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RISCHIO INCENDIO: LA MISURE PER L'EDILIZIA

Inail: la prevenzione del rischio incendio ed esplosione in edilizia

Un nuovo documento Inail si sofferma sul rischio incendio ed esplosione in edilizia con particolare riferimento alla prevenzione e alle procedure di emergenza. Il Codice Prevenzione Incendi e la gestione delle emergenze nel Testo Unico.

Nel comparto edile, sicuramente uno degli ambiti lavorativi con maggiori rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono presenti anche specifici rischi di incendio ed esplosione che sono correlati, ad esempio, alle condizioni problematiche che derivano dalla “continua variazione della tipologia di lavorazioni in esecuzione, dalla possibile presenza di più imprese in contemporanea con mansioni distinte e da condizioni di sicurezza con standard spesso inferiori a quelli richiesti per le installazioni fisse”. E “un’appropriata mitigazione del rischio di incendio richiede “una vera e propria ingegnerizzazione della progettazione della sicurezza antincendio, che può essere ottenuta solo con un’adeguata cultura della sicurezza. La cultura della sicurezza antincendio comporta lo studio, la regolamentazione, l’insegnamento e la condivisione con i vari portatori di interesse in tutti i settori della società dell’utilità di questo argomento fondamentale per migliorare il benessere del nostro Paese”.
Proprio per incidere sulla riduzione degli infortuni ed implementare la necessaria cultura della sicurezza in edilizia è attivo un progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha portato alla recente pubblicazione del documento “Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”. Il documento riporta utili indicazioni operative per la gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio nel settore dell’edilizia. La pubblicazione coinvolge, per l’Inail, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione. E per il C.N.VV.F. è coinvolta la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

La sicurezza antincendio, il Codice prevenzione incendi e l’edilizia
Riguardo alla cultura della sicurezza il documento sottolinea, nell’introduzione, che negli ultimi anni si è cercato di migliorare l’approccio, “con la finalità che tutti gli attori coinvolti facciano ‘squadra’ tra loro, ciascuno secondo i rispettivi profili di competenza. Sono state scritte delle regole nuove per coniugare le necessità di chi progetta con chi poi dovrà intervenire per garantire la sicurezza antincendio”.
E per semplificare e razionalizzare queste regole “mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, è stato emanato il d.m. 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, che rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in tale materia”.
Ricordiamo, come indicato in molti nostri articoli, che il del Codice di prevenzione incendi “è un unico testo organico e sistematico con un approccio normativo meno prescrittivo e più prestazionale rispetto al passato, che ha lo scopo di ridurre il ricorso al procedimento di deroga nella progettazione e di avere un’applicazione uniforme delle misure antincendio su tutto il territorio nazionale. In tale contesto, si inserisce la progettazione della sicurezza antincendio quale metodo di individuazione di soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi, vale a dire la salvaguardia della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente. Con il nuovo approccio normativo, il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio”.
Si indica poi che al progettista è data la possibilità “di utilizzare dei metodi basati su norme o documenti tecnici adottati da organismi nazionali, europei o internazionalmente riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio”. Ed è sempre più diffuso “l’approccio ingegneristico denominato ‘Fire Safety Engineering’, che consiste nel quantificare l’impatto di ogni soluzione tecnica sull’evoluzione dell’incendio, al fine di progettare soluzioni che siano maggiormente proporzionate al rischio reale. Altri metodi di progettazione riguardano soluzioni che prevedono l’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto del costante progresso tecnologico. Infine, si può fare ricorso a prove sperimentali in scala reale o in scala rappresentativa oppure al ‘giudizio esperto’ fondato sui principi di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze di soggetti esperti del settore della sicurezza antincendio”.
Il nuovo documento si sofferma, in cinque capitoli, sull’individuazione delle possibili fonti di rischio incendio ed esplosione, sulle misure di prevenzione e protezione, sui rischi aggiuntivi indotti dai cantieri di ristrutturazione e manutenzione e sulle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e la gestione della sicurezza antincendio (GSA) nei cantieri.
Sono poi presenti tre focus tematici che raccontano di “gravi incendi accaduti negli anni scorsi, ponendo l’attenzione su come le concomitanti carenze nella valutazione del rischio incendio e nella GSA abbiano prodotto danni assai ingenti, facilmente evitabili adottando una migliore strategia preventiva”. 
La gestione delle emergenze nel decreto legislativo 81/2008
Il documento inizia chiaramente con un breve excursus della normativa in relazione alla gestione delle emergenze (situazioni anomale, rispetto alle normali condizioni lavorative, dalle quali “possono derivare, o siano già derivati, incidenti o infortuni”) con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Si indica che il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “stabilisce una serie di regole in materia di sicurezza antincendio e, analizzando il decreto, si possono individuare molteplici adempimenti posti a carico a diversi soggetti della prevenzione nei cantieri, in particolare ai datori di lavoro, ai coordinatori per la sicurezza e agli addetti antincendio”.

Alcuni esempi:
  • all’art. 15 (Misure generali di tutela), alla lettera u) del c. 1, si fa riferimento alle ‘misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato’.
  • l’art. 18, c. 1, prevede che il datore di lavoro e il dirigente debbano:
  • lettera b): ‘designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’.
  • lettera t): ‘adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti’.
Sempre con riferimento all’attuale Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) si ricorda che gli articoli dal 43 al 46 “definiscono le modalità di gestione delle emergenze sia da parte del datore di lavoro sia da parte dei lavoratori, tanto per quanto riguarda il primo soccorso quanto per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze in genere”.
In particolare si definiscono - Sezione VI Gestione delle emergenze, art. 43 c. 1 – “le disposizioni generali alle quali deve adempiere il datore di lavoro, il quale:
  • organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  • designa preventivamente i lavoratori di cui all’art. 18, c. 1, lettera b);
  • informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  • programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  • adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
  • garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi”.
  • Inoltre nel terzo comma si stabilisce “che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”.
Si indica poi, in relazione ai diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, che l’art. 44 stabilisce:
  • c. 1: “il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”;
  • c. 2: “il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza”.
Ricordiamo, infine, che l’art. 46, riguardo ai criteri di sicurezza antincendio e alla gestione delle emergenze, rimanda al DM 10 marzo 1998 il quale prevede, all’art. 1, c. 3, “che per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili, le prescrizioni da rispettare riguardano gli artt. 6 e 7 (designazione degli addetti al servizio antincendio e relativa formazione)”.
E si segnalano “le attività definite a rischio di incendio elevato, di cui all’allegato IX del citato decreto: ‘o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiori a m 50; p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi’”.

Riferimento:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Beatrice Conestabile Della Staffa, Francesca Maria Fabiani, Daniela Freda, Alessandro Ledda, Donato Lancellotti, Barbara Manfredi, Federica Paglietti, Arcangelo Prezioso, Giovanna Ricupero, Alessio Rinaldini, Raffaele Sabatino, Maria Teresa Settino, Fabrizio Baglioni, Armando De Rosa, Federico Lombardo, Andrea Marino, Fabio Mazzarella, Francesco Notaro, Antonio Petitto, Amalia Tedeschi – Collana Ricerche - edizione 2020

Fonte: Puntosicuro
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