E' ESONERATO DAGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN TEMA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Due sono i principi che emergono dall’analisi di questa sentenza e che vengono richiamati dalla suprema Corte di Cassazione e cioè il primo è che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di una mancanza nelle attrezzature dei dispositivi antinfortunistici previsti dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro è configurabile la responsabilità del datore di lavoro, quale titolare della relativa posizione di garanzia anche nelle strutture aziendali complesse, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, se non ha provveduto a predisporre un’idonea organizzazione della sicurezza e il secondo che gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti per cui, anche se emerge una sua eventuale responsabilità, non viene meno la concorrente responsabilità del datore di lavoro delegato alla sicurezza.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riferimento: Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 36687 del 30 agosto 2019 (u.p. 29 maggio 2019) - Pres. Lapalorcia – Est. Reynaud - P.M. Barberini - Ric. A.G.. - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso che nelle attrezzature manchino i dispositivi di sicurezza previsti dalle norme di legge, è configurabile la responsabilità del datore di lavoro anche nelle strutture aziendali complesse.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/114139.jpeg" length="216405" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 08:32:27 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SORVEGLIANZA SANITARIA E MALATTIE PROFESSIONALI: I TUMORI DI ORIGINE LAVORATIVA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sorveglianza-sanitaria-e-malattie-professionali-i-tumori-di-origine-lavorativa</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I TUMORI CAUSANO IL 95% DELLE MORTI PER MALATTIE PROFESSIONALI: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE MISURE DI PREVENZIONE
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         La banca dati statistica dell’Inail riporta che nel quinquennio 2012 - 2016 “i tumori sono pari al 5,25% delle tecnopatie ma causano il 95% delle morti per malattia professionale, così come sono preponderanti nel determinare i gradi più elevati di menomazione. Quindi, le neoplasie, pur se contenute nel numero di casi annualmente denunciati, sono le malattie professionali a maggior gravità”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E tra i tumori da lavoro riconosciuti dall’Inail sono predominanti “quelli della pleura e del peritoneo, che rappresentano circa la metà delle neoplasie professionali, seguiti da quelli dell’apparato respiratorio (più di un quarto). Tali dati non coincidono esattamente con quelli riscontrati in ambito europeo, che vedono i mesoteliomi costituire quasi l’80% dei tumori da lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riguardo alla distribuzione dei tumori per settori di attività si indica che ai primi posti si ritrovano le costruzioni (13%), la produzione di metalli (11%), la fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (9%), la fabbricazione di mezzi di trasporto eccetto autoveicoli (7%), la fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (6%) e la fabbricazione di vetro, ceramica e cemento (5%). Questi primi sei settori raggruppano quindi più del 50% dei casi totali di neoplasia di origine professionale”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riguardo, infine, alla prevenzione dei tumori professionali, si indica che “i presupposti dell’azione prevenzionale risiedono, oltre che nelle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) in documenti quali il Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2018 che prevede 5 piani tematici tra cui il Piano nazionale di prevenzione sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali i cui obiettivi sono il miglioramento dell’individuazione e del monitoraggio delle esposizioni, oltre che delle azioni di prevenzione e della capacità di riconoscimento dei danni, anche mediante azioni di sorveglianza sanitaria di gruppi selezionati di ex esposti ad agenti cancerogeni occupazionali”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Medico+Competente+Sorveglianza+Sanitaria.jpg" length="41253" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 07:59:58 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sorveglianza-sanitaria-e-malattie-professionali-i-tumori-di-origine-lavorativa</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/Medico+Competente+Sorveglianza+Sanitaria.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>MICROCLIMA: STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/microclima-strumenti-per-la-valutazione-dei-rischi</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         I RISCHI MICROCLIMATICI ED I SISTEMI DI SUPPORTO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Un utile documento pubblicato nel 2018 dalla Direzione regionale Inail per la Campania dal titolo “ La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute” fornisce i parametri da misurare ed utili indicazioni sugli strumenti di misura.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - La strumentazione e la normativa
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - Temperatura e umidità dell’aria
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - La velocità dell’aria e la temperatura media radiante
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          - Misurare i fattori di discomfort locale
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Redazione Puntosicuro
          &#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;div&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/112562-a250e5f8.jpeg" length="635891" type="image/png" />
      <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 08:59:26 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>PREVENZIONE INCENDI NEI RISTORANTI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/prevenzione-incendi</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         PREVENZIONE INCENDI: COME AUMENTARE LA SICUREZZA NEI RISTORANTI, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, GLI IMPIANTI E LE PROCEDURE
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Una nuova linea guida europea propone misure di prevenzione da considerare nella valutazione del rischio incendio  nei ristoranti. 
