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SENTENZA: SULLA MANCATA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

L'INTERFERENZA TRA LE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO NELLO STESSO LUOGO DI LAVORO

In presenza di rischi interferenziali di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro e cioè al contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione ma all’effetto che tale rapporto origina e vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. È questo il principio giuridico più importante che emerge dall’analisi di questa sentenza della Corte di Cassazione, principio al quale la suprema Corte ha fatto riferimento nel decidere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di una società di produzione di reti elettrosaldate e dal legale rappresentante di una società di autotrasporto condannati nei due primi gradi di giudizio per essere stati ritenuti responsabili dell’infortunio accaduto a un dipendente della ditta di autotrasporto infortunatosi durante le operazioni di carico di alcune reti su di un mezzo mediante un carrello lavoratore condotto da un operatore dipendente della società produttrice.


Un altro principio che emerge dall’analisi della sentenza riguarda l’individuazione della responsabilità per un infortunio nel caso della presenza sul luogo di lavoro di più titolari della posizione di garanzia che nel caso della sentenza in esame erano il datore di lavoro della vittima e il delegato alla sicurezza dell’azienda presso la quale venivano effettuate le operazioni di carico del materiale. Se sono più soggetti i titolari della posizione di garanzia, ha evidenziato la suprema Corte, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia. Infatti quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, ugualmente destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi così un concorso di cause ex art. 41 comma primo del codice penale.

Riferimento: Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 24926 del 5 giugno 2019 (u.p. 9 aprile 2019) - Pres. Dovere – Est. Ferranti – P.M. Marinelli - Ric. G.F. e F.F.. - In presenza di rischi interferenziali ex art. 26 d. lgs. 81/08 occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese ma alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nello stesso luogo di lavoro.

Fonte: Puntosicuro

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