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SENTENZE: SULLA INDEROGABILITÀ DELLA POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO

Sulla inderogabilità dei doveri di vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro

La posizione di garanzia del datore di lavoro è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo alla luce del principio di effettività che rende riferibile l'inosservanza alle norme di sicurezza a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa.
E' questo l'orientamento espresso nell' ordinanza della Sez. VII penale della Corte di Cassazione che ci ricorda come sia inderogabile l’obbligo che il datore di lavoro ha di vigilare e controllare sull’applicazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e che lo stesso sia comunque delegabile, in applicazione dell’art. 16 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro stesso delegante di vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Lo ha fatto la suprema Corte nel decidere su di un ricorso presentato da una datrice di lavoro che era stata condannata dal Tribunale perché ritenuta responsabile di alcuni reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che nel ricorso aveva sostenuto, a sua difesa, di avere delegato i profili organizzativi relativi alla sicurezza ed al controllo dei lavoratori dell’azienda a figure specializzate ragion per cui nei suoi confronti non poteva essere mosso alcun giudizio di imprudenza.

Rif:
Corte di Cassazione Penale Sezione VII - Ordinanza n. 33446 del 24 luglio 2019 (u.p. 14 giugno 2019) - Pres. Di Nicola – Est. Di Stasi – Ric. Z.A.. - La posizione di garanzia del datore di lavoro è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo alla luce del principio di effettività che rende riferibile l'inosservanza alle norme di sicurezza a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa.

Fonte: Puntosicuro
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