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PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO: COME GESTIRE I MEZZI AZIENDALI

Sull'obbligo delle dotazioni di sicurezza dei mezzi aziendali

Considerazioni sull'obbligo ai fini di una corretta applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., dotare i mezzi aziendali di una cassetta di pronto soccorso nonché di un estintore portatile

Una analisi prettamente giuridica per sapere se i mezzi aziendali devono essere obbligatoriamente dotati o meno di una cassetta di pronto soccorso e di un estintore antincendio portatile,  fa spostare il tema sulla riflessione in merito all'interpretazione del "mezzo aziendale" come luogo di lavoro  e cioè se il mezzo di trasporto aziendale è da considerarsi o meno un luogo di lavoro ai fini dell’applicazione del decreto legislativo medesimo, argomento sul quale si è discusso a lungo facendo riferimento alla definizione che di “luogo di lavoro” dà lo stesso decreto legislativo con l’art. 62 e alle disposizioni di sicurezza che vanno applicate per tali luoghi.

Secondo il comma 1 dell’art. 62 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., infatti, inserto nel Titolo II sui luoghi di lavoro:

“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

e secondo il comma 2 dello stesso art. 62:

“2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.

Con riferimento poi alla cassetta di pronto soccorso, l’art. 2 comma 1 lettera a) del Decreto 15/7/2003 n. 388, contenente il regolamento recante le disposizioni sul pronto soccorso aziendale, fa sempre riferimento a aziende o unità produttive o a luoghi di lavoro. Secondo lo stesso infatti:

“1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti”.
 

L’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 sul primo soccorso inoltre ha disposto che:
“1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”,

e con il comma successivo ha disposto che le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio fossero individuati con il suddetto decreto ministeriale n. 388/2003.

Quindi, per quanto riguarda la tenuta della cassetta di pronto soccorso, facendo sia il D. Lgs. n. 81/2008 che il D.M. n. 388/2003 riferimento alle “aziende o unità produttive” e escludendo il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 62 comma 2 l’applicazione delle diposizioni sui luoghi di lavoro di cui al Titolo II ai mezzi di trasporto, non si ritiene, in risposta alla prima parte del quesito formulato, che sussista l’obbligo, da un punto di vista strettamente giuridico, di tenere sui mezzi aziendali una cassetta di pronto soccorso.

Analogo discorso vale per la tenuta sui mezzi aziendali di un estintore portatile. Le disposizioni sulle misure di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro sono contenute nel comma 2 dell’art. 46 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla prevenzione incendi secondo cui:

“2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”.

e per quanto riguarda i mezzi di estinzione, nel comma 1 lett. e-bis dell’art. 43 sulla gestione delle emergenze dello stesso decreto legislativo secondo cui:

“1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”,

disposizioni queste che, anche in questo caso, fanno riferimento sempre ai luoghi di lavoro per cui anche per quanto riguarda gli estintori non si ritiene, da un punto di vista strettamente giuridico, che sussista l’obbligo di dotare i mezzi aziendali di un estintore portatile.

Comunque, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come spesso ha sostenuto lo scrivente, bisogna distinguere ciò che è obbligatorio da ciò che è opportuno fare per quanto riguarda l’adozione delle misure di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori. Non sempre il rispetto degli obblighi, infatti, costituisce una garanzia di sicurezza e una sufficiente misura di prevenzione e spesso per la scelta e l’adozione delle misure di prevenzione il D. Lgs. n. 81/2008 fa riferimento agli esiti della valutazione dei rischi da fare con la collaborazione del medico competente e del RSPP.

Il consiglio, pertanto, che viene da dare ai datori di lavoro è di dotare comunque il mezzo aziendale sia di una cassetta di pronto soccorso che di un estintore portatile se, a seguito della valutazione dei rischi e in considerazione del tipo di attività svolta, emerge l’opportunità se non la necessità di farlo.

Fonte: Puntosicuro

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