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In particolare, la linea guida “ Sicurezza antincendio nei ristoranti” (Fire Safety in Restaurants) contiene indicazioni e proposte elaborate dalla Fire Protection Association (FPA) e curate da Adair Lewis (tradotte in italiano da Guido Zaccarelli, Presidente Vicario APC Prevenzione incendi di AIAS).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La linea guida descrive come approccio alla valutazione del rischio incendio una considerazione preliminare che deve considerare: 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’identificazione delle fonti di innesco presenti e la loro minimizzazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’identificazione dei materiali combustibili presenti e la loro minimizzazione;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la stima del numero del personale e dei visitatori che potrebbero essere presenti;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la previsione di come le persone presenti potrebbero reagire. questo dipende dal consumo di alcool o da qualsiasi tipo di disabilità temporanea o permanente che essi possano avere;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la valutazione dell’adeguatezza delle misure di protezione antincendio presenti;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’implementazione di tutte le azioni di riduzione del rischio che siano necessarie a seguito della valutazione del rischio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la pianificazione di come il rischio residuo debba essere gestito”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In caso di incendio “deve essere presente una sufficiente dotazione di dispositivi antincendio adeguati” (dei dispositivi si parla nelle sezioni 6.4. 6.5 e 6.6 del documento).
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “se è presente un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio” (ne parla il documento nella sezione 5), tutto il personale “deve ricevere istruzioni di base sul suo scopo e sui suoi effetti.   
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          il personale di cucina deve essere istruito a fondo in merito ai rischi connessi all’estinzione dei fuochi di grasso e di olio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          in cucina deve essere esposto bene in vista un avviso che riporti le azioni da intraprendere in caso di incendio. In particolare, l’avviso deve richiedere l’immediata interruzione della produzione di calore e dell’impianto di estrazione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Riguardo poi alla protezione antincendio:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “il personale deve arrivare a possedere familiarità con il funzionamento ed il corretto metodo di utilizzo di un estintore portatile e di ogni impianto fisso antincendio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          quando sono in uso le friggitrici, un estintore caricato a schiuma (tipo F) deve essere presente. Altri estintori, di tipo adeguato, devono essere presenti per l’uso su apparecchiature elettriche in tensione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          deve essere disponibile almeno una coperta antincendio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          tutti i dispositivi antincendio devono essere facilmente e sicuramente accessibili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la formazione del personale deve comprendere il corretto metodo di combattere un incendio che coinvolga un fornello a gas. Tale incendio non deve essere spento prima che la tubazione di alimentazione sia intercettata; ciò allo scopo di prevenire la formazione di una miscela esplosiva di gas nell’ambiente”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Poiché le misure descritte nella linea guida riguardano in particolare la prevenzione incendi delle cucine, riprendiamo dal documento alcune indicazioni sugli apparecchi di cottura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Queste alcuni suggerimenti in materia di sicurezza:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           “le apparecchiature di cottura devono essere utilizzate in conformità alle istruzioni del produttore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          gli operatori devono ricevere una accurata formazione circa il corretto uso delle apparecchiature ed il pericolo di incendio derivante dal surriscaldamento dei grassi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          le apparecchiature di cottura devono essere equipaggiate con dispositivi che garantiscano che il gas o l’elettricità non possano essere forniti qualora il sistema di estrazione non sia funzionante.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          i sistemi di estrazione dotati di filtri non devono poter funzionare quando i filtri sono rimossi.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          le apparecchiature di cottura non devono essere lasciate incustodite quando la fonte di calore è in funzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          la fornitura di energia elettrica e di combustibile deve essere interrotta al di fuori dell’orario di lavoro, sia mediante interruttori posti sulle singole apparecchiature, sia (in caso di fornitura elettrica) mediante interruttore elettrico generale della cucina.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nel caso siano installati apparecchi alimentati a GPL, il gas deve essere intercettato mediante il rubinetto posto sulla/e bombola/e, che devono essere posizionate all’esterno dell’edificio in posizione sicura.