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RISCHIO INCENDIO: PREVENZIONE LAVORI A CALDO

Edilizia: come prevenire i rischi di incendio nei lavori a caldo?

Informazioni sulla sicurezza antincendio per gli addetti ai lavori a caldo. I metodi di lavoro alternativi, le aree permanentemente e temporaneamente dedicata ai lavori a caldo, le attività in copertura e il riscaldamento del bitume.

In un precedente articolo, dedicato alle linee guida prodotte dalla Confederation of Fire Protection Association Europe ( CFPA-Europe) - un’associazione europea di organizzazioni nazionali che si occupano di prevenzione e protezione dagli incendi – abbiamo affrontato il tema della prevenzione antincendio nei “lavori a caldo”. Con “lavori a caldo” si fa riferimento, in questo caso, ad attività/metodi lavorativi che – utilizzati durante le attività di costruzione o di ristrutturazione – “producono scintille o prevedono l’uso di fiamma libera o altre fonti di calore che, di conseguenza, possono costituire un pericolo di incendio”.
In particolare nella linea guida “ Sicurezza antincendio per gli addetti ai lavori a caldo” (“Fire safety basics for hot work operatives”) sono contenute indicazioni e proposte elaborate da SPEK (Associazione Finlandese di Soccorso Nazionale), curate da Matti Orrainen e tradotte in italiano da Guido Zaccarelli (Presidente Vicario APC Prevenzione incendi di AIAS).
Lo scopo di questo documento è quello di aiutare a “prevenire infortuni alle persone e danni ai beni ed all’ambiente come conseguenza di lavori a caldo svolti in cantieri temporanei”.

Le aree di lavoro e i metodi alternativi
Nella linea guida si ricordano innanzitutto alcuni metodi di lavoro alternativi.
Infatti poiché i lavori a caldo comportano un pericolo di incendio, è “sempre consigliabile prendere in considerazione altri metodi di lavoro come, per esempio, la bullonatura anziché la saldatura, con lo scopo di non produrre scintille o prevedere l’uso di fiamma libera”.
È poi possibile anche trasferire il luogo di lavoro in una zona più sicura, come un’area permanentemente dedicata ai lavori a caldo.
Un’area permanentemente dedicata ai lavori a caldo “costituisce un’area o un compartimento antincendio apposito, progettato per svolgere in sicurezza i lavori a caldo”.
In particolare l’area di lavoro deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:
  • “i materiali da costruzione devono essere non combustibili oppure, se sono combustibili, devono essere protetti con uno schermo;
  • l’area deve essere mantenuta sgombra da materiali combustibili non connessi al lavoro in corso. Nessun liquido infiammabile deve essere utilizzato o depositato nell’area e l’area deve essere compartimentata rispetto a qualsiasi area dove siano contenuti gas infiammabili;
  • l’area di lavoro deve essere dotata di almeno un estintore portatile di caratteristiche almeno 43A-183BC ed inoltre nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro deve essere presente un ulteriore estintore di medesime caratteristiche estinguenti oppure due estintori di caratteristiche almeno 27A-­144BC”.
  • Si ricorda che le caratteristiche degli estintori “possono variare nei diversi paesi” e una nota del traduttore ricorda che in Italia “sono comuni gli estintori 34A-144BC”.
Il documento segnala poi che le zone dove si svolgono temporaneamente lavori a caldo sono aree che normalmente non dispongono “dei requisiti indicati per l’area permanente per i lavori a caldo”: i lavori a caldo “possono essere svolti in un’area temporanea solo se non è possibile svolgerli in un’area permanente per i lavori a caldo”.
Si indica poi che non deve essere ammesso lo svolgimento dei lavori a caldo in zone temporanee “a meno che l’attività non disponga di un sistema di permessi per i lavori a caldo e quindi a meno che un permesso per i lavori a caldo sia rilasciato per il lavoro in questione” (nelle linee guida è presente un esempio di permesso per lavori a caldo).
Sono riportate altre ulteriori indicazioni per i processi di lavori a caldo svolti in “attività che presentano un rischio di incendio o di esplosione particolarmente elevato (come per esempio una raffineria) oppure che sono rilevanti economicamente (esempio un centro commerciale), oppure che sono di rilevanza storica (chiese), artistica (musei) o in altri casi simili”.

I piani per la supervisione dei lavori a caldo
La linea guida indica poi che “tutte le società industriali o di altro tipo, cantieri, impianti e attività devono predisporre di un piano per la supervisione dei lavori a caldo”.
Il piano deve costituire “un insieme permanente di istruzioni approvate dalla società o dal cantiere per lo svolgimento sicuro dei lavori a caldo e deve basarsi su un sistema di permessi di lavoro”.
Ed è poi necessario “applicare le normative, i regolamenti, le norme tecniche e le prescrizioni delle autorità in merito alle attrezzature” utilizzate per questa tipologia di lavori.

Un esempio di lavoro a caldo sui tetti
Il documento riporta poi un esempio di lavoro a caldo sui tetti.
Si indica, innanzitutto, che “prima di svolgere un lavoro a caldo su un tetto, è necessario predisporre una valutazione del rischio e valutare se il lavoro non possa essere eseguito con una modalità alternativa o in un altro luogo”.
Alcune indicazioni:
  • “quando si svolge un lavoro a caldo sui tetti, la guaina non deve essere posata sopra a pannelli metallici oppure a strutture metalliche in un modo tale che il luogo di posa possa scaldarsi;
  • la fiamma libera o l’aria calda non devono essere usate più vicine di 1,5 m dalle aperture di ventilazione o dal punto di intersezione di strutture orizzontali o verticali”. Si ricorda che “in alcuni paesi la fiamma libera è proibita”.
  • il luogo del lavoro a caldo deve disporre di un equipaggiamento antincendi o iniziale stabilito nel permesso per il lavoro a caldo, comunque almeno due estintori portatili di caratteristiche estinguenti almeno 43A-183BC e dispositivi di intervento con i quali sia possibile praticare un foro nel tetto con lo scopo di estinguere un incendio”.
La linea guida si sofferma poi sul riscaldamento del bitume in un bollitore, con riferimento ad attività come la posa delle guaine impermeabilizzanti in copertura.
Si indica che la struttura del bollitore di bitume “deve essere tale che le strutture che si trovano al di sotto di esso non possano scaldarsi o accendersi”. Inoltre il bollitore “deve avere un coperchio incernierato e richiudibile, ed il coperchio deve essere abbastanza a tenuta da:
  • non consentire l’ingresso dell’acqua piovana nel bollitore;
  • consentire che un eventuale incendio sia soffocato quando il coperchio è chiuso.
  • il bollitore di bitume deve avere un bruciatore a gas liquido, che è una parte integrante della sua struttura.
  • la costruzione della valvola di svuotamento deve essere tale che in qualsiasi circostanza essa possa essere chiusa strettamente”.
In aggiunta, “un bollitore di bitume che abbia un volume oltre i 50 litri deve comprendere:
  • un termometro che mostri la temperatura del bitume;
  • un dispositivo per il controllo della fiamma del bruciatore ed un termostato o un altro dispositivo che impedisca il sovrariscaldamento del bitume”.
  • Se poi un bruciatore con meno di 50 litri “non dispone di un dispositivo per prevenire il sovrariscaldamento, allora deve essere presente sotto al bollitore un bacino in metallo che abbia una capacità di contenimento pari all’interno contenuto del bollitore, in modo tale che nell’eventualità di sovrariscaldamento o fuoriuscita del contenuto, esso possa fluire dentro al bacino. La costruzione del bacino deve essere tale che non possa accendere i materiali circostanti quanto è pieno di bitume caldo”.
Segnaliamo, infine, che il documento, che riporta varie possibili misure di precauzione da mettere in atto prima, durante e dopo lo svolgimento dei lavori, si sofferma anche sulla formazione degli addetti ai lavori a caldo.

Riferimenti:
CFPA-Europe, “ Fire safety basics for hot work operatives”, a cura di Matti Orrainen, CFPA-E Guideline No 12:2012 F 
NB: Attraverso il sito di CFPA-Europe è possibile visualizzare la versione del file in italiano.

Fonte articolo: Puntosicuro

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