Valutazione del rischio chimico nelle aziende
Agenti chimici pericolosi, schede di sicurezza, esposizione dei lavoratori e metodo di valutazione: gli aspetti fondamentali per proteggere l'azienda e integrare correttamente il DVR.
Che cos'è il rischio chimico sul lavoro?
Il rischio chimico deriva dalla possibilità che agenti chimici presenti o utilizzati durante le attività lavorative provochino danni alla salute oppure alla sicurezza dei lavoratori.
Il problema non riguarda solo i laboratori: detergenti, solventi, vernici, adesivi, disinfettanti, carburanti e sostanze prodotte durante alcune lavorazioni possono richiedere una valutazione specifica.
La pericolosità è una proprietà dell'agente; il rischio dipende anche da come viene impiegato, dalle quantità, dalla durata dell'esposizione e dalle protezioni presenti.
Quando è obbligatoria la valutazione del rischio chimico?
D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro deve verificare preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi e valutare i rischi per salute e sicurezza derivanti dalla loro presenza, nell'ambito della valutazione dei rischi aziendali.
Devono essere considerate le proprietà delle sostanze, le schede di sicurezza, il livello e la durata dell'esposizione, le quantità, le modalità operative, i valori limite pertinenti e l'efficacia delle misure preventive adottate.
Quali fattori devono essere valutati?
Come si effettua la valutazione del rischio chimico?
Il percorso si costruisce sulle effettive lavorazioni. Non esiste un unico algoritmo obbligatorio per tutte le aziende: i modelli di valutazione sono strumenti di supporto, da scegliere e interpretare in funzione del contesto.
Censimento degli agenti
Individuazione dei prodotti e degli agenti chimici generati dalle lavorazioni, compresi quelli delle attività accessorie.
Analisi SDS e mansioni
Verifica delle schede aggiornate, delle proprietà di pericolo e delle operazioni effettivamente svolte dai lavoratori.
Stima dell'esposizione
Analisi di quantità, frequenze, durata, vie di contatto e condizioni ambientali, utilizzando criteri pertinenti.
Approfondimenti eventuali
Quando necessari, modelli specifici e misurazioni dell'esposizione, con confronto con i valori limite applicabili.
Misure e DVR
Determinazione degli interventi, documentazione degli esiti e pianificazione delle verifiche e degli aggiornamenti.
Schede dati di sicurezza (SDS): perché sono essenziali?
Le SDS, predisposte secondo il regolamento REACH quando dovute, forniscono informazioni fondamentali per individuare i pericoli e impostare la prevenzione. Devono essere lette in relazione all'effettivo impiego del prodotto: la sola raccolta delle SDS non costituisce una valutazione del rischio.
Identificazione dei pericoli
Classificazione, pittogrammi, indicazioni di pericolo e precauzioni da considerare.
Uso e protezione
Indicazioni per manipolazione, stoccaggio, controllo dell'esposizione e dispositivi di protezione.
Emergenze e proprietà
Misure di primo soccorso, incendio, dispersioni accidentali e caratteristiche chimico-fisiche.
Come prevenire il rischio chimico?
La prevenzione parte dalla possibilità di eliminare o sostituire gli agenti pericolosi, quando le condizioni tecniche lo consentono, e dall'adozione di processi e impianti che riducano l'esposizione.
In base ai risultati della valutazione possono essere necessarie aspirazioni localizzate, sistemi chiusi, procedure di manipolazione, corretto deposito, gestione delle emergenze e DPI selezionati in relazione alle sostanze realmente presenti.
Formazione e DPI non devono sostituire le misure tecniche e organizzative quando queste sono praticabili. L'eventuale sorveglianza sanitaria va definita secondo il quadro normativo e le condizioni di esposizione.
Cosa comprende la nostra consulenza?
- Sopralluogo e analisi di lavorazioni, mansioni e prodotti.
- Verifica dell'inventario e delle schede dati di sicurezza.
- Valutazione dell'esposizione e scelta dei criteri tecnici.
- Definizione delle misure di prevenzione e protezione.
- Relazione tecnica e supporto all'integrazione nel DVR.
- Indicazioni per monitoraggio e successivi aggiornamenti.
Quando aggiornare la valutazione?
L'art. 223 prevede l'aggiornamento periodico e in presenza di mutamenti importanti che possano rendere superata la valutazione o quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Occorre inoltre tenere conto delle disposizioni generali sulla rielaborazione del DVR.
L'introduzione di nuovi prodotti, la modifica dei processi, le variazioni nelle quantità impiegate o nelle modalità di esposizione possono rendere necessario riesaminare il rischio. Per agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione possono applicarsi ulteriori prescrizioni specifiche del Titolo IX.
Devi effettuare o aggiornare la valutazione del rischio chimico?
Affianchiamo le aziende di Roma e del Lazio nell'analisi degli agenti chimici presenti sul lavoro, nella definizione delle misure di prevenzione e nell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
Domande frequenti sul rischio chimico
La valutazione è necessaria anche se uso pochi detergenti?
Occorre verificare se sono presenti agenti chimici pericolosi e valutarne le condizioni d'impiego. Quantità modeste o utilizzi occasionali non costituiscono, da soli, un'esenzione automatica: il giudizio deve essere motivato.
È sufficiente conservare le schede di sicurezza?
No. Le SDS forniscono dati indispensabili, ma la valutazione deve considerare quantità, mansioni, modalità d'uso, durata dell'esposizione e misure effettivamente presenti in azienda.
Le misurazioni ambientali sono sempre obbligatorie?
No. La necessità di misure strumentali dipende dalla valutazione, dalla possibilità di stimare con adeguata affidabilità l'esposizione e dalle disposizioni applicabili alle sostanze e ai processi considerati.
Che cosa significa rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute?
È una conclusione che può essere raggiunta con una valutazione documentata nelle condizioni previste dall'art. 224, comma 2. Non equivale all'assenza di obblighi generali di prevenzione o alla possibilità di omettere la valutazione.
Quando è necessaria la sorveglianza sanitaria?
Deve essere valutata in base agli agenti presenti, alla classificazione dei pericoli, alle esposizioni e alle disposizioni applicabili, con il coinvolgimento del medico competente quando previsto. Non è richiesta automaticamente per ogni sostanza presente in azienda.
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Ing. Flavio Napolitano
Consulenza sulla sicurezza sul lavoro
a Roma e nel Lazio.