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          in caso di friggitrici, bisogna esercitare particolare prudenza nelle operazioni di carico o di riempimento con olio della macchina, allo scopo di evitare fuoriuscite o eccessivo riempimento, specialmente quando la macchina è calda.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          il livello di cottura dell’olio all’interno della friggitrice deve essere mantenuto all’interno dell’intervallo minimo e massimo raccomandato dal produttore per operare in sicurezza. Il livello minimo deve essere tale che in nessuna circostanza il sensore di temperatura o la resistenza elettrica scaldante rimangano esposti durante il funzionamento.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          l’alimentazione di combustibile a servizio delle apparecchiature di cottura e l’impianto di estrazione devono essere collegati, in modo tale che si spengano automaticamente in caso di attivazione di un impianto di estinzione automatico nella cucina”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          in aggiunta alle misure indicate già nel paragrafo 9.10 del documento (che fa riferimento all’importanza della presenza nelle friggitrici di un dispositivo di controllo dell’alta temperatura), “un pulsante di sgancio manuale per il combustibile e per l’impianto di estrazione deve essere installato nella via di esodo della cucina. Esso deve essere azionato in caso di evacuazione della cucina a seguito di un allarme proveniente dall’impianto di rivelazione ed allarme incendio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          il personale incaricato deve ricevere una formazione apposita in merito alle precauzioni da prendere qualora si intenda ripristinare l’alimentazione di combustibile”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva, conclude la linea guida, se adottate e applicate in un ristorante, le misure contenute nel documento “aumenteranno la sicurezza antincendio dell’attività”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E il risultato, in termini generali, “sarà un ristorante in cui:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          “i pericoli di incendio sono state elencati e tenuti in considerazione in una valutazione del rischio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sono state adottate azioni appropriate per rimuovere / ridurre / gestire i pericoli di incendio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          è operativo un impianto automatico di rive lazione ed allarme incendio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          le aree di cottura sono compartimentate rispetto alle aree di consumazione pasti per mezzo di elementi (porte / muri / serrande) resistenti al fuoco;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          sono presenti adeguati dispositivi antincendio (estintori portatili, coperte antincendio e, se necessario, un impianto fisso di estinzione);
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          il personale è formato in merito alle azioni da intraprendere in caso di incendio;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          in caso di incendio, c’è una via (o più di una via) di esodo ben segnalata ad uso del personale e dei clienti;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          nessuna via di esodo attraversa una zona di cottura”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Redazione Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 08:34:46 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO NELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-nelle-attivita-di-manutenzione</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Lo scopo delle attività di manutenzione è quello di mantenere e di preservare attrezzature, impianti e luoghi di lavoro in uno stato funzionale e il più possibile sicuro. E in questo senso la carenza di manutenzione o la presenza di manutenzioni inadeguate possono causare problemi sia per la sicurezza (infortuni) che per la salute.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Tuttavia benché una manutenzione regolare sia necessaria, bisogna evidenziare che anche la manutenzione è un’attività ad alto rischio. Ed infatti, come già riportato in altri articoli, “circa il 10-15% di tutti gli incidenti mortali e il 15-20% di tutti gli incidenti sul lavoro sono legati a operazioni di manutenzione”. E molte malattie professionali e “problemi di salute legati al lavoro (come l’asbestosi, il cancro, i problemi di udito e i disturbi muscoloscheletrici) sono anche più diffusi tra i lavoratori coinvolti nelle attività di manutenzione”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ad affermarlo e a raccontare nel dettaglio quali possano essere i pericoli che si incontrano durante l’attività manutentiva è il documento, prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail, dal titolo “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera (DIT, Inail).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La manutenzione e i pericoli fisici ed ergonomici
