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RISCHIO CHIMICO: LA FORNITURA DELLE SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA

Il rischio chimico e la fornitura delle schede dei dati di sicurezza

Con il Regolamento n. 830/2015 della Commissione del 28 maggio 2015 - recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – è stato stabilito il formato definitivo delle schede di dati di sicurezza (SDS). Un regolamento che, come ricordato nell’articolo “ Schede dati di sicurezza: regolamento 830/2015 e scadenze normative” è stata dettato in particolare dalla necessità di evitare confusioni rispetto a due modifiche introdotte con provvedimenti diversi:
  • la prima modifica, prevista dall'art. 59 paragrafo 5 del Regolamento CLP;
  • la seconda modifica, introdotta dal Reg. 453/2010.
La fornitura delle schede dati di sicurezza
Sappiamo che ogni sostanza o miscela pericolosa viene fornita all’utilizzatore professionale con una scheda dati di sicurezza (SDS) che riporta molte informazioni sulle proprietà pericolose e i corretti modi di utilizzo.

E per questo motivo il documento Inail indica che le SDS “sono utili sia a coloro che si occupano di salute e sicurezza dei lavoratori che agli stessi lavoratori che dovrebbero averle sempre disponibili per verificare i comportamenti corretti”. 

Si segnala che l’attuale normativa di riferimento per la compilazione di una SDS è il già citato Regolamento UE n. 830/2015 che ha sostituito quanto riportato nel Regolamento n. 453/2010. E si indica che la SDS “deve essere obbligatoriamente fornita all’utilizzatore professionale della sostanza se questa:

  • soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP;
  • è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), conformemente ai criteri specificati nell’allegato XIII del regolamento REACH;
  • è inclusa nell’elenco “Candidate list” per ragioni diverse da quelle dei 2 punti precedenti.
Analogamente “il fornitore deve fornire la SDS di una miscela se questa:
  • soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente al regolamento CLP”.
Inoltre – continua il documento – “su richiesta, un fornitore, provvede a consegnare la SDS al destinatario di una miscela se questa, pur non rientrando nei casi d’obbligo, contiene:
  • almeno una sostanza che pone rischi per la salute umana o per l’ambiente in concentrazione individuale ≥1% in peso per i preparati non gassosi e ≥ 0,2% in volume per i preparati gassosi;
  • o almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in concentrazione individuale ≥ 0,1% in peso per le miscele non gassose;
  • o una sostanza presente nell’elenco delle sostanze candidate per l’inclusione nell’allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione) in una concentrazione individuale ≥ 0,1% in peso per i preparati non gassosi;
  • o una sostanza in riferimento alla quale esistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro comunitari”.
Scenari di esposizione, formato e contenuti
Alle schede dati di sicurezza sono allegati, come ricordato in diversi articoli del nostro giornale, “gli scenari di esposizione, se occorre predisporre una relazione sulla sicurezza chimica”.
Inoltre la SDS “può essere fornita in formato cartaceo o elettronico e deve essere disponibile nella lingua del Paese destinatario. Le informazioni devono essere riportate in forma chiara e sintetica e devono tener conto delle specifiche esigenze degli utilizzatori”.
Si sottolinea poi che “non sono previste schede di sicurezza per le sostanze e le miscele offerte o vendute al pubblico, se queste sono corredate da informazioni sufficienti a consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell’ambiente. Un utilizzatore o un distributore a valle può comunque richiederla”. 

La SDS è obbligatoriamente costituita da 16 punti/sezioni, che “devono essere rispettati, a meno che non sia giustificata l’assenza di informazioni relative a uno di essi”.

Questi sono i punti costituenti una SDS:

  1. identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa;
  2. identificazione dei pericoli;
  3. composizione/informazioni sugli ingredienti;
  4. misure di primo soccorso;
  5. misure di lotta antincendio;
  6. misure in caso di rilascio accidentale;
  7. manipolazione e immagazzinamento;
  8. controlli dell’esposizione/protezione individuale;
  9. proprietà fisiche e chimiche;
  10. stabilità e reattività;
  11. informazioni tossicologiche;
  12. informazioni ecologiche;
  13. considerazioni sullo smaltimento;
  14. informazioni sul trasporto;
  15. informazioni sulla regolamentazione;
  16. altre informazioni
Riferimento:
Inail, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci (Contarp), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2018 (formato PDF, 5.93 MB)
“ Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”, schede informative (formato PDF, 1.92 MB)

Fonte: Puntosicuro


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