Layout del blog

GLI STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI

L’equiparazione studenti - lavoratori nelle istituzioni scolastiche

Nelle istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. La normativa, gli obblighi di sicurezza, la sorveglianza sanitaria e i ruoli nei percorsi di PCTO. A cura del Prof. Leon Zingales, Dirigente scolastico.

Ai sensi dell’Art.2 c.1 lettera a) del D.gs. 81/08, nelle Istituzioni scolastiche, in talune condizioni, ogni studente è equiparato al lavoratore. In particolare tale equiparazione è presente allorché gli Allievi delle scuole di ogni ordine e grado siano impegnati effettivamente in laboratori nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro ovvero quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata ovvero quando usano videoterminali (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica).

L’equiparazione è valida limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Gli studenti non sono comunque computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori (Art. 4, comma 1, lettera c)) dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi (esempio numero di lavoratori al di sotto del quale il Dirigente scolastico può svolgere la funzione del RSPP, ovvero modalità di elezione del RLS).

Si sottolinea che la norma non risponde espressamente alla domanda relativa alle attività didattiche e all’età minima degli allievi per cui dovrebbe scattare l’equiparazione, nel momento in cui si svolgono attività laboratoriali.

In ogni caso, non si ritiene opportuno considerare gli alunni della scuola secondaria di primo grado (ed ancor meno gli alunni della scuola primaria) alla stessa stregua dei lavoratori in virtù delle attività laboratoriali curriculari previste, in quanto il docente svolge attività essenzialmente dimostrative. La bussola orientativa deve comunque essere l’Art. 2050 del Codice Civile.

Nella Giurisprudenza è ormai orientamento consolidato che, fra le attività pericolose, rientrano tutte quelle cui si applica la disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tutti i terzi, in particolare i discenti che “vivono” quotidianamente la scuola, essendo parte interessata del sistema organizzativo di prevenzione, devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi esistenti. Inoltre, in presenza di rischi specifici, devono essere formati ed obbligati all’utilizzo dei dispositivi personali di protezione, ed è sempre necessaria una continua presenza e vigilanza del personale interno all’uopo formato (ovviamente tutto formalizzato nel piano di sicurezza, e nell’organizzazione e gestione dei servizi di emergenza).

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Secondo Grado, viceversa, è necessaria la formazione di 12 ore da effettuate per tutti i lavoratori della scuola, tenendo anche conto dell’obbligatorietà dei percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ossia Alternanza Scuola-Lavoro), per i quali, sempre e comunque, devono essere applicate tutte le misure preventive e protettive dell'integrità fisico-psichica di cui D.Lgs. n. 81/2008.

L’ alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola), prevedendola “negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio”.

La L.n.107/2015, per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, fa riferimento alle convenzioni e alla Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza. Con il Decreto Ministeriale n.195/2017 è stato emanato il “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” , con il quale vengono specificate le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il docente che assume il ruolo di tutor scolastico svolge un’importante funzione di coordinamento tra i diversi attori interessati: studente, istituto ed azienda. In particolare potrà rilevare e segnalare (sia all’istituto che all’azienda stessa) eventuali situazioni non conformi a quanto stabilito dalla convenzione per quanto concerne la salute e la sicurezza dello studente.

Per quanto concerne la visita medica per lo studente impegnato in attività di PCTO, non esiste l’obbligo di visita medica preventiva, come espresso nell’ interpello N.1/2013 della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Di conseguenza, come evidenziato nel suddetto parere, la sorveglianza sanitaria deve essere prevista solo nei casi previsti dalla normativa. Tra i casi possono rientrare ad esempio possibili attività di stage assimilabili alle seguenti categorie: carpentiere, meccanico, tornitore, saldatore, falegname, verniciatore, calzolaio addetto all’incollaggio, finissaggio con uso di solventi e all’uso di macchine rumorose, addetto edilizia, autoriparatore - elettrauto, addetto alla produzione di manufatti di vetroresina, marmista, carrozzieri, impiegati (con uso di videoterminale per oltre 20 ore alla settimana), personale sanitario e dei laboratori, assistente di poltrona, smaltitori di rifiuti, etc.

In ogni caso è di fondamentale importanza il ruolo del medico competente, per la predisposizione di un modello di richiesta alla famiglia per comunicare particolari situazioni (allergie, patologie, terapie in corso con somministrazione di farmaci, ecc..) relativamente a tutti gli studenti coinvolti nell’Alternanza.

 Fonte: Puntosicuro
Share by: