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IL LAVORO AL VIDEOTERMINALE: LA NORMATIVA

Estratto normativo: lavoro al videoterminale

In riferimento al lavoro con le attrezzature munite videoterminale ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08.

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 172 - Campo di applicazione

1. Le norme del presente Titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente Titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Articolo 173 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.


CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’ALLEGATO XXXIV.

Sanzioni Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 174, co. 2, 3: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]

Fonte: D.Lgs 81/08

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