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VERIFICA DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE: GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

I quesiti sul decreto 81: verifica dell’idoneità tecnico professionale

Sulle modalità di effettuazione da parte del committente datore di lavoro della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un’impresa di pulizie.

Quesito
Sono il responsabile di un’azienda che deve appaltare il servizio di pulizie. Nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa alla quale dovrò affidare il servizio ho chiesto alla stessa l’esito delle visite di idoneità alla mansione effettuate dal medico competente sul proprio personale. Poiché l’impresa stessa sostiene che non è tenuta a nominare il medico competente e a sottoporre il personale alla sorveglianza sanitaria chi dei due ha ragione?

Risposta
Per rispondere al quesito è sufficiente consultare l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguardante gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e più in particolare l’obbligo da parte del committente datore di lavoro di effettuare la verifica tecnico-professionale dell’impresa o dei lavoratori autonomi chiamati a lavorare all’interno della propria azienda, intendendosi per idoneità tecnico-professionale, secondo quanto definito dall’art. 89 lettera l) dello stesso decreto legislativo, il possesso da parte dell’appaltatore o del prestatore d’opera di capacità organizzative nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare.

L’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha stabilito, con il comma 1 lettera a), che tale verifica deve essere effettuata con le modalità previste dal D.P.R. di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) dello stesso decreto legislativo, ad oggi non ancora emanato, con il quale il legislatore ha dato l’incarico alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Con lo stesso articolo 26 è stato anche stabilito che tale verifica, fino alla data di entrata in vigore del citato D.P.R., possa essere eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (punto 1) e l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (punto 2).

Per i cantieri temporanei o mobili, invece, l’obbligo della verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono operare negli stessi è stato previsto, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori, dall’art. 90 comma 9 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale tale verifica deve essere fatta con le modalità di cui all’allegato XVII che al punto 1 riporta la documentazione che devono esibire al committente o al responsabile dei lavori le imprese e al punto 2 quella che devono invece esibire i lavoratori autonomi.

Alla luce di quanto sopra detto quindi, riguardando il caso particolare di cui al quesito un’impresa di pulizie, sarebbe sufficiente, per il rispetto degli obblighi di legge, che la stessa, esibisca il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e che rilasci una autocertificazione con la quale attesti di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale. Ma, come lo scrivente ha avuto modo più volte di sostenere, in materia di salute e sicurezza sul lavoro occorre sempre distinguere gli obblighi dalle opportunità nel senso che a volte, anche nel rispetto delle norme di legge, può essere opportuno integrare con altra documentazione i requisiti minimi richiesti dalle disposizioni stesse.

Ora, essendo la verifica della idoneità tecnico-professionale nel caso degli appalti e delle prestazioni d’opera finalizzata alla opportunità o meno di stipulare un contratto, è il committente che fissa le condizioni e stabilisce le regole per cui lo stesso può richiedere una documentazione integrativa rispetto a quella minima prevista dalle disposizioni di legge ed è quello che cautelativamente e giustamente, a parere dello scrivente, vuole fare il committente di cui al quesito. E’ notorio, infatti, che nelle imprese di pulizia il personale chiamato a svolgere tale tipo di attività può essere esposto a rischi, quali ad esempio quelli biologici o chimici, che richiedono l’obbligo da parte del datore di lavoro della nomina di un medico competente e di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale stesso per cui bene fa il committente a subordinare la stipulazione del contratto al rispetto di tali obblighi.

Analoga situazione è quella che si riscontra per quanto riguarda il controllo da parte del committente della regolarità contributiva dell’appaltatore. L’art. 26, a differenza dell’Allegato XVII che si applica nel caso dei cantieri temporanei o mobili, non richiede che le imprese e i lavoratori autonomi esibiscano al committente il documento di regolarità contributiva (Durc) con il quale viene attestata appunto la regolarità della loro posizione rispetto all’Inps e all’Inail ma si ritiene opportuno che il committente datore di lavoro comunque lo richieda sempre se solo si tiene conto di quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale “Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

Fonte: Gerardo Porreca, Puntosicuro
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