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PALCHI E FIERE: LE LINEE GUIDA INAIL

Linee di indirizzo per la sicurezza nelle manifestazioni fieristiche

Un documento Inail fornisce linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alle manifestazioni fieristiche e all’attività di allestimento e disallestimento di stand. La normativa, i ruoli e le responsabilità.

Spesso si parla della “complessità e interconnessione” delle attività che riguardano l’allestimento e il disallestimento di stand all’interno di quartieri fieristici. Attività che “hanno indotto negli ultimi anni ad una seria riflessione sui rischi per la salute e per la sicurezza di quanti vi operano”.
Infatti i rischi connessi alla gestione degli eventi fieristici “sono caratterizzati da particolari esigenze come gli stretti vincoli temporali concessi per il completamento dei lavori, la presenza contemporanea di numerose imprese e di lavoratori di diverse nazionalità e la necessità di operare in spazi ristretti per la realizzazione di stand in aree contigue all’interno dello stesso Quartiere fieristico”.
A presentare con queste parole i rischi relativi alle manifestazioni fieristiche, di cui ci siamo occupati anche nella nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, è un nuovo documento prodotto dall’ Inail, con molteplici collaborazioni, come risultato del Protocollo d’intesa tra Inail e Asal-Assoallestimenti, Cfi-Comitato fiere industria, Aefi-Associazione esposizione e fiere italiane.  

Il documento, dal titolo “Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”, intende affrontare e illustrare le relazioni tra i soggetti giuridici indicati nel Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 (Decreto Palchi e fiere). Il documento vuole “dettagliarne i relativi ruoli recependo le migliori prassi operative messe in atto nel nostro paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di manifestazioni fieristiche allo scopo di gestire al meglio i suddetti rischi”.

E chiaramente il punto di partenza da cui si traccia la linea di miglioramento che questo elaborato intende proporre “è rappresentato dall’assoluto rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

Il contenuto delle linee di indirizzo per le manifestazioni fieristiche
Il documento – realizzato con la collaborazione tra Inail, Asal Assoallestimenti, Aefi Associazione espositori e fiere italiane e Cfi Comitato fiere industria – fornisce dunque precise linee di indirizzo, sviluppate nell’ambito del Protocollo d’intesa citato in apertura di articolo, che costituiscono “un contributo di analisi e sistematizzazione dei processi lavorativi per la realizzazione di una manifestazione fieristica ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro”.
Il documento, che “non ha carattere prescrittivo e va adattato agli specifici processi organizzativi e gestionali dei diversi operatori del settore”, esamina, in particolare, “le attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 ai sensi del Capo II “Manifestazioni fieristiche” del “ Decreto Palchi e fiere”, che costituiscono parte rilevante delle lavorazioni svolte all’interno dei quartieri fieristici”.
E in quest’ambito si è deciso di “considerare esclusivamente il processo di allestimento e disallestimento di stand a progettazione libera su una superficie assegnata all’espositore, detta anche ‘area nuda’”. Questo processo, “che è il più ricorrente, è stato ritenuto anche il più rappresentativo del settore, poiché coinvolge direttamente tutti i soggetti giuridici gestore, organizzatore, espositore, allestitore definiti dall’articolo 5 del “ Decreto Palchi e fiere” ed in esso l’espositore assume sempre il ruolo di Datore di lavoro committente (DLC) dell’allestimento”.

Le responsabilità nella realizzazione di una struttura allestitiva
Riguardo ai ruoli e alle responsabilità il documento ricorda che la caratteristica peculiare delle attività allestitive di un’ “area nuda” “è che i ruoli e le responsabilità di tutti gli operatori coinvolti sono condizionati da molti fattori”.
In questo contesto, “ogni soggetto giuridico, individuato dal “ Decreto Palchi e fiere”, può svolgere attività programmatorie, progettuali o realizzative, in momenti diversi, con modalità variabili e con interlocutori distinti, rivestendo, a seconda dei casi o dei passaggi temporali e organizzativi, funzioni tipiche del committente, del Datore di lavoro committente (DLC), del Datore di lavoro (DL), del progettista o del fornitore di servizi”.
E dunque c’è l’esigenza di “circoscrivere e definire le figure di responsabilità che, direttamente o per conto del gestore, dell’organizzatore, dell’espositore e dell’allestitore, sono coinvolte nelle varie attività, individuando i compiti svolti da ognuno e quelli delegabili, nei limiti delle prescrizioni normative”.
Rimandiamo alla lettura integrale dell’articolata Tabella 1, contenuta nel documento, che è stata elaborata “per operare una semplificazione e chiarire meglio ruoli, responsabilità e compiti durante le varie fasi del processo che conduce alla realizzazione di una struttura allestitiva”. È una tabella “articolata per funzioni e per fasi a partire dalle figure del “Decreto Palchi e fiere” e individua un solo responsabile per ogni attività, specificando se incaricato o delegato dal gestore, dall’organizzatore, dall’espositore o dall’allestitore”.
Si segnala che è “compito del gestore, organizzatore, espositore o allestitore, ciascuno per la propria parte, definire e valutare i requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento delle attività dei soggetti indicati in tabella e incaricati, o delegati, in qualità di responsabili di una o più fasi del processo. Là dove i requisiti professionali delle figure incaricate non siano indicati da norme dirette, volontarie o da regolamenti, si dovrà far ricorso ad una analisi delle specifiche competenze e capacità tecnico-professionali del soggetto da incaricare, in relazione alla complessità dell’intervento e alle caratteristiche della manifestazione”.

E se per alcune delle attività previste non sono incaricati o delegati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, dei soggetti responsabili, “le funzioni e le attività corrispondenti sono da intendersi svolte direttamente dalle figure individuate dal decreto”.

Si indica che per qualsiasi manifestazione fieristica “le figure individuate dal decreto devono comunque dotarsi di una struttura organizzativa commisurata alla natura dell’attività svolta, alla complessità tecnico-gestionale dell’intervento, ai rischi lavorativi, nonché ai relativi programmi operativi definiti per la manifestazione. La struttura organizzativa, con l’indicazione dei responsabili e dei relativi compiti, deve essere definita, documentata, comunicata a tutti gli operatori coinvolti e aggiornata ogni volta sia necessario per modifiche dettate dal sito, dal modello gestionale, dalle condizioni di manifestazione, dall’introduzione di innovazioni di processo o tecniche”.

Infine riguardo agli aspetti regolati dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, vista l’articolazione delle figure coinvolte, si può far riferimento a quanto riportato nel comma 3 ter dell’articolo 26:

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(…)
3-ter. (…) in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l ’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Con riferimento sempre all’articolo 26 del Testo Unico le figure individuate dal “ Decreto Palchi e fiere” devono “integrare i documenti relativi alla SSL e promuovere, durante tutto l’iter realizzativo di una manifestazione fieristica:

  • la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

Riferimento:
Inail, “ Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”, a cura di Elisabetta Badellino, Federico Brizi, Paolo Fioretti, Emma Incocciati, Loredana Quaranta, Davide Sani e Maria Teresa Settino (Inail), Franco Bianchi e Oronzo Panebianco (Cfi Comitato fiere industria), Marco Fogarolo e Luca Perreca (Asal Assoallestimenti), Giovanni Giuliani, Nazario Pedini e Michele Stalteri (Aefi Associazione espositori e fiere italiane), edizione 2020

Fonte: Puntosicuro
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