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COVID 19: IL NUOVO DPCM PER LA FASE 2

COVID-19: il decreto per la fase 2 e i protocolli di sicurezza

Il nuovo DPCM con le misure relative alla seconda fase del contenimento del contagio da SARS-CoV-2: le indicazioni per le attività produttive e commerciali e un riepilogo degli ultimi protocolli condivisi.
 
Dopo giorni di anticipazioni e previsioni su quella che poteva essere, riguardo alla gestione della situazione epidemiologica del nuovo coronavirus, la cosiddetta Fase 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato il nuovo decreto, il DPCM del 26 aprile 2020.
Un nuovo decreto che, con molte cautele, inaugura dal 4 maggio una nuova fase di allentamento del lockdown, la situazione di isolamento e di blocco che stiamo vivendo in relazione all’emergenza COVID-19.
Immaginando che le novità relative ai cambiamenti per l’intera popolazione (spostamenti, uso delle mascherine, sport all’aperto, distanze di sicurezza, …) siano già presenti in tutti i media, come PuntoSicuro cerchiamo di fare luce su alcune delle novità relative al mondo del lavoro e riepiloghiamo i protocolli di sicurezza in vigore.

Le indicazioni per le attività produttive industriali e commerciali
Partiamo innanzitutto dall’articolo 2 contenente “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.

Riguardo all’intero territorio nazionale si indica che sono sospese “tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3” a cui rimandiamo per la lettura dei vari codici. E nell’allegato 3 sono comprese diverse tipologie di imprese (manifattura, costruzioni, commercio all'ingrosso, …) che comunque devono rispettare, come si dirà più avanti, i vari protocolli condivisi di sicurezza.

L’articolo ricorda che l’elenco dei codici di cui all’allegato 3 “può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Per le pubbliche amministrazioni “resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali”.

Si indica poi che le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo “possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”. E sono comunque “consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione”.

Inoltre è sempre consentita “l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.

Si indica poi che le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, “possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”. E le imprese, “le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto” dai vari protocolli indicati al comma 6 dell’articolo.

In ogni caso per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, “le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”.

Il rispetto dei protocolli condivisi per il contenimento del virus
Molto importante è poi il già citato comma 6 dell’articolo 2.
Un comma che ci permette anche di soffermarci sui più rilevanti protocolli sulla sicurezza nell’emergenza COVID-19, condivisi in queste settimane.

Il comma 6 sottolinea che le imprese le cui attività non sono sospese “rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”. Si tratta del “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che abbiamo presentato nei giorni scorsi nella versione del 24 aprile (la prima versione era stata firmata il 14 marzo).

Inoltre, continua il comma 6, per i rispettivi ambiti di competenza, le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti:
  • del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali” di cui all’allegato 7 del DPCM (protocollo presentato nell’articolo “ Il nuovo protocollo per incrementare le misure di sicurezza nei cantieri”)
  • del “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020”, di cui all’allegato 8 del DPCM (protocollo presentato nell’articolo “ Coronavirus: le linee guida sulla sicurezza nel trasporto e nella logistica”).

E si sottolinea che “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Inoltre, in merito alle misure di sicurezza in materia di trasporto pubblico, necessarie al fine di sostenere la ripresa delle attività e quindi degli spostamenti, l'articolo 7 fa riferimento alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19" inserite nell'allegato 9 e presentate nell'articolo "Trasporto pubblico: le linee guida del Ministero per la fase 2".
 
Le indicazioni per gli esercizi commerciali e i servizi di ristorazione
Concludiamo ricordando anche alcune indicazioni relative alle attività commerciali al dettaglio e alle attività dei servizi di ristorazione e di servizi alla persona.
A questo proposito nell’articolo 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” si indica che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 
  • “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. Anche in questo caso rimandiamo alla lettura integrale dell’allegato che riporta le attività commerciali che possono riaprire;
  • “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;
  • “sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)” diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse)”.

Inoltre si indica che gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto “sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”.

Si raccomanda poi l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 che riportiamo:

Si indica poi che “restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Infine in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  • “sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.
Concludiamo sottolineando che (articolo 10) le disposizioni del presente decreto “si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020”. E si continuano ad applicare “le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.

Riferimento:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.(pdf)

Fonte: Puntosicuro
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