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COVID-19 DECRETO 81/08: AGGIORNAMENTO TUTELA DEI LAVORATORI

COVID-19 e decreto 81: indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori

Un nuovo documento dell’associazione AIDII fornisce utili indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza COVID-19. Gli obblighi dei datori di lavoro, la valutazione dei rischi e l’utilizzo di mascherine e DPI.
 
Sebbene le misure preventive per ridurre il contagio da COVID-19 in un luogo di lavoro “siano analoghe a quelle adottate nei confronti della popolazione generale”, un documento si sofferma sulla “formulazione di indicazioni operative per l’adozione negli ambienti di lavoro di misure finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19”. Un documento che è direttamente “destinato a tutti soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81”.

Stiamo parlando di una nuova pubblicazione dell’Associazione italiana igienisti industriali ( AIDII) dal titolo “Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19”, una pubblicazione del 30 marzo che affronta vari temi:
  • indicazioni per le aziende non sanitarie e per le attività produttive in genere;
  • una sintesi informativa delle principali misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture sanitarie ai fini della tutela della salute degli operatori sanitari;
  • indicazioni sull’uso delle mascherine medico-chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • E che aggiorna alcuni documenti AIDII già pubblicati come, ad esempio, il precedente documento “ Covid-19 – Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere”.
Ricordiamo che il testo è a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali. E le indicazioni presenti, soggette ad aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito dell’Associazione, sono da intendersi “come informazioni operative da utilizzare a supporto e a completamento delle indicazioni fornite da enti autorevoli”

Gli obblighi dei datori di lavoro e la valutazione dei rischi
Riprendiamo dal documento alcuni aggiornamenti rispetto a quanto già riportato, nel precedente documento AIDII, in relazione agli obblighi dei datori di lavoro.

Si indica che è necessario tenere presente che “alcuni dipendenti possono essere a maggior rischio di essere contagiati da COVID-19, come i lavoratori più anziani (sopra i 65 anni), soggetti immunodepressi. Inoltre soggetti con patologie croniche (soggetti affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave (indice di massa corporea [BMI]> 40)) o affette da determinate condizioni mediche di base, in particolare se non ben controllate, come insufficienza renale o epatopatia sembrano essere a rischio più elevato per lo sviluppo di complicanze più gravi della malattia COVID-19. Anche le lavoratrici in gravidanza devono essere monitorate poiché sono note per essere a rischio con grave malattia virale, tuttavia ad oggi i dati su COVID-19 non hanno mostrato un aumento del rischio”.
Per queste categorie di lavoratori si indica di prendere in considerazione “l'idea di ridurre al minimo il contatto diretto o di assegnare compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, clienti e visitatori, o di telelavoro, se possibile”.
C’è poi qualche novità riguardo a quanto già detto da AiDII sul tema della valutazione dei rischi.
In particolare si sottolinea che per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, “è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione”.
E si segnala, differentemente da quanto indicato precedentemente, che “il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3 (RISCHIO INDIVIDUALE elevato; RISCHIO COLLETTIVO basso/moderato; possono causare malattie gravi nell’uomo, possono costituire un serio rischio per gli operatori, moderata probabilità di propagarsi in comunità, di norma sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci)”.

L’utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie
Ci soffermiamo poi sulle novità contenute nella parte relativa all’utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie.
Si precisa che l’uso di mascherine medico-chirurgiche o di DPI per le vie respiratorie aggiuntivi a quelli eventualmente già in uso “non è raccomandato per i lavoratori a basso a rischio di esposizione. I lavoratori dovrebbero continuare a utilizzare il DPI che normalmente userebbero per le normali attività lavorative, qualora previsti”.
Invece i lavoratori con rischio di esposizione medio “potrebbero aver bisogno di indossare una combinazione di guanti, camice, visiera e/o occhiali e protezione delle vie respiratorie. L’insieme dei DPI per i lavoratori nella categoria di rischio medio di esposizione varia in base all'attività lavorativa, ai risultati della valutazione dei pericoli del datore di lavoro e ai tipi di esposizioni che i lavoratori hanno sul lavoro”.

Si ricorda che, “per quanto ad oggi non sia stato normato l’uso di mascherine medico-chirurgiche per operatori non sanitari, e/o come protezione personale per lavoratori generici e popolazione generale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare comunque una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto il SARS-CoV-2 e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2”.

Si sottolinea poi che l’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP secondo le norme) “dovrebbe essere attentamente valutato per tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con il pubblico, con persone con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di quarantena”.
E si ricorda tuttavia che “l’uso razionale delle mascherine medico-chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. Le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori risultano quindi di fondamentale rilevanza”.
E comunque, in ogni caso, “l’uso della mascherina medico-chirurgica o dei DPI per le vie respiratorie deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte. La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata correttamente, secondo adeguate istruzioni da fornire ai lavoratori”.

Riferimento:
Associazione italiana igienisti industriali, “ Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19”, a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, documento del 30 marzo 2020 Rev. 00 (formato PDF, 384 kB).

Fonte: Puntoicuro

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