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COVID-19: LINEA GUIDA AI PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

La guida aggiornata al nuovo protocollo di sicurezza

Disponibile una guida operativa aggiornata al nuovo protocollo di sicurezza del 24 aprile 2020 che supporta le aziende nell’applicazione di un corretto protocollo anticontagio. Le misure urgenti e la rimodulazione di ambienti e processi.
 
Il 24 aprile è stato condiviso - tra Governo, Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza Cooperative, Confimi, Federdistribuzione, Confprofessioni, Cgil, Cisl, Uil e Ugl – un aggiornamento del nuovo “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Una nuova versione che, con riferimento alle nuove norme e indicazioni in materia COVID-19, aggiunge ulteriori disposizioni e misure per il protocollo di sicurezza anti-contagio, anche in prospettiva della fase, graduale e parziale, di riapertura delle attività.

Tuttavia poiché in questi mesi molti documenti – guide operative, rapporti, check list, … - hanno fatto riferimento al protocollo nella prima versione del 14 marzo, ora necessitano documenti aggiornati alla nuova fase che stiamo affrontando.

Uno dei primi documenti che è stato aggiornato è la guida operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio elaborata da Cinzia Frascheri (giuslavorista e Responsabile nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro).

La nuova versione, dal titolo “ Guida completa per la stipula del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del Protocollo condiviso (integrato)” che in applicazione dei contenuti del “ Protocollo condiviso” del 14 marzo 2020 illustra i “punti minimi essenziali di approfondimento” con l’obiettivo di supportare le aziende nella stipula e nella successiva applicazione di un “corretto ed esaustivo Protocollo di sicurezza anti-contagio, come confermato dal DPCM del 10 aprile u.s., tenendo conto delle integrazioni, previste e sottoscritte, in data 24 aprile u.s., dalle Parti sociali, già sottoscrittrici del Protocollo condiviso, di intesa e dietro invito (come per la stipula del testo iniziale), del Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri competenti per materia (economia, lavoro e politiche sociali, sviluppo economico, salute)”.

Si sottolinea che “la mancata attuazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio, dalla quale ne derivi un inadeguato livello di protezione, determina la sospensione dell’attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie”.

Le misure urgenti e la valutazione dei rischi
Riprendiamo dalla guida il punto a) relativo alle “Misure urgenti ed interventi strutturali……partendo dalla Fase 2”.
Come già in parte fatto nella prima versione della guida, riguardo alle misure da applicare sono previste due casistiche in relazione al settore di appartenenza dell’azienda.
Per le aziende che operano nel “settore sanitario” e/o aziende nelle quali nel proprio DVR è presente la valutazione del rischio biologico (di natura professionale) in quanto riferita a mansioni svolte già prima del verificarsi della pandemia si deve procedere:
  • “alla stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio;
  • alla revisione della valutazione del rischio (per quanto concerne il rischio biologico professionale - Titolo X del DLGS 81/08 s.m.) e il relativo aggiornamento del DVR (ai sensi dell’art.29, co.3 del DLGS 81/08 s.m.), sulla base degli interventi specifici di tutela e protezione posti in essere”.
Alla luce, poi, del Protocollo anti-contagio, si dovrà:
  • “svolgere una valutazione dei rischi (aggiornando di seguito il DVR), tenendo conto degli interventi di prevenzione e tutela, delineati nel Protocollo, a carattere permanente, oltre la fase emergenziale, che modificano l’assetto organizzativo, gestionale, strutturale, incidendo sui processi lavorativi, produttivi e sui rapporti contrattuali. Per le stesse ragioni andranno aggiornati anche i DUVRI, sulla base delle misure previste con gli appaltatori)”.
 
Per le Aziende che operano in “settori non sanitari” e/o nelle quali nel proprio DVR non era già presente la valutazione del rischio biologico (di natura professionale) riferita a mansioni svolte già prima del verificarsi della pandemia si deve procedere:
  • “alla stipula del Protocollo di sicurezza anti-contagio;
  • ma NON alla revisione della valutazione del rischio (per quanto concerne il rischio biologico, in quanto classificato, non professionale, ma generico)”.

