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SENTENZE: QUANDO L'INFORTUNATO APPARTIENE A SOCIETÀ TERZE

Cosa succede se l’infortunato è estraneo all’organizzazione lavorativa?

La  Cassazione ha già definitivamente chiarito “che il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali (cfr. sez. 4 n. 38991 del 10/06/2010, Quaglieri e altri, Rv. 248850). Ed infatti, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di ‘lavoro’ (cfr. sez. 4 n. 7730 del 16/01/2008, Musso, Rv. 238757)”.

E ne consegue che laddove in tali luoghi ci siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, “perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli arti. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi [cfr. sez. 4 n. 23147 del 17/04/2012, De Lucchi, Rv. 253322; n. 2343 del 27/11/2013 Ud. (dep. 20/01/2014), S. e altro, Rv. 258436]”.

E' questo il caso espresso nella Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 28 marzo 2019, n. 13583, ove l'infortunio è occorso ad un lavoratore dipendente di una società a seguito dell'utilizzo di un carrello elevatore appartenente ad altra società, quella dell'imputato cui si riferisce la sentenza.

All'imputato è stato  contestato, in via generica, di avere omesso di adottare misure atte a scongiurare un utilizzo improprio (tale perché effettuato da soggetti non qualificati) dei carrelli elevatori e di vigilare affinché ciò non avvenisse, ma anche di avere violato le regole che impongono l'adozione di particolari cautele nell'uso delle attrezzature da lavoro e di apposita segnaletica nei luoghi in cui detti mezzi vengono impiegati.

Rif. Sentenza:
Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2019, n. 13583 - Utilizzo del carrello da parte di soggetti terzi non autorizzati. E' possibile escludere la posizione di garanzia solo in virtù della estraneità dell'infortunato alla organizzazione lavorativa?

Fonte: Puntosicuro

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