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RISCHIO ESPLOSIONE: LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE DEL GRUPPO GVR (GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO)

Le attrezzature del gruppo gas vapore e riscaldamento (GVR)

 Le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011: il gruppo gas vapore e riscaldamento e la relativa periodicità di verifica.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, definisce le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011 e in particolare l’allegato VII al d.lgs 81/08 e s.m.i. individua le attrezzature di lavoro del gruppo GVR e la relativa periodicità di verifica.
Secondo il d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro che esercisce un’attrezzatura o un insieme a pressione deve assolvere le seguenti prescrizioni:
  • provvedere alla comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione mediante la piattaforma Civa di Inail. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa dal controllo di messa in servizio il datore dovrà anche richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art.4 del d.m. 329/04;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail, secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs n. 81/08 mediante la piattaforma Civa di Inail;
  • comunicare all’unità operativa territoriale dell’Inail la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in questo caso è anche necessario dichiarare nuova messa in servizio dell’attrezzatura/insieme.
Per quanto riguarda il regime di verifica (di installazione e di esercizio), esso è stato introdotto con il d.m. 329/2004, rivolto agli utilizzatori e le sue disposizioni rimangono valide ai sensi dell’art.6 del d.m. 11 aprile 2011.

Si sottolinea infine che il d.m. 329/2004, si applica alle attrezzature e agli insiemi a pressione fabbricati in conformità alla direttiva PED (97/23/CE sostituita dalla 2014/68/UE) e alle attrezzature a pressione costruite secondo il regime previgente.

Gli impianti di riscaldamento
Si definisce impianto di riscaldamento ad acqua calda un impianto termico costituito da:
  • uno o più generatori di calore;
  • apparecchi utilizzatori distinti dal o dai generatori;
  • un sistema di espansione, costituito da uno o più vasi, chiusi o aperti, avente la funzione di consentire le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto causate dalle variazioni della temperatura;
  • tubazioni di collegamento dei componenti dell’impianto;
  • apparecchiature e dispositivi per la sicurezza, protezione e controllo dell'impianto durante l'esercizio.
Oltre a quanto previsto dal sopra citato d.m. 11 aprile 2011, il d.m. 1 dicembre 1975 "norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione", relativamente agli impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura di ebollizione non superiore a quella atmosferica e con portata termica complessiva dei focolari superiori a 35kW, prevede i seguenti adempimenti:

l'obbligo di denuncia degli impianti di riscaldamento rientranti nel campo di applicazione (cfr. art. 18) e presentazione del relativo progetto per accertamento della conformità alla normativa vigente;
la verifica dell'accertamento della conformità al progetto. (Cfr. art. 22), a valle del buon esito dell'esame progetto.
 
L'obbligo del rispetto delle norme del decreto sussiste indipendentemente dal tipo di utilizzazione del calore generato.

A titolo di esempio, sono soggetti alla denuncia gli impianti di riscaldamento di luoghi di riunione pubblica (cinema, scuole, sale di concerto, circoli, ecc.), luoghi di lavoro (capannoni industriali ecc.), serre (coltivazioni di piante), nonché gli impianti destinati alla produzione di acqua calda per applicazioni industriali (doppi fondi, vasche di deposito, apparecchi elaboratori, apparecchi di riscaldamento del gas metano in stazioni riduttrici della pressione, ecc ...).

Riferimento:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Fonti: INAIL, Puntosicuro
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