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Come abbiamo detto la manutenzione – un termine generico che può denominare attività molto diverse: ispezione, collaudo, misurazione, regolazione, riparazione, rilevamento guasti, sostituzione di parti, lubrificazione, pulizia… - è un’attività ad alto rischio e “deve essere eseguita in modo sicuro, con un’adeguata protezione, sia per gli addetti alla manutenzione che per le altre persone eventualmente presenti sul posto di lavoro”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per la varietà delle attività di manutenzione e dei lavoratori coinvolti (“lavoratori di tipo diverso: lavoratori edili, meccanici, elettricisti, ingegneri”, impiegati, …), anche i rischi a cui sono esposti i manutentori possono essere molto diversi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma su alcuni pericoli più diffusi, a partire dai pericoli fisici:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           gli addetti alla manutenzione “potrebbero essere esposti a rumore eccessivo durante il lavoro”. Il rumore “può essere causato da macchinari, attrezzature o veicoli. Ciò è particolarmente vero per coloro che sono coinvolti nella manutenzione di strade, gallerie, ponti, ferrovie, aerei, automobili, macchinari.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           I lavoratori che svolgono attività di manutenzione potrebbero anche essere esposti a vibrazioni.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           I manutentori in alcune industrie potrebbero essere esposti a condizioni ambientali scomode o estreme. Potrebbero essere esposti a temperature alte o basse, a umidità eccessiva, a scarsa ventilazione, a radiazioni UV, a fonti di calore radiante. I saldatori ad arco, ad esempio, sono esposti alla luce ultravioletta e visibile dell’arco elettrico, oltre che a fumi metallici”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Gli autori si soffermano poi sui pericoli ergonomici ricordando che a volte il lavoro di manutenzione “richiede il sollevamento di carichi pesanti come parti di macchine, utensili e attrezzature”. E spesso le condizioni per questa attività non sono ideali: “le parti potrebbero non essere facilmente raggiungibili, l’ampiezza dell’accesso potrebbe essere ridotta o lo spazio per gli spostamenti potrebbe non essere sufficiente, i pavimenti potrebbero essere scivolosi o potrebbero esserci cavi, e alcuni lavori potrebbero dover essere eseguiti sotto l’altezza del ginocchio o sopra l’altezza delle spalle”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Oltre a queste problematiche correlate al sollevamento dei carichi:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           “I lavoratori che svolgono attività di manutenzione potrebbero essere esposti a movimenti ripetitivi quando non sono disponibili utensili elettrici (come nel caso di smontaggio manuale di molte viti) o gli strumenti a portata di non sono adeguati.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A volte i lavoratori potrebbero dover sorreggere strumenti o parti dell’installazione su cui stanno lavorando di peso non eccessivo, ma per un tempo sufficiente affinché il carico di lavoro statico sia in grado di procurare affaticamento muscolare locale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre, gli operatori potrebbero doversi confrontare spesso con situazioni in cui è necessaria la forza per manipolare o sollevare parti di macchine, impianti e attrezzature”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           I pericoli chimici, biologici e psicosociali
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il documento si sofferma poi sui pericoli chimici, biologici e psicosociali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Riguardo ai pericoli chimici si segnala che in alcuni settori, come l’industria chimica, l’edilizia e l’agricoltura, o in determinati lavori, “gli addetti alla manutenzione potrebbero essere esposti a rischi chimici. Sostanze chimiche potrebbero essere rilasciate nell’ambiente di lavoro dall’attività svolta e il lavoratore potrebbe entrare in contatto con esse (ad esempio: durante i lavori di manutenzione di edifici, strade, infrastrutture, piscine o macchinari, durante saldatura ad arco, durante lavori di manutenzione in officine, impianti di trattamento dei rifiuti, installazioni industriali dove sono presenti sostanze chimiche pericolose)”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Altri elementi di cui tener conto riguardo a questa tipologia di rischi:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           “Operazioni di manutenzione specifiche potrebbero comportare rischi associati alle fibre di amianto (le operazioni durante le quali i lavoratori potrebbero essere esposti all’amianto includono la demolizione di edifici, la rimozione di amianto negli edifici, la demolizione delle navi e la manutenzione di installazioni industriali e edifici in cui l’amianto è presente nella struttura).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’esposizione a rischi chimici o amianto porta a problemi di salute diversi e talvolta gravi quali: asbestosi, malattie della pelle e malattie respiratorie”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si accenna brevemente poi ai settori in cui i manutentori possono essere esposti a pericoli biologici. I settori includono, ad esempio, “la produzione alimentare, l’agricoltura, l’assistenza sanitaria, la pratica veterinaria, il trattamento delle acque reflue e il trattamento dei rifiuti solidi”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Veniamo infine ai pericoli psicosociali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che gli addetti alla manutenzione “potrebbero sperimentare stress dovuto all’attività manutentiva”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           E tale stress lavoro-correlato potrebbe essere causato “da una qualsiasi combinazione dei seguenti fattori:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Pressione temporale: durante i lavori di manutenzione, la produttività di un’organizzazione è spesso rallentata o sospesa e gli addetti alla manutenzione devono far fronte non solo al compito in corso, ma anche al senso di responsabilità per la necessità di riattivare quanto prima la produzione, riducendo il tempo di attesa degli altri lavoratori. Tale problema si aggrava quando le riduzioni di personale portano ad una diminuzione del numero di manutentori disponibili per far fronte alle emergenze.