Layout del blog

OPERATORI SANITARI: RISCHIO VIOLENZA ED AGGRESSIONI

Operatori sanitari: linee guida per la prevenzione della violenza

Un decreto della Regione Sicilia approva le nuove linee guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana.

Come rilevato anche nei motivi che hanno portato all’istituzione dell’ Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ex legge 14 agosto 2020, n. 113), la violenza in ambito lavorativo è un problema globale sempre più diffuso nel settore sanitario e gli interventi, anche normativi, per prevenire gli incidenti connessi e formare il personale su questi temi non sono ancora attuati in modo coerente ed efficace.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tra l'8% e il 38% degli operatori sanitari “subisce violenza fisica a un certo punto della propria carriera. Molti di più sono i minacciati o gli esposti ad aggressioni verbali”. E sempre l’OMS sottolinea che “ la violenza e le molestie colpiscono tutti i gruppi di operatori nei vari ambienti di lavoro nel settore sanitario. Fino al 62% degli operatori sanitari ha subito forme di violenza sul posto di lavoro. L'abuso verbale (58%) è la forma più comune di violenza non fisica, seguita da minacce (33%) e molestie sessuali (12%)”.
A ricordare questi dati è una recente linea guida, nata dalla constatazione che gli operatori sanitari sono ad alto rischio di violenza in tutto il mondo, approvata nella Regione Sicilia con Decreto n. 1603 del 21 dicembre 2023 “Linee guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana”.

Le linee guida sulla prevenzione della violenza: il rischio aggressioni
Le “Linee Guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Siciliana”, elaborate dal "Gruppo di Coordinamento Regionale per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Siciliana" (D.A. n. 315 del 28 marzo 2023), sottolineano che il rischio aggressioni “presenta una notevole difficoltà di approccio e gestione, non essendo ancora regolamentato, come altri rischi ‘tradizionali’, pur essendo la sua valutazione imposta dalla norma”.
In questo senso gli atti di violenza “vanno affrontati secondo disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008” e l'obiettivo è quello “di eliminare e/o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi legati all'attività lavorativa per evitare infortuni o malattie professionali”.
Recenti indagini di settore – continua l’introduzione delle linee guida – “hanno evidenziato quanto una corretta politica orientata alla sicurezza dei lavoratori porti un ritorno positivo in azienda, non solo per ciò che concerne i rapporti umani, ma anche in termini di produttività. Benessere psico-fisico e ambientale, positività diffusa e produttività aumentata sono solo alcuni dei benefit che possono svilupparsi nell'ambiente lavorativo grazie a un mirato investimento su prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Le linee guida sulla prevenzione della violenza: definizioni e forme
Le linee guida indicano poi che “nell'attuale contesto sociale tra i maggiori e ricorrenti rischi nel settore della Sanità si annoverano gli atti di violenza e aggressione a danno degli operatori sanitari”. E subire una aggressione verbale e/o fisica ma anche assistere ad un evento aggressivo nello svolgimento del proprio lavoro può determinare un danno emotivo/psicologico in quanto "rappresenta un evento traumatico più o meno acuto in relazione all'entità dell'evento e alla fragilità delle persone" (Mitchell J.T. e Everly G.S. - 1996).
Il documento si sofferma sulle varie definizioni di violenza:
  • l’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization - WHO - 2002) la definisce come ‘l'utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro un'altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione",
  • l'International Labour Organization (ILO — 2003) definisce la violenza sul luogo di lavoro come ‘qualsiasi azione, incidente o comportamento che si discosti da una condotta ragionevole in cui una persona viene aggredita, minacciata, danneggiata, ferita nel corso o come diretta conseguenza del suo lavoro’,
  • il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH - 2002) definisce la violenza sul luogo di lavoro: ‘ogni aggressione, comportamento minaccioso, abuso verbale o fisico che si verifica sul posto di lavoro’,
  • secondo l'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (EU-OSHA— 2011) la violenza sul posto di lavoro comprende: ‘insulti e comportamenti incivili, minacce, forme di aggressione fisica, aggressione psicologica tale da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza e il benessere dell'individuo, la presenza di una componente razziale o sessuale’.
E la violenza – continua il documento - si può “manifestare attraverso le seguenti forme:
  • aggressione fisica contro la persona con l'intento di causare danni fisici alla persona;
  • aggressione fisica contro oggetti con la distruzione deliberata di ogni tipo di oggetto disponibile;
  • aggressione verbale/psicologica che provoca nella persona che subisce l'aggressione un danno psicologico o emotivo;
  • aggressione indiretta intesa come qualsiasi atto di aggressione che viene effettuata indirettamente, causando danni anche in modo anonimo (diffondere voci e calunnie o pubblicare su siti web messaggi umilianti e offensivi);
  • aggressione relazionale basata sull'esclusione sociale della persona lesa;
  • aggressione simbolica caratterizzata dal fatto che l'attacco non viene effettuato direttamente sulla vittima, ma su elementi che simboleggiano aspetti collegati come religione, politica, orientamento sessuale o nazionalità;
  • molestie psicologiche e fisiche intese come comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo”.

Riferimenti:
  • Regione Sicilia, Decreti assessoriali, Assessorato della Salute, Decreto n. 1603 del 21 dicembre 2023 “Linee guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana”.
Fonte articolo: Puntosicuro
Share by: