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RISCHIO INCENDIO: LE MISURE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

La prima misura antincendio nei luoghi di lavoro

La reazione al fuoco dei materiali e le implicazioni del Codice di prevenzione incendi nella sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Codice di prevenzione incendi ha operato una profonda trasformazione nell’ambito della prevenzione incendi perché ha introdotto una nuova modalità di valutazione del rischio di incendio che consente al professionista antincendio di raggiungere gli obiettivi di sicurezza, attraverso molteplici soluzioni progettuali. La reazione al fuoco dei materiali è la prima misura di strategia antincendio (S.1) indicata dal Codice ed è finalizzata, attraverso un’oculata scelta dei materiali di arredamento e di rivestimento, a rallentare lo sviluppo e la propagazione di un incendio e ad aumentare il tempo disponibile per l’esodo degli occupanti quando si sviluppa un incendio, prima che l’ambiente venga saturato da fumi e gas tossici e nocivi.

Il Codice di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, ha operato una profonda trasformazione nell’ambito della prevenzione incendi perché ha introdotto una nuova modalità di valutazione del rischio di incendio che consente al professionista antincendio di raggiungere, attraverso molteplici soluzioni progettuali, gli obiettivi di sicurezza applicando una serie di misure di strategia antincendio finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori dagli effetti dell’incendio, oltre che alla tutela dei beni. La reazione al fuoco dei materiali, trattata al capitolo S.1, è la prima misura di strategia antincendio indicata dal Codice ed è uno strumento prescrittivo di protezione passiva teso a limita­re l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio.

La reazione al fuoco dei materiali è una disciplina che studia il comportamento dei materiali quando sono sottoposti all’azione del fuoco ed è stata introdotta in Italia con il decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984. Diversi incendi verificatisi in Europa (incendio del Palazzo del Vignola di Todi nel 1982 con 35 vittime, incendio del cinema Statuto di Torino nel 1983 con 64 vittime, incendio allo stadio di Bradford nel 1985 con 56 vittime), dovuti al coinvolgimento dei materiali di rivestimento impiegati per la realizzazione dei locali, in quel periodo hanno dato una vigorosa accelerazione agli studi inerenti la reazione al fuoco dei materiali, per il rischio che questi comportano per la sicurezza delle persone.

La Normativa sulla reazione al fuoco è stata applicata fino ad oggi solamente in ambiti civili caratterizzati da notevoli affollamenti, quali cinema, teatri, discoteche, alberghi, scuole, centri commerciali, dove l’installazione di “prodotti ignifughi” come materiali di arredamento e di rivestimento delle strutture rappresenta un’importante misura di sicurezza finalizzata a rallentare lo sviluppo e la propagazione di un incendio e a garantire la disponibilità di un maggior tempo per l’esodo degli occupanti quando si sviluppa un incendio, prima che l’ambiente venga saturato da fumi e gas tossici e nocivi.

L’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019 ha reso obbligatoria l’applicazione del Codice di prevenzione incendi anche ad ambiti diversi, comportando una modifica nelle modalità di valutazione dei rischi di un’attività da parte del datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione che devono acquisire nuova consapevolezza nella scelta dei materiali per la realizzazione dei luoghi di lavoro. I requisiti di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento da installare dipendono innanzitutto dall’indice di rischio Rvita e quindi dalle caratteristiche prevalenti degli occupanti che possono essere in stato di veglia o addormentati, che possono avere familiarità o meno con l’edificio in cui si trovano, che possono ricevere cure mediche o essere in transito, come nelle stazioni ferroviarie o negli aeroporti.

La normativa sulla reazione al fuoco è complessa e la sua applicazione è resa ancora più difficile da molteplici classificazioni che sono intervenute nel tempo, in particolare la classificazione italiana, quella europea e in ultimo quella del Codice di prevenzione incendi, tutte pienamente applicabili.

La classificazione italiana
Secondo il D.M. 26 giugno 1984, la classificazione italiana stabilisce che, a seguito di prove di laboratorio, i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 di reazione al fuoco con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; i materiali di classe 0 sono non combustibili mentre i materiali di classe superiore a 2, ad esempio, presentano caratteristiche di combustibilità che ne vietano l’impiego nelle attività che presentano grandi affollamenti di persone. Ai materiali di arredamento imbottiti (poltrone, divani, materassi) sono assegnate le classi 1 IM, 2 IM, 3 IM, 4 IM, 5 IM, che sono riferite al complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto.

La partecipazione alla combustione di un materiale può variare, oltre in dipendenza della natura chimica, anche in relazione alle effettive condizioni di impiego e di posa in opera per l'utilizzazione. Ad esempio, la classe di reazione al fuoco di una moquette è attribuita a seguito di prova di laboratorio nella condizione di materiale appoggiato o incollato (a pavimento) su un supporto incombustibile, e l’omologazione ministeriale ne consente l’installazione nel rispetto di questa specifica modalità di posa in opera. Purtroppo, qualche volta accade che il materiale, anche se dotato di idonea classe di reazione al fuoco, viene posato in opera mediante incollaggio su un parquet in legno (materiale combustibile), vanificandone l’idoneità dell’installazione e quindi la possibilità che il materiale sia accettato dai Vigili del fuoco in fase di controllo. Il rivestimento di pavimentazione non può inoltre essere utilizzato per rivestire le pareti di un locale o addirittura il soffitto, quindi in una configurazione completamente diversa da quella sperimentale. In queste condizioni, non essendo possibile superare i controlli antincendio, il materiale deve essere necessariamente disinstallato ed eliminato, con gravi perdite economiche per l’imprenditore
 
La classificazione europea
Con i decreti del Ministro dell’interno 10 marzo 2015 e 15 marzo 2015 è stata data attuazione in Italia all’applicazione della classificazione di reazione al fuoco secondo la regolamentazione europea, in attuazione prima dalla direttiva europea e poi dal Regolamento europeo sui prodotti da costruzione

Riferimenti:
  • Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Fonte: Puntosicuro
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