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SENTENZA: LA RESPONSABILITÀ' DEL DATORE DI LAVORO NELLE STRUTTURE AZIENDALI COMPLESSE

IL DATORE DI LAVORO NON E' ESONERATO DAGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA E CONTROLLO IN TEMA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Due sono i principi che emergono dall’analisi di questa sentenza e che vengono richiamati dalla suprema Corte di Cassazione e cioè il primo è che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di una mancanza nelle attrezzature dei dispositivi antinfortunistici previsti dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro è configurabile la responsabilità del datore di lavoro, quale titolare della relativa posizione di garanzia anche nelle strutture aziendali complesse, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, se non ha provveduto a predisporre un’idonea organizzazione della sicurezza e il secondo che gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti per cui, anche se emerge una sua eventuale responsabilità, non viene meno la concorrente responsabilità del datore di lavoro delegato alla sicurezza.


Riferimento: Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 36687 del 30 agosto 2019 (u.p. 29 maggio 2019) - Pres. Lapalorcia – Est. Reynaud - P.M. Barberini - Ric. A.G.. - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso che nelle attrezzature manchino i dispositivi di sicurezza previsti dalle norme di legge, è configurabile la responsabilità del datore di lavoro anche nelle strutture aziendali complesse.

Fonte: Puntosicuro
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