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PALCHI E FIERE: SULLA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI

Inail: la formazione e l’addestramento nel settore degli spettacoli

Un nuovo documento dell’Inail si sofferma sulla formazione e l’addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. La normativa, le attività e il percorso formativo dello scaffolder.
I tanti infortuni mortali che sono avvenuti in Italia nelle attività di montaggio, smontaggio, allestimento e utilizzo di palchi per spettacoli hanno portato qualche anno fa all’elaborazione del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014, un decreto che ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008 per i cantieri temporanei e mobili.

Il nuovo documento e le indicazioni normative
Il documento, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Inail e Assomusica del 30 ottobre 2014, rinnovato in data 10 gennaio 2018, fornisce, dunque, precise indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due particolari figure professionali, i Rigger e gli Scaffolder, “spesso operanti nell’ambito del settore degli spettacoli e dell’intrattenimento, svolgendo attività lavorative connotate da una particolare complessità”.

E proprio in relazione a tale complessità e peculiarità – si legge nella premessa – “Inail e Assomusica hanno ritenuto di procedere ad una ricognizione delle migliori soluzioni concretamente attuate, al fine di individuare i percorsi che possano costituire utile riferimento operativo per la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione e di addestramento non solo rispettosi delle norme vigenti ma anche efficaci in termini prevenzionistici”.

La pubblicazione riporta poi i principali riferimenti legislativi normativi:
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (d.lgs. n. 81/2008)
  • Decreto interministeriale 22 luglio 2014 (D.I. 22 luglio 2014)
  • Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35 del 24 dicembre 2014
  • Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 (Accordo 21 dicembre 2011)
  • Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012 (Accordo 25 luglio 2012)
  • Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012 (Accordo 22 febbraio 2012).
Le diverse attività dello scaffolder
Ci soffermiamo oggi sullo scaffolder, l’operatore che lavora, sia in quota che a terra, ed è “specializzato nel montaggio delle opere temporanee atte a sostenere gli allestimenti scenotecnici dello spettacolo e si occupa di tutte le attività ad esse collegate: come ad esempio lo scarico dai mezzi di trasporto, il posizionamento dei materiali sul terreno secondo un criterio funzionale alle successive attività, il montaggio, lo smontaggio e il ricarico”.

In particolare “accede e lavora in quota mediante sistemi di ancoraggio, a cui collegare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) contro le cadute dall’alto, o in alcuni casi con utilizzo di piattaforme mobili elevabili (P.L.E./cherry picker), seguendo lo sviluppo verticale delle strutture. La sua attività prevede anche l’utilizzo di carrelli elevatori di diversa tipologia”.

Si segnala che per l’attività di montaggio e smontaggio di componenti metallici prefabbricati “è requisito necessario aver frequentato il corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, ai sensi dell’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008. Ove tale soggetto svolga attività lavorativa che implichi l’uso di sistemi d’accesso e posizionamento mediante funi è requisito necessario aver frequentato il corso di formazione ai sensi dell’articolo 116, comma 4, e quindi dell’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008. Nel caso in cui lo Scaffolder debba utilizzare, come operatore, carrelli elevatori o P.L.E. deve essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del d.lgs. 81/08 e quindi dell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012; deve essere in possesso della specifica formazione, informazione e addestramento, secondo l’art. 73 comma 4 del medesimo decreto, qualora esegua solo lavori stazionando sulla piattaforma (c.d. cestello) della P.L.E. Nel caso sia necessario l’utilizzo di una o più autogrù per il montaggio e lo smontaggio delle strutture temporanee, ne sovraintende l’attività”.

Nel caso poi lo Scaffolder esegua anche “operazioni di imbracatura dei carichi per la loro movimentazione mediante apparecchi di sollevamento deve essere adeguatamente formato a tale attività in relazione all’art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/2008”.

Il documento ricorda poi che nel settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento si possono distinguere “3 diversi livelli di formazione, di addestramento e di competenza crescenti dello Scaffolder: Basic Scaffolder, Advanced Scaffolder e Head Scaffolder. Il Basic Scaffolder e l’Advanced Scaffolder si interfacciano in maniera continua con l’Head Scaffolder comunicando eventuali variazioni o problematiche sorte durante l’allestimento”. E non bisogna dimenticare che “le attività svolte in quota richiedono sempre la presenza di almeno due Scaffolder”.

Il percorso di formazione dello scaffolder
Riprendiamo brevemente quanto proposto per l’ulteriore formazione informazione ed addestramento ai fini della salute e sicurezza degli scaffolder. Un percorso che si struttura in un corso per Basic Scaffolder e in percorsi integrativi per Advanced e Head Scaffolder.

Veniamo alle indicazioni fornite dal documento che hanno carattere propositivo e “sono state formulate tenendo conto del quadro legislativo-normativo di riferimento in Italia e delle esperienze formative in altri paesi dell’U.E.”.

Si segnalano i prerequisiti per il Basic Scaffolder, i requisiti minimi dei corsi e si indica, più nel dettaglio, il percorso formativo che è strutturato in quattro moduli con prova di verifica base, con prova di verifica intermedia e prova di verifica finale:
  • Modulo giuridico-normativo della durata di 2 ore;
  • Modulo tecnico della durata di 6 ore;
  • Prova di verifica base;
  • Modulo pratico in ambiente attrezzato della durata di 24 ore;
  • Prova intermedia;
  • Modulo pratico in attività di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee da utilizzare negli eventi per lo spettacolo su luogo di lavoro per un minimo di 15 eventi in un periodo non inferiore ad 1 anno, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi);
  • Prova di verifica finale.
Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. E fa riferimento poi anche alla necessità che diverse tipologie di lavoratori impegnati in questo settore dello spettacolo ricevano “a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro”.

Per fornire indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due figure professionali del settore è stato recentemente pubblicato il documento Inail “Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. Indicazioni operative” realizzato dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp), dalla Consulenza tecnica per |’edilizia (Cte), dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e dalla Direzione centrale prevenzione (Dcp), in collaborazione con l’Associazione italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo (Assomusica).

Riferimento documento:
Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, Consulenza tecnica per |’edilizia, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Direzione centrale prevenzione Inail, Assomusica, “ Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. Indicazioni operative”, pubblicazione a cura di Giuseppe Castellet y Ballarà, Domenico Magnante, Paola Ricciardi, Luigi Prestinenza, Davide Sani, Alessandra Ferraro, Luca Rossi, Maria Teresa Settino, Laura Tomassini, Alberto Artese, Paolo De Biasi, Lorenzo Fantini e Luca Guidolin, versione 2019 (formato PDF, 17.18 MB).

Fonte: Puntosicuro

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