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RISCHIO AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO: LE LINE GUIDA CNI

Ambienti confinati: orientamenti e strumenti per la sicurezza delle attività

Le linee di indirizzo del CNI forniscono orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati. Ruoli, emergenze e formazione.

Anche se sono ancora molti gli infortuni gravi e mortali - come quello avvenuto nella vasca di liquami ad Arena Po (PV) il 12 settembre 2019 - che avvengono negli ambienti confinati o a rischio di inquinamento, questi luoghi di lavoro non trovano ad oggi una collocazione esplicita all'interno del corpus del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008). E anche l’emanazione del DPR 14 settembre 2011, n.177 - “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti” – ha generato, come ricordato anche in molti articoli pubblicati dall’Ing. Adriano Paolo Bacchetta sul nostro giornale, diversi problemi applicativi ed interpretativi, ad oggi non ancora risolti. Inoltre il DPR 177/2011 introduce “criteri vincolanti di qualificazione che si inseriscono però in un sistema nazionale generale di qualifica fortemente differenziato tra settore pubblico e privato”. E anche la giurisprudenza legata ai casi di infortunio in ambiente confinato “soffre della mancanza di una trattazione più estesa del tema nella norma generale, nonché della mancata definizione chiara e univoca di ambiente confinato”.

A segnalare questa situazione e a cercare di fornire informazioni e linee di indirizzo in grado di migliorare la prevenzione degli infortuni è un documento prodotto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ( CNI) e dal titolo “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”. Un documento che abbiamo già presentato nell’intervista all’Ing. Stefano Bergagnin e allo stesso Adriano Paolo Bacchetta (“ Nuove linee di indirizzo per gestire gli ambienti confinati”) realizzata durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro” 2019.


L’obiettivo delle linee di indirizzo per gli ambienti confinati
Il documento CNI – curato dall’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), dall’Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), dall’Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e dal Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI – prende atto del quadro normativo e giurisprudenziale attuale e si presenta come un “documento di indirizzo”, destinato specialmente “ai colleghi RSPP/ASPP, CSP/CSE ed ai professionisti del settore, ma sicuramente utile anche per i Datori di lavoro Committenti, per le Imprese e per tutte le figure coinvolte”.

Tale documento non è una proposta normativa, né una di sintesi di precedenti lavori ma, “allargando il punto di vista anche all'ambito internazionale e superando alcuni limiti evidenti della regolamentazione attuale”, vuole offrire “orientamenti e strumenti operativi efficaci per la progettazione e la esecuzione in sicurezza delle attività all’interno degli ambienti confinati”.

Si segnala tuttavia che nel documento non viene trattata in maniera approfondita la valutazione dei rischi relativa ai luoghi classificabili ambienti confinati o a rischio di inquinamento, “in quanto le modalità con cui effettuarla sono molto diverse in funzione dell’attività svolta e degli aspetti geometrici e ambientali dello stesso luogo di lavoro”. Tuttavia è presente una parte che evidenzia “gli aspetti della valutazione che sono a carico sia dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle imprese appaltatrici/esecutrici”.

La premessa del documento riporta poi alcune delle problematiche correlate ai più frequenti quesiti normativi, alle criticità e ai dubbi diffusi tra gli operatori che lavorano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Le attività gestite con risorse interne e il riconoscimento degli ambienti
Riguardo all’applicazione del DPR 177/2011 si sottolinea che malgrado sia presente una corrente di pensiero che ritiene che ritiene che tale norma “non sia applicabile ove le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento siano svolte da risorse interne”, le Linee di indirizzo “evidenziano al contrario che la struttura del provvedimento e soprattutto quanto indicato nella lettera di accompagnamento alla presentazione del D.P.R. stesso redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comprendono espressamente anche le lavorazioni effettuate con risorse aziendali interne in ambienti confinati o a rischio inquinamento tra le attività oggetto della norma citata”.

Il documento si sofferma poi ampiamente sul riconoscimento di un ambiente confinato.

Infatti “partendo dalla definizione quanto più condivisa di ambiente confinato è stato eseguito uno screening delle metodologie e degli strumenti (ad es. check list, algoritmi/SW, App, altro) attualmente a disposizione degli RSPP/consulenti per il riconoscimento di un ambiente confinato e per la relativa valutazione del rischio, individuando anche nuovi possibili sviluppi utili”.

