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RISCHIO COVID-19: LE MISURE PER LE SCUOLE E SERVIZI PER L'INFANZIA

Riapertura scolastica, sicurezza e gestione dei casi di SARS-CoV-2

Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, allegato al DPCM 7 settembre 2020, riporta indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Le strategie e la tutela della salute.

La riapertura della scuola in presenza, durante l’emergenza COVID-19, è evidente che presuppone, dal punto di vista epidemiologico, un “possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità”. Tuttavia la questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica “non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari”. E per controllare/mitigare questa possibilità sono “state già considerate alcune misure di prevenzione in documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili”.   

Inoltre va sottolineato che le misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, “ma non possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre, è necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso”.

A ricordarlo e a favorire la costruzione di questa strategia è un recente Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020” (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev). Il rapporto, che è stato inserito come nuovo allegato nel DPCM del 7 settembre 2020, fornisce un supporto operativo alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia.

La riapertura delle scuole in relazione a eventuali casi di COVID-19  
Il documento – a cura di un Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto - indica che ogni scuola “deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)”. Il Rapporto, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta un elenco di documenti di attuale riferimento.  

Si indica poi che ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti “è necessario prevedere:
  • un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
  • il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;
  • la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;
  • la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante” (PLS - Pediatra di Libera Scelta o MMG - Medico di Medicina Generale) “per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo”.   
Si segnala che è poi necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno”.  

In particolare si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:
  • “identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire”;
  • “identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente”;
  • “tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, ecc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;
  • richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
  • richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
  • stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (DL.vo 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
  • provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C” (il rapporto riporta anche i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini);
  • informare e sensibilizzare il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
  • stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
  • identificare un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
  • prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
  • condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;
  • predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
  • L’attivazione della didattica a distanza nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 è stata una delle modalità di realizzazione del distanziamento sociale, rivelatosi intervento di sanità pubblica cardine per il contenimento della diffusione dell’infezione dal SARS-CoV-2. A fronte di ciò è opportuno, nel rispetto dell’autonomia scolastica, che ciascuna scuola ne definisca le modalità di realizzazione, per classi e per plesso, qualora si dovessero verificare cluster che ne imponga la riattivazione”.  
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola
Il Rapporto si sofferma anche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola che è garantita dal Decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).
Si indica che nella “ordinarietà”, “qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi ‘normati’ dal DL.vo 81/2008 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione”. E tale previsione “non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2”.
Il Rapporto si sofferma poi anche sulla “sorveglianza sanitaria eccezionale”, istituita dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio”. Rimandiamo alla lettura dei seguenti articoli sulle caratteristiche ma anche sull’attuale inoperatività di tale Istituto:
- COVID-19: le novità per la sorveglianza sanitaria e il concetto di fragilità
- COVID-19: requisiti e criticità della sorveglianza sanitaria eccezionale.

 
Riferimenti:
  • Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020”, Roma - Istituto Superiore di Sanità – 2020 - Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. 
  • DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Fonte: Puntosicuro
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