Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Obblighi per il datore di lavoro, metodologia INAIL, fasi della valutazione e supporto professionale per integrare correttamente il DVR.
Che cos'è lo stress lavoro-correlato?
Lo stress lavoro-correlato può manifestarsi quando una persona percepisce di non riuscire a rispondere adeguatamente alle richieste e alle pressioni dell'attività lavorativa. Non dipende esclusivamente dalle caratteristiche individuali: anche le condizioni organizzative possono contribuire al rischio.
Per questo la valutazione riguarda l' organizzazione del lavoro, le attività svolte e le condizioni che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Non è un accertamento clinico sul singolo dipendente.
Lo scopo è individuare possibili criticità, prevenire situazioni dannose e programmare interventi organizzativi coerenti con i risultati.
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è obbligatoria?
D.Lgs. 81/08
Sì. L'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 include espressamente i rischi collegati allo stress lavoro-correlato tra quelli da valutare. L'obbligo riguarda i datori di lavoro soggetti alla disciplina sulla valutazione dei rischi e deve trovare riscontro nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
La valutazione deve essere adeguata alle effettive caratteristiche dell'azienda. Non è sufficiente una dichiarazione generica che escluda il rischio senza un percorso valutativo documentato.
Come si effettua la valutazione? Il metodo INAIL in sintesi
La metodologia INAIL offre strumenti e fasi operative per analizzare e gestire il rischio stress lavoro-correlato, con il coinvolgimento delle figure della prevenzione e la considerazione delle caratteristiche aziendali.
Gruppo di gestione
Organizzazione del percorso, coinvolgimento delle figure competenti e consultazione della rappresentanza dei lavoratori.
Gruppi omogenei
Individuazione delle attività e dei gruppi di lavoratori con condizioni organizzative confrontabili.
Valutazione preliminare
Analisi degli eventi sentinella e dei fattori di contenuto e contesto del lavoro mediante lista di controllo.
Misure correttive
Interventi quando necessari; se inefficaci, si procede alla valutazione approfondita della percezione dei lavoratori.
Monitoraggio e DVR
Documentazione degli esiti, verifica delle misure attuate e pianificazione del monitoraggio nel tempo.
Quando aggiornare la valutazione?
L'aggiornamento deve essere valutato in relazione alle condizioni reali dell'azienda e alle circostanze previste dall'art. 29 del D.Lgs. 81/08.
Cosa comprende la nostra consulenza?
Affianchiamo il datore di lavoro nello sviluppo di una valutazione riferita alla concreta realtà organizzativa, con un percorso concordato in base alle esigenze aziendali.
- Analisi preliminare dell'azienda e pianificazione delle attività.
- Supporto al gruppo di gestione e individuazione dei gruppi omogenei.
- Raccolta dei dati, applicazione degli strumenti e interpretazione dei risultati.
- Individuazione delle azioni di prevenzione e miglioramento necessarie.
- Relazione tecnica, integrazione del DVR e indicazioni per il monitoraggio.
Devi avviare o aggiornare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato?
Affidati a un consulente per la sicurezza sul lavoro. Possiamo esaminare la situazione della tua azienda e organizzare un percorso di valutazione conforme al D.Lgs. 81/08, adeguato alle attività effettivamente svolte.
Domande frequenti
La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria per tutte le aziende?
È un obbligo previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro soggetti alla valutazione dei rischi. Il percorso va adeguato alla struttura e all'organizzazione aziendale, anche nelle realtà di dimensioni ridotte.
È obbligatorio utilizzare il metodo INAIL?
No. Il metodo INAIL è un riferimento tecnico riconosciuto, ma non l'unico approccio utilizzabile. La valutazione deve comunque rispettare le indicazioni normative e risultare coerente con l'effettivo contesto di lavoro.
La valutazione approfondita con questionari è sempre necessaria?
No. Il percorso prevede anzitutto la valutazione preliminare. Quando vengono individuate criticità, si definiscono interventi correttivi; nei casi previsti, se risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita della percezione dei lavoratori.
Ogni quanto va aggiornata la valutazione?
Non esiste una periodicità fissa generale valida per tutte le aziende. Devono essere considerati il monitoraggio pianificato e i casi di rielaborazione della valutazione stabiliti dall'art. 29 del D.Lgs. 81/08, oltre agli esiti e alle necessità del percorso adottato.
Gli esiti devono essere inseriti nel DVR?
Sì. Gli esiti della valutazione del rischio stress lavoro-correlato e le eventuali misure di prevenzione vanno documentati nell'ambito della valutazione aziendale dei rischi, secondo le modalità pertinenti al DVR.
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Servizi Sicurezza sul Lavoro
Ing. Flavio Napolitano
Consulenza per la sicurezza sul lavoro a Roma e nel Lazio