Movimentazione manuale dei carichi: valutazione del rischio MMC
Sollevamento, trasporto, spinta e traino: obblighi del datore di lavoro, criteri di valutazione e misure di prevenzione per proteggere la salute dei lavoratori.
Che cos'è la movimentazione manuale dei carichi?
La movimentazione manuale dei carichi (MMC) comprende le operazioni di sollevamento, abbassamento, trasporto, sostegno, spinta, traino e spostamento di carichi svolte da uno o più lavoratori.
Quando le caratteristiche del carico o le condizioni ergonomiche sono sfavorevoli, queste attività possono determinare rischi da sovraccarico biomeccanico, in particolare a carico della schiena e dell'apparato muscoloscheletrico.
La valutazione non riguarda soltanto il peso: contano anche frequenza, durata, distanza dal corpo, postura, qualità della presa e condizioni operative.
La valutazione del rischio MMC è obbligatoria?
D.Lgs. 81/08
Artt. 167–169
Il datore di lavoro deve valutare i rischi presenti nelle attività di movimentazione manuale dei carichi. L'art. 168 richiede innanzitutto di evitare, ove possibile, la movimentazione manuale ricorrendo a misure organizzative e mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche.
Quando non è possibile eliminarla, occorre ridurre il rischio, organizzare correttamente le postazioni, valutare le condizioni di lavoro secondo l' Allegato XXXIII e attuare le misure di prevenzione necessarie. L'art. 169 disciplina informazione, formazione e addestramento; la sorveglianza sanitaria si applica secondo la valutazione del rischio e i fattori individuali pertinenti.
Quali fattori incidono sul livello di rischio?
Come si effettua la valutazione del rischio MMC?
Il percorso parte dall'osservazione delle attività reali e dalla scelta del metodo appropriato. L'analisi rapida permette di individuare le situazioni che richiedono ulteriori approfondimenti.
Analisi delle mansioni
Individuazione delle attività e delle postazioni in cui si movimentano carichi.
Raccolta dei dati
Rilievo di pesi, frequenze, altezze, distanze, durate e modalità operative.
Valutazione preliminare
Identificazione delle condizioni accettabili o critiche tramite criteri di screening appropriati.
Analisi specifica
Applicazione, quando necessaria, dei metodi tecnici adatti al tipo di movimentazione.
Prevenzione e DVR
Definizione delle misure, documentazione dei risultati e monitoraggio dell'efficacia.
Metodi di valutazione: UNI ISO 11228 e NIOSH
Non tutte le attività di movimentazione vengono analizzate con lo stesso modello. Le norme tecniche della serie UNI ISO 11228 costituiscono riferimenti riconosciuti, da applicare secondo il campo di utilizzo e le condizioni effettive della mansione.
Sollevamento e trasporto
Per sollevamento, abbassamento e trasporto manuale. In determinate condizioni si utilizzano modelli che derivano dall'equazione NIOSH/RNLE, valutando più fattori e non soltanto il peso.
Spinta e traino
Riguarda le attività in cui si applicano forze per spostare carrelli o altri carichi. Considera, tra gli altri aspetti, forze iniziali e mantenute, distanze e frequenze.
Movimenti ripetitivi
Riguarda la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza e il sovraccarico degli arti superiori: è un ambito da distinguere dalle normali operazioni di sollevamento e traino.
Come ridurre il rischio da movimentazione dei carichi?
La prevenzione deve partire dalla riduzione della necessità di movimentare manualmente, quando tecnicamente possibile. Sono utili, secondo il contesto, ausili meccanici, sistemi di sollevamento, carrelli adeguati e una corretta progettazione dei flussi di lavoro.
Vanno inoltre valutati l'altezza dei piani di presa, le distanze di trasporto, la frequenza delle operazioni, gli spazi disponibili, la manutenzione delle attrezzature e l'organizzazione dei turni.
Le buone tecniche operative e l'addestramento sono importanti, ma non sostituiscono una corretta progettazione ergonomica delle attività.
Cosa comprende il nostro servizio
- Analisi delle mansioni e sopralluogo nelle aree di lavoro.
- Raccolta dei dati sulle operazioni di movimentazione.
- Scelta e applicazione del metodo di valutazione pertinente.
- Individuazione delle criticità e delle misure di miglioramento.
- Relazione tecnica e supporto all'aggiornamento del DVR.
- Assistenza per il monitoraggio e l'eventuale rivalutazione.
Quando aggiornare la valutazione MMC?
La valutazione deve rimanere coerente con le effettive attività aziendali. Occorre considerare la sua rielaborazione nei casi previsti dall' art. 29 del D.Lgs. 81/08, per esempio in presenza di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, evoluzioni tecniche rilevanti, infortuni significativi o indicazioni della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
Variazioni nella frequenza dei sollevamenti, nei carichi movimentati o nei sistemi di trasporto interno possono rendere necessario riesaminare l'analisi svolta.
Devi effettuare o aggiornare la valutazione del rischio MMC?
Supportiamo le aziende di Roma e del Lazio nella valutazione della movimentazione manuale dei carichi, nell'individuazione delle misure preventive e nell'integrazione dei risultati nel DVR.
Domande frequenti sulla MMC
La valutazione MMC è obbligatoria anche per un piccolo magazzino?
Se le attività comportano movimentazioni manuali potenzialmente rischiose, il datore di lavoro deve considerarle nella valutazione aziendale. L'approccio va adattato all'entità e alle caratteristiche effettive delle operazioni.
Esiste un peso massimo di 25 kg valido per tutti?
No. Il rischio non si determina usando una sola soglia universale. Peso, frequenza, distanze, postura, durata e caratteristiche della popolazione lavorativa concorrono alla valutazione secondo i criteri tecnici applicabili.
NIOSH si può usare anche per spingere un carrello?
L'equazione NIOSH/RNLE è riferita a determinate operazioni di sollevamento. Per le attività di spinta e traino si utilizzano criteri specifici, come quelli della ISO 11228-2.
La valutazione deve essere inserita nel DVR?
I risultati e le misure di prevenzione pertinenti devono essere documentati nell'ambito della valutazione aziendale dei rischi e del DVR, secondo le disposizioni applicabili.
La formazione da sola basta a eliminare il rischio?
No. L'informazione, la formazione e l'addestramento accompagnano le misure tecniche e organizzative, ma non sostituiscono l'eliminazione o la riduzione del rischio alla fonte quando possibile.
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Ing. Flavio Napolitano
Consulenza per la sicurezza sul lavoro
a Roma e nel Lazio.