Alla luce, poi, del Protocollo anti-contagio, si dovrà:
  • “svolgere una valutazione dei rischi (aggiornando di seguito il DVR), tenendo conto degli interventi di prevenzione e tutela, delineati nel Protocollo, a carattere permanente, oltre la fase emergenziale, che modificano l’assetto organizzativo, gestionale, strutturale, incidendo sui processi lavorativi, produttivi e sui rapporti contrattuali. Per le stesse ragioni andranno aggiornati anche i DUVRI, sulla base delle misure previste con gli appaltatori)”.
Inoltre si indica che “solo potendo garantire condizioni tali da assicurare, a tutte le persone occupate, adeguati livelli di tutela della salute nel rispetto del precetto cardine previsto dall’art. 2087 c.c., attraverso la specifica attuazione di misure di prevenzione dettate dall’autorità pubblica diviene fondamentale adoperarsi per la definizione di specifiche procedure necessarie, salvaguardando non solo la tutela della salute delle lavoratrici e lavoratori, ma anche la sicurezza e il non verificarsi di forme di discriminazione, dirette e indirette, rifuggendo qualsiasi forma di penalizzazione, sul fronte economico, sociale, familiare, andando a comprimere e a sacrificare il rispetto e la dignità delle persone e la loro centralità nel lavoro”.

La necessità di riprogettare e rimodulare gli ambienti e i processi
Ci soffermiamo poi su una delle parti del protocollo che hanno avuto maggiori variazioni rispetto alla versione del 14 marzo: la riprogettazione e/o rimodulazione delle realtà lavorative e dei processi produttivi.

La guida indica che “considerato che non sarà breve il tempo nel quale dovremo ‘convivere’ con il potenziale rischio di contagio da COVID-19”, quando si tornerà allo svolgimento, parziale o totale, della attività lavorative “occorre intervenire in modo strutturale nelle realtà lavorative, modificando/aggiornando non solo le regole e le procedure, in modo non più solo emergenziale, ma agendo in modo più complessivo e, per alcuni aspetti, radicale, trasformando i processi produttivi e rivedendo profondamente l’organizzazione del lavoro”.

E questo a partire da:
  • “ritmi, tempi/orari, carichi di lavoro, procedure di svolgimento delle mansioni…,
  • gestione degli spazi comuni (spogliatoi, aree marcatempo, mense-bar, aree fumatori…),
  • lay-out dei luoghi di lavoro (dagli uffici, ai corridoi, ai reparti, ai servizi igienici, agli sportelli per utenti, aree di attesa, portinerie…),
  • attrezzature/macchine (posizione delle macchine/attrezzature, linee produttive, mobilità macchine da lavoro, interna ed esterna…)
  • gestione degli spazi esterni pertinenti l’azienda (parcheggi, cortili, percorsi di accesso/uscita...)”.
  • Trasformazioni, queste, che richiederanno in molti casi “anche un profondo ripensamento dei modelli e rapporti contrattuali, delle relazioni sindacali, delle modalità di lavoro e lo svolgimento di molte mansioni. Non tutto, dobbiamo saperlo, potrà/dovrà tornare come prima”.
Si indica poi che “nel caso di occupati che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli”, potrebbero essere posizionati, anche solo temporaneamente, “in spazi ricavati ad es. da uffici e sale riunioni non utilizzate”.
Si segnala, infine, che l’articolazione del lavoro “potrà essere ridefinita trovando soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro, ma anche attraverso orari differenziati, riducendo il numero delle persone in contemporanea, prevenendo assembramenti in entrata/uscita con flessibilità di orario”. In relazione poi agli spostamenti per raggiungere il lavoro o tornare a casa, bisognerà “evitare aggregazioni sociali specie nell’utilizzo di trasporto pubblico. Vanno, pertanto, incentivate forme di trasporto con mezzo privato o navette”. 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma sui vari punti minimi essenziali indicati sopra e che riporta in allegato un’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Riferimenti:
  • “ Guida completa per la stipula del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del Protocollo condiviso (integrato)”, 14 marzo 2020 – 24 aprile 2020, a cura di Cinzia Frascheri giuslavorista e Responsabile nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro (formato PDF, 0,99 MB).

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Fonte: Puntosicuro
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