Ricordiamo, a questo proposito e con riferimento anche a quanto indicato dall’Ing. Bergagnin nell’intervista, che nelle linee di indirizzo è presentata anche la Confined Space App (CSA), un’applicazione mobile per l’identificazione degli ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento realizzata, con vari contributi e supporti, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.

I vari ruoli professionali e i medici competenti
Il documento si sofferma anche sul ruolo del DDL Committente, del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC) e sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale (VITP) in relazione al DPR 177/11.

Sono state, infatti, affrontate “le problematiche inerenti all’attività di VITP in carico al DDL Committente nei contesti di applicazione dell’art. 26 e/o del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, in relazione anche ai requisiti esperienziali specifici richiesti dal D.P.R. 177/11”. Ed è stato inoltre approfondito “un focus specifico su ruolo/requisiti/responsabilità del RDLC, analizzando anche le possibili interazioni in fase esecutiva tra le figure potenzialmente presenti nominate dal DDL Committente quali l’RDLC, il Responsabile Lavori (RL) e il Coordinatore per la Sicurezza (CS)”.

Un capitolo a parte ha riguardato poi il medico competente.

In particolare si è rilevato come, “nonostante gli elevati livelli di rischio per la salute, allo stato attuale manchi un profilo specifico di sorveglianza sanitaria sia per i lavoratori che per i soccorritori di questi particolari ambienti di lavoro, lasciando al singolo Medico Competente la valutazione. Si sono pertanto approfonditi, sulla base degli studi recenti, i criteri utili a definire l’idoneità alla mansione ed il protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici necessari”.

È stato inoltre analizzato il tema della “collaborazione del Medico Competente nella valutazione dei rischi, nella redazione delle procedure operative (definizione delle condizioni limite di lavoro, tempi di pausa/lavoro, gestione dei tempi di recupero, ecc.) e di gestione dell’emergenza (procedura di soccorso, livello di preparazione dei soccorritori, ecc.) per quanto attiene le attività da eseguire negli ambienti di cui al D.P.R. 177/2011”.

La gestione delle emergenze, la formazione e l’addestramento
Le linee di indirizzo si sono poi soffermate sia sulla gestione delle emergenze e salvataggio in ambiente confinato sia sugli aspetti relativi alla formazione e addestramento.

Riguardo al primo tema si segnala che il D.P.R. 177/11 prevede siano adottate ed efficacemente attuate “specifiche procedure per operare in ambiente confinato”.

Tuttavia si è rilevato come tali procedure “siano limitate all'operatività ovvero alla riduzione del rischio durante l'accesso, la lavorazione e l'uscita dall'ambiente confinato, mentre la pianificazione e la gestione degli scenari di emergenza ipotizzabili fanno spesso riferimento alle sole modalità e mezzi di accesso/uscita ordinari, o alla mera fase di allarme dei soccorsi esterni, peraltro senza che siano stati preventivamente organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti”.

E si sono definite “le modalità di progettazione ed i contenuti minimi del ‘Piano di emergenza in ambiente confinato’ quale parte integrante delle procedure di lavoro, con particolare riferimento alla fase di allarme ed alla fase di recupero, e all'interazione soccorso interno aziendale ed interaziendale/soccorsi esterni”.

Riguardo poi alla regolamentazione della formazione ed addestramento relativi agli ambienti confinati si segnala che la normativa e le indicazioni operative in materia in realtà “non regolamentano durata, contenuti e qualificazione dei docenti dei corsi di formazione ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato”.

E in questo senso “la totale discrezionalità con cui attualmente viene affrontato il tema dal mercato della formazione/addestramento richiede sicuramente una presa di posizione e la produzione di indicazioni in merito utili per professionisti e non, che ricoprono il ruolo di RSPP, CSP/CSE o anche lo stesso ruolo di Rappresentante del DDL Committente (RDLC)”.

Il documento pone dunque una “proposta di requisiti minimi in termini di programma e contenuti, e di qualificazione dei docenti (là dove ritenuto non applicabile il D.I. 06/03/2013), per la progettazione e l'erogazione di formazione e addestramento di tutti i soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in particolare per lavoratori, preposti e RDLC”.

Riferimento:
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento”, a cura dell’Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI coordinatore GdL Sicurezza), Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), Ing. Luca Vienni (GdL Sicurezza CNI) e del Gruppo Tematico Temporaneo “Ambienti Confinati” del CNI, versione Settembre 2019 (formato PDF, 628 kB).

Fonte: Puntosicuro
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