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tecnologia complessa combinata con situazioni non di routine.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Problemi di comunicazione (ad esempio nei lavori con appaltatori o con diversi appaltatori nello stesso sito).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Lavori solitari e in isolamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Orari di lavoro irregolari (turni, lavoro durante il fine settimana, lavoro notturno o servizio a chiamata).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Conoscenze insufficienti (scarsa familiarità del lay-out dell’edificio, delle attrezzature che devono essere utilizzate, o delle attrezzature su cui si deve effettuare il lavoro di manutenzione).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Formazione insufficiente (scarsa conoscenza della modalità di esecuzione di determinate attività manutentive). 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Rischi specifici delle attività di manutenzione
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In conclusione il documento sottolinea che, oltre ai normali rischi associati a qualsiasi ambiente di lavoro, spesso durante le operazioni di manutenzione i lavoratori sono esposti ad alcuni rischi specifici.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sono riportati alcuni esempi
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           “Ad esempio, quando si effettua manutenzione su di un macchinario che fa parte di una catena di produzione, può capitare, mentre è in corso l’esecuzione di un processo, di dover operare in stretto contatto con organi in movimento o parti sotto tensione. Durante il normale funzionamento dei macchinari sono il sistema automatico di sicurezza e le misure di protezione che riducono solitamente la probabilità di un errore umano che possa portare a incidenti. Tuttavia, nelle condizioni in cui si trovano ad operare i lavoratori che eseguono la manutenzione, la probabilità che possa aversi un contatto diretto tra il lavoratore e gli organi in movimento o le parti sotto tensione non può essere ridotta più di tanto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La manutenzione spesso comporta un lavoro insolito o attività non di routine e viene spesso eseguita in condizioni eccezionali, ad esempio lavorando in spazi ristretti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le operazioni di manutenzione potrebbero riguardare lo smontaggio e il rimontaggio, di attrezzature complesse: in situazioni simili il rischio di errore umano cresce e aumenta il pericolo di incidenti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In caso di appalti per l’esecuzione di lavori di manutenzione, i lavoratori inviati ad eseguire interventi presso le società appaltanti si trovano spesso a dover cambiare attività lavorativa e ambiente di lavoro, e ciò ha come risultato un incremento del rischio di commettere errori che possano dar luogo ad incidenti. Inoltre, gli appalti multipli e i subappalti sono fattori aggravanti in termini di sicurezza e salute, infatti numerosi incidenti riguardano attività di manutenzione in appalto multiplo o subappalto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In alcune realtà produttive i tempi per l’esecuzione della manutenzione devono essere necessariamente ridotti, in particolare quando sono coinvolti rallentamenti o arresti della produzione: in casi simili, le riparazioni ed il ripristino della produzione divengono attività ad alta priorità, ed i lavoratori si trovano a dover operare sotto la pressione del tempo”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il documento da cui è tratto l'articolo:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione”, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera (DIT, Inail), edizione 2019 (formato PDF, 1.43 MB).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fonte: Redazione Putosicuro
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/md/and1/dms3rep/multi/112804.jpeg" length="254655" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 07:20:17 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-nelle-attivita-di-manutenzione</guid>
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      </media:content>
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      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>SENTENZA: SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI...</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/sentenze-sulla-valutazione-dei-rischi</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         SENTENZA DI CASSAZIONE: VALUTAZIONE DEI RISCHI E NULLITÀ DEL CONTRATTO A TERMINE
