Layout del blog

RISCHIO COVID-19: ANALISI DELLA NORMATIVA

COVID-19: le conseguenze dell’inosservanza del protocollo di sicurezza

La Procura della Repubblica di Bergamo ha riportato in una nota le indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi. La normativa, le conseguenze dell’inosservanza e la corrispondenza con il D.Lgs. 81/2008.

La mancata attuazione, nelle aziende, del Protocollo di sicurezza anti-contagioSARS-CoV-2 possa determinare la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie.

Per fornire informazioni agli operatori e alle aziende stesse su quelle che sono le attività di controllo degli Organi di Vigilanza riguardo all’applicazione del “ Protocollo condiviso”, ci soffermiamo sulle indicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo del 13 maggio 2020. Una nota che ha in oggetto: “Indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020”.

Ricordiamo che in materia di vigilanza e di rispetto dei protocolli anticontagio abbiamo anche presentato, in un precedente articolo, un documento realizzato dall’ATS Bergamo e dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo.

La normativa in materia di contenimento della diffusione del COVID-19
La nota della Procura segnala che preso atto della riapertura di numerose attività produttive, si intendono “offrire indicazioni operative agli Organi di Vigilanza deputati alla verifica dell'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari ai sensi del DPCM del 26.04.2020”.
A questo proposito il documento ricorda i vari provvedimenti che si sono susseguiti per il contenimento dell’emergenza e sottolinea che l'art. 2 del DPCM 26 aprile 2020 riguarda anche la “gestione degli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare va segnalata la previsione contenuta nel comma 6 di codesto articolo, secondo cui le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020, di cui all'allegato 7 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20.03.2020, di cui all'allegato 8”.
Si sottolinea che i sottoscrittori del “Protocollo condiviso” del 24 Aprile “hanno precisato espressamente che esso contiene linee guida condivise tra le Parti sociali, cosa diversa dalle "norme tecniche" o "buone prassi" di cui all'art. 2 lett. u), v) del D.Lgs. 81/2008”. E altrettanto chiara è la finalità del Protocollo condiviso, che è “quella di 'fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19’.
Si indica poi che il COVID-19 ‘rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione’. E il protocollo contiene, quindi, ‘misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria’.

Il protocollo condiviso e le sanzioni previste in caso di inosservanza
Premesso il quadro normativo, il documento affronta poi la questione della “natura dei contenuti del Protocollo condiviso e delle sanzioni previste in caso di loro inosservanza”.
Si indica che il Governo, mediante il D.L. 19/2020, “ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l'ha esercitato con l’emanazione dei Decreti 10 Aprile e 26 Aprile 2020, nei quali sono state espressamente individuate tali misure: esse, poichè previste dal D.L. 19/2020 ed emanate in attuazione di esso, presentano natura normativa. Secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 26.04.2020 tutte le imprese, a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso; in aggiunta, le imprese che operano nell'edilizia e quelle dei settori del trasporto e della logistica rispettano anche le misure inserite nei rispettivi protocolli. L'art. 2 c.10, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre protocolli, attribuisce alle misure in essi contenute la natura delle misure di contenimento, ossia la natura normativa”.
Poiché i contenuti dei tre protocolli – continua il documento della Procura – “sono misure di contenimento, la loro violazione, al pari dell'inosservanza di qualsiasi altra misura di contenimento, comporta l’applicazione delle sanzioni individuate dal D.L. 19/2020, precisamente dall'art. 4 rubricato ‘Sanzioni e controlli’”. E la procedura per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 4, c. 1 e 2, del D.L. 19/2020 “è quella prevista dalla Legge 689/1981, pertanto sanzioni di natura amministrativa immediatamente applicabili, ma prive del potere di prescrivere l'adozione di misure organizzative e gestionali che produrrebbero il virtuoso effetto dell'adeguamento dei luoghi di lavoro alle precauzioni anti-contagio indicate nei protocolli e, quindi, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene allo scopo di ridurre il fattore di rischio Covid-19”.
Tuttavia visto l'incipit dell'art. 4 del D.L. 19/2020 ("salvo che il fatto non costituisca reato") il Governo ha previsto “la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che “viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia in un reato”.
Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro la Procura “ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008”.
In questo senso “in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica”.

La corrispondenza con le norme del D.Lgs. 81/2008
Riguardo al reperimento dei precetti che corrispondono alle norme del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e prendendo in analisi le misure previste dal Protocollo condiviso, a solo scopo esemplificativo il documento della Procura riporta i seguenti punti:
  • punto 1 "INFORMAZIONE" - “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 36 c. 2 let. a): per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia”;
  • punto 4 "PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA" – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 63 c. 1, in combinato disposto con l'art. 64 c. 1 lett. d) e l’All. IV punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia”;
  • punto 5 "PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI" – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 18 c. 1 let. f): per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”;
  • punto 6 "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" – “si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell'art. 18 c. I let. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”.
Il documento ricorda, infine, che con specifico riferimento alle mascherine chirurgiche, il Governo ha previsto un'apposita norma avente forza di legge, secondo cui: “per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio del ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuate (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9" (articolo 16, c. 1, D.L. n. 18 del 25.03.2020)”.
 
Riferimenti:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, “ Indicazioni operative per la verifica dell'applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020”, Nota del 13 maggio 2020, prot. n. 1104 (formato PDF, 204 kB).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Fonte: Puntosicuro

Share by: