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RISCHIO LAVORI IN QUOTA: SULLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Nei lavori in quota sono obbligatorie le misure di protezione collettiva?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito in relazione ai lavori in quota. Il datore di lavoro deve sempre predisporre misure di protezione collettiva o ha la facoltà di valutare quali misure adottare?

A porsi, in questi termini, la domanda e a richiedere (nel 2015!) un parere della Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) – è la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza secondo cui l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva “risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.

La risposta della Commissione Interpelli
Veniamo alla risposta contenuta nel recente - almeno come pubblicazione - Interpello n. 6/2019 che ha come oggetto i “chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”.
Come sempre alla domanda dell’interpellante seguono alcune premesse della Commissione.

In particolare si premette che:
  • “l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Misure generali di tutela’, al comma 1, lettera i), prevede ‘la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale’;
  • l’articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Obbligo di uso’, stabilisce che ‘I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro’;
  • l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota’, al comma 1, lettera a), statuisce la ‘priorità’ delle ‘misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale’ ed al comma 6, prevede che ‘Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati’;
  • l’articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato ‘lavori speciali’, al comma 1, stabilisce che ‘Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego’ ed al comma 2 prevede che: ‘Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.
 
Sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene, in definitiva, che, “da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun ‘contrasto’ tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”. E si indica, in particolare, che il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, “sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette”. La norma di cui si parla è, dunque, “una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste”.

Riferimento:
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 6/2019 del 15 luglio 2019, pubblicato il 01 ottobre 2019 con risposta al quesito della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza – Prot. n. 18052 – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.

Fonte: Puntosicuro
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