Layout del blog

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: AGGIORNAMENTO ALLEGATO VIII DEL D.LGS. 81/08

D.Lgs. 81/2008 e DPI: cosa indica il nuovo allegato VIII?

L’adozione del Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva 2019/1832/UE ha comportato la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008. Le novità e le tipologie di DPI rispetto ai rischi.

Decreto Interministeriale e Allegato VIII del Testo Unico: le novità
Come riportato in un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2022, in data 20 dicembre 2021 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che recepisce la direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda “adeguamenti di carattere strettamente tecnico”.
E il decreto prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.
Riprendiamo alcune modifiche rispetto alla versione precedente dell’allegato:
  • punto 1 “Schema indicativo per l'inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale”: è cambiata la suddivisione dei rischi connessi agli agenti biologici ed è stata introdotta una nuova categoria: “altri rischi” (annegamento, mancanza di visibilità, carenza di ossigeno);
  • punto 2 “Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono”: viene aggiornato l’elenco delle tipologie di dispositivi di protezione individuale per includere i DPI disponibili attualmente e uniformare la terminologia relativa ai DPI.
  • punto 3 “Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale”: ora si rimanda alla valutazione del rischio: “in base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva”. È stata creata anche una particolare organizzazione delle tabelle.
Allegato VIII: DPI per testa, udito, occhi, volto e apparato respiratorio
Riguardo al nuovo allegato VIII (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari) riprendiamo quanto contenuto al punto 2, cioè nel già citato “Elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono”, con riferimento ai DPI per la testa, l’udito e per la protezione degli occhi, del volto e dell’apparato respiratorio:
Queste le attrezzature per la protezione della testa:
  • “Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
    • urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
    • impatti con ostacoli;
    • rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
    • compressione statica (schiacciamento laterale);
    • rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • rischi chimici;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).
  • Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati”.
Le attrezzature per la protezione dell’udito:
  • “Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.).
  • Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.)”.
Le attrezzature per la protezione degli occhi e del volto:
  • “Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:
    • rischi meccanici;
    • rischi termici;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
    • radiazioni ionizzanti;
    • aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici”.
Le attrezzature per la protezione dell’apparato respiratorio:
  • “Dispositivi per il filtraggio di:
    • particelle;
    • gas;
    • particelle e gas;
    • aerosol solidi e/o liquidi.
  • Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria.
  • Dispositivi di autosoccorso.
  • Attrezzature per immersione”.
Allegato VIII: DPI per mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute
Concludiamo la presentazione del punto 2 del nuovo allegato VIII con riferimento alle tipologie (“elenco indicativo e non esauriente”) di attrezzature e strumenti di protezione di mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute.
Le attrezzature per la protezione delle mani e delle braccia:
  • “Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
    • rischi meccanici;
    • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
    • rischi chimici;
    • agenti biologici;
    • radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
    • rischi derivanti da vibrazioni.
  • Ditali”.
Le attrezzature per la protezione dei piedi e delle gambe e antiscivolamento:
  • “Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:
    • rischi meccanici;
    • rischi di scivolamento;
    • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
    • rischi chimici;
    • rischi derivanti da vibrazioni;
    • rischi biologici.
  • Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
  • Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
  • Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
  • Accessori (chiodi, ramponi ecc.).
 
Veniamo alla protezione della cute (creme protettive) che nell’allegato fa riferimento alle creme “per la protezione da:
  • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
  • radiazioni ionizzanti;
  • sostanze chimiche;
  • agenti biologici;
  • rischi termici (calore, fiamme e freddo)”.
Una nota dell’allegato indica che “in determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la cute dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, ‘complemento o accessorio’ ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/ CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425”.

Concludiamo con le attrezzature per la protezione del corpo e le altre protezioni per la cute:
  • “Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.
  • Indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:
    • rischi meccanici;
    • rischi termici (calore, fiamme e freddo);
    • sostanze chimiche;
    • agenti biologici;
    • radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
    • radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
    • possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.
  • Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.
  • Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore”.

Si segnala infine, che nel nuovo allegato sono presenti anche (punto 4) le “Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale”.

Riferimenti:
  • Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico - Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l’Allegato VIII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Fonte articolo: Puntosicuro
Share by: