Un utile strumento per migliorare la prevenzione delle conseguenze connesse all’esposizione alle sostanze pericolose, agli agenti chimici pericolosi, è un documento prodotto dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (CTSS) dell’ Inail, che è stato realizzato nel 2012 e successivamente aggiornato nel 2018 e, più recentemente, nel 2023.
 
 Torniamo a soffermarci, dunque, sul documento del 2023 “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori” - a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci – tornando a parlare dell’uso e la scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI). Dispositivi che “vengono impiegati laddove il rischio da agenti chimici non può essere evitato o ridotto a livelli accettabili attraverso misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
 
 Ci soffermiamo oggi sulla presentazione in generale dei DPI, con riferimento agli obblighi, alle categorie, alla scelta e alle istruzioni e informazioni del fabbricante.
 
 
 
 Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: quali attrezzature non sono DPI
 
 Il documento ricorda che i dispositivi di protezione individuale sono attrezzature – “compresi complementi e accessori” - destinate “ad essere indossate e tenute dai lavoratori per proteggersi da uno o più rischi per la sicurezza o la salute che si presentano durante il lavoro”. E il datore di lavoro “deve mettere a disposizione del lavoratore DPI idonei e adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro”.
 
 Inoltre, con riferimento anche a quanto indicato nell’articolo 76 del D.Lgs. 81/2008, i DPI devono:
 
  - “essere marcati CE in modo visibile e duraturo;
 - essere adeguati al rischio che si vuole prevenire;
 - non introdurre ulteriori fattori di rischio;
 - essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - poter essere adattabili alle esigenze del lavoratore”.
 - E nel caso di uso simultaneo di più DPI, i dispositivi “non devono interferire tra loro e devono mantenere la propria efficacia”.
 
 
  
 Inoltre, come ricordato anche nelle precedenti versioni del documento, non costituiscono DPI:
 
  - “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.
 - le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
 - le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico.
 - le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.
 - i materiali sportivi.
 - i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione.
 - gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”. 
 
 
  
 Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: le categorie dei DPI
 
 Il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (‘sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio’) definisce “tre categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori:
 
 
 
 Categoria I: “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
 
  - lesioni meccaniche superficiali;
 - contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
 - contatto con superfici calde che non superino i 50°C;
 - lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
 - condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
 
 
  
 Categoria II: “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III;
 
 Categoria III: “comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi (morte o danni alla salute irreversibili) con riguardo a:
 
  - sostanze e miscele pericolose per la salute;
 - atmosfere con carenza di ossigeno;
 - agenti biologici nocivi;
 - radiazioni ionizzanti;
 - ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
 - ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
 - cadute dall’alto;
 - scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
 - annegamento;
 - tagli da seghe a catena portatili;
 - getti ad alta pressione;
 - ferite da proiettile o da coltello;
 - rumore nocivo”.
 
 
  
 Gli agenti chimici pericolosi sul lavoro: la scelta e le istruzioni
 
 Si sottolinea poi che il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI, “effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, individua le caratteristiche dei DPI necessarie e quindi, valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate”.
 
 In particolare, l’articolo 79 comma 2 bis del d.lgs. 81/2008 (come modificato dal DL 21 ottobre 2021, n. 146) “riconduce i criteri per l’individuazione e uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all’edizione più aggiornata delle norme tecniche”.
 
 Si indica poi che tutti i DPI devono essere corredati dalle “Istruzioni e informazioni del fabbricante”. E queste “devono essere comprensibili, complete e corrette ed essere redatte nella lingua del paese in cui il DPI viene utilizzato. Nelle istruzioni deve essere indicato in che modo deve essere usato il DPI, per quanto tempo e in quali condizioni esso si mantiene efficace, nonché le modalità di pulizia, disinfezione e manutenzione”.
 
 La manutenzione, in particolare, “deve essere svolta dal fabbricante o da personale in possesso dei requisiti da questo indicati e può essere di tipo preventivo o di riparazione. È necessario conoscere la scadenza o vita utile di un DPI e dei suoi componenti”.
 
 Riprendiamo dal documento, sempre parlando in generale dei vari dispositivi di protezione individuale, una tabella che riporta il contenuto delle istruzioni e informazioni del fabbricante con riferimento a quanto richiesto dall’Allegato II del Regolamento UE 2016/425:
 
  - “Istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore.
 - Prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI.
 - Se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati.
 - Se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo.
 - Laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti.
 - Se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto.
 - Significato delle eventuali marcature.
 - Rischio da cui il DPI è destinato a proteggere.
 - Riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione.
 - Nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI.
 - Riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate.
 - Indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE”.
 
 
  
 
 
 Riferimenti:
 
 Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Agenti chimici pericolosi. Istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci - collana Salute e sicurezza, aggiornamento - edizione 2023