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Con ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che senza la valutazione preventiva dei rischi il contratto a tempo determinato stipulato con un lavoratore è affetto da nullità, con la conseguenza che lo stesso si considera a tempo indeterminato ex art. 1339 e 1419 c.c.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La ragione di tale divieto “è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro“.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Dottrina per il lavoro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 14:08:41 GMT</pubDate>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: DIFFERENZE DI GENERE NEL RICONOSCIMENTO DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Se la prima legge italiana sul lavoro delle donne (Regio Decreto 242/1902) fu promulgata nei primi anni del secolo scorso attraverso l’impegno di un movimento femminile “che spese molte delle sue energie per migliorare le condizioni di lavoro nelle fabbriche riempite di bambine e di donne sottopagate”, sono diversi gli esempi, in Italia come tra le nostre immigrate negli Stati Uniti d’America, delle gravi carenze che hanno contrassegnato il Novecento in materia di sicurezza sul L'esposizione femminile a stress, violenze e stalking.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per ricordarne alcuni possiamo fare riferimento ad un intervento raccolto nel volume “ Sicurezza accessibile. La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere” curato da Giorgio Sclip ( Università degli Studi di Trieste) ed edito da EUT Edizioni Università di Trieste. Un volume che contiene i contributi del seminario di studi “ La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere. Uomini e donne sono uguali?”, che si è tenuto l’8 marzo 2018 a Trieste.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nell’intervento “Ineguaglianze nel riconoscimento delle malattie professionali e negli infortuni in itinere delle donne”, a cura di Silvana Salerno (ricercatrice dell’Enea), si mostra come la storia dell’insicurezza delle lavoratrici non si fermi tuttavia al Novecento, ma arrivi anche ai giorni nostri attraverso una costante ineguaglianza nel riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali tra lavoratori e lavoratrici.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli argomenti affrontati nell'articolo:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le differenze nel riconoscimento delle malattie professionali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le differenze nel riconoscimento degli infortuni
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le differenze nel riconoscimento delle malattie professionali
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Infatti la relatrice segnala come, a partire dagli anni novanta, diversi studi in Canada e in Svezia mostrano “come il tasso di riconoscimento delle malattie professionali nel genere femminile sia costantemente più basso di quello maschile” e come si assista ad una “sistematica discriminazione nel riconoscimento delle malattie professionali femminili”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          lo studio svedese indica che sono respinte il 77.2% delle denunce femminili verso il 56.4% di quelle maschili;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          lo studio canadese mostra che sono riconosciute il 32% delle denunce femminili verso il 44% di quelle maschili.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Nel nuovo millennio un altro studio, curato da Isabelle Probst, “conferma il dato per la Svizzera (40% femmine vs 64% dei maschi per quanto riguarda le malattie professionali riconosciute)”. E altri dati riportati riguardano studi in Francia (48.9% femmine vs 51.1% dei maschi) e in Belgio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che in Italia è stato avviato un analogo studio che “mette a confronto il tasso di riconoscimento di tutte le malattie professionali per genere negli anni 2010-2013” e il confronto “viene effettuato per le malattie tabellate (Tabella 1), che rappresentano le malattie professionali per le quali in presenza dell’esposizione e della malattia il nesso di causa-effetto è acquisito e per quelle non tabellate, in cui il nesso causale va dimostrato dalla lavoratrice (Tabella 2)”. Lo studio considera le differenze anche per paese di nascita.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento che riporta ulteriori indicazioni e tabelle su un gruppo di malattie professionali da “sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          I dati dello studio evidenziano anche per l’Italia una “significativa diminuzione del riconoscimento delle malattie professionali nell’Industria-servizi per il genere femminile sia tra le nate in Italia sia tra le nate all’estero”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre le differenze di genere “si evidenziano anche nel numero delle ‘malattie non tabellate’ che sono denunciate più frequentemente dalle donne”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si segnala poi che una differenza significativa, anche in questo caso penalizzante per il genere femminile, “permane anche nel ‘sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore’, che rappresenta la prima voce tabellare delle denunce femminili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In definitiva la tabella delle malattie professionali “non è neutrale rispetto al genere”, ma appare “costruita sui mestieri maschili”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Ed è stata proprio “l’esclusione delle più frequenti malattie professionali femminili, come quelle del sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, che ha determinato l’inserimento nel 2008 di questa voce tra le malattie tabellate”. Tuttavia non tabellate risultano ancora molte malattie da lavoro femminili quali “quelle delle infermiere, insegnanti, badanti (sindrome del bruciarsi, burn-out), violenze psicologiche (mobbing), molestie sessuali (sexual harrasment)”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Rimandiamo, anche in questo caso alla lettura dell’intervento che riporta ulteriori indicazioni sulle malattie da disturbi psichici con diagnosi prevalenti di Disturbo dell’Adattamento (DDA) e di disturbo post-traumatico da stress (DPST), non tabellate, e su altri casi di malattie professionali meno riconosciute nelle donne, come, ad esempio, il mesotelioma pleurico dovuto all’esposizione ad amianto. 
