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COVID-19: UNA CHECK LIST DI VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO

COVID-19: come verificare l’applicazione dei protocolli per i cantieri edili?

 Pubblicata una check-list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. Focus su DPI e distanza di sicurezza.

In queste settimane sono stati elaborati diversi protocolli in relazione alla tutela della salute e al contenimento dell’emergenza COVID-19 in diversi ambiti e comparti lavorativi.

Uno di questi protocolli - condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL e dal titolo “ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili” – ha riguardato il comparto delle costruzioni.

Con riferimento a questo protocollo e un successivo protocollo recante linee guida per i cantieri edili, la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro ( CNCPT) ha realizzato una “Check list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020”.

La nuova check list e il protocollo recante linee guida per il settore edile
Come indicato nella presentazione della check list a seguito dell’emanazione del “ Protocollo condiviso” relativo a tutti i settori produttivi ed al Protocollo emanato dal MIT, “tutte le parti sociali dell’edilizia” hanno siglato, il 24 marzo, “un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile. Il documento, che deriva dal Protocollo delle Parti sociali confederali e recepisce il Protocollo del MIT, è stato integrato con altri elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando ulteriori adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19”.
Le imprese edili adottano il Protocollo di regolamentazione “fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19”.
In particolare il presente lavoro “raccoglie, sotto forma di check-list, alcune indicazioni del suddetto protocollo al fine di consentire ai tecnici dei CPT di verificare l’attuazione dello stesso durante i sopralluoghi di cantiere”. E dunque la check-list supporta il lavoro dei tecnici ad integrazione della strumentazione utilizzata per le verifiche, la consulenza e l’assistenza alle imprese ed ai lavoratori in occasione delle misure di prevenzione per la diffusione del virus nei luoghi di lavoro ed in particolare in edilizia.

Cantieri edili: l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Ci soffermiamo in particolare sul punto 6 della check-list relativo ai dispositivi di protezione individuale.
Si ricorda che “l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (verificare il corretto utilizzo).
  • data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria (verificare la corrispondenza alle indicazioni dell’autorità sanitaria).
Si indica poi che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari” (è necessario verificare il rispetto di tale indicazione).

Cantieri edili: il rispetto della distanza di sicurezza
Veniamo, sempre con riferimento al puntp 6, al rispetto della distanza di sicurezza.
Si ricorda che bisogna richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa e “nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”
Anche in questo caso è richiesta la verifica del rispetto di tali indicazioni
Bisogna poi definire, ove necessario, “procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto)” (“verificare la eventuale presenza di tale procedura”).
Si deve richiedere ai lavoratori “il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie” (“verificare il rispetto di tale indicazione”).
Laddove sia poi presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, “va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo” (“verificare il rispetto di tale indicazione).

Infine si indica che in caso di utilizzo di mezzi propri, è importante “limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza”.

Riferimento:
Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, “ Check list per l’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020”, vers. 27 marzo 2020 (formato PDF, 494 kB).


Fonte: Puntosicuro
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