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RISCHIO CHIMICO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli agenti chimici pericolosi e la scelta dei dispositivi di protezione

Un documento Inail che riporta istruzioni ad uso dei lavoratori sugli agenti chimici pericolosi riporta indicazioni sui dispositivi di protezione individuale. Focus sulle caratteristiche, sulle categorie, la scelta e le istruzioni del fabbricante.

Un utile strumento per migliorare la prevenzione delle conseguenze connesse all’esposizione alle sostanze pericolose, agli agenti chimici pericolosi, è un documento prodotto dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (CTSS) dell’ Inail, che è stato realizzato nel 2012 e successivamente aggiornato nel 2018 e, più recentemente, nel 2023.
Torniamo a soffermarci, dunque, sul documento del 2023 “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori” - a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci – tornando a parlare dell’uso e la scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI). Dispositivi che “vengono impiegati laddove il rischio da agenti chimici non può essere evitato o ridotto a livelli accettabili attraverso misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
Ci soffermiamo oggi sulla presentazione in generale dei DPI, con riferimento agli obblighi, alle categorie, alla scelta e alle istruzioni e informazioni del fabbricante.

Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: quali attrezzature non sono DPI
Il documento ricorda che i dispositivi di protezione individuale sono attrezzature – “compresi complementi e accessori” - destinate “ad essere indossate e tenute dai lavoratori per proteggersi da uno o più rischi per la sicurezza o la salute che si presentano durante il lavoro”. E il datore di lavoro “deve mettere a disposizione del lavoratore DPI idonei e adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro”.
Inoltre, con riferimento anche a quanto indicato nell’articolo 76 del D.Lgs. 81/2008, i DPI devono:
  • “essere marcati CE in modo visibile e duraturo;
  • essere adeguati al rischio che si vuole prevenire;
  • non introdurre ulteriori fattori di rischio;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • poter essere adattabili alle esigenze del lavoratore”.
  • E nel caso di uso simultaneo di più DPI, i dispositivi “non devono interferire tra loro e devono mantenere la propria efficacia”.
Inoltre, come ricordato anche nelle precedenti versioni del documento, non costituiscono DPI:
  • “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.
  • i materiali sportivi.
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione.
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”. 
Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: le categorie dei DPI
Il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (‘sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio’) definisce “tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori:

Categoria I: “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50°C;
  • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
Categoria II: “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III;
Categoria III: “comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi (morte o danni alla salute irreversibili) con riguardo a:
  • sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • atmosfere con carenza di ossigeno;
  • agenti biologici nocivi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  • cadute dall’alto;
  • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • annegamento;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • getti ad alta pressione;
  • ferite da proiettile o da coltello;
  • rumore nocivo”.
Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: la scelta e le istruzioni
Si sottolinea poi che il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI, “effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie e quindi, valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate”.
In particolare, l’articolo 79 comma 2 bis del d.lgs. 81/2008 (come modificato dal DL 21 ottobre 2021, n. 146) “riconduce i criteri per l’individuazione e uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all’edizione più aggiornata delle norme tecniche”.
Si indica poi che tutti i DPI devono essere corredati dalle “Istruzioni e informazioni del fabbricante”. E queste “devono essere comprensibili, complete e corrette ed essere redatte nella lingua del paese in cui il DPI viene utilizzato. Nelle istruzioni deve essere indicato in che modo deve essere usato il DPI, per quanto tempo e in quali condizioni esso si mantiene efficace, nonché le modalità di pulizia, disinfezione e manutenzione”.
La manutenzione, in particolare, “deve essere svolta dal fabbricante o da personale in possesso dei requisiti da questo indicati e può essere di tipo preventivo o di riparazione. È necessario conoscere la scadenza o vita utile di un DPI e dei suoi componenti”.
Riprendiamo dal documento, sempre parlando in generale dei vari dispositivi di protezione individuale, una tabella che riporta il contenuto delle istruzioni e informazioni del fabbricante con riferimento a quanto richiesto dall’Allegato II del Regolamento UE 2016/425:
  • “Istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.
  • Prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI.
  • Se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati.
  • Se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo.
  • Laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti.
  • Se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto.
  • Significato delle eventuali marcature.
  • Rischio da cui il DPI è destinato a proteggere.
  • Riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione.
  • Nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI.
  • Riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate.
  • Indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE”.

Riferimenti:
Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - collana Salute e sicurezza, aggiornamento - edizione 2023

Fonte articolo: Puntosicuro
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