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le differenze nel riconoscimento degli infortuni
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La relatrice riporta diversi casi di infortunio in itinere, con o senza coinvolgimento di un mezzo di trasporto, e segnala che gli infortuni in itinere “rappresentano la prima causa di morte per le donne italiane e immigrate”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Si indica che le differenze di genere negli infortuni in itinere, rilevate anche in altri Paesi europei, “potrebbero essere dovute alla mancanza di flessibilità degli orari di lavoro con un aumento di rischio di infortuni in itinere con mezzo di trasporto legati nella prima ora di lavoro. La sonnolenza potrebbe essere un’altra causa visto che la fascia oraria maggiormente interessata è quella mattutina. I mesi di ottobre-dicembre sono i mesi che potrebbero essere più critici per ragioni meteorologiche e/o forse anche organizzative per la conciliazione casa-lavoro”. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In ogni caso in un’analisi puntuale dei singoli casi di donne morte per infortunio è stato confermato “come le donne muoiano maggiormente nel nord-est d’Italia, area di maggiore occupazione femminile, siano sposate con bambini, abbiano mediamente 40 anni di età, le immigrate più giovani, muoiano alla guida di autovetture medio-piccole, andando al lavoro nei servizi (cura, ristorazione, commercio) nell’arco temporale 4-9 del mattino, soprattutto il mercoledì nella stagione invernale a circa 15 chilometri dal domicilio”. E per quanto riguarda le inabilità da infortuni in itinere “il genere femminile si trova ad avere maggiori eventi in totale con una percentuale superiore per il genere femminile legata maggiormente alle inabilità da infortuni in itinere senza mezzo di trasporto”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Inoltre – continua la relatrice – le donne “presentano un maggior numero di eventi che non hanno prodotto menomazione permanente ma esclusivamente una disabilità temporanea”, e questo elemento “necessita di essere approfondito”. Infatti potrebbe rappresentare una “discriminazione indiretta nel riconoscimento dell’invalidità permanente e in particolare di quella più grave (26-100%). Anche in questo caso, come per le malattie professionali, si tratterebbe dunque di riorientare per genere il riconoscimento delle menomazioni”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In definitiva la relatrice rileva come infortuni e malattie professionali siano “differenti per genere e per Paese di nascita” e la lista delle malattie professionali “deve essere orientata a queste differenze che rappresentano condizioni lavorative diverse non ‘neutrali’ rispetto al genere e alla provenienza geografica”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
           
          &#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare le ineguaglianze nel riconoscimento delle malattie professionali devono essere studiate e sanate “anche in termini assicurativi oltre che preventivi” e analoga attenzione “va posta alla valutazione delle disabilità, in particolare quelle da infortuni in itinere, e al loro riconoscimento che, in analogia con le malattie professionali, sembra essere meno tutelato nel genere femminile”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Relatore: Tiziano Menduto
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 12:52:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/infortuni-e-malattie-professionali</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ELETTRICO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-elettrico</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         RISCHIO ELETTRICO: LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         l’Inail mette a disposizione di tutti i tecnici coinvolti in interventi su impianti elettrici a bassa tensione, tra i quali certamente vanno inclusi gli impianti elettronici di sicurezza, la necessità di intervenire sempre a regola d’arte.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In questo ci aiuta la disponibilità di due norme, pubblicate dal comitato tecnico CENELEC/ BT TF62-3 “Operation of electrical installations”, che puntualmente illustrano le modalità con le quali il tecnico deve intervenire. Il messaggio da inviare a tutti i lettori è che queste norme devono essere sempre richiamate in tutti i contratti di manutenzione, che in qualche modo possano fare riferimento ad impianti elettrici a bassa tensione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          In realtà, vi sono due parti della stessa norma.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La prima parte della norma EN 50110-1 indica i requisiti minimi validi ed applicabili in tutte le nazioni, che fanno parte del CENELEC, con l’aggiunta di alcune informazioni specifiche, che fanno riferimento a modalità sicure di intervento su impianti elettrici o nelle immediate vicinanze.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Fonte: Puntosicuro
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Valutazione del Rischio Elettrico, il DVR e la Manutenzione come misura di prevenzione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Per una consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro chiama: 335.6277495
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 12:20:31 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-elettrico</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO INCENDIO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         PREVENZIONE INCENDI: LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI A GAS
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Nell'ambito della presenza/utilizzo di impianti a gas si fa presente che impianto fuori norma potrebbe essere contestato dall’autorità competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, anche ai sensi dell’art. 24, in base al quale “Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti”,
