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RISCHIO COVID-19: L'ART. 2087 DEL CODICE CIVILE ED IL RISPETTO DEI PROTOCOLLI

Il rispetto dei protocolli COVID costituisce adempimento dell’articolo 2087?

Le novità normative della conversione in legge del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020. Il rispetto e il mantenimento delle prescrizioni dei protocolli anticontagio costituiscono adempimento dell’articolo 2087 del codice civile.

Nella ricerca di adeguato bilanciamento uno degli argomenti più delicati da affrontare è quello relativo alle responsabilità nei luoghi di lavoro in caso di “infortuni COVID-19” con riferimento all’equiparazione – operata dall’articolo 42 del decreto-legge n. 18/2020 – tra i casi accertati di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro e l’ infortunio sul lavoro.

Le novità normative della legge 5 giugno 2020
In relazione al decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, un articolo dell’Ing. Riccardo Borghetto e l’Ing. Lorenzo Cusaro aveva segnalato la proposta, per la conversione in legge del DL, dell’articolo 29-bis. Articolo che dispone che il rispetto e il mantenimento delle prescrizioni dei protocolli anticontagio, secondo le specifiche attività, costituiscano adempimento dell’articolo 2087 del codice civile, uno dei principi fondamentali sui cui è imperniato l’intero sistema normativo di prevenzione nel nostro ordinamento.
È stata successivamente approvata la Legge 5 giugno 2020, n. 40 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. E la legge, che ha convertito in legge il DL 23/2020, ha aggiunto, tra gli altri, anche il suddetto articolo 29-bis che riepiloghiamo:

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23 (…)
Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19). - 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Ricordiamo, per maggiore chiarezza, cosa contenuto al comma 14 (e 15) dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”:

Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19
(…)
14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
(…)

I protocolli e linee guida del DPCM 11 giugno 2020
Riportiamo, in conclusione e per facilitare gli adempimenti richiesti dall’articolo 29-bis, un elenco di alcuni protocolli e linee guida che sono allegati al DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
  • Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19
  • Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020
  • Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
  • Misure per gli esercizi commerciali
  • Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
  • Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
  • Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
 
Normativa di riferimento:
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
  • DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Fonte: Puntosicuro
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