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Gli impianti domestici alimentati a gas di rete devono essere installati in conformità alle norme UNI vigenti, come prescritto dalla L. 1083 del 06.12.1971 recentemente modificata con il D.Lgs 23 del 21.02.2019.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Si riscontrano tuttavia in fase di sopralluogo da parte dei Vivili del Fuoco una serie di difformità tra cui le più comuni sono:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -funzionalità compromessa dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione, insufficiente tiraggio degli apparecchi a gas e delle canne fumarie in generale;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -non corretta ventilazione dei locali che ospitano gli apparecchi a gas;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -livello di manutenzione delle apparecchiature spesso insufficiente;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -caratteristiche peculiari degli ambienti dove sono installati gli impianti, con locali spesso inidonei; si pensi ad esempio alla presenza di sistemi a gas a camera aperta in locali non adatti per dimensioni e/o destinazione d’uso,quali bagni, camere da letto, monolocali;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -superficie di aerazione spesso non corretta o non sufficiente, dei locali dove sono istallati apparecchi a camera aperta;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -ubicazione di impianti a gas in locali abitativi unici contemporaneamente adibiti a soggiorno, camera da letto e luogo di cottura dei cibi;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -mancata tenuta delle tubazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La Valutazione del Rischio Incendio, il DVR e la normativa antincendio.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiama per una consulenza: 335.6277495
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://cdn.website-editor.net/763896b7c1cf4f93b875ae74d1ebace7/dms3rep/multi/10207-78c77612-1bcfe202.jpeg" length="527928" type="image/png" />
      <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 10:42:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-incendio</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO VIBRAZIONI</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-vibrazioni</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         RISCHIO VIBRAZIONI:  GUIDA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Le vibrazioni sono “oscillazioni meccaniche rispetto ad un punto di riferimento, determinate da onde di pressione che si trasmettono generalmente attraverso corpi solidi; le oscillazioni caratteristiche delle vibrazioni possono essere libere o forzate, ossia influenzate da una forza esterna come nel caso dell’utilizzo di strumenti da parte di un lavoratore”.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          il termine vibrazione si riferisce “ad una oscillazione meccanica, attorno ad un punto d’equilibrio, potendosi distinguere i seguenti parametri”:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -frequenza: “numero di cicli completi nell’unità di tempo”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -periodo: “intervallo di tempo necessario per completare un ciclo (reciproco della frequenza)”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -lunghezza d’onda: “spazio percorso dall’onda in un periodo”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -ampiezza: “ampiezza dell’onda”;
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          -velocità di propagazione: “velocità alla quale l’onda si sposta nel mezzo in cui si propaga”.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Una utile linea guida fornisce indicazioni operative dettagliate sulla corretta metodologia di valutazione del rischio vibrazioni per ciascuno dei tre ‘percorsi’ previsti dall’art. 202 del d.lgs. 81/2008 che “utilizzano, alternativamente, i dati di certificazione dei costruttori, le banche dati o le misurazioni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La valutazione dei Rischi da esposizione a Vibrazioni ed il DVR:
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Chiama per una consulenza: 335.6277495
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 10:05:36 GMT</pubDate>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO ATTIVITÀ DI SALDATURA</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attivita-di-saldatura</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         SALDATURA: LE POSSIBILI CONSEGUENZE DA ESPOSIZIONE AI FUMI DI SALDATURA
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         L'attività di saldatura espone il lavoratore a pericoli che derivano non solo dai rischi chimici, ma anche dai rischi relativi agli agenti fisici, ad esempio con riferimento a rumore e vibrazioni, e alle radiazioni ionizzanti.
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          Le possibili conseguenze per gli occhi, la febbre da inalazione di fumi metallici, l'infiammazione del sistema nervoso ed il rischio cancerogeno per i reni.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          La valutazione dei rischi nell'attività di saldatura, chiama il 3356277495
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 11:13:12 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-attivita-di-saldatura</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>RISCHIO AMIANTO</title>
      <link>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-amianto</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;h3&gt;&#xD;
  
         RISCHIO AMIANTO: LA SICUREZZA NELLA FASE DI RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO
        &#xD;
&lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  
         Per gli interventi che comportano “demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto, quindi anche per quelli che prevedono la demolizione e rimozione di tubazioni interrate in cemento amianto o porzioni di esse, la normativa prevede la presentazione di un Piano di lavoro (Pdl) all’Azienda unità sanitaria locale (Ausl) competente per territorio”, come richiesto dall’art. 256 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..
         &#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          E per le attività manutentive che possono comportare un “ rischio di esposizione ad amianto, quali ad esempio la posa di guarnizione con fascia di contenimento in acciaio inox, è invece richiesto l’invio di una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio”, con riferimento all’art. 250 dello stesso decreto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L’Inail fornisce istruzioni operative per la rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto. Le esposizioni sporadiche e di debole intensità, il piano di lavoro, gli interventi di urgenza e le tecniche di rimozione.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
  &lt;div&gt;&#xD;
    
          L'importanza della Valutazione del Rischio da Esposizione all'Amianto.
         &#xD;
  &lt;/div&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:57:30 GMT</pubDate>
      <author>183:723879929 (Flavio Napolitano)</author>
      <guid>https://www.servizi-sicurezza-sul-lavoro.it/rischio-amianto</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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    </item>
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